RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski

13.1.2016 - (2015/2241(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Heidi Hautala

Procedura : 2015/2241(IMM)
Ciclo di vita in Aula
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A8-0004/2016
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski

(2015/2241(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski, trasmessa il 13 agosto 2015 dal procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale avviato dall'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale (Rif. n. CAN-PST-SCW.7421.573278.2015.3.A.0475), e comunicata in Aula il 9 settembre 2015,

–  visto che Czesław Adam Siekierski ha rinunciato al diritto di essere ascoltato conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,

–  visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],

–  visti l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia nonché l'articolo 7b, paragrafo 1, e l'articolo 7c, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0004/2016),

A.  considerando che il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso una richiesta dell'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale volta a ottenere la revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo eletto per la Polonia, Czesław Adam Siekierski, in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 92a del codice delle infrazioni del 20 maggio 1971, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997; che, in particolare, la presunta infrazione consiste nel superamento del limite di velocità consentito in un centro abitato;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;

C.  considerando che l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione rispettiva del Sejm o del Senato;

D.  considerando che spetta quindi al Parlamento europeo decidere se l'immunità di Czesław Adam Siekierski vada o meno revocata;

E.  considerando che la presunta infrazione non ha un nesso diretto od ovvio con l'esercizio ad opera di Czesław Adam Siekierski dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo;

F.  considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente serio e circostanziato che la richiesta sia stata presentata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;

1.  decide di revocare l'immunità di Czesław Adam Siekierski;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Czesław Adam Siekierski.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Il 13 agosto 2015 il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso al Presidente del Parlamento una richiesta dell'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale volta a ottenere l'autorizzazione ad avviare un procedimento giudiziario contro un deputato al Parlamento europeo, Czesław Adam Siekierski, in relazione a un'infrazione per eccesso di velocità.

Secondo l'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale, il 10 gennaio 2015, alle ore 8.22 di sera, Czesław Adam Siekierski, mentre era alla guida di un'auto, non ha rispettato il limite di velocità in un centro abitato, viaggiando a una velocità di 77 km/h mentre il limite era di 50 km/h. L'Ispettorato generale afferma inoltre che Czesław Adam Siekierski ha risposto al verbale di contestazione inviatogli il 19 gennaio 2015 inviando fotocopie della sua tessera di parlamentare e dell'attestato dell'elezione a deputato al Parlamento europeo, unitamente a una dichiarazione in cui ha riconosciuto di essere stato alla guida del veicolo nella data indicata. All'on. Siekierski viene contestata un'infrazione ai sensi dell'articolo 92a del codice delle infrazioni, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge polacca sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997.

Nella seduta del 9 settembre 2015, il Presidente del Parlamento ha comunicato, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto una lettera del procuratore generale della Repubblica di Polonia che chiede la revoca dell'immunità parlamentare di Czesław Adam Siekierski.

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, il 6 ottobre 2015 il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica. Il 26 novembre 2015 Czesław Adam Siekierski ha rinunciato al diritto di essere ascoltato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.

2. Disposizioni regolamentari e procedurali in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo

L'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea recita:

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a.  sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b.  sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

Dal momento che la revoca dell'immunità viene chiesta per la Polonia, ai sensi dell'articolo 9, primo capoverso, lettera a), si applica la legge polacca in materia di immunità parlamentare. L'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia stabiliscono che deputati e senatori non possono essere chiamati a rispondere penalmente senza l'autorizzazione della rispettiva camera di appartenenza. In conformità dell'articolo 7b, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori, il ministro della Giustizia deve presentare, tramite il procuratore generale, una proposta volta a ottenere l'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente in una causa concernente un reato perseguito dalla pubblica accusa. L'articolo 7c, paragrafo 1, della stessa legge stabilisce, a sua volta, che la proposta volta a ottenere l'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente è presentata al Presidente del Sejm o al Presidente del Senato, che la trasmettono all'organismo competente a esaminarla ai sensi del regolamento del Sejm o del Senato e ne comunicano nel contempo il contenuto al deputato o al senatore interessato.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo recitano:

Articolo 6

Revoca dell'immunità

1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e dei principi richiamati nel presente articolo.

(...)

Articolo 9

Procedure in materia di immunità

1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo dell'interessato.

2. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità.

4. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.

5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.

Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile.

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

(...)

7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

(...)

3. Motivazione della decisione proposta

Sulla base delle circostanze summenzionate, al caso in parola si applica l'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Ai sensi di tale disposizione, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. A tale proposito, l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione polacca sanciscono che non è possibile avviare un procedimento penale a carico di un membro del Sejm o del Senato senza l'autorizzazione preventiva della camera di appartenenza. Pertanto, è necessario che il Parlamento europeo si pronunci sull'ammissibilità di un procedimento penale a carico di Czesław Adam Siekierski.

Per decidere se revocare o meno l'immunità parlamentare di un deputato, il Parlamento europeo applica i propri principi consolidati. Uno di questi principi prevede che l'immunità sia di norma revocata quando il reato rientra nell'ambito dell'articolo 9 del Protocollo n. 7, purché non vi sia fumus persecutionis, vale a dire il sospetto sufficientemente serio e circostanziato che all'origine dell'azione penale vi sia l'intento di ledere politicamente il deputato interessato.

Nella fattispecie in esame, la richiesta di revoca dell'immunità di Czesław Adam Siekierski è stata presentata a seguito di una presunta violazione consistente nel superamento del limite di velocità in un centro abitato. Dal fascicolo emerge che Czesław Adam Siekierski ha a quanto pare ammesso di trovarsi alla guida del veicolo nella data indicata, pur non avendo indicato nel modulo pertinente se conciliava o contestava la contravvenzione. Dalle circostanze del caso appare che la presunta infrazione e il conseguente procedimento non hanno alcun rapporto con la posizione di Czesław Adam Siekierski in quanto deputato al Parlamento europeo e che non vi è prova di fumus persecutionis.

4. Conclusioni

Sulla base delle considerazioni precedenti e a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare dell'on. Czesław Adam Siekierski.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

11.1.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Durand, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Virginie Rozière

  • [1]  (Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C‑200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T‑42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.)