RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

30.1.2017 - (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Simona Bonafè


Procedura : 2015/0272(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0593),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0013/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un uso accorto ed efficiente delle risorse naturali e promuovere i principi dell'economia circolare.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, l'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Motivazione

L'UE dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un'economia circolare pulita ed evitare il possibile, grave rischio di una futura perdita di fiducia dell'opinione pubblica e del mercato nei materiali riciclati creando un'eredità permanente. L'onere principale per gli operatori del riciclaggio è la presenza di sostanze pericolose nei materiali. L'attenzione dell'UE dovrebbe essere incentrata sull'eliminazione di tali sostanze pericolose dai prodotti e dai rifiuti, senza mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente con deroghe ai requisiti di sicurezza per talune classi di imprese o prodotti o a causa dell'impossibilità di identificare i materiali contaminati in futuro.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie ed è opportuno attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  Quando un materiale riciclato rientra nell'economia dopo aver ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Motivazione

Il regolamento REACH non si applica ai rifiuti, come indicato all'articolo 2, paragrafo 2:"I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento".

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e dell'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: l'industria, gli utenti e le autorità di regolamentazione.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(3)  I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di riferire in merito al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per il trattamento dei RAEE, come prevede la direttiva 2012/19/UE.

Emendamento     8

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(4)  La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica.

Motivazione

Al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati in tutta l'UE, la Commissione dovrebbe mettere a punto una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati in aggiunta ai metodi di calcolo comuni utilizzati per le tre direttive in esame.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e stimolare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale gerarchia si applica pertanto ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l'attuazione pratica di tali priorità.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti della normativa ambientale dell'Unione, in particolare i principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale di rifiuti.

Emendamento     12

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/53/CE riguardo alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di riutilizzo e recupero dei veicoli fuori uso, nonché della direttiva 2012/19/UE riguardo alla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di raccolta e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Motivazione

È necessario inserire il considerando standard relativo alle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Al fine di stabilire la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati per quanto concerne pile e accumulatori e i rifiuti di pile e accumulatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente."

"1.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente."

Motivazione

Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 1, 6 e 7.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

1 bis.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

1 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quater bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater bis.  La Commissione può includere nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

1 quinquies.  La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies bis.  Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. Particolare attenzione deve essere prestata alle spedizioni di veicoli usati che si sospetta siano veicoli fuori uso. A tal fine si applicano gli orientamenti n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 9 bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 22 bis

 

Dati

 

1.  I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

 

2.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati il formato per la comunicazione."

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)  all'articolo 23, il titolo è sostituito dal seguente:

Riesame

Relazioni e riesame

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera a

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

1.  Entro la fine del 2016, e successivamente ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis.  Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto. Il riesame tiene conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare e dell'evoluzione tecnica di nuovi tipi di pile che non utilizzano sostanze pericolose, in particolare metalli pesanti o di altro tipo o ioni metallici. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa."

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 bis bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 23 bis bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)  all'articolo 8, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti."

"Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri stabiliscono norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti."

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 bis)   all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e in linea con il mandato previsto nella direttiva 2012/19/UE, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2."

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

5 bis.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 5 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Gli Stati membri provvedono affinché siano comunicati i dati di tutti gli attori che raccolgono o trattano i RAEE. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

5 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 5 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quater bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater bis.  La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

5 quinquies.  La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies bis.  Durante il riesame di cui al paragrafo 5 quater, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. La Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 16 bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE."

  • [1]  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.
  • [2]  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

MOTIVAZIONE

La proposta in esame mira a semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri e ad allinearli alle disposizioni in materia di comunicazione contenute nella direttiva quadro sui rifiuti, nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e nella direttiva sulle discariche. La proposta intende inoltre allineare le disposizioni sulla comitatologia al trattato di Lisbona.

Il relatore concorda in linea generale con gli obiettivi della proposta e ritiene che per verificare la realizzazione degli stessi servano dati precisi e attendibili. Pertanto gli Stati membri dovrebbero innanzitutto adoperarsi per garantire l'efficacia della raccolta e della trasmissione dei dati alla Commissione. Gli emendamenti proposti mirano a incrementare la qualità dei dati introducendo un controllo della qualità nella direttiva sulle pile. La Commissione dovrebbe altresì mettere a punto una metodologia comune per la raccolta, l'organizzazione e il trattamento dei dati, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, allo scopo di garantire dati comparabili e di qualità. Gli emendamenti sono inoltre finalizzati ad assicurare che la Commissione continui a essere soggetta a un obbligo di valutazione e relazione riguardo all'attuazione delle direttive e al loro impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Nelle relazioni di valutazione la Commissione dovrebbe considerare se sia necessario procedere a un riesame degli elementi essenziali delle direttive, inclusi gli obiettivi, allo scopo di garantire che la legislazione continui a essere commisurata alle finalità perseguite. Le relazioni dovrebbero essere corredate da proposte legislative qualora emerga la necessità di apportare miglioramenti o di aumentare il livello di ambizione. Alcuni emendamenti sono inoltre finalizzati ad allineare il testo al nuovo accordo interistituzionale del 16 aprile 2016.

Considerando che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le pile e i veicoli fuori uso sono oggetto di una crescente domanda, che comporta la produzione di svariati rifiuti di prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita, i quali sono una fonte di materiali preziosi e scarsi, le tre direttive dovrebbero essere sottoposte a riesame completo nel prossimo futuro, nel contesto dell'economia circolare, sulla base di un'opportuna valutazione d'impatto e tenendo conto della progettazione ecocompatibile, della necessità di recuperare una maggiore quantità di materie prime secondarie, del progresso tecnologico nonché di altri obiettivi e iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (20.10.2016)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))

Relatore per parere: Pavel Telička

BREVE MOTIVAZIONE

Il 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto sull'economia circolare, comprendente un piano di azione per l'economia circolare e quattro proposte legislative sui rifiuti. Lo scopo della proposta legislativa in esame è di fissare obiettivi per la riduzione dei rifiuti, compresi obiettivi relativi alle discariche, al riutilizzo e al riciclaggio, da conseguire entro il 2030. La proposta presenta inoltre un percorso a lungo termine ambizioso e credibile per la gestione dei rifiuti e le attività di riciclaggio.

Sebbene la commissione ITRE abbia deciso di dividere il pacchetto in quattro fascicoli separati, questi sono strettamente interconnessi. Molte delle modifiche relative alle statistiche e alle definizioni di rifiuti sono presentate alla direttiva quadro sui rifiuti, mentre gli obiettivi e gli obblighi basati su tali definizioni o statistiche sono presentanti nell'ambito delle altre tre direttive. È pertanto necessario garantire la coerenza tra tutti i fascicoli.

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta rivista della Commissione poiché adotta un approccio più ampio, più olistico e anche più realistico. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è effettivamente fondamentale per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e una gestione efficiente dei rifiuti nell'UE. È indubbio che in tale ambito siano necessari ulteriori miglioramenti. Gli obiettivi proposti dalla Commissione devono essere ambiziosi e allo stesso tempo realistici e conseguibili per tutti gli Stati membri, altrimenti l'UE corre il rischio di andare incontro a una frammentazione del mercato interno e a uno sviluppo non inclusivo e conseguentemente diseguale in tale ambito. Una visione a lungo termine con obiettivi sufficientemente ambiziosi è la strada giusta da percorrere. Tuttavia il relatore nutre ancora dei dubbi riguardo alla metodologia utilizzata per la definizione degli obiettivi, indipendentemente dal fatto che siano adeguati o meno. Inoltre, dopo la raccolta di dati affidabili e confrontabili, sarà necessario rivedere gli obiettivi e i livelli di ambizione in modo adeguato. Il relatore si rammarica altresì per l'assenza, nell'intera proposta, di un'impostazione incentrata sull'istruzione e l'informazione, elementi che invece dovrebbero costituire il nucleo stesso della trasformazione.

L'obiettivo della proposta di direttiva recante modifica delle direttive relative a veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori nonché rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è di semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri. La posizione del relatore mira a semplificare la legislazione per gli Stati membri e le imprese, onde evitare che siano imposti loro ulteriori obblighi superflui, e a creare condizioni di parità tra gli operatori del mercato. Non è auspicabile introdurre una nuova regolamentazione aggiuntiva, ma occorre piuttosto favorire la creazione di un ambiente in cui le imprese possano applicare le soluzioni più ecologiche ed efficaci sotto il profilo dei costi, in linea con la strategia a lungo termine. Gli Stati membri devono creare condizioni adeguate, tra l'altro introducendo incentivi fiscali e sostenendo la simbiosi industriale, per garantire che i fabbricanti adempiano alle loro responsabilità. Il relatore si chiede tuttavia se la proposta della Commissione relativa a pile e accumulatori permetta di conseguire tali obiettivi.

Se l'UE intende davvero realizzare la transizione verso l'economia circolare, deve creare al suo interno infrastrutture adeguate e un mercato aperto per i trasporti e la gestione dei rifiuti. Tale obiettivo non è ancora stato raggiunto, e nel futuro questa situazione potrebbe ostacolare una gestione dei rifiuti efficiente nell'UE. Il relatore propone pertanto che la Commissione valuti se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa concernente le spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi ad essa correlati e accelerarne i tempi.

Un altro elemento importante del quadro in questione è costituito dal trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) oggetto di raccolta differenziata. Non ha senso provvedere alla raccolta differenziata dei RAEE se in seguito non è previsto un trattamento adeguato. Alcuni Stati membri dell'UE hanno già introdotto norme minime obbligatorie per il trattamento dei RAEE (serie EN 50625), e il relatore invita pertanto la Commissione ad adottare misure che rendano obbligatorio il rispetto delle norme EN 50625 per il trattamento dei RAEE.

Il relatore desidera altresì attirare l'attenzione sull'esportazione al di fuori dell'UE di prodotti considerati rifiuti elettronici e di materie prime secondarie (RAEE, rottami metallici, plastica, ecc.) L'UE dovrebbe concentrarsi non solo sul monitoraggio del trattamento e del riciclaggio di tali materiali al di fuori del suo territorio, come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, ma anche sull'esportazione illegale di tali materie prime verso i paesi terzi, che rappresenta innanzitutto una questione di applicazione della legislazione in vigore. La proposta della Commissione relativa alla legislazione sui rifiuti non costituisce il quadro opportuno per affrontare tali questioni; la Commissione dovrebbe tuttavia prenderle in considerazione in sede di revisione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e delle norme correlate nell'ottica di evitare le esportazioni al di fuori dell'UE, concentrandosi sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione in vigore. È positivo che la Commissione stia elaborando nuove proposte in settori quali la progettazione ecocompatibile o l'attuazione di talune direttive, il che potrebbe contribuire a ridurre l'esportazione illegale di rifiuti elettronici.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

visto il protocollo (n. 2) del TUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1)  La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un’economia più circolare, incrementare l'efficienza energetica e ridurre il livello di dipendenza dell'Unione.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie e occorre attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e all'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: il settore, gli utenti e le autorità di regolamentazione.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(3)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche definendo una metodologia armonizzata per la raccolta e il trattamento dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, che dovrebbe essere Eurostat, e sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati che dovrebbe essere basata su un modello armonizzato. La comunicazione affidabile di dati statistici confrontabili relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sullo stato di attuazione di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. L'utilizzo di operazioni di trattamento adeguate da parte soltanto di alcuni degli operatori degli impianti di trattamento dei RAEE rappresenta un rischio per l'ambiente. La direttiva 2012/19/UE1bis del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che la Commissione elabori norme comuni per il trattamento dei RAEE (serie EN 50625). Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione per rendere tali norme giuridicamente vincolanti.

 

_____________________

 

1bis Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo in vigore

Emendamento

(4)  La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

soppresso

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)   La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione. Tale gerarchia, pertanto, si applica a veicoli, pile e accumulatori fuori uso e ai rifiuti di pile e accumulatori e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere in considerazione le priorità della gerarchia dei rifiuti e assicura l'effettiva attuazione di tali priorità.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva è opportuno semplificare e rendere meno onerose le spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione, prevedendo procedure più semplici per le imprese e garantendo nel contempo il rispetto delle norme ambientali. La Commissione dovrebbe affrontare tale questione nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis.

 

______________

 

1 bisRegolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisito del diritto ambientale, in particolare il principio di prossimità, di priorità di recupero e di auto-sufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale dei rifiuti.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La presente direttiva è stata adottata tenendo in considerazione gli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma -1 (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

L'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 7."

"3.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché i produttori forniscano, in formato elettronico, informazioni per la demolizione per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato entro sei mesi dalla sua immissione sul mercato. Tali informazioni identificano, nella misura in cui siano richiesti dagli impianti di trattamento per ottemperare alle disposizioni della presente direttiva, i diversi componenti e materiali e l'ubicazione di tutte le sostanze pericolose nel veicolo, in particolare al fine di realizzare gli obiettivi stabiliti nell'articolo 7."

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 8 bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

1.  Al fine di contribuire agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri utilizzano adeguati strumenti economici o altre misure. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere agli strumenti economici o alle altre misure riportati nell'allegato II bis.

 

2.  Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti economici specifici o altre misure introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ... [inserire la data: diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.";

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 – paragrafi da 1 bis a 1 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. 5 ter.

1 bis.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono raccolti e trattati utilizzando la metodologia armonizzata per garantire che siano comparabili e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies, che sostiene gli obiettivi del riutilizzo e dei dati aperti. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. 5 ter.

1 ter.  I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

1 ter.  I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. La relazione di controllo della qualità è redatta conformemente al formato armonizzato.

1 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

1 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati, oltre alla disponibilità di dati aperti. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata a nove mesi dal primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, e successivamente ogni tre anni.

1 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

1 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia armonizzata per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione comparabile dei dati a norma del paragrafo 1 bis e il formato per la relazione di controllo di cui al paragrafo 1 ter. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Allegato II bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

È aggiunto l'allegato II bis, quale riportato nell'allegato I della presente direttiva.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1) All'articolo 15, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"1.  Il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1)."

"1.  Senza perdere di vista le priorità della gerarchia dei rifiuti e l’effetto del trasporto sull'ambiente, il trattamento e il riciclaggio possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione dei rifiuti di pile e accumulatori sia effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (1)."

 

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per prevenire la spedizione illegale dei rifiuti."

__________________

__________________

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

(1) GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 21 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 21 bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

1.  Per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri utilizzano adeguati strumenti economici o altre misure. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere agli strumenti economici o alle altre misure riportati nell'allegato IV bis.

 

2.  Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti economici specifici o altre misure introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ... [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni."

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 22 bis

 

Raccolta, trattamento e comunicazione dei dati

 

1.  I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

 

2.  La metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato della comunicazione sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.".

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(b bis)  al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

 

"b bis)  le evoluzioni delle misure adottate per il trattamento di tutti i rifiuti di pile o accumulatori, compresa una panoramica delle modalità di applicazione delle migliori tecniche disponibili."

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Allegato IV bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  è aggiunto l'allegato IV bis, quale riportato nell'allegato II della presente direttiva.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1)   l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza."

Gli Stati membri, fatte salve le prescrizioni della legislazione dell'Unione sul funzionamento corretto del mercato interno e sulla progettazione dei prodotti, compresa la direttiva 2009/125/CE, incoraggiano la cooperazione tra produttori, riparatori e operatori degli impianti di riciclaggio nonché misure volte a favorire la progettazione e la produzione di AEE, soprattutto al fine di agevolare la riparazione, il riutilizzo, lo smaltimento e il recupero dei RAEE, dei loro componenti e materiali e per scongiurare l'impiego nei prodotti di tecniche di obsolescenza programmata. In tale contesto, gli Stati membri adottano misure adeguate affinché siano applicati i requisiti di progettazione ecologica intesi a facilitare il riutilizzo e il trattamento di RAEE di cui alla direttiva 2009/125/CE e i produttori non impediscano, mediante specifiche della progettazione o dei processi di fabbricazione, la riparazione e il riutilizzo dei RAEE, a meno che tali caratteristiche specifiche della progettazione o processi di fabbricazione presentino vantaggi di primaria importanza, ad esempio in relazione alla protezione dell'ambiente e/o ai requisiti di sicurezza."

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 bis)   all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a)  siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano la disponibilità e l'accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;"

"(a)  siano istituiti sistemi che consentano ai detentori finali e ai distributori di rendere almeno gratuitamente tali rifiuti. Gli Stati membri assicurano l'elevata disponibilità e la semplice e regolare accessibilità dei centri di raccolta necessari, tenendo conto soprattutto della densità della popolazione;".

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 6 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 ter)  all'articolo 6 il titolo è sostituito dal seguente:

"Smaltimento e trasporto dei RAEE raccolti"

"Uso dei RAEE raccolti"

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quater)  all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

"2.  Gli Stati membri assicurano che la raccolta e il trasporto dei RAEE raccolti separatamente siano eseguiti in maniera da consentire condizioni ottimali per la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il confinamento delle sostanze pericolose.

Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo."

Al fine di ottimizzare la preparazione per il riutilizzo, gli Stati membri incoraggiano gli impianti o i centri di raccolta a prevedere, prima di ogni ulteriore trasferimento, a seconda dei casi, la separazione nei punti di raccolta dei RAEE da preparare per il riutilizzo da altri RAEE raccolti separatamente, in particolare concedendo l'accesso al personale dei centri di riutilizzo.

 

Visti l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti e l'effetto del trasporto sull'ambiente e fatta salva l'applicazione del principio di "responsabilità del produttore", si promuove l'accesso ai RAEE raccolti separatamente da operatori locali addetti alla riparazione e al riutilizzo.";

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quinquies)   all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.  Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII."

"3.  Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a loro nome o operatori terzi presenti sul mercato istituiscano sistemi per il recupero dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche disponibili e forniscano informazioni efficaci per il recupero presso stabilimenti o imprese che eseguono le operazioni di trattamento. I produttori possono istituire tali sistemi a titolo individuale o collettivo. Gli Stati membri provvedono a che gli enti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato VIII."

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 sexies)  all'articolo 8, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri possono stabilire norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti.

"Ai fini della protezione ambientale, gli Stati membri stabiliscono norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti e provvedono alla loro pubblicazione.";

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 septies)  all'articolo 8, paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 octies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 octies)  all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

"Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità, basate in particolare sulla serie EN 50625 di norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee, conformemente al mandato stabilito nella direttiva 2012/19/UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto -1 nonies (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 10 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 nonies) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  L'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (2)."

"1.  Senza perdere di vista le priorità della gerarchia dei rifiuti e l’effetto del trasporto sull'ambiente, l'operazione di trattamento può anche essere effettuata al di fuori dello Stato membro in questione o dell'Unione, a condizione che la spedizione di RAEE sia conforme al regolamento (CE) n. 1013/2006 e al regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (2).

 

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per prevenire la spedizione illegale dei rifiuti."

_________________

____________________

(2) GU L 316 del 4.12.2007, pag.6.

(2) GU L 316 del 4.12.2007, pag.6.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 – paragrafi da 5 bis a 5 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. 5 ter.

5 bis.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono raccolti, trattati e trasmessi utilizzando la metodologia armonizzata e secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies, che sostiene gli obiettivi del riutilizzo e dei dati aperti. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. 5 ter.

5 ter.  I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

5 ter.  I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. La relazione di controllo della qualità è redatta conformemente al formato armonizzato.

5 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

5 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati, così come la disponibilità di dati aperti. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata a nove mesi dal primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri, e successivamente ogni tre anni.

5 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

5 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia armonizzata per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis e il formato per la relazione di controllo di cui al paragrafo 5 ter. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 17 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 17 bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

1.   Per contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri utilizzano adeguati strumenti economici o altre misure. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere agli strumenti economici o alle altre misure riportati nell'allegato X bis.

 

2.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti economici specifici o altre misure introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ... [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni."

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Allegato X bis.

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  è aggiunto l'allegato X bis, quale riportato nell'allegato III della presente direttiva.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Allegato I (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Allegato II bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato I

 

Alla direttiva 2000/53/CE è aggiunto il seguente allegato II bis:

 

"Allegato II bis

 

Strumenti per promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a un'economia circolare

 

1.   Strumenti economici:

 

1.1.  aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

 

1.2.  introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento

 

1.3.  regimi di sostegno diretto dei prezzi per promuovere il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

 

1.4.  internalizzazione delle esternalità positive e negative connesse al riciclaggio e alle materie prime essenziali;

 

1.5.  introduzione di un'aliquota IVA ridotta o pari a zero sulla riparazione, sui materiali per la riparazione e sulla vendita dei prodotti di seconda mano;

 

1.6.  estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

 

1.7.  imposte verdi o tariffe per lo smaltimento avanzato da applicare ai prodotti per i quali non sono in vigore programmi di responsabilità estesa dei produttori;

 

1.8.  misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

 

1.9.  aiuti agli investimenti nei progetti che promuovono l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

 

1.10  estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

 

1.11.  sistemi di cauzione-rimborso e di altro tipo che incentivano i produttori di rifiuti urbani e gli operatori economici a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che producono;

 

1.12.  incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

 

1.13.  misure a sostegno dell'espansione dei settori del riutilizzo;

 

1.14.  criteri per gli appalti pubblici verdi che promuovano la gerarchia dei rifiuti;

 

1.15.  misure che elimino progressivamente le sovvenzioni dannose non coerenti con la gerarchia dei rifiuti;

 

1.16.  incentivi che promuovono la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che non generano rifiuti, quali beni riparabili.

 

2.  Altre misure:

 

2.1.  divieti specifici sull'incenerimento dei rifiuti riciclabili;

 

2.2.  restrizioni alla commercializzazione di prodotti e imballaggi monouso e non riciclabili;

 

2.3.  misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

 

2.4.  misure che comprendono rimborsi d'imposta e/o esenzioni fiscali;

 

2.5.  misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

 

2.6.  misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d’interesse rilevanti;

 

2.7.  utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

 

2.8.  uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei al fine di finanziare la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;

 

2.9.  creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, le parti sociali, le autorità locali e anche gli Stati membri;

 

2.10.  introduzione di un contenuto riciclato minimo nei prodotti;

 

2.11.  eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Allegato II (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Allegato IV bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato II

 

Alla direttiva 2006/66/CE è aggiunto il seguente allegato IV bis:

 

"Allegato IV bis

 

Strumenti per promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a un'economia circolare

 

1.   Strumenti economici:

 

1.1.  aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

 

1.2.  introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento

 

1.3.  regimi di sostegno diretto dei prezzi per promuovere il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

 

1.4.  internalizzazione delle esternalità positive e negative connesse al riciclaggio e alle materie prime essenziali;

 

1.5.  introduzione di un'aliquota IVA ridotta o pari a zero sulla riparazione, sui materiali per la riparazione e sulla vendita dei prodotti di seconda mano;

 

1.6.  estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

 

1.7.  imposte verdi o tariffe per lo smaltimento avanzato da applicare ai prodotti per i quali non sono in vigore programmi di responsabilità estesa dei produttori;

 

1.8.  misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

 

1.9.  aiuti agli investimenti nei progetti che promuovono l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

 

1.10  estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

 

1.11.  sistemi di cauzione-rimborso e di altro tipo che incentivano i produttori di rifiuti urbani e gli operatori economici a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che producono;

 

1.12.  incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

 

1.13.  misure a sostegno dell'espansione dei settori del riutilizzo;

 

1.14.  criteri per gli appalti pubblici verdi che promuovano la gerarchia dei rifiuti;

 

1.15.  misure che elimino progressivamente le sovvenzioni dannose non coerenti con la gerarchia dei rifiuti;

 

1.16.  incentivi che promuovono la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che non generano rifiuti, quali beni riparabili.

 

2.  Altre misure:

 

2.1.  divieti specifici sull'incenerimento dei rifiuti riciclabili;

 

2.2.  restrizioni alla commercializzazione di prodotti e imballaggi monouso e non riciclabili;

 

2.3.  misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

 

2.4.  misure che comprendono rimborsi d'imposta e/o esenzioni fiscali;

 

2.5.  misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

 

2.6.  misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d’interesse rilevanti;

 

2.7.  utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

 

2.8.  uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei al fine di finanziare la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;

 

2.9.  creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, le parti sociali, le autorità locali e anche gli Stati membri;

 

2.10.  introduzione di un contenuto riciclato minimo nei prodotti;

 

2.11.  eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Allegato III (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Allegato X bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Allegato III

 

Alla direttiva 2012/19/UE è aggiunto il seguente allegato X bis:

 

"Allegato X bis

 

Strumenti per promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a un'economia circolare

 

1.   Strumenti economici:

 

1.1.  aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti, altri);

 

1.2.  introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento

 

1.3.  regimi di sostegno diretto dei prezzi per promuovere il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

 

1.4.  internalizzazione delle esternalità positive e negative connesse al riciclaggio e alle materie prime essenziali;

 

1.5.  introduzione di un'aliquota IVA ridotta o pari a zero sulla riparazione, sui materiali per la riparazione e sulla vendita dei prodotti di seconda mano;

 

1.6.  estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

 

1.7.  imposte verdi o tariffe per lo smaltimento avanzato da applicare ai prodotti per i quali non sono in vigore programmi di responsabilità estesa dei produttori;

 

1.8.  misure intese a migliorare l'efficienza dei costi dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

 

1.9.  aiuti agli investimenti nei progetti che promuovono l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

 

1.10  estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

 

1.11.  sistemi di cauzione-rimborso e di altro tipo che incentivano i produttori di rifiuti urbani e gli operatori economici a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che producono;

 

1.12.  incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

 

1.13.  misure a sostegno dell'espansione dei settori del riutilizzo;

 

1.14.  criteri per gli appalti pubblici verdi che promuovano la gerarchia dei rifiuti;

 

1.15.  misure che elimino progressivamente le sovvenzioni dannose non coerenti con la gerarchia dei rifiuti;

 

1.16.  incentivi che promuovono la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che non generano rifiuti, quali beni riparabili.

 

2.  Altre misure:

 

2.1.  divieti specifici sull'incenerimento dei rifiuti riciclabili;

 

2.2.  restrizioni alla commercializzazione di prodotti e imballaggi monouso e non riciclabili;

 

2.3.  misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

 

2.4.  misure che comprendono rimborsi d'imposta e/o esenzioni fiscali;

 

2.5.  misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

 

2.6.  misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d’interesse rilevanti;

 

2.7.  utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi;

 

2.8.  uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei al fine di finanziare la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;

 

2.9.  creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, le parti sociali, le autorità locali e anche gli Stati membri;

 

2.10.  introduzione di un contenuto riciclato minimo nei prodotti;

 

2.11.  eventuali misure alternative o aggiuntive miranti a conseguire lo stesso scopo."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Riferimenti

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

14.12.2015

Relatore per parere

       Nomina

Pavel Telička

2.2.2016

Esame in commissione

14.6.2016

 

 

 

Approvazione

13.10.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

55

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Riferimenti

COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.12.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Relatori

       Nomina

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Esame in commissione

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Approvazione

24.1.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Deposito

30.1.2017