RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

31.3.2017 - (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) - ***I

Commissione per i bilanci
Relatore: Eider Gardiazabal Rubial
Relatore per parere (*):
Nirj Deva, commissione per lo sviluppo
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2016/0275(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0135/2017
Testi presentati :
A8-0135/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0583),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0376/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla revisione intermedia della decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2016)0584),

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari esteri, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0135/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento     1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di rifugiati, che richiede solidarietà, un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i processi e i programmi esistenti al fine di sostenere le iniziative volte ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(1)  La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di migrazione e di rifugiati, che richiede solidarietà, un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i programmi esistenti al fine di elaborare e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e ad affrontare le cause profonde delle pressioni migratorie derivanti dalla povertà, dalle disuguaglianze, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche, dai cambiamenti climatici e dalle conseguenze a lungo termine dello sfollamento forzato.

Emendamento     2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Tutti i tentativi di collegare il finanziamento dello sviluppo ai controlli di frontiera, alla gestione dei flussi migratori o agli accordi di riammissione dovrebbero essere evitati.

Emendamento    3

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(2)  È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

Motivazione

Con l'accordo di Parigi sul clima, i governi hanno concordato di limitare il riscaldamento climatico del pianeta ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e, quindi, di avviare una rapida riduzione delle emissioni di gas serra ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Essi si sono inoltre impegnati a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento     4

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Un elemento essenziale dell'iniziativa della BEI per la resilienza è l'ampliamento del mandato di prestiti esterni (ELM) della BEI sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla BEI di contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato.

(4)  Un elemento essenziale dell'iniziativa della BEI per la resilienza è l'ampliamento del mandato di prestiti esterni (ELM) della BEI sia in termini quantitativi che qualitativi. Ciò dovrebbe consentire alla BEI di contribuire rapidamente al conseguimento degli obiettivi del piano per gli investimenti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato onde promuovere investimenti a lungo termine.

Emendamento     5

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di far fronte alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione, e di fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR sbloccando un importo addizionale opzionale di 3 000 000 000 EUR. Nell'ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano nelle zone colpite da crisi.

(9)  Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di far fronte alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione, e di fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde delle pressioni migratorie derivanti dalla povertà, dalle disuguaglianze, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 38 470 000 000 EUR. Nell'ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico rivolti allo sviluppo di infrastrutture economiche e sociali nei paesi partner e nelle comunità di transito e di accoglienza, ponendo l'accento sulla creazione di posti di lavoro e sulla sostenibilità.

Emendamento     6

Proposta di decisione

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Mentre è di fondamentale importanza affrontare le cause profonde della migrazione e la crisi dei rifugiati, ciò non dovrebbe avvenire a discapito di politiche in altre aree di priorità strategica importante come delineato nella strategia globale dell'UE.

Emendamento    7

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione entro il limite del massimale incrementato e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell'Unione.

(10)  Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito, entro il limite del massimale incrementato, e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell'Unione.

Emendamento     8

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Poiché costituisce uno dei principali obiettivi della BEI nel quadro dell'ELM, il sostegno a favore di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI) e dello sviluppo del settore privato locale presuppone uno sforzo concertato affinché le operazioni della BEI siano finalizzate a migliorare l'accesso ai finanziamenti e al credito per le MPMI, fornire assistenza tecnica, promuovere l'imprenditorialità e garantire l'adeguata fornitura di servizi finanziari a famiglie e imprese, così da agevolare la transizione delle MPMI dall'economia informale volatile al settore formale. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero altresì mirare a sostenere con forza progetti di investimento su piccola scala condotti dalle MPMI, facilitandone ulteriormente l'internazionalizzazione, soprattutto nelle zone rurali remote e in particolare nel campo del trattamento dell'acqua potabile, dello smaltimento delle acque reflue e delle energie rinnovabili.

Emendamento     9

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Affrontare le cause profonde delle migrazioni dovrebbe costituire un nuovo obiettivo del mandato.

(11)  La resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito al fine di affrontare le cause profonde delle migrazioni includendo, ma non solo, la povertà, le disuguaglianze, la crescita demografica, la mancanza di lavoro e di opportunità economiche e i cambiamenti climatici, dovrebbero costituire un nuovo obiettivo del mandato; i progetti finanziati nel quadro del nuovo obiettivo dovrebbero soddisfare, in linea di principio, i criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, e dovrebbero essere conformi all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite.

Emendamento     10

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe mirare a mantenere l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020.

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe mirare ad aumentare l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25 % al 35 % entro il 2020, in conformità dell'impegno assunto nella propria strategia climatica. La BEI dovrebbe tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 sulla riduzione graduale delle sovvenzioni dannose sul piano ambientale o economico, anche quelle a favore dei combustibili fossili.

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4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).

Motivazione

Nella sua strategia climatica adottata alla fine del 2015, la BEI ha assunto l'impegno di rafforzare fino al 35% il livello dei progetti di azione climatica nei paesi in via di sviluppo entro la fine del 2020. Questo annuncio dovrebbe riflettersi nel suo mandato esterno. Analogamente, le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 dovrebbero riflettersi pienamente nelle attività di prestiti esterni dell'Europa.

Emendamento     11

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano. Pertanto è opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI volte ad affrontare le cause profonde della migrazione nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI.

(15)  La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e la resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito. Nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI è pertanto opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento di questi obiettivi, in particolare gli OSS, la partecipazione della società civile locale e l'allineamento con le priorità strategiche esterne e le priorità di bilancio dell'Unione. La BEI dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per consolidare la sua responsabilità nei confronti del Parlamento europeo, attraverso la trasparenza e l'accesso alle informazioni, pubblicando i risultati, le valutazioni e le valutazioni di impatto dei progetti su base sistematica mediante il quadro per la misurazione dei risultati.

Emendamento    12

Proposta di decisione

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Dovrebbero essere garantite una maggiore visibilità e trasparenza delle operazioni della BEI nell'ambito dell'ELM, in particolare per quanto riguarda i sottoprogetti finanziati tramite intermediari finanziari, migliorando l'accesso alle informazioni per le istituzioni dell'Unione e per il pubblico in generale.

Emendamento     13

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell'Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10% al 20%. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico non possono essere ridistribuiti in quanto destinati ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(16)  Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell'Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10% al 20%. La BEI dovrebbe notificare al Parlamento europeo qualsiasi decisione di ridistribuzione, fornendo una relazione giustificativa e una valutazione d'impatto. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico non possono essere ridistribuiti in quanto destinati ad affrontare le cause profonde della migrazione e le necessità dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di transito e di accoglienza.

Emendamento     14

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Decisione 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano;

a)  un importo massimo di 36 170 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico intesi ad affrontare le cause profonde della migrazione e le necessità dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di transito e di accoglienza;

Emendamento     15

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Decisione 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che affrontino le cause profonde della migrazione.

b)  un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che affrontino le cause profonde della migrazione e le necessità dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di transito e di accoglienza.

Emendamento    16

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 1

Decisione 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli importi massimi nel quadro del mandato generale e del mandato di prestiti per il settore privato di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione.

2.  Gli importi massimi nel quadro del mandato generale e del mandato di prestiti per il settore privato di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce una distribuzione adeguata tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione, in linea con le priorità della politica esterna dell'Unione che devono trovare riscontro negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5;

Emendamento    17

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

d)  resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione includendo, ma non solo, la povertà, le disuguaglianze, la crescita demografica, la mancanza di lavoro e di opportunità economiche e i cambiamenti climatici;

Emendamento    18

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono indirettamente, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, ad esempio la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibili."

"4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le operazioni di finanziamento della BEI si concentrano, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, sugli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, in particolare la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibili."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=IT)

Emendamento    19

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari;

Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per contribuire a creare condizioni favorevoli per le imprese e gli investimenti privati e garantire il rafforzamento in via prioritaria del settore privato locale nei paesi beneficiari, comprese le MPMI, le cooperative e le imprese sociali, mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle MPMI del paese beneficiario e dell'Unione, consentendo l'accesso ai finanziamenti e promuovendo nel contempo lo sviluppo di nuovi progetti di investimento delle MPMI così da facilitarne ulteriormente l'internazionalizzazione. Le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono a migliorare l'accesso al mercato delle PMI nei paesi terzi partner dell'Unione e la loro integrazione nelle catene globali di valore e contribuiscono inoltre a migliorare l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese dell'Unione. Al fine di monitorare e valutare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle MPMI interessate, la BEI esercita con rigore la dovuta diligenza e definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari finali. La BEI si adopera per individuare gli ostacoli all'accesso ai finanziamenti fronteggiati dalle PMI e ne garantisce il superamento;

Emendamento    20

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che non partecipano alle operazioni di finanziamento della BEI attuate in un paese ammissibile tramite veicoli finanziari ubicati in una giurisdizione straniera non cooperativa di cui all'articolo 13."

"La BEI coopera con gli intermediari finanziari che possono sostenere le esigenze specifiche delle PMI nei paesi d'intervento e che non partecipano alle operazioni attuate tramite veicoli finanziari ubicati in una giurisdizione straniera non cooperativa di cui all'articolo 13."

Emendamento    21

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)  all'articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato unionale dell'energia, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga."

"6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, le misure di efficienza energetica, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato unionale dell'energia, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga."

(http://eur-lex.europa.it/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=IT)

Motivazione

La produzione e il trasporto di gas non dovrebbero essere coperti dalla garanzia UE, in quanto sovvenzione al combustibile fossile. La decisione dovrebbe mettere in atto le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 che prevede di ridurre gradualmente le sovvenzioni dannose sul piano ambientale ed economico, anche per i combustibili fossili.

Emendamento     22

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra e riducendo l'impronta di carbonio nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

Emendamento    23

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere l'attuale livello elevato di operazioni relative al clima; il volume minimo di tali operazioni rappresenta almeno il 25 % del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere un livello elevato di operazioni relative al clima; il loro volume rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione, incrementando gradualmente tale obiettivo ad almeno il 35% entro il 2020.

Emendamento    24

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le operazioni della BEI includono, tra l'altro, azioni concrete volte a eliminare gradualmente il finanziamento a progetti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e a intensificare gli sforzi a favore delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Emendamento     25

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari. Le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate, in particolare, a rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all'afflusso di migranti, e a offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati.

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari, garantendo la conformità con gli OSS. Le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate, in particolare, a rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all'afflusso di migranti, e a offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati, rafforzare l'azione umanitaria e il sostegno a favore della creazione di posti di lavoro dignitosi, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti umani, del lavoro e sociali, delle libertà fondamentali e dell'integrazione di genere attraverso l'attuazione di un approccio basato sui diritti che comprende tutti i diritti umani e sociali in linea con i principi di trasparenza, partecipazione, non discriminazione e responsabilità. Le operazioni di finanziamento della BEI riconoscono che la parità di genere è una questione trasversale necessaria per conseguire uno sviluppo sostenibile. A tutte le operazioni di finanziamento si applica una prospettiva di genere. La BEI elabora un piano d'azione in materia di genere entro il 31 dicembre 2017 e garantisce che tutte le sue operazioni nel quadro del presente mandato rispettino i principi della strategia in materia di genere approvata nel dicembre 2016.

Emendamento    26

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 –punto 2 – lettera c

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  al settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali e gli enti pubblici, in termini di infrastrutture e servizi per affrontare un significativo aumento del fabbisogno.

b)  al settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali e gli enti pubblici, in termini di infrastrutture e servizi, in particolare l'assistenza sanitaria e le strutture specifiche per i minori, i servizi igienico-sanitari e l'istruzione scolastica, per affrontare un significativo aumento del fabbisogno

Emendamento     27

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)   è inserito il paragrafo seguente:

 

"8 bis.  Nell'ambito delle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, si riconosce che l'uguaglianza di genere, in quanto tematica trasversale per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile, è un aspetto importante della dovuta diligenza dei progetti. A tutte le operazioni di finanziamento di questo tipo si applica una prospettiva di genere.

Emendamento    28

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)  è inserito il paragrafo seguente:

 

"8 ter.  La BEI provvede affinché le imprese che partecipano a progetti cofinanziati dalla BEI siano tenute a rispettare il principio della parità e trasparenza della retribuzione e il principio della parità di genere, come stabilito dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Le decisioni della BEI riguardo al finanziamento di progetti tengono conto delle misure adottate dalle società candidate nel campo della responsabilità sociale delle imprese;

 

______________

 

1 bis Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

Emendamento     29

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c quater (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 9

 

Testo in vigore

Emendamento

 

c quater)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate.

"9.   La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate. Le condizioni giuridiche in base alle quali dovranno essere realizzate le operazioni includono altresì norme ambientali e sociali e norme in materia di diritti umani e lavoro."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Emendamento     30

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma dopo il comma 3:

 

La Commissione e la BEI garantiscono che la società civile a livello locale sia sufficientemente informata in merito alle operazioni previste e in corso.

Emendamento     31

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma dopo il comma 7:

 

Le operazioni di finanziamento della BEI sono coerenti con la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese", anche per quanto riguarda gli intermediari finanziari.

Emendamento    32

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 quater (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 quater)  All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"1 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 riguardo alle modifiche concernenti l'allegato IV, in particolare in merito all'inclusione di un elenco recante le cause profonde della migrazione suddiviso per regione."

Emendamento     33

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 8 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 bis)  all'articolo 8, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.  Gli accordi di finanziamento con singoli promotori in relazione a operazioni di finanziamento della BEI includono anche adeguate disposizioni ambientali e sociali conformemente alle norme e procedure interne della BEI."

"5.   Gli accordi di finanziamento con singoli promotori in relazione a operazioni di finanziamento della BEI includono anche adeguate disposizioni in materia di appalti, ambiente, clima e politica sociale, conformemente alle norme e procedure interne della BEI, tra cui l'obbligo di rendere visibili al beneficiario finale la garanzia dell'UE e il coinvolgimento della BEI."

Emendamento    34

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 ter (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 8 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 ter)  all'articolo 8, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.  La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 una politica di assegnazione chiara e trasparente che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione al fine di assicurare il più efficace uso della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è basata sull'affidabilità creditizia delle operazioni di finanziamento della BEI, valutata dalla BEI, sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte, sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-sovrana rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, o un'entità privata, sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in merito alla politica di assegnazione conformemente all'articolo 14."

"6.  La Commissione e la BEI stabiliscono nell'accordo di garanzia di cui all'articolo 14 una politica di assegnazione chiara e trasparente che consenta alla BEI di individuare, nell'ambito delle sue attività esterne, le operazioni da finanziare a titolo della presente decisione al fine di assicurare il più efficace uso della garanzia dell'Unione. La politica di assegnazione è basata sull'affidabilità creditizia delle operazioni di finanziamento della BEI, valutata dalla BEI, sui massimali di cui all'allegato I, sulla natura della controparte, sia essa uno Stato sovrano o un'entità sub-sovrana rientrante nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, o un'entità privata, sulla capacità di assorbimento del rischio da parte della BEI e su altri criteri pertinenti, compreso il valore aggiunto della garanzia dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in merito alla politica di assegnazione di cui alla presente decisione, anche rispetto alla politica di assegnazione dei prestiti a proprio rischio della BEI al di fuori dell'Unione, conformemente all'articolo 14."

Emendamento    35

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 quater (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 quater)  all'articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La BEI esercita la diligenza dovuta e, se del caso, impone ai promotori del progetto di svolgere consultazioni pubbliche conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione con le parti interessate nazionali e locali pertinenti, come pure con la società civile, in fase di progettazione e attuazione sugli aspetti sociali, dei diritti umani, ambientali, economici e relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, e di fornire informazioni pertinenti per la valutazione del contributo al rispetto degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

"La BEI esercita la diligenza dovuta e impone ai promotori del progetto di svolgere consultazioni pubbliche conformemente ai principi sociali e ambientali dell'Unione con le parti interessate nazionali e locali pertinenti, come pure con la società civile, in fase di progettazione e attuazione sugli aspetti sociali, dei diritti umani, dell'uguaglianza di genere, ambientali, economici e relativi allo sviluppo dei progetti di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, e di fornire informazioni pertinenti per la valutazione del contributo al rispetto degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

Emendamento     36

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quinquies)  all'articolo 9, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

 

"La BEI garantisce l'attuazione del principio del libero, previo e informato consenso prima di finanziare operazioni che interessano i terreni e le risorse naturali.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=IT)

Motivazione

Nel 2007, l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, riconoscendone i diritti e citando espressamente il libero, previo e informato consenso come prerequisito per qualsiasi attività che interessi le loro terre ancestrali e le loro risorse naturali. Tale principio dovrebbe essere rispettato anche nelle operazioni della BEI.

Emendamento     37

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 sexies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 sexies)  all'articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se del caso, tale esame include una valutazione su come rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto. Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi ai diritti umani e alla prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che i progetti di investimento finanziati ai sensi della presente decisione siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale.

"Tale esame include una valutazione su come rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI tramite l'assistenza tecnica nell'arco dell'intero progetto. Le norme e le procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti di investimento e degli aspetti connessi ai diritti umani e alla prevenzione dei conflitti, al fine di garantire che i progetti di investimento finanziati ai sensi della presente decisione siano sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. Nell'ambito dei suoi orientamenti interni disponibili sull'applicazione della dovuta diligenza, la BEI elabora orientamenti pratici per la valutazione degli aspetti relativi a tutti i diritti umani fondamentali da usare nel corso della valutazione ex-ante e del monitoraggio continuo progetto per progetto, anche per progetti che coinvolgono gli intermediari finanziari, sulla base dei quadri in vigore, in particolare il quadro strategico dell'UE e il piano d'azione per i diritti umani, e tenendo conto dei parametri esistenti in materia di diritti umani forniti dall'Unione, dagli organi competenti delle Nazioni Unite e dalle organizzazioni per i diritti umani."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466)

Emendamento     38

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 3 septies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 septies)  L'articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

3.  Il monitoraggio della BEI cerca anche di riguardare l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.

"3.   Il monitoraggio della BEI riguarda l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=IT)

Emendamento    39

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 octies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 9 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 octies)   all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Ove possibile, i risultati del monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza e l'accordo delle parti interessate. "

"5.   I risultati del monitoraggio sono diffusi, fatti salvi i requisiti di riservatezza e l'accordo delle parti interessate."

Emendamento     40

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a

Decisione 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:

a)  la lettera b) è così modificata:

"b)  La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione;"

"b)  una valutazione del valore aggiunto, dei risultati, degli esiti e dell'impatto sullo sviluppo stimati delle operazioni di finanziamento della BEI, su base aggregata, ricorrendo alla relazione annuale del quadro per la misurazione dei risultati della BEI. A tal fine la BEI utilizza indicatori di prestazione relativi agli aspetti di sviluppo, ambientali e sociali dei progetti finanziati, tra cui gli aspetti che riguardano i diritti umani e l'uguaglianza di genere, tenendo conto dei pertinenti indicatori contenuti nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti. Gli indicatori dell'uguaglianza di genere includono la promozione dell'uguaglianza tra donne e uomini, il bilancio e gli obiettivi di genere e, ove possibile, sono valutati ex post disaggregando i dati per genere. Gli indicatori degli aspetti ambientali dei progetti includono criteri per le tecnologie pulite, orientati in linea di principio all'efficienza energetica e alle tecnologie di riduzione delle emissioni. La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione e a rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di accoglienza e di transito, in consultazione e cooperazione dettagliata e periodica con i portatori di interessi, la società civile, le comunità interessate e le ONG;

Emendamento     41

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 - punto 5 – lettera a bis (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)   una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5;"

"c)   una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

 

La Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), stabilisce un quadro e una metodologia per le relazioni annuali della BEI sulle sue operazioni oggetto della garanzia dell'Unione e la relativa conformità con i principi generali che disciplinano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del TUE. L'obiettivo fondamentale di tali relazioni è di monitorare il rispetto da parte della BEI degli obblighi sanciti dal trattato sull'Unione europea e in particolare delle disposizioni del relativo articolo 21, tra cui il rispetto e la promozione dei diritti umani, l'eradicazione della povertà e la gestione dei rischi ambientali.

 

Tale metodologia è elaborata dalla Commissione e dal SEAE entro… [1 anno dall'entrata in vigore della presente decisione di modifica] e si basa sulle relazioni presentate dalla BEI in merito al rispetto dei diritti umani, come sancito dal quadro strategico e dal piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani.

 

Sulla base delle relazioni annuali della BEI, la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo una propria valutazione delle informazioni fornite dalla BEI e suggerisce possibili cambiamenti nelle politiche e nelle procedure della BEI che gli Stati membri devono adottare tenendo conto del parere del Parlamento europeo relativo a tali cambiamenti. Le possibili raccomandazioni della Commissione europea e del Parlamento europeo sulle modalità atte a migliorare le relazioni della BEI a tal fine sono prese in considerazione in fase di aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Emendamento     42

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a ter (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a ter)  All'articolo 11, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)  una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati;"

"e)  una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati e delle misure per ottimizzare la proprietà locale, promuovendo il coinvolgimento delle comunità interessate, delle organizzazioni della società civile e delle ONG;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=IT)

Emendamento     43

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b

Decisione 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j)  una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI nel fornire risposta una strategica per affrontare le cause profonde della migrazione;

j)  una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI nel fornire risposta una strategica per affrontare le cause profonde della migrazione derivante dalla povertà, dalle disuguaglianze, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici, nonché nel contribuire alla resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito;

Emendamento    44

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)  all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

2.  Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI. Sulla base delle relazioni annuali, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni alla BEI in merito ai progetti in corso.

Emendamento    45

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 ter (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 ter)  all'articolo 12, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.  Conformemente alla propria politica di trasparenza e ai principi dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e progressivamente anche agli standard dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:"

"1.  Conformemente alla propria politica di trasparenza e ai principi dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e progressivamente anche agli standard dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, la BEI mette proattivamente e sistematicamente a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:"

Emendamento    46

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quater (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 quater)  all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale e ambientale;"

"a)   tutte le operazioni di finanziamento realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale, ambientale, climatico e specifico di genere, pubblicando altresì le pertinenti informazioni relative a singoli progetti nell'ambito della presente decisione, tra cui la documentazione relativa alla misurazione dei risultati, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili;"

Emendamento     47

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 quinquies)  all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)  ove possibile e opportuno, gli accordi quadro esistenti tra la BEI e un paese destinatario. All'atto di firmare nuovi accordi o di modificare quelli esistenti, la BEI si adopera per consentirne la diffusione;"

"c)  ove possibile e opportuno, gli accordi quadro esistenti tra la BEI e un paese destinatario. All'atto di firmare nuovi accordi o di modificare quelli esistenti, la BEI ne assicura la diffusione;"

Emendamento     48

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 sexies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 sexies)  l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

"Articolo 13

Giurisdizioni non-cooperative

Giurisdizioni non-cooperative

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale, la corruzione e la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento attuata in un paese ammissibile tramite un veicolo finanziario straniero ubicato in una giurisdizione non cooperativa, identificata come tale dall'Unione, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o dalla task force "Azione finanziaria".

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI rispetta le norme pertinenti e la legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo, alla frode e all'evasione fiscale.

 

La BEI non usa né avvia strutture di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale definiti negli atti giuridici dell'Unione, nelle conclusioni del Consiglio, nelle comunicazioni della Commissione o in qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione.

 

La BEI non intrattiene relazioni commerciali con entità costituite o ubicate in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

 

Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, la BEI procede al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei relativi contratti e chiede una rendicontazione paese per paese in merito al loro rispetto.

 

In seguito a consultazioni con la Commissione e le parti interessate, la BEI rivede e aggiorna la sua politica in materia di giurisdizioni non collaborative al più tardi dopo l'adozione dell'elenco dell'Unione relativo alle giurisdizioni non collaborative. Successivamente ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione di tale politica.

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti nel diritto dell'Unione relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compreso un requisito di adottare misure ragionevoli per individuare, ove applicabile, i proprietari effettivi.

 

Emendamento    49

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 septies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 14 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 septies)  all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8 e ne informano il Parlamento europeo e il Consiglio."

"La Commissione e la BEI concludono un accordo di garanzia che stabilisce in dettaglio le disposizioni e le procedure relative alla garanzia dell'Unione di cui all'articolo 8 e le comunicano al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento    50

Proposta di decisione

Articolo 1 –comma 1 – punto 5 octies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 octies)   all'articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis.   La delega di potere di cui all'articolo 5 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente decisione di modifica]."

Emendamento    51

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 nonies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 18 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 nonies)   all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."

"3.   La delega di potere di cui agli articoli 4 e 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."

Emendamento    52

Proposta di decisione

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 decies (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 18 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 decies)  all'articolo 18, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

"5.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento     53

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato I – comma -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli organi direttivi della BEI si avvalgono, in particolare, di tale possibilità di riassegnazione per far sì che la garanzia dell'UE possa rivolgere un'attenzione costante ai paesi prioritari con un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli coperti dagli strumenti di rischio proprio della BEI. La Commissione tiene il Parlamento europeo e il Consiglio regolarmente informati in merito a tali riassegnazioni anche rispetto alla politica di assegnazione dei prestiti a proprio rischio della BEI al di fuori dell'Unione.

Emendamento    54

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato 1 – lettera B – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

B.  Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato 18 374 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

B.  Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato 23 145 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

Emendamento    55

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato I – lettera B – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  Paesi del Mediterraneo 12 366 000 000 EUR, di cui 10 506 000 000 EUR a titolo del mandato generale e 1 860 000 000 EUR a titolo del mandato di prestito per il settore privato;

i)  Paesi del Mediterraneo 13 607 000 000 EUR, di cui 11 747 000 000 EUR a titolo del mandato generale e 1 860 000 000 EUR a titolo del mandato di prestito per il settore privato;

Emendamento    56

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato I – lettera B – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia 6 008 000 000 EUR;

ii)  Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia 9 538 000 000 EUR;

Emendamento    57

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato I – lettera C – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

C.  Asia e America latina 3 785 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

C.  Asia e America latina 5 130 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali indicativi:

Emendamento    58

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato I – lettera C – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  America latina 2 543 000 000 EUR;

i)  America latina 3 318 000 000 EUR;

Emendamento    59

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato I – lettera C – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  Asia 1 040 000 000 EUR;

ii)  Asia 1 510 000 000 EUR;

Emendamento    60

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato I – lettera C – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  Asia centrale 202 000 000 EUR;

iii)  Asia centrale 302 000 000 EUR;

Emendamento    61

Proposta di decisione

Allegato I

Decisione 466/2014/UE

Allegato I – lettera D – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Sud Africa 462 000 000 EUR.

Sud Africa 516 000 000 EUR.

Emendamento    62

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Disposizione transitoria

 

La BEI può finanziare progetti per il mandato di prestiti per il settore privato prima dell'entrata in vigore della presente decisione e della conclusione di un accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI. Tali progetti possono essere inseriti all'interno della copertura della garanzia dell'UE, previa conferma da parte della Commissione del rispetto dei termini da stabilire nell'accordo di garanzia.

PARERE della commissione per lo sviluppo (31.3.2017)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
(COM(2016)0583 – C8-0876/2016 – 2016/0275(COD))

Relatore per parere (*): Nirj Deva

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

In quanto principale erogatore multilaterale di prestiti a livello mondiale in termini di volume, la BEI è sempre più attiva al di fuori dell'UE, dove investe in progetti che promuovono lo sviluppo sostenibile e la crescita economica inclusiva, in linea con gli obiettivi dell'Unione nell'ambito della politica esterna, configurandosi pertanto come parte integrante del piano per gli investimenti esterni.

La capacità del mandato esterno continua a essere messa a dura prova da sfide senza precedenti, che lasciano un margine operativo limitato in Asia, Sud Africa, Asia centrale ed Europa orientale; tale margine è destinato a ridursi ulteriormente con l'applicazione del massimale del mandato di prestiti esterni proposto dalla Commissione. La presenza della BEI in Asia, in America latina e in Sud Africa subirebbe una riduzione del 50 % rispetto ai livelli attuali, mentre le attività della Banca nel partenariato orientale sarebbero oggetto di una diminuzione significativa.

Pur valutando positivamente il pacchetto della BEI per la resilienza, il relatore ritiene che un importo supplementare di 3 530 000 000 EUR rispetto alla proposta della Commissione consentirebbe alla BEI di mantenere le proprie attività esterne ai livelli attuali, al di là dei paesi vicini oggetto della crisi migratoria e dei rifugiati.

Il piano per gli investimenti esterni può diventare un formidabile catalizzatore per la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro. Rappresenta un quadro coerente per promuovere gli investimenti, incoraggiare i partenariati pubblico-privato e sostenere le microimprese e le piccole e medie imprese mobilitando fondi provenienti dall'UE, dagli Stati membri e da altri donatori nonché finanziamenti provenienti da istituzioni finanziarie e dal settore privato.

Il relatore ritiene che la Commissione europea e la BEI debbano adottare una prospettiva più a lungo termine incentrata sullo sviluppo sostenibile, sulla creazione di posti di lavoro e sulla crescita, invece di investire la maggior parte delle loro energie nel far fronte alla crisi migratoria e dei rifugiati. I paesi a basso reddito e a reddito intermedio sono i protagonisti della crisi dei rifugiati. La grande maggioranza delle vittime di sfollamento forzato vive in paesi in via di sviluppo, i quali ospitano l'89 % dei rifugiati e il 99 % degli sfollati interni[1].

Occorre pertanto operare una chiara distinzione tra un programma di sviluppo a lungo termine, che si iscrive nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile e include la lotta alle cause profonde della migrazione, e la prospettiva a breve termine di aiutare i rifugiati e le comunità di accoglienza nelle regioni colpite dalle crisi, come previsto dal pilastro 3 del pacchetto della BEI per la resilienza.

Il relatore ritiene inoltre che sia fondamentale aiutare le PMI a effettuare la transizione verso il settore formale e a beneficiare di un migliore accesso al credito. Se si considera che il 70 % di tutte le microimprese e le piccole e medie imprese dei mercati emergenti non ha sufficiente accesso al credito, è fondamentale migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e trovare soluzioni per sbloccare fonti di capitale allo scopo di consentire a questo settore potenzialmente dinamico di crescere e fornire i necessari posti di lavoro. 

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di rifugiati, che richiede solidarietà, un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i processi e i programmi esistenti al fine di sostenere le iniziative volte ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(1)  La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di migrazione e rifugiati, che richiede solidarietà, un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i programmi esistenti al fine di elaborare e sostenere iniziative volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e ad affrontare le cause profonde delle pressioni migratorie derivanti dalla povertà, dalle disuguaglianze, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche, dai cambiamenti climatici e dalle conseguenze a lungo termine dello sfollamento forzato.

Emendamento     2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Tutti i tentativi di collegare il finanziamento dello sviluppo ai controlli di frontiera, alla gestione dei flussi migratori o agli accordi di riammissione dovrebbero essere evitati.

Emendamento     3

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(2)  È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che rispetti i principi dell'efficacia dello sviluppo e tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all'interno di tale nuovo quadro di partenariato per stimolare gli investimenti sostenibili volti a conseguire gli OSS nelle regioni esterne all'Unione, collaborando nel contempo con il settore privato locale e unionale e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, del programma d'azione di Addis Abeba, compresa la promozione della mobilitazione delle risorse interne, e degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. Quanto più sensibilmente e rapidamente un paese avanza nelle riforme interne volte a costruire e consolidare le istituzioni democratiche, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto, tanto più sostegno dovrebbe ricevere dall'Unione. Un tale approccio di condizionalità positiva può portare a cambiamenti reali e assicurerebbe che il denaro dei contribuenti dell'Unione sia speso in modo sostenibile.

Emendamento     4

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di far fronte alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione, e di fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR sbloccando un importo addizionale opzionale di 3 000 000 000 EUR. Nell'ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano nelle zone colpite da crisi.

(9)  Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di far fronte alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione, e di fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde delle pressioni migratorie derivanti dalla povertà, dalle disuguaglianze, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 38 470 000 000 EUR. Nell'ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico rivolti allo sviluppo di infrastrutture economiche e sociali nei paesi partner e nelle comunità di transito e di accoglienza, ponendo l'accento sulla creazione di posti di lavoro e sulla sostenibilità.

Emendamento    5

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione entro il limite del massimale incrementato e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell'Unione.

(10)  Nel quadro del nuovo mandato di prestiti per il settore privato, un importo massimo di 2 300 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di transito e di accoglienza, entro il limite del massimale incrementato, e dovrebbe beneficiare della garanzia globale dell'Unione.

Emendamento     6

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Poiché costituisce uno dei principali obiettivi della BEI nel quadro dell'ELM, il sostegno a favore di microimprese e piccole e medie imprese e dello sviluppo del settore privato locale presuppone uno sforzo concertato affinché le operazioni della BEI siano finalizzate a migliorare l'accesso ai finanziamenti e al credito per le microimprese e le piccole e medie imprese, fornire assistenza tecnica, promuovere l'imprenditorialità e garantire l'adeguata fornitura di servizi finanziari a famiglie e imprese, così da agevolare la transizione di microimprese e piccole e medie imprese dall'economia informale volatile al settore formale. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero altresì mirare a sostenere con forza progetti di investimento su piccola scala condotti da microimprese e piccole e medie imprese, facilitandone ulteriormente l'internazionalizzazione, soprattutto in zone rurali remote e in particolare nel campo del trattamento dell'acqua potabile, dello smaltimento delle acque reflue e delle energie rinnovabili.

Emendamento     7

Proposta di decisione

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)  È opportuno realizzare una revisione del mandato di prestiti esterni per garantirne l'allineamento con i principi dell'efficacia dello sviluppo e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento     8

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Affrontare le cause profonde delle migrazioni dovrebbe costituire un nuovo obiettivo del mandato.

(11)  Affrontare le cause profonde delle migrazioni e contribuire allo sviluppo sostenibile a lungo termine dovrebbero costituire un nuovo obiettivo del mandato; i progetti finanziati nel quadro del nuovo obiettivo dovrebbero rispettare in linea di principio i criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, l'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite.

Emendamento     9

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Dovrebbero essere assicurati la complementarità e il coordinamento con le iniziative dell'Unione volte ad affrontare le cause profonde della migrazione, compreso il sostegno dell'UE per il reinserimento duraturo dei migranti rimpatriati nei paesi di origine.

soppresso

Emendamento     10

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe mirare a mantenere l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020.

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe mirare ad aumentare l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020, in conformità dell'impegno assunto nella propria strategia climatica. La BEI dovrebbe tenere conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 per ridurre gradualmente le sovvenzioni dannose sul piano ambientale o economico, anche quelle a favore dei combustibili fossili.

_________________

_________________

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).

Motivazione

Nella sua strategia climatica adottata alla fine del 2015, la BEI ha assunto l'impegno di rafforzare fino al 35 % il livello dei progetti di azione climatica nei paesi in via di sviluppo entro la fine del 2020. Questo annuncio dovrebbe riflettersi nel suo mandato esterno. Analogamente, le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 dovrebbero trovare pieno riscontro nelle attività di prestiti esterni dell'Europa.

Emendamento     11

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano. Pertanto è opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI volte ad affrontare le cause profonde della migrazione nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI.

(15)  La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di transito e di accoglienza. Nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI si deve pertanto includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento di questi obiettivi, in particolare gli OSS, la partecipazione della società civile locale e l'allineamento con le priorità esterne e di bilancio dell'Unione. È opportuno che la BEI adotti tutte le misure necessarie per consolidare la sua rendicontabilità nei confronti del Parlamento europeo, attraverso la trasparenza e l'accesso alle informazioni, pubblicando i risultati, le valutazioni e le valutazioni di impatto dei progetti su base sistematica mediante il quadro per la misurazione dei risultati.

Emendamento     12

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell'Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10% al 20%. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico non possono essere ridistribuiti in quanto destinati ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(16)  Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell'Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10% al 20%. La BEI dovrebbe notificare al Parlamento europeo qualsiasi decisione di ridistribuzione, presentando una relazione giustificativa e una valutazione d'impatto. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico nel quadro dell'iniziativa della BEI per la resilienza dovrebbero essere assorbiti completamente per il loro scopo e non dovrebbero essere ridistribuiti.

Emendamento     13

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 38 470 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Motivazione

L'aumento proposto è necessario affinché la BEI possa contribuire all'intero spettro delle politiche e priorità dell'UE, compresa l'Ucraina e altri nuovi paesi ammissibili.

Emendamento     14

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano;

a)  un importo massimo di 36 170 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico volti ad affrontare le cause profonde della migrazione, tra cui i cambiamenti climatici, a sviluppare infrastrutture sociali ed economiche a lungo termine e a sostenere le vittime dello sfollamento forzato e le comunità di accoglienza, attuati nel quadro dell'iniziativa della BEI per la resilienza;

Emendamento    15

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che affrontino le cause profonde della migrazione.

b)  un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione, a sviluppare infrastrutture sociali ed economiche a lungo termine e a sostenere le vittime dello sfollamento forzato e le comunità di accoglienza, attuati nel quadro dell'iniziativa della BEI per la resilienza.

Emendamento     16

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

d)  risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione derivante dalla povertà, dalle disuguaglianze, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici, nonché a rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di transito e di accoglienza.

Emendamento    17

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono indirettamente, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, agli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, ad esempio la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibili."

"4.   Nei paesi in via di sviluppo di cui all'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, le operazioni di finanziamento della BEI si concentrano, a norma degli articoli 208 e 209 TFUE, sugli obiettivi della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, in particolare la riduzione della povertà attraverso la crescita inclusiva e lo sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibili."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1486646836381&from=IT)

Emendamento     18

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari;

Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare in via prioritaria il settore privato locale, incluse le microimprese e le piccole e medie imprese, nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle microimprese e delle piccole e medie imprese consentendo l'accesso ai finanziamenti, promuovendo nel contempo lo sviluppo di nuovi progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese così da facilitarne ulteriormente l'internazionalizzazione. Al fine di monitorare e valutare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle microimprese e delle piccole e medie imprese interessate, la BEI esercita con rigore la dovuta diligenza e definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari finali.

Emendamento     19

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere l'attuale livello elevato di operazioni relative al clima; il volume minimo di tali operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere l'attuale livello elevato di operazioni relative al clima; il volume minimo di tali operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI, obiettivo che va gradualmente aumentato fino a raggiungere almeno il 35 % entro il 2020.

Emendamento     20

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari. Le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate, in particolare, a rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all'afflusso di migranti, e a offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati.

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde delle pressioni migratorie derivanti dalla povertà, dal sottosviluppo, dalle disuguaglianze, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche nonché dai cambiamenti climatici, e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari, garantendo la conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In particolare le operazioni di finanziamento della BEI rafforzano l'azione umanitaria e il sostegno a favore della creazione di posti di lavoro dignitosi, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti umani, del lavoro e sociali, delle libertà fondamentali e dell'integrazione di genere attraverso l'attuazione di un approccio basato sui diritti che comprende tutti i diritti umani e sociali in linea con i principi di trasparenza, partecipazione, non discriminazione e responsabilità. Le operazioni di finanziamento della BEI riconoscono che la parità di genere è una questione trasversale necessaria per conseguire uno sviluppo sostenibile. A tutte le operazioni di finanziamento si applica una prospettiva di genere. La BEI garantisce la predisposizione di un piano d'azione in materia di genere entro il 31 dicembre 2017 e assicura che tutte le sue operazioni nel quadro del presente mandato rispettino i principi della strategia in materia di genere approvata nel dicembre 2016.

Emendamento     21

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 9

 

Testo in vigore

Emendamento

 

c bis)  il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate."

"9. La garanzia dell'Unione copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi ammissibili che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro che stabilisce le condizioni giuridiche in base alle quali tali operazioni devono essere realizzate. Le condizioni giuridiche in base alle quali dovranno essere realizzate le operazioni includono altresì norme ambientali e sociali e norme in materia di diritti umani e lavoro."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Motivazione

Gli accordi quadro conclusi tra la BEI e un paese destinatario comprendono anche disposizioni in materia di imposizione fiscale, convertibilità della moneta, trasferimento di fondi, trattamento fiscale e doganale dei progetti, appalti e trattamento dei rappresentanti della Banca. Di conseguenza, gli accordi quadro dovrebbero includere disposizioni relative a obblighi ambientali, sociali, in materia di diritti umani e di lavoro.

Emendamento     22

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  all'articolo 9, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

 

"La BEI garantisce l'attuazione del principio del libero, previo e informato consenso prima di finanziare operazioni che interessano i terreni e le risorse naturali.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014D0466-20160926&qid=1488388409292&from=IT)

Motivazione

Nel 2007, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, riconoscendone i diritti e citando espressamente il libero, previo e informato consenso come prerequisito per qualsiasi attività che interessi le loro terre ancestrali e le loro risorse naturali. Tale principio dovrebbe essere rispettato anche nelle operazioni della BEI.

Emendamento     23

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  all'articolo 9, paragrafo 1, è inserito il comma seguente:

 

"La BEI elabora orientamenti pratici per la valutazione degli aspetti relativi a tutti i diritti umani fondamentali da usare nel corso della valutazione ex-ante e del monitoraggio continuo progetto per progetto, anche per progetti che coinvolgono gli intermediari finanziari, sulla base dei quadri in vigore, in particolare il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani.";

Emendamento     24

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione;

b)  La BEI, in consultazione e in collaborazione con i portatori di interessi e la società civile, sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione e a rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di transito e di accoglienza;

Emendamento     25

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)   una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5;"

"c)   una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione.

 

La Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), stabilisce un quadro e una metodologia per le relazioni annuali della BEI sulle sue operazioni oggetto della garanzia dell'Unione e la relativa conformità con i principi generali che disciplinano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE. L'obiettivo fondamentale di tali relazioni è di monitorare il rispetto da parte della BEI degli obblighi sanciti dal TUE e in particolare delle disposizioni del relativo articolo 21, tra cui il rispetto e la promozione dei diritti umani, l'eliminazione della povertà e la gestione dei rischi ambientali.

 

Tale metodologia è elaborata dalla Commissione e dal SEAE durante il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione rivista e si basa sulle relazioni della BEI in merito al rispetto dei diritti umani, come previsto dal quadro strategico e dal piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani.

 

Sulla base delle relazioni annuali della BEI, la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo una propria valutazione delle informazioni fornite dalla BEI e suggerisce possibili cambiamenti nelle politiche e nelle procedure seguite dalla Banca che gli Stati membri devono adottare tenendo conto del parere del Parlamento al riguardo. Le possibili raccomandazioni della Commissione e del Parlamento europeo sulle modalità atte a migliorare le relazioni della BEI a tal fine sono prese in considerazione in fase di aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Emendamento     26

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j)  una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI nel fornire risposta una strategica per affrontare le cause profonde della migrazione;

j)  una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI nel fornire risposta una strategica per affrontare le cause profonde della migrazione derivante dalla povertà, dalle disuguaglianze, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici, nonché nel rafforzare la resilienza economica a lungo termine delle comunità di transito e di accoglienza.

Emendamento     27

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)  all'articolo 12, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Conformemente alla propria politica di trasparenza e ai principi dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e progressivamente anche agli standard dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:"

"1.   Conformemente alla propria politica di trasparenza e al diritto dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e progressivamente anche agli standard dell'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet informazioni relative a:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488449786444&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Emendamento     28

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis)  La BEI mette a disposizione sul suo registro pubblico i seguenti documenti:

 

-   tutti i documenti relativi alla misurazione dei risultati per i progetti coperti dalla presente garanzia, in particolare quelli che indicano in che modo la garanzia contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone soprattutto l'impatto economico, sociale e ambientale;

 

-   relazioni di controllo e valutazione;

 

-   relazioni di completamento dei progetti;

 

-   pareri emessi dalla Commissione nel quadro della procedura descritta all'articolo 19 dello statuto della BEI."

Motivazione

L'accesso alle informazioni e ai documenti coperti dalla garanzia dovrebbe basarsi direttamente sulla normativa dell'UE in vigore relativa all'accesso ai documenti e alla divulgazione delle informazioni, quali il regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e il regolamento (CE) n. 1367/2006, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Emendamento    29

Proposta di decisione

Allegato II

Decisione n. 466/2014/UE

Allegato II – parte B – punto 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale, Caucaso meridionale

Emendamento    30

Proposta di decisione

Allegato II

Decisione n. 466/2014/UE

Allegato II – parte B – punto 2 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Russia

soppresso

Emendamento    31

Proposta di decisione

Allegato II

Decisione n. 466/2014/UE

Allegato II – parte C – punto 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela

Emendamento    32

Proposta di decisione

Allegato III

Decisione n. 466/2014/UE

Allegato III – parte B – punto 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia

Europa orientale, Caucaso meridionale

Emendamento    33

Proposta di decisione

Allegato III

Decisione n. 466/2014/UE

Allegato III – parte B – punto 2 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Russia

soppresso

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

Riferimenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Nirj Deva

16.12.2016

Esame in commissione

28.2.2017

 

 

 

Approvazione

21.3.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

5

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Raymond Finch, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cécile Kashetu Kyenge, Florent Marcellesi, Louis Michel, Jan Zahradil

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Tania González Peñas, Martina Werner

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19

+

ALDE

Louis Michel, Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous, Jan Zahradil

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Martina Werner

5

-

EFDD

Raymond Finch

GUE/NGL

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per gli affari esteri (22.3.2017)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Relatore per parere: Eduard Kukan

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione mira ad ampliare il mandato di prestiti esterni (ELM) della Banca europea per gli investimenti (BEI), sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, segnatamente con l'obiettivo di intensificare le attività nel vicinato meridionale e nei Balcani occidentali e di contribuire al nuovo piano per gli investimenti esterni.

Il relatore accoglie con favore la proposta, ma ritiene che debba essere accompagnata da un adeguato aumento del massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione, al fine di evitare la sospensione delle operazioni prioritarie esistenti. Questo è soprattutto il caso delle attività della BEI in Ucraina, dove si stima che la concessione di prestiti ai livelli attuali esaurirebbe la dotazione proposta già prima della metà del 2018.

Il relatore è favorevole ad una maggiore attenzione strategica in relazione alle cause profonde della migrazione, nonché ai progetti per sostenere le comunità di accoglienza nelle regioni prioritarie. È comunque necessario che la proposta sia più chiara per quanto riguarda la distinzione tra questi diversi obiettivi e gli importi ad essi destinati.

Il relatore sostiene altresì l'idea di dare alla BEI la possibilità di finanziare progetti nell'ambito del nuovo mandato di prestiti al settore privato prima dell'entrata in vigore della presente decisione (cosiddetto "warehousing").

Il relatore è inoltre convinto della necessità di rafforzare ulteriormente il collegamento essenziale tra le operazioni della BEI e la politica esterna dell'UE. In particolare, la distribuzione per paese entro i massimali regionali dovrebbe riflettere pienamente le priorità e i vincoli politici esterni e dovrebbe essere definita di concerto con il Servizio europeo per l'azione esterna.

Dovrebbe, inoltre, essere migliorata la trasparenza per quanto riguarda i progetti della BEI finanziati tramite intermediari finanziari.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di rifugiati, che richiede solidarietà, un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i processi e i programmi esistenti al fine di sostenere le iniziative volte ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(1)  La comunità internazionale sta affrontando una crisi senza precedenti in materia di migrazione e rifugiati, che richiede solidarietà, un'efficace mobilitazione delle risorse finanziarie e una concertazione per affrontare e superare le sfide attuali. È necessario che tutti gli interessati collaborino per applicare politiche sostenibili a medio e lungo termine e utilizzare in maniera efficiente i processi e i programmi esistenti al fine di sostenere le iniziative volte ad affrontare le cause profonde della migrazione e a costruire la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza.

Emendamento     2

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di far fronte alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione, e di fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR sbloccando un importo addizionale opzionale di 3 000 000 000 EUR. Nell'ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano nelle zone colpite da crisi.

(9)   Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di mantenere i livelli correnti di sostegno per le priorità dell'Unione come indicato nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea ("Strategia globale dell'UE"), rispondere alle sfide potenziali imminenti e fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 36 300 000 000 EUR, tra l'altro, sbloccando un importo addizionale opzionale di 3 000 000 000 EUR. Nell'ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico volta a potenziare la resilienza dei migranti, dei rifugiati e delle comunità di transito e di accoglienza

Emendamento     3

Proposta di decisione

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Mentre è fondamentale affrontare le cause profonde della migrazione e la crisi dei rifugiati, ciò non dovrebbe avvenire a discapito di politiche in altre aree di priorità strategica importante come delineato nella strategia globale dell'Unione europea.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  Data la necessità di una rapida attuazione dell'iniziativa della BEI per la resilienza, la BEI dovrebbe poter immagazzinare progetti nel quadro del mandato di prestiti al settore privato secondo condizioni da concordare tra la Commissione e la BEI.

Emendamento    5

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Affrontare le cause profonde delle migrazioni dovrebbe costituire un nuovo obiettivo del mandato.

(11)  Affrontare le cause profonde delle migrazioni e costruire la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza dovrebbe costituire un nuovo obiettivo del mandato e dovrebbe essere perseguito nel pieno rispetto dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). La BEI dovrebbe esercitare approfonditamente una diligenza dovuta e un monitoraggio dei progetti per garantire il rispetto e dovrebbe mantenere un meccanismo di trattamento delle denunce accessibile a tutti gli attori interessati. L'osservanza dell'articolo 21 TUE, tra cui il rispetto dei diritti umani, l'eliminazione della povertà e la gestione dei rischi ambientali, dovrebbe essere valutato della Commissione nella sua relazione annuale.

Emendamento     6

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe mirare a mantenere l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020.

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe mirare a rafforzare l'attuale livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25 % al 35 % entro il 2020, in base all'impegno assunto nella propria strategia climatica.

_________________

_________________

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).

Emendamento    7

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano. Pertanto è opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI volte ad affrontare le cause profonde della migrazione nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI.

(15)  La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato, affrontando le cause profonde delle migrazioni e potenziando la resilienza dei migranti, dei rifugiati e delle comunità di transito e di accoglienza. Pertanto è opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI destinate a tali obiettivi nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Dovrebbero essere garantite maggiori visibilità e trasparenza delle operazioni della BEI nell'ambito dell'ELM, in particolare per quanto riguarda i sottoprogetti finanziati tramite intermediari finanziari, migliorando l'accesso alle informazioni per le istituzioni dell'Unione e per il pubblico in generale.

Emendamento    9

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell'Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10% al 20%. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico non possono essere ridistribuiti in quanto destinati ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(16)  Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell'Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10% al 20%. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico nel quadro dell'iniziativa della BEI per la resilienza dovrebbe essere assorbito completamente per il suo scopo e non dovrebbe essere riassegnato.

Emendamento    10

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili e quello delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbero essere modificati al fine di escludere i paesi ad alto reddito con un'elevata affidabilità creditizia (Brunei, Islanda, Israele, Singapore, Cile e Corea del Sud). Inoltre all'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbe essere aggiunto l'Iran.

(17)  L'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili e quello delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbero essere modificati al fine di escludere i paesi ad alto reddito con un'elevata affidabilità creditizia (Brunei, Islanda, Israele, Singapore, Cile e Corea del Sud). Inoltre, la Russia dovrebbe essere eliminata dall'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili e all'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbe essere aggiunto l'Iran.

Emendamento    11

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 36 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Emendamento    12

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano;

a)  un importo massimo di 34 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico volti a potenziare la resilienza dei migranti, dei rifugiati e delle comunità di transito e di accoglienza;

Emendamento    13

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che affrontino le cause profonde della migrazione.

b)  un importo massimo di 2 300 000 000 EUR nel quadro di un mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti che affrontino le cause profonde della migrazione, realizzati nell'ambito dell'iniziativa della BEI per la resilienza;

Emendamento    14

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli importi massimi nel quadro del mandato generale e del mandato di prestiti per il settore privato di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione.

2.  Gli importi massimi nel quadro del mandato generale e del mandato di prestiti per il settore privato di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in massimali e submassimali regionali, come indicato nell'allegato I. Nell'ambito dei massimali regionali, la BEI garantisce progressivamente una distribuzione bilanciata tra i paesi delle regioni coperte dalla garanzia dell'Unione, in linea con le priorità della politica esterna dell'Unione che devono trovare riscontro negli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5;

Emendamento    15

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

"d)  risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

"d)  risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione e a costruire la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza.

Emendamento     16

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari;

Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. La BEI deve consentire maggiore assunzione di rischi, flessibilità, un approccio di sviluppo e misure di impatto accurate. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari;

Emendamento     17

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra e le emissioni di anidride carbonica nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

Emendamento     18

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(3 bis)  L'articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

3.Il monitoraggio della BEI cerca anche di riguardare l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI.

"3. Il monitoraggio della BEI riguarda l'attuazione delle operazioni gestite da intermediari e la prestazione degli intermediari finanziari sotto il profilo del sostegno alle PMI."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=IT)

Emendamento    19

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

"b)  La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione;"

"b)  La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione e a costruire la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, in stretta consultazione con le comunità interessate, le organizzazioni della società civile e le ONG;";

Emendamento     20

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e)  una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati;"

"e)  "una valutazione della qualità delle operazioni di finanziamento della BEI, in particolare della misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ambientale e sociale nella diligenza dovuta e nel monitoraggio dei progetti di investimento finanziati e delle misure per ottimizzare la proprietà locale, promuovendo il coinvolgimento delle comunità interessate, delle organizzazioni della società civile e delle ONG;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=IT)

Emendamento    21

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

"j)  una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI nel fornire risposta una strategica per affrontare le cause profonde della migrazione.

"j)  una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI nel fornire risposta una strategica per affrontare le cause profonde della migrazione e a costruire la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza.

Emendamento    22

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)  l'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

a)  tutte le operazioni di finanziamento della BEI realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale e ambientale;

"a)  tutte le operazioni di finanziamento della BEI realizzate a titolo della presente decisione, dopo la fase di approvazione di un progetto, comprese le informazioni sui progetti e i sottoprogetti finanziati tramite intermediari finanziari, indicando in particolare se un progetto di investimento è coperto dalla garanzia dell'Unione e il modo in cui contribuisce agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, rilevandone in particolare l'impatto economico, sociale e ambientale;

Emendamento     23

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 13 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 ter)  all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti nel diritto dell'Unione relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compreso un requisito di adottare misure ragionevoli per individuare, ove applicabile, i proprietari effettivi.

Nelle sue operazioni di finanziamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti nel diritto dell'Unione relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, compresa l'introduzione di relazioni paese per paese, registri pubblici di proprietà effettiva e una lista nera di giurisdizioni fiscali non conformi. La BEI presenta regolarmente una relazione al Parlamento europeo sull'attuazione della sua politica in materia di giurisdizione non conforme."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&qid=1487606632536&from=IT)

Emendamento    24

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 6

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 20 – paragrafo -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"Entro il 30 giugno 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione della presente decisione che offra un contributo per una possibile nuova decisione sull'ELM coperto dalla garanzia dell'UE.

Emendamento    25

Proposta di decisione

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 1 bis

 

Disposizione transitoria

 

La BEI può finanziare progetti per il mandato di prestiti per il settore privato prima dell'entrata in vigore della presente decisione e la conclusione di un accordo di garanzia tra la Commissione e la BEI. Tali progetti possono essere inseriti all'interno della copertura della garanzia dell'UE, previa conferma da parte della Commissione del rispetto dei termini da stabilire nell'accordo di garanzia.

Emendamento    26

Proposta di decisione

Allegato I – parte B– parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

B.  Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: 18 374 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

B.  Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato: 21 904 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

Emendamento    27

Proposta di decisione

Allegato I – parte B – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 6 008 000 000 EUR;

ii)  Europa orientale, Caucaso meridionale e Russia: 9 538 000 000 EUR;

Emendamento     28

Proposta di decisione

Allegato I – parte C – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

C.  Asia e America latina: 3 785 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

C.  Asia e America latina: 4 255 000 000 EUR ripartiti sulla base dei seguenti sub-massimali:

Emendamento     29

Proposta di decisione

Allegato I – parte C – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  Asia: 1 040 000 000 EUR;

ii)  Asia: 1 510 000 000 EUR,

Emendamento    30

Proposta di decisione

Allegato III – parte B – punto 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Russia

soppresso

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

Riferimenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Eduard Kukan

2.12.2016

Esame in commissione

9.2.2017

 

 

 

Approvazione

21.3.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

8

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Geoffrey Van Orden, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Neena Gill, Marek Jurek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni Theocharous, Traian Ungureanu, Bodil Valero

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Heidi Hautala, Romana Tomc, Ivan Štefanec

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

39

+

ALDE

Iveta Grigule, Jozo Radoš, Marietje Schaake

PPE

Lars Adaktusson, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Romana Tomc, László Tőkés, Traian Ungureanu, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Neena Gill, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Boris Zala

Verts/ALE

Klaus Buchner, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Jordi Solé, Bodil Valero

8

-

ECR

Bas Belder, Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Eleni Theocharous, Geoffrey Van Orden

EFDD

James Carver, Fabio Massimo Castaldo

4

0

ECR

Charles Tannock

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per il commercio internazionale (28.2.2017)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Relatore per parere: Salvatore Cicu

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(2)  È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo a uno sviluppo inclusivo e sostenibile, alla creazione di ricchezza e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM). Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

Emendamento    2

Proposta di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Alla BEI sono stati affidati compiti supplementari, ad esempio nel campo della diplomazia economica europea. Per essere in grado di ottenere risultati al riguardo, la BEI necessita di mezzi finanziari sufficienti. Il successo del Fondo di garanzia nel quadro del mandato di prestito esterno permette alla BEI di ottenere risultati concreti e consente un impatto a livello di Unione attraverso validi progetti nei paesi terzi ad un costo minimo per il bilancio dell'Unione. Alla luce delle crescenti richieste rivolte alla BEI in quanto braccio finanziario dell'Unione, si ritiene importante rafforzare questo strumento di successo e la Commissione dovrebbe incrementare la dotazione di bilancio per il Fondo di garanzia fornita alla BEI all'atto della prossima proposta legislativa per il periodo 2021-2028.

Emendamento    3

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di far fronte alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione, e di fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 32 300 000 000 EUR sbloccando un importo addizionale opzionale di 3 000 000 000 EUR. Nell'ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano nelle zone colpite da crisi.

(9)  Al fine di consentire al mandato di prestiti esterni di far fronte alle possibili sfide future e alle priorità dell'Unione, e di fornire una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione, il massimale delle operazioni di finanziamento della BEI a titolo della garanzia dell'Unione dovrebbe essere incrementato a 38 500 000 000 EUR. Nell'ambito del mandato generale, un importo pari a 1 400 000 000 EUR dovrebbe essere destinato a progetti nel settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano nelle zone colpite da crisi.

Motivazione

La proposta della Commissione avrebbe un impatto diretto e immediato su altre pressanti politiche e priorità dell'UE. Di fatto, richiederebbe una significativa riduzione dell'attività annuale della BEI nel partenariato orientale, tra cui l'Ucraina. L'attività annuale all'Est dovrebbe essere ridotta di circa il 70% rispetto agli attuali livelli di prestito annuali. I massimali proposti per l'Asia e America Latina e il Sud Africa si tradurrebbero in una riduzione del 50% dell'attività annuale rispetto ai livelli attuali.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Affrontare le cause profonde delle migrazioni dovrebbe costituire un nuovo obiettivo del mandato.

(11)  Affrontare le cause profonde delle migrazioni dovrebbe costituire un nuovo obiettivo del mandato e ogni progetto finanziato nell'ambito di questo nuovo obiettivo dovrebbe essere conforme all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Emendamento    5

Proposta di decisione

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Dovrebbero essere assicurati la complementarità e il coordinamento con le iniziative dell'Unione volte ad affrontare le cause profonde della migrazione, compreso il sostegno dell'UE per il reinserimento duraturo dei migranti rimpatriati nei paesi di origine.

(12)  Dovrebbero essere assicurati la complementarità e il coordinamento con le iniziative dell'Unione volte ad affrontare le cause profonde della migrazione, compreso il sostegno dell'UE per il reinserimento duraturo dei migranti rimpatriati nei paesi di origine. In questo spirito, la BEI dovrebbe cooperare strettamente con il SEAE e poter far ricorso ogniqualvolta necessario alle organizzazioni internazionali competenti, come l'OIM e l'UNHCR.

Emendamento    6

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la BEI dovrebbe mirare a mantenere l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020.

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la BEI dovrebbe mirare a rafforzare l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25 % al 35 % entro il 2020, in base all'impegno assunto nella sua strategia climatica.

Motivazione

Nella sua strategia climatica adottata alla fine del 2015, la BEI ha assunto l'impegno di rafforzare fino al 35% il livello dei progetti di azione climatica nei paesi in via di sviluppo entro la fine del 2020. Questo annuncio dovrebbe riflettersi nel suo mandato esterno.

Emendamento    7

Proposta di decisione

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano. Pertanto è opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI volte ad affrontare le cause profonde della migrazione nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI.

(15)  La BEI dovrebbe sviluppare e attuare una serie di indicatori nel suo quadro per la misurazione dei risultati per i progetti nel settore pubblico e nel settore privato rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano, compresi indicatori che permettano di misurare il contributo del progetto al raggiungimento degli OSM, alla lotta contro le cause profonde della migrazione, e il coinvolgimento delle società civili delle comunità ospitanti. È opportuno includere una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI volte ad affrontare tali fattori nella relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI, garantendo piena responsabilità e trasparenza. La BEI dovrebbe migliorare l'adeguatezza dell'accesso alle informazioni, non solo a favore del Parlamento europeo e di altre istituzioni, ma anche del pubblico in generale, soprattutto in relazione al sistema degli appalti e dei subappalti e ai dati finanziari concernenti i progetti finanziati dalla BEI.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell'Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10% al 20%. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico non possono essere ridistribuiti in quanto destinati ad affrontare le cause profonde della migrazione.

(16)  Solo per far fronte ad urgenze e situazioni di crisi che potrebbero emergere durante il mandato e che sono riconosciute come prioritarie per la politica esterna dell'Unione, il massimale per la ridistribuzione fra le regioni da parte della BEI nel corso del mandato dovrebbe essere passare dal 10 % al 20 %. La BEI dovrebbe notificare al Parlamento europeo qualsiasi decisione di ridistribuzione, fornendo una relazione giustificativa e una valutazione d'impatto. Il mandato per il settore privato pari a 2 300 000 000 EUR e l'importo di 1 400 000 000 EUR destinato a progetti nel settore pubblico non possono essere ridistribuiti in quanto destinati ad affrontare le cause profonde della migrazione.

Emendamento    9

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili e quello delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbero essere modificati al fine di escludere i paesi ad alto reddito con un'elevata affidabilità creditizia (Brunei, Islanda, Israele, Singapore, Cile e Corea del Sud). Inoltre all'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbe essere aggiunto l'Iran.

(17)  L'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili e quello delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbero essere concepiti in modo da conseguire il massimo impatto sullo sviluppo e modificati al fine di escludere i paesi ad alto reddito con un'elevata affidabilità creditizia (Brunei, Islanda, Israele, Singapore, Cile e Corea del Sud). Inoltre all'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili dovrebbe essere aggiunto l'Iran.

Emendamento    10

Proposta di decisione

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 bis)  Il Consiglio europeo ha sottolineato il ruolo chiave svolto dalla BEI nell'ambito delle relazioni economiche esterne dell'Unione e nella riunione del 20-21 marzo 2014 ha chiesto alla BEI di "contribuire maggiormente a rafforzare l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese europee". L'accesso alla finanza è una delle sfide più pressanti per le PMI. È necessaria pertanto una strategia della BEI che consenta un ulteriore e migliore accesso ai finanziamenti per le PMI, anche attraverso programmi e iniziative di facilitazione degli scambi quali lo strumento europeo Progress di microfinanza e i nuovi strumenti per finanziare le attività commerciali delle PMI europee. Occorre inoltre stabilire requisiti strategici per le banche intermediarie che erogano i finanziamenti della BEI che prevedano una maggiore proattività delle PMI e delle microimprese e migliorare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda la valutazione dell'impatto economico e sociale dei prestiti intermedi della BEI a livello locale.

Emendamento    11

Proposta di decisione

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(17 ter)  Gli obiettivi quantitativi della BEI per le azioni legate al clima sono sulla buona strada. La BEI si è impegnata a rafforzare ancor più la sua attenzione sull'azione a favore del clima nei paesi in via di sviluppo fino al 35 % entro il 2020. Al fine di consentire alla BEI di raggiungere questo obiettivo occorre assegnare ai massimali regionali finanziamenti sufficienti, altrimenti la BEI dovrà ridurre le sue attività in Asia e in America Latina, regioni in cui è stata tradizionalmente molto attiva nel campo della finanza climatica.

Emendamento    12

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 32 300 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

1.  Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione per il periodo 2014-20 è fissato a 38 500 000 000 EUR. Gli importi inizialmente stanziati per le operazioni di finanziamento e successivamente annullati non sono considerati ai fini del calcolo del massimale.

Emendamento    13

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 1

Decisione 466/2014/UE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  un importo massimo di 30 000 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 1 400 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano;

a)  un importo massimo di 36 200 000 000 EUR nel quadro di un mandato generale, di cui un importo fino a 2 500 000 000 EUR è stanziato per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano e per affrontare la cause profonde della migrazione;

Emendamento    14

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari;

Al fine di garantire che gli investimenti del settore privato abbiano il massimo impatto sullo sviluppo, la BEI si adopera per rafforzare il settore privato locale e contribuire a creare condizioni favorevoli per le imprese e gli investimenti privati nei paesi beneficiari mediante il sostegno agli investimenti locali come previsto al paragrafo 1, lettera a). Nelle operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, ci si adopera anche per rafforzare il sostegno a progetti di investimento delle PMI dell'Unione. Le operazioni di finanziamento della BEI contribuiscono a migliorare l'accesso al mercato delle PMI nei paesi terzi partner dell'Unione e la loro integrazione nelle catene globali di valore e contribuiscono inoltre a migliorare l'internazionalizzazione e la competitività delle imprese dell'Unione. Al fine di monitorare efficacemente l'impiego dei fondi a vantaggio delle PMI interessate, la BEI definisce e mantiene in essere adeguate disposizioni contrattuali che prevedano obblighi di rendicontazione standard sia per gli intermediari finanziari che per i beneficiari. La BEI si adopera per individuare gli ostacoli all'accesso al finanziamento da parte delle PMI e ne garantisce il superamento;

Emendamento    15

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  all'articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato unionale dell'energia, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga."

"6.   Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, le misure di efficienza energetica, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga."

(http://eur-lex.europa.it/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=IT)

Motivazione

La produzione e il trasporto di gas non dovrebbero essere coperti dalla garanzia UE, in quanto sovvenzione al combustibile fossile. La decisione dovrebbe mettere in atto le conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 che prevede di ridurre gradualmente le sovvenzioni dannose sul piano ambientale ed economico, anche per i combustibili fossili.

Emendamento    16

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le operazioni BEI dovrebbero includere, tra l'altro, azioni concrete volte a eliminare gradualmente il finanziamento a progetti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione e a intensificare gli sforzi a sostegno delle fonti di energia rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Emendamento    17

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari. Le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate, in particolare, a rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all'afflusso di migranti, e a offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati.

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera d), sostengono progetti di investimento volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei paesi beneficiari, compreso il rafforzamento dell'azione umanitaria e il sostegno alla costruzione di infrastrutture e alla creazione di posti di lavoro garantendo ad un tempo il rispetto degli OSM. Le operazioni di finanziamento della BEI sono finalizzate, in particolare, a rispondere all'aumento del fabbisogno di infrastrutture e trasporti, energia e accesso all'energia e alle telecomunicazioni, in quanto tali progetti incrementano in maniera significativa il potenziale commerciale e possono esercitare un effetto leva sull'internazionalizzazione delle PMI, soprattutto nelle regioni con svantaggi geografici, ma sfruttare altresì il potenziale in settori come l'agricoltura, le tecnologie verdi, la ricerca e l'innovazione nonché i diritti di proprietà, come pure a rafforzare l'azione umanitaria, il sostegno alla creazione di un lavoro e un'istruzione dignitosi sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l'integrazione economica e favorire l'autonomia dei rifugiati, garantendo comunque il pieno rispetto dei diritti umani, in particolare i diritti lavorativi e sociali e lo Stato di diritto;

Emendamento    18

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  al settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali e gli enti pubblici, in termini di infrastrutture e servizi per affrontare un significativo aumento del fabbisogno.";

b)  al settore pubblico, comprese le amministrazioni comunali e gli enti pubblici, in termini di infrastrutture e servizi, in particolare per l'assistenza sanitaria e strutture specifiche per i minori, i servizi igienico-sanitari e la formazione scolastica, per affrontare un significativo aumento del fabbisogno.";

Motivazione

Il trattamento medico, soprattutto per i minori, l'efficace prevenzione delle malattie grazie a forniture sanitarie sufficienti e l'istruzione figurano tra le prime esigenze per i minori migranti e le rispettive famiglie.

Emendamento    19

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c bis (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  è aggiunto il paragrafo seguente:

 

8 bis.  I programmi legati alle PMI nei paesi terzi dovrebbero essere orientati alla loro integrazione nelle catene di approvvigionamento globali, mentre nel vicinato orientale e meridionale, in particolare, tali programmi della BEI dovrebbero essere orientati all'integrazione delle PMI nelle catene di valore europee.

Emendamento    20

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c ter (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 8 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)  è aggiunto il paragrafo seguente:

 

8 ter.  La BEI provvede affinché le imprese che partecipano a progetti cofinanziati dalla BEI siano tenute a rispettare il principio della parità e trasparenza della retribuzione e il principio della parità di genere, come stabilito dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e le decisioni della BEI sul finanziamento dei progetti tengono conto dell'azione delle imprese candidate in materia di responsabilità sociale delle imprese;

 

______________

 

1bisDirettiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23)

Emendamento    21

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Decisione 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione;

b)  La BEI sviluppa indicatori per i progetti che forniscono una risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione, in consultazione e cooperazione con i portatori di interessi e la società civile;

Emendamento    22

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 – lettera a bis (nuova)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)  una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione, tenendo conto degli orientamenti tecnici operativi regionali di cui all'articolo 5;"

"c)  una valutazione del contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'Unione e della loro coerenza con altre politiche dell'Unione.

 

La Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), stabilisce un quadro e una metodologia in materia di comunicazione annuale della BEI sulle sue operazioni oggetto di garanzia comunitaria e la relativa conformità con i principi generali che disciplinano l'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE. L'obiettivo fondamentale di tale comunicazione è monitorare il rispetto da parte della BEI degli obblighi imposti dal TUE e delle disposizioni previste dall'articolo 21, tra cui il rispetto e la promozione dei diritti umani, l'eradicazione della povertà e la gestione dei rischi ambientali.

 

Tale metodologia è elaborata dalla Commissione e dal SEAE nel primo anno successivo all'entrata in vigore della presente decisione modificativa e si basa sulle comunicazioni in merito al rispetto dei diritti umani da parte della BEI, come previsto dal quadro strategico e dal piano d'azione dell'UE in materia di diritti umani.

 

Sulla base delle comunicazioni annuali della BEI, la Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo una propria valutazione delle informazioni fornite dalla BEI e suggerisce eventuali modifiche delle politiche e delle procedure seguite dalla Banca che gli Stati membri devono adottare tenendo conto del parere del Parlamento al riguardo. Le eventuali raccomandazioni della Commissione e del Parlamento europeo sulle modalità atte a migliorare le comunicazioni della BEI a tal fine sono prese in considerazione in fase di aggiornamento degli orientamenti tecnici operativi regionali.

(http://eur-lex.europa.it/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=IT)

Motivazione

La principale preoccupazione in materia di prestiti BEI al di fuori della UE rimane l'operatività in loco delle disposizioni stabilite nel quadro del mandato di prestiti esterni. A questo proposito, l'approntamento di un meccanismo di valutazione della conformità con l'articolo 21 TUE sarebbe di primaria importanza per indurre la BEI a istituire e applicare efficaci procedure di due diligence nell'esame delle operazioni sostenute dalla Banca in relazione al loro impatto potenziale sui diritti umani, l'eradicazione della povertà e l'ambiente.

Emendamento    23

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Decisione 466/2014/UE

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(5 bis)  All'articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato:

2.  Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI.

2.  Ai fini delle relazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle sue operazioni di finanziamento a titolo della presente decisione, comprendenti tutti gli elementi necessari per consentire alla Commissione di riferire in conformità del paragrafo 1. La BEI può anche fornire alla Commissione ulteriori informazioni utili affinché il Parlamento europeo e il Consiglio possano avere una visione completa delle attività esterne della BEI. Sulla base delle relazioni annuali, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni alla BEI in merito ai progetti in corso.

Emendamento    24

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 6

Decisione 466/2014/UE

Articolo 20

 

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'applicazione della presente decisione.

Al fine di rafforzare il controllo parlamentare, la struttura di governance della BEI deve essere riorganizzata in conformità con lo schema di governance rafforzata del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI). La Commissione fornisce informazioni sull'attuazione di tale riorganizzazione entro il 31 dicembre 2017. Inoltre, la BEI informa il Parlamento europeo in merito alle proprie decisioni di investimento, presenta valutazioni di impatto che dimostrano la conformità dei progetti previsti con gli OSM e l'accordo di Parigi e pubblica altresì relazioni su ciascun progetto finanziato, l'esito delle indagini interne, della selezione, del controllo e della valutazione delle sue attività e dei suoi programmi, sulla base di chiari indicatori misurabili, nonché la metodologia e i risultati delle valutazioni ex ante e delle relazioni ex post per ogni progetto finanziato, rispettando la sensibilità commerciale in materia di operazioni del settore privato, con particolare riferimento ai motivi di rigetto dei progetti presentati.

 

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione sottoporrà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'applicazione della presente decisione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

Riferimenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

INTA

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Salvatore Cicu

12.10.2016

Esame in commissione

24.1.2017

 

 

 

Approvazione

28.2.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE

IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

29

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Proust Franck, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Saïfi Tokia, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus

4

ENF

Jalkh Jean-François, Mayer Georg, Mélin Joëlle

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie

2

0

GUE/NGL

Scholz Helmut

VERTS/ALE

Hautala Heidi

Significato dei simboli utilizzati

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (21.3.2017)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione
(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))

Relatore per parere: Aldo Patriciello

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l'istituzione finanziaria dell'Unione che contribuisce all'integrazione, allo sviluppo e alla coesione europei attraverso il finanziamento di progetti a sostegno delle politiche dell'UE. Anche se la maggior parte dei progetti finanziati dalla BEI sono situati all'interno dell'Unione, essa svolge anche operazioni al di fuori dell'Unione. L'Unione ha dato alla BEI una serie di mandati per eseguire determinate operazioni di prestito coperte da una garanzia di bilancio dell'UE per il periodo 2014-2020, tra cui il mandato di prestiti esterni (ELM), che copre le operazioni della BEI al di fuori dell'Unione.

Il relatore riconosce che l'Unione, in qualità di soggetto globale, dovrebbe prendere l'iniziativa per affrontare il cambiamento climatico. Egli riconosce inoltre che la BEI ha iscritto l'azione per il clima tra le sue priorità principali e ha acquisito una posizione di primo piano tra le istituzioni finanziarie internazionali in questo settore, integrando queste priorità ambientali nelle attività e nelle azioni della banca all'interno e all'esterno dell'Unione.

Tra il 2010 e il 2014, la BEI ha fornito oltre 90 miliardi di EUR a progetti di azione per il clima, diventando così una delle più importanti istituzioni di finanziamento in materia climatica a livello mondiale.

La BEI e il finanziamento di progetti in materia di cambiamento climatico

A seguito della revisione di medio termine della legislatura in corso, che tiene conto delle esperienze acquisite nel periodo 2014-2016, il relatore accoglie con favore questa proposta legislativa, approvata dalla Commissione il 14 settembre 2016.

Questa nuova proposta, che si fonda sui successi passati e le sfide affrontate, fa riferimento all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nel cui contesto i governi hanno concordato di limitare il riscaldamento climatico del pianeta ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e, quindi, di avviare una rapida riduzione delle emissioni di gas serra ricorrendo alle migliori tecniche disponibili.

Di conseguenza, riconoscendo l'accordo come una pietra miliare sulla via verso un'economia più sostenibile a livello mondiale, il relatore appoggia pienamente tutte le azioni necessarie per allineare nell'insieme gli obiettivi e le operazioni del mandato di prestiti esterni, compreso il nuovo obiettivo orizzontale di alto livello recentemente aggiunto per affrontare le cause all'origine della migrazione, agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali azioni potrebbero contribuire direttamente al conseguimento di alcuni di questi obiettivi, quali acqua potabile e servizi igienici, energia a prezzi accessibili e pulita, l'industria, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili, azione per il clima, lavoro dignitoso e crescita economica.

Il relatore accoglie positivamente la proposta, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo della BEI di mantenere l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020.

Inoltre, il relatore a che la proposta preveda i seguenti elementi principali:

  le operazioni di finanziamento della BEI, nonostante le situazioni molto diverse dei paesi nel mondo, dovrebbero sostenere gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

  Anche se la BEI è stata la prima istituzione finanziaria internazionale ad introdurre sistematicamente un costo del CO2 nella sua valutazione dei progetti, i criteri di ammissibilità per i progetti di azione per il clima dovrebbero essere quelli definiti nella strategia sui cambiamenti climatici della BEI, che è stata aggiornata nel 2015. Sulla base delle metodologie elaborate dalla BEI per valutare le emissioni di gas a effetto serra dei progetti e le relative variazioni, nella procedura di valutazione ambientale dovrebbe essere inserita un'analisi dell'impronta di CO2, per stabilire se le proposte di progetti ottimizzano i miglioramenti in materia di efficienza energetica.

  Nel periodo coperto da questa decisione (2014-2020), la BEI dovrebbe adoperarsi per mantenere l'attuale livello elevato di operazioni relative al clima; il volume minimo di tali operazioni dovrebbe rappresentare almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

  La BEI dovrebbe rafforzare gli elementi di mitigazione nell'ambito del proprio contributo a progetti sui cambiamenti climatici.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(2)  È opportuno sviluppare un nuovo quadro di partenariato orientato ai risultati rivolto ai paesi terzi, che tenga conto di tutte le politiche e gli strumenti dell'Unione. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe essere istituito all'interno di questo nuovo quadro di partenariato per sostenere gli investimenti nelle regioni esterne all'Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile. Esso dovrebbe inoltre conseguire gli obiettivi dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e degli altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

Motivazione

Con l'accordo di Parigi sul clima, i governi hanno concordato di limitare il riscaldamento climatico del pianeta ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e, quindi, di avviare una rapida riduzione delle emissioni di gas serra ricorrendo alle migliori tecniche disponibili. Essi si sono inoltre impegnati a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento     2

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe mirare a mantenere l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020.

(13)  In linea con l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici4, la BEI dovrebbe mirare a mantenere l'attuale elevato livello di spesa per il clima nell'ambito del mandato di prestiti esterni, portando i propri investimenti per il clima nei paesi in via di sviluppo dal 25% al 35% entro il 2020. Inoltre, la BEI dovrebbe adoperarsi per eliminare gradualmente il finanziamento dei progetti che non contribuiscono agli obiettivi climatici dell'Unione e alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

_________________

_________________

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).

4 Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 1).

Emendamento     3

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)  il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili, anche per la produzione di gas e il trasporto al mercato unionale dell'energia, nonché l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga."

"6. Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), sostengono progetti di investimento prevalentemente nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'infrastruttura ambientale, delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, della sanità e dell'istruzione. Vi rientrano la produzione e integrazione di energia da fonti rinnovabili, la trasformazione dei sistemi energetici che consenta il passaggio a tecnologie e carburanti a minore intensità di carbonio, la sicurezza energetica e le infrastrutture energetiche sostenibili fra cui l'elettrificazione delle zone rurali, le infrastrutture ambientali come i servizi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici e l'infrastruttura verde, le telecomunicazioni e le infrastrutture di banda larga. Le operazioni di finanziamento della BEI non devono contribuire a creare nuova produzione di energia che utilizzi carbone né aumentare la dipendenza dal carbone."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926)

Motivazione

Allineamento delle condizioni per le operazioni di finanziamento della BEI nel settore dell'energia alla posizione del Parlamento per quanto riguarda il supporto ETS per l'ammodernamento del settore energetico. Il finanziamento di progetti per la produzione e il trasporto di gas al mercato energetico dell'Unione non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dello strumento che mira ad affrontare le cause profonde della migrazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione, in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

Riconoscendo che i cambiamenti climatici costituiscono la più grande sfida mondiale dei nostri tempi, e al fine di evitare che il clima rischi seriamente di minare gli sforzi sinora compiuti per migliorare il benessere umano, in particolare nelle regioni più povere del pianeta, le operazioni di finanziamento della BEI a sostegno degli obiettivi generali di cui al paragrafo 1, lettera c), sostengono gli investimenti in progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi che contribuiscono agli obiettivi generali della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione. In particolare, tali obiettivi ambiziosi saranno conseguiti evitando o riducendo le emissioni di gas serra nel settore delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della sostenibilità dei trasporti, o aumentando la resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili.

Motivazione

Una delle principali difficoltà nella lotta contro i cambiamenti climatici consiste nel rendere possibili gli investimenti necessari in questa transizione, soprattutto nelle regioni più povere del mondo. È importante sviluppare soluzioni di finanziamento innovative in materia di clima, affrontando le carenze del mercato e cogliendo le opportunità di attrarre finanziamenti privati, anche attraverso i mercati dei capitali.

Emendamento     5

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere l'attuale livello elevato di operazioni relative al clima; il volume minimo di tali operazioni rappresenta almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI.

Nel periodo coperto dalla presente decisione, la BEI si adopera per mantenere un livello elevato di operazioni relative al clima, il cui volume rappresenti almeno il 25% del totale delle operazioni di finanziamento della BEI al di fuori dell'Unione, portando gradualmente tale obiettivo ad almeno il 35% entro il 2020.

Emendamento    6

Proposta di decisione

Articolo 1 – punto 2 – lettera c

Decisione n. 466/2014/UE

Articolo 3 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"7 bis.  Le considerazioni climatiche sono debitamente tenute in considerazione nell'ambito di tutte le attività svolte dal mandato di prestiti esterni della BEI, al fine di assicurare benefici ogni qualvolta ciò sia possibile e fattibile. Nonostante i volumi di prestito significativi e l'ampia copertura settoriale dei progetti sostenuti, dovranno essere compiuti ulteriori sforzi per rendere più efficaci le azioni e gli strumenti di integrazione della dimensione ambientale della BEI, in particolare estendendo, per quanto possibile, la copertura delle politiche settoriali e sviluppando la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità climatici."

Motivazione

L'integrazione delle considerazione climatiche in tutte le norme, i metodi e le procedure della BEI contribuirà a rafforzare l'impatto ambientale delle attività di finanziamento della BEI.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

Riferimenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ENVI

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Aldo Patriciello

13.10.2016

Esame in commissione

27.2.2017

 

 

 

Approvazione

21.3.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

54

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Margrete Auken, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Nicola Caputo, Carlos Zorrinho, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jan Keller, Arne Lietz, Stefano Maullu

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

54

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Julie Girling, Urszula Krupa

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Stefan Eck, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI

Zoltán Balczó

PPE

Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Guillaume Balas, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jan Keller, Arne Lietz, Susanne Melior, Pavel Poc, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts//ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

Riferimenti

COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.9.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

6.10.2016

DEVE

6.10.2016

INTA

6.10.2016

ECON

6.10.2016

 

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ECON

12.10.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Eider Gardiazabal Rubial

10.10.2016

 

 

 

Approvazione

27.3.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Marco Valli

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Iratxe García Pérez, Ramón Jáuregui Atondo, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso

Deposito

31.3.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Fernando Ruas, Paul Rübig, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Patricija Šulin

S&D

Nicola Caputo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Clare Moody, Luigi Morgano, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Heidi Hautala

3

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti