RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001

21.6.2017 - (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)) - ***I

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Karima Delli


Procedura : 2016/0368(COD)
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Ciclo del documento :  
A8-0228/2017
Testi presentati :
A8-0228/2017
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001

(COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0745),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0501/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017[1],

–  previa consultazione del Comitato delle regioni,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0228/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Al fine di ottimizzare l'acquis legislativo e ridurne il volume occorre analizzarlo regolarmente e identificare la legislazione obsoleta. L'abrogazione di atti legislativi obsoleti permette di mantenere il quadro normativo trasparente, chiaro e di facile utilizzo da parte degli Stati membri e dei portatori di interessi, in questo caso il settore del trasporto di merci su strada.

(2)  Al fine di ottimizzare l'acquis legislativo e ridurne il volume occorre analizzarlo regolarmente e identificare la legislazione obsoleta. L'abrogazione di atti legislativi obsoleti permette di mantenere il quadro normativo trasparente, chiaro e di facile utilizzo da parte degli Stati membri e dei portatori di interessi, in questo caso i settori della navigazione interna e del trasporto di merci su strada.

Motivazione

Si propone di abrogare gli atti legislativi sia nel settore della navigazione interna che in quello del trasporto di merci su strada. Ciò dovrebbe riflettersi nel testo del considerando.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1101/89 nel 1989. Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 718/1999 per garantire che continuassero a essere disponibili gli strumenti necessari al settore del trasporto per vie navigabili interne e per gestire le capacità delle flotte. Tale regolamento aveva lo stesso oggetto del regolamento (CEE) n. 1101/89 senza tuttavia abrogare quest'ultimo.

(3)  Il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1101/89 nel 1989. Dieci anni dopo il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 718/1999, modificato dal regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, per garantire che continuassero a essere disponibili gli strumenti necessari al settore del trasporto per vie navigabili interne e per gestire le capacità delle flotte. Tale regolamento aveva lo stesso oggetto del regolamento (CEE) n. 1101/89 senza tuttavia abrogare quest'ultimo.

 

_______________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 546/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 15).

Motivazione

Il regolamento 546/2014 ha introdotto l'oggetto contemplato dal regolamento 1101/89 abrogato. È pertanto opportuno citare il regolamento 546/2014 nel considerando.

  • [1]  GU C ... / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Quadro generale

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione hanno ribadito il loro impegno comune a favore dell'aggiornamento e della semplificazione della legislazione nell'accordo "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Al fine di ripulire l'acquis legislativo e di ridurne il volume, è necessario esaminarlo regolarmente e segnalare la legislazione obsoleta. L'abrogazione di quest'ultima consente di mantenere un quadro legislativo trasparente, preciso e facile da utilizzare da parte degli Stati membri e delle parti interessate, in questo caso il settore del trasporto di merci su strada.

Oggetto

Il regolamento (CEE) n. 1101/89 prevedeva disposizioni in materia di risanamento strutturale nel settore della navigazione interna per le flotte operanti sulla rete delle vie navigabili interconnesse di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria. Tale regolamento si proponeva di ridurre le sovraccapacità delle flotte nella navigazione interna con azioni di demolizione di battelli coordinate a livello comunitario. Il regolamento ha cessato di produrre effetti il 28 aprile 1999 con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 718/1999.

Il regolamento (CE) n. 2888/2000 stabiliva la ripartizione tra gli Stati membri dei contingenti per automezzi pesanti ricevuti dalla Comunità europea da parte della Svizzera per il periodo compreso tra il 2001 e il 2004. Poiché dal 2005 non sussiste più la necessità di ripartire contingenti tra gli Stati membri, il regolamento (CE) n. 2888/2000 risulta ormai obsoleto e dovrebbe essere abrogato.

Il regolamento (CE) n. 685/2001 stabiliva le norme per la ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni a disposizione della Comunità in conformità degli accordi tra la Comunità europea e la repubblica di Bulgaria e tra la Comunità europea e la Romania, che istituivano talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato. Il regolamento risulta ormai obsoleto poiché la Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione.

Parere del relatore

Il relatore ha valutato la proposta e raccomanda di sostenere l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1101/89, del regolamento (CE) n ° 2888/2000 e del regolamento (CE) n ° 685/2001, come proposto dalla Commissione.

Il Consiglio propone anch'esso di adottare la proposta della Commissione, ma ha introdotto due modifiche nei considerando che migliorano il testo. Il relatore propone questi due cambiamenti quali modifiche del Parlamento europeo. Se tali due cambiamenti sono approvati dal Parlamento, il Consiglio potrebbe adottare la posizione del Parlamento in prima lettura senza emendamenti. Ciò permetterebbe di evitare i triloghi che non sono strettamente necessari per tale argomento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 2888/2000 e (CE) n. 685/2001

Riferimenti

COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD)

Presentazione della proposta al PE

29.11.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

12.12.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

ITRE

12.1.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Karima Delli

12.4.2017

 

 

 

Esame in commissione

30.5.2017

 

 

 

Approvazione

20.6.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

38

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Franck Proust, Evžen Tošenovský

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Susanne Melior, Roberta Metsola

Deposito

21.6.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

38

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Marian-Jean Marinescu, Roberta Metsola, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Miltiadis Kyrkos, Susanne Melior, Jens Nilsson, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

Verts/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Bas Eickhout

1

-

EFDD

Jill Seymour

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti