RELAZIONE sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria

14.6.2017 - (2016/2221(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Neoklis Sylikiotis


Procedura : 2016/2221(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0224/2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria

(2016/2221(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 151 e 153,

  visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea,

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il titolo IV (Solidarietà),

–  vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro[1],

  vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego[2],

  vista la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale)[3],

  vista la revisione mirata della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (direttiva sul distacco dei lavoratori)[4] e della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (direttiva di applicazione)[5],

  visto il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)[6],

–  vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie[7],

  vista la sua risoluzione del 10 settembre 2015 sulla creazione di un mercato del lavoro competitivo nell'Unione europea del XXI secolo: adeguamento delle competenze e delle qualifiche in funzione della domanda e delle prospettive occupazionali, un modo per uscire dalla crisi[8],

  vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2016 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: occupazione e aspetti sociali nella crescita annuale[9],

–  vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sul dumping sociale nell'Unione europea[10],

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[11],

  vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2017 su un pilastro europeo dei diritti sociali[12],

  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "L'evoluzione della natura dei rapporti di lavoro e il suo impatto sul mantenimento di una retribuzione dignitosa"[13],

  vista la piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato,

–  visto il suo studio del 2016 intitolato "Occupazione precaria in Europa: modelli, tendenze e strategie politiche"[14],

  vista la Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati lanciata il 14 dicembre 2011,

–  vista la rassegna trimestrale della Commissione, dell'autunno 2016, sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa,

–  visto l'Impegno strategico della Commissione a favore della parità di genere 2016-2020,

  vista la relazione di Eurofound del 2010 sulle forme di lavoro flessibili: accordi contrattuali "molto atipici",

  vista la relazione di Eurofound del 2014 sull'impatto della crisi sulle condizioni industriali e occupazionali in Europa[15],

  vista la relazione di Eurofound del 2015 sulle nuove forme di occupazione[16],

  vista la relazione di Eurofound del 2016: Esplorare la contrattazione fraudolenta nell'Unione europea[17],

  vista l'indagine di Eurofound sulle condizioni di lavoro in Europa e la sua sesta indagine sulle condizioni di lavoro in Europa – relazione generale[18],

  visto il dizionario europeo delle relazioni industriali di Eurofound[19],

–  viste le norme fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nonché le sue convenzioni e raccomandazioni in materia di condizioni di lavoro,

–  viste la raccomandazione R198 dell'OIL del 2006 concernente il rapporto di lavoro (raccomandazione sul rapporto di lavoro)[20] e le sue disposizioni relative alla determinazione di un rapporto di lavoro,

–  vista la relazione dell'OIL del 2011 sulle strategie e le norme per contrastare l'occupazione precaria[21],

–  vista la relazione dell'OIL del 2016 sull'occupazione non standard nel mondo[22],

–  vista la relazione dell'OIL del 2016 sulla realizzazione di un pilastro sociale per la convergenza europea[23],

–  vista la raccomandazione generale n. 28 del 2010 delle Nazioni Unite concernente gli obblighi fondamentali degli Stati firmatari a titolo dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  vista la strategia sulla parità di genere 2014-2017 del Consiglio d'Europa,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0224/2017),

A.  considerando che stanno emergendo forme di occupazione non standard e atipiche; che il numero di lavoratori con contratti a tempo determinato e a tempo parziale è aumentato nell'UE negli ultimi 15 anni; che sono necessarie politiche efficaci che contemplino le varie forme di lavoro e tutelino adeguatamente i lavoratori;

B.  considerando che la quota dell'occupazione standard negli ultimi 10 anni è diminuita passando dal 62 % al 59 %[24]; che se sarà mantenuta tale tendenza potrebbe avvenire che i contratti standard si applicheranno solo a una minoranza di lavoratori;

C.  considerando che contratti a tempo pieno e a tempo indeterminato continuano a costituire la maggior parte dei contratti di lavoro nell'UE e in alcuni settori accanto all'occupazione standard si riscontrano anche forme di occupazione atipiche; che il lavoro atipico può anche avere un effetti negativi sull'equilibrio tra lavoro e vita privata a causa di orari di lavoro atipici, come pure di stipendi e contributi pensionistici discontinui;

D.  considerando che l'emergere di nuove forme di occupazione, in particolare sull'onda della digitalizzazione e delle nuove tecnologie, rende meno netto il confine tra lavoro dipendente e lavoro autonomo[25], il che può causare un peggioramento della qualità dell'occupazione;

E.  considerando che alcune nuove forme di occupazione sono diverse dalle forme tradizionali di lavoro standard sotto vari aspetti; che alcune stanno trasformando il rapporto tra datore di lavoro e dipendente, altre stanno cambiando le modalità di lavoro e l'organizzazione del lavoro, e altre ancora entrambi; che ciò può causare un aumento del lavoro autonomo fittizio, un peggioramento delle condizioni di lavoro e una riduzione della protezione sociale, ma può anche portare vantaggi; che l'attuazione della legislazione in vigore è quindi di importanza fondamentale;

F.  considerando che gli aumenti dei tassi di occupazione nell'Unione, dopo la crisi economica, vanno accolti con favore, ma possono essere in parte attribuiti a un aumento del numero di contratti atipici, che crea in determinati casi un maggiore rischio di precarietà piuttosto che un'occupazione standard; che dovrebbe essere dato maggior valore alla qualità nella creazione di posti di lavoro;

G.  considerando che l'occupazione a tempo parziale non è mai diminuita dopo la crisi, mentre il lavoro a tempo pieno a livello di Unione è ancora al di sotto del livello pre-crisi del 2008; che, nonostante gli aumenti degli ultimi anni, il tasso di occupazione è ancora al di sotto dell'obiettivo della strategia Europa 2020 del 75 % e rivela grandi disparità tra gli Stati membri;

H.  considerando che è importante distinguere tra le nuove forme di lavoro che stanno emergendo e l'esistenza di occupazione precaria;

I.  considerando che la competenza in materia di politica sociale è condivisa tra Unione europea e Stati membri; che l'UE può solo integrare e sostenere gli Stati membri in tale ambito;

J.  considerando che l'UE può adottare solamente requisiti minimi in materia di condizioni di lavoro senza una previa armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

K.  considerando che è già stata predisposta una piattaforma europea per contrastare il lavoro non dichiarato, che permetta una più stretta collaborazione transfrontaliera nonché misure comuni tra le autorità competenti degli Stati membri e altri attori, al fine di lottare in modo efficace ed efficiente contro il lavoro non dichiarato;

L.  considerando che il lavoro precario porta alla segmentazione del mercato e all'aggravamento delle disuguaglianze salariali;

M.  considerando che ad oggi non esiste una definizione comune di lavoro precario; che tale definizione dovrebbe essere elaborata in stretta consultazione con le parti sociali; che il tipo di contratto non indica, di per sé, il rischio di lavoro precario ma, al contrario, detto rischio dipende da un'ampia gamma di fattori;

N.  considerando che per occupazione standard si intende un'occupazione regolare a tempo pieno o a tempo parziale volontario sulla base di contratti a tempo indeterminato; che ogni Stato membro ha le proprie leggi e pratiche che stabiliscono le condizioni di lavoro applicabili ai diversi contratti di occupazione e di tirocinio; che non esiste una definizione universalmente accettata di occupazione standard;

O.  considerando che i problemi più recenti di rappresentazione, che sono dovuti alla debolezza delle organizzazioni delle parti sociali in taluni settori oppure alle riforme attuate in vari paesi europei, le quali limitano i ruoli delle parti sociali, interferiscono con qualsiasi rapporto di lavoro;

P.  considerando che taluni settori come l'agricoltura, l'edilizia e l'arte sono sproporzionatamente interessati dal lavoro precario; che negli ultimi anni il lavoro precario si è diffuso anche ad altri settori, come l'aviazione e il settore alberghiero[26];

Q.  considerando che, secondo studi recenti, i lavoratori semi-qualificati delle professioni manuali e i lavoratori poco qualificati hanno meno guadagni, prospettive e qualità intrinseca del posto di lavoro; che tali lavoratori segnalano più frequentemente l'esposizione ai rischi ambientali e di postura e sperimentano livelli inferiori di benessere fisico e mentale[27];

R.  considerando che le donne rappresentano il 46 % della popolazione attiva nel mercato del lavoro dell'UE e sono particolarmente vulnerabili alla precarietà, a causa delle discriminazioni subite, anche in termini di retribuzione, e che le donne guadagnano circa il 16 % in meno rispetto agli uomini nell'UE; che le donne lavorano più spesso con contratti a tempo parziale, a tempo limitato o a retribuzione minima e che pertanto sono più a rischio di precarietà; che tali condizioni di lavoro generano perdite a vita in termini di reddito e di protezione, che si tratti di retribuzione, pensione o di prestazioni di sicurezza sociale; che gli uomini hanno maggiori probabilità di lavorare a tempo pieno e a tempo indeterminato rispetto alle donne; che le donne sono particolarmente colpite dal lavoro a tempo parziale involontario, dal lavoro autonomo fittizio e dal lavoro non dichiarato[28];

S.  considerando che il tasso di occupazione nell'UE è maggiore per gli uomini rispetto alle donne; che i principali motivi di uscita delle donne dal mercato del lavoro sono l'assistenza a minori o anziani, malattie o inabilità proprie o altre responsabilità personali e familiari; che le donne sono spesso vittime di discriminazioni e ostacoli causati dal fatto che sono madri o potrebbero esserlo; che le donne sole con figli a carico si trovano di fronte a un rischio particolarmente elevato di precarietà;

T.  considerando che la parità tra uomini e donne è un diritto fondamentale che presuppone la garanzia di pari opportunità e pari trattamento in tutti i settori della vita e che le politiche volte a garantire tale parità contribuiscono alla promozione di una crescita intelligente e duratura;

U.  considerando che in molti casi i lavoratori precari o senza lavoro non hanno diritto al congedo parentale;

V.  considerando che i giovani lavoratori corrono un rischio maggiore di trovarsi in una posizione di lavoro precario; che le probabilità di ritrovarsi in una posizione di molteplice svantaggio sono due volte più elevate per i lavoratori di età inferiore ai 25 anni rispetto ai lavoratori di età pari o superiore a 50 anni[29];

I. Per un lavoro dignitoso – affrontare le condizioni di lavoro e il lavoro precario

1.  invita gli Stati membri a tenere conto dei seguenti indicatori dell'OIL nel determinare la sussistenza di un rapporto di lavoro:

- il lavoro è svolto in base alle istruzioni e sotto il controllo di un terzo;

- comporta l'integrazione del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa;

- è svolto esclusivamente o prevalentemente a beneficio di un altro soggetto;

- è svolto personalmente dal lavoratore;

- è svolto nelle specifiche ore di lavoro o in un posto di lavoro specificato o concordato dal committente del lavoro;

- ha una durata determinata e una certa continuità;

- richiede la disponibilità del lavoratore o comporta la fornitura di strumenti, materiali e apparecchiature da parte del committente del lavoro;

- il lavoratore percepisce una retribuzione periodica che costituisce la sua unica o principale fonte di reddito, con la possibilità di prevedere anche pagamenti in natura, ad esempio per cibo, alloggio o trasporto;

- al lavoratore è riconosciuto il diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali;

2.  prende atto della definizione di Eurofound di occupazione atipica, ovvero i rapporti di lavoro non conformi al modello di lavoro standard o tipico, a tempo pieno, regolare, a tempo indeterminato e con un unico datore di lavoro per un lungo arco di tempo[30]; evidenzia che i termini "atipico" e "precario" non possono essere utilizzati come sinonimi;

3.  ritiene che per lavoro precario si intenda un'occupazione nella quale non vengono rispettate le norme e le disposizioni dell'UE, internazionali e nazionali e/o che non offra mezzi sufficienti per una vita dignitosa o una protezione sociale adeguata;

4.  constata che alcune forme atipiche di occupazione possono comportare maggiori rischi di precarietà e insicurezza, ad esempio nel caso del lavoro a tempo parziale involontario, del lavoro a tempo determinato, dei contratti a zero ore nonché di tirocini e apprendistati non retribuiti;

5.  osserva che, laddove le forme di lavoro a tempo parziale siano una scelta fatta dai lavoratori, è necessario garantire la sostenibilità di tale occupazione dal punto di vista economico e sociale;

6.  ritiene fermamente che la flessibilità del mercato del lavoro non sia data dall'erosione dei diritti dei lavoratori in cambio di produttività e competitività, ma dall'equilibrio riuscito tra tutela dei lavoratori e possibilità per lavoratori e datori di lavoro di concordare modalità di lavoro che siano adeguate alle rispettive esigenze;

7.  rileva che il rischio di precarietà dipende dal tipo di contratto, ma anche dai seguenti fattori:

- scarsa o nessuna sicurezza del posto di lavoro dovuta alla natura non permanente del lavoro, ad esempio in contratti a tempo parziale marginale non per scelta volontaria e, in alcuni Stati membri, orari di lavoro poco chiari e responsabilità che cambiano a causa del lavoro a chiamata;

- tutela obsoleta dal licenziamento e mancanza di protezione sociale sufficiente in caso di licenziamento;

- remunerazione insufficiente per condurre una vita dignitosa;

- assenza o limitazione dei diritti o delle prestazioni di sicurezza sociale;

- nessuna o limitata protezione da qualunque forma di discriminazione;

- prospettive limitate o nessuna prospettiva di avanzamento sul mercato del lavoro o nella carriera e nella formazione;

- scarso livello di diritti collettivi e diritti limitati in materia di rappresentanza collettiva;

- un ambiente di lavoro che non rispetta le norme minime in materia di salute e di sicurezza[31];

8.  ricorda la definizione dell'OIL di lavoro dignitoso secondo cui: "Il lavoro dignitoso è un lavoro produttivo che genera un reddito equo, in un luogo di lavoro sicuro e che contempla tutele sociali, prospettive migliori per lo sviluppo personale e l'integrazione sociale, la libertà per le persone di esprimere le proprie preoccupazioni e di organizzare e partecipare alle decisioni che incidono sulla loro vita nonché una parità di opportunità e di trattamento per tutte le donne e gli uomini"[32]; esorta l'OIL ad aggiungere una retribuzione dignitosa a tale definizione; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere tale definizione nella revisione o nell'elaborazione della legislazione sul lavoro;

9.  rammenta i fattori di successo per le buone pratiche contro il lavoro precario, ovvero: un forte fondamento giuridico, il coinvolgimento delle parti sociali e dei comitati sul posto di lavoro, la cooperazione con le parti interessate, l'equilibrio tra flessibilità e sicurezza, l'orientamento settoriale, oneri amministrativi minimi per i datori di lavoro, un'applicazione delle norme garantita dagli ispettorati del lavoro e campagne di sensibilizzazione;

10.  sottolinea la necessità di adottare politiche economiche anticicliche volte a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori in conformità alle tradizioni costituzionali degli Stati membri;

11.  rileva che l'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso è destinata specificamente a garantire la creazione di posti di lavoro, i diritti sul lavoro, la tutela sociale e il dialogo sociale, così come la parità di genere; sottolinea che il lavoro dignitoso dovrebbero in particolare garantire:

- un salario di sussistenza, anche garantendo il diritto alla libertà di associazione;

- contratti collettivi in linea con le pratiche esistenti negli Stati membri;

- la partecipazione dei lavoratori alle questioni societarie, in linea con le pratiche esistenti negli Stati membri;

- il rispetto della contrattazione collettiva;

- la parità di trattamento dei lavoratori nello stesso luogo di lavoro;

- la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

- la protezione della sicurezza sociale per i lavoratori e le persone a loro carico;

- le disposizioni sull'orario di lavoro e il periodo di riposo;

- la protezione contro il licenziamento;

- l'accesso alla formazione e all'apprendimento permanente;

- il sostegno all'equilibrio tra vita professionale e vita privata per tutti i lavoratori; sottolinea che per soddisfare tali diritti è essenziale migliorare anche l'attuazione della legislazione in materia di lavoro e sicurezza sociale;

12.  osserva che numerosi fattori, come la digitalizzazione e l'automazione, contribuiscono alla trasformazione della natura del lavoro, includendo l'emergere di nuove forme di occupazione; constata, a tale proposito, che le nuove forme di lavoro potrebbero necessitare di norme nuove, efficienti e proporzionate per garantire che siano disciplinate tutte le forme di occupazione;

13.  ribadisce, nel contesto dei posti di lavoro digitali, che ai lavoratori e agli altri intermediari attivi nell'ambito della piattaforma digitale dovrebbero essere garantite un'adeguata copertura e protezione sociale e sanitaria;

14.  sottolinea che la digitalizzazione non deve essere percepita esclusivamente come un elemento distruttore di occupazione, ma insiste al contrario sulle opportunità di evoluzione e di aumento delle competenze individuali che essa rappresenta;

15.  sottolinea che, secondo le stime, nel 2020 il settore delle TIC registrerà 756 000 posti vacanti, il che dimostra la necessità di migliorare le competenze digitali della forza lavoro europea;

16.  sottolinea che la crisi economica ha dato adito a movimenti migratori all'interno dell'UE che hanno messo in luce le barriere esistenti alla libera circolazione delle persone tra gli Stati membri e le discriminazioni basate sulla nazionalità, esponendo i cittadini dell'UE a una condizione di precarietà lavorativa;

17.  sottolinea che le condizioni precarie di lavoro, tra cui il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio, hanno un effetto a lungo termine sulla salute mentale e il benessere fisico e possono esporre i lavoratori a un maggiore rischio di povertà, esclusione sociale e deterioramento dei loro diritti fondamentali;

18.  sottolinea che i lavoratori con contratti di lavoro di brevissima durata sono quelli maggiormente esposti alle condizioni avverse per quanto concerne gli aspetti fisici del loro lavoro; che la combinazione tra l'insicurezza del lavoro e il mancato controllo sull'orario di lavoro deriva spesso dai rischi professionali connessi allo stress;

19.  sottolinea che in alcuni settori dell'economia si assiste a un uso eccessivo, fino all'abuso, di rapporti di lavoro flessibili o atipici;

20.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche in grado di rafforzare la posizione dei lavoratori, dei tirocinanti e degli apprendisti attraverso il potenziamento del dialogo sociale e la promozione della contrattazione collettiva, garantendo che tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro status, possano usufruire del loro diritto di associazione e siano in grado di esercitarlo e di accedere alla contrattazione collettiva liberamente e senza timore di sanzioni dirette o indirette da parte del datore di lavoro;

21.  sottolinea l'importanza delle parti sociali nella tutela dei diritti dei lavoratori, stabilendo condizioni di lavoro dignitose, fissando retribuzioni e redditi conformemente alle leggi e alle prassi degli Stati membri, e offrendo servizi di consulenza e orientamento ai datori di lavoro e ai lavoratori;

22.  chiede agli Stati membri, in stretta collaborazione con le parti sociali, di sostenere i percorsi professionali al fine di facilitare la transizione tra le diverse situazioni che un individuo può riscontrare nel corso della sua esistenza attraverso, in particolare, la formazione professionale continua, indennità di disoccupazione adeguate, la trasferibilità dei diritti sociali e politiche attive ed efficaci del mercato del lavoro;

23.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e garantire una protezione efficace e la parità di retribuzione uomo-donna tra i lavoratori che forniscono prestazioni lavorative nell'ambito di un rapporto di lavoro, attraverso una risposta politica globale che miri a includere il lavoro precario garantendo i percorsi professionali e una corretta copertura della sicurezza sociale;

24.  sottolinea l'importanza degli ispettorati del lavoro negli Stati membri, e sottolinea che essi dovrebbero concentrarsi sull'obiettivo di monitorare, assicurando l'osservanza e il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, contrastando il lavoro non dichiarato, senza che siano oggetto di abusi diventando meccanismi di controllo della migrazione; rileva il rischio di discriminazione dei lavoratori più vulnerabili e condanna fermamente la pratica delle imprese che assumono migranti senza garantire loro pieni diritti e benefici e informarli in materia; invita, pertanto, gli Stati membri a fornire agli ispettorati del lavoro le risorse adeguate per garantire un monitoraggio efficace;

II. Proposte

25.  invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il lavoro precario, tra cui il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio, al fine di garantire che qualsivoglia tipo di contratto di lavoro offra condizioni di lavoro dignitose con una corretta copertura in materia di sicurezza sociale, in linea con l'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL, l'articolo 9 del TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Carta sociale europea;

26.  invita la Commissione e gli Stati membri a lottare contro tutte le pratiche che potrebbero condurre a un aumento del lavoro precario, contribuendo in tal modo all'obiettivo della strategia Europa 2020 di ridurre la povertà;

27.  invita la Commissione e gli Stati membri a incrementare la qualità del lavoro nei lavori non standard, assicurando almeno una serie di standard minimi in materia di protezione sociale, livelli minimi di retribuzione e l'accesso alle attività di formazione e sviluppo; sottolinea che ciò dovrebbe essere attuato mantenendo le opportunità di ingresso;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i sistemi di sicurezza sociale siano idonei rispetto alle nuove forme di occupazione;

29.  invita la Commissione a valutare le nuove forme di occupazione favorite dalla digitalizzazione; invita a valutare, in particolare, lo status giuridico degli intermediari del mercato del lavoro e delle piattaforme online nonché la loro responsabilità; invita la Commissione a rivedere la direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ("direttiva sulle dichiarazioni scritte")[33] onde tenere conto delle nuove forme di occupazione;

30.  sottolinea il potenziale rappresentato, soprattutto in termini di nuovi posti di lavoro, dall'economia collaborativa; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le potenziali nuove norme in materia di lavoro create dall'economia collaborativa; sottolinea con forza la necessità di incrementare la protezione dei lavoratori in questo settore, rafforzando la trasparenza sul loro status, le informazioni loro fornite e la non discriminazione;

31.  invita la Commissione a procedere con il riesame mirato della direttiva sul distacco dei lavoratori e a riesaminare la direttiva sul lavoro interinale per garantire i diritti sociali fondamentali a tutti i lavoratori, tra cui la parità di retribuzione per uno stesso lavoro nello stesso luogo;

32.  sottolinea la necessità di investimenti pubblici e privati, promuovendo in particolare i settori dell'economia che promettono il massimo effetto moltiplicatore possibile, in modo da favorire la convergenza sociale verso l'alto, la coesione nell'Unione e la creazione di posti di lavoro dignitosi; sottolinea, in tale contesto, la necessità di sostenere le PMI e le start-up;

33.  sottolinea la necessità di affrontare il lavoro non dichiarato, in quanto riduce il gettito fiscale e previdenziale, genera condizioni di lavoro precarie e inadeguate nonché concorrenza sleale tra i lavoratori; accoglie con favore l'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato;

34.  rileva che, dato il numero di lavoratori, in particolare giovani, che lasciano i loro paesi di origine per altri Stati membri in cerca di opportunità di lavoro, vi sia l'urgente necessità di elaborare provvedimenti adeguati intesi a garantire che tutti i lavoratori siano tutelati per quanto riguarda i loro diritti sociali e in materia di lavoro; invita, a tale riguardo, la Commissione e gli Stati membri a migliorare ulteriormente la mobilità del lavoro a livello di UE sostenendo nel contempo il principio della parità di trattamento, salvaguardando le retribuzioni e le norme sociali e garantendo la piena portabilità dei diritti sociali; chiede a ogni Stato membro di stabilire politiche sociali e di impiego per quanto concerne la parità di diritti e di retribuzione nello stesso luogo di lavoro;

35.  constata con preoccupazione l'indebolimento per quanto concerne la contrattazione collettiva e la copertura dei contratti collettivi; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche strategiche di copertura universale dei lavoratori nel quadro di accordi collettivi, salvaguardando e potenziando nel contempo il ruolo dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro;

36.  riconosce il ruolo importante svolto dalle parti sociali per quanto riguarda le direttive dell'Unione in materia di lavoro a tempo parziale, contratti a tempo determinato e lavoro interinale e incoraggia la Commissione a regolamentare, in collaborazione con le parti sociali, le nuove forme di occupazione ove appropriato; invita Eurofound a studiare in che modo le parti sociali elaborano strategie per garantire la qualità del lavoro e affrontare il lavoro precario;

37.  invita la Commissione e gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive competenze, a garantire che i lavoratori autonomi considerati giuridicamente una società unipersonale abbiano il diritto alla contrattazione collettiva e di associarsi liberamente;

38.  ricorda che, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (la direttiva sull'orario di lavoro)[34], ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima delle ore di lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a un periodo di ferie annuali retribuito; sottolinea la necessità di garantire che detti diritti siano applicati a tutti i lavoratori, ivi compresi i lavoratori a chiamata, i lavoratori occupati a tempo parziale marginale e gli addetti al lavoro organizzato via piattaforme online; rammenta che la direttiva sull'orario di lavoro è una misura che riguarda la salute e la sicurezza; chiede l'esecuzione delle decisioni della Corte di giustizia la quale conferma che il servizio di guardia nel luogo di lavoro deve essere considerato orario di lavoro e va seguito da un periodo di riposo compensativo;

39.  ricorda che il lavoro a tempo parziale marginale è contraddistinto da minori livelli di sicurezza del lavoro, minori opportunità di carriera, minori investimenti in formazione da parte dei datori di lavoro e da una quota maggiore di bassa retribuzione; invita gli Stati membri e la Commissione a promuovere misure volte a sostenere ore aggiuntive per chi intende lavorare maggiormente;

40.  ricorda che, ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutti hanno il diritto di accedere alla formazione professionale e all'apprendimento permanente; invita gli Stati membri a garantire che la formazione professionale e la formazione continua siano messe a disposizione anche dei lavoratori con rapporti di lavoro atipici; rammenta che le misure relative al miglioramento delle competenze sono importanti in un'economia digitale in rapida evoluzione; ricorda che la carenza e l'asimmetria delle competenze contribuiscono ad alti livelli di disoccupazione; accoglie con favore le recenti iniziative volte ad affrontare la carenza di competenze;

41.  chiede una garanzia per le competenze quale nuovo diritto di ogni individuo, in ogni fase della vita, ad acquisire le competenze fondamentali per il XXI secolo, compresi l'alfabetizzazione, il calcolo numerico, l'alfabetizzazione digitale e mediatica, il pensiero critico, le competenze sociali, le competenze pertinenti necessarie per l'economia verde e l'economia circolare, tenendo conto delle industrie emergenti e dei settori chiave della crescita e garantendo il pieno coinvolgimento delle persone in situazioni svantaggiate, incluse le persone con disabilità, i richiedenti asilo, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi sottorappresentati; sottolinea che i sistemi di istruzione dovrebbero essere inclusivi, fornire istruzione di buona qualità a tutta la popolazione, consentire alle persone di essere cittadini europei attivi e prepararli ad essere in grado di imparare e di adattarsi durante tutto l'arco della vita e rispondere alle esigenze della società e del mercato del lavoro;

42.  sottolinea che le politiche degli Stati membri dovrebbero essere formulate e attuate conformemente al diritto e alle prassi nazionali, in consultazione e in stretta cooperazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;

43.  ricorda che il lavoro precario non solo danneggia l'individuo, ma comporta anche costi significativi per la società in termini di perdite fiscali e spesa pubblica più elevata nel lungo periodo, e in termini di sostegno per chi subisce gli effetti a lungo termine del mancato reddito e delle condizioni di lavoro difficili; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare l'utilizzo di contratti a tempo indeterminato e lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri al fine di contrastare il lavoro precario;

44.  ricorda che i lavoratori che ricadono nell'economia informale si trovano ad affrontare un elevato livello di precarietà; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche adeguate a tale gruppo, a tutela di tali lavoratori affrontandone i problemi a prescindere dal loro status di residenza;

45.  invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e tutte le forme di occupazione illegale e le pratiche che minano i diritti dei lavoratori e dei sistemi di sicurezza sociale; ribadisce il proprio punto di vista secondo cui dovrebbe essere considerata la possibilità di prevenire i contratti a zero ore in tutte le future politiche occupazionali;

46.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare le condizioni di lavoro dei lavoratori sostituti del settore pubblico e il loro impatto sulla qualità dei servizi pubblici;

47.  evidenzia che il lavoro precario riguarda principalmente i lavoratori più vulnerabili a rischio di discriminazione, povertà ed esclusione; rammenta, in particolare, che la disabilità, l'appartenenza a una diversa etnia, la diversa origine, religione o credo, o essere donna, aumentano il rischio di essere esposti a condizioni di impiego precarie; condanna tutte le forme di precarietà a prescindere dalla situazione contrattuale;

48.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'effettiva protezione dei lavoratori vulnerabili; esorta la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure efficaci per combattere le discriminazioni di cui sono vittime le donne nel mercato del lavoro, con particolare riferimento alla conciliazione tra la vita professionale e la vita privata e all'eliminazione del divario retributivo di genere; invita la Commissione a valutare se la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego è adeguata alle nuove forme di occupazione;

49.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare tutte le normative disciplinanti gli aspetti del lavoro precario in base all'impatto di genere; ritiene necessario indirizzare misure legislative e non legislative alle esigenze delle donne in condizioni di lavoro precario, poiché altrimenti un gruppo già sovrarappresentato continuerà a essere eccessivamente colpito;

50.  ritiene che la maggiore richiesta di flessibilità nel mercato del lavoro non debba, in nessuna circostanza, continuare a comportare una sovrarappresentanza delle donne nei posti di lavoro atipici e con condizioni di lavoro incerte;

51.  invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare e ad affrontare il fenomeno del mobbing sul luogo di lavoro, incluse le molestie nei confronti delle lavoratrici dipendenti in gravidanza e qualunque condizione di svantaggio subita al rientro dal congedo di maternità; sollecita gli Stati membri a rispettare e a far rispettare la legislazione sui diritti di maternità affinché le donne non siano svantaggiate in termini pensionistici per il fatto di essere diventate madri durante la vita lavorativa; sottolinea che il congedo di maternità deve essere accompagnato da misure efficaci per tutelare i diritti delle donne in gravidanza, delle neomamme, delle madri che allattano e delle madri nubili, rispondendo alle raccomandazioni dell'OIL e dell'Organizzazione mondiale della sanità;

52.  ribadisce la sua richiesta affinché le persone in tutte le forme di impiego e i lavoratori autonomi siano in grado di maturare i diritti che offrono la sicurezza del reddito in situazioni quali la disoccupazione, la malattia, la vecchiaia, le interruzioni della carriera per la cura dei figli o altre forme di assistenza, o per motivi di formazione;

53.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire condizioni di lavoro dignitose per tutte le opportunità di lavoro come prima esperienza per i giovani, quali tirocini, apprendistati o opportunità nell'ambito della Garanzia per i giovani; incoraggia gli Stati membri ad adottare e attuare quadri di qualità per stage, tirocini e apprendistati che garantiscano i diritti dei lavoratori e il carattere formativo dell'opportunità di esperienza lavorativa per i giovani;

54.  invita in modo particolare la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per contrastare la precarietà dell'occupazione giovanile; sottolinea l'importanza dell'attuazione della garanzia per i giovani da parte della Commissione europea a tale proposito;

55.  raccomanda agli Stati membri di garantire ai giovani di ogni fascia di età l'accesso all'istruzione pubblica, gratuita e di alta qualità, soprattutto ai livelli superiori di istruzione e formazione, poiché è stato dimostrato che l'innalzamento del livello di istruzione contribuisce a ridurre le disuguaglianze sul lavoro fra uomini e donne;

56.  sottolinea che l'uso da parte della Commissione e degli Stati membri della definizione dell'OIL di "lavoratore", piuttosto che quella più strettamente definita di "dipendente", potrebbe contribuire ad applicare e a comprendere meglio i principi fondamentali e i diritti in materia di lavoro;

57.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'imprenditorialità e il cooperativismo tra i lavoratori del settore delle imprese multiservizi, nonché del comparto emergente dell'economia collaborativa e delle piattaforme digitali, nell'ottica di ridurre i rischi associati ai nuovi modelli commerciali in relazione ai diritti e alle condizioni di lavoro dei lavoratori;

58.  evidenzia che nel settore dell'agricoltura i contratti a breve termine sono legati al carattere stagionale del lavoro agricolo; chiede il rispetto di tale vincolo naturale forte, mantenendo la possibilità per gli agricoltori di assumere secondo il ritmo delle stagioni e risparmiando loro vincoli amministrativi complementari legati all'assunzione e alla gestione della manodopera;

59.  invita la Commissione a promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori stagionali e a condurre attività di sensibilizzazione in merito, e invita gli Stati membri a regolamentare la posizione sociale e giuridica dei lavoratori stagionali, a salvaguardare le condizioni di salute, sicurezza e igiene sul lavoro e a garantire loro una protezione sociale, nel rispetto dell'articolo 23 della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014[35], sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali, che garantisce la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, anche per quanto concerne la "la parità di retribuzione e di protezione sociale"; sottolinea la necessità di fornire a tutti i lavoratori stagionali informazioni complete in materia di occupazione e diritti alla sicurezza sociale, compresi i diritti pensionistici, tenendo conto anche dell'aspetto transfrontaliero del lavoro stagionale;

60.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

Secondo i risultati di una serie di studi inclusi dal relatore nella presente relazione, le forme di occupazione atipiche sono manifestamente in aumento nell'UE.

Il numero di lavoratori con contratti, spesso involontari, a tempo determinato e contratti di lavoro a tempo parziale è aumentato notevolmente nell'UE negli ultimi 15 anni.

Allo stesso tempo, le nuove forme di occupazione stanno rendendo meno netti i confini tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, portando a un peggioramento della qualità del lavoro e all'aumento del lavoro autonomo fittizio.

Sebbene la crisi economica non sia stata la causa generatrice di queste nuove forme di lavoro precario, le contromisure insufficienti e inadeguate adottate dall'UE per farvi fronte hanno semplicemente acutizzato il problema. Tra queste soluzioni si annoverano le misure di austerità e i memorandum che hanno soffocato la crescita, disgregato il tessuto sociale e impoverito ampie fasce della popolazione, soprattutto i lavoratori. L'attuale crescita apparente dei tassi di occupazione nasconde l'aumento del ricorso all'occupazione precaria sotto forma di contratti a zero ore, lavoro autonomo fittizio e lavoro a tempo parziale involontario, che non sono in grado di garantire ai lavoratori condizioni di vita dignitose e il godimento di tutti i diritti sul luogo di lavoro.

L'indigenza sociale e il tornare indietro relativamente alle disposizioni sul lavoro hanno costretto lo stesso Parlamento europeo a confrontarsi con il problema dell'occupazione precaria e delle condizioni di lavoro, per esempio nelle sue relazioni sul dumping sociale[1] o sulle lavoratrici precarie[2]. La presente relazione fa seguito a una serie di altre relazioni e l'obiettivo del relatore è quello di contribuire a conseguire un consenso minimo di base nella discussione politica sul significato di occupazione precaria, introducendo tra l'altro anche la definizione di lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

L'accordo su una definizione di base è relativo alla definizione dell'occupazione standard, dell'occupazione atipica e del lavoro dignitoso.

Per occupazione standard si intende l'occupazione che preveda contratti a tempo pieno e indeterminato, mentre le forme di occupazione atipiche includono contratti di occupazione parziale permanente (marginale), temporanea, a tempo determinato e a zero ore, tirocini e lavoro non dichiarato o informale.

Una definizione di base del lavoro precario potrebbe assumere come punto di partenza una forma di occupazione atipica caratterizzata da almeno una delle seguenti caratteristiche:

  - scarsa o nessuna sicurezza del posto di lavoro a causa del carattere non permanente del posto di lavoro, con clausole contrattuali non specifiche o l'assenza di un contratto scritto, come per esempio nel caso del lavoro a tempo parziale involontario o temporaneo o di un'occupazione con orari di lavoro poco chiari e responsabilità che variano secondo la volontà del datore di lavoro;

  - bassa retribuzione, talvolta pagata su base non ufficiale o indefinita;

  - diritti minimi o diritti non presenti a livello di protezione sociale o di previdenza sociale;

  - nessuna protezione dalle discriminazioni;

  - prospettive scarse o assenti di avanzamento sul mercato del lavoro;

  - diritti scarsi o assenti a livello di rappresentanza collettiva;

  - inosservanza delle norme minime in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'OIL definisce il lavoro dignitoso come un'occupazione piena e produttiva che garantisce la dignità, una retribuzione equa, la sicurezza sul posto di lavoro, la libertà di espressione dell'opinione, la libertà di organizzare e partecipare in decisioni che influiscono sulla vita del lavoratore, pari opportunità e pari trattamento per tutti, uomini e donne.

Nuove sfide come la digitalizzazione, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, si traducono in una trasformazione radicale dell'occupazione, con forme di lavoro atipico che stanno diventando sempre più diffuse, e continueranno a intensificarsi a meno che non entri in vigore il nuovo quadro normativo.

Per tale ragione, è necessario che la Commissione e gli Stati membri garantiscano condizioni dignitose di lavoro nei nuovi posti di lavoro generati dalla digitalizzazione. Le condizioni di lavoro precarie hanno un impatto a lungo termine a livello di protezione sociale e delle pensioni, esponendo i lavoratori a un maggiore rischio di povertà e al peggioramento dei loro diritti fondamentali.

Di conseguenza è fondamentale garantire che la protezione sociale, la protezione attraverso i contratti collettivi e le negoziazioni collettive siano accessibili a tutti i lavoratori. La Commissione e gli Stati membri devono pertanto garantire un'efficace protezione sul luogo di lavoro e introdurre politiche globali intesa a ridurre e a eliminare gradualmente le forme precarie di impiego.

Sono necessarie politiche volte a rafforzare i lavoratori attraverso il dialogo sociale e un maggiore ricorso alla contrattazione collettiva, garantendo che tutti i lavoratori possano esercitare il diritto alla libertà di associazione e alla libertà di contrattazione collettiva senza timore di conseguenze. Anche gli ispettorati del lavoro e le parti sociali svolgono un ruolo importante nel sostenere il diritto dei lavoratori, nel garantire retribuzioni dignitose in linea con le leggi e le prassi di ogni Stato membro, nonché nel fornire orientamenti e informazioni per i datori di lavoro. Gli ispettorati del lavoro dovrebbero concentrarsi sul loro ruolo ossia il monitoraggio e il miglioramento delle condizioni di lavoro e la lotta al lavoro sommerso.Le prassi seguite dalle imprese che assumono migranti senza garantire il rispetto di tutti i loro diritti come lavoratori sono del tutto inammissibili.

La Commissione e gli Stati membri potrebbero contrastare il lavoro atipico e precario basandosi sull'agenda per il lavoro dignitoso dell'OIL e sulla Carta europea dei diritti sociali. Sono anche necessari investimenti pubblici, politiche atte a promuovere la convergenza sociale e la creazione di un'occupazione dignitosa. È particolarmente preoccupante l'erosione della protezione fornita nel quadro di accordi collettivi e dei diritti di contrattazione collettiva dei lavoratori e la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a promuovere strategie di copertura universale dei lavoratori con accordi collettivi e di salvaguardia del ruolo dei sindacati, come le parti sociali.

Infine, il relatore ritiene che la Commissione e gli Stati membri debbano garantire una protezione efficace dei lavoratori, in particolare di quelli che vivono in condizioni di insicurezza e precarietà, dando particolare priorità alle lavoratrici, ai lavoratori giovani, ai lavoratori più anziani, ai lavoratori dell'economia informale (sommersa), ai lavoratori migranti e ai lavoratori con disabilità.

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (28.2.2017)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria
(2016/2221(INI))

Relatore per parere: Viorica Dăncilă

SUGGERIMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che l'agricoltura e l'industria agroalimentare rappresentano il 6 % del PIL dell'UE, 15 milioni di imprese e 46 milioni di posti di lavoro;

B.  considerando che, per motivi geografici, topografici e di accessibilità dei terreni (in particolare nelle zone insulari, montuose o periferiche e nelle regioni ultraperiferiche – RUP), l'agricoltura è un ambito nel quale le condizioni di lavoro e l'occupazione possono rivelarsi maggiormente difficili e precarie;

C.  considerando che a tali problemi strutturali si aggiungono elementi congiunturali quali le incertezze economiche e climatiche, che, come si verifica attualmente, rendono ancora più difficile la situazione dei lavoratori nel settore agricolo, generando una riduzione del numero degli agricoltori e delle aziende familiari di piccole dimensioni; che l'invecchiamento della popolazione e lo spopolamento sono tendenze particolarmente pronunciate nelle zone rurali dell'UE;

D.  considerando che la crisi degli ultimi anni ha contribuito ad aggravare la crisi nel settore agricolo e ha inciso sulla capacità degli agricoltori di investire e creare occupazione, a scapito della modernizzazione, dell'innovazione, della partecipazione dei giovani all'agricoltura e del ricambio generazionale; che gli investimenti della politica agricola comune (PAC) non sono ancora in linea con gli obiettivi di sostenibilità della strategia Europa 2020 dell'UE dato che non è stato ancora raggiunto l'obiettivo di investire almeno un euro su cinque nell'agricoltura sostenibile; che è necessario permettere all'agricoltura di adattarsi per far fronte alle circostanze difficili mediante la promozione dell'innovazione;

E.  considerando che la struttura delle età del settore agricolo desta preoccupazione in quanto, dal 2010, soltanto il 7,5 % degli agricoltori ha meno di 35 anni di età e oltre 4,5 milioni di coloro che gestiscono attualmente aziende agricole ne hanno più di 65; che, nel periodo 2000-2012, nel settore agricolo dell'UE sono andati persi 4,8 milioni di posti di lavoro a tempo pieno, di cui il 70 % nei nuovi Stati membri e il 93 % delle persone interessate erano lavoratori autonomi, e che, in tale contesto, è difficile valutare in modo preciso il numero di occupati nel settore agricolo, in quanto l'occupazione "illegale" non è, per sua stessa natura, inclusa nei dati disponibili[1];

F.  considerando che in molti Stati membri l'accesso delle donne nelle zone rurali al mercato del lavoro è limitato, nell'agricoltura come in altri settori, che esse sono oggetto di un divario retributivo maggiore rispetto ad altri settori e che nonostante ciò esse svolgono un ruolo di estrema importanza per lo sviluppo e la vita sociale delle zone rurali e, in particolare, nelle aziende agricole;

G.  considerando che il lavoro agricolo dipende spesso dalle condizioni atmosferiche e dalle stagioni;

H.  considerando che i redditi annui medi degli agricoltori dell'UE sono rimasti stazionari o sono persino diminuiti negli ultimi dieci anni, mentre i costi di produzione sono continuamente aumentati e che i grandi investimenti e i rischi finanziari necessari per mantenere l'attività dell'azienda generano una situazione sempre più precaria, il che ha provocato una riduzione considerevole del numero di aziende agricole e una potenziale perdita di molti posti di lavoro nelle zone rurali;

I.  considerando che molte attività agricole sono svolte con l'aiuto di membri della famiglia, spesso senza protezione sociale;

J.  considerando che negli ultimi anni il contesto socio-economico e le condizioni di vita sono radicalmente cambiati e risultano molto eterogeni tra i vari Stati membri e all'interno di questi ultimi;

K.  considerando che l'export dell'agroalimentare europeo è in costante crescita, svolge una funzione fondamentale di traino per la ripresa economica e rappresenta un settore chiave per il rilancio dell'occupazione con un alto tasso di natalità d'imprese;

1.  sottolinea che gli agricoltori e i lavoratori agricoli sono esposti, per la natura stessa del settore, a una serie di fattori esterni quali la volatilità dei prezzi e dei mercati agricoli e gli squilibri nella catena agroalimentare, che rendono incerte e precarie le prospettive d'impiego e che l'imprevedibilità metereologiche hanno altresì effetti e ripercussioni gravi, in particolare nelle RUP e nelle zone montuose; ritiene che prezzi franco azienda remunerativi che coprono i costi di produzione siano fondamentali per garantire il reddito degli agricoltori nel lungo termine; è del parere, tuttavia, che gli strumenti di stabilizzazione del reddito e di gestione del rischio e i fondi comuni agricoli potrebbero contribuire a rendere i lavoratori agricoli meno vulnerabili e rafforzare la posizione degli agricoltori all'interno della filiera alimentare;

2.  invita gli Stati membri a condividere le migliori pratiche e a prendere in considerazione nuove modalità innovative per lo sviluppo di un mercato del lavoro adattabile e flessibile al fine di far fronte alle sfide di un'economia rurale;

3.  sottolinea che un reddito stabile è una condizione essenziale per permettere agli agricoltori di accedere al credito;

4.  richiama l'attenzione sul caso specifico dei lavoratori stagionali, che sono particolarmente esposti a situazioni di precarietà; intende per "lavoratori stagionali" i lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato la cui durata e il cui proseguimento sono influenzati in modo determinante da fattori stagionali quali le condizioni metereologiche, i giorni festivi o i raccolti agricoli;

5.  ricorda che la direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali definisce norme minime in materia di diritti; invita gli Stati membri a garantire la corretta applicazione della citata direttiva e chiede alla Commissione di elaborare una relazione sullo stato di avanzamento della sua attuazione entro settembre 2019;

6.  invita la Commissione a promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori stagionali e a condurre attività di sensibilizzazione in merito e invita gli Stati membri a regolamentare la posizione sociale e giuridica dei lavoratori stagionali, a salvaguardare le condizioni di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e a garantire loro una protezione sociale, nel rispetto dell'articolo 23 della direttiva 2014/36/UE che garantisce la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, compreso il principio della parità di retribuzione e di protezione sociale; sottolinea la necessità di fornire a tutti i lavoratori stagionali informazioni complete in materia di occupazione e diritti alla sicurezza sociale, comprese le pensioni, tenendo conto anche dell'aspetto transfrontaliero del lavoro stagionale;

7.  invita la Commissione e gli Stati membri a definire le condizioni minime di lavoro in agricoltura, in modo da garantire la sicurezza sul lavoro, opportunità di istruzione e formazione continua e i diritti dei lavoratori;

8.  invita la Commissione, unitamente agli Stati membri, a esaminare piani volti a offrire ai lavoratori stagionali un'occupazione a lungo termine, quali l'attuazione di contratti di pluriattività in tutta l'UE o anche la definizione di un accordo europeo;

9.  invita la Commissione a escludere dai contributi della PAC e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) gli imprenditori che abbiano riportato sentenze definitive di condanna in violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori o per l'impiego di lavoratori non regolari;

10.  prende atto dei casi di abusi dei diritti dei lavoratori migranti da parte di gruppi criminali organizzati operanti nell'UE che approfittano della trasparenza insufficiente del mercato del lavoro; esorta gli Stati membri a incrementare la sorveglianza delle condizioni di lavoro dei lavoratori migranti; invita la Commissione, unitamente agli Stati membri, a far fronte ai casi di sfruttamento degli immigrati nel settore agricolo nelle regioni in cui i lavoratori agricoli lavorano per pochissimi soldi e vivono in condizioni deplorevoli; sottolinea la necessità di porre in essere strumenti efficaci, tra cui ispezioni e controlli mirati, per garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose per i lavoratori agricoli e sottolinea la necessità di garantire il rispetto dei diritti occupazionali e delle norme del lavoro;

11.  invita la Commissione ad analizzare la portata dei sistemi di assunzione illeciti nell'UE mediante indagini, inchieste e dati statistici, in particolare nelle regioni europee in cui il lavoro sommerso e lo sfruttamento del lavoro agricolo sono più diffusi;

12.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di potenziare l'appoggio alla formazione tecnica dei lavoratori agricoli stagionali al fine di trovare soluzioni per il rischio relativamente elevato di incidenti e per la disoccupazione strutturale e stagionale, coinvolgendo le organizzazioni dei produttori in tale processo, per quanto riguarda la definizione di piani di formazione, la loro divulgazione e la presentazione di incentivi per i lavoratori, nonché gli interventi volti alla sensibilizzazione di questi ultimi rispetto ai loro diritti, evitando in tal modo il possibile sfruttamento dei lavoratori;

13.  ricorda che oltre 4,5 milioni di agricoltori hanno più di 65 anni di età e che i giovani agricoltori di età inferiore ai 35 anni rappresentano soltanto il 6 % degli imprenditori che dirigono aziende agricole; osserva che per i giovani e le donne è particolarmente difficile accedere a un impiego nelle zone rurali, non solo nel settore agricolo, nonché avere la possibilità di sviluppare un'attività agricola propria; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare in modo efficace l'adozione delle misure prevista dalla PAC per aiutare i giovani agricoltori ad avviare un'attività e ad accertarsi che i fondi per i giovani agricoltori e i programmi di sostegno alle donne nelle zone rurali garantiscano un'occupazione dignitosa con retribuzioni giuste in agricoltura e nei settori a monte e a valle;

14.  ricorda l'importanza di una PAC forte, in grado di aiutare i giovani agricoltori a svolgere un ruolo stabile sul mercato, incoraggiare le persone a intraprendere l'attività agricola e garantire che gli agricoltori continuino a dedicarsi a tale attività a lungo termine; sottolinea che gli investimenti nelle infrastrutture rurali contribuiranno a incrementare l'attrattiva dell'ambiente rurale, a sviluppare l'economia locale in modo sostenibile e ad attirare lavoratori nel settore agricolo nonché ad evitare lo spopolamento; esorta gli Stati membri a impiegare il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in modo mirato per creare posti di lavoro sostenibili nell'agricoltura, onde stimolare l'occupazione nelle aree rurali;

15.  sottolinea l'importanza degli investimenti nelle TIC nelle zone rurali, che sono fondamentali per mantenere le comunità rurali collegate al mondo globale ed essenziali per coloro che sono alla ricerca di lavoro, per coloro che intendono avviare la propria attività e per coloro che vivono nelle zone più isolate delle nostre comunità rurali;

16.  esorta ad affrontare il divario di genere nelle zone rurali e a migliorare la situazione dell'occupazione femminile, ad esempio le condizioni di lavoro delle donne e il loro accesso alla terra; osserva che nelle zone rurali il divario retributivo di genere è superiore di oltre il 10 % rispetto alle altre zone; sottolinea la necessità di disporre di statistiche aggiornate riguardo alla proprietà delle aziende agricole e all'occupazione femminile nelle zone rurali al fine di fornire informazioni e facilitare l'adozione di una prospettiva di genere nelle politiche agricole e rurali dell'UE conformemente al principio di uguaglianza e non discriminazione; invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri a facilitare la parità delle donne nel mercato del lavoro e la conciliazione tra vita personale e professionale nelle zone rurali, in particolare per quanto riguarda i salari, i diritti pensionistici e previdenziali, la promozione di nuove qualifiche e opportunità di lavoro per le donne e l'eliminazione degli ostacoli alla loro occupazione in campo agricolo, quali la disparità di accesso al credito, alle attrezzature tecniche e ad altre risorse importanti, come la terra; sottolinea l'importanza di non confondere mai il lavoro familiare con il lavoro precario, dal momento che a livello europeo le aziende familiari rappresentano circa l'85 % delle aziende agricole e coprono il 68 % della superficie agricola utilizzata totale, il che significa che è importante stabilire un quadro giuridico per tale tipologia di lavoro a livello europeo, con statuto, diritti e doveri propri; sottolinea che, nelle RUP, la ricerca di soluzioni di impiego, soprattutto in caso di contrazione economica, risulta compromessa dalla mancanza di interconnessione e, data l'importanza dell'agricoltura in queste regioni, ritiene che i fondi della futura PAC debbano continuare a discriminare positivamente i territori con vincoli specifici riconosciuti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, considerato l'effetto moltiplicatore di tali fondi sulla promozione di altre attività collegate, come l'agro-industria, il turismo, la conservazione della natura, la produzione energetica e l'economia circolare in modo complementare alla strategia plurifondo per una maggiore coesione e uno sviluppo territoriale equilibrato;

17.  sottolinea la necessità di destinare una parte dei fondi di coesione dell'UE alle regioni svantaggiate, quali le zone di montagna e le RUP, in modo da assicurare la creazione, il mantenimento e lo sviluppo equi di condizioni di lavoro e di pagamento dignitose in tutte le regioni dell'UE;

18.  invita il settore a cogliere tutte le opportunità derivanti dall'innovazione al fine di sviluppare un'agricoltura di precisione che sia accessibile a tutti, favorendo in tal modo l'autonomia delle persone con disabilità, promuovendo l'uguaglianza di genere e ampliando la base di competenze e le opportunità occupazionali nelle comunità rurali;

19.  invita tutti gli Stati membri a fornire ai giovani agricoltori prospettive a lungo termine al fine di affrontare il problema dello spopolamento rurale, ad attuare una strategia globale di ricambio generazionale e, a tale scopo, a utilizzare appieno tutte le possibilità offerte dalla nuova PAC per sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori, in particolare mediante gli aiuti per i giovani agricoltori del primo e secondo pilastro e agevolando l'insediamento di nuovi agricoltori di età superiore ai 40 anni;

20.  invita la Commissione a dar seguito alle raccomandazioni della relazione Andrieu (intitolata "Come può la PAC migliorare la creazione di occupazione nelle zone rurali?"), votata dal Parlamento il 27 ottobre 2016, e in particolare a promuovere e ottimizzare la piena capacità delle risorse a titolo del FEASR allo scopo di sviluppare un'autentica economia sociale nelle zone rurali;

21.  invita la Commissione a dar seguito alle potenziali nuove sinergie tra Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e i fondi strutturali e di investimento (SIE), in particolare il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), come moltiplicatore degli investimenti a favore delle condizioni di lavoro e a contrasto dell'occupazione precaria;

22.  invita gli Stati membri a continuare a rafforzare il ruolo delle parti sociali e degli enti previdenziali ove necessario e a fornire strumenti efficaci, tra cui verifiche e controlli adeguati, nelle zone rurali al fine di contrastare il lavoro sommerso e migliorare la sicurezza e il benessere sul lavoro, allo scopo di favorire l'integrazione di tutti i tipi di lavoratori agricoli, in particolare i giovani, le donne e i migranti, anche – e soprattutto – in caso di attività stagionale;

23.  invita la Commissione a promuovere – e gli Stati membri ad applicare – requisiti amministrativi semplificati e a ridurre la burocrazia relativa alla previdenza sociale, alle tasse e all'occupazione, rendendo il processo di assunzione meno complesso e meno ridondante; invita, al contempo, gli Stati membri ad attuare opportunamente tali semplificazioni onde ridurre la complessità e il volume della legislazione;

24.  osserva l'esposizione professionale regolare, ripetuta e cumulativa degli agricoltori e degli operatori del settore agroalimentare a un mix di sostanze pericolose che si sospetta possano causare malattie specifiche, che possono comportare disturbi riproduttivi e effetti cancerogeni; osserva, inoltre, l'importanza di sensibilizzare in merito ai rischi associati a tali sostanze, fornendo attività di formazione relative alla loro manipolazione, al loro utilizzo e alla loro conservazione e riducendo il rischio di esposizione, garantendo nel contempo che le misure tese a limitare l'esposizione siano attuate e controllate in modo adeguato;

25.  ricorda altresì l'importanza di una PAC forte, in grado di aiutare i giovani agricoltori ad avere maggiore influenza sul mercato, ma anche di creare condizioni di vita che favoriscano il mantenimento di tali giovani nel settore agricolo a lungo termine.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

28.2.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

35

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Anthea McIntyre, Susanne Melior, Sofia Ribeiro, Miguel Viegas

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller

ECR

Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson

ENF

Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

3

-

ECR

Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Commissione europea, direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale. Piano di gestione 2014 (luglio).

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (9.2.2017)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria
(2016/2221(INI))

Relatore per parere: João Pimenta Lopes

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

  visto il progetto di raccomandazione generale n. 28 del 2010 concernente gli obblighi fondamentali degli Stati firmatari a titolo dell'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne,

–  visto l'Impegno strategico della Commissione a favore della parità di genere 2016-2020,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

–  vista la strategia sulla parità di genere 2014-2017 del Consiglio d'Europa,

A.  considerando che la parità tra uomini e donne è un diritto fondamentale che presuppone la garanzia di pari opportunità e pari trattamento in tutti i settori della vita e che le politiche volte a garantire tale parità contribuiscono alla promozione di una crescita economica intelligente e duratura;

B.  considerando la risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione");

C.  considerando che occorre combattere fermamente tutte le forme di discriminazione, comprese quelle basate sul genere e il sesso;

D.  considerando che il termine "sesso" si riferisce alle differenze biologiche tra uomo e donna mentre "genere" si riferisce alle identità, ai ruoli e agli attributi costruiti dalla società per l'uomo e la donna e al significato sociale e culturale che la società attribuisce a tali differenze biologiche e che dal genere scaturiscono le relazioni gerarchiche tra uomini e donne nonché la distribuzione e la ripartizione di potere e diritti che favoriscono l'uomo e pregiudicano la donna;

E.  considerando che "ridurre il divario di genere in termini di retribuzioni, introiti e pensioni e combattere quindi la povertà delle donne" rappresenta uno dei settori prioritari definiti dalla Commissione nel documento dal titolo "Un impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019";

F.  considerando deplorevole dove rilevare che le donne sono particolarmente discriminate per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, lavorano per salari sostanzialmente più bassi e costituiscono la maggioranza della forza lavoro nei lavori a tempo parziale, spesso esercitati non per scelta; che esse sono esposte a grandi disparità in termini pensionistici, a rapporti di lavoro più incerti e precari e a un maggior rischio di povertà rispetto agli uomini, fenomeno che riguarda particolarmente le madri nubili, le donne anziane che vivono da sole e le donne disabili; che un elevato rischio di povertà sussiste anche per le famiglie con tre o più figli; che la maternità rappresenta uno dei motivi inaccettabili di discriminazione contro le donne in relazione all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro;

G.  considerando che nel 2014 il tasso di occupazione nell'UE nella fascia di età compresa fra i 15 e i 64 anni era del 59,6 % per le donne e del 70,1 % per gli uomini; che il divario occupazionale di genere si riduce ai livelli più elevati di qualificazione professionale; che, secondo la relazione di Eurofound del 2016 sul divario occupazionale di genere, i costi economici di tale divario sono pari a ben 370 miliardi di EUR ossia il 2,8 % del PIL dell'UE-28; che dal 2008 il tasso di occupazione femminile ha registrato solo un lieve aumento, in essendo la convergenza occupazionale legata alla diminuzione del tasso di occupazione maschile[1];

H.  considerando che continua ad esistere un soffitto di cristallo per le donne nel mercato del lavoro, in parte dovuto al fatto che le donne vengono considerate in riferimento alle loro caratteristiche riproduttive, il che significa che le opportunità di carriera delle donne vengono ostacolate dalla stessa possibilità di una futura gravidanza nel corso della vita professionale;

I.  considerando che la crisi economica ha colpito l'intera Unione europea, e in particolare le zone rurali, che si trovano confrontate a livelli disastrosi di disoccupazione, povertà e spopolamento che riguardano soprattutto le donne;

J.  considerando che, molto spesso, le donne sole con figli a carico sono costrette ad accettare lavori atipici e precari per conciliare vita privata e vita lavorativa;

K.  considerando che nel periodo 2008-2014, a causa della profonda crisi economica che ha devastato l'UE, i tassi di disoccupazione sono cresciuti in maniera allarmante e che nel 2014 il tasso di disoccupazione femminile (10,4 %) continuava a essere superiore a quello maschile (10,2 %);

L.  considerando che nel 2015 il 33 % delle donne lavorava part-time, contro il 10 % degli uomini[2], e che una loro parte significativa lavorava part-time non per scelta;

M.  considerando che, in media, nel 2014 la retribuzione oraria delle donne è stata inferiore del 16,1 % rispetto alla stessa retribuzione degli uomini; che la situazione economica delle donne nel nucleo familiare si caratterizza inoltre per forti disuguaglianze e che, laddove il nucleo è composto da una donna single, il 40 % delle donne guadagna redditi nel quintile inferiore, contro il 18 % degli uomini nella stessa situazione, mentre laddove il nucleo è composto da una donna che lavora a tempo pieno e l'uomo part-time, il 30 % delle donne guadagna redditi nel quintile inferiore, contro il 6 % degli uomini in situazione analoga;

N.  considerando che i dati individuano come principali motivi di uscita delle donne dal mercato del lavoro l'assistenza a minori o anziani (27 %), malattie o inabilità proprie (23 %) e altre responsabilità personali o familiari (18 %);

O.  considerando che nel periodo 2008-2014 la percentuale dei cosiddetti NEET (coloro che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano) nel gruppo d'età compreso fra 15 e 29 anni ha registrato un aumento, che le donne sono il gruppo più rappresentato (17,1 % nel 2014), che il 34 % di tali donne si trova in tale condizione per responsabilità familiari e che il 16,5 % fa parte dei disoccupati di lunga durata;

P.  considerando che tale contesto lavorativo e sociale è all'origine del profondo divario in materia pensionistica che raggiunge in media il 40 %;

Q.  considerando che le donne sono particolarmente esposte al lavoro precario e a varie forme di "lavoro atipico", ritrovandosi sempre più spesso a confrontarsi con il fenomeno della "individualizzazione dei lavoratori e delle carriere", un percorso che rafforza la più ampia strategia di attacco alla contrattazione collettiva;

R.  considerando che è fondamentale garantire alle donne il diritto a un lavoro con diritti e il diritto alla maternità senza esserne penalizzate, dal momento che esse continuano ad essere le più colpite e a subire le maggiori discriminazioni; che tra gli esempi di tale discriminazione figura la pressione esercitata sulle donne dai datori di lavoro durante i colloqui di lavoro, allorché viene chiesto loro se hanno figli e di che età, allo scopo di influenzare le loro decisioni e scegliere dipendenti senza figli che garantiscono una "maggiore disponibilità", senza contare le crescenti pressioni economiche e professionali sulle lavoratrici affinché non si avvalgano del congedo di maternità;

S.  considerando che in molti casi le lavoratrici precarie o senza occupazione non hanno diritto al congedo parentale;

T.  considerando deplorevole dover rilevare che le politiche macroeconomiche e di austerità dell'UE hanno provocato un aumento dei livelli di povertà e disuguaglianza che interessano soprattutto le donne negli Stati membri dell'Europa del Sud, quali la Grecia, l'Italia, la Spagna e il Portogallo; che ciò si ripercuote in modo negativo sulle condizioni di vita delle loro famiglie, in particolare dei propri figli;

U.  considerando che le politiche macroeconomiche e di austerità dell'UE sono state perniciose sia per le politiche di flessibilità del lavoro che per la sicurezza occupazionale e hanno avuto un forte impatto sui servizi sociali e pubblici di assistenza all'infanzia e agli anziani e che tutto ciò ha avuto ripercussioni significative sull'occupazione femminile; che le donne, in particolare le madri nubili, le migranti, le ragazze e le donne anziane sono maggiormente colpite dalla povertà e dall'esclusione sociale, situazione che è stata acuita da queste stesse politiche;

V.  considerando che i livelli di povertà e di esclusione sociale nell'UE-28 restano estremamente elevati, poiché nel 2015 riguardavano più di 118,6 milioni di persone (23,7 % della popolazione), colpendo soprattutto le donne, con più di 62,4 milioni di donne in tale condizione (24,4 %);

W.  considerando che il lavoro precario contribuisce al malessere psico-fisico delle donne, sottoponendole a stress, ansie e depressione cinque volte maggiore rispetto a colleghi e colleghe impiegate a tempo indeterminato;

X.  considerando che troppo spesso le donne sono soggette sul posto di lavoro a varie forme di discriminazione basata sul genere, fra cui l'inquadramento ai livelli inferiori e il sorpasso nelle promozioni come pure a molestie e abusi verbali, psicologici e fisici (di natura sessuale o non sessuale);

Y.  considerando che le disuguaglianze sociali e le disparità fra uomini e donne possono essere combattute solo con politiche che garantiscano una migliore distribuzione della ricchezza e che siano fondate sulla nobilitazione del lavoro, sull'aumento reale dei salari, sulla promozione del diritto del lavoro e della tutela del lavoro, segnatamente attraverso la contrattazione collettiva e la regolamentazione dell'orario di lavoro, nonché sulla garanzia dell'accesso universale all'assistenza sanitaria e all'istruzione garantite da servizi pubblici gratuiti e di qualità;

Z.  considerando che è importante definire una serie di misure per eliminare gli ostacoli esistenti e garantire un'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini in materia di accesso al mercato di lavoro e a un lavoro dignitoso nonché di relativo esercizio;

AA.  considerando che è importante affrontare ed eliminare il lavoro sommerso e lo straordinario non retribuito che acuiscono la povertà e l'esclusione sociale; che le lavoratrici domestiche, in generale, e le lavoratrici migranti, in particolare, come pure le lavoratrici autonome fittizie sono particolarmente vulnerabili ed esposte a precarie condizioni di lavoro;

1.  è preoccupato per le disastrose conseguenze a lungo termine delle misure di austerità sull'emancipazione economica delle donne e sull'uguaglianza di genere, poiché l'aumento della disoccupazione e i tagli ai servizi pubblici e alle indennità causano una crisi dell'assistenza; sottolinea che la riduzione dei servizi di assistenza, i tagli agli assegni familiari, di invalidità e per i servizi di assistenza, nonché la riduzione delle detrazioni fiscali, i tagli ai congedi obbligatori, compresi i congedi parentali e di paternità, tendono a trasferire il carico dei servizi di assistenza sulle spalle delle donne non pagate che, di conseguenza, sono impossibilitate a svolgere un'occupazione soggetta al versamento di contributi o possono essere impiegate solo a tempo parziale;

2.  osserva che la lotta contro la povertà e le disuguaglianze tra uomini e donne implica necessariamente una distribuzione più equa della ricchezza e una migliore legislazione in materia di lavoro, in particolare attraverso la contrattazione collettiva, salari più alti e l'applicazione del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro e di un lavoro di pari valore nonché la protezione sociale; ritiene sia urgente elaborare a livello UE una definizione di lavoro di pari valore, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, onde assicurare che si tengano in considerazione fattori come le condizioni di lavoro, la responsabilità affidata ai lavoratori e i requisiti fisici o mentali del lavoro; ritiene sia urgente affrontare il tema della parità retributiva per un "lavoro di pari valore"; invita la Commissione a promuovere l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro, anche attraverso campagne di sensibilizzazione sul divario retributivo di genere, sulla parità retributiva in Europa e sullo scambio di buone prassi;

3.  invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare, vegliare e affrontare il fenomeno del mobbing sul posto di lavoro, incluse le molestie nei confronti delle lavoratrici dipendenti in gravidanza e qualunque condizione di svantaggio subita al rientro dal congedo per maternità; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati disaggregati sia in base al genere che alla paternità o maternità riguardanti i divari in materia retributiva e pensionistica;

4.  ritiene che, per combattere la povertà e le disuguaglianze, sia necessaria un'azione decisa contro la discriminazione e le molestie sul mercato del lavoro, insieme a una politica di distribuzione più giusta; ritiene che occorra stabilire un codice di condotta nel mercato del lavoro europeo che preveda tolleranza zero contro le molestie sessuali;

5.  invita gli Stati membri ad adottare misure volte a eliminare il divario retributivo e pensionistico tra uomini e donne e a porre fine ad ogni fattispecie normativa e ad ogni politica che legittimino il lavoro precario; esorta gli Stati membri ad attuare una legislazione del lavoro che promuova la regolamentazione del lavoro, la contrattazione collettiva, la protezione sociale e l'aumento dei salari, e ad investire nella creazione di posti di lavoro permanente nonché nell'istruzione e nella formazione professionale lungo tutto l'arco della vita, in quanto forme di superamento delle disuguaglianze fra uomini e donne; sollecita altresì gli Stati membri a dare priorità all'elaborazione di politiche attive e di azione positiva per potenziare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la loro indipendenza economica e ad eliminare il divario retributivo tra donne e uomini in materia di retribuzione, inquadramento, promozioni, redditi e pensioni;

6.  esorta gli Stati membri a sviluppare e rafforzare gli organismi nazionali di controllo del lavoro, nelle condizioni e con i mezzi, finanziari e umani, che rendano possibile una loro presenza efficace sul territorio, lottando contro la precarietà del lavoro, il lavoro non regolamentato e la discriminazione sul lavoro e nelle retribuzioni, in particolare in una prospettiva di uguaglianza tra uomini e donne;

7.  ritiene che la maggiore esigenza di flessibilità nel mercato del lavoro non debba, in nessuna circostanza, comportare una sovrarappresentanza delle donne nei posti di lavoro atipici e con condizioni di lavoro incerte;

8.  rileva che le misure volte ad aumentare la trasparenza salariale sono indispensabili per colmare il divario retributivo di genere; invita gli Stati membri ad attuare la raccomandazione della Commissione sulla trasparenza salariale;

9.  esorta gli Stati membri a introdurre una normativa per tutelare o rafforzare i diritti in materia di maternità, paternità e diritti parentali e chiede che tale tutela si rifletta altresì nella legislazione del lavoro; sollecita la Commissione a rivedere con standard di elevato livello l'attuale direttiva in materia di maternità, rispettando la posizione del Parlamento, compresa l'eventuale adozione di misure che garantiscano l'attribuzione degli assegni di congedo parentale sempre sulla base del 100 % della retribuzione di riferimento, onde garantire che le donne siano retribuite e coperte dalla protezione sociale per la durata del congedo di maternità, al fine di assicurare il benessere economico e sociale delle famiglie e promuovere il ricorso al congedo parentale da parte degli uomini; sottolinea che il congedo di maternità deve essere accompagnato da misure efficaci per tutelare i diritti delle donne in gravidanza, delle neomamme, delle madri che allattano e delle madri nubili, rispondendo alle raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'Organizzazione mondiale della sanità; sottolinea che la proposta legislativa completa dovrebbe contemplare come base giuridica l'uguaglianza di genere, garantendo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne sul lavoro;

10.  invita gli Stati membri e la Commissione a riformulare i sistemi fiscali e previdenziali che prevedono incentivi fiscali per favorire il ritiro dal mercato del lavoro o il lavoro a tempo parziale del coniuge che guadagna meno, in quanto ciò potrebbe scoraggiare un maggiore tasso di utilizzo del congedo parentale da parte dei padri e produce conseguenze negative per le donne, come il consolidamento del divario di genere in termini retributivi, assistenziali e pensionistici;

11.  esorta gli Stati membri a varare una legislazione per assicurare l'inclusione delle donne nel regime di sicurezza sociale tutelando le lavoratrici durante i periodi di disoccupazione e garantendo il diritto a beneficiare di una pensione;

12.  invita gli Stati membri a rispettare e ad applicare la legislazione sui diritti alla maternità affinché le donne non siano svantaggiate in termini pensionistici per il fatto di essere diventate madri durante la vita lavorativa;

13.  esorta gli Stati membri a promuovere politiche pubbliche di sostegno alle famiglie, soprattutto per quanto riguarda l'offerta pubblica, gratuita e di qualità di servizi di assistenza all'infanzia, come ad esempio asili nido e scuole dell'infanzia, e a rafforzare la rete di servizi specializzati nella prestazione di assistenza agli anziani, soprattutto di servizi a domicilio, al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e vita professionale delle donne lavoratrici ed eliminare i vincoli che, discriminando le donne, contribuiscono oggettivamente a farle uscire dal mercato del lavoro;

14.  evidenzia l'importanza di regimi adeguati di reddito minimo per preservare la dignità umana e combattere la povertà e l'esclusione sociale, così come il loro ruolo quale forma di investimento sociale che consente alle persone di partecipare alla società e di intraprendere percorsi di formazione e/o di cercare un lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare i regimi di reddito minimo nell'UE, anche esaminando se tali regimi consentano alle famiglie di soddisfare le loro esigenze; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare su tale base le modalità e gli strumenti per fornire redditi minimi adeguati in tutti gli Stati membri e a esaminare i successivi passi a sostegno della convergenza sociale nell'UE, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali di ciascun paese e delle prassi e tradizioni nazionali;

15.  rileva che le parti sociali europee non hanno presentato un accordo su un pacchetto globale di misure legislative e non legislative concernenti la conciliazione tra vita professionale, vita privata e vita familiare; invita la Commissione ad avanzare al più presto una proposta relativa a tale pacchetto all'interno del programma di lavoro della Commissione per il 2017, nell'ambito dell'annunciato pilastro europeo dei diritti sociali;

16.  invita gli Stati membri a elaborare una legislazione che introduca politiche di prevenzione come i piani sull'uguaglianza di genere per combattere la discriminazione basata sul genere nel luogo di lavoro e creare un ambiente di lavoro adeguato per donne e uomini;

17.  invita gli Stati membri ad adottare misure per regolarizzare il lavoro sommerso e l'abuso dell'assunzione temporanea cui le donne sono particolarmente soggette, al fine di migliorare la posizione e la tutela dei gruppi più vulnerabili, in particolare le lavoratrici domestiche e le lavoratrici autonome fittizie; esorta gli Stati membri a elaborare misure quali la fornitura di servizi di consulenza e di prevenzione della discriminazione sul lavoro, l'istituzione di autorità di monitoraggio e di regolamentazione del lavoro per garantire il rispetto delle norme in materia di assunzione, retribuzione, formazione, tirocini professionali e rescissione di contratti;

18.  raccomanda agli Stati membri di garantire a tutti i giovani l'accesso all'istruzione pubblica, gratuita e di qualità ad ogni età, soprattutto ai livelli superiori di insegnamento e formazione, poiché è stato dimostrato che l'innalzamento del livello di formazione contribuisce a ridurre le disuguaglianze sul lavoro fra uomini e donne;

19.  invita gli Stati membri a offrire un reddito sostitutivo e una protezione sociale adeguati durante qualsiasi tipo di congedo per motivi familiari o di assistenza, in particolare affinché i lavoratori a basso reddito possano beneficiare delle misure di congedo in condizioni di parità rispetto agli altri lavoratori;

20.  evidenzia che migranti e rifugiati dovrebbero godere degli stessi diritti e avere accesso agli stessi servizi e prestazioni degli altri lavoratori in virtù di un modello universale che non sia correlato ai contributi previdenziali e all'esperienza lavorativa;

21.  invita la Commissione a realizzare una raccolta dati delle pratiche che negli Stati membri si siano rivelate efficaci al fine di diffonderle e promuoverle per prevenire la discriminazione occupazionale sulla base del genere e tutelare in particolare i diritti delle donne;

22.  invita gli Stati membri e le parti sociali a promuovere condizioni di lavoro dignitose e un'occupazione di qualità per i lavoratori del settore dell'assistenza, anche attraverso una retribuzione dignitosa, il riconoscimento dello status degli operatori per l'assistenza e lo sviluppo di percorsi di formazione professionale di qualità destinati a tali lavoratori;

23.  chiede alla Commissione di garantire che i lavoratori a tempo parziale, i lavoratori con una vita professionale discontinua e i lavoratori che hanno avuto interruzioni di carriera o che in alcuni periodi hanno lavorato meno ore siano effettivamente equiparati ai lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda il diritto di accedere a un regime pensionistico adeguato, senza alcuna forma di discriminazione;

24.  sottolinea che le lavoratrici con problemi di salute mentale sono ad altissimo rischio per quanto riguarda tutti gli elementi del lavoro precario; sottolinea che esse sono sovrarappresentate per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la povertà lavorativa, il lavoro a tempo parziale, le interruzioni di carriera e altre condizioni contrattuali precarie; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la normativa europea in materia di salute e sicurezza sia abbastanza forte ed efficiente da tutelare meglio queste lavoratrici vulnerabili; sottolinea che ogni forma di molestia sul lavoro colpisce pesantemente la qualità della vita e del lavoro, la salute e il benessere;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

6.2.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

7

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Evelyn Regner, Mylène Troszczynski

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Francisco Assis, Claudia Schmidt

  • [1]  Dati ripresi dalla relazione di Eurofound "The gender employment gap: challenges and solutions" ("Il divario occupazionale di genere: sfide e soluzioni") del 2016.
  • [2]  Dati ripresi dalla relazione di Eurofound "6th European working conditions survey" ("6° sondaggio europeo sulle condizioni di lavoro").

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

30.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

1

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Marek Plura, Terry Reintke, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Joachim Schuster, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sophia in ‘t Veld

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38

+

ALDE

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Yana Toom, Sophia in 't Veld

Laura Agea

Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Neoklis Sylikiotis

Lampros Fountoulis

Georges Bach, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Csaba Sógor, Romana Tomc

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Joachim Schuster, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog

Jean Lambert, Terry Reintke, Tatjana Ždanoka

1

-

ENF

Dominique Martin

5

0

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti