sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo(1)*, dall'altra
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0460),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0327/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la lettera della commissione per gli affari esteri,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0361/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'accordo, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Poiché gli atti di esecuzione rientrano nella politica commerciale comune, si dovrebbe ricorrere alla procedura di esame per la loro adozione. Qualora l'accordo preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare con urgenza le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente. Per le misure riguardanti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, in caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente.
(3) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'accordo, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio2. In conformità di detto regolamento, la procedura di esame si applica, in particolare, per l'adozione di atti di esecuzione riguardanti la politica commerciale comune. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, può applicarsi la procedura consultiva. Qualora l'accordo preveda la possibilità, in circostanze eccezionali e critiche, di applicare immediatamente le misure necessarie ad affrontare la situazione, la Commissione dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente. Per le misure riguardanti i prodotti dell'agricoltura e della pesca, la Commissione, in caso di imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, dovrebbe adottare tali atti di esecuzione immediatamente.
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2 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
2 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione
Emendamento
(8)Per garantire sia l'efficace applicazione e gestione dei contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo, sia la certezza del diritto e la parità di trattamento per quanto riguarda la riscossione dei dazi, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo,
soppresso
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 9
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 9
soppresso
Vigilanza
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 34 dell'accordo, è istituita una vigilanza dell'Unione sulle importazioni delle merci elencate nell'allegato V del protocollo 3 dell'accordo. Si applica la procedura di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione7.
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7 Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).
* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI
On. Bernd Lange
Presidente
Commissione per il commercio internazionale
Rif.: D(2016)51709
Signor Presidente,
Le scrivo riguardo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD). In considerazione della specificità del fascicolo e del fatto che è soggetto alla procedura legislativa ordinaria, desidererei esprimere il sostegno politico della commissione per gli affari esteri (AFET) alla rapida adozione del regolamento in questione.
L'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo è entrato in vigore il 1° aprile 2016, in seguito alla ratifica da parte del Parlamento europeo e dell'Assemblea nazionale del Kosovo. Durante la procedura di approvazione, avevamo sottolineato il nostro appoggio alla conclusione dell'accordo, nonché espresso il nostro compiacimento dinanzi al fatto che il Kosovo avrebbe finalmente intrattenuto, come gli altri paesi dei Balcani occidentali, relazioni contrattuali con l'UE. L'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione ha inoltre aperto la strada all'istituzione del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, che ha rapidamente adottato il proprio regolamento e ha tenuto due riunioni.
La proposta di regolamento su cui la Sua commissione si pronuncerà contiene importanti norme per l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, come anche le procedure per l'adozione di norme dettagliate di attuazione. La invitiamo a procedere in modo rapido, così da garantire che il Kosovo possa pienamente beneficiare dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, tenendo presente, nel contempo, la necessità di confermare le prerogative del Parlamento.
Distinti saluti.
Elmar Brok
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo
Determinate procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo*, dall'altra
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Costas Mavrides, Fernando Ruas, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale