RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero
18.9.2015 - (COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD)) - ***I
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Czesław Adam Siekierski
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero
(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0174),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8‑0101/2015),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 settembre 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0255/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Visto 1 | |
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, e l'articolo 43, paragrafo 2, |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114, |
Motivazione | |
È aggiunto il riferimento all'articolo 114 TFUE per coerenza con la doppia base giuridica (politica agricola e politica del mercato interno) della direttiva 76/621/CEE relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli o grassi. | |
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Czesław Adam Siekierski
Presidente
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))
Signor Presidente,
con lettera del 15 luglio 2015 Lei ha consultato la commissione giuridica, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, sull'opportunità della base giuridica della proposta della Commissione in oggetto.
La base giuridica proposta dalla Commissione è costituita dall'articolo 42, primo comma, TFUE, relativo all'applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli, e dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, relativo all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
La commissione AGRI richiede un parere sull'opportunità di aggiungere alla base giuridica l'articolo 114 TFUE relativo al ravvicinamento delle legislazioni che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. In tal modo, la base giuridica iniziale della proposta di regolamento rimarrebbe invariata, con la sola aggiunta dell'articolo 114 TFUE quale terza base giuridica.
I. Contesto
La proposta intende abrogare la direttiva 76/621/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativi alla politica agricola comune, che si basano sull'articolo 42 e sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.
Negli ultimi decenni alcuni atti giuridici adottati hanno perso la loro pertinenza perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi o perché erano di carattere temporaneo.
Conformemente all'accordo interistituzionale "legiferare meglio", occorre aggiornare il diritto dell'Unione e ridurne il volume abrogando gli atti non più applicati allo scopo di migliorarne la trasparenza e la certezza.
Secondo la proposta della Commissione, quest'ultima non ha la facoltà di dichiarare obsoleti atti adottati dal Consiglio. Gli atti elencati nella proposta dovrebbero pertanto essere abrogati dal Consiglio e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria.
Il 23 giugno 2015 è stato presentato alla commissione AGRI un progetto di relazione inteso ad accogliere la proposta della Commissione concernente l'abrogazione dei due atti obsoleti.[1] Il relatore, Czesław Adam Siekierski, ha successivamente (il 24 luglio 2015) presentato un emendamento volto ad aggiungere un riferimento all'articolo 114 TFUE "per coerenza con la doppia base giuridica (politica agricola e politica del mercato interno) della direttiva 76/621/CEE relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli o grassi".[2]
In una lettera del 7 settembre 2015 inviata al relatore, il comitato speciale "Agricoltura" del Consiglio ha confermato di voler approvare la posizione del Parlamento europeo.[3]
II. Articoli pertinenti del trattato
La base giuridica indicata nella proposta della Commissione sono i seguenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che rientrano nel titolo III (Agricoltura e pesca) della parte terza "Politiche e azioni interne dell'Unione" (la sottolineatura è aggiunta):
Articolo 42 TFUE
(ex articolo 36 TCE)
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.
[...]
Articolo 43
(ex articolo 37 TCE)
1. [...]
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.
[...]
III. Base giuridica proposta
La commissione AGRI richiede un parere sull'opportunità di aggiungere l'articolo 114 TFUE alla base giuridica esistente. L'articolo recita (la sottolineatura è aggiunta):
Articolo 114
(ex articolo 95 TCE)
1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.
[...]
IV. Giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento normativo di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto".[4] La scelta di una base giuridica non corretta potrebbe quindi giustificare l'annullamento dell'atto in questione.
In linea di principio, un atto deve fondarsi su un'unica base giuridica. Un atto può tuttavia essere fondato su una duplice base giuridica se persegue contemporaneamente più obiettivi o si compone di vari elementi connessi senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro.[5] Inoltre, le procedure previste da ciascuna base giuridica per l'adozione di detta misura non devono essere tra di loro incompatibili.[6]
V. Finalità e contenuto della proposta di regolamento
La proposta della Commissione intende abrogare la direttiva 76/621/CEE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio[7], i quali hanno esaurito i loro effetti ma sono ancora solo tecnicamente in vigore.
Secondo il considerando 1 della proposta, il miglioramento della trasparenza del diritto dell'Unione mediante, fra l'altro, l'eliminazione dalla legislazione in vigore degli "atti che non producono più effetti reali", è parte essenziale della strategia per legiferare meglio attuata dalle istituzioni.
Il contenuto della direttiva 76/621/CEE del Consiglio è stato ripreso nel regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.[8] Inoltre, il regime temporaneo istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio è stato in vigore solo fino alla campagna di commercializzazione 2009/2010 (considerando 2).
Di conseguenza, i suddetti atti giuridici relativi alla politica agricola comune sono divenuti obsoleti, nonostante siano ancora in vigore, e devono pertanto essere abrogati a fini di certezza e chiarezza del diritto (considerando 3 e articolo 1).
VI. Analisi e determinazione della base giuridica appropriata
La finalità e il contenuto della proposta di regolamento consiste nella mera abrogazione della direttiva 76/621/CEE del Consiglio e del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio.[9]
In particolare, entrambi gli atti sono ormai obsoleti, dal momento che il contenuto della direttiva 76/621/CEE del Consiglio è stato ripreso dal successivo regolamento (CE) n. 1881/2006, mentre il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio ha istituito solo un regime temporaneo che non è più applicabile.
Inoltre, la direttiva 76/621/CEE del Consiglio è stata adottata a norma degli articoli 43 e 100 del trattato CEE, divenuti rispettivamente gli articoli 43 e 114 TFUE, mentre il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio si basa sull'articolo 36 e sull'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE, divenuti rispettivamente l'articolo 42 e l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE.
Come confermato dalla nota del Servizio giuridico sulla base giuridica della proposta di regolamento (la sottolineatura è aggiunta):
'Vi è pertanto traccia di una base giuridica relativa al mercato interno in uno dei due atti che vengono abrogati. Anche se si potrebbe sostenere che nell'abrogazione complessiva la parte riguardante il mercato interno sia solo accessoria, l'aggiunta dell'articolo 114 alla base giuridica sembra essere pienamente in linea con la prassi abituale riguardante l'abrogazione degli atti".[10]
Inoltre, dal momento che sia l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE che l'articolo 114 TFUE prevedono il ricorso alla procedura legislativa ordinaria, in questo caso non vi è alcuna incompatibilità di procedura.
VII. Conclusioni e raccomandazioni
Alla luce dell'analisi che precede, dal momento che entrambi gli atti di cui si propone l'abrogazione rientrano nell'ambito della politica agricola comune e che anche la direttiva 76/621/CEE si basa sull'attuale articolo 114 TFUE, che costituisce la base relativa al mercato interno per il ravvicinamento delle legislazioni, l'articolo 42, primo comma, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 114 TFUE costituiscono la base giuridica appropriata della proposta di regolamento che abroga la direttiva 76/621/CEE del Consiglio relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.
Nella riunione del 15 settembre 2015, la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità[11] di raccomandare alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale di includere nella base giuridica l'articolo 114 TFUE, oltre all'articolo 42 e all'articolo 43, paragrafo 2.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Pavel Svoboda
PROCEDURA
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Titolo |
Fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi e istituzione di un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero |
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Riferimenti |
COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
22.4.2015 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
AGRI 27.4.2015 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
DEVE 27.4.2015 |
INTA 27.4.2015 |
JURI 27.4.2015 |
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Pareri non espressi Decisione |
DEVE 20.5.2015 |
INTA 6.5.2015 |
JURI 22.6.2015 |
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Relatori Nomina |
Czesław Adam Siekierski 5.5.2015 |
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Contestazione della base giuridica Parere JURI |
JURI 15.9.2015 |
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Approvazione |
15.9.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
37 0 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso |
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Deposito |
18.9.2015 |
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- [1] PE560.619v01-00.
- [2] PE565.051v01-00.
- [3] Cfr. la lettera del comitato speciale "Agricoltura" al relatore Siekierski in data 7 settembre 2015 (SGS15/10567).
- [4] Causa C-45/86, Commissione/Consiglio (Preferenze tariffarie generalizzate) (Raccolta 1987, pag. 1439, punto 5); Causa C-440/05, Commissione/Consiglio (Raccolta 2007, pag. I-9097); Causa C-411/06, Commissione/Parlamento e Consiglio (Raccolta 2009, pag. I-7585).
- [5] Causa C-411/06, Commissione/Parlamento europeo e Consiglio (Raccolta 2009, pag. I-07585, punto 47).
- [6] Causa C-300/89 Commissione/Consiglio ("biossido di titanio") (Raccolta 1991, pag. I-2867, punti 17-25).
- [7] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
- [8] GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
- [9] GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.
- [10] SJ-0446/15.
- [11] Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (vicepresidente), Jytte Guteland (relatore per parere), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka,Verónica Lope Fontagné (in sostituzione di Rosa Estaràs Ferragut, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento), e Dominique Martin (in sostituzione di Gilles Lebreton, a norma dell'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento).