RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

20.10.2016 - (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Jerzy Buzek


Procedura : 2016/0030(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0310/2016
Testi presentati :
A8-0310/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio

(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0052),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0035/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Consiglio federale austriaco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo regionale (A8‑0310/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il gas naturale ("gas") è una componente essenziale della fornitura energetica dell'Unione europea: l'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi.

(1)  Il gas naturale ("gas") è una componente essenziale della fornitura energetica dell'Unione europea: la sicurezza dell'approvvigionamento di gas è pertanto un elemento centrale della sicurezza energetica globale dell'Unione, che ha rilevanza per la competitività e la crescita dell'Unione medesima. Sebbene più del 50 % del consumo di gas all'interno dello Spazio economico europeo sia attualmente coperto dalla produzione interna, la percentuale delle importazioni di gas da paesi terzi è in aumento. Per rafforzare la sicurezza energetica dell'Unione e rendere più resiliente il suo mercato del gas è dunque necessario creare un quadro regolamentare stabile, basato sul mercato, che consenta di sviluppare la produzione di gas a partire dalle fonti interne. Inoltre, l'incremento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili riduce la necessità per l'Unione di fare affidamento sulle importazioni di gas, fornendo dunque una risposta anche al tema della dipendenza dai fornitori esterni dominanti.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  La domanda di gas nell'Unione è calata del 14 % dal 2000 e del 23 % dal 2010, in parte a causa della crisi economica, ma anche grazie all'attuazione di politiche di efficienza energetica. In base al principio "l'efficienza energetica in primo luogo", le misure in materia di efficienza energetica dovrebbero continuare a svolgere ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema energetico più competitivo, sicuro e sostenibile, dal momento che si tratta del modo più incisivo per tagliare le emissioni, consentire risparmi ai consumatori e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni. In questo contesto, è particolarmente importante migliorare l'efficienza energetica degli edifici, in considerazione del fatto che il consumo di gas rappresenta nell'Unione europea quasi il 50 % del consumo di energia primaria per riscaldamento e condizionamento.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una perturbazione su larga scala della fornitura di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005; può inoltre danneggiare seriamente l'economia unionale con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili.

(2)  Un'altra caratteristica del settore dell'energia è l'elevato livello di interdipendenza tra gli Stati membri e i paesi terzi europei. Una perturbazione su larga scala della fornitura di gas in un paese può ripercuotersi su vari altri Stati membri, sull'Unione o sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia (parti contraenti della Comunità dell'energia); può indebolire la sicurezza generale, danneggiare potenzialmente in maniera severa l'economia unionale e avere gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili, soprattutto nei paesi che dipendono eccessivamente da un unico fornitore dominante.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Scopo del presente regolamento è disporre le misure necessarie ad assicurare la continuità della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di perturbazioni del servizio; occorre la massima efficienza economica senza falsare i mercati dell'energia.

(3)  Scopo del presente regolamento è disporre le misure necessarie ad assicurare la continuità della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di perturbazioni del servizio. Tutto ciò dovrebbe essere conseguito attraverso misure improntate all'efficienza economica e senza falsare i mercati dell'energia, in conformità dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia enunciati nella comunicazione della Commissione del 28 maggio 2014.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ha avuto un impatto positivo considerevole sulla suddetta sicurezza nell'Unione in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di fornitura in quanto sono tenuti a redigere piani di prevenzione e di emergenza; sono inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e alla fornitura del gas. Nondimeno, la relazione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento rafforzerebbero ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento.

(4)  L'attuale normativa dell'Unione, in particolare gli elementi pertinenti del terzo pacchetto sull'energia e il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, ha già avuto un impatto positivo considerevole sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di fornitura in quanto sono tenuti a redigere piani di prevenzione e di emergenza; sono inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e alla fornitura del gas. La relazione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento rafforzerebbero ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione.

 

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1 bis Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo13, la Commissione ha analizzato gli effetti di una perturbazione parziale o totale delle forniture provenienti dalla Russia concludendo che le politiche nazionali da sole non sono efficaci in caso di grave perturbazione, poiché il loro ambito è per definizione limitato. Dalle prove di stress è emerso che un approccio più collaborativo tra Stati membri può ridurre sensibilmente le conseguenze di perturbazioni particolarmente gravi della fornitura negli Stati membri più vulnerabili.

(5)  Nella comunicazione del 16 ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo13, la Commissione ha analizzato gli effetti di una perturbazione parziale o totale delle forniture provenienti dalla Russia concludendo che molte delle politiche nazionali hanno carattere unilaterale, non sono sufficientemente coordinate né sufficientemente cooperative, e quindi non risultano molto efficaci in caso di grave perturbazione. Dalle prove di stress è emerso che un approccio più collaborativo tra Stati membri può ridurre sensibilmente le conseguenze di perturbazioni particolarmente gravi della fornitura negli Stati membri più vulnerabili.

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13 COM(2014) 654 final

13 COM(2014)0654

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Nella comunicazione del febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"14, la Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica; obiettivo del presente regolamento è rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e predisporre le misure necessarie a tale scopo, preparando così il terreno alla realizzazione dell'Unione dell'energia.

(6)  La sicurezza energetica è uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, come indicato nella comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2015 intitolata "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"14. La comunicazione ha evidenziato che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà, principio sancito dall'articolo 194 TFUE, e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica. Il presente regolamento è inteso a rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e a predisporre le misure necessarie a tale scopo, contribuendo così al conseguimento di un obiettivo essenziale dell'Unione dell'energia.

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14Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, COM(2015) 80 final.

14 COM(2015)080.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il corretto funzionamento del mercato interno del gas è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle perturbazioni: se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas ai clienti. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di carenza delle forniture, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive perturbazioni.

(7)  Un mercato interno del gas adeguatamente interconnesso e ben funzionante, dove non esistono "isole energetiche" e che funziona correttamente, unitamente a un sistema energetico fortemente orientato al continuo miglioramento dell'efficienza e alla riduzione della domanda, è un valido modo per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione riducendo, nel contempo, l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle perturbazioni delle forniture. Se la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di compromettere la fornitura di gas ai clienti in altri Stati membri, con ripercussioni negative sul corretto funzionamento del mercato interno del gas e costose perdite dovute ad attivi non recuperabili. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di carenza delle forniture, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento a livello regionale e unionale, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive perturbazioni delle forniture. Le misure adottate in tale contesto dovrebbero rispettare quanto più possibile i principi dell'economia di mercato.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Quale condizione preliminare per la sicurezza energetica, l'Unione dovrebbe diversificare ulteriormente le fonti energetiche, i fornitori e le rotte di approvvigionamento. Tutto ciò dovrebbe essere conseguito tramite progetti diversificati pienamente in linea con il diritto e i principi dell'Unione, nonché con le sue priorità e i suoi obiettivi strategici di lungo termine. L'Unione non dovrebbe finanziare progetti non conformi a tali criteri.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Un mercato interno dell'energia realmente interconnesso, caratterizzato da molteplici punti di entrata e dall'inversione dei flussi, può essere realizzato soltanto tramite la completa interconnessione delle sue reti del gas, la costruzione di hub per il gas naturale liquefatto (GNL) nelle regioni dell'Europa meridionale e orientale, il completamento del corridoio nord-sud e del corridoio meridionale del gas e l'ulteriore sviluppo della produzione domestica. È pertanto necessario accelerare lo sviluppo degli interconnettori e dei progetti già preselezionati nella strategia di sicurezza energetica volti a diversificare le fonti di approvvigionamento.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Finora non si è sfruttato appieno il potenziale di maggiore efficienza anche economica insito nella cooperazione regionale; occorre coordinare meglio le misure nazionali non solo nella mitigazione in situazioni d'emergenza ma anche nella prevenzione, ad esempio le politiche nazionali di stoccaggio, o quelle relative al gas naturale liquefatto (GNL), che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni.

(8)  Finora non si è sfruttato appieno il potenziale insito nella cooperazione regionale per introdurre misure più efficienti e meno costose. Ciò vale sia per un migliore coordinamento delle misure nazionali in situazioni d'emergenza sia per le misure nazionali preventive, ad esempio le politiche nazionali di stoccaggio, o quelle relative al GNL, che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Gli approcci regionali, sia tra gli Stati membri che fra le parti contraenti della Comunità dell'energia, imprimeranno un'accelerazione all'integrazione del mercato, anche attraverso la creazione di hub regionali volti a rafforzare la liquidità del mercato. Tali meccanismi di cooperazione potrebbero semplificare la cooperazione a livello politico e del mercato dell'energia e agevolare le decisioni comuni circa gli investimenti essenziali nelle infrastrutture del gas delle regioni; potrebbero essere sviluppate congiuntamente conoscenze e informazioni su questioni quali gli impianti di stoccaggio dell'energia e le procedure di gara per il GNL e gli interconnettori.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento: occorre individuare i rischi in ciascuna regione e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure per mitigarli, con interventi economicamente più efficaci per i consumatori dell'Unione.

(9)  In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, è il principio guida del presente regolamento, al fine di individuare i rischi in ciascuna regione e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure per mitigarli, garantendo nel contempo che gli interventi siano in linea con i principi dell'economia di mercato, presentino un buon rapporto costi-efficacia per i consumatori e si traducano in prezzi dell'energia accessibili per i cittadini. La cooperazione regionale dovrebbe essere progressivamente completata da una prospettiva più marcatamente unionale, che consenta di ricorrere a tutte le forniture e a tutti gli strumenti disponibili nell'intero mercato interno del gas. L'approccio regionale di cui all'allegato I dovrebbe essere integrato e agevolato da una valutazione a livello di Unione dei corridoi di fornitura di emergenza.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  In uno spirito di integrazione del sistema, la cooperazione fra autorità e imprese del settore dell'elettricità e del gas dovrebbe costituire un altro principio guida del presente regolamento, per identificare le opportune sinergie fra lo sviluppo e l'utilizzo della rete elettrica e del gas e ottimizzare i vantaggi offerti da approcci coordinati per l'attuazione delle misure con il migliore rapporto costi-efficacia per i consumatori dell'Unione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione sociale: la definizione di clientela protetta non dovrebbe porsi in contrasto con i meccanismi di solidarietà dell'Unione.

(10)  Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili alle perturbazioni delle forniture e necessitano di una protezione speciale. La definizione di questa clientela protetta dovrebbe essere armonizzata a livello di Unione.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati; tale responsabilità condivisa richiede una stretta collaborazione tra le parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un'incidenza diretta sull'equilibrio tra domanda e offerta.

(11)  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbe essere responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati. Tale responsabilità condivisa richiede una collaborazione molto stretta tra le parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un'incidenza diretta sull'equilibrio tra domanda e offerta. Anche la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di tali clienti può essere considerata fondamentale in alcuni casi. Dovrebbe essere possibile garantire loro un certo livello di protezione facendo in modo che, in situazioni di emergenza, siano tra gli ultimi, prima dei clienti protetti, a dover rinunciare all'approvvigionamento. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere tale possibilità in sede di definizione delle restrizioni sulle forniture da applicare in caso di emergenza.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Secondo quanto previsto dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, le autorità competenti cooperano strettamente con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvere i compiti precisati nel presente regolamento.

(12)  Secondo quanto contemplato dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15, le autorità competenti cooperano strettamente con le altre autorità nazionali competenti, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvere i compiti precisati nel presente regolamento.

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15 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

15 Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  A norma del regolamento (UE) n. 994/2010 i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a realizzare una capacità bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere (salvo esenzioni), affinché gli eventuali benefici di tale capacità siano sempre presi in considerazione quando si pianifica un nuovo interconnettore. Tuttavia, la capacità bidirezionale può essere usata per fornire gas sia allo Stato membro confinante sia ad altri lungo il corridoio di trasporto; i vantaggi ai fini della sicurezza della fornitura devono quindi esser visti in una prospettiva più ampia, in uno spirito di solidarietà e di collaborazione più intensa. Nel vagliare l'eventualità di realizzare la capacità bidirezionale occorre pertanto condurre un'analisi di efficienza economica che tenga conto dell'intero corridoio di trasporto. Di conseguenza, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a rivedere le esenzioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 in base ai risultati della valutazione regionale del rischio.

(14)  A norma del regolamento (UE) n. 994/2010 i gestori dei sistemi di trasporto sono tenuti a realizzare una capacità bidirezionale permanente su tutte le interconnessioni transfrontaliere (salvo esenzioni), affinché gli eventuali benefici di tale capacità siano sempre presi in considerazione quando si pianifica un nuovo interconnettore. Tuttavia, la capacità bidirezionale può essere usata per fornire gas sia allo Stato membro confinante sia ad altri lungo il corridoio di trasporto. I vantaggi ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento di gas devono esser visti in una prospettiva più ampia, in uno spirito di solidarietà e di collaborazione più intensa. Nel vagliare l'eventualità di realizzare la capacità bidirezionale occorre condurre un'analisi di efficienza economica esaustiva, che tenga conto dell'intero corridoio di trasporto. Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a rivedere le esenzioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 in base ai risultati della valutazione regionale del rischio. L'obiettivo generale dovrebbe essere quello di disporre una capacità bidirezionale crescente e di contenere al minimo, in futuro, i progetti transfrontalieri aventi capacità unidirezionale.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Il regolamento istituisce norme di sicurezza dell'approvvigionamento sufficientemente armonizzate per poter far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, a causa delle perturbazioni della fornitura di gas proveniente dalla Russia. Tali norme tengono conto delle differenze tra Stati membri, degli obblighi di servizio pubblico e delle misure a tutela dei clienti di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE. Le norme di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero essere stabili ai fini della certezza giuridica e chiare, senza gravare in modo eccessivo e sproporzionato sulle imprese di gas naturale dell'Unione, garantendone invece la parità di accesso ai clienti nazionali.

(16)  Il presente regolamento istituisce norme di sicurezza dell'approvvigionamento di gas sufficientemente armonizzate per poter far fronte almeno alla situazione che si è verificata nel gennaio 2009, a causa delle perturbazioni della fornitura di gas proveniente dalla Russia. Tali norme tengono conto delle differenze tra Stati membri, degli obblighi di servizio pubblico e delle misure a tutela dei clienti di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/73/CE. Le norme di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbero essere stabili, ai fini della certezza giuridica, e chiare, senza gravare in modo eccessivo e sproporzionato sulle imprese di gas naturale dell'Unione. Dovrebbero altresì garantire a tali imprese parità di accesso ai clienti nazionali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Per tener conto delle differenze tra Stati membri, fatti salvi i diritti e obblighi che incombono a questi ultimi in termini di solidarietà qualora venga dichiarato il livello di crisi di emergenza, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di applicare le norme di sicurezza dell'approvvigionamento stabilite nel presente regolamento a determinate piccole e medie imprese e agli impianti di teleriscaldamento, nella misura in cui essi servono tali imprese.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'approccio regionale nel valutare i rischi e definire e adottare misure preventive e di mitigazione permette di coordinare gli sforzi, con vantaggi considerevoli in termini di efficienza delle misure e sfruttamento ottimale delle risorse, in particolare riguardo alle misure volte a garantire la continuità della fornitura ai clienti protetti in condizioni estreme e alle misure volte a mitigare l'impatto di un'emergenza. La valutazione a livello regionale dei rischi correlati, ossia in modo più completo e preciso, rafforzerà la preparazione degli Stati membri alle situazioni di crisi; inoltre, nell'emergenza, un approccio coordinato e convenuto in anticipo sulla sicurezza dell'approvvigionamento assicura una risposta coerente e riduce i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti.

(17)  L'approccio regionale nel valutare i rischi e definire e adottare misure preventive e di mitigazione permette di coordinare gli sforzi, con vantaggi considerevoli in termini di efficienza delle misure e sfruttamento ottimale delle risorse, in particolare riguardo alle misure volte a garantire la continuità della fornitura ai clienti protetti in condizioni estreme e alle misure volte a mitigare l'impatto di un'emergenza. La valutazione a livello regionale dei rischi correlati, ossia in modo più completo e preciso, tenendo conto dei sistemi sia del gas che dell'elettricità, rafforzerà la preparazione degli Stati membri alle situazioni di crisi. Inoltre, nell'emergenza, un approccio coordinato e convenuto in anticipo sulla sicurezza dell'approvvigionamento assicura una risposta coerente e riduce i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti. L'approccio regionale non dovrebbe ostacolare la cooperazione interregionale al di fuori delle regioni definite nell'allegato I e non dovrebbe sollevare i singoli Stati membri dalla responsabilità di rispettare le rispettive norme nazionali in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e di dare priorità alla diversificazione delle forniture in caso di dipendenza da un unico punto di approvvigionamento.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Le regioni vanno definite, se possibile, in base alle strutture esistenti di cooperazione regionale istituite dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare i gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee17 (regolamento TEN-E); tuttavia, poiché il presente regolamento e il regolamento TEN-E hanno finalità diverse, i rispettivi gruppi regionali possono differire per dimensioni e struttura.

(18)  Le regioni dovrebbero essere definite, se possibile, in base alle strutture esistenti di cooperazione regionale stabilite dagli Stati membri e dalla Commissione, in particolare i gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio17. Tuttavia, poiché il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 347/2013 hanno finalità diverse, i rispettivi gruppi regionali possono differire per dimensioni e struttura.

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17 Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

17 Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Ai fini del presente regolamento, per definire i gruppi regionali occorre tener conto dei criteri seguenti: schemi di fornitura, interconnessioni in essere e in programmazione e capacità d'interconnessione tra Stati membri, sviluppo e maturità del mercato, strutture esistenti di cooperazione regionale, numero di Stati membri in una regione, che dovrebbe essere limitato in modo che il gruppo resti di dimensioni gestibili.

(19)  Ai fini del presente regolamento, per istituire i gruppi regionali si dovrebbe pertanto tener conto dei criteri seguenti: schemi di fornitura, interconnessioni in essere e in programmazione e capacità d'interconnessione tra Stati membri, interconnessioni esistenti attraverso paesi terzi, sviluppo e maturità del mercato, strutture esistenti di cooperazione regionale, livello di diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento di gas e numero di Stati membri in una regione, che dovrebbe essere limitato in modo che il gruppo resti di dimensioni gestibili.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Per realizzare la cooperazione regionale gli Stati membri dovrebbero stabilire meccanismi di cooperazione all'interno di ciascuna regione, sviluppandoli in tempo utile per permettere la valutazione dei rischi ed elaborare programmi concreti a livello regionale. Gli Stati membri sono liberi di decidere del meccanismo di cooperazione più adatto per una determinata regione; la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale e nella diffusione delle migliori prassi per organizzare la cooperazione regionale, ad esempio un ruolo di coordinamento a rotazione all'interno delle regioni per preparare i vari documenti o istituire gli organi ad hoc. In mancanza di accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione può proporre un meccanismo di cooperazione adatto ad una data regione.

(20)  Per realizzare la cooperazione regionale gli Stati membri dovrebbero stabilire meccanismi di cooperazione all'interno di ciascuna regione, sviluppandoli in tempo utile per permettere la valutazione dei rischi ed elaborare programmi efficaci a livello regionale. Gli Stati membri sono liberi di decidere del meccanismo di cooperazione più adatto per una determinata regione. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale e nella diffusione delle migliori prassi per organizzare la cooperazione regionale, ad esempio un ruolo di coordinamento a rotazione all'interno delle regioni per preparare i vari documenti o istituire gli organi ad hoc. In mancanza di accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione proporrà un meccanismo di cooperazione adatto a una regione specifica.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nel preparare una valutazione completa dei rischi a livello regionale, le autorità competenti dovrebbero considerare i rischi naturali, tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di mercato e altri eventualmente pertinenti, tra i quali, nel caso, la perturbazione della fornitura del principale fornitore singolo. Tutti i rischi dovrebbero essere affrontati con misure effettive proporzionate e non discriminatorie che devono essere sviluppate nel piano d'azione preventivo e nel piano d'emergenza; i risultati delle valutazioni di rischio dovrebbero contribuire anche all'elaborazione delle valutazioni di tutti i rischi di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE18.

(21)  Nell'effettuare una valutazione completa dei rischi, da preparare a livello regionale, le autorità competenti dovrebbero considerare i rischi naturali, tecnologici, infrastrutturali, commerciali, finanziari, sociali, politici, geopolitici, ambientali e di mercato e altri rischi eventualmente pertinenti, tra i quali, nel caso, la perturbazione delle forniture dei fornitori dominanti. Tutti i rischi dovrebbero essere affrontati con misure effettive, proporzionate e non discriminatorie, che devono essere sviluppate nel piano d'azione preventivo e nel piano d'emergenza e comprendere interventi sia sul versante della domanda che sul versante dell'offerta. I risultati delle valutazioni di rischio dovrebbero contribuire anche all'elaborazione di tutte le valutazioni del rischio di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio18.

__________________

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18 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).

18 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Per contribuire alla valutazione dei rischi, la Rete europea di gestori di sistemi di trasporto del gas ("ENTSO del gas"), in consultazione con il gruppo di coordinamento del gas e con la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E), dovrebbe procedere a simulazioni a livello dell'Unione analoghe alle prove di stress effettuate nel 2014.

(22)  Per contribuire alla valutazione dei rischi, la Rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas ("ENTSO del gas"), dopo aver consultato il gruppo di coordinamento del gas e la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, dovrebbe procedere a simulazioni a livello dell'Unione analoghe alle prove di stress effettuate nel 2014. Le simulazioni dovrebbero essere aggiornate quanto meno a intervalli biennali. Per rafforzare la cooperazione regionale attraverso la messa a disposizione di informazioni sui flussi di gas e la predisposizione di una consulenza tecnica e operativa, dovrebbe essere coinvolto nelle simulazioni il sistema regionale di coordinamento per il gas (RCSG), istituito dall'ENTSO del gas e composto di gruppi di esperti permanenti.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Ai fini della massima preparazione, per evitare una perturbazione della fornitura e mitigarne gli effetti se dovesse effettivamente accadere, le autorità competenti di una data regione devono redigere piani d'azione preventivi e piani di emergenza, previa consultazione delle parti interessate. I piani regionali dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità delle imprese di gas naturale e delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali istituite nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza; dovrebbero essere elaborate per far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza e mitigarne gli effetti. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici ed essere in linea con gli strumenti di pianificazione e comunicazione dell'Unione dell'energia.

(23)  Ai fini della massima preparazione, per evitare una perturbazione della fornitura e mitigare gli effetti della medesima se dovesse effettivamente accadere, le autorità competenti di una data regione dovrebbero redigere piani d'azione preventivi e piani di emergenza, previa consultazione delle parti interessate. I piani regionali dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità delle imprese di gas naturale e delle autorità competenti nonché, ove opportuno, delle imprese elettriche. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali istituite nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza; dovrebbero essere elaborate in modo tale da far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, poiché la loro funzione dovrebbe essere quella di contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza e mitigarne gli effetti. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici ed essere in linea con gli obiettivi e gli strumenti di pianificazione e comunicazione dell'Unione dell'energia.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Per mantenere efficiente il funzionamento del mercato interno del gas, in particolare in caso di perturbazione della fornitura e in situazioni di crisi, è necessario definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti in modo da rispettare un approccio a tre livelli: innanzitutto le imprese interessate e il settore, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, infine l'Unione. Il presente regolamento dovrebbe consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di ricorrere quanto più possibile ai meccanismi di mercato; dovrebbe però anche fornire meccanismi cui ricorrere quando i mercati da soli non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad una perturbazione della fornitura di gas.

(24)  Per mantenere efficiente il funzionamento del mercato interno del gas, in particolare in caso di perturbazione della fornitura e in situazioni di crisi, è necessario definire con precisione il ruolo e le responsabilità di tutte le imprese di gas naturale e di tutte le autorità competenti, e se del caso delle imprese elettriche. Ruolo e responsabilità dovrebbero essere definiti in modo da rispettare un approccio a tre livelli: innanzitutto le imprese di gas naturale interessate, le imprese elettriche e l'industria, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, infine l'Unione. A tale fine, un'efficace condivisione delle informazioni, a tutti i livelli, dovrebbe garantire una segnalazione precoce delle perturbazioni nonché fornire indicazioni circa gli strumenti di mitigazione. Il presente regolamento è inteso a consentire alle imprese di gas naturale e ai clienti di ricorrere quanto più possibile ai meccanismi di mercato. Esso è però anche inteso a fornire meccanismi cui ricorrere quando i mercati da soli non sono più in grado di far fronte adeguatamente ad una perturbazione della fornitura di gas.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  In caso di crisi di fornitura, agli operatori dovrebbero essere offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure di mercato; laddove queste risorse siano esaurite senza esser state sufficienti, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di fornitura.

(25)  In caso di crisi di fornitura, agli operatori dovrebbero essere garantire opportunità adeguate per rispondere alla situazione mediante misure di mercato. Laddove queste risorse siano esaurite senza esser state sufficienti, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di fornitura. Alle misure di efficienza energetica dovrebbero essere riconosciuto carattere prioritario, al fine di ridurre la domanda di gas ed elettricità e garantire un miglioramento duraturo e sostenibile della resilienza degli Stati membri alle crisi di fornitura.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26)  Se gli Stati membri prevedono di varare misure non di mercato, queste dovrebbero essere corredate di una descrizione dell'impatto economico che offra ai clienti le informazioni necessarie sui costi e ne assicuri la trasparenza, segnatamente per quanto riguarda l'incidenza sul prezzo del gas.

(26)  Se gli Stati membri prevedono, in ultima istanza, di varare misure non di mercato, queste dovrebbero essere corredate di una descrizione dell'impatto economico e di un meccanismo di compensazione per i gestori. In questo modo si garantisce che i clienti dispongano delle informazioni di cui necessitano sui costi di tali misure e si assicura la trasparenza delle misure stesse, segnatamente per quanto riguarda l'incidenza sul prezzo del gas.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)  Nel marzo 2015 il Consiglio europeo ha chiesto di valutare le opzioni relative ai meccanismi volontari di aggregazione della domanda, nel pieno rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Unione in materia di concorrenza, onde consentire agli Stati membri e alle imprese di gas naturale di vagliare i possibili vantaggi dell'acquisto collettivo del gas naturale per far fronte alle situazioni di carenza di fornitura.

(27)  Nel marzo 2015 il Consiglio europeo ha chiesto una valutazione delle opzioni relative al meccanismo volontario di aggregazione della domanda, nel pieno rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dell'Unione in materia di concorrenza. In tale contesto, gli Stati membri e le imprese di gas naturale potrebbero vagliare i possibili vantaggi collegati all'acquisto collettivo del gas naturale per far fronte alle situazioni di carenza di fornitura, in linea con le norme dell'OMC e dell'Unione europea in materia di concorrenza.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le misure sul versante della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili o la riduzione della fornitura di gas ai grandi consumatori industriali in un ordine economicamente efficiente, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza energetica se rapidamente applicabili e se capaci di ridurre sensibilmente la domanda in risposta ad una perturbazione delle forniture. Occorrono maggiori sforzi per promuovere l'uso efficiente dell'energia, soprattutto laddove siano necessarie misure sul versante della domanda: va tenuto conto dell'impatto ambientale di tutte le misure proposte sul versante sia della domanda che dell'offerta, privilegiando per quanto possibile quelle che meno incidono sull'ambiente, tenendo però ben presenti la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza.

(28)  Le misure sul versante della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili o la riduzione della fornitura di gas ai grandi consumatori industriali in un modo economicamente efficiente, così come un sistema basato sul mercato per i consumatori industriali, ad esempio una riduzione volontaria della domanda da parte dei consumatori industriali in cambio di una contropartita finanziaria equa e tempestiva, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza energetica se rapidamente applicabili e se capaci di ridurre sensibilmente la domanda in risposta ad una perturbazione delle forniture. Occorrono maggiori sforzi per promuovere l'uso efficiente dell'energia, soprattutto laddove siano necessarie misure sul versante della domanda. Va tenuto conto dell'impatto ambientale di tutte le misure proposte sul versante sia della domanda che dell'offerta, privilegiando per quanto possibile quelle che meno incidono sull'ambiente. Allo stesso tempo, la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dovrebbe rimanere una priorità delle misure adottate in caso di perturbazione della fornitura, ma dovrebbero essere presi adeguatamente in considerazione anche gli aspetti relativi alla competitività.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Nel redigere ed attuare il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto in ogni momento della sicurezza di funzionamento del sistema del gas a livello nazionale e regionale, e affrontare ed esporre in tali piani i vincoli tecnici che incidono sul funzionamento della rete, incluse le ragioni tecniche e di sicurezza che possono determinare una riduzione dei flussi in caso di emergenza.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 30

Testo della Commissione

Emendamento

(30)  In alcune aree dell'Unione è distribuito gas a basso potere calorifico; date le sue caratteristiche, tale gas non può essere usato in apparecchi concepiti per il gas ad alto potere calorifico, mentre è possibile il contrario, se il gas ad alto potere calorifico è convertito in gas a basso potere calorifico, ad esempio mediante l'aggiunta di azoto. Le specificità del gas a basso potere calorifico dovrebbero essere esaminate a livello nazionale e regionale e dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio e nei piani d'azione preventivi e d'emergenza.

(30)  In alcune aree dell'Unione è distribuito gas a basso potere calorifico; le sue caratteristiche ne impediscono l'utilizzo in apparecchi concepiti per il gas ad alto potere calorifico, mentre è invece possibile convertire il gas ad alto potere calorifico, ad esempio mediante l'aggiunta di azoto, per utilizzarlo in apparecchi concepiti per il gas a basso potere calorifico. Le specificità del gas a basso potere calorifico dovrebbero essere esaminate a livello nazionale e regionale e dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione del rischio e nei piani d'azione preventivi e d'emergenza.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  È necessario assicurare la prevedibilità dell'azione che sarà intrapresa in caso di emergenza in modo da offrire a tutti gli operatori del mercato margine sufficiente per reagire e prepararsi a simili situazioni. Le autorità competenti dovrebbero quindi di norma attenersi al piano di emergenza; in casi eccezionali debitamente giustificati, dovrebbero poter intraprendere azioni che si discostano dal piano. Occorre inoltre rendere più trasparente e prevedibile la modalità di annuncio delle emergenze. Le informazioni sulla posizione di bilanciamento del sistema (la situazione generale della rete di trasporto) il cui quadro di riferimento è definito nel regolamento (UE) n. 312/201419 della Commissione, possono svolgere un ruolo rilevante in merito. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione, in tempo reale, delle autorità competenti e delle autorità nazionali di regolamentazione se queste ultime non sono l'autorità competente.

(31)  È necessario assicurare la prevedibilità delle azioni da intraprendere in caso di emergenza, garantendo a tutti gli operatori del mercato margine sufficiente per prepararsi a simili situazioni e reagire ad esse. Le autorità competenti dovrebbero quindi di norma attenersi al piano di emergenza; in circostanze eccezionali e a fronte di motivi ragionevoli, dovrebbero poter intraprendere azioni che si discostano dal piano. Le modalità di annuncio delle emergenze dovrebbero essere più trasparenti e prevedibili. Le informazioni sulla posizione di bilanciamento del sistema (la situazione generale della rete di trasporto) il cui quadro di riferimento è definito nel regolamento (UE) n. 312/201419 della Commissione, possono svolgere un ruolo rilevante in merito. Le autorità competenti e le autorità nazionali di regolamentazione, se queste ultime non sono le autorità competenti, dovrebbero poter disporre in tempo reale delle informazioni.

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19 Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

19 Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  I piani d'azione preventivi e di emergenza dovrebbero essere regolarmente aggiornati e pubblicati, e essere sottoposti a una valutazione tra pari, per poterne rilevare rapidamente le incoerenze e le misure che potrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri e assicurare la coerenza tra i piani delle varie regioni. La valutazione tra pari consente inoltre agli Stati membri di condividere le migliori prassi.

(32)  I piani d'azione preventivi e di emergenza dovrebbero essere regolarmente aggiornati e pubblicati, ed essere sottoposti a una valutazione tra pari che la Commissione dovrebbe monitorare. Il processo di valutazione mira a consentire di rilevare rapidamente le incoerenze e le misure che potrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri, assicurando in questo modo la coerenza tra i piani delle varie regioni. La valutazione tra pari consente inoltre agli Stati membri di condividere le migliori prassi. I piani dovrebbero essere in linea con gli obiettivi dell'Unione dell'energia.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Per garantire l'aggiornamento costante e l'efficacia dei piani d'emergenza, gli Stati membri dovrebbero effettuare prove tra gli aggiornamenti simulando scenari di alto e medio impatto con risposte in tempo reale. Le autorità competenti dovrebbero presentare i risultati delle prove al gruppo di coordinamento del gas.

(33)  Per garantire l'aggiornamento costante e l'efficacia dei piani d'emergenza, le autorità competenti dovrebbero effettuare prove tra gli aggiornamenti simulando scenari di alto e medio impatto con risposte in tempo reale. Le autorità competenti dovrebbero presentare i risultati delle prove al gruppo di coordinamento del gas.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  Sono necessari modelli completi e vincolanti che contemplino tutti i rischi individuati nelle valutazioni regionali e tutte le componenti dei piani d'azione preventivi e dei piani d'emergenza per facilitare la valutazione del rischio e la preparazione dei piani che vanno sottoposti alla valutazione tra pari e alla valutazione della Commissione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  Per agevolare la comunicazione tra Stati membri e Commissione, la valutazione del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani d'emergenza e altra documentazione e gli scambi d'informazioni di cui al presente regolamento devono essere trasmessi via un sistema standard di comunicazione elettronica.

(35)  Per agevolare la comunicazione tra Stati membri e Commissione, la valutazione del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani d'emergenza e tutti gli altri documenti e le altre informazioni oggetto di scambio di cui al presente regolamento dovrebbero essere trasmessi via un sistema di comunicazione elettronica sicuro e standardizzato.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Come dimostrato nelle prove di stress dell'ottobre 2014, la solidarietà è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e tenere al minimo le spese generali. Se un'emergenza è dichiarata in uno Stato membro, occorre procedere in due fasi per intensificare la solidarietà: in primo luogo tutti gli Stati membri che hanno introdotto una norma di fornitura più alta dovrebbero ridurla ai valori predefiniti per rendere più liquido il mercato del gas; in secondo luogo, se dalla prima fase non si riesce ad ottenere la fornitura necessaria, gli Stati membri confinanti, anche in situazioni non di emergenza, dovrebbero varare ulteriori misure, per assicurare la fornitura dei clienti civili, dei servizi sociali essenziali e degli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro in situazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero individuare e descrivere nei particolari le misure di solidarietà dei rispettivi piani di emergenza, per garantire un giusto ed equo compenso alle imprese di gas naturale.

(36)  Come dimostrato nelle prove di stress dell'ottobre 2014, la solidarietà è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e tenere al minimo le spese generali. Se in uno Stato membro è dichiarata un'emergenza, gli Stati membri confinanti, anche se non si trovano in una situazione di emergenza, dovrebbero adottare misure per assicurare la fornitura dei clienti protetti nello Stato membro in situazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero individuare e descrivere nei particolari le misure di solidarietà dei rispettivi piani di emergenza, per garantire alle imprese di gas naturale un compenso di livello equo e adeguato che rispecchi pienamente il valore di mercato dei costi relativi all'interruzione delle forniture.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 37

Testo della Commissione

Emendamento

(37)  Se necessario, la solidarietà europea dovrebbe esplicarsi anche sotto forma di protezione civile dell'Unione e degli Stati membri: tale assistenza dovrebbe essere agevolata e coordinata dal meccanismo unionale di protezione civile istituito con decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio20 al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e agevolare il coordinamento nel settore della protezione civile, migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

(37)  Se necessario, la solidarietà europea dovrebbe esplicarsi anche sotto forma di protezione civile dell'Unione e degli Stati membri. Tale assistenza dovrebbe essere agevolata e coordinata dal meccanismo unionale di protezione civile istituito con decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio20, che mira a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e ad agevolare il coordinamento nel settore della protezione civile, onde migliorare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

__________________

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20 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).

20 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 38

Testo della Commissione

Emendamento

(38)  Per valutare la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento di uno Stato membro o regione dell'Unione è indispensabile avere accesso alle informazioni pertinenti. In particolare, gli Stati membri e la Commissione devono poter accedere alle informazioni provenienti dalle imprese di gas naturale in merito ai principali parametri della fornitura di gas: si tratta infatti di elementi fondamentali nella pianificazione delle politiche di sicurezza dell'approvvigionamento. In circostanze debitamente giustificate, a prescindere dalla dichiarazione di uno stato di emergenza, dovrebbe essere possibile accedere a informazioni supplementari necessarie per valutare lo stato generale della fornitura del gas; si tratta tipicamente di informazioni sulla distribuzione del gas, senza attinenza ai prezzi (ad esempio sui volumi massimo e minimo di gas, i punti di consegna, i margini di fornitura); potrebbero esser richieste in caso di modifiche al parametro di fornitura del gas di uno o più acquirenti in uno Stato membro: evenienza inattesa in una situazione di funzionamento normale del mercato, che potrebbe incidere sulla fornitura di gas dell'Unione o di parti di essa.

(38)  Per valutare la situazione della sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro, di una regione o dell'Unione è indispensabile avere accesso alle informazioni pertinenti. In particolare, gli Stati membri e la Commissione devono poter accedere regolarmente alle informazioni provenienti dalle imprese di gas naturale in merito ai principali parametri della fornitura di gas, comprese misurazioni accurate delle riserve stoccate disponibili: si tratta infatti di elementi fondamentali nella pianificazione delle politiche di sicurezza dell'approvvigionamento di gas. In presenza di motivi ragionevoli, a prescindere dalla dichiarazione di uno stato di emergenza, dovrebbe essere possibile accedere a informazioni supplementari necessarie per valutare lo stato generale della fornitura del gas; si tratta tipicamente di informazioni sulla distribuzione del gas, senza attinenza ai prezzi (ad esempio sui volumi massimo e minimo di gas, i punti di consegna, i margini di fornitura). Potrebbero esser richieste in caso di modifiche al parametro di fornitura del gas di uno o più acquirenti in uno Stato membro, evenienza inattesa in una situazione di funzionamento normale del mercato, che potrebbe incidere sulla fornitura di gas dell'Unione o di parti di essa. Le informazioni considerate confidenziali dall'impresa di gas naturale dovrebbero essere trattate come tali.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 39

Testo della Commissione

Emendamento

(39)  Nel marzo 2015 il Consiglio europeo ha concluso che nei contratti di fornitura di gas con i paesi terzi occorre rafforzare la trasparenza e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica. In questo contesto un meccanismo mirato ed efficiente che consenta agli Stati membri di accedere ai contratti più importanti di fornitura di gas dovrebbe assicurare una valutazione esauriente dei rischi di perturbazione della fornitura o di interferenza con le misure di mitigazione necessarie nell'eventualità di una crisi. In base al meccanismo determinati contratti essenziali dovrebbero essere automaticamente comunicati, subito dopo la stipula, agli Stati membri. Tuttavia, l'obbligo sistematico di comunicare un contratto deve essere proporzionato. L'applicazione di tale obbligo ai contratti che coprono il 40% del mercato nazionale sembra una misura equa in termini di efficienza e stabilisce precisi vincoli per gli operatori del mercato, il che non significa che altri contratti di fornitura di gas non siano importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di richiedere altri contratti che potrebbero avere ricadute negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento di uno Stato membro o di una regione o dell'intera Unione. La Commissione dovrebbe avere lo stesso accesso degli Stati membri ai contratti di fornitura, dato il suo ruolo nel valutare la coerenza e l'efficacia dei piani d'azione preventivi e dei piani d'emergenza a fronte dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, regionale e unionale. La Commissione può chiedere agli Stati membri di modificare i piani per tener conto delle informazioni ricavate dai contratti. Occorre preservare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. L'agevolazione d'accesso alle informazioni sui contratti commerciali non dovrebbe incidere sugli sforzi attualmente dedicati dalla Commissione a monitorare il mercato del gas, e l'istituzione dovrebbe intervenire laddove si ravvisassero violazioni del diritto dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato il diritto della Commissione di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di far rispettare le norme sulla concorrenza anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato.

(39)  Il completamento del mercato interno dell'energia creerà condizioni di parità, garantendo che tutti i contratti per la fornitura di energia si basino, in tutta l'Unione, sui prezzi di mercato e sulle norme di concorrenza. Nel marzo 2015 il Consiglio europeo ha concluso che nei contratti di fornitura di gas con fornitori di paesi terzi occorre rafforzare la trasparenza e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica. In questo contesto un meccanismo mirato ed efficiente che consenta agli Stati membri di accedere ai contratti più importanti di fornitura di gas dovrebbe assicurare una valutazione esauriente dei rischi di perturbazione della fornitura o di interferenza con le misure di mitigazione necessarie nell'eventualità di una crisi. In base al meccanismo determinati contratti essenziali dovrebbero essere automaticamente comunicati, subito dopo la stipula, agli Stati membri. Tuttavia, l'obbligo sistematico di comunicare un contratto deve essere proporzionato. L'applicazione di tale obbligo ai contratti tra un fornitore o i suoi affiliati e un acquirente o i suoi affiliati che, presi congiuntamente, coprono almeno il 40 % delle importazioni da paesi terzi verso lo Stato membro in questione, sembra una misura equa in termini di efficienza e stabilisce precisi vincoli per gli operatori del mercato, il che non implica automaticamente che altri contratti di fornitura di gas non siano importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di richiedere altri contratti che potrebbero avere ricadute negative sulla sicurezza dell'approvvigionamento di uno Stato membro o di una regione o dell'Unione. La Commissione dovrebbe avere lo stesso accesso degli Stati membri ai contratti di fornitura, dato il suo ruolo nel valutare la coerenza e l'efficacia dei piani d'azione preventivi e dei piani d'emergenza a fronte dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento a livello nazionale, regionale e unionale. La Commissione dovrebbe poter chiedere agli Stati membri di modificare i piani per tener conto delle informazioni ricavate dai contratti. Occorre preservare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. Il maggiore accesso, da parte della Commissione, alle informazioni sui contratti commerciali non dovrebbe incidere sugli sforzi attualmente dedicati dalla Commissione a monitorare il mercato del gas, e l'istituzione dovrebbe intervenire laddove si ravvisassero violazioni del diritto dell'Unione. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato il diritto della Commissione di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e di far rispettare le norme sulla concorrenza anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Uno degli obiettivi dell'Unione è il potenziamento della Comunità dell'energia, per assicurare l'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione relativo all'energia, delle riforme del mercato dell'energia e per incentivare gli investimenti nel settore grazie ad una maggiore integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e della Comunità dell'energia. Ciò comporta l'istituzione di una gestione comune delle crisi, con piani preventivi e di emergenza a livello regionale e dell'Unione, cui saranno associate le parti contraenti della Comunità dell'energia. Inoltre, nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione indica la necessità di applicare le norme del mercato interno dell'energia al flusso di energia tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti della Comunità dell'energia. Ai fini di una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti, in seguito all'adozione di un atto congiunto occorre definire le modalità necessarie che consentano la cooperazione specifica con le singole parti contraenti della Comunità dell'energia una volta debitamente poste in essere le disposizioni di reciprocità del caso.

(41)  Uno degli obiettivi dell'Unione è il potenziamento della Comunità dell'energia, per assicurare l'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione relativo all'energia, riforme del mercato dell'energia nonché incentivi agli investimenti nel settore grazie ad una maggiore integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e della Comunità dell'energia. Ciò comporta anche l'istituzione di una gestione comune delle crisi, con piani d'azione preventivi e piani di emergenza a livello regionale, cui saranno associate le parti contraenti della Comunità dell'energia. Inoltre, nella comunicazione del 16 ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione indica la necessità di applicare le norme del mercato interno dell'energia al flusso di energia tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti della Comunità dell'energia. Ai fini di una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti della Comunità dell'energia, in seguito all'adozione di un atto congiunto occorre definire le modalità necessarie che consentano la cooperazione specifica con le singole parti contraenti della Comunità dell'energia, una volta debitamente poste in essere le disposizioni di reciprocità del caso.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(41 bis)  L'attuazione delle misure di solidarietà con le parti contraenti della Comunità dell'energia dovrebbe essere fondata su un approccio unionale, al fine di evitare che siano solo gli Stati membri confinanti con le parti contraenti della Comunità dell'energia ad attuare i piani di emergenza necessari.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione nei confronti di detti paesi, collaborando con i paesi terzi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso l'Unione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad approntare un gruppo di esperti incaricato di monitorare i flussi di gas verso l'Unione in situazioni di crisi, in consultazione con i paesi terzi interessati e, se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, a svolgere un ruolo di mediatore e facilitatore.

(42)  Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione nei confronti di detti paesi, collaborando con i paesi terzi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso l'Unione. La Commissione dovrebbe monitorare in modo permanente i flussi di gas verso l'Unione. Qualora si verifichi una crisi, la Commissione, previa consultazione dei paesi terzi interessati, dovrebbe fungere da mediatore e facilitatore. L'Unione dovrebbe altresì essere in grado di intervenire preventivamente, prima che sia dichiarata una crisi.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Qualora da informazioni affidabili risulti una minaccia esterna all'Unione che comprometta la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri e rischi di far scattare un meccanismo di preallarme tra l'Unione e i paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il gruppo di coordinamento del gas e l'Unione dovrebbe intervenire opportunamente per cercare di allentare la tensione.

(43)  Qualora all'esterno dell'Unione si verifichi una situazione che possa verosimilmente compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri e rischi di far scattare un meccanismo di preallarme tra l'Unione e i paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il gruppo di coordinamento del gas e l'Unione dovrebbe intervenire opportunamente per allentare la tensione.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  L'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dai soli Stati membri; date le dimensioni e gli effetti dell'azione in questione, l'obiettivo è realizzato meglio a livello dell'Unione che può pertanto adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)  Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dai soli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Considerando 45

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Per consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle regioni e dei modelli per la valutazione dei rischi e per i piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(45)  Per consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dei modelli per la valutazione dei rischi, dei piani d'azione preventivi e dei piani d'emergenza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, con la partecipazione delle autorità competenti e delle autorità nazionali di regolamentazione, se diverse dalle autorità competenti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

Emendamento

(46)  Il regolamento (UE) n. 994/2010 dovrebbe essere abrogato. Per evitare un vuoto giuridico i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza di cui al regolamento (UE) n. 994/2010 dovrebbero restare in vigore fino alla prima adozione dei nuovi piani a norma del presente regolamento,

(46)  Il regolamento (UE) n. 994/2010 dovrebbe essere abrogato. Per evitare un vuoto giuridico i piani d'azione preventivi e i piani d'emergenza elaborati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 994/2010 dovrebbero restare in vigore fino alla prima adozione dei nuovi piani d'azione preventivi e dei nuovi piani d'emergenza elaborati ai sensi del presente regolamento,

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale (in prosieguo: "gas"), permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il gas necessario, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete della fornitura. Il regolamento introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello di Stati membri, regionale e dell'Unione.

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire, in uno spirito di solidarietà, la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale (in prosieguo: "gas"), sulla base di previsioni credibili sull'evoluzione della domanda di gas, permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire ai clienti protetti il gas necessario, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione immediata a interruzioni concrete della fornitura, sia alla fonte che durante il transito. Il regolamento prevede anche meccanismi trasparenti per coordinare la pianificazione per le emergenze a livello nazionale, regionale e unionale nonché le contromisure da adottare.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento incoraggia, inoltre, le misure preventive volte a ridurre la domanda di gas, anche mediante misure finalizzate a migliorare l'efficienza energetica e ad accrescere la quota delle energie rinnovabili, al fine di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di gas.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "cliente protetto", il cliente civile collegato ad una rete di distribuzione del gas; qualora lo Stato membro interessato lo decida, può comprendere:

(1)  "cliente protetto", un cliente civile, un servizio sociale essenziale o un impianto di teleriscaldamento collegato ad una rete di distribuzione del gas, nella misura in cui serve clienti civili e servizi sociali essenziali, se tale impianto non può essere alimentato da altri combustibili;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la piccola o media impresa, purché collegata ad una rete di distribuzione del gas, o un servizio sociale essenziale, purché collegato a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, e sempreché tali imprese o servizi rappresentino insieme al massimo il 20 % del consumo totale annuo finale dello Stato membro;

soppresso

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'impianto di teleriscaldamento, nella misura in cui serve i clienti civili o le imprese o i servizi di cui alla lettera a), se non può essere alimentato anche da altri combustibili ed è collegato ad una rete di distribuzione o di trasporto del gas;

soppresso

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  "corridoi di approvvigionamento d'emergenza", le rotte di approvvigionamento di gas identificate dell'Unione che sono di ausilio agli Stati membri per attenuare in maniera migliore gli effetti di eventuali perturbazioni della fornitura o dell'infrastruttura, e che dunque integrano e favoriscono l'approccio regionale di cui all'allegato I fornendo informazioni per i piani d'azione preventivi e i piani d'emergenza;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  "autorità competente", un'autorità governativa nazionale o un'autorità nazionale di regolamentazione designata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è una responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, segnatamente attraverso le autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.

1.  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è una responsabilità condivisa delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, in particolare attraverso le autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi settori di attività e competenza.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome dell'autorità competente e le relative eventuali modifiche. Ciascuno Stato membro rende pubblico il nome dell'autorità competente.

3.  Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione e rende pubblici il nome della sua autorità competente e le relative eventuali modifiche.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare che sia rispettato un approccio a tre livelli che coinvolga innanzitutto le imprese di gas e il settore, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, infine l'Unione.

4.  In sede di attuazione delle misure previste nel presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i ruoli e le responsabilità dei vari attori interessati onde assicurare un approccio a tre livelli che coinvolga innanzitutto le imprese di gas pertinenti, le imprese elettriche - ove opportuno - e l'industria, poi gli Stati membri a livello nazionale o regionale, infine l'Unione.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione coordina ove opportuno l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, come previsto nel presente regolamento, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas di cui all'articolo 14 o il gruppo di gestione della crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o dell'Unione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

5.  La Commissione coordina l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, come previsto nel presente regolamento, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas di cui all'articolo 14 o il gruppo di gestione della crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o dell'Unione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento contenute nei piani d'azione preventivi e nei piani di emergenza sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato interno del gas né compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.

6.  Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas contenute nei piani d'azione preventivi e nei piani di emergenza sono chiaramente definite, basate per quanto possibile sul mercato, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie, verificabili, sostenibili e compatibili con gli obiettivi dell'Unione su clima ed energia, considerano altresì l'efficienza energetica e l'energia da fonti rinnovabili una soluzione per migliorare la sicurezza energetica dell'Unione, non distorcono indebitamente la concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato interno del gas né compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altri Stati membri o regioni o dell'Unione e limitano il rischio di attivi non recuperabili.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  interconnessioni esistenti e in programmazione, capacità d'interconnessione tra Stati membri, schemi di fornitura;

(b)  interconnessioni esistenti e in programmazione, capacità d'interconnessione tra Stati membri, interconnessioni esistenti attraverso paesi terzi, schemi di fornitura;

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  capacità di soddisfare la domanda di gas dei clienti protetti durante un'interruzione da parte del fornitore singolo principale del gas;

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La responsabilità dei singoli Stati membri di rispettare le rispettive norme nazionali in materia di sicurezza dell'approvvigionamento non pregiudica l'approccio regionale, né la possibilità di una cooperazione interregionale al di fuori delle regioni definite nell'allegato I.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare l'allegato I in base ai criteri di cui al primo comma se la situazione giustifica il cambiamento di una regione.

soppresso

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro o l'autorità competente, secondo quanto previsto dallo Stato membro, provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. La suddetta disposizione non pregiudica la responsabilità dei gestori del sistema di effettuare gli investimenti del caso né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.

1.  Ciascuno Stato membro o l'autorità competente, secondo quanto previsto dallo Stato membro, provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. Il calcolo dovrebbe avvenire tenendo conto dell'andamento tendenziale del consumo di gas, degli effetti a lungo termine delle misure di efficienza e dei tassi di utilizzazione delle capacità esistenti. Ciò non pregiudica la responsabilità dei gestori del sistema di effettuare gli investimenti del caso né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 si considera rispettato anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo, che una perturbazione della fornitura può essere compensata adeguatamente e tempestivamente grazie ad opportune misure di mercato sul versante della domanda. A tale scopo, si applica la formula di cui all'allegato II, punto 4.

2.  L'obbligo di assicurare che le infrastrutture rimanenti abbiano la capacità di soddisfare la domanda totale di gas di cui al paragrafo 1 si considera rispettato anche quando l'autorità competente dimostra, nell'ambito del piano d'azione preventivo, che una perturbazione della fornitura può essere compensata adeguatamente e tempestivamente grazie ad opportune misure sul versante della domanda. A tale scopo, si applica la formula di cui all'allegato II, punto 4.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ove opportuno, in base alla valutazione del rischio di cui all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri confinanti possono decidere di adempiere congiuntamente all'obbligo previsto al paragrafo 1. In tal caso le autorità competenti forniscono il calcolo della formula N – 1 nel piano d'azione preventivo, precisando le modalità concordate per adempiere all'obbligo. Si applica il punto 5 dell'allegato II.

3.  Ove opportuno, conformemente alla valutazione del rischio di cui all'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri confinanti possono decidere di adempiere congiuntamente all'obbligo previsto al paragrafo 1. In tal caso le autorità competenti forniscono il calcolo della formula N – 1 nel piano d'azione preventivo, precisando le modalità concordate per adempiere all'obbligo. Si applica il punto 5 dell'allegato II.

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  esenzioni da tale obbligo.

(b)  esenzioni da tale obbligo, accordate previe valutazione dettagliata e consultazione degli altri Stati membri e della Commissione.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Gli Stati membri assicurano che, come primo passo, si proceda sempre a una verifica trasparente, dettagliata e non discriminatoria del mercato per valutare la necessità degli investimenti finalizzati a soddisfare gli obblighi di cui al paragrafo 4.

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'efficienza dei costi sostenuti per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1 e dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale permanente, al fine di offrire incentivi appropriati in sede di fissazione o approvazione, in base a criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o delle metodologie a norma dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

5.  Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dell'efficienza dei costi sostenuti per ottemperare all'obbligo di cui al paragrafo 1, incluso il modo in cui misure di efficienza energetica intese a ridurre la domanda di gas potrebbero contribuire all'approccio più economico per il rispetto della formula N-1, e tengono altresì conto dei costi connessi alla realizzazione della capacità bidirezionale permanente, al fine di offrire incentivi appropriati in sede di fissazione o approvazione, in base a criteri trasparenti e precisi, delle tariffe o delle metodologie a norma dell'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nella misura in cui un investimento per la realizzazione o il potenziamento della capacità bidirezionale permanente non risponde a un'esigenza del mercato e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di un altro Stato membro, prima che siano adottate le decisioni di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto, in particolare, della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri interessati nonché degli investimenti già realizzati nell'infrastruttura in questione.

6.  Nella misura in cui un investimento per la realizzazione o il potenziamento della capacità bidirezionale permanente non risponde a un'esigenza del mercato e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di un altro Stato membro, prima che siano adottate le decisioni di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 347/2013, esaminando altresì la possibilità e fattibilità di finanziamenti dell'Unione. La ripartizione dei costi tiene conto, in particolare, della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas degli Stati membri interessati nonché degli investimenti già realizzati nell'infrastruttura in questione.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'autorità competente provvede affinché le nuove infrastrutture di trasporto contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento grazie allo sviluppo di una rete ben collegata che disponga, ove opportuno, di un numero sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata e d'uscita in funzione della domanda del mercato e dei rischi individuati. Le autorità competenti determinano, nella valutazione del rischio, se esistano strozzature interne e se la capacità d'entrata e le infrastrutture nazionali, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali e transfrontalieri di gas allo scenario di perturbazione della principale infrastruttura singola a livello nazionale e dell'infrastruttura singola principale di interesse comune per la regione individuati nella valutazione del rischio.

7.  L'autorità competente provvede affinché le nuove infrastrutture di trasporto contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento grazie allo sviluppo di una rete ben collegata che disponga, ove opportuno, di un numero sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata e d'uscita in funzione della domanda del mercato e dei rischi individuati. Le autorità competenti determinano, nella valutazione del rischio, se esistano strozzature interne, in una prospettiva integrata che abbraccia i sistemi del gas e dell'elettricità, e se la capacità d'entrata e le infrastrutture nazionali, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali e transfrontalieri di gas allo scenario di perturbazione della principale infrastruttura singola a livello nazionale e dell'infrastruttura singola principale di interesse comune per la regione individuate nella valutazione del rischio.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Utilizzando gli stessi criteri, l'autorità competente garantisce che le misure sul versante della domanda soddisfano le stesse condizioni e contribuiscono in egual maniera, nonché in modo efficiente sotto il profilo dei costi, alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.  I flussi di gas diretti a uno Stato membro che ha dichiarato un'emergenza che passano attraverso punti d'interconnessione bidirezionali hanno la priorità sui flussi di gas diretti ad altri punti del sistema dello Stato membro a partire dal quale il gas viene fornito e che non ha dichiarato un'emergenza.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

8.  In deroga, Lussemburgo, Slovenia e Svezia non sono vincolati ma si adoperano per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 1, assicurando al contempo la fornitura di gas dei clienti protetti conformemente all'articolo 5. La deroga si applica nella misura in cui:

8.  In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, Lussemburgo, Slovenia e Svezia non sono vincolati ma si adoperano per rispettare l'obbligo di cui al paragrafo 1, assicurando al contempo la fornitura di gas dei clienti protetti conformemente all'articolo 5. La deroga si applica nella misura in cui:

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lussemburgo, Slovenia e Svezia garantiscono in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria, una regolare verifica del mercato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture e rendono pubblici i risultati di tali verifiche; informano la Commissione di qualsiasi cambiamento delle condizioni di cui al primo comma. La deroga di cui al primo comma cessa di applicarsi qualora venga meno almeno una di tali condizioni.

Lussemburgo, Slovenia e Svezia garantiscono in maniera trasparente, dettagliata e non discriminatoria, una regolare verifica del mercato per quanto riguarda gli investimenti nelle infrastrutture e rendono pubblici i risultati di tali verifiche. Essi informano la Commissione di qualsiasi cambiamento delle condizioni di cui al primo comma. La deroga prevista al primo comma cessa di applicarsi qualora venga meno almeno una di tali condizioni.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità competente prescrive alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro la fornitura di gas in ciascuno dei casi seguenti:

1.  L'autorità nazionale di regolamentazione prescrive alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare, in stretta collaborazione con le imprese elettriche, misure volte ad assicurare il mantenimento delle forniture di gas necessarie per la sicurezza e la salute dei clienti protetti dello Stato membro in ciascuno dei casi seguenti:

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che rappresentano nello Stato membro. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), nella notifica alla Commissione specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai consumatori appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di consumatori rappresenta in termini di consumo finale di gas all'anno.

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che rappresentano nello Stato membro, nonché la misura in cui la fornitura di gas ai clienti protetti di detto Stato membro può incidere sui flussi transfrontalieri verso altri Stati membri.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo comma e le specifica nel piano d'azione preventivo. Le nuove misure previste per assicurare la norma di fornitura sono conformi alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

L'autorità competente individua le imprese di gas naturale di cui al primo comma del presente paragrafo e le specifica nel piano d'azione preventivo. Le nuove misure previste per assicurare la norma di fornitura sono conformi alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono conformarsi all'obbligo di cui al primo comma sostituendo il gas con un'altra fonte di energia nella misura in cui risulti lo stesso livello di sicurezza.

Gli Stati membri possono conformarsi all'obbligo di cui al primo comma attuando misure di efficienza energetica o sostituendo il gas con un'altra fonte di energia, tra cui le fonti rinnovabili, nella misura in cui risulti lo stesso livello di sicurezza.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Fatti salvi i loro diritti e obblighi ai sensi dell'articolo 12, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni relative alla norma di fornitura definite al paragrafo 1 alle seguenti categorie:

 

(a)  piccole e medie imprese, purché collegate a una rete di distribuzione del gas, e sempreché tali imprese non rappresentino, prese congiuntamente, più del 20 % del consumo totale annuo finale di gas dello Stato membro;

 

(b)  impianti di teleriscaldamento, nella misura in cui tali impianti servono le imprese di cui alla lettera a), non sono convertibili ad altri combustibili e sono collegati a una rete di distribuzione o di trasporto del gas.

 

Lo Stato membro che decide di applicare il presente articolo alle categorie di clienti di cui alle lettere a) e b) del primo comma specifica, nella notifica alla Commissione, i volumi di consumo di gas corrispondenti ai consumatori appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di consumatori rappresenta in termini di consumo annuo finale di gas.

 

I soggetti di cui alle lettere a) e b) del primo comma non sono considerati clienti protetti ai fini del presente regolamento.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La giustificazione della conformità delle misure di cui al primo comma alle condizioni indicate al primo paragrafo figura nel piano d'azione preventivo. Inoltre le nuove misure di cui al primo comma sono conformi alla procedura indicata all'articolo 8, paragrafo 4.

Le ragioni della conformità delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo alle condizioni ivi indicate figurano nel piano d'azione preventivo. Inoltre le nuove misure di cui al primo comma sono conformi alla procedura indicata all'articolo 8, paragrafo 4.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Le imprese di gas naturale sono autorizzate a conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo a livello regionale o dell'Unione, ove opportuno. Le autorità competenti non prescrivono che le norme di cui al presente articolo siano rispettate sulla base delle infrastrutture ubicate esclusivamente sul loro territorio.

5.  Le imprese di gas naturale sono autorizzate a conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo a livello regionale o dell'Unione, ove opportuno. Le autorità competenti non prescrivono che le norme di cui al presente articolo siano rispettate sulla base delle infrastrutture o delle misure sul versante della domanda esclusivamente relative al loro territorio.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Nel rispettare gli obblighi di cui al presente articolo, le imprese di gas naturale assicurano che la fornitura di gas sia possibile.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Entro ... [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri adottano misure per infliggere pene pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive ai fornitori che non rispettino le norme di fornitura di cui al paragrafo 1.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti di ciascuna regione figurante nell'elenco nell'allegato I elaborano congiuntamente una valutazione a livello regionale di tutti i rischi cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La valutazione tiene conto di tutti i rischi pertinenti: catastrofi naturali e rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo. La valutazione del rischio è effettuata:

1.  Le autorità competenti di ciascuna regione figurante nell'elenco dell'allegato I, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione, elaborano congiuntamente, previa consultazione delle pertinenti parti interessate, una valutazione a livello regionale di tutti i rischi cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ("valutazione del rischio"). La valutazione tiene conto di tutti i rischi pertinenti: catastrofi naturali e rischi tecnologici, geopolitici, ambientali, commerciali, sociali, politici e di altro tipo. La valutazione del rischio è effettuata:

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-a)  tenendo conto dell'esito della simulazione su scala unionale degli scenari di perturbazione della fornitura e dell'infrastruttura effettuata dall'ENTSO del gas, come indicato all'articolo 10 bis, previa discussione in seno al gruppo di coordinamento del gas, nonché traendo le opportune conclusioni da tale simulazione;

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  tenendo conto di tutte le situazioni nazionali e regionali, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dagli Stati membri interessati, dell'eventualità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l'eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di energia elettrica e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas;

(b)  tenendo conto di tutte le situazioni nazionali, regionali e interregionali, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dell'andamento tendenziale della domanda e del consumo, del tasso di utilizzo dell'infrastruttura esistente, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dagli Stati membri interessati, di tutte le interconnessioni transfrontaliere, dell'eventualità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l'eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio, inclusa la penetrazione del biogas nella rete del gas, e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda la domanda di riscaldamento e raffreddamento nel parco immobiliare nazionale o regionale e il teleriscaldamento corrispondente, la produzione di energia elettrica e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas;

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  prevedendo diversi scenari di domanda del gas eccezionalmente elevata e perturbazione della fornitura, tenendo conto dei precedenti, della probabilità, della stagione, della frequenza e della durata di tali eventi, e valutandone le probabili conseguenze, ad esempio:

(c)  prevedendo diversi scenari che contemplino una riduzione della domanda di gas a seguito di misure di efficienza energetica, nonché una domanda di gas eccezionalmente elevata e perturbazione della fornitura, tenendo conto dei precedenti, della probabilità, della stagione, della frequenza e della durata di tali eventi, e valutandone le probabili conseguenze, ad esempio:

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)  perturbazione delle forniture dai paesi terzi e, ove opportuno, rischi geopolitici;

(ii)  perturbazione delle forniture di gas, anche dai paesi terzi, e, ove opportuno, rischi geopolitici che possono incidere direttamente o indirettamente sullo Stato membro, a causa di un aumento della sua dipendenza o del fatto che un fornitore consegue una posizione dominante nel mercato del gas dell'Unione;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(ii bis)  capacità di soddisfare la domanda dei clienti protetti nella regione in caso di perturbazione delle forniture del principale fornitore singolo di un paese terzo;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(d bis)  tenendo conto dei rischi correlati al controllo di infrastrutture importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas da parte di imprese di gas naturale di un paese terzo, il che può comportare, tra l'altro, rischi di carenza di investimenti, un freno alla diversificazione, un cattivo uso delle infrastrutture esistenti o una violazione del diritto dell'Unione;

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  tenendo conto delle specificità regionali rilevanti;

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La Commissione può condividere con altre regioni, ove opportuno, le esperienze maturate nella realizzazione della valutazione del rischio in una regione, contribuendo in tal modo a garantire anche una prospettiva transregionale.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio entro la scadenza prevista al paragrafo 5. Le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio 18 mesi prima del termine per adottare la valutazione del rischio e i relativi aggiornamenti. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione della valutazione del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi può proporre un meccanismo di cooperazione.

2.  Sulla base della cooperazione regionale tra Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 7, le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio entro la scadenza prevista al paragrafo 5. Le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al meccanismo di cooperazione convenuto per procedere alla valutazione del rischio 18 mesi prima del termine per adottare la valutazione del rischio e i relativi aggiornamenti. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione della valutazione del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi propone un meccanismo di cooperazione.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nell'ambito del meccanismo di cooperazione convenuto, un anno prima del termine di notifica della valutazione del rischio ciascuna autorità competente condivide e aggiorna tutti i dati nazionali necessari per preparare la valutazione del rischio, segnatamente per i diversi scenari di cui al paragrafo 1, lettera c).

Nell'ambito del meccanismo di cooperazione convenuto, un anno prima del termine di notifica della valutazione del rischio ciascuna autorità competente condivide e aggiorna tutti i dati nazionali necessari per preparare la valutazione del rischio, in particolare per i diversi scenari di cui al paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La valutazione del rischio è redatta secondo il modello di cui all'allegato IV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per modificare tali modelli.

3.  La valutazione del rischio è redatta secondo il modello di cui all'allegato IV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per modificare tali modelli, tenendo conto dei calendari di attuazione degli Stati membri.

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La valutazione del rischio, una volta approvata dagli Stati membri delle regione, è notificata alla Commissione per la prima volta entro il 1° settembre 2018. La valutazione del rischio è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alla norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative. Tiene altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

5.  La valutazione del rischio, una volta approvata dagli Stati membri della regione, è notificata alla Commissione per la prima volta entro il 1° settembre 2018. La valutazione del rischio è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alla norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative, tra cui le interconnessioni interregionali. Tiene altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Entro il 1° novembre 2017 l'ENTSO del gas procede ad una simulazione di scenari di perturbazione della fornitura e dell'infrastruttura a livello unionale. Gli scenari sono definiti dall'ENTSO del gas in consultazione con il gruppo di coordinamento del gas. Le autorità competenti mettono a disposizione dell'ENTSO del gas i dati necessari alle simulazioni, ad esempio i valori di picco della domanda, la capacità di produzione e le misure sul versante della domanda. Le autorità competenti tengono conto dei risultati delle simulazioni nella preparazione della valutazione del rischio, dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. La simulazione degli scenari di perturbazione della fornitura e dell'infrastruttura a livello unionale è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

6.  Le autorità competenti tengono conto dei risultati delle simulazioni a livello unionale svolte dall'ENTSO del gas conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 1, nella preparazione della valutazione del rischio, dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. L'ENTSO del gas stabilisce in modo trasparente la metodologia da utilizzare per la simulazione e ne discute con il gruppo di coordinamento del gas. L'ENTSO del gas distribuisce inoltre regolarmente tra i membri del gruppo di coordinamento del gas le informazioni ottenute tramite il meccanismo di preallarme. L'ENTSO del gas tiene altresì conto dei risultati delle simulazioni a livello unionale per individuare gli investimenti necessari a livello regionale e interregionale nel mercato interno dell'energia.

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Sulla base di tutte le valutazioni regionali del rischio, la Commissione procede a una valutazione globale per l'Unione nel suo complesso, in collaborazione con il gruppo di coordinamento del gas, e ne comunica le conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione figurante nell'elenco dell'allegato I, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, e delle autorità nazionali di regolamentazione, se diverse dalle autorità competenti, definiscono di comune accordo:

1.  Le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione, in cooperazione con le autorità nazionali di regolamentazione e previa consultazione delle imprese di gas naturale, dei gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, delle pertinenti organizzazioni che gestiscono la domanda di energia e la dipendenza energetica degli Stati membri e delle agenzie nazionali per l'ambiente, definiscono di comune accordo:

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  un piano d'azione preventivo contenente le misure da adottare per eliminare o mitigare i rischi individuati nella regione, anche quelli di dimensioni puramente nazionali, conformemente alla valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 8; e

(a)  un piano d'azione preventivo contenente le misure da adottare, comprese misure di efficienza energetica e misure sul versante della domanda, per eliminare o mitigare i rischi individuati nella regione, anche quelli di dimensioni puramente nazionali, conformemente alla valutazione del rischio effettuata a norma dell'articolo 6 e conformemente all'articolo 8; e

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  un piano di emergenza contenente le misure da adottare per eliminare o mitigare l'impatto di una perturbazione della fornitura di gas nella regione, compresi gli eventi di dimensioni puramente nazionali, conformemente all'articolo 9.

(b)  un piano di emergenza contenente le misure da adottare, comprese misure sul versante della domanda, come un coordinamento più stretto con il comparto dell'elettricità, per eliminare o mitigare l'impatto di una perturbazione della fornitura di gas nella regione, compresi gli eventi di dimensioni puramente nazionali, conformemente all'articolo 9.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I piani d'azione preventivi e i piani d'emergenza tengono conto dell'esito delle simulazioni a livello unionale svolte dall'ENTSO del gas, incluse quelle relative ai corridoi di approvvigionamento d'emergenza.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. In particolare, 18 mesi prima del termine per l'adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al convenuto meccanismo di cooperazione. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione dei piani, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi può proporre un meccanismo di cooperazione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'applicazione di tali piani.

Le autorità competenti riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. In particolare, 18 mesi prima del termine per l'adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al convenuto meccanismo di cooperazione. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione dei piani, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione elabora un meccanismo di cooperazione per tale regione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'applicazione di tali piani.

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il piano d'azione preventivo e il piano d'emergenza sono sviluppati secondo i modelli di cui all'allegato V. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per modificare tali modelli.

3.  Il piano d'azione preventivo e il piano d'emergenza sono sviluppati secondo i modelli di cui all'allegato V. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 18 per modificare tali modelli, tenendo conto dei calendari di attuazione degli Stati membri.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione trasmette un parere alle autorità competenti della regione raccomandando di riesaminare il piano d'azione preventivo o il piano di emergenza se ritiene che:

La Commissione trasmette un parere alle autorità competenti della regione raccomandando di riesaminare il piano d'azione preventivo o il piano di emergenza se ritiene che esso:

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  non sia conforme agli obiettivi dell'Unione dell'energia.

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Entro tre mesi dalla notifica del parere della Commissione di cui al paragrafo 5, le autorità competenti interessate notificano alla Commissione il piano modificato o, se non concordano con le raccomandazioni, ne illustrano i motivi alla Commissione.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il piano d'azione preventivo contiene:

1.  Il piano d'azione preventivo contiene tutti gli elementi seguenti:

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la definizione di clienti protetti in ciascuno Stato membro della regione e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma;

(b)  le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma;

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  misure, volumi e capacità necessarie per conseguire la norma d'infrastruttura e la norma di fornitura di cui agli articoli 4 e 5, incluso, ove opportuno, il limite fino al quale le misure sul versante della domanda possono compensare adeguatamente e in maniera tempestiva la perturbazione della fornitura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'individuazione dell'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, i volumi di gas necessari per categoria di clienti protetti e per scenario, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le disposizioni relative all'aumento della norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, compresa la giustificazione della conformità alle condizioni indicate all'articolo 5, paragrafo 2 e la descrizione di un meccanismo volto a ridurre temporaneamente gli aumenti della norma di fornitura o altri obblighi conformemente all'articolo 12;

(c)  le misure, i volumi e le capacità necessari per conseguire la norma d'infrastruttura e la norma di fornitura di cui agli articoli 4 e 5, inclusi la valutazione del potenziale di riduzione della domanda di gas e di misure di efficienza energetica in tutti i comparti economici, ove opportuno, il limite fino al quale le misure sul versante della domanda possono compensare adeguatamente e in maniera tempestiva la perturbazione della fornitura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, l'individuazione dell'infrastruttura singola principale del gas d'interesse comune in caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, l'individuazione del fornitore singolo principale di gas, i volumi di gas necessari per categoria di clienti protetti e per scenario, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, le disposizioni relative all'aumento della norma di fornitura ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, comprese le ragioni della conformità alle condizioni indicate all'articolo 5, paragrafo 2, e la descrizione di un meccanismo volto a ridurre temporaneamente gli aumenti della norma di fornitura o altri obblighi conformemente all'articolo 12;

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  gli obblighi delle imprese di gas naturale e di altri organi pertinenti che possono ripercuotersi sulla sicurezza dell'approvvigionamento, ad esempio gli obblighi relativi al funzionamento sicuro del sistema del gas;

(d)  gli obblighi delle imprese di gas naturale, delle imprese elettriche, ove opportuno, e di altri organi pertinenti che possono ripercuotersi sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio gli obblighi relativi al funzionamento sicuro del sistema del gas;

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti e la possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas e le fonti di fornitura per far fronte ai rischi individuati e preservare il più possibile la fornitura di gas di tutti i clienti;

(e)  le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, inclusi i rischi individuati nel quadro della simulazione a livello unionale di perturbazioni della fornitura e dell'infrastruttura di cui all'articolo 10 bis. Tali misure possono essere relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti, di migliorare ulteriormente l'efficienza energetica e di ridurre la domanda di gas, nonché alla possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas e le fonti di fornitura, di iniziare o incrementare l'approvvigionamento da fornitori alternativi, anche mediante meccanismi di aggregazione volontaria della domanda, e di aggregare le riserve di gas, anche attraverso riserve virtuali comuni di gas costituite dalle diverse opzioni di flessibilità disponibili nei diversi Stati membri o l'utilizzazione di strutture di stoccaggio o terminali GNL a livello regionale, per far fronte ai rischi individuati e preservare il più a lungo possibile la fornitura di gas di tutti i clienti;

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

(j)  informazioni riguardanti le interconnessioni esistenti e future, incluse quelle che forniscono accesso alla rete del gas dell'Unione, i flussi transfrontalieri, l'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e di GNL e la capacità bidirezionale, in particolare in caso di emergenza;

(j)  informazioni riguardanti le interconnessioni esistenti e future, incluse quelle che forniscono accesso alla rete del gas dell'Unione, i flussi transfrontalieri, l'accesso transfrontaliero agli impianti di stoccaggio e di GNL e la capacità bidirezionale, in particolare in caso di emergenza, nonché i calcoli e le valutazioni d'impatto effettuati per vagliare la possibilità di ridurre in maniera efficiente sotto il profilo dei costi la necessità di tali investimenti infrastrutturali sul versante dell'offerta, mediante misure sul versante della domanda;

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(k bis)  informazioni sulle possibilità offerte ai fini della garanzia dell'approvvigionamento da soluzioni decentrate, sostenibili e abbordabili e dalle fonti alternative di energia, quali le fonti energetiche rinnovabili, incluso il biogas, nonché sulle misure di efficienza energetica.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il piano d'azione preventivo, in particolare le azioni volte a conseguire la norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4, tengono conto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione che l'ENTSO del gas deve elaborare conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009.

2.  Il piano d'azione preventivo, in particolare per quanto riguarda le azioni volte a conseguire la norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4, tiene conto del piano decennale di sviluppo della rete a livello dell'Unione che l'ENTSO del gas deve elaborare conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009; inoltre, in esso è possibile avvalersi della consulenza tecnica e operativa fornita dall'RCSG dell'ENTSO per il gas e dei corridoi di approvvigionamento d'emergenza.

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri svolgono una valutazione d'impatto di tutte le misure preventive non di mercato che devono essere adottate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, comprese quelle intese a conformarsi con la norma di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e le misure relative all'aumento della norma di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. La valutazione d'impatto comprende almeno:

4.  Le autorità competenti, o le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, qualora gli Stati membri lo prevedano, svolgono una valutazione d'impatto di tutte le misure preventive non di mercato che devono essere adottate o mantenute dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, comprese quelle intese a conformarsi con la norma di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e le misure relative all'aumento della norma di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Detta valutazione d'impatto comprende almeno:

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  l'impatto della misura proposta sullo sviluppo del mercato nazionale del gas e sulla concorrenza a livello nazionale;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  l'impatto della misura proposta sul mercato interno del gas;

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  definisce ruoli e responsabilità delle imprese di gas naturale e dei clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, secondo il loro diverso livello d'interesse in caso di perturbazioni delle forniture di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi definiti all'articolo 10, paragrafo 1;

(b)  definisce ruoli e responsabilità delle imprese di gas naturale, dei gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, se del caso, e dei clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, tendendo conto della diversa misura in cui risentirebbero di perturbazioni delle forniture di gas, nonché definisce la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi definiti all'articolo 10, paragrafo 1;

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  definisce, se del caso, misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di una perturbazione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di energia elettrica prodotta dal gas;

(e)  definisce, se del caso, misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di una perturbazione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di energia elettrica prodotta dal gas, in particolare, se necessario, attraverso una visione integrata del funzionamento dei sistemi energetici nei settori dell'elettricità e del gas;

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  designa un responsabile o una squadra di gestione della crisi e ne definisce il ruolo;

(g)  designa un responsabile o una squadra di gestione della crisi e ne definisce il ruolo, inclusa la cooperazione con l'RCSG dell'ENTSO del gas nella gestione dei compiti tecnici e operativi identificati come adeguati alla situazione specifica;

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alla situazione al livello di allarme e nel mitigare la situazione al livello di emergenza;

(h)  individua il contributo delle misure di mercato, inclusa l'aggregazione volontaria della domanda, nel far fronte alla situazione al livello di allarme e nel mitigare la situazione al livello di emergenza;

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i bis)  descrive le restrizioni sulle forniture da applicare in caso di emergenza;

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i ter)  descrive le eventuali misure conseguenti alla valutazione dei corridoi di approvvigionamento d'emergenza di cui all'articolo 10 bis;

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(i quater)  descrive il meccanismo in essere per lo scambio di informazioni relativamente all'approvvigionamento di gas in caso di emergenza, sulla base della valutazione dei corridoi di approvvigionamento d'emergenza, incluso, se del caso, il ricorso a meccanismi esistenti quale l'RCSG sviluppato dall'ENTSO del gas;

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

(k)  illustra nei particolari gli obblighi di comunicazione delle imprese di gas naturale ai livelli di allarme e di emergenza;

(k)  illustra nei particolari gli obblighi di comunicazione delle imprese di gas naturale, e, ove opportuno, delle imprese elettriche, ai livelli di allarme e di emergenza;

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Le misure di emergenza garantiscono la fornitura del gas naturale disponibile ai consumatori finali in base al grado di urgenza, alla possibilità di utilizzare altre forme di energia sostitutive e all'impatto economico, tenendo conto della necessità di assicurare la fornitura di gas ai clienti protetti come pure della situazione della fornitura nel settore dell'elettricità.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  Durante un'emergenza, e sulla base di validi motivi, uno Stato membro può decidere di attribuire priorità alla fornitura di gas a determinate centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas, rispetto ad alcune categorie di clienti protetti. Tale misura si basa sulla valutazione del rischio di cui all'articolo 6 e si applica unicamente qualora la mancata fornitura di gas a tali centrali elettriche a gas di importanza cruciale pregiudichi in modo significativo o impedisca la fornitura del gas rimanente ai clienti protetti, a seguito di gravi danni al funzionamento della rete elettrica. Dette centrali elettriche di importanza cruciale alimentate a gas sono identificate dai gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasporto del gas.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Corridoi di approvvigionamento d'emergenza

 

Entro il 30 aprile 2017, l'ENTSO del gas propone scenari di perturbazione della fornitura e dell'infrastruttura, che devono essere discussi e definiti previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas. La proposta include quanto meno gli scenari di perturbazione simulati nell'ultimo piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione, per ciascuno dei principali corridoi d'importazione e per ciascuno dei casi elencati all'articolo 5, paragrafo 1.

 

Entro il 1° novembre 2017 l'ENTSO del gas procede a una simulazione a livello unionale degli scenari di perturbazione della fornitura e dell'infrastruttura definiti previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas. Le autorità competenti forniscono all'ENTSO del gas i dati necessari per le simulazioni, ad esempio i valori di picco della domanda, la capacità di produzione e le misure sul versante della domanda.

 

Nel quadro della simulazione a livello unionale, l'ENTSO del gas individua e valuta i corridoi di approvvigionamento d'emergenza che integrano e agevolano l'approccio regionale di cui all'allegato I, lungo i quali il gas può fluire tra le regioni al fine di prevenire una frammentazione del mercato interno del gas. L'esito di tale valutazione è discusso in seno al gruppo di coordinamento del gas.

 

La simulazione a livello unionale e i corridoi di approvvigionamento d'emergenza sono aggiornati ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti.

 

Qualora sia dichiarata un'emergenza, gli Stati membri situati lungo i corridoi di approvvigionamento d'emergenza garantiscono che fornite tutte le informazioni fondamentali relative all'approvvigionamento di gas, in particolare le quantità di gas disponibili e le eventuali modalità e fonti per convogliare il gas verso gli Stati membri che hanno dichiarato l'emergenza. Gli Stati membri situati lungo i corridoi di approvvigionamento d'emergenza assicurano che nessuna misura impedisca la fornitura di gas agli Stati membri che hanno dichiarato l'emergenza.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni e dei risultati della consulenza del gruppo di coordinamento del gas. In particolare, la Commissione:

3.  Durante un'emergenza a livello regionale o dell'Unione, la Commissione coordina gli interventi delle autorità competenti, tenendo pienamente conto delle informazioni e dei risultati della consulenza del gruppo di coordinamento del gas e coinvolge, se del caso, l'RCSG dell'ENTSO del gas. In particolare, la Commissione:

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Qualora riceva da un'autorità competente una dichiarazione di preallarme in uno Stato membro, oppure di propria iniziativa, la Commissione ricorre a strumenti adeguati di politica esterna per prevenire il deterioramento della situazione della fornitura di gas.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se uno Stato membro ha dichiarato il livello di crisi di emergenza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, qualsiasi aumento della norma di fornitura o obbligo supplementare imposto alle imprese di gas naturale negli altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è temporaneamente ridotto al livello stabilito all'articolo 5, paragrafo 1.

1.  Se uno Stato membro ha dichiarato un'emergenza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e ha dimostrato che sono state applicate tutte le misure descritte nel piano di emergenza della sua regione e che sono state soddisfatte tutte le condizioni tecniche e commerciali definite nel piano di emergenza, qualsiasi aumento della norma di fornitura o obbligo supplementare imposto alle imprese di gas naturale degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 bis e paragrafo 2, è temporaneamente ridotto al livello stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Lo Stato membro in cui sia stata dichiarata un'emergenza e che, sebbene abbia applicato le misure previste dal piano di emergenza, non sia in grado di fornire gas ai clienti protetti, può richiedere l'applicazione delle misure di solidarietà.

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Fintantoché, nonostante l'applicazione della misura di cui al paragrafo 1, non è assicurata la fornitura ai clienti civili, ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro che ha dichiarato lo stato di emergenza, la fornitura di gas ai clienti diversi da quelli civili, dai servizi sociali essenziali e dagli impianti di teleriscaldamento negli altri Stati membri direttamente collegati allo Stato membro che ha dichiarato l'emergenza non prosegue per poter approvvigionare i clienti civili, i servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro che ha dichiarato lo stato di emergenza.

2.  Fintantoché non è assicurata la fornitura di gas ai clienti protetti nello Stato membro che ha chiesto l'applicazione di misure di solidarietà, la fornitura di gas ai clienti diversi da quelli protetti negli altri Stati membri, direttamente collegati a tale Stato membro o ad esso collegati indirettamente attraverso un paese terzo, viene interrotta nella misura necessaria per poter approvvigionare i clienti protetti nello Stato membro che ha chiesto l'applicazione delle misure di emergenza.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma si applica ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento nella misura in cui rientrano nella definizione di clienti protetti nei rispettivi Stati membri.

soppresso

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La autorità competenti adottano le misure necessarie affinché il gas non fornito ai clienti diversi da quelli civili, dai servizi sociali essenziali e dagli impianti di teleriscaldamento nel loro territorio nella situazione di cui al paragrafo 2 possa essere inviato allo Stato membro in stato di emergenza di cui al medesimo paragrafo per approvvigionarne i clienti civili, i servizi sociali essenziali e gli impianti di teleriscaldamento.

3.  La autorità competenti adottano le misure necessarie affinché il gas non fornito ai clienti diversi dai clienti protetti nel loro territorio nella situazione di cui al paragrafo 2 possa essere inviato allo Stato membro in stato di emergenza di cui al medesimo paragrafo.

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3 sono concordate tra gli Stati membri direttamente connessi l'un l'altro e sono illustrate nei piani di emergenza delle rispettive regioni. Le modalità possono riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, l'uso degli interconnettori, compresa la capacità bidirezionale, i volumi di gas e la copertura dei costi di compensazione. Per attuare gli obblighi di cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure di mercato quali le vendite all'asta. In caso di modifica delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3, il piano di emergenza corrispondente è modificato di conseguenza.

4.  Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3 sono concordate tra gli Stati membri direttamente connessi l'un l'altro e sono illustrate nei piani di emergenza delle rispettive regioni. Le modalità riguardano, tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, l'uso degli interconnettori, compresa la capacità bidirezionale garantita, i volumi di gas e la copertura dei costi di compensazione. L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) può fungere da facilitatore nel calcolo dei costi di compensazione, che si basano sul mercato. Il meccanismo di solidarietà è un meccanismo di ultima istanza, che prevede un'adeguata compensazione per minimizzare le conseguenze per gli operatori di mercato interessati. Per attuare gli obblighi di cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure di mercato quali le vendite all'asta. I prezzi del gas e i costi e meccanismi di compensazione di cui al presente paragrafo rispecchiano le condizioni di mercato e sono soggetti a un riesame periodico, anche nelle situazioni di emergenza. In caso di modifica delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3, il piano di emergenza corrispondente è modificato di conseguenza. La Commissione elabora linee guida per i modelli di misure di solidarietà, incluse clausole tipo, e le pubblica entro ... [data di entrata in vigore del meccanismo di solidarietà].

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il paragrafo 2 si applica dal 1° marzo 2019.

5.  Il paragrafo 2 si applica dal 1° ottobre 2018.

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie, la Commissione, nel parere e nella decisione sui piani, può proporre un quadro di riferimento per tali misure.

6.  Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche, finanziarie e commerciali necessarie, la Commissione definisce un quadro di riferimento per tali misure in conformità del paragrafo 4.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Scambio di informazioni

Raccolta di informazioni

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  le informazioni sulle misure che l'autorità competente prevede di adottare o che ha già messo in atto per mitigare l'emergenza e le informazioni sulla relativa efficacia;

(b)  le informazioni sulle misure che l'autorità competente prevede di adottare o che ha già messo in atto per mitigare l'emergenza, comprese le misure sul versante della domanda, e le informazioni sulla relativa efficacia;

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  In circostanze debitamente giustificate a prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'autorità competente può richiedere alle imprese di gas le informazioni di cui al paragrafo 1 o altre informazioni necessarie a valutare globalmente la situazione della fornitura del gas nello Stato membro o in altri Stati membri, comprese le informazioni contrattuali. La Commissione può richiedere alle autorità competenti le informazioni trasmesse dalle imprese di gas.

4.  A prescindere dalla dichiarazione dello stato di emergenza, l'autorità competente può richiedere alle imprese di gas naturale le informazioni di cui al paragrafo 1 o altre informazioni necessarie a valutare globalmente la situazione della fornitura del gas nello Stato membro o in altri Stati membri, comprese le informazioni contrattuali. La Commissione può richiedere alle autorità competenti le informazioni trasmesse dalle imprese di gas. La Commissione e le autorità competenti evitano di imporre oneri amministrativi superflui, in particolare per quanto concerne la duplicazione delle informazioni e gli obblighi in materia di comunicazione.

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione, se ritiene che la fornitura del gas di una regione o dell'intera Unione sia a rischio, anche potenziale, può richiedere alle autorità competenti di raccogliere e trasmetterle le informazioni necessarie a valutare la stato di fornitura del gas nell'Unione. La Commissione può condividere la valutazione con il gruppo di coordinamento del gas.

5.  Se la Commissione ritiene che la fornitura del gas di una regione o dell'intera Unione sia a rischio, anche potenziale, può richiedere alle autorità competenti di raccogliere e trasmetterle le informazioni necessarie a valutare lo stato di fornitura del gas nell'Unione. La Commissione condivide la valutazione con il gruppo di coordinamento del gas.

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  alle autorità competenti interessate i seguenti elementi dei contratti di fornitura del gas di durata superiore a un anno:

(a)  alle autorità competenti interessate e alle autorità nazionali di regolamentazione i seguenti elementi dei contratti di fornitura del gas di durata superiore a un anno:

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis)  il prezzo;

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi)  le condizioni di sospensione delle forniture di gas;

vi)  le condizioni di rinegoziazione e sospensione delle forniture di gas;

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  all'autorità competente e alla Commissione, non appena conclusi o modificati, i contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno conclusi o modificati dopo [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] che, individualmente o cumulativamente con altri contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, forniscono oltre il 40% del consumo annuo di gas naturale nello Stato membro in questione. L'obbligo di comunicazione non si applica alle modifiche relative solo al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche agli accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas.

(b)  all'autorità competente e alla Commissione, non appena conclusi o modificati, i contratti di fornitura di gas con lo stesso fornitore di un paese terzo o suoi collegati, di durata superiore a un anno, conclusi o modificati dopo il 20 marzo 2015 che, individualmente o cumulativamente con i contratti di altre imprese di gas naturale sullo stesso mercato con lo stesso fornitore o suoi collegati, coprono oltre il 40 % delle importazioni totali annue di gas naturale dal paese terzo nello Stato membro in questione. L'obbligo di comunicazione si applica parimenti al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche a tutti gli accordi commerciali pertinenti, esistenti e futuri, per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas. A tale fine, le autorità nazionali di regolamentazione monitorano la struttura di approvvigionamento del mercato e al superamento della soglia del 40 % informano le imprese di gas naturale pertinenti.

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente notifica alla Commissione le informazioni di cui alla lettera a) del primo comma entro la fine di settembre di ogni anno.

L'autorità competente notifica alla Commissione le informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo entro la fine di settembre di ogni anno. La Commissione aggrega i dati forniti raggruppando gli Stati membri che presentano modelli simili di fornitura da paesi terzi, al fine di creare parametri di riferimento contrattuali ad uso delle imprese di gas naturale pertinenti.

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  I contratti con fornitori dei paesi SEE sono esclusi dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 6.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.  La Commissione utilizza i dati raccolti per calcolare il prezzo medio del gas pagato dalle imprese di gas naturale in ogni regione, quale definita nell'allegato I, e nell'Unione nel suo complesso. I risultati ottenuti sono resi pubblici ogni due anni.

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  In circostanze debitamente giustificate, se l'autorità competente o la Commissione ritiene che un contratto che non rientra nella casistica di cui al paragrafo 6, lettera b), possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di uno Stato membro, di una regione o dell'intera Unione, l'autorità competente dello Stato membro in cui opera l'impresa del gas che ha concluso il contratto, oppure la Commissione può richiedere all'impresa di gas naturale di trasmettere il contratto al fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento. La richiesta può estendersi anche ad altri accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas.

7.  In circostanze debitamente giustificate, se l'autorità competente o la Commissione ritiene che un contratto che non rientra nella casistica di cui al paragrafo 6, lettera b), possa compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di uno Stato membro, di una regione o dell'intera Unione, l'autorità competente dello Stato membro in cui opera l'impresa del gas che ha concluso il contratto, oppure la Commissione richiede all'impresa di gas naturale di trasmettere il contratto al fine di valutarne l'impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La richiesta può estendersi anche ad altri accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas o ad accordi commerciali per lo sviluppo e il funzionamento dell'infrastruttura.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  Entro … [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'autorità competente stabilisce misure intese a imporre ammende alle imprese di gas naturale qualora non rispettino il paragrafo 6 o 7. Tali ammende sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  Qualora la Commissione ritenga che i termini di un contratto di fornitura di gas violino le disposizioni del presente regolamento, può valutare la possibilità di avviare una nuova procedura, anche ai sensi del diritto di concorrenza dell'Unione. La Commissione informa l'impresa di gas naturale interessata e la pertinente autorità competente in merito all'incompatibilità dei termini del contratto di fornitura di gas con le disposizioni del presente regolamento e chiede la modifica dei termini del contratto. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, l'impresa di gas naturale o la pertinente autorità competente notifica la modifica alla Commissione, oppure la informa dei motivi per cui non concorda con la richiesta. Entro tre mesi dal ricevimento della risposta dell'impresa di gas naturale, la Commissione modifica, ritira o conferma la propria richiesta. La Commissione motiva dettagliatamente la sua decisione. Entro … [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'autorità competente stabilisce misure intese a imporre ammende alle imprese di gas naturale, qualora esse non si conformino alla richiesta. Le ammende sono efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della portata della violazione e dei vantaggi potenziali che le imprese di gas naturale interessate potrebbero trarne.

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Le autorità competenti e la Commissione tutelano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

9.  Le autorità competenti e la Commissione assicurano la rigorosa riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili messe a disposizione in applicazione del disposto del presente articolo.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È istituito un gruppo di coordinamento del gas volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità competenti, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli organi rappresentativi del settore e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo assicurandone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

1.  È istituito un gruppo di coordinamento del gas volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità competenti e delle autorità nazionali di regolamentazione, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli organi rappresentativi del settore e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo assicurandone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  tutte le informazioni importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione;

(b)  tutte le informazioni importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello nazionale, regionale e dell'Unione, compresi informazioni e dati sulle politiche e le misure attuate e previste sul versante della domanda;

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  il coordinamento delle misure intese a far fronte all'emergenza all'interno dell'Unione, con i paesi terzi firmatari del trattato che istituisce la Comunità dell'energia e con altri paesi terzi;

(g)  il coordinamento delle misure intese a far fronte all'emergenza all'interno dell'Unione, con le parti contraenti della Comunità dell'energia e con altri paesi terzi;

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 12 creano obblighi degli Stati membri nei confronti di una parte contraente della Comunità dell'energia in funzione della procedura seguente:

1.  L'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) ed e), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 12 creano obblighi per tutti gli Stati membri nei confronti di una parte contraente della Comunità dell'energia in funzione della procedura seguente:

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In base alle valutazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, la Commissione, ove opportuno, redige conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, raccomandazioni volte a migliorarlo.

In base alle valutazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, la Commissione, ove opportuno, redige conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, una proposta legislativa volta a modificarlo.

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Notifiche

Presentazione di documenti

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani d'emergenza e altri documenti sono notificati alla Commissione via la piattaforma elettronica CIRCABC.

La valutazione del rischio, i piani d'azione preventivi, i piani d'emergenza e tutti gli altri documenti sono trasmessi alla Commissione via la piattaforma elettronica CIRCABC.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 17 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tutta la corrispondenza connessa ad una notifica è trasmessa per via elettronica.

Tutta la corrispondenza connessa alle disposizioni del presente articolo è trasmessa per via elettronica.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

"Area calcolata": area geografica, definita dall'autorità competente, per la quale si calcola la formula N – 1.

"Area calcolata": area determinata geograficamente del mercato pertinente, definita dall'autorità competente, per la quale si calcola la formula N – 1.

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per dotare un interconnettore della capacità bidirezionale o potenziare quella di cui è già dotato, oppure per ottenere o prorogare un'esenzione da tale obbligo, i gestori del sistema di trasporto su entrambi i lati dell'interconnettore presentano alle rispettive autorità competenti (autorità competenti interessate), previa consultazione di tutti i gestori del sistema di trasporto lungo il corridoio di approvvigionamento del gas:

1.  Per dotare un interconnettore della capacità bidirezionale o potenziare quella di cui è già dotato, oppure per ottenere o prorogare un'esenzione da tale obbligo, i gestori del sistema di trasporto su entrambi i lati dell'interconnettore presentano alle rispettive autorità competenti o alle rispettive autorità di regolamentazione, qualora queste ultime non siano le autorità competenti (entrambe definite nel presente allegato "autorità competenti interessate"), previa consultazione di tutti i gestori del sistema di trasporto lungo il corridoio di approvvigionamento del gas:

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione 1 – punto 1.1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il ruolo della produzione nazionale nella regione:

(e)  il ruolo della produzione nazionale nella regione, includendo il biogas:

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione 1 – punto 1.1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  gli scenari della domanda di gas, anche tenendo conto dell'effetto delle misure di efficienza energetica sul consumo totale finale annuo di gas.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione 1 – punto 1.2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  gli scenari della domanda di gas, anche tenendo conto dell'effetto delle misure di efficienza energetica sul consumo totale finale annuo di gas.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Allegato V – modello di piano d'azione preventivo – sezione 1 – punto 1.1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  il ruolo della produzione nazionale nella regione:

(e)  il ruolo della produzione nazionale nella regione, includendo il biogas:

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Allegato V – modello di piano d'azione preventivo – sezione 1 – punto 1.1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  il ruolo delle misure di efficienza energetica e il loro effetto sul consumo finale annuo di gas.

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Allegato V – modello di piano d'azione preventivo – sezione 1 – punto 1.2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  il ruolo delle misure di efficienza energetica e il loro effetto sul consumo finale annuo di gas.

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Allegato V – modello di piano d'azione preventivo – sezione 5 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  descrivere le altre misure adottate a fini diversi dalla valutazione del rischio, ma con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento della regione/Stato membro;

(b)  descrivere le altre misure adottate a fini diversi da quelli individuati nella valutazione del rischio, ma con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento della regione/Stato membro;

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Allegato V – modello di piano d'azione preventivo – sezione 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Descrivere i meccanismi utilizzati per l'inclusione della consulenza tecnica e operativa fornita dall'RCSG dell'ENTSO del gas.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Allegato V – modello di piano d'emergenza – sezione 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  Descrivere i meccanismi predisposti per cooperare con l'RCSG dell'ENTSO del gas.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Con l'entrata in vigore del regolamento 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, l'UE ha compiuto il primo passo verso il rafforzamento del coordinamento tra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e la Commissione europea al fine di far fronte alla sfida transnazionale relativa alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

Il regolamento del 2010 si basava sul riconoscimento del fatto che la sicurezza energetica fosse una competenza condivisa e una responsabilità sia delle autorità nazionali che dell'UE, come stabilito all'articolo 194 del trattato sull'Unione europea. Detto articolo prevede una politica energetica comune fondata sul principio di solidarietà e finalizzata ad assicurare, tra le altre cose, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Il regolamento del 2010 rispecchiava la posizione del Parlamento che da tempo chiedeva l'integrazione del quadro normativo e il completamento delle infrastrutture necessarie del mercato interno per l'energia con disposizioni volte a facilitare, in uno spirito di solidarietà, i meccanismi comuni di prevenzione e di reazione in caso di perturbazioni della fornitura esterna. Tali misure apparivano ancora più importanti alla luce della crescente dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, nonché delle ripetute perturbazioni della fornitura di gas proveniente dalla Russia, che avevano avuto gravi ripercussioni sull'approvvigionamento di vari Stati membri dell'UE.

Le crisi del gas del 2006 e del 2009, nonché la crisi seguente avvenuta nel 2014, hanno generato un clima di incertezza nell'ambito dell'approvvigionamento di gas, rendendo la sicurezza energetica uno degli elementi principali della politica dell'UE nonché uno degli obiettivi chiave della strategia per l'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015.

Il regolamento del 2010 si è rivelato essenziale per il miglioramento della sicurezza energetica in Europa. Nel contempo, tenendo conto dei risultati delle prove di stress eseguite dopo varie crisi nel campo dell'approvvigionamento, della relazione sull'attuazione del regolamento del 2010 e della consultazione pubblica condotta dalla Commissione nel 2015, il relatore riconosce che l'approccio a livello nazionale si è rivelato insufficiente per far fronte integralmente alle disparità regionali e al carattere transfrontaliero dell'approvvigionamento di gas e che è quindi necessario rafforzare i meccanismi basati sul principio di solidarietà in risposta alle perturbazioni dell'approvvigionamento. Il relatore ritiene che per eliminare ulteriormente le barriere esistenti tra gli Stati membri, ridurre i costi di prevenzione e massimizzare l'efficacia della mitigazione è necessario un aumento della cooperazione, del coordinamento e della trasparenza, soprattutto in considerazione dell'integrazione attualmente in corso dei mercati del gas dell'UE nonché dell'approccio per corridoi all'approvvigionamento di gas e dell'inversione dei flussi in Europa.

Il relatore accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di rivedere il regolamento del 2010. Tale iniziativa rappresenta una delle misure legislative principali nel quadro dell'Unione dell'energia ed era già stata sollecitata dal Parlamento nella sua risoluzione sui progressi verso un'Unione europea dell'energia del 15 dicembre 2015. Si compiace dell'approccio generale della Commissione volto a rafforzare i meccanismi esistenti al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza energetica dell'UE.

II. Punti principali individuati dal relatore

II.1. Approccio regionale con corridoi di approvvigionamento d'emergenza

Il relatore ritiene che il carattere transnazionale della fornitura di gas, evidenziato dal fatto che il 90% del gas che attraversa l'Europa supera almeno una frontiera tra due paesi, e il conseguente rischio di ricadute internazionali delle perturbazioni dell'approvvigionamento richiedano la cooperazione più ampia possibile e il rafforzamento del ruolo di coordinamento della Commissione, come proposto in numerose iniziative politiche negli ultimi dieci anni e come sostenuto ripetutamente dal Parlamento. Tali iniziative comprendono, tra le altre cose, la Comunità europea dell'energia, che il relatore ha proposto insieme a Jacques Delors, ex presidente della Commissione, e la strategia per l'Unione dell'energia.

Pur essendo decisamente a favore di un approccio che riguardi tutta l'UE e, se possibile, tutta Europa, il relatore tiene conto dei risultati della valutazione dell'impatto del nuovo regolamento. La Commissione ha confrontato quattro possibili scenari: lo status quo (nessun nuovo intervento a livello di UE), un'opzione non legislativa (un miglioramento dell'attuazione e misure giuridiche non vincolanti), opzioni legislative che prevedono un coordinamento rafforzato su due possibili livelli e, infine, un'armonizzazione completa a livello dell'Unione. Dall'analisi degli scenari è emerso che il rafforzamento del coordinamento con alcuni principi e norme stabiliti a livello dell'UE rappresenterebbe la soluzione migliore.

Il relatore ritiene che l'approccio regionale alla valutazione dei rischi, come pure lo sviluppo di piani di prevenzione e mitigazione, costituiscano un percorso efficace ed efficiente per raggiungere un livello di sicurezza energetica molto più elevato. Il relatore è a favore, altresì, dell'armonizzazione dei modelli e di un meccanismo di valutazione tra pari, per assicurare che le soluzioni concordate nelle rispettive regioni formino un quadro per la sicurezza energetica efficace e compatibile a livello di tutta l'UE.

Nel contempo, per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas, le regioni dovrebbero essere considerate autosufficienti in materia di prevenzione e mitigazione delle emergenze. L'instabilità dell'approvvigionamento energetico in un paese o in una regione si ripercuote su tutta l'UE lungo i corridoi di approvvigionamento. Se, in ogni caso, gli Stati membri non dovrebbero cooperare soltanto a livello regionale, sarebbe utile includere nella proposta una prospettiva europea più forte, che consenta di ricorrere all'insieme delle forniture e degli strumenti disponibili nel quadro più ampio del mercato interno del gas dell'UE. Tale soluzione potrebbe essere raggiunta tramite un'analisi approfondita a livello di Unione dei corridoi di approvvigionamento d'emergenza, basata sulle fonti di approvvigionamento di gas comuni a un gruppo di Stati membri.

Il relatore è del parere che, ai fini della sicurezza energetica di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri, i corridoi di approvvigionamento d'emergenza possono fornire informazioni essenziali ed eventuali soluzioni per aiutare gli Stati membri a preparare le valutazioni del rischio e i piani regionali di prevenzione e di emergenza, specificando le quantità disponibili, le modalità e le fonti possibili per l'approvvigionamento di gas allo Stato membro in difficoltà. Sulla base dell'attuale meccanismo di coordinamento dell'ENTSO, i corridoi di approvvigionamento d'emergenza dovrebbero integrare l'approccio regionale, prevenendo la frammentazione, rafforzando considerevolmente la prospettiva europea e migliorando l'efficienza della prevenzione e della risposta alle emergenze. Inoltre, il relatore è convinto che una valutazione obbligatoria dell'approvvigionamento di gas che vada oltre la dimensione regionale migliorerebbe notevolmente la preparazione dell'Unione e degli Stati membri per un'eventuale crisi e consentirebbe una risposta più rapida in caso di emergenza.

II.2. Meccanismo di solidarietà

Il relatore accoglie con favore l'introduzione della clausola di solidarietà quale principio legalmente vincolante cui ricorrere in ultima istanza. Egli desidera sottolineare che tale clausola non deve essere considerata un'alternativa alle misure preventive basate sul mercato disponibili nel mercato interno del gas dell'UE né dovrebbe sostituire gli sforzi dei singoli paesi per migliorare la propria resilienza in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento tramite la diversificazione dei fornitori, delle rotte di approvvigionamento e delle fonti di energia e tramite l'aumento della sua efficienza energetica.

II.3. Scambio di informazioni

Il relatore sostiene con fermezza la tesi secondo cui per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico sono necessarie condizioni di parità nel commercio dell'energia per le imprese di tutta l'UE, comprese le imprese del settore energetico, attraverso norme trasparenti per il libero mercato, che vincolino tutte le imprese e le parti interessate lungo tutta la catena di approvvigionamento, di trasmissione e di distribuzione.

Riconosce l'importanza di un adeguato scambio di informazioni ai fini della valutazione del rischio e della prevenzione e mitigazione delle crisi. Il relatore, quindi, appoggia la proposta della Commissione, la quale prevede che determinati contratti debbano essere notificati automaticamente alla Commissione e all'autorità competente al momento della loro conclusione o modifica e stabilisce, altresì, la facoltà dell'autorità competente e della Commissione di chiedere, in casi debitamente giustificati, alla società di gas naturale di fornire il contratto ai fini della valutazione del suo impatto sulla sicurezza dell'approvvigionamento.

II.4. Clienti protetti

Il relatore introduce un'armonizzazione della definizione di clienti protetti a livello dell'Unione. Ciò contribuirà all'eliminazione delle differenze tra gli Stati membri, che potrebbero ripercuotersi sulle norme di approvvigionamento, in particolare quando l'osservanza di quest'ultime è assicurata da misure non basate sul mercato, il che ha un impatto negativo sul mercato interno e sulla sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri vicini a causa della riduzione della liquidità dei mercati del gas, in particolare nel caso di una situazione tesa sotto il profilo dell'offerta e della domanda.

Il relatore propone, inoltre, di consentire agli Stati membri di accordare priorità a determinati impianti alimentati a gas fondamentali per l'integrità della rete. Nel rispetto di rigide condizioni, dovrebbe essere considerato prioritario l'approvvigionamento di tali impianti rispetto ai clienti protetti, al fine di prevenire un blackout che priverebbe tutti i clienti protetti dell'energia elettrica e forse anche del gas (se gli apparecchi a gas necessitano di energia elettrica per il loro funzionamento).

II.5. Inclusione nella Comunità dell'energia

Il relatore sostiene pienamente la necessità di creare un quadro normativo comune nel campo dell'energia, e in particolare della sicurezza dell'approvvigionamento, tra l'UE e le parti contraenti della Comunità dell'energia. Accoglie, pertanto, con favore l'approccio della Commissione, che amplia alcune disposizioni del regolamento (coerenza transfrontaliera delle valutazioni dei rischi, piani d'azione preventivi e piani d'emergenza) affinché si applichino alla Comunità dell'energia, quando le parti contraenti avranno attuato i pertinenti obblighi giuridici.

II.6. Acquisto collettivo

Il relatore ha ripetutamente sostenuto gli acquisti collettivi come strumento per migliorare la posizione negoziale delle società, dei paesi o delle regioni nei confronti dei fornitori esterni e per ridurre, di conseguenza, i prezzi dell'energia per i consumatori nonché per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento basata sul mercato e sul principio di solidarietà. Anche il Parlamento, nella sua risoluzione sui progressi verso un'Unione europea dell'energia, ha invitato ad analizzare l'adeguatezza e la possibile struttura di un meccanismo volontario per l'acquisto collettivo di gas. Il relatore resta dell'avviso che l'acquisto collettivo volontario, che è già oggetto delle prime iniziative dal basso nell'UE, debba essere contemplato nel diritto dell'UE.

***

In gioco non c'è solamente la sicurezza dell'approvvigionamento di una particolare fonte energetica, bensì anche la sicurezza complessiva, la competitività economica e la crescita dell'UE, nonché nuove possibilità di occupazione per i nostri cittadini. La questione in esame, inoltre, è importante per la nostra ambiziosa politica climatica e per le relazioni con i nostri paesi vicini. Dobbiamo tener conto di tutti gli elementi sopra citati durante la negoziazione del nuovo regolamento, che può rappresentare il trampolino per una crescita sicura e sostenibile nonché il punto di partenza di un successo europeo condiviso su cui basarsi per i prossimi decenni.

PARERE della commissione per gli affari esteri (14.9.2016)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio
(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Relatore per parere: Jacek Saryusz-Wolski

BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta che mira a salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La proposta di regolamento è valutata positivamente e il fatto che ponga l'accento sulla cooperazione regionale e i meccanismi di sicurezza è in linea con la necessità di un maggiore coinvolgimento a livello dell'UE nella prevenzione delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas.

Occorre rafforzare la cooperazione regionale per quanto riguarda i flussi di informazioni sulle interruzioni delle forniture di gas e le deroghe del regolamento per i clienti protetti. Queste ultime dovrebbero essere stabilite a livello regionale al fine di migliorare il contenuto e la chiarezza dell'azione preventiva e dei piani di emergenza. Tuttavia, qualora la cooperazione regionale dovesse incontrare difficoltà a causa della mancanza di un accordo tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe conservare la possibilità di introdurre un quadro tecnico e giuridico per la clausola di solidarietà, i piani di valutazione dei rischi richiesti o i meccanismi di cooperazione.

L'obiettivo strategico della diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento dovrebbe essere rafforzato, se necessario, ricorrendo a un meccanismo volontario di aggregazione della domanda, in linea con le proposte del Consiglio europeo. Un tale meccanismo può contribuire a ridurre la leva finanziaria monopolistica nei mercati meno competitivi, qualora le parti interessate decidano di cooperare.

È accolto con favore l'inserimento sistematico dei paesi della Comunità dell'energia, purché soddisfino i requisiti di cui all'articolo 15. Tuttavia, l'UE deve anche rafforzare la sua collaborazione con i paesi terzi al di fuori di questo quadro e sviluppare strumenti esterni di risposta alle emergenze. L'importanza di tale aspetto è stata posta in evidenza durante i negoziati sul "pacchetto inverno" tra l'Ucraina e la Russia con la partecipazione della Commissione.

Il meccanismo per lo scambio di informazioni dovrebbe assicurare condizioni paritarie per tutti i contratti al di sopra di un determinato volume assoluto di rilevanza ai fini del funzionamento del mercato unico dell'energia nel suo complesso, e non solo in un paese. Non è né logico né giustificato mettere in relazione il volume dei contratti con il mercato del gas di singoli paesi e, allo stesso tempo, creare un mercato unico dell'energia per tutta l'UE. Il limite di consumo relativo per paese dovrebbe avere un ruolo ausiliario, per garantire l'inclusione dei contratti per alcuni piccoli mercati non competitivi e le isole energetiche. Gli accordi presentati ai sensi dell'articolo 13 non soltanto dovrebbero essere esaminati, ma potrebbero anche richiedere l'adozione, da parte della Commissione, delle misure necessarie per garantire il rispetto della proposta di regolamento.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il gas naturale ("gas") è una componente essenziale della fornitura energetica dell'Unione europea: l'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi.

(1)  Il gas naturale ("gas") è una componente essenziale della fornitura energetica dell'Unione europea. L'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi e alcuni Stati membri dipendono dunque largamente o interamente dalle forniture di gas di paesi terzi in posizione monopolistica.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una perturbazione su larga scala della fornitura di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005; può inoltre danneggiare seriamente l'economia unionale con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili.

(2)  Una perturbazione su larga scala della fornitura di gas, anche solo in uno degli Stati membri, può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005. può inoltre danneggiare seriamente l'economia unionale con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Scopo del presente regolamento è disporre le misure necessarie ad assicurare la continuità della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di perturbazioni del servizio; occorre la massima efficienza economica senza falsare i mercati dell'energia.

(3)  Scopo del presente regolamento è disporre le misure necessarie ad assicurare la continuità della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di perturbazioni del servizio. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti attraverso misure improntate alla massima efficienza economica, ricorrendo a meccanismi proporzionati e non discriminatori, e senza falsare i mercati dell'energia.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Il presente regolamento deve essere applicato in un momento delicato, in cui i mercati mondiali dell'energia risentono dell'invasione dell'Ucraina da parte russa e dell'annessione della Crimea nel 2014, delle ulteriori tensioni nell'area del Mar Nero e del Mar Caspio, del controllo da parte dell'ISIS dei giacimenti di petrolio e gas nei territori da esso occupati e delle tensioni tra Arabia Saudita e Iran.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ha avuto un impatto positivo considerevole sulla suddetta sicurezza nell'Unione in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di fornitura in quanto sono tenuti a redigere piani di prevenzione e di emergenza; sono inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e alla fornitura del gas. Nondimeno, la relazione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento rafforzerebbero ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento.

(4)  Il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ha avuto un impatto positivo considerevole sulla suddetta sicurezza nell'Unione in termini sia di preparazione che di mitigazione. Alcuni Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di fornitura in quanto sono tenuti a redigere piani contenenti misure di prevenzione e di emergenza; sono inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e alla fornitura del gas. Nondimeno, la relazione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento rafforzerebbero ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo13, la Commissione ha analizzato gli effetti di una perturbazione parziale o totale delle forniture provenienti dalla Russia concludendo che le politiche nazionali da sole non sono efficaci in caso di grave perturbazione, poiché il loro ambito è per definizione limitato. Dalle prove di stress è emerso che un approccio più collaborativo tra Stati membri può ridurre sensibilmente le conseguenze di perturbazioni particolarmente gravi della fornitura negli Stati membri più vulnerabili.

(5)  Nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo13, la Commissione ha analizzato gli effetti di una perturbazione parziale o totale delle forniture provenienti dalla Russia concludendo che le politiche nazionali da sole non sono efficaci in caso di grave perturbazione, poiché il loro ambito è per definizione limitato e il coordinamento inadeguato, in particolare a livello regionale. Dalle prove di stress è emerso che un approccio più collaborativo tra Stati membri può ridurre sensibilmente le conseguenze di perturbazioni particolarmente gravi della fornitura negli Stati membri più vulnerabili.

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13 COM(2014) 654 final.

13 COM(2014) 654 final.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Per salvaguardare l'approvvigionamento di energia dell'Unione è necessario diversificare le fonti energetiche e creare nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri. Nel contempo, è fondamentale potenziare la cooperazione in campo energetico con i paesi del vicinato dell'Unione e con i partner strategici, nonché in seno alle istituzioni dell'Unione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Nella comunicazione del febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"14, la Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica; obiettivo del presente regolamento è rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e predisporre le misure necessarie a tale scopo, preparando così il terreno alla realizzazione dell'Unione dell'energia.

(6)  Nella comunicazione del febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"14, la Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica; obiettivo del presente regolamento è rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e predisporre le misure necessarie a tale scopo, preparando così il terreno alla realizzazione dell'Unione dell'energia. L'Unione dovrebbe pertanto sostenere solo i progetti di diversificazione che sono pienamente in linea con il suo diritto e i suoi principi dell'Unione nonché con le sue priorità e i suoi obiettivi strategici di lungo termine.

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14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, COM(2015) 80 final.

14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, COM(2015) 80 final.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Per creare un mercato interno dell'energia stabile e flessibile, bisognerebbe garantire una maggiore interazione tra il sistema del gas e quello elettrico, di modo che, in caso di perturbazioni della fornitura di gas, si possa ricorrere all'energia elettrica o ad altre fonti energetiche alternative.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il corretto funzionamento del mercato interno del gas è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle perturbazioni: se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas ai clienti. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di carenza delle forniture, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive perturbazioni.

(7)  Il corretto funzionamento del mercato interno del gas è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle perturbazioni. Se la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in uno Stato membro è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas ai clienti in altri Stati membri. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di carenza delle forniture, è necessario prevedere, a livello di Unione, solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive perturbazioni.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento: occorre individuare i rischi in ciascuna regione e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure per mitigarli, con interventi economicamente più efficaci per i consumatori dell'Unione.

(9)  In uno spirito di rispetto dei principi dell'economia di mercato e di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento, per individuare i rischi in ciascuna regione, ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure volte a mitigarli e applicare misure che presentino il miglior rapporto costi-efficacia per i consumatori dell'Unione. La solidarietà dovrebbe manifestarsi a tre livelli: regionale, interregionale e unionale.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione sociale: la definizione di clientela protetta non dovrebbe porsi in contrasto con i meccanismi di solidarietà dell'Unione.

(10)  Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione sociale. La definizione di clientela protetta non dovrebbe porsi in contrasto con i meccanismi di solidarietà dell'Unione e dovrebbe essere armonizzata a livello unionale.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'approccio regionale nel valutare i rischi e definire e adottare misure preventive e di mitigazione permette di coordinare gli sforzi, con vantaggi considerevoli in termini di efficienza delle misure e sfruttamento ottimale delle risorse, in particolare riguardo alle misure volte a garantire la continuità della fornitura ai clienti protetti in condizioni estreme e alle misure volte a mitigare l'impatto di un'emergenza. La valutazione a livello regionale dei rischi correlati, ossia in modo più completo e preciso, rafforzerà la preparazione degli Stati membri alle situazioni di crisi; inoltre, nell'emergenza, un approccio coordinato e convenuto in anticipo sulla sicurezza dell'approvvigionamento assicura una risposta coerente e riduce i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti.

(17)  L'approccio regionale nel valutare i rischi e definire e adottare misure preventive e di mitigazione permette di coordinare gli sforzi, con vantaggi considerevoli in termini di efficienza delle misure e sfruttamento ottimale delle risorse, in particolare riguardo alle misure volte a garantire la continuità della fornitura ai clienti protetti in condizioni estreme e alle misure volte a mitigare l'impatto di un'emergenza. La valutazione a livello regionale dei rischi correlati, ossia in modo più completo e preciso, rafforzerà la preparazione degli Stati membri alle situazioni di crisi; inoltre, nell'emergenza, un approccio coordinato e convenuto in anticipo sulla sicurezza dell'approvvigionamento assicura una risposta coerente e riduce i rischi di ricadute negative che misure puramente nazionali potrebbero generare sugli Stati membri confinanti. L'adozione dell'approccio regionale non dovrebbe tuttavia impedire che gli Stati membri siano responsabili delle proprie norme nazionali in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Ai fini del presente regolamento, per definire i gruppi regionali occorre tener conto dei criteri seguenti: schemi di fornitura, interconnessioni in essere e in programmazione e capacità d'interconnessione tra Stati membri, sviluppo e maturità del mercato, strutture esistenti di cooperazione regionale, numero di Stati membri in una regione, che dovrebbe essere limitato in modo che il gruppo resti di dimensioni gestibili.

(19)  Ai fini del presente regolamento, per definire i gruppi regionali occorre tener conto dei criteri seguenti: schemi di fornitura, corridoi, interconnessioni e capacità d'interconnessione tra Stati membri in essere e in programmazione, sviluppo e maturità del mercato, strutture esistenti di cooperazione regionale, numero di Stati membri in una regione, che dovrebbe essere limitato in modo che il gruppo resti di dimensioni gestibili.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Nel preparare una valutazione completa dei rischi a livello regionale, le autorità competenti dovrebbero considerare i rischi naturali, tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di mercato e altri eventualmente pertinenti, tra i quali, nel caso, la perturbazione della fornitura del principale fornitore singolo. Tutti i rischi dovrebbero essere affrontati con misure effettive proporzionate e non discriminatorie che devono essere sviluppate nel piano d'azione preventivo e nel piano d'emergenza; i risultati delle valutazioni di rischio dovrebbero contribuire anche all'elaborazione delle valutazioni di tutti i rischi di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE18.

(21)  Nel preparare una valutazione completa dei rischi a livello regionale, le autorità competenti dovrebbero considerare i rischi naturali, tecnologici, infrastrutturali, commerciali, finanziari, sociali, geostrategici, politici e di mercato e altri rischi eventualmente pertinenti, tra i quali, nel caso, la perturbazione della fornitura del principale fornitore singolo. Tutti i rischi dovrebbero essere affrontati con misure effettive proporzionate e non discriminatorie che devono essere sviluppate nel piano d'azione preventivo e nel piano d'emergenza; i risultati delle valutazioni di rischio dovrebbero contribuire anche all'elaborazione delle valutazioni di tutti i rischi di cui all'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE18.

__________________

__________________

18 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).

18 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 24).

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Ai fini della massima preparazione, per evitare una perturbazione della fornitura e mitigarne gli effetti se dovesse effettivamente accadere, le autorità competenti di una data regione devono redigere piani d'azione preventivi e piani di emergenza, previa consultazione delle parti interessate. I piani regionali dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità delle imprese di gas naturale e delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali istituite nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza; dovrebbero essere elaborate per far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza e mitigarne gli effetti. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici ed essere in linea con gli strumenti di pianificazione e comunicazione dell'Unione dell'energia.

(23)  Ai fini della massima preparazione, per evitare una perturbazione della fornitura e mitigarne gli effetti se dovesse effettivamente accadere, le autorità competenti di una data regione devono redigere piani d'azione preventivi e piani di emergenza, previa consultazione delle parti interessate. I piani regionali dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro. Occorre identificare e sviluppare alternative quanto alle rotte e ai fornitori di energia, in particolare per gli Stati membri che dipendono da un unico fornitore, e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità delle imprese di gas naturale e delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali istituite nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza; dovrebbero essere elaborate per far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza e mitigarne gli effetti. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici ed essere in linea con gli strumenti di pianificazione e comunicazione dell'Unione dell'energia.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Come dimostrato nelle prove di stress dell'ottobre 2014, la solidarietà è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e tenere al minimo le spese generali. Se un'emergenza è dichiarata in uno Stato membro, occorre procedere in due fasi per intensificare la solidarietà: in primo luogo tutti gli Stati membri che hanno introdotto una norma di fornitura più alta dovrebbero ridurla ai valori predefiniti per rendere più liquido il mercato del gas; in secondo luogo, se dalla prima fase non si riesce ad ottenere la fornitura necessaria, gli Stati membri confinanti, anche in situazioni non di emergenza, dovrebbero varare ulteriori misure, per assicurare la fornitura dei clienti civili, dei servizi sociali essenziali e degli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro in situazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero individuare e descrivere nei particolari le misure di solidarietà dei rispettivi piani di emergenza, per garantire un giusto ed equo compenso alle imprese di gas naturale.

(36)  Come dimostrato nelle prove di stress dell'ottobre 2014, la solidarietà è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e tenere al minimo le spese generali. Se un'emergenza è dichiarata in uno Stato membro, occorre procedere in due fasi per intensificare la solidarietà: in primo luogo tutti gli Stati membri che hanno introdotto una norma di fornitura più alta dovrebbero ridurla ai valori predefiniti per rendere più liquido il mercato del gas; in secondo luogo, se dalla prima fase non si riesce ad ottenere la fornitura necessaria, gli Stati membri confinanti, anche in situazioni non di emergenza, dovrebbero varare ulteriori misure, per assicurare la fornitura dei clienti civili, dei servizi sociali essenziali e degli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro in situazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero individuare e descrivere nei particolari le misure di solidarietà dei rispettivi piani di emergenza, per garantire un giusto ed equo compenso alle imprese di gas naturale. La Commissione dovrebbe inoltre garantire che i fornitori di gas dominanti in una regione non abusino della loro posizione violando il diritto della concorrenza dell'Unione, segnatamente praticando prezzi sleali negli Stati membri.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Uno degli obiettivi dell'Unione è il potenziamento della Comunità dell'energia, per assicurare l'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione relativo all'energia, delle riforme del mercato dell'energia e per incentivare gli investimenti nel settore grazie ad una maggiore integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e della Comunità dell'energia. Ciò comporta l'istituzione di una gestione comune delle crisi, con piani preventivi e di emergenza a livello regionale e dell'Unione, cui saranno associate le parti contraenti della Comunità dell'energia. Inoltre, nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione indica la necessità di applicare le norme del mercato interno dell'energia al flusso di energia tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti della Comunità dell'energia. Ai fini di una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti, in seguito all'adozione di un atto congiunto occorre definire le modalità necessarie che consentano la cooperazione specifica con le singole parti contraenti della Comunità dell'energia una volta debitamente poste in essere le disposizioni di reciprocità del caso.

(41)  Uno degli obiettivi dell'Unione è potenziare la Comunità dell'energia e assicurare l'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione relativo all'energia e delle riforme del mercato dell'energia, nonché incentivare gli investimenti nel settore da parte di tutti gli Stati membri della Comunità dell'energia al fine di realizzare una maggiore integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e della Comunità dell'energia. Ciò comporta l'istituzione di una gestione comune delle crisi, con piani preventivi e di emergenza a livello regionale e dell'Unione, cui saranno associate le parti contraenti della Comunità dell'energia. Inoltre, nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione indica la necessità che tutti gli Stati membri della Comunità dell'energia applichino pienamente le norme e gli accordi del mercato interno dell'energia al flusso di energia tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti della Comunità dell'energia. Ai fini di una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti, in seguito all'adozione di un atto congiunto occorre definire le modalità necessarie che consentano la cooperazione specifica con le singole parti contraenti della Comunità dell'energia una volta debitamente poste in essere le disposizioni di reciprocità del caso.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 42

Testo della Commissione

Emendamento

(42)  Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione nei confronti di detti paesi, collaborando con i paesi terzi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso l'Unione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad approntare un gruppo di esperti incaricato di monitorare i flussi di gas verso l'Unione in situazioni di crisi, in consultazione con i paesi terzi interessati e, se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, a svolgere un ruolo di mediatore e facilitatore.

(42)  Poiché le forniture di gas provenienti dai paesi terzi sono essenziali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas dell'Unione, la Commissione dovrebbe coordinare l'azione nei confronti di detti paesi, collaborando con i paesi terzi fornitori e di transito sulle modalità per affrontare le situazioni di crisi e garantire un flusso stabile di gas verso l'Unione. Tale obiettivo può essere conseguito se la politica energetica e le politiche esterne sono coordinate in modo coerente. La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad approntare un gruppo di esperti incaricato di monitorare i flussi di gas in particolare in situazioni di crisi, in consultazione con i paesi terzi interessati e, se la crisi è dovuta a difficoltà in un paese terzo, a svolgere un ruolo di mediatore e facilitatore. La Commissione dovrebbe continuare a contribuire attivamente alla ripresa dei colloqui trilaterali con Gazprom e l'Ucraina sull'approvvigionamento di gas russo all'Ucraina, onde garantire che le forniture di gas dalla Russia all'Ucraina non fungano più da arma nel conflitto tra i due paesi e che l'Ucraina continui a essere un partner e un paese di transito affidabile nel settore del gas.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 44

Testo della Commissione

Emendamento

(44)  L'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dai soli Stati membri; date le dimensioni e gli effetti dell'azione in questione, l'obiettivo è realizzato meglio a livello dell'Unione che può pertanto adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)  L'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, non può essere realizzato in misura sufficiente dai soli Stati membri. Le valutazioni del rischio e le strategie nazionali non sono sufficienti. Date le dimensioni e gli effetti dell'azione in questione, l'obiettivo è realizzato meglio a livello dell'Unione che può pertanto adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 45

 

Testo della Commissione

Emendamento

(45)  Per consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica delle regioni e dei modelli per la valutazione dei rischi e per i piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(45)  Per consentire all'Unione di adeguarsi prontamente alle mutevoli circostanze relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dei modelli per la valutazione dei rischi e per i piani. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale (in prosieguo: "gas"), permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il gas necessario, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete della fornitura. Il regolamento introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello di Stati membri, regionale e dell'Unione.

Il presente regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale (in prosieguo: "gas"), permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire il gas necessario, e prevedendo una chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione ad interruzioni concrete della fornitura. Il regolamento introduce anche meccanismi di trasparenza volti, in uno spirito di solidarietà, a coordinare la pianificazione e le contromisure da attuare in caso di emergenza a livello di Stati membri, regionale e dell'Unione, al fine di rafforzare l'Unione dell'energia e la sicurezza energetica.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "cliente protetto", il cliente civile collegato ad una rete di distribuzione del gas; qualora lo Stato membro interessato lo decida, può comprendere:

(1)  "cliente protetto", il cliente civile collegato ad una rete di distribuzione del gas; addizionalmente, qualora le autorità competenti delle singole regioni lo decidano, può comprendere:

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la piccola o media impresa, purché collegata ad una rete di distribuzione del gas, o un servizio sociale essenziale, purché collegato a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, e sempreché tali imprese o servizi rappresentino insieme al massimo il 20% del consumo totale annuo finale dello Stato membro;

(a)  la piccola o media impresa, purché collegata ad una rete di distribuzione del gas e ove vi siano validi motivi, o un servizio sociale essenziale, purché collegato a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, e sempreché tali imprese o servizi rappresentino insieme al massimo il 20% del consumo totale annuo finale dello Stato membro;

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas garantisce altresì prezzi dell'energia accessibili per i cittadini dell'Unione, al fine di combattere la povertà energetica.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ciascuno Stato membro notifica senza indugio alla Commissione il nome dell'autorità competente e le relative eventuali modifiche. Ciascuno Stato membro rende pubblico il nome dell'autorità competente.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare l'allegato I in base ai criteri di cui al primo comma se la situazione giustifica il cambiamento di una regione.

soppresso

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro o l'autorità competente, secondo quanto previsto dallo Stato membro, provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. La suddetta disposizione non pregiudica la responsabilità dei gestori del sistema di effettuare gli investimenti del caso né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.

1.  Ciascuno Stato membro o l'autorità competente provvede ad adottare le misure necessarie affinché, in caso di perturbazione dell'infrastruttura singola principale del gas, la capacità tecnica delle infrastrutture rimanenti, determinata secondo la formula N – 1 di cui al punto 2 dell'allegato II, sia in grado, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, di soddisfare la domanda totale di gas dell'area calcolata durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni. La suddetta disposizione non pregiudica la responsabilità dei gestori del sistema di effettuare gli investimenti del caso né gli obblighi dei gestori del sistema di trasporto previsti dalla direttiva 2009/73/CE e dal regolamento (CE) n. 715/2009.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nella misura in cui un investimento per la realizzazione o il potenziamento della capacità bidirezionale permanente non risponde a un'esigenza del mercato e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di un altro Stato membro, prima che siano adottate le decisioni di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto, in particolare, della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri interessati nonché degli investimenti già realizzati nell'infrastruttura in questione.

6.  Nella misura in cui un investimento per la realizzazione o il potenziamento della capacità bidirezionale permanente non risponde a un'esigenza del mercato e qualora il suddetto investimento implichi dei costi in più Stati membri o in uno Stato membro nell'interesse di un altro Stato membro, prima che siano adottate le decisioni di investimento le autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli Stati membri interessati decidono congiuntamente sulla ripartizione dei costi. La ripartizione dei costi tiene conto, in particolare, della proporzione nella quale gli investimenti nelle infrastrutture contribuiscono ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri interessati e delle sfide geo-strategiche e politiche, che possono comportare costi d'investimento aggiuntivi per gli Stati membri interessati, nonché degli investimenti già realizzati nell'infrastruttura in questione. Dovrebbe essere fatto pieno uso dei fondi disponibili onde agevolare tali investimenti.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che rappresentano nello Stato membro. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), nella notifica alla Commissione specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai consumatori appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di consumatori rappresenta in termini di consumo finale di gas all'anno.

Entro il 31 marzo 2017 le autorità competenti di ciascuna regione notificano alla Commissione la definizione di clienti protetti nella regione in questione, i volumi di consumo annuo e giornaliero di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che essi rappresentano nei rispettivi Stati membri, nonché l'influenza potenziale sui flussi transfrontalieri nella regione. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), nella notifica alla Commissione specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai consumatori appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di consumatori rappresenta in termini di consumo finale di gas all'anno.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti di ciascuna regione figurante nell'elenco nell'allegato I elaborano congiuntamente una valutazione a livello regionale di tutti i rischi cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La valutazione tiene conto di tutti i rischi pertinenti: catastrofi naturali e rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo. La valutazione del rischio è effettuata:

1.  Le autorità competenti di ciascuna regione figurante nell'elenco di cui all'allegato I elaborano congiuntamente, e previa consultazione delle pertinenti parti interessate, una valutazione globale a livello regionale di tutti i rischi cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La valutazione tiene conto di tutti i rischi pertinenti: catastrofi naturali e rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici, economici e di altro tipo. La valutazione del rischio è effettuata:

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  tenendo conto di tutte le situazioni nazionali e regionali, in particolare delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dagli Stati membri interessati, dell'eventualità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l'eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di energia elettrica e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas;

(b)  tenendo conto di tutte le situazioni nazionali e regionali, in particolare dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza elaborati a norma del regolamento (UE) n. 994/2010, se del caso aggiornati, delle dimensioni del mercato, della configurazione della rete, dei flussi effettivi, compresi i flussi in uscita dagli Stati membri interessati, dell'eventualità di flussi fisici di gas in entrambe le direzioni, inclusa l'eventuale necessità di un conseguente rafforzamento del sistema di trasporto, della presenza di capacità di produzione e di stoccaggio e del ruolo del gas nel mix energetico, in particolare per quanto riguarda il teleriscaldamento, la produzione di energia elettrica e il funzionamento delle industrie, nonché di considerazioni sulla sicurezza e la qualità del gas;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio entro la scadenza prevista al paragrafo 5. Le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio 18 mesi prima del termine per adottare la valutazione del rischio e i relativi aggiornamenti. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione della valutazione del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi può proporre un meccanismo di cooperazione.

2.  Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio entro la scadenza prevista al paragrafo 5. Le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio 18 mesi prima del termine per adottare la valutazione del rischio e i relativi aggiornamenti. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione della valutazione del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi propone un meccanismo di cooperazione.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La valutazione del rischio, una volta approvata dagli Stati membri delle regione, è notificata alla Commissione per la prima volta entro il 1° settembre 2018. La valutazione del rischio è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alla norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative. Tiene altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

5.  La valutazione del rischio, una volta approvata dagli Stati membri delle regione, è notificata alla Commissione per la prima volta entro il 1° settembre 2018. La valutazione del rischio è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alla norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative. Tiene altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Qualora le autorità competenti di una regione non pervengano ad un accordo in merito alla valutazione del rischio, la Commissione presenta una valutazione del rischio per tale regione in cooperazione con le autorità competenti.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione figurante nell'elenco dell'allegato I, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, e delle autorità nazionali di regolamentazione, se diverse dalle autorità competenti, definiscono di comune accordo:

1.  Le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione figurante nell'elenco dell'allegato I, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, e delle autorità nazionali di regolamentazione, se diverse dalle autorità competenti, definiscono di comune accordo, dopo aver preso in considerazione il contenuto e la struttura dei piani e dei meccanismi nazionali:

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. In particolare, 18 mesi prima del termine per l'adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al convenuto meccanismo di cooperazione. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione dei piani, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi può proporre un meccanismo di cooperazione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'applicazione di tali piani.

Le autorità competenti riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. In particolare, 18 mesi prima del termine per l'adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al convenuto meccanismo di cooperazione. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione dei piani, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi propone un meccanismo di cooperazione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'applicazione di tali piani.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la definizione di clienti protetti in ciascuno Stato membro della regione e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma;

(b)  la definizione di clienti protetti in ciascuno Stato membro della regione e le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma; la definizione di clienti protetti dovrebbe essere armonizzata a livello dell'Unione;

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti e la possibilità, laddove opportuno, di diversificare le rotte del gas e le fonti di fornitura per far fronte ai rischi individuati e preservare il più possibile la fornitura di gas di tutti i clienti;

(e)  le altre misure di prevenzione destinate a far fronte ai rischi individuati nella valutazione del rischio, ad esempio quelle relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti e la possibilità di diversificare le rotte del gas e le fonti di fornitura, di avviare o incrementare le consegne da fornitori alternativi attraverso un meccanismo volontario di aggregazione della domanda, ove opportuno, per far fronte ai rischi individuati e preservare il più possibile la fornitura di gas di tutti i clienti;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  definisce ruoli e responsabilità delle imprese di gas naturale e dei clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, secondo il loro diverso livello d'interesse in caso di perturbazioni delle forniture di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi definiti all'articolo 10, paragrafo 1;

(b)  definisce in modo chiaro ruoli e responsabilità delle imprese di gas naturale e dei clienti industriali del gas, compresi i pertinenti produttori di energia elettrica, secondo il loro diverso livello d'interesse in caso di perturbazioni delle forniture di gas, nonché la loro interazione con le autorità competenti e, se del caso, con le autorità di regolamentazione nazionali a ciascuno dei livelli di crisi definiti all'articolo 10, paragrafo 1;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  definisce, se del caso, misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di una perturbazione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di energia elettrica prodotta dal gas;

(e)  definisce, se del caso, misure e azioni da intraprendere per mitigare il potenziale impatto di una perturbazione della fornitura di gas sul teleriscaldamento e sulla fornitura di energia elettrica prodotta dal gas, tenendo conto delle specificità regionali;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alla situazione al livello di allarme e nel mitigare la situazione al livello di emergenza;

(h)  individua il contributo di misure di mercato quali i meccanismi di aggregazione volontaria della domanda o di riserva virtuale di gas per far fronte alla situazione al livello di allarme e mitigare la situazione al livello di emergenza;

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Qualora vi siano informazioni concrete, serie e affidabili circa la possibilità che si verifichi un evento che rischia di deteriorare gravemente la situazione dell'approvvigionamento (preallarme) in un paese terzo, la Commissione intraprende un'azione esterna in linea con le priorità delineate nelle conclusioni del Consiglio sulla diplomazia energetica, del 20 luglio 2015, in cooperazione con i paesi terzi, tra l'altro, mediante l'avvio di consultazioni, la fornitura di servizi di mediazione e il dispiegamento di task force, ove necessario.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma si applica ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento nella misura in cui rientrano nella definizione di clienti protetti nei rispettivi Stati membri.

Il primo comma si applica ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento nella misura in cui rientrano nella definizione di clienti protetti nelle rispettive regioni.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Qualora gli Stati membri interessati non siano in grado di giungere a un accordo sui motivi che giustificano la ripresa della fornitura ai clienti diversi dalle famiglie, dai servizi sociali essenziali e dagli impianti di teleriscaldamento, la Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, e a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, presenta la valutazione della norma di fornitura negli Stati membri che abbiano dichiarato il livello di crisi di emergenza.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3 sono concordate tra gli Stati membri direttamente connessi l'un l'altro e sono illustrate nei piani di emergenza delle rispettive regioni. Le modalità possono riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, l'uso degli interconnettori, compresa la capacità bidirezionale, i volumi di gas e la copertura dei costi di compensazione. Per attuare gli obblighi di cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure di mercato quali le vendite all'asta. In caso di modifica delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3, il piano di emergenza corrispondente è modificato di conseguenza.

4.  Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3 sono concordate a livello regionale e interregionale e sono illustrate nei piani di emergenza. Le modalità possono riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, l'uso degli interconnettori, compresa la capacità bidirezionale, i volumi di gas e la responsabilità condivisa per i costi di compensazione. Per attuare gli obblighi di cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure di mercato quali le vendite all'asta. I prezzi del gas e i costi e i meccanismi di compensazione sono rivisti regolarmente. In caso di modifica delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3, il piano di emergenza corrispondente è modificato di conseguenza. Entro il 31 marzo 2019, la Commissione elabora degli orientamenti e un elenco delle migliori prassi volte a facilitare tali modalità.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie, la Commissione, nel parere e nella decisione sui piani, può proporre un quadro di riferimento per tali misure.

6.  Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie, la Commissione, nel parere e nella decisione sui piani, propone un quadro di riferimento per tali misure, con lo scopo di rafforzare la clausola di solidarietà.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione, se ritiene che la fornitura del gas di una regione o dell'intera Unione sia a rischio, anche potenziale, può richiedere alle autorità competenti di raccogliere e trasmetterle le informazioni necessarie a valutare la stato di fornitura del gas nell'Unione. La Commissione può condividere la valutazione con il gruppo di coordinamento del gas.

5.  La Commissione, se ritiene che la fornitura del gas di una regione o dell'intera Unione sia a rischio, anche potenziale, richiede alle autorità competenti di raccogliere e trasmetterle le informazioni necessarie a valutare la stato di fornitura del gas nell'Unione. La Commissione condivide la valutazione con il gruppo di coordinamento del gas.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – punto vi

 

Testo della Commissione

Emendamento

vi)  le condizioni di sospensione delle forniture di gas;

vi)  le condizioni per la modifica e la sospensione delle forniture di gas;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  all'autorità competente e alla Commissione, non appena conclusi o modificati, i contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno conclusi o modificati dopo [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] che, individualmente o cumulativamente con altri contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, forniscono oltre il 40 % del consumo annuo di gas naturale nello Stato membro in questione. L'obbligo di comunicazione non si applica alle modifiche relative solo al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche agli accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas.

(b)  all'autorità competente e alla Commissione, non appena conclusi o modificati, i contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno conclusi o modificati dopo [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] che, individualmente o cumulativamente con altri contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, superano la soglia degli 8 miliardi di metri cubi o forniscono oltre il 40 % del consumo annuo di gas naturale nello Stato membro in questione. L'obbligo di comunicazione non si applica alle modifiche relative solo al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche agli accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.  Se la Commissione individua, nei contratti presentati a norma dell'articolo 13, disposizioni che violano il presente regolamento, informa l'ente nazionale del gas e la rispettiva autorità competente in merito alle disposizioni incompatibili dei contratti in questione. L'ente nazionale del gas tiene conto di tale informazione e, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa da parte della Commissione, fornisce a quest'ultima una spiegazione in merito alla conformità con il presente regolamento. La Commissione può prendere in considerazione ulteriori misure per garantire il rispetto del regolamento, compresa la presentazione di una richiesta di modifica delle disposizioni non conformi e, qualora lo ritenga necessario, avviare procedimenti a norma del diritto della concorrenza.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 9 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter.  La Commissione tiene conto delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 13 ai fini dell'elaborazione di un elenco di buone prassi e clausole abusive di riferimento per le autorità competenti e le imprese nazionali.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È istituito un gruppo di coordinamento del gas volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità competenti, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli organi rappresentativi del settore e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo assicurandone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

1.  È istituito un gruppo di coordinamento del gas volto a migliorare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità competenti, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli organi rappresentativi del settore e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo assicurandone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 12 creano obblighi degli Stati membri nei confronti di una parte contraente della Comunità dell'energia in funzione della procedura seguente:

1.  L'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 12 creano obblighi reciproci tra gli Stati membri e la parte contraente della Comunità dell'energia in funzione della procedura seguente:

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 16 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In base alle valutazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, la Commissione, ove opportuno, redige conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo, se necessario, raccomandazioni volte a migliorarlo.

In base alle valutazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5, la Commissione redige conclusioni su eventuali mezzi intesi a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento, includendo raccomandazioni volte a migliorarlo.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas

Riferimenti

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

AFET

7.3.2016

Relatore per parere

Nomina

Jacek Saryusz-Wolski

15.3.2016

Esame in commissione

14.6.2016

30.8.2016

 

 

Approvazione

12.9.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

6

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Reinhard Bütikofer, Othmar Karas, Javi López, Jean-Luc Schaffhauser, Traian Ungureanu

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Heidi Hautala

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (14.9.2016)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio
(COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))

Relatore: Tomasz Piotr Poręba

BREVE MOTIVAZIONE

A partire dall'adozione del regolamento n. 994/2010 del Consiglio, l'Unione europea ha compiuto progressi nell'integrazione del mercato interno del gas che consentono di introdurre nuove soluzioni per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel quadro del mercato comune. Ciononostante, l'esperienza acquisita mostra che le crisi del gas, che colpiscono ciclicamente l'Europa e si estendono oltre i confini di un singolo Stato membro, hanno un impatto su tutta l'Unione lungo la catena di approvvigionamento e che il livello di cooperazione finora raggiunto tra gli Stati membri si è rivelato a più riprese insufficiente.

Le norme attuali assicurano soltanto un livello minimo di protezione per i mercati nazionali del gas naturale e garantiscono la tutela degli Stati membri in caso di eventi di carattere tecnico oppure derivanti da perturbazioni della domanda, ma non affrontano in nessun modo il principale problema a livello regionale, ossia i rischi di carattere politico.

Inoltre, le tensioni politiche causate dalla Russia nelle relazioni con l'Ucraina hanno reso indispensabile procedere a dei cambiamenti nella percezione della questione della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale sul territorio dell'UE. Pertanto, la persistente incertezza della fornitura di gas che ne deriva ci costringe a intraprendere iniziative volte a valutare il livello attuale di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nell'UE e la possibilità di un suo miglioramento.

Per tale motivo ho accolto con favore il nuovo approccio alla questione di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e le proposte di introdurre nuovi meccanismi rafforzati di cooperazione tra gli Stati membri. Tra queste meritano di essere citate in particolare le proposte di applicazione del principio di solidarietà, nonché il rafforzamento della stima del rischio e la pianificazione a livello nazionale e regionale.

Sono convinto che la creazione all'interno dell'UE di gruppi regionali contribuirà al rafforzamento della cooperazione e della solidarietà tra gli Stati membri e al miglioramento dell'approvvigionamento di gas verso l'UE, nonché a rafforzare l'efficacia dello stesso regolamento.

Vorrei ricordare che finora la cooperazione regionale dal basso verso l'alto su base volontaria si è rivelata nella pratica inefficace. Permangono tuttora severe limitazioni nella cooperazione tra gli Stati membri correlate alle insufficienti possibilità di cooperazione a livello transnazionale. La proposta di criteri trasparenti di definizione delle regioni e di meccanismi concreti di cooperazione, invece, contribuirà certamente alla diversificazione delle fonti e dei processi di approvvigionamento, fattore chiave nell'eventualità di situazioni di emergenza.

L'approccio regionale risulta altresì fondamentale relativamente alla necessità di distribuire in modo uniforme gli effetti delle potenziali situazioni di crisi nei vari Stati membri dell'UE. Una severa perturbazione dell'approvvigionamento di gas proveniente da est ha un impatto significativo sul territorio dell'intera Unione europea, tuttavia gli oneri connessi a questa situazione di crisi sono distribuiti in maniera non uniforme.

Invece, un approfondimento del coordinamento regionale basato su norme uniformi relative all'approvvigionamento e alle infrastrutture, stabilite a livello di Unione, fornirà agli Stati membri, nell'eventualità di una carenza di gas, strumenti adeguati di gestione degli effetti delle crisi provocate dalla perturbazione della fornitura oppure da una domanda eccezionalmente elevata.

L'aumento della resilienza delle regioni in caso di perturbazioni dell'approvvigionamento derivanti anche da attività politiche rafforzerà la resilienza dell'intera Unione europea alle perturbazioni di approvvigionamento di gas naturale. L'ampliamento della cooperazione regionale e l'applicazione di meccanismi di reazione alle crisi, sulla base di valutazioni del rischio elaborate congiuntamente, doterà gli Stati membri degli strumenti adeguati per prepararsi all'eventualità di una carenza di gas.

Vorrei inoltre richiamare l'attenzione sull'inclusione del principio di solidarietà, che comporta l'introduzione di un meccanismo atto a privilegiare l'approvvigionamento delle famiglie, degli impianti di teleriscaldamento e dei servizi sociali essenziali (ospedali, scuole) negli Stati membri colpiti da una crisi della fornitura di gas, anche a costo di diminuire il consumo di gas naturale sul mercato di un altro Stato.

Credo che riusciremo a proporre dei meccanismi che assicurino la possibilità di fornire i quantitativi richiesti di gas naturale agli Stati membri sul cui territorio sia stato proclamato lo stato di emergenza.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Il gas naturale ("gas") è una componente essenziale della fornitura energetica dell'Unione europea: l'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi.

(1)  Nella fase transitoria verso una quota sempre maggiore di energia prodotta da fonti rinnovabili, il gas naturale ("gas") è una componente essenziale della fornitura energetica dell'Unione europea: l'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi. Occorre pertanto affrontare la questione della sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello di Unione poiché una soluzione congiunta apporterà misure di salvaguardia più efficaci senza compromettere il mercato interno dell'energia né produrre effetti negativi su altri paesi. Le attuali circostanze politiche relative a taluni paesi terzi, tuttavia, non forniscono alcuna garanzia di affidabilità e continuità dell'approvvigionamento né di sicurezza energetica per l'Unione e gli Stati membri. Per tale motivo dovrebbero essere potenziate la diversificazione dai paesi terzi e le interconnessioni tra gli Stati membri.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Una perturbazione su larga scala della fornitura di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005; può inoltre danneggiare seriamente l'economia unionale con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili.

(2)  Una perturbazione su larga scala della fornitura di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'intera Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005; può inoltre danneggiare seriamente l'economia e la sicurezza dell'Unione con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti più vulnerabili, come negli stabilimenti con flusso di esercizio continuo, soprattutto nei paesi che dipendono da un unico fornitore dominante. È quindi fondamentale diversificare le fonti, i fornitori e le rotte dell'energia per prevenire, in primo luogo, il verificarsi di tali situazioni e per ridurre al minimo gli effetti delle perturbazioni inevitabili.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Scopo del presente regolamento è disporre le misure necessarie ad assicurare la continuità della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di perturbazioni del servizio; occorre la massima efficienza economica senza falsare i mercati dell'energia.

(3)  Scopo del presente regolamento è disporre le misure non discriminatorie necessarie ad assicurare la continuità della fornitura di gas nell'Unione, in particolare per i clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di perturbazioni del servizio; occorre la massima efficienza economica intra e interregionale, senza falsare i mercati dell'energia né intaccare il livello minimo di danno in caso di stabilimenti con flusso di esercizio continuo. Occorrerebbe inoltre tenere presente il contesto più ampio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas, che dovrebbe essere raggiunta mediante una migliore diversificazione delle forniture dai paesi terzi, nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri e l'impiego di fonti di energia alternative. Nel contempo, è fondamentale potenziare la cooperazione in ambito di sicurezza energetica con i paesi del vicinato dell'Unione e con i partner strategici. In tal modo si integrerebbero le azioni dell'Unione, compresi i finanziamenti volti ad accrescere l'efficienza energetica.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas ha avuto un impatto positivo considerevole sulla suddetta sicurezza nell'Unione in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di fornitura in quanto sono tenuti a redigere piani di prevenzione e di emergenza; sono inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e alla fornitura del gas. Nondimeno, la relazione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento rafforzerebbero ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento.

(4)  L'attuale normativa dell'Unione, in particolare gli elementi pertinenti del terzo pacchetto sull'energia e il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha avuto un impatto positivo considerevole sulla suddetta sicurezza nell'Unione in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di fornitura in quanto sono tenuti a redigere piani di prevenzione e di emergenza; sono inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e alla fornitura del gas. Nondimeno, la relazione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento rafforzerebbero ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Per salvaguardare l'approvvigionamento di energia dell'Unione è necessario diversificare le fonti energetiche e creare nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri. Nel contempo, è fondamentale potenziare la cooperazione nell'ambito della sicurezza energetica con i paesi del vicinato dell'Unione e con i partner strategici, nonché in seno alle istituzioni dell'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Nella comunicazione del febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"14, la Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica; obiettivo del presente regolamento è rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e predisporre le misure necessarie a tale scopo, preparando così il terreno alla realizzazione dell'Unione dell'energia.

(6)  Nella comunicazione del febbraio 2015 "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"14, la Commissione sottolinea che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica; obiettivo del presente regolamento è rafforzare l'una e l'altra, oltre alla cooperazione e alle interconnessioni tra gli Stati membri e predisporre le misure necessarie a tale scopo, preparando così il terreno alla rapida istituzione e realizzazione dell'Unione dell'energia.

__________________

__________________

14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, COM(2015) 80 final.

14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, COM(2015) 80 final.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il corretto funzionamento del mercato interno del gas è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle perturbazioni: se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas ai clienti. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di carenza delle forniture, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive perturbazioni.

(7)  Il corretto funzionamento del mercato interno del gas sotto la supervisione delle autorità nazionali di regolamentazione è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle perturbazioni: se la sicurezza dell'approvvigionamento è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno del gas e la fornitura di gas ai clienti. Per far sì che gli Stati membri facciano fronte a una carenza delle forniture e che il mercato interno del gas funzioni adeguatamente anche in caso di tale carenza, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento a livello regionale e di Unione nella risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive perturbazioni, verso l'integrazione dei mercati regionali dell'energia. A tale proposito l'Unione dovrebbe diversificare maggiormente le sue fonti energetiche, i fornitori di energia e le rotte di approvvigionamento, come condizione essenziale per la sicurezza energetica, e dovrebbe sostenere, anche finanziariamente, i progetti di diversificazione che sono pienamente in linea con il diritto e i principi dell'Unione nonché con le sue priorità e i suoi obiettivi strategici a lungo termine, come ad esempio i progetti infrastrutturali.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Finora non si è sfruttato appieno il potenziale di maggiore efficienza anche economica insito nella cooperazione regionale; occorre coordinare meglio le misure nazionali non solo nella mitigazione in situazioni d'emergenza ma anche nella prevenzione, ad esempio le politiche nazionali di stoccaggio, o quelle relative al gas naturale liquefatto (GNL), che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni.

(8)  Finora non si è sfruttato appieno il potenziale di maggiore efficienza anche economica insito nella cooperazione regionale ed è necessario sviluppare una nozione di cooperazione regionale che preveda l'istituzione di schemi di collaborazione basati sulla consultazione con gli Stati membri, prendendo in considerazione le dinamiche del settore energetico. Si raccomanda un migliore coordinamento delle misure nazionali di mitigazione in situazioni d'emergenza e delle misure nazionali di prevenzione, ad esempio le politiche nazionali di stoccaggio, o quelle relative al gas naturale liquefatto (GNL), che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni, nonché un uso efficiente delle infrastrutture esistenti.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento: occorre individuare i rischi in ciascuna regione e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure per mitigarli, con interventi economicamente più efficaci per i consumatori dell'Unione.

(9)  In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento: occorre individuare i rischi in ciascuna regione e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure a livello locale, regionale e transfrontaliero per mitigarli e consolidare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, con interventi economicamente più efficaci per i consumatori dell'Unione. La cooperazione regionale dovrebbe aumentare ulteriormente il ruolo dell'Unione nel sostegno agli sforzi di cooperazione transfrontaliera ed essere integrata da una prospettiva più marcatamente dell'Unione, che consenta di ricorrere a tutte le forniture e a tutti gli strumenti disponibili nell'intero mercato interno del gas. A tale fine potrebbe essere di aiuto un'analisi approfondita a livello di Unione dei pertinenti corridoi di approvvigionamento d'emergenza, sulla base delle fonti di approvvigionamento di gas comuni a un gruppo di Stati membri. Nel quadro della cooperazione regionale i progetti infrastrutturali esistenti e altri nuovi possono essere sviluppati affinché le interconnessioni transfrontaliere rafforzino la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Un'altra opportunità da considerare nella definizione dei gruppi regionali potrebbe essere l'inserimento dei futuri Stati membri coinvolti in un processo di allargamento.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili e possono richiedere protezione sociale: la definizione di clientela protetta non dovrebbe porsi in contrasto con i meccanismi di solidarietà dell'Unione.

(10)  Determinati clienti, fra cui quelli civili e quelli che forniscono servizi sociali essenziali, sono particolarmente vulnerabili e dovrebbero essere tutelati, anche contro il rapido aumento dei prezzi del gas derivante da una crisi dell'approvvigionamento. La definizione di clientela protetta dovrebbe essere ulteriormente armonizzata, per quanto possibile, senza compromettere i meccanismi di solidarietà dell'Unione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati; tale responsabilità condivisa richiede una stretta collaborazione tra le parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un'incidenza diretta sull'equilibrio tra domanda e offerta.

(11)  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità nazionali, regionali e locali competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati; tale responsabilità condivisa richiede una stretta collaborazione tra le parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un'incidenza diretta sull'equilibrio tra domanda e offerta.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati; tale responsabilità condivisa richiede una stretta collaborazione tra le parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un'incidenza diretta sull'equilibrio tra domanda e offerta.

(11)  La sicurezza dell'approvvigionamento di gas è responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri, attraverso le loro autorità competenti, e della Commissione, nell'ambito dei rispettivi mandati; tale responsabilità condivisa richiede una stretta collaborazione tra le parti. Tuttavia, anche i clienti che si servono del gas per produrre energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante nella sicurezza dell'approvvigionamento di gas, ad esempio rispondendo ad una crisi con misure sul versante della domanda, come l'efficienza energetica, i contratti interrompibili e il passaggio ad altri combustibili, che hanno un'incidenza diretta sull'equilibrio tra domanda e offerta.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  È opportuno tenere conto del presente regolamento sia in fase di adozione dei piani operativi per l'uso dei finanziamenti SIE, sia nei criteri per il finanziamento dei progetti FEIS.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Ai fini del presente regolamento, per definire i gruppi regionali occorre tener conto dei criteri seguenti: schemi di fornitura, interconnessioni in essere e in programmazione e capacità d'interconnessione tra Stati membri, sviluppo e maturità del mercato, strutture esistenti di cooperazione regionale, numero di Stati membri in una regione, che dovrebbe essere limitato in modo che il gruppo resti di dimensioni gestibili.

(19)  Ai fini del presente regolamento, per definire i gruppi regionali occorre tener conto dei criteri seguenti: schemi di fornitura, interconnessioni in essere e in programmazione e capacità d'interconnessione tra Stati membri, sviluppo e maturità del mercato, livello di diversificazione dei fornitori e delle rotte del gas, strutture esistenti di cooperazione regionale, numero di Stati membri in una regione, che dovrebbe essere limitato in modo che il gruppo resti di dimensioni gestibili.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Per realizzare la cooperazione regionale gli Stati membri dovrebbero stabilire meccanismi di cooperazione all'interno di ciascuna regione, sviluppandoli in tempo utile per permettere la valutazione dei rischi ed elaborare programmi concreti a livello regionale. Gli Stati membri sono liberi di decidere del meccanismo di cooperazione più adatto per una determinata regione; la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale e nella diffusione delle migliori prassi per organizzare la cooperazione regionale, ad esempio un ruolo di coordinamento a rotazione all'interno delle regioni per preparare i vari documenti o istituire gli organi ad hoc. In mancanza di accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione può proporre un meccanismo di cooperazione adatto ad una data regione.

(20)  Per realizzare la cooperazione regionale gli Stati membri dovrebbero stabilire meccanismi amministrativi chiari, a livello intraregionale e interregionale, da applicare in situazioni di emergenza e in base ai quali le autorità competenti predisporrebbero le loro azioni. Tale meccanismo o meccanismi dovrebbero essere sviluppati in tempo utile e garantire un livello elevato di trasparenza per permettere la valutazione dei rischi ed elaborare programmi concreti a livello regionale ed evitare costi ingiusti per i consumatori. Gli Stati membri sono liberi di decidere del meccanismo di cooperazione più adatto per una determinata regione che può essere riconfigurato in base alle dinamiche del settore dell'energia. La Commissione dovrebbe svolgere un ruolo di facilitatore e normatore nel processo globale e nella diffusione delle migliori prassi per organizzare la cooperazione regionale, ad esempio un ruolo di coordinamento a rotazione all'interno delle regioni per preparare i vari documenti o istituire gli organi ad hoc. In mancanza di accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione dovrebbe proporre un meccanismo di cooperazione adatto ad una data regione.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Ai fini della massima preparazione, per evitare una perturbazione della fornitura e mitigarne gli effetti se dovesse effettivamente accadere, le autorità competenti di una data regione devono redigere piani d'azione preventivi e piani di emergenza, previa consultazione delle parti interessate. I piani regionali dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità delle imprese di gas naturale e delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali istituite nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza; dovrebbero essere elaborate per far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza e mitigarne gli effetti. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici ed essere in linea con gli strumenti di pianificazione e comunicazione dell'Unione dell'energia.

(23)  Ai fini della massima preparazione, per evitare una perturbazione della fornitura e mitigarne gli effetti se dovesse effettivamente accadere, le autorità competenti di una data regione devono redigere piani d'azione preventivi e piani di emergenza, previa consultazione delle parti interessate. I piani regionali dovrebbero tener conto delle specificità di ciascuno Stato membro e definire con chiarezza il ruolo e le responsabilità delle imprese di gas naturale e delle autorità competenti. Le misure nazionali dovrebbero tener pienamente conto delle misure regionali istituite nel piano d'azione preventivo e nel piano di emergenza; dovrebbero essere elaborate per far fronte ai rischi nazionali sfruttando pienamente le opportunità offerte dalla cooperazione regionale. I piani dovrebbero essere tecnici e operativi, per contribuire a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di un'emergenza e mitigarne gli effetti, e per impedire l'insorgere di costi ingiusti per i consumatori. I piani dovrebbero tenere conto della sicurezza dei sistemi elettrici ed essere in linea con gli strumenti di pianificazione e comunicazione dell'Unione dell'energia.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)  In caso di crisi di fornitura, agli operatori dovrebbero essere offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure di mercato; laddove queste risorse siano esaurite senza esser state sufficienti, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di fornitura.

(25)  In caso di crisi di fornitura, agli operatori dovrebbero essere offerte opportunità sufficienti per rispondere alla situazione mediante misure di mercato; laddove tali risorse non siano state tempestive o siano state esaurite senza rivelarsi sufficienti, gli Stati membri e le autorità competenti dovrebbero adottare misure per eliminare o mitigare gli effetti della crisi di fornitura.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Le misure sul versante della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili o la riduzione della fornitura di gas ai grandi consumatori industriali in un ordine economicamente efficiente, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza energetica se rapidamente applicabili e se capaci di ridurre sensibilmente la domanda in risposta ad una perturbazione delle forniture. Occorrono maggiori sforzi per promuovere l'uso efficiente dell'energia, soprattutto laddove siano necessarie misure sul versante della domanda: va tenuto conto dell'impatto ambientale di tutte le misure proposte sul versante sia della domanda che dell'offerta, privilegiando per quanto possibile quelle che meno incidono sull'ambiente, tenendo però ben presenti la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza.

(28)  Le misure sul versante della domanda, ad esempio il passaggio ad altri combustibili o la riduzione della fornitura di gas ai grandi consumatori industriali in un ordine economicamente efficiente, possono svolgere un ruolo prezioso per garantire la sicurezza energetica se rapidamente applicabili e se capaci di ridurre sensibilmente la domanda in risposta ad una perturbazione delle forniture. Occorrono maggiori sforzi per promuovere l'uso efficiente dell'energia, soprattutto laddove siano necessarie misure sul versante della domanda. La priorità dovrebbe essere assegnata agli investimenti miranti a sfruttare le potenzialità energetiche sostenibili a livello locale. Va tenuto conto dell'impatto ambientale di tutte le misure proposte sul versante sia della domanda che dell'offerta, privilegiando per quanto possibile quelle che meno incidono sull'ambiente, tenendo però ben presenti la sicurezza dell'approvvigionamento e la concorrenza.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32)  I piani d'azione preventivi e di emergenza dovrebbero essere regolarmente aggiornati e pubblicati, e essere sottoposti a una valutazione tra pari, per poterne rilevare rapidamente le incoerenze e le misure che potrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri e assicurare la coerenza tra i piani delle varie regioni. La valutazione tra pari consente inoltre agli Stati membri di condividere le migliori prassi.

(32)  I piani d'azione preventivi e di emergenza regionali, in correlazione con quelli a livello nazionale, devono essere regolarmente aggiornati e pubblicati, e essere sottoposti a una valutazione tra pari, per poterne rilevare rapidamente le incoerenze e le misure che potrebbero compromettere la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri e assicurare la coerenza tra i piani delle varie regioni. La valutazione tra pari consente inoltre agli Stati membri di condividere le migliori prassi.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Come dimostrato nelle prove di stress dell'ottobre 2014, la solidarietà è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e tenere al minimo le spese generali. Se un'emergenza è dichiarata in uno Stato membro, occorre procedere in due fasi per intensificare la solidarietà: in primo luogo tutti gli Stati membri che hanno introdotto una norma di fornitura più alta dovrebbero ridurla ai valori predefiniti per rendere più liquido il mercato del gas; in secondo luogo, se dalla prima fase non si riesce ad ottenere la fornitura necessaria, gli Stati membri confinanti, anche in situazioni non di emergenza, dovrebbero varare ulteriori misure, per assicurare la fornitura dei clienti civili, dei servizi sociali essenziali e degli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro in situazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero individuare e descrivere nei particolari le misure di solidarietà dei rispettivi piani di emergenza, per garantire un giusto ed equo compenso alle imprese di gas naturale.

(36)  Come dimostrato nelle prove di stress dell'ottobre 2014, una solidarietà fondata sulla cooperazione regionale è necessaria per provvedere alla sicurezza dell'approvvigionamento in tutta l'Unione e tenere al minimo le spese generali. Tale solidarietà dovrebbe essere definita su tre livelli di azione (bilaterale o regionale, interregionale e di Unione) e non dovrebbe essere affidata alla discrezione di un singolo gruppo regionale, se è necessario un approccio coerente e uniforme a livello di Unione. Se un'emergenza è dichiarata in uno Stato membro, occorre procedere in due fasi per intensificare la solidarietà: in primo luogo tutti gli Stati membri che hanno introdotto una norma di fornitura più alta dovrebbero ridurla ai valori predefiniti per rendere più liquido il mercato del gas; in secondo luogo, se dalla prima fase non si riesce ad ottenere la fornitura necessaria, gli Stati membri confinanti, anche in situazioni non di emergenza, dovrebbero varare ulteriori misure, per assicurare la fornitura dei clienti civili, dei servizi sociali essenziali e degli impianti di teleriscaldamento nello Stato membro in situazione di emergenza. Gli Stati membri dovrebbero individuare e descrivere nei particolari le misure di solidarietà dei rispettivi piani di emergenza, per garantire un giusto ed equo compenso alle imprese di gas naturale.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Uno degli obiettivi dell'Unione è il potenziamento della Comunità dell'energia, per assicurare l'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione relativo all'energia, delle riforme del mercato dell'energia e per incentivare gli investimenti nel settore grazie ad una maggiore integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e della Comunità dell'energia. Ciò comporta l'istituzione di una gestione comune delle crisi, con piani preventivi e di emergenza a livello regionale e dell'Unione, cui saranno associate le parti contraenti della Comunità dell'energia. Inoltre, nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione indica la necessità di applicare le norme del mercato interno dell'energia al flusso di energia tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti della Comunità dell'energia. Ai fini di una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti, in seguito all'adozione di un atto congiunto occorre definire le modalità necessarie che consentano la cooperazione specifica con le singole parti contraenti della Comunità dell'energia una volta debitamente poste in essere le disposizioni di reciprocità del caso.

(41)  Uno degli obiettivi dell'Unione è il potenziamento della Comunità dell'energia, per assicurare l'attuazione efficace dell'acquis dell'Unione relativo all'energia, delle riforme del mercato dell'energia e per incentivare gli investimenti nel settore grazie ad una maggiore integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione e della Comunità dell'energia. Ciò comporta l'istituzione di una gestione comune delle crisi, con piani preventivi e di emergenza a livello regionale e dell'Unione, cui saranno associate le parti contraenti della Comunità dell'energia. A tal fine, dovrebbero essere compilate previsioni del consumo a livello regionale e delle riserve disponibili, consentendo così di potenziare le capacità di risposta alle situazioni di crisi. Inoltre, nella comunicazione dell'ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione indica la necessità di applicare le norme del mercato interno dell'energia al flusso di energia tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti della Comunità dell'energia. Ai fini di una gestione efficiente delle crisi alle frontiere tra gli Stati membri dell'Unione e le parti contraenti, in seguito all'adozione di un atto congiunto occorre definire le modalità necessarie che consentano la cooperazione specifica con le singole parti contraenti della Comunità dell'energia una volta debitamente poste in essere le disposizioni di reciprocità del caso.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

Emendamento

(43)  Qualora da informazioni affidabili risulti una minaccia esterna all'Unione che comprometta la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri e rischi di far scattare un meccanismo di preallarme tra l'Unione e i paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il gruppo di coordinamento del gas e l'Unione dovrebbe intervenire opportunamente per cercare di allentare la tensione.

(43)  Qualora da informazioni affidabili risulti una minaccia esterna all'Unione che comprometta la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri e rischi di far scattare un meccanismo di preallarme tra l'Unione e i paesi terzi, la Commissione dovrebbe informare senza indugio il gruppo di coordinamento del gas e l'Unione dovrebbe intervenire opportunamente per cercare di allentare la tensione. Laddove la situazione lo consenta ed esistano le infrastrutture idonee, la Commissione e gli Stati membri possono fornire aiuti temporanei ai paesi terzi in crisi.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  "cliente protetto", il cliente civile collegato ad una rete di distribuzione del gas; qualora lo Stato membro interessato lo decida, può comprendere:

(1)  "cliente protetto", il cliente civile collegato ad una rete di distribuzione del gas; qualora le autorità competenti di ciascuna regione lo decidano, può comprendere:

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la piccola o media impresa, purché collegata ad una rete di distribuzione del gas, o un servizio sociale essenziale, purché collegato a una rete di distribuzione o di trasporto del gas, e sempreché tali imprese o servizi rappresentino insieme al massimo il 20 % del consumo totale annuo finale dello Stato membro;

soppresso

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  "servizio sociale essenziale", il servizio di assistenza sanitaria, di emergenza o di sicurezza;

(2)  "servizio sociale essenziale", il servizio di assistenza sanitaria, di istruzione, di assistenza all'infanzia, di emergenza, di sicurezza o di difesa;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  "piccola e media impresa", un'entità collegata alla rete di trasmissione o di distribuzione la cui capacità disponibile o prevista non supera 5 MWh/h;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  "autorità competente", un'autorità governativa nazionale o un'autorità nazionale di regolamentazione quale autorità competente di garantire l'attuazione delle misure previste nel presente regolamento;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)  "importazione da paesi terzi", importazioni di gas da paesi terzi che non sono parti firmatarie dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La Commissione sostiene attivamente la diversificazione delle forniture dai paesi terzi, sia in termini di risorse energetiche che di fornitori e rotte del gas. A tal fine crea le condizioni per migliorare le interconnessioni tra le infrastrutture energetiche degli Stati membri e per completare le rotte di trasmissione del gas definite dai corridoi prioritari di cui al regolamento (UE) n. 347/20131 bis (regolamento TEN-E). Il concetto di "corridoi per la fornitura d'emergenza" è complementare all'approccio regionale di cui all'allegato I del presente regolamento e lo rafforza. Esso indica le rotte di fornitura del gas dell'Unione identificate per aiutare gli Stati membri a migliorare la mitigazione degli effetti di possibili perturbazioni della fornitura e/o delle infrastrutture.

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione coordina ove opportuno l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, come previsto nel presente regolamento, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas di cui all'articolo 14 o il gruppo di gestione della crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o dell'Unione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

5.  La Commissione coordina l'operato delle autorità competenti a livello regionale e dell'Unione, come previsto nel presente regolamento, anche attraverso il gruppo di coordinamento del gas di cui all'articolo 14 o il gruppo di gestione della crisi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, in particolare se si verifica un'emergenza a livello regionale o dell'Unione di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento contenute nei piani d'azione preventivi e nei piani di emergenza sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, non distorcono indebitamente la concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato interno del gas né compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri o dell'Unione nel suo insieme.

6.  I piani di azione preventivi e di emergenza regionali si basano sui piani nazionali per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Le misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento contenute nei piani d'azione preventivi regionali e nei piani di emergenza, in correlazione con quelli a livello nazionale, sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie, verificabili, sostenibili e coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e di energia non distorcono indebitamente la concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato interno del gas né compromettono la sicurezza dell'approvvigionamento di altri Stati membri, delle regioni o dell'Unione nel suo insieme.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  capacità di soddisfare la domanda di gas dei clienti protetti durante l'interruzione della fornitura da parte del principale fornitore singolo di gas;

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 per modificare l'allegato I in base ai criteri di cui al primo comma se la situazione giustifica il cambiamento di una regione.

La composizione delle regioni può essere riesaminata dopo il completamento di una valutazione regionale del rischio, un piano d'azione preventivo e un piano di emergenza, ma non prima del 2022. Ogni eventuale modifica della composizione delle regioni è effettuata per mezzo della revisione del presente regolamento.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'autorità competente provvede affinché le nuove infrastrutture di trasporto contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento grazie allo sviluppo di una rete ben collegata che disponga, ove opportuno, di un numero sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata e d'uscita in funzione della domanda del mercato e dei rischi individuati. Le autorità competenti determinano, nella valutazione del rischio, se esistano strozzature interne e se la capacità d'entrata e le infrastrutture nazionali, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali e transfrontalieri di gas allo scenario di perturbazione della principale infrastruttura singola a livello nazionale e dell'infrastruttura singola principale di interesse comune per la regione individuati nella valutazione del rischio.

7  L'autorità competente provvede affinché le nuove infrastrutture di trasporto contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento grazie allo sviluppo di una rete ben collegata che disponga, ove opportuno, di un numero sufficiente di punti transfrontalieri d'entrata e d'uscita in funzione della domanda del mercato e dei rischi individuati. Le autorità competenti determinano, nella valutazione del rischio, se esistano strozzature interne e se la capacità d'entrata e le infrastrutture nazionali, in particolare le reti di trasporto, siano in grado di adattare i flussi nazionali e transfrontalieri di gas allo scenario di perturbazione della principale infrastruttura singola a livello nazionale e dell'infrastruttura singola principale di interesse comune per la regione individuati nella valutazione del rischio. Durante una situazione di emergenza nazionale, regionale o a livello di Unione, il flusso di gas tramite la capacità bidirezionale permanente realizzata per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento in uno Stato membro ha la priorità sugli altri punti del sistema. Le autorità competenti esaminano la possibilità di sfruttare le opportunità offerte dal CEF Energia e dai fondi SIE in generale per sviluppare l'infrastruttura energetica delle regioni e le interconnessioni idonee al loro caso.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'autorità competente prescrive alle imprese di gas naturale, che l'autorità stessa identifica, di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro la fornitura di gas in ciascuno dei casi seguenti:

1.  L'autorità competente prescrive alle imprese di gas naturale che forniscono gas naturale ai clienti protetti dello Stato membro di adottare misure volte ad assicurare ai clienti protetti dello Stato membro la fornitura di gas in ciascuno dei casi seguenti:

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 marzo 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive definizioni di clienti protetti, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che rappresentano nello Stato membro. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), nella notifica alla Commissione specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai consumatori appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di consumatori rappresenta in termini di consumo finale di gas all'anno.

Entro il 31 marzo 2017 le autorità competenti di ciascuna regione notificano alla Commissione le rispettive definizioni di consumatori protetti in tale regione, i volumi di consumo annuo di gas dei clienti protetti e la percentuale del consumo totale annuo finale di gas che rappresentano nei rispettivi Stati membri nonché la possibile influenza sui flussi transfrontalieri nella regione. Gli Stati membri, se nella definizione di clienti protetti inseriscono le categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), nella notifica alla Commissione specificano i volumi di consumo di gas corrispondenti ai consumatori appartenenti a tali categorie e la percentuale che ciascuno di tali gruppi di consumatori rappresenta in termini di consumo finale di gas all'anno.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti di ciascuna regione figurante nell'elenco nell'allegato I elaborano congiuntamente una valutazione a livello regionale di tutti i rischi cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. La valutazione tiene conto di tutti i rischi pertinenti: catastrofi naturali e rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo. La valutazione del rischio è effettuata:

1.  In base a una valutazione dei rischi specifica per ciascuno Stato membro in ogni regione, le autorità competenti di ciascuna regione figurante nell'elenco nell'allegato I elaborano congiuntamente una valutazione a livello regionale di tutti i rischi cui è soggetta la sicurezza dell'approvvigionamento di gas, compresa la valutazione dei rischi di ciascuno Stato membro della regione. La valutazione tiene conto di tutti i rischi pertinenti: catastrofi naturali e rischi tecnologici, commerciali, finanziari, sociali, politici e di altro tipo. La valutazione del rischio è effettuata in particolare:

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)   mancanza della capacità di soddisfare la domanda stimata o calcolata dei clienti protetti nella regione durante una perturbazione della fornitura da parte del principale fornitore singolo;

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio entro la scadenza prevista al paragrafo 5. Le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio 18 mesi prima del termine per adottare la valutazione del rischio e i relativi aggiornamenti. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione della valutazione del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi può proporre un meccanismo di cooperazione.

Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio entro la scadenza prevista al paragrafo 5. Le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al meccanismo di cooperazione per procedere alla valutazione del rischio 18 mesi prima del termine per adottare la valutazione del rischio e i relativi aggiornamenti. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione della valutazione del rischio, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione sviluppa un meccanismo di cooperazione.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le imprese di gas naturale, i clienti industriali del gas, le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali, nonché gli Stati membri e l'autorità nazionale di regolamentazione, se diversa dall'autorità competente, collaborano con l'autorità competente e le forniscono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

4.  Le imprese di gas naturale, i clienti industriali del gas, le pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili, protetti e industriali, nonché gli Stati membri e l'autorità nazionale di regolamentazione, se diversa dall'autorità competente, collaborano con l'autorità competente e le forniscono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alla valutazione del rischio.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La valutazione del rischio, una volta approvata dagli Stati membri delle regione, è notificata alla Commissione per la prima volta entro il 1° settembre 2018. La valutazione del rischio è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alla norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative. Tiene altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

5.  La valutazione del rischio, una volta approvata dagli Stati membri delle regione, è notificata alla Commissione per la prima volta entro il 1° settembre 2018. La valutazione del rischio è aggiornata ogni quattro anni, a meno che le circostanze giustifichino aggiornamenti più frequenti. La valutazione del rischio tiene conto dei progressi compiuti negli investimenti necessari per conformarsi alla norma d'infrastruttura di cui all'articolo 4 e delle difficoltà specifiche di ciascun paese nell'attuazione di nuove soluzioni alternative. Tiene altresì conto dell'esperienza acquisita grazie alla simulazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2.Qualora le autorità competenti di una regione non pervengano ad un accordo in merito alla valutazione del rischio, la Commissione presenta una valutazione del rischio per tale regione in cooperazione con le autorità competenti.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione figurante nell'elenco dell'allegato I, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, e delle autorità nazionali di regolamentazione, se diverse dalle autorità competenti, definiscono di comune accordo:

1.  Le autorità competenti degli Stati membri di ciascuna regione figurante nell'elenco dell'allegato I, previa consultazione delle imprese di gas naturale, delle pertinenti organizzazioni che rappresentano gli interessi dei clienti civili, protetti e industriali del gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica, e delle autorità nazionali di regolamentazione, se diverse dalle autorità competenti, definiscono di comune accordo un quadro coerente a livello di Unione:

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  modalità di condivisione dei costi fra gli Stati membri qualora un cliente in uno Stato membro subisca gli effetti negativi di una perturbazione nel consumo di gas e si veda costretto a ricorrere ad altri combustibili (da gas a petrolio nel caso degli impianti), attingendo alle forniture protette per i clienti dell'altro Stato membro.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Aggregando i piani di prevenzione e di emergenza regionali, la Commissione, in consultazione con le autorità competenti, ACER e ENTSO-G, elabora un piano d'azione preventivo e un piano di emergenza a livello di Unione.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il piano d'azione preventivo e il piano di emergenza hanno lo scopo di contribuire a tracciare un quadro dei rischi e delle potenzialità nell'Unione per mitigare i rischi, differenziare le misure tra le rispettive regioni e valutare le esigenze specifiche di ciascuna regione rispetto alle altre.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione in tempo utile per elaborare i piani e consentirne la notifica, aggiornamenti compresi.

Le autorità competenti di ciascuna regione concordano un meccanismo di cooperazione, tenendo presente il principio di cooperazione territoriale dell'Unione, in tempo utile per elaborare i piani e consentirne la notifica, aggiornamenti compresi.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità competenti riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. In particolare, 18 mesi prima del termine per l'adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al convenuto meccanismo di cooperazione. La Commissione può svolgere un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione dei piani, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione vi può proporre un meccanismo di cooperazione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'applicazione di tali piani.

Le autorità competenti riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas sui progressi compiuti nella preparazione e adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza. In particolare, 18 mesi prima del termine per l'adozione dei piani d'azione preventivi e dei piani di emergenza le autorità competenti riferiscono al gruppo di coordinamento del gas in merito al convenuto meccanismo di cooperazione. La Commissione svolge un ruolo di facilitatore nel processo globale di preparazione dei piani, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del meccanismo di cooperazione. Se in una regione le autorità competenti non raggiungono un accordo sul meccanismo di cooperazione, la Commissione sviluppa un meccanismo di cooperazione. Le autorità competenti provvedono al regolare monitoraggio dell'applicazione di tali piani.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Su richiesta di un'autorità competente, parti specifiche del piano d'azione preventivo e del piano d'emergenza possono essere escluse dalla pubblicazione. In tal caso, l'autorità competente interessata fornisce alla Commissione un riepilogo completo dei piani affinché lo renda pubblico. Il riepilogo completo contiene almeno tutti i principali elementi dei piani in conformità dell'allegato V, al fine di fornire agli operatori del mercato informazioni sufficienti per rispettare i requisiti del presente regolamento. Le versioni complete dei piani sono messe a disposizione delle autorità competenti di altre regioni, della Commissione e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il piano d'azione preventivo è aggiornato ogni quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2019, a meno che le circostanze giustifichino o la Commissione chieda aggiornamenti più frequenti. Il piano aggiornato riprende la valutazione del rischio aggiornata e i risultati delle prove effettuate conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Al piano aggiornato si applica l'articolo 7, paragrafi da 3 a 7.

6.  Il piano d'azione preventivo è aggiornato almeno ogni quattro anni a decorrere dal 1° marzo 2019, a meno che le circostanze giustifichino o la Commissione chieda aggiornamenti più frequenti. Il piano aggiornato riprende la valutazione del rischio aggiornata e i risultati delle prove effettuate conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Al piano aggiornato si applica l'articolo 7, paragrafi da 3 a 7.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  individua il contributo delle misure di mercato nel far fronte alla situazione al livello di allarme e nel mitigare la situazione al livello di emergenza;

(h)  individua il contributo delle misure di mercato, come ad esempio l'avvio di un acquisto collettivo su base volontaria o l'attivazione di riserve virtuali comuni di gas, nel far fronte alla situazione al livello di allarme e nel mitigare la situazione al livello di emergenza;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)  stabilisce le procedure da applicare in caso di interruzione della fornitura di gas contemporaneamente in vari Stati membri e quelle applicabili in caso di riduzione delle scorte in uno Stato membro a causa del loro utilizzo come compensazione a norma del principio di solidarietà;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'autorità competente, quando dichiara uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione e le trasmette tutte le informazioni necessarie, in particolare sulle azioni che intende intraprendere. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare la richiesta di assistenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione.

2.  L'autorità competente, quando dichiara uno dei livelli di crisi di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente la Commissione e le autorità competenti della regione e trasmette loro tutte le informazioni necessarie, in particolare sulle azioni che intende intraprendere. Nell'eventualità di un'emergenza che possa comportare la richiesta di assistenza dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'autorità competente dello Stato membro interessato informa senza indugio il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione.

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Qualora vi siano informazioni concrete, serie e affidabili circa la possibilità che si verifichi un evento suscettibile di deteriorare gravemente la situazione dell'approvvigionamento (preallarme) in un paese terzo, la Commissione intraprende un'azione esterna in linea con le priorità delineate nelle conclusioni del Consiglio sulla diplomazia energetica del 20 luglio 2015 in cooperazione con i paesi terzi, tra l'altro, mediante l'avvio di consultazioni, la fornitura di servizi di mediazione e il dispiegamento di task force, ove necessario.

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Corridoi di approvvigionamento d'emergenza

 

1.   A decorrere dal 1° novembre 2017, l'ENTSO del gas svolge i compiti di cui al presente articolo.

 

2.  Procede ad una simulazione degli scenari di perturbazione della fornitura e dell'infrastruttura a livello di Unione. Gli scenari sono definiti dall'ENTSO del gas in consultazione con il gruppo di coordinamento del gas. Le autorità competenti mettono a disposizione dell'ENTSO del gas i dati necessari alle simulazioni, ad esempio i valori giornalieri di picco della domanda, la capacità di produzione interna e le misure sul versante della domanda.

 

L'ENTSO del gas individua e valuta i corridoi di approvvigionamento d'emergenza, complementari all'approccio regionale come descritto nell'allegato I, lungo i quali il gas può raggiungere le regioni al fine di impedire una frammentazione del mercato interno del gas. Gli esiti di tale valutazione e la proposta di corridoi di approvvigionamento d'emergenza sono discussi nell'ambito del gruppo di coordinamento del gas.

 

La simulazione a livello di Unione e i corridoi di approvvigionamento d'emergenza sono aggiornati ogni tre anni, a meno che le circostanze non giustifichino aggiornamenti più frequenti.

 

3.  Nel caso di un'emergenza dichiarata da una o più autorità competenti, gli Stati membri situati sui corridoi di approvvigionamento d'emergenza garantiscono che siano fornite tutte le informazioni fondamentali relative all'approvvigionamento di gas, in particolare le quantità di gas disponibili, le modalità e le fonti possibili per convogliare il gas verso gli Stati membri che hanno dichiarato l'emergenza. Gli Stati membri situati sui corridoi di approvvigionamento d'emergenza assicurano che nessuna misura impedisca l'approvvigionamento di gas agli Stati membri che hanno dichiarato l'emergenza.

 

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo all'istituzione dei corridoi di approvvigionamento d'emergenza.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Su richiesta dell'autorità competente che ha dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, la Commissione può dichiarare lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione. Su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e se i motivi di queste emergenze sono collegati, la Commissione dichiara, secondo il caso, lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione. In ogni caso, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, raccoglie i pareri e tiene in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. La Commissione, se ritiene che il motivo di fondo dell'emergenza a livello regionale o dell'Unione non giustifichi più lo stato di emergenza, ne dichiara la fine. In ogni caso la Commissione informa il Consiglio della propria decisione illustrandone i motivi.

1.  Su richiesta dell'autorità competente che ha dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, la Commissione può dichiarare lo stato di emergenza per una regione particolarmente interessata o per l'Unione. Su richiesta di almeno due autorità competenti che hanno dichiarato lo stato di emergenza e in seguito a verifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e se i motivi di queste emergenze sono collegati, la Commissione dichiara, secondo il caso, lo stato di emergenza a livello regionale o dell'Unione. In ogni caso, la Commissione, avvalendosi dei mezzi di comunicazione più adatti alla situazione, raccoglie i pareri e tiene in debito conto tutte le informazioni pertinenti fornite dalle altre autorità competenti. La Commissione, se ritiene che il motivo di fondo dell'emergenza a livello regionale o dell'Unione non giustifichi più lo stato di emergenza, ne dichiara la fine. In ogni caso la Commissione informa il Consiglio della propria decisione illustrandone i motivi.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Nel contesto della futura Unione dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico è di primaria importanza. Gli Stati membri si coordinano e collaborano con i loro vicini nello sviluppo delle politiche energetiche. A tale scopo, la Commissione valuta il modo in cui l'attuale architettura delle misure nazionali preventive e di risposta alle emergenze possa essere semplificata a livello regionale e di Unione.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma si applica ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento nella misura in cui rientrano nella definizione di clienti protetti nei rispettivi Stati membri.

Il primo comma si applica ai servizi sociali essenziali e agli impianti di teleriscaldamento nella misura in cui rientrano nella definizione di clienti protetti nelle rispettive regioni.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Qualora gli Stati membri interessati non siano in grado di giungere a un accordo sui motivi che giustificano la ripresa della fornitura ai clienti diversi dalle famiglie, dai servizi sociali essenziali e dagli impianti di teleriscaldamento, la Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas, e a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, presenta la valutazione della norma di fornitura negli Stati membri che abbiano dichiarato il livello di crisi di emergenza.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3 sono concordate tra gli Stati membri direttamente connessi l'un l'altro e sono illustrate nei piani di emergenza delle rispettive regioni. Le modalità possono riguardare, tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, l'uso degli interconnettori, compresa la capacità bidirezionale, i volumi di gas e la copertura dei costi di compensazione. Per attuare gli obblighi di cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure di mercato quali le vendite all'asta. In caso di modifica delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3, il piano di emergenza corrispondente è modificato di conseguenza.

4.  Le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3 sono concordate tra gli Stati membri direttamente connessi l'un l'altro e sono illustrate nei piani di emergenza delle rispettive regioni. La Commissione predispone per ciascuno dei gruppi regionali un quadro minimo per il meccanismo proposto che riguarda, tra l'altro, i prezzi del gas da applicare, l'uso degli interconnettori, compresa la garanzia di disponibilità della capacità bidirezionale, i volumi di gas e la copertura dei costi di compensazione. Per attuare gli obblighi di cui al paragrafo 3 si privilegiano le misure di mercato quali le vendite all'asta. In caso di modifica delle modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di applicazione del paragrafo 3, il piano di emergenza corrispondente è modificato di conseguenza. La Commissione elabora un modello di accordi di solidarietà, comprensivo di clausole tipo, e lo pubblica.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il paragrafo 2 si applica dal 1° marzo 2019.

5.  Il paragrafo 2 si applica dal 1° ottobre 2018.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie, la Commissione, nel parere e nella decisione sui piani, può proporre un quadro di riferimento per tali misure.

6.  Se gli Stati membri non concordano le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie, la Commissione, nel parere e nella decisione sui piani, elabora un quadro di riferimento per tali misure.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi)  le condizioni di sospensione delle forniture di gas;

vi)  le condizioni di rinegoziazione e sospensione delle forniture di gas;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  all'autorità competente e alla Commissione, non appena conclusi o modificati, i contratti di fornitura di gas di durata superiore a un anno conclusi o modificati dopo [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] che, individualmente o cumulativamente con altri contratti con lo stesso fornitore o suoi collegati, forniscono oltre il 40% del consumo annuo di gas naturale nello Stato membro in questione. L'obbligo di comunicazione non si applica alle modifiche relative solo al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche agli accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas.

(b)  all'autorità competente e alla Commissione, non appena conclusi o modificati, i contratti di fornitura di gas con uno stesso fornitore di un paese terzo o con suoi collegati, di durata superiore a un anno conclusi o modificati dopo [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] che, individualmente o cumulativamente con contratti tra altre imprese di gas naturale dello stesso mercato e lo stesso fornitore o suoi collegati, superano la soglia di 8 miliardi di metri cubi o forniscono oltre il 40% delle importazioni totali annue di gas dai paesi terzi nello Stato membro in questione. L'obbligo di comunicazione non si applica alle modifiche relative solo al prezzo del gas. L'obbligo di comunicazione si applica anche agli accordi commerciali pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas. A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione monitorano la struttura di approvvigionamento del mercato con cadenza annuale ed informano le imprese di gas naturale pertinenti quando la soglia del 40 % è superata. Tali informazioni sono trasmesse entro il 1°giugno di ciascun anno per l'anno precedente a quello per cui è stata calcolata la soglia.

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  Nel caso in cui sia individuata una disposizione contraria al diritto dell'UE nel corso della valutazione dei contratti di fornitura di gas di cui al paragrafo 6, lettera b), e al paragrafo 7, la Commissione informa l'organismo e la rispettiva autorità competente e richiede di apportare modifiche a tali contratti mediante l'eliminazione delle disposizioni contrarie al diritto dell'Unione. L'organismo o l'autorità competente possono invitare la Commissione a partecipare ai colloqui volti ad eliminare le incompatibilità con il diritto dell'Unione.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.  La Commissione tiene conto delle informazioni ricevute a norma del presente articolo nella preparazione di un elenco di buone prassi e clausole abusive di riferimento per le autorità competenti e le imprese nazionali.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È istituito un gruppo di coordinamento del gas volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità competenti, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli organi rappresentativi del settore e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo assicurandone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

1.  È istituito un gruppo di coordinamento del gas volto a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle rispettive autorità competenti, delle autorità locali e regionali, come pure dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (l'"Agenzia"), dell'ENTSO del gas e degli organi rappresentativi del settore e di quelli dei pertinenti clienti. La Commissione, in consultazione con gli Stati membri, decide in merito alla composizione del gruppo assicurandone la piena rappresentatività. La Commissione presiede il gruppo. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j) e m), l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 12 creano obblighi degli Stati membri nei confronti di una parte contraente della Comunità dell'energia in funzione della procedura seguente:

1.  L'articolo 3, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 6, l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo, 1, lettera d), l'articolo 7, paragrafo 5, lettere b) e e), l'articolo 8, paragrafo 1, lettere e), g) e i), l'articolo 8, paragrafo 4, lettere b) e c), l'articolo 9, paragrafo 1, lettere j), j bis) e m), l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 12 creano obblighi degli Stati membri nei confronti di una parte contraente della Comunità dell'energia in funzione della procedura seguente:

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  In caso di applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 12, le parti contraenti della Comunità dell'energia forniscono alle autorità degli Stati membri vicini informazioni sufficienti in conformità dell'articolo 13.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas

Riferimenti

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

REGI

7.3.2016

Relatore per parere

Nomina

Tomasz Piotr Poręba

17.3.2016

Esame in commissione

16.6.2016

 

 

 

Approvazione

8.9.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

9

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Czesław Hoc, Karol Karski, Julia Reda, Tatjana Ždanoka

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Riferimenti

COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD)

Presentazione della proposta al PE

10.2.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

Annuncio in Aula

AFET

7.3.2016

ECON

7.3.2016

ENVI

7.3.2016

IMCO

7.3.2016

 

TRAN

7.3.2016

REGI

7.3.2016

 

 

Pareri non espressi

Decisione

ECON

12.5.2016

ENVI

21.3.2016

IMCO

15.3.2016

TRAN

14.3.2016

Relatori

Nomina

Jerzy Buzek

23.2.2016

 

 

 

Esame in commissione

20.4.2016

14.6.2016

12.7.2016

 

Approvazione

13.10.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

55

5

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D'Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Michael Cramer, Maria Grapini

Deposito

20.10.2016