RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte dell'ufficio europeo di polizia (Europol), dell'accordo sulla cooperazione strategica tra la Repubblica federativa del Brasile ed Europol
30.3.2016 - (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Claude Moraes
(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte dell'ufficio europeo di polizia (Europol), dell'accordo sulla cooperazione strategica tra la Repubblica federativa del Brasile ed Europol
(13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto del Consiglio (13980/2015),
– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0010/2016),
– vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'ufficio europeo di polizia (Europol)[1], in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
– vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate[2], in particolare gli articoli 5 e 6,
– vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi[3],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0070/2016),
1. approva il progetto del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. invita la Commissione a valutare, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento Europol (2013/0091 (COD)), le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione; invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione e, se del caso, a presentare una raccomandazione che autorizza ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
MOTIVAZIONE
Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'attuale decisione del Consiglio che istituisce Europol (decisione 2009/371/GAI), spetta al Consiglio approvare la conclusione di accordi internazionali di cooperazione con paesi od organizzazioni internazionali terzi, previa consultazione del Parlamento europeo. Gli accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche, tecniche o classificate. Gli accordi di cooperazione operativa comprendono anche lo scambio di dati personali.
La proposta in esame riguarda la proposta di approvazione della conclusione di un accordo di cooperazione strategica tra Europol e il Brasile. Tale accordo strategico esclude lo scambio di dati personali, pertanto la questione della protezione dei dati non è rilevante in questo caso. Le informazioni scambiate potrebbero includere conoscenze specialistiche, rapporti generali di situazione, risultati di analisi strategiche, informazioni sulle procedure delle indagini penali, informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità, attività di formazione, nonché la fornitura di consulenza e sostegno nell'ambito di singole indagini penali.
La cooperazione di Europol con il Brasile sembra essere motivata da evidenti esigenze operative. Secondo Europol, il Brasile sta acquisendo un rilievo sempre maggiore nella lotta contro la criminalità organizzata e attività quali il favoreggiamento dell'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, reati connessi alla droga e le frodi con carte di credito, nonché altre attività inerenti alla criminalità informatica. Inoltre, come per ogni altro grande evento sportivo, per i Giochi olimpici del 2016 si prevede un determinante aumento delle attività criminali. Infine, il Brasile è un paese di particolare interesse anche nel settore della lotta al terrorismo e del recupero dei beni.
La relatrice è favorevole alla conclusione di questo accordo di cooperazione strategica con il Brasile, in quanto rappresenterebbe un sostegno alla lotta contro la criminalità organizzata e contribuirebbe a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge.
La relazione segue esattamente il testo che è stato adottato in Aula il 15 dicembre 2015 per quanto riguarda l'accordo di cooperazione strategica tra Europol e gli Emirati Arabi Uniti.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Accordo sulla cooperazione strategica tra la Repubblica federativa del Brasile ed Europol |
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Riferimenti |
13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS) |
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Consultazione del PE |
18.1.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 21.1.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 21.1.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 1.2.2016 |
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Relatori Nomina |
Claude Moraes 16.2.2016 |
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Procedura semplificata - decisione |
2.2.2016 |
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Approvazione |
16.3.2016 |
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Deposito |
30.3.2016 |
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