RELAZIONE sull'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
17.10.2016 - (2016/2011(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Kostas Chrysogonos
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sull'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
Il Parlamento europeo,
– visto il Libro verde della Commissione sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità (COM(2002)0746),
– visto il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento[1],
– visto il regolamento (UE) n. 936/2012 della Commissione, del 4 ottobre 2012, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento[2],
– vista la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (COM(2015)0495),
– vista la valutazione europea dell'attuazione sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento effettuata dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo,
– visto l'articolo 52 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0299/2016),
A. considerando che la Commissione ha presentato la sua relazione che riesamina l'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1896/2006;
B. considerando che la relazione è stata presentata con quasi due anni di ritardo e non contiene una valutazione d'impatto estesa e aggiornata per ciascuno Stato membro come richiesto, la quale prenda in esame le differenti disposizioni giuridiche in tutti gli Stati membri e la loro interoperabilità, ma solo in modo incompleto una tabella statistica con informazioni che risalgono prevalentemente al 2012; che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è facoltativo e che è possibile avvalersene nell'ambito di controversie transfrontaliere in alternativa alle ingiunzioni di pagamento nazionali;
C. considerando che tale procedimento è stato concepito per consentire un recupero rapido, agevolato ed economico di somme derivanti da debiti che sono certe, definite nell'importo, dovute e non contestate dal convenuto; che, stando alle statistiche, il funzionamento del procedimento sembra ampiamente soddisfacente, ma che il procedimento opera in modo nettamente limitato rispetto al suo pieno potenziale, dato che viene impiegato perlopiù in paesi che dispongono di un procedimento simile a livello nazionale;
D. considerando che il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento rientra nella categoria di misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile aventi implicazioni transfrontaliere, necessarie al funzionamento del mercato interno;
E. considerando che i ritardi di pagamento rappresentano una delle principali cause d'insolvenza, la quale mette a rischio la sopravvivenza delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, ed è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro;
F. considerando che sarebbe opportuno adottare misure concrete, comprese campagne di sensibilizzazione mirate, per informare i cittadini, le imprese, i professionisti del diritto e le altre parti interessate sulla disponibilità, il funzionamento, l'applicazione e i vantaggi del procedimento;
G. considerando che, in taluni Stati membri in cui il procedimento europeo d'ingiunzione non è applicato conformemente al regolamento attuale, le ingiunzioni dovrebbero essere emesse con maggiore rapidità, e in ogni caso il termine di 30 giorni fissato dal regolamento dovrebbe essere rispettato, tenendo presente che le ingiunzioni possono essere dichiarate esecutive soltanto nel caso dei crediti non contestati;
H. considerando che lo sviluppo del sistema e-CODEX per consentire la presentazione online delle domande deve essere incoraggiato attraverso ulteriori misure che mirino a un ricorso più efficiente al procedimento;
I. considerando che un maggior numero di Stati membri dovrebbe seguire l'esempio della Francia, della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro e della Svezia e autorizzare i richiedenti a presentare le domande in altre lingue e in generale adottare misure di sostegno volte a ridurre al minimo i margini di errore derivanti dall'uso di una lingua straniera;
J. considerando che la natura semplificata del procedimento non significa che se ne possa fare cattivo uso per applicare clausole contrattuali abusive, in quanto l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1896/2006 dispone che il giudice valuti se il credito sia fondato, sulla scorta delle informazioni a sua disposizione, così da garantire la compatibilità con la giurisprudenza della Corte di giustizia rilevante in materia; che inoltre tutte le parti interessate dovrebbero essere informate dei diritti e dei procedimenti;
K. considerando che i moduli standard necessitano di una revisione e di futuri riesami periodici al fine di aggiornare l'elenco degli Stati membri e delle valute e di tenere maggiormente conto del pagamento di interessi su crediti, inclusa una descrizione appropriata degli interessi da recuperare;
L. considerando che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di proporre la revisione delle disposizioni sull'ambito di applicazione del procedimento e sul riesame eccezionale di ingiunzioni;
1. plaude al buon funzionamento, in tutti gli Stati membri, del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, un procedimento applicabile in materia civile e commerciale in relazione a crediti non contestati e il cui principale obiettivo consiste nella semplificazione e nell'accelerazione del procedimento per il riconoscimento e l'applicazione transfrontalieri dei diritti dei creditori nell'UE;
2. deplora il notevole ritardo, di quasi due anni, nella presentazione della relazione della Commissione che valuta l'attuazione del regolamento (CE) n. 1896/2006;
3. deplora la mancanza di una valutazione d'impatto estesa per ciascuno Stato membro nella relazione della Commissione, come previsto dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1896/2006; deplora la mancanza, nella relazione, di dati aggiornati sulla situazione negli Stati membri per quanto riguarda il funzionamento e l'attuazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento; invita pertanto la Commissione a presentare una valutazione estesa, aggiornata e dettagliata;
4. deplora parimenti che il ricorso al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento vari notevolmente tra gli Stati membri; sottolinea, a tale riguardo, che nonostante il moderno procedimento semplificato offerto dalla legislazione dell'UE, le differenze di attuazione negli Stati membri e la preferenza accordata alla legislazione nazionale piuttosto che al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non riescono a massimizzare i risultati dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1896/2006, determinando l'impossibilità per i cittadini europei di esercitare i loro diritti a livello transfrontaliero al punto da mettere a rischio la fiducia nella legislazione dell'UE;
5. segnala che, negli Stati membri con strumenti simili a livello nazionale, i membri del pubblico fanno più frequentemente ricorso al procedimento e sono maggiormente informati al riguardo;
6. ritiene che sia necessario adottare misure concrete per continuare a informare i cittadini, le imprese, i professionisti del diritto e tutte le altre parti interessate sulla disponibilità, il funzionamento, l'applicazione e i vantaggi del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento nei casi di natura transfrontaliera; sottolinea che è necessario fornire assistenza ai membri del pubblico e in particolare alle piccole e medie imprese affinché migliorino il loro impiego, la loro comprensione e la loro conoscenza degli strumenti giuridici esistenti per far valere i loro crediti a livello transfrontaliero nel quadro del diritto dell'UE pertinente in materia;
7. sottolinea che è necessario che gli Stati membri forniscano alla Commissione dati accurati, completi e aggiornati, ai fini di un controllo e di una valutazione efficaci;
8. incoraggia gli Stati membri ad adoperarsi per emettere ingiunzioni entro 30 giorni e ad accettare domande in lingue straniere, ove possibile, tenendo in considerazione che gli obblighi di traduzione hanno un impatto negativo sui costi e sui tempi di trattamento relativamente al procedimento;
9. appoggia pienamente i lavori compiuti per consentire, in futuro, la presentazione elettronica delle domande di ingiunzione di pagamento europee; invita, pertanto, a tale riguardo, la Commissione a incoraggiare l'utilizzo del progetto pilota e-CODEX e a estenderlo a tutti gli Stati membri, a seguito di uno studio della Commissione condotto relativamente all'attuabilità della presentazione elettronica delle domande di ingiunzione di pagamento europeo;
10. invita la Commissione ad adottare moduli standard aggiornati, come richiesto, al fine di tenere maggiormente conto, tra l'altro, di una descrizione adeguata degli interessi che devono essere pagati sui crediti;
11. ritiene che un futuro riesame del regolamento dovrebbe mirare a eliminare talune eccezioni dall'ambito di applicazione del procedimento e a rivedere le disposizioni sul riesame dei procedimenti europei di ingiunzione di pagamento;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.
MOTIVAZIONE
Scopo del procedimento
Lo scopo del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è quello di consentire il recupero più agevole delle somme nell'ambito dei procedimenti transfrontalieri. Il procedimento è opzionale, il che significa che è disponibile nei casi transfrontalieri in alternativa alle varie procedure nazionali equivalenti. In termini più semplici, il procedimento consente ai creditori di ottenere facilmente un'ingiunzione di recupero di crediti civili e commerciali non contestati. Esso può essere applicato per corrispondenza o, spesso, per via elettronica, non richiede l'assistenza di un avvocato ed è esecutivo negli altri Stati membri senza necessità di ulteriori formalità.
Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento viene emesso automaticamente, esclusivamente sulla base della domanda, ma il debitore può presentare opposizione entro 30 giorni. Nel caso di tale opposizione, si pone termine all'ingiunzione, e i procedimenti giudiziari in contraddittorio possono iniziare.
Ricorso al procedimento
La Commissione rileva che circa 12 000 domande di ingiunzione di pagamento europee sono presentate ogni anno. Il ricorso al procedimento sembra essere più comune nei paesi che hanno un analogo procedimento nazionale vigente, il che significa che il pubblico destinatario ha più familiarità con il concetto. Alcuni Stati membri hanno un tasso di utilizzo estremamente basso, il che suggerisce che si potrebbe fare di più per informare le imprese e i professionisti del diritto sull'esistenza e i vantaggi della procedura.
Attuazione pratica
Diversi elementi sono essenziali per il ricorso al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento affinché sia efficace. In primo luogo, l'ingiunzione deve essere concessa in modo rapido dato che nessun esame dettagliato della domanda dovrebbe aver luogo. Il regolamento prevede che le ingiunzioni siano emesse entro 30 giorni. Sembra, tuttavia, che, mentre alcuni Stati membri concedono ingiunzioni entro detto lasso di tempo, altri prendono molto più tempo, in alcuni casi più di sei mesi. Ciò non è accettabile.
In secondo luogo, deve essere possibile presentare i relativi moduli online. Attualmente è possibile compilare i moduli online, il che riduce già il numero di errori e omissioni nei moduli. Ciò dovrebbe inoltre contribuire a ridurre il numero di richieste di correzione o rettifica delle domande. Si potrebbe fare di più in questo settore, in particolare mediante il sistema di e-CODEX, in modo che i moduli possano essere effettivamente presentati online.
In terzo luogo, trattandosi di un procedimento transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero accettare domande redatte in lingue diverse dalla loro, qualora possibile. La Francia funge da esempio al riguardo dato che le domande sono accettate in cinque lingue. Nella maggior parte degli Stati membri, tuttavia, le domande nelle lingue straniere non sono accettate.
Questioni giuridiche
Una serie di questioni giuridiche è emersa nel corso dell'applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. In primo luogo, si è fatta una disposizione esplicita insufficiente nel regolamento originario per gli interessi dovuti per il credito principale. La situazione è stata chiarita dalla giurisprudenza: è possibile utilizzare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento per gli interessi da versare in futuro, fino alla data del pagamento effettivo[1]. Tuttavia, i moduli potrebbero rendere più facile tale domanda chiarendo le sezioni pertinenti.
In secondo luogo, è diventato evidente che la piena automaticità del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, così come quella di analoghi procedimenti nazionali, non sempre è compatibile in pratica con la protezione dei consumatori. La Corte di giustizia ha stabilito che, anche se la Corte, di norma, non dovrebbe considerare la situazione giuridica alla base dell'ingiunzione di pagamento, l'efficacia del diritto di protezione dei lavoratori richiede che il tribunale consideri almeno se la clausola contrattuale in virtù della quale un'impresa chiede il pagamento sia equa per il consumatore[2]. Se non è equa, l'ingiunzione di pagamento non deve essere emessa. Ciò è compatibile con il regolamento, in quanto esso fa valere che il tribunale deve valutare se una richiesta sembra essere fondata.
Opposizione e riesame
Se il convenuto si oppone alla domanda, il procedimento non può continuare. Secondo le indicazioni del richiedente, il caso può essere abbandonato, proseguire in un procedimento giudiziario ordinario o, in seguito alla revisione del 2015, continuare nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Il tasso di opposizione varia enormemente da uno Stato membro all'altro, a quanto pare dipendendo dal fatto se procedimenti analoghi siano noti nel diritto nazionale. Nei paesi in cui esiste un tale procedimento nazionale, il tasso di opposizione è alquanto basso, mentre in altri il tasso di opposizione è superiore al 50%.
In considerazione della natura del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, un riesame è possibile solo in casi eccezionali, per esempio nel caso in cui il diritto di difesa non sia rispettato. Nel 2015 si è esaminato se modificare le disposizioni sul riesame in casi eccezionali, ma il testo è rimasto immutato per il momento. Tuttavia, sarebbe stato auspicabile un chiarimento.
Eventuali modifiche del procedimento
Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe adottare nuove versioni di alcuni dei moduli standard per tenere conto dei vari cambiamenti che si sono verificati nel corso degli anni come pure per migliorare la chiarezza delle sezioni sul pagamento degli interessi. Per quanto riguarda il regolamento stesso, il relatore non vede alcuna necessità immediata di modifiche, ma ritiene che alcune restrizioni alla portata del procedimento possano essere soppresse tenendo conto dei progressi compiuti dall'UE in materia di diritto di famiglia. Si devono esplicare maggiori sforzi anche sulle domande di riesame dell'ingiunzione di pagamento europeo.
- [1] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 dicembre 2012 nella causa C-215/11, Iwona Szyrocka/SiGer Technologie GmbH, ECLI:EU:C:2012:794, punto 53.
- [2] Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa C-618/10, Banco Español de Crédito SA c. Joaquín Calderón Camino, ECLI:EU:C:2012:349, punto 57.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
13.10.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 2 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Virginie Rozière |
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