RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri
21.4.2017 - (COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Izaskun Bilbao Barandica
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri
(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0370),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0209/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 ottobre 2016[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0168/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(3) Negli ultimi 17 anni sono stati realizzati progressi tecnologici fondamentali nei mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che consentono di utilizzare sistemi di identificazione automatica (AIS) a bordo delle navi per un loro migliore monitoraggio. Di conseguenza, i costi delle apparecchiature per svolgere tali funzioni si sono notevolmente ridotti. Lungo le coste europee sono stati istituiti vari sistemi obbligatori di notifica delle navi in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Il diritto dell'Unione e il diritto nazionale assicurano che le navi osservino gli obblighi di comunicazione prescritti da tali sistemi. |
(3) Negli ultimi 17 anni sono stati realizzati progressi tecnologici fondamentali nei mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che consentono di utilizzare sistemi di identificazione automatica (AIS) a bordo delle navi per un loro migliore monitoraggio. Di conseguenza, i costi delle apparecchiature per svolgere tali funzioni si sono notevolmente ridotti. Lungo le coste europee sono stati istituiti vari sistemi obbligatori di notifica delle navi in conformità alle pertinenti disposizioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Il diritto dell'Unione e il diritto nazionale assicurano che le navi osservino gli obblighi di comunicazione prescritti da tali sistemi. Ora dovrebbero essere realizzati progressi per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, sulla base dei risultati sinora raggiunti e garantendo che la neutralità sia sempre mantenuta. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(4) La raccolta, la trasmissione e la condivisione dei dati riguardanti le navi sono state rese possibili, semplificate e armonizzate dall'interfaccia unica nazionale di cui alla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17 e da SafeSeaNet di cui alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18. Le informazioni relative alle persone a bordo richieste dalla direttiva 98/41/CE vanno pertanto registrate nell'interfaccia unica nazionale che, in caso di emergenza o incidente, consente all'autorità competente di accedere facilmente ai dati. |
(4) La raccolta, la trasmissione e la condivisione dei dati riguardanti le navi sono state rese possibili, semplificate e armonizzate dall'interfaccia unica nazionale di cui alla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio17 e da SafeSeaNet di cui alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18. Le informazioni relative alle persone a bordo richieste dalla direttiva 98/41/CE vanno pertanto registrate nell'interfaccia unica nazionale che, in caso di emergenza o incidente, consente all'autorità competente di accedere facilmente ai dati. Tali dati dovrebbero essere usati solo per fini di sicurezza dei passeggeri e trattati conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e della vita privata. | |||||||||||||||||||||
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17 Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1). |
17 Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
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18 Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10). |
18 Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(5) Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, gli operatori più piccoli che ancora non utilizzano l'interfaccia unica nazionale e che operano principalmente su brevi viaggi nazionali al di sotto di 20 miglia nautiche (e hanno quindi l'obbligo di registrare solo il numero di persone a bordo) dovrebbero avere la possibilità di scegliere come rendere disponibile tale informazione, se tramite l'interfaccia unica nazionale o l'AIS. |
(5) Al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, gli operatori più piccoli che ancora non utilizzano l'interfaccia unica nazionale e che operano principalmente su brevi viaggi nazionali al di sotto di 20 miglia nautiche (e hanno quindi l'obbligo di registrare solo il numero di persone a bordo) dovrebbero avere la possibilità di scegliere come rendere disponibile tale informazione, se tramite l'interfaccia unica nazionale, l'AIS o un altro sistema elettronico riconosciuto dallo Stato membro. | |||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Occorre chiarire chi deve trasmettere i dati mediante l'interfaccia unica o attraverso l'AIS. La nuova opzione di un sistema elettronico riconosciuto dallo Stato membro è stata inclusa per gli operatori delle rotte brevi che non possono utilizzare una delle altre due opzioni, in quanto ciò causerebbe difficoltà organizzative, in particolare per quanto concerne la sicurezza e il salvataggio delle persone. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(5 bis) I progressi compiuti nello sviluppo di interfacce uniche nazionali devono essere considerati una base ideale per la transizione futura verso un'interfaccia unica europea. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(5 ter) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di mantenere le attuali possibilità di abbassare la soglia di 20 miglia nautiche per registrare e comunicare l'elenco delle persone a bordo. Ciò potrebbe riguardare anche i viaggi in cui navi che trasportano un numero elevato di passeggeri effettuano scali successivi tra porti situati a meno di 20 miglia nautiche di distanza nel corso di un unico viaggio più lungo. In tali casi, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di ridurre il limite delle 20 miglia nautiche al fine di registrare le informazioni prescritte dalla presente direttiva per i passeggeri imbarcati nel primo porto o nei porti intermedi. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(6) Per ridurre le ansie dei parenti in caso di incidente e inutili ritardi nell'assistenza consolare e in altri servizi, fra i dati comunicati dovrebbero esservi informazioni sulla nazionalità delle persone a bordo. L'elenco dei dati richiesti per viaggi di oltre 20 miglia nautiche andrebbe semplificato, chiarito e allineato per quanto possibile con gli obblighi di comunicazione nell'interfaccia unica nazionale. |
(6) Per fornire ai parenti informazioni tempestive e affidabili in caso di incidente e per ridurre inutili ritardi nell'assistenza consolare e in altri servizi e per facilitare le procedure di identificazione, fra i dati comunicati dovrebbero esservi informazioni sulla nazionalità delle persone a bordo. L'elenco dei dati richiesti per viaggi di oltre 20 miglia nautiche andrebbe semplificato, chiarito e allineato per quanto possibile con gli obblighi di comunicazione nell'interfaccia unica nazionale. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(7) Tenendo conto della disponibilità di mezzi elettronici di registrazione dei dati e del fatto che i dati personali dovrebbero in ogni caso essere raccolti prima della partenza della nave, il ritardo di 30 minuti attualmente previsto dalla direttiva 98/41/CE dovrebbe essere considerato come un limite massimo e utilizzato solo in casi eccezionali. |
(7) Tenendo conto della disponibilità di mezzi elettronici di registrazione dei dati e del fatto che i dati personali dovrebbero in ogni caso essere raccolti prima della partenza della nave, il ritardo di 30 minuti attualmente previsto dalla direttiva 98/41/CE dovrebbe essere ridotto a 10 minuti considerato come un limite massimo e utilizzato solo in casi eccezionali. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(7 bis) Una volta espletate le procedure di registrazione, ai passeggeri devono sempre essere fornite informazioni sulle misure di sicurezza a bordo delle navi e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(8 bis) La presente direttiva non si applica alle navi da diporto o a navi tradizionali, anche quando sono noleggiate a scafo nudo e successivamente non impegnate in attività commerciali ai fini del trasporto di passeggeri. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(10) Nella misura in cui le misure comportano il trattamento di dati personali, queste devono essere attuate nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali20. In particolare, i dati personali raccolti ai fini della direttiva 98/41/CE non dovrebbero essere trattati e usati per altri scopi né conservati più a lungo di quanto necessario ai fini della direttiva 98/41/CE, come ivi specificato. |
(10) Le misure di cui alla direttiva 98/41/CE e alla direttiva 2010/65/CE comportano il trattamento di dati personali. Tale trattamento è disciplinato dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio20 bis, e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio20 ter. In particolare, i dati personali raccolti ai fini della direttiva 98/41/CE per agevolare le operazioni di ricerca e di salvataggio e una gestione efficiente delle conseguenze di un incidente non dovrebbero essere trattati e ulteriormente usati per altri scopi né conservati più a lungo di quanto necessario ai fini specifici della direttiva 98/41/CE, come ivi specificato. I dati personali dovrebbero quindi essere distrutti in modo automatico e senza ritardi indebiti, una volta che la nave ha terminato il viaggio o, a seconda dei casi, quando un'indagine o un procedimento giudiziario avvianti in seguito a un incidente o a un'emergenza sono stati portati a termine. | |||||||||||||||||||||
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20 In particolare il regolamento (UE) XXX/2016 del XXX (numero e data da aggiungere dopo l'adozione formale) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (riferimento alla GU da aggiungere dopo l'adozione formale) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |
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20 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
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20 ter Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). | |||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(12 bis) I dati relativi alla notifica delle esenzioni e delle richieste di deroga da parte degli Stati membri, nonché i dati raccolti dai vari servizi di raccolta dei dati, dovrebbero essere armonizzati e coordinati nella misura necessaria al fine di garantire che il loro utilizzo sia quanto più efficace possibile. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(14) Al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e di aumentare la trasparenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione per quanto riguarda l'esclusione di modifiche degli strumenti internazionali dall'ambito di applicazione della presente direttiva se necessario e la creazione delle condizioni di accesso alla base dati conservata dalla Commissione per custodire le notifiche di esenzioni e di richieste di deroga da parte degli Stati membri. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti in concomitanza con gli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati. |
(14) Al fine di tenere conto degli sviluppi e dell'innovazione tecnologica a livello internazionale e di aumentare la trasparenza, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione per quanto riguarda l'esclusione di modifiche degli strumenti internazionali dall'ambito di applicazione della presente direttiva se necessario e la creazione delle condizioni di accesso alla base dati conservata dalla Commissione per custodire le notifiche di esenzioni e di richieste di deroga da parte degli Stati membri. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte in conformità ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per assicurare pari opportunità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti in concomitanza con gli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione degli atti delegati. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 15 | ||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||
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(15) In considerazione del ciclo di monitoraggio completo delle visite dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, è opportuno che la Commissione valuti l'attuazione della direttiva 98/41/CE entro [sette anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1] e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in proposito. È opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per tale valutazione. |
(15) In considerazione del ciclo di monitoraggio completo delle visite dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, è opportuno che la Commissione valuti l'attuazione della direttiva 98/41/CE entro [due anni dopo la data di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1] e presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in proposito. È opportuno che gli Stati membri cooperino con la Commissione al fine di raccogliere tutte le informazioni necessarie per tale valutazione. | |||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 98/41/CE Articolo 2 – trattino 9 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
(Non concerne la versione italiana.) | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 98/41/CE Articolo 4 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Occorre chiarire chi deve trasmettere i dati mediante l'interfaccia unica o attraverso l'AIS. La nuova opzione di un sistema elettronico (già in vigore) riconosciuto dallo Stato membro è stata inserita per gli operatori delle rotte brevi che non possono utilizzare una delle altre due opzioni, in quanto ciò causerebbe loro difficoltà organizzative, in particolare per quanto concerne la sicurezza e il salvataggio delle persone. Il presente emendamento intende chiarire l'idea iniziale dell'emendamento 10 del progetto di relazione. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
L'anno di nascita non è sufficiente per individuare correttamente i passeggeri a bordo di una nave. Inoltre, la data esatta di nascita è importante da un punto di vista medico, nel caso di bambini piccoli. È inoltre opportuno standardizzare i dati con i dati già forniti in altri formulari (i formulari FAL richiedono la data esatta di nascita). | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 6 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 98/41/CE Articolo 8 – comma 1 | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Occorre chiarire chi deve trasmettere i dati mediante l'interfaccia unica o attraverso l'AIS. La nuova opzione di un sistema elettronico (già in vigore) riconosciuto dallo Stato membro è stata inserita per gli operatori delle rotte brevi che non possono utilizzare una delle altre due opzioni, in quanto ciò causerebbe difficoltà organizzative, in particolare per quanto concerne la sicurezza e il salvataggio delle persone. Il presente emendamento intende chiarire l'idea iniziale dell'emendamento 15 del progetto di relazione. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 98/41/CE Articolo 8 – comma 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 6 Direttiva 98/41/CE Articolo 8 – comma 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Emendamento numero 8 del parere della commissione LIBE, adottata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4. La sicurezza dei dati è un elemento essenziale del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. La proposta della Commissione la riconosce, prendendo atto del fatto che essa non include alcuna garanzia in merito all'accessibilità dei dati personali. La formulazione proposta è ripresa dall'attuale direttiva 95/46/CE e dal suo atto sostitutivo, il regolamento n. 2016/679. L'articolo 11 della direttiva 98/41, sostituito, in questo caso, con un nuovo articolo 11, conteneva quest'obbligo, che è soppresso nella proposta. Esso dovrebbe essere reintrodotto. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a – trattino 1 bis (nuovo) Direttiva 98/41/CE Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Tale deroga dovrebbe essere mantenuta al fine di garantire che la revisione della direttiva non comporti oneri inutili per gli operatori che gestiscono servizi regolari di meno di un'ora in zone marine protette, come stabilito dalla direttiva 98/41/CE. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 98/41/CE Articolo 10 – comma 3 – parte introduttiva | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 8 Direttiva 98/41/CE Articolo 10 – comma 4 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 9 bis (nuovo) Direttiva 98/41/CE Articolo 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||
Emendamento numero 10 del parere della commissione LIBE, adottata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4. Coerenza giuridica con la direttiva 2010/65, che contiene una disposizione analoga. Si dovrebbe procedere di pari passo con il considerando 10. In realtà l'interfaccia unica e il sistema SafeSeaNet sono gestiti dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima. | ||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 11 Direttiva 98/41/CE Articolo 12 bis – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 13 Direttiva 98/41/CE Articolo 14 bis – comma 1 | ||||||||||||||||||||||
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- [1] GU C 34 del 2.2.2017, pag. 172.
MOTIVAZIONE
Contesto
La proposta di modifica della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri fa parte di una revisione più ampia della legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, in conformità del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) messo a punto dalla Commissione.
Nella relazione elaborata alla luce del controllo di qualità, la Commissione è giunta alla conclusione che il quadro normativo dell'UE è, in generale, adeguato allo scopo e garantisce una maggiore sicurezza, anche se vi sono margini di miglioramento ai fini della modifica e della semplificazione della legislazione.
L'obiettivo di tale esercizio è dunque aggiornare, chiarire e semplificare i requisiti esistenti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e del personale di bordo delle navi da passeggeri, al fine di migliorare i livelli di sicurezza. Esso si propone di eliminare qualsiasi sovrapposizione degli obblighi di informazione e/o i requisiti sproporzionati.
Il Parlamento ha contribuito a numerosi miglioramenti al regime di sicurezza marittima dell'UE in virtù del suo impegno sui tre pacchetti relativi alla sicurezza marittima dell'Unione. Inoltre, ha chiesto soprattutto che fosse formulata una proposta legislativa intesa a modernizzare la legislazione sulla sicurezza delle navi da passeggeri.
Proposta della Commissione
La proposta di modifica della direttiva 98/41/CE introduce un requisito di registrazione e di notifica digitale dei dati dei passeggeri, tramite procedimenti amministrativi armonizzati (la cosiddetta interfaccia unica nazionale, stabilita dalla direttiva 2010/65/UE) intesi a facilitare le operazioni di ricerca e salvataggio in caso di emergenza. L'attuale sistema di raccolta dei dati relativi alle persone a bordo, conservati nel registro delle imprese, verrà sostituito dalla registrazione dei dati all'interno di un sistema elettronico che li trasmetterà immediatamente all'interfaccia unica nazionale. La proposta introduce inoltre una flessibilità per gli operatori che offrono viaggi brevi. Un'alternativa, proposta per le navi che operano senza sistemi informatici o senza connessione Internet a bordo, è quella di trasmettere il numero di persone a bordo attraverso il sistema di identificazione automatica (AIS) della nave.
La proposta introduce un nuovo elemento di informazione: la
nazionalità delle persone a bordo, basata sull'autodichiarazione. Tutte le informazioni raccolte devono essere conservate in sicurezza fino al termine del viaggio o, in caso di incidente, sino alla conclusione del procedimento giudiziario.
La proposta chiarisce inoltre l'
ambito di applicazione della direttiva, illustrando il corretto modo di interpretare il limite di 20 miglia nautiche e di definire la "zona marittima D" per gli estuari e i porti.
Sebbene la proposta non sia stata accompagnata da una valutazione di impatto, è stato allegato il documento di lavoro dei servizi della Commissione così come un piano di attuazione. Questi documenti spiegano nel dettaglio le motivazioni delle modifiche proposte, valutano l'impatto di alcuni dei cambiamenti, riassumono lo scambio di idee avvenuto in fase di consultazione con gli Stati membri e le parti interessate e comprendono un calendario per eventuali problemi nell'attuazione e per azioni di sostengo.
Posizione del relatore
Il relatore accoglie con favore l'intenzione della Commissione di aggiornare, chiarire e semplificare i requisiti di cui nella direttiva in parola e chiede, inoltre, che siano sviluppati un coordinamento e un'armonizzazione per far sì che essa operi con la massima efficacia.
La revisione serve a potenziare e a rafforzare il mercato unico europeo nel settore marittimo.
L'innovazione tecnologica è una realtà che viaggia più rapidamente di quanto non si pensi e il relatore è ben disposto ad adoperarsi per garantire la neutralità dell'innovazione.
Il relatore è favorevole alla notifica digitale proposta dalla Commissione tramite l'interfaccia unica nazionale, ove il tragitto sia superiore alle 20 miglia e chiede che i progressi nello sviluppo della stessa a livello nazionale diventino un punto di partenza ideale per giungere in futuro a un'interfaccia unica europea. Nel corso di questo processo, tuttavia, è necessario mantenere un margine di flessibilità per gli operatori che effettuano viaggi più brevi e, in tal senso, il relatore propone una terza opzione consistente in un sistema elettronico approvato dallo Stato membro. Ciò farà sì che le attività non siano alterate e che sia garantita la sicurezza in caso di eventuali esigenze di soccorso, le quali hanno molto spesso una dimensione locale.
Un altro punto che il relatore desidera evidenziare è il bisogno di rafforzare la protezione dei dati dei passeggeri. Tali dati saranno automaticamente distrutti nel momento in cui le informazioni non saranno più necessarie per i fini segnalati dalla direttiva, ossia, in particolare, la sicurezza dei passeggeri e l'agevolazione delle operazioni di ricerca e soccorso.
Il relatore propone inoltre che le informazioni raccolte sulle cure o sull'assistenza specifica di cui alcuni passeggeri potrebbero aver bisogno in una situazione di emergenza siano obbligatoriamente messe a disposizione in modo da possedere informazioni complete qualora fosse necessario effettuare operazioni di salvataggio. Queste informazioni, unitamente alla data di nascita completa e alla nazionalità, come proposto dalla Commissione, e ad altri requisiti, saranno raccolte prima della partenza e verranno registrate nell'interfaccia unica di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE alla partenza della nave e, in ogni caso, non oltre dieci minuti dalla partenza stessa. Il relatore chiede di ridurre la proposta di trenta minuti avanzata dalla Commissione.
Per quanto concerne i poteri attribuiti alla Commissione sugli atti delegati, il relatore concorda sulla possibilità di utilizzare questo strumento, ma riduce a cinque anni prorogabili tale opzione, modificandone la natura indeterminata introdotta dalla Commissione nella sua proposta.
Allo stesso modo il relatore riduce a tre mesi il tempo necessario affinché la Commissione valuti se una decisione su un'esenzione dagli obblighi presentata da uno Stato membro sia giustificata o possa invece falsare la concorrenza e, attraverso un atto di esecuzione, chieda allo Stato membro di modificarla o annullarla.
Infine il relatore stabilisce che la Commissione valuterà l'attuazione della presente direttiva e presenterà i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, al massimo entro due anni dalla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, diminuendo così i sette anni proposti dalla Commissione.
PARERE della commissione per le libertà civili,la giustizia e gli affari interni (28.2.2017)
destinato alla commissione per i trasporti e il turismo
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri
(COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD))
Relatore per parere: Helga Stevens
EMENDAMENTI
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 3 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 Direttiva 98/41/CE Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 Direttiva 98/41/CE Articolo 8 – paragrafo 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
L'aggiunta di "fatti salvi altri obblighi in materia di comunicazione" nella proposta non fornisce la certezza del diritto in quanto non precisa quali siano gli altri obblighi di rendicontazione, quale sia la base giuridica e quali siano gli scopi. Proposta di modifica del GEPD (garante europeo della protezione dei dati), nel suo parere, al fine di garantire la certezza del diritto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 6 Direttiva 98/41/CE Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
La sicurezza dei dati rappresenta un elemento essenziale del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. La proposta della Commissione lo riconosce, come riconosce anche che non include alcuna garanzia per quanto riguarda l'accessibilità dei dati personali. La formulazione proposta è tratta dalla vigente direttiva 95/46/CE e dal suo atto di sostituzione, il regolamento 2016/679. L'articolo 11 della direttiva 98/41, qui sostituito da un nuovo articolo 11, conteneva tale obbligo, eliminato nella proposta. Esso dovrebbe essere reintrodotto. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 8 Direttiva 98/41/CE Articolo 10 – paragrafo 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Adeguamento all'emendamento n. 3 per assicurare la coerenza giuridica. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 9 bis (nuovo) Direttiva 98/41/CE Articolo 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||
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Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||
Coerenza giuridica con la direttiva 2010/65 che contiene una disposizione analoga. Sarebbe coerente anche con il considerando 10.In realtà, lo sportello unico e il SafeSeaNet sono gestiti dall'Agenzia marittima europea. | ||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 13 Direttiva 98/41/CE Articolo 14 bis – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
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Titolo |
Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri |
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Riferimenti |
COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD) |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 9.6.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
LIBE 9.6.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Helga Stevens 14.11.2016 |
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Esame in commissione |
31.1.2017 |
27.2.2017 |
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Approvazione |
27.2.2017 |
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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Titolo |
Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri |
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Riferimenti |
COM(2016)0370 – C8-0209/2016 – 2016/0171(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
6.6.2016 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 9.6.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
LIBE 9.6.2016 |
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Relatori Nomina |
Izaskun Bilbao Barandica 1.8.2016 |
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Esame in commissione |
27.2.2017 |
10.4.2017 |
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Approvazione |
11.4.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
44 1 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jakop Dalunde, Maria Grapini, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
John Stuart Agnew, Jiří Maštálka |
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Deposito |
21.4.2017 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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44 |
+ |
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ALDE |
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg |
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ECR |
Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen |
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EFDD |
Daniela Aiuto, Peter Lundgren |
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GUE/NGL |
Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka |
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PPE |
Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, David-Maria Sassoli, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel |
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Verts/ALE |
Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor |
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1 |
- |
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EFDD |
John Stuart Agnew |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti