RELAZIONE sui Fondi strutturali e di investimento europei e una sana governance economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni
29.9.2015 - (2015/2052(INI))
Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: José Blanco López
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sui Fondi strutturali e di investimento europei e una sana governance economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni
Il Parlamento europeo,
– vista la comunicazione della Commissione sugli orientamenti sull'applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei Fondi strutturali e d’investimento europei a una sana gestione economica conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013 (COM(2014)0494) (in appresso "orientamenti"),
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 162, da 174 a 178 e 349,
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (in appresso "il regolamento disposizioni comuni - RDC")[1],
– vista la dichiarazione della Commissione sull’articolo 23, comprese le dichiarazioni sul regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio[2],
– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2013 sugli effetti dei vincoli di bilancio per le autorità regionali e locali con riferimento alla spesa dei Fondi strutturali dell'UE negli Stati membri[3],
– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2010 sul contributo della politica di coesione al raggiungimento degli obiettivi di Lisbona e di UE 2020[4],
– vista la sua risoluzione del 26 febbraio 2014 sulla settima e l'ottava relazione intermedia della Commissione sulla politica di coesione dell'UE e la relazione strategica 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013[5],
– vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2014 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2014[6],
– vista la sesta relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo "Investimenti per l'occupazione e la crescita: promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione" del 23 luglio 2014,
– visto il documento “Politica di coesione: rapporto strategico 2013 sull'attuazione dei programmi 2007-2013” della Commissione, del 18 aprile il 2013 (COM(2013)0210),
– visto il parere del Comitato delle regioni del 12 febbraio 2015 sugli orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE) a una sana gestione economica,
– visto lo studio del Parlamento del gennaio 2014 dal titolo "Governance economica e politica di coesione europee" (Direzione generale delle politiche interne, Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione),
– visto il seminario tenuto dal Parlamento nel dicembre 2014 dal titolo "I Fondi strutturali e d’investimento europei e una sana gestione economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni" (Direzione generale per le politiche interne, Dipartimento B: politiche strutturali e di coesione),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0268/2015),
A. considerando che la politica di coesione è una politica basata sul TFUE e un’espressione della solidarietà europea, volta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE e, in particolare, a ridurre il divario tra le regioni, promuovendo uno sviluppo socio-economico equilibrato e armonioso; che è anche una politica di investimenti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
B. considerando che l'attuale quadro normativo per la politica di coesione, pur stabilendo collegamenti con la strategia dell'UE per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il semestre europeo e gli orientamenti integrati Europa 2020, nonché con le raccomandazioni specifiche per paese (RSP) e le raccomandazioni del Consiglio, è comunque oggetto di missioni, obiettivi e principi orizzontali specifici;
C. considerando che l'attuale quadro giuridico dei Fondi strutturali e d’investimento europei (Fondi FSIE) mira a rafforzare il coordinamento, la complementarità e le sinergie con altre politiche e strumenti dell'UE;
D. considerando che è dimostrato che una buona governance ed istituzioni pubbliche efficienti sono essenziali per una crescita economica, una creazione di occupazione e uno sviluppo sociale e territoriale sostenibili e a lungo termine, mentre esiste una quantità minore di prove circa i fattori macroeconomici che influenzano il modo in cui opera la politica di coesione;
E. considerando che l’imprevedibilità economica e finanziaria e l’incertezza giuridica possono provocare livelli decrescenti di investimenti pubblici e privati, mettendo a rischio il conseguimento degli obiettivi della politica di coesione;
F. considerando che gli orientamenti riguardano la prima parte di misure per collegare l'efficacia dei Fondi SIE ad una sana gestione economica ai sensi dell'articolo 23 RDC; che questo riguarda una riprogrammazione e una sospensione dei pagamenti che non sono obbligatori, a differenza della seconda parte dell'articolo 23 RDC che richiede la sospensione degli impegni o dei pagamenti nel caso in cui gli Stati membri non adottino misure correttive nel contesto del processo di gestione economica;
G. considerando che i risultati ottenuti dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle RSP sono scarsi, come dimostrato dalle valutazioni che la Commissione ha effettuato in relazione ai progressi registrati nell’attuazione delle 279 RSP emesse nel 2012 e nel 2013, in cui viene evidenziato che mentre 28 RSP erano state pienamente affrontate o avevano registrato notevoli progressi (10%) e 136 (48,7%) avevano ottenuto alcuni progressi, per 115 RSP (41,2%) erano stati registrati progressi limitati o nessun progresso;
Collegare l'efficacia dei Fondi SIE a una sana gestione economica
1. sottolinea l'importanza degli strumenti e delle risorse della politica di coesione per mantenere il livello degli investimenti di valore aggiunto europeo negli Stati membri e nelle regioni per promuovere la creazione di occupazione e migliorare le condizioni socio-economiche, segnatamente ove gli investimenti si siano significativamente contratti a causa della crisi economica e finanziaria;
2. ritiene che il conseguimento degli obiettivi strategici dei Fondi SIE non dovrebbe essere ostacolato dai meccanismi di governance economica, pur riconoscendone l’importanza nel contribuire ad un contesto macroeconomico stabile e ad una politica di coesione efficiente, efficace e orientata ai risultati;
3. ritiene che si debba ricorrere all’applicazione dell'articolo 23 dell’RDC solo come ultima risorsa per contribuire ad un'efficace attuazione dei Fondi SIE;
4. sottolinea il carattere pluriennale e a lungo termine dei programmi e degli obiettivi dei Fondi SIE, in contrasto con il ciclo annuale del semestre europeo; in questo contesto, sottolinea la necessità di garantire la chiarezza dei meccanismi di attuazione di questi ultimi, e chiede uno stretto coordinamento tra questi due processi e tra gli organismi responsabili della loro rispettiva esecuzione;
5. sottolinea la necessità che la Commissione presenti un libro bianco che tenga conto degli effetti degli investimenti pubblici a lungo termine e che istituisca una tipologia di investimenti di qualità, in modo tale che coloro che producono i migliori effetti a lungo termine possano essere chiaramente identificati;
6. ricorda che la politica di coesione ha svolto un ruolo fondamentale e ha dimostrato una significativa reattività ai vincoli macroeconomici e fiscali, nel contesto della crisi attuale, attraverso la riprogrammazione di oltre l'11% del bilancio disponibile tra il 2007 e il 2012, al fine di sostenere le esigenze più urgenti e rafforzare alcuni interventi; sottolinea, a tale proposito, che in diversi Stati membri la politica di coesione ha rappresentato oltre l’80% degli investimenti pubblici nel periodo 2007-2013;
7. chiede alla Commissione di fornire ulteriori dati analitici sull'impatto e il significato dei meccanismi macroeconomici per lo sviluppo regionale, per l’efficacia della politica di coesione e per l’interazione tra il quadro europeo di governance economica e la politica di coesione, e di fornire informazioni specifiche sul contributo che la politica di coesione offre alle pertinenti RSP e raccomandazioni del Consiglio;
8. invita gli Stati membri a fare il miglior uso possibile della flessibilità esistente nel quadro delle disposizioni del patto di stabilità e crescita;
Riprogrammazione ai sensi dell'articolo 23 RDC
Considerazioni generali
9. ricorda che qualsiasi decisione in merito alla riprogrammazione o alla sospensione ai sensi dell'articolo 23 RDC deve essere utilizzata esclusivamente in situazioni eccezionali, essere ben ponderata, accuratamente giustificata e attuata in modo attento, con l’indicazione dei programmi e delle priorità in questione al fine di garantire la trasparenza e consentire la verifica e la revisione; sottolinea, inoltre, che tali decisioni non dovrebbero aumentare le difficoltà cui le regioni e gli Stati membri sono confrontati a causa del contesto socio-economico o delle loro ubicazione e specificità geografiche nel senso degli articoli 174 e 349 del TFUE;
10. ritiene che gli accordi di partenariato e i programmi adottati nell’attuale periodo di programmazione abbiano tenuto conto delle pertinenti RSP e raccomandazioni del Consiglio, garantendo buoni motivi per evitare qualsiasi riprogrammazione a medio termine se non a fronte di un sensibile peggioramento delle condizioni economiche;
11. sottolinea che una frequente riprogrammazione sarebbe controproducente e dovrebbe essere evitata al fine di non perturbare la gestione del fondo o compromettere la stabilità e la prevedibilità della strategia d'investimento pluriennale e per evitare eventuali effetti negativi, anche sull'assorbimento dei Fondi SIE;
12. accoglie con favore l'approccio prudente della Commissione per quanto riguarda la riprogrammazione e la sua intenzione di mantenerla allo stretto necessario; chiede un approccio improntato all'"allerta precoce" al fine di informare gli Stati membri interessati in merito all’avvio della procedura di riprogrammazione a norma dell'articolo 23 RDC e sottolinea che qualsiasi richiesta di riprogrammazione dovrebbe essere preceduta da una consultazione del comitato di sorveglianza;
13. chiede alla Commissione di effettuare, in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, un'analisi esaustiva di tutte le opzioni disponibili diverse dall'applicazione dell'articolo 23 RDC per affrontare le questioni che potrebbero dare adito ad una richiesta di riprogrammazione;
14. deplora ogni aumento sproporzionato degli oneri amministrativi e dei successivi costi per tutti i livelli di amministrazione interessati, dati i tempi ristretti e la complessità della procedura di riprogrammazione di cui all'articolo 23 RDC; mette in guardia contro qualsiasi sovrapposizione delle procedure di riprogrammazione a norma dell'articolo 23 RDC con i successivi cicli del semestre europeo; invita la Commissione a tener conto della possibilità di riesaminare l'applicazione dei termini per la revisione di cui all'articolo 23, paragrafo 16, RDC;
Principi orizzontali nell’ambito RDC
15. esprime la propria preoccupazione per il fatto che gli orientamenti non facciano esplicito riferimento ai principi generali e orizzontali di cui agli articoli 4 e 8 RDC e ricorda che la lettura dell'articolo 23 RDC deve tener conto di questi principi e rispettarli, in particolare i principi di partenariato e di gestione multilivello, e il regolamento e il quadro strategico comune nel suo complesso; invita la Commissione, in tale contesto, a chiarire come questi principi verranno specificamente presi in considerazione nell’applicazione delle disposizioni dell'articolo 23 RDC;
La dimensione sub-nazionale dell'articolo 23 RDC
16. sottolinea che l'aumento del debito pubblico deriva principalmente dalle politiche perseguite dai governi degli Stati membri ed è seriamente preoccupato per il fatto che l'incapacità di affrontare adeguatamente le questioni macroeconomiche a livello nazionale possa penalizzare gli enti subnazionali e i beneficiari e i richiedenti dei Fondi SIE;
17. ricorda che le regole di concentrazione tematica previste dalla politica di coesione 2014-2020 consentono un certo grado di flessibilità nell’affrontare le esigenze degli Stati membri e delle regioni e osserva che l'applicazione dell'articolo 23 RDC può limitare questa flessibilità; ricorda la necessità di tener conto delle principali sfide territoriali, nonché del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, paragrafo 3, RDC;
18. chiede alla Commissione di valutare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i partner, come previsto dall'articolo 5 RDC, l'impatto e l’efficienza economica a livello regionale e locale delle eventuali misure adottate a norma dell'articolo 23 RDC;
19. sottolinea la necessità che le autorità locali e regionali vengano coinvolte attivamente in qualsiasi esercizio di riprogrammazione e ritiene che, poiché i Fondi SIE sono legati ad una sana governance economica, al semestre europeo debba essere conferita una dimensione territoriale coinvolgendo anche tali autorità;
20. chiede alla Commissione di leggere l'articolo 23 RDC in linea con il principio di proporzionalità, tenendo adeguatamente conto della situazione reale di quegli Stati membri e di quelle regioni confrontati a difficoltà socio-economiche e in cui i Fondi SIE rappresentano una quota significativa degli investimenti, elemento ancora più evidente in un contesto di crisi; sottolinea che gli Stati membri e le regioni, e in particolare quelli in ritardo di sviluppo, non dovrebbero subire ulteriori conseguenze;
Coordinamento istituzionale, trasparenza e responsabilità
21. ricorda che un forte coordinamento istituzionale è essenziale per garantire le giuste complementarità e sinergie politiche, nonché una corretta e stabile interpretazione del quadro di sana governance economica e la sua interazione con la politica di coesione;
22. chiede un adeguato flusso di informazioni tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento e lo svolgimento di un dibattito pubblico, al livello politico adeguato, per garantire una comprensione comune per quanto riguarda l'interpretazione delle condizioni di applicazione dell'articolo 23 RDC; ricorda, in questo contesto, la necessità di una specifica configurazione del Consiglio dedicata alla politica di coesione incaricata delle decisioni di cui all'articolo 23 RDC;
23. ritiene essenziale garantire trasparenza e responsabilità affidando al Parlamento il controllo democratico del sistema di governance nel contesto dell'articolo 23 RDC che introduce importanti limitazioni nell'approccio dal basso che è una caratteristica importante della politica di coesione;
Sospensione dei pagamenti
24. ricorda che la sospensione dei pagamenti è una questione decisa dal Consiglio sulla base di una proposta che la Commissione può adottare nel caso in cui lo Stato membro in questione non adotti provvedimenti efficaci; sottolinea le importanti garanzie giuridiche istituite dall'articolo 23 RDC per garantire l'eccezionalità del meccanismo di sospensione;
25. sottolinea il carattere penalizzante di qualsiasi sospensione dei pagamenti e chiede alla Commissione di utilizzare il suo potere discrezionale di proporre la sospensione dei pagamenti con la massima cautela e rigorosamente in linea con l'articolo 23, paragrafo 6, RDC, previo debito esame di tutte le pertinenti informazioni e degli elementi che scaturiscono dal dialogo strutturato e dei pareri espressi attraverso di esso;
26. accoglie con favore, nel quadro dei criteri per la determinazione dei programmi da sospendere e del livello di sospensione di cui alla prima parte, l'approccio prudente adottato negli orientamenti in virtù del quale si terrà conto della situazione economica e sociale degli Stati membri, considerando attenuanti simili a quelle previste nelle sospensioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, RDC;
27. invita la Commissione a fissare un termine entro il quale revocare la sospensione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, RDC;
Il ruolo del Parlamento nel quadro dell'articolo 23 RDC
28. deplora che gli orientamenti non facciano alcun riferimento al ruolo del Parlamento, nonostante il fatto che il RDC sia stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria e nonostante i costanti appelli del Parlamento intesi a rafforzare la responsabilità e il controllo democratici nel quadro della governance economica;
29. ritiene che sarebbe opportuno formalizzare la partecipazione del Parlamento, in quanto principale garante democratico della corretta applicazione delle disposizioni in linea con l'articolo 23, paragrafo 15, RDC, attraverso una procedura trasparente che consenta al Parlamento di essere consultato in tutte le fasi per quanto riguarda l'adozione delle richieste di riprogrammazione o di eventuali proposte e decisioni sulla sospensione degli impegni o pagamenti;
30. sottolinea la necessità di una collaborazione costante, chiara e trasparente a livello interistituzionale e ritiene che tale procedura dovrebbe comprendere almeno i seguenti passaggi:
la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Parlamento in merito alle RSP e alle raccomandazioni del Consiglio che sono rilevanti nel contesto dei Fondi SIE, nonché ai programmi di assistenza finanziaria, o rispettive modifiche, e che potrebbero dare adito ad una richiesta di riprogrammazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, RDC;
la Commissione dovrebbe informare immediatamente il Parlamento in merito a qualsiasi richiesta di riprogrammazione a norma dell'articolo 23, paragrafo1, RDC o a qualsiasi proposta di decisione di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, RDC, consentendo al Parlamento di prendere posizione sotto forma di una risoluzione prima di intraprendere ulteriori provvedimenti;
la Commissione dovrebbe tener conto della posizione espressa dal Parlamento e di tutti gli elementi che scaturiscono dal dialogo strutturato e dei pareri espressi attraverso di esso, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 15, RDC;
la Commissione dovrebbe essere invitata dal Parlamento a spiegare se, nel processo, si sia tenuto conto dei pareri del Parlamento, così come di qualsiasi altro seguito dato al dialogo strutturato;
il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo dovrebbero essere informati e ascoltati sulle richieste di riprogrammazione;
il Parlamento, il Consiglio e la Commissione dovrebbero stabilire un dialogo nel contesto dell'applicazione dell'articolo 23 RDC, garantendo il coordinamento interistituzionale e un adeguato flusso di informazioni, consentendo il controllo dell'applicazione di ogni procedura di cui all'articolo 23 RDC;
31. invita la Commissione a riferire in merito all'impatto e ai risultati conseguiti nell'applicazione dell'articolo 23 RDC nel contesto della revisione della sua applicazione in linea con il paragrafo 17 di detto articolo, anche indicando dettagliatamente in che misura ogni richiesta di riprogrammazione fosse basata sull'attuazione delle pertinenti RSP o raccomandazioni del Consiglio o avesse migliorato l'impatto sulla crescita e la competitività dei Fondi SIE disponibili per gli Stati membri nel quadro dei programmi di assistenza finanziaria, e fornendo i dati sugli eventuali importi sospesi e i programmi in questione;
°
° °
32. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, e agli Stati membri e alle loro regioni.
- [1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
- [2] GU C 375 del 20.12.2013, pag. 2.
- [3] Testi approvati, P7_TA(2013)0401.
- [4] GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 120.
- [5] Testi approvati, P7_TA(2014)0132.
- [6] Testi approvati, P8_TA(2014)0038.
MOTIVAZIONE
Introduction
Le disposizioni sulle misure per collegare l'efficacia dei Fondi SIE a una sana governance economica di cui all'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC), adottate nella precedente legislatura, sono probabilmente l'aspetto più controverso di tale regolamento.
I corelatori del Parlamento europeo per il RDC hanno proposto, nella loro relazione, la soppressione in toto delle disposizioni in materia di condizionalità macroeconomica. Tale soppressione figurava anche negli emendamenti presentati, tra gli altri, a nome di vari gruppi del Parlamento. Possiamo dire che un’ampia maggioranza si è dimostrata contraria alla condizionalità macroeconomica.
Sembrerebbe, tuttavia, che alla fine la condizionalità macroeconomica sia stata inserita nel regolamento. Il risultato dell’accordo concluso tra Parlamento, Consiglio e Commissione, che ancora contiene le disposizioni controverse, sarebbe adottato in prima lettura, con nessuna possibilità di votare gli emendamenti con cui si intendeva sopprimerle.
Con questa relazione d'iniziativa, non possiamo eliminare o modificare le disposizioni dell'articolo 23 RDC, nel modo in cui appaiono nel regolamento. Possiamo solo fare in modo che si applichino nella maniera più giustificata ed equilibrata possibile.
Va precisato che gli orientamenti in esame si riferiscono esclusivamente alla prima parte dell'articolo 23 RDC sulle riprogrammazioni o sospensioni di Fondi strutturali e di investimenti di carattere facoltativo, e non alla seconda parte sulle sospensioni dei Fondi di carattere obbligatorio.
Per l'elaborazione della presente relazione, il relatore ha avuto l'opportunità di scambiare opinioni con molti dei relatori ombra della commissione REGI, nonché con i responsabili delle commissioni competenti per parere (ECON, EMPL e BUDG) e con rappresentanti del Comitato delle regioni o, tra gli altri, della Commissione europea e del Consiglio.
I limiti dell’articolo 23
In grande maggioranza abbiamo espresso preoccupazione per le conseguenze pratiche della riprogrammazione e della sospensione dei Fondi SIE in virtù dell'articolo 23 RDC. Nella presente relazione, il relatore ha cercato di trovare un equilibrio tra le diverse visioni del meccanismo di condizionalità macroeconomica dalla prospettiva della sua applicazione come ultima risorsa del sistema.
È fondamentale non perdere di vista il ruolo e gli obiettivi originari della politica di coesione e la sua importanza come strumento per mantenere gli investimenti nelle regioni europee, soprattutto in tempi di crisi e di instabilità economiche. Pur riconoscendo la necessità di un'efficace governance economica, tali meccanismi non dovrebbero ostacolare il perseguimento dei più ampi obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale.
Non possiamo permettere che le autorità regionali o locali possano essere penalizzate, attraverso una riprogrammazione o una sospensione dei Fondi e il conseguente deterioramento della propria situazione economica e sociale, a causa di mancanze macroeconomiche da parte di altri livelli di amministrazione.
L'articolo 23 RDC può non determinare incertezza e instabilità finanziare, aggravando una situazione già precaria, in particolare nelle regioni svantaggiate o in quelle più colpite dalla crisi. Dobbiamo garantire una risposta proporzionata al fine di evitare di recare ulteriori svantaggi a regioni già in difficoltà.
Accogliamo con favore il fatto che la Commissione sembri convenire che è necessario ridurre la riprogrammazione al minimo indispensabile e che si terrà conto della situazione economica e sociale specifica dello Stato membro in questione nell'attuazione dell'articolo 23 RDC. Qualsiasi applicazione della condizionalità macroeconomica dovrebbe essere trasparente, giustificata e palesemente vantaggiosa per gli obiettivi della politica di coesione per la regione o le regioni in questione.
A mio avviso, l'unico obiettivo dell'articolo 23 RDC deve consistere nel conseguire una politica di coesione più sostenibile ed efficiente.
Per quanto riguarda l’attuale periodo di programmazione, la politica di coesione è strettamente collegata agli obiettivi strategici della strategia Europa 2020 e a meccanismi di governance economica come il semestre europeo. Ciò significa che, in linea di principio, gli accordi di partenariato e i programmi in atto per questo periodo dovrebbero essere già in linea con i più ampi obiettivi macroeconomici dell'Unione, rendendo superflua la riprogrammazione a norma dell'articolo 23 RDC, se non nei casi veramente eccezionali.
Per garantire che l'obiettivo principale della coesione non subisca conseguenze, è doveroso sottolineare l'importanza di un forte coordinamento istituzionale tra tutti i livelli di amministrazione, al fine di evitare ricentralizzazioni che compromettano la governance multilivello e il principio di partenariato, propri della politica di coesione.
A questo proposito, sarà importante raccogliere e analizzare i dati sulle interazioni tra processi europei di governance economica e gli obiettivi e i risultati della politica di coesione.
Dobbiamo inoltre garantire la dimensione sub-statale della politica di coesione, insieme ai principi di sussidiarietà, trasparenza e proporzionalità.
Dobbiamo fare in modo che le autorità regionali e locali mantengano la flessibilità per soddisfare le proprie esigenze specifiche e dobbiamo evitare uno scenario in cui la riprogrammazione a norma dell'articolo 23 RDC limiti la loro capacità di agire in risposta alle sfide ai rispettivi livelli di governance.
Dobbiamo, infine, limitare i possibili oneri amministrativi e i costi aggiuntivi che può comportare l'applicazione dell'articolo 23 RDC.
È necessario fare in modo che tutti i processi di riprogrammazione siano quanto più possibile semplici e trasparenti e che si evitino ulteriori complessità e incertezza per le autorità regionali e locali.
Il ruolo del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo deve diventare il principale garante democratico della corretta applicazione delle disposizioni in materia di condizionalità macroeconomica del RDC.
Purtroppo, gli orientamenti della Commissione non sono riusciti ad articolare il ruolo del Parlamento nell'applicazione delle riprogrammazioni e delle sospensioni dei Fondi sulla base dell'articolo 23 RDC.
Tuttavia, al di là delle critiche espresse nei confronti dell'articolo 23 RDC, questa relazione deve servire a strutturare adeguatamente la partecipazione del Parlamento europeo ai processi di riprogrammazione e sospensione in vista della corretta applicazione del principio di condizionalità macroeconomica.
Il Parlamento deve assumere un ruolo attivo nella supervisione dell'attuazione dell'articolo 23 RDC e ciò richiederà un flusso costante e affidabile di informazioni tra tutte le parti interessate e la piena trasparenza in ogni fase del processo.
PARERE della commissione per i bilanci (23.6.2015)
destinato alla commissione per lo sviluppo regionale
sui Fondi strutturali e di investimento europei e una sana governance economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni
(2015/2052(INI))
Relatore per parere: Janusz Lewandowski
SUGGERIMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. apprezza il chiarimento fornito in merito all'applicazione delle disposizioni specifiche di cui ai paragrafi 1 e 6 dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. conviene che un contesto macroeconomico stabile, caratterizzato da una governance di elevata qualità a tutti i livelli, contribuisce all'efficace attuazione dei Fondi SIE;
3. sottolinea la necessità di utilizzare criteri obiettivi per valutare in cosa consista "un'azione efficace" da parte degli Stati membri; sottolinea altresì l'importanza di rispettare i principi di proporzionalità e parità di trattamento in sede di applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, nonché la necessità di avviare rapidamente un dialogo esaustivo con gli Stati membri interessati;
4. ricorda che i programmi nazionali di riforma (PNR) sono determinanti per attuare con successo la strategia Europa 2020 a livello di Stati membri e che sarebbe opportuno prenderli in considerazione prima di chiedere a uno Stato membro di riesaminare e modificare gli accordi di partenariato e i relativi programmi;
5. invita la Commissione ad avvalersi della procedura nel contesto della prima parte dell'articolo 23 quale soluzione di ultima istanza e solo in situazioni eccezionali in cui i benefici delle modifiche proposte risultino chiaramente superiori ai loro costi, tenendo conto del fatto che il processo di riprogrammazione può essere costoso e oneroso da gestire per le amministrazioni nazionali e le autorità locali e regionali, a giudicare dalle esperienze degli anni passati;
6. segnala che le regioni eseguono in media un terzo delle spese pubbliche nell'Unione e svolgono un ruolo essenziale nella fornitura di servizi pubblici e nelle spese che favoriscono la crescita; esprime preoccupazione per la brevità dei termini fissati per la riprogrammazione e intende monitorare attentamente onde verificare se sarà resa possibile l'adeguata partecipazione delle autorità regionali e delle parti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013, conformemente ai principi di sussidiarietà e di partenariato, elementi centrali della politica di coesione;
7. avverte, in particolare, che una sospensione degli stanziamenti di pagamento potrebbe non soltanto perturbare la pianificazione finanziaria a livello di programma, penalizzando i promotori dei progetti, ma anche, più in generale, compromettere la prevedibilità e la pianificazione degli investimenti, con un impatto potenzialmente controproducente per gli Stati membri economicamente vulnerabili le cui finanze pubbliche registrano già un disavanzo e i cui investimenti pubblici dipendono maggiormente dai Fondi SIE, nonché eventualmente provocare instabilità a livello macroeconomico e nuocere all'immagine dell'intera UE;
8. deplora che il Parlamento non sia coinvolto nel processo decisionale relativo alla riprogrammazione o alla sospensione di fondi; chiede che anche gli aspetti di bilancio di qualsiasi caso di riprogrammazione e sospensione rientrino nel dialogo strutturato con la Commissione sull'applicazione dell'articolo 23 e che tale dialogo avvenga prima che la Commissione adotti una proposta di sospensione dei finanziamenti;
9. invita la Commissione, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 16, a presentare nel 2017 e non oltre una relazione che riesamini l'applicazione di tale articolo, contenente altresì una valutazione di tutti gli aspetti di bilancio connessi.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
23.6.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 7 12 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Tiziana Beghin, Marco Zullo |
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PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (24.6.2015)
destinato alla commissione per lo sviluppo regionale
sui Fondi strutturali e di investimento europei e una sana governance economica: orientamenti per l'attuazione dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni
(2015/2052(INI))
Relatore per parere: Javi López
SUGGERIMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. valuta positivamente i criteri della Commissione, nei quali si sottolinea che le sfide cui sono confrontati gli Stati membri presentano una natura a lungo termine, che i programmi pluriennali finanziati dai Fondi strutturali e d'investimento europei (Fondi SIE) e destinati ad affrontare tali sfide esigono certezza e continuità e che andrebbe pertanto evitata una frequente riprogrammazione in quanto occorre invece favorire la stabilità nell'ottica di migliorare la prevedibilità e la credibilità dei programmi nel quadro dei Fondi SIE; ritiene che l'impostazione più a breve termine delle raccomandazioni specifiche per paese (RSP) non dovrebbe compromettere gli obiettivi nel lungo periodo dei Fondi SIE in considerazione della natura a lungo termine e orientata ai risultati di tali fondi nonché del ciclo annuale del semestre europeo; confida nel fatto che la Commissione e il Consiglio daranno prova di grande cautela al momento della richiesta di riprogrammazione dei fondi o di sospensione dei pagamenti per i programmi, in conformità del principio di solidarietà dell'Unione, il quale è parzialmente espresso mediante il meccanismo di ripartizione dei finanziamenti dell'UE e dovrebbe continuare a essere un elemento centrale della politica dell'Unione;
2. sottolinea che, al fine di massimizzare l'impatto su crescita, sviluppo, coesione e creazione di posti di lavoro e far fronte all'insorgere di nuove sfide sociali ed economiche, gli investimenti sostenuti dai Fondi SIE andrebbero effettuati all'interno di un solido quadro macroeconomico; rammenta tuttavia che gli stanziamenti a titolo dei Fondi SIE si basano su specifici criteri di ammissibilità legati al livello di sviluppo delle regioni europee e che, pertanto, le decisioni concernenti la riprogrammazione o la sospensione sulla scorta di altri criteri potrebbero non essere coerenti con la logica alla base di tali fondi;
3. sottolinea che in taluni casi una riprogrammazione ovvero sospensione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento recante disposizioni comuni (RDC) potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi SIE in tutti gli Stati membri, soprattutto nei paesi che registrano forti squilibri macroeconomici e sociali; invita la Commissione a ricorrere al meccanismo soltanto nel caso in cui gli Stati membri persistano nel non adottare provvedimenti efficaci per occuparsi delle richieste di riprogrammazione e nei casi in cui esistano solide prove che una riprogrammazione potrebbe avere un notevole impatto diretto sul potenziale del programma in termini di creazione di posti di lavoro; evidenzia che la Commissione dovrebbe dimostrare che le modifiche non comportano effetti negativi per gli obiettivi in materia di occupazione e di affari sociali previsti dagli Stati membri; invita pertanto la Commissione a effettuare una valutazione dell'impatto sul tasso di disoccupazione e sullo sviluppo economico nei paesi interessati; evidenzia pertanto che tutti i programmi aventi effetti positivi a lungo termine collegati agli investimenti in ambito sociale dovrebbero restare inalterati;
4. reputa controproducente la possibile sospensione di Fondi SIE a sostegno dell'istruzione, della formazione e della creazione di posti di lavoro qualora questi stiano raggiungendo gli obiettivi perseguiti; invita pertanto la Commissione ad applicare con cautela la prima parte dell'articolo 23 dell'RDC a tutti i programmi nel quadro di qualsiasi obiettivo tematico dei Fondi SIE, in particolare gli obiettivi tematici 8, 9 o 10, oppure nel quadro degli obiettivi sociali e occupazionali della strategia Europa 2020, e a corredare ogni modifica ai programmi nell'ambito dei Fondi SIE delle opportune garanzie quanto al rispetto degli obiettivi di coesione sociale; chiede alla Commissione di impegnarsi fermamente ad applicare le quote minime dell'FSE di cui all'articolo 92, paragrafo 4, dell'RDC;
5. invita la Commissione ad adottare misure proporzionate e a valutare le circostanze economiche e sociali degli Stati membri al fine di evitare la sospensione degli impegni o dei pagamenti prevista nella seconda parte dell'articolo 23 dell'RDC laddove negli Stati membri sussista una delle condizioni di cui all'allegato III, comma 1, lettere da a) a e), dell'RDC; invita la Commissione a valutare ogni volta l'impatto di una sospensione sulla disoccupazione e a cercare di alleviare eventuali effetti indesiderati sulla popolazione interessata;
6. chiede alla Commissione, in sede di applicazione dell'articolo 23 dell'RDC, di mettere a punto un processo decisionale trasparente, efficace e democratico, che venga applicato in modo coerente, in linea con l'articolo 23, paragrafo 15, dell'RDC, e che preveda l'introduzione di un sistema di allerta precoce per informare il paese interessato della possibilità di avviare la procedura di riprogrammazione immediatamente dopo la pubblicazione delle raccomandazioni specifiche per paese, nonché di consentire al Parlamento, sulla scorta di un processo formalizzato, di essere informato in tutte le fasi per quanto riguarda l'adozione delle richieste di riprogrammazione o di eventuali proposte e decisioni sulla sospensione degli impegni o pagamenti;
7. invita la Commissione a fissare un termine entro il quale revocare la sospensione di cui all'articolo 23, paragrafo 8, dell'RDC.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
23.6.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
43 8 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Inês Cristina Zuber |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Maria Arena, Georges Bach, Heinz K. Becker, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Tamás Meszerics, Csaba Sógor, Helga Stevens, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Flavio Zanonato, Branislav Škripek |
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione |
17.9.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
28 3 4 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Edward Czesak, Rosa D’Amato, Bill Etheridge, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Monika Vana, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Demetris Papadakis, Maurice Ponga |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Brando Benifei, Andrejs Mamikins, Soraya Post |
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