RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso
7.12.2016 - (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD)) - ***I
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Miapetra Kumpula-Natri
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 531/2012 per quanto riguarda le norme sui mercati del roaming all'ingrosso
(COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0399),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0219/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0372/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati. |
(3) Il regolamento (UE) 2015/2120 istituisce un nuovo meccanismo di prezzi al dettaglio per i servizi di roaming regolamentati all'interno dell'Unione al fine di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017 senza distorsioni nei mercati nazionali e visitati, dal momento che le tariffe di roaming sono ingiustificate in un'Europa senza frontiere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Il regolamento (UE) 2015/2120 prevede la possibilità per un fornitore di roaming di applicare una "politica di utilizzo corretto" in conformità con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 6 quinquies del regolamento (UE) n. 531/2012. Un'adeguata politica di utilizzo corretto può svolgere un ruolo fondamentale nel garantire un modello finanziariamente sostenibile dei mercati del roaming all'ingrosso e al dettaglio. Una politica di utilizzo corretto generosa per i clienti in roaming deve essere accompagnata da limiti tariffari all'ingrosso che riflettano i costi reali della fornitura dei servizi di roaming e che consentano al maggior numero possibile di operatori di fornire il roaming a tariffa nazionale senza subire un considerevole incremento dei costi, pregiudicare i mercati nazionali concorrenziali o aumentare i prezzi per i clienti nazionali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione. Tuttavia, il suddetto regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il corretto funzionamento del mercato del roaming. |
(4) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento (UE) 2015/2120, denominata anche "roaming a tariffa nazionale", è necessaria per realizzare e favorire il funzionamento di un mercato unico digitale in tutta l'Unione e per ridurre i costi per i consumatori. Tuttavia, il suddetto regolamento non è, da solo, sufficiente a garantire il funzionamento corretto e sostenibile del mercato del roaming. Il presente regolamento dovrebbe pertanto assicurare che l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio non incida sui modelli di determinazione dei prezzi nei mercati nazionali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming a partire dal 15 giugno 2017, prevista dal regolamento (UE) n. 531/2012, è pertanto subordinata all'applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate in seguito al riesame del mercato del roaming all'ingrosso. |
(5) L'abolizione dei sovrapprezzi del roaming a partire dal 15 giugno 2017, prevista dal regolamento (UE) n. 531/2012, è pertanto subordinata all'applicabilità di un atto legislativo proposto dalla Commissione che preveda misure adeguate in seguito al riesame del mercato del roaming all'ingrosso, in modo da permettere l'abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli o netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile. |
(8) In particolare, l'attuale funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso potrebbe incidere sulla concorrenza e sugli investimenti nei rispettivi mercati degli operatori nazionali a causa di tariffe di roaming all'ingrosso eccessive rispetto ai prezzi al dettaglio nazionali applicati agli utenti finali. Ciò vale in particolare per gli operatori più piccoli, compresi gli operatori di reti mobili virtuali (mobile virtual network operators – MVNO), che sono essenziali per una concorrenza sana, e per gli operatori netti sul traffico in uscita, il che rende il roaming a tariffa nazionale strutturalmente insostenibile. È altresì essenziale garantire che la direttiva .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [il codice europeo delle comunicazioni elettroniche] preveda incentivi a lungo termine chiari e coerenti per gli investimenti privati nel settore delle telecomunicazioni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) Il funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati. |
(9) Il funzionamento del mercato del roaming all'ingrosso dovrebbe consentire agli operatori di recuperare tutti i costi della fornitura dei servizi di roaming all'ingrosso regolamentati generati secondo principi di efficienza, compresi i costi congiunti e comuni. In questo modo si dovrebbero mantenere gli incentivi ad investire nelle reti ospitanti e evitare distorsioni della concorrenza interna nei mercati visitati dovute all'arbitraggio normativo degli operatori che sfruttano le misure correttive relative all'accesso al roaming all'ingrosso per competere nei mercati nazionali visitati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Per facilitare il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di roaming all'ingrosso, gli operatori di reti mobili dovrebbero poter respingere le richieste di accesso all'ingrosso al roaming esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e previa autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Le imprese le cui richieste di accesso all'ingrosso al roaming vengono respinte dovrebbero poter presentare reclami alle autorità nazionali di regolamentazione. In un'ottica di trasparenza, l'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe informare la Commissione di tali domande di autorizzazione e degli eventuali reclami presentati. La Commissione dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative a tali domande e reclami, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza. |
(12) Per quanto riguarda le norme sulle tariffe all'ingrosso, gli obblighi normativi a livello dell'Unione dovrebbero essere mantenuti, in quanto qualsiasi misura che consenta il roaming a tariffa nazionale in tutta l'Unione senza risolvere la questione del livello dei costi all'ingrosso connessi alla fornitura di questi servizi rischierebbe di perturbare il mercato interno dei servizi di roaming e non stimolerebbe la concorrenza. La concorrenza è necessaria per il mercato delle telecomunicazioni, in particolare per i nuovi operatori, i modelli di servizi tecnologicamente innovativi, le piccole e medie imprese e le start-up, considerata la necessità di promuovere gli investimenti necessari nelle infrastrutture di rete per rispondere all'aumento dell'utilizzo di servizi di dati, al quale l'introduzione del roaming a tariffa nazionale contribuirà. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto di tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, comprese le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino ad un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine. |
(16) L'utilizzo di servizi di dati sta aumentando rapidamente nell'Unione e in tutto il mondo. L'introduzione del roaming a tariffa nazionale a decorrere dal 15 giugno 2017 contribuirà a tale aumento nel contesto del roaming, con la conseguenza che il costo per unità di dati consumati sarà notevolmente ridotto. Al fine di tenere conto dell'aumento dell'utilizzo di servizi di dati e della riduzione del costo per unità dei dati consumati, la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati dovrebbe diminuire ogni anno. Nel fissare la tariffa massima all'ingrosso per i servizi di dati in roaming regolamentati, si è tenuto conto di tutti gli elementi di accesso necessari per consentire la fornitura dei servizi di roaming, comprese le spese di transito per assicurare il traffico dei dati fino ad un punto di scambio individuato dall'operatore della rete d'origine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere ridotte. |
(18) Pertanto, le attuali tariffe massime di roaming all'ingrosso per le chiamate vocali, gli SMS e i servizi di dati dovrebbero essere sostanzialmente ridotte a livelli molto più vicini al costo reale della fornitura di tali servizi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme. |
(21) È necessario controllare e riesaminare periodicamente il funzionamento dei mercati del roaming all'ingrosso e la loro interrelazione con il mercato del roaming al dettaglio, tenendo conto del progresso tecnologico, degli sviluppi concorrenziali e dei flussi di traffico. A tal fine, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 dicembre 2018, una relazione intermedia sulla base dei dati disponibili. Successivamente, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni. La prima di tali relazioni dovrebbe essere presentata entro il 15 dicembre 2019. Nelle sue relazioni biennali la Commissione dovrebbe, in particolare, valutare se il roaming a tariffa nazionale ha un impatto sull'evoluzione dei prezzi al dettaglio e, segnatamente, sulla gamma dei piani tariffari disponibili sul mercato al dettaglio. Ciò dovrebbe includere, da un lato, una valutazione dell'eventuale introduzione di piani tariffari che includono solamente servizi nazionali ed escludono totalmente i sevizi di roaming al dettaglio, pregiudicando in tal modo l'obiettivo stesso del roaming a tariffa nazionale, e, dall'altro lato, una valutazione dell'eventuale riduzione della disponibilità di piani tariffari forfettari, che potrebbe altresì rappresentare una perdita per i consumatori e compromettere gli obiettivi del mercato unico digitale. Analogamente alla relazione del 15 giugno 2016 sul riesame del mercato del roaming all'ingrosso, le relazioni biennali della Commissione dovrebbero valutare la capacità degli operatori delle reti ospitanti di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso regolamentati generati secondo principi di efficienza, nonché l'impatto del roaming a tariffa nazionale sugli investimenti pianificati nelle infrastrutture di rete. Infine, la Commissione dovrebbe valutare la capacità degli operatori della rete d'origine di recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming regolamentati dalle loro entrate risultanti dalla fornitura di tali servizi, in particolare l'impatto sugli MVNO, e la misura in cui i sovrapprezzi del roaming al dettaglio sono stati autorizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione a titolo del meccanismo di sostenibilità. Al fine di valutare correttamente in che modo i mercati del roaming si adatteranno alle norme sul roaming a tariffa nazionale, è opportuno raccogliere dati sufficienti sul funzionamento di tali mercati successivamente all'applicazione delle suddette norme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. |
(22) Al fine di valutare l'evoluzione della concorrenza sui mercati del roaming all'interno dell'Unione e di riferire periodicamente sulle variazioni delle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per la differenza di traffico tra fornitori di roaming, il BEREC dovrebbe avere il compito di raccogliere dati presso le autorità nazionali di regolamentazione sulle tariffe effettivamente applicate rispettivamente al traffico bilanciato e alla differenza di traffico. Dovrebbe raccogliere dati anche sui casi in cui le parti di un accordo all'ingrosso hanno deciso di non applicare le tariffe massime di roaming all'ingrosso o hanno attuato, al livello all'ingrosso, misure volte a impedire il roaming permanente o prevenire l'utilizzo anomalo o abusivo dell'accesso all'ingrosso al roaming per scopi diversi dalla fornitura di servizi di roaming regolamentati a clienti dei fornitori di roaming durante i loro viaggi occasionali all'interno dell'Unione. Sulla base dei dati raccolti, il BEREC dovrebbe riferire regolarmente sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all'ingrosso e i costi all'ingrosso dei servizi nazionali e di roaming. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 3 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 3 – paragrafo 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 2 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 7 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 12 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo) Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 16 – paragrafi 1 e 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 5 Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 17 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 – lettera a Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 19 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 6 – lettera b Regolamento (UE) n. 531/2012 Articolo 19 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- [1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
MOTIVAZIONE
Introduzione
Il regolamento (UE) 2015/2120 sul mercato unico delle telecomunicazioni, adottato nel 2015, ha prescritto l'abolizione nell'Unione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio su chiamate vocali, SMS e dati, a decorrere dal 15 giugno 2017, introducendo il cosiddetto "roaming a tariffa nazionale". L'introduzione di tale regime è subordinata all'applicabilità, a tale data, di un atto legislativo che adegua i limiti tariffari per i servizi di roaming all'ingrosso. Come richiesto dai colegislatori la Commissione ha proceduto a un riesame del mercato del roaming all'ingrosso e su tale base ha presentato una proposta di atto legislativo. La presente relazione è il primo passo verso l'adozione di tale atto legislativo secondo la procedura legislativa ordinaria.
Il roaming a tariffa nazionale è soggetto anche all'eventuale applicazione di "politiche di utilizzo corretto" da parte degli operatori e di deroghe in circostanze eccezionali attraverso un meccanismo di sostenibilità che dovrà essere elaborato e presentato dalla Commissione in un atto di esecuzione entro la fine dell'anno. Il relatore desidera sottolineare che l'atto di esecuzione va di pari passo con la revisione dei limiti tariffari all'ingrosso. Una politica di utilizzo corretto generosa per i consumatori deve essere accompagnata da limiti tariffari all'ingrosso che consentano al maggior numero possibile di operatori di fornire il roaming a tariffa nazionale.
Nel suo riesame la Commissione ha concluso che il mercato del roaming all'ingrosso non funziona correttamente e ha proposto di ridurre ulteriormente i limiti tariffari all'ingrosso per il roaming sulle chiamate vocali, gli SMS e i dati.
Il relatore appoggia pienamente l'obiettivo di abolire i sovrapprezzi del roaming al dettaglio in Europa e propone ulteriori modifiche alla proposta della Commissione che andrebbero a beneficio dei consumatori e tutelerebbero la competitività dei mercati delle telecomunicazioni.
Limiti tariffari all'ingrosso
I limiti tariffari all'ingrosso per i dati registrano da anni una diminuzione sui mercati e non vi è alcun motivo di ritenere che questa tendenza non continui in futuro. La diminuzione dei prezzi è strettamente collegata al rapido aumento dell'utilizzo di dati in tutto il mondo. Secondo alcune stime, entro il 2021 il traffico di dati mobili sarà aumentato di dieci volte rispetto al 2015. I vantaggi economici dell'aumento dell'utilizzo di dati nelle società europee sono chiari, visto che comporta nuove opportunità di servizi e stimola la competitività industriale, per cui non dovrebbe essere assolutamente scoraggiato.
L'aumento dell'utilizzo di dati favorirà inoltre nuovi investimenti nelle infrastrutture, consentendo ai consumatori nazionali e ospiti di utilizzare un volume crescente di dati. Le cifre iniziali fornite dagli operatori che già offrono il roaming a tariffa nazionale ai loro clienti indicano un forte aumento dell'utilizzo di dati. Quando il roaming a tariffa nazionale sarà diventato una realtà per tutti, i consumatori che tengono tuttora spente le loro apparecchiature mobili quando viaggiano in altri paesi dell'UE saranno liberi di utilizzare i servizi di dati, il che stimolerà ulteriormente l'utilizzo di dati.
La Commissione non tiene sufficientemente conto di questi sviluppi e basa la sua proposta relativa ai limiti tariffari all'ingrosso per i dati su una previsione prudente per quanto riguarda l'aumento dell'utilizzo di dati e sull'ipotesi di una mancata evoluzione del livello del prezzo di mercato. Sulla base di tale previsione la Commissione ha proposto un limite tariffario all'ingrosso che il relatore ritiene troppo elevato. La proposta della Commissione fissa un limite tariffario invariato per i dati a 0,85 centesimi di EUR dal 2017 al 2021 (con un riesame nel 2019). Tuttavia, secondo l'analisi svolta dalla società TERA Consultants, che accompagna la valutazione d'impatto della Commissione, il costo della fornitura di servizi di roaming all'ingrosso per un operatore nel 2017 è inferiore a 0,5 centesimi di EUR per MB in ogni Stato membro e inferiore a 0,4 centesimi di EUR per MB in 27 dei 28 Stati membri (con l'eccezione di Malta).
Lo studio realizzato da TERA Consultants dimostra anche che un maggiore utilizzo contribuirà a ridurre in misura significativa il costo per unità. Per meglio rispecchiare queste condizioni del mercato dei dati, il relatore ritiene che sia necessario fissare il limite tariffario per il 2017 a un livello più prossimo ai livelli dei costi e introdurre un limite tariffario per i dati che diminuisce ogni anno. La riduzione graduale proposta dal relatore all'articolo 12 rispecchia la realtà dei mercati all'ingrosso e introduce una maggiore prevedibilità. Gli operatori concludono accordi di roaming tra di loro ogni anno. La riduzione graduale permette agli operatori di prevedere con maggiore certezza le loro tariffe di roaming rispetto a un limite tariffario statico combinato con una revisione di cui non è possibile prevedere l'esito.
Inoltre, il relatore ritiene che limiti tariffari troppo elevati causeranno una diminuzione della concorrenza nei mercati. I piccoli operatori e gli operatori mobili virtuali sono innovatori e concorrenti e possono attirare un maggior numero di clienti verso le reti nazionali come pure verso le reti di roaming. Tuttavia, essi hanno uno scarso potere negoziale e i prezzi che pagano per i dati in roaming all'ingrosso sono solitamente al livello del limite tariffario regolamentato o appena al di sotto. L'imposizione di un limite tariffario troppo elevato creerà difficoltà economiche per i piccoli operatori o gli operatori mobili virtuali e ridurrà il numero degli attori e la concorrenza sui mercati, limitando in tal modo la scelta dei consumatori. L'imposizione di limiti tariffari troppo elevati potrebbe anche portare gli operatori a offrire unicamente contratti nazionali ai loro clienti, il che è contrario alle finalità del mercato unico digitale.
Inoltre, se una politica di utilizzo corretto generosa è accompagnata da limiti tariffari all'ingrosso per i dati troppo elevati, ciò avrà un impatto negativo sui mercati in cui l'utilizzo di dati è elevato e/o i prezzi al dettaglio sono bassi. Questo scenario potrebbe forzare gli operatori delle reti ospitanti ad applicare una deroga al roaming a tariffa nazionale attraverso il meccanismo di sostenibilità, con la conseguenza che i loro clienti non ne beneficerebbero più.
Il relatore propone inoltre di cambiare le unità di misura utilizzate per i dati, passando dai megabyte ai gigabyte (1024 MB), per tener meglio conto del rapido aumento dell'utilizzo di dati che si registra attualmente e che è atteso anche per i prossimi anni. Il relatore ritiene che tale unità di misura sia più idonea per i nuovi volumi di consumo di dati e renda il regolamento più adatto per il futuro.
Infine, rispetto alla proposta della Commissione, il relatore ritiene che vi sarebbe ancora margine sia per la concorrenza che per il recupero dei costi perfino con un limite tariffario all'ingrosso inferiore anche per le chiamate vocali. Il relatore ritiene invece che il limite tariffario per gli SMS sia adeguato. Il limite è ben fondato sulle condizioni del mercato in quanto l'uso di messaggi di testo ha registrato una diminuzione e viene lentamente sostituito da servizi basati su dati concorrenti.
Clausola di riesame
La Commissione propone di riesaminare i limiti tariffari ogni due anni dopo il 15 giugno 2017. Il relatore è d'accordo su tale riesame, in combinazione con la riduzione graduale proposta. Qualora dovesse risultare che i limiti tariffari fissati sono troppo elevati e perturbano il funzionamento dei mercati, distruggono gli attori del mercato e nuocciono alla concorrenza, o che i limiti sono fissati a un livello troppo basso e pregiudicano il recupero dei costi per gli operatori delle reti ospitanti, i limiti tariffari possono essere adeguati di conseguenza.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Norme sui mercati del roaming all'ingrosso |
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Riferimenti |
COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
15.6.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ITRE 4.7.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
IMCO 4.7.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
IMCO 13.7.2016 |
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Relatori Nomina |
Miapetra Kumpula-Natri 6.7.2016 |
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Esame in commissione |
5.9.2016 |
12.10.2016 |
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Approvazione |
29.11.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
54 5 1 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Michał Boni, Ian Duncan, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Luděk Niedermayer, Jens Rohde, Massimiliano Salini |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto |
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Deposito |
7.12.2016 |
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