RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)

25.4.2016 - (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) - ***I

Commissione per la pesca
Relatore: Marco Affronte
(Rifusione – articolo 104 del regolamento)


Procedura : 2015/0133(COD)
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Ciclo del documento :  
A8-0150/2016
Testi presentati :
A8-0150/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0294),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0160/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2015[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 10 febbraio 2016[2],

–  visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[3],

–  visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0150/2016),

A.  considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21. Gli obiettivi della politica comune della pesca e i requisiti in materia di raccolta dei dati nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 25 di tale regolamento. Inoltre il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio22 ha modificato la struttura del sostegno finanziario a favore delle attività di raccolta dati degli Stati membri.

(2) La politica comune della pesca è stata riformata dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio21. Gli obiettivi della politica comune della pesca e i requisiti in materia di raccolta dei dati nel settore della pesca sono definiti agli articoli 2 e 25 di tale regolamento. Inoltre il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio22 ha modificato la struttura del sostegno finanziario a favore delle attività di raccolta di dati relativi alla pesca intraprese dagli Stati membri.

__________________

__________________

21 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

21 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio.

22 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

22 Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Per motivi pratici, è opportuno istituire un registro europeo unico per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca, nonché per lo scambio di informazioni.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter) È opportuno individuare le priorità e intraprendere le attività di raccolta dati in modo tale da garantire la qualità delle informazioni ottenute. Il quadro di raccolta dati dovrebbe essere esteso così da coprire tutte le flotte e dovrebbe essere presa seriamente in considerazione la possibilità di intraprendere le attività necessarie per la valutazione dello stato di stock ittici importanti, sempre però sulla base di un'analisi costo-benefici e in un'ottica di semplificazione.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La definizione di "pesca ricreativa" dovrebbe comprendere tutte le attività di pesca non commerciale, a prescindere dalla loro finalità specifica, al fine di includere tutti i tipi di pesca che possono incidere sugli stock ittici.

(9) La definizione di "pesca ricreativa" dovrebbe comprendere tutte le attività di pesca non commerciale, a prescindere dalla loro finalità specifica, al fine di includere tutti i tipi di pesca che possono incidere sugli stock ittici e gli ecosistemi, per garantire che l'impatto e il valore socioeconomico di questo tipo di pesca siano presi pienamente in considerazione nella gestione della pesca.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) È necessario disporre di dati completi, affidabili, globali e armonizzati in relazione alla pesca ricreativa al fine di valutare l'impatto di quest'ultima sugli stock e gli ecosistemi, e tenere pienamente conto di tale impatto nella gestione della pesca a livello regionale.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La definizione di "utilizzatori finali" dovrebbe essere allineata alla definizione di "utilizzatori finali di dati scientifici" che figura nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e includere anche gli organismi scientifici interessati dagli aspetti ambientali della gestione della pesca.

(10) La definizione di "utilizzatori finali" dovrebbe essere allineata alla definizione di "utilizzatori finali di dati scientifici" che figura nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e includere anche gli organismi scientifici e le organizzazioni senza scopo di lucro interessati dagli aspetti ambientali della gestione della pesca.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È opportuno identificare i bisogni degli utilizzatori finali in materia di dati e precisare i dati da raccogliere a norma del presente regolamento. Tali dati dovrebbero comprendere dati sull'ecosistema relativi all'impatto della pesca e dati sulla sostenibilità dell'acquacoltura. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi è inoltre necessario assicurare che i dati raccolti a norma del presente regolamento non siano raccolti anche in applicazione di altre normative dell'Unione.

(13) È opportuno identificare i bisogni degli utilizzatori finali in materia di dati e precisare i dati da raccogliere a norma del presente regolamento. Tali dati dovrebbero comprendere dati sull'ecosistema relativi all'impatto della pesca e dati sulla sostenibilità dell'acquacoltura, nonché dati socioeconomici sulla pesca e l'acquacoltura. Per semplificare e ridurre al minimo gli oneri amministrativi è inoltre necessario assicurare che i dati raccolti a norma del presente regolamento non siano raccolti anche in applicazione di altre normative dell'Unione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) È opportuno adattare maggiormente la disponibilità dei dati alle esigenze di gestione, assicurando nel contempo che l'analisi costo-benefici o costo-utilizzo non comprometta la qualità e la disponibilità dei dati. Per taluni dati, le campagne di ricerca in mare non sono sostituibili con metodi meno costosi.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Scienziati e utenti finali hanno espresso fermamente l'auspicio, almeno in taluni Stati membri, di disporre di dati pienamente affidabili a titolo del regolamento (CE) n. 1224/2009. In alcuni casi, i dati di controllo non possono essere utilizzati a fini statistici e scientifici per la mancanza di regole di controllo attuate correttamente. Gli Stati membri dovrebbero decidere, nei loro piani di lavoro, se includere o meno a fini di ricerca scientifica anche dati normalmente coperti da detto regolamento.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Ai fini della verifica dell’attuazione delle attività di raccolta dati da parte degli Stati membri, è necessario stabilire uno specifico formato per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.

(19) Ai fini della verifica dell'attuazione delle attività di raccolta dati da parte degli Stati membri, è necessario stabilire, per le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, formati standardizzati, chiaramente definiti, che riducano l'onere amministrativo.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Tenuto conto dell'obiettivo della politica comune della pesca di promuovere la responsabilizzazione degli Stati membri e una più fattiva partecipazione degli utilizzatori finali alla raccolta dei dati, è opportuno rafforzare il coordinamento regionale passando dal sistema attuale, che prevede un'unica riunione, a un processo permanente coordinato da gruppi di coordinamento regionale per ciascuna regione marina.

(21) Tenuto conto del fatto che la politica comune della pesca attribuisce un'importanza particolare alla raccolta e alla trasmissione di dati come base per una gestione della pesca fondata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, è necessario raccogliere dati chiari, affidabili ed esatti sulle flotte e le loro attività di pesca, come anche sul loro impatto ambientale e sui rigetti in mare, in linea con principi statistici corretti e standardizzati, oltre a informazioni che consentano di valutare le imprese alieutiche sotto il profilo economico.

Motivazione

Prima di affidare il controllo della raccolta a livello regionale di dati ai gruppi di coordinamento regionale, occorre definire alcuni aspetti fondamentali, fra cui la composizione di detti organi, il loro ruolo e la validità dei loro accordi.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) Al fine di garantire un coordinamento con analoghe politiche in materia di raccolta dei dati, in particolare riguardo alle metodologie da applicare e agli obiettivi di qualità e affidabilità da soddisfare, gli Stati membri dovrebbero applicare il codice delle statistiche europee e il quadro di riferimento per la garanzia della qualità del sistema statistico europeo.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter) Il quadro di raccolta dati dovrebbe essere esteso così da coprire tutte le flotte.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quater) È essenziale che i responsabili della raccolta dati pianifichino le loro attività consultandosi con gli utilizzatori finali a livello regionale, così da garantire una migliore corrispondenza tra i dati necessari e quelli raccolti.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 21 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quinquies) Le valutazioni degli stock ittici che sono fondamentali per una consulenza scientifica sui livelli di cattura sostenibili dipendono da dati di buona qualità. Tuttavia, i dati sono spesso il prodotto di comunicazioni incomplete o inesatte a causa, tra l'altro, della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e del fatto che le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa non sono incluse nelle valutazioni.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 21 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 sexies) È necessario raccogliere, gestire e utilizzare dati di buona qualità per quanto riguarda l'obbligo di sbarco, al fine di controllare e valutare l'efficacia dell'applicazione di detto obbligo, nonché allineare la raccolta dati con i requisiti derivanti dalla revisione della PCP. Il fabbisogno di dati a sostegno dell'obbligo di sbarco dovrebbe essere valutato pienamente. È necessaria una strategia specifica a breve-medio termine che consenta di sfruttare appieno gli strumenti di controllo e monitoraggio utilizzabili per l'applicazione dell'obbligo di sbarco. Tale strategia dovrebbe tenere conto del fabbisogno di dati per l'applicazione dell'obbligo di sbarco e per la creazione di capacità per l'industria e le amministrazioni nell'uso delle nuove tecnologie e nello sviluppo di infrastrutture tecniche.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 21 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 septies) Il ruolo dei gruppi di coordinamento regionale dovrebbe essere potenziato e la loro struttura rafforzata, cosa che potrebbe consentire a tali gruppi di conseguire in futuro uno status giuridico.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 21 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 octies) I gruppi di coordinamento regionale dovrebbero adoperarsi in vista della creazione di banche dati regionali sovranazionali e avviare tutte le misure preparatorie necessarie al fine di raggiungere tale obiettivo.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 21 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 nonies) Il rafforzamento della cooperazione regionale, in linea con la regionalizzazione della PCP, costituisce uno degli obiettivi del presente regolamento, in particolare attraverso i gruppi di coordinamento regionale. A questo proposito, è necessario armonizzare le procedure di raccolta, analisi e disponibilità dei dati per tutti gli utenti finali fra le diverse regioni marine. Questo obiettivo è stato sinora difficile da raggiungere, soprattutto in presenza di una necessità di cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi nell'ambito di attività di pertinenza dei gruppi di coordinamento regionale.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 21 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 decies) Al fine di garantire la corretta attuazione della direttiva 2008/56/CE, è necessario raccogliere dati di buona qualità sulle catture accidentali di specie protette (ad esempio, uccelli marini, tartarughe e mammiferi marini) e sull'impatto della pesca su habitat, aree marine vulnerabili e catene alimentari.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 21 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 undecies) I piani di rigetto forniranno dati nuovi, esaurienti e frequenti. È importante trarre il massimo vantaggio da questi nuovi dati per la gestione sostenibile della pesca e per la valutazione e il controllo di stock ed ecosistemi.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 21 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 duodecies) Circa la metà di tutti gli sbarchi delle acque dell'Atlantico europeo e del Baltico in gestione esclusiva europea proviene attualmente da stock che evidenziano carenza di dati. Per quanto riguarda le acque del Mediterraneo e del Mar Nero gestite per il tramite della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), circa l'80 % degli sbarchi proviene da stock con carenza di dati.

Motivazione

Studio del Parlamento europeo, Dipartimento tematico, Attività di pesca carenti di dati nelle acque dell'UE, Unione europea, giugno 2013.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 21 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 terdecies) In conformità delle recenti raccomandazioni della CGPM, il Mediterraneo non dovrebbe essere considerato una regione marina unica e omogenea: le zone occidentale, centrale, del Mare Adriatico e del Mar Nero e orientale sono quattro subregioni geograficamente, oceanograficamente ed ecologicamente diverse.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 21 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 quaterdecies) È necessario raccogliere dati sulle catture accessorie di specie protette, fra cui uccelli marini, tartarughe e mammiferi marini, nonché sull'impatto della pesca su habitat, aree marine vulnerabili ed ecosistemi, al fine di garantire un'adeguata messa in atto della direttiva 2008/56/CE.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Le modalità della raccolta dei dati dovrebbero essere definite dagli Stati membri; tuttavia, affinché sia possibile combinare i dati a livello regionale, gli Stati membri dovrebbero concordare a tale livello i requisiti minimi relativi alla qualità, copertura e compatibilità dei dati. Una volta raggiunto un accordo generale sulla metodologia a livello regionale, i gruppi di coordinamento regionale dovrebbero presentare un piano di lavoro per l'adozione da parte della Commissione.

(22) Le modalità della raccolta dei dati dovrebbero essere definite dagli Stati membri; tuttavia, affinché sia possibile combinare in ampia misura i dati a livello regionale, gli Stati membri dovrebbero concordare a tale livello i requisiti minimi relativi alla qualità, copertura e compatibilità dei dati, tenendo conto del fatto che in alcune regioni i bacini sono gestiti in comune con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione sulle acque delle regioni in questione. Una volta raggiunto un accordo generale sulla metodologia a livello regionale, i gruppi di coordinamento regionale dovrebbero presentare, sulla base di tale accordo, un piano di lavoro per l'adozione da parte della Commissione. A tal fine è necessario definire chiaramente gli obiettivi, le funzioni e le attribuzioni dei futuri gruppi di coordinamento regionale, così come il ruolo delle amministrazioni incaricate di attuare le misure necessarie.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis) Per quanto riguarda le attività dei gruppi di coordinamento regionale, è opportuno intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione sulle acque della stessa regione, nella prospettiva di armonizzare il più possibile la raccolta, il trattamento e lo scambio dei dati, nonché le procedure riguardanti l'accesso ad essi.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) La normativa dell'Unione non dovrebbe più stabilire le metodologie da applicare per la raccolta dei dati. È quindi opportuno sostituire le disposizioni riguardanti specifici metodi di raccolta dei dati con la descrizione del processo con cui tali metodi saranno definiti. Tale processo dovrebbe sostanzialmente consistere nella cooperazione tra Stati membri e utilizzatori dei dati nell'ambito dei gruppi di coordinamento regionale e nella convalida da parte della Commissione attraverso i piani di lavoro presentati dagli Stati membri.

(23) La normativa dell'Unione non dovrebbe più stabilire le metodologie precise da applicare per la raccolta dei dati. È quindi opportuno sostituire le disposizioni riguardanti specifici metodi di raccolta dei dati con la descrizione del processo con cui tali metodi saranno definiti. Tale processo dovrebbe essere in linea con i requisiti minimi dell'Unione in materia di qualità, copertura e compatibilità dei dati, e consistere sostanzialmente nella cooperazione tra Stati membri e utilizzatori dei dati nell'ambito dei gruppi di coordinamento regionale e nella convalida da parte della Commissione attraverso i piani di lavoro presentati dagli Stati membri.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali per essere accessibili alla Commissione e poter essere messi a disposizione degli utilizzatori dei dati. Nell'interesse di tutti gli utilizzatori è opportuno che i dati che non consentono un'identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi senza restrizioni.

(24) I dati previsti dal presente regolamento dovrebbero essere inseriti in banche dati informatizzate nazionali disponibili al pubblico per essere accessibili alla Commissione e poter essere messi a disposizione degli utilizzatori dei dati. Nell'interesse di tutti gli utilizzatori è opportuno che i dati che non consentono un'identificazione personale siano messi a disposizione di ogni parte interessata alla loro analisi senza restrizioni.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 bis) È necessario tenere presente che una specie che attualmente non è oggetto di un piano di protezione potrebbe diventare prioritaria in futuro. Occorre quindi assicurare la disponibilità delle serie temporali necessarie per l'efficace monitoraggio scientifico dello stato delle risorse ittiche.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(24 ter) Si è registrata una riduzione della frequenza della raccolta dati, che potrebbe avere un'incidenza sul monitoraggio e lo sviluppo delle serie, segnatamente nel caso dei dati che possono subire evoluzioni rapide e avere un impatto rilevante sulle misure di gestione.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) È necessario mettere in evidenza l'importanza che le indagini scientifiche rivestono per la valutazione dello stato degli stock ittici, in particolare nel Mediterraneo, dove, a causa dell'esistenza quasi esclusiva della pesca mista, è difficile procedere a valutazioni scientifiche sulla base del monitoraggio della pesca commerciale, che sono spesso viziate da segnalazioni inaccurate o false dichiarazioni.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 ter) È opportuno intraprendere studi scientifici ulteriori per valutare lo stato degli stock ittici, in particolare nel Mediterraneo, dove vi è la necessità di migliorare lo stato degli stock e dove è difficile effettuare valutazioni scientifiche basate sul monitoraggio della pesca commerciale per via del fatto che praticamente tutte le attività di pesca sono miste.

Motivazione

Nel Mediterraneo sono già in corso campagne di ricerca specifiche ed è stata inoltre messa a punto una strategia di raccolta dati da parte di osservatori nei principali porti e mercati ittici, ragion per cui l'emendamento del relatore deve essere chiarito.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quater) Nel Nord Atlantico, 19 indagini scientifiche sono condotte nell'ambito dell'attuale quadro di raccolta dati, mentre nel Mediterraneo e nel Mar Nero le indagini sono solo due per ciascun mare. A tale riguardo, è importante aumentare il numero delle indagini scientifiche intraprese nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 25 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 quinquies) È importante assicurare, per quanto possibile, che siano intrapresi studi scientifici in misura sufficiente e in funzione delle necessità individuate in ciascuna zona di pesca, così da migliorare la conoscenza delle risorse ittiche e poter utilizzare le migliori informazioni scientifiche disponibili per valutare quali siano le misure di gestione più adeguate in ciascuna zona.

Motivazione

Menzionare il numero delle campagne di ricerca che vengono effettuate attualmente non è così importante come prevedere la possibilità per gli Stati membri di adeguare i metodi ai loro bisogni specifici.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 25 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 sexies) Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile a causa di dati insufficienti, i programmi pluriennali nel quadro della PCP prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) È necessario sottolineare l'importanza dei dati socioeconomici per i settori della pesca e dell'acquacoltura, e che l'armonizzazione di tali dati potrebbe, a medio termine, contribuire a una migliore armonizzazione e al rafforzamento delle norme sociali in detti settori.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) È necessario garantire che i dati siano trasmessi in tempi relativamente brevi agli utilizzatori finali, i quali devono poter offrire in tempo utile la consulenza necessaria a consentire una pesca sostenibile. È opportuno garantire anche ad altri soggetti interessati la possibilità di ricevere i dati entro un certo termine.

(28) È necessario garantire che i dati siano trasmessi agli utilizzatori finali in tempi brevi e in forma standardizzata, con sistemi di codifica chiari atti a consentire una risposta rapida, dal momento che detti utilizzatori finali devono poter offrire in tempo utile la consulenza necessaria a consentire una pesca sostenibile. È opportuno garantire anche ad altri soggetti interessati la possibilità di ricevere i dati entro un certo termine.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis) La riservatezza delle informazioni ottenute nel corso dell'aggregazione di dati primari dovrebbe essere garantita e la normativa in materia di protezione dei dati dovrebbe essere rispettata.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 bis) In un'ottica di semplificazione e di razionalizzazione, le informazioni da raccogliere dovrebbero essere selezionate sulla base della loro utilità e della domanda nonché dell'impatto che la loro analisi potrebbe avere.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 ter) È necessario evidenziare che è importante stabilire criteri per la raccolta delle informazioni, tenendo conto dell'utilità di queste ultime, della domanda nonché dell'importanza economica e dell'impatto sociale che la loro analisi può avere.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(30 quater) Per contribuire alla visibilità del ruolo che le donne svolgono nel settore della pesca, la variabile di genere dovrebbe essere presa in considerazione nella raccolta dei dati sulle persone fisiche, in particolare dei dati elencati all'articolo 5, paragrafo 2, lettere d), e) e f), del presente regolamento sugli aspetti socioeconomici della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) In ottemperanza al principio di proporzionalità, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di migliorare la qualità, l'accessibilità e la disponibilità dei dati nel settore della pesca, è necessario e appropriato istituire un quadro per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

(34) In ottemperanza al principio di proporzionalità, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale di migliorare la qualità, l'accessibilità e la disponibilità dei dati nel settore della pesca, è necessario e appropriato istituire un quadro per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati, corredato di orientamenti generali di attuazione e dotato di meccanismi di flessibilità nei metodi di applicazione sufficienti per tenere conto delle diverse casistiche. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea,

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la raccolta, la gestione e l'uso di dati biologici, tecnici, ambientali, sociali ed economici relativi al settore della pesca nel quadro della politica comune della pesca.

1. Al fine di contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente regolamento stabilisce le norme per la raccolta, la gestione e l'uso di dati biologici, tecnici, ambientali, sociali ed economici relativi al settore della pesca quali previsti all'articolo 25 del regolamento summenzionato.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per i dati che devono essere raccolti in applicazione di altri atti giuridici, il presente regolamento definisce unicamente norme in materia d'uso.

2. Per i dati che devono essere raccolti in applicazione di altri atti giuridici relativi alla gestione della pesca, il presente regolamento definisce unicamente norme in materia d'uso.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche vive;

c) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) "regione marina": una zona geografica indicata all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, una zona definita dalle organizzazioni regionali per la pesca o una zona definita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 6;

d) "regione marina": una zona geografica indicata all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o una zona definita dalle organizzazioni regionali per la pesca;

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 6, non fa riferimento ad alcun atto di esecuzione. Inoltre, per evitare confusioni, sembra più efficace mantenere la regione marina quale stabilita nel regolamento (UE) n. 1380/2013 PCP e le regioni marine già definite dalle ORGP.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Elaborazione di programmi pluriennali dell'Unione

Elaborazione di un programma pluriennale dell'Unione

Motivazione

Per l'Unione sarà in vigore un solo programma, cosa che non impedisce alla Commissione di modificarlo.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 23, atti delegati intesi a stabilire programmi pluriennali dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, tecnici, ambientali, sociali ed economici relativi al settore della pesca.

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 23, atti delegati intesi a stabilire un programma pluriennale dell'Unione per la raccolta e la gestione di dati biologici, tecnici, ambientali, sociali ed economici relativi al settore della pesca.

Motivazione

Per l'Unione sarà in vigore un solo programma, cosa che non impedisce alla Commissione di modificarlo.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I programmi pluriennali dell'Unione sono stabiliti previa consultazione dei gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 8, del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di ogni altro organismo scientifico competente.

2. Il programma pluriennale dell'Unione è stabilito previa consultazione dei gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 8, del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di ogni altro organismo scientifico competente.

Motivazione

Per l'Unione sarà in vigore un solo programma, cosa che non impedisce alla Commissione di modificarlo.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dei bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca;

a) dei bisogni di informazioni per la gestione e l'efficace attuazione della politica comune della pesca, inclusi i bisogni per la gestione della pesca basata sugli ecosistemi, l'impatto della pesca ricreativa e i bisogni della PCP, qualora tali bisogni di informazioni si sovrappongano ad alti atti legislativi come la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, la politica marittima integrata e le direttive Uccelli e Habitat;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) della necessità e pertinenza dei dati per le decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione dell'ecosistema, in particolare delle specie e degli habitat vulnerabili;

b) della necessità e pertinenza di dati di buona qualità completi e affidabili per le decisioni relative alla gestione della pesca e alla protezione degli ecosistemi, in particolare delle specie e degli habitat vulnerabili;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) della necessità di dati armonizzati i quali siano in linea con principi statistici corretti e standardizzati che rendano possibile valutare l'impatto sugli ecosistemi e gli stock ittici e che siano presi in considerazione per la gestione a livello regionale;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) delle serie temporali esistenti;

e) delle serie temporali esistenti e della necessità di evitare interruzioni nella cronologia dei dati;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) della necessità di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati;

f) della necessità di semplificare e di evitare duplicazioni nella raccolta dei dati;

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) della necessità di dati a copertura delle attività di pesca che evidenziano carenza di dati;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter) della necessità di raccogliere informazioni sulle flotte non ancora coperte;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. I programmi pluriennali dell'Unione stabiliscono:

1. Il programma pluriennale dell'Unione stabilisce:

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

a) un elenco dettagliato dei requisiti in materia di dati per conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 2, 6, 9 e 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) le soglie, in termini di attività di pesca, al di sotto delle quali gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere dati o a effettuare campagne di ricerca.

c) le soglie, in termini di attività di pesca e acquacoltura, al di sotto delle quali non è obbligatorio per gli Stati membri raccogliere dati o effettuare campagne di ricerca.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque dell'Unione e in acque esterne nell'ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell'Unione, per consentire di instaurare le modalità di gestione e conservazione basate sugli ecosistemi necessarie per attuare la politica comune della pesca;

a) dati biologici relativi a tutti gli stock catturati o comunque prelevati come catture accessorie nelle acque dell'Unione e in acque esterne nell'ambito della pesca commerciale e, se del caso, della pesca ricreativa dell'Unione, incluse le specie ittiche diadrome di interesse commerciale, per consentire di instaurare le modalità di gestione e conservazione basate sugli ecosistemi necessarie per attuare la politica comune della pesca;

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) dati sugli stock ittici e sulla loro conservazione e gestione;

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) gli obiettivi specifici quantificabili, quali il tasso di mortalità per pesca e la biomassa riproduttiva, necessari per l'attuazione dei piani pluriennali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dati sugli ecosistemi per consentire di valutare l'impatto delle attività di pesca dell'Unione sull'ecosistema marino nelle acque dell'Unione e in acque esterne, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dalla legislazione internazionale o unionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche;

b) dati sugli ecosistemi per consentire di valutare l'impatto delle attività di pesca dell'Unione sull'ecosistema marino nelle acque dell'Unione e in acque esterne, compresi dati sulle catture accessorie di specie non bersaglio, segnatamente di specie protette dalla legislazione internazionale o unionale, dati sugli impatti delle attività di pesca sugli habitat marini e dati sugli impatti delle attività di pesca sulle reti trofiche, ottenuti fra l'altro mediante l'analisi delle catture, e sulle zone marine vulnerabili, come le zone di crescita e i fondali di Posidonia (praterie marine);

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) dati sull'attività delle navi dell'Unione nelle acque dell'Unione e in acque esterne, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell'Unione;

c) dati sulla flotta dell'Unione e sulle sue attività nelle acque dell'Unione e in acque esterne, compresi i livelli di pesca e di sforzo e la capacità della flotta dell'Unione;

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) dati socioeconomici sulla pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell'Unione;

d) dati socioeconomici sulla pesca, inclusa la pesca ricreativa, per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici del settore della pesca dell'Unione;

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell'acquacoltura per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell'Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale;

e) dati socioeconomici e dati relativi alla sostenibilità dell'acquacoltura di specie marine e diadrome per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici e della sostenibilità del settore acquicolo dell'Unione, anche per quanto riguarda il suo impatto ambientale;

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore.

f) dati socioeconomici sul settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per consentire la valutazione dei risultati socioeconomici di tale settore.

Motivazione

I settori della trasformazione e della commercializzazione sono spesso considerati complementari e non possono essere separati. Tale approccio è coerente con l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), sono raccolti in applicazione del presente regolamento unicamente se non sono raccolti nell'ambito di altri quadri giuridici dell'Unione.

3. I dati di cui al paragrafo 1, lettera a), sono raccolti in applicazione del presente regolamento unicamente se non sono raccolti nell'ambito di altri quadri giuridici dell'Unione. Tuttavia, la raccolta di dati in applicazione del presente regolamento può includere i requisiti in materia di dati previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009, qualora i dati attualmente raccolti in applicazione di detto regolamento non siano conformi agli standard tecnici richiesti a fini scientifici e statistici. Ove gli Stati membri decidano che i dati da raccogliere in applicazione del presente regolamento devono includere i requisiti in materia di dati previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009, lo indicano chiaramente nei loro piani di lavoro nazionali.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca;

a) i bisogni di informazioni per la gestione della politica comune della pesca, anche per quanto riguarda il rispetto della normativa ambientale dell'Unione, in particolare l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i bisogni di informazioni per la valutazione dei piani di gestione, compreso il monitoraggio delle variabili dell'ecosistema;

c) i bisogni di informazioni per la valutazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013, compreso il monitoraggio delle variabili dell'ecosistema;

Motivazione

I piani di gestione sono solo una delle possibili misure di conservazione. È importante ampliare il campo d'applicazione e inserire nel contenuto del programma pluriennale tutte le misure di conservazione.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) i bisogni di informazioni per le attività di pesca per le quali i dati sono carenti;

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) le informazioni necessarie per porre termine a misure di emergenza originariamente basate sul principio di precauzione o per adeguarle;

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la necessità di evitare la duplicazione delle campagne e

e) la necessità di evitare la duplicazione delle campagne di ricerca e

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la necessità di evitare interruzioni nella cronologia dei dati ricavati dalle campagne di ricerca.

f) la necessità di evitare interruzioni nella cronologia dei dati ricavati dalle campagne di ricerca e di mantenere serie cronologiche affidabili.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati ad essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nel quadro di un programma operativo, di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, nonché di un piano di lavoro stabilito in conformità del programma pluriennale dell'Unione e a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014.

1. Fatti salvi gli obblighi in materia di raccolta dei dati ad essi attualmente imposti dal diritto dell'Unione, gli Stati membri raccolgono dati nel quadro di un programma operativo, di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 508/2014, nonché di un piano di lavoro stabilito in conformità del programma pluriennale dell'Unione e a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 508/2014, entro il 31 ottobre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale il piano di lavoro deve essere applicato, a meno che non si applichi ancora un piano esistente, nel qual caso essi ne informano la Commissione.

Motivazione

Per chiarezza, è opportuno ricordare il termine stabilito all'articolo 21 del regolamento FEAMP.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) in che modo e quando sono necessari i dati;

d) il formato e la data entro la quale i dati devono essere trasmessi agli utilizzatori finali , tenendo conto dei termini stabiliti per le chiamate di dati;

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) i dati che sono raccolti a fini di controllo e i dati che sono raccolti nel quadro del presente regolamento.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel preparare il proprio piano di lavoro ciascuno Stato membro coordina i propri sforzi con gli altri Stati membri, in particolare nella stessa regione marina, al fine di garantire una copertura sufficiente ed efficace ed evitare la duplicazione delle attività di raccolta dei dati.

3. Nel preparare il proprio piano di lavoro gli Stati membri si adoperano per cooperare strettamente con le autorità regionali e coordinano i propri sforzi con gli altri Stati membri, in particolare nella stessa regione marina, al fine di garantire una copertura sufficiente ed efficace ed evitare un'inutile duplicazione delle attività di raccolta dei dati. Le attività e i metodi di raccolta dei dati sono tali da garantire la possibilità di confrontare e integrare i dati almeno a livello regionale.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La Commissione stabilisce l'elenco ufficiale dei corrispondenti nazionali mediante atti di esecuzione, che sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Motivazione

È importante garantire la massima trasparenza quanto ai corrispondenti nazionali. Pertanto, la Commissione stabilisce l'elenco ufficiale mediante atti di esecuzione che possono essere riveduti in qualsiasi momento e resi pubblici.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) coordina la preparazione della relazione annuale di cui all'articolo 10;

a) al fine di migliorare la trasparenza, coordina la preparazione del piano annuale di lavoro di cui all'articolo 6 e della relazione annuale di cui all'articolo 10, collaborando strettamente con le pertinenti autorità regionali;

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) garantisce la trasmissione delle informazioni all'interno dello Stato membro e

b) garantisce la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti all'interno dello Stato membro e

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) provvede affinché gli esperti competenti assistano alle riunioni organizzate dalla Commissione e partecipino ai gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 8.

c) provvede affinché gli esperti competenti assistano alle riunioni dei gruppi di esperti organizzate dalla Commissione e alle riunioni di cui all'articolo 20 nonché partecipino ai gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 8.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) informa gli enti territoriali costieri che hanno una competenza giuridica o economica in materia di pesca.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché il proprio corrispondente nazionale sia sufficientemente formato ed esperto, disponga di un mandato adeguato per rappresentare il proprio Stato membro nelle riunioni dei gruppi di esperti di cui al paragrafo 2, lettera c), e possa negoziare la ripartizione dei compiti per quanto concerne il campionamento, l'analisi e le indagini scientifiche.

Motivazione

In passato si sono verificati diversi casi in cui i corrispondenti nazionali non disponevano di un mandato che consentisse loro di negoziare la ripartizione del lavoro, ove necessario, nell'ambito della riunione di coordinamento regionale. È importante garantire che tutti gli Stati membri, e non solo alcuni di essi, dispongano di tale mandato, per consentire una ripartizione equa e tempestiva del lavoro.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri coordinano le proprie attività con gli altri Stati membri e si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione su acque della stessa regione marina. A tale scopo gli Stati membri interessati istituiscono in ogni regione marina un gruppo di coordinamento regionale.

1. A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri coordinano le proprie attività con gli altri Stati membri. A tale scopo gli Stati membri interessati istituiscono in ogni regione marina un gruppo di coordinamento regionale.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Inoltre, gli Stati membri si prodigano per coordinare le proprie azioni con i paesi terzi che esercitano sovranità o giurisdizione su acque della stessa regione marina ai sensi dell'articolo 3, lettera d), del presente regolamento.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter. Ruolo, obiettivi e mandato dei gruppi di coordinamento regionali dovranno essere definiti chiaramente.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater. In conformità con l'articolo 21, lo scopo dei gruppi di coordinamento regionale è coordinare gli sforzi degli Stati membri al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati, nonché cooperare per accrescere l'attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi e dei metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

Motivazione

È importante definire i compiti dei gruppi di coordinamento regionale affinché essi possano pianificare le proprie attività.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies. I gruppi di coordinamento regionale sviluppano e attuano le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati ai fini dell'elaborazione dei piani di lavoro regionali, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 4, nonché strategie di campionamento coordinate a livello regionale.

Motivazione

È importante definire lo scopo dei gruppi di coordinamento regionale affinché essi possano fissare le priorità del proprio lavoro.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I gruppi di coordinamento regionale sono composti da esperti degli Stati membri e della Commissione e dagli utilizzatori finali dei dati.

2. I gruppi di coordinamento regionale sono composti dai corrispondenti nazionali, dagli esperti designati dagli Stati membri, da esperti della Commissione e dagli utilizzatori finali dei dati, inclusi i consigli consultivi, nonché, se del caso, rappresentanti delle pertinenti autorità locali.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. I gruppi di coordinamento regionale si coordinano tra loro e con la Commissione su questioni che interessano più regioni.

4. I gruppi di coordinamento regionale si coordinano tra loro e con la Commissione su questioni che interessano più regioni marine.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. I gruppi di coordinamento regionale possono elaborare raccomandazioni comuni nella forma di un progetto di piano di lavoro regionale riguardante le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 4, nonché strategie di campionamento coordinate a livello regionale. In tale contesto i gruppi di coordinamento regionale tengono conto, se del caso, del parere dello CSTEP. Tali raccomandazioni sono presentate alla Commissione, la quale verifica se il progetto di raccomandazioni comuni è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e con il programma pluriennale dell'Unione e, in caso affermativo, approva il piano di lavoro regionale mediante atti di esecuzione.

5. I gruppi di coordinamento regionale elaborano raccomandazioni comuni nella forma di un progetto di piano di lavoro regionale riguardante le procedure, i metodi, la garanzia di qualità e il controllo della qualità per la raccolta e il trattamento dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 4, nonché strategie di campionamento coordinate a livello regionale e i contributi pertinenti degli Stati membri alle indagini scientifiche. In tale contesto i gruppi di coordinamento regionale tengono conto, se del caso, del parere dello CSTEP, del CIEM e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. La Commissione verifica se il progetto di raccomandazioni comuni è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e con il programma pluriennale dell'Unione e, in caso affermativo, approva il piano di lavoro regionale mediante atti di esecuzione.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Una volta approvati dalla Commissione, i piani di lavoro regionali sostituiscono le parti corrispondenti dei piani di lavoro elaborati da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri aggiornano i loro piani di lavoro di conseguenza.

6. Una volta approvati dalla Commissione, i piani di lavoro regionali sostituiscono le parti corrispondenti dei piani di lavoro elaborati da ciascuno Stato membro. Gli Stati membri aggiornano i loro piani di lavoro di conseguenza, eliminando le parti corrispondenti a quelle coperte dal piano di lavoro regionale.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione approva i piani di lavoro e ogni modifica apportata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, sulla base della valutazione dello CSTEP.

3. La Commissione approva i piani di lavoro e ogni modifica apportata conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, sulla base della valutazione dello CSTEP.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione che approvano i piani di lavoro entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'anno a decorrere dal quale ciascun piano di lavoro deve essere applicato, come previsto all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi piani di lavoro. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle scadenze per la presentazione e l'approvazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una relazione sulla realizzazione dei rispettivi piani di lavoro. La relazione è presentata entro il 31 maggio dell'anno di riferimento successivo ed è resa pubblicamente disponibile. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme relative alle procedure, al formato e alle diverse scadenze per la presentazione e l'approvazione delle relazioni annuali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Accesso ai siti di campionamento

Accesso ai siti di campionamento e alle fonti di dati

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Con riferimento alla raccolta dei dati, entro ... [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione istituisce un'unica banca dati europea allo scopo di semplificare e agevolare l'analisi dei dati a livello europeo.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le modalità relative ai seguenti aspetti:

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 che stabiliscono le modalità relative ai seguenti aspetti:

Motivazione

Al fine di rafforzare il controllo del Parlamento su quest'importante disposizione, in particolare per quanto concerne le condizioni alle quali i comandanti dei pescherecci sono tenuti ad accogliere a bordo gli osservatori scientifici e i metodi alternativi per la raccolta dei dati, appare più opportuno un atto delegato.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) le condizioni alle quali i comandanti dei pescherecci dell'Unione sono tenuti ad accogliere a bordo gli osservatori scientifici, secondo quanto indicato al paragrafo 2, nonché metodi alternativi per la raccolta dei dati e norme che impongano agli Stati membri l'obbligo di monitorare tali condizioni e metodi e di riferire al riguardo.

b) le condizioni alle quali i comandanti dei pescherecci dell'Unione sono tenuti ad accogliere a bordo gli osservatori scientifici, secondo quanto indicato al paragrafo 2, nonché i metodi alternativi per la raccolta dei dati qualora, per ragioni debitamente motivate, a bordo non possano essere presenti osservatori, e norme che impongano agli Stati membri l'obbligo di monitorare tali condizioni e metodi e di riferire al riguardo.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

soppresso

Motivazione

Poiché all'articolo 11, paragrafo 3, si propone l'adozione di atti delegati, non è necessaria la procedura d'esame, che riguarda soltanto gli atti di esecuzione.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Raccolta di dati nel contesto di una consulenza scientifica

 

Quando, ai fini della raccolta dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, la Commissione si rivolge a un organismo scientifico competente per ottenere una consulenza scientifica, ne informa in tempo utile il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro una copia della richiesta inviata all'organismo scientifico interessato.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ai fini della verifica dell'esistenza dei dati primari raccolti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 12, lettera a).

1. Ai fini della verifica dell'esistenza e della qualità dei dati primari raccolti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, diversi dai dati socioeconomici, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 12, lettera a).

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 12, lettera b).

2. Ai fini della verifica dei dati socioeconomici raccolti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché la Commissione abbia accesso alle banche dati informatiche nazionali di cui all'articolo 12, lettera b).

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l'accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle altre norme dell'Unione.

3. Gli Stati membri concludono accordi con la Commissione per garantirle l'accesso efficace e libero alle loro banche dati informatiche nazionali di cui ai paragrafi 1 e 2, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalle altre norme dell'Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire, insieme agli Stati membri, i requisiti specifici per garantire detto accesso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Motivazione

Non vi è motivo di prevedere accordi bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri, dal momento che la raccolta dei dati è di competenza dell'Unione. Tuttavia, la Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame, requisiti specifici per l'accesso ai dati conformemente al diritto nazionale.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la confidenzialità delle informazioni rispettando le norme sulla protezione dei dati.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono processi e tecnologie elettroniche adeguate per garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si astengono dall'applicare inutili restrizioni alla più ampia diffusione possibile dei dati dettagliati e aggregati.

1. Gli Stati membri predispongono processi e tecnologie elettroniche adeguate per garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e si astengono dall'imporre inutili restrizioni alla disponibilità pubblica, al fine di garantire la più ampia diffusione possibile dei dati dettagliati e aggregati.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati siano aggiornati e messi a disposizione degli utilizzatori finali entro un mese dal ricevimento della richiesta. In caso di richieste presentate da altri soggetti interessati, gli Stati membri provvedono affinché i dati siano aggiornati e messi a disposizione dei richiedenti entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i pertinenti dati dettagliati e aggregati siano aggiornati e messi a disposizione degli utilizzatori finali e degli altri soggetti interessati entro due mesi dal ricevimento della richiesta.

 

Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili i dati dettagliati e aggregati un anno dopo la raccolta e il trattamento dei dati medesimi.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. In caso di richiesta di dati dettagliati a fini di pubblicazione scientifica, per tutelare gli interessi professionali dei rilevatori di dati gli Stati membri possono esigere che i dati siano pubblicati soltanto tre anni dopo la data a cui si riferiscono. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a eventuali decisioni in questo senso e alle relative motivazioni.

4. In caso di dati dettagliati destinati a una pubblicazione scientifica oggetto di valutazione inter pares, per tutelare gli interessi professionali dei rilevatori di dati gli Stati membri possono esigere che i dati siano pubblicati soltanto tre anni dopo la data a cui si riferiscono. Gli Stati membri informano gli utilizzatori finali e la Commissione in merito a eventuali decisioni in questo senso e alle relative motivazioni.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati

Sistemi compatibili per l'armonizzazione della conservazione e dello scambio dei dati

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di ridurre i costi e agevolare l'accesso ai dati per gli utilizzatori finali e le altre parti interessate, gli Stati membri, la Commissione, gli organismi di consulenza scientifica e gli utilizzatori finali interessati cooperano per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Tali sistemi agevolano altresì la diffusione delle informazioni ad altre parti interessate. I piani di lavoro regionali di cui all'articolo 8, paragrafo 6, possono fungere da base per un accordo su tali sistemi.

1. Al fine di ridurre i costi e agevolare l'accesso ai dati per gli utilizzatori finali e le altre parti interessate, gli Stati membri, la Commissione, gli organismi di consulenza scientifica e gli utilizzatori finali interessati cooperano per sviluppare sistemi compatibili per l'armonizzazione della conservazione e dello scambio dei dati, tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Tali sistemi agevolano altresì la diffusione delle informazioni ad altre parti interessate. I piani di lavoro regionali di cui all'articolo 8, paragrafo 6, possono fungere da base per un accordo su tali sistemi.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, l'utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto. Qualora ritenga che il rifiuto non sia debitamente giustificato, la Commissione può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all'utilizzatore finale entro un mese.

Se uno Stato membro rifiuta di fornire dati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, entro sei mesi dalla richiesta, l'utilizzatore finale può chiedere alla Commissione di riesaminare il rifiuto entro un mese. Qualora la Commissione ritenga, entro un mese, che il rifiuto non sia debitamente giustificato, essa può chiedere allo Stato membro di fornire i dati all'utilizzatore finale entro un mese.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere l'attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

1. Gli Stati membri, unitamente alle regioni dotate di competenze in materia e alla Commissione, coordinano gli sforzi e collaborano al fine di migliorare ulteriormente la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere l'attendibilità dei pareri scientifici, la qualità dei programmi di lavoro e i metodi di lavoro delle organizzazioni regionali per la pesca di cui l'Unione è parte contraente od osservatore e degli organismi scientifici internazionali.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul funzionamento del presente regolamento.

2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul funzionamento del presente regolamento.

Motivazione

Dal momento che si tratta della prima revisione del regolamento quadro per la raccolta dei dati, è opportuno non attendere cinque anni per la prima verifica dell'attuazione e del funzionamento del regolamento.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 16 e 17 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4, 11, 16 e 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni.

Motivazione

Adeguamento tecnico al nuovo riferimento. In base all'accordo interistituzionale sul miglioramento della legislazione, la delega di potere è concessa per un periodo standard di cinque anni.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 16 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 11, 16 e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Motivazione

Adeguamento tecnico al nuovo riferimento.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 16 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4, 11, 16 e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Motivazione

Adeguamento tecnico al nuovo riferimento.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 24 bis

 

Misure transitorie

 

Il programma comunitario di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 199/2008, in vigore fino al 31 dicembre 2016, è automaticamente rinnovato per un periodo massimo di un anno nel caso in cui la Commissione non riesca ad adottare entro il 31 dicembre 2016 il programma pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Motivazione

Per evitare il rinnovo automatico per tre anni del programma comunitario previsto dal quadro precedente, qualora la Commissione non sia in grado di adottare il nuovo programma pluriennale, è essenziale stabilire misure transitorie e attenuare il potenziale effetto di tale rinnovo automatico.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Ref. D(2016)4243

Alain Cadec

Presidente della commissione per la pesca

ASP 13E205

Bruxelles

Oggetto:   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)

  (COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD))

Signor presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 104 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione."

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non contenga modifiche sostanziali oltre a quelle espressamente indicate come tali nella proposta stessa e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

In conclusione, nella riunione del 28 gennaio 2016 la commissione giuridica ha deciso all'unanimità, con 24 voti a favore[4], di raccomandare alla commissione per la pesca, competente per il merito, di procedere all'esame della suddetta proposta conformemente all'articolo 104 del regolamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Pavel Svoboda

All.: Parere del gruppo consultivo.

ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

 

 

 

 

GRUPPO CONSULTIVO

DEI SERVIZI GIURIDICI

 

    Bruxelles, 17.12.2015

PARERE

ALL'ATTENZIONE  DEL PARLAMENTO EUROPEO

        DEL CONSIGLIO

        DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)

COM(2015)0294 del 18.6.2015 – 2015/0133(COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica di rifusione degli atti normativi, e visto in particolare il punto 9 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 21 ottobre e il 12 novembre 2015 per esaminare, tra l'altro, la proposta di regolamento in oggetto, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame[5] della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la rifusione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca, il gruppo consultivo ha constatato di comune accordo quanto segue:

1. Nel primo visto, la specificazione ", paragrafo 2" avrebbe dovuto essere racchiusa tra i marcatori insieme al numero 43 indicante l'articolo.

2. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere evidenziate con l'ombreggiatura grigia abitualmente utilizzata per contrassegnare modificazioni sostanziali:

- la proposta soppressione dei considerando 8, 9, 10, 19, 21 e 23 del regolamento (CE) n. 199/2008;

- al considerando 24, la proposta sostituzione delle parole "trasmessi agli" con le parole "messi a disposizione degli", della parola "finali" con le parole "dei dati" e delle parole "della comunità scientifica" con le parole "di tutti gli utilizzatori", e la proposta aggiunta delle parole "senza restrizioni";

- al considerando 25, la proposta sostituzione della parola "La" con le parole "I pareri scientifici relativi alla" e delle parole "far fronte a questioni specifiche" con le parole "rispondere ai bisogni dei responsabili della gestione della pesca", nonché l'intero testo della terza frase (già contrassegnato con "barrato doppio");

- all'articolo 3, lettera c), la proposta soppressione delle parole conclusive "per fini ricreativi o sportivi";

- all'articolo 3, lettera d), la proposta sostituzione dell'attuale riferimento all'"allegato I della decisione 2004/585/CE del Consiglio" con un nuovo riferimento all'"articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013" e la proposta aggiunta delle parole conclusive "o una zona definita nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 6";

- la proposta soppressione dell'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 199/2008;

- all'articolo 9, paragrafo 3, del testo del progetto di rifusione, la proposta soppressione delle parole conclusive "e della valutazione dei costi effettuata dai propri servizi";

- l'intero testo dell'articolo 10, paragrafo 1, seconda e terza frase;

- la proposta soppressione dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 199/2008;

- l'intero testo dell'articolo 11, paragrafo 1, del testo del progetto di rifusione;

- la proposta soppressione dei paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 199/2008;

- all'articolo 11, paragrafo 2, del testo del progetto di rifusione, la proposta sostituzione delle parole "i responsabili del campionamento che operano ai sensi del regime di controllo in mare, designati dall'organismo responsabile dell'attuazione del programma nazionale" con le parole "gli osservatori scientifici";

- la proposta soppressione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 199/2008;

- all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del testo del progetto di rifusione, la proposta aggiunta delle parole conclusive "e dai gruppi di coordinamento regionale di cui all'articolo 8";

- all'articolo 19, nel titolo e nei paragrafi 2 e 3, la proposta sostituzione della parola "finali" con le parole "dei dati";

- all'articolo 19, paragrafo 1, parte introduttiva, la proposta sostituzione della parola "finale" con le parole "dei dati";

- all'articolo 21, paragrafo 1, la proposta aggiunta delle parole "la qualità, la tempestività e la copertura dei dati in modo da accrescere";

- la proposta soppressione dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 199/2008;

- l'intero testo dell'articolo 24 del testo del progetto di rifusione.

Sulla base dell'esame effettuato, il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. Il gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione dell'atto giuridico esistente, senza modificazioni sostanziali.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Giureconsulto      Giureconsulto      Direttore generale

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (rifusione)

Riferimenti

COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.6.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

PECH

6.7.2015

 

 

 

Relatori

       Nomina

Marco Affronte

26.8.2015

 

 

 

Esame in commissione

10.11.2015

14.1.2016

 

 

Approvazione

19.4.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Laura Ferrara

Deposito

25.4.2016

  • [1]  GU C 13 del 15.1.2016, pag. 201.
  • [2]  GU C 120 del 5.4.2016, pag. 40.
  • [3]  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
  • [4]  Erano presenti: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.
  • [5]   Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, che è la versione originale del testo in esame.