RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

2.12.2016 - (COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Marian-Jean Marinescu


Procedura : 2015/0277(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0364/2016
Testi presentati :
A8-0364/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0613),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0389/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano e dal Parlamento maltese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del … [1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 12 ottobre 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0364/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per l'aviazione e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)  È opportuno tenere conto della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sull'uso sicuro dei sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), noti comunemente come veicoli aerei senza equipaggio (UAV Unmanned aerial vehicles), nel settore dell'aviazione civile1bis.

 

______________

 

1 bis 2014/2243(INI)

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  È opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile e di protezione dell'ambiente mediante l'adozione di regole comuni di sicurezza e mediante misure volte ad assicurare l'ottemperanza di ogni prodotto, persona e organizzazione coinvolto nelle attività dell'aviazione civile nell'Unione a tali regole comuni e alle norme di protezione dell'ambiente.

(1)  È opportuno garantire in ogni momento un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile mediante l'adozione di regole comuni di sicurezza e mediante misure volte ad assicurare l'ottemperanza di ogni prodotto, persona e organizzazione coinvolto nelle attività dell'aviazione civile nell'Unione a tali regole comuni.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Inoltre, è opportuno garantire in ogni momento un livello elevato e uniforme di tutela ambientale mediante misure volte ad assicurare l'ottemperanza di ogni prodotto, persona e organizzazione coinvolto nelle attività dell'aviazione civile nell'Unione al diritto unionale pertinente, alle norme internazionali nonché alle pratiche raccomandate.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  L'Agenzia dovrebbe promuovere il risparmio energetico, la riduzione del consumo di energia e la mitigazione dell'impatto negativo delle emissioni sui cambiamenti climatici e sull'inquinamento acustico e atmosferico. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe basarsi sui regolamenti relativi al cielo unico europeo (CUE) e operare grazie a una migliore efficienza transfrontaliera della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS).

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Non sarebbe opportuno assoggettare tutti gli aeromobili a regole comuni. In particolare visto il rischio limitato per la sicurezza dell'aviazione civile, gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l'obbligo di riconoscimento dei regimi nazionali.

(3)  Non sarebbe opportuno assoggettare tutti gli aeromobili a regole comuni. In particolare visto il rischio limitato per la sicurezza dell'aviazione civile, gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari dovrebbero rimanere sotto il controllo normativo degli Stati membri, senza che il presente regolamento comporti per gli altri Stati membri l'obbligo di riconoscimento dei regimi nazionali. È tuttavia opportuno che la Commissione agevoli l'adozione di standard comuni di aeronavigabilità e materiale esplicativo al fine di soddisfare gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c), g) e h), del presente regolamento.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di applicare talune disposizioni del presente regolamento ad alcuni tipi di aeromobili che sono esclusi dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare quelli che sono prodotti su scala industriale e che potrebbero trarre beneficio dalla libera circolazione all'interno dell'Unione. Alle organizzazioni coinvolte nella progettazione di tali aeromobili dovrebbe pertanto essere consentito chiedere alla Commissione di decidere che i requisiti dell'Unione relativi alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione di aeromobili si applicano anche ai nuovi tipi di aeromobili che saranno immessi sul mercato da tali organizzazioni.

(4)  È opportuno prevedere la possibilità di applicare talune disposizioni del presente regolamento ad alcuni tipi di aeromobili che sono esclusi dalle disposizioni del presente regolamento, in particolare quelli che sono prodotti su scala industriale e che potrebbero trarre beneficio dalla libera circolazione all'interno dell'Unione. Alle organizzazioni coinvolte nella progettazione di tali aeromobili dovrebbe pertanto essere consentito chiedere alla Commissione di decidere che i requisiti dell'Unione relativi alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione di aeromobili si applicano anche ai nuovi tipi di aeromobili che saranno immessi sul mercato da tali organizzazioni.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Agli Stati membri dovrebbero essere consentito concedere, previa autorizzazione della Commissione, un'esenzione dalle disposizioni del presente regolamento agli aeroporti con bassi volumi di traffico a condizione che tali aeroporti soddisfino gli obiettivi comuni minimi di sicurezza di cui ai pertinenti requisiti essenziali. Se uno Stato membro concede tali esenzioni, esse dovrebbero applicarsi anche agli equipaggiamenti utilizzati nell'aeroporto in questione e ai fornitori di servizi di gestione del piazzale e di assistenza a terra operanti nell'aeroporto cui è stata concessa l'esenzione. Le esenzioni concesse dagli Stati membri agli aeroporti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rimanere valide; si dovrebbe tuttavia garantire che le informazioni relative a tali esenzioni siano messe a disposizione del pubblico.

(6)  Agli Stati membri dovrebbero essere consentito concedere, previa notifica e decisione dell'Agenzia, un'esenzione dalle disposizioni del presente regolamento agli aeroporti con bassi volumi di traffico a condizione che tali aeroporti soddisfino gli obiettivi comuni minimi di sicurezza di cui ai pertinenti requisiti essenziali. Se uno Stato membro concede tali esenzioni, esse dovrebbero applicarsi anche agli equipaggiamenti utilizzati nell'aeroporto in questione e alla gestione del piazzale nell'aeroporto cui è stata concessa l'esenzione. Le esenzioni concesse dagli Stati membri agli aeroporti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero rimanere valide; si dovrebbe tuttavia garantire che le informazioni relative a tali esenzioni siano messe a disposizione del pubblico.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Invece delle loro disposizioni legislative nazionali, gli Stati membri potrebbero ritenere opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento agli aeromobili di Stato, alla gestione del traffico aereo (ATM) e ai servizi di navigazione aerea (ANS) forniti dai militari al fine di garantire la sicurezza, l'interoperabilità o una maggiore efficienza. Alla Commissione dovrebbero essere attribuite le competenze di esecuzione necessarie per decidere in merito a tali richieste. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ("l'Agenzia"), in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per confermare che l'aeromobile e le attività di cui trattasi ottemperano alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

(7)  Invece delle loro disposizioni legislative nazionali, gli Stati membri potrebbero ritenere opportuno applicare le disposizioni del presente regolamento agli aeromobili di Stato, alla gestione del traffico aereo (ATM) e ai servizi di navigazione aerea (ANS) forniti dai militari al fine di garantire miglioramenti a livello di sicurezza e interoperabilità. Gli Stati membri che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per l'aviazione ("l'Agenzia"), in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per confermare che l'aeromobile e le attività di cui trattasi ottemperano alle disposizioni pertinenti del presente regolamento.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Le misure di regolamentazione dell'aviazione civile nell'Unione adottate in conformità del presente regolamento, compresi i relativi atti delegati e di esecuzione, dovrebbero corrispondere ed essere proporzionate alla natura e ai rischi dei diversi tipi di operazioni e attività che disciplinano. Nella misura del possibile dovrebbero inoltre essere formulate in modo da focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere, consentendo nel contempo modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi. Ciò consentirebbe di raggiungere i livelli di sicurezza prescritti in modo più efficiente in termini di costi e di stimolare l'innovazione tecnica e operativa. Si dovrebbero utilizzare gli standard e le pratiche del settore riconosciuti, qualora risulti che essi siano utili a garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al presente regolamento.

(8)  Le misure di regolamentazione dell'aviazione civile nell'Unione adottate in conformità del presente regolamento, compresi i relativi atti delegati e di esecuzione, dovrebbero corrispondere ed essere proporzionate alla natura e ai rischi dei diversi tipi di aeromobili, operazioni e attività che disciplinano. Nella misura del possibile dovrebbero inoltre essere formulate in modo da focalizzarsi sugli obiettivi da raggiungere, consentendo nel contempo modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi e un approccio sistemico all'aviazione civile, tenendo conto delle interdipendenze tra sicurezza e altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica, tra cui la cibersicurezza. Ciò consentirebbe di raggiungere i livelli di sicurezza prescritti in modo più efficiente in termini di costi e di stimolare l'innovazione tecnica e operativa. Si dovrebbero utilizzare gli standard e le pratiche del settore riconosciuti, qualora risulti che essi siano utili a garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui al presente regolamento, in particolare nei settori in cui ciò avviene tradizionalmente, come ad esempio i servizi di assistenza a terra.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  L'applicazione di solidi principi di gestione della sicurezza è essenziale per il miglioramento continuo della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, la previsione dei rischi emergenti per la sicurezza e l'utilizzo efficiente di risorse tecniche limitate. È pertanto necessario stabilire un quadro comune per la pianificazione e l'attuazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza. A tal fine è opportuno istituire a livello dell'Unione un piano europeo per la sicurezza aerea e un programma europeo di sicurezza aerea. Ogni Stato membro dovrebbe inoltre elaborare un programma nazionale di sicurezza aerea conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 19 della convenzione di Chicago. Tale programma dovrebbe essere accompagnato da un piano che descriva gli interventi che lo Stato membro deve adottare per attenuare i rischi per la sicurezza individuati.

(9)  L'applicazione di solidi principi di gestione della sicurezza è essenziale per il miglioramento continuo della sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, la previsione dei rischi emergenti per la sicurezza e l'utilizzo efficiente di risorse tecniche limitate. È pertanto necessario stabilire un quadro comune per la pianificazione e l'attuazione di interventi volti a migliorare il livello di sicurezza. A tal fine è opportuno istituire a livello dell'Unione un piano europeo per la sicurezza aerea e un programma europeo di sicurezza aerea. Ogni Stato membro dovrebbe inoltre elaborare un programma nazionale di sicurezza aerea conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 19 della convenzione di Chicago. Tale programma dovrebbe essere accompagnato da un piano che descriva gli interventi che lo Stato membro deve adottare per attenuare i rischi per la sicurezza individuati. Il programma europeo di sicurezza aerea e i relativi piani, nonché i programmi nazionali di sicurezza descritti nell'allegato 19 della convenzione di Chicago dovrebbero essere predisposti coinvolgendo strettamente le parti interessate del settore.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  A norma delle disposizioni di cui all'allegato 19 della convenzione di Chicago, gli Stati membri devono stabilire un livello accettabile di prestazione di sicurezza per le attività aeronautiche sotto la loro responsabilità. Per aiutare gli Stati membri a soddisfare tale requisito in modo coordinato, il piano europeo per la sicurezza aerea dovrebbe stabilire un livello accettabile di prestazione di sicurezza per l'Unione in relazione alle diverse categorie di attività aeronautiche. Tale livello accettabile di prestazione di sicurezza non dovrebbe essere vincolante, bensì esprimere l'ambizione dell'Unione e degli Stati membri in materia di sicurezza dell'aviazione civile.

(10)  A norma delle disposizioni di cui all'allegato 19 della convenzione di Chicago, gli Stati membri devono stabilire un livello accettabile di prestazione di sicurezza per le attività aeronautiche sotto la loro responsabilità. Per aiutare gli Stati membri a soddisfare tale requisito in modo coordinato, il piano europeo per la sicurezza aerea dovrebbe stabilire un livello elevato e uniforme di prestazione di sicurezza per l'Unione in relazione alle diverse categorie di attività aeronautiche. Tale livello accettabile di prestazione di sicurezza non dovrebbe essere vincolante, bensì esprimere l'ambizione degli Stati membri in materia di sicurezza dell'aviazione civile.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  In linea con gli standard fissati e le pratiche raccomandate dalla convenzione di Chicago è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati, agli aeroporti e alla fornitura di ATM/ANS. È inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell'esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell'addestramento e nella valutazione dell'idoneità medica dell'equipaggio e dei controllori del traffico aereo.

(12)  In linea con gli standard fissati e le pratiche raccomandate dalla convenzione di Chicago è opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili ai prodotti aeronautici, alle parti, agli equipaggiamenti non installati e agli aeroporti, tra cui attrezzature e sistemi ATM/ANS. È inoltre opportuno stabilire requisiti essenziali applicabili alle persone e alle organizzazioni coinvolte nell'esercizio di aeromobili, nella gestione di aeroporti e nella fornitura di ATM/ANS, nonché requisiti essenziali applicabili alle persone e ai prodotti coinvolti nell'addestramento e nella valutazione dell'idoneità medica dell'equipaggio e dei controllori del traffico aereo.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  È essenziale che il personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo (ATSEP) sia adeguatamente qualificato per svolgere i propri compiti. Tenuto conto della grande varietà di contesti in cui opera il personale ATSEP, è essenziale che le qualifiche possano essere adattate all'evoluzione dell'ambiente di lavoro. Pertanto, eventuali atti delegati o atti di esecuzione dovrebbero fornire una base giuridica esplicita che stabilisca norme e linee guida armonizzate e dettagliate sulla formazione e sulla valutazione della competenza professionale del personale ATSEP per i diversi tipi di compiti in materia di sicurezza. Ciò consentirebbe di garantire il necessario livello di sicurezza, pur tenendo conto della natura sfaccettata dei compiti del personale ATSEP.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  I requisiti essenziali in materia di compatibilità ambientale della progettazione di prodotti aeronautici dovrebbero tenere conto sia del livello di rumore che delle emissioni degli aeromobili e consentire all'Unione di stabilire le necessarie norme tecniche dettagliate per proteggere l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi delle attività aeronautiche. Tali requisiti dovrebbero essere basati sugli standard e sulle pratiche di cui alla convenzione di Chicago.

(13)  I requisiti essenziali in materia di compatibilità ambientale della progettazione di prodotti aeronautici dovrebbero tenere conto sia del livello di rumore che delle emissioni degli aeromobili e consentire all'Unione di stabilire le necessarie norme tecniche dettagliate per proteggere l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi delle attività aeronautiche. Tali requisiti dovrebbero rispettare il diritto pertinente dell'Unione, le norme internazionali e le pratiche raccomandate.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  L'Unione dovrebbe inoltre stabilire requisiti essenziali per la sicurezza dei servizi di assistenza a terra.

(14)  L'Unione dovrebbe inoltre stabilire requisiti essenziali per i servizi di assistenza a terra afferenti alla sicurezza, sulla base delle norme esistenti e degli standard di settore riconosciuti a livello internazionale.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  I prodotti aeronautici, le parti, gli equipaggiamenti non installati, gli aeroporti e i loro equipaggiamenti, gli operatori di aeromobili e gli operatori aeroportuali, i sistemi e i fornitori di ATM/ANS, nonché i piloti e i controllori del traffico aereo, le persone, i prodotti e le organizzazioni coinvolti nella loro formazione e nella valutazione della loro idoneità medica, dovrebbero essere sottoposti a una procedura di certificazione alla termine della quale vengono rilasciati un certificato o una licenza purché siano stati giudicati conformi ai requisiti essenziali pertinenti o, se del caso, agli altri requisiti stabiliti nel presente regolamento o in applicazione di esso. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le norme dettagliate necessarie per il rilascio di tali certificati e, se del caso, per il ricevimento delle dichiarazioni rilasciate a tal fine, tenendo conto degli obiettivi del regolamento e della natura e dei rischi delle attività in questione.

(16)  A seguito di una procedura che li ha giudicati conformi ai requisiti essenziali pertinenti o, se del caso, agli altri requisiti stabiliti nel presente regolamento o in applicazione di esso, dovrebbero disporre di una certificazione o licenza: i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti non installati; gli aeroporti, inclusi i loro equipaggiamenti afferenti alla sicurezza, gli operatori di aeromobili e gli operatori aeroportuali; i sistemi e componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità; i fornitori di ATM/ANS nonché i piloti e i controllori del traffico aereo, le persone, i prodotti e le organizzazioni coinvolti nella loro formazione e nella valutazione della loro idoneità medica. Al fine di procedere in tal senso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adozione delle norme dettagliate necessarie per il rilascio di tali certificati e, se del caso, per il ricevimento delle dichiarazioni rilasciate a tal fine, tenendo conto degli obiettivi del regolamento e della natura e dei rischi della specifica attività in questione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. In sede di adozione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe adottare un approccio proporzionato riguardo ai diverti tipi di aeromobili e operazioni, garantendo nel contempo che tali atti delegati non comporteranno oneri amministrativi supplementari o un aumento dei costi, con la conseguente diminuzione della competitività nel settore dell'aviazione.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Alle organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella fabbricazione di prodotti e parti aeronautici dovrebbe essere consentito di dichiarare la conformità della progettazione dei prodotti e delle parti ai relativi standard di settore, nei casi in cui ciò sia considerato sufficiente per garantire un livello accettabile di sicurezza. Tale possibilità dovrebbe essere limitata ai prodotti usati nell'aviazione leggera e da diporto e sottoposta alle opportune restrizioni e condizioni per garantire la sicurezza.

(17)  Alle organizzazioni coinvolte nella progettazione e nella fabbricazione di prodotti e parti aeronautici dovrebbe essere consentito di dichiarare la conformità della progettazione dei prodotti e delle parti ai relativi standard di settore, nei casi in cui ciò sia considerato sufficiente per garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza. Tale possibilità dovrebbe essere limitata ai prodotti usati nell'aviazione leggera e da diporto e sottoposta alle opportune restrizioni e condizioni per garantire la sicurezza. È tuttavia opportuno che la Commissione agevoli l'adozione di standard comuni di aeronavigabilità e materiale esplicativo al fine di soddisfare gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a c), g) e h), del presente regolamento.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Poiché anche gli aeromobili senza equipaggio volano nello stesso spazio aereo con gli aeromobili tradizionali, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tali aeromobili indipendentemente dalla loro massa operativa. Le tecnologie per gli aeromobili senza equipaggio consentono oggi un'ampia gamma di possibili operazioni che dovrebbero essere soggette a norme proporzionate ai rischi della particolare operazione o di un tipo di operazione.

(18)  Poiché anche gli aeromobili senza equipaggio volano nello stesso spazio aereo con gli aeromobili con equipaggio, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tali aeromobili. Le tecnologie per gli aeromobili senza equipaggio consentono oggi un'ampia gamma di possibili operazioni che dovrebbero essere soggette a norme proporzionate ai rischi della particolare operazione o di un tipo di operazione.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(18 bis)  È opportuno che le norme di funzionamento degli aeromobili senza equipaggio siano chiare, applicabili e armonizzate tra i diversi Stati membri, in modo da garantire il funzionamento in sicurezza di tali aeromobili e una cultura della conformità tra gli operatori.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Le regole riguardanti gli aeromobili senza equipaggio dovrebbero contribuire il più possibile al rispetto dei diritti garantiti dalla normativa dell'Unione, in particolare il rispetto della vita privata e della vita familiare, sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e come disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati11.

(19)  Le regole riguardanti gli aeromobili senza equipaggio dovrebbero contribuire al rispetto dei diritti garantiti dalla normativa dell'Unione, in particolare il rispetto della vita privata e della vita familiare, sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la protezione dei dati di carattere personale, sancita dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e come disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati11.

__________________

__________________

11 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

11 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Per alcuni tipi di aeromobili senza equipaggio non è necessario applicare le disposizioni del presente regolamento relative alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione della norme, nonché all'Agenzia per ottenere livelli di sicurezza adeguati. In tali casi è opportuno applicare i meccanismi di vigilanza del mercato, previsti dalla normativa dell'Unione sull'armonizzazione dei prodotti.

(20)  Per alcuni tipi di aeromobili senza equipaggio non è necessario applicare le disposizioni del presente regolamento relative alla registrazione, alla certificazione, all'identificazione, alla sorveglianza e all'applicazione della norme, nonché all'Agenzia per ottenere livelli di sicurezza adeguati. In tali casi è opportuno applicare i meccanismi di vigilanza del mercato, previsti dalla normativa dell'Unione sull'armonizzazione dei prodotti.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Per motivi di sicurezza e di controllo è opportuno che ciascun proprietario di aeromobili senza equipaggio sia dotato di un numero di proprietario che consenta di identificare gli aeromobili. Tale numero dovrebbe figurare su ciascun aeromobile senza equipaggio utilizzato dal proprietario ed essere iscritto in un registro europeo degli aeromobili senza equipaggio gestito dall'Agenzia. Tale registro dovrebbe essere facilmente accessibile e rispettare le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)  Gli aeromodelli sono aeromobili senza equipaggio utilizzati principalmente per attività ricreative e rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Essi registrano da decenni buoni risultati in materia di sicurezza, in particolare gli aeromodelli utilizzati dai membri di un'associazione o un club. In generale, tali associazioni e club sono ben strutturati e mettono in pratica un'eccellente cultura della sicurezza. Al momento di adottare atti delegati e atti di esecuzione a norma del presente regolamento, la Commissione dovrebbe cercare di assicurare che gli aeromodelli possano continuare a funzionare come fanno attualmente nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali. Inoltre, in sede di adozione di tali atti delegati e atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto della necessità di una transizione senza soluzione di continuità dai diversi sistemi nazionali a un eventuale nuovo quadro normativo, e dovrebbe tenere presenti le migliori pratiche esistenti negli Stati membri.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  L'Agenzia e le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare in modo da consentire una migliore individuazione di eventuali condizioni di non sicurezza e la conseguente adozione di appropriate misure correttive. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di trasferire ad altri Stati membri o all'Agenzia le competenze di cui al presente regolamento riguardanti la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme, in particolare nei casi in cui ciò sia necessario ai fini di una maggiore sicurezza e un uso più efficiente delle risorse. È inoltre necessario, a seconda del caso, sostenere gli Stati membri nello svolgimento di tali compiti, in particolare la sorveglianza cooperativa e transfrontaliera, mediante l'istituzione di un quadro efficace per la messa in comune degli ispettori dell'aviazione e di altri specialisti con competenze pertinenti.

(22)  L'Agenzia e le autorità nazionali competenti dovrebbero cooperare in modo da consentire una migliore individuazione di eventuali condizioni di non sicurezza e la conseguente adozione di appropriate misure correttive. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di trasferire ad altri Stati membri o all'Agenzia le competenze di cui al presente regolamento riguardanti la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme, in particolare nei casi in cui ciò sia necessario ai fini di una maggiore sicurezza, di una migliore interoperabilità e di un uso più efficiente delle risorse. Con le medesime finalità, alle organizzazioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbe essere altresì offerta la possibilità di chiedere che l'Agenzia si assuma la responsabilità per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione della loro attività. È inoltre necessario, a seconda del caso, sostenere gli Stati membri nello svolgimento di tali compiti, in particolare la sorveglianza cooperativa e transfrontaliera, mediante l'istituzione di un quadro efficace per la messa in comune degli ispettori dell'aviazione e di altri specialisti con competenze pertinenti. Tale messa in comune, tuttavia, non dovrebbe in alcun modo comportare ulteriori oneri o spese per il settore dell'aviazione.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33)  Nel sistema istituzionale dell'Unione, l'applicazione del diritto dell'Unione compete innanzitutto agli Stati membri. I compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme previsti dal presente regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione dovrebbero quindi, in via di principio, essere eseguiti a livello nazionale da una o più autorità competenti degli Stati membri. In taluni casi ben definiti, tuttavia anche all'Agenzia dovrebbe essere conferito il potere di svolgere tali compiti conformemente al presente regolamento. In questi casi è opportuno inoltre consentire all'Agenzia di adottare le misure necessarie relative all'esercizio degli aeromobili, alle qualifiche degli equipaggi oppure all'utilizzo di aeromobili di paesi terzi qualora ciò rappresenti il mezzo migliore per garantire l'uniformità e il funzionamento del mercato interno.

(33)  Nel sistema istituzionale dell'Unione, l'applicazione del diritto dell'Unione compete innanzitutto agli Stati membri. I compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme previsti dal presente regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione dovrebbero quindi, in via di principio, essere eseguiti a livello nazionale dalle autorità competenti degli Stati membri. In taluni casi ben definiti, è opportuno inoltre consentire all'Agenzia di adottare le misure necessarie relative all'esercizio degli aeromobili, alle qualifiche degli equipaggi oppure all'utilizzo di aeromobili di paesi terzi qualora ciò rappresenti il mezzo migliore per garantire l'uniformità e il funzionamento del mercato interno.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34)  L'Agenzia dovrebbe fornire consulenza tecnica alla Commissione per la preparazione degli atti legislativi necessari e assistere, se del caso, gli Stati membri e l'industria nell'applicazione di tali normative. Essa dovrebbe inoltre avere la facoltà di pubblicare specifiche di certificazione e materiale esplicativo, nonché di effettuare accertamenti tecnici, rilasciare certificati o registrare dichiarazioni, a seconda dei casi.

(34)  L'Agenzia dovrebbe fornire consulenza tecnica alla Commissione per la preparazione degli atti legislativi necessari e assistere gli Stati membri e l'industria, incluse le PMI, nell'applicazione di tali normative. Essa dovrebbe inoltre avere la facoltà di pubblicare specifiche di certificazione e materiale esplicativo, nonché di effettuare accertamenti tecnici, rilasciare certificati o registrare dichiarazioni, a seconda dei casi.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35)  I sistemi globali di navigazione satellitare, in particolare il programma dell'Unione Galileo, svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione di un sistema europeo di gestione del traffico aereo. Di conseguenza all'Agenzia dovrebbe essere conferito il potere di sviluppare le specifiche tecniche necessarie e di certificare le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei di ATM/ANS al fine di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza, interoperabilità ed efficienza operativa.

(35)  I sistemi globali di navigazione satellitare, in particolare il programma dell'Unione Galileo, svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione di un sistema europeo di gestione del traffico aereo. Di conseguenza all'Agenzia dovrebbe essere conferito il potere di sviluppare le specifiche tecniche necessarie e di certificare i sistemi ATM/ANS e le organizzazioni che forniscono servizi paneuropei di ATM/ANS al fine di garantire un livello elevato e uniforme di sicurezza, interoperabilità ed efficienza operativa.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 36

Testo della Commissione

Emendamento

(36)  Il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio14 impone all'Agenzia l'obbligo di comunicare tutte le informazioni che possano essere pertinenti per l'aggiornamento dell'elenco dei vettori soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per motivi di sicurezza. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione anche nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005, eseguendo le necessarie valutazioni degli operatori di paesi terzi e delle autorità responsabili della loro sorveglianza e presentando le appropriate raccomandazioni alla Commissione.

(36)  Il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio14 impone all'Agenzia l'obbligo di comunicare tutte le informazioni che possano essere pertinenti per l'aggiornamento dell'elenco dei vettori soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione per motivi di sicurezza. L'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione anche nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005, eseguendo tutte le necessarie valutazioni di sicurezza degli operatori di paesi terzi e delle autorità responsabili della loro sorveglianza e presentando le appropriate raccomandazioni alla Commissione.

__________________

__________________

14 Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

14 Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(39 bis)  L'Agenzia dovrebbe puntare a integrare nei suddetti programmi la ricerca e l'innovazione nel settore della sicurezza e dell'ecocompatibilità degli aeromobili senza equipaggio.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

Emendamento

(41)  Nel settore delle relazioni internazionali l'Agenzia dovrebbe, su richiesta, assistere gli Stati membri e la Commissione per le questioni disciplinate dal presente regolamento, in particolare l'armonizzazione delle regole e il riconoscimento reciproco dei certificati. Essa dovrebbe essere autorizzata, previa approvazione della Commissione, q stabilire, mediante accordi di lavoro, le relazioni opportune con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento. Al fine di promuovere la sicurezza a livello mondiale e alla luce degli elevati standard applicati nell'Unione, all'Agenzia dovrebbe essere consentito di partecipare, nell'ambito delle sue competenze, a progetti ad hoc di cooperazione tecnica, ricerca e assistenza insieme a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Qualora abbia le competenze pertinenti, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nell'attuazione della normativa dell'Unione in altri settori tecnici della regolamentazione dell'aviazione civile, come la security o il cielo unico europeo.

(41)  Nel settore delle relazioni internazionali l'Agenzia dovrebbe, su richiesta, assistere gli Stati membri e la Commissione per le questioni disciplinate dal presente regolamento, in particolare l'armonizzazione delle regole e il riconoscimento reciproco dei certificati. Essa dovrebbe essere autorizzata, a condizione che la Commissione venga informata preventivamente, a stabilire, mediante accordi di lavoro, le relazioni opportune con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento. L'Agenzia, in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbe dare un contributo di grande importanza al fine di esportare gli standard dell'Unione nel settore dell'aviazione e di promuovere la circolazione in tutto il mondo dei prodotti, dei professionisti e dei servizi dell'aeronautica dell'Unione, così da favorire l'accesso a nuovi mercati in crescita. Nello specifico, essa dovrebbe procedere in tal senso attraverso partenariati con le competenti autorità aeronautiche di paesi terzi nonché aprendo uffici locali nel territorio di paesi terzi. Al fine di promuovere la sicurezza a livello mondiale e alla luce degli elevati standard applicati nell'Unione, all'Agenzia dovrebbe inoltre essere consentito di partecipare, nell'ambito delle sue competenze, a progetti di cooperazione tecnica, ricerca e assistenza insieme a paesi terzi e organizzazioni internazionali. Qualora abbia le competenze pertinenti, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione nell'attuazione della normativa dell'Unione in altri settori tecnici della regolamentazione dell'aviazione civile, come la security o il cielo unico europeo.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Considerando 48

Testo della Commissione

Emendamento

(48)  È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza dispongano dei mezzi di tutela necessari con modalità adatte alla particolare natura del settore dell'aviazione. Dovrebbe pertanto essere istituito un appropriato meccanismo di ricorso che consenta di impugnare le decisioni dell'Agenzia dinanzi ad una commissione speciale di ricorso, le cui decisioni siano impugnabili dinnanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea ("la Corte di giustizia") conformemente al TFUE.

(48)  È necessario che le parti sulle quali le decisioni dell'Agenzia hanno un'incidenza dispongano dei mezzi di tutela necessari con modalità adatte alla particolare natura del settore dell'aviazione. Dovrebbe pertanto essere istituito un appropriato meccanismo di ricorso che consenta di impugnare le decisioni dell'Agenzia dinanzi ad una commissione di ricorso, le cui decisioni siano impugnabili dinnanzi la Corte di giustizia dell'Unione europea ("la Corte di giustizia") conformemente al TFUE.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 50

Testo della Commissione

Emendamento

(50)  Se l'Agenzia elabora progetti di regole di natura generale che devono essere attuate dalle autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere consultati. Qualora le regole possano avere importanti ripercussioni sociali, è opportuno che, nella fase di preparazione di tali progetti di regole, l'Agenzia consulti le parti interessate, comprese le parti sociali dell'Unione.

(50)  Se l'Agenzia elabora progetti di regole di natura generale che devono essere attuate dalle autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere consultati. Qualora le regole possano avere importanti ripercussioni sulla salute e la sicurezza sul lavoro e/o ripercussioni sociali, le parti interessate, comprese le parti sociali dell'Unione, saranno opportunamente consultate. Nella fase di preparazione di tali progetti di regole, l'Agenzia dovrebbe esaminare adeguatamente tali implicazioni nell'ambito della valutazione dell'impatto normativo.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(54 bis)  È indispensabile garantire la tempestiva disponibilità, anche in tempo reale, delle informazioni afferenti alla sicurezza in modo da permetterne l'analisi e la divulgazione senza inutili ritardi. A tal fine, l'Agenzia dovrebbe coordinare, a livello di Unione, la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni su questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, tra cui i dati di volo protetti e le registrazioni vocali della cabina di pilotaggio scaricati in una banca dati a terra in tempo reale. A tal fine l'Agenzia può concludere accordi amministrativi riguardanti la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni con persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento, oppure con associazioni di tali persone. Tali disposizioni dovrebbero favorire, per quanto possibile, l'impiego dei canali di comunicazione esistenti, evitando l'imposizione di oneri aggiuntivi a carico di tali persone fisiche e giuridiche.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(56 bis)  Al fine di diminuire i costi complessivi delle attività di sorveglianza degli ATM/ANS, sarà altresì necessario modificare l'attuale sistema di tariffazione di rotta così da coprire in modo opportuno le competenze dell'Agenzia in materia di sorveglianza degli ATM/ANS. Ciò garantirà all'Agenzia le risorse necessarie per svolgere i compiti di sorveglianza della sicurezza che le sono conferiti dall'approccio sistemico globale dell'Unione in materia di sicurezza aerea. Predetta circostanza contribuirà anche a rendere più trasparente, più efficiente sotto il profilo dei costi e più efficace la prestazione dei servizi di navigazione aerea agli utenti dello spazio aereo che finanziano il sistema, e incentiverà la fornitura di un servizio integrato. Tale modifica dovrà inoltre assicurare un'adeguata ripartizione dei compiti tra l'Agenzia ed Eurocontrol.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59)  Al fine di tenere conto di esigenze tecniche, scientifiche, operative o di sicurezza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE che modificano o integrano le disposizioni in materia di aeronavigabilità, protezione dell'ambiente, equipaggi, operazioni di volo, aeroporti, ATM/ANS, controllori del traffico aereo, operatori di paesi terzi, aeromobili senza equipaggio, sorveglianza e applicazione delle norme, disposizioni sulla flessibilità, multe e sanzioni pecuniarie periodiche, diritti e onorari, e requisiti di cui agli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(59)  Al fine di tenere conto di esigenze tecniche, scientifiche, operative o di sicurezza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE che modificano o integrano le disposizioni in materia di aeronavigabilità, protezione dell'ambiente, equipaggi, operazioni di volo, aeroporti, ATM/ANS, controllori del traffico aereo, operatori di paesi terzi, aeromobili senza equipaggio, sorveglianza e applicazione delle norme, disposizioni sulla flessibilità, multe e sanzioni pecuniarie periodiche, diritti e onorari, e requisiti di cui agli allegati del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. La Commissione dovrebbe altresì garantire un approccio proporzionato adattato alle diverse tipologie di aeromobili e di operazioni.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(59 bis)  Ai diversi utenti dello spazio aereo dovrebbe essere garantito un accesso equo allo stesso. Ai fini della sicurezza della navigazione aerea e per agevolare il diritto di accesso allo spazio aereo, ciascuno Stato membro dovrebbe garantire la continuità della fornitura di ATM/ANS nello spazio aereo di sua competenza, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza e riducendo al minimo le perturbazioni del servizio per terzi non coinvolti, anche nel caso di imprevisti. Ciò dovrebbe includere la definizione di un livello minimo di servizio su cui possono fare affidamento gli operatori di aeromobili.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(61 bis)  Le modifiche introdotte dal presente regolamento si ripercuotono sull'attuazione di altri atti legislativi dell'Unione e richiedono, tra l'altro, l'abrogazione del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

________________

 

1bisRegolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo ("regolamento sull'interoperabilità") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63)  Il regolamento (CE) n. 1008/2008 dovrebbe essere modificato in modo da tener conto della possibilità prevista dal presente regolamento che consente all'Agenzia di diventare l'autorità competente per il rilascio e la sorveglianza dei certificati di operatore aereo. Inoltre tenendo conto della crescente importanza dei vettori aerei con basi operative in vari Stati membri e di conseguenza del fatto che l'autorità competente per le licenze di esercizio e l'autorità competente per i certificati di operatore aereo non sono più necessariamente identiche, occorre rafforzare l'efficienza della sorveglianza di tali vettori aerei. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1008/2008 in modo da garantire una stretta cooperazione tra le autorità responsabili della sorveglianza in relazione al certificato di operatore aereo e le autorità responsabili della sorveglianza in relazione alla licenza di esercizio.

(63)  Il regolamento (CE) n. 1008/2008 dovrebbe essere modificato in modo da tener conto della possibilità prevista dal presente regolamento che consente all'Agenzia di diventare l'autorità competente per il rilascio e la sorveglianza dei certificati di operatore aereo. Inoltre, occorre rafforzare l'efficienza della sorveglianza di tali vettori aerei. È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1008/2008 in modo da garantire una stretta cooperazione tra le autorità responsabili della sorveglianza in relazione al certificato di operatore aereo e le autorità responsabili della sorveglianza in relazione alla licenza di esercizio.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo principale del presente regolamento è stabiliree mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, garantendo nel contempo un livello elevato ed uniforme di protezione dell'ambiente.

1.  L'obiettivo principale del presente regolamento è stabilire, mantenere e applicare un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  contribuire a un livello elevato e uniforme di tutela dell'ambiente.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)  facilitare, nei settori disciplinati dal presente regolamento, la circolazione nel mondo di beni, servizi e personale dell'aeronautica, istituendo una cooperazione appropriata con i paesi terzi e le rispettive autorità aeronautiche.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  promuovere l'efficienza in termini di costi e l'efficacia delle procedure di regolamentazione e certificazione, nonché un uso ottimale delle risorse a livello nazionale e dell'Unione;

c)  promuovere l'efficienza in termini di costi, evitando, tra l'altro, le duplicazioni, e promuovere l'efficacia delle procedure di regolamentazione, certificazione e sorveglianza, nonché un uso ottimale delle risorse a livello nazionale e dell'Unione;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  promuovere in tutto il mondo l'approccio dell'Unione in materia di standard e norme dell'aviazione civile, istituendo una cooperazione appropriata con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali;

f)  promuovere in tutto il mondo l'approccio dell'Unione in materia di standard e norme dell'aviazione civile, istituendo una cooperazione appropriata con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, con l'intento di promuovere la sicurezza, la parità di condizioni e l'accettazione reciproca dei certificati relativi ai beni, ai servizi e al personale dell'aeronautica;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  promuovere la ricerca e l'innovazione, in particolare nei processi di regolamentazione e di certificazione;

g)  promuovere la ricerca e l'innovazione, in particolare nei processi di regolamentazione, certificazione e sorveglianza;

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  promuovere, nei settori disciplinati dal presente regolamento, l'interoperabilità tecnica e operativa.

h)  promuovere, nei settori disciplinati dal presente regolamento, l'interoperabilità amministrativa, tecnica e operativa.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)  sostenere la fiducia dei passeggeri nella sicurezza, nella security e nell'efficienza dell'aviazione civile;

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la garanzia che le dichiarazioni e i certificati rilasciati a norma del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione siano validi in tutto il territorio dell'Unione, senza ulteriori prescrizioni;

b)  la garanzia che le dichiarazioni, le licenze e i certificati rilasciati a norma del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati in base ad esso siano validi, riconosciuti e applicati in tutto il territorio dell'Unione, senza ulteriori prescrizioni;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  l'istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea indipendente ("l'Agenzia");

d)  l'istituzione di un'Agenzia dell'Unione europea per l'aviazione indipendente ("l'Agenzia");

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione riguardanti, tra l'altro, la formazione, la comunicazione e la diffusione di informazioni pertinenti sulla sicurezza.

g)  la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione riguardanti, tra l'altro, la formazione, la comunicazione e la diffusione di informazioni pertinenti sulla sicurezza e, in caso di interdipendenze con la security aerea, di informazioni pertinenti sulla security.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  alla progettazione e alla produzione di aeromobili da parte di una persona fisica o giuridica sotto la sorveglianza dell'Agenzia o di uno Stato membro;

a)  alla progettazione e alla produzione di aeromobili, prodotti e parti ad opera di:

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i)  una persona fisica o giuridica sotto la sorveglianza dell'Agenzia o di uno Stato membro;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii)  una persona fisica o giuridica di un paese terzo, se tali aeromobili, prodotti e parti sono destinati a essere immatricolati o utilizzati in un territorio cui si applicano i trattati;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)  alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'utilizzo di aeromobili, nonché dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti non installati collegati, qualora l'aeromobile sia:

b)  alla manutenzione e all'utilizzo di aeromobili, nonché dei prodotti, delle parti e degli equipaggiamenti non installati collegati, qualora l'aeromobile sia:

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  immatricolato in uno Stato membro, purché e nella misura in cui lo Stato membro non abbia trasferito le proprie competenze in applicazione della convenzione di Chicago ad un paese terzo e l'aeromobile non sia utilizzato da un operatore di un paese terzo;

i)  immatricolato o destinato all'immatricolazione in uno Stato membro, purché e nella misura in cui lo Stato membro non abbia trasferito le proprie competenze in applicazione della convenzione di Chicago ad un paese terzo e l'aeromobile non sia utilizzato da un operatore di un paese terzo;

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  immatricolato in un paese terzo e utilizzato da un operatore stabilito, residente o con una sede principale in un territorio cui si applicano i trattati;

ii)  immatricolato in un paese terzo e utilizzato o destinato a essere utilizzato da un operatore stabilito, residente o con una sede principale in un territorio cui si applicano i trattati;

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  all'esercizio di aeromobili in entrata nello, all'interno dello o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo da parte di un operatore di un paese terzo;

c)  all'esercizio di aeromobili in entrata nello, all'interno dello o in uscita dallo spazio aereo cui si applicano i trattati da parte di un operatore di un paese terzo;

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'utilizzo di equipaggiamenti aeroportuali utilizzati o destinati ad essere utilizzati negli aeroporti di cui alla lettera e), nonché la prestazione di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale in tali aeroporti;

d)  alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'utilizzo di equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza utilizzati o destinati ad essere utilizzati negli aeroporti di cui alla lettera e), nonché la prestazione di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale in tali aeroporti;

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

e)  alla progettazione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeroporti ubicati nel territorio cui si applicano i trattati, che:

e)  alla progettazione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeroporti, compresi i relativi equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, ubicati nel territorio cui si applicano i trattati, che:

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  sono aperti al pubblico;

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  offrono servizi per operazioni che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza; e

soppresso

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e – punto iv

Testo della Commissione

Emendamento

iv)  hanno una pista asfaltata di almeno 800 metri o servono esclusivamente il traffico di elicotteri;

iv)  hanno una pista strumentale pavimentata di almeno 800 metri;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  alla fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) nello spazio aereo del cielo unico europeo e alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'utilizzo di sistemi e componenti destinati alla fornitura di tali ATM/ANS;

g)  alla fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea (ATM/ANS) nello spazio aereo del cielo unico europeo e alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'utilizzo di sistemi e componenti, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità, destinati alla fornitura di tali ATM/ANS;

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'utilizzo di aeromobili senza equipaggio, di loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, nonché di loro dispositivi di controllo remoto, qualora tali aeromobili siano utilizzati nello spazio aereo del cielo unico europeo da operatori stabiliti o residenti nel territorio cui si applicano i trattati.

h)  alla manutenzione e all'utilizzo di aeromobili senza equipaggio, di loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, nonché di loro dispositivi di controllo remoto, qualora tali aeromobili siano utilizzati nello spazio aereo del cielo unico europeo.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  agli aeromobili di Stato e ai loro prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da aeromobili di Stato;

a)  agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da un organismo investito poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili;

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  agli ATM/ANS e ai relativi sistemi, componenti, personale e organizzazioni che sono forniti o messi a disposizione dai militari;

c)  agli ATM/ANS (tra cui sistemi e componenti da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità, personale e organizzazioni) che sono forniti o messi a disposizione dai militari;

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di aeromobili il cui utilizzo comporta un rischio basso per la sicurezza aerea, di cui all'allegato I, nonché al personale e alle organizzazioni coinvolte.

d)  alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio degli aeromobili di cui all'allegato I, il cui utilizzo comporta un rischio basso per la sicurezza aerea, nonché per il personale e le organizzazioni coinvolte.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda la lettera d), gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni, i certificati nazionali emessi in relazione agli aeromobili di cui sopra e ai loro piloti allorché i suddetti aeromobili e piloti effettuino voli transfrontalieri a fini di manutenzione, riparazione, prove, modifiche o partecipazione a sport aerei o esibizioni aeree, per un periodo massimo di 60 giorni in un anno civile.

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 3 – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  il peso, la velocità e il volume massimo di aria calda di cui alle lettere e), f), g), h), i) e j), di detto allegato.

ii)  il peso, la velocità e il volume massimo di aria calda di cui alle lettere e), f), g), h), i) e j), di detto allegato; e

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d – comma 3 – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)  i criteri di cui alle lettere b) e c) di detto allegato.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Un'organizzazione responsabile della progettazione di un tipo di aeromobile può chiedere alla Commissione di decidere che le disposizioni di cui al capo III, sezione I, si applicano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di quel tipo di aeromobile e al personale e alle organizzazioni preposti a tali attività, qualora:

4.  Un'organizzazione responsabile della progettazione di un tipo di aeromobile può chiedere all'Agenzia di decidere che le disposizioni di cui al capo III, sezione I, si applicano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di quel tipo di aeromobile e al personale e alle organizzazioni preposti a tali attività, qualora:

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)   la progettazione di tale tipo di aeromobile non sia stato approvato ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro.

c)   l'approvazione preventiva della progettazione di tale tipo di aeromobile non sia stata ottenuta ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro.

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Previa consultazione dell'Agenzia e dello Stato membro in cui l'organizzazione ha la sede principale, la Commissione decide, sulla base della suddetta domanda, se le condizioni di cui al primo comma sono state soddisfatte. Tale decisione è adottata mediante un atto di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2, ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'Agenzia include tale decisione anche nel repertorio di cui all'articolo 63.

Previa consultazione dello Stato membro in cui l'organizzazione ha la sede principale, l'Agenzia decide, sulla base della suddetta domanda, se le condizioni di cui al primo comma sono state soddisfatte. L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

A decorrere dalla data specificata nella suddetta decisione di esecuzione la progettazione, produzione e manutenzione del tipo di aeromobile interessato e il personale e le organizzazioni preposti a tali attività sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del capo III, sezione I, e dei relativi atti delegati e di esecuzione. In tal caso le disposizioni dei capi IV e V relative all'applicazione delle disposizioni del capo III, sezione I, si applicano anche per quanto riguarda il tipo di aeromobile in questione.

A decorrere dalla data specificata nella suddetta decisione la progettazione, produzione e manutenzione del tipo di aeromobile interessato e il personale e le organizzazioni preposti a tali attività sono disciplinati esclusivamente dal capo III, sezione I, e dai relativi atti delegati e di esecuzione. In tal caso le disposizioni dei capi IV e V relative all'applicazione del capo III, sezione I, si applicano anche per quanto riguarda il tipo di aeromobile in questione.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XXXX, relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione), gli Stati membri garantiscono che le strutture militari di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, che sono aperte al traffico aereo generale, e gli ATM/ANS di cui al paragrafo 3, lettera c) del presente articolo, che sono forniti o messi a disposizione dai militari al traffico aereo generale, offrano un livello di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione dei requisiti essenziali di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento.

5.  Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XXXX, relativo all'istituzione del cielo unico europeo (rifusione), gli Stati membri garantiscono che le strutture militari di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, che sono aperte al traffico aereo generale, e gli ATM/ANS di cui al paragrafo 3, lettera c) del presente articolo, che sono forniti o messi a disposizione dai militari al traffico aereo generale, offrano un livello di sicurezza e di interoperabilità con i sistemi civili equivalente a quello risultante dall'applicazione dei requisiti essenziali di cui agli allegati VII e VIII del presente regolamento.

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso lo Stato membro notifica alla Commissione e all'Agenzia la sua intenzione. Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare:

In tal caso lo Stato membro notifica all'Agenzia la sua intenzione. Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare:

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Previa consultazione dell'Agenzia e alla luce delle caratteristiche delle attività, del personale e delle organizzazioni in questione e dello scopo e del contenuto delle disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica, la Commissione decide se le disposizioni di cui trattasi possano essere applicate in modo efficace e, se del caso, a quali condizioni. La decisione della Commissione è adottata mediante un atto di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2, ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63.

Alla luce delle caratteristiche delle attività, del personale e delle organizzazioni in questione e dello scopo e del contenuto delle disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica, l'Agenzia decide se le disposizioni di cui trattasi possano essere applicate in modo efficace e, se del caso, a quali condizioni. L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato applica le disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica alla Commissione solo dopo una decisione positiva della Commissione e, se del caso, dopo aver accertato che sono state soddisfatte le condizioni per tale decisione. In tal caso, a decorrere dalla data indicata nella decisione dello Stato membro, le attività, il personale e le organizzazioni interessati sono disciplinati esclusivamente dalle suddette disposizioni e dalle disposizioni dei relativi atti delegati e di esecuzione. Si applicano inoltre le disposizioni dei capi IV e V riguardanti l'applicazione delle disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica in relazione alle attività, al personale e alle organizzazioni interessati.

Lo Stato membro interessato applica le disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica all'Agenzia solo dopo una decisione positiva dell'Agenzia e, se del caso, dopo aver accertato che sono state soddisfatte le condizioni per tale decisione. In tal caso, a decorrere dalla data indicata nella decisione dello Stato membro, le attività, il personale e le organizzazioni interessati sono disciplinati esclusivamente dalle suddette disposizioni e dai relativi atti delegati e di esecuzione. Si applicano inoltre le disposizioni dei capi IV e V riguardanti l'applicazione delle disposizioni della sezione o delle sezioni oggetto della notifica in relazione alle attività, al personale e alle organizzazioni interessati.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, l'Agenzia e le autorità competenti dello Stato membro interessato cooperano ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

L'Agenzia e le autorità competenti dello Stato membro interessato cooperano ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 6 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di revocare le decisioni adottate a norma del presente paragrafo. In tal caso lo Stato membro notifica la sua decisione alla Commissione e all'Agenzia. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'Agenzia la include nel repertorio di cui all'articolo 63. Un appropriato periodo transitorio è previsto dallo Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono decidere di revocare le decisioni adottate a norma del presente paragrafo. In tal caso lo Stato membro notifica la sua decisione all'Agenzia. L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63. Un appropriato periodo transitorio è previsto dallo Stato membro interessato.

Emendamento    81    

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso lo Stato membro interessato notifica la sua intenzione, mediante una comunicazione motivata, alla Commissione e all'Agenzia. La comunicazione motivata contiene tutte le informazioni pertinenti alla decisione prevista.

In tal caso lo Stato membro interessato notifica la sua intenzione, mediante una comunicazione motivata, all'Agenzia. La comunicazione motivata contiene tutte le informazioni pertinenti alla decisione prevista.

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Previa consultazione dell'Agenzia, la Commissione decide se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte. La decisione della Commissione è adottata mediante un atto di esecuzione conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2, ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63.

L'Agenzia decide se le condizioni di cui al primo comma sono soddisfatte. L'Agenzia include tale decisione nel repertorio di cui all'articolo 63.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato adotta la decisione prevista solo dopo una decisione positiva della Commissione. In tal caso, a decorrere dalla data indicata nella decisione dello Stato membro, la progettazione, la manutenzione e l'esercizio dell'aeroporto interessato, nonché dei suoi equipaggiamenti non sono più disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

Lo Stato membro interessato adotta la decisione prevista solo dopo una decisione positiva dell'Agenzia. In tal caso, a decorrere dalla data indicata nella decisione dello Stato membro, la progettazione, la manutenzione e l'esercizio dell'aeroporto interessato, nonché dei suoi equipaggiamenti non sono più disciplinati dalle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 7 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Su base annuale gli Stati membri provvedono ad esaminare i dati relativi al traffico degli aeroporti che beneficiano di un'esenzione a norma del presente paragrafo. Se tale esame dimostra che per tre anni consecutivi uno di questi aeroporti ha gestito oltre 10 000 passeggeri all'anno e 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno, lo Stato membro interessato revoca l'esenzione concessa a tale aeroporto. In tal caso ne informa la Commissione e l'Agenzia. La decisione che revoca l'esenzione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'Agenzia la include nel repertorio di cui all'articolo 63.

Su base annuale gli Stati membri provvedono ad esaminare i dati relativi al traffico degli aeroporti che beneficiano di un'esenzione a norma del presente paragrafo. Se tale esame dimostra che per tre anni consecutivi uno di questi aeroporti ha gestito oltre 10 000 passeggeri all'anno e 850 movimenti relativi a operazioni cargo all'anno, lo Stato membro interessato revoca l'esenzione concessa a tale aeroporto. In tal caso ne informa l'Agenzia. La decisione che revoca l'esenzione è pubblicata nel repertorio di cui all'articolo 63.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1)  "sorveglianza": la verifica continuativa da parte o per conto dell'autorità competente che i requisiti sulla base dei quali è stato rilasciato un certificato o è stata resa una dichiarazione continuano ad essere soddisfatti;

1)  "sorveglianza": la verifica continuativa da parte o per conto dell'autorità competente che i requisiti previsti dal presente regolamento e dagli atti delegati e di esecuzione adottati in base a quest'ultimo, tra cui i requisiti sulla base dei quali è stato rilasciato un certificato o è stata resa una dichiarazione, continuano ad essere soddisfatti;

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)  "sistemi e componenti ATM/ANS da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità": qualsiasi sistema e componente ATM/ANS necessario per la sicurezza della prestazione dei servizi di traffico aereo e navigazione aerea.

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6)  "certificazione": ogni forma di riconoscimento a norma del presente regolamento, basata su una valutazione appropriata e attestata mediante il rilascio di un certificato, che un'organizzazione o una persona, un prodotto, una parte, un equipaggiamento non installato, un aeroporto, un equipaggiamento aeroportuale, un sistema ATM/ANS, un componente ATM/ANS o un dispositivo di addestramento al volo simulato è conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione;

6)  "certificazione": ogni forma di riconoscimento a norma del presente regolamento, basata su una valutazione, appropriata e attestata mediante il rilascio di un certificato, della conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione;

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7)  "dichiarazione": qualsiasi dichiarazione scritta resa a norma del presente regolamento, sotto l'esclusiva responsabilità di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, che conferma la conformità di un'organizzazione o una persona, un prodotto, una parte, un equipaggiamento non installato, un equipaggiamento aeroportuale, un sistema ATM/ANS o un componente ATM/ANS ai requisiti applicabili del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione;

7)  "dichiarazione": qualsiasi dichiarazione scritta resa a norma del presente regolamento, sotto l'esclusiva responsabilità di una persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, che conferma la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione;

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione

Emendamento

13)  "equipaggiamento aeroportuale": ogni equipaggiamento, apparato, annesso, software o accessorio utilizzato o destinato ad essere utilizzato per contribuire alle operazioni di un aeromobile in un aeroporto;

13)  "equipaggiamento aeroportuale afferente alla sicurezza": ogni equipaggiamento, apparato, annesso, software o accessorio utilizzato o destinato ad essere utilizzato per contribuire alle operazioni in condizioni di sicurezza di un aeromobile in un aeroporto;

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

13 bis)  "equipaggiamento aeroportuale fondamentale per la sicurezza": ogni equipaggiamento, apparato, annesso, software o accessorio il cui guasto o cattivo funzionamento potrebbe mettere a rischio la sicurezza o l'esercizio di aeromobili in un aeroporto;

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

22)  "servizi di assistenza a terra": ogni servizio fornito negli aeroporti, tra cui le attività relative alla sicurezza nei settori dell'assistenza amministrativa e della supervisione a terra, la gestione dei passeggeri, l'assistenza bagagli, l'assistenza merci e posta, i servizi di rampa, i servizi per aeromobili, l'assistenza carburante e olio, la manutenzione di aeromobili, le operazioni di volo e la gestione degli equipaggi, i trasporti di superficie e la ristorazione;

22)  "servizi di assistenza a terra": ogni servizio afferente alla sicurezza fornito negli aeroporti nei settori dell'assistenza amministrativa e della supervisione a terra, la gestione dei passeggeri, l'assistenza bagagli, l'assistenza merci e posta, i servizi di rampa, i servizi per aeromobili, l'assistenza carburante e olio, la manutenzione di aeromobili, le operazioni di volo e la gestione degli equipaggi, i trasporti di superficie e la ristorazione;

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione

Emendamento

23)  "trasporto aereo commerciale": l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o ad altro titolo oneroso tra due aeroporti diversi;

23)  "trasporto aereo commerciale": l'esercizio di un aeromobile aperto al pubblico effettuato dietro promessa o dazione di compenso o altro titolo oneroso ai fini del trasporto di passeggeri, merci o posta;

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 28

Testo della Commissione

Emendamento

28)  "equipaggiamento non installato": ogni equipaggiamento trasportato a bordo di un aeromobile, ma non installato nell'aeromobile, in grado di incidere sulla sicurezza;

28)  "equipaggiamento non installato": ogni strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato, annesso, software o accessorio trasportato dall'operatore a bordo di un aeromobile, senza tuttavia farne parte, che è usato o destinato all'uso o al controllo di un aeromobile, contribuisce alla sopravvivenza degli occupanti o potrebbe incidere sull'esercizio in sicurezza degli aeromobili;

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

29 bis)  "pilota remoto": una persona addetta all'esercizio di un aeromobile senza equipaggio o all'esame dell'esercizio di un aeromobile automatizzato senza equipaggio;

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 32

Testo della Commissione

Emendamento

32)  "aeromobile di Stato": un aeromobile impegnato in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da un organismo investito dei poteri di autorità pubblica;

32)  "aeromobile di Stato": un aeromobile impegnato in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica;

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 34

Testo della Commissione

Emendamento

34)  "autorità nazionale competente": una o più entità designate da uno Stato membro e investite dei poteri e delle competenze necessari per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

34)  "autorità nazionale competente": l'entità designata da uno Stato membro, accreditata dall'Agenzia e investita dei poteri e delle competenze necessari per l'esecuzione dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e ai relativi atti delegati e di esecuzione nonché al regolamento (UE) n. XXX/XXXX.

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

34 bis)  "accreditamento": la procedura mediante la quale un'autorità nazionale competente o un'entità qualificata riconosce le qualifiche che autorizzano i rispettivi titolari a espletare i compiti in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) n. XXX/XXXX.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

34 ter)  "registro europeo degli aeromobili senza equipaggio": la piattaforma online, creata e gestita dall'Agenzia, che contiene i numeri attribuiti ai proprietari di aeromobili senza equipaggio utilizzati nell'Unione europea.

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  tengono conto dei diversi tipi di aeromobili e operazioni;

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  tengono conto delle interdipendenze tra i vari settori della sicurezza aerea e tra la sicurezza aerea e gli altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica;

d)  tengono conto delle interdipendenze tra i vari settori della sicurezza aerea e tra la sicurezza aerea, la cibersicurezza e gli altri ambiti tecnici della regolamentazione aeronautica;

Emendamento    101

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  nella misura del possibile, formulano i requisiti in una forma che si focalizza sugli obiettivi da raggiungere e nel contempo consente modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi.

e)  nella misura del possibile, formulano requisiti che si basino sulle prestazioni e si focalizzino sugli obiettivi da raggiungere e nel contempo consentano modalità diverse di realizzazione di tali obiettivi basati sulle prestazioni;

Emendamento    102

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  garantiscono la separazione tra le attività di fornitura di servizi e i compiti di regolamentazione e sorveglianza;

Emendamento    103

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  adottano misure volte a promuovere e migliorare le norme di sicurezza;

Emendamento    104

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la complessità e le prestazioni degli aeromobili interessati;

c)  la complessità, le prestazioni e le esigenze specifiche degli aeromobili interessati;

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  lo scopo del volo e il tipo di spazio aereo utilizzato;

d)  lo scopo del volo, il tipo di aeromobile e il tipo di spazio aereo utilizzato;

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, il piano europeo per la sicurezza aerea specifica un livello accettabile di prestazione di sicurezza nell'Unione al cui conseguimento cooperano gli Stati membri, la Commissione e.

3.  Tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, il piano europeo per la sicurezza aerea specifica un livello elevato e uniforme di prestazione di sicurezza nell'Unione al cui conseguimento cooperano gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Programma nazionale di sicurezza aerea

Programma nazionale di sicurezza

Emendamento    108

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni Stato membro istituisce un programma nazionale di sicurezza aerea per la gestione della sicurezza dell'aviazione civile in relazione alle attività aeronautiche di sua competenza (il programma nazionale di sicurezza aerea"). Il programma è compatibile con le dimensioni e la complessità di tali attività ed è coerente con il programma europeo di sicurezza aerea.

1.  Ogni Stato membro, in cooperazione con le parti interessate del settore, istituisce e mantiene attivo un programma nazionale di sicurezza per la gestione della sicurezza dell'aviazione civile in relazione alle attività aeronautiche di sua competenza (il programma nazionale di sicurezza"). Il programma è compatibile con le dimensioni e la complessità di tali attività ed è coerente con il programma europeo di sicurezza aerea.

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il programma nazionale di sicurezza aerea comprende una descrizione di almeno gli elementi seguenti:

2.  Il programma nazionale di sicurezza comprende almeno gli elementi del programma nazionale di sicurezza descritti nelle norme internazionali e nelle pratiche raccomandate.

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  la politica, gli obiettivi e le risorse per la sicurezza aerea;

soppresso

Emendamento    111

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la gestione dei rischi per la sicurezza aerea;

soppresso

Emendamento    112

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la garanzia della sicurezza aerea;

soppresso

Emendamento    113

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  la promozione della sicurezza aerea.

soppresso

Emendamento    114

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e del livello accettabile di prestazione di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il programma nazionale di sicurezza aerea specifica un livello accettabile di prestazione di sicurezza da raggiungere a livello nazionale per quanto riguarda le attività aeronautiche di competenza dello Stato membro interessato.

3.  Tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 1, il programma nazionale di sicurezza specifica le attività aeronautiche di competenza dello Stato membro interessato che devono essere realizzate per raggiungere il livello elevato e uniforme di prestazione di sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il programma nazionale di sicurezza è corredato di un piano nazionale per la sicurezza aerea. Sulla base della valutazione delle informazioni pertinenti sulla sicurezza, ogni Stato membro individua i principali rischi per la sicurezza che interessano il suo sistema nazionale di sicurezza aerea e definisce le azioni necessarie per attenuare tali rischi.

1.  Il programma nazionale di sicurezza include o è corredato di un piano nazionale per la sicurezza aerea. Sulla base della valutazione delle informazioni pertinenti sulla sicurezza, ogni Stato membro, in cooperazione con le parti interessate, individua i principali rischi per la sicurezza che interessano il suo sistema nazionale di sicurezza aerea e definisce le azioni necessarie per attenuare tali rischi.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Capo III – sezione I – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Aeronavigabilità e protezione dell'ambiente

Aeronavigabilità

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare i requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all'allegato II e, per quanto riguarda il rumore e le emissioni, i requisiti essenziali per la compatibilità ambientale dei prodotti di cui all'allegato III.

Gli aeromobili con equipaggio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), e i loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati devono soddisfare i requisiti essenziali di aeronavigabilità di cui all'allegato II e, per quanto riguarda il rumore e le emissioni, i requisiti essenziali per la compatibilità ambientale dei prodotti di cui all'allegato III, nonché i requisiti per la protezione ambientale contenuti nell'allegato 16 della convenzione di Chicago nella versione in vigore, eccetto le appendici di tale allegato.

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La conformità all'articolo 9 degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dei loro motori, eliche e parti, è garantita a norma degli articoli 11 e 12 e dell'articolo 15, paragrafo 1.

2.  La conformità all'articolo 9 degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dei loro motori, eliche e parti, è garantita a norma degli articoli 11, 12, 13 e 14 e dell'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il certificato di omologazione del tipo, il certificato di approvazione delle modifiche e l'approvazione dei progetti di riparazione del prodotto sono rilasciati su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato che la progettazione del prodotto è conforme alla base di certificazione di omologazione del tipo istituita a norma all'atto delegato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i), e che la progettazione del prodotto non presenta particolarità o caratteristiche che compromettono la sicurezza delle operazioni o non siano compatibili con l'ambiente.

Il certificato di omologazione del tipo, il certificato di approvazione delle modifiche e l'approvazione dei progetti di riparazione del prodotto sono rilasciati su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato che la progettazione del prodotto è conforme alla base di certificazione di omologazione del tipo istituita a norma degli atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto i).

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il certificato di omologazione del tipo, il certificato di approvazione delle modifiche e l'approvazione dei progetti di riparazione possono essere rilasciati anche senza una richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati o approvazioni conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera k), purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione del prodotto è conforme alle condizioni di cui al secondo comma.

Il certificato di omologazione del tipo, il certificato di approvazione delle modifiche e l'approvazione dei progetti di riparazione possono essere rilasciati anche senza una richiesta, finalizzata alla propria attività di progettazione, da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati o approvazioni conformemente agli atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera k), purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione del prodotto è conforme alle condizioni di cui al secondo comma.

Emendamento    121

Proposta di regolamento

Articolo 12 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il certificato può essere rilasciato anche senza una richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera k), purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione della parte è conforme alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Il certificato può essere rilasciato anche senza una richiesta, finalizzata alla propria attività di progettazione, da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati conformemente agli atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera k), purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione della parte è conforme alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Emendamento    122

Proposta di regolamento

Articolo 13 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il certificato può essere rilasciato anche senza una richiesta da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il privilegio di rilasciare tali certificati conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera k), purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione dell'equipaggiamento non installato è conforme alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Il certificato può essere rilasciato anche senza una richiesta, finalizzata alla propria attività di progettazione, da un'organizzazione riconosciuta a norma dell'articolo 15, cui è stato concesso il diritto di rilasciare tali certificati conformemente agli atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera k), purché detta organizzazione abbia stabilito che la progettazione dell'equipaggiamento non installato è conforme alla base di certificazione stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Emendamento    123

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  le condizioni specifiche di conformità degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), ai requisiti essenziali di cui all'articolo 9;

c)  le condizioni specifiche di conformità degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), ai requisiti essenziali di cui all'articolo 9;

Emendamento    124

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)  le condizioni per il riconoscimento di certificati, di informazioni sul mantenimento dell'aeronavigabilità e della relativa documentazione, rilasciati a norma delle disposizioni legislative di un paese terzo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 57.

soppresso

Emendamento    125

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, alla Commissione è conferito il potere di modificare o integrare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato II e l'allegato III, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o elementi di prova in materia di aeronavigabilità o compatibilità ambientale, al fine di, e nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

2.  Per quanto riguarda l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 117 per modificare l'allegato II e l'allegato III, se necessario per motivi connessi agli sviluppi tecnici, operativi o scientifici o elementi di prova in materia di aeronavigabilità o compatibilità ambientale, al fine di, e nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Nell'adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 la Commissione garantisce, in particolare, che ci si avvalga, a seconda del caso, delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate figuranti negli allegati 8 e 16 della convenzione di Chicago.

 

I certificati rilasciati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti nonché le dichiarazioni delle persone fisiche e giuridiche conformi al presente regolamento sono soggetti esclusivamente alle norme, ai requisiti e alle procedure stabiliti negli atti delegati previsti dal presente articolo.

Emendamento    127

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatte salve disposizioni diverse stabilite dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 25, i piloti sono soggetti a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciata una licenza di pilota e un certificato medico di idoneità del pilota per le attività da svolgere.

1.  Fatte salve disposizioni diverse stabilite dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 25, i piloti sono soggetti a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciata una licenza di pilota e un certificato medico relativo alle attività da svolgere che stabilisce l'idoneità fisica e mentale del pilota allo svolgimento di tali attività.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni di trasporto aereo commerciale è soggetto a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciato un attestato.

L'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni di trasporto aereo commerciale è soggetto a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciato un certificato.

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 25, l'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale è soggetto a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciato un attestato.

Se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 25, l'equipaggio di cabina che partecipa a operazioni diverse dal trasporto aereo commerciale è soggetto a una procedura di certificazione con rilascio di una licenza da parte dell'autorità competente.

Emendamento    130

Proposta di regolamento

Articolo 21 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tali attestati sono rilasciati su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato di soddisfare le norme stabilite dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 25 per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 19 riguardanti le conoscenze teoriche, le competenze pratiche e l'idoneità medica.

Tali certificati sono rilasciati su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato di soddisfare le norme stabilite dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 25 per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 19 riguardanti le conoscenze teoriche, le competenze pratiche e l'idoneità medica.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 22 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le organizzazioni di addestramento degli equipaggi di cabina non percepiscono corrispettivi dai destinatari della formazione se essa riguarda aeromobili adibiti al trasporto di passeggeri o merci.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  le condizioni per il riconoscimento delle licenze di pilota, certificati medici per pilota e attestati degli equipaggi di cabina, rilasciati sulla base delle disposizioni legislative di un paese terzo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 57.

soppresso

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda i piloti e gli equipaggi di cabina coinvolte nell'esercizio di un aeromobile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nonché i dispositivi di addestramento al volo simulato, le persone e le organizzazioni coinvolte nella formazione, nei test, nei controlli o nella valutazione dell'idoneità medica dei suddetti piloti ed equipaggi, alla Commissione è conferito il potere di modificare o integrare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato IV, se necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza relativi all'equipaggio al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

2.  Per quanto riguarda i piloti e gli equipaggi di cabina coinvolti nell'esercizio di un aeromobile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), nonché i dispositivi di addestramento al volo simulato, le persone e le organizzazioni coinvolte nella formazione, nei test, nei controlli o nella valutazione dell'idoneità medica dei suddetti piloti ed equipaggi, alla Commissione è conferito il potere di modificare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato IV, se necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza relativi all'equipaggio, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 25 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I certificati rilasciati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti nonché le dichiarazioni delle persone fisiche e giuridiche conformi al presente regolamento sono soggetti esclusivamente alle norme, ai requisiti e alle procedure stabiliti negli atti delegati di cui al presente articolo.

Emendamento    135

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Qualora sia previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 28, i grandi aeromobili utilizzati in operazioni di trasporto aereo commerciale sono dotati delle risorse necessarie per recuperare i dati del registratore di volo e renderli tempestivamente disponibili a fini della prevenzione degli incidenti e dell'indagine sui medesimi.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis) le condizioni in presenza delle quali, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 4, le operazioni sono soggette ai requisiti applicabili al trasporto aereo commerciale contemplati dal presente regolamento e alle misure adottate in conformità dello stesso, ovvero ne sono esentate.

Emendamento    137

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter)  le condizioni in presenza delle quali un aeromobile deve essere dotato di un dispositivo per recuperare i dati del registratore di volo, nonché le condizioni per la trasmissione, la conservazione e l'utilizzo sicuri di tali dati per la finalità di cui all'articolo 27, paragrafo 3 bis; tali condizioni sono coerenti con la normativa vigente dell'Unione in materia di indagini sugli incidenti aerei;

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di modificare o integrare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato V e, se del caso, gli allegati VII e VIII, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

2.  Per quanto riguarda l'esercizio degli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 117, per modificare l'allegato V e, se del caso, gli allegati VII e VIII, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I certificati rilasciati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti nonché le dichiarazioni delle persone fisiche e giuridiche conformi al presente regolamento sono soggetti esclusivamente alle norme, ai requisiti e alle procedure stabiliti negli atti delegati di cui al presente articolo.

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali, l'esercizio di aeroporti e la fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale negli aeroporti devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato VII e, se del caso, all'allegato VIII.

Gli aeroporti, compresi gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, l'esercizio di aeroporti e la fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale negli aeroporti devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato VII e, se del caso, all'allegato VIII e rispettare il grado di responsabilità degli operatori degli aeroporti e dei terzi.

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli aeroporti sono soggetti a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciato un certificato. La modifica di tale certificato è soggetta a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciato un certificato di approvazione delle modifiche.

Gli aeroporti, compresi gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, sono soggetti a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciato un certificato. La modifica di tale certificato è soggetta a una procedura di certificazione al termine della quale viene rilasciato un certificato di approvazione delle modifiche.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Tali certificati riguardano l'aeroporto e gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza.

soppresso

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale negli aeroporti soggette al presente regolamento dichiarano di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai servizi forniti in conformità dei requisiti essenziali di cui all'articolo 29.

2.  Le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale negli aeroporti soggette al presente regolamento dichiarano di possedere la capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati ai servizi forniti in conformità dei requisiti essenziali di cui all'articolo 29. L'atto delegato di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), garantisce il riconoscimento da parte degli operatori, senza ulteriore verifica, di dette dichiarazioni.

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per quanto riguarda gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, l'esercizio degli aeroporti e la fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale negli aeroporti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 117 per definire norme dettagliate per quanto riguarda:

1.  Per quanto riguarda gli aeroporti, compresi gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, gli equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza, l'esercizio degli aeroporti e la fornitura di servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale negli aeroporti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 117 per definire norme dettagliate per quanto riguarda:

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  le condizioni per stabilire, nel rispetto dell'articolo 30, paragrafo 2, e per notificare a un richiedente la base di certificazione applicabile ad un aeroporto ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1;

b)  le condizioni per stabilire, nel rispetto dell'articolo 30, paragrafo 2, e per notificare a un richiedente la base di certificazione applicabile ad un aeroporto e agli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, compreso l'elenco degli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, stabilito sulla base di dati sulla sicurezza che dimostrino che un tipo di equipaggiamento utilizzato o destinato a essere utilizzato in aeroporti disciplinati dal presente regolamento presenta un rischio per la sicurezza;

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  le condizioni per stabilire e per notificare a un richiedente le specifiche dettagliate applicabili a equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1;

c)  le condizioni per stabilire e per notificare a un richiedente le specifiche dettagliate applicabili agli equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, compreso l'elenco degli equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza, stabilito sulla base di dati sulla sicurezza che dimostrino che un tipo di equipaggiamento utilizzato o destinato a essere utilizzato in aeroporti disciplinati dal presente regolamento presenta un rischio per la sicurezza;

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione o revoca dei certificati per l'aeroporto di cui all'articolo 30, compresi i limiti operativi legati alla progettazione specifica dell'aeroporto;

d)  le condizioni di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione o revoca dei certificati per l'aeroporto e per gli equipaggiamenti afferenti alla sicurezza, di cui all'articolo 30, compresi i limiti operativi legati alla progettazione specifica dell'aeroporto;

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)  le condizioni di rilascio e diffusione di informazioni obbligatorie da parte dell'Agenzia in conformità dell'articolo 65, paragrafo 6, e da parte delle autorità nazionali competenti al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e degli equipaggiamenti aeroportuali.

l)  le condizioni di rilascio e diffusione di informazioni obbligatorie da parte dell'Agenzia in conformità dell'articolo 65, paragrafo 6, e da parte delle autorità nazionali competenti al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e degli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza;

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Nell'adozione delle norme di cui al paragrafo 1 in merito alla prestazione di assistenza a terra, la Commissione provvede a garantire che ci si avvalga, a seconda del caso, di standard riconosciuti e delle migliori pratiche del settore.

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali, l'esercizio degli aeroporti e i servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale, alla Commissione è conferito il potere di modificare o integrare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato VII e, se del caso, l'allegato VIII, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi agli aeroporti, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

2.  Per quanto riguarda gli aeroporti, compresi gli equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza, gli equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza, l'esercizio degli aeroporti e i servizi di assistenza a terra e di gestione del piazzale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, per modificare l'allegato VII e, se del caso, l'allegato VIII, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi agli aeroporti, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I certificati rilasciati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti nonché le dichiarazioni delle persone fisiche e giuridiche conformi al presente regolamento sono soggetti esclusivamente alle norme, ai requisiti e alle procedure stabiliti negli atti delegati di cui al presente articolo.

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Organizzazioni coinvolte nella progettazione, fabbricazione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS

Organizzazioni coinvolte nella progettazione, fabbricazione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità

Emendamento    153

Proposta di regolamento

Articolo 38 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sistemi e componenti ATM/ANS

sistemi e componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  le condizioni specifiche per stabilire e per notificare a un richiedente le specifiche dettagliate applicabili ai sistemi e ai componenti ATM/ANS ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2;

b)  le condizioni specifiche per stabilire e per notificare a un richiedente le specifiche dettagliate, tra cui l'identificazione delle apparecchiature, applicabili ai sistemi e ai componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità, ai fini della certificazione, conformemente all'articolo 38, paragrafo 2;

Emendamento    155

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS, alla Commissione è conferito il potere di modificare o integrare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato VIII e, se del caso, l'allegato VII, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi agli ATM/ANS, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

2.  Per quanto riguarda la fornitura di ATM/ANS, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 117, per modificare l'allegato VIII e, se del caso, l'allegato VII, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi agli ATM/ANS, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I certificati rilasciati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti nonché le dichiarazioni delle persone fisiche e giuridiche conformi al presente regolamento sono soggetti esclusivamente alle norme, ai requisiti e alle procedure stabiliti negli atti delegati di cui al presente articolo.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  le condizioni per il riconoscimento delle i licenze di controllore del traffico aereo rilasciate sulla base delle disposizioni legislative di un paese terzo ai fini dell'applicazione dell'articolo 57;

soppresso

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  le condizioni che i controllori del traffico aereo devono rispettare relativamente ai limiti imposti al periodo di servizio, nonché i requisiti in fatto di riposo; tali condizioni devono assicurare un elevato livello di sicurezza proteggendo dagli effetti della fatica e, al contempo, consentendo un'adeguata flessibilità di programmazione;

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda i controllori del traffico aereo, le persone e le organizzazioni coinvolte nella formazione, nei test, nei controlli o nella valutazione dell'idoneità medica dei controllori del traffico aereo, nonché i dispositivi di simulazione per addestramento, alla Commissione è conferito il potere di modificare o integrare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato VIII, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle organizzazioni di addestramento e ai controllori del traffico aereo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

2.  Per quanto riguarda i controllori del traffico aereo, le persone e le organizzazioni coinvolte nella formazione, nei test, nei controlli o nella valutazione dell'idoneità medica dei controllori del traffico aereo, nonché i dispositivi di simulazione per addestramento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 117, per modificare l'allegato VIII, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle organizzazioni di addestramento e ai controllori del traffico aereo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 44 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I certificati rilasciati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti nonché le dichiarazioni delle persone fisiche e giuridiche conformi al presente regolamento sono soggetti esclusivamente alle norme, ai requisiti e alle procedure stabiliti negli atti delegati di cui al presente articolo.

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 45 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivo di controllo remoto devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX.

La progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, nonché il personale e le organizzazioni interessate da dette attività, devono soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 47 al fine di conseguire livelli adeguati di sicurezza, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio sono soggetti a certificazione. I certificati sono rilasciati su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato di soddisfare le norme stabilite dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 47 per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 45. Il certificato specifica le limitazioni connesse alla sicurezza, le condizioni operative ed i privilegi.

1.  Se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 47 al fine di conseguire un livello di sicurezza elevato e uniforme, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio sono soggetti a certificazione. I certificati sono rilasciati su richiesta, purché il richiedente abbia dimostrato di soddisfare le norme stabilite dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 47 per garantire la conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 45. Il certificato specifica le limitazioni connesse alla sicurezza, le condizioni operative ed i privilegi.

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 4 al fine di conseguire livelli adeguati di sicurezza, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio sono soggetti a una dichiarazione. La dichiarazione è resa quando sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui all'articolo 45 e le corrispondenti norme dettagliate stabilite conformemente all'articolo 47 per garantire la conformità a tali requisiti essenziali.

2.  Se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 47 al fine di conseguire un livello di sicurezza elevato e uniforme, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio sono soggetti a una dichiarazione. La dichiarazione è resa quando sono soddisfatti i requisiti essenziali di cui all'articolo 45 e le corrispondenti norme dettagliate stabilite conformemente all'articolo 47 per garantire la conformità a tali requisiti essenziali.

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 47, poiché livelli adeguati di sicurezza possono essere raggiunti senza l'applicazione dei capi IV e V del presente regolamento, tali capi non si applicano ai requisiti essenziali di cui all'articolo 45 e alle corrispondenti norme dettagliate stabilite conformemente all'articolo 47 per garantire la conformità a tali requisiti essenziali. In questi casi tali requisiti e regole costituiscono una "normativa comunitaria di armonizzazione" ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e la decisione n. 768/2008/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.

3.  Se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 47, poiché un livello di sicurezza elevato e uniforme può essere raggiunto senza l'applicazione dei capi IV e V del presente regolamento, tali capi non si applicano ai requisiti essenziali di cui all'articolo 45 e alle corrispondenti norme dettagliate stabilite conformemente all'articolo 47 per garantire la conformità a tali requisiti essenziali. In questi casi tali requisiti e regole costituiscono una "normativa comunitaria di armonizzazione" ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e la decisione n. 768/2008/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 46 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Gli Stati membri possono adottare, o mantenere in vigore, le disposizioni legislative che garantiscono un livello più elevato di tutela della security o della sicurezza, rispetto alle disposizioni di cui al presente regolamento e agli atti delegati da esso previsti.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  le condizioni e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione o revoca dei certificati relativi alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di aeromobili senza equipaggio di cui all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, incluse le condizioni per le situazioni in cui, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e tenendo conto della natura e del rischio della particolare attività in questione, tali certificati sono prescritti o sono consentite dichiarazioni, a seconda del caso;

a)  le condizioni e le procedure di rilascio, mantenimento, modifica, sospensione o revoca dei certificati relativi alla progettazione, alla produzione, alla manutenzione e all'esercizio di aeromobili senza equipaggio di cui all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, incluse le condizioni per le situazioni in cui, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, tali certificati sono prescritti o sono consentite dichiarazioni, a seconda del caso. Le condizioni e le procedure tengono in dovuta considerazione il tipo dell'aeromobile senza equipaggio, la natura e il rischio della particolare attività in questione e la zona di svolgimento dell'operazione;

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  la marcatura e l'identificazione degli aeromobili senza equipaggio;

e)  le condizioni e le procedure per registrazione, la marcatura e l'identificazione obbligatorie degli aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo superiore ai 250 grammi, degli aeromobili senza equipaggio certificati in conformità con la lettera a) e degli operatori;

Emendamento    168

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  le condizioni e le procedure per le quali il pilota remoto di un aeromobile senza equipaggio deve dimostrare la competenza richiesta attraverso una licenza o una dichiarazione, a seconda del caso, e un certificato medico relativo alle attività da svolgere;

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)  il requisito secondo il quale gli aeromobili senza equipaggio di cui all'articolo 46, paragrafi 1 e 2, devono essere dotati di equipaggiamenti di sicurezza e security, in particolare sistemi di limitazione di distanza e altitudine, comunicazione della posizione, restrizione relativa a zone critiche nonché dispositivi anticollisione, di stabilizzazione e per l'atterraggio automatizzato;

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  le condizioni in base alle quali l'esercizio di aeromobili senza equipaggio è vietato, limitato o subordinato a determinate condizioni per motivi di sicurezza.

f)  le condizioni in base alle quali l'esercizio di aeromobili senza equipaggio è vietato, limitato o subordinato a determinate condizioni per motivi di sicurezza o di security.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)  le condizioni e le procedure sulla base delle quali deve essere istituito un registro europeo degli aeromobili senza equipaggio o un sistema di registrazione nazionale armonizzato e compatibile, che assegni un numero di proprietario e un contrassegno univoci a ogni aeromobile senza equipaggio utilizzato in qualsiasi Stato membro, facendo in modo che l'onere amministrativo e finanziario sia contenuto.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Per quanto riguarda la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, nonché dei dispositivi di controllo remoto, alla Commissione è conferito il potere di modificare o integrare, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 117, l'allegato IX e, se del caso, l'allegato III, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza connessi alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

2.  Per quanto riguarda la progettazione, la produzione, la manutenzione e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati, nonché dei dispositivi di controllo remoto, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 117 per modificare l'allegato IX e, se del caso, l'allegato III, ove necessario alla luce di sviluppi tecnici, operativi o scientifici o per motivi di sicurezza e di security connessi alle operazioni di volo, al fine di, e nella misura necessaria a, conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1.

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I certificati rilasciati dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti nonché le dichiarazioni delle persone fisiche e giuridiche conformi al presente regolamento rispettano le norme, i requisiti e le procedure stabiliti negli atti delegati di cui al presente articolo.

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le autorizzazioni e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prescritte solo per l'esercizio di aeromobili in entrata nel, all'interno del o in uscita dal territorio cui si applicano i trattati, ad eccezione dell'esercizio di aeromobili che sorvolano tale territorio.

3.  Le autorizzazioni e le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prescritte solo per l'esercizio di aeromobili in entrata nello, all'interno dello o in uscita dallo spazio aereo del cielo unico europeo, ad eccezione dell'esercizio di aeromobili che sorvolano tale territorio.

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I certificati rilasciati dall'Agenzia e dalle autorità aeronautiche nazionali nonché le dichiarazioni delle persone fisiche e giuridiche conformi al presente regolamento sono soggetti esclusivamente alle norme, ai requisiti e alle procedure stabiliti negli atti delegati di cui al presente articolo.

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  effettuano la sorveglianza dei titolari di certificati, delle persone fisiche e giuridiche che hanno reso dichiarazioni e di prodotti, parti, equipaggiamenti, sistemi e componenti ATM/ANS, dispositivi di simulazione per l'addestramento al volo, nonché degli aeroporti soggetti alle disposizioni del capo III;

b)  effettuano la sorveglianza dei titolari di certificati, delle persone fisiche e giuridiche che hanno reso dichiarazioni e di prodotti, parti, equipaggiamenti, sistemi e componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità, dispositivi di simulazione per l'addestramento al volo, nonché degli aeroporti soggetti alle disposizioni del capo III;

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali competenti espletino i loro compiti in modo imparziale, indipendente e trasparente, dispongano di personale idoneo e siano organizzate, gestite e finanziate in modo adeguato per tali compiti. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le rispettive autorità nazionali competenti dispongano delle risorse e capacità necessarie per espletare, in modo efficiente e tempestivo, i compiti loro assegnati dal presente regolamento.

 

L'Agenzia accredita preventivamente l'entità che lo Stato membro designerà quale propria autorità nazionale competente. L'accreditamento è rilasciato soltanto previo accertamento da parte dell'Agenzia che l'entità in questione soddisfa le disposizioni stabilite con gli atti delegati di cui all'articolo 10 per garantire la conformità ai requisiti di cui al presente paragrafo.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia è competente quando i compiti le siano stati attribuiti a norma degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 e 70.

L'Agenzia è competente quando i compiti le siano stati attribuiti a norma degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69 e 70.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto è competente per i compiti riguardanti il certificato dell'aeroporto di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e il certificato di un'organizzazione responsabile dell'esercizio di un aeroporto di cui all'articolo 32, paragrafo 1. Il certificato di un'organizzazione responsabile dell'esercizio di un aeroporto può essere combinato con il certificato dell'aeroporto o rilasciato separatamente.

L'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è ubicato l'aeroporto è competente per i compiti riguardanti il certificato dell'aeroporto di cui all'articolo 30, paragrafo 1, e il certificato di un'organizzazione responsabile dell'esercizio di un aeroporto di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Fatte salve disposizioni contrarie degli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 10, in tutti gli altri casi tali compiti rientrano nelle competenze dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui risiede la persona fisica, oppure è stabilita la persona giuridica, che richiede il certificato o rende la dichiarazione.

Fatte salve disposizioni contrarie degli atti delegati adottati conformemente al paragrafo 10, in tutti gli altri casi tali compiti rientrano nelle competenze dell'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui risiede la persona fisica, oppure in cui è stabilita o ha la sede di attività principale la persona giuridica, che richiede il certificato o rende la dichiarazione.

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Ogni persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento può portare all'attenzione dell'Agenzia le presunte disparità nell'applicazione delle norme tra gli Stati membri. Se tali differenze ostacolano seriamente il funzionamento di tali persone o comportano difficoltà sostanziali, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati cooperano per eliminare senza indugio tali disparità. Se tali disparità non possono essere eliminate, l'Agenzia sottopone la questione alla Commissione.

8.  Ogni persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento può portare all'attenzione dell'Agenzia le presunte disparità nell'applicazione delle norme tra gli Stati membri. Se tali differenze ostacolano seriamente il funzionamento di tali persone o comportano difficoltà sostanziali, l'Agenzia e le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati cooperano per affrontare senza indugio tali disparità e, ove necessario, eliminarle tempestivamente. Se tali disparità non possono essere eliminate, l'Agenzia sottopone la questione alla Commissione.

Emendamento    182

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  L'Agenzia e le autorità nazionali competenti prendono i provvedimenti necessari per aumentare e promuovere la consapevolezza della sicurezza dell'aviazione civile e per diffondere informazioni in materia di sicurezza pertinenti per la prevenzione di incidenti e inconvenienti.

9.  L'Agenzia e le autorità nazionali competenti prendono i provvedimenti necessari ed efficaci per aumentare e promuovere la consapevolezza della sicurezza dell'aviazione civile e per diffondere informazioni in materia di sicurezza pertinenti per la prevenzione di incidenti e inconvenienti.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 10 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  le condizioni per svolgere i compiti di certificazione e per condurre le indagini, le ispezioni, gli audit e le altre attività di monitoraggio necessarie per garantire una sorveglianza efficace delle persone giuridiche e fisiche, dei prodotti, delle parti, degli equipaggiamenti, dei sistemi e componenti ATM/ANS, dei dispositivi di addestramento al volo simulato e degli aeroporti soggetti al presente regolamento;

b)  le condizioni per svolgere i compiti di certificazione e per condurre le indagini, le ispezioni, gli audit e le altre attività di monitoraggio necessarie per garantire una sorveglianza efficace delle persone giuridiche e fisiche, dei prodotti, delle parti, degli equipaggiamenti non installati, dei sistemi e componenti ATM/ANS, dei dispositivi di addestramento al volo simulato e degli aeroporti soggetti al presente regolamento;

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 10 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  in ottemperanza al paragrafo 3, l'attribuzione delle competenze alle autorità nazionali competenti al fine di garantire l'esecuzione efficace dei compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme;

soppresso

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 10 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)  le condizioni e le procedure per l'accreditamento, da parte dell'Agenzia, degli enti che devono essere designati quali autorità nazionali competenti di un determinato Stato membro, ai fini del paragrafo 2 bis, e per l'accreditamento di un ente qualificato da parte dell'Agenzia o da parte dell'autorità nazionale competente.

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli ispettori europei dell'aviazione svolgono le loro attività di certificazione e sorveglianza sotto il controllo, le istruzioni e la responsabilità dell'Agenzia o dell'autorità nazionale competente che ha richiesto la loro assistenza.

3.  Gli ispettori europei dell'aviazione svolgono le loro attività di certificazione e sorveglianza sotto il controllo, le istruzioni e la responsabilità dell'Agenzia e dell'autorità nazionale competente che ha richiesto la loro assistenza.

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono trasferire all'Agenzia le competenze per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme per quanto riguarda ogni organizzazione, operatore, categoria di personale, aeromobile, dispositivo di addestramento al volo simulato o aeroporto di cui sono responsabili ai sensi del presente regolamento.

Gli Stati membri possono, esclusivamente come misura di protezione temporanea, trasferire all'Agenzia le competenze per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme per quanto riguarda ogni organizzazione, operatore, categoria di personale, aeromobile, dispositivo di addestramento al volo simulato o aeroporto di cui sono responsabili ai sensi del presente regolamento.

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'esercizio di tale competenza è disciplinato dalle disposizioni dei capi II e IV e degli articoli 120 e 121, nonché dalle disposizioni applicabili del diritto nazionale dello Stato membro cui è trasferita la competenza.

L'esercizio della competenza trasferita è disciplinato dalle disposizioni dei capi II e IV e degli articoli 120 e 121.

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'Agenzia o lo Stato membro, a seconda del caso, accetta il trasferimento delle competenze di cui ai paragrafi 1 o 2 esclusivamente a condizione di poter esercitare efficacemente la competenza trasferita ai sensi del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

3.  L'Agenzia o lo Stato membro, a seconda del caso, accetta il trasferimento delle competenze di cui ai paragrafi 1 o 2 esclusivamente a condizione di essere certa e dimostrare di poter esercitare efficacemente la competenza trasferita ai sensi del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione, e di disporre delle risorse necessarie a tale fine.

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora uno Stato membro intenda trasferire talune competenze in conformità dei paragrafi 1 o 2, esso adotta, congiuntamente con l'Agenzia o con l'altro Stato membro, a seconda del caso, un piano di transizione che garantisca un ordinato trasferimento delle competenze. Le persone fisiche e giuridiche interessate dal trasferimento e, nel caso di un trasferimento ai sensi del paragrafo 2, l'Agenzia, sono consultate in merito a tale piano di transizione prima dell'adozione definitiva.

Qualora uno Stato membro intenda avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 1 o 2, esso adotta, congiuntamente con l'Agenzia o con l'altro Stato membro, a seconda del caso, un piano di transizione, ivi inclusa una valutazione d'impatto che garantisca un ordinato trasferimento delle competenze contemplate nella richiesta, tra cui le relative registrazioni e documentazioni. Le persone fisiche e giuridiche interessate dal trasferimento e, nel caso di un trasferimento ai sensi del paragrafo 2, l'Agenzia, sono consultate in merito a tale piano di transizione prima dell'adozione definitiva.

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, l'Agenzia mette a disposizione un elenco degli Stati membri che hanno trasferito alcune competenze in applicazione del presente articolo. Detto elenco contiene informazioni dettagliate sulle competenze trasferite in modo da consentire, dopo il trasferimento, una chiara individuazione delle competenze e delle organizzazioni, degli operatori, del personale, degli aeromobili, dei dispositivi di addestramento al volo simulato o degli aeroporti interessati, a seconda del caso.

Mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, l'Agenzia mette a disposizione un elenco degli Stati membri che si sono avvalsi delle disposizioni del paragrafo 1 o 2. Detto elenco contiene informazioni dettagliate sulle competenze trasferite in modo da consentire, dopo il trasferimento, una chiara individuazione delle competenze e delle organizzazioni, degli operatori, del personale, degli aeromobili, dei dispositivi di addestramento al volo simulato o degli aeroporti interessati, a seconda del caso.

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Uno Stato membro che abbia trasferito le competenze di certificazione, sorveglianza e applicazione all'Agenzia o a un altro Stato membro a norma dei paragrafi 1 e 2 può decidere di sospendere l'applicazione del presente articolo e chiedere il rimpatrio delle competenze in oggetto, affinché la sua autorità nazionale competente riacquisisca le competenze di certificazione, sorveglianza e applicazione.

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.  L'Agenzia, in conformità con l'articolo 81, paragrafo 4, istituisce uffici locali negli Stati membri in cui ritiene che la sua presenza sia necessaria al fine di garantire che gli obblighi nel settore della sicurezza aerea vengano rispettati ai sensi del presente regolamento o di sostenere l'esercizio delle competenze trasferitele conformemente al paragrafo 1.

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Articolo 54 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Organizzazioni che operano a livello multinazionale

Trasferimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione su richiesta delle organizzazioni

Emendamento    195

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un'organizzazione può chiedere all'Agenzia di agire in qualità di autorità competente per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme in relazione a se medesima e in deroga all'articolo 51, paragrafo 3, qualora essa sia titolare di un certificato o abbia titolo di richiederlo in virtù delle disposizioni di cui al capo III alle autorità competenti di uno Stato membro, ma una considerevole parte delle strutture e del personale di cui dispone o intende disporre e cui si riferisce il certificato siano installati in un altro o in diversi Stati membri.

Un'organizzazione può chiedere all'Agenzia di agire in qualità di autorità competente per i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme in relazione a se medesima e in deroga all'articolo 51, paragrafo 2.

Emendamento    196

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Una tale richiesta può essere presentata anche da due o più organizzazioni, purché ognuna abbia la sede principale in uno Stato membro diverso e sia titolare di un certificato, o abbia titolo per richiederlo in virtù delle disposizioni di cui al capo III, per lo stesso tipo di attività aeronautica.

soppresso

Emendamento    197

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Se le organizzazioni di cui al primo e al secondo comma presentano una tale richiesta, esse informano le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno la sede principale.

Se un'organizzazione presenta una tale richiesta, essa informa l'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui ha la sua sede principale.

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'Agenzia ritenga di poter esercitare efficacemente le competenze per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme in conformità del presente regolamento e ai relativi atti delegati, di concerto con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, essa stabilisce un piano di transizione che garantisca un ordinato trasferimento di tali competenze. Le organizzazioni che hanno richiesto il trasferimento vengono consultate in merito al piano di transizione prima della sua adozione definitiva.

Qualora l'Agenzia ritenga di poter esercitare efficacemente i pertinenti compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme in conformità del presente regolamento e ai relativi atti delegati e dimostri di disporre delle risorse adeguate a tal fine, di concerto con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, essa stabilisce un piano di transizione che garantisca un ordinato trasferimento dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione contemplati dalla richiesta, tra cui le relative registrazioni e documentazioni. Le organizzazioni che hanno richiesto il trasferimento vengono consultate in merito al piano di transizione prima della sua adozione definitiva.

 

Il piano in questione include una chiara attribuzione di competenze a livello di autorità soggette al trasferimento, nonché di quelle a livello statale che restano di competenza dello Stato membro che provvede al trasferimento; include inoltre disposizioni pratiche a garanzia della continuità delle attività, tra cui i particolari delle modalità di adempimento degli obblighi a livello internazionale e unionale successivamente al trasferimento.

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia e lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, assicurano che il trasferimento della competenza avvenga conformemente al piano di transizione.

L'Agenzia e lo Stato membro o gli Stati membri interessati, a seconda del caso, assicurano che il trasferimento dei compiti avvenga conformemente al piano di transizione.

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  All'atto del trasferimento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 l'Agenzia diventa l'autorità competente ai fini della competenza trasferita e lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne sono esonerati. L'esercizio di tale competenza da parte dell'Agenzia è disciplinato dalle disposizioni dei capi IV e V.

3.  All'atto del trasferimento dei compiti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 l'Agenzia diventa l'autorità competente in merito ai compiti trasferiti in materia di certificazione, sorveglianza e applicazione, e l'autorità nazionale competente dello Stato membro o degli Stati membri interessati ne è esonerata. L'esercizio dei compiti trasferiti da parte dell'Agenzia è disciplinato dalle disposizioni dei capi IV e V.

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Il livello di sorveglianza e applicazione, per quanto riguarda le organizzazioni che richiedono all'Agenzia di esercitare tali competenze, non è in alcun caso inferiore al livello delle autorità nazionali inizialmente competenti.

Emendamento    202

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafi 5 e 6, si applicano di conseguenza a ogni trasferimento di competenze a norma del presente articolo.

4.  Le disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafi 5 e 6, si applicano di conseguenza a ogni trasferimento di compiti a norma del presente articolo.

Emendamento    203

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Qualora, conformemente al paragrafo 1, un'organizzazione abbia chiesto all'Agenzia di agire in qualità di autorità competente e tale richiesta sia stata accolta, l'organizzazione in questione può in qualsiasi momento decidere di revocare tale decisione chiedendo alle autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha la sua sede principale di riacquisire le competenze di certificazione, sorveglianza e applicazione. In tal caso si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Emendamento    204

Proposta di regolamento

Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Meccanismo di sorveglianza di emergenza

Meccanismo obbligatorio di assistenza di emergenza

Emendamento    205

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia raccomanda a uno Stato membro il trasferimento di competenze in conformità dell'articolo 53, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

1.  L'Agenzia raccomanda a uno Stato membro l'istituzione di un meccanismo di assistenza di emergenza in conformità dell'articolo 53, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Emendamento    206

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se lo Stato membro interessato non ha dato seguito alla raccomandazione dell'Agenzia oppure non ha risolto le carenze entro un termine di 3 mesi dalla data della raccomandazione, la Commissione, qualora ritenga che le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte, può decidere di trasferire temporaneamente all'Agenzia le competenze per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme. Tale decisione è presa mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi alla sicurezza aerea, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 4.

2.  Se lo Stato membro interessato non ha dato seguito alla raccomandazione dell'Agenzia oppure non ha risolto le carenze entro un termine di 3 mesi dalla data della raccomandazione, la Commissione, qualora ritenga che la situazione che ne deriva comporti rischi per la sicurezza dell'aviazione civile, adotta atti di esecuzione con cui l'Agenzia è temporaneamente designata come l'autorità competente per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione delle norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi alla sicurezza aerea, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 116, paragrafo 4.

Emendamento    207

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 soltanto dopo aver esperito tutte le possibilità di cui all'articolo 73 per dare soluzione alle carenze riscontrate e qualora sarebbero sproporzionati o inadeguati gli altri mezzi per dare soluzione a tali carenze, in particolare le misure previste dall'articolo 56 e dal regolamento (CE) n. 2111/2005.

Emendamento    208

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  A decorrere dalla data in cui la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2 prende effetto l'Agenzia valuta periodicamente se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che tale condizione non sia più soddisfatta, indirizza alla Commissione una raccomandazione perché venga posta fine al trasferimento temporaneo di competenze.

3.  A decorrere dalla data in cui gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 prendono effetto l'Agenzia valuta periodicamente, d'intesa con lo Stato membro interessato, se le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. Se ritiene che tale condizione non sia più soddisfatta, indirizza alla Commissione una raccomandazione perché venga posta fine al sostegno obbligatorio delle competenze.

Emendamento    209

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tenendo conto di tale raccomandazione, se ritiene che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia più soddisfatta, la Commissione decide di porre fine al trasferimento temporaneo di competenze all'Agenzia.

Tenendo conto di tale raccomandazione, se ritiene che la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia più soddisfatta, la Commissione decide di porre fine al sostegno temporaneo delle competenze.

Emendamento    210

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  All'atto del trasferimento ai sensi del paragrafo 2, l'Agenzia diventa l'autorità competente ai fini della competenza trasferita e lo Stato membro interessato ne è esonerato. L'esercizio di tale competenza da parte dell'Agenzia è disciplinato dalle disposizioni dei capi IV e V.

5.  All'atto della designazione di cui al paragrafo 2, l'Agenzia diventa l'autorità competente ai fini dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione e l'autorità nazionale competente dello Stato membro ne è esonerata. L'esercizio di tale competenza trasferita da parte dell'Agenzia a seguito di detta designazione è disciplinato dalle disposizioni dei capi IV e V.

Emendamento    211

Proposta di regolamento

Articolo 55 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Mentre opera temporaneamente in qualità di autorità competente a norma del presente articolo, l'Agenzia fornisce allo Stato membro interessato la necessaria assistenza tecnica al fine di sostenerlo nella soluzione più rapida possibile delle carenze riscontrate. Nell'espletamento delle indagini di cui all'articolo 71 l'Agenzia si avvale, nella misura più ampia possibile, di esperti e di altro personale disponibile nello Stato membro interessato.

Emendamento    212

Proposta di regolamento

Articolo 57 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  negli atti delegati adottati in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera l), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera e.

b)  negli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 1 bis, che garantiscono un livello equivalente di sicurezza a quello disposto dal presente regolamento e specificano le procedure e le condizioni per raggiungere e mantenere la fiducia necessaria nei sistemi normativi dei paesi terzi.

Emendamento    213

Proposta di regolamento

Articolo 57 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di ottenere e mantenere la fiducia nei sistemi normativi dei paesi terzi di cui alla lettera b), l'Agenzia è autorizzata a eseguire le necessarie verifiche e valutazioni di natura tecnica delle disposizioni legislative dei paesi terzi e delle autorità aeronautiche straniere. Al fine di condurre detti controlli e valutazioni, l'Agenzia può concludere accordi di lavoro a norma dell'articolo 77, paragrafo 2.

Emendamento    214

Proposta di regolamento

Articolo 57 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione ha facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 117, al fine di definire norme dettagliate in merito all'accettazione di certificati e altri documenti che attestino il rispetto delle norme di aviazione civile, rilasciati sulla base delle disposizioni legislative di un paese terzo.

Emendamento    215

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono assegnare i loro compiti di certificazione e sorveglianza di cui al presente regolamento a soggetti riconosciuti che siano stati accreditati in quanto soddisfano i criteri di cui all'allegato VI. L'Agenzia e le autorità nazionali competenti che si avvalgono dei soggetti riconosciuti istituiscono un sistema per tale accreditamento e per la valutazione della conformità di tali soggetti ai suddetti criteri, sia al momento dell'accreditamento sia dopo continuate verifiche.

L'Agenzia e le autorità nazionali competenti possono assegnare i loro compiti di certificazione e sorveglianza di cui al presente regolamento a soggetti riconosciuti che siano stati accreditati in quanto soddisfano i criteri di cui all'allegato VI nonché quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 10, lettera h bis). L'Agenzia e le autorità nazionali competenti che si avvalgono dei soggetti riconosciuti istituiscono un sistema per tale accreditamento e per la valutazione della conformità di tali soggetti ai suddetti criteri, sia al momento dell'accreditamento sia dopo continuate verifiche.

Emendamento    216

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se la durata delle misure di cui al paragrafo 1 è superiore a otto mesi consecutivi o se uno Stato membro ha adottato ripetutamente le stesse misure e la loro durata complessiva è superiore a otto mesi, l'Agenzia valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ed entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 indirizza alla Commissione una raccomandazione basata sui risultati di tale valutazione. L'Agenzia include tale raccomandazione nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

All'atto del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'Agenzia valuta senza indugio se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte.

Emendamento    217

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando l'Agenzia ritiene che dette condizioni siano state soddisfatte, valuta senza indebiti ritardi se le è possibile dare soluzione al problema riscontrato dallo Stato membro adottando le decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 4, primo comma, evitando in tal modo il ricorso a misure adottate dallo Stato membro. Se l'Agenzia ritiene di poter risolvere il problema in tal modo, essa adotta la decisione appropriata a tal fine. Se ritiene che il problema non possa essere risolto in tal modo, essa raccomanda alla Commissione di modificare qualsiasi atto delegato o di esecuzione adottato sulla base del presente regolamento secondo quanto essa ritiene necessario alla luce dell'applicazione del paragrafo 1.

Emendamento    218

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando l'Agenzia ritiene che dette condizioni non siano state soddisfatte, senza indebiti ritardi indirizza alla Commissione una raccomandazione sulle risultanze della sua valutazione. L'Agenzia include tale raccomandazione nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

Emendamento    219

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso la Commissione valuta, tenendo conto della raccomandazione, se le condizioni sono soddisfatte. Se ritiene che tali condizioni non siano state rispettate o se la sua valutazione è difforme dal risultato della valutazione dell'Agenzia, essa adotta, entro tre mesi dalla data di ricevimento di tale raccomandazione, una decisione di esecuzione in tal senso, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e inserita nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

soppresso

Emendamento    220

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

All'atto della notifica di tale decisione di esecuzione lo Stato membro interessato revoca immediatamente le misure adottate a norma del paragrafo 1.

soppresso

Emendamento    221

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  All'atto del ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'Agenzia valuta senza indugio anche se il problema individuato dallo Stato membro possa essere risolto dall'Agenzia, mediante l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 65, paragrafo 4, primo comma, in modo che le misure adottate dallo Stato membro non siano più necessarie. Se l'Agenzia ritiene che il problema possa essere risolto in tal modo, essa adotta la decisione appropriata a tal fine. Se ritiene che il problema non possa essere risolto in tal modo, essa indirizza una raccomandazione alla Commissione riguardante la modifica degli atti delegati o di esecuzione adottati sulla base del presente regolamento secondo quanto essa ritiene necessario alla luce dell'applicazione del paragrafo 1.

3.  La Commissione valuta, tenendo conto della raccomandazione dell'Agenzia, se le condizioni sono soddisfatte.

Emendamento    222

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Se la Commissione ritiene che tali condizioni non siano state soddisfatte o se la sua valutazione è difforme dal risultato della valutazione dell'Agenzia, essa adotta, entro un mese dalla data di ricevimento di tale raccomandazione, atti di esecuzione con la sue risultanze in materia, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e inseriti nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

 

Una volta ricevuta la notifica di tali atti di esecuzione da parte della Commissione, lo Stato membro interessato revoca immediatamente le misure adottate a norma del paragrafo 1.

Emendamento    223

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  è garantito un livello accettabile di sicurezza e protezione ambientale e di conformità ai requisiti essenziali applicabili, ove necessario mediante l'applicazione di misure di attenuazione;

b)  è garantito un livello elevato e uniforme di sicurezza e protezione ambientale e di conformità ai requisiti essenziali applicabili, ove necessario mediante l'applicazione di misure di attenuazione;

Emendamento    224

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se la durata delle esenzioni di cui al paragrafo 1 è superiore a otto mesi consecutivi o se uno Stato membro ha concesso ripetutamente le stesse esenzioni e la loro durata complessiva è superiore a otto mesi, l'Agenzia valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte ed entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 indirizza alla Commissione una raccomandazione basata sui risultati di tale valutazione. L'Agenzia include tale raccomandazione nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

Se la durata delle esenzioni di cui al paragrafo 1 è superiore a due mesi consecutivi o se uno Stato membro ha concesso ripetutamente le stesse esenzioni e la loro durata complessiva è superiore a due mesi, l'Agenzia valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte ed entro un mese dalla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1 indirizza alla Commissione una raccomandazione basata sui risultati di tale valutazione. L'Agenzia include tale raccomandazione nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

Emendamento    225

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In tal caso la Commissione valuta, tenendo conto della raccomandazione, se le condizioni sono soddisfatte. Se ritiene che tali condizioni non siano soddisfatte o se la sua valutazione è difforme dal risultato della valutazione dell'Agenzia, essa adotta, entro 3 mesi dalla data di ricevimento di tale raccomandazione, una decisione di esecuzione in tal senso che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e inserita nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

In tal caso la Commissione valuta, tenendo conto della raccomandazione, se le condizioni sono soddisfatte. Se ritiene che tali condizioni non siano soddisfatte o se la sua valutazione è difforme dal risultato della valutazione dell'Agenzia, essa adotta, entro un mese dalla data di ricevimento di tale raccomandazione, atti di esecuzione in tal senso, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e inseriti nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63.

Emendamento    226

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora uno Stato membro ritenga che la conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui agli allegati possa essere dimostrata con strumenti diverse da quelle stabilite negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del presente regolamento, e che tali strumenti presentino notevoli vantaggi in termini di sicurezza dell'aviazione civile o di efficienza per le persone soggette al presente regolamento o per le autorità interessate, esso può sottoporre alla Commissione e all'Agenzia, mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, una richiesta motivata di modifica dell'atto delegato o di esecuzione in questione, al fine di consentire l'uso di tali modalità diverse.

Qualora uno Stato membro ritenga che la conformità ai requisiti essenziali applicabili di cui agli allegati possa essere dimostrata con strumenti diversi da quelli stabiliti negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del presente regolamento, e che tali strumenti presentino notevoli vantaggi in termini di sicurezza dell'aviazione civile, esso può sottoporre alla Commissione e all'Agenzia, mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, una richiesta motivata di modifica degli atti delegati o di esecuzione in questione, al fine di consentire l'uso di tali modalità diverse, che dimostri la necessità di tali modalità e indichi i requisiti definiti per garantire che venga raggiunto un equivalente livello di tutela della sicurezza.

Emendamento    227

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia indirizza senza indugio alla Commissione una raccomandazione che indica se la richiesta dello Stato membro soddisfa o no le condizioni di cui al primo comma.

L'Agenzia indirizza alla Commissione, entro tre mesi dalla data di ricezione della richiesta, una raccomandazione che indica se la richiesta dello Stato membro soddisfa o no le condizioni di cui al primo comma.

Emendamento    228

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia coordina a livello dell'Unione la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni su questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. A tal fine l'Agenzia può concludere accordi amministrativi riguardanti la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni con persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento, oppure con associazioni di tali persone.

2.  L'Agenzia coordina a livello dell'Unione la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni su questioni che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che comprendono, nel caso di un aeromobile in difficoltà, i dati di volo protetti nonché le registrazioni vocali della cabina di pilotaggio scaricati in una banca dati a terra ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'indagine sui medesimi. A tal fine l'Agenzia può concludere accordi amministrativi riguardanti la raccolta, lo scambio e l'analisi di informazioni con persone fisiche e giuridiche soggette al presente regolamento, oppure con associazioni di tali persone. Gli accordi dovrebbero prevedere, nella misura del possibile, l'impiego di canali esistenti, senza introdurre obblighi di notifica aggiuntivi ed evitando di imporre oneri amministrativi addizionali, e dovrebbero tener conto della necessità di proteggere i dati.

Emendamento    229

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Su richiesta della Commissione, l'Agenzia esamina le questioni urgenti o importanti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Se del caso, le competenti autorità nazionali cooperano con l'Agenzia al fine di tale analisi.

3.  Su richiesta della Commissione, l'Agenzia esamina le questioni urgenti o importanti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento. Le competenti autorità nazionali cooperano con l'Agenzia al fine di tale analisi.

Emendamento    230

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Ogni anno l'Agenzia pubblica un rapporto sulla sicurezza per informare il pubblico sul livello generale di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione. Tale rapporto comprende un'analisi della situazione generale della sicurezza con una formulazione semplice e facilmente comprensibile e indica se sussistono rischi maggiori per la sicurezza.

6.  Ogni anno e, in circostanze particolari, quando necessario, l'Agenzia pubblica un rapporto sulla sicurezza per informare il pubblico sul livello generale di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione. Tale rapporto comprende un'analisi della situazione generale della sicurezza con una formulazione semplice e facilmente comprensibile e indica se sussistono rischi maggiori per la sicurezza.

Emendamento    231

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I dipendenti e il personale a contratto che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione non devono subire alcun pregiudizio ad opera dei loro datori di lavoro o dell'organizzazione a favore delle quali effettuano prestazioni di servizi per le informazioni fornite.

Gli Stati membri si adoperano affinché i dipendenti e il personale a contratto che forniscono informazioni in applicazione del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione non subiscano alcun pregiudizio ad opera dei loro datori di lavoro o dell'organizzazione a favore delle quali effettuano prestazioni di servizi per le informazioni fornite.

Emendamento    232

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i certificati rilasciati e le dichiarazioni ricevute dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti in conformità delle disposizioni del capo III e degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69 e 70;

a)  i certificati rilasciati e le dichiarazioni ricevute dall'Agenzia e dalle autorità nazionali competenti in conformità delle disposizioni del capo III e degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69 e 70;

Emendamento    233

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m bis)  i dati sull'aviazione generale nell'Unione europea, che comprendono il numero di aeromobili registrati e i certificati per piloti rilasciati, nonché le relative autorizzazioni;

Emendamento    234

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

m ter)  le raccomandazioni e le direttive vincolanti dell'Agenzia in merito al sorvolo di zone in cui sono in corso conflitti, elaborate in conformità con l'articolo 76, paragrafo 3;

Emendamento    235

Proposta di regolamento

Capo V – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

L'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'AVIAZIONE

Emendamento    236

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.

1.  È istituita l'Agenzia dell'Unione europea per l'aviazione.

Emendamento    237

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)  promuove a livello internazionale gli standard e le norme dell'Unione nel settore dell'aviazione istituendo una cooperazione appropriata con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali;

Emendamento    238

Proposta di regolamento

Articolo 64 – paragrafo 2 – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  coopera con le altre istituzioni, gli altri organi e organismi dell'Unione in settori in cui le loro attività si riferiscono ad aspetti tecnici dell'aviazione civile.

i)  coopera con le altre istituzioni, gli altri organi e organismi dell'Unione in settori in cui le loro attività si riferiscono ad aspetti tecnici dell'aviazione civile, nel qual caso i costi di dette attività non sono a carico dell'Agenzia;

Emendamento    239

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia assiste su richiesta la Commissione nella preparazione di proposte di modifica del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione. I documenti che l'Agenzia sottopone alla Commissione a tale fine assumono la forma di pareri.

1.  Su richiesta della Commissione o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta al presente regolamento, l'Agenzia assiste la Commissione nella preparazione di proposte di modifica del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Tali proposte definiscono, se possibile, condizioni che si focalizzano sugli obiettivi da raggiungere e consentono, al contempo, diverse modalità di realizzazione di tali obiettivi. I documenti che l'Agenzia sottopone alla Commissione a tale fine assumono la forma di pareri.

Emendamento    240

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia adotta le decisioni appropriate per l'applicazione degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 73.

L'Agenzia adotta le decisioni appropriate per l'applicazione degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69, 70, 71 e 73.

Emendamento    241

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Nelle situazioni e alle condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, l'Agenzia può concedere esenzioni a ogni persona fisica o giuridica cui ha rilasciato un certificato. In tal caso l'Agenzia notifica immediatamente, mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, alla Commissione e agli Stati membri l'esenzione concessa, la relativa motivazione e, se del caso, le misure di attenuazione necessarie applicate. Se la durata dell'esenzione è superiore a otto mesi consecutivi o se l'Agenzia ha concesso ripetutamente la stessa esenzione e la durata complessiva è superiore a otto mesi, la Commissione valuta se tali condizioni sono soddisfatte.Qualora concludesse che tali condizioni non sono state soddisfatte, adotta una decisione di esecuzione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed iscritta nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63. All'atto della notifica della decisione di esecuzione l'Agenzia revoca immediatamente l'esenzione.

Nelle situazioni e alle condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 1, l'Agenzia può concedere esenzioni a ogni persona fisica o giuridica cui ha rilasciato un certificato. Se le esenzioni vanno oltre le competenze specifiche dell'Agenzia definite all'articolo 66, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), l'Agenzia notifica immediatamente, mediante il repertorio istituito a norma dell'articolo 63, alla Commissione e agli Stati membri l'esenzione concessa, la relativa motivazione e, se del caso, le misure di attenuazione necessarie applicate. Inoltre, se la durata dell'esenzione è superiore a due mesi consecutivi o se l'Agenzia ha concesso ripetutamente la stessa esenzione e la durata complessiva è superiore a due mesi, la Commissione valuta se tali condizioni sono soddisfatte. Qualora concludesse che tali condizioni non sono state soddisfatte, adotta atti di esecuzione contenenti le sue osservazioni, che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed iscritti nel repertorio istituito a norma dell'articolo 63. All'atto della notifica degli atti di esecuzione l'Agenzia revoca immediatamente l'esenzione.

Emendamento    242

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  L'Agenzia formula le direttive vincolanti appropriate per l'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera b bis).

Emendamento    243

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'Agenzia reagisce senza indugio a un problema urgente di sicurezza che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, indicando le misure correttive da adottare da parte delle autorità nazionali competenti o delle persone fisiche e giuridiche soggette alle disposizioni del presente regolamento e diffondendo le relative informazioni a tali autorità nazionali competenti e persone, comprese le direttive o le raccomandazioni, ove ciò sia necessario per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 1.

6.  L'Agenzia reagisce senza indugio a un problema urgente di sicurezza che rientra nel campo di applicazione e nell'ambito di competenza del presente regolamento, indicando le misure correttive da adottare da parte delle autorità nazionali competenti o delle persone fisiche e giuridiche soggette alle disposizioni del presente regolamento per salvaguardare gli obiettivi di cui all'articolo 1. L'Agenzia diffonde le informazioni riguardanti l'azione correttiva, alle autorità nazionali competenti e alle persone per le quali rappresenta l'autorità competente.

Emendamento    244

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Con riferimento ai prodotti, alle parti e agli equipaggiamenti non installati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), e lettera b), punto i), l'Agenzia, laddove ne abbia il potere e a norma della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve per conto degli Stati membri le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione, qualora si tratti di funzioni e compiti connessi alla certificazione della progettazione e alle informazioni obbligatorie sul mantenimento dell'aeronavigabilità. A tale scopo procede in particolare come segue:

1.  Con riferimento ai prodotti, alle parti e agli equipaggiamenti non installati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'Agenzia, laddove ne abbia il potere e a norma della convenzione di Chicago o dei suoi allegati, assolve per conto degli Stati membri le funzioni e i compiti dello Stato di progettazione, produzione o immatricolazione, qualora si tratti di funzioni e compiti connessi alla certificazione della progettazione e alle informazioni obbligatorie sul mantenimento dell'aeronavigabilità. A tale scopo procede in particolare come segue:

Emendamento    245

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo all'articolo 51, paragrafo 3, per quanto riguarda i certificati di omologazione del tipo, i certificati ristretti di omologazione del tipo, i certificati di approvazione delle modifiche, compresi i certificati di omologazione del tipo supplementari, nonché le approvazioni dei progetti di riparazione in relazione alla progettazione di prodotti in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

f)  è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati di omologazione del tipo, i certificati ristretti di omologazione del tipo, i certificati di approvazione delle modifiche, compresi i certificati di omologazione del tipo supplementari, nonché le approvazioni dei progetti di riparazione in relazione alla progettazione di prodotti in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);

Emendamento    246

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo all'articolo 51, paragrafo 3, per quanto riguarda i certificati per la progettazione di parti e equipaggiamenti non installati in conformità degli articoli 12 e 13;

g)  è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati per la progettazione di parti e equipaggiamenti non installati in conformità degli articoli 12 e 13;

Emendamento    247

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  assicura le funzioni connesse al mantenimento dell'aeronavigabilità per la progettazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati che ha certificato e per i quali esegue la sorveglianza, reagendo senza indugio a un problema di sicurezza o di security, nonché rilasciando e diffondendo le informazioni obbligatorie applicabili.

i)  assicura le funzioni connesse al mantenimento dell'aeronavigabilità per la progettazione di prodotti, parti ed equipaggiamenti non installati che ha certificato e per i quali esegue la sorveglianza, reagendo senza indugio a un problema di sicurezza o di security aeree, nonché rilasciando e diffondendo le informazioni obbligatorie applicabili.

Emendamento    248

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 3, per quanto riguarda:

2.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda:

Emendamento    249

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 3, per quanto riguarda l'approvazione delle organizzazioni coinvolte nella formazione dei piloti e degli equipaggi di cabina, nonché dei centri aeromedici di cui all'articolo 22, se tali organizzazioni e centri hanno la loro sede principale al di fuori del territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione di Chicago.

1.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda l'approvazione delle organizzazioni coinvolte nella formazione dei piloti e degli equipaggi di cabina, nonché dei centri aeromedici di cui all'articolo 22, se tali organizzazioni e centri hanno la loro sede principale al di fuori del territorio per il quale uno Stato membro è competente in applicazione della convenzione di Chicago.

Emendamento    250

Proposta di regolamento

Articolo 67 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente all'articolo 51, paragrafo 3, per quanto riguarda i dispositivi di addestramento al volo simulato conformemente all'articolo 23, in ognuno dei casi seguenti:

2.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i dispositivi di addestramento al volo simulato conformemente all'articolo 23, in ognuno dei casi seguenti:

Emendamento    251

Proposta di regolamento

Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 67 bis

 

Equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza

 

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza di cui all'articolo 31, l'Agenzia:

 

a)   stabilisce e notifica al richiedente le specifiche dettagliate per gli equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza che sono soggetti a una procedura di certificazione, conformemente all'articolo 31;

 

b)   è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda i certificati degli equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza e le dichiarazioni ad essi relative, conformemente all'articolo 31.

Emendamento    252

Proposta di regolamento

Articolo 67 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 67 ter

 

Certificazione degli operatori aerei

 

Laddove ne abbia il potere e a norma della convenzione di Chicago o dei relativi allegati, l'Agenzia assolve, per conto degli Stati membri, le funzioni e i compiti dello Stato dell'operatore, per quanto riguarda gli operatori aerei di cui all'articolo 27, paragrafo 1, impegnati in operazioni di trasporto aereo commerciale:

 

a)   fra aeroporti ubicati nel territorio di diversi Stati Membri;

 

b)   che interessano un aeroporto ubicato al di fuori del territorio di uno Stato membro.

 

A tal fine, l'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme, in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda detti operatori.

Emendamento    253

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 3, per quanto riguarda:

1.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda:

Emendamento    254

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  i certificati rilasciati a e le dichiarazioni rilasciate dalle organizzazioni di cui all'articolo 37, nei casi in cui tali organizzazioni siano coinvolte nella progettazione, fabbricazione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS paneuropei;

c)  i certificati rilasciati a e le dichiarazioni rilasciate dalle organizzazioni di cui all'articolo 37, nei casi in cui tali organizzazioni siano coinvolte nella progettazione, fabbricazione o manutenzione di sistemi e componenti ATM/ANS paneuropei da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità;

Emendamento    255

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  le dichiarazioni rilasciate dai fornitori di ATM/ANS ai quali l'Agenzia ha rilasciato un certificato conformemente alle lettere a) e b), in relazione a sistemi e componenti ATM/ANS messi in servizio da tali fornitori in conformità dell'articolo 38, paragrafo 1.

d)  le dichiarazioni rilasciate dai fornitori di ATM/ANS ai quali l'Agenzia ha rilasciato un certificato conformemente alle lettere a) e b), in relazione a sistemi e componenti ATM/ANS, da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità, messi in servizio da tali fornitori in conformità dell'articolo 38, paragrafo 1.

Emendamento    256

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 39, è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 3 per quanto riguarda i certificati rilasciati a e le dichiarazioni rilasciate in relazione a sistemi e componenti ATM/ANS da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2.

b)  se previsto dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 39, è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2 per quanto riguarda i certificati rilasciati a e le dichiarazioni rilasciate in relazione a sistemi e componenti ATM/ANS da cui dipende la sicurezza o l'interoperabilità in conformità dell'articolo 38, paragrafo 2.

Emendamento    257

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di garantire continuità nella fornitura di ATM/ANS nello spazio aereo del cielo unico europeo, in stretta cooperazione con il gestore della rete, l'Agenzia formula direttive vincolanti a norma degli atti delegati di cui all'articolo 39, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento    258

Proposta di regolamento

Articolo 69 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 3, per quanto riguarda le organizzazioni e, se del caso il loro personale, di addestramento dei controllori del traffico aereo di cui all'articolo 42, se tali organizzazioni hanno la sede principale al di fuori del territorio per il quale è competente uno Stato membro in applicazione della convenzione di Chicago.

L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, per quanto riguarda le organizzazioni e, se del caso il loro personale, di addestramento dei controllori del traffico aereo di cui all'articolo 42, se tali organizzazioni hanno la sede principale al di fuori del territorio per il quale è competente uno Stato membro in applicazione della convenzione di Chicago.

Emendamento    259

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 3, in relazione alle autorizzazioni delle operazioni di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e alle dichiarazioni rilasciate dagli operatori di cui all'articolo 49, paragrafo 2, salvo il caso in cui uno Stato membro esegua le funzioni e i compiti dello Stato dell'operatore nei confronti degli operatori interessati.

1.  L'Agenzia è competente per i compiti connessi alla certificazione, alla sorveglianza e all'applicazione delle norme in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, in relazione alle autorizzazioni delle operazioni di cui all'articolo 49, paragrafi 1 e 2, e alle dichiarazioni rilasciate dagli operatori di cui all'articolo 49, paragrafo 2, salvo il caso in cui uno Stato membro esegua le funzioni e i compiti dello Stato dell'operatore nei confronti degli operatori interessati.

Emendamento    260

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'Agenzia assiste, su richiesta, la Commissione nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005, eseguendo le necessarie valutazioni, incluse quelle in loco, degli operatori di paesi terzi e delle autorità responsabili della loro sorveglianza. Essa fornisce alla Commissione i risultati di tali valutazioni insieme alle opportune raccomandazioni.

3.  L'Agenzia assiste, su richiesta, la Commissione nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005, eseguendo tutte le necessarie valutazioni sulla sicurezza, incluse quelle in loco, degli operatori di paesi terzi e delle autorità responsabili della loro sorveglianza. Essa fornisce alla Commissione i risultati di tali valutazioni insieme alle opportune raccomandazioni.

Emendamento    261

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione può, su richiesta dell'Agenzia, imporre a una persona fisica o giuridica alla quale ha rilasciato un certificato, o che le ha reso una dichiarazione in conformità del presente regolamento, una o entrambe le seguenti:

1.  La Commissione, su richiesta dell'Agenzia, impone a una persona fisica o giuridica alla quale ha rilasciato un certificato, o che le ha reso una dichiarazione in conformità del presente regolamento, una o entrambe le seguenti:

Emendamento    262

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo delle multe non supera il 4% del reddito o del turnover annuale della persona fisica o giuridica interessata. L'importo delle sanzioni pecuniarie periodiche non supera il 2,5% del reddito o del turnover annuale della persona fisica o giuridica interessata.

L'importo delle multe non supera il 4% del reddito o del turnover annuale realizzato dalla persona fisica o giuridica interessata mediante attività correlate alla violazione. L'importo delle sanzioni pecuniarie periodiche non supera il 2,5 % del reddito o del turnover medio giornaliero della persona fisica o giuridica interessata.

Emendamento    263

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione impone multe e sanzioni pecuniarie in conformità del paragrafo 1 solo se le altre misure previste nel presente regolamento e nei relativi atti delegati sono inadeguate o sproporzionate rispetto alle violazioni.

3.  La Commissione impone multe e sanzioni pecuniarie in conformità del paragrafo 1 nei casi in cui le violazioni di cui al paragrafo 1 compromettano il mantenimento della sicurezza o la protezione dell'ambiente e le altre misure previste nel presente regolamento e nei relativi atti delegati si siano rivelate insufficienti o sproporzionate rispetto alle violazioni.

Emendamento    264

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  esaminare qualsiasi documento, registro o dato detenuto da o accessibile a tali persone, fare copie o prelevare stralci, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono archiviate.

d)  esaminare qualsiasi documento, registro o dato, significativo ai fini dell'attività di controllo o di monitoraggio in corso e detenuto da o accessibile a tali persone, fare copie o prelevare stralci, indipendentemente dal supporto sul quale le informazioni sono archiviate.

Emendamento    265

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'Agenzia pubblica una sintesi delle informazioni riguardanti l'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Tali informazioni sono incluse nel rapporto annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 61, paragrafo 6.

7.  L'Agenzia pubblica una sintesi delle informazioni riguardanti l'applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi atti delegati e di esecuzione, che comprende una sintesi dei risultati delle ispezioni svolte dall'Agenzia. Tali informazioni sono incluse nel rapporto annuale sulla sicurezza di cui all'articolo 61, paragrafo 6.

Emendamento    266

Proposta di regolamento

Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 73 bis

 

Cultura comune di certificazione e supervisione

 

L'Agenzia svolge un ruolo attivo in merito alla creazione di una cultura comune di certificazione e supervisione e di prassi coerenti delle autorità, al fine di garantire l'ottemperanza agli obiettivi di cui all'articolo 1. A tal fine e in considerazione dei risultati delle sue attività di monitoraggio, l'Agenzia svolge almeno le seguenti attività:

 

a)   organizzazione di un sistema per la valutazione fra pari delle autorità competenti allo scopo di creare capacità e trasferire conoscenze;

 

b)   fornitura del coordinamento necessario a consentire scambi di personale fra le autorità nazionali;

 

c)   consultazione di tutte le rilevanti parti interessate, in base a quanto necessario, in merito ai progressi compiuti nell'ambito del monitoraggio.

Emendamento    267

Proposta di regolamento

Articolo 74 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'individuazione di una serie di tematiche chiave per la ricerca nel settore dell'aviazione civile, al fine di contribuire a garantire la coerenza e il coordinamento tra la ricerca e lo sviluppo finanziati con fondi pubblici e le politiche che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

1.  L'Agenzia aiuta la Commissione a individuare i temi di ricerca prioritari, al fine di contribuire al continuo progresso della sicurezza e della security aeronautiche, per agevolare la libera circolazione delle merci e delle persone, nonché per migliorare la competitività del settore aeronautico. Inoltre, l'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'individuazione di una serie di tematiche chiave per la ricerca nel settore dell'aviazione civile, tra cui sicurezza, security e protezione dell'ambiente e del clima, al fine di contribuire a garantire la coerenza e il coordinamento tra la ricerca e lo sviluppo finanziati con fondi pubblici e le politiche che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Emendamento    268

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le misure adottate dall'Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell'articolo 11, mirano a prevenire effetti nocivi significativi per l'ambiente e la salute umana dovuti alle attività dell'aviazione civile in questione.

1.  Le misure adottate dall'Agenzia per quanto riguarda le emissioni e il rumore prodotti dagli aeromobili dell'aviazione civile ai fini della certificazione della progettazione dei prodotti a norma dell'articolo 11 e nel quadro delle norme internazionali e delle prassi raccomandate, mirano a prevenire effetti che si sono rivelati notevolmente nocivi per il clima, l'ambiente e la salute umana dovuti alle attività dell'aviazione civile in questione, tenendo in debita considerazione i benefici per l'ambiente, la fattibilità tecnologica e la capacità economica.

Emendamento    269

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell'Unione cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio21, in modo che si tenga conto dell'interdipendenza tra la protezione dell'ambiente, la salute umana e altri ambiti tecnici dell'aviazione civile.

2.  Gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e le altre istituzioni e gli altri organi e organismi dell'Unione cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, sulle questioni ambientali, comprese quelle definite nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio21, nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio21bis e nel regolamento REACH, in modo che si tenga conto dell'interdipendenza tra la protezione del clima e dell'ambiente, la salute umana e altri ambiti tecnici dell'aviazione civile e che sia accordata la debita considerazione ai benefici per l'ambiente, alla fattibilità tecnologica e alla capacità economica, come pure al quadro delle norme internazionali e delle prassi raccomandate.

__________________

__________________

21 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

21 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

 

21 bisDirettiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento    270

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'Agenzia assiste la Commissione nella definizione e nel coordinamento delle politiche e delle azioni di protezione dell'ambiente nel settore dell'aviazione, in particolare eseguendo studi, simulazioni e fornendo consulenza tecnica.

3.  L'Agenzia assiste la Commissione nella definizione e nel coordinamento delle politiche e delle azioni di protezione dell'ambiente nel settore dell'aviazione, in particolare eseguendo studi, simulazioni e fornendo consulenza tecnica nei campi in cui esistono interdipendenze tra la protezione dell'ambiente, la salute umana e altri ambiti tecnici dell'aviazione civile.

Emendamento    271

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Al fine di informare le parti interessate e il pubblico, ogni tre anni l'Agenzia pubblica un'analisi ambientale che fornisce un resoconto oggettivo dello stato della protezione dell'ambiente in relazione all'aviazione civile nell'Unione.

4.  Al fine di informare le parti interessate e il pubblico, almeno ogni tre anni l'Agenzia pubblica un'analisi ambientale che fornisce un resoconto oggettivo dello stato della protezione dell'ambiente in relazione all'aviazione civile nell'Unione. Nella preparazione di tale analisi, l'Agenzia si basa principalmente sulle informazioni già disponibili alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, come pure su informazioni pubblicamente disponibili. Inoltre l'Agenzia formula raccomandazioni con l'obiettivo di raggiungere risultati di protezione ambientale di livello più elevato, in conformità con le norme internazionali e le prassi raccomandate. L'Agenzia formula altresì raccomandazioni con l'obiettivo di evitare lacune e sovrapposizioni nel sistema, assicurando l'individuazione, la pianificazione, il coordinamento e la coerenza delle diverse misure dell'UE necessarie in questo settore.

Emendamento    272

Proposta di regolamento

Articolo 76 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Security aerea

Interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile

Emendamento    273

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia cooperano in materia di security dell'aviazione civile, compresa la cibersicurezza, in modo che si tenga conto dell'interdipendenza tra sicurezza e security nell'aviazione civile.

1.  L'Agenzia, gli Stati membri e la Commissione cooperano in materia di security dell'aviazione civile, compresa la cibersicurezza, quando esistono interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile.

Emendamento    274

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia presta, su richiesta, assistenza tecnica alla Commissione per l'attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio22, anche per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni di sicurezza (security) e la preparazione delle misure da adottare a norma di detto regolamento.

2.  Quando esistono interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile, l'Agenzia presta, su richiesta, assistenza tecnica alla Commissione per l'attuazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni di sicurezza (security) relative a aeromobili, aeroporti e sistemi di sicurezza ATM, come pure la preparazione delle misure da adottare a norma di detto regolamento.

__________________

 

22 Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

 

Emendamento    275

Proposta di regolamento

Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, l'Agenzia può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, e dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera i). Prima di adottare tali misure l'Agenzia ottiene l'accordo della Commissione e consulta gli Stati membri.

3.  Per contribuire alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita, l'Agenzia, ove necessario, reagisce senza indebito ritardo a un problema urgente che riveste un interesse comune per gli Stati membri laddove vi siano interdipendenze tra sicurezza e security nell'aviazione civile e laddove tale problema urgente rientri nel campo di applicazione del presente regolamento.

A tal fine l'Agenzia può:

 

a)   adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera i) per far fronte alle carenze nella progettazione degli aeromobili;

 

b)   stabilire le misure correttive da adottare da parte delle autorità nazionali competenti o delle persone fisiche e giuridiche soggette alle disposizioni del presente regolamento emanando direttive o raccomandazioni vincolanti e diffondere le informazioni pertinenti a tali autorità e persone, laddove il problema riguardi l'impiego degli aeromobili, anche per quanto concerne i rischi per l'aviazione civile derivanti dalle zone di conflitto.

 

Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), l'Agenzia ottiene l'accordo della Commissione e consulta gli Stati membri. L'Agenzia basa tali misure, ove possibile, sulle valutazioni dei rischi comuni dell'Unione e tiene conto della necessità di una risposta rapida in caso di emergenza.

Emendamento    276

Proposta di regolamento

Articolo 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 76 bis

 

Fattori socioeconomici

 

1.  Gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia e altri organismi cooperano al fine di garantire che l'interdipendenza tra la sicurezza nell'aviazione civile e i fattori socioeconomici correlati sia presa in considerazione, tra l'altro, nelle procedure normative, nonché al fine di individuare misure atte a prevenire eventuali rischi socioeconomici per la sicurezza aerea.

 

2.  Nell'affrontare tale interdipendenza, l'Agenzia consulta e coinvolge le pertinenti parti interessate.

 

3.   Ogni tre anni l'Agenzia pubblica un'analisi che fornisce un resoconto oggettivo delle azioni e misure intraprese, in particolare in relazione all'interdipendenza tra la sicurezza dell'aviazione civile e i fattori socioeconomici.

Emendamento    277

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Agenzia presta, su richiesta, assistenza alla Commissione nella gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento. Tale assistenza contribuisce, in particolare, all'armonizzazione delle regole e al riconoscimento reciproco dei certificati.

1.  L'Agenzia presta assistenza alla Commissione nella gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento. Tale assistenza contribuisce, in particolare, all'armonizzazione delle regole, al riconoscimento reciproco dei certificati e alla promozione e alla difesa degli interessi dell'industria aeronautica europea.

Emendamento    278

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia può cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti sulle questioni disciplinate dal presente regolamento. A tal fine l'Agenzia può, previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con tali autorità e organizzazioni internazionali.

2.  L'Agenzia può cooperare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti sulle questioni disciplinate dal presente regolamento. A tal fine l'Agenzia può istituire accordi di lavoro con tali autorità e organizzazioni internazionali.

Emendamento    279

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'Agenzia assiste gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi assunti nel quadro di accordi internazionali nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare la convenzione di Chicago.

3.  L'Agenzia assiste gli Stati membri nell'adempimento degli obblighi assunti nel quadro di accordi internazionali nelle materie disciplinate dal presente regolamento, in particolare la convenzione di Chicago. A tale riguardo, l'Agenzia agisce come un'organizzazione regionale di monitoraggio della sicurezza ai sensi della convenzione di Chicago e le vengono accordati i privilegi ivi associati.

Emendamento    280

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  L'Agenzia, laddove ritenga che la sua presenza sia necessaria per fornire sostegno alle attività di certificazione e per lavorare su altri aspetti tecnici coperti dal campo di applicazione del presente regolamento, può, in consultazione con la Commissione, stabilire uffici in tali regioni e paesi terzi.

Emendamento    281

Proposta di regolamento

Articolo 79 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere le migliori pratiche e l'uniformità nell'applicazione del presente regolamento e delle misure che da esso discendono, l'Agenzia può fornire servizi di addestramento, anche mediante fornitori esterni, alle autorità nazionali competenti, alle autorità competenti di paesi terzi, alle organizzazioni internazionali, alle persone fisiche e giuridiche soggette alle disposizioni del presente regolamento e alle altre parti interessate. L'Agenzia definisce e pubblica nella sua pubblicazione ufficiale le condizioni che devono essere soddisfatte dai fornitori esterni di servizi di addestramento utilizzati dall'Agenzia ai fini del presente articolo.

Al fine di promuovere le migliori pratiche e l'uniformità nell'applicazione del presente regolamento e delle misure che da esso discendono, l'Agenzia può riconoscere istituti di addestramento, conformemente alle norme stabilite dalla stessa, per erogare servizi di addestramento alle autorità nazionali competenti, alle autorità competenti di paesi terzi, alle organizzazioni internazionali, alle persone fisiche e giuridiche soggette alle disposizioni del presente regolamento e alle altre parti interessate.

Emendamento    282

Proposta di regolamento

Articolo 80 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L'Agenzia presta, su richiesta, assistenza tecnica alla Commissione nell'attuazione del cielo unico europeo, qualora essa abbia le competenze pertinenti, in particolare:

L'Agenzia presta, su richiesta e nell'ambito delle sue competenze, assistenza tecnica alla Commissione nell'attuazione del cielo unico europeo, qualora essa abbia le competenze pertinenti, in particolare:

Emendamento    283

Proposta di regolamento

Articolo 80 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  contribuendo all'attuazione del piano generale ATM, compresi lo sviluppo e la realizzazione del programma di ricerca sui servizi di navigazione aerea (ATM) nel cielo unico europeo (SESAR).

c)  contribuendo all'attuazione del piano generale ATM, compresi lo sviluppo, la certificazione e la realizzazione del programma di ricerca sui servizi di navigazione aerea (ATM) nel cielo unico europeo (SESAR) e dei relativi risultati.

Emendamento    284

Proposta di regolamento

Articolo 81 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri, se questi lo consentono e conformemente all'articolo 91, paragrafo 4.

4.  L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici locali negli Stati membri conformemente all'articolo 91, paragrafo 4 o, se del caso, in paesi terzi, conformemente all'articolo 77, paragrafo 6 bis.

Emendamento    285

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)  prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia;

soppresso

Emendamento    286

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 2 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

p)  adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri delle commissioni di ricorso;

p)  adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, nonché ai membri delle commissioni di ricorso, ai partecipanti ai gruppi di lavoro e ai gruppi di esperti e ad altri membri del personale non coperti dallo statuto dei funzionari, ivi comprese disposizioni sulle dichiarazioni di interesse e, se del caso, sulle attività professionali posteriori alla situazione di impiego;

Emendamento    287

Proposta di regolamento

Articolo 85 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo che rappresenta l'intera gamma delle parti interessate dalle attività dell'Agenzia, il cui parere preventivo è richiesto per le decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c), e), f) e i). Il consiglio di amministrazione può anche decidere di consultare l'organo consultivo su altre questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il consiglio di amministrazione non è in nessun caso vincolato dal parere dell'organo consultivo.

4.  Il consiglio di amministrazione istituisce un organo consultivo che rappresenta l'intera gamma delle parti interessate dalle attività dell'Agenzia, il cui parere preventivo è richiesto per le decisioni nelle materie di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e), f), i), t) e u). Il consiglio di amministrazione può anche decidere di consultare l'organo consultivo su altre questioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il consiglio di amministrazione non è in nessun caso vincolato dal parere dell'organo consultivo.

Emendamento    288

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, tutti con diritto di voto. Ciascuno Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente che rappresenterà il membro in caso di assenza. La Commissione nomina due rappresentanti e i loro supplenti. Il mandato dei membri titolari e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

1.  Il consiglio di amministrazione è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, tutti con diritto di voto. Ciascuno Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente che rappresenterà il membro in caso di assenza. La Commissione nomina un rappresentante e un supplente. Il mandato dei membri titolari e dei supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile.

Emendamento    289

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati sulla base delle loro conoscenze, dell'esperienza riconosciuta e dell'impegno profuso nel settore dell'aviazione civile, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio, da utilizzare per promuovere gli obiettivi del presente regolamento. Essi hanno la responsabilità generale perlomeno della politica per la sicurezza dell'aviazione civile nei rispettivi Stati membri.

2.  I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati sulla base delle loro conoscenze, dell'esperienza riconosciuta e dell'impegno profuso nel settore dell'aviazione civile, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio, da utilizzare per promuovere gli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento    290

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'organo consultivo di cui all'articolo 85, paragrafo 4, nomina quattro dei suoi membri per la partecipazione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione. Essi rappresentano il più possibile le varie opinioni espresse nell'organo consultivo. Il mandato ha una durata di 24 mesi ed è prorogabile una sola volta per un ulteriore periodo di 24 mesi.

5.  L'organo consultivo di cui all'articolo 85, paragrafo 4, nomina quattro dei suoi membri per la partecipazione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio di amministrazione. Essi rappresentano il più possibile le varie opinioni espresse nell'organo consultivo. Il mandato iniziale ha una durata non superiore ai 48 mesi, ma è prorogabile.

Emendamento    291

Proposta di regolamento

Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatti salvi l'articolo 85, paragrafo 2, lettere c) e d), e l'articolo 92, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto. Su richiesta di un membro del consiglio di amministrazione, la decisione di cui all'articolo 85, paragrafo 2, lettera k), è adottata all'unanimità.

1.  Fatti salvi l'articolo 85, paragrafo 2, lettere c) e d), e l'articolo 92, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

Emendamento    292

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite all'articolo 91, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

c)  fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.

Emendamento    293

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e le questioni di bilancio. Esse sono rinviate alla riunione immediatamente successiva del consiglio di amministrazione ai fini della conferma.

3.  Se necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie a nome del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e le questioni di bilancio. Esse sono rinviate alla riunione immediatamente successiva del consiglio di amministrazione ai fini della conferma. Le decisioni sono prese a maggioranza di cinque dei sette membri del comitato esecutivo. Il consiglio di amministrazione può revocare tali decisioni con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Emendamento    294

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da due rappresentanti della Commissione e da altri sei membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Il comitato consultivo può nominare uno dei suoi membri come osservatore.

4.  Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione e da altri cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. L'organo consultivo di cui all'articolo 85, paragrafo 4, può nominare uno dei suoi membri come osservatore senza diritto di voto.

Emendamento    295

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Il comitato esecutivo tiene almeno una riunione ordinaria ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.

6.  Il comitato esecutivo tiene almeno una riunione ordinaria ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente, del direttore esecutivo o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

Emendamento    296

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.

7.  Il comitato esecutivo adotta il proprio regolamento interno.

Emendamento    297

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l)  elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni e relazioni di audit interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF e riferisce sui progressi compiuti due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;

l)  elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle valutazioni e relazioni di audit interne ed esterne e delle indagini dell'OLAF e riferisce sui progressi compiuti due volte l'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;

Emendamento    298

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

t bis)  prende ogni decisione relativa alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia;

Emendamento    299

Proposta di regolamento

Articolo 92 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.

Emendamento    300

Proposta di regolamento

Articolo 92 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il mandato del direttore esecutivo ha una durata di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.

3.  Il mandato del direttore esecutivo ha una durata di cinque anni. A metà periodo ed entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua delle valutazioni che tengono conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia. Tali valutazioni sono trasmesse alla commissione competente del Parlamento europeo; dopo la valutazione di metà periodo, il direttore esecutivo rende una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e risponde alle domande dei membri di tale commissione.

Emendamento    301

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Sono istituite una o più commissioni di ricorso nell'ambito della struttura amministrativa dell'Agenzia. Il numero delle commissioni di ricorso e la ripartizione del lavoro tra tali commissioni sono decisi dalla Commissione tramite atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

1.  La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono una commissione di ricorso nell'ambito della struttura amministrativa dell'Agenzia. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Emendamento    302

Proposta di regolamento

Articolo 93 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La commissione o le commissioni di ricorso decidono sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 97. La commissione o le commissioni di ricorso si riuniscono quando necessario.

2.  La commissione di ricorso decide sui ricorsi contro le decisioni di cui all'articolo 97. La commissione di ricorso si riunisce quando necessario.

Emendamento    303

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Una commissione di ricorso è composta da un presidente e altri due membri.

1.  La commissione di ricorso è composta da un presidente e altri due membri.

Emendamento    304

Proposta di regolamento

Articolo 94 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione determina le qualifiche richieste per i membri di ciascuna commissione di ricorso, il loro status e il loro rapporto contrattuale con l'Agenzia, i poteri dei singoli membri nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di votazione. A tal fine la Commissione adotta atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le qualifiche richieste per i membri della commissione di ricorso, il loro status e il loro rapporto contrattuale con l'Agenzia, i poteri dei singoli membri nella fase preparatoria delle decisioni e le modalità di votazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2.

Emendamento    305

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il mandato dei membri della commissione di ricorso, compresi il presidente e i supplenti, ha una durata di cinque anni ed è prorogabile per un ulteriore periodo di cinque anni.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    306

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I membri della commissione di ricorso sono indipendenti. Nelle loro decisioni non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo o altro organismo.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    307

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I membri della commissione di ricorso non esercitano altre funzioni in seno all'Agenzia. I membri della commissione di ricorso possono essere impiegati a tempo parziale.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    308

Proposta di regolamento

Articolo 95 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Durante il loro mandato i membri della commissione di ricorso possono essere rimossi dall'incarico o dall'elenco dei candidati idonei solo per gravi motivi e se la Commissione decide in tal senso previo parere del consiglio di amministrazione.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    309

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I membri della commissione di ricorso non partecipano al procedimento di ricorso se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti o se hanno partecipato all'adozione della decisione impugnata.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    310

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro della commissione di ricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare a un procedimento di ricorso, ne informa la commissione di ricorso.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    311

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Qualsiasi membro della commissione di ricorso può essere ricusato da una delle parti del procedimento per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 oppure per sospetta parzialità. La ricusazione non è ammessa qualora detta parte del procedimento di ricorso abbia compiuto atti procedurali pur essendo a conoscenza del motivo della ricusazione. La ricusazione non può fondarsi sulla nazionalità dei membri.

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento    312

Proposta di regolamento

Articolo 97 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  È ammesso il ricorso contro le decisioni prese dall'Agenzia in applicazione degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 o 115.

1.  È ammesso il ricorso contro le decisioni prese dall'Agenzia in applicazione degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69, 70, 71 o 115.

Emendamento    313

Proposta di regolamento

Articolo 103 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia prese a norma degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71 o 115 possono essere presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo che siano state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.

2.  I ricorsi per l'annullamento di decisioni dell'Agenzia prese a norma degli articoli 53, 54, 55, 66, 67, 67 bis, 67 ter, 68, 69, 70, 71 o 115 possono essere presentati alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo dopo che siano state esperite tutte le possibili procedure di ricorso all'interno dell'Agenzia.

Emendamento    314

Proposta di regolamento

Articolo 104 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  ogniqualvolta sia necessario, coinvolgono esperti delle pertinenti parti interessate o attingono alle competenze dei pertinenti organismi europei di normazione o di altri organismi specializzati;

b)  coinvolgono esperti delle pertinenti parti interessate o attingono alle competenze dei pertinenti organismi europei di normazione o di altri organismi specializzati;

Emendamento    315

Proposta di regolamento

Articolo 104 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando elabora, a norma dell'articolo 65, paragrafi 1 e 3, pareri, specifiche di certificazione, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo, l'Agenzia stabilisce una procedura per la consultazione preventiva degli Stati membri. A tal fine essa può creare un gruppo di lavoro per il quale ciascuno Stato membro ha diritto di designare un esperto. Quando è richiesta una consultazione relativa ad aspetti militari, l'Agenzia coinvolge anche l'Agenzia europea per la difesa. Quando è richiesta una consultazione relativa al possibile impatto sociale di tali misure dell'Agenzia, l'Agenzia coinvolge le parti interessate, comprese le parti sociali dell'UE.

2.  Quando elabora, a norma dell'articolo 65, paragrafi 1 e 3, pareri, specifiche di certificazione, metodi accettabili di rispondenza e materiale esplicativo, l'Agenzia stabilisce una procedura per la consultazione preventiva degli Stati membri. A tal fine essa può creare un gruppo di lavoro per il quale ciascuno Stato membro ha diritto di designare un esperto. Quando è richiesta una consultazione relativa ad aspetti militari, l'Agenzia coinvolge anche l'Agenzia europea per la difesa e altri esperti militari competenti. Quando è richiesta una consultazione relativa al possibile impatto sociale e/o sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro di tali misure dell'Agenzia, l'Agenzia coinvolge le parti sociali dell'UE e altre parti interessate pertinenti.

Emendamento    316

Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. In particolare fa sì che, a fianco della pubblicazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3, il pubblico in generale e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività. L'Agenzia garantisce che l'assegnazione delle sue risorse ad attività di comunicazione non pregiudichi l'assolvimento efficace dei compiti di cui all'articolo 64.

2.  L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. In particolare fa sì che, a fianco della pubblicazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3, il pubblico in generale e qualsiasi parte interessata possano disporre rapidamente di informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili riguardanti la sua attività.

Emendamento    317

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatte salve altre entrate, le entrate dell'Agenzia comprendono:

1.  Assicurando l'indipendenza dell'Agenzia e fatte salve altre entrate, le entrate dell'Agenzia comprendono:

Emendamento    318

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  le multe e le sanzioni pecuniarie periodiche pagate a norma dell'articolo 72;

Emendamento    319

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  le tariffe applicate a norma del regolamento (UE) (XXXX/XXX) relativo all'istituzione del cielo unico europeo per le pertinenti mansioni di ATM/ANS dell'autorità;

f)  entrate derivanti dalle tariffe applicate a norma del regolamento (CE) n. (550/2004) sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo e delle sue norme di esecuzione (XXXX/XXX) relative all'istituzione del cielo unico europeo per coprire i costi delle pertinenti mansioni di ATM/ANS dell'autorità eseguite dall'Agenzia;

Emendamento    320

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Ai fini del paragrafo 1, lettera f), per pertinenti mansioni di ATM/ANS dell'autorità si intendono quelle mansioni che gli Stati membri hanno esaminato per la definizione di determinati costi a norma del regolamento (CE) n. (550/2004), che sono stati assegnati all'Agenzia a norma del presento regolamento e che non sono coperti dai diritti versati di cui al paragrafo 1, lettera c). Tali mansioni comprendono, a titolo di esempio, quelle di cui all'articolo 65, paragrafi 1, 2, 3, 5, e 6, e all'articolo 73 del presente regolamento.

Emendamento    321

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera f), si applicano sotto la sorveglianza dell'organo di valutazione delle prestazioni in modo trasparente e non dovrebbero comportare una doppia imposizione per gli utenti dello spazio aereo.

Emendamento    322

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I bilanci ordinari, i diritti fissati e percepiti per attività di certificazione e gli onorari riscossi dall'Agenzia sono trattati separatamente nei conti dell'Agenzia.

4.  I bilanci ordinari, i diritti fissati e percepiti per attività di certificazione e gli onorari riscossi dall'Agenzia, le multe e sanzioni pecuniarie periodiche e gli oneri di cui al paragrafo 1, lettera f), sono trattati separatamente nei conti dell'Agenzia.

Emendamento    323

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'Agenzia adegua la programmazione del personale e la gestione delle risorse relative a diritti e onorari in modo tale da consentire una risposta rapida alle variazioni delle entrate provenienti da diritti e onorari.

5.  L'Agenzia adegua, nel corso dell'esercizio finanziario, la programmazione del personale e la gestione delle risorse relative alle entrate di cui al paragrafo 4 del presente articolo in modo tale da consentire una risposta rapida al carico di lavoro e alle variazioni di tali entrate.

Emendamento    324

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende un progetto di tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Tale progetto di tabella dell'organico, in relazione ai posti finanziati da diritti e onorari, si basa su un numero limitato di indicatori approvati dalla Commissione per misurare il carico di lavoro e l'efficienza dell'Agenzia e stabilisce le risorse necessarie per rispondere in modo efficiente e tempestivo alle richieste di certificazione e altre attività dell'Agenzia, comprese quelli derivanti da trasferimenti di competenze a norma degli articoli 53, 54 e 55. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

6.  Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende un progetto di tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Tale progetto di tabella dell'organico, in relazione ai posti finanziati dalle entrate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, si basa su un numero limitato di indicatori approvati dalla Commissione per misurare il carico di lavoro e l'efficienza dell'Agenzia e stabilisce le risorse necessarie per rispondere in modo efficiente e tempestivo alle richieste di certificazione e altre attività dell'Agenzia, comprese quelli derivanti da trasferimenti di competenze a norma degli articoli 53, 54 e 55. Prima di approvare la serie di indicatori volti a misurare il carico di lavoro e l'efficienza dell'Agenzia, la Commissione richiede il parere di un esperto indipendente e dell'organo consultivo delle parti interessate dell'Agenzia. Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo. Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Emendamento    325

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  La parte corrispondente del progetto di tabella dell'organico di cui al paragrafo 6, riguardante le entrate di bilancio conformemente al paragrafo 4 e ai posti corrispondenti, non tiene conto dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per quanto attiene alla riduzione del bilancio e dei posti.

Emendamento    326

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10.  L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia, tenendo conto degli indicatori relativi al carico di lavoro e all'efficienza dell'Agenzia di cui al paragrafo 6.

Emendamento    327

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

10.  Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, decide sul discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Emendamento    328

Proposta di regolamento

Articolo 113 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro il [five years after the date referred to in Article 127 – OP please insert the exact date], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione in conformità degli orientamenti della Commissione per valutare i risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.

1.  Entro il [three years after the date referred to in Article 127 – OP please insert the exact date], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione fa eseguire una valutazione in conformità degli orientamenti della Commissione per valutare i risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti nonché alle conseguenze del presente regolamento. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. La valutazione tiene conto dei pareri delle parti interessate sia a livello dell’Unione sia a livello nazionale.

Emendamento    329

Proposta di regolamento

Articolo 113 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente alle sue conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

3.  La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente alle sue conclusioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione e le raccomandazioni sono resi pubblici.

Emendamento    330

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 18, all'articolo 25, all'articolo 28, all'articolo 34, all'articolo 39, all'articolo 44, all'articolo 47, all'articolo 50, all'articolo 51, paragrafo 10, all'articolo 52, paragrafo 5, all'articolo 72, paragrafo 4, e all'articolo 115, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 18, all'articolo 25, all'articolo 28, all'articolo 34, all'articolo 39, all'articolo 44, all'articolo 47, all'articolo 50, all'articolo 51, paragrafo 10, all'articolo 52, paragrafo 5, all'articolo 64, lettera f bis), all'articolo 72, paragrafo 4, e all'articolo 115, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

Emendamento    331

Proposta di regolamento

Articolo 117 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), dell'articolo 18, dell'articolo 25, dell'articolo 28, dell'articolo 34, dell'articolo 39, dell'articolo 44, dell'articolo 47, dell'articolo 50, dell'articolo 51, paragrafo 10, dell'articolo 52, paragrafo 5, dell'articolo 72, paragrafo 4, e dell'articolo 115, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    332

Proposta di regolamento

Articolo 119 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle rispettive famiglie, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il [OP Please insert the exact date - two years after entry into force of this Regulation], tra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede.

1.  Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai membri delle rispettive famiglie, sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il [OP Please insert the exact date - one year after entry into force of this Regulation], tra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede.

Emendamento    333

Proposta di regolamento

Articolo 122

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (CE) n. 216/2008 è abrogato.

Il regolamento (CE) n. 216/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 216/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Il regolamento (CE) n. 552/2004 è abrogato, tuttavia:

 

a)   gli articoli 5, 6 e 6 bis e gli allegati III e IV di tale regolamento continuano ad applicarsi ai fini delle dichiarazioni sino all'entrata in vigore dei rispettivi atti di esecuzione di cui all'articolo 39 del presente regolamento;

 

b)   gli articoli 4 e 7 continuano ad applicarsi sino all'entrata in vigore dei rispettivi atti di esecuzione di cui all'articolo 39 del presente regolamento;

 

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Emendamento    334

Proposta di regolamento

Articolo 123 – comma 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1008/2008

Articolo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  sia titolare di un COA valido rilasciato da un'autorità nazionale di uno Stato membro o dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;

b)  sia titolare di un COA valido rilasciato da un'autorità nazionale di uno Stato membro o dall'Agenzia dell'Unione europea per l'aviazione;

Emendamento    335

Proposta di regolamento

Articolo 123 – comma 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1008/2008

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  l'articolo 13 è così modificato:

soppresso

a)   il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

2.   Un contratto di dry lease sottoscritto da un vettore aereo comunitario, o un contratto di wet lease in cui il vettore aereo comunitario è il locatario dell'aeromobile, oggetto del contratto, impiegato da un operatore di un paese terzo, è soggetto ad approvazione preventiva conformemente al regolamento (UE) [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

 

b)   è aggiunto il seguente paragrafo 5:

 

5.   Un vettore aereo comunitario che sottoscrive un contratto di dry lease per aeromobili immatricolati in paese terzo ottiene l'approvazione preventiva dell'autorità competente per il COA. L'autorità competente rilascia un'approvazione conformemente al regolamento (UE) [XX/XXX reference to this Regulation to be inserted] e ai relativi atti delegati e di esecuzione.

 

Emendamento    336

Proposta di regolamento

Articolo 125 – comma 1

Regolamento (UE) n. 376/2014

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non si applica tuttavia agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili senza equipaggio per i quali non sono richiesti un certificato o una dichiarazione a norma dell'articolo 46, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) YYYY/N [ref. to new regulation], a meno che gli eventi o le altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono tali aeromobili senza equipaggio abbiano causato lesioni gravi o mortali a una persona o abbiano coinvolto aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio.

Il presente regolamento non si applica tuttavia agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono aeromobili senza equipaggio per i quali non sono richiesti un certificato o una dichiarazione a norma dell'articolo 46, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) YYYY/N [ref. to new regulation], a meno che gli eventi o le altre informazioni in materia di sicurezza che coinvolgono tali aeromobili senza equipaggio abbiano causato o avrebbero potuto causare lesioni gravi o mortali a una persona o abbiano coinvolto aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio.

Emendamento    337

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Entro...[tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'Agenzia formula, in relazione all'articolo 65, paragrafo 1, raccomandazioni in materia di aeronavigabilità e di licenze di pilotaggio in relazione agli aeromobili sportivi leggeri con una massa massima al decollo non superiore a 600 kg per i velivoli non destinati all'utilizzo in acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'utilizzo in acqua. Tali raccomandazioni sono proporzionate, tengono conto degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, nonché della natura e del rischio dell'attività in questione, e garantiscono l'interoperabilità con le norme comparabili vigenti all'interno di importanti mercati dei paesi terzi.

Emendamento    338

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  Entro...[tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'Agenzia pubblica materiale di orientamento ad uso volontario degli Stati membri per sostenere lo sviluppo di norme nazionali proporzionate in materia di progettazione, produzione, manutenzione e utilizzo degli aeromobili di cui all'allegato I.

Emendamento    339

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Categorie di aeromobili ai quali il presente regolamento non si applica:

Categorie di aeromobili con equipaggio ai quali il presente regolamento non si applica:

Emendamento    340

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  aeromobili con equipaggio costruiti almeno per il 51 % da non professionisti o da associazioni senza scopo di lucro di non professionisti a fini di uso proprio e senza alcun obiettivo commerciale;

c)  aeromobili con equipaggio costruiti almeno per 300 ore o per il 51 % dell'aeromobile stesso da non professionisti o da associazioni senza scopo di lucro di non professionisti a fini di uso proprio e senza alcun obiettivo commerciale;

Emendamento    341

Proposta di regolamento

Allegato I – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  velivoli la cui velocità di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 35 nodi di velocità calibrata (CAS) e al massimo biposto, nonché elicotteri e paracadute a motore, al massimo biposto, e con una massa massima al decollo (MTOM), registrata dagli Stati membri, non superiore a:

e)  aeromobili la cui velocità misurabile di stallo o la velocità costante di volo minima in configurazione di atterraggio non supera i 45 nodi di velocità calibrata (CAS) e al massimo biposto, nonché elicotteri, autogiri, mongolfiere e paracadute a motore, al massimo biposto, e con una massa massima al decollo (MTOM) non superiore a 600 kg per i velivoli non destinati all'utilizzo in acqua o a 650 kg per i velivoli destinati all'utilizzo in acqua e una massa a vuoto, escluso il carburante, non superiore a 350 kg, registrate dagli Stati membri;

i)  300 kg per velivoli terrestri/elicotteri monoposto;

 

ii)  450 kg per velivoli terrestri/elicotteri biposto;

 

iii)  330 kg per aerei anfibi o idrovolanti/elicotteri con galleggianti monoposto;

 

iv)  495 kg per aerei anfibi o idrovolanti/elicotteri con galleggianti biposto, purché quando utilizzati sia come idrovolanti/elicotteri con galleggianti sia come velivoli terrestri/elicotteri la loro massa massima al decollo (MTOM) non superi i relativi limiti;

 

v)  472,5 kg per velivoli terrestri biposto muniti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

 

vi)  540 kg per velivoli terrestri biposto muniti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula e dotati di un sistema di propulsione elettrico;

 

vii)  315 kg per velivoli terrestri monoposto muniti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula;

 

viii)  365 kg per velivoli terrestri monoposto muniti di sistema di recupero totale con paracadute montato sulla cellula e dotati di un sistema di propulsione elettrico;

 

Emendamento    342

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  autogiro monoposto e biposto con una MTOM non superiore a 560 kg;

soppresso

Emendamento    343

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  alianti e motoalianti con una MTOM non superiore a 250 kg se monoposto o a 400 kg se biposto, compresi quelli con decollo a rincorsa;

soppresso

Emendamento    344

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le norme in materia di aeronavigabilità promulgate dalle autorità nazionali competenti devono essere proporzionate, in considerazione degli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 1 e 4, alla natura e al rischio dell'attività in questione, devono basarsi sull'interoperabilità con le norme comparabili vigenti nei mercati internazionali nonché assicurare detta interoperabilità, come pure tener conto degli orientamenti formulati dall'Agenzia, conformemente all'articolo 136, paragrafo 2 ter. I certificati emessi sulla base di tale norme sono reciprocamente riconosciuti sul territorio in cui si applicano i trattati;

Emendamento    345

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Deve essere garantita l'integrità del prodotto in tutte le condizioni di volo previste per tutta la vita operativa dell'aeromobile. La conformità a tutti i requisiti deve essere dimostrata mediante una valutazione o un'analisi corredata, laddove necessario, da prove.

Deve essere garantita l'integrità del prodotto, compresa la protezione dalle minacce alla sicurezza delle informazioni, in tutte le condizioni di volo previste per tutta la vita operativa dell'aeromobile. La conformità a tutti i requisiti deve essere dimostrata mediante una valutazione o un'analisi corredata, laddove necessario, da prove.

Emendamento    346

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.3.5 bis.  L'aeromobile è dotato di sistemi per il monitoraggio continuo del volo e per la registrazione continua dei dati di volo. Tutti i dati di volo, comprese le registrazioni vocali della cabina di pilotaggio, devono essere scaricati in tempo reale in un database a terra.

Emendamento    347

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.3.  Gli equipaggiamenti non installati devono essere progettati in modo da ridurre al minimo gli errori che potrebbero contribuire a creare situazioni di pericolo.´

1.4.3.  Gli equipaggiamenti non installati non devono introdurre errori che contribuiscano a creare situazioni di pericolo.

Emendamento    348

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.  Deve essere dimostrato che, al fine di garantire un livello di sicurezza soddisfacente per le persone a bordo e a terra durante l'esercizio del prodotto, sono stati considerati i seguenti punti:

2.1.  Deve essere dimostrato che, al fine di garantire un livello di sicurezza elevato e uniforme per le persone a bordo e a terra durante l'esercizio del prodotto, sono stati considerati i seguenti punti:

Emendamento    349

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I prodotti devono essere progettati per essere il più possibile silenziosi, in considerazione del punto 4.

1.  I prodotti devono essere progettati per ridurre al minimo il rumore a norma delle pertinenti regolamentazioni dell’UE, norme internazionali e delle prassi raccomandate, in considerazione del punto 4.

Emendamento    350

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I prodotti devono essere progettati per ridurre per quanto possibile le emissioni, in considerazione del punto 4.

2.  I prodotti devono essere progettati per ridurre al minimo le emissioni a norma delle regolamentazioni dell’UE, delle norme internazionali e delle prassi raccomandate, in considerazione del punto 4.

Emendamento    351

Proposta di regolamento

Allegato III – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I prodotti devono essere progettati per ridurre al minimo le emissioni derivanti dall'evaporazione o dallo scarico di fluidi, in considerazione del punto 4.

3.  I prodotti devono essere progettati per ridurre al minimo le emissioni derivanti dall'evaporazione o dallo scarico di fluidi, in considerazione della fattibilità tecnologica, dell'accettabilità economica, nonché del punto 4.

Emendamento    352

Proposta di regolamento

Allegato IV – punto 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1

Testo della Commissione

Emendamento

Tutti i piloti devono dimostrare periodicamente l'idoneità medica a esercitare le loro funzioni in modo soddisfacente, tenuto conto del tipo di attività. Il possesso dell'idoneità deve essere dimostrato tramite adeguata valutazione basata sulle migliori pratiche di medicina aeronautica, tenuto conto del tipo di attività e del possibile deterioramento fisico e mentale dovuto all'età.

Tutti i piloti devono essere mentalmente e fisicamente idonei a esercitare le loro funzioni in modo sicuro, tenuto conto del tipo di attività e del possibile deterioramento fisico e mentale dovuto in particolare all'età. Quanto sopra è stabilito da una valutazione basata sul rischio.

Emendamento    353

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 1 – punto 1.5

Testo della Commissione

Emendamento

1.5.  Tutti i dati, i documenti, i registri e le informazioni necessari a documentare l'osservanza delle condizioni di cui al punto 5.3 devono essere conservati per ogni volo e tenuti a disposizione per un periodo minimo compatibile con il tipo di operazione.

1.5.  Tutti i dati, i documenti, i registri e le informazioni necessari a documentare l'osservanza delle condizioni di cui al punto 5.3 devono essere conservati per ogni volo e tenuti a disposizione e protetti da modifiche non autorizzate per un periodo minimo compatibile con il tipo di operazione.

Emendamento    354

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 4 – punto 4.2

Testo della Commissione

Emendamento

4.2.  Nonostante il punto 4.1., per le operazioni con elicotteri può essere consentito il volo momentaneo al di sopra dei valori limite dell'inviluppo altezza-velocità a condizione che sia garantito un livello adeguato di sicurezza.

4.2.  Nonostante il punto 4.1., per le operazioni con elicotteri può essere consentito il volo momentaneo al di sopra dei valori limite dell'inviluppo altezza-velocità a condizione che sia garantito un livello elevato e uniforme di sicurezza.

Emendamento    355

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 6 – punto 6.4

Testo della Commissione

Emendamento

6.4.  La documentazione necessaria a dimostrare l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dell'aeromobile deve essere conservata per il periodo di tempo corrispondente ai requisiti di mantenimento dell'aeronavigabilità applicabili, fintantoché le informazioni ivi contenute non saranno sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di portata e di dettaglio, ma in ogni caso per un periodo non inferiore a 24 mesi.

6.4.  La documentazione necessaria a dimostrare l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dell'aeromobile deve essere conservata e protetta da modifiche non autorizzate per il periodo di tempo corrispondente ai requisiti di mantenimento dell'aeronavigabilità applicabili, fintantoché le informazioni ivi contenute non saranno sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di portata e di dettaglio, ma in ogni caso per un periodo non inferiore a 24 mesi.

Emendamento    356

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 6 – punto 6.5

Testo della Commissione

Emendamento

6.5.  Tutte le modifiche e le riparazioni devono soddisfare i requisiti essenziali di aeronavigabilità e, se del caso, di compatibilità ambientale dei prodotti. I dati comprovanti la conformità ai requisiti di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale dei prodotti devono essere conservati.

6.5.  Tutte le modifiche e le riparazioni devono soddisfare i requisiti essenziali di aeronavigabilità e, se del caso, di compatibilità ambientale dei prodotti. I dati comprovanti la conformità ai requisiti di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale dei prodotti devono essere conservati e protetti da modifiche non autorizzate.

Emendamento    357

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 7 – punto 7.2

Testo della Commissione

Emendamento

7.2.  Il comandante deve disporre dell'autorità di impartire tutti gli ordini e intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza dell'operazione, dell'aeromobile e delle persone e/o cose trasportate.

7.2.  Il comandante deve disporre dell'autorità di impartire tutti gli ordini e intraprendere tutte le azioni necessarie a garantire la sicurezza dell'operazione, dell'aeromobile e delle persone e/o cose trasportate. I piloti devono poter esercitare questa autorità senza interferenze.

Emendamento    358

Proposta di regolamento

Allegato V – punto 8 – punto 8.1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  l'operatore deve avvalersi soltanto di personale adeguatamente qualificato e addestrato e attuare e tenere aggiornati dei programmi di addestramento e di verifica per i membri dell'equipaggio e altro personale interessato;

b)  l'operatore deve avvalersi soltanto di personale adeguatamente qualificato e addestrato e attuare e tenere aggiornati dei programmi di addestramento e di verifica per i membri dell'equipaggio e altro personale interessato; l'operatore deve organizzare l'addestramento e le verifiche necessarie per garantire la validità delle licenze dei membri dell’equipaggio e affinché essi ottengano e mantengano le abilitazioni e l'esperienza necessarie per operare gli aeromobili su cui esercitano le loro funzioni. Fatto salvo il diritto degli operatori di attuare sistemi proporzionati volti a garantire un ritorno sugli investimenti dell'operatore nel settore dell'addestramento, i membri dell'equipaggio non devono operare un aeromobile in servizio commerciale essendo tenuti a pagare direttamente all'operatore o indirettamente a terzi l'addestramento necessario per il mantenimento della licenza e delle abilitazioni richieste per operare l'aeromobile dell'operatore.

Emendamento    359

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il soggetto e il personale preposto alla certificazione e alla sorveglianza devono svolgere le proprie funzioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e non devono subire pressioni e sollecitazioni, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare il loro giudizio o i risultati delle mansioni di certificazione e sorveglianza, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate a tali risultati.

2.  Il soggetto e il personale preposto alla certificazione e alla sorveglianza devono svolgere le proprie funzioni con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e non devono subire pressioni e sollecitazioni di alcun tipo, in particolare di carattere finanziario, atte a influenzare il loro giudizio e le loro decisioni o i risultati delle mansioni di certificazione e sorveglianza, in particolare quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate a tali risultati.

Emendamento    360

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.2

Testo della Commissione

Emendamento

1.4.2.  Tali dati devono essere accurati, leggibili, completi e privi di ambiguità. Devono essere mantenuti adeguati livelli di integrità.

1.4.2.  Tali dati devono essere accurati, leggibili, completi e privi di ambiguità. Devono essere mantenuti l'autenticità e adeguati livelli di integrità.

Emendamento    361

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 2 – punto 2.1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)  per l'esercizio e la manutenzione dell'aeroporto l'operatore aeroportuale deve avvalersi soltanto di personale adeguatamente qualificato e addestrato e garantire, direttamente o mediante accordi con terzi, l'attuazione e l'aggiornamento di programmi di addestramento e di verifica al fine di assicurare il mantenimento delle competenze di tutto il personale interessato;

k)  per l'esercizio e la manutenzione dell'aeroporto l'operatore aeroportuale deve avvalersi soltanto di personale adeguatamente qualificato e addestrato e garantire, direttamente o mediante accordi con terzi, l'attuazione e l'aggiornamento di programmi di addestramento e di verifica al fine di assicurare il mantenimento delle competenze di tutto il personale interessato. L'addestramento deve includere una formazione teorica e pratica e deve essere valutato da istruttori ed esaminatori che hanno un'adeguata esperienza in materia, nonché adeguate qualifiche e competenze per esercitare tali funzioni;

Emendamento    362

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 2 – punto 2.1 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

m)  il personale addetto al servizio di salvataggio e antincendio deve ricevere un'adeguata formazione e deve essere qualificato per operare nell'ambiente aeroportuale. l'operatore aeroportuale deve attuare e tenere aggiornati dei programmi di addestramento e di verifica al fine di assicurare il mantenimento delle competenze di detto personale; e

m)  il personale addetto al servizio di salvataggio e antincendio nonché il personale impegnato nei servizi di gestione del piazzale devono ricevere un'adeguata formazione e devono essere qualificati per operare nell'ambiente aeroportuale. L'operatore aeroportuale deve, direttamente o mediante accordi con terzi, attuare e tenere aggiornati dei programmi di addestramento e di verifica al fine di assicurare il mantenimento delle competenze di detto personale. L'addestramento deve includere una formazione teorica e pratica e deve essere valutato da istruttori ed esaminatori che hanno un'adeguata esperienza in materia, nonché adeguate qualifiche e competenze per esercitare tali funzioni;

Emendamento    363

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 4 – punto 4.1 – lettera g – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1)  il fornitore deve avvalersi soltanto di personale adeguatamente qualificato e addestrato e deve garantire l'attuazione e l'aggiornamento di programmi di addestramento e di verifica al fine di assicurare il mantenimento delle competenze di tutto il personale interessato. L'addestramento deve includere una formazione teorica e pratica e deve essere valutato da istruttori ed esaminatori che hanno un'adeguata esperienza in materia, nonché adeguate qualifiche e competenze per esercitare tali funzioni.

Emendamento    364

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 4 – punto 4.1 – lettera g – punto 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2)  il fornitore deve garantire che il suo personale dimostri periodicamente di possedere l'idoneità medica, intesa come idoneità fisica e mentale, necessaria per eseguire in maniera soddisfacente le proprie funzioni, tenendo conto del tipo di attività e, in particolare, del suo potenziale impatto in termini di sicurezza e di security afferente alla sicurezza.

Emendamento    365

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 1 – punto 1.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1.2 bis.  Deve essere definito un livello minimo di servizio al fine di garantire la continuità della fornitura dei servizi ATM/ANS in caso di circostanze impreviste o interruzioni del servizio, definendo accordi preventivi tra gli Stati membri e tra i fornitori di servizi di navigazione aerea. Tali livelli minimi di servizio devono salvaguardare i servizi almeno per quanto riguarda i servizi d'emergenza e sicurezza, le missioni nell'ambito della salute pubblica, i voli diplomatici e i voli la cui destinazione o provenienza non è un aeroporto di quello Stato membro. Occorre, inoltre, prestare attenzione all'importanza di garantire che l'interruzione non provochi rischi di congestione o di sicurezza nello spazio aereo degli Stati limitrofi e che tutti gli utenti dello spazio aereo siano trattati in modo equo in termini di accesso allo spazio aereo e ai servizi.

Emendamento    366

Proposta di regolamento

Allegato VII – punto 2 – punto 2.1 – punto 2.1.2

Testo della Commissione

Emendamento

2.1.2.  Le informazioni aeronautiche devono essere precise, complete, aggiornate, non ambigue e della dovuta integrità e devono essere presentate in un formato adatto agli utenti.

2.1.2.  Le informazioni aeronautiche devono essere precise, complete, aggiornate, non ambigue, autentiche e della dovuta integrità e devono essere presentate in un formato adatto agli utenti.

Emendamento    367

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2

Testo della Commissione

Emendamento

2.2.2.  Per quanto possibile, le informazioni meteorologiche aeronautiche devono essere precise, complete, aggiornate, della dovuta integrità e non ambigue e adatte a soddisfare le necessità degli utenti dello spazio aereo.

2.2.2.  Per quanto possibile, le informazioni meteorologiche aeronautiche devono essere precise, complete, aggiornate, autentiche, della dovuta integrità e non ambigue e adatte a soddisfare le necessità degli utenti dello spazio aereo.

Emendamento    368

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 2 – punto 2.4

Testo della Commissione

Emendamento

I servizi di comunicazione devono raggiungere e mantenere un livello di prestazioni sufficiente, per quanto riguarda la disponibilità, l'integrità, la continuità e la puntualità. Essi devono essere sicuri e protetti da manomissioni.

I servizi di comunicazione devono raggiungere e mantenere un livello di prestazioni sufficiente, per quanto riguarda la disponibilità, l'integrità, la continuità e la puntualità. Essi devono essere sicuri e protetti da manomissioni e interferenze.

Emendamento    369

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 2 – punto 2.5

Testo della Commissione

Emendamento

I servizi di navigazione devono raggiungere e mantenere un livello di prestazioni sufficiente per quanto riguarda le informazioni di guida, di posizionamento e, laddove previsto, di tempo. I criteri di prestazione comprendono la precisione, l'integrità, la disponibilità e la continuità del servizio.

I servizi di navigazione devono raggiungere e mantenere un livello di prestazioni sufficiente per quanto riguarda le informazioni di guida, di posizionamento e, laddove previsto, di tempo. I criteri di prestazione comprendono la precisione, l'integrità, l'autenticità, la disponibilità e la continuità del servizio.

Emendamento    370

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 2 – punto 2.6

Testo della Commissione

Emendamento

I servizi di sorveglianza devono determinare la rispettiva posizione dell'aeromobile in volo e degli altri aeromobili e dei veicoli di terra presenti sulla superficie dell'aeroporto, con un livello di prestazioni sufficiente per quanto riguarda l'accuratezza, l'integrità, la continuità e la probabilità di rilevamento.

I servizi di sorveglianza devono determinare la rispettiva posizione dell'aeromobile in volo e degli altri aeromobili e dei veicoli di terra presenti sulla superficie dell'aeroporto, con un livello di prestazioni sufficiente per quanto riguarda l'accuratezza, l'integrità, l'autenticità, la continuità e la probabilità di rilevamento.

Emendamento    371

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 2 – punto 2.7

Testo della Commissione

Emendamento

La gestione tattica dei flussi di traffico aereo a livello di Unione deve utilizzare e fornire informazioni sufficientemente precise e aggiornate relative al volume e alla natura del traffico aereo pianificato che incide sulla fornitura dei servizi e coordina e negozia le deviazioni di rotta o i ritardi nel traffico aereo al fine di ridurre il rischio di situazioni di congestione dello spazio aereo o degli aeroporti. La gestione dei flussi deve essere effettuata allo scopo di ottimizzare la capacità d'uso disponibile dello spazio aereo e migliorare i processi di gestione dei flussi di traffico aereo. Essa deve essere basata sui principi di sicurezza, trasparenza ed efficacia allo scopo di garantire che tale capacità sia fornita in maniera flessibile e tempestiva, coerentemente con il piano di navigazione aerea europeo.

La gestione tattica dei flussi di traffico aereo a livello di Unione deve utilizzare e fornire informazioni sufficientemente precise, autentiche e aggiornate relative al volume e alla natura del traffico aereo pianificato che incide sulla fornitura dei servizi e coordina e negozia le deviazioni di rotta o i ritardi nel traffico aereo al fine di ridurre il rischio di situazioni di congestione dello spazio aereo o degli aeroporti. La gestione dei flussi deve essere effettuata allo scopo di ottimizzare la capacità d'uso disponibile dello spazio aereo e migliorare i processi di gestione dei flussi di traffico aereo. Essa deve essere basata sui principi di sicurezza, trasparenza ed efficacia allo scopo di garantire che tale capacità sia fornita in maniera flessibile e tempestiva, coerentemente con il piano di navigazione aerea europeo.

Emendamento    372

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 3 – punto 3.1

Testo della Commissione

Emendamento

I sistemi e i componenti ATM/ANS che permettono la trasmissione delle pertinenti informazioni da e verso gli aeromobili e a terra devono essere adeguatamente progettati, fabbricati, installati, sottoposti a manutenzione e impiegati in maniera tale da assicurarne l'idoneità allo scopo.

I sistemi e i componenti ATM/ANS che permettono la trasmissione delle pertinenti informazioni da e verso gli aeromobili e a terra devono essere adeguatamente progettati, fabbricati, installati, sottoposti a manutenzione, protetti dalle interferenze elettroniche non autorizzate e impiegati in maniera tale da assicurarne l'idoneità allo scopo.

Emendamento    373

Proposta di regolamento

Allegato VIII – punto 6 – punto 6.2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6.2 bis.  Il personale impegnato in funzioni relative alla sicurezza per la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo/navigazione aerea deve essere addestrato e valutato a intervalli regolari al fine di assicurare il conseguimento e il mantenimento di un livello di competenza adeguato a svolgere i compiti di sicurezza a esso assegnati.

Emendamento    374

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  Le persone addette alla conduzione di aeromobili senza equipaggio devono essere a conoscenza delle norme nazionali e dell'Unione applicabili alle operazioni previste, in particolare in materia di sicurezza, tutela della vita privata, protezione dei dati, responsabilità civile, assicurazione, security o protezione dell'ambiente. Queste persone devono essere in grado di garantire la sicurezza delle operazioni e la distanza di separazione tra gli aeromobili senza equipaggio e le persone a terra ovvero gli altri utenti dello spazio aereo. Ciò comprende, fra l'altro, avere familiarità con le istruzioni operative fornite dal costruttore, con tutte le pertinenti funzionalità degli aeromobili senza equipaggio, con le regole dell'aria applicabili e le procedure ATM/ANS.

a)  I piloti remoti devono essere a conoscenza delle norme nazionali e dell'Unione applicabili alle operazioni previste, in particolare in materia di sicurezza, tutela della vita privata, protezione dei dati, responsabilità civile, assicurazione, security e protezione dell'ambiente. I piloti remoti devono essere in grado di garantire la sicurezza delle operazioni e la distanza di separazione tra gli aeromobili senza equipaggio e le persone a terra ovvero gli altri utenti dello spazio aereo. Ciò comprende, fra l'altro, una buona conoscenza delle istruzioni operative fornite dal costruttore, dell'utilizzo sicuro e rispettoso dell'ambiente degli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo, di tutte le pertinenti funzionalità degli aeromobili senza equipaggio, delle regole dell'aria applicabili e delle procedure ATM/ANS.

Emendamento    375

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  Gli aeromobili senza equipaggio devono essere progettati e costruiti in modo da essere idonei a funzionare, essere impiegati, regolati e sottoposti a manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni per le quali l'aeromobile è stato progettato, espongano a rischi le persone.

b)  Gli aeromobili senza equipaggio devono essere progettati e costruiti in modo da essere idonei a funzionare, essere impiegati, regolati e sottoposti a manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone.

Emendamento    376

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  Se necessario al fine di ridurre i rischi inerenti alla sicurezza, alla tutela della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla security o all'ambiente derivanti dal loro esercizio, gli aeromobili senza equipaggio devono possedere le relative caratteristiche e funzionalità specifiche che tengono conto dei principi della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali fin dalla progettazione e di default. In base alle necessità, tali caratteristiche e funzionalità devono garantire una facile identificazione dell'aeromobile, come pure della natura e della finalità delle operazioni; esse devono inoltre garantire che siano rispettati le limitazioni, i divieti o le condizioni applicabili, in particolare per quanto riguarda l'esercizio in particolari zone geografiche, al di là di una certa distanza dall'operatore o a determinate altitudini.

c)  Al fine di ridurre i rischi inerenti alla sicurezza, alla tutela della vita privata, alla protezione dei dati personali, alla security o all'ambiente derivanti dal loro esercizio, gli aeromobili senza equipaggio devono possedere le relative caratteristiche e funzionalità specifiche che tengono conto dei principi della tutela della vita privata e della protezione dei dati personali fin dalla progettazione e di default. Tali caratteristiche e funzionalità devono garantire una facile identificazione dell'aeromobile, come pure della natura e della finalità delle operazioni; esse devono inoltre garantire che siano rispettati le limitazioni, i divieti o le condizioni applicabili, compresi i sistemi anticollisione ("detect and avoid"), in particolare per quanto riguarda l'esercizio in particolari zone geografiche (quali impianti chimici e nucleari, siti industriali e aeroporti), al di là di una certa distanza dall'operatore o a determinate altitudini.

Emendamento    377

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  Il sistema di registrazione di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera f bis), deve garantire il rispetto della protezione dei dati e della vita privata, compresa la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati, del diritto alla tutela della vita privata sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, del diritto alla protezione dei dati di carattere personale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il sistema di registrazione deve assicurare che le garanzie in materia di vita privata e di protezione dei dati siano incorporate conformemente ai principi di necessità e di proporzionalità.

Emendamento    378

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire un livello di sicurezza soddisfacente per le persone a terra e per gli altri utenti dello spazio aereo, durante l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio devono essere rispettati i seguenti requisiti tenendo conto del livello di rischio dell'operazione caso per caso:

Al fine di garantire un livello di sicurezza elevato e uniforme per le persone a terra e per gli altri utenti dello spazio aereo, durante l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio devono essere rispettati i seguenti requisiti tenendo conto del livello di rischio dell'operazione caso per caso:

Emendamento    379

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 2 – punto 2.1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  Al fine di garantire una cultura della sicurezza e del rispetto dell'ambiente nei confronti dell'utente, tutti i prodotti aerei senza equipaggio devono essere accompagnati da opuscoli e le principali informazioni contenute in tali opuscoli devono essere ribadite in tutte le forme di pubblicità, anche su internet.

Emendamento    380

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 2 – punto 2.3

Testo della Commissione

Emendamento

Le persone addette all'esercizio di aeromobili senza equipaggio devono essere in possesso delle conoscenze e competenze necessarie a garantire la sicurezza dell'operazione e proporzionate ai rischi associati al tipo di operazione. Queste persone devono inoltre dimostrare la propria idoneità medica laddove ciò sia necessario al fine di ridurre i rischi inerenti all'operazione in questione.

I piloti remoti devono essere in possesso delle conoscenze e competenze necessarie a garantire la sicurezza dell'operazione e proporzionate ai rischi associati al tipo di operazione. In caso di operazioni di natura commerciale e di operazioni che necessitano di un certificato o di una dichiarazione, ai piloti remoti deve essere rilasciata, su richiesta, una licenza per piloti di aeromobili senza equipaggio qualora essi dimostrino la conformità alle norme stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d). Queste persone devono inoltre dimostrare la propria idoneità medica laddove ciò sia necessario al fine di ridurre i rischi inerenti all'operazione in questione.

Emendamento    381

Proposta di regolamento

Allegato IX – punto 2 – punto 2.4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  Gli aeromobili senza equipaggio e l'esercizio di aeromobili senza equipaggio devono garantire il rispetto dei pertinenti diritti garantiti dalla normativa dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al diritto alla protezione dei dati di carattere personale, sancita dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e come disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

  • [1]  GU C.../Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  GU C... /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il regolamento proposto recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio è parte integrante della "Strategia per migliorare la competitività del settore dell'aviazione nell'UE", presentata dalla Commissione europea alla commissione TRAN del Parlamento europeo a dicembre 2015. La proposta si basa su oltre dodici anni di esperienza nell'applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e del regolamento che lo ha preceduto e si propone di preparare i passi successivi per lo sviluppo dell'Agenzia.

Seppur confermando la sicurezza aerea generale come obiettivo principale e ultimo, la proposta considera anche gli interessi manifestati dalle parti interessate e gli sviluppi generali nel settore dell'aviazione. Su questa base, la proposta presenta una serie di idee innovative, quali l'introduzione di un approccio per la regolamentazione della sicurezza basato sui rischi e sulle prestazioni, le interdipendenze tra la sicurezza aerea e altri ambiti tecnici di regolamentazione, quali la security aerea o la protezione ambientale. La proposta mira a stabilire un quadro normativo efficace per l'integrazione di nuovi modelli imprenditoriali e di tecnologie emergenti, quali gli aeromobili senza equipaggio (droni). La proposta affronta la questione della mancanza di risorse di alcune autorità nazionali e prevede un quadro per la condivisione di risorse tecniche tra le autorità aeronautiche nazionali e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea. Infine, la proposta di regolamento include soluzioni per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca e dell'addestramento aeronautico.

Il relatore ha intrattenuto approfondite consultazioni con le parti interessate e ha partecipato a scambi di opinioni con molte di esse a proposito del regolamento proposto. In tutto il testo della proposta, il relatore ha cercato di rispecchiare le preoccupazioni manifestate dalle parti interessate e di assicurare un maggiore e più efficace coinvolgimento del settore aeronautico e dell'aviazione.

Il relatore è un fermo sostenitore dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e ritiene che essa abbia finora svolto con successo i suoi compiti. Accoglie con favore lo sviluppo dell'Agenzia e si è espresso a favore di tutti i precedenti ampliamenti delle sue competenze. Il relatore ritiene che nel corso degli anni l'Agenzia sia diventata un attore importante nel settore dell'aviazione e un'"alternativa" riconosciuta alla amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti, mantenendo nel contempo le proprie specificità. Il relatore sottolinea che non vi è margine di manovra in materia di sicurezza aerea, la quale dovrebbe rimanere il principio guida e ultimo dell'Agenzia.

Il relatore ritiene che per garantire la sicurezza aerea sia necessario affrontare tutte le questioni che potrebbero essere direttamente correlate ad essa. Per questo motivo, il relatore sostiene esplicitamente tutte le modifiche incluse nella proposta in merito alle interdipendenze specifiche tra sicurezza e security nel campo dell'aviazione. Il relatore, tuttavia, ritiene che le disposizioni relative agli aeroporti debbano effettuare una distinzione tra le diverse tipologie degli equipaggiamenti aeroportuali. Pertanto, il relatore ha incluso alcune sottodivisioni, ad esempio equipaggiamenti aeroportuali afferenti alla sicurezza e equipaggiamenti aeroportuali fondamentali per la sicurezza Il relatore ha altresì ampliato le competenze dell'Agenzia nel campo della security aerea, in particolare con riferimento alla cibersicurezza. Analogamente il relatore ha incluso un paio di disposizioni relative ad altre interdipendenze, come ad esempio quella tra sicurezza aerea e protezione ambientale.

Il relatore ritiene che la sicurezza aerea non dipenda solamente dall'industria, bensì anche dalla sorveglianza e dall'attuazione efficace delle norme da parte delle autorità aeronautiche nazionali. Il relatore concorda sul fatto che il trasferimento di competenze da uno Stato membro all'Agenzia o a un altro Stato membro rappresenti un approccio realistico in relazione ai diversi livelli di risorse di cui dispongono attualmente le autorità aeronautiche nazionali degli Stati membri. Il relatore ha definito chiaramente le responsabilità che possono essere trasferite e ha aggiunto diverse misure supplementari di salvaguardia riguardanti la procedura per il trasferimento di competenze, in particolare specificando nel dettaglio il contenuto del piano di transizione. Tuttavia, il relatore ritiene che sia possibile fare di più per migliorare la sicurezza aerea e pertanto suggerisce che, analogamente ai soggetti riconosciuti che svolgono compiti per conto delle autorità aeronautiche nazionali o dell'Agenzia, anche le autorità aeronautiche nazionali dovrebbero essere accreditate dall'Agenzia. Tale processo di accreditamento consentirebbe di fare un bilancio del livello di sicurezza attualmente garantito da tutte le autorità aeronautiche nazionali nell'UE. Inoltre, il relatore ritiene che, per garantire la sicurezza in modo efficiente, gli Stati membri debbano disporre di un'unica autorità aeronautica nazionale.

Il relatore è del parere che, tenendo conto delle competenze in campo aeronautico dell'Agenzia, quest'ultima dovrebbe svolgere un ruolo più attivo e risoluto nei casi in cui uno Stato membro decide di reagire immediatamente a una problematica grave nel campo della sicurezza dell'aviazione civile, discostandosi dalle norme dell'UE applicabili. Allo stesso modo, l'Agenzia dovrebbe decidere in merito all'opzione "opt-in" in materia di aeronavigabilità, che è di sua competenza esclusiva. Inoltre, il relatore ritiene che bisognerebbe attribuire facoltà dirette all'Agenzia, in quanto autorità competente per la certificazione, la sorveglianza e l'applicazione in relazione agli operatori aerei ubicati in più di uno Stato membro e/o impegnati in operazioni tra Stati membri diversi o al di fuori del territorio degli Stati membri.

Per quanto concerne la questione dei droni, che è stata recentemente oggetto di una considerevole copertura mediatica negativa e che potrebbe rivelarsi una grave problematica nel campo della sicurezza aerea se non gestita adeguatamente, il relatore ritiene che il testo proposto non sia sufficiente. Il relatore suggerisce di avviare ulteriori consultazioni con le parti interessate al fine di elaborare norme più dettagliate in materia di droni, che consentano la loro integrazione sicura nello spazio aereo condiviso con i velivoli con equipaggio e che garantiscano la sicurezza giuridica. Il relatore ritiene che gli sviluppi previsti per questo settore richiedano norme rigorose anche per garantire la privacy e la protezione dei dati.

Poiché nel corso degli anni le competenze dell'Agenzia sono state significativamente ampliate, includendo aree che non rientrano esplicitamente nell'ambito della sicurezza aerea, il relatore ritiene sia il momento di rispecchiare tali cambiamenti anche nel nome dell'Agenzia. Di conseguenza, il relatore suggerisce di adeguare il nome dell'Agenzia, analogamente ad altre autorità aeronautiche. Il principio guida e l'obiettivo generali dell'Agenzia, ovvero la sicurezza aerea, rimangono immutati e sono garantiti dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento.

Per quanto concerne le questioni istituzionali, il relatore ha ribadito diverse posizioni già adottate dal Parlamento in passato, quali la composizione e la maggioranza di voto del consiglio di amministrazione/comitato esecutivo e l'obbligo del direttore esecutivo di comparire dinanzi alla commissione TRAN prima della sua nomina o a metà del suo mandato. Inoltre, il relatore ritiene che dovrebbe esistere solamente una commissione di ricorso onde evitare costi inutili per il settore.

Al fine di promuovere il ruolo internazionale dell'Agenzia, il relatore ha chiesto un potenziamento della cooperazione internazionale e la promozione di norme a livello dell'UE e ha suggerito obblighi meno rigidi in materia di accordi di lavoro tra l'Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali dei paesi terzi. Inoltre, il relatore ha suggerito, al fine di rispondere alle necessità manifestate dal settore, di consentire all'Agenzia di stabilire uffici locali in paesi terzi dove vi è una richiesta (di certificazione) del settore.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Regole comuni nel settore dell’aviazione civile e istituzione di un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

Riferimenti

COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.12.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

18.1.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

18.1.2016

ENVI

18.1.2016

ITRE

18.1.2016

LIBE

18.1.2016

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

22.12.2015

ITRE

28.1.2016

LIBE

2.2.2016

 

Relatori

       Nomina

Marian-Jean Marinescu

5.2.2016

 

 

 

Esame in commissione

24.5.2016

11.7.2016

 

 

Approvazione

10.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

11

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu, Davor Škrlec, Matthijs van Miltenburg

Deposito

2.12.2016