RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

18.10.2016 - (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Zdzisław Krasnodębski


Procedura : 2016/0031(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0305/2016
Testi presentati :
A8-0305/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE

(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0053),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0034/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A8-0305/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.

(1)  L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. La trasparenza e l'osservanza della legislazione dell'Unione rappresentano elementi importanti per assicurare la stabilità energetica dell'Unione. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.

Emendamento    2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Per salvaguardare l'approvvigionamento di energia dell'Unione è necessario diversificare le fonti energetiche e creare nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri. Nel contempo, è fondamentale potenziare la cooperazione nell'ambito della sicurezza energetica con i paesi del vicinato dell'Unione e con i partner strategici, nonché in seno alle istituzioni dell'Unione.

Emendamento    3

Proposta di decisione

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 20153, è quello di garantire ai consumatori un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del maggio 20144. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica.

(2)  L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 20153, è quello di garantire ai consumatori un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Tale obiettivo può essere raggiunto se le politiche energetiche, commerciali ed esterne sono perseguite in modo coordinato e coerente. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del maggio 20144. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica. La Commissione dovrebbe pertanto, nell'ambito delle proprie competenze e a norma dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, impegnarsi ad assicurare che i principali fornitori di gas in una regione non abusino della loro posizione violando le norme dell'Unione in materia di concorrenza, con particolare riferimento ai prezzi sleali praticati negli Stati membri nonché al ricorso a sospensioni delle forniture come strumento di ricatto economico e politico.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia1bis, il Parlamento ha evidenziato la necessità di rafforzare la coerenza della sicurezza energetica esterna dell'UE e di incrementare la trasparenza negli accordi relativi all'energia.

 

______________

 

1 bis  Testi approvati P8_TA(2015)0444.

Emendamento    5

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Un elevato grado di trasparenza sugli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione di adottare misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione e assicurino in maniera efficace l'approvvigionamento energetico. Tale trasparenza sarebbe inoltre utile al conseguimento sia di una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia, sia degli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Emendamento    6

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino nel più breve tempo possibile alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi vigenti. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

(5)  Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione e con le disposizioni relative alla sicurezza energetica della stessa e di aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino nel più breve tempo possibile alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi vigenti. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente e adeguatamente degli sviluppi dei negoziati. La Commissione dovrebbe partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice, qualora lo ritenga necessario per il funzionamento del mercato interno dell'energia o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero in ogni caso avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

Emendamento    7

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza su come evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione. In particolare, la Commissione potrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, orientamenti o clausole tipo facoltative. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di attirare l'attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo.

(6)  Nel corso dei negoziati di un accordo intergovernativo la Commissione dovrebbe fornire consulenza allo Stato membro interessato su come garantire la conformità con il diritto dell'Unione. In particolare, la Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, orientamenti o clausole tipo facoltative ed esempi di progetti di clausole che, in linea di principio, dovrebbero essere evitate. Tali orientamenti o clausole tipo dovrebbero fungere da strumento di riferimento per le autorità competenti e aumentare la trasparenza del diritto dell'Unione e la conformità con lo stesso. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di attirare l'attenzione dello Stato membro interessato sui pertinenti obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

(7)  Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione e rispettare gli obiettivi della strategia per l'Unione dell'energia, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione con la massima urgenza prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle potenziali problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. La Commissione dovrebbe considerare la possibilità di accorciare i periodi previsti per la sua valutazione, in particolare su richiesta di uno Stato membro. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. Tale valutazione non dovrebbe compromettere la sostanza o il contenuto degli accordi intergovernativi bensì garantire che siano conformi al diritto dell'Unione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

Emendamento    9

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale. Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a comunicare alla Commissione gli accordi intergovernativi attuali e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.

(8)  Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale ed è un elemento importante per assicurare la stabilità energetica dell'Unione. Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a comunicare alla Commissione gli accordi intergovernativi attuali e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.

Emendamento    10

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi entrati in vigore o applicati provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione e comunicare agli Stati membri l'esito della valutazione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

(9)  La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi entrati in vigore o applicati provvisoriamente prima dell'entrata in vigore della presente decisione e comunicare agli Stati membri l'esito della valutazione. Tale valutazione non dovrebbe in alcun modo compromettere la sostanza o il contenuto degli accordi bensì garantire che siano conformi al diritto dell'Unione. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

Emendamento    11

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  La presente decisione dovrebbe applicarsi ai soli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e pertanto non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente decisione.

(10)  La presente decisione dovrebbe applicarsi ai soli accordi intergovernativi che hanno potenziali ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Può riguardare l'acquisto, lo scambio, il transito, la vendita, lo stoccaggio o la fornitura di energia in o ad almeno uno Stato membro, o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare senza indugio la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente decisione.

Emendamento    12

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Il fatto che uno strumento, o di parti di esso, sia giuridicamente vincolante, e non la sua designazione formale, dovrebbe determinare se esso costituisca un accordo intergovernativo o, quando non è giuridicamente vincolante, uno strumento non vincolante ai fini della presente decisione.

Motivazione

È importante sottolineare che la natura del documento è determinata dal suo contenuto, non dalla designazione formale.

Emendamento    13

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti. Sebbene giuridicamente non vincolanti, tali strumenti possono essere utili per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. In tal modo, gli strumenti non vincolanti possono avere sul mercato interno dell'energia un impatto analogo a quello degli accordi intergovernativi e la loro attuazione può comportare una violazione del diritto dell'Unione. Per assicurare una maggiore trasparenza riguardo a tutte le misure applicate dagli Stati membri che possono avere un impatto sul mercato interno dell'energia e sulla sicurezza energetica, è dunque opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, ex post, anche i rispettivi strumenti non vincolanti. La Commissione dovrebbe valutare gli strumenti non vincolanti pervenutile e, se del caso, comunicare allo Stato membro l'esito della valutazione.

(11)  Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti. Sebbene giuridicamente non vincolanti, tali strumenti possono essere utili per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. In tal modo, gli strumenti non vincolanti possono avere sul mercato interno dell'energia un impatto analogo a quello degli accordi intergovernativi e la loro attuazione può comportare una violazione del diritto dell'Unione. Per assicurare una maggiore trasparenza riguardo a tutte le misure applicate dagli Stati membri che possono avere un impatto sul mercato interno dell'energia e sulla sicurezza energetica, è dunque opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, ex-ante, anche i rispettivi strumenti non vincolanti. La Commissione dovrebbe valutare gli strumenti non vincolanti pervenutile e, se del caso, comunicare allo Stato membro l'esito della valutazione.

Emendamento     14

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  È opportuno che gli accordi intergovernativi e gli strumenti non vincolanti che devono essere integralmente comunicati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione o che riguardano questioni di competenza del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non rientrino nel campo di applicazione della presente decisione.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    15

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi di questo tipo cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.

(13)  La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi che sono conclusi unicamente fra imprese. Tuttavia, nel pieno rispetto delle informazioni commercialmente sensibili, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a comunicare alla Commissione accordi di questo tipo qualora vi sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.

Emendamento     16

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

(14)  È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele riguardanti accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, onde rafforzare il coordinamento e la trasparenza tra gli Stati membri e quindi incrementare il loro potere di negoziazione nei confronti di paesi terzi. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

_________________

_________________

11 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

11 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

Emendamento    17

Proposta di decisione

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa la condivida con gli altri Stati membri.

(15)  Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, dovrebbe fornire alla Commissione una sintesi che ne contenga i principali elementi e le clausole pertinenti, incluse le restrizioni, affinché questa la condivida con gli altri Stati membri.

Emendamento    18

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.

(16)  È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, e se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione o gli obiettivi dell'Unione dell'energia e che in linea di principio dovrebbero essere evitate. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe garantire la conformità degli accordi intergovernativi con il diritto dell'Unione e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto e la loro struttura dovrebbero essere adattabili a qualsiasi circostanza particolare.

Emendamento     19

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi e degli strumenti non vincolanti nuovi e vigenti dovrebbe consentire un migliore coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi individuati nel settore degli accordi intergovernativi.

(17)  La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi e degli strumenti non vincolanti nuovi e vigenti dovrebbe aumentare la trasparenza e il coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Il miglioramento della trasparenza e del coordinamento è di particolare importanza per gli Stati membri che si basano sulle interconnessioni con uno Stato membro che negozia un accordo intergovernativo. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione, accrescere il loro potere di negoziazione nei confronti di paesi terzi e permettere alla Commissione di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione.

Emendamento    20

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione attraverso un approccio coordinato forte ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

(18)  La Commissione dovrebbe agevolare e garantire il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale nel settore energetico dell'Unione attraverso un approccio coordinato ben definito ed efficace a lungo termine nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

Emendamento    21

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia.

1.  La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia, garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione e contribuire a raggiungere gli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia.

Emendamento    22

Proposta di decisione

Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, si considera che solo le disposizioni che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un "accordo intergovernativo";

(1)  "accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante, indipendentemente dalla sua designazione formale, fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, comprese le organizzazioni internazionali, le imprese in cui un paese terzo è il principale soggetto interessato e le imprese in cui un paese terzo ha la maggiore influenza nel processo decisionale, che ha potenziali ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e che può riguardare l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o la fornitura di energia in o ad almeno uno Stato membro, o la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica ad almeno uno Stato membro; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, si considera che solo le disposizioni che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un "accordo intergovernativo";

Emendamento    23

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;

(3)  "strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo o il funzionamento di infrastrutture energetiche;

Emendamento     24

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ove dia notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato è in dovere di tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

Una volta data notizia alla Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato tiene la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi.

Emendamento     25

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le informazioni fornite alla Commissione includono la segnalazione delle disposizioni che saranno oggetto di negoziati, gli obiettivi dei negoziati e altre informazioni pertinenti in conformità delle disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 8.

Emendamento     26

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione rende le informazioni ricevute, ad eccezione delle parti riservate identificate in conformità dell'articolo 8, e ogni eventuale nota riguardante le incompatibilità con il diritto dell'Unione accessibili a tutti gli Stati membri al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia.

Emendamento     27

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica di accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.

Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica di accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino uno degli elementi elencati all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento    28

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 non si applica agli accordi tra imprese.

4.  L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 non si applica agli accordi che sono conclusi unicamente tra imprese.

 

In caso di dubbi nello stabilire se un accordo costituisca un accordo intergovernativo o un accordo intergovernativo vigente e dunque se debba essere comunicato a norma degli articoli 3 e 6, gli Stati membri consultano senza indugio la Commissione.

Emendamento    29

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione. Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati stessi.

1.  Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione forniscono consulenza e orientamenti su come garantire che l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati sia conforme al diritto dell'Unione e ai suoi obiettivi in materia di sicurezza energetica.

Emendamento    30

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Su richiesta dello Stato membro interessato, o su richiesta della Commissione corredata dell'approvazione scritta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

2.  Qualora lo ritenga necessario per il funzionamento del mercato interno dell'energia o per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, la Commissione partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, senza limitare la libertà negoziale degli Stati membri. Uno Stato membro interessato può inoltre chiedere la presenza della Commissione ai negoziati.

Emendamento    31

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione.

3.  Nel corso dei negoziati, la Commissione fornisce consulenza allo Stato membro interessato su come garantire che l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati sia conforme al diritto dell'Unione e rispetti gli obiettivi dell'Unione dell'energia. I rappresentanti della Commissione trattano le informazioni sensibili ricevute durante gli stessi con la dovuta riservatezza.

Emendamento    32

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro sei settimane dalla data di comunicazione del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione, comunica allo Stato membro interessato ogni eventuale perplessità sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.

1.  Entro quattro settimane dalla data di comunicazione del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, ivi compresi i relativi allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione comunica allo Stato membro interessato ogni eventuale perplessità sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.

Emendamento    33

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 circa le proprie perplessità, la Commissione informa lo Stato membro interessato del suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, entro dodici settimane dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

2.  Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 che considera un accordo intergovernativo o una modifica incompatibile con il diritto dell'Unione, la Commissione fornisce allo Stato membro un parere circostanziato entro dodici settimane dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

Emendamento    34

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.

3.  Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano, in modo da assicurare la conclusione dei negoziati in tempo utile.

Emendamento    35

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Al momento della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

Prima della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato dimostra in che modo il parere della Commissione di cui al paragrafo 2 è stato trattato per garantire la piena conformità con il diritto dell'Unione.

Emendamento     36

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro e non oltre [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche ad essi apportate.

Entro [tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione] gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi gli allegati e le modifiche ad essi apportate. Qualora vi sia motivo di ritenere che in futuro potrebbe essere necessario avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri informano la Commissione di conseguenza.

Emendamento    37

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma del presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese.

L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma del presente paragrafo non si applica agli accordi che sono conclusi unicamente tra imprese.

Emendamento    38

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di detti accordi.

3.  La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di detti accordi.

Emendamento    39

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La valutazione della Commissione sugli accordi intergovernativi e sugli accordi intergovernativi vigenti non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di violazioni, aiuti di Stato e concorrenza e non ne impedisce in alcun modo la valutazione.

Emendamento    40

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo l'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

Prima dell'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette tempestivamente alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

Emendamento    41

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica agli accordi tra imprese.

3.  L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica agli accordi che sono conclusi unicamente tra imprese.

Emendamento    42

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se, a seguito di una prima valutazione, la Commissione ritiene che le misure di attuazione dello strumento non vincolante che le è stato comunicato a norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, essa può informarne lo Stato membro interessato.

4.  La Commissione informa lo Stato membro interessato circa le sue perplessità sul fatto che le misure di attuazione dello strumento non vincolante che le è stato comunicato a norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione e con gli obiettivi della strategia per l'Unione dell'energia.

 

4 bis.  Prima della firma, della ratifica o dell'approvazione di uno strumento non vincolante o di una modifica, lo Stato membro interessato dimostra in che modo il parere della Commissione è stato trattato per garantire la piena conformità delle sue misure di attuazione con il diritto dell'Unione e i suoi obiettivi in materia di sicurezza energetica.

 

In assenza di una risposta da parte della Commissione entro il termine di quattro settimane dalla comunicazione, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità. Il parere della Commissione sugli strumenti non vincolanti non è vincolante. Tuttavia, al momento della firma, della ratifica o dell'approvazione di uno strumento non vincolante o di una modifica ad esso, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e tratta le disposizioni problematiche dello strumento.

 

4 ter.  In caso di dubbi nello stabilire se uno strumento costituisca uno strumento non vincolante o uno strumento non vincolante vigente e dunque se debba essere comunicato a norma dell'articolo 7, gli Stati membri consultano senza indugio la Commissione.

Emendamento     43

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.

2.  Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, congiuntamente alla nota riguardante eventuali incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Emendamento    44

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  informazioni sulle disposizioni che rientrano nelle competenze dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune.

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno insistere particolarmente anche sulla conformità con le questioni che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune.

Emendamento     45

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.

4.  La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico, insieme alle sue osservazioni in merito alla conformità con la strategia per l'Unione dell'energia.

Emendamento     46

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni.

5.  Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni. I rappresentanti della Commissione che partecipano in qualità di osservatori ai negoziati sugli accordi intergovernativi trattano le informazioni sensibili ricevute durante gli stessi con la dovuta riservatezza.

Emendamento    47

Proposta di decisione

Articolo 9 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;

(b)  individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre orientamenti e soluzioni;

Emendamento    48

Proposta di decisione

Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole tipo facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti al diritto dell'Unione;

(c)  sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare, entro [inserire la data: 1 anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione], clausole tipo facoltative e orientamenti che, se applicati, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti al diritto dell'Unione;

Emendamento    49

Proposta di decisione

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Entro il ... [inserire la data: un anno dopo la data di entrata in vigore della presente decisione], la Commissione elabora, sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, un sistema di informazioni aggregate che, pur tutelando la riservatezza delle informazioni sensibili, garantisca maggiore trasparenza riguardo ai principali elementi degli accordi intergovernativi in modo da stabilire un parametro di riferimento indicativo che possa essere usato dagli Stati membri in sede di negoziato per evitare gli abusi di posizione dominante da parte dei paesi terzi.

Emendamento     50

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro e non oltre il 1° gennaio 2020 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

1.  Entro [due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione] la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

MOTIVAZIONE

L'elemento principale di una politica energetica di successo, come indicato nella comunicazione sull'Unione dell'energia, è l'accesso a un'energia sicura, sostenibile e a prezzi concorrenziali per tutti i cittadini europei. Analizziamo tali aspetti singolarmente per valutare come sono affrontati nella proposta sugli accordi intergovernativi.

Sicurezza energetica

Per quanto concerne la sicurezza, la Commissione propone che gli strumenti non vincolanti, quali le dichiarazioni congiunte tra Stati membri dell'UE e paesi terzi, siano riesaminati dopo essere stati firmati. Ciò è in evidente contrasto con quanto previsto per gli accordi intergovernativi energetici, che devono essere esaminati ex ante. Tutti i documenti di tale tipo devono essere sottoposti a una valutazione da parte della Commissione prima di ottenere il via libera. Tale valutazione non solo creerebbe la necessaria certezza giuridica per gli investimenti ad alta intensità di capitale ma affronterebbe anche il problema della mancanza di una definizione di "sicurezza energetica" che, purtroppo, è assente nel diritto dell'Unione europea. Poiché il termine è estremamente difficile da definire giuridicamente, la Commissione deve essere in grado di intervenire qualora sorgano preoccupazioni fondate in materia di sicurezza energetica. È possibile discutere ulteriormente la portata precisa del coinvolgimento della Commissione al fine di adattarla alle necessità specifiche degli Stati membri che subiscono il monopolio di un fornitore che si rifiuta di conformarsi alle norme del mercato comune. A tale proposito, altri paesi dell'UE devono mostrarsi solidali con gli Stati membri meno privilegiati del blocco. Un controllo equo dei contratti intergovernativi e degli strumenti non vincolanti impedirà altresì che le parti siano tentate di operare "stratagemmi normativi" e portare avanti negoziati sulla base di un modello di cooperazione meno rigoroso.

Concorrenza

Un check-up normativo iniziale garantirebbe il buon funzionamento del mercato interno senza frammentazioni, incentivando una concorrenza più leale. In base all'attuale decisione sugli accordi intergovernativi, la Commissione ha stabilito che 17 di tali accordi non erano conformi al diritto dell'UE. Tale dato rappresenta circa un terzo degli accordi di maggior rilievo che sono stati analizzati, come gli accordi inerenti ai progetti infrastrutturali o all'approvvigionamento energetico. Avendo individuato le irregolarità, la Commissione ha deciso di non avviare, nei confronti degli Stati membri interessati, una procedura di infrazione, rivelatasi difficile per motivi politici e giuridici. Ciononostante, è appurato che tali accordi alterano il funzionamento del mercato comune e pregiudicano la sua competitività. Inoltre, danneggiano la fiducia tra i paesi dell'UE, in quanto tali accordi vengono sottoscritti da alcuni dei suoi membri senza tenere conto degli interessi dell'Unione nel suo complesso. Fortunatamente, la Commissione è riuscita a bloccare il progetto South Stream, il più controverso di tali accordi. Se fosse stato attuato, avrebbe minacciato gli sforzi di diversificazione dell'Europa, tra cui il corridoio meridionale del gas (che rappresenta uno dei suoi principali investimenti in tale ambito), e avrebbe allontanato potenziali fornitori diversi dalla Russia. Il fatto che la Commissione abbia potuto esaminare il caso South Stream solo sulla base dei suoi risultati ha creato una situazione difficile per le parti coinvolte, in quanto erano già stati realizzati alcuni accordi e investimenti. Ciò rappresenta un ulteriore argomento a sostegno di una maggiore trasparenza nei negoziati in materia di energia che, se applicata da tutti gli Stati membri, eliminerebbe i rischi d'investimento e consentirebbe di destinare i fondi ai progetti pienamente conformi al diritto dell'Unione europea e agli obiettivi di sicurezza energetica.

Sostenibilità

Secondo alcuni pareri avanzati, la questione della sostenibilità non è stata affrontata in modo adeguato nella proposta della Commissione, che pone l'accento sulle importazioni di energia verso l'UE, che la rendono più dipendente dai fornitori di energia esterni. Inoltre, considerati gli sforzi dell'UE volti ad aumentare la sua efficienza energetica, la Commissione rischia di sovrastimare la domanda di gas. Si tratta di un ragionamento errato. La strategia in materia di riscaldamento e raffreddamento è un elemento importante del pacchetto per la sicurezza dell'energia sostenibile, che mira esclusivamente a moderare la domanda europea. Sono inoltre attese azioni legislative concrete da parte dell'UE verso la fine dell'anno. Nel quadro della proposta sugli accordi intergovernativi, è importante concentrarsi sull'aspetto legato all'offerta dell'equazione dell'energia. In tale contesto, occorre ricordarsi che il gas è un combustibile di transizione necessario per un futuro a basse emissioni di carbonio. Se dobbiamo importare combustibile fossile, è meglio optare per il gas, che è il meno inquinante. Tuttavia, chi ritiene che l'Europa debba aumentare le importazioni di energia, non coglie l'essenza della questione. Questa proposta non riguarda solo i consumi di gas dell'Europa, ma anche, e soprattutto, la sua dipendenza dalle importazioni. Nel 2013 (anno a cui si riferiscono gli ultimi dati Eurostat disponibili) la dipendenza dalle importazioni si è attestata al 65 % circa, in aumento rispetto al 43 % circa del 1995. La domanda di gas importato sarà verosimilmente stabile almeno per i prossimi venti anni, in quanto è previsto un calo della produzione interna dell'UE del 60 % entro il 2035 secondo l'ENTSO per il gas. Ne consegue che nei prossimi anni un'ampia quota del gas necessario all'Europa proverrà dall'esterno ed è per questo che occorre massimizzare i nostri sforzi di diversificazione.

La politica energetica a un bivio

L'UE ha un disperato bisogno di risultati positivi. Stravolta dalla crisi migratoria e della zona euro, le occorre una nuova narrazione di integrazione che dimostri che l'Europa può andare avanti con successo. L'energia è uno dei settori in cui le potenzialità dell'UE sono rimaste ampiamente inutilizzate. Si può cambiare la situazione applicando i principi di base sui quali è stato fondato il progetto di integrazione, tra cui la solidarietà e la fiducia tra gli Stati membri, alle future iniziative europee in materia di energia. Siamo di fronte a un'opportunità unica di introdurre un atto legislativo in grado di imprimere una svolta e di dimostrare che l'Europa è unita sul fronte energetico. In caso di fallimento, vi è il serio rischio che un settore strategico chiave, invece di essere al centro dell'integrazione europea, spinga gli Stati membri ad allontanarsi ulteriormente.

PARERE della commissione per gli affari esteri (14.9.2016)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE
(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Relatore per parere: Eduard Kukan

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.

(1)  L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono un mercato interno dell'energia. La trasparenza e l'osservanza della legislazione dell'Unione rappresentano elementi rilevanti al fine di assicurare la stabilità energetica dell'Unione stessa. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.

Emendamento    2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Per garantire gli approvvigionamenti energetici dell'Unione occorre diversificare le fonti energetiche e predisporre nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri. Nel contempo resta essenziale potenziare la cooperazione in materia di sicurezza energetica con i paesi limitrofi dell'Unione, con i partner strategici e anche tra le istituzioni dell'Unione.

Emendamento    3

Proposta di decisione

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015, è quello di garantire ai consumatori un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del maggio 20144. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica.

(2)  L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015, è quello di garantire ai consumatori un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi accessibili. Ciò può essere raggiunto a condizione che le politiche energetiche, commerciali ed esterne siano perseguite in modo coordinato e coerente. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del maggio 20144. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica. La Commissione dovrebbe pertanto, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, impegnarsi per assicurare che in una regione i principali fornitori di gas non abusino della loro posizione violando le normative dell'Unione in materia di concorrenza, con particolare riferimento ai prezzi sleali praticati negli Stati membri nonché al ricorso a sospensioni delle forniture come strumento di ricatto economico e politico.

____________________

____________________

3 COM(2015)80.

3 COM(2015)0080.

4 COM (2014)330.

4 COM (2014)0330.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  In tale contesto, nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 Verso un'Unione europea dell'energia1bis, ha sottolineato la necessità di rafforzare la coerenza della sicurezza energetica esterna dell'Unione e di una maggiore trasparenza negli accordi in materia di energia.

 

____________________

 

1bis Testi approvati P8_TA(2015)0444.

Emendamento    5

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di energia consentirebbe all'Unione di adottare misure coordinate, in uno spirito di solidarietà, al fine di garantire che tali accordi siano conformi al diritto dell'Unione ed assicurino in maniera efficace l'approvvigionamento energetico. Tale trasparenza sarebbe inoltre utile al fine di conseguire sia una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia, sia gli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Emendamento    6

Proposta di decisione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino nel più breve tempo possibile alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi vigenti. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

(5)  Al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il diritto dell'Unione e con le disposizioni sulla sicurezza energetica della stessa, nonché di aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri comunichino nel più breve tempo possibile alla Commissione l'intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi vigenti. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente e adeguatamente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.

Emendamento    7

Proposta di decisione

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza su come evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione. In particolare, la Commissione potrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, orientamenti o clausole tipo facoltative. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di attirare l'attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell'Unione e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo.

(6)  Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza allo/agli Stato/i membro/i su come evitare incompatibilità con il diritto dell'Unione. In particolare, la Commissione dovrebbe elaborare, di concerto con gli Stati membri, orientamenti o clausole tipo facoltative. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di attirare l'attenzione sugli obiettivi della politica energetica dell'Unione, compresa la sicurezza energetica, e sul principio di solidarietà tra gli Stati membri, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

(7)  Per assicurare la conformità al diritto e alle normative in materia di sicurezza energetica dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile. Ove possibile, la Commissione dovrebbe evitare ritardi ingiustificati nella rivalutazione e prendere in considerazione le informazioni fornite dagli Stati membri nel corso delle trattative. Inoltre, la Commissione dovrebbe evitare anche indebiti ritardi che possono avere ripercussioni negative sulla posizione negoziale dello Stato membro. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. Se la Commissione ritiene che il progetto di accordo internazionale non sia conforme alla legislazione dell'Unione, lo Stato membro interessato dovrebbe trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

Emendamento    9

Proposta di decisione

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale. Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a comunicare alla Commissione gli accordi intergovernativi attuali e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.

(8)  Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale ed è un elemento importante per assicurare la stabilità energetica dell'Unione. Perciò è opportuno che gli Stati membri continuino a comunicare alla Commissione gli accordi intergovernativi attuali e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.

Emendamento    10

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  La presente decisione dovrebbe applicarsi ai soli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e pertanto non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente decisione.

(10)  La presente decisione dovrebbe applicarsi ai soli accordi intergovernativi che hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e nei paesi di transito. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non hanno ripercussioni sul mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e pertanto non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente decisione.

Emendamento    11

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti. Sebbene giuridicamente non vincolanti, tali strumenti possono essere utili per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. In tal modo, gli strumenti non vincolanti possono avere sul mercato interno dell'energia un impatto analogo a quello degli accordi intergovernativi e la loro attuazione può comportare una violazione del diritto dell'Unione. Per assicurare una maggiore trasparenza riguardo a tutte le misure applicate dagli Stati membri che possono avere un impatto sul mercato interno dell'energia e sulla sicurezza energetica, è dunque opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, ex post, anche i rispettivi strumenti non vincolanti. La Commissione dovrebbe valutare gli strumenti non vincolanti pervenutile e, se del caso, comunicare allo Stato membro l'esito della valutazione.

(11)  Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti. Sebbene giuridicamente non vincolanti, tali strumenti possono essere utili per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. In tal modo, gli strumenti non vincolanti possono avere sul mercato interno dell'energia un impatto analogo a quello degli accordi intergovernativi e la loro attuazione può comportare una violazione del diritto dell'Unione. Per assicurare una maggiore trasparenza riguardo a tutte le misure applicate dagli Stati membri che possono avere un impatto sul mercato interno dell'energia e sulla sicurezza energetica, è dunque opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione anche i rispettivi strumenti non vincolanti. La Commissione dovrebbe valutare gli strumenti non vincolanti pervenutile e, se del caso, comunicare allo Stato membro l'esito della valutazione.

Emendamento    12

Proposta di decisione

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.

(16)  È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, in collaborazione con gli Stati membri e, se del caso, con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative e orientamenti da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. La Commissione dovrebbe altresì fornire orientamenti intesi a evitare l'incompatibilità degli accordi intergovernativi con gli obiettivi di sicurezza energetica dell'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.

Emendamento    13

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia.

1.  La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico all'Unione.

Emendamento    14

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  "strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;

(3)  "strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo o il funzionamento di infrastrutture energetiche;

Emendamento    15

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione. Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati stessi.

1.  Agli Stati membri che l'abbiano informata dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza e orientamenti su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica di un accordo intergovernativo vigente oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione. Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati stessi.

Emendamento    16

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto dell'Unione.

3.  Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza e orientamenti allo Stato membro interessato su come evitare incompatibilità tra l'accordo intergovernativo o la modifica oggetto di negoziati e il diritto e gli obiettivi di sicurezza energetica dell'Unione.

Emendamento    17

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Al momento della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

Prima della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

Emendamento    18

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo l'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

Prima dell'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

Emendamento    19

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;

(b)  individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre orientamenti e soluzioni;

Emendamento    20

Proposta di decisione

Articolo 9 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole tipo facoltative che, se applicate, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti al diritto dell'Unione;

(c)  sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elaborare clausole tipo facoltative e orientamenti che, se applicati, migliorino notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti al diritto dell'Unione;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia e abrogazione della decisione n. 994/2012/UE

Riferimenti

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

7.3.2016

Relatore per parere

       Nomina

Eduard Kukan

15.3.2016

Esame in commissione

14.6.2016

12.7.2016

 

 

Approvazione

12.9.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

40

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Marietje Schaake, Traian Ungureanu

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Heidi Hautala

PARERE della commissione per il commercio internazionale (26.9.2016)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE
(COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

Relatore per parere: Bendt Bendtsen

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 sui progressi verso un'Unione europea dell'energia, il Parlamento ha evidenziato la necessità di rafforzare la coerenza delle politiche esterne di sicurezza energetica dell'UE e incrementare la trasparenza negli accordi relativi all'energia1bis.

 

______________

 

1 bis  Testi approvati P8_TA(2015)0444

Emendamento    2

Proposta di decisione

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

(7)  Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione e agli obiettivi della strategia per l'Unione dell'energia, è opportuno che gli Stati membri comunichino il progetto di accordo intergovernativo alla Commissione prima che diventi giuridicamente vincolante per le parti (ex ante). In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo conforme al diritto dell'Unione. La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una tale valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi che possano pregiudicare la conclusione dell'accordo. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo fino a quando la Commissione non abbia comunicato l'esito della sua valutazione nei tempi indicati. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per trovare una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.

Emendamento    3

Proposta di decisione

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi di questo tipo cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.

(13)  La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi le cui parti siano unicamente imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di comunicare alla Commissione, su base volontaria, tutti gli accordi di questo tipo cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione accordi con imprese di paesi terzi, ove un paese terzo sia un soggetto interessato primario, cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

(14)  È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmessele come informazioni riservate per mantenere un necessario grado di confidenzialità che permetta di tutelare gli interessi degli Stati nella trattativa con la controparte. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non dovrebbero pregiudicare il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio11.

_________________

_________________

11 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

11 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

Emendamento    5

Proposta di decisione

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire una sintesi alla Commissione, affinché questa la condivida con gli altri Stati membri.

(15)  Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, dovrebbe fornire alla Commissione una sintesi che ne contenga i principali elementi e le clausole pertinenti, incluse le restrizioni, affinché questa la condivida con gli altri Stati membri.

Emendamento    6

Proposta di decisione

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.

(16)  È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative positive e negative da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi per aiutare la definizione giuridica di tali accordi. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Il loro uso dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.

Emendamento    7

Proposta di decisione

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione attraverso un approccio coordinato forte ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.

(18)  La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione attraverso un approccio coordinato forte ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori, anche nell'ottica di garantire la coerenza tra i principi di politica energetica dell'Unione e la politica commerciale comune.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia.

1.  La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di ottimizzare il funzionamento del mercato interno dell'energia, l'Unione dell'energia e la coerenza delle politiche esterne in materia di sicurezza energetica dell'Unione.

Emendamento    9

Proposta di decisione

Articolo 2 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  "accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che ha ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, si considera che solo le disposizioni che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un "accordo intergovernativo";

1.  "accordo intergovernativo", ogni accordo giuridicamente vincolante fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, o tra uno o più Stati membri e una o più imprese di paesi terzi in cui un paese terzo è un soggetto interessato primario, che ha ripercussioni sull'operatività o il funzionamento del mercato interno dell'energia o sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione; tuttavia, se tale accordo giuridicamente vincolante contempla anche altri aspetti, si considera che solo le disposizioni che riguardano l'energia, comprese le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un "accordo intergovernativo";

Emendamento    10

Proposta di decisione

Articolo 2 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  "strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;

3.  "strumento non vincolante", un accordo giuridicamente non vincolante tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi od organizzazioni regionali, nonché tra uno o più Stati membri e una o più imprese in cui un paese terzo partecipante è un soggetto interessato primario o influenza il processo decisionale, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione congiunta ministeriale, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, che contiene un'interpretazione del diritto dell'Unione e fissa condizioni di fornitura di energia (ad esempio in termini di volumi e di prezzi) o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;

Emendamento    11

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 non si applica agli accordi tra imprese.

4.  L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 2 e 3 non si applica agli accordi le cui parti siano unicamente imprese.

Emendamento    12

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano.

3.  Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano, in modo da assicurare la conclusione dei negoziati in tempo utile.

Emendamento    13

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al momento della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

Prima della firma, della ratifica o dell'approvazione di un accordo intergovernativo o di una modifica, lo Stato membro interessato dimostra in che modo le obiezioni sollevate nel parere della Commissione di cui al paragrafo 2 sono state affrontate per garantire la conformità al diritto dell'Unione e agli obiettivi dell'Unione dell'energia.

Emendamento    14

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma del presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese.

L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma del presente paragrafo non si applica agli accordi le cui parti siano unicamente imprese

Emendamento    15

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di detti accordi.

3.  La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati comunicati a norma del paragrafo 1 o 2. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza nonché in merito alle questioni che rientrano nelle competenze dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune, ne informa gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla trasmissione di detti accordi.

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno insistere particolarmente sulla conformità anche per quanto riguarda le questioni che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune.

Emendamento    16

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Dopo l'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

1.  Prima dell'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi gli eventuali allegati.

Emendamento    17

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica agli accordi tra imprese.

3.  L'obbligo di comunicazione alla Commissione a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica agli accordi le cui parti siano unicamente imprese.

Emendamento    18

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se, a seguito di una prima valutazione, la Commissione ritiene che le misure di attuazione dello strumento non vincolante che le è stato comunicato a norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, essa può informarne lo Stato membro interessato.

4.  Se, a seguito di una prima valutazione, la Commissione ritiene che le misure di attuazione dello strumento non vincolante che le è stato comunicato a norma dei paragrafi 1 e 2 potrebbero essere in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare in materia di mercato interno dell'energia e concorrenza, essa può informarne lo Stato membro interessato, entro sei settimane dalla comunicazione. In tale periodo, gli Stati membri si astengono dal firmare o dal concludere in altro modo lo strumento non vincolante. Il parere della Commissione non è vincolante, ma lo Stato membro può rispondere alle preoccupazioni manifestate dalla Commissione.

Emendamento    19

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  informazioni sulle disposizioni che rientrano nelle competenze dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune.

Motivazione

Il relatore ritiene opportuno insistere particolarmente sulla conformità anche per quanto riguarda le questioni che rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune.

Emendamento    20

Proposta di decisione

Articolo 9 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre soluzioni;

(b)  individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e agli strumenti non vincolanti e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre orientamenti e soluzioni;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia e abrogazione della decisione n. 994/2012/UE

Riferimenti

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

7.3.2016

Relatore per parere

       Nomina

Bendt Bendtsen

14.3.2016

Esame in commissione

13.7.2016

 

 

 

Approvazione

26.9.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

30

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Alexander Graf Lambsdorff, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Eric Andrieu, Reimer Böge, José Bové, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Werner Kuhn, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Milan Zver

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione di un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia e abrogazione della decisione n. 994/2012/UE

Riferimenti

COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.2.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

7.3.2016

INTA

7.3.2016

 

 

Relatori

       Nomina

Zdzisław Krasnodębski

25.2.2016

 

 

 

Esame in commissione

20.4.2016

4.7.2016

5.9.2016

 

Approvazione

13.10.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Deposito

18.10.2016

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

53

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Nikolay Barekov, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Barbara Kappel

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Maria Spyraki, Antonio Tajani, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Esther de Lange, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Sergei Stanishev, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Ernest Maragall, Claude Turmes

10

-

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Roger Helmer, Dario Tamburrano

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Jaromír Kohlíček, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti