RELAZIONE INTERLOCUTORIA sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

19.7.2017 - (COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
Relatori: Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Anna Maria Corazza Bildt
(Riunioni congiunte delle commissioni – articolo 55 del regolamento)

Procedura : 2016/0062A(NLE)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0266/2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

(COM(2016)01092016/0062(NLE))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2016)0109),

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, Turchia (in appresso la convenzione di Istanbul),

–  visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 8, 19, 157 e 216, e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

–  visti gli articoli 21, 23, 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate il 15 settembre 1995 alla quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, e i successivi documenti finali adottati alle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino +5 (2000), Pechino +10 (2005), Pechino +15 (2010) e Pechino +20 (2015),

–  viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, la convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la convenzione del1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento nonché la convenzione ONU sui diritti del fanciullo,

_  vista la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'UE è parte firmataria, ivi comprese le osservazioni conclusive del 2015 del comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità rivolte all'UE, che invitano quest'ultima ad aderire alla convenzione di Istanbul al fine di proteggere dalla violenza le donne e le ragazze con disabilità,

  vista la propria relazione sull'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che chiede all'UE di aderire alla convenzione di Istanbul quale ulteriore passo per contrastare la violenza contro le donne e le ragazze con disabilità,

  vista l'osservazione generale approvata il 26 agosto 2016 dal comitato dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità in merito all'articolo 6 (sulle donne e ragazze con disabilità) della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità,

–  vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015[1],

–  viste le sue risoluzioni del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne[2], del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne[3], e del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze[4],

–  viste la sua risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne[5] e la valutazione del valore aggiunto europeo,

–  vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne[6],   

–  visto il patto europeo per la parità di genere (2011-2020), adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel marzo 2011,

–  visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 3 dicembre 2015 dal titolo "Strategic engagement for gender equality 2016-2019" (Impegno strategico per la parità di genere 2016-2019) (SWD(2015)0278),

  vista la sua risoluzione del 9 settembre 2015 sull'emancipazione delle ragazze attraverso l'istruzione nell'UE[7],

–  vista la dichiarazione del trio di presidenza dell'UE (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta), rilasciata il 7 dicembre 2015, sull'uguaglianza di genere,

–  vista la direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio[8],

–  visti la direttiva 2011/99/UE del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo[9] e il regolamento (UE) n. 606/2013 del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile[10],

–  viste la direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime[11] e la direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio[12],

  viste la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) e la direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, che definiscono e condannano le molestie e le molestie sessuali,

–  vista la tabella di marcia della Commissione su una possibile adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, pubblicata nell'ottobre 2015,

–  vista la terza relazione di attività trimestrale del commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa del 16 novembre 2017, riguardo alla definizione della violenza basata sul genere nella convenzione di Istanbul,

–  vista la dichiarazione congiunta della Presidenza, della Commissione e del Parlamento europeo che chiede una rapida adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, adottata a Malta il 3 febbraio 2017,

–  viste le sue risoluzioni del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea 2014-2015[13] e del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013[14],

  visto lo studio del 2016 del suo dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali dal titolo "Knowledge and Know-How: The Role of Self-Defence in the Prevention of Violence against Women" (Conoscenze e know-how: il ruolo dell'autodifesa nella prevenzione della violenza contro le donne), in particolare in relazione al contributo della formazione all'autodifesa all'attuazione dell'articolo 12 della convenzione di Istanbul,

–  visto l'articolo 99, paragrafo 5, del suo regolamento,

–  viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 55 del regolamento,

–  visti la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione giuridica (A8-0266/2017),

A.  considerando che la parità di genere costituisce un valore cardine dell'UE; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali che dovrebbe essere pienamente rispettato, promosso e applicato tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita quotidiana; che, secondo l'indice sull'uguaglianza di genere, nessun paese dell'UE ha ancora conseguito pienamente la parità tra donne e uomini; che la violenza di genere è al tempo stesso causa e conseguenza delle disuguaglianze tra donne e uomini;

B.  considerando che le forme moderne di schiavitù e tratta di esseri umani, che colpiscono principalmente le donne, persistono ancora nell'UE;

C.  considerando che gli Stati membri devono riconoscere che, una volta verificatasi una violenza, la società non è riuscita a compiere il suo dovere primario di protezione e che l'unico mezzo che rimane sono misure reattive quali il risarcimento delle vittime e il perseguimento degli autori di atti di violenza;

D.  considerando che l'UE deve adottare tutte le misure necessarie, in collaborazione con gli Stati membri, per promuovere e tutelare il diritto delle donne e delle ragazze di vivere libere dalla violenza, sia essa fisica o psicologica, tanto nella sfera pubblica quanto in quella privata;

E.  considerando che la violenza di genere non dovrebbe essere sottovalutata o considerata una questione da poter rinviare e trattare successivamente, poiché interessa oltre 250 milioni di donne e ragazze nella sola UE e ha enormi effetti sulla società, aumentando la paura e la polarizzazione e contribuendo allo stress e alle malattie mentali in quanto minaccia la sicurezza di metà della popolazione; che, secondo le stime dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), il costo della violenza sessuale per la società nell'UE è pari a 226 miliardi di euro l'anno;

F.   considerando che la violenza nei confronti delle donne[15] e la violenza di genere, sia fisica che psicologica, rappresentano un fenomeno diffuso nell'UE e vanno intese come una forma estrema di discriminazione e una violazione dei diritti umani che colpisce le donne in tutti gli strati della società, a prescindere dall'età, dal livello di istruzione, dal reddito, dalla posizione sociale o dal paese di origine o residenza e rappresenta un grave ostacolo all'uguaglianza tra uomini e donne, anche sul piano economico e politico; che servono ulteriori misure per incoraggiare le donne che sono state vittime di violenza a riferire le proprie esperienze e a chiedere assistenza, come pure per garantire che ricevano un sostegno adeguato in linea con le loro esigenze, siano informate circa i loro diritti e abbiano accesso alla giustizia affinché gli autori della violenza siano perseguiti;

G.  considerando che la relazione pubblicata nel marzo 2014 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dal titolo "Violence against women: an EU-wide survey" (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea) mostra che un terzo di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta durante la vita adulta, il 20 % è stato vittima di molestie online, una donna su venti è stata stuprata e oltre una donna su dieci ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza;

H.  considerando che una donna su dieci ha subito molestie sessuali o è stata vittima di atti persecutori (stalking) attraverso le nuove tecnologie, mentre il 75 % delle donne ricoprenti cariche in alti livelli decisionali è stato soggetto a molestie sessuali; che ciò mostra che nessuna donna o ragazza, a prescindere dall'età e dalla posizione sociale, vive al riparo dalla violenza sessuale;

I.  considerando che occorre adottare misure per affrontare il fenomeno emergente della violenza di genere online, compreso il bullismo, le molestie e l'intimidazione, in particolare delle giovani donne e delle ragazze nonché delle persone LGBTI;

J.  considerando che i cittadini e i residenti nell'Unione non sono equamente protetti dalla violenza di genere, a causa della mancanza di una strategia europea, ivi incluso un atto legislativo, e delle differenze tra politiche e legislazioni negli Stati membri per quanto riguarda tra l'altro la definizione di reato e l'ambito di applicazione della legislazione, e che essi rimangono pertanto vulnerabili a tale violenza; che vi sono altresì differenze all'interno dell'UE in termini di informazioni, accessibilità e messa a disposizione di case rifugio, servizi di supporto e diritti,

K.  considerando che la violenza nei confronti delle donne è legata alla ripartizione iniqua del potere tra donne e uomini, al sessismo e agli stereotipi di genere, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

L.  considerando che la violenza nei confronti delle donne contribuisce al persistere delle disparità di genere ostacolando l'accesso delle vittime all'occupazione, con effetti negativi sulla loro indipendenza finanziaria e sull'economia in generale;

M.  considerando che un fattore importante della mancata segnalazione delle violenze sessuali da parte delle donne è rappresentato dal fatto che dipendono economicamente da chi le commette;

N.  considerando che la povertà estrema aumenta il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;

O.  considerando che occorre impegnarsi maggiormente per agevolare e incoraggiare la partecipazione delle donne alla sfera politica, economica e sociale e per aumentare la loro visibilità nelle posizioni dirigenziali, in modo da combattere l'oggettificazione e una cultura della violenza di genere;

P.  considerando che la convenzione di Istanbul stabilisce che tutte le sue disposizioni, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, devono essere garantite "senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione";

Q.   considerando che le donne con disabilità hanno un rischio da 1,5 a 10 volte più elevato di essere vittime di violenza di genere e, a causa della loro posizione di dipendenza, hanno persino più difficoltà a riferirla; che le donne e le ragazze con disabilità non costituiscono un gruppo omogeneo ma piuttosto un gruppo che comprende donne di diverso status e in situazioni diverse e donne con diverse tipologie di menomazioni, quali condizioni fisiche, psicosociali, intellettuali o sensoriali che possono essere accompagnate o meno da limitazioni funzionali; che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) chiede agli Stati firmatari di adottare misure per garantire che le donne con disabilità possano godere appieno e in condizioni di parità di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;

R.  considerando che alcuni gruppi di donne e ragazze, come donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, donne e ragazze con disabilità, donne LGBTI e donne rom, sono a rischio di discriminazioni multiple e sono pertanto ancora più vulnerabili alla violenza, per motivi alimentati dal sessismo associato al razzismo, alla xenofobia, all'omofobia, alla transfobia e all'intersessuofobia, nonché alla discriminazione fondata sull'età, sulla disabilità, sull'origine etnica o sulla religione; che le donne in Europa subiscono discriminazioni multiple e interconnesse che impediscono loro di accedere alla giustizia e ai servizi di sostegno e protezione e di godere dei loro diritti fondamentali; che le donne dovrebbero beneficiare di servizi di sostegno specialistico nell'attuazione di misure di protezione;

S.   considerando che la violenza nei confronti delle donne, inclusa la violenza domestica, è considerata troppo spesso una questione privata e viene tollerata troppo facilmente; che essa costituisce di fatto una violazione sistemica dei diritti fondamentali e un reato grave che va punito in quanto tale; che l'impunità deve finire garantendo che i responsabili siano perseguiti e che le donne e le ragazze sopravvissute alla violenza ricevano sostegno e riconoscimento adeguati dal sistema giudiziario, al fine di spezzare il circolo vizioso del silenzio e della solitudine per quante sono state vittime di violenza, Indipendentemente dalla loro origine geografica o dalla classe sociale;

T.  considerando che esistono differenze culturali significative tra gli Stati membri quanto alla probabilità che le donne riferiscano uno stupro o un'aggressione sessuale e che le statistiche ufficiali riflettono questa tendenza più del numero effettivo di stupri o aggressioni sessuali commessi in un paese;

U.  considerando che la maggior parte dei femminicidi è perpetrata da mariti, ex mariti, partner o ex partner che non accettano la fine di un matrimonio o di una relazione;

V.  considerando che l'autore di atti di violenza di genere è spesso una persona già nota alla vittima e che in molti casi la vittima si trova in una posizione di dipendenza, il che aumenta il timore di riferire la violenza;

W.  considerando che gli stereotipi di genere e il sessismo, ivi compresi i discorsi d'odio sessisti, che si verificano in tutto il mondo, offline e online e nella vita pubblica e privata, costituiscono una delle cause alla base di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;

X.   considerando che l'esposizione alla violenza e agli abusi fisici, sessuali o psicologici ha un grave impatto sulle vittime e può risultare in un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche, oltre ad avere ripercussioni sui loro familiari e sulla società nel suo insieme; che i bambini non devono essere oggetto diretto di violenza per essere considerati vittime in quanto anche l'essere testimoni di violenza domestica costituisce un trauma;

Y.  considerando che la convenzione di Istanbul, all'articolo 3, definisce chiaramente la "violenza contro le donne basata sul genere" come "violenzadiretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo

sproporzionato", e inoltre definisce il "il genere" come "ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";

Z.  considerando che, al fine di ridurre il numero stimato di casi non riportati, gli Stati membri devono essere dotati di un numero sufficiente di istituzioni che consenta alle donne di sentirsi sicure e in grado di segnalare la violenza di genere;

AA.  considerando che soltanto un insieme di politiche che unisca misure legislative e misure non legislative, comprese azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, nonché misure intese ad agevolare l'accesso delle vittime a un'abitazione e all'occupazione, inclusa la messa a disposizione di case rifugio per le vittime, nonché la partecipazione paritaria delle donne in tutti gli ambiti della società, possono ridurre in modo significativo la violenza contro le donne e la violenza di genere e le sue conseguenze; che la società civile, e le organizzazioni delle donne in particolare, apportano un contributo molto importante alla prevenzione e alla lotta contro tutte le forme di violenza e il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto, incoraggiato e sostenuto affinché possa essere svolto nel miglior modo possibile;

AB.  considerando che l'istruzione e la formazione delle ragazze e delle donne rappresentano un valore europeo importante, un diritto umano fondamentale e un elemento essenziale per l'emancipazione delle ragazze e delle donne sul piano sociale, culturale e professionale, nonché per il pieno godimento degli altri diritti sociali, economici, culturali e politici e, di conseguenza, per la prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze;

AC.  considerando che solo gli Stati hanno la capacità di assicurare l'istruzione per tutti gratuita e obbligatoria, che rappresenta una conditio sine qua non per garantire le pari opportunità fra i sessi;

AD.   considerando che la convenzione di Istanbul sottolinea l'importanza di cambiare mentalità e atteggiamenti per porre fine alla violenza di genere; che risulta pertanto indispensabile a tale riguardo l'educazione a tutti i livelli e per tutte le età sulla parità tra uomini e donne, su ruoli di genere non stereotipati e sul rispetto dell'integrità della persona; che la formazione all'autodifesa è uno degli strumenti efficaci per ridurre la vittimizzazione e i suoi impatti negativi, per mettere in discussione gli stereotipi di genere e rafforzare la posizione delle donne e delle ragazze;

AE.  considerando che l'adesione immediata di tutti gli Stati membri alla convenzione di Istanbul contribuirebbe in modo sostanziale all'elaborazione di una politica integrata e alla promozione della cooperazione internazionale in materia di lotta contro qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne;

AF.  considerando che l'UE deve adoperarsi per progredire nella lotta all'eliminazione della violenza di genere nei paesi limitrofi e in tutto il mondo, quale impegno globale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ivi compresa la lotta all'uso della violenza sessuale quale arma di guerra;

AG.  considerando che la convenzione di Istanbul è un accordo misto che consente l'adesione dell'UE parallelamente a quella dei suoi Stati membri;

AH.  considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma soltanto quattordici l'hanno ratificata; che l'adesione dell'UE alla convenzione non esonera gli Stati membri dalla ratifica nazionale;

AI.   considerando che la ratifica della convenzione di Istanbul richiede un'adeguata applicazione, un'efficace attuazione e lo stanziamento delle opportune risorse finanziarie e umane;

1.  si compiace che il 4 marzo 2016 la Commissione abbia proposto l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, ossia al primo strumento completo giuridicamente vincolante per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, inclusa la violenza domestica[16], a livello internazionale;

2   accoglie con favore la firma dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, apposta il 13 giugno 2017; si rammarica tuttavia che la limitazione a due settori, ossia le questioni connesse alla cooperazione giudiziaria in materia penale, all'asilo e al non respingimento, sollevi incertezze giuridiche sulla portata dell'adesione dell'UE, nonché preoccupazioni riguardanti l'attuazione della convenzione;

3.  condanna tutte le forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psicologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizzazione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e della loro dignità; sottolinea che la convenzione di Istanbul stabilisce che la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possono giustificare alcun atto di violenza nei confronti delle donne; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeurismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio;

4.  afferma con forza che negare i servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compreso l'aborto sicuro e legale, è una forma di violenza nei confronti di donne e ragazze; ribadisce che le donne e le ragazze devono avere il controllo del loro corpo e della loro sessualità; invita tutti gli Stati membri a garantire un'educazione completa alla sessualità, un facile accesso delle donne alla pianificazione familiare e l'intera gamma di servizi per la salute sessuale e riproduttiva, compresi metodi contraccettivi moderni e l'aborto sicuro e legale;

5.  sottolinea che la gravidanza forzata è definita un crimine contro l'umanità all'articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 ed è una forma di una violenza di genere nei confronti delle donne che costituisce una grave violazione dei diritti umani e della dignità di donne e ragazze;

6.   sottolinea che la convenzione di Istanbul segue un approccio globale, onnicomprensivo e coordinato che pone al centro i diritti della vittima, affrontando il tema della violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e della violenza di genere, compresa quella domestica, da un'ampia gamma di prospettive, prevedendo misure quali la prevenzione della violenza, la lotta contro la discriminazione, misure di diritto penale per combattere l'impunità, l'assistenza e la protezione delle vittime, la protezione dei minori e la protezione delle donne richiedenti asilo e rifugiate, nonché una migliore raccolta di dati e campagne o programmi di sensibilizzazione, anche in collaborazione con organismi nazionali competenti in materia di diritti umani e parità, la società civile e le organizzazioni non governative;

7.  sottolinea che la convenzione di Istanbul costituisce una valida base di cambiamento delle strutture sociali che creano, legittimano e perpetuano la violenza nei confronti delle donne e offre strumenti per l'introduzione di misure in tal senso; sottolinea che la convenzione affronta simultaneamente la prevenzione, la protezione e l'azione giudiziaria (approccio a tre livelli) e adotta un approccio onnicomprensivo e coordinato, derivante dal principio della dovuta diligenza che stabilisce l'obbligo positivo degli Stati di rispondere efficacemente a tutti gli atti di violenza (articolo 5 della convenzione);

8.  sottolinea che l'adesione dell'UE assicurerà un quadro giuridico europeo coerente per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza di genere e per proteggere e sostenere le vittime nelle politiche interne ed esterne dell'UE, nonché apportare un miglioramento al controllo, all'interpretazione e all'attuazione della normativa, dei programmi e dei fondi dell'UE pertinenti alla convenzione, oltre a migliorare la raccolta di dati disaggregati comparabili a livello di UE; ritiene che, aderendo alla convenzione, l'UE diverrà un attore mondiale più efficace nel settore dei diritti delle donne;

9.  invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle seguenti raccomandazioni:

a)  esortare gli Stati membri ad accelerare i negoziati relativi alla ratifica e all'attuazione della convenzione di Istanbul; condannare fermamente i tentativi di ritirarsi dalle misure già adottate nell'attuazione della convenzione di Istanbul e nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne;

b)  invitare la Commissione a lanciare, senza indugio o rinvii, un dialogo costruttivo con il Consiglio e gli Stati membri, in cooperazione con il Consiglio d'Europa, per affrontare le riserve, le obiezioni e le preoccupazioni espresse dagli Stati membri e in particolare chiarire le interpretazioni fuorvianti della convenzione di Istanbul riguardo alla definizione di violenza di genere e alla definizione di genere all'articolo 3, lettere c) e d), in linea con le osservazioni generali del commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa;

c)  mantenere il Parlamento pienamente informato sugli aspetti pertinenti dei negoziati in tutte le loro fasi, affinché possa esercitare in modo adeguato i diritti conferitigli dai trattati a norma dell'articolo 218 TFUE;

d)  garantire, nonostante la firma dell'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul, un'adesione ampia e senza restrizione alcuna dell'UE alla convenzione;

e)  provvedere affinché gli Stati membri applichino la convenzione di Istanbul e stanzino risorse finanziarie e umane adeguate per prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, inclusa la violenza domestica, per rafforzare la posizione delle donne e delle ragazze, nonché per proteggere le vittime e consentire loro di essere risarcite, in particolare nel caso di vittime che vivono in zone in cui i servizi di protezione alle vittime non esistono o sono molto limitati;

f)  chiedere alla Commissione di elaborare una strategia olistica dell'UE in materia di lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere, che comprenda un piano onnicomprensivo per la lotta contro tutte le forme di disparità di genere, integrando tutti gli sforzi dell'UE tesi a eliminare la violenza nei confronti delle donne;

g)  nominare un coordinatore dell'UE che funga da rappresentante dell'UE presso il comitato delle parti del Consiglio d'Europa dopo la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE. Tale coordinatore sarebbe responsabile del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro donne e ragazze;

h)  assicurare che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo di monitoraggio della convenzione di Istanbul in seguito all'adesione dell'UE; procedere rapidamente a concordare un codice di condotta relativo alla cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri per l'attuazione della convenzione, che coinvolga anche le organizzazione della società civile, in particolare le organizzazioni per i diritti delle donne;

i)  sollecitare la Commissione e gli Stati membri a elaborare orientamenti pratici e strategie per l'applicazione della convenzione di Istanbul, al fine di agevolarne un'attuazione e un'applicazione corrette negli Stati membri che l'hanno già ratificata, rispondendo nel contempo alle preoccupazioni di quelli che non l'hanno ancora ratificata e incoraggiandoli a farlo;

j)  garantire una formazione adeguata, procedure e orientamenti a tutti i professionisti che si occupano delle vittime di tutti gli atti di violenza rientranti nel campo di applicazione della convenzione al fine di evitare discriminazioni o una seconda vittimizzazione durante i procedimenti giudiziari, medici e di polizia;

k)  garantire misure preventive atte a rispondere alle esigenze specifiche delle persone vulnerabili, quali le donne con disabilità, le donne rifugiate, i bambini vittime, le donne LBTI e le donne con esigenze di sostegno aggiuntive, compresi servizi di sostegno specialistico facilmente accessibili, unitamente a servizi sanitari adeguati e alloggi sicuri per le donne che hanno subito violenze di genere e i loro figli;

l)   tenere conto dei casi gravi di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere, inclusa la violenza domestica, nel determinare l'affidamento e i diritti di visita, nonché tenere conto dei diritti e delle esigenze dei bambini testimoni nel fornire servizi di protezione e di sostegno alle vittime;

m)   promuovere attivamente un cambiamento negli atteggiamenti e nel comportamento e combattere il sessismo e i ruoli di genere stereotipati, anche promuovendo un linguaggio neutro sotto il profilo del genere, compiendo sforzi concertati per affrontare il ruolo fondamentale dei mezzi di comunicazione e della pubblicità in questo ambito, e incoraggiare tutti, compresi uomini e bambini, a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione di tutte le forme di violenza; invitare pertanto gli Stati membri ad adottare e attuare politiche attive in materia di inclusione sociale, dialogo interculturale, educazione sessuale e relazionale, educazione ai diritti umani e lotta contro la discriminazione, nonché formazione sulla parità di genere per i professionisti della giustizia e quelli preposti all'azione di contrasto; incoraggiare gli Stati membri a includere nei propri sistemi di istruzione l'eliminazione di tutti gli ostacoli all'autentica uguaglianza fra donne e uomini e promuovere pienamente tale obiettivo;

n)  incoraggiare gli Stati membri ad attuare politiche che mirino a creare società libere da qualsiasi tipo di violenza e a utilizzare la convenzione di Istanbul in tal senso;

o)  garantire che le misure proattive contro la violenza riconoscano la realtà di genere, dal momento che la maggioranza assoluta degli autori delle violenze è costituita da uomini; incoraggiare gli Stati membri a impiegare tattiche di riduzione della violenza basate sull'esperienza per affrontare il problema;

p)   adottare le misure necessarie a norma degli articoli 60 e 61 della convenzione sulla migrazione e l'asilo, tenendo in considerazione che le donne e le ragazze migranti, in possesso o meno degli opportuni documenti, e le donne richiedenti asilo hanno il diritto di vivere libere dalla violenza, nella sfera sia pubblica che privata, e sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere, ricordando che la violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, può essere riconosciuta come una forma di persecuzione e che le vittime possono quindi avvalersi della protezione offerta dalla convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati; garantire che gli Stati membri rispettino un'impostazione attenta alla dimensione di genere in tutte le procedure di asilo e di accoglienza, nonché il principio di non respingimento;

q)  promuovere il bilancio di genere quale strumento per prevenire e combattere la violenza di genere in settori politici pertinenti, nonché per garantire risorse e finanziamenti per l'accesso alla giustizia delle vittime e dei sopravvissuti alla violenza;

r)  migliorare e promuovere la raccolta di pertinenti dati disaggregati comparabili sui casi di violenza di ogni tipo rientranti nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, in cooperazione con l'EIGE, ivi compresi dati disaggregati concernenti l'età e il genere degli autori di atti di violenza e la relazione tra l'autore e la vittima, al fine di costruire una metodologia comune per comparare le banche dati e l'analisi dei stessi, garantendo così una migliore comprensione del problema, nonché sensibilizzare in merito alla questione e valutare e migliorare le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e la violenza di genere;

10.  sottolinea che, ai fini di una maggiore efficacia, le misure di lotta contro la violenza nei confronti delle donne dovrebbero essere accompagnate da azioni volte ad affrontare le disparità economiche di genere e promuovere l'indipendenza finanziaria delle donne;

11.  invita la Commissione a presentare un atto legislativo per sostenere gli Stati membri nella prevenzione e nella repressione di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e di violenza di genere;

12.  chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

13.  invita la Commissione a rivedere la decisione quadro dell'UE attualmente in vigore sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, al fine di includervi il sessismo, i reati generati da pregiudizi e dall'incitamento all'odio sulla base dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere e dei caratteri sessuali;

14.  invita gli Stati membri ad attuare appieno la direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, il regolamento (UE) relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile e la direttiva 2012/29/UE sulla protezione delle vittime, nonché la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori;

15.  invita ancora una volta la Commissione a istituire un osservatorio europeo sulla violenza di genere (sul modello dell'attuale Istituto europeo per l'uguaglianza di genere);

16.  esorta la Presidenza estone ad accelerare la ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE;

17.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

  • [1]  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.
  • [2]  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
  • [3]  GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
  • [4]  GU C 24 del 22.1.2016, pag. 8.
  • [5]  Testi approvati, P7_TA(2014)0126.
  • [6]  Testi approvati, P8_TA(2016)0451.
  • [7]  Testi approvati, P8_TA(2015)0312.
  • [8]  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
  • [9]  GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2.
  • [10]  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4.
  • [11]  GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
  • [12]  GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
  • [13]  Testi approvati, P8_TA(2017)0073.
  • [14]  GU C 316 del 30.8.2016, pag. 2.
  • [15]   Ai sensi della convenzione di Istanbul, il termine "donne" include le ragazze al di sotto dei 18 anni di età (articolo 3).
  • [16]  Cfr. definizioni all'articolo 3 della convenzione di Istanbul.

PARERE DI MINORANZA

a norma dell'articolo 52 bis, paragrafo 4, del regolamento

Ana Záborská

Nessuna società civile può tollerare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tutti gli Stati membri dell'UE criminalizzano il comportamento violento contro le donne e i bambini, proteggono le vittime e fanno uno sforzo continuo per impedire il verificarsi di tale comportamento. A livello dell'UE il programma Daphne è stato un importante investimento a lungo termine finalizzato alla prevenzione e all'assistenza alle donne vittime. Tuttavia solo la metà degli Stati membri dell'UE ha deciso di ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, dato che i cittadini sono sempre più diffidenti nei confronti delle sue formulazioni ambigue e delle possibili conseguenze negative.

L'adesione dell'UE a tale convenzione violerebbe i trattati e i diritti umani fondamentali dei cittadini, quali il diritto dei genitori di essere i principali educatori dei propri figli e il diritto alla libertà di religione. Purtroppo, i correlatori e le commissioni FEMM e LIBE hanno deciso di seguire l'imperativo politico della proposta della Commissione europea. Così facendo rischiano non soltanto di vedersi annullare l'atto legislativo risultante ma anche di alienarsi i cittadini europei. Pertanto, mi auguro sinceramente che il Parlamento europeo respinga la relazione e la proposta della Commissione in occasione del voto in Aula.

PARERE DI MINORANZA

a norma dell'articolo 52 bis, paragrafo 4, del regolamento

Marek Jurek

L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica non ha alcuna giustificazione sul piano giuridico né su quello del contenuto.

Le parti contraenti della convenzione sono gli Stati, che dispongono degli strumenti di diritto penale per combattere la violenza domestica, e sono loro che – attraverso il gruppo di esperti GREVIO – possono far valere, gli uni nei confronti degli altri, gli obblighi derivanti dalla convenzione. Ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea, nella propria legislazione, punisce la violenza contro le donne e la violenza domestica e protegge le vittime di tali reati. Qualora tollerassero questo tipo di reati, tali Stati non potrebbero essere Stati membri dell'Unione europea.

In sé, l'Unione non dispone di strumenti giuridici per l'attuazione di tale convenzione, e la partecipazione alla stessa può essere motivata soltanto dalla volontà di ottenere un ulteriore strumento di controllo sulle decisioni degli Stati che esulano dalle competenze attribuite all'Unione nei trattati (il che pregiudica il principio dello Stato di diritto).

Tenuto conto del fatto che la convenzione genera controversie in diversi Stati membri, non in merito all'ovvia necessità di combattere la violenza, ma riguardo ai modi per prevenirla, il desiderio dell'Unione di partecipare a tale convenzione è un segnale di ingerenza nelle legittime dispute che si verificano all'interno degli Stati membri (anche i più vecchi e i più grandi, come la Germania). Pertanto, esso rappresenta la manifestazione di una visione ideologica, che dimostra spregio nei confronti dello Stato di diritto, in particolare del principio di attribuzione sancito all'articolo 5 TUE.

PARERE della commissione giuridica (31.5.2017)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
(COM(2016)01092016/0062(NLE))

Relatore per parere: Jiří Maštálka

PA_Consent_Interim

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competenti per il merito, a includere nelle loro relazioni i seguenti suggerimenti:

Considerando

A  considerando che l'uguaglianza di genere è un valore cardine nonché un obiettivo dell'Unione, riconosciuto dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), che l'Unione si è impegnata a integrare in tutte le sue attività; che i diritti delle donne sono diritti umani e che l'uguaglianza di genere è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi generali della crescita sostenibile, dell'occupazione dignitosa e dell'inclusione sociale nel quadro della strategia Europa 2020;

B.  considerando che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale determinante, riconosciuto dai trattati;

C.  considerando che la Carta riconosce il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita e il diritto all'integrità della persona e vieta i trattamenti inumani o degradanti, nonché tutte le forme di schiavitù e di lavoro forzato (articoli da 1 a 5 della Carta).

D.  considerando che, sebbene l'Unione abbia adottato posizioni ferme[1] sulla necessità di eliminare la violenza contro le donne, organizzando campagne speciali e progetti locali per combattere questo fenomeno, e sebbene la legislazione vigente, ad esempio nel campo della protezione delle vittime della criminalità, degli abusi sessuali e dello sfruttamento sessuale dei minori nonché in materia di asilo e migrazione, tenga conto delle necessità speciali delle vittime della violenza di genere, la portata della violenza contro le donne rimane un motivo di forte preoccupazione in tutta l'Unione;

E.  considerando che, in base allo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Violence against women: an EU wide survey" (La violenza contro le donne: uno studio a livello dell'UE), pubblicato nel 2014[2], la violenza di genere è tuttora un fenomeno ampiamente diffuso, dato che in Europa una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale almeno una volta in età adulta, il 20 % delle giovani donne di età compresa tra 18 e 29 anni ha subito molestie sessuali online, una donna su cinque (il 18 %) è stata vittima di atti persecutori, una su venti è stata violentata e più di una su dieci ha subito violenze sessuali che comportano la mancanza di consenso o l'uso della forza, e che la maggior parte degli episodi di violenza non viene denunciata ad alcuna autorità;

F.  considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo per l'Unione della violenza contro le donne e della violenza di genere è stimato a 228 miliardi di EUR, di cui 45 miliardi di EUR all'anno in costi per servizi pubblici e statali e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica;

G.  considerando che, nel suo impegno strategico per la parità di genere 2016-2019, la Commissione ha sottolineato che la violenza contro le donne e la violenza di genere danneggiano la salute e il benessere delle donne, la loro vita professionale e la loro indipendenza finanziaria, come pure l'economia, e rappresentano pertanto uno dei problemi fondamentali che è necessario affrontare per conseguire una reale uguaglianza di genere;

H.  considerando che la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul) è il primo strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale, dettagliato ed esaustivo per la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne a livello internazionale che affronta il problema della violenza non soltanto contro le donne, ma anche contro gli uomini e i minori, basandosi sui principi della prevenzione, della protezione e del sostegno, nonché del perseguimento e dell'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza domestica, e che sottolinea la necessità di politiche integrate a livello nazionale;

I.  considerando che il Consiglio, sotto la Presidenza maltese, si è dimostrato risoluto e ha registrato progressi nell'ambito del processo di conclusione e finalizzazione dell'adesione dell'Unione alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul); che l'impegno assunto dal Consiglio, dalla Commissione e dal Parlamento a La Valletta, il 3 febbraio 2017, a favore di un approccio orientato alla totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne e le ragazze è un requisito indispensabile per l'attuazione completa ed efficace della convenzione;

J.  considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione di Istanbul, ma soltanto quattordici l'hanno sinora ratificata;

K.  considerando che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani, le cui violazioni costituiscono violazioni dei diritti delle donne e delle ragazze all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità e alla salute, nonché dei diritti delle donne alla libertà e all'autodeterminazione;

L.  considerando che in Europa e in tutto il mondo è aumentata la resistenza nei confronti della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

M.  considerando che la violenza contro le donne o la violenza di genere è un reato violento rivolto contro una persona a causa del genere, dell'identità di genere o dell'espressione di genere di tale persona o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un determinato genere; che la violenza di genere è al tempo stesso causa e conseguenza delle disuguaglianze tra donne e uomini;

Raccomandazioni

i)  ricorda che gli Stati membri, le istituzioni, le agenzie, gli organi e gli uffici dell'Unione, come pure l'Unione nel suo complesso, sono tenuti, in virtù dei trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta") – in particolare, dagli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dall'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 23 della Carta – a garantire e promuovere l'uguaglianza di genere;

ii)  si compiace del fatto che la convenzione di Istanbul persegue un approccio che è pienamente in linea con l'approccio multidimensionale dell'Unione al fenomeno della violenza di genere e con lo spirito delle misure poste in atto nell'ambito delle politiche interne ed esterne dell'Unione;

iii)  sottolinea e ribadisce, tenendo conto che la violenza contro le donne costituisce una violazione dei diritti umani e una forma estrema di discriminazione, che la parità di trattamento e la non discriminazione sono imprescindibili per lo sviluppo della società e dovrebbero applicarsi tanto nella legislazione, nella pratica e nella giurisprudenza quanto nella vita quotidiana;

iv)  riconosce con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a forme gravi di violenza domestica, mutilazione genitale femminile, delitti d'onore, tratta di esseri umani legata alla prostituzione, molestie sessuali, stupri, matrimoni forzati e altri reati, il che costituisce una grave violazione dei diritti umani e della dignità di donne e ragazze;

v)  riconosce che la violenza domestica colpisce in misura sproporzionata le donne, ma che anche gli uomini e i minori possono esserne vittima, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

vi)  è preoccupato per il fatto che gli episodi di violenza sono per la maggior parte considerati una questione privata e sono quindi tollerati e non denunciati ad alcuna autorità, il che dimostra che servono ulteriori misure per incoraggiare le vittime a riferire le proprie esperienze e a ricevere assistenza, come pure per garantire che i fornitori di servizi siano in grado di rispondere alle esigenze delle vittime e di informarle in merito ai loro diritti e alle forme di sostegno disponibili; rammenta che le percentuali di azioni penali per i casi di violenza contro le donne sono inaccettabilmente basse;

vii)  ritiene che la firma e la conclusione della convenzione di Istanbul contribuirebbero altresì a consolidare il quadro giuridico e le azioni dell'Unione per la lotta alla violenza contro le donne, mediante il conseguimento di un approccio interno più coordinato e di un ruolo più efficace nelle sedi internazionali;

viii)  invita il Consiglio e la Commissione ad accelerare i negoziati relativi alla conclusione della convenzione;

ix)  invita la Commissione e il Consiglio ad assicurare che il Parlamento sia pienamente coinvolto nel processo di monitoraggio della convenzione in seguito all'adesione dell'Unione;

x)  ricorda che l'adesione dell'Unione alla convenzione di Istanbul non esonera gli Stati membri dalla ratifica della convenzione a livello nazionale e dalla messa a punto di un piano d'azione nazionale per la lotta alla violenza contro le donne; invita pertanto tutti gli Stati membri a provvedere alla predisposizione di un piano d'azione nazionale per la lotta alla violenza contro le donne e invita gli Stati membri che non lo abbiano ancora fatto a ratificare e ad attuare integralmente la convenzione;

xi)  evidenzia che la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti fondamentali che non possono essere limitati per nessun motivo;

xii)  ribadisce che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno e che l'adesione dell'Unione alla convenzione di Istanbul è quindi una competenza giuridica dell'Unione che può incidere sulle norme comuni o modificarne la portata per quanto concerne le questioni relative allo status di residenti dei cittadini di paesi terzi e delle persone apolidi, tra cui i beneficiari di protezione internazionale, e anche per quanto riguarda i diritti delle vittime di reato;

xiii)  ribadisce il suo appello alla Commissione, espresso nella risoluzione del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni in materia di lotta alla violenza contro le donne, affinché presenti una proposta di atto legislativo che preveda un sistema coerente per la raccolta di dati statistici e un approccio rafforzato degli Stati membri alla prevenzione e alla repressione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze e della violenza di genere, e che faciliti inoltre l'accesso alla giustizia;

xiv)  osserva che la proposta della Commissione sull'adesione dell'Unione alla convenzione di Istanbul (COM(2016)0109) segnala che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE costituisce la base giuridica per le misure relative allo sfruttamento sessuale delle donne e dei minori; chiede quindi al Consiglio di attivare la "clausola passerella" mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e le altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Adesione dell'UE alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

Riferimenti

COM(2016)01092016/0062(NLE)

Commissioni competenti per il merito

 

LIBE

 

FEMM

 

 

 

Relatore per parere

Nomina

Jiří Maštálka

4.10.2016

Esame in commissione

28.2.2017

23.3.2017

 

 

Approvazione

30.5.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

21

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

João Pimenta Lopes, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

21

+

ALDE

GUE/NGL

EFDD

ENF

PPE

S&D

Verts/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Kostas Chrysogonos, João Pimenta Lopes

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Rosa Estaràs Ferragut, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka

Mady Delvaux, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Josef Weidenholzer

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

2

0

ECR

Angel Dzhambazki, Kosma Złotowski

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Adesione dell’UE alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

Riferimenti

COM(2016)01092016/0062(NLE)

Commissioni competenti per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

 

FEMM

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

JURI

 

 

 

 

Relatori

       Nomina

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy

24.5.2016

Anna Maria Corazza Bildt

24.5.2016

 

 

Esame in commissione

29.11.2016

27.3.2017

8.6.2017

 

Approvazione

11.7.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

58

12

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Jan Philipp Albrecht, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Michał Boni, Caterina Chinnici, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, André Elissen, Frank Engel, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Anna Hedh, Dietmar Köster, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Florent Marcellesi, Claude Moraes, Angelika Niebler, Maria Noichl, Margot Parker, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Izaskun Bilbao Barandica, Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Pál Csáky, Stefan Eck, Julie Girling, Marek Jurek, Kostadinka Kuneva, Miltiadis Kyrkos, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Edouard Martin, Morten Helveg Petersen, John Procter, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Branislav Škripek, Jordi Solé, Axel Voss, Julie Ward, Kristina Winberg

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Richard Corbett, Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer, Miroslav Mikolášik, Lieve Wierinck

Deposito

19.7.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

58

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Lieve Wierinck, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Stefan Eck, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

EPP

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Angelika Niebler, Petri Sarvamaa, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Richard Corbett, Monika Flašíková Beňová, Iratxe García Pérez, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Edouard Martin, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

GREENS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Judith Sargentini, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero

12

-

ECR

Arne Gericke, Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Jadwiga Wiśniewska

ENF

André Elissen, Georg Mayer, Auke Zijlstra

EPP

Kinga Gál, Miroslav Mikolášik, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

4

0

ECR

Julie Girling, John Procter

EFDD

Margot Parker, Kristina Winberg

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti