RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali

4.5.2017 - (COM(2016)0589 – C7-0378/2016 – 2016/0287(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Carlos Zorrinho


Procedura : 2016/0287(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0181/2017
Testi presentati :
A8-0181/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali

(COM(2016)0589 – C7-0378/2016 – 2016/0287(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0589),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 172 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0378/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 2017[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 00/00/00[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0181/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunicazione della Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale14 descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

(1)  La comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 dal titolo "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini, le istituzioni pubbliche e le imprese nel mercato unico digitale, descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

__________________

 

14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", COM(2016) 587.

 

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Nella sua comunicazione del 26 agosto 2010, dal titolo "Un'agenda digitale europea", la Commissione rammenta che la strategia Europa 2020 ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'UE, ribadendo l'obiettivo di fare in modo che, entro il 2020, tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a connessioni internet molto più rapide, superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50 % delle famiglie europee si abboni a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

(2)  Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili, anche se dovrebbero segnatamente contribuire al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze. Questi punti di accesso dovrebbero potersi integrare in una rete dotata di un sistema unico di autenticazione valido su tutto il territorio dell'Unione, al quale possano unirsi altri sistemi di connettività locale senza fili gratuita. Il sistema dovrebbe essere in linea con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e il regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio1ter e l'utilizzo di dati per scopi pubblicitari o commerciali non dovrebbe essere consentito.

 

__________________

 

1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

 

1terRegolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Nell'ambito del presente regolamento la connettività locale senza fili gratuita e senza restrizioni è fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità commerciale e la fornitura di dati personali a fini commerciali, e, fatte salve le restrizioni imposte dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità con il diritto dell'Unione, nonché la necessità di assicurare un agevole funzionamento della rete e, in particolare, la necessità di garantire un'equa ripartizione di capacità tra gli utenti nei periodi di picco, senza restrizioni laddove non ci siano limiti in termini di tempo di connessione dell'utente o di velocità o volume di utilizzo.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)  Un mercato competitivo e un quadro legislativo adeguato alle esigenze future, che incentivino l'innovazione, le reti e le strutture transeuropee e nuovi modelli commerciali sono il principale motore degli investimenti nelle reti ad altissima capacità in grado di fornire connettività ai cittadini in tutta l'Unione.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/201315 e (UE) n. 283/201416.

(3)  In base alla comunicazione della Commissione del 14 settembre 2016 e al fine di promuovere l'inclusione digitale ed evitare ritardi nelle località isolate e nelle zone rurali, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili di elevata qualità, gratuita e senza restrizioni nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dal regolamento (UE) n. 1316/201315 né dal regolamento (UE) n. 283/201416.

__________________

__________________

15 Regolamento (UE) n. 1316/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

15 Regolamento (UE) n. 1316/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

16 Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

(4)  Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come gli enti pubblici e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita e senza restrizioni come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le persone nelle comunità locali possano migliorare le proprie competenze digitali e percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni, i raggruppamenti intercomunali, le imprese con una funzione di servizio pubblico di proprietà delle amministrazioni comunali, cooperative senza scopo di lucro, centri comunitari e altre autorità e istituzioni pubbliche locali.

(Onde garantire che il testo proposto dal Parlamento sia coerente in tutte le lingue, i termini utilizzati per tradurre l'espressione portoghese "gratuita e livre de restrições" dovrebbero corrispondere all'espressione inglese "free of charge and free from restrictions").

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  La connettività locale senza fili gratuita dovrebbe contribuire, tra l'altro, a una maggiore coesione sociale e territoriale, segnatamente nei luoghi con un accesso limitato a internet.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  Un migliore accesso alla banda larga veloce e ultraveloce e ai servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, specialmente nelle zone remote, può incrementare la qualità di vita degli individui agevolando l'accesso ai servizi (ad esempio la sanità elettronica e l'e-government) e promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali (PMI). Le autorità dovrebbero pertanto garantire che nessuno rimanga escluso e che i contenuti internet e i servizi online siano accessibili a tutti.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Per garantire il successo del presente regolamento e rendere visibile l'azione dell'Unione in questo settore, la Commissione deve garantire che gli organismi che sviluppano progetti a norma del presente regolamento forniscano quante più informazioni possibile agli utenti finali sulla disponibilità dei servizi, rendendo al contempo visibile il finanziamento concesso dall'Unione.

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater)  I valori e i vantaggi dell'Unione dovrebbero essere promossi in un documento esplicativo che definisca la finalità del servizio di connettività senza fili locale gratuita.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La copertura rurale delle nuove reti di accesso rimane di gran lunga inferiore alla copertura urbana, poiché solo il 28 % delle abitazioni rurali beneficia di una copertura con tecnologia fissa.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La fornitura del 5G entro il 2020 dovrebbe essere la principale priorità per il mercato unico digitale, considerata la sua importanza decisiva per la competitività globale, la crescita e il potenziale di ricerca e innovazione dell'Unione. I fondi dell'Unione devono essere utilizzati in modo efficace e adeguato al fine di ottenere risultati significativi sulle questioni fondamentali.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

(8)  Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo ed essere proporzionati al vantaggio atteso, tenendo conto della necessità di assunzione di responsabilità e di un giusto equilibrio tra semplificazione e controllo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, ad esempio attraverso buoni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari. Dovrebbe essere applicato il principio della sana gestione finanziaria.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Dato il volume limitato di dotazioni finanziarie in relazione al probabile elevato numero di candidature, è opportuno adottare misure per garantire la semplificazione dei procedimenti amministrativi in modo che possano essere prese decisioni tempestive. Il regolamento (UE) n. 1316/2013 dovrebbe essere modificato in modo da permettere agli Stati membri di appoggiare le categorie di proposte rispondenti ai criteri di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 283/2014, sezione 4, per evitare l'approvazione individuale delle candidature e garantire che la certificazione delle spese e le relazioni annuali alla Commissione non siano obbligatorie per le sovvenzioni assegnate nel quadro del presente regolamento.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

(9)  Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private gratuite con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private, in quanto una simile combinazione potrebbe contribuire a un effetto più significativo, che dovrebbe incentivare gli investimenti privati e promuovere la connessione internet per un pubblico più vasto. A tal proposito, è necessario garantire sinergie con altri fondi nazionali o dell'Unione, in particolare con il Fondo europeo di sviluppo regionale, al fine di ottenere il massimo impatto, non solo in termini di accessibilità dei cittadini, ma anche di coesione sociale e di contrasto al divario digitale nelle regioni meno sviluppate.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Il bilancio disponibile dovrà essere ripartito in maniera geograficamente equilibrata in modo da includere progetti in tutti gli Stati membri. L'assegnazione dovrebbe altresì tener conto della necessità di affrontare il divario digitale. Questi principi, volti a garantire l'equilibrio geografico e l'inclusività sociale, dovrebbero essere inclusi nei programmi di lavoro pertinenti, adottati in conformità del regolamento (UE) n. 1316/2013 e del presente regolamento, e dovrebbero essere esplicitati negli inviti a presentare progetti e, se necessario, permettere di aumentare la partecipazione di candidati degli Stati membri in cui la partecipazione sia stata relativamente bassa e in aree stabilite dagli Stati membri e dalla Commissione in quanto registrano un ritardo in termini di connettività o alfabetizzazione digitale.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)  Nel contesto della fornitura e dell'installazione di attrezzature per la connettività locale senza fili in conformità del presente regolamento, la scelta di accordare priorità alle PMI locali potrebbe tutelare le potenzialità di innovazione e di creazione di posti di lavoro di qualità a livello dei comuni.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati.

(10)  Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati. È importante che la Commissione informi quanto prima gli enti locali sull'azione prevista e le condizioni pertinenti, in modo da consentire loro di prepararsi e partecipare agli inviti a presentare proposte, una volta pubblicati. La Commissione e le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero fare tutto il possibile per promuovere la conoscenza necessaria del programma.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

(11)  Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad alta velocità, a sostegno degli obiettivi della società europea dei gigabit, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare ad una distribuzione geograficamente equilibrata e una riduzione del divario digitale, promuovendo l'accesso dei cittadini ai vantaggi della società dell'informazione e sostenendo le zone caratterizzate da livelli relativamente bassi di connettività a banda larga ad alta velocità.

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Inoltre, i beneficiari dovrebbero essere tenuti a offrire gratuitamente il servizio di connessione senza fili locale per un periodo non inferiore a tre anni.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter)  Le azioni finanziate in virtù del presente regolamento dovrebbero essere praticabili e sostenibili nel lungo periodo. Tali praticabilità e sostenibilità andrebbero conseguite fornendo strumenti tecnici che ne garantiscano l'efficacia a lungo termine mediante il ricorso ad una tecnologia mantenuta aggiornata e sicura per gli utenti dai beneficiari e dai fornitori dei servizi.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o forme di assistenza finanziarie diverse dagli strumenti finanziari.";

c)  le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita e senza restrizioni nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o forme di assistenza finanziarie diverse dagli strumenti finanziari.";

 

(La modifica si applica all'intero testo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti corrispondenti in tutto il testo).

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente:

 

"La certificazione delle spese e la comunicazione di informazioni annuali alla Commissione di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo comma del presente articolo non sono obbligatorie per le sovvenzioni assegnate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 283/2014*."

 

________________

 

* Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.";

h)  "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, ma a elevata ampiezza di banda, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio, di luce infrarossa o di luce visibile le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.

Motivazione

Come riconosciuto nel codice europeo delle comunicazioni elettroniche, è opportuno includere le nuove tecnologie emergenti, quali la tecnologia Li-Fi, soprattutto alla luce delle potenzialità di tali tecnologie, che non utilizzano onde radio ma sorgenti luminose, per gli spazi pubblici quali gli ospedali, dove le onde radio potrebbero non essere le più adeguate.La velocità di trasferimento non dovrebbe essere influenzata tenendo conto del fatto che in alcuni periodi un gran numero di utenti saranno collegati al punto di accesso.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  sostengono la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali.";

c)  sostengono la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e senza restrizioni nelle comunità locali.";

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 6 – paragrafo 8 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis.  Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato.";

8 bis.  Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili, di alta qualità, gratuita e senza restrizioni nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato. ";

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  nell'allegato è aggiunta la sezione seguente:

6.  nell'allegato è aggiunta la sezione seguente:

"SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

"SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, possono beneficiare di assistenza finanziaria.

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita e senza restrizioni nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, possono beneficiare di assistenza finanziaria. Ai fini dell'accessibilità, tali azioni evitano, nella misura del possibile, le potenziali barriere linguistiche.

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come gli enti locali e i prestatori di servizi pubblici che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di enti pubblici, definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

 

Le istituzioni ammissibili possono utilizzare l'assistenza finanziaria per stabilire una connettività locale senza fili gratuita nei luoghi più idonei e accessibili per l'uso da parte della comunità, compresi gli immobili non di proprietà pubblica.

I progetti per la fornitura di connettività senza fili tramite punti di accesso locali senza fili accessibili gratuitamente possono beneficiare di un finanziamento se:

I progetti per la fornitura di connettività senza fili tramite punti di accesso locali senza fili accessibili gratuitamente possono beneficiare di un finanziamento se:

1)  sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

1)  sono attuati da un ente pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione, nonché di garantire per almeno tre anni il finanziamento dei costi operativi, di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

2)  si basano su una connettività a banda larga ad altissima velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

2)  si basano su una connettività a banda larga ad altissima velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

a.  sia gratuita e di facile accesso e utilizzi apparecchiature all'avanguardia;

a.  sia gratuita e di facile accesso e utilizzi apparecchiature all'avanguardia, avvalendosi di soluzioni tecnologiche ottimali e basandosi sulle migliori norme in materia di sicurezza informatica;

b.  agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;

b.  agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;

3)  utilizzi l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati.

3)  utilizzano l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati.

 

3 bis)  rispettano il principio di neutralità tecnologica, utilizzano in modo efficiente i finanziamenti pubblici e possono essere adeguati alle migliori offerte tecnologiche.

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito")."

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato negli Stati membri a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico(principio "primo arrivato, primo servito") in conformità con i programmi di lavoro che contribuiscono alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e per la promozione dell'inclusione digitale.

 

Gli Stati membri possono stanziare risorse proprie o provenienti dai Fondi europei strutturali e di investimento per sviluppare servizi e offerte complementari che rafforzino la sostenibilità dei progetti.

 

I progetti finanziati nell'ambito della presente sezione sono operativi e attentamente monitorati dalla Commissione per almeno tre anni. Il monitoraggio del progetto da parte della Commissione continua oltre il periodo operativo per fornire una panoramica delle funzionalità del progetto ed eventualmente contribuire alle iniziative future.

 

__________________

 

1bis Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1)."

  • [1]  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 69.
  • [2]  GU C […] del […], pag. […].

MOTIVAZIONE

L'iniziativa WiFi4EU è una proposta che contribuisce a consolidare lo sviluppo di una società digitale europea maggiormente inclusiva.

Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione tenuto il 14 settembre 2016, il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, ha promosso "un nuovo quadro giuridico che attragga e permetta investimenti nella connettività", ricordando che "la connettività dovrebbe essere a beneficio di tutti".

In base all'impegno di Juncker, perché tutti possano beneficiare della connettività, indipendentemente dal luogo dove si vive o da quanto si guadagna, si propone di dotare entro il 2020 ogni paese e città europei di un accesso gratuito a internet senza fili nei principali punti di aggregazione pubblica sul territorio.

In questo contesto, l'iniziativa WiFi4EU è un'opportunità, nel quadro del pacchetto comunicazione, per affermare il principio dell'accesso universale dei cittadini europei ai benefici della società dell'informazione, grazie all'attuazione di un progetto pilota equilibrato per quanto riguarda la dimensione e la distribuzione geografica che diventi punto di riferimento per lo sviluppo di piattaforme inclusive di accesso gratuito alle reti senza fili, dinamiche e resistenti di fronte all'evoluzione tecnologica.

Apre inoltre la possibilità di sviluppare ed applicare un concetto distintivo dell'identità digitale europea, includendo nella concezione del progetto pilota i valori ispiratori del progetto europeo, con l'obiettivo di fornire soluzioni ai cittadini e generare opportunità per le imprese e i creatori di contenuti.

Grazie all'accesso universale si intende migliorare gli ecosistemi digitali locali, rafforzare il legame tra l'Unione Europea e suoi cittadini e creare maggiori e migliori opportunità per lo sviluppo delle reti di nuova generazione.

Alla luce di queste premesse, è fondamentale assicurare che l'attenzione all'accesso alle reti sia integrata dalla disponibilità universale e gratuita di servizi di interesse pubblico e contenuti di interesse generale, nonché promuovere un sistema semplificato di candidatura e attuazione, che garantisca la trasparenza e preveda la certificazione della qualità dei progetti e del rispetto dei requisiti.

Le modifiche proposte nella presente relazione mirano a garantire una risposta migliore ai seguenti principi cardine dell'iniziativa:

1. Accesso universale e gratuito

Le reti di accesso promosse nel territorio dell'UE dovrebbero garantire un'esperienza internet costituita da servizi di banda larga ad alta velocità, contribuendo così allo sviluppo della società europea dei gigabit. Tale accesso dovrebbe essere universale, gratuito e senza restrizioni.

L'accesso gratuito significa che non esiste alcun tipo di remunerazione diretta, attraverso pubblicità o l'uso commerciale dei dati degli utenti.

2. Autenticazione e sistema di accesso

I punti di accesso dovrebbero formare una rete con un sistema di autenticazione valido in tutto il territorio dell'Unione europea. L'accesso dovrebbe attenersi al principio di autenticazione unica ("one login only"). Per potersi avvalere di tutte le potenzialità di tale approccio, è necessario sviluppare un modello di riferimento che garantisca l'interoperabilità, l'efficienza collettiva e una linea di identificazione comune, e che possa essere articolato con le specificità di ciascun progetto locale.

3. Ammissibilità

Gli enti pubblici la cui missione sia compatibile con gli obiettivi del progetto dovrebbero potersi candidare. Considerata la limitatezza dei finanziamenti disponibili per ogni progetto e l'elevato numero di potenziali candidature, occorre assicurare un sistema amministrativo che garantisca decisioni rapide ed efficaci. A questo scopo è necessario prendere in considerazione l'uso di un sistema di buoni.

4. Equilibrio geografico

Dovrebbe essere garantito il principio dell'equilibrio geografico fra i diversi Stati membri per ciò che riguarda l'accesso alle risorse dell'iniziativa. L'equilibrio geografico nell'ambito di ciascuno Stato membro dovrebbe essere garantito secondo criteri da definire nei programmi di lavoro corrispondenti.

5. Lotta all'esclusione e promozione della coesione territoriale

I criteri di approvazione dovrebbero tener conto della priorità da attribuire alla promozione dell'inclusione digitale e alla coesione territoriale.

6. Sostenibilità

Al fine di garantire la sostenibilità dei progetti, gli Stati membri possono ricorrere a fondi propri o ai Fondi europei strutturali per sviluppare servizi e offerte complementari.

7. Assenza di sovrapposizioni

I progetti dovrebbero essere considerati unicamente laddove sullo stesso territorio non esista un'offerta pubblica o privata con caratteristiche simili.

8. Controllo

La Commissione europea dovrebbe assicurare un sistema di monitoraggio dell'iniziativa, garantendo la divulgazione delle relazioni di attuazione.

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone: Entità e/o persona

Istituzioni

Parti interessate esterne

 

Commissione europea

Consiglio europeo

Comitato europeo delle regioni

Comitato economico e sociale europeo

Presidenza del Consiglio dell'UE

Cisco Systems

ECTA

ETNO

EUtelsat

Orange

Reading & Writing Foundation

UKspace

Vodafone

 

PARERE della commissione per i bilanci (4.4.2017)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Relatore per parere: Liadh Ní Riada

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  La comunicazione della Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini e le imprese nel mercato unico digitale14 descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

(1)  La comunicazione della Commissione che definisce una visione europea della connettività internet per i cittadini, le istituzioni pubbliche e le imprese nel mercato unico digitale14 descrive una serie di possibili misure in grado di migliorare la connettività nell'Unione europea.

__________________

__________________

14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", COM(2016) 587.

14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea", COM(2016) 587.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Gli Stati membri dovrebbero intensificare i propri sforzi volti ad affrontare il divario digitale e di connettività tra le regioni, in particolare quelle con livelli di povertà più elevati, investendo nella creazione, nello sviluppo e nel miglioramento dell'accesso alla connettività senza fili, prestando particolare attenzione alle zone considerate in ritardo in termini di connettività e promuovendo l'alfabetizzazione digitale. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere complementare ed erogato sotto forma di sostegno a progetti mirati in particolare a garantire la connettività senza fili locale, mediante aggiudicazione di appalti pubblici, a titolo gratuito e senza restrizioni, nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/201315 e (UE) n. 283/201416.

(3)  In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e libera da restrizioni ingiustificate nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/201315 e (UE) n. 283/201416.

__________________

__________________

15 Regolamento (UE) n. 1316/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

15 Regolamento (UE) n. 1316/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

16 Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

(4)  Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico come gli enti del settore pubblico, le cooperative, le imprese sociali di prossimità e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita e libera da restrizioni ingiustificate come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, istituzioni, biblioteche e altri centri culturali comunitari, ospedali e strutture sanitarie, nonché altri spazi pubblici accessibili a un vasto numero di persone.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

(5)  La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita e libera da restrizioni ingiustificate soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali e le connessioni che utilizzano account per i social network; l'accesso alla connessione locale senza fili gratuita dovrebbe includere l'accettazione dei termini e delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti e una clausola di esclusione della responsabilità che illustri lo scopo del servizio, assicurando nel contempo un'adeguata protezione dei dati personali, tenendo presente che i rischi di sicurezza aumentano con l'estensione della connettività senza fili.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  I valori e i vantaggi dell'Unione dovrebbero essere promossi mediante la clausola di esclusione della responsabilità della connessione locale senza fili gratuita.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  Occorrerebbe integrare nel servizio strumenti educativi digitali che forniscano agli utenti conoscenze sulle modalità di accesso a internet e di protezione on-line nonché informazioni in merito ai vantaggi e ai rischi di internet.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  La Commissione dovrebbe fare in modo che le autorità pubbliche, le cooperative, le imprese sociali di prossimità, i fornitori di servizi pubblici e i beneficiari finali, ossia le comunità locali e gli utenti del servizio di wifi gratuito, siano debitamente e tempestivamente informati dell'esistenza di questo programma e dell'assistenza, al fine di rafforzare la visibilità del finanziamento concesso dall'Unione.

Motivazione

I programmi dell'UE e il sostegno finanziario concesso dovrebbero essere promossi dalla Commissione presso le autorità pubbliche, intese in senso lato, e i beneficiari finali dovrebbero essere informati.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati.

(10)  Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile sia di strumenti online che di altri strumenti convenzionali che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio, la manutenzione continua, l'aggiornamento periodico e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

(11)  Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità che offra una velocità di download di almeno 100 Mbps basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, occorrerebbe tenere conto delle sinergie con altri fondi e programmi unionali, nazionali e regionali, in particolare nel fornire un'assistenza finanziaria supplementare, dal momento che quest'ultima dovrebbe anche riguardare le regioni ultraperiferiche ma popolate, le regioni meno sviluppate e in transizione, mirando al contempo a una distribuzione geograficamente equilibrata, promuovendo il principio di accesso universale dei cittadini ai benefici della società dell'informazione al fine di conseguire la stessa percentuale media di connettività internet in tutti gli Stati membri, tenuto conto del fatto che in media il 97% di cittadini dell'Unione ha accesso a internet in taluni Stati membri, mentre in altri tale percentuale è pari ad appena il 68%.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Le azioni finanziate dovrebbero essere praticabili e sostenibili nel lungo periodo. Questo obiettivo andrebbe conseguito fornendo strumenti tecnici che ne garantiscano l'efficacia a lungo termine mediante il ricorso ad una tecnologia mantenuta aggiornata e sicura per gli utenti dai beneficiari e dai fornitori dei servizi.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 7 – paragrafo 4 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o forme di assistenza finanziarie diverse dagli strumenti finanziari.";

c)  le azioni nel settore della fornitura di connettività locale senza fili gratuita e senza restrizioni ingiustificate nelle comunità locali sono finanziate mediante sovvenzioni o forme di assistenza finanziarie diverse dagli strumenti finanziari.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h)  "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche.

h)  "punto di accesso locale senza fili": apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche di banda larga ad alta velocità.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come gli enti locali e i prestatori di servizi pubblici che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come gli enti locali, le cooperative, le imprese sociali di prossimità e i prestatori di servizi pubblici che offrono connettività locale senza fili gratuita tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

Motivazione

Le cooperative e le imprese sociali di prossimità andrebbero incluse nel programma, dal momento che, per loro natura, forniscono servizi pubblici e svolgono un ruolo importante nelle comunità locali.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – paragrafo 3 – punto 2 – frase introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2)  si basano su una connettività a banda larga ad altissima velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:

2)  si basano su una connettività a banda larga ad altissima velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità che offra una velocità di download di almeno 100 Mbps e che:

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – Sezione 4 – paragrafo 3 – punto 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)  contribuiscono a colmare il divario digitale geografico e a promuovere l'alfabetizzazione digitale;

Motivazione

L'obiettivo del programma dovrebbe essere di colmare il divario digitale geografico e contribuire alla promozione dell'alfabetizzazione digitale.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – paragrafo 3 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  disponga di sistemi per un'adeguata protezione dei dati personali degli utenti;

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – paragrafo 3 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)  miri a ridurre il divario digitale;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito")

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato. I progetti sono finanziati tenendo conto delle proposte pervenute nell'ambito di procedure di appalto pubbliche e nel rispetto delle suddette condizioni e, in linea di principio, secondo il principio "primo arrivato, primo servito". In tal modo si garantirà l'integrazione delle regioni meno sviluppate e delle regioni in transizione, dando la priorità a progetti destinati a zone che presentano un ritardo in termini di connettività e alfabetizzazione digitale. La Commissione pubblica una relazione che individua tali zone geografiche sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Promozione della connettività Internet nelle comunità locali

Riferimenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

BUDG

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Liadh Ní Riada

10.10.2016

Approvazione

3.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

2

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Othmar Karas, Bernd Lucke

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

33

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Othmar Karas, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Clare Moody, Victor Negrescu, Pina Picierno, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Stanisław Żółtek

1

0

ENF

Marco Zanni

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (10.4.2017)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Relatore per parere: Claudia Țapardel

BREVE MOTIVAZIONE

As transportation enters a new era, the true challenges for local authorities will not be about reinventing the wheel, but about finding ways to improve services in relation to citizens’ real-time mobility needs. Digitalisation is bringing significant structural changes to transportation systems and communities are now beginning to look into different aspects such as data and travel information, network planning, ticketing or service quality, based on a new user-centred philosophy.

Within this context, the Commission’s proposal for free local wireless connectivity in the centre of public life is both timely and necessary, bringing new opportunities for providers to improve their services. Simultaneously, the proposal offers the mechanism by which the private and public can cooperate openly and efficiently, in line with collaborative principles and with the ultimate aim of improving services.

For city planners and public authorities responsible for transportation, the deployment of free Wi-Fi spots will help with obtaining a better contextualisation of current mobility patterns, especially where traditional tools such as statistics might prove to be insufficient. The data that will be collected will be used for the assessment of existing policies and services, ensuring real-time feedback on people’s travel choices, but also supporting targeted investments. Overall, authorities will be able to create safer roads, optimise transportation routes, reduce infrastructure costs, and alleviate discomfort created by congestion and pollution.

For consumers, having free Wi-Fi spots will translate into a higher degree of connectivity and flexibility, as they will benefit not just from a better use of their time, but also of a better range of public transportation services. At the same time, for tourists, Wifi4EU would mean increased access and better information at the destination.

Nevertheless, the ambitious proposal put forward by the European Commission needs to be backed by provisions that will ensure both clear criteria for selecting the beneficiaries, as well as continuity beyond the proposed life cycle of the projects. Moreover, it is important that the funds allocated for the deployment of hotspots go beyond raising the profile of the EU, and contribute to the solving of real connectivity needs.

Overall, the rapporteur chooses to support the Commission’s proposal, with the amendment that the initiative should be extended to cover local transport services and touristic sites. This would enhance the efficiency of transportation in communities, while offering high quality services to consumers. Nevertheless, in the absence of an impact study and taking into account the small funds made available, the rapporteur recommends that the Commission establish clear criteria for selecting the communities that will benefit from the initiative, and ensure a thorough scrutiny of all projects submitted for funding.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Amendment     1

Proposal for a regulation

Recital 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2)  Amongst measures to support the vision of European connectivity, it promotes the deployment of local wireless access points through simplified planning procedures and reduced regulatory obstacles. Such access points, including those ancillary to the provision of other public services or non-commercial in character, can make an important contribution to the improvement of current and the deployment of future generations of wireless communications networks by facilitating more granular coverage in line with evolving needs.

(2)  Amongst measures to support the vision of European connectivity, it promotes the deployment of local wireless access points through simplified planning procedures and reduced regulatory obstacles. Such access points including those ancillary to the provision of other public services or non-commercial in character, can make an important contribution to the improvement of current and the deployment of future generations of wireless communications networks by facilitating more granular coverage in line with evolving needs. Those access points can be integrated into a European network with a single authentication system in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council1a..

 

_________________

 

1a. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendment     2

Proposal for a regulation

Recital 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2 a)  EU policies that seek to promote internet infrastructure and the efficient use of the wireless spectrum and seek to increase the connectivity of European citizens by allowing for easier access to the internet should promote the concept of the 'internet of things' (IoT), having particular regard for it´s potential for growth innovation, improved applications and services related to public transport systems.

Amendment     3

Proposal for a regulation

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3)  Following the Communication setting out a European vision of Internet connectivity for the Digital Single Market and in order to promote digital inclusion, the Union should support the provision of free local wireless connectivity in the centres of local public life, including outdoor spaces accessible to the general public, through targeted support. Such support is so far not covered by Regulations (EU) No 1316/201315 and (EU) No 283/201416.

(3)  Following the Communication setting out a European vision of Internet connectivity for the Digital Single Market and in order to promote digital inclusion, the Union should support the provision of free, safe and secure local wireless connectivity free of charge and free from restrictions in the centres of local public life, including outdoor spaces accessible to the general public, as well as in public transport facilities and vehicles through targeted support. Such support is so far not covered by Regulations (EU) No 1316/201315 and (EU) No 283/201416.

_________________

_________________

15 Regulation (EU) No 1316/20136 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010, OJ L 348, 20.12.2013, p. 129, as last amended by Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015, OJ L 169, 1.7.2015, p. 1.

15 Regulation (EU) No 1316/20136 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010, OJ L 348, 20.12.2013, p. 129, as last amended by Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015, OJ L 169, 1.7.2015, p. 1.

16 Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC, OJ L 86, 21.3.2014, p. 14.

16 Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC, OJ L 86, 21.3.2014, p. 14.

Amendment    4

Proposal for a regulation

Recital 4

Text proposed by the Commission

Amendment

(4)  Support of this kind should encourage entities with a public mission such as public authorities and providers of public services to offer free local wireless connectivity as an ancillary service to their public mission so as to ensure that local communities can experience the benefits of very high-speed broadband in the centres of public life. Such entities could include municipalities and other local public authorities, libraries and hospitals.

(4)  Support of this kind should encourage entities with a public and in particular local and regional mission such as public authorities and providers of public services to offer free local wireless connectivity free of charge and free from restrictions as an ancillary service to their public mission so as to ensure that local communities can experience the benefits of very high-speed broadband in the centres of public life. Such entities could include municipalities and other local public authorities, libraries and hospitals, health centres, schools, retirement homes, orphanages, public transport services and infrastructures- such as stations or terminals-, tourist related services and other entities of particular interest for the local community and its people.

Amendment   5

Proposal for a regulation

Recital 5

Text proposed by the Commission

Amendment

(5)  Local wireless connectivity should only qualify as free where it is provided without corresponding remuneration, whether by direct payment or other types of consideration, including, but not limited to, advertising and the provision of personal data.

(5)  Local wireless connectivity should only be considered to be free of charge and free from restrictions where it is provided without corresponding remuneration, whether by direct payment or other types of consideration, including, but not limited to, advertising and the provision of personal data.

Amendment     6

Proposal for a regulation

Recital 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(5a)  To guarantee the success of the initiative and to give visibility of the European Union action in this area, the Commission must ensure that the entities, that are pursuing projects through this initiative, and users are correctly informed on the availability of the services and make prominent the fact that the EU has granted financing.

Amendment     7

Proposal for a regulation

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6)  Considering its specific purpose and targeted nature toward local needs, the intervention should be identified as a distinct project of common interest in the telecommunications sector within the meaning of Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014.

(6)  Considering its specific purpose and targeted nature toward local needs, especially less developed areas with a greater need for connectivity, the intervention should be identified as a distinct project of common interest in the telecommunications sector within the meaning of Regulations (EU) No 1316/2013 and (EU) No 283/2014.

Amendment     8

Proposal for a regulation

Recital 8

Text proposed by the Commission

Amendment

(8)  Given the non-commercial nature of this intervention and the small scale of individual projects foreseen, the administrative burden should be limited to a minimum. Therefore, the intervention should be implemented by the most appropriate forms of financial assistance, notably grants, available under the Financial Regulation, now or in future. The intervention should not rely on financial instruments.

(8)  Given the non-commercial nature of this intervention and the small scale of individual projects foreseen, the administrative burden should be limited to a minimum. This should be done by simplifying planning procedure and relaxing regulatory obligations. Therefore, the intervention should be implemented by the most appropriate forms of financial assistance, notably grants, available under the Financial Regulation, now or in future. The intervention should not rely on financial instruments.

Amendment     9

Proposal for a regulation

Recital 9

Text proposed by the Commission

Amendment

(9)  Due to the limited reach of any single local wireless access point and the small value of individual projects covered, access points benefitting from financial assistance under this Regulation are not expected to challenge commercial offers. In order to further ensure that such financial assistance does not unduly distort competition, crowd out private investments or create disincentives for private operators to invest, the intervention should be limited to projects that do not duplicate already existing private or public offers of similar characteristics in the same area. This should not exclude additional support to deployments under this initiative from public or private sources of funding.

(9)  Due to the limited reach of any single local wireless access point and the small value of individual projects covered, access points benefitting from financial assistance under this Regulation are not expected to challenge commercial offers. In order to further ensure that such financial assistance does not unduly distort competition, crowd out private investments or create disincentives for private operators to invest, the intervention should be limited to projects that do not duplicate already existing private or public offers in the same area. This should not exclude additional support to deployments under this initiative from public or private sources of funding. This programme should be compatible and additional with National and Regional Operating Programmes, especially with those financed by the ERDF, creating synergy between them.

Amendment     10

Proposal for a regulation

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10)  To ensure that connectivity in accordance with this Regulation is provided quickly, financial assistance should be implemented using to the fullest extent possible on-line tools that allow for the swift submission and handling of applications and support the implementation, monitoring and auditing of the local wireless access points installed.

(10)  To ensure that connectivity in accordance with this Regulation is provided quickly, financial assistance should be implemented through streamlined administrative procedure using standardised documentation to the fullest extent possible, using both on-line and other conventional tools that allow for the swift submission and handling of applications and support the implementation, monitoring and auditing of the local wireless access points installed.

Amendment     11

Proposal for a regulation

Recital 11

Text proposed by the Commission

Amendment

(11)  Given Internet connectivity needs within the Union and the urgency of promoting access networks that can deliver, throughout the EU, an Internet experience of high quality based on very high-speed broadband services, financial assistance should seek to attain a geographically balanced distribution.

(11)  Given Internet connectivity needs within the Union and the urgency of promoting access networks that can deliver throughout the EU, an Internet experience of high quality based on high-speed broadband services, as defined in the Commission Communication of 14 September 2016 entitled ‘Connectivity for a Digital Single Market - towards a European Gigabit Society’, which sets a target for 2025 of ensuring that all European households have an internet connection speed of at least 100 Mbps, financial assistance should seek to attain a regionally balanced distribution, including in remote and cross-border areas, which often suffer from a lack of private network coverage, promoting the principle of universal access for citizens to the benefits of the information society, with particular attention being paid to rural, outermost, islands, border and mountain areas.

Amendment     12

Proposal for a regulation

Recital 11 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(11a)  In accordance with Article 349 TFEU, account should be taken, in relation to geographically balanced distribution, of specific measures for the outermost regions, given their remoteness and the costs associated with access to the Internet and high-speed broadband services.

Amendment     13

Proposal for a regulation

Recital 11 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(11b)  Given the importance of connectivity needs within the European Union, it is important that the Commission develops a long-term strategy for the deployment of wireless spots guaranteeing the continuity of the programme also after the proposed three years, while ensuring that no commercial use will be made of the infrastructures put in place, at the end of the financing period and non-accepting projects for a period of less than three years.

Amendment     14

Proposal for a regulation

Recital 11 c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(11c)  Similarly, given the non-commercial nature of the intervention, the Commission and the Member States must make sure that the infrastructure developed is not used commercially once the funding period has come to an end.

Amendment     15

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1 – point 2 – point b

Regulation (EU) No 1316/2013

Article 7 – paragraph 4 – point c

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  actions in the field of providing free local wireless connectivity in local communities shall be financed through grants or forms of financial assistance other than financial instruments.

(c)  actions in the field of providing free of charge and free from restrictions, and safe and secure local wireless connectivity in local communities shall be financed through grants or forms of financial assistance other than financial instruments.

Amendment     16

Proposal for a regulation

Article 1 – paragraph 1 – point 4

Regulation (EU) No 1316/2013

Article 10 – paragraph 4 –subparagraph 3

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Actions in the field of providing free local wireless connectivity in local communities shall be funded by Union financial assistance up to 100 % of the eligible costs, without prejudice to the co-financing principle.

Actions in the field of providing free and safe local wireless connectivity in local communities shall be funded by Union financial assistance up to 100 % of the eligible costs, without prejudice to the co-financing principle.

(Protection of data is essential therefore the internet connection, besides being free, also needs to be safe)

Amendment     17

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 1

Regulation (EU) No 283/2014

Article 2 – paragraph 2 – point h

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(h)  'local wireless access point' means a low power equipment of small size operating within a small range, using on a non-exclusive basis radio spectrum for which the conditions of availability and efficient use for this purpose are harmonised at Union level, and which allows wireless access by users to an electronic communications network.

(h)  'local wireless access point' means a low power equipment of small size operating within a small range, using on a non-exclusive basis radio spectrum for which the conditions of availability and efficient use for this purpose are harmonised at Union level, and which allows free local wireless access by users to an electronic communications network.

Amendment     18

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 2

Regulation (EU) No 283/2014

Article 4 – paragraph 1 – point c

 

Text proposed by the Commission

Amendment

(c)  support the provision of free local wireless connectivity in local communities.

(c)  support the provision of free and safe and secure local wireless connectivity in local communities, which guarantees a minimum connection of 100 Mbps or, in default, the maximum available speed in the market, services linked with sustainable mobility would be also included.

Amendment     19

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 3 – point b

Regulation (EU) No 283/2014

Article 5 – paragraph 5a

 

Text proposed by the Commission

Amendment

5a.  Action contributing to the projects of common interest in the field of providing free local wireless connectivity in local communities shall be supported by:

5a.  Action contributing to the projects of common interest in the field of providing free and safe local wireless connectivity in local communities shall be supported by:

Amendment     20

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 4

Regulation (EU) No 283/2014

Article 6 – paragraph 8 a

 

Text proposed by the Commission

Amendment

8a.  Actions contributing to projects of common interest in the field of providing free local wireless connectivity in local communities shall meet conditions set out in Section 4 in the Annex.

8a.  Actions contributing to projects of common interest in the field of providing free and safe local wireless connectivity in local communities shall meet conditions set out in Section 4 in the Annex.

Amendment    21

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 6

Regulation (EU) No 283/2014

Annex – section 4 – paragraph 1 – subparagraph 1

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Actions aiming at the provision of free local wireless connectivity in the centres of local public life, including outdoor spaces accessible to the general public that play a major role in the public life of local communities, shall be eligible for financial assistance.

Actions aiming at the provision of free, safe and secure local wireless connectivity in the centres of local life, including outdoor spaces accessible to the general public that play a major role in the public life of local communities, shall be eligible for financial assistance, including public transport services and touristic sites.

Amendment     22

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 6

Regulation (EU) No 283/2014

Annex – section 4 – paragraph 1 – subparagraph 2

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Financial assistance shall be available to entities with a public mission such as local authorities and providers of public services undertaking to provide free local wireless connectivity through the installation of local wireless access points.

Financial assistance shall be available to entities with a public mission such as local authorities and providers of public services undertaking to provide free, safe and secure local wireless connectivity through the installation of local wireless access points or combined with the implementation of public transport services.

Amendment     23

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 6

Regulation (EU) No 283/2014

Annex – section 4 – paragraph 1 – subparagraph 3 – point 2 – point a

 

Text proposed by the Commission

Amendment

a.  is free, easy to access, and uses state-of-the-art equipment, and

a.  is free, safe, easy to access, and uses state-of-the-art equipment, and

Amendment     24

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 6

Regulation (EU) No 283/2014

Annex – section 4 – paragraph 1 – subparagraph 3 – point 2 a (new)

 

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2 a)  encourage the better integration of local communities in the Digital Single Market and boost the development of innovative digital services and applications - offered by local SMEs and transport and tourism businesses;

Amendment     25

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 6

Regulation (EU) No 283/2014

Annex – section 4 – paragraph 1 – subparagraph 4

 

Text proposed by the Commission

Amendment

Projects duplicating already existing private or public offers of similar characteristics, including quality, in the same area shall not be covered.

Projects duplicating or overlapping already existing private or public offers of similar characteristics, including quality, in the same area shall not be covered. The local wireless access points funded under this Regulation shall cover primarily public spaces.

Amendment     26

Proposal for a regulation

Article 2 – paragraph 1 – point 6

Regulation (EU) No 283/2014

Annex – section 4 – paragraph 1 – subparagraph 5

 

Text proposed by the Commission

Amendment

The available budget shall be allocated in a geographically balanced manner to projects meeting the above conditions in view of the proposals received and, in principle, on a 'first come, first served' basis.

The available budget shall be allocated to all Member States in a geographically balanced manner, with special attention to the islands, outermost regions (as referred in Article 349 TFEU), mountainous, cross-border, smaller and lagging behind local communities to projects meeting the above conditions in view of the proposals received.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Promozione della connettività Internet nelle comunità locali

Riferimenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Claudia Țapardel

8.11.2016

Esame in commissione

28.2.2017

 

 

 

Approvazione

11.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jakop Dalunde, Kateřina Konečná, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jiří Maštálka

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

44

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg,

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Peter van Dalen

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S & D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

1

-

EFDD

Peter Lundgren

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (29.3.2017)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali
(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))

Relatore per parere: Rosa D'Amato

BREVE MOTIVAZIONE

Nel settembre 2016 la Commissione europea ha proposto un'ambiziosa revisione delle norme dell'UE in materia di telecomunicazioni con nuove iniziative intese a rispondere alle crescenti esigenze di connettività degli europei e a stimolare la competitività dell'Europa.

Tra le varie misure intese alla realizzazione di tale obiettivo, il nuovo pacchetto promuoverà la diffusione di punti di accesso locali senza fili, tramite una semplificazione delle procedure di pianificazione e un alleggerimento degli obblighi normativi, tra l'altro quando tale accesso è fornito su base non commerciale o è ausiliario alla prestazione di altri servizi pubblici.

Il presente parere legislativo è pertanto inteso ad analizzare la proposta della Commissione europea che modifica il quadro giuridico per le telecomunicazioni nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa, delineato nel regolamento (UE) n. 1316/2013 (di seguito "il regolamento MCE") e nel regolamento (UE) n. 283/2014, al fine di promuovere connessioni internet gratuite nelle comunità locali mediante un programma finanziato dall'UE denominato "WiFi4EU".

La proposta della Commissione prevede l'assegnazione di 120 milioni di EUR negli anni 2017-2019 al programma WiFi4EU, che dovrebbe sostenere l'installazione di apparecchiature Wi-Fi all'avanguardia nei centri della vita comunitaria. A tale riguardo, è fondamentale che le apparecchiature e la tecnologia fornite corrispondano ai più elevati standard disponibili sul mercato e che i servizi prestati siano conviviali e accessibili per le persone con scarse competenze digitali.

Il relatore considera essenziale che questa iniziativa sia destinata in particolare alle aree rurali e a tutte le zone a rischio di spopolamento e di abbandono.

Il programma WiFi4EU sarà attuato tramite procedure semplici e snelle, quali le domande online, i pagamenti mediante buoni e requisiti di monitoraggio semplificati. Tuttavia, il relatore sottolinea l'importanza di effettuare un'adeguata verifica dell'efficacia dei servizi prestati durante l'intero ciclo di vita dei progetti, garantendo un giusto equilibrio tra semplificazione e controllo.

Si prevede che l'intervento proposto avrà anche numerose ricadute positive, che vanno dal coinvolgimento di operatori locali piccoli e medi nel settore delle TIC alla partecipazione alla vita democratica, anche per i gruppi demografici altrimenti esposti a difficoltà di accesso alla connettività, promuovendo altresì il concetto di "internet degli oggetti e dei servizi".

Onde evitare la duplicazione dei progetti e la dispersione dei fondi, il relatore insiste anche sulla necessità di garantire sinergie con i finanziamenti a titolo del FESR, tenendo altresì presenti gli enormi investimenti previsti nell'Obiettivo tematico n. 2 (Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime) per il periodo di programmazione 2014-2020.

Il relatore concorda con il principio dell'equilibrio geografico proposto dalla Commissione, ma ritiene che il principio della coesione economica, sociale e territoriale enunciato nei trattati dovrebbe essere tenuto in debito conto nell'attuazione del WIFI4EU e nella definizione dei criteri di selezione applicabili alle domande presentate dalle autorità locali. I progetti per i quali si chiede di partecipare al programma dovrebbero proporre l'installazione di apparecchiature nelle zone in cui non è già disponibile un Wi-Fi pubblico o privato che offra caratteristiche simili.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Nella sua comunicazione del 26 agosto 2010, dal titolo "Un'agenda digitale europea", la Commissione segnala che la strategia Europa 2020 ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nell'Unione, e ribadisce l'obiettivo di portare la banda larga di base a tutti i cittadini dell'Unione entro il 2013 nonché di far sì che, entro il 2020, tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a connessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbps, e che almeno il 50 % delle famiglie europee si abboni a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura in linea con l'evolversi delle esigenze.

(2)  Tra le misure a sostegno della visione della connettività europea, la comunicazione promuove la realizzazione di punti di accesso locali senza fili attraverso procedure di pianificazione semplificate e una riduzione degli ostacoli normativi. Tali punti di accesso, compresi quelli ausiliari alla prestazione di altri servizi pubblici o di carattere non commerciale, possono apportare un contributo significativo al miglioramento delle attuali generazioni di reti di comunicazione senza fili e al dispiegamento di quelle future, consentendo una maggiore granularità della copertura del territorio dell'Unione in linea con le attuali esigenze e con il loro evolversi. Tenendo conto dei rapidi progressi della tecnologia digitale, si dovrebbero effettuare verifiche e controlli di qualità periodici volti a garantire l'elevata qualità e il corretto funzionamento dei punti di accesso locale senza fili, con l'obiettivo di rendere questa iniziativa più sostenibile e duratura.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Un'ulteriore misura dell'Unione a sostegno della visione della connettività nell'Unione dovrebbe garantire che la connettività casa per casa consenta ai cittadini dell'Unione di utilizzare più facilmente internet e promuova il concetto di "internet degli oggetti e dei servizi".

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'inclusione digitale, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/201315 e (UE) n. 283/201416.

(3)  In base alla comunicazione che definisce una visione europea della connettività internet per il mercato unico digitale e al fine di promuovere l'alfabetizzazione e l'inclusione digitali, l'Unione dovrebbe sostenere la fornitura di connettività locale senza fili ad alta velocità, gratuita e di elevata qualità, nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico, attraverso un sostegno mirato, con una velocità di connessione minima di 100 megabit/s in modo da realizzare gli obiettivi relativi alla società dei gigabit, volti alla diffusione della banda larga ultraveloce entro il 2025. Tale sostegno non è attualmente contemplato dai regolamenti (UE) n. 1316/201315 e (UE) n. 283/201416. Nell'ambito dell'inclusione digitale le zone remote e quelle rurali non dovrebbero essere discriminate. Una migliore connettività internet dovrebbe tradursi in un migliore accesso alle informazioni e alle comunicazioni e, pertanto, avere conseguenze positive in termini di indice di progresso sociale (SPI) delle regioni.

_________________

_________________

15Regolamento (UE) n. 1316/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

15Regolamento (UE) n. 1316/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015 (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

16Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

16Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche e i prestatori di servizi pubblici, a offrire connettività locale senza fili gratuita come servizio ausiliario della loro missione pubblica, in modo da garantire che le comunità locali possano percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere i comuni e altri enti pubblici locali, biblioteche e ospedali.

(4)  Un sostegno di questo tipo dovrebbe incoraggiare gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come le autorità pubbliche locali, a offrire connettività locale senza fili gratuita, assicurando nel contempo un elevato livello di sicurezza informatica, come servizio ausiliario della loro missione pubblica; in questo contesto, tale sostegno dovrebbe quindi contribuire a garantire che le comunità locali possano accedere alle informazioni, partecipare alla vita pubblica (digitale), migliorare le proprie competenze digitali e percepire i vantaggi della banda larga ad altissima velocità nei centri della vita pubblica. Tali organismi potrebbero includere le sedi delle amministrazioni comunali e altri enti pubblici locali e gli spazi immediatamente circostanti, nonché biblioteche pubbliche, musei, scuole e università, centri di comunità, spazi polifunzionali, strutture culturali, sportive e giovanili, piazze e parchi comunali come pure strutture sanitarie, garantendo altresì che le interazioni tra tali organismi e i fornitori di servizi locali siano meno gravose e più rapide per le PMI e che l'intero processo sia meno burocratico. L'offerta di connettività senza fili gratuita ad alta velocità dovrebbe estendersi anche agli spazi liberamente accessibili nell'ambito del trasporto pubblico, come le aree di attesa. Un migliore accesso alla banda larga veloce e ultraveloce e ai servizi TIC, specialmente nelle zone remote, può incrementare la qualità di vita degli individui agevolando l'accesso ai servizi (ad esempio la sanità elettronica e l'e-government) e le opportunità economiche per le imprese e le start-up locali, migliorando, in definitiva, l'inclusione sociale, la crescita economica e la competitività. Le autorità competenti dovrebbero pertanto garantire che nessuno rimanga escluso e che i contenuti internet e i servizi online siano accessibili a tutti, compresi i cittadini che non hanno competenze digitali e le persone con disabilità.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  L'iniziativa dell'Unione volta alla realizzazione di punti di accesso locali senza fili dovrebbe gettare le basi per la creazione di una rete comune paneuropea attraverso il programma WiFi4EU (SSID), che sarebbe anche un marchio distintivo di una rete Wi-Fi paneuropea rapida e sicura.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità e la fornitura di dati personali.

(5)  La connettività locale senza fili dovrebbe essere considerata gratuita soltanto se fornita senza alcuna remunerazione in cambio, sotto forma non solo di pagamento diretto ma anche di altri tipi di corrispettivo, ad esempio, ma non solo, la pubblicità, i termini temporali e la fornitura di dati personali, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. In nessun caso la connessione internet senza fili cofinanziata dall'Unione dovrebbe essere condizionata all'acquisto di beni o servizi.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Tenuto conto del suo fine specifico e della sua natura mirata alle esigenze locali, l'intervento dovrebbe essere identificato come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

(6)  Tenuto conto del suo fine specifico e della sua natura mirata alle esigenze locali e all'esigenza di definire uno standard di mappatura comune a livello dell'Unione, che consenta l'identificazione delle regioni con maggiori esigenze e del potenziale effetto moltiplicatore, l'intervento dovrebbe essere identificato come progetto di interesse comune distinto nel settore delle telecomunicazioni ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari.

(8)  Data la natura non commerciale dell'intervento e le dimensioni ridotte dei singoli progetti previsti, gli oneri amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo, tenendo conto della necessità di responsabilità e di un giusto equilibrio tra semplificazione e controllo. L'intervento dovrebbe pertanto essere attuato ricorrendo alle forme di assistenza finanziaria più adeguate, in particolare le sovvenzioni, tra quelle disponibili, ora e in futuro, ai sensi del regolamento finanziario. L'intervento non dovrebbe avvalersi di strumenti finanziari. Dovrebbe essere applicato il principio della sana gestione finanziaria.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Nell'attuazione dell'iniziativa si dovrebbe tener conto delle eventuali sinergie con altri programmi e fondi dell'Unione esistenti.

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe già esistenti nella stessa zona. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private.

(9)  Data la portata limitata di ogni singolo punto di accesso locale senza fili e il valore modesto dei singoli progetti contemplati, i punti di accesso destinati a beneficiare di assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento non dovrebbero costituire una minaccia per le offerte commerciali. Al fine di garantire che tale assistenza finanziaria non falsi indebitamente la concorrenza, non allontani gli investimenti privati né crei disincentivi agli investimenti da parte degli operatori privati, l'intervento dovrebbe essere limitato a progetti che non duplichino offerte esistenti con caratteristiche analoghe, già disponibili gratuitamente a condizioni analoghe nella stessa zona servita da router WLAN pubblici già esistenti. Non dovrebbe essere per questo escluso un sostegno supplementare alle realizzazioni nell'ambito della presente iniziativa da fonti di finanziamento pubbliche o private. Dovrebbe essere escluso il doppio finanziamento, ma i comuni che offrono già un accesso a velocità più ridotte dovrebbero continuare ad essere ammissibili al sostegno, affinché sia promossa la diffusione globale dell'accesso a internet veloce.

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Il bilancio disponibile dovrebbe essere ripartito nel rispetto di un equilibrio geografico tra i progetti in tutti gli Stati membri e dovrebbe essere dedicato alle zone a rischio di divario digitale a lungo termine, con un numero minimo di buoni adeguato per ciascuno Stato membro. Nel contesto della fornitura e dell'installazione di attrezzature per la connessione WLAN in conformità del presente regolamento, accordare priorità alle PMI locali consentirebbe di tutelare le potenzialità di innovazione e creazione di posti di lavoro a livello dei comuni. Il principio inteso a garantire l'equilibrio geografico dovrebbe rientrare nei pertinenti programmi di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 e dovrebbe essere ulteriormente specificato negli inviti a presentare proposte.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica dei punti di accesso locali senza fili installati.

(10)  Per garantire che la connettività ai sensi del presente regolamento sia fornita rapidamente, è essenziale che le autorità locali e regionali e i fornitori di apparecchiature Wi-Fi, in particolare le PMI presenti nelle comunità locali, siano informati in modo tempestivo ed efficace della disponibilità di una migliore connettività da parte dei centri di competenza per la banda larga e, ove necessario, ricevano assistenza nella presentazione della domanda. L'assistenza finanziaria dovrebbe essere attuata avvalendosi il più possibile di strumenti online che consentano una rapida presentazione e un tempestivo trattamento delle domande e sostengano la realizzazione, il monitoraggio e la verifica efficace dei punti di accesso locali senza fili installati, con un'adeguata verifica dell'efficacia dei servizi prestati durante l'intero ciclo di vita dei progetti, in particolare tenendo conto delle nuove procedure amministrative adottate (mediante un sistema di buoni). Viste le sfide comuni cui si trovano di fronte le zone rurali, remote e scarsamente popolate, rispetto alle zone urbane, per quanto concerne la banda larga, tra cui una domanda strutturalmente più bassa e frammentata nonché costi più alti per unità di utilizzo (ovvero per utente finale) e per la manutenzione dell'infrastruttura, si dovrebbero adottare misure affinché tali zone possano beneficiare di una connettività locale di alta qualità, gratuita e ad alta velocità. I punti di connettività locale senza fili dovrebbero essere resi visibili e pubblicizzati dagli enti locali attraverso campagne di informazione rivolte alla cittadinanza. Inoltre, allo scopo di sensibilizzare maggiormente sull'importanza di promuovere la connettività, anche i progetti non sostenuti a titolo del programma WIFI4UE che siano valutati positivamente potrebbero ricevere un'etichetta di qualità analoga al "marchio di eccellenza", che potrebbe condurre, ove opportuno, a un sistema di inviti accelerato nell'ambito di altre fonti di finanziamento.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e l'urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE, un'esperienza internet di elevata qualità basata su servizi di banda larga ad altissima velocità, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata.

(11)  Date le esigenze di connettività internet nell'Unione e tenendo conto sia dell'evoluzione del divario digitale tra le zone urbane e quelle rurali, che si amplia con i nuovi sviluppi tecnologici, sia la conseguente urgenza di promuovere reti di accesso in grado di fornire, in tutta l'UE (comprese le regioni isolate, le zone con un accesso limitato, le isole e le regioni ultraperiferiche), un'esperienza internet agevole e di elevata qualità, basata su servizi di banda larga ad altissima velocità e sull'impiego di pagine di accesso plurilingui, l'assistenza finanziaria dovrebbe mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata, che tenga conto del principio della coesione economica, sociale e territoriale e dei diversi livelli di sviluppo dell'infrastruttura TIC. In caso di catastrofi naturali (ad esempio inondazioni o terremoti), la rete Wi-Fi gratuita dovrebbe essere illimitata, sicura e ad alta velocità, al fine di sostenere la rapida comunicazione tra i servizi di emergenza e i cittadini.

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  La distribuzione degli interventi dovrebbe tener conto delle differenze socioeconomiche tra le regioni europee e mirare a migliorare le condizioni di vita, a creare un migliore ambiente di lavoro e a ridurre i rischi di disoccupazione e spopolamento. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle zone rurali, alle zone interessate da transizioni industriali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tenendo conto dei benefici del programma ai fini dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali e sulla base di una relazione di valutazione preliminare della prima fase di attuazione dell'intervento, che dovrebbe essere messa a disposizione del Parlamento e del Consiglio, l'iniziativa potrebbe servire a preparare il futuro ampliamento sostenibile del programma.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  sostengono la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali.

c)  sostengono la fornitura di connettività locale senza fili gratuita, illimitata, sicura e ad alta velocità nelle comunità locali, che si avvicina agli standard più elevati disponibili sul mercato.

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 6 – paragrafo 8 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis.  Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato.

8 bis.  Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e ad alta velocità nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, possono beneficiare di assistenza finanziaria.

Le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita, di qualità elevata e ad alta velocità nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali e il trasporto pubblico locale, ove liberamente accessibile, possono beneficiare di assistenza finanziaria. Ai fini di un pieno utilizzo da parte del grande pubblico, si evitano potenziali barriere linguistiche. Di conseguenza, si raccomanda che l'intero sistema di connessione sia plurilingue.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto -1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1)  sono stati oggetto di:

 

a)   un'analisi costi-benefici incentrata sulle aree rurali e sulle zone a rischio di spopolamento e abbandono e sul valore aggiunto sociale della connettività senza fili in tali zone, portando alla definizione di uno standard di mappatura europeo che consenta l'identificazione delle regioni con maggiori necessità e del potenziale effetto moltiplicatore; e

 

b)   un bando di gara;

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1)  sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto;

1)  sono attuati da un organismo investito di attribuzioni di servizio pubblico in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto effettuando un controllo di qualità specifico;

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a.  sia gratuita e di facile accesso e utilizzi apparecchiature all'avanguardia;

a.  sia gratuita, sicura e di facile accesso, utilizzi apparecchiature all'avanguardia e includa la possibilità di utilizzare tutte le infrastrutture internet transfrontaliere per evitare la segmentazione del mercato al livello dell'Unione e il monopolio delle grandi società;

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b.  agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;

b.  agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali, come pure le comunicazioni in caso di emergenza e di crisi;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 3 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis.  non scenda al di sotto di un determinato livello di velocità della connessione a causa dell'utilizzo simultaneo da parte di un eccessivo numero di utenti;

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1234/2014

Allegato – sezione 4 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già esistenti nella stessa zona.

Non sono coperti i progetti che duplicano offerte pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, già disponibili gratuitamente e alle stesse condizioni nella stessa zona servita dai router WLAN pubblici esistenti, onde assicurare una maggiore integrazione tra tutti i servizi Wi-Fi pubblici esistenti ed evitare l'utilizzo inappropriato dei fondi. A tal fine, i progetti (beneficiari di sostegno) dovrebbero essere coordinati con progetti analoghi finanziati a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale. I comuni che offrono già un accesso a velocità più ridotte possono essere ammissibili al sostegno, affinché sia promossa la diffusione globale dell'accesso a internet veloce; i servizi di internet mobile accessibili a tariffa nel luogo del progetto di connettività locale proposto non sono considerati come una duplicazione dell'offerta.

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 283/2014

Allegato – sezione 4 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio "primo arrivato, primo servito").

Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato tenendo conto dei principi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dall'articolo 174 TFUE e delle differenze regionali nella fornitura di un accesso a internet veloce in tutta l'Unione, a progetti che soddisfano le suddette condizioni alla luce delle proposte ricevute. Una porzione adeguata del bilancio dovrebbe essere destinata alle zone meno sviluppate sul piano economico e digitale, in particolare le regioni isolate, le isole e le zone montane, di frontiera e periferiche, nonché le zone che sono state esposte a catastrofi naturali, al fine di investire le risorse dove sono più necessarie.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Promozione della connettività Internet nelle comunità locali

Riferimenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

6.10.2016

Relatore per parere

       Nomina

Rosa D’Amato

11.10.2016

Approvazione

21.3.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Demetris Papadakis, Tomasz Piotr Poręba, Julia Reid, Davor Škrlec, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Luigi Morgano

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

32

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Andrew Lewer, Mirosław Piotrowski, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL Group

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

PPE

Franc Bogovič, Andor Deli, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Ramón Luis Valcárcel Siso, Milan Zver, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Luigi Morgano, Jens Nilsson, Demetris Papadakis, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Davor Škrlec

1

-

EFDD

Julia Reid

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Promozione della connettività Internet nelle comunità locali

Riferimenti

COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.9.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

6.10.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

6.10.2016

ENVI

6.10.2016

IMCO

6.10.2016

TRAN

6.10.2016

 

REGI

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

29.9.2016

IMCO

11.10.2016

CULT

11.10.2016

 

Relatori

       Nomina

Carlos Zorrinho

16.11.2016

 

 

 

Esame in commissione

6.2.2017

27.2.2017

23.3.2017

 

Approvazione

25.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

7

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amjad Bashir, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Georgi Pirinski

Deposito

4.5.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

Greens

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

7

-

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti