– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0702),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 118 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0439/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi(1),
– visti gli articoli 103 e 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0054/2017),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, e visto in particolare il punto 4 di detto accordo, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 23 novembre 2016 per esaminare la proposta di direttiva in oggetto presentata dalla Commissione.
Nel corso dell'esame(1) della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante codificazione del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, il gruppo consultivo ha concluso di comune accordo che la proposta si limita a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali.