RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95
26.10.2015 - (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)) - ***I
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Roberto Gualtieri
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95
(COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0724),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0283/2014),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 1° giugno 2015[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0313/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea[3],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono finalizzati a misurare l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la Banca centrale europea fanno ricorso agli IPCA in sede di valutazione della stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato").
(1 bis) Gli IPCA sono utilizzati per valutare la competitività nazionale nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici della Commissione.
(1 ter) La qualità delle statistiche e la loro comparabilità sono un bene pubblico di fondamentale importanza per tutti i cittadini dell'Unione, i ricercatori e i responsabili delle politiche pubbliche dell'Unione.
(2) Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) utilizza gli IPCA come parametro per misurare il conseguimento dell'obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato, il che è particolarmente importante ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato. In conformità dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, del trattato, la Commissione dovrebbe consultare la Banca centrale europea (BCE) sugli atti dell'Unione proposti nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni.
(2 bis) Sebbene il trattato non dia una definizione di stabilità dei prezzi, nel 1998 il consiglio direttivo della BCE ha definito la stabilità dei prezzi come un aumento, sui dodici mesi, degli IPCA per l'area dell'euro che non superi il 2%. Nel 2003 il consiglio direttivo della BCE ha deciso che, nel perseguimento della stabilità dei prezzi, si sarebbe prefisso di mantenere i tassi di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% in un orizzonte di medio periodo.
(3) Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio[4] ha definito un quadro comune ai fini della costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati. Tale quadro giuridico deve essere adattato alle attuali esigenze e al progresso della tecnica, anche migliorando la pertinenza e la comparabilità degli IPCA come pure monitorando una più ampia serie di indicatori aggiuntivi necessari per la misurazione, l'analisi e la previsione dell'inflazione, che devono essere resi disponibili su base armonizzata.
(4) Il presente regolamento tiene conto del programma della Commissione europea inteso a legiferare meglio e, in particolare, della comunicazione della Commissione dal titolo "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"[5]. Nel settore statistico, la Commissione si è prefissa come priorità la semplificazione e il miglioramento del contesto normativo in tema di statistiche[6].
(5) Gli IPCA e gli indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (IPCA-TC) dovrebbero essere disaggregati sulla base delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP). Tale classificazione dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità di tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. La ECOICOP dovrebbe inoltre essere coerente con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la funzione, e dovrebbe pertanto essere adeguata per conformarsi alle modifiche apportate a quest'ultima.
(6) Gli IPCA quali attualmente definiti sono basati sui prezzi osservati, che comprendono anche le imposte sui prodotti. Di conseguenza, l'inflazione risente delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti. Al fine di analizzare l'inflazione e di valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni anche sull'impatto delle variazioni fiscali sull'inflazione. A tale scopo gli IPCA dovrebbero inoltre essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti.
(7) La costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni e in particolare delle abitazioni occupate dai proprietari (indici OOH [Owner-Occupied Housing]) costituisce un importante passo verso il miglioramento della pertinenza e della comparabilità degli IPCA nell'Unione e a livello internazionale. Gli indici dei prezzi delle abitazioni sono indispensabili come base per la costruzione di indici OOH. Inoltre, gli indici dei prezzi delle abitazioni costituiscono già di per sé un importante indicatore. L'esclusione dagli IPCA delle abitazioni occupate dai proprietari potrebbe significare che gli indici non sono idonei alla comparazione tra Stati membri, falsando così il monitoraggio di sviluppi fondamentali in seno all'Unione quali la competitività e, più in generale, gli squilibri macroeconomici. Sulla base dei risultati della relazione sull'idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA, quale prevista all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione[7], dovrebbe essere prevista una tabella di marcia specifica per l'integrazione degli indici dei prezzi delle abitazioni nel quadro IPCA.
(7 bis) Disporre di informazioni provvisorie precoci sugli IPCA mensili, sotto forma di stime rapide, è essenziale per la politica monetaria nella zona euro. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero pertanto fornire stime rapide, ove necessario.
(7 ter) Gli IPCA quali attualmente definiti non sono indici relativi al costo della vita. Tuttavia, la promozione di studi pilota su indici relativi al costo della vita armonizzati dovrebbe consentire di sostenere gli IPCA con uno strumento analitico importante per monitorare l'andamento di fondo dell'inflazione, in quanto detto andamento a medio e a lungo termine è strettamente connesso all'evoluzione del costo della vita.
(8) Il periodo di riferimento degli indici dei prezzi dovrebbe essere aggiornato periodicamente. Al fine di assicurare la comparabilità e la pertinenza degli indici ottenuti, dovrebbero essere stabilite disposizioni circa periodi di riferimento comuni degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici integrati in momenti diversi.
(9) Nell'intento di promuovere la graduale armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo, dovrebbero essere avviati studi pilota allo scopo di valutare la possibilità di utilizzare altre informazioni di base o di applicare nuovi approcci metodologici. La Commissione dovrebbe intraprendere le azioni necessarie e individuare gli incentivi opportuni, compreso un eventuale sostegno finanziario, per incoraggiare gli studi pilota.
(10) Al fine di assistere gli Stati membri nella costruzione di indici dei prezzi al consumo comparabili, dovrebbe essere redatto un manuale metodologico che fornisca orientamenti sulle varie fasi di produzione di indici armonizzati di elevata qualità. Il manuale metodologico dovrebbe essere redatto dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri nell'ambito del sistema statistico europeo ed essere aggiornato regolarmente. Nell'inventario annuale degli IPCA di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione (Eurostat) in merito a eventuali scostamenti tra i metodi statistici impiegati e quelli raccomandati nel manuale metodologico.
(11) La Commissione (Eurostat) dovrebbe verificare le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare gli indici armonizzati e dovrebbe monitorare l'attuazione del quadro giuridico da parte degli Stati membri. A tale scopo la Commissione (Eurostat) dovrebbe intrattenere un dialogo regolare con le autorità statistiche degli Stati membri.
(12) Per valutare se gli indici armonizzati dettagliati forniti dagli Stati membri siano sufficientemente comparabili è essenziale disporre di informazioni di base. Inoltre l'utilizzo negli Stati membri di metodi e prassi di compilazione trasparenti aiuta tutte le parti interessate a comprendere meglio gli indici armonizzati e a migliorarne ulteriormente la qualità. Dovrebbe quindi essere stabilita una serie di disposizioni per la trasmissione di metadati armonizzati.
(13) Allo scopo di garantire la qualità degli indici armonizzati, dovrebbero essere scambiati dati e metadati riservati tra la Commissione (Eurostat), le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[8].
(14) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni per gli indici armonizzati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere raggiunto meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(15) Al fine di garantire la comparabilità a livello internazionale della classificazione dei consumi individuali secondo la funzione utilizzata per la disaggregazione degli IPCA e degli IPCA-TC, di provvedere all'adeguamento alle modifiche apportate alla classificazione COICOP delle Nazioni Unite, di modificare l'elenco dei sottoindici dell'ECOICOP che non è necessario produrre, di migliorare la qualità dei dati e la composizione delle informazioni di base, nonché la metodologia per rendere gli indici più pertinenti e comparabili sulla scorta della valutazione degli studi pilota, e di estendere il campo di applicazione degli IPCA al fine di includere gli indici dei prezzi delle abitazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indici armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(16) Al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici dei prezzi al consumo, sono necessarie condizioni uniformi per la disaggregazione degli IPCA e degli IPCA-TC secondo le categorie ECOICOP, per la metodologia applicata nella produzione di indici armonizzati, per le informazioni fornite dalle unità statistiche, per la fornitura di pesi e di metadati in merito ai pesi, per la definizione di un calendario annuale per la trasmissione degli indici armonizzati e dei sottoindici, per le norme di scambio di dati e metadati, per la definizione di condizioni uniformi per le revisioni▐ e per le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali sulla qualità, il termine per la trasmissione della relazione alla Commissione (Eurostat) e la struttura dell'inventario. Al fine di garantire tali condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[9].
(16 bis) Attualmente non è necessario che tutti gli Stati membri o alcuni di essi producano determinati sottoindici dell'ECOICOP, perché essi non riguardano la spesa per i consumi finali delle famiglie in termini monetari o perché il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente. Tuttavia, è possibile che in futuro l'armonizzazione metodologica possa essere migliorata, in virtù di una legislazione dell'Unione o a seguito di una convergenza di fatto degli approcci metodologici. Se così fosse, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare il presente regolamento per includervi la produzione obbligatoria dei pertinenti sottoindici dell'ECOICOP.
(17) Nell'adottare misure di esecuzione e atti delegati conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino, per gli Stati membri e le unità rispondenti, un aggravio degli oneri amministrativi e non alterino l'impianto concettuale sottostante applicabile più di quanto previsto dal presente regolamento. Al momento dell'adozione e dell'esecuzione degli atti delegati si dovrebbe prendere pienamente in considerazione un'analisi costo-benefici.
(18) Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato del sistema statistico europeo è stato invitato a prestare la propria consulenza professionale.
(19) Il regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbe essere abrogato.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA, IPCA-TC, OOH) e di un indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e a livello nazionale e subnazionale.
Articolo 2Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "sviluppo di statistiche": la definizione e il miglioramento delle procedure, degli standard e dei metodi statistici utilizzati in sede di produzione e diffusione delle statistiche, nell'intento di concepire nuove misurazioni e nuovi indicatori statistici;
b) "produzione di statistiche": tutte le fasi di compilazione di statistiche, comprese la rilevazione, l'archiviazione, l'elaborazione e l'analisi di dati statistici;
c) "diffusione di statistiche": le attività volte a rendere accessibili agli utilizzatori le statistiche, le analisi statistiche e le informazioni non riservate;
d) "prodotti": i beni e i servizi quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.01, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] (di seguito "SEC 2010");
e) "prezzi al consumo": i prezzi di acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli prodotti mediante operazioni monetarie;
e bis) "prezzo dell'abitazione": il costo dell'acquisto di un alloggio effettuato da una famiglia;
f) "prezzo di acquisto": il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, dedotti gli sconti, rispetto ai prezzi o agli oneri standard, per acquisti fuori stagione o di grandi quantitativi di prodotti, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo specificato all'epoca dell'acquisto;
g) "indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA)": l'indice dei prezzi al consumo comparabile prodotto da ciascuno Stato membro;
h) "indice armonizzato dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (IPCA-TC)": l'indice comparabile prodotto da ciascuno Stato membro che misura le variazioni dei prezzi al consumo in un periodo di tempo escludendo l'impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti nello stesso periodo di tempo;
i) "prezzi amministrati": i prezzi che sono direttamente fissati o influenzati in misura significativa dall'amministrazione pubblica;
j) "indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (indice dei prezzi OOH)": l'indice prodotto da ciascuno Stato membro che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni che sono nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie;
k) "indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB)": l'indice comparabile prodotto da ciascuno Stato membro che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;
l) "sottoindice degli IPCA o degli IPCA-TC": un indice dei prezzi per ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (di seguito "ECOICOP"), come stabilito nell'allegato;
m) "indici armonizzati": gli indici dei prezzi comparabili IPCA, IPCA-TC, OOH e l'IPAB prodotti da ciascuno Stato membro;
m bis) "stima rapida degli IPCA": una stima precoce degli IPCA fornita unicamente dagli Stati membri della zona euro, che può essere basata su informazioni provvisorie e, se necessario, su una modellazione adeguata;
▐
o) "indice di tipo Laspeyres": un indice dei prezzi che misura la variazione media dei prezzi tra il periodo di riferimento dei prezzi e un periodo di comparazione, utilizzando quote di spesa di un determinato periodo precedente al periodo di riferimento dei prezzi e nel quale le quote di spesa sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi, e che è definito come segue:
dove il sigma maiuscolo (∑) è la sommatoria; "P" è il prezzo di un prodotto; 0 è il periodo di riferimento dei prezzi, "t" è il periodo di comparazione; le ponderazioni "w" sono le quote di spesa di un periodo "b" precedente al periodo di riferimento dei prezzi e sono adeguate per riflettere i prezzi del periodo di riferimento dei prezzi "0";
p) "periodo di riferimento dell'indice": il periodo per il quale l'indice viene posto pari a 100;
p bis) "periodo di riferimento dei prezzi": il periodo al quale si riferisce il prezzo del periodo di comparazione. Per gli indici mensili, il periodo di riferimento dei prezzi è il mese di dicembre dell'anno precedente; per gli indici trimestrali, il periodo di riferimento dei prezzi è il quarto trimestre dell'anno precedente;
q) "informazioni di base": con riferimento agli indici IPCA e IPCA-TC, i dati riguardanti:
– tutti i prezzi di acquisto dei prodotti che devono essere presi in considerazione per calcolare sottoindici ▌conformemente alle disposizioni del presente regolamento,
– tutte le caratteristiche che determinano il prezzo del prodotto e tutte le altre caratteristiche pertinenti alla funzione di consumo in questione,
– le informazioni sulle imposte e sulle accise applicate,
– le informazioni utili a definire se un prezzo è interamente o parzialmente amministrato,
– tutti i pesi che riflettono il livello e la struttura dei consumi dei prodotti in questione;
r) "informazioni di base": con riferimento all'indice dei prezzi OOH e all'IPAB, i dati riguardanti:
– tutti i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie che devono essere presi in considerazione per calcolare l'IPAB conformemente al presente regolamento,
– tutte le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione o altre caratteristiche pertinenti;
s) "famiglia": una famiglia quale definita nell'allegato A, paragrafo 2.119, lettere a) e b), del SEC 2010, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza;
t) "territorio economico dello Stato membro": il territorio quale definito nell'allegato A, paragrafo 2.05, del SEC 2010, con la differenza che le zone franche extraterritoriali situate entro i confini del paese sono incluse mentre le zone franche territoriali situate nel resto del mondo sono escluse;
u) "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari": la parte di spesa per consumi finali sostenuta dalle:
– famiglie,
– mediante operazioni monetarie,
– sul territorio economico dello Stato membro,
– per prodotti che sono utilizzati per il diretto soddisfacimento di bisogni o desideri individuali, quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.101, del SEC 2010,
– in uno o in entrambi i periodi di tempo raffrontati;
v) "cambiamento significativo del metodo di produzione": una modifica che si stima incidere sul tasso di variazione annuale di un dato indice armonizzato, o di una parte di esso, in qualsiasi periodo in misura superiore a:
– 0,1 punti percentuali per l'IPCA relativo a tutte le voci, l'IPCA-TC, l'indice dei prezzi OOH o l'IPAB,
– 0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 punti percentuali rispettivamente per ogni divisione, gruppo, classe o sottoclasse (a 5 cifre) della classificazione ECOICOP per l'IPCA o l'IPCA-TC.
Articolo 3Costruzione degli indici armonizzati
1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici armonizzati definiti all'articolo 2, lettera m), nella forma appropriata.
2. Gli indici armonizzati sono costruiti utilizzando una formula di tipo Laspeyres.
3. Gli indici IPCA e IPCA-TC sono basati sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari.
4. Né gli indici IPCA né gli IPCA-TC si applicano alle transazioni tra famiglie, tranne nel caso dei canoni d'affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati, se questi ultimi svolgono la funzione di produttori di servizi destinabili alla vendita acquistati dalle famiglie (locatari).
4 bis. Gli indici OOH sono costruiti, laddove possibile e a condizione che i dati siano disponibili, per i dieci anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento.
5. I sottoindici IPCA e IPCA-TC sono costruiti per le categorie della classificazione ECOICOP. Le condizioni uniformi per la disaggregazione degli IPCA e degli IPCA-TC secondo le categorie della classificazione ECOICOP sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
5 bis. In base all'esito della relazione sull'idoneità degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari a essere integrati nella copertura degli IPCA, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 93/2013, la Commissione può adottare, entro un anno dalla pubblicazione di tale relazione, un atto delegato in conformità dell'articolo 10 del presente regolamento, al fine di integrare l'indice OOH nell'indice IPCA, prevedendo gli adeguati aggiustamenti alla metodologia di quest'ultimo nonché entro i limiti dell'ambito di applicazione combinato di entrambi quale definito nel presente regolamento.
5 ter. La Commissione può prorogare il termine di cui al paragrafo 5 bis di tre anni qualora stabilisca che l'adozione degli atti delegati ivi indicati richiede più tempo, oppure propone, se del caso, una revisione del presente regolamento.
5 quater. La disaggregazione delle stime preliminari dell'IPCA fornite dagli Stati membri della zona euro è approvata mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
5 quinquies. La disaggregazione degli indici dei prezzi OOH e IPAB forniti dagli Stati membri della zona euro è adottata mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 4 Comparabilità degli indici armonizzati
1. Perché gli indici armonizzati siano considerati comparabili, le differenze tra paesi a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa.
2. I sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato un indice che è stimato divergere sistematicamente:
(a) di 0,1 punti percentuali o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso degli indici IPCA e IPCA-TC;
(b) di 1 punto percentuale o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso degli indici OOH e IPAB.
Qualora tale calcolo non sia possibile, devono essere illustrate in dettaglio le conseguenze dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del presente regolamento.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica dell'allegato al fine di garantire la comparabilità ▐ a livello internazionale della disaggregazione degli IPCA secondo le categorie ECOICOP.
4. Al fine di garantire condizioni di attuazione uniformi, nonché onde conseguire gli obiettivi del presente regolamento, ulteriori elementi per la produzione di indici armonizzati comparabili sono definiti mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione riguardano:
(i) il campionamento e la rappresentatività;
(ii) la raccolta e il trattamento dei prezzi;
(iii) le sostituzioni e gli adeguamenti qualitativi;
(iv) la costruzione degli indici;
(v) le revisioni;
(vi) gli indici speciali;
(vii) il trattamento di prodotti in zone specifiche.
La Commissione garantisce che tali atti di esecuzione non comportino un notevole onere supplementare per gli Stati membri o le unità rispondenti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
4 bis. Laddove richiesto dall'evoluzione scientificamente sostenuta dei metodi statistici basati sulle relazioni sugli studi pilota di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis, in vista della produzione di indici armonizzati, alla Commissione è conferito il potere di modificare, mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, aggiungendo voci all'elenco ivi iscritto per le quali è necessario fornire ulteriori elementi del metodo statistico, a condizione che tali nuovi elementi non si sovrappongano a voci esistenti né modifichino la portata o la natura degli indici armonizzati quali definiti nel presente regolamento.
Articolo 5 Fabbisogno di dati
1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni di base rappresentative del loro paese al fine di produrre indici armonizzati e i relativi sottoindici.
2. Le informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio[11].
3. Le unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche trasmettono informazioni accurate e complete, anche in formato elettronico, se richiesto. Su richiesta degli organismi nazionali preposti all'elaborazione delle statistiche ufficiali, le unità statistiche trasmettono informazioni in formato elettronico, come i dati scannerizzati, e al livello di dettaglio necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati. Le condizioni uniformi per la fornitura di tali informazioni sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
4. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono basati sul periodo di riferimento comune 2015. Ciò prende effetto con l'indice relativo al mese di gennaio 2016.
5. Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono ricalcolati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati adottata a norma del presente regolamento oppure ogni 10 anni dopo l'ultimo ricalcolo, a partire dal 2015. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice prende effetto:
(a) per gli indici mensili, con l'indice di gennaio del secondo anno successivo al periodo di riferimento dell'indice;
(b) per gli indici trimestrali, con l'indice relativo al primo trimestre del secondo anno successivo al periodo di riferimento dell'indice.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla definizione di norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati in caso di cambiamenti metodologici scientificamente riconosciuti che rendono necessario effettuare un ricalcolo sostanziale.
6. ▌Gli Stati membri non sono tenuti a produrre o a fornire sottoindici IPCA o IPCA-TC la cui ponderazione sia inferiore a una millesima parte della spesa totale coperta dall'IPCA.
6 bis. Gli Stati membri non sono tenuti a produrre o a fornire sottoindici OOH o IPAB la cui ponderazione sia inferiore a una centesima parte della spesa totale per l'abitazione dei proprietari occupanti (0.1) e del totale degli acquisti di alloggi (H.1) rispettivamente.
7. ▌ I sottoindici della classificazione ECOICOP che gli Stati membri non sono tenuti a costruire perché non coprono spese per consumi finali delle famiglie in termini monetari oppure perché il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente sono i seguenti:
02.3 sostanze stupefacenti;
09.4.3 giochi, lotterie e scommesse;
12.2 prostituzione;
12.5.1 assicurazioni sulla vita;
12.6.1 SIFIM.
In caso di sufficiente miglioramento del grado di armonizzazione metodologica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 per modificare il primo comma del presente paragrafo eliminando uno o più sottoindici in esso elencati.
Articolo 6 Frequenza
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici IPCA e IPCA-TC e i relativi sottoindici con cadenza mensile, compresi i sottoindici prodotti a intervalli di tempo più lunghi.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici OOH e IPAB con cadenza trimestrale. Su base volontaria, possono essere forniti con cadenza mensile.
3. Gli Stati membri non sono obbligati a produrre sottoindici con cadenza mensile o trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP e OOH per le quali intendono procedere a rilevazioni a intervalli di tempo meno frequenti che non, rispettivamente, mensili o trimestrali.
4. Ogni anno gli Stati membri procedono alla revisione e all'aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. Le condizioni uniformi per la fornitura di pesi e di metadati sui pesi sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
4 bis. Al fine di assicurare la correttezza dei dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione utilizza tutte le prerogative e tutti i poteri opportuni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009.
Articolo 7 Termini, norme di scambio e revisioni
1. Gli Stati membri trasmettono indici armonizzati e tutti i sottoindici alla Commissione (Eurostat) entro 20 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento per le serie mensili ed entro 85 giorni di calendario dalla fine del trimestre di riferimento per le serie trimestrali.
1 bis. Gli Stati membri forniscono le ponderazioni aggiornate per gli indici mensili entro e non oltre il 13 febbraio di ogni anno. Le ponderazioni aggiornate per gli indici trimestrali sono fornite entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno.
1 ter. Ogni Stato membro della zona euro fornisce una stima preliminare dell'IPCA entro e non oltre il penultimo giorno di calendario del mese al quale l'IPCA si riferisce.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati.
3. Gli indici armonizzati e i loro sottoindici che sono già stati pubblicati possono essere riveduti.
4. La definizione di un calendario annuale per la trasmissione degli indici armonizzati e dei sottoindici di cui al paragrafo 1, le norme di scambio di dati e metadati di cui al paragrafo 2 e le condizioni uniformi per la revisione di cui al paragrafo 3 sono specificati in dettaglio mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 8 Studi pilota
1. Ogniqualvolta sia necessario migliorare le informazioni di base per la costruzione degli indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare la pertinenza e la comparabilità internazionale degli indici nei metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono su base volontaria.
1 bis. Il bilancio generale dell'Unione contribuisce, ove opportuno, al finanziamento di studi pilota.
2. Gli studi pilota valutano la possibilità e il costo di ottenere migliori informazioni di base in termini di qualità dei dati e di composizione, o di adottare nuovi approcci metodologici.
3. I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori di indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori informazioni di base o di nuovi approcci metodologici a fronte dei costi aggiuntivi di rilevazione e di elaborazione.
4. Sulla base della valutazione degli studi pilota, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 10, al fine di integrare il presente regolamento con requisiti in materia di qualità dei dati e di composizione onde ottenere le informazioni di base per la costruzione di indici armonizzati che perfezionino i requisiti esistenti ovvero metodi migliorati che, comunque, non modifichino i presupposti di base dei metodi previsti dal presente regolamento.
4 bis. Entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione (Eurostat) trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione nella quale valuta, se del caso, i principali risultati degli studi pilota.
Articolo 9 Assicurazione della qualità
1. Gli Stati membri assicurano la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat):
(a) una relazione annuale standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;
(b) un inventario annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le definizioni e i metodi utilizzati, comprese informazioni su eventuali scostamenti tra i metodi statistici impiegati e quelli raccomandati nel manuale metodologico;
(c) ulteriori informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati, se richiesto dalla Commissione (Eurostat).
3. Se uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica.
4. Le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto della relazione annuale standard sulla qualità, il termine per la presentazione della relazione alla Commissione (Eurostat) e la struttura dell'inventario sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 10 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 bis, all'articolo 5, paragrafi 5 e 7 e all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito per un periodo indeterminato.
2 bis. Nell'adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 bis, dell'articolo 5, paragrafi 5 e 7, e dell'articolo 8, paragrafo 4, la Commissione garantisce che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri o delle unità rispondenti, e non alterino l'impianto concettuale sottostante applicabile. Al momento dell'adozione e dell'applicazione degli atti delegati occorre prendere pienamente in considerazione un'analisi costi-benefici.
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 bis, all'articolo 5, paragrafi 5 e 7, e all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4 bis, dell'articolo 5, paragrafi 5 e 7, e dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 11 Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 12 Abrogazione
1. Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri continuano a fornire indici armonizzati conformemente al regolamento (CE) n. 2494/95 fino alla trasmissione dei dati relativi al 2015.
2. Il regolamento (CE) n. 2494/95 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 13Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica per la prima volta ai dati relativi al gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il Presidente
MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento della Commissione definisce un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di dati relativi agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) e dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e a livello nazionale e subnazionale. L'IPCA fornisce uno strumento di misurazione dell'inflazione impiegato tra l'altro quale utile informazione sulla deflazione di valori economici quali i salari, gli affitti e i tassi d'interesse e costituisce quindi la base di decisioni in materia di politica economica e monetaria. È quindi imprescindibile che tali statistiche siano obiettive, imparziali e comparabili in tutti gli Stati membri e per tutte le categorie di prodotti.
Il regolamento sull'IPCA attualmente in vigore risale al 1995: nuovi sviluppi nelle statistiche dei prezzi al consumo rendono necessaria una revisione della struttura, per assicurare la massima comparabilità per i principali utilizzatori dell'IPCA. Il regolamento tiene inoltre conto delle innovazioni nel processo decisionale unionale introdotte dal trattato di Lisbona, che conferiscono alla Commissione (e in questo caso a Eurostat) il diritto di emanare misure di esecuzione (atti di esecuzione) o misure legislative che possono modificare elementi non essenziali di un regolamento (atti delegati). Nella proposta della Commissione si prevede quindi che numerosi provvedimenti siano adottati mediante atti delegati, ad esempio la definizione della metodologia appropriata per produrre indici armonizzati tra paesi o per aggiornare le ponderazioni dei sottoindici dell'IPCA.
Il relatore ha una posizione globalmente positiva sulla proposta della Commissione, in particolare per quanto riguarda l'introduzione, nell'analisi dell'inflazione, di informazioni sull'impatto sull'inflazione delle modifiche fiscali. L'IPCA-TC è un importante strumento di analisi delle cause di inflazione e per prevedere l'impatto di future modifiche fiscali sull'inflazione; il progetto di relazione propone quindi che sia l'IPCA, sia l'IPCA-TC siano disaggregati secondo le categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP). Tuttavia, riguardo al potere della Commissione di modificare determinati elementi mediante atti delegati, due questioni sono escluse e direttamente stabilite dal regolamento. La prima è la determinazione dei sottoindici dell'IPCA la cui proporzione nel paniere totale è irrilevante. La seconda è la selezione dei sottoindici la cui produzione può essere sospesa perché alcuni di essi non coprono la spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari o perché il grado di armonizzazione metodologica non è ancora sufficiente in questa fase.
Inoltre, poiché è essenziale disporre di informazioni provvisorie tempestive sull'inflazione, in particolare per attuare la politica monetaria, il progetto di relazione chiede che gli Stati membri della zona euro forniscano stime lampo su base mensile, e che la disaggregazione delle stime lampo dell'IPCA, dell'indice dei prezzi sulle abitazioni occupate dal proprietario (OOH) e dell'IPAB sia adottata mediante atti di esecuzione.
Infine, vista l'importanza degli studi pilota, si prevede che la Commissione contribuisca, ove opportuno, al loro finanziamento. Ogni cinque anni la Commissione dovrebbe elaborare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale valuta i principali risultati degli studi pilota.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
2494/95) |
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Riferimenti |
(COM(2014)0724 – C7-0283/2014 – 2014/0346(DEC)) |
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Presentazione della proposta al PE |
9.12.2014 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ECON 15.12.2014 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 15.12.2014 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 21.1.2015 |
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Relatori Nomina |
Roberto Gualtieri 13.1.2015 |
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Esame in commissione |
16.7.2015 |
13.10.2015 |
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Approvazione |
13.10.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 6 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Doru-Claudian Frunzulică, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Eva Kaili, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Michał Marusik, Marisa Matias, Emmanuel Maurel, Costas Mavrides, Bernard Monot, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Andreas Schwab, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Beatrix von Storch, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni |
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Deposito |
27.10.2015 |
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- [1] GU C 209 del 25.6.2015, pag. 3.
- [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
- [3] GU C 209 del 25.6.2015, pag. 3.
- [4] Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).
- [5] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010) 543).
- [6] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul "metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio (COM(2009) 404 def.).
- [7] Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).
- [8] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
- [9] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
- [10] Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
- [11] Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).