RELAZIONE sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2015
19.2.2016 - (2015/2221(INI))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Roberto Gualtieri
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'Unione bancaria – Relazione annuale 2015
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi[1] (regolamento sull'MVU),
– visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico[2],
– visto il rapporto annuale della BCE del marzo 2015 sulle attività di vigilanza 2014[3],
– visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU)[4],
– vista la decisione della Banca centrale europea, del 17 settembre 2014, sull'attuazione della separazione tra le funzioni di politica monetaria e le funzioni di vigilanza della Banca centrale europea (BCE/2014/39)[5],
– vista la decisione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2014, che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita (BCE/2014/3)[6],
– visti i recenti lavori del Comitato di Basilea, in particolare le revisioni del metodo standardizzato per il rischio di credito e la revisione della misurazione del rischio operativo,
– vista la valutazione approfondita realizzata dalla Banca centrale europea tra il novembre 2013 e l'ottobre 2014[7],
– visto il regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza[8],
– visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010[9] (regolamento SRM),
– visto l'accordo tra il Parlamento europeo e il Comitato di risoluzione unico sulle modalità pratiche dell'esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull'esecuzione dei compiti attribuiti al Comitato di risoluzione unico nel quadro del meccanismo di vigilanza unico,
– vista la direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi[10],
– vista la relazione intitolata "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" ("relazione dei cinque presidenti"),
– vista la decisione della Commissione di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro la Repubblica ceca, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Romania e la Svezia per la mancata attuazione della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (2014/59/UE),
– vista la dichiarazione del Consiglio dell'8 dicembre 2015 sull'Unione bancaria e sui meccanismi di finanziamento ponte per il Fondo di risoluzione unico,
– vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali[11],
– vista la sua risoluzione del 24 giugno 2015 sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide[12],
– vista la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del marzo 2015 sul trattamento prudenziale delle esposizioni verso soggetti sovrani,
– vista la comunicazione della Commissione del 24 novembre 2015 dal titolo "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM(2015)0587),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi, presentata dalla Commissione il 24 novembre 2015 (COM(2015)0586),
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0033/2016),
A. considerando che l'Unione bancaria è una componente indispensabile di un'Unione monetaria e un elemento essenziale di un'autentica Unione economica e monetaria (UEM) e che è aperta alla partecipazione degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;
B. considerando che l'Unione bancaria è fondamentale per garantire la stabilità e ripristinare la fiducia nelle banche della zona euro, rafforzare l'integrazione finanziaria, ridurre i rischi nel sistema bancario europeo e l'azzardo morale, contribuire a spezzare il legame tra i soggetti sovrani e le banche e promuovere la ripartizione del rischio all'interno dell'unione monetaria;
C. considerando che l'Unione bancaria svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento degli investimenti e, di conseguenza, nella promozione della crescita e nella creazione di occupazione in tutta l'UE;
D. considerando che in un'Unione bancaria il codice unico deve essere integrato da un meccanismo di vigilanza unico (MVU), da un meccanismo di risoluzione unico (SRM), da un livello elevato e uniforme di protezione dei depositi e da un sostegno di bilancio efficace su scala UE;
E. considerando che l'MVU costituisce il primo pilastro dell'Unione bancaria e mira a garantire una vigilanza uniforme e omogenea delle banche degli Stati membri partecipanti, a creare condizioni di parità nel mercato bancario, nonché a contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario, rispettando la diversità delle banche e dei loro modelli operativi;
F. considerando che finora la Banca centrale europea (BCE) non ha tenuto sufficientemente conto del principio di proporzionalità nel quadro della sua attività di vigilanza;
G. considerando che l'SRM costituisce il secondo pilastro dell'Unione bancaria e mira ad assicurare norme e procedure uniformi e un processo decisionale comune per la risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo sul resto del sistema finanziario, sull'economia reale, sui normali cittadini e sulle finanze pubbliche in tutta Europa;
H. considerando che finora il terzo pilastro dell'Unione bancaria consiste in un'approssimazione dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD) nazionali e che solo di recente la Commissione ha presentato una proposta concernente un sistema europeo di assicurazione dei depositi, volto a garantire progressivamente un livello di protezione uniforme dei depositi, sulla quale i colegislatori dovranno pronunciarsi secondo la procedura legislativa ordinaria;
I. considerando che il regolamento sull'MVU e il regolamento sull'SRM presuppongono che i nuovi organi istituiti nel quadro dell'MVU – nella fattispecie il Consiglio di vigilanza della BCE – e dell'SRM – nella fattispecie il Comitato di risoluzione unico – rispettino i principi di trasparenza e responsabilità nell'esercizio dei loro compiti; che tali organi dovrebbero dare l'esempio al riguardo, così come sotto il profilo della competenza tecnica e dell'integrità;
Meccanismo di vigilanza unico (MVU)
1. si compiace per l'istituzione dell'MVU, che, dalla sua creazione, ha dato buoni risultati sia da un punto di vista operativo sia in termini di qualità della vigilanza, e ritiene che si tratti di un successo notevole, tenendo conto della complessità del progetto e del brevissimo lasso di tempo disponibile;
2. incoraggia un'ampia rappresentanza all'interno dell'Unione bancaria attraverso il coinvolgimento e la partecipazione futuri delle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri non partecipanti, in conformità di norme e procedure giuridiche definite, nonché attraverso la cooperazione rafforzata con i paesi terzi extra UE; ribadisce che per garantire una regolamentazione e una vigilanza efficaci delle banche di rilevanza sistemica è essenziale una più stretta cooperazione fra le ANC, nell'UE e a livello internazionale;
3. valuta in particolare positivamente, per quanto concerne l'assetto operativo:
a) il processo di assunzione del personale, che ha prodotto una buona miscela di competenze e culture e un buon equilibrio di genere, contribuendo in tal modo al carattere sovranazionale dell'MVU, e l'approfondito programma di attività di formazione per il personale delle ANC e della BCE, sottolineando tuttavia che le prassi contrattuali seguite dalla BCE possono ancora essere migliorate, in particolare per quanto concerne il numero di contratti a breve termine, i controlli sulle ore lavorate dai dipendenti, la trasparenza della procedura di assunzione e la disponibilità a negoziare con i sindacati; prende atto del fatto che la BCE ha annunciato di aver nominato il suo primo direttore generale amministrativo, incaricato della gestione di tutti i servizi amministrativi e informatici così come delle risorse umane;
b) la redazione, sulla base delle migliori pratiche nazionali, del manuale di vigilanza, che definisce processi, procedure e metodi comuni per condurre un processo di revisione prudenziale in tutta la zona euro;
c) la predisposizione dell'infrastruttura informatica e degli strumenti analitici di supporto, sottolineando, a tale proposito, l'importanza di sistemi informatici solidi e ben funzionanti, adeguati alle esigenze legate alle funzioni di vigilanza dell'MVU, e incoraggiando il coordinamento tra l'MVU e le autorità di vigilanza nazionali, per rispondere con un'unica applicazione alle esigenze in termini di dati;
d) la creazione di gruppi di vigilanza congiunti (GVC) e il dialogo che essi hanno instaurato con gli enti creditizi sottoposti a vigilanza;
e) i processi elaborati al di fuori delle procedure comuni (autorizzazione di partecipazioni qualificate, concessione di licenze, passaporto, valutazioni dei requisiti di professionalità e onorabilità);
4. osserva che una parte molto importante del lavoro è normalmente consacrata alle procedure amministrative, previste dal regolamento sull'MVU, il che potrebbe risultare talvolta sproporzionato, ed è disposto a valutare proposte volte a ridurre il carico operativo sulle strutture, a tutti i livelli, e a migliorare l'efficacia della vigilanza dell'MVU, in particolare sfruttando il potenziale di razionalizzazione delle procedure amministrative o delegando talune decisioni su questioni amministrative specifiche entro limiti precisi e sulla base di orientamenti chiari;
5. prende atto con soddisfazione dell'avvenuta revisione delle norme etiche della BCE e sottolinea l'importanza di norme efficaci in materia di conflitto di interessi e di garanzie contro l'influenza indebita del settore finanziario, sia sul personale che sui membri degli organi direttivi;
6. ritiene che, sebbene il grado di efficacia raggiunto dai GVC in meno di un anno sia notevole, vi sia spazio per ulteriori miglioramenti, ad esempio coinvolgendo in maniera più efficace le ANC nel processo decisionale;
7. prende atto delle osservazioni formulate dai soggetti vigilati in merito alla necessità di una pianificazione tempestiva delle azioni di vigilanza, al fine di migliorarne la qualità e di evitare di incidere involontariamente sull'attività commerciale delle banche, e ritiene che al riguardo vi sia un ampio margine di miglioramento;
8. sottolinea la necessità di evitare la duplicazione degli obblighi di relazione e l'esistenza di una pluralità di canali di comunicazione, nonché, più in generale, di evitare ogni onere amministrativo superfluo per gli enti creditizi, in particolare per le banche di dimensioni più piccole, e di garantire il rispetto del principio di proporzionalità; chiede che si accresca l'efficacia della raccolta dati, che dovrebbe rispondere al principio "una tantum" e la cui utilità, applicabilità e proporzionalità dovrebbe essere oggetto di valutazione;
9. invita la BCE a garantire che nell'istituire una banca dati esaustiva del rischio di credito (Analytical Credit Dataset, AnaCredit) si presti particolare attenzione al principio di proporzionalità e alla necessità di evitare costi amministrativi sproporzionatamente elevati, soprattutto per gli istituti più piccoli; chiede, in tale contesto, che le soglie che determinano obblighi di segnalazione siano fissate a un livello adeguato;
10. sottolinea l'importanza di una stretta interazione tra le direzioni generali (DG) della BCE incaricate della vigilanza microprudenziale diretta e indiretta e la DG responsabile della vigilanza orizzontale e dei servizi specialistici, e mette in evidenza il ruolo svolto da quest'ultima al fine di migliorare la comprensione, da parte dei soggetti vigilati, dell'approccio di vigilanza comune alla base delle singole misure macroprudenziali specifiche; sottolinea l'importanza di una piena separazione, a livello organizzativo, tra il personale MVU e il personale addetto a servizi che sono necessari ai fini di una politica monetaria indipendente;
11. chiede una revisione sistematica delle valutazioni approfondite degli istituti soggetti alla vigilanza della BCE, oltre a opportuni miglioramenti metodologici alla luce degli insegnamenti tratti, in tutti quei casi in cui un istituto ritenuto solido in sede di valutazione incontra successivamente problemi, o in cui un istituto viene ritenuto sottocapitalizzato sulla base di uno scenario di prove di stress che si rivela poi decisamente irrealistico; pone in evidenza i limiti della metodologia attuale delle prove di stress, che valuta l'esposizione nei confronti di un paese terzo sulla base della valutazione interna degli istituti di credito;
12. plaude al fatto che la BCE stia lavorando al miglioramento del quadro delle prove di stress macroeconomico al fine di integrare nel modello di prove di stress elementi dinamici più realistici, aggiungere un'adeguata componente relativa alle prove di stress di liquidità, nonché includere nel quadro più generale gli effetti di contagio all'interno del sistema bancario e l'interazione reciproca con l'economia reale e il settore bancario ombra;
13. ritiene che la valutazione approfondita realizzata prima dell'avvio dell'MVU sia un passo importante per ripristinare la fiducia persa negli anni della crisi e aumentare la resilienza del sistema bancario della zona euro, migliorandone la capitalizzazione e rafforzando la trasparenza; ritiene che il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) e le future valutazioni approfondite dei bilanci delle banche costituiscano strumenti necessari per individuare gli istituti che dovrebbero rafforzare la loro capitalizzazione e ridurre la leva finanziaria;
14. sottolinea che la ripresa economica è in corso, ma è ancora fragile e limitata – in particolare perché le riforme strutturali, la convergenza e gli investimenti sono insufficienti, laddove la dipendenza da fattori esterni è eccessiva –, mentre l'inflazione resta al di sotto dell'obiettivo; rileva in questo contesto che, sebbene negli ultimi tempi si siano registrati miglioramenti concreti, le dinamiche del credito sono tuttora modeste in molti paesi e che sui bilanci di numerose banche europee pesa una grande quantità di prestiti in sofferenza, che limita la loro capacità di finanziare l'economia;
15. ricorda che la possibilità di stornare o vendere i crediti in sofferenza è fondamentale, in quanto libera capitale con cui finanziare nuovi prestiti, in particolare a favore delle PMI; sottolinea la necessità di affrontare a livello europeo il problema dei prestiti in sofferenza, nella fattispecie agevolando l'istituzione di società di gestione degli attivi nei paesi in cui lo si ritenga necessario, come è stato il caso in Spagna e Irlanda;
16. evidenzia che un coordinamento efficace delle politiche macroprudenziali e microprudenziali è fondamentale e sottolinea il fatto che l'MVU è parte integrante del quadro macroprudenziale dell'UE e che gli sono state conferite importanti responsabilità macroprudenziali, insieme alle ANC e al consiglio direttivo della BCE; sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), in modo da integrare le competenze delle ANC e dell'MVU mediante un'autorità macroprudenziale intersettoriale a livello di Unione, per garantire che i rischi macroeconomici siano gestiti in modo rispondente all'interesse europeo generale; ritiene che la politica macroprudenziale debba porre maggiormente l'accento sulla prevenzione di forti fluttuazioni all'interno del ciclo finanziario; rammenta che il CERS dovrebbe affrontare la questione dell'interdipendenza dei mercati finanziari e ogni altro rischio sistemico che influenza la loro stabilità;
17. concorda con le valutazioni espresse da alti funzionari della BCE, e cioè che la politica macroprudenziale deve porre maggiormente l'accento sulla prevenzione di forti fluttuazioni all'interno del ciclo finanziario, anziché sul semplice rafforzamento della resilienza agli choc, quando si verificano; plaude alle ricerche svolte dalla BCE relativamente alla definizione della stabilità finanziaria e sollecita la messa a punto di strumenti come l'indice di rischio sistemico, discusso nel rapporto sulla stabilità finanziaria del novembre 2015, per monitorare tale rischio nel quadro di uno strumentario efficace per la sua gestione;
18. osserva che la riforma strutturale del settore bancario, concepita per ridurre il rischio sistemico e gestire il problema degli istituti "troppo grandi per fallire", attende tuttora di essere attuata; sollecita un rapido accordo a livello legislativo;
19. rileva che il settore assicurativo è sempre più coinvolto nei servizi finanziari e sottolinea l'importanza di condizioni di concorrenza uniformi per evitare un arbitraggio regolamentare delle norme prudenziali e a tutela dei consumatori;
20. ritiene che l'impegno a livello mondiale per un aumento del capitale bancario e il miglioramento della sua qualità e per una riduzione della leva finanziaria delle banche sia una condizione necessaria per realizzare un sistema bancario solido, in grado di sostenere l'economia, e per evitare il ripetersi delle enormi operazioni di salvataggio cui abbiamo assistito durante la crisi; sottolinea tuttavia che la messa a punto, a livello mondiale, di politiche di regolamentazione e vigilanza e di altro tipo inerenti al settore finanziario (Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), Comitato di Basilea per la vigilanza finanziaria (BCBS), ecc.) non deve riguardare un modello specifico di finanziamento utilizzato in una parte del mondo;
21. osserva che un incremento dei requisiti patrimoniali oltre una certa soglia potrebbe, nel breve termine, avere conseguenze indesiderate, poiché limiterebbe la capacità di prestito delle banche, e ritiene dunque che si debba tener conto di tale rischio nel determinare il livello patrimoniale; sottolinea che l'interdipendenza tra requisiti patrimoniali e offerta di credito non è lineare;
22. invita la Commissione, unitamente alle autorità europee di vigilanza, a effettuare una valutazione approfondita dei requisiti patrimoniali previsti dalla legislazione attuale e futura, segnatamente al fine di analizzarne le conseguenze per quanto riguarda le condizioni di finanziamento delle PMI e, più in generale, dell'economia reale, tenendo conto nel contempo dell'equilibrio tra l'impatto a breve e a lungo termine dei requisiti patrimoniali e della necessità di garantire la stabilità finanziaria;
23. ricorda l'importanza di strumenti come il "fattore di sostegno alle PMI"; suggerisce che le iniziative volte a migliorare il finanziamento delle PMI dovrebbero essere estese alle start up, alle microimprese e alle imprese a media capitalizzazione;
24. ritiene che la stabilizzazione del quadro di regolamentazione e vigilanza costituisca un elemento importante per ripristinare la fiducia degli investitori, evitare incertezze sull'attività di regolamentazione e vigilanza e sostenere la crescita e la stabilità finanziaria; invita a ridurre a breve termine la complessità della regolamentazione esistente e a istituire nel medio termine un codice europeo integrato sulla regolamentazione finanziaria e i diritti dei consumatori che sostituisca la legislazione attuale, rigida, complessa e onerosa;
25. accoglie con favore lo sviluppo di una metodologia comune per il ciclo 2015 del processo di revisione e valutazione prudenziale; rileva che, in parte a causa del rapido avvio dell'MVU, molti aspetti di questa metodologia sono stati messi a punto solo quando tale ciclo era già in corso e ritiene che, al fine di migliorare la solidità dei risultati e la coerenza tra i profili di rischio e i livelli patrimoniali delle banche, il processo che porta all'approvazione delle norme di vigilanza comuni per la valutazione dei rischi possa essere ulteriormente perfezionato; plaude alla volontà dell'MVU di lavorare sulla governance bancaria e in particolare sulla gestione dei rischi, la propensione al rischio e il rischio informatico;
26. ritiene che il calcolo dell'ammontare massimo distribuibile (AMD) per ogni singolo ente creditizio, conformemente all'articolo 141, paragrafo 6, della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) sia uno strumento importante per conseguire il ripristino del capitale, in alternativa alla contrazione del bilancio; sottolinea che la mancanza di chiarezza sul piano normativo in merito alla gerarchia tra il secondo pilastro e le riserve di capitale in relazione alla soglia dell'AMD e ad altre misure sanzionatorie non osta a che l'MVU ricorra a un margine di flessibilità per evitare soluzioni troppo rigide, che potrebbero ripercuotersi negativamente sul mercato delle obbligazioni AT1 e sulla parità di condizioni con altri paesi;
27. sottolinea che la discrezionalità e le opzioni nazionali riconosciute agli Stati membri impediscono all'MVU di sviluppare un approccio unico e coerente in materia di vigilanza all'interno della zona euro al fine di garantire un'effettiva parità di condizioni, e reputa che l'omogeneizzazione di pratiche e norme debba andare di pari passo con il completamento degli altri due pilastri dell'Unione bancaria; valuta positivamente, a tale proposito, il fatto che la BCE abbia pubblicato un progetto di regolamento inteso a sopprimere circa 35 opzioni e discrezionalità nazionali nell'ambito del quadro di regolamentazione del sistema bancario dell'UE, unitamente a un progetto di guida per aiutare i GVC a prendere le proprie decisioni in modo più coerente nei settori che rientrano nelle altre opzioni e discrezionalità individuate; ritiene che tale applicazione unica richieda un approccio graduale e debba mirare ad affrontare tutti gli ostacoli e le segmentazioni esistenti; è pronto a cooperare a livello legislativo per migliorare ulteriormente l'armonizzazione sul piano della regolamentazione e della vigilanza; sottolinea la necessità che il riesame delle opzioni e discrezionalità nazionali garantisca parità di condizioni in tutta l'Unione bancaria, anche tra istituti, conglomerati e non, che hanno partecipazioni in imprese di assicurazione;
28. ricorda che l'applicazione della valutazione del valore equo per i profitti e le perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" non soltanto rafforza il legame tra banche e soggetti sovrani, ma potrebbe anche portare a una volatilità dei fondi propri; invita la BCE a confermare la non applicazione di tale modalità di contabilizzazione fintanto che l'IFRS 9 non sarà d'applicazione;
29. sottolinea che sia il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, sia la direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), cui si fa riferimento collettivamente come "CRR/CRD IV", sono stati adottati dai colegislatori prima dell'istituzione del meccanismo di vigilanza unico; incoraggia la Commissione a presentare una proposta per un adeguamento tecnico di regolamento e direttiva al fine di allinearli al quadro dell'Unione bancaria; sollecita la Commissione a utilizzare i regolamenti (applicabili direttamente e a tutti nell'intera UE), anziché le direttive, quale strumento legislativo per garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE e nell'Unione bancaria;
30. sottolinea l'importanza del lavoro svolto sul fronte dell'omogeneizzazione del calcolo delle attività ponderate per il rischio, che è di importanza cruciale ai fini della comparabilità, nonché sul fronte della revisione dei modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche; ritiene che i progressi in questo campo, per quanto riguarda tutti i portafogli, siano fondamentali per salvaguardare l'efficacia e la credibilità della vigilanza bancaria nella zona euro, al fine di promuovere le migliori prassi nei modelli di rischio di mercato e di credito;
31. plaude all'adozione, da parte dell'MVU, di cinque priorità ad alto livello, che dovranno orientare la sua attività di vigilanza nel 2016; sottolinea che l'MVU non dovrebbe guardare solo al rischio di credito, ma a tutte le forme di rischio bancario, compreso il rischio non finanziario; pone l'accento sul fatto che occorre adottare ulteriori provvedimenti per rafforzare l'attività di controllo dei portafogli finanziari delle banche, in particolare per quanto concerne le attività finanziarie di livello 3, inclusi i derivati; sottolinea la necessità di ridurre le interconnessioni tra il settore bancario regolamentato e quello ombra, non da ultimo limitando la rispettiva esposizione al rischio di credito;
32. ritiene che sia necessario prestare un'attenzione più adeguata all'aumento dell'esposizione sotto forma di elementi fuori bilancio, in particolare per le banche di importanza sistemica a livello globale (G-SIB); sottolinea, a tale proposito, la necessità di restare vigili sull'evoluzione del settore bancario ombra;
33. prende atto del lavoro svolto da BCBS e CERS sull'esposizione delle banche e di altri intermediari finanziari verso soggetti sovrani; invita le istituzioni dell'UE a valutare con attenzione e in modo approfondito possibili modifiche a medio termine dell'attuale quadro regolamentare, senza ridurre i finanziamenti disponibili per gli Stati membri, senza creare distorsioni involontarie del mercato o della concorrenza e senza incidere sulla stabilità finanziaria, nel quadro di uno sforzo coordinato a livello mondiale; sottolinea che, per conseguire una riduzione globale del rischio, occorrerebbe adottare misure parallele, anche per ridurre l'esposizione delle attività di livello 2 e 3 e per garantire la piena convergenza dei sistemi basati sul rating interno (IRB) per la misurazione del rischio creditizio;
34. sottolinea che l'MVU e l'SRM rappresentano un passo avanti nella direzione di un mercato comune dei servizi bancari, rendendo più attraente il consolidamento transfrontaliero; ritiene che sia necessario introdurre nella direttiva sulle partecipazioni qualificate una valutazione della stabilità finanziaria e della possibilità di risoluzione, per evitare il possibile insorgere di nuovi problemi legati a soggetti "troppo grandi per fallire" a causa dell'aumento del numero di fusioni e acquisizioni;
35. sottolinea l'importante ruolo svolto dall'MVU durante la crisi greca nel monitorare la situazione del settore bancario del paese, nell'effettuare una valutazione approfondita dei principali istituti greci e nel contribuire alla determinazione delle esigenze di ricapitalizzazione; rileva che, secondo la valutazione fatta dall'MVU, le esigenze di ricapitalizzazione delle banche greche vanno da 4,4 miliardi di EUR, in uno scenario di base, a 14,4 miliardi di EUR, nello scenario più rischioso, mentre la riserva prevista nell'ambito del programma ammontava a ben 25 miliardi di EUR; chiede chiarimenti in merito al ruolo delle società di consulenza finanziaria, che spesso state contrattate senza un appalto pubblico e che hanno partecipato a tutti i salvataggi della zona euro fornendo servizi specialistici alla "troika" di finanziatori internazionali; chiede maggiore trasparenza e responsabilità nella procedura per la scelta delle società contrattate, al fine di evitare possibili conflitti di interesse derivanti dai legami con fondi di investimento e altri erogatori di servizi finanziari; chiede che la BCE ridefinisca il proprio ruolo riguardo ai programmi di assistenza, diventando un "osservatore muto"; sottolinea che l'immissione di liquidità di emergenza (ELA) è uno strumento essenziale a tutela della stabilità del sistema finanziario, in quanto evita che le crisi di liquidità si trasformino in crisi di solvibilità; constata che la responsabilità per la sua erogazione non è ancora stata interamente trasferita al livello della zona euro; valuta positivamente le osservazioni formulate dal Presidente Draghi davanti alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento, che fanno allusione a un'attenta revisione del regime ELA alla luce della "europeizzazione" della vigilanza bancaria;
36. ritiene che la strategia di vigilanza della BCE, pur evitando qualsiasi differenziazione a livello dei singoli paesi, dovrebbe riflettere e salvaguardare il pluralismo e la diversità dei modelli bancari di tutta l'Unione, incluse casse di risparmio e banche a carattere genuinamente mutualistico e cooperativo in buona salute, e rispettare il principio di proporzionalità;
37. ritiene che la trasparenza nei confronti degli operatori di mercato e del pubblico, anche su tematiche sensibili come gli obiettivi patrimoniali a seguito del ciclo SREP, le prassi di vigilanza e altri requisiti, sia indispensabile ai fini dell'uniformità di condizioni tra i soggetti vigilati e di una concorrenza leale nel mercato bancario, nonché per evitare situazioni in cui l'incertezza normativa vada a influenzare negativamente la strategia operativa delle banche; sottolinea che la trasparenza delle autorità di vigilanza e dei soggetti vigilati costituisce altresì un presupposto della rendicontabilità, in quanto consente al Parlamento e al pubblico di essere informati sulle questioni strategiche fondamentali e di valutare la coerenza con le norme e le pratiche in materia di vigilanza; chiede maggiore trasparenza riguardo alle decisioni e alle motivazioni relative al secondo pilastro;
38. evidenzia, a tale riguardo, che la pubblicazione di un elenco delle domande più frequenti sullo SREP potrebbe rivelarsi utile;
39. si compiace del grado di efficienza e apertura con cui la BCE ha sinora adempiuto ai propri obblighi di rendicontazione nei confronti del Parlamento e la invita a continuare ad adoperarsi pienamente in tal senso e a contribuire ulteriormente a migliorare la capacità del Parlamento di valutare le politiche e le attività dell'MVU; valuta positivamente la disponibilità del presidente della BCE a rafforzare la collaborazione con il Parlamento per quanto riguarda il ruolo della BCE nelle questioni bancarie, in particolare nel quadro di organismi di normazione mondiali come l'FSB;
40. ricorda che il controllo pubblico è parte integrante dei meccanismi che garantiscono che le istituzioni rendano conto ai cittadini; prende atto, pertanto, con una certa preoccupazione, della dichiarazione pubblicata lo scorso giugno dal Comitato di contatto dei Presidenti delle Istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea e della Corte dei conti europea, che mette in guardia contro l'emergere di lacune nei controlli dovute al trasferimento di attività di vigilanza dalle autorità nazionali all'MVU, in un contesto in cui il mandato di controllo della Corte dei conti sulla BCE in veste di organo di vigilanza è meno esteso di quello delle istituzioni di controllo nazionali sulle autorità di vigilanza nazionali; raccomanda, pertanto, di valutare la possibilità di rafforzare il mandato di controllo della Corte dei conti europea;
41. pone l'accento sull'importanza della cooperazione con il Comitato di risoluzione unico (SRB), l'Autorità bancaria europea (ABE) e altre autorità nell'ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria, nel pieno rispetto della divisione dei ruoli e delle competenze, così come della separazione tra regolamentazione e vigilanza, allo scopo di garantire il rispetto della struttura di pesi e contrappesi dell'UE; sottolinea, in particolare, che l'ABE, con il suo mandato esplicito di tutela dei consumatori, deve applicare e rafforzare il quadro di tutela dei consumatori relativamente ai servizi bancari, integrando la vigilanza prudenziale dell'MVU, nell'intera Unione;
42. si compiace della credibilità dell'MVU sulla scena internazionale; ritiene essenziale che l'MVU venga adeguatamente coinvolto nella definizione di norme regolamentari globali, in particolare per quanto concerne gli orientamenti negoziati in seno all'FSB e al BCBS;
Meccanismo di risoluzione unico (SRM)
43. si compiace dell'efficace creazione del Comitato di risoluzione unico (SRB) e dell'istituzione delle autorità nazionali di risoluzione negli Stati membri;
44. sottolinea l'importanza di avviare un'efficace cooperazione tra l'SRB e le autorità nazionali di risoluzione ai fini del corretto funzionamento dell'SRM; ritiene che i gruppi interni per la risoluzione, equivalenti ai GVC dell'MVU, rappresentino una valida base per organizzare la cooperazione nell'ambito dell'SRM;
45. incoraggia la conclusione di un memorandum d'intesa sulla cooperazione reciproca e la condivisione dei dati tra l'SRB e la BCE in veste di organo di vigilanza unico, al fine di accrescere l'efficienza ed evitare una doppia comunicazione per le banche, consentendo nel contempo all'SRB di avere accesso ai dati MVU necessari per assolvere al proprio mandato istituzionale; sottolinea l'importanza di una cooperazione fluida tra l'SRM e le ANC;
46. mette in evidenza la discrepanza tra le banche poste sotto la diretta vigilanza dell'MVU e quelle sotto la diretta responsabilità dell'SRB (compresi gli altri gruppi transfrontalieri), così come le potenziali conseguenze che ne derivano in termini di accesso alle informazioni da parte dell'SRB;
47. chiede che vengano prese disposizioni specifiche in seno alla Commissione e tra quest'ultima e l'SRB al fine di definire procedure efficienti per il processo decisionale nei casi di risoluzione;
48. incoraggia la conclusione di accordi di cooperazione tra l'SRB e le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri non partecipanti e dei paesi terzi ai fini di un'efficace cooperazione reciproca e dello scambio di informazioni;
49. accoglie con favore l'elaborazione da parte dell'SRB di manuali sulle attività di risoluzione, in linea con le pertinenti norme dell'ABE, che hanno come obiettivo la promozione di un approccio coerente, efficace e proporzionato ai compiti di risoluzione nel quadro dell'SRM;
50. chiede che si compiano rapidi progressi per quanto riguarda l'elaborazione di piani di risoluzione e la definizione di un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) per gli enti che rientrano nell'ambito dell'SRM, al fine di poter garantire una risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con un impatto minimo sull'economia reale e le finanze pubbliche; invita la Commissione ad adottare rapidamente le norme tecniche di regolamentazione relative al MREL, fissando per il MREL un livello vincolante e ambizioso pari almeno all'8 % per tutte le banche dell'SRB, in linea con la direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (BRRD) (direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014)[13], e minimizzando le possibilità che i depositi non coperti delle PMI incorrano in perdite; prende atto dei lavori in corso sull'attuazione della TLAC (capacità di assorbire completamente le perdite) e invita la Commissione a garantire coerenza con l'MREL;
51. invita la Commissione a valutare, alla luce dell'esperienza acquisita e nel quadro della revisione del regolamento (UE) n. 806/2014, se l'SRB e le autorità nazionali di risoluzione siano dotati di poteri e strumenti di intervento precoce sufficienti per prevenire l'emorragia bancaria;
52. sottolinea che, ai sensi del regolamento sull'SRM, il Comitato dovrebbe definire prioritariamente, e con opportuna diligenza, i piani di risoluzione degli enti di rilevanza sistemica, valutarne la fattibilità e adottare ogni iniziativa necessaria a sormontare o rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono alla possibilità di risoluzione; sottolinea altresì che il Comitato ha il potere di imporre modifiche alla struttura e all'organizzazione dell'ente o gruppo al fine di prendere misure necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti materiali all'applicazione degli strumenti di risoluzione e garantire la possibilità di risoluzione dei soggetti interessati;
53. prende atto del duplice ruolo dei membri del Comitato, che sono al tempo stesso membri di un organo esecutivo con funzioni decisionali e dirigenti di alto livello tenuti a rispondere, in tale veste, al presidente; ritiene che occorra effettuare una valutazione di tale struttura prima del termine dell'attuale mandato;
54. invita gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto a completare il recepimento della direttiva BRRD e sottolinea l'importanza della piena attuazione e applicazione di quanto essa prescrive;
55. accoglie con favore la ratifica, da parte degli Stati membri, dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi a un Fondo di risoluzione unico (SRF), che consentirà all'SRM di diventare pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 2016, anche per quanto concerne l'utilizzo dello strumento di bail-in, conformemente al calendario previsto; accoglie con favore l'istituzione di procedure di calcolo e riscossione dei contributi ex ante all'SRF tramite l'SRB; si rammarica della decisione di creare l'SRF tramite un accordo intergovernativo piuttosto che mediante il diritto dell'Unione; invita la Commissione ad adottare prontamente le misure necessarie per una rapida integrazione dell'accordo intergovernativo nel quadro giuridico dell'UE, come previsto dall'articolo 16 dell'accordo e dalla relazione dei cinque presidenti;
56. invita la Commissione ad avanzare proposte per ridurre ulteriormente i rischi legali di ricorsi presentati in virtù del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato;
57. invita gli Stati membri a riscuotere i contributi relativi alla direttiva BRRD e all'SRM in modo integrale, efficace e tempestivo a livello nazionale, per trasferirli all'SRF ai sensi dell'accordo intergovernativo;
58. invita la Commissione a effettuare con estrema attenzione il riesame del calcolo dei contributi annuali all'SRF, previsto al considerando 27 del regolamento delegato (UE) 2015/63, e a verificare contestualmente, in particolare, la congruità del fattore di rischio per assicurare che il profilo di rischio degli istituti meno complessi sia adeguatamente rispecchiato;
59. raccomanda, ai fini di una gestione efficace delle future crisi bancarie, di valutare con attenzione le diverse opzioni a disposizione del Comitato in base alla legislazione dell'Unione (ossia i vari strumenti di risoluzione alternativi alla liquidazione della banca), tenendo presente l'importanza di salvaguardare la stabilità finanziaria e di mantenere la fiducia nei confronti del sistema bancario;
60. richiama l'attenzione sul disallineamento temporale tra le norme sulla condivisione degli oneri e sul bail-in completo, che hanno inciso retroattivamente sulla rischiosità effettiva degli strumenti di debito emessi prima di queste ultime disposizioni giuridiche, e la definizione e attuazione di norme idonee a protezione degli investimenti; invita l'SRB a procedere a un'attenta valutazione del periodo di transizione e a garantire che, conformemente a quanto prescritto dalla legislazione, le nuove norme siano applicate con la proporzionalità ed equità necessarie; invita la Commissione e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) a garantire un'adeguata tutela degli investitori;
61. sottolinea la necessità, data l'esistenza dei comparti nazionali all'interno dell'SRF, di porre rapidamente in essere un meccanismo adeguato di finanziamento ponte al fine di dotare il Fondo, se necessario, di risorse sufficienti per il periodo antecedente al suo completamento e di garantire l'effettiva separazione tra banche e soggetti sovrani; ricorda che l'Eurogruppo e i ministri ECOFIN, nella loro dichiarazione del 18 dicembre 2013, hanno individuato la possibilità di ricorrere a fonti nazionali, alimentate da prelievi sulle banche, o al meccanismo europeo di stabilità (MES);
62. si compiace nondimeno dell'accordo raggiunto per garantire finanziamenti ponte pubblici intesi a contribuire ad assicurare, attraverso risorse nazionali, la disponibilità di fondi per azioni concrete di risoluzione;
63. ricorda la dichiarazione dell'ECOFIN dell'8 dicembre 2015 e l'impegno ivi assunto di valutare, ultimata la ratifica dell'accordo intergovernativo, il pieno recepimento della direttiva BRRD e la definizione di meccanismi di finanziamento ponte, nonché di esaminare il percorso e il calendario da seguire per lo sviluppo di un sostegno comune di bilancio (backstop) volto ad agevolare l'assunzione di prestiti da parte dell'SRF e che dovrebbe essere pienamente operativo quanto meno al termine del periodo di transizione; sottolinea, tuttavia, che un dispositivo di sostegno di bilancio comune sarà utilizzato solo in ultima istanza, qualora le altre misure prudenziali volte a rafforzare la vigilanza e la gestione della crisi non siano in grado di eliminare il rischio; ricorda che il dispositivo di sostegno dovrebbe essere neutro dal punto di vista di bilancio a medio termine e sottolinea l'importanza di evitare l'azzardo morale; sottolinea che il settore bancario dovrebbe rimanere responsabile del rimborso attraverso prelievi bancari, anche ex post, in tutti gli Stati membri partecipanti;
Terzo pilastro
64. ricorda che, unitamente all'MVU e all'SRM, in una vera Unione bancaria dovrebbe essere garantita la capacità di offrire un livello di protezione uniforme ed elevato dei depositi, a prescindere dalla loro ubicazione, contribuendo in questo modo a spezzare veramente la spirale soggetti sovrani-banche, ripristinando la fiducia dei depositanti, garantendo parità di condizioni e rafforzando la stabilità finanziaria; ritiene che qualsiasi sistema di protezione dei depositi debba sempre evitare l'introduzione di qualunque azzardo morale, garantendo nel contempo che i soggetti che si assumono rischi rispondano delle loro decisioni;
65. valuta positivamente il pacchetto proposto dalla Commissione il 24 novembre 2015 sulla condivisione e riduzione del rischio nell'Unione bancaria; prende atto dell'approccio proposto, che prevede un passaggio graduale da un sistema di riassicurazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi (SGD) a un sistema di coassicurazione, per arrivare infine, a regime, a un sistema di assicurazione completa per gli SGD nazionali partecipanti e a un approccio basato sul rischio per il calcolo dei contributi; attende con interesse di partecipare ai negoziati legislativi sulla base della posizione approvata;
66. osserva che la creazione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) presuppone l'attuazione del codice unico e del primo e del secondo pilastro dell'Unione bancaria, così come il recepimento della direttiva BRRD e della direttiva SGD da parte di tutti gli Stati partecipanti, unitamente a ulteriori misure volte a una sostanziale riduzione dei rischi nel sistema bancario europeo; sottolinea che l'applicazione dello strumento di bail-in introdurrà un meccanismo sistematico di prevenzione dei rischi, riducendo in tal modo i timori di azzardo morale che la progressiva messa in comune dei sistemi di garanzia potrebbero suscitare; sottolinea l'impegno della Commissione a ridurre ulteriormente i rischi e a garantire parità di condizioni nell'Unione bancaria;
67. constata che un sistema di garanzia dei depositi funzionante e finanziato attraverso i contributi del settore finanziario è uno dei modi comprovati per prevenire il bail-out delle banche con il denaro dei contribuenti;
68. ricorda che il ruolo della Commissione è quello di garantire parità di condizioni in tutta l'UE e che essa dovrebbe evitare qualsiasi frammentazione nel mercato interno;
69. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico.
PARERE DI MINORANZA
presentato a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento
Beatrix von Storch
Ho votato contro la relazione annuale sull'Unione bancaria.
La relazione traccia un quadro fin troppo roseo per quanto concerne il meccanismo di vigilanza unico. Ci vorrà ancora molto tempo prima che la vigilanza possa funzionare in modo efficace. Credere che attraverso la vigilanza sia possibile identificare già ora i pressanti problemi di sottocapitalizzazione di taluni istituti di credito, o addirittura di interi sistemi bancari nazionali, significa ignorare la realtà.
In tema di risoluzione sono stati sicuramente realizzati dei progressi. Benché si sia cominciato a sviluppare istituzioni e organi, si è tuttavia ancora ben lontani da una risoluzione bancaria uniforme nell'UE che non veda coinvolti i contribuenti. A questo proposito, è soprattutto decisivo il fatto che finora non è stato spezzato il circolo vizioso tra la solvenza degli Stati e delle banche. La relazione accenna solo fuggevolmente alla necessità di abolire urgentemente la ponderazione zero dei titoli di Stato.
Infine, nella relazione si afferma che è possibile garantire in tutta Europa una tutela uniforme e di livello elevato dei depositi. Si tratta di una pia illusione. La tutela può essere parziale e di livello elevato o uniforme e su scala europea. La prevista comunitarizzazione della garanzia di rischio abbasserà il livello di tutela in alcuni paesi. Altri paesi ne trarranno vantaggio. Ciò determinerà una ridistribuzione e non contribuirà a rendere più sicuri i depositi.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
15.2.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 16 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Diane James, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Notis Marias, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Marian Harkin, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Thomas Mann, Eva Paunova, Michel Reimon, Antonio Tajani, Beatrix von Storch |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Lucy Anderson, Andrey Kovatchev, Adam Szejnfeld |
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- [1] GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
- [2] GU L 320 del 30.11.2013, pag. 1.
- [3] https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2014.it.pdf.
- [4] GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.
- [5] GU L 300 del 18.10.2014, pag. 57.
- [6] GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 107.
- [7] https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/comprehensive/2014/html/index.en.html.
- [8] GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13.
- [9] GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.
- [10] GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149.
- [11] Testi approvati, P8_TA(2016)0006.
- [12] Testi approvati, P8_TA(2015)0238.
- [13] GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.