RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD
25.4.2017 - (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD)) - ***I
Commissione per gli affari esteri
Commissione per lo sviluppo
Commissione per i bilanci
Relatori: Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial
(Procedura con le commissioni congiunte – Articolo 55 del regolamento)
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0586),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0377/2016),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci a norma dell'articolo 55 del regolamento,
– visti la relazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0170/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(1) L'ambizioso piano per gli investimenti esterni dell'Unione è necessario per sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al vicinato dell'Unione, in quanto strumento per promuovere gli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente, consentendo in tal modo di affrontare le cause profonde della migrazione. Dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21). |
(1) L'ambizioso piano per gli investimenti esterni dell'Unione mira a sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al vicinato dell'Unione, in quanto strumento per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), in particolare l'eliminazione della povertà, nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente. Gli investimenti destinati all'Africa e al vicinato dell'Unione contribuiranno ad affrontare le pressioni migratorie scaturite dalla povertà, dai conflitti, dall'instabilità, dal sottosviluppo, dalla disuguaglianza, dalle violazioni dei diritti umani, dalla crescita demografica, dalla mancanza di lavoro e di opportunità economiche e dai cambiamenti climatici, in modo complementare con i quadri di partenariato con i paesi terzi. Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21). | ||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(2) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, comprese le piccole e medie imprese, di partecipare in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner. |
(2) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l'impegno dell'Unione nel quadro del programma d'azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo, i principi dell'efficacia dello sviluppo, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo sancita dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Dovrebbe consentire agli investitori e alle imprese private, in particolare le micro, piccole e medie imprese, di contribuire in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner, in linea con le politiche dell'Unione in materia di sviluppo e di vicinato. | ||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(2 bis) L'EFSD dovrebbe contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030, che riconosce la migrazione internazionale come una realtà multidimensionale di grande rilevanza per lo sviluppo dei paesi di origine, transito e destinazione, che richiede risposte coerenti e globali, pur sottolineando il potenziale del contributo dei migranti alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. | ||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 3 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(3) Ciò è coerente con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell'UE, assicurando coerenza e sinergie con le politiche europee di sviluppo e di vicinato. |
(3) Ciò è coerente con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea che inserisce sfide quali la migrazione e la resilienza all'interno della politica estera globale dell'UE, assicurando che la politica esterna dell'Unione sia del tutto coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo e garantendo sinergie con le politiche europee di sviluppo e di vicinato. Ciò è altresì coerente con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con il diritto internazionale dei diritti umani e assicura che nell'affrontare le questioni dello sfollamento forzato e della migrazione irregolare sia adottato un approccio fondato sui diritti umani. | ||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato per finanziare investimenti inizialmente destinati sia a regioni africane (per i paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000)22 sia ai paesi del vicinato, creando così opportunità in termini di crescita e occupazione, massimizzando l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando fondi del settore privato. |
(4) Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), in quanto parte del piano per gli investimenti esterni, dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato per finanziare e attrarre investimenti che favoriscano uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e promuovano la resilienza socioeconomica dei paesi partner, massimizzando al contempo l'addizionalità, affrontando i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimale e attirando fondi del settore privato. Le operazioni dell'EFSD dovrebbero essere chiaramente distinte da altre forme di sostegno e a queste complementari, in particolare per quanto riguarda il mandato per le operazioni di prestito esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI), l'iniziativa della BEI sulla resilienza economica e lo strumento per gli investimenti ACP. Le operazioni dell'EFSD dovrebbero altresì essere complementari alle attività già intraprese da altri enti finanziari ammissibili e coprire i punti ciechi negli investimenti cui queste non sono attualmente in grado di ovviare. | ||||||||||||||||||
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22 GU L 317 del 15.12.2000, modificata da ultimo da GU L 287 del 4.11.2010. |
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4 bis) Il coinvolgimento del settore privato nella cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, senza provocare distorsioni del mercato, e dovrebbe essere efficace sotto il profilo dei costi e basato sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Tale coinvolgimento dovrebbe essere fondato sull'impegno a rispettare gli orientamenti e i principi concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le linee guida dell'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali. | ||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4 ter) L'EFSD dovrebbe promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi, le opportunità economiche e lo spirito imprenditoriale come pure la crescita verde e inclusiva, rivolgendo particolare attenzione alla parità di genere e all'autodeterminazione delle donne e dei giovani, in linea con il piano d'azione dell'Unione sulla parità di genere 2016-2020, rafforzando nel contempo lo Stato di diritto, la buona governance, i diritti umani e l'equità nell'accesso alle risorse naturali e nel loro utilizzo. | ||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4 bis) Al fine di adempiere agli impegni politici dell'Unione in materia di energie rinnovabili, efficienza energetica, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, una quota minima del 35 % dei finanziamenti a titolo dell'EFSD dovrebbe essere destinata a operazioni di finanziamento e di investimento del tutto pertinenti a tali settori, contribuendo così all'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. | ||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 4 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4 quinquies) Le azioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, e dirigere l'aiuto pubblico allo sviluppo verso i paesi meno sviluppati nell'ottica di orientare il 50 % degli APS dell'Unione verso tali paesi nel prossimo futuro. | ||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 4 sexies (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4 sexies) L'assistenza tecnica ai paesi partner dovrebbe costituire il secondo pilastro del piano per gli investimenti esterni. In tale prospettiva, la Commissione dovrebbe potenziare l'assistenza per aiutare i paesi partner ad attrarre investimenti preparando e promuovendo meglio i progetti, sviluppando un maggior numero di progetti finanziariamente sostenibili e pubblicizzandoli nell'ambito della comunità internazionale degli investitori. È opportuno creare un portale web per i progetti, sotto forma di una banca dati pubblicamente accessibile e di facile utilizzo, per fornire informazioni rilevanti per ogni progetto. | ||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 4 septies (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(4 septies) Il miglioramento del clima per gli investimenti e del contesto politico generale nei paesi partner dovrebbe costituire il terzo pilastro del piano per gli investimenti esterni. Nel contesto delle relazioni politiche che l'Unione intrattiene con i paesi partner, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (l'Alto rappresentante) dovrebbero mantenere dialoghi politici volti a sviluppare quadri giuridici, politiche e istituzioni che promuovano stabilità economica, investimenti sostenibili e crescita inclusiva. Tali dialoghi politici dovrebbero affrontare, tra l'altro, la lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e ai flussi finanziari illeciti, la buona governance, l'inclusione dei mercati locali, la promozione dello spirito imprenditoriale e dei contesti imprenditoriali locali, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché politiche che tengano conto della dimensione di genere. | ||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 5 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(5) Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali che assoceranno finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti e la garanzia dell'EFSD. Gli strumenti di finanziamento combinato esistenti per l'Africa sono istituiti dalla decisione C(2015) 5210 della Commissione, mentre quelli per il vicinato dalla decisione di esecuzione C(2016) 3436 della Commissione. Ogni piattaforma d'investimento regionale dovrebbe essere dotata di un comitato esecutivo incaricato di assistere la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, formulare pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l'utilizzo della garanzia dell'EFSD in linea con le finestre di investimento da definire. |
(5) L'EFSD dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali che assoceranno finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti e la garanzia dell'EFSD. Le piattaforme di investimento regionali dovrebbero essere realizzate trasformando gli strumenti di finanziamento combinato esistenti istituiti dalle decisioni della Commissione. Le piattaforme di investimento regionali per l'Africa e per il vicinato dovrebbero essere istituite per prime. Dovrebbe essere possibile estendere l'ambito di applicazione geografica dell'EFSD mediante atto delegato. Ogni piattaforma d'investimento regionale dovrebbe essere dotata di un comitato esecutivo incaricato di assistere la Commissione nella definizione e nel monitoraggio di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, formulare pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e illustrare l'utilizzo della garanzia dell'EFSD in linea con le finestre di investimento da definire. | ||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(5 ter) L'EFSD dovrebbe impegnarsi pienamente a rispettare i diritti umani e la parità di trattamento nei paesi beneficiari e in relazione a tutti gli attori associati alle attività finanziarie e di investimento. | ||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(6) Inoltre, l'EFSD dovrebbe fungere da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal fondo di garanzia EFSD. L'EFSD dovrebbe ricorrere a strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e coinvolgere il settore privato. |
soppresso | ||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 7 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(7) Il comitato strategico dell'EFSD dovrebbe garantire il coordinamento e la coerenza dell'EFSD sia con il mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti (BEI) di cui alla decisione [ancora da adottare], che include l'iniziativa sulla resilienza della BEI, sia con lo strumento per gli investimenti ACP23. |
(7) È opportuno istituire un comitato strategico dell'EFSD che aiuti la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali e a garantire una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata per le finestre di investimento. Il comitato strategico dovrebbe sostenere il coordinamento, la complementarità e la coerenza generali tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano per gli investimenti esterni, tra il piano per gli investimenti esterni e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione, con il mandato per i prestiti esterni della BEI, che include l'iniziativa sulla resilienza della BEI, e con lo strumento per gli investimenti ACP23. | ||||||||||||||||||
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23 Allegato II dell'accordo di Cotonou. |
23 Allegato II dell'accordo di Cotonou. | ||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(8) Inoltre, il comitato strategico dovrebbe aiutare la Commissione a definire orientamenti strategici e obiettivi di investimento globali, sostenendo altresì il coordinamento e la coerenza tra le piattaforme regionali al fine di assicurare la complementarità dei vari strumenti di azione esterna. Il comitato strategico dovrebbe essere copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica esterna dell'Unione e con i quadri di partenariato con i paesi terzi. |
(8) Il comitato strategico dovrebbe essere copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica esterna dell'Unione, in particolare con gli obiettivi fondamentali dell'Unione in materia di sviluppo, con le strategie e gli strumenti esistenti, con i quadri di partenariato con i paesi terzi e con gli altri sforzi profusi dall'Unione per affrontare le cause profonde della migrazione, oltre che il rispetto degli impegni assunti in materia di coerenza delle politiche per lo sviluppo. Il Parlamento europeo dovrebbe prendere parte al comitato strategico in qualità di osservatore permanente al fine di garantire il proprio diritto e adempiere al proprio dovere di esercitare un controllo sull'attuazione dell'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(8 bis) La Commissione e la BEI dovrebbero concludere, e presentare al comitato strategico, un accordo che specifichi le condizioni della loro cooperazione nella gestione della garanzia dell'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(8 ter) L'EFSD dovrebbe fungere da "sportello unico" per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili che portano a uno sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile e inclusivo. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal fondo di garanzia EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(8 quater) L'EFSD dovrebbe affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati e sviluppare strumenti innovativi per sostenere gli investimenti e favorire l'accesso al finanziamento da parte di investitori nazionali e stranieri, in particolare per le aziende locali e le micro, piccole e medie imprese, concentrandosi sui settori che possono contribuire a raggiungere risultati in termini di sviluppo sostenibile e promuovendo la partecipazione delle imprese europee. | ||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 8 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(8 quinquies) La garanzia dell'EFSD non dovrebbe essere utilizzata per il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali che hanno un basso impatto sulla creazione di posti di lavoro e che hanno un rapporto costi-benefici tale da rendere tali investimenti non sostenibili. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere utilizzata esclusivamente per il finanziamento di progetti la cui realizzazione non sia controversa dal punto di vista ambientale, finanziario e sociale sulla base di una approfondita valutazione indipendente ex-ante e di una adeguata analisi costi-benefici. | ||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 8 sexies (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(8 sexies) Le delegazioni dell'Unione europea nei paesi partner dovrebbero promuovere l'accesso all'EFSD e fornire attivamente informazioni sullo stesso, nonché rafforzare la coerenza tra l'uso della garanzia dell'EFSD, l'uso dei finanziamenti combinati nell'ambito delle piattaforme di investimento regionali, la fornitura di una migliore assistenza tecnica mirata e i dialoghi politici nei loro rispettivi paesi. | ||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 9 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(9) La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020. |
(9) La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere concessa alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento o per strumenti di garanzia per un periodo di investimento iniziale fino al 31 dicembre 2020, che può essere prorogato se ritenuto necessario. | ||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(10 bis) La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere gestita in modo da garantire la parità di condizioni per le controparti ammissibili, evitare conflitti di interesse ed essere efficiente rispetto all'obiettivo di attirare fondi del settore privato per finanziare gli investimenti e massimizzare l'addizionalità. | ||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(14) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione, settore o finestra d'investimento. |
(14) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri e i paesi dell'EFTA dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione o finestra d'investimento esistente. | ||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 15 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(15) Poiché i fondi del FES devono essere utilizzati per i paesi ammissibili a titolo dell'11º Fondo europeo di sviluppo (FES)25, occorre assegnare un minimo di 400 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD per gli investimenti per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo che 400 000 000 EUR provenienti dai fondi dell'11º FES siano stati assegnati al fondo di garanzia EFSD. |
(15) Poiché i fondi del FES devono essere utilizzati per i paesi ammissibili a titolo dell'11º Fondo europeo di sviluppo (FES)25, occorre assegnare un minimo di 400 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD per gli investimenti per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. La garanzia dell'EFSD dovrebbe essere disponibile soltanto dopo che un contributo di 400 000 000 EUR proveniente dai fondi dell'11º FES sia stato confermato al fondo di garanzia EFSD. Poiché occorre utilizzare i fondi del FES, la garanzia dell'EFSD dovrebbe comprendere gli investimenti nelle aree da cui sono stati sottratti i fondi originali. Gli impegni finalizzati a garantire il finanziamento del FES sono ammissibili all'APS e le future decisioni del DAC dell'OCSE in materia di strumenti del settore privato dovrebbero essere rispettate. | ||||||||||||||||||
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25 Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1). |
25 Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1). | ||||||||||||||||||
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(15 bis) Poiché occorre utilizzare i fondi dello strumento europeo di vicinato, istituito mediante il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, è opportuno assegnare un minimo di 100 000 000 EUR di copertura della garanzia dell'EFSD per gli investimenti nei paesi partner del vicinato per tutto il periodo di attuazione della suddetta garanzia. | ||||||||||||||||||
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1 bis Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27). | ||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(16) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire una maggiore rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità e trasparenza. |
(16) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio e informare l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire la piena rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei e il controllo da parte del Parlamento europeo. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità e trasparenza. | ||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(16 bis) Al fine di garantire il monitoraggio e la rendicontabilità dell'EFSD e del piano per gli investimenti esterni, il Parlamento europeo può organizzare audizioni nel quadro di un dialogo sugli investimenti con la Commissione, l'Alto rappresentante, la BEI e altri enti finanziari ammissibili come pure con il settore privato e le organizzazioni della società civile. | ||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 17 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(17) Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l'ulteriore evoluzione dell'EFSD, la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento dell'EFSD nonché l'uso fatto del fondo di garanzia EFSD. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell'attuazione con la base giuridica, ma anche per stabilire l'applicabilità e la praticabilità del regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi. |
(17) Al fine di tenere conto delle lezioni apprese e di consentire l'ulteriore evoluzione dell'EFSD, la Commissione, insieme a valutatori esterni, dovrebbe valutare il funzionamento dell'EFSD nonché l'uso fatto del fondo di garanzia EFSD, che dovrebbero altresì essere sottoposti ad un processo di consultazione annuale con i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile. L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere valutata in maniera indipendente per verificare il livello di conformità dell'attuazione con la base giuridica, ma anche per stabilire l'applicabilità e la praticabilità del regolamento rispetto al raggiungimento dei suoi obiettivi. | ||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 18 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(18) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio26, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio27 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio28. |
(18) Al fine di combattere la criminalità finanziaria, soprattutto mediante l'individuazione dei casi di frode, corruzione e riciclaggio di denaro, nonché di contrastare qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) è autorizzato a effettuare indagini a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio26, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio27 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio28. | ||||||||||||||||||
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26 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). |
26 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). | ||||||||||||||||||
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27 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). |
27 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). | ||||||||||||||||||
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28 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). |
28 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). | ||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 19 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(19) Per contribuire alla lotta internazionale alla frode, all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti e non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa. |
(19) Per contribuire alla lotta internazionale alla frode fiscale, all'evasione fiscale, alla frode, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, tutti i finanziamenti per mezzo dell'EFSD dovrebbero essere erogati in modo completamente trasparente. Inoltre le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, né partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa o in un paradiso fiscale. Le controparti devono altresì astenersi dal ricorrere all'elusione fiscale o a regimi di pianificazione fiscale aggressiva. | ||||||||||||||||||
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 20 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(20) Al fine di adempiere agli impegni politici dell'UE in materia di energie rinnovabili e cambiamenti climatici, una quota minima del 20% per i finanziamenti assegnati nell'ambito dell'EFSD dovrebbe essere destinata ad operazioni di finanziamento e di investimento pertinenti a tali settori. |
soppresso | ||||||||||||||||||
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 20 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(20 ter) I flussi di rimesse verso i paesi in via di sviluppo sono di gran lunga più ingenti dei flussi pubblici per lo sviluppo. Pertanto i progetti o gli strumenti che facilitano il trasferimento delle rimesse e ne riducono i costi dovrebbero poter beneficiare dei finanziamenti assegnati nell'ambito dell'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 20 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(20 quater) Al fine di riflettere gli sviluppi politici e la necessità di un intervento dell'Unione a livello mondiale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'allegato del presente regolamento che elenca le regioni ammissibili al sostegno della garanzia dell'EFSD. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di un elenco di finestre di investimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. | ||||||||||||||||||
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1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. | ||||||||||||||||||
Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(5) «addizionalità»: principio che garantisce non solo che il sostegno della garanzia dell'EFSD non sia inteso a sostituire il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione, ma anche che il suo fine sia di affrontare i fallimenti del mercato ed evitare l'esclusione di investimenti pubblici e privati. |
(5) «addizionalità»: principio che garantisce che l'EFSD contribuisca allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che affrontino i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale e che non avrebbero potuto essere realizzate, o non avrebbero potuto dare risultati positivi nella stessa misura, senza il sostegno dell'EFSD. Tale principio richiede altresì che le operazioni dell'EFSD mobilitino nuovi finanziamenti del settore privato, che non siano intese a sostituire il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale e che evitino l'esclusione di investimenti pubblici o privati. Il principio in esame prevede inoltre che i progetti sostenuti dall'EFSD abbiano generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche di investimento prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. | ||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l'EFSD si prefigge di promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili. |
1. In quanto pacchetto finanziario integrato, l'EFSD si prefigge di favorire uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo e promuovere la resilienza socioeconomica dei paesi partner sostenendo gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato, tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili, massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando fondi del settore privato. | ||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, con una particolare attenzione alla crescita sostenibile, alla creazione di posti di lavoro, ai settori socioeconomici e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine, ottimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e attirando finanziamenti dal settore privato. |
2. L'EFSD contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 ed è guidato dagli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione sanciti all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE), dagli obiettivi della politica dell'Unione nel settore della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE, nonché dai principi concordati a livello internazionale sull'efficacia dello sviluppo, contribuendo in tal modo alle politiche dell'Unione in materia di sviluppo e di vicinato, con una particolare attenzione all'eliminazione della povertà, alla crescita sostenibile e inclusiva di lungo termine, alla creazione di posti di lavoro dignitosi, ai settori socioeconomici e al sostegno delle micro, piccole e medie imprese. In tal modo l'EFSD contribuisce, fra l'altro, ad affrontare le specifiche cause socio-economiche profonde della migrazione, promuove il reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi di origine e rafforza la resilienza delle comunità di transito e d'accoglienza. | ||||||||||||||||||
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L'EFSD contribuisce inoltre all'attuazione dell'accordo di Parigi concentrando gli investimenti nei settori che promuovono la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi. | ||||||||||||||||||
Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Articolo 3 bis | ||||||||||||||||||
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Nelle regioni e nei paesi in cui opera, l'EFSD assicura la coerenza con gli obiettivi sanciti negli atti dell'Unione che istituiscono i pertinenti strumenti di finanziamento esterno e con le priorità contenute nei programmi nazionali o regionali, se disponibili. | ||||||||||||||||||
Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. L'EFSD è composto da piattaforme di investimento regionali, dove si associano finanziamenti provenienti da strumenti di finanziamento combinato esistenti e la garanzia dell'EFSD. |
1. L'EFSD è composto da piattaforme di investimento regionali, create sulla base degli strumenti UE di finanziamento combinato esistenti per l'azione esterna e che associano le loro operazioni di finanziamento combinato con la garanzia dell'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2. La gestione dell'EFSD è assicurata dalla Commissione. |
2. La gestione dell'EFSD è assicurata dalla Commissione. La Commissione opera in stretta cooperazione con la BEI, con il sostegno delle altre controparti ammissibili, per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia dell'EFSD. A tale scopo, è istituito un gruppo di lavoro tecnico. | ||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Un comitato strategico assiste la Commissione nella gestione dell'EFSD. |
Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione nella gestione dell'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Esso fornisce un orientamento strategico e sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD. Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento generale e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali e con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza. |
Il comitato strategico fornisce un orientamento strategico e sostiene la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'EFSD come pure nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, prestando al contempo particolare attenzione ai paesi meno sviluppati e agli Stati fragili. Il comitato strategico garantisce che le operazioni dell'EFSD sostengano le priorità strategiche dell'azione esterna e della politica di sviluppo dell'Unione e, in particolare, i relativi principi guida di cui all'articolo 21 TUE e all'articolo 208 TFUE. | ||||||||||||||||||
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Il comitato strategico sostiene inoltre il coordinamento generale, la complementarità e la coerenza tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano per gli investimenti esterni, tra il piano per gli investimenti esterni e le altre iniziative dell'Unione in materia di migrazione e di attuazione dell'Agenda 2030, oltre che con gli strumenti finanziari e con i fondi fiduciari esterni dell'Unione, con il mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa l'iniziativa della BEI per la resilienza, e con lo strumento per gli investimenti ACP. | ||||||||||||||||||
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (Alto rappresentante), degli Stati membri e della BEI. La Commissione può invitare altri donatori a diventare membri del comitato strategico tenendo conto, se del caso, del parere del comitato. I paesi partner e le organizzazioni regionali competenti, le controparti ammissibili e il Parlamento europeo possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante. |
2. Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione europea e dell'Alto rappresentante, degli Stati membri contributori e della BEI. La Commissione può invitare altri donatori a diventare membri del comitato strategico tenendo conto, se del caso, del parere del comitato. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. Gli osservati designati dal Parlamento europeo hanno il diritto di partecipare appieno alle deliberazioni, senza diritto di voto. I paesi partner e le organizzazioni regionali competenti, le controparti ammissibili e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'Alto rappresentante. | ||||||||||||||||||
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 bis. Durante la prima riunione il comitato strategico adotta il suo regolamento interno, che include informazioni dettagliate sul numero di riunioni da tenere all'anno, sui diritti di voto dei membri del comitato e sulle relazioni di avanzamento che devono essere presentate dalla Commissione. I verbali e l'ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici. | ||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 ter. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull'orientamento e l'attuazione dell'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 quater. Nella fase di attuazione dell'EFSD, il comitato strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano come deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 8. | ||||||||||||||||||
Emendamento 48. Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 quinquies (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 quinquies. Nella propria attività di orientamento strategico, il comitato tiene conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni pertinenti del Consiglio. | ||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Articolo 5 bis | ||||||||||||||||||
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Comitati esecutivi regionali | ||||||||||||||||||
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1. Ogni piattaforma d'investimento regionale è dotata di un comitato esecutivo. | ||||||||||||||||||
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2. I comitati esecutivi sono incaricati di assistere la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento combinato e sull'utilizzo della garanzia dell'EFSD. In particolare, essi offrono orientamenti sulle future proposte di finanziamento, sorvegliano e riesaminano i progetti previsti, analizzano i risultati relativi ai progetti e controllano il portafoglio dei progetti approvati. | ||||||||||||||||||
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3. I comitati esecutivi sono presieduti dalla Commissione e sono composti da rappresentanti della Commissione, dell'Alto rappresentante e degli Stati membri come membri aventi diritto di voto e, se del caso, dalle controparti ammissibili aventi lo status di osservatori. Al Parlamento europeo è concesso lo status di osservatore. | ||||||||||||||||||
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4. La Commissione e l'Alto rappresentante garantiscono lo stretto coinvolgimento delle delegazioni dell'Unione europea e delle controparti ammissibili nei preparativi dei lavori dei comitati esecutivi. | ||||||||||||||||||
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. L'Unione mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato. |
1. L'Unione, previo attento esame della fattibilità del progetto, mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. | ||||||||||||||||||
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1 bis. La garanzia dell'EFSD sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi partner nelle regioni elencate nell'allegato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis riguardo alla modifica dell'allegato che elenca le regioni ammissibili al sostegno della garanzia dell'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia. |
3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con partner cofinanziatori del settore privato, intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia. | ||||||||||||||||||
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare quelle di sviluppo e di vicinato, e con le politiche e le strategie dei paesi partner, e mirano a sostenere i seguenti obiettivi generali: |
1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono in linea con le finalità dell'EFSD di cui all'articolo 3. Tali operazioni sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare quelle di sviluppo e di vicinato, come pure con le politiche e le strategie dei paesi partner. Le operazioni tengono conto di altro sostegno dell'Unione e internazionale per garantire la complementarità con altre iniziative e sostengono i seguenti obiettivi: | ||||||||||||||||||
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(a) contribuire allo sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla creazione di posti di lavoro (soprattutto per i giovani e le donne), affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione e contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro paesi di origine; |
(a) contribuire allo sviluppo economico e sociale e all'attuazione dell'Agenda 2030, con particolare attenzione all'eliminazione della povertà, alla sostenibilità e alla promozione di un'occupazione dignitosa, di opportunità economiche, di competenze e di spirito imprenditoriale nonché, in particolare, della parità di genere e dell'autodeterminazione di donne e giovani, affrontando in tal modo le cause specifiche profonde della migrazione, aumentando la resilienza e contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti che rimpatriano nei loro paesi di origine nel rispetto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance e dei diritti umani; | ||||||||||||||||||
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(b) puntare ai settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano), al fine di migliorare il contesto socioeconomico; |
(b) rafforzare i settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano), al fine di migliorare il contesto socioeconomico; | ||||||||||||||||||
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(c) erogare finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese, con un'attenzione particolare allo sviluppo del settore privato; |
(c) erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e cooperativo, con un'attenzione particolare per le aziende locali e per le micro, piccole e medie imprese, soprattutto nei paesi meno sviluppati e negli Stati fragili, affrontando i problemi del mercato e cercando di limitarne le distorsioni, nonché promuovendo la partecipazione delle imprese europee; | ||||||||||||||||||
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(d) fornire strumenti finanziari per affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, con garanzie di prima perdita in base al portafoglio di garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio; |
(d) affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari, con garanzie di prima perdita in base al portafoglio di garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio; gli strumenti finanziari forniti possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati; | ||||||||||||||||||
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(e) massimizzare la leva finanziaria del settore privato, affrontando gli ostacoli agli investimenti. |
(e) massimizzare la leva finanziaria del settore privato, con particolare attenzione per le micro, piccole e medie imprese, affrontando gli ostacoli agli investimenti. | ||||||||||||||||||
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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e bis) contribuire all'azione per il clima, alla tutela e alla gestione dell'ambiente, producendo così benefici climatici collaterali e assegnando almeno il 35 % dei finanziamenti agli investimenti che contribuiscano all'azione per il clima, alle energie rinnovabili e all'efficienza nell'uso delle risorse. | ||||||||||||||||||
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che, in particolare: |
2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che risolvano le carenze del mercato o le situazioni di investimento subottimali e che: | ||||||||||||||||||
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(a) assicurano addizionalità; |
(a) assicurano addizionalità, quale definita all'articolo 2; | ||||||||||||||||||
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(a bis) garantiscono la complementarietà con altre iniziative, assicurando che le operazioni dell'EFSD siano chiaramente distinte, in particolare dal mandato per le operazioni di prestito esterno gestite dalla BEI; | ||||||||||||||||||
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(c) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, tenendo conto anche dell'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto; |
(c) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire maggiori agevolazioni; | ||||||||||||||||||
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(e) sono in grado di ottimizzare la mobilitazione del capitale del settore privato. |
(e) sono in grado di ottimizzare, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato; | ||||||||||||||||||
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(e bis) rispettano i principi di efficacia dello sviluppo definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel dicembre 2016, ivi compresi la proprietà, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti; e | ||||||||||||||||||
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(e ter) soddisfano i criteri per gli APS stabiliti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato; | ||||||||||||||||||
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(e quater) sono attuati nel pieno rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, fra cui i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e i principi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per gli investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, nonché le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e il diritto internazionale in materia di diritti umani; | ||||||||||||||||||
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 bis. La garanzia dell'EFSD non deve essere utilizzata per sostituire la responsabilità del governo di fornire i servizi essenziali. | ||||||||||||||||||
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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3. Caso per caso, la Commissione può consentire di combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione. |
3. Caso per caso, la Commissione può consentire di combinare finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione nella misura necessaria al buon esito dei progetti di investimento sostenuti dall'EFSD, purché ciò non comporti una riduzione dei finanziamenti per gli altri obiettivi di sviluppo. | ||||||||||||||||||
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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4. La Commissione può definire finestre d'investimento per regioni o paesi partner specifici, o per entrambi, oppure per settori specifici, per progetti specifici o per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 9 che devono essere coperti dalla garanzia dell'EFSD fino a un importo determinato. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, previa consultazione del comitato strategico, atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'elaborazione di un elenco di finestre d'investimento. Le finestre d'investimento sono definite per regioni o paesi partner specifici, o per entrambi, oppure per settori specifici, per progetti specifici o per specifiche categorie di beneficiari finali, o per entrambi, da finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 9 che devono essere coperti dalla garanzia dell'EFSD fino a un importo determinato. | ||||||||||||||||||
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La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle carenze del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili. | ||||||||||||||||||
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All'interno delle piattaforme di investimento regionali pertinenti, una quota importante della garanzia dell'EFSD è assegnata ai paesi fragili o colpiti da conflitti, ai paesi privi di sbocco sul mare e ai paesi meno sviluppati. | ||||||||||||||||||
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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4 bis. La Commissione istituisce e pubblica un quadro di valutazione degli indicatori che rispecchia i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo, da utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente delle azioni potenziali e reali sostenute dalla garanzia dell'EFSD. La Commissione pubblica i risultati delle sue valutazioni. | ||||||||||||||||||
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(a) prestiti; |
(a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale; | ||||||||||||||||||
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(e) organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012; |
(e) organismi di diritto privato di uno Stato membro che offrano adeguate garanzie finanziarie, in deroga all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE) n. 966/2012, e che rivelino quali fattori extra-finanziari ("ambientali, sociali e di governance (ESG)"), come il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse, il disallineamento delle retribuzioni dei dirigenti o la corruzione, essi considerano come parte del loro obbligo fiduciario; | ||||||||||||||||||
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 bis. La Commissione garantisce parità di trattamento delle controparti ammissibili e promuove la cooperazione tra queste. Garantisce l'assenza di conflitti di interesse in tutte le fasi di attuazione dell'EFSD. Al fine di garantire la complementarità, le controparti ammissibili forniscono tutte le informazioni pertinenti sulle loro operazioni non EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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3 bis. Le controparti ammissibili possono essere invitate a uno scambio di opinioni presso il Parlamento europeo sulle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate nel presente regolamento. | ||||||||||||||||||
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Copertura e termini degli accordi riguardanti la garanzia dell'EFSD |
Copertura e termini della garanzia dell'EFSD | ||||||||||||||||||
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Gli Stati membri possono contribuire in garanzie o in contanti al fondo di garanzia EFSD. Previa approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti. |
Gli Stati membri e i paesi dell'EFTA possono contribuire in garanzie o in contanti al fondo di garanzia EFSD. Previa approvazione della Commissione, altri donatori possono contribuire in contanti. | ||||||||||||||||||
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 3 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati. |
La Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati. | ||||||||||||||||||
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4 – comma 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di progetti in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento. |
Su richiesta degli Stati membri e previa approvazione del comitato strategico, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di progetti in determinate regioni o finestre d'investimento esistenti. | ||||||||||||||||||
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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5. Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11º FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell'EFSD. |
5. Un importo pari ad almeno 400 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili a titolo dell'11º FES, per tutto il periodo di attuazione della garanzia dell'EFSD, in linea con gli obiettivi dell'accordo di partenariato di Cotonou. | ||||||||||||||||||
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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5 bis. Un importo pari ad almeno 100 000 000 EUR della copertura della garanzia dell'EFSD è assegnato a investimenti nei paesi partner ammissibili del vicinato orientale e meridionale a norma del regolamento (UE) n. 232/2014. | ||||||||||||||||||
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2 bis. Gli accordi di garanzia sono resi pubblicamente disponibili, con un regime limitato di eccezioni. | ||||||||||||||||||
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(a bis) gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese, segnatamente attraverso il rispetto di tutti gli orientamenti, i principi e gli strumenti giuridici concordati a livello internazionale, in particolare quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera e quater); | ||||||||||||||||||
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera b | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(b) la remunerazione della garanzia; |
(b) la remunerazione della garanzia che riflette il livello di rischio. In casi debitamente giustificati è possibile sovvenzionare parzialmente la remunerazione al fine di offrire condizioni più favorevoli, in particolare per i paesi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c); | ||||||||||||||||||
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(e bis) una procedura di ricorso solida, sicura e accessibile per le persone, i lavoratori, le comunità e le organizzazioni della società civile che possano essere danneggiati delle operazioni delle controparti ammissibili o dagli investimenti sostenuti dall'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 – lettera c | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(c) la quantità di risorse proprie che la controparte è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento. |
(c) la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento. | ||||||||||||||||||
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(b) eventuali contributi da parte degli Stati membri e di altri donatori; |
(b) eventuali contributi da parte degli Stati membri, dei paesi dell'EFTA e di altri donatori; | ||||||||||||||||||
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 6 – lettera a | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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(a) eventuali eccedenze sono versate nel bilancio generale dell'Unione; |
(a) fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, eventuali eccedenze costituiscono entrate con destinazione specifica interne in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 a favore degli strumenti dell'Unione per la cooperazione allo sviluppo e per il vicinato; | ||||||||||||||||||
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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7. A decorrere dal 1º gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD. |
7. A decorrere dal 1º gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione: | ||||||||||||||||||
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(a) sulla causa alla base della carenza, fornendo spiegazioni dettagliate al riguardo; e | ||||||||||||||||||
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(b) ove necessario, sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 8 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'EFSD, le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 sono impiegate entro i termini del periodo di investimento iniziale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per riportare la garanzia dell'EFSD all'importo iniziale. |
8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'EFSD, le risorse che alimentano il fondo di garanzia EFSD di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 2 e che superano le risorse necessarie per raggiungere il tasso di copertura al livello di cui al paragrafo 5 o qualsiasi eccedenza di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo sono innanzitutto impiegate entro i termini del periodo massimo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, per riportare la garanzia dell'EFSD all'importo iniziale. | ||||||||||||||||||
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica. Essa contiene i seguenti elementi: |
1. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è resa pubblica. Essa contiene i seguenti elementi: | ||||||||||||||||||
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(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento; |
(a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento; | ||||||||||||||||||
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(b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro; |
(b) una valutazione, in termini aggregati, sulla base del quadro di valutazione degli indicatori di cui all'articolo 8, paragrafo 4 bis, dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sull'eliminazione della povertà e sulle modalità di contrasto delle cause profonde della migrazione, inclusi, ove possibile, dati aggregati per genere; | ||||||||||||||||||
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(b bis) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 8, paragrafo 1, in particolare una valutazione del contributo complessivo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030 e della quota di spesa destinata alla lotta al cambiamento climatico e all'attuazione dell'accordo di Parigi; | ||||||||||||||||||
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(c) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata; |
(c) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'EFSD e degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata; | ||||||||||||||||||
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(d) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD; |
(d) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD; | ||||||||||||||||||
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(e) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte; |
(e) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte; | ||||||||||||||||||
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(f) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato; |
(f) una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato; | ||||||||||||||||||
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(g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti; |
(g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti; | ||||||||||||||||||
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(h) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente. |
(h) le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente; | ||||||||||||||||||
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(h bis) una valutazione delle azioni sviluppate nel quadro del secondo e del terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni e delle sinergie fra queste e le operazioni coperte dalla garanzia dell'EFSD, con particolare riferimento ai progressi compiuti in materia di lotta alla corruzione, al crimine organizzato e ai flussi finanziari illeciti, di buona governance, d'inclusione dei mercati finanziari locali, di promozione dello spirito imprenditoriale e delle imprese locali, di rispetto per i diritti umani e lo Stato di diritto, oltre che di politiche elaborate in un'ottica di genere; | ||||||||||||||||||
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(h ter) una valutazione della conformità delle operazioni EFSD con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale. | ||||||||||||||||||
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta tempestivamente la relazione nel caso in cui i finanziamenti e le operazioni di investimento approvati assorbano l'intero importo della garanzia dell'EFSD disponibile prima del 30 giugno 2020. |
1. Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione valuta il funzionamento dell'EFSD, la sua gestione e il suo effettivo contributo alle finalità e agli obiettivi del presente regolamento. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente esterna dell'applicazione del presente regolamento, accompagnata da una proposta motivata in vista di una modifica del presente regolamento, se del caso, in particolare con l'obiettivo di prorogare il periodo di investimento iniziale di cui all'articolo 7, paragrafo 2. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti. | ||||||||||||||||||
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 17 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Articolo 17 |
Articolo 17 | ||||||||||||||||||
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Trasparenza e pubblicazione delle informazioni |
Trasparenza, comunicazione e pubblicazione delle informazioni | ||||||||||||||||||
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Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti. |
1. Conformemente alla politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni e di protezione dei dati, le controparti ammissibili, in modo proattivo e sistematico, mettono a disposizione del pubblico sul loro sito internet le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD disciplinata dal presente regolamento e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono agli obiettivi e all'osservanza degli obblighi da esso stabiliti. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. | ||||||||||||||||||
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2. La Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di ricorso di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera e bis). | ||||||||||||||||||
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3. Le controparti ammissibili rendono pubblico il sostegno dell'Unione nelle informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'EFSD conformemente al presente regolamento. | ||||||||||||||||||
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4. Le delegazioni dell'Unione europea includono nelle proprie comunicazioni destinate alla società civile e all'opinione pubblica le informazioni sulle possibilità di finanziamento offerte dall'EFSD. | ||||||||||||||||||
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Articolo 17 bis | ||||||||||||||||||
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Meccanismo di ricorso e di trattamento dei reclami | ||||||||||||||||||
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La Commissione istituisce un meccanismo centralizzato di trattamento dei reclami a livello di Unione per tutti i progetti sostenuti dall'EFSD. Le parti interessate dalle operazioni EFSD e le parti interessate insoddisfatte della gestione dei loro reclami da parte dei meccanismi di trattamento dei reclami delle controparti EFSD hanno la possibilità di contattare direttamente il meccanismo dell'Unione di trattamento dei reclami. | ||||||||||||||||||
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). |
1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e le attività sono pertanto soggette alla procedura di discarico a norma dell'articolo 319 TFUE. | ||||||||||||||||||
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. La Commissione o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e forniscono le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. |
1. Qualora, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la Commissione o la controparte ammissibile abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione, esse informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e forniscono le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita. | ||||||||||||||||||
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati. |
L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, appropriazione indebita, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, frode ed evasione fiscali o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati. | ||||||||||||||||||
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività. |
Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività, e forniscono inoltre alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per l'indagine e l'eventuale azione giudiziaria. | ||||||||||||||||||
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in conformità alla loro politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria". |
1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui, ma non solo, il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione, la frode o altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo ubicato in una giurisdizione che non collabora con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale né intrattengono relazioni commerciali con soggetti costituiti in tali giurisdizioni. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai principi dell'Unione di buona governance fiscale stabiliti dal diritto dell'Unione, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente paragrafo nei relativi contratti e chiedono una rendicontazione paese per paese in merito al loro rispetto. | ||||||||||||||||||
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio35 e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio36. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849. |
2. Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio35 e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio36. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849 (la direttiva UE sul riciclaggio di denaro) e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. | ||||||||||||||||||
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35 Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1). |
35 Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1). | ||||||||||||||||||
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36 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). |
36 Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). | ||||||||||||||||||
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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Articolo 20 bis | ||||||||||||||||||
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Esercizio della delega | ||||||||||||||||||
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1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. | ||||||||||||||||||
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 6 e 8 è conferito alla Commissione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2020. | ||||||||||||||||||
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3. La delega di potere di cui agli articoli 6 e 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. | ||||||||||||||||||
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4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. | ||||||||||||||||||
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. | ||||||||||||||||||
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6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 6 e 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. | ||||||||||||||||||
Emendamento 105 Proposta di regolamento Allegato (nuovo) | |||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||
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ALLEGATO | ||||||||||||||||||
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Regioni ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD: | ||||||||||||||||||
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– l'Africa, inclusi i paesi africani firmatari dell'accordo di partenariato di Cotonou; | ||||||||||||||||||
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– i paesi partner del vicinato elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. | ||||||||||||||||||
MOTIVAZIONE
Il 14 settembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta per istituire un nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) volto a mobilizzare fino a 44 milioni di EUR di investimenti per l'Africa, il vicinato orientale e il vicinato meridionale dell'Unione con fondi iniziali a titolo del bilancio dell'Unione e del Fondo europeo per lo sviluppo (FES). Tale iniziativa, ispirata dal piano di investimento per l'Europa lanciato nel 2015, mira a riunire sotto uno stesso fondo, l'EFSD, due elementi:
• un nuovo fondo di garanzia dell'EFSD per 1,5 miliardi di EUR con una dotazione per il 50 % proveniente dal bilancio dell'Unione (350 milioni di EUR) e dal FES (400 milioni di EUR);
• gli strumenti di finanziamento combinato esistenti per l'Africa e per il vicinato (cioè i casi in cui le sovvenzioni dell'Unione sono combinate con prestiti o altri prodotti concessi da istituti finanziari), stimati a un livello di 2,6 miliardi di EUR.
L'EFSD dovrebbe essere composto da piattaforme di investimento regionali che associno finanziamenti provenienti dalla garanzie dell'EFSD e gli strumenti di finanziamento combinato (blending facilities) esistenti, e dovrebbe essere gestito dalla Commissione ed eseguito in partenariato con istituti finanziari quali la Banca europea per gli investimenti (BEI), la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), e le banche per lo sviluppo internazionali, regionali e nazionali.
L'EFSD è il primo pilastro del piano per gli investimenti esterni, nell'ambito del quale la Commissione intende inoltre rafforzare l'assistenza tecnica nei paesi partner (secondo pilastro) e lavorare al miglioramento del clima per gli investimenti e il contesto politico generale in tali paesi (terzo pilastro). Il piano per gli investimenti esterni rappresenta il punto di incontro di varie iniziative e politiche:
• gli obiettivi di sviluppo sostenibile per il 2030, il programma d'azione di Addis Abeba e l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici approvato nella seconda metà del 2015;
• la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea presentata nel giugno 2016 e la revisione del consenso europeo sullo sviluppo del 2017;
• le politiche europee di sviluppo e di vicinato esistenti;
• il quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, lanciato anch'esso nel giugno 2016.
Il presupposto principale è che sostenendo gli investimenti e il coinvolgimento del settore privato con fonti innovative di finanziamento si promuoveranno l'occupazione, la crescita e la stabilità nei paesi in via di sviluppo, affrontando in tal modo le cause profonde della migrazione. Inoltre, la Commissione ha proposto, in seno al piano per gli investimenti esterni, di estendere il mandato per i prestiti esterni della BEI.
I relatori accolgono decisamente con favore la proposta della Commissione ed esortano le commissioni per gli affari esteri, per lo sviluppo e per i bilanci a cogliere l'opportunità di tale procedura legislativa per perfezionare la progettazione e gli obiettivi dell'EFSD e consentirne il successo.
In particolare, suggeriscono di lavorare sulle seguenti questioni:
• obiettivi dell'EFSD in relazione ai principi consolidati della politica esterna e di quella per lo sviluppo dell'UE e alla sfida migratoria in corso;
• la struttura di governance e di gestione dell'EFSD, segnatamente i rispettivi mandati del comitato strategico e dei comitati esecutivi e il ruolo della Commissione;
• la definizione delle finestre d'investimento e degli indicatori;
• la coerenza con gli altri pilastri del piano per gli investimenti esterni, con gli altri strumenti e le iniziative dell'Unione e con le attività esterne della BEI;
• l'addizionalità delle operazioni di finanziamento e di investimento dell'EFSD che comportano un rischio maggiore;
• l'impatto aggiuntivo sullo sviluppo, soprattutto per i paesi meno sviluppati;
• le disposizioni sulla responsabilità, la comunicazione delle informazioni e la trasparenza, oltre alle questioni fiscali;
• la procedura per la definizione dell'ambito di applicazione geografico dell'EFSD;
• il ruolo del Parlamento europeo.
PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (12.4.2017)
destinato alla commissione per gli affari esteri, alla commissione per lo sviluppo e alla commissione per i bilanci
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD
(COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
Relatore: Indrek Tarand
EMENDAMENTI
La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari esteri, la commissione per lo sviluppo e la commissione per i bilanci competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) L'ambizioso piano per gli investimenti esterni dell’Unione è necessario per sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al vicinato dell’Unione, in quanto strumento per promuovere gli obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente, consentendo in tal modo di affrontare le cause profonde della migrazione. Dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21). |
(1) L'ambizioso piano per gli investimenti esterni dell’Unione è necessario per sostenere investimenti inizialmente destinati all'Africa e al vicinato dell’Unione, in quanto strumento per promuovere gli obiettivi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile ("Agenda 2030"), nonché gli impegni assunti nel quadro della politica europea di vicinato, riveduta di recente, consentendo in tal modo di affrontare una delle principali cause profonde della migrazione. Dovrebbe inoltre contribuire all’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP 21). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(2) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l’impegno dell’Unione nel quadro del programma d’azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, comprese le piccole e medie imprese, di partecipare in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner. |
(2) Il piano per gli investimenti esterni dovrebbe includere l’impegno dell’Unione nel quadro del programma d’azione di Addis Abeba sul finanziamento dello sviluppo. Dovrebbe inoltre consentire agli investitori europei e alle imprese private, segnatamente le piccole e medie imprese, di contribuire in maniera più efficace allo sviluppo sostenibile nei paesi partner, ponendo un accento particolare sulla dimensione "sostenibile". | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) La garanzia dell'EFSD non dovrebbe essere utilizzata per il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali con un basso impatto sulla creazione di posti di lavoro e il cui rapporto costi/benefici sia tale da rendere insostenibili gli investimenti. La garanzia dell'EFSD dovrebbe finanziare esclusivamente progetti la cui realizzazione non risulti controversa dal punto di vista ambientale, finanziario e sociale, sulla base di una approfondita valutazione indipendente ex-ante e una adeguata analisi costi-benefici. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(14) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze delle regioni interessate, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione, settore o finestra d’investimento. |
(14) Al fine di aumentare l'impatto della garanzia dell'EFSD in vista del fabbisogno di maggiori investimenti e finanziamenti per i progetti che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e creano opportunità occupazionali dignitose nelle regioni interessate, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di una garanzia o in contanti. Questi contributi potrebbero essere assegnati per regione, settore o finestra d’investimento. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire una maggiore rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità e trasparenza. |
(16) La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al fine di garantire una maggiore rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei. La relazione dovrebbe essere resa pubblica al fine di consentire ai soggetti interessati, compresa la società civile, di formulare le proprie osservazioni. La Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla gestione del fondo di garanzia EFSD in modo che siano assicurate rendicontabilità, trasparenza ed efficacia a livello di gestione. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(17 bis) Alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 14/20141 bis della Corte dei conti europea, la Commissione dovrebbe valutare ogni anno i miglioramenti a livello di capacità di gestione nell'ottica di rendere le operazioni dell'EFSD più efficienti e trasparenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Relazione speciale della Corte n. 14/2014 "Con quali modalità gli organi e le istituzioni dell’UE provvedono a calcolare, ridurre e compensare le proprie emissioni di gas a effetto serra?". | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. L'Unione mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato. |
1. L'Unione, previo attento esame della fattibilità del progetto, mette a disposizione della controparte ammissibile una garanzia irrevocabile e incondizionata a prima richiesta, per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, iniziando dai paesi partner dell'Africa e del vicinato. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 15 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Il periodo massimo di cui possono godere le controparti ammissibili per concludere accordi con intermediari finanziari o beneficiari finali è di quattro anni a partire dalla conclusione del pertinente accordo di garanzia. |
(Non concerne la versione italiana) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti e in linea con le politiche dell’Unione, in particolare quelle di sviluppo e di vicinato, e con le politiche e le strategie dei paesi partner, e mirano a sostenere i seguenti obiettivi generali: |
1. Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti e in linea con le politiche dell’Unione (in particolare quelle di sviluppo e di vicinato) e con le politiche e le strategie dei paesi partner, e mirano a sostenere i seguenti obiettivi generali: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(b) puntare ai settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano), al fine di migliorare il contesto socioeconomico; |
(b) puntare ai settori socioeconomici, in particolare le infrastrutture (energia sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali e crescita blu, infrastrutture sociali e capitale umano e l'economia circolare), al fine di migliorare il contesto socioeconomico, tenendo conto al contempo delle priorità dei beneficiari della garanzia dell'EFSD; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(b bis) coinvolgere la popolazione residente nelle aree interessate nella definizione dei progetti finanziati; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) erogare finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese, con un’attenzione particolare allo sviluppo del settore privato; |
(c) erogare finanziamenti a favore di micro, piccole e medie imprese, con un’attenzione particolare allo sviluppo di un settore privato locale stabile e sostenibile nel tempo; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 23 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(e bis) non essere in alcun modo collegate a giurisdizioni non cooperative ai sensi dell'articolo 20; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 24 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La garanzia dell'EFSD va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che, in particolare: |
2. La garanzia dell'EFSD previene i profitti esorbitanti e/o la monopolizzazione dei servizi e, allo stesso tempo, va a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento che, in particolare: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(c) sono economicamente e finanziariamente sostenibili, tenendo conto anche dell'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto; |
(c) risultano economicamente e finanziariamente sostenibili, tenendo conto anche dell'eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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7. A decorrere dal 1º gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD. |
7. A decorrere dal 1º gennaio 2021, se in seguito ad attivazioni della garanzia dell'EFSD il livello di risorse del fondo di garanzia dovesse scendere al di sotto del 50% del tasso di copertura di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione: | ||||||||||||||||||||||||||||||
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a) sulla causa alla base della carenza, fornendo spiegazioni dettagliate al riguardo, e | ||||||||||||||||||||||||||||||
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b) ove necessario, sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ricostituire il fondo di garanzia EFSD. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(a bis) una valutazione sul conseguimento degli obiettivi di investimento globali fissati dal comitato strategico in conformità dell'articolo 5; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(f) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato; |
(f) una valutazione indipendente del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 37 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti; |
(g) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti nonché una indicazione dei rischi derivanti da future attivazioni della garanzia dell'EFSD; | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 38 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 41 Proposta di regolamento Articolo 17 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 17 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Le controparti ammissibili agevolano inoltre l'accesso alle informazioni relative alle basi giuridiche vigenti e pubblicizzano in modo strategico le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ottica di sensibilizzare i cittadini, l'opinione pubblica ed eventuali investitori privati circa le attività del Fondo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 42 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La Commissione o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e forniscono le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. |
1. Qualora, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la Commissione abbia motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione, essa o la controparte ammissibile informano senza indugio l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e gli forniscono le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività. |
Qualora tali attività illecite siano dimostrate, le controparti ammissibili intraprendono sforzi di recupero riguardo alle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività e forniscono inoltre alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie per l'indagine e l'eventuale azione giudiziaria. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in conformità alla loro politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria". |
1. Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, compresi (ma non solo) il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione, la frode o altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione. Le controparti ammissibili non partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in conformità alla loro politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force "Azione finanziaria". | ||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
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Titolo |
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e istituzione della garanzia EFSD e del fondo di garanzia EFSD |
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Riferimenti |
COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD) |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
AFET 27.10.2016 |
DEVE 27.10.2016 |
BUDG 27.10.2016 |
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Parere espresso da Annuncio in Aula |
CONT 1.12.2016 |
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Relatore per parere Nomina |
Indrek Tarand 15.11.2016 |
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Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
16.2.2017 |
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Esame in commissione |
22.3.2017 |
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Approvazione |
12.4.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
18 2 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Fulvio Martusciello, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Monika Hohlmeier, Julia Pitera, Miroslav Poche |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
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18 |
+ |
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ALDE PPE S&D GREENS |
Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Fulvio Martusciello, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt Inés Ayala Sender, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Miroslav Poche, Derek Vaughan Bart Staes, Indrek Tarand |
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2 |
- |
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EFDD PPE |
Jonathan Arnott Joachim Zeller |
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3 |
0 |
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EFDD ENF GUE/NGL |
Marco Valli Jean-François Jalkh Luke Ming Flanagan |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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Titolo |
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e istituzione della garanzia EFSD e del fondo di garanzia EFSD |
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Riferimenti |
COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
14.9.2016 |
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Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula |
AFET 27.10.2016 |
DEVE 27.10.2016 |
BUDG 27.10.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
INTA 27.10.2016 |
CONT 1.12.2016 |
ECON 27.10.2016 |
LIBE 27.10.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
INTA 12.10.2016 |
ECON 12.10.2016 |
LIBE 4.10.2016 |
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Relatori Nomina |
Eduard Kukan 11.10.2016 |
Doru-Claudian Frunzulică 11.10.2016 |
Eider Gardiazabal Rubial 11.10.2016 |
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Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula |
16.2.2017 |
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Esame in commissione |
28.2.2017 |
8.3.2017 |
21.3.2017 |
11.4.2017 |
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Approvazione |
24.4.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
75 9 5 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Elmar Brok, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lefteris Christoforou, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Gérard Deprez, Nirj Deva, Georgios Epitideios, José Manuel Fernandes, Doru-Claudian Frunzulică, Michael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Sandra Kalniete, Bernd Kölmel, Ilhan Kyuchyuk, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, Linda McAvan, Tamás Meszerics, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Norbert Neuser, Jan Olbrycht, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Elly Schlein, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Charles Tannock, László Tőkés, Monika Vana, Paavo Väyrynen, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala, Marco Zanni, Joachim Zeller, Željana Zovko, Stanisław Żółtek |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Laima Liucija Andrikienė, Xabier Benito Ziluaga, Nicola Caputo, Mariya Gabriel, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Othmar Karas, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Antonio López-Istúriz White, Louis-Joseph Manscour, Florent Marcellesi, Soraya Post, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld, Patrizia Toia, Marco Valli, Rainer Wieland, Jan Zahradil |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Marco Affronte, Inés Ayala Sender, Franc Bogovič, Pál Csáky, Isabella De Monte, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Jonás Fernández, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Luděk Niedermayer, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Josef Weidenholzer, Lieve Wierinck |
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Deposito |
25.4.2017 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
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75 |
+ |
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ALDE |
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Ilhan Kyuchyuk, Paavo Väyrynen, Lieve Wierinck |
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PPE |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Franc Bogovič, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Pál Csáky, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Marc Joulaud, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Antonio López-Istúriz White, Siegfried Mureşan, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Julia Pitera, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Adam Szejnfeld, László Tőkés, Ramón Luis Valcárcel Siso, Axel Voss, Rainer Wieland, Joachim Zeller, Željana Zovko, Patricija Šulin |
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S&D |
Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Isabella De Monte, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Jo Leinen, Louis-Joseph Manscour, Alex Mayer, Linda McAvan, Clare Moody, Norbert Neuser, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Soraya Post, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Elly Schlein, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Josef Weidenholzer, Boris Zala |
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Verts/ALE |
Marco Affronte, Klaus Buchner, Pascal Durand, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Tamás Meszerics, Judith Sargentini, Jordi Solé, Monika Vana |
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9 |
- |
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ECR |
Nirj Deva, Bernd Kölmel, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen, Jan Zahradil |
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ENF |
Marco Zanni, Stanisław Żółtek |
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NI |
Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos |
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5 |
0 |
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EFDD |
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Valli |
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GUE/NGL |
Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti