RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

16.10.2017 - (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE)) - ***

Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Dominique Riquet

Procedura : 2006/0048(NLE)
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A8-0303/2017
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione del Consiglio (15653/2016),

–  visto l'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato[1],

–  vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0094/2017),

–  visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–  vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0303/2017),

1.  dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno del Marocco.

  • [1]  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 57.

MOTIVAZIONE

Contesto generale dell'accordo

Nel marzo 2005 la Commissione europea ha presentato una comunicazione sulle relazioni in materia di aviazione[1], a cui sono seguite le conclusioni adottate dal Consiglio dei ministri dei trasporti del 27 giugno 2005. Questi testi stabiliscono un programma d'azione teso a sviluppare le relazioni della Comunità europea nel settore del trasporto aereo e definiscono i tre pilastri su cui si basa la politica europea:

1) garantire la certezza giuridica degli accordi bilaterali esistenti, in particolare attraverso l'integrazione di nuove clausole di designazione[2];

2) ampliare lo spazio aereo comune europeo, il che implica che i paesi vicini debbano integrare le normative europee nei loro ordinamenti, a partire dalle prescrizioni in materia di sicurezza. L'accordo con il Marocco è il primo a essere firmato con un paese situato al di fuori del continente europeo;

3) stabilire un insieme di accordi aerei globali, che fissano due obiettivi imprescindibili, ossia l'apertura dei mercati per creare nuove opportunità economiche da un lato e, dall'altro, un processo di convergenza normativa che garantisca un quadro soddisfacente, con condizioni di concorrenza sufficientemente eque e leali.

L'accordo sul trasporto aereo sottoposto all'approvazione rientra nell'ambito del partenariato privilegiato tra l'UE e i paesi lungo il confine mediterraneo scaturito dal processo di Barcellona.

Contenuto dell'accordo

L'accordo[3] di cui trattasi mira a favorire l'apertura dei mercati da un lato e, dall'altro, comprende anche un allineamento generale delle normative tra le tue parti, in particolare su aspetti fondamentali della normativa comunitaria in materia di trasporto aereo, quali la sicurezza, la regolamentazione economica, specificamente in materia di concorrenza, la gestione del traffico aereo e la protezione dei consumatori. Contiene altresì disposizioni in materia di investimenti incrociati su entrambe le sponde del Mediterraneo.

Prevede due fasi:

Fase 1 (in corso): La convergenza normativa inizia nella fase 1, durante la quale si applicano il divieto di aiuti di Stato e le principali regole in materia di concorrenza. Per quanto concerne l'accesso al mercato, la fase 1 prevede gli elementi di seguito elencati.

Per i vettori aerei del Marocco:

•  3a/4a libertà illimitate (diritti di imbarco e sbarco di passeggeri, merci e materiale postale) tra il Marocco e l'Unione europea;

•  diritto di operare da qualsiasi punto in Marocco verso qualsiasi punto in Europa;

Per i vettori aerei dell'Unione:

•  3a/4a libertà illimitate (diritti di imbarco e sbarco di passeggeri, merci e materiale postale) tra il l'Unione europea e il Marocco;

•  diritto di operare da qualsiasi punto in Europa verso qualsiasi punto in Marocco;

Le procedure amministrative sono ridotte al minimo.

Fase 2 (non ancora attuata): L'adeguata applicazione della legislazione unionale in materia, che sarà valutata dalla Commissione, costituisce un prerequisito per l'avvio della fase 2. Le normative in questione comprendono gli elementi essenziali di circa 28 regolamenti e direttive (in materia di diritti sociali, controllo del traffico aereo, negato imbarco, restrizioni ambientali o legate al contenimento del rumore, ecc.).

Per quanto concerne l'accesso al mercato, la fase 2 prevede gli elementi di seguito elencati.

Per i vettori aerei del Marocco:

•  diritti di traffico consecutivi di 5a libertà in Europa (diritti di imbarco e sbarco di passeggeri, merci e materiale postale destinati ad altri Stati membri o da essi provenienti).

Per i vettori aerei dell'Unione:

•  diritti di traffico passeggeri di 5a libertà al di fuori del Marocco verso i paesi della politica di vicinato;

•  diritti di traffico merci di 5a libertà al di fuori del Marocco senza limitazioni.

Il Comitato misto: a partire dalla fase 1 viene istituito un organismo misto UE-Marocco incaricato di esaminare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo e di decidere in merito all'integrazione nel medesimo di nuove misure legislative. Il Comitato misto si adopererà per favorire l'evoluzione dell'accordo, esaminerà problemi sociali e questioni economiche in materia di proprietà e controllo delle compagnie aeree.

Stato patrimoniale

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, il 12 dicembre 2006 (decisione del Consiglio 2006/959/CE pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 29 dicembre 2006[4]). Ha aperto nuove prospettive di sviluppo per i vettori europei e marocchini, eliminando le restrizioni in materia di capacità, nazionalità, frequenze o rotte.

Dal 2006 l'apertura dei mercati ha comportato notevoli vantaggi: il volume del traffico passeggeri tra l'UE e il Marocco è quasi duplicato raggiungendo 12 milioni di passeggeri all'anno e un tasso di crescita pari al 109 % dal 2005; i servizi offerti e il numero delle destinazioni servite sono aumentati considerevolmente. Questi fattori, combinati a una riduzione di circa il 60 % del prezzo medio di un biglietto, hanno generato una serie di vantaggi significativi per i consumatori.

Procedura

I negoziati per l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Marocco sono stati avviati nel maggio 2005, sulla base del mandato ricevuto dal Consiglio nel dicembre 2004, e hanno portato alla firma dello stesso il 12 dicembre 2006, con riserva della sua conclusione in data successiva[5].

Il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo il 12 dicembre 2007[6].

Il processo di ratifica è stato completato da tutti gli Stati membri, ad eccezione di Bulgaria, Romania e Croazia[7], nel 2014.

Il 19 febbraio 2014[8] la Commissione ha presentato una proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo, allo scopo di tenere conto dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e del fatto che nel frattempo la Bulgaria, la Croazia e la Romania erano divenute Stati membri dell'Unione.

A seguito della revisione eseguita dai giuristi-linguisti del Consiglio, il progetto di decisione sottoposto all'approvazione del Parlamento comprende le modifiche giuridiche richieste dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza del 28 aprile 2015[9].

Ai sensi dell'articolo 218 TFUE, il Consiglio necessita l'approvazione del Parlamento europeo per concludere l'accordo UE-Marocco.

In conformità dell'articolo 99 e dell'articolo 108, paragrafo 7, del regolamento del Parlamento, la commissione competente per il merito presenta una raccomandazione volta ad approvare o a respingere l'atto proposto. Il Parlamento decide con votazione unica e non è possibile presentare alcun emendamento. Gli emendamenti in commissione sono ricevibili solo se sono intesi a invertire la raccomandazione proposta dal relatore.

  • [1]  Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione, COM(2005)0079.
  • [2]  La clausola di designazione comunitaria consente a tutti i vettori comunitari con sede nel territorio dello Stato membro in questione di operare in virtù di questo accordo.
  • [3]  Accordo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 386 del 29.12.2006, pag. 57.
  • [4]  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 57.
  • [5]  Decisione 2006/959/CE, GU L 386 del 29.12.2006, pag. 57.
  • [6]  T6-0600/2007 e relazione della commissione TRAN A6-0416/2007.
  • [7]  Detti Stati sono divenuti parte dell'accordo attraverso l'adesione all'UE.
  • [8]  COM(2014)104 final del 19.2.2014.
  • [9]  Causa C-28/12 Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europeo, Sentenza (Grande Sezione) del 28.4.2015, GU C del 29.6.2015

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Accordo euromediterraneo CE / Marocco in materia di servizi aerei

Riferimenti

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Consultazione / Richiesta di approvazione

5.10.2007

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Relatori

       Nomina

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Approvazione

12.10.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jaromír Kohlíček

Deposito

16.10.2017

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti