RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio

16.10.2015 - (COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS)) - *

Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Molly Scott Cato
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 2, del regolamento)


Procedura : 2015/0065(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0299/2015
Testi presentati :
A8-0299/2015
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio

(COM(2015)0129 – C8‑0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2015)0129),

–  visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8‑0086/2015),

–  visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 2, del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0299/2015),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La direttiva 2014/107/UE, il cui campo di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, prevale la direttiva 2014/107/UE. In alcuni casi continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. Nei pochi casi in cui il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE esula da quello della direttiva 2014/107/UE continuerebbero ad applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/48/CE e coesisterebbero pertanto due standard di comunicazione all'interno dell'Unione. I modesti vantaggi che comporterebbe il fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.

(5) La direttiva 2014/107/UE, il cui campo di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, prevale la direttiva 2014/107/UE. In alcuni casi continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. Nei pochi casi in cui il campo di applicazione della direttiva 2003/48/CE esula da quello della direttiva 2014/107/UE continuerebbero ad applicarsi le pertinenti disposizioni della direttiva 2003/48/CE e coesisterebbero pertanto due standard di comunicazione all'interno dell'Unione. Benché non sia stata effettuata una specifica analisi costi-benefici del sistema di duplice comunicazione, neppure per un periodo di transizione temporaneo tra i due standard, si può ragionevolmente supporre che i modesti vantaggi che comporterebbe il fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.

Motivazione

Sebbene il relatore comprenda i potenziali oneri derivanti da una duplice comunicazione, sarebbe stata gradita un'analisi costi-benefici di tale sistema in modo da consentire al Parlamento di prendere, per quanto possibile, una decisione con cognizione di causa.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11bis) Le disposizioni equivalenti a quelle della direttiva 2003/48/CE sono attualmente applicate tramite accordi bilaterali distinti tra l'Unione e cinque paesi europei che non sono Stati membri dell'Unione (la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra) nonché tra ciascuno degli Stati membri e dodici territori dipendenti o associati (Isole Normanne, Isola di Man e i territori dipendenti o associati dei Caraibi). È importante che tutti i predetti accordi bilaterali siano adeguati al nuovo standard globale dell'OCSE e alla direttiva 2014/107/UE. È inoltre essenziale che non si creino lacune o altre carenze al momento del passaggio dallo standard in vigore a quello nuovo. Pur disponendo di un preciso mandato per negoziare le modifiche agli accordi con i cinque paesi europei che non sono Stati membri dell'Unione, la Commissione dovrebbe altresì assumere, nell'ambito delle sue competenze, un ruolo attivo per agevolare e promuovere la revisione degli accordi tra gli Stati membri e i dodici territori dipendenti o associati. A fini di facilità ed efficacia, la Commissione dovrebbe, se del caso e previo esplicito consenso degli Stati membri, farsi carico dei negoziati.

Motivazione

Sono state sollevate preoccupazioni riguardo alle potenziali lacune che potrebbero emergere qualora gli accordi con i cinque paesi europei extra UE non venissero approvati rapidamente. Il relatore si rammarica che la Commissione non disponga di un mandato per negoziare con i dodici territori dipendenti d'oltremare.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione, entro il 1º luglio 2016, presenta una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul passaggio dallo standard di comunicazione applicato a norma della direttiva 2003/48/CE al nuovo standard di comunicazione previsto dalla direttiva 2014/107/UE. La relazione contempla, tra l'altro, gli eventuali rischi di insorgenza di lacune o altre carenze nella comunicazione che possano agevolare la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere. La relazione contempla altresì la procedura correlata di revisione degli accordi bilaterali distinti tra l'Unione europea e cinque paesi europei che non sono Stati membri dell'Unione (la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica di San Marino, il Principato di Monaco e il Principato di Andorra) nonché tra ciascuno degli Stati membri e dodici territori dipendenti o associati (Isole Normanne, Isola di Man e i territori dipendenti o associati dei Caraibi). La Commissione, entro il 1º ottobre 2017, presenta una relazione di controllo al fine di monitorare attentamente la situazione. Le relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.

Motivazione

Il relatore ha esaminato le eventuali lacune che potrebbero emergere con l'abrogazione e, sebbene sia favorevole a quest'ultima, ritiene che sia estremamente importante che la Commissione monitori attentamente le conseguenze di tale decisione e riferisca in merito al Consiglio e al Parlamento.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nel 2003 è stata adottata la direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio quale misura per garantire il pagamento dell'imposta sui redditi da risparmio, e le relative disposizioni sono entrate in vigore nel 2005. La direttiva ha trovato applicazione tra i paesi dell'UE e nell'ambito di accordi distinti tra i paesi dell'Unione e dodici territori d'oltremare (Anguilla, Aruba, Isole Vergini britanniche, Isole Cayman, Curaçao, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Monserrat, Saint Martin, Isole Turks e Caicos). Parallelamente, la Commissione, a nome dell'Unione europea, ha negoziato accordi bilaterali analoghi con cinque paesi europei non appartenenti all'UE (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino). Tali accordi sono stati firmati tra giugno e dicembre 2004.

Dopo la valutazione del 2008, la Commissione ha proposto una revisione intesa a colmare determinate lacune, la quale è stata adottata definitivamente nel 2014 e dovrebbe applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016.

Nel frattempo, la direttiva del 2011 relativa alla cooperazione amministrativa è stata rivista al fine di allinearla allo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, ed è stata adottata nel 2014. Essa dovrebbe altresì applicarsi a partire dal 1° gennaio 2016.

Attualmente, la Commissione sta rinegoziando accordi bilaterali con Svizzera, Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino al fine di applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni. I principali progressi si registrano con la Svizzera ma la Commissione auspica di raggiungere un accordo con gli altri quattro paesi non europei nei mesi a venire.

Nel quadro del pacchetto sulla trasparenza fiscale del marzo 2015, la Commissione ha proposto di abrogare la direttiva del 2003 sulla tassazione dei redditi da risparmio, di modo che gli Stati membri non siano tenuti ad applicare le disposizioni di entrambe le direttive in parola, evitando quindi il disagio posto dai duplici sistemi di raccolta e comunicazione dei dati.

La presente motivazione ha beneficiato del contributo dei relatori ombra appartenenti ai gruppi politici del Parlamento, come pure del contributo scritto offerto da esperti fiscali della DG TAXUD e di quello orale offerto da esperti indipendenti. Il relatore ha tenuto una riunione formale con i relatori ombra e i suddetti esperti al fine di prendere una decisione con cognizione di causa.

Ambito di applicazione della legislazione vigente

La direttiva sul risparmio del 2003 prevede la comunicazione di dati sugli interessi maturati su crediti e prodotti simili, mentre la direttiva relativa alla cooperazione amministrativa contempla una gamma di prodotti ben più ampia.

La direttiva sul risparmio del 2003 si applica a numerosi accordi bilaterali distinti tra gli Stati membri dell'UE, da un lato, e i territori d'oltremare, dall'altro, nonché tra l'UE e cinque paesi terzi, e le attività di comunicazione sono in atto da diversi anni a questa parte. Attualmente la Commissione sta negoziando una revisione degli accordi con i cinque paesi europei extra UE, utilizzando come modello lo standard globale dell'OCSE, mentre il negoziato tra Stati membri e territori d'oltremare non ha ancora preso avvio.

Motivi di preoccupazione

La lotta contro l'evasione fiscale e la necessità di un'equa tassazione sono fonte di grande preoccupazione, sia a livello europeo che mondiale. Sebbene si registrino importanti progressi sul piano internazionale, resta tuttavia importante procedere con cautela in caso di abrogazione di una direttiva in vigore che viene ormai rispettata da diversi anni.

Il relatore desidera evitare una doppia comunicazione, oneri superflui a carico degli Stati membri o il rallentamento dell'entrata in vigore dei sistemi preposti alla comunicazione ai sensi della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa; tuttavia, nutre una serie di preoccupazioni in merito all'abrogazione.

Gamma di prodotti finanziari

La gamma di prodotti finanziari oggetto della direttiva UE sulla tassazione dei redditi da risparmio e quella oggetto della direttiva relativa alla cooperazione amministrativa, seppur simili, non sono esattamente identiche. Alcuni prodotti, principalmente i conti di deposito a basso rischio promossi a fini di risparmio, non saranno più oggetto della comunicazione ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa. Sebbene i rischi di evasione fiscale siano ridotti, secondo il relatore è importante che la Commissione continui a monitorare il processo di abrogazione affinché non emergano lacune. Si suggerisce alla Commissione di riferire al Parlamento una volta che tutti gli Stati membri avranno redatto l'elenco dei conti nazionali a basso rischio.

Termini

Una delle principali preoccupazioni del relatore riguarda i tempi compresi tra l'abrogazione, che diventerà effettiva nel 2016, e l'impegno internazionale per lo scambio automatico di informazioni previsto nel 2017. Nonostante i progressi realizzati a livello di OCSE e l'impegno ai fini dello scambio di informazioni a partire dal 2017, è ancora necessario rivedere gli accordi bilaterali tra tutte le giurisdizioni, compresi i dodici territori d'oltremare, e i 28 Stati membri. Ciò potrebbe richiedere un periodo di transizione di una durata superiore a un anno per giungere alla conclusione e alla ratifica di tali accordi bilaterali. Il relatore è stato rassicurato che gli accordi in vigore continuerebbero ad applicarsi. Tuttavia, è altresì emerso che le informazioni non verrebbero trasmesse dagli Stati membri ai cinque paesi europei extra UE e alle dodici giurisdizioni d'oltremare, circostanza che potrebbe comportare un periodo di "intervallo" in cui le autorità fiscali non disporranno delle informazioni necessarie per valutare opportunamente gli obblighi fiscali. La Commissione ha assicurato che ciò porterà a un maggiore scambio di informazioni.

Paesi terzi e territori d'oltremare

Gli accordi bilaterali vigenti tra l'UE e i paesi terzi continueranno ad applicarsi indipendentemente dall'abrogazione; tuttavia, si teme che, in mancanza di uno scambio di informazioni tra gli Stati membri nel quadro della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, i paesi terzi in questione non riceveranno più i dati necessari dagli istituti finanziari degli Stati membri dell'Unione. Attualmente sono in corso negoziati con i cinque paesi europei extra UE e il relatore chiede una rapida conclusione e ratifica degli accordi risultanti.

Inoltre, alla Commissione non è stato conferito un mandato per negoziare accordi sullo scambio automatico di informazioni con i dodici territori d'oltremare dell'UE. Il relatore si rammarica per una decisione del genere da parte degli Stati membri, il che significa, da ultimo, che lo standard globale dell'OCSE dovrà essere attuato bilateralmente con ciascun territorio d'oltremare e ciascuno Stato membro. Tali accordi potrebbero richiedere più tempo per essere approvati e, con ogni probabilità, non saranno pronti entro il 1º gennaio 2017.

Conclusioni

Sulla base delle preoccupazioni sovraesposte in merito a potenziali lacune e valutando quest'ultimo aspetto rispetto al rischio di una doppia e onerosa comunicazione, il relatore ha dovuto analizzare quanto possa essere concreto il rischio di potenziali lacune e se l'onere della doppia comunicazione annuale prevalga sull'esigenza di garantire l'assenza di tali lacune.

Il relatore ha esaminato a fondo le possibili lacune derivanti dall'abrogazione, chiedendo il parere di esperti e avvalendosi di analisi dettagliate. È favorevole all'abrogazione, ma desidera apportare tre modifiche, le quali dimostrano le sue preoccupazioni. Il relatore chiede inoltre alla Commissione di riferire sugli esiti dell'abrogazione, con particolare riferimento alle potenziali lacune che potrebbero emergere. Esorta la Commissione a intervenire, se necessario con proposte legislative, al fine di garantire che tali lacune siano colmate. Ritiene che gli emendamenti assicureranno al Parlamento un ruolo nel ridurre eventuali perdite erariali per gli Stati membri in tutta l'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio

Riferimenti

COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

Consultazione del PE

31.3.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ECON

15.4.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

IMCO

15.4.2015

JURI

15.4.2015

LIBE

15.4.2015

 

Pareri non espressi

       Decisione

IMCO

20.4.2015

JURI

22.6.2015

LIBE

31.3.2015

 

Relatori

       Nomina

Molly Scott Cato

28.4.2015

 

 

 

Procedura semplificata - decisione

10.9.2015

Esame in commissione

23.9.2015

 

 

 

Approvazione

15.10.2015

 

 

 

Deposito

16.10.2015