RELAZIONE sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico

28.4.2016 - (2015/2346(INI))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Relatore: Daniel Dalton

Procedura : 2015/2346(INI)
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A8-0160/2016
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A8-0160/2016
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sugli ostacoli non tariffari nel mercato unico

(2015/2346(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolata "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" (COM(2015)0550),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolato "A Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence" (Una strategia per il mercato unico per l'Europa - Analisi e prove) (SWD(2015)0202),

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2015, intitolato "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Relazione sull'integrazione del mercato unico e la competitività nell'UE e nei suoi Stati membri) (SWD(2015)0203),

–  visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo del settembre 2014 intitolato "The Cost of Non-Europe in the Single Market" (Il costo della non Europa nel mercato unico),

–  vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sul mercato interno dei servizi: situazione attuale e prossime tappe[1],

–  vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2013 sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate[2],

–  vista l'edizione di ottobre 2015 del quadro di valutazione del mercato unico online,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0160/2016),

A.  considerando che il mercato unico europeo apporta un contributo significativo alle economie europee;

B.  considerando che, in base alle stime, il completamento del mercato unico per la libera circolazione di beni, servizi, appalti pubblici, economia digitale e corpus legislativo in materia di consumatori comporterebbe vantaggi economici compresi tra 651 miliardi e 1 100 miliardi di EUR all'anno, il che equivale a una percentuale compresa tra il 5 e l'8,63% del PIL dell'UE;

C.  considerando che, a oltre 20 anni di distanza dall'avvio del mercato unico, ostacoli non tariffari ingiustificati continuano a creare difficoltà agli scambi e alla libera circolazione di beni e servizi tra gli Stati membri; che tali ostacoli non tariffari possono essere dettati da ragioni protezionistiche e possono essere accompagnati da sfide burocratiche spesso sproporzionate rispetto all'obiettivo che intendono raggiungere;

D.  considerando che, in base alle stime, il mercato unico dei servizi rappresenta circa il 70% dell'economia europea, sebbene sia responsabile soltanto del 20% degli scambi all'interno dell'UE;

E.  considerando che il 25% delle professioni regolamentate è regolamentato solo in uno Stato membro;

F.  considerando, secondo le stime, i potenziali guadagni derivanti da un mercato unico digitale funzionante sarebbero pari a circa 415 miliardi di EUR all'anno, mentre la crescita del PIL sarebbe pari a circa lo 0,4% entro il 2020, e che esistono numerose lacune nella legislazione dell'UE che ne impediscono il corretto funzionamento;

G.  considerando che solo il 2% delle nuove PMI, microimprese e start-up ha intrapreso un'espansione oltre confine mediante gli investimenti diretti esteri;

H.  considerando che per i consumatori le lacune nel mercato unico, compresa un'attuazione del diritto dell'Unione incompleta o in contrasto con gli obiettivi del mercato unico, comportano in molti casi una scelta non ottimale di prodotti e beni e servizi più costosi;

I.  considerando che per le imprese i costi si manifestano con catene di approvvigionamento più costose, che a loro volta vedono aumentare il costo dei loro prodotti, o con un accesso più limitato ai servizi per le imprese, il che danneggia la loro competitività; che l'innovazione è incoraggiata da un mercato competitivo;

J.  considerando che la complessità del vigente regime IVA può essere altresì considerata un ostacolo non tariffario;

K.  considerando che gli accordi fiscali anticoncorrenziali tra gli Stati membri e le grandi società multinazionali possono essere considerati ostacoli non tariffari ingiustificati;

L.  considerando che le aziende e i singoli individui incontrano notevoli difficoltà nelle attività transfrontaliere all'interno del mercato unico a causa dell'indisponibilità e della scarsa qualità delle informazioni, dei servizi di assistenza e delle procedure online, con conseguenti oneri amministrativi elevati e costi di conformità considerevoli;

M.  considerando che il monitoraggio degli ostacoli e dei costi avviene in modo frammentato e non sistematico e senza che vi sia una quantificazione e un'individuazione chiara degli stessi, per cui risulta difficile attribuire priorità alle azioni politiche;

I.  Contesto e obiettivi strategici

1.  è consapevole del fatto che, nonostante l'eliminazione degli ostacoli tariffari il 1° luglio 1968, la libera circolazione di beni e servizi ha continuato a essere frenata da ostacoli non tariffari, come le norme tecniche nazionali ingiustificate e i requisiti normativi e non normativi ingiustificati applicati ai prodotti, ai prestatori di servizi e ai termini di fornitura dei servizi, o la burocrazia; sottolinea che, per rafforzare il mercato unico, sono necessari interventi urgenti a livello dell'Unione e degli Stati membri onde cercare una soluzione agli ostacoli non tariffari;

2.  riconosce che un ostacolo non tariffario è un intervento normativo sproporzionato o discriminatorio che dà origine a un onere o un costo che deve essere sostenuto da un'impresa che intende entrare in un mercato e che non è invece sostenuto dalle imprese già presenti nel mercato, oppure è un costo a carico delle imprese non nazionali che non è sostenuto dalle imprese nazionali, fatti salvi il diritto di regolamentazione degli Stati membri e il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica, come la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori o dei lavoratori;

3.  riconosce che la governance a più livelli può generare differenze a livello nazionale; è convinto che l'esigenza di avere misure che siano proporzionate e perseguano obiettivi legittimi di politica pubblica dovrebbe essere correttamente compresa a tutti i livelli del processo decisionale normativo; ritiene che la coerenza e l'uniformità della prassi politica e normativa possano contribuire in modo significativo a ridurre gli ostacoli non tariffari;

4.  è del parere che, laddove tali ostacoli non tariffari possano essere giustificati come proporzionati, le informazioni sui diversi requisiti regolamentari nazionali dovrebbero essere facilmente accessibili e le relative informazioni sulla notifica e il completamento delle procedure dovrebbero essere il più possibile fruibili per gli utenti; ritiene che l'applicazione dell'attuale sistema, costruito intorno a un insieme eterogeneo di punti di contatto, come i punti di contatto per i prodotti e gli sportelli unici, sia eccessivamente complessa e non sia avvenuta in modo uniforme in tutti gli Stati membri; ricorda l'importanza di consolidare e ottimizzare gli attuali strumenti del mercato unico per le PMI al fine di semplificare la loro espansione transfrontaliera; esorta la Commissione e gli Stati membri a porre maggiore enfasi sulla semplificazione e sul miglioramento di tali sistemi, in particolare sulla necessità di apportare miglioramenti rapidi agli sportelli unici, e invita la Commissione a riferire al Parlamento in merito ai progressi compiuti e alle prossime misure entro la fine del 2016; evidenzia che, con una maggiore apertura e accessibilità per quanto concerne i requisiti regolamentari, lo Stato membro in questione può attirare un maggior numero di investimenti esteri;

5.  accoglie con favore l'iniziativa dello sportello digitale unico, annunciata nella comunicazione della Commissione sul mercato unico digitale, che rappresenta un positivo passo in avanti; esorta la Commissione a creare, per le aziende e per i consumatori, un unico punto d'accesso a tutte le informazioni e a tutti i servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi legati al mercato unico, nonché alle procedure nazionali e dell'UE necessarie per effettuare operazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione;

6.  ritiene che per eliminare gli ostacoli non tariffari sia necessaria una collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri al fine di migliorare il funzionamento di SOLVIT, soprattutto nelle aree geografiche o nei settori economici in cui le aziende non ricorrono spesso a tale strumento e dove non tutti i casi presentati sono esaminati dall'autorità competente;

7.  sottolinea che per molte imprese, in particolare le PMI, che sono alla ricerca di opportunità commerciali in un altro Stato membro, tale espansione sarà comunque, dal loro punto di vista, una forma di "commercio internazionale"; evidenzia che le PMI, le start-up e le aziende innovative, in particolare quelle dell'economia collaborativa, dovrebbe avere la possibilità di crescere tramite gli scambi transfrontalieri;

8.  osserva che l'eliminazione degli ostacoli non tariffari non implica una limitazione dei diritti dei lavoratori, laddove tali diritti non siano discriminatori, sproporzionati o non fondati su un obiettivo di politica pubblica legittimo;

9.  ritiene che uno dei compiti dell'Unione e di ogni singolo Stato membro dovrebbe essere l'abolizione definitiva degli ostacoli non tariffari, laddove essi non possano essere giustificati o non siano in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il quale afferma che l'Europa si basa su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva;

10.  ribadisce che la strategia per il mercato unico digitale e la strategia per il mercato unico in Europa comprendono iniziative che dovrebbero essere attuate in modo rapido e ambizioso, al fine di ridurre gli ostacoli non tariffari al mercato unico; sottolinea l'importanza che tali iniziative si basino sui principi di una migliore regolamentazione e sugli strumenti più efficienti, quali l'armonizzazione e il riconoscimento reciproco;

II.  Ostacoli non tariffari trasversali

11.  è del parere che le differenze nei tempi di recepimento e nella corretta attuazione a livello nazionale delle direttive esistenti creino incertezza giuridica per le imprese e condizioni di concorrenza differenti nel mercato interno;

12.  ritiene che, laddove la Commissione abbia abrogato normative superflue dell'UE, gli Stati membri dovrebbero intervenire rapidamente per abrogare le corrispondenti disposizioni nazionali;

13.  ritiene che la prolungata mancanza di conformità con il diritto dell'Unione da parte degli Stati membri vada a scapito del mercato unico e dei consumatori dell'UE; è altresì del parere che la lentezza del processo di recepimento faccia sì che alcuni Stati membri traggano vantaggio dall'indebita proroga del termine di conformità; chiede una maggiore promozione della cultura della conformità, di concerto con la Commissione e gli Stati membri, come previsto nella strategia per il mercato unico; sottolinea la necessità di affrontare tempestivamente la questione della non conformità da parte degli Stati membri;

14.  richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sul cosiddetto "gold-plating", ossia la tendenza di alcuni governi nazionali ad aggiungere, in fase di attuazione del diritto dell'UE, norme ulteriori alle direttive recepite;

15.  richiama l'attenzione sul fatto che l'intensità e il numero dei controlli recentemente imposti ai prestatori di servizi stranieri sono in aumento; invita gli Stati membri ad assicurarsi che tali controlli siano proporzionati, giustificati e non discriminatori;

16.  evidenzia che l'applicazione incoerente da parte degli Stati membri di norme esistenti correttamente recepite provoca gli stessi danni del recepimento tardivo; ritiene che la conformità e l'applicazione diventano più complesse quando a definizioni utilizzate comunemente, quali "tracciabilità" e "immissione sul mercato", sono attribuiti significati diversi in differenti testi legislativi;

17.  è convinto che un'applicazione diseguale delle stesse norme nei vari Stati membri possa creare nuovi ostacoli non tariffari ingiustificati; invita la Commissione a compiere ogni sforzo per ridurre al minimo le divergenze in una fase quanto più precoce possibile;

18.  ritiene che la Commissione dovrebbe fare maggiormente ricorso a orientamenti in materia di attuazione delle direttive, in quanto possono rappresentare un utile strumento per garantire un maggiore grado di uniformità nell'attuazione;

19.  constata il persistere di differenze a livello nazionale nella regolamentazione dei mercati dei prodotti, contro le quali le imprese che operano a livello transfrontaliero si trovano ancora a dover lottare in termini sia di livello di restrizioni sia di differenze tra gli Stati membri; ritiene che ciò costringa inutilmente le imprese ad adattare i loro prodotti e servizi affinché rispettino molteplici norme o test ripetuti, limitando così il commercio all'interno dell'UE, riducendo la crescita e ostacolando la creazione di posti di lavoro;

20.  è del parere che, poiché le economie di scala si riducono a causa dell'esigenza di gestire diverse linee di prodotti, l'onere ricada in molti modi, siano essi giuridici, finanziari o di altra natura, in maniera sproporzionata sulle PMI e sulle microimprese;

21.  richiama l'attenzione sui bassi livelli di appalti pubblici transfrontalieri esistenti, visto che meno del 20% di tutti gli appalti pubblici dell'Unione è pubblicizzato su piattaforme paneuropee e solo il 3,5% dei contratti è aggiudicato a imprese di altri Stati membri; sottolinea le difficoltà riscontrate, soprattutto dalle PMI, nella partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici transfrontalieri; evidenzia in questo contesto l'importanza delle nuove direttive dell'UE sugli appalti pubblici e sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che gli Stati membri devono recepire entro aprile 2016; invita gli Stati membri ad attuare pienamente tale normativa, comprese procedure di appalto pubblico completamente elettroniche;

22.  evidenzia che il costo della conformità agli obblighi in materia di IVA rappresenta uno dei maggiori ostacoli non tariffari; chiede la presentazione di proposte concrete per una semplificazione dell'IVA;

23.  riconosce che i diversi regimi IVA nell'Unione potrebbero essere percepiti come un ostacolo non tariffario; sottolinea che il mini sportello unico IVA (VAT MOSS) è uno strumento utile per favorire il superamento di tale ostacolo e sostenere in particolare le PMI nelle loro attività transfrontaliere; riconosce che permangono ancora talune problematiche minori riguardo al VAT MOSS; invita la Commissione ad agevolare ulteriormente il pagamento degli obblighi in materia di IVA da parte delle imprese di tutta l'UE;

24.  è del parere che molte prassi amministrative nazionali facciano sorgere anch'esse ostacoli non tariffari ingiustificati, compresi gli obblighi per la formalizzazione dei documenti da parte di organismi o uffici nazionali; esorta gli Stati membri ad adottare soluzioni di e-governance, anche prediligendo l'interoperabilità e le firme digitali, onde modernizzare le loro pubbliche amministrazioni, seguendo gli esempi, tra l'altro, di Estonia e Danimarca, attraverso l'offerta a cittadini e imprese di servizi digitali più numerosi e accessibili, nonché agevolare la cooperazione transfrontaliera e l'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni, senza incidere negativamente sulla protezione dei dati personali; è convinto che l'e-governance sia uno strumento importante per le imprese, ma che ciò non dovrebbe escludere modalità alternative di accesso alle informazioni o penalizzare i cittadini che non sono in grado di accedere ai servizi digitali;

25.  invita la Commissione ad adottare un approccio incisivo per quanto concerne l'applicazione pratica, garantendo che le regole del mercato unico siano adeguatamente applicate e attuate dagli Stati membri; ritiene, a tale riguardo, che sia opportuno coordinare meglio il processo di attuazione delle direttive recepite, ad esempio per mezzo di seminari sul recepimento organizzati dalla Commissione e scambi di migliori pratiche, al fine di ridurre al minimo le differenze tra gli Stati membri in una fase precoce;

III.  Ostacoli non tariffari settoriali

Mercato unico dei beni

26.  sottolinea l'importanza del principio del riconoscimento reciproco per garantire l'accesso al mercato unico a beni che non sono armonizzati a livello dell'Unione e nei casi in cui negli Stati membri vigono norme nazionali sui prodotti molto spesso diverse ma con il medesimo obiettivo di fondo;

27.  mette in evidenza che molte imprese non sono a conoscenza del riconoscimento reciproco e ritengono di dover rispettare gli obblighi nazionali dello Stato membro di destinazione quando operano nel mercato unico;

28.  invita la Commissione ad agire per migliorare l'applicazione del riconoscimento reciproco; attende, in tale contesto, i piani della Commissione per una maggiore sensibilizzazione e per la revisione del regolamento sul riconoscimento reciproco; ritiene che l'armonizzazione rappresenti anch'essa uno strumento efficace per garantire a beni e servizi parità di accesso al mercato unico;

Mercato unico dei servizi

29.  richiama l'attenzione sui problemi per i prestatori di servizi, in particolare nei settori dei servizi alle imprese, dei trasporti e dell'edilizia, derivanti da molteplici e diversi obblighi ingiustificati o sproporzionati in materia di autorizzazione, registrazione, notifica preventiva o stabilimento de facto; sottolinea che ciò potrebbe provocare la discriminazione dei prestatori di servizi stranieri, il che sarebbe contrario al principio della libera circolazione dei servizi; chiede, in tale contesto, che siano sviluppati maggiormente l'amministrazione elettronica e i sistemi di registrazione elettronica, al fine di semplificare il processo per i prestatori di servizi;

30.  sottolinea che a ostacolare il mercato unico sono soprattutto la mancata attuazione della direttiva sui servizi e le divergenze nella sua applicazione;

31.  sottolinea la necessità di un quadro normativo chiaro e uniforme che consenta lo sviluppo dei servizi in un mercato che tuteli i lavoratori e i consumatori e garantisca che gli operatori esistenti e quelli nuovi del mercato unico dell'UE non incontrino ostacoli normativi privi di senso, a prescindere dal tipo di attività che essi svolgono;

32.  richiama, inoltre, l'attenzione sulle restrizioni ingiustificate e sproporzionate presenti in alcuni Stati membri riguardo alla forma giuridica dei prestatori di servizi e al loro assetto proprietario o di gestione, oltre che sulle restrizioni relative all'esercizio congiunto della professione; sottolinea che alcune di queste restrizioni possono rappresentare ostacoli sproporzionati o ingiustificati alla prestazione transfrontaliera di servizi; evidenzia la necessità di garantire una valutazione uniforme della proporzionalità delle restrizioni e degli obblighi normativi applicabili ai servizi;

33.  sottolinea che l'obbligo di notifica contenuto nella direttiva sui servizi avrebbe potuto ridurre o eliminare efficacemente gli ostacoli non tariffari ingiustificati, ma è stato trascurato dagli Stati membri e dalla Commissione; accoglie pertanto con favore la rinnovata attenzione nei confronti della procedura di notifica della strategia per il mercato unico, dato che attraverso il coinvolgimento precoce è possibile rivedere le misure nazionali per risolvere i problemi prima che si manifestino; ritiene altresì opportuno che gli Stati membri siano tenuti a fornire motivazioni più dettagliate in fase di introduzione di nuove misure normative; pone l'accento sull'esperienza positiva maturata in relazione alla procedura di notifica per i prodotti e raccomanda di seguirne l'esempio per migliorare la procedura per i servizi;

34.  rileva che i servizi pubblici godono di una speciale protezione rispetto alle norme del mercato interno in virtù dei compiti d'interesse generale da essi assolti, e che quindi le norme fissate dalle autorità pubbliche per il loro corretto funzionamento non costituiscono ostacoli non tariffari; sottolinea, a tale proposito, che i servizi sociali e i servizi sanitari non sono soggetti alla direttiva sui servizi;

35.  sottolinea che i prestatori di servizi edili devono spesso far fronte a taluni obblighi inerenti alla loro organizzazione nel proprio paese di stabilimento, anche per quanto riguarda i regimi di certificazione organizzativa, che rendono eccessivamente complesso offrire i loro servizi oltre frontiera, scoraggiando dunque la libera circolazione dei servizi e dei professionisti del settore;

36.  invita la Commissione ad affrontare tali ostacoli, anche attraverso un migliore riconoscimento reciproco e, se opportuno, azioni legislative, laddove ciò risulti utile; sottolinea che le azioni future, quali il proposto passaporto per i servizi, non dovrebbero comportare ulteriori oneri amministrativi, bensì far fronte agli ostacoli non tariffari;

37.  invita la Commissione ad affrontare la questione degli oneri connessi alla frammentazione del settore bancario in Europa, che rende difficoltosa per i non residenti, soprattutto le PMI, l'apertura di un conto bancario in un altro Stato membro;

38.  osserva che talune normative degli Stati membri sull'accesso e l'esercizio delle professioni regolamentate possono essere sproporzionate e creare dunque ostacoli normativi non necessari che impediscono l'accesso ad alcune professioni regolamentate nonché la mobilità dei prestatori di servizi operanti in tali settori; riconosce, tuttavia, l'importanza di assicurare una concorrenza leale e una formazione di qualità, nonché di sostenere sistemi di qualificazione efficaci;

39.  conviene con la Commissione nel ritenere che i sistemi di istruzione duale debbano essere raccomandati quali esempi di prassi di eccellenza nell'Unione europea;

40.  si compiace dell'esercizio di valutazione reciproca svoltosi negli ultimi due anni; ritiene che processi di revisione inter pares ben definiti, che incoraggiano un dibattito aperto tra Stati membri possano essere efficaci nel promuovere il cambiamento; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a diffondere tale pratica, in particolare in altri ambiti di regolamentazione del mercato unico;

41.  invita la Commissione a occuparsi, nel contesto del semestre europeo, delle priorità di riforma degli Stati membri nel settore dei servizi professionali, nonché delle raccomandazioni specifiche per paese sulla deregolamentazione di talune professioni negli Stati membri;

Mercato unico del settore del commercio al dettaglio

42.  ricorda la valutazione inter pares sullo stabilimento di punti vendita al dettaglio condotta dalla Commissione nel 2014-2015, che ha dimostrato che i dettaglianti si trovano spesso a far fronte a condizioni e procedure sproporzionate e inappropriate in materia di stabilimento ed esercizio dell'attività nel mercato unico;

43.  invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare il processo di sfruttamento del potenziale per il completamento del mercato unico digitale e l'attuazione dell'agenda digitale dell'Unione europea;

44.  osserva che alcuni Stati membri stanno introducendo norme che discriminano l'attività economica nei settori del commercio al dettaglio e all'ingrosso in base alla superficie dell'esercizio, alle dimensioni dell'impresa o all'origine del capitale, il che è in contrasto con l'idea del mercato unico e con i principi della libera concorrenza e limita lo sviluppo del mercato del lavoro;

45.  osserva che le normative che impongono restrizioni sull'esercizio delle attività al dettaglio e all'ingrosso e risultano sproporzionate e contrarie all'ordinamento dell'UE possono creare ostacoli significativi all'ingresso, portando all'apertura di un numero inferiore di punti vendita, ostacolando la concorrenza e provocando un aumento dei prezzi per i consumatori; sottolinea, a tale proposito, che talune misure, compresi oneri e spese di ispezione, possono fungere da ostacoli non tariffari se non sono giustificati da obiettivi di politica pubblica; ritiene che tutte le restrizioni operative imposte alle attività al dettaglio o all'ingrosso non dovrebbero limitare indebitamente o in modo sproporzionato tali attività né condurre, di fatto, a una discriminazione tra operatori di mercato;

46.  invita la Commissione a definire le migliori pratiche per lo stabilimento nel settore del commercio al dettaglio onde garantire la libera circolazione di prodotti e servizi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà;

47.  invita la Commissione ad analizzare le restrizioni operative al commercio all'ingrosso e al dettaglio nel mercato unico, avanzando proposte di riforma laddove necessario, e a riferire in merito a tale analisi nella primavera del 2017;

48.  sottolinea che una consegna pacchi accessibile, conveniente, efficiente e di alta qualità è un presupposto essenziale per un commercio elettronico transfrontaliero fiorente, in particolare a vantaggio delle PMI e dei consumatori;

IV.  Conclusioni

49.  invita la Commissione a presentare nel 2016 un quadro completo degli ostacoli non tariffari nel mercato unico e un'analisi dei mezzi per affrontarli, operando una chiara distinzione tra un ostacolo non tariffario e regolamentazioni tese ad attuare un obiettivo legittimo di politica pubblica di uno Stato membro in maniera proporzionata e includendo in tale quadro una proposta ambiziosa volta a eliminare quanto prima siffatti ostacoli non tariffari, al fine di sfruttare il potenziale ancora inespresso del mercato unico;

50.  invita la Commissione ad avviare tempestivamente una riflessione sulla politica e l'azione legislativa dell'Unione nei settori emergenti, coinvolgendo ampiamente i portatori d'interesse, in particolare le PMI e le organizzazioni della società civile;

51.  invita la Commissione a garantire innanzitutto che gli Stati membri rispettino le norme esistenti relative al mercato unico, anziché emanare nuovi atti normativi aggiuntivi su materie già disciplinate dalla regolamentazione vigente;

52.  invita la Commissione ad approfondire il proprio lavoro sull'applicazione e sui principi su cui si basa il mercato unico; ritiene che l'intervento precoce nell'ambito delle misure nazionali o delle procedure di attuazione che costituiscono ostacoli non tariffari ingiustificati possa essere efficace e permetta di conseguire risultati più rapidi rispetto alle procedure di infrazione; sottolinea tuttavia che, in casi gravi o persistenti di mancata o scorretta applicazione del diritto dell'Unione, la Commissione deve avvalersi di tutte le misure disponibili, anche prediligendo le procedure di infrazione, per garantire la piena attuazione della legislazione dell'UE sul mercato interno e la realizzazione di riforme strutturali negli Stati membri;

53.  deplora che il Parlamento abbia ancora un accesso limitato a informazioni rilevanti relative alle procedure di pre-infrazione e infrazione e chiede una maggiore trasparenza in tal senso, con il dovuto rispetto delle norme di riservatezza;

54.  invita gli Stati membri a considerare il mercato unico come un'iniziativa congiunta, che richiede una gestione coordinata e collettiva e rappresenta un presupposto per rendere competitiva l'economia dell'Unione; ritiene che siano i consumatori a subire le conseguenze ultime degli ostacoli non tariffari ingiustificati, dato che non possono rivolgersi a nuovi operatori sul mercato nazionale, devono sostenere costi più elevati, beneficiano di una qualità inferiore e hanno limitate possibilità di scelta; è del parere che gli Stati membri dovrebbero dedicare più tempo ad affrontare le problematiche orizzontali relative al mercato unico e a identificare gli ambiti che necessitano di un intervento prioritario da parte di uno o più Stati membri, al fine di mantenere e far progredire il mercato unico;

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°    °

55.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al Consiglio europeo, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

La creazione del mercato unico costituisce un risultato significativo, reso possibile dalla cooperazione e dalla condivisione di un obiettivo comune: l'eliminazione degli ostacoli al commercio in tutta l'Unione europea. Gli ostacoli tariffari sono stati eliminati con successo quasi cinquant'anni or sono, ma è il perdurare della sfida di eliminare gli ostacoli non tariffari che motiva le nostre iniziative odierne nell'ambito del mercato unico. Ciò riflette, sotto molti aspetti, i più recenti sviluppi nel commercio internazionale: le tariffe vengono rimosse più facilmente, ma è l'eliminazione degli ostacoli non tariffari a rappresentare l'obiettivo ultimo.

Il relatore osserva che molte imprese e molti cittadini che intendono dedicarsi a scambi o attività commerciali di carattere transfrontaliero non prendono in esame se operare a livello nazionale, a livello del mercato unico o al di fuori dell'UE, bensì si trovano a scegliere tra commercio nazionale e commercio internazionale, sia esso con un paese europeo o un paese terzo. Ciò avviene perché, nonostante l'eliminazione delle tariffe, la varietà delle regolamentazioni nazionali cui deve far fronte un'impresa che intende svolgere la propria attività oltre confine o prestare servizi in un altro Stato membro pone ostacoli non dissimili da quelli che si possono incontrare quando si effettuano scambi commerciali al di fuori dell'UE. Dalla prospettiva di tali imprese, può non esservi un'evidente applicazione pratica delle libertà che costituiscono le fondamenta su cui poggia il mercato unico. Ciò non equivale a dire che il mercato unico non sia efficace o che oggi non rappresenti uno dei principali elementi determinanti della prosperità europea, ma piuttosto che la persistenza di ostacoli non tariffari impedisce il pieno sfruttamento del potenziale del mercato unico.

Il relatore riconosce che non tutti gli ostacoli non tariffari andrebbero rimossi. Il principio di sussidiarietà e il rispetto della governance a più livelli implicano che a livello nazionale vi sarà sempre un certo grado di variazione in termini di prassi normativa e di politica pubblica. Ciò rappresenta, di fatto, un vantaggio, in quanto consente ai paesi di competere sulla base di approcci normativi differenti. Tuttavia, possono esistere ostacoli non tariffari in contrasto con i principi di proporzionalità e non discriminazione o che non si basano su un obiettivo legittimo di politica pubblica. Sono questi gli ostacoli non tariffari che, secondo il relatore, dovrebbero essere oggetto dell'azione intrapresa per migliorare il funzionamento del mercato unico.

La strategia per il mercato unico, adottata di recente, dà risalto a molte azioni previste per ampliare e approfondire il mercato unico, ma il relatore ritiene che i principali cambiamenti necessari siano duplici: un'applicazione migliore e più coerente delle norme esistenti e un cambiamento di mentalità da parte degli Stati membri, onde abbandonare misure sempre più protezionistiche e aprire i propri mercati nazionali in modo più completo. Il relatore è del parere che la maggior parte dell'acquis che consentirà un funzionamento efficiente e senza attriti del mercato unico sia già presente. Riguardo ai beni, sono state identificate solo poche lacune, mentre nell'ambito dei servizi occorre intervenire maggiormente, anche se le fondamenta esistono. Tuttavia, si sarebbe già potuto conseguire molto di più se dette fondamenta e le norme basate su di esse fossero state rispettate. Il regime di notifica contenuto nella direttiva sui servizi rappresenta un esempio eclatante di come le azioni intraprese dagli Stati membri non riflettano gli impegni da loro assunti. Il relatore ritiene pertanto che la Commissione possa fare di più per assicurare che gli Stati membri mantengano gli impegni presi, ma anche che gli Stati membri stessi debbano tenere fede a quanto dichiarato. Lavorando insieme e impegnandosi maggiormente in una valutazione reciproca di come le rispettive regolamentazioni nazionali contribuiscano al mercato unico, gli Stati membri stessi possono favorire un mercato unico più competitivo e aperto.

Infine, il relatore ritiene che l'eliminazione degli ostacoli non tariffari aiuterà sì le imprese in tutta l'UE, ma che i principali beneficiari saranno i consumatori. Ciò è confermato dallo studio preparato per la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, in cui si osserva che il completamento del mercato unico va sì a vantaggio di alcune imprese, ossia quelle più competitive e innovative, ma principalmente di tutti i consumatori, mediante prezzi inferiori e una maggiore scelta. È quindi nell'interesse di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo procedere all'eliminazione degli ostacoli non tariffari, a vantaggio di tutti i consumatori d'Europa.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

21.4.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

3

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Julia Reda, Dariusz Rosati, Sabine Verheyen, Kerstin Westphal