RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE

28.6.2017 - (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Commissione per la cultura e l'istruzione
Relatori: Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov
(Procedura con le commissioni associate - Articolo 55 del regolamento)


Procedura : 2016/0304(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0244/2017
Testi presentati :
A8-0244/2017
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE

(COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0625),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0404/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 febbraio 2017[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 16 dicembre 2016[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  viste la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0244/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)   I cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni sui percorsi di studio, apprendimento o lavoro da intraprendere hanno bisogno di accedere a informazioni sulle opportunità disponibili e a mezzi per valutare le loro competenze e presentare informazioni sulle loro competenze e qualifiche.

(1)   I cittadini che cercano lavoro o prendono decisioni sui percorsi di studio, apprendimento o lavoro da intraprendere hanno bisogno di accedere a informazioni sulle opportunità disponibili e a mezzi per valutare le loro competenze e presentare informazioni sulle loro competenze, qualifiche e conoscenze, nonché a informazioni sull'orientamento professionale.

Emendamento     2

Proposta di decisione

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  È dimostrato che Europass è utilizzato da gruppi sociali ad alto livello di alfabetizzazione digitale, mentre i gruppi svantaggiati, quali le persone con livelli di istruzione inferiori, i cittadini anziani o i disoccupati di lungo periodo spesso non sono consapevoli della sua esistenza e non possono pertanto beneficiare di Europass e dei suoi strumenti esistenti.

Emendamento    3

Proposta di decisione

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)   Le differenze esistenti, a livello linguistico, nelle definizioni utilizzate, nei formati dei documenti e nei metodi di valutazione e convalida delle qualifiche, pongono sfide significative ai cittadini, ai datori di lavoro e alle autorità competenti. Queste sfide emergono in particolare quando le persone si spostano da un paese all'altro, anche al di fuori dell'Unione, ma anche quando cercano un nuovo lavoro o partecipano ad attività di apprendimento. Per affrontarle servono informazioni chiare e concezioni comuni.

(2)   Le differenze esistenti, a livello linguistico, nelle definizioni utilizzate, nei formati dei documenti e nei metodi di valutazione e convalida delle qualifiche, pongono sfide significative ai cittadini, ai datori di lavoro e alle autorità competenti. Queste sfide emergono in particolare quando le persone si spostano da un paese all'altro, anche al di fuori dell'Unione, ma anche quando cercano un nuovo lavoro o partecipano ad attività di apprendimento. Per affrontare tali sfide e agevolare la mobilità, garantendo nel contempo una flessibilità sufficiente per quanto concerne le prassi consolidate degli Stati membri, e rispettando la diversità, la sussidiarietà e la proporzionalità, servono informazioni chiare, una semplificazione del quadro Europass, una più ampia divulgazione delle informazioni, concezioni comuni e maggiore trasparenza.

Emendamento    4

Proposta di decisione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)    La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24 ha istituito un quadro per affrontare dette sfide. Essa si proponeva di migliorare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante un portfolio di documenti denominato "Europass", che i cittadini possono utilizzare su base volontaria. La decisione n. 2241/2004/CE ha inoltre istituito organismi nazionali, denominati "centri nazionali Europass", responsabili dell'attuazione del quadro Europass.

(3)   La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio24 ha istituito un quadro per affrontare dette sfide. Essa ha conseguito una migliore trasparenza e comparabilità delle qualifiche e delle competenze mediante un portfolio di documenti denominato "Europass", che i cittadini possono utilizzare su base volontaria, caratteristica che si dovrebbe mantenere. La decisione n. 2241/2004/CE ha inoltre istituito organismi nazionali, denominati "centri nazionali Europass" (CNE), responsabili dell'attuazione del quadro Europass.

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24 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

24 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

Emendamento     5

Proposta di decisione

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  I documenti Europass dovrebbero evolvere in modo da consentire la descrizione di tipi diversi di apprendimento e competenze, in particolare quelle acquisite tramite esperienze di apprendimento non formale e informale.

Emendamento     6

Proposta di decisione

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Il nuovo quadro Europass previsto dal presente regolamento adegua i servizi Europass esistenti alle necessità e alle aspettative di utenti e fornitori, nella fattispecie discenti, persone in cerca di lavoro, lavoratori, datori di lavoro (in particolare piccole e medie imprese), servizi pubblici per l'impiego, professionisti dell'orientamento, erogatori di istruzione e formazione, parti sociali, volontari, organizzazioni giovanili, prestatori di animazione socioeducativa, centri nazionali Europass e autorità nazionali competenti. I principali obiettivi della presente decisione sono la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza, nel rispetto delle strutture e delle disposizioni amministrative nazionali. Tutti gli strumenti dovrebbero essere concepiti e allineati in modo adeguato, tale che i loro obiettivi specifici non si sovrappongano e non vadano oltre i limiti di Europass.

Emendamento    7

Proposta di decisione

Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 quater)  In linea di principio, gli obblighi e gli oneri amministrativi e finanziari a carico degli Stati membri dovrebbero essere chiaramente prevedibili ed equilibrati in termini di costi e benefici.

Emendamento    8

Proposta di decisione

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Per raggiungere il suo obiettivo principale, il quadro Europass si concentrava su strumenti per la documentazione delle competenze e delle qualifiche. L'uso di detti strumenti ha raggiunto un'ampia diffusione. Le attività dei centri nazionali Europass offrono sostegno e promuovono la documentazione delle competenze e delle qualifiche25.

(4)  Per raggiungere il suo obiettivo principale, il quadro Europass si concentrava su strumenti per la documentazione delle competenze e delle qualifiche. L'uso di detti strumenti ha raggiunto un'ampia diffusione, ma la loro copertura in termini geografici e di fasce d'età non è stata uniforme, e la loro accettazione nell'ambito dei vari comparti del mercato del lavoro è stata molto disomogenea. Le attività dei CNE offrono un sostegno integrale e promuovono la documentazione delle competenze e delle qualifiche25.

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25 Seconda valutazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), COM(2013) 899 final.

25 Seconda valutazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), COM(2013) 899 final.

Emendamento     9

Proposta di decisione

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Le attività offerte dai CNE forniscono sostegno agli utenti e promuovono la documentazione delle competenze e delle qualifiche. La rete Euroguidance ha altresì contribuito allo sviluppo di attività di informazione in merito agli strumenti dell'Unione per le competenze e le qualifiche. È opportuno garantire un sostegno a detti servizi nazionali e un maggiore coordinamento degli stessi per accrescerne l'impatto rispettando al contempo le diversità dei sistemi nazionali.

Emendamento     10

Proposta di decisione

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  La raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale ha invitato gli Stati membri a istituire, entro il 2018, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l'apprendimento non formale e informale e ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale.

Emendamento    11

Proposta di decisione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)   La classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) è un progetto varato dalla Commissione quale strumento operativo e lingua comune per l'istruzione/la formazione e il lavoro. L'ESCO struttura i concetti attinenti all'istruzione e alla formazione e al mercato del lavoro dell'UE in tre pilastri interconnessi: i) occupazioni, ii) conoscenze, abilità e competenze e iii) qualifiche. I pilastri dell'ESCO possono essere integrati da vocabolari ausiliari relativi ad ambiti correlati, ad esempio il contesto lavorativo, i settori dell'istruzione e della formazione o i comparti dell'economia.

(10)  La classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) è un progetto sviluppato e sperimentato dalla Commissione quale strumento operativo e lingua comune per l'istruzione/la formazione e il lavoro30. L'ESCO mira a strutturare i concetti attinenti all'istruzione e alla formazione e al mercato del lavoro dell'UE in tre pilastri interconnessi: i) occupazioni, ii) conoscenze, abilità e competenze e iii) qualifiche, che possono chiarire, su base volontaria, gli ambiti correlati delle abilità e qualifiche. Una volta che l'ESCO sia stato pienamente sviluppato e sperimentato negli Stati membri, potrebbe essere impiegato quale base terminologica di riferimento di Europass. Inoltre, la classificazione dell'ESCO potrebbe essere integrata da vocabolari ausiliari relativi ad ambiti correlati, ad esempio il contesto lavorativo, i settori dell'istruzione e della formazione o i comparti dell'economia.

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30 La strategia Europa 2020 ha annunciato che la Commissione avrebbe lavorato a un siffatto quadro: comunicazione della Commissione su "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 definitivo.

30 La strategia Europa 2020 ha annunciato che la Commissione avrebbe lavorato a un siffatto quadro: comunicazione della Commissione su "Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 definitivo.

Emendamento     12

Proposta di decisione

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)  L'ESCO non può essere utilizzata quale base terminologica di riferimento di Europass. Trattandosi di progetto tuttora in corso, l'ESCO è uno strumento che non è stato totalmente sviluppato o sperimentato né è stato approvato dagli Stati membri. L'utilizzo dell'ESCO quale terminologia di riferimento è, pertanto, subordinato a un impegno della Commissione di valutarne l'accettazione da parte degli utenti e di altre parti interessate e l'utilità per gli stessi, nonché a uno sforzo volto a mostrare il posizionamento dell'ESCO nell'ambito degli strumenti dell'Unione, al fine di mostrare il valore aggiunto del suo utilizzo per i mercati del lavoro, i datori di lavoro, i lavoratori e le persone in cerca di lavoro, e le sinergie create dall'utilizzo dell'ESCO in linea con l'EQF in Europass. Dopo il riconoscimento come terminologia di riferimento accettabile per Europass, l'ESCO dovrebbe essere aggiornata regolarmente, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, come le parti sociali, le associazioni professionali, gli istituti di istruzione e formazione, gli istituti di ricerca, gli istituti di statistica e i servizi per l'impiego.

Emendamento    13

Proposta di decisione

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  Il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio31 istituisce EURES, una rete di servizi per l'impiego e un meccanismo di incrocio automatizzato tra persone e posti di lavoro attraverso la piattaforma informatica comune EURES. Per consentire lo scambio di offerte di lavoro e l'abbinamento con i candidati, detto meccanismo necessita di un elenco comune e multilingue di abilità, competenze e occupazioni. Con lo sviluppo dell'ESCO la Commissione mette a disposizione un sistema di classificazione multilingue di occupazioni, abilità/competenze e qualifiche atto allo scopo.

(11)  Il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio31 istituisce EURES, una rete di servizi per l'impiego e un meccanismo di incrocio automatizzato tra persone e posti di lavoro attraverso la piattaforma informatica comune EURES. Per consentire lo scambio di offerte di lavoro e l'abbinamento con i candidati, detto meccanismo potrebbe beneficiare di un elenco comune e multilingue di abilità, competenze e occupazioni. Con lo sviluppo dell'ESCO la Commissione mira a mettere a disposizione un sistema di classificazione multilingue per occupazioni, abilità/competenze e qualifiche, che potrebbe contribuire a conseguire tale scopo dopo aver dedicato un tempo sufficiente a una valutazione approfondita. La rete EURES fornisce assistenza alle persone in cerca di lavoro che vogliono trasferirsi in un altro paese e ai datori di lavoro che cercano personale in un altro paese. L'interazione e la cooperazione tra Europass ed EURES consentirebbero di utilizzare in modo più efficace entrambi i servizi.

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GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

Emendamento    14

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  L'istruzione e la formazione sono sempre più spesso offerte in forme e contesti nuovi da un ampio ventaglio di erogatori, in particolare tramite l'impiego di piattaforme e tecnologie digitali. Analogamente le competenze, le esperienze e i risultati di apprendimento sono riconosciuti secondo modalità diverse, ad esempio i badge digitali. Questi sono conosciuti e utilizzati anche per le competenze acquisite tramite l'apprendimento non formale, ad esempio l'animazione socioeducativa.

(13)  L'istruzione e la formazione formali, non formali e informali sono sempre più spesso offerte in forme e contesti nuovi quali le risorse didattiche aperte (RDA) da un ampio ventaglio di erogatori, ivi compresi i fornitori di istruzione non formale e le organizzazioni della società civile, in particolare tramite l'impiego di piattaforme e tecnologie digitali, dell'apprendimento a distanza, dell'apprendimento elettronico, dell'apprendimento tra pari e dei corsi online aperti e di massa (MOOC). Analogamente le competenze, le esperienze e i risultati di apprendimento sono riconosciuti secondo modalità diverse, ad esempio i badge digitali e altre forme riconosciute di valutazione, compresa l'autovalutazione. Questi sono conosciuti e utilizzati anche per le competenze trasversali acquisite tramite l'apprendimento non formale e informale, ad esempio l'animazione socioeducativa e le attività di volontariato sportive e artistiche.

Emendamento    15

Proposta di decisione

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Si riconosce la crescente importanza delle competenze trasversali, che possono essere applicate in ambiti diversi. I cittadini hanno bisogno di strumenti e orientamenti sull'autovalutazione e sulle modalità per descrivere queste e altre competenze, ad esempio digitali o linguistiche.

(14)  Oltre a riconoscere l'importanza delle competenze tecnico-specialistiche, si riconosce la crescente importanza delle competenze trasversali quali la riflessione critica, il lavoro di squadra, la capacità di risolvere i problemi, la creatività e la varietà di competenze di vita che costituiscono un presupposto essenziale per la realizzazione personale e professionale e che possono pertanto essere applicate in diversi ambiti lavorativi, dell'istruzione e della formazione professionale. I cittadini hanno bisogno e possono beneficiare di strumenti e orientamenti sull'autovalutazione e sulle modalità per descrivere queste e altre competenze, ad esempio digitali o linguistiche, quali definite dal quadro europeo delle competenze chiave.

Emendamento    16

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  L'analisi delle offerte di lavoro e di altre tendenze del mercato del lavoro è ampiamente diffusa ai fini dell'analisi del fabbisogno di competenze per comprendere questioni legate a squilibri e carenze di competenze e ad asimmetrie in termini di qualifiche. L'impiego delle tecnologie dell'informazione, quali il crawling del web e i big data, contribuisce a migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e dunque ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze.

(16)  Le analisi delle offerte di lavoro e di altre tendenze del mercato costituiscono modalità consolidate per consentire agli Stati membri di sviluppare informazioni sulle competenze allo scopo di comprendere squilibri e carenze di competenze e asimmetrie in termini di qualifiche. L'impiego delle tecnologie dell'informazione e gli scambi di dati potrebbero contribuire a identificare e migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e dunque ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze.

Emendamento    17

Proposta di decisione

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  L'attuale quadro Europass, incentrato sulla documentazione, è troppo restrittivo e non risponde alle esigenze odierne e future. Per comunicare le competenze e le qualifiche e prendere decisioni su opportunità di lavoro e apprendimento gli utenti devono poter accedere a informazioni pertinenti e a strumenti per la comprensione delle competenze e delle qualifiche e per la documentazione delle loro competenze e qualifiche.

(17)  L'attuale quadro Europass rende necessario sviluppare una terminologia comune nella documentazione, che per il momento è troppo limitata e non risponde alle esigenze odierne e future. Per comunicare le competenze e le qualifiche e prendere decisioni su opportunità di lavoro, di apprendimento e di convalida gli utenti devono poter accedere a informazioni pertinenti e aggiornate e a strumenti per la comprensione delle competenze e delle qualifiche e per la documentazione delle loro competenze e qualifiche in conformità con il certificato europeo delle competenze.

Emendamento    18

Proposta di decisione

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Gli strumenti e i servizi per le competenze e le qualifiche dell'Unione dovrebbero adattarsi all'evolvere delle pratiche e ai progressi tecnologici per mantenere la propria pertinenza e il proprio valore per gli utenti. Tale adattamento dovrebbe essere conseguito, tra l'altro, tramite il miglioramento della sinergia tra servizi e strumenti correlati, compresi quelli sviluppati da terzi, al fine di offrire un servizio più completo ed efficace.

(18)  Gli strumenti e i servizi per le competenze e le qualifiche dell'Unione dovrebbero adattarsi all'evolvere delle pratiche e ai progressi tecnologici per mantenere la propria pertinenza e il proprio valore per gli utenti. Tale adattamento dovrebbe essere conseguito, tra l'altro, tramite il miglioramento della sinergia tra servizi e strumenti correlati a livello nazionale e dell'Unione, compresi quelli sviluppati da terzi, al fine di offrire un servizio più completo ed efficace tenendo conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità e rafforzando lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri. Inoltre, le misure di autenticazione potrebbero essere utilizzate per sostenere la verifica di documenti digitali sulle competenze e sulle qualifiche.

Emendamento    19

Proposta di decisione

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19  Il quadro Europass rivisto dovrebbe tenere conto delle esigenze di tutti i potenziali utenti, compresi i discenti, le persone in cerca di lavoro, i lavoratori, i datori di lavoro, i professionisti dell'orientamento, i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le organizzazioni di animazione socioeducativa e i responsabili delle politiche.

(19)  Il quadro Europass rivisto dovrebbe rispettare il carattere volontario di Europass e dovrebbe tenere conto delle esigenze di tutti i potenziali utenti, compresi i discenti, le persone in cerca di lavoro, le persone con disabilità, i lavoratori, i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, i professionisti dell'orientamento, i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, i volontari, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni di animazione socioeducativa e altri fornitori di lavoro per giovani, nonché i responsabili delle politiche. La pertinenza dimostrata del quadro Europass per gli utenti finali dovrebbe costituire il principio guida e le parti interessate dovrebbero partecipare attivamente.

Emendamento    20

Proposta di decisione

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis)   La normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati dovrebbe essere applicata al trattamento dei dati personali. Gli utenti dovrebbero poter scegliere tra una serie di opzioni volte a limitare l'accesso ai propri dati o a determinati attributi.

Emendamento     21

Proposta di decisione

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Dovrebbero essere erogati servizi online a livello di Unione. Essi dovrebbero includere anche lo sviluppo e l'impiego di standard aperti, schemi di metadati e risorse semantiche per facilitare lo scambio efficace di informazioni, adeguate misure di autenticazione per generare fiducia nei documenti digitali e analisi del fabbisogno di competenze e informazioni correlate. Servizi di sostegno a livello nazionale dovrebbero inoltre promuovere e garantire l'accesso a una vasta gamma di utenti, compresi i cittadini di paesi terzi.

soppresso

Emendamento    22

Proposta di decisione

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)   Il quadro Europass istituito con la decisione n. 2241/2004/CE dovrebbe quindi essere sostituito da un nuovo quadro per rispondere all'evolvere delle esigenze.

(21)  Il quadro Europass istituito con la decisione n. 2241/2004/CE dovrebbe essere sostituito da un nuovo quadro aggiornato e volontario per sviluppare gli obiettivi in merito a una terminologia comune per il riconoscimento delle qualifiche e il riconoscimento dei sistemi di istruzione non formale e per poter rispondere all'evolvere delle esigenze e delle tecnologie, nel rispetto del quadro di coordinamento tra le autorità nazionali.

Emendamento     23

Proposta di decisione

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)  EURES è una rete di cooperazione che consente lo scambio di informazioni e facilita l'interazione tra persone in cerca di lavoro e datori di lavoro. La rete fornisce gratuitamente assistenza alle persone in cerca di lavoro che desiderano spostarsi in un altro paese e aiuta i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori di altri paesi. Dovrebbero essere garantite sinergie e cooperazione tra Europass ed EURES per potenziare l'impatto di entrambi i servizi.

soppresso

Emendamento    24

Proposta di decisione

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  I modelli di CV, compreso l'ormai diffuso CV Europass, e i modelli di supplementi alle qualifiche dovrebbero essere parte integrante del quadro. I modelli dovrebbero essere resi disponibili online.

(23)  I modelli di CV, compreso l'ormai diffuso CV Europass, e i modelli di supplementi alle qualifiche dovrebbero essere parte integrante del quadro. I modelli dovrebbero essere interattivi, modificabili, accessibili a tutti, resi disponibili online e adattati alle esigenze degli utenti finali.

Emendamento     25

Proposta di decisione

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(23 bis)  I CV in Europass dovrebbero essere elaborati in forma anonima al fine di contribuire a evitare la discriminazione in base alla razza, all'origine etnica, al sesso o all'età e di sostenere lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi.

Emendamento    26

Proposta di decisione

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24)  La designazione di punti nazionali di coordinamento delle competenze quali principali intermediari e beneficiari di finanziamenti dell'Unione sosterrà la rendicontazione e l'amministrazione semplificata e potrà potenziare la cooperazione e il coordinamento tra servizi nazionali, compresi i centri nazionali Europass, i punti nazionali di coordinamento dell'EQF e la rete Euroguidance, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di attuazione e organizzazione.

soppresso

Emendamento     27

Proposta di decisione

Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(26 bis)  La collaborazione costruttiva tra la Commissione, gli Stati membri, i servizi per l'impiego, i professionisti dell'orientamento, gli erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali quali i sindacati e le associazioni dei datori di lavoro è fondamentale per l'efficace sviluppo e attuazione del quadro Europass.

Emendamento    28

Proposta di decisione

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27)   La Commissione garantirà una piattaforma di cooperazione con gli Stati membri e le pertinenti parti interessate per assicurare la coerenza generale dell'attuazione e del monitoraggio della presente decisione.

(27)   La Commissione dovrebbe garantire l'attuazione e il monitoraggio coerenti della presente decisione attraverso un gruppo di esperti Europass composto di rappresentanti degli Stati membri e delle pertinenti parti interessate. Il gruppo di esperti dovrebbe, in particolare, fornire consulenza sullo sviluppo di strumenti basati sul web per documentare le informazioni in materia di competenze e qualifiche e sulle informazioni fornite attraverso la piattaforma Europass online.

Emendamento    29

Proposta di decisione

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)  Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'istituzione di un quadro completo e interoperabile di strumenti, servizi e informazioni per fini di apprendimento e lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri ma può, a motivo degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure di attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28)  Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire l'istituzione di un quadro completo, efficace, interoperabile e intuitivo di strumenti, servizi semplificati e accessibili e informazioni chiare per fini di apprendimento e lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri ma può, a motivo degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure di attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento     30

Proposta di decisione

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29)  Le attività condotte nel contesto della presente decisione saranno sostenute dal know-how delle agenzie dell'Unione, in particolare il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), nei rispettivi ambiti di competenza,

(29)  Le attività condotte nel contesto della presente decisione saranno sostenute dal know-how delle agenzie dell'Unione che interverranno nei rispettivi ambiti di competenza, in particolare il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), in conformità del regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio.

Emendamento     31

Proposta di decisione

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(29 bis  Gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati ad adottare le misure necessarie per garantire alle persone con disabilità un accesso equo e paritario al mercato del lavoro e alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione.

Emendamento    32

Proposta di decisione

Articolo 1– paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La presente decisione istituisce un quadro europeo comprendente informazioni, strumenti basati sul web e standard aperti a sostegno della trasparenza e della comprensione delle competenze e delle qualifiche. Il quadro è denominato "Europass".

1.   La presente decisione istituisce un quadro europeo, denominato "Europass", basato su un portfolio personale e volontario di documenti al fine di rendere le qualifiche e le competenze trasparenti e interoperabili all'interno degli Stati membri e fra di essi; Europass comprende strumenti accessibili basati sul web, informazioni e lo sviluppo di standard aperti a sostegno di una maggiore trasparenza e comprensione tra gli Stati membri delle competenze e delle qualifiche acquisite attraverso l'apprendimento formale, non formale e informale nonché attraverso esperienze pratiche, compresa la mobilità. Tali strumenti basati sul web e tali informazioni sono intesi a consentire agli utenti di comunicare e presentare meglio le proprie competenze e qualifiche.

Emendamento    33

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Europass è gestito dalla Commissione e sostenuto dai punti nazionali di coordinamento delle competenze.

2.  Europass è gestito dalla Commissione e sostenuto dai centri nazionali Europass, secondo modalità che rispettano le strutture e le disposizioni amministrative degli Stati membri.

Emendamento     34

Proposta di decisione

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  L'uso di Europass non impone obblighi né conferisce diritti salvo quelli stabiliti nella presente decisione.

3.  L'uso di Europass è volontario e non impone obblighi né conferisce diritti salvo quelli stabiliti nella presente decisione.

Emendamento    35

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  "supplemento al certificato" è un documento allegato a un certificato di formazione professionale allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati;

a)  "supplemento al certificato" è un documento allegato a un certificato di istruzione e formazione professionale (IFP) o di un certificato professionale allo scopo di facilitare la comprensione da parte di terzi dei risultati di apprendimento ottenuti dal titolare della qualifica come pure della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi completati e delle competenze acquisite;

Emendamento     36

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)  "orientamento" è un processo continuo che consente ai cittadini di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione nonché gestire i loro percorsi personali di vita nelle attività di istruzione e formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui è possibile acquisire o sfruttare tali capacità e competenze;

Emendamento     37

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  "metadati" sono dati che forniscono informazioni su altri dati utilizzati in documenti Europass;

soppresso

Emendamento     38

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  "schema di metadati" è una descrizione degli elementi di metadati, dei loro possibili valori, del livello di obbligatorietà dei valori e delle relazioni tra detti elementi di metadati;

soppresso

Emendamento    39

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  "occupazione" è un raggruppamento di lavori che comportano compiti simili e richiedono competenze simili;

f)  "occupazione" è un insieme di lavori i cui compiti e funzioni principali presentano un elevato grado di somiglianza;

Emendamento    40

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)   "organizzazioni" sono datori di lavoro, responsabili delle assunzioni, istituti di istruzione e formazione e altre parti interessate alle questioni relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro;

g)   "organizzazioni" sono parti sociali, responsabili delle assunzioni, istituti di istruzione e formazione e altre parti, quali camere di commercio, fornitori di istruzione non formale e organizzazioni della società civile interessati alle questioni relative all'istruzione, alla formazione e al lavoro;

Emendamento     41

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  "qualifica" è il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;

h)  "qualifica" è il risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente, quale un organismo nazionale designato competente per legge, stabilisce che i risultati di apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti;

Emendamento    42

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i)  "risorse semantiche" sono una raccolta di metadati o dati di riferimento ampiamente riutilizzabili, come elenchi di codici, tassonomie, dizionari o vocabolari utilizzati per lo sviluppo di sistemi;

soppresso

Emendamento     43

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)  "valutazione delle competenze" è il processo o il metodo utilizzato per valutare, misurare e infine descrivere le competenze individuali. Esso può comprendere l'autovalutazione o la valutazione certificata da terzi;

j)  "valutazione delle competenze" è il processo o il metodo utilizzato per valutare, misurare e infine descrivere le competenze individuali acquisite mediante contesti formali o non formali. Esso può comprendere l'autovalutazione o la valutazione certificata da terzi;

Emendamento     44

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k)  "standard" sono accordi riconosciuti sui criteri o sulle specifiche di un prodotto, un servizio, un processo o un metodo, compresi gli schemi di metadati e le risorse semantiche.

k)  "standard" sono accordi riconosciuti sui criteri o sulle specifiche di un prodotto, un servizio, un processo o un metodo.

Emendamento    45

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Europass fornisce i seguenti strumenti basati sul web:

Europass fornisce i seguenti strumenti e supplementi basati sul web in maniera accessibile:

Emendamento     46

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)  strumenti di documentazione e descrizione delle competenze e delle qualifiche acquisite mediante esperienze di lavoro e di apprendimento, compresa la mobilità transfrontaliera;

Emendamento     47

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  questionari, riferimenti a descrizioni fisse delle competenze o l'integrazione di dati provenienti da altri strumenti di autovalutazione esistenti dell'UE, quali lo Youthpass;

b)  metodi convalidati, nel senso più ampio possibile, tra cui questionari, riferimenti a descrizioni fisse delle competenze o l'integrazione di dati provenienti da altri strumenti di autovalutazione allineati e sincronizzati esistenti dell'UE, quali lo Youthpass e altri strumenti di (auto)valutazione riconosciuti, creati e utilizzati da organizzazioni giovanili quali i badge di apprendimento digitali;

Emendamento    48

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  modelli di supplementi alle qualifiche Europass, quali descritti all'articolo 5;

c)  supplementi alle qualifiche Europass, tra cui il supplemento al diploma e al certificato;

Emendamento     49

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  strumenti necessari per sostenere la presentazione e lo scambio di informazioni da parte delle organizzazioni.

d)  strumenti per sostenere la presentazione e lo scambio di informazioni da parte delle organizzazioni.

Emendamento    50

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Europass fornisce informazioni riguardanti:

2.  Europass, in collaborazione con gli Stati membri, può fornire informazioni riguardanti:

Emendamento     51

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  le qualifiche e i quadri delle qualifiche;

Emendamento    52

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)   le decisioni e le pratiche di riconoscimento in essere in diversi paesi, compresi i paesi terzi, per aiutare i cittadini e altre parti interessate a comprendere le qualifiche;

c)   le leggi, le decisioni e le pratiche di riconoscimento in essere in diversi Stati membri, compresi i paesi terzi, per aiutare i cittadini e altre parti interessate a comparare e comprendere le qualifiche;

Emendamento     53

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  l'analisi delle tendenze della domanda e dell'offerta di competenze e altri tipi di analisi del fabbisogno di competenze, anche su base geografica o settoriale, utilizzando mezzi tecnologici quali l'analisi dei big data e il crawling del web;

soppresso

Emendamento     54

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  eventuali informazioni supplementari sulle competenze e sulle qualifiche che potrebbero essere attinenti alle esigenze specifiche dei migranti che giungono o risiedono nell'Unione in modo da favorirne l'integrazione.

f)  eventuali informazioni supplementari sulle competenze e sulle qualifiche che potrebbero essere attinenti alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi che giungono o risiedono nell'Unione legalmente in modo da favorirne l'integrazione.

Emendamento    55

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Europass fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dopo aver consultato gli Stati membri interessati.

Emendamento    56

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Europass sostiene la cooperazione allo sviluppo, all'uso e alla diffusione di standard aperti, compresi gli schemi di metadati e le risorse semantiche, al fine di migliorare l'efficacia dello scambio di informazioni sulle competenze e sulle qualifiche a livello dell'UE e da parte degli Stati membri e di terzi. Il sistema di classificazione multilingue ESCO (classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni) di cui all'articolo 6 è impiegato a sostegno di detta attività.

3.   Europass sostiene la cooperazione allo sviluppo, all'uso e alla diffusione di standard aperti al fine di migliorare l'efficacia dello scambio di informazioni sulle competenze e sulle qualifiche a livello dell'UE e da parte degli Stati membri e di terzi.

Emendamento    57

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le informazioni e gli standard aperti offerti tramite Europass sono pubblicati gratuitamente ai fini del riutilizzo da parte degli Stati membri e di altre parti interessate su base volontaria.

1.  Le informazioni offerti tramite Europass sono pubblicati gratuitamente ai fini del riutilizzo da parte degli Stati membri e di altre parti interessate su base volontaria.

Emendamento    58

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Europass si propone di incrementare la trasparenza e la comprensione dell'apprendimento acquisito in contesti formali, non formali e informali oltre che tramite esperienze pratiche, compresa la mobilità.

2.   Europass si propone di incrementare la trasparenza e la comprensione dell'apprendimento acquisito in contesti formali, non formali e informali oltre che tramite esperienze pratiche, compresa la mobilità a breve e lungo termine a tutti i livelli di istruzione e il volontariato. Gli strumenti di valutazione sono sottoposti a un processo di garanzia della qualità prima di essere integrati in Europass.

Emendamento     59

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Europass comprende strumenti atti ad agevolare la comprensione delle competenze tramite la valutazione da parte di terzi e l'autodichiarazione.

3.  Europass comprende strumenti coordinati e comprovati atti ad agevolare la comprensione delle competenze tramite la valutazione da parte di terzi e l'autodichiarazione.

Emendamento     60

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) è utilizzato come quadro di sostegno per fornire informazioni in Europass. Si farà riferimento all'EQF nelle informazioni sulle qualifiche, nelle descrizioni dei sistemi nazionali di istruzione e formazione e in altri ambiti pertinenti.

4.  Il Quadro europeo delle qualifiche (EQF) può essere utilizzato come quadro di sostegno per fornire informazioni in Europass. Si farà riferimento all'EQF nelle informazioni sulle qualifiche, nelle descrizioni dei sistemi nazionali di istruzione e formazione e in altri ambiti pertinenti. Eventuali incoerenze tra i quadri proposti dall'EQF e dall'ESCO vengono risolte prima dell'attuazione di Europass.

Emendamento    61

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Europass utilizza la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) istituita all'articolo 6 per garantire l'interoperabilità semantica tra gli strumenti per la documentazione e l'informazione. L'ESCO fornisce inoltre una piattaforma per l'interoperabilità con altri servizi pertinenti quali quelli sviluppati dal mercato del lavoro.

5.   Dopo essere stato pienamente sperimentato e approvato dagli Stati membri, Europass può passare a sviluppare concretamente la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) per garantire l'interoperabilità semantica tra gli strumenti per la documentazione e l'informazione. L'ESCO può fornire inoltre una piattaforma per l'interoperabilità con altri servizi pertinenti quali quelli sviluppati dal mercato del lavoro.

Emendamento    62

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il quadro Europass può comprendere un'opzione di salvataggio delle informazioni personali degli utenti, ad esempio un profilo personale.

6.   Il quadro Europass può comprendere un'opzione per gli utenti di salvataggio dei dati personali, ad esempio un profilo personale, assicurando nel contempo la tutela della vita privata e dei dati personali.

Emendamento    63

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8.   Gli strumenti basati sul web di Europass sono forniti nelle lingue ufficiali dell'Unione europea.

8.   Gli strumenti basati sul web di Europass sono forniti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, sono interoperabili e sicuri e accessibili alle persone con disabilità.

Emendamento    64

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.  Europass è gestito in modo da sostenere e assicurare sinergie con altri strumenti e servizi offerti a livello di Unione e a livello nazionale. Lo sviluppo di schemi di metadati aperti è compatibile con le norme tecniche applicate in conformità al regolamento (UE) 2016/589.

10.  Europass è gestito in modo da sostenere e assicurare sinergie con altri strumenti e servizi offerti a livello di Unione e a livello nazionale.

Emendamento     65

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

10 bis.  Europass assicura in qualsiasi momento la protezione dei dati dei propri utenti. L'utente decide quali informazioni sono visibili e consultabili per i datori di lavoro e gli utenti.

Emendamento     66

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  I supplementi alle qualifiche Europass sono rilasciati dalle autorità nazionali competenti in conformità ai modelli sviluppati dalla Commissione europea e da altre parti interessate32 quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO.

1.  I supplementi alle qualifiche Europass sono rilasciati dalle autorità nazionali competenti o dalle associazioni e dagli organismi professionali riconosciuti, in conformità ai modelli sviluppati dalla Commissione europea e da altre parti interessate32 quali il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, nella misura in cui siano coerenti. È opportuno che eventuali modifiche in questo ambito tengano conto dei risultati del lavoro del gruppo consultivo sulla revisione del supplemento al diploma del gruppo di seguito di Bologna, vi facciano riferimento e siano conformi a detti risultati.

_________________

_________________

32 Gli attuali supplementi sono il supplemento al certificato e il supplemento al diploma.

32 Gli attuali supplementi sono il supplemento al certificato e il supplemento al diploma.

Emendamento     67

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  rispettati dalle autorità nazionali competenti in sede di compilazione e rilascio dei supplementi. In particolare deve essere rispettato l'ordine degli elementi e dovrebbero essere compilati tutti i campi in modo da agevolare la comprensione e assicurare la completezza delle informazioni presentate;

a)  rispettati dalle autorità nazionali competenti e dalle associazioni e dagli organismi professionali riconosciuti in sede di compilazione e rilascio dei supplementi. In particolare deve essere rispettato l'ordine degli elementi e dovrebbero essere compilati tutti i campi in modo da agevolare la comprensione e assicurare la completezza delle informazioni presentate;

Emendamento     68

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  soggetti a revisione periodica per garantirne la pertinenza e la fruibilità.

d)  soggetti a revisione periodica che includa indagini sulla soddisfazione degli utenti e raccomandazioni dei centri nazionali Europass e dei gruppi di esperti, al fine di garantirne la pertinenza e la fruibilità.

Emendamento    69

Proposta di decisione

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Tutti i supplementi alle qualifiche Europass rilasciati da organismi autorizzati sono emessi automaticamente e gratuitamente in formato elettronico, nella lingua nazionale e/o in una delle principali lingue europee, conformemente alle procedure concordate tra gli organismi emittenti e i punti nazionali di coordinamento delle competenze di cui all'articolo 8 e nel rispetto delle procedure concordate tra la Commissione e le parti interessate.

3.   Tutti i supplementi alle qualifiche Europass rilasciati da organismi autorizzati sono emessi automaticamente e gratuitamente in formato elettronico, nella lingua nazionale e/o in una delle principali lingue europee, conformemente alle procedure concordate tra gli organismi emittenti e i centri nazionali Europass di cui all'articolo 8 e nel rispetto delle procedure concordate tra la Commissione e le parti interessate.

Emendamento    70

Proposta di decisione

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO)

 

1.   La Commissione gestisce una classificazione multilingue di concetti attinenti al sistema di istruzione e formazione e al mercato del lavoro dell'UE denominata "classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO)".

