RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz
28.1.2016 - (2015/2313(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Kostas Chrysogonos
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Robert Jarosław Iwaszkiewicz, trasmessa il 13 agosto 2015 dal Procuratore generale della Repubblica di Polonia, nel quadro di un procedimento penale avviato dall'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale (Rif. n. CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), e comunicata in Aula il 29 ottobre 2015,
– visto che Robert Jarosław Iwaszkiewicz ha rinunciato al diritto di essere ascoltato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento,
– visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],
– visti gli articoli 105, paragrafo 2, e 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia e gli articoli 7b, paragrafo 1, e 7c, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di un deputato o di un senatore polacco,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0015/2016),
A. considerando che il Procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso una richiesta dell'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale di revoca dell'immunità di un deputato al Parlamento europeo eletto per quanto riguarda la Polonia, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, in relazione a un'infrazione di cui all'articolo 92, lettera a), del codice degli illeciti amministrativi (Gazzetta delle leggi del 2013, voce 482, e successive modifiche), in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997 (Gazzetta delle leggi del 2012, voce 1137, e successive modifiche);
B. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo devono beneficiare, sul territorio del proprio Stato membro, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento dello Stato membro;
C. considerando che gli articoli 105, paragrafo 2, e 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia dispongono che un deputato o un senatore non è soggetto alla responsabilità penale senza l'autorizzazione rispettivamente del Sejm o del Senato;
D. considerando che spetta quindi al Parlamento europeo decidere se l'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz vada o meno revocata;
E. considerando che Robert Jarosław Iwaszkiewicz è accusato di mancato rispetto del limite di velocità in una zona urbana;
F. considerando che la presunta infrazione non ha un nesso diretto ed evidente con l'esercizio da parte di Robert Jarosław Iwaszkiewicz dei suoi doveri di deputato al Parlamento europeo;
G. considerando che, nel caso in parola, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire un sospetto sufficientemente fondato e preciso che la richiesta sia stata effettuata con l'intenzione di ledere politicamente il deputato interessato;
1. decide di revocare l'immunità di Robert Jarosław Iwaszkiewicz;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Polonia e a Robert Jarosław Iwaszkiewicz.
MOTIVAZIONE
1. Contesto
Il 13 agosto 2015 il procuratore generale della Repubblica di Polonia ha trasmesso al Presidente del Parlamento una richiesta dell'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale volta a ottenere l'autorizzazione ad avviare un procedimento giudiziario contro un deputato al Parlamento europeo, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, in relazione a un'infrazione per eccesso di velocità.
Secondo l'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale, il 7 settembre 2014 alle ore 12.34, l'on. Iwaszkiewicz, alla guida di un veicolo di marca Opel targato DW404NA nella località di Szklary, non ha rispettato il limite di velocità poiché in una zona urbana, ossia su un tratto in cui vige il limite di velocità di 50 km/h, conduceva il veicolo alla velocità di 79 km/h, superando quindi il limite di 29 km/h.
L'Ispettorato generale afferma inoltre che il suddetto veicolo è di proprietà della sig.ra Małgorzata Iwaszkiewicz ed è stato fotografato da un apparecchio radar mentre viaggiava a una velocità di 79 km/h in un tratto di strada in cui il limite consentito è di 50 km/h. In relazione alla summenzionata infrazione, alla proprietaria del veicolo è stato inviato un verbale di contestazione in data 3 ottobre 2014. In risposta al suddetto verbale, la sig.ra Małgorzata Iwaszkiewicz ha inviato all'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale una dichiarazione in cui ha indicato che il conducente del veicolo era Robert Iwaszkiewicz. In risposta a un verbale di contestazione inviatogli il 9 dicembre 2014, l'on. Iwaszkiewicz ha scritto in data 13 gennaio 2015 all'Ispettorato generale polacco per la circolazione stradale chiedendo la cancellazione della multa. Infine, in risposta a una lettera inviatagli il 13 maggio 2015 per chiedergli se fosse lui alla guida del veicolo alla data e all'ora indicate o se rifiutasse di indicare la persona alla quale era stato affidato il veicolo, l'on. Iwaszkiewicz ha confermato per iscritto di essere il conducente del veicolo alla data e all'ora indicate.
All'on. Iwaszkiewicz viene contestata un'infrazione ai sensi dell'articolo 92a del codice polacco degli illeciti amministrativi, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, della legge polacca sulla circolazione stradale del 20 giugno 1997.
Nella seduta plenaria del 29 ottobre 2015, il Presidente del Parlamento ha comunicato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto una lettera del Procuratore generale della Repubblica di Polonia in cui chiede la revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Robert Jarosław Iwaszkiewicz.
Il 20 novembre 2015 il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento. L'11 gennaio 2016 l'on. Iwaszkiewicz ha rinunciato al diritto di essere ascoltato in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.
2. Disposizioni regolamentari e procedurali in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo
L'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea recita:
Articolo 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:
a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,
b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.
Dal momento che la revoca dell'immunità viene chiesta per la Polonia, ai sensi dell'articolo 9, primo capoverso, lettera a), si applica la legge polacca in materia di immunità parlamentare. L'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione della Repubblica di Polonia stabiliscono che deputati e senatori non possono essere chiamati a rispondere penalmente senza l'autorizzazione della rispettiva camera di appartenenza. In conformità dell'articolo 7b, paragrafo 1, della legge polacca del 9 maggio 1996 sull'esercizio del mandato di deputati e senatori, il procuratore generale deve presentare, tramite il ministro della giustizia, una proposta volta a ottenere l'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente in una causa concernente un reato perseguito dalla pubblica accusa. L'articolo 7c, paragrafo 1, della stessa legge stabilisce, a sua volta, che la proposta volta a ottenere l'autorizzazione a chiamare un deputato o un senatore a rispondere penalmente è presentata al Presidente del Sejm o al Presidente del Senato, che la trasmettono all'organismo competente a esaminarla ai sensi del regolamento del Sejm o del Senato e ne comunicano nel contempo il contenuto al deputato o al senatore interessato.
L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo recitano:
Articolo 6
Revoca dell'immunità
1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nel presente articolo.
(...)
Articolo 9
Procedure in materia di immunità
1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.
Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo dell'interessato.
2. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.
3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità.
4. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.
5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.
Può farsi rappresentare da un altro deputato. Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.
Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.
Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile.
Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.
(...)
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.
(...)
3. Motivazione della decisione proposta
Sulla base delle circostanze summenzionate, al caso in parola si applica l'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Ai sensi di tale disposizione, i deputati al Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese. A tale proposito, l'articolo 105, paragrafo 2, e l'articolo 108 della Costituzione polacca sanciscono che non è possibile avviare un procedimento penale a carico di un membro del Sejm o del Senato senza l'autorizzazione preventiva della camera di appartenenza. Pertanto, è necessario che il Parlamento europeo si pronunci sull'ammissibilità di un procedimento penale a carico dell'on. Iwaszkiewicz.
Per decidere se revocare o meno l'immunità parlamentare di un deputato, il Parlamento europeo applica i propri principi consolidati. Uno di questi principi prevede che l'immunità sia di norma revocata quando il reato rientra nell'ambito dell'articolo 9 del Protocollo n. 7, purché non vi sia fumus persecutionis, vale a dire il sospetto sufficientemente serio e circostanziato che all'origine dell'azione penale vi sia l'intento di ledere politicamente il deputato interessato.
Nella fattispecie in esame, la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Iwaszkiewicz è stata presentata a seguito di una presunta violazione consistente nel superamento del limite di velocità in un centro abitato. Risulta dal fascicolo che l'on. Iwaszkiewicz ha ammesso il 5 giugno 2015 di essere alla guida del veicolo al momento dei fatti, anche se aveva richiesto in precedenza, in data 8 febbraio 2015, l'annullamento della sanzione adducendo a motivo il fatto che il reato ha avuto luogo nell'esercizio del mandato parlamentare, ossia mentre si recava a Bruxelles per partecipare a una riunione del Parlamento europeo. Dalle circostanze del caso appare che la presunta infrazione e il conseguente procedimento non hanno alcun rapporto con la posizione dell'on. Iwaszkiewicz in quanto deputato al Parlamento europeo e che non vi è prova di fumus persecutionis.
4. Conclusioni
Sulla base delle considerazioni precedenti e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare dell'on. Robert Jarosław Iwaszkiewicz.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
28.1.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
17 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Stefan Eck, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Gabriele Preuß |
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- [1] Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner / Fohrmann e Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot / Faure e altri, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C‑200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23;