RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
14.9.2015 - (COM(2014)0715 – C8‑0280/2014 – 2014/0339(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Claude Moraes
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 2 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
(COM(2014)0715 – C8‑0280/2014 – 2014/0339(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0715),
– visti l'articolo 249, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 1, 83, paragrafo 1, 87, paragrafo 2 e 88, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0280/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8‑0252/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[1]*
alla proposta della Commissione
---------------------------------------------------------
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all’abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 83, paragrafo 1, l’articolo 87, paragrafo 2, e l’articolo 88, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea[2],
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Migliorare la trasparenza del diritto dell’Unione è parte essenziale della strategia “Legiferare meglio” attuata dalle istituzioni dell’Unione. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più ragion d'essere.
(2) Una serie di atti adottati nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale sono diventati obsoleti ▌perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, anche se non sono stati abrogati.
(3) L’azione comune 96/610/GAI[3] del Consiglio ha istituito un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell’antiterrorismo per renderle più capillarmente e tempestivamente disponibili ai servizi di tutti gli Stati membri. Questa azione comune è diventata obsoleta da quando la decisione 2009/371/GAI[4] del Consiglio ha incaricato Europol di sostenere e rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto degli Stati membri ▌ per prevenire e combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e da quando la decisione 2008/615/GAI[5] del Consiglio ha introdotto un nuovo quadro di cooperazione transfrontaliera per la lotta al terrorismo.
(4) L’azione comune 96/699/GAI[6] del Consiglio ha designato l’Unità Droga Europol come l’autorità cui gli Stati membri dovevano trasmettere le informazioni risultanti dall’analisi delle caratteristiche chimiche degli stupefacenti. Questa azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio[7] ▌.
(5) L’azione comune 96/747/GAI[8] del Consiglio era volta a rafforzare la cooperazione tra le autorità di repressione degli Stati membri istituendo un repertorio dei settori delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche. Questa azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, che ha affidato a Europol il compito di approfondire le conoscenze specialistiche usate nelle indagini dalle autorità competenti degli Stati membri e di offrire consulenza per le inchieste.
(6) L’azione comune 96/750/GAI[9] del Consiglio era volta a rafforzare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri nel campo della lotta contro la tossicodipendenza e incitava gli Stati membri a ravvicinare le loro legislazioni in modo da renderle compatibili tra loro nella misura necessaria per prevenire e contrastare il traffico illecito di droga nell’Unione europea. Questa azione comune è diventata obsoleta dall’entrata in vigore della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio[10].
(7) L’azione comune 97/339/GAI[11] del Consiglio ha reso possibile la cooperazione e avviato lo scambio di informazioni fra Stati membri in occasione di manifestazioni su larga scala che richiamano un gran numero di persone da più Stati membri, per il mantenimento dell’ordine pubblico, la protezione di persone e di beni e la prevenzione dei reati. Questa azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore delle decisioni 2008/615/GAI[12], 2002/348/GAI[13] e 2007/412/GAI[14] del Consiglio, che hanno introdotto nuove norme sullo scambio di dati personali e non personali e su altre forme di cooperazione per il mantenimento dell’ordine e della pubblica sicurezza durante eventi di rilievo.
(8) L’azione comune 97/372/GAI[15] del Consiglio era volta a intensificare lo scambio di informazioni e di intelligence, in particolare in materia di droga, fra le autorità doganali e le altre autorità incaricate dell’applicazione della legge. Quest’azione comune è diventata obsoleta dopo l’entrata in vigore dell’atto 98/C 24/01[16] del Consiglio, che ha stabilito la convenzione di Napoli, che ha introdotto norme più dettagliate sulla mutua assistenza e la cooperazione fra gli Stati membri allo scopo di prevenire e accertare le violazioni delle disposizioni doganali nazionali, della decisione 2009/917/GAI[17] del Consiglio, che ha reso più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle autorità doganali istituendo un sistema informativo doganale (SID), e della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, che ha investito Europol di compiti di supporto alla cooperazione doganale.
(8 bis) La convenzione del 17 giugno 1998 relativa al ritiro della patente di guida[18], quale stabilita dall'atto 98/C 216/01[19] del Consiglio, è stata ratificata soltanto da sette Stati membri e non è mai entrata in vigore. Inoltre, tra questi sette Stati membri, solo due, l'Irlanda e il Regno Unito, hanno formulato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, che consentiva l'applicazione della convenzione nelle loro relazioni reciproche prima della sua entrata in vigore per tutti gli Stati membri. Tuttavia, in seguito alla notifica del Regno Unito, del 24 luglio 2013, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, prima frase, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, l'atto del Consiglio e la convenzione hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1º dicembre 2014, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, di detto protocollo. Pertanto, poiché non sono più applicabili tra gli Stati membri, tali strumenti hanno perso la loro pertinenza nell'acquis dell'Unione e dovrebbero essere abrogati.
(9) L’azione comune 98/427/GAI[20] del Consiglio sulla buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale riguarda lo scambio di buone pratiche fra Stati membri nell’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria in materia penale. Questa azione comune è diventata obsoleta. Essa ha di fatto perso la sua pertinenza con l’entrata in vigore della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.
▌
(10 bis) La decisione quadro 2008/978/GAI[21] del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove (MER) è stata sostituita dalla direttiva 2014/41/UE[22] relativa all' ordine europeo di indagine (OEI) a causa del suo ambito di applicazione troppo limitato. Poiché l'OEI si applicherà tra 26 Stati membri, il MER continuerebbe ad applicarsi soltanto ai due Stati membri che non partecipano all'OIE. Pertanto il MER ha perso il suo effetto utile quale strumento di cooperazione in materia penale e dovrebbe essere abrogato.
(11) Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza è opportuno abrogare tali azioni comuni obsolete, la convenzione, l’atto 98/C216/01 e la decisione quadro del Consiglio ▌.
(11 bis) Sebbene l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, preveda l'adozione di direttive, la scelta di un regolamento come strumento per abrogare l’azione comune 96/750/GAI e la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio è appropriata tenuto conto del fatto che questo strumento legislativo non stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni, ma si limita ad abrogare atti obsoleti, senza sostituirli con nuovi atti.
(12) Poiché l’obiettivo del ▌regolamento, ossia l’abrogazione di una serie di atti obsoleti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri ma può piuttosto essere realizzato in modo migliore a livello dell’Unione, l’Unione può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo
(13) A norma dell’articolo 1 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(14) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
(14 bis) In seguito alla notifica effettuata dal Regno Unito il 24 luglio 2013 in conformità all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, prima frase, del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, le azioni comuni 96/610/GAI, 96/699/GAI, 96/747/GAI, 96/750/GAI, 97/339/GAI, 97/372/GAI e 98/427/GAI, e l’atto 98/C 216/01 del Consiglio hanno cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1º dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, seconda frase, di detto protocollo. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento riguardo a detti atti giuridici, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. Tuttavia, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, terza frase, di tale protocollo, la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, così come sostituita dalla direttiva 2014/41/UE, continua ad applicarsi al Regno Unito. Pertanto, a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1Abrogazione di atti obsoleti
Sono abrogati i seguenti atti:
- azione comune 96/610/GAI (repertorio delle competenze nel settore dell'antiterrorismo);
- azione comune 96/699/GAI (analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe);
- azione comune 96/747/GAI (repertorio delle competenze nella lotta contro la criminalità organizzata);
- azione comune 96/750/GAI (lotta contro la tossicodipendenza e contro il traffico di droga);
- azione comune 97/339/GAI (cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza);
- azione comune 97/372/GAI (cooperazione tra autorità doganali);
- atto 98/C 216/01 del Consiglio e convenzione del 17 giugno 1998 (ritiro della patente di guida);
- azione comune 98/427/GAI (buona prassi nell'assistenza giudiziaria in materia penale); e
- decisione quadro 2008/978/GAI (mandato europeo di ricerca delle prove).
Articolo 2
Disposizione transitoria
I mandati europei di ricerca delle prove eseguiti a norma della decisione quadro 2008/978/GAI rimangono disciplinati da tale strumento fino alla conclusione del pertinente procedimento penale con una decisione definitiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Bruxelles
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
MOTIVAZIONE
Nel contesto della scadenza del periodo transitorio di cui al protocollo 36 sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, la Commissione ha effettuato una valutazione dell’acquis di Schengen e degli strumenti giuridici nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Una serie di atti sono stati identificati come obsoleti perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi o in ragione della loro natura temporanea.
Nell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2003, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concordato sulla necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell’Unione e di semplificarlo, anche attraverso l'abrogazione degli atti obsoleti.
Sulla base del suo screening e in linea con gli impegni di cui all’accordo interistituzionale su una migliore legiferazione e con la sua politica in materia di adeguatezza della regolamentazione[23], la Commissione ha presentato una proposta di abrogazione di 7 azioni comuni del Consiglio il cui contenuto è stato ripreso in atti successivi e dell’atto 1999/C 26/07 del Consiglio che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol. Quest'ultimo si applica solo a un numero molto limitato di contratti di lavoro conclusi prima dell'adozione della decisione 2009/371 /GAI del Consiglio su Europol. Solo pochi di questi contratti sono ancora in vigore e presto giungeranno a termine.
In linea con gli emendamenti proposti dal Consiglio nel suo approccio generale e approvati dalla Commissione e previa consultazione del Servizio giuridico del Parlamento europeo, il relatore presenta modifiche intese ad abrogare due atti aggiuntivi, che sono diventati anch’essi obsoleti:
1. Convenzione del 17 giugno 1998 relativa al ritiro della patente di guido e atto 98/C 216/01 del Consiglio
Per entrare in vigore, la Convenzione deve essere ratificata da tutti i 15 Stati membri firmatari. Essa è stata ratificata soltanto da sette Stati membri e non è mai entrata in vigore. Tra gli Stati membri che l’hanno ratificata, solo due, l'Irlanda e il Regno Unito, avevano presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione, che permetteva l’applicazione della Convenzione tra i due paesi prima della sua entrata in vigore per tutti gli Stati membri. Tuttavia, a seguito della notifica presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo n 36, l'atto del Consiglio e la Convenzione hanno cessato di essere applicabili al Regno Unito dal 1° dicembre 2014. Pertanto, poiché questi strumenti non sono più applicabili tra nessuno degli Stati membri, essi hanno perso la loro rilevanza nella legislazione dell'Unione e dovrebbero essere abrogati.
2. Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all’acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (MER)
Questa decisione quadro è sostituita per tutti gli Stati membri, ad eccezione della Danimarca e dell'Irlanda, dalla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (OEIP) (termine per il recepimento 22 maggio 2017). Dal momento che il MER rimarrebbe applicabile solo tra due Stati membri, esso ha perso il suo valore di strumento di cooperazione in materia penale e dovrebbe essere abrogato. Viene introdotta una disposizione transitoria che prevede che la decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio continuerà ad essere applicabile per i MER emessi prima della trasposizione della direttiva OEIP fintantoché i procedimenti penali per i quali sono stati emessi non siano conclusi con una decisione definitiva.
Per ragioni di certezza del diritto e di chiarezza giuridica, il relatore propone inoltre di sopprimere il riferimento all’atto 1999/C 26/07 del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell’Europol. La decisione 2009/371/GAI del Consiglio relativa a Europol è in procinto di essere sostituita dal futuro regolamento Europol che contiene disposizioni transitorie per le questioni riguardanti il personale nell’ambito del vecchio sistema (cfr. articoli 55, 73 e 75, paragrafo 5, del progetto di regolamento Europol). Sembrerebbe più opportuno trattare l’intera questione del vecchio statuto del personale applicabile ad Europol unicamente nello stesso regolamento Europol, piuttosto che gestirla parallelamente in questa proposta.
La relazione contiene inoltre emendamenti volti a migliorare la formulazione dell'atto, emendamenti che spiegano la posizione del Regno Unito in vista della sua decisione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo 36 e un nuovo considerando che giustifica l'uso di un regolamento come strumento giuridico per abrogare taluni atti la cui base giuridica dopo il trattato di Lisbona prevede l'adozione di una direttiva.
.
PROCEDURA
Titolo |
Abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia |
||||
Riferimenti |
COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
28.11.2014 |
|
|
|
|
Commissione competente Annuncio in Aula |
LIBE 15.12.2014 |
|
|
|
|
Relatore Annuncio in Aula |
Claude Moraes 5.2.2015 |
|
|
|
|
Procedura semplificata – decisione |
15.12.2014 |
||||
Esame in commissione |
14.4.2015 |
2.7.2015 |
3.9.2015 |
|
|
Approvazione |
3.9.2015 |
|
|
|
|
Deposito |
14.9.2015 |
||||
- [1] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [2] XXX
- [3] Azione comune 96/610/GAI del 15 ottobre 1996 adottata dal Consiglio a norma dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea sull’istituzione e l’aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nel settore dell’antiterrorismo, per facilitare la cooperazione fra gli Stati membri dell’Unione europea nella lotta al terrorismo (GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1).
- [4] Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
- [5] Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
- [6] Azione comune 96/699/GAI del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea concernente lo scambio di informazioni sull’analisi delle caratteristiche chimiche delle droghe per agevolare una maggiore cooperazione fra gli Stati membri nella lotta al traffico di droghe illecite (GU L 322 del 12.12.1996, pag. 5).
- [7] Decisione 2009/371/GAIdel Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
- [8] Azione comune 96/747/GAI del 29 novembre 1996 adottata dal Consiglio in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea sull’istituzione e l’aggiornamento costante di un repertorio delle competenze, capacità e conoscenze specialistiche nella lotta contro la criminalità organizzata internazionale, per facilitare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea nell’applicazione della legge (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 2).
- [9] Azione comune 96/750/JHA del Consiglio del 17 dicembre 1996 adottata sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell’Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (GU L 342 del 31.12.1996, pag. 6).
- [10] Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).
- [11] Azione comune 97/339/GAI del 26 maggio 1997 adottata dal Consiglio in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea in materia di cooperazione nel settore dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza (GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1).
- [12] Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).
- [13] Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell’8.5.2002, pag. 1).
- [14] Decisione 2007/412/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, che modifica la decisione 2002/348/GAI concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 76).
- [15] Azione comune 97/372/GAI del 9 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, riguardante la ridefinizione dei criteri per i controlli mirati e dei metodi di selezione, ecc. e la raccolta di informazioni doganali e di polizia (GU L 159 del 17.6.1997, pag. 1).
- [16] Atto 98/C 24/01 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che stabilisce la Convenzione, in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (Convenzione di Napoli) (GU C 24 del 23.1.1998).
- [17] Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).
- [18] Convenzione del 17 giugno 1998 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 2).
- [19] Atto 98/C 216/01 del Consiglio del 17 giugno 1998 che stabilisce la convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (GU C 216 del 10.7.1998, pag. 1).
- [20] Azione comune 98/427/GAI del 29 giugno 1998 adottata dal Consiglio, sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, sulla buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1).
- [21] Decisione quadro 2008/978/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa al mandato europeo di ricerca delle prove diretto all'acquisizione di oggetti, documenti e dati da utilizzare nei procedimenti penali (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 72).
- [22] Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).
- [23] Comunicazione della Commissione del 18 giugno 2014 su "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive" (COM(2014)368 final, 18.6.2014.