RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive
30.11.2016 - (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Michał Boni
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive
(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0547),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0351/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016[1],
– consultato il Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0359/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(1) Le nuove sostanze psicoattive possono costituire gravi minacce transfrontaliere per la salute: è pertanto necessario rafforzare il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta relativamente a tali minacce. |
(1) Le nuove sostanze psicoattive, che possono avere numerosi usi commerciali e industriali nonché scientifici, possono costituire gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare a causa della loro diversità e della velocità con cui stanno comparendo. La rapida crescita del mercato di questi nuovi prodotti continua ad essere problematica, il che rende necessario rafforzare i sistemi di monitoraggio e di allarme rapido e valutarne i rischi per la salute, la sicurezza e sociali, al fine di elaborare risposte come ad esempio misure di riduzione del rischio per combattere tali minacce. | ||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(2 bis) Il presente regolamento dovrebbe tener conto del fatto che i gruppi vulnerabili, soprattutto i giovani, sono particolarmente esposti ai rischi per la salute pubblica, la sicurezza e sociali derivanti dalle nuove sostanze psicoattive. | ||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(3) Occorre contrastare a livello dell'Unione le nuove sostanze psicoattive che comportano rischi per la salute e sociali in tutta l'Unione. Il presente regolamento deve pertanto essere letto in combinato disposto con la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio15 [come modificata dalla direttiva (UE).../...] perché entrambi gli atti sono intesi a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI del Consiglio. |
(3) Occorre contrastare a livello dell'Unione le nuove sostanze psicoattive che comportano rischi per la salute, la sicurezza e sociali in tutta l'Unione. Il presente regolamento deve pertanto essere letto in combinato disposto con la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio15 [come modificata dalla direttiva (UE).../...] perché entrambi gli atti sono intesi a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI del Consiglio. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
5Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8). |
5Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8). | ||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(5) Qualsiasi azione dell'Unione relativa alle nuove sostanze psicoattive dovrebbe essere fondata su prove scientifiche. |
(5) Qualsiasi azione dell'Unione relativa alle nuove sostanze psicoattive dovrebbe essere fondata su prove scientifiche o su dati sufficienti in merito ai rischi che le nuove sostanze psicoattive comportano. Poiché, in taluni casi, le nuove sostanze psicoattive potrebbero essere così nuove in tale settore da fornire alla ricerca scientifica, almeno inizialmente, prove molto limitate quanto ai rischi per la salute pubblica, è necessario effettuare rapide procedure di valutazione del rischio a livello di Unione. | ||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(7) La valutazione dei rischi non dovrebbe essere condotta su una nuova sostanza psicoattiva oggetto di una valutazione a norma del diritto internazionale o se tale sostanza è un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario. |
(7) La valutazione dei rischi non dovrebbe essere condotta su una nuova sostanza psicoattiva oggetto di una valutazione a norma del diritto internazionale, a meno che non siano disponibili a livello di Unione dati sufficienti che suggeriscano l'esigenza di una relazione di valutazione dei rischi. Nessuna valutazione dei rischi dovrebbe essere effettuata su una nuova sostanza psicoattiva, se essa è un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Anche se la sostanza è oggetto di valutazione a norma del diritto internazionale, ci potrebbero essere casi in cui esistono condizioni particolari nell'UE e la sostanza non ritenuta pericolosa a livello internazionale potrebbe comportare gravi minacce nell'UE; per questo motivo e se esistono dati in tal senso, dovrebbe essere possibile elaborare una relazione di valutazione dei rischi. La stessa logica è stata applicata nella posizione del Parlamento approvata nel 2014 sul regolamento relativo alle nuove sostanze psicoattive. | |||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Il terzo comma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1920/2006 riguarda la nuova tendenza nell'uso delle sostanze psicoattive esistenti e dovrebbe quindi essere mantenuto. | |||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 5 – parte introduttiva | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Poiché uno dei motivi di questa relazione è rendere le procedure che limitano le nuove sostanze psicoattive pericolose più brevi e più efficienti, le informazioni dovrebbero essere fornite senza indebiti ritardi. Ai sensi dell'articolo 5 ter, paragrafo 8, i dettagli della collaborazione saranno inclusi nelle modalità operative tra l'Osservatorio e l'Agenzia europea per i medicinali. | |||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 6 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 9 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Emendamento in linea con la posizione del Parlamento sul regolamento relativo alle nuove sostanze psicoattive adottato nel 2014. | |||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 11 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Questo paragrafo è un'aggiunta positiva al regolamento in quanto consentirà all'Osservatorio di fare di più in una sola volta, ma il livello di somiglianza tra le strutture chimiche delle nuove sostanze psicoattive può essere a volte difficile da determinare, quindi dovrebbe essere l'Osservatorio a determinare se le sostanze possano essere considerate abbastanza simili da essere trattate nel quadro di una relazione congiunta. | |||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Emendamento in linea con l'articolo 5 quater, paragrafo 2. | |||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 3 – lettera e | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Emendamento in linea con la posizione del Parlamento sul regolamento relativo alle nuove sostanze psicoattive adottato nel 2014. | |||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 3 – lettera d | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Emendamento in linea con la posizione del Parlamento sul regolamento relativo alle nuove sostanze psicoattive adottato nel 2014. | |||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quinquies – paragrafo 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Emendamento in linea con la posizione del Parlamento sul regolamento relativo alle nuove sostanze psicoattive adottato nel 2014. | |||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quinquies – paragrafo 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Anche se la sostanza è oggetto di valutazione a norma del diritto internazionale, ci potrebbero essere casi in cui esistono condizioni particolari nell'UE e la sostanza non ritenuta pericolosa a livello internazionale potrebbe comportare gravi minacce nell'UE; per questo motivo e se esistono dati in tal senso, dovrebbe essere possibile elaborare una relazione di valutazione dei rischi. La stessa logica è stata applicata nella posizione del Parlamento approvata nel 2014 sul regolamento relativo alle nuove sostanze psicoattive. |
9.11.2016
- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive
(COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD))
Relatore per parere: Cristian-Silviu Buşoi
BREVE MOTIVAZIONE
E' di dominio pubblico il fatto che l'uso di sostanze psicoattive comprometta la salute e determini la morte di milioni di persone ogni anno. L'OMS afferma che le nuove sostanze psicoattive sono sostanze che, se assunte o somministrate, influenzano i processi mentali, per esempio i processi cognitivi. Questo termine e il suo equivalente, droghe psicotrope, è il termine più neutro e descrittivo per l'intera classe di sostanze, lecite e illecite, di interesse per la politica sulle droghe. Il termine "psicoattivo" non implica necessariamente la creazione di dipendenza e, nel linguaggio comune, è frequentemente omesso, come in "consumo di droga" o "abuso di sostanze".[1]
L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) è il punto di riferimento per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni sulla situazione europea della droga nell'Unione. Un compito fondamentale dell'agenzia consiste nell'elaborare una relazione annuale sui dati disponibili più recenti in relazione al consumo di droga in Europa, sulla base di una serie di strumenti di comunicazione normalizzati che sono stati perfezionati nei 20 anni di funzionamento del sistema.
Il consumo di sostanze e il consumo di sostanze tra i giovani è un importante problema di salute pubblica mondiale, tuttavia poco si sa sulla prevalenza. La proposta della Commissione giunge in un momento in cui, negli ultimi anni, si è verificato un rapido aumento del numero di NSP disponibili e lanciate sul mercato europeo delle droghe, più di 450 sostanze sono monitorate dall'OEDT, quasi il doppio del numero controllato in base alle convenzioni internazionali dell'ONU sul controllo delle droghe.[2]
Il relatore riconosce che, negli ultimi cinque anni, è stato registrato un aumento senza precedenti del numero, del tipo e della disponibilità di NSP a livello di Unione, con un numero totale di 101 sostanze identificate per la prima volta e segnalate attraverso il sistema di allarme rapido durante il 2014, in base alla loro ultima relazione.
La presenza di alcune di queste nuove sostanze è stata rilevata attraverso il sistema europeo di comunicazione che comprende molteplici indicatori e un sistema di allarme rapido (SAR) sulle nuove sostanze psicoattive non controllate. Il sistema europeo di comunicazione riguarda formalmente tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea (UE), la Norvegia e la Turchia.
Come le precedenti, la nuova proposta punta a rafforzare il sistema di allarme rapido dell'UE e la valutazione dei rischi e a snellire le procedure per garantire un'azione più efficace e rapida.
Il relatore considera che, sebbene molto sia stato fatto per migliorare la qualità e la comparabilità dei dati, per superare le difficoltà nel monitoraggio del consumo di droga e nel confronto tra paesi, il fenomeno del consumo di NSP è in continuo aumento e ciò lo rende problematico.
Comprendere la natura e la portata del consumo di NSP, nonché i fattori che vi contribuiscono, dovrebbe consentire lo sviluppo di efficaci strategie di intervento o piani d'azione a lungo termine. Sono attualmente disponibili informazioni strutturate sui modelli e le tendenze in materia di consumo di droga in Europa: non è, tuttavia, ancora ben noto il modello di fattori che influenzano l'uso di NSP. I risultati della relazione dell'OEDT indicano che le NSP notificate o individuate più frequentemente sono cannabinoidi e catinoni sintetici e che è di uso comune, tra i consumatori abituali di droghe, combinare diverse NSP e anche miscelarle con altre droghe, soprattutto cannabis ed ecstasy.
Valutare la prevalenza del consumo di NSP è impegnativo, anche a causa di incongruenze metodologiche e teoriche. Il relatore ritiene che i rischi per la salute pubblica debbano anche tenere conto delle informazioni riguardanti la tossicità delle NSP e delle prove sull'interazione con altre sostanze e con le condizioni di salute preesistenti. Il rapido aumento delle NSP costituisce una preoccupazione crescente e pone nuove sfide non solo per le società nel campo della prevenzione della droga e della definizione di una politica di lotta contro l'uso di sostanze, ma anche nella tossicologia clinica e forense.
Il relatore ritiene che, nello stesso processo, vadano anche valutati i rischi per la sicurezza associati alla nuova sostanza psicoattiva.
EMENDAMENTI
La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(1) Le nuove sostanze psicoattive possono costituire gravi minacce transfrontaliere per la salute: è pertanto necessario rafforzare il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta relativamente a tali minacce. |
(1) Le nuove sostanze psicoattive, che possono avere numerosi usi commerciali e industriali, nonché scientifici, possono costituire gravi minacce transfrontaliere per la salute, in particolare a causa della loro diversità e della velocità con cui stanno comparendo. La rapida crescita del mercato di questi nuovi prodotti continua ad essere problematica, il che rende necessario rafforzare i sistemi di monitoraggio e di allarme rapido, valutare i loro rischi sanitari, della sicurezza e sociali al fine di elaborare risposte come le misure di riduzione del rischio al fine di combattere tali minacce. | ||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(1 bis) Il termine "sostanze psicoattive" si riferisce ad una vasta categoria di composti psicoattivi non regolamentati o di prodotti che li contengono, che vengono commercializzati come alternative legali a droghe controllate ben conosciute, di solito venduti via Internet o in "smart shops" o "head shops". | ||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(1 ter) Le sostanze psicoattive possono essere pubblicizzate con strategie di marketing aggressive e sofisticate e potrebbero essere vendute ai consumatori con un’etichettatura intenzionalmente scorretta e con ingredienti dichiarati diversi dall'effettiva composizione. È pertanto necessario adottare un'azione rapida a livello di Unione. | ||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(2) Negli ultimi anni gli Stati membri hanno notificato un numero crescente di nuove sostanze psicoattive attraverso il meccanismo per lo scambio rapido di informazioni, istituito con l'azione comune 97/396/GAI adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche, e in seguito rafforzato dalla decisione 2005/387/GAI del Consiglio14. |
(2) Negli ultimi anni gli Stati membri hanno notificato un numero crescente di nuove sostanze psicoattive attraverso il meccanismo per lo scambio rapido di informazioni, istituito con l'azione comune 97/396/GAI adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche, e in seguito rafforzato dalla decisione 2005/387/GAI del Consiglio14. Secondo il Centro europeo di medicina per le droghe e le tossicodipendenze ("il Centro"), gli Stati membri hanno notificato 101 nuove sostanze psicoattive, che non erano stati segnalate in precedenza, tramite tale meccanismo nell'anno 2014. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
13 Azione comune 97/396/GAI del Consiglio del 16 giugno 1997 riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1). |
13 Azione comune 97/396/GAI del Consiglio del 16 giugno 1997 riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1). | ||||||||||||
14 Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32). |
14 Decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32). | ||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(2 bis) Nella sua analisi intermedia delle minacce suscitate dalla grande criminalità organizzata per il 20151bis, Europol mette in guardia contro il fatto che gruppi criminali organizzati sono in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti nella legislazione e rispondere al divieto di talune sostanze, creando nuove formule che non sono coperte dalla legislazione dell'Unione e nazionale. | ||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||
|
1bis SOCTA intermedia 2015: Un aggiornamento sulla grande criminalità organizzata nell'UE. | ||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 2 ter (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(2 ter) Il presente regolamento dovrebbe tener conto del fatto che i gruppi vulnerabili, e soprattutto i giovani, sono particolarmente esposti ai rischi per la salute pubblica, la sicurezza e sociali derivanti dalle nuove sostanze psicoattive. | ||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(3) Occorre contrastare a livello dell'Unione le nuove sostanze psicoattive che comportano rischi per la salute e sociali in tutta l'Unione. Il presente regolamento deve pertanto essere letto in combinato disposto con la decisione quadro 2004/757/GAI15 del Consiglio [come modificata dalla direttiva (UE).../...] perché entrambi gli atti sono intesi a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI del Consiglio. |
(3) Occorre contrastare a livello dell'Unione le nuove sostanze psicoattive che comportano rischi per la salute, la sicurezza e sociali in tutta l'Unione. Il presente regolamento deve pertanto essere letto in combinato disposto con la decisione quadro 2004/757/GAI15 del Consiglio [come modificata dalla direttiva (UE).../...] perché entrambi gli atti sono intesi a sostituire il meccanismo istituito dalla decisione 2005/387/GAI del Consiglio. | ||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||
15 Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8). |
15 Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8). | ||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(5) Qualsiasi azione dell'Unione relativa alle nuove sostanze psicoattive dovrebbe essere fondata su prove scientifiche. |
(5) Qualsiasi azione dell'Unione relativa alle nuove sostanze psicoattive dovrebbe essere fondata su prove scientifiche o su dati sufficienti in merito ai rischi che le nuove sostanze psicoattive comportano. Poiché, in taluni casi, le nuove sostanze psicoattive potrebbero essere così nuove in tale settore da fornire, almeno inizialmente, alla ricerca scientifica prove molto limitate quanto ai rischi per la salute pubblica, è necessario intraprendere rapide procedure di valutazione del rischio a livello di Unione. | ||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(7) La valutazione dei rischi non dovrebbe essere condotta su una nuova sostanza psicoattiva oggetto di una valutazione a norma del diritto internazionale o se tale sostanza è un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario. |
(7) La valutazione dei rischi non dovrebbe essere condotta su una nuova sostanza psicoattiva oggetto di una valutazione a norma del diritto internazionale o se tale sostanza è un principio attivo di un medicinale o di un medicinale veterinario, a meno che non vi siano prove, dati o studi scientifici sufficienti, disponibili a livello di Unione, che suggeriscano la necessità di tale valutazione. | ||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 – paragrafo 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Il terzo comma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1920/2006 riguarda la nuova tendenza nell'uso delle sostanze psicoattive esistenti e dovrebbe pertanto essere mantenuto. | |||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 2 – lettera d | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 6 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 7 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 ter – paragrafo 11 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
Questo paragrafo è un'aggiunta positiva al regolamento in quanto consentirà al Centro di fare di più in una sola volta, tuttavia il livello di somiglianza tra le strutture chimiche delle nuove sostanze psicoattive può essere a volte difficile da determinare, quindi dovrebbe essere il Centro a determinare se le sostanze possano essere considerate abbastanza simili da essere trattate nel quadro di una relazione congiunta. | |||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 3 – lettera c | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 3 – lettera d | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 3 – lettera e | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 3 – lettera f | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 4 – comma 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quater – paragrafo 5 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 3 Regolamento (CE) n. 1920/2006 Articolo 5 quinquies – paragrafo 1 | |||||||||||||
|
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Scambio di informazioni, sistema di allarme rapido e procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 12.9.2016 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ENVI 12.9.2016 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Cristian-Silviu Buşoi 10.10.2016 |
||||
Esame in commissione |
12.10.2016 |
|
|
|
|
Approvazione |
8.11.2016 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
54 2 0 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nicola Caputo, Michel Dantin, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Peter Jahr, James Nicholson, Jasenko Selimovic, Bart Staes |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Jens Nilsson, Marco Valli |
||||
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Scambio di informazioni, sistema di allarme rapido e procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
29.8.2016 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 12.9.2016 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ENVI 12.9.2016 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Michał Boni 3.10.2016 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
17.10.2016 |
20.10.2016 |
17.11.2016 |
|
|
Approvazione |
17.11.2016 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
48 0 3 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Harald Vilimsky, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Daniel Dalton, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Lynn Boylan, Verónica Lope Fontagné, Mylène Troszczynski, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland |
||||
Deposito |
30.11.2016 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
48 |
+ |
|
ALDE |
Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld |
|
ECR |
Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens |
|
EFDD |
Ignazio Corrao |
|
ENF |
Lorenzo Fontana |
|
GUE/NGL |
Malin Björk, Lynn Boylan, Barbara Spinelli |
|
PPE |
Heinz K. Becker, Michał Boni, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Ramón Luis Valcárcel Siso, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský |
|
S&D |
Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel |
|
VERTS/ALE |
Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero |
|
0 |
- |
|
|
|
|
3 |
0 |
|
EFDD |
Kristina Winberg |
|
ENF |
Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti