RELAZIONE sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
22.11.2016 - (2016/2114(REG))
Commissione per gli affari costituzionali
Relatore: Richard Corbett
- PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
- MOTIVAZIONE
- PARERE della commissione per i bilanci
- PARERE della commissione per il controllo dei bilanci
- PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
- PARERE della commissione giuridica
- ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 226 e 227 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione giuridica (A8-0344/2016),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;
2. sottolinea che tali modifiche tengono debitamente conto delle disposizioni dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[1];
3. chiede al Segretario generale di adottare le misure necessarie per adeguare immediatamente i sistemi informatici del Parlamento al regolamento modificato e creare strumenti elettronici idonei, in particolare per permettere di seguire l'iter delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta alle altre istituzioni dell'Unione;
4. decide di sopprimere l'articolo 106, paragrafo 4, del regolamento non appena la procedura di regolamentazione con controllo sarà stata eliminata da tutta la legislazione in vigore e chiede che, nel frattempo, i servizi competenti inseriscano in tale articolo una nota a piè di pagina che segnali la futura soppressione;
5. invita la Conferenza dei presidenti a rivedere il Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria, al fine di uniformarlo agli articoli da 73 a 73 quinquies approvati con la presente decisione;
6. sottolinea la necessità di riorganizzare gli allegati al regolamento di modo che essi contengano unicamente testi che abbiano lo stesso valore giuridico e siano soggetti alle stesse regole di maggioranza degli articoli e dell'allegato VI, che, pur prevedendo una procedura e regole di maggioranza diverse per la sua approvazione, contiene disposizioni di attuazione del regolamento; chiede che gli altri allegati esistenti ed eventuali testi aggiuntivi che potrebbero essere rilevanti per l'attività dei deputati siano raggruppati in un compendio che accompagna il regolamento;
7. sottolinea che le modifiche al regolamento entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione, fatta eccezione per l'articolo 212, paragrafo 2, sulla composizione delle delegazioni interparlamentari, che entrerà in vigore per le delegazioni esistenti all'apertura della prima sessione dopo le prossime elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel 2019;
8. decide che i deputati devono adeguare la loro dichiarazione di interessi finanziari per rispecchiare le modifiche apportate all'allegato I, articolo 4, del regolamento al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore di tali modifiche; chiede all'Ufficio di presidenza e al Segretario generale di adottare, entro tre mesi da tale data, le misure opportune per consentire l'adeguamento da parte dei deputati; decide che le dichiarazioni trasmesse sulla base delle disposizioni del regolamento in vigore alla data di approvazione della presente decisione rimarranno valide fino a sei mesi dopo la data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento; decide inoltre che tali disposizioni si applicheranno anche ai deputati che assumeranno le loro funzioni durante tale periodo;
9. chiede alla commissione per gli affari costituzionali di rivedere l'articolo 168 bis relativo alla definizione di nuove soglie e di esaminare, un anno dopo l'entrata in vigore di tale articolo, l'applicazione delle soglie a determinati articoli;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Indipendenza del mandato |
Indipendenza del mandato |
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I deputati al Parlamento europeo esercitano liberamente il loro mandato. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo. |
In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976 nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, i deputati esercitano il loro mandato liberamente e in modo indipendente e non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato imperativo. |
Motivazione | |
Da un punto di vista giuridico, l'indipendenza del mandato trova fondamento nell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto del 1976 nonché nell'articolo 2, paragrafo 1, e nell'articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati. La modifica proposta, che riprende la formulazione esatta di tali articoli, è intesa ad evitare qualsiasi confusione. | |
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 3 |
Articolo 3 |
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Verifica dei poteri |
Verifica dei poteri |
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1. A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall'apertura della prima seduta successiva alle elezioni. |
1 A seguito delle elezioni al Parlamento europeo, il Presidente invita le autorità competenti degli Stati membri a comunicare immediatamente al Parlamento i nomi dei deputati eletti, affinché questi possano sedere in Parlamento a partire dall'apertura della prima seduta successiva alle elezioni. |
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Il Presidente attira, al contempo, l'attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo. |
Il Presidente attira, al contempo, l'attenzione di tali autorità sulle disposizioni pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e le invita ad adottare le misure necessarie al fine di evitare qualsiasi incompatibilità con il mandato di deputato al Parlamento europeo. |
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2. Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta. |
2. Ciascun deputato la cui elezione sia stata notificata al Parlamento dichiara per iscritto, prima di sedere in Parlamento, di non ricoprire alcuna carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976. Dopo le elezioni, tale dichiarazione è presentata, se possibile, al più tardi sei giorni prima della seduta costitutiva del Parlamento. Fintanto che i poteri di un deputato non siano stati verificati o non si sia deciso in merito ad eventuali contestazioni, il deputato siede con pieni diritti nel Parlamento e nei suoi organi, purché abbia previamente firmato suddetta dichiarazione scritta. |
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Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento, sulla base di informazioni fornite dal suo Presidente, constata la vacanza. |
Qualora venga accertato, sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, che un deputato ricopre una carica incompatibile con quella di deputato al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 dell'Atto del 20 settembre 1976, il Parlamento, sulla base di informazioni fornite dal suo Presidente, constata la vacanza. |
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3. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente per la verifica dei poteri, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali. |
3. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle che, in conformità di tale Atto, rientrano esclusivamente nelle disposizioni nazionali cui tale Atto rinvia. |
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La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto. |
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Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento. |
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4. La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto. |
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Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento. |
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Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri. |
4. Il Parlamento, sulla base di una proposta della commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri di ciascun deputato che sostituisce un deputato uscente e può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri. |
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5. Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione si accerta che tale rinuncia sia avvenuta conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. |
5. Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione si accerta che tale rinuncia sia avvenuta conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento. |
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6. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione europea, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina. |
6. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull'eleggibilità di un deputato al Parlamento europeo o sull'eleggibilità o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione europea, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina. |
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Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura deferisce la questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi. |
Nel caso in cui le autorità competenti degli Stati membri avviino una procedura suscettibile di portare a una dichiarazione di decadenza del mandato di un deputato, il Presidente chiede loro di essere regolarmente informato sullo stato della procedura e deferisce la questione alla commissione competente, su proposta della quale il Parlamento può pronunciarsi. |
Motivazione | |
The changes in paragraph 3 illustrate the fact that the "committee responsible" is clearly identified in Annex VI. The words "except those based on national electoral laws" are deleted as they are not fully in line with Article 12 of the Act of 1976, i.e. "other than those arising out of the national provisions to which the Act refers". Moreover, subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are moved to paragraph 3 for consistency reasons. | |
As a consequence, paragraph 4 will consist of only its current subparagraph 3. This provision refers to what happens in the course of the legislative term when Members are replaced. The word "proposal" instead of "report" allows having recourse to a simplified procedure (i.e. ad hoc verification by letter) in unproblematic cases, in line with the standing practice. | |
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Durata del mandato |
Durata del mandato |
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1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma dell'Atto del 20 settembre 1976. Il mandato cessa inoltre per morte o per dimissioni. |
1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma degli articoli 5 e 13 dell'Atto del 20 settembre 1976. |
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2. I deputati restano in carica fino all'apertura della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni. |
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3. I deputati dimissionari comunicano al Presidente le loro dimissioni e la data a partire dalla quale queste decorrono. Tale data non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la forma di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale, o di un suo rappresentante, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento. |
3. I deputati dimissionari comunicano al Presidente le loro dimissioni e la data a partire dalla quale queste decorrono. Tale data non deve eccedere i tre mesi dalla comunicazione. Detta comunicazione assume la forma di un verbale redatto alla presenza del Segretario generale, o di un suo rappresentante, firmato da questi e dal deputato interessato e immediatamente presentato alla commissione competente che lo iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva al ricevimento del suddetto documento. |
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Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, essa ne informa il Parlamento affinché quest'ultimo decida se constatare o meno la vacanza. |
Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni corrispondano all'Atto del 20 settembre 1976, viene constatata una vacanza con effetto a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni e il Presidente ne informa il Parlamento. |
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In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito. |
Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano all'Atto del 20 settembre 1976, essa propone al Parlamento di non constatare la vacanza. |
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Per ovviare a talune circostanze eccezionali, segnatamente allorché una o più tornate si svolgano tra la decorrenza delle dimissioni e la prima riunione della commissione competente, il che non consentirebbe al gruppo politico cui appartiene il deputato dimissionario di sostituirlo durante tali tornate, non essendo stata constatata la vacanza, è istituita una procedura semplificata. Essa dà mandato al relatore della commissione competente, cui tali fascicoli sono stati affidati, di esaminare senza indugio ogni dimissione debitamente notificata e, qualora un ritardo di qualsiasi genere nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, di deferire la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3: |
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– informi il Presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata, |
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– oppure, convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore. |
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3 bis. Qualora non sia prevista una riunione della commissione competente prima della tornata successiva, il relatore della commissione competente esamina senza indugio ogni dimissione debitamente notificata. Qualora un ritardo nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, il relatore deferisce la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3: |
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– informi il Presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata, |
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– oppure, convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore. |
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4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro notifichi al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a norma della legislazione vigente nello Stato membro in questione, a causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto del 20 settembre 1976 o a causa della revoca del mandato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto, il Presidente notifica al Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro e invita detto Stato membro ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante. |
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza a partire dalla data dell'incompatibilità. |
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Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza. |
Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a causa di un'ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto del 20 settembre 1976 o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto, il Presidente informa il Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro. Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro. |
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5. Le autorità degli Stati membri o dell'Unione europea informano il Presidente di ogni missione che intendono affidare a un deputato. Il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con la lettera e lo spirito dell'Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione. |
5. Qualora le autorità degli Stati membri o dell'Unione europea informino il Presidente di una missione che intendono affidare a un deputato, il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con l'Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione. |
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6. Si considera come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza: |
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– in caso di dimissioni, la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni; |
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– in caso di nomina o elezione a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o dal deputato interessato. |
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7. Quando constata la vacanza, il Parlamento ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio. |
7. Quando il Parlamento constata la vacanza, il Presidente ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio. |
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8. Ogni contestazione relativa alla validità del mandato di un deputato i cui poteri sono stati verificati è rinviata alla commissione competente, che riferisce senza indugio al Parlamento, al più tardi all'inizio della tornata successiva. |
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9. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza. |
9. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza. |
Motivazione | |
As regards paragraph 1, Article 13(1) of the Act of 1976 adds the case of "withdrawal of the mandate" to "death or resignation". However, since all these cases are covered by the Act of 1976, the second sentence of this paragraph is superfluous and can be deleted. | |
Paragraph 2 is deleted, asits content is already covered by the Act of 1976. | |
In paragraph 3, since the case of a problematic resignation is the exception and not the rule, subparagraphs 2 and 3 are inverted and their wording is streamlined. | |
The existing interpretation is converted into a new paragraph after paragraph 3 and its wording streamlined. | |
Subparagraphs 1 and 2 of paragraph 4 are inverted in order to reflect the order of the incompatibilities referred to in Article 7 of the Act of 1976. Their wording is also adapted (among other things, the last sentence of current subparagraph 1 is deleted as it is a mere repetition of current paragraph 7). | |
The amendment of paragraph 5 makes sure that it complies with the principle that Parliament's Rules of Procedure may not impose obligations on other authorities, including those of the Member States. | |
Since the suggested wording of paragraphs 3 and 4 clarifies the date of the end of the term of office in all possible cases covered by the Act of 1976 (including resignation, incompatibilities or withdrawal of mandate), paragraph 6 becomes superfluous and can be deleted. | |
Paragraph 7 is in line with the existing practice. | |
Paragraph 8 is deleted as it is reflected in Rule 3 with the exception of the deadline, which can be deleted, as depending on the complexity of a dispute, this deadline "no later than the beginning of the next part-session" may prove to be too tight. | |
Paragraph 9 would become paragraph 7. "Shall reserve the right to" is a somewhat odd wording in the context and the amendment suggests to replace it with "may". | |
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 5 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Privilegi e immunità |
Privilegi e immunità |
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1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
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2. L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri. |
2. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri. |
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3. I lasciapassare che assicurano la libera circolazione negli Stati membri ai deputati sono rilasciati a questi ultimi dal Presidente del Parlamento, non appena egli abbia ricevuto notifica della loro elezione. |
3. Un lasciapassare dell'Unione europea che assicura a un deputato la libera circolazione negli Stati membri e negli altri paesi che lo riconoscono come un documento di viaggio valido è rilasciato dall'Unione europea a un deputato su sua richiesta e previa autorizzazione del Presidente del Parlamento. |
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3 bis. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, tutti i deputati hanno il diritto di partecipare attivamente ai lavori delle commissioni e delle delegazioni parlamentari in conformità delle disposizioni del presente regolamento. |
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4. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono disciplinate dall'allegato VII del presente regolamento. |
4. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione, salvo i documenti e i conteggi personali la cui consultazione è consentita solo ai deputati interessati. Le deroghe a questo principio per il trattamento dei documenti cui può essere negato l'accesso al pubblico a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, sono disciplinate dall'articolo 210 bis. |
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Col consenso dell'Ufficio di presidenza, mediante decisione motivata, può essere rifiutato a un deputato l'accesso a un documento del Parlamento ove l'Ufficio di presidenza, sentito l'interessato, giunga alla conclusione che tale accesso nuocerebbe in modo inaccettabile agli interessi istituzionali del Parlamento o all'interesse pubblico e che la richiesta del deputato è motivata da ragioni private e personali. Entro un mese dalla notifica della decisione il deputato può presentare contro di essa un ricorso scritto. Per essere ricevibili, i ricorsi scritti devono essere motivati. La decisione in merito a tale ricorso è adottata dal Parlamento, senza discussione, durante la tornata successiva alla presentazione del ricorso. |
Motivazione | |
Il paragrafo 1 riprende l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto del 1976. La modifica di tale paragrafo non concerne la versione italiana. | |
Il paragrafo 2 sancisce un principio fondamentale in materia di immunità parlamentare ed è integrato con l'aggiunta della prima frase dell'articolo 6, paragrafo 1. | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 4, il riferimento all'allegato VII, parte A, è soppresso ed è sostituito dal riferimento al nuovo articolo 210 bis. | |
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 6 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Revoca dell'immunità |
Revoca dell'immunità |
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1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nel presente articolo. |
1. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nell'articolo 5, paragrafo 2. |
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2. Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario chiedere la revoca dell'immunità, a condizione che: |
2. Qualora un deputato sia tenuto a comparire come testimone o esperto, non è necessario chiedere la revoca dell'immunità, a condizione che: |
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– il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora tali da impedire o rendere difficile la sua attività parlamentare, ovvero possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato, e che |
– il deputato non sia obbligato a comparire in un giorno e in un'ora tali da impedire o rendere difficile la sua attività parlamentare, ovvero possa deporre per iscritto o in un'altra forma che non ostacoli l'assolvimento dei suoi obblighi di deputato, e che |
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– il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare. |
– il deputato non sia obbligato a deporre in merito a informazioni ottenute in via riservata in virtù del suo mandato e che non ritenga opportuno rivelare. |
(Concerne l'emendamento 25) | |
Motivazione | |
La prima frase del paragrafo 1 è spostata all'articolo 5, paragrafo 2. | |
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 7 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Difesa dei privilegi e dell'immunità |
Difesa dei privilegi e dell'immunità |
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1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa una violazione di tali privilegi e immunità. |
1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità. |
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2. In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituiscano un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se rientrano nell'ambito dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
2. In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se rientrerebbero nell'ambito dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
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3. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell'immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione allo stesso procedimento giudiziario, indipendentemente dal fatto che in tale occasione sia stata adottata o meno una decisione. |
3. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell'immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione agli stessi fatti, indipendentemente dal fatto che in tale occasione sia stata adottata o meno una decisione. |
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4. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell'immunità di tale deputato in relazione allo stesso procedimento giudiziario. |
4. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell'immunità di tale deputato in relazione agli stessi fatti. |
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5. Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato, questi può presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se il Presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame. |
5. Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato, questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se il Presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame. |
Motivazione | |
As regards paragraph 1, the wording is revised insofar as it sounds very categorical as to the existence of an actual breach. It seems to imply the need for a final judgment or an otherwise irrevocable decision by a public authority prejudicing a Member, thus making potential breaches irrelevant. This, however, would make requests for defence possible only at a stage when Parliament's decision could be useless. | |
Paragraph 3, insofar as reference to the same legal proceedings, and not to the same facts, although providing legal certainty, might be too formalistic. If both criminal and civil proceedings have been instituted in respect of the same facts, but the waiver is requested for the former and the defence for the latter, Parliament might paradoxically adopt two different decisions. | |
As it stands, paragraph 5 does not set any limits to requests for reconsideration, which could be, therefore, endlessly reiterated. In order to prevent such situations, the amendment suggests adding the word "exceptionally" in the first sentence– after all, the decision to defend (or not to defend) a Member's immunity is of a non-binding nature (see Judgment in Marra, EU:C:2008:579, paragraphs 38-39). | |
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
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Procedure in materia di immunità |
Procedure in materia di immunità |
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1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente. |
1. Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente. |
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Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo dell'interessato. |
1 bis. Con l'accordo del deputato o dell'ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l'ex deputato interessato in ogni fase della procedura. |
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Il deputato che rappresenta il deputato o l'ex deputato interessato non partecipa alle decisioni adottate dalla commissione. |
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2. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi. |
2. La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi. |
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3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. |
3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria. |
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4. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. |
4. La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. |
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5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato. |
5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. |
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Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato. |
Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato. |
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Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato. |
Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato. |
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Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile. |
Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile. |
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Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato. |
Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato. |
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6. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato. |
6. Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato. |
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7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. |
7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione. |
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8. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione. |
8. La proposta di decisione della commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta. |
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La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità. |
La discussione può vertere soltanto sulle ragioni che militano a favore e contro ciascuna delle proposte di revoca o mantenimento dell'immunità o di difesa di un privilegio o di un'immunità. |
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Fatte salve le disposizioni dell'articolo 164, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione. |
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 164, il deputato i cui privilegi o immunità formano oggetto della questione non può intervenire nella discussione. |
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La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione. |
La proposta o le proposte di decisione contenute nella relazione sono poste in votazione nel corso del primo turno di votazioni successivo alla discussione. |
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Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria. |
Dopo l'esame da parte del Parlamento si procede a una votazione distinta su ciascuna proposta figurante nella relazione. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria. |
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9. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente. |
9. Il Presidente comunica immediatamente la decisione del Parlamento al deputato interessato e all'autorità competente dello Stato membro interessato, chiedendo di essere informato su qualsiasi nuovo sviluppo nel relativo procedimento e sulle deliberazioni giudiziarie adottate. Non appena il Presidente riceve dette informazioni, le comunica al Parlamento nella forma che ritiene più opportuna, se necessario previa consultazione della commissione competente. |
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10. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. |
10. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L'esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse. |
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11. La commissione, previa consultazione degli Stati membri, può redigere un elenco indicativo delle autorità degli Stati membri competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato. |
11. Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell'immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri. |
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12. La commissione elabora i principi per l'applicazione del presente articolo. |
12. La commissione elabora i principi per l'applicazione del presente articolo. |
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13. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono. |
13. Qualsiasi richiesta di informazioni presentata da un'autorità competente quanto alla portata dei privilegi o delle immunità dei deputati è esaminata in conformità delle norme che precedono. |
Motivazione | |
The current interpretation following paragraph 1is converted into a new paragraph and the last part of paragraph 5 is aligned to it. | |
The amendment to paragraph 3 seeks to clarify that the same principles referred to in paragraph 8 of this Rule also apply at committee level. | |
For practical reasons, it is not always possible to place an immunity case at the head of the agenda. The amendment to paragraph 8 adapts the text to this reality. It also replaces the word 'report' by the more appropriate expression 'proposal for a decision', consistently with the wording of Rule 9(3) and (8), fourth subparagraph. At the same time, the existing mechanism consisting of a systematic plenary vote on every immunity case is preserved as the most objective and appropriate to ensure the fair treatment of all Members and have decisions on their immunity taken by Parliament as a whole. | |
The last sentence added to paragraph 10 comes from Rule 115 paragraph 4. | |
As regards the changes to paragraph 11, they try to address the fact that in some jurisdictions private persons can submit requests for the waiver of a Member's immunity without the filter of any public authority (so called private prosecution). The issue of the 'competent authority' is thus not settled. The change states that requests for waiver should be either addressed to Parliament by the competent prosecutor's office or court or transmitted by the permanent representation to the EU. Private parties' requests for a waiver of immunity will have to be streamlined by the Permanent Representations. | |
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 10 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 10 |
soppresso |
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Applicazione dello Statuto dei deputati |
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Il Parlamento adotta lo Statuto dei deputati al Parlamento europeo e qualsiasi modifica dello stesso sulla base di una proposta della commissione competente. L'articolo 150, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione di dette norme e decide riguardo alle dotazioni finanziarie sulla base del bilancio annuale. |
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Motivazione | |
Il testo dell'articolo non riguarda unicamente l'"applicazione" dello Statuto: la prima frase riguarda effettivamente la sua adozione e la sua modifica ma non è più necessaria dopo l'inserimento dell'articolo 45. La seconda frase non sembra utile dato che in questi casi di norma sono necessari emendamenti. La terza frase è stata incorporata, con una leggera riformulazione, nell'articolo 25, paragrafo 14 ter (nuovo). | |
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 11 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 11 |
Articolo 11 |
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Interessi finanziari dei deputati, norme di comportamento, registro per la trasparenza obbligatorio e accesso al Parlamento |
Interessi finanziari dei deputati e norme di comportamento |
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1. Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri, conformemente all'articolo 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e allegato al presente regolamento1. |
1. Il Parlamento stabilisce norme di trasparenza relative agli interessi finanziari dei propri membri, sotto forma di un codice di condotta approvato a maggioranza dei suoi membri e allegato al presente regolamento1. |
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Esse non possono in alcun modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa. |
Esse non possono in altro modo perturbare o limitare l'esercizio del mandato e dell'attività politica o di altra natura comunque a esso connessa. |
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2. Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Parlamento e non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento. I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate. |
2. Il comportamento dei deputati è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei trattati, e in particolare nella Carta dei diritti fondamentali, e salvaguarda la dignità del Parlamento. Inoltre, non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell'ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature. |
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I deputati si astengono dall'utilizzare un linguaggio o dal tenere un comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo durante le discussioni parlamentari e dall'esporre striscioni. |
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I deputati rispettano le norme del Parlamento sul trattamento delle informazioni riservate. |
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Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 165, 166 e 167. |
Il mancato rispetto di tali elementi e norme può comportare l'applicazione di misure conformemente agli articoli 165, 166 e 167. |
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3. L'applicazione del presente articolo non ostacola in nessun modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati. |
3. L'applicazione del presente articolo non ostacola in altro modo la vivacità delle discussioni parlamentari né la libertà di parola dei deputati. |
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Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario e nello statuto loro applicabile. |
Essa si fonda sul pieno rispetto delle prerogative dei deputati quali definite nel diritto primario e nello statuto loro applicabile. |
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Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri. |
Essa si basa altresì sul principio di trasparenza e garantisce che ogni disposizione in materia sia portata a conoscenza dei deputati, che vengono informati individualmente dei loro diritti e doveri. |
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3 bis. Qualora una persona impiegata da un deputato o un'altra persona alla quale il deputato ha facilitato l'accesso agli edifici o alle attrezzature del Parlamento non rispetti le norme di comportamento di cui al paragrafo 2, al deputato in questione possono essere applicate, se del caso, le sanzioni di cui all'articolo 166. |
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4. All'inizio di ogni legislatura, i Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare (assistenti accreditati). |
4. I Questori stabiliscono il numero massimo di assistenti che ciascun deputato può accreditare. |
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5. I titoli di accesso di lunga durata sono rilasciati a persone estranee alle istituzioni dell'Unione sotto la responsabilità dei Questori. Tali titoli di accesso hanno una durata massima di validità di un anno, rinnovabile. Le modalità di utilizzazione di tali titoli sono fissate dall'Ufficio di presidenza. |
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Tali titoli di accesso possono essere rilasciati: |
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– alle persone che sono registrate nel registro per la trasparenza2 o che rappresentano o lavorano per organizzazioni che vi sono registrate, benché la registrazione non conferisca automaticamente il diritto al rilascio di siffatti titoli di accesso; |
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– alle persone che desiderano accedere frequentemente ai locali del Parlamento, ma che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo sull'istituzione di un registro per la trasparenza3; |
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– agli assistenti locali dei deputati come pure alle persone che assistono i membri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni. |
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6. Coloro che effettuano la registrazione nel registro per la trasparenza devono, nell'ambito dei loro rapporti con il Parlamento, rispettare: |
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– il codice di condotta allegato all'accordo4; |
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– le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo; e |
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– le disposizioni del presente articolo nonché le sue norme di attuazione. |
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7. I Questori definiscono in che misura il codice di condotta sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. |
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8. Il titolo di accesso è ritirato con decisione motivata dei Questori nei seguenti casi: |
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– cancellazione dal registro per la trasparenza, salvo che ragioni importanti si oppongano al ritiro; |
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– violazione grave rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 6. |
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9. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro. |
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Le norme di attuazione dei paragrafi da 5 a 8 sono stabilite in allegato5. |
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10. Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati. |
10. Le norme di comportamento, i diritti e i privilegi degli ex deputati sono stabiliti con decisione dell'Ufficio di presidenza. Non si effettua alcuna distinzione nel trattamento degli ex deputati. |
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__________________ |
__________________ |
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1 Cfr. allegato I. |
1 Cfr. allegato I. |
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2 Registro introdotto dall'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione (cfr. allegato IX, parte B). |
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3 Cfr. allegato IX, parte B. |
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4 Cfr. allegato 3 dell'accordo figurante all'allegato IX, parte B. |
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5 Cfr. allegato IX, parte A. |
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Motivazione | |
As regards the amendment to the title, it reflects the fact that the Register is mandatory for the institutions, not for those registered therein. Registration facilitates the interaction with the EU institutions which represents an important incentive. | |
Paragraph 3a (new) comes from Annex XV §2 1st subparagraph ("Members shall be held responsible for any failure by persons whom they employ or for whom they arrange access to Parliament to comply on Parliament's premises with the standards of conduct applicable to Members") and is reworded, with a view to clarifying its meaning. | |
As regards the amendment to paragraph 4, art. 34 § 9 of the Implementing measures concerning the Members' Statute, adopted by the Bureau, states the following: "The number of contracts between a Member and accredited assistants in force at any given time may not exceed three, regardless of the duration of work provided for in those contracts. This limit may be increased to four if an exemption is expressly granted by the President of Parliament following verification by the relevant department that the Member concerned has sufficient office space to comply with the standards applicable to the use of Parliament's buildings, taking into account also the number of trainees that may be present." | |
The contents of Rule 11(5) to (9) will become part of new Rule 116a and their wording will be streamlined. | |
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 12 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
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Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) |
Indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) |
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La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio, è applicabile all'interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento che figura in allegato al presente regolamento6. |
La disciplina comune prevista dall'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che comprende i provvedimenti necessari per agevolare il regolare svolgimento delle indagini svolte dall'Ufficio, è applicabile all'interno del Parlamento, conformemente alla decisione del Parlamento del 18 novembre 1999 riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità. |
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6 Cfr. allegato XI. |
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Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 13 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 13 |
Articolo 13 |
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Osservatori |
Osservatori |
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1. In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo. |
1. In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può invitare il parlamento dello Stato aderente a designare fra i suoi membri un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Parlamento europeo. |
|
2. Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento. |
2. Tali osservatori prendono parte ai lavori del Parlamento in attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione e hanno diritto di parola in seno alle commissioni e ai gruppi politici. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Parlamento, né possono rappresentare il Parlamento all'esterno. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Parlamento. |
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3. Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori. |
3. Il loro trattamento è assimilato a quello dei deputati al Parlamento europeo per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Parlamento e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori. |
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 14 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 14 |
Articolo 14 |
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Presidente provvisorio |
Presidente provvisorio |
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1. Nella seduta di cui all'articolo 146, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente. |
1. Nella seduta di cui all'articolo 146, paragrafo 2, così come in ogni altra seduta dedicata all'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza, il Presidente uscente o, in sua assenza, un vicepresidente uscente nell'ordine di precedenza o, in sua assenza, il deputato che ha esercitato il mandato per il periodo più lungo assume le funzioni di Presidente fino alla proclamazione dell'elezione del Presidente. |
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2. Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri. |
2. Sotto la presidenza del deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 non può aver luogo alcuna discussione il cui oggetto sia estraneo all'elezione del Presidente o alla verifica dei poteri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri sollevata durante la sua presidenza è deferita alla commissione competente. |
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Il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma del paragrafo 1 esercita i poteri del Presidente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma. Qualsiasi altra questione attinente alla verifica dei poteri sollevata durante la sua presidenza è deferita alla commissione incaricata della verifica dei poteri. |
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Motivazione | |
L'interpretazione è stata incorporata nel paragrafo 2. | |
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 15 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 15 |
Articolo 15 |
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Candidature e disposizioni generali |
Candidature e disposizioni generali |
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1. Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori sono eletti a scrutinio segreto, conformemente al disposto dell'articolo 182. Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati. Esse possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Tuttavia, qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati possono essere eletti per acclamazione. |
1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, seguito dai vicepresidenti e dai Questori, conformemente al disposto dell'articolo 182. |
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Le candidature devono essere presentate con il consenso degli interessati e possono essere presentate unicamente da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati. Prima di ciascuno scrutinio possono essere presentate nuove candidature. |
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Qualora il numero delle candidature non superi il numero dei seggi da assegnare, i candidati sono eletti per acclamazione, a meno che almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento richiedano uno scrutinio segreto. |
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In caso di scrutinio unico per più di un titolare di carica, la scheda è valida solo se sono stati espressi più della metà dei voti disponibili. |
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Se un solo vicepresidente deve essere sostituito, e in caso ci sia solo un candidato, questi può essere eletto per acclamazione. Il Presidente dispone del potere discrezionale di decidere che si proceda all'elezione per acclamazione o a scrutinio segreto. Il candidato eletto prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente che sostituisce. |
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2. Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei Questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici. |
2. Nelle elezioni del Presidente, dei vicepresidenti e dei Questori, congiuntamente considerati, è opportuno complessivamente tener conto di un'equa rappresentanza degli orientamenti politici come pure del genere e dell'equilibrio geografico. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 1, comma 1, secondo la prassi attuale alcuni gruppi politici presentano le candidature in una volta sola per tutti gli scrutini, mentre altri le presentano prima di ciascun scrutinio. Questa modifica è rispecchiata anche all'articolo 16. | |
Il testo dell'interpretazione è soppresso in quanto le prime due frasi sono incluse nel terzo comma del paragrafo 1. L'ultima frase non aggiunge nulla all'articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, ed è pertanto soppressa. | |
La modifica al paragrafo 2 è intesa a uniformare la formulazione a quella usata nello statuto dei funzionari. | |
Emendamento 14 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 16 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 16 |
Articolo 16 |
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Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale |
Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale |
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1. Si procede innanzitutto all'elezione del Presidente. Le candidature devono essere presentate, prima di ogni scrutinio, al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano. |
1. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate al deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14, il quale ne informa il Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, possono essere candidati al quarto scrutinio soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano. |
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2. Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale. |
2. Non appena il Presidente è stato eletto, il deputato che svolge temporaneamente la funzione di Presidente a norma dell'articolo 14 gli cede il seggio presidenziale. Solo il Presidente eletto può pronunciare un'allocuzione inaugurale. |
Motivazione | |
La soppressione dei termini "prima di ogni scrutinio" rispecchia le proposte di modifica dell'articolo 15, paragrafo 1. | |
Emendamento 15 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 17 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 17 |
Articolo 17 |
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Elezione dei vicepresidenti |
Elezione dei vicepresidenti |
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1. Successivamente si procede all'elezione, con un'unica scheda, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani. |
1. Successivamente si procede all'elezione, con un unico scrutinio, dei vicepresidenti. Sono eletti al primo scrutinio, fino a un massimo di quattordici deputati e nell'ordine numerico dei voti riportati, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Se il numero dei candidati eletti è inferiore al numero dei seggi da assegnare, si procede a un secondo scrutinio, con le stesse modalità, per l'assegnazione dei seggi restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda necessario, l'elezione ha luogo a maggioranza relativa per i seggi che rimangono da attribuire; in caso di parità di voti, sono proclamati eletti i candidati più anziani. |
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Sebbene, a differenza di quanto previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, la presentazione di nuove candidature tra uno scrutinio e l'altro non sia espressamente prevista per l'elezione dei vicepresidenti, essa è di diritto, in ragione della sovranità dell'Assemblea, la quale deve potersi esprimere su tutte le candidature possibili, tanto più che la mancanza di questa facoltà potrebbe ostacolare il corretto svolgimento dell'elezione. |
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2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età. |
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, l'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dall'ordine secondo il quale essi sono stati eletti e, in caso di parità di voti, dall'età. |
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Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza. |
Qualora l'elezione abbia avuto luogo per acclamazione, si procede a una votazione a scrutinio segreto per stabilire l'ordine di precedenza. |
Motivazione | |
Il testo dell'interpretazione è soppresso ed è integrato nelle proposte di modifica dell'articolo 15, paragrafo 1. | |
Emendamento 16 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 18 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 18 |
Articolo 18 |
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Elezione dei Questori |
Elezione dei Questori |
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Eletti i vicepresidenti, il Parlamento procede all'elezione di cinque Questori. |
Il Parlamento procede all'elezione di cinque Questori secondo la stessa procedura applicabile all'elezione dei vicepresidenti. |
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Tale elezione si svolge secondo la stessa procedura applicabile all'elezione dei vicepresidenti. |
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Motivazione | |
I due commi dell'articolo 18 sono uniti tra loro. | |
Emendamento 17 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 19 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 19 |
Articolo 19 |
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Durata delle cariche |
Durata delle cariche |
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1. La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di Questore è di due anni e mezzo. |
1. La durata delle cariche di Presidente, di vicepresidente e di Questore è di due anni e mezzo. |
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Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nel Collegio dei Questori. |
Il deputato che passi a un altro gruppo politico conserva per la durata restante della carica di due anni e mezzo il seggio da lui eventualmente occupato nell'Ufficio di presidenza o nella carica di Questore. |
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2. Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore. |
2. Qualora si verifichi una vacanza per una di queste cariche prima della scadenza di tale termine, il deputato eletto a tal fine ricoprirà la carica solo per il periodo restante del mandato del suo predecessore. |
Emendamento 18 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 20 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 20 |
Articolo 20 |
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Vacanza |
Vacanza |
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1. Qualora il Presidente, un vicepresidente o un Questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono. |
1. Qualora il Presidente, un vicepresidente o un Questore debba essere sostituito, si procede all'elezione del successore, conformemente alle disposizioni che precedono. |
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Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente. |
Il nuovo vicepresidente prende, nell'ordine di precedenza, il posto del vicepresidente uscente. |
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2. Qualora si renda vacante la carica di Presidente, il primo vicepresidente esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente. |
2. Qualora si renda vacante la carica di Presidente, un vicepresidente, seguendo l'ordine di precedenza, esercita tale funzione fino all'elezione del nuovo Presidente. |
Emendamento 19 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 22 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 22 |
Articolo 22 |
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Attribuzioni del Presidente |
Attribuzioni del Presidente |
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1. Il Presidente dirige, nelle condizioni previste dal presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buono svolgimento. |
1. Il Presidente dirige, in conformità del presente regolamento, l'insieme dei lavori del Parlamento e dei suoi organi. Egli dispone di tutti i poteri necessari per presiedere alle deliberazioni del Parlamento e per assicurarne il buono svolgimento. |
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La presente disposizione può essere interpretata in modo tale che tra i poteri da essa conferiti al Presidente rientri anche quello di porre fine a un eccessivo ricorso a prassi quali richiami al regolamento, mozioni di procedura e dichiarazioni di voto, nonché richieste di votazioni distinte, per parti separate o per appello nominale, nei casi in cui il Presidente ritenga che vi sia il chiaro intento di pregiudicare in modo grave e duraturo lo svolgimento dei lavori dell'Aula o i diritti degli altri deputati. |
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Tra i poteri conferiti dalla presente disposizione rientra anche quello di mettere in votazione testi in ordine diverso da quello previsto nel documento oggetto della votazione. In analogia con quanto previsto all'articolo 174, paragrafo 7, il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere. |
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2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti nonché in merito alle interrogazioni al Consiglio e alla Commissione e alla conformità delle relazioni con il regolamento. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Trasmette inoltre alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza. |
2. Il Presidente apre, sospende e toglie le sedute. Decide in merito alla ricevibilità degli emendamenti e degli altri testi posti in votazione nonché in merito alla ricevibilità delle interrogazioni parlamentari. Fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni. Trasmette inoltre alle commissioni le comunicazioni che sono di loro competenza. |
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3. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata. |
3. Il Presidente può prendere la parola in una discussione solo per esporre lo stato della questione e richiamare alla medesima; se intende partecipare a una discussione, abbandona il seggio presidenziale e può rioccuparlo solo dopo che la discussione sulla questione sia terminata. |
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4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere. |
4. Nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti amministrativi, giudiziari o finanziari il Parlamento è rappresentato dal suo Presidente, che può delegare tale potere. |
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4 bis. Il Presidente è responsabile della sicurezza e dell'inviolabilità degli edifici del Parlamento europeo. |
Motivazione | |
The contents of the first interpretation after paragraph 1 shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 164a), whilethe contents of the second interpretation shall be transformed into a provision of the title on plenary sessions (Rule 174). | |
The suggested change to paragraph 2 reflects the current practice according to which the President rules as inadmissible not only amendments, but also paragraphs of reports which are in violation of primary Union law or risk damaging Parliament's interest or reputation. | |
The new paragraph 4a reflects the current practice according to which the President is the highest authority as regards the waiver of the inviolability of Parliament's premises and archives (Articles 1 and 2 PPI) and its security. | |
Emendamento 20 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 23 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 23 |
Articolo 23 |
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Attribuzioni dei vicepresidenti |
Attribuzioni dei vicepresidenti |
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1. Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2. |
1. Il Presidente, in caso di assenza, di impedimento o qualora intenda partecipare a una discussione a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, è sostituito da uno dei vicepresidenti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2. |
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2. I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 25, 27, paragrafi 3 e 5, e 71, paragrafo 3. |
2. I vicepresidenti assolvono altresì le funzioni che sono loro attribuite a norma degli articoli 25, 27, paragrafi 3 e 5, e 71, paragrafo 3. |
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3. Il Presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di assumere le responsabilità conferite al Presidente a norma dell'articolo 130, paragrafo 2, e dell'allegato II, paragrafo 3. |
3. Il Presidente può delegare ai vicepresidenti qualsiasi funzione, come quella di rappresentare il Parlamento in relazione a cerimonie o atti determinati. In particolare, può incaricare un vicepresidente di assumere le responsabilità conferite al Presidente a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, e dell'articolo 130, paragrafo 2. |
Motivazione | |
L'allegato II sarà soppresso. Si vedano le modifiche proposte all'articolo 129. | |
Emendamento 21 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 25 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 25 |
Articolo 25 |
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Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza |
Attribuzioni dell'Ufficio di presidenza |
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1. L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento. |
1. L'Ufficio di presidenza svolge i compiti a esso affidati dal presente regolamento. |
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2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi. |
2. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti l'organizzazione interna del Parlamento, il suo Segretariato e i suoi organi. |
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3. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico. |
3. L'Ufficio di presidenza adotta decisioni di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo concernenti i deputati, su proposta del Segretario generale o di un gruppo politico. |
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4. L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute. |
4. L'Ufficio di presidenza disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute. |
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Il termine "svolgimento delle sedute" comprende la questione del comportamento dei deputati all'interno di tutti i locali del Parlamento. |
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5. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni previste all'articolo 35 per i deputati non iscritti. |
5. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni previste all'articolo 35 per i deputati non iscritti. |
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6. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti. |
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti. |
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7. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento. |
7. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento. |
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8. L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i Questori conformemente all'articolo 28. |
8. L'Ufficio di presidenza adotta le direttive per i Questori e può chiedere che essi svolgano determinati compiti. |
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9. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni di commissione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori. |
9. L'Ufficio di presidenza è l'organo competente ad autorizzare le riunioni o le missioni delle commissioni al di fuori dei luoghi abituali di lavoro, le audizioni, nonché i viaggi di studio e di informazione effettuati dai relatori. |
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Allorquando tali riunioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato a partire dalle lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri supplenti della commissione. |
Allorquando tali riunioni o missioni sono autorizzate, il regime linguistico è fissato a partire dal Codice di condotta sul multilinguismo adottato dall'Ufficio di presidenza. Nello stesso modo si procede anche per quanto riguarda le delegazioni. |
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Nello stesso modo si procede per quanto riguarda le delegazioni, fatto salvo il consenso dei membri e dei membri supplenti interessati. |
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10. L'Ufficio di presidenza nomina il Segretario generale conformemente all'articolo 222. |
10. L'Ufficio di presidenza nomina il Segretario generale conformemente all'articolo 222. |
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11. L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e svolge, nel quadro dell'attuazione di detto regolamento, i compiti che gli sono attribuiti dal presente regolamento. |
11. L'Ufficio di presidenza fissa le modalità di applicazione del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni a livello europeo. |
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12. L'Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di cariche e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e allegate al presente regolamento7. |
12. L'Ufficio di presidenza stabilisce le norme concernenti il trattamento di informazioni riservate da parte del Parlamento e dei suoi organi, di titolari di cariche e di altri deputati, tenendo conto degli eventuali accordi interistituzionali conclusi in materia. Tali norme sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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13. Il Presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti. |
13. Il Presidente e/o l'Ufficio di presidenza possono affidare a uno o più membri dell'Ufficio di presidenza compiti generali o particolari rientranti nelle competenze del Presidente e/o dell'Ufficio di presidenza. Allo stesso tempo vengono determinate le modalità di esecuzione di tali compiti. |
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14. L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali. |
14. L'Ufficio di presidenza designa due vicepresidenti ai quali è affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali. |
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Essi riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia. |
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14 bis. L'Ufficio di presidenza designa un vicepresidente al quale è affidato il compito dell'attuazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. |
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14 ter. L'Ufficio di presidenza è competente per l'applicazione dello Statuto dei deputati e decide riguardo agli importi delle indennità sulla base del bilancio annuale. |
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15. In occasione della rielezione del Parlamento, l'Ufficio di presidenza uscente resta in carica fino alla prima seduta del nuovo Parlamento. |
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7 Cfr. allegato VII, parte E. |
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Motivazione | |
The changes to paragraph 9 subparagraph 2, reflect the provisions of the Code of Conduct on multi-lingualism adopted by the Bureau on the basis of the competences conferred upon it by the current Rule. | |
As regards the changes to paragraph 11, the last sentence is deleted as it repeats paragraph 1. The amendments means to align the text of the Rule with the new Regulation. | |
Paragraph 14 subparagraph 2 is deleted here and moved under Rule 27(3). | |
The content for paragraph 14a (new)comes from the last sentence of Rule 27(5) and the wording is aligned with Rule 25(14). | |
This sentence in paragraph 14b(new) is taken from current Rule 10 and is slightly reworded to replace ("financial envelopes" is replaced by "allowances"). | |
Paragraph 15 is deleted, as a new Rule 30a will cover all bodies and office holders. | |
Emendamento 22 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 26 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 26 |
Articolo 26 |
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Composizione della Conferenza dei presidenti |
Composizione della Conferenza dei presidenti |
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1. La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi rappresentare da un membro del suo gruppo. |
1. La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi rappresentare da un membro del suo gruppo. |
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2. Il Presidente del Parlamento invita uno dei deputati non iscritti alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto. |
2. Il Presidente del Parlamento, dopo aver dato l'opportunità ai deputati non iscritti di esprimere il loro parare, invita uno di loro alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto. |
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3. La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite. |
3. La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite. |
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Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione della consistenza numerica di ciascun gruppo politico. |
Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione della consistenza numerica di ciascun gruppo politico. |
Emendamento 23 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 27 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 27 |
Articolo 27 |
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Attribuzioni della Conferenza dei presidenti |
Attribuzioni della Conferenza dei presidenti |
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1. La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento. |
1. La Conferenza dei presidenti svolge i compiti a essa affidati dal presente regolamento. |
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2. La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislativa. |
2. La Conferenza dei presidenti delibera sull'organizzazione dei lavori del Parlamento e sulle questioni connesse alla programmazione legislativa. |
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3. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri. |
3. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione europea nonché con i parlamenti nazionali degli Stati membri. I vicepresidenti ai quali è stato affidato il compito di occuparsi delle relazioni con i parlamenti nazionali riferiscono regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle loro attività in materia. |
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4. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie. |
4. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per le questioni relative alle relazioni con i paesi terzi e con istituzioni od organizzazioni extracomunitarie. |
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5. La Conferenza dei presidenti è responsabile dell'organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Ciò può includere l'organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d'interesse generale europeo, aperti alla partecipazione dei cittadini interessati. L'Ufficio di presidenza nomina un vicepresidente competente per l'attuazione di queste consultazioni, il quale riferisce alla Conferenza dei presidenti. |
5. La Conferenza dei presidenti è responsabile dell'organizzazione di consultazioni strutturate con la società civile europea su argomenti di rilievo. Ciò può includere l'organizzazione di dibattiti pubblici su argomenti d'interesse generale europeo, aperti alla partecipazione dei cittadini interessati. Il vicepresidente competente per l'attuazione di queste consultazioni riferisce regolarmente alla Conferenza dei presidenti sulle sue attività in materia. |
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6. La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento. |
6. La Conferenza dei presidenti fissa il progetto di ordine del giorno delle tornate del Parlamento. |
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7. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste, delle delegazioni permanenti e delle delegazioni ad hoc. |
7. La Conferenza dei presidenti presenta al Parlamento proposte per quanto concerne la composizione e le competenze delle commissioni e delle commissioni d'inchiesta nonché delle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni permanenti. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per l'autorizzazione delle delegazioni ad hoc. |
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8. La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula conformemente all'articolo 36. |
8. La Conferenza dei presidenti decide in merito alla ripartizione dei posti in Aula conformemente all'articolo 36. |
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9. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per l'autorizzazione delle relazioni d'iniziativa. |
9. La Conferenza dei presidenti è l'organo competente per l'autorizzazione delle relazioni d'iniziativa. |
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10. La Conferenza dei presidenti presenta all'Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici. |
10. La Conferenza dei presidenti presenta all'Ufficio di presidenza proposte in merito a problemi amministrativi e finanziari dei gruppi politici. |
Motivazione | |
Il testo aggiunto al paragrafo 3 è ripreso dall'articolo 25, paragrafo 14. | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 5, esse sono collegate all'aggiunta del paragrafo 14 bis all'articolo 25. | |
Emendamento 24 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 28 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 28 |
Articolo 28 |
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Attribuzioni dei Questori |
Attribuzioni dei Questori |
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I Questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati, secondo direttive fissate dall'Ufficio di presidenza. |
I Questori sono incaricati di compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i deputati, secondo direttive fissate dall'Ufficio di presidenza, come pure degli altri compiti loro affidati. |
Emendamento 25 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 29 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 29 |
Articolo 29 |
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Conferenza dei presidenti di commissione |
Conferenza dei presidenti di commissione |
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1. La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e speciali. Essa elegge il proprio presidente. |
1. La Conferenza dei presidenti di commissione è composta dai presidenti di tutte le commissioni permanenti e speciali. Essa elegge il proprio presidente. |
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In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età (o in caso di impedimento di quest'ultimo il deputato più anziano presente) a assumere la presidenza della riunione. |
1 bis. In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età a assumere la presidenza della riunione. |
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2. La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate. |
2. La Conferenza dei presidenti di commissione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle commissioni e alla fissazione dell'ordine del giorno delle tornate. |
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3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni. |
3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di commissione determinate attribuzioni. |
Motivazione | |
Il testo dell'interpretazione è trasformato in un paragrafo. La soppressione non modifica in alcun modo la sostanza. | |
Emendamento 26 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 30 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 30 |
Articolo 30 |
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Conferenza dei presidenti di delegazione |
Conferenza dei presidenti di delegazione |
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1. La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge il proprio presidente. |
1. La Conferenza dei presidenti di delegazione è composta dai presidenti di tutte le delegazioni interparlamentari permanenti. Essa elegge il proprio presidente. |
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In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età (o in caso di impedimento di quest'ultimo il deputato più anziano presente) a assumere la presidenza della riunione. |
1 bis. In caso di assenza del Presidente, è il decano d'età a assumere la presidenza della riunione. |
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2. La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle delegazioni. |
2. La Conferenza dei presidenti di delegazione può presentare alla Conferenza dei presidenti proposte in merito ai lavori delle delegazioni. |
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3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni. |
3. L'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti possono delegare alla Conferenza dei presidenti di delegazione determinate attribuzioni. |
Motivazione | |
Il testo dell'interpretazione è trasformato in un paragrafo. La soppressione non modifica in alcun modo la sostanza. | |
Emendamento 27 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 30 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 30 bis |
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Continuità delle cariche durante il periodo elettorale |
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In occasione della rielezione del Parlamento, tutti gli organi e i titolari di carica del Parlamento uscente continuano a esercitare le loro funzioni fino alla prima seduta del nuovo Parlamento. |
Motivazione | |
Il testo è ripreso dall'articolo 25, paragrafo 15, ampliandone la portata. | |
Emendamento 28 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 31 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 31 |
Articolo 31 |
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Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti |
Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti |
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1. I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali, stampati e distribuiti a tutti i deputati e sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza definiti all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali. |
1. I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali e distribuiti a tutti i deputati e sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza a norma dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali. |
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2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'attività dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati e pubblicate sul sito internet del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione. |
2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'esercizio da parte dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei Questori delle rispettive attribuzioni. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati e pubblicate sul sito internet del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla presentazione. |
Motivazione | |
La modifica è intesa a chiarire la disposizione, in quanto il termine "attività", utilizzato nel testo in vigore, ha un significato troppo ampio e, secondo il servizio competente, molte interrogazioni presentate non riguardano l'ambito di attività dei tre organi in questione. | |
Emendamento 29 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 32 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 32 |
Articolo 32 |
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Costituzione di gruppi politici |
Costituzione e scioglimento di gruppi politici |
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1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. |
1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. |
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Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento. |
Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento. |
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2. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque deputati. |
2. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venticinque deputati. |
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3. Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto della soglia richiesta, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che: |
3. Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto di una delle soglie richieste, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che: |
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– i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri; |
– i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri; |
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– il gruppo esista da più di un anno. |
– il gruppo esista da più di un anno. |
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Il Presidente non concede questa deroga qualora vi siano elementi sufficienti per sospettare una sua applicazione abusiva. |
Il Presidente non concede questa deroga qualora vi siano elementi sufficienti per sospettare una sua applicazione abusiva. |
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4. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico. |
4. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico. |
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5. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza. |
5. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza. La dichiarazione è firmata da tutti i membri del gruppo. |
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6. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
6. La dichiarazione è allegata al processo verbale della tornata durante la quale viene comunicata la costituzione del gruppo politico. |
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6 bis. Il Presidente comunica la costituzione dei gruppi politici in Aula. Tale comunicazione ha effetti giuridici retroattivi a partire dal momento in cui il gruppo ha notificato la sua costituzione al Presidente in conformità del presente articolo. |
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Il Presidente comunica anche lo scioglimento dei gruppi politici in Aula. Tale comunicazione avrà effetti giuridici a partire dal giorno successivo al momento in cui il gruppo non soddisfa più le condizioni per la sua esistenza. |
Motivazione | |
The change to the title aligns it with the provisions for the constitution/dissolution of the political groups (Rule 32 6a). | |
The current wording of paragraph 3 subparagraph 1 uses "threshold" in singular while there are two thresholds. | |
As regards the amendments to paragraph 5, the formality of signatures would increase the legal certainty of the statement submitted to the President. | |
Paragraph 6 has hardly ever been applied as it stands and certainly not during the last years. Therefore it is proposed to delete the reference to the publication in the Official journal and bring the provision in line with the practice. | |
As regards the addition of paragraph 6a, is aims at clarifying that a declaration by the President – in his role as a "notary" - is necessary for the establishment of the group, with retroactive effect to the moment when the group validly notified its establishment and, for its dissolution, also a declaration of President with effects on the day following the moment when the conditions failed to be complied with by the group. | |
Emendamento 30 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 33 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 33 |
Articolo 33 |
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Attività e status giuridico dei gruppi politici |
Attività e status giuridico dei gruppi politici |
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1. I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento. |
1. I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento. |
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2. L'Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio. |
2. L'Ufficio di presidenza, sulla base delle proposte presentate dalla Conferenza dei presidenti, fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio e alle conseguenze di un eventuale mancato rispetto di tali disposizioni. |
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3. Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico. |
3. Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico. |
Motivazione | |
La modifica è intesa a uniformare il testo all'articolo 27, paragrafo 10. | |
Emendamento 31 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 34 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 34 |
Articolo 34 |
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Intergruppi |
Intergruppi |
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1. I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile. |
1. I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile. |
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2. Tali raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico. |
2. Tali raggruppamenti agiscono in modo pienamente trasparente e non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico. |
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I raggruppamenti in questione sono tenuti a dichiarare qualunque sostegno, in contanti o in natura (per esempio assistenza di segreteria) che, se offerto a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma dell'allegato I. |
3. Gli intergruppi sono tenuti a dichiarare annualmente qualunque sostegno, in contanti o in natura (per esempio assistenza di segreteria) che, se offerto a titolo individuale, sarebbe soggetto all'obbligo di dichiarazione a norma dell'allegato I. |
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I Questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al secondo comma. Il registro è pubblicato nel sito internet del Parlamento. I Questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni. |
4. I Questori tengono un registro delle dichiarazioni di cui al paragrafo 3. Il registro è pubblicato nel sito internet del Parlamento. I Questori stabiliscono le modalità relative a dette dichiarazioni e assicurano l'effettiva applicazione del presente articolo. |
Emendamento 32 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE |
LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE |
Emendamento 33 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 37 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 37 |
Articolo 37 |
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Programma di lavoro della Commissione |
Programmazione annuale |
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1. Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea. |
1. Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea. |
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Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni e allegati al regolamento8. |
Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni8. |
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1 bis. Successivamente all'adozione del programma di lavoro della Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in conformità del punto 7 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 20168 bis, procedono a uno scambio di opinioni e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale che fissa gli obiettivi e le priorità di massima. |
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Prima di avviare i negoziati con il Consiglio e con la Commissione sulla dichiarazione comune, il Presidente tiene uno scambio di opinioni con la Conferenza dei presidenti e con la Conferenza dei presidenti di commissione per quanto riguarda gli obiettivi e le priorità di massima del Parlamento. |
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Prima di procedere alla firma della dichiarazione comune, il Presidente chiede l'approvazione della Conferenza dei presidenti. |
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2. In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma di lavoro della Commissione. |
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3. Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri. |
3. Il Presidente trasmette ogni risoluzione sulla programmazione e sulle priorità legislative approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri. |
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Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma di lavoro della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento. |
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4. Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario. |
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4 bis. Qualora la Commissione intenda ritirare una proposta, il Commissario responsabile è invitato dalla commissione competente a una riunione per discutere tale intenzione. Anche la Presidenza del Consiglio può essere invitata a tale riunione. Se la commissione competente non è d'accordo con l'intenzione di ritirare la proposta, può chiedere alla Commissione di rilasciare una dichiarazione al Parlamento. Si applica l'articolo 123. |
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__________________ |
__________________ |
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8 Cfr. allegato XIII. |
8 Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47). |
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8 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Motivazione | |
Sono proposte varie soppressioni, ciascuna per un motivo specifico. Il paragrafo 2 è soppresso perché si tratta di una dichiarazione unilaterale nel regolamento del Parlamento europeo su quanto le altre istituzioni sarebbero autorizzate a fare. | |
Il paragrafo 3, secondo comma, è soppresso ed è spostato più sopra. | |
Il paragrafo 4 è soppresso perché non è mai stato applicato. | |
Emendamento 34 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 38 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 38 |
Articolo 38 |
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Rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
Rispetto dei diritti fondamentali |
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1. In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti fondamentali quali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
1. In tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e i valori sanciti all'articolo 2 del trattato. |
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Il Parlamento rispetta altresì pienamente i diritti e i principi sanciti all'articolo 2 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, del trattato sull'Unione europea. |
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2. Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per l'interpretazione della Carta. Il parere di detta commissione è allegato alla relazione della commissione competente. |
2. Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino i diritti fondamentali dell'Unione europea, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali. |
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2 bis. Tale richiesta va presentata entro quattro settimane lavorative dall'annuncio in Aula del deferimento alla commissione. |
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2 ter. Il parere della commissione competente per la tutela dei diritti fondamentali è allegato alla relazione della commissione competente. |
Motivazione | |
La modifica del titolo copre sia la Carta sia i diritti e i principi sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. | |
Il paragrafo 1 è mantenuto ma con una leggera riformulazione; il primo e il secondo comma sono uniti tra loro. La disposizione del testo in vigore risale al periodo precedente al trattato di Lisbona, con il quale la Carta dei diritti fondamentali ha acquisito lo stesso valore del trattato (l'articolo 6 copre sia la Carta (articolo 6, paragrafo 1)) che la Convenzione (articolo 6, paragrafo 3). | |
Per quanto riguarda l'aggiunta del paragrafo 2 bis, è intesa a uniformare i termini di cui agli articoli 38 e 42. | |
Emendamento 35 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 38 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 38 bis |
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Uguaglianza di genere |
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1. Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta non tenga sufficientemente conto dell'uguaglianza di genere, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. |
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2. Tale richiesta va presentata entro quattro settimane lavorative dall'annuncio in Aula del deferimento alla commissione. |
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3. Il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere è allegato alla relazione della commissione competente. |
Motivazione | |
La correzione consiste nella soppressione dell'ultima frase del primo paragrafo, che è una ripetizione del terzo paragrafo. | |
Emendamento 36 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 39 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 39 |
Articolo 39 |
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Verifica della base giuridica |
Verifica della base giuridica |
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1. Per ogni proposta di atto legislativo o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente per il merito verifica in primo luogo la base giuridica. |
1. Per ogni proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente per il merito verifica in primo luogo la base giuridica. |
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2. Qualora contesti la legittimità o l'opportunità della base giuridica, anche rispetto alla verifica di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici. |
2. Qualora contesti la legittimità o l'opportunità della base giuridica, anche rispetto alla verifica di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la commissione competente chiede il parere della commissione competente per gli affari giuridici. |
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3. La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica delle proposte di atti legislativi. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
3. La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica in qualsiasi fase della procedura legislativa. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
|
4. Qualora decida di contestare la legittimità o l'opportunità della base giuridica, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta. |
4. Qualora decida di contestare la legittimità o l'opportunità della base giuridica, ove opportuno in seguito a uno scambio di opinioni con il Consiglio e la Commissione in conformità degli accordi stipulati a livello interistituzionale1bis, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Fatto salvo l'articolo 63, il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta. |
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5. Gli emendamenti volti a modificare la base giuridica di una proposta di atto legislativo presentati in Aula senza che la commissione competente per il merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili. |
5. Gli emendamenti volti a modificare la base giuridica presentati in Aula senza che la commissione competente per il merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili. |
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6. Qualora la Commissione non accetti di modificare la sua proposta per conformarla alla base giuridica approvata dal Parlamento, il relatore o il presidente della commissione competente per gli affari giuridici o della commissione competente per il merito possono proporre di rinviare la votazione sul contenuto della proposta a una seduta successiva. |
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1 bis Accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016, punto 25 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
Motivazione | |
As concerns the changes in paragraph 1, "legally binding" is an inclusive formula which covers both the acts adopted by the ordinary and special legislative procedure (currently referred to as "legislative acts") and those adopted by another procedure (for instance NLE which the current rules refer to as "other documents of a legislative nature"). This formula reflects Article 288 and Article 2(1)&(2) of the Treaty on the Functioning of the European Union. The change is to be included in other Rules, especially as some of them (e.g. Rule 49(1) or even Rule 39(3) just below) refer only to "legislative acts" or "legislative procedures", but are in fact also applied to acts and procedures which are not "legislative" in the meaning of Article 289(3) TFEU (for instance "NLE". | |
As concerns the changes in paragraph 1, this suggestion is made to include the possibility of checking the legal basis not only at the stage of Commission's proposal, but also when the Council adopts its first reading position. | |
As regards the deletion of paragraph 6, emphasis put (probably for historical reasons) on the Commission, while the author or co-author of the legislative act is the Council. Such a referral back to the committee is always possible under the Rules of Procedure. | |
Emendamento 37 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 40 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 40 |
Articolo 40 |
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Delega del potere legislativo |
Delega del potere legislativo e conferimento di competenze di esecuzione |
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1. Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta. |
1. Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che delega poteri alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione agli obiettivi, al contenuto, alla portata e alla durata della delega, nonché alle condizioni cui essa è soggetta. |
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1 bis. Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che conferisce competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione al fatto che, nell'esercizio delle competenze di esecuzione, la Commissione non possa modificare né integrare l'atto legislativo nemmeno nei suoi elementi non essenziali. |
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2. La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione. |
2. La commissione competente per il merito può in qualsiasi momento chiedere il parere della commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione. |
|
3. La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
3. La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi e il conferimento di competenze di esecuzione. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
Emendamento 38 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 41 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 41 |
Articolo 41 |
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Verifica della compatibilità finanziaria |
Verifica della compatibilità finanziaria |
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1. In caso di proposta di atto legislativo avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti. |
1. In caso di proposta di atto giuridicamente vincolante avente incidenze finanziarie, il Parlamento accerta se sono previste risorse finanziarie sufficienti. |
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2. Fatto salvo l'articolo 47, per ogni proposta di atto legislativo o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente per il merito verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il quadro finanziario pluriennale. |
2. Per ogni proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente per il merito verifica la compatibilità finanziaria dell'atto con il regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale. |
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3. Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente per il merito chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio. |
3. Qualora modifichi la dotazione finanziaria dell'atto esaminato, la commissione competente per il merito chiede il parere della commissione competente per le questioni di bilancio. |
|
4. La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte di atti legislativi. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
4. La commissione competente per le questioni di bilancio può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni relative alla compatibilità finanziaria delle proposte di atti giuridicamente vincolanti. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
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5. Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, che le pone in votazione. |
5. Qualora decida di contestare la compatibilità finanziaria della proposta, la commissione competente per le questioni di bilancio riferisce le proprie conclusioni al Parlamento, prima che quest'ultimo voti sulla proposta. |
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6. Un atto dichiarato incompatibile può essere approvato dal Parlamento con riserva delle decisioni dell'autorità di bilancio. |
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Motivazione | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 2, il riferimento all'articolo 47 è superfluo. L'aggiunta del riferimento al regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale precisa che la commissione per i bilanci esamina anche la tabella della ripartizione degli stanziamenti inclusa nel regolamento sul QFP. | |
Le modifiche al paragrafo 5 sono intese a chiarire che il Parlamento non voterebbe sulle conclusioni della commissione per i bilanci, ma che esse sarebbero allegate alla relazione della commissione competente prima del voto in Aula. | |
Il paragrafo 6 è soppresso in quanto non è molto chiaro se il termine "atto" si riferisce alla proposta di atto legislativo e chi l'ha dichiarato "incompatibile". | |
Emendamento 39 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 42 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 42 |
Articolo 42 |
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Esame del rispetto del principio di sussidiarietà |
Esame del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità |
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1. Durante l'esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
1. Durante l'esame di una proposta di atto legislativo il Parlamento verifica con particolare attenzione il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
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2. La commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su qualsiasi proposta di atto legislativo. |
2. Solo la commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su una proposta di atto legislativo. |
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Qualora la commissione competente, un gruppo politico o almeno 40 deputati ritengano che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino il principio di sussidiarietà, la questione è deferita, su loro richiesta, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. Tale richiesta va presentata entro quattro settimane lavorative dall'annuncio in Aula del deferimento alla commissione. |
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3. Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell'articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e dell'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tale documento è deferito alla commissione competente e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. |
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4. Tranne che nei casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
4. Tranne che nei casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
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4 bis. Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell'articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, tale documento è deferito alla commissione competente e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. |
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5. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l'autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere. |
5. Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, o un quarto qualora si tratti di una proposta di atto legislativo presentato sulla base dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento non prende alcuna decisione finché l'autore della proposta non abbia dichiarato come intende procedere. |
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6. Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la commissione competente, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifiche in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione. |
6. Qualora, secondo la procedura legislativa ordinaria, i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la commissione competente, previo esame dei pareri motivati dei parlamenti nazionali e della Commissione, e avendo ascoltato le osservazioni della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà, può raccomandare al Parlamento di respingere la proposta per violazione del principio di sussidiarietà o sottoporre al Parlamento qualsiasi altra raccomandazione che può contenere suggerimenti di modifiche in relazione al rispetto di detto principio. Il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà è allegato a detta raccomandazione. |
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La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il Presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento. |
La raccomandazione è presentata al Parlamento per discussione e votazione. Se una raccomandazione di reiezione della proposta è approvata a maggioranza dei voti espressi, il Presidente dichiara conclusa la procedura. Se il Parlamento non respinge la proposta, la procedura prosegue tenendo conto delle raccomandazioni approvate dal Parlamento. |
Motivazione | |
L'aggiunta al paragrafo 2 del comma 1 bis (nuovo) si ispira alla disposizione di cui all'articolo 38. | |
Il paragrafo 3 è spostato dopo il paragrafo 4 e la sua formulazione è semplificata. | |
Emendamento 40 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 44 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 44 |
Articolo 44 |
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Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio |
Rappresentanza del Parlamento alle riunioni del Consiglio |
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Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio nella quale quest'ultimo opera in veste di legislatore, il Presidente del Parlamento chiede al presidente o al relatore della commissione competente o a un altro deputato designato dalla commissione di rappresentare il Parlamento. |
Qualora il Consiglio inviti il Parlamento a partecipare ad una riunione del Consiglio, il Presidente del Parlamento chiede al presidente o al relatore della commissione competente in materia o a un altro deputato designato dalla commissione di rappresentare il Parlamento. |
Emendamento 41 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 45 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 45 |
Articolo 45 |
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Diritto di iniziativa conferito al Parlamento dai trattati |
Diritto del Parlamento di presentare proposte |
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Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa. |
Nei casi in cui i trattati conferiscono al Parlamento un diritto d'iniziativa, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione d'iniziativa in conformità dell'articolo 52. |
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La relazione comprende: |
La relazione comprende: |
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a) una proposta di risoluzione; |
a) una proposta di risoluzione; |
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b) se del caso, un progetto di decisione o un progetto di proposta; |
b) un progetto di proposta; |
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c) una motivazione corredata, se del caso, di una scheda finanziaria. |
c) una motivazione corredata, se del caso, di una scheda finanziaria. |
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Qualora l'approvazione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione fintanto che il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione. |
Qualora l'approvazione di un atto da parte del Parlamento richieda l'approvazione o l'accordo del Consiglio e il parere o l'accordo della Commissione, il Parlamento può, in seguito al voto sull'atto proposto e su proposta del relatore, decidere di rinviare il voto sulla proposta di risoluzione fintanto che il Consiglio o la Commissione non abbiano formulato la loro posizione. |
Motivazione | |
La modifica del titolo è intesa a uniformarlo con il titolo dell'articolo 46. | |
Le modifiche al comma 1 sono dei chiarimenti. Alcuni esempi di possibili iniziative del Parlamento sono: articolo 7 TUE: violazione da parte di uno Stato membro dei valori dell'UE; articolo 14 TUE: composizione del PE: articolo 48 TUE: revisione del trattato; articolo 223, paragrafo 1, TFUE: disposizioni relative alle elezioni del PE; articolo 223, paragrafo 2, TFUE: decisione sull'esercizio delle funzioni di deputato (statuto dei deputati al Parlamento europeo); articolo 226 TFUE: disposizioni relative all'esercizio del diritto d'inchiesta del PE; articolo 228 TFUE: disposizioni relative all'esercizio delle funzioni del Mediatore. | |
Emendamento 42 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 46 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 46 |
Articolo 46 |
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Iniziativa a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
Richieste alla Commissione di presentare proposte |
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1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell'articolo 52. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale proposta. |
1. Il Parlamento può chiedere alla Commissione di presentargli, per l'adozione di nuovi atti o la modifica di atti esistenti, ogni adeguata proposta ai sensi dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvando una risoluzione sulla base di una relazione di iniziativa della commissione competente, elaborata a norma dell'articolo 52. La risoluzione deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento nella votazione finale. Il Parlamento può stabilire contestualmente un termine per la presentazione di tale proposta. |
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2. Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
2. Ogni deputato può presentare una proposta di atto dell'Unione nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata da una motivazione di non oltre 150 parole. |
La proposta può essere presentata congiuntamente da un numero massimo di dieci deputati. Essa indica la base giuridica su cui è fondata e può essere corredata da una motivazione di non oltre 150 parole. |
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La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Ai fini di tale verifica il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull'adeguatezza della base giuridica. Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente. |
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Prima della trasmissione alla commissione competente, la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario. |
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Entro tre mesi dal deferimento e dopo aver dato agli autori della proposta la possibilità di rivolgersi alla commissione, la commissione competente decide in merito al seguito da dare alla proposta. |
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Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione. |
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3. La proposta è presentata al Presidente che verifica se sono soddisfatti i requisiti giuridici. Ai fini di tale verifica il Presidente può deferire la proposta alla commissione competente per un parere sull'adeguatezza della base giuridica. Se il Presidente reputa la proposta ammissibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente. |
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Prima della trasmissione alla commissione competente, la proposta è tradotta nelle lingue ufficiali che il presidente della commissione competente ritiene necessarie ai fini di un esame sommario. |
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La commissione può raccomandare al Presidente che la proposta sia aperta alla firma di qualunque deputato, secondo le modalità e i termini stabiliti all'articolo 136, paragrafi 2, 3 e 7. |
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Qualora la proposta sia firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, la relazione sulla proposta si considera autorizzata dalla Conferenza dei presidenti. Dopo aver ascoltato gli autori della proposta, la commissione elabora una relazione a norma dell'articolo 52. |
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Se l'opposizione di ulteriori firme non è stata prevista o se la proposta non è firmata dalla maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, entro tre mesi dalla presentazione, la commissione competente decide in merito al seguito da dare alla proposta dopo aver ascoltato gli autori. |
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Il nome degli autori della proposta viene indicato nel titolo della relazione. |
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4. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata da raccomandazioni particolareggiate in ordine al contenuto della proposta richiesta, che deve rispettare i diritti fondamentali e il principio di sussidiarietà. |
4. La risoluzione del Parlamento precisa la pertinente base giuridica ed è corredata da raccomandazioni in ordine al contenuto della proposta richiesta. |
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5. Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria. |
5. Qualora la proposta richiesta presenti incidenze finanziarie, il Parlamento precisa le modalità volte a garantire un'adeguata copertura finanziaria. |
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6. La commissione competente segue l'avanzamento di ogni atto legislativo proposto a seguito di una richiesta specifica del Parlamento. |
6. La commissione competente segue l'avanzamento di ogni atto giuridico dell'Unione proposto a seguito di una richiesta specifica del Parlamento. |
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6 bis. La Conferenza di presidenti di commissione controlla regolarmente il rispetto da parte della Commissione del punto 10 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", secondo cui la Commissione deve rispondere alle richieste di presentare proposte entro tre mesi, adottando una comunicazione specifica che indica il seguito che intende dare. La Conferenza dei presidenti di commissione riferisce regolarmente sui risultati di tale monitoraggio alla Conferenza dei presidenti. |
Motivazione | |
The title is clarified and aligned, compared also to the title of Rule 45. | |
The first, second, fifth and sixth subparagraphs of Rule 46(3) are moved to Rule 46(2). The contents of the third and fourth subparagraphs of Rule 46(3) is deleted because the procedure they laid down is very complex and was hardly ever applied until now. | |
As regards changes to paragraph 4, they reflect that other principles must obviously also be respected (proportionality for instance). | |
Paragraph 6 shall become paragraph 5. This paragraph refers to a "proposed legislative act". The restriction implied by the word "legislative" (as defined in Article 289 TFEU) is questionable. Therefore it is suggested to use "Union act" as in Article 225 TFEU and in paragraph 1 of this Rule. | |
Emendamento 43 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 47 |
Articolo 47 |
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Esame di documenti legislativi |
Esame di atti giuridicamente vincolanti |
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1. Le proposte di atti legislativi e gli altri documenti di carattere legislativo sono deferiti dal Presidente, per esame, alla commissione competente. |
1. Le proposte di atti giuridicamente vincolanti presentate da altre istituzioni o dagli Stati membri sono deferite dal Presidente, per esame, alla commissione competente. |
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In caso di dubbio, il Presidente può applicare l'articolo 201, paragrafo 2, prima della comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente. |
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Qualora una proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione, la commissione competente può decidere di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria della proposta. |
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Le consultazioni del Consiglio o le richieste di parere della Commissione sono trasmesse dal Presidente alla commissione competente, per esame della proposta in questione. |
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Le disposizioni relative alla prima lettura di cui agli articoli da 38 a 46, da 57 a 63 e all'articolo 75 si applicano alle proposte di atti legislativi indipendentemente dal fatto che esse richiedano una, due o tre letture. |
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1 bis. In caso di dubbio, il Presidente può, prima della comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente, sottoporre una questione di competenza alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, o del suo presidente, in conformità dell'articolo 201 bis, paragrafo 2. |
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1 ter. La commissione competente può decidere in qualsiasi momento di nominare un relatore incaricato di seguire la fase preparatoria di una proposta. Essa tiene particolarmente conto di questa possibilità qualora la proposta figuri nel programma di lavoro della Commissione. |
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2. Le posizioni del Consiglio sono deferite, per esame, alla commissione competente in prima lettura. |
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Alle posizioni del Consiglio si applicano le disposizioni relative alla seconda lettura di cui agli articoli da 64 a 69 e all'articolo 76. |
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3. Durante la procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione. |
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Alla procedura di conciliazione si applicano le disposizioni relative alla terza lettura di cui agli articoli 70, 71 e 72. |
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4. Gli articoli 49, 50, 53, l'articolo 59, paragrafi 1 e 3, e gli articoli 60, 61 e 188 non si applicano alla seconda e alla terza lettura. |
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5. In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura. |
5. In caso di conflitto tra una disposizione del regolamento relativa alla seconda e alla terza lettura e un'altra disposizione del regolamento stesso prevale la disposizione relativa alla seconda e alla terza lettura. |
Motivazione | |
As regards the change to paragraph 1 subparagraph 1, same change as in Rule 39 paragraph 1. | |
As regards the second subparagraph of Rule 47(1), it converts Rule 201(2) into a new Rule on questions of competence: Rule 201a (new); an alignment is therefore necessary. | |
As regards the fourth subparagraph, the reference to the Commission Work Programme is limitative and should be deleted. The rest is moved as paragraph 1b of Rule 47. | |
As regards the fifth subparagraph, the readability of such provision is difficult. The list is not limitative as other Rules apply as well; in addition, it mentions general Rules which apply in any case throughout the procedure, as for instance Rules 38 to 44; Rules 45 & 46 concern the right of initiative; Rules 57 to 63 & 75 are specific for first reading and it is not clear what is meant by the reference to them in this subparagraph. | |
Paragraphs 2 and 3 (2) are deleted as superfluous or self-evident given the existence of specific Rules on second and third reading. | |
Paragraph 3 subparagraph 1 is deleted here and moved to Rule72 as §6(new) | |
Paragraph 4 is deleted given the proposals concerning Rules 66.5(new) and 72.7(new). | |
Emendamento 44 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 47 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 47 bis |
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Accelerazione delle procedure legislative |
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L'accelerazione delle procedure legislative, in coordinamento con il Consiglio e la Commissione, riguardo a proposte specifiche, selezionate in particolare fra quelle definite prioritarie nella dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale in conformità dell'articolo 37, paragrafo 1 bis, può essere concordata dalla commissione o dalle commissioni competenti. |
Emendamento 45 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 48 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 48 |
Articolo 48 |
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Procedure legislative sulle iniziative presentate dagli Stati membri |
Procedure legislative sulle iniziative presentate da istituzioni diverse dalla Commissione o dagli Stati membri |
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1. Le iniziative presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 76 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vengono esaminate a norma del presente articolo e degli articoli da 38 a 43, 47 e 59 del presente regolamento. |
1. Nell'esame di iniziative presentate da istituzioni diverse dalla Commissione o dagli Stati membri, la commissione competente può invitare rappresentanti delle istituzioni o degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. I rappresentanti degli Stati membri promotori possono essere accompagnati dalla Presidenza del Consiglio. |
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2. La commissione competente può invitare rappresentanti degli Stati membri promotori a presentarle la loro iniziativa. Detti rappresentanti possono essere accompagnati dalla Presidenza del Consiglio. |
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3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se sta preparando un parere sull'iniziativa. In caso affermativo, la commissione competente non approva la propria relazione prima di aver ricevuto il parere della Commissione. |
3. Prima di procedere alla votazione, la commissione competente chiede alla Commissione se sta preparando un parere sull'iniziativa o se intende presentare, entro un breve lasso di tempo, una proposta alternativa. In caso di risposta affermativa, la commissione competente non approva la propria relazione prima di aver ricevuto il parere o la proposta alternativa della Commissione. |
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4. Qualora la Commissione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi. |
4. Qualora la Commissione e/o un'altra istituzione e/o gli Stati membri presentino al Parlamento, simultaneamente o entro un breve lasso di tempo, due o più proposte aventi lo stesso obiettivo legislativo, il Parlamento le esamina nell'ambito di un'unica relazione. La commissione competente indica nella propria relazione il testo a cui ha presentato emendamenti e menziona nella risoluzione legislativa tutti gli altri testi. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 1, il testo in vigore disciplina il caso delle iniziative presentate dagli Stati membri, ma anche altre istituzioni hanno la facoltà di presentare iniziative (ad esempio, la Banca centrale europea o la Corte di giustizia – cfr. articolo 294, paragrafo 15, TFUE). La formulazione a "a norma del presente articolo e degli articoli da 38 a 43, 47 e 59 del presente regolamento" è indebitamente limitativa visto che si possono applicare anche altre disposizioni, come ad esempio gli articoli 50 o 53. I paragrafi 1 e 2 sono uniti tra loro. | |
Il paragrafo 2 è soppresso essendo stato accorpato al paragrafo 1. | |
Emendamento 46 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 49 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 49 |
Articolo 49 |
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Relazioni di carattere legislativo |
Relazioni di carattere legislativo |
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1. Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta di atto legislativo propone alla sua commissione la procedura da seguire. |
1. Il presidente della commissione cui è stata deferita una proposta di atto giuridicamente vincolante propone alla sua commissione la procedura da seguire. |
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2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica l'articolo 50, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base al programma di lavoro della Commissione concordato a norma dell'articolo 37. |
2. Dopo la decisione sulla procedura da seguire, e se non si applica la procedura semplificata di cui all'articolo 50, la commissione designa un relatore sulla proposta di atto legislativo tra i propri membri titolari o i sostituti permanenti, a meno che non l'abbia già fatto in base all'articolo 47, paragrafo 1 ter. |
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3. La relazione della commissione comprende: |
3. La relazione della commissione comprende: |
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a) gli eventuali emendamenti alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità del relatore e non sono poste in votazione; |
a) gli eventuali emendamenti alla proposta, corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità dell'autore e non sono poste in votazione; |
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b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2; |
b) un progetto di risoluzione legislativa secondo le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 2; |
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c) se del caso, una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale. |
c) se del caso, una motivazione che comprenda, ove necessario, una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale. |
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c bis) se disponibile, un riferimento alla valutazione d'impatto eseguita dal Parlamento. |
Motivazione | |
Le modifiche al paragrafo 3, lettera a), tengono conto del fatto che la formulazione del testo in vigore implica che nelle "relazioni" tutte le "brevi motivazioni" degli emendamenti siano redatte sotto la "responsabilità del relatore". Ciò è corretto per i progetti di relazione, ma non per le relazioni. | |
Per quanto riguarda il paragrafo 3, lettera c), le schede finanziarie sono molto rare nelle motivazioni, mentre la formulazione "che comprenda" implica una loro inclusione sistematica. Si propone pertanto una formulazione più flessibile. | |
Emendamento 47 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 50 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 50 |
Articolo 50 |
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Procedura semplificata |
Procedura semplificata |
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1. Dopo una prima discussione su una proposta di atto legislativo, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, il presidente della commissione presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applica l'articolo 150, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 4. |
1. Dopo una prima discussione su una proposta di atto legislativo, il presidente della commissione può proporre l'approvazione della proposta senza emendamenti. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata. Il presidente della commissione o il relatore, qualora quest'ultimo sia stato designato, presenta al Parlamento una relazione recante approvazione della proposta. Si applica l'articolo 150, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 4. |
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2. Il presidente della commissione può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Qualora la commissione approvi la proposta, tali emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione. Se entro un termine che non può essere inferiore a ventun giorni dalla trasmissione, non vi si oppone almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 4. |
2. In alternativa, il presidente della commissione può proporre in alternativa che venga elaborata, a sua cura o a cura del relatore, una serie di emendamenti che riflettano la discussione in commissione. Salvo nel caso in cui almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, la procedura proposta è considerata approvata e gli emendamenti vengono trasmessi ai membri della commissione. |
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Se entro un termine che non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi dalla trasmissione, non si oppone agli emendamenti almeno un decimo dei membri della commissione, la relazione si considera approvata da quest'ultima. In tal caso il progetto di risoluzione legislativa e gli emendamenti sono presentati al Parlamento senza discussione ai sensi dell'articolo 150, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafi 2 e 4. |
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Qualora almeno un decimo dei membri della commissione si opponga agli emendamenti, questi ultimi sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva. |
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3. Qualora almeno un decimo dei membri della commissione vi si opponga, gli emendamenti sono posti in votazione nella riunione di commissione successiva. |
|
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4. Il paragrafo 1, prima e seconda frase, il paragrafo 2, prima, seconda e terza frase, e il paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 53. |
4. Fatta eccezione per le disposizioni relative alla presentazione al Parlamento, il presente articolo si applica mutatis mutandis ai pareri delle commissioni ai sensi dell'articolo 53 |
Motivazione | |
Il paragrafo 3 si applica nel caso menzionato al paragrafo 2 e non nel caso menzionato al paragrafo 1. La leggibilità è migliorata accorpando i paragrafi 2 e 3 in un unico paragrafo. | |
Anche la modifica al paragrafo 4 è intesa a migliorarne la leggibilità. | |
Emendamento 48 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 51 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 51 |
Articolo 51 |
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Relazioni di carattere non legislativo |
Relazioni di carattere non legislativo |
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1. Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti. |
1. Qualora una commissione elabori una relazione di carattere non legislativo, essa designa un relatore fra i propri membri titolari o i sostituti permanenti. |
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2. Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in seduta a nome di essa. |
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3. La relazione della commissione comprende: |
3. La relazione della commissione comprende: |
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a) una proposta di risoluzione; |
a) una proposta di risoluzione; |
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b) una motivazione che comprenda una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale; |
b) se del caso, una motivazione che comprenda, ove necessario, una scheda finanziaria nella quale sono stabiliti l'eventuale impatto finanziario della relazione e la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale; |
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c) i testi di proposte di risoluzione che devono figurare a norma dell'articolo 133, paragrafo 4. |
c) i testi di proposte di risoluzione che devono figurare a norma dell'articolo 133, paragrafo 4. |
Motivazione | |
Il paragrafo 2 è soppresso ed è spostato all'attuale articolo 56. Questa definizione delle funzioni del relatore sarà inclusa nell'articolo 56 concernente l'elaborazione di relazioni. | |
Emendamento 49 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 52 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 52 |
Articolo 52 |
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Relazioni di iniziativa |
Relazioni di iniziativa |
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1. Qualora una commissione intenda elaborare una relazione su un argomento di sua competenza e presentare al riguardo una proposta di risoluzione al Parlamento, senza che a essa sia stata deferita una consultazione o una richiesta di parere a norma dell'articolo 201, paragrafo 1, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato. Se la relazione ha per oggetto una proposta presentata da un deputato a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto dei deputati e all'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
1. Qualora una commissione intenda elaborare una relazione non legislativa o una relazione a norma dell'articolo 45 o dell'articolo 46 su un argomento di sua competenza che non è stato oggetto di deferimento, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti. |
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La Conferenza dei presidenti delibera sulle richieste di autorizzazione a elaborare una relazione ai sensi del primo comma, conformemente alle disposizioni attuative da essa stabilite. |
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La Conferenza dei presidenti delibera sulle richieste di autorizzazione a elaborare una relazione ai sensi del paragrafo 1, conformemente alle disposizioni attuative da essa stabilite. Qualora una commissione si veda contestare la propria competenza a elaborare una relazione per la quale ha richiesto l'autorizzazione, la Conferenza dei presidenti delibera entro un termine di sei settimane sulla base di una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal suo presidente. Se la Conferenza dei presidenti non adotta una decisione entro il suddetto termine, la raccomandazione si considera approvata. |
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1 bis. Ogni eventuale rifiuto a tale richiesta deve essere motivato. |
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Se l'oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa del Parlamento di cui all'articolo 45, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati. |
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1 ter. Nei casi di cui agli articoli 45 e 46 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi. |
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2. Le proposte di risoluzione contenute nelle relazioni d'iniziativa sono esaminate dal Parlamento conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 151. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 170, paragrafo 4. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applicano gli articoli 176 e 180. L'articolo 180 si applica altresì alla votazione unica delle proposte di risoluzione alternative. |
2. Le proposte di risoluzione presentate al Parlamento sono esaminate conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 151. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione e le richieste di votazione distinta o per parti separate sono ricevibili in Aula soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei membri del Parlamento I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 170, paragrafo 4. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applica l'articolo 180. L'articolo 180 si applica altresì alla votazione unica delle proposte di risoluzione alternative. |
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Il primo comma non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 45 o all'articolo 46 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica9. |
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2 bis. Il paragrafo 2 non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 45 o all'articolo 46 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica9bis. |
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3. Se l'oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa di cui all'articolo 45, l'autorizzazione può essere rifiutata solo qualora non risultino soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati. |
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4. Nei casi di cui agli articoli 45 e 46 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi. |
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9 Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti, riportata nell'allegato XVII del regolamento. |
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9 bis Cfr. la relativa decisione della Conferenza dei presidenti. |
Motivazione | |
As regards the changes to paragraph 1, the words "neither a consultation nor a request for an opinion has been referred to it" are updated to the current framework where Parliament's legislative powers go well beyond consultation. In fact, the own-initiative report must not deal with topics which are the subject of a legislative report / proposal.The last part of this paragraph will be deleted: Article 5 of the Statute and Article 225 of the Treaty are general provisions and do not as such set certain conditions for a Member's initiative. Minimal conditions are set in Rule 46(2) and they are meant to allow the President to follow up with the referral to the Committee responsible. It is the Committee responsible which then decides whether to seek authorisation. | |
The first part of the interpretation following paragraph 1 is integrated into paragraph 1.The last part of the interpretation is covered in new Rule 201a(2). | |
As regards paragraph 1a and 1b, the change suggests a restructuring of the Rules concerning the conditions for authorisation. The current paragraph 3 is reinserted here as subparagraph of paragraph 2 to which it is linked | |
The content of paragraph 1bis moved from the current Rule 52(4). | |
The renumbering and replacement of current paragraph 3 and 4 before current paragraph 2 aims to clarify that own initiative reports are a subcategory of the non-legislative reports. | |
Paragraph 2 subparagraph 1 becomes a separate paragraph. | |
Paragraph 3 moved up as paragraph 2.1 and paragraph 5 is deleted here and moved up as paragraph 3. As they cover the same issues, the last sentence of paragraph 1 and paragraphs 3 and 4 are merged. | |
Emendamento 50 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 53 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 53 |
Articolo 53 |
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Pareri delle commissioni |
Pareri delle commissioni |
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1. Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 201, paragrafo 3, una commissione sia designata competente per il merito e l'altra competente per parere. |
1. Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 201, paragrafo 3, una commissione sia designata competente per il merito e l'altra competente per parere. |
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La commissione che esprime parere può designare un relatore per parere tra i propri membri titolari o tra i sostituti permanenti oppure trasmettere il proprio parere sotto forma di lettera del suo presidente. |
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2. Nel caso dei documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 47, paragrafo 1, il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del relatore per parere e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme. |
2. Qualora il parere riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del loro autore e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme. Tale breve motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore. |
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Nel caso dei testi non legislativi, il parere consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito. |
Qualora il parere non riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito |
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La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti. |
La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti. |
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I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere. |
I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere. |
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3. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla commissione o alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine. |
3. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla commissione o alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine. |
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3 bis. In alternativa, la commissione che esprime parere può decidere di illustrare la propria posizione sotto forma di emendamenti che, successivamente alla loro approvazione, dovranno essere presentati direttamente alla commissione competente per il merito. Tali emendamenti sono presentati dal presidente o dal relatore a nome della commissione. |
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3 ter. La commissione che esprime parere presenta gli emendamenti di cui al paragrafo 3 bis entro il termine stabilito dalla commissione competente per il merito. |
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4. Tutti i pareri approvati sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito. |
4. Tutti i pareri e gli emendamenti approvati dalla commissione che esprime parere sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito. |
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5. La commissione competente per il merito è l'unica commissione autorizzata a presentare emendamenti in Aula. |
5. Le commissioni che esprimono parere ai sensi del presente articolo non possono presentare emendamenti in Aula |
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6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune. |
6. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune. |
Motivazione | |
As regards the changes to paragraph 1, strictly speaking, the opinion committee does not "make known its views on the report" but on the issue that will be covered by the report.As a new Rule 201a (new) is proposed to deal with the questions of competences, an alignment to that Rules is necessary throughout the text.The addition aims to clarify that a "rapporteur for an opinion" is appointed (currently not in the rules). | |
As regards the addition of paragraph 3 a (new), it reflects the outcome of the last CCC away day, when the Committee Chairs acknowledged that Rule 53 is over-used and recommended the introduction of the 'committees-amendments" to the draft report of the lead committee.This possibility which corresponds to a current practice is now introduced in the Rules with an appropriate procedure to adopt and table "committee-amendments". | |
Paragraph 5 is reworded. In fact, the restriction to the committee responsible is already set out in Rule 169 (which is a more relevant place). | |
Emendamento 51 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 54 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 54 |
Articolo 54 |
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Procedura con le commissioni associate |
Procedura con le commissioni associate |
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Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 201, paragrafo 2 o dell'articolo 52 e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VI, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 53 e le seguenti disposizioni supplementari: |
1. Qualora una questione di competenza sia stata sottoposta alla Conferenza dei presidenti a norma dell'articolo 201 bis e la Conferenza dei presidenti, sulla base dell'allegato VI, ritenga che la questione rientri a titolo pressoché paritario nell'ambito di competenza di due o più commissioni o che diversi aspetti della questione rientrino nell'ambito di competenza di due o più commissioni, si applicano l'articolo 53 e le seguenti disposizioni supplementari: |
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– le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario; |
– le commissioni interessate decidono di comune accordo il calendario; |
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– il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti; |
– il relatore e i relatori per parere si tengono reciprocamente informati e cercano di concordare i testi da essi proposti alle rispettive commissioni e la loro posizione per quanto riguarda gli emendamenti; |
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– i presidenti, il relatore e i relatori per parere interessati determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o congiunte e convengono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni a norma dell'articolo 55; si applica mutatis mutandis l'articolo 201, paragrafo 2, secondo comma; |
– i presidenti, il relatore e i relatori per parere interessati sono vincolati dal principio di buona e leale cooperazione e determinano insieme le parti del testo che rientrano nelle loro competenze esclusive o condivise e convengono le modalità precise della loro cooperazione. In caso di disaccordo sulla delimitazione delle competenze, la questione è sottoposta, su richiesta di una delle commissioni interessate, alla Conferenza dei presidenti, che può decidere sulla questione delle rispettive competenze oppure decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni a norma dell'articolo 55. Tale decisione è adottata conformemente alla procedura e nel rispetto del termine di cui all'articolo 201 bis; |
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– la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Nel caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza congiunta della commissione competente per il merito e di una commissione associata sono respinti dalla prima commissione, la seconda li può presentare direttamente in Aula; |
– la commissione competente per il merito accoglie senza votazione gli emendamenti di una commissione associata qualora riguardino questioni che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva della commissione associata. Qualora la commissione competente per il merito non rispetti la competenza esclusiva della commissione associata, quest'ultima può presentare gli emendamenti direttamente in Aula. Nel caso in cui degli emendamenti riguardanti questioni che rientrano nella competenza condivisa della commissione competente per il merito e di una commissione associata non siano approvati dalla prima commissione, la commissione associata li può presentare direttamente in Aula; |
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– qualora la proposta segua la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata. |
– qualora la proposta segua la procedura di conciliazione, la delegazione del Parlamento comprende il relatore per parere di ogni commissione associata. |
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Il testo del presente articolo non prevede alcuna limitazione al suo ambito di applicazione. Le richieste di applicare la procedura con le commissioni associate concernenti relazioni non legislative fondate sull'articolo 52, paragrafo 1, e sull'articolo 132, paragrafi 1 e 2, sono ricevibili. |
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La procedura con le commissioni associate di cui al presente articolo non si applica alla raccomandazione che la commissione competente deve approvare a norma dell'articolo 99. |
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La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione. |
La decisione della Conferenza dei presidenti di applicare la procedura con le commissioni associate si applica in tutte le fasi della procedura in questione. |
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I diritti collegati allo status di "commissione competente" sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata, in particolare l'obbligo di cooperazione leale in merito al calendario e il diritto della commissione associata nel determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'Aula nell'ambito della sua competenza esclusiva. |
I diritti collegati allo status di "commissione competente" sono esercitati dalla commissione responsabile per il merito. Nell'esercizio di tali diritti, quest'ultima deve rispettare le prerogative della commissione associata, in particolare l'obbligo di cooperazione leale in merito al calendario e il diritto della commissione associata nel determinare gli emendamenti che sono sottoposti all'Aula nell'ambito della sua competenza esclusiva. |
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Nel caso in cui la commissione responsabile per il merito non riconoscesse le prerogative della commissione associata, le decisioni adottate dalla prima restano valide, ma la seconda può presentare gli emendamenti direttamente in Aula, nei limiti delle sue competenze esclusive. |
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1 bis. La procedura di cui al presente articolo non si applica alle raccomandazioni che la commissione competente deve approvare a norma dell'articolo 99. |
Motivazione | |
The changes to paragraph 1 reflect the decision to convert the current Rule 201 (2) into a new Rule 201awhich would cover the questions of competence. Thus, the restriction to legislative files implied by the first paragraph of Rule 201 (1) would be lifted and the new Rule would serve to deal with conflict of competences for both legislative and non-legislative reports. An alignment to take into account the creation of Rule 201 (a) (new) is necessary whenever 201(2) is mentioned. | |
The change to paragraph 1, indent 3, aims to make the sentence easy to read and to bring the provision in line with the suggested creation of Rule 201a (new). | |
For clarity reasons, the last paragraph of the fourth part of the interpretation to this Rule is integrated in paragraph 1, indent 4. | |
The second subparagraph of the interpretation is transformed into a new paragraph of Rule 54 (1a new). | |
The last subparagraph of the interpretation is integrated in the first paragraph of Rule 54 (fourth hyphen); for the case of shared competence, the text already clearly establishes that the associated committee can table amendments directly in plenary. | |
Emendamento 52 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 55 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 55 |
Articolo 55 |
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Procedura con riunioni congiunte delle commissioni |
Procedura con le commissioni congiunte |
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1. Ove le sia sottoposto un problema di competenza sulla base dell'articolo 201, paragrafo 2, la Conferenza dei presidenti può decidere, di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta, purché: |
1. Ove le sia sottoposto un problema di competenza sulla base dell'articolo 201 bis, la Conferenza dei presidenti può decidere di applicare la procedura con riunioni congiunte delle commissioni e con votazione congiunta, purché: |
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– la materia rilevi, in virtù dell'allegato VI, della competenza di più commissioni in modo inscindibile, e |
– la materia rilevi, in virtù dell'allegato VI, della competenza di più commissioni in modo inscindibile, e |
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– la Conferenza dei presidenti sia convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza. |
– la Conferenza dei presidenti sia convinta che si tratti di una questione di grande rilevanza. |
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2. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. |
2. In tal caso i rispettivi relatori elaborano un unico progetto di relazione, che è esaminato e votato dalle commissioni interessate nel corso di riunioni congiunte tenute sotto la presidenza congiunta dei presidenti delle commissioni interessate. |
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In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni. |
In tutte le fasi della procedura, i diritti afferenti allo status di commissione competente possono essere esercitati dalle commissioni interessate solo congiuntamente. Queste ultime possono costituire gruppi di lavoro per preparare le riunioni e le votazioni. |
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3. In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate che, in mancanza di accordo tra i presidenti di dette commissioni, si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate. |
3. In fase di seconda lettura della procedura legislativa ordinaria, la posizione del Consiglio è esaminata nel corso di una riunione congiunta delle commissioni interessate che, in mancanza di accordo tra i presidenti di dette commissioni, si svolge il mercoledì della prima settimana di riunione di organi parlamentari successiva alla comunicazione della posizione del Consiglio al Parlamento. In mancanza di accordo in ordine alla convocazione di una ulteriore riunione, questa è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione. La raccomandazione per la seconda lettura è votata in riunione congiunta sulla base di un progetto comune elaborato dai rispettivi relatori delle commissioni interessate o, in assenza di un progetto comune, degli emendamenti presentati dalle commissioni interessate. |
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In fase di terza lettura della procedura legislativa ordinaria, i presidenti e i relatori delle commissioni interessate sono d'ufficio membri della delegazione al Comitato di conciliazione. |
In fase di terza lettura della procedura legislativa ordinaria, i presidenti e i relatori delle commissioni interessate sono d'ufficio membri della delegazione al Comitato di conciliazione. |
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Il presente articolo può essere applicato alla procedura che porta a una raccomandazione di approvare o respingere la conclusione di un accordo internazionale ai sensi degli articoli 108, paragrafo 5, e 99, paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni in esso previste. |
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Motivazione | |
La modifica al paragrafo 1 è intesa a uniformare il testo alla creazione del nuovo articolo 201 bis sulle questioni di competenza. | |
Probabilmente, anche se non viene indicato, l'interpretazione che segue il paragrafo 3 si applica anche alle raccomandazioni nel quadro di altre procedure di approvazione. Onde evitare qualsiasi confusione o interpretazione errata, si propone di sopprimere il testo dell'interpretazione. | |
Emendamento 53 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 56 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 56 |
Articolo 52 bis |
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Modalità di elaborazione delle relazioni |
Modalità di elaborazione delle relazioni |
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-1. Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in Aula a nome della commissione. |
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1. La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è posta in votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione approvata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione. |
1. La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è posta in votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione approvata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione. |
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2. Nella relazione è menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa. Inoltre se, al momento della votazione, almeno un terzo dei membri presenti lo richiede, nella relazione è indicato il voto espresso da ciascun membro. |
2. Nella relazione è menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa ed è indicato, in conformità dell'articolo 208, paragrafo 3, il voto espresso da ciascun membro. |
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3. Qualora in seno alla commissione non sia raggiunta l'unanimità, la relazione deve altresì dar atto delle opinioni della minoranza. Le opinioni della minoranza sono espresse al momento della votazione sull'insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che è allegata alla motivazione. |
3. Le posizioni della minoranza possono essere espresse al momento della votazione sull'insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che è allegata alla motivazione. |
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Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall'applicazione di tali disposizioni. |
Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall'applicazione del presente paragrafo. |
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4. Su proposta del suo ufficio di presidenza, una commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore le presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore. |
4. Su proposta del suo presidente, una commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore le presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore. |
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5. Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata. |
5. Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni e le votazioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata. |
(Questo articolo, quale modificato, va spostato prima dell'articolo 53) | |
Motivazione | |
As regards the contents of paragraph -1, it consists of the provision currentlu in Rule 51(2) and ismoved here for consistency. | |
The change to paragraph 2 will bring this provision in line with Rule 208(3): adoption of reports by roll-call vote is mandatory. | |
As regards the changes to paragraph 3 subparagraph 1, the first sentence will be deleted: lack of unanimity implies minority opinions; in addition it is not very clear what is meant by "give a summary of the minority opinion" in singular as compared to the rest of the paragraph. | |
The change to paragraph 4 is an alignment to committees' practice. | |
Emendamento 54 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 3 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 3 |
CAPITOLO 3 |
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PRIMA LETTURA |
PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA |
Emendamento 55 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 3 – sezione 1 (nuova) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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SEZIONE 1 |
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PRIMA LETTURA |
Emendamento 56 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 3 – sottotitolo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Fase dell'esame in commissione |
soppresso |
Emendamento 57 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 57 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 57 |
soppresso |
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Modifica di una proposta di atto legislativo |
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1. Qualora la Commissione informi il Parlamento o qualora la commissione competente apprenda in altro modo che la Commissione intende modificare la sua proposta, la commissione competente sospende il suo esame della questione fino a quando non abbia ricevuto la nuova proposta ovvero le modifiche della Commissione. |
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2. Qualora il Consiglio modifichi sostanzialmente la proposta di atto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63. |
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Motivazione | |
Questo articolo, che è più adatto alle procedure di consultazione che non alle procedure legislative ordinarie, è soppresso e spostato (quale modificato) nel nuovo capitolo 4 relativo alla procedura di consultazione. | |
Emendamento 58 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 58 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 58 |
soppresso |
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Posizione della Commissione e del Consiglio sugli emendamenti |
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1. Prima di procedere alla votazione finale su una proposta di atto legislativo, la commissione competente chiede alla Commissione di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione, chiedendo altresì al Consiglio di formulare le sue osservazioni. |
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2. Qualora la Commissione non sia in grado di formulare tale precisazione o dichiari di non essere disposta ad accogliere tutti gli emendamenti approvati dalla commissione competente, quest'ultima può rinviare la votazione finale. |
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3. Se del caso, la posizione della Commissione viene inserita nella relazione della commissione competente. |
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Emendamento 59 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 3 – sottotitolo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Fase dell'esame in Aula |
soppresso |
Emendamento 60 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 59 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 59 |
Articolo 59 |
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Conclusione della prima lettura |
Votazione in Parlamento – Prima lettura |
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-1. Il Parlamento può approvare, modificare o respingere il progetto di atto legislativo. |
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1. Il Parlamento esamina la proposta di atto legislativo sulla base della relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 49. |
1. Il Parlamento vota innanzitutto sull'eventuale proposta di reiezione immediata del progetto di atto legislativo presentata per iscritto dalla commissione competente, da un gruppo politico o da almeno 40 deputati. |
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Se la proposta di reiezione è approvata, il Presidente chiede all'istituzione che ha presentato il progetto di atto legislativo di ritirarlo. |
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Se l'istituzione in questione accoglie la richiesta, il Presidente dichiara conclusa la procedura. |
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Se l'istituzione in questione non ritira il progetto di atto legislativo, il Presidente annuncia che la prima lettura del Parlamento è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per un nuovo esame. |
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Se la proposta di reiezione non è approvata, il Parlamento agisce in conformità dei paragrafi da 1 bis a 1 quater. |
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1 bis. Qualsiasi accordo provvisorio presentato dalla commissione competente a norma dell'articolo 73 quinquies, paragrafo 4, ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, decida invece di procedere alla votazione sugli emendamenti in conformità del paragrafo 1 ter. In tal caso, il Parlamento decide altresì se la votazione sugli emendamenti deve tenersi immediatamente. In caso negativo, il Parlamento fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti e la votazione ha luogo nel corso di una seduta successiva. |
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Se l'accordo provvisorio è approvato mediante votazione unica, il Presidente annuncia che la prima lettura del Parlamento è conclusa. |
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Se, nell'ambito di una votazione unica, l'accordo provvisorio non ottiene la maggioranza dei voti espressi, il Presidente fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti al progetto di atto legislativo. Tali emendamenti sono quindi posti in votazione nel corso di una seduta successiva affinché il Parlamento possa concludere la prima lettura. |
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1 ter. A meno che non sia approvata una proposta di reiezione in conformità del paragrafo 1 o che non sia approvato un accordo provvisorio in conformità del paragrafo 1 bis, gli emendamenti al progetto di atto legislativo sono posti in votazione, comprese, se del caso, le singole parti dell'accordo provvisorio, in caso di presentazione di richieste di votazione distinta o per parti separate o di emendamenti concorrenti. |
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Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni. |
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Dopo la votazione su tali emendamenti, il Parlamento vota sull'intero progetto di atto legislativo, eventualmente modificato. |
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Se l'intero progetto di atto legislativo, eventualmente modificato, è approvato, il Presidente annuncia che la prima lettura è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per l'avvio di negoziati interistituzionali in conformità degli articoli 59 bis, 73 bis e 73 quinquies. |
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Se l'intero progetto di atto legislativo quale modificato non ottiene la maggioranza dei voti espressi, il Presidente annuncia che la prima lettura è conclusa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, non decida di rinviare la questione alla commissione competente per un nuovo esame. |
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1 quater. Dopo le votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 1 ter e le successive votazioni sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa relativamente a richieste procedurali, se presenti, la risoluzione legislativa è considerata approvata. Se necessario, la risoluzione legislativa è modificata, in conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, onde riflettere l'esito delle votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 1 ter. |
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Il testo della risoluzione legislativa e della posizione del Parlamento è trasmesso dal Presidente al Consiglio e alla Commissione, nonché al gruppo di Stati membri, alla Corte di giustizia e alla Banca centrale europea qualora il progetto di atto legislativo sia stato presentato da questi ultimi. |
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2. Il Parlamento vota innanzitutto sugli emendamenti alla proposta oggetto della relazione della commissione competente e successivamente sulla proposta stessa, eventualmente modificata, sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa e infine sul progetto di risoluzione legislativa nel suo complesso, nel quale figurano soltanto una dichiarazione con la quale il Parlamento approva, respinge o propone emendamenti alla proposta di atto legislativo ed eventuali richieste procedurali. |
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In caso di approvazione del progetto di risoluzione legislativa, la prima lettura è conclusa. Qualora il Parlamento non approvi la risoluzione legislativa, la proposta è rinviata alla commissione competente. |
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Ogni relazione presentata nel quadro della procedura legislativa deve essere conforme al disposto degli articoli 39, 47 e 49. La presentazione di una risoluzione non legislativa da parte di una commissione deve avvenire nell'ambito di un deferimento o di un'autorizzazione specifica, così come previsto dagli articoli 52 o 201. |
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3. Il testo della proposta, nella versione approvata dal Parlamento, e la relativa risoluzione sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione come posizione del Parlamento. |
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Motivazione | |
The change of the title aims to clarify what the Rule is about(see also Rule 67a below). | |
As regards the changes to paragraph 1, it extends the possibility to table a motion for rejection to the political groups (this possibility is not foreseen in the current Rule 60). Otherwise,this sub-paragraph to paragraph 1 regroups the provisions in Rule 60 paras 2 and 3, with few modifications aiming to make its reading clearer. These provisions will be placed here in order to observe the logical sequence of the vote in plenary.Following the discussion in AFCO WG, it was agreed to invert the standard procedure so far (referral back to Committee) with the exceptional procedure (to immediately close the first reading). The reference to the vote on the draft legislative resolution has been deleted following the discussion in AFCO WG on 8/10/2015. | |
The insertion of paragraph 1 a (new) aims at granting a privileged status to any provisional agreement reached through informal negotiations in trilogue in accordance with Rule 73, by putting it to a single vote before any other amendments tabled. However, on request by political group/40 members, the Parliament will take a decision on the voting order. Thus, all political groups will have the possibility to ask for split votes and to table amendments to the Commission's proposal at plenary stage within the usual deadlines, but it would be for the plenary to decide the voting order. | |
The insertion of paragraph 1 a, subparagraph 3(new) is necessary as under paragraph 2 amendments would have been already tabled. Usual practice is that amendments which would not have been put to vote under paragraph 2 would be put to vote at the next voting session. | |
As regards, paragraph 1 b, subparagraphs 3 to 5 (new) - technical adaptation of the text following AFCO WG decision not to have a vote on the draft legislative resolution anymore.Provision corresponding to current rule 61 paragraph 2, second subparagraph.Provision currently in Rule 60 paragraph 3. | |
Current Rule 59 §3 is inserted as paragraph 1 c (new), subparagraph 2. | |
Emendamento 61 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 59 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 59 bis |
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Rinvio alla commissione competente |
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Se, in conformità dell'articolo 59, una questione è rinviata alla commissione competente per un nuovo esame o per l'avvio di negoziati interistituzionali in conformità degli articoli 73 bis e 73 quinquies, la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine di quattro mesi, che può essere prorogato dalla Conferenza dei presidenti. |
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In seguito ad un rinvio in commissione, la commissione competente per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata in conformità dell'articolo 54 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all'Aula. |
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Nulla impedisce al Parlamento di decidere di tenere, ove opportuno, un dibattito conclusivo a seguito della relazione della commissione competente alla quale la questione è stata rinviata. |
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(Gli ultimi due paragrafi sono inseriti a titolo di interpretazione) |
Motivazione | |
La modifica proposta estende il termine da due a quattro mesi, visto che due mesi sono risultati estremamente limitati per poter realizzare progressi significativi sui fascicoli legislativi. Inoltre, è stata aggiunta la possibilità di una proroga concessa dalla Conferenza dei presidenti per chiarire la disposizione attualmente contenuta nell'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma. | |
Il primo paragrafo dell'interpretazione è ripreso dal testo dell'interpretazione attualmente figurante all'articolo 60, paragrafo 3. | |
Il secondo paragrafo dell'interpretazione è ripreso dall'articolo 61, paragrafo 2, quarto comma, nella versione approvata il 15 settembre 2016. | |
Emendamento 62 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 60 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 60 |
soppresso |
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Reiezione della proposta della Commissione |
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1. Qualora una proposta della Commissione non ottenga la maggioranza dei voti espressi o qualora sia approvata una proposta di reiezione, che può essere presentata dalla commissione competente o da almeno quaranta deputati, il Presidente, prima che il Parlamento voti sul progetto di risoluzione legislativa, invita la Commissione a ritirare la proposta. |
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2. Se la Commissione aderisce alla richiesta, il Presidente dichiara conclusa la procedura e ne dà comunicazione al Consiglio. |
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3. Se la Commissione non ritira la proposta, il Parlamento rinvia la questione alla commissione competente senza votare sul progetto di risoluzione legislativa, a meno che il Parlamento, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non proceda alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. |
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In caso di rinvio in commissione, la commissione competente decide sulla procedura da seguire e riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro il termine fissato dal Parlamento, termine che non può essere superiore a due mesi. |
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In seguito ad un rinvio in commissione sulla base del paragrafo 3, la commissione responsabile per il merito, prima di decidere sulla procedura, deve permettere ad una commissione associata a norma dell'articolo 54 di effettuare le sue scelte in relazione agli emendamenti che sono di sua competenza esclusiva, in particolare la scelta degli emendamenti che devono essere nuovamente sottoposti all'Aula. |
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Il termine fissato in conformità del paragrafo 3, secondo comma, decorre dal deposito per iscritto o su presentazione orale della relazione della commissione competente. Esso fa salva la possibilità per il Parlamento di determinare il momento opportuno per proseguire l'esame della procedura in questione. |
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4. Se la commissione competente non è in grado di rispettare questo termine, deve chiedere il rinvio in commissione sulla base dell'articolo 188, paragrafo 1. Se del caso, il Parlamento può fissare un nuovo termine sulla base dell'articolo 188, paragrafo 5. Se la richiesta di rinvio non è accolta, il Parlamento procede alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. |
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Motivazione | |
Si propone la soppressione dell'articolo in quanto il caso della reiezione, con leggeri adeguamenti per rispecchiare la prassi attuale, è coperto dai nuovi articoli 59 e 59 bis. | |
Emendamento 63 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 61 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 61 |
soppresso |
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Approvazione di emendamenti a una proposta della Commissione |
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1. Qualora la proposta della Commissione sia approvata nel suo insieme, ma con l'introduzione di emendamenti, la votazione sul progetto di risoluzione legislativa è rinviata al momento in cui la Commissione abbia comunicato la propria posizione su ciascun emendamento del Parlamento. |
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Se la Commissione non è in grado di esprimere la propria posizione al termine della votazione del Parlamento sulla proposta, comunica al Presidente o alla commissione competente il momento in cui sarà in grado di farlo; la proposta è quindi iscritta nel progetto di ordine del giorno della prima tornata successiva. |
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2. Qualora la Commissione comunichi che non intende accettare tutti gli emendamenti del Parlamento, il relatore della commissione competente o, in mancanza, il presidente di tale commissione presentano al Parlamento una proposta formale quanto all'opportunità di procedere alla votazione sul progetto di risoluzione legislativa. Prima di presentare tale proposta il relatore o il presidente della commissione competente possono chiedere al Presidente del Parlamento di sospendere l'esame del punto. |
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Se il Parlamento decide di aggiornare la votazione, la questione si considera rinviata alla commissione competente per un nuovo esame. |
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In tal caso la commissione competente riferisce al Parlamento, oralmente o per iscritto, entro un termine fissato dal Parlamento e che non può comunque essere superiore a due mesi. |
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Se la commissione competente non è in grado di rispettare il termine, si applica la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 4. |
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In questa fase sono ricevibili soltanto gli emendamenti presentati dalla commissione competente e volti a raggiungere un compromesso con la Commissione. |
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Nulla impedisce al Parlamento di decidere di tenere, ove opportuno, un dibattito conclusivo a seguito della relazione della commissione competente alla quale la questione è stata rinviata. |
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3. L'applicazione del paragrafo 2 non esclude che qualsiasi altro deputato possa presentare una richiesta di rinvio conformemente all'articolo 188. |
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In caso di rinvio sulla base del paragrafo 2 la commissione competente è tenuta in primo luogo, ai sensi del mandato che tale paragrafo le assegna, a riferire al Parlamento entro la scadenza stabilita e, se del caso, a presentare degli emendamenti volti a raggiungere un compromesso con la Commissione, senza però dover riesaminare l'insieme delle disposizioni approvate dal Parlamento. |
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A tale riguardo, tuttavia, a causa dell'effetto sospensivo del rinvio, la commissione gode della massima libertà e, quando lo ritenga necessario per raggiungere un compromesso, può proporre di ritornare sulle disposizioni sulle quali è stato pronunciato voto favorevole in Aula. |
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In tal caso, dal momento che sono ricevibili solo gli emendamenti di compromesso della commissione e che occorre preservare la sovranità del Parlamento, è necessario che, nel riferire al Parlamento ai sensi del paragrafo 2, si faccia chiara menzione delle disposizioni già approvate che verrebbero a decadere in caso di approvazione dell'emendamento ovvero degli emendamenti proposti. |
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Motivazione | |
Si propone la soppressione dell'articolo in quanto tutte le disposizioni che non sono obsolete, visto che attualmente il Parlamento negozia con il Consiglio, sono coperte dai nuovi articoli 59 e 59 bis. | |
Il testo dell'interpretazione figurante al paragrafo 2 è stato spostato all'articolo 59 bis. | |
Emendamento 64 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 3 – sottotitolo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Seguito da dare |
soppresso |
Emendamento 65 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 62 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 62 |
soppresso |
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Seguito da dare alla posizione del Parlamento |
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1. Nel periodo successivo all'approvazione della posizione del Parlamento su una proposta di atto legislativo, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all'adozione della proposta da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente gli impegni assunti nei confronti del Parlamento riguardo alla sua posizione. |
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2. La commissione competente può invitare la Commissione e il Consiglio a discutere la questione con la commissione stessa. |
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3. In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione a norma del presente articolo con cui raccomanda al Parlamento di |
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– invitare la Commissione a ritirare la sua proposta, ovvero |
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– chiedere alla Commissione o al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell'articolo 63, o alla Commissione di presentare una nuova proposta, ovvero |
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– prendere qualsiasi altra iniziativa che giudichi opportuna. |
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La proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla decisione della commissione. |
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Motivazione | |
Il testo dell'articolo va spostato al nuovo capitolo 4 relativo alla procedura di consultazione. | |
Emendamento 66 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 63 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 63 |
Articolo 63 |
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Nuova presentazione della proposta al Parlamento |
Nuova presentazione della proposta al Parlamento |
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Procedura legislativa ordinaria |
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1. Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora |
1. Su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede alla Commissione di presentare nuovamente al Parlamento la proposta qualora |
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– la Commissione ritiri la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, per sostituirla con un nuovo testo, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, ovvero |
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– la Commissione modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, ovvero |
– la Commissione sostituisca, modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, |
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– a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente, ovvero |
– la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, ovvero |
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– abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest'ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno. |
– abbiano avuto luogo nuove elezioni al Parlamento dopo che quest'ultimo ha adottato la sua posizione e la Conferenza dei presidenti lo ritenga opportuno. |
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1 bis. Se è prevista una modifica della base giuridica di una proposta che faccia venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria alla proposta stessa, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione procedono, a norma del punto 25 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", ad uno scambio di opinioni sulla questione attraverso i rispettivi Presidenti o rappresentanti. |
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2. Su richiesta della commissione competente, il Parlamento chiede al Consiglio di presentargli nuovamente una proposta di atto legislativo a norma dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica della proposta in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria. |
2. A seguito dello scambio di opinioni di cui al paragrafo 1 bis e su richiesta della commissione competente, il Presidente chiede al Consiglio di presentare nuovamente al Parlamento il progetto di atto giuridicamente vincolante, qualora la Commissione o il Consiglio intenda modificare la base giuridica prevista nella posizione del Parlamento in prima lettura, in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria. |
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Altre procedure |
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3. Su richiesta della commissione competente, il Presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate al paragrafo 1 nonché qualora il Consiglio modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale sulla quale il Parlamento ha emesso un parere, a meno che non si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento. |
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4. Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sulla proposta di atto, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. |
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Motivazione | |
I titoli delle sottosezioni possono essere soppressi in quanto saranno inclusi nel capitolo relativo alla procedura legislativa ordinaria. | |
Il paragrafo 1, trattino 1, va soppresso in quanto è accorpato al trattino successivo. | |
I paragrafi 3 e 4, leggermente modificati, saranno spostati al nuovo capitolo 4 relativo alla procedura di consultazione. | |
Emendamento 67 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 4 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 4 |
SEZIONE 2 |
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SECONDA LETTURA |
SECONDA LETTURA |
Emendamento 68 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 4 – sottotitolo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Fase dell'esame in commissione |
soppresso |
Emendamento 69 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 64 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 64 |
Articolo 64 |
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Comunicazione della posizione del Consiglio |
Comunicazione della posizione del Consiglio |
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1. La comunicazione della posizione del Consiglio conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha luogo nel momento in cui il Presidente ne dà l'annuncio in Aula. Il Presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell'adozione della posizione, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del Presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti. |
1. La comunicazione della posizione del Consiglio conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha luogo nel momento in cui il Presidente ne dà l'annuncio in Aula. Il Presidente procede a tale annuncio dopo aver ricevuto i documenti in cui figurano la posizione stessa, tutte le dichiarazioni riportate a verbale dal Consiglio al momento dell'adozione della posizione, i motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarla nonché la posizione della Commissione, debitamente tradotti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'annuncio del Presidente è fatto nel corso della tornata successiva al ricevimento di tali documenti. |
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Prima di procedere all'annuncio, il Presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente e/o il relatore, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione del Consiglio in prima lettura e che non sussistano gli estremi dell'articolo 63. In caso contrario, il Presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata. |
Prima di procedere all'annuncio, il Presidente verifica, in consultazione con il presidente della commissione competente e/o il relatore, che il testo inviatogli abbia effettivamente natura di posizione del Consiglio in prima lettura e che non sussistano gli estremi dell'articolo 63. In caso contrario, il Presidente ricerca, d'intesa con la commissione competente e, se possibile, in accordo con il Consiglio, la soluzione adeguata. |
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1 bis. Il giorno del suo annuncio in Aula, la posizione del Consiglio si considera deferita d'ufficio alla commissione competente in prima lettura. |
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2. L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato nel processo verbale delle sedute. |
2. L'elenco di tali comunicazioni con la denominazione della commissione competente è pubblicato nel processo verbale delle sedute. |
Motivazione | |
Il paragrafo 1 bis (nuovo) è ripreso dall'articolo 66, paragrafo 1. | |
Emendamento 70 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 65 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 65 |
Articolo 65 |
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Proroga dei termini |
Proroga dei termini |
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1. Il Presidente, su richiesta del presidente della commissione competente per quanto riguarda i termini fissati per la seconda lettura, ovvero su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione per quanto riguarda i termini fissati per la conciliazione, proroga il termine in causa conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
1. Il Presidente, su richiesta del presidente della commissione competente, proroga i termini fissati per la seconda lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio. |
2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio. |
Motivazione | |
L'articolo 65 è incluso nel capitolo sulla seconda lettura ma copre di fatto sia la seconda che la terza lettura. La disposizione attualmente contenuta nel paragrafo 1 sulla proroga dei termini nella terza lettura è inclusa nel nuovo articolo 69 ter. | |
Emendamento 71 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 66 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 66 |
Articolo 66 |
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Deferimento alla commissione competente e successiva procedura |
Procedura in sede di commissione competente |
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1. Il giorno della sua comunicazione al Parlamento conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, la posizione del Consiglio si considera deferita d'ufficio alla commissione competente per il merito e a quelle competenti per parere in prima lettura. |
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2. La posizione del Consiglio è iscritta come primo punto all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la sua posizione. |
2. La posizione del Consiglio è iscritta come punto prioritario all'ordine del giorno della prima riunione della commissione competente per il merito successiva alla data della sua comunicazione. Il Consiglio può essere invitato a presentare la sua posizione. |
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3. Salvo diversa decisione, per la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima. |
3. Salvo diversa decisione, per la seconda lettura il relatore resta lo stesso della prima. |
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4. Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 5, relative alla seconda lettura del Parlamento; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi. |
4. Si applicano alle deliberazioni della commissione competente le disposizioni di cui all'articolo 69, paragrafi 2 e 3, relative alla ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio; solo i membri titolari e i sostituti permanenti di tale commissione possono presentare proposte di reiezione o emendamenti. La commissione decide a maggioranza dei voti espressi. |
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5. Prima della votazione la commissione può chiedere al presidente e al relatore di esaminare, con il Presidente del Consiglio o un suo rappresentante nonché con il Commissario competente presente, i progetti di emendamento presentati in commissione. A seguito di tale discussione, il relatore può presentare emendamenti di compromesso. |
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6. La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta. |
6. La commissione competente presenta una raccomandazione per la seconda lettura che propone di approvare, emendare o respingere la posizione adottata dal Consiglio. Nella raccomandazione figura una breve motivazione della decisione proposta. |
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6 bis. Gli articoli 49, 50, 53 e 188 non si applicano alla seconda lettura. |
Motivazione | |
Paragraph 1 is deleted here and moved, as amended, to Rule 64(1a). The end of the paragraph ("referred automatically to... the committees asked for their opinion at first reading.") is misleading. The committees asked for an opinion do not intervene in second reading, except if they are "associated committees" in the meaning of Rule 54 (see Rule 47(4) and 3rd paragraph of interpretation of Rule 54). | |
As regards the deletion of paragraph 5, this provision is not in line with (the current and revised) Rule 73, which provide for the intervention of the negotiation team (not only the chair and rapporteur). | |
As regards the insertion of paragraph 6 a (new), it is moved here, with modifications, from current Rule 47 (4). | |
Emendamento 72 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 4 – sottotitolo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Fase dell'esame in Aula |
soppresso |
Emendamento 73 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 67 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 67 |
Articolo 67 |
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Conclusione della seconda lettura |
Presentazione al Parlamento |
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1. La posizione del Consiglio e, qualora esista, la raccomandazione per la seconda lettura della commissione competente sono iscritte d'ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato, di quattro mesi a norma dell'articolo 65, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente. |
La posizione del Consiglio e, qualora esista, la raccomandazione per la seconda lettura della commissione competente sono iscritte d'ufficio nel progetto di ordine del giorno della tornata il cui mercoledì precede ed è più vicino al giorno della conclusione del periodo di tre mesi o, se prorogato, di quattro mesi a norma dell'articolo 65, a meno che la questione non sia stata esaminata in una tornata precedente. |
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Dato che le raccomandazioni per la seconda lettura proposte dalle commissioni parlamentari sono testi assimilabili a una motivazione mediante la quale una commissione illustra il suo atteggiamento nei confronti della posizione del Consiglio, tali testi non sono posti in votazione. |
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2. La seconda lettura è conclusa qualora il Parlamento, entro i termini previsti e alle condizioni fissate dall'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvi, respinga o modifichi la posizione del Consiglio. |
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Motivazione | |
Il paragrafo 2 va soppresso in questo articolo e va spostato, quale modificato, all'articolo 67 bis, paragrafo 5. | |
Emendamento 74 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 67 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 67 bis |
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Votazione in Parlamento – Seconda lettura |
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1. Il Parlamento vota innanzitutto sull'eventuale proposta di reiezione immediata della posizione del Consiglio presentata per iscritto dalla commissione competente, da un gruppo politico o da almeno 40 deputati. Affinché sia approvata, tale proposta richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
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Se la proposta di reiezione è approvata, con la conseguente reiezione della posizione del Consiglio, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa |
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Se la proposta di reiezione non è approvata, il Parlamento agisce in conformità dei paragrafi da 2 a 5. |
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2. Qualsiasi accordo provvisorio presentato dalla commissione competente a norma dell'articolo 73 quinquies, paragrafo 4, ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, decida di procedere immediatamente alla votazione sugli emendamenti in conformità del paragrafo 3. |
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Se, nell'ambito di una votazione unica, l'accordo provvisorio ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente annuncia che la seconda lettura del Parlamento è conclusa. |
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Se, nell'ambito di una votazione unica, l'accordo provvisorio non ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, quest'ultimo agisce in conformità dei paragrafi da 3 a 5. |
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3. A meno che non sia approvata una proposta di reiezione in conformità del paragrafo 1 o che non sia approvato un accordo provvisorio in conformità del paragrafo 2, gli emendamenti alla posizione del Consiglio, inclusi quelli contenuti nell'accordo provvisorio presentato dalla commissione competente in conformità dell'articolo 73 quinquies, paragrafo 4, sono posti in votazione. Un emendamento alla posizione del Consiglio è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
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Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni. |
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4. Nonostante una votazione contraria del Parlamento alla proposta iniziale di reiezione della posizione del Consiglio in conformità del paragrafo 1, il Parlamento può esaminare, su proposta del presidente o del relatore della commissione competente o di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti in conformità dei paragrafi 2 o 3. Affinché sia approvata, tale proposta richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
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Se la posizione del Consiglio è respinta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa. |
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5. Dopo le votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 4 e le successive votazioni sugli emendamenti al progetto di risoluzione legislativa relativamente a richieste procedurali, il Presidente annuncia che la seconda lettura del Parlamento è conclusa e la risoluzione legislativa è considerata approvata. Se necessario, la risoluzione legislativa è modificata, in conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, onde riflettere l'esito delle votazioni effettuate in conformità dei paragrafi da 1 a 4 o l'applicazione dell'articolo 76. |
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Il testo della risoluzione legislativa e la posizione del Parlamento, se del caso, sono trasmessi dal Presidente al Consiglio e alla Commissione. |
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Qualora non sia stata presentata una proposta di reiezione o modifica della posizione del Consiglio, essa si considera approvata. |
Motivazione | |
Le modifiche al paragrafo 1 corrispondono all'attuale articolo 68, paragrafo 1; le modifiche al paragrafo 2 sono intese a uniformarlo alla disposizione sul voto del testo approvato in Aula in prima lettura. La modifica al paragrafo 4 è intesa ad estendere la possibilità di proporre la reiezione al presidente e a un gruppo politico o ad almeno 40 deputati (rispetto all'attuale articolo 68, paragrafo 2). La disposizione attualmente contenuta nell'articolo 171, paragrafo 2, lettera a), è spostata alla fine dell'articolo ed è pertanto soppressa nell'articolo in questione. | |
Emendamento 75 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 68 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 68 |
soppresso |
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Reiezione della posizione del Consiglio |
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1. La commissione competente, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare, per iscritto ed entro un termine fissato dal Presidente, una proposta di reiezione della posizione del Consiglio. Tale proposta è approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. La votazione sulla proposta di reiezione della posizione del Consiglio si svolge prima di quella sugli emendamenti alla posizione. |
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2. Nonostante una votazione contraria alla proposta di reiezione della posizione del Consiglio, il Parlamento può esaminare, su raccomandazione del relatore, una nuova proposta di reiezione, dopo aver votato sugli emendamenti e aver sentito una dichiarazione della Commissione conformemente all'articolo 69, paragrafo 5. |
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3. Se la posizione del Consiglio è respinta, il Presidente annuncia in Aula che la procedura legislativa è conclusa. |
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Motivazione | |
Questo articolo va soppresso in quanto la reiezione sarà oggetto del nuovo articolo 67 bis. | |
Emendamento 76 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 69 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 69 |
Articolo 69 |
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Emendamenti alla posizione del Consiglio |
Ricevibilità degli emendamenti alla posizione del Consiglio |
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1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti alla posizione del Consiglio per esame in seduta plenaria. |
1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti alla posizione del Consiglio per esame in seduta plenaria. |
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2. Un emendamento alla posizione del Consiglio è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 169 e 170 e mira a |
2. Un emendamento alla posizione del Consiglio è ricevibile soltanto se è conforme alle disposizioni degli articoli 169 e 170 e mira a |
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a) ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero |
a) ripristinare completamente o parzialmente la posizione approvata dal Parlamento in prima lettura, ovvero |
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b) raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero |
b) raggiungere un compromesso tra Consiglio e Parlamento, ovvero |
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c) modificare una parte del testo della posizione del Consiglio che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore e non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 63, |
c) modificare una parte del testo della posizione del Consiglio che non figura nella proposta presentata in prima lettura o vi compare con diverso tenore, |
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d) tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo la prima lettura. |
d) tener conto di un fatto o di una nuova situazione giuridica intervenuti dopo l'approvazione della posizione del Parlamento in prima lettura. |
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La decisione del Presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile. |
La decisione del Presidente in merito alla ricevibilità di un emendamento è inoppugnabile. |
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3. Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l'applicazione dell'articolo 63, il Presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2. |
3. Qualora abbiano avuto luogo nuove elezioni dopo la prima lettura, ma non sia stata chiesta l'applicazione dell'articolo 63, il Presidente può decidere di derogare alle limitazioni in materia di ricevibilità di cui al paragrafo 2. |
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4. Un emendamento è approvato soltanto se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
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5. Prima di porre in votazione gli emendamenti, il Presidente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione e al Consiglio di formulare le sue osservazioni. |
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Motivazione | |
Le modifiche al paragrafo 2, comma 1, lettera c), sono proposte perché la frase "e non costituisce una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 63" potrebbe essere interpretata come una condizione addizionale per la ricevibilità. | |
I paragrafi 4 e 5 saranno soppressi in quanto saranno coperti dall'articolo 67 bis, paragrafo 3. | |
Emendamento 77 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 5 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 5 |
SEZIONE 4 |
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TERZA LETTURA |
CONCILIAZIONE E TERZA LETTURA |
Emendamento 78 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 5 – sottotitolo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Conciliazione |
soppresso |
Emendamento 79 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 69 ter (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 69 ter |
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Proroga dei termini |
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1. Il Presidente, su richiesta della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione, proroga i termini fissati per la terza lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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2. Il Presidente notifica al Parlamento ogni proroga dei termini decisa, conformemente all'articolo 294, paragrafo 14, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su iniziativa del Parlamento o del Consiglio. |
Emendamento 80 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 71 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 71 |
Articolo 71 |
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Delegazione al Comitato di conciliazione |
Delegazione al Comitato di conciliazione |
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1. La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio. |
1. La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione è composta da un numero di membri pari a quello dei membri della delegazione del Consiglio. |
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2. La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici nella delegazione. |
2. La composizione politica della delegazione riflette la ripartizione per gruppi politici del Parlamento. La Conferenza dei presidenti fissa il numero preciso di deputati dei vari gruppi politici nella delegazione. |
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3. I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione, preferibilmente tra i membri delle commissioni interessate, a eccezione di tre membri nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore della commissione competente sono in ogni caso membri della delegazione. |
3. I membri della delegazione sono nominati dai gruppi politici per ogni caso specifico di conciliazione, preferibilmente tra i membri della commissione competente, a eccezione di tre membri nominati come membri permanenti di delegazioni consecutive per un periodo di dodici mesi. I tre membri permanenti sono designati dai gruppi politici fra i vicepresidenti e rappresentano almeno due diversi gruppi politici. Il presidente e il relatore per la seconda lettura della commissione competente come pure il relatore per parere di ogni commissione associata sono in ogni caso membri della delegazione. |
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4. I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti. |
4. I gruppi politici rappresentati in seno alla delegazione nominano sostituti. |
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5. Ciascuno dei gruppi politici e i deputati non iscritti non rappresentati in seno alla delegazione possono inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione. |
5. Ciascuno dei gruppi politici non rappresentati in seno alla delegazione possono inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione. Qualora la delegazione non comprenda alcun deputato non iscritto, uno di questi può partecipare a ogni riunione preparatoria interna della delegazione. |
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6. La delegazione è guidata dal Presidente o da uno dei tre membri permanenti. |
6. La delegazione è guidata dal Presidente o da uno dei tre membri permanenti. |
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7. La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche. |
7. La delegazione decide a maggioranza dei suoi membri. Le sue discussioni non sono pubbliche. |
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La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per i lavori della delegazione al Comitato di conciliazione. |
La Conferenza dei presidenti stabilisce ulteriori orientamenti procedurali per i lavori della delegazione al Comitato di conciliazione. |
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8. I risultati della conciliazione sono trasmessi dalla delegazione al Parlamento. |
8. I risultati della conciliazione sono trasmessi dalla delegazione al Parlamento. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 3, l'aggiunta del "relatore di ogni commissione associata" rispecchia l'ultimo trattino dell'articolo 54. | |
Il paragrafo 5 è riformulato per indicare chiaramente che tutti i deputati non iscritti sono rappresentati collettivamente da una sola persona. | |
Emendamento 81 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 5 – sottotitolo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Fase dell'esame in Aula |
soppresso |
Emendamento 82 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 72 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 72 |
Articolo 72 |
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Progetto comune |
Progetto comune |
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1. Qualora in sede di Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione. |
1. Qualora in sede di Comitato di conciliazione si raggiunga l'accordo su un progetto comune, la questione è iscritta all'ordine del giorno di una seduta del Parlamento compresa nelle sei o, in caso di proroga, otto settimane dalla data di approvazione del progetto comune da parte del Comitato di conciliazione. |
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2. Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato da una relazione. |
2. Il presidente o un altro membro designato della delegazione al Comitato di conciliazione fa una dichiarazione sul progetto comune, che è corredato da una relazione. |
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3. Non possono essere presentati emendamenti al progetto comune. |
3. Non possono essere presentati emendamenti al progetto comune. |
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4. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi. |
4. Il progetto comune nel suo insieme forma oggetto di una votazione unica. Il progetto comune è approvato qualora raccolga la maggioranza dei voti espressi. |
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5. Qualora in sede di Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione. |
5. Qualora in sede di Comitato di conciliazione non si raggiunga un accordo su un progetto comune, il presidente o un altro membro designato della delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione fanno una dichiarazione. Tale dichiarazione è seguita da discussione. |
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5 bis. Durante la procedura di conciliazione tra il Parlamento e il Consiglio a seguito della seconda lettura non vi può essere rinvio in commissione. |
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5 ter. Gli articoli 49, 50 e 53 non si applicano alla terza lettura. |
Motivazione | |
Il paragrafo 5 bis (nuovo) è ripreso dall'articolo 47, paragrafo 3, e il paragrafo 5 ter (nuovo) è ripreso dall'articolo 47, paragrafo 4. | |
Emendamento 83 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 6 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 6 |
SEZIONE 5 |
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CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA |
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA |
Motivazione | |
Va spostato più avanti prima dell'articolo 78. | |
Emendamento 84 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 6 – sezione 3 (nuova) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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SEZIONE 3 |
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NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA |
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(La sezione 3 va inserita prima della sezione 4 relativa alla conciliazione e alla terza lettura e contiene l'articolo 73, quale modificato, e gli articoli da 73 bis a 73 quinquies). |
Emendamento 85 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 73 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 73 |
Articolo 73 |
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Negoziati interistituzionali nel quadro delle procedure legislative |
Disposizioni generali |
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1. I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa sono condotti sulla base del Codice di condotta stabilito dalla Conferenza dei presidenti10. |
I negoziati con le altre istituzioni al fine di pervenire ad un accordo nel corso di una procedura legislativa possono essere avviati solo a seguito di una decisione adottata in conformità degli articoli da 73 bis a 73 quater o a seguito di un rinvio, da parte del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali. Tali negoziati sono condotti sulla base del Codice di condotta stabilito dalla Conferenza dei presidenti10. |
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2. Detti negoziati non sono avviati prima che la commissione competente abbia adottato, caso per caso per ciascuna procedura legislativa interessata e a maggioranza dei suoi membri, una decisione sull'avvio dei negoziati. Tale decisione stabilisce il mandato e la composizione della squadra negoziale. Dette decisioni sono notificate al Presidente, che tiene regolarmente informata la Conferenza dei presidenti. |
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Il mandato è costituito da una relazione approvata in commissione e quindi sottoposta all'esame in Aula. In via eccezionale, qualora la commissione competente ritenga debitamente giustificato avviare negoziati anteriormente all'approvazione di una relazione in commissione, il mandato può essere costituito da una serie di emendamenti o da un insieme di obiettivi, priorità o orientamenti chiaramente definiti. |
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3. La squadra negoziale è guidata dal relatore e presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. Essa comprende almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico. |
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4. Tutti i documenti che si prevede di discutere in una riunione con il Consiglio e con la Commissione ("trilogo") assumono la forma di documenti che indicano le rispettive posizioni delle istituzioni interessate come pure le soluzioni di compromesso possibili e sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza almeno 24 ore, prima del trilogo in questione. |
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Dopo ogni trilogo, la squadra negoziale riferisce alla commissione competente in occasione della riunione successiva di quest'ultima. I documenti che riflettono l'esito del trilogo più recente sono messi a disposizione della commissione. |
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Qualora non risulti possibile convocare in tempo utile una riunione della commissione, la squadra negoziale riferisce al presidente, ai relatori ombra e ai coordinatori della commissione, a seconda del caso. |
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La commissione competente può aggiornare il mandato alla luce dell'andamento dei negoziati. |
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5. Se i negoziati sfociano in un compromesso, la commissione competente è informata senza indugio. Il testo concordato è sottoposto all'esame della commissione competente. Se approvato mediante votazione in commissione, il testo concordato è sottoposto all'esame in Aula nella forma appropriata, inclusi gli emendamenti di compromesso. Il testo concordato può essere presentato sotto forma di testo consolidato purché mostri chiaramente le modifiche alla proposta di atto legislativo in esame. |
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6. Se la procedura prevede commissioni associate o riunioni congiunte delle commissioni, alla decisione sull'avvio di negoziati e allo svolgimento dei negoziati si applicano gli articoli 54 e 55. |
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In caso di disaccordo tra le commissioni interessate, le modalità per l'avvio dei negoziati e lo svolgimento di tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati nei suddetti articoli. |
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__________________ |
__________________ |
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10 Cfr. allegato XX. |
10 Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa ordinaria. |
Emendamento 86 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 73 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 73 bis |
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Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento |
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1. Se una commissione ha approvato una relazione legislativa a norma dell'articolo 49, può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati sulla base di tale relazione. |
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2. Le decisioni sull'avvio di negoziati sono annunciate all'inizio della tornata successiva alla loro approvazione in commissione. Entro la fine del giorno successivo all'annuncio in Aula, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, possono chiedere per iscritto di porre in votazione la decisione della commissione sull'avvio di negoziati. Il Parlamento si pronuncia su tali richieste durante la stessa tornata. |
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Qualora tale richiesta non pervenga entro la scadenza del termine di cui al primo comma, il Presidente informa al riguardo il Parlamento. Qualora tale richiesta sia formulata, il Presidente può dare la parola a un oratore a favore e a un oratore contrario subito prima della votazione. Ciascun oratore può fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti. |
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3. Se il Parlamento respinge la decisione della commissione sull'avvio di negoziati, il progetto di atto legislativo e la relazione della commissione competente sono iscritti all'ordine del giorno della tornata successiva e il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti. Si applica l'articolo 59, paragrafo 1 ter. |
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4. I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2, primo comma, se non è stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito all'avvio di negoziati. Qualora tale richiesta sia stata formulata, i negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo che la decisione della commissione sull'avvio di negoziati sarà stata approvata dal Parlamento. |
Motivazione | |
La correzione consiste nella soppressione delle ultime parole del paragrafo 4 dell'emendamento 263: visto che la votazione alla maggioranza dei voti espressi è la prassi, non è necessario precisarlo. Inoltre, al paragrafo 4, la formulazione "votazione in Aula" è sostituita da "votazione in Parlamento". | |
Emendamento 87 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 73 ter (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 73 ter |
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Negoziati precedenti alla prima lettura del Consiglio |
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Qualora il Parlamento abbia approvato la propria posizione in prima lettura, quest'ultima costituisce il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo. Tali decisioni sono comunicate al Parlamento durante la tornata successiva alla votazione in commissione e sono menzionate nel processo verbale. |
Emendamento 88 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 73 quater (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 73 quater |
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Negoziati precedenti alla seconda lettura del Parlamento |
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Se la posizione del Consiglio in prima lettura è stata deferita alla commissione competente, la posizione del Parlamento in prima lettura costituisce, nel rispetto dell'articolo 69, il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo. |
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Qualora la posizione del Consiglio contenga elementi che non sono contemplati dal progetto di atto legislativo o dalla posizione del Parlamento in prima lettura, la commissione può adottare orientamenti per la squadra negoziale, anche sotto forma di emendamenti alla posizione del Consiglio. |
Emendamento 89 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 73 quinquies (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 73 quinquies |
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Svolgimento dei negoziati |
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1. La squadra negoziale del Parlamento è guidata dal relatore ed è presieduta dal presidente della commissione competente o da un vicepresidente designato dal presidente. Essa comprende almeno i relatori ombra di ogni gruppo politico che desidera parteciparvi. |
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2. Tutti i documenti che si prevede di discutere in una riunione con il Consiglio e con la Commissione ("trilogo") sono trasmessi alla squadra negoziale almeno 48 ore, o in caso di urgenza almeno 24 ore, prima del trilogo in questione. |
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3. Dopo ogni trilogo, il presidente della squadra negoziale e il relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono alla commissione competente in occasione della riunione successiva di quest'ultima. |
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Qualora non risulti possibile convocare in tempo utile una riunione della commissione, il presidente della squadra negoziale e il relatore, a nome della squadra negoziale, riferiscono in occasione di una riunione dei coordinatori della commissione. |
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4. Se i negoziati sfociano in un accordo provvisorio, la commissione competente è informata senza indugio. I documenti che riflettono l'esito del trilogo più recente sono messi a disposizione della commissione e sono pubblicati. L'accordo provvisorio è presentato alla commissione competente, la quale decide mediante votazione unica, a maggioranza dei voti espressi. Se approvato, l'accordo provvisorio è sottoposto all'esame in Aula e presentato in modo da indicare chiaramente le modifiche al progetto di atto legislativo. |
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5. In caso di disaccordo tra le commissioni interessate di cui agli articoli 54 e 55, le disposizioni dettagliate per l'avvio dei negoziati e la condotta di tali negoziati sono definite dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione conformemente ai principi enunciati nei suddetti articoli. |
Emendamento 90 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 74 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 74 |
soppresso |
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Approvazione di una decisione in merito all'avvio di negoziati interistituzionali prima dell'approvazione di una relazione in commissione |
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1. Ogni decisione di una commissione relativa all'avvio di negoziati prima dell'approvazione di una relazione in commissione è tradotta in tutte le lingue ufficiali, trasmessa a tutti i deputati al Parlamento e sottoposta alla Conferenza dei presidenti. |
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Su richiesta di un gruppo politico, la Conferenza dei presidenti può decidere di iscrivere il punto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva alla trasmissione, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti. |
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In mancanza di una decisione della Conferenza dei presidenti di iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno della tornata in questione, la decisione in merito all'avvio dei negoziati è annunciata dal Presidente all'apertura di tale tornata. |
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2. Il punto è iscritto per esame, con discussione e votazione, nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva all'annuncio e il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti se un gruppo politico o almeno 40 deputati lo richiedano nelle 48 ore successive all'annuncio. |
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In caso contrario, la decisione sull'avvio dei negoziati si considera approvata. |
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Emendamento 91 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 75 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 75 |
Articolo 63 bis |
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Accordo in prima lettura |
Accordo in prima lettura |
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Qualora, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento, il Presidente, previa messa a punto a norma dell'articolo 193, annuncia in Aula che la proposta è approvata nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento. |
Qualora, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio informi il Parlamento di avere approvato la posizione del Parlamento, il Presidente, previa messa a punto a norma dell'articolo 193, annuncia in Aula che l'atto legislativo è approvato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento. |
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(Questo articolo va spostato alla fine della sezione 1 relativa alla prima lettura) |
Motivazione | |
Questo articolo va spostato alla fine della sezione 1 relativa alla prima lettura. | |
Emendamento 92 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 76 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 76 |
Articolo 69 bis |
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Accordo in seconda lettura |
Accordo in seconda lettura |
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Se non sono approvate proposte di respingere o emendare la posizione del Consiglio a norma degli articoli 68 e 69 entro i termini per la presentazione e votazione di emendamenti o di proposte di reiezione, il Presidente annuncia in Aula che l'atto proposto è stato approvato definitivamente. Il Presidente, congiuntamente al Presidente del Consiglio, firma l'atto proposto e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità dell'articolo 78. |
Se non sono presentate proposte di respingere o emendare la posizione del Consiglio a norma degli articoli 67 bis e 69 entro i termini per la presentazione e votazione di emendamenti o di proposte di reiezione, il Presidente annuncia in Aula che l'atto proposto è stato approvato definitivamente. |
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(L'articolo viene spostato alla fine della sezione 2 relativa alla seconda lettura.) |
Motivazione | |
Il contenuto dell'ultima frase è inserito all'articolo 78. | |
Emendamento 93 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 77 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
Articolo 77 |
soppresso |
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Requisiti per la redazione degli atti legislativi |
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1. Gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria menzionano la natura dell'atto, seguita dal numero d'ordine, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. |
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2. Gli atti adottati congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio contengono: |
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a) la formula "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea", |
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b) l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l'atto è adottato, precedute dalla parola "visto", |
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c) il visto relativo alle proposte presentate, ai pareri resi e alle consultazioni effettuate, |
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d) la motivazione dell'atto, che comincia con i termini "considerando quanto segue" o "considerando che", |
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e) una formula quale "hanno adottato il presente regolamento", o "hanno adottato la presente direttiva" o "hanno adottato la presente decisione" o "decidono", seguita dal corpo dell'atto. |
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3. Gli atti sono divisi in articoli, eventualmente raggruppati in capitoli e sezioni. |
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4. L'ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. |
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5. L'ultimo articolo di un atto è seguito |
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– dalla formula appropriata, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, in relazione alla sua applicabilità; |
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– dalla formula "Fatto a", seguita dalla data di adozione dell'atto; |
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– dalla formula "Per il Parlamento europeo, Il Presidente", "Per il Consiglio, Il Presidente", seguita dai nomi del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione dell'atto. |
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Motivazione | |
L'articolo sarà soppresso e trasformato in un allegato al regolamento. Il regolamento interno del Consiglio contiene disposizioni simili in un allegato e non nel corpo del testo. Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno concordato, a livello amministrativo, norme dettagliate relative alla redazione degli atti legislativi (in particolare nella guida pratica comune ad uso delle persone che contribuiscono alla redazione dei testi legislativi dell'Unione europea). | |
Emendamento 94 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 78 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 78 |
Articolo 78 |
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Firma degli atti adottati |
Firma e pubblicazione degli atti adottati |
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Previa messa a punto del testo approvato a norma dell'articolo 193 e previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura dei Segretari generali del Parlamento e del Consiglio. |
Previa messa a punto del testo approvato a norma dell'articolo 193 e dell'allegato XVI bis e previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, gli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale. |
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I Segretari generali del Parlamento e del Consiglio provvedono quindi alla pubblicazione dell'atto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Motivazione | |
La modifica è volta a stabilire la base giuridica per il nuovo allegato contenente il testo dell'articolo 77 in vigore. | |
Emendamento 95 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 4 (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 4 |
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DISPOSIZIONI SPECIFICHE ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE |
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(Da inserire dopo l'articolo 78.) |
Motivazione | |
La correzione riguarda solamente il titolo del capitolo 4 ed è intesa a evitare di dare l'impressione che il capitolo contenga tutte le disposizioni relative alla procedura di consultazione. | |
Emendamento 96 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 78 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 78 bis |
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Modifica di una proposta di atto giuridicamente vincolante |
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Qualora la Commissione intenda sostituire o modificare la sua proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente può sospendere il suo esame della questione fino a quando non abbia ricevuto la nuova proposta ovvero le modifiche della Commissione. |
Motivazione | |
Questa disposizione figura attualmente all'articolo 57, paragrafo 1. Le modifiche proposte mirano a semplificare il testo. | |
Emendamento 97 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 78 ter (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 78 ter |
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Posizione della Commissione sugli emendamenti |
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Prima di procedere alla votazione finale su una proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente può chiedere alla Commissione di precisare la sua posizione in merito a tutti gli emendamenti alla sua proposta approvati in commissione. |
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Se del caso, tale posizione viene inserita nella relazione della commissione competente. |
Motivazione | |
Questa disposizione figura attualmente all'articolo 58. Le modifiche proposte mirano a semplificare il testo. | |
Emendamento 98 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 78 quater (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 78 quater |
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Votazione in Aula |
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L'articolo 59, paragrafi -1, 1, 1 ter e 1 quater, si applica mutatis mutandis. |
Emendamento 99 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 78 quinquies (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 78 quinquies |
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Seguito da dare alla posizione del Parlamento |
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1. Nel periodo successivo all'approvazione della posizione del Parlamento su un progetto di atto giuridicamente vincolante, il presidente e il relatore della commissione competente seguono la procedura che dà luogo all'adozione del progetto di atto da parte del Consiglio, in particolare per accertarsi che il Consiglio o la Commissione rispettino compiutamente tutti gli impegni assunti nei confronti del Parlamento riguardo alla sua posizione. Essi riferiscono regolarmente alla commissione competente. |
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2. La commissione competente può invitare la Commissione e il Consiglio a discutere la questione con la commissione stessa. |
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3. In ogni fase della procedura prevista dal presente articolo la commissione competente può, qualora lo giudichi necessario, presentare una proposta di risoluzione con cui raccomanda al Parlamento di |
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– invitare la Commissione a ritirare la sua proposta, |
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– chiedere alla Commissione o al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento in conformità dell'articolo 78 sexies, o alla Commissione di presentare una nuova proposta, ovvero |
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– prendere qualsiasi altra iniziativa che giudichi opportuna. |
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La proposta di risoluzione è iscritta nel progetto di ordine del giorno della tornata successiva all'approvazione della proposta della commissione. |
Motivazione | |
La disposizione inserita in questo punto figura attualmente all'articolo 62. | |
Emendamento 100 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 78 sexies (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 78 sexies |
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Nuova presentazione della proposta al Parlamento |
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1. Su richiesta della commissione competente, il Presidente invita il Consiglio a consultare nuovamente il Parlamento nelle stesse circostanze e alle stesse condizioni precisate all'articolo 63, paragrafo 1, nonché qualora il Consiglio modifichi o intenda modificare sostanzialmente il progetto iniziale di atto giuridicamente vincolante sul quale il Parlamento ha espresso la sua posizione, a meno che non si proceda in tal senso al fine di integrare gli emendamenti del Parlamento. |
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2. Il Presidente chiede inoltre al Consiglio di consultare nuovamente il Parlamento sul progetto di atto giuridicamente vincolante, nelle circostanze specificate nel presente articolo, se il Parlamento così decide su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. |
Motivazione | |
Il paragrafo 1 riprende il testo dell'articolo 63, paragrafo 3. Il paragrafo 2 riprende il testo dell'articolo 63, paragrafo 4. | |
Emendamento 101 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 7 – numerazione | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 7 |
CAPITOLO 5 |
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QUESTIONI COSTITUZIONALI |
QUESTIONI COSTITUZIONALI |
Motivazione | |
Il capitolo 7 diventa il capitolo 5. | |
Emendamento 102 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 81 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 81 |
Articolo 81 |
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Trattati di adesione |
Trattati di adesione |
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1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente. |
1. Ogni richiesta di uno Stato europeo di diventare membro dell'Unione europea conformemente all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea è deferita, per esame, alla commissione competente. |
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2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato richiedente. |
2. Il Parlamento può decidere, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, di chiedere al Consiglio e alla Commissione di partecipare a una discussione prima che inizino i negoziati con lo Stato richiedente. |
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3. Per l'intera durata dei negoziati, la Commissione e il Consiglio informano regolarmente ed esaurientemente la commissione competente dell'andamento dei negoziati, se necessario in forma riservata. |
3. La commissione competente chiede alla Commissione e al Consiglio di fornirle regolarmente informazioni esaurienti sull'andamento dei negoziati, se necessario in forma riservata. |
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4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all'Unione europea. |
4. In ogni fase dei negoziati, sulla base di una relazione della commissione competente, il Parlamento può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano tenute in considerazione prima della conclusione di un trattato di adesione di uno Stato richiedente all'Unione europea. |
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5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell'articolo 99. |
5. Allorché i negoziati sono conclusi, ma prima della firma di un accordo, il progetto di accordo è sottoposto al Parlamento, per approvazione, a norma dell'articolo 99. In conformità dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, l'approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei membri che lo compongono. |
Motivazione | |
Il paragrafo 3 è riformulato per evitare che il regolamento del Parlamento contenga affermazioni unilaterali su quello che dovrebbero fare le altre istituzioni. | |
Emendamento 103 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 83 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 83 |
Articolo 83 |
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Violazione dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro |
Violazione dei principi e dei valori fondamentali da parte di uno Stato membro |
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1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 45 e 52, può: |
1. Il Parlamento, sulla base di una relazione specifica della commissione competente elaborata a norma degli articoli 45 e 52, può: |
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a) porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea; |
a) porre in votazione una proposta motivata in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea; |
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b) porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea; |
b) porre in votazione una proposta in cui invita la Commissione o gli Stati membri a presentare una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea; |
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c) porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 o, in seguito, dell'articolo 7, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. |
c) porre in votazione una proposta in cui invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 o, in seguito, dell'articolo 7, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. |
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2. Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell'articolo 99. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente. |
2. Le richieste di approvazione provenienti dal Consiglio relative a una proposta presentata a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea, corredate delle osservazioni formulate dallo Stato membro interessato, sono comunicate al Parlamento e deferite alla commissione competente in conformità dell'articolo 99. Tranne in casi urgenti e giustificati, il Parlamento delibera su proposta della commissione competente. |
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3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisce la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
3. In conformità dell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 richiedono la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che costituisce la maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
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4. Previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune sanzioni e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca. |
4. Previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione di accompagnamento. Tale proposta di risoluzione illustra la posizione del Parlamento su una grave violazione da parte di uno Stato membro, sulle opportune misure da adottare e sui criteri applicabili per la loro modifica o revoca. |
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5. La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base della sua approvazione, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi. Su proposta della commissione competente, elaborata con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può approvare raccomandazioni destinate al Consiglio. |
5. La commissione competente provvede affinché il Parlamento sia tenuto pienamente informato e, se necessario, consultato su tutte le misure di accompagnamento adottate sulla base della sua approvazione, a norma del paragrafo 3. Il Consiglio è invitato ad illustrare gli eventuali sviluppi. Su proposta della commissione competente, elaborata con l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, il Parlamento può approvare raccomandazioni destinate al Consiglio. |
Motivazione | |
La modifica apportata al paragrafo 4 è intesa ad allineare la formulazione al trattato (all'articolo 7 TUE viene usato il termine "misure", non "sanzioni"). | |
Emendamento 104 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 84 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 84 |
Articolo 84 |
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Composizione del Parlamento |
Composizione del Parlamento |
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In tempo utile prima del termine di una legislatura, il Parlamento può, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 45, formulare una proposta volta a modificare la propria composizione. Il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento è esaminato in conformità dell'articolo 99. |
In tempo utile prima del termine di una legislatura, il Parlamento può, sulla base di una relazione elaborata dalla commissione competente in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e degli articoli 45 e 52 del suo regolamento, formulare una proposta volta a modificare la propria composizione. Il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento è esaminato in conformità dell'articolo 99. |
Motivazione | |
Come per gli altri articoli del capo in esame, è necessario inserire un riferimento al pertinente articolo del trattato (articolo 14, paragrafo 2, TUE), che costituisce la base dell'iniziativa del Parlamento. | |
Emendamento 105 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 85 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 85 |
Articolo 85 |
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Cooperazione rafforzata fra Stati membri |
Cooperazione rafforzata fra Stati membri |
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1. Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applicano gli articoli 39, 41, 43, 47, da 57 a 63 e 99, ove opportuno. |
1. Le richieste miranti a instaurare una cooperazione rafforzata fra gli Stati membri a norma dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea sono deferite per esame dal Presidente alla commissione competente. Si applica l'articolo 99. |
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2. La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
2. La commissione competente verifica il rispetto dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e degli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. Si applica l'articolo 47. |
3. Gli atti successivi proposti nel quadro della cooperazione rafforzata, una volta istituita, sono esaminati dal Parlamento nel quadro delle stesse procedure seguite quando non si applica la cooperazione rafforzata. Si applica l'articolo 47. |
Motivazione | |
Vengono eliminati vari riferimenti superflui (i rimandi agli articoli da 57 a 63 sulla prima lettura come pure agli articoli 39, 41, 43 e 47 non sono necessari). Quanto alla procedura di approvazione, essa è di norma disciplinata dal solo articolo 99. | |
Emendamento 106 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 8 – numerazione | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 8 |
CAPITOLO 6 |
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PROCEDURA DI BILANCIO |
PROCEDURA DI BILANCIO |
Emendamento 107 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 86 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 86 |
Articolo 86 |
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Quadro finanziario pluriennale |
Quadro finanziario pluriennale |
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Qualora il Consiglio chieda l'approvazione del Parlamento sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, la questione è deferita alla commissione competente secondo la procedura di cui all'articolo 99. L'approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono. |
Qualora il Consiglio chieda l'approvazione del Parlamento sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale, la questione è trattata a norma dell'articolo 99. In conformità dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'approvazione del Parlamento richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che lo compongono. |
Emendamento 108 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 86 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 86 bis |
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Procedura di bilancio annuale |
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La commissione competente può decidere di redigere qualsiasi relazione che ritenga opportuna in materia di bilancio, tenendo conto dell'allegato all'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria1 bis. |
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Qualsiasi altra commissione può esprimere un parere entro il termine fissato dalla commissione competente. |
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___________________ |
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1 bis GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. |
Motivazione | |
La modifica intende eliminare l'articolo 87 in vigore e sostituirlo con un nuovo articolo sulla procedura di bilancio annuale. | |
Emendamento 109 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 87 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 87 |
soppresso |
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Documenti di lavoro |
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1. I seguenti documenti sono messi a disposizione dei deputati: |
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a) il progetto di bilancio presentato dalla Commissione; |
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b) il resoconto del Consiglio sul risultato delle sue deliberazioni riguardanti il progetto di bilancio; |
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c) la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, ai sensi dell'articolo 314, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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d) l'eventuale progetto di decisione sui dodicesimi provvisori ai sensi dell'articolo 315 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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2. Tali documenti sono deferiti alla commissione competente. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere. |
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3. Se altre commissioni sono interessate ad esprimere un parere, il Presidente fissa il termine entro cui quest'ultimo deve essere trasmesso alla commissione competente. |
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Motivazione | |
Emendamento 110 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 88 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 88 |
Articolo 88 |
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Esame del progetto di bilancio - Prima fase |
Posizione del Parlamento sul progetto di bilancio |
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1. Ogni deputato può, secondo le modalità stabilite in appresso, presentare e illustrare progetti di emendamento al progetto di bilancio. |
1. I singoli deputati possono presentare alla commissione competente emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio. |
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Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare in seduta plenaria emendamenti alla posizione del Consiglio. |
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2. Per essere ricevibili i progetti di emendamento devono essere presentati per iscritto, essere sottoscritti da almeno 40 deputati ovvero presentati a nome di un gruppo politico o di una commissione, devono indicare la posizione in materia di bilancio cui si riferiscono e garantire il rispetto del principio dell'equilibrio delle entrate e delle spese. I progetti di emendamento forniscono ogni indicazione utile circa il commento alla disposizione di bilancio in oggetto. |
2. Gli emendamenti sono presentati e motivati per iscritto, sono sottoscritti dai loro autori e indicano la linea di bilancio cui si riferiscono. |
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Tutti i progetti di emendamento al progetto di bilancio devono essere corredati da una motivazione scritta. |
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3. Il Presidente stabilisce il termine di presentazione dei progetti di emendamento. |
3. Il Presidente stabilisce il termine di presentazione degli emendamenti. |
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4. La commissione competente per il merito esprime il proprio parere sui testi così presentati prima della loro discussione in seduta plenaria. |
4. La commissione competente per il merito vota sugli emendamenti prima della loro discussione in seduta plenaria. |
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I progetti di emendamento che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito non sono posti in votazione in Aula a meno che una commissione o almeno 40 deputati non ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell'inizio della votazione. |
4 bis. Gli emendamenti presentati in seduta plenaria che siano stati respinti in seno alla commissione competente per il merito possono essere posti in votazione solo se una commissione o almeno 40 deputati ne abbiano fatto richiesta per iscritto entro un termine fissato dal Presidente; tale termine non può in ogni caso essere inferiore a 24 ore prima dell'inizio della votazione. |
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5. I progetti di emendamento allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione, sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito. |
5. Gli emendamenti allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito. |
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6. In deroga al disposto dell'articolo 59, paragrafo 2, il Parlamento si pronuncia con votazioni distinte e successive su: |
6. Il Parlamento si pronuncia con votazioni successive su: |
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– ogni progetto di emendamento, |
– gli emendamenti alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, per sezione, |
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– ogni sezione del progetto di bilancio, |
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– le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio; |
– le proposte di risoluzione relative a tale progetto di bilancio. |
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Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 174, paragrafi da 4 a 8. |
Sono tuttavia applicabili le disposizioni di cui all'articolo 174, paragrafi da 4 a 8 bis. |
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7. Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati progetti di emendamento sono considerati approvati. |
7. Gli articoli, i capitoli, i titoli e le sezioni del progetto di bilancio per i quali non siano stati presentati emendamenti sono considerati approvati. |
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8. Per essere approvati i progetti di emendamento devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
8. In conformità dell'articolo 314, paragrafo 4, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per essere approvati gli emendamenti devono ottenere i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
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9. Qualora il Parlamento abbia emendato il progetto di bilancio, quest'ultimo così emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione corredato delle motivazioni. |
9. Qualora il Parlamento abbia emendato la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio, la posizione così emendata è trasmessa al Consiglio e alla Commissione corredata delle motivazioni e del processo verbale della seduta in cui gli emendamenti sono stati approvati. |
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10. Il processo verbale della seduta nel corso della quale il Parlamento si è pronunciato in merito al progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. |
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Motivazione | |
The title of Rule 88 is changed and brought in line with point 13 of the Annex to the IIA. As regards the changes to paragraph 1, they clarify the possibility to table amendments to the Council's position. | |
Paragraph 2 subparagraph 2 is deleted here and included in subparagraph 1. | |
As regards the changes to paragraph 4, the word "texts" is quite vague and therefore it is replaced by "amendments". | |
As regards the changes to paragraph 6 in the introductory part, the word "notwithstanding" is deleted to avoid unnecessary questions on the applicability of the other Rules governing the first reading. | |
The modifications to paragraph 6 subparagraph 2 reflect the changes in Rule 174. | |
Emendamento 111 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 89 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 89 |
Articolo 95 bis |
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Trilogo finanziario |
Cooperazione interistituzionale |
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Il Presidente partecipa ai regolari incontri fra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l'attuazione delle procedure summenzionate. |
In conformità dell'articolo 324 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente partecipa ai regolari incontri fra i Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione convocati, su iniziativa della Commissione, nel quadro delle procedure di bilancio di cui al titolo II della parte sesta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Presidente prende tutte le misure necessarie per promuovere la concertazione e il ravvicinamento delle posizioni delle istituzioni al fine di agevolare l'attuazione delle procedure summenzionate. |
|
Il Presidente del Parlamento può delegare questo compito a un Vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio. |
Il Presidente del Parlamento può delegare questo compito a un Vicepresidente con esperienza in materia di bilancio o al presidente della commissione competente per le questioni di bilancio. |
|
|
(L'articolo in esame, quale modificato, viene spostato alla fine del capitolo relativo alla procedura di bilancio, dopo l'articolo 95.) |
Motivazione | |
Emendamento 112 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 91 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 91 |
(Non concerne la versione italiana) |
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Adozione definitiva del bilancio |
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Una volta constatata l'adozione del bilancio in conformità delle disposizioni dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente proclama in seduta che il bilancio è definitivamente adottato. Egli provvede a farlo pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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Emendamento 113 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 93 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 93 |
Articolo 93 |
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Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio |
Discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio |
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Le disposizioni concernenti la procedura da applicare per la decisione sul discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Regolamento finanziario, sono allegate al presente regolamento11. Dette disposizioni sono approvate a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, del presente regolamento. |
Le disposizioni concernenti la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità delle disposizioni finanziarie del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Regolamento finanziario, sono allegate al presente regolamento11. |
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__________________ |
__________________ |
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11 Cfr. allegato V. |
11 Cfr. allegato V. |
Motivazione | |
Allineamento della versione EN ad altre versioni linguistiche (FR, IT, NL). | |
Emendamento 114 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 94 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 94 |
Articolo 94 |
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Altre procedure in materia di discarico |
Altre procedure in materia di discarico |
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Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare: |
Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare: |
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– al Presidente del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo; |
– al Presidente del Parlamento europeo per l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo; |
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– ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio (per quanto riguarda la sua funzione esecutiva), la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni; |
– ai responsabili dell'esecuzione dei bilanci di altre istituzioni e organi dell'Unione europea, quali il Consiglio, la Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni; |
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– alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo; |
– alla Commissione per l'esecuzione del bilancio del Fondo europeo di sviluppo; |
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– agli organi responsabili dell'esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni dell'Unione, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l'attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo. |
– agli organi responsabili dell'esecuzione del bilancio di organismi giuridicamente indipendenti che svolgono funzioni dell'Unione, nella misura in cui le disposizioni che ne disciplinano l'attività prevedano il discarico da parte del Parlamento europeo. |
Motivazione | |
La modifica proposta alla parte introduttiva è intesa a chiarire che il discarico è concesso sulla base dell'articolo 319 TFUE. | |
Per quanto concerne il secondo trattino, vengono eliminati i termini "(per quanto riguarda la sua funzione esecutiva)" poiché è chiaro che il discarico non riguarda le attività politiche del Consiglio. | |
Emendamento 115 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 95 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 95 |
Articolo 92 bis |
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Controllo del Parlamento sull'esecuzione del bilancio |
Esecuzione del bilancio |
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1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate. |
1. Il Parlamento procede al controllo dell'esecuzione del bilancio in corso. Esso affida tale compito alle commissioni competenti in materia di bilancio e di controllo dei bilanci nonché alle altre commissioni interessate. |
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2. Il Parlamento esamina ogni anno, anteriormente alla prima lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio successivo, i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla commissione in materia. |
2. Il Parlamento esamina ogni anno, anteriormente alla sua lettura del progetto di bilancio relativo all'esercizio successivo, i problemi inerenti all'esecuzione del bilancio in corso, se del caso sulla base di una proposta di risoluzione presentata dalla commissione in materia. |
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(L'articolo in esame, quale modificato, viene spostato prima dell'articolo 93.) |
Motivazione | |
Emendamento 116 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 9 – numerazione | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 9 |
CAPITOLO 7 |
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PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO |
PROCEDURE INTERNE DI BILANCIO |
Motivazione | |
Il capitolo 9 diventa il capitolo 7. | |
Emendamento 117 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 98 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 98 |
Articolo 98 |
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Competenze in materia di impegno e di liquidazione delle spese |
Competenze in materia di impegno e di liquidazione delle spese, di chiusura dei conti e di concessione del discarico |
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1. Il Presidente procede o fa procedere all'impegno e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente. |
1. Il Presidente procede o fa procedere all'impegno e alla liquidazione delle spese, nel quadro del regolamento finanziario interno stabilito dall'Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione competente. |
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2. Il Presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto. |
2. Il Presidente trasmette alla commissione competente il progetto di rendiconto. |
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3. Su relazione della commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sul discarico. |
3. Su relazione della commissione competente, il Parlamento chiude i conti e si pronuncia sul discarico. |
Emendamento 118 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 10 – numerazione | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 10 |
CAPITOLO 8 |
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PROCEDURA DI APPROVAZIONE |
PROCEDURA DI APPROVAZIONE |
Motivazione | |
Il capitolo 10 diventa il capitolo 8. | |
Emendamento 119 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 99 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 99 |
Articolo 99 |
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Procedura di approvazione |
Procedura di approvazione |
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1. Qualora sia stato invitato a dare la sua approvazione a un atto proposto, nel deliberare il Parlamento tiene conto di una raccomandazione della commissione competente volta ad approvare o a respingere tale atto. La raccomandazione contiene visti, ma non considerando. Essa può comprendere una breve motivazione, che è redatta sotto la responsabilità del relatore e che non è posta in votazione. L'articolo 56, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. Gli emendamenti presentati in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a ribaltare la raccomandazione quale proposta dal relatore. |
1. Qualora il Parlamento sia stato invitato a dare la sua approvazione a un atto giuridicamente vincolante, la commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione volta ad approvare o a respingere l'atto proposto. |
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La raccomandazione contiene visti, ma non considerando. Gli emendamenti in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a ribaltare la raccomandazione proposta dal relatore. |
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La raccomandazione può essere corredata di una breve motivazione, che è redatta sotto la responsabilità del relatore e che non è posta in votazione. L'articolo 56, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis. |
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La commissione competente può presentare una proposta di risoluzione non legislativa. In conformità dell'articolo 201, paragrafo 3, in combinato disposto con gli articoli 53, 54 o 55, altre commissioni possono essere coinvolte nell'elaborazione della risoluzione. |
1 bis. Se necessario, la commissione competente può altresì presentare una relazione comprendente una proposta di risoluzione non legislativa, specificando i motivi per cui il Parlamento dovrebbe dare o rifiutare la sua approvazione e, ove opportuno, formulando raccomandazioni per l'attuazione dell'atto proposto. |
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1 ter. La commissione competente esamina la richiesta di approvazione senza indebiti ritardi. Se la commissione competente non ha adottato la sua raccomandazione entro sei mesi dal deferimento della richiesta di approvazione, la Conferenza dei presidenti può iscrivere la questione all'ordine del giorno di una tornata successiva affinché sia esaminata, ovvero può decidere, in casi debitamente motivati, di prorogare il termine di sei mesi. |
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Il Parlamento decide sull'atto per il quale il trattato sull'Unione europea o il trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiedono la sua approvazione con una sola votazione sull'approvazione, indipendentemente dal fatto che la raccomandazione della commissione competente sia di approvare o di respingere l'atto. Non può essere presentato alcun emendamento. La maggioranza richiesta per l'approvazione è quella indicata all'articolo del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che costituisce la base giuridica dell'atto proposto o, qualora non vi sia indicata alcuna maggioranza, la maggioranza dei voti espressi. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'atto proposto è da considerarsi respinto. |
1 quater. Il Parlamento decide sull'atto proposto con una sola votazione sull'approvazione, indipendentemente dal fatto che la raccomandazione della commissione competente sia di approvare o di respingere l'atto. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta, l'atto proposto è da considerarsi respinto. |
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2. Inoltre, per gli accordi internazionali, i trattati di adesione, la constatazione di una violazione grave e persistente dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro, la determinazione della composizione del Parlamento, l'instaurazione della cooperazione rafforzata fra Stati membri o l'adozione del quadro finanziario pluriennale si applicano rispettivamente gli articoli 108, 81, 83, 84, 85 e 86. |
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3. Qualora per una proposta di atto legislativo o un progetto di accordo internazionale sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto legislativo proposto o del progetto di accordo internazionale. |
3. Qualora sia richiesta l'approvazione del Parlamento, la commissione competente può, in qualsiasi momento, presentare al Parlamento una relazione interlocutoria sulla proposta, con una proposta di risoluzione contenente raccomandazioni per la modifica o l'attuazione dell'atto proposto. |
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4. La commissione competente esamina la richiesta di approvazione senza indebiti ritardi. Se la commissione competente decide di non formulare una raccomandazione o se non ha adottato una raccomandazione entro sei mesi dal deferimento della richiesta di approvazione, la Conferenza dei presidenti può iscrivere la questione all'ordine del giorno della tornata successiva affinché sia esaminata, ovvero può decidere, in casi debitamente motivati, di prorogare il termine di sei mesi. |
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Qualora l'approvazione del Parlamento sia richiesta in relazione ad un accordo internazionale, il Parlamento può decidere, sulla base di una raccomandazione della commissione competente, di sospendere la procedura di approvazione per non più di un anno. |
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Motivazione | |
The changes to paragraph 1 reflect the fact that having an explanatory statement as a means of supporting/reinforcing the recommendation by rapporteur/committee is useful (it may lead to fewer reports under paragraph 2 as the committee would not draft them regularly in order to explain its (new)position). | |
Paragraph 1 subparagraph 2 shall become par 1a. The addition of "also" aims to clarify this aspect. The references to Rules 53, 54 and 55 are deleted because they are superfluous and might even lead to an erroneous "a contrary" reasoning concerning the first subparagraph (where Rule 53 and Rule 55 could apply, but not Rule 54). The fact that Rule 54 cannot apply to a report concerning the consent procedure stricto sensu is mentioned explicitly under Rule 54. | |
The text of paragraph 1 b (new) is moved from the first subparagraph of Rule 99(4) and streamlined. | |
The suggested changes to paragraph 1 subparagraph 3 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. Parliament's consent is always required because of a Treaty provision. The majority is also clearly indicated. | |
The suggested deletion of paragraph 2 aim to streamline the text and to delete provisions which are superfluous. This paragraph just reiterates some (but not all) situations where consent is required and which are already described in Rules 108, 81, 83, 84, 85 & 86. | |
The text of paragraph 4 subparagraph 1 is moved to a new paragraph 1b of Rule 99 and streamlined. | |
Paragraph 4 subparagraph 2 is to be deleted here and moved under Rule 108. This provision only applies to envisaged international agreements, because of the involvement of (and probable need for clarification for) third parties, and could therefore be moved under Rule 108. This paragraph does not impede Parliament abrogating at any time its decision to suspend, nor does it prevent Parliament from renewing it after its expiry. | |
Emendamento 120 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 11 – numerazione | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 11 |
CAPITOLO 9 |
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ALTRE PROCEDURE |
ALTRE PROCEDURE |
Emendamento 121 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 100 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 100 |
Articolo 100 |
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Procedura di parere ai sensi dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
Procedura di parere sulle deroghe all'adozione dell'euro |
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1. Quando è invitato a esprimere il suo parere sulle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento, dopo la presentazione di queste ultime in Aula da parte del Consiglio, delibera sulla base di una proposta presentata oralmente o per iscritto dalla sua commissione competente e volta ad approvare o respingere le raccomandazioni che formano oggetto della consultazione. |
1. Quando è invitato a esprimere il suo parere a norma dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento delibera sulla base di una relazione della sua commissione competente volta ad approvare o respingere l'atto proposto. |
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2. Il Parlamento procede quindi a una votazione in blocco, senza che possano essere presentati emendamenti. |
2. Il Parlamento procede quindi a una votazione unica sull'atto proposto, senza che possano essere presentati emendamenti. |
Motivazione | |
Il titolo dell'articolo viene modificato ai fini di una maggiore leggibilità. | |
Per quanto concerne le modifiche al paragrafo 1, il testo in vigore non è pienamente in linea con l'articolo 140, paragrafo 2, TFUE e non rispecchia la prassi attuale: il Parlamento non viene consultato su "raccomandazioni formulate dal Consiglio", bensì su un progetto di decisione del Consiglio che si basa su una raccomandazione formulata dagli Stati membri la cui moneta è l'euro. La commissione ECON elabora sistematicamente una relazione. | |
Emendamento 122 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 102 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 102 |
Articolo 102 |
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Procedure relative all'esame degli accordi volontari |
Procedure relative all'esame degli accordi volontari previsti |
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1. Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione, a norma dell'articolo 52. |
1. Quando la Commissione informa il Parlamento che intende esaminare la possibilità di ricorrere ad accordi volontari in alternativa alla legislazione, la commissione competente può elaborare una relazione sul merito della questione, a norma dell'articolo 52. |
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2. Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta e precisa le condizioni applicabili. |
2. Quando la Commissione annuncia che intende concludere un accordo volontario, la commissione competente può presentare una proposta di risoluzione in cui raccomanda l'approvazione o la reiezione della proposta e precisa le condizioni applicabili. |
Motivazione | |
Il titolo attuale è fuorviante in quanto dà l'impressione che l'accordo volontario sia già in vigore. | |
Emendamento 123 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 103 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 103 |
Articolo 103 |
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Codificazione |
Codificazione |
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1. Qualora una proposta relativa alla codificazione del diritto dell'Unione sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest'ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale12 onde verificare che si limiti ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali. |
1. Qualora una proposta relativa alla codificazione del diritto dell'Unione sia sottoposta al Parlamento, essa viene deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche. Quest'ultima la esamina secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale12 onde verificare che si limiti ad una mera codificazione, senza modifiche sostanziali. |
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2. La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all'opportunità della codificazione. |
2. La commissione che era competente per il merito per gli atti oggetto della codificazione può essere invitata, su sua richiesta o su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, ad esprimere il proprio parere in merito all'opportunità della codificazione. |
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3. Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. |
3. Gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. |
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Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima emendamenti relativi ad adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non contengano modifiche sostanziali della proposta. |
Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non contengano modifiche sostanziali della proposta. |
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4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non contenga modifiche sostanziali della legislazione dell'Unione, la deferisce al Parlamento per approvazione. |
4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta non contenga modifiche sostanziali della legislazione dell'Unione, la deferisce al Parlamento per approvazione. |
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Se ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali, la commissione propone al Parlamento di respingere la proposta. |
Se ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali, la commissione propone al Parlamento di respingere la proposta. |
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In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione. |
In entrambi i casi, il Parlamento si esprime con un voto unico, senza emendamenti e senza discussione. |
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__________________ |
__________________ |
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12 Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2). |
12 Accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994, Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, punto 4 (GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2). |
Motivazione | |
La modifica proposta è intesa a semplificare la formulazione dell'articolo e ad allinearlo alla prassi attuale. | |
Emendamento 124 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 104 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 104 |
Articolo 104 |
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Rifusione |
Rifusione |
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1. Se al Parlamento è sottoposta una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito. |
1. Se al Parlamento è sottoposta una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione, la proposta è deferita alla commissione competente per le questioni giuridiche e alla commissione competente per il merito. |
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2. La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale13 onde verificare che non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. |
2. La commissione competente per le questioni giuridiche esamina la proposta secondo le modalità stabilite a livello interistituzionale13 onde verificare che non contenga modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali. |
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Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione. |
Nell'ambito di tale esame, gli emendamenti al testo della proposta sono irricevibili. Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 3, secondo comma, si applica per quanto riguarda le disposizioni rimaste invariate nella proposta di rifusione. |
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3. Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito. |
3. Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contiene modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito. |
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In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche. |
In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 169 e 170, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche. |
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Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione. |
Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento. |
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4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito. |
4. Se la commissione competente per le questioni giuridiche ritiene che la proposta contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, essa propone al Parlamento di respingere la proposta e ne informa la commissione competente per il merito. |
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In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura. |
In questo caso, il Presidente invita la Commissione a ritirare la sua proposta. Se la Commissione ritira la sua proposta, il Presidente constata che la procedura è divenuta priva di oggetto e ne dà comunicazione al Consiglio. Se la Commissione non ritira la sua proposta, il Parlamento la deferisce alla commissione competente per il merito, che la esamina secondo la normale procedura. |
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13 Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, punto 9 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1). |
13 Accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, punto 9 (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1). |
Motivazione | |
Parliament has repeatedly considered recasting as the normal legislative technique (for one of the latest resolutions, see 2011/2029(INI), para. 41), but the Commission has reduced the number of recasting proposals because of the current wording of this Rule and its implications in terms of unrestricted and unpredictable amending powers. Given the reluctance of the Commission to forward new proposals for recast due to the powers of Parliament to introduce substantive changes, a new drafting is proposed. The proposed change reinstates the original wording of this paragraph (amended in 2009) with a view to clarifying the boundaries of Parliament's amending powers and encouraging the Commission to present more recasting proposals. Although the current Rule is silent on that, the same criteria should apply at plenary stage. | |
Emendamento 125 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 9 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 9 BIS |
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Atti delegati e atti di esecuzione |
Motivazione | |
Per ragioni di chiarezza viene creato un nuovo capitolo concernente gli atti delegati e gli atti di esecuzione. | |
Emendamento 126 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 105 |
Articolo 105 |
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Atti delegati |
Atti delegati |
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1. Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più atti delegati. |
1. Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di designare uno dei suoi membri per l'esame di uno o più atti delegati. |
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2. Il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere da tale data. |
2. Durante la tornata successiva alla ricezione dell'atto delegato, il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere dalla data di ricezione. |
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Tale annuncio è pubblicato nel processo verbale della seduta unitamente alla denominazione della commissione competente. |
Tale annuncio è pubblicato nel processo verbale della seduta unitamente alla denominazione della commissione competente. |
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3. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata. Tale proposta di risoluzione indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento. |
3. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata volta a sollevare obiezioni all'atto delegato. Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto all'ordine del giorno di tale tornata. |
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4. Qualora la commissione competente non abbia presentato una proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno di tale tornata. |
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4 bis. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 3 indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere un invito rivolto alla Commissione a presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento. |
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5. Il Parlamento decide, entro il termine specificato nell'atto legislativo di base, su ogni proposta di risoluzione presentata con la maggioranza prevista all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
5. Il Parlamento approva tale proposta entro il termine specificato nell'atto legislativo di base e a maggioranza dei membri che lo compongono, in conformità dell'articolo 290, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica tale proroga, a nome del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione. |
Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità delle disposizioni dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica tale proroga, a nome del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione. |
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6. Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell'atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all'atto delegato: |
6. Qualora la commissione competente raccomandi che, prima della scadenza del termine previsto nell'atto legislativo di base, il Parlamento dichiari di non sollevare obiezioni all'atto delegato: |
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– essa ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso; |
– essa ne informa il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione con lettera motivata e presenta una raccomandazione in tal senso; |
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– se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente lo comunica al Presidente del Parlamento, che ne informa l'Aula nel più breve tempo possibile; |
– se nessuna obiezione è sollevata né durante la riunione successiva della Conferenza dei presidenti di commissione né, in caso di urgenza, con procedura scritta, il presidente della commissione competente lo comunica al Presidente del Parlamento, che ne informa l'Aula nel più breve tempo possibile; |
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– se, entro ventiquattro ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o almeno quaranta deputati si oppongono alla raccomandazione, quest'ultima è posta in votazione; |
– se, entro ventiquattro ore dall'annuncio in Aula, un gruppo politico o almeno quaranta deputati si oppongono alla raccomandazione, quest'ultima è posta in votazione; |
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– se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è sollevata la raccomandazione proposta si considera approvata; |
– se, entro lo stesso termine, nessuna obiezione è sollevata la raccomandazione proposta si considera approvata; |
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– l'adozione di siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all'atto delegato. |
– l'adozione di siffatta raccomandazione rende irricevibile qualsiasi ulteriore proposta di obiezione all'atto delegato. |
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7. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, adottare l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri prevista da tale atto. Il Parlamento delibera alla maggioranza prevista all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
7. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, adottare l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri o che si oppone alla proroga tacita della delega di poteri prevista da tale atto. |
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In conformità dell'articolo 290, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione di revoca della delega di poteri richiede i voti favorevoli della maggioranza dei membri che compongono il Parlamento. |
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8. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo. |
8. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione delle posizioni adottate in virtù del presente articolo. |
Motivazione | |
As regards the changes to paragraph 1, they reflect the practice: the motions for resolutions for objecting a delegated act are tabled by the committee responsible, either in the name of the Committee Chair, or in the name of the authors of the original request. | |
The changes to paragraph 2 aims at clarifying it: in the second sentence, the date could be "the date" expressly mentioned in the first sentence or the date of the announcement (see the impact of the date of announcement on the deadlines for second reading). | |
The last sentence of paragraph 3 shall become paragraph 4a. The restructuring of paragraphs 3 and 4 aims to clarify that the current paragraph 3 second sentence also applies when a motion for resolution is tabled by a political group or at least 40 Members. | |
Paragraph 4 is deleted here and moved to the end of paragraph 3. | |
The insertion of paragraph 4 a (new) is meant to broaden the scope as indicated in paragraph 3 above. | |
As regards the changes to paragraph 7: the Treaty does not require any specific reasons by EP when revoking a delegation of powers, therefore the word "reasoned" is deleted. Moreover, a provision governing the decision whereby Parliament opposes the tacit extension of the period of delegation of powers is introduced in Rule 105 as no such provision existed so far. | |
Emendamento 127 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 106 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 106 |
Articolo 106 |
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Atti e misure di esecuzione |
Atti e misure di esecuzione |
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1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione. |
1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di designare uno dei suoi membri per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione. |
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2. La commissione competente può presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata indicando che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell'Unione per altri motivi. |
2. La commissione competente può presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata indicando che un progetto di atto o di misura di esecuzione eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto legislativo di base o non è conforme al diritto dell'Unione per altri motivi. |
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3. La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare l'atto, la misura o il progetto di atto o di misura, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata. |
3. La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare il progetto di atto o di misura di esecuzione, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata. |
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4. Se le misure di esecuzione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, si applicano le seguenti disposizioni supplementari: |
4. Se le misure di esecuzione previste dalla Commissione rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione, si applicano le seguenti disposizioni supplementari: |
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a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 158; |
a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misura di esecuzione è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misura di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. Nei due casi di cui alla frase precedente non si applica l'articolo 158; |
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b) se il progetto di misura di esecuzione si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto; |
b) se il progetto di misura di esecuzione si basa sull'articolo 5 bis, paragrafi 5 o 6, della decisione 1999/468/CE, in base ai quali i termini entro cui il Parlamento può opporsi sono ridotti, il presidente della commissione competente può presentare una proposta di risoluzione contraria all'adozione del progetto di misura se la commissione competente non ha potuto riunirsi nel termine prescritto; |
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c) il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può opporsi all'adozione del progetto di misura di esecuzione indicando che tale progetto di misura eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità; |
c) il Parlamento, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, può approvare una risoluzione in cui si oppone all'adozione del progetto di misura di esecuzione e in cui indica che tale progetto di misura eccede le competenze di esecuzione previste nell'atto di base o che non è compatibile con il fine o il contenuto dell'atto di base oppure che non rispetta i principi di sussidiarietà o di proporzionalità. |
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Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine per opporsi all'adozione del progetto di misura di esecuzione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto all'ordine del giorno di tale tornata; |
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d) se la commissione competente, a seguito di una richiesta motivata della Commissione, raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non dichiari di opporsi alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6, del presente regolamento. |
d) se la commissione competente raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non dichiari di opporsi alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6, del presente regolamento. |
Motivazione | |
Emendamento volto a chiarire il testo della lettera a), dal momento che l'articolo 158 non si applica solo nei due casi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio. | |
Emendamento 128 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 108 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 108 |
Articolo 108 |
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Accordi internazionali |
Accordi internazionali |
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1. Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo la procedura e informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. Laddove opportuno, altre commissioni possono essere invitate ad esprimere un parere a norma dell'articolo 53, paragrafo 1. A seconda del caso, si applicano l'articolo 201, paragrafo 2, e gli articoli 54 o 55. |
1. Qualora si preveda l'apertura di negoziati sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, la commissione competente può decidere di elaborare una relazione o di seguire in altro modo questa fase preparatoria. Essa informa di tale decisione la Conferenza dei presidenti di commissione. |
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I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate adottano congiuntamente le misure opportune per garantire che il Parlamento riceva informazioni immediate, regolari ed esaurenti, se necessario in forma riservata, in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi inclusi i progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni di cui al paragrafo 3 da parte: |
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– della Commissione conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai suoi impegni nell'ambito dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, e |
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– del Consiglio conformemente ai suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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1 bis. La commissione competente si informa quanto prima presso la Commissione circa la base giuridica adottata per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica, a norma dell'articolo 39, la base giuridica scelta. |
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2. Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, sulla base di una relazione della commissione competente. |
2. Il Parlamento, su proposta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, può chiedere al Consiglio di non autorizzare l'apertura dei negoziati fintantoché il Parlamento non si sia pronunciato sulla proposta di mandato a negoziare, sulla base di una relazione della commissione competente. |
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3. Nel momento in cui si prevede di avviare negoziati, la commissione competente si informa presso la Commissione circa la base giuridica adottata per la conclusione degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1. La commissione competente verifica, a norma dell'articolo 39, la base giuridica scelta. Qualora la Commissione non precisi una base giuridica o sussistano dubbi circa la sua validità, si applicano le disposizioni dell'articolo 39. |
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4. In ogni fase dei negoziati, e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente e dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata a norma dell'articolo 134, può adottare raccomandazioni e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di tale accordo. |
4. In ogni fase dei negoziati, e dal termine dei negoziati stessi fino alla conclusione dell'accordo internazionale, il Parlamento, sulla base della relazione della commissione competente, elaborata di sua iniziativa o dopo aver esaminato qualsiasi proposta in materia presentata da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati, può adottare raccomandazioni al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e chiedere che esse siano prese in considerazione prima della conclusione di tale accordo. |
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5. Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 99 o dell'articolo 47, paragrafo 1. |
5. Nei casi in cui il Consiglio chiede l'approvazione o il parere del Parlamento, tale richiesta è trasmessa dal Presidente, per esame, alla commissione competente, in conformità dell'articolo 99 o dell'articolo 47, paragrafo 1. |
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6. Prima della votazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata14. |
6. In qualsiasi momento prima della votazione del Parlamento su una richiesta di approvazione o di parere, la commissione competente o almeno un decimo dei deputati che compongono il Parlamento possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. |
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Prima della votazione del Parlamento sulla proposta, il Presidente può chiedere il parere della commissione competente per le questioni giuridiche, che riferisce le sue conclusioni al Parlamento. |
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Se il Parlamento approva la proposta di chiedere un parere alla Corte di giustizia, la votazione sulla richiesta di approvazione o di parere è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata. |
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7. Il Parlamento esprime il suo parere o la sua approvazione sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale o di un protocollo finanziario concluso dall'Unione europea deliberando con votazione unica alla maggioranza dei voti espressi, senza che siano ricevibili emendamenti al testo dell'accordo o del protocollo. |
7. Qualora sia invitato a dare la sua approvazione alla conclusione, al rinnovo o alla modifica di un accordo internazionale, il Parlamento decide con votazione unica in conformità dell'articolo 99. |
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Qualora il Parlamento rifiuti di dare la sua approvazione, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso, rinnovato o modificato. |
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Fatto salvo l'articolo 99, paragrafo 1 ter, il Parlamento può decidere, sulla base di una raccomandazione della commissione competente, di rinviare la decisione sulla procedura di approvazione per non più di un anno. |
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8. Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il Presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione. |
8. Qualora il Parlamento sia invitato a esprimere il suo parere sulla conclusione, il rinnovo o la modifica di un accordo internazionale, non sono ricevibili emendamenti al testo dell'accordo. Fatto salvo l'articolo 170, paragrafo 1, gli emendamenti al progetto di decisione del Consiglio sono ricevibili. |
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Qualora il parere espresso dal Parlamento sia negativo, il Presidente chiede al Consiglio di non concludere l'accordo in questione. |
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9. Qualora il Parlamento rifiuti la sua approvazione su un accordo internazionale, il Presidente comunica al Consiglio che l'accordo in questione non può essere concluso. |
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9 bis. I presidenti e i relatori della commissione competente ed eventualmente delle commissioni associate verificano che, in conformità dell'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, la Commissione e il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza forniscano al Parlamento informazioni immediate, regolari ed esaurenti, se necessario in forma riservata, in tutte le fasi dei preparativi dei negoziati, della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, ivi incluse le informazioni sui progetti e i testi definitivi approvati delle direttive di negoziato, nonché le informazioni relative all'attuazione di tali accordi. |
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14 Cfr. interpretazione dell'articolo 141. |
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Motivazione | |
As regards the changes to paragraph 1, they aim to clarify this paragraph, which concerns the monitoring of the steps taken by the other institutions prior to the effective launch of the negotiations. The committees responsible could do this monitoring by:- an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC);- by any other means under these Rules (such as motions for resolutions following debates on statements or on oral questions, etc.).The last two sentences are deleted as superfluous. The scope of Rules 53, 54 and 55 is clearly defined in those Rules. Any committee can do an opinion to INI reports under Rule 53. They can also do opinions under Rules 54 or 55. The acknowledgement of their exclusive or joint competences are not always questioned and settled under Rule 201 (2) (new Rule 201 a). Moreover, referring to the right of asking for opinions under this paragraph, but not under all Rules of procedures where they are applicable may lead to an erroneous "a contrario" type of reasoning. | |
Paragraph 1 indent 1 is deleted as redundant and not comprehensive (there are also customary practice and obligations taken in the form of unilateral declarations by Commissioners). Similarly, | |
the second indent of paragraph 1is deleted as it is redundant. | |
Paragraph 1 a (new) applies even before the Commission asks the Council to approve its negotiating mandate (here in paragraph 2 above). To observe the chronology paragraphs 2 and 3 are inverted. | |
Paragraph 4 applies during the negotiations and before the conclusion of the international agreement. The change aims to clarify that the committee responsible may draw an INI report (authorised automatically and notified for information to the CCC). To simplify the reading, it is suggested to add the provision concerning the possibility for a political group or at least 40 members to table such a proposal (currently in Rule 134 paragraph 1 and 2). | |
As regards the changes to paragraph 6, questions concerning the compatibility of an international agreement with the Treaties often touch upon issues – such as subsidiarity, legal basis, the interpretation and application of international law, the legal protection of Parliament's rights and prerogatives etc. – for which the Committee on Legal Affairs is responsible under Annex VI to the Rules of Procedure. It is therefore appropriate to involve this Committee in the procedure referred to in this provision. | |
As regards the changes to paragraph 7, the first sentence covers both consultations and consent procedures. In case of consultation, Parliament does not decide in a single vote: amendments to the Council decision are admissible and put to the vote. However, the second sentence is useful only for consultations since, under Rule 99(1), third subparagraph (Rule 99 § 4 new), plenary amendments are never admissible in consent procedures.AFCO WG suggests therefore to re-order paragraphs 7, 8 and 9 in order to address the specificity of the consent and the consultation procedures.Moreover, the reference to "financial protocol[s]" which applies only in this provision shall be deleted. Elsewhere in the Rule, the reference to "international agreement[s]" is deemed sufficient.The third subparagraph is moved here from Rule 99 paragraph 4 second subparagraph. The text is slightly adapted to correspond to the new placement. | |
Paragraph 9 to be deleted here and moved under paragraph 7. | |
The new paragraph 9a consists of the text of subparagraph 2 of paragraph 1 which is slightly adapted. | |
Indeed, the current wording of that subparagraph gives the impression that the EP should be proactive in order for Article 218(10) TFEU to be applied. This is not in line with the Treaties, under which other institutions must inform the EP without specific requests, especially after C-658/11. The wording "…shall jointly supervise/monitor in line with Article 218(10) TFEU that Parliament is provided…" could be suggested.This subparagraph covers all demarches related to the conclusion of international agreements, from the intention to open negotiations to its conclusion and implementation. | |
Emendamento 129 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 109 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 109 |
Articolo 109 |
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Procedure fondate sull'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in caso di applicazione provvisoria o sospensione di accordi internazionali ovvero di definizione della posizione dell'Unione nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale |
Applicazione provvisoria o sospensione dell'applicazione di accordi internazionali ovvero definizione della posizione dell'Unione nell'ambito di un organismo istituito da un accordo internazionale |
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Qualora la Commissione a norma dei suoi obblighi in forza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea informi il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, viene resa una dichiarazione in Aula seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni a norma dell'articolo 108 o dell'articolo 113 del presente regolamento. |
Qualora la Commissione o il Vicepresidente/Alto rappresentante informino il Parlamento e il Consiglio della propria intenzione di proporre l'applicazione o la sospensione provvisoria di un accordo internazionale, il Parlamento può invitare il Consiglio, la Commissione o il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a rilasciare una dichiarazione seguita da una discussione. Il Parlamento può formulare raccomandazioni sulla base di una relazione della commissione competente o a norma dell'articolo 113, le quali possono includere, in particolare, la richiesta rivolta al Consiglio di non applicare provvisoriamente un accordo fino all'approvazione del Parlamento. |
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La stessa procedura si applica quando la Commissione informa il Parlamento di una proposta relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale. |
La stessa procedura si applica quando la Commissione o il Vicepresidente/Alto rappresentante propongono le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo internazionale. |
Motivazione | |
Il titolo viene abbreviato eliminando il riferimento all'articolo 218 TFUE (che si applica anche alle procedure di cui all'articolo 108 del regolamento, mentre all'articolo in esame si applica solo l'articolo 218, paragrafi 9 e 10). La modifica proposta è quindi intesa ad allineare il titolo all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE relativo alla "sospensione dell'applicazione". | |
La modifica proposta al paragrafo 1 è volta a chiarire chi è l'autore della dichiarazione. I termini "la Commissione o il Vicepresidente/Alto rappresentante" sono aggiunti in tutto il testo dell'articolo, in linea con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. | |
Emendamento 130 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 110 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 110 |
Articolo 110 |
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Rappresentanti speciali |
Rappresentanti speciali |
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1. Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, il Presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri aspetti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il Rappresentante speciale. |
1. Qualora il Consiglio intenda nominare un rappresentante speciale a norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, il Presidente, su richiesta della commissione competente, invita il Consiglio a rilasciare una dichiarazione e a rispondere a domande in merito al mandato, agli obiettivi e agli altri aspetti pertinenti relativi ai compiti e al ruolo che dovrà svolgere il Rappresentante speciale. |
|
2. Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il Rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli. |
2. Una volta nominato, e prima di assumere le proprie funzioni, il Rappresentante speciale può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per rilasciare una dichiarazione e rispondere alle domande rivoltegli. |
|
3. Nei tre mesi successivi all'audizione, la commissione competente può proporre, a norma dell'articolo 134, una raccomandazione avente diretta attinenza con la dichiarazione fatta dal Rappresentante speciale e con le risposte da questi fornite. |
3. Nei due mesi successivi all'audizione, la commissione competente può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza aventi diretta attinenza con la nomina. |
|
4. Il Rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e regolarmente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato. |
4. Il Rappresentante speciale è invitato a tenere il Parlamento pienamente e regolarmente informato in merito all'esecuzione concreta del suo mandato. |
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5. Un rappresentante speciale nominato dal Consiglio con un mandato relativo a questioni politiche specifiche può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente, su iniziativa del Parlamento o di propria iniziativa. |
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Motivazione | |
L'attuale formulazione del paragrafo 3 non è chiara: solo la parte dell'articolo 134 relativa alla proposta presentata da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati sembra essere pertinente ai fini del paragrafo in questione. La procedura di cui all'articolo 113 resta di per sé sempre applicabile in quanto l'ambito di applicazione di tale articolo include la PESC. Il paragrafo 5 è superfluo e viene pertanto eliminato. | |
Emendamento 131 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 111 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 111 |
Articolo 111 |
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Rappresentanza internazionale |
Rappresentanza internazionale |
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1. Quando è nominato il capo di una delegazione esterna dell'Unione, il candidato è invitato a comparire dinanzi all'istanza competente del Parlamento per fare una dichiarazione e rispondere a domande. |
1. Quando è nominato il capo di una delegazione esterna dell'Unione, il candidato è invitato a comparire dinanzi alla commissione competente per fare una dichiarazione e rispondere a domande. |
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2. Entro tre mesi dall'audizione di cui al paragrafo 1, la commissione competente può approvare una risoluzione o formulare una raccomandazione direttamente attinente alla dichiarazione rilasciata e alle risposte fornite. |
2. Entro due mesi dall'audizione di cui al paragrafo 1, la commissione competente può approvare una risoluzione o formulare una raccomandazione direttamente attinente alla nomina. |
Motivazione | |
I termini "all'istanza competente del Parlamento" sono sostituiti da "alla commissione competente" per allineare la disposizione alla dichiarazione sulla responsabilità politica e garantire una formulazione coerente in tutto il regolamento. | |
Emendamento 132 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 112 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 112 |
Articolo 113 bis |
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Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune |
Consultazione e informazione del Parlamento nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune |
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1. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può presentare raccomandazioni a norma dell'articolo 113 del presente regolamento. |
1. Quando il Parlamento è consultato a norma dell'articolo 36 del trattato sull'Unione europea, la questione è deferita alla commissione competente, la quale può elaborare progetti di raccomandazioni a norma dell'articolo 113 del presente regolamento. |
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2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del Vicepresidente/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse. |
2. Le commissioni interessate si adoperano affinché il Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza trasmetta loro regolarmente e tempestivamente informazioni sull'evoluzione e sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, sui costi previsti per ogni decisione adottata in tale ambito che abbia un'incidenza finanziaria nonché su qualsiasi altro aspetto finanziario relativo all'attuazione di azioni rientranti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune. In via eccezionale, su richiesta del Vicepresidente/Alto rappresentante, una commissione competente può decidere di riunirsi a porte chiuse. |
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3. Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 123. |
3. Due volte l'anno si tiene una discussione sul documento consultivo elaborato dal Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante in merito ai principali aspetti e alle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune, comprese la politica di sicurezza e di difesa comune e le implicazioni finanziarie per il bilancio comunitario. Si applicano le procedure definite all'articolo 123. |
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(Cfr. anche interpretazione dell'articolo 134.) |
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4. Il Vicepresidente/Alto rappresentante è invitati a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa. |
4. Il Vicepresidente/Alto rappresentante è invitato a tutte le discussioni in Aula che riguardano la politica estera, di sicurezza o di difesa. |
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(L'articolo in esame, quale modificato, viene spostato dopo l'articolo 113 e di conseguenza incluso nel nuovo capitolo 2 bis). |
Motivazione | |
L'interpretazione viene eliminata in quanto il riferimento in questione non è chiaro: l'unica interpretazione figurante all'articolo 134 riguarda il paragrafo 3 concernente le relazioni, non le proposte di risoluzione di cui all'articolo 123. | |
Emendamento 133 Regolamento del Parlamento europeo Titolo III – capitolo 2 bis – titolo (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 2 BIS |
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RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI L'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE |
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(Da inserire prima dell'articolo 113) |
Emendamento 134 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 113 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 113 |
Articolo 113 |
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Raccomandazioni nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune |
Raccomandazioni concernenti le politiche esterne dell'Unione |
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1. La commissione competente in materia di politica estera e di sicurezza comune, previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti o a seguito di una proposta a norma dell'articolo 134, può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio negli ambiti di sua competenza. |
1. La commissione competente può elaborare progetti di raccomandazioni destinate al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull'Unione europea (azione esterna dell'Unione) o qualora un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 108 non sia stato deferito al Parlamento o il Parlamento non ne sia stato informato conformemente all'articolo 109. |
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2. In caso di urgenza, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 può essere accordata dal Presidente, il quale può altresì autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata. |
2. In caso di urgenza, il Presidente può autorizzare una riunione d'urgenza della commissione interessata. |
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3. Nel corso della procedura di approvazione di queste raccomandazioni, che devono essere messe in votazione in forma di testo scritto, l'articolo 158 non si applica e possono essere presentati emendamenti orali. |
3. Nel corso della procedura di approvazione di questi progetti di raccomandazioni in sede di commissione, è necessario porre in votazione un testo scritto. |
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La non applicazione dell'articolo 158 è possibile esclusivamente in commissione e solo in caso di urgenza. Non sono previste eccezioni alle disposizioni dell'articolo 158, né per le riunioni di commissione che non siano state dichiarate urgenti né per le sedute. |
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La disposizione che autorizza la presentazione di emendamenti orali significa che i deputati non si possono opporre alla messa in votazione di emendamenti orali in commissione. |
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3 bis. Nei casi di urgenza di cui al paragrafo 2, l'articolo 158 non è applicabile in sede di commissione e sono ricevibili emendamenti orali. I deputati non si possono opporre alla messa in votazione di emendamenti orali in commissione. |
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4. Le raccomandazioni così formulate sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal Presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, almeno quaranta deputati non abbiano espresso per iscritto la loro opposizione; in tal caso le raccomandazioni della commissione sono iscritte all'ordine del giorno della medesima tornata per essere esaminate e poste in votazione. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti. |
4. I progetti di raccomandazioni formulate dalla commissione sono iscritte all'ordine del giorno della tornata immediatamente successiva alla loro presentazione. In casi urgenti decisi dal Presidente, le raccomandazioni possono essere iscritte all'ordine del giorno della tornata in corso. |
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4 bis. Le raccomandazioni si considerano approvate a meno che, prima dell'inizio della tornata, almeno quaranta deputati non abbiano espresso per iscritto la loro opposizione. Qualora sia espressa un'opposizione, i progetti di raccomandazioni della commissione sono iscritti all'ordine del giorno della medesima tornata. Tali raccomandazioni sono oggetto di discussione, e gli emendamenti presentati da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati sono posti in votazione. |
Motivazione | |
The changes to the title aim to extend the scope of Rule 113, so as to align it with the broader scope of Rule 134; moreover, Rule 113 is merged with Rule 134 and a a new chapter concerning EP recommendations on the Union's external action is created. Consequently, Rule 134 is to be deleted. | |
As regards the changes to paragraph 1, it is suggested to also include the Commission among the possible "addressees" of an EP recommendation. | |
The deletion in paragraph 3 subparagraph 1 is proposed because this is the only reference in the Rules to "oral amendments". All other references are made in interpretations (in particular, the interpretation to Rule 169 gives the oral amendments equivalent status to the amendments not distributed in all languages).However, the interpretation which follows paragraph 3,is deleted and merged, with slight adaptations, with the provision of paragraph 3 a (new); it acknowledges the specifcity of the CFSP area and the high probability of urgent matters which would justify the a derogation for putting "oral amendments" to vote. | |
Emendamento 135 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 114 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 114 |
Articolo 114 |
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Violazione dei diritti umani |
Violazione dei diritti umani |
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Per ogni tornata ciascuna commissione competente può presentare, senza necessità di autorizzazione, una proposta di risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafo 4. |
Per ogni tornata ciascuna commissione competente può presentare, senza necessità di autorizzazione, una proposta di risoluzione relativa a casi di violazione dei diritti umani secondo la procedura di cui all'articolo 113, paragrafi 4 e 4 bis. |
Emendamento 136 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 115 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 115 |
Articolo 115 |
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Trasparenza delle attività del Parlamento |
Trasparenza delle attività del Parlamento |
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1. Il Parlamento assicura la massima trasparenza delle sue attività in linea con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
1. Il Parlamento assicura la massima trasparenza delle sue attività in linea con le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
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2. Le discussioni in seno al Parlamento sono pubbliche. |
2. Le discussioni in seno al Parlamento sono pubbliche. |
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3. Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio di concedere l'accesso del pubblico ai documenti e al processo verbale della riunione. In caso di violazione delle norme di confidenzialità si applica l'articolo 166. |
3. Le riunioni delle commissioni del Parlamento sono di norma pubbliche. Le commissioni possono tuttavia decidere, al più tardi in sede di approvazione dell'ordine del giorno della riunione in questione, di dividere l'ordine del giorno di una determinata riunione in punti aperti al pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in caso di riunioni a porte chiuse la commissione può decidere di concedere l'accesso del pubblico ai documenti della riunione. |
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4. L'esame da parte della commissione competente delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità di cui all'articolo 9 si svolge sempre a porte chiuse. |
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Motivazione | |
Le modifiche al paragrafo 3 sono volte a migliorare la formulazione. Il riferimento all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 non ha senso dal punto di vista giuridico. La violazione della confidenzialità è già disciplinata dagli articoli 11 e 166, pertanto non è necessario ribadire il concetto nella disposizione in esame. | |
Il paragrafo 4 viene eliminato poiché la questione dovrebbe essere trattata in conformità dell'articolo 9, paragrafo 10, e dei principi stabiliti a norma dell'articolo 9, paragrafo 12. | |
Emendamento 137 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 116 |
Articolo 116 |
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Diritto di accesso del pubblico ai documenti |
Diritto di accesso del pubblico ai documenti |
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1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e in conformità delle specifiche disposizioni del presente regolamento. |
1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento, a norma dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche. |
Nella misura del possibile, l'accesso ai documenti del Parlamento è parimenti consentito ad altre persone fisiche o giuridiche. |
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Il regolamento (CE) n. 1049/2001 è pubblicato per informazione secondo le stesse modalità del regolamento del Parlamento15. |
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2. Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione "documenti del Parlamento" sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento. |
2. Ai fini dell'accesso ai documenti, l'espressione "documenti del Parlamento" sta ad indicare qualsiasi contenuto informativo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001 che sia stato elaborato o ricevuto dai titolari di cariche del Parlamento ai sensi del titolo I, capitolo 2, dagli organi del Parlamento, dalle commissioni o delegazioni interparlamentari o dal Segretariato del Parlamento. |
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I documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti se sono presentati a norma del presente regolamento. |
In conformità dell'articolo 4 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i documenti elaborati da singoli deputati o gruppi politici sono documenti del Parlamento ai fini dell'accesso ai documenti solo se sono presentati a norma del presente regolamento. |
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L'Ufficio di presidenza stabilisce norme volte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati. |
L'Ufficio di presidenza stabilisce norme volte ad assicurare che tutti i documenti del Parlamento siano registrati. |
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3. Il Parlamento istituisce un registro dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il registro del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel registro. |
3. Il Parlamento istituisce un sito internet del registro pubblico dei documenti del Parlamento. I documenti legislativi e alcune altre categorie di documenti sono resi direttamente accessibili, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, attraverso il sito internet del registro pubblico del Parlamento. Riferimenti ad altri documenti del Parlamento sono inseriti, per quanto possibile, nel sito internet del registro pubblico. |
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Le categorie di documenti direttamente accessibili sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito internet del Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti sono resi accessibili su richiesta scritta. |
Le categorie di documenti direttamente accessibili mediante il sito internet del registro pubblico del Parlamento sono indicate in un elenco adottato dall'Ufficio di presidenza e pubblicato sul sito internet del registro pubblico Parlamento. Tale elenco non limita il diritto d'accesso ai documenti che non rientrano nelle categorie elencate; tali documenti possono essere resi accessibili su richiesta scritta in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
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L'Ufficio di presidenza può adottare norme, conformi al regolamento (CE) n. 1049/2001, che disciplinano le modalità di accesso e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
L'Ufficio di presidenza adotta norme per l'accesso ai documenti, in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001, che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. |
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4. L'Ufficio di presidenza designa gli organi incaricati del trattamento delle domande iniziali (articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) e adotta le decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso). |
4. L'Ufficio di presidenza designa gli organi incaricati del trattamento delle domande iniziali (articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001) e dell'adozione delle decisioni relative alle domande di conferma (articolo 8 di detto regolamento) e alle domande di accesso a documenti sensibili (articolo 9 dello stesso). |
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5. La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
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6. Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti. |
6. Uno dei vicepresidenti è responsabile della supervisione del trattamento delle domande di accesso ai documenti. |
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6 bis. L'Ufficio di presidenza adotta la relazione annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
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7. La commissione competente del Parlamento, sulla base di informazioni fornite dall'Ufficio di presidenza e da altre fonti, elabora la relazione annuale di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e la presenta in Aula. |
7. La commissione competente del Parlamento verifica periodicamente la trasparenza delle attività del Parlamento e presenta in Aula una relazione contenente le sue conclusioni e raccomandazioni. |
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Inoltre, la commissione competente esamina e valuta le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del precitato regolamento. |
Inoltre, la commissione competente può esaminare e valutare le relazioni adottate dalle altre istituzioni e agenzie a norma dell'articolo 17 del precitato regolamento. |
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7 bis. La Conferenza dei presidenti nomina i rappresentanti del Parlamento al comitato interistituzionale istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001. |
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15 Vedi allegato XIV. |
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Motivazione | |
The changes to paragraph 1, subparagraph 1 are necessary as the Rules of Procedure may not restrict public access rights under Regulation 1049/2001. | |
As regards the deletion of paragraph 1, subparagraph 3, this annex is deleted since from a legal and procedural point of view it is not an annex. The Regulation would however be included in a compendium of legal acts, easily accessible to MEPs and other persons. | |
The changes to paragraph 2, subparagraph 2, reflect the 'raison d'êtrÈ of this rule. A document is "tabled" when it enters into the EP administrative circuit. | |
The changes to paragraph 3, subparagraph 2, clarify the relevant "register"; the use of "shall" would imply an obligation to disclose, but an exception under Article 4 of Regulation 1049 might apply; therefore "may" is more appropriate. | |
Paragraph 3, subparagraph 3, is updated as the rules have already been adopted (adopting them is an obligation under Regulation 1049/2001). | |
Paragraph 5 is deleted here and reinserted as paragraph 8 (new). | |
The changes to paragraph 7 and the addition of 6 a (new) adjust the the text to standard practice according to which the Bureau endorses yearly a technical/administrative report whereas the LIBE Committee prepares biannual reports (EP Institutional report on the implementation of Regulation 1049/2001; such reports were adopted in 2009, 2011, 2013, and 2016). It is therefore suggested to clarify that the adoption of the technical report is ensured by the Bureau whereas LIBE is competent for the institutional/political report, which may be based on the findings of the technical reports.Article 17(1) of Regulation (EC) No 1049/2001 reads as follows: "1. Each institution shall publish annually a report for the preceding year including the number of cases in which the institution refused to grant access to documents, the reasons for such refusals and the number of sensitive documents not recorded in the register." | |
Emendamento 138 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 116 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 116 bis |
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Accesso al Parlamento |
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1. I titoli di accesso per i deputati, i loro assistenti e soggetti terzi sono rilasciati sulla base delle norme stabilite dall'Ufficio di presidenza. Tali norme disciplinano altresì l'uso e il ritiro dei titoli di accesso. |
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2. I titoli di accesso non sono rilasciati a persone appartenenti alla cerchia di un deputato che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all'elaborazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea1 bis. |
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3. Le entità elencate nel registro per la trasparenza e i loro rappresentanti cui è stato rilasciato un titolo di accesso di lunga durata al Parlamento europeo devono rispettare: |
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– il codice di condotta per i soggetti registrati allegato all'accordo; |
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– le procedure e altri obblighi definiti dall'accordo; nonché |
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– le disposizioni di attuazione del presente articolo. |
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Fatta salva l'applicabilità delle norme generali che disciplinano il ritiro o la disattivazione temporanea dei titoli di accesso di lunga durata, e salvo che ragioni importanti vi si oppongano, il Segretario generale, previa autorizzazione dei Questori, ritira o disattiva un titolo di accesso di lunga durata quando il suo titolare è stato cancellato dal registro per la trasparenza per violazione del codice di condotta per i soggetti registrati, si è reso colpevole di una grave violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo o ha rifiutato di accettare un invito formale a partecipare a un'audizione o a una riunione di commissione o di collaborare con una commissione d'inchiesta, senza fornire una giustificazione sufficiente. |
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4. I Questori possono definire in che misura il codice di condotta di cui al paragrafo 2 sia applicabile alle persone che, pur possedendo un titolo di accesso di lunga durata, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo. |
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5. L'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, adotta le misure necessarie per dare attuazione al registro per la trasparenza, in conformità delle disposizioni dell'accordo sull'istituzione di detto registro. |
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1 bis GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11. |
Motivazione | |
Aggiunta di un nuovo articolo contenente un riferimento al registro per la trasparenza. | |
Emendamento 139 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 117 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 117 |
Articolo 117 |
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Elezione del Presidente della Commissione |
Elezione del Presidente della Commissione |
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1 Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione. |
1. Dopo che il Consiglio europeo ha proposto un candidato a Presidente della Commissione, il Presidente invita il candidato a fare una dichiarazione e a presentare i suoi orientamenti politici al Parlamento. La dichiarazione è seguita da una discussione. |
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Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito. |
Il Consiglio europeo è invitato a partecipare al dibattito. |
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2. Il Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono. |
2. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea, il Parlamento elegge il Presidente della Commissione a maggioranza dei membri che lo compongono. |
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La votazione si svolge a scrutinio segreto. |
La votazione si svolge per appello nominale. |
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3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. |
3. Qualora il candidato sia eletto, il Presidente ne informa il Consiglio, invitando quest'ultimo e il neoeletto Presidente della Commissione a proporre di comune accordo i candidati ai vari posti di commissario. |
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4. Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il Presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all'elezione, secondo la stessa procedura. |
4. Se il candidato non ottiene la maggioranza richiesta, il Presidente invita il Consiglio europeo a proporre, entro un mese, un nuovo candidato all'elezione, secondo la stessa procedura. |
Motivazione | |
Emendamento 140 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 118 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 118 |
Articolo 118 |
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Elezione della Commissione |
Elezione della Commissione |
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- 1. Il Presidente invita il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con gli orientamenti politici del Presidente eletto. |
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1. Il Presidente, consultato il Presidente eletto della Commissione, invita i candidati proposti dal Presidente eletto della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni parlamentari secondo le loro prevedibili competenze. Tali audizioni sono pubbliche. |
1. Il Presidente, consultato il Presidente eletto della Commissione, invita i candidati proposti dal Presidente eletto della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni o ai vari organi parlamentari secondo le loro prevedibili competenze. |
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1 bis. Le audizioni sono effettuate dalle commissioni. |
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Un'audizione può eccezionalmente assumere una forma diversa quando un commissario designato ha responsabilità di carattere principalmente orizzontale, a condizione che l'audizione includa le commissioni competenti. Le audizioni sono pubbliche. |
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2. Il Presidente può invitare il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la distribuzione dei portafogli in seno al proposto collegio dei commissari, in linea con i suoi orientamenti politici. |
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3. La commissione o le commissioni competenti invitano il commissario designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Le audizioni sono organizzate in modo da consentire ai commissari designati di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili. Le disposizioni concernenti l'organizzazione delle audizioni sono stabilite in un allegato del regolamento16. |
3. La commissione o le commissioni competenti invitano il commissario designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Le audizioni sono organizzate in modo da consentire ai commissari designati di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili. Le disposizioni concernenti l'organizzazione delle audizioni sono stabilite in un allegato del regolamento16. |
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4. Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione. |
4. Il Presidente eletto è invitato a presentare il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione. |
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5. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 123, paragrafi 3, 4 e 5. |
5. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 123, paragrafi da 3 a 5 ter. |
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Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi. |
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La votazione si svolge per appello nominale. |
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Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva. |
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5 bis. Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva. |
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6. Il Presidente informa il Consiglio dell'elezione o della reiezione della Commissione. |
6. Il Presidente informa il Consiglio dell'elezione o della reiezione della Commissione. |
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7. In caso di sostanziale cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione, durante il mandato, nel caso in cui occorre assegnare un posto vacante o nominare un nuovo commissario in seguito all'adesione di un nuovo Stato membro, il commissario o i commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alla commissione responsabile del rispettivo settore di competenza a norma del paragrafo 3. |
7. In caso di sostanziale cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione o di un cambiamento della sua composizione, durante il mandato, il commissario o i commissari interessati o qualsiasi altro commissario designato sono invitati a partecipare a un'audizione organizzata in conformità dei paragrafi 1 bis e 3. |
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7 bis. Qualora il portafoglio o gli interessi finanziari di un commissario subiscano un cambiamento durante il suo mandato, la situazione è sottoposta al controllo del Parlamento in conformità dell'allegato XVI. |
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Laddove sia individuato un conflitto di interessi durante il mandato di un commissario e qualora il Presidente della Commissione non attui le raccomandazioni del Parlamento volte a risolvere il conflitto d'interessi, il Parlamento può chiedere al Presidente della Commissione di ritirare la fiducia a tale commissario, a norma del punto 5 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, nonché di adottare provvedimenti, se del caso, per privare il commissario in questione del diritto a pensione o altri vantaggi sostitutivi in conformità dell'articolo 245, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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16 Cfr. allegato XVI. |
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Motivazione | |
The changes to this Rule transpose the principle set out in paragraph 5 of the EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings. | |
Paragraph 2 of Rule 118 becomes paragraph 1 and "may" is replaced by "shall", since it corresponds to standard practice the last three subparagraphs of paragraph 5 are re-grouped into a new paragraph (5a)in order to facilitate the reading and the interpretation. | |
In paragraph 7, the reference to a new MS is deleted as it is not accurate given that the same procedure applies to any new Commissioner (resignation, new accession or other circumstances.) | |
Emendamento 141 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 118 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 118 bis |
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Programmazione pluriennale |
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Alla nomina di una nuova Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in conformità del paragrafo 5 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", procedono a uno scambio di opinioni e raggiungono un accordo su conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale. |
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A tal fine, prima di negoziare con il Consiglio e la Commissione in merito alle conclusioni comuni in materia di programmazione pluriennale, il Presidente tiene uno scambio di opinioni con la Conferenza dei presidenti sugli obiettivi e le priorità strategiche principali della nuova legislatura. Tale scambio di opinioni tiene conto, tra l'altro, delle priorità presentate dal Presidente eletto della Commissione nonché delle risposte fornite dai commissari designati durante le audizioni previste dall'articolo 118. |
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Prima di procedere alla firma delle conclusioni comuni, il Presidente chiede l'approvazione della Conferenza dei presidenti. |
Emendamento 142 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 119 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 119 |
Articolo 119 |
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Mozione di censura nei confronti della Commissione |
Mozione di censura nei confronti della Commissione |
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1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura nei confronti della Commissione. |
1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura nei confronti della Commissione. Nel caso in cui una mozione di censura sia stata votata nei due mesi precedenti, una nuova mozione può essere presentata unicamente da un quinto dei deputati che compongono il Parlamento. |
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2. La mozione deve recare la menzione "Mozione di censura" ed essere motivata. Essa è trasmessa alla Commissione. |
2. La mozione deve recare la menzione "Mozione di censura" ed essere motivata. Essa è trasmessa alla Commissione. |
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3. Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione. |
3. Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione. |
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4. La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano trascorse almeno ventiquattr'ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati. |
4. La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano trascorse almeno ventiquattr'ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati. |
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5. La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale, quando siano trascorse almeno quarantott'ore dall'inizio della discussione. |
5. La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale, quando siano trascorse almeno quarantott'ore dall'inizio della discussione. |
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6. La discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione. |
6. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, la discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione. |
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7. La mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione. |
7. In conformità dell'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione. |
Motivazione | |
La modifica al paragrafo 6 è un chiarimento tecnico riguardante le mini-tornate di Bruxelles. | |
Emendamento 143 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 120 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 120 |
Articolo 120 |
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Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell'Unione europea |
Nomina di giudici e avvocati generali alla Corte di giustizia dell'Unione europea |
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Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l'idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. |
Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l'idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. La commissione competente sceglie il candidato che intende proporre mediante una votazione a maggioranza semplice. A tal fine, i coordinatori di tale commissione definiscono una rosa di candidati. |
Motivazione | |
Modifica volta ad allineare l'articolo 120 del regolamento alla pratica in vigore. | |
Emendamento 144 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 121 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 121 |
Articolo 121 |
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Nomina dei membri della Corte dei conti |
Nomina dei membri della Corte dei conti |
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1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura. |
1. Le personalità designate come membri della Corte dei conti sono invitate a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. La commissione vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura. |
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2. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione relativa alla nomina dei candidati proposti, sotto forma di relazione contenente una proposta di decisione separata per ciascuna candidatura. |
2. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta. |
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3. La votazione in Aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura e decide a maggioranza dei voti espressi. |
3. La votazione in Aula ha luogo entro due mesi dalla ricezione delle candidature a meno che il Parlamento, su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati, non decida altrimenti. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura. |
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4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta. |
4. Qualora il Parlamento abbia espresso parere negativo su una singola candidatura, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta. |
Emendamento 145 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 122 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 122 |
Articolo 122 |
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Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea |
Nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea |
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1. Il candidato proposto alla presidenza della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. |
1. Il candidato proposto alla presidenza, alla vicepresidenza o alla carica di membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea è invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione parlamentare competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. |
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2. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta. |
2. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione quanto all'approvazione o alla reiezione della candidatura proposta. |
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3. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. |
3. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura. |
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4. Se il Parlamento esprime parere negativo, il Presidente invita il Consiglio a ritirare la proposta e a presentare al Parlamento una nuova proposta. |
4. Se il Parlamento esprime parere negativo su una candidatura, il Presidente chiede il ritiro della proposta e la presentazione al Parlamento di una nuova proposta. |
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5. La stessa procedura si applica ai candidati designati alla vicepresidenza e alla carica di membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea. |
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Motivazione | |
The change in paragraph 1 aims to clarify that the procedure should be followed (and is actually followed) with regard to all members of the ECB Executive Board (cf. current § 5). | |
In paragraph 4, the words "the President shall ask the Council to withdraw its nomination and to submit a new nomination to Parliament" imply that Parliament is consulted by the Council. However, the wording of Article 283(2) TFEU is not clear in this respect.Where the EN wording of this Treaty provision might leave some doubt, the FR version clearly provides for a consultation by the European Council: "sont nommés par le Conseil européen ..., sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen".However, according to the DE version, Parliament is indeed consulted by the Council.Therefore Rule122 §4 has been reformulated so as to correspond with both versions. | |
§ 5.See suggested changes to §1 | |
Emendamento 146 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 122 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 122 bis |
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Nomine relative agli organismi di governance economica |
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1. Il presente articolo si applica alle nomine per le seguenti cariche: |
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– presidente e vicepresidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico; |
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– presidente, vicepresidente e membri a tempo pieno del comitato di risoluzione unico del meccanismo di risoluzione unico; |
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– presidenti e direttori esecutivi dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); nonché |
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– direttore generale e vice direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici. |
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2. Ciascun candidato è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai deputati. |
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3. La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione relativa a ciascuna proposta di nomina. |
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4. La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta di nomina, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura. |
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5. Qualora il Parlamento abbia adottato una decisione sfavorevole su una proposta di nomina, il Presidente chiede che la proposta sia ritirata e che al Parlamento ne venga presentata una nuova. |
Emendamento 147 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 123 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 123 |
Articolo 123 |
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Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo |
Dichiarazioni della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo |
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1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise. |
1. I membri della Commissione, del Consiglio e del Consiglio europeo possono in qualsiasi momento chiedere la parola al Presidente del Parlamento per rilasciare una dichiarazione. Il Presidente del Consiglio europeo rende una dichiarazione al termine di ogni riunione dello stesso. Il Presidente del Parlamento decide quando tale dichiarazione possa essere fatta e se possa essere seguita da una discussione approfondita o da trenta minuti in cui i deputati possono porre domande brevi e precise. |
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2. Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. |
2. Quando è iscritta all'ordine del giorno una dichiarazione seguita da discussione, il Parlamento decide se concludere o meno la discussione con una risoluzione. Non può procedere in tal senso se una relazione sullo stesso argomento è prevista nel corso della stessa tornata o di quella successiva, a meno che il Presidente non disponga diversamente per motivi eccezionali. Se il Parlamento decide di concludere la discussione con una risoluzione, una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. |
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3. Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nello stesso giorno. Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto. |
3. Le proposte di risoluzione sono poste in votazione nel primo turno di votazioni possibile. Il Presidente decide in merito alle deroghe. Sono ammesse dichiarazioni di voto. |
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4. Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati. |
4. Una proposta di risoluzione comune sostituisce le proposte precedenti sottoscritte dai suoi firmatari, ma non quelle presentate da altre commissioni, gruppi politici o deputati. |
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4 bis. Se una proposta di risoluzione comune è presentata da gruppi politici che rappresentano una chiara maggioranza, il Presidente può porla in votazione per prima. |
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5. Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il Presidente non decida diversamente. |
5. Dopo l'approvazione di una proposta di risoluzione non è posta in votazione nessun'altra proposta di risoluzione, a meno che, a titolo eccezionale, il Presidente non decida diversamente. |
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5 bis. L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 2 o dell'articolo 135, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale. |
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5 ter. Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla. Il paragrafo 5 bis e il presente paragrafo si applicano altresì alle proposte di risoluzione presentate a norma degli articoli 105 e 106. |
Motivazione | |
Il testo dell'attuale articolo 133, paragrafo 6, viene semplificato e inserito al paragrafo 5 bis. | |
Al paragrafo 5 ter figura il testo dell'attuale articolo 133, paragrafo 8, corredato di un'aggiunta relativa alle proposte di risoluzione sugli atti delegati e di esecuzione. | |
Emendamento 148 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 124 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 124 |
Articolo 124 |
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Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione |
Dichiarazioni che illustrano le decisioni della Commissione |
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Previa consultazione della Conferenza dei presidenti, il Presidente del Parlamento può invitare il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali. La dichiarazione è seguita da una discussione della durata minima di 30 minuti nel corso del quale i deputati possono porre domande brevi e precise. |
Il Presidente del Parlamento invita il Presidente della Commissione, il commissario responsabile per le relazioni con il Parlamento o, previo accordo, un altro commissario a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento dopo ognuna delle riunioni della Commissione, illustrandone le decisioni principali, salvo che, per ragioni di orario o per la relativa rilevanza politica della materia, la Conferenza dei presidenti decida che non è necessario. La dichiarazione è seguita da una discussione della durata minima di 30 minuti nel corso della quale i deputati possono porre domande brevi e precise. |
Emendamento 149 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 125 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 125 |
Articolo 125 |
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Dichiarazioni della Corte dei conti |
Dichiarazioni della Corte dei conti |
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1. Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito della procedura di discarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a prendere la parola per presentare le osservazioni contenute nella relazione annuale o nelle relazioni speciali o nei pareri della Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte. |
1. Il Presidente della Corte dei conti, nell'ambito della procedura di discarico o delle attività del Parlamento concernenti il settore del controllo di bilancio, può essere invitato a rilasciare una dichiarazione per presentare le osservazioni contenute nella relazione annuale o nelle relazioni speciali o nei pareri della Corte, nonché per illustrare il programma di lavoro della Corte. |
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2. Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni, in particolare allorché sono segnalate irregolarità nella gestione finanziaria. |
2. Il Parlamento può decidere di discutere separatamente, con la partecipazione della Commissione e del Consiglio, eventuali questioni sollevate in tali dichiarazioni, in particolare allorché sono segnalate irregolarità nella gestione finanziaria. |
Motivazione | |
L'espressione "prendere la parola" è sostituita da "rilasciare una dichiarazione" per coerenza con le formulazioni utilizzate all'articolo 123, paragrafo 1, e all'articolo 124, nonché con il termine "dichiarazioni" figurante al paragrafo 2 in appresso. | |
Emendamento 150 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 126 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 126 |
Articolo 126 |
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Dichiarazioni della Banca centrale europea |
Dichiarazioni della Banca centrale europea |
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1. Il Presidente della Banca centrale europea presenta al Parlamento la relazione annuale della Banca centrale europea sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. |
1. Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a presentare al Parlamento la relazione annuale della Banca centrale europea sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. |
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2. Il Parlamento tiene un dibattito generale sulla relazione presentatagli. |
2. Il Parlamento tiene un dibattito generale sulla relazione presentatagli. |
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3. Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a riunioni della commissione competente almeno quattro volte l'anno per fare una dichiarazione e rispondere a domande. |
3. Il Presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare a riunioni della commissione competente almeno quattro volte l'anno per fare una dichiarazione e rispondere a domande. |
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4. Su loro richiesta o su richiesta del Parlamento, il presidente, il vicepresidente o altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea sono invitati a partecipare ad altre riunioni. |
4. Su loro richiesta o su richiesta del Parlamento, il presidente, il vicepresidente o altri membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea sono invitati a partecipare ad altre riunioni. |
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5. Un resoconto integrale delle riunioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è redatto nelle lingue ufficiali. |
5. È redatto un resoconto integrale delle riunioni di cui ai paragrafi 3 e 4. |
Motivazione | |
Dall'ultima modifica apportata all'articolo 194, i resoconti integrali della plenaria non sono più redatti in tutte le lingue. A livello di commissione, la prassi consolidata relativa al dialogo monetario è quella di avere una trascrizione delle riunioni che viene poi tradotta in tre lingue. | |
Emendamento 151 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 127 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 127 |
soppresso |
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Raccomandazione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche |
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1. La raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione è sottoposta alla commissione competente che presenta una relazione al Parlamento. |
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2. Il Consiglio è invitato a informare il Parlamento in merito al contenuto della sua raccomandazione e alla posizione adottata dal Consiglio europeo. |
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Motivazione | |
L'articolo viene soppresso in quanto non applicato nella pratica. Le relazioni INI elaborate dalle commissioni ECON ed EMPL in questo ambito si basano sulla decisione della Conferenza dei presidenti del 5 luglio 2012, con la quale quest'ultima autorizza (annualmente, automaticamente e fuori quota) le seguenti relazioni INI: – dopo la pubblicazione dell'analisi annuale della crescita e in vista del vertice di primavera: INI della commissione ECON (+ BUDG a norma dell'articolo 54), nonché INI della commissione EMPL (+ BUDG a norma dell'articolo 54) – inizio dell'autunno: INI della commissione ECON recante valutazione del semestre in corso e un contributo per l'analisi annuale della crescita dell'anno a venire. | |
Emendamento 152 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 128 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 128 |
Articolo 128 |
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Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione |
Interrogazioni con richiesta di risposta orale seguita da discussione |
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1. Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono rivolgere interrogazioni al Consiglio o alla Commissione e chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento. |
1 Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono rivolgere interrogazioni al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e chiederne l'iscrizione all'ordine del giorno del Parlamento. |
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Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti. |
Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente che le sottopone senza indugio alla Conferenza dei presidenti. |
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La Conferenza dei presidenti decide se e in quale ordine devono essere iscritte le interrogazioni all'ordine del giorno. Le interrogazioni non iscritte all'ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla presentazione decadono. |
La Conferenza dei presidenti decide se le interrogazioni devono essere iscritte nel progetto di ordine del giorno a norma della procedura di cui all'articolo 149. Le interrogazioni non iscritte nel progetto di ordine del giorno del Parlamento entro tre mesi dalla presentazione decadono. |
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2. Un'interrogazione deve essere trasmessa all'istituzione interessata almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale sarà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio. |
2. Un'interrogazione deve essere trasmessa al destinatario almeno una settimana prima della seduta all'ordine del giorno della quale sarà iscritta, se si tratta di un'interrogazione alla Commissione e al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e almeno tre settimane prima di questa data, se si tratta di un'interrogazione al Consiglio. |
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3. Per le interrogazioni riguardanti i settori menzionati all'articolo 42 del trattato sull'Unione europea, il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica. Il Consiglio è tenuto a fornire una risposta entro un termine ragionevole affinché il Parlamento sia debitamente informato. |
3. Per le interrogazioni riguardanti la politica di sicurezza e di difesa comune, i termini di cui al paragrafo 2 non si applicano e la risposta deve essere fornita entro un termine ragionevole affinché il Parlamento sia debitamente informato. |
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4. Uno degli autori dell'interrogazione dispone di cinque minuti per svolgere l'interrogazione. Un membro dell'istituzione interessata risponde. |
4. Uno degli autori dell'interrogazione può svolgere l'interrogazione. Il destinatario risponde. |
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L'interrogante ha il diritto di utilizzare l'intera durata del tempo di parola indicato. |
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5. L'articolo 123, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis. |
5. L'articolo 123, paragrafi da 2 a 5 ter, concernente la presentazione e la votazione di proposte di risoluzione, si applica mutatis mutandis. |
Motivazione | |
Paragraph 1 is brought up to date, as following the entry into force of the Lisbon Treaty its text should include the possibility to submit Oral Questions to the Vice-President / High Representative Furthermore, the change made refloect the fact that the CoP does not decide on each and every Oral Question tabled, but simply adopts the Draft Agenda and Final Draft Agenda, including the possible Oral Questions. The reference to Rule 149 is introduced as the recommendation by the CCC referred to in Rule 149(1) includes a list of Oral Questions. | |
In paragraph 2 the words "that institution" cannot be used anymore if the VP/HR is added, therefore it is suggested to use "addressee" like in Annex III to the Rules. | |
Changes to paragraph 3 aim to increase the readability as this paragraph provides for two time limits. | |
Paragraph 4 is modified as having speaking time for the authors of the Oral Question does not seem useful especially as the Rules of Procedure do not establish the speaking time for other speakers in Plenary (rapporteurs, rapporteurs for opinion, authors of the motions for resolutions of Rule 135, other institutions, etc.). Speaking time is agreed with political groups and indicated in the Agenda of the Plenary. In addition, as regards authors of oral questions, when there is more than one author (e.g. several OQs on the same subject or one OQ tabled by several political groups or committees, but not in the case of an OQ tabled by 40+ MEPs), speaking time for each author or co-author is 2 minutes, not 5. This is why the reference to 5 minutes is deleted. | |
The second subparagraph of paragraph 2 is deleted as it is valid in the case of a question tabled jointly by several committees or political groups, as ad hoc arrangements are frequent, e.g. for questions tabled jointly by several committees. | |
Emendamento 153 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 129 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 129 |
Articolo 129 |
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Tempo delle interrogazioni |
Tempo delle interrogazioni |
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1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione si svolge in ciascuna tornata per una durata di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata. |
1. Il tempo riservato alle interrogazioni alla Commissione può svolgersi in ciascuna tornata per una durata massima di novanta minuti su una o più specifiche tematiche orizzontali decise dalla Conferenza dei presidenti un mese prima della tornata. |
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2. I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni. |
2. I Commissari invitati a partecipare dalla Conferenza dei presidenti sono responsabili di un portafoglio attinente alla specifica o alle specifiche tematiche orizzontali su cui vertono le interrogazioni loro rivolte. Il numero di Commissari è limitato a due per tornata, con la possibilità di aggiungerne un terzo a seconda della specifica o delle specifiche tematiche orizzontali prescelte per il tempo delle interrogazioni. |
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3. Il tempo riservato alle interrogazioni si svolge in base ad un sorteggio i cui dettagli sono stabiliti in un allegato del regolamento17. |
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4. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo. |
4. Conformemente alle direttive definite dalla Conferenza dei presidenti possono essere previsti tempi specifici riservati alle interrogazioni destinate al Consiglio, al Presidente della Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al Presidente dell'Eurogruppo. |
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4 bis. Il tempo riservato alle interrogazioni non è preventivamente ripartito in modo specifico. Il Presidente assicura, per quanto possibile, che ai deputati di tendenze politiche diverse e di Stati membri diversi sia data l'opportunità di rivolgere interrogazioni a turno. |
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4 ter. Il deputato dispone di un minuto per formulare l'interrogazione e il Commissario di due minuti per rispondere. Il deputato può rivolgere un'interrogazione supplementare della durata di 30 secondi che abbia attinenza diretta con l'interrogazione principale. Il Commissario dispone di due minuti per la risposta supplementare. |
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Le interrogazioni e le interrogazioni supplementari devono avere attinenza diretta con la specifica tematica orizzontale decisa a norma del paragrafo 1. Il Presidente può decidere in merito alla loro ricevibilità. |
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17 Si veda l'allegato II. |
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Motivazione | |
La modifica prevista al paragrafo 4 bis suggerisce il ricorso alla procedura "catch the eye". Il contenuto del paragrafo 4 ter è ripreso dai punti 2 e 3 dell'allegato II, che verrà quindi soppresso a seguito di tali modifiche. | |
Emendamento 154 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 130 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 130 |
Articolo 130 |
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta |
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta |
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1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento18. Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore. |
1. Ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione o al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in base ai criteri stabiliti in un allegato al regolamento18. Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore. |
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2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione del Presidente è comunicata all'interrogante. |
2. Le interrogazioni sono presentate al Presidente. Il Presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del Presidente si fonda non solo sulle disposizioni dell'allegato di cui al paragrafo 1, ma sulle disposizioni del presente regolamento, in generale. La decisione motivata del Presidente è comunicata all'interrogante. |
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3. Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo cinque interrogazioni al mese. |
3. Le interrogazioni sono presentate in formato elettronico. Ciascun deputato può presentare al massimo venti interrogazioni su un periodo continuativo di tre mesi. |
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In via di eccezione, possono essere presentate interrogazioni supplementari sotto forma di documento cartaceo depositato e firmato personalmente dal deputato interessato presso il servizio competente del Segretariato. |
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Allo scadere di un anno dall'inizio dell'ottava legislatura, la Conferenza dei presidenti procede a una valutazione del sistema delle interrogazioni supplementari. |
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L'espressione "in via di eccezione" è da interpretarsi nel senso che l'interrogazione supplementare riguarda una questione urgente e che il deposito dell'interrogazione non può essere rinviato al mese successivo. Inoltre, il numero di interrogazioni presentate a norma del paragrafo 3, secondo comma, deve essere inferiore rispetto alla regola di cinque interrogazioni al mese |
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3 bis. Un'interrogazione può essere sostenuta da deputati diversi dall'autore. Tali interrogazioni sono sottratte solo dal numero massimo di interrogazioni di cui, a norma del paragrafo 3, dispone l'autore e non da quello del sostenitore. |
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4. Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente. Si applica a tal fine mutatis mutandis l'articolo 129. |
4. Qualora a un'interrogazione non possa essere data risposta da parte del destinatario entro tre settimane (interrogazione prioritaria) o sei settimane (interrogazione non prioritaria) dal momento in cui gli è stata trasmessa, essa può venire iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente. |
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Data la facoltà del presidente di una commissione parlamentare di convocare una riunione di tale commissione ai sensi dell'articolo 206, paragrafo 1, del regolamento, spetta allo stesso decidere in merito al progetto di ordine del giorno della riunione che convoca, al fine di garantire un'organizzazione ottimale dei lavori. Tale prerogativa non rimette in questione l'obbligo di cui all'articolo 130, paragrafo 4, di iscrivere un'interrogazione scritta, su richiesta dell'interrogante, al progetto di ordine del giorno della riunione successiva della commissione. Tuttavia, il presidente dispone del potere discrezionale di proporre, tenendo conto delle priorità politiche, l'ordine dei lavori della riunione e le modalità della procedura (ad esempio, una procedura senza discussione che includa, eventualmente, l'approvazione di una decisione sul seguito da dare o ancora, se del caso, una raccomandazione di rinviare il punto ad una riunione successiva). |
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5. Alle interrogazioni che richiedono una risposta sollecita, ma che non esigono ricerche approfondite (interrogazioni prioritarie), è data risposta entro tre settimane dalla loro presentazione ai destinatari. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese. |
5. Ciascun deputato può presentare una sola interrogazione prioritaria al mese. |
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Alle interrogazioni di altro tipo (interrogazioni non prioritarie) è data risposta entro sei settimane dalla loro trasmissione ai destinatari. |
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6. Le interrogazioni e le risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento. |
6. Le interrogazioni e le relative risposte, compresi gli eventuali allegati, sono pubblicate sul sito internet del Parlamento. |
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18 Cfr. allegato III. |
18 Cfr. allegato III. |
Motivazione | |
Several changes are made to this Rule. Paragraph 2 is aligned with Rule 136 paragraph 2. In practice, the author always receives an explanation of the reasons why the question was considered inadmissible by the President. | |
Second subparagraph of paragraph 3 is deleted in accordance with the plenary decision of 29 April 2015.The EP resolution of 29 April 2015 on Parliament's estimates of revenue and expenditure calls upon the EP"- to limit, for each Member, the number of parliamentary questions submitted in electronic format to a maximum of five questions per month (not taking into account the co-authors);- to abolish the possibility to submit any additional questions [...];- [...]- expects the revised rules to be applicable as of January 2016."On 9 September 2015, the following interpretation was adopted: "The expression 'by way of exception' is to be interpreted as meaning that the additional question concerns a matter of urgency and that the submission of that question cannot wait until the following month. Furthermore, the number of questions tabled under the second subparagraph of paragraph 3 must be smaller than the norm of five questions per month". In accordance wit the) CoP decision of 9 December 2015, subparagraph 3 of paragraph 3 is also deleted. | |
Subparagraph 4 of paragraph 3 is also deleted because it is obsolete given that the additional questions are abolished. | |
Changes to paragraph 4 aim at clarifying the provision. Currently, the application mutatis mutandis of Rule 129 raises doubts since the latest amendments thereto. Furthermore, since the increased number of written questions caused delays in the Institutions' replies, these written questions tend to appear more and more often on the committees' agendas, so it is suggested that the placement on the Committee agenda should not be automatic. | |
Changes to paragraph 5 aim to correct the fact that the current text imposes an obligation on third parties. As regards the research needed as a criterion for establishing the priority, practice shows that it is difficult to invoke it; the substance of the questions should give an indication whether it is a priority question or not. | |
Emendamento 155 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 131 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 131 |
Articolo 131 |
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea |
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta alla Banca centrale europea |
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1. Ciascun deputato può rivolgere alla Banca centrale europea un massimo di sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese, conformemente ai criteri stabiliti in un allegato del regolamento19. Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore. |
1. Ciascun deputato può rivolgere alla Banca centrale europea un massimo di sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese, conformemente ai criteri stabiliti in un allegato del regolamento19. Il contenuto delle interrogazioni è di esclusiva responsabilità dell'autore. |
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2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le notifica alla Banca centrale europea. Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante. |
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al presidente della commissione competente, che le notifica alla Banca centrale europea. Il presidente dirime i dubbi concernenti la ricevibilità di un'interrogazione. La decisione del presidente è comunicata all'interrogante. |
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3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento. |
3. Le interrogazioni e le relative risposte sono pubblicate sul sito internet del Parlamento. |
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4. Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta nel termine prescritto, essa viene iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il Presidente della Banca centrale europea. |
4. Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta entro sei settimane, essa può essere iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il Presidente della Banca centrale europea. |
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19 Cfr. allegato III. |
19 Cfr. allegato III. |
Motivazione | |
La modifica al paragrafo 4 rispecchia la prassi della commissione ECON di richiedere la risposta nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro sei settimane. Inoltre, in linea con la modifica all'articolo 130, paragrafo 4, l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno della commissione ECON non dovrebbe essere automatica. | |
Emendamento 156 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 131 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 131 bis |
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico |
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1. L'articolo 131, paragrafi 1, 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, alle interrogazioni con richiesta di risposta scritta concernenti il meccanismo di vigilanza unico e il meccanismo di risoluzione unico. Il numero di tali interrogazioni è sottratto dal numero massimo di sei interrogazioni previsto all'articolo 131, paragrafo 1. |
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2. Qualora un'interrogazione non abbia ricevuto risposta entro cinque settimane, essa può essere iscritta, su richiesta dell'interrogante, all'ordine del giorno della riunione successiva della commissione competente con il presidente del comitato del destinatario. |
Motivazione | |
Il termine di cinque settimane è specificato nell'accordo interistituzionale con la BCE. Si vedano anche le motivazioni degli emendamenti all'articolo 130, paragrafo 4, e all'articolo 131, paragrafo 4, per quanto riguarda l'iscrizione delle interrogazioni all'ordine del giorno della commissione. | |
Emendamento 157 Regolamento del Parlamento europeo Titolo V – capitolo 4 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI |
RELAZIONI DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI |
Emendamento 158 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 132 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 132 |
Articolo 132 |
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Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni |
Relazioni annuali e altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi |
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1. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento o per le quali altre disposizioni giuridiche prevedono il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo dell'Unione europea sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in Aula. |
1. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi per le quali i trattati prevedono la consultazione del Parlamento o per le quali altre disposizioni giuridiche prevedono il parere del Parlamento ai fini dello sviluppo dell'Unione europea sono trattate nell'ambito di una relazione presentata in Aula. |
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2. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 sono deferite alla commissione competente, che può proporre di elaborare una relazione conformemente all'articolo 52. |
2. Le relazioni annuali e le altre relazioni di altre istituzioni o di altri organismi che non rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 1 sono deferite alla commissione competente, che le esamina e che può presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento o proporre di elaborare una relazione conformemente all'articolo 52, qualora ritenga che il Parlamento debba prendere una posizione su una questione importante trattata nelle relazioni. |
Motivazione | |
La modifica del titolo è finalizzata ad ampliare l'ambito di applicazione della disposizione, dato che l'espressione "altri organismi" individua un concetto più ampio di "altre istituzioni". | |
Emendamento 159 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 133 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 133 |
Articolo 133 |
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Proposte di risoluzione |
Proposte di risoluzione |
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1. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea. |
1. Ogni deputato può presentare una proposta di risoluzione su un argomento rientrante nell'ambito delle attività dell'Unione europea. |
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Tale proposta consiste al massimo di 200 parole. |
Tale proposta consiste al massimo di 200 parole. |
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1 bis. La proposta di risoluzione non può: |
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– contenere decisioni su questioni per le quali il presente regolamento, in particolare l'articolo 46, stabilisce altre procedure e competenze specifiche; oppure |
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– trattare questioni che sono oggetto di lavori in corso al Parlamento. |
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1 ter. Ogni deputato può presentare al massimo una proposta di questo tipo al mese. |
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1 quater. La proposta di risoluzione è presentata al Presidente, che verifica se soddisfa i criteri applicabili. Se il Presidente reputa la proposta ricevibile, ne dà comunicazione in Aula e la trasmette per esame alla commissione competente. |
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2. La commissione competente decide sulla procedura. |
2. La commissione competente decide sulla procedura, compresi il trattamento congiunto della proposta di risoluzione con altre proposte di risoluzione o relazioni, la formulazione di un parere, anche sotto forma di lettera, o l'elaborazione di una relazione a norma dell'articolo 52. La commissione competente può anche decidere di non dare seguito alla proposta di risoluzione. |
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Essa può trattare la proposta di risoluzione congiuntamente ad altre proposte di risoluzione o relazioni. |
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Essa può emettere un parere, anche sotto forma di lettera. |
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Essa può decidere di elaborare una relazione a norma dell'articolo 52. |
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3. Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni della commissione e della Conferenza dei presidenti. |
3. Gli autori della proposta di risoluzione sono informati delle decisioni del Presidente, della commissione e della Conferenza dei presidenti. |
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4. La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione. |
4. La relazione deve contenere il testo della proposta di risoluzione. |
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5. I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del Presidente. |
5. I pareri sotto forma di lettera destinati ad altre istituzioni dell'Unione europea sono trasmessi a cura del Presidente. |
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6. L'autore o gli autori di una proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, dell'articolo 128, paragrafo 5, e dell'articolo 135, paragrafo 2, hanno il diritto di ritirarla prima della relativa votazione finale. |
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7. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo autore o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito. |
7. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 1 può essere ritirata dal suo autore o dai suoi autori o dal primo firmatario della proposta prima che la commissione competente abbia deciso, sulla base del paragrafo 2, di elaborare una relazione in merito. |
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Una volta che la proposta sia stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale. |
Una volta che la proposta sia stata fatta propria in tal modo dalla commissione, solo quest'ultima ha facoltà di ritirarla, purché ciò avvenga prima della votazione finale. |
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8. Una proposta di risoluzione ritirata può essere immediatamente fatta propria e ripresentata da un gruppo politico, da una commissione parlamentare o da un numero di deputati pari a quello necessario per presentarla. |
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Sarà cura delle commissioni fare il possibile perché le proposte di risoluzione presentate conformemente al presente articolo e che rispondono ai requisiti fissati ricevano un seguito e siano congruamente richiamate nei documenti che riflettono questo seguito. |
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(Il paragrafo 1 bis, secondo comma, è inserito come interpretazione.) |
Motivazione | |
The changes proposed in paragraphs 1a and 1b take into account the fact that the number of motions for resolution has increased exponentially during the current term. According to some recent figures:38 motions for resolution tabled in 201182 in 201247 in 2013494 in 2014and 737 in 2015 (855 including the ones that have not been published). Over 90 % of these motions are tabled by a very small number of MEPs (less than 10), and nearly all motions for resolution have a counter part in a written question by the same author.In 2015, only one single motion for resolution was given follow up by a committee: the relevant committee decided to ask authorisation for an INI report on the subject. | |
Changes to paragraph 2 (1) clarify that the enumeration in this paragraph is not exhaustive. Subaragraphs 2,3 and 4 of paragraph 2 are deleted here and moved into Rule 133(2). | |
Paragraph 6 is deleted here and moved under Rule 123 as a new paragraph (5a) with slight modifications, so as to take into account other Rules which provide for the possibility of withdrawal of a motion for resolution as for example Rules 105 and 106.As this paragraph does not apply to motions tabled by individual Members, but only to motions tabled by a committee, political group or 40 Members, it is moved to Rule 123 as a new paragraph 4a. Likewise, pargraph 8 is deleted here and moved as modified under Rule 123 as a new paragraph 5b:"A withdrawn motion for a resolution may be taken over and retabled immediately by a group, a committee or the same number of Members as is entitled to table it. This provision applies also to resolutions tabled under Rules 105 and 106." The suggested change aims to clarify that re-tabling also applies to resolutions objecting to DIA under Rules 105 and 106. | |
Emendamento 160 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 134 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 134 |
soppresso |
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Raccomandazioni destinate al Consiglio |
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1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di raccomandazione al Consiglio, relativamente a materie di cui al Titolo V del trattato sull'Unione europea o qualora il Parlamento non sia stato consultato su un accordo internazionale che rientra nell'ambito dell'articolo 108 o dell'articolo 109. |
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2. Tali proposte sono deferite per esame alla commissione competente. |
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Se del caso, questa investe del problema il Parlamento nel quadro delle procedure previste dal presente regolamento. |
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3. Nella sua relazione la commissione competente presenta al Parlamento una proposta di raccomandazione destinata al Consiglio accompagnata da una breve motivazione e, se del caso, dal parere delle altre commissioni consultate. |
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L'applicazione del presente paragrafo non richiede l'autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti. |
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4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 113. |
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Motivazione | |
L'articolo in esame va soppresso, in quanto è stato fuso con l'articolo 113 nel capitolo relativo alle relazioni esterne. | |
Emendamento 161 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 135 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 135 |
Articolo 135 |
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Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto |
Discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto |
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1. Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto (articolo 149, paragrafo 3). |
1. Una commissione, una delegazione interparlamentare, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere per iscritto al Presidente che sia tenuta una discussione su un caso urgente di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. |
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2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'allegato IV, un elenco degli argomenti da iscrivere nel progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non può essere superiore a tre, incluse le sottocategorie. |
2. La Conferenza dei presidenti stabilisce, sulla base delle richieste di cui al paragrafo 1 e secondo le modalità previste dall'allegato IV, un elenco degli argomenti da iscrivere nel progetto definitivo di ordine del giorno per le successive discussioni su casi di violazione dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto. Il numero complessivo degli argomenti iscritti all'ordine del giorno non può essere superiore a tre, incluse le sottocategorie. |
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Conformemente all'articolo 152, il Parlamento può decidere di sopprimere un argomento previsto per le discussioni e di sostituirlo con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti sono presentate al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno. Il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione. |
Conformemente all'articolo 152, il Parlamento può decidere di sopprimere un argomento previsto per le discussioni e di sostituirlo con un argomento non previsto. Le proposte di risoluzione sugli argomenti scelti possono essere presentate da una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati al più tardi la sera dell'approvazione dell'ordine del giorno. Il Presidente fissa il termine esatto per la presentazione delle proposte di risoluzione in questione. |
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3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 162, paragrafi 4 e 5, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni. |
3. Il tempo di parola complessivo dei gruppi politici e dei deputati non iscritti viene ripartito in conformità dell'articolo 162, paragrafi 4 e 5, nei limiti del tempo complessivo di non oltre sessanta minuti per tornata previsto per le discussioni. |
|
Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione, delle votazioni e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio, è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti. |
Il tempo restante dopo aver tenuto conto dell'illustrazione delle proposte di risoluzione e del tempo concordato per gli eventuali interventi della Commissione e del Consiglio è ripartito tra i gruppi politici e i deputati non iscritti. |
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4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 183. |
4. Al termine della discussione ha luogo immediatamente la votazione. Non si applicano nella fattispecie le disposizioni dell'articolo 183 concernente le dichiarazioni di voto. |
|
Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del Presidente e della Conferenza dei presidenti. |
Le votazioni effettuate in applicazione del presente articolo possono essere organizzate congiuntamente nell'ambito delle responsabilità del Presidente e della Conferenza dei presidenti. |
|
5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 123, paragrafo 4. |
5. Qualora su un medesimo argomento siano state presentate due o più proposte di risoluzione, si applica la procedura di cui all'articolo 123, paragrafi 4 e 4 bis. |
|
6. Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici. |
6. Il Presidente e i presidenti dei gruppi politici possono decidere di porre in votazione una proposta di risoluzione senza discussione. Tale decisione richiede l'accordo unanime dei presidenti di tutti i gruppi politici. |
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Le disposizioni degli articoli 187, 188 e 190 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. |
Le disposizioni degli articoli 187 e 188 non si applicano alle proposte di risoluzione iscritte all'ordine del giorno delle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. |
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Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l'approvazione dell'elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni, decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. I deputati hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 133) o dell'iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva. |
Le proposte di risoluzione sono presentate in vista di una discussione su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto solo dopo l'approvazione dell'elenco degli argomenti. Le proposte di risoluzione che non possono essere esaminate nell'arco di tempo previsto per queste discussioni decadono. Decadono anche le proposte di risoluzione per le quali sia stata constatata, in seguito a una richiesta presentata ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, la mancanza del numero legale. Gli autori hanno il diritto di ripresentare queste proposte di risoluzione in vista di un loro deferimento in commissione (articolo 133) o dell'iscrizione nelle discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto della tornata successiva. |
|
Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata. |
Un argomento non può essere iscritto all'ordine del giorno per essere discusso nelle discussioni su casi di violazioni dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto se è già iscritto all'ordine del giorno della stessa tornata. |
|
Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento. |
Il regolamento non contiene alcuna disposizione che consenta di esaminare congiuntamente una proposta di risoluzione presentata in conformità del paragrafo 2, secondo comma, e una relazione presentata da una commissione sullo stesso argomento. |
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* * * |
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Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive. |
Qualora sia richiesta la constatazione del numero legale ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 3, tale richiesta è valida solo per la proposta di risoluzione che deve essere posta in votazione e non per le successive. |
Motivazione | |
Le modifiche al paragrafo 3, secondo comma, sono dovute al fatto che nella pratica non si tiene conto del tempo per le votazioni. Il riferimento figurante al paragrafo 5 indica che le proposte di risoluzione di cui all'articolo 135 possono essere proposte di risoluzione comune. | |
La modifica al paragrafo 6, secondo comma, consentirebbe l'applicazione dell'articolo 190 concernente l'aggiornamento della discussione e della votazione. | |
Emendamento 162 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 136 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 136 |
soppresso |
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Dichiarazioni scritte |
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1. Almeno dieci deputati appartenenti ad almeno tre gruppi politici possono presentare una dichiarazione scritta non superiore a 200 parole relativa esclusivamente a un argomento che rientri fra le competenze dell'Unione europea. Il testo di una tale dichiarazione deve rispettare le caratteristiche formali di una dichiarazione. In particolare, non deve richiedere alcuna azione legislativa o contenere decisioni su questioni per le quali il presente regolamento stabilisce procedure e competenze specifiche, né trattare questioni che sono oggetto di lavori in corso al Parlamento. |
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2. In tutti i casi l'autorizzazione a procedere è soggetta a decisione motivata del Presidente a norma del paragrafo 1. Le dichiarazioni scritte sono pubblicate nelle lingue ufficiali sul sito web del Parlamento e sono distribuite in formato elettronico a tutti i deputati. Esse figurano con il nome dei firmatari in un registro elettronico. Tale registro è pubblico ed è accessibile attraverso il sito internet del Parlamento. Anche le versioni cartacee delle dichiarazioni scritte corredate delle firme sono custodite dal Presidente. |
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3. Ogni deputato può apporre la sua firma su una dichiarazione iscritta nel registro elettronico. Essa può essere ritirata in qualunque momento entro un periodo di tre mesi dall'iscrizione della dichiarazione nel registro. In caso di ritiro della firma il deputato interessato non può apporre nuovamente la sua firma sulla dichiarazione. |
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4. Qualora, al termine di un periodo di tre mesi dall'iscrizione nel registro, una dichiarazione raccolga la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, il Presidente ne informa il Parlamento. Senza impegnare il Parlamento, la dichiarazione è pubblicata nel processo verbale con i nomi dei firmatari. |
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5. La procedura si conclude con la trasmissione ai destinatari, al termine della tornata, della dichiarazione con l'indicazione dei nomi dei firmatari. |
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6. Qualora le istituzioni cui è destinata la dichiarazione approvata non comunichino al Parlamento, entro il termine di tre mesi dal suo ricevimento, il seguito che intendono darvi, l'argomento oggetto della dichiarazione scritta, su richiesta di uno dei suoi autori, è iscritto all'ordine del giorno di una successiva riunione della commissione competente. |
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7. Una dichiarazione scritta che sia rimasta iscritta nel registro per più di tre mesi senza essere stata firmata da almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento decade, senza alcuna possibilità di prorogare il periodo di tre mesi. |
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Emendamento 163 Regolamento del Parlamento europeo Titolo V – capitolo 5 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 5 BIS |
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CONSULTAZIONE DI ALTRE ISTITUZIONI E DI ALTRI ORGANISMI |
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(Da inserire dopo l'articolo 136.) |
Motivazione | |
Gli articoli da 137 a 139 non hanno molta attinenza con il capitolo intitolato "Risoluzioni e raccomandazioni". Viene quindi creato un nuovo capitolo 5 bis. | |
Emendamento 164 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 137 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 137 |
Articolo 137 |
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Consultazione del Comitato economico e sociale europeo |
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo |
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1. Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento. |
1. Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato economico e sociale europeo, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento. |
|
2. Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici. |
2. Una commissione può chiedere che il Comitato economico e sociale europeo sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici. |
|
La commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere. |
La commissione indica il termine entro il quale il Comitato economico e sociale europeo deve esprimere il proprio parere. |
|
Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione. |
Le richieste di consultazione del Comitato economico e sociale europeo sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che siano poste in votazione. |
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3. I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente. |
3. I pareri trasmessi dal Comitato economico e sociale europeo sono deferiti alla commissione competente. |
Motivazione | |
La trasparenza della procedura potrebbe essere migliorata annunciando in Aula l'ambito preciso della consultazione richiesta dalla commissione. Qualora la richiesta sia annunciata in Aula, si potrebbe anche prevedere il ricorso alla procedura di consenso tacito attualmente utilizzata in altri settori (atti delegati, interpretazioni del regolamento, rettifiche): se non sono sollevate obiezioni entro un termine che decorre dall'annuncio, la richiesta di consultazione è considerata approvata; se entro tale termine viene sollevata un'obiezione, la richiesta è posta in votazione. | |
Emendamento 165 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 138 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 138 |
Articolo 138 |
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Consultazione del Comitato delle regioni |
Consultazione del Comitato delle regioni |
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1. Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento. |
1. Qualora il trattato sul funzionamento dell'Unione europea preveda la consultazione del Comitato delle regioni, il Presidente avvia la procedura di consultazione e ne informa il Parlamento. |
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2. Una commissione può chiedere che il Comitato delle regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici. |
2. Una commissione può chiedere che il Comitato delle regioni sia consultato su questioni di carattere generale o su punti specifici. |
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La commissione indica il termine entro il quale il Comitato delle regioni deve esprimere il proprio parere. |
La commissione indica il termine entro il quale il Comitato delle regioni deve esprimere il proprio parere. |
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Le richieste di consultazione del Comitato delle regioni sono sottoposte all'approvazione del Parlamento senza discussione. |
Le richieste di consultazione del Comitato delle regioni sono annunciate in Aula nel corso della tornata successiva e sono considerate approvate a meno che, entro 24 ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che siano poste in votazione. |
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3. I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente. |
3. I pareri trasmessi dal Comitato delle regioni sono deferiti alla commissione competente. |
Motivazione | |
La trasparenza della procedura potrebbe essere migliorata annunciando in Aula l'ambito preciso della consultazione richiesta dalla commissione. Qualora la richiesta sia annunciata in Aula, si potrebbe anche prevedere il ricorso alla procedura di consenso tacito attualmente utilizzata in altri settori (atti delegati, interpretazioni del regolamento, rettifiche): se non sono sollevate obiezioni entro un termine che decorre dall'annuncio, la richiesta di consultazione è considerata approvata; se entro tale termine viene sollevata un'obiezione, la richiesta è posta in votazione. | |
Emendamento 166 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 140 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 140 |
Articolo 140 |
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Accordi interistituzionali |
Accordi interistituzionali |
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1. Il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni nel contesto dell'applicazione dei trattati o ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure. |
1. Il Parlamento può concludere accordi con altre istituzioni nel contesto dell'applicazione dei trattati o ai fini di un miglioramento o chiarimento delle procedure. |
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Tali accordi possono assumere la forma di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri idonei strumenti. Sono firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento e possono essere allegati per informazione al regolamento. |
Tali accordi possono assumere la forma di dichiarazioni comuni, scambio di lettere, codici di condotta o altri idonei strumenti. Sono firmati dal Presidente previo esame da parte della commissione competente per gli affari costituzionali e previa approvazione del Parlamento. |
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2. Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento, la questione è deferita all'esame della commissione competente, ai sensi dell'articolo 226, paragrafi da 2 a 6. |
2. Prima della firma di tali accordi, qualora essi comportino la modifica di diritti od obblighi regolamentari esistenti, istituiscano nuovi diritti od obblighi regolamentari per i deputati o gli organi del Parlamento, o comportino in altro modo una modifica o un'interpretazione del regolamento, la questione è deferita all'esame della commissione competente, ai sensi dell'articolo 226, paragrafi da 2 a 6. |
Emendamento 167 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 141 |
Articolo 141 |
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Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea |
Procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea |
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1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione dell'Unione e le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati. |
1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione dell'Unione e la sua attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati. |
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2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto dell'Unione. |
2. La commissione competente per le questioni giuridiche riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto dell'Unione. Se del caso, può ascoltare le osservazioni della commissione competente per il merito. |
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3. Il Presidente presenta un ricorso a nome del Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente. |
3. Il Presidente presenta un ricorso a nome del Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche. |
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All'inizio della tornata successiva il Presidente può sottoporre all'Aula la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora l'Aula decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il Presidente lo ritira. |
All'inizio della tornata successiva il Presidente può sottoporre al Parlamento la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora il Parlamento decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il Presidente lo ritira. |
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Qualora il Presidente presenti il ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone all'Aula, all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso. |
Qualora il Presidente presenti il ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone al Parlamento, all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso. |
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4. Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente. |
4. Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche. |
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Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente, il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi. |
Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche, il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi. |
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Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio all'Aula. |
Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio al Parlamento. |
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In casi urgenti, il Presidente può agire a titolo conservativo per rispettare i termini prescritti dall'organo giurisdizionale in questione. In tali casi, la procedura prevista dal presente paragrafo è applicata al più presto. |
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Nessuna disposizione del regolamento impedisce alla commissione competente di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti. |
Nessuna disposizione del regolamento impedisce alla commissione competente di decidere opportune disposizioni procedurali per la tempestiva trasmissione della propria raccomandazione in casi urgenti. |
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L'articolo 108, paragrafo 6, stabilisce una procedura specifica per la decisione del Parlamento relativa all'esercizio del diritto di domandare alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea un parere circa la compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Tale disposizione costituisce una 'lex specialis' che prevale sulla norma generale stabilita dall'articolo 141 del regolamento. |
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Qualora si tratti di esercitare i diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'atto in questione non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 141, la procedura prevista da tale articolo si applica per analogia. |
Qualora si tratti di esercitare i diritti del Parlamento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e l'atto in questione non rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 141, la procedura prevista da tale articolo si applica per analogia. |
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4 bis. In casi urgenti il Presidente, ove possibile dopo aver consultato il presidente e il relatore della commissione competente per le questioni giuridiche, può agire a titolo conservativo per rispettare i termini previsti. In tali casi si applica al più presto la procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, a seconda dei casi. |
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4 ter. La commissione competente per le questioni giuridiche elabora i principi che utilizzerà per l'applicazione del presente articolo. |
Motivazione | |
The changes in paragraph 4(4) aim at making the urgent procedure of a general application as in practice, precautionary action might be necessary in any case, i.e. also in relation to the direct actions referred to in paragraph 3. | |
The changes in paragraph 4 (4b) aim to ratify the existence of the 'Guidelines for the application of Rule 141 of the Rules of ProcedurÈ, drafted in cooperation with the Legal Service, and adopted by the Coordinators of the Committee on Legal Affairs on 24 February 2015. Recommendations made to the President under this Rule have constantly referred to these Guidelines since their adoption. | |
The deletion of the interpretation reflect the change to Rule 108(6) (according to which the President may request the opinion of the committee responsible for legal affairs before Parliament votes on a proposal to seek an opinion from the Court of Justice on the compatibility of an international agreement with the Treaties). | |
Emendamento 168 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 143 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 143 |
Articolo 143 |
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Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari (COSAC) |
Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione (COSAC) |
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1. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del Parlamento europeo competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari istituzionali. |
1. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei presidenti nomina i membri della delegazione del Parlamento alla COSAC e può conferire loro un mandato. La delegazione è guidata da un vicepresidente del Parlamento europeo competente per le relazioni con i parlamenti nazionali e dal presidente della commissione competente per gli affari costituzionali. |
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2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi. Una relazione è presentata dalla delegazione dopo ogni riunione. |
2. Gli altri membri della delegazione sono scelti in base ai temi discussi nella riunione della COSAC e comprendono, per quanto possibile, rappresentanti delle commissioni competenti per tali temi. |
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3. Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento. |
3. Si tiene debitamente conto dell'equilibrio politico globale all'interno del Parlamento. |
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3 bis. Dopo ogni riunione della COSAC, la delegazione presenta una relazione alla Conferenza dei presidenti. |
Motivazione | |
Il nome per esteso della COSAC riportato nell'articolo in vigore è ripreso dal protocollo n. 9 allegato al trattato di Amsterdam. Non vi è uniformità rispetto al nome che figura nell'articolo 10 del protocollo n. 1 allegato al TUE e al TFUE, ossia "conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione", o nel regolamento della COSAC (GU C 229 del 4.8.2011, pag. 1), ossia "Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea". Si riscontrano divergenze analoghe anche nelle altre versioni linguistiche del regolamento del Parlamento. | |
Emendamento 169 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 146 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 146 |
Articolo 146 |
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Convocazione del Parlamento |
Convocazione del Parlamento |
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1. Il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione. |
1. In conformità dell'articolo 229, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di marzo di ogni anno e decide in modo sovrano circa la durata delle interruzioni della sessione. |
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2. Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976. |
2. Inoltre il Parlamento si riunisce di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976. |
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3. La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione, senza che tale data possa essere posticipata di più di quindici giorni. |
3. La Conferenza dei presidenti può modificare la durata delle interruzioni fissate in conformità del paragrafo 1 con decisione motivata presa almeno quindici giorni prima della data precedentemente stabilita dal Parlamento per la ripresa della sessione, senza che tale data possa essere posticipata di più di quindici giorni. |
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4. Sentita la Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio. |
4. Sentita la Conferenza dei presidenti, il Presidente convoca, in via eccezionale, il Parlamento su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono o su richiesta della Commissione o del Consiglio. |
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È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza. |
È inoltre facoltà del Presidente, con l'accordo della Conferenza dei presidenti, convocare il Parlamento in via eccezionale in caso di urgenza. |
Emendamento 170 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 148 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 148 |
Articolo 148 |
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Partecipazione dei deputati alle sedute |
Partecipazione dei deputati alle sedute |
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1. Per ogni seduta è esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati. |
1. Per ogni seduta è esposto un elenco di presenza che deve essere firmato dai deputati. |
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2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono pubblicati sul processo verbale di ogni seduta come "presenti". I nominativi dei deputati la cui assenza è giustificata dal Presidente sono registrati come "giustificati" sul processo verbale di ogni seduta. |
2. I nominativi dei deputati la cui presenza è attestata dall'elenco sono indicati sul processo verbale di ogni seduta come "presenti". I nominativi dei deputati la cui assenza è giustificata dal Presidente sono indicati come "giustificati" sul processo verbale di ogni seduta. |
Motivazione | |
La modifica intende allineare maggiormente il testo alla versione FR: "Les noms des députés dont la présence est attestée par cette feuille de présence sont consignés comme "présents" ...". | |
Emendamento 171 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 149 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 149 |
Articolo 149 |
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Progetto di ordine del giorno |
Progetto di ordine del giorno |
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1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione e tenendo conto del programma di lavoro della Commissione concordato conformemente all'articolo 37. |
1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno è fissato dalla Conferenza dei presidenti in base alle raccomandazioni della Conferenza dei presidenti di commissione. |
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La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del Presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno. |
La Commissione e il Consiglio possono assistere, su invito del Presidente, alle deliberazioni della Conferenza dei presidenti sul progetto di ordine del giorno. |
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2. Il progetto di ordine del giorno può indicare il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l'esame. |
2. Il progetto di ordine del giorno può indicare il momento della votazione per taluni punti di cui è previsto l'esame. |
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3. Il progetto di ordine del giorno può prevedere uno o due periodi di durata complessiva non superiore a sessanta minuti per le discussioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto di cui all'articolo 135. |
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4. Il progetto definitivo di ordine del giorno è distribuito ai deputati almeno tre ore prima dell'inizio della tornata. |
4. Il progetto definitivo di ordine del giorno è messo a disposizione dei deputati almeno tre ore prima dell'inizio della tornata. |
Motivazione | |
L'ultima parte del paragrafo 1 è soppressa per evitare un possibile conflitto con eventuali modifiche all'articolo 37 conformemente al nuovo AII "Legiferare meglio". | |
Emendamento 172 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 150 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 150 |
Articolo 150 |
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Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione |
Procedura in Aula senza emendamenti e senza discussione |
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1. Le proposte di atto legislativo in prima lettura e le proposte di risoluzione non legislativa approvate in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione sono iscritte al progetto di ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza emendamenti. |
1. Qualora una relazione sia approvata in commissione con un numero di voti contrari inferiore a un decimo dei deputati che compongono la commissione, essa è iscritta al progetto di ordine del giorno del Parlamento per una votazione senza emendamenti. |
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Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, non abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti. |
Il punto forma quindi oggetto di una votazione unica a meno che, prima della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno, gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento, non abbiano richiesto per iscritto che esso possa essere modificato, nel qual caso il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti. |
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2. I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza emendamenti sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. |
2. I punti iscritti al progetto definitivo di ordine del giorno per la votazione senza emendamenti sono altresì senza discussione, a meno che il Parlamento, all'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno all'inizio della tornata, non decida altrimenti su proposta della Conferenza dei presidenti, o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. |
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3. All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza emendamenti o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno quaranta deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata. |
3. All'atto della fissazione del progetto definitivo di ordine del giorno di una tornata, la Conferenza dei presidenti può proporre che altri punti siano esaminati senza emendamenti o senza discussione. All'atto dell'approvazione dell'ordine del giorno, il Parlamento non può accettare proposte di questo tipo se un gruppo politico o almeno quaranta deputati vi si sono opposti per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della tornata. |
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4. Quando un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione. |
4. Quando un punto è esaminato senza discussione, il relatore o il presidente della commissione competente possono fare una dichiarazione di durata non superiore ai due minuti subito prima della votazione. |
Motivazione | |
Le modifiche apportate al paragrafo 1 rispecchiano il fatto che l'interpretazione e l'applicazione attuali dell'ambito coperto dall'articolo 150 sono piuttosto ampie: COD (prima lettura), CNS, APP, NLE, INI, IMM, BUDG, REGL. Di fatto si applica a tutte le relazioni approvate in commissione. Attualmente solo i progetti di proposte di risoluzione, le raccomandazioni per la seconda lettura e i progetti di raccomandazione al Consiglio sono esclusi dal suo ambito di applicazione. | |
Emendamento 173 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 152 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 152 |
Articolo 149 bis |
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Approvazione e modifica dell'ordine del giorno |
Approvazione e modifica dell'ordine del giorno |
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1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento si pronuncia sul progetto definitivo di ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare proposte di modifica. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta, a un oratore a favore e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto. |
1. All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento approva il suo ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare proposte di modifica al progetto definitivo di ordine del giorno. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto. |
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2. Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli articoli 154 e da 187 a 191 o su proposta del Presidente. |
2. Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione delle disposizioni degli articoli 154 e da 187 a 191 o su proposta del Presidente. |
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Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno sia respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata. |
Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno sia respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata. |
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3. Prima di togliere la seduta, il Presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. |
3. Prima di togliere la seduta, il Presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'articolo è spostato immediatamente dopo l'articolo 149 in quanto concerne il progetto di ordine del giorno. |
Motivazione | |
Emendamento 174 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 153 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 153 bis |
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Discussione richiesta da un gruppo politico su tematiche di attualità |
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1. Il progetto di ordine del giorno di ogni tornata prevede uno o due periodi di durata non inferiore a sessanta minuti ciascuno per le discussioni su tematiche di attualità di notevole rilevanza connesse alla politica dell'Unione europea. |
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2. Ciascun gruppo politico ha il diritto di proporre una tematica di attualità di sua scelta per almeno una discussione di questo tipo all'anno. La Conferenza dei presidenti garantisce, su un periodo continuativo di un anno, un'equa distribuzione dell'esercizio di detto diritto tra i gruppi politici. |
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3. I gruppi politici trasmettono per iscritto al Presidente la tematica di attualità di loro scelta prima che la Conferenza dei presidenti fissi il progetto definitivo di ordine del giorno. L'articolo 38, paragrafo 1, concernente i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e i valori sanciti all'articolo 2 del medesimo trattato è pienamente rispettato. |
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4. La Conferenza dei presidenti stabilisce l'ora in cui ha luogo la discussione. Essa può decidere a maggioranza dei quattro quinti dei deputati che compongono il Parlamento di respingere una tematica proposta da un gruppo. |
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5. La discussione è introdotta da un rappresentante del gruppo politico che ha proposto la tematica di attualità. Il tempo di parola successivo a tale presentazione è ripartito a norma dell'articolo 162, paragrafi 4 e 5. |
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6. La discussione si conclude senza l'approvazione di una risoluzione. |
Emendamento 175 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 154 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 154 |
Articolo 154 |
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Urgenza |
Urgenza |
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1. L'urgenza di una discussione su una proposta sulla quale il Parlamento è consultato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno quaranta deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata. |
1. L'urgenza di una discussione su una proposta presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, può essere richiesta al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da almeno quaranta deputati, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata. |
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2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento. |
2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di discussione con procedura d'urgenza, ne informa il Parlamento; la votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di discussione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le risoluzioni relative a tale argomento. |
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3. Prima della votazione possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore a favore, un oratore contro e il presidente e/o il relatore della commissione competente. |
3. Prima della votazione possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore contro e il presidente e/o il relatore della commissione competente. |
|
4. I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione. |
4. I punti per i quali sia stata decisa l'urgenza hanno la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della loro discussione e votazione. |
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5. La discussione con procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente. |
5. La procedura d'urgenza può aver luogo senza relazione o, in via eccezionale, su semplice relazione orale della commissione competente. |
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Qualora sia utilizzata una procedura d'urgenza e abbiano luogo negoziati interistituzionali, non si applicano gli articoli 73 e 73 bis. L'articolo 73 quinquies si applica mutatis mutandis. |
Motivazione | |
Al paragrafo 1, il verbo "consultato" potrebbe implicare una limitazione alle procedure di consultazione, mentre l'articolo 47, paragrafo 1, riguarda anche le procedure legislative ordinarie. Il trattamento urgente di un fascicolo può risultare utile anche nelle procedure di approvazione. | |
La modifica proposta al paragrafo 5 mira a includere non solo la "discussione", ma anche la "votazione", come nel paragrafo 4. | |
Viene inoltre inserita una nuova interpretazione. | |
Emendamento 176 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 156 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 156 |
Articolo 156 |
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Termini |
Termini |
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Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 135 e 154, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato distribuito da almeno 24 ore. |
Salvo i casi di urgenza previsti agli articoli 135 e 154, un testo può essere posto in discussione e in votazione solamente se è stato messo a disposizione da almeno 24 ore. |
Emendamento 177 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 157 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 157 |
Articolo 157 |
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Accesso all'aula |
Accesso all'aula |
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1. Nessuna persona estranea può accedere all'aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il Segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio, gli esperti o i funzionari dell'Unione europea. |
1. Nessuna persona estranea può accedere all'aula, eccezion fatta per i deputati, i membri della Commissione e del Consiglio, il Segretario generale del Parlamento, i membri del personale chiamati a prestarvi servizio e le persone invitate dal Presidente. |
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2. Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal Segretario generale del Parlamento. |
2. Sono ammesse nelle tribune soltanto le persone munite di una tessera regolarmente rilasciata a questo scopo dal Presidente o dal Segretario generale del Parlamento. |
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3. Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione è immediatamente espulso dai commessi. |
3. Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque manifesti approvazione o disapprovazione è immediatamente espulso dai commessi. |
Motivazione | |
Emendamento 178 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 158 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 158 |
Articolo 158 |
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Lingue |
Lingue |
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1. Tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali. |
1. Tutti i documenti del Parlamento sono redatti nelle lingue ufficiali. |
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2. Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali sono interpretati simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza. |
2. Tutti i deputati hanno il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi in una delle lingue ufficiali sono interpretati simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza. |
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3. Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione. |
3. Durante le riunioni di commissione e di delegazione è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali utilizzate e richieste dai membri e dai membri sostituti della commissione o della delegazione in questione. |
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4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. Con l'accordo dei membri di uno qualsiasi dei predetti organi, è possibile derogare in via eccezionale a detto regime. In caso di disaccordo l'Ufficio di presidenza decide. |
4. Durante le riunioni di commissione o di delegazione al di fuori dei luoghi abituali di lavoro è assicurata l'interpretazione da e verso le lingue dei membri che hanno confermato la propria presenza alla riunione. È possibile derogare in via eccezionale a detto regime. L'Ufficio di presidenza adotta le disposizioni necessarie. |
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Se, dopo la proclamazione del risultato di una votazione, risulta che non vi è concordanza fra i testi nelle varie lingue, il Presidente decide sulla validità del risultato proclamato, ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 5. Qualora dichiari valido il risultato, il Presidente stabilisce quale versione si debba ritenere approvata. Il testo della versione originale non può tuttavia essere considerato, di regola, come testo ufficiale, potendosi verificare il caso che tutte le altre lingue se ne discostino. |
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4 bis. Dopo la proclamazione del risultato di una votazione, il Presidente decide sulle eventuali richieste riguardanti presunte discrepanze tra le varie versioni linguistiche. |
Motivazione | |
Emendamento 179 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 159 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 159 |
Articolo 159 |
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Norma transitoria |
Norma transitoria |
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1. Durante un periodo transitorio, che si conclude al termine dell'ottava legislatura20, sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 158 se non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale benché siano state prese tutte le misure necessarie. |
1. Durante un periodo transitorio, che si conclude al termine dell'ottava legislatura20, sono consentite deroghe alle disposizioni dell'articolo 158 se non è possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una lingua ufficiale benché siano state prese tutte le misure necessarie. |
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2. Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del Segretario generale sui progressi compiuti. L'Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione. |
2. Su proposta del Segretario generale, e tenendo in debito conto le disposizioni di cui al paragrafo 3, l'Ufficio di presidenza determina se le condizioni definite al paragrafo 1 sono rispettate per ciascuna delle lingue ufficiali in questione e riesamina la propria decisione ogni sei mesi sulla base di una relazione del Segretario generale sui progressi compiuti. L'Ufficio di presidenza adotta le necessarie norme di attuazione. |
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3. Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici, ad eccezione dei regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. |
3. Sono applicabili le deroghe temporanee decise del Consiglio in conformità dei trattati in merito alla redazione degli atti giuridici. |
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4. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1. |
4. Il Parlamento, su raccomandazione motivata dell'Ufficio di presidenza, può decidere in ogni momento l'abrogazione anticipata del presente articolo o la sua eventuale proroga alla scadenza di cui al paragrafo 1. |
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20 Esteso con decisione del Parlamento del 26 febbraio 2014. |
20 Esteso con decisione del Parlamento del 26 febbraio 2014. |
Motivazione | |
Le modifiche proposte ai paragrafi 2 e 3 sono dovute al fatto che la deroga per la disponibilità degli atti giuridici dell'UE in irlandese decadrà progressivamente dalla fine del 2016. Gli atti diversi dai "regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio" dovranno essere adottati e pubblicati in irlandese: le direttive del Parlamento e del Consiglio a partire dal 1° gennaio 2017, le decisioni del Parlamento e del Consiglio a partire dal 1° gennaio 2018. Si renderanno quindi necessarie ulteriori risorse di traduzione per tali documenti, che possono essere considerati prioritari rispetto agli altri documenti di carattere non giuridico. | |
Emendamento 180 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 160 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 160 |
Articolo 160 |
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Distribuzione dei documenti |
Distribuzione dei documenti |
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I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia sono stampati e distribuiti ai deputati. L'elenco di questi documenti è pubblicato nel processo verbale delle sedute. |
I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia sono messi a disposizione dei deputati. |
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Ferma restando l'applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso diretto al sistema informatico interno del Parlamento per la consultazione di qualsiasi documento preparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione). |
Ferma restando l'applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso diretto al sistema informatico interno del Parlamento per la consultazione di qualsiasi documento preparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione). |
Motivazione | |
L'ultima frase del primo comma è eliminata dall'articolo in questione e inserita all'articolo 192 relativo al processo verbale delle sedute come nuovo paragrafo 1 bis. | |
Emendamento 181 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 162 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 162 |
Articolo 162 |
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Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori |
Ripartizione del tempo di parola ed elenco degli oratori |
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1. La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione. |
1. La Conferenza dei presidenti può proporre al Parlamento di ripartire il tempo di parola in vista dello svolgimento di una discussione. Il Parlamento decide in merito senza discussione. |
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2. I deputati non possono intervenire se non vi sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama. |
2. I deputati non possono intervenire se non vi sono invitati dal Presidente. L'oratore parla dal suo posto e si rivolge al Presidente. Se un oratore si allontana dall'argomento, il Presidente ve lo richiama. |
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3. Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso, e un turno per un deputato non iscritto. |
3. Il Presidente stabilisce, per la prima parte di una determinata discussione, un elenco degli oratori che include uno o più turni di intervento per ciascun gruppo politico che desideri prendere la parola, secondo un ordine basato sulle dimensioni del gruppo stesso. |
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4. Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri: |
4. Il tempo di parola per questa parte della discussione è ripartito sulla base dei seguenti criteri: |
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a) una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi; |
a) una prima frazione del tempo di parola è ripartita in parti uguali fra tutti i gruppi; |
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b) una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri; |
b) una seconda frazione è ripartita tra i gruppi proporzionalmente al numero totale dei loro membri; |
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c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b). |
c) ai deputati non iscritti è attribuito globalmente un tempo di parola calcolato secondo le frazioni accordate a ciascun gruppo in conformità delle precedenti lettere a) e b). |
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5. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati. |
5. Qualora per più punti all'ordine del giorno si stabilisca un'unica ripartizione del tempo di parola, i gruppi comunicano al Presidente quale frazione del tempo loro assegnato sarà utilizzata per ogni singolo punto. Il Presidente vigila affinché tali tempi di parola siano rispettati. |
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6. Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente invita i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri. |
6. Il resto del tempo riservato alla discussione non è preventivamente ripartito in modo specifico. Per contro, il Presidente può invitare i deputati a intervenire, come regola generale, per non più di un minuto assicurando, per quanto possibile, che intervengano alternativamente oratori di tendenze politiche diverse e di diversi Stati membri. |
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7. Su richiesta, può essere data precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti. |
7. Su richiesta, il Presidente può dare precedenza d'intervento al presidente o al relatore della commissione competente e ai presidenti dei gruppi politici che prendono la parola a nome dei loro gruppi ovvero ai loro sostituti. |
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8. Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, un'interrogazione di durata non superiore a mezzo minuto, sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione. |
8. Il Presidente può concedere la parola ai deputati che indichino, mostrando un cartellino blu, che desiderano rivolgere ad un altro deputato, durante il suo intervento, un'interrogazione di durata non superiore a mezzo minuto correlata all'intervento del deputato, sempreché l'oratore sia d'accordo e sempreché il Presidente ritenga che ciò non perturbi lo sviluppo della discussione né dia luogo, attraverso interrogazioni consecutive rivolte mediante cartellini blu, a un grave squilibrio per quanto riguarda le affinità dei gruppi politici cui appartengono i deputati che prendono la parola. |
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9. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori, sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno. |
9. La durata del tempo di parola è limitata a un minuto per gli interventi sul processo verbale dei lavori, sulle mozioni procedurali e sulle modifiche al progetto definitivo di ordine del giorno o all'ordine del giorno. |
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10. Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale delle sedute gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato. |
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11. Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati. |
11. Nella discussione su una relazione, alla Commissione e al Consiglio viene di norma data la parola immediatamente dopo l'intervento illustrativo del relatore. Alla Commissione, al Consiglio e al relatore può essere data nuovamente la parola, in particolare per replicare alle dichiarazioni dei deputati. |
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12. I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione. |
12. I deputati che non hanno preso la parola nella discussione possono, al massimo una volta in ogni tornata, presentare una dichiarazione scritta che non superi le 200 parole e che sarà allegata al resoconto integrale della discussione. |
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13. Fatto salvo l'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente cerca di concordare con la Commissione, il Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato. |
13. Tenuto in debito conto l'articolo 230 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Presidente cerca di concordare con la Commissione, il Consiglio e il Presidente del Consiglio europeo l'assegnazione alle due istituzioni di un tempo di parola adeguato. |
Motivazione | |
Paragraph 10 is deleted here and inserted in Rule 194 (Verbatim) as paragraph 1a (new). A technical change that brings everything under Verbatim and allows for a single cross reference in Rule 206 "Rule 194 also applies mutatis mutandis to Committees" (only few committees draw up Verbatim reports). Thus, no cross reference to this Rule is needed in Rule 209. | |
The suggested modification in paragraph 13 clarifies that the Rules of Procedure might not, in any case, prejudice primary law adn that this paragraph is not likely to allow an infringement of Article 230 TFUE since the President just "seek[s]" "to reach an understanding" with the institutions concerned. | |
Emendamento 182 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 164 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 164 bis |
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Prevenzione di comportamenti ostruzionistici |
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Il Presidente ha il potere di porre fine a un eccessivo ricorso a prassi quali richiami al regolamento, mozioni di procedura e dichiarazioni di voto, nonché richieste di votazioni distinte, per parti separate o per appello nominale, nei casi in cui ritenga che vi sia il chiaro intento di pregiudicare in modo grave e duraturo lo svolgimento dei lavori dell'Aula o i diritti degli altri deputati. |
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(Al capitolo 3: "Disposizioni generali per lo svolgimento delle sedute".) |
Motivazione | |
Il testo dell'interpretazione relativa al vigente articolo 22, paragrafo 1, è spostato in questo punto senza modifiche della formulazione. | |
Emendamento 183 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 165 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 165 |
Articolo 165 |
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Misure immediate |
Misure immediate |
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1. Il Presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'articolo 11. |
1. Il Presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'articolo 11. |
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2. In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale. |
2. In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale. |
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3. Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliergli la parola ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale egli può altresì ricorrere a quest'ultima misura immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento. |
3. Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliergli la parola ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale egli può altresì ricorrere a quest'ultima misura immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento. |
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4. In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente. |
4. In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente. |
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4 bis. Il Presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di linguaggio o comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo da parte di un deputato. |
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4 ter. Il Presidente può decidere di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che contengono un linguaggio diffamatorio, razzista o xenofobo. |
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La decisione ha effetto immediato. Essa deve tuttavia essere confermata dall'Ufficio di presidenza, che si pronuncia entro quattro settimane dalla data in cui è stata presa, oppure, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione. |
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5. I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 4 sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento. |
5. I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 4 ter sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento. |
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6. Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento, il presidente di seduta può presentare al Presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 166, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati. |
6. Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento, il presidente di seduta può presentare al Presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 166, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati. |
Motivazione | |
Emendamento 184 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 166 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 166 |
Articolo 166 |
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Sanzioni |
Sanzioni |
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1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi, in violazione dei principi definiti all'articolo 11, il Presidente, previa consultazione del deputato interessato, adotta con decisione motivata la sanzione adeguata e la notifica all'interessato e ai presidenti degli organi, commissioni e delegazioni ai quali appartiene, prima di informarne l'Aula. |
1. In gravi casi di infrazioni all'ordine o di turbativa dell'attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all'articolo 11, il Presidente adotta con decisione motivata la sanzione adeguata. |
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Il deputato interessato è invitato dal Presidente a presentare osservazioni per iscritto prima che la decisione sia adottata. In casi eccezionali, il Presidente può decidere di convocare il deputato interessato per un'audizione orale. |
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La decisione è notificata al deputato interessato tramite lettera raccomandata o, in caso di urgenza, tramite gli uscieri. |
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Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato, dopo essere stata notificata a quest'ultimo, è annunciata dal Presidente in Aula e comunicata ai presidenti degli organi, delle commissioni e delle delegazioni cui partecipa il deputato. |
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Una volta resa definitiva, la sanzione è pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura. |
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2. La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità sulla base degli orientamenti generali allegati al presente regolamento21. |
2. La valutazione dei comportamenti osservati deve tener conto del loro carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché del loro grado di gravità. |
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È opportuno distinguere i comportamenti di natura visiva, che possono essere tollerati nella misura in cui non siano ingiuriosi, diffamatori, razzisti o xenofobi e mantengano proporzioni ragionevoli, da quelli che comportano una turbativa attiva dell'attività parlamentare. |
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3. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti: |
3. La sanzione può consistere in una o più di una delle misure seguenti: |
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a) ammonizione; |
a) ammonizione; |
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b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a dieci giorni; |
b) perdita del diritto all'indennità di soggiorno per un periodo da due a trenta giorni; |
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c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a dieci giorni consecutivi di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento; |
c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in plenaria e con riserva in tal caso del rigoroso rispetto delle norme di comportamento, sospensione temporanea, per un periodo da due a trenta giorni di riunione del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi organi, commissioni o delegazioni, dalla partecipazione a tutte o a una parte delle attività del Parlamento; |
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d) presentazione alla Conferenza dei presidenti, conformemente all'articolo 21 di una proposta intesa a portare alla sospensione o al ritiro di uno o dei mandati occupati in seno al Parlamento. |
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d bis) divieto per il deputato di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi sede interistituzionale per un periodo fino a un anno; |
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d ter) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza, limitazione dei diritti di accesso alle informazioni riservate o classificate per un periodo fino a un anno. |
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3 bis. Le misure di cui al paragrafo 3, lettere da b) a d ter), possono essere raddoppiate in caso di recidiva o se il deputato rifiuta di conformarsi a una misura adottata in virtù dell'articolo 165, paragrafo 3. |
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3 ter. Il Presidente può inoltre presentare alla Conferenza dei presidenti una proposta volta a sospendere o revocare uno o più dei mandati del deputato in seno al Parlamento, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21. |
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21 Cfr. allegato XV. |
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Motivazione | |
Changes to paragraph 1 take into account that the EN version "In exceptionally serious cases of disorder or disruption of Parliament " is much less explicit than the FR version (and others) "Dans le cas où un député trouble la séance [...] ou perturbe les travaux du Parlement". Therefore it is suggested to replace the mandatory oral hearing with giving the opportunity to the Member concerned to present his views.The suggested changes aim to answer several practical inconveniences:- on the hearing: there is no legal necessity that the President hears the Member concerned orally (usually the Member concerned just states what he stated in writing);- on the notifications: in the recent past, there have been a number of cases where the sanctioned Member refused to sign an "accusé de reception"; | |
Changes to paragraph 3b aim to review the penalties and to linkto the context in which the penalised conduct took place (e.g: days on which Parliament meets, days when the committees or the delegations meet, ban on access to confidential information, ban on participation in EP delegations). | |
Emendamento 185 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 167 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 167 |
Articolo 167 |
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Modalità di ricorso interno |
Modalità di ricorso interno |
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Il deputato interessato può presentare all'Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal Presidente, un ricorso interno che sospende l'applicazione della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso, annullare, confermare o ridurre la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell'interessato. In assenza di decisione dell'Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta. |
Il deputato interessato può presentare all'Ufficio di presidenza, entro il termine di due settimane a decorrere dalla notifica della sanzione adottata dal Presidente a norma dell'articolo 166, paragrafi da 1 a 3 bis, un ricorso interno che sospende l'applicazione della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, entro quattro settimane dalla presentazione del ricorso o, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione, annullare, confermare o modificare la portata della sanzione adottata fatti salvi i diritti di ricorso esterni a disposizione dell'interessato. In assenza di decisione dell'Ufficio di presidenza entro il termine impartito, la sanzione è considerata nulla e non avvenuta. |
Motivazione | |
La modifica mira a chiarire che, se non vi è alcuna riunione dell'Ufficio di presidenza nelle quattro settimane previste, la decisione è presa non appena ha luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza. | |
Emendamento 186 Regolamento del Parlamento europeo Titolo VII – capitolo 5 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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NUMERO LEGALE E VOTAZIONI |
NUMERO LEGALE, EMENDAMENTI E VOTAZIONI |
Motivazione | |
Poiché il capitolo in questione riguarda anche gli emendamenti, è opportuno inserire un riferimento nel titolo. | |
Emendamento 187 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 168 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 168 |
Articolo 168 |
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Numero legale |
Numero legale |
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1. Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale. |
1. Il Parlamento è sempre in numero per deliberare, per discutere il suo ordine del giorno e per approvare il processo verbale. |
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2. Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento. |
2. Il numero legale è raggiunto quando si trovi riunito nell'Aula un terzo dei deputati che compongono il Parlamento. |
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3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a meno che, all'atto della votazione, il Presidente, su preventiva richiesta di almeno quaranta deputati, non constati che il numero legale non è presente. Qualora dalla votazione risulti la mancanza del numero legale, la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. |
3. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti, a meno che il Presidente, su preventiva richiesta di almeno quaranta deputati, non constati che il numero legale non è presente. Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente annuncia la mancanza del numero legale e la votazione è iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva. |
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Una richiesta di verifica del numero legale può essere presentata soltanto da almeno quaranta deputati. Una richiesta presentata a nome di un gruppo politico non è ricevibile. |
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Nello stabilire l'esito della votazione si includono nel computo, ai sensi del paragrafo 2, tutti i deputati presenti in Aula e, ai sensi del paragrafo 4, tutti i deputati che hanno chiesto la verifica. Non può farsi ricorso in questo caso al sistema di votazione elettronico. La chiusura delle porte dell'Aula non ha luogo. |
Il sistema di votazione elettronico può essere usato per controllare la soglia di quaranta deputati, ma non per verificare il numero legale. La chiusura delle porte dell'Aula non ha luogo. |
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Se il numero legale non è raggiunto, il Presidente non proclama il risultato della votazione, ma annuncia invece la mancanza del numero legale. |
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Il paragrafo 3, ultima frase, non si applica in caso di votazione su una mozione di procedura bensì soltanto in caso di votazione sul merito di una questione. |
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4. I deputati che hanno chiesto la verifica del numero legale sono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi del paragrafo 2, anche se non sono più presenti in Aula. |
4. I deputati che richiedono la verifica del numero legale devono essere presenti in Aula quando la richiesta viene presentata e sono inclusi nel numero dei presenti, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, anche se poi lasciano l'Aula. |
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I deputati che abbiano richiesto la verifica del numero legale devono essere presenti in Aula quando la richiesta viene presentata. |
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5. Qualora siano presenti meno di quaranta deputati, il Presidente può constatare che il numero legale non è presente. |
5. Qualora siano presenti meno di quaranta deputati, il Presidente può constatare che il numero legale non è presente. |
Motivazione | |
The changes to paragraph 3 subparagraph 1, take into account the interpretation to this article and the the current practice which is slightly different from the Rule. The principles governing the verification of the quorum is as follows:- at least 40 MEPs (thresholds!) may ask for the quorum to be checked; the MEPs submitting this request do this by standing up;- in case 40 MEPs ask for the quorum to be checked, the check is being done visually: The number of MEPs being present are visually counted;- if the quorum is not present, the vote will not take place, but be immediately postponed. | |
As regards the deletion of paragraph 3 subparagraph 2, it is superfluous as it overlaps with paragraph 3 of the Rule itself. | |
As regards the changes of the interpretion after paragraph 3, the first sentence of this interpretation is superfluous as it overlaps with paragraphs 2 and 4 of the Rule itself. | |
Emendamento 188 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 168 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 168 bis |
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Soglie |
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1. Ai fini del presente regolamento e salvo diversamente specificato, si intende per: |
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a) "soglia bassa": un ventesimo dei deputati che compongono il Parlamento o un gruppo politico; |
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b) "soglia media": un decimo dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi; |
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c) "soglia alta": un quinto dei deputati che compongono il Parlamento, comprendente uno o più gruppi politici o singoli deputati oppure una combinazione di entrambi. |
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2. Laddove, per determinare se una soglia applicabile è stata raggiunta, si renda necessaria la firma di un deputato, questa può essere scritta a mano o essere in formato elettronico, mediante ricorso al sistema di firma elettronica del Parlamento. Un deputato può ritirare la propria firma entro i termini applicabili, ma non può in seguito rinnovarla. |
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3. Laddove sia necessario il sostegno di un gruppo politico per raggiungere una soglia, il gruppo si pronuncia tramite il proprio presidente o una persona da questo debitamente designata a tal fine. |
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4. Il sostegno di un gruppo politico è calcolato come segue per l'applicazione delle soglie medie e alte: |
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- se nel corso di una seduta o riunione è invocato un articolo che preveda tale soglia: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione e fisicamente presenti; |
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- negli altri casi: tutti i deputati appartenenti al gruppo in questione. |
Emendamento 189 Regolamento del Parlamento europeo Allineamento orizzontale | |
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Testo in vigore |
Allineamento orizzontale |
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Allineamento orizzontale degli articoli e degli emendamenti in virtù delle nuove definizioni di soglie stabilite all'articolo 168 bis |
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A. Nei seguenti articoli o emendamenti agli stessi, l'espressione "un gruppo politico o almeno quaranta deputati", in qualsiasi flessione grammaticale, è sostituita da "un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa", apportandovi le opportune modifiche grammaticali: |
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Articolo 15, paragrafo 1 |
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Articolo 38, paragrafo 2 |
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Articolo 38 bis, paragrafo 1 (nuovo) |
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Articolo 42, paragrafo 2, comma 3 (nuovo) |
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Articolo 59, paragrafo 1, comma 1 |
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Articolo 59, paragrafo 1, comma 4 (nuovo) |
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Articolo 59, paragrafo 1 bis, comma 1 (nuovo) |
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Articolo 59, paragrafo 1 ter, comma 4 (nuovo) |
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Articolo 59, paragrafo 1 ter, comma 5 (nuovo) |
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Articolo 63, paragrafo 4 |
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Articolo 67 bis, paragrafo 1, comma 1 (nuovo) |
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Articolo 67 bis, paragrafo 2, comma 1 (nuovo) |
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Articolo 67 bis, paragrafo 4, comma 1 (nuovo) |
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Articolo 69, paragrafo 1 |
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Articolo 81, paragrafo 2 |
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Articolo 88, paragrafo 1, comma 2 |
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Articolo 105, paragrafo 3 |
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Articolo 105, paragrafo 6, terzo trattino |
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Articolo 106, paragrafo 4, lettera c), comma 2 (nuovo) |
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Articolo 108, paragrafo 2 |
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Articolo 108, paragrafo 4 |
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Articolo 113, paragrafo 4 bis (nuovo) |
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Articolo 118, paragrafo 5, comma 1 |
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Articolo 121, paragrafo 3 |
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Articolo 122, paragrafo 3 |
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Articolo 122 bis, paragrafo 4 (nuovo) |
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Articolo 123, paragrafo 2 |
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Articolo 128, paragrafo 1, comma 1 |
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Articolo 135, paragrafo 1 |
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Articolo 135, paragrafo 2 |
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Articolo 137, paragrafo 2, comma 3 |
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Articolo 138, paragrafo 2, comma 3 |
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Articolo 150, paragrafo 2 |
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Articolo 150, paragrafo 3 Articolo 152, paragrafo 1 Articolo 153, paragrafo 1 |
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Articolo 154, paragrafo 1 |
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Articolo 169, paragrafo 1, comma 1 |
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Articolo 170, paragrafo 4, comma 1 Articolo 174, paragrafo 5 |
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Articolo 174, paragrafo 6 Articolo 176, paragrafo 1 |
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Articolo 180, paragrafo 1 |
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Articolo 187, paragrafo 1, comma 1 |
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Articolo 188, paragrafo 1, comma 1 |
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Articolo 189, paragrafo 1, comma 1 |
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Articolo 190, paragrafo 1, comma 1 |
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Articolo 190, paragrafo 4 |
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Articolo 226, paragrafo 4 Articolo 231, paragrafo 4 Allegato XVI – punto 1 – lettera c) – comma 7 All'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 113, paragrafo 4 bis, l'espressione "almeno quaranta deputati", in qualsiasi flessione grammaticale, è sostituita da "un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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B. All'articolo 50, paragrafo 1, e all'articolo 50, paragrafo 2, comma 1, l'espressione "almeno un decimo dei membri della commissione", in qualsiasi flessione grammaticale, è sostituita da "un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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All'articolo 73 bis, paragrafo 2, e all'articolo 150, paragrafo 1, comma 2, l'espressione "gruppi politici o singoli deputati, per un totale di almeno un decimo dei deputati al Parlamento", in qualsiasi flessione grammaticale, è sostituita da "un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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All'articolo 210 bis, paragrafo 4, l'espressione "tre membri della commissione" è sostituita da "un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media in commissione", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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C. All'articolo 15, paragrafo 1, l'espressione "un quinto dei deputati che compongono il Parlamento" è sostituita da "un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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All'articolo 182, paragrafo 2, e all'articolo 180 bis, paragrafo 2, l'espressione "almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento" è sostituita da "un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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All'articolo 191, comma 1, l'espressione "di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati" è sostituita da "di un numero di deputati o di uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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All'articolo 204, paragrafo 2, comma 1, e all'articolo 208, paragrafo 2, le espressioni "un sesto dei membri della commissione" e "un sesto dei suoi componenti", in qualsiasi flessione grammaticale, sono sostituite da "un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta in commissione", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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All'articolo 208, paragrafo 3, l'espressione "un quarto dei membri della commissione " è sostituita da "un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia alta in commissione", apportandovi le opportune modifiche grammaticali. |
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D. Questo allineamento orizzontale delle soglie non pregiudica l'adozione, il rigetto o la modifica degli articoli ed emendamenti sopra elencati su aspetti diversi dalle soglie. |
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(La modifica si applica all'intero testo; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo). |
Emendamento 190 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 169 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 169 |
Articolo 169 |
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Presentazione e svolgimento degli emendamenti |
Presentazione e svolgimento degli emendamenti |
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1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula. |
1. La commissione competente per il merito, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare emendamenti affinché siano esaminati in Aula. I nomi di tutti i cofirmatari sono pubblicati. |
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Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori. |
Gli emendamenti vanno presentati per iscritto e firmati dai loro autori. |
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Gli emendamenti ai documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 47, paragrafo 1, possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione. |
Gli emendamenti a proposte di atti giuridicamente vincolanti possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione. |
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2. Con riserva delle limitazioni stabilite all'articolo 170, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre. |
2. Con riserva delle limitazioni stabilite all'articolo 170, un emendamento può tendere a modificare qualsiasi parte di un testo e può avere lo scopo di sopprimere, aggiungere o sostituire parole o cifre. |
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Per "testo" si intende, nel presente articolo e nell'articolo 170, l'insieme di una proposta di risoluzione, di un progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta di atto legislativo. |
Per "testo" si intende, nel presente articolo e nell'articolo 170, l'insieme di una proposta di risoluzione, di un progetto di risoluzione legislativa, di una proposta di decisione ovvero di una proposta di atto giuridicamente vincolante. |
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3. Il Presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti. |
3. Il Presidente fissa un termine per la presentazione degli emendamenti. |
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4. Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento. |
4. Un emendamento può essere svolto, durante la discussione, dal suo autore o da qualsiasi altro deputato designato come sostituto dall'autore dell'emendamento. |
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5. Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente. |
5. Un emendamento ritirato dal suo autore decade, a meno che un altro deputato non lo faccia proprio immediatamente. |
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6. Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano stampati e distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati. Il Parlamento evita di prendere decisioni suscettibili di tradursi in uno svantaggio inaccettabile per i deputati che utilizzano una determinata lingua. |
6. Se il Parlamento non decide altrimenti, gli emendamenti possono essere posti in votazione solo quando siano resi disponibili in tutte le lingue ufficiali. Tale decisione non può essere presa quando vi sia opposizione da parte di almeno quaranta deputati. Il Parlamento evita di prendere decisioni suscettibili di tradursi in uno svantaggio inaccettabile per i deputati che utilizzano una determinata lingua. |
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Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti. |
Qualora siano presenti meno di cento deputati, il Parlamento non può decidere altrimenti quando vi sia obiezione di almeno un decimo dei deputati presenti. |
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Su proposta del Presidente, un emendamento orale o qualsiasi altra modifica apportata oralmente sono trattati come un emendamento non distribuito in tutte le lingue ufficiali. Se il Presidente li giudica ricevibili in base all'articolo 170, paragrafo 3, e salvo obiezioni sollevate a norma dell'articolo 169, paragrafo 6, essi sono posti in votazione nel rispetto dell'ordine di votazione previsto. |
Su proposta del Presidente, un emendamento orale o qualsiasi altra modifica apportata oralmente sono trattati come un emendamento non reso disponibile in tutte le lingue ufficiali. Se il Presidente li giudica ricevibili in base all'articolo 170, paragrafo 3, e salvo obiezioni sollevate a norma dell'articolo 169, paragrafo 6, essi sono posti in votazione nel rispetto dell'ordine di votazione previsto. |
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In commissione, il numero di voti necessario per opporsi a che un tale emendamento o una tale modifica siano posti in votazione è stabilito conformemente all'articolo 209, in proporzione a quello previsto per l'Aula, arrotondato se necessario all'unità superiore. |
In commissione, il numero di voti necessario per opporsi a che un tale emendamento o una tale modifica siano posti in votazione è stabilito conformemente all'articolo 209, in proporzione a quello previsto per l'Aula, arrotondato se necessario all'unità superiore. |
Motivazione | |
Le modifiche al paragrafo 1 traspongono nel regolamento una raccomandazione figurante nella relazione Ferrara approvata dal Parlamento il 28 aprile 2016. | |
Emendamento 191 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 170 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 170 |
Articolo 170 |
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Ricevibilità degli emendamenti |
Ricevibilità degli emendamenti |
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1. Un emendamento non è ricevibile se |
1. Fatte salve le condizioni addizionali di cui all'articolo 52, paragrafo 2, concernenti le relazioni di iniziativa e all'articolo 69, paragrafo 2, concernenti gli emendamenti alla posizione del Consiglio, un emendamento non è ricevibile se |
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a) il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare; |
a) il suo contenuto non ha alcun rapporto diretto con il testo che tende a modificare; |
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b) tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo; |
b) tende a sopprimere o sostituire la totalità di un testo; |
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c) tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce. Tale disposizione non si applica agli emendamenti di compromesso né agli emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo; |
c) tende a modificare più di uno degli articoli o dei paragrafi del testo cui si riferisce. Tale disposizione non si applica agli emendamenti di compromesso né agli emendamenti volti ad apportare modifiche identiche a una particolare formulazione che ricorra in tutto il testo; |
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c bis) tende a modificare una proposta di codificazione del diritto dell'Unione. Tuttavia, l'articolo 103, paragrafo 3, secondo comma, si applica mutatis mutandis; |
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c ter) tende a modificare le parti di una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione che rimangono invariate in tale proposta. Tuttavia, l'articolo 104, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 104, paragrafo 3, terzo comma, si applicano mutatis mutandis; |
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d) risulta che in almeno una delle lingue ufficiali il testo su cui verte l'emendamento non richiede modifiche; in tal caso il Presidente ricerca con gli interessati una soluzione linguistica adeguata. |
d) tende unicamente ad assicurare la correttezza linguistica o la coerenza terminologica del testo nella lingua in cui l'emendamento è presentato. In tal caso il Presidente ricerca con gli interessati una soluzione linguistica adeguata. |
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2. Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione. |
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3. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. |
3. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. |
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La decisione del Presidente sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale. |
La decisione del Presidente sulla ricevibilità degli emendamenti non è presa sulla sola base delle disposizioni del paragrafo 1, bensì sulla base delle disposizioni del regolamento in generale. |
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4. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione. |
4. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione volta a sostituire una proposta di risoluzione non legislativa inserita in una relazione di commissione. |
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In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente ed è presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti. |
In tal caso, il gruppo o i deputati interessati non possono presentare emendamenti alla proposta di risoluzione della commissione competente. La proposta di risoluzione alternativa non può essere più lunga di quella della commissione competente ed è presentata in Aula per un'unica votazione senza emendamenti. |
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L'articolo 123, paragrafo 4, si applica mutatis mutandis. |
I paragrafi 4 e 4 bis dell'articolo 123 concernenti le proposte di risoluzione comune si applicano mutatis mutandis. |
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4 bis. Con l'accordo del Presidente, possono essere posti in votazione in via eccezionale emendamenti presentati dopo la chiusura del termine di presentazione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il Presidente decide in ordine alla ricevibilità di tali emendamenti. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti. |
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Riguardo alla ricevibilità degli emendamenti di compromesso possono essere applicati i seguenti criteri generali di ricevibilità: |
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– in linea di massima, gli emendamenti di compromesso si riferiscono a parti del testo sulle quali sono stati presentati emendamenti prima del termine per la loro presentazione; |
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– in linea di massima, gli emendamenti di compromesso sono presentati dai gruppi politici che rappresentano una maggioranza in Parlamento, dai presidenti o dai relatori delle commissioni interessate o dagli autori di altri emendamenti; |
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– in linea di massima, gli emendamenti di compromesso comportano il ritiro di altri emendamenti sullo stesso punto. |
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Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi. |
Motivazione | |
The changes to the introductory part of paragraph 1 aim to include a reference to specific Rules dealing with the admissibility of amendments, for the sake of clarity. | |
Changes to paragraph 1 (c a (new)) seeks to clarify that the same principle laid down in Rule 103(3) which provides that, except for the cases mentioned therein, amendments to proposals for codification are not admissible at committee stage, applies at plenary stage as well. | |
Changes to paragraph § 1 (c b (new)) seeks to clarify that the same principle laid down in Rule 104(2) and (3) which provides that, except for the cases mentioned therein, amendments to the provisions which remain unchanged in a proposal recasting Union legislation are not admissible at committee stage, applies at plenary stage as well. | |
Changes to paragrapg 1 d aims to clarify certain questions raised sometmes by the current provision. For instance, it does theoretically exclude a vote when one single language version of the Commission proposal already reflects, due to a translation error, the contents of the amendment tabled. The wording suggested is selectively based upon Rule 193(3). Indeed, together with Rule 193(2), Rule 193(3) covers a linked issue. | |
Paragraph 2 is deleted here and moved under Rule 171 (4).This paragraph does not concern the "admissibility of amendments" (i.e. the title of this Rule). Furthermore, a similar principle is set out in the last sentence of Rule 171(4). | |
Paragraph 4a(new) is moved here from Rule 174 § 4 and slightly redrafted (in line with the existing interpretation). | |
Emendamento 192 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 171 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 171 |
Articolo 171 |
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Procedura di votazione |
Procedura di votazione |
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1. Il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sulle relazioni: |
1. Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente regolamento, il Parlamento applica la seguente procedura per le votazioni sui testi che gli sono presentati: |
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a) dapprima, votazione sugli eventuali emendamenti al testo che è alla base della relazione della commissione competente, |
a) dapprima, se del caso, votazione sugli eventuali emendamenti alla proposta di atto giuridicamente vincolante, |
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b) successivamente, votazione sull'insieme del testo, eventualmente modificato, |
b) successivamente, se del caso, votazione sull'insieme della proposta, eventualmente modificata, |
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c) quindi, votazione sugli emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa, |
c) quindi, votazione sugli eventuali emendamenti alla proposta di risoluzione o al progetto di risoluzione legislativa, |
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d) infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione o del progetto di risoluzione legislativa (votazione finale). |
d) infine, votazione sull'insieme della proposta di risoluzione (votazione finale). |
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Il Parlamento non vota sulla motivazione contenuta nella relazione. |
Il Parlamento non vota sull'eventuale motivazione contenuta in una relazione. |
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2. La seguente procedura si applica alla seconda lettura: |
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a) qualora non sia stata presentata una proposta di reiezione o modifica della posizione del Consiglio, essa si considera approvata in conformità dell'articolo 76; |
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b) la votazione su una proposta di reiezione della posizione del Consiglio si svolge prima di quella sugli emendamenti (cfr. articolo 68, paragrafo 1); |
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c) qualora siano stati presentati più emendamenti alla posizione del Consiglio, essi sono posti in votazione secondo l'ordine di cui all'articolo 174; |
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d) qualora il Parlamento abbia proceduto a una votazione intesa a modificare la posizione del Consiglio, si può passare a un'altra votazione sull'insieme del testo solo conformemente all'articolo 68, paragrafo 2. |
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3. La procedura di cui all'articolo 72 si applica alla terza lettura. |
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4. Nelle votazioni di testi legislativi e di proposte di risoluzione non legislativa, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando. Gli emendamenti che contraddicono l'esito di una precedente votazione decadono. |
4. Nelle votazioni di proposte di atti giuridicamente vincolanti e di proposte di risoluzione non legislativa, si procede prima a votare il dispositivo e poi i visti e i considerando. |
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4 bis. Un emendamento decade se incompatibile con precedenti deliberazioni sul medesimo testo nel corso della stessa votazione. |
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5. Al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore per esporre la posizione della sua commissione sugli emendamenti posti in votazione. |
5. Al momento della votazione sono consentiti soltanto brevi interventi del relatore o, in sua vece, del presidente della commissione, per esporre la posizione della commissione stessa sugli emendamenti posti in votazione. |
Motivazione | |
The changes to the introductory part of paragraph 1 aims to clarify the the scope of this paragraph, as the the word "report"does not described entirely; it actually covers non-legislative files and 1st reading codecision files and consultations. Points (a) and (b) apply to legislative files only; points (c) and (d) also apply to motions of resolutions not included in a "report" (the so-called "B8" documents). More generally, for legislative reports, Rule 171 (1), (2) & (3) essentially repeats Rule 59(2), Rules 68, 69 and 76, as well Rule 72. Compare with Rule 99 which sets out the voting procedure for consents but is not in any way referred to in Rule 171. | |
The second sentence of paragraph 4 is deleted as it sets out a principle similar to the one in Rule 170(2). For clarity reasons, Rule 170 (2) could be moved hereafter. | |
Emendamento 193 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 172 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 172 |
soppresso |
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Parità di voti |
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1. In caso di parità di voti in una votazione a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, lettere b) o d), l'insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 3 e 9 e nel caso di votazioni finali a norma degli articoli 199 e 212, fermo restando che, per quanto riguarda questi due ultimi articoli, il rinvio è alla Conferenza dei presidenti. |
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2. In caso di parità di voti sull'insieme dell'ordine del giorno (articolo 152), sull'insieme del processo verbale (articolo 192) o su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell'articolo 176, il testo si considera approvato. |
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3. In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti. |
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L'articolo 172, paragrafo 3, deve essere interpretato nel senso che una situazione di parità di voti su una proposta di raccomandazione di non intervenire in un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, non significhi l'adozione di una raccomandazione di intervenire. In tal caso, si considera che la commissione responsabile non si sia espressa al riguardo. |
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Motivazione | |
Il testo dell'articolo soppresso è inserito subito dopo l'articolo 179 (Votazione finale) | |
Emendamento 194 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 173 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 173 |
soppresso |
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Basi della votazione |
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1. La votazione sulle relazioni si svolge sulla base di una raccomandazione della commissione competente per il merito. La commissione può delegare tale compito al suo presidente e al relatore. |
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2. La commissione può raccomandare di votare sull'insieme degli emendamenti o su singoli emendamenti in blocco, di approvarli o respingerli oppure di dichiararne la nullità. |
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Essa può anche proporre emendamenti di compromesso. |
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3. Qualora essa proponga una votazione in blocco, si vota dapprima, e in blocco, sugli emendamenti in questione. |
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4. Qualora la commissione proponga un emendamento di compromesso, su di esso si vota prioritariamente. |
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5. Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente. |
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6. Per una votazione in blocco o su un emendamento di compromesso non è consentita la votazione per parti separate. |
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Motivazione | |
Il principio della votazione prioritaria (della totalità) degli emendamenti di compromesso posti in votazione è inserito all'articolo 174, paragrafo 4 bis (nuovo). Il paragrafo 5 viene spostato all'articolo 174, paragrafo 8 bis (nuovo), mentre il paragrafo 6, leggermente modificato, viene spostato all'articolo 174, paragrafo 4 ter (nuovo). | |
Emendamento 195 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 174 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 174 |
Articolo 174 |
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Ordine di votazione degli emendamenti |
Ordine di votazione degli emendamenti |
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1. Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo. |
1. Gli emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono posti in votazione prima di quest'ultimo. |
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2. Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono la stessa parte di testo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, non sia stata richiesta una votazione distinta. |
2. Se due o più emendamenti che si escludono a vicenda concernono la stessa parte di testo, quello che si allontana di più dal testo di base ha la precedenza e deve essere posto in votazione per primo. La sua approvazione determina la reiezione degli altri emendamenti. Se esso è respinto, è posto in votazione l'emendamento che viene così ad avere la precedenza e così di seguito per ognuno degli emendamenti successivi. In caso di dubbio sulla precedenza, il Presidente decide. Qualora tutti gli emendamenti siano respinti, il testo originale è considerato approvato a meno che, entro il termine specificato, non sia stata richiesta una votazione distinta. |
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3. Il Presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta. |
3. Tuttavia, se ritiene che ciò possa facilitare la votazione, il Presidente può porre dapprima in votazione il testo di base o mettere ai voti un emendamento che si allontani di meno dal testo di base prima di quello che maggiormente se ne discosta. |
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Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti sullo stesso punto decadono. |
Se uno di questi testi è approvato, tutti gli altri emendamenti presentati sulla stessa parte di testo decadono. |
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4. In via eccezionale, su proposta del Presidente, possono essere posti in votazione emendamenti presentati dopo la chiusura della discussione, se si tratta di emendamenti di compromesso o qualora si presentino problemi tecnici. Il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento per porre in votazione tali emendamenti. |
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Ai sensi dell'articolo 170, paragrafo 3, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti. Nel caso di un emendamento di compromesso presentato dopo la chiusura della discussione, in conformità del presente paragrafo, il Presidente decide in ordine alla ricevibilità assicurandosi di volta in volta che tale emendamento abbia carattere di compromesso. |
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Solo il Presidente può proporre che vengano presi in considerazione emendamenti di compromesso. Per porre in votazione l'emendamento, il Presidente deve ottenere il consenso del Parlamento chiedendo a tal fine se vi sono obiezioni nei confronti della votazione di un emendamento di compromesso. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi. |
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4 bis. Qualora siano posti in votazione emendamenti di compromesso, su di essi si vota prioritariamente. |
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4 ter. Per una votazione su un emendamento di compromesso non è consentita la votazione per parti separate. |
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5. Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti a un testo che forma oggetto della relazione, il Presidente li pone in votazione in blocco, a meno che un gruppo politico o almeno quaranta deputati non abbiano chiesto una votazione distinta o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti. |
5. Qualora la commissione competente abbia presentato una serie di emendamenti a un testo che forma oggetto della relazione, il Presidente li pone in votazione in blocco, a meno che, su punti specifici, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate, o a meno che non siano stati presentati altri emendamenti concorrenti. |
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6. Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari. In tal caso, segue la procedura di cui al paragrafo 5. Gli autori di emendamenti complementari possono proporne la votazione in blocco. |
6. Il Presidente può porre in votazione altri emendamenti in blocco qualora essi siano complementari, a meno che un gruppo politico o almeno quaranta deputati non abbiano chiesto una votazione distinta o per parti separate. Anche gli autori di emendamenti complementari possono proporne la votazione in blocco. |
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7. Il Presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere. |
7. Il Presidente può decidere, a seguito dell'approvazione o della reiezione di uno specifico emendamento, che altri emendamenti simili per contenuto o per obiettivo siano posti in votazione in blocco. Il Presidente può chiedere l'accordo del Parlamento prima di procedere. |
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Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale. |
Una tale serie di emendamenti può riferirsi a parti diverse del testo originale. |
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8. Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono posti in votazione come un unico emendamento. |
8. Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono posti in votazione come un unico emendamento. |
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8 bis. Sugli emendamenti per i quali è richiesta la votazione per appello nominale si vota singolarmente. |
Motivazione | |
Il testo del paragrafo 4 viene spostato all'articolo 170, paragrafo 4 bis (nuovo). Letteralmente, questa disposizione si applica agli emendamenti "presentati dopo la chiusura della discussione", e non a quelli presentati tra la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e la chiusura della discussione. | |
I paragrafi 4 bis (nuovo) e 4 ter (nuovo), leggermente modificati, provengono dall'articolo 173, paragrafi 4 e 6, rispettivamente. | |
Il paragrafo 8 bis (nuovo) è l'attuale articolo 173, paragrafo 5. | |
Emendamento 196 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 175 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 175 |
Articolo 175 |
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Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula |
Filtraggio in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula |
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Qualora gli emendamenti e le richieste di votazione distinta o per parti separate presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminare detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula. |
Qualora gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate concernenti un testo presentato da una commissione che dovrà essere esaminato in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente di tale commissione, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per votare ciascuno di detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da almeno un terzo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula. |
Motivazione | |
Il termine "relazione" circoscrive l'ambito di applicazione dell'articolo in questione, che attualmente non si applica agli altri documenti ("B") presentati dalle commissioni, come le proposte di risoluzione o le raccomandazioni. La modifica suggerisce di includere un divieto riguardante le votazioni in blocco a livello di commissione e di portare la soglia minima da un decimo a un terzo dei deputati. | |
Emendamento 197 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 176 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 176 |
Articolo 176 |
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Votazione per parti separate |
Votazione per parti separate |
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1. Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate. |
1. Qualora il testo da porre in votazione contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere la votazione per parti separate. |
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2. La richiesta deve essere presentata la sera precedente la votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta. |
2. La richiesta deve essere presentata al più tardi la sera precedente la votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. Il Presidente decide in ordine a tale richiesta. |
Emendamento 198 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 178 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 178 |
Articolo 178 |
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Votazione |
Votazione |
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1. Il Parlamento vota di norma per alzata di mano. |
1. Il Parlamento vota di norma per alzata di mano. |
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Tuttavia, il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico. |
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1 bis. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione. |
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Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione. |
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1 ter. Per l'approvazione o la reiezione di un testo entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro, salvo nei casi in cui i trattati prevedano una maggioranza specifica. |
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2. Qualora il Presidente decida che il risultato è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta. |
2. Qualora il Presidente decida che il risultato di una votazione per alzata di mano è incerto, si procede alla votazione elettronica e, in caso di guasto del dispositivo elettronico di voto, per alzata e seduta. |
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2 bis. Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione. |
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3. Il risultato della votazione è registrato. |
3. Il risultato della votazione è registrato. |
Motivazione | |
Il secondo comma (nuovo) del paragrafo 1 proviene dall'articolo 181, paragrafo 1, primo comma. Il paragrafo 1 bis (nuovo) proviene dall'articolo 184, paragrafi 1 e 2, mentre il paragrafo 1 ter (nuovo) proviene dall'articolo 180, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase. | |
Il paragrafo 2 bis (nuovo) proviene dall'articolo 180, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase. | |
Emendamento 199 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 179 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 179 |
Articolo 179 |
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Votazione finale |
Votazione finale |
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Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti si svolge per appello nominale unicamente sulla base di una richiesta in tal senso presentata a norma dell'articolo 180. |
Quando decide sulla base di una relazione, il Parlamento procede a qualsiasi votazione unica e/o finale ricorrendo al voto per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafo 2. |
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Le disposizioni di cui all'articolo 179 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato. |
Le disposizioni di cui all'articolo 179 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato. |
Motivazione | |
La seconda frase del comma è superflua e non riguarda la votazione finale. | |
Emendamento 200 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 179 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 179 bis |
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Parità di voti |
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1. In caso di parità di voti in una votazione a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, lettere b) o d), l'insieme del testo è rinviato alla commissione. Tale procedura si applica anche nel caso di votazioni a norma degli articoli 3 e 9. |
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2. In caso di parità di voti su un testo posto in votazione per parti separate a norma dell'articolo 176, il testo si considera approvato. |
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3. In tutti gli altri casi di parità di voti, fatti salvi gli articoli che richiedono una maggioranza qualificata, il testo o la proposta sono respinti. |
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L'articolo 179 bis, paragrafo 3, deve essere interpretato nel senso che una situazione di parità di voti su una proposta di raccomandazione di non intervenire in un procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 4, non significhi l'adozione di una raccomandazione in base alla quale il Parlamento dovrebbe intervenire in tale procedimento. In tal caso, si considera che la commissione competente non si sia espressa al riguardo. |
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Il Presidente può prendere parte alle votazioni, ma il suo voto non è preponderante. |
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(Gli ultimi due commi vanno inseriti come interpretazione) |
Motivazione | |
I riferimenti incrociati agli articoli 199 e 212 sono soppressi in caso di approvazione delle proposte di modifica di detti articoli. Non si vota sull'insieme dell'ordine del giorno o del processo verbale, ma solo sui suggerimenti di modifiche. Se non si adottano richieste di modifica, essi sono tacitamente approvati. | |
Emendamento 201 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 180 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 180 |
Articolo 180 |
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Votazione per appello nominale |
Votazione per appello nominale |
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1. Oltre ai casi previsti agli articoli 118, paragrafo 5, 119, paragrafo 5 e 179, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. |
1. Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, la votazione per appello nominale ha luogo qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati lo chiedano per iscritto al più tardi la sera prima della votazione, a meno che il Presidente non fissi un'altra scadenza. |
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Le disposizioni di cui all'articolo 180, paragrafo 1, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato. |
Le disposizioni di cui all'articolo 180 sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato. |
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1 bis. Ciascun gruppo politico può presentare non più di cento richieste di votazioni per appello nominale per tornata. |
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2. La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica. Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si può procedere all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il Presidente è chiamato per ultimo a votare. |
2. La votazione per appello nominale si svolge utilizzando il sistema di votazione elettronica. |
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Qualora quest'ultimo non possa essere utilizzato per motivi tecnici, si può procedere all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del deputato estratto a sorte. Il Presidente è chiamato per ultimo a votare. Il voto viene espresso oralmente dicendo "sì", "no" o "astensione". |
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Il voto ha luogo ad alta voce e si esprime con "sì", "no" o "astensione". Per l'approvazione o la reiezione entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti a favore e contro. Il computo dei voti è constatato dal Presidente, che proclama il risultato della votazione. |
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Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato. |
2 bis. Il risultato della votazione è iscritto nel processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico, con l'indicazione del voto espresso da ciascun deputato. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 1, dal momento che vi sono parecchi articoli specifici che richiedono una votazione per appello nominale (ad esempio gli articoli 52, paragrafo 2, 90, paragrafo 6, 118, paragrafo 5, 119, paragrafo 5, e 179), e in vista di eventuali modifiche future, sembra preferibile riferirsi solo in maniera generale a queste disposizioni. | |
Per quanto riguarda la soppressione del secondo comma del paragrafo 2: la prima frase diventa parte del secondo comma; la seconda e la terza frase sono incluse nell'articolo 178. | |
Emendamento 202 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 180 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 180 bis |
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Votazione a scrutinio segreto |
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1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto. |
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Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di candidati di cui è stata presentata la candidatura. |
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2. La votazione ha luogo a scrutinio segreto nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione. |
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3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale. |
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4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica. |
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Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori. |
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I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati nel processo verbale della seduta nel corso della quale la votazione ha avuto luogo. |
Motivazione | |
Ex articolo 182. Il riferimento incrociato all'articolo 199 è soppresso per via delle modifiche proposte a tale articolo. La modifica mira a chiarire che la votazione a scrutinio segreto riguarda anche le nomine esterne e non è limitata alle elezioni/nomine di deputati. | |
Emendamento 203 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 181 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 181 |
Articolo 181 |
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Votazione elettronica |
Ricorso al sistema di votazione elettronico |
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1. Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico per tutte le votazioni previste agli articoli 178, 180 e 182. |
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Se il ricorso al sistema elettronico non è possibile per motivi tecnici, la votazione ha luogo a norma degli articoli 178, 180, paragrafo 2, e 182. |
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Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza. |
1. Le modalità tecniche di utilizzazione del sistema elettronico sono disciplinate da istruzioni dell'Ufficio di presidenza. |
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2. In caso di votazione mediante sistema elettronico, è registrato soltanto il risultato numerico della votazione. |
2. A meno che non si tratti di una votazione per appello nominale, in caso di votazione mediante sistema elettronico, è registrato soltanto il risultato numerico della votazione. |
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Se, tuttavia, è stata richiesta una votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 180, paragrafo 1, è registrato il risultato nominativo della votazione, il quale è pubblicato sul processo verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei deputati elencati secondo il rispettivo gruppo politico. |
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3. La votazione per appello nominale si svolge conformemente alle disposizioni dell'articolo 180, paragrafo 2, qualora la maggioranza dei deputati presenti lo richieda; per verificare se detta condizione è soddisfatta si può fare ricorso al sistema di cui al paragrafo 1. |
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3 bis. Il Presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso al sistema di votazione elettronico per verificare una soglia. |
Motivazione | |
L'ordine degli articoli 181 e 182 sarà invertito, in quanto le votazioni a scrutinio segreto possono anch'esse avere luogo ricorrendo al sistema elettronico. | |
Il paragrafo 1, primo comma, viene soppresso e inserito all'articolo 178. | |
Il paragrafo 1, secondo comma, è soppresso poiché superfluo. | |
Il paragrafo 2, secondo comma, è soppresso poiché rappresenta un doppione rispetto all'articolo 180, paragrafo 2, terzo comma. | |
Emendamento 204 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 182 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 182 |
soppresso |
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Votazione a scrutinio segreto |
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1. Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 199, paragrafo 1, e dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto. |
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Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è stata presentata la candidatura. |
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2. La votazione può aver luogo a scrutinio segreto nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione. |
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Nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento presenti la richiesta di tenere una votazione a scrutinio segreto prima dell'inizio della votazione, il Parlamento è tenuto a procedere a tale votazione. |
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3. Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale. |
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4. Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica. |
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Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori. |
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I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa. |
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Motivazione | |
L'ordine degli articoli 181 e 182 sarà invertito, in quanto le votazioni a scrutinio segreto possono anch'esse avere luogo ricorrendo al sistema elettronico. | |
Emendamento 205 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 182 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 182 bis |
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Contestazione della votazione |
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1. I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura. |
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2. Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico. |
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3. Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile. |
Motivazione | |
Ex articolo 184, da inserire prima dell'articolo 183. | |
Emendamento 206 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 183 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 183 |
Articolo 183 |
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Dichiarazioni di voto |
Dichiarazioni di voto |
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1. Allorché la discussione generale è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto o una dichiarazione scritta di non oltre 200 parole sulla votazione finale. La dichiarazione è inserita nel resoconto integrale delle discussioni. |
1. Allorché la votazione è conclusa, ogni deputato può rilasciare una dichiarazione orale di non oltre un minuto sulla votazione unica e/o finale in relazione a un punto sottoposto al Parlamento. Ciascun deputato non può rilasciare più di tre dichiarazioni di voto orali per tornata. |
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I deputati possono rilasciare su tale votazione una dichiarazione di voto scritta di non oltre 200 parole. La dichiarazione è pubblicata sulla pagina dei deputati sul sito internet del Parlamento. |
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Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di durata non superiore a due minuti. |
Un gruppo politico può rilasciare una dichiarazione di durata non superiore a due minuti. |
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Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione. |
Una richiesta di dichiarazione di voto non è più ricevibile dopo l'inizio della prima dichiarazione sul primo punto. |
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Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione finale per qualsiasi argomento sottoposto al Parlamento. Ai fini del presente articolo l'espressione "votazione finale" non si riferisce al tipo di votazione, ma all'ultima votazione su un punto qualsiasi. |
Sono ammesse dichiarazioni di voto sulla votazione unica e/o finale per qualsiasi punto sottoposto al Parlamento. Ai fini del presente articolo l'espressione "votazione finale" non si riferisce al tipo di votazione, ma all'ultima votazione su un punto qualsiasi. |
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2. Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni su questioni procedurali. |
2. Non sono ammesse dichiarazioni di voto nel caso di votazioni a scrutinio segreto o di votazioni su questioni procedurali. |
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3. Qualora una proposta di atto legislativo o una relazione siano iscritte all'ordine del giorno del Parlamento a norma dell'articolo 150 del regolamento, i deputati possono rilasciare dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1. |
3. Qualora un punto sia iscritto all'ordine del giorno del Parlamento senza emendamenti o senza discussione, i deputati possono rilasciare solo dichiarazioni di voto scritte, conformemente al paragrafo 1. |
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Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il testo posto in votazione. |
Le dichiarazioni di voto, orali o scritte, devono avere un nesso diretto con il punto sottoposto al Parlamento. |
Motivazione | |
La modifica proposta al paragrafo 1, terzo comma, rappresenta un chiarimento in linea con la prassi corrente. | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 2, le dichiarazioni di voto sono espressamente escluse nel caso di votazioni a scrutinio segreto. | |
Per quanto riguarda le modifiche all'interpretazione che segue il paragrafo 3, l'espressione "testo posto in votazione" non è sempre appropriata. Ad esempio, nel caso dell'elezione della Commissione, non viene sottoposto alcun testo, ma sono ammesse dichiarazioni di voto. | |
Emendamento 207 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 184 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 184 |
soppresso |
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Contestazione della votazione |
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1. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione. |
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2. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione. |
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3. I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura. |
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4. Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico. |
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5. Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile. |
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Motivazione | |
Il testo dell'articolo quale modificato viene spostato all'articolo 178 e prima dell'articolo 183 (articolo 182 bis (nuovo)). | |
Emendamento 208 Regolamento del Parlamento europeo Titolo VII – capitolo 6 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 6 |
CAPITOLO 6 |
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INTERVENTI SULLA PROCEDURA |
RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA |
Motivazione | |
Negli articoli che seguono non è fatto alcun riferimento agli "interventi sulla procedura". Pertanto, questo capitolo può intitolarsi "Richiami al regolamento e mozioni di procedura" (con lo spostamento dell'articolo 185 dopo l'articolo 186). Poiché i richiami al regolamento hanno la precedenza sulle mozioni di procedura, si suggerisce di inserire l'attuale articolo 186 sui richiami al regolamento prima dell'articolo sulle mozioni di procedura. | |
Emendamento 209 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 185 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 185 |
Articolo 185 |
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Mozioni di procedura |
Mozioni di procedura |
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1. Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di: |
1. Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di: |
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a) porre una questione pregiudiziale (articolo 187), |
a) porre una questione pregiudiziale (articolo 187), |
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b) chiedere il rinvio in commissione (articolo 188), |
b) chiedere il rinvio in commissione (articolo 188), |
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c) chiedere la chiusura della discussione (articolo 189), |
c) chiedere la chiusura della discussione (articolo 189), |
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d) chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 190), |
d) chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 190), |
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e) chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 191). |
e) chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 191). |
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Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore a favore e uno contrario e il presidente o il relatore della commissione competente. |
Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore contrario e il presidente o il relatore della commissione competente. |
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2. Il tempo di parola non può superare un minuto. |
2. Il tempo di parola non può superare un minuto. |
Emendamento 210 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 186 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 186 |
Articolo 184 bis |
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Richiamo al regolamento |
Richiamo al regolamento |
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1. La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce. |
1. La facoltà di parlare può essere concessa a un deputato per attirare l'attenzione del Presidente sul mancato rispetto del regolamento. All'inizio del suo intervento il deputato deve indicare l'articolo cui si riferisce. |
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2. Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra. |
2. Le richieste di intervento sul regolamento hanno la precedenza su ogni altra, così come sulle mozioni di procedura. |
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3. Il tempo di parola non può superare un minuto. |
3. Il tempo di parola non può superare un minuto. |
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4. Sul richiamo al regolamento il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione. |
4. Sul richiamo al regolamento il Presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del regolamento e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al regolamento. Non si procede a votazione. |
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5. In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il Presidente può dichiarare che la sua decisione sarà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente. |
5. In via eccezionale, e sempre che il rinvio della decisione non provochi l'aggiornamento della discussione in corso, il Presidente può dichiarare che la sua decisione sarà comunicata successivamente, e comunque entro un termine non superiore alle 24 ore dal richiamo al regolamento. Egli può sottoporre la questione alla commissione competente. |
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Una richiesta d'intervento per richiamo al regolamento deve riferirsi al punto in esame dell'ordine del giorno. Il Presidente può dar luogo ad una richiesta di intervento che riguardi un altro tema, ad un momento opportuno, per esempio non appena concluso l'esame del punto dell'ordine del giorno in questione ovvero prima della sospensione della seduta. |
Una richiesta d'intervento per richiamo al regolamento deve riferirsi al punto in esame dell'ordine del giorno. Il Presidente può dar luogo ad una richiesta di intervento che riguardi un altro tema, ad un momento opportuno, per esempio non appena concluso l'esame del punto dell'ordine del giorno in questione ovvero prima della sospensione della seduta. |
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(L'articolo quale modificato viene spostato prima dell'articolo 185) |
Motivazione | |
Poiché i richiami al regolamento hanno la precedenza sulle mozioni di procedura, si propone di inserire l'articolo 186 sui richiami al regolamento prima di quello relativo alle mozioni di procedura, come articolo 184 bis (nuovo). | |
Emendamento 211 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 187 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 187 |
Articolo 187 |
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Questione pregiudiziale |
Questione pregiudiziale |
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1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno può essere proposto il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti. |
1 All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità del punto in questione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti. |
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L'intenzione di sollevare una questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento. |
L'intenzione di sollevare una questione pregiudiziale è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento. |
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2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno. |
2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa immediatamente al punto successivo dell'ordine del giorno. |
Motivazione | |
L'articolo non specifica chi può proporre il rifiuto della discussione per motivi di irricevibilità. Si suggerisce quindi di introdurre una soglia che è identica a quella di cui agli articoli 188, 189, 190 e 191. | |
Emendamento 212 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 188 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 188 |
Articolo 188 |
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Rinvio in commissione |
Rinvio in commissione |
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1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione. |
1. Un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione. |
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L'intenzione di chiedere il rinvio in commissione è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento. |
L'intenzione di chiedere il rinvio in commissione è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento. |
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2. Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti. |
2. Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da almeno quaranta deputati prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti. |
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3. La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura. |
3 La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura. |
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4. Il rinvio in commissione interrompe il dibattito sul punto in esame. |
4. Il rinvio in commissione interrompe l'esame del punto. |
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5. Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni. |
5. Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni. |
Motivazione | |
Il termine "dibattito" non sembra essere il più appropriato quando si richiede il rinvio in commissione durante la votazione, ragion per cui si suggerisce di sostituirlo con il termine "esame". | |
Emendamento 213 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 190 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 190 |
Articolo 190 |
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Aggiornamento della discussione e della votazione |
Aggiornamento della discussione o della votazione |
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1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre che la discussione sia aggiornata fino a un momento stabilito. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti. |
1. All'apertura della discussione su un determinato punto dell'ordine del giorno, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporre che la discussione sia aggiornata fino a un momento stabilito. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti. |
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L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento. |
L'intenzione di proporre l'aggiornamento della discussione deve essere notificata con almeno ventiquattro ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento. |
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2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito. |
2. Nel caso in cui la proposta sia accolta, il Parlamento passa al punto successivo dell'ordine del giorno. La discussione oggetto dell'aggiornamento deve essere ripresa al momento stabilito. |
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3. Nel caso in cui la proposta sia respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata. |
3. Nel caso in cui la proposta sia respinta, non può essere ripresentata nel corso della stessa tornata. |
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4. Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporne l'aggiornamento. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti. |
4. Prima o durante una votazione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono proporne l'aggiornamento. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti. |
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Qualora il Parlamento decida di aggiornare una discussione a una tornata successiva, la decisione deve indicare la tornata all'ordine del giorno della quale la discussione deve essere iscritta, fermo restando che l'ordine del giorno di tale tornata è stabilito in conformità degli articoli 149 e 152. |
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Motivazione | |
Per quanto riguarda la modifica al titolo, si tratta solo di una questione di formulazione: si sostituisce "e" con "o". | |
Per quanto riguarda la soppressione dell'interpretazione, è dovuta al fatto che quest'ultima non è sempre stata rispettata e che il progetto di ordine di ciascuna tornata è fissato dalla Conferenza dei presidenti. | |
Emendamento 214 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 191 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 191 |
Articolo 191 |
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Sospensione o chiusura della seduta |
Sospensione o chiusura della seduta |
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Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del Presidente o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente. |
Nel corso di una discussione o di una votazione la seduta può essere sospesa o chiusa se lo decide il Parlamento su proposta del Presidente o su richiesta di un gruppo politico o di almeno quaranta deputati. La votazione sulla proposta o sulla richiesta ha luogo immediatamente. |
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Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la procedura di voto su tale richiesta deve essere avviata senza indebiti ritardi. È opportuno utilizzare i sistemi abitualmente usati per annunciare le votazioni in Aula e, conformemente alla prassi vigente, occorre dare ai deputati il tempo necessario per raggiungere l'emiciclo. |
Qualora sia presentata una richiesta di sospensione o chiusura della seduta, la procedura di voto su tale richiesta deve essere avviata senza indebiti ritardi. È opportuno utilizzare i sistemi abitualmente usati per annunciare le votazioni in Aula e, conformemente alla prassi vigente, occorre dare ai deputati il tempo necessario per raggiungere l'emiciclo. |
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Pertanto, per analogia con l'articolo 152, paragrafo 2, secondo comma, se la richiesta è stata respinta, non può essere presentata una nuova richiesta dello stesso tipo durante la medesima giornata. Conformemente all'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, il Presidente ha facoltà di porre fine al ricorso eccessivo alla presentazione di richieste a norma del presente articolo. |
Pertanto, per analogia con l'articolo 149 bis, paragrafo 2, secondo comma, se la richiesta è stata respinta, non può essere presentata una nuova richiesta dello stesso tipo durante la medesima giornata. Conformemente all'articolo 164 bis, il Presidente ha facoltà di porre fine al ricorso eccessivo alla presentazione di richieste a norma del presente articolo. |
Emendamento 215 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 192 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 192 |
Articolo 192 |
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Processo verbale |
Processo verbale |
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1. Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori e le decisioni del Parlamento e i nomi degli oratori, è distribuito almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva. |
1. Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori, i nomi degli oratori e le decisioni del Parlamento, incluso il risultato delle votazioni sugli emendamenti, è messo a disposizione almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva. |
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Nell'ambito delle procedure legislative, sono considerate decisioni, ai sensi della presente disposizione, anche tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento, anche in caso di reiezione finale della proposta della Commissione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, o della posizione del Consiglio a norma dell'articolo 68, paragrafo 3. |
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1 bis. Un elenco dei documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia è pubblicato nel processo verbale. |
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2. All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente. |
2. All'inizio della parte pomeridiana di ogni seduta il Presidente sottopone all'approvazione del Parlamento il processo verbale della seduta precedente. |
|
3. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto. |
3. Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto. |
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4. Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del Segretario generale, è depositato negli archivi del Parlamento. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
4. Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del Segretario generale, è depositato negli archivi del Parlamento. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Il testo del paragrafo 1 bis (nuovo) proviene dall'articolo 160 ed è inserito qui, lievemente modificato, per motivi di coerenza. | |
Emendamento 216 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 194 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 194 |
Articolo 194 |
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Resoconto integrale |
Resoconto integrale |
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1. Per ogni seduta è redatto un resoconto integrale delle discussioni nella forma di un documento multilingue in cui tutti i contributi orali figurano in lingua originale. |
1. Per ogni seduta è redatto un resoconto integrale delle discussioni nella forma di un documento multilingue in cui tutti i contributi orali figurano nella lingua originale ufficiale. |
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1 bis. Il Presidente, senza pregiudizio degli altri suoi poteri disciplinari, può far espungere dal resoconto integrale gli interventi dei deputati che non hanno preliminarmente ottenuto la parola o che continuano a parlare oltre il tempo loro assegnato. |
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2. Gli oratori possono apportare correzioni al testo integrale dei loro contributi orali entro cinque giorni lavorativi. Le correzioni sono trasmesse al segretariato entro tale termine. |
2. Gli oratori possono apportare correzioni al testo integrale dei loro contributi orali entro cinque giorni lavorativi. Le correzioni sono trasmesse al segretariato entro tale termine. |
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3. Il resoconto integrale multilingue è pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conservato negli archivi del Parlamento. |
3. Il resoconto integrale multilingue è pubblicato come allegato alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e conservato negli archivi del Parlamento. |
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4. Su richiesta di un deputato è effettuata la traduzione di un estratto del resoconto integrale in una qualsiasi lingua ufficiale. Se necessario, la traduzione è fornita in tempi brevi. |
4. Su richiesta di un deputato è effettuata la traduzione di un estratto del resoconto integrale in una qualsiasi lingua ufficiale. Se necessario, la traduzione è fornita in tempi brevi. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda l'aggiunta del paragrafo 1 bis (nuovo), il testo proviene dall'articolo 162, paragrafo 10. Esso garantirebbe la coerenza e consentirebbe, mutatis mutandis, un'applicazione automatica alle commissioni, nei casi eccezionali in cui esse redigono un resoconto integrale, riducendo così il numero dei riferimenti incrociati attualmente presenti all'articolo 209. | |
Emendamento 217 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 195 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 195 |
Articolo 195 |
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Registrazione audiovisiva delle discussioni |
Registrazione audiovisiva delle discussioni |
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1. Le discussioni del Parlamento nelle lingue in cui si svolgono, come anche le registrazioni audiovisive multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive sono trasmesse in tempo reale sul sito internet del Parlamento. |
1. Le discussioni del Parlamento nelle lingue in cui si svolgono, come anche le registrazioni audiovisive multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive sono trasmesse in tempo reale sul sito internet del Parlamento. |
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2. Dopo ogni seduta sono prodotte e rese immediatamente accessibili sul sito internet del Parlamento una registrazione audiovisiva indicizzata delle discussioni nelle lingue in cui si svolgono, come anche le audioregistrazioni multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive. Le registrazioni rimangono accessibili durante tutta la legislatura in corso e quella successiva, dopo di che sono conservate negli archivi del Parlamento. La registrazione audiovisiva è collegata al resoconto integrale multilingue delle discussioni non appena è reso disponibile. |
2. Dopo ogni seduta sono prodotte e rese immediatamente accessibili sul sito internet del Parlamento una registrazione audiovisiva indicizzata delle discussioni nelle lingue in cui si svolgono, come anche le audioregistrazioni multilingue provenienti da tutte le cabine di interpretazione attive. Le registrazioni rimangono accessibili per il resto della legislatura e durante quella successiva, dopo di che sono conservate negli archivi del Parlamento. La registrazione audiovisiva è collegata al resoconto integrale multilingue delle discussioni non appena è reso disponibile. |
Motivazione | |
L'espressione "durante tutta la legislatura in corso e quella successiva" è stata oggetto di critiche. Si preferisce la formulazione "per il resto della legislatura e durante quella successiva". | |
Emendamento 218 Regolamento del Parlamento europeo Titolo VIII – capitolo 1 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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COMMISSIONI – COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI |
COMMISSIONI |
Motivazione | |
I capitoli 1 e 2 vengono fusi in un unico capitolo riservato alle commissioni. Per una lettura più agevole, viene creato un capitolo a parte per le delegazioni interparlamentari. | |
Emendamento 219 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 196 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 196 |
Articolo 196 |
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Costituzione delle commissioni permanenti |
Costituzione delle commissioni permanenti |
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Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti, le cui attribuzioni sono fissate in un allegato al presente regolamento22. L'elezione dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo. |
Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce commissioni permanenti. Le loro attribuzioni sono stabilite in un allegato al presente regolamento22, adottato a maggioranza dei voti espressi. La nomina dei membri delle commissioni ha luogo nel corso della prima tornata del Parlamento neoeletto e, di nuovo, dopo due anni e mezzo. |
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Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere fissate in un momento diverso da quello della loro costituzione. |
Le attribuzioni delle commissioni permanenti possono essere stabilite in un momento diverso da quello della loro costituzione. |
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__________________ |
__________________ |
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22 Cfr. allegato VI. |
22 Cfr. allegato VI. |
Emendamento 220 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 197 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 197 |
Articolo 197 |
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Costituzione delle commissioni speciali |
Commissioni speciali |
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Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione; il mandato di tali commissioni non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. |
1. Su proposta della Conferenza dei presidenti il Parlamento può in qualsiasi momento costituire commissioni speciali le cui attribuzioni, la cui composizione numerica e il cui mandato sono fissati contemporaneamente alla decisione della loro costituzione. |
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Poiché le attribuzioni, la composizione e il mandato delle commissioni speciali sono fissati contemporaneamente alla decisione con la quale dette commissioni sono costituite, il Parlamento non può in seguito decidere di modificare le loro attribuzioni, né per limitarle né per ampliarle. |
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1 bis. Il mandato delle commissioni speciali non può superare i dodici mesi, a meno che il Parlamento non prolunghi questo periodo alla sua scadenza. Salvo diversamente stabilito nella decisione del Parlamento che costituisce la commissione speciale, il mandato di quest'ultima ha inizio alla data della sua riunione costitutiva. |
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1 ter. Le commissioni speciali non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda le modifiche al primo comma, viene soppressa l'ultima parte della frase, che diventa paragrafo 1 bis (nuovo). | |
Per quanto riguarda la soppressione dell'interpretazione che segue il primo comma, la frase secondo cui le attribuzioni delle commissioni speciali non possono essere modificate dopo la loro costituzione è soppressa. | |
Per quanto riguarda l'aggiunta del paragrafo 1 ter, il testo proviene dal molto generico articolo 201, paragrafo 1. | |
Emendamento 221 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 198 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 198 |
Articolo 198 |
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Commissioni di inchiesta |
Commissioni di inchiesta |
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1. Il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione del diritto dell'Unione o di cattiva amministrazione nell'applicazione della legislazione dell'Unione risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione dell'Unione conferisce il mandato di applicare quest'ultima. |
1. Conformemente all'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 2 della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo, il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione dell'Unione conferisce il mandato di applicare quest'ultima. |
|
La decisione di costituire una commissione di inchiesta è pubblicata entro un mese nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il Parlamento prende inoltre tutte le misure necessarie per diffondere questa decisione quanto più ampiamente possibile. |
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Non possono essere emendati né l'oggetto dell'indagine quale definito da un quarto dei membri del Parlamento né il periodo fissato al paragrafo 10. |
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1 bis. La decisione di costituire una commissione di inchiesta è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro un mese dalla sua adozione. |
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2. Le modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 19 aprile 1995 relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo, allegata al presente regolamento23. |
2. Le modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA. |
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3. La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione, conformemente al disposto dell'articolo 199. |
3. La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione numerica. |
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4. La commissione di inchiesta conclude i propri lavori, con la presentazione di una relazione, entro un termine massimo di dodici mesi. A due riprese il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi. |
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In seno alla commissione hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i supplenti permanenti. |
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4 bis. Le commissioni di inchiesta non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni. |
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4 ter. In qualsiasi fase dei lavori di una commissione di inchiesta, hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti. |
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5. La commissione di inchiesta elegge il proprio presidente e due vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi devono poi riferirle in modo circostanziato. |
5. La commissione di inchiesta elegge il proprio presidente e i vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi devono poi riferirle in modo circostanziato. |
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Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, l'ufficio di presidenza esercita, in casi di emergenza o necessità, i poteri della commissione, con riserva di ratifica nella riunione successiva. |
5 bis. Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, i coordinatori esercitano, in casi di emergenza o necessità, i poteri della commissione, con riserva di ratifica nella riunione successiva. |
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6. Qualora una commissione di inchiesta ritenga che un suo diritto non sia stato rispettato, propone al Presidente del Parlamento di prendere le opportune iniziative. |
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7. La commissione di inchiesta può rivolgersi alle istituzioni o persone di cui all'articolo 3 della decisione menzionata al paragrafo 2 in vista dello svolgimento di audizioni o per ottenere documenti. |
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Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri e dei dipendenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione sono a carico di questi ultimi. Le spese di viaggio e di soggiorno delle altre persone che depongono dinanzi a una commissione di inchiesta sono rimborsate dal Parlamento secondo le modalità previste per le audizioni di esperti. |
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|
Nel corso di un'audizione dinanzi a una commissione di inchiesta qualunque persona chiamata a testimoniare può invocare i diritti di cui disporrebbe in quanto testimone dinanzi a un organo giurisdizionale del suo Stato di origine e deve essere informata di tali diritti prima di deporre. |
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Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione di inchiesta si attiene all'articolo 158. Tuttavia, l'ufficio di presidenza della commissione: |
7. Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione di inchiesta si attiene all'articolo 158. Tuttavia, l'ufficio di presidenza della commissione: |
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– può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza; |
– può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza; |
|
– decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso. |
– decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso. |
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8. Il presidente della commissione di inchiesta, insieme all'ufficio di presidenza, prende cura dell'osservanza della segretezza o riservatezza dei lavori, avvertendone per tempo i membri. |
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Egli ricorda inoltre espressamente le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della summenzionata decisione. Si applica l'allegato VII, parte A, del regolamento. |
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9. L'esame dei documenti trasmessi sotto vincolo di segretezza o di riservatezza avviene attraverso dispositivi tecnici che garantiscono l'accesso personale ed esclusivo a questi documenti da parte dei deputati incaricati dell'esame. I deputati in questione si impegnano solennemente a non consentire ad alcun altro l'accesso a informazioni riservate o confidenziali, ai sensi del presente articolo, e a servirsene esclusivamente nell'elaborazione della loro relazione per la commissione di inchiesta. Le riunioni si svolgono in locali attrezzati in modo da precludere qualsiasi possibilità di ascolto da parte di persone non autorizzate. |
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9 bis. Qualora le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione suggeriscano eventuali responsabilità di un organo o di un'autorità di uno Stato membro, la commissione di inchiesta può chiedere al parlamento dello Stato membro interessato di collaborare all'indagine. |
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10. Al termine dei lavori la commissione di inchiesta presenta al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi, corredata, se del caso, di pareri di minoranza alle condizioni previste all'articolo 56. La relazione è pubblicata. |
10. La commissione di inchiesta conclude i propri lavori presentando al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua riunione costitutiva. A due riprese il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi. Se del caso, la relazione può essere corredata di pareri di minoranza alle condizioni previste all'articolo 56. La relazione è pubblicata. |
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Su richiesta della commissione di inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa. |
Su richiesta della commissione di inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa. |
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La commissione di inchiesta può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi dell'Unione europea o degli Stati membri. |
10 bis. La commissione di inchiesta può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi dell'Unione europea o degli Stati membri. |
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11. Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente a norma dell'allegato VI del regolamento di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione di inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste. |
11. Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente a norma dell'allegato VI del regolamento di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione di inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste. |
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Può essere emendata, a norma dell'articolo 199, paragrafo 2, solo la proposta della Conferenza dei presidenti sulla composizione di una commissione di inchiesta (paragrafo 3). |
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Non possono essere emendati l'oggetto dell'indagine così come definito da un quarto dei membri del Parlamento (paragrafo 3) né il periodo fissato al paragrafo 4. |
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__________________ |
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23 Cfr. allegato VIII. |
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(Il paragrafo 1, secondo comma, è inserito come interpretazione) |
Motivazione | |
As regards the changes to paragraph 1 subparagraph1, alignment with the wording used in both Article 226 TFEU and Article 2 of Decision 95/167/EC, Euratom, ECSC i.e.: "investigate alleged contraventions or maladministration in the implementation of Union law which ..." . | |
As regards the deletion of paragraph 1 subparagraph2, now paragraph 1a with some modifications | |
The new interpretation in paragraph 1 comes from the second interpretation at the end of Rule 198.The reference for Paragraph 12 is currently listed as paragraph 10 a (new)The reference for Paragraph 2 is currently listed as paragraph 1 a (new) | |
As regards the addition of paragraph 1b, nowadays Parliament's activity is always made available to the public. The second sentence therefore seems superfluous. | |
As regards the deletion of paragraph 4 subparagraph 1, to be deleted here and merged with the text of current paragraph 10. Several changes aims to clarify this Rule. The current provision is rather unclear as to when exactly the 12-month period starts to run: from the decision to set up an inquiry committee or from its constituent meeting.T he relevant provisions of the Decision 95/167: Article 2(1): "The decision to set up a temporary committee of inquiry, specifying in particular its purpose and the time limit for submission of its report, shall be published in the Official Journal of the European Communities."Art. 2(4) "The temporary committee of inquiry shall cease to exist on the submission of its report within the time limit laid down when it was set up, or at the latest upon expiry of a period not exceeding 12 months from the date when it was set up, and in any event at the close of the parliamentary term. By means of a reasoned decision the European Parliament may twice extend the twelve-month period by three months. Such a decision shall be published in the Official Journal of the European Communities." | |
As regards the deletion of paragraph 4 subparagraph 2, Becomes paragraph 4 b (new) with some modifications | |
As regards the insertion of paragraph 4 a (new) this sentence is moved here from the very general Rule 201(1). | |
As regards the insertion of paragraph 4 b (new), the change aims at clarifying that this provision relates to any vote, and not only to the vote on a final report. | |
As regards the change to paragraph 5, it is an alignment with Rule 204(1). | |
The insertion of paragraph 5 a (new) is an adaptation to the introduction of Rule 205(2) on committee coordinators. | |
Paragraph 6 is deleted deleted as it is superfluous | |
For subparagraph 2, the first sentence is superfluous and the second one is covered by the Bureau decision on public hearings.Subparagraph 3 is misleading. According to the Decision of 1995, persons called to give evidence are not obliged to appear, so the parallelism with the rights when called by a national court (in which case their presence is obligatory) is confusing and legally problematic. | |
Paragraphs 8 and 9 are deleted as obsolete. Morever, paragraph 9 is outdated given the Rules on the treatment of confidential information held by other institutions. | |
The change to paragraph 10 subparagraph 1 aims to differentiate between the report, which is presented by the committee and debated in Parliament, and the possible draft recommendation, which is the only document put to vote. | |
The first interpretation following paragraph 11 shall be deleted if changes in Rule 199 are agreed upon. | |
The second interpretation following paragraph 11 shall be deleted here and moved under paragraph 2 (with corrected cross-references). | |
Emendamento 222 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 199 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 199 |
Articolo 199 |
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Composizione delle commissioni |
Composizione delle commissioni |
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1. L'elezione dei membri delle commissioni e delle commissioni di inchiesta ha luogo su designazione da parte dei gruppi e dei deputati non iscritti. La Conferenza dei presidenti presenta proposte al Parlamento. La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento. |
1. I membri delle commissioni, delle commissioni speciali e delle commissioni di inchiesta sono nominati dai gruppi politici e dai deputati non iscritti. |
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La Conferenza dei presidenti fissa il termine entro il quale i gruppi politici e i deputati non iscritti devono comunicare le nomine al Presidente, che le annuncia quindi in Aula. |
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Il deputato che passi a un altro gruppo politico mantiene per la durata restante della carica di due anni e mezzo i seggi occupati nelle commissioni parlamentari. Tuttavia, se a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo l'equa rappresentanza degli orientamenti politici nell'ambito di una commissione risulta alterata, la Conferenza dei presidenti deve presentare nuove proposte per la composizione di tale commissione, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, fatti salvi i diritti del deputato in questione. |
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La ripartizione proporzionale tra i gruppi politici dei seggi in seno ad una commissione non deve discostarsi dal numero intero più appropriato. Se un gruppo decide di non occupare seggi in seno a una commissione, i seggi in questione restano vacanti e le dimensioni della commissione sono ridotte del numero corrispondente. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici. |
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1 bis. La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento. La ripartizione dei seggi tra i gruppi politici e i deputati non iscritti in seno a una commissione deve corrispondere al numero intero più vicino arrotondato per eccesso o per difetto rispetto al risultato del calcolo proporzionale. |
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Qualora i gruppi politici non raggiungano un accordo sulla ripartizione proporzionale in seno a una o più commissioni, la decisione è presa dalla Conferenza dei presidenti. |
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1 ter. Se un gruppo politico decide di non occupare seggi in seno a una commissione, oppure non nomina i suoi membri entro il termine fissato dalla Conferenza dei presidenti, i seggi in questione restano vacanti. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici. |
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1 quater. Se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo politico, la ripartizione proporzionale dei seggi in seno a una commissione, quale definita al paragrafo 1 bis, risulta alterata, e se i gruppi politici non raggiungono un accordo che garantisca il rispetto dei principi ivi stabiliti, la Conferenza dei presidenti adotta le decisioni necessarie. |
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1 quinquies. Le modifiche decise relativamente alle nomine da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti sono comunicate al Presidente, che ne informa il Parlamento al più tardi all'inizio della seduta successiva. Queste decisioni prendono effetto il giorno dell'annuncio. |
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1 sexies. I gruppi politici e i deputati non iscritti possono nominare per ciascuna commissione un numero di supplenti non superiore al numero dei membri titolari che il gruppo politico o i deputati non iscritti hanno facoltà di nominare in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne è informato. I supplenti hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione, di prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, di partecipare alla votazione. |
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1 septies. Il membro titolare può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico ovvero, qualora il membro titolare sia un deputato non iscritto, da un altro deputato non iscritto con diritto di voto. Il presidente della commissione interessata ne è informato entro l'inizio della votazione. |
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La comunicazione preventiva prevista all'ultima frase del paragrafo 1 septies deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire. |
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2. Ogni emendamento alle proposte della Conferenza dei presidenti deve essere presentato, per essere ricevibile, da almeno quaranta deputati. Il Parlamento si pronuncia su tali emendamenti mediante scrutinio segreto. |
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3. Sono considerati eletti i deputati figuranti nelle proposte della Conferenza dei presidenti nella forma eventualmente modificata sulla base del paragrafo 2. |
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4. Qualora un gruppo politico ometta di presentare candidati per una commissione di inchiesta, conformemente al paragrafo 1, entro la scadenza fissata dalla Conferenza dei presidenti, quest'ultima sottopone alla ratifica dell'Assemblea soltanto i nomi notificatile entro tale scadenza. |
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5. La sostituzione dei membri delle commissioni, allorché si siano resi vacanti dei seggi, può essere decisa provvisoriamente dalla Conferenza dei presidenti, d'accordo con i deputati da designare e tenuto conto delle disposizioni di cui al paragrafo 1. |
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6. Tali modifiche sono sottoposte alla ratifica del Parlamento nella seduta successiva. |
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Conformemente al presente articolo: |
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– lo status di membro titolare o di membro supplente di una commissione dipende unicamente dall'appartenenza a un determinato gruppo politico; |
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– quando viene modificato il numero dei membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo dei membri supplenti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica; |
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– quando un deputato cambia gruppo politico, non può conservare la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione assegnatagli dal suo gruppo di origine; |
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– in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto da un collega appartenente a un altro gruppo politico. |
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(Gli ultimi due commi dell'articolo vanno inseriti come interpretazione) |
Motivazione | |
As regards paragraph 1, several changes are suggestedso that the Members of committees would no longer be formally elected by the Parliament, but appointed by the political groups. The political groups would therefore have to inform the Conference of Presidents / the President within a deadline set by the Conference of Presidents, in view of an announcement of the composition in plenary.When Members change their political group, the latter would have the right to designate another member within the committee(s) this member was holding a seat in. The Member changing political group would therefore loose the seat he/she holds in the committee, unless the group this member is joining would appoint him/her in the same committee.- Consequently, changing political group would entail also the end of any office as (Vice-)Chair and possibly the office as rapporteur in that committee.- The principle according to which the committees' composition should as for as possible reflect the composition of the Parliament should remain unchanged, as well as the principle that the political groups should take the necessary initiatives in case the fair representation of political views in a committee is disturbed.This part of the interpretation may therefore become part of Rule 199. | |
Concerning the interpretation of pragraph 1f (new), as Rules 199 and 200 will be merged, this interpretation (from Rule 200) will follow paragraph 7(new) of Rule 199, with a corrected cross-reference. | |
For paragraph 3, long-standing practice is that there is no vote in plenary on the CoP proposal as a whole. Only the amendments are put to the vote.This paragraph becomes obsolete if the proposed changes to Rule 199 are adopted. | |
Paragraph 4 is moved to Rule 198(4). | |
Paragraphs 2, 5 and 6 become obsolete if the proposed changes to Rule 199 are adopted. | |
For the new interpretation, the wording of the interpretation to Rule 200 is reviewed; the first two hyphens could be deleted because they repeat the Rule. This interpretation will follow Rule 199, as Rules 199 and 200 are merged. | |
Emendamento 223 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 200 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 200 |
soppresso |
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Membri supplenti |
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1. I gruppi politici e i deputati non iscritti possono designare per ciascuna commissione un numero di supplenti permanenti pari al numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi (e i deputati non iscritti) in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne deve essere informato. I supplenti permanenti hanno diritto a partecipare alle riunioni della commissione, a prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, a partecipare alla votazione. |
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In caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione, ha diritto a partecipare alla votazione in sua vece e a titolo temporaneo un membro supplente dello stesso gruppo politico, fino alla sostituzione provvisoria del membro titolare in conformità dell'articolo 199, paragrafo 5, o, in mancanza di tale sostituzione provvisoria, fino alla nomina di un nuovo membro titolare. Tale diritto si basa sulla decisione del Parlamento relativa alla composizione numerica della commissione e mira a garantire che possa partecipare alla votazione un numero di membri del gruppo politico interessato pari a quello esistente prima della vacanza del seggio. |
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2. Il membro titolare di una commissione può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti permanenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico con diritto di voto. Il nome di questo sostituto deve essere comunicato al presidente della commissione interessata prima dell'inizio della votazione. |
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Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, ai deputati non iscritti. |
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La comunicazione preventiva prevista all'ultima frase del paragrafo 2, ultima frase, deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire. |
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* * * |
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Il disposto del presente articolo si articola intorno a due elementi chiaramente fissati da detto testo: |
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– un gruppo politico non può avere in una commissione un numero di membri sostituti permanenti superiore a quello dei membri titolari; |
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– soltanto i gruppi politici hanno la facoltà di designare membri sostituti permanenti, alla sola condizione di informarne il Presidente. |
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In conclusione: |
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– la qualità di sostituto permanente dipende unicamente dall'appartenenza a un gruppo determinato; |
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– quando viene modificato il numero di membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo di membri sostituti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica; |
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– quando un membro cambia di gruppo politico, non può conservare il mandato di sostituto permanente assegnatogli dal suo gruppo d'origine; |
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– in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto di un collega appartenente a un altro gruppo politico. |
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Emendamento 224 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 201 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 201 |
Articolo 201 |
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Attribuzioni delle commissioni |
Attribuzioni delle commissioni |
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1. Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un'interruzione della sessione, dal Presidente a nome della Conferenza dei presidenti. Le attribuzioni delle commissioni speciali e delle commissioni di inchiesta sono fissate al momento della loro costituzione; tali commissioni non sono autorizzate a formulare pareri destinati ad altre commissioni. |
1. Le commissioni permanenti hanno il compito di esaminare le questioni che sono loro sottoposte dal Parlamento ovvero, durante un'interruzione della sessione, dal Presidente a nome della Conferenza dei presidenti. |
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(Cfr. interpretazione dell'articolo 197). |
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|
2. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare una questione, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, il problema della competenza è sottoposto alla Conferenza dei presidenti entro quattro settimane lavorative dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione. |
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La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane in base a una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata approvata. |
|
|
I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 54. |
|
|
3. Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, si designa una commissione competente per il merito e le altre competenti per parere. |
3. Se più commissioni permanenti sono competenti per una stessa questione, si designa una commissione competente per il merito e le altre competenti per parere. |
|
Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che, in casi motivati, non venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1. |
Nondimeno, le commissioni cui è stata simultaneamente sottoposta una questione non possono superare il numero di tre, a meno che non venga decisa una deroga a tale norma alle condizioni previste al paragrafo 1. |
|
4. Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all'esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione. |
4. Due o più commissioni o sottocommissioni possono procedere in comune all'esame di questioni di loro competenza, senza però poter prendere una decisione congiuntamente, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 55. |
|
5. Previo accordo dell'Ufficio di presidenza del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione. |
5. Previo accordo degli organi competenti del Parlamento, ogni commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a una missione di studio o di informazione. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda il paragrafo 1, si sopprime la seconda frase per aggiungerla agli articoli 197 e 198. | |
L'interpretazione del paragrafo 1 è soppressa poiché superflua. | |
Per motivi di chiarezza, si sopprime il paragrafo 2, che diventa, lievemente modificato, articolo 201 bis (nuovo) "Questioni di competenza". | |
Per quanto riguarda il paragrafo 3, secondo comma, la prassi mostra che l'eccezione (più di tre commissioni) si applica piuttosto spesso. | |
Per quanto riguarda il paragrafo 5, la modifica è intesa a riflettere il recente cambiamento riguardante l'approvazione delle delegazioni esterne. | |
Emendamento 225 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 201 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 201 bis |
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Questioni di competenza |
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1. Nel caso in cui una commissione permanente si dichiari incompetente a esaminare un punto, o nel caso in cui sorga un conflitto di competenza fra due o più commissioni permanenti, la questione della competenza è sottoposta alla Conferenza dei presidenti di commissione entro quattro settimane dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione. |
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2. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro sei settimane dalla data in cui le viene sottoposta la questione sulla base di una raccomandazione formulata dalla Conferenza dei presidenti di commissione o, in assenza di questa, dal presidente di quest'ultima. Se entro detto termine la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata approvata. |
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3. I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione di un argomento a una determinata commissione, fatta salva, ove necessario, l'autorizzazione di una procedura con le commissioni associate di cui all'articolo 54. |
Motivazione | |
Questo testo figura attualmente all'articolo 201, paragrafo 2. | |
Emendamento 226 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 202 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 202 |
soppresso |
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Commissione incaricata della verifica dei poteri |
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Tra le commissioni costituite in base alle condizioni previste dal presente regolamento, una commissione è incaricata della verifica dei poteri e della preparazione delle decisioni sulle contestazioni elettorali. |
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Motivazione | |
L'articolo è soppresso poiché superfluo, considerati l'articolo 3, paragrafo 3, e l'allegato VI. | |
Emendamento 227 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 203 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 203 |
Articolo 203 |
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Sottocommissioni |
Sottocommissioni |
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1. Su autorizzazione preventiva dalla Conferenza dei presidenti, ogni commissione permanente o speciale può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi dell'articolo 199 e la competenza. Le sottocommissioni riferiscono alla commissione che le ha costituite. |
1. Le sottocommissioni possono essere costituite a norma dell'articolo 196. Inoltre, ogni commissione permanente o speciale può nominare nel proprio ambito, nell'interesse dei suoi lavori e su autorizzazione preventiva della Conferenza dei presidenti, una o più sottocommissioni, determinandone la composizione ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'articolo 199, e la competenza, che ricade entro gli ambiti di competenza della commissione principale. Le sottocommissioni riferiscono alla rispettiva commissione principale. |
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2. La procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni. |
2. Salvo diversamente specificato nel presente regolamento, la procedura seguita per le commissioni si applica alle sottocommissioni. |
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2 bis. I membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale. |
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3. I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni. |
3. I sostituti sono ammessi alle riunioni delle sottocommissioni alle stesse condizioni stabilite per le riunioni delle commissioni. |
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4. L'applicazione del disposto del presente articolo deve garantire il nesso di dipendenza tra una sottocommissione e la commissione all'interno della quale essa è stata costituita. A tal fine, tutti i membri titolari di una sottocommissione sono scelti tra i membri della commissione principale. |
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4 bis. Il presidente della commissione principale può associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dei coordinatori o permettere loro di presiedere, in seno alla commissione principale, i dibattiti concernenti questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, a condizione che tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'ufficio di presidenza della commissione per esame e approvazione. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda il paragrafo 1, la modifica è finalizzata a chiarire la specificità delle due sottocommissioni AFET, espressamente previste dall'allegato VI del regolamento (approvato in Aula), pur mantenendo la possibilità generale per una commissione di costituire una sottocommissione previa autorizzazione della Conferenza dei presidenti. | |
L'ordine dei paragrafi è invertito. Il paragrafo 4 diventa paragrafo 2 bis (nuovo), con alcuni cambiamenti. | |
Il paragrafo 4 bis fa attualmente parte dell'interpretazione dell'articolo 204. | |
Emendamento 228 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 204 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 204 |
Articolo 204 |
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Uffici di presidenza delle commissioni |
Uffici di presidenza delle commissioni |
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1. Nella prima riunione di una commissione successiva all'elezione dei suoi membri in conformità dell'articolo 199 la commissione elegge un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. |
1. Nella prima riunione di una commissione successiva alla nomina dei suoi membri in conformità dell'articolo 199 la commissione elegge tra i suoi membri titolari un presidente e, in scrutini separati, i vicepresidenti, che insieme costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Il numero di vicepresidenti da eleggere è determinato dal Parlamento su proposta della Conferenza dei presidenti. La diversità del Parlamento deve riflettersi nella composizione dell'ufficio di presidenza di ciascuna commissione; non è ammesso che l'ufficio di presidenza sia esclusivamente maschile o femminile né che tutti i vicepresidenti siano originari dello stesso Stato membro. |
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Soltanto i membri titolari di una commissione, eletti in conformità dell'articolo 199, possono essere eletti all'ufficio di presidenza di quest'ultima. |
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2. Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione può avvenire per acclamazione. |
2. Quando il numero dei candidati corrisponde al numero dei seggi da assegnare, l'elezione avviene per acclamazione. Tuttavia, in caso di più candidature a un determinato turno, o se almeno un sesto dei membri della commissione ha richiesto la votazione, l'elezione ha luogo a scrutinio segreto. |
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In caso contrario o su richiesta di almeno un sesto dei membri della commissione, l'elezione si svolge a scrutinio segreto. |
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In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, compresi i voti favorevoli e contrari. |
In caso di candidatura unica l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, compresi i voti favorevoli e contrari. |
|
In caso di più candidature al primo turno, l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi, come stabilito al comma precedente. Al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano. |
In caso di più candidature l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei suffragi espressi al primo turno. Al secondo turno, è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano. |
|
In caso sia necessario procedere a un secondo scrutinio, possono essere presentate nuove candidature. |
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Questa disposizione non impedisce, anzi consente, al presidente della commissione principale di associare i presidenti delle sottocommissioni ai lavori dell'ufficio di presidenza o di permettere loro di presiedere il dibattito concernente questioni trattate nello specifico dalla sottocommissione, qualora tale modo di procedere sia sottoposto all'attenzione dell'ufficio di presidenza nel suo complesso e supportato consensualmente da esso. |
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2 bis. Si applicano mutatis mutandis alle commissioni i seguenti articoli relativi alle cariche: articolo 14 (Presidente provvisorio), articolo 15 (Candidature e disposizioni generali), articolo 16 (Elezione del Presidente - Allocuzione inaugurale), articolo 19 (Durata delle cariche) e articolo 20 (Vacanza). |
Motivazione | |
In paragraph 1, the word "election" has to be modified into "appointment" to reflect the proposed changes to Rule 199. | |
Interpretation is deleted here and incorporated in the first sentence of paragraph 1. | |
Subparagraph 1 of paragraph 2 is aligned with the revised Rule 15 and merging with subparagraphs 1 and 2. - To become the high threshold | |
Subparagraph 2 of paragraph 2 is deleted here and included in paragraph 2 above | |
Pagragraph 2, subparagraph 5 is deleted as it is superfluous.Rule 15, which applies mutatis mutandis to committees (see Rule 204 paragraph 4 new) already includes this principle. | |
Paragraph 2a (new), includes those references to Rules relevant for this chapter currently covered in Rule 209 in order to render the Rules more reader friendly. | |
For the interpretation of paragraph 2, to be deleted here and moved under Rule 203 as paragraph 5 new.This interpretation will be transformed into paragraph 5 new of Rule 203 on subcommittees. | |
Emendamento 229 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 205 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 205 |
Articolo 205 |
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Coordinatori di commissione e relatori ombra |
Coordinatori di commissione |
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1. I gruppi politici possono designare uno dei loro membri come coordinatore. |
1. I gruppi politici possono designare in ogni commissione uno dei loro membri come coordinatore. |
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2. I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, pareri o emendamenti. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. I coordinatori si impegnano a trovare un consenso. Quando non sia possibile ottenerlo, essi possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi. |
2. I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, proposte di risoluzione, pareri o emendamenti. |
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I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. |
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Quando non sia possibile raggiungere un consenso, i coordinatori possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi politici. |
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Il presidente comunica alla commissione tutte le decisioni e le raccomandazioni dei coordinatori, che si considerano approvate in assenza di contestazioni e che sono debitamente menzionate nel processo verbale della riunione della commissione. |
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3. I coordinatori di commissione sono convocati dal presidente della loro commissione per preparare l'organizzazione delle audizioni dei commissari designati. A seguito di tali audizioni, i coordinatori si riuniscono per valutare i candidati in conformità della procedura di cui all'allegato XVI. |
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4. I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare decidere di coinvolgere i relatori ombra nella ricerca di un accordo con il Consiglio nelle procedure legislative ordinarie. |
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I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell'articolo 32 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori. |
I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell'articolo 32 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori. |
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Le riunioni dei coordinatori hanno come scopo quello di preparare le decisioni di una commissione e non possono sostituirsi alle riunioni di quest'ultima, salvo esplicita delega. Pertanto, le decisioni adottate alle riunioni dei coordinatori devono essere oggetto di una delega ex-ante. In mancanza di tale delega, i coordinatori possono approvare soltanto delle raccomandazioni per le quali è necessaria un'approvazione formale ex-post da parte della commissione. |
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In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all'informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori. |
In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all'informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori. |
Motivazione | |
L'articolo viene scisso in due parti: una parte è dedicata ai coordinatori, l'altra ai relatori ombra. | |
Il paragrafo 3 è soppresso viste le disposizioni dettagliate contenute nell'allegato XVI. | |
Il paragrafo 4 è spostato all'articolo 205 bis (nuovo). L'ultima frase potrebbe essere soppressa poiché obsoleta, date le disposizioni sulla squadra negoziale (contenute sia nell'attuale articolo 73, paragrafo 3, che nel rivisto articolo 73 quinquies (nuovo)). | |
Il secondo comma dell'interpretazione è soppresso poiché superfluo. Questa interpretazione è una ripetizione dell'articolo 205, paragrafo 2, quale modificato. | |
Emendamento 230 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 205 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 205 bis |
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Relatori ombra |
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I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione. |
Motivazione | |
L'ultima frase potrebbe essere soppressa poiché obsoleta, date le disposizioni sulla squadra negoziale (contenute sia nell'attuale articolo 73, paragrafo 3, che nel rivisto articolo 73 quinquies (nuovo)). | |
Emendamento 231 Regolamento del Parlamento europeo Titolo VIII – capitolo 2 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 2 |
soppresso |
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COMMISSIONI - FUNZIONAMENTO |
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Motivazione | |
Il titolo va soppresso e il contenuto integrato nel capitolo 1. | |
Emendamento 232 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 206 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 206 |
Articolo 206 |
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Riunioni delle commissioni |
Riunioni delle commissioni |
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1. Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento. |
1. Le commissioni si riuniscono su convocazione del loro presidente o per iniziativa del Presidente del Parlamento. |
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Quando convoca la riunione, il presidente presenta il progetto di ordine del giorno. La commissione si pronuncia sull'ordine del giorno all'inizio della riunione. |
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2. La Commissione e il Consiglio possono partecipare alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa. |
2. La Commissione, il Consiglio e le altre istituzioni dell'Unione possono prendere la parola alle riunioni di commissione, su invito del presidente fatto a nome della commissione stessa. |
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Altre persone possono essere invitate, con decisione speciale della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola. |
Altre persone possono essere invitate, con decisione della commissione, ad assistere a una riunione e a prendervi la parola. |
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Per analogia, la decisione di far partecipare alle riunioni della commissione gli assistenti dei membri è lasciata alla discrezione di ciascuna commissione. |
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Una commissione competente per il merito può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione. |
Una commissione competente per il merito può organizzare, previa approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza, un'audizione di esperti quando lo ritenga indispensabile per condurre i propri lavori in modo efficace su una determinata questione. |
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Le commissioni competenti per parere possono, qualora lo desiderino, partecipare all'audizione. |
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Le disposizioni di questo paragrafo sono da interpretarsi in conformità del punto 50 dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea24. |
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3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 6, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati possono assistere alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte, ma non possono partecipare alle deliberazioni. |
3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 6, e salvo decisione contraria della commissione, i deputati che assistono alle riunioni delle commissioni di cui non fanno parte non possono partecipare alle deliberazioni. |
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Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare ai suoi lavori in veste consultiva. |
Essi possono essere tuttavia autorizzati dalla commissione a partecipare alle sue riunioni in veste consultiva. |
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3 bis. L'articolo 162, paragrafo 2, sulla ripartizione del tempo di parola si applica mutatis mutandis alle commissioni. |
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3 ter. Quando è redatto un resoconto integrale, l'articolo 194, paragrafi 1 bis, 2 e 4, si applica mutatis mutandis. |
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___________________________ |
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24 Cfr. allegato XIII. |
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Motivazione | |
Subparagraph 2 of paragraph 1: Alignment to the current practice. | |
Subparagraph 3 of interpretation of paragraph 2: To be deleted as obsolete.Hearings are public. This paragraph of the interpretation can be misleading. | |
Cross reference inserted in paragraph 3a (new) instead of Rule 209 in order to improve the readability. | |
As regards to paragraph 3b (new), in order to make the Rules more "user friendly", it is suggested:- to move Rule 162(10) to Rule 194 as new paragraph 1a;- to include in Rule 206 a cross reference to Rule 194§1(a) as well as to some additional paragraphs which can apply mutatis mutandis to committees. | |
Emendamento 233 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 207 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 207 |
Articolo 207 |
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Processo verbale delle riunioni delle commissioni |
Processo verbale delle riunioni delle commissioni |
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Il processo verbale di ogni riunione di commissione è distribuito a tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa. |
Il processo verbale di ogni riunione di commissione è messo a disposizione di tutti i membri della commissione e sottoposto all'approvazione di questa. Emendamento |
Emendamento 234 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 208 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 208 |
Articolo 208 |
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Voto in sede di commissione |
Voto in sede di commissione |
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1. Ogni deputato può presentare emendamenti affinché siano esaminati in commissione. |
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 4, relative alla seconda lettura, gli emendamenti o i progetti di proposte di reiezione presentati affinché siano esaminati in commissione sono sempre firmati da un membro titolare o da un membro supplente della commissione interessata, oppure cofirmati da almeno uno di tali membri. |
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2. Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza assoluta dei membri della commissione. |
2. Una commissione può validamente votare se un quarto dei membri che la compongono è effettivamente presente. Quando, tuttavia, un sesto dei suoi componenti lo richieda prima dell'apertura della votazione, questa è valida soltanto se il numero dei votanti raggiunge la maggioranza dei suoi membri. |
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3. Ogni votazione unica e/o finale in commissione su una relazione si svolge per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafo 2. La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. |
3. Ogni votazione unica e/o finale in commissione su una relazione o un parere si svolge per appello nominale in conformità dell'articolo 180, paragrafi 2 e 2 bis. La votazione sugli emendamenti e le altre votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che il presidente non decida di procedere a una votazione mediante sistema elettronico o un quarto dei membri della commissione non richieda una votazione per appello nominale. |
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Le disposizioni di cui all'articolo 208, paragrafo 3, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato. |
Le disposizioni di cui all'articolo 208, paragrafo 3, sulla votazione per appello nominale non si applicano alle relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 3, 6 e 8, nel quadro delle procedure in materia di immunità di un deputato. |
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4. Il presidente della commissione prende parte ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante. |
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5. Alla luce degli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso è fissata una nuova scadenza per gli emendamenti a questo progetto. |
5. Alla luce degli emendamenti presentati, la commissione, invece di procedere alla votazione, può chiedere al relatore di presentare un nuovo progetto che tenga conto del più gran numero di emendamenti possibile. In tal caso è fissata una nuova scadenza per gli emendamenti. |
Motivazione | |
For paragraph 1, the change suggests including proposals for rejection at committee level, which the MEPs can put forward and, if adopted by the committee, such motion for rejection would be tabled to the plenary in accordance with Rule 60 RoP.Inclusion of cross-reference to current Rule 66 §4 (in second reading, only members or permanent substitutes of the committee can table amendments). | |
As regards to paragraph 3, the change proposes that a roll call vote be required for the final vote on opinions.According to the CCC guidelines on the use of roll call vote, the final vote on the outcome of negotiations and recommendations for the second reading should also be taken by roll call.No deadline applicable to requests for a roll call vote at committee stage (since Rule 180 §1 does not apply to committee stage). | |
Concerning paragraph 4, it is deleted here and transformed into an interpretation to Rule 179a (3) on tied votes with slight adaptations of the text. This provision refers to the tied vote and clarifies that the vote of the Chair is the same as the vote of any other Member. | |
As regards to paragraph 5, the change aims to clarify that this paragraph applies also to legislative files, not only to non-legislative files (textually, only the reference to amendments "to this draft", not to the underlying proposal, would bring to the conclusion that it would not apply to legislative files). | |
Emendamento 235 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 209 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 209 |
Articolo 209 |
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Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione |
Disposizioni concernenti la seduta plenaria applicabili in commissione |
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Si applicano mutatis mutandis alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 19, 20, da 38 a 48, 160, 162, paragrafo 2 e paragrafo 10, 165, 167, da 169 a 172, 174, 176, paragrafo 1, 177, 178, 181, 182, da 184 a 187, 190 e 191. |
I seguenti articoli relativi alle votazioni e agli interventi sulla procedura si applicano mutatis mutandis alle commissioni: articolo 164 bis (Prevenzione delle pratiche ostruzionistiche), articolo 168 bis (Soglie), articolo 169 (Presentazione e svolgimento degli emendamenti), articolo 170 (Ricevibilità degli emendamenti), articolo 171 (Procedura di votazione), articolo 174 (Ordine di votazione degli emendamenti) escluso il paragrafo 4 ter, articolo 176, paragrafo 1 (Votazione per parti separate), articolo 177 (Diritto di voto), articolo 178 (Votazione), articolo 179 bis (Parità di voti), articolo 180, paragrafi 2 e 2 bis (Votazione per appello nominale), articolo 180 bis (Votazione a scrutinio segreto), articolo 181 (Ricorso al sistema di votazione elettronico), articolo 182 bis (Contestazione della votazione), articolo 184 bis (Richiamo al regolamento), articolo 190 (Aggiornamento della discussione e della votazione) e articolo 191 (Sospensione o chiusura della seduta). |
Emendamento 236 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 210 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 210 bis |
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Procedura da applicare per la consultazione da parte di una commissione delle informazioni confidenziali ricevute dal Parlamento |
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1. Quando il Parlamento ha l'obbligo giuridico di trattare le informazioni ricevute come informazioni confidenziali, il presidente della commissione competente applica d'ufficio la procedura di trattamento confidenziale prevista al paragrafo 3. |
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2. Fatto salvo il paragrafo 1, in assenza dell'obbligo giuridico di trattare le informazioni ricevute come informazioni confidenziali, qualsiasi commissione può, di sua iniziativa, applicare la procedura di trattamento confidenziale di cui al paragrafo 3 a un'informazione o a un documento indicati da uno dei suoi membri mediante una richiesta scritta od orale. In tal caso, per decidere l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale è necessario il voto della maggioranza dei due terzi dei membri presenti. |
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3. Qualora il presidente della commissione abbia disposto l'applicazione della procedura di trattamento confidenziale, assistono alla riunione soltanto i membri della commissione nonché i funzionari e gli esperti precedentemente designati dal presidente, limitati allo stretto necessario. |
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I documenti sono distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine di quest'ultima. Essi sono numerati. Non si possono prendere appunti né fare fotocopie. |
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Il processo verbale della riunione non fornisce alcun dettaglio dell'esame del punto trattato secondo la procedura confidenziale. Soltanto la decisione, qualora venga presa, può figurare nel processo verbale. |
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4. L'esame di casi di violazione del segreto può essere richiesto da tre membri della commissione che ha avviato la procedura di trattamento confidenziale. Tale richiesta può essere iscritta all'ordine del giorno della riunione di commissione successiva. A maggioranza dei suoi membri, la commissione può decidere di sottoporre la questione al Presidente per un ulteriore esame a norma degli articoli 11 e 166. |
Motivazione | |
Annex VII on confidential and sensitive information, which currently includes the IIAs and a decision by Parliament could be restructured completely. The legal substance of chapter A of this annex, which relates to the "confidential procedure" is kept and included with adaptations into the body of the rules as a new Rule 210 a. This provision (in reference to Annex VII (1)b) is legally misleading and in contradiction with the definition of "confidential information" under the Bureau decision of 15 April 2013 concerning the rules governing the treatment of confidential information by the European Parliament as well as with the relevant IIAs.This rule (in reference to Annex VII (1)b) is legally misleading and incorrect. The said committee has nothing to do with matters of confidential treatment of classified or other confidential information.The new wording establishes (for Rule 210a (1)) a clear link to Parliament's obligations under the relevant IIAs or any other legally binding commitments relating to the confidential treatment of classified or other confidential information.(in refrence to Rule 210a (4)) Alignment with Rules 11 and 166 according to which only the President is entitled to impose sanctions in case of a breach of confidentiality by a Member. | |
Emendamento 237 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 211 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 211 |
Articolo 211 |
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Audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini |
Audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini |
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1. Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, il Presidente del Parlamento europeo, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione: |
1. Allorché la Commissione ha pubblicato nel registro previsto a tal fine un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini, il Presidente del Parlamento europeo, su proposta del presidente della Conferenza dei presidenti di commissione: |
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a) incarica la commissione legislativa competente per la questione, ai sensi dell'allegato VI, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata alla commissione legislativa ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento; |
a) incarica la commissione competente per la questione, ai sensi dell'allegato VI, di organizzare l'audizione pubblica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 211/2011; la commissione competente per le petizioni è automaticamente associata ai sensi dell'articolo 54 del presente regolamento; |
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b) può, qualora due o più iniziative dei cittadini pubblicate nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate. |
b) può, qualora due o più iniziative dei cittadini pubblicate nel registro previsto a tal fine a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 211/2011 vertano su una questione analoga, decidere, previa consultazione degli organizzatori, di organizzare un'audizione pubblica congiunta in cui siano affrontate, in modo paritario, tutte le iniziative dei cittadini interessate. |
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2. La commissione competente: |
2. La commissione competente: |
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a) valuta se la Commissione ha ricevuto gli organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011; |
a) valuta se la Commissione ha ricevuto gli organizzatori a un livello appropriato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011; |
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b) assicura, se necessario con il sostegno della Conferenza dei presidenti di commissione, che la Commissione sia debitamente coinvolta nell'organizzazione dell'audizione pubblica e che, in tale occasione, sia rappresentata a livello appropriato. |
b) assicura, se necessario con il sostegno della Conferenza dei presidenti di commissione, che la Commissione sia debitamente coinvolta nell'organizzazione dell'audizione pubblica e che, in tale occasione, sia rappresentata a livello appropriato. |
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3. Il presidente della commissione competente convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011. |
3. Il presidente della commissione competente convoca l'audizione pubblica in una data appropriata entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011. |
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4. La commissione competente organizza l'audizione pubblica al Parlamento, se del caso congiuntamente ad altre istituzioni e organi dell'Unione europea che desiderino parteciparvi. Essa può invitare altre parti interessate a partecipare. |
4. La commissione competente organizza l'audizione pubblica al Parlamento, se del caso congiuntamente ad altre istituzioni e organi dell'Unione europea che desiderino parteciparvi. Essa può invitare altre parti interessate a partecipare. |
|
La commissione competente invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 211/2011, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione. |
La commissione competente invita un gruppo di rappresentanti degli organizzatori, che includa come minimo una delle persone di contatto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 211/2011, per presentare l'iniziativa nell'ambito dell'audizione. |
|
5. L'Ufficio di presidenza approva, secondo le modalità concordate con la Commissione, la regolamentazione relativa al rimborso delle spese sostenute. |
5. L'Ufficio di presidenza approva, secondo le modalità concordate con la Commissione, la regolamentazione relativa al rimborso delle spese sostenute. |
|
6. Il Presidente del Parlamento e il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione possono delegare i poteri loro conferiti a norma del presente articolo rispettivamente a un vicepresidente o a un altro presidente di commissione. |
6. Il Presidente del Parlamento e il presidente della Conferenza dei presidenti di commissione possono delegare i poteri loro conferiti a norma del presente articolo rispettivamente a un vicepresidente o a un altro presidente di commissione. |
|
7. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 54 o 55, dette disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche ad altre commissioni. Si applica altresì l'articolo 201. |
7. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 54 o 55, dette disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche ad altre commissioni. Si applicano altresì gli articoli 201 e 201 bis. |
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L'articolo 25, paragrafo 9, non si applica alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini. |
L'articolo 25, paragrafo 9, non si applica alle audizioni pubbliche relative alle iniziative dei cittadini. |
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7 bis. Qualora la Commissione non dovesse presentare una proposta di atto legislativo su un'iniziativa dei cittadini che le era stata correttamente presentata a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 entro un periodo di dodici mesi dalla formulazione di un parere favorevole all'iniziativa e dall'indicazione in una comunicazione dell'azione che intende intraprendere, la commissione competente può organizzare un'audizione in consultazione con gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini e, ove necessario, avviare la procedura di cui all'articolo 46 allo scopo di esercitare il diritto del Parlamento di chiedere alla Commissione di presentare una proposta adeguata. |
Motivazione | |
Al paragrafo 1, lettera a), l'espressione "commissione legislativa" è alquanto insolita. Nei paragrafi successivi si parla di "commissione competente". | |
Il nuovo paragrafo 7 bis risulta dal paragrafo 32 della risoluzione del Parlamento sull'iniziativa dei cittadini europei del 28 ottobre 2015 (relazione Schöpflin), in cui si invitava il Parlamento anche a modificare il regolamento di conseguenza. | |
Emendamento 238 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 212 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 212 |
Articolo 212 |
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Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari |
Costituzione e attribuzioni delle delegazioni interparlamentari |
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1. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura. |
1. Su proposta della Conferenza dei presidenti, il Parlamento costituisce delegazioni interparlamentari permanenti e decide sulla loro natura e sul numero dei loro membri alla luce delle competenze loro affidate. La nomina dei membri delle delegazioni da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti ha luogo nel corso della prima o della seconda tornata del Parlamento neoeletto e vale per tutta la legislatura. |
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2. L'elezione dei membri delle delegazioni ha luogo dopo che i gruppi politici e i deputati non iscritti hanno presentato le candidature alla Conferenza dei presidenti. La Conferenza dei presidenti sottopone al Parlamento proposte che tengono conto, nella misura del possibile, di un'equa rappresentanza degli Stati membri e degli orientamenti politici. È applicato l'articolo 199, paragrafi 2, 3, 5 e 6. |
2. I gruppi politici garantiscono, per quanto possibile, che gli Stati membri, le opinioni politiche e il genere siano rappresentati in modo equo. Non è possibile che più di un terzo dei membri della delegazione abbiano la stessa nazionalità. L'articolo 199 si applica mutatis mutandis. |
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3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 204. |
3. La costituzione degli uffici di presidenza delle delegazioni avviene secondo la procedura fissata per le commissioni permanenti in conformità dell'articolo 204. |
|
4. Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze. |
4. Il Parlamento stabilisce le competenze generali delle singole delegazioni. Esso può decidere in qualsiasi momento di ampliare o restringere tali competenze. |
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5. La Conferenza dei presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni. |
5. La Conferenza dei presidenti adotta, su proposta della Conferenza dei presidenti di delegazione, le norme di applicazione necessarie per le attività delle delegazioni. |
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6. Il presidente della delegazione presenta una relazione di attività alla commissione competente per gli affari esteri e la sicurezza. |
6. Il presidente della delegazione riferisce periodicamente alla commissione competente per gli affari esteri in merito alle attività della delegazione. |
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7. Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi a una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figuri una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione. |
7. Il presidente di una delegazione ha la possibilità di intervenire dinanzi a una commissione quando nell'ordine del giorno di quest'ultima figuri una questione rientrante nell'ambito di competenza della delegazione. Ciò vale, in occasione delle riunioni di una delegazione, anche per il presidente o il relatore di tale commissione. |
Motivazione | |
Il paragrafo 1 è riformulato in linea con l'articolo 199 modificato. | |
La modifica del paragrafo 2 entrerebbe in vigore soltanto a partire dal 2019. Attualmente i presidenti delle delegazioni sono, nella maggior parte dei casi, membri delle commissioni AFET, INTA o DEVE. Si tratta di una tendenza positiva che dovrebbe essere, in linea di principio, mantenuta, poiché favorisce la coerenza nelle posizioni del Parlamento. | |
Al paragrafo 6, si corregge il nome della commissione AFET e si precisa che l'obbligo di riferire non deve essere assimilato alla presentazione di relazioni di attività. | |
Emendamento 239 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 213 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 213 |
Articolo 214 bis |
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Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa |
Cooperazione con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa |
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1. Gli organi del Parlamento, e in particolare le commissioni, cooperano con i loro omologhi dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nei settori di comune interesse, soprattutto allo scopo di migliorare l'efficacia dei lavori e di evitare doppioni. |
1. Gli organi del Parlamento, e in particolare le commissioni, cooperano con i loro omologhi dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nei settori di comune interesse, soprattutto allo scopo di migliorare l'efficacia dei lavori e di evitare doppioni. |
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2. La Conferenza dei presidenti, d'intesa con le autorità competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, definisce le modalità per l'applicazione di queste disposizioni. |
2. La Conferenza dei presidenti, d'intesa con le autorità competenti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, definisce le modalità di tale cooperazione. |
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(L'articolo, quale modificato, è inserito dopo l'articolo 214) |
Motivazione | |
Questo articolo sarà inserito alla fine del capitolo, dato che riguarda un tipo specifico di cooperazione. | |
Emendamento 240 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 214 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 214 |
Articolo 214 |
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Commissioni parlamentari miste |
Commissioni parlamentari miste |
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1. Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati all'Unione o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione. |
1. Il Parlamento europeo può costituire commissioni parlamentari miste con i parlamenti di Stati associati all'Unione o di Stati con i quali sono stati avviati negoziati in vista della loro adesione. |
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Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo, tali raccomandazioni sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi. |
Queste commissioni possono formulare raccomandazioni destinate ai parlamenti partecipanti. Nel caso del Parlamento europeo, tali raccomandazioni sono deferite alla commissione competente, che presenta proposte sul seguito da darvi. |
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2. Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo e negli accordi con il paese terzo interessato. |
2. Le competenze generali delle diverse commissioni parlamentari miste sono definite dal Parlamento europeo conformemente agli accordi con il paese terzo interessato. |
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3. Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo. |
3. Le commissioni parlamentari miste sono disciplinate dalle norme procedurali previste dal relativo accordo. Esse si fondano sulla parità fra la delegazione del Parlamento europeo e quella del parlamento omologo. |
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4. Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono all'approvazione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e del parlamento omologo. |
4. Le commissioni parlamentari miste adottano il proprio regolamento, che sottopongono per approvazione, in seno al Parlamento europeo, al suo Ufficio di presidenza e, in seno al parlamento omologo del paese terzo, al suo organo competente. |
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5. L'elezione dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari. |
5. L'elezione dei membri delle delegazioni del Parlamento europeo alle commissioni parlamentari miste e la costituzione degli uffici di presidenza di dette delegazioni avvengono conformemente alla procedura vigente per le delegazioni interparlamentari. |
Motivazione | |
La formulazione "approvazione dell'Ufficio di presidenza" è troppo specifica. Nel caso delle assemblee dei paesi terzi, spetta a queste scegliere l'autorità competente per l'approvazione del regolamento delle commissioni parlamentari miste. | |
Emendamento 241 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 215 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 215 |
Articolo 215 |
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Diritto di petizione |
Diritto di petizione |
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1. Qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerna direttamente. |
1. Conformemente all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi cittadino dell'Unione, o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione europea e che lo (la) concerna direttamente. |
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2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome, la cittadinanza e il domicilio di ciascuno dei firmatari. |
2. Le petizioni al Parlamento devono menzionare il nome e il domicilio di ciascuno dei firmatari. |
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2 bis. Le osservazioni rivolte al Parlamento che non intendono chiaramente essere delle petizioni non sono registrate come tali; esse sono invece trasmesse senza indugio al servizio competente per il loro ulteriore trattamento. |
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3. Nel caso in cui una petizione sia firmata da più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti supplenti che sono considerati i firmatari ai fini del presente titolo. |
3. Nel caso in cui una petizione sia firmata da più persone fisiche o giuridiche, i firmatari designano un rappresentante e rappresentanti supplenti che sono considerati i firmatari ai fini del presente titolo. |
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Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea. |
Nel caso in cui tale designazione non abbia avuto luogo, è considerato autore della petizione il primo firmatario o altra persona idonea. |
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4. Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare il proprio sostegno alla petizione. |
4. Ciascun firmatario può in qualunque momento ritirare la sua firma dalla petizione. |
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Qualora tutti i firmatari ritirino il loro sostegno, la petizione diviene caduca. |
Qualora tutti i firmatari dovessero ritirare la loro firma, la petizione diviene caduca. |
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5. Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea. |
5. Le petizioni devono essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea. |
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Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione. |
Le petizioni redatte in un'altra lingua sono prese in esame solo se il firmatario ha allegato una traduzione in una lingua ufficiale. Nella corrispondenza con il firmatario il Parlamento utilizza la lingua ufficiale in cui è redatta la traduzione. |
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L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue utilizzate in un dato Stato membro. |
L'Ufficio di presidenza può decidere che le petizioni e la corrispondenza con i firmatari possano essere redatte in altre lingue che, in base all'ordinamento costituzionale degli Stati membri interessati, sono lingue ufficiali in tutto il loro territorio o in parte di esso. |
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5 bis. Le petizioni possono essere presentate per posta o tramite il portale delle petizioni, che è messo a disposizione sul sito internet del Parlamento e che guida il firmatario nella formulazione della petizione in modo da rispettare i paragrafi 1 e 2. |
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5 ter. Qualora si ricevano più petizioni su una questione analoga, queste possono essere trattate congiuntamente. |
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6. Se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute; in caso contrario esse sono archiviate e il motivo è comunicato ai firmatari. |
6. Se soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, le petizioni sono iscritte in un ruolo generale nell'ordine in cui sono pervenute; in caso contrario esse sono archiviate e il motivo è comunicato ai firmatari. |
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7. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità o meno in base all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
7. Le petizioni iscritte nel ruolo generale sono deferite dal Presidente alla commissione competente, che deve stabilirne la ricevibilità in base all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
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Nel caso in cui la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un quarto dei membri della commissione. |
Nel caso in cui la commissione competente non raggiunga un consenso sulla ricevibilità di una petizione, quest'ultima è dichiarata ricevibile su richiesta di almeno un terzo dei membri della commissione. |
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8. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi. |
8. Le petizioni dichiarate irricevibili dalla commissione sono archiviate. I firmatari sono informati in merito alla decisione presa e ai motivi della stessa. Ove possibile, possono essere raccomandati mezzi di ricorso alternativi. |
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9. Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano di norma documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario e il contenuto della petizione. |
9. Una volta iscritte nel ruolo generale, le petizioni diventano documenti pubblici e il Parlamento, per ragioni di trasparenza, può pubblicare il nome del firmatario nonché dei cofirmatari e dei sostenitori eventuali, e il contenuto della petizione. Il firmatario, i cofirmatari e i sostenitori sono informati di conseguenza. |
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10. In deroga alle disposizioni del paragrafo 9, il firmatario può chiedere che il suo nome non sia reso noto, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta. |
10. In deroga al paragrafo 9, il firmatario, un cofirmatario o un sostenitore può chiedere che il suo nome non sia reso noto, al fine di tutelare la sua vita privata. In tal caso il Parlamento è tenuto a soddisfare tale richiesta. |
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Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare. |
Quando la denuncia del firmatario non può dar luogo ad indagini per ragioni di anonimato, il firmatario è consultato sul seguito da dare. |
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10 bis. Al fine di tutelare i diritti dei terzi, il Parlamento può, di sua iniziativa o su richiesta del terzo interessato, rendere anonima una petizione e/o gli altri dati ivi contenuti, se ritiene utile procedere in tal senso. |
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11. Il firmatario può chiedere che la sua petizione sia trattata in via riservata. In tal caso il Parlamento adotta le precauzioni del caso per evitare che il contenuto della petizione sia reso pubblico. Il firmatario è informato delle specifiche condizioni di applicazione della presente disposizione. |
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12. Qualora lo ritenga opportuno, la commissione può sottoporre la questione al Mediatore. |
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13. Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea e che non abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato membro sono trattate e archiviate separatamente. Il Presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l'indicazione del loro oggetto, alla commissione competente per le petizioni, che potrà chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare. |
13. Le petizioni indirizzate al Parlamento da persone fisiche o giuridiche che non siano cittadini dell'Unione europea e che non abbiano la propria residenza o sede sociale in uno Stato membro sono trattate e archiviate separatamente. Il Presidente invia mensilmente una relazione sulle petizioni ricevute durante il mese precedente, con l'indicazione del loro oggetto, alla commissione competente per le petizioni, che potrà chiedere di prendere visione di quelle che ritiene opportuno trattare. |
Motivazione | |
Concerning paragraph 2, the requirement to indicate both nationality and a permanent address is unnecessary, since the Treaty only requires the petitioner to be either citizen or a resident in the EU. The requirement to indicate nationality creates a lot of practical problems since petitioners are not often aware of the requirement. | |
For paragraph 2a (new), submissions addressed to the President of the Parliament or just Parliament should not be automatically registered as petitions. To be considered as a petitioner, the person has to show a clear intent to petition. Other submissions than petitions need to be treated in an appropriate way by the responsible services. An intention is expressed, if the submission is addressed to the Committee on Petitions or its Chair, or the submission states that it is a petition. | |
In subparagraph 5, paragraph 3, the verb "used" is quite vague. For instance, Article 55(2) TEU refers more specifically to languages "which, in accordance with [the Member States] constitutional order, enjoy official status in all or part of their territory". | |
In paragraph 9, the first addition clarifies the existing uncertainty about the "legal status" of the names of co-petitioners and supporters in the light of data protection rules.The duty to inform the petitioners and possible co-petitioners and supporters about the public nature of the petition avoids misunderstandings and subsequent administrative problems. In legal terms, it can become relevant in the context of data protection legislation.Finally, the term "as a general rule" is deleted to the extent that the confidential procedure under paragraph 11 is abolished. | |
Concerning paragraph 10a (new), proposal with a view to remedying frequent practical problems in that field (defamation of third parties in the petition, disclosure of sensitive personal data of third parties who have not given their consent etc.) | |
For paragraph 11, this procedure is not in line with Parliament's transparency obligations under Regulation 1049/2001. Against the background of these obligations, Parliament is legally not in a position to guarantee the confidentiality which is promised to the petitioner under this rule. Indeed, this confidentiality-promise as such is, in legal terms, not sufficient to justify a refusal of access under Regulation 1049. This contradiction could even, in a worst-case scenario, entail problems of liability of Parliament. Without prejudice to the possibility, for the petitioner, to request the anonymisation of his petition under paragraph 10, it is therefore proposed to delete this paragraph. | |
As regards to paragraph 12, this is a misunderstanding in the existing RoP: the Ombudsman cannot start acting on a case without a complaint addressed to it. | |
Emendamento 242 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 216 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 216 |
Articolo 216 |
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Esame delle petizioni |
Esame delle petizioni |
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1. Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, nell'ambito di una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente. |
1. Le petizioni ricevibili sono esaminate dalla commissione competente nel corso della sua normale attività, nell'ambito di una discussione durante una riunione ordinaria, oppure con procedura scritta. I firmatari possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione qualora la loro petizione sia oggetto di discussione, oppure possono chiedere di essere presenti. Il diritto di parola è concesso ai firmatari a discrezione del presidente. |
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2. Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, o di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge al più tardi dopo otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica e senza discussione, salvo che la Conferenza dei presidenti decida a titolo eccezionale di applicare l'articolo 151. |
2. Su una petizione ricevibile, la commissione può decidere di presentare una breve proposta di risoluzione al Parlamento, previa informazione della Conferenza dei presidenti di commissione e salvo obiezioni da parte della Conferenza dei presidenti. Tali proposte di risoluzione sono iscritte nel progetto di ordine del giorno della tornata che si svolge al più tardi dopo otto settimane dall'approvazione in commissione. Esse sono oggetto di una votazione unica. La Conferenza dei presidenti può proporre di applicare l'articolo 151. In caso contrario, esse sono approvate senza discussione. |
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La commissione può chiedere il parere di un'altra commissione nelle cui specifiche attribuzioni rientra la questione in esame, a norma dell'articolo 53 e dell'allegato VI. |
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3. Qualora la relazione tratti, in particolare, dell'applicazione o dell'interpretazione del diritto dell'Unione o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, e dell'articolo 54, primo e secondo trattino. La commissione competente accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione ricevuti dalla commissione competente per la materia trattata che vertono sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione competente non accetta tali suggerimenti, la commissione associata può presentarli direttamente all'Aula. |
3. Qualora la commissione intenda elaborare una relazione di iniziativa a norma dell'articolo 52, paragrafo 1, su una petizione ricevibile, che tratti, in particolare, dell'applicazione o dell'interpretazione del diritto dell'Unione o di modifiche proposte al diritto vigente, la commissione competente per la materia trattata è associata a norma degli articoli 53 e 54. La commissione competente accetta senza votazione i suggerimenti relativi ad alcune parti della proposta di risoluzione ricevuti dalla commissione competente per la materia trattata che vertono sull'applicazione o sull'interpretazione del diritto dell'Unione o su modifiche al diritto vigente. Se la commissione competente non accetta tali suggerimenti, la commissione associata può presentarli direttamente all'Aula. |
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4. È istituito un registro elettronico sul quale i cittadini possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno al primo firmatario apponendo la propria firma elettronica sulla petizione dichiarata ricevibile e iscritta nel ruolo generale. |
4. I firmatari possono associarsi oppure ritirare il proprio sostegno a una petizione ricevibile sul portale delle petizioni, che è disponibile sul sito internet del Parlamento. |
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5. Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui la petizione si riferisce. |
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Le relazioni sulle missioni sono redatte dai partecipanti. Esse sono trasmesse al Presidente del Parlamento dopo l'approvazione in commissione. |
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Le missioni d'informazione e le relazioni su tali missioni sono finalizzate esclusivamente a fornire alla commissione le informazioni necessarie per consentirle di analizzare ulteriormente la petizione in questione. Tali relazioni sono redatte sotto la responsabilità esclusiva dei partecipanti alla missione, che si adoperano per raggiungere un consenso. In mancanza di tale consenso, la relazione deve illustrare le conclusioni o valutazioni divergenti. La relazione è presentata alla commissione per approvazione mediante votazione unica, a meno che il presidente dichiari, se del caso, che è possibile presentare emendamenti ad alcune parti della relazione. L'articolo 56 non si applica a tali relazioni, né direttamente né per analogia. In mancanza di approvazione da parte della commissione, le relazioni non sono trasmesse al Presidente. |
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6. La commissione può chiedere alla Commissione di assisterla, segnatamente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto dell'Unione, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione. Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione. |
6. La commissione può chiedere alla Commissione di assisterla, segnatamente mediante precisazioni sull'applicazione o il rispetto del diritto dell'Unione, nonché mediante la comunicazione di informazioni e documenti relativi alla petizione. Rappresentanti della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione. |
|
7. La commissione può chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta. |
7. La commissione può chiedere al Presidente del Parlamento di trasmettere il suo parere o la sua raccomandazione alla Commissione, al Consiglio o all'autorità dello Stato membro in questione al fine di ottenere un intervento o una risposta. |
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8. La commissione informa il Parlamento con periodicità semestrale sui risultati delle proprie deliberazioni. |
8. La commissione riferisce al Parlamento con periodicità annuale sui risultati delle proprie deliberazioni e, se del caso, sulle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento. |
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La commissione informa in particolare il Parlamento sulle misure che il Consiglio e/o la Commissione hanno adottato in relazione alle petizioni trasmesse dal Parlamento. |
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Il firmatario della petizione è informato della decisione adottata dalla commissione e dei motivi che la giustificano. |
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Una volta concluso l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima è archiviata e il firmatario ne è informato. |
Una volta concluso l'esame di una petizione ricevibile, quest'ultima è archiviata con decisione della commissione. |
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9 bis. Il firmatario della petizione è informato di tutte le pertinenti decisioni adottate dalla commissione e dei relativi motivi. |
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9 ter. Una petizione può essere riaperta con decisione della commissione, se nuovi fatti pertinenti alla petizione sono stati sottoposti all'attenzione di quest'ultima e se il firmatario lo richiede. |
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9 quater. A maggioranza dei suoi membri, la commissione adotta orientamenti sul trattamento delle petizioni in conformità del presente regolamento. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda il paragrafo 2, primo comma, le brevi proposte di risoluzione sono tipiche della commissione PETI; attualmente, può essere applicato l'articolo 151 se la Conferenza dei presidenti decide in tal senso. | |
Per quanto riguarda il paragrafo 8, primo comma, in pratica la commissione PETI presenta, a norma dell'articolo 52 e dell'articolo 216, paragrafo 8, una relazione che è posta in votazione e talvolta emendata (cfr. ad esempio P7_TA(2014)0204 e A7-0131/2014). Inoltre, la periodicità è annuale e non semestrale. | |
Emendamento 243 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 216 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 216 bis |
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Missioni d'informazione |
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1. Ai fini dell'esame delle petizioni, dell'accertamento dei fatti o della ricerca di soluzioni, la commissione può organizzare missioni d'informazione nello Stato membro o nella regione cui fanno riferimento petizioni ricevibili che sono già state discusse in commissione. Di norma le missioni d'informazione riguardano questioni che sono state sollevate in varie petizioni. Si applicano le regolamentazioni dell'Ufficio di presidenza che disciplinano le delegazioni delle commissioni in seno all'Unione europea. |
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2. I deputati eletti nello Stato membro di destinazione non possono far parte della delegazione. Essi possono essere autorizzati ad accompagnare la delegazione della missione d'informazione ex officio. |
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3. Dopo ogni missione, i membri ufficiali della delegazione redigono un resoconto della missione. Il capo della delegazione coordina l'elaborazione del resoconto e si adopera per raggiungere un consenso sul contenuto tra i membri ufficiali su un piano di parità. In mancanza di un consenso, il resoconto di missione illustra le valutazioni divergenti. |
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I deputati che fanno parte della delegazione ex officio non contribuiscono all'elaborazione del resoconto. |
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4. Il resoconto di missione, comprensivo di eventuali raccomandazioni, è presentato alla commissione. I deputati possono presentare emendamenti alle raccomandazioni, ma non alle parti del resoconto che riguardano i fatti accertati dalla delegazione. |
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La commissione vota innanzitutto gli emendamenti alle eventuali raccomandazioni e, successivamente, l'insieme del resoconto di missione. |
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Se approvato, il resoconto di missione è trasmesso per informazione al Presidente. |
Motivazione | |
A fini di chiarezza, si propone un articolo separato sulle missioni d'informazione (precedentemente rientranti nell'articolo 216). | |
Emendamento 244 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 217 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 217 |
Articolo 217 |
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Pubblicità delle petizioni |
Pubblicità delle petizioni |
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1. Le petizioni iscritte nel ruolo generale di cui all'articolo 215, paragrafo 6, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse sono annunciate in Aula. Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale. |
1. Le petizioni iscritte nel ruolo generale di cui all'articolo 215, paragrafo 6, e le principali decisioni in merito alla procedura di esame delle stesse sono annunciate in Aula. Tali comunicazioni sono pubblicate nel processo verbale. |
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2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte nel ruolo nonché i pareri e le principali decisioni che accompagnano l'esame della petizione sono inseriti in una banca dati di pubblico accesso, sempre che il firmatario sia d'accordo. Le petizioni da esaminare in via riservata sono custodite negli archivi del Parlamento dove possono essere consultate dai deputati. |
2. Il titolo e la sintesi delle petizioni iscritte nel ruolo nonché i pareri e le principali decisioni che accompagnano l'esame della petizione sono consultabili sul portale delle petizioni, che è disponibile sul sito internet del Parlamento. |
Emendamento 245 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 218 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 218 |
Articolo 218 |
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Iniziativa dei cittadini |
Iniziativa dei cittadini |
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Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) n. 211/2011, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi. |
1. Quando al Parlamento è comunicato che la Commissione è stata invitata a presentare una proposta di atto legislativo in base all'articolo 11, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e conformemente al regolamento (UE) n. 211/2011, la commissione competente per le petizioni verifica se ciò possa influire sui suoi lavori e, in tal caso, ne informa i firmatari di petizioni su argomenti connessi. |
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Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo 9 di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 215, 216 e 217 si applicano mutatis mutandis. |
2. Le proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011, ma che non possono essere presentate alla Commissione a norma dell'articolo 9 di tale regolamento in quanto non sono state rispettate tutte le procedure e le condizioni pertinenti previste, possono essere esaminate dalla commissione competente per le petizioni se essa ritiene che sia appropriato darvi seguito. Gli articoli 215, 216, 216 bis e 217 si applicano mutatis mutandis. |
Motivazione | |
I primi due commi saranno rinumerati rispettivamente come paragrafo 1 e 2. | |
Emendamento 246 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 219 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 219 |
Articolo 219 |
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Elezione del Mediatore |
Elezione del Mediatore |
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1. All'inizio di ogni legislatura, subito dopo la sua elezione, o nei casi previsti al paragrafo 8, il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
1. All'inizio di ogni legislatura o in caso di decesso, dimissioni o destituzione del Mediatore, il Presidente lancia un appello per la presentazione di candidature in vista della nomina del Mediatore e fissa il termine per la presentazione delle stesse. L'appello è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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2. Le candidature devono essere appoggiate da almeno quaranta deputati cittadini di almeno due Stati membri. |
2. Le candidature devono essere appoggiate da almeno quaranta deputati cittadini di almeno due Stati membri. |
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Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura. |
Ogni deputato può appoggiare una sola candidatura. |
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Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato soddisfa le condizioni fissate dallo statuto del Mediatore. |
Le candidature devono comportare la presentazione di tutti i documenti giustificativi che consentano di accertare in modo inequivocabile che il candidato soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore. |
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3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente, la quale può chiedere di ascoltare gli interessati. |
3. Le candidature sono trasmesse per esame alla commissione competente. Un elenco completo dei deputati che hanno dato il loro sostegno ai candidati è messo a disposizione del pubblico a tempo debito. |
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Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati. |
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3 bis. La commissione competente può chiedere di ascoltare i candidati. Le relative audizioni sono aperte a tutti i deputati. |
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4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è quindi sottoposto al voto del Parlamento. |
4. L'elenco alfabetico delle candidature ricevibili è quindi sottoposto al voto del Parlamento. |
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5. La votazione si svolge a scrutinio segreto, a maggioranza dei voti espressi. |
5. Il Mediatore è eletto a maggioranza dei voti espressi. |
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Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno. |
Se nessun candidato è eletto al termine dei primi due turni, possono ripresentarsi soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti al secondo turno. |
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In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano. |
In tutti i casi di parità di voti prevale il candidato più anziano. |
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6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento. |
6. Prima di dichiarare aperta la votazione, il Presidente si accerta che sia presente almeno la metà dei deputati che compongono il Parlamento. |
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7. Il candidato eletto è chiamato immediatamente a prestare giuramento dinanzi alla Corte di giustizia. |
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8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore. |
8. Salvo in caso di decesso o di destituzione, il Mediatore rimane in carica sino all'assunzione del mandato da parte del suo successore. |
Motivazione | |
As regards the changes in paragraph 1, the "cases referred to in paragraph 8" are death or dismissal. The resignation should also be taken into account (see Article 7(1) of Parliament's Decision on the Ombudsman's duties, and recent history). | |
As regards the changes in paragraph 2 subparagraph 3, reference to the "Regulations on the Ombudsman" is somewhat strange. It probably means the act (currently a "decision" and eventually a "regulation") "on the regulations and general conditions governing the performance of the Ombudsman's duties (see Article 228(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union) | |
As regards the addition of paragraph 3a - moved from para. 3 | |
As regards the changes in paragraph 5 subparagraph 1, alternative wording suggested | |
As regards the deletion of paragraph 7 - a repetition of what is already laid down in the Ombudsman-decision. | |
Emendamento 247 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 220 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 220 |
Articolo 220 |
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Azione del Mediatore |
Azione del Mediatore |
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1. La decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore nonché le relative disposizioni di esecuzione quali adottate dal Mediatore, sono allegate al presente regolamento, a titolo di informazione25. |
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2. Il Mediatore informa il Parlamento dei casi di cattiva amministrazione di cui viene a conoscenza, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della suddetta decisione, sui quali la commissione competente può elaborare una relazione. Al termine di ogni sessione annuale presenta inoltre al Parlamento una relazione sul risultato delle proprie indagini, conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della precitata decisione. A tal fine la commissione competente elabora una relazione che è presentata all'esame del Parlamento. |
2. La commissione competente esamina i casi di cattiva amministrazione dei quali è stata informata dal Mediatore conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom e può elaborare una relazione a norma dell'articolo 52. |
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Al termine di ogni sessione annuale la commissione competente esamina la relazione che il Mediatore ha presentato sul risultato delle proprie indagini conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, e può presentare una proposta di risoluzione al Parlamento se ritiene che quest'ultimo debba prendere una posizione su un qualsiasi aspetto di detta relazione. |
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3. Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa. |
3. Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa. |
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__________________ |
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25 Cfr. allegato X. |
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Motivazione | |
Poiché l'allegato in questione sarà incluso in un compendio di documenti destinati ai deputati a titolo informativo, il paragrafo 1 non ha più motivo di esistere. | |
Emendamento 248 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 221 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 221 |
Articolo 221 |
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Destituzione del Mediatore |
Destituzione del Mediatore |
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1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può chiedere che il Mediatore sia dichiarato dimissionario qualora egli non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave. |
1. Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può chiedere che il Mediatore sia dichiarato dimissionario qualora non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ovvero abbia commesso una colpa grave. Nel caso in cui una siffatta richiesta sia stata votata nei due mesi precedenti, una nuova richiesta può essere presentata unicamente da un quinto dei deputati che compongono il Parlamento. |
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2. La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato, su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto. |
2. La richiesta è trasmessa al Mediatore e alla commissione competente. Se ritiene, a maggioranza dei suoi membri, che i motivi addotti siano fondati, detta commissione presenta una relazione al Parlamento. Il Mediatore è ascoltato, su sua richiesta, prima che la relazione sia posta in votazione. Il Parlamento delibera, previa discussione, a scrutinio segreto. |
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3. Prima di dichiarare aperta la votazione il Presidente si accerta che sia presente la metà dei deputati che compongono il Parlamento. |
3. Prima di dichiarare aperta la votazione il Presidente si accerta che sia presente la metà dei deputati che compongono il Parlamento. |
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4. In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il Presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore. |
4. In caso di voto favorevole alla destituzione del Mediatore, e qualora questi non vi abbia dato seguito, il Presidente, al più tardi entro la tornata successiva a quella della votazione, invita la Corte di giustizia, con richiesta di pronuncia sollecita, a dichiarare dimissionario il Mediatore. |
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Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura. |
Le dimissioni volontarie del Mediatore interrompono la procedura. |
Motivazione | |
Allineamento alle modifiche introdotte all'articolo 119, paragrafo 1. | |
Emendamento 249 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 222 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 222 |
Articolo 222 |
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Segretariato generale |
Segretariato generale |
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1. Il Parlamento è assistito da un Segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza. |
1. Il Parlamento è assistito da un Segretario generale, nominato dall'Ufficio di presidenza. |
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Il Segretario generale prende l'impegno solenne dinanzi all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà. |
Il Segretario generale prende l'impegno solenne dinanzi all'Ufficio di presidenza di esercitare le sue funzioni con assoluta imparzialità e lealtà. |
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2. Il Segretario generale del Parlamento dirige un segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza. |
2. Il Segretario generale del Parlamento dirige un Segretariato la cui composizione e organizzazione sono stabilite dall'Ufficio di presidenza. |
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3. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti. |
3. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti. |
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L'Ufficio di presidenza stabilisce anche le categorie dei funzionari e degli agenti alle quali si applicano, in tutto o in parte, gli articoli da 11 a 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
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Il Presidente del Parlamento informa al riguardo le competenti istituzioni dell'Unione europea. |
Il Presidente del Parlamento informa al riguardo le competenti istituzioni dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Article 15 of the Protocol on Privileges and Immunities reads as follows:The European Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, and after consulting the other institutions concerned, shall determine the categories of officials and other servants of the Union to whom the provisions of Article 11, the second paragraph of Article 12, and Article 13 shall apply, in whole or in part.The names, grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall be communicated periodically to the governments of the Member States." | |
Emendamento 250 Regolamento del Parlamento europeo Titolo XII – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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TITOLO XII |
TITOLO XII |
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COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO |
COMPETENZE RELATIVE AI PARTITI POLITICI EUROPEI E ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE |
Emendamento 251 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 223 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 223 |
soppresso |
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Competenze del Presidente |
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Il Presidente rappresenta il Parlamento nelle sue relazioni con i partiti politici a livello europeo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4. |
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Motivazione | |
L'articolo ha carattere meramente dichiarativo, in quanto le competenze del Presidente in materia di rappresentanza del Parlamento sono stabilite all'articolo 22, paragrafo 4. Dal momento che il Presidente avrà un nuovo ruolo da svolgere nella sua veste di Presidente dell'Ufficio di presidenza, a norma del nuovo articolo 224, paragrafo 1, si propone di sopprimere questo articolo onde evitare confusioni riguardo al suo ruolo. | |
Emendamento 252 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 223 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 223 bis1 bis |
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Competenze relative ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee |
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1. Qualora, conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, il Parlamento decida di riservarsi il diritto di autorizzare le spese, esso agisce per il tramite del suo Ufficio di presidenza. |
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Su questa base, l'Ufficio di presidenza ha il potere di adottare decisioni a norma degli articoli 17, 18 e 24, dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 30 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. |
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Le singole decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza sulla scorta del presente paragrafo sono firmate dal Presidente, che lo rappresenta, e sono notificate al richiedente o al beneficiario conformemente all'articolo 297 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le singole decisioni sono motivate, conformemente all'articolo 296, secondo comma, di detto trattato. |
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L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti. |
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2. Su richiesta di un quarto dei deputati che compongono il Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Parlamento vota la decisione di presentare all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, una richiesta di verifica del rispetto, da parte di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea registrati, delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
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3. Su richiesta di un quarto dei deputati che compongono il Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Parlamento vota una proposta di decisione motivata di sollevare obiezioni, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in merito alla decisione dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di revocare la registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea entro un termine di tre mesi dalla data in cui tale decisione gli è stata notificata. |
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La commissione competente presenta la proposta di decisione motivata. In caso di reiezione di tale proposta, si considera adottata la decisione contraria. |
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4. Sulla base di una proposta presentata dalla commissione competente, la Conferenza dei presidenti nomina due membri del comitato di personalità indipendenti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
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1 bis L'articolo 223 bis quale inserito si applica unicamente ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee ai sensi dell'articolo 2, punti 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. L'articolo 224 nella sua formulazione attuale rimane applicabile agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, i quali, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, continuano a essere disciplinati dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo. L'articolo 225 nella sua formulazione attuale rimane applicabile ai partiti politici e alle fondazioni politiche a livello europeo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2004/2003, fintantoché ricevono finanziamenti per gli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 in applicazione di quest'ultimo regolamento. |
Emendamento 253 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 224 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 224 |
soppresso |
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Competenze dell'Ufficio di presidenza |
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1. L'Ufficio di presidenza decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dal partito politico a livello europeo nonché alla ripartizione degli stanziamenti fra i partiti politici beneficiari. Esso stabilisce un elenco dei beneficiari e degli importi assegnati. |
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2. L'Ufficio di presidenza decide l'eventuale sospensione o riduzione di un finanziamento e l'eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse. |
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3. L'Ufficio di presidenza approva, una volta concluso l'esercizio di bilancio, la relazione di attività finale e i conteggi finanziari finali del partito politico beneficiario. |
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4. L'Ufficio di presidenza, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, può concedere l'assistenza tecnica ai partiti politici a livello europeo sulla base delle loro proposte. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale determinati tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica. |
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5. In tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti l'Ufficio di presidenza agisce sulla base di una proposta del Segretario generale. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 1 e 4, prima di prendere una decisione l'Ufficio di presidenza sente i rappresentanti del partito politico interessato. L'Ufficio di presidenza può, in qualsiasi momento, chiedere il parere della Conferenza dei presidenti. |
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6. Allorché il Parlamento constata, previa verifica, che un partito politico a livello europeo non rispetta più i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto, l'Ufficio di presidenza decide l'esclusione di tale partito politico dal finanziamento. |
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Emendamento 254 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 225 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 225 |
soppresso |
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Competenze della commissione competente e del Parlamento in seduta plenaria |
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1. Su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, il Presidente, previo scambio di opinioni in sede di Conferenza dei presidenti, chiede alla commissione competente di verificare se un partito politico a livello europeo continui a rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto. |
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2. La commissione competente, prima di sottoporre una proposta di decisione al Parlamento, sente i rappresentanti del partito politico interessato e sollecita ed esamina il parere del comitato composto di personalità indipendenti previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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3. Il Parlamento vota a maggioranza dei suffragi espressi la proposta di decisione che constata che il partito politico interessato rispetta i principi enunciati nel paragrafo 1 o che non li rispetta. Non è possibile presentare emendamenti. In entrambi i casi, se la proposta di decisione non ottiene la maggioranza, si considera approvata la decisione contraria. |
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4. La decisione del Parlamento prende effetto il giorno della presentazione della domanda di cui al paragrafo 1. |
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5. Il Presidente rappresenta il Parlamento al comitato di personalità indipendenti. |
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6. La commissione competente elabora la relazione prevista dal regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione di detto regolamento e sulle attività finanziate, e la presenta in seduta plenaria. |
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Emendamento 255 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 226 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 226 |
Articolo 226 |
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Applicazione del regolamento |
Applicazione del regolamento |
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1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può deferire l'esame della questione alla commissione competente. |
1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può deferire l'esame della questione alla commissione competente. |
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I presidenti di commissione possono fare altrettanto qualora nel corso dell'attività della commissione sorgano dubbi relativi a detta attività. |
I presidenti di commissione possono fare altrettanto qualora nel corso dell'attività della commissione sorgano dubbi relativi a detta attività. |
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2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 227. |
2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 227. |
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3. Se decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, la commissione competente comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento nel corso della tornata successiva. |
3. Se decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, la commissione competente comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il Parlamento nel corso della tornata successiva. |
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4. Qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati contestino l'interpretazione della commissione competente, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione. |
4. Qualora un gruppo politico o almeno quaranta deputati contestino l'interpretazione della commissione competente entro 24 ore dalla sua comunicazione, la questione è sottoposta al Parlamento che si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione. |
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5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento sono pubblicate nel regolamento sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o gli articoli cui si riferiscono. |
5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal Parlamento sono pubblicate nel regolamento sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o gli articoli cui si riferiscono. |
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6. Queste interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione degli articoli in questione. |
6. Queste interpretazioni costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione degli articoli in questione. |
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7. Il regolamento e le sue interpretazioni sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente. |
7. Il regolamento e le sue interpretazioni sono soggetti a una revisione periodica a cura della commissione competente. |
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8. Ogniqualvolta il numero totale dei seggi del Parlamento è aumentato, soprattutto a seguito di un ampliamento dell'Unione europea, laddove il presente regolamento conferisca diritti a un numero determinato di deputati tale numero è automaticamente sostituito dal numero intero più vicino che rappresenta la stessa percentuale dei deputati al Parlamento. |
8. Ogniqualvolta il numero totale dei seggi del Parlamento è modificato, soprattutto a seguito di un ampliamento dell'Unione europea, laddove il presente regolamento conferisca diritti a un numero determinato di deputati tale numero è automaticamente sostituito dal numero intero più vicino che rappresenta la stessa percentuale dei deputati al Parlamento. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda la modifica al paragrafo 8, l'articolo dovrebbe tenere conto della decisione definitiva relativa al sistema e alla definizione delle soglie. La disposizione fa unicamente riferimento a un aumento, e non a una riduzione, delle dimensioni del Parlamento. Conseguentemente, le soglie sono rimaste invariate quando, all'inizio della 7a legislatura, il numero dei seggi è passato da 785 a 736 deputati. | |
Emendamento 256 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 227 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 227 |
Articolo 227 |
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Modifica del regolamento |
Modifica del regolamento |
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1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, corredate, se del caso, di una breve motivazione. |
1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, corredate, se del caso, di una breve motivazione. |
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Tali proposte di modifica sono tradotte, stampate, distribuite e deferite alla commissione competente, che le esamina e decide se sottoporle al Parlamento. |
La commissione competente le esamina e decide se sottoporle al Parlamento. |
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Ai fini dell'applicazione degli articoli 169, 170 e 174 all'esame di tali proposte in Aula, i riferimenti fatti, in detti articoli, al "testo di base" o alla "proposta di atto legislativo" sono considerati rinvii alla disposizione del regolamento in vigore. |
Ai fini dell'applicazione degli articoli 169, 170 e 174 all'esame di tali proposte in Aula, i riferimenti fatti, in detti articoli, al "testo di base" o alla "proposta di atto legislativo" sono considerati rinvii alla disposizione del regolamento in vigore. |
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2. Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
2. Conformemente all'articolo 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le proposte di modifica del presente regolamento possono essere approvate solo a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
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3. Salvo eccezioni previste all'atto della votazione, le modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione. |
3. Salvo eccezioni previste all'atto della votazione, le modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati entrano in vigore il primo giorno della tornata successiva alla loro approvazione. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda le modifiche al paragrafo 1, secondo comma, la prima parte della frase è soppressa in quanto si tratta di una condizione ovvia affinché la commissione AFCO possa decidere se sottoporre o meno al Parlamento le modifiche al regolamento. | |
Quanto alla modifica al paragrafo 2, si potrebbe valutare se questo requisito non debba essere applicato anche a livello di commissione. | |
Emendamento 257 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 230 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 230 |
soppresso |
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Struttura degli allegati |
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Gli allegati al presente regolamento rientrano nelle seguenti quattro categorie: |
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a) disposizioni di attuazione delle procedure regolamentari adottate a maggioranza dei voti espressi (allegato VI); |
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b) disposizioni prese in applicazione di norme specifiche figuranti nel regolamento e secondo le procedure e le regole di maggioranza da queste previste (allegati I, II, III, IV, V, allegato VII, parti A, C, E ed F, e allegato IX, parte A); |
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c) accordi interistituzionali o altre disposizioni prese conformemente ai trattati e applicabili in seno al Parlamento o che rivestano interesse per il suo funzionamento. L'inserimento in allegato di dette disposizioni è deciso dal Parlamento a maggioranza dei voti espressi, su proposta della commissione competente (allegato VII, parti B e D, allegato VIII, allegato IX, parte B, e allegati X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XIX e XXI); |
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d) orientamenti e codici di condotta adottati dai vari organi del Parlamento (allegati XV, XVI, XVII e XX). |
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Motivazione | |
La base giuridica degli allegati che saranno mantenuti come allegati in senso stretto (I, II, III, IV, V, VI, IX, parte A, XVI) sarà stabilita nell'articolo corrispondente. I rimanenti allegati attuali (accordi interistituzionali, decisioni dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti, regolamenti, ecc.) saranno inclusi in un compendio facilmente accessibile delle decisioni e degli atti principali. | |
Emendamento 258 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 231 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 231 |
Articolo 231 |
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Rettifiche |
Rettifiche |
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1. Quando in un testo approvato dal Parlamento è individuato un errore, il Presidente trasmette, se del caso, un progetto di rettifica alla commissione competente. |
1. Quando in un testo approvato dal Parlamento è individuato un errore, il Presidente trasmette, se del caso, un progetto di rettifica alla commissione competente. |
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2. Quando è individuato un errore in un testo approvato dal Parlamento e concordato con altre istituzioni, prima di procedere a norma del paragrafo 1 il Presidente si adopera per ottenere l'accordo di dette istituzioni sulle correzioni necessarie. |
2. Quando è individuato un errore in un testo approvato dal Parlamento e concordato con altre istituzioni, prima di procedere a norma del paragrafo 1 il Presidente si adopera per ottenere l'accordo di dette istituzioni sulle correzioni necessarie. |
|
3. La commissione competente esamina il progetto di rettifica e lo sottopone al Parlamento qualora ritenga che si sia verificato un errore che può essere corretto nel modo proposto. |
3. La commissione competente esamina il progetto di rettifica e lo sottopone al Parlamento qualora ritenga che si sia verificato un errore che può essere corretto nel modo proposto. |
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4. La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura. |
4. La rettifica è annunciata in occasione della tornata successiva. Essa è considerata approvata a meno che, entro ventiquattro ore dall'annuncio, un gruppo politico o almeno quaranta deputati non chiedano che sia messa ai voti. Se non è approvata, la rettifica è rinviata alla commissione competente che può proporre una rettifica modificata o chiudere la procedura. |
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5. Le rettifiche approvate sono pubblicate nello stesso modo previsto per il testo cui fanno riferimento. Gli articoli 76, 77 e 78 si applicano mutatis mutandis. |
5. Le rettifiche approvate sono pubblicate nello stesso modo previsto per il testo cui fanno riferimento. L'articolo 78 si applica mutatis mutandis. |
Motivazione | |
L'articolo 77 diventerà un allegato. | |
Emendamento 259 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
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Principali doveri dei deputati |
Principali doveri dei deputati |
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Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo: |
Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo: |
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a) non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo; |
a) non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo; |
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b) non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo in cambio della disponibilità a influire o votare su un atto legislativo, una proposta di risoluzione, una dichiarazione scritta o un'interrogazione presentata al Parlamento o in seno a una delle sue commissioni e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione. |
b) non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo, che sia in contanti o in natura, in cambio di un dato comportamento nell'ambito delle loro attività parlamentari e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita; |
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b bis) non si impegnano a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione. |
Emendamento 260 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 4 |
Articolo 4 |
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Dichiarazione dei deputati |
Dichiarazione dei deputati |
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1. Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo adottato dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro trenta giorni dalla stessa. |
1. Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo adottato dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo alla stessa. |
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2. La dichiarazione di interessi finanziari contiene le seguenti informazioni fornite in modo preciso: |
2. La dichiarazione di interessi finanziari contiene le seguenti informazioni fornite in modo preciso: |
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a) le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, |
a) le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, |
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b) qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento; |
b) qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento; |
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c) qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all'esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo; |
c) qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all'esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo; |
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d) la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite; |
d) la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite; |
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e) qualsiasi attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva superi i 5 000 EUR in un anno civile; |
e) qualsiasi attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva di tutte le attività esterne occasionali del deputato superi i 5 000 EUR in un anno civile; |
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f) la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione, |
f) la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione, |
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g) qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi; |
g) qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi; |
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h) qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato. |
h) qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato. |
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I redditi regolari percepiti dal deputato per quanto riguarda ciascuno degli elementi dichiarati conformemente al primo comma sono collocati in una delle seguenti categorie: |
Per ciascuno degli elementi da dichiarare conformemente al primo comma, i deputati indicano, se del caso, se si tratta di un'attività retribuita o meno; per gli elementi di cui alle lettere a), c), d), e) e f), i deputati indicano altresì una delle seguenti categorie di reddito: |
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– non retribuita; |
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– da 1 EUR a 499 EUR al mese; |
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– da 500 a 1 000 EUR al mese; |
– da 500 a 1 000 EUR al mese; |
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– da 1 001 a 5 000 EUR al mese; |
– da 1 001 a 5 000 EUR al mese; |
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– da 5 001 a 10 000 EUR al mese; |
– da 5 001 a 10 000 EUR al mese; |
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– oltre 10 000 EUR al mese. |
– oltre 10 000 EUR al mese, con l'indicazione della decina di migliaia più prossima. |
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Eventuali redditi supplementari percepiti dal deputato in relazione a ciascun elemento dichiarato conformemente al primo comma sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle categorie di cui al secondo comma. |
Eventuali redditi che il deputato percepisce, ma non periodicamente, in relazione a ciascun elemento dichiarato conformemente al primo comma sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle categorie di cui al secondo comma. |
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3. Le informazioni trasmesse al Presidente a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili. |
3. Le informazioni trasmesse al Presidente a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili. |
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4. Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, o far parte di una delegazione ufficiale se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi finanziari. |
4. Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi finanziari. |
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4 bis. Qualora il Presidente riceva informazioni che lo inducono a ritenere che la dichiarazione di interessi finanziari di un deputato sia sostanzialmente erronea o non aggiornata, può consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 7 e, se del caso, chiedere al deputato di correggere la dichiarazione entro 10 giorni. L'Ufficio di presidenza può adottare una decisione in vista dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, ai deputati che non danno seguito alla richiesta di correzione del Presidente. |
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4 ter. I relatori possono elencare volontariamente nella motivazione della loro relazione gli interessi esterni che sono stati consultati in merito a questioni inerenti all'oggetto della relazione. |
Motivazione | |
Per quanto riguarda il paragrafo 2, primo comma, lettera e), anche se il termine "complessiva" sembra chiaro, i deputati spesso chiedono se i 5 000 EUR si riferiscono a ciascuna attività. Appare pertanto opportuno chiarire ulteriormente che si tratta dell'importo complessivo di tutte le attività insieme. | |
Per quanto riguarda il paragrafo 2, secondo comma, parte introduttiva: adattamento della frase introduttiva con inclusione della categoria attività "non retribuita" e introduzione di tre categorie aggiuntive quali concordate dal gruppo di lavoro della commissione AFCO. | |
Emendamento 261 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 6 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 6 |
Articolo 6 |
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Attività degli ex deputati |
Attività degli ex deputati |
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Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione, non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza26. |
Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza26. |
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__________________ |
__________________ |
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26 Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999. |
26 Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999. |
Emendamento 262 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 7 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
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Comitato consultivo sulla condotta dei deputati |
Comitato consultivo sulla condotta dei deputati |
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1. È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso "comitato consultivo"). |
1. È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso "comitato consultivo"). |
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2. Il comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tra i membri degli uffici di presidenza e i coordinatori della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico. |
2. Il comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tra i membri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico. |
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La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre. |
La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre. |
|
3. All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo. |
3. All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo. |
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In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo, il relativo membro di riserva funge da sesto membro titolare del comitato consultivo incaricato di esaminare la presunta violazione in questione. |
In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo, il relativo membro di riserva funge da sesto membro titolare del comitato consultivo incaricato di esaminare la presunta violazione in questione. |
|
4. Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti. |
4. Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti. |
|
Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare. |
Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare. |
|
5. Il comitato consultivo può, dopo aver sentito il Presidente, chiedere il parere di esperti esterni. |
5. Il comitato consultivo può, dopo aver sentito il Presidente, chiedere il parere di esperti esterni. |
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6. Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività. |
6. Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività. |
Motivazione | |
L'esperienza ha dimostrato che tali criteri restrittivi di ammissibilità (membri degli uffici di presidenza e coordinatori delle commissioni JURI o AFCO) potrebbero rivelarsi problematici, in particolare per i gruppi più piccoli i cui membri, seppure molto poco numerosi, soddisfano tutte le condizioni attualmente richieste per essere designati a comporre il comitato consultivo. | |
Emendamento 263 Regolamento del Parlamento europeo Allegato I – articolo 8 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
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Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta |
Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta |
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1. Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, il Presidente può sottoporre la questione al comitato consultivo. |
1. Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, tranne in casi manifestamente vessatori, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo. |
|
2. Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione. |
2. Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione. |
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In caso di presunta violazione del codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, il membro titolare o di riserva interessato si astiene dal partecipare ai lavori del comitato consultivo in merito alla suddetta presunta violazione. |
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3. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta, dopo aver ascoltato il deputato in questione, una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione che notifica al deputato. |
3. Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione che notifica al deputato. |
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La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento. |
La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 166, paragrafi da 3 a 3 ter, del regolamento. |
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4. Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 167 del regolamento. |
4. Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 167 del regolamento. |
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5. Qualsiasi sanzione irrogata a un deputato dopo la scadenza dei termini previsti all'articolo 167 del regolamento è comunicata dal Presidente in Aula e pubblicata in modo visibile sul sito internet del Parlamento per il resto della legislatura. |
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Motivazione | |
As regards subparagraph 1 of paragraph 2, AFCO WG clarified the current drafting in order to specifically address the situation in which an alleged breach has been committed by a member of the Advisory Committee (this would encourage the President to refer the matter to the Advisory Committee even in those circumstances). | |
For paragraph 3, subparagraph 1, alignment with Rule 166 (1) as modified. | |
Paragraph 5 to be deleted here to be inserted in Rule 166(1) so as to apply not only to the sanctions concerning a breach of the Code of Conduct on financial interest, but also to the sanctions following breaches of the rules on conduct in general. | |
Emendamento 264 Regolamento del Parlamento europeo Allegato II | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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soppresso |
Motivazione | |
L'allegato II è soppresso. | |
Emendamento 265 Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Criteri concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 130 e 131 |
Criteri concernenti le interrogazioni con richiesta di risposta scritta a norma degli articoli 130, 131 e 131 bis |
Emendamento 266 Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta: |
1. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta: |
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– specificano con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali |
– specificano con chiarezza il destinatario cui devono essere trasmesse attraverso i consueti canali interistituzionali; |
|
– si riferiscono a questioni che rientrano esclusivamente entro i limiti delle competenze delle istituzioni quali stabilite dai trattati e nell'ambito delle responsabilità del destinatario e che sono di interesse generale; |
– si riferiscono a questioni che rientrano esclusivamente entro i limiti delle competenze del destinatario, quali stabilite dai trattati o negli atti giuridici dell'Unione o nel suo ambito di attività; |
|
|
– sono di interesse generale; |
|
– sono concise e contengono una domanda comprensibile; |
– sono concise e contengono una domanda comprensibile; |
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– non superano le 200 parole; |
– non superano le 200 parole; |
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– non contengono un linguaggio offensivo; |
– non contengono un linguaggio offensivo; |
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– non trattano questioni strettamente personali; |
– non trattano questioni strettamente personali; |
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– non contengono più di tre sottoquesiti. |
– non contengono più di tre sottoquesiti. |
Emendamento 267 Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1 bis. Le interrogazioni destinate al Consiglio non possono vertere sull'argomento di una procedura legislativa ordinaria in corso o sulle funzioni di bilancio del Consiglio. |
Emendamento 268 Regolamento del Parlamento europeo Allegato III – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se il Presidente lo decide alla luce di nuovi sviluppi importanti e in risposta a una richiesta motivata dell'interrogante. |
3. Se un'interrogazione identica o simile è stata presentata e ha ottenuto risposta durante i sei mesi precedenti, o se un'interrogazione è semplicemente volta a ottenere informazioni sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento le quali siano già state fornite dalla Commissione mediante comunicazione scritta durante i sei mesi precedenti, il Segretariato trasmette all'interrogante copia dell'interrogazione precedente corredata della risposta o della comunicazione sul seguito dato. La nuova interrogazione è trasmessa al destinatario solo se il Presidente lo decide alla luce di nuovi sviluppi importanti e in risposta a una richiesta motivata dell'interrogante. |
Motivazione | |
La prima frase del paragrafo non è formulata nel modo opportuno: la conseguenza del fatto che la Commissione ha già fornito una comunicazione scritta sul seguito dato a una specifica risoluzione del Parlamento non trova riscontro nella frase. Inoltre, dovrebbe essere aggiunto un termine temporale (ad esempio sei mesi, per analogia con le interrogazioni simili): sarebbe inutile trasmettere a un deputato la comunicazione della Commissione ricevuta anni prima, in quanto non terrebbe conto degli sviluppi più recenti. | |
Emendamento 269 Regolamento del Parlamento europeo Allegato VII | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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[...] |
soppresso |
Motivazione | |
L'allegato VII è soppresso. La sezione A scompare, in quanto diventa articolo 210 bis (nuovo). Le sezioni da B a E confluiscono in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 270 Regolamento del Parlamento europeo Allegato VIII | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
Motivazione | |
L'allegato VIII è soppresso. Il testo della decisione figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 271 Regolamento del Parlamento europeo Allegato IX | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. La sezione A dell'allegato IX scompare, per essere integrata nell'articolo 116 bis. Il testo dell'accordo figurante nella sezione B dell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 272 Regolamento del Parlamento europeo Allegato X | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo delle decisioni figuranti nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 273 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XI | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo della decisione figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 274 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XII | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo dell'accordo figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 275 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XIII | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo dell'accordo figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 276 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XIV | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo del regolamento figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 277 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XV | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Si sopprime il paragrafo 1 che diventa, con lievi modifiche, interpretazione dell'articolo 166, paragrafo 2. Il testo del paragrafo 2, qui soppresso, è spostato all'articolo 11. La prima frase è stata inserita all'articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo), mentre la seconda è superflua. Il primo comma va soppresso poiché superfluo. | |
Emendamento 278 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XVI | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Orientamenti per l'approvazione della Commissione |
Approvazione della Commissione e monitoraggio degli impegni assunti durante le audizioni |
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1. I seguenti principi, criteri e disposizioni si applicano per sottoporre l'insieme del collegio della Commissione al voto di approvazione del Parlamento: |
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Parte I – Approvazione del Parlamento per quanto concerne l'insieme del collegio della Commissione |
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Articolo 1 |
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a) Base per la valutazione: |
Base per la valutazione: |
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Il Parlamento valuta i commissari designati sulla base delle loro competenze generali, del loro impegno europeo e della loro indipendenza personale. Valuta la loro conoscenza del futuro portafoglio e le loro capacità di comunicazione. |
1. Il Parlamento valuta i commissari designati sulla base delle loro competenze generali, del loro impegno europeo e della loro indipendenza personale. Valuta la loro conoscenza del futuro portafoglio e le loro capacità di comunicazione. |
|
Il Parlamento presta particolare attenzione all'equilibrio di genere e può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del Presidente eletto. |
2. Il Parlamento presta particolare attenzione all'equilibrio di genere e può esprimersi sulla distribuzione dei portafogli da parte del Presidente eletto. |
|
Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici. |
3. Il Parlamento ha facoltà di chiedere qualsiasi informazione pertinente ai fini dell'adozione di una decisione sulle attitudini dei commissari designati e si attende un'informazione esaustiva per quanto concerne i loro interessi finanziari. Le dichiarazioni d'interesse dei commissari designati sono trasmesse per esame alla commissione competente per gli affari giuridici. |
|
L'esame, da parte della commissione competente per gli affari giuridici, della dichiarazione di interessi finanziari di un commissario designato non consiste solo nel verificare che la dichiarazione sia stata debitamente completata, ma anche nel valutare se dal contenuto della dichiarazione medesima possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto d'interessi. Spetta allora alla commissione competente per l'audizione decidere se richiedere o meno al commissario designato informazioni supplementari. |
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Articolo 1 bis |
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Esame della dichiarazione di interessi finanziari |
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1. La commissione competente per le questioni giuridiche esamina le dichiarazioni di interessi finanziari e valuta se il contenuto della dichiarazione di un commissario designato sia preciso e completo, e se da esso possa essere dedotta l'esistenza di un conflitto di interessi. |
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2. La conferma da parte della commissione competente per le questioni giuridiche dell'assenza di conflitti di interessi costituisce un presupposto indispensabile per la conduzione dell'audizione da parte della commissione competente. In mancanza di una siffatta conferma, la procedura di nomina del commissario designato è sospesa e si applica la procedura di cui al paragrafo 3, lettera c). |
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3. Per l'esame delle dichiarazioni di interessi finanziari da parte della commissione competente per le questioni giuridiche si applicano le seguenti linee guida: |
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a) se, nell'ambito dell'esame della dichiarazione di interessi finanziari, la commissione ritiene, sulla base dei documenti presentati, che la dichiarazione sia precisa e completa, e non contenga alcuna informazione che lasci presupporre un conflitto di interessi reale o potenziale in relazione al portafoglio del commissario designato, il presidente trasmette una lettera in cui conferma questa constatazione alle commissioni responsabili dell'audizione o alle commissioni interessate in caso di una procedura in corso di mandato; |
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|
b) se la commissione ritiene che la dichiarazione di interessi di un commissario designato contenga informazioni incomplete o contraddittorie, o qualora siano necessarie ulteriori informazioni, essa chiede al commissario designato, conformemente all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, di fornire senza indugio informazioni supplementari e decide in seguito alla ricezione delle stesse e a una loro adeguata analisi; la commissione competente per le questioni giuridiche può decidere, ove opportuno, di invitare il commissario designato a partecipare a una discussione; |
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c) se la commissione accerta un conflitto di interessi sulla base della dichiarazione di interessi finanziari o delle informazioni supplementari fornite dal commissario designato, essa formula raccomandazioni volte a risolvere tale conflitto; le raccomandazioni possono includere la rinuncia agli interessi finanziari in questione o la modifica, da parte del Presidente della Commissione, del portafoglio del commissario designato; in casi più gravi, in mancanza di una soluzione al conflitto di interessi e in ultima istanza, la commissione competente per le questioni giuridiche può concludere che il commissario designato non è in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta; il Presidente del Parlamento chiede quindi al Presidente della Commissione quali ulteriori misure intenda prendere. |
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Articolo 2 |
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b) Audizioni: |
Audizioni: |
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Ogni commissario designato è invitato a comparire dinanzi alla o alle commissioni competenti per un'audizione unica. Le audizioni sono pubbliche. |
1. Ogni commissario designato è invitato a comparire dinanzi alla o alle commissioni competenti per un'audizione unica. |
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Le audizioni sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti su raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche. Possono essere designati dei relatori. |
2. Le audizioni sono organizzate dalla Conferenza dei presidenti su raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione. Il presidente e i coordinatori di ciascuna commissione sono responsabili delle modalità specifiche. Possono essere designati dei relatori. |
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Possono presentarsi tre casi: |
3. In caso di competenze miste sono prese opportune disposizioni per associare le commissioni interessate. Possono presentarsi tre casi: |
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a) il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente); |
a) il portafoglio del commissario designato rientra tra le competenze di un'unica commissione parlamentare; in questo caso, il commissario designato è sentito da questa sola commissione (commissione competente); |
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b) il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta (commissioni congiunte); e |
b) il portafoglio del commissario designato rientra, in proporzioni simili, tra le competenze di più di una commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalle commissioni in questione nel quadro di un'audizione congiunta (commissioni congiunte); e |
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c) il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, in associazione con l'altra o le altre commissioni (commissioni associate). |
c) il portafoglio del commissario designato rientra in larga parte tra le competenze di una commissione e in modo marginale tra quelle di almeno un'altra commissione; in questo caso, il commissario designato è sentito dalla commissione competente a titolo principale, in associazione con l'altra o le altre commissioni (commissioni associate). |
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Il Presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità delle audizioni. |
4. Il Presidente eletto della Commissione è pienamente consultato sulle modalità delle audizioni. |
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Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima sulla competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda sulla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente formula tre domande aggiuntive. Nel caso delle commissioni congiunte, ciascuna commissione ha facoltà di formulare due domande. |
5. Le commissioni sottopongono in tempo utile prima delle audizioni domande scritte ai commissari designati. Per ciascun commissario designato vi sono due domande comuni, formulate dalla Conferenza dei presidenti di commissione, di cui la prima sulla competenza generale, l'impegno europeo e l'indipendenza personale, e la seconda sulla gestione del portafoglio e la cooperazione con il Parlamento. La commissione competente sottopone cinque domande aggiuntive; non sono autorizzati sottoquesiti. Nel caso delle commissioni congiunte, ciascuna commissione ha facoltà di sottoporre tre domande. |
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Il curriculum vitae dei commissari designati e le risposte da essi fornite alle domande scritte sono pubblicati sul sito internet del Parlamento prima dell'audizione. |
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La durata prevista di ciascuna audizione è di tre ore. Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni. |
6. La durata prevista di ciascuna audizione è di tre ore. Le audizioni si svolgono in circostanze e condizioni tali da assicurare ai commissari designati possibilità identiche ed eque di presentarsi e di esporre le loro opinioni. |
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I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti. Se possibile, le domande poste nel corso dell'audizione sono raggruppate per tema. L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 162, che si applica per analogia. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva. |
7. I commissari designati sono invitati a formulare una dichiarazione orale di apertura di durata non superiore a quindici minuti. Le domande poste nel corso dell'audizione, ove possibile raggruppate per tema, sono al massimo 25. Una domanda aggiuntiva può essere posta immediatamente durante il tempo destinato a tal fine. L'essenziale del tempo di parola è assegnato ai gruppi politici, conformemente all'articolo 162, che si applica per analogia. La gestione delle audizioni mira a sviluppare un dialogo politico pluralistico tra il commissario designato e i deputati. Prima della fine dell'audizione i commissari designati hanno la possibilità di formulare una breve dichiarazione conclusiva. |
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È prevista la trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni. Una registrazione delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore. |
8. È prevista la trasmissione audiovisiva in diretta delle audizioni, messa a disposizione del pubblico e dei media a titolo gratuito. Una registrazione delle audizioni, corredata di indice, è messa a disposizione del pubblico entro ventiquattro ore. |
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Articolo 3 |
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c) Valutazione: |
Valutazione: |
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Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione. |
1. Dopo l'audizione, il presidente e i coordinatori si riuniscono senza indugio per procedere alla valutazione dei singoli commissari designati. Tali riunioni si tengono a porte chiuse. I coordinatori sono invitati a dichiarare se, a loro avviso, i commissari designati sono idonei a far parte del collegio e a svolgere i compiti specifici che sono stati loro assegnati. La Conferenza dei presidenti di commissione elabora un modello di formulario per facilitare la valutazione. |
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Nel caso delle commissioni congiunte, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l'intera procedura. |
2. Nel caso delle commissioni congiunte, il presidente e i coordinatori delle commissioni interessate agiscono congiuntamente durante l'intera procedura. |
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È prevista un'unica dichiarazione di valutazione per ciascun commissario designato. Sono inclusi i pareri di tutte le commissioni associate all'audizione. |
3. È prevista un'unica lettera di valutazione per ciascun commissario designato. Sono inclusi i pareri di tutte le commissioni associate all'audizione. |
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Se le commissioni necessitano di ulteriori informazioni per completare la valutazione, il Presidente si rivolge per iscritto a loro nome al Presidente eletto della Commissione. I coordinatori tengono conto della risposta di quest'ultimo. |
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Se i coordinatori non riescono a pervenire a un consenso sulla valutazione, ovvero in caso di richiesta di un gruppo politico, il presidente convoca una riunione della commissione al completo. Come ultima soluzione, il presidente pone le due decisioni in votazione a scrutinio segreto. |
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3 bis. I seguenti principi si applicano alla valutazione dei coordinatori: |
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a) se i coordinatori approvano all'unanimità il commissario designato, il presidente presenta una lettera di approvazione per loro conto; |
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b) se i coordinatori respingono all'unanimità il commissario designato, il presidente presenta una lettera di reiezione per loro conto; |
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c) se i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza; |
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d) qualora non possa essere raggiunta una maggioranza di almeno due terzi dei membri della commissione per approvare il candidato, i coordinatori: |
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– innanzitutto, procedono a una richiesta di informazioni complementari per il tramite di ulteriori domande scritte; |
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– se ciò non è soddisfacente, richiedono la ripresa dell'audizione per una durata di un'ora e mezza, previa approvazione della Conferenza dei presidenti; |
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e) se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato rappresentano almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente presenta una lettera per loro conto in cui dichiara che un'ampia maggioranza approva il commissario designato. Su richiesta è fatto riferimento ai punti di vista della minoranza; |
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f) se, in seguito all'applicazione della lettera d), i coordinatori che approvano il commissario designato continuano a non rappresentare almeno due terzi dei membri della commissione, il presidente convoca una riunione di commissione e pone in votazione le due domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il presidente trasmette una lettera nella quale figura la valutazione della commissione. |
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Le dichiarazioni di valutazione delle commissioni sono approvate e rese pubbliche entro ventiquattro ore dall'audizione. Le dichiarazioni sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti di commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei presidenti. Salvo che decida di chiedere ulteriori informazioni, la Conferenza dei presidenti, previo scambio di opinioni, dichiara chiuse le audizioni. |
3 ter. Le lettere di valutazione delle commissioni sono trasmesse entro ventiquattro ore dal termine della procedura di valutazione. Le lettere sono esaminate dalla Conferenza dei presidenti di commissione e successivamente trasmesse alla Conferenza dei presidenti. Salvo che decida di chiedere ulteriori informazioni, la Conferenza dei presidenti, previo scambio di opinioni, dichiara chiuse le audizioni e autorizza la pubblicazione di tutte le lettere di valutazione. |
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Articolo 4 |
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Presentazione del collegio |
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Il Presidente eletto presenta il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 123, paragrafi 3, 4 e 5. |
1. Il Presidente eletto è invitato a presentare il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento cui sono invitati il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La presentazione è seguita da una discussione. A conclusione della discussione, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 123, paragrafi da 3 a 5 ter. |
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Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva. |
2. Dopo la votazione sulla proposta di risoluzione, il Parlamento vota sull'opportunità o meno di approvare la nomina, quale organo, del Presidente eletto e dei commissari designati. Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Può aggiornare la votazione alla seduta successiva. |
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Articolo 5 |
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Monitoraggio degli impegni assunti durante le audizioni |
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Gli impegni assunti e le priorità enunciate dai commissari designati durante le audizioni sono oggetto di esame, nel corso dell'intero mandato, da parte della commissione competente, nel contesto del dialogo annuale strutturato con la Commissione avviato conformemente all'allegato IV, paragrafo 1, dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. |
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2. Le seguenti disposizioni si applicano in caso di mutamento, nel corso del mandato, della composizione del Collegio dei Commissari o di una sostanziale modifica delle competenze: |
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Parte II – Modifica sostanziale delle competenze o mutamento, nel corso del mandato, della composizione |
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Articolo 6 |
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Vacanza |
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a) in caso di vacanza per dimissioni volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il Parlamento invita senza indugio il commissario designato a partecipare ad un'audizione alle stesse condizioni definite al paragrafo 1; |
In caso di vacanza per dimissioni volontarie o d'ufficio ovvero di decesso, il Parlamento invita senza indugio il commissario designato a partecipare ad un'audizione alle stesse condizioni definite nella Parte I. |
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Articolo 7 |
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Adesione di un nuovo Stato membro |
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b) in caso di adesione di un nuovo Stato membro, il Parlamento invita il commissario designato a partecipare a un'audizione alle stesse condizioni definite al paragrafo 1; |
In caso di adesione di un nuovo Stato membro, il Parlamento invita il commissario designato a partecipare a un'audizione alle stesse condizioni definite nella Parte I. |
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Articolo 8 |
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Modifica sostanziale delle competenze |
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c) in caso di modifica sostanziale delle competenze, i commissari interessati sono invitati a comparire dinanzi alle commissioni competenti prima di assumere il nuovo incarico. |
In caso di modifica sostanziale delle competenze durante il mandato della Commissione, i commissari interessati sono invitati a partecipare a un'audizione alle stesse condizioni stabilite nella Parte I prima di assumere il nuovo incarico. |
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Articolo 9 |
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Votazione in Aula |
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In deroga alla procedura di cui al paragrafo 1, lettera c), ottavo comma, quando la votazione in Aula riguarda la nomina di un unico commissario il voto avviene a scrutinio segreto. |
In deroga alla procedura di cui all'articolo 118, paragrafo 5 bis, quando la votazione in Aula riguarda la nomina di un unico commissario il voto avviene a scrutinio segreto. |
Motivazione | |
The tile is derived from §8 of EP resolution of 8 September 2015 on procedures and practices regarding Commissioner hearings, lessons to be taken from the 2014 process - (Rapporteur R. Corbett). | |
For subparagraph 3, point a, paragraph 1, interpretation adopted on 28 April 2015:"Scrutiny of the declaration of financial interests of a Commissioner-designate by the committee responsible for legal affairs consists not only in verifying that the declaration has been duly completed but also in assessing whether a conflict of interests may be inferred from the content of the declaration. It is then for the committee responsible for the hearing to decide whether or not it requires further information from the Commissioner-designate."In line with §§ 4 and 13 of the EP resolution of 8 September 2015, the JURI committee is preparing an initiative report on guidelines concerning the Commissioners' declarations of interests. The rapporteur (Mr Pascal Durand Greens / EFA) would normally present a draft report to the JURI committee in September 2016. | |
For subparagraph 1 of point b, paragraph 1, the principle that "the hearings shall be held in public." is already laid down in Rule 118 §3. Moreover, the second part of point 2.8 below is also intimately linked to the publicity of the hearings. | |
As regards subparagraph 5, point, paragraph 1, transposition of § 6 of the EP resolution of 8 September 2015.Transposition of §11 of the EP resolution | |
Concerning subparagraph 7, point b of paragraph 1: transposition of §7 of the EP resolution of 8 September 2015. | |
Regarding subparagraph 8, point b of paragraph 1, public communication of the hearings is now addressed under a new Article 2 §8 of the annex. | |
As regards to subparagraph 4 and 5 of point c, paragraph 1, and article 3, paragraph 3 a (new): consequence of transposition of § 9 of the EP resolution of 8 September 2015. | |
Subparagraph 6, point c of paragraph 1, transposition of § 9 and 3rd indent of § 11 of the EP resolution of 8 September 2015, the evaluation is not necessarily completed after the "first" hearing. | |
Titile of Article 4 added to clarify the text | |
Regarding squbparagraph 7, point c of paragraph 1, articles 4.1. and 4.2 are in fact a repetition of the contents of Rule 118(5) to (7) (new numbering). Either Articles 4.1. and 4.2 should be deleted (preferably) or their wording should be fully harmonised with that of Rule 118(5) to (7). | |
Concerning article 5 (new), transposition of § 8 of the EP resolution of 8 September 2015. | |
Emendamento 279 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XVI bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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ALLEGATO XVI BIS |
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Requisiti per la redazione degli atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria |
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1. Gli atti menzionano il tipo di atto, seguito dal numero di riferimento, dai nomi delle due istituzioni che lo hanno adottato, dalla data della loro firma e da un'indicazione dell'oggetto. |
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2. Gli atti contengono quanto segue: |
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a) la formula "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea", |
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b) l'indicazione delle disposizioni in virtù delle quali l'atto è adottato, precedute dalla parola "visto", |
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c) il visto relativo alle proposte presentate, ai pareri ottenuti e alle consultazioni effettuate, |
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d) la motivazione dell'atto, che comincia con la formula "considerando quanto segue" o "considerando che", |
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e) una formula quale "hanno adottato il presente regolamento" o "hanno adottato la presente direttiva" o "hanno adottato la presente decisione", seguita dal corpo dell'atto. |
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3. Gli atti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in parti, titoli, capi e sezioni. |
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4. L'ultimo articolo di un atto stabilisce la data dell'entrata in vigore, qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. |
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5. L'ultimo articolo di un atto è seguito: |
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– dalla formula appropriata, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, in relazione alla sua applicabilità; |
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– dalla formula "Fatto a ...", seguita dalla data della firma dell'atto; |
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– dalla formula "Per il Parlamento europeo, Il Presidente", "Per il Consiglio, Il Presidente", seguita dai nomi del Presidente del Parlamento europeo e del Presidente del Consiglio in carica al momento della firma dell'atto. |
Motivazione | |
Testo proveniente dall'articolo 77 (invariato). Base giuridica all'articolo 78. | |
Emendamento 280 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XVII | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo della decisione della Conferenza dei presidenti figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 281 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XVIII | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo dell'accordo figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 282 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XIX | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo della dichiarazione figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 283 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XX | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo del codice di condotta figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
Emendamento 284 Regolamento del Parlamento europeo Allegato XXI | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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[...] |
soppresso |
Motivazione | |
Sopprimere. Il testo dell'accordo figurante nell'allegato sarà incluso in un compendio di atti giuridici facilmente accessibile ai deputati e ad altre persone. | |
- [1] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
MOTIVAZIONE
Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha eseguito revisioni periodiche del suo regolamento, spesso in seguito all'adozione di nuovi trattati che hanno rafforzato i suoi poteri[1].
L'attuale revisione nasce in gran parte per motivi interni al Parlamento: contribuire ad un migliore funzionamento del Parlamento, chiarire le norme, rafforzare la trasparenza, proteggere il Parlamento da elementi politici perturbativi intesi a sabotarne i lavori. Pochi emendamenti sono legati a modifiche più ampie quali l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 2016 o l'istituzione di nuovi organismi nel contesto dell'Unione bancaria. Alcune modifiche sono inoltre state apportate in seguito alla relazione Corbett del 2015 sulle procedure e le prassi concernenti le audizioni della Commissione.
I lavori preparatori per questo riesame globale del regolamento sono stati realizzati dal gruppo presieduto dal Vicepresidente del Parlamento WIELAND e costituito da un membro di ciascun gruppo politico: oltre al presidente (PPE) il gruppo era composto dal relatore (S&D), Kazimierz UJAZDOWSKI (ECR), Charles GOERENS (ALDE), Helmut SCHOLZ (GUE), Max ANDERSSON (Verdi), Isabella ADINOLFI (EFDD) e Gerolf ANNEMANS (ENF).
Il gruppo era assistito da una task force messa a disposizione dal segretariato, al fine di apportare il contributo dell'esperienza acquisita nei servizi e nelle commissioni. Il gruppo di lavoro si è riunito regolarmente per circa 18 mesi ed ha conseguito un ampio consenso su numerosi punti, anche se non su tutti.
Gran parte del lavoro svolto è di natura tecnica, giuridica e linguistica ed è inteso a migliorare il regolamento nel dettaglio. Tuttavia sono state anche apportate modifiche di più ampia portata.
Accordi in prima lettura (nuova sezione 3 – articolo 73 bis (nuovo))
Alcuni chiedevano la soppressione degli accordi in prima lettura, mentre altri ne riconoscevano i benefici. È stato conseguito un compromesso, sostenuto da tutti i gruppi, che prevede che tali accordi siano mantenuti, seppure con alcune garanzie e maggiore trasparenza. Una commissione può decidere di avviare negoziati con le altre istituzioni (dopo aver adottato la propria relazione) a maggioranza assoluta, tuttavia tale decisione deve essere annunciata in plenaria e, se vi sono obiezioni da parte dei gruppi o di un gruppo di deputati che rappresenta almeno un decimo del Parlamento, la plenaria deve esprimere un voto di conferma. In assenza di una maggioranza che confermi tale decisione, la relazione è iscritta all'ordine del giorno della plenaria successiva e viene fissato un termine per gli emendamenti.
Accordi in seconda lettura (nuovo articolo 73 bis)
In seconda lettura, e in vista di preparare i negoziati, è prevista la possibilità per una commissione di adottare orientamenti concernenti eventuali questioni trattate nella posizione del Consiglio che non sono coperte dalla posizione in prima lettura del Parlamento europeo.
Applicazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"
Le modifiche necessarie ai fini dell'applicazione dell'accordo saranno integrate nel regolamento:
• Il Presidente può negoziare l'accordo interistituzionale annuale sulla programmazione legislativa con la Commissione e il Consiglio sulla base di un contributo della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei presidenti di commissione.
• Il Presidente può firmare solo previa approvazione della CdP.
• Una commissione può decidere di accelerare una procedura legislativa se quest'ultima è stata identificata come una priorità nell'accordo di programmazione interistituzionale.
• La Commissione deve rispondere a richieste di iniziativa presentate dal Parlamento entro tre mesi e, in caso di mancata risposta, deve comparire dinanzi alla commissione competente.
• Il ritiro delle proposte da parte della Commissione deve essere discusso con la commissione competente del PE e successivamente, in mancanza di un accordo, in plenaria.
• Eventuali modifiche alla base giuridica delle proposte devono essere precedute da un dibattito interistituzionale.
Integrazione della parità di genere (articolo 38 bis (nuovo))
È prevista la possibilità per la commissione FEMM, per un gruppo politico o per 40 deputati di chiedere che una proposta sia deferita alla commissione FEMM per un parere, laddove si tratti di una questione di genere.
Dibattiti di attualità ("Aktuelle Stunde") (articolo 153 bis)
D'ora in poi, nel corso di ogni tornata, una o due ore saranno dedicate a dibattiti di attualità di grande interesse per la politica dell'Unione europea. Ciascun gruppo politico ha diritto di chiedere almeno un dibattito all'anno. La Conferenza dei presidenti (CdP) garantirà una distribuzione equa. Se una maggioranza di quattro quinti è in disaccordo con il tema del dibattito di attualità, esso non avrà luogo.
Trasparenza
A causa di un ritardo sulla votazione della relazione Giegold, gli elementi di tale relazione che comportavano modifiche al regolamento del Parlamento sono stati esaminati nel contesto della presente relazione senza attendere (o pregiudicare) l'esito finale della relazione Giegold. Gli emendamenti proposti al regolamento coprono diverse questioni in materia di trasparenza e responsabilità, alcune delle quali derivano da discussioni concernenti la relazione Giegold. Essi includono in particolare:
Il fatto di consentire ai relatori di allegare un modello di "impronta legislativa" alle loro relazioni (in linea con la decisione dell'Ufficio di presidenza sull'impronta legislativa).
Il divieto per i deputati al Parlamento europeo di svolgere attività di lobbismo remunerate.
Una ripartizione maggiormente dettagliata delle dichiarazioni di interessi finanziari dei deputati al Parlamento europeo.
La verifica che le dichiarazioni di interessi finanziari siano aggiornate e precise.
L'obbligo per gli ex deputati al Parlamento europeo di informare il PE se intraprendono una nuova attività di lobbismo.
Ritiro dei titoli di accesso dei lobbisti registrati che non rispettano il regolamento.
Ritiro dei titoli di accesso per coloro che rifiutano un invito a presentarsi dinanzi ad una commissione di inchiesta.
I titoli di accesso per l'entourage non saranno utilizzati per i lobbisti.
Maggiore trasparenza per gli intergruppi.
Altri nuovi articoli sopra citati migliorano inoltre la trasparenza, in particolare quelli relativi agli accordi in prima lettura, la trasparenza dei triloghi e le audizioni di conferma con i Commissari (destinate anche ad esaminare eventuali conflitti di interessi di questi ultimi).
Misure destinate a migliorare l'efficienza:
• L'ordine di votazione degli atti legislativi è stabilito in modo più chiaro (articolo 59, ecc.) in quanto ordina in sequenza le votazioni sulla reiezione immediata, su un accordo provvisorio conseguito, sugli emendamenti e sulla votazione finale di approvazione/reiezione. È soppressa la doppia votazione sulla proposta legislativa e successivamente sulla risoluzione legislativa: le risoluzioni legislative saranno automaticamente adeguate all'esito della votazione sull'atto legislativo.
• Il tempo delle interrogazioni (articolo 129) è modificato e si svolge secondo uno stile "domanda-risposta" che dà la possibilità di rivolgere ai Commissari un'interrogazione seguita da una seconda interrogazione aggiuntiva di 30 secondi.
• Interrogazioni scritte (articolo 130) Per ridurre il numero eccessivo di interrogazioni presentate (attualmente più di 60 000 all'anno) in alcuni casi unicamente per motivi statistici, ciascun deputato al Parlamento europeo potrà presentare un massimo di 20 interrogazioni per un periodo continuativo di tre mesi.
• Le proposte di risoluzione saranno limitate a non più di una al mese per deputato.
• Le votazioni per appello nominale in plenaria saranno limitate a 100 votazioni per appello nominale per gruppo per tornata (articolo 180, 1 bis).
• Dichiarazioni scritte: vi è la proposta (con una votazione libera suggerita) di abolirle. Qualora siano mantenute, per presentarle saranno necessari almeno 40 deputati di 3 gruppi ed esse non dovranno riguardare procedure in corso.
Soglie (articolo 168 bis):
Pur non prevedendo, in linea generale, un innalzamento delle soglie richieste per le diverse procedure in seno al Parlamento, la relazione propone di avviare una razionalizzazione al fine di ridurre le soglie attuali a tre, che si sostituiranno alle numerose soglie preesistenti:
- Soglia minima: un gruppo o singoli deputati che insieme costituiscono un ventesimo dei deputati al Parlamento;
- Soglia media: uno o più gruppi o singoli deputati che insieme costituiscono un decimo dei deputati al Parlamento;
- Soglia massima: uno o più gruppi o singoli deputati che insieme costituiscono un quinto dei deputati al Parlamento.
Sono stati avanzati suggerimenti volti ad innalzare la soglia necessaria per costituire un gruppo politico, che nel PE è inferiore rispetto alla maggior parte dei parlamenti nazionali, al fine di evitare il proliferare di piccoli gruppi estremisti; tuttavia tali suggerimenti non hanno trovato ampio sostengo nel gruppo di lavoro. È stato invece introdotto un nuovo requisito che prevede che ciascun deputato che aderisce ad un gruppo debba firmare una dichiarazione di affinità politica.
Elezione del Presidente della Commissione con votazione per appello nominale invece che a scrutinio segreto (articolo 117)
In seno al Parlamento vi sono posizioni divergenti in materia. La relazione propone quindi un emendamento che prevede una votazione per appello nominale, che i deputati al Parlamento europeo possono decidere di sostenere o meno. I gruppi possono autorizzare una votazione libera in merito, dato che le divisioni sono più di natura culturale che politica.
Le nuove procedure per le audizioni della Commissione, stabilite dal Parlamento nel contesto della relazione Corbett del 2015 sulle audizioni, sono trasposte nel regolamento.
Nomine relative agli organismi di governance economica (articolo 122 bis)
Sono introdotte procedure concernenti la votazione da parte del PE, previa audizione dei candidati, sulle nomine relative a SSM, SRB, ABE, EFSI ecc.
Condotta dei deputati al Parlamento europeo (articolo 165 sulle misure e articolo 166 sulle sanzioni)
I deputati al Parlamento europeo saranno ormai oggetto di sanzioni (da parte del Presidente) qualora facciano uso di un linguaggio diffamatorio, razzista o xenofobo o intraprendano azioni di disturbo dell'attività parlamentare. Se del caso, possono essere ritenuti responsabili di tale comportamento da parte del loro personale.
Le sanzioni per gravi comportamenti scorretti sono state rafforzate (fino a 30 giorni di indennità giornaliera, raddoppiati in caso di ripetizione) e revoca della facoltà di rappresentare il Parlamento europeo all'esterno (nelle delegazioni, riunioni interistituzionali ecc.) fino ad un anno.
Seggi nelle commissioni appartenenti ai gruppi (articolo 199)
Si propone che i seggi in seno alle commissioni cui sono assegnati i deputati rimangano presso il gruppo interessato qualora i deputati abbandonino il gruppo. In tal modo si rafforza la stabilità della composizione politica delle commissioni, le quali dovrebbero rispecchiare l'equilibrio del Parlamento nel suo complesso. Pertanto:
I deputati non saranno più assegnati formalmente alle commissioni dalla plenaria. Saranno invece i gruppi a designare i deputati, in funzione del numero di seggi cui hanno diritto, e ad informarne la Conferenza dei presidenti (CdP) in vista (unicamente) di un annuncio in plenaria.
Se un deputato abbandona un gruppo, il suo seggio in commissione viene assegnato dal gruppo stesso. Il gruppo cui il deputato aderisce gli assegnerà quindi un seggio in seno ad una commissione.
In tal modo si risolve anche il problema dei sostituti che perdono il loro seggio nel caso in cui un deputato a pieno titolo cambi gruppo.
Nel caso di grandi modifiche dell'equilibrio in seno al Parlamento, la CdP può adeguare le commissioni onde garantire che la loro composizione rifletta quella del Parlamento.
Delegazioni interparlamentari
A partire dalle prossime elezioni, non sarà possibile che più di un terzo dei membri della delegazione abbiano la stessa nazionalità.
- [1] Relazione Corbett sull'adeguamento del regolamento al trattato di Lisbona (A6-0277/2009), relazione Corbett sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo (A6-0273/2009), relazione Corbett sulla ristrutturazione del regolamento del Parlamento europeo (A5-0068/2004), relazione Corbett sulla revisione generale del regolamento (A5-0008/2002), relazione Corbett-Palacio-Gutierrez Report sulle modifiche da apportare al regolamento (A4-0022/1999).
PARERE della commissione per i bilanci (26.10.2016)
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
(2016/2114(REG))
Relatore per parere: Jean Arthuis
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 25 – paragrafo 6 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6. L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti. |
6. L'Ufficio di presidenza adotta l'organigramma del Segretariato generale per ciascun esercizio finanziario e stabilisce i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti. |
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 25 – paragrafo 7 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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7. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento. |
7. L'Ufficio di presidenza stabilisce e adotta il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per ciascun esercizio finanziario. |
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 88 – paragrafo 5 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. I progetti di emendamento allo stato di previsione del Parlamento che riprendano progetti analoghi a quelli già respinti dal Parlamento in sede di elaborazione di tale stato di previsione, sono posti in discussione solo se hanno ottenuto il parere favorevole della commissione competente per il merito. |
soppresso |
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Stato di previsione del Parlamento |
Stato di previsione e organigramma del Parlamento |
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. L'Ufficio di presidenza stabilisce il progetto preliminare di stato di previsione sulla base di una relazione del Segretario generale. |
1. L'Ufficio di presidenza stabilisce e adotta lo stato di previsione del Parlamento e l'organigramma per ciascun esercizio finanziario sulla base della pianificazione di medio e lungo termine e della pianificazione annuale elaborate dal Segretario generale. La pianificazione di medio e lungo termine prevede una chiara distinzione tra investimenti e spese operative. |
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 87 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1 bis. Le relazioni elaborate dal Segretario generale comprensive della pianificazione di bilancio di medio e lungo termine e della pianificazione annuale, unitamente a tutti i documenti pertinenti, sono trasmesse alla commissione competente per le questioni di bilancio. |
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Il Presidente trasmette il progetto preliminare alla commissione competente, che redige il progetto di stato di previsione e ne riferisce al Parlamento. |
soppresso |
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 3 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Il Presidente fissa un termine per la presentazione di emendamenti al progetto di stato di previsione. |
soppresso |
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 3 – comma 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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La commissione competente esprime il suo parere su tali emendamenti. |
soppresso |
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. Il Parlamento stabilisce lo stato di previsione. |
soppresso |
Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 5 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Il Presidente trasmette lo stato di previsione alla Commissione e al Consiglio. |
5. Il Presidente trasmette lo stato di previsione e l'organigramma per ciascun esercizio finanziario alla commissione competente per le questioni di bilancio, alla Commissione e al Consiglio. |
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 6 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6. Le disposizioni che precedono si applicano anche agli stati di previsione per bilanci rettificativi. |
soppresso |
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 6 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6 bis. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali e impreviste, l'Ufficio di presidenza può adottare una lettera rettificativa allo stato di previsione del Parlamento. |
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L'Ufficio di presidenza sottopone la lettera rettificativa alla commissione competente per le questioni di bilancio entro il 1° settembre di ciascun esercizio finanziario. |
Emendamento 14 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 96 – paragrafo 6 ter (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6 ter. Viene avviata una procedura di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio qualora il parere di quest'ultima sul progetto di bilancio diverga dalle decisioni iniziali dell'Ufficio di presidenza sullo stato di previsione del Parlamento. L'esito della concertazione è incluso nella votazione in Aula sull'adozione del bilancio annuale, a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Emendamento 15 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 97 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 97 |
soppresso |
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Procedure da applicare per stabilire lo stato di previsione del Parlamento |
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1. Per quanto riguarda il bilancio del Parlamento, l'Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio decidono in fasi successive: |
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(a) l'organigramma |
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(b) il progetto preliminare e il progetto di stato di previsione. |
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2. Le decisioni sull'organigramma sono prese secondo la seguente procedura: |
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(a) l'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma di ciascun esercizio, |
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(b) viene avviata una procedura di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione competente per le questioni di bilancio qualora il parere di quest'ultima diverga delle decisioni iniziali dell'Ufficio di presidenza, |
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c) al termine della procedura, la decisione finale sullo stato di previsione dell'organigramma spetta all'Ufficio di presidenza, conformemente all'articolo 222, paragrafo 3, fatte salve le decisioni prese conformemente all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
|
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3. Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto, la procedura relativa ai preparativi ha inizio non appena l'Ufficio di presidenza si sia pronunciato definitivamente sull'organigramma. Le tappe di tale procedura sono quelle delineate all'articolo 96. Si avvia una fase di concertazione se la commissione competente per le questioni di bilancio e l'Ufficio di presidenza hanno posizioni molto divergenti. |
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Emendamento 16 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 222 – paragrafo 3 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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L'Ufficio di presidenza stabilisce l'organigramma del Segretariato generale e i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti. |
L'Ufficio di presidenza stabilisce e adotta l'organigramma del Segretariato generale e stabilisce i regolamenti relativi alla situazione amministrativa e finanziaria dei funzionari e degli altri agenti. |
Emendamento 17 Regolamento del Parlamento europeo Allegato VI – sezione IV – punto 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell'Unione europea nonché la negoziazione e l'applicazione degli accordi interistituzionali in materia; |
2. le prerogative di bilancio del Parlamento, vale a dire il bilancio dell'Unione europea nonché la negoziazione e l'applicazione degli accordi interistituzionali in materia, e gli strumenti speciali correlati; |
Emendamento 18 Regolamento del Parlamento europeo Allegato VI – sezione IV – punto 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. lo stato di previsione del Parlamento, in conformità della procedura definita nel regolamento; |
soppresso |
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
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Approvazione |
24.10.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
29 7 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Heidi Hautala, Alain Lamassoure, Stanisław Ożóg, Tomáš Zdechovský |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Linda McAvan, Virginie Rozière |
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PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (18.10.2016)
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
(2016/2114(REG))
Relatore per parere: Ingeborg Gräßle
SUGGERIMENTI
La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 94 – parte introduttiva | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare: |
Le disposizioni che disciplinano la procedura relativa al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio, in conformità dell'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano anche alla procedura relativa al discarico da dare: |
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 94 – comma 1 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Il discarico agli organi di cui al primo comma, quarto trattino, forma oggetto di relazioni distinte, una per ogni organo. |
Motivazione | |
The proposed change reinstates the original wording of this paragraph clarifying that: (1) discharge is granted on the basis of article 319 of the treaty and (2) the long current practice of preparing individual reports for the discharged bodies referred to in the fourth indent for the following reasons: | |
1. In recent year's the bodies covered by rule 94 (fourth indent) have been at the center of the discharge procedure. The proposal to deal with those bodies in a single report would make it more difficult to early identify possible problems and to ensure proper financial management for agengies and joint undertakings. | |
2. A single report would also diffuse the accountability of each separate body, and would make it more challenging for the Committee on Budgetary Control, and consequently the Parliament, to scrutinise in detail the implementation of the tasks and the budget execution of individual agencies and joint undertakings. | |
3. Furthermore a number of considerations of political and practical nature also speak in favour of maintaining Rule 94 in its current version, such as a better visibility of Parliament's scrutiny of each agency and other bodies and a stronger public accountability of their financial management, as well as the Council's practice to present individual discharge recommendations on each of them; | |
4. Under Rule 94 (fourth indent) CONT Committee prepares the discharge reports for two different legal entities: EU decentralised agencies and joint undertakings. With due regard to that CONT has different "Rapporteurs" and inclusive different Political Groups responsible for those reports. It appears therefore that they shouldn't be treated under the same report. CONT also reflects on a thematic regrouping of the discharge reports for EU decentralised agencies in order to have more than one rapporteur for this sector. | |
5. EU agencies are set up to perform specific tasks under EU law. The legal basis for each decentralised agency is set by its individual founding regulation. The EU agencies are established upon Commission's proposal by the European Parliament and the Council of the European Union;6. Joint undertakings are established on the basis of Article 187 TFEU (ex Article 171 TEC) to realise public-private partnerships at European level in the field of industrial research. The founding members of the joint undertakings are typically the European Commission, not-for-profit industry-led associations and some Member States; | |
7. Moreover according to Article 208 of the Financial Regulation, Parliament, on the recommendation of the Council, has to grant discharge to all bodies "set up under the TFEU and the Euratom Treaty and which have legal personality and receive contributions charged to the budget". Articles 108 and 109 of the Commission framework financial regulation for the bodies referred to in Article 208 of the Financial Regulation1, as well as the constituent acts establishing the agencies and other bodies contain more detailed provisions on the discharge of these bodies; | |
8. It results from these provisions that Parliament has to examine the implementation of the budget (accounts, financial statements) of each of the agencies and other bodies individually in the light of the individual reports of the Court of Auditors and take an individual and distinct decision on granting, postponing or rejecting the discharge as regards each of them; | |
9. The amendment ("dealt with in a single report which shall contain separate sections") is not clear in this respect. Even if they were assembled in a single report, the discharge decisions for each body constitute legally distinct decisions which have to be separately adopted by Parliament and could not be replaced by a single vote; | |
10. Taking this into account, the proposed amendment obstructs the culture of responsibility within the agencies and joint undertakings.In the light of general principles of Union law, such as transparency (Article 1(2) TEU) and legal certainty, the existing version of Rule 94 and Parliament's current practice to adopt separate discharge reports on each of the entities referred to in Article 208 of the Financial Regulation appears preferable; | |
11. Preparing only a single report for 41 bodies (33 EU agencies and 8 joint undertakings) would undermine the importance of the tasks performed by those bodies as well as their autonomy, in particular of the regulatory agencies and those with the function of independent information collection; | |
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
|
Approvazione |
26.9.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
23 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Cătălin Sorin Ivan, Andrey Novakov, Julia Pitera, Richard Sulík |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Edouard Ferrand |
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PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (13.10.2016)
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
(2016/2114(REG))
Relatore per parere: Giovanni La Via
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 73 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 73 bis |
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Negoziati precedenti alla seconda lettura del Parlamento |
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Se la posizione del Consiglio in prima lettura è stata deferita alla commissione competente, la posizione del Parlamento in prima lettura costituisce, nel rispetto dell'articolo 69, il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo. |
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|
Qualora la posizione del Consiglio contenga elementi che non sono contemplati dal progetto di atto legislativo o dalla posizione del Parlamento in prima lettura, la commissione può adottare orientamenti per la squadra negoziale, anche sotto forma di emendamenti alla posizione del Consiglio. |
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
|
Approvazione |
13.10.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
64 0 0 |
|||
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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|
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Guillaume Balas, Paul Brannen, Nicola Caputo, Michel Dantin, Mark Demesmaeker, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Mihai Ţurcanu |
||||
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Nicola Danti, Anna Hedh, Marco Zullo |
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PARERE della commissione giuridica (19.10.2016)
destinato alla commissione per gli affari costituzionali
sulla revisione generale del regolamento del Parlamento europeo
(2016/2114(REG))
Relatore: Pavel Svoboda
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 3 – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
3. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente per la verifica dei poteri, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali. |
3. Il Parlamento, sulla base di una relazione della sua commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri e decide in merito alla validità del mandato di ciascuno dei membri neoeletti, nonché in merito a eventuali contestazioni presentate in base alle disposizioni dell'Atto del 20 settembre 1976, fatta eccezione delle disposizioni che, ai sensi di tale Atto, rientrano esclusivamente nel quadro delle disposizioni nazionali cui l'Atto rinvia |
|
|
La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto. |
|
|
Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento. |
(Cfr. emendamenti 2 e 3 all'articolo 3, paragrafo 4, commi 1 e 2) | |
Motivazione | |
La "commissione competente" è chiaramente indicata all'allegato VI. Le parole "eccettuate quelle fondate sulle leggi elettorali nazionali" non sono del tutto in linea con l'articolo 12 dell'Atto del 1976, vale a dire "fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia". Inoltre, il paragrafo 4, commi 1 e 2, deve essere spostato al paragrafo 3 per motivi di coerenza. | |
Emendamento 2 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
4. La relazione della commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la graduatoria, così come risulta dal voto. |
soppresso |
(Cfr. emendamento 1 all'articolo 3, paragrafo 2 e emendamento 3 all'articolo 3, paragrafo 4, comma 2) | |
Motivazione | |
Il paragrafo 4, commi 1 e 2, deve essere spostato al paragrafo 3 per motivi di coerenza. | |
Emendamento 3 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regolamento. |
soppresso |
(Cfr. emendamento 1 all'articolo 3, paragrafo 1 e emendamento 2 all'articolo 3, paragrafo 4, comma 1) | |
Motivazione | |
Il paragrafo 4, commi 1 e 2, deve essere spostato al paragrafo 3 per motivi di coerenza. | |
Emendamento 4 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
|
Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri. |
4. Il Parlamento, sulla base di una proposta della commissione competente, procede immediatamente alla verifica dei poteri di ciascun deputato che sostituisce un deputato uscente e può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri. |
Motivazione | |
Questo comma diventerà il paragrafo 4. L'emendamento chiarisce la procedura da applicare in caso di sostituzione dei singoli deputati nel corso della legislatura. A tale scopo, l'uso del termine "proposta" al posto di "relazione" consente di ricorrere a una procedura semplificata nei casi non problematici. Tale modifica è in linea con la prassi vigente. | |
Emendamento 5 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 3 – paragrafo 6 – comma 1 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
6. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull'esercizio del mandato di un deputato al Parlamento europeo o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione europea, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina. |
6. La commissione competente vigila a che qualsiasi informazione suscettibile di incidere sull'eleggibilità del deputato al Parlamento europeo o sull'eleggibilità o sulla graduatoria dei sostituti sia comunicata immediatamente al Parlamento dalle autorità degli Stati membri o dell'Unione europea, con l'indicazione della data di decorrenza qualora si tratti di una nomina. |
Motivazione | |
La nuova formulazione è più precisa e rispecchia maggiormente la logica alla base della disposizione. | |
Emendamento 6 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 1 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma dell'Atto del 20 settembre 1976. Il mandato cessa inoltre per morte o per dimissioni. |
1. L'inizio e il termine del mandato sono determinati a norma degli articoli 5 e 13 dell'Atto del 20 settembre 1976. |
Motivazione | |
Dal momento che tutti questi casi sono disciplinati dall'Atto del 1976 – in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, che aggiunge il caso di "decadenza del mandato" a quello di "dimissioni o di decesso" – la seconda frase del paragrafo è superflua. | |
Emendamento 7 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 2 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
2. I deputati restano in carica fino all'apertura della prima seduta del Parlamento successiva alle elezioni. |
soppresso |
Motivazione | |
Questa disposizione rientra già nell'articolo 5 dell'Atto del 1976, che è l'unica fonte giuridica del principio in questione. | |
Emendamento 8 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano allo spirito o alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, essa ne informa il Parlamento affinché quest'ultimo decida se constatare o meno la vacanza. |
Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni corrispondano all'Atto del 20 settembre 1976, viene constatata una vacanza con effetto a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni e il Presidente ne informa il Parlamento. |
(Cfr. emendamento 9 all'articolo 4, paragrafo 3, comma 3) | |
Motivazione | |
Poiché il caso di dimissioni problematiche costituisce l'eccezione e non la regola, è opportuno invertire l'ordine dei commi 2 e 3 e adattare la loro formulazione. | |
Emendamento 9 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 3 | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
|
In caso contrario, la constatazione della vacanza vale a partire dalla data indicata dal deputato dimissionario nel verbale delle dimissioni. Il Parlamento non vota in merito. |
Qualora la commissione competente ritenga che le dimissioni non corrispondano all'Atto del 20 settembre 1976, essa propone al Parlamento di non constatare la vacanza. |
(Cfr. emendamento 8 all'articolo 4, paragrafo 3, comma 2) | |
Motivazione | |
Poiché il caso di dimissioni problematiche costituisce l'eccezione e non la regola, è opportuno invertire l'ordine dei commi 2 e 3 e adattare la loro formulazione. | |
Emendamento 10 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 3 – interpretazione | |
|
Testo in vigore |
Emendamento |
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Per ovviare a talune circostanze eccezionali, segnatamente allorché una o più tornate si svolgano tra la decorrenza delle dimissioni e la prima riunione della commissione competente, il che non consentirebbe al gruppo politico cui appartiene il deputato dimissionario di sostituirlo durante tali tornate, non essendo stata constatata la vacanza, è istituita una procedura semplificata. Essa dà mandato al relatore della commissione competente, cui tali fascicoli sono stati affidati, di esaminare senza indugio ogni dimissione debitamente notificata e, qualora un ritardo di qualsiasi genere nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, di deferire la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3: |
soppresso |
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– informi il Presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata, |
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– oppure, convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore. |
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(Cfr. emendamento 11 all'articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)) | |
Motivazione | |
È opportuno convertire l'attuale interpretazione in un nuovo paragrafo e adattarne la formulazione. | |
Emendamento 11 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3 bis. Qualora non sia prevista una riunione della commissione competente prima della tornata successiva, il relatore della commissione competente esamina senza indugio ogni dimissione che gli è stata debitamente notificata. Qualora un ritardo nell'esame della notifica possa produrre effetti pregiudizievoli, il relatore deferisce la questione al presidente della commissione affinché questi, conformemente al disposto del paragrafo 3: |
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– informi il Presidente del Parlamento, a nome della commissione, che la vacanza può essere constatata; ovvero |
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– convochi una riunione straordinaria della commissione per esaminare problemi particolari rilevati dal relatore. |
(Cfr. emendamento 10 all'articolo 4, paragrafo 3, interpretazione) | |
Motivazione | |
È opportuno convertire l'attuale interpretazione in un nuovo paragrafo e adattarne la formulazione. | |
Emendamento 12 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro notifichi al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a norma della legislazione vigente nello Stato membro in questione, a causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto del 20 settembre 1976 o a causa della revoca del mandato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto, il Presidente notifica al Parlamento che il mandato è terminato alla data comunicata dallo Stato membro e invita detto Stato membro ad assegnare senza indugio il seggio divenuto vacante. |
4. Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 o 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza a partire dalla data dell'incompatibilità. |
(Cfr. emendamento 13 all'articolo 4, paragrafo 4, comma 2) | |
Motivazione | |
L'ordine dei commi 1 e 2 dell'articolo 4, paragrafo 4 dovrebbe essere invertito per rispecchiare l'elenco delle incompatibilità di cui all'articolo 7 dell'Atto del 1976. La loro formulazione è adattata (tra l'altro, l'ultima frase dell'attuale comma 1 è soppressa in quanto è una semplice ripetizione dell'attuale paragrafo 7). | |
Emendamento 13 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Qualora le autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o il deputato interessato notifichino al Presidente una nomina o un'elezione a funzioni incompatibili con l'esercizio del mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, il Presidente ne informa il Parlamento, che constata la vacanza. |
Qualora le autorità competenti degli Stati membri notifichino al Presidente la fine del mandato di un deputato al Parlamento europeo a causa di un'ulteriore incompatibilità stabilita dalla legislazione vigente nello Stato membro in questione a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'Atto del 20 settembre 1976, o a causa della revoca del mandato del deputato a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, dello stesso Atto, il Presidente informa il Parlamento che il mandato del deputato cessa alla data comunicata dallo Stato membro. Qualora tale data non sia comunicata, la data di cessazione del mandato è la data della comunicazione dello Stato membro. |
(Cfr. emendamento 12 all'articolo 4, paragrafo 4, comma 1) | |
Motivazione | |
L'ordine dei commi 1 e 2 dell'articolo 4, paragrafo 4 dovrebbe essere invertito per rispecchiare l'elenco delle incompatibilità di cui all'articolo 7 dell'Atto del 1976. La formulazione è adattata (tra l'altro, l'emendamento precisa che, qualora uno Stato membro non comunichi una data specifica, la data di cessazione del mandato corrisponderà alla data della comunicazione dello Stato membro). | |
Emendamento 14 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 5 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Le autorità degli Stati membri o dell'Unione europea informano il Presidente di ogni missione che intendono affidare a un deputato. Il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con la lettera e lo spirito dell'Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione. |
5. Qualora le autorità degli Stati membri o dell'Unione europea informino il Presidente di una missione che intendono affidare a un deputato, il Presidente deferisce alla commissione competente l'esame della compatibilità della missione prevista con la lettera e lo spirito dell'Atto del 20 settembre 1976. Egli informa il Parlamento, il deputato in questione e le autorità interessate in merito alle conclusioni della commissione. |
Motivazione | |
Il regolamento non può imporre obblighi ad altre autorità, comprese quelle degli Stati membri. L'emendamento è inteso a garantire che l'articolo 4, paragrafo 5, rispetti tale principio. | |
Emendamento 15 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 6 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6. Si considera come data di cessazione del mandato e di inizio di una vacanza: |
soppresso |
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– in caso di dimissioni, la data in cui il Parlamento ha constatato la vacanza, in base al verbale delle dimissioni; |
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– in caso di nomina o elezione a funzioni incompatibili con il mandato di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 20 settembre 1976, la data comunicata dalle autorità competenti degli Stati membri o dell'Unione europea o dal deputato interessato. |
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(Cfr. emendamenti 8-13 all'articolo 4, paragrafi 3 e 4) | |
Motivazione | |
Poiché gli emendamenti ai paragrafi 3 e 4 precisano la data della cessazione del mandato in tutti i casi possibili coperti dall'Atto del 1976, questo paragrafo diviene superfluo e dovrebbe essere soppresso. | |
Emendamento 16 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 7 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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7. Quando constata la vacanza, il Parlamento ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio. |
6. Quando il Parlamento constata la vacanza, il Presidente ne informa lo Stato membro interessato e lo invita ad assegnare il seggio senza indugio. |
Motivazione | |
L'emendamento è in linea con la prassi vigente. Questo paragrafo diventerebbe il paragrafo 6. | |
Emendamento 17 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 8 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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8. Ogni contestazione relativa alla validità del mandato di un deputato i cui poteri sono stati verificati è rinviata alla commissione competente, che riferisce senza indugio al Parlamento, al più tardi all'inizio della tornata successiva. |
soppresso |
Motivazione | |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, "il Parlamento [...] può in ogni momento pronunciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri", il che copre evidentemente le contestazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 8. Inoltre, in funzione della complessità di una contestazione, il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 8 ("al più tardi all'inizio della tornata successiva") potrebbe risultare troppo ravvicinato. Il presente paragrafo dovrebbe pertanto essere soppresso. | |
Emendamento 18 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 4 – paragrafo 9 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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9. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constatazione della vacanza. |
7. Nel caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi di consenso, il Parlamento può dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero può rifiutare la constatazione della vacanza. |
Motivazione | |
L'emendamento migliora la formulazione del paragrafo in questione, che diventa il paragrafo 7. | |
Emendamento 19 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 5 – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
1. I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità indicati nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Questo paragrafo è una ripetizione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto del 1976. Nella versione inglese è rimossa la formulazione con "shall" in quanto non si tratta di una disposizione ma di una semplice constatazione. | |
Emendamento 20 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 5 – paragrafo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri. |
2. Nell'esercitare i suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, se del caso nel rispetto del principio di trasparenza. L'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri. |
(Cfr. emendamento 21 all'articolo 6, paragrafo 1) | |
Motivazione | |
Questo paragrafo sancisce un principio fondamentale in materia di immunità parlamentare e dovrebbe essere integrato dalla prima frase dell'articolo 6, paragrafo 1. | |
Emendamento 21 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 6 – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nel presente articolo. |
1. Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nell'articolo 5, paragrafo 2. |
(Cfr. emendamento 20 all'articolo 5, paragrafo 2) | |
Motivazione | |
A fini di coerenza, la prima parte di questa disposizione dovrebbe essere spostata all'articolo 5, paragrafo 2. | |
Emendamento 22 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 7 – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa una violazione di tali privilegi e immunità. |
1. Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità. |
(Cfr. emendamento 23 all'articolo 7, paragrafo 2) | |
Motivazione | |
L'attuale formulazione sembra implicare la necessità di una sentenza definitiva o comunque di una decisione irrevocabile da parte di un'autorità pubblica, rendendo in tal modo irrilevanti le potenziali violazioni dei privilegi e delle immunità dei deputati. Tuttavia, ciò renderebbe possibili le richieste di difesa solo quando la decisione del Parlamento potrebbe risultare inutile. L'emendamento, pertanto, è inteso a chiarire che è possibile chiedere la difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato anche in caso di potenziale violazione. | |
Emendamento 23 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 7 – paragrafo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituiscano un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se rientrano nell'ambito dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
2. In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze possano costituire un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure che possano rientrare nell'ambito dell'articolo 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. |
(Cfr. emendamento 22 all'articolo 7, paragrafo 1) | |
Motivazione | |
L'attuale formulazione sembra implicare la necessità di una sentenza definitiva o comunque di una decisione irrevocabile da parte di un'autorità pubblica, rendendo in tal modo irrilevanti le potenziali violazioni dei privilegi e delle immunità dei deputati. Tuttavia, ciò renderebbe possibili le richieste di difesa solo quando la decisione del Parlamento potrebbe risultare inutile. L'emendamento, pertanto, è inteso a chiarire che è possibile chiedere la difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato anche in caso di potenziale violazione. | |
Emendamento 24 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 7 – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell'immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione allo stesso procedimento giudiziario, indipendentemente dal fatto che in tale occasione sia stata adottata o meno una decisione. |
3. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato non è ricevibile qualora una richiesta di revoca o di difesa dell'immunità di tale deputato sia già pervenuta in relazione agli stessi fatti, indipendentemente dal fatto che in tale occasione sia stata adottata o meno una decisione. |
(Cfr. emendamento 25 all'articolo 7, paragrafo 4) | |
Motivazione | |
Il riferimento "allo stesso procedimento giudiziario" e non "agli stessi fatti", pur garantendo la certezza giuridica, potrebbe essere troppo formalistico. Qualora siano stati istituiti procedimenti sia penali che civili in relazione agli stessi fatti, ma venga chiesta la revoca dell'immunità per i primi e la difesa dell'immunità per i secondi, il Parlamento potrebbe paradossalmente adottare due decisioni diverse. | |
Emendamento 25 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 7 – paragrafo 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell'immunità di tale deputato in relazione allo stesso procedimento giudiziario. |
4. Una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di un deputato decade se perviene una richiesta di revoca dell'immunità di tale deputato in relazione agli stessi fatti. |
(Cfr. emendamento 24 all'articolo 7, paragrafo 3) | |
Motivazione | |
Il riferimento "allo stesso procedimento giudiziario" e non "agli stessi fatti", pur garantendo la certezza giuridica, potrebbe essere troppo formalistico. Qualora siano stati istituiti procedimenti sia penali che civili in relazione agli stessi fatti, ma venga chiesta la revoca dell'immunità per i primi e la difesa dell'immunità per i secondi, il Parlamento potrebbe paradossalmente adottare due decisioni diverse. | |
Emendamento 26 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 7 – paragrafo 5 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato, questi può presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se il Presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame. |
5. Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato, questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o se il Presidente ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame. |
Motivazione | |
Nella versione attuale, il paragrafo in esame non fissa alcun limite alle richieste di riesame che potrebbero, pertanto, essere ripresentate all'infinito. L'aggiunta dei termini "in via eccezionale" nella prima frase aiuterebbe a chiarire che il riesame di una decisione non può essere invocato sistematicamente. Inoltre, la Corte di giustizia ha stabilito che la decisione di difendere (o di non difendere) l'immunità di un deputato è di natura non vincolante (cfr. sentenza nella causa Marra, EU:C:2008:579, punti 38-39). | |
Emendamento 27 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 1 – interpretazione | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Il deputato o ex deputato può essere rappresentato da un altro deputato. La richiesta non può essere presentata da un altro deputato senza l'accordo dell'interessato. |
1 bis. Con l'accordo del deputato o dell'ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l'ex deputato interessato in ogni fase della procedura. |
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|
Il deputato che rappresenta il deputato o l'ex deputato interessato non partecipa alle decisioni adottate dalla commissione. |
(Cfr. emendamento 29 all'articolo 9, paragrafo 5, comma 1) | |
Motivazione | |
L'interpretazione attuale dovrebbe essere trasformata in un nuovo paragrafo e l'ultima parte del paragrafo 5 dovrebbe essere uniformata ad esso. | |
Emendamento 28 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. |
3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria. |
(Cfr. articolo 9, paragrafo 8, commi 1 e 5) | |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a precisare che gli stessi principi di cui all'articolo 9, paragrafo 8, si applicano anche a livello di commissione. | |
Emendamento 29 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato. |
5. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. |
(Cfr. emendamento 27 all'articolo 9, paragrafo 1, interpretazione) | |
Motivazione | |
L'interpretazione attualmente allegata all'articolo 9, paragrafo 1 dovrebbe essere trasformata in un nuovo paragrafo e l'ultima parte dell'articolo 9, paragrafo 5 dovrebbe essere uniformata ad esso. | |
Emendamento 30 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 6 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato. |
6. Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato. |
Motivazione | |
Non si giustifica un diverso trattamento delle richieste. La disposizione in questione dovrebbe essere modificata in modo tale che valga sia per le richieste di revoca sia per le richieste di difesa. | |
Emendamento 31 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 8 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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8. La relazione della commissione è iscritta d'ufficio al primo punto dell'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento alla proposta o alle proposte di decisione. |
8. La proposta di decisione della commissione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione. Non è ammesso alcun emendamento a tale proposta. |
Motivazione | |
Per motivi pratici non è sempre possibile iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno un caso d'immunità. L'emendamento adegua il testo a questa realtà. Sostituisce inoltre il termine "relazione" con l'espressione più opportuna "proposta di decisione", coerentemente con la formulazione del paragrafo 3 e del paragrafo 8, comma 4, dell'articolo 9. Nel contempo, si preserva l'attuale meccanismo che prevede sistematicamente una votazione dell'Aula su ciascun caso di immunità, in quanto si tratta del sistema più obiettivo e adeguato per garantire che tutti i deputati ricevano un equo trattamento e che le decisioni sulla loro immunità siano adottate dal Parlamento nel suo complesso. | |
Emendamento 32 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 10 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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10. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. |
10. La commissione tratta tali questioni e i documenti ricevuti con la massima riservatezza. L'esame da parte della commissione delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità si svolge sempre a porte chiuse. |
(Cfr. emendamento 66 all'articolo 115, paragrafo 4) | |
Motivazione | |
L'ultima frase aggiunta è ripresa dall'articolo 115, paragrafo 4, che pertanto dovrebbe essere soppresso. | |
Emendamento 33 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 9 – paragrafo 11 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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11. La commissione, previa consultazione degli Stati membri, può redigere un elenco indicativo delle autorità degli Stati membri competenti a presentare una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato. |
11. Il Parlamento esamina unicamente le richieste di revoca dell'immunità di un deputato che gli sono state trasmesse dalle autorità giudiziarie o dalle rappresentanze permanenti degli Stati membri. |
Motivazione | |
Un "elenco indicativo" delle autorità nazionali competenti è lungi dall'offrire certezza giuridica. Inoltre, in alcune giurisdizioni i soggetti privati possono presentare richieste di revoca dell'immunità di un deputato senza dover passare attraverso un'autorità pubblica (cosiddetto procedimento di accusa privata). L'emendamento intende chiarire la questione prevedendo requisiti procedurali precisi e obiettivi. | |
Emendamento 34 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 39 – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Per ogni proposta di atto legislativo o altro documento di carattere legislativo, la commissione competente per il merito verifica in primo luogo la base giuridica. |
1. Per ogni proposta di atto giuridicamente vincolante, la commissione competente per il merito verifica in primo luogo la base giuridica. |
(Cfr. emendamenti 35-37 all'articolo 39 ed emendamenti 46-49 all'articolo 63) | |
Motivazione | |
L'espressione inclusiva "atto giuridicamente vincolante" rispecchia maggiormente l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, TFUE. | |
Emendamento 35 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 39 – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica delle proposte di atti legislativi. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
3. La commissione competente per gli affari giuridici può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la base giuridica in qualsiasi fase della procedura legislativa. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
(Cfr. emendamenti 36-37 all'articolo 39, paragrafi 4 e 5, ed emendamenti 47-50 all'articolo 63) | |
Motivazione | |
L'emendamento intende ampliare le possibilità di verifica della base giuridica. Tale verifica dovrebbe essere possibile non soltanto prima che il Parlamento adotti la sua posizione in prima lettura, ma anche successivamente. | |
Emendamento 36 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 39 – paragrafo 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. Qualora decida di contestare la legittimità o l'opportunità della base giuridica, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta. |
4. Qualora decida di contestare la legittimità o l'opportunità della base giuridica, nel caso in cui ciò risulti opportuno in seguito allo scambio di opinioni con il Consiglio e la Commissione in conformità con gli accordi stipulati a livello interistituzionale1bis, la commissione competente per gli affari giuridici riferisce le proprie conclusioni al Parlamento. Fatto salvo l'articolo 63, il Parlamento vota al riguardo prima di procedere alla votazione sul contenuto della proposta. |
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__________________ |
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1bisAccordo interistituzionale del 13 aprile 2016 su "Legiferare meglio", paragrafo 25 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). |
(Cfr. emendamenti 35 e 37 all'articolo 39, paragrafi 3 e 5, ed emendamenti 47-50 all'articolo 63) | |
Motivazione | |
Questo emendamento all'articolo 39 (e, di conseguenza, all'articolo 63) è necessario per tener conto degli impegni assunti nell'ambito del nuovo accordo interistituzionale su "Legiferare meglio", in particolare al paragrafo 25. Nella nuova formulazione (da leggere in combinazione al nuovo articolo 39, paragrafo 3) rientrerebbero sia i casi cui si applica il paragrafo 25 del nuovo accordo sia quelli cui non si applica. Inoltre, ove opportuno la nuova formulazione renderebbe possibile richiedere una nuova presentazione della proposta al Parlamento in conformità con l'articolo 63 (così come modificato). | |
Emendamento 37 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 39 – paragrafo 5 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Gli emendamenti volti a modificare la base giuridica di una proposta di atto legislativo presentati in Aula senza che la commissione competente per il merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili. |
5. Gli emendamenti volti a modificare la base giuridica presentati in Aula senza che la commissione competente per il merito o la commissione competente per gli affari giuridici abbiano contestato la legittimità e l'opportunità della base giuridica stessa, sono irricevibili. |
(Cfr. emendamento 35 all'articolo 39, paragrafo 3) | |
Motivazione | |
La disposizione deve essere modificata per motivi di coerenza con il nuovo articolo 39, paragrafo 3. | |
Emendamento 38 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 39 – paragrafo 6 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6. Qualora la Commissione non accetti di modificare la sua proposta per conformarla alla base giuridica approvata dal Parlamento, il relatore o il presidente della commissione competente per gli affari giuridici o della commissione competente per il merito possono proporre di rinviare la votazione sul contenuto della proposta a una seduta successiva. |
soppresso |
Motivazione | |
La disposizione è obsoleta e, in ogni caso, rientra già nell'articolo 61, paragrafo 2, e nell'articolo 188. | |
Emendamento 39 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 40 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Delega del potere legislativo |
Delega del potere legislativo e conferimento di competenze di esecuzione |
(Cfr. emendamento 41 all'articolo 40, paragrafo 3) | |
Emendamento 40 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1 bis. Nell'esaminare una proposta di atto legislativo che conferisce competenze di esecuzione a norma dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento presta particolare attenzione al fatto che, nell'esercizio delle competenze di esecuzione, la Commissione non possa modificare né integrare l'atto legislativo nemmeno nei suoi elementi non essenziali. |
Motivazione | |
L'emendamento mira a chiarire il campo di applicazione del controllo del Parlamento e si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. sentenza nella causa C-65/13 ECLI:UE: C:2014:2289, paragrafo 45). | |
Emendamento 41 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 40 – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
3. La commissione competente per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione può inoltre, di sua iniziativa, occuparsi di questioni concernenti la delega dei poteri legislativi e il conferimento di competenze di esecuzione. In tal caso ne informa debitamente la commissione competente per il merito. |
(Cfr. emendamento 39 all'articolo 40, titolo) | |
Motivazione | |
Dal momento che le questioni concernenti la delega dei poteri legislativi e le questioni concernenti il conferimento delle competenze di esecuzione sono spesso interconnesse, l'articolo 40, paragrafo 3, deve essere modificato in modo da comprenderle entrambe. | |
Emendamento 42 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 42 – titolo | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Esame del rispetto del principio di sussidiarietà |
Esame del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità |
Motivazione | |
L'articolo 42 fa anche riferimento al principio di proporzionalità. | |
Emendamento 43 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 42 – paragrafo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. La commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su qualsiasi proposta di atto legislativo. |
2. Solo la commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà può decidere di presentare raccomandazioni alla commissione competente su una proposta di atto legislativo. |
Emendamento 44 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Qualora la commissione competente ritenga che una proposta di atto legislativo o parti di essa non rispettino il principio di sussidiarietà, chiede il parere della commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. Tale richiesta deve essere effettuata entro e non oltre quattro settimane dalla comunicazione in Aula del deferimento alla commissione competente in materia. |
Motivazione | |
L'emendamento, che si basa sul meccanismo previsto all'articolo 39, mira a rafforzare il ruolo del Parlamento in sede di esame del rispetto del principio di sussidiarietà. | |
Emendamento 45 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 42 – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell'articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e dell'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, tale documento è deferito alla commissione competente e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. |
3. Tranne che nei casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
(Cfr. emendamento 46 all'articolo 42, paragrafo 4) | |
Motivazione | |
Sarebbe opportuno invertire i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 42 e adattarne la formulazione. | |
Emendamento 46 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 42 – paragrafo 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. Tranne che nei casi urgenti di cui all'articolo 4 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, la commissione competente non procede alla votazione finale prima della scadenza del termine di otto settimane previsto all'articolo 6 del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. |
4. Se un parlamento nazionale invia al Presidente un parere motivato in conformità dell'articolo 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, tale documento è deferito alla commissione competente e trasmesso, per conoscenza, alla commissione competente per il rispetto del principio di sussidiarietà. |
(Cfr. emendamento 45 all'articolo 42, paragrafo 3) | |
Motivazione | |
Sarebbe opportuno invertire i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 42 e adattarne la formulazione. | |
Emendamento 47 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 63 – paragrafo 1 – trattino 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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– la Commissione ritiri la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, per sostituirla con un nuovo testo, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, ovvero |
– la Commissione sostituisca, modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, dopo che il Parlamento ha adottato la sua posizione, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento. Qualora la Commissione intenda modificare la base giuridica prevista nella sua proposta iniziale, in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria, il Presidente può agire anche su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche; |
(Cfr. emendamento 35 all'articolo 39, paragrafo 3, e emendamenti 47-50 all'articolo 63) | |
Motivazione | |
Il caso in cui la Commissione intenda modificare la base giuridica prevista nella posizione del Parlamento è già contemplato dall'articolo 63, paragrafo 1, primo trattino (una modifica della base giuridica che sia dannosa per il Parlamento è sicuramente una modifica sostanziale). Tuttavia, l'emendamento chiarisce questo principio e assicura che ci si avvalga pienamente della competenza della commissione competente per le questioni giuridiche. | |
Emendamento 48 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 63 – paragrafo 1 – trattino 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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– la Commissione modifichi o intenda modificare sostanzialmente la sua proposta iniziale, a meno che non si proceda in tal senso al fine di tenere conto della posizione del Parlamento, ovvero |
soppresso |
(Cfr. emendamento 49 all'articolo 63, paragrafo 1, primo trattino.) | |
Motivazione | |
Questo trattino andrebbe unito al precedente. | |
Emendamento 49 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 63 – paragrafo 1 – trattino 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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– a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente, ovvero |
– a seguito del passare del tempo o del mutare delle circostanze, la natura del problema su cui verte la proposta cambi sostanzialmente, |
Cfr. emendamenti 47 e 48 all'articolo 63. | |
Motivazione | |
La formulazione di questo trattino deve essere adattata alle modifiche ai trattini precedenti. | |
Emendamento 50 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 63 – paragrafo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Su richiesta della commissione competente, il Parlamento chiede al Consiglio di presentargli nuovamente una proposta di atto legislativo a norma dell'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica della proposta in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria. |
2. Su richiesta della commissione competente o della commissione competente per le questioni giuridiche, il Presidente chiede al Consiglio di presentare nuovamente al Parlamento un progetto di atto legislativo, qualora il Consiglio intenda modificare la base giuridica prevista nella posizione del Parlamento in prima lettura, in modo tale da far venir meno l'applicazione della procedura legislativa ordinaria. |
(Cfr. emendamenti 35-36 e 4 all'articolo 39 e emendamenti 47-50 all'articolo 63) | |
Motivazione | |
Simile dell'articolo 63, paragrafo 1, primo trattino (e successive modifiche), l'articolo 63, paragrafo 2, dovrebbe chiarire che il Presidente del Parlamento può presentare una richiesta di nuovo deferimento al Consiglio anche su richiesta della commissione competente per le questioni giuridiche, in modo tale da avvalersi appieno della competenza di questa commissione nel settore delle basi giuridiche. | |
Emendamento 51 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 103 – paragrafo 3 – comma 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima emendamenti relativi ad adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non contengano modifiche sostanziali della proposta. |
Tuttavia, su richiesta del relatore, il presidente della commissione competente per le questioni giuridiche può sottoporre all'approvazione di quest'ultima adeguamenti tecnici, a condizione che tali adeguamenti siano necessari per garantire la conformità della proposta alle regole della codificazione e non contengano modifiche sostanziali della proposta. |
Motivazione | |
Dal momento che gli adeguamenti tecnici non sono modifiche 'in senso stretto', questo emendamento mira a chiarire la formulazione di questa disposizione, in modo da evitare confusione e riflettere meglio la natura della codificazione. | |
Emendamento 52 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 104 – paragrafo 3 – comma 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 58, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione. |
Gli emendamenti alle disposizioni della proposta di rifusione rimaste immutate possono tuttavia essere autorizzati, a titolo eccezionale e su base individuale, dal presidente della commissione competente per il merito qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di connessione con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni vanno indicate nella motivazione dell'emendamento. |
Motivazione | |
Il Parlamento ha più volte considerato la rifusione come tecnica legislativa normale (cfr. risoluzione del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente (2011/2029 (INI)), paragrafo 41). Tuttavia, la Commissione non sembra disposta ad avanzare nuove proposte di rifusione a causa del potere del Parlamento di introdurre modifiche sostanziali, come tale disposizione prevede attualmente. La modifica proposta ripristina il testo originale del presente paragrafo (modificato nel 2009), al fine di chiarire i confini dei poteri di modifica del Parlamento e di incoraggiare la Commissione a presentare ulteriori proposte di rifusione. | |
Emendamento 53 Regolamento del Parlamento europeo Titolo II – capitolo 9 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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CAPITOLO 9 BIS |
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Atti delegati e atti di esecuzione |
Emendamento 54 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più atti delegati. |
1. Quando la Commissione trasmette al Parlamento un atto delegato, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base che può decidere di designare uno dei suoi membri per l'esame di uno o più atti delegati. |
(Cfr. emendamento 61 all'articolo 106, paragrafo 1) | |
Motivazione | |
L'emendamento tiene conto della pratica in vigore, secondo la quale le proposte di risoluzione volte a sollevare obiezioni a un atto delegato sono presentate dalla commissione competente a nome del presidente di commissione o degli autori della richiesta iniziale di sollevare obiezioni. | |
Emendamento 55 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. Il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere da tale data. |
2. Durante la tornata successiva alla ricezione dell'atto delegato, il Presidente comunica al Parlamento la data di ricezione in tutte le lingue ufficiali e il periodo durante il quale possono essere sollevate obiezioni. Detto termine inizia a decorrere dalla data di ricezione. |
Motivazione | |
Questa disposizione dovrebbe essere riformulata in modo tale da chiarire il momento in questione. | |
Emendamento 56 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata. Tale proposta di risoluzione indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere una richiesta alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento. |
3. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base e, se lo ritiene opportuno, previa consultazione di tutte le commissioni interessate, presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata volta a sollevare obiezioni all'atto delegato. Qualora la commissione competente non abbia presentato detta proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno di tale tornata. |
(Cfr. emendamento 57 all'articolo 105, paragrafo 4) | |
Motivazione | |
L'ultima frase del paragrafo 3 dovrebbe diventare il paragrafo 4. La ristrutturazione dei paragrafi 3 e 4 mira a chiarire che l'attuale seconda frase del paragrafo 3 si applica anche quando una proposta di risoluzione è presentata da un gruppo politico o da almeno 40 deputati. | |
Emendamento 57 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 – paragrafo 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. Qualora la commissione competente non abbia presentato una proposta di risoluzione dieci giorni lavorativi prima dell'inizio della tornata il cui mercoledì precede ed è prossimo alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 5, un gruppo politico o almeno quaranta deputati possono presentare una proposta di risoluzione intesa a iscrivere il punto nel progetto di ordine del giorno di tale tornata. |
4. Una proposta di risoluzione presentata a norma del paragrafo 3 indica i motivi delle obiezioni del Parlamento e può contenere un invito rivolto alla Commissione a presentare un nuovo atto delegato che tenga conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento. |
(Cfr. emendamento 56 all'articolo 105, paragrafo 3) | |
Motivazione | |
L'ultima frase del paragrafo 3 dovrebbe diventare il paragrafo 4. La ristrutturazione dei paragrafi 3 e 4 mira a chiarire che l'attuale seconda frase del paragrafo 3 si applica anche quando una proposta di risoluzione è presentata da un gruppo politico o da almeno 40 deputati. | |
Emendamento 58 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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5. Il Parlamento decide, entro il termine specificato nell'atto legislativo di base, su ogni proposta di risoluzione presentata con la maggioranza prevista all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
5. Il Parlamento approva tale proposta entro il termine specificato nell'atto legislativo di base e a maggioranza dei membri che lo compongono, in conformità dell'articolo 290, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
Motivazione | |
Si propone una formulazione più precisa. | |
Emendamento 59 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 – paragrafo 5 – comma 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica tale proroga, a nome del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione. |
Qualora la commissione competente ritenga opportuno prorogare il termine per sollevare le obiezioni a un atto delegato in conformità delle disposizioni dell'atto legislativo di base, il presidente della commissione competente notifica tale proroga, a nome del Parlamento, al Consiglio e alla Commissione. |
Motivazione | |
Si propone una formulazione più precisa. | |
Emendamento 60 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 105 – paragrafo 7 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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7. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, adottare l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione motivata che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri prevista da tale atto. Il Parlamento delibera alla maggioranza prevista all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
7. La commissione competente può, conformemente alle disposizioni dell'atto legislativo di base, adottare l'iniziativa di presentare al Parlamento una proposta di risoluzione che revoca, in tutto o in parte, la delega di poteri o si oppone alla proroga tacita della delega di poteri prevista da tale atto. |
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In conformità dell'articolo 290, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione di revoca della delega di poteri richiede i voti favorevoli della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. |
Motivazione | |
La parola "motivata" non è necessaria dal momento che il trattato non impone al Parlamento di indicare i motivi per i quali intende revocare una delega di poteri. D'altra parte, l'articolo 105 deve essere modificato in modo tale da comprendere una base giuridica specifica per una decisione del Parlamento di opporsi alla proroga tacita del periodo di delega di poteri. | |
Emendamento 61 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 106 – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di nominare un relatore per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione. |
1. Qualora la Commissione trasmetta al Parlamento un progetto di atto o di misura di esecuzione, il Presidente lo deferisce alla commissione competente per l'atto legislativo di base, che può decidere di designare uno dei suoi membri per l'esame di uno o più progetti di atti o di misure di esecuzione. |
(Cfr. emendamento 54 all'articolo 105, paragrafo 1) | |
Motivazione | |
L'emendamento allinea questa disposizione all'articolo 105, paragrafo 1 (e successive modifiche). | |
Emendamento 62 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 106 – paragrafo 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare l'atto, la misura o il progetto di atto o di misura, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata. |
3. La proposta di risoluzione può comprendere una richiesta alla Commissione di ritirare il progetto di atto o di misura di esecuzione, di modificarlo alla luce delle obiezioni formulate dal Parlamento o di presentare una nuova proposta legislativa. Il Presidente informa il Consiglio e la Commissione della posizione adottata. |
Motivazione | |
Si propone una formulazione più precisa. | |
Emendamento 63 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 106 – paragrafo 4 – lettera a | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misure di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. In questo caso non si applica l'articolo 158; |
(a) il termine per l'esame decorre dal momento in cui il progetto di misure di esecuzione è stato trasmesso al Parlamento in tutte le lingue ufficiali. Se si applica il termine per l'esame ridotto previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE e nei casi di urgenza di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, salvo obiezione del presidente della commissione competente, il termine per l'esame comincia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Parlamento, del progetto definitivo di misura di esecuzione nelle versioni linguistiche presentate ai membri del comitato istituito conformemente alla decisione 1999/468/CE. Nei due casi di cui alla frase precedente non si applica l'articolo 158; |
Motivazione | |
Emendamento volto a chiarire il testo, dal momento che l'articolo 158 non si applica solo nei due casi di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio. | |
Emendamento 64 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 106 – paragrafo 4 – lettera d | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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(d) se la commissione competente, a seguito di una richiesta motivata della Commissione, raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non dichiari di opporsi alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6, del presente regolamento. |
(d) se la commissione competente raccomanda con lettera motivata al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione che il Parlamento non dichiari di opporsi alla misura proposta, prima della scadenza del termine ordinario di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e/o all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera e), della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6, del presente regolamento. |
Motivazione | |
L'obbligo di una "richiesta motivata della Commissione" è superfluo (si veda anche l'articolo 105, paragrafo 6 in vigore). | |
Emendamento 65 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 108 – paragrafo 6 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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6. Prima della votazione, la commissione competente, un gruppo politico o almeno un decimo dei deputati possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Se il Parlamento approva la proposta, la votazione è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata14. |
6. In qualsiasi momento prima della votazione del Parlamento su una richiesta di approvazione o di parere, la commissione competente o almeno un decimo dei deputati che compongono il Parlamento possono proporre che il Parlamento chieda il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. |
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Prima della votazione del Parlamento sulla proposta, il Presidente può chiedere il parere della commissione competente per le questioni giuridiche che riferisce le sue conclusioni al Parlamento. |
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Se il Parlamento approva la proposta di chiedere un parere alla Corte di giustizia, la votazione sulla richiesta di approvazione o di parere è rinviata fino a quando la Corte si sarà pronunciata. |
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14 Cfr. interpretazione dell'articolo 141. |
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(Cfr. emendamento 77 all'articolo 141, interpretazione, secondo comma) | |
Motivazione | |
Le questioni relative alla compatibilità di un accordo internazionale con i trattati toccano spesso questioni - quali sussidiarietà, base giuridica, interpretazione e applicazione del diritto internazionale, tutela giuridica dei diritti e delle prerogative del Parlamento, ecc. - di competenza della commissione giuridica ai sensi dell'allegato VI del regolamento. È quindi opportuno coinvolgere tale commissione nella procedura di cui alla presente disposizione. | |
Emendamento 66 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 115 – paragrafo 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. L'esame da parte della commissione competente delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità di cui all'articolo 9 si svolge sempre a porte chiuse. |
soppresso |
(Cfr. emendamento 32 all'articolo 9, paragrafo 10) | |
Motivazione | |
Per motivi di coerenza, la questione dovrebbe essere trattata nel quadro dell'articolo 9, paragrafo 10. | |
Emendamento 67 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 120 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l'idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. |
Su proposta della sua commissione competente, il Parlamento nomina un candidato al comitato di sette persone incaricato di esaminare l'idoneità dei candidati a ricoprire la funzione di giudice o avvocato generale alla Corte di giustizia e al Tribunale. La commissione competente decide in merito al candidato che intende proporre mediante votazione a maggioranza semplice. A tal fine, i coordinatori di tale commissione definiscono una rosa di candidati. |
Motivazione | |
L'emendamento allinea l'articolo 120 del regolamento alla pratica in vigore. | |
Emendamento 68 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione dell'Unione e le misure di attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati. |
1. Il Parlamento, entro i termini specificati dai trattati e dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea per i ricorsi da parte delle istituzioni dell'Unione europea o da parte di persone fisiche o giuridiche, esamina la legislazione dell'Unione e la sua attuazione per assicurarsi che i trattati, in particolare per quanto concerne i diritti del Parlamento, siano stati pienamente rispettati. |
Motivazione | |
Al fine di evitare confusione con le effettive "misure di attuazione" si propone una formulazione diversa, più inclusiva. | |
Emendamento 69 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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2. La commissione competente riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto dell'Unione. |
2. La commissione competente per le questioni giuridiche riferisce al Parlamento, se necessario oralmente, allorché presuma una violazione del diritto dell'Unione. Se del caso, può ascoltare le osservazioni della commissione competente. |
Motivazione | |
L'emendamento consente alle commissioni competenti di esprimere le proprie opinioni. | |
Emendamento 70 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 3 – comma 1 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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3. Il Presidente presenta un ricorso a nome del Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente. |
3. Il Presidente presenta un ricorso a nome del Parlamento, conformemente alla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche. |
Motivazione | |
Si propone una formulazione più precisa. | |
Emendamento 71 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 3 – comma 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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All'inizio della tornata successiva il Presidente può sottoporre all'Aula la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora l'Aula decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il Presidente lo ritira. |
All'inizio della tornata successiva il Presidente può sottoporre al Parlamento la decisione in merito al mantenimento del ricorso. Qualora il Parlamento decida a maggioranza dei voti espressi contro il ricorso, il Presidente lo ritira. |
Motivazione | |
Si propone una formulazione più precisa. | |
Emendamento 72 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 3 – comma 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Qualora il Presidente presenti il ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone all'Aula, all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso. |
Qualora il Presidente presenti il ricorso contrariamente alla raccomandazione della commissione competente, egli sottopone al Parlamento, all'inizio della tornata successiva, la decisione in merito al mantenimento del ricorso. |
Motivazione | |
Si propone una formulazione più precisa. | |
Emendamento 73 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 4 – commi da 1 a 3 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4. Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente. |
4. Il Presidente presenta osservazioni o interviene a nome del Parlamento nei procedimenti giurisdizionali, previa consultazione della commissione competente per le questioni giuridiche. |
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Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente, il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi. |
Quando intenda discostarsi dalla raccomandazione della commissione competente per le questioni giuridiche, il Presidente ne informa la commissione e deferisce la questione alla Conferenza dei presidenti, precisando i propri motivi. |
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Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio all'Aula. |
Quando la Conferenza dei presidenti ritiene che il Parlamento non debba, eccezionalmente, presentare osservazioni o intervenire dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora sia in causa la validità di un atto del Parlamento, la questione è sottoposta senza indugio al Parlamento. |
Motivazione | |
Si propone una formulazione più precisa. | |
Emendamento 74 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 4 – comma 4 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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In casi urgenti, il Presidente può agire a titolo conservativo per rispettare i termini prescritti dall'organo giurisdizionale in questione. In tali casi, la procedura prevista dal presente paragrafo è applicata al più presto. |
soppresso |
Motivazione | |
Poiché un'azione precauzionale potrebbe a volte essere necessaria anche in relazione alle azioni dirette di cui all'articolo 141, paragrafo 3, l'emendamento (in combinato disposto con il nuovo articolo 141, paragrafo 4 bis) mira a rendere di applicazione generale la procedura d'urgenza. | |
Emendamento 75 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4 bis. In casi urgenti, il Presidente, ove possibile dopo aver consultato la presidenza e il relatore della commissione competente per le questioni giuridiche, può agire a titolo conservativo per rispettare i termini previsti. In tali casi, la procedura di cui ai paragrafi 3 o 4, ove opportuno, è applicata al più presto. |
Motivazione | |
Poiché un'azione precauzionale potrebbe a volte essere necessaria anche in relazione alle azioni dirette di cui all'articolo 141, paragrafo 3, l'emendamento (in combinato disposto con la soppressione dell'articolo 141, paragrafo 4) mira a rendere di applicazione generale la procedura d'urgenza. La consultazione della presidenza e del relatore della commissione giuridica è già possibile in altri casi urgenti (si veda, ad esempio, l'articolo 8, paragrafo 1). Il chiarimento proposto rende questa disposizione più efficace. | |
Emendamento 76 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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4 ter. La commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce i principi per l'applicazione del presente articolo. |
Motivazione | |
Il 24 febbraio 2015 i coordinatori della commissione giuridica hanno adottato le linee guida per l'applicazione dell'articolo 141 del regolamento, redatte in collaborazione con il Servizio giuridico. Le raccomandazioni rivolte al Presidente in virtù di detto articolo hanno sempre fatto riferimento a tali linee guida fin dalla loro adozione. La modifica proposta servirebbe a ratificare l'esistenza di questo strumento. Sebbene in un contesto diverso, all'articolo 9, paragrafo 12, si ritrova una formulazione analoga. | |
Emendamento 77 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 141 – interpretazione – comma 2 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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L'articolo 108, paragrafo 6, stabilisce una procedura specifica per la decisione del Parlamento relativa all'esercizio del diritto di domandare alla Corte di giustizia, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea un parere circa la compatibilità di un accordo internazionale con i trattati. Tale disposizione costituisce una 'lex specialis' che prevale sulla norma generale stabilita dall'articolo 141 del regolamento. |
soppresso |
(Cfr. emendamento 65 all'articolo 108, paragrafo 6) | |
Motivazione | |
Questa interpretazione diventa inutile a seguito del nuovo articolo 108, paragrafo 6. | |
Emendamento 78 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 170 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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c bis) tende a modificare una proposta di codificazione del diritto dell'Unione. Si applica, tuttavia, mutatis mutandis, il secondo comma dell'articolo 103, paragrafo 3; |
Motivazione | |
L'articolo 103, paragrafo 3, prevede già che, fatta eccezione per i casi ivi menzionati, gli emendamenti alle proposte di codificazione siano irricevibili in commissione. L'emendamento è inteso a precisare che lo stesso principio si applica in Aula. | |
Emendamento 79 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 170 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova) | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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c ter) tende a modificare le parti di una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione che rimangono invariate in tale proposta; si applicano, tuttavia, mutatis mutandis, il secondo comma dell'articolo 104, paragrafo 2, e il terzo comma dell'articolo 104, paragrafo 3; |
Motivazione | |
L'articolo 104, paragrafi 2 e 3, prevede già che, fatta eccezione per i casi ivi menzionati, gli emendamenti alle disposizioni che rimangono invariate in una proposta che comporta una rifusione della legislazione dell'Unione siano irricevibili in commissione. L'emendamento è inteso a precisare che lo stesso principio si applica in Aula. | |
Emendamento 80 Regolamento del Parlamento europeo Articolo 202 | |
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Testo in vigore |
Emendamento |
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Articolo 202 |
soppresso |
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Commissione incaricata della verifica dei poteri |
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Tra le commissioni costituite in base alle condizioni previste dal presente regolamento, una commissione è incaricata della verifica dei poteri e della preparazione delle decisioni sulle contestazioni elettorali. |
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Motivazione | |
Questo articolo è superfluo essendo già coperto dall'articolo 3, paragrafo 3, e dall'allegato VI. | |
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
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Approvazione |
13.10.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Tadeusz Zwiefka |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Constance Le Grip, Victor Negrescu, Virginie Rozière |
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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Approvazione |
8.11.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
19 5 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Isabella Adinolfi, Max Andersson, Gerolf Annemans, Sylvie Goulard, Daniel Hannan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Helmut Scholz |
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