RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

15.10.2015 - (COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD)) - ***I

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relatore: Michel Dantin


Procedura : 2014/0032(COD)
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A8-0288/2015
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A8-0288/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0005),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 43, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0032/2014),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014[1],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0288/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'allevamento di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e, in misura minore, l'allevamento di animali di altre specie, occupano un posto importante nell'agricoltura dell'Unione e sono una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per incoraggiare l'allevamento degli animali di tali specie è utilizzare animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta elevata qualità genetica.

(1) L'allevamento di animali da reddito delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e, in misura minore, l'allevamento di animali di altre specie, occupano un posto strategico nell'agricoltura dell'Unione in termini economici e sociali. Tale attività agricola, che contribuisce alla sicurezza alimentare dell'Unione, costituisce una fonte di reddito per la popolazione agricola. L'allevamento svolge inoltre un ruolo fondamentale per il mantenimento delle razze rare e quindi della biodiversità. Il modo migliore per incoraggiare l'allevamento degli animali di tali specie è utilizzare animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta elevata qualità genetica. Occorre tener inoltre conto dell'importanza dell'incrocio nelle specie bovina, ovina e caprina.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Tuttavia, la ricerca della competitività non dovrebbe comportare l'estinzione di razze le cui caratteristiche sono adeguate a contesti biofisici particolari. Senza il mantenimento di un numero di capi sufficiente, le razze locali potrebbero essere minacciate, il che rappresenterebbe una perdita di biodiversità genetica.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter) La salute e il benessere degli animali, comprese le condizioni di trasporto di animali vivi, sono preoccupazioni di cui tutti gli operatori del settore zootecnico dovrebbero tener conto, in particolare per quanto riguarda il miglioramento genetico delle razze. La Commissione dovrebbe pertanto provvedere affinché tali preoccupazioni siano tenute in debita considerazione negli atti delegati e di esecuzione da adottare ai fini dell'efficace attuazione del presente regolamento.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura10, la direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura11 e la direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori12 sono state adottate per evitare che le disposizioni nazionali relative all'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori delle specie bovina e suina e alla produzione e all'uso del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni comportino un divieto, una restrizione o un ostacolo agli scambi commerciali in seno all'Unione, nel caso della monta naturale, della fecondazione artificiale o del prelievo di sperma, ovociti o embrioni.

Non concerne la versione italiana

___________

 

10 GU L 167, 26.6.1987, pag. 54. .

 

11 GU L 71, 17.3.1990, pag. 34. .

 

12 GU L 71, 17.3.1990, pag. 36. .

 

Motivazione

Rettifica linguistica del termine ungherese per "inseminazione artificiale".

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La legislazione dell'UE in materia di allevamento ha inoltre contribuito alla conservazione delle risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità genetica e alla produzione di prodotti regionali tipici di qualità in base alle caratteristiche qualitative ereditarie specifiche delle razze locali di animali domestici.

(7) La legislazione dell'Unione in materia di allevamento ha inoltre contribuito alla conservazione delle risorse genetiche animali, alla protezione della biodiversità genetica e del patrimonio culturale dell'Unione nonché alla produzione di prodotti regionali tipici di qualità in base alle caratteristiche qualitative ereditarie specifiche delle razze locali di animali domestici.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Inoltre, l'esperienza insegna che per facilitare l'applicazione delle norme previste in tali direttive è necessario che talune disposizioni siano formulate in maniera più chiara e con una terminologia più coerente. Per esigenze di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'UE, è inoltre opportuno fornire nuove definizioni.

(10) Inoltre, l'esperienza insegna che per facilitare l'applicazione delle norme previste in tali direttive è necessario che talune disposizioni siano formulate in maniera più chiara e con una terminologia più coerente e uniforme in tutti gli Stati membri. Per esigenze di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'UE, è inoltre opportuno fornire nuove definizioni, fra cui una definizione di "razza".

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Tuttavia, il termine "razza" dovrebbe restare un concetto giuridicamente indeterminato che consenta alle società di allevamento di descrivere un gruppo di animali sufficientemente omogeneo dal punto di vista genetico, distinto da altri animali della stessa specie, e di iscrivere tale gruppo, indicandone gli ascendenti noti, nei libri genealogici al fine di perpetuare le caratteristiche ereditarie mediante la riproduzione, lo scambio e la selezione nell'ambito di un preciso programma di selezione.

soppresso

Motivazione

La nozione di razza presente nell'intero regolamento non è peraltro definita. Per ragioni di certezza del diritto, il relatore ne propone una definizione.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Di conseguenza, le norme applicabili ai riproduttori di razza pura di cui al presente regolamento devono mirare a garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento delle società di allevamento responsabili della gestione delle razze e all'approvazione dei rispettivi programmi di selezione. Il presente regolamento deve inoltre stabilire i criteri d'iscrizione dei riproduttori di razza pura nelle varie classi della sezione principale dei libri genealogici, le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.

(13) Di conseguenza, le norme applicabili ai riproduttori di razza pura e di razza incrociata di cui al presente regolamento devono mirare a garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento delle società di allevamento responsabili della gestione delle razze e all'approvazione dei rispettivi programmi di selezione. Il presente regolamento deve inoltre stabilire i criteri d'iscrizione dei riproduttori di razza pura nelle varie classi della sezione principale dei libri genealogici, i criteri d'iscrizione dei riproduttori di razza incrociata in sezioni supplementari dei libri genealogici, le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.

Motivazione

La riproduzione incrociata (ibridazione) dovrebbe essere consentita nell'ambito del presente regolamento, al fine di facilitare gli scambi commerciali nel mercato interno.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Analogamente, le norme concernenti i suini ibridi riproduttori stabilite nel presente regolamento devono mirare a garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento dei suinicoltori che praticano diversi incroci di suini ibridi riproduttori e all'approvazione dei rispettivi programmi di selezione. Il presente regolamento deve inoltre definire i criteri d'iscrizione dei suini ibridi riproduttori nella sezione principale dei registri di allevamento, le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione dei suini ibridi riproduttori alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.

(14) Analogamente, le norme concernenti i suini ibridi riproduttori stabilite nel presente regolamento devono mirare a garantire l'accesso al commercio sulla base di principi comuni applicabili al riconoscimento dei suinicoltori che praticano diversi incroci di suini ibridi riproduttori e all'approvazione dei rispettivi programmi di selezione. Il presente regolamento deve inoltre definire i criteri d'iscrizione dei suini ibridi riproduttori nella sezione principale dei registri zootecnici, le norme riguardanti la prova di performance e la valutazione genetica e i criteri di ammissione dei suini ibridi riproduttori alla riproduzione, nonché il contenuto dei certificati zootecnici.

 

(La modifica si applica all’intero testo legislativo; l’approvazione dell’emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

Il concetto di "registro di allevamento" è già utilizzata in alcuni Stati membri per documenti diversi da quello cui il testo fa riferimento. Per chiarezza, è opportuno usare l'altro termine "registro zootecnico".

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) La salute e il benessere degli animali dovrebbero essere presi in considerazione dagli operatori del settore zootecnico, in particolare nell'ambito della loro attività finalizzata al miglioramento genetico delle razze;

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Le problematiche della clonazione non dovrebbero essere affrontate nel presente regolamento.

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un approccio armonizzato in materia di scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e di importazioni degli stessi nell'Unione, nonché in materia di controlli ufficiali da effettuare sui programmi di selezione realizzati dalle società di allevamento e dai suinicoltori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale e può quindi, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, essere conseguito meglio a livello di Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Poiché il suo ambito di applicazione si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi, il presente regolamento è conforme anche al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso trattato.

(15) Dato che l'obiettivo del presente regolamento, ossia assicurare un approccio armonizzato in materia di scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e di importazioni degli stessi nell'Unione, tenendo conto del grado di organizzazione degli allevatori in associazioni, dei livelli di capitale di tali associazioni e dell'efficacia dei programmi di selezione, nonché in materia di controlli ufficiali da effettuare sui programmi di selezione realizzati dalle società di allevamento e dai suinicoltori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a livello nazionale e può quindi, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, essere conseguito meglio a livello di Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Poiché il suo ambito di applicazione si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi, il presente regolamento è conforme anche al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, dello stesso trattato.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La qualità dei servizi forniti dalle società di allevamento e dai suinicoltori e il modo in cui questi valutano e classificano gli animali incidono sul valore dei riproduttori sul mercato. Di conseguenza, occorre stabilire una serie di norme per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori sulla base di criteri armonizzati su scala dell'Unione e per il loro controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire che le norme da essi stessi stabilite non diano luogo a disparità tra i programmi di selezione e le norme in materia e non creino quindi ostacoli tecnici agli scambi commerciali in seno all'Unione.

(16) La qualità dei servizi forniti dalle società di allevamento e dai suinicoltori e il modo in cui questi valutano e classificano gli animali definiscono il livello di prestazioni dell'animale e incidono sul valore dei riproduttori sul mercato. Di conseguenza, occorre stabilire una serie di norme per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori sulla base di criteri armonizzati su scala dell'Unione e per il loro controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire che le norme da essi stessi stabilite non diano luogo a disparità tra i programmi di selezione e le norme in materia e non creino quindi ostacoli tecnici agli scambi commerciali in seno all'Unione.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Il diritto al riconoscimento di una società di allevamento o di un suinicoltore che soddisfino i criteri stabiliti è un principio fondamentale della legislazione zootecnica dell'Unione. La protezione dell'attività economica di una società di allevamento riconosciuta non deve più giustificare il rifiuto da parte dell'autorità competente del riconoscimento di un'altra società di allevamento per la stessa razza. Lo stesso dicasi per l'approvazione all'estensione geografica di un programma di selezione, realizzato sulla stessa razza o su animali riproduttori selezionabili tra la popolazione di animali riproduttori della società di allevamento esistente. Tuttavia, l'autorità competente deve disporre di una base giuridica che giustifichi il rifiuto del riconoscimento o dell'approvazione qualora sia chiaramente dimostrato che tale riconoscimento o tale approvazione rischiano di compromettere la conservazione di una razza rara o la protezione della diversità genetica.

(18) Il diritto al riconoscimento di una società di allevamento o di un suinicoltore che soddisfino i criteri stabiliti è un principio fondamentale della legislazione zootecnica dell'Unione. La protezione dell'attività economica di una società di allevamento riconosciuta non deve più giustificare il rifiuto da parte dell'autorità competente del riconoscimento di un'altra società di allevamento per la stessa razza. Lo stesso dicasi per l'approvazione all'estensione geografica di un programma di selezione, realizzato sulla stessa razza o su animali riproduttori selezionabili tra la popolazione di animali riproduttori della società di allevamento esistente. Tuttavia, l'autorità competente deve disporre di una base giuridica che giustifichi il rifiuto del riconoscimento o dell'approvazione qualora sia chiaramente dimostrato che tale riconoscimento o tale approvazione rischiano di compromettere la conservazione di una razza rara o la protezione della diversità genetica. Tale base giuridica non dovrebbe essere utilizzata a fini diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento e non può in ogni caso giustificare violazioni dei principi che disciplinano il mercato interno.

 

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) L'Unione è parte contraente della Convenzione sulla diversità biologica, i cui obiettivi sono la salvaguardia della diversità biologica, l'utilizzo sostenibile dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. La Convenzione prevede che gli Stati dispongano di diritti sovrani sulle proprie risorse biologiche e siano responsabili della salvaguardia della loro diversità biologica e dell'utilizzo sostenibile delle proprie risorse biologiche. L'Unione è altresì parte contraente del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo. Il presente regolamento dovrebbe quindi tener conto degli obblighi degli Stati membri e consentire loro di conformarvisi nel quadro della gestione sostenibile delle loro risorse zootecniche.

Motivazione

Siccome si farà riferimento al protocollo di Nagoya e alla Convenzione sulla diversità biologica nel presente regolamento, è opportuno chiarirne il contesto.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Le società di allevamento e i suinicoltori riconosciuti in uno Stato membro devono poter attuare il loro programma di selezione approvato in uno o più Stati membri, in modo da assicurare il migliore utilizzo possibile degli animali riproduttori di elevato valore genetico in quanto fattore di produzione importante nell'Unione. A tal fine una semplice procedura di notifica dovrebbe garantire che l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato sia informato dell'attività prevista.

(20) Le società di allevamento e i suinicoltori riconosciuti in uno Stato membro devono poter attuare il loro programma di selezione approvato in uno o più Stati membri, in modo da assicurare il migliore utilizzo possibile degli animali riproduttori di elevato valore genetico in quanto fattore di produzione importante nell'Unione. A tal fine occorre introdurre modalità di certificazione per tali società, in modo da garantire la qualità dei loro programmi di selezione, mentre una semplice procedura di notifica dovrebbe garantire che l'autorità competente dell'altro Stato membro interessato sia informata dell'attività prevista.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) Occorre facilitare la cooperazione transfrontaliera tra società di allevamento e suinicoltori che intendano impegnarsi a favore di tale cooperazione, garantendo al tempo stesso la libertà di impresa e l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione degli animali riproduttori e del loro materiale genetico. Queste strutture di partenariato dell'Unione contribuirebbero in particolare a rafforzare l'identità di certe razze a livello di Unione, ripartendo equamente le risorse e mettendo in comune i dati per una maggiore affidabilità e visibilità.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti delegati per modificare l'allegato I al fine di adeguare all'evoluzione del settore i criteri per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori e i criteri per l'approvazione dei programmi di selezione.

soppresso

Motivazione

Il numero di atti delegati e la loro portata sono troppo importanti e si riferiscono a punti essenziali del testo.

Emendamento     19

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) È necessario chiarire la relazione tra gli allevatori e le società di allevamento e i suinicoltori, in particolare per garantire il diritto dei primi di diventare membri di tali società o associazioni di suinicoltori, nonché di partecipare al programma di selezione nella zona geografica in cui esso è realizzato. Le società di allevamento devono disporre di norme volte ad evitare la discriminazione degli allevatori a motivo della loro origine e devono fornire un minimo di servizi.

(24) È necessario chiarire la relazione tra gli allevatori e le società di allevamento e i suinicoltori, in particolare per garantire il diritto dei primi di diventare membri di tali società o associazioni di suinicoltori, nonché di partecipare al programma di selezione nella zona geografica, anche transfrontaliera, in cui esso è realizzato. Le società di allevamento devono disporre di norme volte ad evitare la discriminazione degli allevatori a motivo della loro origine e devono fornire un minimo di servizi.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) La prova di performance e la valutazione genetica possono essere svolte da istituzioni designate dalla società di allevamento o dal suinicoltore. Tali istituzioni collaborano con centri di riferimento dell'Unione europea designati dalla Commissione. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea, nonché di adottare atti delegati che definiscano i compiti e le funzioni di tali centri, modificando, ove opportuno, l'allegato IV. Tali centri di riferimento possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario14. Nel caso di riproduttori di razza pura della specie bovina la prova di performance e la valutazione genetica eseguite da una società di allevamento beneficiano attualmente della collaborazione dell'Interbull Centre, organismo di riferimento dell'Unione europea designato dalla decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura15.

(34) La prova di performance e la valutazione genetica possono essere svolte da istituzioni designate dalla società di allevamento o dal suinicoltore. Tali istituzioni collaborano con centri di riferimento dell'Unione europea designati dalla Commissione. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea, nonché di adottare atti delegati che definiscano i compiti e le funzioni di tali centri, modificando, ove opportuno, l'allegato IV. Tali centri di riferimento possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio14. Nel caso di riproduttori di razza pura della specie bovina la prova di performance e la valutazione genetica eseguite da una società di allevamento beneficiano attualmente della collaborazione dell'Interbull Centre, commissione permanente dell'International Committee for Animal Recording (ICAR), designato dalla decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, quale organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura16.

_______________

_______________

14 GU L 155, del 18.6.2009, pag. 30.

14 Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti n. 178/2002/CE, n. 882/2004/CE, n. 396/2005/CE e n. 1107/2009/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

15 GU L 192, del 2.8.1996, pag. 19.

15 GU L 192, del 2.8.1996, pag. 19.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Poiché il presente regolamento contiene disposizioni dettagliate riguardanti unicamente l'allevamento di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, è necessario conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai fini del riconoscimento delle società di allevamento, dell'approvazione dei programmi di selezione, dell'iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici, della prova di performance, della valutazione genetica e dell'ammissione alla riproduzione, nonché il potere di adottare atti di esecuzione relativamente ai certificati zootecnici per quanto concerne gli scambi commerciali di animali riproduttori di altre specie e del loro materiale germinale e le loro importazioni nell'Unione, qualora ciò si renda necessario per eliminare eventuali ostacoli agli scambi.

soppresso

Motivazione

Il numero di atti delegati e la loro portata sono troppo importanti e si riferiscono a punti essenziali del testo. Inoltre, le altre specie dovrebbero essere inserite nel presente regolamento solo tramite codecisione.

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36) Le importazioni di animali riproduttori e del loro materiale germinale riveste un'importanza cruciale per l'agricoltura europea. Occorre pertanto che tali importazioni avvengano nelle condizioni previste dalle norme che regolano gli scambi commerciali tra gli Stati membri. Tuttavia, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale devono poter essere iscritti nella sezione principale di un libro genealogico o di un registro anagrafico della razza dell'Unione unicamente nel caso in cui il livello dei controlli ufficiali realizzati nel paese terzo esportatore sia tale da assicurare che le caratteristiche genealogiche e i risultati della prova di performance e della valutazione genetica presentino lo stesso grado di certezza di quello dell'Unione. Inoltre, gli organismi di allevamento dei paesi terzi dovrebbero accettare, su una base di reciprocità, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale provenienti dalle rispettive società di allevamento e dai rispettivi suinicoltori riconosciuti nell'Unione.

(36) Le importazioni di animali riproduttori e del loro materiale germinale riveste un'importanza cruciale per l'agricoltura europea. Occorre pertanto che tali importazioni avvengano nelle condizioni previste dalle norme che regolano gli scambi commerciali tra gli Stati membri e che esse rispettino tutte le norme in materia di qualità del materiale importato. Tuttavia, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale devono poter essere iscritti nella sezione principale di un libro genealogico o di un registro anagrafico della razza dell'Unione unicamente nel caso in cui il livello dei controlli ufficiali realizzati nel paese terzo esportatore sia tale da assicurare che le caratteristiche genealogiche e i risultati della prova di performance e della valutazione genetica presentino lo stesso grado di certezza di quello dell'Unione. Inoltre, gli organismi di allevamento dei paesi terzi dovrebbero accettare, su una base di reciprocità, gli animali riproduttori e il loro materiale germinale provenienti dalle rispettive società di allevamento e dai rispettivi suinicoltori riconosciuti nell'Unione.

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43) Ove opportuno, la Commissione deve effettuare controlli negli Stati membri, in particolare alla luce dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri per garantire l'applicazione delle norme zootecniche e genealogiche stabilite nel presente regolamento in ciascuno degli Stati membri.

(43) La Commissione deve effettuare controlli basati sui rischi negli Stati membri, in particolare alla luce dei risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri per garantire l'applicazione delle norme zootecniche e genealogiche stabilite nel presente regolamento in ciascuno degli Stati membri.

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44) Al fine di stabilire gli elenchi dei paesi terzi dai quali devono essere consentite le importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, di fissare le condizioni applicabili a tali importazioni e di ottenere informazioni relative al funzionamento degli accordi bilaterali, qualora una grave infrazione delle condizioni applicabili a tali importazioni, stabilite nel presente regolamento, lo giustifichi, deve essere conferito alla Commissione il potere di effettuare controlli, ove opportuno, nei paesi terzi per conto dell'Unione.

(44) Al fine di stabilire gli elenchi dei paesi terzi dai quali devono essere consentite le importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro sperma, dei loro ovociti ed embrioni e di fissare le condizioni applicabili a tali importazioni, è necessario ottenere informazioni relative alla loro tracciabilità, sotto forma di certificati zootecnici che ne attestino l'origine, e al funzionamento degli accordi bilaterali, qualora una grave infrazione delle condizioni applicabili a tali importazioni, stabilite nel presente regolamento, lo giustifichi, deve essere conferito alla Commissione il potere di effettuare controlli, ove opportuno, nei paesi terzi per conto dell'Unione.

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46) Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento e di integrarlo o di modificarne gli allegati da I a V, alla Commissione deve essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda le procedure e i criteri applicati e le condizioni necessarie per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori, per l'approvazione dei programmi di selezione, per l'iscrizione degli animali nei libri genealogici e nei registri anagrafici della razza, per l'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione naturale o assistita, per la prova di performance e la valutazione genetica, per la definizione dei requisiti zootecnici e genealogici applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale e alle loro importazioni da paesi terzi, nonché per la descrizione dei compiti e delle funzioni del centro di riferimento.

soppresso

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) Al fine di consentire agli Stati membri di reagire non solo in caso di perturbazioni degli scambi commerciali, ma soprattutto qualora sussista la minaccia di estinzione per una razza rara o sia compromessa la protezione della diversità genetica, deve essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE per quanto concerne gli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura di specie diverse dalle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e del loro materiale germinale, nonché per quanto concerne le loro importazioni nell'Unione.

soppresso

Motivazione

L'inserimento di altre specie dovrebbe essere effettuato solo tramite codecisione.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, nonché alle importazioni nell'Unione di tali animali, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni;

a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili alla salvaguardia e al miglioramento dell'allevamento di animali come pure agli scambi commerciali di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, nonché alle importazioni nell'Unione di tali animali, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni;

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) le norme che disciplinano la salvaguardia e il miglioramento delle razze locali o minacciate;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) alle specie bovina (Bos taurus e Bubalus bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) o caprina (Capra hircus);

i) alle specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) o caprina (Capra hircus);

Motivazione

Occorre estendere il campo di applicazione della specie bovina, in particolare allo zebù.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) a specie diverse da quelle di cui ai punti i) e ii) per le quali sono stati adottati atti delegati conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 45, paragrafo 1;

soppresso

Motivazione

Le altre specie dovrebbero essere inserite nel presente regolamento solo tramite codecisione.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) "razza": un gruppo di animali con una sufficiente uniformità di caratteri trasmissibili alla progenie tale da farli considerare distinti da altri animali della stessa specie da parte di uno o più gruppi di allevatori che decidono di gestirli nel quadro dei propri programmi di selezione e di iscriverli nei rispettivi libri genealogici a fini di riproduzione, scambio, selezione, miglioramento o conservazione;

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "società di allevamento": qualsiasi organizzazione di allevamento o associazione di allevatori riconosciuta dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della realizzazione di un programma di selezione con animali riproduttori di razza pura iscritti nel libro o nei libri genealogici istituiti o tenuti da tale società;

d) "società di allevamento": l'operatore privato o l'organismo pubblico, costituito ai sensi della normativa dello Stato membro in cui è presentata la domanda di riconoscimento e che è riconosciuto dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della realizzazione di un programma di selezione;

Emendamento     33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) "programma di selezione:" la gamma di azioni sistematiche concepite ed effettuate da una società di allevamento o da un suinicoltore conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, che include in particolare, la definizione e le caratteristiche fenotipiche e genotipiche dettagliate della razza, l'orientamento e gli obiettivi di selezione, le regole di organizzazione e custodia del libro genealogico, la definizione del sistema di controllo delle prestazioni, tenuto conto degli obiettivi della selezione, la definizione dei criteri prescelti e la loro ponderazione per quanto riguarda la valutazione genetica, se necessario, la definizione del sistema di registrazione e controllo delle prestazioni e la salvaguardia, il miglioramento e/o la promozione della razza in questione;

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) organizzare i controlli ufficiali sulle società di allevamento e sui suinicoltori conformemente alle norme di cui all'articolo 46 e agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1;

ii) organizzare i controlli ufficiali sulle società di allevamento e sui suinicoltori conformemente alle norme di cui all'articolo 46;

Emendamento     35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera g - punto iv) bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iv bis) garantire la qualità dei programmi di selezione;

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera i – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) alle specie di cui alla lettera a), punto ii), i cui discendenti di primo grado sono iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza, e a sua volta iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto, conformemente all'articolo 19;

ii) alle specie di cui alla lettera a), punto ii), i cui discendenti di primo grado sono iscritti nel libro genealogico della stessa razza, e a sua volta iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto, compresi i castrati, conformemente all'articolo 19;

Motivazione

La presente definizione, che include esclusivamente i riproduttori, non corrisponde alle peculiarità del libro genealogico degli equidi, in cui l'iscrizione dei prodotti avviene sin dalla loro nascita indipendentemente dal loro futuro di riproduttore o meno. Ciò riguarda in particolare i castrati e la loro qualifica di "equide registrato" .

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera i – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) a specie diverse da quelle di cui ai punti i) e ii) della presente lettera per i quali le specifiche norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di tali animali riproduttori e del loro materiale germinale, nonché alle loro importazioni nell'Unione sono stabilite in atti delegati adottati in applicazione, rispettivamente, dell'articolo 35, paragrafo 1, e dell'articolo 45, paragrafo 1;

soppresso

Emendamento     38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – lettera i – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis) agli animali che, in base alle deroghe previste dagli articoli 17 e 19, sono stati iscritti nella sezione principale di un libro genealogico;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) "linea": una sottopopolazione geneticamente fissata di animali puri di una particolare razza;

Motivazione

Se venisse introdotto, il prelievo del DNA potrebbe accompagnare la documentazione dell'animale riproduttore per tutta la vita ed essere utilizzato in caso di contestazioni o difficoltà di identificazione.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) "merito": una caratteristica ereditaria quantificabile di un animale riproduttore;

o) "merito": valutazione dell'effetto previsto del genotipo di un animale su un determinato carattere della prole;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera v

Testo della Commissione

Emendamento

v) "controllo zootecnico": i controlli documentali e d'identità effettuati sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale importati nell'Unione al fine di verificarne la conformità alle condizioni zootecniche di cui all'articolo 42 e alle norme zootecniche e genealogiche stabilite negli atti delegati adottati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1;

v) "controllo zootecnico": i controlli documentali e d'identità effettuati sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale importati nell'Unione al fine di verificarne la conformità alle condizioni zootecniche di cui all'articolo 42;

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera w – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale importati nell'Unione, conformemente agli atti delegati adottati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1;

soppresso

Emendamento     43

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

y bis) "razza a rischio di estinzione": una razza nella quale il numero di maschi e femmine riproduttori è diminuito, nell'Unione o in uno Stato membro, al di sotto di un determinato livello e che rischia pertanto l'estinzione.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le società di allevamento e i suinicoltori possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento in conformità al paragrafo 2.

1. Le società di allevamento e i suinicoltori si rivolgono alle autorità competenti per ottenere il riconoscimento in conformità al paragrafo 2.

Motivazione

Occorre chiarire il quadro giuridico in materia di riconoscimento delle società di allevamento da parte degli Stati membri: gli operatori devono essere tenuti a presentare una domanda di riconoscimento per tenere un libro genealogico e condurre un programma di allevamento.

Emendamento     45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c – punto i – trattini

Testo della Commissione

Emendamento

– alla conservazione della razza o

– alla conservazione della diversità genetica all'interno della razza o

– al miglioramento della razza o dell'incrocio;

– al miglioramento della razza;

 

– alla pianificazione dell'incrocio o

 

– alla pianificazione di una nuova razza;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71, recanti modifiche dei requisiti per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori della riproduzione di cui all'allegato I, parte 1, e, nel caso degli animali riproduttori della specie equina all'allegato I, parte 3, al fine di tenere conto della varietà delle società di allevamento e dei suinicoltori interessati.

soppresso

Emendamento     47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può rifiutare di riconoscere una società di allevamento che soddisfa i requisiti di cui all'allegato I, parte 1, se il programma di selezione di tale società rischia di nuocere alla conservazione o alla diversità genetica degli animali riproduttori di razza pura iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti nel libro genealogico istituito per tale razza da una società di allevamento che è già stata riconosciuta da detto Stato membro.

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può rifiutare di riconoscere una società di allevamento che soddisfa i requisiti di cui all'allegato I, parte 1, se il programma di selezione di tale società rischia di nuocere:

 

a) alla conservazione degli animali riproduttori di razza pura iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti nel libro genealogico istituito per tale razza da una società di allevamento che è già stata riconosciuta da detto Stato membro;

 

b) alla diversità genetica degli animali riproduttori di razza pura, con conseguente calo dell'efficacia in termini di controllo della consanguineità e gestione delle anomalie genetiche, a causa della mancanza di coordinamento e di scambio di informazioni sull'eredità genetica della razza;

 

c) nel caso di una razza rara o a rischio di estinzione, all'efficace attuazione di un programma di selezione, effettuato da una società di allevamento esistente per la stessa razza, che porti a un calo rilevante dell'efficacia rispetto al progresso genetico previsto; oppure

 

d) alla conservazione e alla gestione sostenibile delle risorse zoogenetiche sulle quali lo Stato membro esercita la propria sovranità e di cui è responsabile in conformità con gli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica e del protocollo di Nagoya a detta convenzione.

Emendamento     48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) le eventuali interferenze e la fragilizzazione che sarebbero causate dal riconoscimento di una società che registra i medesimi riproduttori registrati da una società di allevamento già riconosciuta, quando si tratti di una razza rara o a rischio di estinzione;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) razza o incrocio per i quali è stato approvato il loro programma di selezione;

b) razza o incrocio per i quali è stato approvato il loro programma di selezione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Una società di allevamento o un suinicoltore conduce un programma di allevamento previa approvazione da parte dell'autorità competente conformemente al paragrafo -1 bis.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Una società di allevamento o un suinicoltore sottopone la domanda di approvazione per il suo programma di allevamento all'autorità competente che ha riconosciuto la società di allevamento o il suinicoltore conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'autorità competente approva il programma di selezione di una società di allevamento o di un suinicoltore da essa riconosciuti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, a condizione che essi presentino una domanda d'approvazione del loro programma di selezione, la quale ne dimostri la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e di cui all'allegato I, parte 2, e nel caso di equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3.

1. L'autorità competente di cui al paragrafo -1bis valuta i programmi di selezione di una società di allevamento o di un suinicoltore e li approva a condizione che essi rispettino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e di cui all'allegato I, parte 2, e nel caso di equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3.

 

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente di cui all'articolo 4 può autorizzare le società di allevamento o i suinicoltori ad affidare a terzi la gestione tecnica del loro libro genealogico o registro anagrafico della razza e altri aspetti specifici del loro programma di selezione, a condizione che:

2. Le società di allevamento e i suinicoltori possono affidare a una o più terze parti le operazioni tecniche relative alla gestione del loro libro genealogico o registro zootecnico e altri aspetti specifici del loro programma di selezione, a condizione che:

a) le società di allevamento o i suinicoltori rimangano responsabili di fronte all'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c);

a) le società di allevamento o i suinicoltori rimangano responsabili di fronte all'autorità competente del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) e all’allegato I, parti 2 e 3;

b) non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma di selezione.

b) non esista alcun conflitto di interesse tra detti terzi e le attività economiche degli allevatori che partecipano al programma di selezione;

 

c) tali società di allevamento e suinicoltori abbiano specificato le attività che intendono affidare a terzi e il nome e le coordinate di tali terzi nella domanda di cui al paragrafo - 1 bis.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei requisiti per l'approvazione dei programmi di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3, al fine di tener conto della varietà dei programmi di selezione condotti dalle società di allevamento e dai suinicoltori.

soppresso

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se l'ambito di applicazione di un programma di selezione o il territorio nel quale quest'ultimo deve essere realizzato indicano che una società di allevamento o un suinicoltore intendono procedere su animali riproduttori stabiliti in un altro Stato membro, l'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1:

1. Se l'ambito di applicazione di un programma di selezione o il territorio nel quale quest'ultimo deve essere realizzato indicano che una società di allevamento o un suinicoltore intendono procedere su animali riproduttori stabiliti in un altro Stato membro, l'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo -1bis:

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro fino a 90 giorni di calendario prima della data di inizio prevista del programma di selezione;

a) ne dà notifica all'autorità competente dell'altro Stato membro fino a 90 giorni di calendario prima della data di inizio prevista del programma di selezione, nella lingua ufficiale dell’altro Stato membro;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) fornisce all'autorità competente di cui alla lettera a), insieme alla notifica, anche una copia della domanda di approvazione del programma di selezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

b) fornisce all'autorità competente di cui alla lettera a), insieme alla notifica, anche una copia della domanda di approvazione del programma di selezione di cui all'articolo 8, paragrafo -1 bis, nella lingua ufficiale dello Stato membro di cui alla lettera a).

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, negare alla società di allevamento riconosciuta dall'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio un programma di selezione, se:

2. L'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo può, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 8, negare alla società di allevamento riconosciuta dall'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo -1 bis, l'autorizzazione a realizzare sul suo territorio un programma di selezione, se:

Emendamento     59

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'approvazione di un ulteriore programma di selezione comporterebbe la frammentazione della popolazione di riproduttori di razza pura presenti in tale Stato membro in misura tale da compromettere la conservazione o la diversità genetica di tale razza.

b) l'approvazione di un ulteriore programma di selezione potrebbe pregiudicare la conservazione o la diversità genetica di una razza in uno Stato membro in termini di controllo della consanguineità e gestione delle anomalie genetiche, a seguito di una mancanza di coordinamento e di scambi di informazione, o potrebbe pregiudicare i programmi di miglioramento delle razze rare o a rischio di estinzione a causa di criteri di selezione incompatibili con le caratteristiche definite per detta razza nello Stato membro in questione e che si tradurrebbero in una perdita di efficienza in termini di progresso genetico auspicato.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5. Se l'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a), intende rifiutare l'approvazione ai sensi del paragrafo 2, essa ne informa la Commissione e le fornisce una spiegazione motivata.

5. Se l'autorità competente di cui al paragrafo 1, lettera a), rifiuta l'approvazione ai sensi del paragrafo 2, essa ne informa la Commissione.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il regolamento di una società di allevamento o di un'associazione di suinicoltori prevede l'adesione di membri, gli allevatori possono fare domanda:

soppresso

a) di adesione a tali società di allevamento o associazioni di suinicoltori;

 

b) di partecipazione al programma di selezione nell'ambito e nella zona d'attività geografica approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9.

 

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il regolamento di una società di allevamento o di un'associazione di suinicoltori non prevede l'adesione di membri, gli allevatori che partecipano a un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9 possono fare domanda:

2. Gli allevatori che partecipano a un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9 hanno accesso senza discriminazioni a tutti i servizi previsti dal programma di selezione.

a) di iscrizione dei loro animali riproduttori di razza pura nella sezione principale del libro genealogico istituito per tale razza dalla società di allevamento conformemente all'articolo 17, paragrafo 1;

 

b) di registrazione dei loro animali in una sezione supplementare del libro genealogico istituito per tale razza dalla società di allevamento conformemente all'articolo 17, paragrafo 3;

 

c) di registrazione dei loro suini ibridi riproduttori in un registro anagrafico della razza istituito per l'incrocio da un'associazione di suinicoltori conformemente all'articolo 24;

 

d) di partecipazione alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27;

 

e) di rilascio di un certificato zootecnico conformemente all'articolo 33, paragrafi 1 e 2.

 

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se il regolamento di una società di allevamento o di un'associazione di suinicoltori prevede l'adesione di membri:

 

a) gli allevatori possono chiedere di aderire a tali società di allevamento o associazioni di suinicoltori;

 

b) gli allevatori possono chiedere di partecipare al programma di selezione nei limiti del campo d’applicazione e della zona geografica di attività approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9;

 

c) gli allevatori partecipano al programma di selezione senza discriminazione e nei limiti del campo d’applicazione e della zona geografica di attività approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9.

Motivazione

Questo nuovo paragrafo ha lo scopo di chiarire i diritti degli allevatori nel caso in cui partecipino a un sistema di adesione. In particolare, questi diritti devono essere limitati agli allevatori che si trovano nella zona geografica di attività della società di allevamento; e gli allevatori devono avere accesso ai servizi corrispondenti al programma di selezione senza discriminazioni.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli allevatori hanno il diritto di scegliere il libro genealogico o il registro anagrafico della razza nel quale essi desiderano che siano iscritti o registrati i propri animali riproduttori conformemente agli articoli 19 e 24.

3. Gli allevatori hanno il diritto di scegliere il libro genealogico o il registro zootecnico nel quale desiderano che siano iscritti o registrati i propri animali riproduttori conformemente agli articoli 19 e 24, dal momento che il programma di selezione collegato al libro genealogico o al registro zootecnico è approvato nello Stato membro di tali allevatori a norma degli articoli 8, paragrafo 1, o 9.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli allevatori che spostano i loro animali in aziende al di fuori della zona geografica in cui il programma di selezione approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, è attuato dalla società di allevamento o dal suinicoltore possono ottenere che i loro animali vengano iscritti nel libro genealogico di tale società di allevamento nel rispetto della regolamentazione adottata da tale società di allevamento o suinicoltore e prevista all'allegato I, parte 1, paragrafo 3, lettera e), comma ii.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

soppresso

Diritti degli allevatori di contestare la decisione di una società di allevamento

 

1. Gli allevatori possono far ricorso alle misure di cui all'articolo 13 se ritengono ingiustificato il rifiuto da parte di una società di allevamento:

 

a) di una domanda avanzata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;

 

b) di una domanda di iscrizione di un animale riproduttore di razza pura nella sezione principale di un libro genealogico, conformemente all'articolo 19;

 

c) di una domanda di registrazione di un animale in una sezione supplementare di un libro genealogico, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3;

 

d) dell'ammissione di un animale riproduttore di razza pura:

 

i) alla riproduzione, conformemente all'articolo 21 o

 

ii) all'inseminazione artificiale, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1;

 

e) dell'ammissione di un animale riproduttore di razza pura o del suo sperma alla prova ufficiale della performance e alla valutazione genetica, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2;

 

f) dell'accettazione dei risultati della prova di performance e della valutazione genetica eseguite conformemente all'articolo 27.

 

2. Gli allevatori possono far ricorso alle misure di cui all'articolo 13 se ritengono che una società di allevamento non abbia effettuato la prova di performance o la valutazione genetica a norma dell'articolo 27.

 

(L’articolo 11 è interamente soppresso)

Motivazione

Le disposizioni di ricorso tra uno o degli allevatori e una società di allevamento esistono già nel diritto nazionale.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

soppresso

Diritti degli allevatori di contestare la decisione adottata da un suinicoltore

 

1. Gli allevatori possono far ricorso alle misure di cui all'articolo 13 se ritengono ingiustificato il rifiuto da parte di un suinicoltore:

 

a) di una domanda di registrazione di suini ibridi riproduttori in un registro anagrafico della razza conformemente all'articolo 24;

 

b) dell'ammissione di un suino ibrido riproduttore all'inseminazione artificiale conformemente all'articolo 26, paragrafo 1;

 

c) dell'ammissione di un suino ibrido riproduttore o del suo sperma alla prova di performance conformemente all'articolo 26, paragrafo 2;

 

d) dell'accettazione dei risultati della prova di performance effettuata conformemente all'articolo 27.

 

2. Gli allevatori possono far ricorso alle misure di cui all'articolo 13 se ritengono che un suinicoltore non abbia effettuato la prova di performance o la valutazione genetica a norma dell'articolo 27.

 

(L’articolo 12 è interamente soppresso)

Motivazione

Le disposizioni di ricorso tra uno o degli allevatori e una società di allevamento esistono già nel diritto nazionale.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

soppresso

Misure di cui possono avvalersi gli allevatori che contestano una decisione presa da una società di allevamento o da un suinicoltore

 

1. Nei casi di cui agli articoli 11 e 12, gli allevatori possono:

 

a) richiedere il parere di un esperto indipendente;

 

b) ricorrere avverso il rifiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, o avverso i risultati della prova di performance e della valutazione genetica di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, entro 30 giorni dalla data della comunicazione da parte della società di allevamento o del suinicoltore del rifiuto o dei risultati.

 

2. Nel ricorso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'allevatore espone i fatti e i motivi, basandosi, se disponibile, sul parere dell'esperto indipendente di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo i quali egli ritiene che:

 

a) il rifiuto da parte della società di allevamento o del suinicoltore non è conforme agli articoli 19, 21, 23, 27, 28, 30 o 32, o

 

b) i risultati della prova di performance e della valutazione genetica non sono stati ottenuti conformemente all'articolo 27.

 

(L’articolo 13 è interamente soppresso)

Motivazione

Le disposizioni di ricorso tra uno o degli allevatori e una società di allevamento esistono già nel diritto nazionale.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

soppresso

Composizione delle controversie

 

1. In caso di impugnazione da parte di una società di allevamento o di un suinicoltore del ricorso depositato da un allevatore conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), essi ne informano l'allevatore e l'autorità competente che ha riconosciuto la società di allevamento o il suinicoltore conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data della loro decisione di respingere il ricorso.

 

2. L'autorità competente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, può invalidare la decisione della società di allevamento o del suinicoltore qualora ritenga che tale decisione non sia conforme agli articoli 19, 21, 23, 27, 28, 30 o 32.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile una procedura di ricorso e le decisioni in merito al ricorso siano rese entro un termine ragionevole.

 

A tal fine, l'autorità competente può decidere di istituire un tribunale speciale autorizzato a invalidare le decisioni di una società di allevamento o di un suinicoltore qualora ritenga ingiustificata la loro opposizione al ricorso presentato da un allevatore.

 

(L’articolo 14 è interamente soppresso)

Motivazione

Le disposizioni di ricorso tra uno o degli allevatori e una società di allevamento esistono già nel diritto nazionale.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Le società di allevamento o le associazioni di suinicoltori possono escludere:

 

- gli allevatori dalla partecipazione a un programma di selezione nel caso in cui essi non rispettino le regole di cui al programma di selezione o gli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'allegato I, parte 1, paragrafo 3, lettera f);

 

- dopo la registrazione, gli animali, la loro progenie e tutto il materiale genetico che non rispettino più i requisiti ufficialmente indicati ai fini dell'iscrizione nei libri genealogici corrispondenti.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) di escludere dall'adesione gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno conformemente all'allegato I, parte 1, punto 3 e).

b) di escludere dall'adesione gli allevatori che non rispettano i loro obblighi stabiliti dal regolamento interno come previsto all’articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento     72

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Le società di allevamento possono effettuare una prova di performance basata sui requisiti del loro programma di selezione e, ove tale prova fosse eseguita, possono selezionare attività adeguate al loro programma di selezione;

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Spetta in primo luogo alle società di allevamento e alle associazioni di suinicoltori la responsabilità di evitare e, se necessario, di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e le società di allevamento e le associazioni di suinicoltori nel corso della realizzazione dei programmi di selezione approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, applicando la procedura definita conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, dallo Stato membro in cui sia sorta la controversia e le regole di cui all'allegato I, parte 1, punto 3.

3. Spetta in primo luogo alle società di allevamento e alle associazioni di suinicoltori la responsabilità di evitare e, se necessario, di risolvere le controversie che possono insorgere tra gli allevatori o tra questi e le società di allevamento e le associazioni di suinicoltori nel corso della realizzazione dei programmi di selezione approvati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, applicando le regole di cui all'allegato I, parte 1, punto 3, lettera f).

Emendamento     74

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Le società di allevamento e le associazioni di suinicoltori di uno Stato membro sono responsabili in solido di assicurare che un animale riproduttore di razza pura appartenente a una razza minacciata di estinzione sia iscritto nella sezione principale del libro genealogico in qualsiasi Stato membro, a norma dell'articolo 19. Gli allevatori possono scegliere la società di allevamento, l'associzione di suinicoltori o l'organismo statale al quale desiderano appartenere. L'autorità competente sostiene e controlla il processo.

Emendamento     75

Proposta di regolamento

Capitolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei registri anagrafici della razza e loro ammissione alla riproduzione, all'inseminazione artificiale e alle prove

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

Rettifica linguistica del termine ungherese per "inseminazione artificiale".

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre gli animali riproduttori a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all'articolo 27 o nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, o ad altre valutazioni descritte nel programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.

Tali criteri e procedure possono imporre l'obbligo di sottoporre gli animali riproduttori a prove della performance e alla valutazione genetica come previsto all'articolo 27 o ad altre valutazioni descritte nel programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prima dell'iscrizione di detti animali in una data classe della sezione principale.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Oltre alla sezione principale prevista al paragrafo 1 del presente articolo, le società di allevamento possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e purché il regolamento interno della società di allevamento ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui:

3. Oltre alla sezione principale prevista al paragrafo 1 del presente articolo, le società di allevamento possono creare una o più sezioni supplementari nel libro genealogico per gli animali che appartengono alla stessa specie, ma che non possono essere iscritti nella sezione principale, purché tali animali soddisfino i requisiti di cui all’allegato II, parte 1, capitolo III, paragrafi 1 e 2, e purché il regolamento interno della società di allevamento ammetta l'iscrizione dei discendenti di tali animali nella sezione principale conformemente alle norme di cui:

Emendamento     78

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) all'allegato II, parte 1, capitolo III, paragrafo 4, nel caso dei maschi ovini e caprini; oppure

Motivazione

Le esenzioni esistenti per le razze robuste dovrebbero essere mantenute per tutelare la diversità genetica.

Emendamento     79

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche delle norme fissate nell'allegato II, parte 1, capitolo III, punti 3) e 4), in forza delle quali i discendenti degli animali iscritti in una sezione supplementare possono essere iscritti nella sezione principale.

soppresso

Motivazione

Gli atti delegati menzionati consentirebbero alla Commissione di modificare le norme concernenti l'iscrizione nella sezione principale della progenie di animali iscritti in una sezione supplementare. La sezione supplementare costituisce un punto "sensibile" del progetto di testo, dato che la sua creazione all'interno di un libro genealogico genera un collegamento diretto tra essa e la sezione principale del libro. Ne consegue che le norme di cui sopra devono restare nell'ambito di applicazione del regolamento di base.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei criteri d'iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nella sezione principale dei libri genealogici definiti nell'allegato II, parte 1, capitoli I e II.

soppresso

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei criteri di registrazione degli animali nelle sezioni supplementari dei libri genealogici definite nell'allegato II, parte 1, capitolo III.

soppresso

Emendamento     82

Proposta di regolamento

Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Ammissione degli animali riproduttori di razza pura alla riproduzione

Ammissione degli animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale alla riproduzione

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le società di allevamento non escludono per motivi zootecnici o genealogici, diversi da quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, l'utilizzo a fini riproduttivi di animali riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale del loro libro genealogico, secondo le seguenti tecniche di riproduzione:

1. Le società di allevamento non escludono per motivi zootecnici o genealogici, diversi da quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 e dell'articolo 27, l'utilizzo a fini riproduttivi di animali riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale del loro libro genealogico, o dei loro materiali germinali, secondo le seguenti tecniche di riproduzione:

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) raccolta di sperma di animali riproduttori sottoposti, se del caso, alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27 o all'atto delegato adottato conformemente all'articolo 28, paragrafo 1;

c) raccolta di sperma di animali riproduttori sottoposti, se previsto dal programma di selezione, alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27;

 

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In deroga al paragrafo 1, una società di allevamento che tenga un libro genealogico di riproduttori di razza pura di specie equina o asinina può, ai fini del suo programma di selezione approvato dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, o per preservare la diversità genetica all'interno di una razza, limitare o vietare:

 

a) l'ammissione alla riproduzione di animali riproduttori e del loro materiale germinale;

 

b) l'impiego di una o più tecniche di riproduzione di cui al paragrafo 1 sui riproduttori di razza pura iscritti nel loro libro genealogico.

Motivazione

Le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, suggeriscono che l'inseminazione artificiale non possa essere vietata se non in condizioni di controllo di prestazione e di valutazione genetica. Nel caso degli equini il presente regolamento deve consentire la scelta di metodi di riproduzione attraverso la società di allevamento nel programma di selezione.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda i criteri in materia di:

soppresso

a) ammissione alla riproduzione, ad opera delle società di allevamento, di animali riproduttori di razza pura;

 

b) raccolta e utilizzo di materiale germinale di animali riproduttori di razza pura destinati alla riproduzione.

 

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le società di allevamento prescrivono che i bovini riproduttori di razza pura e gli ovini o i caprini maschi riproduttori appartenenti alla razza da latte siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza quando sono utilizzati per:

1. Le società di allevamento prescrivono che i bovini, gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura e i suini maschi riproduttori di razza pura siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno, da un’analisi del DNA, come dall’analisi SNP (Single nucleotide polymorphism, dall’analisi microsatellitare o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza quando sono utilizzati per:

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione include l'evoluzione dei metodi di individuazione sulla base dei lavori dell'ICAR e dell’ISAG (International Society of Animal Genetics).

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea di società di allevamento di animali di razza pura delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, i metodi di verifica dell'identità dei bovini riproduttori di razza pura e degli ovini o caprini maschi riproduttori di razza pura appartenenti alla razza da latte che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori di razza pura, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri europei di riferimento di cui all'articolo 31.

2. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea di società di allevamento di animali di razza pura delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, i metodi di verifica dell'identità dei riproduttori di cui al paragrafo 1 che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori di razza pura, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri europei di riferimento di cui all'articolo 31.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nel caso di una razza rara o a rischio di estinzione, l'autorità competente di uno Stato membro o le società di allevamento possono vietare l'uso di un animale riproduttore di razza pura e del suo materiale germinale qualora tale utilizzo comprometterebbe il miglioramento, la differenziazione, la conservazione e la diversità genetica della razza.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. In deroga al paragrafo 3, l'autorità competente può, ove la conservazione o la diversità genetica di una razza così richiedano e per un uso limitato al territorio nazionale dello Stato membro, autorizzare la raccolta, il trattamento e lo stoccaggio del materiale germinale dei riproduttori di razza pura, per le esigenze dei paragrafi 1 e 2, da parte di un centro di raccolta e di produzione di embrioni non ufficialmente riconosciuti ai fini degli scambi di tali prodotti nell'Unione in conformità della legislazione dell’Unione in materia di salute animale, purché le condizioni sanitarie consentano l'uso successivo del materiale germinale nel territorio nazionale.

Motivazione

Per motivi logistici, la raccolta e lo stoccaggio di materiale germinale possono essere necessari senza che sia possibile effettuarli in un centro ufficialmente riconosciuto per gli scambi all'interno dell'Unione. Questi casi sono limitati alle esigenze di conservazione o di diversità genetica di una razza e quando tali prodotti siano utilizzati nel territorio nazionale dello Stato membro in questione, il che significa quindi che non sono destinati al commercio e non hanno quindi bisogno di approvazione.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 che determinano le condizioni di ammissione:

soppresso

a) degli equidi riproduttori di razza pura di determinate razze all'inseminazione artificiale e alla fecondazione in vitro di ovociti;

 

b) degli equidi riproduttori di razza pura di determinate razze e del loro materiale germinale alla prova di performance e alla valutazione genetica.

 

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei requisiti previsti per la registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri anagrafici della razza di cui all'allegato II, parte 2 .

soppresso

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) raccolta e utilizzo dello sperma di animali riproduttori sottoposti alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27 o all'atto delegato adottato conformemente all'articolo 28, paragrafo 1;

c) raccolta e utilizzo dello sperma di animali riproduttori sottoposti alla prova di performance e alla valutazione genetica conformemente all'articolo 27;

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda i criteri in materia di:

soppresso

a) ammissione alla riproduzione, ad opera delle società di allevamento, di suini ibridi riproduttori;

 

b) raccolta e utilizzo a fini riproduttivi di sperma, ovociti o embrioni di suini ibridi riproduttori.

 

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le condizioni di ammissione dei suini ibridi riproduttori all'inseminazione artificiale e alle prove.

soppresso

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prevede la prova di performance e la valutazione genetica per la classificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina nei libri genealogici e per l'ammissione alla riproduzione dei riproduttori maschi di tale specie e del loro sperma, le società di allevamento provvedono a che tale prova e tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme di cui all'allegato I:

2. Se un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prevede la prova di performance e la valutazione genetica per la classificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina o asinina nei libri genealogici e per l'ammissione alla riproduzione dei riproduttori e del loro materiale germinale, le società di allevamento provvedono a che tale prova e tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme di cui all'allegato I:

Motivazione

Occorre fare riferimento anche agli asini. Inoltre la possibilità di istituire una prova di performance e la valutazione genetica ai fini dell'ammissione alla riproduzione va estesa alle femmine riproduttrici. Ciò è fondamentale per talune società di allevamento.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71, per quanto riguarda le norme in materia di prova di performance e di valutazione genetica e, se necessario, per la modifica dell'allegato III per tenere conto:

soppresso

a) dei progressi scientifici;

 

b) degli sviluppi tecnologici;

 

c) del funzionamento del mercato interno o

 

d) della necessità di proteggere preziose risorse genetiche.

 

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, tramite un atto di esecuzione e sulla base del parere dell'esperto indipendente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), può stabilire norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica, nonché all'interpretazione dei loro risultati.

2. La Commissione, tramite un atto di esecuzione e sulla base del parere dell'esperto indipendente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), può stabilire norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica per gli animali non appartenenti alle specie equina e suina, nonché relative all'interpretazione dei loro risultati, sulla base dei lavori dell'ICAR.

Motivazione

Per gli equini la prova di performance e la valutazione genetica dipendono da ciascun libro genealogico e dai relativi obiettivi di selezione. Tali obiettivi variano, motivo per cui in questo caso l'uniformazione delle regole non è opportuna. Per i suini l'uniformazione delle regole è parimenti sconsigliabile, poiché la prova di performance e la valutazione genetica costituiscono elementi strategici essenziali per la competitività delle società di allevamento o dei suinicoltori.

Emendamento     100

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le società di allevamento e i suinicoltori, ove necessario per la realizzazione del loro programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, designano l'organismo incaricato della prova di performance e della valutazione genetica degli animali riproduttori di cui all'articolo 27.

1. Quando gli animali riproduttori e il loro materiale germinale devono essere ammessi alla riproduzione, e quando la realizzazione del loro programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9 richiede attività di prova di performance e di valutazione genetica, le società di allevamento e i suinicoltori:

 

a) svolgono essi stessi tali attività; o

 

b) designano un terzo al quale sono delegate tali attività.

Motivazione

È opportuno precisare le condizioni per lo svolgimento della prova di performance e della valutazione genetica prima dell'ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione (sia maschi che femmine, come può essere il caso per alcune razze equine).

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 possono:

2. Le società di allevamento o i suinicoltori che delegano le attività di prova di performance e di valutazione genetica ai terzi designati a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

 

I terzi designati a norma del paragrafo 1, lettera b):

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) operare come unità specializzate sotto la responsabilità di una società di allevamento o di un suinicoltore o

a) operano come unità specializzate sotto la responsabilità di una società di allevamento o di un suinicoltore, a condizione che siano riconosciuti dal centro di riferimento dell'Unione europea designato a norma dell'articolo 31 o siano certificati conformemente alla norma ISO da parte di un organismo indipendente, o

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) essere autorizzati dall'autorità competente che ha approvato il programma di selezione.

b) sono autorizzati dall'autorità competente che ha approvato il programma di selezione, a condizione che rispettino l'allegato III.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi degli organismi designati a norma dell'articolo 29, paragrafo 1

Obblighi delle società di allevamento, dei suinicoltori e dei terzi che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche

 

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli organismi designati dalle società di allevamento e dai suinicoltori conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, forniscono, su richiesta dell'autorità competente, le seguenti informazioni:

1. Le società di allevamento e i suinicoltori che eseguono le prove di performance o le valutazioni genetiche conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), o i terzi di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), forniscono, su richiesta dell'autorità competente, le seguenti informazioni:

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) identità della società di allevamento o del suinicoltore che hanno designato l'organismo e dell'autorità competente di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera b);

b) nel caso di società di allevamento o di suinicoltori che abbiano delegato tali attività a terzi, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), l'identità di tale organismo terzo;

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli organismi designati dalle società di allevamento e dai suinicoltori conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, pubblicano e tengono aggiornati i risultati della valutazione genetica degli animali riproduttori il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale.

2. Le società di allevamento e i suinicoltori che eseguono prove di performance o valutazioni genetiche e i terzi designati dalle società di allevamento e dai suinicoltori conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), pubblicano e tengono aggiornati i risultati della valutazione genetica degli animali riproduttori il cui sperma è destinato all'inseminazione artificiale.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I terzi designati a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), comunicano le informazioni da fornire alle autorità competenti a norma del paragrafo 1 alle società di allevamento e ai suinicoltori che li hanno designati.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. Qualora, dopo aver esaminato le informazioni presentate a norma del paragrafo 1, le autorità competenti constatino che le prove di performance o le valutazioni genetiche non vengono eseguite conformemente ai principi zootecnici riconosciuti, esse possono sospendere il programma di selezione approvato. Tale sospensione cessa di avere effetto dopo l'attuazione di azioni correttive da parte della società di allevamento, del suinicoltore o dei terzi designati a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento     110

Proposta di regolamento

Articolo 31

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31

soppresso

Designazione dei centri di riferimento dell'Unione europea

 

1. La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di collaborare con le società di allevamento all'uniformazione dei metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

 

2. La Commissione può designare, mediante atti di esecuzione, il centro di riferimento dell'Unione europea incaricato di armonizzare i metodi di prova della performance e di valutazione genetica degli animali riproduttori di razza pura appartenenti a specie diverse da quella bovina.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

 

Emendamento     111

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le società di allevamento e i suinicoltori che eseguono la prova di performance e la valutazione genetica nel quadro del loro programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, riportano nel certificato zootecnico rilasciato per un animale riproduttore o per il suo materiale germinale quanto segue:

2. Le società di allevamento e i suinicoltori che eseguono la prova di performance e la valutazione genetica nel quadro del loro programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, o che dispongono dei risultati della prova di performance e/o della valutazione genetica svolte da un organismo autorizzato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera b), riportano nel certificato zootecnico rilasciato per un animale riproduttore o per il suo materiale germinale le principali caratteristiche di produzione e le eventuali peculiarità e difetti genetici dell'animale stesso o degli ascendenti di primo o di secondo grado, in conformità al programma di selezione.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71, per quanto riguarda le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, lettera a), e, se del caso, per le modifiche del contenuto dei certificati zootecnici di cui all'allegato V.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per modificare, se del caso, il contenuto dei certificati zootecnici di cui all'allegato V al fine di tenere conto:

 

a) dei progressi scientifici;

 

b) degli sviluppi tecnologici;

 

c) del funzionamento del mercato interno;

 

d) della necessità di proteggere le risorse genetiche.

Motivazione

Occorre specificare la natura dell'atto delegato.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Capo VI

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO VI

soppresso

Norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura di altre specie

 

Articolo 35

 

Poteri delegati e competenze d'esecuzione per quanto riguarda le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e del loro materiale germinale

 

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e del loro materiale germinale, ove ciò sia necessario per il funzionamento del mercato interno o per la protezione di preziose risorse genetiche, relativamente:

 

a) al riconoscimento delle società di allevamento;

 

b) all'approvazione dei programmi di selezione;

 

c) ai criteri per l'iscrizione di tali animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici;

 

d) all'ammissione da parte delle società di allevamento di tali animali riproduttori di razza pura alla riproduzione, all'inseminazione artificiale nonché alla raccolta e all'utilizzo del loro materiale germinale;

 

e) ai metodi di prova della performance e di valutazione genetica di tali animali di razza pura;

 

f) alle informazioni che devono figurare nei certificati zootecnici che accompagnano tali animali riproduttori di razza pura.

 

2. Una volta adottati gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione elabora, mediante atti di esecuzione, i modelli di certificati zootecnici di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo per gli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e per il loro sperma, i loro ovociti e embrioni.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

 

Motivazione

Altre specie possono essere inserite nel presente regolamento solo tramite codecisione.

Emendamento     114

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) che soddisfa i criteri previsti per essere inserito nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 37;

a) che soddisfa i criteri previsti per essere inserito nell'elenco degli organismi di allevamento di cui all'articolo 37 e tutte le norme di qualità europee;

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) riconoscimento e sorveglianza delle società di allevamento e dei suinicoltori, previsti all'articolo 4 o figuranti nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

a) riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori previsti all'articolo 4 e controlli ufficiali previsti all'articolo 46;

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) approvazione dei programmi di selezione delle società di allevamento e dei suinicoltori, previsti all'articolo 8, paragrafo 1, o figuranti nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

b) approvazione dei programmi di selezione delle società di allevamento e dei suinicoltori, previsti all'articolo 8, paragrafo 1;

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) iscrizione degli animali riproduttori nei libri genealogici e nei registri anagrafici della razza previsti agli articoli 19 e 24, o figuranti nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

c) iscrizione degli animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici o registrazione dei suini ibridi riproduttori nei registri zootecnici previsti agli articoli 19 e 24;

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 38 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione prevista agli articoli 21 e 25, o figurante nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

d) ammissione degli animali riproduttori alla riproduzione prevista agli articoli 21 e 25;

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) utilizzo del materiale germinale a fini di riproduzione, previsto all'articolo 23, paragrafo 1, o figurante nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

e) utilizzo del materiale germinale a fini di riproduzione, previsto all'articolo 23, paragrafo 1;

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) utilizzo dello sperma a fini di prova, previsto all'articolo 23, paragrafo 2, o figurante nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1;

f) utilizzo dello sperma a fini di prova, previsto all'articolo 23, paragrafo 2;

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) prova di performance e valutazione genetica previste all'articolo 27, o figuranti nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1.

g) prova di performance e valutazione genetica previste all'articolo 27.

Emendamento     122

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) il documento che accompagna le partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui alle lettere b) e c) contiene anche i dati necessari all'identificazione genetica.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le norme zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale onde tener conto della specifica situazione zootecnica del paese terzo di origine di un animale riproduttore.

soppresso

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Capo VIII

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO VIII

soppresso

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori di razza pura di altre specie

 

Articolo 45

 

Poteri delegati e competenze di esecuzione per quanto riguarda le norme zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni nell'Unione degli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e del loro materiale germinale

 

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per quanto riguarda le norme specifiche applicabili alle importazioni nell'Unione degli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e del loro materiale germinale, ove ciò sia necessario per il funzionamento del mercato interno o per la protezione di preziose risorse genetiche, relativamente:

 

a) alla compilazione dell'elenco degli organismi di allevamento;

 

b) alle condizioni per l'iscrizione di tali animali riproduttori di razza pura nei libri genealogici istituiti dagli organismi di allevamento;

 

c) all'ammissione da parte delle società di allevamento di tali animali riproduttori di razza pura alla riproduzione, all'inseminazione artificiale nonché alla raccolta e all'utilizzo del loro materiale germinale;

 

d) ai metodi di prova della performance e di valutazione genetica di tali animali di razza pura;

 

e) alle principali informazioni che devono figurare nel certificato zootecnico che accompagna tali animali riproduttori di razza pura e il loro materiale germinale.

 

2. Una volta adottati gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione elabora, mediante atti di esecuzione, i modelli dei certificati zootecnici di cui al paragrafo 1, lettera f), per gli animali riproduttori di razza pura di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii), e per il loro sperma, i loro ovociti e embrioni.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 2.

 

Motivazione

Altre specie possono essere inserite nel presente regolamento solo tramite codecisione.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I controlli ufficiali eseguiti prima degli scambi commerciali di determinati animali riproduttori e del loro materiale germinale in vista dell'emissione dei certificati o degli attestati ufficiali prescritti dalle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento come condizione per gli scambi commerciali di animali riproduttori e del loro materiale germinale sono realizzati in conformità:

soppresso

a) alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;

 

b) agli atti delegati adottati dalla Commissione conformemente agli articoli 35 e 45.

 

Motivazione

Il presente regolamento non menziona controlli ufficiali eseguiti in vista dell'emissione dei certificati zootecnici, attività che è affidata alle società di allevamento.

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità competente può pubblicare o altrimenti divulgare le informazioni disponibili sul rating di ciascuna società di allevamento e di ciascun suinicoltore sulla base di una valutazione della loro conformità ai criteri di rating e dei risultati dei controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

soppresso

a) i criteri di rating siano oggettivi, trasparenti e pubblici;

 

b) esistano procedure atte a garantire la coerenza e la trasparenza del processo di attribuzione del rating.

 

Motivazione

Le società di allevamento non devono essere soggette a una classificazione da parte dell'autorità competente; rispettano già norme rigorose per il riconoscimento.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) dei locali, degli uffici e delle attrezzature degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori;

soppresso

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) un esame dei documenti e di altri dati che possano rivelarsi utili ai fini della valutazione della conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;

c) un esame dei documenti, dei dati sulla tracciabilità e di altri dati che possano rivelarsi utili ai fini della valutazione della conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori

Obblighi degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori soggetti a controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ai propri locali, uffici e attrezzature;

soppresso

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 52

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 52

soppresso

Delega di poteri per quanto riguarda le norme specifiche in materia di controlli ufficiali e di misure che l'autorità competente deve adottare riguardo agli animali riproduttori e al loro materiale germinale

 

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti norme:

 

a) sull'esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale intesi a verificare la conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;

 

b) sulle misure che l'autorità competente deve adottare alla luce dei risultati di tali controlli ufficiali.

 

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 specificano:

 

a) le responsabilità e i compiti specifici dell'autorità competente, oltre a quelli previsti agli articoli da 46 a 50;

 

b) i casi in cui l'autorità competente, se accerta particolari non conformità, adotta una o più misure tra quelle previste negli atti d'esecuzione di cui all'articolo 66, paragrafo 1, o altre misure oltre a quelle previste in tale articolo.

 

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1, comprende, se del caso, la partecipazione dell'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dall'autorità competente di un altro Stato membro.

2. L'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1, comprende, se necessario, la partecipazione dell'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dall'autorità competente di un altro Stato membro.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se l'autorità competente ("autorità competente richiedente") reputa che necessita di informazioni da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro ("autorità destinataria della domanda") per poter eseguire i controlli ufficiali o per dare loro un seguito efficace, presenta a quest'ultima una domanda motivata.

1. Se l'autorità competente ("autorità competente richiedente") reputa che necessita di informazioni da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro ("autorità destinataria della domanda") per poter eseguire i controlli ufficiali o per dare loro un seguito efficace, presenta a quest'ultima una domanda motivata. L'autorità interessata ha l'obbligo di prestare assistenza.

L'autorità competente destinataria della domanda procede senza indugio:

 

a) ad accusare ricezione della domanda motivata e indica il tempo necessario per fornire le informazioni richieste;

 

b) ad eseguire i controlli ufficiali o le indagini necessarie

 

i) per fornire all'autorità competente richiedente tutte le informazioni necessarie e i documenti originali o copie certificate degli stessi;

 

ii) per verificare in loco, se del caso, il rispetto, nel territorio di sua competenza, delle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento.

 

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente richiedente e quella destinataria della domanda possono convenire che i funzionari designati dalla prima siano presenti durante i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b), punto i).

2. L'autorità competente richiedente e quella destinataria della domanda possono convenire che i funzionari designati dalla prima siano presenti durante i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1.

In tal caso i funzionari dell'autorità competente richiedente:

 

a) sono in grado di esibire, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e le loro qualifiche ufficiali;

 

b) hanno accesso, ai soli fini dell'esecuzione dei controlli ufficiali, agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso i funzionari presenti dell'autorità competente destinataria della domanda;

 

c) non possono, di propria iniziativa, esercitare i poteri di controllo ufficiale conferiti ai funzionari dell'autorità competente destinataria della domanda.

 

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente che riceve la notifica conformemente al paragrafo 1:

soppresso

a) accusa immediatamente ricezione della notifica;

 

b) indica entro dieci giorni dalla data di ricezione della notifica:

 

i) le indagini che intende effettuare in merito alla non conformità di cui al paragrafo 1 o

 

 

ii) le ragioni per le quali ritiene inutile indagare.

 

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità competenti che ricevono una notifica conformemente al paragrafo 1, procedono senza indugio:

soppresso

a) ad accusare ricezione della notifica e ad indicare quali indagini esse intendono svolgere in merito alla non conformità di cui al paragrafo 1;

 

b) ad indagare in merito, ad adottare tutte le misure necessarie e ad informare l'autorità competente notificante riguardo alla natura delle indagini e dei controlli ufficiali effettuati, alle decisioni prese e alle relative motivazioni.

 

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se l'autorità competente notificante di cui al paragrafo 1 ha motivo di credere che le indagini eseguite o le misure adottate dalle autorità competenti destinatarie della notifica conformemente al paragrafo 2 non siano adeguate a porre rimedio alla non conformità accertata, chiede a queste ultime di effettuare controlli ufficiali supplementari o di applicare ulteriori misure.

soppresso

In tal caso le autorità competenti di entrambi gli Stati membri:

 

a) cercano di convenire un approccio comune per poter rimediare in maniera adeguata alla non conformità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche tramite controlli ufficiali in loco effettuati congiuntamente, conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, e all'articolo 54, paragrafo 2;

 

b) informano senza indugio la Commissione se non sono in grado di concordare misure appropriate.

 

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che le attività che sono o sembrano essere non conformi:

a) dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che le attività che sono o sembrano essere non conformi alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento:

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) svolgono ogni altra indagine necessaria per determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori;

a) svolgono tutti i controlli ufficiali o ogni altra indagine necessari per determinare l'origine e l'entità della non conformità e per stabilire le responsabilità degli allevatori, delle società di allevamento e dei suinicoltori;

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1, le autorità competenti, a seconda dei casi:

2. Quando agiscono conformemente al paragrafo 1, le autorità competenti adottano tutte le misure che ritengano opportune per garantire la conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento.

a) rinviano l'iscrizione nei libri genealogici degli animali riproduttori di razza pura o nei registri anagrafici della razza dei suini ibridi riproduttori;

 

b) impongono la modifica della qualifica degli animali o del loro materiale germinale destinati alla riproduzione conformemente al presente regolamento o la comunicazione agli allevatori di informazioni correttive;

 

c) limitano o vietano gli scambi commerciali di animali e di materiale germinale in quanto animali riproduttori o materiale germinale quali definiti all'articolo 2, le loro importazioni nell'Unione o le loro esportazioni verso paesi terzi, oppure vietano o dispongono il loro il rinvio nello Stato membro di spedizione;

 

d) impongono all'allevatore, alla società di allevamento e al suinicoltore di intensificare la frequenza dei controlli;

 

e) dispongono che determinate attività dell'allevatore, della società di allevamento e del suinicoltore interessati siano soggette a controlli ufficiali rafforzati o sistematici;

 

f) dispongono la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell'allevatore, della società di allevamento o del suinicoltore interessati e, se del caso, dei siti Internet che essi gestiscono o utilizzano, oppure dispongono la sospensione dell'approvazione di un programma di selezione realizzato da una società di allevamento o da un suinicoltore del settore laddove questi non rispettino, in maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti del programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9;

 

g) dispongono la revoca del riconoscimento della società di allevamento o del suinicoltore concesso conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, se la pratica amministrativa di tale società o suinicoltore dimostra che essi non rispettano, in maniera ripetuta, continua o generale, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c);

 

h) adottano qualsiasi altra misura che le autorità competenti ritengano opportuna per garantire la conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento.

 

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per assistere la Commissione nell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 63, paragrafo 1, gli Stati membri:

1. Per assistere la Commissione nell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 63, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono tutta l'assistenza tecnica necessaria, tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;

a) forniscono tutta l'assistenza necessaria, tutta la documentazione e ogni altro sostegno tecnico richiesto dagli esperti della Commissione per consentire loro di eseguire i controlli in modo efficiente ed effettivo;

 

b) assicurano che gli esperti della Commissione abbiano accesso a tutti i locali o parti di locali e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei loro compiti, compresi i sistemi informatici.

 

(La lettera a) è da includere nella parte introduttiva con una modifica, mentre la lettera b) è soppressa.)

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo dopo che lo Stato membro interessato non ha posto rimedio alla situazione, in seguito alla richiesta della Commissione ed entro i termini da essa stabiliti.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate solo dopo che lo Stato membro interessato non ha posto rimedio alla situazione, in seguito alla richiesta della Commissione ed entro i termini appropriati da essa stabiliti.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) verificare che le norme zootecniche e genealogiche relative agli animali riproduttori e al loro materiale germinale previste dalla legislazione del paese terzo offrano garanzie equivalenti a quelle previste dal presente regolamento per l'Unione;

a) verificare la conformità o l'equivalenza della legislazione e dei sistemi di tali paesi terzi alle norme zootecniche e genealogiche previste dal presente regolamento per l'Unione;

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) verificare che il sistema di controlli in vigore nel paese terzo in questione sia tale da garantire che le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale esportate nell'Unione rispettino i requisiti pertinenti del capo VII del presente regolamento;

b) verificare la capacità del sistema di controlli in vigore nel paese terzo in questione di garantire che le partite di animali riproduttori e del loro materiale germinale esportate nell'Unione rispettino i requisiti pertinenti del capo VII del presente regolamento;

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) raccogliere informazioni per chiarire le cause dei casi ricorrenti di non conformità degli animali riproduttori e del loro materiale germinale importati nell'Unione ai requisiti zootecnici e genealogici applicabili alle importazioni nell'Unione impropriamente certificate come conformi.

c) raccogliere informazioni e dati per chiarire le cause dei casi ricorrenti o emergenti di non conformità degli animali riproduttori e del loro materiale germinale importati nell'Unione ai requisiti zootecnici e genealogici applicabili alle importazioni nell'Unione impropriamente certificate come conformi.

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dell'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo, dei poteri di cui essa dispone e della sua indipendenza, della vigilanza cui è sottoposta nonché dell'autorità di cui gode per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione di cui alla lettera a);

b) dell'organizzazione dell'autorità competente del paese terzo, dei poteri di cui essa dispone e della sua indipendenza, della vigilanza cui è sottoposta nonché dell'autorità di cui gode per verificare efficacemente l'attuazione della legislazione adeguata;

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) della formazione del personale per l'esecuzione dei controlli ufficiali;

c) della formazione del personale da parte delle autorità competenti dei paesi terzi per l'esecuzione dei controlli ufficiali;

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) dell'entità e del funzionamento dei controlli ufficiali eseguiti sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale provenienti da altri paesi terzi;

f) dell'entità e del funzionamento dei controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti dei paesi terzi sugli animali riproduttori e sul loro materiale germinale provenienti da altri paesi terzi;

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La frequenza dei controlli della Commissione nei paesi terzi è determinata in base:

1. La frequenza dei controlli della Commissione nei paesi terzi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, è determinata in base:

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna.

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora si abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi e diffusi di non conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure speciali necessarie per rimediarvi.

1. Qualora si abbia motivo di temere che siano in atto casi gravi di non conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure speciali necessarie per rimediarvi.

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) siano accompagnati da un certificato ufficiale o da qualsiasi altro elemento di prova della conformità degli animali riproduttori e del loro materiale germinale ai requisiti di cui al capo VII del presente regolamento o indicati nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 45, paragrafo 1;

ii) siano accompagnati da un certificato ufficiale o da qualsiasi altro elemento di prova della conformità degli animali riproduttori e del loro materiale germinale ai requisiti di cui al capo VII del presente regolamento;

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualunque momento la delega dei poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafo 4, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafo 2, all'articolo 33, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 52, paragrafo 1. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualunque momento la delega dei poteri di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 3. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 23, paragrafo 4, dell'articolo 24, paragrafo 2, dell'articolo 28, paragrafo 1, dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'articolo 35, paragrafo 1, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 45, paragrafo 1 e dell'articolo 52, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Allegato – parte 1 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Condizioni generali per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Condizioni generali per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. sono giuridicamente e finanziariamente indipendenti dall'autorità competente;

soppresso

Motivazione

Questo non corrisponde alla realtà di alcune società di allevamento, la cui esistenza stessa sarebbe allora compromessa.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) che essi sono in grado di produrre e di utilizzare i dati relativi alla performance zootecnica degli animali riproduttori necessari per l'attuazione del loro programma di selezione, da approvare conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 9;

d) che essi sono in grado, direttamente o indirettamente, di produrre e di utilizzare i dati relativi alla performance zootecnica degli animali riproduttori necessari per l'attuazione del loro programma di selezione, da approvare conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 9;

Motivazione

Va ricordato che le società di allevamento e i suinicoltori possono delegare parte delle proprie attività.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1 – punto 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

e) qualora la società di allevamento o l'associazione di suinicoltori prevedano l'adesione di allevatori, che essi hanno adottato uno regolamento interno che assicura:

e) qualora una società di allevamento o un'associazione di suinicoltori possiedano un sistema di adesione, che la società di allevamento o l'associazione di suinicoltori ha messo a punto norme procedurali che prevedono in particolare:

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 1 – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) che essi hanno adottato norme procedurali relative alla composizione delle controversie con gli allevatori riguardo alla prova di performance e alla valutazione genetica degli animali riproduttori, all'iscrizione in classi di merito e all'ammissione di animali riproduttori alla riproduzione e alla raccolta e all'utilizzo del materiale germinale.

f) che essi hanno adottato norme procedurali relative alla composizione delle controversie con gli allevatori, che enunciano i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano al programma di selezione della società di allevamento o del suinicoltore.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 2 – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) obiettivi del programma di selezione e criteri di valutazione dettagliati concernenti la selezione degli animali riproduttori che, nel caso dell'istituzione di un libro genealogico per una nuova razza, devono comprendere informazioni sulle circostanze particolareggiate che giustificano la costituzione della nuova razza;

d) obiettivi del programma di selezione, popolazioni da valutare e criteri di valutazione dettagliati concernenti la selezione degli animali riproduttori che, nel caso dell'istituzione di un libro genealogico per una nuova razza, devono comprendere informazioni sulle circostanze particolareggiate che giustificano la costituzione della nuova razza;

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 2 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) sistemi per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance e, ove necessario ai sensi dell'articolo 27, per la realizzazione di una valutazione genetica volta a stimare il valore genetico degli animali riproduttori a fini di miglioramento, di selezione o di conservazione della razza o di miglioramento dell'incrocio;

e) sistemi per la produzione, la registrazione, la comunicazione e l'utilizzo dei risultati della prova di performance e, ove necessario ai sensi dell'articolo 27, per stimare il valore genetico, compresa anche una eventuale valutazione genomica, degli animali riproduttori a fini di miglioramento, di selezione o di conservazione della razza o di miglioramento dell'incrocio;

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Allegato I – parte 2 – punto 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Qualora il programma di selezione debba essere realizzato in quanto programma di conservazione, oltre a soddisfare le condizioni di cui alle lettere da a) a g) del primo comma, esso deve anche prevedere opportune misure in situ (su animali vivi) ed ex situ (conservazione di materiale di riproduzione o di tessuti) necessarie per preservare il patrimonio genetico di una razza.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – capitolo I – punto 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) all'articolo 2, lettera i), punto i), nel caso dei riproduttori di razza pura delle specie bovina (Bos taurus e Bubalus bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus);

i) all'articolo 2, lettera i), punto i), nel caso dei riproduttori di razza pura delle specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus);

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – capitolo I – punto 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) all'articolo 2, lettera i), punto ii), nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina (Equus caballus ed Equus asinus);

ii) all'articolo 2, lettera i), punto ii), nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina o asinina (Equus caballus ed Equus asinus). Entrambi i genitori sono registrati nella sezione principale del libro genealogico e sono ammessi alla riproduzione da parte della società di allevamento;

Motivazione

Il processo precedente all'ammissione (o al possibile rifiuto) di uno stallone o di una giumenta da riproduzione nel libro genealogico consente di esercitare un controllo, soprattutto sul livello zootecnico, dell'equide e rientra in un approccio di selezione animale che va al di là della sola genealogia. Deve essere inclusa anche la specie asinina.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – capitolo I – punto 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) negli atti delegati adottati conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, nel caso dei riproduttori di razza pura di altre specie di cui all'articolo 2, lettera i), punto iii);

soppresso

Emendamento     168

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – capitolo 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) essi sono stati identificati dopo la nascita conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente alle specie interessate e conformemente alle norme stabilite nel programma di selezione approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, che devono prescrivere, nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, l'identificazione come redo e almeno un certificato di monta;

c) essi sono stati identificati dopo la nascita conformemente alla legislazione dell'UE in materia di sanità animale relativamente alle razze interessate e conformemente alle norme stabilite nel programma di selezione approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9, che devono prescrivere, nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina, l'identificazione come redo e almeno un certificato di monta;

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Una società di allevamento che iscrive nel suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina non può rifiutare di iscrivere o di registrare a fini di iscrizione un maschio castrato della specie equina conforme ai requisiti di cui al punto 1, lettere b) e c), e se del caso alla lettera d), se i genitori di detto animale sono stati iscritti nel libro genealogico in questione e ammessi alla riproduzione da una società di allevamento.

Emendamento     170

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – capitolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Le società di allevamento non possono rifiutarsi di iscrivere un animale maschio della specie ovina o caprina considerato di razza pura nella sezione principale del loro libro genealogico da essi predisposto ai sensi del capitolo I, se l'animale soddisfa le condizioni seguenti:

 

a) i suoi genitori e i suoi nonni sono iscritti in una sezione supplementare del libro genealogico della stessa razza, come previsto al punto 1;

 

b) si tratta di un animale di una razza robusta in relazione alla quale è stato realizzato un programma di selezione autorizzato e di durata limitata, che prevede l'iscrizione di maschi riproduttori in una sezione aggiuntiva del libro genealogico per la stessa razza, come previsto al punto 1.

Motivazione

Le esenzioni esistenti per le razze robuste dovrebbero essere mantenute per tutelare la diversità genetica.

Emendamento     171

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 1 – capitolo 3 – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nel caso di femmine riproduttrici di razza pura della specie equina, tali criteri non sono più rigorosi di quelli di cui al punto 3 a) e b) del presente capitolo.

soppresso

Motivazione

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs avec un mâle de la race.

Emendamento     172

Proposta di regolamento

Allegato III – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le società di allevamento possono effettuare una prova di performance basata sui requisiti del loro programma di selezione e, ove tale prova fosse eseguita, possono selezionare attività adeguate al loro programma di selezione.

 

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo I – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le società di allevamento effettuano una prova di performance per determinare il valore genetico dei riproduttori di razza pura della specie bovina secondo uno o più metodi tra quelli indicati nel presente capitolo.

Le società di allevamento effettuano o incaricano un'istituzione designata a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, di effettuare una prova di performance per determinare il valore genetico dei riproduttori di razza pura della specie bovina secondo uno o più metodi tra quelli indicati nel presente capitolo.

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo I – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La prova di performance si basa sulle norme e sugli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in cooperazione con l'International Committee for Animal Recording (ICAR).

La prova di performance si basa sulle norme e sugli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in cooperazione con l'ICAR.

 

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo I – sezione 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le società di allevamento registrano i dati relativi alla produzione di latte conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo I – sezione 3 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Laddove nella valutazione genetica sia tenuto conto anche del temperamento, della valutazione morfologica e della resistenza alle malattie, tali dati sono presi in considerazione solo se ottenuti tramite un sistema di registrazione approvato dall'istituzione designata conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

2. Laddove nella valutazione genetica sia tenuto conto anche del temperamento, della valutazione morfologica e della resistenza alle malattie o di qualsiasi altra nuova caratteristica, tali dati sono presi in considerazione solo se ottenuti tramite un sistema di registrazione approvato dall'istituzione designata conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Motivazione

Le altre specie dovrebbero essere inserite nel presente regolamento solo tramite codecisione.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il valore riproduttivo di un animale riproduttore è calcolato sulla base dei risultati della prova di performance del singolo animale o dei suoi genitori e la fiducia nei confronti di tale valore può essere migliorata utilizzando le informazioni genomiche o sulla base di un altro metodo convalidato dal centro di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

Il valore riproduttivo di un animale riproduttore è calcolato in base alle informazioni connesse al genoma e/o ai risultati della prova di performance del singolo animale e/o dei suoi genitori e/o in base a qualsiasi altra fonte di informazione convalidata dal centro di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione potrebbe essere interpretata nel senso che verrebbe proibita l'ammissione alla riproduzione di giovani tori senza progenie femminile in produzione, denominati "genomici". Occorre quindi assicurare che sul mercato venga immesso sperma proveniente da tori che dispongono di una valutazione genomica.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Spetta alla società di allevamento garantire l'assenza di distorsioni connesse ai principali fattori ambientali e alla struttura dei dati. Una società di allevamento può sollecitare il centro di riferimento competente dell'Unione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, nel caso in cui intenda accertarsi che i propri metodi statistici di valutazione genetica siano conformi alle norme e agli standard stabiliti e riconosciuti sul piano internazionale. In caso di perizia, il centro di riferimento dell'Unione europea è tenuto a un obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni trasmesse dalla società di allevamento.

Motivazione

L'obbligo tassativo proposto dalla Commissione può essere tale da ostacolare l'innovazione in materia di valutazione genetica e potrebbe intaccare il principio della riservatezza delle informazioni commerciali di una società di allevamento che sviluppasse una metodologia statistica innovatrice.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. I metodi statistici applicati nella valutazione genetica sono conformi alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR e garantiscono una valutazione non distorta da importanti fattori ambientali né dalla struttura dei dati.

soppresso

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'affidabilità della valutazione genetica è misurata mediante il coefficiente di determinazione in conformità alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR. Quando vengono pubblicati i risultati della valutazione, vanno indicate anche la loro affidabilità e la data in cui è stata effettuata la valutazione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento     181

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. I tori destinati all'inseminazione artificiale, ad eccezione dei tori appartenenti alle razze minacciate di estinzione, sono sottoposti a valutazione genetica relativamente alle caratteristiche obbligatorie descritte ai punti 6 o 7. Tali valori riguardanti la riproduzione sono pubblicati dalla società di allevamento.

5. I tori di età minima di 12 mesi immessi sul mercato per l'inseminazione artificiale, ad eccezione dei tori appartenenti alle razze minacciate di estinzione, sono sottoposti, come minimo, a valutazione genetica relativamente alle caratteristiche obbligatorie descritte ai punti 6 o 7. Tutti questi valori riguardanti la riproduzione sono pubblicati dalla società di allevamento.

Motivazione

Il diritto all'informazione deve coprire tutti i valori riguardanti la riproduzione disponibili, ma non dovrebbe applicarsi ai tori sottoposti a valutazione o in attesa di conferma.

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La società di allevamento pubblica anche tutti gli altri valori disponibili relativi ai tori destinati all'inseminazione artificiale.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La società di allevamento pubblica anche gli altri valori disponibili relativi ai tori destinati all'inseminazione artificiale.

La società di allevamento pubblica anche i valori esistenti relativi ai tori da monta naturale nonché alle femmine.

Motivazione

Queste informazioni devono essere disponibili anche per le femmine.

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il livello minimo di affidabilità della valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale appartenenti alla razza lattiera equivale almeno allo 0,5 per quanto riguarda le caratteristiche legate alla resa in latte e al tenore di materia grassa butirrica e di proteine, conformemente alle norme e agli standard previsti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR per la valutazione delle principali caratteristiche legate alla produzione, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili ricavate da discendenti e collaterali.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 6 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I giovani tori valutati sul piano del genoma, senza dati relativi alla performance dei discendenti, sono considerati idonei all'inseminazione artificiale se la loro valutazione genomica è convalidata secondo le norme e gli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 7 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) valutazione genomica o altri metodi, anche più metodi combinati, convalidati conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 7 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il livello minimo di affidabilità della valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale appartenenti alla razza da carne equivale almeno allo 0,5 per quanto riguarda le caratteristiche legate all'aumento del peso vivo e allo sviluppo muscolare (conformazione da carne) conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR per la valutazione delle principali caratteristiche legate alla produzione.

Il livello minimo di affidabilità della valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale appartenenti alla razza da carne equivale almeno allo 0,3 per quanto riguarda le caratteristiche legate all'aumento del peso vivo e allo sviluppo muscolare (conformazione da carne) conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR per la valutazione delle principali caratteristiche legate alla produzione.

Motivazione

La soglia proposta dalla Commissione appare troppo elevata alla luce degli attuali metodi di selezione utilizzati per la produzione di carne.

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 7 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il livello minimo di affidabilità della valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale appartenenti alla razza da carne equivale almeno allo 0,5 per quanto riguarda le caratteristiche legate all'aumento del peso vivo e allo sviluppo muscolare (conformazione da carne) conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR per la valutazione delle principali caratteristiche legate alla produzione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 1 – capitolo II – punto 7 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'indice genomico registrato è convalidato per le caratteristiche in questione conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento     190

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 2 – capitolo II – punto 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a) Il merito genetico del riproduttore è calcolato valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti o di collaterali in base alle caratteristiche di produzione:

a) Il merito genetico del riproduttore è calcolato sulla base delle informazioni genomiche o valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti o di collaterali in base alle caratteristiche di produzione o mediante una combinazione di tali metodi:

Motivazione

Si dovrebbe tener conto dei progressi tecnici in modo tale che il metodo genomico possa essere applicato all'allevamento dei suini.

Emendamento     191

Proposta di regolamento

Allegato II – parte 3 – capitolo 1 – punto 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) età massima o peso massimo dei giovani riproduttori all'inizio del controllo e numero degli animali;

ii) sesso, età massima o peso massimo dei giovani riproduttori all'inizio del controllo e numero degli animali;

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 3 – capitolo I – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sono precisati i caratteri registrati conformemente ai principi stabiliti dall'ICAR, quali la produzione di latte, la composizione del latte o altri dati pertinenti;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 3 – capitolo I – punto 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) riguardano una durata conforme alle norme stabilite dall'ICAR per il controllo della produzione lattiera;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento     194

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 3 – capitolo II – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il merito genetico di un animale riproduttore è misurato valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti e, se del caso, di collaterali:

Il merito genetico di un animale riproduttore è misurato sulla base delle informazioni genomiche o valutando le qualità di un numero appropriato di discendenti e, se del caso, di collaterali o mediante una combinazione di tali metodi:

Motivazione

Si dovrebbe tener conto dei progressi tecnici in modo tale che il metodo genomico possa essere applicato all'allevamento degli ovini.

Emendamento     195

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) di personale formato a rispettare il carattere riservato di alcuni argomenti, risultati o comunicazioni;

c) di procedure atte a garantire che sia mantenuto il carattere riservato di alcuni argomenti, risultati o comunicazioni;

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Allegato V – parte 2 – capitolo I – punto 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) tutti i risultati disponibili delle prove della performance e i risultati aggiornati della valutazione genetica, comprese peculiarità e difetti genetici dell'animale riproduttore di razza pura nonché degli ascendenti, secondo quanto prescritto dal programma di selezione, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, relativamente alla classe e all'animale in questione;

l) tutti i risultati disponibili della valutazione genetica o, in mancanza di questi, delle prove della performance, comprese peculiarità e difetti genetici dell'animale riproduttore di razza pura nonché degli ascendenti, secondo quanto prescritto dal programma di selezione, approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, relativamente alla classe e all'animale in questione;

Motivazione

L'obbligo di riportare tutte le informazioni relative al programma di selezione sovraccaricherebbe la genealogia senza alcun reale valore aggiunto. È necessario limitarsi alle informazioni pertinenti e sintetiche dei risultati della valutazione genetica disponibili.

MOTIVAZIONE

La legislazione zootecnica dell'Unione europea intende favorire il libero scambio intra-UE e facilitare l'importazione di animali riproduttori e del loro materiale genetico, assicurando al contempo la sostenibilità dei programmi di selezione e di conservazione delle risorse genetiche e quindi dell'insieme delle razze esistenti oggi in Europa.

L'allevamento di animali da reddito, in particolare quelli la cui elevata particolarità genetica è stata constatata, contribuisce non solo allo sviluppo socioeconomico della zona in cui si trovano, ma costituisce anche uno dei pilastri della sicurezza alimentare dell'Unione.

La Commissione ha voluto raggruppare tutte quante le direttive relative alla legislazione zootecnica delle varie specie in un unico corpus giuridico sotto forma del presente regolamento, giungendo pertanto a realizzare il mercato unico in questo settore. È cionondimeno opportuno sottolineare che la Commissione va oltre il semplice obiettivo del raggruppamento e della semplificazione dei testi. Propone in realtà una strutturazione armonizzata della selezione animale che avrà un impatto non indifferente nel settore della genetica animale in Europa. Il vostro relatore sostiene tale approccio generale, tuttavia alcuni punti devono essere precisati o riesaminati.

Innanzitutto, il vostro relatore ha auspicato l'aggiunta o la precisazione di determinate definizioni. In particolare, i termini "razza" e "programma di selezione", pur essendo essenziali nell'interpretazione del presente regolamento, non sono definiti.

La ricerca di competitività che consente soprattutto alle grandi razze europee di essere esportate in tutto il mondo non deve nondimeno mettere in pericolo le razze locali, alcune delle quali in numero assai scarso, che fanno parte della biodiversità genetica in Europa. Il vostro relatore ha inteso assicurare lungo tutto il testo che tale equilibrio venga preservato. In particolare, gli articoli 5 e 9 sono stati modificati di conseguenza.

L'orientamento della selezione animale è oramai nelle mani dell'organismo di selezione (OS) o dell'impresa di selezione (IS). Dovrà rispondere a criteri precisi che gli consentano di ottenere il consenso da parte dell'autorità competente. Il suo programma di selezione deve al contempo essere approvato dall'autorità competente. Il vostro relatore sostiene tale approccio che consentirà alle razze europee di strutturarsi efficacemente, mentre il mercato mondiale diviene complesso e più competitivo. È pertanto opportuno garantire la procedura di riconoscimento e approvazione, cosa che è oggetto di taluni emendamenti, in particolare al Capo II. È per di più necessario tener conto di determinate realtà, il che spiega taluni emendamenti volti a dare maggiore flessibilità quanto allo status giuridico dell'OS, alla possibilità di delegare una parte delle sue attività a organismi terzi e alla sua organizzazione interna in rapporto agli allevatori.

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli allevatori, il vostro relatore ha auspicato riequilibrare le disposizioni attinenti. In effetti, il diritto nazionale sembra in taluni punti essere ampiamente sufficiente per consentire agli allevatori di rafforzare la propria posizione in seno a un OS/IS. Ciò spiega la soppressione di disposizioni ritenute troppo estreme, in particolar quando si tratta dei sistemi di ricorso (articoli da 11 a 14).

Per quanto invece riguarda le disposizioni relative ai controlli ufficiali, è opportuno semplificarle e garantire che siano limitate a quanto adeguato per assicurare il rispetto delle norme europee, da parte dei paesi terzi.

Il vostro relatore è d'altronde del parere che la quantità e la portata degli atti delegati proposti dalla Commissione debba essere ridotta drasticamente. In particolare, detti atti delegati non devono pregiudicare le disposizioni essenziali, come quelle relative al riconoscimento degli OS/IS, all'approvazione dei programmi di selezione, al mantenimento dei registri genealogici o ancora all'integrazione nel regolamento di nuove specie.

Inoltre, il vostro relatore è del parere che gli equini non possano essere trattati nell'ambito del presente regolamento alla stessa stregua delle altre specie per via della particolarità del loro registro genealogico. Anche se l'Unione europea ha l'onore di accogliere la sede della loro organizzazione, le grandi razze equine sono organizzate sul piano internazionale, fatto questo che non deve essere rimesso in discussione. L'Europa è oggi il leader mondiale nella produzione di equini, per cui occorre preservare la diversità e l'approccio qualità dei registri genealogici.

Infine, il vostro relatore desidera ricordare l'importanza dei lavori dell'ICAR (International Committee for Animal Recording) per quanto riguarda i metodi di individuazione, le regole di controllo delle prestazioni e la valutazione genetica degli animali da reddito. L'ICAR deve essere chiaramente designato come l'organismo di riferimento nell'evoluzione della legislazione zootecnica per quanto riguarda i suoi settori di competenza.

26.1.2015

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

(COM(2014)0005 – C7‑0032/2014 – 2014/0032(COD))

Relatore per parere: Michel Dantin

BREVE MOTIVAZIONE

La legislazione zootecnica dell'Unione europea intende favorire il libero scambio intra-UE e facilitare l'importazione di animali riproduttori e del loro materiale genetico, assicurando al contempo la sostenibilità dei programmi di selezione e di conservazione delle risorse genetiche e quindi dell'insieme delle razze esistenti oggi in Europa.

L'allevamento di animali da reddito, in particolare quelli la cui elevata particolarità genetica è stata constata, contribuisce non solo allo sviluppo socioeconomico della zona in cui si trovano, ma costituisce anche uno dei pilastri della sicurezza alimentare dell'Unione.

La ricerca di competitività che consente soprattutto alle grandi razze europee di essere esportate in tutto il mondo non deve nondimeno mettere in pericolo le razze locali, alcune delle quali in numero assai scarso, che fanno parte della biodiversità genetica in Europa. Il vostro relatore ha inteso assicurare lungo tutto il testo che tale equilibrio venga preservato.

La Commissione ha voluto raggruppare tutte quante le direttive relative alla legislazione zootecnica delle varie specie in un unico corpus giuridico sotto forma del presente regolamento giungendo pertanto a realizzare il mercato unico in questo settore. Benché il vostro relatore possa sostenere tale approccio, alcune disposizioni vanno nondimeno corrette alla luce dell'obiettivo citato nel paragrafo precedente.

In particolare le nozioni di "razza", di "programma di selezione", di "programma di conservazione" e di "attentato alla conservazione o alla diversità genetica" sono concetti importanti e costituiscono elementi chiave nell'interpretazione del presente regolamento. Il vostro relatore ha desiderato integrarli nel progetto di relazione.

D'altra parte, gli articoli 5 e 9 che riguardano in modo particolare la preservazione della biodiversità, sono stati concepiti per tener conto di tutte le situazioni che rischiano di mettere in pericolo una razza locale impiantata in Europa.

Inoltre, il vostro relatore è del parere che gli equini non possano essere trattati nell'ambito del presente regolamento alla stessa stregua delle altre specie per via della particolarità del loro libro genealogico. Anche se l'Unione europea ha l'onore di accogliere la sede della loro organizzazione, le grandi razze equine sono organizzate sul piano internazionale, fatto questo che non deve essere rimesso in discussione. L'Europa è oggi il leader mondiale nella produzione di equini, per cui occorre preservare la diversità e l'approccio qualità degli stud books.

Infine, il vostro relatore desidera ricordare l'importanza dei lavori dell'ICAR (International Committee for Animal Recording) per quanto riguarda i metodi di individuazione, le regole di controllo delle prestazioni e la valutazione genetica degli animali da reddito. L'ICAR deve essere chiaramente designato come l'organismo di riferimento nell'evoluzione della legislazione zootecnica per quanto riguarda i suoi settori di competenza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) L'allevamento di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e, in misura minore, l'allevamento di animali di altre specie, occupano un posto importante nell'agricoltura dell'Unione e sono una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per incoraggiare l'allevamento degli animali di tali specie è utilizzare animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta elevata qualità genetica.

(1) L'allevamento di animali da reddito delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina e, in misura minore, l'allevamento di animali di altre specie, occupano un posto strategico nell'agricoltura dell'Unione in termini socioeconomici. Tale attività agricola che contribuisce alla sicurezza alimentare dell'Unione costituisce una fonte di reddito per la popolazione agricola. Il modo migliore per incoraggiare l'allevamento degli animali di tali specie è utilizzare animali riproduttori di razza pura o suini ibridi riproduttori di riconosciuta elevata qualità genetica.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) Tuttavia la ricerca della competitività non può sfociare nell'estinzione di razze le cui caratteristiche sono adeguate a contesti biofisici particolari. Le razze locali possono, in mancanza del mantenimento di un numero di capi sufficiente, essere minacciate, il che rappresenterebbe una perdita di biodiversità genetica.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) La salute e il benessere animale, comprese le condizioni di trasporto di animali vivi, sono elementi che tutti gli operatori del settore zootecnico dovrebbero considerare, in particolare per quanto riguarda il miglioramento genetico delle razze. La Commissione dovrebbe pertanto provvedere a che tali questioni siano tenute in debito conto negli atti delegati e di esecuzione da adottare ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Tuttavia, il termine "razza" dovrebbe restare un concetto giuridicamente indeterminato che consenta alle società di allevamento di descrivere un gruppo di animali sufficientemente omogeneo dal punto di vista genetico, distinto da altri animali della stessa specie, e di iscrivere tale gruppo, indicandone gli ascendenti noti, nei libri genealogici al fine di perpetuare le caratteristiche ereditarie mediante la riproduzione, lo scambio e la selezione nell’ambito di un preciso programma di selezione.

soppresso

Motivazione

La nozione di razza presente nell'intero regolamento non è peraltro definita. Per ragioni di sicurezza giuridica il vostro relatore ne propone una definizione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La qualità dei servizi forniti dalle società di allevamento e dai suinicoltori e il modo in cui questi valutano e classificano gli animali incidono sul valore dei riproduttori sul mercato. Di conseguenza, occorre stabilire una serie di norme per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori sulla base di criteri armonizzati su scala dell'Unione e per il loro controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire che le norme da essi stessi stabilite non diano luogo a disparità tra i programmi di selezione e le norme in materia e non creino quindi ostacoli tecnici agli scambi commerciali in seno all'Unione.

(16) La qualità dei servizi forniti dalle società di allevamento e dai suinicoltori e il modo in cui questi valutano e classificano gli animali definiscono il livello di prestazioni dell'animale e incidono sul valore dei riproduttori sul mercato. Di conseguenza, occorre stabilire una serie di norme per il riconoscimento delle società di allevamento e dei suinicoltori sulla base di criteri armonizzati su scala dell'Unione e per il loro controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire che le norme da essi stessi stabilite non diano luogo a disparità tra i programmi di selezione e le norme in materia e non creino quindi ostacoli tecnici agli scambi commerciali in seno all'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Gli obiettivi del protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la condivisione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dal loro uso allegato alla convenzione sulla diversità biologica riguardano la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile dei suoi elementi e la condivisione giusta ed equa dei benefici tratti dall'uso delle risorse genetiche, segnatamente un accesso adeguato alle risorse genetiche e il trasferimento adeguato di tecnologie, tenendo in conto i diritti che gravano su detta risorse e tecnologie, nonché tramite finanziamenti appropriati;

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) La prova di performance e la valutazione genetica possono essere svolte da istituzioni designate dalla società di allevamento o dal suinicoltore. Tali istituzioni collaborano con centri di riferimento dell'Unione europea designati dalla Commissione. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea, nonché di adottare atti delegati che definiscano i compiti e le funzioni di tali centri, modificando, ove opportuno, l'allegato IV. Tali centri di riferimento possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario15. Nel caso di riproduttori di razza pura della specie bovina la prova di performance e la valutazione genetica eseguite da una società di allevamento beneficiano attualmente della collaborazione dell'Interbull Centre, organismo di riferimento dell'Unione europea designato dalla decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura16.

(34) La prova di performance e la valutazione genetica possono essere svolte da istituzioni designate dalla società di allevamento o dal suinicoltore. Tali istituzioni collaborano con centri di riferimento dell'Unione europea designati dalla Commissione. Alla Commissione deve pertanto essere conferito il potere di designare, mediante atti di esecuzione, i centri di riferimento dell'Unione europea, nonché di adottare atti delegati che definiscano i compiti e le funzioni di tali centri, modificando, ove opportuno, l'allegato IV. Tali centri di riferimento possono beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio15. Nel caso di riproduttori di razza pura della specie bovina la prova di performance e la valutazione genetica eseguite da una società di allevamento beneficiano attualmente della collaborazione dell'Interbull Centre, commissione permanente dell'International Committee for Animal Recording (ICAR), designato dalla decisione 96/463/CE del Consiglio quale organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura16.

__________________

__________________

15 GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

16 GU L 192 del 02.08.96, pag. 19.

16 GU L 192 del 02.08.96, pag. 19.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, nonché alle importazioni nell'Unione di tali animali, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni;

a) le norme zootecniche e genealogiche applicabili alla preservazione e al miglioramento dell'allevamento di animali così come agli scambi commerciali di animali riproduttori, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni, nonché alle importazioni nell'Unione di tali animali, del loro sperma, dei loro ovociti e embrioni;

Motivazione

Emendamento coerente al nuovo considerando 2 bis presentato dal relatore. La presente disposizione si prefigge altresì l'obiettivo di preservare e migliorare le razze allevate tentando di preservare le razze autoctone e la biodiversità e di potenziare le caratteristiche positive di tali razze.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) alle specie bovina (Bos taurus e Bubalus bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) o caprina (Capra hircus);

i) alle specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) o caprina (Capra hircus);

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) “razza”: gruppo di animali con un'uniformità genetica sufficiente per farli considerare distinti da altri animali della specie da uno o più gruppi di allevatori che si sono accordati per iscriverli nei rispettivi libri genealogici con l'indicazione dei loro ascendenti noti, al fine di riprodurre le caratteristiche congenite a fini di riproduzione, scambio e selezione nel contesto del programma di selezione prestabilito;

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "suinicoltore": qualsiasi organizzazione di allevamento, associazione di allevatori o impresa privata riconosciuta dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della realizzazione di un programma di selezione con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri anagrafici della razza istituiti o tenuti da tali stabilimenti;

e) "ditta ibridi": qualsiasi organizzazione di allevamento, associazione di allevatori o impresa privata riconosciuta dall'autorità competente di uno Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, ai fini della realizzazione di un programma di selezione con suini ibridi riproduttori iscritti nel registro o nei registri anagrafici della razza istituiti o tenuti da tali stabilimenti;

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) "programma di selezione": ogni programma di selezione e/o miglioramento e/o conservazione condotto da società di allevamento che, per poter essere approvato dalle autorità competenti deve essere conforme ai requisiti minimi di cui all'allegato I, parte 2;

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera i – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) alle specie di cui alla lettera a), punto ii), i cui discendenti di primo grado sono iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza, e a sua volta iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto, conformemente all'articolo 19;

ii) alle specie di cui alla lettera a), punto ii), i cui discendenti di primo grado sono iscritti nella sezione principale di un libro genealogico della stessa razza, e a sua volta iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto, compresi i castrati, conformemente all'articolo 19;

Motivazione

La presente definizione che include esclusivamente i riproduttori non corrisponde alle peculiarità del libro genealogico degli equini, in cui l'iscrizione dei prodotti avviene sin dalla loro nascita indipendentemente dal loro futuro di riproduttore o meno. Ciò riguarda in particolare i castrati e la loro qualifica di " equide registrato " .

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

j) "suino ibrido riproduttore": un animale della specie suina iscritto in un registro anagrafico della razza, che provenga da un incrocio pianificato tra:

j) "suino ibrido riproduttore": un animale della specie suina iscritto in un registro ibridi che provenga da un incrocio pianificato tra:

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) "linea": una sottopopolazione geneticamente fissata di animali puri di una particolare razza;

Motivazione

Se venisse introdotto, il prelievo del DNA potrebbe accompagnare la documentazione dell'animale riproduttore per tutta la vita ed essere utilizzato in caso di contestazioni o problematiche nell'identificazione.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

o) "merito": una caratteristica ereditaria quantificabile di un animale riproduttore;

o) "merito": stima dell'effetto previsto del genotipo di un animale su un dato carattere trasmesso alla propria discendenza;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera y bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

y bis) "animale clonato": un animale prodotto mediante un metodo di riproduzione asessuata e artificiale, allo scopo di produrre una copia geneticamente identica o quasi identica di un singolo animale;

Motivazione

Connesso agli emendamenti agli articoli 33 e 40 e all'allegato V.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera y ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

y ter) "progenie di animali clonati": un animale prodotto mediante riproduzione sessuata, nel caso in cui almeno uno dei genitori sia un animale clonato;

Motivazione

Connesso agli emendamenti agli articoli 33 e 40 e all'allegato V.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può rifiutare di riconoscere una società di allevamento che soddisfa i requisiti di cui all'allegato I, parte 1, se il programma di selezione di tale società rischia di nuocere alla conservazione o alla diversità genetica degli animali riproduttori di razza pura iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti nel libro genealogico istituito per tale razza da una società di allevamento che è già stata riconosciuta da detto Stato membro.

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può rifiutare di riconoscere una società di allevamento che soddisfa i requisiti di cui all'allegato I, parte 1, se il programma di selezione di tale società rischia di compromettere:

 

– la conservazione o la diversità genetica degli animali riproduttori di razza pura iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti nel libro genealogico istituito per tale razza da una società di allevamento che è già stata riconosciuta da detto Stato membro, con conseguente calo dell'efficienza in termini di controllo dell'aumento della consanguineità e gestione delle anomalie genetiche, a causa della mancanza di gestione coordinata e di scambi di informazioni sull'eredità genetica della razza;

 

– l'effettiva attuazione del programma di miglioramento di una società esistente riconosciuta per la stessa razza, con conseguente calo rilevante dell'efficacia in termini di progresso genetico previsto;

 

– il conseguimento degli obiettivi del protocollo di Nagoya e della convezione sulla diversità biologica relativi alla conservazione della biodiversità; o

 

– gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020.

Motivazione

Occorre blindare le disposizioni relative alle possibilità di rifiuto di riconoscimento delle società di allevamento onde evitare il moltiplicarsi di società di allevamento di una medesima razza su un dato territorio che implicherebbe una mancanza di chiarezza nei confronti degli utenti.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) le eventuali interferenze e la fragilizzazione che sarebbero causate dal riconoscimento di una società che registra i medesimi riproduttori registrati da una società di allevamento già riconosciuta.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Una società di allevamento o una ditta ibridi non può attuare il proprio programma zootecnico finché questo non sia approvato dall'autorità competente a norma del paragrafo 1.

Motivazione

Comma inserito per precisare che l'attività di società di allevamento o registro ibridi dipende dall'approvazione del programma zootecnico e non può prescindere dalla stessa.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità competente di cui all'articolo 4 può autorizzare le società di allevamento o i suinicoltori ad affidare a terzi la gestione tecnica del loro libro genealogico o registro anagrafico della razza e altri aspetti specifici del loro programma di selezione, a condizione che:

2. Le società di allevamento o i suinicoltori possono affidare a terzi la gestione tecnica del loro libro genealogico o registro anagrafico della razza e altri aspetti specifici del loro programma di selezione, a condizione che:

Motivazione

La facoltà di autorizzare o meno la delega della gestione tecnica dei libri genealogici o dei registri di allevamento e taluni aspetti dei programmai di selezione di una società di allevamento dovrebbe essere lasciata alla valutazione delle società di allevamento.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel caso in cui scelgano di ricorrere alla possibilità prevista al primo comma, le società di allevamento e i suinicoltori informano l'autorità competente.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei requisiti per l'approvazione dei programmi di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3, al fine di tener conto della varietà dei programmi di selezione condotti dalle società di allevamento e dai suinicoltori.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per precisare i requisiti per l'approvazione dei programmi di cui all'allegato I, parte 2, e, nel caso degli equidi di razza pura, all'allegato I, parte 3, al fine di tener conto della varietà dei programmi di selezione condotti dalle società di allevamento e dai suinicoltori.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) fornisce all'autorità competente di cui alla lettera a), insieme alla notifica, anche una copia della domanda di approvazione del programma di selezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

b) fornisce all'autorità competente di cui alla notifica, anche una copia della domanda di approvazione del programma di selezione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nella lingua nazionale dell'autorità competente di cui alla lettera a).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'approvazione di un ulteriore programma di selezione comporterebbe la frammentazione della popolazione di riproduttori di razza pura presenti in tale Stato membro in misura tale da compromettere la conservazione o la diversità genetica di tale razza.

b) l'approvazione di un ulteriore programma di selezione comporterebbe la frammentazione della popolazione di riproduttori di razza pura presenti in tale Stato membro in misura tale da:

 

i) in relazione ai programmi di conservazione costituire una minaccia per la conservazione o la diversità genetica degli animali riproduttori di razza pura iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti nel libro genealogico istituito per tale razza da una società di allevamento che è già stata riconosciuta da detto Stato membro, con conseguente calo dell'efficienza in termini di controllo dell'aumento della consanguineità e gestione delle anomalie genetiche, a causa della mancanza di gestione coordinata e di scambi di informazioni sull'eredità genetica della razza; o

 

ii) in relazione ai programmi di miglioramento genetico, fatto salvo l'articolo 18, comportare un calo di efficienza in termini di progresso genetico previsto, di controllo dell'aumento della consanguineità e di gestione delle anomalie genetiche, a causa della mancanza di gestione coordinata e di scambi di informazioni sull'eredità genetica della razza o dei criteri di selezione divergenti o incompatibili con le caratteristiche definite per detta razza nello Stato membro in questione.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli allevatori che spostano i loro animali in siti esterni all'area geografica dove è approvato un programma zootecnico gestito da una società di allevamento o da una ditta ibridi, possono avere i loro animali iscritti o registrati nel libro genealogico o nel registro ibridi tenuto da quella società di allevamento o ditta ibridi, a norma degli articoli 19 e 24.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 recanti modifiche dei criteri di registrazione degli animali nelle sezioni supplementari dei libri genealogici definite nell'allegato II, parte 1, capitolo III.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 71 per precisare i criteri di registrazione degli animali nelle sezioni supplementari dei libri genealogici definite nell'allegato II, parte 1, capitolo III.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le società di allevamento non escludono per motivi zootecnici o genealogici, diversi da quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 19, l'utilizzo a fini riproduttivi di animali riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale del loro libro genealogico, secondo le seguenti tecniche di riproduzione:

1. Le società di allevamento non escludono per motivi zootecnici o genealogici, diversi da quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 e dell'articolo 27, l'utilizzo a fini riproduttivi di animali riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale del loro libro genealogico, secondo le seguenti tecniche di riproduzione:

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. In deroga al paragrafo 1, le società di allevamento che redigono un libro genealogico degli animali riproduttori di razza pura della specie equina possono, ai fini dei loro programmi di selezione o di salvaguardia della diversità genetica all'interno della razza pura, limitare o interdire l'uso a fini di riproduzione di una o più tecniche di riproduzione di cui al paragrafo 1 con i riproduttori di razza pura iscritti nella sezione principale del loro libro genealogico.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le società di allevamento prescrivono che i bovini riproduttori di razza pura e gli ovini o i caprini maschi riproduttori appartenenti alla razza da latte siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza quando sono utilizzati per:

1. Le società di allevamento prescrivono che i bovini, gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura siano identificati da un'analisi del loro gruppo sanguigno, da analisi del tipo single nucleotide polymorphism (SNP), microsatellitari, di campioni di DNA o da altri metodi appropriati che offrano quantomeno lo stesso grado di certezza quando sono utilizzati per:

Motivazione

Le analisi del tipo SNP e microsatellitari devono altresì essere identificate come metodo di riferimento.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione include l'evoluzione dei metodi di individuazione sulla base dei lavori dell'ICAR e dell'International Society of Animal Genetics (ISAG).

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea di società di allevamento di animali di razza pura delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, i metodi di verifica dell'identità dei bovini riproduttori di razza pura e degli ovini o caprini maschi riproduttori di razza pura appartenenti alla razza da latte che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori di razza pura, tenendo conto dei progressi tecnici e delle raccomandazioni dei centri europei di riferimento di cui all'articolo 31.

1. Su richiesta di uno Stato membro o di un'associazione europea di società di allevamento di animali di razza pura delle specie interessate, la Commissione può approvare, mediante atti di esecuzione, i metodi di verifica dell'identità dei bovini riproduttori di razza pura e degli ovini o caprini maschi riproduttori di razza pura appartenenti alla razza da latte che offrano quantomeno un grado di certezza equivalente a quello dell'analisi del gruppo sanguigno di tali riproduttori di razza pura, tenendo conto dei progressi tecnici legati ai metodi di identificazione basati sui lavori dell'ICAR e dell'ISAG e delle raccomandazioni dei centri europei di riferimento di cui all'articolo 31

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prevede la prova di performance e la valutazione genetica per la classificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina nei libri genealogici e per l'ammissione alla riproduzione dei riproduttori maschi di tale specie e del loro sperma, le società di allevamento provvedono a che tale prova e tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme di cui all'allegato I:

2. Se un programma di selezione approvato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, o all'articolo 9, prevede la prova di performance e la valutazione genetica per la classificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina nei libri genealogici e per l'ammissione alla riproduzione dei riproduttori e del loro materiale germinale, le società di allevamento provvedono a che tale prova e tale valutazione siano eseguite conformemente alle norme di cui all'allegato I:

Motivazione

La possibilità di stabilire un controllo di performance e di valutazione genetica ai fini dell'ammissione alla riproduzione va esteso alle giumente. Questo metodo di selezione è fondamentale per talune società di allevamento.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) delle preoccupazioni etiche.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, tramite un atto di esecuzione e sulla base del parere dell'esperto indipendente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), può stabilire norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica, nonché all'interpretazione dei loro risultati.

2. La Commissione, tramite un atto di esecuzione e sulla base del parere dell'esperto indipendente di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), può stabilire norme uniformi relative alla prova di performance e alla valutazione genetica, nonché all'interpretazione dei loro risultati, sulla base dei lavori dell'ICAR.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I certificati zootecnici menzionano in ogni caso se l'animale riproduttore è un animale clonato o progenie di animali clonati oppure se il materiale germinale proviene da un animale clonato o da progenie di animali clonati.

Motivazione

Nel 2011 tutte e tre le istituzioni erano pervenute a consenso sulla necessità di considerare la tracciabilità come un requisito di base e di facile applicazione per qualsiasi norma sugli animali clonati e sulla loro progenie eventualmente stabilita in un secondo momento. Gli allevatori hanno il diritto di sapere se il materiale riproduttivo da loro acquistato proviene da un animale clonato o dalla progenie di animali clonati. Già nella sua relazione sulla clonazione del 2010, la Commissione aveva promesso di fissare requisiti di tracciabilità nella legislazione zootecnica. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_it.pdf, p. 14).

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I certificati zootecnici menzionano in ogni caso se l'animale riproduttore è un animale clonato o progenie di animali clonati oppure se il materiale germinale proviene da un animale clonato o da progenie di animali clonati.

Motivazione

Nel 2011 tutte e tre le istituzioni erano pervenute a consenso sulla necessità di considerare la tracciabilità come un requisito di base e di facile applicazione per qualsiasi norma sugli animali clonati e sulla loro progenie eventualmente stabilita in un secondo momento. Gli allevatori hanno il diritto di sapere se il materiale riproduttivo da loro acquistato proviene da un animale clonato o dalla progenie di animali clonati. Già nella sua relazione sulla clonazione del 2010, la Commissione aveva promesso di stabilire requisiti di tracciabilità nella legislazione zootecnica. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_it.pdf, p. 14).

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) un esame dei documenti e di altri dati che possano rivelarsi utili ai fini della valutazione della conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;

(c) un esame dei documenti, dei dati sulla tracciabilità e di altri dati che possano rivelarsi utili ai fini della valutazione della conformità alle norme zootecniche e genealogiche stabilite dal presente regolamento;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1, comprende, se del caso, la partecipazione dell'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dall'autorità competente di un altro Stato membro.

2. L'assistenza amministrativa di cui al paragrafo 1, comprende, se necessario, la partecipazione dell'autorità competente di uno Stato membro ai controlli ufficiali svolti in loco dall'autorità competente di un altro Stato membro.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'attuale limite dell'UE di otto ore per tutti i viaggi di trasporto di animali vivi deve essere osservato in ogni circostanza.

Motivazione

Gli allevatori hanno la responsabilità giuridica di garantire che gli animali siano trasportati in un modo che non causi loro lesioni o inutili sofferenze. Nonostante ciò, secondo le prove della Commissione europea e dell'EFSA, persistono ancora gravi problemi connessi al benessere degli animali durante il trasporto. In alcuni Stati membri dell'UE le sanzioni imposte in caso di violazione non sono affatto dissuasive.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. sono giuridicamente e finanziariamente indipendenti dall'autorità competente;

2. sono giuridicamente e finanziariamente indipendenti dall'autorità competente, nel senso che il principio di indipendenza finanziaria non incide sulla capacità dei pubblici poteri di concedere aiuti pubblici conformemente al diritto dell'Unione;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici o dei suini ibridi riproduttori iscritti nei registri anagrafici della razza;

c) sistema di registrazione delle genealogie degli animali riproduttori di razza pura, inclusa la percentuale di purezza genealogica degli animali, iscritti o registrati e idonei ad essere iscritti nei libri genealogici o dei suini ibridi riproduttori iscritti nei registri anagrafici della razza;

Motivazione

È importante sostenere i principi di trasparenza e responsabilità per garantire che la purezza di una razza sia chiara a tutte le parti interessate, garantendo in tal modo che la diversità genetica della razza sia mantenuta.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) obiettivi del programma di selezione e criteri di valutazione dettagliati concernenti la selezione degli animali riproduttori che, nel caso dell'istituzione di un libro genealogico per una nuova razza, devono comprendere informazioni sulle circostanze particolareggiate che giustificano la costituzione della nuova razza;

(d) obiettivi del programma di selezione, le popolazioni da valutare e criteri di valutazione dettagliati concernenti la selezione degli animali riproduttori che, nel caso dell'istituzione di un libro genealogico per una nuova razza, devono comprendere informazioni sulle circostanze particolareggiate che giustificano la costituzione della nuova razza;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte 2 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

qualora il programma di selezione debba essere realizzato in quanto programma di conservazione, oltre a soddisfare le condizioni di cui alle lettere da a) e g) del comma 1, deve essere attuato con ogni misura necessaria e appropriata in situ (su animali vivi) o ex situ (conservazione di materiale di riproduzione o di tessuti) al fine di preservare il patrimonio genetico di una razza.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 1 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) all'articolo 2, lettera i), punto i), nel caso dei riproduttori di razza pura delle specie bovina (Bos taurus e Bubalus bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus);

i) all'articolo 2, lettera i), punto i), nel caso dei riproduttori di razza pura delle specie bovina (Bos taurus, Bos indicus e Bubalus bubalis), suina (Sus scrofa), ovina (Ovis aries) e caprina (Capra hircus);

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 1 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) all'articolo 2, lettera i), punto ii), nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina (Equus caballus ed Equus asinus);

ii) all'articolo 2, lettera i), punto ii), nel caso dei riproduttori di razza pura della specie equina (Equus caballus ed Equus asinus); entrambi i loro genitori sono ammessi alla riproduzione dalla società di allevamento;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 1 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la loro genealogia è stabilita secondo i criteri indicati nel libro genealogico conformemente al programma di selezione approvato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, o dell'articolo 9;

b) la loro genealogia è stabilita secondo i criteri indicati nel libro genealogico;

Motivazione

La gestione della genealogia dipende dalle norme previste dal libro genealogico e non dalla condotta del programma di selezione.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Allegato II – Parte 1 – Capitolo I – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Una società di allevamento che iscrive nel suo libro genealogico un animale riproduttore di razza pura della specie equina non deve rifiutare di iscrivere o di registrare a fini di iscrizione, un maschio castrato della specie equina conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), se del caso lettera d), a condizione che i genitori di detto animale siano registrati nella sezione principale del libro genealogico e ammessi alla riproduzione da una società di allevamento.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo I – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le società di allevamento effettuano una prova di performance per determinare il valore genetico dei riproduttori di razza pura della specie bovina secondo uno o più metodi tra quelli indicati nel presente capitolo.

Le società di allevamento effettuano, o fanno effettuare, una prova di performance per determinare il valore genetico dei riproduttori di razza pura della specie bovina secondo uno o più metodi tra quelli indicati nel presente capitolo.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo I – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La prova di performance si basa sulle norme e sugli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in cooperazione con l'International Committee for Animal Recording (ICAR).

La prova di performance si basa sulle norme e sugli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in cooperazione con l'ICAR.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo I – Sezione 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le società di allevamento registrano i dati relativi alla produzione di latte conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo I – Sezione 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Laddove nella valutazione genetica sia tenuto conto anche del temperamento, della valutazione morfologica e della resistenza alle malattie, tali dati sono presi in considerazione solo se ottenuti tramite un sistema di registrazione approvato dall'istituzione designata conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

2. Laddove nella valutazione genetica sia tenuto conto anche del temperamento, della valutazione morfologica e della resistenza alle malattie o di qualsiasi altro nuovo carattere, tali dati sono presi in considerazione solo se ottenuti tramite un sistema di registrazione approvato dall'istituzione designata conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il valore riproduttivo di un animale riproduttore è calcolato sulla base dei risultati della prova di performance del singolo animale o dei suoi genitori e la fiducia nei confronti di tale valore può essere migliorata utilizzando le informazioni genomiche o sulla base di un altro metodo convalidato dal centro di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

Il valore riproduttivo di un animale riproduttore è calcolato sulla base delle informazioni connesse al genoma e/o dei risultati della prova di performance del singolo animale o dei suoi genitori e/o di qualsiasi altra fonte di informazione omologata dal centro di riferimento dell'Unione europea di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

Motivazione

Le disposizioni proposte dalla Commissione potrebbero essere interpretate nel senso che proibiscono l'ammissione alla riproduzione di giovani tori senza figlie in produzione, ovverosia "genomiche". Orbene, occorre assicurare che vengano immessi sul mercato semi provenienti da tori che dispongono di una valutazione genomica.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. I metodi statistici applicati nella valutazione genetica sono conformi alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR e garantiscono una valutazione non distorta da importanti fattori ambientali né dalla struttura dei dati.

3. Spetta alla società di allevamento garantire l'assenza di scappatoie connesse ai principali fattori ambientali e alla struttura dei dati. La società di allevamento può sollecitare il centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, nel caso in cui intenda avvalersi della conformità dei propri metodi statistici di valutazione genetica con le norme e gli standard stabiliti e riconosciuti sul piano internazionale. In caso di una perizia, il centro di riferimento dell'Unione europea è tenuto a un obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni trasmesse dalla società di allevamento.

Motivazione

L'obbligo tassativo proposto dalla Commissione può essere tale da ostacolare l'innovazione in materia di valutazione genetica e, se del caso, potrebbe intaccare il segreto degli affari di una società di allevamento che sviluppasse una metodologia statistica innovatrice.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'affidabilità della valutazione genetica è misurata mediante il coefficiente di determinazione in conformità alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR. Quando vengono pubblicati i risultati della valutazione, vanno indicate anche la loro affidabilità e la data in cui è stata effettuata la valutazione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

5. I tori destinati all'inseminazione artificiale, ad eccezione dei tori appartenenti alle razze minacciate di estinzione, sono sottoposti a valutazione genetica relativamente alle caratteristiche obbligatorie descritte ai punti 6 o 7. Tali valori riguardanti la riproduzione sono pubblicati dalla società di allevamento.

5. I tori destinati all'inseminazione artificiale, ad eccezione dei tori appartenenti alle razze minacciate di estinzione, sono sottoposti a valutazione genetica a minima relativamente alle caratteristiche obbligatorie descritte ai punti 6 o 7. Tutti i valori riguardanti la riproduzione sono pubblicati dalla società di allevamento.

 

La società di allevamento pubblica anche tutti gli altri valori disponibili relativi ai tori destinati a programmi di inseminazione artificiale.

 

La società di allevamento pubblica anche gli altri valori esistenti relativi ai tori da monta naturale nonché alle femmine.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il livello minimo di affidabilità della valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale appartenenti alla razza lattiera equivale almeno allo 0,5 per quanto riguarda le caratteristiche legate alla resa in latte e al tenore di materia grassa butirrica e di proteine, conformemente alle norme e agli standard previsti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR per la valutazione delle principali caratteristiche legate alla produzione, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili ricavate da discendenti e collaterali.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I giovani tori valutati sul piano del genoma, senza dati relativi alla performance dei discendenti, sono considerati idonei all'inseminazione artificiale se la loro valutazione genomica è convalidata secondo le norme e gli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 7 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) valutazione genomica o altri metodi, anche più metodi combinati, convalidati conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il livello minimo di affidabilità della valutazione genetica dei tori destinati all'inseminazione artificiale appartenenti alla razza da carne equivale almeno allo 0,5 per quanto riguarda le caratteristiche legate all'aumento del peso vivo e allo sviluppo muscolare (conformazione da carne) conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR per la valutazione delle principali caratteristiche legate alla produzione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 1 – Capitolo II – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

L'indice genomico registrato è convalidato per le caratteristiche in questione conformemente alle norme e agli standard stabiliti dal centro di riferimento dell'Unione europea competente designato conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, in collaborazione con l'ICAR.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Allegato III – Parte 3 – Capitolo I – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(a) sono precisati i caratteri registrati conformemente ai principi stabiliti dall'ICAR, quali la produzione di latte, la composizione del latte o altri dati pertinenti;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Allegato III – parte 3 – Capitolo I – paragrafo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) riguardano una durata conforme alle norme stabilite dall'ICAR per il controllo della produzione lattiera;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Allegato V – Parte 2 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) eventualmente, se si tratta di un animale clonato;

Motivazione

Nel 2011 tutte e tre le istituzioni erano pervenute a consenso sulla necessità di considerare la tracciabilità come un requisito di base e di facile applicazione per qualsiasi norma sugli animali clonati e sulla loro progenie eventualmente stabilita in un secondo momento. Gli allevatori hanno il diritto di sapere se il materiale riproduttivo da loro acquistato proviene da un animale clonato o dalla progenie di animali clonati. Già nella sua relazione sulla clonazione del 2010, la Commissione aveva promesso di fissare requisiti di tracciabilità nella legislazione zootecnica. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_it.pdf, p. 14).

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Allegato V – Parte 2 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h ter) eventualmente, se si tratta della progenie di animali clonati;

Motivazione

Nel 2011 tutte e tre le istituzioni erano pervenute a consenso sulla necessità di considerare la tracciabilità come un requisito di base e di facile applicazione per qualsiasi norma sugli animali clonati e sulla loro progenie eventualmente stabilita in un secondo momento. Gli allevatori hanno il diritto di sapere se il materiale riproduttivo da loro acquistato proviene da un animale clonato o dalla progenie di animali clonati. Già nella sua relazione sulla clonazione del 2010, la Commissione aveva promesso di fissare requisiti di tracciabilità nella legislazione zootecnica. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_it.pdf, p. 14).

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Allegato V – Parte 2 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera k, parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(k) genealogia:

k) la genealogia secondo la tabella seguente, integrata inoltre dalla percentuale di purezza genealogica degli animali:

Motivazione

È importante sostenere i principi di trasparenza e responsabilità per garantire che la purezza di una razza sia chiara a tutte le parti interessate, garantendo in tal modo che la diversità genetica della razza sia mantenuta.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Allegato V – Parte 3 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis) eventualmente, se si tratta di un animale clonato;

Motivazione

Nel 2011 tutte e tre le istituzioni erano pervenute a consenso sulla necessità di considerare la tracciabilità come un requisito di base e di facile applicazione per qualsiasi norma sugli animali clonati e sulla loro progenie eventualmente stabilita in un secondo momento. Gli allevatori hanno il diritto di sapere se il materiale riproduttivo da loro acquistato proviene da un animale clonato o dalla progenie di animali clonati. Già nella sua relazione sulla clonazione del 2010, la Commissione aveva promesso di fissare requisiti di tracciabilità nella legislazione zootecnica. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_it.pdf, p. 14).

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Allegato V – Parte 3 – Capitolo I – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h ter) eventualmente, se si tratta della progenie di animali clonati;

Motivazione

Nel 2011 tutte e tre le istituzioni erano pervenute a consenso sulla necessità di considerare la tracciabilità come un requisito di base e di facile applicazione per qualsiasi norma sugli animali clonati e sulla loro progenie eventualmente stabilita in un secondo momento. Gli allevatori hanno il diritto di sapere se il materiale riproduttivo da loro acquistato proviene da un animale clonato o dalla progenie di animali clonati. Già nella sua relazione sulla clonazione del 2010, la Commissione aveva promesso di fissare requisiti di tracciabilità nella legislazione zootecnica. (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_it.pdf, p. 14).

PROCEDURA

Titolo

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

Riferimenti

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

25.2.2014

Relatore per parere

       Nomina

Michel Dantin

10.7.2014

Esame in commissione

24.11.2014

 

 

 

Approvazione

21.1.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

66

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nicola Caputo, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Esther Herranz García, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Nicola Danti, Michel Dantin, Esther Herranz García, Gesine Meissner, James Nicholson, Alojz Peterle, Bart Staes

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell’Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale

Riferimenti

COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)

Presentazione della proposta al PE

11.2.2014

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

AGRI

25.2.2014

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ENVI

25.2.2014

 

 

 

Relatori

       Nomina

Michel Dantin

3.9.2014

 

 

 

Esame in commissione

3.9.2014

 

 

 

Approvazione

5.10.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Georgios Epitideios, Fredrick Federley, Maria Heubuch, Norbert Lins, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Hannu Takkula

Deposito

12.10.2015

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38

+

ALDE

Fredrick Federley, Jan Huitema, Ulrike Müller, Jasenko Selimovic

ECR

Richard Ashworth, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Janusz Wojciechowski

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Albert Deß, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

3

0

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo, Luke Ming Flanagan

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]    GU C 226 del 16.7.2014, pag. 70.