RELAZIONE sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet
17.7.2017 - (2017/2063(IMM))
Commissione giuridica
Relatore: Heidi Hautala
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet
Il Parlamento europeo,
– vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marie-Christine Boutonnet, trasmessa il 14 aprile 2017 dal ministero della Giustizia francese, sulla base di una richiesta del Procuratore generale della Corte d'appello, e comunicata in Aula il 26 aprile 2017 nel quadro di un procedimento pendente davanti ai giudici istruttori del Tribunal de Grande Instance di Parigi, relativo a un'istruttoria su presunti reati di appropriazione indebita in relazione a fondi ricevuti a titolo del contratto di uno specifico assistente parlamentare,
– avendo ascoltato Jean-François Jalkh, in sostituzione di Marie-Christine Boutonnet, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,
– visto l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
– viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013[1],
– visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,
– visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A8-0259/2017),
Α. considerando che i giudici istruttori del Tribunal de Grande Instance di Parigi hanno chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Marie-Christine Boutonnet per ascoltarla in relazione a una presunzione di reato;
Β. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;
C. considerando che l'articolo 26 della Costituzione francese sancisce che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura di privazione o di restrizione della libertà senza l'autorizzazione dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di cui fa parte, tranne in caso di flagranza o di condanna definitiva;
D. considerando che i giudici istruttori ritengono che gli accertamenti effettuati nel quadro dell'indagine preliminare e dell'istruttoria tendono a confermare i sospetti inizialmente manifestati dal Parlamento europeo in merito a un certo numero di assistenti parlamentari di deputati europei affiliati al Front National;
E. considerando, in particolare, che dall'organigramma del Front National pubblicato nel febbraio 2015 si evince che nell'organigramma stesso figuravano 15 deputati al Parlamento europeo, 21 assistenti parlamentari locali e 5 assistenti parlamentari accreditati; che alcuni assistenti parlamentari hanno indicato come luogo di lavoro, talvolta a tempo pieno, la sede del Front National a Nanterre; che la maggior parte dei contratti di lavoro degli assistenti parlamentari fa riferimento a mansioni identiche e generiche, senza fornire alcun elemento specifico;
F. considerando che le indagini hanno inoltre evidenziato tre situazioni che portano a dubitare del fatto che gli assistenti interessati abbiano effettivamente svolto attività parlamentari europee:
• contratti di lavoro come assistente parlamentare europeo intercalati tra due contratti di lavoro con il Front National;
• cumulo di contratti di lavoro come assistenti parlamentari presso il Parlamento europeo e di contratti di lavoro con il Front National;
• contratti di lavoro con il Front National immediatamente successivi a periodi coperti da contratti di lavoro come assistenti parlamentari europei;
G. considerando che, in occasione di una perquisizione condotta nel febbraio 2016 presso la sede del Front National, sono stati sequestrati alcuni documenti nell'ufficio del tesoriere del Front National da cui emerge la volontà del partito di realizzare "risparmi" ponendo a carico del Parlamento europeo le retribuzioni dei dipendenti del partito in virtù della loro qualifica di assistenti parlamentari;
H. considerando che i giudici istruttori reputano necessario ascoltare la versione dei fatti di Marie-Christine Boutonnet riguardo ai fondi percepiti per il contratto di uno specifico assistente parlamentare; che il 6 marzo 2017 detto assistente è stato accusato di occultamento di appropriazione indebita tra settembre 2014 e febbraio 2015; che, interrogato dai due giudici istruttori, l'assistente ha invocato il diritto al silenzio;
I. considerando che Marie-Christine Boutonnet ha rifiutato di ottemperare alle convocazioni notificate dagli inquirenti e dai giudici istruttori in relazione alla sua possibile incriminazione per appropriazione indebita tra il 2009 e il 2016;
J. considerando che Marie-Christine Boutonnet ha motivato il suo rifiuto di ottemperare a dette convocazioni invocando la sua immunità in quanto deputato europeo e precisando di avere non solo il diritto, bensì anche l'obbligo di sottoporre al Parlamento europeo la possibilità di una [sua] comparizione dinanzi a un'autorità giudiziaria per rispondere dell'organizzazione del [suo] lavoro di parlamentare;
K. considerando che, da allora, Marie-Christine Boutonnet sembra sia stata ascoltata dai giudici istruttori di Parigi;
L. considerando che è nondimeno opportuno revocare l'immunità della deputata interessata, poiché solo il Parlamento può revocare l'immunità di un deputato;
M. considerando che in questo caso occorre chiaramente reagire e che non vi è prova di fumus persecutionis, in particolare in considerazione del fatto che, sulla base di imputazioni simili, sono in corso procedimenti nei confronti di deputati di altri gruppi politici e di altre nazionalità;
1. decide di revocare l'immunità di Marie-Christine Boutonnet;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità francesi e a Marie-Christine Boutonnet.
- [1] Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione |
12.7.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
8 0 3 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, Axel Voss |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Angel Dzhambazki, Heidi Hautala |
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