RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione strategica tra il ministero della pubblica sicurezza della Repubblica popolare cinese ed Europol
28.9.2016 - (08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Claude Moraes
RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione strategica tra il ministero della pubblica sicurezza della Repubblica popolare cinese ed Europol
(08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto del Consiglio (08364/2016),
– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0217/2016),
– vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)[1], in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,
– vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate[2], in particolare gli articoli 5 e 6,
– vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi[3],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0265/2016),
1. approva il progetto del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. invita la Commissione a valutare le disposizioni contenute nell'accordo di cooperazione, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento Europol[4]; invita la Commissione a informare il Parlamento e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione e, se del caso, a presentare una raccomandazione che autorizza ad avviare una rinegoziazione internazionale dell'accordo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e a Europol.
- [1] GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.
- [2] GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.
- [3] GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.
- [4] Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).
MOTIVAZIONE
Conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, della vigente decisione del Consiglio che istituisce Europol (decisione 2009/371/GAI), spetta al Consiglio approvare la stipula di accordi internazionali di cooperazione con paesi terzi o con organizzazioni internazionali, dopo aver consultato il Parlamento europeo. Tali accordi possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche, tecniche o classificate. Gli accordi di cooperazione operativa comprendono anche lo scambio di dati personali.
La proposta in esame riguarda la proposta di approvazione di un accordo di cooperazione strategica tra Europol e la Cina. Tale accordo strategico esclude lo scambio di dati personali, pertanto la questione della protezione dei dati non è rilevante in questo caso. Le informazioni scambiate potrebbero comprendere conoscenze specialistiche, relazioni di situazione generali, risultati di analisi strategiche, informazioni sulle procedure delle indagini penali, informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità, attività di formazione, nonché la fornitura di consulenza e sostegno nell’ambito di singole indagini penali.
Sembra esservi una chiara necessità operativa di Europol di collaborare con la Cina. Secondo Europol, la Cina svolge un ruolo sempre più importante come paese di provenienza, transito e destinazione nella lotta contro la criminalità organizzata, come il favoreggiamento dell'immigrazione illegale, la tratta di esseri umani, i reati connessi con la droga, la contraffazione dell'euro, le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, la corruzione nello sport nonché la criminalità informatica e attività connesse con il riciclaggio di denaro. Inoltre, in Cina si trovano diversi gruppi criminali organizzati ad alto impatto.
Il relatore è favorevole alla conclusione di questo accordo di cooperazione strategica con la Cina, dato che rappresenterebbe un aiuto e un sostegno alla lotta contro la criminalità organizzata e contribuirebbe a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di applicazione della legge.
Il relatore si attiene pienamente al testo della relazione che è stata adottata in Aula il 12 aprile 2016 per quanto riguarda l'accordo di cooperazione strategica tra Europol e il Brasile.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte dell’ufficio europeo di polizia (Europol), dell’accordo sulla cooperazione strategica tra il ministero della pubblica sicurezza della Repubblica popolare cinese ed Europol |
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Riferimenti |
08364/2016 – C8-0217/2016 – 2016/0808(CNS) |
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Consultazione del PE |
9.6.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 22.6.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 22.6.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 8.9.2016 |
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Relatori Nomina |
Claude Moraes 31.8.2016 |
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Approvazione |
26.9.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
32 6 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Malin Björk, Michał Boni, Frank Engel, Tanja Fajon, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Luigi Morgano, Morten Helveg Petersen, Josep-Maria Terricabras, Axel Voss |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Arnaud Danjean, Sylvie Goddyn, Mylène Troszczynski |
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Deposito |
28.9.2016 |
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