RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
30.1.2017 - (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Simona Bonafè
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0593),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0013/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare. |
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un uso accorto ed efficiente delle risorse naturali e promuovere i principi dell'economia circolare. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, l'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
L'UE dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un'economia circolare pulita ed evitare il possibile, grave rischio di una futura perdita di fiducia dell'opinione pubblica e del mercato nei materiali riciclati creando un'eredità permanente. L'onere principale per gli operatori del riciclaggio è la presenza di sostanze pericolose nei materiali. L'attenzione dell'UE dovrebbe essere incentrata sull'eliminazione di tali sostanze pericolose dai prodotti e dai rifiuti, senza mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente con deroghe ai requisiti di sicurezza per talune classi di imprese o prodotti o a causa dell'impossibilità di identificare i materiali contaminati in futuro. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie ed è opportuno attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 1 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(1 quater) Quando un materiale riciclato rientra nell'economia dopo aver ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Il regolamento REACH non si applica ai rifiuti, come indicato all'articolo 2, paragrafo 2:"I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né miscele, né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento". | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e dell'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: l'industria, gli utenti e le autorità di regolamentazione. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. |
(3) I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di riferire in merito al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per il trattamento dei RAEE, come prevede la direttiva 2012/19/UE. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica. |
(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica. | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Al fine di migliorare la qualità e l'affidabilità dei dati in tutta l'UE, la Commissione dovrebbe mettere a punto una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati in aggiunta ai metodi di calcolo comuni utilizzati per le tre direttive in esame. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e stimolare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(4 ter) La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale gerarchia si applica pertanto ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l'attuazione pratica di tali priorità. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti della normativa ambientale dell'Unione, in particolare i principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale di rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/53/CE riguardo alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di riutilizzo e recupero dei veicoli fuori uso, nonché della direttiva 2012/19/UE riguardo alla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di raccolta e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. | ||||||||||||||||||||||||
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1 bis Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | ||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
È necessario inserire il considerando standard relativo alle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(7 ter) Al fine di stabilire la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati per quanto concerne pile e accumulatori e i rifiuti di pile e accumulatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma -1 (nuovo) Direttiva 2000/53/CE Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | |||||||||||||||||||||||||
Per garantire coerenza e certezza del diritto nella legislazione europea in materia di rifiuti è assolutamente necessario inserire un riferimento alla gerarchia dei rifiuti negli articoli 1, 6 e 7. | |||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 quater | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 quater bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Articolo 22 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 – lettera -a (nuova) Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 – titolo | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 – lettera a Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 bis bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 bis | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 quater | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 quater bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafo 5 quinquies bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
La proposta in esame mira a semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri e ad allinearli alle disposizioni in materia di comunicazione contenute nella direttiva quadro sui rifiuti, nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e nella direttiva sulle discariche. La proposta intende inoltre allineare le disposizioni sulla comitatologia al trattato di Lisbona.
Il relatore concorda in linea generale con gli obiettivi della proposta e ritiene che per verificare la realizzazione degli stessi servano dati precisi e attendibili. Pertanto gli Stati membri dovrebbero innanzitutto adoperarsi per garantire l'efficacia della raccolta e della trasmissione dei dati alla Commissione. Gli emendamenti proposti mirano a incrementare la qualità dei dati introducendo un controllo della qualità nella direttiva sulle pile. La Commissione dovrebbe altresì mettere a punto una metodologia comune per la raccolta, l'organizzazione e il trattamento dei dati, in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica, allo scopo di garantire dati comparabili e di qualità. Gli emendamenti sono inoltre finalizzati ad assicurare che la Commissione continui a essere soggetta a un obbligo di valutazione e relazione riguardo all'attuazione delle direttive e al loro impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Nelle relazioni di valutazione la Commissione dovrebbe considerare se sia necessario procedere a un riesame degli elementi essenziali delle direttive, inclusi gli obiettivi, allo scopo di garantire che la legislazione continui a essere commisurata alle finalità perseguite. Le relazioni dovrebbero essere corredate da proposte legislative qualora emerga la necessità di apportare miglioramenti o di aumentare il livello di ambizione. Alcuni emendamenti sono inoltre finalizzati ad allineare il testo al nuovo accordo interistituzionale del 16 aprile 2016.
Considerando che le apparecchiature elettriche ed elettroniche, le pile e i veicoli fuori uso sono oggetto di una crescente domanda, che comporta la produzione di svariati rifiuti di prodotti giunti alla fine del loro ciclo di vita, i quali sono una fonte di materiali preziosi e scarsi, le tre direttive dovrebbero essere sottoposte a riesame completo nel prossimo futuro, nel contesto dell'economia circolare, sulla base di un'opportuna valutazione d'impatto e tenendo conto della progettazione ecocompatibile, della necessità di recuperare una maggiore quantità di materie prime secondarie, del progresso tecnologico nonché di altri obiettivi e iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare.
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (20.10.2016)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))
Relatore per parere: Pavel Telička
BREVE MOTIVAZIONE
Il 2 dicembre 2015 la Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto sull'economia circolare, comprendente un piano di azione per l'economia circolare e quattro proposte legislative sui rifiuti. Lo scopo della proposta legislativa in esame è di fissare obiettivi per la riduzione dei rifiuti, compresi obiettivi relativi alle discariche, al riutilizzo e al riciclaggio, da conseguire entro il 2030. La proposta presenta inoltre un percorso a lungo termine ambizioso e credibile per la gestione dei rifiuti e le attività di riciclaggio.
Sebbene la commissione ITRE abbia deciso di dividere il pacchetto in quattro fascicoli separati, questi sono strettamente interconnessi. Molte delle modifiche relative alle statistiche e alle definizioni di rifiuti sono presentate alla direttiva quadro sui rifiuti, mentre gli obiettivi e gli obblighi basati su tali definizioni o statistiche sono presentanti nell'ambito delle altre tre direttive. È pertanto necessario garantire la coerenza tra tutti i fascicoli.
Il relatore per parere accoglie con favore la proposta rivista della Commissione poiché adotta un approccio più ampio, più olistico e anche più realistico. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è effettivamente fondamentale per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e una gestione efficiente dei rifiuti nell'UE. È indubbio che in tale ambito siano necessari ulteriori miglioramenti. Gli obiettivi proposti dalla Commissione devono essere ambiziosi e allo stesso tempo realistici e conseguibili per tutti gli Stati membri, altrimenti l'UE corre il rischio di andare incontro a una frammentazione del mercato interno e a uno sviluppo non inclusivo e conseguentemente diseguale in tale ambito. Una visione a lungo termine con obiettivi sufficientemente ambiziosi è la strada giusta da percorrere. Tuttavia il relatore nutre ancora dei dubbi riguardo alla metodologia utilizzata per la definizione degli obiettivi, indipendentemente dal fatto che siano adeguati o meno. Inoltre, dopo la raccolta di dati affidabili e confrontabili, sarà necessario rivedere gli obiettivi e i livelli di ambizione in modo adeguato. Il relatore si rammarica altresì per l'assenza, nell'intera proposta, di un'impostazione incentrata sull'istruzione e l'informazione, elementi che invece dovrebbero costituire il nucleo stesso della trasformazione.
L'obiettivo della proposta di direttiva recante modifica delle direttive relative a veicoli fuori uso, pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori nonché rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è di semplificare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri. La posizione del relatore mira a semplificare la legislazione per gli Stati membri e le imprese, onde evitare che siano imposti loro ulteriori obblighi superflui, e a creare condizioni di parità tra gli operatori del mercato. Non è auspicabile introdurre una nuova regolamentazione aggiuntiva, ma occorre piuttosto favorire la creazione di un ambiente in cui le imprese possano applicare le soluzioni più ecologiche ed efficaci sotto il profilo dei costi, in linea con la strategia a lungo termine. Gli Stati membri devono creare condizioni adeguate, tra l'altro introducendo incentivi fiscali e sostenendo la simbiosi industriale, per garantire che i fabbricanti adempiano alle loro responsabilità. Il relatore si chiede tuttavia se la proposta della Commissione relativa a pile e accumulatori permetta di conseguire tali obiettivi.
Se l'UE intende davvero realizzare la transizione verso l'economia circolare, deve creare al suo interno infrastrutture adeguate e un mercato aperto per i trasporti e la gestione dei rifiuti. Tale obiettivo non è ancora stato raggiunto, e nel futuro questa situazione potrebbe ostacolare una gestione dei rifiuti efficiente nell'UE. Il relatore propone pertanto che la Commissione valuti se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa concernente le spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi ad essa correlati e accelerarne i tempi.
Un altro elemento importante del quadro in questione è costituito dal trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) oggetto di raccolta differenziata. Non ha senso provvedere alla raccolta differenziata dei RAEE se in seguito non è previsto un trattamento adeguato. Alcuni Stati membri dell'UE hanno già introdotto norme minime obbligatorie per il trattamento dei RAEE (serie EN 50625), e il relatore invita pertanto la Commissione ad adottare misure che rendano obbligatorio il rispetto delle norme EN 50625 per il trattamento dei RAEE.
Il relatore desidera altresì attirare l'attenzione sull'esportazione al di fuori dell'UE di prodotti considerati rifiuti elettronici e di materie prime secondarie (RAEE, rottami metallici, plastica, ecc.) L'UE dovrebbe concentrarsi non solo sul monitoraggio del trattamento e del riciclaggio di tali materiali al di fuori del suo territorio, come previsto dalla direttiva quadro sui rifiuti, ma anche sull'esportazione illegale di tali materie prime verso i paesi terzi, che rappresenta innanzitutto una questione di applicazione della legislazione in vigore. La proposta della Commissione relativa alla legislazione sui rifiuti non costituisce il quadro opportuno per affrontare tali questioni; la Commissione dovrebbe tuttavia prenderle in considerazione in sede di revisione del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e delle norme correlate nell'ottica di evitare le esportazioni al di fuori dell'UE, concentrandosi sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione in vigore. È positivo che la Commissione stia elaborando nuove proposte in settori quali la progettazione ecocompatibile o l'attuazione di talune direttive, il che potrebbe contribuire a ridurre l'esportazione illegale di rifiuti elettronici.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Visto 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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visto il protocollo (n. 2) del TUE sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare. |
(1) La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un’economia più circolare, incrementare l'efficienza energetica e ridurre il livello di dipendenza dell'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie e occorre attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e all'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: il settore, gli utenti e le autorità di regolamentazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. |
(3) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche definendo una metodologia armonizzata per la raccolta e il trattamento dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, che dovrebbe essere Eurostat, e sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati che dovrebbe essere basata su un modello armonizzato. La comunicazione affidabile di dati statistici confrontabili relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sullo stato di attuazione di cui alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. L'utilizzo di operazioni di trattamento adeguate da parte soltanto di alcuni degli operatori degli impianti di trattamento dei RAEE rappresenta un rischio per l'ambiente. La direttiva 2012/19/UE1bis del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che la Commissione elabori norme comuni per il trattamento dei RAEE (serie EN 50625). Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione per rendere tali norme giuridicamente vincolanti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1bis Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo in vigore |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione. Tale gerarchia, pertanto, si applica a veicoli, pile e accumulatori fuori uso e ai rifiuti di pile e accumulatori e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere in considerazione le priorità della gerarchia dei rifiuti e assicura l'effettiva attuazione di tali priorità. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva è opportuno semplificare e rendere meno onerose le spedizioni di rifiuti all'interno dell'Unione, prevedendo procedure più semplici per le imprese e garantendo nel contempo il rispetto delle norme ambientali. La Commissione dovrebbe affrontare tale questione nel contesto della revisione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bisRegolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5 ter) Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisito del diritto ambientale, in particolare il principio di prossimità, di priorità di recupero e di auto-sufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale dei rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) La presente direttiva è stata adottata tenendo in considerazione gli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma -1 (nuovo) Direttiva 2000/53/CE Articolo 8 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma -1 bis (nuovo) Direttiva 2000/53/CE Articolo 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 2000/53/CE Articolo 9 – paragrafi da 1 bis a 1 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo) Direttiva 2000/53/CE Allegato II bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Articolo 15 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Articolo 21 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Articolo 22 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2006/66/CE Articolo 23 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Allegato IV bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 ter (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 6 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 quater (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 6 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 quinquies (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 8 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 sexies (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 septies (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 octies (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto -1 nonies (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 10 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b Direttiva 2012/19/UE Articolo 16 – paragrafi da 5 bis a 5 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Articolo 17 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Allegato X bis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Allegato I (nuovo) Direttiva 2000/53/CE Allegato II bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva Allegato II (nuovo) Direttiva 2006/66/CE Allegato IV bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Allegato III (nuovo) Direttiva 2012/19/UE Allegato X bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche |
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Riferimenti |
COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 14.12.2015 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 14.12.2015 |
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Relatore per parere Nomina |
Pavel Telička 2.2.2016 |
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Esame in commissione |
14.6.2016 |
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Approvazione |
13.10.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
55 10 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Pilar Ayuso, Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Cornelia Ernst, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki |
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche |
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Riferimenti |
COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
2.12.2015 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 14.12.2015 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ITRE 14.12.2015 |
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Relatori Nomina |
Simona Bonafè 22.12.2015 |
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Esame in commissione |
15.6.2016 |
29.9.2016 |
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Approvazione |
24.1.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
58 7 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Nicola Caputo, Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens |
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Deposito |
30.1.2017 |
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