RELAZIONE sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"

21.12.2015 - (2015/2147(INI))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatori: Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt
(Procedura con riunioni congiunte delle commissioni – articolo 55 del regolamento)
Relatori per parere (*):
Jutta Steinruck, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Petra Kammerevert, commissione per la cultura e l'istruzione
Angel Dzhambazki, commissione giuridica
Michał Boni, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2015/2147(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0371/2015
Testi presentati :
A8-0371/2015
Testi approvati :

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"

(2015/2147(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2015)100 final),

–  vista la comunicazione della Commissione del 2 luglio 2014 dal titolo "Verso una florida economia basata sui dati" (COM(2014)0442),

–  vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma concernente le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA2) - L'interoperabilità come mezzo per modernizzare il settore pubblico (COM(2014)0367),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Sfruttare il potenziale del crowdfunding nell'Unione europea" (COM(2014)0172),

–  visto l'allegato della comunicazione della Commissione dal titolo "Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe" (COM(2013)0685),

–  vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione l'11 settembre 2013, che stabilisce misure riguardanti il mercato unico europeo delle comunicazioni elettroniche e per realizzare un continente connesso, recante modifica delle direttive 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e dei regolamenti (CE) n. 1211/2009 e (UE) n. 531/2012 (COM(2013)0627),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 23 aprile 2013, dal titolo "E-commerce Action plan 2012-2015 – State of play 2013" (Piano d'azione 2012-2015 sul commercio elettronico – Situazione nel 2013)(SWD(2013)0153),

–  vista la comunicazione della Commissione del 26 marzo 2013 concernente misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (COM(2013)0147),

–  vista la comunicazione della Commissione del 7 febbraio 2013 concernente misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione (COM(2013)0048),

–  vista la comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2012 sui contenuti del mercato unico digitale (COM(2012)0789),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2012 relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721),

–  vista la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2012 dal titolo "Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica" (COM(2012)0582),

–  vista la comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2012 dal titolo "L'Atto per il mercato unico II – Insieme per una nuova crescita" (COM(2012)0573),

–  vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "L'Atto per il mercato unico: Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" (COM(2011)0206),

–  vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Verso un atto per il mercato unico: Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva – 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato" (COM(2010)0608),

–  vista la proposta della Commissione europea sulla proprietà intellettuale concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (COM(2008)0464),

–  visto il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE[1],

–  visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE[2],

–  visto il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE[3],

–  vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno[4],

–  visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010[5],

–  vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2013, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (direttiva ISP)[6],

–  visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)[7],

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi[8],

–  vista la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio[9],

–  vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10],

–  visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio[11],

–  vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno[12],

–  vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche[13],

–  vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati[14],

–  vista la prima valutazione della direttiva 96/9/CE sulla tutela giuridica delle banche di dati,

–  vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, comprese le modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 1882/2003[15],

–  visto l'accordo concluso il 28 settembre 2015 tra la Cina e l'Unione europea sul partenariato 5G e gli accordi connessi,

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione[16],

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sul tema "Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea"[17],

–  vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'UE[18],

–  vista la sua risoluzione del 27 novembre 2014 sul sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale[19],

–  vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private[20],

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE[21],

–  vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2014 sulla reindustrializzazione dell'Europa per promuovere la competitività e la sostenibilità[22],

–  vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sullo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa[23],

–  vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla relazione di valutazione relativa al BEREC e all'Ufficio[24],

–  vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2013 sull'attuazione del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche[25],

–  vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2013 sulle pratiche di pubblicità ingannevole[26],

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sull'agenda digitale per la crescita, la mobilità e l'occupazione: è ora di cambiare marcia[27],

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sul completamento del mercato unico digitale[28],

–  vista la sua risoluzione dell'11 giugno 2013 su una nuova agenda per la politica europea dei consumatori[29],

–  vista la sua risoluzione del 22 maggio 2013 sull'applicazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi[30],

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2012 sul completamento del mercato unico digitale[31],

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea[32],

–  vista la sua risoluzione del 12 giugno 2012 sulla protezione delle infrastrutture critiche informatizzate – realizzazioni e prossime tappe: verso una sicurezza informatica mondiale[33],

–  vista la sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo[34],

–  vista la sua risoluzione del 21 settembre 2010 sul completamento del mercato interno per il commercio elettronico[35],

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla governance di Internet: le prossime tappe[36],

–  vista la sua risoluzione del 5 maggio 2010 sulla nuova Agenda europea del digitale: 2015.eu[37],

–  vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sull'internet degli oggetti[38],

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quale incorporata nei trattati dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto l'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Unione europea il 23 dicembre 2010 (decisione 2010/48/CE),

–  vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 20 ottobre 2005,

–  visti gli articoli 9, 12, 14, 16 e 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0371/2015),

A.  considerando che la rapida evoluzione dell'uso di internet e delle comunicazioni mobili ha cambiato il modo in cui i cittadini, le imprese e i loro dipendenti comunicano, accedono alle informazioni e alla conoscenza, innovano, consumano, condividono, partecipano e lavorano; che ciò ha ampliato e cambiato l'economia, facilitando l'accesso delle piccole e medie imprese a 500 milioni di potenziali clienti nell'UE e ai mercati globali nonché offrendo alle persone la possibilità di sviluppare nuove idee imprenditoriali e nuovi modelli di business;

B.  considerando che tutte le politiche e normative dell'Unione in materia di mercato unico digitale dovrebbero offrire nuove opportunità agli utenti e alle imprese e far emergere e far crescere nuovi servizi transfrontalieri online innovativi a prezzi competitivi, eliminare le barriere tra gli Stati membri e favorire l'accesso delle imprese europee, in particolare le PMI e le start-up, al mercato transfrontaliero, fondamentale per la crescita e l'occupazione nell'Unione, ma riconoscendo nel contempo che queste opportunità implicheranno inevitabilmente cambiamenti strutturali e l'adozione di un approccio olistico, che tenga conto della dimensione sociale, così come la necessità di colmare rapidamente il divario di competenze digitali;

C.  considerando che, sebbene il 75 % del valore aggiunto dall'economia digitale provenga dall'industria tradizionale, la trasformazione digitale dell'industria tradizionale rimane debole, con solo l'1,7 % delle imprese dell'UE che fanno pieno uso di tecnologie digitali avanzate e solo il 14 % delle PMI che usano internet come canale di vendita; che l'Europa deve sfruttare il grande potenziale del settore delle TIC per digitalizzare l'industria e rimanere competitiva a livello mondiale;

D.  considerando che la costruzione di un'economia basata sui dati dipende fortemente da un quadro giuridico che incoraggi lo sviluppo, la conservazione, la manutenzione e l'arricchimento delle banche dati, e che sia dunque pratico e favorevole all'innovazione;

E.  considerando che nel 2013 la dimensione di mercato dell'economia collaborativa si attestava sui 3,5 miliardi a livello mondiale, mentre oggi la Commissione europea prevede un potenziale di crescita che supera i 100 miliardi;

F.  considerando che un livello di protezione, autonomia e soddisfazione dei consumatori elevato e costante implica necessariamente possibilità di scelta, qualità, flessibilità, trasparenza, informazione, interoperabilità e un ambiente online accessibile, sicuro e caratterizzato da un livello elevato di protezione dei dati;

G.  considerando che la creatività e l'innovazione sono i fattori trainanti dell'economia digitale e che è pertanto essenziale assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

H.  considerando che il 44,8 % delle famiglie dell'UE[39] non ha accesso a internet veloce e che le politiche e gli incentivi attuali non sono riusciti a garantire un'infrastruttura digitale adeguata, in particolare nelle zone rurali;

I  considerando che, come dimostra il quadro di valutazione dell'agenda digitale, le regioni dell'UE presentano livelli di sviluppo molto diversi per quanto riguarda la connettività digitale, il capitale umano, l'uso di internet, l'integrazione della tecnologia digitale da parte delle imprese e i servizi pubblici digitali; che le regioni con un punteggio basso in relazione a questi cinque indicatori rischiano di lasciarsi sfuggire i vantaggi dell'era digitale;

1.  INTRODUZIONE: PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO DI UN MERCATO UNICO DIGITALE

1.  accoglie con favore la comunicazione dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa"; è del parere che la realizzazione di un mercato unico digitale, fondato su un insieme di norme comuni, possa promuovere la competitività dell'UE, produrre effetti positivi sulla crescita e l'occupazione, rilanciare il mercato unico e rendere la società più inclusiva grazie alle nuove opportunità offerte ai cittadini e alle imprese, in particolare attraverso lo scambio e la condivisione dell'innovazione; ritiene che l'approccio orizzontale assunto debba ora essere rafforzato in sede di attuazione, anche per quanto concerne la tempestiva adozione delle 16 iniziative, dal momento che i driver digitali toccano tutti i cittadini e tutte le dimensioni della società e dell'economia:

2.  concorda con la Commissione sul fatto che la governance e la realizzazione puntuale del mercato unico digitale sono una responsabilità condivisa del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; incoraggia la Commissione a collaborare con i portatori d'interesse nella società e le forze sociali e a coinvolgerli il più possibile nei processi decisionali;

3.  ritiene che una migliore regolamentazione presupponga l'adozione di un approccio in materia di legislazione che sia digitale per definizione, basato su principi e tecnologicamente neutro; ritiene altresì che, per garantire che vi sia spazio per l'innovazione, sia necessario stabilire, dopo le necessarie consultazioni e valutazioni d'impatto, se la normativa vigente, le iniziative complementari di carattere non normativo e i quadri di attuazione siano idonei allo scopo nell'era digitale, in considerazione delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di business, al fine di ovviare alla frammentazione giuridica del mercato unico, di ridurre l'onere amministrativo e di promuovere la crescita e l'innovazione;

4.  ritiene che la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'ambiente digitale sia essenziale per liberare appieno l'innovazione e la crescita nell'economia digitale; è convinto che il rafforzamento della loro fiducia, attraverso norme sulla protezione dei dati e la sicurezza e un elevato livello di protezione ed empowerment dei consumatori, così come attraverso una normativa aggiornata per le imprese, debba essere alla base della politica pubblica, riconoscendo nel contempo che i modelli di business delle aziende digitali si basano sulla fiducia dei loro clienti;

5.  richiama l'attenzione sul fatto che il commercio elettronico genera annualmente 500 miliardi di euro nell'Unione europea ed è un importante complemento del commercio tradizionale, oltre a offrire maggiori possibilità di scelta ai consumatori, soprattutto nelle zone periferiche, e nuove opportunità alle PMI; invita la Commissione a individuare ed eliminare gli ostacoli con cui si scontra il commercio elettronico per realizzare un vero mercato transfrontaliero del commercio elettronico; ritiene che fra tali ostacoli rientrino la mancanza di interoperabilità e di norme comuni, la mancanza di informazioni adeguate che consentano ai consumatori di decidere con cognizione di causa e l'inadeguatezza dell'accesso a pagamenti transfrontalieri più efficienti;

6.  sostiene il piano della Commissione volto a garantire che la politica di concorrenza dell'Unione si applichi pienamente al mercato unico digitale, dal momento che la concorrenza offre ai consumatori maggiori possibilità di scelta ma assicurerà anche parità di condizioni, e deplora quanto evidenziato attualmente dall'assenza di un quadro europeo in ambito digitale, ossia l'incapacità di conciliare gli interessi dei grandi e piccoli operatori;

7.  sottolinea l'urgente necessità che la Commissione e gli Stati membri promuovano un'economia più dinamica che consenta all'innovazione di fiorire e rimuova gli ostacoli incontrati dalle aziende, in particolare le aziende innovative, le PMI, le start-up e le imprese in fase di espansione (scale-up), affinché esse possano accedere ai mercati in condizioni di parità, attraverso lo sviluppo della pubblica amministrazione elettronica, un quadro normativo e non normativo integrato e adeguato alle esigenze future, l'accesso ai finanziamenti, inclusi nuovi modelli di finanziamento per le start-up, le PMI e le iniziative della società civile dell'Unione, e una strategia di investimento a lungo termine nelle infrastrutture, nelle competenze, nell'inclusione digitale, nella ricerca e nell'innovazione; ricorda che alla base di una politica favorevole all'innovazione che incoraggi la concorrenza e l'innovazione vi dovrebbe essere anche la possibilità per i progetti di accedere a opportunità di finanziamento; invita pertanto la Commissione a garantire che il crowdfunding possa essere effettuato senza soluzione di continuità tra gli Stati membri e incoraggia questi ultimi a introdurre incentivi in proposito;

8.  ritiene che sia necessario valutare l'impatto della digitalizzazione sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro e adeguare di conseguenza le esistenti misure sanitarie e di sicurezza; rileva che i telelavoratori e le persone che svolgono il proprio lavoro da casa con il crowdworking potrebbero essere esposti a incidenti; sottolinea che i problemi di salute mentale connessi al lavoro, quali l'esaurimento causato dalla costante accessibilità e dall'erosione dei modelli tradizionali degli orari di lavoro, rappresentano un grave rischio per i lavoratori; invita la Commissione a predisporre la realizzazione di uno studio sugli effetti di ricaduta della digitalizzazione, come la maggiore intensità di lavoro, sul benessere psichico e sulla vita familiare dei lavoratori e sullo sviluppo delle capacità cognitive dei bambini;

9.  invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, a mettere a punto ulteriori iniziative per incoraggiare l'imprenditorialità e in particolare modelli di business innovativi che contribuiscano a un mutamento di mentalità riguardo alla definizione di successo e promuovano una cultura imprenditoriale e dell'innovazione; ritiene inoltre che la diversità e le caratteristiche specifiche dei vari poli nazionali d'innovazione possano essere convertite in un vero e proprio vantaggio competitivo per l'UE sul mercato globale, che tali poli dovrebbero pertanto essere interconnessi e che si dovrebbero potenziare gli ecosistemi innovativi al cui interno cooperano branche ed imprese diverse;

10.  esprime preoccupazione per l'eterogeneità degli approcci nazionali adottati finora dagli Stati membri per regolamentare internet e l'economia collaborativa; esorta la Commissione ad adottare misure, in linea con le competenze dell'Unione, per sostenere l'innovazione e la concorrenza equa, eliminare gli ostacoli al commercio digitale e preservare la coesione economica e sociale così come l'integrità del mercato unico; invita altresì la Commissione a far sì che internet continui a essere una piattaforma aperta, neutra, sicura, inclusiva e globale di comunicazione, produzione, partecipazione, creazione, diversità culturale e innovazione, nell'interesse dei cittadini, dei consumatori e del successo delle aziende europee nel mondo;

11.  osserva che la rivoluzione digitale tocca ogni aspetto delle nostre società e presenta sfide e opportunità; ritiene che essa abbia il potenziale per rafforzare ulteriormente il ruolo dei cittadini, dei consumatori e degli imprenditori come non è mai stato possibile in passato; invita la Commissione a sviluppare una politica che promuova la partecipazione attiva dei cittadini e consenta loro di approfittare del passaggio al digitale; invita inoltre la Commissione a continuare ad analizzare in che misura la rivoluzione digitale influisce sulla società europea;

12.  invita la Commissione a combattere la frammentazione giuridica potenziando in misura significativa il coordinamento tra le sue varie direzioni generali in fase di elaborazione delle nuove normative e incoraggiando vivamente gli Stati membri ad assicurare la coerenza nel modo in cui essi danno attuazione alla regolamentazione;

13.  sottolinea la necessità che tutte le iniziative sviluppate nel quadro della strategia per il mercato unico digitale rispettino i diritti fondamentali, in particolare le norme sulla protezione dei dati, pur riconoscendo il valore aggiunto di tale strategia per l'economia dell'UE; ricorda l'importanza di una rapida adozione sia del regolamento generale sulla protezione dei dati che della direttiva sulla protezione dei dati, nell'interesse tanto dei soggetti interessati quanto delle imprese; chiede la revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche per garantire la coerenza delle sue disposizioni con il pacchetto sulla protezione dei dati, quando esso entrerà in vigore;

2.  UN MIGLIORE ACCESSO AL MERCATO UNICO DIGITALE IN TUTTA EUROPA PER I CONSUMATORI E LE IMPRESE

2.1  Una regolamentazione del commercio elettronico transfrontaliero degna della fiducia di consumatori e imprese

14.  plaude all'impegno della Commissione di adottare una proposta forte in materia di contratti online, che contempli i contenuti digitali acquistati online, e di migliorare la protezione giuridica dei consumatori in questo campo; ritiene che qualsiasi miglioria di questo tipo debba essere mirata e che occorra analizzare attentamente le differenze tra contenuti, da un lato, e beni materiali, dall'altro; sottolinea che, mentre i consumatori che acquistano contenuti su supporto materiale sono protetti dalle leggi a tutela dei consumatori, i diritti dei consumatori che acquistano contenuti digitali online rimangono in gran parte non regolamentati e incerti, segnatamente per quanto riguarda i diritti di garanzia, i contenuti difettosi e le clausole abusive specifiche ai contenuti digitali; sottolinea che l'attuale classificazione che equipara tutti i contenuti digitali a servizi potrebbe destare preoccupazioni, poiché potrebbe non rispondere alle aspettative dei consumatori, in quanto gli abbonamenti a servizi in streaming non sono distinti dagli acquisti di contenuti scaricabili; concorda sul fatto che i consumatori dovrebbero godere di un livello di tutela equivalente e a prova di futuro, indipendentemente dal fatto che l'acquisto di contenuti digitali avvenga online o offline;

15.  ritiene che un approccio pratico e proporzionato consista in un'ulteriore armonizzazione del quadro giuridico che disciplina le transazioni online tra imprese e consumatori per l'acquisto di contenuti digitali e beni materiali, a prescindere dal loro carattere transfrontaliero o interno, mantenendo nel contempo la coerenza delle norme sugli acquisti online e offline, evitando una corsa verso il basso sul piano della regolamentazione, colmando le lacune legislative e basandosi sulla normativa attuale sulla protezione dei consumatori; sottolinea che ciò dovrebbe avvenire in modo neutro dal punto di vista tecnologico, e senza imporre alle imprese costi irragionevoli;

16.  ritiene che le proposte della Commissione su norme contrattuali transfrontaliere per consumatori e imprese dovrebbero evitare il rischio di una disparità crescente tra le norme giuridiche applicabili agli acquisti offline e online; ritiene altresì che il commercio online e offline debba essere disciplinato in modo coerente ed essere trattato in modo uniforme, sulla base dell'attuale, elevato livello di protezione dei consumatori, poiché l'esistenza di norme giuridiche diverse potrebbe essere percepita dai consumatori come una negazione dei loro diritti; insiste sul fatto che qualsiasi nuova proposta dovrebbe rispettare l'articolo 6 del regolamento Roma I e sottolinea che la Commissione ha in programma per il 2016 un REFIT dell'intero acquis relativo ai consumatori; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare se le proposte che essa prevede per i beni materiali non debbano essere presentate contestualmente al REFIT;

17.  ritiene che le norme contrattuali relative ai contenuti digitali debbano essere basate su principi in modo da essere neutre sul piano tecnologico e adeguate alle esigenze future; sottolinea inoltre, con riferimento alla proposta della Commissione in quest'ambito, l'importanza di evitare incongruenze e sovrapposizioni rispetto alla legislazione vigente, come pure il rischio di creare, a lungo termine, un divario giuridico ingiustificato fra i contratti online e quelli offline e fra i diversi canali di distribuzione, tenendo conto altresì dell'acquis REFIT in materia di protezione dei consumatori;

18.  sollecita una strategia basata sul concetto di "consumatori attivi" per valutare, in particolare, se il passaggio da un fornitore a un altro sia facilitato nel contesto online e se siano necessari provvedimenti per agevolare tale passaggio, al fine di stimolare la concorrenza nei mercati online; sottolinea, inoltre, la necessità di garantire servizi di commercio elettronico accessibili lungo l'intera catena del valore che comprendano l'accessibilità delle informazioni e dei meccanismi di pagamento e l'assistenza ai clienti;

19.  invita la Commissione a valutare, unitamente ai portatori d'interesse, fattibilità, utilità e potenziali opportunità e debolezze dell'introduzione di un marchio di fiducia UE, differenziato per settori, per le vendite online, basandosi sulle prassi di eccellenza dei sistemi di marchi di fiducia esistenti negli Stati membri, per generare fiducia nei consumatori e qualità, in particolare in relazione alle vendite online transfrontaliere, e porre fine alla possibile confusione creata dai numerosi marchi di fiducia esistenti, valutando in parallelo altre opzioni quali l'autoregolamentazione o l'istituzione di gruppi di portatori d'interesse per definire i principi comuni del servizio clienti;

20.  plaude agli sforzi globalmente profusi dalla Commissione per istituire una piattaforma di risoluzione delle controversie online (ODR) a livello di Unione e la invita a lavorare congiuntamente con gli Stati membri per la tempestiva e corretta attuazione del regolamento ODR, in particolare per quanto concerne i servizi di traduzione, e della direttiva sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR); invita la Commissione e le pertinenti parti interessate a esaminare come migliorare ulteriormente l'accesso alle informazioni sui reclami comuni dei consumatori;

21.  chiede un quadro di esecuzione ambizioso dell'acquis relativo ai consumatori e della direttiva sui servizi; incoraggia la Commissione a fare uso di tutti i mezzi a sua disposizione per garantire la piena e corretta applicazione delle norme esistenti, come pure di procedure di infrazione ove si accerti un'applicazione scorretta o inadeguata della normativa;

22.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per contrastare la vendita online di contenuti e beni illeciti potenziando la cooperazione e lo scambio di informazioni e prassi di eccellenza per contrastare le attività illegali su internet; sottolinea a questo proposito che i contenuti digitali forniti al consumatore dovrebbero essere esenti da qualsiasi diritto di terzi che potrebbe impedirgli di fruire dei contenuti digitali conformemente al contratto;

23.  chiede un'analisi approfondita, mirata e basata su riscontri oggettivi in merito all'opportunità che tutti gli attori della catena di valore, compresi gli intermediari e le piattaforme online, i fornitori di contenuti e i prestatori di servizi, nonché gli intermediari offline quali ad esempio i rivenditori e i rivenditori al dettaglio, adottino misure ragionevoli e adeguate contro i contenuti illegali, i beni contraffatti e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, salvaguardando nel contempo la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e di distribuirle o di utilizzare le applicazioni e i servizi di loro scelta;

24.  sottolinea che il principio di tolleranza zero nel recepimento della normativa dell'UE deve essere una regola fondamentale per gli Stati membri e l'Unione europea; ritiene tuttavia che le procedure di infrazione debbano costituire sempre l'ultima risorsa ed essere avviate solo dopo vari tentativi di coordinamento e rettifica; sottolinea che è essenziale ridurre la durata di dette procedure;

25.  plaude alla revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori annunciata dalla Commissione; ritiene che l'estensione delle competenze delle autorità di controllo e il rafforzamento della loro cooperazione reciproca siano una condizione indispensabile per l'efficace applicazione delle norme sui consumatori che acquistano online;

2.2.  Accessibilità economica e qualità della consegna transfrontaliera dei pacchi

26.  sottolinea che, se è vero che i servizi di consegna pacchi funzionano in maniera soddisfacente per i consumatori di alcuni Stati membri, l'inefficienza di tali servizi, soprattutto per quanto concerne "l'ultimo chilometro", rappresenta in alcuni Stati membri uno dei principali ostacoli al commercio elettronico transfrontaliero ed è una delle principali ragioni addotte a giustificazione della rinuncia alle transazioni online da parte sia dei consumatori che delle imprese; ritiene che le carenze della consegna dei pacchi in ambito transfrontaliero possano essere risolte solo dalla prospettiva del mercato unico europeo e sottolinea l'importanza della concorrenza in questo settore, nonché la necessità che il settore delle consegne si adegui ai modi di vita moderni e offra modelli di consegna flessibili, quali reti di punti di raccolta, punti di consegna e comparatori dei prezzi;

27.  sottolinea che servizi di consegna accessibili, convenienti, efficienti e di alta qualità sono una condizione essenziale per un commercio elettronico transfrontaliero florido e sostiene pertanto le misure proposte per migliorare la trasparenza dei prezzi - al fine di rendere i consumatori più consapevoli della struttura dei prezzi -, le informazioni sulle responsabilità in caso di smarrimento o danni, l'interoperabilità e la vigilanza regolamentare, che dovrebbero mirare al buon funzionamento dei mercati di consegna transfrontaliera dei pacchi, anche mediante la promozione di sistemi transfrontalieri di tracciabilità e localizzazione, prevedendo sufficiente flessibilità per far sì che il mercato della consegna di colli possa evolvere e adattarsi alle innovazioni tecnologiche;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a condividere attivamente le migliori prassi nel settore delle consegne e chiede alla Commissione di riferire la Parlamento europeo in merito alla consultazione pubblica sulla consegna transfrontaliera dei pacchi, presentando anche i risultati dell'autoregolamentazione; plaude alla creazione di un gruppo di lavoro ad hoc sulla consegna transfrontaliera dei pacchi;

29.  invita inoltre la Commissione a proporre, in cooperazione con gli operatori, un piano d'azione globale comprendente linee guida sulle migliori pratiche, a ricercare soluzioni innovative che consentano di migliorare i servizi e ridurre i costi e l'impatto ambientale, nonché a portare avanti l'integrazione del mercato unico dei servizi postali e di consegna pacchi, eliminare gli ostacoli che gli operatori postali incontrano nella consegna transfrontaliera, rafforzare la cooperazione tra l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali (ERGP) e proporre, se necessario, una revisione della normativa pertinente;

30.  sottolinea che l'ulteriore armonizzazione, da parte della Commissione, del settore della consegna pacchi non dovrebbe condurre a una riduzione della tutela sociale e a un peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti alla consegna dei pacchi, indipendentemente dal loro status occupazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano rispettati i diritti dei lavoratori del settore relativi all'accesso ai sistemi di sicurezza sociale così come il diritto di avviare azioni collettive; sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri;

2.3.  Prevenzione di geoblocchi ingiustificati

31.  ritiene che siano necessarie azioni ambiziose e mirate per migliorare l'accesso a beni e servizi, ponendo fine in particolare alle pratiche consistenti in geoblocchi ingiustificati e all'ingiusta discriminazione nei prezzi sulla base dell'ubicazione geografica o della cittadinanza, che spesso determinano la costruzione di monopoli e inducono i consumatori a ricorrere a contenuti illegali;

32.  sostiene la Commissione nel suo impegno ad affrontare in modo efficace i geoblocchi ingiustificati integrando l'attuale quadro relativo al commercio elettronico e applicando le disposizioni pertinenti della normativa vigente; ritiene fondamentale concentrarsi sulle relazioni fra imprese che portano a pratiche di geoblocco, quale la distribuzione selettiva ove essa non sia conforme al diritto di concorrenza e alla segmentazione del mercato, nonché sulle misure tecnologiche e sulle pratiche tecniche (quali l'IP tracking o la mancata interoperabilità intenzionale tra sistemi) che danno luogo a limitazioni ingiustificate per quanto concerne l'accesso ai servizi della società dell'informazione prestati a livello transfrontaliero, la conclusione di contratti transfrontalieri per l'acquisto di beni e servizi, ma anche attività connesse quali il pagamento e la consegna, tenendo conto del principio di proporzionalità, in particolare per le piccole e medie imprese;

33.  sottolinea la necessità che tutti i consumatori all'interno dell'Unione siano trattati allo stesso modo dai rivenditori online che operano in uno o più Stati membri, anche in termini di accesso a sconti o ad altre promozioni;

34.  sostiene in particolare la verifica prevista dalla Commissione dell'applicazione pratica dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, al fine di analizzare le possibili forme di discriminazione ingiustificata nei confronti dei consumatori e degli altri destinatari di servizi in base alla loro nazionalità o al loro paese di residenza; invita la Commissione a individuare e definire sinteticamente i casi di discriminazioni giustificate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, al fine di chiarire che cosa si intende per comportamento discriminatorio ingiustificato da parte di enti privati e di fornire assistenza interpretativa alle autorità responsabili dell'applicazione pratica del suddetto articolo 20, paragrafo 2, come indicato all'articolo 16 della direttiva medesima; invita la Commissione a compiere sforzi concertati per integrare il disposto dell'articolo 20, paragrafo 2, nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004, al fine di utilizzare i poteri investigativi ed esecutivi della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori;

35.  sottolinea che il divieto di geoblocco non dovrebbe mai obbligare un rivenditore a spedire merci dal suo punto vendita online verso un determinato Stato membro, qualora il rivenditore non abbia alcun interesse a commercializzare i suoi prodotti in tutti gli Stati membri e preferisca continuare a operare su piccola scala o vendere esclusivamente a consumatori vicini al suo punto vendita;

36.  sottolinea inoltre l'importanza dell'indagine in corso sulla concorrenza nel settore del commercio elettronico, al fine di esaminare, tra l'altro, se le restrizioni ingiustificate derivanti dai geoblocchi, come la discriminazione sulla base dell'indirizzo IP, dell'indirizzo postale o del paese di emissione della carta di credito, violino le norme dell'Unione in materia di concorrenza; sottolinea che è importante accrescere la fiducia di consumatori e imprese tenendo conto dei risultati di tale indagine e valutando se sia necessario apportare modifiche mirate al regolamento di esenzione per categoria, anche in relazione agli articoli 4 bis e 4 ter, onde limitare ridirezionamenti indesiderati e restrizioni territoriali;

37.  accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di accrescere la portabilità e l'interoperabilità al fine di stimolare la libera circolazione di contenuti e servizi acquistati legalmente e legalmente disponibili, quale primo passo per porre fine ai geoblocchi ingiustificati, così come l'accessibilità e il funzionamento a livello transfrontaliero degli abbonamenti; sottolinea che non vi è alcuna contraddizione tra il principio di territorialità e le misure intese a eliminare gli ostacoli alla portabilità dei contenuti;

38.  mette in guardia dal promuovere indiscriminatamente il rilascio di licenze paneuropee obbligatorie, poiché ciò potrebbe comportare una diminuzione dei contenuti resi disponibili agli utenti; sottolinea che il principio di territorialità è un elemento essenziale del regime del diritto d'autore, data l'importanza delle licenze territoriali nell'UE;

2.4.  Migliore accesso ai contenuti digitali – Una disciplina moderna e più europea del diritto d'autore

39.  valuta positivamente il fatto che la Commissione si sia impegnata a modernizzare l'attuale quadro relativo al diritto d'autore per adeguarlo all'era digitale; sottolinea che qualsiasi modifica dovrebbe essere mirata ed essere incentrata su una remunerazione equa e adeguata dei creatori e degli altri titolari di diritti, sulla crescita economica, sulla competitività e sul miglioramento della soddisfazione del consumatore, ma anche sulla necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali;

40.  segnala che le attività professionali e i modelli di business che si basano sulla violazione dei diritti d'autore costituiscono una grave minaccia per il funzionamento del mercato unico digitale;

41.  ritiene che la riforma debba trovare il giusto equilibrio fra tutti gli interessi coinvolti; segnala che il settore creativo presenta specificità proprie e una varietà di sfide che trovano origine, in particolare, nelle diverse tipologie di contenuti e di opere creative e nei modelli di business impiegati, e che lo studio dal titolo "Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works" (Impatto della territorialità sul finanziamento delle opere audiovisive) evidenzia l'importante ruolo svolto dalle licenze territoriali per quanto riguarda il rifinanziamento delle opere cinematografiche europee; invita pertanto la Commissione a individuare meglio tali specificità e a tenerne conto;

42.  invita la Commissione ad adoperarsi affinché qualsiasi riforma della direttiva sul diritto d'autore tenga conto dei risultati della valutazione d'impatto ex post e della risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sulla direttiva 2001/29/CE e sia basata su dati solidi, tra cui una valutazione del possibile impatto di eventuali modifiche sulla crescita e l'occupazione, sulla diversità culturale e, in particolare, sulla produzione, sul finanziamento e sulla distribuzione delle opere audiovisive;

43.  sottolinea il ruolo decisivo delle eccezioni e delle limitazioni mirate al diritto d'autore nel contribuire alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro, nell'incoraggiare la creatività futura e nel rafforzare l'innovazione e la diversità creativa e culturale dell'Europa; ricorda che il Parlamento europeo è favorevole a esaminare l'applicazione di norme minime a tutte le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e la corretta applicazione delle eccezioni e limitazioni di cui alla direttiva 2001/29/CE;

44.  sottolinea che l'approccio alle eccezioni e alle limitazioni al diritto d'autore dovrebbe essere equilibrato, mirato e neutro sotto il profilo del formato, dovrebbe basarsi unicamente su esigenze comprovate e dovrebbe lasciare impregiudicati la diversità culturale dell'UE, il suo finanziamento e l'equa remunerazione degli autori;

45.  sottolinea che, se da un lato l'estrazione di testi e dati necessita di una maggiore certezza giuridica per consentire ai ricercatori e agli istituti di istruzione un utilizzo maggiore, anche transfrontaliero, del materiale coperto da diritto d'autore, dall'altro lato qualsiasi eccezione a livello europeo all'estrazione di testi e dati dovrebbe applicarsi unicamente se l'utente dispone di un accesso legittimo e dovrebbe essere sviluppata in consultazione con tutti i soggetti interessati, a seguito di una valutazione di impatto basata su riscontri oggettivi;

46.  sottolinea l'importanza di accrescere la chiarezza e la trasparenza del regime del diritto d'autore, con particolare riferimento ai contenuti generati dagli utenti e ai prelievi per copie private negli Stati membri che scelgono di applicarli; osserva, a tale proposito, che i cittadini dovrebbero essere informati circa il reale ammontare dei prelievi per copie private, della loro finalità e di come verranno impiegati;

2.5. Alleviare gli oneri e gli ostacoli legati all'IVA nella vendita oltre frontiera

47.  ritiene che, nel dovuto rispetto del competenze nazionali, al fine di evitare distorsioni del mercato, elusione fiscale ed evasione fiscale e di creare un vero mercato unico digitale europeo, è necessario un maggiore coordinamento fiscale, il che richiede, tra l'altro, l'istituzione di una base imponibile consolidata comune per le società a livello dell'UE;

48.  considera prioritario lo sviluppo di un sistema di IVA online semplificato, uniforme e coerente onde ridurre i costi di conformità per le piccole imprese innovative che operano in Europa; plaude all'introduzione di un mini sportello unico IVA, che costituisce un passo verso la soppressione del regime temporaneo UE dell'IVA; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che l'assenza di una soglia rende difficile per alcune PMI rispettare il regime attuale; invita pertanto la Commissione a rivedere il regime in modo da renderlo più favorevole alle imprese;

49.  chiede inoltre che sia pienamente rispettato il principio della neutralità fiscale per beni e servizi analoghi, indipendentemente dalla loro natura fisica o digitale; invita la Commissione a presentare, come da impegni assunti e quanto prima, una proposta intesa a consentire agli Stati membri di ridurre le aliquote dell'IVA per la stampa, l'editoria digitale, i libri digitali e le pubblicazioni online, al fine di evitare discriminazioni nel mercato unico;

50.  invita la Commissione a favorire lo scambio di migliori prassi tra le autorità tributarie e i soggetti interessati per elaborare soluzioni appropriate per il pagamento delle imposte nell'economia collaborativa;

51.  plaude all'adozione della revisione della direttiva sui servizi di pagamento; sottolinea che, affinché l'Unione possa promuovere il commercio elettronico in tutta l'UE, occorre istituire senza indugi un sistema paneuropeo di pagamenti elettronici e in mobilità istantanei disciplinato da norme comuni e assicurare l'attuazione appropriata della revisione della direttiva sui servizi di pagamento;

3. CREARE UN CONTESTO FAVOREVOLE E PARITÀ DI CONDIZIONI PER LE RETI DIGITALI AVANZATE E I SERVIZI INNOVATIVI

3.1. Idoneità delle norme nel settore delle telecomunicazioni

52.  sottolinea che gli investimenti privati nelle reti di comunicazione veloci e ultraveloci sono un requisito per qualsiasi progresso digitale, che va incentivato mediante un quadro normativo stabile dell'UE che consenta a tutti gli operatori di fare investimenti, anche nelle zone rurali e remote; ritiene che un aumento della concorrenza sia stato associato a livelli più elevati di investimenti infrastrutturali, innovazione e scelta e a prezzi più bassi per i consumatori e le imprese; ritiene che esistano poche prove di un legame tra il consolidamento degli operatori e maggiori investimenti e risultati nelle reti; ritiene che ciò debba essere valutato attentamente e che vadano applicate norme di concorrenza, al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del mercato, la creazione di oligopoli a livello europeo e un impatto negativo per i consumatori;

53.  sottolinea l'importanza di una corretta attuazione del FEIS per massimizzare gli investimenti puntando su progetti con profili di alto rischio, incoraggiando la ripresa economica, stimolando la crescita, e incentivando gli investimenti privati, tra l'altro microfinanziamenti e capitale di rischio per sostenere le imprese innovative in diverse fasi di finanziamento del loro sviluppo; sottolinea, in caso di disfunzionamento del mercato, l'importanza di sfruttare appieno i fondi pubblici già disponibili per gli investimenti digitali, di consentire sinergie tra i programmi dell'UE quali Orizzonte 2020, CEF, altri fondi strutturali pertinenti e altri strumenti, compresi progetti con base nelle comunità locali e aiuti pubblici in conformità alle linee guida sugli aiuti di Stato, al fine di promuovere reti WLAN pubbliche nei piccoli e grandi centri, dal momento che tale approccio si è rivelato indispensabile per l'integrazione regionale, sociale e culturale nonché per l'istruzione;

54.  ricorda l'impegno degli Stati membri di conseguire entro il 2020 la piena attuazione dell'obiettivo minimo di velocità di 30 Mbps; invita la Commissione a valutare se l'attuale strategia in materia di banda larga per reti mobili e fisse, compresi i relativi obiettivi, tenga conto delle evoluzioni future, e a soddisfare le condizioni di alta connettività per tutti al fine di evitare il divario digitale per le necessità dell'economia basata sui dati e la rapida diffusione della banda larga 5G e ultra-veloce;

55.  sottolinea che lo sviluppo dei servizi digitali, tra cui quelli "over the top" (OTT), ha aumentato la domanda e la concorrenza a vantaggio dei consumatori e la necessità di investimenti in infrastrutture digitali; ritiene che la modernizzazione del quadro delle telecomunicazioni non dovrebbe condurre a inutili oneri normativi, ma assicurare un accesso non discriminatorio alle reti e mettere in atto soluzioni che tengano conto delle evoluzioni future, fondate ove possibile su regole analoghe per servizi analoghi che favoriscano l'innovazione e la concorrenza leale e garantiscano la tutela del consumatore;

56.  sottolinea la necessità di garantire che i diritti degli utenti finali stabiliti nel quadro delle telecomunicazioni siano coerenti e proporzionati e tengano conto delle evoluzioni future e, in seguito all'adozione del pacchetto su un continente connesso, prevedano maggiore facilità di commutazione e trasparenza nei contratti per gli utenti finali; plaude all'imminente revisione della direttiva sul servizio universale in parallelo alla revisione del quadro delle telecomunicazioni, volta ad assicurare che i requisiti in materia di accesso a internet a banda larga ad alta velocità siano idonei al fine di ridurre il divario digitale e di verificare la disponibilità del servizio 112;

57.  sottolinea che il mercato unico digitale europeo dovrebbe facilitare la vita quotidiana del consumatore finale; invita pertanto la Commissione a risolvere il problema del trasferimento transfrontaliero delle telefonate, così che i consumatori possano telefonare ininterrottamente quando attraversano i confini nell'Unione;

58.  plaude alle diverse consultazioni pubbliche in corso avviate di recente dalla DG Connect sull'agenda digitale per l'Europa, segnatamente sulla revisione delle normative dell'UE in materia di telecomunicazioni, sulla necessità di avere una rete internet veloce e di qualità dopo il 2020 e sulle piattaforme online, sul cloud e sui dati, sulla responsabilità degli intermediari e sull'economia collaborativa, ma esorta la Commissione a garantire coerenza tra tutte queste iniziative parallele;

59.  sottolinea che lo spettro radio è una risorsa fondamentale per il mercato interno delle comunicazioni a banda larga mobili e senza fili, nonché per la radiodiffusione, ed è una componente essenziale per la competitività futura dell'UE; chiede, quale questione prioritaria, un quadro armonizzato e favorevole alla concorrenza per l'assegnazione e l'efficace gestione dello spettro, per evitare ritardi nell'assegnazione di quest'ultimo e per garantire parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato, e chiede altresì, alla luce del rapporto Lamy[40], una strategia a lungo termine sui futuri utilizzi delle varie bande dello spettro, che sono necessari in particolare per la diffusione della rete 5G;

60.  sottolinea che un'attuazione tempestiva e un'applicazione uniforme e trasparente in tutti gli Stati membri delle norme dell'UE in materia di telecomunicazioni, come il pacchetto relativo al continente connesso, rappresentano un pilastro fondamentale per la creazione di un mercato unico digitale, onde garantire l'applicazione rigorosa del principio di neutralità della rete e, in particolare nel quadro di un tempestivo riesame completo, porre fine alle tariffe di roaming per tutti i consumatori europei entro 15 giugno 2017;

61.  invita la Commissione, al fine di integrare ulteriormente il mercato unico digitale, a garantire la presenza di un quadro istituzionale più efficace rafforzando il ruolo, la capacità e le decisioni del BEREC per ottenere un'applicazione coerente del quadro normativo, assicurare il controllo sullo sviluppo del mercato unico e risolvere le controversie transfrontaliere; sottolinea a tale riguardo la necessità di aumentare le risorse finanziarie e umane e di rafforzare ulteriormente di conseguenza la struttura di governo del BEREC;

3.2. Quadro dei media per il XXI secolo

62.  sottolinea la natura composita dei media audiovisivi, che sono risorsa sociale, culturale ed economica; rileva che l'esigenza di una futura regolamentazione europea in materia di media deriva dalla necessità di garantire e promuovere la diversità dei mezzi audiovisivi e di fissare standard elevati per la protezione dei minori e dei consumatori nonché dei dati personali, condizioni eque di concorrenza e una maggiore flessibilità per quanto riguarda le regole quantitative e commerciali attinenti alla comunicazione;

63.  sottolinea che il principio del "paese di origine" sancito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA), rappresenta un presupposto sostanziale per la fornitura di contenuti audiovisivi oltre frontiera nella prospettiva di un mercato unico dei servizi; sottolinea, allo stesso tempo, che questo principio non impedisce il raggiungimento degli obiettivi sociali e culturali e non preclude la necessità di adattare il diritto dell'Unione al di là della direttiva sui servizi di media audiovisivi; sottolinea che, al fine di combattere la pratica della scelta opportunistica del foro, il paese d'origine del profitto pubblicitario, la lingua del servizio e del pubblico destinatario della pubblicità e il contenuto dovrebbero far parte dei criteri per determinare o contestare il "paese d'origine" di un servizio di media audiovisivo;

64.  ritiene che tutti, anche i fornitori di piattaforme di media audiovisivi online e interfacce utenti, dovrebbero essere soggetti alla direttiva SMA qualora si tratti di un servizio di media audiovisivo; sottolinea l'importanza di disporre di norme volte a migliorare la reperibilità di contenuti e informazioni legali al fine di rafforzare la libertà dei media, il pluralismo e la ricerca indipendente, nonché di garantire il principio di non discriminazione, salvaguardando la diversità linguistica e culturale; sottolinea che, onde garantire l'idea della reperibilità del contenuto audiovisivo di interesse pubblico, gli Stati membri possono introdurre norme specifiche volte a preservare la diversità culturale e linguistica nonché il pluralismo dell'informazione, delle opinioni e dei media, la tutela dei minori, dei giovani o delle minoranze e la protezione dei consumatori in generale; chiede misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi siano resi accessibili alle persone vulnerabili; esorta la Commissione a stimolare l'offerta legale di contenuti di media audiovisivi, favorendo opere europee indipendenti;

65.  esorta la Commissione a tenere conto del cambiamento nelle abitudini di visione e delle nuove modalità di accesso ai contenuti audiovisivi, allineando i servizi lineari e non lineari e stabilendo requisiti minimi a livello europeo per tutti i servizi di media audiovisivi, nell'intento di garantirne l'applicazione uniforme, tranne quando tali contenuti rappresentino un completamento indispensabile di contenuti o servizi diversi da quelli audiovisivi; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare il concetto di servizi di media audiovisivi di cui all'articolo 1 della direttiva SMA in modo che, mentre gli Stati membri mantengono un adeguato livello di flessibilità, si tenga maggiormente conto degli effetti specifici e potenziali dei servizi sul piano sociopolitico, in particolare della loro rilevanza per la formazione dell'opinione pubblica e la diversità di opinione, nonché della questione della responsabilità editoriale;

66.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare con equità ed efficacia il divieto di qualsiasi servizio di media audiovisivo nell'UE che violi la dignità umana e istighi all'odio o al razzismo;

67.  sottolinea che l'adeguamento della direttiva SMA dovrebbe ridurre la regolamentazione e rafforzare la coregolamentazione e l'autoregolamentazione, creando un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle emittenti, grazie ad un approccio normativo orizzontale e intermediale, con quelli di altri operatori del mercato; ritiene che occorra considerare prioritario il principio della chiara riconoscibilità e distinzione tra pubblicità e contenuti dei programmi rispetto al principio della separazione tra pubblicità e programmi in tutte le modalità mediatiche; chiede alla Commissione di valutare se risulti tuttora utile e pertinente il rispetto del criterio esposto nel punto 6.7 della sua comunicazione sull'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva;

68.  ritiene che la ratio giuridica contenuta nella direttiva 93/83/CEE possa, previa ulteriore valutazione, migliorare l'accesso transfrontaliero a contenuti e servizi online legali nel mercato unico digitale, senza mettere in discussione i principi della libertà contrattuale, una remunerazione adeguata degli autori e degli artisti e il carattere territoriale dei diritti esclusivi;

3.3. Idoneità del quadro normativo per piattaforme e intermediari

3.3.1. Ruolo delle piattaforme online

69.  esorta la Commissione a esaminare se i potenziali problemi legati alle piattaforme online possano essere risolti mediante una corretta e piena attuazione della legislazione esistente e l'effettiva applicazione del diritto dell'UE in materia di concorrenza, al fine di garantire condizioni di parità e una concorrenza leale ed effettiva tra le piattaforme online e per evitare la creazione di monopoli; invita la Commissione, per quanto riguarda le piattaforme online, a mantenere una politica favorevole all'innovazione che faciliti l'accesso al mercato e promuova l'innovazione; ritiene che le priorità dovrebbero essere la trasparenza, la non discriminazione, la facilitazione del passaggio tra piattaforme o tra servizi online che mettano il consumatore in grado di scegliere, l'accesso alle piattaforme, nonché l'individuazione e la rimozione degli ostacoli alla nascita e al potenziamento di piattaforme;

70.  constata inoltre che le disposizioni della direttiva sul commercio elettronico sono state successivamente rafforzate dalla direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali, dalla direttiva sui diritti dei consumatori e da altre componenti dell'acquis dei consumatori e che tali direttive devono essere attuate correttamente e applicarsi tanto agli operatori commerciali che utilizzano piattaforme online quanto agli operatori nei mercati tradizionali; invita la Commissione a lavorare con tutte le parti interessate e con il Parlamento per introdurre orientamenti chiave sull'applicabilità dell'acquis dei consumatori ai commercianti che utilizzano le piattaforme online e, se del caso, ad aiutare le autorità degli Stati membri deputate alla tutela dei consumatori ad applicare adeguatamente il diritto dei consumatori;

71.  apprezza l'iniziativa della Commissione di analizzare il ruolo delle piattaforme online nell'economia digitale quale parte della prossima strategia per il mercato unico digitale, in quanto ciò inciderà su numerose proposte legislative nel prossimo futuro; ritiene che l'analisi dovrebbe servire a identificare i problemi confermati e ben definiti all'interno di specifici ambiti di attività e le eventuali lacune in termini di tutela dei consumatori, nonché a distinguere tra servizi online e fornitori di servizi online; sottolinea che le piattaforme che si occupano di beni culturali, in particolare i media audiovisivi, devono essere trattate secondo modalità specifiche conformi alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

72.  invita la Commissione a riferire al Parlamento europeo nel primo trimestre del 2016 in merito ai risultati delle pertinenti consultazioni e ad assicurare un'impostazione coerente nelle prossime revisioni legislative; mette in guardia contro la creazione di distorsioni del mercato o barriere di accesso al mercato per i servizi online dovute all'introduzione di nuovi obblighi di sovvenzioni incrociate a favore di particolari modelli di business tradizionali;

73.  sottolinea che la responsabilità limitata degli intermediari è essenziale per la protezione dell'apertura di internet, i diritti fondamentali, la certezza del diritto e l'innovazione; riconosce a tal riguardo che le disposizioni sulla responsabilità dei prestatori intermedi contenute nella direttiva sul commercio elettronico tengono conto delle evoluzioni future e sono tecnologicamente neutrali;

74.  richiama l'attenzione sul fatto che, per beneficiare di una limitazione della responsabilità, il prestatore di un servizio della società dell'informazione, non appena venga informato o si renda conto di attività illecite, deve agire immediatamente per rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni in questione; chiede alla Commissione di garantire l'applicazione uniforme di tale disposizione nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali, al fine di evitare qualsiasi privatizzazione delle attività di contrasto e garantire che siano prese misure adeguate e ragionevoli contro la vendita di contenuti e beni illeciti;

75.  ritiene che, alla luce della rapida evoluzione dei mercati e della diversità delle piattaforme, che vanno da piattaforme senza fini di lucro a piattaforme da impresa a impresa e riguardano diversi servizi e settori e una grande varietà di attori, non esista una chiara definizione di piattaforme e che un'impostazione unica per tutti potrebbe ostacolare seriamente l'innovazione e porre le imprese europee in una situazione di svantaggio competitivo nell'economia globale;

76.  ritiene che taluni intermediari online e talune piattaforme online generino il proprio reddito grazie a opere e contenuti culturali, ma reputa possibile che tale reddito non sia sempre condiviso con i creatori; invita la Commissione a valutare alternative basate su riscontri oggettivi per affrontare modalità di trasferimento di valore dai contenuti ai servizi che consentano agli autori, agli esecutori e ai titolari di diritti di essere equamente remunerati per l'utilizzo delle loro opere su internet, senza ostacolare l'innovazione;

3.3.2 Nuove opportunità offerte dall'economia collaborativa

77.  accoglie con favore l'aumento della concorrenza e della scelta dei consumatori derivante dall'economia collaborativa, così come le opportunità in termini di creazione di posti di lavoro, crescita economica, competitività, un mercato del lavoro più inclusivo e un'economia dell'UE più circolare attraverso un uso più efficace delle risorse, delle competenze e di altri mezzi; esorta la Commissione e gli Stati membri a sostenere l'ulteriore sviluppo dell'economia collaborativa identificando le barriere artificiali e la pertinente legislazione che ne ostacola la crescita;

78.  esorta la Commissione ad analizzare, nel contesto dell'economia collaborativa, come trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori e il conferimento di poteri a questi ultimi e, ove sia necessario un chiarimento, a garantire l'adeguatezza del quadro normativo relativo ai consumatori nella sfera digitale, anche in casi di eventuali abusi, e a determinare altresì dove siano sufficienti o più efficaci misure correttive ex-post;

79.  rileva che è nell'interesse delle stesse aziende che utilizzano questi nuovi modelli di business basati sulla reputazione e la fiducia adottare misure per scoraggiare attività illecite fornendo nel contempo nuovi dispositivi di sicurezza dei consumatori;

80.  esorta la Commissione a istituire un gruppo di parti interessate incaricato della promozione delle migliori pratiche nel settore dell'economia collaborativa;

81.  invita gli Stati membri a garantire che le politiche occupazionali e sociali siano adatte a stimolare l'innovazione digitale, l'imprenditorialità e la crescita dell'economia collaborativa e il relativo potenziale di creazione di forme più flessibili di lavoro, individuando nuove forme di occupazione e valutando la necessità di modernizzare la legislazione sociale e del lavoro in modo che i diritti lavorativi e i sistemi di protezione sociale esistenti possano essere mantenuti anche nel mondo del lavoro digitale; sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri; chiede alla Commissione di individuare e facilitare gli scambi di migliori pratiche nell'Unione europea in questi settori e a livello internazionale;

3.3.3. Contrasto ai contenuti illeciti su internet

82.  invita la Commissione a promuovere politiche e un quadro giuridico volti a contrastare la criminalità informatica e i contenuti e materiali illeciti su internet, tra cui l'incitamento all'odio, che siano compatibili con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, con la vigente legislazione dell'UE o dello Stato membro e con i principi di necessità, proporzionalità, rispetto delle garanzie processuali e Stato di diritto; ritiene che, per conseguire tale obiettivo, sia necessario:

–  offrire strumenti coerenti ed efficaci di contrasto per le autorità di contrasto e i servizi di polizia europei e nazionali;

–  fornire orientamenti chiari su come contrastare i contenuti online illeciti, compresi i discorsi di incitamento all'odio;

–  sostenere partenariati pubblico-privato e il dialogo tra i soggetti pubblici e privati, nel rispetto della legislazione dell'UE;

–  chiarire il ruolo degli intermediari e delle piattaforme online per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

–  garantire che l'istituzione all'interno di Europol dell'unità UE addetta alle segnalazioni su internet (UE IRU) si fondi su una base giuridica adeguata alle sue attività;

–  assicurare misure speciali per combattere lo sfruttamento sessuale online dei minori e una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati per garantire i diritti e la tutela dei minori su internet e incoraggiare le iniziative intese a rendere internet un ambiente sicuro per i bambini, e

–  collaborare con le parti interessate nel promuovere campagne di educazione e di sensibilizzazione;

83.  saluta con favore il piano d'azione della Commissione per modernizzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale online con riferimento alla violazione su scala commerciale; ritiene che l'applicazione del diritto d'autore, quale previsto dalla direttiva 2004/48/CE, sia estremamente importante e che il diritto d'autore e i diritti connessi siano efficaci soltanto nella misura in cui lo sono le misure di applicazione messe in atto per la loro tutela;

84.  sottolinea che l'UE fa fronte a un numero considerevole di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; sottolinea il ruolo dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel fornire dati affidabili e analisi obiettive riguardo agli effetti delle violazioni per gli attori economici; chiede un approccio efficace, sostenibile, proporzionato e modernizzato al rispetto, all'applicazione e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale online, con particolare riferimento alla violazione su scala commerciale;

85.  osserva che, in alcuni casi, le violazioni del diritto d'autore possono scaturire dalla difficoltà di trovare i contenuti desiderati in versione legalmente disponibile; invita pertanto a sviluppare un'offerta legale più ampia e di facile utilizzo e a promuoverla presso il pubblico;

86.  è favorevole all'approccio "follow the money", che consiste nel seguire la traccia dei soldi, e incoraggia gli attori della filiera a intraprendere azioni coordinate e proporzionate per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, basandosi sulla prassi degli accordi volontari; sottolinea che la Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe promuovere la consapevolezza e il dovere di diligenza lungo la filiera e incoraggiare lo scambio di informazioni e delle migliori prassi, nonché una migliore cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato; insiste sul fatto che tutte le misure dovrebbero essere giustificate, coordinate e proporzionate e prevedere per le parti lese la possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso efficaci e di facile utilizzo; reputa necessario sensibilizzare i consumatori in merito alle conseguenze della violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

3.4. Aumentare fiducia e sicurezza nelle reti, nelle industrie, nei servizi e nelle infrastrutture digitali nonché nella gestione dei dati personali

87.  ritiene, al fine di garantire la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali, nelle tecnologie basate sui dati, nelle TI e nei sistemi di pagamento, nelle infrastrutture critiche e nelle reti online, che siano necessari maggiori risorse nonché una cooperazione tra il settore europeo della sicurezza informatica, i settori pubblico e privato, segnatamente mediante la cooperazione nel settore della ricerca, compreso il programma Orizzonte 2020, e i partenariati pubblico-privato; è favorevole alla condivisione delle migliori prassi degli Stati membri nei PPP in questo settore;

88.  chiede un impegno volto ad incrementare la resilienza contro gli attacchi informatici, con un ruolo potenziato soprattutto dell'ENISA, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi e la conoscenza dei processi di sicurezza di base tra gli utenti, in particolare le PMI, di garantire che le imprese dispongano di livelli di base di sicurezza quali la cifratura da punto a punto dei dati e delle comunicazioni e aggiornamenti del software, e di incoraggiare il ricorso al concetto di sicurezza sin dalla progettazione;

89.  ritiene che i fornitori di software dovrebbero promuovere maggiormente presso gli utenti i vantaggi in termini di sicurezza del software open source e degli aggiornamenti del software relativi alla sicurezza; invita la Commissione a valutare l'opportunità di un programma di divulgazione delle vulnerabilità coordinato a livello di UE, che comprenda la correzione delle vulnerabilità dei software note, come rimedio contro l'abuso delle vulnerabilità dei software e le violazioni della sicurezza e dei dati personali;

90.  è d'avviso che sia indispensabile adottare tempestivamente una direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione (SRI) adeguata affinché l'UE disponga di un approccio coordinato in materia di sicurezza informatica; ritiene che un livello più ambizioso di cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni e gli organismi UE interessati, e lo scambio di migliori prassi, siano essenziali per un'ulteriore digitalizzazione del settore, garantendo al contempo la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'UE, segnatamente la protezione dei dati;

91.  sottolinea che la rapida crescita del numero di attacchi contro le reti e gli atti di criminalità informatica richiedono una risposta armonizzata dell'UE e dei suoi Stati membri, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e delle informazioni; ritiene che garantire la sicurezza in internet comporti la protezione delle reti e delle infrastrutture critiche, garantendo la capacità degli organi di contrasto di lottare contro la criminalità, compresi il terrorismo, la radicalizzazione violenta e l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale dei minori online, e l'utilizzo dei dati che sono strettamente necessari per combattere la criminalità online e offline; sottolinea che la sicurezza, così definita, insieme alla tutela dei diritti fondamentali nel ciberspazio, è fondamentale per rafforzare la fiducia nei servizi digitali ed è quindi una base necessaria per la creazione di un mercato unico digitale competitivo;

92.  ricorda che strumenti come la cifratura sono utili a cittadini e imprese come mezzo per garantire la privacy e almeno un livello base di sicurezza delle comunicazioni; condanna il fatto che possa essere utilizzata anche per scopi criminali;

93.  accoglie con favore l'istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) presso Europol che contribuisce ad avere reazioni più rapide in caso di attacchi informatici; chiede una proposta legislativa per rafforzare il mandato dell'EC3 e chiede un rapido recepimento della direttiva 2013/40/UE, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione;

94.  osserva che le rivelazioni concernenti una sorveglianza elettronica di massa hanno evidenziato la necessità di riconquistare la fiducia dei cittadini nella privacy, nella protezione e nella sicurezza dei servizi digitali, e sottolinea, a tale proposito, la necessità di una rigorosa osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati e del rispetto dei diritti fondamentali nel trattamento dei dati personali per scopi commerciali o di applicazione della legge; ricorda, in tale contesto, l'importanza degli strumenti esistenti, come i trattati di mutua assistenza giudiziaria (MLAT, Mutual Legal Assistance Treaties), che rispettano lo Stato di diritto e riducono il rischio di accessi non autorizzati a dati archiviati in territorio estero;

95.  ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), gli "Stati membri non impongono ai prestatori", per la fornitura di servizi di trasmissione, memorizzazione e "hosting", "un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite"; rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle sentenze C-360/10 e C-70/10, ha respinto le misure di "sorveglianza attiva" della quasi totalità degli utenti dei servizi interessati (fornitori d'accesso a internet in un caso, rete sociale nell'altro) e ha precisato che dovrebbe essere vietata qualsiasi ingiunzione che imponga al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generale;

4. MASSIMIZZARE IL POTENZIALE DI CRESCITA DELL'ECONOMIA DIGITALE

96.  ritiene che, alla luce dell'importanza centrale dell'industria europea e del fatto che l'economia digitale cresce molto più velocemente rispetto al resto dell'economia, la trasformazione digitale dell'industria sia essenziale per la competitività dell'economia europea e la transizione energetica, anche se potrà essere ultimata con successo soltanto se le imprese europee ne comprenderanno il significato in termini di maggiore efficienza e accesso a potenzialità non ancora sfruttate, con catene di valore più integrate e interconnesse, in grado di rispondere rapidamente e con flessibilità alle esigenze dei consumatori;

97.  invita la Commissione a sviluppare senza indugi un piano di trasformazione digitale, che preveda la modernizzazione della legislazione e l'utilizzo dei pertinenti strumenti d'investimento nella ricerca e sviluppo e nelle infrastrutture, al fine di sostenere la digitalizzazione dell'industria in tutti i settori, da quello manifatturiero, a quelli dell'energia, dei trasporti e del commercio al dettaglio, incoraggiando l'adozione di tecnologie digitali e di connettività da punto a punto nelle catene di valore, nonché servizi e modelli commerciali innovativi;

98.  ritiene che il quadro normativo dovrebbe permettere alle industrie di cogliere e anticipare i cambiamenti al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e alla convergenza regionale;

99.  chiede inoltre che sia riservata un'attenzione particolare alle PMI, e, in particolare, all'eventuale riesame dello "Small Business Act", poiché la loro trasformazione digitale è fondamentale per la competitività e la creazione di occupazione nell'economia e per una più stretta cooperazione fra le imprese già consolidate e le start-up, che potrebbe portare ad un modello industriale più sostenibile e competitivo e all'emergere di leader mondiali;

100.  ribadisce l'importanza dei sistemi europei di navigazione satellitare, in particolare Galileo e EGNOS, per lo sviluppo del mercato unico digitale, per quanto concerne l'indicazione delle coordinate e la marcatura temporale dei dati nelle applicazioni dei megadati e dell'internet delle cose;

4.1. Costruire un'economia basata sui dati

101.  ritiene che un'economia basata sui dati sia determinante ai fini della crescita economica; sottolinea le opportunità che le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come i megadati, le nuvole informatiche, l'internet delle cose, la stampa 3D e altre tecnologie basate sui dati, possono offrire all'economia e alla società, soprattutto se integrate con altri settori quali l'energia, i trasporti e la logistica, i servizi finanziari, l'istruzione, il commercio al dettaglio, l'industria manifatturiera, la ricerca o i servizi sanitari e di emergenza, e se utilizzate dalle amministrazioni pubbliche ai fini dello sviluppo di città intelligenti, di una migliore gestione delle risorse e di una maggiore tutela dell'ambiente; evidenzia in particolare le opportunità offerte dalla digitalizzazione del settore energetico, con contatori intelligenti, reti intelligenti e piattaforme di dati, per una produzione energetica più efficiente e flessibile; rileva l'importanza dei partenariati pubblico-privato e si compiace delle iniziative della Commissione al riguardo;

102.  chiede alla Commissione di valutare la possibilità di rendere accessibile e gratuita, in formato digitale, la ricerca scientifica finanziata almeno per il 50% da fondi pubblici, entro un termine ragionevole che non interferirà con i benefici economici e sociali, tra cui l'impiego delle case editrici in materia;

103.  invita la Commissione a procedere, entro marzo 2016, ad un riesame ampio e trasparente dei megadati, con la partecipazione di tutti gli esperti del settore, compresi i ricercatori, la società civile e i settori pubblico e privato, con l'obiettivo di anticipare le esigenze in termini di tecnologie relative ai megadati e di infrastrutture informatiche, in particolare i supercomuter europei, anche per quanto riguarda la creazione di condizioni più propizie alla crescita e all'innovazione in questo settore, nel quadro regolamentare vigente e in ambito non regolamentare, e di massimizzare le opportunità e affrontare potenziali rischi e sfide in materia di rafforzamento della fiducia, ad esempio, per quanto riguarda l'accesso ai dati, la sicurezza e la protezione dei dati;

104.  chiede lo sviluppo di un approccio europeo adeguato alle esigenze future e neutro sotto il profilo tecnologico e un'ulteriore integrazione del mercato unico relativo all'internet delle cose e all'internet industriale, con una strategia trasparente in materia di definizione delle norme e interoperabilità, e il rafforzamento della fiducia in tali tecnologie attraverso la sicurezza, la trasparenza e il rispetto della vita privata fin dalla progettazione e per impostazione predefinita; accoglie con favore l'iniziativa per il "libero flusso dei dati" che, previa valutazione globale, dovrebbe chiarire le norme relative all'uso, all'accesso e alla proprietà dei dati, tenendo conto delle preoccupazioni riguardanti l'impatto dei requisiti di localizzazione dei dati sul funzionamento del mercato unico, nonché facilitare il passaggio da un fornitore di servizi a un altro per evitare la dipendenza da un fornitore particolare e distorsioni del mercato;

105.  ritiene opportuno che le amministrazioni pubbliche abbiano dati amministrativi aperti come impostazione predefinita; esorta a compiere progressi sull'entità e la cadenza del rilascio di informazioni come dati aperti, sull'individuazione di una serie di dati chiave da mettere a disposizione, nonché sulla promozione del riutilizzo dei dati aperti in forma aperta, a motivo del loro valore per lo sviluppo di servizi innovativi, tra cui soluzioni transfrontaliere, trasparenza, e vantaggi per l'economia e la società;

106.  riconosce la crescente preoccupazione dei consumatori dell'UE circa l'uso e la protezione dei dati personali da parte di fornitori di servizi online, poiché ciò è fondamentale per costruire la fiducia dei consumatori nell’economia digitale; sottolinea l'importante ruolo svolto dai consumatori attivi nel promuovere la concorrenza; sottolinea pertanto l'importanza di informare meglio i consumatori circa l'utilizzo dei loro dati, in particolare nel caso di servizi prestati in cambio di dati, e del loro diritto alla portabilità dei dati; esorta la Commissione a specificare le norme in materia di controllo e portabilità dei dati conformemente al principio fondamentale secondo cui i cittadini dovrebbero avere il controllo sui propri dati;

107.  ritiene che il rispetto della normativa sulla protezione dei dati ed efficaci garanzie in materia di vita privata e sicurezza come stabilito nel regolamento generale sulla protezione dei dati, comprese le disposizioni speciali in materia di minori come consumatori vulnerabili, siano fondamentali per costruire la fiducia dei cittadini e dei consumatori nel settore dell'economia basata sui dati; sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza del ruolo dei dati e del significato della condivisione dei dati per i consumatori, per quanto riguarda i loro diritti fondamentali nell'ambito dell'economia, e di stabilire norme sulla proprietà dei dati e il controllo dei cittadini sui propri dati personali; sottolinea il ruolo della personalizzazione dei servizi e prodotti che dovrebbero essere sviluppati nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati; chiede la promozione della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, che potrebbe anche avere un impatto positivo sull'innovazione e la crescita economica; sottolinea la necessità di garantire un approccio non discriminatorio a tutti i trattamenti dei dati; sottolinea l'importanza di un approccio basato sul rischio che consenta di evitare oneri amministrativi superflui e garantisca la certezza del diritto, in particolare per le PMI e le start-up, nonché il controllo democratico e un costante monitoraggio da parte delle autorità pubbliche; sottolinea che i dati personali hanno bisogno di una protezione speciale e riconosce che mettere in atto misure di salvaguardia supplementari, come la pseudonimia o l'anonimizzazione, può migliorare la protezione ove i dati personali vengano utilizzati dalle applicazioni dei big data e dai fornitori di servizi online;

108.  nota che la valutazione della Commissione sulla direttiva sulle banche dati considera tale direttiva un impedimento allo sviluppo di un'economia europea basata sui dati; invita la Commissione a dare seguito alle opzioni di politica possibili per l'abolizione della direttiva 96/9/CE;

4.2. Promuovere la competitività attraverso l'interoperabilità e la normalizzazione

109.  ritiene che il piano di standardizzazione delle TIC e la revisione del quadro di interoperabilità, compresi i mandati conferiti dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione, dovrebbero far parte di una strategia digitale europea volta a creare economie di scala, risparmi di bilancio e una maggiore competitività per le imprese europee, nonché ad aumentare l'interoperabilità intersettoriale e transfrontaliera di beni e servizi mediante una più rapida definizione, in modo aperto e competitivo, di norme globali volontarie, orientate al mercato che siano agevoli da attuare da parte delle PMI; incoraggia la Commissione a garantire che i processi di standardizzazione coinvolgano tutte le pertinenti parti interessate, attraggano le migliori tecnologie e contribuiscano ad evitare il rischio che si vengano a creare situazioni di monopolio o catene del valore chiuse, in particolare per le PMI e le imprese in fase di avviamento, e a promuovere attivamente le norme europee a livello internazionale, alla luce della natura globale delle iniziative di normazione nel settore delle TIC;

110.  esorta la Commissione e il Consiglio ad aumentare la quota di software aperti e liberi e il loro riutilizzo fra le pubbliche amministrazioni e al loro interno, come soluzione per accrescere l'interoperabilità;

111.  nota che la Commissione si sta attualmente consultando con i pertinenti soggetti interessati per l'istituzione di una piattaforma interoperabile all'interno di un veicolo, normalizzata, sicura e ad accesso aperto per eventuali futuri servizi o applicazioni, come richiesto dal Parlamento nel regolamento sull'e-Call; invita la Commissione ad assicurare che detta piattaforma non limiti l'innovazione, la libera concorrenza e la scelta del consumatore;

112.  invita la Commissione, tenendo in considerazione la rapida innovazione del settore dei trasporti, a sviluppare una strategia coordinata per la connettività nel settore dei trasporti e, in particolare, a creare un quadro normativo per i veicoli collegati onde garantire la loro interoperabilità con diversi servizi, tra cui la diagnosi e la manutenzione a distanza, e applicazioni, al fine di mantenere una concorrenza leale e soddisfare una forte esigenza di prodotti conformi ai requisiti in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati, come anche a garantire la sicurezza fisica dei passeggeri; reputa necessari i partenariati tra il settore automobilistico e quello delle telecomunicazioni al fine di garantire che i veicoli collegati e le relative infrastrutture siano sviluppati sulla base di norme comuni in tutta Europa;

4.3. Una società elettronica inclusiva

113.  rileva che internet e le TIC incidono notevolmente sull'emancipazione delle donne e delle ragazze; riconosce che la partecipazione femminile nel settore digitale dell'UE ha un impatto positivo sul PIL europeo; riconosce il potenziale significativo delle donne innovatrici e imprenditrici e il ruolo fondamentale che possono svolgere nell'ambito della trasformazione digitale; pone in evidenza la necessità di superare gli stereotipi di genere, e sostiene pienamente e incoraggia una cultura imprenditoriale digitale per le donne, nonché la loro integrazione e partecipazione alla società dell'informazione;

114.  riconosce il potenziale del mercato unico digitale al fine di garantire l'accessibilità e la partecipazione a tutti i cittadini, comprese le persone con esigenze particolari, gli anziani, le minoranze e altri cittadini appartenenti a gruppi vulnerabili, per quanto riguarda tutti gli aspetti dell'economia digitale, compresi i prodotti e i servizi protetti dal diritto d'autore e da diritti connessi, in particolare sviluppando una società elettronica inclusiva e garantendo che tutti i programmi di governo e di pubblica amministrazione in rete siano pienamente accessibili; manifesta profonda inquietudine per l'assenza di progressi sul fronte della ratifica del trattato di Marrakech e ne sollecita la ratifica quanto prima possibile; sottolinea, a tale proposito, l'urgenza di una rapida adozione della proposta di direttiva relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici;

4.3.1. Competenze e abilità digitali

115.  richiama l'attenzione sul fatto che l'asimmetria tra l'offerta e la domanda di competenze costituisce un problema per lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Unione e invita la Commissione a elaborare con urgenza una strategia in materia di competenze in grado di contrastare tale carenza; esorta la Commissione ad utilizzare le risorse dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per sostenere le associazioni (movimenti di base) che insegnano le competenze digitali ai giovani svantaggiati; invita gli Stati membri a fornire assistenza mettendo a disposizione le strutture necessarie;

116.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e di internet per tutti i cittadini dell'UE, in particolare le categorie vulnerabili, attraverso iniziative e azioni coordinate nonché a investire nella creazione di reti europee per la trasmissione delle competenze mediatiche; sottolinea che la capacità di utilizzare i mezzi di comunicazione in modo indipendente e critico, e la capacità di gestire il sovraccarico di informazioni rappresentano un compito di apprendimento permanente per tutte le generazioni, soggetto ad una continua evoluzione al fine di consentire a tutte le generazioni di gestire in maniera adeguata e autonoma il sovraccarico di informazioni; rileva che, data la maggiore complessità dei profili delle mansioni e delle competenze, si pongono nuove esigenze, in particolare in merito alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in termini di formazione, perfezionamento professionale e apprendimento permanente;

117.  incoraggia gli Stati membri ad integrare l'acquisizione di competenze digitali nei programmi scolastici, a migliorare le necessarie apparecchiature tecniche e a promuovere la cooperazione tra le università e gli istituti tecnici, allo scopo di sviluppare programmi di studio comuni di e-learning riconosciuti nell'ambito del sistema ECTS; sottolinea che i programmi d'istruzione e formazione devono mirare allo sviluppo di un approccio critico nei confronti dell'utilizzo e della approfondita conoscenza dei nuovi media e dei dispositivi e delle interfacce digitali e dell'informazione, in modo che le persone possano essere utenti attivi e non semplicemente utenti finali; sottolinea l'importanza di un'adeguata formazione degli insegnanti nelle competenze digitali, negli approcci pedagogici efficienti per l'insegnamento di tali competenze, compresa l'efficacia dell'apprendimento digitale basato sul gioco, e nel loro utilizzo come supporto ai processi di apprendimento in generale, promuovendo l'interesse nella matematica, nelle tecnologie informatiche, nelle scienze e nelle tecnologie; invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire la ricerca sugli effetti dei media digitali sulle capacità cognitive;

118.  osserva che occorrono investimenti pubblici e privati e nuove opportunità di finanziamento a favore dell'istruzione professionale e dell'apprendimento permanente, al fine di dotare la forza lavoro, in particolare i lavoratori meno qualificati, delle giuste competenze per l'economia digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare, insieme al settore privato, corsi di formazione online facilmente accessibili, standardizzati e certificati e programmi di formazione innovativi e accessibili in materia di competenze digitali, per insegnare ai partecipanti le competenze digitali di base; incoraggia gli Stati membri a rendere tali corsi online parte integrante della Garanzia per i giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a gettare le basi per un reciproco riconoscimento delle competenze e delle qualifiche digitali mettendo a punto un sistema europeo di certificazione o di classificazione, ricalcando l'esempio del quadro comune europeo di riferimento per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue; sottolinea che la diversità culturale in Europa, nonché il multilinguismo, traggono giovamento dall'accesso transfrontaliero ai contenuti;

119.  si compiace della grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale a livello europeo, incoraggia le imprese ad aderirvi ed esorta la Commissione e gli Stati membri a facilitare la partecipazione attiva delle PMI; accoglie favorevolmente le considerazioni della Commissione in relazione alla costruzione di moderni archivi di conoscenze per il settore pubblico attraverso tecnologie cloud ed estrazioni di testo e di dati, certificate e conformi alle norme in materia di protezione dei dati; ritiene che l'impiego di dette tecnologie richieda particolari sforzi formativi nei settori professionali delle scienze bibliotecarie, dell'archiviazione e della documentazione; chiede che siano insegnate e utilizzate oltre i confini territoriali e linguistici, nell'istruzione e nella formazione come pure all'interno di istituti pubblici di ricerca, forme digitali di lavoro e di comunicazione collaborativi, anche attraverso l'impiego e l'ulteriore sviluppo di licenze CC, e che siano promosse nell'ambito degli appalti pubblici; prende atto a tale riguardo del ruolo fondamentale della formazione duale;

120.  osserva che occorrono investimenti pubblici e privati a favore dell'istruzione professionale e dell'apprendimento permanente, al fine di dotare la forza lavoro dell'UE, compresa la "manodopera digitale" impiegata in forme di occupazione atipiche, delle giuste competenze per l'economia digitale; osserva che alcuni Stati membri hanno introdotto diritti minimi che garantiscono ai lavoratori di usufruire di congedi di studio retribuiti, quale misura intesa a migliorare l'accesso dei lavoratori all'istruzione e alla formazione;

4.3.2. Pubblica amministrazione in rete

121.  ritiene che lo sviluppo dell'amministrazione elettronica sia una priorità per l'innovazione, in quanto produce un effetto leva su tutti i settori dell'economia e rafforza l'efficienza, l'interoperabilità e la trasparenza, riduce i costi e gli oneri amministrativi, consente una migliore cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, e offre servizi migliori, di più agevole utilizzo e personalizzati per tutti i cittadini e le imprese in vista delle opportunità offerte dalle innovazioni sociali digitali; esorta la Commissione a dare l'esempio nel campo della pubblica amministrazione in rete e a mettere a punto, insieme agli Stati membri, un piano d'azione ambizioso e globale in materia di pubblica amministrazione in rete; ritiene che questo piano d'azione dovrebbe essere basato sulle esigenze degli utenti e sulle migliori pratiche, compresi parametri di riferimento relativi ai progressi, un approccio settoriale in fasi successive per applicare alla pubblica amministrazione il principio "una tantum", in base al quale le autorità pubbliche non dovrebbero mai chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite a un'altra autorità pubblica, garantendo al contempo la tutela della vita privata dei cittadini e un elevato livello di protezione dei dati, in conformità delle disposizioni e dei principi del pacchetto di riforma della protezione dei dati dell'UE e pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali, nonché un elevato livello di sicurezza in merito a tali iniziative; è d'avviso che esso dovrebbe altresì garantire la piena diffusione, a livello transfrontaliero, dell'identificazione e della firma elettroniche ad alta crittografia, in particolare grazie alla tempestiva attuazione del regolamento in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (e-IDAS) e ad una maggiore disponibilità di servizi pubblici online; sottolinea che è importante che i cittadini e le imprese dispongano di registri commerciali interconnessi;

122.  chiede che venga istituito e reso operante in tutta l'UE uno sportello digitale unico completo pienamente accessibile, basato su iniziative e reti esistenti, ai fini di un procedimento digitale unico da punto a punto per le imprese, che copra tutti gli aspetti, quali la costituzione d'impresa online, come anche i nomi di dominio, lo scambio di informazioni sulla conformità, il riconoscimento delle fatture elettroniche, le dichiarazioni fiscali, un regime IVA online semplificato, informazioni online sulla conformità di prodotto, l'assunzione di risorse e il distacco dei lavoratori, i diritti dei consumatori, l'accesso alle reti di consumatori e di imprese, le procedure di notifica e i meccanismi di risoluzione delle controversie;

123.  invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire la piena attuazione degli sportelli unici, come stabilito dalla direttiva sui servizi, e a prendere tutte le misure necessarie per garantire il loro funzionamento efficiente, sfruttandone tutto il potenziale;

124.  esprime preoccupazione per la frammentarietà delle infrastrutture relative alle nuvole informatiche per i ricercatori e le università; invita la Commissione, in collaborazione con tutte le principali parti interessate, ad elaborare un piano d'azione che conduca alla costituzione di una nuvola informatica europea unica e aperta per la scienza entro la fine del 2016, che dovrebbe integrare senza soluzione di continuità reti esistenti, dati e sistemi informatici a prestazione elevata e servizi per le infrastrutture elettroniche attraverso i vari campi scientifici, operando in un quadro di politiche, standard e investimenti condivisi; ritiene che ciò dovrebbe servire da stimolo per lo sviluppo di nuvole informatiche in settori al di là di quello scientifico, per centri di innovazione caratterizzati da migliore interconnessione, per ecosistemi di start-up, per una migliore cooperazione tra università e industria nella commercializzazione della tecnologia, in conformità delle pertinenti norme di riservatezza, nonché per agevolare il coordinamento e la cooperazione internazionali in questo settore;

125.  invita la Commissione e gli Stati membri a rinnovare il loro impegno a favore degli obiettivi di ricerca e innovazione della strategia UE 2020, in quanto elementi costitutivi di un mercato unico digitale competitivo, crescita economica e creazione di posti di lavoro, con un approccio globale alla scienza aperta, all'innovazione aperta, ai dati aperti e al trasferimento aperto di dati e conoscenze; ritiene che ciò dovrebbe includere un quadro giuridico riveduto per l'estrazione di testi e dati per scopi di ricerca scientifica, il maggiore ricorso a software liberi e con codice sorgente aperto (open source), in particolare nel campo dell'istruzione e delle pubbliche amministrazioni, e un accesso più agevole per le PMI e le nuove imprese a finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 adattati ai cicli brevi dell'innovazione nel settore delle TIC; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di tutte le iniziative pertinenti, dai partenariati pubblico-privato e i poli di innovazione ai parchi scientifici e tecnologici europei, in particolare nelle regioni europee meno industrializzate, e dei programmi di accelerazione per le nuove imprese e le piattaforme tecnologiche congiunte, nonché la capacità di ottenere licenze per brevetti essenziali, entro i limiti del diritto UE in materia di concorrenza, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la concessione delle licenze, al fine di preservare gli incentivi in materia di R&S e normazione e favorire l'innovazione;

126.  esorta la Commissione a concentrarsi sull'attuazione delle disposizioni in materia di appalti elettronici, nonché sul documento di gara unico europeo (passaporto per gli appalti pubblici), al fine di facilitare benefici economici generali come anche l'accesso al mercato dell'UE per tutti gli operatori economici, nel rispetto di tutti i criteri di selezione, di esclusione e di aggiudicazione; sottolinea l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di indicare i motivi principali della loro decisione di non suddividere gli appalti in lotti conformemente alla normativa vigente, al fine di favorire l'accesso delle imprese innovative e delle PMI ai mercati degli appalti;

4.4. Dimensione internazionale

127.  sottolinea l'importanza di una struttura di governance di internet del tutto indipendente per fare in modo che internet rimanga un modello trasparente e inclusivo di governance multilaterale, in base al principio di internet come piattaforma unica, aperta, libera e stabile; reputa essenziale sfruttare il ritardo nella transizione della gestione di ICAAN per questo scopo; ritiene fermamente che la dimensione globale di internet debba essere presa in considerazione in tutte le politiche dell'UE pertinenti e chiede al SEAE di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla digitalizzazione nello sviluppo di una politica esterna coerente, di fare in modo di rappresentare l'UE nelle piattaforme di gestione di internet e far sentire maggiormente la sua voce nei consessi globali, in particolare per quanto riguarda la definizione delle norme, i flussi di dati, la preparazione alla diffusione della tecnologia 5G e la cibersicurezza;

128.  riconosce la natura globale dell'economia dei dati; rammenta che la creazione del mercato unico digitale dipende dal libero flusso di dati all'interno e all'esterno dell'Unione europea; chiede pertanto, che l'UE e i suoi Stati membri adottino provvedimenti in collaborazione con i paesi terzi al fine di garantire elevati standard di protezione dei dati e la sicurezza dei trasferimenti internazionali di dati, nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati e della giurisprudenza unionale esistente, nel quadro della cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale;

129.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Il 6 maggio 2015 la Commissione ha adottato una proposta di comunicazione dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" che comprende 16 iniziative da realizzare entro la fine del 2016. Grazie all'accostamento del mercato unico digitale e del mercato unico, i legislatori dell'Unione sono divenuti consapevoli delle enormi opportunità a disposizione affinché gli imprenditori e le imprese europee possano prosperare e il mercato dell'occupazione dell'Unione possa riprendersi appieno dalle conseguenze della crisi economica e delle successive misure. L'innovazione nel settore digitale continua a modificare il modo in cui i cittadini comunicano, condividono, consumano e persino il loro comportamento, introducendo pertanto nuove opportunità tanto per le imprese quanto per gli utenti. Un maggiore uso delle tecnologie digitali può inoltre migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni e alla cultura, aumentare le loro opportunità di lavoro e mettere a loro disposizione una più ampia scelta di prodotti, ed è altresì in grado di modernizzare e migliorare la governance e l'amministrazione all'interno dell'Unione e dei suoi Stati membri. È necessario promuovere un'economia dinamica affinché l'innovazione fiorisca e le aziende innovative crescano, ed è pertanto su tale obiettivo che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero incentrare i loro sforzi. Occorre inoltre adoperarsi maggiormente per promuovere la cultura imprenditoriale, compresi i modelli di impresa innovativi, e per creare una migliore interconnessione tra i molti centri d'innovazione di successo in Europa.

La strategia per il mercato unico digitale è strutturata in tre parti: (1) accesso: migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e servizi digitali in tutta Europa; (2) ambiente: creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; (3) economia e società: massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. La presente relazione fornisce una risposta alle 16 proposte presentate dalla Commissione europea e chiarisce maggiormente le azioni da adottare per completare il mercato unico digitale come pure le conseguenze che la sua attuazione avrà sulla società e sull'economia nel suo insieme.

Legislazione in materia di vendite online

La Commissione riconosce nella mancanza di un insieme comune di norme per le vendite online transfrontaliere uno dei principali ostacoli che impediscono alle PMI e ai consumatori di vendere o acquistare online in tutta l'Unione. La Commissione afferma altresì che aspetti importanti della legislazione in materia di vendite online e offline sono già stati armonizzati completamente o in parte attraverso la direttiva sulla vendita di beni di consumo e la direttiva sui ritardi di pagamento, mentre la vendita online di contenuti digitali rimane in gran parte non regolamentata, nel quadro del diritto sia dell'Unione che nazionale. Per quanto riguarda quest'ultimo ambito normativo, occorre considerare che il mercato dei contenuti digitali online è in continua crescita. Ad oggi i consumatori che acquistano contenuti digitali materiali godono di una vasta gamma di diritti, mentre i consumatori che acquistano gli stessi contenuti digitali in formato elettronico ne sono esclusi.

Per quanto riguarda i beni materiali, la Commissione europea suggerisce che la soluzione più pratica per contrastare la riluttanza di commercianti e consumatori europei a svolgere attività commerciali transfrontaliere è quella di conferire preminenza al diritto applicabile nel luogo di residenza del venditore, istituendo al contempo un insieme comune di norme.

Seguendo tale approccio si rischia di proporre un diritto comune europeo della vendita "mitigato" e quindi un regime giuridico opzionale. Un contratto standard europeo che tenga conto dei "principali diritti e obblighi delle parti del contratto di vendita" per le vendite online transfrontaliere e nazionali non è il linea con il concetto di diritto derivato dell'Unione, composto essenzialmente da regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri (articolo 288 TFUE). Ciò fa pensare almeno all'inizio a un regime complementare e, di conseguenza, opzionale. Tenendo conto del livello già elevato di armonizzazione del diritto della vendita dell'Unione, un'armonizzazione completa di tale diritto appare preferibile soprattutto alla luce dell'obiettivo dichiarato della comunicazione, vale a dire il miglioramento delle condizioni per le vendite online transfrontaliere.

Migliore applicazione del pertinente diritto derivato

Uno dei principali obiettivi della Commissione è quello di impedire i geoblocchi ingiustificati e le ulteriori discriminazioni subite dai consumatori in ambito transfrontaliero. Le discriminazioni nei confronti dei consumatori in base al loro paese di residenza si manifestano innanzitutto attraverso il rifiuto a concludere contratti e il reindirizzamento ai siti locali. Sebbene tali misure discriminatorie, che dividono il mercato unico e ostacolano il commercio oltre i confini nazionali, siano attuate frequentemente, la giurisprudenza della Corte di giustizia è relativamente esigua.

La Commissione annuncia che saranno effettuati interventi, in particolare per quanto riguarda il quadro giuridico instaurato dall'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizi. Le misure esecutive adottate dalla Commissione non dovrebbero tuttavia comportare oneri eccessivi per le microimprese e le piccole imprese in questo particolare ambito. Pertanto si invita la Commissione a individuare e definire gruppi di casi di discriminazione giustificata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva servizi. Un'altra misura utile consisterebbe nel coinvolgere la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, al fine di rendere maggiormente rigorosa l'applicazione, che presenta ancora notevoli divergenze. Sembra inoltre opportuno chiarire le norme vigenti dell'UE in materia di concorrenza.

Diritto della concorrenza in relazione al commercio elettronico

È importante evidenziare che il regolamento di esenzione per categoria in vigore, per quanto riguarda le vendite su internet (articolo 4, lettera a)) e le restrizioni territoriali (articolo 4, lettera b)), va riveduto al fine di renderlo più preciso e quindi di più facile applicazione da parte dei venditori al dettaglio e delle organizzazioni di tutela dei consumatori. Sebbene la protezione territoriale concessa a norma di tale regolamento sia limitata alle vendite "attive" e le restrizioni delle vendite passive non siano mai autorizzate, i rispettivi orientamenti lasciano un eccessivo margine di interpretazione per quanto riguarda la definizione di vendite "passive" incoraggiando pertanto la protezione territoriale e, di conseguenza, la violazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

Pubblica amministrazione in rete (e-government)

Le amministrazioni pubbliche svolgono un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione dei servizi digitali, come pure della loro diffusione tra i cittadini e le imprese. Il passaggio al digitale rappresenta un'opportunità che deve essere colta da tutte le amministrazioni pubbliche europee a tutti i livelli, al fine di modernizzare l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche migliorando l'efficienza a vantaggio sia dei cittadini che degli operatori economici. Per raggiungere tale obiettivo è necessario un nuovo piano d'azione in materia di pubblica amministrazione in rete. Gli investimenti nella digitalizzazione dell'amministrazione pubblica con soluzioni interoperabili costituiscono un modo per conseguire una migliore spesa pubblica e per integrare e collegare ulteriormente i territori, i cittadini e le imprese dell'Unione.

Al tempo stesso è necessario che tutti i sistemi tecnologici nell'ambito dell'e-government siano intesi ad avvicinare il controllo sul processo decisionale ai cittadini, aumentando in tal modo l'accesso ai servizi e la loro trasparenza. Dovrebbe essere aumentata la disponibilità dei dati aperti e si dovrebbe individuare una serie di dati chiave da mettere a disposizione. È opportuno che la Commissione, insieme agli Stati membri, valuti la possibilità di applicare il principio di "una tantum" nelle pubbliche amministrazioni, dal momento che permette di risparmiare tempo e denaro. L'istituzione di un'impresa e il rispetto dei requisiti giuridici in tutta l'Unione dovrebbero essere possibili attraverso uno sportello digitale unico completo che consenta, ad esempio, l'uso della firma elettronica, dell'identificazione elettronica, delle fatture elettroniche, l'accesso agli appalti pubblici e il rispetto dei regimi IVA. Si dovrebbe in tal modo ottenere una semplificazione delle procedure, soprattutto per le piccole imprese e le microimprese che desiderano operare ed espandersi a livello transfrontaliero.

Creare un contesto favorevole e parità di condizioni per le reti digitali avanzate e i servizi innovativi

Le infrastrutture digitali costituiscono la colonna portante del mercato unico digitale. La Commissione europea dovrebbe garantire che il quadro normativo stimoli la concorrenza e con essa gli investimenti privati nelle reti. A tal fine non è necessario indebolire le norme in materia di concorrenza, dal momento che vi sono scarsi elementi attestanti un legame tra il consolidamento delle imprese e un aumento degli investimenti. La revisione del quadro delle telecomunicazioni dovrebbe essere finalizzata ad assicurare che le norme siano adattate all'era digitale e stimolino la concorrenza e l'innovazione per i servizi over-the-top e gli operatori delle telecomunicazioni, a vantaggio dei consumatori. Per poter incentivare gli investimenti privati nelle reti è necessario che l'Unione europea disponga di un quadro armonizzato per l'assegnazione dello spettro, in modo da fornire agli investitori la certezza giuridica. La Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe creare con urgenza condizioni favorevoli per far avanzare tale proposta. Infine, la Commissione dovrebbe proporre un regolatore unico delle telecomunicazioni per garantire l'applicazione uniforme delle norme.

Per quanto riguarda le piattaforme online, è opportuno che la Commissione prenda in esame i principali elementi promotori della concorrenza e dell'innovazione all'interno delle piattaforme e tra di esse, ed elabori una politica lungimirante e favorevole all'innovazione relativa alle piattaforme online. Il moltiplicarsi delle piattaforme online ha generato crescita economica in Europa e ha aperto nuove opportunità per i cittadini, i consumatori e le piccole imprese o le microimprese, data la varietà e la diversità delle piattaforme. La Commissione dovrebbe inoltre vagliare soluzioni per rafforzare la posizione degli utenti di tali piattaforme attraverso una maggiore trasparenza, la portabilità dei dati e la possibilità di passare da una piattaforma all'altra, come pure individuare e rimuovere gli ostacoli alla crescita e al potenziamento di tali imprese. Essa dovrebbe inoltre analizzare la necessità di tutelare i consumatori nel contesto dell'economia collaborativa e, ove opportuno e necessario, presentare proposte al fine di garantire l'adeguatezza del quadro normativo relativo ai consumatori nella sfera digitale.

Massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale

Una delle principali critiche nei confronti della strategia per il mercato unico digitale consiste nella mancanza di una visione per la trasformazione digitale dell'industria, dal momento che il valore aggiunto dato dall'economia digitale proviene per il 75% dalle industrie tradizionali, tuttavia la sua integrazione della tecnologia digitale rimane molto debole. Pertanto è opportuno che la Commissione elabori un piano di trasformazione digitale dell'industria al fine di aumentare la competitività dell'economia europea, accrescere l'efficienza e accedere al potenziale non sfruttato. A tal fine sono necessari un approccio europeo, comprensivo di una strategia di definizione delle norme, e l'integrazione del mercato unico nelle tecnologie basate sui dati, come il cloud computing, l'internet delle cose e i megadati, eliminando gli ostacoli al libero flusso di dati in Europa e aumentando la disponibilità dei dati aperti.

Anche il consolidamento della fiducia nelle tecnologie digitali è essenziale ai fini dello sviluppo dell'economia basata sui dati. Al tale proposito la Commissione dovrebbe specificare le norme in materia di proprietà e portabilità dei dati assicurando che i cittadini abbiano il controllo sui propri dati. Inoltre sono necessarie maggiori risorse pubbliche e private per rafforzare la sicurezza informatica e online nonché la crittografia della comunicazione, impedire gli attacchi informatici e aumentare la conoscenza in merito alla sicurezza informatica di base tra gli utenti dei servizi digitali.

16.11.2015

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari sociali(*)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su verso un Atto per il mercato unico digitale

(2015/2147(INI))

Relatore per parere(*): Jutta Steinruck

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 6 maggio 2015, intitolata "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)/0192),

–  vista la procedura d'iniziativa intitolata "Protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi" (2013/2111(INI)),

–  visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori su un mercato integrato della consegna dei pacchi per la crescita del commercio elettronico nell'UE (2013/2043(INI)),

A.  considerando che il 35% della popolazione dell'UE è a rischio di esclusione dal mercato unico digitale, in modo particolare le persone con più di 50 anni di età e i disabili;

B.  considerando che la domanda di personale qualificato nel settore digitale cresce a un ritmo annuo del 4% circa, che il 47% della forza lavoro nell'UE non dispone di sufficienti competenze digitali, che la carenza di professionisti delle TIC nell'UE potrebbe superare le 800 000 unità entro il 2020 e che tale carenza potrebbe determinare da qui al 2020 fino a 900 000 posti vacanti in assenza di interventi decisivi;

C.  considerando che solo l'1,7% delle imprese nell'UE si avvale appieno delle tecnologie digitali avanzate, mentre il 41% non le usa affatto; che la digitalizzazione di tutti i settori è fondamentale per mantenere e migliorare la competitività dell'UE;

D.  considerando che sono obiettivi del mercato interno dell'UE anche la promozione della giustizia e della protezione sociali, secondo quanto stabilito all'articolo 3 del TUE e all'articolo 9 del TFUE;

E.  considerando che l'integrazione delle persone con disabilità è un diritto fondamentale dell'Unione europea, il quale è sancito all'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

1.  accoglie con favore la strategia della Commissione per un mercato unico digitale, che offre opportunità in materia di innovazione, crescita e occupazione; sottolinea che la rivoluzione digitale trasformerà significativamente il mercato del lavoro europeo, facendo emergere nuovi posti di lavoro che richiedono competenze digitali; evidenzia, pertanto, che è necessario definire la sua evoluzione in modo socialmente equo e sostenibile;

2.  deplora, tuttavia, il fatto che la strategia della Commissione per un mercato unico digitale si limiti principalmente a considerazioni tecniche; chiede che la rivoluzione digitale sia considerata quale fattore chiave per la definizione di nuovi modelli di vita e di lavoro; sottolinea che nell'ambito della strategia per un mercato unico digitale occorre tenere conto degli aspetti sociali, al fine di beneficiare appieno delle relative potenzialità in termini di occupazione e crescita;

3.  sottolinea che la rivoluzione digitale ha già in gran parte modificato il mercato del lavoro in alcuni segmenti e che tale tendenza si intensificherà ulteriormente nel corso dei prossimi anni; evidenzia che se da un lato la digitalizzazione genera nuovi modelli commerciali e nuovi posti di lavoro, soprattutto per i lavoratori altamente qualificati, ma anche per quelli poco qualificati, dall'altro però provoca anche l'esternalizzazione dei posti di lavoro o di parte delle mansioni verso paesi a basso costo di manodopera; sottolinea che a causa dell'automazione alcuni posti di lavoro sono addirittura destinati a scomparire del tutto, soprattutto nell'ambito della manodopera a media qualificazione;

4.  riconosce che il mercato unico digitale potrà tradursi in realtà solo quando si disporrà dell'accesso alle infrastrutture a banda larga ad alte prestazioni in tutte le regioni dell'UE, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;

5.  ritiene che gli ostacoli alle attività imprenditoriali digitali e transfrontaliere costituiscano ostacoli nei confronti della crescita e della creazione di posti di lavoro;

6.  ritiene che una digitalizzazione consapevole e mirata del mondo del lavoro rappresenti una grande opportunità per creare una nuova cultura del lavoro in Europa;

7.  prende atto che le start-up sono fattori importanti per la creazione netta di occupazione in tutta l'UE e che in un periodo di alta disoccupazione in molti Stati membri il mercato unico digitale offre alle PMI, alle microimprese e alle start up un'opportunità unica per stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro;

8.  sottolinea la necessità di creare un mercato unico digitale solido e fiorente, che al suo interno preveda l'eliminazione degli ostacoli inutili, offrendo in questo modo ai consumatori e alle imprese le opportunità e la fiducia per operare in tutta l'UE e generando di conseguenza nuove opportunità di occupazione sostenibile a lungo termine;

9.  evidenzia la recente tendenza delle imprese a riportare la produzione e i servizi in Europa e le opportunità che ciò comporta in termini di creazione di posti di lavoro; ritiene che il completamento del mercato unico digitale possa contribuire ad accelerare tale tendenza alla rilocalizzazione dei posti di lavoro;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le politiche occupazionali e sociali siano al passo con l'intera gamma delle possibilità rappresentate dall'innovazione e dall'imprenditorialità in ambito digitale, al fine di beneficiare delle opportunità e gestire i potenziali rischi che potrebbero essere connessi a tale aspetto; riconosce che potrebbero essere necessari adeguamenti per quanto concerne le politiche in materia di lavoro e sociali; evidenzia che dovrebbero essere affrontate dalla strategia relativa al mercato unico digitale anche le misure finalizzate ad affrontare le sfide specifiche del mercato del lavoro, ad esempio l'integrazione delle persone con disabilità, la disoccupazione giovanile e a lungo termine, il dumping sociale e i cambiamenti demografici; reputa che sia necessaria un'infrastruttura digitale, come le reti a banda larga ad alte prestazioni, per rimuovere gli ostacoli alle attività imprenditoriali digitali e transfrontaliere;

11.  chiede uno scambio periodico di migliori pratiche tra tutte le parti interessate pertinenti, ivi incluse le parti sociali, per discutere sui modi per sviluppare una visione digitale europea e dare forma alla futura Europa digitale e sui modi per progettare l'industria 4.0, i luoghi di lavoro 4.0 e i servizi digitali intelligenti, sulla base di una chiara tabella di marcia;

12.  sottolinea l'importanza di garantire che tutte le nuove iniziative politiche siano favorevoli all'innovazione e siano sottoposte a una prova di stress digitale nell'ambito della loro valutazione d'impatto, inoltre evidenzia che è necessario riesaminare la legislazione esistente, anche in materia di politica occupazionale e sociale, per garantire che sia ancora idonea per le finalità dell'era digitale;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali e le autorità regionali e locali, laddove appropriato, a valutare periodicamente l'impatto della digitalizzazione sul numero e sulle tipologie delle opportunità di lavoro disponibili, e a reperire le informazioni relative alle nuove forme di impiego, come il crowdsourcing e il crowdworking, e ai loro effetti sulla vita lavorativa e privata, tra cui la vita familiare, nonché in merito alla gamma di competenze necessarie per cogliere tali opportunità;

14.  rileva che, data la maggiore complessità dei profili delle mansioni e delle competenze, si pongono nuove esigenze, in particolare in merito alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in termini di formazione, perfezionamento professionale e apprendimento permanente, al fine di promuovere l'alfabetizzazione digitale e affrontare i divari di genere e generazionali esistenti, soprattutto per le persone svantaggiate in questo contesto; sottolinea l'importanza di maggiori sinergie coinvolgendo le parti sociali e vari istituti di istruzione e formazione professionale, al fine di aggiornare i contenuti didattici e sviluppare strategie in materia di competenze che colleghino il mondo dell'istruzione al mondo del lavoro;

15.  richiama l'attenzione sul fatto che, secondo la Commissione, esistono significative carenze nell'acquisizione di competenze; evidenzia che l'asimmetria tra l'offerta e la domanda di competenze costituisce un problema per lo sviluppo dell'economia digitale, la creazione di posti di lavoro e la competitività dell'Unione; invita la Commissione a elaborare con urgenza una strategia in materia di competenze in grado di contrastare tale carenza;

16.  riconosce che la digitalizzazione condurrà a una trasformazione strutturale; evidenzia che tale trasformazione è un processo continuo e che le competenze digitali sono più flessibili rispetto alle diverse esigenze dell'industria e meno influenzate dalla trasformazione strutturale;

17.  invita gli Stati membri ad adeguare i sistemi di istruzione, laddove necessario, nell'ottica di promuovere l'insegnamento e l'interesse nella matematica, nelle tecnologie informatiche, nelle scienze e nelle tecnologie presso gli istituti d'istruzione, e al fine di incentivare le donne a lavorare nel campo delle TIC; incoraggia gli Stati membri a sviluppare le competenze digitali dei docenti nel quadro della loro formazione;

18.  ricorda che le donne sono sottorappresentate nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; evidenzia che in Europa le donne che studiano discipline rare basate sulle TIC raramente trovano un impiego in questo settore e solo eccezionalmente occupano posti ai vertici nelle aziende tecnologiche; invita gli Stati membri ad affrontare il divario di genere nel settore delle TIC creando maggiori incentivi per le donne a lavorare in tale settore;

19.  osserva inoltre che occorrono investimenti pubblici e privati a favore dell'istruzione professionale e dell'apprendimento permanente, al fine di dotare la forza lavoro dell'UE, compresa la "manodopera digitale" impiegata in forme di occupazione atipiche, delle giuste competenze per l'economia digitale; sottolinea che l'istruzione e la formazione devono essere accessibili per tutti i lavoratori; ritiene che siano necessarie nuove opportunità di finanziamento per l'apprendimento e la formazione permanenti, in particolare per le microimprese e le piccole imprese;

20.  sottolinea che i programmi d'istruzione e formazione devono mirare allo sviluppo di un approccio critico nei confronti dell'utilizzo e della approfondita conoscenza dei nuovi media e dei dispositivi e delle interfacce digitali e dell'informazione, in modo che le persone possano essere utenti attivi e non semplicemente utenti finali;

21.  osserva che per garantire un'efficace transizione dall'istruzione o dalla formazione al mondo del lavoro, è molto importante fornire alle persone le competenze trasferibili che consentano loro di adottare decisioni informate e sviluppare un senso di iniziativa e di autocoscienza, il che riveste altresì un'importanza fondamentale per beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico digitale; invita pertanto gli Stati membri a prendere in considerazione i benefici di una ristrutturazione globale dei sistemi d'istruzione, dei programmi di formazione e dei metodi di lavoro, in maniera olistica e ambiziosa, al fine di affrontare le sfide e le opportunità della rivoluzione digitale;

22.  invita gli Stati membri a mettere a disposizione dei datori di lavoro le risorse provenienti da tutti i fondi possibili, affinché possano investire maggiormente nella formazione digitale del proprio personale meno qualificato o assumere personale poco qualificato con la promessa di prevedere ulteriori formazioni finanziate con tali risorse; osserva che alcuni Stati membri hanno introdotto diritti minimi che garantiscono ai lavoratori di usufruire di congedi di studio retribuiti, quale misura intesa a migliorare l'accesso dei lavoratori all'istruzione e alla formazione; invita pertanto gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, a valutare l'opportunità di introdurre tali diritti anche nei rispettivi paesi;

23.  invita la Commissione, tra le altre cose, a utilizzare le risorse dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per sostenere le associazioni (movimenti di base) che insegnano le competenze digitali ai giovani svantaggiati; invita gli Stati membri a fornire assistenza mettendo a disposizione gli spazi necessari;

24.  sottolinea che nel settore digitale l'apprendimento permanente per i lavoratori di tutte le età deve essere la norma;

25.  invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare, insieme al settore privato, corsi di formazione online universali, liberamente accessibili, standardizzati e certificati per insegnare ai partecipanti le competenze digitali di base; invita gli Stati membri a sviluppare programmi di formazione innovativi e accessibili in materia di competenze digitali, in cui si tenga pienamente conto delle esigenze di coloro che sono maggiormente esclusi dal mercato del lavoro;

26.  incoraggia gli Stati membri a rendere tali corsi online parte integrante della garanzia per i giovani;

27.  incoraggia gli Stati membri a promuovere la cooperazione tra le università e gli istituti tecnici, allo scopo di sviluppare programmi di studio comuni di e-learning e concedere agli studenti meritevoli punti ECTS per i programmi di studio, i corsi o i moduli completati;

28.  si compiace della grande coalizione per l'occupazione nel settore digitale istituita a livello europeo e incoraggia le imprese ad aderirvi; invita la Commissione e gli Stati membri a favorire la partecipazione attiva delle PMI a tale coalizione; richiama l'attenzione sul ruolo che dovrà svolgere il settore privato per colmare le lacune relative all'insegnamento delle competenze digitali e prende atto a tale riguardo del ruolo fondamentale della formazione duale; si compiace della campagna della Commissione sulle competenze digitali e invita tutti i partecipanti a portarla avanti in collaborazione con gli istituti d'istruzione e le imprese; incoraggia la grande coalizione europea per l'occupazione nel settore digitale a formulare raccomandazioni su nuove forme di apprendimento, quali, ad esempio, l'apprendimento online, i corsi brevi progettati dai datori di lavoro, e così via, nell'intento di tenere il passo con l'evoluzione della tecnologia digitale e con i cambiamenti;

29.  ricorda alla Commissione che il tanto promesso e a lungo atteso Atto europeo sull'accessibilità sarà realizzabile soltanto all'interno di una società digitale inclusiva che tenga conto della necessità di garantire parità di accesso alle piattaforme agli utenti disabili; sottolinea, inoltre, che la diversità digitale non deve essere accompagnata dall'esclusione delle persone con disabilità;

30.  è convinto che la soluzione migliore per conseguire l'accessibilità e renderla più efficace possibile sotto il profilo dei costi è di integrarla fin dall'inizio ricorrendo a un approccio progettuale universale, inoltre ritiene che rappresenti anche una potenziale opportunità imprenditoriale;

31.  invita la Commissione ad adottare un Atto sull'accessibilità che garantisca l'accessibilità di beni e servizi online alle persone con disabilità;

32.  deplora il fatto che la strategia per il mercato unico digitale in Europa, pubblicata dalla Commissione, non tenga conto della necessità di garantire un accesso pieno, equo e illimitato per tutti alle nuove tecnologie, ai mercati e alle telecomunicazioni digitali, in particolare alle persone con disabilità;

33.  sottolinea l'importanza del lavoro 4.0 e del suo futuro digitale per la realizzazione di un contesto lavorativo rispettoso delle esigenze delle famiglie e per il conseguimento di una migliore conciliazione tra vita privata e vita lavorativa;

34.  sottolinea il potenziale della digitalizzazione sul piano dell'attuazione di forme flessibili di occupazione, in particolare per agevolare il ritorno delle donne sul mercato del lavoro alla fine del congedo di maternità;

35.  rileva che la rivoluzione digitale sta cambiando le modalità di lavoro, determinando un incremento dei rapporti di lavoro atipici e flessibili; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la necessità di modernizzare la legislazione sociale e in materia di lavoro, affinché sia al passo con tali cambiamenti, e a incoraggiare le parti sociali ad aggiornare di conseguenza gli accordi collettivi, in modo che sia possibile mantenere gli standard protettivi esistenti anche nel mondo del lavoro digitale;

36.  riconosce che la flessibilità delle modalità di lavoro ha effetti positivi per alcune persone, consentendo loro di raggiungere un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita privata; evidenzia i vantaggi per i cittadini delle aree rurali e delle aree economicamente meno sviluppate di entrare nel mercato del lavoro digitale; richiama tuttavia l'attenzione sul fatto che la tendenza della digitalizzazione verso pratiche di lavoro più flessibili può condurre anche a rapporti di lavoro precari; sottolinea la necessità di garantire che siano mantenuti gli attuali standard in materia di sicurezza sociale, salari minimi, ove applicabile, partecipazione dei lavoratori e salute e sicurezza occupazionale;

37.  invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a sviluppare strategie per garantire che le persone che svolgono attività in quanto lavoratori – indipendentemente dal loro status di lavoratori autonomi o altro – usufruiscano di diritti appropriati nel quadro del diritto del lavoro, ivi incluso il diritto alla contrattazione collettiva;

38.  sottolinea la necessità di definire il "lavoro autonomo" per prevenire il lavoro autonomo fittizio; invita la Commissione a promuovere uno scambio tra gli Stati membri sulle varie forme di lavoro autonomo, tenendo conto della mobilità e della delocalizzazione del lavoro digitale; ritiene che della questione si debba occupare la piattaforma sul lavoro sommerso;

39.  evidenzia le potenzialità dell'economia delle piattaforme in termini di creazione di posti di lavoro e di reddito complementare;

40.  sottolinea la necessità di tutelare la continuità dei posti di lavoro in ambito culturale e creativo nell'era digitale, garantendo che le opere culturali e creative degli artisti e degli autori diffuse sulle piattaforme Internet siano valutate in modo equo;

41.  sottolinea che l'economia della condivisione impone di ripensare il mondo del lavoro; sottolinea la necessità che gli Stati membri adeguino il loro quadro giuridico all'economia digitale e in particolare all'economia condivisa; invita la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali a elaborare strategie intese a garantire che tutte le informazioni pertinenti siano a disposizione delle autorità nazionali e ad assicurare il versamento di tutti gli oneri per tutte le forme di lavoro;

42.  sottolinea che l'auspicata armonizzazione da parte della Commissione del settore della consegna dei pacchi non dovrebbe condurre a una riduzione della tutela sociale e a un peggioramento delle condizioni di lavoro per gli addetti alla consegna dei pacchi, indipendentemente dal loro status occupazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano rispettati i diritti dei lavoratori in tale settore e relativi all'accesso ai sistemi di sicurezza sociale così come il diritto a intraprendere azioni collettive;

43.  sottolinea che la libertà di associazione, che è un diritto fondamentale, deve essere applicata anche nel contesto delle nuove forme di occupazione in tutti i settori; che ciò vale anche per il diritto di stipulare contratti collettivi e il diritto di organizzare i lavoratori;

44.  invita le parti sociali a fornire ai lavoratori informazioni adeguate sulle condizioni di lavoro e i sui loro diritti attraverso le piattaforme di crowdworking;

45.  sottolinea che la digitalizzazione del lavoro pone nuove sfide per i datori di lavoro e i lavoratori e che ciò deve anche tradursi in disposizioni chiare in materia di protezione dei dati dei lavoratori; invita la Commissione a stabilire rigorose norme minime nell'ambito del regolamento UE di base sulla protezione dei dati; evidenzia che gli Stati membri devono avere la facoltà di introdurre misure più rigorose che superino gli elevati standard minimi UE;

46.  sottolinea l'esigenza di mettere a punto misure per la protezione dei dati dei lavoratori che comprendano nuove forme di rilevamento dei dati; sottolinea che le nuove relazioni uomo-robot creano anche opportunità per eliminare gli ostacoli e fornire sostegno per quanto concerne l'inclusione dei lavoratori più anziani o dei lavoratori svantaggiati a livello fisico o mentale; richiama l'attenzione sull'aspetto della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro per quanto riguarda le relazioni uomo-robot;

47.  ritiene che sia necessario valutare l'impatto della digitalizzazione sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro e adeguare di conseguenza le esistenti misure sanitarie e di sicurezza; rileva che i telelavoratori o le persone che svolgono il proprio lavoro da casa con il crowdworking potrebbero essere esposti a incidenti; sottolinea che i problemi di salute mentale connessi al lavoro, quali l'esaurimento causato dalla costante accessibilità e dall'erosione dei modelli tradizionali degli orari di lavoro, rappresentano un grave rischio per i lavoratori; invita la Commissione ad adoperarsi per effettuare uno studio sugli effetti di ricaduta della digitalizzazione, come la maggiore intensità di lavoro, sul benessere psichico e sulla vita familiare dei lavoratori e sullo sviluppo delle capacità cognitive nei bambini;

48.  invita gli Stati membri a garantire un'adeguata sicurezza sociale per i lavoratori autonomi e freelance, che sono attori chiave per quanto concerne le nuove forme di occupazione;

49.  sottolinea che l'erogazione delle prestazioni di sicurezza sociale è di competenza degli Stati membri;

50.  riconosce che negli Stati membri esistono forme estremamente eterogenee di protezione sociale per i lavoratori autonomi; invita gli Stati membri a mettere a punto sistemi di sicurezza sociale, insieme alle parti sociali e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, al fine di garantire una migliore protezione sociale, soprattutto in materia di pensioni, invalidità, maternità/paternità, malattia e disoccupazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

10.11.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

48

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Thomas Händel, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Tim Aker, Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, António Marinho e Pinto, Edouard Martin, Joachim Schuster, Michaela Šojdrová, Ivo Vajgl, Flavio Zanonato

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sorin Moisă

16.11.2015

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione(*)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su "verso un Atto per il mercato unico digitale"

(2015/2147 (INI))

Relatore per parere(*): Petra Kammerevert

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

–  visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto il protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e taluni atti connessi,

–  vista la convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), del 20 ottobre 2005,

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)[41],

–  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulla "televisione connessa"[42],

–  vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sulla preparazione a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza[43],

A.  considerando che la digitalizzazione influisce su tutti gli aspetti della vita dei cittadini europei; che le industrie culturali e creative, in particolare il settore audiovisivo con le sue sempre maggiori offerte di attraenti servizi online complementari, generano un notevole valore culturale ed economico, occupazione, crescita e innovazione nell'UE; che occorre sostenere maggiormente questo settore nei suoi sforzi per trarre vantaggio dalle opportunità digitali, ampliare il suo pubblico e favorire la crescita; e che le attività ad alta intensità di diritto d'autore rappresentano una parte significativa delle industrie culturali e creative;

B.  considerando che l'UE, assieme a tutti i suoi Stati membri, con l'adesione alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali ha assunto l'impegno di intervenire affinché il pluralismo editoriale non dipenda unicamente dalle opportunità economiche del mercato;

C.  considerando che la convergenza tecnica dei media è ora una realtà – con particolare riferimento alla radiodiffusione, alla stampa e a internet – e che è ora necessario che le politiche europee in materia di media, cultura e reti adeguino quanto prima il quadro normativo alle nuove condizioni e garantiscano la definizione e l'applicazione di un livello di regolamentazione uniforme, anche per i nuovi operatori del mercato provenienti dall'UE e da paesi terzi;

D.  considerando che la direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA) è importante in termini di regolamentazione dei media dell'UE e per la promozione delle opere europee; e che si dovrebbe basare sul principio della neutralità tecnologica, garantendo parità di condizioni nonché un maggiore accesso ai contenuti e ai servizi digitali e una maggiore reperibilità dei medesimi;

E.  considerando che in taluni Stati membri l'attuazione dell'articolo 13 della direttiva SMA sulla promozione di opere europee tramite i servizi on-demand non è sufficientemente prescrittiva e non consente quindi di raggiungere l'obiettivo della diversità culturale sancito dalla direttiva;

F.  considerando che i settori culturali e creativi dipendono dal diritto d'autore che esige un quadro normativo consolidato al fine di garantire la vitalità, la distribuzione e la diversità della cultura europea; considerando che il crescente potere e, talvolta, la posizione dominante e la responsabilità limitata degli intermediari di internet possono mettere a repentaglio la sostenibilità della creazione di valore da parte di autori e artisti, incidendo negativamente sul loro potenziale creativo; e che lo studio dal titolo "Territoriality and its impact on the financing of audiovisual works", evidenzia l'importante ruolo svolto dalle licenze territoriali per quanto riguarda il rifinanziamento delle opere cinematografiche europee;

1.  accoglie con favore le proposte della Commissione di accelerare la digitalizzazione nell'UE e le sue iniziative volte a semplificare l'accesso transfrontaliero ai contenuti digitali; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle emittenti pubbliche e dai servizi digitali per la popolazione, in particolare per le persone nelle regioni periferiche e le categorie vulnerabili[44]; invita la Commissione a individuare meglio le esigenze specifiche del settore creativo in relazione ai diversi tipi di contenuti, opere creative e modelli imprenditoriali utilizzati, e di tenerne conto nel proporre modifiche e soluzioni;

2.  sottolinea il duplice carattere dei media audiovisivi, ossia di beni al contempo culturali ed economici; rileva la necessità che la futura normativa europea non derivi dalla scarsità di piattaforme di diffusione, bensì, soprattutto, dall'esigenza di garantire il pluralismo, e insiste sul fatto che l'accesso alla molteplicità e alla qualità editoriale, culturale e linguistica non deve dipendere dalle capacità economiche dei singoli operatori;

3.  esorta la Commissione, nella prossima revisione della direttiva SMA, a tenere conto dei cambiamenti tecnologici e dei nuovi modelli imprenditoriali nel mondo digitale, come anche del cambiamento nelle abitudini di visione e delle nuove modalità di accesso ai contenuti audiovisivi, allineando i servizi linearie non lineari e stabilendo dei requisiti minimi a livello europeo per tutti i servizi di media audiovisivi, al fine di garantirne l'applicazione uniforme nell'UE da parte di tutti i soggetti attivi nel settore dei servizi di media audiovisivi, sempreché tali contenuti non rappresentino un completamento indispensabile di contenuti o servizi diversi da quelli audiovisivi; è d'avviso che tale revisione dovrebbe concentrarsi su obiettivi sociali, culturali ed economici, nonché su standard elevati di tutela dei minori, dei consumatori e dei dati personali, nonché sulla promozione della diversità culturale; ritiene che essa dovrebbe puntare anche a incentivare gli investimenti in contenuti e piattaforme audiovisivi nell'UE e nella diffusione di tali contenuti, promuovendo in tal modo l'accessibilità delle opere europee, in linea con la vigente legislazione sul diritto d'autore o con le potenziali future riforme della medesima;

4.  sottolinea che il principio del "paese di origine" sancito dalla direttiva SMA, rappresenta un presupposto sostanziale per la fornitura di contenuti audiovisivi oltre le frontiere territoriali e costituisce una pietra miliare sul percorso verso un mercato unico dei servizi; evidenzia che esso non impedisce il raggiungimento degli obiettivi sociali e culturali e che non esclude la necessità di adattare il diritto dell'UE oltre la direttiva SMA alle realtà di internet e dell'ambiente digitale, né di prestare particolare attenzione alle aziende che offrono contenuti audiovisivi on-line o on-demand che cercano di eludere la tassazione e la regolamentazione audiovisiva in alcuni Stati membri stabilendosi in paesi con un'aliquota fiscale molto bassa o con una scarsa regolamentazione audiovisiva;

5.  ribadisce l'invito alla Commissione e agli Stati membri a perfezionare ulteriormente la definizione di "servizi di media audiovisivi" di cui all'articolo 1 della direttiva SMA, consentendo adeguati margini nazionali, ma anche in modo da tenere maggiormente conto del potenziale impatto sociopolitico dei servizi e delle caratteristiche specifiche di tale impatto, in particolare la loro rilevanza per la formazione dell'opinione pubblica e il pluralismo, nonché per la questione della responsabilità editoriale;

6.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di applicare con equità e trattare con efficacia il divieto di qualsiasi servizio di media audiovisivo nell'UE in caso di violazione della dignità umana, istigazione all'odio o razzismo; chiede di garantire che i servizi di media audiovisivi vengano resi accessibili alle persone vulnerabili e che, in tutti i servizi di media audiovisivi, sia evitata qualsiasi forma di discriminazione, ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che venga garantito un diritto di replica da tutti i servizi di media audiovisivi sotto responsabilità editoriale;

7.  osserva che gli intermediari, le piattaforme online e le interfacce utenti, pur contribuendo a facilitare l'accesso ai contenuti, dispongono sempre più dei mezzi per influenzare il pluralismo; conclude, quindi, che, accanto alla politica di concorrenza e agli aspetti normativi, l'obiettivo politico democratico di garantire la pluralità richiede una particolare attenzione; invita la Commissione a fornire una definizione dei termini "piattaforma online" e "interfaccia utente", nonché a adeguare il ruolo di altri intermediari, senza pregiudicare il loro potenziale innovativo e tenendo conto del loro ruolo attivo o passivo; ritiene che tutti, anche i fornitori di piattaforme online e interfacce utente, dovrebbero essere soggetti alla direttiva SMA nella misura in cui riguarda un servizio di media audiovisivo; sottolinea, a questo proposito, l'importanza di applicare norme volte a migliorare la reperibilità di contenuti e informazioni legali al fine di rafforzare la libertà, il pluralismo e la ricerca indipendente dei media, nonché di garantire il principio di non discriminazione, essenziale per la salvaguardia della diversità linguistica e culturale;

8.  chiede misure volte a garantire che i servizi di media audiovisivi vengano resi accessibili alle persone con disabilità e ad evitare qualsiasi forma di discriminazione, a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

9.  sottolinea, a tale riguardo, che la Commissione dovrebbe aspirare a obiettivi generali di non discriminazione, libertà contrattuale, accessibilità, reperibilità, neutralità tecnologica e della rete, trasparenza e pari condizioni concorrenziali;

10.  chiede che i servizi di media audiovisivi di interesse pubblico o con un'incidenza sul processo di formazione dell'opinione pubblica siano facilmente accessibili e reperibili per tutti gli utenti, soprattutto se si trovano dinanzi a contenuti predefiniti dai fabbricanti di apparecchiature, dagli operatori di rete, dai fornitori di contenuti o da altri aggregatori in un modo che non rispetta l'autonomia degli utenti nell'impostazione e/o nell'installazione del loro ordine e delle loro priorità; sottolinea che, onde garantire l'idea della reperibilità del contenuto audiovisivo di interesse pubblico, gli Stati membri possono introdurre norme specifiche volte a garantire la diversità culturale e linguistica nonché il pluralismo dell'informazione, delle opinioni e dei media, la tutela dei minori, dei giovani o delle minoranze e la protezione dei consumatori in generale;

11.  sottolinea che l'adeguamento della direttiva SMA dovrebbe dar luogo ad un decremento della regolamentazione, condizioni di concorrenza eque, una maggiore flessibilità per quanto riguarda le regole quantitative e di comunicazione commerciale, e un rafforzamento della co-regolamentazione e dell'autoregolamentazione, creando un equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle emittenti, grazie ad un approccio normativo orizzontale e intermediale, con quelli di altri operatori del mercato; ritiene che occorra considerare prioritario il principio della chiara riconoscibilità e distinzione tra pubblicità e contenuti dei programmi rispetto al principio della separazione tra pubblicità e programmi in tutte le modalità mediatiche;

12.  sottolinea che, al fine di combattere la pratica della scelta opportunistica del foro ("forum shopping"), il paese d'origine del profitto pubblicitario, la lingua del servizio e il pubblico destinatario della pubblicità e del contenuto dovrebbero essere considerati come parte dei criteri per determinare la regolamentazione audiovisiva da applicare ai servizi di media audiovisivi o per contestare la determinazione iniziale dello Stato membro competente;

13.  deplora che le prescrizioni di cui all'articolo 13 sulla promozione delle opere europee da parte di servizi on-demand siano state attuate in modo diverso da molti Stati membri, con conseguente assenza di obblighi e controlli chiari e incoraggiamento di una scelta opportunistica del foro per i servizi on-demand; invita pertanto la Commissione a rafforzare l'articolo 13 con l'introduzione di una combinazione di requisiti chiari, compreso un contributo finanziario, e strumenti di monitoraggio per la promozione delle opere europee da parte di servizi on-demand; esorta la Commissione a stimolare l'offerta legale di contenuti di media audiovisivi, favorendo opere europee indipendenti;

14.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a presentare elenchi degli eventi salienti, compresi gli eventi sportivi e di intrattenimento di interesse generale, e rammenta che è obbligatorio trasmettere tali elenchi alla Commissione; è d'avviso che gli eventi figuranti negli elenchi dovrebbero essere accessibili e conformi agli standard prevalenti in materia di qualità;

15.  chiede alla Commissione di valutare, nel contesto del riesame della direttiva sui servizi di media audiovisivi, se risulti tuttora opportuno e conforme agli sviluppi il rispetto del criterio esposto nel punto 6.7 della sua comunicazione sull'applicazione delle disposizioni sugli aiuti pubblici alle emittenti radiofoniche pubbliche;

16.  sottolinea che l'offerta audiovisiva legale online dovrebbe essere ulteriormente sviluppata al fine di migliorare l'accessibilità dei consumatori a contenuti ampi e diversificati con varie opzioni relative alla lingua e ai sottotitoli;

17.  chiede all'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) di valutare con maggiore precisione i canali di distribuzione e le modalità commerciali delle reti di fornitura dei contenuti e/o delle reti di distribuzione nell'UE e il relativo influsso sul pluralismo dei media;

18.  sostiene, sotto il profilo culturale, l'obiettivo della Commissione di accelerare la diffusione della banda larga, in particolare nelle zone rurali, e chiede la promozione di reti WLAN pubbliche nei piccoli e grandi centri, dal momento che tale approccio fornisce un'infrastruttura indispensabile per il funzionamento futuro nell'interesse dell'integrazione sociale e culturale, di moderni processi di istruzione e informazione, del turismo e dell'economia culturale regionale;

19.  prende atto della conclusione del trattato di Marrakech che agevolerà l'accesso ai libri da parte degli ipovedenti, e ne incoraggia la rapida ratifica;

20.  invita la Commissione, ai fini di un migliore accesso alle informazioni e ai beni culturali, a presentare quanto prima una proposta intesa a ridurre le aliquote dell'IVA per la stampa, l'editoria digitale, i libri e le pubblicazioni online, conformemente agli impegni assunti;

21.  invita la Commissione e gli Stati membri a tutelare in un atto normativo l'integrità dei contenuti digitali e, in particolare, a vietare la dissolvenza e la modifica delle dimensioni da parte di terzi con contenuti o altri servizi, se non avviate esplicitamente dall'utente e, nel caso di contenuti che non attengono alla comunicazione personale, autorizzate dal fornitore di contenuti; osserva che vanno parimenti vietati l'interferenza non autorizzata da parte di terzi con i contenuti o i segnali di un fornitore, così come la loro decodifica, il loro utilizzo e la loro trasmissione non autorizzati;

22.  rileva che il diritto d'autore costituisce una base economica importante per la creatività, l'occupazione e l'innovazione, nonché una garanzia della diversità culturale e che è essenziale per permettere alle industrie creative e culturali europee di competere su scala mondiale; sottolinea la necessità di ulteriori sforzi nel campo del diritto d'autore per trovare un equilibrio tra tutti gli attori principali, e che qualsiasi revisione della legislazione in materia di diritti d'autore assicuri una protezione adeguata che favorisca gli investimenti e la crescita nel settore creativo e culturale, eliminando le incertezze e le incoerenze giuridiche che incidono negativamente sul funzionamento del mercato unico digitale; esorta la Commissione a rivedere, ove del caso, il quadro normativo relativo al diritto d'autore al fine di migliorare l'accesso ai contenuti creativi per i cittadini europei e di incentivare i ricercatori, gli istituti scolastici, le istituzioni culturali e il settore creativo europei ad adattare le loro attività all'universo digitale; sottolinea che coloro che traggono profitto dallo sfruttamento delle opere protette dal diritto d'autore devono pagare una remunerazione adeguata, e che qualsiasi soluzione in questo senso non dovrebbe scoraggiare l'uso di fornitori legittimi; ricorda che le tecnologie digitali hanno ridefinito la catena di valore del settore culturale, perlopiù a favore degli intermediari e spesso a scapito dei creatori; chiede alla Commissione di esaminare la portata e l'impatto di tali cambiamenti e di proporre misure volte a migliorare la remunerazione degli autori e degli artisti a livello europeo; sottolinea che le eventuali disposizioni riviste dovrebbero essere adeguate alle esigenze future e neutre sotto il profilo tecnologico, circostanziate e attentamente valutate in linea con l'obiettivo della Commissione di una migliore regolamentazione, tenendo conto delle differenze tra l'ambiente digitale e quello analogico;

23.  plaude all'ambizione della Commissione di migliorare l'accesso transfrontaliero ai contenuti digitali promuovendo una più agevole gestione dei diritti, tenendo conto delle nuove possibilità di remunerazione legate alla digitalizzazione e creando una maggiore certezza giuridica; evidenzia che le norme minime per le eccezioni e le limitazioni e, se del caso, un'ulteriore armonizzazione, sono aspetti fondamentali per migliorare la certezza del diritto, e dovrebbero, ove possibile, prendere in considerazione le specificità culturali; sottolinea che l'accessibilità transfrontaliera non dovrebbe ostacolare il processo di finanziamento dei contenuti o dei servizi, e che dovrebbe rispettare la diversità culturale e linguistica quale risorsa; sottolinea che il settore audiovisivo deve essere incoraggiato a sviluppare soluzioni per licenze innovative onde adattare i suoi modelli di finanziamento all'era digitale;

24.  segnala che le attività professionali o i modelli commerciali che si basano sulla violazione dei diritti d'autore costituiscono una grave minaccia per il funzionamento del mercato unico digitale e invita ad un approccio a livello UE per garantire che nessuno possa trarre benefici da una violazione intenzionale del diritto d'autore;

25.  invita la Commissione a incoraggiare la portabilità e l'interoperabilità, al fine di stimolare la libera circolazione di contenuti e servizi acquistati o messi a disposizione legittimamente in tutta l'UE, come pure a garantire l'accessibilità e il funzionamento a livello transfrontaliero degli abbonamenti, nel rispetto del fatto che alcuni modelli economici fanno riferimento alla territorialità dei diritti in Europa, segnatamente in materia di finanziamento della produzione audiovisiva e in particolare le produzioni cinematografiche prefinanziate, che favorisce una forte diversità culturale; sottolinea che non vi è alcuna contraddizione tra il principio di territorialità e le misure per promuovere la portabilità dei contenuti; ritiene che le licenze paneuropee dovrebbero continuare ad essere un'opzione, dovrebbero essere introdotte su base volontaria e precedute da una valutazione d'impatto; evidenzia che tali licenze non possono sostituire la territorialità e che i modelli di finanziamento per le opere audiovisive si basano su modelli di licenze nazionali, adeguati alle caratteristiche dei mercati nazionali; invita, conformemente all'articolo 118 TFUE, a promuovere ulteriormente e a rendere più efficiente la gestione dei diritti a livello di Unione;

26.  ritiene necessario chiarire cosa siano i "geoblocchi ingiustificati", tenendo conto della consultazione; rammenta che vi sono delle configurazioni che rendono necessari i geoblocchi, soprattutto in considerazione dell'aspetto della diversità culturale, in quanto rappresentano spesso uno strumento per prevenire la monopolizzazione del mercato; rileva che una limitazione territoriale appare necessaria laddove i costi relativi a un'offerta transfrontaliera di contenuti o servizi non siano coperti o non sia possibile il rifinanziamento;

27.  chiede alla Commissione, previa consultazione delle parti interessate, di ottimizzare le finestre di distribuzione per accelerare la messa a disposizione dei contenuti audiovisivi, pur mantenendo una prima e una seconda finestra di diffusione sostenibili grazie ai regimi di finanziamento dei contenuti audiovisivi;

28.  invita gli Stati membri a estendere il campo di applicazione della deroga sulle citazioni, fatti salvi i diritti morali degli autori, per brevi citazioni audiovisive a scopi non pubblicitari e non politici, a condizione che l'opera citata sia chiaramente indicata, che la citazione non sia in contrasto con il normale utilizzo dell'opera e che non pregiudichi i legittimi interessi degli autori;

29.  chiede un ulteriore dialogo tra i creatori, i titolari dei diritti e gli intermediari per promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa grazie alla quale i diritti d'autore siano tutelati pur consentendo, autorizzando e incoraggiando modalità innovative di creazione dei contenuti; invita la Commissione ad adottare ulteriori misure per la modernizzazione della legislazione in materia di diritto d'autore al fine di fornire e sviluppare nuove e innovative forme di concessione delle licenze che meglio si adeguino all'utilizzo online dei contenuti creativi e, quindi, a tenere anche conto della possibilità di licenze collettive;

30.  ritiene che la ratio giuridica contenuta nella direttiva 93/83/CEE possa, previa ulteriore valutazione, migliorare l'accesso transfrontaliero a contenuti e servizi online legali nel mercato unico digitale, senza mettere in discussione i principi della libertà contrattuale, una remunerazione adeguata degli autori e degli artisti e il carattere territoriale dei diritti esclusivi, e accoglie con favore l’iniziativa della Commissione di procedere ad una consultazione pubblica sulla direttiva 93/83/CEE;

31.  sottolinea la necessità di affrontare i difficili confini esistenti tra il diritto alla riproduzione delle opere e il diritto alla comunicazione al pubblico; segnala la necessità di chiarire il concetto di "comunicazione al pubblico" alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; pone in evidenza la necessità di una definizione comune di "dominio pubblico" in modo da garantire un'ampia diffusione dei contenuti culturali in tutta l'UE;

32.  chiede con insistenza la definizione delle limitazioni e delle eccezioni obbligatorie previste dalla legislazione sul diritto d'autore in vigore, ad esempio quelle concernenti l'istruzione, la ricerca, le biblioteche e i musei, per permettere una diffusione più ampia dei contenuti in tutta l'UE, pur tenendo conto della libertà di espressione e d'informazione, della libertà delle arti e delle scienze e della diversità religiosa e linguistica.

33.  sottolinea che, per realizzare un vero e proprio mercato unico digitale in Europa, e consentire ai cittadini – comprese le categorie vulnerabili – di utilizzare appieno le nuove tecnologie digitali, occorrono ulteriori sforzi nel migliorare l'alfabetizzazione mediatica; invita pertanto gli Stati membri a riconoscere l'importanza dell'alfabetizzazione mediatica e ad integrare l'acquisizione di competenze digitali nei rispettivi programmi scolastici nonché a migliorare le necessarie apparecchiature tecniche; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di un'adeguata formazione degli insegnanti nelle competenze digitali, negli approcci pedagogici efficienti per l'insegnamento di tali competenze e nel loro uso come supporto ai processi di apprendimento in generale;

34.  sottolinea che la capacità di utilizzare i mezzi di comunicazione in modo autonomo e critico rappresenta un compito di apprendimento permanente per tutte le generazioni che, parallelamente allo sviluppo dei media, è in continua evoluzione ed è considerata una competenza essenziale; evidenzia che l'adattamento dei sistemi di istruzione e di formazione è essenziale per aumentare il livello dei professionisti delle TIC in Europa e rispondere alla crescente domanda di lavoratori specializzati nel settore digitale nell'UE; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a gettare le basi per un reciproco riconoscimento delle competenze e delle qualifiche digitali mettendo a punto un sistema europeo di certificazione o di classificazione, ricalcando l'esempio del quadro comune di riferimento per l'apprendimento e l'insegnamento delle lingue; sottolinea che occorrono ulteriori sforzi nel migliorare l'alfabetizzazione mediatica tra i cittadini e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica per tutti i cittadini dell'UE, in particolare le categorie vulnerabili, attraverso iniziative e azioni coordinate; suggerisce che la portata degli sforzi volti ad aumentare l'alfabetizzazione mediatica comprenda anche, in via permanente, la conoscenza di internet;

35.  ritiene necessario che la Commissione e gli Stati membri adottino un approccio bidirezionale alla questione delle competenze e abilità digitali, investendo nell'istruzione e nelle infrastrutture digitali, nonché nell'integrazione di contenuti e di metodi digitali nei programmi scolastici esistenti; raccomanda che sia mantenuta l'attenzione sul miglioramento della protezione online dei minori attraverso misure di autoregolamentazione trasparenti e conformi, a seconda dei casi, alle esistenti normative nazionali e dell'UE; esorta la Commissione e gli Stati membri a predisporre programmi specifici per tutte le generazioni al fine di facilitare una gestione appropriata e autonoma del sovraccarico di informazioni, nonché a investire maggiormente nella creazione di reti europee per la trasmissione delle competenze mediatiche, a promuovere lo scambio delle migliori prassi e a garantire la visibilità a livello europeo di iniziative di carattere nazionale, regionale o locale;

36.  invita la Commissione e gli Stati membri ad approfondire la ricerca sugli effetti dei media digitali sulle capacità cognitive, su metodi efficaci di autocontrollo e sull'efficacia dell'apprendimento digitale basato sul gioco;

37.  sottolinea che la vivace diversità linguistica e il crescente multilinguismo costituiscono una base culturale essenziale del mercato unico digitale europeo; ritiene che sostenere a livello digitale la diversità linguistica, incrementarne l'accessibilità e la promozione e garantire le relative competenze, costituiranno condizioni essenziali affinché il mercato unico digitale possa evolvere in modo sostenibile per la società; si attende che, per quanto riguarda una gestione produttiva del multilinguismo, la Commissione si adoperi maggiormente a favore di un'interazione produttiva con il multilinguismo, onde consentire un'integrazione più rapida della base tecnologica per la protezione attiva e l'applicazione produttiva del multilinguismo europeo nell'ambito dell'istruzione, della produzione cinematografica, del patrimonio culturale, della ricerca e delle pubbliche amministrazioni come pure nella vita lavorativa di tutti i giorni e in quella imprenditoriale;

38.  pone l'accento sull'importanza del principio di territorialità per la cultura cinematografica europea, e chiede che i modelli di finanziamento per le opere audiovisive che si basano su modelli di licenze nazionali non siano compromessi da licenze paneuropee obbligatorie; ritiene piuttosto che si dovrebbe promuovere la portabilità transfrontaliera dei contenuti acquisiti legalmente;

39.  chiede alla Commissione di garantire la conformità con i principi della neutralità di internet che, per quanto riguarda la convergenza dei mezzi d'informazione, è essenziale;

40.  sottolinea che la completa garanzia della neutralità della rete rappresenta un elemento essenziale di una strategia per il mercato unico digitale socialmente giusta e ritiene che non dovrebbe essere parzialmente abbandonata a vantaggio dell'obiettivo – necessario sul breve periodo – dell'abolizione delle tariffe di roaming;

41.  ricorda che occorre garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari di diritti e gli utenti di contenuti protetti da diritto d'autore;

42.  valuta positivamente l'iniziativa della Commissione di procedere ad una consultazione pubblica sulla direttiva 93/83/CEE in materia di radiodiffusione via satellite e trasmissione via cavo, onde esaminare la possibilità di ampliare il campo di applicazione della direttiva alla comunicazione online di opere audiovisive tramite streaming e video on demand, il che favorirebbe in misura significativa la capacità dei servizi pubblici radiotelevisivi di assolvere la loro missione d'interesse collettivo nell'era digitale e contribuirebbe al completamento del mercato unico digitale;

43.  si attende che la Commissione, anche nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, si adoperi maggiormente a favore di un approccio produttivo al multilinguismo, onde consentire un'integrazione più rapida della base tecnologica per la protezione attiva e l'applicazione produttiva del multilinguismo europeo nell'ambito dell'istruzione, della produzione cinematografica, del patrimonio culturale, della ricerca e delle pubbliche amministrazioni come pure nella vita lavorativa di tutti i giorni e in quella imprenditoriale;

44.  accoglie favorevolmente le considerazioni della Commissione in relazione alla costruzione di moderni archivi di conoscenze per il settore pubblico attraverso tecnologie cloud ed estrazioni di testo e di dati, certificate e conformi alle norme in materia di protezione dei dati; ritiene che il loro impiego in istituti scolastici, biblioteche e archivi pubblici richieda particolari sforzi formativi nei settori professionali delle scienze bibliotecarie, dell'archiviazione e della documentazione, come pure un'opportuna accessibilità multilinguistica per gli utenti;

45.  sollecita, nel quadro della strategia per il mercato unico digitale, a verificare maggiormente l'impiego di software liberi e aperti negli istituti formativi e nell'amministrazione pubblica, dal momento che l'accessibilità e la visibilità del codice sorgente accrescono la partecipazione efficiente in termini di risorse da parte delle autorità pubbliche alle decisioni di utilizzare innovazioni collaborative; ritiene che grazie a un maggior uso dei software aperti sia possibile certificare le competenze digitali degli utenti, soprattutto all'interno degli istituti scolastici;

46.  chiede che siano insegnate e utilizzate oltre i confini territoriali e linguistici, nell'istruzione e nella formazione come pure all'interno di istituti pubblici di ricerca, forme digitali di lavoro e comunicazione collaborativi, anche attraverso l'impiego e l'ulteriore sviluppo di licenze CC, e che siano promosse nell'ambito degli appalti pubblici.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

12.11.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

6

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Santiago Fisas Ayxelà, Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels, Elisabeth Morin-Chartier, Michel Reimon, Hannu Takkula

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Julia Reid

7.12.2015

PARERE della commissione giuridica(*)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su "Verso un atto per il mercato unico digitale"

(2015/2147(INI))

Relatore per parere (*): Angel Dzhambazki

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea l'enorme importanza di stimolare la crescita, l'innovazione, la scelta dei cittadini e dei consumatori, la creazione di posti di lavoro, compresi posti di lavoro di qualità elevata, e la competitività e ritiene che il mercato unico digitale costituisca la chiave per raggiungere questi obiettivi, eliminando le barriere agli scambi commerciali, aumentando la produttività, razionalizzando i processi per le aziende online, sostenendo i creatori, gli investitori e i consumatori nonché quanti operano nell'economia digitale, con particolare riferimento alle PMI, rendendo attraenti da un punto di vista commerciale gli investimenti privati nelle infrastrutture creative, riducendo al minimo, nel contempo, gli oneri burocratici e favorendo la nascita di nuove start-up; constata, inoltre, l'importanza di agevolare l'accesso legale alle opere accademiche e creative e di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati nel mercato unico digitale; chiede normative adeguate alle esigenze future e una valutazione dell'impatto di tutte le nuove proposte in termini di competitività, crescita, PMI, potenziale innovativo e creazione di posti di lavoro, come pure dei potenziali costi e benefici, unitamente a una valutazione del loro impatto ambientale e sociale;

2.  saluta con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia per il mercato unico digitale in Europa" (COM(2015)0192) e l'impegno, ivi contenuto, di modernizzare l'attuale quadro relativo al diritto d'autore al fine di adeguarlo all'era digitale; sottolinea che qualsiasi modifica di tale quadro dovrebbe essere esaminata in modo mirato e ponendo l'accento su una remunerazione equa e adeguata dei creatori e degli altri titolari di diritti per l'uso delle loro opere, sulla crescita economica, sulla competitività e sul miglioramento dell'esperienza del consumatore, ma anche sulla necessità di garantire la tutela dei diritti fondamentali;

3.  sottolinea il ruolo dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ricorda che le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore rappresentano uno degli aspetti del regime dei diritti d'autore; sottolinea il ruolo decisivo delle eccezioni e delle limitazioni mirate al diritto d'autore nel contribuire alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro, nell'incoraggiare la creatività futura e nel potenziare l'innovazione e la diversità creativa e culturale dell'UE;

4.  sottolinea, a tale proposito, che le industrie culturali e creative dell'UE costituiscono un motore per la crescita economica, l'innovazione e la competitività, dal momento che danno lavoro, in base alle cifre del settore, a oltre 7 milioni di persone e generano più del 4,2 % del PIL dell'Unione[45];

5.  ritiene che la riforma debba trovare il giusto equilibrio fra tutti gli interessi coinvolti; segnala che il settore creativo presenta specificità proprie e una varietà di sfide che trovano origine, in particolare, nelle diverse tipologie di contenuti e di opere creative e nei modelli commerciali impiegati; chiede pertanto alla Commissione di individuare meglio tali specificità e di tenerne conto al momento di proporre modifiche e soluzioni;

6.  sottolinea che qualunque riforma del quadro di riferimento per il diritto d'autore dovrebbe fondarsi su un elevato livello di protezione, dal momento che i diritti sono fondamentali per la creazione intellettuale e forniscono una base giuridica chiara e flessibile che favorisce gli investimenti e la crescita nel settore creativo e culturale, eliminando al contempo le incertezze e le incoerenze giuridiche che compromettono il funzionamento del mercato interno;

7.  invita la Commissione ad adoperarsi affinché qualunque riforma della direttiva sul diritto d'autore tenga conto dei risultati della valutazione d'impatto ex post della direttiva sul diritto d'autore del 2001 e sia basata su dati concreti, tra cui una valutazione del possibile impatto degli elementi modificativi, con particolare riferimento alla produzione, al finanziamento e alla distribuzione delle opere audiovisive, nonché alla diversità culturale; è del parere che occorra eseguire una corretta analisi economica che tenga conto anche dell'impatto sul piano dell'occupazione e della crescita;

8.  invita altresì la Commissione a tenere conto della risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione[46];

9.  osserva che il 56% degli europei utilizza Internet per scopi culturali e constata quindi l'importanza di diverse eccezioni al diritto d'autore; ricorda alla Commissione che la maggioranza dei deputati al Parlamento europeo è favorevole all'introduzione di norme minime per quanto concerne le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e la corretta applicazione di tali eccezioni e limitazioni, di cui alla direttiva 2001/29/CE; sottolinea che l'approccio alle eccezioni e alle limitazioni al diritto d'autore dovrebbe essere equilibrato, mirato e neutro sotto il profilo del formato, dovrebbe basarsi unicamente su esigenze comprovate e dovrebbe lasciare impregiudicati la diversità culturale dell'UE, il suo finanziamento e l'equa remunerazione degli autori; sottolinea che, se da un lato l'uso dell'estrazione di testi e dati necessita di una maggiore certezza giuridica per consentire ai ricercatori e agli istituti di istruzione un utilizzo maggiore, anche transfrontaliero, del materiale coperto da diritto d'autore, dall'altro lato qualsiasi eccezione a livello dell'UE all'estrazione di testi e dati dovrebbe applicarsi unicamente se l'utente dispone di un accesso legittimo e dovrebbe essere sviluppata in consultazione con tutti i soggetti interessati, a seguito di una valutazione di impatto basata su riscontri oggettivi;

10.  sottolinea l'importanza di apportare chiarezza e trasparenza al regime del diritto d'autore, con particolare riferimento ai contenuti generati dagli utenti e ai prelievi per copie private negli Stati membri che scelgono di applicarli; osserva, a tale proposito, che i cittadini dovrebbero essere informati circa il reale ammontare dei prelievi per copie private, della loro finalità e di come verranno impiegati;

11.  sottolinea che il mercato unico digitale dovrebbe offrire la possibilità di garantire a tutti, comprese le persone con disabilità, l'accessibilità ai prodotti e ai servizi protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi; è profondamente preoccupato, a tale proposito, per la mancanza di progressi nella ratifica del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e chiede vivamente che sia ratificato quanto prima; attende con estremo interesse la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea al riguardo;

12.  chiede riforme mirate e basate su riscontri oggettivi per migliorare l'accesso transfrontaliero ai contenuti online messi a disposizione o acquisiti legalmente, ma mette in guardia dal promuovere indistintamente il rilascio di licenze paneuropee obbligatorie, poiché ciò potrebbe comportare una diminuzione dei contenuti resi disponibili agli utenti; sottolinea che il principio di territorialità è un elemento essenziale del regime del diritto d'autore, data l'importanza delle licenze territoriali nell'UE; chiede che sia posta fine alle prassi ingiustificate di geoblocco, privilegiando la portabilità transfrontaliera dei contenuti acquisiti o messi a disposizione legalmente come primo passo per una maggiore certezza giuridica, e chiede l'introduzione di nuovi modelli commerciali per sistemi di licenza flessibili e innovativi; osserva che tali modelli dovrebbero apportare benefici ai consumatori al fine di assicurare la diversità linguistica e culturale, lasciando impregiudicati il principio di territorialità o la libertà di sottoscrivere un contratto;

13.  si compiace del fatto che la Commissione ambisca a rafforzare la ricerca e l'innovazione dell'UE migliorando l'uso transfrontaliero dei materiali protetti dal diritto d'autore; ritiene che tale sforzo sia fondamentale per migliorare l'accesso alla conoscenza e all'istruzione online e per potenziare la competitività globale degli istituti di istruzione dell'UE;

14.  sottolinea l'importanza dell'accesso alle informazioni e ai contenuti di pubblico dominio; sottolinea che i contenuti di pubblico dominio in uno Stato membro dovrebbero essere accessibili a tutti gli Stati membri; ritiene che il contenuto pubblico delle istituzioni dell'UE dovrebbe essere, nella misura del possibile, di pubblico dominio;

15.  ritiene che qualsiasi modifica della direttiva sui servizi di media audiovisivi debba tenere conto delle nuove modalità di accesso ai contenuti audiovisivi e debba essere coerente con l'attuale riforma della normativa sul diritto d'autore;

16.  ritiene che taluni intermediari online e talune piattaforme online generino il proprio reddito grazie a opere e contenuti culturali, ma che è possibile che tale reddito non sia sempre condiviso con i creatori; invita la Commissione a valutare alternative basate su riscontri oggettivi per affrontare modalità di trasferimento di valore dai contenuti ai servizi che consentano agli autori, agli esecutori e ai titolari di diritti di essere equamente remunerati per l'utilizzo delle loro opere su Internet, senza ostacolare l'innovazione;

17.  sottolinea che il rapido ritmo dello sviluppo tecnologico del mercato digitale richiede un quadro tecnologicamente neutro per il diritto d'autore;

18.  sollecita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE per il mercato unico digitale sia delineata di concerto con i paesi che sono all'avanguardia nell'applicazione di buone pratiche nei processi di digitalizzazione, in modo da integrare facilmente le innovazioni tecnologiche provenienti dai paesi non appartenenti all'UE, con particolare riferimento alla proprietà intellettuale, migliorando così l'interoperabilità e ampliando le opportunità di crescita e di espansione delle aziende europee sul mercato internazionale;

19.  invita i distributori a pubblicare tutte le informazioni disponibili relative alle misure tecnologiche necessarie per garantire l'interoperabilità dei loro contenuti;

20.  incoraggia gli sforzi della Commissione intesi a garantire l'interoperabilità tra le componenti digitali e sottolinea l'importanza della normazione, che può essere realizzata sia tramite brevetti essenziali (standard-essential patents ‒ SEP) che attraverso modelli di licenza aperti; si compiace degli sforzi della Commissione per sviluppare un quadro negoziale equilibrato tra titolari di diritti e esecutori di SEP in modo da garantire condizioni eque per la concessione di licenze; invita la Commissione a prendere atto dello spirito della sentenza CGUE C-170/13 (Huawei contro ZTE), che trova un equilibrio tra i titolari di SEP e gli utilizzatori di una norma, e ad applicarlo, in modo da porre rimedio alle violazioni dei brevetti e assicurare l'efficace conclusione di contratti di licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (fair, reasonable and non-discriminatory ‒ FRAND);

21.  saluta con favore il piano d'azione della Commissione per modernizzare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale online con riferimento alla violazione su scala commerciale; sottolinea l'importanza del rispetto della normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi nell'era digitale; ritiene che l'applicazione del diritto d'autore, quale previsto dalla direttiva 2004/48/CE, in tutti gli Stati membri, sia estremamente importante e che il diritto d'autore e i diritti connessi siano efficaci soltanto nella misura in cui lo sono le misure di applicazione messe in atto per la loro tutela; sottolinea che l'UE deve far fronte a un numero considerevole di violazioni dei DPI e che, in base ai dati della Commissione, le autorità doganali hanno rilevato più di 95 000 casi di detenzione nel 2014, mentre il valore dei 35,5 milioni di articoli sequestrati è stimato a più di 600 milioni di euro[47]; sottolinea il ruolo dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel fornire dati affidabili e analisi obiettive riguardo agli effetti delle violazioni per gli attori economici; chiede pertanto che sia adottato un approccio efficace, sostenibile, proporzionato e modernizzato al rispetto, all'applicazione e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale online, con particolare riferimento alla violazione su scala commerciale; osserva che, in alcuni casi, le violazioni del diritto d'autore possono scaturire dalla difficoltà di trovare i contenuti desiderati in versione legalmente disponibile; invita, pertanto, a sviluppare un'offerta legale più ampia e di facile utilizzo e a promuoverla presso il pubblico;

22.  è favorevole all'approccio "follow the money", che consiste nel seguire la traccia dei soldi, e incoraggia gli attori della filiera a intraprendere azioni coordinate e proporzionate per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, basandosi sulla prassi degli accordi volontari; sottolinea che la Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe promuovere la consapevolezza e la due diligence lungo la filiera e incoraggiare lo scambio di informazioni e delle migliori prassi, nonché una migliore cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato; insiste sul fatto che tutte le misure adottate dagli attori della filiera per combattere le violazioni su scala commerciale dovrebbero essere giustificate, coordinate e proporzionate e prevedere la possibilità di ricorrere a mezzi di ricorso efficaci e di facile utilizzo per le parti lese; reputa necessario sensibilizzare i consumatori in merito alle conseguenze della violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

23.  ritiene opportuno che la Commissione avvii discussioni e conduca analisi basate su riscontri oggettivi in merito all'opportunità che tutti gli attori della catena di valore, compresi gli intermediari e le piattaforme online, i fornitori di contenuti e i prestatori di servizi, nonché gli intermediari offline quali ad esempio i rivenditori e i rivenditori al dettaglio, adottino misure ragionevoli e adeguate contro i contenuti illegali, i beni contraffatti e la violazione dei diritti di proprietà intellettuale su scala commerciale, salvaguardando nel contempo la capacità degli utenti finali di accedere alle informazioni e di distribuirle o di gestire le applicazioni e i servizi di loro scelta; evidenzia che occorre esaminare la questione di chiarire il ruolo degli intermediari, con particolare riferimento alla lotta contro la violazione della proprietà intellettuale, mediante un'analisi esaustiva, mirata e basata su riscontri oggettivi e tenendo conto di tutte le consultazioni pubbliche condotte al riguardo dalla Commissione; sottolinea che i fornitori di servizi Internet e gli intermediari online dovrebbero, in ogni caso, essere soggetti a obblighi rigorosamente precisati e non dovrebbero svolgere il ruolo assegnato ai tribunali, in modo da evitare qualsiasi privatizzazione delle attività di contrasto; invita la Commissione a condurre uno studio di valutazione dell'efficacia del blocco giudiziario dei siti Internet e dei sistemi di notifica e rimozione;

24.  riconosce il ruolo svolto dai fornitori di contenuti nello sviluppo e nella diffusione di opere, anche in Internet, e il fatto che la crescita delle piattaforme online è stata stimolata dalla domanda dei consumatori; riconosce che i principi vigenti in materia di responsabilità degli intermediari hanno consentito la crescita delle piattaforme online e avverte che la creazione di nuova incertezza giuridica in quest'ambito potrebbe avere un impatto negativo sulla crescita economica; prende atto del ruolo crescente e del possibile impatto negativo delle posizioni dominanti di alcuni intermediari Internet sul potenziale creativo e sulla giusta remunerazione degli autori, nonché sullo sviluppo dei servizi offerti da altri distributori di opere;

25.  suggerisce che la prossima proposta legislativa in materia di piattaforme online dovrebbe avere come base gli interessi dei consumatori, dei creatori e della forza lavoro digitale, in particolare la protezione delle persone vulnerabili;

26.  sottolinea che, al fine di conseguire una significativa applicazione del diritto d'autore, occorre rendere facilmente accessibili al pubblico tutte le informazioni in merito all'identità dei titolari dei diritti e, se del caso, alla durata della tutela giuridica;

27.  ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE, i fornitori di servizi online devono rendersi chiaramente identificabili e che il rispetto di questo obbligo contribuisce in maniera decisiva a garantire la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico;

28.  prende atto dell'intenzione della Commissione di ritirare la proposta relativa a un diritto comune europeo della vendita e ricorda, in tale contesto, la posizione in prima lettura del Parlamento europeo del 26 febbraio 2014; insiste sulla necessità di raccogliere e analizzare il maggior numero possibile di riscontri oggettivi e di consultare tutti i soggetti interessati prima di perseguire qualsiasi approccio, in particolare per quanto concerne le potenziali ripercussioni sull'attuale livello di tutela offerto ai consumatori ai sensi del diritto nazionale, soprattutto in termini di mezzi di ricorso in caso di mancato rispetto dei termini contrattuali relativi alle vendite online di beni materiali o di contenuti digitali, nonché di certezza giuridica in relazione all'applicazione del regolamento Roma I;

29.  ritiene che le norme contrattuali relative ai contenuti digitali debbano essere basate su principi in modo da essere neutre sul piano tecnologico e adeguate alle esigenze future; sottolinea inoltre, con riferimento alle future proposte della Commissione in quest'ambito, l'importanza di evitare incongruenze e sovrapposizioni rispetto alla legislazione vigente, come pure il rischio di creare, a lungo termine, un divario giuridico ingiustificato fra i contratti online e quelli offline e fra i diversi canali di distribuzione, tenendo conto altresì dell'acquis REFIT in materia di protezione dei consumatori;

30.  ritiene che la proposta modificata dalla Commissione debba inoltre chiarire le modalità con cui le norme vigenti si applicano a un ambiente digitale in caso di vendita online transfrontaliera, compresa l'applicazione della direttiva sui servizi per affrontare la discriminazione sleale dei prezzi online basata sulla nazionalità o sul luogo;

31.  incoraggia la Commissione ad analizzare il livello di protezione delle norme sostanziali dell'Unione a tutela dei consumatori nell'ambito della cosiddetta "economia collaborativa", come pure gli squilibri tra le parti nelle relazioni contrattuali "da consumatore a consumatore", i quali sono favoriti da un uso sempre più ampio dei servizi forniti attraverso le piattaforme dell'economia collaborativa;

32.  sottolinea la necessità di migliorare le procedure di stabilimento e funzionamento online delle imprese in tutti gli Stati membri, procedure che dovrebbero essere razionalizzate e digitalizzate, e invita la Commissione ad approfondire l'analisi di questo aspetto nella sua strategia per il mercato interno;

33.  invita la Commissione a garantire che sia prestata una particolare attenzione ai problemi che impediscono ai consumatori e alle imprese di beneficiare dell'intera gamma di prodotti e servizi, siano essi digitali o offerti attraverso canali digitali nell'UE, e che impediscono alle imprese di stabilirsi, crescere, operare a livello transfrontaliero e essere innovative;

34.  invita gli Stati membri ad applicare norme comuni e buone prassi nel campo dell'amministrazione digitale, prestando un'attenzione particolare agli organi giudiziari e alle autorità locali;

35.  sottolinea che gli sviluppi digitali comportano altresì un cambiamento significativo nella pubblica amministrazione, istituendo un'amministrazione molto più efficace, semplificata e di facile utilizzo; reputa molto importante, a tale proposito, che i cittadini e le imprese dispongano di registri commerciali interconnessi;

36.  è favorevole alla creazione, nel corso del 2016, di una piattaforma unionale di risoluzione delle controversie per la tutela dei consumatori; sottolinea che i diritti dei consumatori non possono essere garantiti senza una legislazione efficace e senza accesso agli strumenti giuridici; ritiene che anche l'e-commerce potrebbe prosperare, posto che i consumatori siano in grado di fare acquisti online alle medesime condizioni in tutta l'UE;

37.  sottolinea che la sicurezza online è uno dei presupposti per un mercato unico digitale e ritiene, per questo motivo specifico, che sia necessario garantire la sicurezza delle reti e delle informazioni per tale mercato, in rapida espansione; si compiace, al riguardo, dell'iniziativa della Commissione di istituire un partenariato pubblico-privato sulla sicurezza informatica nel settore delle tecnologie e delle soluzioni per la sicurezza delle reti online;

38.  chiede un quadro giuridico più efficace per i finanziamenti dell'UE a favore di corsi di formazione in materia di TIC, in modo da consentire un aumento della competitività dell'UE;

39.  segnala che il divario tecnologico esistente nell'UE deve essere contrastato attraverso il quadro giuridico delle politiche del mercato unico digitale; evidenzia la necessità di un approccio proattivo per ridurre il divario tra le regioni, tra le aree rurali e quelle urbane e tra le generazioni;

40.  ricorda che, al fine di sostenere un quadro giuridico solido per la politica del mercato unico digitale, occorre un sostegno diretto a favore dello sviluppo e dell'innovazione nelle imprese dell'UE; sottolinea pertanto che le PMI devono essere incoraggiate a utilizzare le tecnologie digitali e a sviluppare competenze e servizi nel settore delle TIC;

41.  ricorda che l'innovazione digitale genera crescita e che un solido quadro giuridico per la politica del mercato digitale deve stimolare l'imprenditorialità; evidenzia la necessità di sviluppare programmi di stimolo destinati ai giovani innovatori, in modo da sfruttare le potenzialità dei giovani europei.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

3.12.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Rainer Wieland, Kosma Złotowski

1.12.2015

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni(*)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

"Verso un atto sul mercato unico digitale"

(2015/2147(INI))

Relatore per parere: Michał Boni

(*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 54 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori nonché la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea la necessità che tutte le iniziative sviluppate nel quadro della strategia per il mercato unico digitale si conformino ai diritti fondamentali, in particolare alla normativa in materia di protezione dei dati, pur riconoscendo il valore aggiunto della strategia per l'economia dell'UE; sottolinea il fatto che il rispetto per i diritti fondamentali, in particolare la riservatezza e la protezione dei dati personali, sono elementi essenziali per costruire la fiducia e la sicurezza dei cittadini, che sono necessarie per lo sviluppo dell'economia basata sui dati per sfruttare il potenziale del settore digitale e dovrebbero quindi essere considerate per creare opportunità e un vantaggio competitivo; sottolinea la necessità di una cooperazione tra tecnologie, imprese e autorità pubbliche onde garantire la conformità alla normativa dell'UE vigente; ricorda l'importanza di una rapida adozione sia del regolamento generale sulla protezione dei dati che della direttiva sulla protezione dei dati, nell'interesse sia dei soggetti interessati che delle imprese; chiede la revisione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche per garantire la coerenza delle disposizioni con il pacchetto sulla protezione dei dati dal momento dell'entrata in vigore del pacchetto;

  3.3.2. Lotta ai contenuti illeciti su internet

2.  invita la Commissione a promuovere politiche ed un quadro giuridico volti a contrastare la criminalità informatica e i contenuti e materiali illeciti su Internet, tra cui l'incitamento all'odio, che saranno compatibili con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di espressione e di informazione, con la vigente legislazione dell'UE o dello Stato membro e con i principi di necessità, proporzionalità, procedimento nelle dovute forme di legge e Stato di diritto; ritiene che, per conseguire tale obiettivo, sia necessario:

  –  offrire strumenti coerenti ed efficaci di contrasto per le autorità di contrasto e i servizi di polizia europei e nazionali;

  –  fornire orientamenti chiari su come contrastare i contenuti online illeciti, compresi i discorsi di incitamento all'odio;

  –  sostenere partenariati pubblico-privato e il dialogo tra i soggetti pubblici e privati, nel rispetto della legislazione dell'UE;

  –  chiarire il ruolo degli intermediari e delle piattaforme online per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

  –  garantire che l'istituzione all'interno di Europol dell'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (UE IRU) si fondi su una base giuridica adeguata alle sue attività;

  –  assicurare misure speciali per combattere lo sfruttamento sessuale online dei minori e una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati per garantire i diritti e la tutela dei minori su Internet e incoraggiare le iniziative intese a rendere Internet un ambiente sicuro per i bambini, e

  –  collaborare con le parti interessate nel promuovere campagne di educazione e di sensibilizzazione;

3.  ricorda che, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), "gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che egli non dia origine alla trasmissione; non selezioni il destinatario della trasmissione; e non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse";

  3.4. Rafforzare la fiducia e la sicurezza nei servizi digitali e nel trattamento dei dati personali

4.  sottolinea che la rapida crescita del numero di attacchi contro le reti e gli atti di criminalità informatica richiedono una risposta armonizzata dell'UE e dei suoi Stati membri, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione; ritiene che garantire la sicurezza in Internet comporti la protezione delle reti e delle infrastrutture critiche, garantendo la capacità degli organi di contrasto di lottare contro la criminalità, compresi il terrorismo, la radicalizzazione violenta e l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale online dei minori, e l'utilizzo dei dati che sono strettamente necessari per combattere la criminalità online e offline; sottolinea che la sicurezza, così definita, insieme alla tutela dei diritti fondamentali nel ciberspazio, è fondamentale per rafforzare la fiducia nei servizi digitali ed è quindi una base necessaria per la creazione di un mercato unico digitale competitivo;

5.  chiede l'adozione definitiva della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell'informazione al fine di offrire un quadro normativo coerente per garantire la sicurezza informatica strategica e operativa, a livello sia unionale che nazionale, che richiede una più stretta cooperazione con le autorità nazionali e le agenzie dell'UE, garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare la privacy e la protezione dei dati per le imprese, le amministrazioni pubbliche e le persone interessate;

6.  ricorda che strumenti come la cifratura sono utili a cittadini e imprese come mezzo per garantire la privacy e almeno un livello base di sicurezza delle comunicazioni; condanna il fatto che possa essere utilizzata anche per scopi criminali;

7.  accoglie con favore l'istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) presso Europol che contribuisce ad avere reazioni più rapide in caso di attacchi informatici; chiede una proposta legislativa per rafforzare il mandato di EC3 e chiede un rapido recepimento della direttiva 2013/40/UE, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che è anche intesa a migliorare la cooperazione operativa tra i servizi nazionali degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legge e le competenti agenzie dell'Unione europea (Eurojust, Europol, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA));

8.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un partenariato pubblico-privato (PPP) sulla sicurezza informatica; sottolinea la necessità della cooperazione e della partecipazione delle imprese e dell'introduzione del concetto di sicurezza by design; è favorevole alla condivisione di buone prassi degli Stati membri nei PPP in tale settore; si rammarica, a tale riguardo, della chiusura del partenariato pubblico-privato europeo per la resilienza (EP3R);

9.  osserva che le rivelazioni concernenti una sorveglianza elettronica di massa hanno evidenziato la necessità di riconquistare la fiducia dei cittadini nella privacy, nella protezione e nella sicurezza dei servizi digitali, e sottolinea, a tale proposito, la necessità di un rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati e del rispetto dei diritti fondamentali nel trattamento dei dati personali per scopi commerciali o di applicazione della legge; ricorda, in tale contesto, l'importanza degli strumenti esistenti, come i trattati di mutua assistenza giudiziaria (MLAT, Mutual Legal Assistance Treaties), che rispettano lo Stato di diritto e riducono il rischio di accessi non autorizzati a dati archiviati in territorio estero;

10.  ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE), gli "Stati membri non impongono ai prestatori", per la fornitura di servizi di trasmissione, memorizzazione e "hosting", "un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite"; rammenta, in particolare, che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle sentenze C-360/10 e C-70/10, ha respinto le misure di "sorveglianza attiva" della quasi totalità degli utenti dei servizi interessati (fornitori d'accesso a Internet in un caso, rete sociale nell'altro) e ha precisato che dovrebbe essere vietata qualsiasi ingiunzione che imponga al prestatore di servizi di hosting una sorveglianza generale;

  4.1.Costruire un'economia basata sui dati

11.  ritiene che i big data, i servizi di cloud computing, l'internet degli oggetti, la ricerca e l'innovazione siano fondamentali per lo sviluppo economico e necessitino di un approccio coerente in tutta la legislazione dell'UE; ritiene che il rispetto della normativa sulla protezione dei dati ed efficaci garanzie in materia di vita privata e sicurezza come stabilito nel regolamento generale sulla protezione dei dati, comprese le disposizioni speciali in materia di minori come consumatori vulnerabili, siano fondamentali per costruire la fiducia dei cittadini e dei consumatori nel settore dell'economia basata sui dati; sottolinea la necessità di aumentare la consapevolezza del ruolo dei dati e del significato della condivisione dei dati per i consumatori, per quanto riguarda i loro diritti fondamentali e nell'ambito dell'economia, e di stabilire norme sulla proprietà dei dati e il controllo dei cittadini sui propri dati personali; sottolinea il ruolo della personalizzazione dei servizi e prodotti che dovrebbero essere sviluppati nel rispetto dei requisiti di protezione dei dati; chiede la promozione della privacy fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, che potrebbe anche avere un impatto positivo sull'innovazione e la crescita economica; sottolinea la necessità di garantire un approccio non discriminatorio a tutti i trattamenti dei dati; sottolinea l'importanza di un approccio basato sul rischio che consenta di evitare oneri amministrativi superflui e garantisca la certezza del diritto, come nel regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare per le PMI e le start-up, nonché il controllo democratico e un costante monitoraggio da parte delle autorità pubbliche; sottolinea che i dati personali hanno bisogno di una protezione speciale e riconosce che mettere in atto misure di salvaguardia supplementari, come la pseudonimia o l'anonimizzazione, può migliorare la protezione ove i dati personali vengano utilizzati dalle applicazioni dei big data e dai fornitori di servizi online;

  4.2. Promuovere la competitività attraverso l'interoperabilità e la normalizzazione

12.  sottolinea che qualsiasi trattamento dei dati personali mediante soluzioni basate sull'interoperabilità, vale a dire gestito dal programma ISA², deve essere conforme ai requisiti della normativa UE sulla protezione dei dati; chiede una maggiore cooperazione per definire norme comuni e globali per l'economia basata sui dati che dovrebbero privilegiare la sicurezza, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati; sottolinea l'importanza del diritto dei cittadini alla portabilità dei dati;

  4.3.2. Pubblica amministrazione in rete (e-government)

13.  sostiene la digitalizzazione dei servizi pubblici in Europa e lo sviluppo di e-government, e-democracy e di politiche in materia di dati aperti, l'accesso e il riutilizzo dei documenti pubblici sulla base della trasparenza e del vigente quadro normativo unionale, e standard elevati di protezione dei dati, come proposto nel pacchetto di riforma sulla protezione dei dati e pienamente in linea con la Carta dei diritti fondamentali; ricorda che l'e-government favorisce una vera e propria partecipazione, una consultazione e una pubblica amministrazione più trasparente, responsabile ed efficiente; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza dello scambio della migliore prassi tra tutte le pertinenti parti interessate;

14.  sottolinea, pur sostenendo lo sviluppo dell'e-government, compresa la promozione del principio di "una tantum", che tutte le iniziative di e-government devono rispettare i requisiti e i principi del pacchetto di riforma sulla protezione dei dati e che, per queste iniziative, deve essere garantito un elevato livello di sicurezza al fine di proteggere i dati dei cittadini forniti alle istituzioni pubbliche;

  5.2. Dimensione internazionale

15.  riconosce la natura globale dell'economia dei dati; rammenta che la creazione del mercato unico digitale dipende dal libero flusso di dati all'interno e all'esterno dell'Unione europea; chiede pertanto, che l'UE e i suoi Stati membri adottino provvedimenti in collaborazione con i paesi terzi al fine di garantire elevati standard di protezione dei dati e la sicurezza dei trasferimenti internazionali di dati, nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati e della giurisprudenza unionale esistente, nel quadro della cooperazione con i paesi terzi nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

30.11.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

4.12.2015

PARERE della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

su "Verso un atto sul mercato unico digitale"

(2015/2147(INI))

Relatore per parere: Renato Soru

SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea che la crescita economica sostenibile in Europa potrà essere realizzata soltanto attraverso lo sviluppo di settori caratterizzati da un elevato valore aggiunto economico; incoraggia pertanto tutti gli sforzi esplicati dalla Commissione nel sostenere la transizione verso un'economia digitale; sottolinea la necessità di creare collegamenti globali e superare l'attuale frammentazione delle norme nazionali in materia di servizi digitali; invita la Commissione a rispettare il programma stabilito per la creazione di un vero e proprio mercato unico del digitale, basato su una concorrenza equa e un elevato livello di protezione dei consumatori;

2.  sottolinea che gli effetti positivi della digitalizzazione dei servizi finanziari, in termini di efficacia dei costi e migliori servizi personalizzati per i clienti, possono contribuire a fornire prodotti e servizi finanziari di facile utilizzo che semplificano l'esperienza dei consumatori;

3.  mette in risalto l'importanza del mercato unico digitale per l'economia europea; ricorda che secondo le stime della Commissione, lo sviluppo del mercato unico digitale potrebbe dare un apporto di 415 miliardi di EUR l'anno all'economia europea e creare 3,8 milioni di nuovi posti di lavoro. sottolinea che non solo il settore digitale sta crescendo a un ritmo sostenuto, ma che le tecnologie digitali offrono altresì nuove possibilità nei settori tradizionali dell'economia europea;

4.  considera la digitalizzazione dell'economia un'evoluzione ineluttabile e positiva che favorisce il progresso, la crescita e l'innovazione delle imprese europee, e non ultimo le PMI, e ritiene che tale evoluzione dovrebbe essere sostenuta;

5.  invita la Commissione a promuovere l'approccio "Prima il digitale" nell'attività delle istituzioni pubbliche e nell'elaborazione degli atti legislativi; ritiene che la strategia fondata sul ruolo primario del digitale possa apportare benefici in termini di economie sui costi, sostenibilità ambientale e servizi migliori, riducendo in tal modo il divario tra i cittadini e le istituzioni europee;

6.  rileva che, per conseguire una convergenza economica tra tutte le regioni europee, si deve ridurre sensibilmente il divario digitale e garantire un accesso a Internet equo, aperto e non discriminatorio a tutti i cittadini e a tutte le imprese europee, in particolare le PMI; sottolinea che l'accesso a Internet dovrebbe essere visto come un bene pubblico che è sempre più importante nella vita quotidiana; incoraggia ulteriori investimenti pubblici e privati in infrastrutture al fine di diffondere lo sviluppo di Internet anche nelle zone periferiche dell'Unione; invita in tal senso la Commissione a riesaminare l'attuale applicazione delle disposizioni riguardanti gli aiuti di Stato; si compiace degli sforzi che il Fondo europeo per gli investimenti strategici si prefigge di compiere in questo settore;

7.  ritiene che, ai fini della creazione efficace del mercato unico digitale, gli utenti finali debbano essere certi della tutela di norme coerenti in materia di protezione e le imprese possano fare affidamento su un quadro normativo equo e comune che stabilisca norme simili per servizi simili;

8.  plaude all'adozione della direttiva rivista sui servizi di pagamento; sottolinea che, affinché l'Unione possa promuovere il commercio elettronico in tutta l'UE, occorre istituire senza indugi un sistema paneuropeo di pagamenti elettronici e in mobilità istantanei disciplinato da norme comuni e assicurare l'attuazione appropriata della direttiva rivista sui servizi di pagamento,

9.  osserva che nonostante gli alti tassi di disoccupazione nell'Unione, numerosi posti di lavoro rimangono vacanti a causa della non corrispondenza delle competenze; evidenzia che, al fine di cogliere le opportunità economiche offerte dal marcato unico digitale, è essenziale promuovere politiche del lavoro e dell'istruzione volte al miglioramento delle competenze digitali dei cittadini europei; invita la Commissione a creare programmi che favoriscano il conseguimento di questi obiettivi;

10.  è del parere che i sistemi di pagamento elettronico e in mobilità paneuropei (e-SEPA) promuovano il commercio elettronico transfrontaliero attraverso pagamenti al dettaglio più rapidi ed efficienti; osserva che è possibile trarre lezioni importanti dalle esperienze maturate con sistemi quali Faster Payments o PayM;

11.  osserva che, per favorire la prosperità dell'economia digitale, occorre migliorare l'accesso ai capitali sia per le nuove imprese che per quelle esistenti, in particolare le PMI e le microimprese; valuta positivamente il lavoro svolto dalla Commissione sull'Unione dei mercati dei capitali che prevede fonti alternative di finanziamento per le imprese europee e i progetti a lungo termine ed è pertanto complementare alla strategia per il mercato unico digitale; incoraggia le ulteriori consultazioni, la valutazione della legislazione in vigore, la diffusione delle migliori pratiche in settori quali il finanziamento collettivo (crowd-funding) e il prestito peer-to-peer nonché un ulteriore incentivo per i sistemi di capitali di rischio nell'UE;

12.  sottolinea che è fondamentale che il mercato unico digitale sia sostenuto da un sistema di pagamento efficiente e di facile utilizzo per i consumatori; plaude ai progressi compiuti negli ultimi anni nel permettere l'accesso, rafforzare la competitività, migliorare la sicurezza e facilitare le attività transfrontaliere nel mercato dei servizi di pagamento (ad esempio attraverso la SEPA, la nuova direttiva sui conti di pagamento, il nuovo regolamento sulle commissioni d'interscambio e la direttiva rivista sui servizi di pagamento); sottolinea che occorre prevedere ulteriori misure negli anni a venire per stare al passo con gli sviluppi innovativi e per promuovere un'ulteriore integrazione transfrontaliera;

13.  invita l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a sostenere le innovazioni in settori regolamentati quali le infrastrutture post-negoziazione e la comunicazione dei dati, onde assicurare che il regolamento non sia utilizzato come un ostacolo all'ingresso da parte degli attuali operatori di mercato al fine di frenare lo sviluppo di nuove tecnologie che potrebbero migliorare l'efficienza e ridurre i costi, come la codifica a blocchi e la tecnologia ad applicazione diffusa;

14.  sottolinea l'importanza della sicurezza informatica nella creazione del mercato unico digitale, in particolare nel settore bancario e finanziario, nei sistemi di pagamento e nell'e-commerce e invita pertanto la Commissione a monitorare le minacce, soprattutto le frodi e gli attacchi informatici, a rafforzare le misure di prevenzione, a definire un quadro che favorisca una risposta coordinata a livello europeo contro la criminalità informatica, a creare campagne di sensibilizzazione a livello europeo per informare i cittadini dell'Unione sulle minacce per la sicurezza informatica;

15.  invita la Commissione a tenere debitamente conto delle specificità dei dati finanziari e delle esigenze delle autorità di regolamentazione e vigilanza globali nel negoziare gli accordi sulla riservatezza e la condivisione dei dati;

16.  sottolinea l'importanza di disporre di sistemi pagamento semplici, efficienti e sicuri per lo sviluppo e la crescita del mercato unico digitale; apprezza i progressi compiuti a livello legislativo nell'UE in materia di sistemi di pagamento; invita la Commissione a tener conto di tali sviluppi nell'attuazione della propria strategia sul mercato unico digitale;

17.  considera che le tecnologie digitali favoriranno l'accesso al credito di una pluralità di soggetti tradizionalmente esclusi dal sistema bancario e finanziario, favorendo quindi lo sviluppo sociale ed economico; invita la Commissione a mettere a punto una strategia di inclusione che permetta alle fasce più deboli della popolazione di avere accesso al mercato unico digitale e quindi a nuovi servizi in ambito finanziario e bancario;

18.  ritiene che, in virtù delle specificità dell'economia digitale, non sia più possibile applicare l'attuale quadro fiscale; sottolinea che, nel pieno rispetto delle competenze nazionali, è necessario un maggiore coordinamento fiscale per evitare l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e le prassi di pianificazione fiscale aggressive, le distorsioni del mercato e la concorrenza sleale e per creare un vero mercato unico digitale europeo; invita la Commissione a sostenere l'estensione a tutti i settori del regime di notifica paese per paese sulla tassazione delle imprese multinazionali, ad eccezione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, ad approvare la proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e a sostenere l'adozione di tecnologie digitali e di migliori prassi per agevolare la raccolta più efficiente e puntuale dei dati fiscali; chiede alla Commissione di tener conto delle ultime raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sul progetto anti-BEPS (contro l'erosione della base imponibile e lo spostamento dei profitti);

19.  reputa prioritario lo sviluppo di un sistema di IVA online semplificato, uniforme e coerente onde ridurre i costi di conformità per le piccole imprese innovative che operano in Europa; chiede, inoltre, che sia pienamente rispettato il principio della neutralità fiscale indipendentemente dal supporto, sia esso fisico o digitale; invita la Commissione a presentare, come da impegni assunti e quanto prima, una proposta che permetta agli Stati membri di ridurre le aliquote dell'IVA per la stampa, l'editoria digitale, i libri e le pubblicazioni online; prende atto che, a norma dell'attuale direttiva dell'UE sull'IVA, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare un'aliquota IVA ridotta per i contenuti culturali; invita la Commissione a favorire lo scambio di migliori prassi tra le autorità tributarie e i soggetti interessati, al fine di elaborare soluzioni appropriate per il pagamento delle imposte nell'economia collaborativa; plaude all'introduzione di un mini sportello unico IVA che segna un passo verso la soppressione del regime temporaneo UE dell'IVA; è tuttavia preoccupato che l'assenza di una soglia ponga talune PMI in una posizione difficile per quanto riguarda la conformità al regime; invita la Commissione a rivedere il regime in modo da renderlo più favorevole alle imprese;

20.  sottolinea l'esigenza di promuovere l'innovazione e la parità di condizioni caratterizzate da obblighi analoghi dal punto di vista operativo, della sicurezza e patrimoniale per tutti gli operatori finanziari nell'economia digitale;

21.  mette in risalto i particolari problemi in materia di tassazione che incontrano le piccole e medie imprese quando operano a livello transfrontaliero; chiede pertanto alla Commissione di esaminare le possibili opzioni per superare questi ostacoli per le PMI;

22.  insiste sull'importanza dell'identificazione elettronica e dei servizi fiduciari per aumentare il volume e la qualità degli scambi elettronici in una prospettiva di crescita; invita, pertanto, gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per attuare il regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (regolamento e-IDAS) entro il 1° luglio 2016;

23.  appoggia la decisione della Commissione di avviare un dibattito pubblico con due consultazioni sul geoblocco e sulle piattaforme, sugli intermediari online, i dati, il cloud computing e l'economia collaborativa; sottolinea che occorre stabilire una definizione di "piattaforma", onde avere un chiaro punto di partenza per la verifica in materia di diritto della concorrenza; esorta la Commissione a creare un clima imprenditoriale che garantisca lo sviluppo delle idee innovative, la tutela delle norme sul lavoro, la concorrenza leale e condizioni omogenee per i servizi digitali; sottolinea che il rapido tasso di sviluppo tecnologico del mercato digitale richiede un quadro tecnologicamente neutro per le future iniziative;

24.  deplora le lungaggini delle indagini sulle pratiche di Google e il fatto che esse si trascinino già da diversi anni senza risultati conclusivi; accoglie, pertanto, con favore la comunicazione degli addebiti inviata dalla Commissione a Google sul suo servizio di raffronto dei prezzi; invita la Commissione a continuare a esaminare con determinazione tutte le perplessità emerse nel corso delle indagini, comprese tutte le altre aree di ricerca verticale, poiché in ultima analisi è uno degli aspetti tesi a garantire parità di condizioni per tutti gli operatori del mercato digitale;

25.  plaude all'intenzione della Commissione di porre fine alle prassi ingiustificate di geoblocco che riducono la scelta dei consumatori; ritiene essenziale assicurare l'attuazione appropriata dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva sui servizi, che proibisce la discriminazione nella fornitura dei servizi basata sulla nazionalità e/o sul luogo di residenza, e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva sui diritti dei consumatori, che prevede che i siti per il commercio online indichino almeno all'inizio del processo d'ordine se sono previste restrizioni alla consegna e quali sono i metodi di pagamento accettati;

26.  ritiene che i servizi di pagamento digitale siano fondamentali per l'economia; invita la Commissione a eliminare ogni ostacolo ai pagamenti online nell'Unione e ad assicurare che tutti i siti commerciali dell'UE che accettano servizi di pagamento quali l'online banking e le carte di credito non operino discriminazioni sulla base dello Stato membro di registrazione di detti servizi di pagamento;

27.  ritiene che lo sviluppo di un'economia digitale europea richieda un livello sufficiente di concorrenza e di pluralità dei fornitori di servizi e sottolinea che la presenza di economie di rete permette la creazione di monopoli e oligopoli; sostiene gli sforzi della Commissione nel prevenire gli abusi di mercato e difendere gli interessi dei consumatori; incoraggia la Commissione a eliminare le barriere all'ingresso nell'economia digitale nei settori caratterizzati da pochi soggetti dominanti, tranne nei casi in cui siano necessarie a fini prudenziali o per tutelare i diritti dei consumatori; invita la Commissione a contrastare le pratiche discriminatorie in tutti i settori dell'economia digitale, compresi gli acquisti e i pagamenti online, i servizi di ricerca e le reti sociali e la neutralità della rete, come misura ulteriore per aprire il mercato alla concorrenza;

28.  evidenzia l'importanza dell'economia dei dati per lo sviluppo del mercato unico digitale; osserva che la minaccia alla tutela della vita privata costituisce una sfida importante poiché incide sulla fiducia nell'ambiente digitale; invita la Commissione a verificare i livelli di trasparenza, l'uso delle informazioni e l'uso improprio dei dati personali sulle piattaforme online e a proporre, se del caso, un'adeguata regolamentazione;

29.  plaude al lancio della consultazione pubblica sulla modernizzazione dell'IVA per il commercio elettronico transfrontaliero avviata nel settembre 2015 e la considera un primo passo fondamentale per semplificare il pagamento dell'IVA per le transazioni online transfrontaliere; invita la Commissione a valutare i risultati di questa consultazione pubblica al Parlamento e a riferire in merito al Parlamento e al grande pubblico dopo la sua conclusione;

30.  sottolinea che i consumatori dovrebbero godere dello stesso livello di protezione indipendentemente dai prodotti acquistati e dal luogo in cui li acquistano, ad esempio attraverso piattaforme per il commercio elettronico o forme di commercio tradizionale;

31.  sottolinea che occorre effettuare un'analisi approfondita dei diversi tipi di piattaforme di "economia collaborativa" per garantire che la relativa legislazione consenta lo sviluppo di tali servizi, in modo da permettere nuove forme di consumo e produzione, garantendo al contempo livelli elevati di protezione dei consumatori;

32.  accoglie con favore l'iniziativa della Commissione per un nuovo piano d'azione in materia di pubblica amministrazione elettronica (e-government); osserva che le firme elettroniche interoperabili e il relativo regolamento sull'identificazione elettronica e i servizi fiduciari sono estremamente importanti per il mercato unico digitale dei servizi finanziari, poiché forniscono nuovi strumenti alle banche e alle compagnie di assicurazioni, quali l'identificazione elettronica per il processo digitale di registrazione dei nuovi clienti o strumenti di firma elettronica per i contratti o i pagamenti;

33.  ritiene che, sebbene si dovrebbe fare di più per eliminare gli ostacoli all'ingresso di nuove ed emergenti imprese digitali, occorra nel contempo imporre a tali imprese di rispettare le normative nazionali consolidate, quali quelle in materia tributaria, la legislazione sulla salute e la sicurezza e i diritti dei lavoratori, e di operare secondo gli stessi standard elevati che le imprese esistenti sono tenute a osservare in questi ambiti;

34.  sottolinea l'importanza di sostenere lo sviluppo di un mercato unico digitale con un quadro aggiornato ed efficace che assicuri la continuità del commercio elettronico e la protezione contro la criminalità informatica, in particolare in settori critici come i servizi bancari;

35.  osserva che i principi economici che hanno caratterizzato lo sviluppo di Internet e la sua diffusione, segnatamente la neutralità della rete, l’apertura e la non discriminazione, sono minacciati dalla diffusione di ecosistemi chiusi all'interno della rete; sottolinea che lo sviluppo e la crescita di tali ecosistemi, con la creazione di una struttura oligopolistica nel mercato dei servizi e beni digitali, va a scapito degli interessi dei consumatori e dell'innovazione e pertanto, nel lungo termine, rischia di minacciare lo sviluppo stesso del mercato unico digitale;

36.  invita la Commissione ad avviare rapidamente un'iniziativa volta a modificare la legislazione, onde tenere conto del progresso tecnologico ed eliminare un serio ostacolo allo sviluppo del mercato dei libri elettronici e della carta elettronica;

37.  sottolinea che la Commissione deve continuare ad applicare le norme antitrust, in particolare il regolamento sulle restrizioni verticali e i relativi orientamenti, onde assicurare che le norme specifiche sulla distribuzione selettiva non siano utilizzate per limitare la disponibilità dei prodotti attraverso i canali di commercio online e impedire la concorrenza a danno dei consumatori;

38.  considera che le caratteristiche specifiche dell'economia digitale, derivanti in particolare dalla presenza di costi marginali decrescenti e tendenti a zero ed alla presenza di forti effetti di rete, favoriscono le economie di scala e quindi la concentrazione. invita la Commissione a definire una politica della concorrenza che tenga conto delle specificità e delle sfide legate all'economia digitale;

39.  invita la Commissione a elaborare una proposta coraggiosa sulla revisione della direttiva IVA (2006/112/CE) al fine di rendere il sistema IVA transfrontaliero più chiaro e meno oneroso per le imprese, segnatamente le PMI;

40.  evidenzia come la sovrapposizione dei modelli di economia collaborativa e di economia di mercato possa dar luogo a distorsioni della libera concorrenza in alcuni mercati; invita la Commissione a lavorare a un quadro normativo che, pur favorendo lo sviluppo dell'economia collaborativa, garantisca il mantenimento di condizioni omogenee e il rispetto della normativa dell'UE, in particolare in materia di fiscalità e diritto del lavoro;

41.  rileva come lo sviluppo del mercato unico digitale possa essere favorito dall'esistenza all'interno dell'Unione di cluster dell'innovazione, ovvero di aree geografiche caratterizzate da un'elevata concentrazione di imprese e competenze digitali; invita la Commissione a favorire l'ulteriore sviluppo di tali aree e la diffusione delle migliori pratiche e delle conoscenze;

42.  sottolinea l'importanza degli incubatori di imprese, degli strumenti informali di coinvestimento ("business angel") e della molteplicità di soggetti ed enti, pubblici e privati, che si adoperano per lo sviluppo di imprese nel settore digitale; invita la Commissione a definire una strategia che consenta di associare tali soggetti allo sviluppo del mercato unico digitale e di porre le basi per la creazione di una rete europea degli incubatori di imprese.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

1.12.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

49

8

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe, Sotirios Zarianopoulos

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Matt Carthy, Philippe De Backer, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Marian Harkin, Barbara Kappel, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Alessia Maria Mosca, Michel Reimon, Maria João Rodrigues

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Agnes Jongerius, Anneleen Van Bossuyt, Igor Šoltes

11.11.2015

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sul tema "Verso un atto sul mercato unico digitale"

(2015/2147(INI))

Relatore per parere: Merja Kyllönen

SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approveranno i seguenti suggerimenti:

1.  accoglie favorevolmente la comunicazione "Strategia per il mercato unico digitale in Europa"; sottolinea che l'attuazione della digitalizzazione e la maggiore diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) interoperabili sono strumenti chiave per rendere il sistema europeo dei trasporti più efficiente e produttivo e per utilizzare meglio la capacità esistente, col risultato che i trasporti quotidiani, la mobilità e la logistica saranno più fluidi, sicuri, assennati nell'uso delle risorse e sostenibili;

2.  riconosce che procedure amministrative troppo macchinose in taluni paesi possono costituire un ostacolo per i nascenti progetti di trasporto a forte potenziale (tra cui start-up e progetti digitali); chiede che il mercato unico digitale preveda un capitolo specifico per la riduzione delle formalità amministrative (fiscalità, dichiarazione di costituzione d'impresa, assunzioni), in particolare nella fase di avvio dei progetti;

3.  osserva che la digitalizzazione dei settori dei trasporti e del turismo offre all'Europa nuove opportunità imprenditoriali e nuovi posti di lavoro e svolge un ruolo centrale nella trasformazione delle città europee in città intelligenti; mette in rilievo la forte crescita del settore degli STI, con un tasso previsto di crescita annua globale del 16,4% per il periodo 2014-2019; riconosce che, se è vero che il settore dei trasporti è stato uno dei pionieri nell'uso e nell'applicazione delle nuove tecnologie informatiche, si dovrebbero però compiere ancora ulteriori progressi; pone perciò l'accento sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e le start-up innovative nei settori dei trasporti e del turismo e ritiene che il FEIS dovrebbe svolgere un ruolo importante nella digitalizzazione del settore;

4.  fa osservare che la digitalizzazione dei settori dei trasporti e del turismo aprirà la strada alla creazione di posti di lavoro meno meccanizzati, offrendo potenzialità per compiti più creativi; fa presente che per tenere il passo con gli sviluppi tecnologici sono indispensabili programmi di formazione sul posto di lavoro; sottolinea che, per compensare il rischio della perdita di posti di lavoro a causa della digitalizzazione in determinate occupazioni, sono necessari programmi sociali e programmi d'istruzione mirati allo sviluppo di altre mansioni più attraenti e sostenibili;

5.  riconosce che la digitalizzazione può determinare cambiamenti strutturali nei settori dei trasporti e del turismo; sottolinea la necessità di adottare nuovi modelli imprenditoriali, piattaforme digitali e servizi basati sulla digitalizzazione e sulla sharing economy; si compiace del fatto che la digitalizzazione consente di sviluppare il concetto di "mobilità come servizio" e incoraggia la Commissione ad avviare un'analisi approfondita a sostegno di azioni che promuovano tale concetto, per quanto riguarda ad esempio i consumatori, le infrastrutture di trasporto e la pianificazione urbanistica;

6.  sollecita la Commissione a valutare la necessità di modernizzare le politiche dell'UE in materia di trasporti e turismo adeguandole all'era digitale; chiede alla Commissione di armonizzare il quadro normativo dei diversi modi di trasporto, in modo da promuovere un sistema multimodale sostenibile e la concorrenza tra i modi o tra le varie entità lungo la catena di valore, e di incoraggiare nuovi servizi e innovazioni per la mobilità e la logistica, compresi quelli basati sulla sharing economy, stabilendo nel contempo parità di condizioni per gli operatori di mercato già esistenti e per i nuovi concorrenti secondo standard europei elevati in materia di sicurezza, accessibilità, condizioni di lavoro, equità fiscale, protezione dei consumatori, protezione dei dati e prevenzione degli effetti nocivi per l'ambiente; crede inoltre nel rispetto del principio di neutralità tecnologica e nella necessità di non ostacolare l'innovazione;

7.  sottolinea l'importanza, nel settore dei trasporti, di definire chiaramente e rendere trasparenti i diritti dei passeggeri; esorta pertanto la Commissione a presentare una proposta per una Carta dei diritti dei passeggeri che copra tutte le modalità di trasporto, compresa la tutela chiaramente definita e trasparente dei diritti dei passeggeri nel contesto multimodale;

8.  richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che sfruttando meglio le tecnologie digitali e innovative si può assicurare un sostegno più efficace nel settore turistico europeo;

9.  è favorevole allo sviluppo di una nuova tecnologia digitale per l'autovalutazione dei servizi di trasporto e per il loro miglioramento nell'interesse degli utenti;

10.  esorta la Commissione ad assicurare che la strategia dell'UE per un mercato unico europeo sia sviluppata in collaborazione con Stati leader in fatto di buone prassi di digitalizzazione nel settore dei trasporti, in modo tale da includere agevolmente le innovazioni tecnologiche sviluppate da paesi extra UE, migliorando così l'interoperabilità e ampliando le opportunità di crescita e di espansione delle imprese europee a livello internazionale;

11.  esorta la Commissione, nell'adeguamento del settore dei trasporti all'era digitale, a non eliminare l'elemento umano, garantendo che in qualsiasi momento i sistemi intelligenti e automatizzati possano essere controllati da professionisti in caso di emergenza; chiede fermamente che, nella formazione dei lavoratori del settore, non si trascuri la possibilità di assumere il controllo dei sistemi automatici di controllo e guida;

12.  invita gli Stati membri a promuovere la digitalizzazione dei servizi di trasporto per gli utenti portatori di disabilità, in modo che tali servizi rappresentino un aiuto e non ulteriore ostacolo;

13.  ritiene che la crescente digitalizzazione comporti una sfida triplice: fiducia, connettività e capacità; sottolinea che la fiducia e una sicura protezione dei dati sono presupposti indispensabili per completare il mercato unico digitale; mette in rilievo a tale proposito la necessità di garantire standard elevati per quanto riguarda capacità, accessibilità e sicurezza dei dati, fornendo un'infrastruttura di dati completa, affidabile e interoperabile e garantendo la sicurezza e la credibilità della raccolta, del trattamento, dell'utilizzo e della conservazione dei dati; sottolinea l'importanza di disporre di infrastrutture idonee a gestire la quantità dei nuovi flussi di dati generati, che richiedono investimenti nella banda larga, il pieno sfruttamento delle possibilità offerte da Galileo e un uso più efficiente delle frequenze;

14.  invita gli Stati membri e le municipalità locali a prevedere e a includere sempre nella realizzazione dei piani di mobilità urbana la dimensione digitale dei trasporti, garantendo una piena accessibilità e fruibilità da parte degli utenti;

15.  è del parere che i settori dei trasporti e del turismo diventeranno uno dei maggiori campi di applicazione dell'Internet delle cose (IoT, Internet of Things) e invita perciò la Commissione a sviluppare una strategia coordinata sulla connettività nel settore dei trasporti; sottolinea l'importanza della lungimiranza e della valutazione d'impatto ex ante nel processo decisionale, sia per la regolamentazione che per gli investimenti nelle infrastrutture, al fine di costruire una base applicabile per i trasporti digitalizzati e automatizzati, dedicando grande attenzione alla sicurezza, all'uso efficiente delle infrastrutture, alla privacy e alla sicurezza e accessibilità dei dati; sottolinea inoltre la necessità di misure e prescrizioni solide in materia di sicurezza informatica per i veicoli collegati, mettendo in rilievo che non si tratta solo di una questione di protezione dei dati, bensì della sicurezza fisica di un veicolo e dei suoi passeggeri;

16.  si attende dalla Commissione la presentazione di un'ampia relazione comprendente una valutazione dello stato attuale della digitalizzazione nel mercato del turismo dell'UE, con l'obiettivo di individuare e raccogliere le sfide e le opportunità per i vari attori pubblici e privati a livello nazionale, regionale e locale; ritiene che tale relazione dovrebbe includere raccomandazioni appropriate volte a garantire una concorrenza leale e parità di condizioni per tutti gli attori nonché a proteggere i consumatori assicurando trasparenza, neutralità e accessibilità;

17.  sottolinea l'importanza della digitalizzazione nel settore del turismo e la necessità di rendere facilmente accessibili tutte le infrastrutture digitali, in particolare per quanto riguarda le PMI, tenendo conto anche dello sviluppo di piattaforme di sharing economy;

18.  è convinto che la digitalizzazione offra significative potenzialità di rafforzamento delle strategie d'integrazione; chiede alla Commissione di individuare le carenze esistenti in materia di integrazione, interoperabilità e standardizzazione; è favorevole a un approccio olistico alle telecomunicazioni, ai trasporti e alle reti energetiche intelligenti per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi tipi di servizi digitali per consumatori e fornitori; sottolinea la necessità di un partenariato tra il settore automobilistico e quello delle telecomunicazioni al fine di garantire che i veicoli collegati e le relative infrastrutture siano sviluppati sulla base di norme comuni in tutta Europa nonché a livello mondiale;

19.  ricorda la necessità di promuovere ambiziosamente servizi multimodali e transfrontalieri di informazioni sul viaggio, pianificazione dell'itinerario e emissione dei biglietti tramite piattaforme digitali e online, e per favorire i progressi in materia chiede alla Commissione di presentare una proposta che obblighi i fornitori a mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie;

20.  sottolinea che gli strumenti TIC, sia reti che applicazioni, dovrebbero essere esaurienti, accessibili e di facile uso per tutti gli utenti, comprese le persone con disabilità e gli anziani; invita la Commissione a tener conto, nella realizzazione del mercato unico digitale, del rischio di esclusione di questi utenti;

21.  sottolinea l'importanza della disponibilità di un accesso internet wireless ad alta velocità per tutti i cittadini e i visitatori in Europa, in particolare nei punti nodali per i trasporti e il turismo e nelle zone rurali e periferiche; invita gli Stati membri a rispettare gli impegni che hanno assunto per l'abolizione dei costi di roaming in Europa; osserva che è della massima importanza abbattere le barriere allo sviluppo transfrontaliero dei servizi elettronici nei trasporti e nel turismo; sottolinea, a tal fine, che si dovrebbe impedire il geo-blocco dei servizi legati ai trasporti;

22.  sottolinea che l'UE deve svolgere un ruolo attivo al Forum mondiale delle Nazioni Unite sulle regolamentazioni nel settore automobilistico e soprattutto nel gruppo di lavoro informale sui sistemi di trasporto intelligenti e i veicoli automatizzati (WP 29); ritiene che tale partecipazione attiva sia essenziale per garantire che le norme UE per i veicoli collegati costituiscano la base per gli standard mondiali; è inoltre convinto che l'UE dovrebbe rafforzare la cooperazione con gli Stati Uniti su norme e regolamentazioni per i veicoli collegati.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

10.11.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Rosa Estaràs Ferragut

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Jiří Maštálka, Flavio Zanonato

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

14.12.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

80

6

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Theresa Griffin, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Antonio López-Istúriz White, Ernest Maragall, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Dan Nica, Angelika Niebler, Margot Parker, Eva Paunova, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Marcus Pretzell, Michel Reimon, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Paul Rübig, Jean-Luc Schaffhauser, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Sergei Stanishev, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Mylène Troszczynski, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Anneleen Van Bossuyt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Pervenche Berès, Michał Boni, Lefteris Christoforou, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Clare Moody, Julia Reda, Massimiliano Salini, Adam Szejnfeld

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Amjad Bashir, Andrea Bocskor, Petra Kammerevert, Ulrike Müller

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

80

+

ALDE, ECR, EFDD, ENF, PPE, S&D, Verts/ALE

Philippe De Backer, Antanas Guoga, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Ulrike Müller, Morten Helveg Petersen, Robert Rochefort, Daniel Dalton, Vicky Ford, Hans-Olaf Henkel, Marcus Pretzell, Richard Sulík, Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt, David Borrelli, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Barbara Kappel, Bendt Bendtsen, Andrea Bocskor, Michał Boni, Jerzy Buzek, Lefteris Christoforou, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Antonio López-Istúriz White, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Angelika Niebler, Eva Paunova, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera, Lucy Anderson, José Blanco López, Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Petra Kammerevert, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Vladimír Maňka, Csaba Molnár, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Sergei Stanishev, Catherine Stihler, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Pascal Durand, Ernest Maragall, Julia Reda, Michel Reimon, Igor Šoltes, Claude Turmes

6

-

ECR, EFDD, ENF, S&D

Amjad Bashir, Margot Parker, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Pervenche Berès, Virginie Rozière

3

0

GUE

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
  • [2]  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.
  • [3]  GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14.
  • [4]  GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72.
  • [5]  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.
  • [6]  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.
  • [7]  GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1.
  • [8]  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
  • [9]  GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7.
  • [10]  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
  • [11]  GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1.
  • [12]  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
  • [13]  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
  • [14]  GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
  • [15]  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
  • [16]  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
  • [17]  Testi approvati, P8_TA(2015)0220.
  • [18]  Testi approvati, P8_TA(2015)0051.
  • [19]  Testi approvati, P8_TA(2014)0071.
  • [20]  Testi approvati, P7_TA(2014)0179.
  • [21]  Testi approvati, P7_TA(2014)0067.
  • [22]  Testi approvati, P7_TA(2014)0032.
  • [23]  Testi approvati, P7_TA(2013)0535.
  • [24]  Testi approvati, P7_TA(2013)0536.
  • [25]  Testi approvati, P7_TA(2013)0454.
  • [26]  Testi approvati, P7_TA(2013)0436.
  • [27]  Testi approvati, P7_TA(2013)0377.
  • [28]  Testi approvati, P7_TA(2013)0327.
  • [29]  Testi approvati, P7_TA(2013)0239.
  • [30]  Testi approvati, P7_TA(2013)0215.
  • [31]  Testi approvati, P7_TA(2012)0468.
  • [32]  GU C 353E del 3.12.2013, pag. 64.
  • [33]  Testi approvati, P7_TA(2012)0237.
  • [34]  Testi approvati, P7_TA(2012)0140.
  • [35]  GU C 50E del 21.2.2012, pag. 1.
  • [36]  GU C 236E del 12.8.2011, pag. 33.
  • [37]  GU C 81E del 15.3.2011, pag. 45.
  • [38]  GU C 236E del 12.8.2011, pag. 24.
  • [39]  Eurostat, 2014: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level#People_who_never_used_the_internet
  • [40]  Rapporto sui risultati dei lavori del gruppo ad alto livello sull'utilizzo futuro della banda UHF.
  • [41]  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
  • [42]  Testi approvati, P7_TA(2013)0329.
  • [43]  Testi approvati, P7_TA(2014)0232.
  • [44]  Secondo la definizione dell'Agenda di Tunisi e della Dichiarazione di principi di Ginevra del Vertice mondiale sulla società dell'informazione.
  • [45]  Studio dell'EY intitolato "Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU" (Generare crescita: misurare i mercati culturali e creativi nell'UE).
  • [46]  Testi approvati, P8_TA(2015)0273.
  • [47]  Cfr. relazione sull'azione delle dogane UE per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale – Risultati alle frontiere dell'UE 2014, DGTAXUD, 2015.