RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

30.11.2016 - (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Jerzy Buzek


Procedura : 2016/0047(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0358/2016
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A8-0358/2016
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

(COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2016)0075),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo n. 37 allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0099/2016),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0358/2016),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere.

(3)  È necessario rivedere le norme sulle competenze e sulla composizione dei gruppi consultivi e dei gruppi tecnici, per portare a conoscenza delle pertinenti parti interessate le delibere di tali gruppi, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e l'influenza esercitata dagli esperti nominati dalla Commissione, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza nonché conformità e coerenza con l'inquadramento dei gruppi di esperti della Commissione, e di contribuire, per quanto possibile, a una rappresentanza equilibrata delle aree di competenza interessate e dei settori di interesse nonché a un ottimale equilibrio di genere. È tuttavia necessario rispettare la decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione.

Motivazione

La proposta di modifica della base giuridica del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio è stata pubblicata prima della pubblicazione, da parte della Commissione, delle norme orizzontali aggiornate sui gruppi di esperti (decisione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (C(2016)3301); comunicazione della Commissione alla Commissione – Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) (C(2016)3300).

Emendamento    2

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  È opportuno prendere in considerazione una semplificazione delle regole di finanziamento, onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio e consentire il ricorso a "costi unitari" ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

(4)  È opportuno sostenere la partecipazione globale delle PMI al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio semplificando, fra l'altro, le regole onde facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al programma del fondo di ricerca carbone e acciaio e consentire il ricorso a "costi unitari" ai fini del calcolo dei costi per il personale ammissibili per i proprietari di PMI e altre persone fisiche che non percepiscono una retribuzione.

Emendamento    3

Proposta di decisione

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  I settori del carbone e dell'acciaio sono importanti per il processo di integrazione europea e hanno un ruolo chiave nel panorama industriale globale dell'Unione. Al tempo stesso, le condizioni di lavoro in tali settori sono impegnative e hanno spesso causato danni alla salute dei lavoratori e dei cittadini. Le imprese e gli impianti dovrebbero pertanto rispettare tutti i requisiti giuridici sulla responsabilità sociale, proporre soluzioni definitive, e ridurre al minimo le conseguenze sociali della transizione o chiusura degli impianti. È opportuno che le parti sociali siano consultate per quanto possibile sulle questioni legate alla responsabilità sociale.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)  all'articolo 6, paragrafo 2, si aggiunge la seguente lettera:

 

"g bis)  gli impatti sull'occupazione dei lavoratori e delle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;

Emendamento    5

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis)  all'articolo 6, paragrafo 2, si aggiunge la seguente lettera:

 

"g ter)  gli impatti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni circostanti delle operazioni di estrazione;

Emendamento    6

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione 2008/376/CE

Articolo 21 – lettera i bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  valutazione dei progetti completati, comprese ulteriori misure di sostegno per garantirne la continuità e la sostenibilità della produzione di acciaio e di carbone nelle zone interessate;

Emendamento    7

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

La composizione di ciascun gruppo consultivo è conforme alle tabelle riportate in allegato. I membri dei gruppi consultivi sono esperti nominati dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione della Commissione per rappresentare un interesse comune condiviso dalle parti interessate. I membri agiscono a titolo individuale e non rappresentano una singola parte interessata, ma esprimono un parere comune alle varie organizzazioni di parti interessate.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità del settore.

I membri esercitano un'attività nell'ambito interessato e sono a conoscenza delle priorità industriali e del settore.

Emendamento    9

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3

Decisione 2008/376/CE

Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione.

I membri dei gruppi tecnici sono nominati a titolo personale dal direttore generale della direzione generale per la Ricerca e l'innovazione della Commissione.

Emendamento    10

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 9

Decisione 2008/376/CE

Articolo 39

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1290/2013(*) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38.

Le disposizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) si applicano per analogia alla nomina degli esperti indipendenti e altamente qualificati prevista all'articolo 18, all'articolo 28, paragrafo 2, e all'articolo 38, unitamente, per i gruppi di esperti nel loro complesso, alla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce norme orizzontali per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, nonché la risoluzione del Parlamento europeo sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione.

______________

___________________

(*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";

(*) Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).";

Motivazione

La decisione della Commissione è stata pubblicata dopo la proposta del fondo di ricerca carbone e acciaio, perciò quest'ultimo deve tener conto del suo contenuto. Come menzionato dal relatore del Parlamento, sarebbe inoltre auspicabile che l'attuale relazione sia coerente con la futura risoluzione del Parlamento 2015/2319(INI) senza pregiudicare in alcun modo le sue conclusioni.

MOTIVAZIONE

Aspetti generali:

L'UE sostiene la ricerca sul carbone e sull'acciaio da oltre 50 anni. Tutto è iniziato con il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), firmato nel 1951.

Quando tale trattato è giunto a scadenza nel 2002, si è deciso di mettere l'attivo della CECA (e i relativi interessi) a disposizione di un fondo di ricerca per il carbone e l'acciaio (fondo di ricerca carbone e acciaio). Il programma è finanziato dai ricavi generati dalle restanti attività della CECA (non più in essere) ed è gestito dalla Commissione.

Il fondo di ricerca carbone e acciaio è complementare rispetto al programma Orizzonte 2020 ed è gestito indipendentemente da esso. Fornisce ogni anno circa 50 milioni di euro di finanziamenti in ricerca e sviluppo e innovazione sia nel settore del carbone che in quello dell'acciaio (con una ripartizione del 72,8 % per l'acciaio e del 27,2 % per il carbone). Riunisce i partner industriali, le PMI, i centri di ricerca e le università di punta in tutta l'Unione europea per sviluppare le conoscenze e promuovere l'innovazione nel settore. La ricerca finanziata riguarda i processi di produzione, l'utilizzazione e la conservazione delle risorse, i miglioramenti ambientali e la sicurezza sul lavoro nei settori pertinenti.

Contesto

Secondo la Commissione, lo scopo della proposta è modificare la base giuridica a seguito della valutazione periodica delle norme di gestione, al fine di attuare i seguenti obiettivi:

1)  Agevolare l'accesso ai finanziamenti attraverso regole semplificate e un allineamento proporzionato alle regole del programma generale di ricerca "Orizzonte 2020", conosciuto dalle parti interessate nel settore del carbone e dell'acciaio.

La proposta di modifica del fondo di ricerca carbone e acciaio è incentrata sulle norme di gestione del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio (capo III) e allinea il più possibile le procedure e i concetti utilizzati per Orizzonte 2020 per favorire la partecipazione degli stessi beneficiari ai due programmi (fondo di ricerca carbone e acciaio e Orizzonte 2020).

2)  Garantire che il programma sia gestito dalla Commissione con la debita trasparenza e in linea con le norme della Commissione riguardanti i gruppi di esperti. Ciò comprende aggiornare le disposizioni pertinenti cui è fatto riferimento nella base giuridica, in particolare per quanto riguarda la comitatologia.

La Commissione propone modifiche volte a chiarire le caratteristiche degli esperti nominati per partecipare ai gruppi consultivi e ai gruppi tecnici istituiti dalla base giuridica del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio, al fine di evitare conflitti d'interesse. Le modifiche proposte seguono le norme orizzontali della Commissione in materia di gruppi consultivi[1].

Posizione del relatore

Il relatore non si occupa della presente relazione a titolo personale, ma in qualità di presidente della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia. Alla luce di questo fatto, ritiene pertanto di non dover giudicare prematuramente la posizione della commissione nell'ambito del progetto di relazione.

Tuttavia, in questa fase, il relatore desidera ricordare i seguenti fatti, che la commissione e, in una fase successiva, il Parlamento potrebbero tenere in considerazione al momento di discutere e decidere in merito all'esito:

1.  Il relatore non è del tutto convinto che l'allineamento delle norme del fondo di ricerca carbone e acciaio e quelle di Orizzonte 2020 richieda una modifica della base giuridica.

2.  La proposta in oggetto è stata pubblicata solo alcune settimane prima che la Commissione pubblicasse norme orizzontali aggiornate sulla questione[2]. Il relatore è preoccupato per le implicazioni future che l'aggiornamento della regolamentazione potrebbe avere sulla proposta in esame concernente il fondo di ricerca carbone e acciaio.

3.  Il Parlamento europeo sta preparando una risoluzione sul controllo del registro e la composizione dei gruppi di esperti della Commissione (2015/2319(INI)), che definirà la posizione del Parlamento europeo per quanto riguarda l'aggiornamento più recente della Commissione europea. Sarebbe auspicabile che la presente relazione sia coerente con tale futura risoluzione senza pronunciarsi prematuramente sull'esito.

  • [1]  Comunicazione del Presidente alla Commissione: Framework for Commission Expert Groups – Horizontal rules and public register C(2010)7649 (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico).
  • [2]  Decisione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (C(2016)3301); comunicazione della Commissione alla Commissione – Framework for Commission expert groups: horizontal rules and public register (quadro per i gruppi di esperti della Commissione: norme orizzontali e registro pubblico) (C(2016)3300).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Modifica della decisione 2008/376/CE relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma

Riferimenti

COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE)

Consultazione / Richiesta di approvazione

29.2.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

7.3.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

7.3.2016

JURI

7.3.2016

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

16.3.2016

JURI

24.5.2016

 

 

Relatori

       Nomina

Jerzy Buzek

16.3.2016

 

 

 

Esame in commissione

12.10.2016

 

 

 

Approvazione

29.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

11

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Jens Rohde, Massimiliano Salini

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto

Deposito

30.11.2016