RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio
3.6.2016 - (COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Artis Pabriks
- PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per gli affari esteri
- PARERE della commissione per i bilanci
- PARERE della commissione per la pesca
- PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
- VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0671),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0408/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per la pesca (A8-0200/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Il Consiglio europeo del 25-26 giugno 201512 ha invitato a compiere maggiori sforzi per risolvere la crisi migratoria in modo globale, incluso il rafforzamento della gestione delle frontiere per contenere meglio i crescenti flussi migratori misti. Inoltre, il 23 settembre 201513 il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di affrontare la drammatica situazione alle frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, anche attraverso risorse aggiuntive per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, nonché con personale e attrezzature forniti dagli Stati membri. |
(1) Il Consiglio europeo del 25-26 giugno 201512 ha invitato a compiere maggiori sforzi per risolvere i flussi migratori senza precedenti in modo globale, incluso il rafforzamento della gestione delle frontiere per contenere meglio i crescenti flussi migratori misti. Inoltre, il 23 settembre 201513 il Consiglio europeo ha sottolineato l'esigenza di affrontare la drammatica situazione alle frontiere esterne e rafforzarvi i controlli, anche attraverso risorse aggiuntive per l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, nonché con personale e attrezzature forniti dagli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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12 Conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015. |
12 Conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Riunione informale dei capi di Stato o di governo sulla migrazione, dichiarazione del 23 settembre 2015. |
13 Riunione informale dei capi di Stato o di governo sulla migrazione, dichiarazione del 23 settembre 2015. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere è opportuno istituire una guardia costiera e di frontiera europea. La guardia costiera e di frontiera europea, composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, si basa sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera a livello dell'Unione. |
(4) Per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere è opportuno istituire una guardia costiera e di frontiera europea, la quale dovrebbe essere dotata delle necessarie risorse finanziarie e umane e delle attrezzature adeguate. La guardia costiera e di frontiera europea, composta dall'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, si basa sull'uso comune delle informazioni, delle capacità e dei sistemi a livello nazionale e sulla risposta dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera a livello dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 ter) L'Agenzia dovrebbe svolgere i suoi compiti nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di difesa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 9 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 quater) I compiti più estesi affidati all'Agenzia dovrebbero essere controbilanciati dal rafforzamento delle salvaguardie attinenti ai diritti fondamentali e dalle maggiori responsabilità assunte dall'Agenzia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera elabori analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata dei rischi, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni e dati di intelligence adeguati su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi nell'Unione europea, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi l'agevolazione dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini, per consentire di prendere misure appropriate o affrontare le minacce e i rischi individuati, allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne. |
(11) Occorre che l'Agenzia elabori analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, basate su un modello comune di analisi integrata dei rischi, che devono essere applicate dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. È opportuno che l'Agenzia fornisca, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, informazioni e dati di intelligence adeguati su tutti gli aspetti attinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, nonché sulla situazione nei paesi terzi vicini, per consentire di prendere misure appropriate o affrontare le minacce e i rischi individuati, allo scopo di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 21 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 21 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(21 ter) L'eventuale esistenza di un accordo tra uno Stato membro e un paese terzo non esime gli Stati membri dai loro obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e internazionale, in particolare per quanto riguarda l'osservanza del principio di non respingimento, quando gli stessi Stati sono a conoscenza, o dovrebbero esserlo, del fatto che lacune sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in quel paese terzo equivalgono a sostanziali motivi per ritenere che il richiedente asilo rischi concretamente di subire trattamenti inumani o degradanti, o quando tali Stati sanno o dovrebbero sapere che quel paese terzo mette in atto comportamenti in violazione del principio di non respingimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nell'ambito delle operazioni e degli interventi di rimpatrio, è fondamentale ribadire i principi guida in base ai quali può svolgersi qualsiasi rimpatrio di un cittadino di un paese terzo. L'emendamento riprende il considerando 13 del regolamento (UE) n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Frontex. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 22 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(22 bis) È opportuno predisporre misure speciali per il personale coinvolto nelle attività correlate ai rimpatri, per precisarne i compiti, i poteri e le responsabilità. È altresì opportuno predisporre istruzioni speciali in merito alle competenze dei piloti responsabili dell'aeromobile e all'estensione del diritto penale del paese di registrazione dell'aeromobile a norma del diritto internazionale in materia di aviazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di compiti, tra cui la sicurezza marittima, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita con regolamento (CE) n. 768/200516 del Consiglio e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio17 dovrebbero pertanto rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti. |
(27) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di compiti, tra cui la sicurezza marittima, la ricerca e il soccorso, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea di controllo della pesca istituita con regolamento (CE) n. 768/200516 del Consiglio e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio17 dovrebbero pertanto rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera per aumentare la conoscenza della situazione marittima e per sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti. Le sinergie tra i vari attori del contesto marittimo dovrebbero essere in linea con la gestione europea integrata delle frontiere e con la strategia di sicurezza marittima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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16 Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1). |
16 Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1). |
17 Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(27 bis) La cooperazione concernente le funzioni di guardia costiera, attuata in particolare grazie al rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali, l'Agenzia, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, non dovrebbe incidere sulla suddivisione delle competenze tra le suddette agenzie per quanto riguarda la definizione dei loro compiti, né dovrebbe intaccare la loro autonomia e la loro indipendenza in relazione ai rispettivi compiti originari. La cooperazione è intesa altresì a consentire la creazione di sinergie fra i soggetti sopra citati, senza modificare la definizione dei rispettivi mandati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cooperazione europea concernente le funzioni di guardia costiera non punta a ridimensionare il mandato dell'EMSA o dell'EFCA. La cooperazione mira a rafforzare le missioni primarie delle agenzie, avviando sinergie in modo da migliorare le conoscenze della situazione marittima e la capacità di intervento in mare dell'UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 28 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 28 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(28 quater) Conformemente alla Carta e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, l'interesse superiore del minore è sempre considerato preminente nelle attività dell'Agenzia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(34) Per garantire l'autonomia dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. |
(34) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. Il bilancio adottato dal consiglio di amministrazione dovrebbe essere equilibrato in relazione alla capacità di affrontare i diversi aspetti delle attività dell'Agenzia, tra cui il rispetto dei diritti fondamentali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(36) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione21, dovrebbe applicarsi all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. |
(36) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione21, dovrebbe applicarsi all'Agenzia. L'Agenzia dovrebbe garantire la massima trasparenza possibile in merito alle proprie attività, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo delle proprie operazioni. Essa dovrebbe rendere pubbliche tutte le informazioni pertinenti relative alle proprie attività e garantire che i cittadini e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni riguardo al suo lavoro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). |
21 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Considerando 46 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Considerando 46 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 ter) "minore": una persona fisica di età inferiore ai 18 anni, salvo se abbia raggiunto prima la maggiore età in virtù della legislazione applicabile; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 quater) "terzo": un soggetto giuridico riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un'organizzazione internazionale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, hanno il dovere di cooperare in buona fede e l'obbligo di scambiarsi informazioni. |
L'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere e dei rimpatri, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera, hanno il dovere di cooperare in buona fede e l'obbligo di scambiarsi informazioni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 15 – punto 3 – lettera d bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al sesso, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. |
4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compreso l'accesso alle procedure di asilo, e la dignità umana. Qualsiasi misura che essi adottino nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base al genere, alla razza o all'origine etnica, alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) controlla la corretta attuazione del piano operativo; |
b) controlla la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto concerne la tutela dei diritti fondamentali; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) riferisce all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere; |
d) osserva e promuove l'applicazione delle misure vigenti e future dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne e al rispetto dei diritti fondamentali nelle attività di gestione delle frontiere e riferisce all'Agenzia sugli aspetti relativi alla presentazione, da parte dello Stato membro, di garanzie sufficienti in materia di protezione dei diritti fondamentali nell'intero corso delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. |
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 24 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale. |
3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e l'accesso ai meccanismi di riferimento per le persone vulnerabili. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 8 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 bis. Il trattamento di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l'affiliazione sindacale, nonché il trattamento di dati genetici e dati biometrici ai fini dell'identificazione precisa di una persona fisica e dei dati relativi alla salute e alla vita sessuale o all'orientamento sessuale sono autorizzati soltanto se strettamente necessari, fatte salve le debite garanzie per i diritti e le libertà degli interessati e soltanto a tutela degli interessi vitali di questi ultimi o di altre persone fisiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 59 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 60 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera q bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. |
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro, di due rappresentanti della Commissione e di un rappresentante del Parlamento europeo, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il Parlamento europeo nomina un membro e il relativo supplente. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nella dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, è detto chiaramente che fra i membri del consiglio di amministrazione dovrebbe figurare, se del caso, un membro designato dal Parlamento europeo. Dal momento che tale principio è stato recentemente applicato, ad esempio, nel caso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, sarebbe ragionevole applicarlo anche all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, data la rilevanza del suo ruolo. Inoltre, l'inclusione nel consiglio di amministrazione di un membro designato dal Parlamento europeo aumenterebbe la trasparenza per quanto attiene alle procedure del consiglio stesso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 63 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Il consiglio di amministrazione può invitare un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna. |
5. Il consiglio di amministrazione può invitare un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna o di qualsiasi altro organo, agenzia o istituzione dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 67 – paragrafo 3 – lettera m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 74 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 77 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 82 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Introduzione
Lo spazio Schengen è un'area di 26 paesi priva di controlli alle frontiere interne in cui le persone possono circolare liberamente ed è, a giusto titolo, considerato da molti come uno dei maggiori e più tangibili traguardi dell'integrazione europea. La sua idea stessa, l'assenza di controlli alle frontiere interne, è tuttavia oggetto di contestazioni senza precedenti: otto Stati Schengen (Belgio, Danimarca, Germania, Ungheria, Austria, Slovenia, Svezia e Norvegia) hanno ripristinato i controlli alle frontiere interne in risposta ai movimenti secondari di migranti irregolari considerati una grave minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico. Inoltre, Malta e Francia hanno ripristinato i controlli alle frontiere interne per ragioni di sicurezza.
Ciò dimostra che gli strumenti e i meccanismi che sono stati sviluppati nel tempo per l'efficace funzionamento dello spazio Schengen non sono sufficienti data l'ampiezza dell'attuale crisi migratoria e le minacce poste dalle attività terroristiche.
Sono in corso lavori per affrontare le difficoltà causate dalla crisi migratoria, incoraggiare una maggiore solidarietà tra gli Stati membri e rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione delle autorità di contrasto nella lotta contro il terrorismo.
La proposta di istituire una Guardia costiera e di frontiera europea risponde all'esigenza di garantire un controllo adeguato delle frontiere esterne di Schengen, quale condizione essenziale per gestire efficacemente la migrazione, garantire un livello elevato di sicurezza all'interno e salvaguardare nel contempo la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione. Pertanto nel contesto attuale è un elemento chiave per affrontare le carenze individuate, ma non il rimedio universale.
Contesto
L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (conosciuta come Frontex) è diventata operativa il 1° maggio 2005. L'idea alla base di Frontex è migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne e l'attuazione delle norme comuni al fine di promuovere, coordinare e sviluppare il concetto di gestione europea delle frontiere.
Il mandato di Frontex è stato riesaminato già due volte. Il regolamento n. 863/2007 ha introdotto il concetto di interventi rapidi alle frontiere e il regolamento n. 1168/2011 ha chiarito le responsabilità di Frontex per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali.
Nel 2013 il regolamento n. 1052/2013 ha inoltre istituito il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), che è gestito da Frontex e può essere descritto come una mappa del quadro della situazione alla frontiera ai fini dello scambio di informazioni. Inoltre, a seguito di un procedimento giudiziario proposto dal Parlamento, il regolamento n. 656/2014 ha istituito norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto delle operazioni marittime coordinate da Frontex.
Al momento dell'adozione dell'ultima revisione del regolamento Frontex, nel 2011, la Commissione si è impegnata con una dichiarazione ad avviare uno studio di fattibilità concernente l'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera[1]. Anche il Consiglio europeo ha invitato nell'ambito del programma di Stoccolma la Commissione "ad avviare un dibattito sullo sviluppo a lungo termine di Frontex" [compresa] [...] la fattibilità dell'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera". Tale studio è stato preparato e presentato alla commissione LIBE[2].
Parallelamente, Frontex è stata sottoposta a una procedura di valutazione prevista nella sua base giuridica e il risultato è stato pubblicato[3]. Nella sua Agenda sulla migrazione, la Commissione ha annunciato che "sulla base della valutazione in corso [...], la Commissione proporrà di modificare la base giuridica di Frontex per potenziarne il ruolo in materia di rimpatrio".
Il Parlamento ha affrontato il futuro sviluppo di Frontex in molte occasioni, anche nel corso di un dibattito in plenaria l'11 febbraio 2015 e nella preparazione della sua risoluzione del 2 dicembre 2015 sulla relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex (2014/2215(INI)). In tale risoluzione il Parlamento ha raccomandato l'introduzione di disposizioni relative a un meccanismo per le denunce individuali quando il mandato di Frontex sarà sottoposto a riesame.
La proposta relativa a una Guardia costiera e di frontiera europea
Sulla base dei suddetti lavori preparatori e di fronte a una crisi migratoria senza precedenti, la Commissione ha presentato lo scorso dicembre la proposta in esame. Essa prevede una revisione completa del mandato di Frontex attraverso un rafforzamento significativo delle sue competenze.
La Commissione propone l'istituzione della guardia costiera e di frontiera europea, che sarà costituita dalla nuova Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, sostituendo Frontex, e dalle autorità nazionali degli Stati membri competenti per la gestione delle frontiere, comprese le guardie costiere nella misura in cui svolgono compiti di controllo di frontiera. La Commissione propone inoltre di includere per la prima volta nella normativa il concetto di gestione europea integrata delle frontiere.
Tra gli elementi innovativi della proposta figurano l'istituzione di un meccanismo preventivo di valutazione delle vulnerabilità per evitare il controllo inefficace delle frontiere esterne, l'impiego di funzionari di collegamento con gli Stati membri, la procedura per situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere e la creazione di un contingente di 1 500 guardie di frontiera che dovranno essere messe a disposizione dagli Stati membri per il dispiegamento rapido e senza eccezioni. La proposta prevede inoltre un ruolo molto più incisivo dell'Agenzia in materia di rimpatri, il rafforzamento della sua capacità (personale, dotazione di bilancio, apparecchiature), una maggiore cooperazione con i paesi terzi, l'istituzione di una cooperazione europea sulle funzioni di guardia costiera.
Posizione del relatore
Il relatore accoglie con favore e sostiene la proposta quale ulteriore elemento che, una volta adottata, consentirà di accrescere la solidarietà tra gli Stati membri, rafforzare l'integrazione per quanto riguarda la gestione delle frontiere e contribuire a prevenire le situazioni di crisi alle frontiere esterne. La proposta costituisce una risposta alle carenze identificate, siano esse l'indisponibilità o l'incapacità degli Stati membri di mettere a disposizione le guardie di frontiera e le attrezzature su richiesta dell'Agenzia, la mancanza di un monitoraggio efficace e di misure preventive o il fatto che gli Stati membri non hanno attivato i meccanismi creati (dopo la creazione del meccanismo vi sono stati soltanto due interventi rapidi alle frontiere). In uno spazio in cui vige la libera circolazione senza frontiere interne, la gestione delle frontiere esterne dell'Unione deve essere una responsabilità condivisa tra tutti gli Stati membri. Gli emendamenti proposti dal relatore mirano a rafforzare ulteriormente la proposta potenziando l'efficacia dell'Agenzia, nonché la sua efficienza e responsabilità.
Il relatore propone una serie di emendamenti che dovrebbero consentire all'Agenzia di conseguire meglio i suoi obiettivi. È fondamentale che l'Agenzia disponga in futuro delle guardie di frontiera e attrezzature necessarie ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza e soprattutto che sia in grado di impiegarle, se necessario, entro un breve lasso di tempo.
Per quanto riguarda la procedura proposta per le situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere (articolo 18), il relatore ritiene che la proposta rispetti la sovranità degli Stati membri, in quanto prevede anche che lo Stato membro interessato debba raggiungere un accordo con l'Agenzia sul piano operativo oltre a dover impartire istruzioni alle squadre. Il relatore ritiene, tuttavia, che le decisioni di intervento dovrebbero essere adottate dal Consiglio per rafforzare il processo decisionale e sottolineare ulteriormente la sovranità degli Stati membri. Inoltre è necessaria una procedura di intervento realistica nel caso in cui uno Stato membro non dia seguito a una decisione del Consiglio. In tali casi non è prevista la possibilità di attendere l'esito di un procedimento giudiziario. In ultima istanza, invece, in talune circostanze ben definite, il ripristino dei controlli presso alcune frontiere interne può essere necessario per proteggere lo spazio Schengen in quanto tale.
Il relatore ritiene inoltre che l'impiego dei funzionari di collegamento in tutti gli Stati membri con una frontiera terrestre o marittima esterna consentirà all'Agenzia di realizzare meglio i suoi obiettivi e di facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e l'Agenzia. In linea di principio i funzionari di collegamento dovrebbero essere inviati in tutti gli Stati membri, in quanto tutti gli Stati membri dovrebbero partecipare all'ulteriore consolidamento di una cultura comune incentrata su standard elevati di gestione delle frontiere. Poiché gli Stati membri che hanno solo frontiere aeree sono esposti a un rischio minore, i funzionari di collegamento non devono necessariamente essere inviati in tali Stati membri.
Le frontiere esterne saranno monitorate costantemente con analisi periodiche dei rischi e valutazioni di vulnerabilità obbligatorie per identificare e affrontare le carenze alle frontiere esterne. Il relatore propone di rafforzare le disposizioni relative all'equipaggiamento per le operazioni. Un contingente di guardie di frontiera di intervento rapido e un parco di attrezzature tecniche saranno a disposizione dell'Agenzia affinché possano essere impiegati in interventi rapidi alle frontiere nel giro di pochi giorni.
In considerazione dell'accresciuto ruolo dell'Agenzia in materia di rimpatri, il relatore chiarisce che, a tale riguardo, l'obiettivo dell'Agenzia è di assistere gli Stati membri nell'organizzazione pratica delle operazioni di rimpatrio, senza entrare nel merito delle decisioni di rimpatrio emanate dagli Stati membri. Inoltre, dato il ruolo più incisivo e il rafforzamento dei compiti operativi dell'Agenzia, il relatore sostiene l'istituzione di una serie di salvaguardie dei diritti fondamentali per l'Agenzia.
Il relatore ritiene inoltre che il regolamento debba essere "a prova di futuro". Poiché attualmente l'attività è incentrata sul contributo a favore della gestione efficace della migrazione presso le frontiere esterne dell'Unione, il suo ruolo consiste anche nell'affrontare le potenziali minacce alle frontiere esterne dell'Unione, ivi inclusa la criminalità avente una dimensione transfrontaliera.
Per quanto riguarda l'efficienza, il relatore propone di eliminare il concetto del consiglio di vigilanza e della programmazione pluriennale, entrambi recanti il rischio intrinseco di costituire un ostacolo per un'azione efficace. Inoltre, il relatore ritiene che invece di operare tramite sovvenzioni l'Agenzia dovrebbe ricorrere all'utilizzo di contratti al momento di finanziare o cofinanziare le attività. I regimi di sovvenzione non sono flessibili e sono lenti, invece il rapporto contrattuale potrebbe essere più efficiente.
Il relatore ritiene altresì necessario rafforzare le responsabilità della futura Agenzia prevedendo la comunicazione di maggiori informazioni al Parlamento e al pubblico in generale. È necessaria una maggiore trasparenza per rafforzare la legittimità ed evitare false impressioni quanto al ruolo dell'Agenzia.
Infine, il relatore condivide l'opinione secondo cui è urgente adottare il presente regolamento al fine di rafforzare il controllo delle frontiere esterne e quindi ritornare a una situazione senza controlli alle frontiere all'interno dello spazio Schengen.
- [1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2011-344
- [2] http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/docs/20141016_home_esbg_frp_001_esbg_final_report_3_00_en.pdf
- [3] http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Final_Report_on_External_Evaluation_of_Frontex.pdf
PARERE della commissione per gli affari esteri (20.5.2016)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
Relatore per parere: Javier Nart
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea ha l'obiettivo di istituire una guardia costiera e di frontiera europea per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere esterne dell'Unione europea.
La proposta è accolta con favore ed è adeguata alle sfide cui l'Unione europea ha dovuto far fronte nel contesto dell'attuale crisi migratoria e dei rifugiati. Si calcola che, soltanto tra il gennaio e il novembre 2015, circa un milione e mezzo di persone abbiano attraversato le frontiere in modo irregolare.
L'articolo 77 TFUE fissa come obiettivo quello di "instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne" e la proposta all'esame dovrebbe essere adottata quale primo passo importante in tale direzione.
Tuttavia, l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera di cui si propone l'istituzione sarà basata sull'attuale Frontex e dovrà avvalersi della cooperazione e dei contributi degli Stati membri nello svolgimento delle attività pratiche.
Il regolamento necessita di ulteriori modifiche al fine di chiarire il concetto di "responsabilità condivise" fra gli Stati membri e l'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera.
Se da un lato le competenze supplementari rappresentano un significativo passo avanti, dall'altro occorre vedere tale passo come la prima fase di una transizione verso una guardia costiera e di frontiera pienamente indipendente, integrata, sotto l'egida dell'UE e su scala dell'UE, finanziata dal bilancio dell'UE e dotata di autonomia operativa. L'adozione finale del regolamento all'esame dovrebbe essere accompagnata da un chiaro impegno politico, da parte degli Stati membri e di tutte le istituzioni dell'UE, a favore di tale sviluppo.
È opportuno sottolineare le disposizioni figuranti all'articolo 18 del regolamento proposto, che consentono un intervento indipendente stabilito dalla Commissione, anche contro la volontà di uno Stato membro.
È assolutamente necessario che l'Agenzia instauri relazioni proficue con le guardie costiere e di frontiera dei paesi terzi e disponga dell'indipendenza e delle capacità operative necessarie per stabilire tali relazioni esterne.
La valutazione dell'incidenza in termini di bilancio prevede lo stanziamento di almeno 31,5 milioni di euro nel 2017, sebbene questa cifra, unitamente a una stima preliminare del fabbisogno di personale, sembri essere piuttosto bassa.
Fra gli emendamenti proposti dalla commissione per gli affari esteri ve ne sono alcuni, fra l'altro, volti a chiarire il ruolo di controllo del Parlamento europeo nei confronti dell'Agenzia e della cooperazione fra l'Agenzia e i paesi terzi.
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6 bis) La guardia costiera e di frontiera europea è intesa a sostituire Frontex al fine di provvedere a una gestione europea integrata delle frontiere esterne per una gestione efficace della migrazione e per garantire un elevato livello di sicurezza interna nell'Unione, salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone al suo interno. Conformemente ai trattati e ai relativi protocolli, gli Stati membri a cui tuttora non si applicano le disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di rimozione dei controlli alla frontiera devono poter partecipare a tutte le azioni previste dal presente regolamento e/o beneficiare delle medesime. |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) È quindi opportuno ampliare i compiti di Frontex e, per tenere conto di tali cambiamenti, ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il ruolo principale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe consistere nel definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio. |
(9) È quindi opportuno ampliare i compiti di Frontex e, per tenere conto di tali cambiamenti, ribattezzarla Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il ruolo principale dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe consistere nel definire una strategia operativa e tecnica per l'attuazione di una gestione integrata delle frontiere a livello dell'Unione, verificare l'efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, fornire maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri tramite operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, e garantire l'esecuzione pratica delle misure in situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne, comprese le operazioni di ricerca e soccorso in mare, nonché organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) In uno spirito di responsabilità condivisa, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne. Occorre che l'Agenzia provveda a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi dei rischi, gli scambi di informazioni ed Eurosur, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale negli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di inviare funzionari di collegamento in determinati Stati membri per un periodo di tempo durante il quale tali funzionari dovrebbero riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità. |
(12) Assumendo una responsabilità condivisa con gli Stati membri, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe svolgere un ruolo di monitoraggio regolare della gestione delle frontiere esterne dell'UE. Occorre che l'Agenzia provveda a un monitoraggio adeguato ed efficace non solo tramite le analisi dei rischi, gli scambi di informazioni ed Eurosur, ma anche mediante la presenza di esperti appartenenti al suo personale sul campo, in piena cooperazione con gli Stati membri e nel rispetto dei diritti dei paesi non Schengen. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere in grado di inviare funzionari di collegamento in determinati Stati membri per un periodo di tempo durante il quale tali funzionari dovrebbero riferire al direttore esecutivo. La relazione dei funzionari di collegamento dovrebbe far parte della valutazione delle vulnerabilità. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(14) Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera organizzi un'adeguata assistenza tecnica e operativa agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne derivanti all'immigrazione irregolare o alla criminalità transfrontaliera. Sotto tale aspetto l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria, e può eventualmente inviare esperti appartenenti al suo personale. |
(14) Occorre che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera organizzi e offra un'adeguata assistenza tecnica e operativa supplementare agli Stati membri per rafforzare la loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo delle frontiere esterne e di affrontare le sfide alle frontiere esterne, anche attraverso operazioni di ricerca e soccorso in mare, fatta salva la prerogativa delle autorità nazionali competenti di avviare indagini penali. Sotto tale aspetto l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, dovrebbe organizzare e coordinare operazioni congiunte per uno o più Stati membri e inviare squadre europee di guardie costiere e di frontiera, nonché l'attrezzatura tecnica necessaria, e può eventualmente inviare esperti appartenenti al suo personale. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri devono poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da squadre di esperti inviati dagli Stati membri ad opera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera assista la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno. |
(16) In determinate zone delle frontiere esterne in cui gli Stati membri devono affrontare pressioni migratorie sproporzionate caratterizzate da ampli flussi migratori misti, dette punti di crisi (hotspot), gli Stati membri devono poter contare sul rinforzo operativo e tecnico potenziato fornito dalle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, composte da squadre di esperti inviati dagli Stati membri ad opera dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, nonché da Europol e da altre agenzie competenti dell'Unione, e da esperti che fanno parte del personale dell'Agenzia europea per la guardia costiera e di frontiera. È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera assista la Commissione nel coordinamento delle varie agenzie sul terreno. Occorre che l'Agenzia abbia facoltà di intervenire autonomamente al fine di inviare i suoi agenti e mezzi in base alla complessità della situazione in fatto di protezione delle frontiere, nonché in base alle specificità delle zone alla frontiera esterna in cui gli Stati membri devono far fronte a pressioni migratorie sproporzionate. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive. |
(18) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una percentuale adeguata del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1. In particolare, occorre che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio da uno o più Stati membri e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i loro obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della suddetta direttiva. |
(21) È opportuno che l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera intensifichi l'assistenza agli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in funzione della politica di rimpatrio dell'Unione e nel rispetto della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1. In particolare, su richiesta di uno o più Stati membri, occorre che essa coordini e organizzi operazioni di rimpatrio e organizzi e conduca interventi di rimpatrio per potenziare i sistemi di rimpatrio di Stati membri che richiedano una maggiore assistenza tecnica e operativa al fine di adempiere i loro obblighi di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della suddetta direttiva. |
__________________ |
__________________ |
1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe facilitare e incoraggiare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione, fra l'altro coordinando la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne e inviando funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. Nella collaborazione con i paesi terzi, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e gli Stati membri dovrebbero osservare norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. |
(28) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in accordo con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, dovrebbe facilitare e incoraggiare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica di relazioni esterne dell'Unione in collaborazione con la Commissione e il SEAE, fra l'altro coordinando la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi in seguito a una valutazione dei rischi alle frontiere esterne con i paesi terzi vicini e inviando funzionari di collegamento nei paesi terzi, nonché cooperando con le autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio, anche per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti di viaggio. Nella collaborazione con i paesi terzi, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e gli Stati membri dovrebbero osservare norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 29 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(29 bis) Nel corso delle operazioni effettuate dalla guardia costiera e di frontiera europea, nessuno può, in violazione del principio di non respingimento, essere condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese terzo in cui esista, tra l'altro, un rischio grave di subire la pena di morte, torture, persecuzioni o altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche, o nel quale sussista un reale rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 30 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(30) Il presente regolamento istituisce un meccanismo di denuncia per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per controllare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo, nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare le denunce ricevibili, inoltrare ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri. |
(30) Il presente regolamento istituisce un meccanismo di denuncia per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, in cooperazione con il responsabile dei diritti fondamentali, per controllare e garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia e del suo personale. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo efficace e accessibile, nell'ambito del quale il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia partecipa in conformità del diritto ad una buona amministrazione ed è indipendente sotto il profilo operativo. Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe esaminare la ricevibilità di una denuncia, registrare tutte le denunce ricevibili e trattarle di conseguenza, inoltrare ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, trasmettere le denunce riguardanti le guardie costiere e di frontiera allo Stato membro di origine e registrare il seguito assicurato dall'Agenzia o da detto Stato membro. I dati in questione dovrebbero essere inseriti nella relazione annuale dell'Agenzia. Le indagini penali dovrebbero essere svolte dagli Stati membri. |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare in situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.18 |
(31) Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare in situazioni che richiedono un intervento urgente alle frontiere esterne, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio18 e in modo tale da rispettare il principio di non respingimento nonché le dichiarazioni e le norme in materia di diritti umani. |
__________________ |
__________________ |
18 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
18 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea. |
(33) La Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(1) "frontiere esterne": le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
(1) "frontiere esterne": le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, a cui si applicano le disposizioni del titolo II del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio1, compresi gli Stati membri a cui tuttora non si applicano le disposizioni dell'acquis di Schengen in materia di rimozione delle frontiere interne; |
______________ |
_______________ |
1 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1). |
1 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1). |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere. Essa promuove e garantisce l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri. |
2. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera definisce una strategia operativa e tecnica per la gestione europea integrata delle frontiere, dotata di obiettivi chiari e misurabili, per migliorare la sicurezza e la gestione delle frontiere e tenendo conto, ove giustificato, della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro ubicazione geografica. Tale strategia è regolarmente aggiornata in modo da tenere conto dei nuovi sviluppi sul campo. Essa promuove e garantisce l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere in tutti gli Stati membri. |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) svolgimento e coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare e sostegno alle organizzazioni e alle iniziative della società civile che svolgono operazioni di ricerca e soccorso in mare; |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne; |
b) analisi dei rischi per la sicurezza interna e analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne; |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 4 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare; |
d) cooperazione con i paesi terzi nei settori contemplati dal presente regolamento, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi terzi che sono stati individuati tramite un'analisi dei rischi come paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare, in cooperazione con la Commissione, il SEAE e gli Stati membri; |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri le cui frontiere rappresentano frontiere esterne devono garantire, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri, la gestione di tali frontiere esterne, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e conformemente alla strategia operativa e tecnica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nonché in stretta cooperazione con l'Agenzia. |
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera facilita l'applicazione delle misure dell'Unione relative alla gestione delle frontiere esterne potenziando, valutando e coordinando gli interventi degli Stati membri nell'attuazione di tali misure, nonché nel settore del rimpatrio. Gli Stati membri provvedono alla gestione delle rispettive sezioni di frontiera esterna, nel loro interesse e nell'interesse di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli alle frontiere interne, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione e secondo la strategia tecnica e operativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2, in stretta cooperazione con l'Agenzia. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Gli Stati membri sono i principali responsabili dell'attuazione della pertinente legislazione nazionale, europea e internazionale nonché degli interventi di applicazione della legge intrapresi nel contesto di operazioni congiunte coordinate dalla guardia costiera e di frontiera europea e, pertanto, anche per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali durante le medesime attività. La guardia costiera e di frontiera europea è altresì responsabile, in veste di coordinatrice, e rimane pienamente soggetta all'obbligo di rendere conto di tutte le attività e le decisioni intraprese nell'ambito del suo mandato. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia, il Consiglio e le parti interessate, è tenuta a esaminare ulteriormente le disposizioni relative a responsabilità e affidabilità, nonché a rimediare a qualsiasi mancanza, potenziale o reale, legata alle attività dell'Agenzia. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente su tutte le frontiere esterne, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (CE) n. 562/2006. |
1. Per assicurare una gestione europea integrata delle frontiere coerente su tutte le frontiere esterne, l'Agenzia facilita e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione esistenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, tra cui il codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399. |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e di rimpatrio, l'Agenzia svolge i seguenti compiti: |
1. Per contribuire a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo di frontiera e all'applicazione uniforme delle norme internazionali applicabili ai rimpatri, l'Agenzia svolge i seguenti compiti: |
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di controllare i flussi migratori e svolgere analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere; |
a) provvede al monitoraggio e all'analisi dei rischi su tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere avvalendosi delle risorse disponibili, quali il Centro satellitare e il Centro di situazione dell'Unione europea; |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
b) effettua una valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle frontiere esterne; |
b) effettua regolarmente la valutazione delle vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle rispettive frontiere esterne; |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) assiste gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare; |
c) fornisce sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne coordinando e organizzando operazioni congiunte, tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare; |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio; |
f) istituisce un parco di attrezzature tecniche da impiegare nelle operazioni congiunte, negli interventi rapidi alle frontiere, nelle operazioni di ricerca e soccorso e nell'ambito di squadre di sostegno per la gestione della migrazione, nonché in operazioni e interventi di rimpatrio; |
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
h) sostiene l'elaborazione di norme tecniche per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale; |
h) sostiene l'elaborazione di norme tecniche comuni per l'attrezzatura, specialmente per il comando, il controllo e la comunicazione a livello tattico, nonché la sorveglianza tecnica per garantire l'interoperabilità a livello di Unione e nazionale; |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera n | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
n) partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento; |
n) monitora e partecipa allo sviluppo e alla gestione di attività di ricerca e innovazione utili per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, tra cui l'uso di tecnologie avanzate di sorveglianza quali sistemi aerei a pilotaggio remoto, ed elabora progetti pilota su materie contemplate dal presente regolamento; |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera q | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
q) coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali; |
q) coopera con l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima per aiutare le autorità nazionali a svolgere funzioni di guardia costiera fornendo servizi, informazioni e, se necessario, attrezzatura e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali; |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera r | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
r) assiste gli Stati membri e i paesi terzi nel contesto della cooperazione operativa tra loro nel settore della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio. |
r) fornisce assistenza e sostegno agli Stati membri e ai paesi terzi nella loro cooperazione nel settore della gestione delle frontiere esterne e del rimpatrio. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
r bis) adotta e promuove i criteri più rigorosi riguardo alle prassi di gestione delle frontiere, assicurando la trasparenza e il controllo pubblico e garantendo il rispetto e la promozione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni militari nel quadro di una missione di contrasto e nel settore del rimpatrio, qualora tale cooperazione sia compatibile con l'azione dell'Agenzia. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi. |
Gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, comprese operazioni militari nel quadro di una missione di contrasto e nel settore del rimpatrio, qualora tale cooperazione non contrasti con l'azione dell'Agenzia e, se del caso, con le missioni della PSDC e della NATO. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi. |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Agenzia istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori diretti nell'Unione e all'interno della stessa. A tale scopo, l'Agenzia elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. |
1. L'Agenzia istituisce un centro di monitoraggio e analisi dei rischi dotato della capacità di sorvegliare i flussi migratori. Garantisce che tutte le risorse dell'Unione già disponibili (intelligence, analisi dei rischi, satellite, ecc.) siano utilizzate in modo completo ed esaustivo. A tale scopo, l'Agenzia, con decisione del consiglio di amministrazione, elabora un modello comune di analisi integrata dei rischi, che è applicato dall'Agenzia stessa e dagli Stati membri. |
Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, ivi compresi il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE. |
3. L'analisi dei rischi elaborata dall'Agenzia comprende tutti gli aspetti pertinenti alla gestione europea integrata delle frontiere, in particolare il controllo di frontiera, la protezione dei diritti fondamentali, il rimpatrio, i movimenti secondari irregolari di cittadini di paesi terzi all'interno dell'Unione, la prevenzione della criminalità transfrontaliera, la tratta degli esseri umani e il terrorismo, nonché la situazione nei paesi terzi vicini e nei paesi di origine e di transito dell'immigrazione irregolare allo scopo di sviluppare un meccanismo di pre-allarme che analizzi i flussi migratori diretti nell'UE e il rispetto dei diritti fondamentali. |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. L'Agenzia rende pubblica la sua metodologia e i criteri utilizzati per l'analisi dei rischi. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
e) riferiscono regolarmente al direttore esecutivo in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione alle frontiere esterne; |
e) riferiscono regolarmente al direttore esecutivo e al capo dell'autorità nazionale competente in merito alla situazione alle frontiere esterne e alla capacità dello Stato membro interessato di gestire efficacemente la situazione; |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) ha accesso illimitato al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013; |
a) ha accesso al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013; |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono presentati al consiglio di vigilanza, che fornisce al direttore esecutivo un parere sulle misure che devono adottare gli Stati membri sulla base dei risultati della valutazione delle vulnerabilità e tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen. |
4. I risultati della valutazione delle vulnerabilità sono presentati agli Stati membri interessati. Lo Stato membro interessato può presentare osservazioni sulla valutazione. Il direttore esecutivo determina le misure che devono essere raccomandate agli Stati membri interessati in base ai risultati della valutazione delle vulnerabilità, tenendo conto dell'analisi dei rischi svolta dall'Agenzia, delle osservazioni degli Stati membri interessati e dei risultati del meccanismo di valutazione Schengen. |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) scambiare informazioni sui flussi migratori con le organizzazioni e le iniziative della società civile che svolgono operazioni di ricerca e soccorso; |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 14 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne |
Avvio di operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale che può comprendere il salvataggio di persone che si trovano in pericolo in mare o altre funzioni di guardia costiera, la lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani, operazioni di controllo del traffico di stupefacenti e gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio. |
5. Gli obiettivi di un'operazione congiunta o di un intervento rapido alle frontiere possono essere conseguiti nell'ambito di un'operazione multifunzionale che può comprendere il salvataggio di persone che si trovano in pericolo in mare o altre funzioni di guardia costiera, la lotta contro il traffico di migranti o la tratta di esseri umani, operazioni di controllo del traffico di stupefacenti e gestione della migrazione, compresi l'identificazione, la registrazione, la raccolta di informazioni (debriefing) e il rimpatrio. Tutte le eventuali operazioni che coinvolgono funzioni di guardia costiera sono effettuate in modo da assicurare in ogni caso l'incolumità delle persone intercettate o soccorse, delle unità partecipanti o di terzi. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In preparazione di un'operazione congiunta, il direttore esecutivo, in cooperazione con lo Stato membro ospitante, redige un elenco delle attrezzature tecniche e del personale necessari, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro ospitante. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia definisce una serie di misure di rinforzo operativo e tecnico e di attività di sviluppo delle capacità, da includere nel piano operativo. |
1. In preparazione di un'operazione congiunta, il direttore esecutivo, in cooperazione con lo Stato membro ospitante o con il paese terzo, redige un elenco delle attrezzature tecniche e del personale necessari, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro ospitante. Sulla base di tali elementi, l'Agenzia definisce una serie di misure di rinforzo operativo e tecnico e di attività di sviluppo delle capacità, da includere nel piano operativo. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione gerarchica dei membri delle squadre; |
f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie costiere e di frontiera che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione gerarchica dei membri delle squadre; |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
j) per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, soccorso in mare e sbarco; a tale riguardo, il piano operativo è redatto conformemente al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio42; |
j) per le operazioni in mare, informazioni specifiche riguardanti la giurisdizione e la legislazione applicabili nell'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta, compresi i riferimenti al diritto dell'Unione e internazionale in materia di intercettazione, ricerca, soccorso in mare e sbarco; a tale riguardo, il piano operativo che definisce il ruolo dell'Agenzia nelle attività di ricerca e soccorso è redatto conformemente al diritto internazionale e al regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio42; |
__________________ |
__________________ |
42 Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag 93). |
42 Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag 93). |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera k | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
k) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali; |
k) le modalità di cooperazione con i paesi terzi, le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione o con le organizzazioni internazionali, in stretta sinergia con la Commissione e il SEAE. Il Parlamento europeo è regolarmente informato in merito a tale cooperazione; |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio. |
c) l'assistenza tecnica e operativa nel settore del rimpatrio, compresa la preparazione e l'organizzazione di operazioni di rimpatrio nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, del giusto processo e del principio di non respingimento. |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. L'Agenzia, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e le altre agenzie dell'Unione competenti, e con il coordinamento della Commissione, garantisce la conformità di queste attività con il sistema europeo comune di asilo e i diritti fondamentali. Ciò comprende la fornitura di un riparo, di condizioni igieniche e di strutture che rispettino le differenze di genere e le esigenze dei bambini nei punti di crisi. |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3 % del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 % del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione. |
5. La riserva di rapido intervento è un corpo permanente posto a disposizione immediata dell'Agenzia, che può essere dispiegato a partire da ciascuno Stato membro entro tre giorni lavorativi dal momento in cui il piano operativo è approvato dal direttore esecutivo e dallo Stato membro ospitante. A tale scopo ogni Stato membro mette a disposizione dell'Agenzia ogni anno un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3 % del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 % del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime, e che ammonta come minimo a 1 500 guardie di frontiera, i cui profili corrispondono a quelli indicati nella decisione del consiglio di amministrazione. L'Agenzia si avvale delle competenze dell'Unione sviluppate attraverso missioni di politica di sicurezza e di difesa comune e attraverso obiettivi primari. |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 8 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'Agenzia contribuisce alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate. |
L'Agenzia contribuisce alle squadre europee di guardie costiere e di frontiera con guardie di frontiera competenti distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali presso l'Agenzia. Il contributo degli Stati membri relativamente al distacco delle loro guardie di frontiera presso l'Agenzia per l'anno successivo è programmato sulla base di negoziati e accordi annuali bilaterali tra l'Agenzia e gli Stati membri. Conformemente a tali accordi, gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera disponibili per il distacco, a meno che ciò non incida gravemente sull'adempimento dei compiti nazionali. In tali situazioni, gli Stati membri possono richiamare le loro guardie di frontiera distaccate. Al fine di rimediare ad eventuali carenze, l'Agenzia può assumere personale temporaneo per svolgere attività di controllo di frontiera in linea con il suo mandato. |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 8 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La durata di tali assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine. |
La durata delle assegnazioni può essere di 12 mesi, ma in ogni caso non è inferiore a tre mesi. Le guardie di frontiera distaccate sono considerate membri delle squadre e hanno gli stessi compiti e le stesse competenze dei membri delle squadre. Lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera è considerato lo Stato membro di origine. |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse; |
a) coordina a livello tecnico e operativo le attività di rimpatrio degli Stati membri, inclusi i rimpatri volontari, al fine di instaurare un sistema integrato di gestione dei rimpatri tra le autorità competenti degli Stati membri, con la partecipazione delle autorità competenti dei paesi terzi e di altri portatori d'interesse; |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
a bis) coopera con i paesi terzi al fine di agevolare le attività di rimpatrio degli Stati membri; |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
d) assistenza relativa alle misure necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili. |
d) assistenza relativa alle misure legittime, proporzionate e necessarie per garantire la disponibilità dei rimpatriandi ai fini del rimpatrio e per evitare che i rimpatriandi si rendano irreperibili, nonché consulenza sulle alternative al trattenimento in conformità con la direttiva 2008/115/CE e con il diritto internazionale. |
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'ufficio rimpatri mira a sviluppare sinergie e collegare le reti finanziate dall'Unione e i programmi in materia di rimpatrio in stretta cooperazione con la Commissione europea e la rete europea sulle migrazioni43. |
3. L'ufficio rimpatri mira a sviluppare sinergie e collegare le reti finanziate dall'Unione e i programmi in stretta cooperazione con la Commissione europea e la rete europea sulle migrazioni43, nonché con altre organizzazioni e con gli Stati membri interessati. |
__________________ |
__________________ |
43 GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7. |
43 GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7. |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. L'Agenzia non coordina, organizza o propone operazioni di rimpatrio in un paese terzo in cui sono stati individuati attraverso le sue analisi dei rischi, o accertati in relazioni del responsabile dei diritti fondamentali, di agenzie dell'Unione, di organismi di tutela dei diritti umani o di organizzazioni intergovernative e non governative, rischi di violazioni dei diritti fondamentali o gravi carenze delle leggi e delle procedure civili e penali pertinenti. |
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto internazionale pertinente, compresa la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali. |
1. La guardia costiera e di frontiera europea rispetta e garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e del diritto internazionale pertinente, tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, la Convenzione sui diritti del fanciullo e gli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare per quanto riguarda il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, comprendente meccanismi efficaci per garantire il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto in tutte le attività dell'Agenzia. Il Parlamento europeo è debitamente informato in merito a tale strategia in materia di diritti fondamentali. |
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nell'esecuzione dei suoi compiti la guardia costiera e di frontiera europea assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. |
2. Nell'esecuzione dei suoi compiti l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera assicura che nessuno sia sbarcato, obbligato a entrare o condotto in un paese, o altrimenti consegnato o riconsegnato alle autorità dello stesso, in violazione del principio di non respingimento, o in un paese nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio verso un altro paese in violazione di detto principio. |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità. |
3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera tiene conto delle particolari esigenze dei minori, soprattutto se non accompagnati, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità. |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Nell'esecuzione dei suoi compiti, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia tiene conto delle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali. |
4. Nell'esecuzione di tutti i suoi compiti, inclusi l'ulteriore sviluppo e l'attuazione di un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali, nelle sue relazioni con gli Stati membri e nel quadro della cooperazione con i paesi terzi, l'Agenzia assicura che sia dato l'appropriato seguito alle relazioni redatte dal forum consultivo e dal responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia informa il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali delle eventuali modifiche che ha apportato alla sua impostazione in risposta alle relazioni e alle raccomandazioni di questi organismi, inserendone i dettagli nella sua relazione annuale. |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale. |
3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale, che permetta loro anche di identificare le eventuali violazioni dei diritti umani e di trattarle di conseguenza. |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti versati alle vittime o agli aventi diritto. |
2. Ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, l'Agenzia risarcisce tutti i danni provocati, conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri. |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui ai paragrafi 1 e 2. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi o a terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento. |
4. Fatto salvo l'articolo 47, sono vietate la trasmissione di dati personali trattati dall'Agenzia e la trasmissione ulteriore da parte degli Stati membri ad autorità di paesi terzi, ad organizzazioni internazionali o a terze parti dei dati personali trattati dall'Agenzia nell'ambito del presente regolamento. |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'Agenzia coopera con la Commissione, le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera compreso il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il terrorismo. |
L'Agenzia coopera con il Parlamento europeo, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione, il servizio europeo per l'azione esterna, Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Eurojust, il Centro satellitare dell'Unione europea, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e l'Agenzia europea di controllo della pesca, nonché con altre agenzie, organi e organismi dell'Unione, nei settori contemplati dal presente regolamento, e in particolare con gli obiettivi di prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera compreso il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il terrorismo. |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché il sostegno alla formazione e allo scambio di personale, allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera; |
c) potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche, nonché il sostegno alla formazione e allo scambio di personale, allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, la capacità operativa per la ricerca e il salvataggio e il rispetto degli obblighi e degli impegni in materia di diritti umani, migrazione e asilo. |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 53 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Cooperazione con i paesi terzi |
Cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni non governative |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali. L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio. |
1. Per quanto attiene alle sue attività e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia agevola e incoraggia la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione in materia di relazioni esterne e specialmente della politica europea di vicinato e della politica di sviluppo, in particolare con riferimento alla protezione dei diritti fondamentali. L'Agenzia e gli Stati membri osservano norme e standard almeno equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione anche quando la cooperazione con i paesi terzi avviene nel territorio di detti paesi. L'instaurazione di una cooperazione con i paesi terzi consente di promuovere norme europee in materia di gestione delle frontiere e di rimpatrio. |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne, e deve avere la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo. La Commissione è informata di tali attività. |
3. In circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa, l'Agenzia può coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi nel settore della gestione delle frontiere esterne, e deve avere la possibilità di effettuare operazioni congiunte alle frontiere esterne che coinvolgono uno o più Stati membri e paesi terzi confinanti con almeno uno di tali Stati membri nel pieno rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, previo accordo di tale paese terzo confinante, anche sul territorio di tale paese terzo. La partecipazione degli Stati membri alle operazioni congiunte sul territorio dei paesi terzi avviene su base volontaria. Il Parlamento europeo, la Commissione, il SEAE, Eurojust ed Europol sono informati di tali attività. |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. L'UE conclude con il paese terzo un accordo sullo status per l'impiego dei membri delle squadre in operazioni congiunte in cui essi avranno poteri di esecuzione, o in altre azioni se necessario. Tale accordo copre tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni, in particolare la descrizione della portata dell'operazione, la responsabilità civile e penale, i compiti e i poteri dei membri delle squadre. L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali durante le operazioni. |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 3 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 ter. La Commissione redige un modello di accordo sullo status per gli interventi sul territorio di paesi terzi. |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione. |
5. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività o sulla sicurezza delle persone da rimpatriare. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione. |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 8 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8 bis. Prima della stipula di un eventuale accordo di cui al presente articolo, la Commissione verifica che le sue disposizioni siano conformi al presente regolamento e alle pertinenti norme del diritto dell'Unione e del diritto internazionale in materia di diritti fondamentali e di protezione internazionale, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Convenzione sullo status dei rifugiati e la Convenzione sui diritti del fanciullo, in particolare il principio di non respingimento e il diritto a un ricorso effettivo, nonché alle disposizioni del presente regolamento in materia di scambio di informazioni e protezione dei dati. La valutazione si basa su informazioni provenienti da un'ampia gamma di fonti, tra cui gli Stati membri, gli organi, gli organismi e le agenzie dell'Unione, e le organizzazioni internazionali e non governative competenti. La Commissione invia la propria valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. L'Agenzia informa il Parlamento europeo in merito alle attività di cui ai paragrafi 2 e 3. |
9. L'Agenzia pubblica sul suo sito web i suoi accordi, compresi gli accordi di lavoro, con i paesi terzi. Almeno ogni tre mesi l'Agenzia riferisce al Parlamento europeo in merito alla sua cooperazione con i paesi terzi. Nella relazione annuale dell'Agenzia è inclusa una valutazione dettagliata della cooperazione con i paesi terzi, comprendente informazioni dettagliate sul rispetto dei diritti fondamentali e della protezione internazionale. |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti facenti parte del proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, compresa la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio49. |
1. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi esperti facenti parte del proprio personale in qualità di funzionari di collegamento, cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali funzionari di collegamento appartengono alle reti di cooperazione locale o regionale dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione e degli esperti della sicurezza dell'Unione e degli Stati membri. L'Agenzia coordina la rete istituita a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio e ne assicura il corretto funzionamento.49 |
__________________ |
__________________ |
49 Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1). |
49 Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1). |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 61 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto, composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione e da tre membri del consiglio amministrazione, per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, per motivi d'urgenza, per prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. |
6. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo ristretto, composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione e da tre membri del consiglio di amministrazione, nonché da un rappresentante dello Stato membro che richiede assistenza, per assistere il consiglio stesso e il direttore esecutivo nel predisporre decisioni, programmi e attività che saranno adottati dal consiglio di amministrazione e quando necessario, per motivi d'urgenza, per prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione. |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 62 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. |
1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro, di due rappresentanti della Commissione e di due del Parlamento europeo, tutti aventi diritto di voto. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il Parlamento europeo elegge due dei suoi membri, di cui almeno uno è membro della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile. |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo e di vicedirettore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet. |
1. La Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, propone candidati per il posto di direttore esecutivo e di vicedirettore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed eventualmente sulla stampa o su siti Internet. |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. |
2. Prima della sua nomina da parte del consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri, il direttore esecutivo è sentito dagli organi competenti del Parlamento europeo. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il responsabile dei diritti fondamentali è indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali. |
2. Il responsabile dei diritti fondamentali è pienamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni di responsabile dei diritti fondamentali, riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e al Parlamento europeo e collabora con il forum consultivo. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce periodicamente contribuendo così al meccanismo per il monitoraggio dei diritti fondamentali. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il responsabile dei diritti fondamentali tiene periodicamente uno scambio di opinioni con gli organi competenti del Parlamento europeo e riferisce in merito alle denunce e al seguito ad esse riservato. |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Il direttore esecutivo riferisce al responsabile dei diritti fondamentali i risultati e il seguito dato dall'Agenzia alla denuncia. |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Il responsabile dei diritti fondamentali riferisce al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati e il seguito dato alle denunce da parte dell'Agenzia e degli Stati membri. |
7. Il responsabile dei diritti fondamentali comunica al direttore esecutivo e al consiglio di amministrazione i risultati relativi alle denunce considerate ricevibili. Il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione riferiscono quindi in merito al seguito dato alle denunce dall'Agenzia e dagli Stati membri. |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 7 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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7 bis. Nella relazione annuale di attività dell'Agenzia è inclusa una relazione sulle denunce ricevute, i tipi di violazioni dei diritti fondamentali, le attività dell'Agenzia interessata, lo Stato membro o il paese terzo interessato e il seguito dato. |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 72 – paragrafo 9 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
L'Agenzia provvede a che il modulo di denuncia standardizzato sia disponibile nelle lingue più comuni e reso disponibile sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato. |
L'Agenzia provvede a che il modulo di denuncia standardizzato e il foglio informativo siano disponibili nelle lingue più comuni e in quelle che i richiedenti asilo e i migranti comprendono, o che di può ragionevolmente supporre che comprendano, e siano resi disponibili sul sito web dell'Agenzia e su supporto cartaceo nel corso di tutte le attività dell'Agenzia. Il responsabile dei diritti fondamentali prende in considerazione le denunce anche quando non sono presentate mediante il modulo di denuncia standardizzato. Su richiesta vengono forniti alle presunte vittime ulteriori orientamenti e assistenza in merito alla procedura di denuncia. Sono fornite informazioni adattate ai bambini per agevolare il loro accesso al meccanismo di denuncia. |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 74 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 74 bis |
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Relazioni e informazioni al Parlamento europeo |
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1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni, compresi l'attuazione e il monitoraggio della strategia in materia di diritti fondamentali, la relazione annuale di attività consolidata dell'Agenzia per l'anno precedente, il programma di lavoro per l'anno successivo e la programmazione pluriennale dell'Agenzia. Il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e risponde alle domande formulate da suoi membri ogniqualvolta gliene sia fatta richiesta. |
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2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, la relazione comprende altresì le informazioni pertinenti richieste di volta in volta dal Parlamento europeo. |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione effettua una valutazione per esaminare, in particolare, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. |
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, la Commissione effettua una valutazione per esaminare, in particolare, l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza dell'Agenzia e delle sue prassi di lavoro in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il regolamento e il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. |
La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del presente regolamento. |
La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione del presente regolamento, nonché dei casi di denuncia e del loro trattamento. |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La prima valutazione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento esamina la necessità di fornire all'Agenzia l'accesso alle pertinenti banche dati europee. |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Il direttore esecutivo tiene periodici scambi di opinioni con gli organi competenti del Parlamento europeo, in particolare per quanto riguarda la cooperazione specifica con i paesi terzi, e presenta la relazione annuale dell'Agenzia. |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. |
3. In occasione di ogni valutazione, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Guardia costiera e di frontiera europea |
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Riferimenti |
COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 21.1.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 21.1.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Javier Nart 16.2.2016 |
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Approvazione |
12.5.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
42 8 9 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Soraya Post, Jean-Luc Schaffhauser, Dubravka Šuica, Bodil Valero |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Michel Dantin, Raymond Finch, Heidi Hautala, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta |
||||
PARERE della commissione per i bilanci (26.4.2016)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
Relatore per parere: Eider Gardiazabal Rubial
BREVE MOTIVAZIONE
La Commissione ha proposto il presente regolamento nel quadro di un più ampio pacchetto relativo alla guardia costiera e di frontiera che comprende altresì proposte di modifica dei regolamenti di base dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). La Commissione propone di ampliare le funzioni di queste due agenzie attraverso un articolo supplementare in materia di cooperazione europea sulle funzioni di guardia costiera, mentre l'agenzia di guardia costiera e di frontiera europea sarà costituita a partire dall'attuale Frontex.
Dal punto di vista del bilancio, questo tentativo di creare sinergie tra le agenzie che operano in settori contigui andrebbe sostenuto, considerate altresì le limitate risorse finanziarie disponibili alla categoria 3.
Nella sua scheda legislativa finanziaria, la Commissione propone un bilancio globale per l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera pari a 1 212 milioni di euro per quello che resta dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), in concreto 281 milioni di euro nel 2017, 298 milioni nel 2018, 310 milioni di euro nel 2019 e 322 milioni di euro nel 2020.
Considerate le limitate risorse disponibili alla categoria 3 nell'attuale QFP, il relatore nutre gravi dubbi sul fatto che gli aumenti proposti possano essere finanziati nell'ambito del massimale. Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe presentare al più presto una proposta per una revisione al rialzo del massimale della categoria 3, al fine di essere in grado di finanziare le esigenze supplementari connesse all'attuale crisi migratoria che con tutta probabilità non diminuirà entro il 2020.
La funzione della guardia costiera sarà ulteriormente rafforzata grazie a 87,2 milioni di euro supplementari per l'EMSA e a 30,1 milioni di euro per l'EFCA per il periodo 2017-2020 per finanziare le nuove funzioni di queste due agenzie. La funzione di guardia costiera sarà quindi altresì parzialmente finanziata dalle categorie 1bis e 2.
In linea con gli stanziamenti supplementari, anche l'organico dell'Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera sarà sostanzialmente incrementato. Nel quadro del bilancio 2016, sono stati autorizzati per Frontex 225 posti in organico. Questo numero passerà entro il 2020 a 550. Inoltre, anche il numero degli addetti esterni, come gli agenti contrattuali e gli esperti nazionali comandati, aumenterà con l'obiettivo di raggiungere un organico globale di 1 000 persone entro il 2020.
Occorre rilevare comunque che la Commissione nella sua scheda legislativa finanziaria applica tuttora come linea di base la propria programmazione delineata nella comunicazione COM(2013)519, riducendo quindi gradualmente i "vecchi posti Frontex" (ad esclusione di quelli supplementari concessi attraverso i bilanci rettificativi 5/2015 e 7/2015 e il bilancio 2016) dai 149 del 2016 ai 145 del 2020. Il relatore ritiene che questo approccio sia obsoleto, considerati gli sviluppi della strategia degli ultimi due anni ed invita la Commissione ad esonerare tutti i posti di tutte le agenzie che si occupano di crisi migratoria dall'obiettivo del 5% di riduzione dell'organico.
Pur non mettendo in dubbio l'esigenza di considerevoli aumenti degli stanziamenti e del personale proposti dalla Commissione, il relatore desidera sottolineare che occorrerebbe evitare di creare una superagenzia che abbia il potenziale di dominare tutte le altre agenzie di affari interni. Il relatore si attende quindi dalla Commissione una proposta analogamente ambiziosa per l'ulteriore sviluppo dell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo nel prossimo futuro.
Considerato il sostanziale aumento del bilancio di Frontex negli anni scorsi e previsto fino al 2020, il relatore ritiene che sarebbe opportuno modificare la nomenclatura di bilancio dell'agenzia per quanto riguarda la propria spesa operativa. Occorrerebbe garantire che l'autorità di bilancio possa esercitare un'influenza sulle priorità operative dell'agenzia. Il relatore invita la Commissione ad attuare queste modifiche alla nomenclatura sin dal momento in cui presenterà il progetto di bilancio per l'esercizio 2017.
Il relatore ritiene inoltre che il Parlamento europeo meriti di svolgere un ruolo più significativo nel processo di nomina del Direttore esecutivo e ha introdotto emendamenti al riguardo, basandosi sull'esempio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
Il relatore è inoltre preoccupato del fatto che, dopo più di 10 anni non vi sia ancora un accordo sulla sede centrale tra Frontex e la Repubblica di Polonia e invita le autorità competenti a finalizzare al più presto tale accordo.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea. |
(33) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di esercitare un controllo politico e strategico sull'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali preposti alla gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e nominare il direttore esecutivo e il suo vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita e disciplinata secondo i principi dell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 2012 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea. Ciò comprende la conclusione di un accordo relativo alla sede centrale tra l'Agenzia e il paese ospitante. |
Motivazione | |
Non esiste ancora un accordo sulla sede centrale tra Frontex e la Repubblica di Polonia, anche se Frontex esiste da più di 10 anni. Tale accordo deve essere concluso al più presto, e al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Per garantire l'autonomia dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. |
(34) Per garantire l'autonomia dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti. Il bilancio adottato dal consiglio di amministrazione dovrebbe essere equilibrato in termini di capacità di affrontare diversi aspetti delle attività dell'Agenzia, tra cui la garanzia dei diritti fondamentali. |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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m bis) contribuisce alla messa in atto di strutture differenziate in funzione del genere e dell'età dei migranti, tenendo conto in particolare della situazione specifica delle donne e dei minori non accompagnati; |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il consiglio di amministrazione stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. |
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, stabilisce e aggiorna, ove necessario, le regole specifiche per il pagamento della diaria ai membri delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Per quanto riguarda i costi sostenuti sopra indicati, l'IVA è ammissibile qualora non sia detraibile. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità. |
3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la guardia costiera e di frontiera europea tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle donne, delle vittime della tratta di esseri umani, delle persone bisognose di assistenza medica, delle persone bisognose di protezione internazionale, delle persone in pericolo in mare e di chiunque si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e al rimpatrio di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione. |
3. Rientra tra i compiti dei funzionari di collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione irregolare e al rimpatrio di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare. Tali funzionari di collegamento si coordinano strettamente con le delegazioni dell'Unione e, ove possibile, hanno i loro uffici nello stesso edificio. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività. |
4. La decisione di inviare funzionari di collegamento in paesi terzi è soggetta al previo parere della Commissione. Il Parlamento europeo è informato quanto prima e in modo esaustivo su tali attività e sulle relative conseguenze finanziarie. |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 56 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti. |
3. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti, e garantisce opportune misure di sicurezza per il personale e gli edifici dell'Agenzia. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. I candidati proposti dalla Commissione si rivolgono quindi al Consiglio e alla commissione competente del Parlamento europeo e rispondono alle domande, dopodiché il Parlamento europeo e il Consiglio esprimono i propri pareri e definiscono il loro ordine di preferenza che trasmettono al Consiglio di amministrazione. |
Motivazione | |
Il processo di selezione dovrebbe comportare un'audizione dinanzi agli organi competenti del Parlamento e del Consiglio. | |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. |
2. Tenuto conto di questi pareri, il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza di alto livello in materia amministrativa e gestionale, nonché della estesa esperienza professionale in materia di gestione delle frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio d'amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto. |
Motivazione | |
Le audizioni sopra menzionate devono essere tenute in considerazione dal Consiglio di amministrazione nella sua decisione di nomina. | |
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell'agenzia comprendono: |
1. Le entrate dell'Agenzia comprendono: |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Al fine di rafforzare la trasparenza di bilancio, la spesa operativa è presentata nel bilancio dell'Unione attraverso voci separate di bilancio per settore di attività. |
Motivazione | |
Si tratta di una necessità dovuta all'aumento del bilancio disponibile per la nuova Agenzia e al rafforzamento del suo ruolo operativo. | |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea. |
7. Alla ricezione, la Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (di seguito «autorità di bilancio»). |
Motivazione | |
a) La trasmissione dello stato di previsione dovrebbe avvenire immediatamente. | |
b) Non c'è un progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea. | |
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
13. In vista del finanziamento di interventi rapidi alle frontiere e di interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 4% della dotazione prevista per le attività operative. La riserva è mantenuta nel corso di tutto l'anno. |
13. In vista del finanziamento di interventi rapidi alle frontiere e di interventi di rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato dal consiglio di amministrazione comprende una riserva finanziaria operativa pari almeno al 4% della dotazione prevista per le attività operative. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere ancora disponibile almeno un quarto della riserva per coprire il fabbisogno che si presenti entro la fine dell'anno. |
Motivazione | |
Non ha senso mantenere una riserva per tutto l'anno in quanto l'idea di una riserva è che possa essere utilizzata. Tuttavia, al fine di garantire che esista ancora una parte disponibile della riserva verso la fine dell'esercizio finanziario, si suggerisce di stabilire una percentuale minima che deve ancora essere disponibile al 1° ottobre, in analogia con le disposizioni relative al fondo europeo di solidarietà. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ogni due valutazioni, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. |
soppresso |
Motivazione | |
Il contenuto del paragrafo è ampiamente contemplato dal paragrafo 1. Inoltre, la piena valutazione deve essere effettuata ogni 3 anni, considerata la volatilità dell'ambiente di questo settore strategico. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Guardia costiera e di frontiera europea |
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Riferimenti |
COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 21.1.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
BUDG 21.1.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Eider Gardiazabal Rubial 3.2.2016 |
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Approvazione |
26.4.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
25 2 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Andrey Novakov, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Anders Primdahl Vistisen |
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PARERE della commissione per la pesca (20.4.2016)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio
(COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD))
Relatore per parere: Alain Cadec
BREVE MOTIVAZIONE
Nel quadro dell'istituzione dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, la Commissione propone una cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera (articolo 52). Un testo identico a quello dell'articolo è stato inserito nei mandati dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). La modifica dei mandati delle tre agenzie è lo strumento giuridico necessario per rafforzare la cooperazione interagenzie e per garantire la collaborazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera.
La commissione per la pesca intende potenziare la proposta della Commissione soltanto per quanto riguarda la cooperazione concernente le funzioni di guardia costiera cui partecipa l'EMSA. Per evitare confusione con gli altri compiti delle tre agenzie e precisare la portata della collaborazione, risulta opportuno definire le funzioni di guardia costiera. L'attuale sistema di cooperazione riguardo alle funzioni di guardia costiera presenta ritardi e lacune, in particolare a causa della mancanza di informazioni sulle competenze, i poteri e le capacità delle altre autorità, del numero limitato di risorse operative, della mancanza di interoperabilità tra i sistemi e le risorse nonché delle carenze in termini di pianificazione e operazioni congiunte.
Grazie a questa proposta, le operazioni di sorveglianza, prevenzione e controllo marittimo saranno coordinate a livello europeo nell'ottica di migliorare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed efficaci sotto il profilo dei costi. La cooperazione consentirà di rafforzare la capacità dell'Unione europea di far fronte alle minacce e ai rischi nel settore marittimo, migliorando in particolare la cooperazione non solo tra le agenzie dell'Unione, ma anche tra tutti gli altri soggetti competenti. Tale cooperazione permetterà inoltre di evitare la duplicazione degli sforzi assicurando che i soggetti coinvolti, segnatamente le agenzie dell'Unione europea, agiscano in modo coerente ed efficace per sviluppare sinergie.
Grazie a questa proposta, le tre agenzie potranno offrire sostegno alle autorità nazionali e operare in modo efficace e congiunto per aiutare queste ultime a condurre, nello specifico, operazioni di controllo, sicurezza e sorveglianza, fornendo loro apparecchiature e formazioni, scambiando informazioni e garantendo il necessario coordinamento di operazioni pluridimensionali. Tale cooperazione è fondamentale nell'attuale contesto migratorio: i forti flussi migratori impongono infatti un rafforzamento della solidarietà materiale e umana da parte dell'Unione europea.
Il relatore per parere valuta positivamente la proposta in esame, che deve permettere di allineare le competenze dell'Agenzia europea di controllo della pesca, dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera unicamente per quanto riguarda la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera. Anche se gli strumenti d'azione sono nazionali, il coordinamento delle funzioni di guardia costiera non può che essere europeo.
EMENDAMENTI
La commissione per la pesca invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive. |
(18) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe disporre dell'attrezzatura e del personale necessari da impiegare in operazioni congiunte o interventi rapidi alle frontiere. A tale scopo, nell'avviare interventi rapidi alle frontiere su richiesta di uno Stato membro o in una situazione che richieda un'azione urgente, l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe poter impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte da una riserva di rapido intervento, che dovrebbe consistere in un corpo permanente composto da una piccola percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1 500 persone. Dette squadre dovrebbero comprendere nel loro personale interpreti o persone in grado di parlare correntemente sia la lingua dello Stato membro ospitante sia la lingua più parlata tra i destinatari dell'intervento. L'impiego di squadre europee di guardie costiere e di frontiera attinte dalla riserva di rapido intervento dovrebbe essere immediatamente completato, se occorre, da squadre europee di guardie costiere e di frontiera aggiuntive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'afflusso di migranti ha provocato un numero crescente di decessi in mare a causa dell'inadeguatezza delle imbarcazioni. Uno dei vari obiettivi della cooperazione europea concernente le funzioni di guardia costiera è quello di rafforzare la prevenzione di catastrofi in mare e le capacità di intervento rapido. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe seguire e alimentare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo delle frontiere esterne, compreso l'utilizzo di tecnologie avanzate di sorveglianza, e dovrebbe trasmettere tali informazioni agli Stati membri e alla Commissione. |
(24) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe seguire e alimentare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo delle frontiere esterne, compreso l'utilizzo di tecnologie avanzate di sorveglianza, e dovrebbe trasmettere tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e a tutte le agenzie coinvolte, compresa l'Agenzia europea di controllo della pesca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera deve basarsi in particolare sui sistemi di informazione e sulle capacità già disponibili a livello di Unione, creando sinergie più efficaci tra le capacità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cooperazione europea concernente le funzioni di guardia costiera non punta a ridimensionare i poteri dell'EFCA. Il suo compito resta l'organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione nel settore della pesca ad opera degli Stati membri nel rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne l'applicazione effettiva e uniforme. La cooperazione punta a rafforzare tale compito innanzitutto avviando sinergie e migliorando la conoscenza della situazione marittima e la capacità di intervento in mare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 14 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le funzioni di guardia costiera non si limitano alla vigilanza delle frontiere dell'Unione europea nel contesto delle migrazioni; esse consentono di sostenere le autorità nazionali fornendo servizi, informazioni, attrezzature e formazioni, nonché coordinando le operazioni in settori diversificati come il controllo della pesca, la prevenzione dell'inquinamento marino, della pirateria o di traffici di ogni tipo. La definizione permette di precisare la portata della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 52. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera r bis) (nuova) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(r bis) coadiuvare la condivisione di informazioni, attrezzature e ogni altro strumento dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, se il loro sostegno è necessario per compiti specifici quali, tra l'altro, la ricerca e il soccorso. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio. |
1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri, nonché a tutte le altre agenzie coinvolte, compresa l'Agenzia europea di controllo della pesca. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 52 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera è stata istituita grazie al progetto pilota del Parlamento europeo per il 2016. Il Parlamento intende essere informato sui risultati e le sinergie conseguiti grazie al progetto. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Guardia costiera e di frontiera europea |
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Riferimenti |
COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 21.1.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
PECH 21.1.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Alain Cadec 17.2.2016 |
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Esame in commissione |
22.3.2016 |
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Approvazione |
19.4.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
15 6 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Izaskun Bilbao Barandica, Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Laura Ferrara |
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Guardia costiera e di frontiera europea |
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Riferimenti |
COM(2015)0671 – C8-0408/2015 – 2015/0310(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
15.12.2015 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 21.1.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 21.1.2016 |
BUDG 21.1.2016 |
TRAN 21.1.2016 |
PECH 21.1.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
TRAN 12.5.2016 |
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Relatore Nomina |
Artis Pabriks 29.2.2016 |
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Esame in commissione |
29.2.2016 |
11.4.2016 |
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Approvazione |
30.5.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
40 10 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Daniel Dalton, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Axel Voss |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Ádám Kósa, Keith Taylor, Lieve Wierinck |
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Deposito |
6.6.2016 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
40 |
+ |
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ALDE |
Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck |
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ECR |
Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Helga Stevens |
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PPE |
Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Othmar Karas, Barbara Kudrycka, Ádám Kósa, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Axel Voss |
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S&D |
Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
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10 |
- |
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EFDD |
Laura Agea, Laura Ferrara, Beatrix von Storch, Kristina Winberg |
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ENF |
Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn |
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GUE/NGL |
Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat |
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5 |
0 |
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S&D |
Soraya Post |
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Verts/ALE |
Jan Philipp Albrecht, Jan Keller, Keith Taylor, Bodil Valero |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti