RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
20.10.2017 - (COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD)) - ***I
Commissione per i trasporti e il turismo
Relatore: Peter Lundgren
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida
(COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0047),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0025/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017[1],
– previa consultazione del Comitato delle regioni,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0321/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(-1) Nel suo Libro bianco del 28 marzo 2011 la Commissione ha confermato la necessità di compiere progressi, attraverso la ricerca e l'introduzione di progressi tecnologici già disponibili, verso una forma competitiva di mobilità a basse emissioni, permettendo di avanzare, mediante l'armonizzazione delle politiche degli Stati membri, verso un autentico mercato unico nel settore dei trasporti. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento2 Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) L'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'ambito del settore dei trasporti è stato fissato a un livello che è inferiore del 20% rispetto a quello del 2008 e che dovrà essere conseguito entro il 2030. Per conseguire tale obiettivo è necessario che i conducenti siano formati in maniera adeguata affinché adottino uno stile di guida il più efficiente possibile. Tale aspetto andrebbe conseguito attraverso la mobilità sostenibile incoraggiata mediante la promozione di veicoli muniti di motori che funzionano con carburanti alternativi, nonché mezzi di trasporto più sostenibili come, ad esempio, l'uso di veicoli a grande capacità nel trasporto su strada o nel trasporto intermodale. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento3 Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(5 bis) Per garantire che gli Stati membri adottino un'interpretazione analoga nell'applicare le deroghe dall'ambito di applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe chiarire il significato di "attività principale" ai fini della presente direttiva. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 6 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(6) Tenendo conto degli sviluppi nell'ambito della formazione e dell'istruzione e al fine di migliorare il contributo della direttiva 2003/59/CE per la sicurezza stradale e la pertinenza della formazione per i conducenti, nell'ambito dei corsi di formazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi temi connessi alla sicurezza stradale come la percezione del pericolo, la tutela degli utenti della strada vulnerabili e la guida mirata al risparmio di carburante. |
(6) Tenendo conto degli sviluppi nell'ambito della formazione e dell'istruzione e al fine di migliorare il contributo della direttiva 2003/59/CE per la sicurezza stradale e la pertinenza della formazione per i conducenti, nell'ambito dei corsi di formazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi temi connessi alla sicurezza stradale come la percezione del pericolo, la tutela degli utenti della strada vulnerabili, in particolare i pedoni, i ciclisti e le persone a mobilità ridotta, e la guida mirata al risparmio di carburante. Dovrebbero inoltre far parte dei corsi le nuove tecnologie nel campo del trasporto stradale come la guida con veicolo connesso. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(6 bis) I sistemi di trasporto intelligenti offrono opportunità per conseguire gli obiettivi di riduzione del numero di incidenti, di riduzione delle emissioni e di sviluppo di un settore europeo dei trasporti competitivo, e pertanto è fondamentale che i conducenti siano formati per sfruttare le rispettive potenzialità. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) Al fine di diminuire le emissioni di gas effetto serra e di incoraggiare l'utilizzo di nuove tecnologie e di nuovi tipi di propulsori alternativi, il calcolo del peso del propulsore alternativo dovrebbe essere scorporato dal calcolo complessivo della massa del veicolo. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di direttiva Considerando 7 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(7) Agli Stati membri dovrebbe essere prospettata chiaramente un'opzione che permetta loro di migliorare e modernizzare le prassi di formazione con l'uso di strumenti informatici, come l'e-learning e l'apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la qualità della formazione. |
(7) Agli Stati membri dovrebbe essere prospettata chiaramente un'opzione che permetta loro di migliorare, modernizzare e armonizzare le prassi di formazione con l'uso di strumenti informatici, come l'e-learning e l'apprendimento integrato, per una parte della formazione, garantendo nel contempo la migliore qualità nonché la corretta esecuzione e l'efficacia della formazione, ed escludendo le discipline aventi per oggetto argomenti sensibili come la guida di mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose, merci pesanti o animali vivi e la guida in condizioni atmosferiche sfavorevoli. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento8 Proposta di direttiva Considerando 8 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(8) Per mantenere la coerenza tra le diverse tipologie di formazione prescritte dalla legislazione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di combinare vari tipi di formazione pertinenti, come la formazione sul trasporto di merci pericolose, sulla sensibilizzazione nei confronti della disabilità o sul trasporto degli animali, con la formazione di cui alla direttiva 2003/59/CE. |
(8) Per mantenere la coerenza tra le diverse tipologie di formazione prescritte dalla legislazione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di combinare vari tipi di formazione pertinenti, come la formazione sul trasporto di merci pericolose, sulla sensibilizzazione nei confronti della disabilità o sul trasporto degli animali, con la formazione di cui alla direttiva 2003/59/CE, e la formazione sul trasporto pesante di merci e il trasporto in condizioni atmosferiche sfavorevoli. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento9 Proposta di direttiva Considerando 9 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
(9) Onde evitare che, per effetto di prassi divergenti tra gli Stati membri, sia ostacolato il riconoscimento reciproco e limitato il diritto dei conducenti a seguire corsi di formazione periodica nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, le autorità degli Stati membri dovrebbero essere tenute a rilasciare il documento che garantirà il riconoscimento reciproco per ogni conducente che possiede i requisiti previsti dalla direttiva 2003/59/CE. |
(9) Onde evitare che, per effetto di prassi divergenti tra gli Stati membri, sia ostacolato il riconoscimento reciproco e limitato il diritto dei conducenti a seguire corsi di formazione periodica nello Stato membro in cui esercitano le loro attività, le autorità degli Stati membri dovrebbero essere tenute a rilasciare la carta di qualificazione del conducente, nella forma prescritta dai modelli standard, che garantirà il riconoscimento reciproco per ogni conducente che possiede i requisiti previsti dalla direttiva 2003/59/CE. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) Al fine di evitare il rischio di interpretazioni divergenti della nozione di trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali, essa dovrebbe essere interpretata secondo la definizione unitaria fornita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(10 bis) Tenendo conto dell'obiettivo di riduzione del 60% delle emissioni di gas a effetto stabilito dal Libro bianco e dell'obiettivo di dimezzare l'utilizzo di autovetture "alimentate con carburanti tradizionali" nei trasporti urbani entro il 2030 e di eliminarle progressivamente dalle città entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, nella direttiva 2006/126/CE e conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, di autorizzare la circolazione, sul loro territorio, di veicoli alimentati con carburanti alternativi fino a una massa di 4250 kg con una patente di guida B, a condizione che l'eccedenza della massa del veicolo sia dovuta esclusivamente alla massa del suo sistema di alimentazione alternativo, e che l'uso di tali veicoli contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e al miglioramento della qualità dell'aria. Inoltre gli Stati membri dovrebbero garantire che i conducenti di tali veicoli siano tenuti a seguire un corso di formazione supplementare al fine di integrare gli effetti positivi in termini di sicurezza stradale e incoraggiare la guida ecologica. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) La Commissione ha constatato che circa il 33 % di tutti i viaggi effettuati dai veicoli commerciali pesanti nell'Unione prevedono l'attraversamento di confini fra Stati membri. I trasportatori devono conoscere pertanto le fonti da cui possono ottenere informazioni sulle varie leggi che li riguardano nell'esercizio della loro professione e ciò dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire i corsi di formazione per il pertinente certificato di idoneità professionale. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
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(11 ter) In considerazione del fatto che la comunicazione sulle diverse normative in vigore per le attività di trasporto nell'Unione è carente, è necessario sviluppare una banca dati comune in cui raccogliere e aggiornare le norme e le regolamentazioni in materia di trasporti, con le rispettive traduzioni in almeno alcune delle lingue più utilizzate nell'Unione, allo scopo di eliminare alcune delle barriere che ostacolano la creazione di un mercato unico europeo dei trasporti efficiente e competitivo. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a Direttiva 2003/59/CE Articolo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2003/59/UE Articolo 2 – lettera c | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 16 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b Direttiva 2003/59/CE Articolo 2 – lettera e – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 17 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2003/59/CE Articolo 2 – lettera g bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 18 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera c Direttiva 2003/59/CE Articolo 2 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 19 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a Direttiva 2003/59/CE Articolo 7 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova) Direttiva 2003/59/CE Articolo 7 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 21 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera b (nuova) Direttiva 2003/59/CE Articolo 7 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 22 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 2003/59/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 2003/59/CE Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 3 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 2003/59/CE Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 25 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 2003/59/CE Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 26 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 Direttiva 2003/59/CE Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo) Direttiva 2003/59/CE Articolo 10 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 28 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova) Direttiva 2006/126/CE Articolo 4 – punto 4 – lettera h | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2006/126/CE Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 30 Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||||||||||||||
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: please insert the DATE calculated 18 months following the entry into force]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP: please insert the DATE calculated 24 months following the entry into force]. Essi ne informano immediatamente la Commissione. | ||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a – lettera b bis (nuova) Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 1 – punto 1.2 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 32 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a – lettera c Direttiva 2003/59/UE Allegato I – sezione 1 – punto 1.3 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 33 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a – lettera d Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 1.3 bis – comma 1 – lettera a (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 34 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a – lettera d Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 1.3 bis – comma 2 – lettera a bis (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 35 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a – lettera d bis (nuova) Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 1.3 ter (nuova) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 36 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a – lettera g bis (nuova) Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 1 – punto 2.2 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 37 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a – lettera g ter (nuova) Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 1 – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo) | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 38 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b – lettera a Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 2 – punto 2.1 – comma 4 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 39 Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 4 – comma 1 | |||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 40 Proposta di direttiva Allegato I – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c Direttiva 2003/59/CE Allegato I – sezione 4 – comma 2 | |||||||||||||||||||||||||
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- [1] GU C 288 del 31.8.2017, pag. 115.
MOTIVAZIONE
Il trasporto stradale è stato, è e rimarrà, almeno nel prossimo futuro, di importanza fondamentale per le economie europee, indipendentemente dal fatto che si tratti di trasporto di merci o di passeggeri. Gli sviluppi moderni, come la delocalizzazione delle produzioni all'estero o la transizione continua verso l'economia digitale, compreso lo shopping online, determinano la conseguenza che le imprese di trasporti devono trasportare un volume sempre maggiore di merci attraverso l’Europa, sempre più spesso di prima, cercando allo stesso tempo di restare competitive grazie alla riduzione dei costi delle loro operazioni. Questa riduzione avviene spesso, purtroppo, a detrimento della formazione e delle qualifiche dei conducenti o delle loro condizioni sociali, con un aumento del numero di incidenti che vedono coinvolti i camion sulle strade europee.
L'efficienza e la sicurezza del settore dei trasporti su strada dipendono fortemente sia dalla qualità dei veicoli utilizzati che dalle capacità dei conducenti impiegati dalle imprese di trasporti. Per questo motivo, la qualificazione e la formazione periodica dei conducenti, nonché la capacità di verificare tali competenze e di applicare la legislazione che le disciplina in tutta l'UE sono così importanti e devono essere aggiornate regolarmente per adattarsi ai rapidi cambiamenti cui è soggetto il settore.
Il relatore accoglie con favore e appoggia la proposta della Commissione e propone alcune modifiche che, a suo avviso, offrono un valore aggiunto alle direttive riviste, migliorando la sicurezza e la parità di condizioni in tutta l'UE. Queste modifiche comprendono, tra l'altro, una maggiore flessibilità nella scelta e nella realizzazione della formazione o nella personalizzazione dei requisiti in base alle esigenze specifiche dei conducenti. Sono state inoltre proposte alcune deroghe, vale a dire quella che permette la “formazione” sul posto di lavoro dei conducenti da parte dei loro colleghi certificati, quella che consente alle piccole aziende agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca di trasportare le proprie merci in condizioni particolari o quella che permette l'uso di veicoli alternativi come i furgoni elettrici.
Infine, il relatore propone requisiti speciali che preparino i conducenti a guidare in modo sicuro in condizioni atmosferiche estreme e introduce l'idea di un registro comune a livello di UE per aiutare le autorità a rispettare la legge contenuta in tali direttive e a combattere il traffico illegale di licenze false.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e patenti di guida |
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Riferimenti |
COM(2017)0047 – C8-0025/2017 – 2017/0015(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
1.2.2017 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
TRAN 1.3.2017 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
EMPL 1.3.2017 |
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Pareri non espressi Decisione |
EMPL 9.3.2017 |
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Relatori Nomina |
Peter Lundgren 3.4.2017 |
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Approvazione |
12.10.2017 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
47 0 0 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Herbert Dorfmann, Jaromír Kohlíček |
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Deposito |
23.10.2017 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
47 |
+ |
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ALDE |
Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg |
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ECR |
Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski |
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EFDD |
Daniela Aiuto, Peter Lundgren |
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ENF |
Marie-Christine Arnautu, André Elissen |
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GUE/NGL |
Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen |
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PPE |
Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp |
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S&D |
Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke |
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Verts/ALE |
Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor |
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0 |
- |
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0 |
0 |
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Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti