RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina
28.1.2016 - (COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Marielle de Sarnez
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina
(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0460),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0273/2015),
– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0013/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Gli attentati terroristici del 18 marzo 2015 a Tunisi e del 26 giugno 2015 a Sousse hanno inferto un colpo durissimo all'economia tunisina, peraltro già in gravi difficoltà.
In questo difficile contesto, l'Unione europea vuole ribadire il proprio appoggio agendo in modo concreto per sostenere lo sviluppo economico della Tunisia.
È in quest'ottica che la Commissione propone di offrire, unilateralmente e a titolo temporaneo, come misura commerciale autonoma, un contingente tariffario senza dazio pari a 35 000 tonnellate l'anno, vale a dire in totale 70 000 tonnellate, per le esportazioni tunisine di olio d'oliva nell'Unione, e ciò senza aumentare il volume globale delle importazioni.
Tale contingente sarà disponibile per un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, e sarà aperto una volta esaurito l'attuale contingente tariffario senza dazio pari a 56 700 tonnellate, indicato nell'accordo di associazione concluso tra l'Unione e la Tunisia.
Questa misura comporterà dei vantaggi per buona parte dell'economia tunisina. Infatti, il settore oleicolo tunisino fornisce indirettamente occupazione a più di un milione di persone e rappresenta un quinto della forza lavoro agricola totale del paese. L'olio d'oliva è, d'altro canto, il principale prodotto agricolo che la Tunisia esporta.
Questa disposizione temporanea lascia impregiudicato l'esito dei negoziati agricoli nel quadro dell'accordo di libero scambio, che hanno avuto inizio nell'ottobre 2015.
Impegnandosi in tal modo, concretamente, a fianco dei tunisini per sostenerne lo sviluppo economico, l'Unione europea agisce altresì in favore del processo democratico del paese.
12.1.2016
PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
destinato alla commissione per il commercio internazionale
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina
(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD))
Relatore per parere: Clara Eugenia Aguilera García
BREVE MOTIVAZIONE
L'attentato terroristico del 26 giugno 2015 a Sousse ha suscitato una viva reazione nell'UE in merito alla necessità di assistere meglio la Tunisia nella transizione politica ed economica, in modo concreto e mirato, con interventi che possano mostrarsi efficaci in tempi brevi. In tale contesto la Commissione europea propone, come misura commerciale autonoma, un contingente tariffario senza dazio, temporaneo e unilaterale di 35 000 tonnellate all'anno per le esportazioni tunisine di olio d'oliva nell'Unione. Il contingente sarà disponibile per due anni, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. Questo volume supplementare sarà aperto una volta esaurito il contingente tariffario senza dazio di 56 700 tonnellate iscritto nell'accordo.
Posizione del relatore per parere
Il relatore per parere condivide la necessità che l'UE contribuisca a rilanciare l'economia tunisina in un momento indubbiamente difficile, ma rileva, una volta di più, che la solidarietà dell'Unione è una solidarietà a spese degli agricoltori dell'Europa meridionale, nel caso specifico dei produttori di olio d'oliva. L'Unione europea è leader mondiale nel settore dell'olio d'oliva, un comparto che rappresenta il principale fattore di sostentamento economico e sociale nelle zone produttrici. È proprio in vaste aree dei paesi dell'Unione maggiormente colpiti dalla crisi economica che il settore dell'olio d'oliva garantisce migliaia di posti di lavoro, oltre a contribuire al saldo positivo della bilancia commerciale dell'UE, data la rilevanza delle esportazioni verso paesi terzi.
Sebbene quest'anno i prezzi nel settore dell'olio d'oliva siano leggermente migliorati, nell'ultimo decennio si è assistito, tendenzialmente, a una discesa costante dei prezzi e a una perdita di redditività della coltivazione, dovuta al continuo aumento dei costi di produzione. Va altresì menzionata la costante opposizione della Commissione a un adeguamento dei prezzi per l'ammasso privato, che anche dopo l'ultima riforma si mantengono ai livelli degli anni '90.
Mediante gli emendamenti presentati si chiede in primo luogo che la Commissione, previo accertamento della fattibilità della proposta, realizzi valutazioni d'impatto intese ad analizzare l'incidenza di misure di questo tipo sul settore agricolo europeo, e si sottolinea il carattere eccezionale ed emergenziale della misura in parola, che deve limitarsi alla durata e ai quantitativi proposti. Inoltre, occorre prevedere una gestione mensile dei quantitativi supplementari per minimizzare il loro impatto sul mercato comunitario dell'olio d'oliva ed evitare il crollo dei prezzi europei in determinati mesi dell'anno.
È opportuno ricordare che l'attuale contingente di 56 700 tonnellate previsto dall'accordo di associazione e le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo accordano già alla Tunisia un accesso privilegiato al mercato dell'Unione.
EMENDAMENTI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(3) L'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione e il settore occupa un posto importante nell'economia del paese. |
(3) L'olio d'oliva è il principale prodotto agricolo esportato dalla Tunisia verso l'Unione e il settore occupa un posto importante nell'economia del paese, ma rappresenta altresì una risorsa economica importante per alcuni Stati membri. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(4) L'Unione sostiene al meglio l'economia tunisina, conformemente agli obiettivi della politica europea di vicinato iscritti nell'accordo euromediterraneo, offrendo un mercato attraente e affidabile per le esportazioni tunisine di olio d'oliva. A tal fine occorrono misure commerciali autonome che consentano d'importare questo prodotto nell'Unione in base ad un contingente senza dazio. |
(4) L'Unione sostiene al meglio l'economia tunisina, conformemente agli obiettivi della politica europea di vicinato iscritti nell'accordo euromediterraneo, offrendo un mercato attraente e affidabile per le esportazioni tunisine. A tal fine, in attesa della conclusione dei negoziati per l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), l'Unione ha approvato, per far fronte alla crisi economica del paese e sostenere le riforme politiche necessarie, un aumento di 300 milioni di EUR dell'assistenza macrofinanziaria alla Tunisia, da erogare nel 2015 in tre rate da 100 milioni di EUR, in conformità della decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. |
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1 bis Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2010, pag. 9). |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(4 bis) Le scorte di olio d'oliva dell'Unione all'inizio della campagna 2015/2016 sono al di sotto dei livelli medi delle campagne degli anni precedenti; pertanto, è poco probabile che un aumento delle importazioni tunisine generi degli squilibri sui mercati dell'UE. Tuttavia, per quanto riguarda la prossima campagna, per il momento è tuttavia difficile prevedere i volumi, date le forti fluttuazioni dei raccolti. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(5) Per prevenire la frode, le misure commerciali autonome previste dovrebbero essere subordinate al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme dell'UE sull'origine dei prodotti e relative procedure, nonché ad una cooperazione amministrativa efficiente della Tunisia con l'Unione. |
(5) Per prevenire la frode e garantire un'adeguata protezione dei consumatori, come stabilito dall'articolo 169 TFUE, le misure commerciali autonome previste dovrebbero essere subordinate al rispetto, da parte della Tunisia, delle norme dell'UE sull'origine dei prodotti e relative procedure, nonché ad una cooperazione amministrativa efficiente della Tunisia con l'Unione. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) La salvaguardia della stabilità del mercato dell'olio d'oliva nell'Unione impone che il volume supplementare creato dalle misure commerciali autonome sia messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente annuale senza dazio indicato nell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo. |
(6) La salvaguardia della stabilità del mercato dell'olio d'oliva nell'Unione impone che il volume supplementare creato dalle misure commerciali autonome sia messo a disposizione solo una volta esaurito il volume del contingente annuale senza dazio indicato nell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo. Al fine di prevenire danni ingenti per la produzione europea, il presente regolamento prevede altresì misure di salvaguardia intese a evitare distorsioni del mercato. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(6 bis) Al fine di evitare gli effetti delle fluttuazioni della produzione, che nel caso di questa coltura sono molto marcate in funzione delle condizioni climatiche, è opportuno dare al settore gli strumenti necessari per una maggiore autoregolamentazione, senza costi aggiuntivi per il bilancio dell'Unione, e per contrastare la volatilità dei prezzi sia alla produzione che al consumo. Le misure specifiche previste all'articolo 169 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis dovrebbero essere applicate di conseguenza. |
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1bis Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671). |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il rispetto delle condizioni del regime preferenziale. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate con l'assistenza del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio4. |
(8) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la predisposizione dei titoli d'importazione, da rilasciare tra gennaio e ottobre nei due anni di validità della presente misura, e il rispetto delle condizioni del regime preferenziale. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate con l'assistenza del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli e conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio4. |
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4 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
4 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Le misure commerciali autonome specifiche al presente regolamento sono intese a rendere meno difficile la situazione economica in cui versa la Tunisia in seguito agli attentati terroristici. Le misure dovrebbero pertanto essere limitate nel tempo e lasciare impregiudicati i negoziati tra l'Unione e la Tunisia sull'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), che devono iniziare nell'ottobre 2015. In funzione della situazione del mercato o dei progressi realizzati nei negoziati sull'istituzione della DCFTA, allo scadere del termine si può vagliare l'opportunità di una proroga del periodo d'applicazione. |
(9) Le misure commerciali autonome specifiche al presente regolamento sono intese a rendere meno difficile la situazione economica in cui versa la Tunisia in seguito agli attentati terroristici, senza ripercussioni negative sul settore agricolo dell'Unione. |
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Il nuovo contingente rappresenta un aumento delle concessioni tariffarie che l'Unione europea ha accordato già a tale paese, nonostante il fatto che il mercato europeo dell'olio d'oliva abbia attraversato momenti critici negli ultimi anni. |
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Le misure sono pertanto limitate nel tempo e non possono costituire un precedente nei negoziati tra l'Unione e la Tunisia sull'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), apertisi nell'ottobre 2015, dai quali ci si attendono riduzioni reciproche dei dazi doganali, anche nel settore agricolo. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Un contingente tariffario annuale pari a 35 000 tonnellate è aperto alle importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90. |
Per il 2016, un contingente esente da dazio pari a 35 000 tonnellate è aperto alle importazioni nell'Unione di olio d'oliva vergine originario della Tunisia di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nell'Unione. |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo all'utilizzo del contingente esente da dazio rimanente nel 2017, a condizione che le esigenze dell'Unione in termini di approvvigionamento lo richiedano. |
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Nell'elaborazione dell'atto delegato la Commissione tiene conto della relazione di valutazione di cui all'articolo 5 ter. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione gestisce il contingente tariffario secondo le disposizioni dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
La Commissione gestisce il contingente tariffario secondo le disposizioni dell'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché mediante l'istituzione di licenze d'importazione mensili da rilasciare tra gennaio e ottobre, nel 2016 e nel 2017, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/20061 bis. |
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1 bis Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, qualora riscontri elementi di prova sufficienti a dimostrare il mancato rispetto della Tunisia delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare un atto di esecuzione che sospende in toto o in parte gli accordi preferenziali di cui all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2. |
La Commissione, qualora riscontri uno squilibrio di mercato a livello di Unione europea o elementi di prova sufficienti a dimostrare il mancato rispetto della Tunisia delle condizioni di cui all'articolo 2, può adottare un atto di esecuzione che sospende in toto o in parte gli accordi preferenziali di cui all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6, paragrafo 2. |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 bis |
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Divieto di proroga |
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È esclusa la possibilità di prorogare il periodo di applicazione oltre la data di cui all'articolo 7, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Data la natura autonoma ed eccezionale delle misure, si rende necessaria la previsione esplicita del divieto di proroga del periodo di applicazione. | |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 5 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 ter |
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Relazione di valutazione |
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La Commissione procede ad una valutazione dell'impatto del nuovo contingente tariffario sui mercati dell'Unione nove mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta la valutazione d'impatto al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 5 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 quater |
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Misura di salvaguardia |
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Qualora gli obblighi di cui al presente regolamento diano luogo a una distorsione grave o minaccino di dar luogo a una distorsione grave del mercato dell'Unione, la Commissione procede alla loro sospensione. |
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Tale sospensione dura il tempo necessario per ristabilire la normalità sul mercato e potrà essere prorogata fino allo scadere del contingente. |
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In caso di riapertura del contingente durante l'anno di validità dello stesso, la Commissione ne modifica, se necessario, la gestione mediante un atto di esecuzione al fine di adottare le misure più appropriate intese a favorire una maggiore stabilità del mercato. |
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Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 6. |
Motivazione | |
È necessario introdurre una misura di salvaguardia in caso di gravi distorsioni del mercato associate a questo nuovo contingente straordinario, che comporta un aumento di oltre il 50% del contingente finora accordato alla Tunisia. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 5 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 quinquies |
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Applicazione dell'articolo 169 del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
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Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato del settore dell'olio d'oliva nell'Unione, la Commissione attiva l'applicazione delle norme di cui all'articolo 169 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Esso si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. |
Esso si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. |
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Il presente regolamento può essere prorogato fino al 31 dicembre 2017, alle condizioni di cui all'articolo 1. |
Motivazione | |
Le scorte di olio d'oliva dell'Unione all'inizio della campagna 2015/2016 sono inferiori alla media delle campagne precedenti. Non si prevede quindi che un aumento delle importazioni crei squilibri sui mercati dell'UE. Tuttavia, dato che non è possibile prevedere la domanda nell'Unione per il 2017, occorre mantenere un approccio prudente. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina |
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Riferimenti |
COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 5.10.2015 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AGRI 5.10.2015 |
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Relatore per parere Nomina |
Clara Eugenia Aguilera García 15.10.2015 |
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Esame in commissione |
12.11.2015 |
1.12.2015 |
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Approvazione |
11.1.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 11 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Bas Belder, Franc Bogovič, Jean-Paul Denanot, Fredrick Federley, Julie Girling, Maria Heubuch, Ricardo Serrão Santos, Ramón Luis Valcárcel Siso |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Mark Demesmaeker |
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Introduzione di misure commerciali autonome di emergenza a favore della Repubblica tunisina |
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Riferimenti |
COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
17.9.2015 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 5.10.2015 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AGRI 5.10.2015 |
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Relatori Nomina |
Marielle de Sarnez 22.10.2015 |
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Esame in commissione |
30.11.2015 |
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Approvazione |
25.1.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 7 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Goffredo Maria Bettini, Jarosław Wałęsa |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Burkhard Balz, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Sven Schulze |
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Deposito |
28.1.2016 |
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