RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni
20.10.2016 - (COM(2016)0044 – C8-0822/2016 – 2016/0029(COD)) - ***I
Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Hannu Takkula
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni
(COM(2016)0044 – C8-0822/2016 – 2016/0029(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0044),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0822/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0311/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(2) Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia. |
(2) Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, come la ripresa del dialogo UE-Bielorussia sui diritti umani, ha contribuito al miglioramento delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia. | |||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
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(2 bis) Le relazioni UE-Bielorussia dovrebbero fondarsi su valori comuni, specialmente per quanto riguarda i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, e occorre ricordare che la situazione dei diritti umani nella Repubblica di Bielorussia continua a essere motivo di preoccupazione per l'Unione, in particolare per questioni come la pena di morte, che andrebbe abolita. | |||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||
(3) È opportuno riconoscere questi sviluppi politici positivi tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. Il presente regolamento abroga pertanto i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936. |
(3) È opportuno riconoscere questi sviluppi politici positivi tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali. Il presente regolamento abroga pertanto i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) 2015/936, fatta salva la facoltà dell'Unione di ricorrere ai contingenti in futuro qualora la situazione dei diritti umani nella repubblica di Bielorussia si aggravasse seriamente. | |||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Considerando 5 | ||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 4 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 25 | ||||||||||||||||
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Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 26 | ||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 27 | ||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 28 | ||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 29 | ||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 31 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 octies (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 31 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 nonies (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Articolo 31 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 | ||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 2015/936 Allegato V | ||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Il regolamento (UE) 2015/936 stabilisce il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni. Esso interessa attualmente due paesi che non sono membri dell'Organizzazione mondiale del commercio: la Repubblica di Bielorussia e la Repubblica popolare democratica di Corea.
Il rilascio di prigionieri politici il 22 agosto 2015 è stato un importante passo in avanti che, insieme a diverse iniziative positive intraprese dalla Repubblica di Bielorussia negli ultimi due anni, ha contribuito all'ulteriore miglioramento delle relazioni UE-Bielorussia.
Riconoscendo gli sviluppi politici positivi nelle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Bielorussia e al fine di migliorare ulteriormente le relazioni bilaterali, la Commissione ha proposto di abolire i contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Repubblica di Bielorussia, anche in considerazione del loro uso limitato. Tale abolizione ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle relazioni UE-Bielorussia.
Dato il ricorso molto limitato ai contingenti nonché l'impatto decisamente marginale sui produttori tessili dell'UE, il relatore concorda con la loro abolizione. Il relatore ritiene che in questo modo si trasmetterà un segnale positivo motivante per la Repubblica di Bielorussia e per le sue imprese, anche per quanto riguarda la facilitazione del dialogo tra imprese e l'aumento della fiducia degli investitori.
L'intensificazione delle relazioni commerciali tra l'UE e la Bielorussia potrebbe costituire un vettore di modernizzazione dell'economia bielorussa e di promozione dei valori fondamentali dell'UE, così da permettere i cambiamenti sociali tanto attesi nel paese.
La conseguenza logica dell'abolizione dei contingenti autonomi sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Bielorussia dovrebbe essere la soppressione di tutte le disposizioni relative ai contingenti sul traffico di perfezionamento passivo dal regolamento (UE) 2015/936. Questi contingenti si applicano ai prodotti tessili dell'UE trasformati in Bielorussia e riesportati verso l'Unione europea. I contingenti sul traffico di perfezionamento passivo non si applicano alla Repubblica popolare democratica di Corea e, di conseguenza, divengono superflui. Nella sua proposta la Commissione non ha affrontato questo aspetto. Il relatore propone pertanto vari emendamenti per porre rimedio a tale omissione e procedere ai necessari adeguamenti tecnici del regolamento di base (UE) n. 2015/936.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell’Unione specifico in materia di importazioni |
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Riferimenti |
COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
3.2.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
INTA 25.2.2016 |
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Relatori Nomina |
Hannu Takkula 14.3.2016 |
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Esame in commissione |
13.7.2016 |
31.8.2016 |
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Approvazione |
13.10.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
31 1 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey |
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Deposito |
20.10.2016 |
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