RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

20.10.2016 - (COM(2016)0044 – C8-0822/2016 – 2016/0029(COD)) - ***I

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Hannu Takkula


Procedura : 2016/0029(COD)
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Ciclo del documento :  
A8-0311/2016
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A8-0311/2016
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni

(COM(2016)0044 – C8-0822/2016 – 2016/0029(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0044),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0822/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0311/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia.

(2)  Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, come la ripresa del dialogo UE-Bielorussia sui diritti umani, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Le relazioni UE-Bielorussia dovrebbero fondarsi su valori comuni, specialmente per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, e occorre ricordare che la situazione dei diritti umani nella Repubblica di Bielorussia continua a essere motivo di preoccupazione per l'Unione, in particolare per questioni come la pena di morte, che andrebbe abolita.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  È opportuno riconoscere questi sviluppi politici positivi tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. Il presente regolamento abroga pertanto i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936.

(3)  È opportuno riconoscere questi sviluppi politici positivi tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. Il presente regolamento abroga pertanto i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936, fatta salva la facoltà dell'Unione di ricorrere ai contingenti in futuro qualora la situazione dei diritti umani nella repubblica di Bielorussia si aggravasse seriamente.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Dato l'uso limitato di contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, l'eliminazione di tali contingenti avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali dell'UE.

(4)  L'eliminazione dei contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia significa che i contingenti sul traffico di perfezionamento passivo non sono più necessari. Di conseguenza, occorre sopprimere il considerando 5, l'articolo 4, paragrafo 2, il capo V sul traffico di perfezionamento passivo, che comprende gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29, nonché l'allegato V, il che influisce anche sull'articolo 31. Dato l'uso limitato dei contingenti autonomi e di traffico di perfezionamento passivo sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, l'eliminazione di tali contingenti avrà un impatto limitato sugli scambi commerciali dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  La denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea dovrebbe essere utilizzata negli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936 e la denominazione ufficiale della Repubblica di Bielorussia dovrebbe essere utilizzata nell'allegato V del regolamento (UE) 2015/936.

(6)  La denominazione ufficiale della Repubblica popolare democratica di Corea dovrebbe essere utilizzata negli allegati II, III e IV del regolamento (UE) 2015/936.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.   il considerando 5 è soppresso.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.  all'articolo 4, il paragrafo 2 è soppresso.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  l'articolo 25 è soppresso.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 26

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  l'articolo 26 è soppresso.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 27

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  l'articolo 27 è soppresso.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 28

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.  l'articolo 28 è soppresso.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 29

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 sexies.  l'articolo 29 è soppresso.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 31 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 septies.   all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

"2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13 e all'articolo 35 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 31 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 octies.   all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

"3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, e all'articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Articolo 31 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 nonies.   all'articolo 31, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, nonché dell'articolo 26 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

"6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  la sezione A dell'allegato I del regolamento (UE) 2015/936 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento e gli allegati II, III, IV e V del regolamento (UE) 2015/936 sono sostituiti dai testi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

2.  la sezione A dell'allegato I è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento e gli allegati II, III e IV sono sostituiti dai testi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2015/936

Allegato V

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  l'allegato V è soppresso.

MOTIVAZIONE

Il regolamento (UE) 2015/936 stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni. Esso interessa attualmente due paesi che non sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio: la Repubblica di Bielorussia e la Repubblica popolare democratica di Corea.

Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, ha contribuito all'ulteriore miglioramento delle relazioni UE-Bielorussia.

Riconoscendo gli sviluppi politici positivi nelle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e al fine di migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali, la Commissione ha proposto di abolire i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, anche in considerazione del loro uso limitato. Tale abolizione ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle relazioni UE-Bielorussia.

Dato il ricorso molto limitato ai contingenti nonché l'impatto decisamente marginale sui produttori tessili dell'UE, il relatore concorda con la loro abolizione. Il relatore ritiene che in questo modo si trasmetterà un segnale positivo motivante per la Repubblica di Bielorussia e per le sue imprese, anche per quanto riguarda la facilitazione del dialogo tra imprese e l'aumento della fiducia degli investitori.

L'intensificazione delle relazioni commerciali tra l'UE e la Bielorussia potrebbe costituire un vettore di modernizzazione dell'economia bielorussa e di promozione dei valori fondamentali dell'UE, così da permettere i cambiamenti sociali tanto attesi nel paese.

La conseguenza logica dell'abolizione dei contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Bielorussia dovrebbe essere la soppressione di tutte le disposizioni relative ai contingenti sul traffico di perfezionamento passivo dal regolamento (UE) 2015/936. Questi contingenti si applicano ai prodotti tessili dell'UE trasformati in Bielorussia e riesportati verso l'Unione europea. I contingenti sul traffico di perfezionamento passivo non si applicano alla Repubblica popolare democratica di Corea e, di conseguenza, divengono superflui. Nella sua proposta la Commissione non ha affrontato questo aspetto. Il relatore propone pertanto vari emendamenti per porre rimedio a tale omissione e procedere ai necessari adeguamenti tecnici del regolamento di base (UE) n. 2015/936.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni

Riferimenti

COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD)

Presentazione della proposta al PE

3.2.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

INTA

25.2.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Hannu Takkula

14.3.2016

 

 

 

Esame in commissione

13.7.2016

31.8.2016

 

 

Approvazione

13.10.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey

Deposito

20.10.2016