RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

17.7.2017 - (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)) - ***I

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Relatore: Norbert Lins


Procedura : 2016/0230(COD)
Ciclo di vita in Aula

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0479),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0330/2016),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2016[1],

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 22 marzo 2017[2],

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0262/2017),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)   Il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea va preso in considerazione.

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis)   Il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità va preso in considerazione.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510.

(3)  Il 5 ottobre 2016 il Consiglio ha ratificato l'accordo di Parigi a nome dell'Unione, dopo l'approvazione del 4 ottobre 2016 da parte del Parlamento europeo. L'accordo di Parigi è entrato in vigore il 4 novembre 2016. Il presente regolamento costituisce, a tale riguardo, uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, come stabilito nell'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510. L'Unione deve continuare a fungere da esempio e a intensificare i suoi sforzi in ambito climatico allineandoli all'obiettivo dell'accordo di Parigi.

__________________

__________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, il che richiede che, a livello mondiale, si dia inizio a un periodo di emissioni negative, durante il quale le foreste, i terreni agricoli e le zone umide, inclusi i terreni torbosi, svolgeranno un ruolo centrale. L'accordo di Parigi mira anche a rafforzare la risposta globale alla minaccia del cambiamento climatico, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi intesi a eliminare la povertà, anche attraverso la capacità di adattamento agli impatti negativi del cambiamento, la promozione della resilienza al clima e lo sviluppo di basse emissioni di gas a effetto serra, in modo da non mettere a repentaglio la produzione alimentare. Nell'accordo di Parigi le parti riconoscono anche la priorità fondamentale di tutelare la sicurezza alimentare ed eliminare la fame, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare nei confronti degli effetti negativi del cambiamento climatico. Per conseguire le finalità dell'accordo di Parigi è necessario che le parti intensifichino i loro sforzi comuni per mitigare il cambiamento climatico e limitare il riscaldamento globale. Le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. Nell'accordo di Parigi le parti riconoscono inoltre che l'azione di adattamento dovrebbe seguire un approccio pienamente trasparente, che tenga conto degli ecosistemi, e basarsi, ispirandosene, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  È essenziale che le foreste siano gestite in modo sostenibile, in conformità con i principi di gestione forestale sostenibile sviluppati nel quadro del processo Forest Europe. Tale processo definisce la gestione forestale sostenibile come la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali secondo modalità e tassi in grado di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le potenzialità di svolgere, nel presente e in futuro, le pertinenti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, in maniera tale da non danneggiare altri ecosistemi. Tale gestione comporta anche che in questo contesto sia riconosciuto il ruolo dell'imboschimento.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  Per conseguire i livelli negativi di emissioni necessari per soddisfare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, è necessario che il sistema contabile in relazione all'uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) sia solido. Poiché gli assorbimenti attraverso le attività LULUCF sono reversibili è necessario che siano trattati come un pilastro distinto del quadro strategico per il clima dell'Unione.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

(5)  Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'attuazione di soluzioni tecnologiche nei settori agricolo e forestale contribuisce al miglioramento della produzione e alla riduzione dell'impronta ambientale. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

(6)  Il settore LULUCF è oltremodo esposto ai cambiamenti climatici ed è estremamente vulnerabile a tali cambiamenti. Nel contempo, il settore presenta un enorme potenziale in termini di benefici climatici a lungo termine e per quanto concerne il suo contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi climatici a lungo termine a livello internazionale e di Unione. Il settore LULUCF contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni, mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Il settore fornisce anche biomateriali che possono, in una certa misura, sostituire i materiali fossili o ad alta intensità di carbonio con la biomassa a bassa intensità di carbonio proveniente dalle foreste. Per quanto riguarda tale sostituzione occorre prendere in considerazione l'intero ciclo di vita di tali materiali, dalla produzione di materie prime alla trasformazione e alle fasi di produzione. La bioeconomia, compresa la sostituzione dei materiali, come nel settore delle costruzioni, e la bioenergia, svolgono un ruolo importante nella transizione verso un'economia priva di combustibili fossili. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci e in linea con l'accordo di Parigi, sono fondamentali una gestione sostenibile delle foreste e delle risorse e la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Poiché il settore LULUCF è caratterizzato da un orizzonte temporale lungo, sono necessarie strategie a lungo termine affinché siano possibili investimenti sostenibili nel lungo periodo.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  L'Unione dovrebbe diventare un leader globale nella promozione e nell'esportazione di ricerca e investimenti in prassi, tecniche e idee sostenibili, avanzate e innovative nel settore LULUCF, come anche nella diffusione di tecnologie verdi, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e preservando nel contempo la produzione alimentare, dando così l'esempio ai suoi partner internazionali, compresi i paesi in via di sviluppo. In questo contesto, dovrebbero essere rafforzate la cooperazione e la compartecipazione effettive con attori del settore privato, in particolare le piccole e medie imprese.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  Ponendo l'accento sulla priorità da dare al finanziamento delle attività di ricerca nel settore del cambiamento climatico si rafforzerebbe il ruolo del settore LULUCF in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. In particolare attraverso il rilancio del programma di ricerca e innovazione dell'Unione previsto per il 2021 fino al 2028 nel settore LULUCF si contribuirebbe, tra l'altro, ad approfondire e a diffondere le conoscenze scientifiche e delle comunità locali sulle prestazioni del settore, ad accelerare le innovazioni sostenibili, a promuovere la transizione verso l'era digitale, a modernizzare la formazione e l'istruzione, a rafforzare la resilienza di tale settore e a monitorare la biodiversità e l'intervento umano.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)  La ricerca relativa al ruolo del legno morto, in particolare dei detriti legnosi grossolani sopra il terreno e del legno morto sotterrato sia nelle foreste gestite che in quelle non gestite, dovrebbe essere rafforzata, al fine di migliorare la precisione della contabilizzazione del carbonio forestale e del calcolo del bilancio netto del carbonio per gli ecosistemi. Benché esistano prove limitate, le prove disponibili indicano che il legno morto può costituire un ampio comparto di carbonio e che lasciare il legno morto sul sito potrebbe, tra le altre cose, rivestire un ruolo significativo in termini di biodiversità ed essere riconosciuto come avente un ruolo importante in una strategia di mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra. Tale indicazione è pertinente se si considera che la gestione delle foreste può favorire la rimozione del legno morto, ad esempio a fini energetici, e che qualsiasi decisione sulla corretta mitigazione e adattamento dovrebbe essere una decisione informata e scientificamente fondata. A tale ricerca dovrebbero essere assegnate risorse specifiche per il periodo 2017-2020.

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quinquies)  L'Unione ha contratto impegni rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che possono essere realizzati solo grazie a una gestione corretta delle foreste, nonché l'impegno di bloccare e invertire il fenomeno della deforestazione, e di promuovere l'imboschimento.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 sexies)  Dovrebbe essere garantito un approccio olistico al disboscamento tropicale, che tenga conto di tutti i fattori che sono determinanti per il disboscamento, come pure dell'obiettivo contemplato in una dichiarazione rilasciata dalla Commissione nei negoziati UNFCCC di arrestare, al più tardi entro il 2030, la perdita di superfici forestali a livello mondiale e di ridurre, entro il 2020, il disboscamento tropicale lordo di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 6 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 septies)  La silvicoltura e le foreste dovrebbero essere gestite in modo responsabile e contribuire effettivamente allo sviluppo economico di un paese, offrendo opportunità economiche sostenibili agli agricoltori, se ciò non porta al disboscamento di ecosistemi sensibili o alla creazione di piantagioni su torbiere, se le piantagioni sono gestite usando tecniche agroecologiche moderne volte a minimizzare gli effetti ambientali e sociali negativi, e se sono rispettati i diritti fondiari, i diritti delle comunità indigene nonché i diritti umani e i diritti dei lavoratori.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 6 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 octies)  Le pratiche di gestione avanzata e sostenibile possono fornire un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. Dovrebbero essere promossi lo sviluppo di pratiche innovative e l'uso di pratiche avanzate di gestione da parte dei proprietari terrieri, come l'agricoltura di precisione, la silvicoltura di precisione e la digitalizzazione agricola. Andrebbero incoraggiati il monitoraggio tramite le geoinformazioni e l'osservazione della terra, nonché la condivisione delle migliori prassi in quanto sono potenziali mezzi per aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 6 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 nonies)  L'agroecologia facilita uno spostamento dai sistemi alimentari lineari ai sistemi circolari che imitano i cicli naturali e potrebbe ridurre le impronte di carbonio ed ecologiche degli alimenti e delle attività agricole. È importante promuovere l'agroecologia e l'agroforestazione dato il loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornale e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

(7)  La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornale e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire in qualsiasi circostanza gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, compresi gli agricoltori e i silvicoltori, inoltre è necessario che tali obblighi siano evitati dagli Stati membri durante l'attuazione del presente regolamento.

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11 Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

11 Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  L'agricoltura e l'uso del suolo sono settori che hanno un impatto diretto e significativo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici dell'Unione. Per questo motivo, un obiettivo importante delle politiche che si ripercuotono su tali settori è quello di assicurare la coerenza con gli obiettivi dell'Unione concernenti la strategia in materia di biodiversità. Inoltre esistono altre politiche dell'Unione in grado di incentivare le pratiche che superano i requisiti legali minimi, vanno al di là delle buone prassi standard e contribuiscono a un vero adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché alla manutenzione dei pozzi di carbonio, in quanto fornitura di beni pubblici. Occorre intraprendere misure per attuare e sostenere le attività relative agli approcci in materia di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste e dei terreni agricoli. Nonostante il riconoscimento delle limitate potenzialità di riduzione delle sue emissioni diverse dalla CO2, è necessario che l'agricoltura apporti il suo equo contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale obiettivo può essere ottenuto incoraggiando, tra l'altro, il miglioramento delle coltivazioni al fine di aumentare il tenore di carbonio organico nel suolo. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che vi sia coerenza tra la PAC e il presente regolamento.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Le zone umide sono gli ecosistemi più efficaci per conservare la CO2. Il degrado delle zone umide nell'Unione rappresenta pertanto non solo un problema per la biodiversità, ma è anche un problema cruciale per il clima. Per contro, la protezione e il ripristino delle zone umide potrebbero rafforzare gli sforzi di conservazione e ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. In tale contesto dovrebbe essere preso in considerazione anche il perfezionamento delle linee guida del 2006 da parte dell'IPCC, previsto per il 2019.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC.

(8)  Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC. Data la posizione di leadership dell'Unione in materia climatica, gli Stati membri dovrebbero derogare al periodo predefinito solo nel caso dei terreni imboschiti, e solo in circostanze estremamente limitate giustificate nel quadro delle linee guida IPCC. La possibilità di deroga tiene conto delle circostanze naturali ed ecologici divergenti tra gli Stati membri e pertanto delle diverse caratteristiche dei loro terreni forestali.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

(9)  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti, che differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per affrontare gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, come, ad esempio, l'impossibilità di gestire le foreste in Croazia a causa dell'occupazione del suo territorio, della guerra d'indipendenza croata e delle circostanze del periodo bellico e post-bellico, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. Le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero inoltre garantire la coerenza ed essere allineate ai requisiti di gestione sostenibile delle foreste della Forest Europe (Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa). In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura trasparente affinché gli Stati membri migliorino la verificabilità e la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Le emissioni generate dai prodotti legnosi nel settore LULUCF hanno le potenzialità di sostituire le emissioni nei settori ETS e relativi alla condivisione degli sforzi e il presente regolamento può sia sottolineare che rendere conto di tale aspetto.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Se per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

(10)  Per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale dovrebbe essere istituito un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301. Tale gruppo di esperti dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe essere selezionato un numero sufficiente di esperti degli Stati membri. Il gruppo di esperti dovrebbe consultare il comitato permanente forestale istituito dalla decisione n. 89/367/CEE del Consiglio, nonché le parti interessate e la società civile per quanto concerne l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

(12)  L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni mediante l'effetto di sostituzione (se si considerano l'energia e l'intensità di CO2 in altri settori, la produzione di cemento è ad esempio responsabile di circa l'8 % delle emissioni globali di CO2) e aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di riconoscere e incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita piuttosto che l'uso di prodotti legnosi per finalità energetiche. Onde promuovere ulteriormente e integrare l'effetto positivo di sostituzione, la Commissione dovrebbe includere mediante un atto delegato un maggior numero di prodotti nel calcolo dei prodotti legnosi. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

(13)  I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a investire in azioni preventive, come le pratiche di gestione sostenibile, per ridurre i rischi associati alle perturbazioni naturali, evitando in questo modo gli impatti negativi sul pozzo di carbonio forestale. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

(14)  In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici senza compromettere il livello di ambizione generale degli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra dell'Unione. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) [2017/... ] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030, gli Stati membri dovrebbero inoltre poter usare fino a 280 milioni di tonnellate di assorbimenti netti complessivi risultanti dalla contabilizzazione combinata delle categorie relative ai terreni disboscati, ai terreni imboschiti, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti, alle zone umide gestite, ove applicabile, e, in funzione dell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) [2017/...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030, ai terreni forestali gestiti.

 

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016.

(15)  Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della proposta di regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia che la Commissione ha presentato il 30 novembre 2016.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Ai sensi dell'UNFCCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali relativi alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti nei pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili convenute dalla conferenza delle Parti. Gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra sono cruciali per monitorare l'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare la conformità con la legislazione in materia di clima. Gli obblighi degli Stati membri quanto alla creazione e gestione degli inventari nazionali sono enunciati nella proposta di regolamento della Commissione sulla governance dell'Unione dell'energia.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

(17)  Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere appositamente inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey), Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra), in particolare attraverso Sentinel-2, per la raccolta di dati, e i sistemi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS, che possono essere impiegati a sostegno del monitoraggio dell'uso del suolo. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi sulla base delle più recenti linee guida IPCC adottate, comprese le linee guida IPCC supplementari del 2013 sulle zone umide per gli inventari nazionali sulle emissioni di gas a effetto serra e le linee guida UNFCCC, e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento (UE) n. .../... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell’accordo di Parigi.

(19)  Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione nel quadro dell'UNFCCC del 2018, la Commissione dovrebbe pubblicare una comunicazione che valuti la coerenza tra gli atti legislativi dell'Unione in materia di clima ed energia e gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell’accordo di Parigi.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento non stabilisce obblighi in materia di contabilizzazione o di comunicazione per i privati, compresi gli agricoltori e i silvicoltori.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento contribuisce al conseguimento da parte dell'Unione degli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  dal 2026, zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite, intese come uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.

2.  Durante il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 gli Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(f bis)  «livello di riferimento per le foreste», la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030;

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per il periodo successivo al 2030, gli Stati membri si impegnano ad aumentare gli assorbimenti affinché superino le loro emissioni. La Commissione propone un quadro di riferimento per tali obiettivi dopo il 2030, che prevede un aumento degli assorbimenti, in linea con gli obiettivi climatici a lungo termine dell'Unione e gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

1.  Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2, conformemente alle linee guida in materia di comunicazione adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi per il periodo 2021-2030. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.

4.  Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea, il legno morto (epigeo e sotterraneo) nei terreni forestali gestiti e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.

2.  In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione, se opportunamente giustificato sulla base delle linee guida IPCC.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  Le attività di imboschimento realizzate nel periodo compreso tra il 2017 e il 2030 nelle zone umide, incluse le torbiere, nella rete Natura 2000 e negli habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, con particolare riferimento a formazioni erbose naturali e seminaturali, torbiere alte, torbiere basse, paludi basse e altre zone umide, compresi i terreni torbosi, ai sensi delle regole di contabilizzazione "lordo-netto" applicate non compariranno nella contabilizzazione nazionale. Tali aree saranno contabilizzate, ove applicabile, in riferimento agli assorbimenti o alle emissioni nella categoria dei terreni forestali solo dopo il loro trasferimento nei terreni forestali gestiti in conformità all'articolo 5, paragrafo 3.

Motivazione

L'imboschimento dei pascoli e delle zone umide può favorire la decomposizione della materia organica del suolo, anziché sequestrare più carbonio dal suolo. La discutibile argomentazione secondo la quale l'imboschimento è sempre una soluzione favorevole per il clima potrebbe minacciare ulteriormente l'esistenza di preziosi ecosistemi.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020, per il periodo 2021-2025, e entro il 31 dicembre 2025, per il periodo 2026-2030.

3.  Lo Stato membro che sceglie di includere le zone umide gestite nell'ambito del proprio impegno a norma dell'articolo 2 per il periodo 2021-2025 ne dà notifica alla Commissione entro il 31 dicembre 2020.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

4.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri che hanno deciso di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  Nel periodo dal 2021 al 2025 gli Stati membri che non hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 comunicano tuttavia alla Commissione le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste. Il livello di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5% delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

2.  Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5% delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III. Gli Stati membri possono aggiungere al 3,5 % l'ammontare degli assorbimenti netti per la contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti provenienti dai pannelli di legno, dal legno segato e dal legno morto, secondo le condizioni stabilite al secondo, al terzo e al quarto comma.

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli assorbimenti netti derivanti dai pannelli di legno di cui all'articolo 9, lettera b, e dal legno segato di cui alla lettera c di tale articolo, possono essere contabilizzati separatamente al di fuori e in aggiunta all'importo degli assorbimenti netti per le contabilizzazioni relative ai terreni forestali gestiti fino a un livello massimo del 3 % delle emissioni dello Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III, moltiplicato per cinque.

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli assorbimenti netti della categoria del comparto del carbonio relativa al legno morto possono essere contabilizzati separatamente al di fuori e in aggiunta alla cifra degli assorbimenti netti per la contabilità relativa ai terreni forestali gestiti fino al livello del 3 % delle emissioni dello Stato membro nel suo anno di riferimento o nel periodo specificato all'allegato III, moltiplicato per cinque.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'importo combinato degli assorbimenti netti del 3,5% di cui al primo comma più gli assorbimenti netti per le contabilizzazioni relative ai terreni forestali gestiti derivanti da pannelli di legno, legno segato e legno morto non superano insieme il 7 % delle emissioni dello Stato membro nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III, moltiplicato per cinque.

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include un nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 2000 e il 2012 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno. La Commissione può concedere una deroga rispetto al periodo di riferimento 2000-2012 previa presentazione di una richiesta motivata da parte di uno Stato membro che giustifichi che tale deroga è assolutamente necessaria per ragioni concernenti la disponibilità di dati, ad esempio per le tempistiche degli inventari forestali.

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al paragrafo 2, il livello di riferimento per le foreste per la Croazia può essere calcolato per tenere conto dell'occupazione di una parte del suo territorio dal 1991 al 1998 e degli effetti della guerra e delle sue conseguenze sulle pratiche di gestione forestale sul suo territorio escludendo nel contempo l'impatto delle politiche sullo sviluppo dei pozzi forestali.

Emendamento     53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato, anche tramite pubblicazione via Internet, e sottoposto a consultazione pubblica.

Emendamento     54

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

4.  Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. I dati utilizzati consistono nella contabilizzazione verificata più recente dell'uso del suolo e delle condizioni delle foreste. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza, e per comunicare i contributi positivi in conseguenza di una politica di gestione sostenibile delle foreste in vigore al momento della sua determinazione.

Emendamento    55

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

5.  Un gruppo di esperti, istituito in conformità della decisione C(2016)3301 della Commissione e comprendente rappresentanti della Commissione e degli Stati membri, esamina, in consultazione con il comitato permanente forestale e il gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero, i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste, nuovi o corretti, fissati dagli Stati membri sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti solo qualora non siano stati rispettati i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione elabora una relazione di sintesi e la rende disponibile al pubblico.

Emendamento    56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per effettuare il riesame e la valutazione di cui al primo comma.

Emendamento    57

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame e della valutazione svolti dal gruppo di esperti in conformità del paragrafo 5 di questo articolo, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame.

 

Fino all'entrata in vigore degli atti delegati i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Emendamento    58

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare il presente regolamento aggiornando le categorie di prodotti legnosi con prodotti aggiuntivi che hanno un effetto di sequestro del carbonio, sulla base delle linee guida IPCC e garantendo l'integrità dell'ambiente, e aggiornando i valori di emivita predefiniti specificati nell'allegato V per adeguarli al progresso tecnico.

Emendamento    59

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

1.   Alla fine dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali in eccesso rispetto alle emissioni medie della stessa origine nel periodo 2001-2020, ad esclusione dei valori statisticamente anomali ("livello di fondo") calcolati in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.

Emendamento     60

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Nella relazione di cui all'articolo 15 è inclusa una valutazione sull'impatto del meccanismo di flessibilità di cui al presente articolo.

Emendamento    61

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

La Commissione riferisce nel 2027 e nel 2032 in merito al saldo cumulativo delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti nell'Unione in relazione alle emissioni e agli assorbimenti medi nel periodo compreso tra il 1990 e il 2009. Se il saldo cumulativo è negativo, la Commissione elabora una proposta per compensare ed eliminare il quantitativo corrispondente dalle assegnazioni di emissione degli Stati membri a norma del regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio1a.

 

__________________

 

1a   Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (GU L ..., ..., p. ...).

Emendamento    62

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 9, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Emendamento    63

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione del 2018 nel quadro dell'UNFCCC, la Commissione pubblica una comunicazione che valuta la coerenza tra gli atti legislativi dell'Unione in materia di clima ed energia e gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

 

 

Emendamento    64

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all’obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all’obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi. Le relazioni sono corredate, se del caso, di proposte legislative.

  • [1]  GU C 75 del 10.3.2017, pag. 103.
  • [2]  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Contesto

A Parigi nel dicembre 2015 è stato raggiunto uno storico accordo sul clima giuridicamente vincolante. L'accordo si applica a 195 paesi a livello globale, con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi e di compiere sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi al di sopra dei livelli preindustriali.

L'importanza della lotta contro il cambiamento climatico a livello internazionale è stata ulteriormente evidenziata dalla rilevanza delle azioni in materia di cambiamento climatico nei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che è entrata ufficialmente in vigore il 1º gennaio 2016. Questi nuovi obiettivi si applicheranno universalmente a tutti e mirano a combattere la povertà e le disuguaglianze nonché a contrastare il cambiamento climatico nel corso dei prossimi quindici anni.

In vista di tali impegni internazionali, nell'ottobre 2014 il Consiglio europeo ha stabilito gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia per il periodo fino al 2030, prevedendo, in particolare, una riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra (GES) rispetto ai livelli del 1990. Tale obiettivo costituisce anche l'impegno internazionale dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Esso deve essere raggiunto riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori interessati dal sistema ETS del 43 % rispetto ai livelli del 2005, e le emissioni nei settori non compresi nel sistema ETS del 30 % rispetto ai livelli del 2005.

LULUCF

L'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura (LULUCF) rappresentano una categoria all'interno del quadro contabile dell'UNFCCC per le emissioni di gas a effetto serra. Essa comprende i comparti di carbonio della biomassa vivente (sopra e sotto il suolo), la materia organica morta (legno morto e lettiera) e il carbonio organico nel suolo; le emissioni derivanti dai cambiamenti di uso del suolo (come la conversione dei pascoli permanenti in seminativi) e dalla deforestazione. Gli assorbimenti sono dominati dalla CO2 assorbita dalle foreste esistenti e nuove. Nel 2012 il settore LULUCF ha rappresentato un assorbimento netto di circa 303 milioni di tonnellate di CO2 in tutta l'UE[1], equivalenti a circa il 9% delle emissioni provenienti da altri settori.

Situazione attuale

Le emissioni e gli assorbimenti dei gas serra nel settore LULUCF sono attualmente contemplati soltanto dagli obblighi internazionali ai sensi del protocollo di Kyoto, vigenti fino al 2020.

La proposta di regolamento stabilirebbe un quadro giuridico per le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti derivanti dal settore LULUCF a partire dal 2021, includendolo nel quadro della politica climatica dell'UE. Il settore LULUCF verrebbe mantenuto come un pilastro distinto, ma con alcuni collegamenti al sistema sulla condivisione degli sforzi (la cosiddetta clausola di flessibilità). Le azioni dei proprietari di foreste e degli agricoltori per garantire il carbonio presente nelle foreste e nei suoli dovrebbero pertanto contribuire al conseguimento degli impegni dell'UE in materia di cambiamenti climatici.

La sfida per il settore agricolo e silvicolo dell'UE

Il relatore è dell'avviso che il rapporto dell'agricoltura e della silvicoltura con i cambiamenti climatici sia multidimensionale. Attualmente le foreste coprono più del 42 % della superficie del suolo dell'UE e hanno enormi potenzialità per la mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il sequestro e lo stoccaggio della CO2. D'altro lato, il settore forestale deve soddisfare la crescente domanda di legno, che viene spesso utilizzato come materia prima per la bioeconomia. L'agricoltura deve far fronte a una crescente domanda di prodotti alimentari e mangimi e possiede un limitato potenziale di mitigazione. Entrambi i settori sono molto esposti ai cambiamenti climatici, dato che dipendono direttamente dalle condizioni climatiche come le temperature medie, le precipitazioni e gli eventi climatici estremi, oltre ad essere soggetti a variazioni per quanto concerne i parassiti e gli agenti patogeni. L'accordo di Parigi riconosce in particolare "la priorità fondamentale di tutelare la sicurezza alimentare ed eliminare la fame, nonché le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare nei confronti degli effetti negativi dei cambiamenti climatici" e mira a "promuovere lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare". La necessità di garantire la coerenza tra gli obiettivi in materia di sicurezza alimentare e i cambiamenti climatici è altresì sancita nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014.

Tale complessa relazione pone delle sfide, aspettative e opportunità per il settore LULUCF affinché svolga un ruolo chiave nella lotta contro i cambiamenti climatici. Nella sua relazione, il relatore intende evidenziare tali diversi elementi.

Gli assorbimenti derivano dalla capacità delle piante e del suolo di assorbire e trattenere i gas serra dall'atmosfera attraverso il processo di fotosintesi. Le foreste dell'UE, ad esempio, assorbono l'equivalente di quasi il 10 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE ogni anno e costituiscono una significativa riserva di carbonio. Inoltre, i prodotti legnosi possono avere effetti sostitutivi molto positivi quando sono utilizzati come materiale da costruzione (in sostituzione di prodotti ad alta intensità energetica e nello stoccaggio del carbonio) o come biomassa combusta per la produzione di energia (in sostituzione dei combustibili fossili, ma causando emissioni di gas a effetto serra).

Le numerose tipologie di foreste dell'UE rispecchiano la sua diversità geoclimatica (foreste boreali, foreste alpine di conifere, ecc.). Infatti, la loro ripartizione dipende in particolar modo dal clima, dal suolo, dall'altitudine e dalla topografia. Inoltre, diversamente da quanto constatato in numerose regioni del mondo in cui la deforestazione continua a essere un grave problema, nell'UE la superficie del suolo coperta da foreste è in aumento; dal 1990 al 2010 la copertura delle foreste è aumentata di circa 11 milioni di ettari, per effetto dell'opera di imboschimento e della crescita naturale, il che ha inciso positivamente attraverso una gestione sostenibile delle foreste. Dal punto di vista socioeconomico, lo sfruttamento delle foreste genera risorse, in particolare legno. La principale destinazione d'uso è energetica (42 % del volume), contro il 24 % per le segherie, il 17 % per l'industria della carta e il 12 % per quella dei pannelli; circa la metà del consumo di energia rinnovabile nell'UE deriva dal legno.

Posizione del relatore

Il relatore riconosce l'enorme potenziale del settore in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici. Tuttavia, tale aspetto può essere conseguito solo con la contabilizzazione rigorosa e credibile a livello dell'UE per il periodo 2021-2030 e se l'obiettivo del non-debito e i possibili crediti sono conseguiti in maniera comparabile e rigorosa. I nostri obiettivi climatici a lungo termine si basano altresì sugli assorbimenti netti nel settore LULUCF, ma ciò non deve condurre a una riduzione del livello di ambizione in altri settori. Occorre anche distinguere tra emissioni "verdi" di CO2 del settore LULUCF ed emissioni di CO2 provenienti dalla combustione di combustibili fossili, inoltre a tale riguardo è fondamentale una forte coerenza tra le varie politiche dell'UE. In nessun caso inoltre va messo in dubbio il principio della sussidiarietà.

Flessibilità

La flessibilità proposta e relativa al regolamento LULUCF e al regolamento sulla condivisione degli sforzi è uno strumento utile per valorizzare, premiare e incentivare la silvicoltura e l'agricoltura per le loro azioni intelligenti sul piano climatico. Pertanto il relatore ritiene che le 280 milioni di tonnellate di assorbimenti netti proposti dalla Commissione non dovrebbero essere ridotte.

Imboschimento

Tenendo presenti la grande varietà delle foreste in tutta l'UE in termini di crescita e copertura occorre osservare che le metodologie di imboschimento e gestione delle foreste sono estremamente diversificate. L'imboschimento sostenibile andrebbe incentivato, ma il suo potenziale contributo non dovrebbe essere sopravvalutato alla luce dei contributi significativi delle altre categorie di uso del suolo. In merito al periodo di imboschimento il relatore sostiene pertanto il valore predefinito dei 20 anni, con l'eventuale deroga fino a 30 anni. Tuttavia, i paesi che intendono avvalersi di tale deroga dovrebbero giustificare la loro richiesta seguendo, come minimo, le procedure e le linee guida internazionali. Un'ulteriore proroga di tale periodo non dovrebbe essere possibile, in quanto potrebbe comportare una riduzione del livello di ambizione dell'UE.

Livelli di riferimento per le foreste

Affinché il principio di sussidiarietà sia pienamente rispettato, non dovrebbe essere possibile per la Commissione decidere da sola in merito alla fissazione dei livelli di riferimento per le foreste. Il relatore sostiene il miglioramento delle regole di Kyoto e propone un processo in tre fasi:

1.  Gli Stati membri calcolano un nuovo livello di riferimento per le foreste al fine di aggiornare i valori in vigore nell'ambito del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto (allegato II). I criteri da rispettare sono fissati nell'allegato IV.

2.  Un gruppo di esperti dovrà essere istituito conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione (C(2016)3301) e sarà composto da rappresentanti della Commissione e un numero importante di esperti nazionali. Tale riesame con l'ausilio di esperti dovrebbe ispirarsi alle attuali norme di Kyoto e consentire un processo di "revisione inter pares" tra gli Stati membri.

3.  La Commissione può solo ricalcolare i nuovi livelli di riferimento per le foreste se i criteri di cui all'allegato IV non sono rispettati.

Tale processo dovrebbe essere completato, compresa l'adozione degli atti delegati per aggiornare gli attuali livelli di riferimento di Kyoto, entro la fine del 2020, e quindi prima dell'inizio del primo periodo di contabilizzazione a norma del presente regolamento. In seguito all'adozione di tali atti, uno Stato membro avrebbe la possibilità di integrare i suoi crediti, generati da terreni forestali gestiti, nella flessibilità dei 280 milioni di tonnellate di CO2 equivalente concesse nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Inoltre, il relatore propone di adeguare il periodo di riferimento modificandolo dal 1990-2009 al 2000-2012. Ciò consentirebbe di tenere meglio conto del fatto che non tutti gli Stati membri sono in grado di fornire dati affidabili sulle loro foreste (inventari) relativamente agli anni '90. Inoltre, estendendo il periodo fino al 2012, è possibile integrare completamente anche il più recente periodo di impegno completato del protocollo di Kyoto.

Massimale per i crediti di gestione forestale

Il relatore propone di modificare il massimale per i crediti di gestione forestale delle emissioni degli Stati membri dal 3,5 % al 7 %. Poiché la proposta LULUCF della Commissione quale modificata dal relatore prevede una contabilizzazione rigorosa e credibile nella categoria dei terreni forestali gestiti, anche un aumento del massimale garantirà comunque l'integrità ambientale conferendo nel contempo una maggiore flessibilità agli Stati membri.

  • [1]  CO2 equivalente (CO2e) – la quantità di emissioni di gas a effetto serra che contribuisce al riscaldamento globale nell'arco di 100 anni nella stessa misura dell'emissione di una tonnellata di biossido di carbonio (CO2).

PARERE della commissione per lo sviluppo (3.5.2017)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Relatore per parere: Florent Marcellesi

BREVE MOTIVAZIONE

Dal punto di vista dello sviluppo, è fondamentale che il presente regolamento sia quanto più ambizioso possibile. L'obiettivo di 1,5°C di cui nella proposta della Commissione si basa sulle osservazioni del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), dalle quali si evince che le regioni vulnerabili al clima, come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, l'Asia meridionale costiera e le zone dell'Africa soggette alla siccità, si troveranno a dover affrontare conseguenze pericolose se la temperatura mondiale supererà tale livello. Secondo le osservazioni dell'IPCC, per conseguire l'obiettivo di 1,5°C e proteggere le popolazioni più povere del mondo, è necessario generare "emissioni negative" a partire dall'uso del suolo e non semplicemente impiegandole come fattore di compensazione.

Se il mondo ha bisogno di generare emissioni negative dalle foreste, considerazioni sull'equità globale impongono all'UE di assumere un ruolo di guida in questo settore. Per rispettare il "diritto allo sviluppo" dei paesi più poveri, l'Unione dovrebbe assumersi quanta più responsabilità possibile per la tutela delle foreste – che deve avvenire a livello mondiale – in particolare alla luce del fatto che il regolamento all'esame costituirà il primo tentativo al mondo di definire in che modo le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo saranno integrati nella contabilità globale del carbonio. Esso stabilirà pertanto un precedente importante per il resto del mondo e sarà sicuramente utilizzato come modello nei negoziati internazionali. Come osservato nella proposta della Commissione, il suolo ha "molteplici obiettivi" – come ad esempio la produzione alimentare – che devono essere valutati rispetto al loro potenziale in termini di pozzi di carbonio. Ciò assume un'importanza ancora maggiore nei paesi in via di sviluppo, che contano popolazioni rurali numerose, le quali dipendono dalla terra per la loro sopravvivenza. Analogamente, il regolamento dovrebbe altresì integrare le norme internazionali in materia di diritti di proprietà, onde garantire che queste tutele siano sancite dalle norme internazionali in materia di conteggio dell'uso del suolo. Le suddette norme saranno ancora più importanti nei paesi in cui i diritti consuetudinari non sono chiaramente riconosciuti nella legge ordinaria e dove le popolazioni indigene rurali si sono dovute spostare in passato a causa dei progetti di conservazione. Il regolamento dovrebbe infine promuovere il ripristino dei paesaggi esistenti anziché imboschire nuove superfici. Ciò riduce al minimo il rischio che le attività climatiche nel settore LULUCF sottraggano terra a usi fondamentali come la produzione alimentare, che riveste un'importanza ancora maggiore nei paesi in via di sviluppo.

Per tali motivi, il relatore per parere propone di apportare alla proposta della Commissione le seguenti modifiche:

•  potenziare l'ambizione in termini climatici della proposta con le seguenti misure:

-  aumentare l'obiettivo interno del settore LULUCF;

-  rendere più rigorose le norme di contabilizzazione;

-  incentivare il ripristino delle zone umide;

-  prevedere un riesame dell'ambizione del regolamento;

•  ove possibile, il regolamento dovrebbe incentivare le attività che aumentano la funzione di pozzi di carbonio degli usi del suolo esistenti (per mezzo dell'agroecologia o del ripristino delle terre coltivate gestite e dei pascoli), anziché imboschire nuove superfici;

•  le attività condotte in attuazione del regolamento dovrebbero rispettare le norme internazionali sulla tutela dei diritti fondiari;

•  le attività condotte in attuazione del regolamento dovrebbero altresì rispettare le norme dell'UE in materia di biodiversità, il che ha importanti implicazioni a livello di sviluppo, dal momento che miliardi di persone sul pianeta fanno affidamento sulla biodiversità degli ecosistemi per sopravvivere.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510.

(3)  Il 5 ottobre 2016 l'Unione ha ratificato formalmente l'accordo di Parigi, consentendone così l'entrata in vigore il 4 novembre 2016. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510. Gli obiettivi dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono altresì in linea con l'impegno contratto dalla stessa Unione e dai suoi Stati membri di realizzare, entro il 2030, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale, in particolare l'obiettivo n. 13, che consiste nell'affrontare urgentemente i cambiamenti climatici quale sfida globale, compresi la riduzione delle emissioni e il rafforzamento della resilienza climatica.

_________________

_________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Il settore relativo all'uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) ha un enorme potenziale per contribuire al rispetto degli impegni climatici contratti dall'Unione sul piano internazionale. La gestione dei suoli dovrebbe tener conto delle necessità di coerenza strategica e di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto attiene al suo impatto sulle comunità locali e la sicurezza alimentare. In tale contesto, la politica dell'Unione nel settore LULUCF dovrebbe andare di pari passo con la coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS), in particolare per quanto riguarda le sue dimensioni ambientale ed economica, così da aumentare le sinergie e garantire che le politiche climatiche interne abbiano un impatto positivo sui paesi terzi.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, il che richiede che, a livello globale, si dia inizio a un periodo di emissioni negative, in cui le foreste rivestiranno un ruolo centrale. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

Motivazione

Per mantenere il riscaldamento al di sotto di 1,5°C e, salvo il conseguimento di cambiamenti radicali nel percorso di riduzione delle emissioni oltre i contributi annunciati stabiliti a livello nazionale, anche per restare al di sotto di 2°C, sarà necessario trovare un modo per assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera, ossia per realizzare le cosiddette "emissioni negative". Il modo più diretto per raggiungere questo risultato nell'UE è aumentare gli assorbimenti risultanti dalle attività LULUCF. Il presente regolamento costituisce quindi un pilastro fondamentale ai fini del rispetto, da parte dell'UE, dell'impegno assunto nel quadro dell'accordo di Parigi.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Al fine di realizzare le emissioni negative necessarie per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, gli assorbimenti di CO2 dall'atmosfera a partire dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura dovrebbero essere trattati come un pilastro separato nell'ambito della politica climatica dell'Unione.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)  Il presente regolamento stabilisce un precedente globale importante per l'integrazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal suolo nei contributi stabiliti a livello nazionale a norma dell'accordo di Parigi. È quindi essenziale rispettare i principi di equità e sviluppo sostenibile, nonché gli sforzi per eliminare la povertà, come pure rispettare e promuovere gli impegni internazionali in materia di diritti umani e i diritti delle popolazioni indigene, come richiesto dall'accordo di Parigi.

Motivazione

Il presente regolamento costituisce il primo tentativo al mondo di fissare norme di contabilizzazione per il settore dell'uso del suolo e integrarle nei contributi stabiliti a livello nazionale. Esso sarà sicuramente utilizzato come punto di partenza per la definizione di norme di contabilizzazione dell'uso del suolo anche al di fuori dell'UE. Di conseguenza, è importante che comprenda principi quali il rispetto dei diritti fondiari e tratti le emissioni legate all'uso del suolo come un pilastro distinto, in quanto esse potrebbero rivestire un'importanza ancora maggiore nei paesi del sud del mondo, in cui le comunità colpite dalla povertà sono ancora più soggette al rischio di essere sfollate a causa dei progetti concernenti i pozzi di carbonio.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  L'Unione dovrebbe diventare un leader globale nella promozione e nell'esportazione di ricerca e investimenti in prassi, tecniche e idee sostenibili, avanzate e innovative nel settore LULUCF, come anche nella diffusione di tecnologie verdi, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra preservando nel contempo la produzione alimentare, dando così l'esempio ai suoi partner internazionali, compresi i paesi in via di sviluppo. In questo contesto, dovrebbero essere rafforzate la cooperazione e la compartecipazione effettive con attori del settore privato, in particolare le piccole e medie imprese.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis)  Il presente regolamento dovrebbe essere posto in atto nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare tenendo presente l'importanza di garantire che l'integrità di tutti gli ecosistemi sia preservata e che i mezzi di sussistenza e la resilienza delle comunità che vivono in regioni boschive siano protetti.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 ter)  I cambiamenti climatici hanno effetti profondi sullo sviluppo delle comunità del pianeta. In virtù dell'accordo di Parigi, l'Unione ha contratto impegni per quanto attiene all'adozione di iniziative per affrontare i cambiamenti climatici e rispettare, promuovere e prendere in considerazione i propri obblighi in fatto di diritti dell'uomo, diritto alla salute e diritti delle popolazioni indigene, delle comunità locali, dei migranti, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone in situazioni di vulnerabilità. Inoltre, essa rispetterà, promuoverà e prenderà in considerazione i propri obblighi per quanto riguarda il diritto allo sviluppo, come anche l'uguaglianza di genere, l'emancipazione delle donne e l'equità intergenerazionale.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quater)  Dovrebbe essere garantito un approccio olistico alla deforestazione tropicale, che tenga conto di tutti i fattori che sono determinanti per la deforestazione, come pure dell'obiettivo contemplato in una dichiarazione rilasciata dalla Commissione nei negoziati UNFCCC di arrestare, al più tardi entro il 2030, la perdita di superfici forestali a livello mondiale e di ridurre, entro il 2020, la deforestazione tropicale lorda di almeno il 50 % rispetto ai livelli attuali.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 quinquies)    L'Unione ha contratto impegni rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che possono essere realizzati solo grazie a una gestione corretta delle foreste, nonché l'impegno di bloccare e invertire il fenomeno della deforestazione, e di promuovere il rimboschimento.

 

 

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 20 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 sexies)  In conformità dell'UNFCCC, il presente regolamento dovrebbe seguire un approccio guidato dai paesi, sensibile all'uguaglianza di genere, partecipativo e pienamente trasparente, che tenga conto dei gruppi, delle comunità e degli ecosistemi vulnerabili. Inoltre, esso dovrebbe basarsi, ispirandosene, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e, laddove appropriato, sulle conoscenze tradizionali, la conoscenza delle popolazioni indigene e i sistemi di conoscenza locali, così da integrare l'adattamento nelle politiche e nelle misure socioeconomiche e ambientali pertinenti.

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 20 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 septies)  La silvicoltura e le foreste dovrebbero essere gestite in modo responsabile e contribuire effettivamente allo sviluppo economico di un paese, offrendo opportunità economiche sostenibili agli agricoltori, se ciò non porta alla deforestazione di ecosistemi sensibili o alla creazione di piantagioni su torbiere, se le piantagioni sono gestite usando tecniche agroecologiche moderne volte a minimizzare gli effetti ambientali e sociali negativi, e se sono rispettati i diritti fondiari, i diritti delle comunità indigene nonché i diritti umani e i diritti dei lavoratori,

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il presente regolamento contribuisce al rispetto, da parte dell'Unione, degli obiettivi e degli impegni assunti con l'accordo di Parigi.

Motivazione

Il regolamento LULUCF è uno dei pilastri dell'attuazione degli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi. L'Unione si è impegnata a limitare l'innalzamento della temperatura globale, mantenendolo ben al di sotto di 2°C, nonché a fare quanto possibile per tenerlo al di sotto di 1,5°C. Rispettare gli impegni di cui all'accordo di Parigi è fondamentale per evitare conseguenze pericolose nelle regioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici, come i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, l'Asia meridionale costiera e le zone dell'Africa soggette alla siccità.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali e come insediamenti, altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni.

Motivazione

Le torbiere e le zone umide rappresentano habitat ad elevato valore di conservazione che ospitano alcuni dei più importanti depositi di carbonio dell'UE e del globo. Tuttavia, se si degradano, essi emettono grandi quantità di gas a effetto serra. Per garantire che il regolamento fornisca i giusti incentivi al mantenimento e al ripristino di tali depositi di carbonio, la contabilizzazione delle zone umide e delle torbiere dovrebbe essere resa obbligatoria.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC")

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), nonché nel supplemento del 2013 sulle zone umide di dette linee guida. .

Motivazione

È opportuno tenere conto di tutte le ultime metodologie di contabilizzazione dell'uso del suolo dell'IPCC.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri dovrebbero impegnarsi ad aumentare i loro assorbimenti per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030. Per i periodi successivi, gli assorbimenti totali di ciascuno Stato membro, contabilizzati a norma del presente regolamento, aumentano in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'UE sul clima e gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi.

Motivazione

Secondo la scienza, per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C, e comunque ben al di sotto di 2°C, bisognerebbe attuare misure per assorbire l'anidride carbonica dall'atmosfera (le cosiddette "emissioni negative"). Per conseguire tali emissioni negative non è sufficiente che gli assorbimenti LULUCF siano semplicemente pari alle emissioni, ma devono superarle.

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati come le emissioni e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni risultanti dalla deforestazione e gli assorbimenti risultanti dall'imboschimento dei terreni come le emissioni e gli assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo periodo di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale assicura inoltre che sia mantenuto lo stesso rapporto tra la biomassa utilizzata per scopi energetici e quella utilizzata per scopi legati alla biomassa solida.

Motivazione

Da un punto di vista climatico, utilizzare la biomassa a fini solidi (prodotti a lunga durata) rappresenta un miglior utilizzo delle risorse rispetto alla possibilità di utilizzarla direttamente a partire dalle foreste per scopi legati all'energia (ossidazione istantanea). Se è mantenuta l'intensità della raccolta ma aumenta la quota di legname utilizzato per l'energia, sarà rilasciata una maggiore quantità di CO2, che dovrà essere contabilizzata rispetto al livello di riferimento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

Riferimenti

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

DEVE

12.9.2016

Relatore per parere

       Nomina

Florent Marcellesi

30.11.2016

Esame in commissione

28.2.2017

 

 

 

Approvazione

25.4.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Heidi Hautala, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Elly Schlein, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Rübig, Judith Sargentini

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Xabier Benito Ziluaga, Dariusz Rosati

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20

+

ALDE

Paavo Väyrynen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Dariusz Rosati, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Judith Sargentini

0

-

 

 

2

0

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (1.6.2017)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Relatore per parere: Marisa Matias

BREVE MOTIVAZIONE

L'Accordo di Parigi è stato adottato nel dicembre 2015 durante la 21a Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). Esso costituisce una svolta a livello mondiale nel rafforzamento dell'azione collettiva e nell'accelerazione della transizione globale verso un'economia a basse emissioni di carbonio e una società resiliente ai cambiamenti climatici e sostituirà l'approccio adottato con il protocollo di Kyoto del 1997. Sono state attuate politiche volte a conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di ridurre le emissioni nazionali di gas a effetto serra almeno del 40 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L'accordo prevede anche un obiettivo a lungo termine e precisa che, per il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione del clima a lungo termine, sarà fondamentale il contributo proveniente dall'uso del suolo e delle foreste.

La presente proposta si prefigge di stabilire in che modo l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e il settore della silvicoltura (LULUCF) saranno inclusi, a partire dal 2021, nel quadro della politica climatica dell'UE. Fino a questa data, il protocollo di Kyoto (che scade alla fine del 2020) pone vincoli all'UE e a ciascuno dei suoi Stati membri, in quanto devono garantire che il settore LULUCF non produca emissioni in eccesso. Di conseguenza, la governance per il settore LULUCF dovrà essere sviluppata ulteriormente in seno all'UE.

Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione e ritiene che si tratti di una proposta ambiziosa, favorevole alla necessità di dotarsi di un sistema di contabilizzazione più solido, il cui obiettivo sia contribuire a conseguire la riduzione del 40 % delle emissioni di gas serra nel 2030.

Il relatore esprime tuttavia preoccupazione per il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 per un periodo di tempo indeterminato. Desidera pertanto raccomandarne la riduzione a cinque anni, in linea con i periodi di contabilizzazione 2021-2025 e 2026-2030.

L'uso del suolo e la silvicoltura sono in una posizione privilegiata per contribuire a un'efficace politica in materia di clima. Ciò deriva dal fatto che questo settore non emette solo gas a effetto serra, ma può anche eliminare la CO2 dall'atmosfera. Il contributo e le opportunità offerte dalla silvicoltura sono fondamentali per la messa in atto dell'economia circolare.

Nella presente proposta il relatore si occupa di settori chiave basati sulle competenze della commissione ITRE, tra cui:

a)  aumento dei finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della gestione forestale, tenendo conto della diversità geografica;

b)  impiego dei programmi spaziali dell'UE, come il sistema satellitare di osservazione della Terra Copernicus, che forniscono un importante sostegno al monitoraggio delle attività LULUCF;

c)  sicurezza alimentare e biodiversità;

d)  conformità con gli accordi internazionali e il diritto dell'UE;

e)  impatto sui sistemi contabili degli Stati membri e dell'UE;

f)  flessibilità;

g)  prodotti forestali durevoli legnosi e non legnosi;

h)  livelli di riferimento per le foreste.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento     1

Proposta di regolamento

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell’accordo di Parigi da parte dell’Unione europea. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell’economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell’Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510.

(3)  L'accordo di Parigi è stato ratificato dal Consiglio il 5 ottobre 2016 dopo il consenso del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell’economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell’Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510.

__________________

__________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, il che richiede, secondo il parere concorde degli scienziati, che a livello mondiale sia dia inizio a un periodo di riduzione delle emissioni e di emissioni negative. A tal fine è necessario che le parti intensifichino i loro sforzi comuni per mitigare i cambiamenti climatici e limitare il riscaldamento globale. L'Unione deve continuare a fungere da esempio e a intensificare i suoi sforzi in ambito climatico allineandoli all'obiettivo dell'accordo di Parigi. Le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. L'accordo di Parigi sottolinea il ruolo della gestione sostenibile delle foreste nel conseguimento dell'obiettivo di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti e di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Amendment     5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e al conseguimento degli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi, garantendo nel contempo una protezione adeguata della biodiversità e degli ecosistemi dell'Unione, anche attraverso misure di adattamento. In questo senso è necessario rispettare la coerenza con il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE, la decisione sulla condivisione dello sforzo, la biodiversità e le strategie forestali dell'Unione, la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

(6)  Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, nonché fornendo biomateriali di lunga durata che possano fungere da depositi temporanei di carbonio e da sostituti del carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio. Nel lungo periodo, l'applicazione di una strategia di gestione sostenibile delle foreste che punti a mantenere o a incrementare le riserve di carbonio presenti nelle foreste, generando nel contempo una resa annua sostenuta di materiali a partire dalle foreste, apporterà il maggior beneficio in termini di mitigazione prolungata.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Ponendo l'accento sulla priorità da dare al finanziamento delle attività di ricerca nel settore del cambiamento climatico si rafforzerebbe il ruolo del settore LULUF in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. In particolare, il rilancio del programma di ricerca e innovazione dell'Unione previsto dal 2021 fino al 2028 nel settore LULUCF contribuirebbe, tra l'altro, ad approfondire e a diffondere le conoscenze scientifiche e delle comunità locali sulle prestazioni del settore, ad accelerare le innovazioni sostenibili, a promuovere la transizione verso l'era digitale, a modernizzare la formazione e l'istruzione, a rafforzare la resilienza del settore LULUCF e a monitorare la biodiversità e l'intervento umano.

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornale e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati.

(7)  La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11 ha rappresentato un primo passo nella definizione di norme di contabilizzazione applicabili alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF, contribuendo così allo sviluppo di politiche che tengono conto di questo settore nell'impegno dell'Unione di riduzione delle emissioni. Il presente regolamento dovrebbe poggiare sulle norme di contabilizzazione esistenti, aggiornale e migliorarle perché siano applicabili nel periodo 2021-2030. Dovrebbe stabilire in ogni circostanza gli obblighi degli Stati membri in materia di attuazione delle suddette norme e introdurre l'obbligo di garantire che il settore LULUCF nel suo insieme non generi emissioni nette. Non dovrebbe stabilire obblighi di contabilizzazione o rendicontazione per i privati, inoltre è necessario che tali obblighi siano evitati dagli Stati membri in sede di attuazione del presente regolamento.

_________________

_________________

11 Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

11 Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 80).

Motivazione

È la prima volta che le norme LULUCF contengono obblighi giuridici nel quadro UE per il clima. È importante rassicurare i soggetti privati sul fatto che la proposta non avrà su di loro un impatto amministrativo. Per questo motivo è anche importante che gli Stati membri si adoperino secondo le loro possibilità per evitare di imporre ai privati oneri supplementari.

Emendamento     9

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC.

(8)  Per tenere una contabilizzazione accurata delle emissioni e degli assorbimenti in conformità con le linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), è auspicabile utilizzare i valori comunicati ogni anno a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 per le categorie d'uso del suolo e per i cambiamenti di categoria, razionalizzando in tal modo i metodi adottati nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto. Il suolo convertito in un un'altra categoria d'uso dovrebbe essere considerato in transizione in quella categoria per 20 anni, ossia il periodo predefinito nelle linee guida IPCC. Tuttavia, in considerazione delle diverse situazioni ecologiche e naturali esistenti tra gli Stati membri, anche a causa delle mutevoli condizioni geografiche e climatiche che hanno un impatto sull'attuale durata dei periodi di transizione per le variazioni delle riserve di carbonio, occorre prevedere delle deroghe dal periodo predefinito, secondo quanto ritenuto giustificato nel quadro delle linee guida IPCC.

Emendamento     10

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

(9)  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti e tali differenze tra gli Stati membri dovrebbero essere rispettate. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Se per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

(10)  Se e fintanto che per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

Emendamento     12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento.

(11)  In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nel quadro dell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento. Le norme di contabilizzazione stabilite dal presente regolamento non dovrebbero impedire l'uso di biomassa sostenibile nel settore dell'energia attraverso la generazione di emissioni nel settore LULUCF.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

(12)  L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. Onde promuovere ulteriormente e integrare l'effetto positivo di sostituzione, la Commissione dovrebbe includere mediante un atto delegato un maggior numero di prodotti nel calcolo dei prodotti legnosi. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

Emendamento     14

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

(13)  I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Dato che un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni o scoraggiare gli Stati membri dall'adottare misure preventive, tra cui gli investimenti compiuti, per ridurre il rischio che si verifichino perturbazioni naturali.

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15)  Per garantire che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016.

(15)  Per garantire e assicurarsi che la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra e di altre informazioni necessarie a valutare il rispetto degli impegni degli Stati membri avvengano all’insegna dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia dei costi, il presente regolamento dovrebbe inserire obblighi di comunicazione nel regolamento (UE) n. 525/2013, e la verifica della conformità a norma del presente regolamento dovrebbe tenere conto delle relazioni trasmesse a norma di detti obblighi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 525/2013. Le suddette disposizioni potrebbero essere ulteriormente razionalizzate per tenere conto di eventuali modifiche pertinenti della governance dell'Unione dell'energia riguardo alla quale il programma di lavoro della Commissione prevede una proposta entro la fine del 2016.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Ai sensi dell'UNFCCC, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali relativi alle emissioni antropogeniche dalle fonti e agli assorbimenti dei pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili convenute dalla conferenza delle Parti. Gli inventari dei gas a effetto serra sono essenziali per monitorare l'attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare il rispetto della legislazione in materia di clima. Gli obblighi degli Stati membri concernenti l'istituzione e la gestione degli inventari nazionali sono stabiliti dal regolamento (sulla governance dell'energia, COM(2016)759).

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16)  L’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento.

(16)  L’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) dovrebbe assistere la Commissione, laddove necessario, in linea con il suo programma di lavoro annuale, nell'attuazione del sistema di comunicazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra, nella valutazione delle informazioni sulle politiche, le misure e le proiezioni nazionali e delle politiche complementari in programma, nonché nella verifica della conformità svolta della Commissione a norma del presente regolamento.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)  Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra) per la raccolta di dati. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

(17)  Per agevolare la raccolta dei dati e il miglioramento della metodologia, gli usi del suolo dovrebbero essere appositamente inventariati e comunicati grazie alla tracciabilità geografica di ciascuna aerea, in funzione dei sistemi nazionali e europei di raccolta dei dati. Per la raccolta dei dati, è opportuno utilizzare al meglio gli studi e i programmi esistenti, quali LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey), Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra), in particolare attraverso Sentinel-2, per la raccolta di dati, e i sistemi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS, che possono essere impiegati a sostegno del monitoraggio dell'uso del suolo. La gestione dei dati, compresa la condivisione per il loro riutilizzo e la diffusione delle informazioni comunicate, dovrebbe essere effettuata in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire).

Emendamento     19

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento     20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il fine ultimo del presente regolamento è contribuire al conseguimento dell'impegno globale di mantenere le temperature al di sotto di 2°C rispetto al livello preindustriale e di continuare ad adoperarsi per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  zone umide gestite: uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali e come insediamenti, altri terreni convertiti in zone umide e zone umide convertite in insediamenti e altri terreni;

Emendamento     22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri hanno la facoltà di includere nel campo di applicazione degli impegni di cui all'articolo 4 le zone umide gestite, intese come uso del suolo comunicato come zone umide che restano tali, come insediamenti e altri terreni convertiti in zone umide e come zone umide convertite in insediamenti e altri terreni. Lo Stato membro che esercita suddetta facoltà contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle zone umide gestite in conformità del presente regolamento.

2.  Gli Stati membri privi di una categoria specifica di contabilizzazione per le zone umide gestite in data [data di entrata in vigore] possono beneficiare di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore] per raccogliere dati affidabili e trasparenti sulle zone umide gestite e porre in essere un sistema di comunicazione conforme al presente regolamento. L'adeguatezza dei dati e del sistema di comunicazione viene valutata nell'ambito del controllo di conformità di cui all'articolo 12.

Emendamento     23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  In sede di contabilizzazione dei terreni imboschiti, dei terreni disboscati e dei terreni forestali gestiti, gli Stati membri includono una categoria di contabilizzazione relativa ai prodotti legnosi in conformità dell'articolo 9.

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC").

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e in tutte le linee guida complementari pertinenti dell'IPCC ("linee guida IPCC").

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 gli Stati membri garantiscono, come norma minima, che le emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Emendamento     26

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di soddisfare gli impegni a lungo termine dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi, gli Stati membri presentano alla Commissione un piano d'azione in linea con la procedura di cui al regolamento [sulla governance dell'energia, COM(2016) 759], fissando obiettivi a lungo termine per incrementare gli assorbimenti, le riserve di carbonio e le pratiche di gestione sostenibile delle foreste.

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.  Nel preparare i loro conti nazionali, gli Stati membri garantiscono che le attività di uso del suolo sono coerenti con le strategie dell'Unione in materia di biodiversità e foreste.

Emendamento     28

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione.

2.  In deroga all'obbligo di applicare il termine temporale predefinito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono trasferire le terre coltivate, i pascoli, le zone umide, gli insediamenti e altri terreni dalla categoria in cui essi figurano quali terreni convertiti alla categoria in cui essi rimangono terreni forestali allo scadere di 30 anni dalla data della conversione. Qualsiasi decisione di concedere tale deroga si basa sulle linee guida IPCC ed è approvata da un gruppo incaricato del riesame istituito ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5.

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

4.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione fornisce orientamenti e assistenza tecnica.

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alle pratiche attuali di gestione forestale, quali documentate fino al 2017 per il periodo 2021-2025 e fino al 2022 per il periodo 2026-2030 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

Emendamento     32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica.

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato, anche online, e sottoposto a consultazione pubblica.

Emendamento     33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

4.  Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. I dati utilizzati consistono nella contabilizzazione verificata più recente dell'uso del suolo e delle condizioni delle foreste. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza, e per comunicare i contributi positivi in conseguenza di una politica di gestione sostenibile delle foreste in vigore al momento della sua determinazione.

Emendamento     34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

5.  Un gruppo incaricato del riesame e costituito da esperti selezionati della Commissione e degli Stati membri esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono al gruppo incaricato del riesame tutti i dati e le informazioni necessari per effettuare il riesame e la valutazione. Lo Stato membro interessato può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. Al fine di migliorare la trasparenza, la Commissione predispone una relazione di sintesi corredata di raccomandazioni e la mette a disposizione del pubblico, anche su Internet.

Emendamento     35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Il primo di tali atti delegati, basato sulle comunicazioni presentate dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, verrà adottato entro il 31 dicembre 2019. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

Emendamento     36

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

Emendamento     37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per aggiornare le categorie del comparto di prodotti legnosi con prodotti supplementari che hanno effetti sostitutivi positivi, tenendo in conto il contributo degli Stati membri in merito alle sottocategorie specifiche per paese. L'aggiornamento è effettuato sulla base delle linee guida IPCC e garantisce l'integrità ambientale della contabilizzazione LULUCF dell'Unione.

Emendamento     38

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.  Nella relazione di cui all'articolo 15 è inclusa una valutazione sull'impatto del meccanismo di flessibilità di cui al presente articolo.

Emendamento     39

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.

2.  La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 e per giustificare eventuali differenze.

Emendamento     40

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  La Commissione iscrive nel registro dell’Unione, istituito in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, la quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro assicurandone l’accurata contabilizzazione in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11. L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Queste informazioni sono rese pubbliche.

1.  La Commissione iscrive nel registro dell’Unione, istituito in applicazione dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 525/2013, la quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria contabile del suolo in ciascuno Stato membro assicurandone l’accurata contabilizzazione in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11. L’amministratore centrale effettua un controllo automatizzato ed esaustivo di ciascuna transazione a norma del presente regolamento e, qualora necessario, blocca le transazioni per accertarsi che non siano state commesse irregolarità. Agli Stati membri è fornito un riscontro che prevede il diritto di replica. Qualsiasi richiesta di correzione presentata da uno Stato membro è inoltrata entro un periodo di tempo ragionevole. La Commissione registra la tracciabilità di tali eventi e rende tali informazioni accessibili al pubblico attraverso Internet.

Emendamento     41

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 9, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata di 5 anni a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Emendamento     42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4.  Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e si adopera con loro in direzione di una posizione comune nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

Emendamento     43

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all’obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall’accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Entro sei mesi dal dialogo di facilitazione da organizzare nel quadro dell'UNFCCC nel 2018, nel 2024 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all’obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi di lungo periodo stabiliti dall’accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte intese ad aggiornare il presente regolamento e la sua ambizione in linea con gli sviluppi che emergono dal dialogo di facilitazione nell'ambito dell'UNFCCC e dai più recenti risultati scientifici.

Emendamento     44

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(j bis)   i livelli di riferimento contribuiscono a mantenere o a incrementare le riserve di carbonio presenti nelle foreste, generando nel contempo una resa annua sostenuta di legname, fibre o energia a partire dalle foreste;

Emendamento     45

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

(l)   i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

(l)   i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione dei terreni forestali gestiti sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

Emendamento     46

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera m

Testo della Commissione

Emendamento

(m)   i livelli di riferimento tengono conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consentono di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;

soppressa

Emendamento     47

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera n

Testo della Commissione

Emendamento

(n)   i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;

(n)   i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche e nei programmi forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione in materia di biodiversità e nella strategia dell'Unione in ambito bioeconomico;

Emendamento     48

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – comma 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(p bis)   i livelli di riferimento confermano che la costruzione non ha direttamente incluso ipotesi o stime fondate sulle politiche degli Stati membri o dell'Unione né ipotesi o stime basate su presunte future modifiche delle politiche degli Stati membri o dell'Unione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

Riferimenti

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

ITRE

12.9.2016

Relatore per parere

       Nomina

Marisa Matias

5.10.2016

Esame in commissione

28.11.2016

22.3.2017

 

 

Approvazione

30.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

13

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Constanze Krehl, Barbara Kudrycka, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Marisa Matias, Markus Pieper, Anne Sander, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Fabio Massimo Castaldo, Nicola Danti, Gabriele Preuß

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

44

+

ALDE

Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Pavel Telicka, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Anneleen van Bossuyt

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Angelika Niebler, Markus Pieper, Herbert Reul, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Anne Sander, Algirdas Saudargas, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

S&D

José Blanco López, Soledad Cabezón Ruiz, Adam Gierek, Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Constanze Krehl, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Gabriele Preuβ, Flavio Zanonato

13

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

ENF

Angelo Ciocca, Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Jaromír Kohlícek, Paloma López Bermejo, Marisa Matias

S&D

Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

1

0

S&D

Kathleen Van Brempt

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale  (1.6.2017)

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici
(COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))

Relatore per parere: Elisabeth Köstinger

BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di assicurare una corretta transizione verso un'economia a basse emissioni di CO2 è necessario un quadro stabile per le politiche climatiche. Per avviare e realizzare in modo sostenibile un processo di decarbonizzazione, è opportuno che tutti i settori apportino un contributo adeguato. L'integrazione dei settori LULUCF nella politica di protezione del clima dell'Unione europea a partire dal 2021 è in questo senso una componente importante per una politica climatica orientata al futuro.

L'agricoltura e la silvicoltura svolgono una funzione ecologica, economica e sociale per la società. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura e della gestione sostenibile delle foreste deve essere riconosciuto nella politica climatica europea. Gli incentivi per la riduzione dei gas a effetto serra devono andare di pari passo con la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento e con un chiaro riconoscimento dello stabilimento di produzione europeo per alimenti e biomasse sostenibili. L'agricoltura e lo sfruttamento sostenibile delle biomasse non sono in contrasto con le ambizioni climatiche, ma piuttosto dovrebbero essere considerate parte della soluzione.

Per stabilire una corretta posizione di partenza, occorre tenere conto in ogni caso delle specifiche preliminari dei settori. Dal 1990, l'agricoltura europea ha ridotto le proprie emissioni già del 24 %.

Allo stesso tempo, è d'importanza fondamentale una chiara distinzione tra gas serra fossili e biogenici. Nel ridurre le emissioni di CO2, l'agricoltura e la silvicoltura non devono essere danneggiate da altre fonti di emissioni. È opportuno riconoscere l'effetto di sostituzione della bioenergia, della bioeconomia e dell'utilizzo dei prodotti legnosi. Il rilancio dell'"economia verde" è una componente molto importante per il raggiungimento degli obiettivi climatici.

Si evidenziano, pertanto, gli emendamenti alla proposta della Commissione riportati di seguito.

1) I pionieri dell'agricoltura sostenibile non devono essere penalizzati.

Gli Stati membri, che negli anni precedenti hanno già attuato misure ambientali e climatiche, devono avere la possibilità di tenerne conto nel calcolo dell'anno di riferimento per l'agricoltura.

2) In merito ai terreni forestali e alla gestione sostenibile delle foreste, vi sono differenze significative tra gli Stati membri.

È pertanto necessario non soltanto basarsi sugli effetti positivi della protezione del clima attraverso misure di afforestazione, ma anche riconoscere, in particolare, il potenziale di mitigazione del clima attraverso la gestione delle foreste e l'uso di biomasse sostenibili.

3) Stabilendo i valori di riferimento per le foreste, si sviluppa un sistema che rispetta il principio di sussidiarietà.

L'utilizzo sostenibile delle biomasse, l'attuazione di una strategia dell'UE in ambito bioeconomico e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico devono essere rispettati quando si considerano i criteri per stabilire i valori di riferimento per le foreste da parte degli Stati membri. Come già richiesto nella relazione del Parlamento europeo sulla nuova strategia forestale europea[1], il comitato permanente forestale dovrebbe essere rafforzato e consultato da parte della Commissione in merito all'assistenza tecnica.

4) Gli atti delegati devono essere utilizzati esclusivamente per la modifica di parti non essenziali dell'atto legislativo di base.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Il 10 giugno 2016 la Commissione ha presentato la proposta di ratifica dell'accordo di Parigi da parte dell'Unione europea. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510.

(3)  Il Consiglio ha ratificato l'accordo di Parigi il 5 ottobre 2016, dopo che il 4 ottobre 2016 il Parlamento europeo aveva dato la sua approvazione. L'accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016, mira a contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire l'azione rivolta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali, con modalità che non minaccino la produzione e la sicurezza alimentari. L'accordo sottolinea inoltre il ruolo della gestione sostenibile delle foreste nel raggiungimento dell'obiettivo di equilibrare le emissioni e gli assorbimenti. La presente proposta legislativa è uno degli strumenti di attuazione dell'impegno dell'Unione di ridurre le emissioni in tutti i settori dell'economia, confermato dall'impegno previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri che è stato presentato al segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC") il 6 marzo 201510.

__________________

__________________

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx

Motivazione

È fondamentale aggiornare il testo a seguito della ratifica dell'accordo di Parigi. Occorre inoltre integrare il considerando 3 con un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi, concernente la produzione alimentare, e all'articolo 5 del suddetto accordo, riguardante la gestione sostenibile delle foreste, ai fini dell'obiettivo del raggiungimento di un equilibrio tra emissioni ed assorbimenti.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste.

(4)  L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di continuare ad adoperarsi per mantenerlo a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali. Esso punta altresì ad aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a promuovere la resilienza climatica e uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare. Per conseguire la finalità dell'accordo di Parigi, le parti dovranno stabilire, comunicare e aggiornare i contributi stabiliti a livello nazionale successivi. L'accordo di Parigi si sostituisce all'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d'applicazione dopo il 2020. L'accordo esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste. Le parti riconoscono che l'azione di mitigazione di adattamento dovrebbe seguire un approccio completamente trasparente, che tenga conto degli ecosistemi, e basarsi, ispirandosene, sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Motivazione

Il considerando relativo all'accordo di Parigi dovrebbe essere integrato da un riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo – per evidenziare che gli obiettivi e le sfide del settore sono molteplici – e all'articolo 7.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)  Per conseguire le emissioni negative richieste per rispettare gli obiettivi dell'accordo di Parigi, gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera risultanti dall'uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) devono essere consistenti e non dovrebbero essere utilizzati solo per compensare le riduzioni delle emissioni risultanti da altre fonti. Poiché gli assorbimenti a partire dalle attività LULUCF sono reversibili, essi non dovrebbero essere utilizzati per compensare le emissioni e dovrebbero essere trattati come un pilastro distinto del quadro strategico per il clima dell'Unione.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

(5)  Il Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 ha anche riconosciuto i molteplici obiettivi del settore agricolo e dell'uso del suolo col loro potenziale di mitigazione inferiore, nonché l'esigenza di garantire la coerenza fra gli obiettivi dell'Unione in materia di sicurezza alimentare e quelli relativi ai cambiamenti climatici. Inoltre, l'attuazione di soluzioni tecnologiche nei settori agricolo e forestale contribuisce al miglioramento della produzione e alla riduzione dell'impronta ambientale. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a esaminare i modi migliori per incentivare l'intensificazione sostenibile della produzione alimentare, ottimizzando al contempo il contributo del settore alla mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra e al loro sequestro, anche attraverso l'afforestazione, e a definire una politica sulle modalità di inclusione dell'uso del suolo, del cambiamento dell'uso del suolo e della silvicoltura ("LULUCF") nel quadro 2030 per la mitigazione degli effetti dei gas a effetto serra non appena le condizioni tecniche lo consentano e comunque prima del 2020.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

(6)  Nella lotta ai cambiamenti climatici, la sfida è ridurre gli attuali livelli di CO2 nell'atmosfera e le emissioni. Il settore LULUCF può contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici in vari modi, in particolare riducendo le emissioni e mantenendo e incrementando pozzi e riserve di carbonio, sostituendo i combustibili fossili con le energie rinnovabili da biomassa forestale e utilizzando il potenziale di assorbimento dei materiali organici derivanti dalla gestione sostenibile delle foreste, come pure il loro potenziale di sostituzione dei combustibili fossili, prendendo in considerazione l'intero ciclo di vita di questi materiali, dalla produzione della materia prima alle fasi di trasformazione e fabbricazione. La bioeconomia e la bioenergia rappresentano un percorso indispensabile verso un'economia verde e senza combustibili fossili. Affinché le misure intese in particolare ad aumentare il sequestro del carbonio siano efficaci, sono fondamentali la stabilità e l'adattabilità a lungo termine dei comparti di carbonio.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Le pratiche di gestione avanzata possono fornire un significativo contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore LULUCF. La promozione della messa a punto di pratiche innovative e gli incentivi affinché i proprietari dei terreni utilizzino pratiche di gestione avanzata, come l'agricoltura di precisione, la silvicoltura di precisione e l'agricoltura intelligente, sono possibili strumenti per aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi.

Motivazione

L'agricoltura e la silvicoltura di precisione possono ridurre le emissioni ottimizzando l'uso, ad esempio, di combustibili, fertilizzanti e fitofarmaci. Questo modo intelligente di praticare l'attività agricola torna a vantaggio degli agricoltori, dei responsabili della gestione delle foreste e dell'ambiente.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Le misure della politica agricola comune e le politiche nazionali hanno un impatto sul profilo in termini di emissioni delle terre coltivate, dei pascoli e delle zone umide. Per quanto concerne il periodo di riferimento per le categorie contabili del suolo di cui al presente regolamento, il calcolo dovrebbe prendere in considerazione le misure agroambientali attuate dagli Stati membri durante tale periodo.

Motivazione

L'importanza di riconoscere le misure agroambientali risiede nel fatto che i pionieri non sarebbero penalizzati.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o la loro variazione da un anno all'altro. Per escludere gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura di esame a garanzia della trasparenza e allo scopo di migliorare la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

(9)  Le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali dipendono da una serie di circostanze naturali, dalla struttura delle classi di età, nonché dalle pratiche di gestione passate e presenti, che differiscono notevolmente da uno Stato membro all'altro. L'uso di un anno di riferimento non consentirebbe di tenere conto di questi fattori e dei conseguenti effetti ciclici sulle emissioni e sugli assorbimenti o della loro variazione da un anno all'altro. Per affrontare gli effetti di caratteristiche naturali e specifiche dei diversi paesi, come, ad esempio, l'impossibilità della gestione forestale in Croazia a causa dell'occupazione del paese, della guerra d'indipendenza e delle circostanze del periodo bellico e post-bellico, le pertinenti norme di contabilizzazione dovrebbero invece prevedere l'uso di livelli di riferimento. Tali norme dovrebbero inoltre garantire coerenza ed essere allineate ai requisiti di gestione sostenibile delle foreste della Forest Europe (Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa). In assenza dell'esame internazionale nell'ambito dell'UNFCCC e del protocollo di Kyoto, dovrebbe essere istituita una procedura trasparente affinché gli Stati membri migliorino la verificabilità e la qualità della contabilizzazione in questa categoria.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  Se per l'esame dei piani nazionali di contabilizzazione forestale la Commissione sceglie di farsi assistere da un gruppo di esperti in conformità della decisione C(2016) 3301, essa dovrebbe poter avvalersi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC, anche per quanto riguarda la partecipazione di esperti nazionali e le raccomandazioni, e dovrebbe selezionare un numero sufficiente di esperti degli Stati membri.

(10)  La procedura con cui gli Stati membri stabiliscono il livello di riferimento per le foreste dovrebbe essere trasparente e allineata ai requisiti per la gestione sostenibile delle foreste di Forest Europe (Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa)1 bis. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri avvalendosi delle buone pratiche di esame e dell'esperienza acquisita in materia dagli esperti nell'ambito della UNFCCC. In tale contesto, è opportuno che la Commissione fornisca assistenza tecnica sulla verifica della conformità ai criteri definiti nell'allegato IV, dopo aver consultato il comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio1 ter.

 

__________________

 

1 bis Forest Europe – Conferenza ministeriale per la protezione delle foreste in Europa, Comitato intergovernativo di negoziato per un accordo giuridicamente vincolante sulle foreste in Europa: http://www.foresteurope.org/.

 

1 ter Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un comitato permanente forestale (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14).

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento.

(11)  In base alle linee guida IPCC, concordate a livello internazionale, le emissioni prodotte dalla combustione di biomassa possono essere considerate nulle nel settore dell'energia a condizione che siano contabilizzate nel settore LULUCF. Poiché nell'Unione le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013, la coerenza con le linee guida IPCC è assicurata solo se queste emissioni sono accuratamente considerate a norma del presente regolamento. Le norme di contabilizzazione per la bioenergia stabilite nel presente regolamento non dovrebbero impedire l'uso di biomassa sostenibile nel settore energetico attraverso la generazione di emissioni nel settore LULUCF.

Motivazione

È necessario evidenziare in maniera corretta il potenziale della bioenergia come sostituto dei combustibili fossili.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni di gas a effetto serra nell'atmosfera e aumentarne gli assorbimenti. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, al fine di incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

(12)  L'aumento dell'uso sostenibile di prodotti legnosi può limitare notevolmente le emissioni mediante l'effetto di sostituzione (se si considerano l'energia e l'intensità di CO2 in altri settori, la produzione di cemento è ad esempio responsabile di circa l'8 % delle emissioni globali di CO2) e aumentare gli assorbimenti di gas a effetto serra dall'atmosfera. Le norme di contabilizzazione dovrebbero consentire agli Stati membri di riportare con accuratezza nella loro contabilizzazione le modifiche del bacino di prodotti legnosi nel momento in cui avvengono, nonché di riconoscere, accogliere positivamente e incentivare l'uso di prodotti legnosi con lunghi cicli di vita, riducendo così l'uso di altri materiali non biodegradabili, come la plastica. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti sugli aspetti metodologici relativi alla contabilizzazione dei prodotti legnosi.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)  I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità limitata di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni.

(13)  I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono materialmente influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare un'inversione di assorbimenti precedenti. Poiché un cambiamento può essere anche il risultato di decisioni di gestione, come quella di tagliare alberi o di piantarli, il presente regolamento dovrebbe garantire che le inversioni legate ad attività antropiche trovino accurato riscontro nella contabilizzazione LULUCF. Il presente regolamento dovrebbe inoltre offrire agli Stati membri una possibilità di escludere dalla contabilizzazione LULUCF le emissioni risultanti da disturbi che essi non sono in grado di controllare. Il modo in cui gli Stati membri applicano le suddette disposizioni non dovrebbe tuttavia comportare una sottovalutazione indebita delle emissioni e non dovrebbe scoraggiare gli Stati membri dall'adottare misure di prevenzione per ridurre i rischi di disturbi naturali.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri, per assicurare il rispetto dell'impegno assunto a norma del presente regolamento, dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici.

(14)  In funzione delle preferenze nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere le politiche nazionali ritenute adeguate a rispettare gli impegni assunti nel settore LULUCF, ivi compresa la possibilità di compensare le emissioni di una categoria d'uso del suolo mediante gli assorbimenti di un'altra categoria. Dovrebbero inoltre poter accumulare gli assorbimenti netti realizzati nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La possibilità di scambi tra Stati membri quale strumento supplementare per garantire la conformità dovrebbe essere mantenuta. Sulla falsariga della pratica adottata nel secondo periodo del protocollo di Kyoto, gli Stati membri dovrebbero poter far valere i risultati superiori agli obiettivi a norma del regolamento (UE) ... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici, garantendo al contempo una chiara distinzione tra emissioni e assorbimenti di gas fossili e biogenici a effetto serra . È pertanto opportuno limitare all'agricoltura gli assorbimenti netti annui risultanti da terreni disboscati, terreni imboschiti, terreni forestali gestiti, terre coltivate gestite e pascoli gestiti. Gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare fino a 425 milioni di tonnellate di assorbimenti netti risultanti dal presente regolamento allo scopo di adempiere ai loro obblighi a norma del regolamento sulla condivisione degli sforzi.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, per quanto concerne l'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, l'aggiornamento dei livelli di riferimento, la contabilizzazione delle transazioni e la revisione dei metodi e degli obblighi di informativa. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (UE) n. 525/2013, del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)  Al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma del presente regolamento, compreso l'uso degli strumenti di flessibilità e il controllo della conformità, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento tecnico delle definizioni, dei valori, degli elenchi dei gas a effetto serra e dei comparti di carbonio, all'aggiornamento delle categorie del comparto dei prodotti legnosi, alla contabilizzazione delle transazioni e alla revisione dei metodi e degli obblighi di informativa, per tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi. Le suddette misure dovranno tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione che istituisce un registro dell'Unione. Le disposizioni necessarie dovrebbero essere contenute in uno strumento unico che combini le disposizioni contabili a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 20031 bis, del regolamento (UE) n. 525/2013 e del regolamento (UE) .../... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 ter. In particolare, al fine di garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

 

________________

 

1 bis Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

 

1 ter GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19)  Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2024 e successivamente ogni cinque anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

(19)  Alla luce del dialogo di facilitazione del 2018, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2019, in merito all'adeguatezza del livello di ambizione del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato nel 2023 e successivamente ogni tre anni al fine di valutarne il funzionamento generale. Il riesame potrà tenere conto anche dei risultati del bilancio mondiale dell'accordo di Parigi.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui all'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nelle seguenti categorie contabili del suolo:

1.  Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra di cui all'allegato I, sezione A, comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 525/2013, che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo compreso tra il 2021 e il 2030 nelle seguenti categorie contabili del suolo e in altre categorie contabili:

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(e bis)  prodotti legnosi.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)  "livello di riferimento per le foreste", la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

Motivazione

La definizione di "livello di riferimento per le foreste" formulata all'articolo 8, paragrafo 1, dovrebbe figurare all'articolo 3 assieme alle altre definizioni.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 agli sviluppi scientifici o tecnici e per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC")

2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per adeguare le definizioni di cui al paragrafo 1 per garantire la coerenza tra suddette definizioni e qualsiasi modifica apportata alle corrispondenti definizioni contenute nelle linee guida del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ("linee guida IPCC"), quali adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Per i periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni non superano gli assorbimenti, calcolate come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul loro territorio, cumulativamente in tutte le categorie contabili del suolo e nelle altre categorie di cui all'articolo 2 e contabilizzate in conformità del presente regolamento.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'articolo 2. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

1.  Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo e dalle altre categorie di cui all'articolo 2, conformemente agli orientamenti per l'elaborazione delle relazioni adottati dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi per il periodo 2021-2030. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (-).

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare contabilizzando in una sola categoria le emissioni o gli assorbimenti ascrivibili a più di una categoria contabile del suolo.

2.  Gli Stati membri evitano il doppio conteggio delle emissioni o degli assorbimenti, in particolare contabilizzando in una sola categoria le emissioni o gli assorbimenti ascrivibili a più di una categoria contabile.

Motivazione

Si propone di includere i prodotti legnosi come categoria inventariata e contabilizzata separatamente, il che sarebbe conforme alle linee guida IPCC del 2006 e alla pratica in materia di comunicazione dell'UNFCCC. Ciò comporterebbe modifiche ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 5.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri contabilizzano, per ciascuna categoria contabile, qualsiasi variazione della riserva di carbonio nei comparti di carbonio di cui all'allegato I, sezione B. Gli Stati membri hanno la facoltà di non contabilizzare le variazioni delle riserve di carbonio se il comparto di carbonio in questione non è una sorgente, salvo per la biomassa epigea e i prodotti legnosi raccolti in terreni forestali gestiti.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC, quali adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento o nell'anno di riferimento determinato nel quadro dell'UNFCCC. La scelta del riferimento utilizzato a fini contabili è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono compensare le misure agroambientali attuate durante il periodo di riferimento.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento 2005-2007.

2.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dai pascoli gestiti nel periodo di riferimento o nell'anno di riferimento determinato nel quadro dell'UNFCCC. La scelta del riferimento utilizzato a fini contabili è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2018. Gli Stati membri possono compensare le misure agroambientali attuate durante il periodo di riferimento.

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  Se nel periodo di riferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comprese misure agroambientali, gli Stati membri possono integrare misure quali:

 

- misure in materia di cambiamenti climatici e protezione del clima,

 

- misure di promozione della diversità biologica e genetica,

 

- misure di promozione della fertilità del suolo e

 

- misure di protezione delle risorse idriche.

Motivazione

Il regolamento non dovrebbe penalizzare gli Stati membri che hanno già attuato diverse misure agroambientali conformemente ai programmi della PAC. Detti Stati membri dovrebbero poter trarre vantaggio dai risultati positivi conseguiti in tale periodo. Nel calcolo delle loro emissioni e dei loro assorbimenti in un determinato periodo di riferimento è opportuno tenere conto delle misure agroambientali già attuate.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento 2005-2007.

4.  Gli Stati membri che hanno scelto di includere le zone umide gestite nel campo di applicazione dei rispettivi impegni a norma dell'articolo 2 contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento o nell'anno di riferimento determinato nel quadro dell'UNFCCC. La scelta del riferimento utilizzato a fini contabili è comunicata alla Commissione entro il 31 dicembre 2018.

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste. Il livello di riferimento per le foreste è la stima delle emissioni o degli assorbimenti annuali netti medi risultanti dai terreni forestali gestiti nel territorio dello Stato membro nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

1.  Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste.

Motivazione

La definizione di "livello di riferimento per le foreste" formulata all'articolo 8, paragrafo 1, dovrebbe figurare all'articolo 3 assieme alle altre definizioni.

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Se il calcolo di cui al paragrafo 1 risulta negativo rispetto al livello di riferimento per le foreste, lo Stato membro include nella contabilizzazione relativa ai terreni forestali gestiti un valore ottenuto moltiplicando per cinque un quantitativo totale netto di assorbimenti non superiore all'equivalente del 3,5% delle sue emissioni nell'anno o nel periodo di riferimento di cui all'allegato III.

soppresso

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione un piano nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Gli Stati membri determinano il nuovo livello di riferimento per le foreste in base ai criteri di cui all'allegato IV, sezione A. Essi presentano alla Commissione una relazione nazionale di contabilizzazione forestale, con un nuovo livello di riferimento per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, ed entro il 30 giugno 2023, per il periodo compreso tra il 2026 e il 2030.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche e dell'intensità attuali di gestione forestale, quali documentate tra il 1990 e il 2009 per tipo di foresta e per classe di età nelle foreste nazionali, ed espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno.

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nell'allegato IV, sezione B, e include una proposta di nuovo livello di riferimento per le foreste elaborato in base alla continuazione delle pratiche di gestione forestale sostenibili, in conformità dei migliori dati disponibili e delle politiche e dei programmi forestali nazionali adottati, espresso in tonnellate di CO2 equivalente l'anno, nonché in base alle attuali politiche e misure di gestione forestale sostenibile degli Stati membri. Il piano si basa altresì sui principi di gestione sostenibile delle foreste e sulle strategie nazionali pubblicate dagli Stati membri in materia fino alla data di presentazione del livello di riferimento per le foreste, e si fonda su analisi a lungo termine realizzate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, ossia pervenire a un equilibrio tra le emissioni antropiche dalle fonti e gli assorbimenti dei pozzi di gas a effetto serra nella seconda metà di questo secolo.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicato e sottoposto a consultazione pubblica.

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale è pubblicata e sottoposta a consultazione pubblica.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nel piano nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

4.  Gli Stati membri dimostrano che i metodi e i dati utilizzati per stabilire il livello di riferimento per le foreste nella relazione nazionale di contabilizzazione forestale e quelli utilizzati per la comunicazione dei terreni forestali gestiti sono tra essi coerenti. Entro la fine del periodo compreso tra il 2021 e il 2025 o tra il 2026 e il 2030 lo Stato membro presenta alla Commissione una correzione tecnica del livello di riferimento, se necessario per assicurare la coerenza.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  La Commissione esamina i piani nazionali di contabilizzazione forestale e le correzioni tecniche per valutare in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti sono stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione può ricalcolare i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti se necessario per assicurare la conformità con i principi e gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1.

5.  Come indicato all'allegato IV, la Commissione agevola la valutazione tecnica della relazione nazionale di contabilizzazione forestale presentata da uno Stato membro e delle eventuali correzioni e/o rettifiche tecniche, allo scopo di stabilire in quale misura i livelli di riferimento per le foreste nuovi o corretti siano stati determinati in conformità dei principi e degli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4, nonché all'articolo 5, paragrafo 1. La Commissione formula raccomandazioni tecniche all'indirizzo degli Stati membri e stila una relazione di sintesi.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce dell'esame svolto in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base ai piani nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentati, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito nell'ambito dell'esame. Fino all'entrata in vigore dell'atto delegato i livelli di riferimento per le foreste di cui all'allegato II continuano a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030.

6.  La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 14 per modificare l'allegato II alla luce della valutazione tecnica svolta in conformità del paragrafo 5, per aggiornare i livelli di riferimento per le foreste in base alle relazioni nazionali di contabilizzazione forestale o alle correzioni tecniche presentate, e tenuto conto di qualsiasi ricalcolo eseguito dallo Stato membro nell'ambito della valutazione tecnica. Qualora uno Stato membro non abbia aggiornato il suo livello di riferimento per le foreste, continua a essere d'applicazione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025 e/o tra il 2026 e il 2030 il valore cui all'allegato II.

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Nella contabilizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 1, per i prodotti legnosi, gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

Gli Stati membri riportano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado, i metodi e i valori di emivita predefiniti di cui all'allegato V:

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi come emissioni e assorbimenti totali per ogni anno dei periodi compresi tra il 2021 e il 2025 e tra il 2026 e il 2030.

Motivazione

I prodotti legnosi sono effettivamente il risultato di un'attività umana/antropogenica e pertanto dovrebbero essere contabilizzati in modo analogo ai terreni imboschiti. Ciò significa che le modifiche effettive nelle riserve di carbonio associate ai prodotti legnosi sarebbero incluse nella contabilità.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per aggiornare le categorie del comparto dei prodotti legnosi mediante l'introduzione di prodotti aggiuntivi – come i prodotti a base biologica innovativi e sostenibili che hanno un effetto di sostituzione positivo – nonché i valori di emivita predefiniti specificati all'allegato V.

Motivazione

Per tenere maggiormente conto, nella contabilizzazione LULUCF, dello stoccaggio del carbonio di futuri prodotti innovativi a base biologica, la Commissione dovrebbe suggerire categorie aggiuntive per il comparto dei prodotti legnosi.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per rivedere i metodi e gli obblighi d'informativa di cui all'allegato VI al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC.

4.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato I al fine di tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC, quali adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi.

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Ai fini della valutazione della conformità degli Stati membri all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4, per gli Stati membri le cui emissioni totali superano gli assorbimenti si tiene conto della quantità di assegnazioni annuali di emissioni eventualmente cancellata a norma del regolamento [...] relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030.

1.  Ai fini della valutazione della conformità degli Stati membri all'obbligo assunto a norma dell'articolo 4, per gli Stati membri le cui emissioni totali superano gli assorbimenti si tiene conto della quantità di assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) ... relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030che lo Stato membro ha scelto di cancellare, come una delle opzioni di flessibilità.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

2.  Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3, 5, 8, 9, 10 e 13 è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore].

Motivazione

L'articolo in esame viene allineato all'emendamento relativo all'articolo 9.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2024 e successivamente ogni cinque anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, potendo eventualmente formulare proposte.

Alla luce del dialogo di facilitazione del 2018, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2019, circa l'adeguatezza del livello di ambizione del presente regolamento. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 28 febbraio 2023 e successivamente ogni tre anni, circa il funzionamento del presente regolamento, il suo contributo all'obiettivo globale dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il suo contributo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi, al fine di mantenere il presente regolamento allineato alle decisioni pertinenti adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi, e formula proposte.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Allegato I – sezione B – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)  per i terreni imboschiti e i terreni forestali gestiti: prodotti legnosi.

(f)  prodotti legnosi da terreni imboschiti e terreni forestali gestiti.

Motivazione

Si propone di includere i prodotti legnosi come categoria distinta per escluderli dal livello di riferimento per le foreste; pertanto, è necessario modificare di conseguenza il testo.

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Allegato II – tabella 2 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri, inclusi di prodotti legnosi

Livelli di riferimento per le foreste degli Stati membri

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di biomassa siano contabilizzati correttamente;

(c)  i livelli di riferimento dovrebbero assicurare che la contabilizzazione sia rigorosa e credibile, per far sì che le emissioni e gli assorbimenti risultanti dall'uso di terreni forestali gestiti siano contabilizzati correttamente e che vi sia un bilanciamento tra emissioni e assorbimenti;

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)  i livelli di riferimento tengono conto del comparto di carbonio costituito dai prodotti legnosi e consentono di confrontare l'ipotesi dell'ossidazione istantanea e l'applicazione della funzione di decadimento di primo grado e dei valori di emivita;

soppresso

Emendamento    48

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)  i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nella strategia dell'Unione europea in materia di biodiversità;

(e)  i livelli di riferimento dovrebbero tener conto dell'obiettivo di contribuire alla conservazione della biodiversità e all'uso sostenibile delle risorse naturali sia per la produzione di energia che per altre finalità di sostituzione di materiali a base fossile, come definito nella strategia forestale dell'Unione europea, nei programmi e nelle politiche forestali nazionali degli Stati membri e nelle strategie dell'Unione europea in materia di bioeconomia e biodiversità; uno Stato membro che abbia recentemente introdotto o che intenda introdurre una nuova politica di gestione e sfruttamento delle foreste che porti a un incremento della raccolta del legname non deve essere penalizzato da debiti a norma del presente regolamento, a condizione che tale politica sia proattiva e sostenibile e che non determini una diminuzione della capacità di assorbimento delle foreste dello Stato membro nel lungo periodo;

Emendamento    49

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione A – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)  i livelli di riferimento sono coerenti con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basano su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

(g)  i livelli di riferimento sono coerenti con gli inventari di gas a effetto serra e i pertinenti dati storici e si basano su informazioni trasparenti, complete, coerenti, comparabili e accurate. Gli inventari dei gas a effetto serra sono conformi alle decisioni pertinenti adottate dagli organismi dell'UNFCCC o dell'accordo di Parigi. In particolare, il modello utilizzato per definire il livello di riferimento è in grado di riprodurre i dati storici dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra.

Emendamento    50

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione B – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

B.  Elementi del piano nazionale di contabilizzazione forestale

B.  Elementi della relazione nazionale di contabilizzazione forestale

Emendamento    51

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione B – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il piano nazionale di contabilizzazione forestale presentato in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento contiene i seguenti elementi:

La relazione nazionale di contabilizzazione forestale presentata in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento contiene i seguenti elementi:

Emendamento    52

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione B – lettera f – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste e ai prodotti legnosi, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

(2)  emissioni e assorbimenti dovuti alle foreste, come risultano negli inventari dei gas a effetto serra e nei pertinenti dati storici;

Emendamento    53

Proposta di regolamento

Allegato IV – sezione B – lettera f – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  caratteristiche delle foreste, tra cui struttura delle classi di età, crescita, durata del turno e altre informazioni sulle attività di gestione forestale di routine;

(3)  caratteristiche delle foreste, tra cui struttura delle classi di età, crescita, durata del turno e altre informazioni pertinenti sulle attività di gestione forestale;

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

Riferimenti

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

AGRI

12.9.2016

Relatore per parere

       Nomina

Elisabeth Köstinger

30.8.2016

Esame in commissione

5.12.2016

 

 

 

Approvazione

30.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

20

13

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Ulrike Müller, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bas Belder, Franc Bogovič, Hannu Takkula

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Christofer Fjellner

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

20

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Marijana Petir

ECR

Bas Belder, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

ALDE

Jan Huitema, Ulrike Müller, Hannu Takkula

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

13

-

S&D

Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ALDE

Ivan Jakovčić

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

John Stuart Agnew, Marco Zullo

3

0

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paolo De Castro

GUE/NGL

Matt Carthy

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Relazione sul tema "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale" (2014/2223(INI)), 7 aprile 2015.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici

Riferimenti

COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD)

Presentazione della proposta al PE

20.7.2016

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ENVI

12.9.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

DEVE

12.9.2016

ITRE

12.9.2016

TRAN

12.9.2016

AGRI

12.9.2016

Pareri non espressi

       Decisione

TRAN

1.9.2016

 

 

 

Relatori

       Nomina

Norbert Lins

28.9.2016

 

 

 

Esame in commissione

20.3.2017

25.4.2017

 

 

Approvazione

11.7.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

53

9

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Krzysztof Hetman, Ulrike Müller, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Tiemo Wölken

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Siôn Simon, Derek Vaughan

Deposito

17.7.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Julie Girling, Rupert Matthews, James Nicholson

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Estefanía Torres Martínez

NI:

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Krzysztof Hetman, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Peter Simon, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Derek Vaughan,Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ALDE

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller

EFDD

Julia Reid

ENF

Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

PPE

Angélique Delahaye, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Giovanni La Via

6

0

ECR

Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

PPE

Karl-Heinz Florenz, Andrzej Grzyb

S&D

Jytte Guteland

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti