RELAZIONE sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE
28.3.2017 - (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS)) - *
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Tomáš Zdechovský
(Procedura semplificata – Articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE
(13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto del Consiglio (13526/2016),
– visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0520/2016),
– vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera[1],
– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0092/2017),
1. approva il progetto del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 210, del 6.8.2008, pag.1.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia |
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Riferimenti |
13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS) |
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Consultazione del PE |
13.12.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 15.12.2016 |
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Relatori Nomina |
Tomáš Zdechovský 9.2.2017 |
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Procedura semplificata - decisione |
13.2.2017 |
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Esame in commissione |
23.3.2017 |
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Approvazione |
23.3.2017 |
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Deposito |
28.3.2017 |
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