 

2.   La classificazione ESCO sostiene direttamente il funzionamento di Europass fornendo una lingua di riferimento comune per lo scambio di informazioni e documenti sulle competenze e sulle qualifiche ai fini della ricerca di lavoro, dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, della ricerca di opportunità di istruzione e formazione e dell'erogazione di orientamento professionale e all'apprendimento.

 

Emendamento     71

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri:

1.  La Commissione, previa consultazione degli Stati membri e in collaborazione con essi, e nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per la politica in materia di istruzione e formazione:

Emendamento     72

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  sviluppa strumenti basati sul web per il funzionamento di Europass;

a)  sviluppa strumenti basati sul web interoperabili, intuitivi, facilmente accessibili a tutti gli utenti e sicuri per il funzionamento di Europass; i documenti Europass di cui all'articolo 2 della decisione n. 2241/2004/CE sono incorporati nel quadro Europass istituito dalla presente decisione;

Emendamento     73

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)  segue e integra le conoscenze aggiornate relative ai siti Internet e alle applicazioni mobili che consentono una migliore accessibilità ad Europass agli anziani e alle persone con disabilità;

Emendamento     74

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  assicura lo svolgimento di adeguate attività di promozione e informazione a livello nazionale e di Unione, in modo da raggiungere i potenziali utenti e le parti interessate;

b)  assicura lo svolgimento di adeguate ed efficienti attività di promozione, informazione e orientamento a livello nazionale e di Unione, in modo da raggiungere i potenziali utenti e le parti interessate, comprese le persone con disabilità;

Emendamento     75

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)  aggiorna regolarmente la classificazione ESCO, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti interessate, come le parti sociali, le associazioni professionali, gli istituti di istruzione e formazione, gli istituti di ricerca, gli istituti di statistica e i servizi per l'impiego.

soppresso

Emendamento     76

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  promuove e monitora l'efficacia degli strumenti basati sul web Europass e aggiorna e sviluppa i servizi Europass in linea con le esigenze degli utenti;

a)  promuove e monitora l'efficacia degli strumenti basati sul web Europass interoperabili, intuitivi, di facile accesso per tutti e sicuri, compresa la loro accessibilità agli anziani e alle persone con disabilità, e aggiorna e sviluppa i servizi Europass in linea con le esigenze degli utenti;

Emendamento    77

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)   monitora l'efficacia del sostegno allo sviluppo di standard aperti, schemi di metadati e risorse semantiche ai fini dell'interoperabilità;

b)   monitora l'efficacia del sostegno allo sviluppo di standard aperti;

Emendamento     78

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  sostiene l'attuazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589 in relazione alla classificazione ESCO, e sostiene l'aggiornamento continuo dell'ESCO;

soppresso

Emendamento     79

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)  sostiene lo scambio di informazioni sulle decisioni e sulle pratiche di riconoscimento;

e)  sostiene lo scambio di informazioni sulle decisioni e sulle pratiche di comparabilità e di riconoscimento;

Emendamento     80

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)  sostiene lo sviluppo di politiche di orientamento e servizi di orientamento;

f)  sostiene lo sviluppo di politiche di orientamento e servizi di orientamento, anche mediante il contatto diretto con gli interessati;

Emendamento    81

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)   monitora le attività dei punti nazionali di coordinamento delle competenze, la coerenza delle informazioni da essi fornite per l'analisi delle tendenze nell'offerta e nella domanda di competenze e le informazioni fornite sulle opportunità di apprendimento al relativo portale a livello di Unione;

g)   monitora le attività dei centri nazionali Europass, la coerenza delle informazioni da essi fornite per l'analisi delle tendenze nell'offerta e nella domanda di competenze e le informazioni fornite sulle opportunità di apprendimento al relativo portale a livello di Unione;

Emendamento    82

Proposta di decisione

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)  organizza valutazioni inter pares e scambi delle migliori pratiche tra Stati membri.

h)  organizza scambi delle migliori pratiche tra Stati membri.

Emendamento     83

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)  designano e gestiscono, conformemente alle circostanze nazionali, un punto nazionale di coordinamento delle competenze al fine di sostenere il coordinamento e la cooperazione tra i servizi nazionali di cui alla presente decisione;

a)  designano e gestiscono, conformemente alle circostanze nazionali, un centro nazionale Europass al fine di sostenere il coordinamento e la cooperazione delle attività specifiche e tra i servizi nazionali di cui alla presente decisione;

Emendamento    84

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)  provvedono, attraverso il punto nazionale di coordinamento delle competenze, alla fornitura tempestiva ed efficace delle informazioni e dei dati disponibili a livello nazionale per l'aggiornamento del quadro Europass;

b)  provvedono, attraverso il centro nazionale Europass, alla fornitura tempestiva ed efficace delle informazioni e dei dati disponibili a livello nazionale per l'aggiornamento del quadro Europass;

Emendamento    85

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)   assicurano agli utenti di Europass l'accesso alle informazioni o ai dati pertinenti disponibili all'interno dello Stato membro, in particolare alle informazioni sulle opportunità di apprendimento, sulle qualifiche e sui sistemi delle qualifiche e alle risorse semantiche a livello nazionale;

c)   assicurano agli utenti di Europass, in modo semplice, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi, l'accesso alle informazioni o ai dati pertinenti disponibili all'interno dello Stato membro, in particolare alle informazioni sulle opportunità di apprendimento e di convalida, sulle qualifiche e sui sistemi delle qualifiche e alle risorse semantiche a livello nazionale;

Emendamento     86

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)  assicurano la visibilità di Europass e la sua promozione a livello nazionale tramite gli organismi di istruzione e di formazione e altri soggetti interessati nel settore educativo, della formazione professionale e dell'impiego;

Emendamento    87

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Ogni punto nazionale di coordinamento delle competenze:

2.  Ogni centro nazionale Europass:

Emendamento    88

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)   promuove e fornisce informazioni sull'orientamento professionale e all'apprendimento e mette a disposizione del pubblico le informazioni sulle opportunità di apprendimento a livello nazionale e tramite lo strumento basato sul web dell'Unione;

b)  promuove e fornisce informazioni sull'orientamento professionale e all'apprendimento, ove appropriato;

Emendamento    89

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)  monitora la raccolta e la diffusione di informazioni basate sui fatti e in tempo reale sulle competenze a livello nazionale e regionale;

soppresso

Emendamento    90

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I punti nazionali di coordinamento delle competenze sono i beneficiari di finanziamenti dell'Unione concessi per l'attuazione della presente decisione.

3.  I centri nazionali Europass sono i beneficiari di finanziamenti dell'Unione concessi per l'attuazione della presente decisione.

Emendamento     91

Proposta di decisione

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di cui alla presente decisione sono realizzate in conformità alla legislazione UE sulla protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/200133.

Le misure di cui alla presente decisione sono realizzate in conformità alla legislazione UE sulla protezione dei dati personali, in particolare la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/200133.

I dati personali sono protetti in conformità delle norme più rigorose. I dati personali permangono sotto il controllo dell'oggetto dei dati, che ha facoltà di correggerli o cancellarli. Laddove dati personali sono oggetto di trattamento a fini di Europass, essi sono resi anonimi.

_________________

_________________

33 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

33 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Emendamento     92

Proposta di decisione

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'attuazione della presente decisione è cofinanziata da programmi dell'Unione. Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali nei limiti del quadro finanziario.

1.   L'attuazione della presente decisione è assicurata mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali ai centri nazionali Europass. La Commissione fornisce una prospettiva quinquennale contenente le incidenze finanziarie stimate per gli Stati membri.

  • [1]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo accoglie con favore la nuova agenda per le competenze ed esprime grande apprezzamento per gli sforzi della Commissione volti ad aggiornare, modernizzare e migliorare gli strumenti e i servizi europei relativi alle abilità, alle competenze e alle qualifiche.

La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito un quadro per affrontare dette sfide. Essa ha stabilito chiaramente le responsabilità e ha migliorato la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante un portfolio di documenti denominato "Europass", che i cittadini possono utilizzare su base volontaria.

A distanza di oltre un decennio dalla sua adozione, la decisione n. 2241/2004/CE necessita urgentemente di una revisione. Tuttavia, trasformare Europass in uno strumento completamente nuovo è un'operazione troppo radicale, dal momento che non si vuole vanificare quanto sinora realizzato. Europass non dovrebbe diventare un portale unico per l'istruzione e la formazione. Esistono già altri strumenti dell'UE che forniscono i servizi necessari a cui, per una migliore sinergia, il portale Europass potrebbe essere collegato. Esistono già gruppi di esperti consolidati ed efficienti che assicurano che gli strumenti e i servizi forniti siano di elevata qualità e vengano effettivamente utilizzati.

La transizione dovrebbe avvenire in modo graduale, in modo da evitare oneri amministrativi pesanti a carico degli Stati membri, che potrebbero comportare costi organizzativi imprevisti.

Lo scopo è rendere le qualifiche e le competenze dei cittadini dell'UE trasparenti e interoperabili all'interno degli Stati membri e fra di essi grazie a informazioni, strumenti basati sul web e standard aperti a sostegno della trasparenza e della comprensione delle competenze e delle qualifiche. Europass dovrebbe proporsi di migliorare la comprensione dell'apprendimento acquisito in contesti non solo formali, ma anche non formali e informali oltre che tramite esperienze pratiche, compresa la mobilità.

La decisione n. 2241/2004/CE ha inoltre istituito organismi nazionali, denominati "centri nazionali Europass", responsabili dell'attuazione del quadro Europass. Questi centri dovrebbero altresì costituire il fulcro del nuovo quadro.

Il nuovo quadro comune previsto da questo testo serve ad adeguare i servizi Europass alle esigenze e alle aspettative degli utenti e degli erogatori di tutte le parti: i discenti, le persone in cerca di lavoro, i datori di lavoro, in particolare le piccole e medie imprese, le strutture per l'istruzione e la formazione, le parti sociali, i centri Europass e le autorità nazionali competenti. I servizi Europass riveduti sfrutteranno inoltre le potenzialità dei sistemi digitali futuri, adattandosi alle stesse.

Gli obiettivi principali sono il rispetto delle diversità e delle responsabilità, la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza. Tutti gli strumenti dovrebbero essere concepiti in modo adeguato e non dovrebbero andare oltre le capacità di Europass.

In linea di principio, gli obblighi e gli oneri amministrativi e finanziari a carico degli Stati membri devono essere chiaramente prevedibili ed equilibrati in termini di costi e benefici.

La classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) è un progetto varato dalla Commissione quale strumento operativo e lingua comune per l'istruzione/la formazione e il lavoro. Attualmente, l'ESCO non può essere utilizzata quale base terminologica di riferimento di Europass. L'ESCO è uno strumento in fase di progetto che non è stato totalmente sviluppato o sperimentato né è stato approvato dagli Stati membri.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass)

Riferimenti

COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD)

Presentazione della proposta al PE

4.10.2016

 

 

 

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

6.10.2016

CULT

6.10.2016

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

6.10.2016

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

10.10.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Thomas Mann

25.1.2017

Svetoslav Hristov Malinov

25.1.2017

 

 

Articolo 55 – Procedura con le commissioni congiunte

       Annuncio in Aula

       

       

19.1.2017

Esame in commissione

27.2.2017

23.3.2017

 

 

Approvazione

21.6.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

70

0

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Brando Benifei, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Enrique Calvet Chambon, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Thomas Mann, Dominique Martin, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Momchil Nekov, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, John Procter, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Renate Weber, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jana Žitňanská, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Lynn Boylan, Rosa D’Amato, Sergio Gutiérrez Prieto, Dietmar Köster, Miapetra Kumpula-Natri, Alex Mayer, Tamás Meszerics, Algirdas Saudargas, Monika Smolková, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Mark Demesmaeker, Paloma López Bermejo

Deposito

28.6.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

70

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Robert Rochefort, Yana Toom, Renate Weber

ECR

Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Czesław Hoc, Morten Messerschmidt, John Procter, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Lynn Boylan, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Andrea Bocskor, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav Hristov Malinov, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Silvia Costa, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Agnes Jongerius, Petra Kammerevert, Jan Keller, Miapetra Kumpula-Natri, Dietmar Köster, Krystyna Łybacka, Javi López, Georg Mayer, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Georgi Pirinski, Siôn Simon, Monika Smolková, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Julie Ward

Verts/ALE

Jill Evans, Jean Lambert, Tamás Meszerics, Terry Reintke, Helga Trüpel

0

-

4

0

GUE/NGL

Dominique Bilde, Mara Bizzotto, David Martin

NI

Lampros Fountoulis

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti