RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

3.6.2016 - (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Artis Pabriks


Procedura : 2015/0310(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0200/2016
Testi presentati :
A8-0200/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio

(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0671),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0408/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per la pesca (A8-0200/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il Consiglio europeo del 25-26 giugno 201512 ha invitato a compiere maggiori sforzi per risolvere la crisi migratoria in modo globale, incluso il rafforzamento della gestione delle frontiere per contenere meglio i crescenti flussi migratori misti. Inoltre, il 23 settembre 201513 il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di affrontare la drammatica situazione alle frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, anche attraverso risorse aggiuntive per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, nonché con personale e attrezzature forniti dagli Stati membri.

(1)  Il Consiglio europeo del 25-26 giugno 201512 ha invitato a compiere maggiori sforzi per risolvere i flussi migratori senza precedenti in modo globale, incluso il rafforzamento della gestione delle frontiere per contenere meglio i crescenti flussi migratori misti. Inoltre, il 23 settembre 201513 il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di affrontare la drammatica situazione alle frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, anche attraverso risorse aggiuntive per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, nonché con personale e attrezzature forniti dagli Stati membri.

__________________

__________________

12  Conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015.

12  Conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015.

13  Riunione informale dei capi di Stato o di governo sulla migrazione, dichiarazione del 23 settembre 2015.

13  Riunione informale dei capi di Stato o di governo sulla migrazione, dichiarazione del 23 settembre 2015.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Obiettivo dell'Unione europea nel settore della gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una gestione europea integrata a livello nazionale e dell'Unione, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La gestione europea integrata delle frontiere è fondamentale per migliorare la gestione della migrazione e garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione.

(2)  Obiettivo dell'Unione europea nel settore della gestione delle frontiere esterne è sviluppare e attuare una gestione europea integrata a livello nazionale e dell'Unione, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allo scopo di monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne e di affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così ad affrontare la criminalità grave con una dimensione transfrontaliera, nonché di garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando nel contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Nell'attuare una gestione europea integrata delle frontiere esterne, è opportuno assicurare la coerenza con gli altri obiettivi politici, tra cui il corretto funzionamento dei trasporti transfrontalieri.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere è opportuno istituire una guardia costiera e di frontiera europea. La guardia costiera e di frontiera europea, composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, si basa sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera a livello dell'Unione.

(4)  Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere è opportuno istituire una guardia costiera e di frontiera europea, la quale dovrebbe essere dotata delle necessarie risorse finanziarie e umane e delle attrezzature adeguate. La guardia costiera e di frontiera europea, composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, si basa sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera a livello dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)   La gestione europea integrata delle frontiere è una responsabilità condivisa tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione della loro sezione di frontiera esterna, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera deve garantire l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri che attuano tali misure.

(5)  La gestione europea integrata delle frontiere è una responsabilità condivisa tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di vigilanza delle frontiere marittime e altri compiti di controllo di frontiera. Anche se gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione della loro sezione di frontiera esterna, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera deve garantire l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri che attuano tali misure. La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa relativa a una strategia di gestione europea integrata delle frontiere che definisca gli orientamenti generali, gli obiettivi da raggiungere e le azioni prioritarie da adottare al fine di assicurare una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)   L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, nota come Frontex, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/200414. Da quando ha assunto i suoi compiti, il 1° maggio 2005, è riuscita ad aiutare gli Stati membri ad attuare gli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne mediante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, nonché mediante analisi dei rischi, scambio di informazioni, relazioni con paesi terzi e rimpatri di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri era irregolare.

(7)  L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, nota come Frontex, è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2007/200414. Da quando ha assunto i suoi compiti, il 1° maggio 2005, è riuscita ad aiutare gli Stati membri ad attuare gli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne mediante operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, nonché mediante analisi dei rischi, scambio di informazioni, relazioni con paesi terzi e rimpatri di cittadini di paesi terzi che sono destinatari di decisioni di rimpatrio emesse da uno Stato membro in conformità della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 bis.

___________________

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14  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

14  Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

 

14 bis.  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Tenendo presenti l'aumento delle pressioni migratorie alle frontiere esterne, la necessità di garantire un livello elevato di sicurezza all'interno dell'Unione e di salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen, nonché il principio generale di solidarietà, occorre rafforzare la gestione delle frontiere esterne basandosi sull'operato di Frontex e svilupparla ulteriormente in un'Agenzia dotata di una responsabilità condivisa per la gestione delle frontiere esterne.

(8)  Occorre monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne, affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, garantire un livello elevato di sicurezza all'interno dell'Unione, salvaguardare il funzionamento dello spazio Schengen nonché rispettare il principio generale di solidarietà. Alla luce di quanto sopra, occorre rafforzare la gestione delle frontiere esterne basandosi sull'operato di Frontex e sviluppandola ulteriormente in un'Agenzia dotata di una responsabilità condivisa per la gestione delle frontiere esterne.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9)   È quindi opportuno ampliare i compiti di Frontex e, per tenere conto di tali cambiamenti, ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il ruolo principale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe consistere nel definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio.

(9)  È quindi opportuno ampliare i compiti di Frontex e, per tenere conto di tali cambiamenti, ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (in appresso: "l'Agenzia"). Il ruolo principale dell'Agenzia dovrebbe consistere nel definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, come pure la fornitura di assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi nell'ambito delle operazioni di ricerca e soccorso di persone in pericolo in mare, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Data l'attività che svolge alle frontiere esterne, l'Agenzia dovrebbe contribuire alla prevenzione e al rilevamento delle forme gravi di criminalità che presentano una dimensione transfrontaliera, quali ad esempio il traffico criminale di persone, la tratta di esseri umani e il terrorismo, laddove un suo intervento sia appropriato e qualora abbia ottenuto informazioni pertinenti tramite le sue attività. È opportuno che coordini le sue attività con Europol, in quanto Agenzia responsabile del sostegno e del rafforzamento delle azioni degli Stati membri e della reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)  L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di difesa.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater)  I compiti più estesi affidati all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle salvaguardie attinenti ai diritti fondamentali e dalle maggiori responsabilità assunte dall'Agenzia.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera elabori analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata dei rischi, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni e dati di intelligence adeguati su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi l'agevolazione dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini, per consentire di prendere misure appropriate o affrontare le minacce e i rischi individuati, allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne.

(11)  Occorre che l'Agenzia elabori analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata dei rischi, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno che l'Agenzia fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni e dati di intelligence adeguati su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, nonché sulla situazione nei paesi terzi vicini, per consentire di prendere misure appropriate o affrontare le minacce e i rischi individuati, allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  In uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne. Occorre che l'Agenzia provveda a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi dei rischi, gli scambi di informazioni ed Eurosur, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di inviare funzionari di collegamento in determinati Stati membri per un periodo di tempo durante il quale tali funzionari dovrebbero riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità.

(12)  In uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne. Occorre che l'Agenzia provveda a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi dei rischi, gli scambi di informazioni ed Eurosur, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di inviare funzionari di collegamento in tutti gli Stati membri per un periodo di tempo durante il quale tali funzionari dovrebbero riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera svolga una valutazione delle vulnerabilità per verificare la capacità degli Stati membri di affrontare le sfide alle loro frontiere esterne, valutando fra l'altro le attrezzature e le risorse degli Stati membri e i loro piani di emergenza per gestire eventuali crisi alle frontiere esterne. Occorre che gli Stati membri intraprendano azioni correttive per ovviare alle eventuali carenze individuate grazie alla valutazione. Il direttore esecutivo, su parere di un consiglio di vigilanza creato all'interno dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, dovrebbe definire le misure che dovranno essere prese dagli Stati membri interessati e stabilire un termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate. È opportuno che tale decisione sia vincolante per gli Stati membri interessati e, se non sono adottate le misure necessarie entro il termine stabilito, che la questione sia sottoposta al consiglio di amministrazione che prenderà un'ulteriore decisione.

(13)  È opportuno che l'Agenzia svolga una valutazione delle vulnerabilità, basata su criteri oggettivi, per verificare la capacità degli Stati membri di affrontare le sfide alle loro frontiere esterne, valutando fra l'altro le attrezzature, le infrastrutture, il personale, la dotazione di bilancio e le risorse finanziarie degli Stati membri e i loro piani di emergenza per gestire eventuali crisi alle frontiere esterne. Occorre che gli Stati membri intraprendano azioni correttive per ovviare alle eventuali carenze individuate grazie alla valutazione. Il direttore esecutivo, su parere di un consiglio consultivo creato all'interno dell'Agenzia, dovrebbe definire le misure che dovranno essere prese dagli Stati membri interessati e stabilire un termine entro il quale tali misure dovranno essere adottate. È opportuno che tale decisione sia vincolante per gli Stati membri interessati e, se non sono adottate le misure necessarie entro il termine stabilito, che la questione sia sottoposta al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  La valutazione delle vulnerabilità dovrebbe costituire una misura preventiva attuata dall'Agenzia su base continua, a completamento del meccanismo di valutazione e di controllo di Schengen istituito a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio1 bis. Le informazioni ottenute nell'ambito della valutazione delle vulnerabilità dovrebbero altresì essere utilizzate ai fini di tale meccanismo, in particolare in sede di definizione del programma di valutazione pluriennale e annuale.

 

_____________

 

1 bis  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)   Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera organizzi un'adeguata assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne derivanti all'immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera. Sotto tale aspetto l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria, e può eventualmente inviare esperti appartenenti al suo personale.

(14)  Occorre che l'Agenzia organizzi un'adeguata assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne derivanti dalla migrazione irregolare o dalla criminalità transfrontaliera. Sotto tale aspetto l'Agenzia, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria, e può eventualmente inviare esperti appartenenti al suo personale.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)   In casi di pressioni specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, nonché attrezzatura tecnica. Gli interventi rapidi alle frontiere dovrebbero fornire rinforzi laddove è necessaria una reazione immediata e qualora tale intervento sia in grado di dare una risposta efficace. Per garantire il funzionamento di tale intervento, occorre che gli Stati membri mettano a disposizione della riserva di rapido intervento guardie di frontiera e altro personale competente.

(15)  In casi di pressioni specifiche e sproporzionate alle frontiere esterne, l'Agenzia, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di reazione rapida, nonché attrezzatura tecnica. Gli interventi rapidi alle frontiere dovrebbero fornire rinforzi laddove è necessaria una reazione immediata e qualora tale intervento sia in grado di dare una risposta efficace. Per garantire il funzionamento di tale intervento, occorre che gli Stati membri mettano a disposizione della riserva di reazione rapida guardie di frontiera e altro personale competente, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria. L'Agenzia e lo Stato membro interessato dovrebbero concordare un piano operativo.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)   In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri devono poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da squadre di esperti inviati dagli Stati membri ad opera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera assista la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno.

(16)  Qualora gli Stati membri debbano affrontare sfide migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, gli Stati membri devono poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito nei punti di crisi (hotspot) dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da squadre di esperti inviati dagli Stati membri ad opera dell'Agenzia e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia. È opportuno che l'Agenzia assista la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  È opportuno che nei punti di crisi le diverse agenzie e gli Stati membri operino in conformità dei rispettivi mandati e poteri. L'Agenzia dovrebbe facilitare l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e al rimpatrio, mentre l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo dovrebbe contribuire a migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo e sostenere gli Stati membri nelle questioni inerenti all'asilo, Europol dovrebbe fornire consulenza e analisi strategiche e operative in relazione alla criminalità organizzata transfrontaliera e allo smantellamento delle reti di trafficanti ed Eurojust dovrebbe sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale. Gli Stati membri restano responsabili dell'adozione delle decisioni sostanziali relative alle domande di asilo e ai rimpatri.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17)   Se uno Stato membro non intraprende le misure correttive necessarie conformemente alla valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, occorre fornire una risposta unificata, rapida ed efficace a livello di Unione. A tale scopo, e per migliorare il coordinamento a livello di Unione, è opportuno che la Commissione definisca le misure che devono essere attuate dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e chieda agli Stati membri interessati di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe allora stabilire le azioni da intraprendere per l'esecuzione pratica delle misure indicate nella decisione della Commissione e redigere un piano operativo con lo Stato membro interessato.

(17)  Se uno Stato membro non intraprende le misure correttive necessarie conformemente alla valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da compromettere il funzionamento dello spazio Schengen in quanto spazio privo di controlli alle frontiere interne, occorre fornire una risposta unificata, rapida ed efficace a livello di Unione. A tale scopo, e per migliorare il coordinamento a livello di Unione, è opportuno che la Commissione definisca le misure che devono essere attuate dall'Agenzia. Per l'adozione di tali misure, tenendo conto degli aspetti legati alla sovranità e della loro sensibilità politica, che incide sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge, è opportuno conferire competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe deliberare su proposta della Commissione. Gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. L'Agenzia dovrebbe allora stabilire le azioni da intraprendere per l'esecuzione pratica delle misure indicate nella decisione del Consiglio e dovrebbe essere concordato un piano operativo con lo Stato membro interessato.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)   L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

(18)  L'Agenzia dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di reazione rapida, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di reazione rapida dovrebbe essere immediatamente completato, ove necessario, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  L'8 ottobre 2015, il Consiglio europeo ha invitato ad ampliare il mandato dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea affinché assista gli Stati membri nel garantire un rimpatrio efficace dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche organizzando operazioni di rimpatrio di propria iniziativa e intervenendo maggiormente per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. A tale scopo il Consiglio europeo ha chiesto di creare un ufficio rimpatri nell'ambito dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, incaricato di coordinare le attività dell'Agenzia nel settore del rimpatrio.

soppresso

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 21

 

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15. In particolare, occorre che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i loro obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della suddetta direttiva.

(21)  È opportuno che l'Agenzia intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE. In particolare, occorre che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i loro obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della suddetta direttiva.

___________

 

15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

 

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  L'Agenzia dovrebbe prestare agli Stati membri la necessaria assistenza nell'organizzazione delle operazioni congiunte di rimpatrio e degli interventi di rimpatrio dei migranti irregolari, senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati membri e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre l'Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri nell'acquisizione dei documenti di viaggio per il rimpatrio, in collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter)  L'eventuale esistenza di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non esime gli Stati membri dai loro obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e internazionale, in particolare per quanto riguarda l'osservanza del principio di non respingimento, quando gli stessi Stati sono a conoscenza, o dovrebbero esserlo, del fatto che lacune sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in quel paese terzo equivalgono a sostanziali motivi per ritenere che il richiedente asilo rischi concretamente di subire trattamenti inumani o degradanti, o quando tali Stati sanno o dovrebbero sapere che quel paese terzo mette in atto comportamenti in violazione del principio di non respingimento.

Motivazione

Nell'ambito delle operazioni e degli interventi di rimpatrio, è fondamentale ribadire i principi guida in base ai quali può svolgersi qualsiasi rimpatrio di un cittadino di un paese terzo. L'emendamento riprende il considerando 13 del regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 22

 

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera istituisca gruppi di osservatori e di esperti per le attività di rimpatrio forzato e di specialisti in materia di rimpatrio messi a disposizione dagli Stati membri, che devono essere impiegati durante le operazioni di rimpatrio e fare parte di squadre europee di intervento per il rimpatrio inviate specificamente per gli interventi di rimpatrio. Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera fornisca loro la formazione necessaria.

(22)  È opportuno che l'Agenzia istituisca gruppi di osservatori e di esperti per le attività di rimpatrio forzato e di specialisti in materia di rimpatrio messi a disposizione dagli Stati membri, che devono essere impiegati durante le operazioni di rimpatrio e fare parte di squadre europee di intervento per il rimpatrio inviate specificamente per gli interventi di rimpatrio. I gruppi di cui sopra dovrebbero includere personale dotato di competenze specifiche in materia di protezione dei minori. Occorre che l'Agenzia fornisca loro la formazione necessaria.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(22 bis)  È opportuno predisporre misure speciali per il personale coinvolto nelle attività correlate ai rimpatri, per precisarne i compiti, i poteri e le responsabilità. È altresì opportuno predisporre istruzioni speciali in merito alle competenze dei piloti responsabili dell'aeromobile e all'estensione del diritto penale del paese di registrazione dell'aeromobile a norma del diritto internazionale in materia di aviazione.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 23

 

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe elaborare strumenti specifici di formazione e offrire una formazione a livello di Unione per gli istruttori delle guardie di frontiera, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo delle frontiere esterne e rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nel territorio degli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. È opportuno che l'Agenzia possa organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

(23)  L'Agenzia dovrebbe elaborare strumenti specifici di formazione, tra cui una formazione specifica in materia di protezione dei minori, e offrire una formazione a livello di Unione per gli istruttori delle guardie di frontiera, nonché una formazione supplementare e seminari relativi ai compiti di gestione integrata delle frontiere, anche per i funzionari dei servizi nazionali competenti. È opportuno che l'Agenzia possa organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 24

 

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe seguire e alimentare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo delle frontiere esterne, compreso l'utilizzo di tecnologie avanzate di sorveglianza, e dovrebbe trasmettere tali informazioni agli Stati membri e alla Commissione.

(24)  L'Agenzia dovrebbe seguire e alimentare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere esterne e dovrebbe trasmettere tali informazioni al Parlamento europeo, agli Stati membri, alla Commissione, alle agenzie, agli organi e agli organismi dell'Unione competenti, nonché al pubblico.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  Un'attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere esterne impone uno scambio d'informazioni regolare, rapido e affidabile tra gli Stati membri riguardo alla gestione delle frontiere esterne, all'immigrazione irregolare e al rimpatrio. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe sviluppare e mettere in opera sistemi d'informazione che agevolino tale scambio, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati.

(25)  Un'attuazione efficace della gestione integrata delle frontiere esterne impone uno scambio d'informazioni regolare, rapido e affidabile tra gli Stati membri riguardo alla gestione delle frontiere esterne, alla migrazione irregolare e al rimpatrio. L'Agenzia dovrebbe sviluppare e mettere in opera sistemi d'informazione che agevolino tale scambio, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati. È importante che gli Stati membri forniscano tempestivamente all'Agenzia le informazioni complete e accurate che le sono necessarie per svolgere i suoi compiti.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di compiti, tra cui la sicurezza marittima, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita con regolamento (CE) n. 768/200516 del Consiglio e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio17 dovrebbero pertanto rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti.

(27)  Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di compiti, tra cui la sicurezza marittima, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita con regolamento (CE) n. 768/200516 del Consiglio e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio17 dovrebbero pertanto rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti. Le sinergie tra i vari attori del contesto marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con la strategia di sicurezza marittima.

__________________

__________________

16 Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

16 Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis)  La cooperazione concernente le funzioni di guardia costiera, attuata in particolare grazie al rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali, l'Agenzia, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, non dovrebbe incidere sulla suddivisione delle competenze tra le suddette agenzie per quanto riguarda la definizione dei loro compiti, né dovrebbe intaccare la loro autonomia e la loro indipendenza in relazione ai rispettivi compiti originari. La cooperazione è intesa altresì a consentire la creazione di sinergie fra i soggetti sopra citati, senza modificare la definizione dei rispettivi mandati.

Motivazione

La cooperazione europea concernente le funzioni di guardia costiera non punta a ridimensionare il mandato dell'EMSA o dell'EFCA. La cooperazione mira a rafforzare le missioni primarie delle agenzie, avviando sinergie in modo da migliorare le conoscenze della situazione marittima e la capacità di intervento in mare dell'UE.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe facilitare e incoraggiare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione, fra l'altro coordinando la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne e inviando funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. Nella collaborazione con i paesi terzi, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e gli Stati membri dovrebbero osservare norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

(28)  L'Agenzia dovrebbe facilitare e incoraggiare la cooperazione tecnica e operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione, fra l'altro coordinando la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne e inviando funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. Nella collaborazione con i paesi terzi, l'Agenzia e gli Stati membri dovrebbero rispettare in ogni momento il diritto dell'Unione, con particolare riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Agenzia dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto della cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)  La guardia costiera e di frontiera europea e l'Agenzia dovrebbero svolgere le loro funzioni nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, con particolare riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), alla Convenzione relativa allo status di rifugiati e agli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare e alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo. Conformemente al diritto dell'Unione e alle pertinenti disposizioni, l'Agenzia dovrebbe assistere gli Stati membri nello svolgimento di operazioni di ricerca e soccorso al fine di proteggere e salvare vite, ogniqualvolta e ovunque ciò si renda necessario.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 28 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter)  L'Agenzia, alla luce del maggior numero dei compiti conferitile, dovrebbe sviluppare ulteriormente e attuare una strategia per monitorare e assicurare la tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, dovrebbe dotare il proprio responsabile dei diritti fondamentali di risorse e di personale adeguati, che corrispondano al proprio mandato e alle proprie dimensioni. L'Agenzia dovrebbe usare il proprio ruolo per promuovere attivamente l'applicazione dell'acquis dell'Unione per quanto concerne la gestione delle frontiere esterne, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e della protezione internazionale.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 28 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 quater)  Conformemente alla Carta e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l'interesse superiore del minore è sempre considerato preminente nelle attività dell'Agenzia.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

(30)   Il presente regolamento istituisce un meccanismo di denuncia per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per controllare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo, nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri.

(30)  Il presente regolamento istituisce un meccanismo indipendente di denuncia per l'Agenzia, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per controllare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo, nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri. Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce e che queste diano luogo a sanzioni nei casi di violazione dei diritti fondamentali. Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Agenzia dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare in situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

soppresso

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

(33)  Il consiglio di amministrazione dovrebbe esercitare un controllo sull'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata tenendo conto dei principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea. Ciò dovrebbe comprendere la conclusione di un accordo relativo alla sede centrale tra l'Agenzia e il paese in cui ha la sua sede.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Per garantire l'autonomia dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(34)  Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. Il bilancio adottato dal consiglio di amministrazione dovrebbe essere equilibrato in relazione alla capacità di affrontare i diversi aspetti delle attività dell'Agenzia, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione21, dovrebbe applicarsi all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera.

(36)  Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione21, dovrebbe applicarsi all'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo delle proprie operazioni. Essa dovrebbe rendere pubbliche tutte le informazioni pertinenti relative alle proprie attività e garantire che i cittadini e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni riguardo al suo lavoro.

__________________

__________________

21  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

21  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

(39)   Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne e di conseguenza anche la garanzia del corretto funzionamento dello spazio Schengen, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato e possono dunque, a causa della mancanza di controlli alle frontiere interne e vista la notevole pressione migratoria alle frontiere esterne e la necessità di mantenere un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)  Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne e di conseguenza anche la garanzia del corretto funzionamento dello spazio Schengen, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri se agiscono in modo non coordinato e possono dunque, a causa della mancanza di controlli alle frontiere interne e viste le notevoli sfide migratorie alle frontiere esterne e la necessità di monitorare efficacemente l'attraversamento di tali frontiere, contribuendo così a mantenere un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 46 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 bis)  Per quanto concerne la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 46 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 ter)  Per quanto concerne la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 46 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(46 quater)  Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

È istituita una guardia costiera e di frontiera europea per provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di gestire efficacemente la migrazione e di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

Il presente regolamento istituisce una guardia costiera e di frontiera europea per provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne, allo scopo di monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne e di affrontare le sfide migratorie e le potenziali minacce future a tali frontiere, contribuendo così ad affrontare la criminalità grave con una dimensione transfrontaliera, nonché di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "frontiere esterne": le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio38;

(1)  "frontiere esterne": le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui si applica il titolo II del citato regolamento38;

__________

__________

38  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

38  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  "punto di crisi" (hotspot): una zona di una frontiera esterna in cui uno Stato membro deve affrontare pressioni migratorie sproporzionate e in cui le pertinenti agenzie dell'Unione prestano assistenza allo Stato membro in modo integrato;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  "rimpatriando": un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, oggetto di una decisione di rimpatrio;

(12)  "rimpatriando": un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare e che è oggetto di una decisione di rimpatrio adottata da uno Stato membro in conformità della direttiva 2008/115/CE;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  "operazione di rimpatrio": un'operazione volta a rimpatriare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, coordinata dall'Agenzia e comprendente un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati o in modo forzato o conformandosi volontariamente a un obbligo di rimpatrio;

(13)  "operazione di rimpatrio": un'operazione volta a rimpatriare cittadini di paesi terzi che sono oggetto di decisioni di rimpatrio emesse da uno Stato membro a norma della direttiva 2008/115/CE, coordinata dall'Agenzia e comprendente un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati o in modo forzato o conformandosi volontariamente a un obbligo di rimpatrio;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  "intervento di rimpatrio": un'operazione volta a rimpatriare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che prevede un'assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante l'invio negli Stati membri di squadre europee di intervento per il rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio.

(14)  "intervento di rimpatrio": un'operazione volta a rimpatriare cittadini di paesi terzi che sono oggetto di decisioni di rimpatrio emesse da uno Stato membro a norma della direttiva 2008/115/CE, che prevede un'assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante l'invio negli Stati membri di squadre europee di intervento per il rimpatrio e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  "funzioni di guardia costiera": missioni e operazioni di accertamento dei fatti, monitoraggio, pianificazione e organizzazione affidate a un'autorità locale, regionale, nazionale o unionale dotata dei poteri necessari per effettuare la vigilanza marittima delle coste, il che comporta, in particolare, la sicurezza, la protezione, la ricerca e il soccorso, i controlli e la sorveglianza alle frontiere, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)  "minore": una persona fisica di età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maggiore età in virtù della legislazione applicabile;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 quater)  "terzo": un soggetto giuridico riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un'organizzazione internazionale.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, costituiscono la guardia costiera e di frontiera europea.

1.  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (in appresso "l'Agenzia") e le autorità nazionali degli Stati membri preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, costituiscono la guardia costiera e di frontiera europea.

 

1 bis.  Se del caso, la Commissione, previa consultazione dell'Agenzia, presenta una proposta legislativa relativa a una strategia di gestione europea integrata delle frontiere. La strategia definisce gli orientamenti generali, gli obiettivi da raggiungere e le azioni prioritarie per assicurare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere pienamente funzionante. La strategia di gestione europea integrata delle frontiere è riveduta ogniqualvolta le circostanze lo esigano.

2.  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere. Essa promuove e garantisce l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri.

2.  L'Agenzia definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere, tenendo conto, se del caso, della situazione specifica degli Stati membri. Essa promuove e garantisce l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri.

 

2 bis.  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera garantisce un'applicazione continua e uniforme della legislazione dell'Unione, compreso l'acquis dell'Unione in materia di diritti fondamentali, a tutte le frontiere esterne dell'Unione.

3.  Le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere. Dette strategie nazionali sono coerenti con la strategia di cui al paragrafo 2.

3.  Le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, definiscono le rispettive strategie nazionali per la gestione integrata delle frontiere. Dette strategie nazionali sono coerenti con la strategia di cui ai paragrafi 1 bis e 2.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

La gestione europea integrata delle frontiere consiste dei seguenti elementi:

La gestione europea integrata delle frontiere consiste dei seguenti elementi:

a)  controllo di frontiera, comprese, se del caso, misure connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera e all'indagine in materia;

a)  controllo di frontiera, comprese, se del caso, misure volte ad agevolare l'attraversamento legittimo delle frontiere e misure connesse alla prevenzione e all'individuazione della criminalità transfrontaliera, come il traffico criminale di persone, la tratta di esseri umani e il terrorismo;

 

a bis)   operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale;

 

a ter)  identificazione, informazione iniziale e indirizzamento delle persone che arrivano alle frontiere esterne e necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso;

(b)  analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

b)  analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

c)  cooperazione interagenzie tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione competenti, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, in particolare il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere ("Eurosur") istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio39;

c)  cooperazione interagenzie tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere e tra le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione competenti, compreso lo scambio regolare di informazioni tramite gli strumenti di scambio di informazioni esistenti, in particolare il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere ("Eurosur") istituito dal regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio39;

d)  cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare;

d)  cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e di transito della migrazione irregolare, in cooperazione con gli Stati membri, la Commissione e il SEAE;

e)  misure tecniche e operative nel settore della libera circolazione che sono connesse al controllo di frontiera e destinate a prevenire l'immigrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera;

e)  misure tecniche e operative nel settore della libera circolazione che sono connesse al controllo di frontiera e destinate a migliorare la gestione della migrazione irregolare e a combattere la criminalità transfrontaliera;

f) rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare;

f)  rimpatrio di cittadini di paesi terzi che sono oggetto di decisioni di rimpatrio emesse da uno Stato membro a norma della direttiva 2008/115/CE;

g)  uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala;

g)  uso di tecnologie avanzate, compresi sistemi d'informazione su larga scala;

h)  un meccanismo di controllo della qualità per garantire l'applicazione della normativa dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere.

h)  un meccanismo di controllo della qualità per garantire l'applicazione della normativa dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere.

_________

_________

39  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

39  Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La guardia costiera e di frontiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera.

1.  La guardia costiera e di frontiera europea attua la gestione europea integrata delle frontiere come responsabilità condivisa tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime e qualsiasi altro compito di controllo di frontiera. Tuttavia gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione della loro sezione di frontiera esterna.

2.   L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera facilita l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di tali misure, nonché nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri provvedono alla gestione delle rispettive sezioni di frontiera esterna, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e secondo la strategia tecnica e operativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in stretta cooperazione con l'Agenzia.

2.  L'Agenzia facilita l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di tali misure, nonché nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri provvedono alla gestione delle rispettive sezioni di frontiera esterna, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e secondo la strategia tecnica e operativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in stretta cooperazione con l'Agenzia. Gli Stati membri provvedono inoltre, nel loro stesso interesse e nell'interesse di altri Stati membri, a inserire dati nelle banche dati europee e a garantire che tali dati siano accurati e aggiornati nonché ottenuti e introdotti in modo lecito.

3.  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera è responsabile della gestione delle frontiere esterne nei casi previsti dal presente regolamento, in particolare laddove non sono adottate le necessarie misure correttive basate sulla valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata che renda inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen.

3.  L'Agenzia è responsabile della gestione delle frontiere esterne nei casi previsti dal presente regolamento, in particolare laddove non sono adottate le necessarie misure correttive basate sulla valutazione delle vulnerabilità, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata che renda inefficace il controllo delle frontiere esterne in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen.

 

3 bis.  Il presente regolamento non pregiudica il meccanismo di valutazione Schengen e i poteri conferiti alla Commissione, in particolare in conformità dell'articolo 258 TFUE, per garantire il rispetto del diritto dell'Unione.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente su tutte le frontiere esterne, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006.

1.  Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente su tutte le frontiere esterne, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (CE) n. 2016/399. Essa contribuisce altresì all'individuazione, allo sviluppo e alla condivisione di buone pratiche e promuove la legislazione e le norme in materia di gestione delle frontiere dell'Unione.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 6 bis

 

Obbligo di rendere conto

 

L'Agenzia è responsabile nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente al presente regolamento.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e di rimpatrio, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

1.  Per contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e di rimpatrio, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

a)  istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori e svolgere analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere

a)  sorveglia i flussi migratori e svolgere analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere;

b)  effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne;

b)  effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità e della preparazione degli Stati membri di far fronte a minacce e sfide alle frontiere esterne;

 

b bis)  provvede al monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne tramite i funzionari di collegamento dell'Agenzia negli Stati membri;

c)  assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

c)  assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale;

d)  assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

d)  assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne avviando interventi rapidi alle frontiere esterne degli Stati membri che fanno fronte a sfide specifiche e sproporzionate, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale;

 

d bis)  fornisce assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, nel contesto delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in difficoltà in mare a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale;

e)  istituisce e invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera, compresa una riserva di rapido intervento, da impiegare durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

e)  istituisce e invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera, compresa una riserva di reazione rapida, da impiegare durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nonché nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

f)  istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio;

f)  istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio;

g)  invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera e attrezzature tecniche per fornire assistenza nelle operazioni di vaglio (screening), identificazione e rilevamento delle impronte digitali nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

g)  invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera e attrezzature tecniche per fornire assistenza nelle operazioni di vaglio (screening), identificazione e rilevamento delle impronte digitali e definisce meccanismi di identificazione, informazione iniziale e indirizzamento delle persone che necessitano di protezione internazionale o intendono presentare domanda in tal senso, nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi, in cooperazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e le autorità nazionali;

h)  sostiene l'elaborazione di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale;

h)  sostiene l'elaborazione di norme tecniche comuni per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale;

i)  invia l'attrezzatura e il personale necessari alla riserva di rapido intervento per l'esecuzione pratica delle misure da adottare in una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne;

i)  invia l'attrezzatura e il personale necessari alla riserva di reazione rapida per l'esecuzione pratica delle misure da adottare in una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne

j)  assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere l'obbligo di rimpatriare i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;

j)  assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa per adempiere l'obbligo di rimpatriare i cittadini di paesi terzi che sono oggetto di decisioni di rimpatrio emesse da uno Stato membro a norma della direttiva 2008/115/CE, anche mediante il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio;

 

j bis)  sostiene gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne nella lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera e al terrorismo, in collaborazione con Europol e Eurojust;

k)  istituisce gruppi di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e specialisti in materia di rimpatrio;

k)  istituisce gruppi di osservatori e scorte per i rimpatri forzati e specialisti in materia di rimpatrio;

l)  istituisce e invia squadre europee di intervento per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio;

l)  istituisce e invia squadre europee di intervento per il rimpatrio durante gli interventi di rimpatrio;

m)  assiste gli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

m)  assiste gli Stati membri nella formazione delle guardie di frontiera nazionali e degli esperti nazionali in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;

n)  partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento;

n)  veglia e partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento;

o)  sviluppa e gestisce, in conformità del regolamento (CE) n. 45/200 e della decisione quadro 2008/977/GAI, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, sull'immigrazione irregolare e sul rimpatrio, in stretta collaborazione con la Commissione, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio.

o)  sviluppa e gestisce, in conformità del regolamento (CE) n. 45/200 e della decisione quadro 2008/977/GAI, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti nella gestione delle frontiere esterne, sulla migrazione irregolare e sul rimpatrio, in stretta collaborazione con la Commissione, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e la rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio.

p)  presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di Eurosur conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013;

p)  presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per sviluppare un ambiente comune di condivisione delle informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi, in particolare istituendo, aggiornando e coordinando il quadro di Eurosur conformemente al regolamento (UE) n. 1052/2013;

 

p bis)  adotta e promuove i massimi standard per le pratiche relative alla gestione delle frontiere, prevedendo la trasparenza e il controllo pubblico e garantendo il rispetto, la protezione e la promozione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;

q)  coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali;

q)  coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, ciascuna nell'ambito del proprio mandato, per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali;

r)  assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione operativa tra loro nel settore della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio.

r)  assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione operativa e tecnica tra loro in ambiti coperti dalle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti;

 

r bis)  coadiuva la condivisione di informazioni, attrezzature e ogni altro strumento dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, se il loro sostegno è necessario per compiti specifici quali, tra l'altro, la ricerca e il soccorso.

2.  Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni militari nel quadro di una missione di contrasto e nel settore del rimpatrio, qualora tale cooperazione sia compatibile con l'azione dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

2.  Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri qualora tale cooperazione sia compatibile con i compiti dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito a tale cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Il direttore esecutivo dell'Agenzia ("direttore esecutivo") informa il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ("consiglio di amministrazione") in merito a tali questioni su base regolare e almeno una volta all'anno.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia in merito a tale cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Il direttore esecutivo dell'Agenzia ("direttore esecutivo") informa il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ("consiglio di amministrazione") in merito a tali questioni su base regolare e almeno una volta all'anno.

3.  L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

3.  L'Agenzia svolge attività di comunicazione nei campi che rientrano nel suo mandato. Fornisce al pubblico informazioni precise e dettagliate sulle sue attività. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i compiti di cui al paragrafo 1, in particolare mediante la divulgazione di informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il raggiungimento dell'obiettivo delle operazioni. Le attività di comunicazione sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, hanno il dovere di cooperare in buona fede e l'obbligo di scambiarsi informazioni.

L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e dei rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, hanno il dovere di cooperare in buona fede e l'obbligo di scambiarsi informazioni.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, forniscono all'Agenzia in modo tempestivo e accurato tutte le informazioni che le sono necessarie per svolgere i compiti conferitile dal presente regolamento, in particolare per sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa, nonché per effettuare analisi dei rischi e valutazioni delle vulnerabilità.

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, forniscono all'Agenzia in modo tempestivo e accurato tutte le informazioni che le sono necessarie per svolgere i compiti conferitile dal presente regolamento, in particolare per sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa, nonché per effettuare analisi dei rischi conformemente all'articolo 10 del presente regolamento e valutazioni delle vulnerabilità conformemente all'articolo 12 del presente regolamento.

 

Qualora non riceva informazioni accurate e tempestive, l'Agenzia ne tiene conto in sede di valutazione delle vulnerabilità, a meno che non sussistano motivi debitamente giustificati per non comunicare tali dati.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa. A tale scopo, l'Agenzia elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri.

1.  L'Agenzia sorveglia i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa e prevede situazioni, tendenze ed eventuali sfide alle frontiere esterne dell'Unione. A tale scopo, l'Agenzia elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri, ed effettua la valutazione delle vulnerabilità a norma dell'articolo 12.

2.  L'Agenzia elabora analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, e le sottopone al Consiglio e alla Commissione.

2.  L'Agenzia elabora analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, e le sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione Se del caso, tali analisi dei rischi sono effettuate in cooperazione con le altre agenzie dell'Unione competenti, come l'EASO ed Europol.

3.  L'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE.

3.  L'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme.

4.   Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione, sulle tendenze e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia, regolarmente o su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti quali dati statistici e operativi raccolti in relazione all'attuazione dell'acquis di Schengen, nonché informazioni e dati di intelligence derivanti dal livello "analisi" del quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013.

4.  Gli Stati membri trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione, sulle tendenze e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne e nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri forniscono all'Agenzia, regolarmente o su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti quali dati statistici e operativi raccolti in relazione all'attuazione dell'acquis di Schengen, nonché informazioni e dati di intelligence derivanti dal livello "analisi" del quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013.

5.  I risultati dell'analisi dei rischi sono presentati al consiglio di vigilanza e al consiglio di amministrazione.

5.  I risultati dell'analisi dei rischi sono presentati al consiglio consultivo e al consiglio di amministrazione.

6.  Gli Stati membri tengono conto dei risultati dell'analisi dei rischi nel pianificare le loro operazioni e attività alle frontiere esterne e le loro attività nel settore del rimpatrio.

6.  Gli Stati membri tengono conto dei risultati dell'analisi dei rischi nel pianificare le loro operazioni e attività alla frontiera esterna e le loro attività nel settore del rimpatrio.

7.  L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e del personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio.

7.  L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e del personale interessato.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne tramite i suoi funzionari di collegamento negli Stati membri.

1.  L'Agenzia svolge un monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne tramite i suoi funzionari di collegamento in tutti gli Stati membri.

2.  Il direttore esecutivo nomina esperti appartenenti al personale dell'Agenzia che svolgono il ruolo di funzionari di collegamento. Sulla base dell'analisi dei rischi e in consultazione con il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo stabilisce la natura dell'invio, lo Stato membro presso il quale può essere inviato il funzionario di collegamento e la durata dell'operazione. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro interessato e stabilisce, insieme allo Stato membro, il luogo in cui inviare il funzionario.

2.  Il direttore esecutivo nomina esperti appartenenti al personale dell'Agenzia che svolgono il ruolo di funzionari di collegamento. Sulla base dell'analisi dei rischi e in consultazione con il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo stabilisce la natura dell'invio. Il direttore esecutivo comunica la nomina allo Stato membro interessato e stabilisce, insieme allo Stato membro, il luogo in cui inviare il funzionario.

3.  I funzionari di collegamento agiscono a nome dell'Agenzia e hanno il ruolo di favorire la cooperazione e il dialogo tra l'Agenzia stessa e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. In particolare, i funzionari di collegamento:

3.  I funzionari di collegamento agiscono a nome dell'Agenzia e hanno il ruolo di favorire la cooperazione e il dialogo tra l'Agenzia stessa e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. In particolare, i funzionari di collegamento:

a)   fungono da interfaccia tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera;

a)  fungono da interfaccia tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera;

 

a bis)  favoriscono la raccolta di informazioni richiesta dall'Agenzia ai fini del monitoraggio della migrazione irregolare e delle analisi dei rischi di cui all'articolo 10;

b)   favoriscono la raccolta di informazioni richiesta dall'Agenzia per svolgere la valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12;

b)  favoriscono la raccolta di informazioni richiesta dall'Agenzia per svolgere la valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12;

c)   controllano le misure adottate dagli Stati membri alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello alto di impatto in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

c)  controllano le misure adottate dagli Stati membri alle sezioni di frontiera a cui è stato attribuito un livello alto di impatto in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

 

c bis)  osservano e promuovono attivamente l'applicazione dell'acquis dell'Unione concernente la gestione delle frontiere esterne, anche con riferimento al rispetto dei diritti fondamentali e alla protezione internazionale;

d)   assistono gli Stati membri nella preparazione dei loro piani di emergenza;

d)  assistono gli Stati membri nella preparazione dei loro piani di emergenza;

 

d bis)  facilitano la comunicazione tra lo Stato membro e l'Agenzia, condividono le informazioni rilevanti da parte dell'Agenzia con lo Stato membro, comprese le informazioni sulle operazioni in corso;

e)   riferiscono regolarmente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne;

e)  riferiscono regolarmente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne;

f)   controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo a una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne di cui all'articolo 18.

f)  controllano le misure adottate dallo Stato membro riguardo a una situazione che richieda un'azione urgente alle frontiere esterne di cui all'articolo 18.

4.  Ai fini del paragrafo 3, il funzionario di collegamento, fra l'altro,

4.  Ai fini del paragrafo 3, il funzionario di collegamento, fra l'altro,

a)   ha accesso illimitato al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

a)  ha accesso al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

b)   ha accesso ai sistemi d'informazione nazionali ed europei disponibili nel centro nazionale di coordinamento, a condizione di rispettare le regole nazionali e dell'UE in materia di sicurezza e protezione dei dati;

b)  ha accesso, ove del caso, ai sistemi d'informazione europei disponibili nel centro nazionale di coordinamento, a condizione di rispettare le regole nazionali e dell'UE in materia di sicurezza e protezione dei dati;

c)   tiene contatti regolari con le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, informando al contempo il capo del centro nazionale di coordinamento.

c)  tiene contatti regolari con le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, informando al contempo il capo del centro nazionale di coordinamento.

5.  La relazione del funzionario di collegamento fa parte della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12.

5.  La relazione del funzionario di collegamento fa parte della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12. La relazione viene trasmessa allo Stato membro interessato.

6.  Nell'assolvere i loro compiti, i funzionari di collegamento prendono istruzioni soltanto dall'Agenzia.

6.  Nell'assolvere i loro compiti, i funzionari di collegamento prendono istruzioni soltanto dall'Agenzia.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia valuta l'attrezzatura tecnica, i sistemi, le capacità, le risorse e i piani di emergenza degli Stati membri relativi al controllo di frontiera. Tale valutazione si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri e dal funzionario di collegamento, sulle informazioni derivanti da Eurosur, in particolare i livelli di impatto attribuiti alle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima di ciascuno Stato membro in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, nonché sulle relazioni e valutazioni delle operazioni congiunte, dei progetti pilota, degli interventi rapidi alle frontiere e di altre attività dell'Agenzia.

1.  Come misura preventiva complementare al meccanismo di valutazione Schengen, l'Agenzia sorveglia su base continuativa la preparazione e i piani di emergenza degli Stati membri relativi al controllo di frontiera.

 

Scopo della valutazione delle vulnerabilità è consentire all'Agenzia di verificare la capacità degli Stati membri di affrontare con prontezza problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne, di identificare, specialmente per quanto riguarda gli Stati membri che si trovano dinanzi a pressioni specifiche e sproporzionate, possibili conseguenze immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen, e valutare la capacità degli Stati membri di contribuire alla riserva di reazione rapida di cui all'articolo 19, paragrafo 5.

 

Gli elementi da monitorare comprendono la capacità di gestire l'arrivo potenziale di un vasto numero di persone, molte delle quali possono aver bisogno di protezione internazionale, umanamente e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, e la disponibilità di attrezzature tecniche, sistemi, capacità, risorse, infrastrutture e personale in misura sufficiente dotato di adeguata preparazione e competenza.

 

Sulla base dell'analisi dei rischi elaborata a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione una proposta di decisione che definisce criteri oggettivi in base ai quali l'Agenzia conduce la valutazione delle vulnerabilità. Il consiglio di amministrazione decide i criteri in base a tale proposta.

 

1 bis.  La valutazione delle vulnerabilità si basa sulle informazioni fornite dagli Stati membri e dal funzionario di collegamento, sulle informazioni derivanti da Eurosur, in particolare i livelli di impatto attribuiti alle sezioni di frontiera esterna terrestre e marittima di ciascuno Stato membro in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, nonché sulle relazioni e valutazioni delle operazioni congiunte, dei progetti pilota, degli interventi rapidi alle frontiere e di altre attività dell'Agenzia.

2.  Su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri forniscono informazioni circa l'attrezzatura tecnica, il personale e le risorse finanziarie disponibili a livello nazionale per svolgere il controllo di frontiera e presentano i loro piani di emergenza.

2.  Su richiesta dell'Agenzia, gli Stati membri forniscono informazioni circa l'attrezzatura tecnica, il personale , le risorse finanziarie e gli elementi di cui al terzo comma del paragrafo 1 disponibili a livello nazionale per svolgere il controllo di frontiera e presentano i loro piani di emergenza.

3.  Scopo della valutazione delle vulnerabilità è che l'Agenzia verifichi la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne, identifichi, specialmente per quanto riguarda gli Stati membri che fanno fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, eventuali conseguenze immediate alle frontiere esterne e conseguenze successive sul funzionamento dello spazio Schengen, e valuti la capacità degli Stati membri di contribuire alla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5. Tale verifica lascia impregiudicato il meccanismo di valutazione Schengen.

 

4.  I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono presentati al consiglio di vigilanza, che fornisce al direttore esecutivo un parere sulle misure che devono adottare gli Stati membri sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen.

4.  I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono presentati al consiglio consultivo, che fornisce al direttore esecutivo un parere sulle misure che devono adottare gli Stati membri sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen

5.  Il direttore esecutivo adotta una decisione che stabilisce le necessarie misure correttive che deve adottare lo Stato membro interessato, anche attingendo alle risorse degli strumenti finanziari dell'Unione. La decisione del direttore esecutivo è vincolante per lo Stato membro e stabilisce un termine entro il quale adottare tali misure.

5.  Il direttore esecutivo adotta una decisione che stabilisce le necessarie misure correttive che deve adottare lo Stato membro interessato, anche attingendo alle risorse degli strumenti finanziari dell'Unione. La decisione del direttore esecutivo è vincolante per lo Stato membro e stabilisce un termine entro il quale adottare tali misure.

6.   Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive entro il termine stabilito, il direttore esecutivo riferisce la questione al consiglio di amministrazione e ne informa la Commissione. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le necessarie misure correttive che devono adottare gli Stati membri interessati, compreso il termine entro il quale adottare tali misure. Qualora uno Stato membro non adotti le misure entro il termine previsto in tale decisione, la Commissione può prendere ulteriori iniziative in conformità dell'articolo 18.

6.  Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive entro il termine stabilito, il direttore esecutivo ne informa il consiglio di amministrazione e la Commissione. La Commissione può prendere ulteriori iniziative in conformità dell'articolo 18.

 

6 bis.  L'esito della valutazione delle vulnerabilità è trasmesso periodicamente e almeno a cadenza semestrale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri possono rivolgersi all'Agenzia per ricevere assistenza nell'adempiere i loro obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia adotta inoltre le misure di cui all'articolo 18.

1.  Gli Stati membri possono rivolgersi all'Agenzia per ricevere assistenza nell'adempiere i loro obblighi riguardo al controllo delle frontiere esterne. L'Agenzia adotta inoltre le misure di cui all'articolo 18.

2.   L'Agenzia organizza l'assistenza tecnica e operativa adeguata per lo Stato membro ospitante e può adottare una o più delle seguenti misure:

2.  L'Agenzia organizza l'assistenza tecnica e operativa adeguata per lo Stato membro ospitante e può adottare, in conformità della pertinente normativa unionale e internazionale, compreso il principio di non respingimento, una o più delle seguenti misure:

a)   coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera;

a)  coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera;

b)   organizzare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento, nonché, se del caso, squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive;

b)  organizzare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di reazione rapida, nonché, se del caso, squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive

c)   coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;

c)  coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con paesi terzi vicini;

d)   inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

d)  inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

 

d bis)  fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati membri e ai paesi terzi, nel contesto delle operazioni di ricerca e soccorso per le persone in difficoltà in mare a norma del regolamento (UE) n. 656/2014 e del diritto internazionale;

e)   inviare i propri esperti e membri delle squadre che erano stati distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia per sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri in questione per il tempo necessario;

e)  inviare i propri esperti e membri delle squadre che erano stati distaccati dagli Stati membri presso l'Agenzia per sostenere le autorità nazionali competenti degli Stati membri in questione per il tempo necessario;

f)   inviare attrezzature tecniche.

f)  inviare attrezzature tecniche.

3.   L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

3.  L'Agenzia finanzia o cofinanzia le attività di cui al paragrafo 2 dal proprio bilancio e mediante contratti, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia

 

3 bis.  Nel caso in cui la situazione alle frontiere esterne renda necessario un aumento delle risorse finanziarie, l'Agenzia ne informa senza indugio il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne

Avvio di operazioni congiunte alle frontiere esterne

1.  Gli Stati membri possono chiedere all'Agenzia di avviare operazioni congiunte per far fronte a problemi imminenti, comprese minacce presenti o future alle frontiere esterne dovute all'immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera, o di fornire loro maggiore assistenza tecnica e operativa per l'adempimento dei loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne.

1.  Gli Stati membri possono chiedere all'Agenzia di avviare operazioni congiunte per far fronte a problemi imminenti, comprese la migrazione irregolare, minacce presenti o future alle frontiere esterne o la criminalità transfrontaliera, come il traffico criminale di persone, la tratta di esseri umani e il terrorismo, o di fornire loro maggiore assistenza tecnica e operativa per l'adempimento dei loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne.

2.  Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare illegalmente nel territorio di tale Stato membro, l'Agenzia può effettuare un intervento rapido alle frontiere per un periodo limitato nel territorio di tale Stato membro ospitante.

 

3.  Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le proposte di operazioni congiunte avanzate dagli Stati membri. Le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere sono preceduti da un'attenta, affidabile e aggiornata analisi dei rischi, che consente all'Agenzia di stabilire un ordine di priorità per le operazioni congiunte e gli interventi rapidi proposti, tenendo conto del livello di impatto attribuito alle sezioni di frontiera esterna in conformità con il regolamento (UE) n. 1052/2013 e della disponibilità di risorse.

3.  Il direttore esecutivo valuta, approva e coordina le proposte di operazioni congiunte avanzate dagli Stati membri. Le operazioni congiunte sono precedute da un'attenta, affidabile e aggiornata analisi dei rischi, che consente all'Agenzia di stabilire un ordine di priorità per le operazioni congiunte proposte, tenendo conto del livello di impatto attribuito alle sezioni di frontiera esterna in conformità con il regolamento (UE) n. 1052/2013 e della disponibilità di risorse.

4.  Il direttore esecutivo, su parere del consiglio di vigilanza basato sui risultati della valutazione delle vulnerabilità, e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, raccomanda allo Stato membro in questione di avviare e realizzare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. L'Agenzia mette la sua attrezzatura tecnica a disposizione degli Stati membri ospitanti o partecipanti.

4.  Il direttore esecutivo, su parere del consiglio consultivo basato sui risultati della valutazione delle vulnerabilità, e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, raccomanda allo Stato membro in questione di avviare e realizzare operazioni congiunte. L'Agenzia mette la sua attrezzatura tecnica a disposizione degli Stati membri ospitanti o partecipanti.

5.  Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale che può comprendere il salvataggio di persone che si trovano in pericolo in mare o altre funzioni di guardia costiera, la lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani, operazioni di controllo del traffico di stupefacenti e gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio.

5.  Gli obiettivi di un'operazione congiunta possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale che può comprendere il salvataggio di persone che si trovano in pericolo in mare o altre funzioni di guardia costiera, la lotta contro il traffico criminale di persone o la tratta di esseri umani, operazioni di controllo del traffico di stupefacenti in cooperazione con Europol e gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)   una descrizione dei compiti e istruzioni specifiche per le squadre europee di guardie costiere e di frontiera, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello Stato membro ospitante;

d)  una descrizione dei compiti e delle responsabilità e istruzioni specifiche per le squadre europee di guardie costiere e di frontiera, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni ed equipaggiamento nello Stato membro ospitante

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 15 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  una descrizione delle implicazioni e dei rischi che l'operazione congiunta comporta per i diritti fondamentali;

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)   un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

i)  un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Su richiesta di uno Stato membro che si trovi a far fronte a pressioni specifiche e sproporzionate, specie in caso di afflusso massiccio alle frontiere esterne di cittadini di paesi terzi che tentano di entrare in modo irregolare nel territorio di tale Stato membro, l'Agenzia può effettuare un intervento rapido alle frontiere per un periodo limitato nel territorio di tale Stato membro ospitante.

1.  La richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare immediatamente esperti dell'Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

1.  La richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste. Se necessario, il direttore esecutivo può inviare immediatamente esperti dell'Agenzia per valutare la situazione alle frontiere esterne dello Stato membro interessato.

2.  Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro.

2.  Il direttore esecutivo informa immediatamente il consiglio di amministrazione della richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere presentata da uno Stato membro.

3.  Nel decidere in merito alla richiesta presentata da uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi dei rischi svolte dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo definito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, nonché dei risultati della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 e di ogni altra informazione pertinente fornita dallo Stato membro interessato o da un altro Stato membro.

3.  Nel decidere in merito alla richiesta presentata da uno Stato membro, il direttore esecutivo tiene conto dei risultati delle analisi dei rischi svolte dall'Agenzia e del livello "analisi" del quadro situazionale europeo definito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013, nonché dei risultati della valutazione delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 e di ogni altra informazione pertinente fornita dallo Stato membro interessato o da un altro Stato membro.

4.  Il direttore esecutivo adotta una decisione in merito alla richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Contemporaneamente il direttore esecutivo notifica per iscritto la decisione allo Stato membro interessato e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.

4.  Il direttore esecutivo adotta una decisione in merito alla richiesta di avvio di un intervento rapido alle frontiere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Contemporaneamente il direttore esecutivo notifica per iscritto la decisione allo Stato membro interessato e al consiglio di amministrazione. Nella decisione sono precisate le motivazioni principali della stessa.

5.  Se decide di avviare un intervento rapido alle frontiere, il direttore esecutivo invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, e, se necessario, decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre europee di guardie costiere e di frontiera, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6.

5.  Se decide di avviare un intervento rapido alle frontiere, il direttore esecutivo invia squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di reazione rapida ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, e, se necessario, decide di fornire un rinforzo immediato mediante una o più squadre europee di guardie costiere e di frontiera, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 6.

6.  Il direttore esecutivo, insieme allo Stato membro ospitante, elabora immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

6.  Il direttore esecutivo, insieme allo Stato membro ospitante, elabora immediatamente, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla data della decisione, un piano operativo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3.

7.  Non appena è stato concordato il piano operativo, il direttore esecutivo chiede agli Stati membri di inviare immediatamente le guardie di frontiera che fanno parte della riserva di rapido intervento. Il direttore esecutivo indica i profili e il numero delle guardie di frontiera richieste da ciascuno Stato membro tra quelle individuate nella riserva di rapido intervento esistente.

7.  Non appena è stato concordato il piano operativo, il direttore esecutivo chiede agli Stati membri di inviare immediatamente le guardie di frontiera che fanno parte della riserva di reazione rapida. Il direttore esecutivo indica i profili e il numero delle guardie di frontiera richieste da ciascuno Stato membro tra quelle individuate nella riserva di reazione rapida esistente.

8.  Parallelamente e se necessario, per garantire il rinforzo immediato delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento, il direttore esecutivo informa gli Stati membri del numero e dei profili richiesti delle guardie di frontiera da inviare in via aggiuntiva. Tali informazioni sono fornite per iscritto ai punti di contatto nazionali, con l'indicazione della data in cui deve avvenire l'operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.

8.  Parallelamente e se necessario, per garantire il rinforzo immediato delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di reazione rapida, il direttore esecutivo informa gli Stati membri del numero e dei profili richiesti delle guardie di frontiera da inviare in via aggiuntiva Tali informazioni sono fornite per iscritto ai punti di contatto nazionali, con l'indicazione della data in cui deve avvenire l'operazione. Viene trasmessa agli stessi anche una copia del piano operativo.

9.  In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, le decisioni relative all'invio della riserva di rapido intervento e ad eventuali spiegamenti aggiuntivi di squadre europee di guardie costiere e di frontiera sono prese dal vicedirettore esecutivo.

9.  In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, le decisioni relative all'invio della riserva di reazione rapida e ad eventuali spiegamenti aggiuntivi di squadre europee di guardie costiere e di frontiera sono prese dal vicedirettore esecutivo.

10.  Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera assegnate alla riserva di rapido intervento siano immediatamente e senza eccezioni messe a disposizione dell'Agenzia. Gli Stati membri mettono inoltre a disposizione guardie di frontiera aggiuntive ai fini dell'invio di squadre europee di guardie costiere e di frontiera su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.

10.  Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera assegnate alla riserva di reazione rapida siano immediatamente e senza eccezioni messe a disposizione dell'Agenzia per garantire un dispiegamento completo entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è concordato il piano operativo. Gli Stati membri mettono inoltre a disposizione guardie di frontiera aggiuntive ai fini dell'invio di squadre europee di guardie costiere e di frontiera su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.

11.  La riserva di rapido intervento è inviata entro tre giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene se necessario, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

11.  La riserva di reazione rapida è inviata entro tre giorni lavorativi dalla data di approvazione del piano operativo da parte del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene se necessario, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di reazione rapida

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Uno Stato membro che si trovi di fronte a pressioni migratorie sproporzionate in particolari punti di crisi alle sue frontiere esterne, caratterizzate da ampli flussi migratori misti, può chiedere un rinforzo tecnico e operativo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tale Stato membro presenta una richiesta di rinforzo e una valutazione delle proprie esigenze all'Agenzia e ad altre agenzie competenti dell'Unione, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol.

1.  Uno Stato membro che si trovi di fronte a pressioni migratorie sproporzionate in particolari punti di crisi alle sue frontiere esterne, caratterizzate da ampli flussi migratori misti, può chiedere un rinforzo tecnico e operativo da parte delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tale Stato membro presenta una richiesta di rinforzo e una valutazione delle proprie esigenze all'Agenzia e ad altre agenzie competenti dell'Unione, in particolare l'EASO ed Europol

2.  Il direttore esecutivo, in coordinamento con altre agenzie competenti dell'Unione, valuta la richiesta di assistenza presentata dallo Stato membro e la valutazione delle sue esigenze allo scopo di definire un insieme completo di misure di rinforzo consistenti di varie attività coordinate dalle agenzie competenti dell'Unione, che dev'essere approvato dallo Stato membro interessato.

2.  Il direttore esecutivo, in coordinamento con altre agenzie competenti dell'Unione, valuta la richiesta di assistenza presentata dallo Stato membro e la valutazione delle sue esigenze allo scopo di definire un insieme completo di misure di rinforzo consistenti di varie attività coordinate dalle agenzie competenti dell'Unione, che dev'essere approvato dallo Stato membro interessato.

 

2 bis.  La Commissione è incaricata di coordinare una rapida cooperazione tra le diverse agenzie e squadre di sostegno per la gestione della migrazione.

3.  Il rinforzo operativo e tecnico fornito dalle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, dalle squadre europee di intervento per il rimpatrio e dagli esperti del personale dell'Agenzia nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione può comprendere:

3.  Il rinforzo operativo e tecnico fornito dalle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, dalle squadre europee di intervento per il rimpatrio e dagli esperti del personale dell'Agenzia nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione può comprendere:

a)  il vaglio (screening) dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne, comprese l'identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai medesimi (debriefing), nonché, se richiesto dallo Stato membro, il rilevamento delle loro impronte digitali;

a)  l'assistenza nel vaglio (screening) dei cittadini di paesi terzi che arrivano alle frontiere esterne, comprese l'identificazione e la registrazione di tali cittadini e la raccolta di informazioni dai medesimi (debriefing), nonché, se richiesto dallo Stato membro, il rilevamento delle loro impronte digitali nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e fornendo informazioni circa lo scopo e gli esiti di tutte le procedure;

b)   la comunicazione di informazioni a persone in evidente bisogno di protezione internazionale o a persone che chiedono, o potrebbero chiedere, la ricollocazione;

 

 

b bis)  l'indirizzamento delle persone che desiderano presentare domanda di protezione internazionale agli esperti in materia di asilo presso le autorità nazionali dello Stato membro interessato o l'EASO;

c)   l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio.

c)  l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio.

 

3 bis.  Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione comprendono esperti in materia di protezione dei minori, tratta di esseri umani, protezione contro le persecuzioni di genere e diritti fondamentali.

4.  L'Agenzia assiste la Commissione nel coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, in cooperazione con le altre agenzie competenti dell'Unione.

4.  L'Agenzia assiste la Commissione nel coordinamento delle attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, in cooperazione con le altre agenzie competenti dell'Unione.

 

4 bis.  L'Agenzia, in cooperazione con l'EASO, l'Agenzia europea per i diritti fondamentali e altre agenzie competenti dell'Unione e sotto il coordinamento della Commissione, assicura che tali attività rispettino il sistema europeo comune di asilo e i diritti fondamentali. Ciò comprende la fornitura di un riparo, di condizioni igieniche e di strutture che rispettino le esigenze di donne e bambini nei punti di crisi.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 12, paragrafo 6, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può adottare una decisione mediante atto di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

1.  Qualora uno Stato membro non adotti le necessarie misure correttive in conformità di una decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, o nel caso di una pressione migratoria sproporzionata alle frontiere esterne che renda inefficaci i controlli di frontiera in misura tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen in quanto spazio privo di controlli alle frontiere interne, la Commissione, dopo aver consultato l'Agenzia, può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione, in cui definisce le misure che devono essere prese dall'Agenzia stessa e impone allo Stato membro interessato di cooperare con l'Agenzia nell'attuazione di tali misure Tale decisione di esecuzione è adottata dal Consiglio con voto a maggioranza qualificata.

Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 5.

 

 

Il Consiglio si riunisce immediatamente dopo aver ricevuto la proposta della Commissione.

 

1 bis.  Se si verifica una situazione che richiede un intervento urgente, il Parlamento europeo ne è informato senza indugio e viene altresì informato di tutte le ulteriori misure e decisioni adottate in risposta.

2.  Ai fini del paragrafo 1, la Commissione provvede affinché l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure:

2.  Ai fini del paragrafo 1, la Commissione provvede affinché l'Agenzia adotti una o più delle seguenti misure:

a)   organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento, nonché, se del caso, squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive;

a)  organizzare e coordinare interventi rapidi alle frontiere e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di reazione rapida, nonché, se del caso, squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive

b)   inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

b)  inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi;

c)   coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con Stati membri vicini;

c)  coordinare attività per uno o più Stati membri e paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni congiunte con paesi terzi vicini;

d)   inviare attrezzature tecniche;

d)  inviare attrezzature tecniche;

e)   organizzare interventi di rimpatrio.

e)  organizzare interventi di rimpatrio.

3.  Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione della Commissione e su parere del consiglio di vigilanza, stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione della Commissione, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione.

3.  Il direttore esecutivo, entro due giorni lavorativi dalla data di adozione della decisione del Consiglio e su parere del consiglio consultivo:

 

a)  stabilisce le azioni da adottare per l'esecuzione pratica delle misure individuate nella decisione della Commissione, comprese le attrezzature tecniche e il numero e i profili delle guardie di frontiera e degli altri membri del personale competenti necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione;

 

b)  presenta un progetto di piano operativo allo Stato membro interessato.

4.  Parallelamente ed entro i due stessi giorni lavorativi, il direttore esecutivo presenta un progetto di piano operativo allo Stato membro interessato. Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato redigono il piano operativo entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione.

4.  Il direttore esecutivo e lo Stato membro interessato concordano il piano operativo entro due giorni lavorativi dalla data di presentazione.

5.  L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica e il personale necessari attinti dalla riserva di rapido intervento di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione della Commissione. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di rapido intervento.

5.  L'Agenzia invia quanto prima possibile, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla definizione del piano operativo, l'attrezzatura tecnica e il personale necessari attinti dalla riserva di reazione rapida di cui all'articolo 19, paragrafo 5, per l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione del Consiglio. L'invio aggiuntivo di squadre europee di guardie costiere e di frontiera avviene, se necessario, in una seconda fase e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dall'invio della riserva di reazione rapida.

6.  Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione della Commissione e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

6.  Lo Stato membro interessato si conforma alla decisione del Consiglio e a tale scopo coopera immediatamente con l'Agenzia e intraprende le azioni necessarie per agevolare l'attuazione di tale decisione e l'esecuzione pratica delle misure stabilite nella decisione stessa e nel piano operativo concordato con il direttore esecutivo.

7.  Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera e gli altri membri del personale competenti stabiliti dal direttore esecutivo in conformità del paragrafo 2. Gli Stati membri non possono far valere la situazione eccezionale di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 6.

7.  Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera e gli altri membri del personale competenti stabiliti dal direttore esecutivo in conformità del paragrafo 2. Gli Stati membri non possono far valere la situazione eccezionale di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 6.

 

7 bis.  La Commissione controlla la corretta attuazione delle misure individuate nella decisione del Consiglio e delle azioni adottate a tal fine dall'Agenzia e dagli Stati membri allo scopo di garantire un'adeguata gestione delle frontiere europee.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale.

1.  L'Agenzia impiega guardie di frontiera e altro personale competente in qualità di membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'Agenzia può inoltre impiegare esperti appartenenti al proprio personale.

2.  Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili e al numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

2.  Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto in merito ai profili e al numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alla formazione delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera tramite un contingente nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

3.  Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro guardie di frontiera, a operazioni congiunte specifiche previste per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia le guardie di frontiera per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista.

3.  Il contributo degli Stati membri, relativamente alle loro guardie di frontiera, a operazioni congiunte specifiche previste per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi bilaterali annuali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri tengono a disposizione dell'Agenzia le guardie di frontiera per il loro impiego su richiesta della stessa, salvo che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 21 giorni lavorativi prima della missione prevista. Qualora uno Stato membro invochi una tale situazione eccezionale, esso fornisce motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione in una lettera all'Agenzia, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 9.

4.  Per quanto riguarda gli interventi rapidi alle frontiere, su proposta del direttore esecutivo dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione decide, a maggioranza di tre quarti, in merito ai profili e al numero minimo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per una riserva di rapido intervento di squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera della riserva di rapido intervento. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva di rapido intervento tramite un contingente di esperti nazionali costituito sulla base dei diversi profili definiti, designando guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

4.  Per quanto riguarda gli interventi rapidi alle frontiere, su proposta del direttore esecutivo dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione decide, a maggioranza di tre quarti, in merito ai profili e al numero minimo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per una riserva di reazione rapida di squadre europee di guardie costiere e di frontiera. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero totale delle guardie di frontiera della riserva di reazione rapida. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva di reazione rapida tramite un contingente di esperti nazionali costituito sulla base dei diversi profili definiti, designando guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.

5.  La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

5.  La riserva di reazione rapida è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3% del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2% del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione. L'Agenzia valuta se le guardie di frontiera proposte dagli Stati membri corrispondono ai profili stabiliti e decide quali scegliere per la riserva di reazione rapida. L'Agenzia ha la facoltà di rimuovere una guardia di frontiera dalla riserva in caso di condotta scorretta o di violazione delle norme applicabili.

6.  Laddove necessario, l'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento è immediatamente completato da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive. A tale scopo gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, comunicano immediatamente il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera attinte dal loro contingente nazionale che sono in grado di mettere a disposizione entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento rapido alle frontiere. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell'Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali.

6.  Laddove necessario, l'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di reazione rapida è immediatamente completato da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive A tale scopo gli Stati membri, su richiesta dell'Agenzia, comunicano immediatamente il numero, i nomi e i profili delle guardie di frontiera attinte dal loro contingente nazionale che sono in grado di mettere a disposizione entro cinque giorni lavorativi dall'inizio dell'intervento rapido alle frontiere. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell'Agenzia a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Qualora uno Stato membro invochi una tale situazione eccezionale, esso fornisce motivazioni e informazioni dettagliate sulla situazione in una lettera all'Agenzia, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 9.

 

6 bis.  Se si verifica una situazione in cui si rendono necessarie più guardie di frontiera rispetto a quanto previsto ai paragrafi 5 e 6, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio e la Commissione. In tali casi il Consiglio europeo chiede agli Stati membri di impegnarsi per rimediare alla carenza.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera e gli altri membri del personale competenti che mettono a disposizione siano conformi ai profili e ai numeri decisi dal consiglio di amministrazione. La durata dello spiegamento è stabilita dallo Stato membro di origine ma in ogni caso non è inferiore a 30 giorni.

7.  Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera e gli altri membri del personale competenti che mettono a disposizione siano conformi ai profili e ai numeri decisi dal consiglio di amministrazione. La durata dello spiegamento è stabilita dallo Stato membro di origine ma in ogni caso non è inferiore a 30 giorni.

8.  L'Agenzia contribuisce alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate.

8.  L'Agenzia contribuisce alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate.

La durata di tali assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine.

La durata di tali assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine. La procedura disciplinare dell'Agenzia è applicata anche alle guardie di frontiera distaccate.

Gli altri membri del personale impiegati dall'Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera svolgono soltanto funzioni di coordinamento durante le operazioni congiunte e non fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

Gli altri membri del personale impiegati dall'Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera svolgono soltanto funzioni di coordinamento durante le operazioni congiunte e non fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

9.  L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera a norma del presente articolo.

9.  L'Agenzia informa ogni anno il Parlamento europeo del numero di guardie di frontiera che ciascuno Stato membro ha destinato alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera e del numero di fatto inviato a norma del presente articolo. Tale relazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui ai paragrafi 3 e 6 nel corso dell'anno precedente e include le motivazioni e informazioni fornite dallo Stato membro in questione.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'Agenzia, tramite il suo agente di coordinamento, può comunicare allo Stato membro ospitante il suo parere sulle istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. In tal caso, lo Stato membro ospitante tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

2.  L'Agenzia, tramite il suo agente di coordinamento, può comunicare allo Stato membro ospitante il suo parere sulle istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. Se l'Agenzia nutre preoccupazioni circa le istruzioni impartite alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, comunica il suo parere allo Stato membro ospitante che ne tiene conto e lo segue nella misura del possibile.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

4.  Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al genere, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  controlla la corretta attuazione del piano operativo;

b)  controlla la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali;

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  riferisce all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere;

d)  osserva e promuove l'applicazione delle misure vigenti e future dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e al rispetto dei diritti fondamentali nelle attività di gestione delle frontiere e riferisce all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere;

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

2.  Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 24 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sospensione e conclusione delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere

Sospensione e conclusione delle attività

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il direttore esecutivo revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere.

3.  Il direttore esecutivo, in stretta collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, revoca il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere, un progetto pilota, squadre di sostegno per la gestione della migrazione, un'operazione di rimpatrio, un intervento o un accordo operativo di rimpatrio oppure sospende o conclude, interamente o parzialmente, tali attività se ritiene che vi siano violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o destinate a persistere. A tale scopo, l'Agenzia definisce e rende pubblici i criteri che conducono a una decisione sulla sospensione, la conclusione o la revoca del finanziamento delle attività sopra menzionate.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

Valutazione delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere

Valutazione delle attività

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere futuri e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere, dei progetti pilota, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, delle operazioni di rimpatrio, degli interventi di rimpatrio e della cooperazione operativa con i paesi terzi, e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali attività, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle attività future e la inserisce nella propria relazione annuale delle attività.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ufficio rimpatri

Rimpatri

1.  L'ufficio rimpatri è responsabile dello svolgimento delle attività dell'Agenzia relative ai rimpatri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti umani. L'ufficio rimpatri assolve, in particolare, i seguenti compiti:

1.  Per quanto riguarda i rimpatri, l'Agenzia, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e i diritti fondamentali, tra cui i diritti dell'infanzia, assolve, in particolare, i seguenti compiti:

a)   coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

a)  coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, inclusi i rimpatri volontari, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

b)   fornisce sostegno operativo agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a particolare pressione;

b)  fornisce sostegno tecnico e operativo agli Stati membri i cui sistemi di rimpatrio sono sottoposti a particolare pressione;

c)   coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie;

c)  coordina l'uso di pertinenti sistemi di tecnologia dell'informazione e fornisce sostegno agli Stati membri in materia di cooperazione consolare per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi e l'acquisizione dei documenti di viaggio, senza rivelare se i cittadini del paese terzo in questione abbiano richiesto asilo, organizza e coordina le operazioni di rimpatrio e fornisce sostegno alle partenze volontarie, in collaborazione con gli Stati membri;

d)   coordina le attività dell'Agenzia relative ai rimpatri di cui al presente regolamento;

 

e)   organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;

e)  organizza, promuove e coordina attività che consentano lo scambio di informazioni e l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche in materia di rimpatrio tra gli Stati membri;

f)   finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo mediante sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

f)  finanzia o cofinanzia le operazioni, gli interventi e le attività di cui al presente capo a titolo del proprio bilancio e attraverso contratti, conformemente alla normativa finanziaria applicabile all'Agenzia.

2.   Il sostegno operativo di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende misure intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:

2.  Il sostegno operativo di cui al paragrafo 1, lettera b), comprende misure intese ad aiutare gli Stati membri a espletare le procedure di rimpatrio svolte dalle autorità nazionali competenti, fornendo in particolare:

a)   servizi d'interpretazione;

a)  servizi d'interpretazione;

b)   informazioni sui paesi terzi di rimpatrio;

b)  informazioni sui paesi terzi di rimpatrio, in cooperazione con altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, tra cui l'EASO;

c)   consulenza sul trattamento e sulla gestione delle procedure di rimpatrio in conformità con la direttiva 2008/115/CE;

c)  consulenza sul trattamento e sulla gestione delle procedure di rimpatrio in conformità con la direttiva 2008/115/CE;

d)   assistenza relativa alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili.

d)  assistenza relativa alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, conformemente alla direttiva 2008/115/CE e al diritto internazionale.

3.  L'ufficio rimpatri mira a sviluppare sinergie e collegare le reti finanziate dall'Unione e i programmi in materia di rimpatrio in stretta cooperazione con la Commissione europea e la rete europea sulle migrazioni.

3.  L'Agenzia mira a sviluppare sinergie e collegare le reti finanziate dall'Unione e i programmi in materia di rimpatrio in stretta cooperazione con la Commissione europea e la rete europea sulle migrazioni.

4.  L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.

4.  L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione disponibili nel settore del rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In conformità della direttiva 2008/115/CE, e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni. L'Agenzia può, di propria iniziativa, proporre agli Stati membri di coordinare od organizzare operazioni di rimpatrio.

1.  In conformità della direttiva 2008/115/CE, e senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio, l'Agenzia fornisce l'assistenza necessaria e, su richiesta di uno o più Stati membri partecipanti, assicura il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, anche mediante il noleggio di aeromobili ai fini di tali operazioni.

2.  Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, di propria iniziativa, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

2.  Gli Stati membri informano l'Agenzia, con cadenza almeno mensile, delle loro operazioni di rimpatrio programmate su scala nazionale, nonché delle loro necessità di assistenza o coordinamento da parte dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto inteso a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario rinforzo operativo, compreso in termini di attrezzature tecniche. L'Agenzia può, di propria iniziativa, inserire nel piano operativo aperto le date e le destinazioni delle operazioni di rimpatrio che ritiene necessarie, sulla base di una valutazione delle necessità. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo, il modus operandi del piano operativo aperto.

3.  L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, o propone di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

3.  L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicura, su richiesta degli Stati membri partecipanti, o propone di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio per le quali i mezzi di trasporto e le scorte per i rimpatri forzati sono messi a disposizione da un paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio collettive»). Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento. Almeno un rappresentante di uno Stato membro e un osservatore del rimpatrio forzato facente parte del gruppo istituito ai sensi dell'articolo 28 sono presenti durante l'intera operazione di rimpatrio fino all'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.

4.  L'Agenzia può fornire l'assistenza necessaria e assicurare, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di un paese terzo, o proporre di propria iniziativa, il coordinamento o l'organizzazione di operazioni di rimpatrio, durante le quali alcuni rimpatriandi destinatari di una decisione di rimpatrio di un paese terzo sono trasferiti da detto paese terzo a un altro paese terzo di rimpatrio («operazioni di rimpatrio miste»), a condizione che il paese terzo che ha emesso la decisione di rimpatrio sia vincolato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi coercitivi siano garantiti durante l'intera operazione di allontanamento, segnatamente mediante la presenza di osservatori del rimpatrio forzato e di scorte per i rimpatri forzati nel paese terzo.

 

5.  Ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio è svolto sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e verte sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio.

5.  Ciascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato è svolto dall'osservatore del rimpatrio forzato sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e verte sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio. L'osservatore del rimpatrio forzato presenta una relazione su un'operazione al direttore esecutivo, al responsabile dei diritti fondamentali e alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri coinvolti nell'operazione. Qualsiasi opportuno seguito è assicurato rispettivamente dal direttore esecutivo e dalle autorità nazionali competenti.

6.  L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, dando priorità a quelle condotte da più di uno Stato membro, o a partire dai punti di crisi (hotspot).

6.  L'Agenzia finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio a titolo del proprio bilancio e attraverso contratti, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia, dando priorità a quelle condotte da più di uno Stato membro, o a partire dai punti di crisi (hotspot).

 

6 bis.  L'Agenzia non coordina, organizza o propone operazioni o interventi di rimpatrio verso qualsiasi paese terzo in cui sussistono rischi di violazioni dei diritti fondamentali o sono state identificate gravi mancanze mediante analisi o relazioni di rischio da parte delle istituzioni dell'Unione, del SEAE o delle agenzie dell'Unione.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

1.  L'Agenzia, previa consultazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, costituisce una riserva di osservatori del rimpatrio forzato provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono attività di monitoraggio del rimpatrio forzato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

2.  Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli esperti in materia di rimpatrio da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito.

2.  Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli osservatori del rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli osservatori del rimpatrio forzato corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include osservatori del rimpatrio forzato dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.

3.  L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte agli interventi di rimpatrio.

3.  L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, gli osservatori del rimpatrio affinché sorveglino, per loro conto, la corretta attuazione dell'operazione di rimpatrio e prendano parte agli interventi di rimpatrio. Essa mette a disposizione osservatori del rimpatrio forzato dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.

 

3 bis.  Gli osservatori del rimpatrio forzato restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

1.  L'Agenzia costituisce una riserva di scorte per i rimpatri forzati provenienti dagli organismi nazionali competenti, che svolgono operazioni di rimpatrio in conformità dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/115/CE e che sono stati formati conformemente all'articolo 35.

2.  Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito.

2.  Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero delle scorte per il rimpatrio forzato da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando le scorte per i rimpatri forzati corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include scorte per i rimpatri forzati dotate di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.

3.  L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte agli interventi di rimpatrio.

3.  L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali scorte affinché scortino i rimpatriandi per loro conto e prendano parte alle operazioni e agli interventi di rimpatrio. Essa mette a disposizione scorte per i rimpatri forzati dotate di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.

 

3 bis.  Le scorte per i rimpatri forzati restano soggette alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 30

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia istituisce una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti e dal personale dell'Agenzia, che abbiano le capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività relative al rimpatrio e che siano stati formati conformemente all'articolo 35. Tali esperti sono messi a disposizione per svolgere compiti specifici, quali l'identificazione di particolari gruppi di cittadini di paesi terzi, l'acquisizione dei documenti di viaggio dai paesi terzi e la facilitazione della cooperazione consolare.

1.  L'Agenzia istituisce una riserva di esperti in materia di rimpatrio provenienti dagli organismi nazionali competenti e dal personale dell'Agenzia, che abbiano le capacità e le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività relative al rimpatrio e che siano stati formati conformemente all'articolo 35. Tali esperti sono messi a disposizione per svolgere compiti specifici, quali l'identificazione di particolari gruppi di cittadini di paesi terzi, l'acquisizione dei documenti di viaggio dai paesi terzi e la facilitazione della cooperazione consolare.

2.  Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli esperti in materia di rimpatrio da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli esperti corrispondenti al profilo stabilito.

2.  Il direttore esecutivo determina il profilo e il numero degli esperti in materia di rimpatrio da mettere a disposizione della riserva. La stessa procedura si applica a eventuali successive modifiche del profilo e del numero. Gli Stati membri contribuiscono alla riserva designando gli esperti corrispondenti al profilo stabilito. La riserva include esperti in materia di rimpatrio dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori.

3.  L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali esperti durante le operazioni di rimpatrio e affinché prendano parte a interventi di rimpatrio.

3.  L'Agenzia mette a disposizione degli Stati membri partecipanti, su richiesta, tali esperti. Essa mette a disposizione esperti in materia di rimpatrio dotati di competenze specifiche in materia di protezione dei minori per qualsiasi operazione di rimpatrio che coinvolga minori.

 

3 bis.  Gli esperti in materia di rimpatrio restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri di origine nel corso di un'operazione o di un intervento di rimpatrio.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 32

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio.

1.  Nei casi in cui gli Stati membri debbano affrontare oneri pesanti nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro in conformità della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento di rimpatrio o di intervento rapido di rimpatrio. Tale intervento può consistere nell'invio o nell'invio rapido di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia delle loro necessità in fatto di assistenza tecnica e operativa, e su tale base l'Agenzia elabora un piano aperto di interventi di rimpatrio.

2.  Nei casi in cui gli Stati membri siano soggetti a una pressione specifica e sproporzionata nell'attuazione dell'obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115/CE, l'Agenzia fornisce, su richiesta di uno o più Stati membri, l'adeguata assistenza tecnica e operativa sotto forma di intervento rapido di rimpatrio. L'Agenzia può proporre di propria iniziativa di fornire agli Stati membri tale assistenza tecnica e operativa. Un intervento rapido di rimpatrio può consistere nell'invio tempestivo di squadre europee di intervento per i rimpatri negli Stati membri ospitanti e nell'organizzazione di operazioni di rimpatrio dagli Stati membri ospitanti.

 

3.  Il direttore esecutivo stabilisce senza indugio un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri che desiderano partecipare a un intervento di rimpatrio.

3.  Il direttore esecutivo stabilisce senza indugio un piano operativo, di concerto con lo Stato membro ospitante e con gli Stati membri che desiderano partecipare a un intervento di rimpatrio. L'articolo 15 si applica mutatis mutandis.

4.  Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti, e copre tutti gli aspetti necessari per effettuare l'intervento di rimpatrio, in particolare la descrizione della situazione, gli obiettivi, l'inizio e la durata prevedibile dell'intervento, la copertura geografica e l'eventuale invio in paesi terzi, la composizione della squadra di intervento europeo per i rimpatri, la logistica, le disposizioni finanziarie, le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le altre agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione, le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo, dello Stato membro ospitante e degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti e al consiglio di amministrazione.

4.  Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti, e copre tutti gli aspetti necessari per effettuare l'intervento di rimpatrio, in particolare la descrizione della situazione, gli obiettivi, l'inizio e la durata prevedibile dell'intervento, la copertura geografica e l'eventuale invio in paesi terzi, la composizione della squadra di intervento europeo per i rimpatri, la logistica, le disposizioni finanziarie, le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le altre agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione, le pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. Eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo sono subordinati al consenso del direttore esecutivo, dello Stato membro ospitante e degli Stati membri partecipanti. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti e al consiglio di amministrazione.

5.  Il direttore esecutivo prende una decisione in merito al piano operativo quanto prima e, nel caso di cui al paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi. La decisione è immediatamente notificata per iscritto agli Stati membri interessati e al Consiglio di amministrazione.

5.  Il direttore esecutivo prende una decisione in merito al piano operativo quanto prima e, nel caso di cui al paragrafo 2, entro cinque giorni lavorativi. La decisione è immediatamente notificata per iscritto agli Stati membri interessati e al Consiglio di amministrazione.

6.  L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli interventi di rimpatrio con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

6.  L'Agenzia finanzia o cofinanzia gli interventi di rimpatrio a titolo del proprio bilancio e attraverso contratti, conformemente alle regole finanziarie applicabili all'Agenzia.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, compresa la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

1.  La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e del diritto internazionale pertinente, comprese la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Convenzione relativa allo status di rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento.

 

A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, che preveda, tra le altre cose, un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività.

 

Essa presta particolare attenzione ai diritti dei minori in modo da garantire che in tutte le sue attività sia rispettato il loro interesse superiore.

2.  Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

2.  Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

3.  Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

3.  Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, dei minori non accompagnati, delle persone con disabilità, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

4.  Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

4.  Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

1.  L'Agenzia elabora e sviluppa ulteriormente un codice di condotta applicabile a tutte le operazioni di controllo di frontiera di cui assicura il coordinamento. Il codice di condotta stabilisce procedure intese a garantire i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione nel caso delle persone vulnerabili, compresi i minori, i minori non accompagnati e altre persone vulnerabili, come anche delle persone che chiedono protezione internazionale, e applicabili a tutti coloro che prendono parte alle attività dell'Agenzia.

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

2.  L'Agenzia elabora e aggiorna periodicamente un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro in conformità della direttiva 2008/115/CE, che si applica durante tutte le operazioni di rimpatrio e gli interventi di rimpatrio coordinati o organizzati dall'Agenzia. Tale codice di condotta descrive procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione delle operazioni e degli interventi di rimpatrio e a garantire che esse si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, sviluppa specifici strumenti formativi e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

1.  L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, dell'EASO e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, sviluppa specifici strumenti formativi, incluse formazioni specifiche in materia di protezione dei minori e di altre persone vulnerabili, e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  L'Agenzia finanzia al 100 % la necessaria formazione delle guardie di frontiera che compongono la riserva di reazione rapida di cui all'articolo 19, paragrafo 5, a condizione che tale formazione sia necessaria ai fini della loro partecipazione alla riserva.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

3.  L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e l'accesso ai meccanismi di riferimento per le persone vulnerabili.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

4.  L'Agenzia crea e sviluppa un programma comune di base per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori delle guardie di frontiera nazionali degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali, di accesso alla protezione internazionale e per quanto riguarda il pertinente diritto del mare. I programmi di base mirano a promuovere gli standard più elevati e le migliori prassi nell'attuazione della normativa dell'Unione in materia di gestione delle frontiere. L'Agenzia redige il programma comune di base previa consultazione del forum consultivo. Gli Stati membri integrano tale programma comune di base nei corsi di formazione delle rispettive guardie di frontiera nazionali e del personale che partecipa a compiti attinenti ai rimpatri.

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

1.  L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per la gestione europea integrata delle frontiere. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche al Parlamento europeo, agli Stati membri e alla Commissione e li mette a disposizione del pubblico. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste la Commissione nella definizione e realizzazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

2.  L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'identificazione dei principali temi di ricerca. L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nella definizione e realizzazione dei pertinenti programmi quadro dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche, quali le apparecchiature per il rilevamento delle impronte digitali, su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Tali eventuali spese sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione.

2.  L'Agenzia può acquistare attrezzature tecniche su decisione del direttore esecutivo in consultazione con il consiglio di amministrazione. L'acquisto o il noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia sono preceduti da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno e sono decisi dal consiglio di amministrazione. Tali eventuali spese sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Ove l'Agenzia acquisti o noleggi attrezzature tecniche di grande rilievo, quali imbarcazioni o altri mezzi da pattugliamento costiero e in mare aperto, elicotteri o altri aeromobili o veicoli, si applicano le seguenti condizioni:

3.  Ove l'Agenzia acquisti o noleggi attrezzature tecniche di grande rilievo, si applicano le seguenti condizioni:

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia, lo Stato membro di immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono i periodi di piena disponibilità delle risorse in comproprietà per l'Agenzia, nonché le condizioni d'uso dell'attrezzatura. Le attrezzature tecniche di proprietà esclusiva dell'Agenzia sono messe a disposizione dell'Agenzia su richiesta della stessa, e lo Stato membro di registrazione non può far valere la situazione eccezionale di cui all'articolo 38, paragrafo 4.

4.  Sulla base di un modello di accordo redatto dall'Agenzia, lo Stato membro di immatricolazione e l'Agenzia stabiliscono di comune accordo le modalità che garantiscono i periodi di piena disponibilità delle risorse in comproprietà per l'Agenzia, nonché le condizioni d'uso dell'attrezzatura. Le attrezzature tecniche di proprietà esclusiva dell'Agenzia sono messe a disposizione dell'Agenzia su richiesta della stessa in qualunque momento, e lo Stato membro di registrazione non può far valere la situazione eccezionale di cui all'articolo 38, paragrafo 4.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia crea e conserva un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per finalità di controllo delle frontiere esterne o di rimpatrio.

1.  L'Agenzia crea e conserva un registro centralizzato del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia e le attrezzature in comproprietà degli Stati membri e dell'Agenzia utilizzate per finalità di controllo delle frontiere esterne, di sorveglianza delle frontiere, di ricerca e soccorso o di rimpatrio.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Le attrezzature di proprietà dell'Agenzia devono essere pienamente disponibili e pronte a essere utilizzate in qualunque momento, come previsto all'articolo 37, paragrafo 4.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Anche le attrezzature di proprietà dell'Agenzia per oltre il 50 % devono essere pienamente disponibili e pronte a essere utilizzate in qualunque momento.

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  L'Agenzia assicura la compatibilità e l'interoperabilità delle attrezzature elencate nel parco attrezzature tecniche.

 

A tal fine, definisce le norme tecniche cui devono attenersi le attrezzature da acquisire, totalmente o parzialmente, da parte dell'Agenzia e delle attrezzature di proprietà degli Stati membri elencate nel parco attrezzature tecniche.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le attrezzature rientranti nel parco attrezzature tecniche devono essere messe a disposizione in qualunque momento per gli interventi rapidi alle frontiere. Gli Stati membri non possono invocare la situazione eccezionale di cui al paragrafo 4.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche e l'utilizzo di queste per operazioni specifiche sono programmati sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui le attrezzature rientrano nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri mettono a disposizione le attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Tale richiesta è inoltrata almeno 30 giorni prima dell'utilizzo previsto. L'apporto al parco attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

4.  Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche e l'utilizzo di queste per operazioni specifiche sono programmati sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi e nella misura in cui le attrezzature rientrano nel numero minimo di attrezzature tecniche fornite per un anno determinato, gli Stati membri mettono a disposizione le attrezzature tecniche su richiesta dell'Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali. Ove lo Stato membro invochi una tale situazione eccezionale, esso fornisce motivazioni e informazioni dettagliate su tale situazione in una lettera all'Agenzia, il cui contenuto sarà incluso nella relazione di cui al paragrafo 7. Tale richiesta è inoltrata almeno 30 giorni prima dell'utilizzo previsto. L'apporto al parco attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Ove una necessità imprevista di attrezzature tecniche per un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere emerga dopo la fissazione del numero minimo di attrezzature tecniche, e non possa essere soddisfatta ricorrendo al parco di attrezzature tecniche, gli Stati membri mettono a disposizione dell'Agenzia, su richiesta di quest'ultima e su una base ad hoc, le attrezzature tecniche necessarie disponibili.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.   L'Agenzia informa annualmente il Parlamento europeo del numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro si è impegnato a mettere a disposizione del parco attrezzature tecniche a norma del presente articolo.

7.  L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento europeo una relazione sul numero di attrezzature tecniche che ciascuno Stato membro si è impegnato a mettere a disposizione del parco attrezzature tecniche a norma del presente articolo. Tale relazione elenca gli Stati membri che hanno invocato la situazione eccezionale di cui al paragrafo 4 nel corso dell'anno precedente e include le motivazioni e informazioni fornite dagli Stati membri in questione.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I membri delle squadre posseggono le capacità per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze relativi ai controlli di frontiera e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 562/2006 e della direttiva 2008/115/CE, rispettivamente.

1.  I membri delle squadre posseggono le capacità per svolgere tutti i compiti ed esercitare tutte le competenze relativi ai controlli di frontiera e ai rimpatri, nonché quelle necessarie per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2016/399 e della direttiva 2008/115/CE, rispettivamente.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

4.  I membri delle squadre indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia, che li identifica come partecipanti a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio. Perché siano identificabili dalle autorità nazionali dello Stato membro ospitante, i membri delle squadre sono sempre muniti di un documento di riconoscimento, che esibiscono su richiesta.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Ai fini del presente regolamento lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le sue banche dati nazionali e banche dati europee, se tale consultazione è necessaria per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

8.  Ai fini del presente regolamento lo Stato membro ospitante autorizza i membri delle squadre a consultare le sue banche dati nazionali e banche dati europee, se tale consultazione è necessaria per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Gli Stati membri provvedono a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace. I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Prima dell'invio dei membri delle squadre, lo Stato membro ospitante informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali ed europee che possono essere consultate. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione di tutti gli Stati membri che partecipano alla missione.

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  I provvedimenti di respingimento ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante o dai membri delle squadre se autorizzati dallo Stato membro ospitante ad agire per proprio conto.

9.  I provvedimenti di respingimento ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2016/399 sono adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante o dai membri delle squadre se autorizzati dallo Stato membro ospitante ad agire per proprio conto.

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 41

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

1.  Quando i membri delle squadre operano in uno Stato membro ospitante, tale Stato membro è responsabile, conformemente alla sua normativa nazionale, degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni.

2.  Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

2.  Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso o abuso di potere, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro o all'Agenzia di origine per ottenere da questi ultimi il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

3.  Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

3.  Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, ciascuno Stato membro rinuncia a chiedere allo Stato membro ospitante o a qualsiasi altro Stato membro il risarcimento dei danni subiti, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

4.  Eventuali controversie tra Stati membri quanto all'applicazione dei paragrafi 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 273 del TFUE.

4.  Eventuali controversie tra Stati membri o tra uno Stato membro e l'Agenzia quanto all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, che tali Stati non possano risolvere mediante negoziati tra loro, sono da essi sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dei trattati.

 

4 bis.  Quando i membri delle squadre operano sul territorio di un paese terzo, l'Agenzia è responsabile degli eventuali danni da loro causati durante le loro operazioni. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano mutatis mutandis.

5.  Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati alle attrezzature dell'Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

5.  Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi, l'Agenzia sostiene le spese connesse ai danni causati alle attrezzature dell'Agenzia durante la missione, a meno che il danno non sia dovuto a negligenza grave o comportamento doloso.

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

2.  In conformità del regolamento (CE) n. 45/2001, viene nominato un responsabile per la protezione dei dati. Il consiglio di amministrazione stabilisce le misure di attuazione di tale regolamento da parte dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

4.  Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti, comprese le organizzazioni internazionali, dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. Se non lo fa, l'Agenzia, in consultazione con il fornitore di dati personali in questione, effettua tale trattamento per stabilirne la necessità in relazione alla o alle finalità di cui al paragrafo 1 per le quali i dati saranno ulteriormente trattati. L'Agenzia può trattare informazioni per una finalità diversa da quella di cui al paragrafo 1 solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.

3.  Uno Stato membro o un'altra agenzia dell'Unione che fornisca dati personali all'Agenzia stabilisce la o le finalità per cui tali dati sono trattati, conformemente al paragrafo 1. L'Agenzia può trattare tali dati personali per una finalità diversa altresì prevista dal paragrafo 1 solo se autorizzata dal fornitore delle informazioni.

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'utilizzo, da parte dell'Agenzia, di dati personali raccolti e trasmessile dagli Stati membri o dal suo personale nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi alle frontiere, e da squadre di sostegno per la gestione della migrazione, è limitato:

1.  L'utilizzo, da parte dell'Agenzia, di dati personali raccolti e trasmessile dagli Stati membri o dal suo personale nel contesto di operazioni congiunte, progetti pilota e interventi rapidi alle frontiere, e da squadre di sostegno per la gestione della migrazione, è limitato:

a)   ai dati personali concernenti persone che sono sospettate, per motivi ragionevoli, dalle autorità competenti degli Stati membri di coinvolgimento in attività criminali transfrontaliere, compreso il favoreggiamento di attività di immigrazione irregolare, tratta di esseri umani o atti di terrorismo;

a)  ai dati personali concernenti persone che sono sospettate, per motivi ragionevoli, dalle autorità competenti degli Stati membri di coinvolgimento in attività criminali transfrontaliere, compresi il traffico criminale di persone, la tratta di esseri umani o atti di terrorismo;

b)   ai dati personali relativi a persone che attraversano illegalmente le frontiere esterne e i cui dati sono raccolti dalle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, anche quando agiscono nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

b)  ai dati personali relativi a persone che attraversano irregolarmente le frontiere esterne e i cui dati sono raccolti dalle squadre europee di guardie costiere e di frontiera, anche quando agiscono nel quadro delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione;

c)   ai numeri di targa, numeri di telefono o numeri di identificazione delle navi, che sono necessari per indagare e analizzare le rotte e i metodi utilizzati ai fini dell'immigrazione irregolare e delle attività criminali transfrontaliere.

c)  ai numeri di targa, numeri di telefono o numeri di identificazione delle navi, che sono legati alle persone di cui alle lettere a) e b) e necessari per indagare e analizzare le rotte e i metodi utilizzati ai fini della migrazione irregolare e delle attività criminali transfrontaliere;

 

i dati personali concernenti le persone di cui al paragrafo 1, lettera b), non vengono trasferiti alle autorità di contrasto o trattati al fine di prevenire, accertare, indagare o perseguire reati.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)   quando la trasmissione all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Europol o Eurojust è necessaria per un uso in conformità ai rispettivi mandati e in conformità dell'articolo 51;

a)  quando la trasmissione all'EASO, Europol o Eurojust è necessaria per un uso in conformità ai rispettivi mandati e in conformità dell'articolo 51;

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)   quando la trasmissione alle autorità degli Stati membri che sono responsabili del controllo delle frontiere, della migrazione, dell'asilo o delle attività di contrasto è necessaria per un uso in conformità alla legislazione nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati nazionali e dell'UE;

b)  quando la trasmissione alle autorità degli Stati membri che sono responsabili del controllo delle frontiere, della migrazione, dell'asilo o delle attività di contrasto è necessaria per un uso in conformità alla legislazione nazionale e alle norme in materia di protezione dei dati nazionali e dell'Unione;

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l'affiliazione sindacale, nonché il trattamento di dati genetici e dati biometrici ai fini dell'identificazione precisa di una persona fisica e dei dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale sono autorizzati soltanto se strettamente necessari, fatte salve le debite garanzie per i diritti e le libertà degli interessati e soltanto a tutela degli interessi vitali di questi ultimi o di altre persone fisiche.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti al Parlamento europeo a norma del presente regolamento devono essere conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia coopera con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera compreso il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il terrorismo.

1.  L'Agenzia coopera con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, l'EASO, Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di gestire meglio l'immigrazione irregolare e di prevenire e individuare la criminalità transfrontaliera, ad esempio il traffico criminale di persone, la tratta di esseri umani e il terrorismo.

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 usano le informazioni ricevute dall'Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore e ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre agenzie, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici concernenti lo scambio di dati personali, nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'istituzione, l'agenzia, l'organo o l'organismo dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

4.  Le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione e le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1 usano le informazioni ricevute dall'Agenzia esclusivamente entro i limiti delle loro competenze e nel rispetto dei diritti fondamentali, compresi gli obblighi di protezione dei dati. La trasmissione ulteriore e ogni altra comunicazione di dati personali trattati dall'Agenzia ad altre agenzie, organi e organismi dell'Unione sono soggette ad accordi di lavoro specifici concernenti lo scambio di dati personali, nonché alla previa approvazione del garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trasferimento di dati personali rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli da 44 a 48. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, tali accordi prevedono che l'istituzione, l'agenzia, l'organo o l'organismo dell'Unione o l'organizzazione internazionale interessati rispettino regole e norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia.

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori delle istituzioni, agenzie, organi e organismi dell'Unione o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi dei rischi e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non comprometta la sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi del rischio e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

5.  L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori non militari di istituzioni, agenzie, organi e organismi dell'Unione o di organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi dei rischi e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non comprometta la sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi del rischio e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)   fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, come i sistemi aerei pilotati a distanza;

b)  fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione mediante tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)   potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché il sostegno alla formazione e allo scambio di personale, allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera;

c)  potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché provvedendo alla formazione e allo scambio di personale;

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, ivi compreso discutendo le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le modalità della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente alle regole finanziarie applicabili alle agenzie.

2.  Le modalità della cooperazione nelle funzioni di guardia costiera dell'Agenzia con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili alle agenzie.

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali. L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio.

1.  Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione tecnica e operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento. L'Agenzia e gli Stati membri osservano il diritto dell'Unione, tra cui norme e standard che fanno parte dell'acquis di quest'ultima, anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento, con il sostegno e di concerto con le delegazioni dell'Unione, così come nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente al diritto dell'Unione e alle sue politiche. Tali accordi di lavoro sono connessi alla gestione della cooperazione operativa. Tali accordi devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare.

2.  L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento, con il sostegno e di concerto con le delegazioni dell'Unione. Nel fare ciò agisce nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, anche con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali e al principio di non respingimento, così come nell'ambito di accordi di lavoro conclusi con tali autorità, conformemente al diritto dell'Unione e alle sue politiche. Tali accordi di lavoro precisano la portata, la natura e la finalità della cooperazione, e sono connessi alla gestione della cooperazione operativa. Tali progetti di accordo sono trasmessi al Parlamento europeo e richiedono in seguito l'approvazione preliminare della Commissione. L'Agenzia osserva il diritto dell'Unione, tra cui norme e standard che fanno parte del suo acquis.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne, e deve avere la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo. La Commissione è informata di tali attività.

3.  In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne, e deve avere la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo, e previa definizione di un piano operativo concordato tra l'Agenzia, lo Stato membro ospitante e il paese terzo interessato. L'articolo 15 si applica mutatis mutandis. La Commissione è informata di tali attività.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

5.  L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori non militari di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 18, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione e sono tenuti a osservare il codice di condotta dell'Agenzia mentre partecipano alle sue attività.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  Gli Stati membri non sono obbligati a partecipare ad attività sul territorio di paesi terzi.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

9.  L'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività di cui ai paragrafi 2 e 3.

9.  L'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività di cui al presente articolo e include nelle sue relazioni annuali una valutazione della cooperazione con i paesi terzi.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 54

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti facenti parte del proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio.

1.  L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti facenti parte del proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio.

 

I funzionari di collegamento sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani.

2.  Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità all'invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di immigrazione irregolare. Per reciprocità, l'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento distaccati da quei paesi terzi. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo. L'invio di funzionari di collegamento è approvato dal consiglio di amministrazione.

2.  Nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, è data priorità all'invio di funzionari di collegamento nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione irregolare. Per reciprocità, l'Agenzia può ricevere funzionari di collegamento distaccati da quei paesi terzi. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo. L'invio di funzionari di collegamento è approvato dal consiglio di amministrazione.

3.  Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e al rimpatrio di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione.

3.  Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere la migrazione irregolare e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di decisioni di rimpatrio emesse da uno Stato membro in conformità della direttiva 2008/115/CE. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione.

4.  La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività.

4.  La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato senza indugi e in modo esaustivo su tali attività.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

4.  La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3 e all'articolo 41, paragrafo 4 bis.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 60 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)   un consiglio di vigilanza;

c)  un consiglio consultivo;

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)   nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 68;

soppresso

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)   nomina i membri del consiglio di vigilanza ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2;

b)  nomina i membri del consiglio consultivo ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2;

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)   adotta la relazione annuale di attività consolidata sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;

d)  adotta la relazione annuale di attività sulle attività svolte dall'Agenzia nell'anno precedente e la trasmette entro il 1° luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività è pubblica;

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)   entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, un documento unico di programmazione contenente la programmazione pluriennale dell'Agenzia e il suo programma di lavoro per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

e)  entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto del parere della Commissione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, il suo programma di lavoro per l'anno successivo, e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  decide in merito all'acquisto o al noleggio di attrezzature comportanti costi ingenti a carico dell'Agenzia, di cui all'articolo 37;

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera p

 

Testo della Commissione

Emendamento

p)   adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, in base a un'analisi delle esigenze;

p)  adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

q bis)  decide in merito ai criteri oggettivi della valutazione delle vulnerabilità e alla valutazione e al monitoraggio rafforzati di uno Stato membro, di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le proposte di decisione relative ad attività specifiche dell'Agenzia da svolgere alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

soppresso

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto, composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione e da tre membri del consiglio amministrazione, per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, per motivi d'urgenza, per prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.

6.  Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto, composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione e da tre membri del consiglio amministrazione, per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, per motivi d'urgenza, per prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può prevedere di delegare determinati compiti chiaramente definiti al comitato esecutivo, in particolare quando ciò migliora l'efficacia dell'Agenzia.

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

1.  Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro, di due rappresentanti della Commissione e di un rappresentante del Parlamento europeo, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il Parlamento europeo nomina un membro e il relativo supplente. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

Motivazione

Nella dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, è detto chiaramente che fra i membri del consiglio di amministrazione dovrebbe figurare, se del caso, un membro designato dal Parlamento europeo. Dal momento che tale principio è stato recentemente applicato, ad esempio, nel caso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, sarebbe ragionevole applicarlo anche all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, data la rilevanza del suo ruolo. Inoltre, l'inclusione nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal Parlamento europeo aumenterebbe la trasparenza per quanto attiene alle procedure del consiglio stesso.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 63 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

Programmazione pluriennale e programma di lavoro annuale

Programma di lavoro annuale

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un documento di programmazione contenente la programmazione pluriennale e il programma annuale per l'anno successivo, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Il consiglio di amministrazione trasmette tale documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

1.  Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta un programma annuale per l'anno successivo, in base a un progetto presentato dal direttore esecutivo e tenuto conto del parere della Commissione. Il consiglio di amministrazione trasmette senza indugi tale documento al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La programmazione pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva per il medio e lungo termine, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato, nonché la pianificazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione pluriennale definisce le aree strategiche di intervento e illustra le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi. Essa comprende una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché le azioni connesse a tale strategia.

soppresso

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La programmazione pluriennale è attuata attraverso programmi di lavoro annuali e, se del caso, è aggiornata in base all'esito delle valutazioni di cui all'articolo 80. Se del caso, le conclusioni di tali valutazioni sono tenute in considerazione anche nel programma di lavoro annuale per l'anno successivo.

soppresso

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il programma di lavoro annuale contiene una descrizione delle attività da finanziare, comprendente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Esso contiene inoltre un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con la programmazione pluriennale. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

5.  Il programma di lavoro annuale contiene una descrizione delle attività da finanziare, comprendente gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di risultato. Esso contiene inoltre un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Il consiglio di amministrazione può invitare un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna.

5.  Il consiglio di amministrazione può invitare un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna o di qualsiasi altro organo, agenzia o istituzione dell'Unione.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Nel rispetto delle rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

1.  L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo, che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni e che non sollecita né prende istruzioni da nessuno. Nel rispetto delle rispettive competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo non sollecita né prende istruzioni da alcun governo o altro organismo.

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, in particolare sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione annuale di attività consolidata relativa alle attività dell'Agenzia per l'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo e sulla programmazione pluriennale dell'Agenzia.

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, ivi compreso sull'attuazione e sul monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, sulla relazione annuale di attività relativa alle attività dell'Agenzia per l'anno precedente, sul programma di lavoro per l'anno successivo o su qualsiasi altra questione relativa alle attività dell'Agenzia. Il direttore esecutivo rilascia una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e lo informa regolarmente.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)   preparare ogni anno la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione;

d)  preparare ogni anno la relazione annuale di attività sulle attività dell'Agenzia e presentarla al consiglio di amministrazione;

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

k)   assicurare l'attuazione delle decisioni della Commissione di cui all'articolo 18;

k)  assicurare l'attuazione delle decisioni del Consiglio di cui all'articolo 18;

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera l

 

Testo della Commissione

Emendamento

l)   revocare il finanziamento di un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere o sospendere o mettere fine a tali operazioni in conformità dell'articolo 24;

l)  revocare il finanziamento delle attività in conformità dell'articolo 24;

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera m

 

Testo della Commissione

Emendamento

m)   valutare i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere conformemente all'articolo 25;

m)  valutare i risultati delle attività conformemente all'articolo 25;

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 68

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo e di vicedirettore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet.

1.  Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo sulla base di un elenco stilato dalla Commissione, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet.

2.  Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

2.  Il direttore esecutivo è scelto sulla base del merito, dell'indipendenza e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri.

Il consiglio di amministrazione, agendo su proposta della Commissione, ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

 

3.  Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

3.  Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4.  Su proposta della Commissione previa consultazione del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata pertinente competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della pertinente esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

4.  Il vicedirettore esecutivo è scelto sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il vicedirettore esecutivo è nominato per un periodo di cinque anni.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

 

5.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

5.  La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

6.  Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.

 

7.  Il mandato del vicedirettore esecutivo è di cinque anni. Esso può essere prorogato dal consiglio d'amministrazione una sola volta, per un periodo della durata massima di cinque anni.

 

 

7 bis.  Il mandato del direttore esecutivo e quello del vicedirettore esecutivo sono rinnovabili.

 

7 ter.  A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni di direttore esecutivo e di vicedirettore esecutivo cessano individualmente per dimissioni volontarie. Qualora il direttore esecutivo o il vicedirettore esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, la Corte di giustizia dell'Unione europea, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, può revocarlo dall'incarico.

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 69

 

Testo della Commissione

Emendamento

Consiglio di vigilanza

Consiglio consultivo

1.  Il consiglio di vigilanza fornisce consulenza al direttore esecutivo in merito ai seguenti aspetti:

1.  Il consiglio consultivo fornisce consulenza al direttore esecutivo in merito ai seguenti aspetti:

a)  le raccomandazioni che il direttore esecutivo formula all'indirizzo di uno Stato membro interessato, di avviare e realizzare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere conformemente all'articolo 14, paragrafo 4;

a)  le raccomandazioni che il direttore esecutivo formula all'indirizzo di uno Stato membro interessato, di avviare e realizzare operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere conformemente all'articolo 14, paragrafo 4;

b)   le decisioni che devono essere prese dal direttore esecutivo all'indirizzo degli Stati membri sulla base del risultato della valutazione delle vulnerabilità effettuata dall'Agenzia in conformità dell'articolo 12;

b)  le decisioni che devono essere prese dal direttore esecutivo all'indirizzo degli Stati membri sulla base del risultato della valutazione delle vulnerabilità effettuata dall'Agenzia in conformità dell'articolo 12;

c)   le misure che devono essere adottate per l'attuazione pratica della decisione della Commissione relativa a una situazione che richieda un intervento urgente alle frontiere esterne, comprese le attrezzature tecniche e il personale necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3.

c)  le misure che devono essere adottate per l'attuazione pratica della decisione del Consiglio relativa a una situazione che richieda un intervento urgente alle frontiere esterne, comprese le attrezzature tecniche e il personale necessari per conseguire gli obiettivi di tale decisione in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3.

2.  Il consiglio di vigilanza è composto dal vicedirettore esecutivo, da quattro altri alti funzionari dell'Agenzia nominati dal consiglio di amministrazione e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio di vigilanza è presieduto dal direttore esecutivo.

2.  Il consiglio consultivo è composto dal vicedirettore esecutivo, da tre altri alti funzionari dell'Agenzia nominati dal consiglio di amministrazione, dal responsabile dei diritti fondamentali e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio consultivo è presieduto dal direttore esecutivo.

3.  Il consiglio di vigilanza risponde al consiglio di amministrazione.

3.  Il consiglio consultivo risponde al consiglio di amministrazione.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 70

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Un forum consultivo è istituito dall'Agenzia per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali.

1.  Un forum consultivo indipendente è istituito dall'Agenzia per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione in questioni legate ai diritti fondamentali.

2.  L'Agenzia invita l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide la composizione e i metodi di lavoro del forum consultivo nonché le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso.

2.  L'Agenzia invita l'EASO, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e altre pertinenti organizzazioni a partecipare al forum consultivo. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide la composizione del forum consultivo nonché le modalità di trasmissione delle informazioni allo stesso. Il forum consultivo definisce i propri metodi e il proprio programma di lavoro.

3.  Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sui codici di condotta e sul programma comune di base per la formazione.

3.  Il forum consultivo è consultato sull'ulteriore sviluppo e attuazione della strategia in materia di diritti fondamentali, sull'istituzione del meccanismo di denuncia, sui codici di condotta e sul programma comune di base per la formazione.

 

3 bis.  L'Agenzia comunica al forum consultivo se ha modificato, e se sì in che modo, le proprie attività in risposta alle relazioni e alle raccomandazioni del forum stesso. L'Agenzia include i dettagli di tali modifiche nella sua relazione annuale.

4.  Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

4.  Il forum consultivo prepara una relazione annuale sulle sue attività. Tale relazione è resa pubblica.

5.  Il forum consultivo può accedere a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, anche mediante visite in loco effettuate durante le operazioni congiunte o gli interventi rapidi alle frontiere con l'accordo dello Stato membro ospitante.

5.  Il forum consultivo può accedere effettivamente a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali, anche mediante visite in loco effettuate durante le operazioni congiunte e gli interventi rapidi alle frontiere, nei punti di crisi, e durante le operazioni e gli interventi di rimpatrio.

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 71

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il consiglio di amministrazione designa un responsabile dei diritti fondamentali che dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali.

1.  Il consiglio di amministrazione designa un responsabile dei diritti fondamentali che è incaricato di monitorare e di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali in seno all'Agenzia e che dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie nel settore dei diritti fondamentali.

 

1 bis.  Il responsabile dei diritti fondamentali dispone di risorse e di personale adeguati, che corrispondono al mandato e alle dimensioni dell'Agenzia, e ha accesso a tutte le informazioni che gli sono necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti.

2.  Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

2.  Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

3.  Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli articoli 15 e 16 e dell'articolo 32, paragrafo 4, e ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

3.  Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli articoli 15, 16 e 27, e dell'articolo 32, paragrafo 4, e ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 72

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia, in collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire un meccanismo di denuncia in conformità al presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia.

1.  L'Agenzia, in collaborazione con il responsabile dei diritti fondamentali, adotta le misure necessarie a istituire un meccanismo di denuncia indipendente, accessibile, trasparente ed efficace in conformità al presente articolo, inteso a monitorare e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia.

2.  Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali a seguito di tali azioni, o un terzo che intervenga per conto di tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia.

2.  Qualsiasi persona che sia direttamente interessata dalle azioni del personale che partecipa a un'operazione congiunta, un progetto pilota, un intervento rapido alle frontiere, una squadra di sostegno per la gestione della migrazione, un'operazione di rimpatrio o un intervento di rimpatrio, e che ritenga di essere stata oggetto di una violazione dei suoi diritti fondamentali, quali tutelati dal diritto dell'Unione, a seguito di tali azioni, o un terzo che intervenga per conto di tale persona, può presentare una denuncia per iscritto all'Agenzia.

3.  Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili. Denunce anonime, futili, vessatorie, ipotetiche, imprecise o in cattiva fede sono escluse dal meccanismo di denuncia.

3.  Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili. Denunce manifestamente infondate, anonime, futili, vessatorie, ipotetiche o in cattiva fede sono escluse dal meccanismo di denuncia. Le denunce possono essere presentate da terzi che agiscono in buona fede nell'interesse di un denunciante che può non voler divulgare la propria identità.

4.  Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità di una denuncia, registra le denunce ricevibili, inoltra ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmette le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine e registra il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro.

4.  Il responsabile dei diritti fondamentali è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità della Carta dei diritti fondamentali, incluso il diritto ad una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali esamina la ricevibilità di una denuncia, registra le denunce ricevibili e inoltra ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo nonché le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine, ivi compresi l'autorità pertinente o l'organo competente in materia di diritti fondamentali di uno Stato membro, entro un determinato periodo di tempo. Inoltre, il responsabile dei diritti fondamentali registra e garantisce il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. Ogni decisione è messa per iscritto ed è motivata. Il responsabile dei diritti fondamentali comunica al denunciante la decisione sulla ricevibilità e le autorità nazionali alle quali è stata inoltrata la sua denuncia.

 

Se una denuncia non è ricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve informazioni sulle ulteriori opzioni per affrontare il suo problema.

5.  In caso di denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato dall'Agenzia alla denuncia.

5.  Nel caso di una denuncia registrata nei confronti di un membro del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo assicura un seguito appropriato, in consultazione con il responsabile dei diritti fondamentali, comprese misure disciplinari se necessario. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali in merito all'applicazione delle misure disciplinari entro un determinato periodo di tempo e successivamente, se necessario, a intervalli regolari.

6.  In caso di denuncia registrata nei confronti di una guardia di frontiera di uno Stato membro ospitante o di un membro delle squadre, compresi i membri distaccati della squadra o gli esperti nazionali distaccati, lo Stato membro di origine assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari o altre misure in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato alla denuncia.

6.  Nel caso di una denuncia registrata nei confronti di una guardia di frontiera di uno Stato membro ospitante o di un membro delle squadre, compresi i membri distaccati della squadra o gli esperti nazionali distaccati, lo Stato membro di origine assicura un seguito appropriato, comprese, se necessarie, misure disciplinari o altre misure in conformità del diritto nazionale. Lo Stato membro interessato riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato alla denuncia entro un determinato periodo di tempo e successivamente, se necessario, a intervalli regolari. In caso di mancata comunicazione da parte dello Stato membro interessato, l'Agenzia invia una lettera di monito in cui ricorda le azioni che essa può intraprendere qualora non sia dato alcun seguito alla lettera.

 

6 bis.  Qualora sia stata accertata una violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale da parte di una guardia di frontiera o di un esperto nazionale distaccato, l'Agenzia chiede allo Stato membro di allontanare immediatamente la guardia di frontiera o l'esperto nazionale distaccato dall'attività dell'Agenzia o dalla riserva di rapido intervento.

7.  Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri.

7.  Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. L'Agenzia include nella sua relazione annuale informazioni riguardanti il meccanismo di denuncia, indicando il numero delle denunce ricevute, la natura delle violazioni dei diritti fondamentali, l'operazione interessata e le misure di follow-up adottate dall'Agenzia e dagli Stati membri.

8.  In conformità con il diritto ad una buona amministrazione, se una denuncia è ricevibile, il denunciante è informato del fatto che una denuncia è stata registrata, che è stata avviata una valutazione e che riceverà una risposta non appena sarà disponibile. Se una denuncia non è ricevibile, il denunciante è informato dei motivi e riceve informazioni sulle ulteriori opzioni per affrontare il suo problema.

 

9.  Il responsabile dei diritti fondamentali, dopo aver consultato il forum consultivo, elabora un modulo di denuncia standardizzato che richiede informazioni dettagliate e specifiche sull'asserita violazione di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali sottopone tale modulo al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione.

9.  Il responsabile dei diritti fondamentali, dopo aver consultato il forum consultivo, definisce la procedura per il meccanismo di denuncia sulla base dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e in conformità delle disposizioni di cui sopra, ed elabora un modulo di denuncia standardizzato che richiede informazioni dettagliate e specifiche sull'asserita violazione di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali sottopone tale modulo e tutte le altre procedure dettagliate al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione.

L'Agenzia provvede a che il modulo di denuncia standardizzato sia disponibile nelle lingue più comuni e reso disponibile sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.

L'Agenzia provvede a che le informazioni inerenti alla possibilità di presentare denuncia e alla relativa procedura siano prontamente disponibili. Il modulo di denuncia standardizzato è reso disponibile nelle lingue che i cittadini di paesi terzi comprendono o che ragionevolmente si suppone comprendano sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia. Si forniscono ulteriori orientamenti e assistenza in merito alla procedura di denuncia alle presunte vittime su richiesta. Si forniscono informazioni adattate ai minori e ad altri gruppi vulnerabili onde facilitare il loro accesso al meccanismo di denuncia. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.

10.  I dati personali contenuti in una denuncia devono essere gestiti e trattati dall'Agenzia e dal responsabile dei diritti fondamentali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e dagli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

10.  I dati personali contenuti in una denuncia devono essere gestiti e trattati dall'Agenzia e dal responsabile dei diritti fondamentali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e dagli Stati membri a norma della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Con la presentazione della denuncia si presume che il denunciante acconsenta al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'articolo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia e del responsabile dei diritti fondamentali.

Con la presentazione della denuncia si presume che il denunciante acconsenta al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'articolo 5, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia e del responsabile dei diritti fondamentali.

Al fine di tutelare gli interessi dei denuncianti, le denunce devono essere trattate in maniera riservata a meno che il denunciante rinunci al diritto alla riservatezza. Per i denuncianti che rinunciano al diritto alla riservatezza resta inteso che essi accettano che il responsabile dei diritti fondamentali o l'Agenzia ne divulghino l'identità in relazione alla questione oggetto della denuncia.

Al fine di tutelare gli interessi dei denuncianti, le denunce devono essere trattate in maniera riservata a meno che il denunciante rinunci al diritto alla riservatezza. Per i denuncianti che rinunciano al diritto alla riservatezza resta inteso che essi accettano che il responsabile dei diritti fondamentali o l'Agenzia ne divulghino l'identità all'autorità competente e, se pertinente o necessario, all'autorità o all'organismo competente in materia di diritti fondamentali dello Stato membro interessato in relazione alla questione oggetto della denuncia.

 

10 bis.  I diritti in materia di protezione dei dati e le relative denunce presentate dai soggetti interessati sono trattati separatamente dal responsabile della protezione dei dati istituito in conformità dell'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento. Il responsabile dei diritti fondamentali e il responsabile della protezione dei dati concludono per iscritto un protocollo d'intesa precisando la ripartizione dei loro compiti in relazione alle denunce ricevute.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'Agenzia può comunicare informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. Essa rende pubblica la relazione annuale di attività consolidata di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e garantisce, in particolare, che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

2.  L'Agenzia comunica informazioni di propria iniziativa nell'ambito dei settori contemplati dal suo mandato. Essa rende pubbliche le informazioni pertinenti, compresa la relazione annuale di attività di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d), e garantisce, in particolare, che il pubblico e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, dettagliate, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività, senza rivelare informazioni operative che, se rese pubbliche, comprometterebbero il conseguimento dell'obiettivo delle operazioni.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:

1.  Le entrate dell'Agenzia comprendono:

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Al fine di rafforzare la trasparenza di bilancio, la spesa operativa è presentata nel bilancio dell'Unione attraverso voci di bilancio separate per settore di attività.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito "autorità di bilancio") insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7.  Alla ricezione, la Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito "autorità di bilancio").

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13.  In vista del finanziamento di interventi rapidi alle frontiere e di interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 4 % della dotazione prevista per le attività operative. La riserva è mantenuta nel corso di tutto l'anno.

13.  In vista del finanziamento di interventi rapidi alle frontiere e di interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 4 % della dotazione prevista per le attività operative. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto della riserva per coprire i fabbisogni che dovessero presentarsi entro la fine dell'anno.

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 77 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 77 bis

 

Prevenzione dei conflitti di interesse

 

L'Agenzia adotta norme interne che impongono ai membri dei suoi organi e del suo personale di evitare, durante il rapporto di impiego o il mandato, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tali situazioni.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 79

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 79

soppresso

Procedura di comitato

 

1.  La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 33 bis del regolamento (CE) n. 562/2006. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3.  Se il parere del comitato deve essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura viene chiusa senza esito qualora, entro la scadenza prevista per la trasmissione di un parere, lo decida la presidenza del comitato o lo richieda la maggioranza di due terzi dei membri del comitato.

 

4.  Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

5.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

 

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 80

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione per esaminare, in particolare, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

1.  Entro ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione indipendente per esaminare, in particolare, i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti, nonché la messa in atto della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del presente regolamento.

La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui sono stati osservati la Carta dei diritti fondamentali e il pertinente diritto dell'Unione nell'applicazione del presente regolamento.

2.  La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.

2.  La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. La relazione di valutazione e le conclusioni sulla relazione sono rese pubbliche.

3.  Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

 

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 82 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 19, paragrafo 5, e gli articoli 28, 29, 30 e 31 si applicano a decorrere da tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli articoli 28, 29, 30 e 31 si applicano a decorrere da ... [tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

MOTIVAZIONE

Introduzione

Lo spazio Schengen è un'area di 26 paesi priva di controlli alle frontiere interne in cui le persone possono circolare liberamente ed è, a giusto titolo, considerato da molti come uno dei maggiori e più tangibili traguardi dell'integrazione europea. La sua idea stessa, l'assenza di controlli alle frontiere interne, è tuttavia oggetto di contestazioni senza precedenti: otto Stati Schengen (Belgio, Danimarca, Germania, Ungheria, Austria, Slovenia, Svezia e Norvegia) hanno ripristinato i controlli alle frontiere interne in risposta ai movimenti secondari di migranti irregolari considerati una grave minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico. Inoltre, Malta e Francia hanno ripristinato i controlli alle frontiere interne per ragioni di sicurezza.

Ciò dimostra che gli strumenti e i meccanismi che sono stati sviluppati nel tempo per l'efficace funzionamento dello spazio Schengen non sono sufficienti data l'ampiezza dell'attuale crisi migratoria e le minacce poste dalle attività terroristiche.

Sono in corso lavori per affrontare le difficoltà causate dalla crisi migratoria, incoraggiare una maggiore solidarietà tra gli Stati membri e rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione delle autorità di contrasto nella lotta contro il terrorismo.

La proposta di istituire una Guardia costiera e di frontiera europea risponde all'esigenza di garantire un controllo adeguato delle frontiere esterne di Schengen, quale condizione essenziale per gestire efficacemente la migrazione, garantire un livello elevato di sicurezza all'interno e salvaguardare nel contempo la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Pertanto nel contesto attuale è un elemento chiave per affrontare le carenze individuate, ma non il rimedio universale.

Contesto

L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (conosciuta come Frontex) è diventata operativa il 1° maggio 2005. L'idea alla base di Frontex è migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne e l'attuazione delle norme comuni al fine di promuovere, coordinare e sviluppare il concetto di gestione europea delle frontiere.

Il mandato di Frontex è stato riesaminato già due volte. Il regolamento n. 863/2007 ha introdotto il concetto di interventi rapidi alle frontiere e il regolamento n. 1168/2011 ha chiarito le responsabilità di Frontex per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali.

Nel 2013 il regolamento n. 1052/2013 ha inoltre istituito il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), che è gestito da Frontex e può essere descritto come una mappa del quadro della situazione alla frontiera ai fini dello scambio di informazioni. Inoltre, a seguito di un procedimento giudiziario proposto dal Parlamento, il regolamento n. 656/2014 ha istituito norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto delle operazioni marittime coordinate da Frontex.

Al momento dell'adozione dell'ultima revisione del regolamento Frontex, nel 2011, la Commissione si è impegnata con una dichiarazione ad avviare uno studio di fattibilità concernente l'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera[1]. Anche il Consiglio europeo ha invitato nell'ambito del programma di Stoccolma la Commissione "ad avviare un dibattito sullo sviluppo a lungo termine di Frontex" [compresa] [...] la fattibilità dell'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera". Tale studio è stato preparato e presentato alla commissione LIBE[2].

Parallelamente, Frontex è stata sottoposta a una procedura di valutazione prevista nella sua base giuridica e il risultato è stato pubblicato[3]. Nella sua Agenda sulla migrazione, la Commissione ha annunciato che "sulla base della valutazione in corso [...], la Commissione proporrà di modificare la base giuridica di Frontex per potenziarne il ruolo in materia di rimpatrio".

Il Parlamento ha affrontato il futuro sviluppo di Frontex in molte occasioni, anche nel corso di un dibattito in plenaria l'11 febbraio 2015 e nella preparazione della sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (2014/2215(INI)). In tale risoluzione il Parlamento ha raccomandato l'introduzione di disposizioni relative a un meccanismo per le denunce individuali quando il mandato di Frontex sarà sottoposto a riesame.

La proposta relativa a una Guardia costiera e di frontiera europea

Sulla base dei suddetti lavori preparatori e di fronte a una crisi migratoria senza precedenti, la Commissione ha presentato lo scorso dicembre la proposta in esame. Essa prevede una revisione completa del mandato di Frontex attraverso un rafforzamento significativo delle sue competenze.

La Commissione propone l'istituzione della guardia costiera e di frontiera europea, che sarà costituita dalla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, sostituendo Frontex, e dalle autorità nazionali degli Stati membri competenti per la gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. La Commissione propone inoltre di includere per la prima volta nella normativa il concetto di gestione europea integrata delle frontiere.

Tra gli elementi innovativi della proposta figurano l'istituzione di un meccanismo preventivo di valutazione delle vulnerabilità per evitare il controllo inefficace delle frontiere esterne, l'impiego di funzionari di collegamento con gli Stati membri, la procedura per situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere e la creazione di un contingente di 1 500 guardie di frontiera che dovranno essere messe a disposizione dagli Stati membri per il dispiegamento rapido e senza eccezioni. La proposta prevede inoltre un ruolo molto più incisivo dell'Agenzia in materia di rimpatri, il rafforzamento della sua capacità (personale, dotazione di bilancio, apparecchiature), una maggiore cooperazione con i paesi terzi, l'istituzione di una cooperazione europea sulle funzioni di guardia costiera.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore e sostiene la proposta quale ulteriore elemento che, una volta adottata, consentirà di accrescere la solidarietà tra gli Stati membri, rafforzare l'integrazione per quanto riguarda la gestione delle frontiere e contribuire a prevenire le situazioni di crisi alle frontiere esterne. La proposta costituisce una risposta alle carenze identificate, siano esse l'indisponibilità o l'incapacità degli Stati membri di mettere a disposizione le guardie di frontiera e le attrezzature su richiesta dell'Agenzia, la mancanza di un monitoraggio efficace e di misure preventive o il fatto che gli Stati membri non hanno attivato i meccanismi creati (dopo la creazione del meccanismo vi sono stati soltanto due interventi rapidi alle frontiere). In uno spazio in cui vige la libera circolazione senza frontiere interne, la gestione delle frontiere esterne dell'Unione deve essere una responsabilità condivisa tra tutti gli Stati membri. Gli emendamenti proposti dal relatore mirano a rafforzare ulteriormente la proposta potenziando l'efficacia dell'Agenzia, nonché la sua efficienza e responsabilità.

