RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009
15.12.2015 - (COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD)) - ***I
Commissione per la pesca
Relatore: Gabriel Mato
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009
(COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0180),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0118/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1° luglio 2015[1],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0367/2015),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(3 bis) Il piano di ricostituzione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi. Al momento dell'attuazione del piano di ricostituzione, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle attività di pesca artigianale e ai tipi di attrezzi più artigianali e sostenibili, come ad esempio le tonnare tradizionali ("almadrabas", "tonnare"), che contribuiscono in maniera estremamente positiva alla ricostituzione degli stock di tonno in ragione del loro elevato livello di selettività, del loro basso impatto ambientale sugli ecosistemi marini e dell'interesse che rivestono dal punto di vista scientifico. |
Motivazione | |
Attrezzi artigianali, quali le tonnare tradizionali ("tonnare"), hanno un impatto molto ridotto sugli ecosistemi marini grazie al basso livello di consumo energetico e di catture accidentali, ragion per cui dovrebbero essere oggetto di un'attenzione particolare. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1. |
(14) È opportuno integrare nel diritto dell'Unione tutte le modifiche del piano di ricostituzione adottate dall'ICCAT nel 2006, 2012, 2013 e 2014 che non sono ancora state recepite. Poiché tale recepimento riguarda un piano i cui obiettivi e le cui misure sono stati definiti dall'ICCAT, il presente regolamento non copre l'intero contenuto dei piani pluriennali quale definito agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1. |
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1Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). |
1Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22). |
Motivazione | |
Nella versione inglese il termine "recepire" (transpose) è più preciso del termine "integrare" (integrate). La proposta mira a recepire nel diritto dell'Unione le raccomandazioni dell'ICCAT. | |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) È necessario recepire nel diritto dell'Unione le future modifiche vincolanti del piano di ricostituzione. Al fine di integrare rapidamente tali modifiche nel diritto dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione europea ("la Commissione") il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
soppresso |
Motivazione | |
Il recepimento delle raccomandazioni delle ORGP deve restare una competenza congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura ordinaria (codecisione). | |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(15 bis) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, il principio dell'ICCAT relativo alle taglie minime dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione quale principio delle taglie minime di riferimento per la conservazione. Di conseguenza, è opportuno che i riferimenti alle taglie minime di tonno rosso nel regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione1bis siano intesi come riferimenti alle taglie minime di riferimento per la conservazione di cui al presente regolamento. |
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1bis Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015). |
Motivazione | |
Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere. | |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) Ove sussistano imperativi motivi di urgenza, in casi debitamente giustificati connessi a operazioni di trasferimento e ingabbiamento e alla registrazione e comunicazione delle attività delle navi e delle tonnare, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili. |
soppresso |
Motivazione | |
L'espressione "in casi debitamente giustificati" è troppo vaga per giustificare l'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione. In ogni caso, nel contesto in esame si continua ad applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, il quale stabilisce che "per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione [...] può [...] adottare atti di esecuzione [...]". | |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un obbligo di sbarco applicabile al tonno rosso a decorrere dal 1º gennaio 2015. Tuttavia, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del suddetto regolamento, l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, quali quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base alla stessa disposizione, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. I rigetti di tonno rosso saranno quindi autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014. Pertanto non è necessario che il presente regolamento comprenda tali obblighi in materia di rigetti, |
(24) Il regolamento delegato (UE) 2015/98 prevede una serie di deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione ai sensi della convenzione. Esso dà attuazione a talune disposizioni della raccomandazione ICCAT 13-07 che stabiliscono l'obbligo di rigetto e di reimmissione in mare per le navi e le tonnare che praticano la cattura del tonno rosso dell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in determinate situazioni. Pertanto, non è necessario che il presente regolamento contempli tali obblighi in materia di rigetti e di reimmissione e, di conseguenza, quest'ultimo lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) n. 2015/98, |
Motivazione | |
La Commissione ha già ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/98 al fine di introdurre deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso, come previsto dal piano di ricostituzione dell'ICCAT, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2. Di conseguenza, per motivi di chiarezza, il riferimento a quest'ultimo articolo va soppresso. | |
Emendamento 7 Progetto di risoluzione legislativa Articolo 1 – paragrafo 1 | |
Progetto di risoluzione legislativa |
Emendamento |
1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1. |
1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'applicazione, da parte dell'Unione, del piano di ricostituzione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di attrezzi e prestando particolare attenzione agli attrezzi tradizionali, più artigianali e sostenibili, come le tonnare. |
Motivazione | |
Gli attrezzi artigianali e della tradizione consolidata quali le tonnare, che hanno un impatto ridotto sugli ecosistemi marini grazie al basso consumo energetico che comportano e al loro livello elevato di selettività, dovrebbero essere sostenuti e ricevere un'attenzione particolare, anche in ragione del loro contributo alla creazione di posti di lavoro. | |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) "capacità di allevamento": la capacità di un'azienda di detenere pesci a fini di ingrasso e di allevamento, espressa in tonnellate; |
soppresso |
Motivazione | |
Nel piano di ricostituzione dell'ICCAT non è presente una simile definizione del termine "capacità di allevamento". | |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le attività di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare siano commisurate alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. |
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e preservi la sostenibilità socioeconomica dell'uso delle tonnare. |
Motivazione | |
"Sforzo di pesca" è il termine utilizzato al paragrafo 9 della raccomandazione ICCAT 14-04. | |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il piano di pesca annuale presentato da ciascuno Stato membro assicura una equilibrata suddivisione dei contingenti tra i diversi gruppi di attrezzi, in modo da favorire il rispetto delle quote individuali e delle catture accessorie. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Ai fini dell'assegnazione nazionale dei contingenti, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico, rivolgendo particolare attenzione alla tutela e alla prosperità dei pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale e tradizionale per mezzo di tonnare e altri metodi di pesca selettivi, nonché all'incentivazione di tali metodi. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il numero massimo di navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2007 e il 1º luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo. |
3. Il numero massimo e la corrispondente stazza lorda delle navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato al numero, e alla stazza lorda totale corrispondente, di navi da pesca battenti bandiera di tale Stato membro che hanno pescato, detenuto a bordo, trasbordato, trasportato o sbarcato tonno rosso nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2007 e il 1º luglio 2008. Tale limite si applica alle navi da cattura per tipo di attrezzo. |
Motivazione | |
L'aggiunta dei termini "corrispondente stazza lorda" è in linea con il paragrafo 37 della raccomandazione ICCAT 14-04. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. In deroga ai paragrafi 3 e 6, per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione non autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso in virtù della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. |
7. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ogni Stato membro limita il numero delle proprie navi con reti a circuizione al numero di navi con reti a circuizione autorizzate nel 2013 o 2014. Ciò non si applica alle navi con reti a circuizione operanti in forza della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b). |
Motivazione | |
Emendamento inteso a recepire alla lettera la formulazione specifica della raccomandazione ICCAT 14-04 (paragrafo 45). | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno. |
5. La pesca del tonno rosso con attrezzi diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 4 e all'articolo 11, comprese le tonnare, è autorizzata tutto l'anno conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Sezione 2 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
TAGLIE MINIME, CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE |
TAGLIE MINIME DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE, CATTURE ACCIDENTALI E CATTURE ACCESSORIE |
Motivazione | |
Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese le deroghe previste all'articolo 15, paragrafo 2, di detto regolamento. |
Le disposizioni della presente sezione si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe previste. |
Motivazione | |
La Commissione ha già ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/98 al fine di introdurre deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso, come previsto dal piano di ricostituzione dell'ICCAT, sulla base dell'articolo 15, paragrafo 2. Di conseguenza, per motivi di chiarezza, il riferimento a quest'ultimo articolo va soppresso. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 13 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Taglie minime |
Taglie minime di riferimento per la conservazione |
Motivazione | |
Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere. | |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La taglia minima per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca). |
1. La taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso catturato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è di 30 kg o 115 cm (lunghezza alla forca). |
Motivazione | |
Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere. | |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In deroga al paragrafo 1, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti: |
In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti: |
Motivazione | |
Il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca (PCP) introduce un obbligo di sbarco in base al quale il principio di taglia minima, collegato all'obbligo di rigetto in mare applicato sino all'ultima riforma, non ha più ragion d'essere. | |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. |
4. La cattura di tonno rosso va evitata in caso di esaurimento del contingente assegnato allo Stato membro della nave da pesca o della tonnara interessata. Gli esemplari morti di tonno rosso devono essere sbarcati integri e non trasformati; tali esemplari formano oggetto di confisca e di opportune misure di follow-up. Conformemente all'articolo 27, ciascuno Stato membro comunica ogni anno tali quantitativi alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. |
Motivazione | |
Emendamento in linea con il paragrafo 29, quarto comma, della raccomandazione ICCAT 14-04. | |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Sezione 3 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
UTILIZZO DI AEROMOBILI |
UTILIZZO DI MEZZI AEREI |
Motivazione | |
La raccomandazione ICCAT 14-04 disciplina l'utilizzo di tutti i mezzi aerei (paragrafo 25). | |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per garantire al massimo livello il rilascio di tonni catturati vivi, soprattutto novellame, nell'ambito della pesca ricreativa e sportiva. |
Motivazione | |
Secondo quanto disposto dal paragrafo 34 della raccomandazione ICCAT 14-04. | |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca speciale; |
a) l'elenco di tutte le navi da cattura battenti la propria bandiera autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca; |
Motivazione | |
Il piano di ricostituzione dell'ICCAT e il regolamento UE sul controllo della pesca non prevedono alcuna autorizzazione di pesca "speciale". | |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 19 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Relazione con il regolamento (CE) n. 1224/2009 |
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Salvo disposizione contraria contenuta nel presente capo, le misure di controllo di cui al presente capo si applicano in aggiunta a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Motivazione | |
Emendamento inteso a ricordare, a fini di chiarezza, che il regolamento UE sul controllo della pesca continua ad applicarsi salvo disposizioni contrarie contenute nel capo della proposta in esame. | |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e chiede alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale. |
2. Lo Stato membro di bandiera revoca la licenza di pesca per il tonno rosso e può chiedere alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato quando ritenga esaurito il contingente individuale. |
Motivazione | |
Emendamento in linea con il paragrafo 13 della raccomandazione ICCAT 14-04 e con il regolamento UE sul controllo della pesca. La proposta della Commissione va oltre quanto disposto da predetti testi. | |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca speciale. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni. |
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione un elenco delle loro tonnare autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo in virtù di un'autorizzazione di pesca. L'elenco specifica il nome delle tonnare e il numero di registro ed è elaborato secondo il modello stabilito dall'ICCAT nei propri orientamenti per la presentazione dei dati e delle informazioni. |
Motivazione | |
Il piano di ricostituzione dell'ICCAT e il regolamento UE sul controllo della pesca non prevedono alcuna autorizzazione di pesca "speciale". | |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Motivazione | |
L'espressione "per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati" è troppo vaga per giustificare l'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione. In ogni caso, nel contesto in esame si continua ad applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, il quale stabilisce che "per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione [...] può [...] adottare atti di esecuzione [...]". | |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. |
3. Se gli Stati membri applicano l'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 alla notifica di cui ai paragrafi 1 e 2, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati alla data concordata per la notifica preventiva di arrivo. Se i luoghi di pesca sono situati a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente all'arrivo. |
Motivazione | |
L'aggiunta dell'ultima frase è in linea con il paragrafo 64, secondo comma, della raccomandazione ICCAT 14-04. | |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 37 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Motivazione | |
L'espressione "per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati" è troppo vaga per giustificare l'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione. In ogni caso, nel contesto in esame si continua ad applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, il quale stabilisce che "per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione [...] può [...] adottare atti di esecuzione [...]". | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 46 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 59, paragrafo 3. |
soppresso |
Motivazione | |
L'espressione "per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati" è troppo vaga per giustificare l'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione. In ogni caso, nel contesto in esame si continua ad applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, il quale stabilisce che "per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione [...] può [...] adottare atti di esecuzione [...]". | |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca trasmettano alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato "https data feed", i messaggi VMS ricevuti dalle navi da pesca battenti la loro bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT. |
4. Gli Stati membri trasmettono i dati di cui al presente articolo in conformità dell'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT. |
Motivazione | |
Gli obblighi proposti dalla Commissione non sono previsti dalla raccomandazione ICCAT 14-04 né dal regolamento UE sul controllo della pesca. | |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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c bis) durante tutti i trasferimenti da un'azienda a un'altra azienda; |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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a bis) osservano le operazioni di pesca e di allevamento e ne verificano la conformità alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; |
Motivazione | |
Emendamento in linea con il paragrafo 90 della raccomandazione ICCAT 14-04. | |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 57 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 57 |
soppresso |
Procedure di modifica |
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1. Per quanto necessario, al fine di recepire nel diritto dell'Unione le modifiche alle vigenti disposizioni del piano di ricostituzione del tonno rosso che diventano vincolanti per l'Unione, la Commissione può modificare elementi non essenziali del presente regolamento mediante atti delegati a norma dell'articolo 58. |
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Motivazione | |
Il recepimento delle raccomandazioni delle ORGP deve restare una competenza congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura ordinaria (codecisione). | |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 58 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Articolo 58 |
soppresso |
Esercizio della delega per le modifiche |
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
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2. La delega di potere di cui all'articolo 57 è conferita alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato. |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 57 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
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4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 57 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
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Motivazione | |
La soppressione dell'articolo 57 comporta la soppressione dell'articolo in esame. | |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso. |
soppresso |
Motivazione | |
Emendamento in linea con la proposta di soppressione della procedura di urgenza "per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati" di cui all'articolo 24, paragrafo 5, e agli articoli 37 e 46. | |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 61 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Allegato I – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. |
In aggiunta alle disposizioni stabilite all'articolo 8, paragrafo 3, il numero massimo di navi da cattura autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento in base alle condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), corrisponde al numero di navi da cattura dell'Unione che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. A tal fine, si tiene presente il numero di navi da cattura croate che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2008. |
Motivazione | |
È importante precisare che, anche per quanto riguarda la Croazia, a partire dall'anno di riferimento si tiene conto del numero di navi impegnate nella pesca del tonno rosso. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Allegato IV – punto 2 – linea 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Numero di individui: | |
Specie: | |
Numero di individui: | |
Specie: | |
Peso: | |
Motivazione | |
L'aggiunta del riferimento al peso, oltre che alla specie e alla dichiarazione di trasferimento del tonno rosso ai fini della trasformazione, rende più chiaro il documento. L'emendamento riprende inoltre la disposizione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 302/2009. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Allegato VII – punto 7 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) abbiano accesso al personale di bordo e dell'azienda nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature; |
a) abbiano accesso al personale di bordo, dell'azienda e della tonnara nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature; |
Motivazione | |
Emendamento in linea con il paragrafo 12, il quale riguarda anche le tonnare. |
MOTIVAZIONE
L'Unione europea è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) responsabile della gestione dei tonnidi e delle specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti.
L'ICCAT ha la facoltà di adottare decisioni ("raccomandazioni") per la conservazione e la gestione della pesca nella sua zona di competenza; tali atti sono vincolanti e devono essere recepiti nel diritto dell'Unione.
Nel 2006 l'ICCAT ha adottato un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso, la cui conclusione è prevista per il 2022. Per ricostituire lo stock, il piano prevede una progressiva riduzione del totale ammissibile di catture per il periodo 2007-2011, restrizioni dell'attività di pesca in zone e periodi determinati, una nuova taglia minima, misure applicabili alle attività di pesca sportiva e ricreativa, misure concernenti la capacità di pesca e di allevamento e un rafforzamento del programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT. Il piano è stato successivamente modificato dall'ICCAT nel corso delle sue riunioni annuali.
Il tonno rosso è la specie più importante oggetto di regolamentazione da parte dell'ICCAT. I pescatori hanno compiuto notevoli sforzi per adeguare le loro catture a un totale ammissibile di catture (TAC) ridotto in conseguenza delle decisioni adottate nel 2006 rispettando le rigide condizioni di pesca stabilite dal piano. I totali ammissibili di catture, pari a 33 000 tonnellate prima del piano di ricostituzione, sono stati progressivamente ridotti fino a raggiungere il livello più basso nel 2012 (12 900 tonnellate).
Alla luce dell'evoluzione positiva dello stato degli stock, l'ICCAT ha deciso di aumentare leggermente l'assegnazione totale, stabilendo un valore di 13 400 tonnellate per il 2013. Nel 2014 il TAC non è stato modificato, tuttavia la quota dell'UE è cresciuta fino a 7 939 tonnellate, poiché è stato incluso il contingente croato di 390,6 tonnellate. Il TAC attuale per il 2015 è pari a 15 821 tonnellate e la quota assegnata all'UE è di 9 372,9 tonnellate.
Dal 2008 la biomassa di tonno rosso ha registrato una tendenza nettamente positiva. Nel 2014 l'organizzazione regionale ha deciso di aumentare il TAC del 20% per i tre anni successivi (dal 2015 al 2017), poiché fondati dati scientifici attestano che gli stock si trovano a livelli ottimali di abbondanza.
Il relatore ritiene che la straordinaria ricostituzione degli stock di tonno rosso negli ultimi anni potrebbe giustificare la decisione da parte dell'ICCAT di anticipare al 2016 il TAC previsto per il 2017 (23 155 tonnellate), il quale sarebbe comunque di gran lunga inferiore al TAC vigente prima dell'entrata in vigore del piano di ricostituzione.
Contenuto della proposta
La presente proposta mira a includere in un regolamento tutte le misure del piano di ricostituzione adottate tra il 2012 e il 2014 al fine di assicurare la loro uniforme ed efficace attuazione nell'intera UE.
La proposta comprende misure tecniche, riguardanti, ad esempio, le operazioni di trasferimento e ingabbiamento di tonni rossi vivi, comprese misure concernenti l'impiego di fotocamere stereoscopiche per la stima dei quantitativi di tonno rosso e dei quantitativi rilasciati in mare, le disposizioni concernenti la dichiarazione delle catture e l'attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT.
Il nuovo regolamento di base relativo alla politica comune della pesca ha introdotto l'obbligo di sbarco anche per il tonno rosso a partire dal 1° gennaio 2015. Tuttavia l'obbligo di sbarco non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione, come quelli derivanti dalle raccomandazioni dell'ICCAT. In base all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base relativo alla politica comune della pesca, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati allo scopo di recepire tali obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, deroghe all'obbligo di sbarco. I rigetti di tonno rosso saranno quindi autorizzati in determinate situazioni previste dal regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione.
Posizione del relatore
Sebbene in generale la proposta della Commissione recepisca correttamente le pertinenti raccomandazioni dell'ICCAT, in alcuni casi essa va oltre quanto disposto dall'ICCAT e anche oltre quanto previsto dalla legislazione dell'UE. Ciò accade, ad esempio, nel caso in cui uno Stato membro ritenga esaurito il proprio contingente individuale: le raccomandazioni dell'ICCAT, come pure il regolamento dell'UE sul controllo della pesca, prevedono che lo Stato membro di bandiera possa chiedere – e non "chieda", come proposto dalla Commissione – alla nave di dirigersi immediatamente in un porto da esso designato.
A questo proposito, il relatore desidera ricordare che lo scopo del recepimento delle raccomandazioni dell'ICCAT è assicurare un'applicazione uniforme in tutta l'UE e non riaprire la discussione in merito a quanto deciso in seguito a negoziati spesso molto lunghi, nei quali contano ogni singola parola e ogni virgola.
L'applicazione uniforme dovrebbe garantire condizioni paritarie per tutti gli operatori nel settore della pesca del tonno, compresi – in particolare – gli operatori di paesi terzi. Tutti gli sforzi profusi dai pescatori dell'UE e le restrizioni a essi applicate sarebbero vani, qualora venissero applicate norme differenti alle flotte straniere. Gli operatori dell'UE non dovrebbero essere penalizzati dall'imposizione di misure più rigide rispetto a quelle convenute, perché la Commissione non è riuscita a imporre tali misure nell'ambito dei negoziati dell'ICCAT.
Approfittando della proposta della Commissione in merito alla procedura da applicare per apportare future modifiche al piano di ricostituzione in esame, il relatore, ancora una volta, non ha potuto sollevare la questione dell'assenza del Parlamento europeo nei negoziati internazionali. La Commissione propone di recepire le future modifiche del piano di ricostituzione mediante atti delegati. Qualora questa facoltà, già estremamente limitata, di cui dispone il Parlamento nell'ultima fase dell'approvazione degli accordi internazionali venisse soppressa, il Parlamento, in pratica, non avrebbe nessuna voce in capitolo nell'ambito dell'ICCAT e, in futuro, in altri consessi internazionali. Il recepimento delle raccomandazioni delle ORGP deve restare una competenza congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura ordinaria (codecisione).
Le raccomandazioni dell'ICCAT tengono conto delle specificità dei diversi attrezzi per la pesca del tonno. In questo contesto, il relatore desidera sottolineare il ruolo delle tonnare artigianali, come ad esempio quelle tradizionali, ai fini della conservazione degli stock. Nell'attuazione del piano di ricostituzione, l'Unione europea dovrebbe rivolgere un'attenzione particolare a dette tonnare tradizionali, che contribuiscono alla ricostituzione degli stock di tonno grazie alla loro notevole selettività. Inoltre, tali attrezzi hanno un impatto molto ridotto sugli ecosistemi marini in virtù del loro basso livello di consumo energetico e di catture accidentali.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo |
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Riferimenti |
COM(2015)0180 – C8-0118/2015 – 2015/0096(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
24.4.2015 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
PECH 30.4.2015 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ENVI 30.4.2015 |
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Pareri non espressi Decisione |
ENVI 7.5.2015 |
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Relatori Nomina |
Gabriel Mato 6.5.2015 |
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Esame in commissione |
13.10.2015 |
10.11.2015 |
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Approvazione |
10.12.2015 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
17 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Raymond Finch, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Caputo, Lidia Senra Rodríguez |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Dario Tamburrano |
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Deposito |
15.12.2015 |
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- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale