RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni

6.12.2016 - (2015/2086(INL))

Commissione giuridica
Relatore: Tadeusz Zwiefka
(Iniziativa – articolo 46 del regolamento)

Procedura : 2015/2086(INL)
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A8-0370/2016
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A8-0370/2016
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni

(2015/2086(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, del 20 novembre 1989, con particolare riferimento ai suoi articoli 7, 21 e 35,

–  visto l'articolo 2 del protocollo opzionale alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, del 25 maggio 2000,

–  vista la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963,

–  vista la convenzione dell'Aja, del 29 maggio 1993, sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale,

–  visto il documento di analisi del commissario per i diritti dell'uomo dal titolo "Adoption and Children: A Human Rights Perspective", pubblicato il 28 aprile 2011,

–  visti gli articoli 46 e 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per le petizioni (A8-0370/2016),

Norme minime comuni per le adozioni

A.  considerando che è essenziale, quando si tratta di adozioni, che ogni decisione sia presa in base al principio dell'interesse superiore del bambino, della non discriminazione e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali;

B.  considerando che la finalità dell'adozione non è quella di dare agli adulti il diritto a un bambino, ma di dare al bambino un ambiente stabile, affettuoso e premuroso nel quale crescere e svilupparsi armoniosamente;

C.  considerando che la procedura di adozione coinvolge bambini che, al momento della domanda di adozione, non hanno raggiunto i 18 anni o la maggiore età nel loro paese di origine;

D.  considerando che è necessario raggiungere un buon equilibrio tra il diritto del bambino adottato di conoscere la sua identità e quello dei genitori biologici di proteggere la loro;

E.  considerando che le autorità competenti non dovrebbero considerare le circostanze economiche dei genitori biologici quale unica base e giustificazione per revocare l'autorità genitoriale e dare un bambino in adozione;

F.  considerando che le procedure di adozione non dovrebbero essere avviate prima che la decisione di revoca dell'autorità genitoriale dei genitori biologici sia definitiva, e che a questi ultimi sia stata data la possibilità di esperire tutte le vie di ricorso giuridico contro tale decisione; che il riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in assenza di tali garanzie procedurali può essere rifiutato da altri Stati membri;

G.  considerando che una maggiore efficienza e trasparenza consentiranno di migliorare le procedure di adozione nazionali e di facilitare l'adozione a livello internazionale, il che potrebbe aumentare il numero di bambini adottati; considerando a questo proposito che il rispetto dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che tutti gli Stati membri hanno ratificato, dovrebbe costituire il punto di riferimento primario per qualsiasi procedura, azione o strategia riguardante le adozioni in un contesto transfrontaliero, nel rispetto dell'interesse superiore del bambino;

H.  considerando che occorre agire maggiormente e con determinazione per evitare che potenziali genitori interessati all'adozione siano sfruttati da organizzazioni intermediarie senza scrupoli e che pertanto è necessario rafforzare anche in questo settore la cooperazione nella lotta al crimine e alla corruzione all'interno dell'Unione,

I.  considerando che occorre promuovere, per quanto possibile, l'affidamento dei fratelli alla stessa famiglia adottiva al fine di evitare ulteriori traumi causati dalla separazione;

Le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1993

J.  considerando che la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato, definisce un sistema di cooperazione amministrativa e di riconoscimento per le adozioni internazionali, vale a dire per le adozioni nelle quali i genitori adottivi e il bambino o i bambini non hanno la propria residenza abituale nello stesso paese;

K.  considerando che la Convenzione dell'Aja stabilisce che il riconoscimento delle adozioni internazionali è automatico in tutti gli Stati firmatari, senza necessità di una procedura specifica affinché il riconoscimento sia valido;

L.  considerando che, ai sensi della Convenzione dell'Aja, il riconoscimento può essere rifiutato solo se l'adozione è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato interessato, tenendo conto dell'interesse superiore del minore;

Cooperazione giudiziaria civile in materia di adozione

M.  considerando che la formazione giudiziaria, nel suo senso più ampio, è la chiave per la fiducia reciproca in tutte le aree del diritto, tra cui il settore dell'adozione; che i programmi europei già esistenti in materia di formazione giudiziaria e di sostegno alle reti europee della magistratura dovrebbero pertanto prestare maggiore attenzione ai tribunali specializzati quali i tribunali che si occupano del diritto di famiglia e i tribunali minorili;

N.  considerando che occorre migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni complete sugli aspetti giuridici e procedurali dell'adozione nazionale negli Stati membri; che il portale e-Justice potrebbe essere esteso in questa direzione;

O.  considerando che la cooperazione nell'ambito della rete europea dei mediatori per i bambini è stata istituita nel 1997 e che i difensori civici d'Europa dovrebbero essere incoraggiati a cooperare e a coordinarsi più strettamente in tale sede per le questioni attinenti ai minori; che gli sforzi a tal fine potrebbero includere il loro inserimento nei programmi di formazione giudiziaria esistenti finanziati dall'Unione;

P.  considerando che dovrebbe essere svolta un'analisi approfondita, in quanto si dovrebbe fare di più per prevenire e contrastare il traffico transfrontaliero di bambini a scopo di adozione e migliorare la corretta ed efficiente attuazione delle regole e degli orientamenti esistenti in materia di lotta contro il traffico di bambini; che è pertanto necessario rafforzare anche in questo settore la cooperazione nella lotta al crimine e alla corruzione all'interno dell'Unione, per prevenire il rapimento, la vendita o il traffico di bambini;

Riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti nazionali di adozione

Q.  considerando che il principio della fiducia reciproca tra Stati membri riveste un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, in quanto consente di creare e mantenere uno spazio senza frontiere interne; che il principio del reciproco riconoscimento, basato sulla fiducia reciproca, obbliga gli Stati membri a dare esecuzione a una sentenza o a una decisione emanate in un altro Stato membro;

R.  considerando che, nonostante le norme internazionali vigenti in materia, negli Stati membri esistono ancora opinioni divergenti sui principi che devono guidare il processo di adozione, nonché divergenze sulle procedure di adozione e sugli effetti giuridici del processo di adozione;

S.  considerando che l'Unione europea ha la competenza per adottare misure volte a rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri senza pregiudizio del diritto di famiglia nazionale, anche nel settore delle adozioni;

T.  considerando che le deroghe per motivi di ordine pubblico servono a salvaguardare l'identità degli Stati membri, che si riflette nel diritto di famiglia sostanziale degli Stati membri;

U.  considerando che non esiste attualmente una disposizione europea per il riconoscimento – automatico o meno – dei provvedimenti nazionali di adozione, vale a dire riguardante le adozioni effettuate all'interno di un singolo Stato membro;

V.  considerando che l'assenza di tali disposizioni causa notevoli problemi alle famiglie europee che si trasferiscono in un altro Stato membro dopo aver adottato un bambino, poiché l'adozione può non essere riconosciuta, facendo sì che i genitori possano avere difficoltà ad esercitare legalmente la propria autorità genitoriale, e trovarsi confrontati a difficoltà finanziarie per quanto concerne le diverse spese applicabili in tale ambito;

W.  considerando che l'assenza di simili disposizioni mette quindi in pericolo il diritto dei bambini a una famiglia stabile e permanente;

X.  considerando che attualmente i genitori possono vedersi obbligati, quando si trasferiscono in un altro Stato membro, a seguire specifiche procedure di riconoscimento nazionali, o persino a ri-adottare il bambino, il che crea notevole incertezza giuridica;

Y.  considerando che l'attuale situazione può causare seri problemi e impedire alle famiglie di beneficiare pienamente della libera circolazione;

Z.  considerando che può essere necessario rivedere e valutare la situazione globale tramite consultazioni tra le autorità competenti degli Stati membri;

AA.  considerando che il regolamento Bruxelles II non affronta la questione del riconoscimento dei provvedimenti di adozione, in quanto copre esclusivamente la responsabilità genitoriale;

AB.  considerando che è quindi della massima importanza adottare una legislazione che preveda il riconoscimento automatico in uno Stato membro di un provvedimento di adozione nazionale emanato in un altro Stato membro, a condizione che sia garantito il pieno rispetto delle disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

AC.  considerando che una tale legislazione sarebbe complementare al regolamento (CE) n. 2201/2003[1] (Bruxelles II bis) sulle questioni di competenza e di responsabilità genitoriale e a colmare il divario esistente in materia di riconoscimento delle adozioni, come previsto dal diritto internazionale (Convenzione dell'Aia del 1993);

Norme minime comuni per le adozioni

1.  invita le autorità degli Stati membri a prendere tutte le decisioni in materia di adozione privilegiando gli interessi del minore e il rispetto dei suoi diritti fondamentali e tenendo sempre conto delle circostanze specifiche di ciascun caso;

2.  sottolinea che i bambini dati in adozione non dovrebbero essere visti come di proprietà di uno Stato, bensì come individui dotati di diritti fondamentali riconosciuti a livello internazionale;

3.  sottolinea che ciascun caso di adozione è diverso e deve essere valutato nei suoi aspetti specifici;

4.  ritiene che, in caso di adozioni con aspetti transfrontalieri, sarebbe opportuno tenere in considerazione le tradizioni culturali e linguistiche del bambino e rispettarle il più possibile;

5.  ritiene che, nel contesto di una procedura di adozione, il bambino debba sempre avere la possibilità di essere ascoltato senza pressioni e di esprimere il proprio parere sulla procedura di adozione, tenendo conto della sua età e maturità; considera pertanto della massima importanza chiedere il consenso del minore all'adozione ogni qualvolta ciò sia possibile e a prescindere dall'età; al riguardo, invita a prestare particolare attenzione nel caso di bambini piccoli e di neonati, che non possono essere ascoltati;

6.  ritiene che non debbano essere prese decisioni in materia di adozione senza aver sentito i genitori biologici e, se del caso, prima che essi abbiano esaurito tutte le vie di ricorso giuridico riguardo alla loro autorità genitoriale e prima che il ritiro dell'autorità genitoriale ai genitori biologici sia definitivo; invita, pertanto, le autorità degli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per il benessere del bambino in fase di esaurimento delle vie di ricorso nonché durante l'intero iter giudiziario riguardante l'adozione, fornendogli la protezione e le cure necessari per il suo sviluppo armonioso;

7.  invita la Commissione a considerare lo svolgimento di uno studio comparativo volto a esaminare le denunce relative ad adozioni non consensuali con aspetti transfrontalieri;

8.  sottolinea che le autorità competenti dovrebbero sempre considerare in primo luogo la possibilità di affidare il bambino a membri della famiglia, anche quando essi risiedano in un altro paese, qualora il bambino abbia sviluppato una relazione con tali membri della famiglia e a seguito di una valutazione individuale delle esigenze del bambino, prima di darlo in adozione a estranei; ritiene che la residenza abituale dei membri della famiglia che desiderano assumere la responsabilità di un bambino non dovrebbe essere considerata un fattore decisivo;

9.  chiede parità di trattamento dei genitori di nazionalità diverse durante i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e adozione; invita gli Stati membri a garantire la parità dei diritti procedurali dei familiari cittadini di un altro Stato membro coinvolti nelle procedure di adozione, fornendo anche assistenza legale e informazioni tempestive sulle audizioni, il diritto a un interprete e tutti i documenti relativi alla causa tradotti nella loro lingua;

10.  sottolinea che quando un bambino preso in considerazione per l'adozione è cittadino di un altro Stato membro, le autorità consolari dello Stato membro e la famiglia del bambino residente in tale Stato membro devono essere informati e consultati prima che sia presa qualunque decisione;

11.  invita, altresì, gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati che hanno o richiedono lo status di rifugiato, garantendo loro la protezione, l'assistenza e le cure che tali Stati sono tenuti a fornire in virtù dei loro obblighi internazionali, soprattutto promuovendo misure provvisorie di affidamento alle famiglie;

12.  sottolinea l'importanza di garantire agli operatori sociali le condizioni di lavoro adeguate per effettuare correttamente le valutazioni dei singoli casi, senza nessun tipo di pressione finanziaria o giuridica, tenendo pienamente conto dell'interesse superiore del minore in tutte le prospettive a breve, medio e lungo termine;

Le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1993

13.  prende atto dell'importanza dell'applicazione e dei successi registrati dalla Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, e incoraggia tutti i paesi a firmarla, ratificarla o aderirvi;

14.  si rammarica del fatto che spesso si verificano problemi per quanto riguarda l'emissione di certificati di adozione; invita pertanto le autorità degli Stati membri a garantire che le procedure e le garanzie stabilite dalla Convenzione dell'Aja siano sempre seguite al fine di garantire un riconoscimento automatico; invita gli Stati membri a non creare inutili ostacoli burocratici al riconoscimento delle adozioni di cui al campo di applicazione della Convenzione dell'Aja, che possano prolungare la procedura e renderla più costosa;

15.  sottolinea che potrebbero essere compiuti ulteriori sforzi per rispettare e applicare scrupolosamente quanto sancito dalla Convenzione dell'Aja, in quanto alcuni Stati membri richiedono procedure amministrative supplementari o esigono imposte sproporzionate in connessione al riconoscimento delle adozioni, ad esempio per emanare o modificare atti di stato civile od ottenere la nazionalità, sebbene ciò sia in contrasto con le disposizioni della convenzione;

16.  invita gli Stati membri a rispettare le procedure relative ai requisiti di consulenza e di consenso di cui all'articolo 4 della Convenzione dell'Aja;

Cooperazione giudiziaria civile in materia di adozione

17.  invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione in materia di adozione, anche per quanto concerne gli aspetti legali e sociali e chiede una più stretta cooperazione tra le autorità competenti per la realizzazione di valutazioni di controllo ove necessario; a questo proposito, chiede inoltre all'Unione di mantenere un approccio coerente alla dimensione dei diritti dei bambini, in tutte le proprie principali politiche interne ed esterne;

18.  invita la Commissione a creare una efficace rete europea di giudici e autorità specializzate in materia di adozione al fine di facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche, particolarmente utile quando l'adozione implica un elemento straniero; ritiene molto importante facilitare il coordinamento e lo scambio di buone pratiche con l'attuale rete europea di formazione della magistratura, anche per assicurare una maggiore coerenza con i progetti già finanziati dall’Unione; a questo proposito, invita la Commissione a finanziare la formazione specializzata dei giudici che lavorano nel settore delle adozioni transfrontaliere;

19.  ritiene che opportunità di formazione e di incontro per i giudici che lavorano nel settore delle adozioni transfrontaliere possano aiutare ad identificare con precisione le soluzioni giuridiche attese e necessarie nel campo del riconoscimento delle adozioni nazionali; invita pertanto la Commissione a fornire finanziamenti per tali opportunità di formazione e di incontro all'atto della redazione del regolamento;

20.  invita la Commissione a pubblicare sul portale europeo della giustizia e-Justice informazioni giuridiche e procedurali pertinenti sul diritto e le prassi in materia di adozione in tutti gli Stati membri;

21.  prende atto delle attività della rete europea dei mediatori per i bambini e ritiene che tale cooperazione dovrebbe essere ulteriormente sviluppata e rafforzata;

22.  sottolinea la necessità di una stretta cooperazione, anche attraverso organismi europei quali Europol, per evitare il rapimento, la vendita e il traffico transfrontalieri di bambini a scopo di adozione; osserva che un sistema affidabile di registrazione delle nascite può prevenire il traffico di bambini a scopo di adozione; chiede a questo proposito un maggiore coordinamento sul delicato tema delle adozioni di bambini provenienti da paesi terzi;

Riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti nazionali di adozione

23.  osserva che è chiaramente necessaria una legislazione europea volta a fornire il riconoscimento transfrontaliero automatico dei provvedimenti nazionali di adozione;

24.  chiede alla Commissione di presentare, entro il 31 luglio 2017, sulla base dell'articolo 67 e dell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta di atto sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, seguendo le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato e in conformità delle normative internazionali vigenti nel settore;

25.  conferma che le raccomandazioni allegate alla presente proposta di risoluzione sono formulate nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

26.  ritiene che la proposta richiesta non abbia implicazioni finanziarie negative, in quanto lo scopo ultimo del riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione determinerà una riduzione dei costi;

27.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE

PER UN REGOLAMENTODEL CONSIGLIO SUL RICONOSCIMENTO TRANSFRONTALIERO

DEI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE

A.  PRINCIPI E FINALITÀ DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1.  Esercitando il proprio diritto alla libera circolazione, un numero crescente di cittadini dell'UE decide ogni anno di trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione. Ciò comporta delle difficoltà in termini di riconoscimento e di risoluzione giuridica della situazione legale personale e familiare dei singoli che esercitano la mobilità. L'Unione ha iniziato ad occuparsi di queste situazioni problematiche, ad esempio adottando un regolamento concernente le successioni e avviando cooperazioni rafforzate nel settore del riconoscimento di alcuni aspetti dei regimi patrimoniali tra coniugi e degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

2.  La Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è in vigore in tutti gli Stati membri. Essa riguarda la procedura per le adozioni transfrontaliere e impone il riconoscimento automatico di tali adozioni. Tuttavia, tale convenzione non copre la situazione di una famiglia con un bambino adottato nell'ambito di una procedura puramente nazionale, che successivamente si trasferisce in un altro Stato membro. Ciò può portare a notevoli difficoltà di ordine giuridico se il rapporto giuridico tra il genitore o i genitori e il bambino adottato non è riconosciuto automaticamente. Possono essere previste procedure amministrative o giudiziarie supplementari e, in casi estremi, il riconoscimento può persino essere rifiutato.

3.  È pertanto necessario, per tutelare i diritti e le libertà fondamentali di tali cittadini dell'Unione, adottare un regolamento che preveda il riconoscimento transfrontaliero automatico dei provvedimenti di adozione. La base giuridica appropriata per una tale proposta è l'articolo 67, paragrafo 4, del TFUE, che riguarda il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni, e l'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE, che riguarda le misure in materia di diritto di famiglia. Il regolamento dovrà essere adottato dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo.

4.  La proposta di regolamento prevede il riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro in base a qualsiasi procedura diversa dal quadro della Convenzione dell'Aja del 1993. Poiché le famiglie europee possono anche avere connessioni con un paese terzo o aver vissuto in un paese terzo, il regolamento prevede anche che, quando uno Stato membro riconosce un provvedimento di adozione emanato in un paese terzo a norma delle proprie disposizioni procedurali nazionali pertinenti, il provvedimento di adozione deve essere riconosciuto in tutti gli altri Stati membri.

5.  Tuttavia, al fine di evitare una ricerca del forum più vantaggioso ("forum shopping") o l'applicazione di leggi nazionali inadeguate, il riconoscimento automatico è soggetto, in primo luogo, alla condizione che il riconoscimento non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro di riconoscimento, pur sottolineando che tali dinieghi non possono mai portare a discriminazioni di fatto vietate dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, in secondo luogo, che lo Stato membro che ha emanato il provvedimento di adozione sia competente ai sensi dell'articolo 4. Solo lo Stato membro di residenza abituale del genitore o dei genitori, o del bambino, può avere tale competenza. Tuttavia, quando il provvedimento di adozione è stato emanato in un paese terzo, la competenza per il riconoscimento iniziale di tale adozione all'interno dell'Unione può spettare anche allo Stato membro del quale sono cittadini i genitori o il bambino, al fine di garantire l'accesso alla giustizia alle famiglie europee residenti all'estero.

6.  Sono necessarie procedure specifiche per decidere in merito a eventuali obiezioni al riconoscimento in casi specifici. Tali disposizioni sono simili a quelle che si riscontrano in altri atti dell'Unione nel settore della giustizia civile.

7.  Dovrebbe essere creato un certificato europeo di adozione al fine di accelerare ogni richiesta amministrativa riguardo al riconoscimento automatico. Il modello di certificato deve essere adottato sotto forma di atto delegato della Commissione.

8.  La proposta riguarda solo il singolo rapporto genitore-figlio. Essa non obbliga gli Stati membri a riconoscere un particolare rapporto giuridico tra i genitori di un bambino adottato, giacché le leggi nazionali in materia di coppie differiscono notevolmente.

9.  Infine, la proposta contiene le consuete disposizioni finali e transitorie presenti negli strumenti di diritto civile. Il riconoscimento automatico delle adozioni si applica solo ai provvedimenti di adozione emanati a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento e, a partire da tale data, anche a eventuali provvedimenti di adozione emanati anteriormente, se il bambino è ancora minorenne.

10.  La proposta in oggetto è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli Stati membri non possono agire da soli per creare un quadro giuridico per il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, e la proposta non va oltre quanto è assolutamente necessario per assicurare la stabilità della situazione giuridica dei bambini adottati. Essa non pregiudica il diritto di famiglia degli Stati membri.

B.  TESTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Regolamento del Consiglio sul riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 4, e l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la richiesta rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione europea,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)  L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, è necessario che l'Unione adotti misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, anche nel settore del diritto di famiglia.

(2)  Ai sensi degli articoli 67 e 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure devono includere misure volte a garantire il riconoscimento reciproco delle decisioni in casi giudiziari ed extragiudiziali.

(3)  Per garantire la libera circolazione per le famiglie che hanno adottato un bambino, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale e il riconoscimento dei provvedimenti di adozione siano stabilite mediante un atto giuridico dell'Unione vincolante e direttamente applicabile.

(4)  Il presente regolamento mira a creare un quadro giuridico chiaro e completo in materia di riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, a fornire alle famiglie risultati adeguati in termini di certezza del diritto, prevedibilità e flessibilità, e a impedire che si verifichino situazioni in cui un provvedimento di adozione legalmente emanato in uno Stato membro non sia riconosciuto in un altro.

(5)  Il presente regolamento dovrebbe coprire il riconoscimento dei provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro o da esso riconosciuti. Tuttavia, esso non dovrebbe coprire il riconoscimento delle adozioni internazionali effettuate a norma della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, giacché detta convenzione prevede già il riconoscimento automatico di tali adozioni. Il presente regolamento dovrebbe quindi applicarsi solo al riconoscimento delle adozioni nazionali e alle adozioni internazionali non effettuate nell'ambito di tale convenzione.

(6)  Deve sussistere un collegamento tra l'adozione e il territorio dello Stato membro che ha emanato o riconosciuto il provvedimento di adozione. Di conseguenza, il riconoscimento dovrebbe essere soggetto al rispetto di norme di competenza comuni.

(7)  Le norme sulla competenza dovrebbero essere altamente prevedibili e fondate sul principio che la competenza si basa in genere sulla residenza abituale dei genitori adottivi, sulla residenza abituale di uno di tali genitori o su quella del bambino. La competenza dovrebbe essere limitata a queste basi, salvo in situazioni che coinvolgono paesi terzi, nelle quali lo Stato membro di cittadinanza può costituire un fattore di collegamento.

(8)  Poiché l'adozione riguarda generalmente minori, non è opportuno dare ai genitori o al bambino flessibilità nella scelta dell'autorità che decide in merito all'adozione.

(9)   La fiducia reciproca nell'amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione giustifica il principio secondo cui i provvedimenti di adozione emanati in uno Stato membro o da esso riconosciuti dovrebbero essere riconosciuti in tutti gli Stati membri senza che sia necessaria una procedura speciale. Di conseguenza, un provvedimento di adozione emanato da uno Stato membro dovrebbe essere trattato come se fosse stato emanato nello Stato membro richiesto.

(10)  Il riconoscimento automatico nello Stato membro richiesto di un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro non dovrebbe pregiudicare il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, ogni parte interessata dovrebbe essere in grado di chiedere il diniego del riconoscimento di un provvedimento di adozione se ritiene che si configuri uno dei motivi di diniego del riconoscimento.

(11)  Il riconoscimento dei provvedimenti di adozione nazionali dovrebbe essere automatico, salvo qualora lo Stato membro nel quale l'adozione ha avuto luogo non fosse competente, o tale riconoscimento sarebbe manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro di riconoscimento, come interpretato a norma dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(12)  Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del diritto di famiglia sostanziale, inclusa la legislazione in materia di adozione, in vigore negli Stati membri. Peraltro, l'eventuale riconoscimento di un provvedimento di adozione a norma del presente regolamento non dovrebbe comportare quale conseguenza il riconoscimento di un qualsiasi rapporto giuridico tra i genitori adottivi, senza tuttavia condizionare la possibile decisione sul riconoscimento del provvedimento di adozione.

(13)  Tutte le questioni procedurali non contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere trattate in conformità del diritto nazionale.

(14)  Quando un provvedimento di adozione implica un rapporto giuridico ignoto nella legislazione dello Stato membro richiesto, tale rapporto giuridico, compreso ogni eventuale diritto o dovere che ne derivi, dovrebbe essere adattato, nella misura del possibile, a un rapporto giuridico che, in base al diritto di tale Stato membro, abbia efficacia equivalente e persegua obiettivi analoghi. Ogni singolo Stato membro dovrebbe determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento.

(15)  Al fine di facilitare il riconoscimento automatico previsto dal presente regolamento, dovrebbe essere elaborato un modello per la trasmissione dei provvedimenti di adozione, il certificato europeo di adozione. A tal fine, il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la creazione e la modifica di tale modello di certificato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)  Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in modo sufficiente dagli Stati membri, e possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(18)  A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento si applica al riconoscimento di provvedimenti di adozione.

2.  Il presente regolamento non si applica e non pregiudica:

a)  le leggi degli Stati membri relative al diritto di adottare o attinenti altre questioni di diritto di famiglia;

b)  le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

3.  In nessun caso le disposizioni del presente regolamento impongono a uno Stato membro:

a)  di riconoscere l'esistenza di qualsiasi rapporto giuridico tra i genitori di un bambino adottato quale conseguenza del riconoscimento di un provvedimento di adozione;

b)  di emanare provvedimenti di adozione in circostanze in cui il diritto nazionale applicabile non lo consente.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si intende per "provvedimento di adozione": la sentenza o decisione che crea o riconosce un rapporto giuridico permanente genitore-figlio tra un bambino che non ha ancora raggiunto la maggiore età e un nuovo genitore o genitori che non sono genitori biologici di quel bambino, a prescindere da come tale rapporto giuridico sia chiamato nell'ambito del diritto nazionale.

Articolo 3

Riconoscimento automatico dei provvedimenti di adozione

1.  Un provvedimento di adozione emanato in uno Stato membro è riconosciuto negli altri Stati membri senza che sia necessario ricorrere a una procedura speciale, a condizione che lo Stato membro che ha emanato il provvedimento sia competente ai sensi dell'articolo 4.

2.  Ogni parte interessata può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, chiedere una decisione attestante l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 6.

3.  Se l'esito di un procedimento pendente davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro dipende dalla soluzione di una richiesta di diniego di riconoscimento sollevata in via incidentale, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 4

Competenza per l'adozione dei provvedimenti di adozione

1.  Le autorità di uno Stato membro possono emanare un provvedimento di adozione solo se il genitore o i genitori adottivi o il bambino dato in adozione sono abitualmente residenti in tale Stato membro.

2.  Qualora un provvedimento di adozione di un bambino sia stato emanato da autorità di un paese terzo, le autorità di uno Stato membro possono anch'esse emanare un tale provvedimento, o decidere il riconoscimento del provvedimento del paese terzo in conformità con le procedure stabilito dalla legge nazionale, se il genitore o i genitori adottivi o il bambino adottato non hanno la residenza abituale in tale Stato membro, ma sono cittadini dello stesso.

Articolo 5

Documentazione richiesta per il riconoscimento

La parte che desideri invocare in uno Stato membro un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro produce:

a)  una copia del provvedimento di adozione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità, nonché

b)  il certificato europeo di adozione emesso ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 6

Diniego del riconoscimento

Su istanza di una parte interessata, il riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in uno Stato membro può essere rifiutato solo se:

a)  il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;

b)  lo Stato membro originario non era competente ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 7

Domanda di diniego del riconoscimento

1.  Su istanza di una parte interessata ai sensi della legislazione nazionale, il riconoscimento di un provvedimento di adozione è rifiutato laddove sussista dimostrabilmente uno dei motivi di cui all'articolo 6.

2.  La domanda di diniego del riconoscimento deve essere presentata all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale davanti alla quale presentare la domanda, conformemente all'articolo 13, lettera a).

3.  Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, la procedura per il diniego del riconoscimento è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiesto.

4.  Il richiedente fornisce all'autorità giurisdizionale una copia del provvedimento e, ove necessario, una traduzione o traslitterazione dello stesso.

5.  L'autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 4 qualora ne sia già in possesso o qualora ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può chiedere all'altra parte di fornire tali documenti.

6.  La parte che chiede il diniego di riconoscimento di un provvedimento di adozione emanato in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti.

7.  L'autorità giurisdizionale statuisce senza indugio sulla domanda di diniego del riconoscimento.

Articolo 8

Ricorso contro la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento

1.  Ciascuna delle parti può impugnare la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento.

2.  L'impugnazione è proposta davanti all'autorità giurisdizionale che lo Stato membro richiesto ha indicato alla Commissione come l'autorità giurisdizionale davanti alla quale deve essere proposta tale impugnazione, conformemente all'articolo 13, lettera b).

3.  La decisione emessa sull'impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente se l'autorità giurisdizionale davanti alla quale l'ulteriore impugnazione è presentata, è stata indicata dallo Stato membro interessato alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, lettera c).

Articolo 9

Ricorsi nello Stato membro di origine del provvedimento di adozione

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è presentata una domanda di diniego del riconoscimento o è proposta un'impugnazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 8, paragrafo 3, può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo d'impugnazione ordinario nello Stato membro d'origine o se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora scaduto. In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata.

Articolo 10

Divieto di riesame del merito

In nessun caso un provvedimento di adozione o una sentenza emessi in uno Stato membro possono formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro richiesto.

Articolo 11

Certificato europeo di adozione

Le autorità dello Stato membro che ha emanato il provvedimento di adozione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato plurilingue europeo di adozione conforme al modello stabilito ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 12

Adattamento di un provvedimento di adozione

1.  Se una decisione o una sentenza contengono una misura o un provvedimento ignoti nella legislazione dello Stato membro richiesto, tale misura o provvedimento deve essere, nella misura del possibile, adattata a una misura o un provvedimento conosciuti nella legge di tale Stato membro che abbiano efficacia equivalente e che perseguano obiettivi e interessi analoghi. Da tale adattamento non derivano effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine.

2.  Le parti interessate possono impugnare l'adattamento della misura o del provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale.

Articolo 13

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

1.  Entro il 1° luglio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali disposizioni nazionali riguardo:

a)  le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere presentata l'istanza di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2;

b)  le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta l'impugnazione contro la decisione relativa alla domanda di diniego del riconoscimento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; nonché

c)  le autorità giurisdizionali davanti alle quali deve essere proposta un'ulteriore impugnazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3.

2.  La Commissione rende le informazioni di cui al paragrafo 1, nonché ogni altra informazione utile sulle procedure di adozione e il riconoscimento delle stesse negli Stati membri, disponibili al pubblico ricorrendo a tutti i mezzi opportuni, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia e-Justice.

Articolo 14

Legalizzazione o altra formalità analoga

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga nel quadro del presente regolamento.

Articolo 15

Potere di adottare atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, riguardo all'elaborazione e alla modifica del modello per il certificato plurilingue europeo di adozione di cui all'articolo 11.

Articolo 16

Termine per l'adozione degli atti delegati

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2018.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento si applica solo ai provvedimenti di adozione emanati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia, i provvedimenti di adozione emanati prima del 1° gennaio 2019 sono riconosciuti a decorrere da tale data se, in tale data, il bambino in questione non ha ancora raggiunto la maggiore età.

Articolo 18

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1.  Il presente regolamento non si applica ai provvedimenti di adozione emanati in applicazione della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

2.  Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri partecipanti sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che stabiliscono norme riguardo al riconoscimento delle adozioni, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 351 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.  Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 19

Clausola di riesame

1.  Entro il 31 dicembre 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.

2.  A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 20

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 a eccezione degli articoli 13, 15 e 16 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, [data]

Per il Consiglio

Il Presidente

  • [1]  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

MOTIVAZIONE

Il relatore ha elaborato la presente relazione in un momento in cui una serie di problematiche attinenti alle adozioni in contesti transfrontalieri sono state portate all'attenzione del Parlamento europeo. Queste diverse problematiche richiedono risposte diverse, il che spiega perché il relatore propone soluzioni non legislative per alcune delle questioni, ma suggerisce l'adozione di un regolamento per affrontare la questione specifica del riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti nazionali di adozione.

I.  Norme minime comuni per le adozioni

Il relatore ritiene che alcune delle controversie in materia di adozioni potrebbero essere affrontate in modo utile elaborando norme minime comuni per le adozioni. Tuttavia, tali norme non dovrebbero assumere la forma di disposizioni di legge, ma essere viste piuttosto come orientamenti sulle migliori pratiche, il che è particolarmente rilevante nel caso di adozioni che presentino un elemento internazionale. In particolare, deve essere riconosciuto da tutti che ogni provvedimento di adozione è emanato puramente nell'interesse del bambino, e deve essere valutato in base alle specifiche caratteristiche di ciascun caso. Alcuni dei problemi tra gli Stati membri potrebbero essere risolti se le autorità consolari competenti fossero tenute informate di ogni proposta di decisione relativa all'adozione di un bambino avente la nazionalità di un altro Stato membro.

II.  Le adozioni internazionali ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1993

Il relatore prende atto con soddisfazione del funzionamento positivo della Convenzione dell'Aja del 1993 sull'adozione internazionale. Tale convenzione prevede il riconoscimento automatico in tutti gli Stati firmatari (tra cui tutti gli Stati membri dell'Unione europea) di qualsiasi provvedimento di adozione emanato secondo la procedura prevista dalla convenzione stessa. Tuttavia, mentre il quadro giuridico è soddisfacente, va notato che le disposizioni procedurali della convenzione non sono sempre rispettate, ad esempio per quanto riguarda le esigenze di consulenza e di consenso per i genitori biologici del bambino. Il requisito del riconoscimento automatico non è sempre seguito, in quanto si verificano frequentemente problemi riguardo alla trascrizione di atti di stato civile sulla base dei certificati rilasciati ai sensi della convenzione.

III.  Cooperazione giudiziaria civile in materia di adozione

Il relatore ritiene inoltre che occorra impegnarsi maggiormente per la cooperazione giudiziaria civile nel campo delle adozioni. Il riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti di adozione, sia interstatali che nazionali, trarrebbe beneficio da una maggiore fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie e amministrative, conseguibile al meglio attraverso rafforzate opportunità di formazione. La Commissione potrebbe anche favorire una migliore cooperazione e un più facile accesso alla giustizia pubblicando informazioni pertinenti sulle adozioni sul portale europeo della giustizia e-Justice.

IV.  Cross-border recognition of domestic adoption orders

Nel corso delle consultazioni e delle ricerche che hanno portato a realizzare questa relazione, il relatore è giunto alla conclusione che, ai fini di un più facile riconoscimento transfrontaliero dei provvedimenti nazionali di adozione, è necessaria un'azione legislativa a livello europeo. Attualmente, non esiste un quadro internazionale o europeo vincolante per il riconoscimento dei provvedimenti di adozione emanati a seguito di una procedura nazionale, a differenza di quelli emanati in base alla Convenzione dell'Aja del 1993. Molti Stati membri hanno disposizioni nella loro legislazione nazionale per il riconoscimento di tali adozioni straniere, ma non tutti. Questa situazione è in contrasto con la crescente integrazione economica e sociale all'interno dell'Unione europea, che ha portato a una maggiore mobilità per le famiglie di tutta Europa. Alcune di queste famiglie comprendono bambini adottati. In molti casi, lo spostamento di una famiglia in un altro Stato membro non causa problemi giuridici. Tuttavia, in alcuni casi, tali problemi si manifestano, in quanto il rapporto genitore-figlio può non essere riconosciuto senza una procedura amministrativa o giudiziaria supplementare. Ciò contraddice il diritto del bambino adottato a una situazione giuridica stabile. Il diritto alla vita familiare e alla libera circolazione dei cittadini europei richiede un quadro giuridico chiaro, che contempli il riconoscimento automatico e reciproco dei provvedimenti nazionali di adozione in tutta Europa. I soli motivi di diniego di riconoscimento di un provvedimento di adozione si configurano quando non sono state rispettate le regole in materia di competenza o l'adozione è contraria all'ordine pubblico di uno Stato membro. Per quanto riguarda il contesto dettagliato della proposta legislativa, si rinvia all'allegato alla risoluzione sopra esposta.

PARERE della commissione per le petizioni (21.4.2016)

destinato alla commissione giuridica

sugli aspetti transfrontalieri delle adozioni
(2015/2086(INL))

Relatore per parere: Notis Marias

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  ritiene che l'interesse superiore dei minori sia della massima importanza e debba anche costituire il criterio principale per prendere qualsiasi decisione relativa alla loro adozione; invita gli Stati membri a garantire l'attuazione del diritto dei minori di esprimere liberamente la loro opinione e che questa venga presa in considerazione in funzione della loro età e della loro maturità, come stabilito all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali;

2.  sottolinea l'assenza di un qualsiasi meccanismo a livello di Unione che disciplini il riconoscimento reciproco automatico delle sentenze nazionali di adozione emesse negli Stati membri, il che costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle famiglie; ribadisce che, nell'ambito del riconoscimento transfrontaliero delle adozioni nazionali, è assolutamente necessario garantire la certezza giuridica e il pieno rispetto dei principi del reciproco riconoscimento e della reciproca fiducia per la tutela dei diritti dei genitori e dei minori, rispettando e promuovendo nel contempo quanto disposto dal diritto dell'Unione in materia di cittadinanza e dalla Carta dei diritti fondamentali; ritiene che gli Stati membri debbano garantire che l'esercizio della libertà di movimento e di soggiorno non pregiudichi il diritto alla vita familiare;

3.  osserva che per garantire la protezione dell'interesse superiore del minore è necessaria una migliore cooperazione tra i giudici europei in tale ambito;

4.  invita gli Stati membri ad evitare gravosi oneri burocratici nel processo di riconoscimento delle adozioni internazionali già riconosciute in un altro Stato membro, in modo da garantire la corretta attuazione della convenzione dell'Aia del 1993; invita gli Stati membri dell'UE a incoraggiare gli Stati non contraenti ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1993 poiché la loro adesione garantirebbe che tutti i bambini e le altre parti interessate possano godere dei rispettivi diritti, di norme procedurali minime e di tempistiche che garantiscano tali diritti e contribuirebbe ad evitare un sistema parallelo con garanzie minori;

5.  invita gli Stati membri a garantire, ove opportuno, la piena ed efficace applicazione dell'articolo 15 sul trasferimento delle competenze a una autorità giurisdizionale più adatta a trattare il caso e dell'articolo 55 sulla cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale allo scopo di garantire una protezione migliore dell'interesse del minore e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra Stati membri;

6.  suggerisce l'elaborazione di standard minimi comuni per la definizione sia del concetto di "residenza abituale" che di "interesse superiore del minore";

7.  invita gli Stati membri a compilare periodicamente statistiche sui casi di bambini cittadini di un altro Stato membro che sono dati in affidamento o adottati;

8.  invita gli Stati membri a promuovere formazioni specifiche per gli operatori sociali, i giudici, gli avvocati e gli altri funzionari pubblici interessati che si occupano di procedure transnazionali di adozione di minori, allo scopo di garantire che abbiano le conoscenze e le competenze necessarie nell'ambito della protezione dei diritti dei minori a livello nazionale e di Unione;

9.  chiede agli Stati membri che, nell'ambito dei procedimenti relativi ad adozioni non consensuali con aspetti transfrontalieri, attuino sistematicamente le disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e garantiscano che le autorità degli Stati di origine dei genitori coinvolti siano adeguatamente informate senza indugio fin dall'inizio del procedimento e durante il suo intero corso, anche riguardo le audizioni del minore, e che abbiano opportunamente accesso a tutte le fasi del procedimento e ai pertinenti fascicoli; sottolinea l'importanza di garantire che in caso di bisogno sia fornita un'adeguata interpretazione e assistenza legale;

10.  riconosce che, sebbene le adozioni non consensuali siano innanzitutto degli strumenti volti a proteggere i bambini da situazioni di abuso o negligenza grave, esse provocano anche gravi conseguenze per i genitori biologici e per i minori adottati; ribadisce che la decisione di procedere a tale tipo di adozione, pur tutelando sempre l'interesse superiore del minore, essendo valutata su base individuale e rispettando il diritto del minore ad essere ascoltato, debba adottata in ultima istanza e limitarsi a casi particolarmente eccezionali e ben motivati, quando sono state esaurite tutte le opportune misure di sostegno alla famiglia biologica; esorta gli Stati membri a promuovere e/o sostenere e migliorare tali misure di sostegno;

11.  richiama l'attenzione della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri sulle possibili conseguenze dannose per i genitori biologici e per i minori adottati causate dalle pratiche rigorose delle adozioni non consensuali applicate in alcuni Stati membri; invita la Commissione a proporre misure adeguate per far fronte a tali pratiche nella riforma in programma del regolamento n. 2201/2003; richiama inoltre la loro attenzione sulle conseguenze dannose dell'istituto degli affidi sine die non consensuali, che violano di per sé il concetto stesso di affido come misura temporanea almeno in alcuni Stati Membri;

12.  sollecita gli Stati membri, nei casi di adozione di bambini orfani di entrambi i genitori e nei casi di adozioni forzate senza il consenso dei genitori biologici e fatta salva la possibile priorità per la step-child adoption, a stabilire una soglia minima per la durata delle procedure di adozione transfrontaliera, garantendo che i familiari di entrambi i genitori biologici siano presi in considerazione come custodi permanenti del minore prima che sia adottata una decisione definitiva in materia; richiama a tale proposito l'attenzione sulle norme internazionali e ricorda gli articoli 8 e 20 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

13.   osserva che, in considerazione dell'importanza di preservare il multilinguismo e la diversità culturale, i minori adottati o dati in affidamento dovrebbero mantenere legami sufficienti con la loro cultura di origine per non perdere le loro capacità linguistiche nella lingua madre e, in particolare, che il diritto di visita dei genitori biologici sia garantito con un'opportuna frequenza e preveda l'uso della loro lingua, a meno che non sia dimostrato che tali legami pregiudicano l'interesse superiore del minore, come in caso di precedenti violenze o abusi;

14.  chiede alle autorità degli Stati membri coinvolte nelle procedure di adozione di compiere ogni sforzo per evitare la separazione di fratelli e sorelle; rammenta a tale proposito l'articolo 8 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo mettendo in evidenza l'obbligo dei governi di rispettare e proteggere l'identità dei minori, compresi i loro legami familiari;

15.  sottolinea che, in caso di dichiarazione di adottabilità di minori stranieri orfani di entrambi i genitori, di adozioni forzate senza il consenso dei genitori biologici e fatta salva la step-child adoption, l'idoneità della famiglia allargata all'affidamento dovrà essere valutata dagli operatori sociali di entrambi gli Stati membri coinvolti;

16.  chiede la parità di trattamento dei genitori di nazionalità diverse durante i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e adozione;

17.  invita gli Stati membri a garantire il rispetto di tutti i diritti procedurali dei familiari cittadini di un altro Stato membro coinvolti nel procedimento, fornendo anche assistenza legale, informazioni adeguate e tempestive sulle audizioni, un interprete, tutti i documenti relativi alla causa tradotti nella loro lingua, ecc.;

18.  invita lo Stato membro che invia operatori sociali in missione in un altro Stato membro per l'accertamento dei fatti in una causa di adozione a informare tutte le autorità competenti del paese in cui si svolge la missione;

19.  rimarca che le politiche di austerità e i relativi tagli alla spesa che alcuni Stati Membri hanno dovuto effettuare su richiesta della Commissione producono un impatto fortemente negativo sulla qualità e quantità dei servizi sociali; sottolinea l'importanza di garantire agli operatori sociali le condizioni di lavoro adeguate per effettuare correttamente le valutazioni dei singoli casi, senza nessun tipo di pressione finanziaria o giuridica, tenendo pienamente conto dell'interesse superiore del minore in tutte le prospettive a breve, medio e lungo termine;

20.  sottolinea la necessità di migliorare le strutture di sostegno alle famiglie; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a cofinanziare e promuovere l'istituzione di reti di ONG che forniscano assistenza ai cittadini dell'UE che vivono con le loro famiglie in un altro Stato membro e necessitano di un aiuto supplementare per interagire con i servizi di assistenza all'infanzia e le autorità locali;

21.  invita gli Stati membri a offrire alle vittime della violenza domestica e dell'abuso di alcol o stupefacenti, i cui figli sono stati sottratti alle loro cure, una possibilità ragionevole di pieno recupero prima che il tribunale adotti una decisione definitiva sull'adozione;

22.  esorta gli Stati membri a considerare quale criterio di massima priorità, nei casi di adozione, le denunce di violenza all'interno della famiglia, in particolare la violenza di genere e/o l'abuso sessuale nei confronti del minore per azione e/o omissione dei genitori biologici;

23.  esorta la Commissione, nel caso di denunce relative ad adozioni non consensuali con aspetti transfrontalieri, a eseguire uno studio comparato per verificare se tali denunce sono meno numerose negli Stati membri dotati di una infrastruttura e una regolamentazione solide per il sistema di affidamento temporaneo e di altre misure di affidamento precedenti all'adozione;

24.  invita la Commissione a mettere a disposizione una guida chiara e facilmente accessibile con informazioni pratiche rivolte ai cittadini sulle strutture istituzionali per la tutela dei minori, in particolare per quanto riguarda l'adozione senza il consenso dei genitori e i diritti genitoriali nei vari Stati membri;

25.  invita gli Stati membri a procedere a uno scambio di informazioni e a campagne di sensibilizzazione tra i cittadini sulle tradizioni e le norme culturali relative alla crescita dei figli seguite negli altri Stati membri per informarli riguardo alle pratiche che potrebbero condurre alla revoca dei diritti genitoriali e all'adozione dei loro figli.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

19.4.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Alberto Cirio, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Enrique Calvet Chambon, Kostadinka Kuneva, Julia Reda, Sven Schulze, Ángela Vallina

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

José Blanco López, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Zbigniew Kuźmiuk

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

29.11.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Mylène Troszczynski