RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

7.2.2017 - (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Simona Bonafè


Procedura : 2015/0274(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0031/2017

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0594),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0384/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 15 giugno 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0031/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)  In considerazione della dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime e del rapido esaurimento di una parte significativa delle risorse naturali nel breve termine, una sfida essenziale consiste nel recuperare quante più risorse possibile all'interno dell'Unione e nel rafforzare la transizione verso un'economia circolare.

Motivazione

È importante sottolineare il quadro generale del percorso verso un'economia circolare ed evidenziare le opportunità offerte dalla revisione della direttiva sulle discariche per rafforzare tale transizione.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)  La gestione dei rifiuti deve essere trasformata in una gestione sostenibile dei materiali. La revisione della direttiva sulle discariche offre un'opportunità a tale riguardo.

Motivazione

È importante sottolineare il quadro generale del percorso verso un'economia circolare, evidenziare la necessità di trasformare la gestione dei rifiuti in gestione sostenibile dei materiali e porre in evidenza le opportunità offerte dalla revisione della direttiva sulle discariche per rafforzare tale transizione.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promuovere un'economia più circolare, incrementare l'efficienza energetica e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse.

Motivazione

Una migliore gestione dei rifiuti a livello europeo deve essere orientata, oltre che alla protezione dell'ambiente e della salute umana, al migliore utilizzo delle risorse, all'aumento dell'efficienza energetica e alla riduzione della dipendenza dell'Unione dall'utilizzo delle risorse stesse, facendo fronte così ai problemi legati all'approvvigionamento di queste ultime.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, l'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Motivazione

L'UE dovrebbe concentrarsi sulla creazione di un'economia circolare pulita ed evitare il possibile rischio di una futura perdita di fiducia del settore pubblico e dei mercati nei materiali riciclati, creando nel contempo un'eredità permanente. L'onere principale per gli operatori del riciclaggio è la presenza di sostanze pericolose nei materiali. L'attenzione dell'UE dovrebbe essere incentrata sull'eliminazione di tali sostanze pericolose dai prodotti e dai rifiuti, senza mettere in pericolo la salute pubblica e l'ambiente con deroghe ai requisiti di sicurezza per talune classi di imprese o prodotti o a causa dell'impossibilità di identificare i materiali contaminati in futuro.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"15 riducendo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

(2)  Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"15 riducendo al minimo, in maniera graduale, la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che ciò rientri nel quadro di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca che si passi dal collocamento in discarica all'incenerimento.

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14 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

14 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

15 COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.

15 COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.

(4)  Affinché l'intero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere allineate, ove opportuno, a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio16.

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16 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

16 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

Motivazione

È importante garantire la coerenza della presente direttiva con l'insieme della legislazione dell'Unione in materia di rifiuti. A tal fine è necessario che, ove opportuno, anche le definizioni contenute nella presente direttiva siano allineate a quelle previste dalla direttiva 1999/31/CE.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

(5)  Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici), con l'obiettivo di ammettere solo i rifiuti residui. Gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture e nella ricerca e innovazione svolgeranno un ruolo cruciale per ridurre la quantità di rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata, il cui riciclaggio o recupero non è attualmente fattibile sul piano tecnico, ambientale o economico.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Un incentivo politico e sociale a limitare ulteriormente il collocamento in discarica quale modalità sostenibile per gestire le risorse naturali nell'ambito di un'economia circolare dovrebbe rispettare la gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e applicare in maniera rigorosa un approccio che dia priorità alla prevenzione e rispetti il principio di precauzione.

Motivazione

Sebbene il collocamento in discarica presenti numerosi aspetti negativi, non dovrebbe essere completamente eliminato come destinazione per alcuni rifiuti, ad esempio il PVC. Può essere il luogo più sicuro per i materiali contenenti sostanze chimiche pericolose e, nel caso delle materie plastiche, le analisi indicano che, se non sono riciclate, il collocamento in discarica è generalmente preferibile all'incenerimento per ragioni climatiche. Di norma, il riciclaggio è chiaramente l'opzione preferibile, inoltre qualsiasi collocamento in discarica dovrebbe essere effettuato secondo gli standard più elevati.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

(6)  I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

Motivazione

Il divieto di collocare in discarica i rifiuti urbani biodegradabili dovrebbe essere formulato in maniera più rigorosa.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica faciliterà ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(7)  Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi chiari e ambiziosi di riduzione del collocamento in discarica incoraggerà ulteriormente gli investimenti per facilitare la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili al livello più basso della gerarchia dei rifiuti.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

(8)  La progressiva riduzione al minimo del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. La progressiva riduzione al minimo del collocamento in discarica richiederà importanti cambiamenti nella gestione dei rifiuti in molti Stati membri. Con il miglioramento delle statistiche in materia di raccolta e trattamento dei rifiuti e una migliore tracciabilità dei flussi di rifiuti dovrebbe essere possibile evitare lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Alla luce dei recenti investimenti effettuati in alcuni Stati membri, che hanno portato allo sviluppo di capacità eccessive per il recupero dell'energia o alla creazione di impianti per il trattamento meccanico-biologico, è essenziale dare un chiaro segnale ai gestori dei rifiuti e agli Stati membri onde evitare investimenti incompatibili con gli obiettivi di lungo periodo stabiliti nelle direttive quadro in materia di discariche e rifiuti. Per tali ragioni, si potrebbe prendere in considerazione un limite per l'incenerimento dei rifiuti urbani in linea con gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e incoraggiare la transizione a un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  La Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e migliori pratiche tra gli Stati membri, le autorità regionali e, in particolare, le autorità locali, coinvolgendo tutte le pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le organizzazioni ambientali e dei consumatori.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)  Per realizzare e attuare in maniera adeguata gli obiettivi della presente direttiva, è necessario garantire che le autorità locali dei territori in cui sono situate le discariche siano riconosciute come attori importanti, in quanto esse risentono direttamente delle conseguenze del collocamento in discarica. Di conseguenza, è opportuno provvedere in anticipo a una consultazione pubblica e democratica nelle località e nelle aree sovracomunali in cui è prevista l'ubicazione di una discarica e dovrebbe inoltre essere stabilito un risarcimento adeguato per la popolazione locale.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies)  La Commissione dovrebbe garantire che ogni discarica nell'Unione sia oggetto di controlli per assicurare la corretta attuazione del diritto unionale e nazionale.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.

(9)  Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi e dovrebbe essere promosso lo scambio delle migliori pratiche tra le varie parti interessate.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 19991/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(11)  I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con i rispettivi istituti nazionali di statistica e le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Al fine di integrare o modificare la direttiva 1999/31/CE, in particolare al fine di adattarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo all'articolo 16. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. La Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

(12)  Al fine di modificare la direttiva 1999/31/CE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adattamento degli allegati al progresso scientifico e tecnico. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero sistematicamente avere accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Qualsiasi modifica degli allegati dovrebbe essere apportata solo conformemente ai principi stabiliti nella presente direttiva. A tal fine, per quanto riguarda l'allegato II, è opportuno che la Commissione tenga conto dei principi generali e delle procedure generali per i criteri di prova e di ammissione dei rifiuti indicati nell'allegato II. Inoltre, occorrerebbe stabilire i criteri specifici e i metodi di prova con i relativi valori limite per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, i tipi specifici di discarica nell'ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di adottare proposte di normalizzazione dei metodi di controllo, campionamento e analisi in relazione agli allegati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 Aprile 2016.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 3, paragrafo 3, all'allegato I, punto 3.5, e all'allegato II, punto 5. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

(13)  Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 1999/31/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alla definizione di deposito di rifiuti non pericolosi, al metodo per determinare il coefficiente di permeabilità delle singole discariche in determinate condizioni e, poiché il campionamento dei rifiuti può porre seri problemi di rappresentazione e di tecnica a causa del carattere eterogeneo dei diversi tipi di rifiuti, alla messa a punto di una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17.

__________________

__________________

17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

17 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Motivazione

Allineamento con il trattato di Lisbona.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire lo sviluppo di piani per il recupero sostenibile e per l'uso alternativo sostenibile delle discariche e delle aree danneggiate dalle discariche.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 ter)  La presente direttiva è stata adottata tenendo conto degli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)  all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"-1.   La progressiva eliminazione della collocazione in discarica è una condizione fondamentale per sostenere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare.";

Motivazione

È importante includere nell'obiettivo generale della direttiva l'importanza della progressiva eliminazione del collocamento in discarica ai fini della transizione verso un'economia circolare.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

a)  si applicano le definizioni di «rifiuto», «rifiuti urbani», «rifiuto pericoloso», «rifiuto non pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta differenziata», «recupero», «riciclaggio» e «smaltimento», di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;

__________________

__________________

(*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";

(*) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).";

Motivazione

Sono inserite le definizioni pertinenti che figurano all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, tra cui quella di "rifiuto non pericoloso".

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)   è inserita la seguente lettera a bis):

 

"a bis)  «rifiuto residuo»: rifiuto risultante da un trattamento o da un'operazione di recupero, ivi compreso il riciclaggio, che non può essere ulteriormente recuperato e di conseguenza deve essere smaltito;";

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 – lettera m

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)   la lettera m) è così modificata:

m)   "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;

"m)  «rifiuti biodegradabili»: alimenti, rifiuti dei giardini, carta, cartone, legno e ogni altro rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica;";

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis)  all'articolo 3, il paragrafo 3 è così modificato:

3.  Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, da definirsi da parte del comitato di cui all'articolo 17 della presente direttiva, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva.

"3.  Fatta salva la direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono dichiarare a loro scelta che al deposito di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave, e che sono depositati in modo da impedire l'inquinamento ambientale o danni alla salute umana, possono non applicarsi le disposizioni di cui all'allegato I, punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 della presente direttiva. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono cosa si intende per deposito di rifiuti non pericolosi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";

Motivazione

Allineamento con il trattato di Lisbona.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)  il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.  Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.

"1.  Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale in collaborazione con le autorità regionali e locali responsabili della gestione dei rifiuti al fine di procedere alla graduale eliminazione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas, il recupero di materiali o, quando non è possibile realizzare quanto citato, il recupero di energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.";

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

"f)  rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

"f)  rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE e imballaggi e rifiuti di imballaggio ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/62/CE.";

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

"5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

"5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 5 % del totale dei rifiuti urbani prodotti.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.   Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi solo i rifiuti urbani residui.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20% del totale dei rifiuti urbani generati.

Uno Stato membro può chiedere una proroga di cinque anni per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 5 se nel 2013 ha collocato in discarica oltre il 65 % dei propri rifiuti urbani.

 

Lo Stato membro presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 2028, una domanda per ottenere tale proroga.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

La richiesta di proroga è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto dell'obiettivo entro il nuovo termine. Il piano è elaborato sulla base di una valutazione dei piani di gestione dei rifiuti esistenti e include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

 

Inoltre, il piano di cui al terzo comma soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

 

a)   utilizza strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;

 

b)   dimostra un utilizzo efficace dei Fondi strutturali e di coesione attraverso investimenti a lungo termine dimostrabili volti a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per conseguire gli obiettivi pertinenti;

 

c)   fornisce statistiche di elevata qualità e genera previsioni chiare sulla capacità di gestione dei rifiuti e sulla distanza che separa lo Stato membro dagli obiettivi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, agli articoli 5 e 6 della direttiva 94/62/CE e all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE;

 

d)   ha definito programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE.

 

La Commissione valuta se i requisiti di cui alle lettere da a) a d) del quarto comma siano soddisfatti.

 

A meno che la Commissione sollevi obiezioni nei confronti del piano presentato entro cinque mesi dal suo ricevimento, la richiesta di proroga si considera accettata.

 

Se la Commissione solleva obiezioni al piano presentato, essa chiede allo Stato membro di presentare un piano riveduto entro due mesi dal ricevimento di tali obiezioni.

 

La Commissione valuta il piano riveduto entro due mesi dal suo ricevimento e accetta o respinge per iscritto la richiesta di proroga. In mancanza di decisione da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta di proroga si considera accettata.

 

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le sue decisioni entro due mesi dalla loro adozione.

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.";

7.  Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione esamina la possibilità di introdurre un obiettivo e restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"7 bis.  La Commissione analizza ulteriormente la fattibilità di una proposta di quadro normativo per l'estrazione mineraria nelle discariche onde consentire il recupero di materie prime secondarie presenti nelle discariche esistenti. Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri rilevano le discariche esistenti, indicando le loro potenzialità ai fini dell'estrazione mineraria nelle discariche, e condividono le informazioni.";

Motivazione

L'estrazione mineraria nelle discariche non solo consente il recupero di materiali preziosi che possono essere reintrodotti nel ciclo, ma permette anche di recuperare superfici di territorio, tenuto conto del fatto che gran parte delle 500 000 discariche storiche nell'UE sono situate in un contesto (semi)urbano.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – frase introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

2.  Le relazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche e includono i seguenti elementi:

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"b bis)  esempi di migliori pratiche applicate in tutta l'Unione, che possono fornire orientamenti per progredire verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5."

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis)  è aggiunto il seguente articolo 5 ter:

 

"Articolo 5 ter

 

Scambio di migliori pratiche e di informazioni

 

La Commissione istituisce una piattaforma per uno scambio periodico e strutturato di migliori pratiche e informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne l'attuazione pratica dei requisiti della presente direttiva. Tale scambio contribuirà ad assicurare una governance, un'applicazione e una cooperazione transfrontaliera adeguate, nonché lo scambio delle migliori pratiche, come ad esempio i patti per l'innovazione e la revisione tra pari. Inoltre, la piattaforma incentiva i soggetti all'avanguardia e consente un rapido progresso. La Commissione mette a disposizione del pubblico i risultati della piattaforma.";

Motivazione

Lo scambio di migliori pratiche e informazioni è importante per consentire a tutti gli Stati membri di conseguire gli obiettivi.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 6 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter)   all'articolo 6, la lettera a) è modificata come segue:

"a)  solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente;"

"a)  solo i rifiuti trattati vengano collocati a discarica. Tale disposizione può applicarsi ai rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente possibile o a qualsiasi altro rifiuto il cui trattamento non contribuisca agli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente direttiva, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana o l'ambiente, a condizione che gli Stati membri rispettino gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della presente direttiva e gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE;";

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 6 – lettera a – secondo comma

 

Testo della Commissione

Emendamento

4)  all'articolo 6, lettera a), è aggiunta la seguente frase:

4)  all'articolo 6, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva."

"Gli Stati membri provvedono affinché le misure adottate a norma del presente punto non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e l'aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio come stabilito all'articolo 11 di tale direttiva.";

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

1.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 5, paragrafo 5, verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis)  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 15 bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.";

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter)  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 15 ter

 

Determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche

 

La Commissione mette a punto e approva, mediante atti di esecuzione, il metodo per determinare, in loco e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle singole discariche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.";

Motivazione

Allineamento con il trattato di Lisbona.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)

Direttiva 1999/31/UE

Articolo 15 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 quater)  è inserito il seguente articolo 15 quater:

 

"Articolo 15 quater

 

Norma europea per il campionamento dei rifiuti

 

La Commissione mette a punto, mediante atti di esecuzione, una norma europea per il campionamento dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Finché tali atti di esecuzione non saranno stati adottati, gli Stati membri applicano le norme e le procedure nazionali.";

Motivazione

Allineamento con il trattato di Lisbona.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Motivazione

Allineamento con l'accordo interistituzionale del 13 Aprile 2016.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/UE

Allegato I – punto 3.5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis)  nell'allegato I, il punto 3.5 è soppresso;

Motivazione

Allineamento con il trattato di Lisbona.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Direttiva 1999/31/UE

Allegato II – punto 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter)  nell'allegato II, il punto 5 è soppresso;

Motivazione

Allineamento con il trattato di Lisbona.

  • [1]  GU C 264 del 20.7.2016, pag.98.
  • [2]  GU C 17 del 18.1.2017, pag. 46.

MOTIVAZIONE

Il relatore ha ritenuto, come approccio orizzontale, di concentrarsi sugli ambiti nei quali la dimensione europea presenta un chiaro valore aggiunto.

A tal fine, nella relazione si appoggia un'azione efficace a sostegno dell'utilizzo efficiente delle risorse e della riduzione della produzione di rifiuti e del loro impatto ambientale in modo da stimolare concretamente la transizione verso un'economia circolare.

L'economia circolare rappresenta, prima di tutto, un modello economico efficiente dal punto di vista delle risorse, che ne migliora e al tempo stesso riduce l'utilizzo, affrontando contemporaneamente i problemi legati all'approvvigionamento delle materie prime. Si garantisce così una maggiore tutela dell'ambiente, favorendo anche la reindustrializzazione e l'aumento della competitività europea sul piano globale e stimolando la creazione di posti di lavoro di qualità e nuove opportunità di business.

Un tale cambiamento sistemico richiede politiche ambiziose, sostenute da un quadro legislativo chiaro e capace di dare i giusti segnali agli investitori. Una legislazione europea che non preveda definizioni chiare e obiettivi vincolanti potrebbe pregiudicare il progresso della transizione.

Il relatore vuole ricordare come l'obiettivo principale del Settimo programma d'azione dell'Unione europea per l'ambiente miri a trasformare l'Unione in un'economia verde, a basse emissioni di carbonio ed efficiente dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse.

Per questo, occorre un cambio di paradigma che ci porti oltre la mera gestione dei rifiuti, adottando politiche che li considerino come vere e proprie risorse. Per raggiungere quest'obiettivo è necessaria una piena attuazione della normativa sui rifiuti a livello europeo, realizzata attraverso una rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e integrata da ulteriori iniziative volte a ridurne la produzione. Il relatore invita più volte a considerare come l'economia circolare debba affrontare il tema della gestione dei rifiuti prima dal punto di vista della prevenzione, e in seguito preoccupandosi di garantirne il rientro nei processi produttivi.

Direttiva relativa alle discariche

La quantità di rifiuti collocata in discarica costituisce un forte indicatore e le restrizioni al collocamento in discarica possono rappresentare un utile strumento nel contesto di un'economia circolare. Gli obiettivi della direttiva relativa alle discariche e della direttiva quadro sui rifiuti sono interconnessi; una riduzione della quantità di rifiuti collocati in discarica può essere unicamente ottenuta, e deve andare di pari passo, con obiettivi più ambiziosi in materia di raccolta e riciclaggio dei rifiuti. Il collocamento in discarica dovrebbe rappresentare una soluzione di ultima istanza per i rifiuti che non possono essere evitati, riciclati o recuperati o, quantomeno, ridotti al minimo e decontaminati. Il relatore accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di modificare la direttiva relativa alle discariche e di imporre ulteriori restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti urbani.

La proposta della Commissione prevede che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica non debba essere superiore al 10 %. Essa prevede inoltre un periodo transitorio facoltativo di altri cinque anni per sette Stati membri espressamente indicati. Introduce inoltre un sistema di segnalazione preventiva in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e modifica il sistema di comunicazione. Infine, aggiorna le disposizioni del diritto derivato.

Il relatore sostiene la maggior parte degli elementi menzionati, ma suggerisce di modificare alcuni aspetti della proposta, al fine di renderla più coerente e ambiziosa, in particolare:

Graduale eliminazione del collocamento in discarica, anziché la sua riduzione:

Come evidenziato in precedenza, nel lungo termine il collocamento in discarica dovrebbe essere consentito solo se non esistono alternative. Benché ciò potrebbe non avere alcun effetto immediato sull'attuazione, è essenziale utilizzare un linguaggio chiaro in tutto il testo, precisando che un obiettivo di riduzione quantitativa non costituisce un fine in sé e dovrebbe essere funzionale a una gestione sostenibile delle risorse. Di conseguenza, è opportuno precisare nel testo che dovranno essere collocati in discarica solo i rifiuti trattati che non possono più essere riciclati.

Approccio graduale verso un obiettivo più ambizioso nel 2030:

L'esperienza dimostra che l'attuazione della legislazione ambientale richiede un monitoraggio permanente. Il relatore fissa un obiettivo più ambizioso riguardo al collocamento in discarica dei rifiuti residui del 5 % anziché del 10 % per il 2030, il che riflette meglio l'idea di un'economia circolare.

Periodo transitorio supplementare per gli Stati membri che hanno difficoltà di attuazione:

Pur valutando positivamente l'approccio flessibile proposto dalla Commissione, la distinzione operata nel caso di sette Stati membri è arbitraria, ingiusta e demotivante per tutte le parti coinvolte. Il relatore propone di basare il periodo di tolleranza su criteri trasparenti e comprensibili e di stabilire una procedura di autorizzazione chiara per eventuali deroghe.

Possibile restrizione al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani:

Il relatore si rammarica della mancanza di ambizione riscontrata nella proposta della Commissione per quanto riguarda i rifiuti diversi da quelli urbani e propone di prevedere un riesame e un obiettivo facoltativo già nel 2018.

Disposizioni uniformi per la determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche e per il campionamento dei rifiuti:

Il relatore osserva che la Commissione non assolve ai compiti di cui agli allegati I e II. Tali disposizioni sono tuttavia necessarie per il funzionamento sicuro delle discariche. Il relatore propone pertanto una formulazione molto precisa per consentire alla Commissione di mettere a punto e adottare le disposizioni tecniche necessarie.

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (8.11.2016)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Relatore per parere: Pavel Telička

BREVE MOTIVAZIONE

Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha adottato un nuovo pacchetto sull'economia circolare che contiene un piano di azione per l'economia circolare e quattro proposte legislative sui rifiuti. Lo scopo della proposta legislativa è fissare obiettivi per la riduzione dei rifiuti, compresi obiettivi relativi alle discariche, al riutilizzo e al riciclaggio, da conseguire entro il 2030. La proposta presenta anche un percorso ambizioso e credibile per la gestione dei rifiuti e le attività di riciclaggio.

Sebbene la commissione ITRE abbia deciso di dividere il pacchetto in quattro fascicoli separati, questi sono strettamente interconnessi. Molte delle modifiche relative alle statistiche e alle definizioni di rifiuti sono presentate alla direttiva quadro sui rifiuti, mentre gli obiettivi e gli obblighi basati su tali definizioni o statistiche sono presentanti nell'ambito delle altre tre direttive. È pertanto necessario garantire la coerenza tra tutti i fascicoli.

Il relatore per parere accoglie con favore la proposta rivista della Commissione poiché adotta un approccio più ampio, più olistico e anche più realistico. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è effettivamente fondamentale per garantire condizioni di parità tra gli Stati membri e una gestione efficiente dei rifiuti nell'UE. È indubbio che in tale ambito siano necessari ulteriori miglioramenti. Gli obiettivi proposti dalla Commissione devono essere ambiziosi e allo stesso tempo realistici e conseguibili per tutti gli Stati membri, altrimenti l'UE corre il rischio di andare incontro a una frammentazione del mercato interno e a uno sviluppo non inclusivo e conseguentemente diseguale in tale ambito. Una visione a lungo termine con obiettivi sufficientemente ambiziosi è la strada giusta da percorrere. Tuttavia il relatore nutre ancora dei dubbi riguardo alla metodologia utilizzata per la definizione degli obiettivi, indipendentemente dal fatto che siano adeguati o meno. Inoltre, dopo la raccolta di dati affidabili e confrontabili, sarà necessario rivedere gli obiettivi e i livelli di ambizione in modo adeguato. Il relatore si rammarica altresì per l'assenza, nell'intera proposta, di un'impostazione incentrata sull'istruzione e l'informazione, elementi che invece dovrebbero costituire il nucleo stesso della trasformazione.

La modifica della direttiva relativa alle discariche di rifiuti mira a migliorare la gestione dei rifiuti dell'UE mediante l'istituzione di restrizioni al collocamento in discarica da soddisfare entro il 2030 e ulteriori restrizioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti, compresi quelli organici. La proposta dovrebbe incoraggiare una cernita e un riciclaggio maggiori dei rifiuti nel rispetto della gerarchia dei rifiuti (cfr. direttiva quadro sui rifiuti). Il relatore accoglie positivamente la proposta e ritiene che le definizioni e le statistiche accurate siano il punto focale di tutta la legislazione in materia di rifiuti e che pertanto siano indispensabili per quantificare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi della legislazione in materia di rifiuti e dell'economia circolare.

Il relatore vorrebbe sottolineare l'importanza dello scambio di informazioni e migliori pratiche, non soltanto a livello di UE ma anche tra i diversi settori dell'economia, compresa l'industria dei rifiuti, e il settore finanziario. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante la creazione di piattaforme di comunicazione che contribuirebbero a sensibilizzare riguardo alle nuove soluzioni industriali, permetterebbero una visione globale migliore delle capacità a disposizione e sosterrebbero le simbiosi industriali, aspetti che possono contribuire in modo consistente alla transizione verso un'economia più circolare. Il relatore ritiene anche che i fondi finanziari stanziati dalla Commissione alla transizione potrebbero essere utilizzati anche per progetti di ricerca sul trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi.

Il relatore plaude alla proposta di semplificare gli obblighi di rendicontazione per gli Stati membri, sebbene alcune parti della proposta della Commissione non garantiscano un'interpretazione univoca. La Commissione propone anche un sistema di segnalazione ogni tre anni ma non risulta chiaro come verranno rispettati nella pratica tali termini e quando avrà inizio il processo di segnalazione dopo il recepimento della direttive per disporre di un margine di tempo sufficiente per riflettere e per adottare ulteriori misure, se necessario.

Il relatore è favorevole alle restrizioni sul collocamento in discarica dei rifiuti organici, pur ritenendo che la raccolta differenziata di tali rifiuti dovrebbe essere obbligatoria e che la necessità di istituire tale obbligo dovrebbe essere maggiormente messa in evidenza nella direttiva quadro sui rifiuti. Il relatore presenterà quindi altri emendamenti sull'obbligo della raccolta differenziata per i rifiuti organici nella direttiva quadro sui rifiuti allo scopo di creare un chiaro nesso tra i due fascicoli.

Esistono differenze sostanziali nella quantità assoluta di rifiuti prodotti nei singoli Stati membri. Il metodo di calcolo per gli obiettivi di collocamento in discarica proposto dalla Commissione (in percentuale) non è sufficiente a riflettere tali differenze. Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe anche valutare un ulteriore obiettivo fondato sulla quantità totale di rifiuti che possono essere collocati in discarica, calcolata per chilogrammo per persona per anno. In tal modo sarebbe più semplice procedere a un confronto tra gli Stati membri e a una valutazione migliore della prevenzione dei rifiuti, che occupa il primo posto nella gerarchia dei rifiuti. Si contribuirebbe quindi anche alla riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti ogni anno.

Il relatore vorrebbe sottolineare la necessità di garantire un'attuazione e un'applicazione corrette della legislazione esistente in materia di rifiuti. Qualsiasi altra misura adottata dalla Commissione dovrebbe prendere in considerazione gli obiettivi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio".

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

(1)  La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, incentivare la transizione e l'efficienza energetiche e promuovere un'economia più circolare che consenta di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse naturali.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Dovrebbero essere modificati gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"15 riducendo la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi.

(2)  Dovrebbero essere rivisti gli obiettivi della direttiva 1999/31/CE14 del Consiglio che stabiliscono restrizioni in merito al collocamento in discarica, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare e di fare progressi nell'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime"15 riducendo gradualmente la collocazione in discarica dei rifiuti destinati alle discariche per rifiuti non pericolosi fino alla sua eliminazione completa.

__________________

__________________

14 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

14Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

15 COM(2008) 699 e COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 e COM(2014) 297.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). Al momento di attuare le restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

(5)  Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali riducendo ulteriormente il collocamento in discarica, a cominciare dai flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata (cioè plastica, metalli, vetro, carta, rifiuti organici). Il miglioramento della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio dovrebbe essere ulteriormente sostenuto al fine di ridurre il più possibile la quantità di rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.

Motivazione

I rifiuti della raccolta differenziata che sono riciclabili non dovrebbero essere smaltiti in discarica. Sono necessari ulteriori investimenti per ridurre la quantità dei rifiuti residui.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE.

(6)  I rifiuti urbani biodegradabili rappresentano una percentuale elevata dei rifiuti urbani. Il collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili non trattati produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti biodegradabili che dovrebbero essere oggetto di raccolta differenziata in osservanza dell'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il ricorso a misure alternative per il trattamento sostenibile dei rifiuti biodegradabili in linea con le nuove tecnologie e tecniche, come il vermicompostaggio o la biodigestione.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi di riduzione del collocamento in discarica faciliterà ulteriormente la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

(7)  Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. La definizione di obiettivi chiari di riduzione del collocamento in discarica e l'istituzione di un programma quadro con una calendario per il conseguimento degli obiettivi faciliteranno ulteriormente e incoraggeranno la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio dei rifiuti. Inoltre, tali obiettivi ambiziosi dovrebbero costituire un contesto adeguato per stimolare maggiori investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, nella ricerca e nelle competenze, evitando di relegare materiali potenzialmente riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti. È opportuno che la riduzione eviti lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica senza pertanto che l'osservanza di tale obbligo porti alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030.

(8)  La progressiva riduzione del collocamento in discarica è indispensabile per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e assicurare il recupero graduale ed efficace dei materiali di rifiuto con valore economico grazie a una loro adeguata gestione, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE. Tale riduzione progressiva del collocamento in discarica comporterà un cambiamento sostanziale nella gestione dei rifiuti in numerosi Stati membri. Grazie a statistiche migliori sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti, dovrebbe essere possibile evitare lo sviluppo di eccessive capacità per il trattamento dei rifiuti residui, quali ad esempio impianti per il recupero dell'energia o per il trattamento meccanico-biologico grossolano dei rifiuti urbani non trattati, perché ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento degli obiettivi unionali di lungo termine in materia di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. Allo stesso modo, e per evitare impatti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, sebbene gli Stati membri debbano prendere tutte le misure necessarie per assicurare che solo i rifiuti trattati siano collocati in discarica, l'osservanza di tale obbligo non dovrebbe portare alla creazione di sovracapacità per il trattamento dei rifiuti urbani residui ma contribuire al conseguimento di una qualità elevata dei materiali selezionati. A tal fine è necessario che l'impegno verso l'eliminazione del collocamento in discarica non comporti come conseguenza un aumento delle quantità di rifiuti inceneriti e delle capacità di incenerimento né un utilizzo eccessivo delle discariche. Inoltre, al fine di assicurare coerenza tra gli obiettivi stabiliti all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE e gli obiettivi di riduzione del collocamento in discarica definiti all'articolo 5 della presente direttiva, nonché assicurare una pianificazione coordinata delle infrastrutture e degli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi, gli Stati membri che possono ottenere una proroga per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani dovrebbero ottenerla anche per l'obiettivo di riduzione del collocamento in discarica, fissato nella presente direttiva per il 2030. È altresì opportuno garantire che le spedizioni di rifiuti siano trattate nel modo più efficiente dal punto di vista dei costi e più sostenibile possibile in linea con i principi e gli obblighi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, in particolare in linea con il principio della vicinanza e con la priorità al recupero e all'autosufficienza. Pertanto tali spedizioni dovrebbero essere adeguatamente monitorate e coordinate, garantendo in tal modo che siano eseguite coerentemente con i principi e le premesse dell'economia circolare.

 

_____________________

 

1 bis Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del martedì 14 giugno 2016, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  La Commissione dovrebbe valutare se è opportuno introdurre un obiettivo sulla quantità totale di rifiuti, di rifiuti urbani o di tutti i tipi di rifiuti a prescindere dall'origine che possono essere collocati in discarica, calcolata in chilogrammi pro capite all'anno. Tale obiettivo faciliterebbe il raffronto tra gli Stati membri e permetterebbe di valutare meglio la prevenzione dei rifiuti, che occupa il primo posto nella gerarchia dei rifiuti. In questo modo si contribuirebbe anche alla riduzione della quantità complessiva di rifiuti prodotti su base annua.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva 1999/31/CE, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio delle informazioni e delle migliori pratiche tra Stati membri, autorità sub-nazionali, in particolare nel caso in cui tali livelli di amministrazione siano competenti per la gestione dei rifiuti, e tra i diversi settori dell'economia, compresa l'industria dei rifiuti e il settore finanziario. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito mediante la creazione di piattaforme di comunicazione che contribuirebbero ad aumentare la consapevolezza in merito alle nuove soluzioni industriali, permetterebbero di ottenere una visione globale migliore delle capacità a disposizione e contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con il settore finanziario e a sostenere la simbiosi industriale, sempre tenendo presente che è essenziale mantenere la competitività dell'industria europea.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.

(9)  Al fine di garantire che l'attuazione della normativa sui rifiuti avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi e dovrebbe essere promosso lo scambio delle migliori pratiche tra le varie parti interessate.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 19991/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(11)  I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche definendo una metodologia armonizzata per la raccolta e il trattamento dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, che dovrebbe essere Eurostat, e sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati che dovrebbe essere basata su un modello armonizzato. La comunicazione affidabile di dati statistici confrontabili relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Il collocamento in discarica di rifiuti pericolosi raccolti insieme ai rifiuti non pericolosi (urbani, industriali e altro) può porre un rischio alla salute umana e all'ambiente. I programmi di ricerca sul trattamento dei rifiuti pericolosi contribuirebbero a ridurne il collocamento in discarica. I fondi dell'Unione stanziati a sostegno della transizione verso un'economia circolare potrebbero pertanto essere utilizzati per tali programmi.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)  La presente direttiva è stata adottata tenendo in considerazione gli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 2 – lettera m

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  la lettera m) è sostituita dalla seguente:

m)   "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone;

"m)   "rifiuti biodegradabili": alimenti, rifiuti dei giardini, carta e cartone, legno e rifiuti agricoli di origine non animale, come la paglia, e qualsiasi altro rifiuto che può essere soggetto a decomposizione aerobica o anaerobica;";

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)   il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.   Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.

"1.  Non oltre due anni dopo la data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1, gli Stati membri elaborano una strategia nazionale al fine di procedere a una più rapida riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e la notificano alla Commissione. Detta strategia dovrebbe includere misure intese a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2, in particolare mediante il riciclaggio, il compostaggio, la produzione di biogas o il recupero di materiali/energia. Entro trenta mesi dalla data di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente un prospetto delle strategie nazionali.";

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera c

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 5 – paragrafi da 5 a 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

5.  Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti.

 

5 bis.  Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri ammettono nelle discariche per rifiuti non pericolosi solo i rifiuti residui non pericolosi derivanti dai rifiuti urbani, commerciali e industriali.

6.  Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20% del totale dei rifiuti urbani generati.

6.  Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 5. Lo Stato membro notifica alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 5. Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 20% del totale dei rifiuti urbani generati.

La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

7.  Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di ridurlo e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.

7.  Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 5, al fine di procedere eventualmente a una sua ulteriore riduzione fino al 5%, sottoposta a una valutazione d'impatto, e introdurre restrizioni al collocamento in discarica dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani. La Commissione dovrebbe altresì valutare se è opportuno introdurre un obiettivo sulla quantità totale di rifiuti che possono essere collocati in discarica, espressa, ad esempio, in chilogrammi per persona per anno nella zona autorizzata. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se necessario, di una proposta.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 8 – lettera a – punto iii

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(4 bis)  all'articolo 8, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

iii)   per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

"iii)   per quanto riguarda il funzionamento della discarica, siano continuamente adottate le misure preventive necessarie per ridurre il pericolo di incidenti e le relative conseguenze;";

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 14 bis

 

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

 

1.   Al fine di contribuire agli obiettivi fissati dalla presente direttiva, gli Stati membri utilizzano adeguati strumenti economici o altre misure. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere agli strumenti economici o alle altre misure riportati nell'allegato III bis.

 

2.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti economici specifici o alle altre misure introdotti in conformità con il paragrafo 1 entro il ... [inserire la data: diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.";

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

1.  Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5. Gli Stati membri raccolgono, trattano e comunicano dati confrontabili, secondo una metodologia armonizzata, per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato favorevole agli obiettivi di riutilizzo e di dati aperti stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

2.  Gli Stati membri comunicano i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, fino al 1º gennaio 2025.

2.  Gli Stati membri comunicano i dati relativi all'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, fino al 1º gennaio 2025.

3.  I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

3.  I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. La relazione di controllo della qualità è redatta conformemente al formato armonizzato.

4.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

4.  La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati, oltre alla disponibilità di dati aperti. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata nove mesi dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni tre anni.

5.  La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della presente direttiva.

5.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 17 bis che stabiliscono il formato per la comunicazione di dati confrontabili e per la metodologia armonizzata a norma del paragrafo 1 e per la relazione di controllo della qualità di cui al paragrafo 3.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare atti delegati previsto all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire data dell'entrata in vigore della presente direttiva].

2.  Il potere di adottare atti delegati previsto agli articoli 15 e 16 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [inserire data dell'entrata in vigore della presente direttiva].

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9

Direttiva 1999/31/CE

Articolo 17 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

5.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Directive1999/31/CE

Allegato I – paragrafo 1 – punto 1.1 – lettera e

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(9 bis)  nell'allegato I, la lettera e) del punto 1.1 è sostituita dalla seguente:

e)  la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

"e)  il rischio posto agli ecosistemi locali e alle specie selvatiche autoctone nonché al patrimonio culturale della zona.";

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Allegato III bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)   è aggiunto l'allegato III bis, quale riportato in allegato alla presente direttiva.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Allegato (nuovo)

Direttiva 1999/31/CE

Allegato III bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

ALLEGATO

 

È aggiunto il seguente allegato III bis:

 

"Allegato III bis

 

Strumenti per promuovere l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e il passaggio a un'economia circolare

 

1. Strumenti economici:

 

1.1.  aumento progressivo delle tasse e/o dei diritti sul collocamento in discarica per tutte le categorie di rifiuti (urbani, inerti e altri);

 

1.2.  introduzione o aumento delle tasse e/o dei diritti sull'incenerimento

 

1.3.  regimi di sostegno diretto dei prezzi per promuovere il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

 

1.4.  internalizzazione delle esternalità positive e negative connesse al riciclaggio e alle materie prime essenziali;

 

1.5.  introduzione di un'aliquota IVA ridotta o pari a zero sulla riparazione, sui materiali per la riparazione e sulla vendita dei prodotti di seconda mano;

 

1.6.  estensione progressiva dei sistemi di tariffe puntali ("pay-as-you-throw") a tutto il territorio degli Stati membri per incentivare i produttori di rifiuti urbani alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio;

 

1.7.  imposte verdi o tariffe per lo smaltimento avanzato da applicare ai prodotti per i quali non sono in vigore programmi di responsabilità estesa dei produttori;

 

1.8.  misure intese a migliorare l'efficienza, in termini di costi, dei regimi di responsabilità del produttore, vigenti e futuri;

 

1.9.  aiuti agli investimenti nei progetti che promuovono l'applicazione della gerarchia dei rifiuti;

 

1.10  estensione del campo di applicazione dei regimi di responsabilità del produttore a nuovi flussi di rifiuti;

 

1.11.  sistemi di cauzione-rimborso e di altro tipo che incentivano i produttori di rifiuti urbani e gli operatori economici a ridurre, riutilizzare e riciclare i rifiuti che producono;

 

1.12.  incentivi economici che stimolino le autorità locali a promuovere la prevenzione, nonché a sviluppare e potenziare i sistemi di raccolta differenziata;

 

1.13.  misure a sostegno dell'espansione dei settori del riutilizzo;

 

1.14.  criteri per gli appalti pubblici verdi che promuovano la gerarchia dei rifiuti;

 

1.15.  misure che elimino progressivamente le sovvenzioni dannose non coerenti con la gerarchia dei rifiuti;

 

1.16.  incentivi che promuovono la progettazione e l'immissione sul mercato di prodotti che non generano rifiuti, quali beni riparabili.

 

2.  Altre misure:

 

2.1.  divieti specifici sull'incenerimento dei rifiuti riciclabili;

 

2.2.  restrizioni alla commercializzazione di prodotti e imballaggi monouso e non riciclabili;

 

2.3.  misure tecniche e fiscali intese a sostenere lo sviluppo dei mercati dei prodotti riutilizzati e dei materiali riciclati (anche compostati), così come a migliorare la qualità dei materiali riciclati;

 

2.4.  misure che comprendono rimborsi d'imposta e/o esenzioni fiscali;

 

2.5.  misure volte a sensibilizzare maggiormente i cittadini su una corretta gestione dei rifiuti e sulla riduzione dell'inquinamento da rifiuti, ivi comprese apposite campagne per ridurre i rifiuti alla fonte e promuovere un elevato grado di partecipazione ai sistemi di raccolta differenziata;

 

2.6.  misure volte a garantire un adeguato coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti e a favorire la partecipazione di altri portatori d'interesse rilevanti;

 

2.7.  utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie a conseguire gli obiettivi pertinenti;

 

2.8.  uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei al fine di finanziare la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;

 

2.9.  creazione di piattaforme di comunicazione per promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le industrie, le parti sociali, le autorità locali e anche gli Stati membri;

 

2.10.  introduzione di un contenuto riciclato minimo nei prodotti;

 

2.11.  eventuali misure alternative o aggiuntive pertinenti volte a conseguire gli stessi scopi delle misure di cui ai punti da 2.1 a 2.10.".

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Direttiva che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti

Riferimenti

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

14.12.2015

Relatore per parere

       Nomina

Pavel Telička

28.1.2016

Esame in commissione

14.6.2016

 

 

 

Approvazione

13.10.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

10

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michał Boni, Rosa D'Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Direttiva che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti

Riferimenti

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.12.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Relatori

       Nomina

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Esame in commissione

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Approvazione

24.1.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Deposito

7.2.2017