RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

28.9.2015 - (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Marietje Schaake


Procedura : 2014/0005(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0267/2015

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0001),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0014/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0267/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore esporta prodotti medicinali controllati in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005 verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non vengano utilizzati per la pena di morte.

(8) Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore esporta prodotti medicinali controllati in forza del regolamento (CE) n. 1236/2005 verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non vengano utilizzati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci la cui esportazione e importazione sono vietate in quanto merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il divieto di fornire questi servizi serve a tutelare la morale pubblica.

(12) È necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti le merci la cui esportazione e importazione sono vietate in quanto merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il divieto di fornire questi servizi serve a tutelare la morale pubblica e a rispettare i principi di dignità umana che sono alla base dei valori europei, così come inseriti nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) È opportuno introdurre una clausola mirata relativa all'uso finale affinché gli Stati membri sospendano o vietino il trasferimento di merci legate alla sicurezza non elencate agli allegati II e III, che sono chiaramente utilizzabili nella pratica solo ai fini della pena di morte, della tortura o di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ovvero qualora sussistano ragionevoli motivi di ritenere che il trasferimento di tali merci servirebbe ad agevolare o eseguire la pena di morte o infliggere la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Le competenze attribuite a norma della clausola mirata relativa all'uso finale non dovrebbero estendersi ai medicinali che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte,

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis) La lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio, utilizzo, pratiche o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente – l'articolo 2, lettera f) – che non è stata ripresa nella proposta della Commissione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera k – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

Ai fini del presente regolamento, la fornitura di servizi ausiliari è inclusa in questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione, anche tramite Internet;

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che presti i servizi definiti alla lettera k) dall'Unione verso il territorio di un paese terzo;

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione, o cittadino di uno Stato membro dell'Unione, o una controllata di una persona giuridica o di un consorzio, che presti i servizi definiti alla lettera k);

Motivazione

L'UE dovrebbe poter dare attuazione al regolamento anche quando suoi cittadini o persone giuridiche in essa stabilite prendono parte a transazioni che hanno luogo al di fuori del suo territorio.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'Unione verso il territorio di un paese terzo;

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f);

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

n) "esportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nell'Unione;

n) "esportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona non stabilita nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera r bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

r bis) "transito": il trasporto di merci non unionali, elencate negli allegati, che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano per raggiungere una destinazione al di fuori dell'Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 4 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 4 bis bis

 

Divieto di transito

 

1. È vietato il transito delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

 

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate nell'allegato II, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico."

Motivazione

Il transito delle merci soggette a divieto di esportazione e d'importazione non dovrebbe essere autorizzato.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 4 bis ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 4 bis ter

 

Divieto di commercializzazione e promozione

 

Sono vietate le attività di commercializzazione e promozione online e offline all'interno dell'Unione, da parte di persone fisiche, giuridiche o consorzi, ai fini del trasferimento delle merci elencate all'allegato II."

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate all'allegato III bis sono prese caso per caso dalle autorità competenti soppesando tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

1. Le decisioni riguardanti le richieste di autorizzazioni di esportazione delle merci elencate negli allegati III e III bis sono prese caso per caso dalle autorità competenti soppesando tutte le considerazioni pertinenti, in particolare se una richiesta relativa a un'esportazione sostanzialmente identica è stata respinta da un altro Stato membro nei tre anni precedenti, come anche le considerazioni circa l'uso finale previsto e il rischio di sviamento.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo:

 

1 bis. Tenendo conto di tutte le prove pertinenti e di concerto con gli Stati membri, l'autorità competente assicura che tutte le imprese che commercializzano materiale di sicurezza, nonché quelle che organizzano fiere e altri eventi per la commercializzazione di detto materiale, siano messe al corrente del fatto che esso potrebbe essere utilizzato a fini di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, che potrebbe esserne vietata la commercializzazione e che le autorizzazioni ad esso relative potrebbero essere ritirate.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2. L'autorità competente non rilascia alcuna autorizzazione se vi sono fondati motivi per ritenere che le merci elencate negli allegati III e III bis potrebbero essere utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica in un paese terzo per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, comprese pene corporali giudiziarie.

 

L'autorità competente tiene conto:

 

– delle sentenze disponibili emesse da tribunali internazionali,

 

– dei risultati degli accertamenti compiuti dagli organi competenti dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'UE, nonché delle relazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa e del relatore speciale dell'ONU sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

 

Possono essere prese in considerazione altre informazioni pertinenti, tra cui sentenze disponibili emesse da tribunali nazionali, relazioni o altre informazioni predisposte da organizzazioni della società civile e informazioni sulle restrizioni applicate dal paese di destinazione alle esportazioni delle merci elencate negli allegati II, III e III bis."

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 6 bis

 

Obbligo di autorizzazione di transito

 

1. Il transito delle merci elencate negli allegati III o III bis è subordinato a un'autorizzazione qualora l'operatore economico sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene il transito che una parte o la totalità delle merci in questione è o può essere finalizzata alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

 

2. Qualora un operatore economico sia a conoscenza del fatto che una parte o la totalità delle merci in transito elencate agli allegati III o III bis è finalizzata alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ne informa le autorità competenti, le quali decidono in merito all'opportunità o meno di rendere il transito in questione soggetto ad autorizzazione.

 

3. Uno Stato membro che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, subordini all'obbligo di autorizzazione il transito di merce non elencata agli allegati III o III bis, ne informa gli altri Stati membri e la Commissione."

Motivazione

Dovrebbero essere previsti ulteriori obblighi in materia di autorizzazione onde evitare il transito di merci suscettibili di essere utilizzate per infliggere la pena di morte o la tortura.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.

1. È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate agli allegati III e III bis, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte qualsiasi di una spedizione di tali merci è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione."

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate agli allegati III e III bis, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione. È fatto altresì divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire istruzioni, consulenza, formazione o di trasmettere conoscenze o competenze operative che potrebbero contribuire a eseguire la pena di morte o infliggere la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti."

Motivazione

È possibile che venga fornita assistenza tecnica che potrebbe contribuire a commettere esecuzioni giudiziarie, torture o altri maltrattamenti anche a prescindere dalla fornitura di materiale al momento disciplinata dal regolamento in esame.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis. È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 7 bis bis

 

Scambio delle migliori prassi

 

Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere prassi di eccellenza tra i fornitori di assistenza tecnica per garantire che detta assistenza contribuisca in modo positivo alla lotta contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti."

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 quater – paragrafo 3 – punto 3.3 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3.3. La Commissione, se del caso in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, adotta orientamenti sulle migliori prassi riguardanti la verifica dell'uso finale."

Motivazione

Degli orientamenti sulle migliori prassi basati sull'esperienza maturata dalle autorità sia degli Stati membri che dei paesi terzi fornirebbero un quadro più chiaro per determinare l'uso finale di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, e agevolerebbero inoltre le esportazioni legittime per l'uso previsto, segnatamente nel settore medico e farmaceutico.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Capo III bis bis (nuovo) – articolo 7 quinquies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) È inserito il seguente capo:

 

"Capo III bis bis

 

Merci non elencate

 

Articolo 7 quinquies bis

 

Clausola onnicomprensiva

 

1. L'esportazione di merci non elencate agli allegati del presente regolamento è subordinata a un'autorizzazione qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito che una parte o la totalità delle merci in questione è o può essere finalizzata alla pena di morte o alla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

 

2. Qualora un esportatore sia a conoscenza del fatto che una parte o la totalità delle merci che intende esportare e che non sono comprese nell'elenco di cui agli allegati II, III o III bis è finalizzata alla pena di morte o alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ne informa le autorità dello Stato membro in cui è stabilito, che decidono in merito all'opportunità di rendere l'esportazione in questione soggetta ad autorizzazione.

 

3. Uno Stato membro che, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, subordini all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto non figurante nell'elenco di cui agli allegati II, III o III bis, ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione indicando le motivazioni precise per l'imposizione di un obbligo di autorizzazione. Gli Stati membri informano inoltre immediatamente la Commissione in merito a ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

 

4. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti.

 

5. Qualora lo richiedano imperativi motivi d'urgenza, la Commissione adotta atti delegati intesi ad aggiungere i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 agli allegati II, III o III bis. La procedura di cui all'articolo 15 ter si applica agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo.

 

6. I medicinali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.

 

_________________________

 

1 bis. Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67)."

Motivazione

Disposizioni onnicomprensive analoghe a quelle contenute nel regolamento relativo ai prodotti a duplice uso fornirebbero ulteriori garanzie contro i rischi. In casi di questo tipo la Commissione dovrebbe valutare se è necessaria una procedura d'urgenza per l'adozione di misure comunitarie, mantenendo così l'approccio dell'Unione e garantendo coerenza e condizioni uniformi.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

6. In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci. Su richiesta, tali informazioni sono messe a disposizione di un organismo di controllo indipendente, quale un meccanismo nazionale di prevenzione creato a norma del protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o un'istituzione nazionale per i diritti umani di uno Stato membro.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Se viene redatta una dichiarazione in dogana riguardante le merci elencate negli allegati II, III e III bis e si ha la conferma che non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, a norma del presente regolamento, per l'esportazione o l'importazione prevista, le autorità doganali bloccano le merci dichiarate e fanno presente che è possibile chiedere un'autorizzazione a norma del presente regolamento. Se entro i sei mesi successivi non è richiesta un'autorizzazione, o se l'autorità competente respinge tale richiesta, le autorità doganali dispongono delle merci bloccate a norma della legislazione nazionale applicabile."

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 12 bis (nuovo) – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione può chiedere, entro tre mesi, allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni.

2. Una volta ricevuta una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente tutti gli Stati membri e divulga le informazioni ricevute dallo Stato membro richiedente. In attesa della decisione finale della Commissione, gli Stati membri possono sospendere immediatamente i trasferimenti delle merci indicate nella richiesta. La Commissione può chiedere, entro tre mesi, allo Stato membro richiedente di fornirle ulteriori informazioni se ritiene che la domanda ometta uno o più punti rilevanti o che siano necessarie ulteriori informazioni su uno o più punti rilevanti. La Commissione comunica i punti sui quali occorre fornire ulteriori informazioni.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 12 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro sei mesi la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

3. Se non ritiene necessario chiedere ulteriori informazioni o se ha ricevuto le ulteriori informazioni richieste, la Commissione avvia entro tre mesi la procedura per l'adozione della modifica richiesta oppure comunica allo Stato membro richiedente i motivi per cui non apporta la modifica.

Motivazione

Il sistema deve essere sufficientemente dinamico per garantire che gli allegati siano aggiornati, consentendo controlli sufficienti e condizioni uniformi in tutta l'UE.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(12 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

"1. Fatto salvo l'articolo 11, ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle misure prese a norma del presente regolamento e comunica le informazioni pertinenti di cui dispone in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate e le informazioni connesse alle misure adottate a norma della clausola mirata relativa all'uso finale. La Commissione inoltra tali informazioni agli altri Stati membri."

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) All'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis. La Commissione compila una relazione annuale di tutte le relazioni annuali di attività di cui al paragrafo 3. La relazione è resa pubblica."

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

soppresso

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da …. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Motivazione

La delega di potere ha avuto luogo nel quadro del regolamento (UE) n. 37/2014, del 15 gennaio 2014, ("Trade Omnibus I") ed è già prevista all'articolo 15 bis.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 ter bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 15 ter bis

 

Gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura

 

1. È istituito un gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante per questo gruppo. Il gruppo esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento, siano esse sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

 

2. Il gruppo di coordinamento, di concerto con la Commissione, adotta le misure opportune per istituire una cooperazione e uno scambio di informazioni diretti tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio di eventuali disparità nell'esecuzione dei controlli sull'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che potrebbero portare a uno sviamento degli scambi.

 

3. Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il presidente del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura consulta gli esportatori, gli intermediari e gli altri attori interessati, anche appartenenti a tutte le componenti della società civile dotati di competenze pertinenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

 

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale scritta sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, cui si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Motivazione

In linea con la prassi stabilita per il controllo delle esportazioni strategiche, dovrebbe essere istituito un gruppo di esperti incaricato di esaminare regolarmente l'applicazione del regolamento e di discutere proposte per il suo aggiornamento, compresa l'elaborazione di atti delegati.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 ter ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 15 ter ter

 

1. Entro il ...*, e successivamente ogni tre anni, la Commissione esamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell'impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per preparare tale relazione.

 

2. Speciali sezioni della relazione trattano:

 

a) del gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura e delle sue attività, analisi e consultazioni. Le informazioni fornite dalla Commissione sulle analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sono trattate come riservate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte;

 

b) delle informazioni concernenti le decisioni nazionali in materia di autorizzazioni adottate dagli Stati membri, la comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, i meccanismi di notifica e consultazione tra gli Stati membri, come pure la promulgazione e l'esecuzione;

 

c) delle informazioni globali riguardanti la natura e l'effetto delle misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17, compresi il funzionamento dei regimi sanzionatori introdotti dagli Stati membri e una valutazione per stabilire se tali regimi siano efficaci, proporzionati e dissuasivi.

 

______________

 

* GU: inserire la data: 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento."

Motivazione

In linea con il controllo delle esportazioni strategiche, dovrebbe essere previsto un esame regolare della messa in atto del regolamento. Sebbene stabilite da ciascuno Stato membro individualmente, le norme relative alle sanzioni dovrebbero avere una natura e un effetto analoghi, al fine di mantenere un approccio coerente e condizioni uniformi in tutta l'Unione.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 17 – paragrafo 3 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater) All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3. La Commissione valuta se le norme relative alle sanzioni stabilite dagli Stati membri abbiano una natura e un effetto analoghi."

Motivazione

Sebbene stabilite da ciascuno Stato membro individualmente, le norme relative alle sanzioni dovrebbero avere una natura e un effetto analoghi, al fine di mantenere un approccio coerente e condizioni uniformi in tutta l'Unione.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III – colonna 2 – punti 1 e 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(15 quinquies) All'allegato III, nella seconda colonna, i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

"1. Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

1.1. Sedie e tavoli di contenzione

1.1. Sedie e tavoli di contenzione

Nota:

Nota:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le sedie di contenzione per disabili.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le sedie di contenzione per disabili.

1.2. Ceppi, catene e manette o bracciali individuali

1.2. Ceppi, catene e manette o bracciali individuali

Nota:

Nota:

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, e non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

1.3. Serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati

1.3. Serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati

 

1.3 bis Sedie, tavole e letti dotati di dispositivi di contenzione

2. Dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa

2. Dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa

2.1. Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui, ma non limitatamente a, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10000 V

2.1. Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui, ma non limitatamente a, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10000 V

Note:

Note:

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture a scariche elettriche di cui al punto 2.1 dell'allegato II.

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture a scariche elettriche di cui al punto 2.1 dell'allegato II.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l'utente porta con sé per autodifesa.

 

2.2 bis. Apparecchi acustici antisommossa e per il controllo della folla

 

2.2 ter. Armi a onde millimetriche"

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il paragrafo 6 dell'articolo 1 e, nella misura in cui introduce l'articolo 7 quinquies, il paragrafo 7 dell'articolo 1 si applicano a partire dal 1º gennaio 2015.

Il paragrafo 6 dell'articolo 1 e, nella misura in cui introduce l'articolo 7 quinquies, il paragrafo 7 dell'articolo 1 si applicano a partire dal 1º febbraio 2016.

Motivazione

Gli operatori economici e le autorità responsabili dell'attuazione necessitano di un periodo di transizione adeguato per conformarsi e attuare i divieti previsti.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Benin

soppresso

Motivazione

Nella legislazione di questo paese è ancora presente la pena di morte.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gabon

Motivazione

Il Gabon ha ratificato senza alcuna riserva il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Liberia

soppresso

Motivazione

Nella legislazione di questo paese è ancora presente la pena di morte.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Madagascar

soppresso

Motivazione

Nella legislazione di questo paese è ancora presente la pena di morte.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Mongolia

soppresso

Motivazione

Nella legislazione di questo paese è ancora presente la pena di morte.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sao Tomé e Principe

soppresso

Motivazione

Sao Tomé e Principe, così come il Madagascar, non hanno ratificato senza riserve il secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici.

MOTIVAZIONE

I controlli a livello di UE sulle esportazioni sono strumenti di politica del commercio estero che concorrono alla realizzazione di vari obiettivi strategici più ampi. Il "regolamento contro la tortura" (regolamento (CE) n. 1236/2005) è uno strumento unico che contribuisce alla protezione dei diritti umani attraverso il controllo di merci e attività che sono utilizzate o potrebbero essere impropriamente utilizzate per praticare la pena di morte o infliggere tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Il "regolamento contro la tortura" si inserisce nel quadro della politica da lungo perseguita dall'UE volta a eliminare la pena di morte in tutto il mondo e a impedire la tortura e vi contribuisce combinando divieti con requisiti di autorizzazione per il commercio delle merci oggetto del regolamento in esame. Il regolamento stabilisce il divieto di commerciare merci utilizzabili solo per la tortura e la pena di morte e per l'assistenza tecnica connessa (allegato II) e prevede un sistema di autorizzazione per gli articoli destinati a più usi e che potrebbero essere impropriamente utilizzati per la tortura e le esecuzioni con iniezioni letali (allegato III).

Aggiornamento legislativo

La revisione della normativa relativa al controllo dell'UE sul commercio degli strumenti di tortura è attesa da molto tempo e l'aggiornamenti degli elenchi delle merci soggette ai controlli è un passo nella giusta direzione. La revisione in corso di suddetta normativa è stata configurata, tra l'altro, dagli sforzi del Parlamento europeo, che comprendono le richieste formulate nella risoluzione del 17 giugno 2010 e le ulteriori richieste di attuazione rivolte al commissario De Gucht e al vicepresidente/alto rappresentante Ashton dai presidenti della commissione INTA e della sottocommissione DROI in una lettera in data 27 giugno 2011.

È importante garantire la giusta combinazione di misure legislative, amministrative, giudiziarie ed esterne dell'UE per impedire e vietare la produzione, il commercio e l'uso di merci a fini di tortura e per controllare efficacemente gli articoli con potenziali utilizzi letali e inumani. L'assenza di regimi multilaterali di controllo delle esportazioni nel settore delle merci utilizzabili a fini di tortura rispetto a quelle aventi un "duplice uso" complica inevitabilmente il compito. Tuttavia, gli sforzi dell'UE volti a eradicare la tortura non possono limitarsi a ridurre la disponibilità di attrezzature illecite, a eliminare le deviazioni commerciali e l'elusione delle norme e a promuovere adeguati controlli oltre i suoi confini. Gli strumenti commerciali sono una componente di un approccio onnicomprensivo che prevede il ricorso a tutti gli strumenti dell'UE per l'azione esterna.

È essenziale garantire uniformità nei controlli delle esportazioni dell'UE, anche per quanto riguarda le armi da fuoco militari a duplice uso e gli articoli elencati tra gli strumenti di tortura, senza sottoporre i prodotti a doppi controlli (fatta eccezione per i controlli complementari per prevenire il traffico illecito di stupefacenti).

La Commissione propone di rafforzare i controlli degli strumenti di tortura tra l'altro mediante le azioni seguenti:

•  introduzione di uno specifico allegato III bis per evitare che medicinali controllati siano utilizzati per eseguire pene capitali mediante iniezione letale;

•  introduzione del divieto dei servizi di intermediazione per i beni vietati ed estensione del divieto dei servizi di intermediazione e di assistenza tecnica per i prodotti controllati, nei casi in cui un fornitore/intermediario sappia o abbia motivo di sospettare che la merce può essere utilizzata a fini di tortura;

•  istituzione dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per i paesi che hanno assunto rigorosi impegni internazionali nel quadro del protocollo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o del Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici.

La relatrice è favorevole a un approccio che preveda controlli necessari e proporzionati senza oneri superflui che limitino gli scambi di merci aventi utilizzi finali legittimi. A tal riguardo è essenziale un approccio su scala UE che garantisca parità di condizioni. Al tempo stesso la relatrice ricorda la necessità di far sì che i regimi di controllo delle esportazioni abbiano validità a lungo termine e siano flessibili per potersi adattare rapidamente all'evoluzione tecnologica e agli sviluppi nel mondo. La stesura di elenchi di articoli specifici fornisce chiarezza a esportatori e importatori e contribuisce a garantire l'osservanza. Nel contesto del presente regolamento va attribuita particolare importanza all'accesso legittimo ai medicinali e ai prodotti farmaceutici, settore in cui l'UE è tra i principali produttori. Oltre ad assoggettare a controlli l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, ove possibile l'UE dovrebbe anche tentare di controllare altri servizi potenzialmente in grado di contribuire alla diffusione di merci utilizzabili per la tortura o la pena capitale, come servizi di marketing o servizi finanziari.

Con la crescente complessità delle operazioni di commercio estero, la relatrice sottolinea la fondamentale importanza di un'attuazione efficace, da parte delle autorità nazionali, di controlli, verifiche, sanzioni, orientamenti e azioni di sensibilizzazione. Anche in questo caso sono indispensabili condizioni di parità e un approccio su scala UE. La relatrice ricorda la necessità di monitorare adeguatamente il rispetto degli impegni degli Stati membri, tra cui l'obbligo di comunicazione e scambio di informazioni attraverso un sistema sicuro e criptato per le licenze respinte e le notifiche. A tal fine risulterebbe adeguato un sistema di informazione e revisione periodiche, in linea con altri regimi di controllo delle esportazioni. Inoltre non può essere sottovalutata la responsabilità dell'industria nel processo di verifica delle transazioni nella catena acquirente-destinatario-utente finale. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto per le imprese, la relatrice invita la Commissione a codificare il regolamento in tempo utile una volta adottato l'aggiornamento in esame.

Delega di poteri

Il "regolamento contro la tortura" è stato incluso nel pacchetto "Trade Omnibus I", allineando l'atto con le disposizioni del trattato di Lisbona. Al 20 febbraio 2014, esso conferiva alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare gli allegati da I a V del regolamento, stabilendo un periodo di obiezione di due mesi dopo la notifica, prorogabile di altri due mesi, e l'obbligo di presentare relazioni quinquennali. Di conseguenza, le disposizioni in materia di delega dei poteri nella proposta in esame sono ridondanti e andrebbero soppresse. La relatrice ricorda che la Commissione è tenuta a fornire al Parlamento informazioni e documentazione complete sulle riunioni che tiene con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro di preparazione e attuazione di atti delegati. La Commissione dovrebbe garantire la debita partecipazione del Parlamento così da garantire a quest'ultimo le migliori condizioni possibili per il suo futuro controllo degli atti delegati.

La relatrice è favorevole all'introduzione della procedura d'urgenza, che prevede l'applicazione immediata dell'atto della Commissione, consentendo la modifica in tempi rapidi dell'allegato II, III o III bis se esistono motivi imperativi di urgenza. L'UE deve attivamente e immediatamente aggiornare gli elenchi delle merci soggette ai controlli per includervi dispositivi, attrezzature, componenti, accessori, prodotti intermedi e tecnologie pertinenti che entrano nel mercato.

PARERE della commissione per gli affari esteri (2.7.2015)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Relatore per parere: Barbara Lochbihler

BREVE MOTIVAZIONE

Il riesame del regolamento mira a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'UE di leader e attore mondiale responsabile nella lotta contro la pena di morte e per l'eliminazione della tortura.

Il progetto di parere è volto a rafforzare le disposizioni relative ai servizi ausiliari connessi al trasferimento di merci, nonché sul transito, l'assistenza tecnica e la promozione commerciale. In conformità con la posizione ripetutamente espressa dal Parlamento, esso mira a introdurre clausole mirate sull'uso finale affinché gli Stati membri vietino o sospendano il transito di articoli legati alla sicurezza non elencati negli allegati II e III che chiaramente sono utilizzabili, nella pratica, solo a fini di pena capitale, tortura o altri maltrattamenti, o riguardo al cui transito sussistano fondati motivi di ritenere che sarebbero facilitate o eseguite pene capitali, tortura o altri maltrattamenti.

Esso propone inoltre di creare un gruppo di coordinamento sulle apparecchiature e di introdurre un meccanismo di riesame periodico e un regime di condivisione delle informazioni e di relazioni più sistematico, al fine di rafforzare il controllo del regolamento e la sua efficace attuazione.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) È opportuno introdurre una clausola mirata relativa all'uso finale affinché gli Stati membri sospendano o vietino il trasferimento di articoli legati alla sicurezza non elencati negli allegati II e III che chiaramente sono utilizzabili, nella pratica, solo a fini di pena capitale, tortura o altri maltrattamenti, o riguardo al cui trasferimento sussistano fondati motivi di ritenere che sarebbero facilitati o eseguiti pene capitali, tortura o altri maltrattamenti. Le competenze attribuite dalla clausola mirata relativa all'uso finale non dovrebbero essere estese ai medicinali che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1– punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

a bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

‘f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;

"f) "assistenza tecnica": qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio, uso o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;"

Motivazione

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 2, lettera f) - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione. Esso intende aggiungere la parola "uso" per precisare la definizione di "assistenza tecnica".

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera k – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

Ai fini del presente regolamento, la fornitura di servizi ausiliari è inclusa in questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che presti i servizi definiti alla lettera k) dall'Unione verso il territorio di un paese terzo;

l) "intermediario": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro o cittadino di uno Stato membro dell'Unione, che presti i servizi definiti alla lettera k);

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'Unione verso il territorio di un paese terzo;

m) "fornitore di assistenza tecnica": qualunque persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f);

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 2 – lettera r bis(nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

r bis) "transito": il trasporto di merci non provenienti dall'Unione, che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano verso una destinazione all'esterno dell'Unione;

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

(2 bis)l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

ʻ1. Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate nell'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.

È fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.

E' fatto divieto a qualunque persona, entità od organismo nel territorio doganale della Comunità di accettare da qualunque persona, entità od organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate nell'allegato II.

 

È vietato il transito delle merci elencate nell'allegato II attraverso il territorio doganale dell'Unione."

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo -4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo -4 bis

 

Divieto di commercializzazione e promozione

 

Sono rigorosamente vietate la commercializzazione e la promozione all'interno dell'Unione delle merci elencate nell'allegato II da parte di imprese o di singoli registrati nell'Unione o fuori di essa a fini di trasferimento. Tali attività di commercializzazione e promozione comprendono quelle effettuate mediante forme intangibili, segnatamente via internet. Sono rigorosamente vietati altresì altri servizi ausiliari, compresi il trasporto, la prestazione di servizi finanziari, l'assicurazione e la riassicurazione."

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco.

Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. È richiesta un'autorizzazione di transito per le merci elencate all'allegato III solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Gli Stati membri devono condurre appropriate attività di divulgazione in modo che tutte le imprese che promuovono materiale di sicurezza nonché quelle che organizzano fiere commerciali o altri eventi in cui si promuove detto materiale siano messe al corrente del presente regolamento e degli obblighi derivanti per le stesse.

Motivazione

L'emendamento è volto a modificare una disposizione dell'articolo 7 bis, paragrafo 1, del testo in vigore.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla tortura o a altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione. È fatto inoltre divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire istruzioni, consigli o formazione o di trasmettere conoscenze o competenze operative che possano contribuire alla commissione di esecuzioni giudiziarie, tortura o altri maltrattamenti.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Dopo l'articolo 7 bis è inserito il seguente articolo:

 

Articolo 7 bis bis

 

Clausola mirata sull'uso finale

 

1. Uno Stato membro vieta o sospende il trasferimento di un articolo legato alla sicurezza non elencato nell'allegato II e III che chiaramente è utilizzabile, nella pratica, solo a fini di pena capitale, tortura o altri maltrattamenti, o riguardo al cui transito sussistano fondati motivi di ritenere che con il trasferimento di tale articolo sarebbe facilitata l'esecuzione di pene capitali, tortura o altri maltrattamenti.

 

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, immediatamente dopo la loro adozione, indicandone con precisione i motivi.

 

3. Gli Stati membri notificano inoltre immediatamente alla Commissione ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1.

 

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

 

5. La Commissione determina se gli articoli di cui al paragrafo 1 debbano essere aggiunti nell'allegato pertinente in modo che il loro trasferimento sia vietato o sia sottoposto ad autorizzazione.

 

6. Le competenze attribuite dalla clausola mirata relativa all'uso finale non devono essere estese ai medicinali che potrebbero essere utilizzati per la pena di morte."

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 ter – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III bis sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 91 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca sottoposta a controlli di tipo I o in un deposito franco.

1. Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III bis sono soggette a autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. È richiesta un'autorizzazione di transito per le merci elencate all'allegato III bis solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 7 quinquies – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III bis, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione.”

2. È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III bis, indipendentemente dalla loro origine, qualora sia a conoscenza o abbia motivo di sospettare che una parte o la totalità delle merci interessate è o può essere destinata a un uso finalizzato alla pena di morte in un paese che non appartiene al territorio doganale dell'Unione. È fatto inoltre divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire istruzioni, consigli o formazione o di trasmettere conoscenze o competenze operative che possano contribuire alla commissione di esecuzioni giudiziarie.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo1 – punto 8

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci.

6. In deroga al paragrafo 5, quando i prodotti medicinali sono esportati da un produttore verso un distributore, il produttore fornisce informazioni sugli accordi e le misure presi per impedire che i prodotti siano utilizzati per la pena di morte, sul paese di destinazione e, se disponibili, sulla destinazione finale e sugli utenti finali delle merci. Tali informazioni devono essere rese accessibili su richiesta a un organismo di controllo indipendente quale un meccanismo nazionale di prevenzione creato ai sensi del protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o un'istituzione nazionale per i diritti umani in uno Stato membro.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(12 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

'1. Fatto salvo l'articolo 11, la Commissione e gli Stati membri possono reciprocamente richiedersi informazioni sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunicarsi le informazioni pertinenti di cui dispongono in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate.

1. Fatto salvo l'articolo 11, ciascuno Stato membro informa la Commissione sulle misure prese a norma del presente regolamento e comunica le informazioni pertinenti di cui dispone in relazione al presente regolamento, in particolare le informazioni sulle autorizzazioni concesse e rifiutate e le informazioni connesse alle misure attuate in base alla clausola mirata sull'uso finale. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri."

Motivazione

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'articolo 13, paragrafo 1 - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 12 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) All'articolo 13 è inserito il seguente paragrafo:

 

"La Commissione mette a disposizione del pubblico la propria relazione annuale, compilando le relazioni annuali pubbliche di attività presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3."

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo -15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo -15 bis

 

Gruppo di coordinamento

1. È istituito un gruppo di coordinamento presieduto da un rappresentante della Commissione, a cui ciascuno Stato membro nomina un rappresentante. Il gruppo di coordinamento esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento che possono essere sollevate dal presidente o da un rappresentante di uno Stato membro.

 

2. Il gruppo di coordinamento, in cooperazione con la Commissione, adotta le misure appropriate per stabilire un meccanismo di cooperazione diretta e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, in particolare per eliminare il rischio che eventuali disparità nell'esecuzione dei controlli delle esportazioni di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti possano portare a uno sviamento degli scambi.

 

3. Il presidente del gruppo di coordinamento consulta, ogniqualvolta lo ritenga necessario, gli esportatori, gli intermediari e gli altri soggetti interessati dal presente regolamento, compresi rappresentanti della società civile.

 

4. Il gruppo di coordinamento può ricevere informazioni e proposte connesse all'efficacia del regolamento dall'insieme della società civile con esperienza nel campo.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Articolo 15 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 quater) È inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 15 quater

 

Riesame dell'attuazione

 

1. Ogni tre anni essa riesamina l'attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per elaborare tale relazione.

 

2. Tale riesame include le decisioni nazionali in materia di autorizzazioni adottate dagli Stati membri, la comunicazione di informazioni alla Commissione da parte degli Stati membri, i meccanismi di notifica e consulenza tra gli Stati membri, come pure la promulgazione e l'esecuzione. La procedura di riesame deve analizzare il funzionamento dei regimi di sanzione introdotti dagli Stati membri e valutare se tali regimi siano efficaci, proporzionali e dissuasivi.

 

3. Un parte dedicata di questa relazione offrirà altresì una panoramica delle attività, degli esami e delle consulenze del gruppo di coordinamento, che sarà soggetta all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato II – tabella 1 – colonna 2 – punto 2.2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a) All'allegato II, dopo il punto 2.2, sono aggiunti i seguenti punti:

 

"2.2 bis Manganelli a scarica elettrica a contatto diretto, storditori elettrici (taser) e scudi a scarica elettrica a fini di applicazione della legge

 

2.2 ter Cappucci per prigionieri a fini di applicazione della legge

 

2.2 quater Tenaglie per il controllo di prigionieri"

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – punto 1.3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a bis) All'allegato III, dopo il punto 1.3, è inserito il seguente punto:

 

"1.3 bis Sedie, tavole e letti dotati di dispositivi di contenzione"

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 – lettera -a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – punto 2.1

 

Testo in vigore

Emendamento

(-a ter) All'allegato III, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1. Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Dispositivi portatili a scarica elettrica, tra cui, ma non esclusivamente storditori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V.

Note:

Note:

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

 

1. Questa voce non include le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica descritti ai punti 2.1 e 2.2 bis dell'allegato II.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

2. Questa voce non include i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

Motivazione

L'emendamento mira a modificare una disposizione dell'atto vigente - l'allegato III, punto 2 - che non è stata ripresa nella proposta della Commissione.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 15 – lettera -a quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1236/2005

Allegato III – tabella 1 – colonna 2 – punto 2.3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a quater) All'allegato III, dopo il punto 2.3, sono inseriti i seguenti punti:

 

"2.3 bis Apparecchi acustici antisommossa e per il controllo della folla

 

2.3 ter Armi a onde millimetriche".

PROCEDURA

Titolo

Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Riferimenti

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

15.1.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

15.1.2015

Relatore per parere

       Nomina

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Approvazione

29.6.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa

PROCEDURA

Titolo

Commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

Riferimenti

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.1.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

15.1.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

15.1.2015

 

 

 

Relatori

       Nomina

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Esame in commissione

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Approvazione

22.9.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte

Deposito

29.9.2015