RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Simona Bonafè


Procedura : 2015/0276(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0596),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0385/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0029/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)  In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.

Motivazione

È importante sottolineare il contesto più ampio della transizione verso un'economia circolare e mettere in evidenza l'opportunità che la revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio offre nel promuovere tale transizione.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)  La gestione dei rifiuti dovrebbe essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis offre un'opportunità in tal senso.

 

__________________

 

1 bis  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

Motivazione

È importante sottolineare il contesto più ampio della transizione verso un'economia circolare e mettere in evidenza l'opportunità che la revisione della direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio offre nel promuovere tale transizione.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta ed efficiente delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, aumentare la diffusione delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate e fornire nuove opportunità economiche e competitività a lungo termine. Al fine di creare un'autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti in un modo che preservi le risorse e funga da "anello mancante". Un uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Un incentivo politico e sociale a promuovere il recupero e il riciclaggio in quanto modi sostenibili di gestione delle risorse naturali nell'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis e applicare con rigore l'approccio secondo cui la prevenzione è da privilegiare rispetto al riciclaggio.

 

__________________

 

1 bis Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Motivazione

Un'economia circolare non può funzionare senza una produzione pulita. Le sostanze tossiche dovrebbero essere evitate in fase di progettazione in modo che i prodotti e i materiali possano muoversi in un circuito chiuso senza pregiudicare la qualità dei materiali, la salute dei cittadini e dei lavoratori e l'ambiente. Ciò presuppone un cambiamento nell'approccio alle sostanze tossiche grazie al quale, in un'economia circolare, le sostanze tossiche non danneggino i processi di riutilizzo, riparazione e riciclaggio.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Il getto di piccoli rifiuti e lo smaltimento inadeguato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti negativi sia sull'ambiente marino che sull'economia dell'Unione e pongono rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli oggetti che più comunemente inquinano le spiagge figurano molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull'ambiente e influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'ambiente marino sovvertono l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto rendono impossibile la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento inadeguato. Per ridurre il contributo sproporzionato dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, dovrebbe essere fissato un obiettivo vincolante, sostenuto dall'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio13 in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economica circolare.

(2)  Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da riciclare in modo che riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un'economica circolare.

__________________

 

3  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

 

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Dovrebbero essere fissati obiettivi quantitativi distinti per il riutilizzo, che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a conseguire, per promuovere gli imballaggi riutilizzabili, contribuendo a creare posti di lavoro e a risparmiare risorse.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  L'aumento del riutilizzo degli imballaggi può permettere di ridurre il costo globale all'interno della catena di approvvigionamento e l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio. Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'introduzione sul mercato di imballaggi riutilizzabili che siano riciclabili a fine vita.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)  In determinate situazioni, quali il servizio di ristorazione, gli imballaggi monouso sono necessari per garantire l'igiene del prodotto alimentare e la salute e sicurezza dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto di tale aspetto nell'elaborazione delle misure di prevenzione e promuovere un maggiore accesso al riciclaggio per tali imballaggi.

Motivazione

Le misure di prevenzione devono tenere conto della necessità di dare la priorità all'igiene degli alimenti e alla salute e alla sicurezza dei consumatori. In talune situazioni l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori non consentono di utilizzare tipi di imballaggio riutilizzabili, ad esempio per i pasti da asporto. D'altro canto, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi maggiormente per sostenere la raccolta a domicilio di tali imballaggi e il loro riciclaggio.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 applicabile ai rifiuti in generale.

(3)  Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, senza pregiudicare la specificità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE applicabile ai rifiuti in generale.

__________________

 

14 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

 

Motivazione

È fondamentale garantire la coerenza tra tutta la legislazione dell'UE in materia di rifiuti.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

(4)  Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse, ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e promuovere materiali riciclati di elevata qualità. Per tali motivi gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio basato sul ciclo di vita allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per promuovere la diffusione degli imballaggi riutilizzabili e per conseguire una riduzione del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero poter usare le misure elencate nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE. Inoltre, l'impegno a favore della prevenzione dei rifiuti non dovrebbe compromettere la funzione degli imballaggi di mantenere l'igiene e la sicurezza per i consumatori.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari e fiscali miranti alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali. Tali misure dovrebbero far parte di specifici programmi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio in tutti gli Stati membri.

Motivazione

Il ruolo degli Stati membri è fondamentale per garantire la transizione verso l'economia circolare ed è importante che essi prevedano incentivi adeguati di tipo finanziario, fiscale e normativo per favorire la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, in linea con gli obiettivi previsti dalla presente direttiva. Le misure intraprese dovrebbero essere parte di specifici programmi di gestione e di prevenzione dei rifiuti di imballaggio all'interno di tutti gli Stati membri.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater)  Nella grande maggioranza dei casi la messa a disposizione di imballaggi non dipende né è scelta dal consumatore, bensì dal produttore. I regimi per la responsabilità estesa del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano la restituzione e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti nonché il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quinquies)  Al fine di stimolare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e ridurre il loro impatto sull'ambiente, promuovendo nel contempo materiali riciclati di elevata qualità, i requisiti essenziali e l'allegato II della presente direttiva dovrebbero essere rivisti, e se necessario modificati, per rafforzare i requisiti che miglioreranno la progettazione per il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità degli imballaggi.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 sexies)  Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero prevedere una sensibilizzazione pubblica, sotto forma di vari incentivi e benefici derivanti dai prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che promuoverà gli investimenti nel settore dei prodotti riciclati.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 septies)  La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime. Il miglioramento delle condizioni di mercato per i bioimballaggi riciclabili e per gli imballaggi biodegradabili compostabili e la revisione della normativa esistente che ostacola l'uso di tali materiali offrono l'opportunità di stimolare ulteriormente la ricerca e l'innovazione e di sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita, e di sostenere maggiormente il riciclaggio organico.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"15 e alla creazione di un'economia circolare.

(5)  L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"15 e alla creazione di un'economia circolare, senza pregiudicare la legislazione in materia di sicurezza alimentare, salute dei consumatori e materiali a contatto con gli alimenti.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare le sostanze pericolose dai prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, un'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Motivazione

L'UE dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un'economia circolare pulita ed evitare il principale rischio possibile di una perdita futura di fiducia del pubblico e del mercato nei materiali riciclati che crei un'eredità infinita. L'onere principale a carico degli operatori del riciclaggio è la presenza di sostanze pericolose nei materiali. L'attenzione dell'UE dovrebbe essere incentrata sull'eliminazione di tali sostanze pericolose dai prodotti e dai rifiuti, senza mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente con deroghe ai requisiti di sicurezza per talune classi di imprese o prodotti o a causa dell'impossibilità di identificare i materiali contaminati in futuro.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Quando un materiale riciclato rientra nell'economia poiché ha ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Motivazione

Il regolamento REACH non si applica ai rifiuti, come indicato al suo articolo 2, paragrafo 2: "I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né miscele né articoli a norma dell'articolo 3 del presente regolamento".

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)  La differenza tra i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale è sostanziale. Per ottenere un quadro chiaro e accurato di entrambi i flussi di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito separatamente.

Motivazione

Attualmente il Belgio è l'unico Stato membro dotato di un sistema di raccolta e di comunicazione separato per i rifiuti di imballaggio di origine domestica e quelli di origine industriale e commerciale. Riteniamo che si tratti di un esempio di migliori prassi che dovrebbe essere riprodotto a livello di UE. Il quadro economico degli imballaggi domestici differisce considerevolmente da quello degli imballaggi commerciali e industriali: 1) si trattano prodotti diversi e quindi si richiedono imballaggi diversi, il che conduce a flussi di rifiuti diversi; 2) la dimensione commerciale è diversa (di tipo "B-to-B", da impresa a impresa, per gli imballaggi commerciali e industriali, e di tipo "B-to-C", da impresa a consumatore, per gli imballaggi domestici); 3) i volumi dei due flussi sono nettamente diversi. Queste sono le tre ragioni più preminenti per operare una distinzione chiara tra i due flussi.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(6)  Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti e il riciclaggio. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per la costruzione delle installazioni e degli impianti di trattamento dei rifiuti necessari per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio onde evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti e fissare incentivi agli investimenti a favore di infrastrutture innovative di gestione dei rifiuti per il riciclaggio.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili che contribuirebbe a collegare l'industria dei rifiuti ad altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

(7)  La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE del Consiglio 1 bis, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

 

__________________

 

1 bis  Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

Motivazione

Gli obiettivi di riciclaggio continuano ad essere una leva fondamentale per consentire la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

(8)  La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti e nell'economia circolare, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e concepire tali strategie e piani di investimento in modo che siano incentrati innanzitutto sulla promozione della prevenzione e del riutilizzo dei rifiuti, seguiti dal riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Le disposizioni relative all'aumento degli obiettivi di riciclaggio a partire dal 2030 dovrebbero essere riviste alla luce delle esperienze acquisite nell'applicazione della presente direttiva.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Occorrerebbe stabilire obiettivi di riciclaggio distinti per metalli ferrosi e alluminio al fine di ottenere importanti benefici economici e ambientali, perché ciò comporterebbe un maggior riciclaggio dell'alluminio con risparmi significativi in termini di energia e anidride carbonica. L'obiettivo attuale di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio degli imballaggi di metallo dovrebbe pertanto essere suddiviso in obiettivi distinti per i due tipi di rifiuti citati.

(10)  Occorrerebbe stabilire obiettivi di riciclaggio distinti per metalli ferrosi e alluminio al fine di ottenere importanti benefici economici e ambientali, perché ciò comporterebbe un maggior riciclaggio dei metalli con risparmi significativi in termini di energia e anidride carbonica. L'obiettivo attuale di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio degli imballaggi di metallo dovrebbe pertanto essere suddiviso in obiettivi distinti per i due tipi di rifiuti citati.

Motivazione

Obiettivi distinti non contribuiscono soltanto a migliorare i tassi di riciclaggio dell'alluminio ma anche quelli dell'acciaio. È quindi opportuno utilizzare il termine "metalli" invece di "alluminio".

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

(11)  Al fine di garantire un calcolo uniforme dei dati sugli obiettivi di riciclaggio, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sulla determinazione dei gestori del riciclaggio, nonché sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati. Una volta adottata tale metodologia armonizzata, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, per calcolare se gli obiettivi di riciclaggio sono stati conseguiti, di tener conto del riciclaggio dei metalli che avviene in concomitanza dell'incenerimento o del coincenerimento.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

(12)  Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sul riciclaggio è essenziale stabilire norme comuni sulla raccolta, la tracciabilità, la verifica e la comunicazione dei dati. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Il calcolo del conseguimento degli obiettivi dovrebbe basarsi su un unico metodo armonizzato che impedisca di comunicare i rifiuti smaltiti come rifiuti riciclati. A tal fine, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(14)  I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(16)  La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, messa a punto dalla Commissione in cooperazione con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, su richiesta e senza indugio, qualsiasi informazione necessaria per la valutazione dell'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché del suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 6 bis, paragrafi 2 e 5, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(17)  Al fine di integrare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle norme sul calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, a determinate deroghe riguardanti i livelli massimi di concentrazione di metalli pesanti in taluni materiali riciclati, ai circuiti di produzione e ai tipi di imballaggio, alla metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e al formato della comunicazione dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio nonché alle modifiche dell'elenco di esempi illustrativi sulla definizione di imballaggio e alle eventuali difficoltà tecniche incontrate nell'applicazione della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 94/62/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d, e all'articolo 19. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16.

(18)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adattare ai progressi tecnici e scientifici il sistema di identificazione riguardante la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 94/62/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16.

__________________

__________________

16 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

16 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di requisiti di alto livello in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori dell'Unione, in linea con la legislazione esistente dell'UE, e in conformità con i rischi specifici affrontati dai lavoratori in alcuni settori produttivi, di riciclaggio e gestione dei rifiuti.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)   all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti. "

"2.   A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, allo scopo di contribuire alla transizione verso un'economia circolare."

Motivazione

Negli obiettivi è importante sottolineare la rilevanza della presente direttiva per la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  è aggiunto il seguente punto:

 

"2 bis.  «bioimballaggio»: ogni imballaggio derivante da materiali di origine biologica, esclusi i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili;";

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera c

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punti da 3 a 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  i punti da 3 a 10 sono soppressi;

c)  i punti 3 e 4 e da 6 a 10 sono soppressi;

Motivazione

Viene ripristinata la definizione di "riutilizzo".

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», «processo finale di riciclaggio» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE."

"Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «cernita», «rifiuto urbano», «rifiuto industriale e commerciale», «trattamento», «recupero», «riciclaggio», «riciclaggio organico», «processo finale di riciclaggio», «piccoli rifiuti» e «smaltimento» di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.";

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.";

"Gli Stati membri adottano misure per ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi e per contribuire al conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti stabiliti all'articolo 9, paragrafo -1, della direttiva 2009/98/CE. Tali misure includono la responsabilità estesa del produttore quale definita all'articolo 8, paragrafo 1, terzo comma, e gli incentivi per la diffusione degli imballaggi riutilizzabili.

 

Gli Stati membri adottano misure per conseguire una riduzione sostenuta del consumo di imballaggi non riciclabili e di imballaggi eccessivi. Tali misure non compromettono l'igiene e la sicurezza alimentare.

 

Inoltre, gli Stati membri possono adottare altre azioni, di concerto con gli operatori economici e con le organizzazioni dei consumati e dell'ambiente, volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione.

 

Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell’articolo 1, paragrafo 1.

 

Gli Stati membri fanno ricorso a strumenti economici adeguati e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli elencati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.";

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis)  all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.  La Commissione presenta, se del caso, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.

"3.  Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta proposte volte ad aggiornare i requisiti essenziali allo scopo di rafforzare e integrare l'applicazione di tali requisiti al fine di garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali. Previa consultazione di tutte le parti interessate, la Commissione presenta una proposta legislativa per l'aggiornamento dei requisiti, in particolare per potenziare la progettazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter)  all'articolo 4, è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis.  Gli Stati membri incoraggiano, ove vantaggioso a livello ambientale in una prospettiva basata sul ciclo di vita, l'utilizzo di bioimballaggi riciclabili e di imballaggi compostabili biodegradabili, adottando misure quali:

 

a)  la promozione del loro uso, tra l'altro mediante il ricorso a strumenti economici;

 

b)  il miglioramento delle condizioni di mercato per tali prodotti;

 

c)  la revisione delle leggi esistenti che ostacolano l'uso di tali materiali."

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(Non concerne la versione italiana)

 

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quinquies)  all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

"1.  In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli Stati membri favoriscono sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato, senza compromettere l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori."

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 sexies)  all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"1 bis.  Gli Stati membri si prefiggono di conseguire i seguenti obiettivi di riutilizzo degli imballaggi:

 

a)  entro il 31 dicembre 2025, è riutilizzato almeno il 5% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio;

 

b)  entro il 31 dicembre 2030, è riutilizzato almeno il 10% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio."

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies)  all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"1 ter.  Al fine di promuovere le operazioni di riutilizzo, gli Stati membri possono adottare, tra l'altro, le misure seguenti:

 

-  l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione per i prodotti di imballaggio riutilizzabili;

 

  la fissazione di una percentuale minima di imballaggi riutilizzabili collocati sul mercato ogni anno per flusso di imballaggi;

 

-   l'istituzione di incentivi economici adeguati per i produttori di imballaggi riutilizzabili."

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5 – paragrafo 1 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 octies)  all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"1 quater. Gli imballaggi e gli imballaggi riutilizzati raccolti mediante un sistema di cauzione-rimborso possono rientrare nel calcolo relativo al conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dai programmi nazionali di prevenzione."

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il titolo è sostituito da "Recupero, riutilizzo e riciclaggio";

a)  il titolo è sostituito da "Recupero e riciclaggio";

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)   all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo -1:

 

"-1.  Gli Stati membri introducono sistemi di cernita per tutti i materiali di imballaggio."

Motivazione

La raccolta differenziata e la cernita di tutti i tipi di imballaggi deve essere resa obbligatoria e non soltanto incentivata. Gli imballaggi che non sono raccolti in modo differenziato e sottoposti a cernita non vengono riciclati. Solo introducendo un chiaro obbligo giuridico di raccolta differenziata e di cernita per tutti i tipi di imballaggio sarà possibile garantire che tutti i materiali di imballaggio riciclabili abbiano accesso ai sistemi di raccolta e di riciclaggio. Imporre agli Stati membri di istituire sistemi di raccolta e di cernita per tutti gli imballaggi è necessario anche per garantire una fornitura costante di materiali riciclabili e, di conseguenza, uno scenario prevedibile per l'innovazione e gli investimenti nelle tecnologie e nelle infrastrutture esistenti e nuove di raccolta e cernita.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

f)  entro il 31 dicembre 2025 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati sarà riciclato;

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g)  entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

g)  entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i)  55% per la plastica;

i)  60 % per la plastica;

ii)  60% per il legno;

ii)  65% per il legno;

iii)  75% per i metalli ferrosi;

iii)  80% per i metalli ferrosi;

iv)  75% per l'alluminio;

iv)  80% per l'alluminio;

v)  75% per il vetro;

v)  80 % per il vetro;

vi)  75% per la carta e il cartone;

vi)  90% per la carta e il cartone;

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

h)  entro il 31 dicembre 2030 almeno l'80% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati sarà riciclato;

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i)  entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i)  75% per il legno;

i)  80 % per il legno;

ii)  85% per i metalli ferrosi;

ii)  90 % per i metalli ferrosi;

iii)  85% per l'alluminio;

iii)  90 % per l’alluminio;

iv)  85% per il vetro;

iv)  90% per il vetro;

v)  85% per la carta e il cartone.

 

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o recuperati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

3.  I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

c bis)  all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

"4.  Gli Stati membri incoraggiano l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati, ove vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita e in linea con la gerarchia dei rifiuti, per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a)  il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

a)  il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b)  la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

b)  la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali;

 

b bis)  l'utilizzo di strumenti economici adeguati per incentivare l'uso di materie prime secondarie che possono includere misure per promuovere il contenuto riciclato dei prodotti e l'applicazione di criteri per appalti pubblici sostenibili;

 

b ter)  la promozione di materiali che, se riciclati, non mettono a rischio la salute umana quando vengono riciclati in materiali a contatto con gli alimenti."

Motivazione

Gli Stati Membri devono incoraggiare l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti di imballaggio riciclati per la produzione degli imballaggi e di altri prodotti, migliorando le condizioni di mercato per tali materiali e rivedendo la legislazione esistente che impedisce l'utilizzo di tali materiali, nonché incentivando l'utilizzo delle materie prime secondarie e promuovendo materiali che, una volta riciclati, non creano danni alla salute umana.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafi 5, 8 e 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)   i paragrafi 5, 8 e 9 sono soppressi;

d)   i paragrafi 5 e 9 sono soppressi;

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

d bis)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

8.   La Commissione, quanto prima possibile e al più tardi il 30 giugno 2005, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente, nonché sul funzionamento del mercato interno. La relazione tiene conto delle situazioni specifiche di ciascuno Stato membro. La relazione contiene i seguenti elementi:

"8.   A tale fine, entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina gli obiettivi di cui all'articolo 6 e i progressi compiuti verso il loro conseguimento, tenendo in considerazioni le migliori pratiche e le misure usate dagli Stati membri per conseguire tali obiettivi.

 

Nella sua valutazione la Commissione esamina la possibilità di fissare:

a)   una valutazione dell'efficacia, dell'applicazione e del rispetto dei requisiti essenziali;

a)  obiettivi per altri flussi di rifiuti di imballaggio;

b)   ulteriori misure di prevenzione volte a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi, per quanto possibile, senza comprometterne le funzioni essenziali;

b)  obiettivi distinti per i rifiuti di imballaggio di origine domestica e i rifiuti di imballaggio di origine industriale e commerciale.

c)   l'eventuale definizione di un indicatore ambientale degli imballaggi per rendere più semplice ed efficace la prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

A tal fine, la Commissione elabora una relazione corredata, se del caso, da una proposta legislativa, che viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio."

d)   piani di prevenzione dei rifiuti di imballaggio;

 

e)   l'incoraggiamento del riutilizzo e, in particolare, la comparazione tra i costi e benefici del riutilizzo e i costi e benefici del riciclaggio;

 

f)   la responsabilità del produttore, compresi gli aspetti finanziari;

 

g)   gli sforzi per ridurre ulteriormente e, se del caso, eliminare i metalli pesanti ed altre sostanze pericolose dagli imballaggi entro il 2010.

 

La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte di revisione delle corrispondenti disposizioni della presente direttiva, a meno che dette proposte non siano state nel frattempo presentate.

 

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'Articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti,

"1.   Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio in un dato anno.

a)  il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

 

b)  il peso dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti di imballaggio che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

 

c)  gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato IV.

 

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di mettere a punto norme europee sulla qualità per i materiali di rifiuto che entrano nel processo finale di riciclaggio e per le materie prime secondarie, in particolare la plastica, sulla base delle migliori pratiche disponibili.

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato IV, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

2.  Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 21 bis per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti minimi in materia di qualità e operatività per la determinazione dei gestori finali del riciclaggio, incluse norme specifiche sulla raccolta, tracciabilità, verifica e comunicazione dei dati.

Motivazione

Per garantire uniformità nell'applicazione di quanto previsto al paragrafo 1 della presente direttiva, la Commissione deve adottare atti delegati che stabiliscano i requisiti minimi di qualità e operativi per la determinazione dei gestori finali del riciclaggio.

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione esamina le possibilità di razionalizzare la comunicazione degli imballaggi composti in linea con gli obblighi stabiliti nella presente direttiva e, se del caso, propone misure in merito.

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, a condizione che:

soppresso

a)  tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

 

b)  il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;

 

Motivazione

Il Parlamento europeo, nella propria risoluzione "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare" approvata il 9 luglio del 2015, ha richiesto che il calcolo degli obiettivi di riciclaggio avvenisse con uno stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati.

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

4.  Conformemente agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare la conformità con le norme di cui al paragrafo 1. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema utilizzato per il controllo della qualità e la tracciabilità.

Motivazione

È importante che gli Stati Membri stabiliscano un sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti di imballaggio per assicurare la conformità alle regole previste dal paragrafo 1 della presente direttiva, e che informino la Commissione circa il metodo scelto per gestire tale sistema.

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.

5.  Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento o con il coincenerimento, solo se i rifiuti sono stati separati prima dell'incenerimento o se è stato rispettato l'obbligo di istituire una raccolta differenziata per carta, metallo, plastica, vetro e rifiuti organici, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti o coinceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 ter – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  esempi delle migliori pratiche utilizzate in tutta l'Unione che possono fornire un orientamento sui progressi verso il conseguimento degli obiettivi.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se necessario, le relazioni di cui al paragrafo 1 esaminano l'attuazione dei requisiti della presente direttiva diversi da quelli di cui al paragrafo 1, tra cui le previsioni sul conseguimento degli obiettivi contenuti nei programmi di prevenzione dei rifiuti nonché la percentuale e la quantità pro capite di rifiuti urbani smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis)  all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

"1.   Gli Stati membri, al fine di conformarsi agli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti e incentivati sistemi di:

a)  restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

a)  restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;

b)  reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,

b)  reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.

 

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato."

Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato."

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter)   è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 7 bis

 

Misure specifiche per i sistemi di restituzione e raccolta

 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per introdurre:

 

a)  la raccolta differenziata almeno degli imballaggi o dei rifiuti di imballaggio composti da carta, metallo, plastica o vetro, o da una loro combinazione, rispetto ai rifiuti residui;

 

b)  la raccolta degli imballaggi composti, quali definiti nella decisione 2005/270/CE della Commissione, nei sistemi di raccolta esistenti nel rispetto delle norme di qualità richieste per il riciclaggio finale. "

Motivazione

Per aumentare il riciclaggio, devono essere raccolti più rifiuti. Inoltre i governi devono garantire che tutto ciò che può essere riciclato sia riciclato, in particolare gli imballaggi. Imporre agli Stati membri di istituire sistemi di raccolta per tutti gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio garantirà le materie prime, generando così investimenti e promuovendo l'innovazione nelle infrastrutture di raccolta e di cernita e creando, a sua volta, "un canale diretto per il riciclaggio". Per valorizzare le infrastrutture di raccolta esistenti, i materiali composti dovrebbero essere raccolti nei sistemi di raccolta esistenti. L'obbligo di operare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio allineerebbe la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio alla direttiva quadro sui rifiuti, la quale propone, all'articolo 11, che gli Stati membri istituiscano la raccolta indifferenziata almeno per i seguenti rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro.

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 quater)  all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione [1].

"2.   Per facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio riporta informazioni utili a tale fine. In particolare, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione (1).

[1] GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28."

(1) GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28."

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"3 bis.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti."

"3 bis.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono raccolti e trattati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 3 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti."

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

I dati sono raccolti e trattati utilizzando la metodologia comune di cui al paragrafo 3 quinquies e comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione sugli obiettivi di cui all'articolo 6, lettere da f) a i), verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Motivazione

È importante che i dati riportati siano fondati su una metodologia comune e nel formato stabilito dalla Commissione, in linea con quanto previsto all'articolo 3 quinquies.

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

3 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 3 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri. La Commissione valuta inoltre la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni comunicati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo il primo esercizio di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni.

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quater bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater bis.  La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme e valuta il suo impatto sulla salute umana, sull'ambiente e sul mercato interno. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di revisione della presente direttiva.

Motivazione

L'impatto della direttiva dovrebbe essere oggetto di una valutazione periodica per garantire che gli elementi essenziali della direttiva siano idonei allo scopo.

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”;

3 quinquies.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. ";

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 94/62/CE

Articolo 21 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

2.  La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 94/62/CE

Articolo 21 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 94/62/CE

Articolo 21 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3 quinquies, dell'articolo 19, paragrafo 2, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis)  l'allegato II della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è sostituito come disposto nell'allegato della presente direttiva;

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14)  l'allegato IV è aggiunto alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio conformemente all'allegato della presente direttiva.

soppresso

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, poiché le operazioni in questione sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e dei componenti è un trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerata come misura di prevenzione. L'articolo 6 bis, paragrafo 2, definisce già le modalità di calcolo del tasso di riciclaggio.

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Allegato – punto -1 (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II – punto 1– trattino 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)  Nell'allegato II, punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

-  Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

"-  Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.";

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Allegato – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis)   All'allegato II, punto 1, è inserito il seguente trattino 1 bis:

 

"-   Gli imballaggi sono prodotti in modo tale da ridurre al minimo la loro impronta di carbonio, anche attraverso l'utilizzo di biomateriali biodegradabili e sostenibili."

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Allegato – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II – punto 3 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 ter)  All'allegato III, punto 3, la lettera c) è così modificata:

c)   Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

"c)  Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.";

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Allegato – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II – punto 3 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1 quater)   All'allegato II, punto 3, la lettera d) è così modificata:

d)   Imballaggi biodegradabili

"d)  Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua. Gli imballaggi oxodegradabili in plastica non sono considerati biodegradabili.";

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Allegato – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

È aggiunto il seguente allegato IV:

soppresso

"ALLEGATO IV

 

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i)

 

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

 

"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

 

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

 

A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

 

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

 

P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno."

 

Motivazione

I prodotti e i componenti che non sono diventati rifiuti non devono essere calcolati per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, poiché le operazioni in questione sono operazioni di recupero di rifiuti. Il riutilizzo dei prodotti e dei componenti è un trattamento che impedisce la generazione di rifiuti dunque, coerentemente con la gerarchia dei rifiuti, deve essere considerato una misura di prevenzione. L'articolo 6 bis, paragrafo 2, definisce già le modalità di calcolo del tasso di riciclaggio.

  • [1]  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98.
  • [2]  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

MOTIVAZIONE

Premessa

L'attuale modello di sviluppo lineare "prendi produci consuma e getta" inizia a mostrare i propri limiti. Il nostro pianeta si sta riscaldando e le risorse utilizzate da cui dipendiamo stanno diventando sempre più scarse. Senza interventi strutturali il fabbisogno di materie prime da parte dell'economia mondiale potrebbe crescere di oltre il 50% nei prossimi 15 anni. Per invertire la rotta dobbiamo passare ad un modello di sviluppo circolare che mantiene i materiali e il loro valore in circolazione all'interno del sistema economico il più a lungo possibile, attraverso un uso efficiente delle risorse a partire dall'ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti. Riuso, riciclo e recupero diventano le parole chiave intorno alle quali costruire un nuovo paradigma per favorire sostenibilità, innovazione e competitività in cui il rifiuto passa da problema a risorsa.

Il pacchetto va considerato quindi in una prospettiva molto più ampia della semplice rivisitazione legislativa in materia di rifiuti. Il relatore intende rafforzare la volontà della Commissione di preservare l'ambiente, rendere l'economia europea più competitiva e favorire un processo di reindustrializzazione sostenibile. Aumentare il valore dalle risorse significa intervenire in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti: dall'estrazione delle materie prime al design del prodotto, dalla distribuzione al consumo fino al loro fine vita.

Un quadro normativo chiaro e stabile è il primo passo per favorire la transizione.

Un tale cambiamento sistemico richiede infatti politiche ambiziose, supportate da una legislazione capace di dare i giusti segnali agli investitori. Una legislazione europea, che non preveda definizioni chiare e obiettivi vincolanti, potrebbe pregiudicare il progresso verso l'economia circolare.

A partire dalla gerarchia dei rifiuti, il relatore ha inteso modificare la proposta della Commissione soprattutto sul piano della prevenzione e sul rientro del rifiuto nel processo di produzione. Una riduzione della quantità di rifiuti significa aver avviato a monte l'innovazione di processi di prodotto e di modelli di business su cui si fonda l'economia circolare.

La trasformazione dell'Unione in un'economia verde, a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse è già prevista peraltro come obiettivo principale del Settimo Programma europeo di Azione Ambientale ed è bene ricordare come l'Europa si sia impegnata a raggiungere gli obiettivo di sviluppo sostenibile previsti dall'ONU.

Direttiva Imballaggi e rifiuti da imballaggio

Eurostat stima che nel 2013 in Europa sono state generate oltre 79,368 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, circa 500 000 in più del 2012. Il tasso di riciclaggio ammonta al 65,3%, in lieve aumento rispetto al 2012, con solamente tre Stati membri al di sotto del 50%. Si prevede che nei prossimi anni le quantità di imballaggi immesse sul mercato continueranno ad aumentare.

La direttiva 94/62/CE è stata sottoposta a diverse revisioni. Nel 2010, nell'ambito del Programma di lavoro della Commissione, la direttiva è stata oggetto di uno specifico "controllo dell'adeguatezza" i cui risultati sono stati resi pubblici dal documento di lavoro dei servizi della Commissione 2014[1] che accompagnava l'originale pacchetto legislativo sull'economia circolare ritirato dalla Commissione nel dicembre 2014.[2]

Diverse delle raccomandazioni incluse nel documento di lavoro dei servizi della Commissione per migliorare l'effettività e l'efficienza della direttiva, non sono state raccolte dalla nuova proposta della Commissione. Appare quindi opportuno migliorare alcuni elementi chiave della direttiva, innanzi tutto per porla in linea con la gerarchia di gestione dei rifiuti, che vede la prevenzione come livello più importante.

L'aumento degli obiettivi di riciclaggio, l'estensione degli schemi obbligatori EPR agli imballaggi, una migliore formulazione e più stringente livello di implementazione dei requisiti essenziali e la promozione del ri-uso, sono tra le iniziative che il relatore ha inteso sostenere per favorire un uso efficiente delle risorse.

La prevenzione quantitativa e il miglioramento qualitativo degli imballaggi deve essere l'obiettivo primario di una revisione della direttiva in linea con i principi alla base dell'economia circolare. Per questo, occorre disincentivare l'eccessivo uso degli imballaggi imposti al consumatore, promuovendo la progettazione di imballaggi più facilmente riciclabili e/o riutilizzabili. Inoltre, devono essere favorite misure di sostegno alla ricerca, applicazione e commercializzazione di imballaggi a base di risorse rinnovabili.

Il relatore, infine, inserisce le stesse modifiche inseriti nella direttiva quadro dei rifiuti per quel che riguarda le definizioni e la metodologia di calco dei rifiuti soggetti alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (20.10.2016)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Relatore per parere: João Ferreira

BREVE MOTIVAZIONE

Tenuto conto delle diverse posizioni di partenza degli Stati membri a fronte del progressivo innalzamento degli obiettivi di riciclaggio e preparazione al reimpiego, con la conseguente necessità di sforzi diversi per conseguire gli obiettivi stabiliti, è necessaria una certa flessibilità quanto ai tempi del loro conseguimento.

Come riconosciuto dalla proposta, vari Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato l'infrastruttura necessaria per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti. Senza mettere in discussione tali obiettivi, la fattibilità del loro conseguimento richiede un certo margine di flessibilità temporale.

D'altro canto, l'esistenza di nuovi obiettivi, rivisti al rialzo, giustifica la disponibilità di nuove risorse per conseguirli. E' quindi giustificato che l'Unione rafforzi le risorse a disposizione degli Stati membri per sostenerli ad effettuare gli investimenti necessari.

E' inoltre necessario creare le giuste condizioni e gli incentivi affinché il settore consideri interessante integrare i rifiuti di imballaggio nei propri processi produttivi, al fine di fabbricare prodotti con valore aggiunto, economizzando nel contempo materie prime vergini.

Nel frattempo, il recupero energetico dovrebbe rimanere un'opzione fattibile per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, sempreché sia giustificata dal punto di vista tecnico, economico e ambientale.

I regimi di estensione della responsabilità del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano il recupero e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti, fermo restando che il riutilizzo o il recupero comprendono il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, compresi l'ambiente marino e le specie selvatiche, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, ridurre la dipendenza dalle risorse nell'Unione e aumentare la loro efficienza.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Gli Stati membri dovrebbero promuovere una bioeconomia sostenibile con l'obiettivo di utilizzare i rifiuti come risorsa. Conformemente a tale obiettivo, la prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per migliorare l'efficienza delle risorse e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire gli imballaggi superflui e ridurre la produzione e il consumo degli imballaggi monouso. Gli Stati membri dovrebbero poter includere restrizioni di mercato per gli imballaggi superflui. Gli Stati membri dovrebbero prevedere l'obbligo che tutti gli imballaggi immessi sul mercato soddisfino requisiti minimi che promuovano la progettazione di imballaggi "circolari", come l'uso di contenuto riciclato e di materiali a basse emissioni di gas a effetto serra. La Commissione dovrebbe promuovere, ove opportuno, l'elaborazione di norme e orientamenti dell'Unione concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Il getto di piccoli rifiuti e lo smaltimento inadeguato degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio hanno effetti negativi sia sull'ambiente marino che sull'economia dell'Unione e pongono rischi inutili alla salute pubblica. Fra gli oggetti che più comunemente inquinano le spiagge figurano anche molti rifiuti di imballaggio, che hanno un impatto a lungo termine sull'ambiente e influiscono negativamente sul turismo e sul pubblico godimento di tali aree naturali. Inoltre i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'ambiente marino sovvertono l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti, in particolare in quanto rendono impossibile la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero prima dello smaltimento inadeguato. Per ridurre il contributo sproporzionato dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti marini, dovrebbe essere fissato un obiettivo vincolante, sostenuto dall'adozione di misure mirate da parte degli Stati membri.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa “materie prime”15 e alla creazione di un'economia circolare.

(5)  L'aumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso un'adeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime"15 e alla creazione di un'economia circolare e, nel caso dei materiali di imballaggio, lasciando impregiudicati la sicurezza alimentare, la salute dei consumatori e i materiali a contatto con gli alimenti.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Allo stesso tempo è necessario creare condizioni e incentivi affinché l'industria consideri interessante integrare i rifiuti di imballaggio nei propri processi produttivi, al fine di fabbricare prodotti con valore aggiunto, economizzando nel contempo materie prime vergini.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(6)  Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti e il riciclaggio. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per la costruzione delle installazioni e degli impianti di trattamento dei rifiuti necessari per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio onde evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti e fissare incentivi agli investimenti a favore di infrastrutture innovative di gestione dei rifiuti per il riciclaggio.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La raccolta e il riciclaggio degli oli usati comporterebbero vantaggi economici ed ecologici considerevoli dal punto di vista della necessità di garantire l'approvvigionamento di materie prime, facilitando la transizione verso un'economia circolare e contribuendo a ridurre la dipendenza dall'approvvigionamento di greggio.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

(7)  La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE. Il recupero di energia, tuttavia, potrebbe continuare ad essere un'opzione per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio solo se giustificato dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, previa realizzazione di un'accurata valutazione dell'impatto ambientale che esamini gli effetti degli imballaggi sull'ambiente in tutte le fasi.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Le strategie nazionali degli Stati membri dovrebbero prevedere una sensibilizzazione pubblica, sotto forma di vari incentivi e benefici derivanti dai prodotti ottenuti dai rifiuti riciclati, che promuoverà gli investimenti nel settore dei prodotti riciclati.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

(8)  La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere prioritariamente la prevenzione e il riutilizzo, seguiti dal riciclaggio. I fondi strutturali e di investimento europei non dovrebbero essere utilizzati per finanziare inceneritori o discariche.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  La raccolta differenziata dovrebbe essere anch'essa ulteriormente rafforzata per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tuttavia possono essere previste eccezioni se l'analisi del ciclo di vita evidenzia vantaggi per l'ambiente.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

(11)  Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine, da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti e dai gestori del riciclaggio. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

(12)  Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Tali dati dovrebbero essere raccolti conformemente alle norme e alle specifiche che sostengono obiettivi relativi ai dati aperti e dovrebbero essere messi a disposizione quali dati aperti. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(14)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La relazione di controllo della qualità dovrebbe essere redatta conformemente a un formato armonizzato.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Ove possibile, gli Stati membri dovrebbero promuovere l'utilizzo di materiali come i materiali permanenti, che hanno un valore superiore per l'economia circolare poiché sono classificabili come materiali che possono essere riciclati senza perdite di qualità, indipendentemente dalla frequenza con cui il materiale è riciclato.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 ter)  Un obiettivo importante della presente direttiva è migliorare le condizioni sul mercato interno. Pertanto la comunicazione da parte della Commissione degli effetti della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno è considerata una misura importante.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(16)  La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati, messa a punto dalla Commissione in cooperazione con i rispettivi istituti nazionali di statistica e le autorità nazionali responsabili per la gestione dei rifiuti.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva (vale a dire, da un lato, evitare o ridurre un impatto negativo sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale e, dall'altro, assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell'Unione) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(21)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva (vale a dire evitare o ridurre un impatto negativo sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale, tenuto conto del funzionamento del mercato interno) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis)  Gli Stati membri dovrebbero garantire l'applicazione di requisiti di alto livello in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori dell'Unione, in linea con la legislazione esistente dell'UE, e in conformità con i rischi specifici affrontati dai lavoratori in alcuni settori produttivi, di riciclaggio e gestione dei rifiuti.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 ter)  Nella grande maggioranza dei casi la messa a disposizione di imballaggi non dipende né è scelta dal consumatore, bensì dal produttore. I regimi per la responsabilità estesa del produttore sono strumenti adeguati sia per prevenire la formazione di rifiuti di imballaggio, sia per creare sistemi che garantiscano la restituzione e/o la raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altro utilizzatore finale o dal flusso di rifiuti nonché il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-1)  all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità."

"1.  Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, per prevenirne o ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, tenuto conto del funzionamento del mercato interno.";

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  è aggiunto il seguente punto:

 

"2 bis.  «bioimballaggio»: ogni imballaggio derivante da materiali di origine biologica, esclusi i materiali incorporati in formazioni geologiche e/o fossili;";

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  all'articolo 3, è aggiunto il seguente punto:

 

"12 bis.  «imballaggio multistrato»: l'imballaggio composto da più di uno strato di materiale;";

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.

Dette misure rispettano il fine della presente direttiva di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e della diretta 2008/98/CE, in particolare contribuendo a conseguire una riduzione sostenuta della quantità di rifiuti di imballaggio prodotti, prevenendo l'utilizzo degli imballaggi e riducendo al minimo l'impatto ambientale dell'imballaggio. Tali misure consistono di regimi di responsabilità estesa del produttore quali definiti nella direttiva 2008/98/CE e in altri programmi nazionali stabiliti dagli Stati membri. Tali azioni possono essere adottate, se del caso, in consultazione con gli operatori economici e le ONG e sono concepite per raggruppare le iniziative adottate negli Stati membri e, per quanto riguarda la prevenzione, per sfruttare tali iniziative.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i comma seguenti:

 

"Gli operatori economici impegnati nella produzione di imballaggi di plastica beneficiano dei seguenti incentivi finanziari a meno che, per ogni tipo specifico d'imballaggio, le autorità competenti non abbiano stabilito che è tecnicamente impossibile o che rappresenta un rischio irragionevole per la salute pubblica:

 

(a)  i produttori di imballaggi che riducono il livello di colorazione utilizzata nei loro contenitori d'imballaggio in plastica rigida immessi sul mercato beneficiano di un livello ridotto di contributo finanziario nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, calibrato sul livello di colorazione introdotto negli imballaggi di plastica rigida vergini;

 

(b)  gli operatori economici che utilizzano recipienti in vetro o in plastica riutilizzabili beneficiano di un livello ridotto di contributo finanziario nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, commisurato alla quantità di recipienti riutilizzabili impiegati dall'operatore ove possibile all'interno dell'impresa.

 

La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione del presente paragrafo entro ... [diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 ter)  all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità degli articoli 9 e 10.

"2.  La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10. Tali norme hanno il fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi in conformità con gli articoli 9 e 10, di ridurre la quantità degli imballaggi e di porre fine agli imballaggi eccessivi."

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 quater)  all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   La Commissione presenta, se del caso, proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali.

"3.  Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione presenta proposte concernenti misure volte a rafforzare e a integrare l'applicazione delle norme essenziali e a garantire che nuovi imballaggi siano commercializzati soltanto se il produttore ha preso tutte le misure necessarie volte a minimizzarne l'impatto ambientale senza compromettere le loro funzioni essenziali. La Commissione presenta, in particolare, una proposta concernente misure in materia di imballaggi non riciclabili, imballaggi contenenti sostanze pericolose, imballaggi monouso, imballaggi a perdere e in eccesso e di riduzione degli imballaggi e valuta la possibilità di introdurre restrizioni di mercato per tali articoli a livello dell'Unione.";

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(2 quinquies )  l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Riutilizzo

Riutilizzo

Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

1.  Gli Stati membri favoriscono sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.

 

In particolare gli Stati membri possono sostenere l'istituzione di sistemi di cauzione-rimborso per gli imballaggi riutilizzabili, anche mediante i regimi di responsabilità estesa del produttore, e fornire incentivi adeguati ai produttori degli imballaggi riutilizzabili.

 

2.  Gli imballaggi riutilizzati raccolti attraverso un sistema di cauzione-rimborso possono essere contabilizzati nel calcolo relativo al conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dai programmi nazionali di prevenzione che sono stati adottati in base ai criteri di cui all'articolo 4.";

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

(f)  entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo o riciclato;

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

(h)  entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

(h)  entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo o riciclato;

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis.  Ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, laddove applicabile, la quantità di rifiuti organici biodegradabili che entra nel trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altre materie, la maggior parte delle quali, a seguito di un ulteriore ritrattamento, sono utilizzate come prodotto, sostanza o materiale riciclato.";

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

2.  I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 4, sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), l'esportatore dimostra che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione è conforme ai requisiti della presente direttiva e a tutta la pertinente legislazione in materia di ambiente, salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo:

 

"3 bis.  Gli Stati membri possono optare per il recupero energetico, qualora sia preferibile al riciclaggio dei materiali per motivi ambientali, tecnici o economici.";

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera c ter (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

c ter)  all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4.  Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

4.  Gli Stati membri incoraggiano l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

(a)  il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

(a)  il miglioramento delle condizioni di mercato e la revisione della legislazione che può costituire un ostacolo all'utilizzo di tali materiali;

(b)  la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

(b)  la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali, per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente;

 

b bis)  l'introduzione di incentivi economici e fiscali alla diffusione dell'uso di materiali di imballaggio riciclati e di criteri per gli appalti pubblici verdi;

 

b ter)  la promozione di materiali che, se riciclati, non mettono a rischio la salute umana quando vengono riciclati in materiali a contatto con alimenti;

 

b quater)   la promozione dell'utilizzo di materiali che possono essere riutilizzati o riciclati senza perdite di qualità, indipendentemente dalla frequenza con cui il materiale è riutilizzato o riciclato."

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i paragrafi 5, 8 e 9 sono soppressi;

(d)  i paragrafi 5 e 9 sono soppressi e il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

"La Commissione, tenuto conto delle situazioni specifiche in ciascuno Stato membro, valuta l'attuazione della presente direttiva per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. Tale valutazione è effettuata almeno ogni tre anni e una relazione sulla valutazione in questione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.";

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 – paragrafo 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  è aggiunto il seguente paragrafo 11 bis:

 

"11 bis.  Fatto salvo l'articolo 6 ter, gli Stati membri possono ottenere, in funzione della loro situazione specifica, deroghe ai termini per il conseguimento degli obiettivi stabiliti al paragrafo 1, lettere da f) a i), purché sia assicurata una tendenza di progressivo avvicinamento a tali obiettivi e sia stato tenuto conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 2) lettera b).";

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 94/62/CE

Articolo 6 bis – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato IV.

soppresso

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)  all'articolo 7, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:

"1.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi, ad esempio regimi di responsabilità estesa del produttore, al fine di:"; "

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 7 bis

 

Riduzione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nell'ambiente marino

 

1.  Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per ridurre nel loro territorio l'immissione nell'ambiente marino di rifiuti di imballaggio. Tali misure includono tutti gli elementi seguenti:

 

(a)  l'adozione di un obiettivo vincolante di riduzione del 50 % per i rifiuti di imballaggio entro il 2025 rispetto ai livelli del 2015;

 

(b)  la creazione e la gestione di programmi per la misurazione e il monitoraggio dei rifiuti di imballaggio che entrano nell'ambiente marino;

 

(c)  l'adozione di misure specifiche volte a ridurre le principali fonti di rifiuti di imballaggio rinvenute nell'ambiente marino e sulle spiagge a livello regionale, tra cui programmi di sensibilizzazione, strumenti e incentivi economici e restrizioni alla commercializzazione.

 

2.  Entro [x] di ogni anno gli Stati membri presentano relazioni alla Commissione in cui illustrano i progressi compiuti verso la riduzione dei rifiuti di imballaggio prodotti nel loro territorio immessi nell'ambiente marino, descrivendo anche le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 e i risultati attesi.

 

3.  La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per l'applicazione del presente articolo entro ... [diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quater (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 quater )  all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

"2.  Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio contiene informazioni utili a tale fine. In particolare, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.";

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter.  I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sull'attuazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4.

3 ter.  I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sull'attuazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 4. La relazione di controllo della qualità è elaborata conformemente a un formato armonizzato.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quater

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni. 3 quinquies.

3 quater.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati, così come la disponibilità di dati aperti. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni. 3 quinquies.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera d

Direttiva 94/62/CE

Articolo 12 – paragrafo 3 quinquies

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

3 quinquies.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis e il formato per la relazione di controllo della qualità di cui al paragrafo 3 ter, che sostengono gli obiettivi di riutilizzo dei dati e dei dati aperti. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(7 bis)  all'articolo 15, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi."

"Il Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato, adotta strumenti economici per promuovere gli obiettivi della presente direttiva. In assenza di misure a livello comunitario, gli Stati membri possono adottare, conformemente ai principi che informano la politica delle Comunità in materia di ambiente, tra cui il principio «chi inquina paga», e nell'osservanza degli obblighi derivanti dal trattato, misure per promuovere gli stessi obiettivi. Tali misure possono rientrare nei regimi di responsabilità estesa del produttore, nelle tariffe differenziate sugli imballaggi monouso, nei sistemi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) e nei sistemi di cauzione-rimborso.";

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  è inserito l'articolo seguente:

 

“Articolo 15 bis

 

Requisiti generali in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore

 

Gli Stati membri garantiscono che i regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti in conformità dell'articolo 8 e dell'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE* si applichino anche agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.

 

________________

 

* Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 21.11.2008, pag. 3).”;

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Allegato – comma -1 (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II – punto 1– trattino 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

Nell'allegato II, punto 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:

-  Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

"-  Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio - in conformità con il principio della gerarchia di gestione dei rifiuti - e da ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.";

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Allegato – comma -1 bis (nuovo)

Direttiva 94/62/CE

Allegato II – punto 3 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

All'allegato II, punto 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"(a)  Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

"(a)  Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio."

L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale che sia riciclabile sotto il profilo tecnico, ambientale ed economico, tenendo in conto la cernita, la pulizia e le dimensioni dei formati e dei materiali utilizzati in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo de materiale che costituisce l'imballaggio. I formati e le progettazioni dei materiali che impediscono la cernita o il ritrattamento sono sostituiti da alternative note ed efficaci."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Riferimenti

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

14.12.2015

Relatore per parere

       Nomina

João Ferreira

25.2.2016

Esame in commissione

14.6.2016

 

 

 

Approvazione

13.10.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

47

11

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michał Boni, Rosa D'Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Albert Deß

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Direttiva che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Riferimenti

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.12.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Relatori

       Nomina

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Esame in commissione

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Approvazione

24.1.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

7

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Deposito

7.2.2017