RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Simona Bonafè
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0596),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0385/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016[1],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016[2],
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0029/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-1) In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante sottolineare il contesto più ampio della transizione verso un'economia circolare e mettere in evidenza l'opportunità che la revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio offre nel promuovere tale transizione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando -1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(-1 bis) La gestione dei rifiuti dovrebbe essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis offre un'opportunità in tal senso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante sottolineare il contesto più ampio della transizione verso un'economia circolare e mettere in evidenza l'opportunità che la revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio offre nel promuovere tale transizione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare. |
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta ed efficiente delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate e fornire nuove opportunità economiche e competitività a lungo termine. Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in un modo che preservi le risorse e funga da "anello mancante". Un uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1 bis) Un incentivo politico e sociale a promuovere il recupero e il riciclaggio in quanto modi sostenibili di gestione delle risorse naturali nell'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e applicare con rigore l'approccio secondo cui la prevenzione è da privilegiare rispetto al riciclaggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un'economia circolare non può funzionare senza una produzione pulita. Le sostanze tossiche dovrebbero essere evitate in fase di progettazione in modo che i prodotti e i materiali possano muoversi in un circuito chiuso senza pregiudicare la qualità dei materiali, la salute dei cittadini e dei lavoratori e l'ambiente. Ciò presuppone un cambiamento nell'approccio alle sostanze tossiche grazie al quale, in un'economia circolare, le sostanze tossiche non danneggino i processi di riutilizzo, riparazione e riciclaggio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1 ter) Il getto di piccoli rifiuti e lo smaltimento inadeguato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti negativi sia sull'ambiente marino che sull'economia dell'Unione e pongono rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli oggetti che più comunemente inquinano le spiagge figurano molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull'ambiente e influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'ambiente marino sovvertono l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto rendono impossibile la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento inadeguato. Per ridurre il contributo sproporzionato dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, dovrebbe essere fissato un obiettivo vincolante, sostenuto dall'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economica circolare. |
(2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un'economica circolare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2 bis) Dovrebbero essere fissati obiettivi quantitativi distinti per il riutilizzo, che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a conseguire, per promuovere gli imballaggi riutilizzabili, contribuendo a creare posti di lavoro e a risparmiare risorse. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2 ter) L'aumento del riutilizzo degli imballaggi può permettere di ridurre il costo globale all'interno della catena di approvvigionamento e l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'introduzione sul mercato di imballaggi riutilizzabili che siano riciclabili a fine vita. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(2 quater) In determinate situazioni, quali il servizio di ristorazione, gli imballaggi monouso sono necessari per garantire l'igiene del prodotto alimentare e la salute e sicurezza dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione delle misure di prevenzione e promuovere un maggiore accesso al riciclaggio per tali imballaggi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le misure di prevenzione devono tenere conto della necessità di dare la priorità all'igiene degli alimenti e alla salute e alla sicurezza dei consumatori. In talune situazioni l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori non consentono di utilizzare tipi di imballaggio riutilizzabili, ad esempio per i pasti da asporto. D'altro canto, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per sostenere la raccolta a domicilio di tali imballaggi e il loro riciclaggio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 applicabile ai rifiuti in generale. |
(3) Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, senza pregiudicare la specificità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE applicabile ai rifiuti in generale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È fondamentale garantire la coerenza tra tutta la legislazione dell'UE in materia di rifiuti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. |
(4) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 bis) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovere materiali riciclati di elevata qualità. Per tali motivi gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio basato sul ciclo di vita allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero poter usare le misure elencate nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE. Inoltre, l'impegno a favore della prevenzione dei rifiuti non dovrebbe compromettere la funzione degli imballaggi di mantenere l'igiene e la sicurezza per i consumatori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 ter) Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari e fiscali miranti alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali. Tali misure dovrebbero far parte di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio in tutti gli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il ruolo degli Stati membri è fondamentale per garantire la transizione verso l'economia circolare ed è importante che essi prevedano incentivi adeguati di tipo finanziario, fiscale e normativo per favorire la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, in linea con gli obiettivi previsti dalla presente direttiva. Le misure intraprese dovrebbero essere parte di specifici programmi di gestione e di prevenzione dei rifiuti di imballaggio all'interno di tutti gli Stati membri. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 4 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 quater) Nella grande maggioranza dei casi la messa a disposizione di imballaggi non dipende né è scelta dal consumatore, bensì dal produttore. I regimi per la responsabilità estesa del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano la restituzione e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti nonché il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 4 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 quinquies) Al fine di stimolare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e ridurre il loro impatto sull'ambiente, promuovendo nel contempo materiali riciclati di elevata qualità, i requisiti essenziali e l'allegato II della presente direttiva dovrebbero essere rivisti, e se necessario modificati, per rafforzare i requisiti che miglioreranno la progettazione per il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità degli imballaggi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 4 sexies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 sexies) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero prevedere una sensibilizzazione pubblica, sotto forma di vari incentivi e benefici derivanti dai prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che promuoverà gli investimenti nel settore dei prodotti riciclati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 4 septies (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(4 septies) La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime. Il miglioramento delle condizioni di mercato per i bioimballaggi riciclabili e per gli imballaggi biodegradabili compostabili e la revisione della normativa esistente che ostacola l'uso di tali materiali offrono l'opportunità di stimolare ulteriormente la ricerca e l'innovazione e di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita, e di sostenere maggiormente il riciclaggio organico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"15 e alla creazione di un'economia circolare. |
(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"15 e alla creazione di un'economia circolare, senza pregiudicare la legislazione in materia di sicurezza alimentare, salute dei consumatori e materiali a contatto con gli alimenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 COM(2013) 442. |
15 COM(2013) 442. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare le sostanze pericolose dai prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, un'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'UE dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un'economia circolare pulita ed evitare il principale rischio possibile di una perdita futura di fiducia del pubblico e del mercato nei materiali riciclati che crei un'eredità infinita. L'onere principale a carico degli operatori del riciclaggio è la presenza di sostanze pericolose nei materiali. L'attenzione dell'UE dovrebbe essere incentrata sull'eliminazione di tali sostanze pericolose dai prodotti e dai rifiuti, senza mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente con deroghe ai requisiti di sicurezza per talune classi di imprese o prodotti o a causa dell'impossibilità di identificare i materiali contaminati in futuro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 ter) Quando un materiale riciclato rientra nell'economia poiché ha ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento REACH non si applica ai rifiuti, come indicato al suo articolo 2, paragrafo 2: "I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né miscele né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Considerando 5 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 quater) La differenza tra i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale è sostanziale. Per ottenere un quadro chiaro e accurato di entrambi i flussi di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito separatamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attualmente il Belgio è l'unico Stato membro dotato di un sistema di raccolta e di comunicazione separato per i rifiuti di imballaggio di origine domestica e quelli di origine industriale e commerciale. Riteniamo che si tratti di un esempio di migliori prassi che dovrebbe essere riprodotto a livello di UE. Il quadro economico degli imballaggi domestici differisce considerevolmente da quello degli imballaggi commerciali e industriali: 1) si trattano prodotti diversi e quindi si richiedono imballaggi diversi, il che conduce a flussi di rifiuti diversi; 2) la dimensione commerciale è diversa (di tipo "B-to-B", da impresa a impresa, per gli imballaggi commerciali e industriali, e di tipo "B-to-C", da impresa a consumatore, per gli imballaggi domestici); 3) i volumi dei due flussi sono nettamente diversi. Queste sono le tre ragioni più preminenti per operare una distinzione chiara tra i due flussi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti. |
(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti e il riciclaggio. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per la costruzione delle installazioni e degli impianti di trattamento dei rifiuti necessari per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio onde evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti e fissare incentivi agli investimenti a favore di infrastrutture innovative di gestione dei rifiuti per il riciclaggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(6 bis) Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili che contribuirebbe a collegare l'industria dei rifiuti ad altri settori e a sostenere le simbiosi industriali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE. |
(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE del Consiglio 1 bis, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 bis Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli obiettivi di riciclaggio continuano ad essere una leva fondamentale per consentire la transizione verso un'economia circolare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio. |
(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e nell'economia circolare, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e concepire tali strategie e piani di investimento in modo che siano incentrati innanzitutto sulla promozione della prevenzione e del riutilizzo dei rifiuti, seguiti dal riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(9 bis) Le disposizioni relative all'aumento degli obiettivi di riciclaggio a partire dal 2030 dovrebbero essere riviste alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione della presente direttiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Considerando 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) Occorrerebbe stabilire obiettivi di riciclaggio distinti per metalli ferrosi e alluminio al fine di ottenere importanti benefici economici e ambientali, perché ciò comporterebbe un maggior riciclaggio dell'alluminio con risparmi significativi in termini di energia e anidride carbonica. L'obiettivo attuale di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio degli imballaggi di metallo dovrebbe pertanto essere suddiviso in obiettivi distinti per i due tipi di rifiuti citati. |
(10) Occorrerebbe stabilire obiettivi di riciclaggio distinti per metalli ferrosi e alluminio al fine di ottenere importanti benefici economici e ambientali, perché ciò comporterebbe un maggior riciclaggio dei metalli con risparmi significativi in termini di energia e anidride carbonica. L'obiettivo attuale di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio degli imballaggi di metallo dovrebbe pertanto essere suddiviso in obiettivi distinti per i due tipi di rifiuti citati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiettivi distinti non contribuiscono soltanto a migliorare i tassi di riciclaggio dell'alluminio ma anche quelli dell'acciaio. È quindi opportuno utilizzare il termine "metalli" invece di "alluminio". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati. |
(11) Al fine di garantire un calcolo uniforme dei dati sugli obiettivi di riciclaggio, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sulla determinazione dei gestori del riciclaggio, nonché sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati. Una volta adottata tale metodologia armonizzata, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, per calcolare se gli obiettivi di riciclaggio sono stati conseguiti, di tener conto del riciclaggio dei metalli che avviene in concomitanza dell'incenerimento o del coincenerimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati. |
(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sul riciclaggio è essenziale stabilire norme comuni sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Il calcolo del conseguimento degli obiettivi dovrebbe basarsi su un unico metodo armonizzato che impedisca di comunicare i rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati. A tal fine, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. |
(14) I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica. |
(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, messa a punto dalla Commissione in cooperazione con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(16 bis) Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Considerando 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(17) Al fine di integrare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle norme sul calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, a determinate deroghe riguardanti i livelli massimi di concentrazione di metalli pesanti in taluni materiali riciclati, ai circuiti di produzione e ai tipi di imballaggio, alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato della comunicazione dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio nonché alle modifiche dell'elenco di esempi illustrativi sulla definizione di imballaggio e alle eventuali difficoltà tecniche incontrate nell'applicazione della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva Considerando 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 94/62/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d, e all'articolo 19. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16. |
(18) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adattare ai progressi tecnici e scientifici il sistema di identificazione riguardante la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 94/62/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). |
16 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(21 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di requisiti di alto livello in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori dell'Unione, in linea con la legislazione esistente dell'UE, e in conformità con i rischi specifici affrontati dai lavoratori in alcuni settori produttivi, di riciclaggio e gestione dei rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 1 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negli obiettivi è importante sottolineare la rilevanza della presente direttiva per la transizione verso un'economia circolare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punti da 3 a 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viene ripristinata la definizione di "riutilizzo". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera a Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La raccolta differenziata e la cernita di tutti i tipi di imballaggi deve essere resa obbligatoria e non soltanto incentivata. Gli imballaggi che non sono raccolti in modo differenziato e sottoposti a cernita non vengono riciclati. Solo introducendo un chiaro obbligo giuridico di raccolta differenziata e di cernita per tutti i tipi di imballaggio sarà possibile garantire che tutti i materiali di imballaggio riciclabili abbiano accesso ai sistemi di raccolta e di riciclaggio. Imporre agli Stati membri di istituire sistemi di raccolta e di cernita per tutti gli imballaggi è necessario anche per garantire una fornitura costante di materiali riciclabili e, di conseguenza, uno scenario prevedibile per l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie e nelle infrastrutture esistenti e nuove di raccolta e cernita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera c Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gli Stati Membri devono incoraggiare l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti di imballaggio riciclati per la produzione degli imballaggi e di altri prodotti, migliorando le condizioni di mercato per tali materiali e rivedendo la legislazione esistente che impedisce l'utilizzo di tali materiali, nonché incentivando l'utilizzo delle materie prime secondarie e promuovendo materiali che, una volta riciclati, non creano danni alla salute umana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafi 5, 8 e 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per garantire uniformità nell'applicazione di quanto previsto al paragrafo 1 della presente direttiva, la Commissione deve adottare atti delegati che stabiliscano i requisiti minimi di qualità e operativi per la determinazione dei gestori finali del riciclaggio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Parlamento europeo, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare" approvata il 9 luglio del 2015, ha richiesto che il calcolo degli obiettivi di riciclaggio avvenisse con uno stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante che gli Stati Membri stabiliscano un sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti di imballaggio per assicurare la conformità alle regole previste dal paragrafo 1 della presente direttiva, e che informino la Commissione circa il metodo scelto per gestire tale sistema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 ter – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 ter – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 7 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per aumentare il riciclaggio, devono essere raccolti più rifiuti. Inoltre i governi devono garantire che tutto ciò che può essere riciclato sia riciclato, in particolare gli imballaggi. Imporre agli Stati membri di istituire sistemi di raccolta per tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio garantirà le materie prime, generando così investimenti e promuovendo l'innovazione nelle infrastrutture di raccolta e di cernita e creando, a sua volta, "un canale diretto per il riciclaggio". Per valorizzare le infrastrutture di raccolta esistenti, i materiali composti dovrebbero essere raccolti nei sistemi di raccolta esistenti. L'obbligo di operare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio allineerebbe la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio alla direttiva quadro sui rifiuti, la quale propone, all'articolo 11, che gli Stati membri istituiscano la raccolta indifferenziata almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 8 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 bis – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È importante che i dati riportati siano fondati su una metodologia comune e nel formato stabilito dalla Commissione, in linea con quanto previsto all'articolo 3 quinquies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 quater bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'impatto della direttiva dovrebbe essere oggetto di una valutazione periodica per garantire che gli elementi essenziali della direttiva siano idonei allo scopo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 94/62/CE Articolo 21 bis – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 94/62/CE Articolo 21 bis – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 Direttiva 94/62/CE Articolo 21 bis – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) l'allegato IV è aggiunto alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio conformemente all'allegato della presente direttiva. |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, poiché le operazioni in questione sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e dei componenti è un trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. L'articolo 6 bis, paragrafo 2, definisce già le modalità di calcolo del tasso di riciclaggio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di direttiva Allegato – punto -1 (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – punto 1– trattino 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di direttiva Allegato – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di direttiva Allegato – punto -1 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – punto 3 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di direttiva Allegato – punto -1 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – punto 3 – lettera d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di direttiva Allegato – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
È aggiunto il seguente allegato IV: |
soppresso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"ALLEGATO IV |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)" |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno; |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno." |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, poiché le operazioni in questione sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e dei componenti è un trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerato una misura di prevenzione. L'articolo 6 bis, paragrafo 2, definisce già le modalità di calcolo del tasso di riciclaggio. |
MOTIVAZIONE
Premessa
L'attuale modello di sviluppo lineare "prendi produci consuma e getta" inizia a mostrare i propri limiti. Il nostro pianeta si sta riscaldando e le risorse utilizzate da cui dipendiamo stanno diventando sempre più scarse. Senza interventi strutturali il fabbisogno di materie prime da parte dell'economia mondiale potrebbe crescere di oltre il 50% nei prossimi 15 anni. Per invertire la rotta dobbiamo passare ad un modello di sviluppo circolare che mantiene i materiali e il loro valore in circolazione all'interno del sistema economico il più a lungo possibile, attraverso un uso efficiente delle risorse a partire dall'ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti. Riuso, riciclo e recupero diventano le parole chiave intorno alle quali costruire un nuovo paradigma per favorire sostenibilità, innovazione e competitività in cui il rifiuto passa da problema a risorsa.
Il pacchetto va considerato quindi in una prospettiva molto più ampia della semplice rivisitazione legislativa in materia di rifiuti. Il relatore intende rafforzare la volontà della Commissione di preservare l'ambiente, rendere l'economia europea più competitiva e favorire un processo di reindustrializzazione sostenibile. Aumentare il valore dalle risorse significa intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: dall'estrazione delle materie prime al design del prodotto, dalla distribuzione al consumo fino al loro fine vita.
Un quadro normativo chiaro e stabile è il primo passo per favorire la transizione.
Un tale cambiamento sistemico richiede infatti politiche ambiziose, supportate da una legislazione capace di dare i giusti segnali agli investitori. Una legislazione europea, che non preveda definizioni chiare e obiettivi vincolanti, potrebbe pregiudicare il progresso verso l'economia circolare.
A partire dalla gerarchia dei rifiuti, il relatore ha inteso modificare la proposta della Commissione soprattutto sul piano della prevenzione e sul rientro del rifiuto nel processo di produzione. Una riduzione della quantità di rifiuti significa aver avviato a monte l'innovazione di processi di prodotto e di modelli di business su cui si fonda l'economia circolare.
La trasformazione dell'Unione in un'economia verde, a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse è già prevista peraltro come obiettivo principale del Settimo Programma europeo di Azione Ambientale ed è bene ricordare come l'Europa si sia impegnata a raggiungere gli obiettivo di sviluppo sostenibile previsti dall'ONU.
Direttiva Imballaggi e rifiuti da imballaggio
Eurostat stima che nel 2013 in Europa sono state generate oltre 79,368 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, circa 500 000 in più del 2012. Il tasso di riciclaggio ammonta al 65,3%, in lieve aumento rispetto al 2012, con solamente tre Stati membri al di sotto del 50%. Si prevede che nei prossimi anni le quantità di imballaggi immesse sul mercato continueranno ad aumentare.
La direttiva 94/62/CE è stata sottoposta a diverse revisioni. Nel 2010, nell'ambito del Programma di lavoro della Commissione, la direttiva è stata oggetto di uno specifico "controllo dell'adeguatezza" i cui risultati sono stati resi pubblici dal documento di lavoro dei servizi della Commissione 2014[1] che accompagnava l'originale pacchetto legislativo sull'economia circolare ritirato dalla Commissione nel dicembre 2014.[2]
Diverse delle raccomandazioni incluse nel documento di lavoro dei servizi della Commissione per migliorare l'effettività e l'efficienza della direttiva, non sono state raccolte dalla nuova proposta della Commissione. Appare quindi opportuno migliorare alcuni elementi chiave della direttiva, innanzi tutto per porla in linea con la gerarchia di gestione dei rifiuti, che vede la prevenzione come livello più importante.
L'aumento degli obiettivi di riciclaggio, l'estensione degli schemi obbligatori EPR agli imballaggi, una migliore formulazione e più stringente livello di implementazione dei requisiti essenziali e la promozione del ri-uso, sono tra le iniziative che il relatore ha inteso sostenere per favorire un uso efficiente delle risorse.
La prevenzione quantitativa e il miglioramento qualitativo degli imballaggi deve essere l'obiettivo primario di una revisione della direttiva in linea con i principi alla base dell'economia circolare. Per questo, occorre disincentivare l'eccessivo uso degli imballaggi imposti al consumatore, promuovendo la progettazione di imballaggi più facilmente riciclabili e/o riutilizzabili. Inoltre, devono essere favorite misure di sostegno alla ricerca, applicazione e commercializzazione di imballaggi a base di risorse rinnovabili.
Il relatore, infine, inserisce le stesse modifiche inseriti nella direttiva quadro dei rifiuti per quel che riguarda le definizioni e la metodologia di calco dei rifiuti soggetti alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio.
PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (20.10.2016)
destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))
Relatore per parere: João Ferreira
BREVE MOTIVAZIONE
Tenuto conto delle diverse posizioni di partenza degli Stati membri a fronte del progressivo innalzamento degli obiettivi di riciclaggio e preparazione al reimpiego, con la conseguente necessità di sforzi diversi per conseguire gli obiettivi stabiliti, è necessaria una certa flessibilità quanto ai tempi del loro conseguimento.
Come riconosciuto dalla proposta, vari Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato l'infrastruttura necessaria per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti. Senza mettere in discussione tali obiettivi, la fattibilità del loro conseguimento richiede un certo margine di flessibilità temporale.
D'altro canto, l'esistenza di nuovi obiettivi, rivisti al rialzo, giustifica la disponibilità di nuove risorse per conseguirli. E' quindi giustificato che l'Unione rafforzi le risorse a disposizione degli Stati membri per sostenerli ad effettuare gli investimenti necessari.
E' inoltre necessario creare le giuste condizioni e gli incentivi affinché il settore consideri interessante integrare i rifiuti di imballaggio nei propri processi produttivi, al fine di fabbricare prodotti con valore aggiunto, economizzando nel contempo materie prime vergini.
Nel frattempo, il recupero energetico dovrebbe rimanere un'opzione fattibile per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, sempreché sia giustificata dal punto di vista tecnico, economico e ambientale.
I regimi di estensione della responsabilità del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano il recupero e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti, fermo restando che il riutilizzo o il recupero comprendono il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare. |
(1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'ambiente marino e le specie selvatiche, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ridurre la dipendenza dalle risorse nell'Unione e aumentare la loro efficienza. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero promuovere una bioeconomia sostenibile con l'obiettivo di utilizzare i rifiuti come risorsa. Conformemente a tale obiettivo, la prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire gli imballaggi superflui e ridurre la produzione e il consumo degli imballaggi monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter includere restrizioni di mercato per gli imballaggi superflui. Gli Stati membri dovrebbero prevedere l'obbligo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino requisiti minimi che promuovano la progettazione di imballaggi "circolari", come l'uso di contenuto riciclato e di materiali a basse emissioni di gas a effetto serra. La Commissione dovrebbe promuovere, ove opportuno, l'elaborazione di norme e orientamenti dell'Unione concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(1 ter) Il getto di piccoli rifiuti e lo smaltimento inadeguato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti negativi sia sull'ambiente marino che sull'economia dell'Unione e pongono rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli oggetti che più comunemente inquinano le spiagge figurano anche molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull'ambiente e influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'ambiente marino sovvertono l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto rendono impossibile la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento inadeguato. Per ridurre il contributo sproporzionato dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, dovrebbe essere fissato un obiettivo vincolante, sostenuto dall'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa “materie prime”15 e alla creazione di un'economia circolare. |
(5) L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"15 e alla creazione di un'economia circolare e, nel caso dei materiali di imballaggio, lasciando impregiudicati la sicurezza alimentare, la salute dei consumatori e i materiali a contatto con gli alimenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
__________________ |
__________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 COM(2013) 442. |
15 COM(2013) 442. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(5 bis) Allo stesso tempo è necessario creare condizioni e incentivi affinché l'industria consideri interessante integrare i rifiuti di imballaggio nei propri processi produttivi, al fine di fabbricare prodotti con valore aggiunto, economizzando nel contempo materie prime vergini. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti. |
(6) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti e il riciclaggio. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per la costruzione delle installazioni e degli impianti di trattamento dei rifiuti necessari per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio onde evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti e fissare incentivi agli investimenti a favore di infrastrutture innovative di gestione dei rifiuti per il riciclaggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(6 bis) La raccolta e il riciclaggio degli oli usati comporterebbero vantaggi economici ed ecologici considerevoli dal punto di vista della necessità di garantire l'approvvigionamento di materie prime, facilitando la transizione verso un'economia circolare e contribuendo a ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento di greggio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE. |
(7) La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE. Il recupero di energia, tuttavia, potrebbe continuare ad essere un'opzione per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio solo se giustificato dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, previa realizzazione di un'accurata valutazione dell'impatto ambientale che esamini gli effetti degli imballaggi sull'ambiente in tutte le fasi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(7 bis) Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero prevedere una sensibilizzazione pubblica, sotto forma di vari incentivi e benefici derivanti dai prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che promuoverà gli investimenti nel settore dei prodotti riciclati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio. |
(8) La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere prioritariamente la prevenzione e il riutilizzo, seguiti dal riciclaggio. I fondi strutturali e di investimento europei non dovrebbero essere utilizzati per finanziare inceneritori o discariche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(10 bis) La raccolta differenziata dovrebbe essere anch'essa ulteriormente rafforzata per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tuttavia possono essere previste eccezioni se l'analisi del ciclo di vita evidenzia vantaggi per l'ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati. |
(11) Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine, da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti e dai gestori del riciclaggio. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati. |
(12) Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Tali dati dovrebbero essere raccolti conformemente alle norme e alle specifiche che sostengono obiettivi relativi ai dati aperti e dovrebbero essere messi a disposizione quali dati aperti. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. |
(14) I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La relazione di controllo della qualità dovrebbe essere redatta conformemente a un formato armonizzato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(15 bis) Ove possibile, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'utilizzo di materiali come i materiali permanenti, che hanno un valore superiore per l'economia circolare poiché sono classificabili come materiali che possono essere riciclati senza perdite di qualità, indipendentemente dalla frequenza con cui il materiale è riciclato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(15 ter) Un obiettivo importante della presente direttiva è migliorare le condizioni sul mercato interno. Pertanto la comunicazione da parte della Commissione degli effetti della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno è considerata una misura importante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica. |
(16) La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, messa a punto dalla Commissione in cooperazione con i rispettivi istituti nazionali di statistica e le autorità nazionali responsabili per la gestione dei rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di direttiva Considerando 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva (vale a dire, da un lato, evitare o ridurre un impatto negativo sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale e, dall'altro, assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell'Unione) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
(21) Poiché gli obiettivi della presente direttiva (vale a dire evitare o ridurre un impatto negativo sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale, tenuto conto del funzionamento del mercato interno) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(21 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di requisiti di alto livello in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori dell'Unione, in linea con la legislazione esistente dell'UE, e in conformità con i rischi specifici affrontati dai lavoratori in alcuni settori produttivi, di riciclaggio e gestione dei rifiuti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di direttiva Considerando 21 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(21 ter) Nella grande maggioranza dei casi la messa a disposizione di imballaggi non dipende né è scelta dal consumatore, bensì dal produttore. I regimi per la responsabilità estesa del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano la restituzione e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti nonché il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 1 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quinquies (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c ter (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova) Direttiva 94/62/CE Articolo 6 – paragrafo 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Direttiva 94/62/CE Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 7 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quater (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 8 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d Direttiva 94/62/CE Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 15 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo) Direttiva 94/62/CE Articolo 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di direttiva Allegato – comma -1 (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – punto 1– trattino 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di direttiva Allegato – comma -1 bis (nuovo) Direttiva 94/62/CE Allegato II – punto 3 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio |
||||
Riferimenti |
COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 14.12.2015 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
ITRE 14.12.2015 |
||||
Relatore per parere Nomina |
João Ferreira 25.2.2016 |
||||
Esame in commissione |
14.6.2016 |
|
|
|
|
Approvazione |
13.10.2016 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 11 4 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Michał Boni, Rosa D'Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Albert Deß |
||||
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio |
||||
Riferimenti |
COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
2.12.2015 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
ENVI 14.12.2015 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
ECON 14.12.2015 |
ITRE 14.12.2015 |
JURI 14.12.2015 |
|
|
Pareri non espressi Decisione |
ECON 17.12.2015 |
JURI 28.1.2016 |
|
|
|
Relatori Nomina |
Simona Bonafè 22.12.2015 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
15.6.2016 |
29.9.2016 |
|
|
|
Approvazione |
24.1.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
58 7 1 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones |
||||
Deposito |
7.2.2017 |
||||