Il relatore propone una serie di emendamenti che dovrebbero consentire all'Agenzia di conseguire meglio i suoi obiettivi. È fondamentale che l'Agenzia disponga in futuro delle guardie di frontiera e attrezzature necessarie ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza e soprattutto che sia in grado di impiegarle, se necessario, entro un breve lasso di tempo.

Per quanto riguarda la procedura proposta per le situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere (articolo 18), il relatore ritiene che la proposta rispetti la sovranità degli Stati membri, in quanto prevede anche che lo Stato membro interessato debba raggiungere un accordo con l'Agenzia sul piano operativo oltre a dover impartire istruzioni alle squadre. Il relatore ritiene, tuttavia, che le decisioni di intervento dovrebbero essere adottate dal Consiglio per rafforzare il processo decisionale e sottolineare ulteriormente la sovranità degli Stati membri. Inoltre è necessaria una procedura di intervento realistica nel caso in cui uno Stato membro non dia seguito a una decisione del Consiglio. In tali casi non è prevista la possibilità di attendere l'esito di un procedimento giudiziario. In ultima istanza, invece, in talune circostanze ben definite, il ripristino dei controlli presso alcune frontiere interne può essere necessario per proteggere lo spazio Schengen in quanto tale.

Il relatore ritiene inoltre che l'impiego dei funzionari di collegamento in tutti gli Stati membri con una frontiera terrestre o marittima esterna consentirà all'Agenzia di realizzare meglio i suoi obiettivi e di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'Agenzia. In linea di principio i funzionari di collegamento dovrebbero essere inviati in tutti gli Stati membri, in quanto tutti gli Stati membri dovrebbero partecipare all'ulteriore consolidamento di una cultura comune incentrata su standard elevati di gestione delle frontiere. Poiché gli Stati membri che hanno solo frontiere aeree sono esposti a un rischio minore, i funzionari di collegamento non devono necessariamente essere inviati in tali Stati membri.

Le frontiere esterne saranno monitorate costantemente con analisi periodiche dei rischi e valutazioni di vulnerabilità obbligatorie per identificare e affrontare le carenze alle frontiere esterne. Il relatore propone di rafforzare le disposizioni relative all'equipaggiamento per le operazioni. Un contingente di guardie di frontiera di intervento rapido e un parco di attrezzature tecniche saranno a disposizione dell'Agenzia affinché possano essere impiegati in interventi rapidi alle frontiere nel giro di pochi giorni.

In considerazione dell'accresciuto ruolo dell'Agenzia in materia di rimpatri, il relatore chiarisce che, a tale riguardo, l'obiettivo dell'Agenzia è di assistere gli Stati membri nell'organizzazione pratica delle operazioni di rimpatrio, senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio emanate dagli Stati membri. Inoltre, dato il ruolo più incisivo e il rafforzamento dei compiti operativi dell'Agenzia, il relatore sostiene l'istituzione di una serie di salvaguardie dei diritti fondamentali per l'Agenzia.

Il relatore ritiene inoltre che il regolamento debba essere "a prova di futuro". Poiché attualmente l'attività è incentrata sul contributo a favore della gestione efficace della migrazione presso le frontiere esterne dell'Unione, il suo ruolo consiste anche nell'affrontare le potenziali minacce alle frontiere esterne dell'Unione, ivi inclusa la criminalità avente una dimensione transfrontaliera.

Per quanto riguarda l'efficienza, il relatore propone di eliminare il concetto del consiglio di vigilanza e della programmazione pluriennale, entrambi recanti il rischio intrinseco di costituire un ostacolo per un'azione efficace. Inoltre, il relatore ritiene che invece di operare tramite sovvenzioni l'Agenzia dovrebbe ricorrere all'utilizzo di contratti al momento di finanziare o cofinanziare le attività. I regimi di sovvenzione non sono flessibili e sono lenti, invece il rapporto contrattuale potrebbe essere più efficiente.

Il relatore ritiene altresì necessario rafforzare le responsabilità della futura Agenzia prevedendo la comunicazione di maggiori informazioni al Parlamento e al pubblico in generale. È necessaria una maggiore trasparenza per rafforzare la legittimità ed evitare false impressioni quanto al ruolo dell'Agenzia.

Infine, il relatore condivide l'opinione secondo cui è urgente adottare il presente regolamento al fine di rafforzare il controllo delle frontiere esterne e quindi ritornare a una situazione senza controlli alle frontiere all'interno dello spazio Schengen.

PARERE della commissione per gli affari esteri (20.5.2016)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Relatore per parere: Javier Nart

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea ha l'obiettivo di istituire una guardia costiera e di frontiera europea per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea.

La proposta è accolta con favore ed è adeguata alle sfide cui l'Unione europea ha dovuto far fronte nel contesto dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati. Si calcola che, soltanto tra il gennaio e il novembre 2015, circa un milione e mezzo di persone abbiano attraversato le frontiere in modo irregolare.

L'articolo 77 TFUE fissa come obiettivo quello di "instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne" e la proposta all'esame dovrebbe essere adottata quale primo passo importante in tale direzione.

Tuttavia, l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera di cui si propone l'istituzione sarà basata sull'attuale Frontex e dovrà avvalersi della cooperazione e dei contributi degli Stati membri nello svolgimento delle attività pratiche.

Il regolamento necessita di ulteriori modifiche al fine di chiarire il concetto di "responsabilità condivise" fra gli Stati membri e l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera.

Se da un lato le competenze supplementari rappresentano un significativo passo avanti, dall'altro occorre vedere tale passo come la prima fase di una transizione verso una guardia costiera e di frontiera pienamente indipendente, integrata, sotto l'egida dell'UE e su scala dell'UE, finanziata dal bilancio dell'UE e dotata di autonomia operativa. L'adozione finale del regolamento all'esame dovrebbe essere accompagnata da un chiaro impegno politico, da parte degli Stati membri e di tutte le istituzioni dell'UE, a favore di tale sviluppo.

È opportuno sottolineare le disposizioni figuranti all'articolo 18 del regolamento proposto, che consentono un intervento indipendente stabilito dalla Commissione, anche contro la volontà di uno Stato membro.

È assolutamente necessario che l'Agenzia instauri relazioni proficue con le guardie costiere e di frontiera dei paesi terzi e disponga dell'indipendenza e delle capacità operative necessarie per stabilire tali relazioni esterne.

La valutazione dell'incidenza in termini di bilancio prevede lo stanziamento di almeno 31,5 milioni di euro nel 2017, sebbene questa cifra, unitamente a una stima preliminare del fabbisogno di personale, sembri essere piuttosto bassa.

Fra gli emendamenti proposti dalla commissione per gli affari esteri ve ne sono alcuni, fra l'altro, volti a chiarire il ruolo di controllo del Parlamento europeo nei confronti dell'Agenzia e della cooperazione fra l'Agenzia e i paesi terzi.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La guardia costiera e di frontiera europea è intesa a sostituire Frontex al fine di provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne per una gestione efficace della migrazione e per garantire un elevato livello di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. Conformemente ai trattati e ai relativi protocolli, gli Stati membri a cui tuttora non si applicano le disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di rimozione dei controlli alla frontiera devono poter partecipare a tutte le azioni previste dal presente regolamento e/o beneficiare delle medesime.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  È quindi opportuno ampliare i compiti di Frontex e, per tenere conto di tali cambiamenti, ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il ruolo principale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe consistere nel definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio.

(9)  È quindi opportuno ampliare i compiti di Frontex e, per tenere conto di tali cambiamenti, ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il ruolo principale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe consistere nel definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, comprese le operazioni di ricerca e soccorso in mare, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  In uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne. Occorre che l'Agenzia provveda a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi dei rischi, gli scambi di informazioni ed Eurosur, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di inviare funzionari di collegamento in determinati Stati membri per un periodo di tempo durante il quale tali funzionari dovrebbero riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità.

(12)  Assumendo una responsabilità condivisa con gli Stati membri, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne dell'UE. Occorre che l'Agenzia provveda a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi dei rischi, gli scambi di informazioni ed Eurosur, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale sul campo, in piena cooperazione con gli Stati membri e nel rispetto dei diritti dei paesi non Schengen. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di inviare funzionari di collegamento in determinati Stati membri per un periodo di tempo durante il quale tali funzionari dovrebbero riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera organizzi un'adeguata assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne derivanti all'immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera. Sotto tale aspetto l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria, e può eventualmente inviare esperti appartenenti al suo personale.

(14)  Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera organizzi e offra un'adeguata assistenza tecnica e operativa supplementare agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne, anche attraverso operazioni di ricerca e soccorso in mare, fatta salva la prerogativa delle autorità nazionali competenti di avviare indagini penali. Sotto tale aspetto l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria, e può eventualmente inviare esperti appartenenti al suo personale.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri devono poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da squadre di esperti inviati dagli Stati membri ad opera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera assista la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno.

(16)  In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri devono poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da squadre di esperti inviati dagli Stati membri ad opera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera assista la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno. Occorre che l'Agenzia abbia facoltà di intervenire autonomamente al fine di inviare i suoi agenti e mezzi in base alla complessità della situazione in fatto di protezione delle frontiere, nonché in base alle specificità delle zone alla frontiera esterna in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie sproporzionate.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

(18)  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una percentuale adeguata del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1. In particolare, occorre che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i loro obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della suddetta direttiva.

(21)  È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1. In particolare, su richiesta di uno o più Stati membri, occorre che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i loro obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della suddetta direttiva.

__________________

__________________

1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe facilitare e incoraggiare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione, fra l'altro coordinando la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne e inviando funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. Nella collaborazione con i paesi terzi, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e gli Stati membri dovrebbero osservare norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

(28)  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in accordo con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, dovrebbe facilitare e incoraggiare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione in collaborazione con la Commissione e il SEAE, fra l'altro coordinando la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi in seguito a una valutazione dei rischi alle frontiere esterne con i paesi terzi vicini e inviando funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. Nella collaborazione con i paesi terzi, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e gli Stati membri dovrebbero osservare norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis)  Nel corso delle operazioni effettuate dalla guardia costiera e di frontiera europea, nessuno può, in violazione del principio di non respingimento, essere condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese terzo in cui esista, tra l'altro, un rischio grave di subire la pena di morte, torture, persecuzioni o altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche, o nel quale sussista un reale rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  Il presente regolamento istituisce un meccanismo di denuncia per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per controllare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo, nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri.

(30)  Il presente regolamento istituisce un meccanismo di denuncia per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per controllare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia e del suo personale. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo efficace e accessibile, nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia partecipa in conformità del diritto ad una buona amministrazione ed è indipendente sotto il profilo operativo. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare tutte le denunce ricevibili e trattarle di conseguenza, inoltrare ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti le guardie costiere e di frontiera allo Stato membro di origine e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. I dati in questione dovrebbero essere inseriti nella relazione annuale dell'Agenzia. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare in situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.18

(31)  Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare in situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio18 e in modo tale da rispettare il principio di non respingimento nonché le dichiarazioni e le norme in materia di diritti umani.

__________________

__________________

18 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

18 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

(33)  La Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "frontiere esterne": le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

(1)  "frontiere esterne": le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio1, compresi gli Stati membri a cui tuttora non si applicano le disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di rimozione delle frontiere interne;

______________

_______________

1 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).

1 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere. Essa promuove e garantisce l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri.

2.  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere, dotata di obiettivi chiari e misurabili, per migliorare la sicurezza e la gestione delle frontiere e tenendo conto, ove giustificato, della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro ubicazione geografica. Tale strategia è regolarmente aggiornata in modo da tenere conto dei nuovi sviluppi sul campo. Essa promuove e garantisce l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  svolgimento e coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare e sostegno alle organizzazioni e alle iniziative della società civile che svolgono operazioni di ricerca e soccorso in mare;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

b)  analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne;

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare;

d)  cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare, in cooperazione con la Commissione, il SEAE e gli Stati membri;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli Stati membri le cui frontiere rappresentano frontiere esterne devono garantire, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri, la gestione di tali frontiere esterne, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e conformemente alla strategia operativa e tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nonché in stretta cooperazione con l'Agenzia.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera facilita l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di tali misure, nonché nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri provvedono alla gestione delle rispettive sezioni di frontiera esterna, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e secondo la strategia tecnica e operativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in stretta cooperazione con l'Agenzia.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli Stati membri sono i principali responsabili dell'attuazione della pertinente legislazione nazionale, europea e internazionale nonché degli interventi di applicazione della legge intrapresi nel contesto di operazioni congiunte coordinate dalla guardia costiera e di frontiera europea e, pertanto, anche per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali durante le medesime attività. La guardia costiera e di frontiera europea è altresì responsabile, in veste di coordinatrice, e rimane pienamente soggetta all'obbligo di rendere conto di tutte le attività e le decisioni intraprese nell'ambito del suo mandato. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia, il Consiglio e le parti interessate, è tenuta a esaminare ulteriormente le disposizioni relative a responsabilità e affidabilità, nonché a rimediare a qualsiasi mancanza, potenziale o reale, legata alle attività dell'Agenzia.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente su tutte le frontiere esterne, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006.

1.  Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente su tutte le frontiere esterne, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, tra cui il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e di rimpatrio, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

1.  Per contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e all'applicazione uniforme delle norme internazionali applicabili ai rimpatri, l'Agenzia svolge i seguenti compiti:

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di controllare i flussi migratori e svolgere analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere;

a)  provvede al monitoraggio e all'analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere avvalendosi delle risorse disponibili, quali il Centro satellitare e il Centro di situazione dell'Unione europea;

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne;

b)  effettua regolarmente la valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle rispettive frontiere esterne;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

c)  fornisce sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio;

f)  istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere, nelle operazioni di ricerca e soccorso e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  sostiene l'elaborazione di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale;

h)  sostiene l'elaborazione di norme tecniche comuni per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

n)  partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento;

n)  monitora e partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera q

Testo della Commissione

Emendamento

q)  coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali;

q)  coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni e, se necessario, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera r

Testo della Commissione

Emendamento

r)  assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione operativa tra loro nel settore della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio.

r)  fornisce assistenza e sostegno agli Stati membri e ai paesi terzi nella loro cooperazione nel settore della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

r bis)  adotta e promuove i criteri più rigorosi riguardo alle prassi di gestione delle frontiere, assicurando la trasparenza e il controllo pubblico e garantendo il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni militari nel quadro di una missione di contrasto e nel settore del rimpatrio, qualora tale cooperazione sia compatibile con l'azione dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni militari nel quadro di una missione di contrasto e nel settore del rimpatrio, qualora tale cooperazione non contrasti con l'azione dell'Agenzia e, se del caso, con le missioni della PSDC e della NATO. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa. A tale scopo, l'Agenzia elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri.

1.  L'Agenzia istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori. Garantisce che tutte le risorse dell'Unione già disponibili (intelligence, analisi dei rischi, satellite, ecc.) siano utilizzate in modo completo ed esaustivo. A tale scopo, l'Agenzia, con decisione del consiglio di amministrazione, elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE.

3.  L'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, la protezione dei diritti fondamentali, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini e nei paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE e il rispetto dei diritti fondamentali.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'Agenzia rende pubblica la sua metodologia e i criteri utilizzati per l'analisi dei rischi.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  riferiscono regolarmente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne;

e)  riferiscono regolarmente al direttore esecutivo e al capo dell'autorità nazionale competente in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  ha accesso illimitato al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

a)  ha accesso al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono presentati al consiglio di vigilanza, che fornisce al direttore esecutivo un parere sulle misure che devono adottare gli Stati membri sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen.

4.  I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono presentati agli Stati membri interessati. Lo Stato membro interessato può presentare osservazioni sulla valutazione. Il direttore esecutivo determina le misure che devono essere raccomandate agli Stati membri interessati in base ai risultati della valutazione delle vulnerabilità, tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia, delle osservazioni degli Stati membri interessati e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  scambiare informazioni sui flussi migratori con le organizzazioni e le iniziative della società civile che svolgono operazioni di ricerca e soccorso;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne

Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale che può comprendere il salvataggio di persone che si trovano in pericolo in mare o altre funzioni di guardia costiera, la lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani, operazioni di controllo del traffico di stupefacenti e gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio.

5.  Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale che può comprendere il salvataggio di persone che si trovano in pericolo in mare o altre funzioni di guardia costiera, la lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani, operazioni di controllo del traffico di stupefacenti e gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio. Tutte le eventuali operazioni che coinvolgono funzioni di guardia costiera sono effettuate in modo da assicurare in ogni caso l'incolumità delle persone intercettate o soccorse, delle unità partecipanti o di terzi.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In preparazione di un'operazione congiunta, il direttore esecutivo, in cooperazione con lo Stato membro ospitante, redige un elenco delle attrezzature tecniche e del personale necessari, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro ospitante. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia definisce una serie di misure di rinforzo operativo e tecnico e di attività di sviluppo delle capacità, da includere nel piano operativo.

1.  In preparazione di un'operazione congiunta, il direttore esecutivo, in cooperazione con lo Stato membro ospitante o con il paese terzo, redige un elenco delle attrezzature tecniche e del personale necessari, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro ospitante. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia definisce una serie di misure di rinforzo operativo e tecnico e di attività di sviluppo delle capacità, da includere nel piano operativo.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione gerarchica dei membri delle squadre;

f)  disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie costiere e di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione gerarchica dei membri delle squadre;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)  per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco; a tale riguardo, il piano operativo è redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio42;

j)  per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, ricerca, soccorso in mare e sbarco; a tale riguardo, il piano operativo che definisce il ruolo dell'Agenzia nelle attività di ricerca e soccorso è redatto conformemente al diritto internazionale e al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio42;

__________________

__________________

42 Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag 93).

42 Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag 93).

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)  le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali;

k)  le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali, in stretta sinergia con la Commissione e il SEAE. Il Parlamento europeo è regolarmente informato in merito a tale cooperazione;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio.

c)  l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, del giusto processo e del principio di non respingimento.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'Agenzia, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e le altre agenzie dell'Unione competenti, e con il coordinamento della Commissione, garantisce la conformità di queste attività con il sistema europeo comune di asilo e i diritti fondamentali. Ciò comprende la fornitura di un riparo, di condizioni igieniche e di strutture che rispettino le differenze di genere e le esigenze dei bambini nei punti di crisi.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3 % del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 % del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione.

5.  La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3 % del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 % del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione. L'Agenzia si avvale delle competenze dell'Unione sviluppate attraverso missioni di politica di sicurezza e di difesa comune e attraverso obiettivi primari.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia contribuisce alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate.

L'Agenzia contribuisce alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate. Al fine di rimediare ad eventuali carenze, l'Agenzia può assumere personale temporaneo per svolgere attività di controllo di frontiera in linea con il suo mandato.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La durata di tali assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine.

La durata delle assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

a)  coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, inclusi i rimpatri volontari, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  coopera con i paesi terzi al fine di agevolare le attività di rimpatrio degli Stati membri;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  assistenza relativa alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili.

d)  assistenza relativa alle misure legittime, proporzionate e necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, nonché consulenza sulle alternative al trattenimento in conformità con la direttiva 2008/115/CE e con il diritto internazionale.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'ufficio rimpatri mira a sviluppare sinergie e collegare le reti finanziate dall'Unione e i programmi in materia di rimpatrio in stretta cooperazione con la Commissione europea e la rete europea sulle migrazioni43.

3.  L'ufficio rimpatri mira a sviluppare sinergie e collegare le reti finanziate dall'Unione e i programmi in stretta cooperazione con la Commissione europea e la rete europea sulle migrazioni43, nonché con altre organizzazioni e con gli Stati membri interessati.

__________________

__________________

43 GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

43 GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'Agenzia non coordina, organizza o propone operazioni di rimpatrio in un paese terzo in cui sono stati individuati attraverso le sue analisi dei rischi, o accertati in relazioni del responsabile dei diritti fondamentali, di agenzie dell'Unione, di organismi di tutela dei diritti umani o di organizzazioni intergovernative e non governative, rischi di violazioni dei diritti fondamentali o gravi carenze delle leggi e delle procedure civili e penali pertinenti.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, compresa la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

1.  La guardia costiera e di frontiera europea rispetta e garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e del diritto internazionale pertinente, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione sui diritti del fanciullo e gli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, comprendente meccanismi efficaci per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto in tutte le attività dell'Agenzia. Il Parlamento europeo è debitamente informato in merito a tale strategia in materia di diritti fondamentali.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

2.  Nell'esecuzione dei suoi compiti l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

3.  Nell'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera tiene conto delle particolari esigenze dei minori, soprattutto se non accompagnati, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali.

4.  Nell'esecuzione di tutti i suoi compiti, inclusi l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia assicura che sia dato l'appropriato seguito alle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia informa il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali delle eventuali modifiche che ha apportato alla sua impostazione in risposta alle relazioni e alle raccomandazioni di questi organismi, inserendone i dettagli nella sua relazione annuale.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

3.  L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale, che permetta loro anche di identificare le eventuali violazioni dei diritti umani e di trattarle di conseguenza.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto.

2.  Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, l'Agenzia risarcisce tutti i danni provocati, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

4.  Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi, ad organizzazioni internazionali o a terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia coopera con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera compreso il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il terrorismo.

L'Agenzia coopera con il Parlamento europeo, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera compreso il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il terrorismo.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché il sostegno alla formazione e allo scambio di personale, allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera;

c)  potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché il sostegno alla formazione e allo scambio di personale, allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, la capacità operativa per la ricerca e il salvataggio e il rispetto degli obblighi e degli impegni in materia di diritti umani, migrazione e asilo.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 53 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Cooperazione con i paesi terzi

Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni non governative

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali. L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio.

1.  Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne e specialmente della politica europea di vicinato e della politica di sviluppo, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali. L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne, e deve avere la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo. La Commissione è informata di tali attività.

3.  In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne, e deve avere la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri nel pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo. La partecipazione degli Stati membri alle operazioni congiunte sul territorio dei paesi terzi avviene su base volontaria. Il Parlamento europeo, la Commissione, il SEAE, Eurojust ed Europol sono informati di tali attività.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'UE conclude con il paese terzo un accordo sullo status per l'impiego dei membri delle squadre in operazioni congiunte in cui essi avranno poteri di esecuzione, o in altre azioni se necessario. Tale accordo copre tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni, in particolare la descrizione della portata dell'operazione, la responsabilità civile e penale, i compiti e i poteri dei membri delle squadre. L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.  La Commissione redige un modello di accordo sullo status per gli interventi sul territorio di paesi terzi.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

5.  L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività o sulla sicurezza delle persone da rimpatriare. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  Prima della stipula di un eventuale accordo di cui al presente articolo, la Commissione verifica che le sue disposizioni siano conformi al presente regolamento e alle pertinenti norme del diritto dell'Unione e del diritto internazionale in materia di diritti fondamentali e di protezione internazionale, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione sullo status dei rifugiati e la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare il principio di non respingimento e il diritto a un ricorso effettivo, nonché alle disposizioni del presente regolamento in materia di scambio di informazioni e protezione dei dati. La valutazione si basa su informazioni provenienti da un'ampia gamma di fonti, tra cui gli Stati membri, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'Unione, e le organizzazioni internazionali e non governative competenti. La Commissione invia la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  L'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività di cui ai paragrafi 2 e 3.

9.  L'Agenzia pubblica sul suo sito web i suoi accordi, compresi gli accordi di lavoro, con i paesi terzi. Almeno ogni tre mesi l'Agenzia riferisce al Parlamento europeo in merito alla sua cooperazione con i paesi terzi. Nella relazione annuale dell'Agenzia è inclusa una valutazione dettagliata della cooperazione con i paesi terzi, comprendente informazioni dettagliate sul rispetto dei diritti fondamentali e della protezione internazionale.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti facenti parte del proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio49.

1.  L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti facenti parte del proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. L'Agenzia coordina la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio e ne assicura il corretto funzionamento.49

__________________

__________________

49 Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

49 Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto, composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione e da tre membri del consiglio amministrazione, per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, per motivi d'urgenza, per prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.

6.  Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto, composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione e da tre membri del consiglio di amministrazione, nonché da un rappresentante dello Stato membro che richiede assistenza, per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, per motivi d'urgenza, per prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

1.  Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro, di due rappresentanti della Commissione e di due del Parlamento europeo, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il Parlamento europeo elegge due dei suoi membri, di cui almeno uno è membro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo e di vicedirettore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet.

1.  La Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, propone candidati per il posto di direttore esecutivo e di vicedirettore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

2.  Prima della sua nomina da parte del consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri, il direttore esecutivo è sentito dagli organi competenti del Parlamento europeo. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

2.  Il responsabile dei diritti fondamentali è pienamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al Parlamento europeo e collabora con il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il responsabile dei diritti fondamentali tiene periodicamente uno scambio di opinioni con gli organi competenti del Parlamento europeo e riferisce in merito alle denunce e al seguito ad esse riservato.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato dall'Agenzia alla denuncia.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri.

7.  Il responsabile dei diritti fondamentali comunica al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati relativi alle denunce considerate ricevibili. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione riferiscono quindi in merito al seguito dato alle denunce dall'Agenzia e dagli Stati membri.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Nella relazione annuale di attività dell'Agenzia è inclusa una relazione sulle denunce ricevute, i tipi di violazioni dei diritti fondamentali, le attività dell'Agenzia interessata, lo Stato membro o il paese terzo interessato e il seguito dato.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia provvede a che il modulo di denuncia standardizzato sia disponibile nelle lingue più comuni e reso disponibile sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato.

L'Agenzia provvede a che il modulo di denuncia standardizzato e il foglio informativo siano disponibili nelle lingue più comuni e in quelle che i richiedenti asilo e i migranti comprendono, o che di può ragionevolmente supporre che comprendano, e siano resi disponibili sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato. Su richiesta vengono forniti alle presunte vittime ulteriori orientamenti e assistenza in merito alla procedura di denuncia. Sono fornite informazioni adattate ai bambini per agevolare il loro accesso al meccanismo di denuncia.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 74 bis

 

Relazioni e informazioni al Parlamento europeo

 

1.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, compresi l'attuazione e il monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, la relazione annuale di attività consolidata dell'Agenzia per l'anno precedente, il programma di lavoro per l'anno successivo e la programmazione pluriennale dell'Agenzia. Il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e risponde alle domande formulate da suoi membri ogniqualvolta gliene sia fatta richiesta.

 

2.  In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, la relazione comprende altresì le informazioni pertinenti richieste di volta in volta dal Parlamento europeo.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione per esaminare, in particolare, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

1.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione per esaminare, in particolare, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il regolamento e il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del presente regolamento.

La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del presente regolamento, nonché dei casi di denuncia e del loro trattamento.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La prima valutazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento esamina la necessità di fornire all'Agenzia l'accesso alle pertinenti banche dati europee.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il direttore esecutivo tiene periodici scambi di opinioni con gli organi competenti del Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la cooperazione specifica con i paesi terzi, e presenta la relazione annuale dell'Agenzia.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

3.  In occasione di ogni valutazione, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Guardia costiera e di frontiera europea

Riferimenti

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

AFET

21.1.2016

Relatore per parere

 Nomina

Javier Nart

16.2.2016

Approvazione

12.5.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

8

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta

PARERE della commissione per i bilanci (26.4.2016)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Relatore per parere: Eider Gardiazabal Rubial

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha proposto il presente regolamento nel quadro di un più ampio pacchetto relativo alla guardia costiera e di frontiera che comprende altresì proposte di modifica dei regolamenti di base dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). La Commissione propone di ampliare le funzioni di queste due agenzie attraverso un articolo supplementare in materia di cooperazione europea sulle funzioni di guardia costiera, mentre l'agenzia di guardia costiera e di frontiera europea sarà costituita a partire dall'attuale Frontex.

Dal punto di vista del bilancio, questo tentativo di creare sinergie tra le agenzie che operano in settori contigui andrebbe sostenuto, considerate altresì le limitate risorse finanziarie disponibili alla categoria 3.

Nella sua scheda legislativa finanziaria, la Commissione propone un bilancio globale per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera pari a 1 212 milioni di euro per quello che resta dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), in concreto 281 milioni di euro nel 2017, 298 milioni nel 2018, 310 milioni di euro nel 2019 e 322 milioni di euro nel 2020.

Considerate le limitate risorse disponibili alla categoria 3 nell'attuale QFP, il relatore nutre gravi dubbi sul fatto che gli aumenti proposti possano essere finanziati nell'ambito del massimale. Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe presentare al più presto una proposta per una revisione al rialzo del massimale della categoria 3, al fine di essere in grado di finanziare le esigenze supplementari connesse all'attuale crisi migratoria che con tutta probabilità non diminuirà entro il 2020.

La funzione della guardia costiera sarà ulteriormente rafforzata grazie a 87,2 milioni di euro supplementari per l'EMSA e a 30,1 milioni di euro per l'EFCA per il periodo 2017-2020 per finanziare le nuove funzioni di queste due agenzie. La funzione di guardia costiera sarà quindi altresì parzialmente finanziata dalle categorie 1bis e 2.

In linea con gli stanziamenti supplementari, anche l'organico dell'Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera sarà sostanzialmente incrementato. Nel quadro del bilancio 2016, sono stati autorizzati per Frontex 225 posti in organico. Questo numero passerà entro il 2020 a 550. Inoltre, anche il numero degli addetti esterni, come gli agenti contrattuali e gli esperti nazionali comandati, aumenterà con l'obiettivo di raggiungere un organico globale di 1 000 persone entro il 2020.

Occorre rilevare comunque che la Commissione nella sua scheda legislativa finanziaria applica tuttora come linea di base la propria programmazione delineata nella comunicazione COM(2013)519, riducendo quindi gradualmente i "vecchi posti Frontex" (ad esclusione di quelli supplementari concessi attraverso i bilanci rettificativi 5/2015 e 7/2015 e il bilancio 2016) dai 149 del 2016 ai 145 del 2020. Il relatore ritiene che questo approccio sia obsoleto, considerati gli sviluppi della strategia degli ultimi due anni ed invita la Commissione ad esonerare tutti i posti di tutte le agenzie che si occupano di crisi migratoria dall'obiettivo del 5% di riduzione dell'organico.

Pur non mettendo in dubbio l'esigenza di considerevoli aumenti degli stanziamenti e del personale proposti dalla Commissione, il relatore desidera sottolineare che occorrerebbe evitare di creare una superagenzia che abbia il potenziale di dominare tutte le altre agenzie di affari interni. Il relatore si attende quindi dalla Commissione una proposta analogamente ambiziosa per l'ulteriore sviluppo dell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo nel prossimo futuro.

Considerato il sostanziale aumento del bilancio di Frontex negli anni scorsi e previsto fino al 2020, il relatore ritiene che sarebbe opportuno modificare la nomenclatura di bilancio dell'agenzia per quanto riguarda la propria spesa operativa. Occorrerebbe garantire che l'autorità di bilancio possa esercitare un'influenza sulle priorità operative dell'agenzia. Il relatore invita la Commissione ad attuare queste modifiche alla nomenclatura sin dal momento in cui presenterà il progetto di bilancio per l'esercizio 2017.

Il relatore ritiene inoltre che il Parlamento europeo meriti di svolgere un ruolo più significativo nel processo di nomina del Direttore esecutivo e ha introdotto emendamenti al riguardo, basandosi sull'esempio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Il relatore è inoltre preoccupato del fatto che, dopo più di 10 anni non vi sia ancora un accordo sulla sede centrale tra Frontex e la Repubblica di Polonia e invita le autorità competenti a finalizzare al più presto tale accordo.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea.

(33) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea. Ciò comprende la conclusione di un accordo relativo alla sede centrale tra l'Agenzia e il paese ospitante.

Motivazione

Non esiste ancora un accordo sulla sede centrale tra Frontex e la Repubblica di Polonia, anche se Frontex esiste da più di 10 anni. Tale accordo deve essere concluso al più presto, e al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Per garantire l'autonomia dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(34) Per garantire l'autonomia dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. Il bilancio adottato dal consiglio di amministrazione dovrebbe essere equilibrato in termini di capacità di affrontare diversi aspetti delle attività dell'Agenzia, tra cui la garanzia dei diritti fondamentali.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis) contribuisce alla messa in atto di strutture differenziate in funzione del genere e dell'età dei migranti, tenendo conto in particolare della situazione specifica delle donne e dei minori non accompagnati;

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Per quanto riguarda i costi sostenuti sopra indicati, l'IVA è ammissibile qualora non sia detraibile.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle donne, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e al rimpatrio di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione.

3. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e al rimpatrio di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione e, ove possibile, hanno i loro uffici nello stesso edificio.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività.

4. La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività e sulle relative conseguenze finanziarie.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.

3. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti, e garantisce opportune misure di sicurezza per il personale e gli edifici dell'Agenzia.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I candidati proposti dalla Commissione si rivolgono quindi al Consiglio e alla commissione competente del Parlamento europeo e rispondono alle domande, dopodiché il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono i propri pareri e definiscono il loro ordine di preferenza che trasmettono al Consiglio di amministrazione.

Motivazione

Il processo di selezione dovrebbe comportare un'audizione dinanzi agli organi competenti del Parlamento e del Consiglio.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

2. Tenuto conto di questi pareri, il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Motivazione

Le audizioni sopra menzionate devono essere tenute in considerazione dal Consiglio di amministrazione nella sua decisione di nomina.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'agenzia comprendono:

1. Le entrate dell'Agenzia comprendono:

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Al fine di rafforzare la trasparenza di bilancio, la spesa operativa è presentata nel bilancio dell'Unione attraverso voci separate di bilancio per settore di attività.

Motivazione

Si tratta di una necessità dovuta all'aumento del bilancio disponibile per la nuova Agenzia e al rafforzamento del suo ruolo operativo.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

7. Alla ricezione, la Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio»).

Motivazione

a) La trasmissione dello stato di previsione dovrebbe avvenire immediatamente.

b) Non c'è un progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 13

Testo della Commissione

Emendamento

13. In vista del finanziamento di interventi rapidi alle frontiere e di interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 4% della dotazione prevista per le attività operative. La riserva è mantenuta nel corso di tutto l'anno.

13. In vista del finanziamento di interventi rapidi alle frontiere e di interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 4% della dotazione prevista per le attività operative. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto della riserva per coprire il fabbisogno che si presenti entro la fine dell'anno.

Motivazione

Non ha senso mantenere una riserva per tutto l'anno in quanto l'idea di una riserva è che possa essere utilizzata. Tuttavia, al fine di garantire che esista ancora una parte disponibile della riserva verso la fine dell'esercizio finanziario, si suggerisce di stabilire una percentuale minima che deve ancora essere disponibile al 1° ottobre, in analogia con le disposizioni relative al fondo europeo di solidarietà.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

soppresso

Motivazione

Il contenuto del paragrafo è ampiamente contemplato dal paragrafo 1. Inoltre, la piena valutazione deve essere effettuata ogni 3 anni, considerata la volatilità dell'ambiente di questo settore strategico.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Guardia costiera e di frontiera europea

Riferimenti

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

21.1.2016

Relatore per parere

       Nomina

Eider Gardiazabal Rubial

3.2.2016

Approvazione

26.4.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andrey Novakov, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Anders Primdahl Vistisen

PARERE della commissione per la pesca (20.4.2016)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))

Relatore per parere: Alain Cadec

BREVE MOTIVAZIONE

Nel quadro dell'istituzione dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, la Commissione propone una cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera (articolo 52). Un testo identico a quello dell'articolo è stato inserito nei mandati dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). La modifica dei mandati delle tre agenzie è lo strumento giuridico necessario per rafforzare la cooperazione interagenzie e per garantire la collaborazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera.

La commissione per la pesca intende potenziare la proposta della Commissione soltanto per quanto riguarda la cooperazione concernente le funzioni di guardia costiera cui partecipa l'EMSA. Per evitare confusione con gli altri compiti delle tre agenzie e precisare la portata della collaborazione, risulta opportuno definire le funzioni di guardia costiera. L'attuale sistema di cooperazione riguardo alle funzioni di guardia costiera presenta ritardi e lacune, in particolare a causa della mancanza di informazioni sulle competenze, i poteri e le capacità delle altre autorità, del numero limitato di risorse operative, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi e le risorse nonché delle carenze in termini di pianificazione e operazioni congiunte.

Grazie a questa proposta, le operazioni di sorveglianza, prevenzione e controllo marittimo saranno coordinate a livello europeo nell'ottica di migliorare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed efficaci sotto il profilo dei costi. La cooperazione consentirà di rafforzare la capacità dell'Unione europea di far fronte alle minacce e ai rischi nel settore marittimo, migliorando in particolare la cooperazione non solo tra le agenzie dell'Unione, ma anche tra tutti gli altri soggetti competenti. Tale cooperazione permetterà inoltre di evitare la duplicazione degli sforzi assicurando che i soggetti coinvolti, segnatamente le agenzie dell'Unione europea, agiscano in modo coerente ed efficace per sviluppare sinergie.

Grazie a questa proposta, le tre agenzie potranno offrire sostegno alle autorità nazionali e operare in modo efficace e congiunto per aiutare queste ultime a condurre, nello specifico, operazioni di controllo, sicurezza e sorveglianza, fornendo loro apparecchiature e formazioni, scambiando informazioni e garantendo il necessario coordinamento di operazioni pluridimensionali. Tale cooperazione è fondamentale nell'attuale contesto migratorio: i forti flussi migratori impongono infatti un rafforzamento della solidarietà materiale e umana da parte dell'Unione europea.

Il relatore per parere valuta positivamente la proposta in esame, che deve permettere di allineare le competenze dell'Agenzia europea di controllo della pesca, dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera unicamente per quanto riguarda la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera. Anche se gli strumenti d'azione sono nazionali, il coordinamento delle funzioni di guardia costiera non può che essere europeo.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

(18) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. Dette squadre dovrebbero comprendere nel loro personale interpreti o persone in grado di parlare correntemente sia la lingua dello Stato membro ospitante sia la lingua più parlata tra i destinatari dell'intervento. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 19 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) Il trasporto in imbarcazioni inadatte alla navigazione in mare ha provocato un aumento considerevole dei decessi di migranti alle frontiere marittime esterne dell'Unione. La cooperazione tra le agenzie dell'Unione in materia di funzioni di guardia costiera dovrebbe tra l'altro migliorare le capacità operative e tecniche dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e degli Stati membri nel campo dell'individuazione di queste piccole imbarcazioni e della capacità di reazione dell'Unione.

Motivazione

L'afflusso di migranti ha provocato un numero crescente di decessi in mare a causa dell'inadeguatezza delle imbarcazioni. Uno dei vari obiettivi della cooperazione europea concernente le funzioni di guardia costiera è quello di rafforzare la prevenzione di catastrofi in mare e le capacità di intervento rapido.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe seguire e alimentare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo delle frontiere esterne, compreso l'utilizzo di tecnologie avanzate di sorveglianza, e dovrebbe trasmettere tali informazioni agli Stati membri e alla Commissione.

(24) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe seguire e alimentare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo delle frontiere esterne, compreso l'utilizzo di tecnologie avanzate di sorveglianza, e dovrebbe trasmettere tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e a tutte le agenzie coinvolte, compresa l'Agenzia europea di controllo della pesca.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 27 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) Allo scopo di rafforzare la cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera e utilizzare al meglio le informazioni, le capacità e i sistemi già disponibili a livello di Unione, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe favorire lo scambio di informazioni con l'Agenzia europea di controllo della pesca, con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con altri organi e altre agenzie dell'Unione come il Centro satellitare dell'Unione europea.

Motivazione

La cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera deve basarsi in particolare sui sistemi di informazione e sulle capacità già disponibili a livello di Unione, creando sinergie più efficaci tra le capacità.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 27 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 ter) La cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, attuata in particolare grazie al rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali e le tre agenzie competenti dell'Unione (Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, Agenzia europea di controllo della pesca e Agenzia europea per la sicurezza marittima), non dovrebbe incidere sulla suddivisione delle competenze tra dette agenzie per quanto riguarda la definizione dei loro compiti, né interferire con la loro autonomia e la loro indipendenza, nel rispetto delle rispettive mansioni originarie. Tale cooperazione dovrebbe consentire la creazione di sinergie tra dette agenzie, senza modificare la definizione dei loro compiti.

Motivazione

La cooperazione europea concernente le funzioni di guardia costiera non punta a ridimensionare i poteri dell'EFCA. Il suo compito resta l'organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione nel settore della pesca ad opera degli Stati membri nel rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l'applicazione effettiva e uniforme. La cooperazione punta a rafforzare tale compito innanzitutto avviando sinergie e migliorando la conoscenza della situazione marittima e la capacità di intervento in mare.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) "funzioni di guardia costiera": insieme di missioni concernenti l'informazione, il monitoraggio, la pianificazione, l'organizzazione e le operazioni affidate a un'autorità locale, regionale, nazionale o europea, con le competenze richieste per effettuare la vigilanza marittima delle coste; dette missioni comprendono in particolare la sicurezza, la protezione, il controllo della pesca, la ricerca e il salvataggio in mare, il controllo alle frontiere, il controllo doganale, l'applicazione generale della legislazione e la protezione dell'ambiente.

Motivazione

Le funzioni di guardia costiera non si limitano alla vigilanza delle frontiere dell'Unione europea nel contesto delle migrazioni; esse consentono di sostenere le autorità nazionali fornendo servizi, informazioni, attrezzature e formazioni, nonché coordinando le operazioni in settori diversificati come il controllo della pesca, la prevenzione dell'inquinamento marino, della pirateria o di traffici di ogni tipo. La definizione permette di precisare la portata della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 52.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera r bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(r bis) coadiuvare la condivisione di informazioni, attrezzature e ogni altro strumento dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, se il loro sostegno è necessario per compiti specifici quali, tra l'altro, la ricerca e il soccorso.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri, nonché a tutte le altre agenzie coinvolte, compresa l'Agenzia europea di controllo della pesca. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 52 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 52 bis

 

Valutazione della cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera

 

1. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della cooperazione europea concernente le funzioni di guardia costiera. La relazione analizza e presenta in particolare gli aspetti seguenti:

 

(a) le modalità della cooperazione tra l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima nonché la cooperazione con gli Stati membri;

 

(b) i compiti eseguiti nel quadro della cooperazione e i relativi risultati quantificati, segnatamente per quanto riguarda il controllo della pesca;

 

(c) i vantaggi di tale cooperazione per quanto riguarda il miglioramento della comprensione della situazione marittima, le attività operative e la risposta rapida alle crisi in mare;

 

(d) il volume di risorse finanziarie utilizzate nel quadro della cooperazione.

 

2. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, nonché gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie alla valutazione di cui al paragrafo 1.

Motivazione

La cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera è stata istituita grazie al progetto pilota del Parlamento europeo per il 2016. Il Parlamento intende essere informato sui risultati e le sinergie conseguiti grazie al progetto.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Guardia costiera e di frontiera europea

Riferimenti

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PECH

21.1.2016

Relatore per parere

       Nomina

Alain Cadec

17.2.2016

Esame in commissione

22.3.2016

 

 

 

Approvazione

19.4.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

6

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Laura Ferrara

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Guardia costiera e di frontiera europea

Riferimenti

COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.12.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

21.1.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

21.1.2016

BUDG

21.1.2016

TRAN

21.1.2016

PECH

21.1.2016

Pareri non espressi

       Decisione

TRAN

12.5.2016

 

 

 

Relatore

       Nomina

Artis Pabriks

29.2.2016

 

 

 

Esame in commissione

29.2.2016

11.4.2016

 

 

Approvazione

30.5.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

10

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Ádám Kósa, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Deposito

6.6.2016

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

40

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Barbara Kudrycka, Ádám Kósa, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

10

-

EFDD

Laura Agea, Laura Ferrara, Beatrix von Storch, Kristina Winberg

ENF

Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

5

0

S&D

Soraya Post

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jan Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti