RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

8.6.2017 - (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)) - ***I

Commissione per i bilanci
Commissione per il controllo dei bilanci
Relatori: Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 55 del regolamento)
Relatori per parere (*):
Jérôme Lavrilleux, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Jerzy Buzek, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Wim van de Camp, commissione per i trasporti e il turismo
Constanze Krehl, commissione per lo sviluppo regionale
Paolo De Castro, commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento


Procedura : 2016/0282A(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0211/2017

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0605),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 42, 43, paragrafo 2, 46 quinquies, 149, 153, paragrafo 2, lettera a), 164, 168, paragrafo 4, lettera b), 172, 175, 177, 178, 189, paragrafo 2, 212, paragrafo 2, 322, paragrafo 1, e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0372/2016),

–  visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere della Corte dei conti europea n. 1/2017 del 26 gennaio 2017[1],

–  visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per la pesca e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0211/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)  Poiché dopo tre anni di attuazione le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione devono essere nuovamente modificate per eliminare le strozzature nell'attuazione aumentando la flessibilità, per semplificare i meccanismi di erogazione per le parti interessate e per i servizi e per ottenere una maggiore concentrazione sui risultati, è opportuno abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/201214 del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituirlo con il presente regolamento.

(1)  Poiché dopo tre anni di attuazione le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione devono essere nuovamente modificate per eliminare le strozzature nell'attuazione aumentando la flessibilità, per semplificare i meccanismi di erogazione per le parti interessate e per i servizi, per ottenere una maggiore concentrazione sui risultati, per migliorare l'accessibilità, la trasparenza e la rendicontabilità, è opportuno abrogare il regolamento (UE, Euratom) n. 966/201214 del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituirlo con il presente regolamento.

_________________

_________________

14 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

14 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Al fine di garantire una discussione adeguata tra il Parlamento europeo e il Consiglio, avrebbero dovuto essere previsti termini più idonei per la discussione della proposta della Commissione.

Motivazione

Il Parlamento europeo deplora che i termini previsti per la discussione di questa proposta non tengano adeguatamente conto dei pareri dei colegislatori.

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe a tali principi fondamentali per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.

(3)  È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali, nonché la distribuzione di poteri e il ruolo centrale della Corte dei conti nell'assicurare il controllo dei conti dell'Unione di cui agli articoli 285 e 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le deroghe a tali principi fondamentali per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Fino al 10% dei fondi dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), dello strumento europeo di vicinato e dello strumento che finanzia la cooperazione allo sviluppo (DCI) possono rimanere non assegnati all'inizio dell'esercizio finanziario per poter disporre di finanziamenti supplementari per far fronte a importanti bisogni imprevisti, nuove situazioni di crisi o mutamenti politici significativi nei paesi terzi, in aggiunta agli importi già programmati. Tali fondi non assegnati, qualora non vengano impegnati nel corso dell'esercizio, dovrebbero essere riportati mediante una decisione della Commissione.

(4)  Fino al 10% dei fondi dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), dello strumento europeo di vicinato e dello strumento che finanzia la cooperazione allo sviluppo (DCI) possono rimanere non assegnati all'inizio dell'esercizio finanziario per poter disporre di finanziamenti supplementari per far fronte a importanti bisogni imprevisti, nuove situazioni di crisi o mutamenti politici significativi nei paesi terzi, in aggiunta agli importi già programmati. Tali fondi non assegnati, qualora non vengano impegnati nel corso dell'esercizio, dovrebbero essere riportati mediante una decisione della Commissione, garantendo al contempo che gli stessi siano spesi in funzione degli obiettivi specifici del loro strumento iniziale e disciplinati dalle norme e dagli organismi connessi a tale strumento.

Motivazione

Il considerando dovrebbe essere in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), che riguarda esclusivamente le regole relative al riporto. Occorre garantire che i fondi non assegnati riportati non possano essere sottratti agli obiettivi del rispettivo strumento.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  È necessario chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio dell'UE. La performance dovrebbe essere descritta come un'applicazione diretta del principio della sana gestione finanziaria. Occorre che vi sia un nesso tra performance, definizione degli obiettivi, indicatori, risultati ed economia, efficienza ed efficacia dell'utilizzazione degli stanziamenti. Per evitare conflitti con i quadri della performance esistenti dei diversi programmi, i riferimenti in materia di terminologia della performance dovrebbero essere limitati agli obiettivi e ai progressi compiuti nel loro conseguimento.

(12)  È necessario chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio dell'UE. La performance dovrebbe essere descritta in funzione della realizzazione degli obiettivi e dell'applicazione diretta del principio della sana gestione finanziaria. Occorre che vi sia un nesso tra obiettivi definiti e performance, indicatori, risultati, addizionalità ed economia, efficienza ed efficacia dell'utilizzazione degli stanziamenti, senza influire sulla pertinenza del programma in questione. Per evitare conflitti con i quadri della performance esistenti dei diversi programmi, i riferimenti in materia di terminologia della performance dovrebbero essere limitati agli obiettivi e ai progressi compiuti nel loro conseguimento.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio, che i cittadini possano conoscere la provenienza e per quale scopo sono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione e rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi dell'Unione che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di tali destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

(14)  Il principio di trasparenza è sancito dall'articolo 15 TFUE; esso impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile e, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio, richiede che i cittadini possano conoscere la provenienza e per quale scopo sono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione e apportano un eccezionale contributo al rafforzamento della sua credibilità. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata ai destinatari e finalizzata a rafforzare la visibilità per i cittadini, garantendo attraverso misure definite che i messaggi siano ricevuti dai beneficiari. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione integrale, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi dell'Unione che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di tali destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Le informazioni sull'utilizzo dei fondi dell'Unione eseguiti in regime di esecuzione diretta dovrebbero essere pubblicate sul sito internet delle istituzioni e comprendere almeno il nominativo, l'ubicazione, l'importo e la finalità dei fondi. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l'importanza della misura.

(15)  In ogni caso si cercherà di garantire la massima trasparenza sui dati relativi ai beneficiari, fatte salve le norme per la protezione dei dati personali. Le informazioni sull'utilizzo dei fondi dell'Unione eseguiti in regime di esecuzione diretta, indiretta e concorrente dovrebbero essere pubblicate nel sistema di trasparenza finanziaria e sul sito internet delle istituzioni e comprendere almeno il nominativo, l'ubicazione, l'importo e la finalità dei fondi. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l'importanza della misura.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  Il nominativo e l'ubicazione dei destinatari dei fondi dell'Unione dovrebbero essere pubblicati in relazione a premi, sovvenzioni e appalti attribuiti in seguito all'apertura di una gara pubblica, come nel caso in particolare di concorsi, inviti a presentare proposte e gare di appalto, rispettando i principi del TFUE e segnatamente quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. Inoltre, siffatta pubblicazione dovrebbe aiutare i richiedenti respinti a esercitare il controllo sulle procedure di selezione pubbliche.

(16)  In relazione a premi, sovvenzioni e appalti attribuiti in seguito all'apertura di una gara pubblica, e in particolare per concorsi, inviti a presentare proposte e/o gare di appalto, per rispettare i principi del TFUE e segnatamente quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, dovrebbero essere pubblicati il nominativo e l'ubicazione dei destinatari dei fondi dell'Unione. Siffatta pubblicazione dovrebbe aiutare i richiedenti non selezionati a esercitare il controllo sulle procedure di selezione pubbliche.

Motivazione

Testo più chiaro dal punto di vista linguistico.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Il nominativo e l'ubicazione del destinatario nonché l'importo e la finalità dei fondi non dovrebbero essere pubblicati se ciò rischia di minare l'integrità del destinatario tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere i suoi interessi commerciali legittimi.

(22)  Il nominativo e l'ubicazione del destinatario nonché l'importo e la finalità dei fondi non dovrebbero essere pubblicati laddove vi sia un rischio che la pubblicazione possa compromettere l'integrità del destinatario tutelata in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere i suoi interessi commerciali legittimi.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Nel caso dell'esecuzione indiretta e concorrente, dovrebbe spettare alle persone, alle entità o agli organismi designati che eseguono i fondi dell'Unione mettere a disposizione le informazioni sui destinatari e sui beneficiari finali. Ove applicabile, il livello di dettaglio e i criteri dovrebbero essere definiti nella pertinente normativa settoriale e possono essere ulteriormente precisati negli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro. La Commissione dovrebbe comunicare il riferimento al sito internet dove sono reperibili le informazioni sui destinatari e sui beneficiari finali.

(23)  Oltre agli elementi di cui al considerando 15, nel caso dell'esecuzione indiretta e concorrente, dovrebbe spettare alle persone, alle entità o agli organismi designati che eseguono i fondi dell'Unione mettere a disposizione le informazioni sui destinatari e sui beneficiari finali. Ove applicabile, il livello di dettaglio e i criteri dovrebbero essere definiti nella pertinente normativa settoriale e possono essere ulteriormente precisati negli accordi relativi ai partenariati finanziari quadro. La Commissione dovrebbe comunicare il riferimento al sito internet dove sono reperibili le informazioni sui destinatari e sui beneficiari finali.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40)  Una volta definite funzioni e competenze di ciascun agente finanziario, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti. Presso le istituzioni dell'Unione sono state istituite le istanze specializzate in irregolarità finanziarie; tuttavia, tenuto conto del numero limitato di casi loro sottoposti e per motivi di efficienza, è opportuno trasferire le loro funzioni alla nuova istanza interistituzionale incaricata di valutare le richieste presentate dalla Commissione o da altre istituzioni dell'Unione e organismi dell'Unione e di formulare raccomandazioni sull'imposizione di sanzioni amministrative (esclusione e sanzione pecuniaria). Questo trasferimento di funzioni è inteso a evitare sovrapposizioni e a ridurre i rischi di divergenza tra le raccomandazioni o i pareri nei casi in cui sono coinvolti sia un operatore economico che un membro del personale dell'UE. È opportuno mantenere le modalità con le quali un ordinatore può chiedere la conferma di un'istruzione che ritenga irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria ed essere in tal modo sollevato dalla propria responsabilità. La composizione di questa istanza dovrebbe essere modificata quando svolge questa funzione.

(40)  Una volta definite funzioni e competenze di ciascun agente finanziario, la loro responsabilità può essere chiamata in causa soltanto secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti. È opportuno istituire un'istanza interistituzionale specifica separata. Poiché la questione delle irregolarità finanziarie è collegata ai poteri disciplinari dell'istituzione ed è pertanto intrinsecamente connessa all'autonomia amministrativa dell'istituzione, occorre rafforzare il carattere interistituzionale dell'istanza attraverso la sua composizione.

Motivazione

Si veda l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire le regole riguardanti i casi di ritardo nella trasmissione delle note di addebito.

(47)  Onde assicurare la certezza del diritto e la trasparenza, è necessario stabilire le regole riguardanti i casi di ritardo nella trasmissione delle note di addebito.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire che i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine stabilito e che, in caso di inosservanza di tale termine, i creditori possono vantare interessi di mora a carico del bilancio, ad eccezione degli Stati membri e, conformemente alle nuove disposizioni, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti.

(54)  Il presente regolamento dovrebbe stabilire che i pagamenti devono essere eseguiti entro un termine stabilito e che, in caso di inosservanza di tale termine, i creditori possono vantare interessi di mora a carico del bilancio, ad eccezione degli Stati membri.

Motivazione

Il gruppo BEI non dovrebbe essere trattato in modo diverso, a tale riguardo, dalle altre entità che eseguono i fondi di bilancio dell'UE o dai creditori dell'Unione. A tale proposito, il gruppo BEI è tenuto, in base al proprio statuto, a garantire la copertura dei costi sostenuti e l'inserimento della BEI e del FEI nella presente disposizione può determinare reazioni negative da parte delle agenzie di rating del credito in relazione agli strumenti esistenti quali il FEIS, il mandato di finanziamento esterno (External Lending Mandate, ELM) e InnovFin.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)  È importante permettere agli Stati membri di chiedere che le risorse loro assegnate nell'ambito dell'esecuzione concorrente siano trasferite a livello di Unione ed eseguite dalla Commissione in regime di esecuzione diretta o indiretta, ove possibile a beneficio dello Stato membro in questione. Ciò permetterebbe di ottimizzare l'uso di tali risorse e degli strumenti istituiti in virtù del presente regolamento o dei regolamenti settoriali specifici, compreso il regolamento FEIS, ai quali gli Stati membri chiedessero di trasferire tali risorse. Per garantire l'attuazione efficace di tali strumenti, è necessario prevedere che in caso di trasferimento delle risorse agli strumenti istituiti in virtù del presente regolamento o dei regolamenti settoriali specifici, compreso il regolamento FEIS, si applichino le disposizioni di tali regolamenti.

soppresso

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 71

Testo della Commissione

Emendamento

(71)  Una persona o un'entità dovrebbe essere esclusa dall'ordinatore responsabile in caso di sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva per gravi illeciti professionali, inottemperanza, intenzionale o non intenzionale, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, frode lesiva del bilancio, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio dei proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani o irregolarità. Dovrebbe inoltre essere esclusa in caso di grave inadempimento di un impegno giuridico o di fallimento.

(71)  Una persona o un'entità dovrebbe essere esclusa dall'ordinatore responsabile in caso di sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva per gravi illeciti professionali, inottemperanza, intenzionale o non intenzionale, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, nel caso in cui la sua sede legale sia istituita in una giurisdizione non cooperativa, mancato rispetto delle norme di buona governance fiscale, tra cui la concorrenza fiscale leale, frode lesiva del bilancio, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale, riciclaggio dei proventi di attività criminose, finanziamento del terrorismo, reati connessi ad attività terroristiche, lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani o irregolarità. Dovrebbe inoltre essere esclusa in caso di grave inadempimento di un impegno giuridico o di fallimento. Dovrebbe inoltre essere esclusa nel caso in cui non rispetti la trasparenza fiscale e non pubblichi le informazioni relative alla rendicontazione paese per paese secondo quanto previsto dalla direttiva 2013/34/UE.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Considerando 72

Testo della Commissione

Emendamento

(72)  Nel decidere in merito all'esclusione o all'irrogazione di una sanzione pecuniaria e in merito alla relativa pubblicazione o al rigetto di una persona o entità, l'ordinatore responsabile dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità tenendo conto in particolare della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza come pure del livello di collaborazione della persona o dell'entità con la pertinente autorità competente e del suo contributo all'indagine.

(72)  Nel decidere in merito all'esclusione di una persona o entità, o all'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona o entità, e in merito alla relativa pubblicazione, l'ordinatore responsabile dovrebbe assicurare la conformità al principio di proporzionalità tenendo conto in particolare della gravità della situazione, della sua incidenza sul bilancio, del tempo trascorso dal verificarsi della condotta in questione, della sua durata e ricorrenza, dell'intenzione o del grado di negligenza come pure del livello di collaborazione della persona o dell'entità con la pertinente autorità competente e del suo contributo all'indagine.

Emendamento   17

Proposta di regolamento

Considerando 80

Testo della Commissione

Emendamento

(80)  È importante poter rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l'effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all'esclusione e/o alla sanzione pecuniaria, nel pieno rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ciò dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione, l'ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni dell'istanza. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in casi eccezionali, giustificati dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione.

(80)  È importante poter rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l'effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all'esclusione e/o alla sanzione pecuniaria, nel pieno rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Ciò dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione, l'ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni dell'istanza. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in casi eccezionali, giustificati dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione.

 

________________

 

1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88)  È opportuno che i progressi verso lo scambio elettronico delle informazioni e la presentazione per via elettronica dei documenti, che costituiscono un'importante semplificazione, siano accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell'Unione prevista dal presente regolamento.

(88)  È opportuno che i progressi verso lo scambio elettronico delle informazioni e la presentazione per via elettronica dei documenti, compresi, ove opportuno, gli appalti elettronici, che costituiscono un'importante semplificazione, siano accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell'Unione prevista dal presente regolamento.

Emendamento     19

Proposta di regolamento

Considerando 96

Testo della Commissione

Emendamento

(96)  È importante riconoscere la natura specifica degli strumenti di blending in cui la Commissione associa il proprio contributo a quello delle istituzioni finanziarie e chiarire l'applicazione del titolo X relativo agli strumenti finanziari.

(96)  È importante migliorare la natura e l'utilizzo degli strumenti di blending in cui la Commissione associa il proprio contributo a quello delle istituzioni finanziarie e chiarire l'applicazione del titolo X relativo agli strumenti finanziari.

Emendamento     20

Proposta di regolamento

Considerando 97 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(97 bis)  Occorre garantire la massima trasparenza per quanto riguarda gli appaltatori e i subappaltatori, rendendo accessibili i relativi dati.

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Considerando 105

Testo della Commissione

Emendamento

(105)  È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d'interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di conflitto d'interessi dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un'entità o una persona con responsabilità di esecuzione del bilancio, revisione contabile o controllo o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovino in una situazione di questo tipo. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale condotta dovrebbe essere trattata come grave illecito professionale. Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.

(105)  È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d'interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di conflitto d'interessi dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un'entità o una persona con responsabilità di esecuzione del bilancio, revisione contabile o controllo o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovino in una situazione di questo tipo. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale condotta dovrebbe essere trattata come grave illecito professionale, il che può far sì che tale operatore sia escluso dalla procedura. Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 108

Testo della Commissione

Emendamento

(108)  Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell'Unione nonché migliorare l'accesso agli appalti per tutti gli operatori economici.

(108)  Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo, riducendo allo stesso tempo l'onere amministrativo per i destinatari dei finanziamenti dell'Unione e per le autorità di gestione. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell'Unione nonché migliorare l'accesso agli appalti per tutti gli operatori economici. Tutte le istituzioni dell'Unione che indicono appalti pubblici dovrebbero pubblicare sui loro siti web norme chiare in materia di acquisti, spese e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Considerando 124

Testo della Commissione

Emendamento

(124)  È necessario precisare l'ambito di applicazione del titolo sulle sovvenzioni, soprattutto con riferimento al tipo di azione o di organismo che può essere sovvenzionato, ma anche con riferimento agli impegni giuridici che possono essere utilizzati per finanziare le sovvenzioni. In particolare, è opportuno eliminare gradualmente le decisioni di sovvenzione in considerazione del loro uso limitato e della progressiva introduzione della gestione elettronica delle sovvenzioni. La struttura dovrebbe essere semplificata spostando le disposizioni relative agli strumenti diversi dalle sovvenzioni ad altre parti del regolamento. È opportuno chiarire la natura degli organismi che possono ricevere una sovvenzione di funzionamento poiché la nozione di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell'Unione è coperta dalla nozione di organismi aventi un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione e la sostiene. Inoltre, occorre eliminare la definizione restrittiva di organismo che persegue uno scopo di interesse generale dell'Unione.

(124)  È necessario precisare l'ambito di applicazione del titolo sulle sovvenzioni, soprattutto con riferimento al tipo di azione o di organismo che può essere sovvenzionato, ma anche con riferimento agli impegni giuridici che possono essere utilizzati per finanziare le sovvenzioni. In particolare, è opportuno eliminare gradualmente le decisioni di sovvenzione in considerazione del loro uso limitato e della progressiva introduzione della gestione elettronica delle sovvenzioni. La struttura dovrebbe essere semplificata spostando le disposizioni relative agli strumenti diversi dalle sovvenzioni ad altre parti del regolamento. È opportuno chiarire la natura degli organismi che possono ricevere una sovvenzione di funzionamento poiché la nozione di organismi che perseguono uno scopo di interesse generale dell'Unione è coperta dalla nozione di organismi aventi un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione e la sostiene.

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Considerando 130

Testo della Commissione

Emendamento

(130)  È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alla valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere l'accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici. La valutazione periodica può dare luogo all'aggiornamento delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non deve essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi. L'accesso ai conti del beneficiario è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.

(130)  È opportuno chiarire la portata delle verifiche e dei controlli rispetto alla valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi. Tali verifiche e controlli dovrebbero riguardare principalmente il rispetto delle condizioni che attivano il pagamento delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, compreso, ove richiesto, il conseguimento delle realizzazioni. Tali condizioni non dovrebbero richiedere la rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario. La frequenza e la portata di tali verifiche e controlli dovrebbero dipendere, tra l'altro, dal rischio connesso a un beneficiario sulla base delle irregolarità passate. Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione non dovrebbero essere rimessi in discussione da controlli ex post. La valutazione periodica delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi potrebbe richiedere l'accesso ai conti del beneficiario a fini statistici e metodologici. La valutazione periodica può dare luogo all'aggiornamento delle somme forfettarie, dei costi unitari e dei tassi fissi applicabili alle convenzioni future, ma non deve essere finalizzata a rimettere in questione il valore già convenuto delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi. L'accesso ai conti del beneficiario è necessario anche a fini di prevenzione e individuazione delle frodi.

Motivazione

È opportuno incentrare le verifiche e i controlli maggiormente sui beneficiari che rappresentano un rischio superiore per il bilancio dell'Unione. Le verifiche e i controlli relativi ai rischi consentirebbero all'UE di utilizzare una quantità maggiore delle sue risorse per l'azione concreta anziché per scopi amministrativi.

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Considerando 131 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(131 bis)   Al fine di tutelare uno dei principi fondamentali delle finanze pubbliche, è opportuno mantenere nel presente regolamento il divieto del fine di lucro, che dovrebbe essere considerato uno dei principali strumenti intesi a evitare l'uso improprio dei fondi pubblici.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 136

Testo della Commissione

Emendamento

(136)  Negli ultimi anni l'Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che consentono di aumentare l'effetto leva del bilancio dell'UE, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tra questi strumenti finanziari figurano non soltanto quelli già disciplinati dal regolamento finanziario, ma anche altri strumenti come le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria che in precedenza erano disciplinate soltanto dalle norme stabilite nei rispetti atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l'omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.

(136)  Negli ultimi anni l'Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che dovrebbero consentire di aumentare l'effetto leva del bilancio dell'UE, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tra questi strumenti finanziari figurano non soltanto quelli già disciplinati dal regolamento finanziario, ma anche altri strumenti come le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria che in precedenza erano disciplinate soltanto dalle norme stabilite nei rispetti atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l'omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Considerando 139

Testo della Commissione

Emendamento

(139)  Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base. Qualora gli strumenti finanziari siano istituiti senza un atto di base in casi debitamente giustificati, essi dovrebbero essere autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel bilancio.

(139)  Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio, l'assistenza finanziaria e i fondi fiduciari dovrebbero essere autorizzati mediante un atto di base.

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Considerando 142

Testo della Commissione

Emendamento

(142)  È opportuno riconoscere l'allineamento degli interessi nel perseguire gli obiettivi strategici dell'Unione e, in particolare, il fatto che la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti possiedono conoscenze specifiche per attuare gli strumenti finanziari.

(142)  È opportuno riconoscere l'allineamento degli interessi nel perseguire gli obiettivi strategici dell'Unione e, in particolare, il fatto che la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possiedono conoscenze specifiche per attuare gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio.

Motivazione

La BEI è l'unica istituzione finanziaria dell'UE che, a norma del TFUE, deve attenersi agli obiettivi, alle regolamentazioni e alle norme dell'UE, e che dispone di un sistema di audit e controllo a norma del trattato.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Considerando 164

Testo della Commissione

Emendamento

(164)  La Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche non soltanto nel campo delle azioni esterne ma anche per le azioni interne dell'UE. Gli avvenimenti recenti nell'Unione europea dimostrano la necessità di aumentare la flessibilità per i finanziamenti all'interno dell'UE. Poiché i confini tra le politiche interne e quelle esterne sono sempre più sfumati, questo rappresenterebbe anche uno strumento per rispondere alle sfide transfrontaliere. È necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell'Unione, chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario. È inoltre necessario definire norme per garantire un'equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario e l'obbligo di voto favorevole della Commissione ai fini dell'utilizzo dei fondi.

(164)  I fondi fiduciari possono seriamente alterare i bilanci adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e comportano il rischio che risorse di strumenti finanziari siano utilizzate per finalità non previste negli atti di base che istituiscono tali strumenti. I fondi finanziari, tuttavia, apportano valore aggiunto attraverso la messa in comune delle risorse, sempre che tale messa in comune non si limiti principalmente a risorse dell'Unione. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche nel campo delle azioni esterne. È necessario specificare i principi applicabili ai contributi a tali fondi fiduciari, chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario. È inoltre necessario definire norme per garantire un'equa rappresentanza dei donatori partecipanti e, se del caso, del Parlamento europeo in sede di comitato del fondo fiduciario e l'obbligo di voto favorevole della Commissione ai fini dell'utilizzo dei fondi.

Motivazione

I relatori non considerano opportuno estendere, in questo momento, il campo di applicazione dei fondi fiduciari dell'Unione alle azioni interne. Si veda anche la motivazione degli emendamenti all'articolo 227.

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Considerando 167

Testo della Commissione

Emendamento

(167)  Dovrebbero essere mantenute le modalità attuali con le quali le istituzioni riferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Alle istituzioni dovrebbe essere consentito di finanziare nuovi progetti immobiliari con gli stanziamenti ricevuti per gli immobili già venduti, ed è pertanto opportuno inserire un riferimento alle disposizioni relative alle entrate con destinazione specifica. Ciò permetterebbe di rispondere alle mutevoli esigenze della politica immobiliare delle istituzioni, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la flessibilità.

(167)  Dovrebbero essere migliorate le modalità attuali con le quali le istituzioni riferiscono al Parlamento europeo e al Consiglio riguardo ai loro progetti immobiliari. Alle istituzioni dovrebbe essere consentito di finanziare nuovi progetti immobiliari con gli stanziamenti ricevuti per gli immobili già venduti, ed è pertanto opportuno inserire un riferimento alle disposizioni relative alle entrate con destinazione specifica. Ciò permetterebbe di rispondere alle mutevoli esigenze della politica immobiliare delle istituzioni, risparmiando contemporaneamente sui costi e aumentando la flessibilità.

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Considerando 169

Testo della Commissione

Emendamento

(169)  Per una più agile attuazione degli strumenti speciali, è opportuno semplificare le procedure di mobilizzazione e di storno, ricorrendo agli storni interni della Commissione per quanto riguarda il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

soppresso

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Considerando 170

Testo della Commissione

Emendamento

(170)  Per garantire che il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") possa fornire in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche dovrebbero consentire una maggiore flessibilità. Ciò permetterà di migliorare la gestione del programma e di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono i migliori risultati in termini sociali e occupazionali.

(170)  Per garantire che il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") possa fornire in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, mantenendo nel contempo un livello ambizioso di attuazione per i partenariati transfrontalieri EURES. Ciò permetterà di migliorare la gestione del programma e di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono i migliori risultati in termini sociali e occupazionali.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Considerando 171

Testo della Commissione

Emendamento

(171)  Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l'applicazione integrale della legislazione dell'UE in materia di ambiente, in particolare la direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, a seconda del caso, è opportuno rimuovere alcune limitazioni riguardanti l'ambito del sostegno a tali investimenti.

(171)  È opportuno mantenere gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile su piccola scala, fatta salva l'applicazione integrale della legislazione dell'UE in materia di ambiente, in particolare la direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, a seconda del caso. In casi giustificati, si potrebbe ampliare l'ambito del sostegno a tali investimenti.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Considerando 172

Testo della Commissione

Emendamento

(172)  Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati.

(172)  Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati sotto protezione internazionale. Tale contributo può essere efficace, soprattutto nei paesi particolarmente esposti ai flussi migratori, se accompagnato da un'applicazione realmente paneuropea del principio di solidarietà e pertanto da azioni finalizzate a un'equa ripartizione degli oneri.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Considerando 172 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(172 bis)  I principi orizzontali, ossia il coinvolgimento dei partenariati, lo sviluppo sostenibile, la parità di genere e la non discriminazione, hanno apportato contributi importanti all'effettiva esecuzione dei fondi SIE e dovrebbero essere difesi come base per qualsiasi tipo di investimento che riguardi il bilancio dell'Unione, compresi gli strumenti finanziari e il FEIS.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Considerando 176

Testo della Commissione

Emendamento

(176)  Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell'Unione onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell'asilo, occorre far sì che quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l'uso adeguato di ciascun fondo per questi settori.

(176)  Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell'Unione onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell'asilo, occorre far sì che quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l'uso adeguato di ciascun fondo per questi settori. Ove opportuno, si raccomanda il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF).

Emendamento     37

Proposta di regolamento

Considerando 178

Testo della Commissione

Emendamento

(178)  Per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie assegnate agli Stati membri nell'ambito della politica di coesione, è necessario permettere agli Stati membri di trasferire la dotazione dei fondi SIE agli strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di regolamenti settoriali specifici.

soppresso

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Considerando 178 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(178 bis)   Le risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dovrebbero essere rigorosamente destinate a sostenere la politica comune della pesca per la conservazione delle risorse biologiche marine, per la gestione della pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse, per le risorse biologiche d'acqua dolce e l'acquacoltura, nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Considerando 199 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(199 bis)  Conformemente alle raccomandazioni di cui al considerando 10 del regolamento (UE) n. 1296/2013 e all'articolo 176 del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero ricorrere maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi e ai finanziamenti mediante "somme forfettarie uniche", al fine di ridurre gli oneri amministrativi associati e di semplificare le regole che disciplinano l'assegnazione dei fondi.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Considerando 199 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(199 ter)  A fini di una maggiore efficienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ricorrere più frequentemente alle opzioni semplificate in materia di costi e ai finanziamenti mediante "somme forfettarie uniche", al fine di ridurre gli oneri amministrativi associati e di semplificare le regole che disciplinano l'assegnazione dei fondi.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Considerando 200

Testo della Commissione

Emendamento

(202)  Per agevolare l'applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e al finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi anziché sui costi. È particolarmente importante che la Commissione conduca opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(200)  Per agevolare l'applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 TFUE che integrino il presente regolamento riguardo alla definizione del trattamento differenziato degli investitori e alle condizioni per la sua applicazione, alla definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e al finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi anziché sui costi. È particolarmente importante che la Commissione conduca opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Considerando 239

Testo della Commissione

Emendamento

(239)  Per aumentare l'efficacia dell'intervento è possibile stabilire uno o più meccanismi di blending a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Tali meccanismi di blending dovrebbero finanziare operazioni di blending, ossia azioni che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, compresa una combinazione di strumenti finanziari di debito e di capitale del CEF, con finanziamenti erogati da istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie del gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS), nonché da investitori.

(239)  Per aumentare l'efficacia dell'intervento è possibile stabilire meccanismi di blending a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Tali meccanismi di blending potrebbero finanziare operazioni di blending, ossia azioni che combinano forme di aiuto non rimborsabile, quali il bilancio degli Stati membri, le sovvenzioni del CEF e i Fondi strutturali e d'investimento europei, e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, comprese combinazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale del CEF, con finanziamenti erogati da istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie del gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS), dalle banche nazionali di promozione, nonché da investitori e/o con il sostegno finanziario privato, compresi i contributi finanziari diretti e indiretti, tra cui quelli ottenuti tramite partenariati pubblico-privato.

Motivazione

Il blending dovrebbe promuovere un'ampia combinazione di contributi provenienti dai bilanci dell'UE e nazionali o da investitori privati, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e attrarre il maggior numero d'investimenti privati possibile.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Considerando 239 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(239 bis)  La governance dei meccanismi di blending dovrebbe basarsi su una valutazione ex ante conformemente al regolamento finanziario e dovrebbe rispecchiare i risultati degli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'invito relativo al meccanismo di blending del CEF di cui al programma di lavoro pluriennale del CEF per il 2017 pubblicato il 20 gennaio 2017. I meccanismi di blending del CEF dovrebbero essere definiti dai programmi di lavoro annuali e/o pluriennali e adottati conformemente agli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei meccanismi di blending.

Motivazione

È importante che l'istituzione e l'uso dei meccanismi di blending seguano un processo di governance trasparente e ben definito e includano gli insegnamenti da trarre dal coordinamento dell'invito relativo al meccanismo di blending del CEF per il 2017. In particolare, per quanto riguarda il controllo del Parlamento sul CEF, i meccanismi e le operazioni di blending devono essere istituiti seguendo i meccanismi di pianificazione e decisionali stabiliti nel ciclo del programma di lavoro del CEF.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Considerando 239 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(239 ter)  Lo scopo dei meccanismi di blending del CEF è quello di facilitare e semplificare la presentazione di una sola domanda per tutte le forme di sostegno, compresi le sovvenzioni dell'Unione a titolo del CEF e i finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di blending dovrebbero mirare a ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto, prevedendo un unico processo di valutazione dal punto di vista tecnico e finanziario.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Considerando 239 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(239 quater)  I meccanismi di blending del CEF dovrebbero aumentare la flessibilità per quanto riguarda i termini di presentazione dei progetti, nonché semplificare e ottimizzare il loro processo di identificazione e finanziamento. Inoltre, dovrebbero accrescere la partecipazione e l'impegno degli istituti finanziari coinvolti e ridurre il rischio che i progetti ai quali sono concesse sovvenzioni non conseguano l'obiettivo della chiusura finanziaria e pertanto non ricevano pagamenti.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Considerando 239 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(239 quinquies)  I meccanismi di blending del CEF dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche nazionali di promozione e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica del CEF.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Considerando 240

Testo della Commissione

Emendamento

(240)  Un meccanismo di blending nell'ambito del CEF permetterebbe di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati. Inoltre, assicurerebbe la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni finanziate.

(240)  I meccanismi di blending del CEF permetterebbero di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati, garantendo così un livello massimo di coinvolgimento di tali investitori. Inoltre, assicurerebbero la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni finanziate e contribuirebbero ad evitare una carenza nell'effetto leva sugli investimenti. Essi dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per la realizzazione degli obiettivi fissati alla Conferenza di Parigi sul clima (COP 21), la creazione di occupazione e la connettività transfrontaliera. Qualora sia il CEF che il FEIS vengano utilizzati per il finanziamento di azioni, la Corte dei conti dovrebbe effettuare una valutazione per analizzare se contribuiscono a conseguire tali obiettivi.

Emendamento   48

Proposta di regolamento

Considerando 240 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(240 bis)   Il finanziamento del fondo di garanzia della BEI nell'ambito del FEIS proviene dal bilancio dell'Unione. La BEI dovrebbe quindi essere in grado di intervenire sistematicamente per fornire garanzie di prima perdita nei meccanismi di finanziamento congiunto per le operazioni già finanziate dal bilancio dell'Unione, quali il CEF e il FEIS, in modo da consentire e agevolare l'addizionalità e la partecipazione di co-investitori privati nel contesto dei meccanismi di blending del CEF.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Considerando 241

 

Testo della Commissione

Emendamento

(241)  Per sostenere l'attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la Rete transeuropea dei trasporti riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri e i progetti riguardanti le altre tratte della rete centrale, è necessario accordare flessibilità nell'utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che sia speso fino al 95% delle risorse di bilancio indicate nel regolamento (UE) n. 1316/2013.

soppresso

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Considerando 241 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 bis)  In considerazione della diversa natura del settore delle telecomunicazioni del CEF rispetto ai settori dell'energia e dei trasporti nell'ambito dell'CEF (importo medio delle sovvenzioni inferiore, tipo di costi e tipo di progetti), dovrebbero essere evitati oneri inutili per i beneficiari e gli Stati membri partecipanti alle relative azioni, riducendo il costo dell'obbligo di certificazione, senza indebolire il principio di una sana gestione finanziaria.

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Considerando 241 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 ter)  La governance dei meccanismi di blending dovrebbe basarsi su una valutazione ex ante conformemente al regolamento finanziario e dovrebbe rispecchiare i risultati degli insegnamenti tratti dall'attuazione dell'invito relativo al meccanismo di blending del CEF di cui al programma di lavoro pluriennale del CEF per il 20171 bis pubblicato il 20 gennaio 2017. I meccanismi di blending del CEF dovrebbero essere definiti dai programmi di lavoro annuali e/o pluriennali adottati conformemente agli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei meccanismi di blending.

 

________________

 

1 bis Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica la decisione C(2014)1921 della Commissione che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014-2020 per l'assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore trasporti, C(2017)0164.

 

1 ter Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 348 del 20.12.2013, pagg. 129-171).

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Considerando 241 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 quater)  Lo scopo dei meccanismi di blending del CEF è quello di facilitare e semplificare la presentazione di una sola domanda per tutte le forme di sostegno, compresi le sovvenzioni dell'Unione a titolo del CEF e i finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di blending dovrebbero mirare a ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto, prevedendo un unico processo di valutazione dal punto di vista tecnico e finanziario.

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Considerando 241 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 quinquies)  I meccanismi di blending del CEF dovrebbero aumentare la flessibilità per quanto riguarda i termini di presentazione dei progetti, semplificando e ottimizzando il loro processo di identificazione e finanziamento. Inoltre, dovrebbero accrescere la partecipazione e l'impegno degli istituti finanziari coinvolti e ridurre il rischio che i progetti ai quali sono concesse sovvenzioni non conseguano l'obiettivo della chiusura finanziaria e pertanto non ricevano pagamenti.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Considerando 241 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 sexies)  I meccanismi di blending del CEF dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche nazionali di promozione e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica del CEF.

Emendamento     55

Proposta di regolamento

Considerando 242

Testo della Commissione

Emendamento

(242)  Attualmente, per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali possono essere utilizzati soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Per garantire la massima efficienza possibile, per sostenere queste azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche gli strumenti finanziari.

(242)  Attualmente, per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali possono essere utilizzati soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Per garantire che le infrastrutture di servizi digitali funzionino con la massima efficienza possibile, per sostenere queste azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche gli altri strumenti finanziari attualmente utilizzati nell'ambito del CEF, compresi gli strumenti finanziari innovativi.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Considerando 252 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(252 bis)  Prima di proporre una revisione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione d'impatto in conformità dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 bis.

 

__________________

 

1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Motivazione

In linea con l'emendamento riguardante l'articolo 278 bis (nuovo), i relatori ritengono che le modifiche sostanziali proposte nel quadro di questa revisione intermedia del regolamento finanziario non siano state sottoposte dalla Commissione a una valutazione d'impatto, in violazione dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio". Il relatori ritengono pertanto opportuno rendere obbligatoria la valutazione d'impatto per tutte le future revisioni del regolamento in esame.

Emendamento     57

Proposta di regolamento

Considerando 253 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(253 bis)  I mercati agricoli dovrebbero essere trasparenti e le informazioni sui prezzi dovrebbero essere accessibili e utili a tutte le parti interessate. Rientra nel ruolo dell'UE l'obiettivo di agevolare la trasparenza sul mercato dell'Unione. A tal fine, è opportuno che la prossima riforma della PAC migliori la trasparenza dei mercati mediante osservatori dei prezzi agricoli per ogni settore, che forniscano un'analisi dinamica dei mercati agricoli per segmenti, con il coinvolgimento degli attori economici, e mettano periodicamente a disposizione dati e previsioni pertinenti.

Emendamento     58

Proposta di regolamento

Considerando 253 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(253 ter)  In conformità dell'articolo 42 e all'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, gli obiettivi della politica agricola comune devono avere la precedenza su tutte le norme dell'Unione in materia di concorrenza.

Emendamento     59

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012

Motivazione

Correzione tecnica.

Emendamento     60

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  "operazione di blending", un'azione svolta nell'ambito di un meccanismo di blending che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con strumenti finanziari di istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché di istituzioni finanziarie commerciali e investitori. Le operazioni di blending possono includere un'azione preparatoria che può dare luogo a investimenti da parte di istituzioni finanziarie;

6.  "operazione di blending", un'azione svolta nell'ambito di un meccanismo di blending che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con strumenti finanziari di istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché di istituzioni finanziarie commerciali e investitori, in deroga alla norma contenuta all'articolo 201, paragrafo 4, che stabilisce che soltanto gli organismi di diritto pubblico o gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico possono essere incaricati dell'esecuzione del bilancio dell'Unione. Le operazioni di blending possono includere un'azione preparatoria che può dare luogo a investimenti da parte di istituzioni finanziarie;

Motivazione

Quest'emendamento aggiorna e sostituisce l'emendamento originale 4 dei relatori, al fine di sottolineare che solo le banche investite di attribuzioni di servizio pubblico possono essere incaricate della gestione dei fondi dell'UE.

Emendamento     61

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  "meccanismo di blending", un meccanismo creato per fungere da quadro di cooperazione tra la Commissione e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché istituzioni finanziarie commerciali e investitori, che mira al conseguimento di determinate politiche e obiettivi prioritari dell'Unione utilizzando operazioni di blending e altre azioni individuali;

7.  "meccanismo di blending", un meccanismo creato per fungere da quadro di cooperazione tra la Commissione e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché istituzioni finanziarie commerciali e investitori, che mira al conseguimento di determinate politiche e obiettivi prioritari dell'Unione utilizzando operazioni di blending e altre azioni individuali, in deroga alla norma contenuta all'articolo 201, paragrafo 4, che stabilisce che soltanto gli organismi di diritto pubblico o gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico possono essere incaricati dell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

Motivazione

Quest'emendamento aggiorna e sostituisce l'emendamento originale 5 dei relatori, al fine di sottolineare che solo le banche investite di attribuzioni di servizio pubblico possono essere incaricate della gestione dei fondi dell'UE.

Emendamento     62

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  "esecuzione del bilancio", un processo che prevede le fasi di gestione, esecuzione, controllo e revisione contabile delle risorse finanziarie dell'Unione e che coinvolge la Commissione e altri soggetti a seconda dei diversi metodi di esecuzione;

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

21 bis.  "disimpegno", l'operazione con la quale l'ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l'imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata con un impegno di bilancio;

Motivazione

La definizione è ripresa dall'articolo 109, paragrafo 5, per motivi di coerenza, in quanto tutte le definizioni dovrebbero essere contenute nell'articolo 2.

Emendamento     64

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione

Emendamento

27.  "strumenti finanziari", le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati ad altre forme di sostegno finanziario, a fondi in esecuzione concorrente o a fondi del FES;

27.  "strumenti finanziari", le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, anticipi rimborsabili o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati ad altre forme di sostegno finanziario, a fondi in esecuzione concorrente o a fondi del FES;

Emendamento     65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

29 bis.  "sovvenzione", un contributo finanziario diretto a carico del bilancio dell'Unione, accordato a titolo di liberalità, in regime di esecuzione diretta, concorrente e indiretta;

Motivazione

La definizione è ripresa dall'articolo 174, paragrafo 2, per motivi di coerenza, in quanto tutte le definizioni dovrebbero essere contenute nell'articolo 2.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

31 bis.  "contributi in natura", le risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione del beneficiario da terzi, inclusi il volontariato, l'uso di attrezzature, le forniture, le strutture per riunioni e i servizi;

Motivazione

La definizione è ripresa dall'articolo 183, paragrafo 2, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, in seguito a un'omissione della Commissione.

Emendamento     67

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 34

Testo della Commissione

Emendamento

34.  "prestito", un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato;

34.  "prestito", un accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di denaro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato; tali prestiti possono assumere la forma di anticipo rimborsabile;

Motivazione

In linea con l'emendamento del relatore all'articolo 2, punto 46 bis (nuovo).

Emendamento     68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 38

Testo della Commissione

Emendamento

38.  "effetto moltiplicatore", l'investimento effettuato dai destinatari finali ammissibili diviso per l'importo del contributo dell'Unione;

38.  "effetto moltiplicatore", l'importo dei capitali privati attratti diviso per l'importo del contributo dell'Unione;

Emendamento     69

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

38 bis.  "realizzazione", l'esito misurabile e auspicato specifico di un progetto, che è predeterminato e dal cui conseguimento dipende il rimborso dei costi sostenuti da un beneficiario;

Motivazione

Nel suo parere (n. 1/2017) la Corte dei conti europea raccomanda di includere una definizione di "realizzazione" nel regolamento finanziario (paragrafo 148 del parere). Sia la proposta di regolamento finanziario sia i regolamenti settoriali sono volti a porre un'enfasi maggiore sui risultati e sulle realizzazioni. I recenti risultati di audit, tuttavia, hanno messo in evidenza che sussistono differenze significative nell'uso del termine "realizzazione" da un'attività all'altra della Commissione (parere n. 1/2017 della Corte, paragrafo 147); pertanto è opportuno razionalizzare la definizione del termine.

Emendamento     70

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

46 bis.  "anticipo rimborsabile", un prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

Motivazione

Definizione tratta dalla comunicazione della Commissione dal titolo "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" 2014/C 198/01. Gli anticipi rimborsabili non sono definiti nel regolamento finanziario, il che potrebbe creare un vuoto giuridico data la sua definizione e il suo utilizzo nelle comunicazioni in materia di aiuti di Stato dell'UE.

Emendamento     71

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

49 bis.  "risultati", il conseguimento di una specifica performance valutato in riferimento alle tappe fondamentali precedentemente fissate o mediante indicatori di performance, da cui dipende il rimborso dei costi sostenuti da un beneficiario;

Motivazione

Nel suo parere (n. 1/2017) la Corte dei conti europea raccomanda di includere una definizione di "risultati" nel regolamento finanziario (paragrafo 148). Sia la proposta di regolamento finanziario sia i regolamenti settoriali sono volti a porre un'enfasi maggiore sui risultati e sulle realizzazioni. I recenti risultati di audit, tuttavia, hanno messo in evidenza che sussistono differenze significative nell'uso del termine "risultati" da un'attività all'altra della Commissione (parere n. 1/2017 della Corte, paragrafo 147); pertanto è opportuno razionalizzare la definizione del termine.

Emendamento     72

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

51 bis.  "sana gestione finanziaria", un principio di esecuzione economica, efficace ed efficiente del bilancio dell'Unione nel rispetto della legalità e della regolarità;

Emendamento     73

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

60 bis.  "volontario", una persona che svolge un'attività non remunerata non obbligatoria per un'organizzazione senza scopo di lucro;

Emendamento     74

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/EC (28) e al regolamento (CE) n. 45/2001. Un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o un'entità o persona che partecipa a una procedura per l'esecuzione di fondi dell'Unione conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nonché un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un'altra persona o entità destinataria di premi o che esegue fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), ne sono informati.

I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 e al regolamento (UE) 2016/679. Un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o un'entità o persona che partecipa a una procedura per l'esecuzione di fondi dell'Unione conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nonché un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un'altra persona o entità destinataria di premi o che esegue fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), ne sono informati.

_________________

 

28 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati.

2.  Nessuna spesa può essere impegnata né oggetto di un ordine di pagamento in eccedenza agli stanziamenti autorizzati, fatta eccezione per le spese derivanti dalla responsabilità per gli strumenti finanziari, le spese derivanti da entrate con destinazione specifica e le spese immobiliari.

Motivazione

Il documento su tre colonne fornito dalla Commissione menziona queste eccezioni. I relatori ritengono che, se queste eccezioni esistono nella pratica, esse dovrebbero essere menzionate esplicitamente nel regolamento per motivi di trasparenza.

Emendamento     76

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  In riferimento agli stanziamenti non dissociati, può essere operata una distinzione tra riporti pianificati e non pianificati. La definizione e la rendicontazione di queste categorie sono stabilite in orientamenti elaborati dalla Commissione in collaborazione con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti.

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disimpegno di stanziamenti

Annullamento di stanziamenti a seguito di un disimpegno

Motivazione

L'emendamento non modifica il contenuto del testo ma precisa la terminologia. Al fine di rendere il testo il più possibile comprensibile, occorre sempre fare una chiara distinzione tra gli annullamenti di stanziamenti e i disimpegni, in quanto quest'ultimo termine si riferisce all'annullamento dell'imputazione di stanziamenti (= annullamento di impegni di bilancio precedenti). Questa motivazione si applica anche ai successivi emendamenti dei relatori agli articoli 13 e 14.

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I disimpegni che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati impegnati, conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti erano stati assegnati, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti, salvo se diversamente disposto dal paragrafo 3 e dall'articolo 14.

1.  L'annullamento degli stanziamenti di bilancio a norma dell'articolo 112 nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale sono stati impegnati, a seguito dell'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti erano stati assegnati, luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti, salvo se diversamente disposto dall'articolo 14.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento dei relatori al titolo dell'articolo 13. Il riferimento al paragrafo 3 è superfluo, in quanto l'articolo 14 già menziona il regolamento (UE) n. 1303/2013, e viene pertanto soppresso ai fini di chiarezza.

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli importi che devono essere impegnati fino al 31 marzo conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, sono annullati se i corrispondenti stanziamenti sono disimpegnati dopo il 31 marzo.

2.  Qualora gli importi siano stati impegnati entro il 31 marzo dell'anno n+1, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), ma siano stati annullati dopo tale termine, i corrispondenti stanziamenti sono disimpegnati.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento dei relatori al titolo dell'articolo 13.

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Gli stanziamenti di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 sono disimpegnati di diritto conformemente a tale regolamento.

3.  Per quanto riguarda le operazioni di spesa disciplinate dal regolamento (UE) n. 1303/2013, i disimpegni sono effettuati di diritto conformemente a tale regolamento.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento dei relatori al titolo dell'articolo 13. Sarebbe più opportuno inserire questo paragrafo nell'articolo 112 (Termini relativi agli impegni).

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli stanziamenti di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 sono disimpegnati di diritto conformemente a tale regolamento.

4.  Per quanto riguarda le operazioni di spesa disciplinate dal regolamento (UE) n. 1303/2013, i disimpegni sono effettuati di diritto conformemente a tale regolamento.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento dei relatori al titolo dell'articolo 13. Sarebbe più opportuno inserire questo paragrafo nell'articolo 112 (Termini relativi agli impegni).

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5.  Il presente articolo non si applica alle entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Motivazione

Si tratta di una semplificazione. Nessun cambiamento del significato.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati

Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti a disimpegni

Motivazione

Si veda il titolo proposto per l'articolo 13.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stanziamenti disimpegnati di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 223/201431 possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

Gli stanziamenti corrispondenti a disimpegni di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 223/201431 possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

__________________

__________________

31 Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

31 Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Motivazione

Si veda il titolo proposto per l'articolo 13.

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli stanziamenti disimpegnati sono ricostituiti se:

2.  Gli stanziamenti corrispondenti a disimpegni sono ricostituiti se:

Motivazione

Si veda il titolo proposto per l'articolo 13.

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  provengono da un programma interessato dalle modalità di applicazione della riserva di efficacia di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

a)  

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  provengono da un programma dedicato a uno strumento finanziario specifico a favore delle PMI a seguito della cessazione della partecipazione di uno Stato membro allo strumento finanziario, di cui all'articolo 39, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

(Non concerne la versione italiana)  

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli stanziamenti disimpegnati dell'anno n-2 sono ricostituiti a beneficio della riserva di crisi dell'Unione europea nel quadro della procedura di bilancio per l'anno n.

Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli stanziamenti dell'anno n-2 corrispondenti a disimpegni sono ricostituiti a beneficio della riserva di crisi dell'Unione europea nel quadro della procedura di bilancio per l'anno n.

Motivazione

Si veda il titolo proposto per l'articolo 13.

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo disimpegnato in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nel quadro della procedura annuale di bilancio.

4.  Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati in seguito all'inesecuzione totale o parziale dei corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nel quadro della procedura annuale di bilancio.

Motivazione

Si veda il titolo proposto per l'articolo 13.

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori al totale di quattro dodicesimi provvisori, escluso il dodicesimo reso automaticamente disponibile, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

Se richiesto dalla continuità dell'azione dell'Unione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare spese superiori a un dodicesimo provvisorio, ma non superiori al totale di quattro dodicesimi provvisori, salvo in casi debitamente giustificati, sia per le operazioni di impegno sia per le operazioni di pagamento in aggiunta a quelli resi automaticamente disponibili a norma dei paragrafi 1 e 2. Esso trasmette senza indugio la decisione di autorizzazione al Parlamento europeo.

Motivazione

I relatori raccomandano di ripristinare la formulazione del regolamento n. 966/2012 (che autorizza solo quattro dodicesimi provvisori).

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i contributi finanziari degli Stati membri, dei paesi terzi e degli organismi non istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per talune azioni o taluni programmi finanziati dall'Unione nonché per programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico, e gestiti per loro conto dalla Commissione;

a)  i contributi finanziari addizionali specifici degli Stati membri, dei paesi terzi e degli organismi non istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom per talune azioni o taluni programmi finanziati dall'Unione nonché per programmi complementari di ricerca e sviluppo tecnologico, e gestiti per loro conto dalla Commissione;

Motivazione

Si tratta di una precisazione intesa a sottolineare che i contributi finanziari "ordinari" degli Stati membri non costituiscono entrate con destinazione specifica esterne.

Emendamento     92

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  le risorse provenienti dagli Stati membri che non si conformano al meccanismo correttivo di assegnazione istituito dal regolamento (UE) n. 604/2013.

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Sulla base di regole interne specifiche, le istituzioni e gli organismi dell'Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni in natura da parte di imprese, a condizione che:

2.  Sulla base di regole interne specifiche, che sono pubblicate sui rispettivi siti web, le istituzioni e gli organismi dell'Unione possono, in via straordinaria, accettare le sponsorizzazioni in natura da parte di imprese, a condizione che:

Emendamento     94

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  per quanto concerne la trasparenza, siano pubblicati tutti i dati relativi alla sponsorizzazione e agli sponsor;

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo e all'interno di ciascun capitolo senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. Inoltre può effettuare storni da capitolo a capitolo all'interno dello stesso titolo, fino ad un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea di bilancio dalla quale si intende effettuare lo storno, senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.  Ogni istituzione diversa dalla Commissione può procedere, all'interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo, senza informarne preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

Motivazione

Il relatori propongono di non diluire ulteriormente le prerogative dell'autorità di bilancio e di mantenere pertanto la disposizione attualmente in vigore (soppressione delle modifiche proposte dalla Commissione).

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  con riguardo alle spese operative, storni di stanziamenti tra capitoli all'interno dello stesso titolo o tra titoli diversi oggetto dello stesso atto di base, compresi i capitoli relativi al sostegno amministrativo, fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno;

c)  con riguardo alle spese operative, storni di stanziamenti tra capitoli all'interno dello stesso titolo, fino a un massimo del 10% degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale si procede allo storno;

Motivazione

Nonostante il parere favorevole della Corte dei conti su questa modifica proposta dalla Commissione, i relatori ritengono che essa pregiudicherebbe la trasparenza e non aumenterebbe la flessibilità. Le prerogative dell'autorità di bilancio non dovrebbero essere ulteriormente diluite.

Emendamento     97

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  con riguardo al Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), storni di stanziamenti dalla riserva alla linea di bilancio una volta adottata la decisione relativa alla mobilizzazione del Fondo da parte del Parlamento e del Consiglio;

soppresso

Motivazione

Il controllo da parte dell'autorità di bilancio dovrebbe essere mantenuto.

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera c), sono consentiti gli storni autonomi dalle linee relative al sostegno amministrativo alle corrispondenti linee operative.

soppresso

(Si veda la motivazione dell'emendamento all'articolo 28, paragrafo 1, comma 1, lettera c)).

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi gestiti nell'ambito dell'esecuzione concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio. Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 3 è ridotto a tre settimane.

La Commissione può proporre gli storni di stanziamenti di pagamento a favore dei fondi gestiti nell'ambito dell'esecuzione concorrente, tranne che per il FEAGA, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio dell'esercizio successivo. Gli storni di stanziamenti di pagamento possono essere effettuati a partire da qualsiasi voce del bilancio.

Motivazione

La riduzione della durata del periodo di deliberazione proposta dalla Commissione non è compatibile con le procedure interne del Parlamento europeo e della commissione BUDG.

Emendamento     100

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il periodo di sei settimane di cui al paragrafo 4 è ridotto a tre settimane.

soppresso

Emendamento     101

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane, si verifica una delle situazioni seguenti:

6.  La proposta di storno è approvata se, entro il periodo di sei settimane, né il Parlamento europeo né il Consiglio adottano una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.

Motivazione

Si tratta di una semplificazione. Non viene apportata alcuna modifica sostanziale.

Emendamento     102

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  il Parlamento europeo e il Consiglio approvano la proposta;

soppresso

Motivazione

Si tratta di una semplificazione. Si veda sopra.

Emendamento     103

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  il Parlamento europeo o il Consiglio approva la proposta e l'altra istituzione si astiene dal deliberare;

soppresso

Motivazione

Si tratta di una semplificazione. Si veda sopra.

Emendamento     104

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dal deliberare oppure non adottano una decisione per modificare o respingere la proposta di storno.

soppresso

Motivazione

Si tratta di una semplificazione. Si veda sopra.

Emendamento    105

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato o non supera i 5 000 000 EUR;

a)  lo storno rappresenta meno del 10% degli stanziamenti della linea da cui è effettuato e non supera i 5 000 000 EUR;

Motivazione

La proposta della Commissione ha l'effetto di ridurre l'attuale controllo esercitato dall'autorità di bilancio sugli storni, in quanto ridurrebbe da sei a quattro settimane il periodo di controllo per alcuni storni che superano i 5 000 000 EUR.

Emendamento    106

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il paragrafo 1 non si applica alle entrate con destinazione specifica interne qualora non sia stato individuato un fabbisogno che consenta di conservare la loro destinazione.

3.  Il paragrafo 1 non si applica alle entrate con destinazione specifica interne qualora non sia stato individuato un fabbisogno che consenta di conservare la loro destinazione. In tali casi si applica la procedura di cui all'articolo 29.

Motivazione

I relatori sono favorevoli alla flessibilità addizionale per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica interne per le quali non è stato individuato un fabbisogno. Tuttavia, in tali casi si dovrebbero applicare le norme relative agli storni non autonomi.

Emendamento    107

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli storni dalla riserva del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione si considerano approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio una volta adottata la decisione relativa alla mobilizzazione del Fondo.

soppresso

Motivazione

Il controllo da parte dell'autorità di bilancio dovrebbe essere mantenuto.

Emendamento     108

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli stanziamenti rispettano il principio della sana gestione finanziaria e sono quindi eseguiti conformemente ai seguenti principi:

1.  Gli stanziamenti sono utilizzati e il bilancio dell'Unione viene eseguito in conformità del principio della sana gestione finanziaria e quindi nel rispetto dei seguenti principi:

Emendamento    109

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  le realizzazioni sono comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, lettera h), e all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

c)  i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi e i problemi riscontrati sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 39, paragrafo 3, lettera h), e all'articolo 239, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Emendamento    110

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine. Gli indicatori di performance utilizzati per verificare la loro realizzazione sono precisati fino al livello delle attività e coprono tutti i settori.

Motivazione

I relatori ritengono che gli obiettivi "SMART" (specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e corredati di un termine) dell'attuale versione del regolamento finanziario siano tuttora pertinenti e dovrebbero pertanto essere reinseriti nella proposta dalla Commissione.

Emendamento     111

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I programmi e le attività che comportano spese importanti sono oggetto di una valutazione ex ante e una valutazione retrospettiva ("valutazione"), che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa.

1.  I programmi e le attività che comportano spese importanti con la mobilitazione di risorse superiori a 5 000 000 EUR sono oggetto di una valutazione d'impatto e una valutazione ex post ("valutazione"), che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa.

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 32, paragrafo 3.

Emendamento     112

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto europeo, gli obiettivi, gli effetti attesi delle diverse opzioni, nonché le modalità di vigilanza e valutazione.

2.  Le valutazioni d'impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività si fondano su dati concreti sulla performance dei programmi o delle attività collegati e identificano e analizzano i problemi da affrontare, il valore aggiunto europeo, gli obiettivi, le opzioni d'intervento disponibili, tenuto conto dei rischi a esse correlati, gli effetti attesi delle diverse opzioni, in particolare le incidenze economiche, sociali e ambientali, nonché le modalità di vigilanza e valutazione necessarie per la loro misurazione, il metodo più adeguato per porre in atto l'opzione o le opzioni prescelte, la coerenza interna e i rapporti con gli altri strumenti pertinenti, l'entità degli stanziamenti, delle risorse umane e delle altre spese amministrative da destinarvi, tenuto conto del principio dell'efficienza in termini di costi, e gli elementi acquisiti in base a esperienze maturate in passato.

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 32, paragrafo 3.

Emendamento     113

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto europeo. Esse vengono effettuate periodicamente e in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

3.  Le valutazioni ex post analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, l'economia, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto europeo. Nel fare ciò, esse tengono conto dei risultati del controllo effettuato con gli indicatori di performance di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Esse vengono effettuate periodicamente, almeno ogni sei anni per i programmi e le attività che comportano spese importanti, e in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni d'impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Motivazione

Testo aggiuntivo all'emendamento 34. La terminologia sulle "valutazioni" dovrebbe essere allineata con quella dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 e con gli orientamenti per legiferare meglio. Inoltre, riguardo ai programmi e alle attività che comportano spese importanti è stata ripresa la formulazione di cui all'articolo 18 delle vigenti modalità di applicazione.

Emendamento     114

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("l'alto rappresentante") o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione ex ante di cui all'articolo 32.

Le proposte o iniziative presentate all'autorità legislativa dalla Commissione, dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("l'alto rappresentante") o da uno Stato membro, che possano avere un'incidenza sul bilancio, compresa un'incidenza sul numero dei posti, sono corredate di una scheda finanziaria e della valutazione d'impatto di cui all'articolo 32.

Motivazione

Terminologia coerente in linea con gli emendamenti del relatore all'articolo 32.

Emendamento    115

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenzario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio termine.

Quando si tratta di azioni pluriennali, la scheda finanziaria comporta lo scadenzario prevedibile dei fabbisogni annuali di stanziamenti e di personale, compreso il personale esterno, e una valutazione della loro incidenza sul piano finanziario a medio e lungo termine.

Emendamento    116

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  conseguimento degli obiettivi di performance di cui all'articolo 31, paragrafo 2;

Emendamento    117

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  procedure per la vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza e su eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;

e)  procedure per la vigilanza sull'efficacia e sull'efficienza;

Motivazione

La vigilanza su eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni è un aspetto importante e dovrebbe pertanto figurare in una lettera separata (si veda il successivo emendamento presentato dai relatori).

Emendamento    118

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  procedure per la verifica di eventuali inadeguatezze e lacune individuate nei controlli interni;

Motivazione

Si veda l'emendamento precedente alla lettera e).

Emendamento     119

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data della constatazione dell'adozione definitiva dei bilanci.

La pubblicazione avviene in una sola delle lingue ufficiali dell'Unione europea entro quattro settimane dalla data della constatazione dell'adozione definitiva dei bilanci, mentre le altre versioni linguistiche saranno pubblicate entro il termine di due mesi a decorrere dalla data della constatazione dell'adozione definitiva dei bilanci.

Emendamento     120

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione eseguiti in regime di esecuzione diretta sono pubblicate sul sito internet dell'istituzione dell'Unione non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati.

Le informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione eseguiti in regime di esecuzione diretta sono pubblicate sul sito internet dell'istituzione dell'Unione e nel sistema di trasparenza finanziaria non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati.

Emendamento     121

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, mette a disposizione, nella forma appropriata e in modo tempestivo, le informazioni sui destinatari nonché sulla natura e sullo scopo delle misure finanziate a titolo del bilancio, laddove quest'ultimo sia eseguito conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b).

 

L'obbligo di cui al primo comma si applica anche alle autorità locali quando eseguono il bilancio dell'Unione.

 

Le informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione eseguiti in regime di esecuzione concorrente sono pubblicate sul sito internet delle istituzioni dell'Unione non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati.

 

Le informazioni di cui al primo comma sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali, e comportano quanto segue:

 

a)   nominativo del destinatario;

 

b)   ubicazione del destinatario;

 

c)   importo giuridicamente impegnato;

 

d)   natura e finalità della misura.

 

Ai fini del quarto comma, lettera b), per "ubicazione" si intende:

 

i)   l'indirizzo del destinatario se questi è una persona giuridica;

 

ii)   la regione a livello NUTS 2 se il destinatario è una persona fisica.

 

Tali informazioni sono pubblicate solo in relazione a premi, sovvenzioni e appalti attribuiti in esito a concorsi o procedure di concessione di sovvenzioni o procedure di aggiudicazione di appalti e agli esperti selezionati a norma dell'articolo 230, paragrafo 2. Non sono pubblicate informazioni in relazione a:

 

i)  aiuti corrisposti a persone fisiche a fini di istruzione e altri aiuti diretti corrisposti alle persone fisiche estremamente bisognose di cui all'articolo 185, paragrafo 4, lettera b);

 

ii)   contratti di valore molto modesto aggiudicati a esperti selezionati a norma dell'articolo 230, paragrafo 2, nonché contratti di valore molto modesto al di sotto dell'importo di cui al punto 14.4 dell'allegato.

 

Se le informazioni non sono pubblicate direttamente sull'apposita pagina del sito internet delle istituzioni dell'Unione, tale sito contiene almeno il riferimento all'indirizzo del sito internet dove queste sono reperibili.

 

Qualora si tratti di persone fisiche, la pubblicazione si limita al nome e all'ubicazione del destinatario, all'importo giuridicamente impegnato e alla finalità della misura. La divulgazione di questi dati si basa su criteri pertinenti quali la periodicità, la natura o l'importanza della misura. Per quanto riguarda i dati personali, le informazioni sono soppresse due anni dopo la fine dell'esercizio in cui l'importo è stato giuridicamente impegnato. Lo stesso vale per i dati personali relativi a persone giuridiche per le quali il titolo ufficiale individua una o più persone fisiche.

 

È prevista una deroga alla pubblicazione se tale comunicazione rischia di pregiudicare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari.

Emendamento     122

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni relative ai destinatari finali di fondi erogati mediante strumenti finanziari che ricevono un sostegno del bilancio dell'Unione per un importo inferiore a 500 000 EUR sono limitate a dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la situazione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore dell'Unione nell'ambito del quale è stato fornito il sostegno.

Le informazioni relative ai destinatari finali di fondi erogati mediante strumenti finanziari che ricevono un sostegno del bilancio dell'Unione per un importo inferiore a 200 000 EUR sono limitate a dati statistici, aggregati secondo criteri pertinenti come la situazione geografica, la tipologia economica dei destinatari, il tipo di sostegno ricevuto e il settore dell'Unione nell'ambito del quale è stato fornito il sostegno.

Emendamento     123

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Le pubblicazioni di cui al presente articolo sono disponibili su un sito internet unico sotto la responsabilità della Commissione.

Emendamento     124

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Prima di presentare il progetto di bilancio, la Commissione consulta i cittadini.

Motivazione

I correlatori accolgono con favore l'idea di una maggiore partecipazione dei cittadini, secondo quanto proposto dalla Commissione all'articolo 54, paragrafo 3, e ritengono che ciò debba applicarsi anche alla redazione del bilancio annuale.

Emendamento     125

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  il numero di posti effettivamente coperti all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per grado e per unità amministrativa;

iii)  il numero di posti effettivamente coperti all'inizio dell'anno in cui è presentato il progetto di bilancio, con indicazione della ripartizione per grado, per unità amministrativa e per genere;

Emendamento    126

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3 – lettera h – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  informazioni aggiornate sul conseguimento degli obiettivi del programma;

iii)  informazioni aggiornate sul conseguimento degli obiettivi sanciti all'articolo 31;

Emendamento     127

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  La Commissione acclude inoltre una tabella comparativa contenente il suo progetto di bilancio per le altre istituzioni e gli stati di previsione originari delle altre istituzioni così come inviati alla Commissione.

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a obbligare la Commissione ad aggiungere alla sua proposta di bilancio il bilancio originario adottato dalle diverse istituzioni affinché le modifiche unilaterali apportate dalla Commissione diventino visibili e trasparenti.

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  l'importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari;

i)  l'importo totale degli accantonamenti per rischi e oneri, nonché eventuali informazioni sull'esposizione dell'Unione a rischi finanziari, incluse eventuali passività;

Emendamento    129

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)  la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l'effetto leva obiettivo e quello conseguito;

k)  la performance dello strumento finanziario, compresi gli investimenti realizzati, l'effetto leva obiettivo, quello conseguito e l'importo dei capitali privati attratti finora;

Emendamento     130

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tale documento di lavoro contiene anche un prospetto delle spese amministrative derivanti da costi di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.

Tale documento di lavoro contiene anche informazioni specifiche sui dieci strumenti finanziari con le peggiori performance, nonché un prospetto delle spese amministrative derivanti da costi di gestione e da altri oneri finanziari e di funzionamento pagati per la gestione degli strumenti finanziari, in totale e per gestore e strumento finanziario gestito.

Emendamento    131

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione e sulla loro performance.

6.  Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro particolareggiato sulle attività sostenute da tali fondi fiduciari, sulla loro attuazione, sulla loro performance, sui loro costi di gestione, sui contributi diversi da quelli dell'Unione e su una valutazione preliminare su come sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 227, paragrafo 3. Il documento di lavoro definisce altresì il modo in cui tali attività hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di base dello strumento da cui è stato fornito il contributo dell'Unione ai fondi fiduciari.

Motivazione

Cfr. la motivazione degli emendamenti all'articolo 227.

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 6:

9.  Inoltre, il documento di lavoro di cui al paragrafo 8:

Motivazione

Correzione.

Emendamento    133

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo al più tardi entro il 15 ottobre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di progetti di bilancio rettificativo delle altre istituzioni.

3.  Salvo in caso di circostanze eccezionali debitamente motivate, la Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i propri progetti di bilancio rettificativo entro il 1° settembre di ogni esercizio. Essa può accludere un parere alle richieste di progetti di bilancio rettificativo delle altre istituzioni.

Motivazione

Viene reinserito il termine di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento    134

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La sezione del bilancio relativa alla Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 400 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.

La sezione del bilancio relativa alla Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 200 000 000 EUR. Tale riserva, che è iscritta in un titolo specifico, comprende unicamente stanziamenti di pagamento.

Motivazione

Viene reinserito l'importo di cui all'articolo 47 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, come proposto dalla Corte dei conti europea (si veda il paragrafo 53 del parere n. 1/2017).

Emendamento     135

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

v bis)  tutte le entrate e le spese nell'ambito dei rispettivi Fondi europei di sviluppo iscritte in un'apposita linea di bilancio della sezione relativa alla Commissione;

Motivazione

Inclusione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione europea.

Emendamento    136

Proposta di regolamento

Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a – punto vi

Testo della Commissione

Emendamento

vi)  i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 45, paragrafo 1. I commenti di bilancio comprendono i riferimenti all'atto di base, quando esiste, nonché spiegazioni adeguate sulla natura e la destinazione degli stanziamenti;

vi)  i commenti appropriati a ciascuna suddivisione prevista all'articolo 45, paragrafo 1, compresi commenti supplementari, evidenziati, votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. I commenti di bilancio comprendono i riferimenti all'atto di base, quando esiste, nonché spiegazioni adeguate sulla natura e la destinazione degli stanziamenti;

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare situazioni in cui il risultato dei triloghi di bilancio non si rifletta adeguatamente nei commenti del bilancio finale, com'è stato il caso in passato.

Emendamento     137

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera i 40 000 000 EUR per esercizio;

L'importo totale degli stanziamenti relativi ai progetti pilota non supera i 40 000 000 EUR per esercizio, esclusi i progetti pilota proposti dalla Commissione e approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

Motivazione

I progetti pilota e le azioni preparatorie proposti dalla Commissione non dovrebbero rientrare nel massimale specificato nel regolamento finanziario.

Emendamento     138

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui alla presente lettera non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR;

L'importo totale degli stanziamenti relativi alle azioni preparatorie nuove di cui alla presente lettera non supera i 50 000 000 EUR per esercizio e la somma totale degli stanziamenti effettivamente impegnati a titolo delle azioni preparatorie non supera i 100 000 000 EUR. Tale importo non comprende le azioni preparatorie proposte dalla Commissione e approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Motivazione

I progetti pilota e le azioni preparatorie proposti dalla Commissione non dovrebbero rientrare nel massimale specificato nel regolamento finanziario.

Emendamento    139

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione riconosce alle altre istituzioni i poteri necessari all'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

1.  Le altre istituzioni sono responsabili dell'esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.

Motivazione

Chiarimento: non vi è una decisione della Commissione che conferisca tali poteri.

Emendamento    140

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione può concludere accordi con le altre istituzioni dell'Unione al fine di agevolare l'esecuzione degli stanziamenti, in particolare accordi amministrativi che disciplinano la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

2.  Le istituzioni dell'Unione possono concludere accordi tra di loro al fine di agevolare l'esecuzione degli stanziamenti, in particolare accordi amministrativi che disciplinano la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l'esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

Emendamento    141

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Tali accordi a livello di servizi possono essere conclusi anche tra i servizi delle istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione, gli uffici europei e gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e l'Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee. Tali accordi consentono il recupero dei costi sostenuti in conseguenza della loro attuazione.

3.  Tali accordi a livello di servizi possono essere conclusi anche tra le istituzioni dell'Unione, gli organismi dell'Unione, gli uffici europei e gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE e l'Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee. Tali accordi consentono il recupero dei costi sostenuti in conseguenza della loro attuazione. La relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, del presente regolamento include informazioni su qualsiasi accordo di questo tipo.

Motivazione

L'emendamento limita la portata della disposizione e aggiunge una disposizione in materia di rendicontazione.

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, ai capi delle delegazioni dell'Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai vice capi delle delegazioni. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, ai capi delle delegazioni dell'Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza dal paese nel quale si trova la loro delegazione, ai vice capi delle delegazioni. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

In via eccezionale, il SEAE può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, al personale della Commissione della delegazione, ove ciò sia necessario per garantire la continuità della gestione delle delegazioni in assenza dell'ordinatore SEAE responsabile. Nei casi eccezionali in cui i membri del personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati del SEAE, essi applicano la regolamentazione interna del SEAE in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati del SEAE.

In via eccezionale, il SEAE può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, al personale della Commissione della delegazione, ove ciò sia necessario per garantire la continuità della gestione delle delegazioni in assenza dell'ordinatore SEAE responsabile dal paese in cui si trova la sua delegazione. Nei casi eccezionali in cui i membri del personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati del SEAE, essi applicano la regolamentazione interna del SEAE in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati del SEAE.

Motivazione

Precisazione.

Emendamento     144

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

c)  indirettamente ("esecuzione indiretta"), se l'atto di base lo prevede o nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), con:

c)  indirettamente ("esecuzione indiretta"), se l'atto di base lo prevede o nei casi di cui all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), affidando compiti di esecuzione del bilancio a:

Motivazione

Viene reinserita l'espressione di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Se la modifica da "gestione indiretta" a "esecuzione indiretta" è solo linguistica, secondo la Commissione, è opportuno mantenere la definizione esistente di metodo indiretto d'esecuzione del bilancio.

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti ("il gruppo BEI");

iii)  la Banca Europea per gli investimenti ("BEI") o il FEI;

Motivazione

Poiché la composizione del "gruppo BEI" potrebbe cambiare in futuro, è preferibile fare riferimento separatamente alla BEI e al FEI.

Emendamento    146

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 317 TFUE e non delega a terzi l'esecuzione del bilancio ove tali compiti implichino un ampio margine di discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

La Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 317 TFUE e non delega a terzi l'esecuzione del bilancio ove tali compiti implichino una discrezionalità tale da esprimere scelte politiche.

Motivazione

I compiti che richiedano discrezionalità che implica scelte politiche dovrebbero essere sempre svolti da funzionari o altri agenti dell'Unione.

Emendamento     147

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione concorrente, la Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

1.  Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di esecuzione concorrente, i compiti di esecuzione sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nell'esecuzione dei fondi della stessa. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

Emendamento     148

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  cooperano con la Commissione, l'OLAF, la Procura europea (EPPO) e la Corte dei conti europea (CCE).

Emendamento     149

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi, compresi quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii).

Conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella normativa settoriale, gli Stati membri designano, al livello appropriato, organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell'Unione. Tali organismi possono espletare altresì funzioni non connesse alla gestione dei fondi dell'Unione e possono affidare taluni loro compiti ad altri organismi.

Motivazione

L'affidamento di compiti alle organizzazione internazionali e alle loro agenzie, nonché al gruppo BEI, ridurrebbe le possibilità per gli Stati membri di controllare l'esecuzione dei fondi nell'ambito dell'esecuzione concorrente, in particolare per quanto riguarda le sovvenzioni.

Emendamento     150

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, essi possono fornire dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui al presente paragrafo.

Inoltre, essi forniscono al Parlamento europeo e alla Commissione dichiarazioni firmate al livello appropriato sulla base delle informazioni di cui al presente paragrafo.

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere le migliori prassi di attuazione dei fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, del FEAGA e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione può, a titolo informativo, mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica che illustra la propria strategia e l'impostazione da essa adottata per i controlli e che comprende check-list ed esempi delle migliori pratiche. Tale guida è aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per quanto riguarda gli affari marittimi e pesca, la realizzazione dei programmi nazionali e sub-nazionali prevede un Sistema di gestione e di controllo (SGC) nazionale e sub-nazionale globale di tutti gli impegni finanziari, sulla base di una stretta collaborazione tra l'autorità di gestione nazionale e qualsiasi autorità di gestione sub-nazionale e la Commissione. La Commissione presenta una relazione annuale e pubblica valutazioni intermedie.

Emendamento     153

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  Per poter determinare la politica e le misure specifiche e idonee, la Commissione promuove l'elaborazione di programmi operativi regionali in conformità dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze regionali.

Motivazione

Le regioni dovrebbero poter esercitare il loro diritto di partecipare al processo decisionale su questioni di loro competenza. Di conseguenza, le regioni con competenze nel settore della pesca dovrebbero poter elaborare e gestire i loro programmi operativi regionali.

Emendamento    154

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di esecuzione concorrente possono essere utilizzate anche in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

9.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di esecuzione concorrente possono essere utilizzate, conformemente alle regole settoriali, anche in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013. A tal fine, è sempre rispettato il tasso massimo applicabile di cofinanziamento.

Emendamento     155

Proposta di regolamento

Articolo 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 62 bis

 

Pacchetto unico di regole in regime di esecuzione concorrente

 

Quando un fondo SIE è combinato, nell'ambito di un'unica misura, con uno o più altri fondi SIE o con un altro tipo di fondo dell'Unione, uno Stato membro può stabilire regole generali sull'applicazione del quadro giuridico di uno dei fondi SIE o di altro fondo dell'Unione all'intera misura. Lo Stato membro sottopone tali regole generali all'approvazione della Commissione.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad applicare il principio del "pacchetto unico di regole" alla gestione concorrente, al fine di alleggerire l'onere burocratico per i beneficiari e le amministrazioni degli Stati membri, incluse le interpretazioni divergenti delle norme tra le DG della Commissione. A tal fine, l'approccio migliore sembra essere quello dal basso verso l'alto.

Emendamento    156

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli "uffici europei" sono strutture amministrative create dalla Commissione o dalla Commissione assieme a una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche, a condizione che ciò sia giustificato da uno studio sul rapporto costi-benefici e da una valutazione dei rischi associati.

1.  Gli "uffici europei" sono strutture amministrative create dalla Commissione o dalla Commissione assieme a una o più istituzioni per espletare funzioni orizzontali specifiche, a condizione che ciò sia giustificato da uno studio sul rapporto costi-benefici e da una valutazione dei rischi associati e subordinatamente all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento    157

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  possono espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e dei rischi associati per le parti interessate. Per l'espletamento di tali funzioni, l'ufficio può ricevere la delega dei poteri di ordinatore o può concludere accordi ad hoc a livello di servizi con le istituzioni dell'Unione, con gli organismi dell'Unione, con gli altri uffici europei o con terzi.

b)  possono espletare funzioni non obbligatorie autorizzate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dopo che i propri comitati direttivi hanno esaminato il rapporto costi-benefici e i rischi associati per le parti interessate. Per l'espletamento di tali funzioni, l'ufficio può ricevere la delega dei poteri di ordinatore o può concludere accordi ad hoc a livello di servizi con le istituzioni dell'Unione, con gli organismi dell'Unione, con gli altri uffici europei o con terzi.

Emendamento    158

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Tutti i membri dei comitati direttivi e dei consigli di amministrazione delle agenzie esecutive o decentrate dell'Unione pubblicano ogni anno una dichiarazione di interessi sul sito internet della loro agenzia. Onde garantire chiarezza in merito a tali dichiarazioni, la Commissione fornisce un modello di "dichiarazioni di interessi", che può essere adattato alle specificità di ciascuna agenzia.

Motivazione

La "dichiarazione di conflitto di interessi" dovrebbe essere resa obbligatoria nel regolamento finanziario rivisto per tutti i membri dei consigli di amministrazione e dei comitati direttivi delle agenzie decentrate ed esecutive. Le dichiarazioni di interessi dovrebbero essere standardizzate, ma essere comunque adeguate alle specificità di ciascuna agenzia.

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento.

2.  Il regolamento finanziario quadro si basa sui principi e sulle norme contenuti nel presente regolamento, tenendo conto delle specificità degli organismi di cui al paragrafo 1.

Emendamento    160

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti elabora una relazione annuale specifica relativa a ciascun organismo conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, TFUE. Nell'elaborare tale relazione la Corte esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle conclusioni del revisore.

6.  Un revisore esterno indipendente verifica che i conti annuali di ciascuno degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo presentino correttamente le entrate, le spese e la situazione finanziaria dell'organismo in questione prima del consolidamento nei conti definitivi della Commissione. I costi del revisore sono a carico della Corte dei conti europea. Il revisore può altresì verificare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese effettuate. Salvo disposizione contraria dell'atto di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti riferisce annualmente in merito ai risultati dell'audit e pubblica una specifica dichiarazione di garanzia per ciascun organismo che rientra nel campo di applicazione del presente articolo, conformemente alle prescrizioni dell'articolo 287, paragrafo 1, TFUE, in una relazione di audit unica consolidata. Nell'elaborare tale relazione la Corte esamina il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente e le azioni adottate in risposta alle conclusioni del revisore.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento relativo al considerando 6 bis (nuovo).

Emendamento    161

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Tutti gli aspetti degli audit esterni indipendenti, compresi i risultati pubblicati del revisore dei conti, rimangono sotto la piena responsabilità della Corte dei conti europea. Tutte le necessarie procedure amministrative e di appalto sono gestite dalla Corte dei conti europea, che le finanzia a titolo del proprio bilancio, al pari di tutti gli altri costi associati.

Motivazione

L'emendamento proposto all'articolo 69, paragrafo 6, sostituirebbe le relazioni annuali specifiche che la CCE elabora per ciascuno degli organismi istituiti a norma del TFUE e del trattato Euratom, con un'unica relazione di audit consolidata che comprenderebbe una specifica dichiarazione di garanzia per ciascun organismo. La verifica della legittimità e della regolarità delle spese da parte della Corte dei conti europea può essere preparata dal revisore esterno indipendente di cui al paragrafo 6, sotto la guida della Corte ove necessario.

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 70 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l'articolo 69, paragrafi 2, 3 e 4.

Agli organismi di partenariato pubblico-privato si applica l'articolo 69, paragrafi da 2 a 6.

Motivazione

Le stesse norme che si applicano agli organismi istituiti a titolo del TFUE e del trattato Euratom all'articolo 69 dovrebbero applicarsi ai partenariati pubblico-privato.

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 73 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'ordinatore è incaricato, in ogni istituzione, di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria e di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari di un programma.

1.  L'ordinatore è incaricato, in ogni istituzione, di eseguire le entrate e le spese secondo il principio della sana gestione finanziaria, di garantire l'affidabilità, la completezza e la correttezza delle informazioni sulla performance trasmesse, nonché di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari di un programma.

Motivazione

Il relatore ritiene che l'articolo 73 della proposta della Commissione non tenga conto a sufficienza della performance e dovrebbe quindi estendere la responsabilità dell'ordinatore a coprire l'affidabilità, la completezza e la correttezza delle informazioni sulla performance trasmessegli. Inoltre, il testo proposto all'articolo 73, paragrafo 5, potrebbe essere letto come a consentire un grado di rendicontazione della performance inferiore a quello attualmente previsto.

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, nel quadro di una strategia di controllo pluriennale che tiene conto dei rischi. La finalità dei controlli ex ante è quella di evitare gli errori e le irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazioni.

Ogni operazione è sottoposta ad almeno un controllo ex ante concernente gli aspetti operativi e finanziari, al fine di prevenire errori e irregolarità prima dell'autorizzazione delle operazione e di assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione.

Emendamento    165

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore responsabile in base ai risultati dei controlli precedenti e a valutazioni relative ai rischi e al rapporto costi/benefici. In caso di dubbio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole dal controllo ex ante.

La portata, in termini di frequenza e intensità, dei controlli ex ante è determinata dall'ordinatore responsabile in base ai risultati dei controlli precedenti e a valutazioni relative ai rischi, al rapporto costi/benefici e alla performance. Sulla base della sua analisi del rischio, l'ordinatore incaricato di convalidare le operazioni in questione richiede informazioni supplementari o effettua un controllo in loco al fine di ottenere un livello di affidabilità ragionevole dal controllo ex ante.

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere gli errori e le irregolarità o le operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti e del rapporto costi/benefici.

L'ordinatore delegato può predisporre controlli ex post per individuare e correggere gli errori e le irregolarità delle operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi/benefici e della performance.

Emendamento     167

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'ordinatore delegato esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti, e rispettano sia i diritti della Commissione che quelli delle entità sottoposte ad audit.

Qualora l'ordinatore delegato esegua audit finanziari di beneficiari quali controlli ex post, le relative norme in materia di audit sono chiare, coerenti e trasparenti, includono indicazioni temporali e sono messe a disposizione dei beneficiari al momento della firma della convenzione di sovvenzione. Le norme in materia di audit rispettano sia i diritti della Commissione che quelli delle entità sottoposte ad audit e prevedono la possibilità di ricorso.

(Le organizzazioni della società civile riscontrano delle incongruenze nell'applicazione delle norme finanziarie non solo da DG all'altra ma anche all'interno della stessa DG. Il personale interessato dovrebbe poter beneficiare di orientamenti comuni e corsi di formazioni centralizzati. Sarebbe opportuno migliorare anche la trasparenza delle diverse fasi, la durata e il calendario delle procedure di audit, tutti elementi che dovrebbero essere comunicati all'atto della firma del contratto)

Emendamento     168

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine;

a)  che gli ordinatori sottodelegati e i membri del loro personale ricevano informazioni e una formazione appropriate e periodicamente aggiornate sulle norme di controllo e i metodi e le tecniche disponibili a tal fine sulla base di orientamenti comuni;

(Le organizzazioni della società civile riscontrano delle incongruenze nell'applicazione delle norme finanziarie non solo da DG all'altra ma anche all'interno della stessa DG. Il personale interessato dovrebbe poter beneficiare di orientamenti comuni e corsi di formazioni centralizzati. Sarebbe opportuno migliorare anche la trasparenza delle diverse fasi, la durata e il calendario delle procedure di audit, tutti elementi che dovrebbero essere comunicati all'atto della firma del contratto)

Emendamento    169

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che lo vincolano una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il proprio superiore gerarchico. Se il membro del personale lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d'inerzia del superiore gerarchico o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'ordinatore delegato. Se tale funzionario non risponde entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, il membro del personale ne informa l'istanza pertinente di cui all'articolo 139.

Se un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritiene irregolare o contraria al principio della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che lo vincolano una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia stata imposta dal suo superiore, ne informa il proprio superiore gerarchico. Se il membro del personale lo informa per iscritto, il superiore gerarchico risponde per iscritto. In caso d'inerzia del superiore gerarchico o qualora egli confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'ordinatore delegato. Se tale funzionario non risponde entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, il membro del personale ne informa l'istanza pertinente di cui all'articolo 90.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    170

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele della situazione reale;

a)  le informazioni figuranti nella relazione forniscono un'immagine fedele della situazione reale e, in particolare, le informazioni sulla performance sono affidabili, complete e corrette;

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore al paragrafo 1 di questo articolo.

Emendamento    171

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi fissati nei piani strategici, sui rischi associati a dette operazioni, sull'impiego delle risorse messe a disposizione e sull'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e generano un valore aggiunto per l'UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente.

La relazione annuale di attività contiene informazioni sulle operazioni svolte in riferimento agli obiettivi fissati nei piani strategici, nonché informazioni sulla performance globale di tali operazioni, sui rischi associati a dette operazioni, sull'impiego delle risorse messe a disposizione e sull'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno. La relazione comprende una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli così come informazioni sulla misura in cui le spese operative autorizzate contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici dell'UE e generano un valore aggiunto per l'UE. La Commissione prepara una sintesi delle relazioni annuali di attività relative all'anno precedente.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore al paragrafo 1 di questo articolo.

Emendamento    172

Proposta di regolamento

Articolo 73 – paragrafo 9 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le relazioni annuali di attività degli ordinatori e, se del caso, degli ordinatori delegati delle istituzioni, degli uffici, degli organismi e delle agenzie sono pubblicate sul sito internet dell'istituzione, dell'ufficio, dell'organismo e dell'agenzia rispettivi, in un modo facilmente accessibile, entro il 1° luglio di ogni anno per l'anno precedente, fatte salve considerazioni debitamente giustificate in materia di riservatezza e di sicurezza.

Motivazione

Ripristino del quarto comma dell'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento 966/2012, che era stato soppresso dalla Commissione.

Emendamento    173

Proposta di regolamento

Articolo 75 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in delle situazioni di cui all'articolo 73, paragrafo 8, essi sottopongono la questione all'istanza di cui all'articolo 139. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore.

2.  Qualora i capi delle delegazioni dell'Unione si trovino in delle situazioni di cui all'articolo 73, paragrafo 8, essi sottopongono la questione all'istanza di cui all'articolo 90. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, essi informano le autorità e gli organismi designati dalla legislazione in vigore.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    174

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il contabile può discostarsi da tali principi se lo reputa necessario per ottenere una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

2.  Il contabile può discostarsi da tali principi se lo reputa necessario per ottenere un'immagine fedele e fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri e dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

Motivazione

"Immagine fedele" è l'espressione correntemente accettata.

Emendamento    175

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano una rappresentazione fedele della situazione finanziaria delle istituzioni e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni.

2.  I contabili ottengono dagli ordinatori tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che forniscano un'immagine fedele della situazione finanziaria delle istituzioni e dell'esecuzione del bilancio. Gli ordinatori garantiscono l'affidabilità di tali informazioni.

Motivazione

"Immagine fedele" è l'espressione correntemente accettata.

Emendamento    176

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prima della loro adozione da parte dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 69, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 69.

Prima della loro adozione da parte dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 69, il contabile approva i conti attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'istituzione o dell'organismo di cui all'articolo 69.

Motivazione

"Immagine fedele" è l'espressione correntemente accettata.

Emendamento    177

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 10 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Ogni istituzione decide presso quale ufficio devono essere conservati i documenti giustificativi.

Motivazione

Ripristino dell'ultimo paragrafo dell'articolo 64 del regolamento, che era stato omesso dalla Commissione.

Emendamento    178

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se la personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrate nello schedario comune tenuto dall'istituzione di cui è responsabile.

soppresso

Motivazione

A fini di logica, il primo comma dovrebbe essere spostato dopo il secondo: il pagamento è effettuato successivamente all'impegno.

Emendamento    179

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l'ordinatore acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento dei beneficiari e li registra nello schedario comune tenuto dall'istituzione di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.

Prima di assumere un impegno nei confronti di terzi, l'ordinatore conferma l'identità del beneficiario, acquisisce i dati relativi alla personalità giuridica e le coordinate di pagamento dei beneficiari e li registra nello schedario comune tenuto dall'istituzione di cui è responsabile al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e la corretta esecuzione dei pagamenti.

Motivazione

Reinserimento dall'articolo 63 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.

Emendamento    180

Proposta di regolamento

Articolo 83 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il contabile può effettuare pagamenti soltanto se la personalità giuridica e le coordinate di pagamento del beneficiario sono già stati registrati nello schedario comune tenuto dall'istituzione di cui è responsabile.

Motivazione

A fini di logica, il primo comma è stato spostato dopo il secondo: il pagamento è effettuato successivamente all'impegno.

Emendamento    181

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I conti bancari per gli anticipi sono aperti dal contabile, il quale autorizza inoltre, sulla base di una proposta motivata dell'ordinatore, le deleghe ad operare su di essi.

2.  I conti bancari per gli anticipi sono aperti e controllati dal contabile, il quale autorizza inoltre, sulla base di una proposta motivata dell'ordinatore, le deleghe ad operare su di essi.

Motivazione

Disposizione reinserita dall'artico 69, paragrafo 1, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.

Emendamento     182

Proposta di regolamento

Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il contabile procede a verifiche, come regola generale da effettuare in loco e, se opportuno, senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti, oppure fa effettuare tali verifiche da un membro del personale del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. Il contabile comunica all'ordinatore responsabile i risultati delle sue verifiche.

5.  Il contabile procede a verifiche, come regola generale da effettuare in loco e, se necessario, senza preavviso, per accertare la disponibilità degli stanziamenti attribuiti agli amministratori degli anticipi, per controllare la contabilità e per assicurarsi che le operazioni di pagamento di anticipi siano regolarizzate entro i termini stabiliti, oppure fa effettuare tali verifiche da un membro del personale del suo servizio o del servizio ordinatore, munito di autorizzazione specifica. Il contabile comunica all'ordinatore responsabile i risultati delle sue verifiche.

Emendamento    183

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Fatti salvi i poteri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ogni violazione di una disposizione del regolamento finanziario o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni derivante da un'azione od omissione di un membro del personale è segnalata all'istanza di cui all'articolo 139 del presente regolamento, affinché questa pronunci un parere, da uno dei seguenti soggetti:

1.  Fatti salvi i poteri dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, ogni violazione di una disposizione del regolamento finanziario o di una disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni derivante da un'azione od omissione di un membro del personale è segnalata a un'istanza comune specializzata nelle irregolarità finanziarie, affinché questa pronunci un parere, da uno dei seguenti soggetti:

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    184

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se un informatore segnala un'irregolarità all'istanza, quest'ultima tratta tale informazione conformemente alle norme procedurali per la fornitura di informazioni in caso di gravi irregolarità ("whistleblowing") in vigore presso la Commissione e/o l'istituzione, l'organismo o l'ufficio di appartenenza dell'informatore.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    185

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  L'istanza di cui al paragrafo 1 è composta da:

 

a)   un presidente permanente di alto livello e indipendente nominato dalla Commissione;

 

b)   un rappresentante di sei diverse istituzioni dell'Unione, uffici europei od organismi dell'Unione di cui all'articolo 69.

 

La composizione dell'istanza è tale da garantire le competenze giuridiche e tecniche appropriate. Ai fini della nomina dei membri dell'istanza, si tiene conto della necessità di evitare eventuali conflitti d'interesse. L'istanza è assistita da una segreteria permanente, messa a disposizione dalla Commissione, la quale garantisce la gestione corrente dell'istanza.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    186

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 ter.  Il mandato dei membri dell'istanza di cui al paragrafo 1 bis, lettera b), è di tre anni ed è rinnovabile.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    187

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  Il presidente dell'istanza viene scelto tra gli ex membri della Corte dei conti europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un'istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione. Il presidente è selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, la sua vasta esperienza giuridica e finanziaria e la sua comprovata competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Presiede tutte le riunioni dell'istanza ed esercita le sue funzioni in piena autonomia. Non deve esservi conflitto d'interessi tra le sue funzioni di presidente dell'istanza e altri eventuali incarichi ufficiali.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    188

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies.  La Commissione adotta il regolamento interno dell'istanza.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    189

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nei casi di cui al paragrafo 1, l'istanza di cui all'articolo 139 del presente regolamento è competente a determinare se si è verificata un'irregolarità finanziaria. Sulla base del parere dell'istanza di cui all'articolo 139 per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, l'istituzione interessata decide in merito all'avvio di un procedimento disciplinare o alla responsabilità del risarcimento del danno. Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta una raccomandazione all'ordinatore e all'ordinatore delegato, a meno che non si tratti del membro del personale in causa, nonché al revisore interno.

2.  L'istanza è competente a determinare se si è verificata un'irregolarità finanziaria.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    190

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Se l'istanza è chiamata a pronunciare il parere di cui al paragrafo 1, essa deve essere composta conformemente all'articolo 139, paragrafo 2, e da due membri supplementari:

soppresso

a)   un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione o dell'organismo interessato e

 

b)   un altro membro designato dal comitato del personale dell'istituzione o dell'organismo interessato. Ai fini della nomina di tali membri supplementari si tiene conto della necessità di evitare ogni conflitto d'interessi.

 

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    191

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Se l'istanza è chiamata a pronunciare il parere di cui al paragrafo 1, tale parere è indirizzato alla commissione disciplinare istituita da ogni istituzione o organismo, conformemente al suo regolamento interno.

5.  Il parere dell'istanza è indirizzato all'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione, dell'ufficio o dell'organismo interessato.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    192

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Sulla base del parere dell'istanza, l'istituzione interessata decide l'avvio di un procedimento disciplinare o pecuniario. Se ha individuato problemi sistemici, l'istanza presenta una raccomandazione all'ordinatore e all'ordinatore delegato, a meno che non si tratti del membro del personale in causa, nonché al revisore interno.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    193

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.  Se, in seguito all'esame di un fascicolo, l'istanza ritiene che la questione sia di competenza dell'OLAF, essa deferisce immediatamente il caso al direttore dell'OLAF e informa di conseguenza l'autorità che ha il potere di nomina dell'istituzione, ufficio o organismo interessato. A decorrere dalla data del suo deferimento, il caso non è più di competenza dell'istanza.

Motivazione

La proposta della Commissione relativa alla fusione dell'istanza dedicata al sistema di individuazione precoce e di esclusione con l'istanza per le irregolarità finanziarie non è giustificata, data la diversità degli obiettivi delle due istanze. Dovrebbe essere istituita un'istanza specifica comune, con un carattere interistituzionale rafforzato. Inoltre, il testo proposto dalla Commissione non è compatibile con le disposizioni in materia di procedimento disciplinare di cui all'allegato IX dello Statuto dei funzionari. Non è possibile avviare un procedimento disciplinare in assenza di una previa relazione dell'OLAF o un'indagine amministrativa.

Emendamento    194

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un'istruzione vincolante da lui ricevuta sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l'istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall'ordinatore delegato o sottodelegato, l'ordinatore delegato o sottodelegato non può essere ritenuto responsabile. Egli esegue l'istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza.

1.  Quando un ordinatore delegato o sottodelegato ritenga che un'istruzione vincolante da lui ricevuta sia inficiata d'irregolarità o contravvenga al principio della sana gestione finanziaria, in particolare perché l'esecuzione è incompatibile con il livello delle risorse assegnategli, ne informa per iscritto l'autorità dalla quale ha ricevuto la delega o la sottodelega. Se l'istruzione è confermata per iscritto e la conferma è ricevuta in tempo utile ed è sufficientemente chiara, in quanto si riferisce esplicitamente agli aspetti posti in dubbio dall'ordinatore delegato o sottodelegato, l'ordinatore delegato o sottodelegato non può essere ritenuto responsabile. Egli esegue l'istruzione, salvo se essa sia manifestamente illegale o contraria alle pertinenti norme di sicurezza. L'ordinatore delegato riferisce su ciascuno di questi casi sotto la rubrica "Conferma delle istruzioni a norma dell'articolo 91 del regolamento finanziario" della relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, del presente regolamento.

Emendamento     195

Proposta di regolamento

Articolo 99 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Ogni istituzione invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce di cui al presente paragrafo riguardanti importi pari o superiori a 100 000 EUR. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.

5.  Ogni istituzione invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce di cui al presente paragrafo. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.

Emendamento     196

Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  i parametri di valutazione della performance;

Emendamento     197

Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  nel caso dei contributi ai fondi fiduciari di cui all'articolo 227: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l'esercizio e gli importi previsti per l'intera sua durata;

c)  nel caso dei contributi ai fondi fiduciari di cui all'articolo 227: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l'esercizio e gli importi previsti per l'intera sua durata, nonché la quota di finanziamento da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, il cui rapporto rimane fisso per l'intera durata del fondo fiduciario di cui all'articolo 227, paragrafo 1;

Motivazione

Aggiornamento dell'emendamento 91 dei relatori. Il rapporto tra i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE e quelli da altre fonti dovrebbe essere fisso, onde evitare situazioni in cui l'UE deve accollarsi anche le quote di altri donatori che non rispettano gli impegni iniziali.

Emendamento    198

Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  nel caso degli strumenti finanziari: l'importo stanziato per lo strumento finanziario;

e)  nel caso degli strumenti finanziari: l'importo stanziato per lo strumento finanziario e la quota di capitale privato che si prevede di attirare;

Emendamento    199

Proposta di regolamento

Articolo 108 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  nel caso dei contributi ai meccanismi di blending: l'importo stanziato per il meccanismo di blending e l'elenco delle entità che vi partecipano;

g)  nel caso dei contributi ai meccanismi di blending: l'importo stanziato per il meccanismo di blending, l'elenco delle entità che vi partecipano, nonché il loro rispettivo contributo finanziario;

Emendamento    200

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  verifica le condizioni di esigibilità del credito.

c)  verifica le condizioni di esigibilità del credito. Una stima dei costi non implica che queste condizioni siano rispettate.

Emendamento    201

Proposta di regolamento

Articolo 109 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il disimpegno è l'operazione con la quale l'ordinatore responsabile annulla, integralmente o parzialmente, l'imputazione di stanziamenti precedentemente effettuata con un impegno di bilancio.

soppresso

Motivazione

Per motivi di coerenza, il presente paragrafo è spostato all'articolo 2 (definizioni).

Emendamento     202

Proposta di regolamento

Articolo 110 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Gli impegni di bilancio accantonati sono eseguiti con la conclusione di uno o più impegni giuridici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori. Tuttavia, per quanto riguarda le spese per la gestione del personale o le spese sostenute dalle istituzioni per le attività di comunicazione relative all'attualità dell'Unione o nei casi di cui al punto 14.5 dell'allegato del presente regolamento, essi possono essere eseguiti direttamente con i pagamenti.

6.  Gli impegni di bilancio accantonati sono eseguiti con la conclusione di uno o più impegni giuridici che costituiscono il diritto a pagamenti ulteriori. Tuttavia, per quanto riguarda le spese per la gestione del personale, dei membri o ex membri di un'istituzione dell'Unione o le spese sostenute dalle istituzioni per le attività di comunicazione relative all'attualità dell'Unione o nei casi di cui al punto 14.5 dell'allegato del presente regolamento, essi possono essere eseguiti direttamente con i pagamenti.

Motivazione

Le indennità dei membri sono corrisposte allo stesso modo delle indennità del personale e dovrebbero quindi essere menzionate tra le eccezioni in cui un impegno provvisorio può essere eseguito direttamente con il pagamento.

Emendamento    203

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli impegni di cui al primo comma sono dedotti dall'impegno accantonato globale di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Correzione tecnica (testo spostato dal paragrafo 5).

Emendamento    204

Proposta di regolamento

Articolo 111 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Gli impegni di cui al primo comma sono dedotti dall'impegno accantonato globale di cui al paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Correzione tecnica (testo spostato dal paragrafo 4).

Emendamento    205

Proposta di regolamento

Articolo 112 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 13.

4.  Le frazioni degli impegni di bilancio non eseguite tramite pagamento nei sei mesi successivi al termine finale di esecuzione sono oggetto di disimpegno.

Motivazione

Il riferimento è privo di senso poiché l'articolo 13 verte sull'annullamento di stanziamenti a seguito di un disimpegno, e non sulla procedura di disimpegno in quanto tale.

Emendamento    206

Proposta di regolamento

Articolo 113 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per le sovvenzioni con modalità di gestione diretta superiori a 5 000 000 EUR e destinate al finanziamento di azioni esterne, non più di due versamenti di prefinanziamenti possono restare non liquidati per tutta la durata dell'azione.

Motivazione

Ripristino del secondo comma dell'articolo 184, paragrafo 4, del regolamento 966/2012, che è stato omesso dalla Commissione.

Emendamento     207

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  90 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa e il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;

a)  60 giorni di calendario per gli accordi di contributo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione riguardanti servizi o azioni di carattere tecnico la cui valutazione è particolarmente complessa;

Motivazione

L'emendamento si basa su una proposta di Civil Society Europe.

Emendamento     208

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  60 giorni di calendario per tutti gli altri accordi di contributo, contratti e convenzioni di sovvenzione il cui pagamento dipende dall'approvazione di una relazione o di un certificato;

soppresso

Motivazione

L'emendamento si basa su una proposta di Civil Society Europe.

Emendamento     209

Proposta di regolamento

Articolo 114 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Tranne nel caso degli Stati membri, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:

Tranne nel caso degli Stati membri, alla scadenza dei termini stabiliti al paragrafo 1, il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni:

Motivazione

Il gruppo BEI non dovrebbe essere trattato in modo diverso, al riguardo, dalle altre entità che eseguono i fondi di bilancio dell'UE o dai creditori dell'Unione. A tal proposito, il gruppo BEI è tenuto, a norma del suo statuto, a garantire la copertura dei propri costi. Pertanto, l'inclusione della BEI e del FEI in questa disposizione potrebbe suscitare le reazioni negative delle agenzie di rating del credito riguardo agli strumenti esistenti quali FEIS, ELM e InnovFin.

Emendamento     210

Proposta di regolamento

Articolo 115 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuna istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile.

1.  Ciascuna istituzione crea una funzione di revisione contabile interna che è esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. Il revisore interno, designato dall'istituzione, risponde alla stessa della verifica del corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio. Il revisore interno è indipendente nell'assolvimento dei propri compiti e non può essere né ordinatore né contabile.

Emendamento    211

Proposta di regolamento

Articolo 116 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione annuale del revisore interno segnala inoltre gli eventuali problemi sistemici rilevati dall'istanza istituita a norma dell'articolo 139, qualora questa sia chiamata a pronunciare il parere di cui all'articolo 90.

La relazione annuale del revisore interno segnala inoltre gli eventuali problemi sistemici rilevati dall'istanza istituita a norma dell'articolo 90.

Motivazione

Cfr. l'emendamento del relatore all'articolo 90, paragrafo 5 ter (nuovo).

Emendamento    212

Proposta di regolamento

Articolo 116 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il revisore contabile interno, nell'elaborare la sua relazione, volge particolare attenzione all'osservanza integrale del principio della sana gestione finanziaria e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne e potenziarne costantemente l'applicazione.

5.  Il revisore contabile interno, nell'elaborare la sua relazione, volge particolare attenzione all'osservanza integrale dei principi della sana gestione finanziaria e della performance e accerta che siano stati presi i provvedimenti adeguati per migliorarne e potenziarne costantemente l'applicazione.

Emendamento    213

Proposta di regolamento

Articolo 116 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Come previsto all'articolo 239, ogni anno l'istituzione redige una relazione che contiene un riepilogo del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

8.  Come previsto all'articolo 239, ogni anno l'istituzione redige una relazione che contiene un riepilogo pertinente del numero e tipo di revisioni contabili interne effettuate, delle raccomandazioni formulate e del seguito dato a queste ultime e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    214

Proposta di regolamento

Articolo 120 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 120 bis

 

Comitati di audit interno

 

1.   Ciascuna istituzione costituisce un comitato di audit interno incaricato di controllare la qualità delle attività di audit interno e di garantire che i suoi servizi tengano debitamente conto delle raccomandazioni in materia di audit e diano loro un seguito.

 

2.   Il comitato di audit interno è composto in maggioranza da membri indipendenti dall'istituzione.

 

3.   Le attività dei comitati di audit interno sono intese segnatamente a:

 

a)   contribuire a migliorare l'adeguatezza e l'efficacia della gestione del rischio e del controllo interno;

 

b)   promuovere i principi di buona governance e la loro applicazione al processo decisionale;

 

c)   sostenere la qualità degli audit interni;

 

d)   svolgere opera di sensibilizzazione circa la necessità di una gestione del rischio e un controllo interno rigorosi;

 

e)   garantire l'attuazione delle raccomandazioni degli audit interni ed esterni e

 

f)   contribuire a integrare i valori di governance etica, che prevedono anche dispositivi efficaci per contrastare frode e corruzione.

 

4.   La relazione annuale del revisore contabile interno di cui all'articolo 116, paragrafo 4, contiene le opportune informazioni circa il mandato, le operazioni, le attività e i risultati del comitato di audit interno.

Motivazione

Secondo la Corte dei conti (cfr. punti 14-15 del parere n. 1/2017), le migliori prassi internazionali relative agli organi del settore pubblico richiedono l'istituzione di un comitato di audit interno, composto in maggioranza da membri indipendenti, la cui competenza copre l'informativa finanziaria, le irregolarità e la gestione dei rischi.

Emendamento    215

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:

 

i)   all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione, oppure

 

ii)   al conseguimento dei risultati misurato in riferimento alle tappe fondamentali precedentemente fissate o mediante indicatori di performance;

Motivazione

Al fine di integrare una "cultura della performance" nel presente regolamento, i relatori suggeriscono di improntare le varie forme di contributo dell'Unione innanzitutto al conseguimento dei risultati, prima di prendere in considerazione altri criteri.

Emendamento    216

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base:

soppresso

i)   all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione, oppure

 

ii)   al conseguimento dei risultati misurato in riferimento alle tappe fondamentali precedentemente fissate o mediante indicatori di performance;

 

Motivazione

Testo spostato alla lettera -a).

Emendamento    217

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ordinatore delegato riferisce in merito ai contributi dell'Unione stabiliti a norma del paragrafo 1, lettere e) ed f), del presente articolo, sotto la rubrica "Contributi dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, lettere e) ed f) del regolamento finanziario" della relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, del presente regolamento.

Motivazione

La disposizione è volta a rafforzare il controllo dell'autorità di bilancio su questi nuovi tipi di finanziamento.

Emendamento    218

Proposta di regolamento

Articolo 122

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 122

soppresso

Riconoscimento reciproco delle valutazioni

 

La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione del bilancio. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi internazionali riconosciuti e delle migliori pratiche internazionali.

 

Motivazione

La nuova disposizione è in contrasto con il principio della sana gestione finanziaria e dovrebbe pertanto essere soppressa.

Emendamento    219

Proposta di regolamento

Articolo 123 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'Unione una revisione contabile fondata sui principi internazionali riconosciuti che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale revisione costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale.

Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo del contributo dell'Unione (ove questo contributo rappresenti meno del 50 % del finanziamento totale disponibile) una revisione contabile fondata sui principi internazionali riconosciuti che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale revisione può, previa decisione dell'ordinatore responsabile, costituire la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato, ove opportuno, nella normativa settoriale. Possono essere previste deroghe per gli istituti di ricerca.

Motivazione

In linea con il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno istituire garanzie supplementari di riconoscimento reciproco degli audit.

Emendamento    220

Proposta di regolamento

Articolo 123 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

A tal fine, la Commissione e la Corte dei conti promuovono il riconoscimento dei principi internazionali riconosciuti o delle migliori pratiche internazionali.

Motivazione

In linea con il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno istituire garanzie supplementari di riconoscimento reciproco degli audit.

Emendamento    221

Proposta di regolamento

Articolo 123 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le informazioni già a disposizione dell'autorità di gestione sono utilizzate nella misura del possibile per evitare di chiedere ai beneficiari le stesse informazioni più di una volta.

Motivazione

In linea con il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno istituire garanzie supplementari di riconoscimento reciproco degli audit.

Emendamento     222

Proposta di regolamento

Articolo 124 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea (CCE), ed eventualmente le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, ciò comprende il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto.

1.  Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e concede, come condizione per ricevere tali fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'EPPO, l'OLAF e la CCE, ed eventualmente le competenti autorità nazionali, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, ciò comprende il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto.

Emendamento     223

Proposta di regolamento

Articolo 124 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione nel quadro dell'esecuzione diretta e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al paragrafo 1. Anche i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione hanno l'obbligo di garantire diritti equivalenti.

2.  Ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione nel quadro dell'esecuzione diretta, concorrente e indiretta accetta per iscritto di concedere i diritti necessari di cui al paragrafo 1. Anche i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione hanno l'obbligo di garantire diritti equivalenti.

Emendamento     224

Proposta di regolamento

Articolo 125

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 125

soppresso

Trasferimento di risorse agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali

 

Le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali. La Commissione esegue tali risorse in conformità dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a) o c), se possibile a vantaggio dello Stato membro interessato. Inoltre, le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere utilizzate per potenziare la capacità di rischio del FEIS. In tali casi si applicano le norme del FEIS.

 

Emendamento    225

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro precisa le forme della cooperazione finanziaria, gli obiettivi comuni della cooperazione nonché i principi che disciplinano tale cooperazione tra la Commissione e le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o i beneficiari. Tali accordi rispecchiano inoltre la misura in cui la Commissione può fare affidamento sui sistemi e sulle procedure, comprese le procedure di revisione contabile, utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o dai beneficiari.

2.  L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro precisa le forme della cooperazione finanziaria, gli obiettivi comuni della cooperazione nonché i principi che disciplinano tale cooperazione tra la Commissione e le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o i beneficiari. Tali accordi sono altresì finalizzati a:

 

a)   garantire la qualità dell'attuazione, e il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento dell'Unione, nonché

 

b)   a rispecchiare i sistemi e le procedure, comprese le procedure di revisione contabile, utilizzati dalle persone o dalle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o dai beneficiari al fine di raggiungere detti obiettivi.

Motivazione

Queste salvaguardie supplementari contribuiranno a garantire che i partenariati del quadro finanziario abbiano un valore aggiunto per l'UE.

Emendamento    226

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Al fine di ottimizzare i costi e i benefici delle revisioni contabili e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di revisione contabile o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o con i beneficiari delle sovvenzioni. Nel caso della Banca europea per gli investimenti si applica l'accordo tripartito concluso con la Commissione e la Corte dei conti europea.

3.  Al fine di ottimizzare i costi e i benefici delle revisioni contabili e facilitare il coordinamento, possono essere conclusi accordi di revisione contabile o di verifica con le persone e le entità che eseguono i fondi ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), o con i beneficiari delle sovvenzioni. Tali accordi non limitano l'accesso della CCE alle informazioni necessarie per l'audit dei fondi dell'Unione.

Motivazione

Il riferimento all'accordo tripartito di cui all'articolo 287, paragrafo 3, TFUE è superfluo. A fini di chiarezza, è opportuno specificare che gli accordi di revisione contabile o di verifica di cui al presente paragrafo non dovrebbero pregiudicare l'accesso della Corte dei conti alle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

Emendamento    227

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la durata del partenariato non può superare i quattro anni se non in casi debitamente giustificati;

c)  la durata del partenariato non può superare i quattro anni se non in casi debitamente giustificati, che devono essere chiaramente indicati nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9;

Motivazione

Il presente emendamento è volto a rafforzare il controllo dell'autorità di bilancio su questi accordi di partenariato.

Emendamento    228

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nel caso di un accordo relativo al partenariato finanziario quadro attuato attraverso sovvenzioni specifiche, la verifica della capacità operativa e finanziaria di cui all'articolo 191 è effettuata prima della firma dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro. La Commissione può fare affidamento su una verifica equivalente della capacità operativa e finanziaria svolta da altri donatori.

6.  Nel caso di accordi quadro relativi a partenariati finanziari attuati attraverso sovvenzioni specifiche, la verifica della capacità operativa e finanziaria di cui all'articolo 191 è effettuata prima della firma dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro. La Commissione può fare affidamento su una verifica equivalente della capacità operativa e finanziaria svolta da altri donatori, solo qualora la quota a carico del bilancio dell'Unione rappresenti meno del 50 % del finanziamento totale.

Motivazione

In linea con il principio di sana gestione finanziaria, è opportuno istituire garanzie supplementari di riconoscimento reciproco delle verifiche. Si veda anche l'emendamento del relatore all'articolo 123, paragrafo 1.

Emendamento    229

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  La Commissione si adopera per armonizzare i propri obblighi di rendicontazione con quelli degli altri donatori.

soppresso

Motivazione

Questa nuova disposizione rischia di pregiudicare le regole in materia di rendicontazione di cui al titolo XIII e andrebbe pertanto soppressa.

Emendamento    230

Proposta di regolamento

Articolo 132 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  l'entità ha la propria sede sociale e il centro dei suoi interessi principali in giurisdizioni diverse, eludendo in tal modo gli obblighi che le derivano dalla legislazione fiscale o sociale, o eventuali altri obblighi di legge applicabili nella giurisdizione in cui si trova il suo centro degli interessi principali (società di comodo).

Motivazione

Spesso, vengono create società di comodo allo scopo di eludere gli obblighi fiscali, giuridici o sociali applicabili nello Stato in cui si trova il loro centro degli interessi principali, il che contrasta con gli interessi finanziari dell'UE e con l'obiettivo del finanziamento dell'UE. L'emendamento è basato su un suggerimento che i relatori hanno ricevuto dalla Bundesnotarkammer (camera federale tedesca dei notai).

Emendamento     231

Proposta di regolamento

Articolo 132 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tali persone o entità, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f);

a)  una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale persona o entità di cui all'articolo 131, paragrafo 1, o che ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tali persone o entità, inclusi le persone e le entità all'interno della struttura di proprietà e di controllo e i beneficiari effettivi, si trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f);

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione in relazione alle persone per le quali si applicano i motivi di esclusione di cui all'articolo 131, paragrafo 1, e allinea l'ambito della verifica dei motivi di esclusione all'ambito della verifica per gli istituti finanziari e altri organismi e professioni non finanziari designati di cui alla direttiva 849/2015/UE sull'antiriciclaggio e al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

Emendamento     232

Proposta di regolamento

Articolo 133 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante e adeguata prova che una o più di tali persone non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere da c) a f);

b)  informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante, inclusi le persone e le entità all'interno della struttura di proprietà e di controllo e i beneficiari effettivi, e adeguata prova che una o più di tali persone non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettere da c) a f);

Motivazione

L'emendamento chiarisce l'ambito di applicazione in relazione alle persone per le quali si applicano i motivi di esclusione di cui all'articolo 131, paragrafo 1, e allinea l'ambito della verifica dei motivi di esclusione all'ambito della verifica per gli istituti finanziari e altri organismi e professioni non finanziari designati di cui alla direttiva 849/2015/UE sull'antiriciclaggio e al campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

Emendamento     233

Proposta di regolamento

Articolo 142 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Nell'esecuzione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nelle norme settoriali. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell'ambito della gestione del bilancio.

2.  Nell'esecuzione concorrente tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sono effettuati secondo le modalità indicate nelle norme settoriali. Tali norme garantiscono l'interoperabilità dei dati raccolti o ricevuti e trasmessi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio.

Emendamento    234

Proposta di regolamento

Articolo 142 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione dell'amministrazione elettronica.

Motivazione

Ripristino del terzo comma dell'articolo 95 del regolamento n. 966/2012, che era stato soppresso dalla Commissione.

Emendamento    235

Proposta di regolamento

Articolo 144 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi realizzati nell'attuazione del presente paragrafo.

Motivazione

Ripristino del secondo comma dell'articolo 111 del regolamento n. 966/2012, che era stato soppresso dalla Commissione.

Emendamento    236

Proposta di regolamento

Articolo 147 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Tranne che per i contratti di valore modesto e per le sovvenzioni di valore modesto, l'ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa analisi dei rischi, esigere una garanzia da parte:

1.  Tranne che per i contratti di valore modesto e per le sovvenzioni di valore modesto, l'ordinatore responsabile può, se lo ritiene proporzionato e previa una sua analisi dei rischi, esigere una garanzia da parte:

Motivazione

L'emendamento chiarisce che l'analisi dei rischi deve essere effettuata dall'ordinatore.

Emendamento    237

Proposta di regolamento

Articolo 148 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La garanzia deve coprire un periodo sufficiente per consentire di farla valere.

Motivazione

Reinserimento dell'articolo 206, paragrafo 2, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario. Questa frase era stata omessa dalla Commissione.

Emendamento     238

Proposta di regolamento

Articolo 149 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La selezione delle entità e delle persone che eseguono i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), è trasparente, giustificata dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti d'interessi. Per le entità di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), nell'ambito della selezione si tiene conto anche della loro capacità operativa e finanziaria.

La selezione delle entità e delle persone cui affidare funzioni di esecuzione del bilancio, inclusa l'esecuzione delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), è trasparente, giustificata dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti d'interessi. Per le entità di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti ii), v), vi) e vii), nell'ambito della selezione si tiene conto anche della loro capacità operativa e finanziaria.

Motivazione

Il testo è ripreso dall'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento     239

Proposta di regolamento

Articolo 149 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le entità e le persone che eseguono i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell'azione dell'Unione. Qualora la Commissione istituisca accordi di partenariato finanziario conformemente all'articolo 126, tali principi vengono ribaditi in tali accordi.

2.  Le entità e le persone cui affidare funzioni di esecuzione del bilancio, inclusa l'esecuzione delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell'azione dell'Unione. Qualora la Commissione istituisca accordi di partenariato finanziario conformemente all'articolo 126, tali principi vengono ribaditi in tali accordi.

Motivazione

Il testo è ripreso dall'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento    240

Proposta di regolamento

Articolo 149 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni connesse all'esecuzione del bilancio, le entità e le persone delegate a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), prevengono, individuano, rettificano e notificano alla Commissione le irregolarità e le frodi. A tal fine effettuano, conformemente al principio di proporzionalità, controlli ex ante ed ex post, compresi, se opportuno, controlli sul posto su campioni di operazioni rappresentativi e/o basati sul rischio, per garantire l'effettivo svolgimento e la corretta attuazione delle azioni finanziate a titolo del bilancio. Recuperano inoltre i fondi versati indebitamente, escludono dall'accesso ai fondi dell'Unione o irrogano sanzioni pecuniarie e, se necessario, avviano azioni legali a tale riguardo.

Motivazione

Ripristino dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento n. 966/2012, che era stato soppresso dalla Commissione.

Emendamento    241

Proposta di regolamento

Articolo 149 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  applichino adeguate norme e procedure di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti adeguate procedure di revisione, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;

d)  applichino adeguate norme e procedure di erogazione di finanziamenti a terzi, comprendenti procedure di revisione trasparenti, non discriminatorie, efficaci ed efficienti, norme per il recupero dei fondi indebitamente erogati e norme di esclusione dal beneficio dei finanziamenti;

Emendamento    242

Proposta di regolamento

Articolo 149 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Inoltre, di concerto con le entità o le persone, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali le pratiche contabili che le entità utilizzano per le spese amministrative. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure.

Inoltre, di concerto con le entità o le persone, la Commissione può valutare altre norme e procedure, quali le pratiche contabili che le entità utilizzano per le spese amministrative. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione può decidere di fare affidamento su tali norme e procedure. La relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, comprende informazioni sulle eventuali decisioni in tal senso.

Emendamento    243

Proposta di regolamento

Articolo 149 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Qualora tali entità o persone rispettino soltanto parzialmente i requisiti di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta opportune misure di vigilanza per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure sono specificate nei pertinenti accordi.

5.  Qualora tali entità o persone rispettino soltanto parzialmente i requisiti di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta opportune misure di vigilanza per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Tali misure sono specificate nei pertinenti accordi. La relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, comprende informazioni sulle eventuali misure di questo tipo.

Emendamento    244

Proposta di regolamento

Articolo 150 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con il gruppo BEI, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui all'articolo 149, paragrafi 3 e 4, e gli obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con la BEI, il FEI, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui all'articolo 149, paragrafi 3 e 4, e gli obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.

Motivazione

Cfr. l'emendamento dei relatori all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

Emendamento    245

Proposta di regolamento

Articolo 150 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Tutti gli accordi di contributo, accordi di finanziamento e accordi di garanzia sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, se questi le richiedono.

6.  Tutti gli accordi di contributo, accordi di finanziamento e accordi di garanzia sono messi a disposizione nella relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.

Emendamento     246

Proposta di regolamento

Articolo 151 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 151 bis

 

Esecuzione indiretta con le organizzazioni degli Stati membri

 

1.  Per organizzazioni degli Stati membri si intendono gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a vii), purché soddisfino le seguenti condizioni:

 

i)   siano incaricate dagli Stati membri di adempiere a una missione di servizio pubblico nell'ambito dello sviluppo e della cooperazione internazionali e siano istituite a norma del diritto privato o pubblico negli Stati membri;

 

ii)  i loro sistemi e le loro procedure, che devono essere adeguati agli specifici contesti giuridici e operativi dello sviluppo e della cooperazione internazionali, siano stati valutati positivamente a norma dell'articolo 149, paragrafo 4.

 

2.   La Commissione fa affidamento sui sistemi e sulle procedure delle organizzazioni degli Stati membri che sono stati valutati positivamente a norma dell'articolo 149, paragrafo 4, o a eventuali sistemi e procedure aggiuntivi, al di fuori del campo di applicazione della valutazione di cui allo stesso articolo, che siano stati debitamente istituiti e siano attuati sotto la sorveglianza degli Stati membri pertinenti, quali la struttura dei costi delle organizzazioni degli Stati membri. Tale riconoscimento reciproco si applica in particolare, ma non esclusivamente, ai sistemi e alle procedure di cui all'articolo 123.

 

3.   Gli accordi relativi a partenariati finanziari quadro conclusi con organizzazioni degli Stati membri a norma dell'articolo 126 specificano ulteriormente la portata e le modalità del riconoscimento reciproco dei sistemi e delle procedure delle organizzazioni degli Stati membri.

Motivazione

Il relatore propone l'aggiunta di un articolo sotto il titolo di Esecuzione indiretta per riconoscere le peculiarità delle attività delle organizzazioni degli Stati membri nel settore degli aiuti esterni dell'UE.

Emendamento    247

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito di un meccanismo di blending, si applica il titolo X.

2.  Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito di un meccanismo di blending e rappresentano più del 50 % del finanziamento totale, si applica il titolo X all'intera operazione.

Motivazione

Se da un lato i relatori appoggiano l'obiettivo generale di semplificazione che sottende questa nuova disposizione, dall'altro sarebbe opportuno evitare che un'intera operazione di blending sia disciplinata da regole valide per gli strumenti finanziari quando questi rappresentano solo una piccola parte del finanziamento.

Emendamento    248

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Quando le sovvenzioni sono attuate nell'ambito di un meccanismo di blending e rappresentano più del 50 % del finanziamento totale, si applica il titolo VIII all'intera operazione.

Motivazione

Se da un lato i relatori appoggiano l'obiettivo generale di semplificazione che sottende questa nuova disposizione, dall'altro sarebbe opportuno evitare che un'intera operazione di blending sia disciplinata da regole valide per gli strumenti finanziari quando questi rappresentano solo una piccola parte del finanziamento.

Emendamento     249

Proposta di regolamento

Articolo 153 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Per quanto riguarda gli strumenti finanziari utilizzati all'interno dei meccanismo di blending, si considera che l'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), risulti soddisfatto se viene effettuata una valutazione ex ante prima della costituzione del meccanismo di blending.

3.  Per quanto riguarda gli strumenti finanziari utilizzati all'interno dei meccanismo di blending, si considera che l'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), risulti soddisfatto se viene effettuata una valutazione d'impatto prima della costituzione del meccanismo di blending.

Motivazione

Per coerenza terminologica con gli emendamenti del relatore all'articolo 32.

Emendamento     250

Proposta di regolamento

Articolo 174 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:

Le sovvenzioni sono concesse per finanziare quanto segue:

Motivazione

Per ragioni di coerenza, una parte del paragrafo è spostata all'articolo 2 (definizioni).

Emendamento    251

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni concrete.

2.  Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni e risultati concreti, a condizione che siano state prese misure appropriate per garantire l'adeguatezza dei relativi importi rispetto alla realizzazione richiesta.

Motivazione

Garanzia addizionale.

Emendamento     252

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I criteri specifici per la realizzazione richiesta sono negoziati tra la Commissione e il beneficiario e sono specificati nella convenzione di sovvenzione, caso per caso e secondo quanto richiesto dalle circostanze.

Emendamento    253

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Salvo disposizioni diverse dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato dall'ordinatore responsabile, che agisce secondo una procedura prestabilita all'interno di ciascuna istituzione.

3.  Salvo disposizioni diverse dell'atto di base, il ricorso a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso è autorizzato dall'ordinatore responsabile, che agisce secondo una procedura prestabilita all'interno di ciascuna istituzione. L'ordinatore responsabile riferisce nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, sulle autorizzazioni concesse.

Emendamento     254

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni;

d)  ove possibile, le condizioni essenziali che attivano il pagamento, compreso, se del caso, il conseguimento delle realizzazioni e dei risultati;

Emendamento    255

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  la descrizione delle condizioni atte a garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e la ragionevole osservanza del principio del cofinanziamento;

e)  la descrizione delle condizioni atte a garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria e la ragionevole osservanza dei principi del cofinanziamento e del divieto del fine di lucro;

Motivazione

Il "principio del divieto del fine di lucro" dovrebbe essere reinserito fra i principi generali applicabili alle sovvenzioni.

Emendamento    256

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso fisso più elevato.

6.  L'ordinatore responsabile può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione. Con decisione motivata della Commissione può essere autorizzato un tasso fisso più elevato. L'ordinatore responsabile riferisce nella sua relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9, sulle decisioni adottate, il tasso fisso autorizzato, gli importi da pagare e le ragioni che hanno portato a tali decisioni.

Motivazione

L'emendamento consentirà all'autorità di bilancio di controllare meglio l'uso di tale eccezione da parte degli ordinatori.

Emendamento    257

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale per l'attività svolta da volontari nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

8.  I beneficiari possono dichiarare come voce contabile costi a livello di personale per l'attività svolta da volontari nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

Motivazione

È insito nel concetto stesso di volontariato che l'attività svolta dai volontari non va retribuita. Pertanto, al fine di evitare eventuali equivoci, andrebbe chiarito che questa dichiarazione è uno strumento contabile e non porta alla retribuzione dell'attività dei volontari. L'emendamento è basato su un suggerimento che i relatori hanno ricevuto dalla Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Federazione tedesca delle organizzazioni di solidarietà sociale).

Emendamento    258

Proposta di regolamento

Articolo 176 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando autorizza somme forfettarie uniche, l'ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell'articolo 175.

3.  Quando autorizza somme forfettarie uniche, l'ordinatore responsabile si attiene alle disposizioni dell'articolo 175 e alle norme applicabili in materia di cofinanziamento, segnatamente per quanto riguarda il tasso massimo di cofinanziamento per l'intera azione o l'intero programma di lavoro.

Emendamento    259

Proposta di regolamento

Articolo 177 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all'articolo 175 non sono rimessi in discussione da controlli ex post, fatto salvo il diritto dell'ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo 127, paragrafo 4. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono stabiliti in base alle consuete pratiche contabili del beneficiario, si applica l'articolo 179, paragrafo 2.

Gli importi delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso determinati ex ante applicando il metodo autorizzato dall'ordinatore responsabile o dalla Commissione conformemente all'articolo 175 sono rimessi in discussione da controlli ex post solo in caso di ragionevole dubbio, fatto salvo il diritto dell'ordinatore responsabile di ridurre la sovvenzione conformemente all'articolo 127, paragrafo 4. Ove le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono stabiliti in base alle consuete pratiche contabili del beneficiario, si applica l'articolo 179, paragrafo 2.

Emendamento     260

Proposta di regolamento

Articolo 177 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  La frequenza e l'ambito delle verifiche e dei controlli possono dipendere, tra l'altro, dal rischio specifico rappresentato da un determinato beneficiario. Tale rischio è valutato anche sulla base delle irregolarità, verificatesi in passato, attribuibili a tale beneficiario che hanno inciso in modo rilevante sulle sovvenzioni assegnategli a condizioni analoghe.

Motivazione

Le verifiche e i controlli dovrebbero essere maggiormente incentrati sui beneficiari che rappresentano un rischio più elevato per il bilancio dell'Unione. Le verifiche e i controlli basati sul rischio consentirebbero all'UE di utilizzare una quota maggiore delle proprie risorse per azioni concrete anziché per l'amministrazione.

Emendamento    261

Proposta di regolamento

Articolo 178 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il metodo di determinazione delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, i dati sottostanti e i conseguenti importi sono valutati periodicamente e, se del caso, adeguati conformemente all'articolo 175.

Il metodo di determinazione delle somme forfettarie, dei costi unitari o dei tassi fissi, i dati sottostanti e i conseguenti importi, come anche l'adeguatezza di detti importi rispetto alla realizzazione conseguita, sono valutati periodicamente, e almeno ogni due anni, e, se del caso, adeguati conformemente all'articolo 175.

Emendamento    262

Proposta di regolamento

Articolo 180 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  ove i costi ammissibili stimati comprendano costi relativi all'attività dei volontari di cui all'articolo 175, paragrafo 8, la sovvenzione non supera i costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività dei volontari.

b)  ove i costi ammissibili stimati comprendano costi relativi all'attività dei volontari di cui all'articolo 175, paragrafo 8, la sovvenzione non supera i costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività dei volontari o il 75 % del totale dei costi ammissibili stimati, se inferiore.

Motivazione

L'emendamento è inteso ad evitare situazioni in cui un contributo in natura molto modesto porta di fatto a un tasso di cofinanziamento quasi del 100 %.

Emendamento    263

Proposta di regolamento

Articolo 182 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  divieto del fine di lucro.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'articolo 186 bis (nuovo).

Emendamento     264

Proposta di regolamento

Articolo 183 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro, che deve essere pubblicato prima della sua attuazione.

Emendamento   265

Proposta di regolamento

Articolo 183 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4.

2.  Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4. Inoltre tutte le istituzioni dell'Unione che indicono appalti pubblici pubblicano sui loro siti web norme chiare in materia di acquisti, spese e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.

Emendamento    266

Proposta di regolamento

Articolo 183 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:

3.  Dopo la pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione pubblica e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante:

Emendamento    267

Proposta di regolamento

Articolo 183 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte fino all'attribuzione della sovvenzione;

c)  la durata media della procedura dalla data di chiusura dell'invito a presentare proposte fino all'attribuzione della sovvenzione, come anche la durata, rispettivamente, della procedura più lenta e di quella più rapida;

Emendamento    268

Proposta di regolamento

Articolo 183 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  le sovvenzioni accordate alla BEI o al Fondo europeo per gli investimenti in conformità dell'articolo 188, primo comma, lettera g);

Emendamento    269

Proposta di regolamento

Articolo 183 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter)  le operazioni di blending a norma dell'articolo 153 che prevedono una sovvenzione.

Emendamento     270

Proposta di regolamento

Articolo 184 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  In deroga al paragrafo 1, un'azione esterna può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione. In tal caso, la decisione di attribuzione riporta la motivazione.

3.  In deroga al paragrafo 1, un'azione esterna intrapresa da un partner dell'Unione che si dimostri conforme alle norme e ai requisiti della Commissione europea (attraverso la valutazione ex ante) può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia indispensabile per la realizzazione dell'azione. In tal caso, la decisione di attribuzione riporta la motivazione.

Emendamento    271

Proposta di regolamento

Articolo 185 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Principio del divieto di cumulo e di doppio finanziamento

Principio del divieto di cumulo e del divieto di doppio finanziamento

Motivazione

Modifica linguistica.

Emendamento    272

Proposta di regolamento

Articolo 185 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'azione cui può essere accordata una sovvenzione a carico del bilancio deve essere chiaramente definita. Un'azione non può essere frazionata in una pluralità di azioni al fine di eludere le regole di finanziamento di cui al presente regolamento.

Motivazione

Reinserimento dell'articolo 176 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.

Emendamento    273

Proposta di regolamento

Articolo 185 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

4.  I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano:

4.  I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

Motivazione

Non dovrebbero essere previste eccezioni al principio del divieto di doppio finanziamento.

Emendamento    274

Proposta di regolamento

Articolo 186 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)  in caso di estrema urgenza per le misure di cui all'articolo 188, lettera a) o b), in relazione a cui un intervento rapido dell'Unione sarebbe di grande importanza. Nei summenzionati casi i costi sostenuti da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento dell'Unione alle seguenti condizioni:

b)  in caso di estrema urgenza per le misure di cui all'articolo 188, lettera a), in relazione a cui un intervento rapido dell'Unione sarebbe di grande importanza. Nei summenzionati casi i costi sostenuti da un beneficiario prima della data di presentazione della domanda sono ammissibili al finanziamento dell'Unione alle seguenti condizioni:

Motivazione

La deroga al principio di non retroattività dovrebbe essere strettamente limitata all'aiuto umanitario e ai casi correlati.

Emendamento    275

Proposta di regolamento

Articolo 186 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ordinatore delegato riferisce su ciascuno di tali casi nel quadro del titolo "Deroghe al principio di non retroattività a norma dell'articolo 186 del regolamento finanziario" della relazione annuale di attività di cui all'articolo 73, paragrafo 9.

Emendamento     276

Proposta di regolamento

Articolo 186 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio del beneficiario.

4.  Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio del beneficiario. La prima rata è versata al beneficiario entro due mesi dalla firma della convenzione di sovvenzione.

Motivazione

Il termine per la firma delle convenzioni di sovvenzione da parte della Commissione deve essere ridotto da sei a tre mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. Ciò consentirebbe alla Commissione di migliorare la propria efficienze nel ciclo di programmazione. Inoltre, si eviterebbe di mettere a repentaglio la capacità finanziaria delle organizzazioni della società civile, in particolare quelle di più piccole dimensioni. Sei mesi per la firma delle convenzioni, più tre mesi per il pagamento della prima rata impongono alla maggior parte delle organizzazioni della società civile di affidarsi a prestiti bancari.

Emendamento    277

Proposta di regolamento

Articolo 186 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 186 bis

 

Principio del divieto del fine di lucro

 

1.   Le sovvenzioni non hanno come oggetto o effetto la realizzazione di un profitto nel quadro dell'azione o del programma di lavoro del beneficiario ("principio del divieto del fine di lucro").

 

2.   Il profitto è definito come un'eccedenza di entrate rispetto ai costi ammissibili sostenuti dal beneficiario, quando è fatta richiesta per il pagamento del saldo.

 

3.   Le entrate di cui al paragrafo 2 sono limitate ai redditi generati dall'azione o dal programma di lavoro, così come ai contributi finanziari assegnati in modo specifico dai donatori al finanziamento dei costi ammissibili.

 

In caso di una sovvenzione di funzionamento, gli importi destinati alla costituzione di riserve non sono presi in considerazione per la verifica del rispetto del principio del divieto del fine di lucro.

 

4.   Il paragrafo 1 non si applica a:

 

a)   azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o azioni che producono un reddito al fine di garantire la loro continuità dopo il periodo di finanziamento a carico dell'Unione previsto dalla decisione o convenzione di sovvenzione;

 

b)   borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;

 

c)   altri aiuti diretti corrisposti a persone fisiche estremamente bisognose, come i disoccupati e i rifugiati;

 

d)   sovvenzioni sulla base di tassi forfettari e/o importi forfettari e/o costi unitari se conformi alle condizioni di cui all'articolo 175;

 

e)   sovvenzioni di valore modesto.

 

5.   Qualora si ottenga un profitto, la Commissione ha il diritto di recuperarne la percentuale corrispondente al contributo dell'Unione ai costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario nel realizzare l'azione o il programma di lavoro.

 

In deroga al presente articolo, se, alla fine di un esercizio finanziario per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica europea ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente al massimo al 25 % delle entrate totali di quell'esercizio, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

Motivazione

Il "principio del divieto del fine di lucro" per le sovvenzioni è un principio fondamentale della gestione delle finanze pubbliche. La stessa Commissione ritiene che l'opzione standard per finanziare progetti che generano entrate dovrebbe essere l'uso di strumenti finanziari anziché di sovvenzioni, ragion per cui è necessario mantenere questo principio in relazione alle sovvenzioni.

Emendamento    278

Proposta di regolamento

Articolo 187 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  le modalità del finanziamento dell'Unione, in particolare le forme di sovvenzione;

c)  le modalità del finanziamento dell'Unione, che specificano tutti i tipi di contributi di quest'ultima, in particolare le forme di sovvenzione;

Emendamento     279

Proposta di regolamento

Articolo 187 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di sei mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

a)  per informare tutti i richiedenti dei risultati della valutazione della loro domanda, un massimo di tre mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

Emendamento     280

Proposta di regolamento

Articolo 187 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  per firmare con i richiedenti le convenzioni di sovvenzione, un massimo di tre mesi dalla data in cui i richiedenti idonei sono stati informati.

b)  per firmare con i richiedenti le convenzioni di sovvenzione, un massimo di un mese dalla data in cui i richiedenti idonei sono stati informati.

Emendamento    281

Proposta di regolamento

Articolo 187 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

L'ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l'informazione dei richiedenti e la firma delle convenzioni di sovvenzione. Qualora vengano superati i termini di cui al primo comma, l'ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del secondo comma, propone azioni correttive.

L'ordinatore delegato riferisce nella sua relazione annuale di attività sui tempi medi per l'informazione dei richiedenti e la firma delle convenzioni di sovvenzione, come anche sul periodo più lungo e più breve, rispettivamente. Qualora vengano superati i termini di cui al primo comma, l'ordinatore delegato fornisce le motivazioni e, ove non risultino debitamente giustificate ai sensi del secondo comma, propone azioni correttive.

Emendamento    282

Proposta di regolamento

Articolo 188 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  a favore di organismi che si trovano di diritto o di fatto in situazione di monopolio o a favore di organismi designati dagli Stati membri, sotto la loro responsabilità, qualora tali Stati membri si trovino di diritto o di fatto in situazione di monopolio;

soppresso

Motivazione

La proposta della Commissione prevede la possibilità di assegnare sovvenzioni dirette alle entità munite di mandato degli Stati membri nei casi di monopolio di diritto o di fatto e nei casi in cui i beneficiari diretti sono stati selezionati per le loro competenze tecniche. I relatori non sono sufficientemente convinti che il rischio di estendere le sovvenzioni senza invito a presentare proposte sia in questo caso giustificato.

Emendamento     283

Proposta di regolamento

Articolo 188 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le eccezioni di cui al primo comma, lettere c) e f), sono interpretate e applicate rispettivamente dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione o dagli Stati membri.

Emendamento     284

Proposta di regolamento

Articolo 188 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione o gli Stati membri stabiliscono chiaramente i termini e l'ambito di applicazione delle eccezioni di cui al primo comma, lettere c) e f).

Emendamento     285

Proposta di regolamento

Articolo 189 – paragrafo 1 – lettera d – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 151;

Il primo comma non si applica agli organismi pubblici, alle organizzazioni degli Stati membri e alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 151;

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 151 bis (nuovo).

Emendamento    286

Proposta di regolamento

Articolo 189 – paragrafo 1 – lettera e – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

e)   la descrizione dell'azione o del programma di lavoro e il bilancio di previsione che, ove possibile:

e)   la descrizione dell'azione o del programma di lavoro e il bilancio di previsione che:

Emendamento    287

Proposta di regolamento

Articolo 189 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Il richiedente indica le fonti e gli importi dei finanziamenti dell'Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il suo funzionamento nel corso dello stesso esercizio nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione.

Motivazione

Reinserimento dell'articolo 196, paragrafo 4, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.

Emendamento     288

Proposta di regolamento

Articolo 191 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  le organizzazioni degli Stati membri;

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 151 bis (nuovo).

Emendamento     289

Proposta di regolamento

Articolo 191 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  In funzione della sua valutazione del rischio, l'ordinatore responsabile può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici od organizzazioni internazionali.

6.  In funzione della sua valutazione del rischio, l'ordinatore responsabile può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici, organizzazioni degli Stati membri od organizzazioni internazionali.

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 151 bis (nuovo).

Emendamento    290

Proposta di regolamento

Articolo 192 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  effettuare la relativa valutazione.

Emendamento    291

Proposta di regolamento

Articolo 200 – paragrafo 5 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante:

Dopo la pubblicazione la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante:

Emendamento    292

Proposta di regolamento

Articolo 201 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'Unione può costituire strumenti finanziari o fornire garanzie di bilancio ovvero assistenza finanziaria a carico del bilancio generale mediante un atto di base.

1.  L'Unione può costituire strumenti finanziari o fornire garanzie di bilancio ovvero assistenza finanziaria a carico del bilancio generale mediante un atto di base quando sia dimostrato che rappresentano il modo migliore di realizzare gli obiettivi dell'Unione. Gli strumenti finanziari sono complementari all'altra forma di intervento di bilancio.

Emendamento     293

Proposta di regolamento

Articolo 201 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Corte dei conti ha pieno accesso alle informazioni relative agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria, inclusa la possibilità di effettuare controlli in loco.

 

Salvo diversa disposizione dell'atto di base, la Corte dei conti è considerata il revisore esterno competente per i progetti e i programmi sostenuti mediante uno strumento finanziario, una garanzia di bilancio o un'assistenza finanziaria.

Emendamento    294

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  Gli strumenti finanziari sono utilizzati in conformità dei principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e sussidiarietà, e dei loro obiettivi nonché, se del caso, della durata stabilita nell'atto di base applicabile per detti strumenti finanziari.

Motivazione

Ripristino dell'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012, che era stato soppresso dalla Commissione.

Emendamento     295

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  conseguono un effetto leva o moltiplicatore mobilitando un investimento globale che supera l'entità del contributo o della garanzia dell'Unione. La forchetta di valori obiettivo dell'effetto leva e moltiplicatore si basa su una valutazione ex ante per il corrispondente strumento finanziario o la corrispondente garanzia di bilancio;

d)  conseguono un effetto leva o moltiplicatore mobilitando un investimento globale che supera l'entità del contributo o della garanzia dell'Unione. La forchetta di valori obiettivo dell'effetto leva e moltiplicatore si basa su una valutazione d'impatto per il corrispondente strumento finanziario o la corrispondente garanzia di bilancio;

Motivazione

Per coerenza terminologica con gli emendamenti del relatore all'articolo 32.

Emendamento     296

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)  prevedono che ogni remunerazione delle entità attuative o delle controparti che partecipano all'attuazione sia legata alle prestazioni. Gli onorari basati sulle prestazioni comprendono le spese amministrative destinate a remunerare l'entità o la controparte per il lavoro svolto nell'attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio e, se del caso, incentivi legati alle politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi strategici o promuovere la performance finanziaria dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio. Possono essere rimborsate le spese straordinarie;

g)  prevedono che ogni remunerazione delle entità attuative o delle controparti che partecipano all'attuazione sia legata alle prestazioni. Gli onorari basati sulle prestazioni comprendono le spese amministrative destinate a remunerare l'entità o la controparte per il lavoro svolto nell'attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, calcolate sulla base dei fondi effettivamente trasferiti, e, se del caso, incentivi legati alle politiche per promuovere la realizzazione degli obiettivi strategici o promuovere la performance finanziaria dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio. In casi debitamente giustificati, possono essere rimborsate le spese straordinarie;

Emendamento     297

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)  gli accordi e le misure della performance devono essere ben concepiti e attuati con attenzione; la Commissione non consente che le spese amministrative siano calcolate in percentuale del contributo dell'UE impegnato in termini cumulati, compresi gli impegni di bilancio inutilizzati;

Emendamento     298

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  si fondano su valutazioni ex ante, singolarmente o come parte di un programma, conformemente all'articolo 32. La valutazione ex ante spiega la scelta del tipo di operazione finanziaria tenendo conto degli obiettivi strategici perseguiti e dei rischi finanziari e risparmi connessi per il bilancio dell'Unione.

h)  si fondano su valutazioni d'impatto, singolarmente o come parte di un programma, conformemente all'articolo 32. La valutazione d'impatto spiega la scelta del tipo di operazione finanziaria tenendo conto degli obiettivi strategici perseguiti e dei rischi finanziari e risparmi connessi per il bilancio dell'Unione. Tali valutazioni sono riviste e aggiornate per tenere conto dell'effetto dei principali cambiamenti socioeconomici intervenuti sulla motivazione dello strumento o della garanzia.

Motivazione

Per coerenza terminologica con gli emendamenti del relatore all'articolo 32.

Emendamento     299

Proposta di regolamento

Articolo 202 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  al termine del periodo di attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, ogni importo ancora da liquidare proveniente dal bilancio dell'Unione è restituito al bilancio;

b)  al termine del periodo di attuazione di uno strumento finanziario o di una garanzia di bilancio, tenendo conto della natura dello strumento finanziario o della garanzia di bilancio in questione, ogni importo ancora da liquidare proveniente dal bilancio dell'Unione è restituito al bilancio;

Motivazione

Nei regimi di condivisione dei rischi di portafoglio, occorre considerare anche la durata del portafoglio prima della restituzione dei fondi al bilancio dell'UE.

Emendamento     300

Proposta di regolamento

Articolo 203 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria possono generare per l'Unione una passività potenziale superiore agli attivi finanziari previsti a copertura della responsabilità finanziaria dell'Unione.

2.  Le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria possono generare per l'Unione una passività potenziale che può superare soltanto gli attivi finanziari previsti a copertura della responsabilità finanziaria dell'Unione se così disposto dall'atto di base che istituisce una garanzia e alle condizioni stabilitevi.

Motivazione

Quest'emendamento aggiorna e sostituisce l'emendamento originale 159 dei relatori.

Emendamento    301

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 8 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  se in conseguenza dell'attivazione della garanzia di bilancio i relativi accantonamenti scendono al di sotto del 30% del tasso di copertura di cui al paragrafo 1 o se una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione fa ritenere che possano scendere al di sotto di tale tasso nell'arco di un anno;

a)  se in conseguenza dell'attivazione della garanzia di bilancio i relativi accantonamenti scendono al di sotto del 50 % del tasso di copertura di cui al paragrafo 1, e ancora se scendono al di sotto del 30 %, o se una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione fa ritenere che possano scendere al di sotto di uno di detti tassi nell'arco di un anno;

Emendamento    302

Proposta di regolamento

Articolo 204 – paragrafo 8 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  se l'importo del capitale privato mobilitato è inferiore all'importo dei contributi provenienti da fonti pubbliche.

Emendamento     303

Proposta di regolamento

Articolo 205 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria sono depositati in un fondo comune di copertura attuato direttamente dalla Commissione.

1.  Gli accantonamenti a copertura delle passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio o dall'assistenza finanziaria sono depositati in un fondo comune di copertura attuato direttamente dalla Commissione. La Commissione informa e consulta il Parlamento europeo in merito al funzionamento del fondo comune di copertura e al calcolo del tasso di copertura.

Emendamento    304

Proposta di regolamento

Articolo 206 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'adeguatezza degli orientamenti è oggetto di valutazione indipendente ogni tre anni.

L'adeguatezza degli orientamenti è sottoposta a una valutazione indipendente ogni tre anni e comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    305

Proposta di regolamento

Articolo 207 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce con cadenza annuale in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria, alle passività potenziali e al fondo comune di copertura a norma dell'articolo 242.

La Commissione riferisce con cadenza annuale in merito agli strumenti finanziari, anche a quelli disciplinati dall'articolo 210, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria, alle passività potenziali e al fondo comune di copertura a norma dell'articolo 242.

Motivazione

Gli obblighi di rendicontazione per gli strumenti finanziari in regime di esecuzione concorrente dovrebbero essere gli stessi validi per quelli in regime di esecuzione diretta e indiretta.

Emendamento    306

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  In deroga all'articolo 201, paragrafo 1, gli strumenti finanziari possono essere costituiti, in casi debitamente giustificati, senza essere autorizzati per mezzo di un atto di base, a condizione che siano inclusi nel bilancio ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera e).

soppresso

Emendamento    307

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando gli strumenti finanziari sono combinati con un sostegno complementare del bilancio dell'Unione, comprese le sovvenzioni, in un unico accordo, il presente titolo si applica all'intera misura. Le relazioni sono presentate a norma dell'articolo 242.

2. Quando gli strumenti finanziari sono combinati con un sostegno complementare del bilancio dell'Unione, comprese le sovvenzioni, in un unico accordo, le regole applicabili al metodo di finanziamento che rappresenta più del 50 % del finanziamento totale si applicano all'intera misura. Le relazioni sullo strumento finanziario parte del finanziamento sono presentate a norma dell'articolo 242.

Emendamento    308

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione garantisce una gestione armonizzata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.

3.  La Commissione garantisce una gestione armonizzata e semplificata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.

Emendamento    309

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Quando l'Unione partecipa a uno strumento finanziario con una quota di minoranza, la Commissione garantisce l'osservanza del presente titolo, nel rispetto del principio di proporzionalità, sulla base dell'entità e del valore della partecipazione dell'Unione allo strumento. Nonostante quanto precede, la Commissione garantisce il rispetto dell'articolo 124.

soppresso

Emendamento     310

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.  La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'efficienza e all'efficacia degli strumenti finanziari nell'ambito delle modalità di gestione di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Nella sua relazione annuale, la Commissione dimostra esplicitamente il valore aggiunto degli strumenti finanziari ed è in grado di identificare i beneficiari finali dei fondi e di elencare i progetti finanziati dagli strumenti finanziari.

Emendamento     311

Proposta di regolamento

Articolo 210 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Ai contributi dei fondi in regime di esecuzione concorrente agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale. Nonostante quanto precede le autorità di gestione possono basarsi su una valutazione ex ante preesistente, svolta a norma dell'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), per decidere di contribuire a uno strumento finanziario esistente.

3.  Ai contributi dei fondi in regime di esecuzione concorrente agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale. Nonostante quanto precede le autorità di gestione possono basarsi su una valutazione d'impatto preesistente, svolta a norma dell'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), per decidere di contribuire a uno strumento finanziario esistente.

Motivazione

Per coerenza terminologica con gli emendamenti del relatore all'articolo 32.

Emendamento    312

Proposta di regolamento

Articolo 213 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione a Stati membri o paesi terzi assume la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l'efficacia del sostegno. A tal fine, il pertinente atto di base conferisce alla Commissione il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

1.  L'assistenza finanziaria dell'Unione a Stati membri o paesi terzi è soggetta a condizioni predefinite e assume la forma di un prestito o di una linea di credito o di ogni altro strumento ritenuto idoneo a garantire l'efficacia del sostegno. A tal fine, il pertinente atto di base conferisce alla Commissione il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

Emendamento    313

Proposta di regolamento

Articolo 213 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  L'assistenza finanziaria è attuata direttamente dalla Commissione.

4.  L'assistenza finanziaria è attuata direttamente dalla Commissione, che riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio sul rispetto delle condizioni e l'evoluzione dell’assistenza finanziaria.

Emendamento    314

Proposta di regolamento

Articolo 213 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  assicurano che il paese beneficiario verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi a titolo di assistenza finanziaria dell'Unione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;

a)  assicurano che il paese beneficiario verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente e che le condizioni siano state soddisfatte, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi a titolo di assistenza finanziaria dell'Unione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;

Emendamento     315

Proposta di regolamento

Articolo 215 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

3.  I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo. I contributi non sono utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. Ai fini del presente articolo, le entità associate ai partiti politici europei a livello europeo, quali le organizzazioni di giovani e donne di tali partiti, non sono considerate terzi. I contributi non sono utilizzati per gli scopi esclusi dall'articolo 22 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Motivazione

L'emendamento chiarisce che, ai sensi del nuovo statuto, ai partiti politici europei è consentito ancora sostenere le proprie organizzazioni, tra cui quelle di giovani e donne.

Emendamento     316

Proposta di regolamento

Articolo 215 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  Ai partiti politici europei è consentito costituire riserve con un importo delle loro risorse proprie superiore al 15 % della loro spesa annuale rimborsabile.

Motivazione

L'emendamento precisa che, ai sensi del nuovo statuto, ai partiti politici europei è consentito ancora costituire riserve da risorse proprie.

Emendamento     317

Proposta di regolamento

Articolo 215 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Se, alla fine di un esercizio finanziario per il quale ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, una fondazione politica europea ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 realizza un'eccedenza di entrate rispetto alle spese, può riportare all'esercizio successivo la parte di tale eccedenza corrispondente al massimo al 25% delle entrate totali di quell'esercizio, a condizione che tale parte sia usata entro il primo trimestre di tale esercizio successivo.

soppresso

Motivazione

Versione aggiornata dell'emendamento 170. I relatori ritengono che l'articolo 215, paragrafo 7, debba essere spostato all'articolo 186 bis, paragrafo 6 (nuovo).

Emendamento    318

Proposta di regolamento

Articolo 219 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base a uno dei seguenti elementi:

 

i)   rispetto di determinate condizioni ex ante;

 

ii)   conseguimento dei risultati misurato in riferimento alle tappe fondamentali precedentemente fissate o mediante indicatori di performance;

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti all’articolo 121.

Emendamento    319

Proposta di regolamento

Articolo 219 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni in questione in base a uno dei seguenti elementi:

soppresso

i)   rispetto di determinate condizioni ex ante;

 

ii)   conseguimento dei risultati misurato in riferimento alle tappe fondamentali precedentemente fissate o mediante indicatori di performance;

 

Motivazione

Cfr. motivazione degli emendamenti all’articolo 121.

Emendamento    320

Proposta di regolamento

Articolo 227 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Fondi fiduciari

Fondi fiduciari dell’Unione per le azioni esterne

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore al paragrafo 1 di questo articolo.

Emendamento    321

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire, previa comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, fondi fiduciari in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. La decisione della Commissione che istituisce il fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.

1.  Soltanto in casi debitamente giustificati e per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche, la Commissione può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio di costituire, mediante un atto di base e secondo la procedura legislativa ordinaria, fondi fiduciari per le azioni esterne in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto di base che istituisce ciascun fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, la quota di finanziamento da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, il cui rapporto rimane fisso per l'intera durata del fondo fiduciario, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.

 

In nessun caso un fondo fiduciario è costituito all'interno dell'Unione.

Motivazione

I fondi fiduciari operativi dell'Unione sono caratterizzati da una mancanza di controllo da parte del PE e da questioni relative all’accompagnamento degli impegni a titolo del bilancio dell'Unione da parte di altri donatori. Fintantoché non verranno risolte tali questioni, i relatori ritengono prematuro estendere il loro utilizzo alle politiche interne. Inoltre, le organizzazioni preposte all’attuazione del progetto registrano problemi, nei fondi fiduciari, in relazione al cofinanziamento dei progetti e si oppongono quindi al loro utilizzo nell'Unione. Questo emendamento tiene conto dei suggerimenti della Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (Federazione tedesca delle organizzazioni di solidarietà sociale).

Emendamento    322

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione presenta i progetti di decisione relativi alla costituzione, alla proroga e alla liquidazione di un fondo fiduciario dell'Unione al comitato competente ove previsto nell'atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione.

2.  La Commissione presenta i progetti di proposta relativi alla costituzione, alla proroga e alla liquidazione di un fondo fiduciario dell'Unione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Cfr. motivazione dell’emendamento dei relatori al paragrafo 1.

Emendamento     323

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  esiste un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: i fondi fiduciari sono costituiti e attuati a livello dell'Unione solo se i loro obiettivi, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione che non a livello nazionale;

a)  una valutazione d'impatto ha stabilito che esiste un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: i fondi fiduciari sono costituiti e attuati a livello dell'Unione solo se i loro obiettivi, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione che non a livello nazionale e non possono essere conseguiti nella stessa misura ricorrendo a qualunque altro strumento finanziario esistente;

Motivazione

L'emendamento è basato su un suggerimento di Civil Society Europe.

Emendamento     324

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  gli obiettivi dei fondi fiduciari dell'Unione per l'azione esterna sono allineati agli obiettivi dello strumento o della voce di bilancio dell'Unione dai quali sono finanziati.

Motivazione

L'emendamento è basato su un suggerimento di Civil Society Europe.

Emendamento     325

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza dei donatori e degli Stati membri non contribuenti in qualità di osservatori, e decide in merito all'impiego dei fondi. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'atto costitutivo del fondo fiduciario adottato dalla Commissione e al quale i donatori hanno aderito. Tali norme comprendono l'obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull'utilizzo dei fondi.

4.  Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza, in qualità di osservatori, dei donatori, degli Stati membri non contribuenti e, se del caso, del Parlamento europeo, e decide in merito all'impiego dei fondi. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'atto costitutivo del fondo fiduciario adottato dalla Commissione e al quale i donatori hanno aderito. Tali norme comprendono l'obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull'utilizzo dei fondi.

Emendamento     326

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I fondi fiduciari dell'Unione sono costituiti per una durata limitata stabilita dall'atto costituivo. Tale durata può essere prorogata con decisione della Commissione su richiesta del comitato del fondo fiduciario interessato.

I fondi fiduciari dell'Unione sono costituiti per una durata limitata stabilita dall'atto costituivo. Tale durata può essere prorogata dal Parlamento europeo e dal Consiglio deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, in seguito a una proposta della Commissione su richiesta del comitato del fondo fiduciario interessato.

Emendamento    327

Proposta di regolamento

Articolo 228 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione dei fondi fiduciari

Attuazione dei fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne

Emendamento     328

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati secondo i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun atto costitutivo.

1.  I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati secondo i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, garantendo il pieno rispetto del meccanismo di vigilanza e di controllo del bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun atto costitutivo.

Emendamento    329

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Qualunque contributo dell'Unione è utilizzato in conformità degli obiettivi previsti nell'atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione.

Emendamento     330

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le azioni finanziate dai fondi fiduciari dell'Unione possono essere eseguite direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), e in regime di esecuzione indiretta con le entità a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii), iii), v) e vi).

2.  Le azioni finanziate dai fondi fiduciari dell'Unione possono essere eseguite direttamente dalla Commissione a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), e in regime di esecuzione indiretta con le entità a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii), iii), v) e vi) e sono conformi al regolamento finanziario.

Emendamento     331

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Due volte l'anno l'ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria degli interventi effettuati da ogni fondo fiduciario.

Due volte l'anno l'ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria degli interventi effettuati da ogni fondo fiduciario. Inoltre, la Commissione riferisce almeno ogni sei mesi sull'esecuzione di ciascun fondo fiduciario sulla base di criteri qualitativi, quali la natura dei progetti e dei programmi sostenuti, le procedure di selezione, le priorità geografiche e tematiche, la supervisione degli intermediari e le modalità con cui il fondo fiduciario contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti negli atti di base degli strumenti dell'Unione che contribuiscono al suo finanziamento.

Emendamento     332

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

I fondi fiduciari sono sottoposti annualmente a una revisione contabile esterna indipendente.

I fondi fiduciari sono sottoposti annualmente a una revisione contabile esterna indipendente. La Corte dei conti ha il diritto di controllo.

Emendamento     333

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 5 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

I fondi fiduciari rientrano nella procedura di scarico di cui all'articolo 319 TFUE.

Emendamento    334

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La Commissione pubblica una relazione dettagliata sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, nonché sulla loro attuazione e sulle loro prestazioni, per mezzo di un documento di lavoro allegato ogni anno al progetto di bilancio, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 6.

Emendamento     335

Proposta di regolamento

Articolo 229 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  il paese terzo rispetta i principi fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Emendamento     336

Proposta di regolamento

Articolo 229 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  il paese terzo ha previsto norme anticorruzione.

Emendamento    337

Proposta di regolamento

Articolo 230 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per valori inferiori alle soglie stabilite all'articolo 169, paragrafo 1, possono essere selezionati in base alla procedura di cui al paragrafo 3 esperti esterni retribuiti, incaricati di assistere le istituzioni nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte nonché di fornire pareri e consulenza in casi specifici.

1.  Per valori inferiori alle soglie stabilite all'articolo 169, paragrafo 1, possono essere selezionati in base alla procedura di cui al paragrafo 3 esperti esterni retribuiti, incaricati di assistere le istituzioni nella valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e delle offerte nonché di fornire pareri e consulenza in casi specifici. Sono soggetti a una tassa dell'Unione.

Emendamento    338

Proposta di regolamento

Articolo 234 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

I conti annuali sono preparati per ciascun esercizio, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Tali conti comprendono:

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento    339

Proposta di regolamento

Articolo 234 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  gli stati finanziari, che presentano le informazioni finanziarie in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 79;

a)  gli stati finanziari consolidati, che presentano il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari delle istituzioni finanziate dal bilancio, degli organismi di cui all'articolo 69 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 79;

Motivazione

Cfr. emendamenti del relatore all'articolo 234, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento    340

Proposta di regolamento

Articolo 234 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i conti di bilancio, che presentano le informazioni contenute nella contabilità di bilancio delle istituzioni;

b)  i conti di bilancio aggregati che presentano le informazioni contenute nella contabilità di bilancio delle istituzioni;

Motivazione

Cfr. emendamenti del relatore all'articolo 234, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento    341

Proposta di regolamento

Articolo 234 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  i conti annuali consolidati, che presentano, in ottemperanza delle norme contabili di cui all'articolo 79 e in particolare del principio della rilevanza, il consolidamento delle informazioni finanziarie contenute negli stati finanziari e nei conti di bilancio degli organismi di cui all'articolo 69 e degli altri organismi che soddisfano i criteri di consolidamento contabile.

soppresso

Motivazione

Cfr. emendamenti del relatore all'articolo 234, paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento    342

Proposta di regolamento

Articolo 234 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.   La Commissione pubblica annualmente una previsione a lungo termine sui flussi di cassa che copre un orizzonte temporale da sette a dieci anni e che include i massimali di bilancio, il fabbisogno di pagamenti, i vincoli di capacità e, se del caso, i potenziali disimpegni.

Motivazione

In linea con i suggerimenti della Corte dei conti (vedi parere n. 1/2017), i relatori suggeriscono di "ristrutturare" i conti, con l'inserimento di previsioni di flussi di cassa a lungo termine per assistere i soggetti interessati nella valutazione dei requisiti di pagamento futuri e delle priorità di bilancio. Viene altresì mantenuta la definizione esistente di conti annuali.

Emendamento    343

Proposta di regolamento

Articolo 235 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare e fedele dei conti. Tali correzioni rispettano le norme contabili di cui all'articolo 79.

3.  Dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di trasmissione della contabilità generale, il contabile procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per un'immagine fedele e veritiera dei conti. Tali correzioni rispettano le norme contabili di cui all'articolo 79.

Motivazione

"Immagine fedele e veritiera" è l'espressione correntemente accettata.

Emendamento    344

Proposta di regolamento

Articolo 237 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano i loro conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso.

1.  I contabili di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi dell'Unione comunicano i loro conti provvisori alla Corte dei conti entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso.

Motivazione

Cfr. emendamenti del relatore all'articolo 237, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento    345

Proposta di regolamento

Articolo 237 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette per via elettronica alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori della Commissione e i conti provvisori consolidati dell'Unione.

3.  Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli provvisori della Commissione e trasmette per via elettronica alla Corte dei conti, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, i conti provvisori consolidati dell'Unione.

Motivazione

Cfr. emendamenti del relatore all'articolo 237, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento    346

Proposta di regolamento

Articolo 237 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I conti provvisori consolidati dell'Unione contengono anche una stima del livello di errore nelle spese dell'Unione sulla base di una metodologia coerente.

Motivazione

In conformità dei suggerimenti della Corte dei conti (cfr. paragrafi 13 e 108 del parere n. 1/2017), i relatori ritengono che la Corte dei conti dovrebbe coprire anche i conti provvisori dell'Unione.

Emendamento    347

Proposta di regolamento

Articolo 238 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Corte dei conti formula, entro il 1° giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni diverse dalla Commissione e di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 234 e, entro il 15 giugno, le sue osservazioni sui conti provvisori della Commissione e sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

1.  La Corte dei conti formula, entro il 15 maggio dell'anno n+1, le sue osservazioni sui conti provvisori delle istituzioni e di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 234 e, entro il giugno dell'anno n+1, le sue osservazioni sui conti provvisori consolidati dell'Unione.

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 238, paragrafo 2, comma. 2.

Emendamento    348

Proposta di regolamento

Articolo 238 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano al contabile della Commissione, entro il 15 giugno, le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile della Commissione.

I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all'articolo 234 comunicano al contabile della Commissione, entro il giugno, le informazioni contabili necessarie a fini di consolidamento, secondo le modalità e il formato stabiliti dal contabile della Commissione.

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 238, paragrafo 2, comma. 2.

Emendamento    349

Proposta di regolamento

Articolo 238 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le istituzioni diverse dalla Commissione e ogni organismo di cui all'articolo 234 comunicano i rispettivi conti definitivi al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° luglio.

Le istituzioni diverse dalla Commissione e ogni organismo di cui all'articolo 234 comunicano i rispettivi conti definitivi al contabile della Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 giugno. Entro la stessa data, dopo aver approvato i propri conti definitivi, la Commissione li trasmette per via elettronica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

Motivazione

I relatori ritengono che vi sia la possibilità di ridurre il calendario proposto per quanto riguarda l'approvazione e la trasmissione dei conti definitivi.

Emendamento    350

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Entro il 31 luglio che segue l'esercizio chiuso la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende:

1.  Entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un insieme integrato di relazioni in materia finanziaria e di responsabilità, che comprende:

Motivazione

Spostare la data di trasmissione di queste relazioni dal 30 giugno al 31 luglio, dopo l'inizio della pausa estiva, è inconciliabile con le procedure interne del PE e della commissione CONT. I relatori suggeriscono invece di anticipare il termine al 31 marzo.

Emendamento    351

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  i conti annuali consolidati di cui all'articolo 238;

a)  i conti annuali consolidati di cui all'articolo 238 con una previsione a lungo termine sui flussi di cassa;

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 239, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    352

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b)  la relazione annuale sulla gestione e il rendimento, che presenta:

b)  un'unica relazione di rendiconto che presenta:

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 239, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    353

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)  una dichiarazione sulla governance, contenente informazioni sui principali sistemi di governance dell'Unione;

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 239, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    354

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – lettera b – punto i ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i ter)  una valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi politici che sono stati monitorati con gli indicatori di performance di cui all'articolo 31;

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 239, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    355

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – lettera b – punto i quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i quater)  una valutazione della misura in cui la spesa è inficiata da irregolarità con la propria stima del livello di errore e, separatamente, l'importo della spesa dell'Unione che prevede di recuperare come recuperi o rettifiche finanziarie legate all'esercizio in questione;

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 239, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    356

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)  una relazione sul ruolo e sulle conclusioni del comitato di audit interno di cui all'articolo 120 bis.

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 239, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    357

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  la relazione sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio dell'UE, che presenta l'incidenza finanziaria delle misure adottate per tutelare il bilancio dell'UE dalle spese che violano il diritto applicabile;

c)  la relazione sulle azioni preventive e correttive concernenti il bilancio dell'UE, che prevede una stima del livello di irregolarità presenti nelle domande di rimborso iniziali o approvate e presenta l'incidenza finanziaria delle misure adottate per tutelare il bilancio dell'UE dalle spese che violano il diritto applicabile;

Motivazione

I relatori ritengono che i conti consolidati debbano essere accompagnati da un'unica relazione di rendiconto che fornisca informazioni contabili, una dichiarazione sulla governance, un'ampia panoramica della spesa e delle attività dell'Unione, una valutazione dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi fissati, una valutazione della misura in cui la spesa è inficiata da irregolarità, nonché una relazione sul ruolo e sulle conclusioni del comitato di audit interno.

Emendamento    358

Proposta di regolamento

Articolo 239 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  la relazione sulle revisioni contabili interne di cui all'articolo 116, paragrafo 7;

e)  la relazione sulle revisioni contabili interne di cui all'articolo 116, paragrafo 4;

Motivazione

Correzione.

Emendamento    359

Proposta di regolamento

Articolo 241 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso.

Essi mettono la relazione a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Corte dei conti entro il marzo che segue l'esercizio chiuso.

Motivazione

Allineamento coerente degli obblighi di rendicontazione.

Emendamento     360

Proposta di regolamento

Articolo 242 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria, alle passività potenziali e al fondo comune di copertura a norma dell'articolo 39, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni sono contemporaneamente messe a disposizione della Corte dei conti.

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria, alle passività potenziali e al fondo comune di copertura al 30 giugno dell'anno di pubblicazione a norma dell'articolo 39, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera d). Tali informazioni sono contemporaneamente messe a disposizione della Corte dei conti.

Motivazione

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione di fondere tutti gli obblighi di rendicontazione in un unico documento di lavoro che accompagna il progetto di bilancio. Il documento deve contenere lo stesso livello d'informazione delle relazioni attuali e fornire un quadro chiaro della situazione al 30 giugno dell'anno di pubblicazione.

Emendamento    361

Proposta di regolamento

Articolo 244 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione sui fondi fiduciari

Relazione sui fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne

Motivazione

Cfr. emendamenti del relatore all'articolo 227.

Emendamento    362

Proposta di regolamento

Articolo 244 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Conformemente all'articolo 39, paragrafo 5, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione e sulle loro prestazioni, nonché sui relativi conti.

Conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, la Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne, sulla loro attuazione e sulle loro prestazioni, nonché sui relativi conti.

Motivazione

Cfr. emendamenti del relatore all'articolo 227.

Emendamento    363

Proposta di regolamento

Articolo 247 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e a tutti gli altri atti emanati in esecuzione dei trattati. Tale esame tiene conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.

1.  L'esame da parte della Corte dei conti della legittimità e della regolarità delle entrate e delle spese è effettuato rispetto ai trattati, al bilancio, al presente regolamento, agli atti delegati adottati a norma del presente regolamento e a tutti gli altri atti emanati in esecuzione dei trattati. Tale esame può tenere conto del carattere pluriennale dei programmi e dei relativi sistemi di vigilanza e controllo.

Motivazione

Come sottolineato dalla Corte dei conti (cfr. paragrafi 106-108 del parere n 1/2017), la formulazione recentemente introdotta dalla Commissione incide sulla metodologia di audit della Corte, che è di competenza della Corte stessa.

Emendamento    364

Proposta di regolamento

Articolo 249 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o a revisioni sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati elettronicamente.

La Commissione, le altre istituzioni, gli organismi che gestiscono entrate o spese a nome dell'Unione, nonché i destinatari, accordano alla Corte dei conti ogni agevolazione e le forniscono tutte le informazioni di cui essa ritenga di aver bisogno per l'assolvimento dei suoi compiti. Mettono a disposizione della Corte dei conti, su sua richiesta, tutti i documenti relativi all'aggiudicazione e all'esecuzione degli appalti finanziati dal bilancio e ogni conto relativo a movimenti di denaro o di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma che la Corte dei conti ritenga necessario per la verifica, in base a documenti o a revisioni sul posto, della relazione sul risultato dell'esecuzione del bilancio e finanziaria e, per lo stesso scopo, ogni documento e tutti i dati stabiliti o conservati elettronicamente. Il diritto di accesso della Corte dei conti comprende l'accesso al sistema informatico utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese soggette al suo audit.

Motivazione

Cfr. emendamento del relatore all'articolo 249, paragrafo 7.

Emendamento    365

Proposta di regolamento

Articolo 249 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti ai documenti giustificativi.

7.  L'uso di sistemi informatici integrati non ha l'effetto di limitare l'accesso da parte della Corte dei conti ai documenti giustificativi. Ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile, è accordato alla Corte dei conti l'accesso elettronico ai dati e ai documenti necessari affinché possa utilizzarlo nei propri locali.

Motivazione

I relatori propongono modifiche dell'articolo 249 al fine di garantire la Corte dei conti abbia un chiaro diritto di accesso al sistema informatico, necessario per svolgere il proprio audit.

Emendamento     366

Proposta di regolamento

Articolo 250 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

1.  La Corte dei conti trasmette entro il 30 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale per consentire alle istituzioni interessate di commentarle. Tali osservazioni rimangono riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 luglio. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

Motivazione

Correzione dell'emendamento 205. Alla luce dell'esperienza maturata nel 2016, la relazione annuale della Corte dei conti europea potrebbe essere prodotta sistematicamente in modo più efficiente e tempestivo se il termine per la presentazione dei conti annuali e delle relative informazioni fosse modificato di conseguenza.

Emendamento    367

Proposta di regolamento

Articolo 250 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte delle istituzioni alle sue osservazioni siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa.

soppresso

Motivazione

Le prerogative della Corte dei conti quanto alle modalità con cui redige e presenta le sue relazioni speciali dovrebbero essere mantenute e non predeterminate dalla presente proposta.

Emendamento    368

Proposta di regolamento

Articolo 251 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale per consentire all'istituzione o all'organismo interessato di commentarle. Tali osservazioni rimangono riservate.

Emendamento    369

Proposta di regolamento

Articolo 251 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Su richiesta della Corte dei conti o dell'istituzione o dell'organismo interessato, le risposte possono essere esaminate dal Parlamento europeo.

Motivazione

Al fine di aumentare la trasparenza della procedura, in particolare nei casi di ritardo, le risposte dell'istituzione o dell'organismo in questione possono essere soggette all'esame del Parlamento europeo.

Emendamento    370

Proposta di regolamento

Articolo 251 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte date alle sue osservazioni da ciascuna istituzione e ciascun organismo siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa e pubblica il calendario per l'elaborazione della relazione speciale.

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte date alle sue osservazioni da ciascuna istituzione e da ciascun organismo interessati siano pubblicate unitamente alla relazione speciale.

Motivazione

Le prerogative della Corte dei conti quanto alle modalità con cui redige e presenta le sue relazioni speciali dovrebbero essere mantenute e non predeterminate nella presente proposta.

Emendamento     371

Proposta di regolamento

Articolo 256 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli stanziamenti amministrativi di cui al presente titolo sono quelli definiti dall'articolo 45, paragrafo 3.

Gli stanziamenti amministrativi di cui al presente titolo sono quelli definiti dall'articolo 45, paragrafo 3, e quelli delle altre istituzioni.

Motivazione

La definizione di stanziamenti amministrativi dovrebbe comprendere non soltanto le spese amministrative della Commissione (articolo 45, paragrafo 3), ma anche quelle delle altre istituzioni.

Emendamento     372

Proposta di regolamento

Articolo 258 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni debitamente giustificate, tale periodo è prorogato una volta di due settimane.

Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni, tale periodo è prorogato una volta di due settimane.

Emendamento     373

Proposta di regolamento

Articolo 258 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  gli scambi di terreni o immobili;

Emendamento     374

Proposta di regolamento

Articolo 258 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  l'acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini questi elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo, che implichi un importo superiore a 1 000 000 EUR, nel caso in cui detto prezzo rappresenti più del 110 % dell'indice locale dei prezzi d'acquisto o di locazione di beni immobili analoghi;

Emendamento     375

Proposta di regolamento

Articolo 258 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)  la vendita di terreni o edifici nel caso in cui il prezzo rappresenti meno del 90 % dell'indice locale dei prezzi di beni immobili analoghi;

Emendamento     376

Proposta di regolamento

Articolo 259 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva previste all'articolo 258, paragrafi da 1 a 5, non si applicano agli edifici residenziali. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere all'istituzione responsabile di trasmettere informazioni relative agli edifici residenziali.

2.  Le procedure di informazione tempestiva e di approvazione preventiva previste all'articolo 258, paragrafi da 1 a 5, si applicano anche agli edifici residenziali nel caso in cui l'acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini questi elementi implichi un importo superiore a 1 000 000 EUR e detto prezzo rappresenti più del 110 % dell'indice locale dei prezzi d'acquisto o di locazione di beni immobili analoghi. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere all'istituzione responsabile di trasmettere informazioni relative agli edifici residenziali.

Emendamento     377

Proposta di regolamento

Articolo 261 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.  L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    378

Proposta di regolamento

Articolo 262 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Una volta che la decisione di mobilitare il Fondo è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa alla concessione del contributo finanziario del Fondo e versa immediatamente tale contributo finanziario in un'unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell'articolo 4 bis è versato soltanto il saldo.

4.  In concomitanza con l'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di una proposta di decisione di mobilitazione del Fondo, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione su un contributo finanziario, che entra in vigore alla data di adozione della decisione di mobilitazione del Fondo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, e versa immediatamente tale contributo finanziario in un'unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell'articolo 4 bis è versato soltanto il saldo.

Emendamento    379

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

‘2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l'intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:

 

a) almeno il 18% all'asse "Progress";

 

b) almeno il 18% all'asse "EURES";

 

c) almeno il 18% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale."

 

Emendamento    380

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"2 bis.  Gli stanziamenti non utilizzati alla fine di un esercizio finanziario sono riportati all'esercizio successivo per ciascuno dei tre assi – Progress, EURES e Microfinanza e imprenditoria sociale – o per le relative sezioni tematiche. Le percentuali indicative minime di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) non si applicano a tali stanziamenti."

Emendamento    381

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'asse Progress sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c):

1.  L'asse Progress sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)  occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile;

a)  occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20 %;

b)  protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà;

b)  protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà: 45 %;

c)  condizioni di lavoro.

c)  condizioni di lavoro: 7 %.

 

Il restante importo è assegnato a una o più sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.

Emendamento    382

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse EURES sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c):

L'asse EURES sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)  trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro;

a)  trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 15 %;

b)  sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità;

b)  sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 15 %;

c)  partenariati transfrontalieri

c)  partenariati transfrontalieri: 18 %.

 

Il restante importo è assegnato a una o più sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse.

Emendamento    383

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25

Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse Microfinanza e imprenditoria sociale sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b):

L'asse Microfinanza e imprenditoria sociale sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)  microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese;

a)  microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 35 %;

b)  imprenditoria sociale.

b)  imprenditoria sociale: 35 %.

 

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui alle lettere a) o b) o ad una combinazione delle stesse.

Emendamento    384

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 32

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.  l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

"Articolo 32

Programmi di lavoro

Programmi di lavoro

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi. Tali atti di esecuzione sono addottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

1.  La Commissione adotta atti delegati, in conformità con l'articolo 34, che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi.

I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contiene una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione dovrà finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato a ciascun obiettivo specifico e riflettono la riassegnazione dei fondi ai temi prioritari all'interno di ciascun asse ai sensi dell'articolo 33. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi."

I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contiene una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione dovrà finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato a ciascun obiettivo specifico nonché le dotazioni annuali destinate ai tre assi del programma e alle relative sezioni e riflettono la riassegnazione dei fondi ai temi prioritari all'interno di ciascun asse ai sensi dell'articolo 33. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.

 

2.  Al fine di assicurare maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a comparire dinanzi ad essa per discutere il progetto di programma di lavoro di cui al paragrafo 1 prima che la Commissione adotti l'atto delegato che stabilisce il programma di lavoro."

Emendamento    385

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  l'articolo 33 è soppresso.

5.  l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 33

 

Riassegnazione dei fondi tra gli assi e alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 riguardo alla riassegnazione dei fondi tra gli assi e, al loro interno, alle singole sezioni tematiche, qualora lo richiedano gli sviluppi in ambito socioeconomico. La riassegnazione dei fondi alle sezioni tematiche all'interno di ciascun asse è ripresa nei programmi di lavoro di cui all'articolo 32."

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere le possibilità di riassegnare i fondi prevista dal regolamento esistente e i controlli previsti dall'utilizzo di atti delegati. Esso elimina semplicemente le percentuali e il riferimento alla valutazione a medio termine. L'articolo 13, paragrafo 1, richiede che tale valutazione sia effettuata entro il 1 ° luglio 2017.

Emendamento    386

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis.  all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

"2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 32 e 33 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2014."

Emendamento    387

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 34 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 ter.  all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.  La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

"3.  La delega di potere di cui agli articoli 32 e 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."

Emendamento    388

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 34 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 quater.  all'articolo 34, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

"5.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 32 e 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento    389

Proposta di regolamento

Articolo 264 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

e)  investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di ridotte dimensioni, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese; in casi giustificati, può essere ampliato l'ambito del sostegno;

Emendamento    390

Proposta di regolamento

Articolo 264 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

 

"L'investimento di cui al primo comma, lettera e), è considerato di ridotte dimensioni qualora il suo cofinanziamento FESR non superi i 10 000 000 EUR; tale massimale è innalzato a 20 000 000 EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale mondiale ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione dell'UNESCO relativa alla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972."

Emendamento    391

Proposta di regolamento

Articolo 264 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati

e)  sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati sotto protezione internazionale

Emendamento    392

Proposta di regolamento

Articolo 264 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Allegato I – tabella sulle Infrastrutture sociali

 

Testo della Commissione

Assistenza all'infanzia e istruzione

persone

Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta

Sanità

persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Edilizia abitativa

alloggi

Abitazioni ripristinate

 

alloggi

Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza)

Migranti e rifugiati

persone

Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi)

Emendamento

Assistenza all'infanzia e istruzione

persone

Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta

Sanità

persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Edilizia abitativa

alloggi

Abitazioni ripristinate

 

alloggi

Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati sotto protezione internazionale (esclusi i centri di accoglienza)

Migranti e rifugiati sotto protezione internazionale

persone

Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati sotto protezione internazionale (esclusi gli alloggi)

Emendamento    393

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  è inserito il seguente punto:

 

"11 bis)  "anticipo rimborsabile": un prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto; "

Motivazione

Gli anticipi rimborsabili sono strumenti ampiamente utilizzati in vari Stati membri a sostegno di progetti nelle prime fasi, in particolare nel settore delle innovazioni, e hanno le caratteristiche degli strumenti finanziari. Non sono né definiti né inclusi nella definizione di strumenti finanziari come specificata nelle disposizioni comuni e nella regolamentazione finanziaria. Tale vuoto giuridico dovrebbe essere colmato con urgenza, tanto più che gli anticipi rimborsabili sono espressamente definiti come prestiti e rappresentano pertanto strumenti di condivisione del rischio nel regolamento UE sugli aiuti di Stato.

Emendamento    394

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 2 – punto 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

31)  "strategia macroregionale": un quadro integrato che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE, tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;

31)  "strategia macroregionale": un quadro integrato conforme agli orientamenti del Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;

Emendamento    395

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 9 – comma 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche del fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo nei settori della migrazione e dell'asilo."

"Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche del fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo nei settori della migrazione e dell'asilo e, ove opportuno, assicurano il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF)."

Emendamento    396

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  è inserito il seguente articolo 30 bis:

soppresso

"Articolo 30 bis

 

1.   Una parte della dotazione dei fondi SIE di uno Stato membro può essere trasferita, su richiesta dello Stato membro e di concerto con la Commissione, a uno o più strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di regolamenti settoriali specifici o per rafforzare la capacità di rischio del FEIS ai sensi dell'articolo 125 del regolamento finanziario. La richiesta di trasferimento della dotazione dei fondi SIE dovrebbe essere presentata entro il 30 settembre.

 

2.   Possono essere trasferite solo le dotazioni finanziarie di anni futuri figuranti nel piano di finanziamento di un programma.

 

3.   La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti del programma e dell'accordo di partenariato sono apportate in conformità dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito per ogni anno pertinente alla Commissione. "

 

Emendamento    397

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;

a)  rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti, nonché la capacità dei potenziali beneficiari finali di preparare e attuare i progetti;

Emendamento    398

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  garantire la visibilità della strategia, delle operazioni e dei progetti;

Emendamento    399

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

f)  selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

Emendamento    400

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e del livello di trattamento differenziato, inteso ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;

c)  una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto);

Emendamento    401

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 10 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 37 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.  I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento."

"8.  I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione o dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE dà luogo a spese ammissibili distinte dalle altre fonti di intervento."

Emendamento    402

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  gli strumenti finanziari che consentono di abbinare tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

c)  gli strumenti finanziari che consentono di abbinare tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici nonché quelli di altre istituzioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, e conformemente all'articolo 39 bis.

Emendamento    403

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  a una banca o a un istituto finanziario di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

iii)  a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Emendamento    404

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, per lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

–  operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che include tra le loro funzioni lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

Emendamento    405

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  svolgono le loro attività di sviluppo in regioni e settori per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o non sufficiente;

–  svolgono, tra le loro funzioni, attività di sviluppo economico che contribuiscono altresì agli obiettivi dei fondi SIE in regioni e settori per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o non sufficiente;

Emendamento    406

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  operano su una base di non massimizzazione dei profitti per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine;

–  operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine della loro attività;

Emendamento    407

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

–  garantiscono che tale coinvolgimento diretto non fornisca benefici diretti o indiretti alle attività commerciali mediante la tenuta di conti separati, un'amministrazione separata per le attività commerciali o qualsiasi altra misura in linea con il diritto applicabile;

Emendamento    408

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto nazionale;

–  sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

Emendamento    409

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione o qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi."

"Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono conformi al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi."

Emendamento    410

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato.

1.  Le autorità di gestione nei rispettivi Stati membri possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché ciò sia finalizzato ad attrarre investimenti supplementari del settore privato e continui a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento    411

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25% del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25%, ove ciò sia debitamente giustificato dalla valutazione ex ante, ma non deve superare il 50%. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

2.  Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 15 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate e in transizione di cui all'articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 15%, ove ciò sia debitamente giustificato dalla valutazione ex ante o dalla valutazione preparatoria intrapresa dalla BEI a norma del paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 30%. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

Emendamento    412

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 sulle operazioni finanziarie che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEIS, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.

4.  Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 sulle operazioni finanziarie che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEIS, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi sulle relazioni a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento    413

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  affidare compiti di esecuzione a un istituto finanziario, che apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configura un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

b)  affidare compiti di esecuzione a un organismo, che apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configura un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Emendamento    414

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione o qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi.

6.  Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono conformi al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi.

Emendamento    415

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 201, paragrafo 4, e all'articolo 202, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

7.  Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 201, paragrafo 4, e all'articolo 202, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d'interessi.

Emendamento    416

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Quando le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati da fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto finanziario di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

8.  Quando le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati da fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), il cui gestore dei fondi o intermediario finanziario è già stato selezionato dalla BEI, da istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto finanziario di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi o all'intermediario finanziario tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

Emendamento    417

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

12.  Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, i fondi SIE possono concorrere alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS.

12.  Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al contributo fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali tali contributi sono forniti.

Emendamento    418

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13.  Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

13.  Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento determinato in conformità con i tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 120, paragrafo 3, con un aumento massimo del 15 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    419

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate relazioni di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai revisori esterni di tali organismi.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono entro il 30 giugno di ciascun anno civile alle autorità designate relazioni di controllo e di performance riguardo a ciascuna domanda di pagamento e al livello di rimborso dei destinatari finali dell'anno civile precedente. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai revisori esterni di tali organismi.

Motivazione

La BEI e le altre istituzioni finanziarie dovrebbero avere responsabilità riguardo al conseguimento dei risultati e alla segnalazione delle performance degli strumenti finanziari nel quadro dei fondi SIE che gestiscono, come richiesto ai beneficiari di sovvenzioni o agli altri gestori degli strumenti finanziari dei fondi SIE.

Emendamento    420

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al primo comma del presente paragrafo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Emendamento    421

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Corte dei conti europea effettua audit delle prestazioni della BEI o di altre istituzioni finanziarie in cui uno Stato membro detenga una partecipazione riguardo agli strumenti finanziari da loro attuati che coinvolgono risorse del bilancio dell'Unione.

Emendamento    422

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

15 bis.  all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

"c)  la seconda e le successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella precedente domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);"

i)  per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

 

ii)  per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

 

Motivazione

Si propone di ridurre il limite dall'85 % al 60 % per la terza e le successive frazioni, dato che si tratta di uno dei fattori che influenzano la mancanza di fondi a metà dell'esecuzione degli strumenti finanziari nazionali. Tale emendamento aumenterebbe l'efficienza di funzionamento del fondo di fondi, ridurrebbe la pressione sui bilanci nazionali (dato che i pagamenti di tali fondi sono effettuati ex ante dall'autorità di gestione) e garantirebbe un corretto processo di esecuzione, con un rischio di pause inferiore nel mezzo del processo.

Emendamento    423

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 15 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 42 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

15 ter.  all'articolo 42, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.

"In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso."

Emendamento    424

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 16

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 42 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.;

Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.;

Emendamento    425

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori privati e della BEI quanto utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati.

1.  Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di fare leva sui finanziamenti pubblici.

Emendamento    426

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La necessità e il livello del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nella valutazione ex ante.

soppresso

Emendamento    427

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori privati e la BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

3.  Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e la BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

Motivazione

È essenziale che anche le banche nazionali e regionali di promozione siano comprese nell'ambito del presente regolamento. In Germania, ad esempio, gli strumenti finanziari sono trattati quasi esclusivamente tramite banche di promozione. La proposta della Commissione menziona soltanto gli "investitori privati" (facendo riferimento al nuovo concetto di aiuti di Stato), mentre il precedente regolamento menzionava esplicitamente anche gli "investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato".

Emendamento    428

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il trattamento differenziato degli investitori privati lascia impregiudicate le norme UE sugli aiuti di Stato.

4.  Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato lascia impregiudicate le norme UE sugli aiuti di Stato.

Emendamento    429

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la definizione di un trattamento differenziato degli investitori e le condizioni dettagliate per l'applicazione del trattamento differenziato degli investitori.

Emendamento    430

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 18

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

b)  se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria;

Emendamento    431

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 21

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 57 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

21.  all'articolo 57, il paragrafo 3 è soppresso;

soppresso

Emendamento    432

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 22 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f)  azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

"f)  azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione sui risultati e i successi ottenuti con il sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;"

Emendamento    433

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 23 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 59 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 ter.  Lo 0,25 % dei fondi disponibili per l'assistenza tecnica è utilizzato per interventi di comunicazione finalizzati a sensibilizzare e informare i cittadini circa i risultati e i successi dei progetti sostenuti dai fondi SIE; tali interventi di comunicazione proseguono per quattro anni dopo la chiusura del progetto ove i risultati di un progetto siano chiaramente visibili."

Emendamento    434

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 23 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

23 bis.  all'articolo 61, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

"Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi derivanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento."

(CELEX:32013R1303)

Emendamento    435

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 25 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 65 – paragrafo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11.  Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

11.  Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE riguardi un sostegno distinto dal sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Emendamento    436

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 26 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)   finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi. Le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione sono definite in atti delegati adottati in base al conferimento di poteri di cui al paragrafo 5.

e)   finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi. Le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione sono definite in atti delegati adottati in base al conferimento di poteri di cui al paragrafo 5 bis.

Emendamento    437

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 26 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 67 – paragrafo 2 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 152, paragrafo 4.

Emendamento    438

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 26 – lettera c – punto ii

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 67 – paragrafo 5 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  è aggiunto il seguente comma:

ii)  è aggiunto il seguente paragrafo:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo e della forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e).";

"5 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), dei relativi metodi di cui al paragrafo 5, lettera a), e della forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e).";

Emendamento    439

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 29 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 70 – paragrafo 1 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.  Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi, le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio a tali aree.

1 bis.  Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi, le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.

Emendamento    440

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 29 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 70 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis.  Per i fondi e il FEAMP, qualora le operazioni attuate fuori dall'area del programma in conformità del paragrafo 2 apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio alle aree del programma.

2 bis.  Per i fondi e il FEAMP, qualora le operazioni attuate fuori dall'area del programma in conformità del paragrafo 2 apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi.

Emendamento    441

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 36

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 98 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10 % del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.

Emendamento    442

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 37 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 102 – paragrafo 6 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'analisi qualitativa indipendente non è stata trasmessa alla Commissione entro 6 mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti o se la valutazione è negativa, le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.

Un'analisi qualitativa indipendente è presentata entro 6 mesi in seguito alla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti. Se tale analisi non è stata trasmessa alla Commissione entro 3 mesi dalla sua presentazione o se la valutazione è negativa, le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.

Emendamento    443

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 39

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 105 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

39.  all'articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

39.  all'articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

 

"Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune possono dare luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all'articolo 107 e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.";

Emendamento    444

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 40 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 106 – comma 1 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3)  una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente ai target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario, ove pertinente.;

3)  una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente ai target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni e specifici per asse prioritario, ove pertinente.";

Emendamento    445

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 40 – lettera d

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 106 – comma 1 – punti 6 e 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  i punti 6 e 7 sono soppressi;

soppresso

Emendamento    446

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 40 – lettera e bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 106 – comma 1 – punto 8 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  è aggiunta la lettera seguente:

 

"c bis)  le disposizioni per garantire la diffusione delle informazioni e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi;"

Emendamento    447

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 46

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 115 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.;

3.  Norme dettagliate concernenti le misure di informazione, di comunicazione e di visibilità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.

Emendamento    448

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 47 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 119 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi al momento dell'adozione dei programmi operativi di uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.

L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi al momento dell'adozione dei programmi operativi di uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Lo 0,25 % di tale importo è destinato alle attività di informazione e di comunicazione a livello di programma e di progetto e laddove opportuno, come previsto all'articolo 59.

Emendamento    449

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 59 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 148 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

59 bis.  all'articolo 148, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 000 EUR per il FSE o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

"1.   Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 300 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 200 000 EUR per il FSE o 150 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

(CELEX:32013R1303)

Motivazione

Si tratta di innalzare le soglie oltre le quali un'operazione non è soggetta a più di un audit (audit unico) prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali.

Emendamento    450

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 59 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 149 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

59 ter)  all'articolo 149, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articoli 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020."

"2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 43 bis, paragrafo 4 bis, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, 64, paragrafo 4, e 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020."

Emendamento    451

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 60

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 152 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un invito a presentare proposte sia pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento XXX/YYY che modifica il presente regolamento, l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY. Se il documento che specifica le condizioni per il sostegno è fornito al beneficiario entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY, l'autorità di gestione può decidere di non applicare le disposizioni modificate.

L'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un massimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY.

 

Nei casi debitamente giustificati, l'autorità di gestione o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea può decidere di prorogare il periodo transitorio di 12 mesi fino alla chiusura del programma. Comunica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio."

 

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dall'FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.

Emendamento    452

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 61 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato XII – sottosezione 2.1 – punto 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

61 bis.  nella sottosezione 2.1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

1.  Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

"1.  Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati all'innovazione tecnologica.";

Emendamento    453

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 61 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato XII – sottosezione 2.2 – punto 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

61 ter.  nella sottosezione 2.2, il punto 4 è sostituito dal seguente:

4.  Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

"4.  Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione.";

Emendamento    454

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 61 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato XII – sottosezione 2.2 – punto 5 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

61 quater.  nella sottosezione 2.2, la parte introduttiva del punto 5 è sostituita dalla seguente:

5.  Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

"5.  Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi il seguente criterio:";

Emendamento    455

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 61 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato XII – sottosezione 2.2 – punto 5 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

61 quinquies.  nella sottosezione 2.2, al punto 5 la lettera a) è soppressa:

a)  il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;

 

Emendamento     456

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio alle aree del programma.

Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi diversi.

Emendamento    457

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)  al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

"Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate, senza tuttavia rallentare le tappe del processo di assegnazione dei fondi o creare complicazioni in questa fase per chi li gestisce o per i beneficiari." 

Emendamento     458

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)   il paragrafo 2 è soppresso;

soppresso

Motivazione

La Commissione sposta il testo relativo ai tassi e ai finanziamenti forfettari dal regolamento FSE al regolamento recante disposizioni comuni. Al fine di facilitare l'uso per i beneficiari dell'FSE, si insiste che tutte le opzioni semplificate in materia di costi siano illustrate all'interno del regolamento FSE. Per i beneficiari, ciò facilita e semplifica l'uso.

Emendamento    459

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.   Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.

"3.   Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 150 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione." 

Emendamento    460

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)  è inserito il paragrafo seguente:

 

"3 bis.  Il Parlamento europeo e il Consiglio possono essere interpellati da uno Stato membro e dai suoi enti locali al fine di ottenere una deroga concernente i massimali di sostegno pubblico e gli aiuti de minimis. Tale richiesta è motivata da un contesto economico di eccezionale gravità. La procedura di deroga è analoga a quella utilizzata per la concessione di un contributo finanziario del FEG. Il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata."

Emendamento     461

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)   il paragrafo 4 è soppresso;

soppresso

Motivazione

La Commissione sposta il testo relativo ai tassi e ai finanziamenti forfettari dal regolamento FSE al regolamento recante disposizioni comuni. Al fine di facilitare l'uso per i beneficiari dell'FSE, si insiste che tutte le opzioni semplificate in materia di costi siano illustrate all'interno del regolamento FSE. Per i beneficiari, ciò facilita e semplifica l'uso.

Emendamento     462

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Allegato 1 – punto 1 – comma 5 – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*,

soppresso

Motivazione

Le organizzazioni dei beneficiari hanno fatto sapere che i partecipanti sono restii a fornire informazioni su terzi, nella fattispecie su membri della famiglia. Appoggiamo la loro richiesta di eliminare tali informazioni dalle relazioni.

Emendamento     463

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Allegato 1 – punto 1 – comma 5 – trattino 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro e con figli a carico*,

soppresso

Motivazione

La raccolta di informazioni su terzi che vivono in un nucleo familiare può essere delicata e quindi generalmente i partecipanti non forniscono tali informazioni.

Emendamento     464

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Allegato 1 – punto 1 – comma 5 – trattino 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

  i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico*.

soppresso

Motivazione

La raccolta di informazioni su terzi che vivono in un nucleo familiare può essere delicata e quindi generalmente i partecipanti non forniscono tali informazioni.

Emendamento     465

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Allegato I – punto 1 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati sui partecipanti a norma degli ultimi tre indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati dei cinque indicatori di cui sopra sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati dei due indicatori di cui sopra sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

Motivazione

Emendamento tecnico, reso necessario dalla proposta di sopprimere i tre trattini precedenti. Cfr. gli emendamenti precedenti per le motivazioni di tali soppressioni.

Emendamento     466

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

n)  "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori;

n)  "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, sotto qualsiasi forma giuridica. Si considera il capo dell'azienda associativa laddove figuri tra gli azionisti della stessa. In tal caso, qualunque misura di sostegno è limitata alla quota di partecipazione nella società;

 

in deroga al primo paragrafo e in circostanze debitamente specificate, gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente punto ai giovani agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali, anche se già lavorano di diritto come agricoltori in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. A patto che non abbiano beneficiato del sostegno specifico per i giovani agricoltori nel quadro del programma PAC 2006-2013 o nell'attuale programma PAC 2013-2020, il sostegno dovrebbe proseguire per un periodo massimo di cinque anni;

Emendamento     467

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 1 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera s

 

Testo della Commissione

Emendamento

s)  "data di insediamento": la data in cui il processo di insediamento inizia mediante una o più azioni che devono essere effettuate dal richiedente.;

s)  "data di insediamento": la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni in relazione all'insediamento di cui alla lettera n).;

Emendamento    468

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis.  all'articolo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:

"a)   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti un aumento dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure."

i)   un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;

 

ii)   una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;

 

iii)   una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;

 

(L'articolo 267, paragrafo 1, della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento     469

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 ter.  all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario."

"4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività di dimostrazione possono essere utilizzate dopo il completamento delle attività. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    470

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quater.  all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale."

"2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è o il prestatore di servizi di consulenza o di formazione oppure l'ente pubblico responsabile di selezionare il prestatore. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale."

(CELEX:32013R1305. L'articolo 267 della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento    471

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quinquies.  all'articolo 15, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse."

"Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse."

(CELEX:32013R1305. L'articolo 267, paragrafo 1, della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento    472

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 sexies.  all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:"

"1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi in appresso, ovvero agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che vi hanno partecipato nei cinque anni precedenti:"

(CELEX:32013R1305. L'articolo 267, paragrafo 1, della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento    473

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies.  all'articolo 16, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

 

"Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno a norma del paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.";

(L'articolo 267, paragrafo 1, della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento     474

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

b)  riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato;

Emendamento    475

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

 

"2 bis.   Non è autorizzato il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), la cui applicazione determina una situazione in cui gli stanziamenti sono inferiori al livello minimo del 25 %."

Emendamento     476

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata entro 24 mesi dalla data di insediamento.

La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi entro 24 mesi dopo la data di insediamento.

Emendamento     477

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

Emendamento    478

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 5 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.;

5.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale e avviene, in ogni caso, entro un anno dalla piena attuazione del piano aziendale.

Emendamento     479

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 23 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 bis.  il titolo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Allestimento di sistemi agroforestali"

"Allestimento, rigenerazione o ristrutturazione di sistemi agroforestali"

(CELEX:02013R1305)

Emendamento     480

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 ter.  all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a gestori fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni."

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a gestori fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o ristrutturazione e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni."

(CELEX:02013R1305)

Emendamento    481

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quater.  all'articolo 27, il titolo è sostituito dal seguente:

"Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori"

"Costituzione di associazioni di produttori, di organizzazioni di produttori e di organizzazioni di contrattazione"

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    482

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quinquies.  all'articolo 27, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:"

"1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione, nei settori agricolo e forestale, di associazioni di produttori, di organizzazioni di produttori e di organizzazioni di contrattazione aventi come finalità:

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    483

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 sexies.  all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)   altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi."

"d)   altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni di contrattazione, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    484

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 septies.  all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI."

"Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di contrattazione ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di contrattazione che sono PMI."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    485

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 octies.  all'articolo 27, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati."

"Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, dell'organizzazione di produttori o dell'organizzazione di contrattazione, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    486

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 nonies.  all'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato."

"Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di contrattazione in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni di produttori, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di contrattazione nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    487

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 decies.  all'articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (24)."

"5.   Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori od organizzazioni di contrattazione alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (1)."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento     488

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 28 – paragrafo 9

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 undecies.  all'articolo 28, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2."

"9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tale sostegno non può essere limitato alle risorse locali. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento     489

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 duodecies.  all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013."

"1.  Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola e, se debitamente giustificato, anche per unità di bestiame, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento     490

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 terdecies.  all'articolo 31, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

"Gli Stati membri hanno la facoltà di definire criteri supplementari oggettivi e non discriminatori a partire dal 2018. Essi notificano tale decisione alla Commissione entro il 1° gennaio 2018."

Emendamento     491

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-i)  all'articolo 36, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;"

"a)   i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori che applicano buone pratiche agricole, causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, da rischi connessi al mercato o per coprire variazioni del reddito;"

(CELEX:32013R1305)

Emendamento     492

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.;

d)  uno strumento settoriale di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.

Emendamento     493

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

soppresso

Emendamento    494

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 37 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 bis.  all'articolo 37, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento     495

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.  all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

 

"b bis)   indici economici (livello di produzione e prezzi)."

Emendamento     496

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quater.  all'articolo 38, paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

 

"b bis)   le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo."

Emendamento     497

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies.  all'articolo 38, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

 

"I contributi finanziari di cui alle lettere b) e b bis) del primo comma possono essere cumulati o escludersi a vicenda, purché l'importo totale del contributo sia limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II."

Emendamento    498

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 sexies.  all'articolo 38, paragrafo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    499

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione."

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. Per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore possono essere utilizzati indici."

Emendamento     500

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 9 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  all'articolo 39, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

 

"b bis) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo."

Emendamento     501

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 10

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore al 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

1.  Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito relativo alla produzione specifica per la quale lo strumento di stabilizzazione del reddito è stato costituito è superiore al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore per questa produzione specifica nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita di questa produzione specifica sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione associati a detta produzione specifica. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. Per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore possono essere utilizzati indici. Il metodo di calcolo basato sugli indici utilizzato consente una stima equa delle effettive perdite di reddito di un singolo agricoltore, in un settore specifico e in un determinato anno.

Emendamento     502

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 11 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1035/2013

Articolo 45 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30% dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata.

5.  Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, a seconda di quale sia l'importo più alto.

Emendamento     503

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 45 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  all'articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"7 bis. Gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente rispettano elevati standard di trasparenza, responsabilità e controllo democratico."

Emendamento    504

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 58 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

12 bis.  all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020."

"1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Fatta salva una ridefinizione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale, gli attuali programmi di sviluppo rurale, approvati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, continuano ad essere d'applicazione sino al 2024, ovvero sino all'adozione di una nuova riforma."

(CELEX:32013R1305)

Emendamento     505

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 60 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)   il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

1.  In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

 

Emendamento    506

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

15 bis.  all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

"b)  a comunicare alla Commissione, entro il 31 gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno del programma, i dati pertinenti sugli interventi selezionati per il finanziamento, tra cui informazioni sugli indicatori di prodotto e su quelli finanziari;"

 

Emendamento     507

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 74 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

16.   all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dal seguente:

soppresso

a)  è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;.

 

Emendamento     508

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

16 bis.  all'allegato II, articolo 17, par. 3, colonna 4, Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE, la riga 4 è sostituita dalla seguente:

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

" del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori"

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    509

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – articolo 37 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

16 ter.  all'allegato II, la riga relativa all'articolo 37, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:

"Articolo 37, par. 5

"Articolo 37, par. 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Importo massimo (in EUR) o aliquota: 65 %

Importo massimo (in EUR) o aliquota: 70 %

del premio assicurativo dovuto"

del premio assicurativo dovuto"

(CELEX:32013R1305)

Emendamento    510

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 38 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

16 quater.  all'allegato II, la riga relativa all'articolo 38, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:

"Articolo 38, par. 5

"Articolo 38, par. 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

Importo massimo (in EUR) o aliquota: 65 %

Importo massimo (in EUR) o aliquota: 70 %

dei costi ammissibili"

dei costi ammissibili"

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    511

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – articolo 39 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

16 quinquies.  all'allegato II, la riga relativa all'articolo 39, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:

"Articolo 39, par. 5

"Articolo 39, par. 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

Strumento di stabilizzazione del reddito

Importo massimo (in EUR) o aliquota: 65 %

Importo massimo (in EUR) o aliquota: 70 %

dei costi ammissibili"

dei costi ammissibili"

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     512

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1.  all'articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione."

"L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione. L'organismo di certificazione verifica soltanto la conformità con il diritto dell'Unione."

(CELEX:32013R1306)

Emendamento    513

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.  all'articolo 9, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

 

"L'organismo pagatore osserva la legge ed è responsabile dell'esecuzione dei programmi di finanziamento. Esso rispetta il diritto dell'Unione, in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale, ed esercita di conseguenza i suoi poteri discrezionali. Nelle sue valutazioni, l'organismo di certificazione garantisce di osservare la legge e le buone pratiche, anche per quanto riguarda i sistemi di controllo pertinenti per le decisioni in questione."

Emendamento     514

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.  è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 9 bis

 

Soglia di rilevanza

 

I controlli dell'organismo pagatore e dell'organismo di certificazione tengono conto di una soglia di rilevanza per il rischio di errore tollerabile. La soglia di rilevanza è fissata al 4 %."

Emendamento     515

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario ai beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti.

Se non utilizzati nell'esercizio in corso, gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono trasferiti alla riserva per le crisi nel settore agricolo dell'esercizio successivo.

Emendamento     516

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui nell'esercizio precedente si applicava la disciplina finanziaria.

soppresso

Emendamento     517

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)   all'articolo 26, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2."

"6.   In deroga al paragrafo 5, se la riserva per le crisi nel settore agricolo non viene utilizzata nell'esercizio in corso, gli stanziamenti sono riportati all'esercizio successivo a norma dell'articolo 12 del regolamento finanziario e sono a disposizione del settore agricolo in caso di crisi.

 

Se prevede che l'importo annuo della riserva per le crisi nell'esercizio in corso superi gli stanziamenti riportati, la Commissione applica la riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui al presente articolo."

(CELEX:32013R1306)

Emendamento     518

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)   all'articolo 26, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità del paragrafo 5 del presente articolo."

"7. Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento, se la riserva per le crisi è utilizzata o adeguata all'esercizio in corso. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono riportati all'esercizio successivo."

(CELEX:32013R1306)

Emendamento     519

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b quater)  all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"7 bis.   Il rimborso di cui al primo e al sesto comma si applica soltanto ai beneficiari finali nell'esercizio 2021 negli Stati membri in cui negli esercizi precedenti si applicava la disciplina finanziaria.

 

Per i beneficiari che hanno presentato domanda per il sostegno diretto nel 2020 (esercizio finanziario 2021), il rimborso finale è applicato al termine del periodo finanziario."

Emendamento    520

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 52 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 52 bis

 

Esame delle valutazioni esistenti (audit unico)

 

1.   Nel caso dei programmi rispetto ai quali giunge alla conclusione che la menzione di conformità dell'organismo di certificazione è affidabile, la Commissione si accorda con detto organismo per limitare i suoi controlli sul posto all'esame delle attività dell'organismo di certificazione, salvo in presenza di indicazioni di carenze nell'attività dell'organismo di certificazione in relazione a un determinato esercizio per il quale la Commissione ha già adottato i conti.

 

2.   Per valutare le attività dell'organismo di certificazione e fornire garanzie quanto al suo efficace funzionamento, la Commissione può verificare la pista di controllo dell'organismo di certificazione o partecipare ai controlli sul posto di detto organismo e, se necessario in conformità agli standard internazionali in materia di audit, può avviare l'audit dei progetti.

Emendamento    521

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  all'articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

"2.  Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro interessato, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.

 

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

 

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo entro il termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario."

 

Emendamento     522

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 54, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3.   Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

"3.   Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata nei casi seguenti:

a)   se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

a)   se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 250 EUR;

i)   l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR; o

 

ii)   l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

 

b)   se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

b)   se uno Stato membro applica le migliori pratiche per l'aggiornamento del SIPA nel corso di un ciclo triennale e ha messo in atto la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, non sussiste l'obbligo di recupero dei pagamenti indebiti per piccole superfici inferiori a 1 ha."

(CELEX:32013R1306)

Emendamento     523

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  all'articolo 54, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

 

"b bis)   in deroga all'articolo 97, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere di non dare corso al recupero nei casi di non conformità alla condizionalità a norma della lettera a)."

Emendamento     524

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 72 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis.  all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione."

"2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che:

 

a)   le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;

 

b)   gli agricoltori che aderiscono al regime a favore dei piccoli agricoltori non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non viene presentata domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno."

(CELEX:32013R1306)

Emendamento     525

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 ter.  all'articolo 75, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2018, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo."

"Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2020, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo."

(CELEX:32013R1306)

Emendamento    526

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 118 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater.  è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 118 bis

 

Divieto di retroattività

 

1.   Le modifiche apportate ai regolamenti nonché agli orientamenti e strumenti di lavoro o a qualsiasi altro documento della Commissione con effetti esterni diretti e indiretti, come pure a precedenti interpretazioni delle disposizioni da parte di istituzioni e organismi dell'Unione e dell'organismo di certificazione o degli organismi pagatori della Commissione possono avere effetto solo nel futuro.

 

2.   Può essere ammesso un effetto retroattivo solo in casi eccezionali. In tal caso, viene indicato l'interesse generale imperativo della retroattività e sono debitamente rispettate le aspettative legittime dei soggetti interessati quanto alla certezza del diritto. È adeguatamente presa in considerazione la possibilità di disposizioni transitorie senza sanzioni."

Emendamento    527

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 118 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies.  dopo l'articolo 118 è inserito l'articolo seguente:

 

"Articolo 118 ter

 

Restrizione relativa ai documenti della Commissione

 

Gli orientamenti, gli strumenti e gli altri documenti della Commissione aventi effetti esterni diretti e indiretti sono limitati al minimo in termini di dimensioni e volume. Tali documenti devono garantire in primo luogo l'uniformità e sono conformi ai requisiti del presente regolamento."

Emendamento     528

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1.   all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

"la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,"

"la produzione, l'allevamento, la coltivazione o lo stoccaggio di prodotti agricoli e di mezzi di produzione essenziali, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     529

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 bis.  all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)   "seminativo": terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili,"

"f)   "seminativo" terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; può includere, laddove lo stabiliscano gli Stati membri, tutte le superfici a riposo e coperte da erba o da altre piante erbacee da foraggio che, all'epoca della prima messa a riposo, risultavano essere superfici agricole ma non prato permanente;"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     530

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 ter.  all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)   "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente"): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;"

"h)   "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati "prato permanente" ) terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da sette anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre fonti di mangime animale non da foraggio purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso:

 

i)   terreno che può essere utilizzato per il pascolo e che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, e/o

 

ii)   terreno che può essere utilizzato per il pascolo e in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono assenti nelle superfici di pascolo.

 

Ai fini della presente definizione, gli Stati membri possono decidere che le seguenti pratiche rientrino nell'avvicendamento delle colture:

 

i)   la semina di erba o di altre piante erbacee da foraggio su una superficie, previa rimozione di una precedente copertura a erba o ad altre piante erbacee da foraggio, se la nuova copertura avviene mediante una specie diversa o un diverso miscuglio di specie rispetto alla copertura precedente, oppure

 

ii)  la semina di erba o altre piante erbacee da foraggio su una superficie, direttamente o previa rimozione di una precedente copertura a erba o ad altre piante erbacee;"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    531

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 quater.  all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:

"i)   "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;"

"i)   "erba o altre piante erbacee da foraggio": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali, comprese le colture leguminose pure;"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    532

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:

 

"3 bis.   Gli Stati membri possono decidere che persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone fisiche o giuridiche, registrate come agricoltori in un registro pubblico nazionale siano identificate come agricoltori in attività."

Emendamento    533

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 9 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal 2018. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

soppresso

Emendamento     534

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis.  all'articolo 25, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia."

"Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % in tutte le zone geografiche diverse dalla zona di montagna delimitata, e all'80 % nella zona di montagna delimitata, del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     535

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 30 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

 

"f bis) aumentare il valore dei diritti all'aiuto al valore della media nazionale o regionale di cui al paragrafo 8, secondo comma, del presente articolo a seguito di una calamità naturale grave che colpisce gravemente l'azienda compromettendo il normale svolgimento dell'attività;"

Emendamento     536

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quater.  all'articolo 34, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata."

"3. Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione o all'interno della zona di montagna dello Stato membro, salvo in caso di successione effettiva o anticipata."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    537

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 43 – paragrafo 11 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.  all'articolo 43, paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007."

Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 o che applicano regimi agro-ambientali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    538

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.  all'articolo 44, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi."

"Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 15 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    539

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quater.  all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo."

"2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    540

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quinquies.  all'articolo 44, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;"

"a)   i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    541

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 sexies.  all'articolo 44, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)   la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari:"

"b)   la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     542

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 septies.  all'articolo 44, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere."

"La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura diversa da quelle appartenenti allo stesso genere."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    543

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 octies.  all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

"Il presente paragrafo non si applica ai prati dati in affitto come seminativi e ai seminativi vincolati a prato per più di cinque anni sulla base di un contratto. Tali superfici possono essere riportate allo stato originario."

Emendamento     544

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 nonies.  all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

"Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'obbligo di cui al primo comma agli agricoltori che hanno convertito la produzione, per lo più erbacea, in un altro tipo di produzione a lungo termine dopo il 1° gennaio 2015. Gli Stati membri possono altresì decidere di non applicare l'obbligo alle superfici agricole che sono state vendute o date in affitto a lungo termine, dopo il 1° gennaio 2015, a un agricoltore che non ha una produzione erbacea."

Emendamento    545

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 decies.  all'articolo 46, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico."

"1.   Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, per gli ettari supplementari, a decorrere dal 1° gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    546

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 undecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"j bis)   superfici con miscanthus;"

Emendamento    547

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 duodecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"j ter)  superfici con silphium perfoliatum;"

Emendamento     548

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 terdecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"j quater) superfici di terreni a riposo melliferi (composti da specie ricche di polline e nettare);"

Emendamento     549

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quaterdecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"j quinquies) superfici con piante erbacee selvatiche;"

Emendamento     550

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quindecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quindecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"j sexies) senape bianca;"

Emendamento     551

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j septies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexdecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

 

"j septies) rafano oleifero."

Emendamento    552

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septdecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"La domanda di superfici inutilizzate non esclude le attività su tali superfici che sono necessarie per la gestione economica delle superfici adiacenti."

Emendamento    553

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 octodecies.  all'articolo 46, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;"

"a)   i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    554

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 novodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 novodecies.  all'articolo 46, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)   la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari."

"b)   la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento    555

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 vicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 9 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 vicies.  all'articolo 46, paragrafo 9, la lettera c) è soppressa;

Emendamento     556

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 unvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 unvicies.  all'articolo 50, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a) e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori."

"5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     557

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 duovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 duovicies.  all'articolo 50, paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o"

"a) a un valore tra il 25 % e il 50 % al massimo del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     558

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 tervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 tervicies.  all'articolo 50, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015."

"b) a un valore tra il 25 % e il 50 % al massimo di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     559

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quatervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quatervicies.  all'articolo 50, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

"7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

(CELEX:02013R1307-)

Emendamento     560

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quinvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quinvicies.  all'articolo 50, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

"In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     561

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  all'articolo 50, il paragrafo 9 è soppresso;

soppresso

Emendamento     562

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 10 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 50, paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8."

"Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8."

(CELEX:02013R1307-20150603)

Emendamento     563

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 11

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 ter.  all'articolo 50, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori."

"11. Fatto salvo il paragrafo 10, gli Stati membri provvedono affinché i giovani agricoltori che entrano a far parte di un'azienda con personalità giuridica cooperativa non perdano i loro diritti all'aiuto. A tal fine, si impegnano a identificare, in seno all'azienda, la quota parte corrispondente al giovane agricoltore così da assegnare i pertinenti diritti all'aiuto, in conformità del presente articolo."

(CELEX:02013R1307-20150603)

Emendamento     564

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 51 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  all'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

soppresso

"3. Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale del 2% fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri fissano un limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore per rispettare la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri rispettano tale limite nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8 dell'articolo 50.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli eventuali limiti applicati a norma del primo comma entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le domande di aiuto in relazione alle quali sono stati applicati i limiti."

 

Emendamento     565

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 52 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis.  all'articolo 52, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati.

"5. Ad eccezione del settore delle colture proteiche, il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     566

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 52 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  all'articolo 52, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"9 bis. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione pubblica un "piano proteico" inteso a incrementare la produzione di proteine vegetali proprie nell'Unione e a ridurre la dipendenza dalle importazioni."

Emendamento     567

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 53 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 ter.  all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi da 1 a 4 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:

"6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto di un dato anno la decisione adottata a norma del presente capo e di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo:

a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo."

c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

 

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     568

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quater.  all'articolo 63, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR."

"Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 2 500 EUR."

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     569

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quinquies.  all'articolo 64, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2"

"a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, con una tolleranza di 0,5 ettari o, se la superficie è inferiore, del 25 % dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;"

(CELEX:32013R1307)

Emendamento     570

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – riga 18: Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida

 

Testo in vigore

 

 

 

 

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m2)

n.p.

0,3

0,3 m2

Emendamento

6 sexies.  all'allegato X, la riga "Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida" è sostituita dal testo seguente:

Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m2)

n.p.

1

1 m2

(CELEX:02013R1307-20150603)

Emendamento     571

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – riga 21: Superfici con colture azotofissatrici

 

Testo in vigore

 

 

 

 

Superfici con colture azotofissatrici (per m2)

n.p.

0,7

0,3 m2

Emendamento

6 septies.  all'allegato X, la riga "Superfici con colture azotofissatrici" è sostituita dal testo seguente:

Superfici con colture azotofissatrici (per m2)

n.p.

1

1 m2

(CELEX:02013R1307-20150603)

Emendamento     572

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – riga 21 bis: superfici con miscanthus (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

Emendamento

6 octies.  all'allegato X è aggiunta la riga seguente:

superfici con miscanthus

n.p.

1

1 m2

Emendamento     573

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – riga 21 ter: superfici con silphium perfoliatum (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

Emendamento

6 nonies.  all'allegato X è aggiunta la riga seguente:

superfici con silphium perfoliatum

n.p.

1

1 m2

Emendamento     574

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – riga 21 quater: Superfici di terreni a riposo melliferi (nuova)

 

Testo della Commissione

 

 

 

 

Emendamento

6 decies.  all'allegato X è aggiunta la riga seguente:

superfici di terreni a riposo melliferi (composti da specie ricche di polline e nettare)

n.p.

2

2 m2

Emendamento     575

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;

f)  prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori, nonché azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi;

Emendamento     576

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 3 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori

i)  fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori; azioni volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi, includendo, ad esempio, le assicurazioni di credito all'esportazione, i costi relativi alla negoziazione e gestione dei protocolli fitosanitari o gli studi e le valutazioni di mercato;

Emendamento     577

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  al paragrafo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013."

"Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali o ai pagamenti per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013."

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     578

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b ter)  al paragrafo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

"Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici o impegni relativi all'agricoltura biologica in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     579

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  all'articolo 34, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

"Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori i cui membri siano organizzazioni di produttori dell'Unione e loro associazioni operanti in diversi Stati membri, tale percentuale può essere aumentata fino al 5,2 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,7 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti."

Emendamento    580

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  azioni connesse al coaching di altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

b)  azioni connesse al coaching di altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori di regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1.";

Emendamento    581

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis)  azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi."

Emendamento     582

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria possono concedere alle organizzazioni di produttori, su richiesta, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'% del rispettivo valore della produzione commercializzata. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

1.  Nelle regioni degli Stati membri in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente basso, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttore in oggetto. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

Emendamento     583

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare il paragrafo 1 aggiungendo gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente basso e depennando gli Stati membri in cui questa situazione non sussiste più.";

2.  Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente basso se il grado medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima della data della richiesta di aiuto finanziario nazionale. Detto grado di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi di produttori, diviso per il totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il grado medio di organizzazione nell'Unione e il grado di organizzazione negli Stati membri e nelle regioni e indicano ulteriori norme dettagliate sul calcolo del grado di organizzazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Emendamento     584

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  all'articolo 62 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 bis. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente capo alle superfici coltivate a uva da vino adatte alla produzione di acquaviti di vino con un'indicazione geografica come registrate in conformità dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere trattate come superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o con indicazione geografica protetta."

Emendamento     585

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 64

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.  l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

Articolo 64

"Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

a) il richiedente ha una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

c) la domanda non pone un rischio palese di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

 

c bis) il richiedente non possiede vigneti piantati senza l'autorizzazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza un diritto di impianto come previsto dagli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire la superficie ammissibile minima e/o massima per richiedente e può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a) produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

a) produttori che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

g) progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

g) progetti con il potenziale per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

 

2 bis. Se lo Stato membro applica uno o più criteri di cui al paragrafo 2, può decidere di aggiungere la condizione che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione."

Emendamento     586

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  all'articolo 148 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Se gli Stati membri non si avvalgono delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori, un'organizzazione di contrattazione o una loro associazione può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo sia oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte dei primi acquirenti, alle stesse condizioni previste ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo.

 

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola o una media impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, a meno che l'organizzazione interprofessionale del settore, riconosciuta a norma dell'articolo 163, abbia redatto un contratto standard compatibile con le norme dell'Unione."

Emendamento     587

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quinquies.  all'articolo 148, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui al paragrafo 1:"

"2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:"

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     588

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 sexies.  all'articolo 148, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c)."

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c)."

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    589

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 149

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septies.  l'articolo 149 è soppresso;

Emendamento     590

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quater. l'articolo 152 è sostituito dal seguente:

"Articolo 152

"Articolo 152

Organizzazioni di produttori

Organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:"

1.   Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:"

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono, indipendentemente dal fatto che vi sia un trasferimento di proprietà dagli agricoltori all'organizzazione di produttori, almeno una delle seguenti attività:

 

i) trasformazione comune;

 

ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

 

iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;

 

iv) organizzazione comune del controllo di qualità;

 

v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

 

vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

 

vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;

 

viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

 

1 bis. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori, che è riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, può programmare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

 

I negoziati possono aver luogo a condizione che:

 

a) le attività svolte in conformità della lettera b) siano significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato;

 

b) per il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di tali trattative, l'organizzazione dei produttori concentri l'offerta;

 

c) i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

 

d) il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

 

1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni di produttori soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

1 quater. L'autorità garante della concorrenza può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Ai fini del presente articolo, per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

 

Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

 

Laddove agisca a norma del primo comma, l'autorità garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura d'indagine formale e notifica alla Commissione le decisioni adottate immediatamente dopo la loro adozione.

2.   Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2

2.   Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2

 

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento], in base al diritto nazionale, e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori a norma del presente articolo.

 

2 ter. Per le organizzazioni di produttori, che sono state riconosciute prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento] ma che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi … [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]."

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:

 

a) sono costituite su iniziativa dei produttori;

 

b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

 

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

 

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

 

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

 

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     591

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 nonies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 152 bis

 

Organizzazioni di contrattazione

 

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di contrattazione di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

 

a) sono costituite su iniziativa dei produttori;

 

b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

 

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

 

ii) concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

 

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

 

2. Fatto salvo l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, un'organizzazione di contrattazione riconosciuta può negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, a nome dei suoi aderenti per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

 

3. Le trattative possono aver luogo:

 

a) indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

 

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

 

c) purché, per una determinata organizzazione di contrattazione, tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

 

i) il volume o il quantitativo dei prodotti agricoli oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell'Unione;

 

ii) il volume o il quantitativo dei prodotti agricoli oggetto di tali trattative, prodotti o consegnati in un particolare Stato membro, non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

 

d) purché, per il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di tali trattative, l'organizzazione di contrattazione concentri l'offerta;

 

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di contrattazione che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

 

f) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un agricoltore a una cooperativa, che non aderisca essa stessa all'organizzazione di contrattazione in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

 

g) purché l'organizzazione di contrattazione informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di tali trattative.

 

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di contrattazione comprendono anche le associazioni di organizzazioni di contrattazione riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 2, qualora tali associazioni di organizzazioni di contrattazione soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

5. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 3, lettera c), punto ii), nel settore del latte, un'organizzazione di contrattazione può negoziare a norma del paragrafo 1 purché, con riguardo a detta organizzazione di contrattazione, il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di trattative, prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

 

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettera c), e del paragrafo 4, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

 

7. In deroga al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 4, l'autorità garante della concorrenza può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di contrattazione debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

 

Per quanto riguarda il settore del latte, l'autorità garante della concorrenza può intervenire qualora lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente colpite PMI di trasformazione del latte crudo operanti nel proprio territorio.

 

Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

 

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

 

8. Laddove agisca a norma del paragrafo 7, l'autorità garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura d'indagine formale e notifica alla Commissione le decisioni adottate a norma del paragrafo 7 immediatamente dopo la loro adozione.

 

9. Ai fini del presente articolo:

 

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;

 

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

 

10. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione.

 

11. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], in base al diritto nazionale, e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di contrattazione in conformità del presente articolo."

Emendamento     592

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 decies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 152 ter

 

Ripartizione del valore

 

Fatto salvo l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, i produttori di prodotti agricoli in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, per il tramite delle loro organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 152 del presente regolamento, delle loro organizzazioni di contrattazione riconosciute a norma dell'articolo 152 bis del presente regolamento o delle loro associazioni riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento e le imprese che commercializzano o trasformano tali prodotti possono concordare clausole di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime debba essere ripartita tra di loro."

Emendamento    593

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 154 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 undecies.  all'articolo 154, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:"

"1.   Gli Stati membri riconoscono come organizzazioni di produttori qualsiasi persona giuridica o parti chiaramente definite di persone giuridiche che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     594

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 154 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 duodecies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 154 bis

 

Riconoscimento delle organizzazioni di contrattazione

 

1. Al fine di essere riconosciuta da uno Stato membro, l'organizzazione di contrattazione che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

 

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152 bis, paragrafo 1, lettere a) e b);

 

b) abbia un numero minimo di aderenti e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, che deve essere stabilito dal rispettivo Stato membro;

 

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

 

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

 

2. Gli Stati membri:

 

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento a un'organizzazione di contrattazione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

 

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di contrattazione e le associazioni di organizzazioni di contrattazione riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

 

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

 

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente."

Emendamento     595

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 156 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 terdecies.  all'articolo 156, il titolo è sostituito dal seguente:

"Associazioni di organizzazioni di produttori"

"Associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di contrattazione"

(CELEX:32013R1308)

Motivazione

L'emendamento intende adattare il testo del regolamento unico OCM alla creazione delle organizzazioni di contrattazione, introdotte dal relatore con l'emendamento 69, e consentire loro di istituire associazioni di organizzazioni di contrattazione.

Emendamento     596

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 156 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quaterdecies.  all'articolo 156, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1."

"2. Gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni di contrattazione riconosciute, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di contrattazione riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 154 bis, paragrafo 1."

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     597

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quindecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quindecies.  all'articolo 157, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:"

"1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di uno o più settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     598

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – punto xiv bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexdecies.  all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto:

 

"xiv bis) concordare clausole standard di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime va ripartita tra di loro."

Emendamento    599

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – lettera c – punto xiv ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septdecies.  all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto:

 

"xiv ter)   attuare azioni collettive volte a prevenire e gestire i rischi e le incertezze di ordine sanitario, fitosanitario e ambientale connessi alla produzione e, se del caso, alla trasformazione e/o alla commercializzazione e/o alla distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari."

Emendamento     600

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 3 – lettera c – punto xi bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 octodecies.  all'articolo 157, paragrafo 3, è aggiunto il seguente punto:

 

"xi bis) concordare clausole standard di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime va ripartita tra di loro."

Emendamento     601

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 novodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 3 – lettera c – punto xi ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 novodecies.  all'articolo 157, paragrafo 3, è aggiunto il seguente punto:

 

"xi bis) attuare azioni collettive volte a prevenire e gestire i rischi e le incertezze di ordine sanitario e ambientale connessi alla produzione e, se del caso, alla trasformazione e/o alla commercializzazione e/o alla distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari."

Emendamento     602

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 vicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 vicies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 158 bis

 

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali

 

Spetta allo Stato membro in cui si trova la sede centrale di un'organizzazione interprofessionale transnazionale decidere in merito al riconoscimento di detta organizzazione.

 

Lo Stato membro competente per decidere in merito al riconoscimento stabilisce i necessari rapporti di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati i membri di tale organizzazione al fine di verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento.

 

Gli altri Stati membri in cui sono situati i membri di un'organizzazione interprofessionale transnazionale prestano tutta la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro che deve decidere in merito al riconoscimento.

 

Tale Stato membro mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati i membri dell'organizzazione."

Emendamento    603

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 unvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 159 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

"Riconoscimento obbligatorio"

(Non concerne la versione italiana)

 

 

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    604

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 duovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 159 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 duovicies.  all'articolo 159 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:"

"In deroga agli articoli da 152 bis a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:"

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    605

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 tervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 159 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 tervicies.  all'articolo 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   le organizzazioni di produttori:

"a)   le organizzazioni di contrattazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;"

i)   nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,

 

ii)   nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,

 

iii)   nel settore della bachicoltura,

 

iv)   nel settore del luppolo;"

 

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    606

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quatervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 161

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quatervicies.  l'articolo 161 è soppresso;

Emendamento     607

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quinvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinvicies.  all'articolo 168 è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 bis. Se gli Stati membri non si avvalgono delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o una loro associazione, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore sia oggetto di uno contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte dei primi acquirenti, alle stesse condizioni previste ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo.

 

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola o una media impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, a meno che l'organizzazione interprofessionale del settore, riconosciuta a norma dell'articolo 157, abbia redatto un contratto standard compatibile con le norme dell'Unione."

Emendamento    608

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 sexvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 sexvicies.  all'articolo 168, paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4.   Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:"

"4.   Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:"

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    609

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 septvicies.  all'articolo 168, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c)."

"5.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c)."

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    610

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 octovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 169

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 octovicies.  l'articolo 169 è soppresso;

Emendamento    611

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 novovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 170

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 novovicies.  l'articolo 170 è soppresso;

Emendamento    612

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 tricies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 171

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 tricies.  l'articolo 171 è soppresso;

Emendamento    613

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 untricies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Capo III bis – articolo 175 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 untricies.  al titolo II è aggiunto un nuovo capo:

 

"CAPO III bis

 

Relazioni con la filiera

 

Articolo 175 bis

 

Pratiche commerciali sleali

 

Entro il 30 giugno 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa su un quadro a livello di Unione per contrastare le pratiche che si discostano notevolmente dalle buone pratiche commerciali e sono in contrasto con i principi di buona fede e di equo trattamento nelle transazioni tra gli agricoltori, incluse le loro organizzazioni e le PMI di trasformazione, da un lato, e i loro partner commerciali a valle della filiera, dall'altro."

Emendamento     614

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 209, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE."

"L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di organizzazioni di contrattazione riconosciute in virtù dell'articolo 152 bis del presente regolamento o delle loro associazioni riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE."

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     615

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  all'articolo 209, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"Per la vendita di prodotti agricoli, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sulle clausole di ripartizione del valore e su una formula di prezzo determinabile, basata in particolare su criteri di mercato oggettivi, sono considerati necessari per il conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Emendamento     616

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater.  all'articolo 209, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

Emendamento     617

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quinquies.  all'articolo 209, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o le organizzazioni di contrattazione riconosciute in virtù dell'articolo 152 bis, o le loro associazioni riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni o pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Le richieste di pareri sono trattate tempestivamente e la Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro due mesi dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine, il parere è considerato positivo."

Emendamento     618

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 sexies.  all'articolo 209, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere."

Emendamento     619

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 septies.  all'articolo 209, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

Emendamento    620

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 octies.  all'articolo 219, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi."

"Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi o proporre opportune misure di gestione dell'offerta."

(CELEX:32013R1308)

Emendamento     621

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 220 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 nonies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 220 bis

 

Regime volontario di riduzione della produzione

 

1. In caso di gravi squilibri del mercato e qualora le tecniche di produzione lo consentano, la Commissione può decidere di concedere aiuti ai produttori in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che riducono volontariamente la loro produzione su un periodo di tempo definito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

 

2. Gli aiuti sono concessi sulla base del principio di una domanda per produttore, presentata nello Stato membro in cui il produttore è stabilito, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.

 

Gli Stati membri possono decidere che le domande per ricevere aiuti alla riduzione della produzione siano presentate a nome dei produttori da organizzazioni riconosciute o da cooperative costituite a norma del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli aiuti siano versati integralmente ai produttori che hanno effettivamente ridotto la loro produzione.

 

3. Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, intesi a stabilire:

 

a) il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;

 

b) la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;

 

c) l'importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo ridotto e le relative modalità di finanziamento;

 

d) i criteri di ammissibilità per i richiedenti e le domande di aiuto;

 

e) le condizioni specifiche per l'attuazione del regime.

Emendamento     622

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 decies.  all'articolo 222, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:"

"1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di tali associazioni ovvero delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle organizzazioni di contrattazione riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:"

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    623

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 undecies.  all'articolo 222, il paragrafo 2 è soppresso;

Emendamento    624

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 duodecies.  all'articolo 222, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 possono essere estesi in conformità delle condizioni previste all'articolo 164."

Emendamento    625

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 232 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 terdecies.  all'articolo 232, il paragrafo 2 è soppresso;

Emendamento     626

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte II – punto 1 – lettera c – trattino 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 quaterdecies.  all'allegato VII, parte II, punto 1, lettera c, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;"

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento, con l'eccezione dei processi di concentrazione parziale elencati all'allegato VIII, parte I, sezione B, paragrafo 1;"

(CELEX:32013R1308)

Emendamento    627

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 quindecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VIII – parte 1 – lettera A – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 quindecies.  all'allegato VIII, parte I, lettera A, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

2.   L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a)   % vol nella zona viticola A;

a)   3,5 % vol nella zona viticola A;

b)   % vol nella zona viticola B;

b)   2,5 % vol nella zona viticola B;

c)   1,5 % vol nella zona viticola C.

c)   % vol nella zona viticola C."

(CELEX:32013R1308)

Motivazione

L'emendamento, pur non modificando i limiti previsti dalla legislazione in vigore, è inteso a semplificare la procedura di autorizzazione dell'arricchimento, delegando agli Stati membri l'intera competenza di autorizzare tale pratica enologica.

Emendamento    628

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VIII – parte 1 – lettera A – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 sexdecies.  all'allegato VIII, parte I, lettera A, il paragrafo 3 è soppresso.

Emendamento    629

Proposta di regolamento

Articolo 271 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1309/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis.  Dato che alcune regioni e taluni settori d'attività raggruppano principalmente o esclusivamente PMI, lo Stato membro richiedente può presentare una domanda d'intervento FEG per un gruppo di aziende che condividono lo stesso settore d'attività o la stessa regione." 

Emendamento    630

Proposta di regolamento

Articolo 271 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1309/2013

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi ai sensi dell'articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% per la fascia di età 15-24 anni e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20%. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% per la fascia di età 15-24 anni e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20%.

2.  In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi ai sensi dell'articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che registravano tassi di disoccupazione giovanile pari almeno al 20 % per la fascia di età 15-24 anni nell'anno di riferimento e cioè due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno FEG ("N-2"). Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, in regioni di livello NUTS 2 che registravano tassi di disoccupazione giovanile pari almeno al 20 % per la fascia di età 15-24 anni nell'anno N-2.

Emendamento    631

Proposta di regolamento

Articolo 271 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1309/2013

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento finanziario entro 7 giorni al massimo dopo l'adozione definitiva dell'atto pertinente da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento   632

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1  all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis)   contribuiscono a minimizzare i costi esterni, inclusi quelli causati dai cambiamenti climatici e dagli incidenti;"

Emendamento   633

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di blending dell'MCE non supera il 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

3.  La somma del contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di blending dell'MCE e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non supera il 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento  634

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non viene integralmente impiegata per i meccanismi di blending dell'MCE e/o per strumenti finanziari, l'importo restante dovrà essere liberato e ridistribuito alla dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Motivazione

Il sostegno fornito ai meccanismi di blending deve tenere conto della disponibilità del bilancio dell'Unione. Qualora le risorse per il blending non siano o non possano essere pienamente impiegate, devono rifluire nella dotazione finanziaria complessiva nei diversi settori, in particolare quelli per le sovvenzioni nei trasporti.

Emendamento   635

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni nell'ambito dei meccanismi di blending dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di blending sostenute mediante un meccanismo di blending dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione.

4.  Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari nell'ambito dei meccanismi di blending dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di blending sostenute mediante un meccanismo di blending dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici, della disponibilità delle risorse di bilancio dell'Unione e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Nessuna delle sovvenzioni concesse supera i tassi di finanziamento di cui all'articolo 10.

Emendamento   636

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione, in cooperazione con la BEI, esamina la possibilità che quest'ultima fornisca sistematicamente garanzie di prima perdita nei meccanismi di blending dell'MCE onde consentire e agevolare l'addizionalità e la partecipazione di coinvestitori privati nel settore dei trasporti.

Emendamento   637

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'Unione, qualsiasi Stato membro e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di blending dell'MCE, purché la Commissione approvi le eventuali specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di blending e/o la strategia di investimento del meccanismo che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

5.  L'Unione, qualsiasi Stato membro e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di blending dell'MCE, purché la Commissione approvi le specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di blending e/o la strategia di investimento del meccanismo che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo e per soddisfare i requisiti del presente regolamento nell'attuazione di progetti di interesse comune. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 26 intesi a integrare il presente regolamento fissando le modalità e le condizioni relative alle specifiche di cui al primo comma che dovessero rendersi necessarie per i contributi da parte degli Stati membri o di altri investitori.

Emendamento  638

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le operazioni di blending che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

6.  Le operazioni di blending che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza, tenendo in considerazione una serie minima di criteri che devono essere stabiliti dalla Commissione. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 26 che fissano detti criteri e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

Motivazione

È importante che i progetti all'interno di un meccanismo di blending vengano esaminati in modo trasparente ed equilibrato sia sulla base dei loro meriti di qualità che della scadenza. È opportuno che la Commissione definisca i criteri necessari per fornire regole chiare ai partner istituzionali cui confida l'attuazione di un meccanismo di blending. Tali criteri dovrebbero essere definiti dai programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'MCE per essere quindi adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 17, secondo la normale procedura di comitato di cui all'articolo 25.

Emendamento  639

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Le operazioni di blending in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento   640

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  all'articolo 17, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80% e il 95% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)."

 

Emendamento    641

Proposta di regolamento

Articolo 273 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.  all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

c)   somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di sostegno pubblico;

"c)   somme forfettarie non superiori a 150 000 EUR di sostegno pubblico;"

Emendamento    642

Proposta di regolamento

Articolo 273 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter.  all'articolo 25, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

d)   caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR.

"d)   caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 150 000 EUR." 

Emendamento     643

Proposta di regolamento

Articolo 273 – punto 6

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 42 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

3.  Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

Emendamento     644

Proposta di regolamento

Articolo 274 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"4 bis.  Il contributo complessivo del bilancio generale dell'Unione destinato agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo non supera il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).";

Emendamento     645

Proposta di regolamento

Articolo 274 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"4 ter.  L'introduzione di misure quali gli strumenti finanziari in tale settore tiene in debita considerazione i risultati delle valutazioni degli strumenti finanziari dell'Unione esistenti nell'ambito della procedura di valutazione intermedia prevista dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis;

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129)."

Emendamento     646

Proposta di regolamento

Articolo 274 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 5 – paragrafo 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. all'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"4 quater.  Al più tardi entro…[due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione presenta un riesame della valutazione d'impatto degli strumenti finanziari inerenti al funzionamento degli interventi nel settore dei servizi digitali.".

Emendamento     647

Proposta di regolamento

Articolo 276 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Decisione n. 541/2014/UE

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. All'articolo 4 della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis.  Al più tardi entro il …[due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione procede a un riesame del funzionamento dei finanziamenti del quadro di sostegno SST a norma delle regole finanziarie rivedute."

Emendamento     648

Proposta di regolamento

Articolo 278 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni del titolo VIII della parte prima e i termini fissati all'articolo 251.

Il riesame riguarda, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni del titolo X della parte prima e i termini fissati all'articolo 251.

Motivazione

È opportuno mantenere il riferimento al titolo sugli strumenti finanziari, così come avviene nel regolamento finanziario vigente.

Emendamento    649

Proposta di regolamento

Articolo 278 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 278 bis

 

Valutazione d'impatto

 

La Commissione effettua una valutazione d'impatto prima di pubblicare una proposta di revisione del presente regolamento.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento relativo al considerando 252 bis (nuovo).

Emendamento     650

Proposta di regolamento

Articolo 279 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 20XX.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 20XX.

Motivazione

Correzione tecnica: il regolamento delegato deve essere abrogato dalla Commissione.

Emendamento     651

Proposta di regolamento

Articolo 280 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al secondo paragrafo del presente articolo, l'articolo 121, paragrafo 1, lettera -a), si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale post 2020, salvo disposizione contraria dell'atto di base.

Motivazione

Pur condividendo il passaggio a un sistema di pagamenti basato sul soddisfacimento di condizioni, i relatori riconoscono che in alcuni casi eccezionali, soprattutto nell'ambito dell'azione esterna e dello sviluppo, il raggiungimento di tale obiettivo nel periodo di programmazione attuale potrebbe non essere fattibile.

Emendamento     652

Proposta di regolamento

Allegato I – capo 3 – punto 39.1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  quando la decisione che istituisce una missione di gestione civile delle crisi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune prevede tale possibilità per ragioni di urgenza operativa.

Motivazione

La possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la gestione civile delle crisi dovrebbe essere consentita qualora l'urgenza della situazione lo richieda, e deve essere determinata su base ad hoc nella decisione che istituisce la missione di gestione delle crisi.

  • [1]    Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. La proposta della Commissione

Il regolamento finanziario stabilisce i principi e le procedure relativi alla formazione e alla spesa del bilancio dell'Unione europea (UE) e al controllo dei fondi UE.

La presente proposta legislativa costituisce parte integrante del riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020. La Commissione propone, in un unico atto, una revisione delle norme finanziarie generali corredata delle modifiche corrispondenti delle regole finanziarie settoriali contenute in 15 atti legislativi concernenti i programmi pluriennali. I due principali obiettivi della Commissione sono la semplificazione e la flessibilità.

L'interesse della Commissione si concentra su:

•  Semplificazione per i destinatari dei fondi dell'UE;

•  Riconoscimento reciproco delle revisioni contabili, delle valutazioni e delle autorizzazioni e armonizzazione degli obblighi di rendicontazione;

•  Permesso di applicare un unico insieme di regole alle azioni ibride o in caso di combinazione di misure o strumenti;

•  Uso più efficace degli strumenti finanziari;

•  Maggiore flessibilità nella gestione del bilancio;

•  Maggiore concentrazione sui risultati e razionalizzazione degli obblighi di rendicontazione; e

•  Snellimento e semplificazione dell'amministrazione UE.

Ulteriori dettagli sulle modifiche proposte si possono trovare nella motivazione della Commissione.

2. Posizione dei co-relatori

I co-relatori condividono gli obiettivi generali presentati dalla Commissione. Essi accolgono alcune delle modifiche proposte dalla Commissione e ritengono che possano portare ad una semplificazione nella gestione e nella ricezione di fondi dell'UE. Tuttavia, le proposte della Commissione sono molto ambiziose e i co-relatori si rammaricano del fatto che la Commissione abbia proposto un calendario così serrato per concordare tali modifiche.

Inoltre, come sottolineato dalla Corte dei conti nel suo parere 1/2017 "una normativa dettagliata non si sostituisce a una governance solida e a una sana gestione. Per conseguire il proprio scopo, tali modifiche dovranno essere messe in pratica dal personale competente e monitorate dagli organi direttivi." Per questo motivo, è deplorevole che la proposta in esame non sia stata preceduta da una valutazione d'impatto. Per evitare questo, in futuro, i co-relatori suggeriscono un emendamento che farà in modo che future modifiche sostanziali al regolamento finanziario vengano accompagnate da una valutazione d'impatto.

La priorità numero uno dei co-relatori è la semplificazione per i beneficiari di fondi dell'UE: essi sono, quindi, favorevoli all'agenda di semplificazione della Commissione. A tal fine, accolgono l'obiettivo della Commissione di creare un codice unico per i destinatari. Tuttavia, cercando di eliminare così tanta formulazione dal regolamento finanziario e dalle sue modalità di applicazione, i co-relatori ritengono che la Commissione abbia di fatto creato ambiguità in alcuni ambiti. Pertanto, i co-relatori propongono di ripristinare il testo in una serie di settori.

Seppur favorevoli alla semplificazione, i co-relatori ritengono che la Commissione utilizzi la "semplificazione" per giustificare l'abbandono di principi che hanno governato il processo di bilancio dell'Unione europea per un lungo periodo. In particolare, i co-relatori ritengono che l'abolizione del principio di divieto di fini di lucro sia un passo azzardato. I relatori propongono quindi di ripristinare tale principio.

I co-relatori ritengono, inoltre, che la proposta della Commissione di aprire la possibilità di creare fondi fiduciari interni prima che si possano trarre conclusioni dal loro uso nelle politiche esterne sia prematura. La "galassia" di strumenti che circonda il bilancio dell'Unione europea è cresciuta negli ultimi anni e di pari passo sono diminuiti la trasparenza del bilancio e il suo controllo da parte dell'autorità preposta.

I co-relatori accolgono una serie di misure proposte dalla Commissione sulla flessibilità. Tuttavia, essi si mantengono restii quanto ad accogliere le cosiddette norme di flessibilità che si contrappongono a principi ben radicati. È necessario trovare un equilibrio tra flessibilità, sana gestione finanziaria e diritti dell'autorità di bilancio.

I co-relatori accolgono le misure adottate dalla Commissione nel perseguimento di un bilancio incentrato sui risultati. I co-relatori hanno proposto un certo numero di emendamenti per tenere maggior conto dei risultati nelle decisioni di spesa. L'obiettivo di un bilancio incentrato sui risultati non viene pienamente raggiunto in questa revisione, ma è un passo nella giusta direzione.

I co-relatori sostengono l'obiettivo della Commissione di aumentare il riconoscimento reciproco sugli audit. Tuttavia, i co-relatori ritengono opportuno che la Commissione conservi il diritto di effettuare audit, qualora lo ritenga necessario. Inoltre, la Commissione dovrebbe poter controllare i fondi e i progetti in cui il denaro dell'UE costituisce oltre il 50%.

Infine, i co-relatori propongono una serie di modifiche sui requisiti di rendicontazione. Queste hanno lo scopo di razionalizzare i requisiti di rendicontazione, ridurre il numero di relazioni e garantire che le autorità di bilancio dispongano di tempo sufficiente per elaborare il discarico.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Jean Arthuis

Presidente

Commissione per i bilanci

On. Ingeborg Gräßle

Commissione per il controllo dei bilanci

BRUXELLES

Oggetto:  Parere sulla base giuridica della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE), n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/EU del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Onorevoli presidenti,

con lettera del 31 marzo 2017 la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento, di esprimere il suo parere sull'opportunità della base giuridica della proposta in oggetto.

In particolare, la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci chiedono alla commissione giuridica se la proposta della base giuridica sia un errore evidente per quanto riguarda:

- l'articolo 322, paragrafo 1, che verte sulle regole finanziarie, mentre l'articolo 322, paragrafo 2 verte sulle disposizioni relative alle risorse proprie dell'Unione (decisione del Consiglio previa consultazione del PE);

- l'articolo 209, paragrafo 1, che non figura tra le basi giuridiche di alcuno degli atti settoriali modificati dal COM (2016) 0605.

I. Contesto

Nella proposta, la Commissione fa riferimento al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 42, 43, paragrafo 2, 46 quinquies, 149, 153, pararafo2, lettera a), 164, 168, paragrafo 4, lettera b), 172, 175, 177, 178, 189, paragrafo 2, 209, paragrafo 1, 212, paragrafo 2, 322, paragrafo 2, e 349 nonché l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

II. Articoli pertinenti del trattato

L'articolo 209, paragrafo 1 TFUE, nella parte quinta "Azione esterna dell'Unione", in combinato disposto con l'articolo 322, paragrafo 2, nella parte sesta del TFUE "Politiche dell'Unione e azioni interne", sono presentati come base giuridica nella proposta della Commissione e sono redatti nel modo seguente:

Articolo 209

(ex articolo 179 del TCE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, che possono riguardare programmi pluriennali di cooperazione con paesi in via di sviluppo o programmi tematici.

Articolo 322

(ex articolo 279 del TCE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti, adottano mediante regolamenti:

a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.

III. La giurisprudenza sulla base giuridica

La scelta della base giuridica è importante perché l'Unione si basa costituzionalmente sul principio di attribuzione delle competenze (articolo 5 TEU) e le sue istituzioni possono agire soltanto in conformità del mandato loro conferito dal trattato[1]. Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergono alcuni principi riguardo alla scelta della base giuridica. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di competenza concreta e procedura, la scelta dell'opportuna base giuridica riveste un'importanza di natura costituzionale[2]. In secondo luogo, la scelta della base giuridica per un atto dell'UE deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale; fra tali elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto[3]. Sono irrilevanti, in proposito, il desiderio di un'istituzione di partecipare più intensamente all'adozione di un determinato atto, il lavoro effettuato per altro motivo nel settore di azione in cui rientra l'atto o il contesto dell'adozione dell'atto.[4] La scelta di una base giuridica non corretta può quindi giustificare l'annullamento dell'atto in questione[5].

Nel caso di più basi giuridiche, occorre stabilire se la proposta:

1.  persegue un duplice scopo o possiede una doppia componente, e uno di questi scopi o una di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altro(a) è solo accessorio(a); oppure

2.  persegue contemporaneamente più obiettivi o possiede più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi(e) abbia importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro(a).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi su un'unica base giuridica, ossia quella richiesto dallo scopo o dalla componente principale o preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sulle varie basi giuridiche corrispondenti.

IV. Scopo e contenuto del regolamento proposto

Secondo la relazione che accompagna la proposta, il suo obiettivo principale consiste in una revisione delle regole finanziarie generali e settoriali per renderle più semplici e più flessibili e quindi migliorare la capacità del bilancio UE di adattarsi al mutare delle circostanze e di reagire alle situazioni impreviste. La proposta si concentra in particolare su vari settori chiave.

Essa prevede una semplificazione per i beneficiari di fondi UE concernente le misure che mirano a semplificare la vita dei beneficiari dei fondi UE, in particolare il contenuto delle domande di sovvenzione, il valore dei contributi in natura, il riconoscimento dell'attività svolta dai volontari, le condizioni di attribuzione delle sovvenzioni senza invito a presentare proposte agli Stati membri (a determinate condizioni), il principio dell'assenza di fini di lucro, i principi del divieto di cumulo e la graduale eliminazione delle decisioni di sovvenzione.

La proposta mira a incoraggiare nella misura del possibile a fare affidamento su un'unica revisione contabile, valutazione o autorizzazione (ad esempio la conformità con gli aiuti di Stato) quando esse soddisfano le condizioni affinché se ne possa tenere conto nel sistema dell'UE.

La proposta persegue inoltre un'ulteriore semplificazione per i partner UE nell'ambito dell'esecuzione indiretta.

La proposta promuove altresì un utilizzo più efficace degli strumenti finanziari attraverso un'ottimizzazione dell'uso dei rientri, assicurando condizioni di parità tra i principali partner di esecuzione dell'UE, riducendo gli onerosi requisiti connessi alla pubblicazione dei dati individuali dei destinatari finali o ai criteri di esclusione.

Inoltre, la proposta indica diversi modi per una gestione più flessibile del bilancio, così da permettere all'Unione di rispondere efficacemente a sfide impreviste e a nuovi compiti e riuscire a gestire più rapidamente le crisi.

Al fine di concentrarsi sui risultati e di razionalizzare la rendicontazione, la proposta comprende una serie di misure volte a concentrare maggiormente il bilancio sui risultati, stabilire un chiaro quadro della performance, incrementare la trasparenza e razionalizzare la rendicontazione.

La proposta si concentra altresì sul conseguimento di un'amministrazione UE più semplice e snella agevolando gli accordi o le deleghe tra istituzioni od organismi al fine di riunire l'esecuzione degli stanziamenti amministrativi negli Uffici europei o nell'ambito delle agenzie esecutive, fondendo i comitati consultivi competenti per le irregolarità finanziarie con l'istanza EDES e passando da decisioni finanziarie annuali a decisioni finanziarie pluriennali.

Infine, la proposta intende consentire ai cittadini di essere consultati sull'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte della Commissione, degli Stati membri e delle altre entità che eseguono il bilancio dell'Unione.

V. Analisi e determinazione della base giuridica opportuna

Come menzionato in precedenza, la scelta della base giuridica per un atto dell'UE deve basarsi su elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale; fra tali elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto. Secondo la relazione che accompagna la proposta, lo scopo e il contenuto del regolamento proposto consistono nella revisione delle regole finanziarie dell'UE per renderle più semplici e più flessibili.

La Commissione ha proposto, tra gli altri, l'articolo 322, paragrafo 2 come opportuna base giuridica. Tale articolo stabilisce che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria. L'articolo 322, paragrafo 1, invece, stabilisce le disposizioni concernenti le regole finanziarie che stabiliscono in particolare la procedura da adottare ai fini della formazione e dell'esecuzione del bilancio;

È evidente dallo scopo e dal contenuto del regolamento proposto che esso non include gli elementi relativi al paragrafo 2 dell'articolo 322 TFUE e che tale paragrafo è pertanto irrilevante ai fini della proposta. L'articolo 322, paragrafo 1 TFUE copre invece tutti gli aspetti relativi allo scopo e al contenuto della proposta di regolamento finanziario. Pertanto, dovrebbe considerarsi opportuna una correzione alla base giuridica per limitarla al paragrafo 1, anziché al paragrafo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 209, paragrafo 1 TFUE, che comprende disposizioni per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, sembra utile indicare che esso non include disposizioni della base giuridica e costituisce pertanto un palese errore.

VI. Conclusione e raccomandazione

Alla luce di quanto precede, è chiaro che l'articolo 322 TFUE dovrebbe formare parte della base giuridica della proposta, ma che giustamente si sarebbe dovuto far riferimento al primo paragrafo dell'articolo, in base al quale la proposta verrebbe esaminata nella procedura legislativa ordinaria. Nessun riferimento andrebbe compiuto al secondo paragrafo. Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 209, paragrafo 1 TFUE, tenuto conto del contenuto della proposta, non sembra esservi alcun motivo di menzionarlo tra le disposizioni che costituiscono la base giuridica.

Nella riunione del 4 maggio 2017 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 21 voti favorevoli e due astensioni[6], di raccomandare alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci di presentare emendamenti per modificare di conseguenza la base giuridica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Pavel Svoboda

  • [1]  Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, punto 3; Parere 1/08 sull'Accordo generale sugli scambi di servizi [2009] Racc. I-01255, punto 110.
  • [2]  Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, punto 5. Causa C-370/05, Commissione/Consiglio, Racc. 2009, I-08917, punti 46-49; Parere 1/08 sull'Accordo generale sugli scambi di servizi [2009] Racc. I-01255, punto 110.
  • [3]  Causa C-411/06 Commissione/Parlamento e Consiglio [2009] Racc. I-7585, punto 45, e la giurisprudenza ivi citata, e causa C-130/10 Parlamento/Consiglio [2012] Racc., punto 42 e la giurisprudenza ivi citata.
  • [4]  Causa C-269/97, Commissione/Consiglio (Raccolta 2000, pag. I-2257, punto 44);
  • [5]  Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, punto 5.
  • [6]  Erano presenti al momento della votazione finale: Pavel Svoboda (presidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidente), Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Emil RadevMax Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka (relatore) Isabella Adinolfi, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski (sostituti).

PARERE della commissione per l'occupazione e gli affari socialI(*) (19.5.2017)

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere (*): Jérôme Lavrilleux

(*)   Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di fornire al bilancio UE un orientamento improntato ai risultati, la Commissione ha proposto il 14 settembre 2016 un progetto di regolamento, il progetto "Omnibus", nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Il regolamento ha come filo rosso la semplificazione delle misure di applicazione dei fondi strutturali e di investimento europei (FSIE).

In base alle conclusioni di una serie di studi condotti dalla Commissione, dei quali il relatore ha tenuto conto per il presente parere, le regole di gestione e di controllo di tali fondi sono attualmente troppo complesse sia per chi li gestisce che per i beneficiari.

Sulla stessa linea, le ultime tre relazioni annuali della Corte dei conti dell'Unione europea constatano la necessità di un utilizzo più ampio e più globale delle opzioni sui conti semplificati e in particolare nell'ambito del controllo dei costi delle sovvenzioni. Inoltre, nella sua relazione speciale sul controllo dei conti delle sovvenzioni, la Corte dei conti dell'Unione europea ricorda che il ricorso alle opzioni dei costi semplificati limita ugualmente ed effettivamente i rischi di prezzi eccessivi, quando siano fissati a un livello adeguato, e vanno quindi nel senso del rispetto del principio di economia.

Gli errori da parte di chi gestisce i fondi e la cattiva accessibilità, attrattività e conoscenza di tali fondi per i beneficiari potenziali, derivanti dalla complessità delle regole finanziarie, pregiudicano quindi l'efficacia dell'esecuzione dei FSIE e inducono quindi a mettere in atto un regolamento semplificato, di più facile accesso ed esecuzione.

Inoltre, l'agevolazione di accesso e di utilizzo per i potenziali beneficiari dei FSIE costituisce una sfida politica importante in quanto potrebbe dare maggiore credito a questi fondi agli occhi degli Stati membri e dei cittadini europei. Nonostante il fatto che il quadro regolamentare 2014-2020 integri sin d'ora alcuni assi di semplificazione, come l'informatizzazione o la messa in atto delle opzioni sui costi semplificati, ciò non è più sufficiente oggigiorno alla luce del rafforzamento e della moltiplicazione delle verifiche contabili e dei controlli.

Queste conseguenze sulla buona attuazione, l'attrattività e l'accessibilità dei FSIE, nonché il progressivo installarsi di una mancanza di fiducia nella risposta europea agli investimenti costituiscono oggigiorno una vera e propria sfida che il Parlamento e, in particolare, le sue commissioni competenti devono raccogliere.

È necessario favorire una generalizzazione dell'utilizzo dei FSIE e sfruttarli al massimo in quanto costituiscono lo strumento più efficace della politica di investimento della politica d'investimento dell'Unione europea. Possono quindi rilanciare gli investimenti europei e permettere di conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020.

Obiettivo quindi di questa volontà di semplificazione e flessibilità delle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea è sviluppare un migliore equilibrio tra il principio di sana gestione finanziaria e l'efficienza degli interventi, come già evocato nella proposta della Commissione. Occorre quindi fluidificare il quadro regolamentare riducendo gli oneri amministrativi, rispettando ad un tempo l'importanza dei controlli in materia.

Più precisamente, la semplificazione di queste regole finanziarie consiste nell'applicazione delle opzioni dei costi semplificati a tutti i FSIE e non più solo all'FSE, l'ingresso degli istituti finanziari nazionali come organismi che gestiscono strumenti finanziari a fini di miglioramento del dialogo con le PMI, nonché la possibilità per una persona fisica di accedere al FESR e all'FSE, costituiscono altrettante proposte della Commissione e delle autorità francesi che faciliteranno l'accesso ai FSIE.

Tuttavia, queste misure devono essere integrate, al fine di creare un "pacchetto" di misure di semplificazione che restituirebbe pienamente ai vari fondi la loro utilità.

Queste misure complementari devono chiarire l'applicazione delle opzioni di costo semplificato agli aiuti di Stato, armonizzare le regole in materia di aiuti di Stato e l'assistenza tecnica tra gestione condivisa e gestione diretta e applicare il principio di audit unico a tutti i FSIE.

Più globalmente e al di là degli sviluppi necessari del quadro regolamentare, il relatore per parere invita la Commissione ad adottare misure a favore di una revisione dell'attuale politica in materia di note di orientamento, che sono foriere di vari obblighi, soprattutto in materia di audit, il che contribuisce all'aumento dell'onere amministrativo.

Infine, la semplificazione non può essere totale, in quanto talune misure di semplificazione potranno essere esaminate solo nell'ambito post 2020, alla luce del loro impatto sul quadro regolamentare. Inoltre, il relatore per parere fa notare che, per il fatto che questo testo è un atto legislativo, troppe proposte supplementari alla proposta della Commissione e in particolare emendamenti "di forma", potrebbero rallentare il processo legislativo dell'adozione del regolamento "Omnibus" e quindi penalizzare tanto i potenziali beneficiari dei FSIE quanto chi li gestisce sul piano finanziario.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 144

Testo della Commissione

Emendamento

(144)  Occorre chiarire che, quando gli strumenti finanziari sono combinati ad altre forme di sostegno dal bilancio dell'Unione, si applicano le norme relative agli strumenti finanziari. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalla normativa settoriale.

(144)  Occorre chiarire che, quando gli strumenti finanziari sono combinati ad altre forme di sostegno dal bilancio dell'Unione, si applicano le norme derivanti dalla normativa settoriale. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche relative agli strumenti finanziari.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 170

Testo della Commissione

Emendamento

(170)  Per garantire che il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") possa fornire in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche dovrebbero consentire una maggiore flessibilità. Ciò permetterà di migliorare la gestione del programma e di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono i migliori risultati in termini sociali e occupazionali.

(170)  Per garantire che il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") possa fornire in tempi rapidi le risorse adeguate per sostenere le nuove priorità politiche, le quote indicative per ciascuno dei tre assi del programma e le percentuali minime per ciascuna delle priorità tematiche dovrebbero consentire una maggiore flessibilità, mantenendo nel contempo un livello ambizioso di attuazione per i partenariati transfrontalieri EURES. Ciò permetterà di migliorare la gestione del programma e di concentrare le risorse di bilancio sulle azioni che ottengono i migliori risultati in termini sociali e occupazionali.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 199 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(199 bis)  A fini di una maggiore efficienza, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ricorrere più frequentemente alle opzioni semplificate in materia di costi e ai finanziamenti mediante somme forfettarie, onde ridurre gli oneri amministrativi associati e semplificare le regole applicabili all'assegnazione dei fondi.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione

Emendamento

27.  "strumenti finanziari", le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati ad altre forme di sostegno finanziario, a fondi in esecuzione concorrente o a fondi del FES;

27.  "strumenti finanziari", le misure di sostegno finanziario dell'Unione fornite dal bilancio per conseguire uno o più obiettivi strategici specifici dell'Unione. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio e possono, se del caso, essere associati ad altre forme di sostegno finanziario o a fondi del FES;

Motivazione

Non è opportuno combinare strumenti finanziari a livello UE con il FSE, il FEG e il FEAD, che sono fondi a gestione concorrente, poiché questi tre fondi sono orientati alle politiche, mentre gli strumenti finanziari sono orientati alla domanda.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I cittadini potranno essere consultati in merito all'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte della Commissione, degli Stati membri e delle altre entità che eseguono il bilancio dell'Unione.

3.  Un dialogo aperto, trasparente e regolare con i cittadini, attraverso le loro associazioni rappresentative, in merito all'esecuzione del bilancio dell'Unione sarà promosso e mantenuto da parte della Commissione, degli Stati membri e delle altre entità che eseguono il bilancio dell'Unione.

Motivazione

È importante che l'articolo 11 TUE sulla consultazione e il dialogo con la società civile sia pienamente rispettato nell'ambito dell'esecuzione del bilancio dell'UE.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di esecuzione concorrente possono essere utilizzate anche in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

soppresso

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Articolo 125

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 125

soppresso

Trasferimento di risorse agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali

 

Le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali. La Commissione esegue tali risorse in conformità dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a) o c), se possibile a vantaggio dello Stato membro interessato. Inoltre, le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere utilizzate per potenziare la capacità di rischio del FEIS. In tali casi si applicano le norme del FEIS.

 

Motivazione

Un tale trasferimento di risorse sarebbe in contraddizione con gli obiettivi strategici dei fondi a gestione concorrente, favorendo invece altri strumenti finanziari, il FEIS e fondi fiduciari. L'aggiunta di migrazioni e rifugiati tra le priorità dei fondi SIE e la proroga dell'iniziativa per l'occupazione giovanile aumentano il fabbisogno di finanziamenti a titolo del Fondo sociale europeo. Visto ciò, e che le misure connesse al FSE sono sostenute anche da altri fondi SIE, i trasferimenti da tali fondi verso altri obiettivi ostacolerebbe il raggiungimento di una maggiore coesione sociale e devono quindi essere esclusi. Inoltre, questo testo è del tutto inadeguato per il FEAD e il FEG.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.  I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale per l'attività svolta da volontari nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6.

8.  I beneficiari possono dichiarare costi a livello di personale per l'attività svolta da volontari nell'ambito di un'azione o di un programma di lavoro, sulla base dei costi unitari autorizzati conformemente ai paragrafi da 1 a 6. L'impegno dei volontari deve essere inteso quale attività non remunerata non obbligatoria: si tratta di tempo che le persone dedicano, senza remunerazione, ad attività realizzate attraverso un'organizzazione senza scopo di lucro.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Articolo 186 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio del beneficiario.

4.  Nel caso di sovvenzioni di funzionamento, la convenzione di sovvenzione è firmata entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di presentazione della domanda di sovvenzione né all'inizio dell'esercizio del beneficiario. La prima rata è versata al beneficiario entro due mesi dopo la firma della convenzione di sovvenzione.

Motivazione

Il termine per la firma delle convenzioni di sovvenzione da parte della Commissione deve essere ridotto da sei a tre mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario del beneficiario. Ciò consentirebbe alla Commissione di migliorare la propria efficienza nel ciclo di programmazione. Inoltre, si eviterebbe di mettere a repentaglio la capacità finanziaria delle organizzazioni della società civile, in particolare quelle di più piccole dimensioni. Sei mesi per la firma delle convenzioni, più tre mesi per il pagamento della prima rata impongono alla maggior parte delle organizzazioni della società civile di ricorrere a prestiti bancari.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 201 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito dell'esecuzione concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale, fatto salvo l'articolo 208, paragrafo 2, secondo comma.

3.  Quando gli strumenti finanziari sono attuati a titolo dei fondi SIE, si applica la normativa settoriale.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando uno strumento finanziario è costituito allo scopo di attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con il contributo di una garanzia di bilancio dell'Unione, si applica il presente titolo ad eccezione dell'articolo 201, paragrafo 1. Esso è attuato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c).

Quando uno strumento finanziario è costituito allo scopo di attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con il contributo di una garanzia di bilancio dell'Unione, si applica la normativa settoriale di tale regolamento. Esso è attuato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Articolo 210

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 210

soppresso

Trattamento dei contributi in regime di esecuzione concorrente

 

1. È tenuta una contabilità separata per i contributi agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione provenienti da fondi in regime di esecuzione concorrente.

 

2. I contributi dei fondi attuati in regime di esecuzione concorrente sono iscritti in una contabilità separata e utilizzati conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi per azioni e destinatari finali compatibili con il programma o i programmi da cui provengono i contributi.

 

3. Ai contributi dei fondi in regime di esecuzione concorrente agli strumenti finanziari costituiti a norma della presente sezione si applica la normativa settoriale. Nonostante quanto precede le autorità di gestione possono basarsi su una valutazione ex ante preesistente, svolta a norma dell'articolo 202, paragrafo 1, lettera h), per decidere di contribuire a uno strumento finanziario esistente.

 

Motivazione

La gestione e l'esecuzione degli strumenti finanziari nel quadro dei fondi SIE non dovrebbero essere confuse con quelle di altri strumenti finanziari a livello dell'Unione. In caso contrario si creerebbero gravi problemi per i beneficiari e i destinatari finali. Non tutti i fondi eseguiti nel quadro della gestione concorrente offrono l'opportunità di istituire strumenti finanziari. Cfr. regolamento (UE) n. 223/2014 e regolamento (UE) n. 1309/2013.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 5 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

‘2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applicano in media, per l'intero periodo del programma, le seguenti percentuali indicative:

 

a) almeno il 18% all'asse "Progress";

 

b) almeno il 18% all'asse "EURES";

 

c) almeno il 18% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale."

 

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"2 bis.  Gli stanziamenti non utilizzati alla fine di un esercizio finanziario sono riportati all'esercizio successivo per ciascuno dei tre assi – Progress, EURES e Microfinanza e imprenditoria sociale – o per le relative sezioni tematiche. Le percentuali indicative minime di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) non si applicano a tali stanziamenti."

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 14 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'asse Progress sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c):

"1.  L'asse Progress sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)  occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile;

a)  occupazione, in particolare la lotta contro la disoccupazione giovanile: 20 %;

b)  protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà;

b)  protezione e inclusione sociali nonché riduzione e prevenzione della povertà: 45 %;

c)  condizioni di lavoro."

c)  condizioni di lavoro: 7 %.

 

Il restante importo è assegnato a una o più sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse."

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Articolo 19

"Articolo 19

Sezioni tematiche e finanziamento

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse EURES sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a), b) e c):

L'asse EURES sostiene le azioni in una o più delle sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)  trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro;

a)  trasparenza delle offerte e delle domande di lavoro e delle relative informazioni per chi cerca e per chi offre lavoro: 15 %;

b)  sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità;

b)  sviluppo di servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori mediante l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello di Unione, in particolare i programmi mirati di mobilità: 15 %;

c)  partenariati transfrontalieri"

c)  partenariati transfrontalieri: 18 %;

 

Il restante importo è assegnato a una o più sezioni tematiche di cui alle lettere a), b) o c) o a una combinazione delle stesse."

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 25

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Articolo 25

"Articolo 25

Sezioni tematiche e finanziamento

Sezioni tematiche e finanziamento

L'asse Microfinanza e imprenditoria sociale sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b):

L'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" sostiene le azioni di una o più delle sezioni tematiche elencate alle lettere a) e b). Per l'intero periodo del programma, la dotazione indicativa di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è ripartita tra le diverse sezioni secondo le seguenti percentuali minime:

a)  microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese;

a)  microfinanziamenti per le categorie vulnerabili e le microimprese: 35 %;

b)  imprenditoria sociale."

b)  imprenditoria sociale: 35 %;

 

Ogni importo restante è assegnato alle sezioni tematiche di cui alle lettere a) o b) o ad una combinazione delle stesse."

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 32

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.  l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

"Articolo 32

Programmi di lavoro

Programmi di lavoro

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi. Tali atti di esecuzione sono addottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

1.  La Commissione adotta atti delegati, in conformità con l'articolo 34, che stabiliscono programmi di lavoro per i tre assi.

I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contiene una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione dovrà finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato a ciascun obiettivo specifico e riflettono la riassegnazione dei fondi ai temi prioritari all'interno di ciascun asse ai sensi dell'articolo 33. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi."

I programmi di lavoro si svolgono, se del caso, per un periodo continuo di tre anni e contiene una descrizione delle azioni da finanziare, le procedure di selezione delle azioni che l'Unione dovrà finanziare, la copertura geografica, i destinatari e un calendario indicativo di attuazione. I programmi di lavoro comprendono altresì un'indicazione dell'importo stanziato a ciascun obiettivo specifico nonché le dotazioni annuali destinate ai tre assi del programma e alle relative sezioni e riflettono la riassegnazione dei fondi ai temi prioritari all'interno di ciascun asse ai sensi dell'articolo 33. I programmi di lavoro rafforzano la coerenza del programma indicando i collegamenti fra i tre assi.

 

2.  Al fine di assicurare maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a comparire dinanzi ad essa per discutere il progetto dei programma di lavoro di cui al paragrafo 1 prima che la Commissione adotti l'atto delegato che stabilisce il programma di lavoro."

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 33

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  l'articolo 33 è soppresso.

5.  l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 33

 

Riassegnazione dei fondi tra gli assi e alle singole sezioni tematiche all'interno degli assi

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 riguardo alla riassegnazione dei fondi tra gli assi e, al loro interno, alle singole sezioni tematiche, qualora lo richiedano gli sviluppi in ambito socioeconomico. La riassegnazione dei fondi alle sezioni tematiche all'interno di ciascun asse è ripresa nei programmi di lavoro di cui all'articolo 32."

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere le possibilità di riassegnare i fondi prevista dal regolamento esistente e i controlli previsti dall'utilizzo di atti delegati. Esso elimina semplicemente le percentuali e il riferimento alla valutazione a medio termine. L'articolo 13, paragrafo 1, richiede che tale valutazione sia effettuata entro il 1 ° luglio 2017.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 34 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis.  all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.

"2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 32 e 33 è conferito alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2014."

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 34 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 ter.  all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3.  La delega di potere di cui all'articolo 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

"3.  La delega di potere di cui agli articoli 32 e 33 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore."

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 263 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1296/2013

Articolo 34 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 quater.  all'articolo 34, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

"5.  L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 32 e 33 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio alle aree del programma.

Qualora le operazioni di cui al primo comma, lettera a), apportino benefici anche all'area del programma in cui sono attuate, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi diversi.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera -a (nuova)

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(-a)  al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate.

"Gli audit finanziari sono volti esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari siano rispettate, senza tuttavia rallentare le tappe del processo di assegnazione dei fondi o creare complicazioni in questa fase per chi li gestisce o per i beneficiari." 

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) il paragrafo 2 è soppresso;

soppresso

Motivazione

La Commissione sposta il testo relativo ai tassi e ai finanziamenti forfettari dal regolamento FSE al regolamento recante disposizioni comuni. Al fine di facilitare l'uso per i beneficiari del FSE, si insiste che tutte le opzioni semplificate in materia di costi siano illustrate all'interno del regolamento FSE. Per i beneficiari, ciò facilita e semplifica l'uso.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

3.   Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 100 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione.

"3.   Oltre ai metodi stabiliti all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nei casi in cui il sostegno pubblico per le sovvenzioni e l'intervento rimborsabile non superi i 150 000 EUR, gli importi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013 possono essere stabiliti caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione." 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)  è inserito il paragrafo seguente:

 

"3 bis.  Il Parlamento europeo e il Consiglio possono essere interpellati da uno Stato membro e dai suoi enti locali al fine di ottenere una deroga concernente i massimali di sostegno pubblico e gli aiuti de minimis. Tale richiesta è motivata da un contesto economico di eccezionale gravità. La procedura di deroga è analoga a quella utilizzata per la concessione di un contributo finanziario del FEG. Il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata."

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) il paragrafo 4 è soppresso.

soppresso

Motivazione

La Commissione sposta il testo relativo ai tassi e ai finanziamenti forfettari dal regolamento FSE al regolamento recante disposizioni comuni. Al fine di facilitare l'uso per i beneficiari del FSE, si insiste che tutte le opzioni semplificate in materia di costi siano illustrate all'interno del regolamento FSE. Per i beneficiari, ciò facilita e semplifica l'uso.

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Allegato 1 – paragrafo 1 – comma 4 – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro*,

soppresso

Motivazione

Le organizzazioni dei beneficiari hanno fatto sapere che i partecipanti sono restii a fornire informazioni su terzi, nella fattispecie su membri della famiglia. Appoggiamo la loro richiesta di eliminare tali informazioni dalle relazioni.

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Allegato 1 – paragrafo 1 – comma 4 – trattino 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

-  i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro e con figli a carico*,

soppresso

Motivazione

La raccolta di informazioni su terzi che vivono in un nucleo familiare può essere delicata e quindi generalmente i partecipanti non forniscono tali informazioni.

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Allegato 1 – paragrafo 1 – comma 4 – trattino 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

  i partecipanti che vivono in una famiglia composta da un singolo adulto con figli a carico*.

soppresso

Motivazione

La raccolta di informazioni su terzi che vivono in un nucleo familiare può essere delicata e quindi generalmente i partecipanti non forniscono tali informazioni.

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 266 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1304/2013

Allegato I – punto 1 – comma 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati sui partecipanti a norma degli ultimi tre indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di cui all'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati dei cinque indicatori di cui sopra sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

5.  I dati sui partecipanti a norma dei due indicatori di cui sopra saranno forniti nelle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013. I dati dei due indicatori di cui sopra sono raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti all'interno di ogni priorità d'investimento. La validità interna è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di priorità di investimento.

Motivazione

Emendamento tecnico, reso necessario dalla proposta di sopprimere i tre trattini precedenti. Cfr. gli emendamenti precedenti per le motivazioni di tali soppressioni.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 271 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1309/2013

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1.  all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"2 bis.  Dato che alcune regioni e taluni settori d'attività raggruppano principalmente o esclusivamente PMI, lo Stato membro richiedente può presentare una domanda d'intervento FEG per un gruppo di aziende che condividono lo stesso settore d'attività o la stessa regione." 

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 271 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1309/2013

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi ai sensi dell'articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% per la fascia di età 15-24 anni e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20%. Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% per la fascia di età 15-24 anni e, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato di oltre il 30% nel 2012, in regioni di livello NUTS 2 che nel 2012 registravano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 20%.

2.  In deroga all'articolo 2, gli Stati membri richiedenti possono fornire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG per un determinato numero di NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, alla data di presentazione della domanda, uguale al numero dei beneficiari interessati, dando la priorità ai collocati in esubero o la cui attività sia cessata, a condizione che almeno una parte degli esuberi ai sensi dell'articolo 3 si verifichi in regioni di livello NUTS 2 che registravano tassi di disoccupazione giovanile pari almeno al 20 % per la fascia di età 15-24 anni nell'anno di riferimento e cioè due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno FEG ("N-2"). Il sostegno può essere fornito ai NEET di età inferiore ai 25 anni o, qualora gli Stati membri lo decidano, di età inferiore ai 30 anni, in regioni di livello NUTS 2 che registravano tassi di disoccupazione giovanile pari almeno al 20 % per la fascia di età 15-24 anni nell'anno N-2.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 271 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1309/2013

Articolo 15 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Gli storni relativi al FEG sono effettuati conformemente all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento finanziario entro 7 giorni al massimo dopo l'adozione definitiva dell'atto pertinente da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 273 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.  All'articolo 25, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

c)   somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di sostegno pubblico;

"c)   somme forfettarie non superiori a 150 000 EUR di sostegno pubblico;"

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 273 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 25 – paragrafo 3 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter.  All’articolo 25, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

d)   caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 100 000 EUR.

"d)   caso per caso, con riferimento a una bozza di bilancio approvata a priori dall'autorità di gestione, se il sostegno pubblico non supera 150 000 EUR." 

Emendamento     38

Proposta di regolamento

Articolo 273 – punto 6

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 42 – paragrafo 3 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere sospeso dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

3.  Il termine di pagamento di cui al paragrafo 2 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati:

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

EMPL

21.11.2016

Commissioni associate - annuncio in aula

19.1.2017

Relatore per parere

       Nomina

Jérôme Lavrilleux

6.12.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Esame in commissione

28.2.2017

22.3.2017

 

 

Approvazione

15.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

3

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michèle Alliot-Marie, Maria Arena, Amjad Bashir, Rosa D’Amato, Krzysztof Hetman, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Neoklis Sylikiotis, Monika Vana, Tom Vandenkendelaere

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Marc Joulaud

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

41

+

ALDE

ECR

PPE

 

S&D

 

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Helga Stevens, Jana Žitňanská

Michèle Alliot-Marie, David Casa, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Edouard Martin, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

3

-

ENF

NI

Dominique Martin, Joëlle Mélin

Lampros Fountoulis

8

0

EFDD

ENF

GUE/NGL

Tiziana Beghin, Rosa D'Amato

Mara Bizzotto

Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia(*) (25.4.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e la commissione per il controllo di bilancio

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere (*): Jerzy Buzek

(*) Procedura per le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Il regolamento finanziario stabilisce i principi e le procedure da seguire ai fini della formazione e della spesa del bilancio dell'UE e del controllo dei fondi UE. Con la revisione proposta, la Commissione mira a definire norme più semplici e flessibili che dovrebbero contribuire a ottimizzare la spesa e l'impatto del QFP attuale, in vigore fino al 2020. La revisione include modifiche sostanziali alle regole finanziarie generali (parte 1 della proposta) e le modifiche corrispondenti alla normativa concernente i fondi settoriali nonché le modifiche a una serie di disposizioni specifiche negli atti di base dei programmi di finanziamento dell'UE (parte 2).

In merito ai cambiamenti proposti, in cui la ITRE ha competenza esclusiva, la proposta modifica:

Il meccanismo per collegare l'Europa (MCE), regolamento (UE) n. 1316/2013 (articolo 272, considerando da 239 a 241)

a) introducendo un meccanismo specifico di blending dell'MCE

La proposta di regolamento finanziario sul blending, nella Parte 1 (articoli 2 e 153), riconosce il concetto di operazioni di blending ed esamina una serie di questioni che sono emerse durante l'attuazione dei meccanismi di blending, laddove questi meccanismi includono strumenti finanziari. La proposta specifica che laddove vengano attuati strumenti finanziari tramite meccanismi di blending, il Titolo X si applica a tali investimenti/accordi. La stessa chiarisce altresì che la valutazione ex ante richiesta al Titolo X deve essere effettuata per l'intero meccanismo (e non singolarmente per ogni strumento finanziario finanziato) e che le relazioni annuali saranno elaborate a livello del meccanismo di blending.

Per garantire la coerenza con questi cambiamenti proposti ed evidenziare in modo del tutto trasparente nei confronti del Parlamento europeo, degli Stati membri e di tutte le parti interessate chi sono i potenziali beneficiari dei fondi messi a disposizione dal meccanismo e che questa nuova opzione di esecuzione del bilancio UE è disponibile anche nel quadro del regolamento MCE, la Commissione ha proposto di introdurre modifiche nel regolamento MCE.

I meccanismi di blending dell'MCE mirano ad accrescere l'efficacia dei finanziamenti UE per progetti di interesse comune nelle reti transeuropee:

-  semplificando e ottimizzando il processo di identificazione e finanziamento del progetto;

-  attraendo risorse aggiuntive da investitori privati e aumentando la partecipazione e l'impegno degli istituti finanziari coinvolti;

-  beneficiando dei fondi pubblici, attraverso la combinazione di sovvenzioni dell'MCE o di strumenti di condivisione del rischio/finanziari con finanziamenti da parte di partner istituzionali e investitori;

-  migliorando il coordinamento nella preparazione, finanziamento e presentazione del progetto;

-  favorendo una maggiore flessibilità nel calendario dei progetti nel corso del tempo, in relazione, ad esempio, all'aspetto finanziario;

-  aumentando la flessibilità in merito ai termini per la presentazione dei progetti.

Va altresì notato che la dotazione dei meccanismi di blending può essere attinta dal bilancio proveniente dalle sovvenzioni dell'MCE, così come dagli strumenti finanziari e gli stessi meccanismi forniscono sovvenzioni agli investimenti e strumenti finanziari. Al tempo stesso, le priorità per l'ammissibilità dei progetti rimarrebbero le stesse attualmente in vigore (sono definite nel regolamento MCE e negli orientamenti settoriali) in ognuno dei settori MCE.

Come per qualsiasi altra spesa, gli Stati membri facenti parte del comitato MCE verrebbero consultati in merito alla decisione della Commissione di creare e finanziare un meccanismo di blending tramite l'MCE. La decisione di selezione verrebbe quindi trasmessa contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

b) apportando dei cambiamenti alla certificazione delle spese sostenute nei progetti di telecomunicazioni dell'MCE

La Commissione ritiene che la modifica proposta sia in linea con l'obiettivo di semplificazione del regolamento "Omnibus" senza indebolire il principio di una sana gestione finanziaria.

Nella sua versione attuale, l'articolo 22, paragrafo 2 indica che al termine del progetto ogni partecipante è tenuto a chiedere agli Stati membri dove abbia la sede per verificare che le informazioni fornite nella relazione finale e nel rendiconto finanziario siano complete, affidabili e veritiere; e che i costi dichiarati nel rendiconto finanziario finale siano reali e ammissibili, conformemente alla convenzione di sovvenzione.

A causa della natura differente del settore delle telecomunicazioni dell'MCE (portata media delle sovvenzioni, tipo di costi, tipo di progetti, ecc.), la certificazione degli Stati membri impone un onere inutile ai beneficiari e agli Stati membri che partecipano nelle relative azioni. La modifica elimina l'obbligo della certificazione dei costi nel settore delle telecomunicazioni poiché la disposizione attuale si rivela più adatta per i settori dell'energia e dei trasporti dell'MCE.

Va rilevato che prima dell'entrata in vigore del regolamento "Omnibus" un cambiamento simile potrebbe essere introdotto per i progetti WiFi4EU.

Gli orientamenti delle telecomunicazioni, regolamento (UE) n. 283/2014 (articolo 274, considerando 242 e 243)

-  Modificando l'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) sulla definizione dei servizi generici

La modifica proposta mira ad accrescere la certezza giuridica per l'intervento nell'area delle infrastrutture di servizi digitali, poiché specifica che, all'interno della categoria dei "servizi transfrontalieri interoperabili online", i servizi generici possono coprire elementi di una data infrastruttura di servizi digitali, tra cui l'elaborazione, l'archiviazione e la gestione dei dati e la connettività.

Essa consente un migliore impiego del potenziale dell'MCE, affrontando con certezza giuridica le evoluzioni del settore digitale come, tra l'altro, identificate nella strategia sulla digitalizzazione dell'industria europea e, in particolare, l'iniziativa europea per il cloud computing.

-  Modificando l'articolo 5, paragrafo 4, sul sostegno a progetti di interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali

Nella sua versione attuale l'articolo 5, paragrafo 4, limita alle sovvenzioni e/o agli appalti pubblici il sostegno alle infrastrutture di servizi digitali. La modifica proposta mira ad estendere le modalità d'intervento agli strumenti finanziari, poiché l'inflessibilità contenuta nella versione attuale è ritenuta inutile.

Il quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST), decisione n. 541/2014/UE (articolo 276, considerando 251)

Quando nel 2014 è stata adottata la "decisione SST", non era ancora possibile creare un programma in quanto tale con un'apposita linea di bilancio a causa del contesto specifico per i programmi spaziali del momento. Dal 2015 è stato quindi finanziato un quadro di sostegno SST attraverso 4 linee di bilancio separate, collegate ai programmi Copernicus, GNSS, Spazio H2020 e Sicurezza H2020.

I crediti del 2015 sono stati quindi impiegati tramite 3 sovvenzioni destinate al Consorzio SST, 2 delle quali gestite dall'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) (per il bilancio proveniente dai programmi Spazio H2020 e Sicurezza H2020) e una dalla DG GROW (per il bilancio proveniente dai programmi Galileo e Copernicus).

Tuttavia, le regole amministrative e finanziarie e le procedure applicabili alle sovvenzioni del programma H2020 divergono dalle regole applicabili alle sovvenzioni destinate alla DG GROW.

Questo meccanismo di finanziamento è fonte di complessità, rischi di duplicazione o divergenza tra le azioni e di sforzi amministrativi supplementari per i servizi della Commissione, ma anche per i beneficiari.

Nell'ottica di ottimizzare l'efficienza e razionalizzare la gestione dell'azione dell'UE, è stato quindi proposto di usufruire dell'opportunità della proposta per semplificare le regole finanziarie e creare un unico pacchetto di regole per la SST per l'assegnazione e la gestione delle sovvenzioni di attuazione. L'applicazione di questo unico pacchetto di regole non pregiudica le finalità, gli obiettivi e la portata di ognuno dei tre programmi di finanziamento.

La soluzione e/o il modello proposti sono già stati applicati in altre situazioni precedenti, sempre in relazione all'MCE (meccanismo per collegare l'Europa). Si tratta di applicare le regole amministrative e finanziarie e le procedure di un programma alla gestione di fondi provenienti da altri programmi, senza tuttavia modificare la natura di questi ultimi.

Si prevede che la totalità di questi bilanci possa quindi essere raggruppata e attuata, conformemente alle stesse regole e procedure amministrative e finanziarie.

La scelta del programma Copernicus è giustificata da:

•  il fatto che i satelliti Copernicus, in orbita bassa, sono le infrastrutture spaziali dell'Unione europea maggiormente esposte al rischio di collisione con i detriti spaziali;

•  le regole e le procedure applicabili a Copernicus sono più semplici rispetto a quelle applicabili al programma H2020;

•  sarà la stessa entità amministrativa a gestire Copernicus e la SST, facilitandone così l'attuazione.

La quota di bilancio corrispondente al potenziamento delle prestazione dei sensori a livello europeo non sarà inclusa nella semplificazione, la cui gestione rimarrà di competenza del REA, conformemente alle regole applicabili al programma H2020. Di fatto quest'azione non è direttamente collegata all'attuazione della decisione SST.

Il nuovo paragrafo introdotto dalla proposta prevede che i programmi Copernicus, GNSS e H2020 possano contribuire al finanziamento delle azioni di cui al primo paragrafo dell'articolo, in funzione della loro portata, scopi e obiettivi.

Qualora venga adottata, la proposta di semplificazione potrebbe entrare in vigore nel 2018. Ciò consentirebbe di avere solo 2 sovvenzioni a partire da quello stesso anno:

•  una andrebbe a coprire i programmi Copernicus, GNSS, Spazio H2020 e Sicurezza H2020 per tutte le azioni legate all'attuazione della decisione SST;

•  una andrebbe a coprire il programma Spazio H2020 per il potenziamento dei sensori (esclusi dall'attuazione della decisione SST).

Posizione del relatore

In generale, i cambiamenti proposti relativi alla competenza esclusiva dell'ITRE sembrano piuttosto limitati e di natura tecnica.

In merito ai cambiamenti proposti per la questione delle telecomunicazioni (MCE e orientamento delle telecomunicazioni), il relatore vorrebbe enfatizzare che gli stessi dovrebbero essere coordinati con la proposta WIFI4all che il Parlamento avanza parallelamente.

Più pertinente a livello di coerenza interna in merito alla posizione del Parlamento europeo è la questione del blending all'interno dell'MCE e nella parte generale della proposta.

Sembra che le discussioni tra la Commissione e la BEI sulla possibile realizzazione futura di meccanismi di blending si trovino in una fase più avanzata per quanto riguarda la parte relativa ai trasporti rispetto all'energia o le telecomunicazioni, ma i cambiamenti dovrebbero essere apportati in modo da incentivare anche un'accelerazione per i progetti riguardanti questi due settori. Si prevede che il meccanismo di blending consenta agli investitori privati di investire nei progetti d'interesse comune secondo una modalità più snella, rapida e nel complesso più allettante.

I servizi della Commissione (DG BUDG, DG ENER, DG Connect, DG Move) hanno fornito al Parlamento una spiegazione circostanziata e il relatore considera convincenti le spiegazioni e la motivazione.

Pertanto i cambiamenti proposti mirano a chiarire il concetto e i propositi di questa opzione e, altresì, a spiegare lo scopo e le aspettative di questa modifica.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo di bilancio, competenti per il merito, a prendere in considerazioni le seguenti modifiche:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 239

Testo della Commissione

Emendamento

(239)  Per aumentare l'efficacia dell'intervento è possibile stabilire uno o più meccanismi di blending a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Tali meccanismi di blending dovrebbero finanziare operazioni di blending, ossia azioni che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, compresa una combinazione di strumenti finanziari di debito e di capitale del CEF, con finanziamenti erogati da istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie del gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS), nonché da investitori.

(239)  Per aumentare l'efficacia dell'intervento è possibile stabilire meccanismi di blending a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Tali meccanismi di blending potrebbero finanziare operazioni di blending, ossia azioni che combinano forme di aiuto non rimborsabile, quali il bilancio degli Stati membri e le sovvenzioni MCE, e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, comprese combinazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale dell'MCE e finanziamenti erogati da istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie del gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS) o delle banche nazionali di promozione, nonché da investitori e/o con il sostegno finanziario pubblico, compresi i contributi finanziari diretti e indiretti, tra cui quelli ottenuti tramite partenariati pubblico-privato.

Motivazione

Il blending dovrebbe promuovere un'ampia combinazione di contributi provenienti dai bilanci dell'UE e nazionali o da investitori privati, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e attrarre il maggior numero d'investimenti privati possibile.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 239 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(239 bis) La governance dei meccanismi di blending dovrebbe basarsi su una valutazione ex ante conformemente al regolamento finanziario e dovrebbe rispecchiare i risultati delle lezioni apprese dall'attuazione dell'invito relativo al meccanismo di blending (invito a presentare proposte nell'ambito del programma MCE) di cui al programma di lavoro pluriennale 2017 per l'assistenza finanziaria nel campo dell'MCE, pubblicato il 20 gennaio 2017. I meccanismi di blending dell'MCE dovrebbero essere definiti dai programmi di lavoro annuali e/o pluriennali e adottati conformemente agli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei meccanismi di blending.

Motivazione

È importante che l'istituzione e l'uso dei meccanismi di blending seguano un processo di governance trasparente e ben definito e includano insegnamenti da trarre dal coordinamento degli inviti a presentare proposte 2017 nell'ambito del programma MCE (invito relativo al meccanismo di blending). In particolare, per quanto riguarda il controllo del Parlamento sull'MCE, i meccanismi e le operazioni di blending devono essere istituiti seguendo i meccanismi di pianificazione e decisionali stabiliti nel ciclo del programma di lavoro dell'MCE.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 239 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(239 ter) Lo scopo dei meccanismi di blending dell'MCE è quello di facilitare e ottimizzare una sola applicazione per tutte le forme di sostegno, tra cui le sovvenzioni dell'Unione provenienti dall'MCE e dai finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di blending dovrebbero mirare ad ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto, fornendo un unico processo di valutazione, dal punto di vista tecnico e finanziario.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 239 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(239 quater) I meccanismi di blending dell'MCE dovrebbero aumentare la flessibilità circa i termini di presentazione dei progetti, nonché semplificare e ottimizzare il loro processo di identificazione e finanziamento. Inoltre, dovrebbero accrescere la partecipazione e l'impegno degli istituti finanziari coinvolti e ridurre il rischio che i progetti ai quali sono concesse sovvenzioni manchino l'obiettivo della chiusura finanziaria e con essa l'ottenimento dei pagamenti.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 239 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(239 quinquies) I meccanismi di blending dell'MCE dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche nazionali di promozione e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica dell'MCE.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 240

Testo della Commissione

Emendamento

(240) Un meccanismo di blending nell'ambito del CEF permetterebbe di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati. Inoltre, assicurerebbe la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni finanziate.

(240)  I meccanismi di blending dell'MCE permetterebbero di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati, garantendo così un livello massimo di coinvolgimento di tali investitori. Inoltre, assicurerebbero la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni finanziate e contribuirebbero ad evitare una carenza nell'effetto leva sugli investimenti.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 241 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 bis) A causa della natura differente del settore delle telecomunicazioni dell'MCE, se confrontato ai settori dell'energia e dei trasporti sempre nell'ambito dell'MCE (portata media delle sovvenzioni inferiore, tipo di costi, tipo di progetti), dovrebbero essere evitati oneri inutili per i beneficiari e gli Stati membri partecipanti nelle relative azioni riducendo il costo dell'obbligo di certificazione, senza indebolire il principio di una sana gestione finanziaria.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 242

Testo della Commissione

Emendamento

(242)  Attualmente, per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali possono essere utilizzati soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Per garantire la massima efficienza possibile, per sostenere queste azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche gli strumenti finanziari.

(242)  Attualmente, per finanziare le azioni nel settore delle infrastrutture di servizi digitali possono essere utilizzati soltanto le sovvenzioni e gli appalti. Per garantire che le infrastrutture di servizi digitali funzionino con la massima efficienza possibile, per sostenere queste azioni dovrebbero essere messi a disposizione anche gli altri strumenti finanziari attualmente utilizzati nell'ambito dell'MCE, compresi gli strumenti finanziari innovativi.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE, di cui nell'articolo 5, paragrafo 1, non viene integralmente impiegata per i meccanismi di blending dell'MCE, l'importo restante dovrà essere liberato e ridistribuito alla dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Motivazione

Il sostegno fornito ai meccanismi di blending deve tenere conto della disponibilità del bilancio dell'Unione. Qualora le risorse per il blending non siano o non possano essere pienamente impiegate, devono rifluire nella dotazione finanziaria complessiva nei diversi settori, in particolare quelli per le sovvenzioni nei trasporti.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni nell'ambito dei meccanismi di blending dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di blending sostenute mediante un meccanismo di blending dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione.

4.  Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni nell'ambito dei meccanismi di blending dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di blending sostenute mediante un meccanismo di blending dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici, della disponibilità delle risorse di bilancio dell'Unione e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Le operazioni di blending che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

6.  Le operazioni di blending che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza, tenendo in considerazione una serie minima di criteri definiti dalla Commissione, e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

Motivazione

È importante che i progetti all'interno di un meccanismo di blending vengano esaminati in modo trasparente ed equilibrato sia sulla base dei loro meriti di qualità che della scadenza. È opportuno che la Commissione definisca i criteri necessari per fornire regole chiare ai partner istituzionali cui confida l'attuazione di un meccanismo di blending. Tali criteri dovrebbero essere definiti dai programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'MCE per essere quindi adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 17, secondo la normale procedura di comitato di cui all'articolo 25.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 272 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Le operazioni di blending in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune.";

(Non concerne la versione italiana)  

Motivazione

Il sostegno a progetti di interesse comune all'interno dei meccanismi di blending dovrebbe essere reso possibile per tutti i settori dell'MCE, compresi il trasporto, l'energia e le telecomunicazioni, anche nel caso in cui siano coinvolti paesi terzi.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Articolo 274 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"4 bis.  Il contributo complessivo del bilancio generale dell'Unione destinato agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo non supera il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).";

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Articolo 274 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"4 ter.  L'introduzione di misure quali gli strumenti finanziari in tale settore tiene in debita considerazione i risultati delle valutazioni degli strumenti finanziari dell'Unione esistenti nell'ambito della procedura di valutazione intermedia prevista dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.";

 

_________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 3.12.2007, pag. 129).

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Articolo 274 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 283/2014

Articolo 5 – paragrafo 4 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"4 quater.  Entro… [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento modificativo] al più tardi, la Commissione presenta una revisione della valutazione d'impatto degli strumenti finanziari inerenti al funzionamento degli interventi nel settore dei servizi digitali.";

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Articolo 276 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Decisione 541/2014/UE

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"3 bis.  Al più tardi entro il … [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione procede a un riesame del funzionamento dei finanziamenti del quadro di sostegno SST a norma delle regole finanziarie rivedute."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

21.11.2016

Commissioni associate - annuncio in aula

19.1.2017

Relatore per parere

       Nomina

Jerzy Buzek

9.11.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Approvazione

25.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

52

6

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Rebecca Harms, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amjad Bashir, Soledad Cabezón Ruiz, Isabella De Monte, Francesc Gambús, Constanze Krehl, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Gesine Meissner, Clare Moody, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Pavel Telička

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Georgi Pirinski

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

52

+

ALDE

Gesine Meissner, Angelika Mlinar, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Francesc Gambús, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Theodor Dumitru Stolojan, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

Soledad Cabezón Ruiz, Isabella De Monte, Adam Gierek, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Michel Reimon, Claude Turmes

6

-

EFDD

Roger Helmer

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

2

0

EFDD

David Borrelli, Dario Tamburrano

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per i trasporti e il turismO(*) (5.5.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere: Wim van de Camp (*)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

Proposta della Commissione

Il regolamento finanziario stabilisce i principi e le procedure da seguire ai fini della formazione e della spesa del bilancio dell'UE e del controllo dei fondi UE. Con la revisione proposta, la Commissione mira a definire norme più semplici e flessibili che dovrebbero contribuire a ottimizzare la spesa e l'impatto del QFP attuale, in vigore fino al 2020. La revisione include modifiche sostanziali alle regole finanziarie generali (parte 1 della proposta) e le modifiche corrispondenti alla normativa concernente i fondi settoriali (parte 2). La proposta modifica altresì una serie di disposizioni specifiche negli atti di base dei programmi di finanziamento UE, in particolare i fondi strutturali e d'investimento europei.

Per quanto concerne il settore dei trasporti, la proposta introduce l'approccio "blending" nel meccanismo per collegare l'Europa (MCE) e prevede le corrispondenti regole generiche di cui al regolamento finanziario (articoli 2, 153 e 272). Nel campo dell'MCE-settore trasporti, la proposta incrementa altresì la dotazione finanziaria disponibile per l'MCE-trasporti al fine di fornire ulteriore sostegno ai progetti TEN-T (articolo 272, articolo 16 bis, paragrafo 7). Inoltre, una modifica al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) amplia le possibilità di sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per il turismo sostenibile (articolo 264).

I meccanismi di blending dell'MCE mirano a incrementare l'efficacia dei finanziamenti UE a favore di progetti di interesse comune nell'ambito delle reti transeuropee (i) attraendo risorse aggiuntive da investitori privati, (ii) mobilitando finanziamenti pubblici attraverso la combinazione di sovvenzioni MCE o di strumenti finanziari/di condivisione del rischio con finanziamenti di partner e investitori istituzionali, (iii) promuovendo la cooperazione nell'ambito della preparazione, del finanziamento e della presentazione dei progetti e (iv) consentendo un allineamento più flessibile dei progetti nel corso del tempo, ad esempio per quanto concerne la disponibilità finanziaria e la scadenza dei progetti.

I meccanismi di blending saranno attuati indirettamente da partner istituzionali scelti dalla Commissione quali, ad esempio, la Banca europea per gli investimenti o le banche di promozione nazionali (articolo 153). I meccanismi di blending dell'MCE possono essere finanziati attraverso la dotazione sia delle sovvenzioni che degli strumenti finanziari. Possono sostenere progetti attraverso sovvenzioni e strumenti finanziari, quali ad esempio le garanzie. Quando un meccanismo di blending attua gli strumenti finanziari, gli accordi e gli investimenti devono seguire la rispettiva normativa di cui al titolo X, che si applica anche alle combinazioni con sovvenzioni (articolo 208, paragrafo 2) e prevede una valutazione ex-ante del meccanismo di blending nel suo complesso.

La proposta lascia inalterate le priorità MCE concernenti l'ammissibilità dei progetti sostenuti nell'ambito di un'operazione di blending, che saranno le stesse stabilite nell'attuale regolamento e negli orientamenti TEN-T. Si applicherà anche l'attuale governance MCE, che consentirà agli Stati membri di essere consultati attraverso il comitato MCE in merito alla creazione di un meccanismo di blending e alla selezione dei progetti che finanzia e di dare la loro approvazione in tal senso. Le rispettive decisioni della Commissione saranno trasmesse al Parlamento e al Consiglio.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta in quanto definisce chiaramente la messa in opera dei meccanismi di blending e l'utilizzo delle operazioni di blending nel quadro sia dell'MCE che del regolamento finanziario di base. Il blending viene quindi descritto come un nuovo strumento a disposizione, nell'ambito dei finanziamenti UE, sia delle autorità che degli investitori degli Stati membri. Esso dovrebbe consentire loro di trovare il modo migliore per sviluppare e finanziare i progetti TEN-T combinando l'assistenza finanziaria europea con le proprie risorse. Alla luce sia delle ingenti necessità di investimento nelle infrastrutture di trasporto sia dei bilanci pubblici degli Stati membri e dell'UE sottoposti a forti pressioni (che si faranno sentire nel prossimo QFP), è fondamentale consentire la massima flessibilità nell'utilizzo dei fondi UE disponibili e sfruttare il loro impatto creando il più possibile sinergie tra le risorse pubbliche e private a tutti i livelli.

Il blending nel settore dei trasporti rimane da esplorare concretamente nel quadro dell'attuale MCE e ciò potrà essere fatto a partire dal programma di lavoro 2018 e da circa 1 miliardo di euro messo da quel momento a disposizione delle sovvenzioni MCE. I recenti progetti nel settore dei trasporti (quali, ad esempio, il porto di Calais, il trasporto pubblico di Riga o il programma Green Shipping Guarantee, che si basano sul sostegno combinato tra le sovvenzioni MCE e gli strumenti di debito e di finanziamento (anche dal FEIS)) hanno le potenzialità di un meccanismo di sostegno flessibile. Gli imminenti inviti a presentare proposte nell'ambito dell'MCE (nel 2017) sperimenteranno già una cooperazione rafforzata nell'ambito della presentazione dei progetti, anche se non ancora sotto forma di meccanismi di blending. Sarebbe molto auspicabile se il blending attivasse progetti di trasporto e di mobilità che estendano e amplino gli investimenti infrastrutturali iniziali sostenuti dall'MCE.

In questo contesto, il blending dell'MCE dovrebbe consentire la combinazione tra le sovvenzioni o gli strumenti finanziari dell'UE finanziati a livello istituzionale (ad esempio dalla BEI e dal FEIS), ma anche promuovere una più ampia combinazione con i contributi dei bilanci nazionali o di investitori privati. Il relatore propone, pertanto, di chiarire la gamma di combinazioni di cui al considerando 239 e all'articolo 2.

La flessibilità del meccanismo di blending dell'MCE è altresì fondamentale per rispecchiare la diversità tra la pipeline dei progetti TEN-T e le esigenze degli Stati membri. Dato che i progetti ammissibili saranno (pre)selezionati nell'ambito dei meccanismi di blending in base alla loro scadenza (finanziaria), è importante accertarsi che i progetti siano selezionati per il loro merito qualitativo e non, de facto, per la loro disponibilità o attrattiva finanziaria. Il relatore propone che la Commissione definisca i criteri necessari per garantire un processo di selezione trasparente ed equilibrato a livello dei partner attuativi (MCE- Articolo 16 bis, paragrafo 6).

Il settore dei trasporti dovrebbe essere il primo a trarre beneficio dalla nuova opzione di blending in ragione di una forte domanda di sostegno nell'ambito dei progetti TEN-T. Dal momento che gli investimenti nelle reti dell'energia e delle telecomunicazioni aumentano (comprese le possibili sinergie con il settore dei trasporti come nel caso dei combustibili alternativi o delle infrastrutture di trasporto intelligenti), le nuove norme dovrebbero agevolare il blending in tutti i settori dell'MCE. Nel caso in cui i progetti di interesse comune coinvolgano paesi terzi, l'utilizzo dei meccanismi di blending non dovrebbe essere limitato al settore dei trasporti, ma essere esteso a tutti i settori dell'MCE. Il relatore propone di modificare di conseguenza l'articolo 16 bis, paragrafo 7.

Infine, il relatore è pienamente favorevole a incrementare la dotazione finanziaria dell'MCE-settore trasporti portandola all'80-95 % (dall'attuale 80-85 %) del bilancio già assegnato fino al 2020. Ciò dovrebbe svincolare con urgenza le risorse aggiuntive necessarie per sostenere i progetti TEN-T per i quali tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'MCE hanno ricevuto un numero di adesioni decisamente superiore al massimo previsto.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe a tali principi fondamentali per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati.

(3)  È opportuno mantenere i principi di bilancio fondamentali. Le deroghe a tali principi fondamentali per settori specifici come la ricerca, le azioni esterne e i fondi strutturali dovrebbero essere per quanto possibile riviste e semplificate, considerando se siano tuttora pertinenti, e tenendo conto del loro valore aggiunto per il bilancio, nonché degli oneri che impongono agli interessati. Dovrebbe essere possibile utilizzare i fondi strutturali nei meccanismi di blending per consentire il sostegno di progetti ad elevato valore aggiunto europeo nel settore delle infrastrutture di trasporto in tutte le categorie di regioni, comprese le regioni più sviluppate e le regioni in transizione.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Il nominativo e l'ubicazione del destinatario nonché l'importo e la finalità dei fondi non dovrebbero essere pubblicati se ciò rischia di minare l'integrità del destinatario tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere i suoi interessi commerciali legittimi.

(22)  Il nominativo e l'ubicazione del destinatario nonché l'importo e la finalità dei fondi non dovrebbero essere pubblicati laddove vi sia un rischio provato che la pubblicazione possa compromettere l'integrità del destinatario tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere i suoi interessi commerciali legittimi.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 239

Testo della Commissione

Emendamento

(239)  Per aumentare l'efficacia dell'intervento è possibile stabilire uno o più meccanismi di blending a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Tali meccanismi di blending dovrebbero finanziare operazioni di blending, ossia azioni che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione, compresa una combinazione di strumenti finanziari di debito e di capitale del CEF, con finanziamenti erogati da istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie del gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS), nonché da investitori.

(239)  Per aumentare l'efficacia dell'intervento è possibile stabilire uno o più meccanismi di blending a titolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE). Tali meccanismi di blending dovrebbero finanziare operazioni di blending, ossia azioni che combinano forme di aiuto non rimborsabile (come quelle a titolo dei bilanci degli Stati membri, le sovvenzioni dell'MCE e i fondi strutturali e d'investimento europei) e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione (comprese combinazioni di strumenti finanziari di debito e di capitale dell'MCE) con finanziamenti del gruppo BEI (compresi i finanziamenti erogati dalla BEI nell'ambito del FEIS), di banche di promozione nazionali, di istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni di finanziamento, nonché da investitori, compreso il sostegno finanziario privato, sotto forma di contributi finanziari diretti e indiretti (anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato).

Emendamento   4

Proposta di regolamento

Considerando 240

Testo della Commissione

Emendamento

(240)  Un meccanismo di blending nell'ambito del CEF permetterebbe di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati. Inoltre, assicurerebbe la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni finanziate.

(240)  I meccanismi di blending dell'MCE dovrebbero permettere di potenziare l'effetto moltiplicatore della spesa dell'Unione, attraendo risorse aggiuntive da investitori privati. Dovrebbero altresì assicurare la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni sostenute e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per la realizzazione dei target fissati alla Conferenza di Parigi sul clima (COP 21), la creazione di occupazione e la connettività transfrontaliera. Qualora sia l'MCE che il FEIS vengano utilizzati per il finanziamento di azioni, la Corte dei conti dovrebbe effettuare una valutazione che analizzi se contribuiscano a conseguire gli obiettivi dell'Unione di cui sopra.

Emendamento   5

Proposta di regolamento

Considerando 240 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(240 bis)   Il finanziamento del fondo di garanzia della BEI nell'ambito del FEIS proviene dal bilancio dell'Unione. La BEI dovrebbe quindi essere in grado di intervenire sistematicamente per fornire garanzie di prima perdita nei meccanismi di finanziamento congiunto per le operazioni già finanziate dal bilancio dell'Unione (MCE, FEIS, ecc.), in modo da consentire e agevolare l'addizionalità e la partecipazione di co-investitori privati nel contesto dei meccanismi di blending dell'MCE.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 241

 

Testo della Commissione

Emendamento

(241)   Per sostenere l'attuazione dei progetti con il maggior valore aggiunto per la Rete transeuropea dei trasporti riguardanti i corridoi della rete centrale, i progetti transfrontalieri e i progetti riguardanti le altre tratte della rete centrale, è necessario accordare flessibilità nell'utilizzazione del programma di lavoro pluriennale, consentendo che sia speso fino al 95% delle risorse di bilancio indicate nel regolamento (UE) n. 1316/2013.

soppresso

Emendamento   7

Proposta di regolamento

Considerando 241 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 bis) Al fine di portare avanti l'attuazione dei progetti per il completamento della rete transeuropea di trasporto, è necessario che gli importi per il prossimo QFP non siano inferiori al 2,5 % per il settore dei trasporti.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 241 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 ter)  La governance dei meccanismi di blending dovrebbe basarsi su una valutazione ex ante conformemente al regolamento finanziario e dovrebbe rispecchiare i risultati delle lezioni apprese dall'attuazione dell'invito relativo al meccanismo di blending (invito a presentare proposte nell'ambito del programma MCE) di cui al programma di lavoro pluriennale dell'MCE 20171 bis pubblicato il 20 gennaio 2017. I meccanismi di blending dell'MCE dovrebbero essere definiti dai programmi di lavoro pluriennali e/o annuali adottati a norma degli articoli 17 e 25 del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 ter. La Commissione dovrebbe garantire una rendicontazione trasparente e tempestiva al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dei meccanismi di blending.

 

________________

 

1 bis Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica la decisione C(2014)1921 della Commissione che istituisce un programma di lavoro pluriennale 2014-2020 per l'assistenza finanziaria nel settore del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) — Settore trasporti, C(2017)0164.

 

1 ter Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 348 del 20.12.2013, pagg. 129-171).

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 241 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 quater)  Lo scopo dei meccanismi di blending dell'MCE è quello di facilitare e semplificare la presentazione di una sola domanda per tutte le forme di sostegno, comprese le sovvenzioni dell'Unione provenienti dall'MCE e dai finanziamenti del settore privato. Tali meccanismi di blending dovrebbero mirare a ottimizzare la procedura di presentazione delle domande per i promotori del progetto, prevedendo un unico processo di valutazione dal punto di vista tecnico e finanziario.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 241 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 quinquies)  I meccanismi di blending dell'MCE dovrebbero aumentare la flessibilità per quanto riguarda i termini di presentazione dei progetti, semplificando e ottimizzando il loro processo di identificazione e finanziamento. Inoltre, dovrebbero accrescere la partecipazione e l'impegno degli istituti finanziari coinvolti e ridurre il rischio che i progetti ai quali sono concesse sovvenzioni manchino l'obiettivo della chiusura finanziaria e con essa l'ottenimento dei pagamenti.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 241 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(241 sexies)  I meccanismi di blending dell'MCE dovrebbero migliorare il coordinamento, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, la BEI, le banche nazionali di promozione e gli investitori privati, allo scopo di generare e sostenere un portafoglio di progetti sano che persegua gli obiettivi della politica dell'MCE.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  "operazione di blending", un'azione svolta nell'ambito di un meccanismo di blending che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con strumenti finanziari di istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché di istituzioni finanziarie commerciali e investitori. Le operazioni di blending possono includere un'azione preparatoria che può dare luogo a investimenti da parte di istituzioni finanziarie;

6.  "operazione di blending", un'azione svolta nell'ambito di un meccanismo di blending che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con strumenti finanziari di istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché di istituzioni finanziarie commerciali e investitori, in deroga alla disposizione contenuta all'articolo 201, paragrafo 4, che stabilisce che soltanto gli organismi di diritto pubblico o gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico possono essere incaricati dell'esecuzione del bilancio dell'Unione. Le operazioni di blending possono includere un'azione preparatoria che può dare luogo a investimenti da parte di istituzioni finanziarie;

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione

Emendamento

7.  "meccanismo di blending", un meccanismo creato per fungere da quadro di cooperazione tra la Commissione e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché istituzioni finanziarie commerciali e investitori, che mira al conseguimento di determinate politiche e obiettivi prioritari dell'Unione utilizzando operazioni di blending e altre azioni individuali;

7.  "meccanismo di blending", un meccanismo creato per fungere da quadro di cooperazione tra la Commissione e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo o altre istituzioni finanziarie pubbliche, nonché istituzioni finanziarie commerciali e investitori, che mira al conseguimento di determinate politiche e obiettivi prioritari dell'Unione utilizzando operazioni di blending e altre azioni individuali, senza sfociare nella privatizzazione dei profitti o nella socializzazione delle perdite in deroga alla norma contenuta all'articolo 201, paragrafo 4, che stabilisce che soltanto gli organismi di diritto pubblico o gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico possono essere incaricati dell'esecuzione del bilancio dell'Unione;

Emendamento   14

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto -1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1  all'articolo 15, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis)   contribuiscono a minimizzare i costi esterni, inclusi quelli causati dai cambiamenti climatici e dagli incidenti;"

Emendamento   15

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di blending dell'MCE non supera il 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

3.  La somma del contributo complessivo del bilancio dell'Unione ai meccanismi di blending dell'MCE e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 14, paragrafo 2, non supera il 10% della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se il 10 % della dotazione finanziaria complessiva dell'MCE, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non viene integralmente impiegata per i meccanismi di blending dell'MCE e/o per strumenti finanziari, l'importo restante dovrà essere liberato e ridistribuito alla dotazione finanziaria complessiva dell'MCE di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento   17

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni nell'ambito dei meccanismi di blending dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di blending sostenute mediante un meccanismo di blending dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione.

4.  Il sostegno fornito sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari nell'ambito dei meccanismi di blending dell'MCE è conforme ai criteri di ammissibilità e alle condizioni per l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 7. L'importo dell'assistenza finanziaria da concedere alle operazioni di blending sostenute mediante un meccanismo di blending dell'MCE è modulato sulla base di un'analisi dei costi-benefici, della disponibilità delle risorse di bilancio dell'Unione e della necessità di massimizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Nessuna delle sovvenzioni concesse supera i tassi di finanziamento di cui all'articolo 10.

Emendamento   18

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  La Commissione, in cooperazione con la BEI, esamina la possibilità che quest'ultima fornisca sistematicamente garanzie di prima perdita nei meccanismi di blending dell'MCE onde consentire e agevolare l'addizionalità e la partecipazione di coinvestitori privati nel settore dei trasporti.

Emendamento   19

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  L'Unione, qualsiasi Stato membro e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di blending dell'MCE, purché la Commissione approvi le eventuali specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di blending e/o la strategia di investimento del meccanismo che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

5.  L'Unione, qualsiasi Stato membro e altri investitori possono contribuire ai meccanismi di blending dell'MCE, purché la Commissione approvi le specifiche dei criteri di ammissibilità delle operazioni di blending e/o la strategia di investimento del meccanismo che dovessero eventualmente rendersi necessarie alla luce del contributo aggiuntivo e per soddisfare i requisiti del presente regolamento nell'attuazione di progetti di interesse comune. Queste risorse aggiuntive sono utilizzate dalla Commissione in conformità del paragrafo 2.

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 26 intesi a integrare il presente regolamento fissando le modalità e le condizioni relative alle specifiche di cui al primo comma che dovessero rendersi necessarie per i contributi da parte degli Stati membri o di altri investitori.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

"6.  Le operazioni di blending che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

"6.  Le operazioni di blending che beneficiano del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE sono selezionate sulla base della scadenza, tenendo in considerazione una serie minima di criteri. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 26 che fissano detti criteri e perseguono una diversificazione settoriale ai sensi degli articoli 3 e 4 e una ripartizione geografica equilibrata tra gli Stati membri. Esse:

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 16 bis – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

"7.  Le operazioni di blending in paesi terzi possono beneficiare del sostegno erogato mediante un meccanismo di blending dell'MCE se sono necessarie per la realizzazione di un progetto di interesse comune."

(Non concerne la versione italiana)  

Emendamento   22

Proposta di regolamento

Articolo 272 – comma 1 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1316/2013

Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  all'articolo 17, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

soppresso

"L'importo della dotazione finanziaria è compreso tra l'80 % e il 95 % delle risorse di bilancio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).";

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

TRAN

21.11.2016

Commissioni associate - annuncio in aula

19.1.2017

Relatore per parere

       Nomina

Wim van de Camp

8.11.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Esame in commissione

27.2.2017

 

 

 

Approvazione

4.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

4

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Matt Carthy, Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Karoline Graswander-Hainz, Kateřina Konečná, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

36

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Damiano Zoffoli, Peter van Dalen

GUE/NGL

Matt Carthy, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Massimiliano Salini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, István Ujhelyi, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Karima Delli

4

-

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren, Jill Seymour

ENF

Georg Mayer

0

0

-

-

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per lo sviluppo regionalE(*) (27.4.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere: Constanze Krehl

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta legislativa, la cosiddetta proposta "Omnibus", costituisce un pacchetto di regolamenti modificati presentato nell'ambito del riesame intermedio/della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020. La proposta modifica, tra l'altro, il regolamento finanziario, nonché il Fondo europeo di solidarietà (FSUE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) e il Fondo sociale europeo (FSE).

La proposta affronta molte delle preoccupazioni espresse dai deputati al Parlamento europeo, tra cui quella della semplificazione dell'attuazione della politica di coesione.

Alla sezione della proposta dedicata all'esclusiva competenza della commissione per lo sviluppo regionale (REGI), il relatore tratta questioni quali le opzioni semplificate in materia di costi, le infrastrutture di ridotte dimensioni, le sinergie tra i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e il Fondo asilo, migrazione e integrazione (AMIF), nonché i fondi SIE in relazione al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Nell'agenda del Parlamento europeo, la semplificazione ha sempre rivestito grande importanza. Una parte rilevante della presente proposta legislativa è dedicata a tale obiettivo. Nel suddetto ambito rientra la promozione delle opzioni semplificate in materia di costi. Affronta una preoccupazione espressa da parecchi beneficiari, ossia la riduzione al minimo dell'onere amministrativo legato all'utilizzo dei fondi SIE. In tale ambito, il relatore reputa importante trovare un equilibrio in modo tale da incentivare le parti interessate pronte a utilizzare le opzioni semplificate in materia di costi, senza però sanzionare le altre che ancora non sono pronte a farlo.

Nell'ottica di conseguire la semplificazione e la flessibilità, è desiderio del relatore mantenere il riferimento alle infrastrutture di ridotte dimensioni nel regolamento FESR, aumentando nel contempo i massimali per il relativo sostegno.

L'attuale crisi migratoria continua a rappresentare un'importante sfida per l'Unione europea. Sotto l'aspetto delle politiche, ha altresì inciso sulla politica di coesione, che ha dovuto adeguarsi a tale nuova sfida attraverso una riprogrammazione. Di conseguenza, sono state proposte modifiche del regolamento FESR e dell'RDC mediante la presente proposta legislativa, al fine di agevolare l'integrazione dei migranti e dei rifugiati. Il relatore accoglie suddette modifiche con grande favore. Inoltre, il relatore evidenzia la necessità di coordinamento e sinergie tra i fondi SIE e gli strumenti dell'UE già in essere nel settore della migrazione e dell'asilo.

La proposta legislativa affronta altresì la relazione tra i fondi SIE e il FEIS. Il relatore è del parere che la miglior soluzione sia la presentazione da parte della Commissione europea (fuori della proposta "Omnibus") di una specifica proposta che affronti il legame tra i fondi SIE e il FEIS. Nell'attuale fase, i fondi SIE e il FEIS costituiscono quadri normativi diversi e logiche di finanziamento diverse. Nel frattempo, il relatore è favorevole a un'approfondita discussione sulla relazione tra i fondi SIE e il FEIS, tenendo conto delle tempistiche vincolanti cui la commissione si trova di fronte. Il relatore è pienamente consapevole dell'importanza che tale questione riveste e desidera offrire una soluzione soddisfacente per i beneficiari e il futuro della politica di coesione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio, che i cittadini possano conoscere la provenienza e per quale scopo sono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione e rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi dell'Unione che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di tali destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

(14)  Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio, che i cittadini possano conoscere la provenienza e per quale scopo sono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione e rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata ai destinatari e finalizzata a rafforzare la visibilità per i cittadini, garantendo attraverso misure definite che i messaggi siano ricevuti dai beneficiari. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi dell'Unione che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di tali destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di esecuzione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che accompagna il progetto di bilancio.

(24)  Ai fini di una maggiore leggibilità e trasparenza dei dati sugli strumenti finanziari attuati in regime di esecuzione diretta e indiretta, è opportuno fondere tutti gli obblighi di comunicazione in un unico documento di lavoro che accompagna il progetto di bilancio, da utilizzare in una valutazione distinta delle performance e in un esame del suo contributo alla politica di coesione dell'UE.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 59

Testo della Commissione

Emendamento

(59)  È altresì importante evitare che i destinatari dei fondi UE siano soggetti a revisioni multiple ad opera di diverse entità per quanto riguarda l'utilizzo di tali fondi. Occorre quindi prevedere la possibilità di fare affidamento sulle revisioni già svolte da revisori indipendenti, a condizione che siano basate sui principi internazionalmente riconosciuti, che forniscano una ragionevole garanzia e che abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che attestano l'utilizzazione del contributo dell'Unione. Tali revisioni dovrebbero quindi costituire la base della garanzia generale sull'uso dei fondi UE.

(59)  È altresì importante evitare che i destinatari dei fondi UE siano soggetti a revisioni multiple ad opera di diverse entità degli Stati membri e dell'Unione per quanto riguarda l'utilizzo di tali fondi. Occorre quindi prevedere la possibilità di fare affidamento sulle revisioni già svolte da revisori indipendenti, a condizione che siano basate sui principi internazionalmente riconosciuti, che forniscano una ragionevole garanzia e che abbiano avuto per oggetto i rendiconti finanziari e le relazioni che attestano l'utilizzazione del contributo dell'Unione. Tali revisioni dovrebbero quindi costituire la base della garanzia generale sull'uso dei fondi UE.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 60

Testo della Commissione

Emendamento

(60)  È importante permettere agli Stati membri di chiedere che le risorse loro assegnate nell'ambito dell'esecuzione concorrente siano trasferite a livello di Unione ed eseguite dalla Commissione in regime di esecuzione diretta o indiretta, ove possibile a beneficio dello Stato membro in questione. Ciò permetterebbe di ottimizzare l'uso di tali risorse e degli strumenti istituiti in virtù del presente regolamento o dei regolamenti settoriali specifici, compreso il regolamento FEIS, ai quali gli Stati membri chiedessero di trasferire tali risorse. Per garantire l'attuazione efficace di tali strumenti, è necessario prevedere che in caso di trasferimento delle risorse agli strumenti istituiti in virtù del presente regolamento o dei regolamenti settoriali specifici, compreso il regolamento FEIS, si applichino le disposizioni di tali regolamenti.

soppresso

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 88

Testo della Commissione

Emendamento

(88)  È opportuno che i progressi verso lo scambio elettronico delle informazioni e la presentazione per via elettronica dei documenti, che costituiscono un'importante semplificazione, siano accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell'Unione prevista dal presente regolamento.

(88)  È opportuno che i progressi verso lo scambio elettronico delle informazioni e la presentazione per via elettronica dei documenti, compresi, ove opportuno, gli appalti elettronici, che costituiscono un'importante semplificazione, siano accompagnati da precise condizioni di accettazione dei sistemi da utilizzare, in modo da garantire la sicurezza giuridica e mantenere al contempo per i partecipanti, i destinatari e gli ordinatori la flessibilità nella gestione dei fondi dell'Unione prevista dal presente regolamento.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 108

Testo della Commissione

Emendamento

(108)  Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell'Unione nonché migliorare l'accesso agli appalti per tutti gli operatori economici.

(108)  Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo, riducendo allo stesso tempo l'onere amministrativo per i destinatari dei finanziamenti UE e per le autorità di gestione. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell'Unione nonché migliorare l'accesso agli appalti per tutti gli operatori economici.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 125

Testo della Commissione

Emendamento

(125)  Per semplificare le procedure e migliorare la leggibilità del presente regolamento, è opportuno semplificare e razionalizzare le disposizioni relative al contenuto della domanda di sovvenzione, dell'invito a presentare proposte e della convenzione di sovvenzione.

(125)  Per semplificare le procedure e migliorare la leggibilità del presente regolamento, è opportuno semplificare e razionalizzare le disposizioni relative al contenuto della domanda di sovvenzione, dell'invito a presentare proposte e della convenzione di sovvenzione, in particolare per incoraggiare i partenariati pubblico-privato e realizzare sinergie tramite combinazioni con altre fonti di finanziamento dell'UE e investimenti privati.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 136

Testo della Commissione

Emendamento

(136)  Negli ultimi anni l'Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che consentono di aumentare l'effetto leva del bilancio dell'UE, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tra questi strumenti finanziari figurano non soltanto quelli già disciplinati dal regolamento finanziario, ma anche altri strumenti come le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria che in precedenza erano disciplinate soltanto dalle norme stabilite nei rispetti atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l'omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.

(136)  Negli ultimi anni l'Unione ha fatto crescente ricorso agli strumenti finanziari che dovrebbero consentire di aumentare l'effetto leva del bilancio dell'UE, ma che al tempo stesso generano un rischio finanziario per il bilancio stesso. Tra questi strumenti finanziari figurano non soltanto quelli già disciplinati dal regolamento finanziario, ma anche altri strumenti come le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria che in precedenza erano disciplinate soltanto dalle norme stabilite nei rispetti atti di base. È importante stabilire un quadro comune per assicurare l'omogeneità dei principi applicabili a tale insieme di strumenti e raggrupparli in un nuovo titolo comprendente sezioni sulle garanzie di bilancio e sull'assistenza finanziaria agli Stati membri o ai paesi terzi, oltre alle vigenti norme applicabili agli strumenti finanziari.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 137

Testo della Commissione

Emendamento

(137)  Gli strumenti finanziari possono essere sempre più preziosi per moltiplicare l'effetto dei fondi dell'Unione qualora detti fondi vengano messi in comune con altri fondi e comprendano un effetto leva. Gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati solo se non vi sono rischi di distorsioni di mercato o incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

(137)  Gli strumenti finanziari possono essere sempre più preziosi per moltiplicare l'effetto dei fondi dell'Unione qualora detti fondi siano in sinergia con altri fondi e comprendano un effetto leva. Gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati solo se non vi sono rischi di sostituzione dei finanziamenti pubblici o privati esistenti, distorsioni di mercato o incompatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 138

Testo della Commissione

Emendamento

(138)  Nel quadro degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione.

(138)  Nel quadro degli stanziamenti annuali autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un determinato programma, gli strumenti finanziari dovrebbero essere utilizzati sulla base di una valutazione ex ante che dimostri la loro efficacia per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, inclusa la realizzazione degli obiettivi tematici della politica di coesione dell'UE.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 144

Testo della Commissione

Emendamento

(144)  Occorre chiarire che, quando gli strumenti finanziari sono combinati ad altre forme di sostegno dal bilancio dell'Unione, si applicano le norme relative agli strumenti finanziari. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche derivanti dalla normativa settoriale.

(144)  Occorre chiarire che, quando gli strumenti finanziari sono combinati ad altre forme di sostegno dal bilancio dell'Unione, si applicano le norme derivanti dalla normativa settoriale. Tali norme dovrebbero essere integrate, se del caso, da disposizioni specifiche relative agli strumenti finanziari.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 147

Testo della Commissione

Emendamento

(147)  L'Unione ha varato di recente iniziative importanti basate sulle garanzie finanziarie, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). Tali strumenti sono caratterizzati dal fatto di generare una passività potenziale per l'Unione e di comportare l'accantonamento di fondi per mettere a disposizione una riserva di liquidità che consente al bilancio di far fronte in maniera ordinata alle obbligazioni di pagamento che possono derivare da tali passività potenziali. Per garantire il rating dell'Unione e quindi la sua capacità di fornire un finanziamento efficace, è fondamentale che l'autorizzazione, l'accantonamento e il controllo delle passività potenziali rispettino un solido insieme di norme da applicare a tutte le garanzie finanziarie.

(147)  L'Unione ha varato di recente iniziative importanti basate sulle garanzie finanziarie, come il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD). Tali strumenti sono caratterizzati dal fatto che dovrebbero generare una passività potenziale per l'Unione e di comportare l'accantonamento di fondi per mettere a disposizione una riserva di liquidità che consente al bilancio di far fronte in maniera ordinata alle obbligazioni di pagamento che possono derivare da tali passività potenziali. Per garantire il rating dell'Unione e quindi la sua capacità di fornire un finanziamento efficace, è fondamentale che l'autorizzazione, l'accantonamento e il controllo delle passività potenziali rispettino un solido insieme di norme da applicare a tutte le garanzie finanziarie.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 171

Testo della Commissione

Emendamento

(171)  Per agevolare gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, fatta salva l'applicazione integrale della legislazione dell'UE in materia di ambiente, in particolare la direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale, a seconda del caso, è opportuno rimuovere alcune limitazioni riguardanti l'ambito del sostegno a tali investimenti.

(171)  È opportuno mantenere gli investimenti nelle infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di ridotte dimensioni, fatta salva l'applicazione integrale della legislazione dell'UE in materia di ambiente, in particolare la direttiva sulla valutazione ambientale strategica e la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale a seconda del caso. In casi giustificati, si potrebbe ampliare l'ambito del sostegno a tali investimenti.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 172

Testo della Commissione

Emendamento

(172)  Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati.

(172)  Per rispondere alle sfide poste da flussi sempre più ingenti di migranti e rifugiati, è opportuno esplicitare gli obiettivi ai quali può contribuire il sostegno del FESR ai migranti e ai rifugiati sotto protezione internazionale. Tale contributo può essere efficace, soprattutto nei paesi particolarmente esposti ai flussi migratori, se accompagnato da un'applicazione realmente paneuropea del principio di solidarietà e pertanto da azioni finalizzate a un'equa ripartizione degli oneri.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 172 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(172 bis)  I principi orizzontali, ossia il coinvolgimento dei partenariati, lo sviluppo sostenibile, la parità di genere e la non discriminazione, hanno apportato contributi importanti all'effettiva esecuzione dei fondi SIE e dovrebbero essere difesi come base per qualsiasi genere di investimento che riguardi il bilancio dell'Unione, compresi gli strumenti finanziari e il FEIS;

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 176

Testo della Commissione

Emendamento

(176)  Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell'Unione onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell'asilo, occorre far sì che quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l'uso adeguato di ciascun fondo per questi settori.

(176)  Per massimizzare le sinergie tra tutti i fondi dell'Unione onde far fronte efficacemente alle sfide della migrazione e dell'asilo, occorre far sì che quando gli obiettivi tematici si traducono in priorità nelle norme specifiche di ciascun fondo, tali priorità comprendano l'uso adeguato di ciascun fondo per questi settori. Ove opportuno, si raccomanda il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 178

Testo della Commissione

Emendamento

(178)  Per ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie assegnate agli Stati membri nell'ambito della politica di coesione, è necessario permettere agli Stati membri di trasferire la dotazione dei fondi SIE agli strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di regolamenti settoriali specifici.

soppresso

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 184

Testo della Commissione

Emendamento

(184)  Con l'adozione del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei - il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) - si intendeva consentire agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili che sono sostenuti dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. È opportuno introdurre una disposizione specifica che stabilisca i termini e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità in modo da agevolare la possibilità di abbinare fondi SIE a prodotti finanziari della BEI nell'ambito della garanzia dell'Unione coperta dal FEIS.

(184)  Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) – ha consentito agli Stati membri di utilizzare i fondi SIE per contribuire al finanziamento di progetti ammissibili in cui investe la stessa BEI, o in cui si realizzano investimenti attraverso tramite il FEI, con il sostegno della garanzia dell'Unione, a condizione che tali progetti siano conformi ai criteri di ammissibilità e agli obiettivi e principi previsti dal quadro giuridico degli strumenti pertinenti e del FEIS. È opportuno introdurre una disposizione specifica che stabilisca i termini e le condizioni per consentire una migliore interazione e complementarità in modo da agevolare la possibilità di abbinare fondi SIE a prodotti finanziari della BEI nell'ambito della garanzia dell'Unione coperta dal FEIS.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 185 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(185 bis)  Tenuto conto del carattere rimborsabile degli strumenti finanziari, le loro procedure di gestione devono essere proporzionate. L'intermediario finanziario dovrebbe effettuare la verifica preliminare dell'ammissibilità del beneficiario e del suo progetto rispetto alle condizioni relative allo strumento finanziario.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 188

Testo della Commissione

Emendamento

(188)  Per incentivare gli investitori privati a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, che permette, a determinate condizioni, che i fondi SIE assumano una posizione subordinata rispetto all'investitore privato e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. Allo stesso tempo è opportuno stabilire le condizioni di applicazione di questo trattamento differenziato nell'eseguire i fondi SIE.

(188)  Per incentivare gli investitori privati a coinvestire nei progetti di politica pubblica, è opportuno introdurre il concetto di trattamento differenziato degli investitori, operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che permette che i fondi SIE assumano posizioni diverse rispetto all'investitore privato e ai prodotti finanziari della BEI coperti dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 199

Testo della Commissione

Emendamento

(199)  Per assicurare un'applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, occorre stabilire per il FESR e il FSE l'uso obbligatorio di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni al di sotto di una determinata soglia. Al tempo stesso è opportuno introdurre l'uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.

(199)  Per assicurare un'applicazione ampia delle opzioni semplificate in materia di costi, occorre stabilire per il FESR e il FSE l'uso di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi per le operazioni al di sotto di una determinata soglia. Al tempo stesso è opportuno introdurre l'uso di progetti di bilancio quale metodo supplementare per determinare i costi semplificati.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 199 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(199 bis)  Conformemente alle raccomandazioni di cui al considerando 10 del regolamento (UE) n. 1296/2013 e all'articolo 176 del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero ricorrere maggiormente alle opzioni semplificate in materia di costi e ai finanziamenti mediante somme forfettarie, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare le regole che disciplinano l'assegnazione dei fondi.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 200

Testo della Commissione

Emendamento

(202)  Per agevolare l'applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e al finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi anziché sui costi. È particolarmente importante che la Commissione conduca opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(200)  Per agevolare l'applicazione più mirata e precoce delle opzioni semplificate in materia di costi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che integrino il presente regolamento, riguardo alla definizione del trattamento differenziato degli investitori e alle condizioni per la sua applicazione, alla definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso, al metodo di calcolo giusto, equo e verificabile sul quale devono basarsi e al finanziamento basato sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o sul conseguimento degli obiettivi dei programmi anziché sui costi. È particolarmente importante che la Commissione conduca opportune consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 208

Testo della Commissione

Emendamento

(208)  È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando vengono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi.

(208)  È opportuno specificare in maniera più dettagliata le responsabilità delle autorità di gestione riguardo alla verifica delle spese quando vengono utilizzate le opzioni semplificate in materia di costi, compresa la possibilità, per le autorità di gestione, di prorogare il periodo transitorio fino alla chiusura del programma.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;

b)  i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance, incentrati specificamente sull'impatto ex post, i risultati e il valore aggiunto dell'Unione;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione concorrente, la Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

1.  Quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione concorrente, tale compito è svolto dagli Stati membri e dalla Commissione. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

9.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di esecuzione concorrente possono essere utilizzate anche in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

9.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di esecuzione concorrente possono essere utilizzate, conformemente alle regole settoriali, anche in combinazione con le operazioni e gli strumenti attivati ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 125

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 125

soppresso

Trasferimento di risorse agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali

 

Le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite agli strumenti istituiti dal presente regolamento o dai regolamenti settoriali. La Commissione esegue tali risorse in conformità dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera a) o c), se possibile a vantaggio dello Stato membro interessato. Inoltre, le risorse assegnate agli Stati membri nel quadro dell'esecuzione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere utilizzate per potenziare la capacità di rischio del FEIS. In tali casi si applicano le norme del FEIS.

 

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 201 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito dell'esecuzione concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale, fatto salvo l'articolo 208, paragrafo 2, secondo comma.

3.  Quando gli strumenti finanziari sono attuati nell'ambito dell'esecuzione concorrente con gli Stati membri, si applica la normativa settoriale.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Quando gli strumenti finanziari sono combinati con un sostegno complementare del bilancio dell'Unione, comprese le sovvenzioni, in un unico accordo, il presente titolo si applica all'intera misura. Le relazioni sono presentate a norma dell'articolo 242.

Quando gli strumenti finanziari sono combinati con un sostegno complementare del bilancio dell'Unione, in un unico accordo, il presente titolo si applica all'intera misura. Le relazioni sono presentate a norma dell'articolo 242.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando uno strumento finanziario è costituito allo scopo di attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1303/2013 con il contributo di una garanzia di bilancio dell'Unione, si applica il presente titolo ad eccezione dell'articolo 201, paragrafo 1. Esso è attuato a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c).

soppresso

Motivazione

La gestione e l'esecuzione degli strumenti finanziari nel quadro dei fondi SIE non dovrebbero essere mescolate a quelle di altri strumenti finanziari a livello dell'Unione. In caso contrario si creerebbero gravi problemi per i beneficiari e i destinatari finali.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 208 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La Commissione garantisce una gestione armonizzata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.

3.  La Commissione garantisce una gestione armonizzata e semplificata degli strumenti finanziari, in particolare nel settore della contabilità, della rendicontazione, del monitoraggio e della gestione del rischio finanziario.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 262 – punto 2

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Una volta che la decisione di mobilitare il Fondo è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa alla concessione del contributo finanziario del Fondo e versa immediatamente tale contributo finanziario in un'unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell'articolo 4 bis è versato soltanto il saldo.".

4.  In concomitanza con l'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, di una proposta di decisione di mobilitazione del Fondo, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione su un contributo finanziario, che entra in vigore alla data di adozione della decisione di mobilitazione del Fondo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, e versa immediatamente tale contributo finanziario in un'unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell'articolo 4 bis è versato soltanto il saldo.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 264 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;

e)  investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile di ridotte dimensioni, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese; in casi giustificati, si può ampliare l'ambito del sostegno;

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 264 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

 

"L'investimento di cui al primo comma, lettera e), è considerato di ridotte dimensioni qualora il suo cofinanziamento FESR non superi i 10 000 000 EUR; tale massimale è innalzato a 20 000 000 di EUR nel caso delle infrastrutture considerate patrimonio culturale mondiale ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione dell'UNESCO relativa alla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972."

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 264 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Articolo 5 – paragrafo 9 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)  sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati;";

e)  sostenendo l'accoglienza e l'integrazione socioeconomica di migranti e rifugiati sotto protezione internazionale;";

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 264 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Allegato I – Tabella sulle Infrastrutture sociali

 

Testo della Commissione

Assistenza all'infanzia e istruzione

persone

Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta

Sanità

persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Edilizia abitativa

alloggi

Abitazioni ripristinate

 

alloggi

Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati (esclusi i centri di accoglienza)

Migranti e rifugiati

persone

Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati (esclusi gli alloggi)

Emendamento

Assistenza all'infanzia e istruzione

persone

Capacità dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione sostenuta

Sanità

persone

Popolazione coperta dai servizi sanitari migliorati

Edilizia abitativa

alloggi

Abitazioni ripristinate

 

alloggi

Abitazioni ripristinate, di cui per migranti e rifugiati sotto protezione internazionale (esclusi i centri di accoglienza)

Migranti e rifugiati sotto protezione internazionale

persone

Capacità dell'infrastruttura a sostegno di migranti e rifugiati sotto protezione internazionale (esclusi gli alloggi)

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1301/2013

Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  è inserito il seguente punto:

 

11 bis)  "anticipo rimborsabile": un prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall'esito del progetto;

Motivazione

Gli anticipi rimborsabili sono strumenti ampiamente utilizzati in vari Stati membri a sostegno di progetti nelle prime fasi, in particolare nel settore delle innovazioni, e hanno le caratteristiche degli strumenti finanziari. Non sono ancora né definiti né inclusi nella definizione di strumenti finanziari di cui alle disposizioni comuni e alla regolamentazione finanziaria. Tale vuoto giuridico dovrebbe essere colmato con urgenza, tanto più che gli anticipi rimborsabili sono espressamente definiti come prestiti e, pertanto, strumenti di condivisione del rischio nella normativa UE sugli aiuti di Stato.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 2 – punto 31

 

Testo della Commissione

Emendamento

(31)  "strategia macroregionale": un quadro integrato che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE, tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;";

(31)  "strategia macroregionale": un quadro integrato conforme agli orientamenti del Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi SIE tra gli altri, per affrontare sfide comuni riguardanti un'area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale;

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 9 – comma 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche del fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo nei settori della migrazione e dell'asilo.";

"Le priorità stabilite per ciascuno dei fondi SIE nelle norme specifiche del fondo riguardano, in particolare, l'uso appropriato di ciascun fondo nei settori della migrazione e dell'asilo e, ove opportuno, assicurano il coordinamento con il Fondo asilo, migrazione e integrazione.";

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 30 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  è inserito il seguente articolo 30 bis:

soppresso

"Articolo 30 bis

 

1.   Una parte della dotazione dei fondi SIE di uno Stato membro può essere trasferita, su richiesta dello Stato membro e di concerto con la Commissione, a uno o più strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di regolamenti settoriali specifici o per rafforzare la capacità di rischio del FEIS ai sensi dell'articolo 125 del regolamento finanziario. La richiesta di trasferimento della dotazione dei fondi SIE dovrebbe essere presentata entro il 30 settembre.

 

2.   Possono essere trasferite solo le dotazioni finanziarie di anni futuri figuranti nel piano di finanziamento di un programma.

 

3.   La richiesta è corredata di una proposta di modifica del programma o dei programmi da cui sarà effettuato il trasferimento. Le modifiche corrispondenti del programma e dell'accordo di partenariato sono apportate in conformità dell'articolo 30, paragrafo 2, che fissa l'importo totale trasferito per ogni anno pertinente alla Commissione.";

 

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)  rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;

a)  rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti, nonché la capacità dei potenziali beneficiari finali di preparare e attuare i progetti;

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  garantire la visibilità della strategia, delle operazioni e dei progetti;

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

f)  selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, ove pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 10 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto), compresa, se del caso, una valutazione della necessità e del livello di trattamento differenziato, inteso ad attrarre risorse complementari da investitori privati e/o una descrizione del meccanismo che sarà impiegato per stabilire la necessità e l'entità di tale trattamento differenziato, quale una procedura di valutazione competitiva o adeguatamente indipendente;

c)  una stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto);

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 10 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 37 – paragrafo 8

 

Testo in vigore

Emendamento

 

b bis)  il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.   I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE è parte di un'operazione in cui le spese ammissibili sono distinte dalle altre fonti di intervento."

"8.  I destinatari finali di un sostegno fornito mediante uno strumento finanziario dei fondi SIE possono anche ricevere assistenza a titolo di un'altra priorità o un altro programma o da un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione o dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, a seconda del caso, conformemente alle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. In tal caso si mantengono registrazioni separate per ciascuna fonte di assistenza e lo strumento di sostegno finanziario dei fondi SIE dà luogo a spese ammissibili distinte dalle altre fonti di intervento."

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  gli strumenti finanziari che consentono di abbinare tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

c)  gli strumenti finanziari che consentono di abbinare tale contributo a prodotti finanziari della BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici nonché quelli di altre istituzioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, e conformemente all'articolo 39bis.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii

 

Testo della Commissione

Emendamento

iii)  a una banca o a un istituto finanziario di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

iii)  a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, per lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

–  operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che include tra le loro funzioni lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi SIE;

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  svolgono le loro attività di sviluppo in regioni e settori per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o non sufficiente;

–  svolgono, tra le loro funzioni, attività di sviluppo economico che contribuiscono altresì agli obiettivi dei fondi SIE in regioni e settori per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o non sufficiente;

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  operano su una base di non massimizzazione dei profitti per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine;

–  operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine della loro attività;

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b – punto iii – trattino 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

–  garantiscono che tale coinvolgimento diretto non fornisca benefici diretti o indiretti dalle attività commerciali mediante la tenuta di conti separati, un'amministrazione separata per le attività commerciali o qualsiasi altra misura in linea con il diritto applicabile;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto i

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 1 –lettera b – punto iii – trattino 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

–  sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto nazionale;

–  sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;

Emendamento    54

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 11 – lettera b – punto ii

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 38 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione o qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi."

"Nell'attuare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono conformi al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi.";

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), al fine di attrarre investimenti supplementari del settore privato.

1.  Le autorità di gestione nei rispettivi Stati membri possono ricorrere ai fondi SIE per fornire un contributo agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), purché sia finalizzato ad attrarre investimenti supplementari del settore privato e continui a contribuire agli obiettivi dei fondi SIE e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 25% del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate di cui all'articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 25%, ove ciò sia debitamente giustificato dalla valutazione ex ante, ma non deve superare il 50%. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

2.  Il contributo di cui al paragrafo 1 non supera il 15 % del sostegno complessivo fornito ai destinatari finali. Nelle regioni meno sviluppate e in transizione di cui all'articolo 120, paragrafo 3, lettera b), il contributo finanziario può superare il 15%, ove ciò sia debitamente giustificato dalla valutazione ex ante o dalla valutazione preparatoria intrapresa dalla BEI a norma del paragrafo 3 del presente articolo, ma non deve superare il 30%. Il sostegno complessivo di cui al presente paragrafo comprende l'importo totale dei nuovi prestiti e dei prestiti garantiti nonché degli investimenti azionari o quasi-azionari forniti ai destinatari finali. Dei prestiti garantiti di cui al presente paragrafo si tiene conto solo nella misura in cui le risorse dei fondi SIE sono impegnate per contratti di garanzia calcolati in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 sulle operazioni finanziarie che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEIS, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2.

4.  Le relazioni presentate dalle autorità di gestione a norma dell'articolo 46 sulle operazioni finanziarie che comprendono strumenti finanziari ai sensi del presente articolo si basano sulle informazioni conservate dalla BEI per le proprie relazioni a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento FEIS, integrate dalle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 46, paragrafo 2. I requisiti di cui al presente paragrafo consentono condizioni uniformi di comunicazione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, del presente regolamento.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 5 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  affidare compiti di esecuzione a un istituto finanziario, che apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configura un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

b)  affidare compiti di esecuzione a un organismo, che apre un conto fiduciario a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione o configura un capitale separato nell'ambito dell'istituto finanziario per il contributo del programma. Nel caso di un capitale separato, si opera una distinzione contabile tra le risorse del programma investite nello strumento finanziario e le altre risorse disponibili nell'istituto finanziario. Le attività detenute su conti fiduciari e tali capitali separati sono gestiti secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali, e dispongono di adeguata liquidità.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE, comprese le raccomandazioni e comunicazioni della Commissione o qualsiasi costituzione in mora da parte della Commissione. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi.

6.  Nell'attuare gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono conformi al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti, nonché alla legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, lotta al terrorismo e contrasto della frode e dell'evasione fiscale. Tali organismi non usano né avviano meccanismi di elusione fiscale, in particolare sistemi di pianificazione fiscale aggressiva, o pratiche non conformi ai criteri di buona governance fiscale stabiliti dalla normativa dell'UE. Tali organismi non sono stabiliti né intrattengono, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni finanziarie, rapporti commerciali con entità costituite in giurisdizioni che non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione di norme fiscali convenute a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. Questi organismi possono, sotto la loro responsabilità, concludere accordi con intermediari finanziari per l'esecuzione delle operazioni finanziarie. Essi recepiscono gli obblighi di cui al presente paragrafo nei loro contratti con gli intermediari finanziari selezionati per partecipare all'esecuzione delle operazioni finanziarie nell'ambito dei suddetti accordi.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7.  Gli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 201, paragrafo 4, e all'articolo 202, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d’interessi.

7.  Gli organismi di cui al paragrafo 5 del presente articolo, quando attuano fondi di fondi, possono a loro volta affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali organismi si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 201, paragrafo 4, e all'articolo 202, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, evitando conflitti d’interessi.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Quando le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati da fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), il cui gestore dei fondi è già stato selezionato dalla BEI, da istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto finanziario di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

8.  Quando le autorità di gestione utilizzano le risorse di programmi finanziati da fondi SIE per contribuire a uno strumento esistente di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), il cui gestore dei fondi o intermediario finanziario è già stato selezionato dalla BEI, da istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o da una banca o un istituto finanziario di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto iii), tali autorità affidano i compiti di esecuzione al gestore dei fondi o all'intermediario finanziario tramite aggiudicazione di un contratto diretto.

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

12.  Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, i fondi SIE possono concorrere alle componenti relative alle prime perdite (junior) e/o seconde perdite (mezzanine) dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS.

12.  Nel caso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), che assumono la forma di uno strumento di garanzia, gli Stati membri possono decidere che i fondi SIE concorrano, se del caso, alle diverse componenti dei portafogli di prestiti coperti anche dalla garanzia dell'Unione a titolo del FEIS. Le risorse rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi le plusvalenze e i rimborsi in conto capitale e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al contributo fornito dai fondi SIE, sono reimpiegate, conformemente agli obiettivi dei rispettivi fondi SIE, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali tali contributi sono forniti.

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 13

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

13.  Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento massimo del 100% per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

13.  Nell'ambito di un programma possono essere stabiliti un asse prioritario separato, per il FESR, il FSE, il Fondo di coesione e il FEAMP, e un tipo di operazione separato, per il FEASR, con un tasso di cofinanziamento determinato in conformità con i tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 120, paragrafo 3, con un aumento massimo del 15 % per sostenere le operazioni realizzate attraverso gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono alle autorità designate relazioni di controllo unitamente a ciascuna domanda di pagamento. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai revisori esterni di tali organismi.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono entro il 30 giugno di ciascun anno civile alle autorità designate relazioni di controllo e di performance riguardo a ciascuna domanda di pagamento e al livello di rimborso dei destinatari finali dell'anno civile precedente. Forniscono inoltre alla Commissione e alle autorità designate una relazione annuale di audit redatta dai revisori esterni di tali organismi.

Motivazione

La BEI e le altre istituzioni finanziarie dovrebbero avere responsabilità riguardo al conseguimento dei risultati e alla segnalazione delle performance degli strumenti finanziari nel quadro dei fondi SIE che gestiscono, come richiesto ai beneficiari di sovvenzioni o agli altri gestori degli strumenti finanziari dei fondi SIE.

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al primo comma del presente paragrafo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione relativo ai modelli delle relazioni di controllo e delle relazioni annuali di audit di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Corte dei conti europea effettua audit delle prestazioni della BEI o di altre istituzioni finanziarie in cui uno Stato membro detenga una partecipazione riguardo agli strumenti finanziari da loro attuati che coinvolgono risorse del bilancio dell'Unione.

Emendamento    67

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera c

 

Testo in vigore

Emendamento

 

15 bis.  all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c)  successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:

"c)  la seconda e le successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella precedente domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

i)  per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);

 

ii)  per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d);";

 

Motivazione

Si propone di ridurre il limite dall'85 % al 60 % per la terza e le successive frazioni, dato che si tratta di uno dei fattori che influenzano la mancanza di fondi a metà dell'esecuzione degli strumenti finanziari nazionali. Tale emendamento aumenterebbe l'efficienza di funzionamento del fondo di fondi, ridurrebbe la pressione sui bilanci nazionali (dato che i pagamenti di tali fondi sono effettuati ex ante dall'autorità di gestione) e garantirebbe un corretto processo di esecuzione, con un minor rischio di pause nel mezzo del processo.

Emendamento    68

Proposta di regolamento

Articolo 265 – paragrafo 1 – punto 15 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 42 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

15 ter.  all'articolo 42, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2017, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.

"In caso di strumenti azionari mirati alle imprese di cui all'articolo 37, paragrafo 4, per i quali l'accordo di finanziamento di cui all'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), è stato firmato prima del 31 dicembre 2018, che al termine del periodo di ammissibilità, hanno investito almeno il 55 % delle risorse del programma impegnate nel pertinente accordo di finanziamento, un importo limitato di pagamenti per investimenti nei destinatari finali effettuati per un periodo non superiore a quattro anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, purché nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato e adempiendo tutte le condizioni in appresso.";

Emendamento    69

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 16

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 42 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a) e b), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.";

"Ove i costi e le commissioni di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 2 del presente articolo siano applicati dall'organismo che attua il fondo di fondi o dagli organismi che attuano gli strumenti finanziari a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere a), b) e c), questi non superano i massimali definiti nell'atto delegato di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Mentre i costi di gestione comprendono voci di costo dirette o indirette rimborsate dietro prove di spesa, le commissioni di gestione si riferiscono a un prezzo concordato per servizi resi definito attraverso un processo di mercato competitivo, se del caso. I costi e le commissioni di gestione si fondano su una metodologia di calcolo basata sulla performance.";

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori privati e della BEI quanto utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati.

1.  Il sostegno dei fondi SIE agli strumenti finanziari investito nei destinatari finali e le plusvalenze e gli altri rendimenti, quali interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, che sono imputabili al sostegno fornito dai fondi SIE, possono essere impiegati per il trattamento differenziato di investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e della BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. Questo trattamento differenziato è giustificato dalla necessità di attrarre fondi di contropartita privati e di fare leva sui finanziamenti pubblici.

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La necessità e il livello del trattamento differenziato di cui al paragrafo 1 sono stabiliti nella valutazione ex ante.

soppresso

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori privati e la BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

3.  Il trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare gli incentivi volti ad attrarre fondi di contropartita privati. Esso non compensa in eccesso gli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato e la BEI quando utilizza la garanzia dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2015/1017. L'allineamento degli interessi è garantito mediante un'adeguata condivisione dei rischi e dei profitti.

Motivazione

È essenziale che anche le banche nazionali e regionali di promozione siano comprese nell'ambito del presente regolamento. In Germania, ad esempio, gli strumenti finanziari sono trattati quasi esclusivamente tramite banche di promozione. La proposta della Commissione menziona soltanto gli "investitori privati" (facendo riferimento al nuovo concetto di aiuti di Stato), mentre il precedente regolamento menzionava esplicitamente anche gli "investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato".

Emendamento    73

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il trattamento differenziato degli investitori privati lascia impregiudicate le norme UE sugli aiuti di Stato.

4.  Il trattamento differenziato degli investitori operanti secondo il principio dell'economia di mercato lascia impregiudicate le norme UE sugli aiuti di Stato.

Emendamento    74

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 43 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la definizione di un trattamento differenziato degli investitori e le condizioni dettagliate per l'applicazione del trattamento differenziato degli investitori.

Emendamento    75

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 18

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 44 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

b)  se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria;

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 21

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 57 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

21.  all'articolo 57, il paragrafo 3 è soppresso;

soppresso

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 22 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 58 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f)  azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

"f)  azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno, interventi di comunicazione sui risultati e i successi ottenuti con il sostegno dei fondi SIE, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;";

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 23 – lettera -a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 59 – paragrafo 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  è inserito il paragrafo seguente:

 

"1 ter.  Lo 0,25 % dei fondi disponibili per l'assistenza tecnica è utilizzato per interventi di comunicazione finalizzati a sensibilizzare e informare i cittadini circa i risultati e i successi dei progetti sostenuti dai fondi SIE; tali interventi di comunicazione proseguono per quattro anni dopo la chiusura del progetto ove i risultati di un progetto siano chiaramente visibili.";

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 23 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 61 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

23 bis.  all'articolo 61, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.

"Il presente articolo si applica alle operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. Ai fini del presente articolo, per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione, con l'eccezione dei risparmi sui costi derivanti dall'attuazione di misure di efficienza energetica, sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN)

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 25 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 65 – paragrafo 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

11.  Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.";

11.  Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE riguardi un sostegno distinto dal sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Emendamento    81

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 26 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)   finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi. Le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione sono definite in atti delegati adottati in base al conferimento di poteri di cui al paragrafo 5.";

e)   finanziamenti che non sono legati ai costi delle operazioni pertinenti ma si basano sul rispetto delle condizioni connesse alla realizzazione di progressi nell'attuazione o nel conseguimento degli obiettivi dei programmi. Le modalità dettagliate relative alle condizioni di finanziamento e alla loro applicazione sono definite in atti delegati adottati in base al conferimento di poteri di cui al paragrafo 5 bis.";

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 26 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 67 – paragrafo 2 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente paragrafo è soggetto alle disposizioni transitorie stabilite all'articolo 152, paragrafo 4.

Emendamento    83

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 26 – lettera c – punto ii

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 67 – paragrafo 5 – comma 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii)  è aggiunto il seguente comma:

ii)  è aggiunto il seguente paragrafo:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 riguardo alla definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), dei relativi metodi di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo e della forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e).";

"5 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 149 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la definizione delle tabelle standard di costi unitari o dei finanziamenti a tasso fisso di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere b) e d), dei relativi metodi di cui alla lettera a) del paragrafo 5 e della forma di sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera e).";

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 29 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 70 – paragrafo 1 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1 bis.  Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi, le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio a tali aree.

"1 bis.  Le operazioni riguardanti la prestazione di servizi a cittadini o imprese che coprono l'intero territorio di uno Stato membro sono considerate ubicate in tutte le aree del programma all'interno di uno Stato membro. In questi casi, le spese sono assegnate proporzionalmente alle aree del programma interessate, secondo criteri oggettivi.";

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 29 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 70 – paragrafo 2 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

"2 bis.  Per i fondi e il FEAMP, qualora le operazioni attuate fuori dall'area del programma in conformità del paragrafo 2 apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi diversi dall'assegnazione del bilancio alle aree del programma.";

"2 bis.  Per i fondi e il FEAMP, qualora le operazioni attuate fuori dall'area del programma in conformità del paragrafo 2 apportino benefici sia all'esterno che all'interno dell'area del programma, le spese sono assegnate proporzionalmente a queste aree secondo criteri oggettivi.";

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 36

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 98 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.";

"Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10% del finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.";

Emendamento    87

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 37 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 102 – paragrafo 6 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se l'analisi qualitativa indipendente non è stata trasmessa alla Commissione entro 6 mesi dalla comunicazione delle informazioni agli esperti indipendenti o se la valutazione è negativa, le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.";

Un'analisi qualitativa indipendente è presentata entro sei mesi in seguito alla presentazione delle informazioni agli esperti indipendenti. Se tale analisi non è stata trasmessa alla Commissione entro tre mesi dalla sua presentazione o se la valutazione è negativa, le spese corrispondenti sono ritirate e la dichiarazione di spesa è rettificata di conseguenza.

Emendamento    88

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 39

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 105 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

39.  all'articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;

39.  all'articolo 105, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

 

"Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune possono dare luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune di cui all'articolo 107 e prima della fine del periodo di attuazione stabilito in detta decisione.";

Emendamento    89

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 40 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 106 – comma 1 – punto 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3)  una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente ai target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni per asse prioritario, ove pertinente.";

3)  una descrizione dei progetti o dei tipi di progetti previsti, unitamente ai target intermedi, ove pertinente, e finali in termini di realizzazioni e risultati legati agli indicatori comuni e specifici per asse prioritario, ove pertinente.";

Emendamento    90

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 40 – lettera d

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 106 – comma 1 – punti 6 e 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  i punti 6 e 7 sono soppressi;

soppresso

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 40 – lettera e bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 106 – comma 1 – punto 8 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)  è aggiunta la lettera seguente:

 

"c bis)  le disposizioni per garantire la diffusione delle informazioni e la comunicazione relative al piano d'azione comune e ai fondi.";

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 46

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 115 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e comunicazione destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.";

3.  "Norme dettagliate concernenti le misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per il pubblico e le misure di informazione rivolte ai beneficiari potenziali e ai beneficiari sono contenute nell'allegato XII.";

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 47 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 119 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi al momento dell'adozione dei programmi operativi di uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione.";

L'ammontare dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei fondi assegnato ai programmi operativi al momento dell'adozione dei programmi operativi di uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Lo 0,25% di tale importo è destinato alle attività di informazione e di comunicazione a livello di programma e di progetto e laddove opportuno, come previsto all'articolo 59.

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 59 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 148 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

59 bis.  all'articolo 148, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 200 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 150 000 EUR per il FSE o 100 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti."

"1.   Le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile non supera 300 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 200 000 EUR per il FSE o 150 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Le operazioni non sono soggette a un audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno, se è già stato svolto un audit durante quello stesso anno, da parte della Corte dei conti europea, posto che i risultati dei lavori di audit eseguiti dalla Corte dei conti europea per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.";

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN)

Motivazione

Si tratta di indicare le soglie oltre le quali un'operazione non è soggetta a più di un audit (audit unico) prima della presentazione dei bilanci in cui sono incluse le spese finali.

Emendamento    95

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 59 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 149 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

59 ter.  all'articolo 149, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articoli 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, e 64, paragrafo 4, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere da21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020."

"2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, secondo comma, all'articolo 22, paragrafo 7, quarto comma, all'articolo 37, paragrafo 13, all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 42, paragrafo 6, all'articolo 43 bis, paragrafo 4 bis, all'articolo 61, paragrafo 3, secondo, terzo, quarto e settimo comma, agli articoli 63, paragrafo 4, 64, paragrafo 4, e 67, paragrafo 5 bis, all'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 101, quarto comma, all'articolo 122, paragrafo 2, quinto comma, all'articolo 125, paragrafo 8, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 9, all'articolo 127, paragrafi 7 e 8, e all'articolo 144, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2020."

Emendamento    96

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 60

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 152 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

"Qualora un invito a presentare proposte sia pubblicato prima dell'entrata in vigore del regolamento XXX/YYY che modifica il presente regolamento, l'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un massimo di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY. Se il documento che specifica le condizioni per il sostegno è fornito al beneficiario entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY, l'autorità di gestione può decidere di non applicare le disposizioni modificate.";

"L'autorità di gestione (o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea) può decidere di non applicare l'obbligo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 bis, per un massimo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento XXX/YYY.

 

Nei casi debitamente giustificati, l'autorità di gestione o il comitato di sorveglianza per i programmi che rientrano nell'obiettivo Cooperazione territoriale europea può decidere di prorogare il periodo transitorio di 12 mesi fino alla chiusura del programma e comunica tale decisione alla Commissione prima della scadenza del periodo transitorio.

 

Il primo e il secondo comma non si applicano alle sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile sostenute dal FSE per le quali il sostegno pubblico non supera 50 000 EUR.";

Emendamento    97

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 61 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato XII – Sottosezione 2.1 – punto 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

61 bis.  nella sottosezione 2.1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

1.  Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

"1.  Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione al fine di migliorare la visibilità e l'interazione con i cittadini e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato e adattati all'innovazione tecnologica.";

Emendamento    98

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 61 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato XII – sottosezione 2.2 – punto 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

61 ter.  nella sottosezione 2.2, il punto 4 è sostituito dal seguente:

4.  Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

"4.  Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione.";

Emendamento    99

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 61 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato XII – sottosezione 2.2 – punto 5 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

61 quater.  Nella sottosezione 2.2, la parte introduttiva del punto 5 è sostituita dalla seguente:

5.  Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

"5.  Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi il seguente criterio:"

Emendamento    100

Proposta di regolamento

Articolo 265 – punto 61 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Allegato XII – sottosezione 2.2 – punto 5 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

61 quinquies.  nella sottosezione 2.2, al punto 5, la lettera a) è soppressa:

a)  il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500 000 EUR;

 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

REGI

21.11.2016

Commissioni associate - annuncio in aula

19.1.2017

Relatore per parere

       Nomina

Constanze Krehl

11.1.2017

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Esame in commissione

11.10.2016

 

 

 

Approvazione

25.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

32

2

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Davor Škrlec

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Vladimir Urutchev

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

32

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Verts/ALE

Davor Škrlec, Monika Vana

2

-

EFDD

James Carver, Rosa D'Amato

2

0

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo ruralE(*) (12.5.2017)

destinato alla commissione per i bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere (*): Albert Deß

(*)  Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 253 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(253 bis)  I mercati agricoli dovrebbero essere trasparenti e le informazioni sui prezzi dovrebbero essere accessibili e utili a tutte le parti interessate. Rientra nel ruolo dell'UE l'obiettivo di agevolare la trasparenza sul mercato dell'Unione. A tal fine, è opportuno che la prossima riforma della PAC migliori la trasparenza dei mercati mediante osservatori dei prezzi agricoli per ogni settore, che forniscano un'analisi dinamica dei mercati agricoli per segmenti, con il coinvolgimento degli attori economici, e mettano periodicamente a disposizione dati e previsioni pertinenti.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 253 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(253 ter)  In conformità dell'articolo 42 e all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli obiettivi della politica agricola comune devono avere la precedenza su tutte le norme dell'Unione in materia di concorrenza.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione concorrente, la Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

1.  Quando il bilancio è eseguito in regime di esecuzione concorrente, la Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari. La normativa settoriale costituisce il quadro per garantire che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità siano applicati. Il principio di proporzionalità va rafforzato stabilendo requisiti minimi e aumentando la flessibilità, tenendo conto del ricorso alla discrezionalità e della responsabilità degli Stati membri. Gli Stati membri definiscono i dettagli delle procedure di finanziamento in conformità del quadro stabilito nel presente regolamento.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale.

Nel quadro della sua valutazione del rischio e in conformità della normativa settoriale, la Commissione sorveglia i sistemi di gestione e di controllo istituiti negli Stati membri. Nel quadro della sua attività di revisione contabile, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto del livello di rischio valutato in conformità della normativa settoriale. La soglia di rilevanza per il rischio tollerabile è fissata al 4 %.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera n

 

Testo della Commissione

Emendamento

n)  "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori;

n)  "giovane agricoltore": una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; l'insediamento può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, sotto qualsiasi forma giuridica. Si considera il capo dell'azienda associativa laddove figuri tra gli azionisti della stessa. In tal caso, qualunque misura di sostegno è limitata alla quota di partecipazione nella società;

 

in deroga al primo paragrafo e in circostanze debitamente specificate, gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente punto ai giovani agricoltori di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali, anche se già lavorano di diritto come agricoltori in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. A patto che non abbiano beneficiato del sostegno specifico per i giovani agricoltori nel quadro della riforma della PAC 2006-2013 o nell'attuale programma PAC 2013-2020, il sostegno dovrebbe proseguire per un periodo massimo di cinque anni.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 1 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera s

 

Testo della Commissione

Emendamento

s)  "data di insediamento": la data in cui il processo di insediamento inizia mediante una o più azioni che devono essere effettuate dal richiedente.";

s)  "data di insediamento": la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni in relazione all'insediamento di cui alla lettera n).;

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis.  all'articolo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti:

"a)   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, sulla richiesta di modifica dei programmi concernenti un aumento dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure."

i)   un cambiamento nella strategia di programma con modifica superiore al 50 % dell'obiettivo quantificato legato ad un aspetto specifico;

 

ii)   una variazione dell'aliquota di sostegno del FEASR per una o più misure;

 

iii)   una variazione dell'intero contributo dell'Unione o della sua ripartizione annuale a livello di programma;"

 

(L'articolo 267, paragrafo 1, della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 ter.  all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario."

"4.   Le spese finanziabili nell'ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività di dimostrazione possono essere utilizzate dopo il completamento delle attività. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d'investimento. Il sostegno copre anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 15 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quater.  all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale."

"2.   Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è o il prestatore di servizi di consulenza o di formazione oppure l'ente pubblico responsabile di selezionare il prestatore. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all'autorità o all'organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EN. L'articolo 267 della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quinquies.  all'articolo 15, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse."

"Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori nell'ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d'interesse."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EN. L'articolo 267 della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 sexies.  all'articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta a:"

"1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi in appresso, ovvero agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che vi hanno partecipato nei cinque anni precedenti:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=EN. L'articolo 267 della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 2 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies.  all'articolo 16, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

 

"Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno a norma del paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.";

(L'articolo 267, paragrafo 1, della proposta della Commissione non contiene un vero punto 3. Al punto 2, il testo dell'atto di base è erroneamente numerato come punto 3. Ciò significa che anche la numerazione dei punti successivi è errata.)

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra nell'allegato I del TFUE, purché l'investimento contribuisca a una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;

b)  riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato;

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

 

"2 bis.   Non è autorizzato il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), la cui applicazione determina una situazione in cui gli stanziamenti sono inferiori al livello minimo del 25 %."

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata entro 24 mesi dalla data di insediamento.

La domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è presentata al più tardi entro 24 mesi dalla data di insediamento.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.";

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per l'ammissibilità al sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e iii). La soglia minima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), è superiore alla soglia massima per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii). Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 5 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 19 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.";

5.  Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Per il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale e avviene, in ogni caso, entro un anno dalla piena attuazione del piano aziendale.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 23 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 bis.  il titolo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Allestimento di sistemi agroforestali"

"Allestimento e rigenerazione o ristrutturazione di sistemi agroforestali"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-20150523&qid=1489594815838&from=ES)

Emendamento     19

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 23 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 ter.  all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o ristrutturazione e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1305-20150523&qid=1489594815838&from=ES)

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quater.  all'articolo 27, il titolo è sostituito dal seguente:

"Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori"

"Costituzione di associazioni di produttori, di organizzazioni di produttori e di organizzazioni di contrattazione"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quinquies.  all'articolo 27, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale aventi come finalità:"

"1.   Il sostegno nell'ambito della presente misura è inteso a favorire la costituzione, nei settori agricolo e forestale, di associazioni di produttori, di organizzazioni di produttori e di organizzazioni di contrattazione aventi come finalità:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 sexies.  all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)   altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi."

"d)   altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, dalle organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni di contrattazione, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 septies.  all'articolo 27, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che sono PMI."

"Il sostegno è concesso alle associazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di contrattazione ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di contrattazione che sono PMI."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 octies.  all'articolo 27, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati."

"Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori, dell'organizzazione di produttori o dall'organizzazione di contrattazione, lo Stato membro verifica che gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 nonies.  all'articolo 27, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni o organizzazioni di produttori in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato."

"Nel primo anno gli Stati membri possono calcolare il sostegno da erogare alle associazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di contrattazione in base al valore medio annuo della produzione commercializzata dei soci durante i tre anni precedenti la loro adesione. Per le associazioni di produttori, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni di contrattazione nel settore forestale, il sostegno è calcolato in base alla produzione media commercializzata dei soci durante i cinque anni precedenti il riconoscimento, escludendo il valore più basso e quello più elevato."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 27 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 decies.  all'articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (1)."

"5.   Gli Stati membri possono mantenere il sostegno alla costituzione di associazioni di produttori anche dopo il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori od organizzazioni di contrattazione alle condizioni specificate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 (1)."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 28 – paragrafo 9

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 undecies.  all'articolo 28, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2."

"9. Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8. Questo sostegno non può essere limitato alle risorse locali. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati al paragrafo 2."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 29 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 duodecies.  all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.  Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013."

"1.  Il sostegno nell'ambito della presente disposizione è concesso, per ettaro di superficie agricola e, se debitamente giustificato anche per unità di bestiame, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 6 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 terdecies.  all'articolo 31, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

"Gli Stati membri hanno la facoltà di definire criteri supplementari oggettivi e non discriminatori a partire dal 2018. Essi sono tenuti a notificare tale decisione alla Commissione entro il 1° gennaio 2018."

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 – lettera a – punto -i (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-i)  all'articolo 36, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;"

"a)   i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori che applicano le buone prassi agricole, causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, da rischi connessi al mercato o per la variabilità dei ricavi;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d)  uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.";

d)  uno strumento settoriale di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.";

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 – lettera c

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

c)  al paragrafo 5, il secondo comma è soppresso;

soppresso

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 37 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 bis.  all'articolo 37, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento     34

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 37 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.  all'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis)   indici economici (livello di produzione e prezzi)."

Emendamento     35

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quater.  all'articolo 38, paragrafo 3, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis)   le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo."

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies.  all'articolo 38, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

 

"I contributi finanziari di cui alle lettere b) e b bis) del primo comma possono essere cumulati o escludersi a vicenda, purché l'importo totale del contributo sia limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II."

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 7 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

7 sexies.  all'articolo 38, paragrafo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

"Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria o un'emergenza ambientale, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 9 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

a bis)  all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione."

"1.   Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. Per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore possono essere utilizzati indici.

(http://www.at4am.ep.parl.union.eu/at4am/ameditor.html?documentID=20338&locale=en#stv!lCnt=1&langISO0=en&crCnt=1&crID0=96891)

Emendamento     39

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 9 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  all'articolo 39, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

 

"b bis) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo."

Emendamento     40

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 10

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 39 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore al 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.

1.  Il sostegno di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito relativo alla produzione specifica per la quale lo strumento di stabilizzazione del reddito è stato costituito è superiore al 20 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore per questa produzione specifica nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per "reddito" si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita di questa produzione specifica sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione associati a detta produzione specifica. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione. Per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore possono essere utilizzati indici. Il metodo di calcolo basato sugli indici utilizzato consente una stima equa delle effettive perdite di reddito di un singolo agricoltore, in un settore specifico e in un determinato anno.

Emendamento     41

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 11 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1035/2013

Articolo 45 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  Il capitale di esercizio accessorio e collegato a un nuovo investimento, che riceve il sostegno del FEASR tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore al 30% dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento. La relativa domanda deve essere debitamente motivata.

5.  Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento, prendendo come riferimento il valore maggiore fra le due opzioni.

Emendamento     42

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 11 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 45 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  all'articolo 45 è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"7 bis. Gli strumenti finanziari nell'ambito della gestione concorrente rispettano elevati standard di trasparenza, responsabilità e controllo democratico."

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 58 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

12 bis.  all'articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1 o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

"1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo, l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è di 84 936 milioni di EUR, a prezzi 2011, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Fatta salva una ridefinizione dell'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale, gli attuali programmi di sviluppo rurale, approvati in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, continuano ad essere d'applicazione sino al 2014, ovvero sino all'adozione di una nuova riforma."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento     44

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 14 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 60 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

a)   il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

1.  In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, compresi cambiamenti bruschi e significativi derivanti dalla migrazione o dall'accoglienza dei rifugiati, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

 

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 66 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

15 bis.  all'articolo 66, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

Emendamento     46

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo 74 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

16.   all'articolo 74, la lettera a) è sostituita dal seguente:

soppresso

a)  è consultato ed emette un parere, prima della pubblicazione del pertinente invito a presentare proposte, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

 

Emendamento     47

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 17 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

16 bis.  all'allegato II, articolo 17, paragrafo 3, colonna 4, Trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I TFUE, la riga 4 è sostituita dalla seguente:

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

del costo dell'investimento ammissibile in altre regioni

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;"

Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI, per gli investimenti collettivi e i progetti integrati o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&rid=1)

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 37 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

16 ter.  all'allegato II, la riga relativa all'articolo 37, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:

"37, par. 5

"37, par. 5

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

Importo massimo (in EUR) o aliquota 65 %

Importo massimo (in EUR) o aliquota 70 %

del premio assicurativo dovuto

del premio assicurativo dovuto."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=IT)

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 38 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

16 quater.  all'allegato II, la riga relativa all'articolo 38, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:

"38, par. 5

"38, par. 5

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

Fondi di mutualizzazione per avversità atmosferica, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

Importo massimo (in EUR) o aliquota 65 %

Importo massimo (in EUR) o aliquota 70 %

dei costi ammissibili"

dei costi ammissibili"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 267 – punto 16 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1305/2013

Allegato II – Articolo 39 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

16 quinquies.  all'allegato II, la riga relativa all'articolo 39, paragrafo 5, è sostituita dalla seguente:

"39, par. 5

"39, par. 5

Strumento di stabilizzazione del reddito

Strumento di stabilizzazione del reddito

Importo massimo (in EUR) o aliquota 65 %

Importo massimo (in EUR) o aliquota 70 %

dei costi ammissibili"

dei costi ammissibili"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento     51

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1.  all'articolo 9, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione."

"L'organismo di certificazione è un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, è selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esso esprime un parere, redatto in conformità degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso. Tale parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione. L'organismo di certificazione controlla soltanto la conformità con il diritto dell'Unione."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&qid=1490106989808&from=DE)

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis.  all'articolo 9, paragrafo 1, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

 

"L'organismo pagatore osserva la legge ed è responsabile dell'esecuzione dei programmi di finanziamento. Esso rispetta il diritto dell'Unione, in conformità delle norme riconosciute a livello internazionale, ed esercita di conseguenza i suoi poteri discrezionali. Nelle sue valutazioni, l'organismo di certificazione garantisce di osservare la legge e le buone pratiche, anche per quanto riguarda i sistemi di controllo pertinenti per le decisioni in questione."

Emendamento     53

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 ter.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 9 bis

 

Materiality threshold (soglia di rilevanza)

 

I controlli dell'organismo pagatore e dell'organismo di certificazione tengono conto di una soglia di rilevanza per il rischio di errore tollerabile. La soglia di rilevanza è fissata al 4 %."

Emendamento     54

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario ai beneficiari finali ai quali è stato applicato il tasso di adattamento nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti.

Gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, se non utilizzati nell'esercizio in corso, sono trasferiti alla riserva per le crisi nel settore agricolo dell'esercizio successivo.

Emendamento     55

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui nell'esercizio precedente si applicava la disciplina finanziaria.

soppresso

Emendamento     56

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.   all'articolo 26, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni e le modalità applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2."

"6.   In deroga al paragrafo 5, se la riserva per le crisi nel settore agricolo non viene utilizzata nell'esercizio in corso, gli stanziamenti sono riportati all'esercizio successivo a norma dell'articolo 12 del regolamento finanziario e sono a disposizione del settore agricolo in caso di crisi.

 

Se prevede che l'importo annuo della riserva per le crisi nell'esercizio in corso superi gli stanziamenti riportati, la Commissione applica la riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui al presente articolo."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Emendamento     57

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter.   all'articolo 26, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono versati in conformità del paragrafo 5 del presente articolo."

"7. Al momento dell'applicazione del presente articolo l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 è incluso nella determinazione del tasso di adattamento, se la riserva per le crisi è utilizzata o adeguata all'esercizio in corso. Gli importi che, entro la fine dell'esercizio finanziario, non sono stati messi a disposizione per le misure di crisi sono riportati all'esercizio successivo."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Emendamento     58

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 26 – paragrafo 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  all'articolo 26 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

7 bis.   Il rimborso di cui al primo comma e al sesto comma si applica soltanto ai beneficiari finali nell'esercizio 2021 negli Stati membri in cui negli esercizi precedenti si applicava la disciplina finanziaria.

 

Per i beneficiari che hanno presentato domanda per il sostegno diretto nel 2020 (esercizio finanziario 2021), il rimborso finale sarà applicato al termine del periodo finanziario."

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 52 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  è inserito il seguente articolo:

 

Articolo 52 bis

 

Esame delle valutazioni esistenti (audit unico)

 

1.   Nel caso dei programmi rispetto ai quali la Commissione giunge alla conclusione che la menzione di conformità dell'organismo di certificazione è affidabile, la Commissione si accorda con detto organismo per limitare i suoi controlli sul posto all'esame delle attività dell'organismo di certificazione, salvo in presenza di indicazioni di carenze nell'attività dell'organismo di certificazione in relazione a un determinato anno finanziario per il quale la Commissione ha già adottato i conti.

 

2.   Per valutare le attività dell'organismo di certificazione, la Commissione può verificare la pista di controllo dell'organismo di certificazione o partecipare ai controlli sul posto di detto organismo e, se necessario in conformità agli standard internazionali in materia di audit, avviare l'audit dei progetti, per fornire garanzie quanto al funzionamento efficace dell'organismo di certificazione.

Emendamento    60

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  all'articolo 54, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

soppresso

"2.  Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro interessato, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 58.

 

Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara ai Fondi, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

 

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo entro il termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà del termine originario."

 

Emendamento     61

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 54, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3.   Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

"3.   Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata nei casi seguenti:

a)   se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se:

a)   se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione è considerata già soddisfatta se l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 250 EUR;

i)   l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR;

 

ii)   l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti o misura di sostegno, non comprendente gli interessi, è compreso tra 100 EUR e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali.

 

b)   se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

b)   se uno Stato membro si conforma alle migliori prassi per l'aggiornamento del SIPA nel corso di un ciclo triennale e ha attuato la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali, non deve sussistere l'obbligo di recupero dei pagamenti indebiti per piccole superfici inferiori a 1 ha"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Emendamento     62

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  all'articolo 54, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

 

b bis)   in deroga all'articolo 97, paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere di non dare corso al recupero nei casi di non conformità alla condizionalità a norma della lettera a)."

Emendamento     63

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 72 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis.  all'articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;

"2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che:

 

a)   le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non è stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autorità competenti ne indicano l'ubicazione;

 

b)   gli agricoltori che aderiscono al regime a favore dei piccoli agricoltori non devono dichiarare le parcelle agricole per le quali non viene presentata domanda di pagamento, a meno che tale dichiarazione non sia necessaria ai fini di altre forme di aiuto o sostegno."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Emendamento     64

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 ter.  all'articolo 75, paragrafo1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2018, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo."

"Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2020, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75 % previsto nel terzo comma del presente paragrafo."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1306&rid=1)

Emendamento    65

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 118 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 118 bis

 

Divieto di retroattività

 

1.   Le modifiche apportate ai regolamenti nonché agli orientamenti e strumenti di lavoro o a qualsiasi altro documento della Commissione con effetti esterni diretti e indiretti, come pure a precedenti interpretazioni delle disposizioni da parte di istituzioni e organi dell'Unione e dell'organismo di certificazione o degli organismi pagatori della Commissione, possono avere effetto solo nel futuro.

 

2.   Può essere ammesso un effetto retroattivo solo in casi eccezionali. In tal caso, viene indicato l'interesse generale imperativo della retroattività e sono debitamente rispettate le aspettative legittime dei soggetti interessati quanto alla certezza del diritto. È adeguatamente presa in considerazione la possibilità di disposizioni transitorie senza sanzioni."

Emendamento    66

Proposta di regolamento

Articolo 268 – punto 5 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1306/2013

Articolo 118 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies.  dopo l'articolo 118 è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 118 ter

 

Restrizione relativa ai documenti della Commissione

 

Gli orientamenti, gli strumenti e gli altri documenti della Commissione aventi effetti esterni diretti e indiretti sono limitati al minimo in termini di dimensioni e volume. Tali documenti devono garantire in primo luogo l'uniformità e sono conformi ai requisiti del presente regolamento."

Emendamento     67

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1.   all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

" attività agricola " i) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,

la produzione, l'allevamento, la coltivazione o lo stoccaggio di prodotti agricoli e mezzi di produzione necessari per esigenze aziendali, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=3)

Emendamento     68

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 bis.  all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)   " seminativo " terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;"

"f)   " seminativo " terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili; può includere, laddove lo stabiliscano gli Stati membri, tutte le superfici a riposo e coperte da erba o da altre piante erbacee da foraggio che, all'epoca della prima messa a riposo, risultavano essere superfici agricole ma non prato permanente;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT)

Emendamento     69

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera h

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 ter.  all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h)   "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati " prato permanente " ) terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;"

"h)   "prato permanente e pascolo permanente" (congiuntamente denominati " prato permanente " ) terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da sette anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, terreno pascolabile e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre fonti di mangime animale non da foraggio purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso:

 

i)   terreno che può essere utilizzato per il pascolo e che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, e/o

 

ii)   terreno che può essere utilizzato per il pascolo e in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono assenti nelle superfici di pascolo.

 

Ai fini della presente definizione, gli Stati membri possono decidere che le seguenti pratiche rientrino nell'avvicendamento delle colture:

 

i)   la semina di erba o di altre piante erbacee da foraggio su una superficie, previa rimozione di una precedente copertura a erba o ad altre piante erbacee da foraggio, se la nuova copertura avviene mediante una specie diversa o un diverso miscuglio di specie rispetto alla copertura precedente, oppure

 

ii)  la semina di erba o altre piante erbacee da foraggio su una superficie, direttamente o previa rimozione di una precedente copertura a erba o ad altre piante erbacee;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT)

Emendamento    70

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera i

 

Testo in vigore

Emendamento

 

-1 quater.  all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dal testo seguente:

"i)   " erba o altre piante erbacee da foraggio " tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;"

"i)   " erba o altre piante erbacee da foraggio ": tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali, comprese le colture leguminose pure;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT)

Emendamento    71

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  all'articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:

 

3 bis.   "Gli Stati membri possono decidere che persone fisiche o giuridiche, o associazioni di persone fisiche o giuridiche, registrate come agricoltori in un registro pubblico nazionale siano identificate come agricoltori in attività."

Emendamento    72

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 9 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8.  Gli Stati membri possono decidere di non applicare più le disposizioni del presente articolo a decorrere dal 2018. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 1° agosto 2017.

soppresso

Emendamento     73

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 25 – paragrafo 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 bis.  all'articolo 25, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia."

"Inoltre, gli Stati membri stabiliscono che, al più tardi per l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto abbia un valore unitario inferiore al 60 % in tutte le zone geografiche diverse dalla zona di montagna delimitata, e all'80 % nella zona di montagna delimitata, del valore unitario nazionale o regionale nel 2019, a meno che ciò dia luogo, negli Stati membri che applicano la soglia di cui al paragrafo 7, a una diminuzione massima che supera tale soglia. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare tale soglia."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     74

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 30 – paragrafo 7 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.  all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, è aggiunta la seguente lettera:

 

"f bis) aumentare il valore dei diritti all'aiuto al valore della media nazionale o regionale di cui al paragrafo 8, comma 8 del presente articolo a seguito di una calamità naturale grave che colpisce gravemente l'azienda compromettendo il normale svolgimento dell'attività;"

Emendamento     75

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 34 – paragrafo 3 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quater.  all'articolo 34, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione, salvo in caso di successione effettiva o anticipata."

"3. Gli Stati membri che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, possono decidere che i diritti all'aiuto possono essere trasferiti o attivati soltanto all'interno della medesima regione ovvero soltanto all'interno della zona di montagna dello Stato membro, salvo in caso di successione effettiva o anticipata."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento    76

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 43 – paragrafo 11 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 bis.  all'articolo 43, paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007."

"Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007 o che applicano regimi agro-ambientali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento    77

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.  all'articolo 44, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi."

"Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 15 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT)

Emendamento    78

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quater.  all'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo."

"2.   Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento    79

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quinquies.  all'articolo 44, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;"

"a)   i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT)

Emendamento    80

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 3 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 sexies.  all'articolo 44, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)   la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;"

"b)   la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     81

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 44 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 septies.  all'articolo 44, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere."

"La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura diversa da quelle appartenenti allo stesso genere."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento    82

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 octies.  all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

Il presente paragrafo non si applica ai prati dati in affitto come seminativi e ai seminativi vincolati a prato per più di cinque anni sulla base di un contratto. Tali superfici possono essere riportate allo stato originario.

Emendamento     83

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 nonies.  all'articolo 45, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

 

Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'obbligo di cui al primo comma agli agricoltori che hanno convertito la produzione, per lo più erbacea, in un altro tipo di produzione a lungo termine dopo il 1° gennaio 2015. Gli Stati membri possono altresì decidere di non applicare l'obbligo alle superfici agricole che sono state vendute o date in affitto a lungo termine, dopo il 1° gennaio 2015, a un agricoltore che non ha una produzione erbacea.

Emendamento    84

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 decies.  all'articolo 46, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1.   Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico."

"1.   Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, per gli ettari supplementari, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento    85

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 undecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

 

"j bis)   superfici con miscanthus;"

Emendamento    86

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 duodecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

 

"j ter)  superfici con silphium perfoliatum;"

Emendamento     87

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 terdecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

 

" j quater) superfici di terreni a riposo melliferi (composti da specie ricche di polline e nettare);"

Emendamento     88

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quaterdecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

 

" j quinquies) superfici con piante erbacee selvatiche;"

Emendamento     89

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quindecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quindecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

 

" j sexies) senape bianca;"

Emendamento     90

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – lettera j septies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexdecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

 

" j septies) rafano oleifero."

Emendamento    91

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septdecies.  all'articolo 46, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"La domanda di superfici inutilizzate non esclude le attività su tali superfici che sono necessarie per la gestione economica delle superfici adiacenti."

Emendamento    92

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 octodecies.  all'articolo 46, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;"

"a)   i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&from=IT)

Emendamento    93

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 novodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 novodecies.  all'articolo 46, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)   la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;"

"b)   la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento    94

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 vicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 46 – paragrafo 9 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 vicies.  all'articolo 46, paragrafo 9, la lettera c) è soppressa;

Emendamento     95

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 unvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 unvicies.  all'articolo 50, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a) e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori."

"5. Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     96

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 duovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 duovicies.  all'articolo 50, paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o"

"a) a un valore tra il 25 % e il 50 % al massimo del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     97

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 tervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 6 – lettera b

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 tervicies.  all'articolo 50, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) al 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015."

"b) a un valore tra il 25% e il 50% al massimo di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     98

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quatervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 7

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quatervicies.  all'articolo 50, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

"7. Gli Stati membri che applicano l'articolo 36 calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell'articolo 36 per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1489567595545&from=IT)

Emendamento     99

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 3 quinvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 8 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quinvicies.  all'articolo 50, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2."

In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell'articolo 36, paragrafo 2.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     100

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 4

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.  all'articolo 50, il paragrafo 9 è soppresso;

soppresso

Emendamento     101

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 10 – comma 1

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 50, paragrafo 10, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8."

"Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente a un valore tra il 25% e il 50 % al massimo del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1489567595545&from=IT)

Emendamento     102

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 50 – paragrafo 11

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 ter.  all'articolo 50, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11. Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70, in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori."

"11. Fatto salvo il paragrafo 10, gli Stati membri provvedono affinché i giovani agricoltori che entrano a far parte di un'azienda con personalità giuridica cooperativa non perdano i loro diritti all'aiuto. A tal fine, si impegnano a identificare, in seno all'azienda, la quota parte corrispondente al giovane agricoltore così da assegnare i pertinenti diritti all'aiuto, in conformità del presente articolo."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1489567595545&from=IT)

Emendamento     103

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 51 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

5.  all'articolo 51, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

soppresso

"3. Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto in uno Stato membro in un dato anno supera il massimale del 2% fissato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri fissano un limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore per rispettare la percentuale massima del 2% fissata al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri rispettano tale limite nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8 dell'articolo 50.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli eventuali limiti applicati a norma del primo comma entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello in cui sono state presentate le domande di aiuto in relazione alle quali sono stati applicati i limiti.";

 

Emendamento     104

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 52 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

5 bis.  all'articolo 52, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati."

"5. Ad eccezione del settore delle colture proteiche, il sostegno accoppiato può essere concesso soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     105

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 52 – paragrafo 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.  all'articolo 52, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"9 bis. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione pubblica un "piano proteico" inteso a incrementare la produzione di proteine vegetali proprie nell'Unione e a ridurre la dipendenza dalle importazioni."

Emendamento     106

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 53 – paragrafo 6

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 ter.  all'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi da 1 a 4 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017:

"6. Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1º agosto di un dato anno la decisione adottata a norma del presente capo e di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo:

a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4;

b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno;

c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo."

c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.

 

Entro la data di cui al primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali decisioni in tal senso."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     107

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quater.  all'articolo 63, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 1 250 EUR."

"Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), non sono inferiori a 500 EUR e non sono superiori a 2 500 EUR."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     108

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Articolo 64 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 quinquies.  all'articolo 64, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2;"

"a) mantengono almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, con una tolleranza di 0,5 ettari o, se la superficie è inferiore, del 25 % dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti o al numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1307&rid=1)

Emendamento     109

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 sexies.  all'allegato X, la riga "Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida" è sostituita dal testo seguente:

"Elementi caratteristici: Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m2)

"Elementi caratteristici: Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (per m2)

Fattore di conversione n.p.

Fattore di conversione n.p.

Fattore di ponderazione 0,3

Fattore di ponderazione 1

Area di interesse ecologico 0,3 m2".

Area di interesse ecologico 1 m2"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1490178318614&from=IT)

Emendamento     110

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici con colture azotofissatrici

 

Testo in vigore

Emendamento

 

6 septies.  all'allegato X, la riga "Superfici con colture azotofissatrici" è sostituita dal testo seguente:

"Elementi caratteristici: Superfici con colture azotofissatrici (per m2)

"Elementi caratteristici: Superfici con colture azotofissatrici (per m2)

Fattore di conversione n.p.

Fattore di conversione n.p.

Fattore di ponderazione 0,7

Fattore di ponderazione 1

Area di interesse ecologico 0,3 m2"

Area di interesse ecologico 1 m2"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1307-20150603&qid=1490178318614&from=IT)

Emendamento     111

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici con Miscanthus – riga 20 bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 octies.  all'allegato X è aggiunta la riga seguente:

 

"Elementi caratteristici: superfici con Miscanthus

 

Fattore di conversione: n.p.

 

Fattore di ponderazione: 1

 

Area di interesse ecologico: 1 m2".

Emendamento     112

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici con Silphium perfoliatum – riga 20 ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 nonies.  all'allegato X è aggiunta la riga seguente:

 

"Elementi caratteristici: superfici con Silphium perfoliatum

 

Fattore di conversione: n.p.

 

Fattore di ponderazione: 1

 

Area di interesse ecologico: 1 m2".

Emendamento     113

Proposta di regolamento

Articolo 269 – punto 6 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1307/2013

Allegato X – Superfici di terreni a riposo melliferi – riga 20 quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 decies.  all'allegato X è aggiunta la riga seguente:

 

"Elementi caratteristici: superfici di terreni a riposo melliferi (composti da specie ricche di polline e nettare)

 

Fattore di conversione: n.p.

 

Fattore di ponderazione: 2

 

Area di interesse ecologico: 2 m2"

Emendamento     114

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f)  prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;

f)  prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori, nonché azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi;

Emendamento     115

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 3 – punto i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori;

i)  fornitura di servizi di coaching ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori, azioni volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi, includendo, ad esempio, le assicurazioni di credito all'esportazione, i costi relativi alla negoziazione e gestione dei protocolli fitosanitari o gli studi e le valutazioni di mercato;

Emendamento     116

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.  all'articolo 33, paragrafo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013."

"Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi ai pagamenti agro-climatico-ambientali o ai pagamenti per l'agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento     117

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter.  all'articolo 33, paragrafo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Qualora almeno l'80 % dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

"Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali identici o impegni relativi all'agricoltura biologica in virtù dell'articolo 28, paragrafo 3, e dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. …/2013* , ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento     118

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater.  all'articolo 34, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

"Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori i cui membri siano organizzazioni di produttori dell'Unione e loro associazioni operanti in diversi Stati membri, tale percentuale può essere aumentata fino al 5,2 % del valore della produzione commercializzata, a condizione che la porzione eccedente il 4,7 % del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi attuate dall'associazione di organizzazioni di produttori per conto dei suoi aderenti."

Emendamento    119

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b)  azioni connesse al coaching di altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1.";

b)  azioni connesse al coaching di altre organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori di regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1.";

Emendamento    120

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 34 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera:

 

"b bis)  azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati delle esportazioni nei paesi terzi."

Emendamento     121

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 35 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria possono concedere alle organizzazioni di produttori, su richiesta, un aiuto finanziario nazionale non superiore all'1% del rispettivo valore della produzione commercializzata. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

1.  Nelle regioni degli Stati membri in cui il grado di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente basso, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e fino a un massimo del [...] 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttore in oggetto. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.

Emendamento     122

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 35 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare il paragrafo 1 aggiungendo gli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente basso e depennando gli Stati membri in cui questa situazione non sussiste più.

2.  Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato particolarmente basso se il grado medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima della data della richiesta di aiuto finanziario nazionale. Detto grado di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi di produttori, diviso per il totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.

 

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono il grado medio di organizzazione nell'Unione e il grado di organizzazione negli Stati membri e nelle regioni e indicano ulteriori norme dettagliate sul calcolo del grado di organizzazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Emendamento     123

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 62 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  all'articolo 62 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"4 bis. Gli Stati membri possono applicare le disposizioni del presente capo alle superfici coltivate a uva da vino adatte alla produzione di acquaviti di vino con un'indicazione geografica come registrate in conformità dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere trattate come superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o con indicazione geografica protetta."

Emendamento     124

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 64

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 ter.  l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

Articolo 64

"Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

 

c bis) il richiedente non possiede vigneti piantati senza l'autorizzazione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o senza un diritto di impianto come previsto dagli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

2. Qualora le richieste ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire la superficie ammissibile minima e/o massima per richiedente e può anche essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello aziendale e regionale;

g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

 

2 bis. Se lo Stato membro applica uno o più criteri di cui al paragrafo 2, può decidere di aggiungere la condizione che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

Emendamento     125

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.  all'articolo 148 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Se gli Stati membri non si avvalgono delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori, un'organizzazione di contrattazione o una loro associazione può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo sia oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte dei primi acquirenti, alle stesse condizioni previste ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo.

 

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola o una media impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, a meno che l'organizzazione interprofessionale del settore, riconosciuta a norma dell'articolo 163, abbia redatto un contratto standard compatibile con le norme dell'Unione."

Emendamento     126

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 2 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quinquies.  all'articolo 148, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui al paragrafo 1:"

"2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Emendamento     127

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148 – paragrafo 3

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 sexies.  all'articolo 148, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c)."

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c)."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Emendamento    128

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 149

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septies.  l'articolo 149 è soppresso;

Emendamento     129

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 octies. l'articolo 152 è sostituito dal seguente:

"Articolo 152

"Articolo 152

Organizzazioni di produttori

Organizzazioni di produttori

1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:"

1.   Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:"

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono, indipendentemente dal fatto che vi sia un trasferimento di proprietà dagli agricoltori all'organizzazione di produttori, almeno una delle seguenti attività:

 

i) trasformazione comune;

 

ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

 

iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;

 

iv) organizzazione comune del controllo di qualità;

 

v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

 

vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

 

vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;

 

viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

 

1 bis. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori, che è riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, può programmare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

 

I negoziati possono aver luogo a condizione che:

 

a) le attività svolte in conformità della lettera b) siano significative per il quantitativo di prodotto in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato;

 

b) per il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di tali trattative, l'organizzazione dei produttori concentri l'offerta;

 

c) i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

 

d) il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

 

1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni di produttori soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

1 quater. L'autorità garante della concorrenza può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che sono compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Ai fini del presente articolo, per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio.

 

Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

 

Laddove agisca a norma del primo comma, l'autorità garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura d'indagine formale e notifica alla Commissione le decisioni adottate immediatamente dopo la loro adozione.

2.   Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

2.   Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

 

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento], in base al diritto nazionale, e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori a norma del presente articolo.

 

2 ter. Per le organizzazioni di produttori, che sono state riconosciute prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento] ma che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi … [tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:

 

a) sono costituite su iniziativa dei produttori;

 

b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

 

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

 

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

 

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento     130

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 nonies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 152 bis

 

Organizzazioni di contrattazione

 

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di contrattazione di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

 

a) sono costituite su iniziativa dei produttori;

 

b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

 

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

 

ii) concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

 

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

 

2. Fatto salvo l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, un'organizzazione di contrattazione riconosciuta può negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, a nome dei suoi aderenti per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

 

3. Le trattative possono aver luogo:

 

a) indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

 

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

 

c) purché, per una determinata organizzazione di contrattazione, tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

 

i) il volume o il quantitativo dei prodotti agricoli oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell'Unione;

 

ii) il volume o il quantitativo dei prodotti agricoli oggetto di tali trattative, prodotti o consegnati in un particolare Stato membro, non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

 

d) purché, per il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di tali trattative, l'organizzazione di contrattazione concentri l'offerta;

 

e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di contrattazione che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

 

f) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un agricoltore a una cooperativa, che non aderisca essa stessa all'organizzazione di contrattazione in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

 

g) purché l'organizzazione di contrattazione informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di tali trattative.

 

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di contrattazione comprendono anche le associazioni di organizzazioni di contrattazione riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 2, qualora tali associazioni di organizzazioni di contrattazione soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

5. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 3, lettera c), punto ii), nel settore del latte, un'organizzazione di contrattazione può negoziare a norma del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di contrattazione, il volume o il quantitativo di prodotti agricoli oggetto di trattative, prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

 

6. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, lettera c), e del paragrafo 4, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

 

7. In deroga al paragrafo 3, lettera c), e al paragrafo 4, l'autorità garante della concorrenza può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di contrattazione debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

 

Per quanto riguarda il settore del latte, l'autorità garante della concorrenza può intervenire qualora lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente colpite PMI di trasformazione del latte crudo operanti nel proprio territorio.

 

Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

 

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

 

8. Laddove agisca a norma del paragrafo 7, l'autorità garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura d'indagine formale e notifica alla Commissione le decisioni adottate a norma del paragrafo 7 immediatamente dopo la loro adozione.

 

9. Ai fini del presente articolo:

 

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;

 

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

 

10. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione.

 

11. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento], in base al diritto nazionale, e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di contrattazione in conformità del presente articolo."

Emendamento     131

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 decies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 152 ter

 

Ripartizione del valore

 

Fatto salvo l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, i produttori di prodotti agricoli in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, per il tramite delle loro organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 152 del presente regolamento, delle loro organizzazioni di contrattazione riconosciute a norma dell'articolo 152 bis del presente regolamento o delle loro associazioni riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento e le imprese che commercializzano o trasformano tali prodotti possono concordare clausole di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime debba essere ripartita tra di loro."

Emendamento    132

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 154 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 undecies.  all'articolo 154, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:"

"1.   Gli Stati membri riconoscono come organizzazioni di produttori qualsiasi persona giuridica o parti chiaramente definite di persone giuridiche che richiedono tale riconoscimento, a condizione che:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento     133

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 154 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 duodecies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 154 bis

 

Riconoscimento delle organizzazioni di contrattazione

 

1. Al fine di essere riconosciuta da uno Stato membro, l'organizzazione di contrattazione che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

 

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152 bis, paragrafo 1, lettere a) e b);

 

b) abbia un numero minimo di aderenti e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, che deve essere stabilito dal rispettivo Stato membro;

 

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

 

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

 

2. Gli Stati membri:

 

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento a un'organizzazione di contrattazione entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

 

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di contrattazione e le associazioni di organizzazioni di contrattazione riconosciute rispettino le disposizioni del presente Capo;

 

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

 

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente."

Emendamento     134

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 156 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 terdecies.  all'articolo 156, il titolo è sostituito dal seguente:

"Associazioni di organizzazioni di produttori"

"Associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di contrattazione"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Motivazione

L'emendamento intende adattare il testo del regolamento unico OCM alla creazione delle organizzazioni di contrattazione, introdotte dal relatore con l'emendamento 69, e consentire loro di istituire associazioni di organizzazioni di contrattazione.

Emendamento     135

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 156 – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quaterdecies.  all'articolo 156, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1."

"2. Gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni di contrattazione riconosciute, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di contrattazione riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 154 bis, paragrafo 1."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Emendamento     136

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quindecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 quindecies.  all'articolo 157, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:"

"1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di uno o più settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento     137

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – punto xiv bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexdecies.  all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto:

 

"xiv bis) concordare clausole standard di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime va ripartita tra di loro."

Emendamento    138

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 1 – punto xiv ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septdecies.  all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), è aggiunto il seguente punto:

 

"xiv ter)   attuare azioni collettive volte a prevenire e gestire i rischi e le incertezze di ordine sanitario, fitosanitario e ambientale connessi alla produzione e, se del caso, alla trasformazione e/o alla commercializzazione e/o alla distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari."

Emendamento     139

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 3 – punto xi bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 octodecies.  all'articolo 157, paragrafo 3, è aggiunto il seguente punto:

 

"xi bis) concordare clausole standard di ripartizione del valore, inclusi i premi e le perdite commerciali, determinando in che modo l'evoluzione dei prezzi del mercato pertinente o di altri mercati delle materie prime va ripartita tra di loro."

Emendamento     140

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 novodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157 – paragrafo 3 – punto xi ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 novodecies.  all'articolo 157, paragrafo 3, è aggiunto il seguente punto:

 

"xi bis) attuare azioni collettive volte a prevenire e gestire i rischi e le incertezze di ordine sanitario e ambientale connessi alla produzione e, se del caso, alla trasformazione e/o alla commercializzazione e/o alla distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari."

Emendamento     141

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 vicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 vicies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 158 bis

 

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali transnazionali

 

Spetta allo Stato membro in cui si trova la sede centrale di un'organizzazione interprofessionale transnazionale decidere in merito al riconoscimento di detta organizzazione.

 

Lo Stato membro competente per decidere in merito al riconoscimento stabilisce i necessari rapporti di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono situati i membri di tale organizzazione al fine di verificare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento.

 

Gli altri Stati membri in cui sono situati i membri di un'organizzazione interprofessionale transnazionale prestano tutta la necessaria assistenza amministrativa allo Stato membro che deve decidere in merito al riconoscimento.

 

Tale Stato membro mette a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati i membri dell'organizzazione."

Emendamento    142

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 unvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 159 – titolo

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 unvicies.  all'articolo 159, il titolo è sostituito dal seguente:

"Riconoscimento obbligatorio"

(Non concerne la versione italiana)

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento    143

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 duovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 159 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 duovicies.  all'articolo 159 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:"

"In deroga agli articoli da 152 bis a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento    144

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 tervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 159 – lettera a

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 tervicies.  all'articolo 159, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)   le organizzazioni di produttori:

"a)   le organizzazioni di contrattazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;"

i)   nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione,

 

ii)   nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,

 

iii)   nel settore della bachicoltura,

 

iv)   nel settore del luppolo;"

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento    145

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quatervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 161

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quatervicies.  l'articolo 161 è soppresso;

Emendamento     146

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 quinvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinvicies.  all'articolo 168 è inserito il seguente paragrafo:

 

"1 bis. Se gli Stati membri non si avvalgono delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o una loro associazione, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore sia oggetto di uno contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta di contratto da parte dei primi acquirenti, alle stesse condizioni previste ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo.

 

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola o una media impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, a meno che l'organizzazione interprofessionale del settore, riconosciuta a norma dell'articolo 157, abbia redatto un contratto standard compatibile con le norme dell'Unione."

Emendamento    147

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 sexvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 4 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 sexvicies.  all'articolo 168, paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4.   Ogni contratto o offerta di contratto di cui al paragrafo 1:"

"4.   Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento    148

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168 – paragrafo 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

3 septvicies.  all'articolo 168, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c)."

"5.   In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 4, lettere a), b) e c)."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento    149

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septvicies bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 169

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septvicies bis.  l'articolo 169 è soppresso;

Emendamento    150

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septvicies ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 170

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septvicies ter.  l'articolo 170 è soppresso;

Emendamento    151

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septvicies quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 171

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septvicies quater.  l'articolo 171 è soppresso;

Emendamento    152

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 3 septvicies quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Capo III bis – articolo 175 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 septvicies quinquies.  al Titolo II è aggiunto un nuovo Capo:

 

"CAPO III bis

 

Relazioni con la filiera

 

Articolo 175 bis

 

Pratiche commerciali sleali

 

Entro il 30 giugno 2018, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa su un quadro a livello di Unione per contrastare le pratiche che si discostano notevolmente dalle buone pratiche commerciali e sono in contrasto con i principi di buona fede e di equo trattamento nelle transazioni tra gli agricoltori, incluse le loro organizzazioni e le PMI di trasformazione, da un lato, e i loro partner commerciali a valle della filiera, dall'altro."

Emendamento     153

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 bis.  all'articolo 209, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE."

L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o di organizzazioni di contrattazione riconosciute in virtù dell'articolo 152 bis del presente regolamento o delle loro associazioni riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Emendamento     154

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter.  all'articolo 209, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"Per la vendita di prodotti agricoli, gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sulle clausole di ripartizione del valore e su una formula di prezzo determinabile, basata in particolare su criteri di mercato oggettivi, sono considerati necessari per il conseguimento degli obiettivi sanciti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Emendamento     155

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quater.  all'articolo 209, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

Emendamento     156

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 quinquies.  all'articolo 209, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 del presente regolamento, o le organizzazioni di contrattazione riconosciute in virtù dell'articolo 152 bis, o le loro associazioni riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni o pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Le richieste di pareri sono trattate tempestivamente e la Commissione trasmette al richiedente il suo parere entro due mesi dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata risposta da parte della Commissione entro tale termine, il parere è considerato positivo."

Emendamento     157

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 sexies.  all'articolo 209, paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere."

Emendamento     158

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 209 – paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 septies.  all'articolo 209, paragrafo 1, il terzo comma è soppresso;

Emendamento    159

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 – paragrafo 1 – comma 4

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 octies.  all'articolo 219, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi."

"Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o prevedere restituzioni all'esportazione, sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi o proporre opportune misure di gestione dell'offerta."

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento     160

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 220 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 nonies.  è inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 220 bis

 

Regime volontario di riduzione della produzione

 

1. In caso di gravi squilibri del mercato e qualora le tecniche di produzione lo consentano, la Commissione può decidere di concedere aiuti ai produttori in un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che riducono volontariamente la loro produzione su un periodo di tempo definito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

 

2. Gli aiuti sono concessi sulla base del principio di una domanda per produttore, presentata nello Stato membro in cui il produttore è stabilito, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.

 

Gli Stati membri possono decidere che le domande per ricevere aiuti alla riduzione della produzione siano presentate a nome dei produttori da organizzazioni riconosciute o da cooperative costituite a norma del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli aiuti siano versati integralmente ai produttori che hanno effettivamente ridotto la loro produzione.

 

 

 

3. Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, intesi a stabilire:

 

a) il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello di Unione nel quadro del regime di riduzione;

 

b) la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;

 

c) l'importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo ridotto e le relative modalità di finanziamento;

 

d) i criteri di ammissibilità per i richiedenti e le domande di aiuto;

 

e) le condizioni specifiche per l'attuazione del regime.

Emendamento     161

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 1 – parte introduttiva

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 decies.  all'articolo 222, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:"

"1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di tali associazioni ovvero delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle organizzazioni di contrattazione riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1490086023420&uri=CELEX:32013R1308)

Emendamento    162

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 undecies.  all'articolo 222, il paragrafo 2 è soppresso;

Emendamento    163

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 duodecies.  all'articolo 222, paragrafo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

 

"Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 possono essere estesi in conformità delle condizioni previste all'articolo 164."

Emendamento    164

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 232 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 terdecies.  all'articolo 232, il paragrafo 2 è soppresso;

Emendamento     165

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – Parte II – punto 1 – lettera c – trattino 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 quaterdecies.  all'allegato VII, parte II, punto 1, lettera c, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento;"

il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare 15 % vol per i vini a denominazione di origine protetta prodotti senza alcun arricchimento, con l'eccezione dei processi di concentrazione parziale elencati all'allegato VIII, parte I, sezione B, paragrafo 1;"

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Emendamento    166

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 quindecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VIII – Parte I – lettera A – paragrafo 2

 

Testo in vigore

Emendamento

 

4 quindecies.  all'allegato VIII, parte I, lettera A, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

"2.   L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare i seguenti limiti:

a)   3 % vol nella zona viticola A;

a)   3,5 % vol nella zona viticola A;

b)   2 % vol nella zona viticola B;

b)   2,5 % vol nella zona viticola B;

c)   1,5 % vol nella zona viticola C.

c)   2 % vol nella zona viticola C.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1308&rid=1)

Motivazione

L'emendamento, pur non modificando i limiti previsti dalla legislazione in vigore, è inteso a semplificare la procedura di autorizzazione dell'arricchimento, delegando agli Stati membri l'intera competenza di autorizzare tale pratica enologica.

Emendamento    167

Proposta di regolamento

Articolo 270 – punto 4 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VIII – Parte I – lettera A – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 sexdecies.  all'allegato VIII, parte I, lettera A, il paragrafo 3 è soppresso.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AGRI

21.11.2016

Commissioni associate - annuncio in aula

19.1.2017

Relatore per parere

       Nomina

Albert Deß

25.1.2017

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Esame in commissione

13.3.2017

 

 

 

Approvazione

3.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

34

10

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bas Belder, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Stefan Eck, Jens Gieseke, Norbert Lins

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

34

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Jens Rohde

ECR

Richard Ashworth, Bas Belder, Jørn Dohrmann, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi

10

-

EFDD

John Stuart Agnew, Rosa D'Amato

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

S&D

Marc Tarabella

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

1

0

S&D

Maria Noichl

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per gli affari esteri (18.4.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere: Andi Cristea

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore l'attenzione generale dedicata, nella revisione del regolamento finanziario, ad un maggiore coerenza e semplificazione delle norme finanziarie e all'aumento della flessibilità nella gestione del bilancio. Ciò è di particolare importanza ai fini dell'efficacia dell'azione dell'Unione nelle relazioni esterne.

È tuttavia necessario chiarire le disposizioni relative alla "riserva di flessibilità" nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno per garantire che la possibilità di riporto dei fondi non assegnati consenta di aumentare la capacità di reagire a sviluppi imprevisti, senza costituire un mezzo per sottrarre fondi agli obiettivi specifici di ciascuno strumento.

Il relatore ritiene inoltre che occorra rafforzare il controllo parlamentare e la trasparenza dei fondi fiduciari dell'Unione, soprattutto per le azioni non di emergenza, anche attraverso la rappresentazione sistematica del Parlamento nei loro consigli di amministrazione.

Dovrebbero altresì essere modificate le disposizioni relative agli appalti nel settore delle azioni esterne, per tenere maggiormente conto delle caratteristiche specifiche di talune azioni nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Fino al 10% dei fondi dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), dello strumento europeo di vicinato e dello strumento che finanzia la cooperazione allo sviluppo (DCI) possono rimanere non assegnati all'inizio dell'esercizio finanziario per poter disporre di finanziamenti supplementari per far fronte a importanti bisogni imprevisti, nuove situazioni di crisi o mutamenti politici significativi nei paesi terzi, in aggiunta agli importi già programmati. Tali fondi non assegnati, qualora non vengano impegnati nel corso dell'esercizio, dovrebbero essere riportati mediante una decisione della Commissione.

(4)  Andrebbe introdotta la possibilità di riportare i fondi rimanenti non assegnati dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), dello strumento europeo di vicinato e dello strumento che finanzia la cooperazione allo sviluppo (DCI), entro il limite del 10 % degli stanziamenti iniziali di ciascuno strumento, al fine di aumentare la capacità di far fronte a importanti bisogni imprevisti, nuove situazioni di crisi o mutamenti politici significativi nei paesi interessati da detti strumenti ed evitare la pressione a impegnare i fondi non assegnati verso la fine dell'esercizio. Tali fondi non assegnati, qualora non vengano impegnati nel corso dell'esercizio, dovrebbero essere riportati mediante una decisione della Commissione, garantendo al contempo che siano spesi in funzione degli obiettivi specifici del loro strumento iniziale e disciplinati dalle norme e dagli organismi connessi a tale strumento.

Motivazione

Il considerando dovrebbe essere in linea con l'articolo 12, paragrafo 2, lettera e, che riguarda esclusivamente le regole relative al riporto. Occorre garantire che i fondi non assegnati riportati non possano essere sottratti agli obiettivi del relativo strumento.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio, che i cittadini possano conoscere la provenienza e per quale scopo sono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione e rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi dell'Unione che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di tali destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

(14)  Il principio di trasparenza, sancito dall'articolo 15 TFUE, che impone alle istituzioni di lavorare nel modo più trasparente possibile, richiede, nell'ambito dell'esecuzione del bilancio, che i cittadini possano conoscere la provenienza e per quale scopo sono spesi i fondi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione e apportano un eccezionale contributo al rafforzamento della sua credibilità. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi dell'Unione che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di tali destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  Il nominativo e l'ubicazione del destinatario nonché l'importo e la finalità dei fondi non dovrebbero essere pubblicati se ciò rischia di minare l'integrità del destinatario tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere i suoi interessi commerciali legittimi.

(22)  Il nominativo e l'ubicazione del destinatario nonché l'importo e la finalità dei fondi non dovrebbero essere pubblicati se ciò rischia di minare l'integrità del destinatario tutelata, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere i suoi interessi commerciali legittimi.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47)  Ai fini della certezza del diritto, è necessario stabilire le regole riguardanti i casi di ritardo nella trasmissione delle note di addebito.

(47)  Onde assicurare la certezza del diritto e la trasparenza, è necessario stabilire le regole riguardanti i casi di ritardo nella trasmissione delle note di addebito.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 105

Testo della Commissione

Emendamento

(105)  È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d'interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di conflitto d'interessi dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un'entità o una persona con responsabilità di esecuzione del bilancio, revisione contabile o controllo o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovino in una situazione di questo tipo. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale condotta dovrebbe essere trattata come grave illecito professionale. Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.

(105)  È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d'interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di conflitto d'interessi dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un'entità o una persona con responsabilità di esecuzione del bilancio, revisione contabile o controllo o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovino in una situazione di questo tipo. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale condotta dovrebbe essere trattata come grave illecito professionale, il che può far sì che tale operatore sia escluso dalla procedura. Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  gli stanziamenti lasciati non assegnati all'inizio dell'esercizio relativi ai fondi menzionati nel regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II), nel regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) e nel regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (DCI), entro il limite del 10% degli stanziamenti iniziali di ciascuno strumento.

e)  gli stanziamenti relativi ai fondi menzionati nel regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II), nel regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) e nel regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (DCI), che sono stati lasciati non assegnati ai fini di una maggiore flessibilità nel rispondere ad esigenze impreviste, e che non sono stati impegnati durante l'esercizio finanziario, entro il limite del 10% degli stanziamenti iniziali di ciascuno strumento. Detti stanziamenti saranno spesi in funzione degli obiettivi specifici del loro strumento iniziale e saranno soggetti alle norme e agli organismi connessi a tale strumento.

Motivazione

Occorre garantire che i fondi non assegnati riportati non possano essere sottratti agli obiettivi del rispettivo strumento.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione e sulla loro performance.

6.  Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro dettagliato sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione, sui loro risultati e sui loro costi di gestione.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, ai capi delle delegazioni dell'Unione e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai vice capi delle delegazioni. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione e, in loro assenza, i vice capi delle delegazioni applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

Tuttavia, la Commissione può delegare i propri poteri di esecuzione del bilancio, relativamente agli stanziamenti operativi figuranti nella sua sezione, ai capi delle delegazioni dell'Unione e, limitatamente agli stanziamenti operativi per le misure preparatorie di cui al titolo V del TUE, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c, del presente regolamento, al comandante delle operazioni civili, e, al fine di garantire la continuità operativa in caso di loro assenza, ai loro vice. Quando agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati della Commissione, i capi delle delegazioni dell'Unione, il comandante delle operazioni civili, e, in loro assenza, i loro vice, applicano le norme della Commissione in materia di esecuzione del bilancio e sono soggetti agli stessi doveri, obblighi e responsabilità di tutti gli altri ordinatori sottodelegati della Commissione.

Motivazione

La delega al comandante delle operazioni civili, analoga all'attuale delega ai capi delle delegazioni dell'Unione e strettamente limitata alle misure preparatorie nell'ambito della PESC, contribuirebbe a snellire le procedure per la gestione civile delle crisi e consentirebbe una reazione più rapida alle crisi.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 58 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e i servizi della Commissione.

Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l'alto rappresentante adotta i provvedimenti necessari per facilitare la collaborazione tra le delegazioni dell'Unione e il comandante delle operazioni civili, da un lato, e i servizi della Commissione, dall'altro.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire, previa comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, fondi fiduciari in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. La decisione della Commissione che istituisce il fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 allo scopo di provvedere all'istituzione di fondi fiduciari per azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche. Qualora, nel caso di azioni di emergenza, motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 261 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. Detti fondi fiduciari sono istituiti in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. La decisione della Commissione che istituisce il fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  esiste un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: i fondi fiduciari sono costituiti e attuati a livello dell'Unione solo se i loro obiettivi, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione che non a livello nazionale;

a)  esiste un valore aggiunto dell'intervento dell'Unione: i fondi fiduciari sono costituiti e attuati a livello dell'Unione solo se i loro obiettivi, in particolare a motivo della loro portata o dei loro effetti potenziali, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione che non a livello nazionale e non possono essere conseguiti nella stessa misura ricorrendo a qualunque altro strumento finanziario esistente;

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza dei donatori e degli Stati membri non contribuenti in qualità di osservatori, e decide in merito all'impiego dei fondi. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'atto costitutivo del fondo fiduciario adottato dalla Commissione e al quale i donatori hanno aderito. Tali norme comprendono l'obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull'utilizzo dei fondi.

4.  Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza dei donatori e degli Stati membri non contribuenti nonché del Parlamento europeo in qualità di osservatori, e decide in merito all'impiego dei fondi. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'atto costitutivo del fondo fiduciario adottato dalla Commissione e al quale i donatori hanno aderito. Tali norme comprendono l'obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull'utilizzo dei fondi.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati secondo i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun atto costitutivo.

1.  I fondi fiduciari dell'Unione sono attuati secondo i principi della sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, garantendo il pieno rispetto del meccanismo di vigilanza e di controllo del bilancio del Parlamento europeo, nonché conformemente agli obiettivi specifici definiti in ciascun atto costitutivo.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.   Qualunque contributo dell'Unione è utilizzato in conformità degli obiettivi previsti nell'atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  La Commissione pubblica una relazione dettagliata sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, nonché sulla loro attuazione e sulle loro prestazioni, per mezzo di un documento di lavoro allegato ogni anno al progetto di bilancio, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 6.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Articolo 229 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  il paese terzo rispetta i principi fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 229 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  il paese terzo ha previsto norme anticorruzione.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Articolo 261 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 16 bis

 

Procedura d'urgenza

 

1.  Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2.  Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 261, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Allegato I – Capo 3 – punto 39,1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  quando la decisione che istituisce una missione di gestione civile delle crisi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune prevede tale possibilità per ragioni di urgenza operativa.

Motivazione

La possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per la gestione civile delle crisi dovrebbe essere consentita qualora l'urgenza della situazione lo richieda, e deve essere determinata su base ad hoc nella decisione che istituisce la missione di gestione delle crisi.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AFET

21.11.2016

Relatore per parere

       Nomina

Andi Cristea

12.1.2017

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Esame in commissione

28.2.2017

 

 

 

Approvazione

11.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

1

15

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Francisco Assis, Amjad Bashir, Bas Belder, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Karol Karski, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

María Teresa Giménez Barbat, Andrzej Grzyb, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Josef Weidenholzer

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés

S&D

Francisco Assis, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Elena Valenciano, Josef Weidenholzer, Boris Zala

1

-

NI

Georgios Epitideios

15

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Karol Karski, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anders Primdahl Vistisen

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Janusz Korwin-Mikke, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Jordi Solé

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per lo sviluppo (3.5.2017)

destinato alla Commissione per i bilanci e alla Commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere: Linda McAvan

BREVE MOTIVAZIONE

Questa revisione del regolamento finanziario si inserisce nel contesto della revisione intermedia del QFP e costituisce un lodevole tentativo di razionalizzare le norme e attribuire maggiore importanza ai risultati, piuttosto che al processo. A tale proposito, le nuove norme dovrebbero avere un impatto significativo e molto positivo sulla cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari: aumentando la flessibilità per la Commissione, semplificando le disposizioni applicabili alle organizzazioni di esecuzione e mettendo l'accento sui risultati.

In particolare, il regolamento finanziario cerca di ridurre l'onere amministrativo per gli esecutori e beneficiari, attraverso il potenziamento della fiducia reciproca nelle procedure interne dei partner, la riduzione dei livelli necessari di audit e la semplificazione ad un unico pacchetto di norme per gli esecutori, ove possibile. L'introduzione di procedure semplificate per le sovvenzioni, che dovrebbero consentire un accesso più rapido ai fondi dell'UE dove sono più necessari, costituisce uno sviluppo positivo. Per le organizzazioni che lavorano con l'UE nell'ambito dei progetti di sviluppo o di aiuto umanitario, sono altresì ben accette le modifiche ai costi ammissibili, che permetteranno la registrazione delle attività di volontariato e dei contributi in natura. L'eliminazione del principio del divieto del fine di lucro dovrebbe eliminare un disincentivo a rendere autosufficienti i progetti di sviluppo. Infine, l'attenzione ai risultati dovrebbe ridurre l'amministrazione relativa alla contabilizzazione dei costi per i beneficiari, rafforzando nel contempo la responsabilità nei confronti dei contribuenti e dei paesi partner.

Il relatore accoglie con favore queste modifiche positive alle disposizioni finanziarie dell'Unione. Tuttavia, in relazione ad alcuni punti, sono necessari adeguamenti del testo per aggiungere chiarezza per le organizzazioni di esecuzione dei fondi di aiuto allo sviluppo o di aiuto umanitario e per riconoscere meglio il contesto in cui si attuano i progetti. Allo stesso modo, vengono proposte modifiche al fine di garantire la trasparenza e il controllo parlamentare in relazione all'introduzione di una "riserva di flessibilità" e alla possibilità di riportare fondi non assegnati.

La revisione del regolamento finanziario prevede inoltre una gradita opportunità per rafforzare la partecipazione del Parlamento alla decisione relativa alla creazione di fondi fiduciari tematici e post-emergenza dell'Unione e per garantire che il Parlamento venga adeguatamente rappresentato nelle strutture di governance dei fondi fiduciari, visto che queste due questioni si sono dimostrate problematiche nel corso degli ultimi anni.

Infine, il relatore propone di codificare l'allineamento della percentuale massima che può essere erogata per i costi indiretti dei beneficiari, se non giustificato da una deroga motivata, indipendentemente dal metodo di pagamento e di gestione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Fino al 10% dei fondi dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), dello strumento europeo di vicinato e dello strumento che finanzia la cooperazione allo sviluppo (DCI) possono rimanere non assegnati all'inizio dell'esercizio finanziario per poter disporre di finanziamenti supplementari per far fronte a importanti bisogni imprevisti, nuove situazioni di crisi o mutamenti politici significativi nei paesi terzi, in aggiunta agli importi già programmati. Tali fondi non assegnati, qualora non vengano impegnati nel corso dell'esercizio, dovrebbero essere riportati mediante una decisione della Commissione.

(4)  Fino al 10% dei fondi possono rimanere non assegnati all'inizio dell'esercizio finanziario per permettere ai finanziamenti a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), dello strumento europeo di vicinato e dello strumento che finanzia la cooperazione allo sviluppo (DCI) di rispondere in modo più flessibile e adeguato a importanti bisogni imprevisti. Ove detti fondi non assegnati non vengano impegnati durante l'esercizio finanziario in questione, la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio prima del 31 dicembre dello stesso anno e adottare una decisione di riportare tali fondi, nel pieno rispetto del rispettivo atto di base che istituisce gli strumenti di cui sopra e i relativi obiettivi.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 163 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(163 bis)  I fondi fiduciari costituiscono uno strumento finanziario problematico, in quanto possono seriamente alterare i bilanci adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e comportano il rischio che risorse di strumenti finanziari siano utilizzate per finalità non previste negli atti di base che istituiscono tali strumenti. I fondi finanziari, tuttavia, apportano valore aggiunto attraverso la messa in comune delle risorse, sempre che tale messa in comune non si limiti principalmente a risorse dell'Unione.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e)   gli stanziamenti lasciati non assegnati all'inizio dell'esercizio relativi ai fondi menzionati nel regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II), nel regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) e nel regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (DCI), entro il limite del 10% degli stanziamenti iniziali di ciascuno strumento.

e)   gli stanziamenti relativi ai fondi menzionati nel regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II), nel regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) e nel regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (DCI), che sono stati lasciati non assegnati ai fini di una maggiore flessibilità nel rispondere ad esigenze impreviste, e che non sono stati impegnati durante l'esercizio finanziario, entro il limite del 10% degli stanziamenti iniziali di ciascuno strumento e nel pieno rispetto degli obiettivi dello strumento per i quali erano originariamente intesi.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio, entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa. Inoltre precisa, per ogni linea di bilancio, in quale modo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) sono stati applicati a ciascun riporto.

L'istituzione interessata informa il Parlamento europeo e il Consiglio, entro il 15 marzo, in merito alla decisione di riporto da essa presa. Inoltre precisa, per ogni linea di bilancio, in quale modo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) e e) sono stati applicati a ciascun riporto.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione e sulla loro performance.

6.   Quando ricorre ai fondi fiduciari dell'Unione, la Commissione acclude al progetto di bilancio un documento di lavoro sulle attività sostenute dai fondi fiduciari dell'Unione, sulla loro attuazione e sulla loro performance, i contributi diversi da quelli dell'Unione e una valutazione preliminare su come sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 227, paragrafo 3, e su come le azioni nell'ambito dei fondi fiduciari hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'atto di base dello strumento da cui è fornito il contributo dell'Unione ai fondi fiduciari.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Articolo 121 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.

2.   Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari, nonché il contesto in cui il destinatario sta svolgendo l'azione.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Articolo 122 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione del bilancio. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi internazionali riconosciuti e delle migliori pratiche internazionali.

La Commissione può fare affidamento, parzialmente o integralmente, sulle valutazioni effettuate dai propri servizi o da altre entità, compresi i donatori, nella misura in cui tali valutazioni sono state effettuate rispettando condizioni equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento per il metodo applicabile di esecuzione del bilancio. A tal fine, la Commissione promuove il riconoscimento dei principi internazionali riconosciuti e delle migliori pratiche internazionali. Nel caso di esecuzione indiretta da parte di organizzazioni degli Stati membri, quali definite all'articolo 151 bis, la Commissione farà integralmente affidamento sulle valutazioni effettuate dall'organizzazione o dalle organizzazioni degli Stati membri pertinenti.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Articolo 150 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con il gruppo BEI, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui all'articolo 149, paragrafi 3 e 4, e gli obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.

Gli obblighi stabiliti nel presente paragrafo lasciano impregiudicati gli accordi conclusi con il gruppo BEI, le organizzazioni degli Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi. Per quanto riguarda la dichiarazione di gestione, tali accordi prevedono almeno l'obbligo per tali entità di trasmettere ogni anno alla Commissione l'attestazione che, nell'esercizio interessato, il contributo dell'Unione è stato utilizzato e contabilizzato rispettando i requisiti di cui all'articolo 149, paragrafi 3 e 4, e gli obblighi previsti da tali accordi. Se l'azione attuata non supera i 18 mesi, tale attestazione può essere integrata nella relazione finale.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 150 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La Commissione verifica che i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi. Qualora i costi sostenuti dall'entità o dalla persona vengano rimborsati sulla base di un'opzione semplificata in materia di costi conformemente all'articolo 121, lettere da b) a d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 175, paragrafi da 1 a 4, e degli articoli da 176 a 178. Qualora i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati in violazione degli obblighi previsti dai pertinenti accordi, si applica l'articolo 127.

3.   La Commissione verifica che i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati conformemente alle condizioni stabilite nei pertinenti accordi. Qualora i costi sostenuti dall'entità o dalla persona vengano rimborsati sulla base di un'opzione semplificata in materia di costi conformemente all'articolo 121, lettere da b) a d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 175, paragrafi da 1 a 4, e 6, e degli articoli da 176 a 178. Qualora i fondi dell'Unione o le garanzie di bilancio siano stati utilizzati in violazione degli obblighi previsti dai pertinenti accordi, si applica l'articolo 127.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Articolo 151 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 151 bis

 

Esecuzione indiretta con le organizzazioni degli Stati membri

 

1.   Per organizzazioni degli Stati membri si intendono gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), punti da v) a vii), purché soddisfino le seguenti condizioni:

 

(1)   siano incaricate dagli Stati membri di adempiere a una missione di servizio pubblico nel campo dello sviluppo e della cooperazione internazionali e siano istituite ai sensi del diritto privato o pubblico negli Stati membri;

 

(2)   i loro sistemi e le loro procedure, che devono essere adeguati agli specifici contesti giuridici e operativi dello sviluppo e della cooperazione internazionali, siano stati valutati positivamente a norma dell'articolo 149, paragrafo 4.

 

2.   Nell'ambito dell'esecuzione indiretta con organizzazioni degli Stati membri, la Commissione fa affidamento sui sistemi e sulle procedure delle organizzazioni degli Stati membri che sono stati valutati positivamente a norma dell'articolo 149, paragrafo 4, o a eventuali sistemi e procedure aggiuntivi, al di fuori del campo di applicazione della valutazione di cui all'articolo 149, paragrafo 4, che siano stati debitamente istituiti e siano attuati sotto la sorveglianza degli Stati membri pertinenti. Tale riconoscimento reciproco si applica in particolare, ma non esclusivamente, ai sistemi e alle procedure di cui agli articoli 122 e 123.

 

3.   Gli accordi relativi a partenariati finanziari quadro conclusi con organizzazioni degli Stati membri a norma dell'articolo 126 specificheranno ulteriormente la portata e le modalità del riconoscimento reciproco dei sistemi e delle procedure delle organizzazioni degli Stati membri.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni concrete.

2.   Laddove possibile e opportuno, le somme forfettarie, i costi unitari o i tassi fissi sono determinati in modo tale da consentirne il pagamento al conseguimento di realizzazioni concrete preventivamente definite e concordate.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 175 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

d bis)   se del caso, disposizioni che stabiliscano il pagamento nel caso in cui i risultati previsti non possano essere realizzati o sono stati realizzati solo in parte, tenendo debitamente conto della forza maggiore o di altri fattori che non potevano essere previsti o modificati, nonché il riconoscimento di risultati che sono stati realizzati pur non essendo tra quelli previsti o concordati;

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 184 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In deroga al paragrafo 1, un'azione esterna può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia indispensabile per la sua realizzazione. In tal caso, la decisione di attribuzione riporta la motivazione.

3.   In deroga al paragrafo 1, un'azione esterna può essere finanziata integralmente dalla sovvenzione quando ciò sia giustificato dalla natura dell’azione o dalla sua urgenza o sia indispensabile per la sua realizzazione. In tal caso, la decisione di attribuzione riporta la motivazione.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Articolo 189 – paragrafo 1 – lettera d – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

Il primo comma non si applica agli organismi pubblici e alle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 151;

Il primo comma non si applica agli organismi pubblici e agli organismi aventi una missione di servizio pubblico e valutati a norma dell'articolo 149, paragrafo 4, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni degli Stati membri di cui rispettivamente all'articolo 151 e 151 bis.

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Articolo 191 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  gli enti pubblici;

c)  gli enti pubblici e gli enti aventi una missione di servizio pubblico e valutati a norma dell'articolo 149, paragrafo 4;

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Articolo 191 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  le organizzazioni degli Stati membri;

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 191 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  In funzione della sua valutazione del rischio, l'ordinatore responsabile può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici od organizzazioni internazionali.

6.  In funzione della sua valutazione del rischio, l'ordinatore responsabile può derogare all'obbligo di verificare la capacità operativa di enti pubblici, organizzazioni degli Stati membri od organizzazioni internazionali.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire, previa comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, fondi fiduciari in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. La decisione della Commissione che istituisce il fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.

1.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 allo scopo di provvedere all'istituzione di fondi fiduciari per azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche. Qualora, nel caso di azioni di emergenza, motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 261 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. Detti fondi fiduciari sono istituiti in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. La decisione della Commissione che istituisce il fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza dei donatori e degli Stati membri non contribuenti in qualità di osservatori, e decide in merito all'impiego dei fondi. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'atto costitutivo del fondo fiduciario adottato dalla Commissione e al quale i donatori hanno aderito. Tali norme comprendono l'obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull'utilizzo dei fondi.

4.   Per ciascun fondo fiduciario dell'Unione è istituito un comitato, presieduto dalla Commissione, che garantisce un'equa rappresentanza dei donatori e degli Stati membri non contribuenti e del Parlamento europeo in qualità di osservatori, e decide in merito all'impiego dei fondi. Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell'atto costitutivo del fondo fiduciario adottato dalla Commissione e al quale i donatori hanno aderito. Tali norme comprendono l'obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull'utilizzo dei fondi.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.   I contributi dell'Unione sono forniti in conformità delle procedure e degli obiettivi previsti nell'atto di base dello strumento da cui è erogato il contributo.

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Articolo 228 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Due volte l'anno l'ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria degli interventi effettuati da ogni fondo fiduciario.

Due volte l'anno l'ordinatore provvede alla rendicontazione finanziaria degli interventi effettuati da ogni fondo fiduciario. Inoltre, la Commissione riferisce almeno ogni sei mesi sull'esecuzione di ciascun fondo fiduciario sulla base di criteri qualitativi, quali la natura dei progetti e dei programmi sostenuti, le procedure di selezione, le priorità geografiche e tematiche, la supervisione degli intermediari e le modalità con cui il fondo fiduciario contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti negli atti di base degli strumenti dell'Unione che contribuiscono al suo finanziamento.

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Articolo 261 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 261 bis

 

Procedura d'urgenza

 

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

 

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 261, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

21.11.2016

Relatore per parere

       Nomina

Linda McAvan

11.10.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Esame in commissione

6.2.2017

21.3.2017

 

 

Approvazione

25.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Rübig, Judith Sargentini

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

19

+

ALDE

Paavo Väyrynen

ECR

Eleni Theocharous

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Judith Sargentini

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per la pesca (24.3.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere: Carlos Iturgaiz

BREVE MOTIVAZIONE

La commissione per la pesca:

–  accoglie con favore la proposta della Commissione, presentata il 14 settembre 2016, di un regolamento che introduce un nuovo regolamento finanziario dell'UE e che modifica numerose regolamentazioni settoriali, in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 (disposizioni comuni e generali dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE), compreso il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP));

-  considera positive le proposte della Commissione di semplificare le procedure per i destinatari dei fondi dell'UE, di ridurre ad uno i diversi livelli esistenti di audit, di applicare solo una serie di regole alle azioni ibride, di introdurre flessibilità nella gestione del bilancio, di concentrarsi sui risultati e di razionalizzare la presentazione di relazioni, di semplificare l'amministrazione dell'UE e di fornire possibilità di impegno per i cittadini;

-  è, tuttavia, preoccupato dalla possibilità che, con le nuove regole, sia possibile utilizzare il FEAMP per finanziare le riforme strutturali non legate alla politica della pesca;

-  sottolinea la necessità di impedire agli Stati membri di riassegnare i finanziamenti a titolo del FEAMP per altre finalità;

-  sottolinea l'importanza di fare in modo che qualsiasi contributo a titolo del FEAMP sia rigorosamente destinato all'attuazione delle riforme strutturali relative all'attuazione della politica comune della pesca, compreso il controllo e la raccolta di dati scientifici;

-  sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente il ruolo degli enti locali e regionali nell'attuazione del FEAMP;

-  si rammarica del fatto che, per una proposta così complessa, non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto;

-  è del parere che la consultazione pubblica su questa revisione del regolamento finanziario sia stata troppo breve, non esaustiva e sufficientemente inclusiva;

-  ritiene estremamente deplorevole non aver potuto emettere il suo parere e presentare emendamenti alla parte della proposta legislativa che, potenzialmente, la riguarda maggiormente, ossia l'articolo 265 della proposta della Commissione COM(2016)605. Questo è dovuto al protocollo d'intesa approvato dalla Conferenza dei presidenti di commissione, che ha permesso alla commissione per la pesca soltanto di fornire il proprio parere alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci che collaborano ai sensi dell’articolo 55, mentre il suddetto articolo 265 è di competenza esclusiva della commissione per lo sviluppo regionale (associata alle commissioni BUDG/CONT nel quadro dell'articolo 54). Questo implica che i membri della commissione per la pesca potranno presentare emendamenti a questa parte solo a titolo individuale alla commissione per lo sviluppo regionale, nel quadro dell'articolo 208, e non a nome della commissione per la pesca.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i bilanci e la commissione per il controllo dei bilanci, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Al fine di garantire una discussione adeguata tra il Parlamento e il Consiglio, avrebbero dovuto essere previsti termini più idonei per la discussione della proposta della Commissione.

Motivazione

Il Parlamento europeo deplora che i termini previsti la discussione di questa proposta non tengano adeguatamente conto dei pareri dei colegislatori.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 178 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(178 bis)   Le risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dovrebbero essere rigorosamente destinate a sostenere la politica comune della pesca per la conservazione delle risorse biologiche marine, per la gestione della pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse, per le risorse biologiche d'acqua dolce e l'acquacoltura, nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 178 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(178 ter)  Il trasferimento di assegnazioni di fondi SIE a strumenti istituiti a norma del regolamento finanziario o di specifici regolamenti settoriali non pregiudica, in alcun caso, l'adeguata attuazione di politiche settoriali, promuovendo l'utilizzo di strumenti finanziari.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di promuovere le migliori prassi di attuazione dei fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, del FEAGA e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione può, a titolo informativo, mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica che illustra la propria strategia e l'impostazione da essa adottata per i controlli e che comprende check-list ed esempi delle migliori pratiche. Tale guida è aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.

Al fine di promuovere le migliori prassi di attuazione dei fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, del FEAGA e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, la Commissione può, a titolo informativo, mettere a disposizione degli organismi responsabili delle attività di gestione e di controllo una guida metodologica che illustra la propria strategia e l'impostazione da essa adottata per i controlli e che comprende check-list ed esempi delle migliori pratiche. Tale guida è aggiornata ogniqualvolta risulti necessario.

La realizzazione dei programmi nazionali e sub-nazionali prevede un Sistema di gestione e di controllo (SGC) nazionale e sub-nazionale globale di tutti gli impegni finanziari, sulla base di una stretta collaborazione tra l'autorità di gestione nazionale e qualsiasi autorità di gestione sub-nazionale e la Commissione. La Commissione riferisce annualmente e pubblica valutazioni intermedie.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis.  Per determinare politica e misure specifiche e adeguate, la Commissione promuove l'elaborazione di programmi operativi regionali in conformità dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze regionali.

Motivazione

Le regioni dovrebbero poter esercitare il loro diritto di partecipare al processo decisionale su questioni di loro competenza. Di conseguenza, le regioni con competenze nel settore della pesca dovrebbero poter elaborare e gestire i loro programmi operativi regionali.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

PECH

21.11.2016

Relatore per parere

       Nomina

Carlos Iturgaiz

26.10.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Esame in commissione

10.11.2016

26.1.2017

28.2.2017

 

Approvazione

22.3.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Julie Girling

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Josu Juaristi Abaunz, Helmut Scholz

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (12.4.2017)

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD))

Relatore per parere: Daniele Viotti

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di revisione del regolamento finanziario presentata dalla Commissione è accolta con favore in quanto ne accresce notevolmente la flessibilità e la semplicità; tuttavia può essere ulteriormente migliorata, dal punto di vista della commissione LIBE, tenendo conto di quanto segue:

1.  Il regolamento finanziario riveduto dovrebbe prevedere linee di bilancio specifiche per seguire gli impegni e i pagamenti corrispondenti ai vari principali obiettivi o priorità del medesimo fondo dell'Unione europea.

2.  Con l'obiettivo di accrescere la trasparenza presso le agenzie dell'Unione, i membri dei consigli di amministrazione e dei comitati direttivi delle agenzie decentrate ed esecutive dovrebbero pubblicare sistematicamente una "dichiarazione di interessi" sul sito web delle rispettive agenzie.

3.  Il regolamento finanziario riveduto estende l'uso dei fondi fiduciari dell'Unione per azioni all'interno dell'Unione. Tuttavia, i fondi fiduciari dell'Unione sono uno strumento di finanziamento controverso; dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze limitate e per finanziare azioni esterne dell'Unione.

EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento   1

Proposta di regolamento

Considerando 80

Testo della Commissione

Emendamento

(80)  È importante poter rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l'effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all'esclusione e/o alla sanzione pecuniaria, nel pieno rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ciò dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione, l'ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni dell'istanza. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in casi eccezionali, giustificati dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione.

(80)  È importante poter rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e della sanzione pecuniaria. A tale riguardo, l'effetto deterrente dovrebbe essere rafforzato dalla possibilità di pubblicare le informazioni relative all'esclusione e/o alla sanzione pecuniaria, nel pieno rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis. Ciò dovrebbe contribuire a far sì che la stessa condotta non si ripeta. Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare in quali situazioni la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Nella sua valutazione, l'ordinatore responsabile dovrebbe tenere conto delle raccomandazioni dell'istanza. Nella misura in cui siano interessate persone fisiche, i dati personali dovrebbero essere pubblicati solo in casi eccezionali, giustificati dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione.

 

________________

 

1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento   2

Proposta di regolamento

Considerando 105

Testo della Commissione

Emendamento

(105)  È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d'interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di conflitto d'interessi dovrebbe essere utilizzato unicamente per i casi in cui un'entità o una persona con responsabilità di esecuzione del bilancio, revisione contabile o controllo o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovino in una situazione di questo tipo. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale condotta dovrebbe essere trattata come grave illecito professionale. Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato.

(105)  È opportuno che i vari casi generalmente definiti come situazioni di conflitto d'interessi siano identificati e trattati separatamente. Il concetto di conflitto d'interessi dovrebbe essere utilizzato per i casi in cui un'entità o una persona con responsabilità di esecuzione del bilancio, revisione contabile o controllo o un funzionario o un agente di un'istituzione dell'Unione si trovino in una situazione di questo tipo. Tutte le persone e le entità potenzialmente soggette a conflitti d'interessi dovrebbero pubblicare una dichiarazione di interessi anziché una dichiarazione di assenza di interessi. L'autovalutazione di un conflitto d'interessi è di per sé un conflitto d'interessi. Pertanto, la valutazione del conflitto d'interessi dovrebbe essere effettuata da un soggetto terzo indipendente. Qualora un operatore economico tenti di influenzare indebitamente una procedura o di ottenere informazioni riservate, tale condotta dovrebbe essere trattata come grave illecito professionale. Inoltre, gli operatori economici potrebbero trovarsi in una situazione in cui non è opportuno che siano selezionati per eseguire un contratto a causa di un interesse professionale confliggente. Ad esempio, non è opportuno che una società valuti un progetto a cui ha partecipato o che un revisore si trovi nella situazione di dover controllare conti che ha precedentemente certificato. Dovrebbe essere pubblicato periodicamente un registro di tutti i casi di conflitti d'interessi e di "porte girevoli" riscontrati nelle istituzioni dell'Unione.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 108

Testo della Commissione

Emendamento

(108)  Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell'Unione nonché migliorare l'accesso agli appalti per tutti gli operatori economici.

(108)  Gli appalti pubblici dell'Unione dovrebbero garantire che i fondi dell'Unione siano utilizzati in modo efficace, trasparente e idoneo. A tale riguardo, gli appalti elettronici dovrebbero contribuire al migliore impiego dei fondi dell'Unione nonché migliorare l'accesso agli appalti per tutti gli operatori economici. Tutte le istituzioni dell'Unione che indicono appalti pubblici dovrebbero pubblicare sui loro siti web norme chiare in materia di acquisti, spese e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 113

Testo della Commissione

Emendamento

(113)  Fino al momento della firma del contratto, un'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell'Unione.

(113)  Fino al momento della firma del contratto, un'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter annullare una procedura di appalto, anche a causa di sospetti di conflitti d'interessi, "porte girevoli" o gravi illeciti professionali, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto a un risarcimento. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha agito in modo tale da poter essere ritenuta responsabile dei danni secondo i principi generali del diritto dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 131

Testo della Commissione

Emendamento

(131)  Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all'attuazione delle politiche dell'UE in un quadro di limitata disponibilità di risorse, è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell'attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni possono ricorrere maggiormente all'attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell'azione. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell'atto di base, in questi casi la sovvenzione dell'Unione dev'essere limitata ai costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività svolta dai volontari. Poiché l'attività dei volontari è un'attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto.

(131)  Per favorire la partecipazione delle piccole organizzazioni all'attuazione delle politiche dell'UE in un quadro di limitata disponibilità di risorse, è necessario riconoscere come costi ammissibili il valore dell'attività svolta dai volontari. Di conseguenza, tali organizzazioni possono ricorrere maggiormente all'attività dei volontari ai fini del cofinanziamento dell'azione. Va contemplato esclusivamente il volontariato autentico, vale a dire quello in cui non sussistono problemi evidenti di sfruttamento o di vulnerabilità. Per rispondere al rischio che le imprese a fini di lucro assumano un numero sproporzionato di volontari per ridurre i costi del personale, soltanto i beneficiari senza fini di lucro dovrebbero essere autorizzati a dichiarare spese del personale per le attività svolte da volontari. Fatto salvo il tasso massimo di cofinanziamento specificato nell'atto di base, in questi casi la sovvenzione dell'Unione dev'essere limitata ai costi ammissibili stimati diversi da quelli relativi all'attività svolta dai volontari. Poiché l'attività dei volontari è un'attività prestata da terzi senza che sia loro corrisposta una remunerazione da parte del beneficiario, la limitazione evita il rimborso di costi che il beneficiario non ha sostenuto.

Motivazione

Può essere molto utile, ad esempio per le piccole ONG che operano nel campo della migrazione o dell'asilo, dichiarare i costi legati al volontariato. L'emendamento fa in modo che sia dichiarato esclusivamente il "volontariato autentico", cioè quello in cui non sussistono evidenti problemi di sfruttamento o di vulnerabilità. Limita inoltre il presente paragrafo al settore no profit per evitare che le imprese abusino dei finanziamenti dell'UE assumendo lavoratori non retribuiti.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 164

Testo della Commissione

Emendamento

(164)  La Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche non soltanto nel campo delle azioni esterne ma anche per le azioni interne dell'UE. Gli avvenimenti recenti nell'Unione europea dimostrano la necessità di aumentare la flessibilità per i finanziamenti all'interno dell'UE. Poiché i confini tra le politiche interne e quelle esterne sono sempre più sfumati, questo rappresenterebbe anche uno strumento per rispondere alle sfide transfrontaliere. È necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell'Unione, chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario. È inoltre necessario definire norme per garantire un'equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario e l'obbligo di voto favorevole della Commissione ai fini dell'utilizzo dei fondi.

(164)  La Commissione dovrebbe essere autorizzata a istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche soltanto nel campo delle azioni esterne. È necessario specificare i principi applicabili ai contributi ai fondi fiduciari dell'Unione, chiarire le responsabilità degli agenti finanziari e del comitato del fondo fiduciario. È inoltre necessario definire norme per garantire un'equa rappresentanza dei donatori partecipanti in sede di comitato del fondo fiduciario e l'obbligo di voto favorevole della Commissione ai fini dell'utilizzo dei fondi.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/EC (28) e al regolamento (CE) n. 45/2001. Un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o un'entità o persona che partecipa a una procedura per l'esecuzione di fondi dell'Unione conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nonché un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un'altra persona o entità destinataria di premi o che esegue fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), ne sono informati.

I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (CE) n. 45/2001. Un candidato od offerente in una procedura di appalto, un richiedente in una procedura di attribuzione di una sovvenzione, un esperto in una procedura di selezione di esperti, un richiedente in un concorso a premi o un'entità o persona che partecipa a una procedura per l'esecuzione di fondi dell'Unione conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), nonché un beneficiario, un contraente, un esperto esterno retribuito o un'altra persona o entità destinataria di premi o che esegue fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), ne sono informati.

_________________

 

28 GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Gli indicatori di risultato e gli obiettivi misurabili basati sulle attività intraprese sono definiti a livello di politiche e di progetto. Sono definiti indicatori qualitativi e quantitativi. Tali indicatori sono stabili nel corso del tempo e comparabili al fine di misurare l'impatto dei finanziamenti dell'UE e la realizzazione dei loro obiettivi. Sono raccolti dati quantificati in modo sistematico.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Le valutazioni retrospettive analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto europeo. Esse vengono effettuate periodicamente e in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

3.  Le valutazioni in corso e retrospettive analizzano la performance del programma o dell'attività, anche per quanto riguarda l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto europeo. Esse vengono effettuate periodicamente e in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Nell'ottica di ottimizzare la trasparenza e la chiarezza, le linee di bilancio specifiche del progetto di bilancio riflettono i principali obiettivi individuali o le priorità dei finanziamenti dell'Unione, o entrambi. Una determinata linea del bilancio dell'Unione non corrisponde mai al finanziamento di più di un obiettivo o una priorità principali nello stesso fondo fiduciario dell'Unione.

Motivazione

Per poter svolgere efficacemente il controllo e la supervisione del bilancio nei loro rispettivi settori, le commissioni del Parlamento europeo devono essere in grado di monitorare l'utilizzo dei fondi del bilancio dell'Unione che corrispondono ai principali obiettivi e priorità politiche all'interno di un determinato fondo dell'Unione o in un determinato fondo fiduciario dell'Unione parzialmente finanziato dal bilancio dell'Unione.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I cittadini potranno essere consultati in merito all'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte della Commissione, degli Stati membri e delle altre entità che eseguono il bilancio dell'Unione.

3.  I cittadini potranno essere consultati in merito all'esecuzione del bilancio dell'Unione da parte della Commissione, degli Stati membri e delle altre entità che eseguono il bilancio dell'Unione. Sono definiti principi sul partenariato effettivo per le organizzazioni della società civile che garantiscono il coinvolgimento di tali organizzazioni nell'elaborazione, nella programmazione, nel monitoraggio, nell'esecuzione e nella valutazione del finanziamento, a livello sia nazionale che dell'Unione.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 68 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Agenzie esecutive

Agenzie esecutive e decentrate

Motivazione

Il titolo dovrebbe applicarsi sia alle agenzie decentrate che esecutive, dato il contenuto dell'emendamento 3.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 68 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Tutti i membri dei comitati direttivi e dei consigli di amministrazione delle agenzie esecutive o decentrate dell'Unione pubblicano ogni anno una dichiarazione di interessi sul sito web della loro agenzia. Al fine di garantire chiarezza in merito a tali dichiarazioni, la Commissione fornisce un modello di "dichiarazioni di interessi", che può essere adattato alle specificità di ciascuna agenzia.

Motivazione

La "dichiarazione di conflitto di interessi" dovrebbe essere resa obbligatoria nel regolamento finanziario rivisto per tutti i membri dei consigli di amministrazione e dei comitati direttivi delle agenzie decentrate ed esecutive. Le dichiarazioni di interessi dovrebbero essere standardizzate, ma essere comunque adeguate alle specificità di ciascuna agenzia.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 131 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Al fine di realizzare un sistema efficiente di individuazione precoce e di esclusione, sono elaborate norme chiare per un'autentica tutela degli informatori. Gli organismi competenti pubblicano relazioni periodiche sui casi di denunce di irregolarità gestiti e conclusi.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 165 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Fino al momento della firma del contratto l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

Fino al momento della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto, anche a causa di sospetti di conflitti d'interessi, "porte girevoli" o gravi illeciti professionali, senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Articolo 174 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le sovvenzioni dirette non devono impedire l'accesso al finanziamento dell'Unione da parte di strutture più piccole, in particolare le ONG. La Commissione e gli Stati membri mantengono un equilibrio tra progetti di grandi e piccole dimensioni.

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 183 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4.

2.  Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di pubblicazione conformemente all'articolo 36, paragrafi da 1 a 4. Inoltre tutte le istituzioni dell'Unione che indicono appalti pubblici pubblicano norme chiare sui loro siti web in materia di acquisti, spese e controllo, nonché tutti i contratti aggiudicati, compreso il relativo valore.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Articolo 227 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Fondi fiduciari

Fondi fiduciari per le azioni esterne

Motivazione

Il regolamento finanziario riveduto estende l'uso dei fondi fiduciari dell'Unione per azioni all'interno dell'Unione. Tuttavia, i fondi fiduciari dell'Unione sono uno strumento di finanziamento controverso. La Corte dei conti europea, nel suo parere n. 1/2017, ritiene che estendere l'uso dei fondi fiduciari alle azioni all'interno dell'Unione sia "prematuro" e sollevi "questioni attinenti all'amministrazione, ai costi, all'audit e all'obbligo di rendiconto." L'emendamento propone di mantenere i fondi fiduciari esclusivamente per le azioni esterne finché non sarà valutata correttamente la loro efficacia.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per le azioni di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire, previa comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, fondi fiduciari in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. La decisione della Commissione che istituisce il fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.

1.  Per le azioni esterne di emergenza, di post-emergenza o tematiche la Commissione può costituire, previa comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, fondi fiduciari in base a un accordo concluso con altri donatori. L'atto costitutivo di ciascun fondo fiduciario indica gli obiettivi dello stesso. La decisione della Commissione che istituisce il fondo fiduciario comprende la descrizione degli obiettivi del fondo, la giustificazione della costituzione conformemente al paragrafo 3, l'indicazione della durata e gli accordi preliminari con gli altri donatori.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione presenta i progetti di decisione relativi alla costituzione, alla proroga e alla liquidazione di un fondo fiduciario dell'Unione al comitato competente ove previsto nell'atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell'Unione al fondo fiduciario dell'Unione.

2.  Prima di costituire un fondo fiduciario dell'Unione, la Commissione consulta il Parlamento europeo e successivamente presenta i progetti di decisione relativi alla costituzione, alla proroga e alla liquidazione di tale fondo al comitato competente ove previsto nell'atto di base a norma del quale è erogato il contributo dell'Unione al suddetto fondo.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 227 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)  L'uso dei fondi fiduciari dell'Unione è limitato e tali fondi fiduciari non rappresentano uno strumento finanziario standard a livello dell'Unione. In ogni caso, un fondo fiduciario dell'Unione è istituito solo quando è indispensabile per lo svolgimento di azioni specifiche.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 250 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Corte dei conti trasmette entro il 15 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

1.  La Corte dei conti trasmette entro il 30 giugno alla Commissione e alle istituzioni interessate le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale per consentire all'istituzione interessata di esprimere commenti al riguardo. Tali osservazioni rimangono riservate. Tutte le istituzioni inviano le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. Le altre istituzioni inviano contemporaneamente le proprie risposte alla Commissione.

Motivazione

Emendamento basato sui commenti della Corte dei conti europea nel parere n. 1/2017. Il termine del 15 giugno è troppo breve per garantire l'indipendenza del suo lavoro. Anche il termine "procedura in contraddittorio" non è chiaro. È meglio indicare chiaramente che l'istituzione interessata può, a sua volta, esprimere commenti sulle osservazioni della Corte.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 251 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale. Tali osservazioni rimangono riservate e sono oggetto di una procedura in contraddittorio.

La Corte dei conti trasmette all'istituzione o all'organismo interessati le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare in una relazione speciale per consentire all'istituzione interessata di esprimere commenti al riguardo. Tali osservazioni rimangono riservate.

Motivazione

Emendamento basato sui commenti della Corte dei conti europea nel parere n. 1/2017. Anche il termine "procedura in contraddittorio" non è chiaro. È meglio indicare chiaramente che l'istituzione interessata può commentare le osservazioni della Corte.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 251 – paragrafo 1 – comma 6

Testo della Commissione

Emendamento

La Corte dei conti adotta tutte i provvedimenti necessari affinché le risposte date alle sue osservazioni da ciascuna istituzione e ciascun organismo siano pubblicate accanto a ciascuna osservazione alla quale si riferiscono o dopo di essa e pubblica il calendario per l'elaborazione della relazione speciale.

La Corte dei conti adotta tutti i provvedimenti necessari affinché le risposte date alle sue osservazioni da ciascuna istituzione e ciascun organismo siano pubblicate unitamente alla relazione speciale.

Motivazione

Emendamento basato sui commenti della Corte dei conti europea nel parere n. 1/2017. La proposta obbligherebbe la Corte a presentare le sue relazioni in un certo modo e minaccia la sua indipendenza. La Corte deve avere la facoltà di decidere come presentare le proprie relazioni conformemente ai principi internazionali di revisione contabile.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Commissioni competenti per il merito

Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

LIBE

21.11.2016

Relatore per parere

Nomina

Daniele Viotti

14.11.2016

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

Annuncio in Aula

19.1.2017

Esame in commissione

9.3.2017

11.4.2017

 

 

Approvazione

11.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

5

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Gérard Deprez, Cătălin Sorin Ivan, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

45

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

GUE/NGL

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cătălin Sorin Ivan, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Soraya Post, Elly Schlein, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer,

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek

5

-

ECR

Helga Stevens

ENF

Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

3

0

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Raymond Finch, Kristina Winberg

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione

Riferimenti

COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282(COD)

Presentazione della proposta al PE

14.9.2016

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

BUDG

21.11.2016

CONT

21.11.2016

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

21.11.2016

DEVE

21.11.2016

EMPL

21.11.2016

ENVI

21.11.2016

 

ITRE

21.11.2016

TRAN

21.11.2016

REGI

21.11.2016

AGRI

21.11.2016

 

PECH

21.11.2016

LIBE

21.11.2016

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ENVI

13.10.2016

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

AGRI

19.1.2017

EMPL

19.1.2017

ITRE

19.1.2017

TRAN

19.1.2017

Relatori

       Nomina

Richard Ashworth

26.1.2017

Ingeborg Gräßle

26.1.2017

 

 

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Contestazione della base giuridica

       Parere JURI

JURI

4.5.2017

 

 

 

Approvazione

30.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

29

1

13

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Inés Ayala Sender, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Georgi Pirinski, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Heidi Hautala, Stanisław Ożóg, Ivan Štefanec

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Czesław Hoc, Juan Fernando López Aguilar, John Procter, Kay Swinburne

Deposito

8.6.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Richard Ashworth, Czesław Hoc, Bernd Kölmel, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, John Procter, Kay Swinburne

ENF

Jean-François Jalkh

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Inese Vaidere, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Patricija Šulin

Verts/ALE

Heidi Hautala, Bart Staes, Indrek Tarand

1

-

EFDD

Daniela Aiuto

13

0

S&D

Inés Ayala Sender, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, Cătălin Sorin Ivan, Arndt Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Georgi Pirinski, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti