RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen

13.6.2017 - (2017/2021(IMM))

Commissione giuridica
Relatore: Sajjad Karim

Procedura : 2017/2021(IMM)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0223/2017
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A8-0223/2017
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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen

(2017/2021(IMM))

Il Parlamento europeo,

–  vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen, trasmessa il 9 dicembre 2016 da Pascal Guinot, Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Aix-en-Provence, e comunicata in Aula il 19 gennaio 2017,

–  avendo invitato l'on. Le Pen per essere sentita il 29 maggio e 12 giugno 2017, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

–  visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

–  viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],

–  visti gli articoli 23, comma 1, 29, comma 1, 30 e 31, comma 1, della legge del 29 luglio 1991 nonché gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982,

–  visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A8-0223/2017),

A.  considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello ha chiesto la revoca dell'immunità di Marine Le Pen, deputata al Parlamento europeo, in relazione ad un procedimento per un presunto reato;

B.  considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i deputati al Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

C.  considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo n. 7, per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

D.  considerando che l'articolo 26, paragrafo 2 della Costituzione francese stabilisce che "nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale o correzionale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di cui fa parte; che detta autorizzazione non è richiesta in caso di reato grave, di flagranza o di condanna definitiva";

E.  considerando che Marine Le Pen è accusata di diffamazione pubblica a danno di un cittadino che ricopre un mandato pubblico, reato previsto dalla legge francese, in particolare gli articoli 23, comma 1, 29, comma 1, 30 e 31, comma 1, della legge del 29 luglio 1881 nonché gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982;

F.  considerando che il 28 luglio 2015 Christian Estrosi ha presentato al decano dei giudici istruttori di Nizza una denuncia con costituzione di parte civile nei confronti di Marine Le Pen per diffamazione pubblica ai danni di un cittadino che ricopre un mandato pubblico temporaneo; che, secondo quanto egli dichiara, il 3 maggio 2015, durante il programma Le Grand Rendez-vous, trasmesso simultaneamente su iTÈLÈ e Europe 1, Marine Le Pen si era espressa nei seguenti termini, che costituiscono asserzioni o imputazioni di un fatto che reca pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione:

"Senta, quel che so è che Estrosi ha finanziato l'UOIF (Unione delle organizzazioni islamiche di Francia); che è stato condannato dalla giustizia amministrativa per aver concesso un canone d'affitto talmente basso ad una moschea UOIF che persino il Tribunale amministrativo gli ha tirato le orecchie; ciò corrisponde in realtà al modo in cui questi sindaci finanziano illegalmente delle moschee, in violazione della legge del 1905; quando si è colti con le dita nel vasetto della marmellata clientelare e comunitarista, è chiaro che occorre dire ad alta voce cose che colpiscono, ma io annetto poca importanza alle parole e più alle azioni...."; in risposta alla domanda dell'intervistatore: "Allora, Estrosi è complice dei jihadisti?", Marine Le Pen avrebbe dichiarato: "L'aiuto, la fornitura di mezzi, l'assistenza; quando si aiuta il fondamentalismo islamico a installarsi, a diffondere, a reclutare, beh, da qualche parte, moralmente sì, si è un po' complici";

G.  considerando che Marine Le Pen è stata invitata due volte per essere sentita, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento; che tuttavia non ha colto l'occasione per presentare le proprie osservazioni alla commissione competente;

H.  considerando che il presunto reato non ha un nesso diretto o evidente con l'esercizio dei doveri di deputata al Parlamento europeo di Marine Le Pen e non costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputata al Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

I.  considerando che, tenuto conto dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, le accuse sono palesemente non correlate alla posizione di deputata al Parlamento europeo di Marine Le Pen e si riferiscono invece ad attività di carattere esclusivamente nazionale o regionale, e che quindi l'articolo 8 non è applicabile;

J.  considerando che può essere revocata solo l'immunità contemplata dall'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

K.  considerando che, tenuto conto dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, non vi è motivo di sospettare che la richiesta di revoca sia stata avanzata nel tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Marine Le Pen o con l'intento di causarle un danno politico (fumus persecutionis);

1.  decide di revocare l'immunità di Marine Le Pen;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla competente autorità francese e a Marine Le Pen.

  • [1]  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

MOTIVAZIONE

1. Contesto

Nella seduta del 19 gennaio 2017, il Presidente ha comunicato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto, il 9 dicembre 2016, dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Aix-en-Provence, Dr. Pascal Guinot, una richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen.

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Aix-en-Provence ha istruito la richiesta in seguito a una richiesta di revoca dell'immunità da parte della sig.ra Tallone, vicepresidente incaricata delle indagini preliminari presso il Tribunale di grande istanza di Nizza.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica.

La richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen è avanzata sulla base del fatto che l'on. Le Pen può essere verosimilmente sospettata di aver commesso reato di diffamazione pubblica ai danni di un cittadino che riveste un mandato pubblico, conformemente agli articoli 23, primo comma, 29, primo comma, 30 e 31, primo comma, della legge del 29 luglio 1881, e degli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982.

In conformità dell'articolo 23, primo comma, della legge del 29 luglio 1881, "sono puniti come complici di un'azione qualificata come crimine o reato coloro i quali attraverso discorsi, grida o minacce proferiti in luoghi o riunioni pubblici, o attraverso scritti, stampati, disegni, incisioni, dipinti, emblemi, immagini o qualsiasi altro supporto dello scritto, della parola o dell'immagine venduti o distribuiti, messi in vendita o esposti in luoghi o riunioni pubblici, o attraverso cartelloni o manifesti esposti al pubblico o qualsiasi mezzo di comunicazione al pubblico per via elettronica, abbiano direttamente incitato l'autore o gli autori a commettere detta azione, se l'incitazione è stata seguita da effetto."

In conformità dell'articolo 29, primo comma, della legge soprammenzionata, "qualsiasi asserzione o imputazione di un fatto che rechi pregiudizio all'onore o al prestigio della persona o del corpo cui il fatto è imputato costituisce diffamazione. La pubblicazione diretta o tramite riproduzione di tale asserzione o di tale imputazione è punibile, anche se è compiuta sotto forma dubitativa o se è diretta ad una persona o a un corpo non esplicitamente citati, ma la cui identificazione sia resa possibile dai termini dei discorsi, delle grida, delle minacce, degli scritti o degli stampati, dei cartelloni o dei manifesti incriminati"; e, in conformità degli articoli 30 e 31, primo comma, "la diffamazione commessa con uno dei mezzi enumerati all'articolo 23 nei confronti di corti, tribunali, eserciti di terra, mare o aria, corpi costituiti e amministrazioni pubbliche sarà punita con un'ammenda di 45 000 EUR"; "sarà punita con la stessa sanzione la diffamazione, commessa con gli stessi mezzi, a motivo delle loro funzioni o della loro qualità, nei confronti del Presidente della Repubblica, di uno o più membri del ministero, uno o più membri di una o dell'altra Camera, un funzionario pubblico, un depositario o agente dell'autorità pubblica, un ministro di uno dei culti salariati dallo Stato, un cittadino incaricato di un servizio o di un mandato pubblico, temporaneo o permanente, un giurato o un testimone, a motivo della sua deposizione. Qualsiasi espressione offensiva, termine di spregio o invettiva che non contenga l'imputazione di alcun fatto è un'ingiuria."

Gli articoli 93-2 e 93-3 della legge del 29 luglio 1982 recitano: "Qualsiasi servizio di comunicazione al pubblico per via elettronica è tenuto ad avere un direttore delle pubblicazioni. Allorché gode di un'immunità parlamentare ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione e degli articoli 9 e 10 del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, il direttore delle pubblicazioni nomina un codirettore delle pubblicazioni scelto fra le persone che non beneficiano dell'immunità parlamentare e, quando il servizio di comunicazione è garantito da una persona giuridica, fra i membri dell'associazione, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o fra i gestori, a seconda della forma di detta persona giuridica. Il codirettore delle pubblicazioni deve essere designato entro un mese a partire dalla data alla quale il direttore delle pubblicazioni comincia a godere dell'immunità soprammenzionata. Il direttore e, eventualmente, il codirettore delle pubblicazioni devono essere maggiorenni, godere dei diritti civili e non essere stati privati dei diritti civici da alcuna condanna giudiziaria. A titolo di deroga, un minorenne dell'età di 16 anni compiuti può essere nominato direttore o codirettore delle pubblicazioni realizzate su base volontaria. La responsabilità dei genitori di un minore dell'età di 16 anni compiuti nominato direttore o codirettore delle pubblicazioni può essere impegnata, sulla base dell'articolo 1242 del codice civile, solo se egli ha commesso un fatto tale da impegnare la propria responsabilità civile alle condizioni previste dalla legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa. Tutti gli obblighi giuridici imposti al direttore delle pubblicazioni sono applicabili al codirettore delle pubblicazioni.

Quando il servizio è fornito da una persona giuridica, il direttore delle pubblicazioni è il presidente del comitato esecutivo o del consiglio di amministrazione, il gestore o il rappresentante legale, a seconda della forma della persona giuridica. Quando il servizio è fornito da una persona fisica, il direttore delle pubblicazioni è tale persona fisica." e "qualora uno dei reati di cui al capitolo IV della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa sia commesso con un mezzo di comunicazione al pubblico per via elettronica, il direttore delle pubblicazioni – o, nel caso previsto all'articolo 93-2, secondo comma, della presente legge, il codirettore delle pubblicazioni – sarà perseguito come autore principale laddove il messaggio incriminato sia stato oggetto di un vaglio preliminare alla sua comunicazione al pubblico. In difetto, l'autore e, in difetto dell'autore, il produttore sarà perseguito come autore principale. Quando il direttore o il codirettore delle pubblicazioni sarà perseguito, l'autore sarà perseguito come complice. Potrà anche essere perseguita come complice ogni persona alla quale l'articolo 121-7 del codice penale sarà applicabile. Quando il reato risulta dal contenuto di un messaggio indirizzato da un utente ad un servizio di comunicazione al pubblico online e messo da questo servizio a disposizione del pubblico in uno spazio di contribuzioni personali identificato come tale, il direttore o il codirettore delle pubblicazioni non può essere ritenuto penalmente responsabile come autore principale, se è accertato che non aveva effettivamente avuto conoscenza del messaggio prima della sua diffusione online o se, dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, ha agito immediatamente per ritirare questo messaggio."

In base alle informazioni fornite dal Procuratore generale, il 28 luglio 2015 Christian Estrosi ha presentato al decano dei giudici istruttori di Nizza una denuncia con costituzione di parte civile nei confronti di Marine Le Pen per diffamazione pubblica ai danni di un cittadino che ricopre un mandato pubblico temporaneo. Il sig. Estrosi faceva osservare che, il 3 maggio 2015, durante la trasmissione Le Grand Rendez-vous, trasmessa simultaneamente su iTÈLÈ e Europe 1, Marine Le Pen si era espressa nei seguenti termini, che costituiscono asserzioni o imputazioni di un fatto che reca pregiudizio al suo onore o al suo prestigio: "Senta, quel che so è che il sig. Estrosi ha finanziato l'UOIF; che è stato condannato dalla giustizia amministrativa per aver concesso un canone d'affitto talmente basso ad una moschea UOIF che persino il Tribunale amministrativo gli ha tirato le orecchie; ciò corrisponde in realtà al modo in cui questi sindaci finanziano illegalmente moschee, in violazione della legge del 1905"; "quando si aiuta il fondamentalismo islamista ad installarsi, a diffondersi, a reclutare, beh, da qualche parte, moralmente si è un po' complici".

Inoltre, convocata due volte in vista dell'imputazione, Marine Le Pen ha comunicato alla Corte d'appello, tramite il suo legale, che beneficiava dell'immunità attinente alla sua qualità di deputato al Parlamento europeo.

Si osserva inoltre che, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Crim. 26 maggio 1992), l'unico ruolo della Corte consisterebbe nel procedere all'interrogatorio di prima comparizione dell'autore delle espressioni, in quanto non spetta al giudice istruttore cercare o ricevere la prova della verità del fatto diffamatorio. Pertanto, sarebbe necessario che l'immunità parlamentare di Marine Le Pen fosse revocata con il solo scopo di permettere alla Corte d'appello di Aix-en-Provence di procedere al suo interrogatorio di prima comparizione.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente ha deferito la richiesta alla commissione giuridica. Marine Le Pen è stata invitata ad essere sentita il 29 maggio e 12 giugno 2017, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.

2. Disposizioni regolamentari e procedurali in materia di immunità dei deputati al Parlamento europeo

Gli articoli 8 e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea recitano:

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a. sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b. sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo recitano:

Articolo 6

Revoca dell'immunità

1.  Ogni richiesta di revoca dell'immunità è valutata in conformità degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea nonché dei principi richiamati nell'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 9

Procedure in materia di immunità

1.   Ogni richiesta diretta al Presidente da un'autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l'immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

2.   Con l'accordo del deputato o dell'ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l'ex deputato interessato in ogni fase della procedura.

Il deputato che rappresenta il deputato o l'ex deputato interessato non partecipa alle decisioni adottate dalla commissione.

3.   La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

4.   La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità. Gli emendamenti sono irricevibili. In caso di reiezione di una proposta, si considera adottata la decisione contraria.

5.   La commissione può chiedere all'autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità.

6.   Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato ed egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti.

Il deputato non è presente durante le discussioni sulla richiesta di revoca o di difesa della sua immunità, se non per essere ascoltato.

Il presidente della commissione invita il deputato per l'audizione, indicandone data e ora. Il deputato può rinunciare al diritto ad essere ascoltato.

Se a seguito di tale invito il deputato non compare all'audizione, si considera che abbia rinunciato al diritto di essere ascoltato, a meno che non abbia giustificato la sua mancata presenza alla data e all'ora proposte, precisandone i motivi. Il presidente della commissione decide se tale giustificazione debba essere accettata alla luce dei motivi addotti, e la sua decisione è inappellabile.

Se il presidente della commissione accetta la giustificazione, invita il deputato ad essere ascoltato a una nuova data e ora. Se il deputato non si presenta al momento fissato nel secondo invito, la procedura prosegue senza la sua audizione. A questo punto non possono essere accettate nuove giustificazioni o richieste di essere ascoltato.

7.   Qualora la richiesta di revoca o di difesa dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca o la difesa dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, fintanto che non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualunque altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

8.   La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito della questione.

(...)

3. Motivazione della decisione proposta

Sulla base dei fatti summenzionati, il caso in parola configura l'applicazione dell'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Ai sensi di tale disposizione, i deputati al Parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro Stato membro. A sua volta, l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni e che nessun membro del Parlamento può essere soggetto ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione del Parlamento.

Al fine di decidere se revocare o meno l'immunità parlamentare di un deputato, il Parlamento europeo applica i suoi principi in modo coerente. Uno di questi principi prevede che l'immunità sia di norma revocata quando il reato rientra nell'ambito dell'articolo 9 del Protocollo n. 7, purché non vi sia fumus persecutionis, vale a dire il sospetto sufficientemente serio e circostanziato che all'origine dell'azione vi sia l'intento di ledere politicamente il deputato interessato.

Nel caso in parola non vi sono motivi per ritenere che vi sia fumus persecutionis.

Per quanto riguarda l'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, la Corte di giustizia ha sostenuto che, per poter beneficiare dell'immunità assoluta di cui al succitato articolo, un deputato al Parlamento europeo deve aver espresso un'opinione nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso diretto ed evidente tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari[1].

È evidente che nella fattispecie le dichiarazioni che sarebbero state rese dall'on. Le Pen non costituiscono opinioni da lei espresse nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo, conformemente all'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia.

4. Conclusione

Sulla base delle considerazioni precedenti e ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, la commissione giuridica raccomanda che il Parlamento europeo revochi l'immunità parlamentare dell'on. Marine Le Pen.

  • [1]  Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, punto 35.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

13.6.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

14

1

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Joëlle Bergeron, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Jens Rohde