RELAZIONE sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità

30.10.2017 - (2017/2127(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Helga Stevens


Procedura : 2017/2127(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0339/2017

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità

(2017/2127(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 9, 10, 19, 168 e l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 3, 15, 21, 23, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), entrata in vigore nell'UE il 21 gennaio 2011 in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[1],

–  visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla Convenzione stessa,

–  viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, del 2 ottobre 2015, concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea[2],

–  visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (serie dei trattati europei n. 5, 1950) e i relativi protocolli,

–  vista la Carta sociale europea (STE n. 35, 1961, riveduta nel 1996; STE n. 163),

–  viste la raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza e la raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e i meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini,

–  visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979 e il relativo protocollo facoltativo del 6 ottobre 1999,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

–  vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE[3],

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[4],

–  vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2015, presentata dalla Commissione, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (COM(2015)0615),

–  visto il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo "Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro", dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, e il suo impegno di tenere in considerazione le esigenze specifiche delle persone con disabilità nella cooperazione allo sviluppo,

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo "Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020" (Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020) (SWD(2017)0029),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, intitolata "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636),

–  vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015[5],

–  vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione")[6],

–  vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite[7],

–  vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea[8],

–  vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020[9],

–  vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro[10],

–  visto il briefing del Servizio di ricerca del Parlamento europeo intitolato "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020",

–  visto lo studio della direzione generale "Politiche interne dell'Unione" del Parlamento intitolato "Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability" (Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

–  vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

–  vista la relazione annuale 2016 del Mediatore europeo,

–  viste le relazioni 2016 e 2017 sui diritti fondamentali elaborate dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  viste le relazioni tematiche dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

–  viste le statistiche di Eurostat per il 2014 sulle disabilità riguardanti l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'istruzione e alla formazione, la povertà e le disparità di reddito,

–  viste le conclusioni del Consiglio su "Un futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", pubblicate il 20 giugno 2017,

–  visto il quadro europeo volontario per la qualità dei servizi sociali (SPC/2010/10/8),

–  vista la nuova agenda per lo sviluppo urbano (A/RES/71/256),

–  visto il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi,

–  viste le conclusioni del Consiglio relative al piano d'azione sulla parità di genere 2016-2020,

–  visto il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia (2015-2019),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per la cultura e l'istruzione e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere nonché il parere della commissione per le petizioni (A8-0339/2017),

A.  considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo[11], tutte le persone con disabilità hanno pari diritti in tutti gli ambiti della vita e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società;

B.  considerando che si stima che nell'Unione europea vivano 80 milioni di persone con disabilità, dei quali 46 milioni sono donne;

C.  considerando che il TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione combatta la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 10) e le conferisce a tal fine il potere di legiferare (articolo 19);

D.  considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità;

E.  considerando che l'UNCRPD è il primo trattato internazionale sui diritti umani ratificato dall'UE, e che è stata anche firmata da tutti i 28 Stati membri e ratificata da 27; che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo a livello mondiale e una delle parti interessate più influenti a livello internazionale;

F.  considerando che l'UE si è impegnata ad attuare l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nell'UE e nel quadro della cooperazione per lo sviluppo con i paesi partner;

G.  considerando che l'UNCRPD annovera tra le persone con disabilità quanti hanno menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società in condizioni di uguaglianza con gli altri; considerando in particolare l'articolo 9 dell'UNCRPD;

H.  considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea corrobora il fatto che l'UNCRPD sia vincolante per l'UE e i suoi Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, come accade per gli strumenti di diritto secondario[12]; che è imperativo applicare la legislazione vigente e gli attuali strumenti politici dell'UE, al fine di attuare l'UNCRPD nella misura più ampia possibile;

I.  considerando che le persone con disabilità rappresentano un gruppo diversificato e che donne, bambini, anziani e persone con complesse esigenze di assistenza o disabilità temporanee o invisibili affrontano ulteriori barriere e forme multiple di discriminazione;

J.  considerando che le persone con disabilità devono far fronte a costi aggiuntivi, redditi più bassi e tassi di disoccupazione più elevati; che le prestazioni sociali legate alla disabilità dovrebbero essere ritenute un sostegno dello Stato volto ad aiutare le persone a eliminare le barriere affinché possano partecipare pienamente alla società, anche mediante l'occupazione;

K.  considerando che i minori con disabilità hanno il diritto di vivere con le loro famiglie o in un ambiente familiare che rispetti il loro interesse superiore; che i familiari spesso devono ridurre o sospendere le attività professionali per assistere i familiari con disabilità;

L.  considerando che i principi dell'UNCRPD vanno ben al di là della discriminazione e mirano a far sì che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva;

M.  considerando che continua ad esistere una legislazione nuova e rivista che non contiene riferimenti all'UNCRPD e all'accessibilità; che l'accessibilità costituisce un presupposto per la partecipazione; che l'UE, in quanto parte dell'UNCRPD, ha il dovere di garantire il profondo coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nell'elaborazione e nell'applicazione della legislazione e delle politiche nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;

N.  considerando che gli stereotipi, le convinzioni errate e i pregiudizi sono tra le cause alla radice della discriminazione, compresa la discriminazione multipla, della stigmatizzazione e della disuguaglianza;

O.  considerando che le persone con disabilità risentono spesso di una mancanza di assistenza, di protezione, di comunicazione e di informazioni in merito ai servizi e ai diritti legati alla salute, alla protezione dalla violenza e all'assistenza all'infanzia e non hanno accesso, se non in misura limitata, a tali servizi e informazioni; che il personale dei servizi sanitari dovrebbe ricevere un'adeguata formazione in relazione alle esigenze specifiche delle persone con disabilità;

P.  considerando che una percentuale notevole dei quattro milioni di persone che ogni anno restano senza casa ha disabilità e che tali persone sono state in gran parte ignorate come gruppo di destinatari dell'UNCRPD e della strategia europea sulla disabilità;

Q.  considerando che, nonostante le numerose convenzioni internazionali e le normative e strategie a livello dell'UE e a livello nazionale, le persone con disabilità non partecipano ancora pienamente alla società e non beneficiano ancora pienamente dei loro diritti; che, conformemente all'articolo 29 dell'UNCRPD, la partecipazione delle persone con disabilità può essere realizzata solamente se esse sono incluse nella vita politica e pubblica, dove sono spesso sottorappresentate;

R.  considerando che la relazione della Commissione sui progressi compiuti mostra che esiste un ritardo evidente nell'attuazione degli obblighi derivanti dall'UNCRPD sia a livello europeo sia a livello di Stati membri; che permangono alcune sfide e lacune nel quadro della strategia e che è necessaria una prospettiva a lungo termine per l'allineamento delle politiche, del diritto e dei programmi dell'UE con l'UNCRPD;

S.  considerando che il modello di vita indipendente, come sottolineato dall'UNCRPD, tutela il più alto livello di accessibilità possibile; che l'accesso ad altri servizi quali il trasporto accessibile, le attività culturali e ricreative è anch'esso un elemento costitutivo della qualità della vita e può contribuire all'integrazione delle persone con disabilità;

T.  considerando che è indispensabile avere un mercato del lavoro inclusivo e attivo poiché ciò rappresenta uno dei principali mezzi di promozione dell'indipendenza per le persone con disabilità; che l'accesso al mercato del lavoro per le persone con disabilità è attualmente del 58,5 %, rispetto all'80,5 % per le persone senza disabilità, che alcuni gruppi devono far fronte a maggiori discriminazioni in base al tipo di disabilità e che l'economia sociale fornisce numerose opportunità di occupazione per le persone con disabilità;

U.  considerando che orientamenti più rigorosi a livello europeo e risorse adeguate nonché una formazione sulle questioni legate alla disabilità potrebbero rafforzare l'efficacia e l'indipendenza degli organismi per la parità a livello nazionale;

V.  considerando che una delle quattro priorità stabilite dalla Commissione, in virtù della dichiarazione di Parigi, relative alla promozione della cittadinanza e ai valori comuni della libertà, tolleranza e non discriminazione tramite l'istruzione è quella di promuovere l'istruzione dei minori e dei giovani svantaggiati, garantendo che i sistemi di istruzione e formazione rispondano alle loro esigenze;

W.  considerando che il costo totale dell'esclusione delle persone con disabilità dal mercato del lavoro è superiore rispetto a quello della loro inclusione nel luogo di lavoro; che ciò vale, in particolare per le persone con molteplici esigenze di assistenza, i cui familiari potrebbero essere costretti ad occuparsi della loro assistenza;

X.  considerando che il numero di persone con disabilità occupate potrebbe essere inferiore rispetto a quanto indicato dai dati, visto che molte di queste persone rientrano nella categoria "non occupabile" o lavorano nel settore protetto o in ambienti più tutelati, non hanno alcuno status occupazionale e sono pertanto invisibili nei dati e nelle statistiche ufficiali;

Y.  considerando che i datori di lavoro devono essere sostenuti e incoraggiati al fine di garantire che le persone con disabilità possano emanciparsi lungo l'intero percorso dall'istruzione al lavoro; che a tale scopo la sensibilizzazione dei datori di lavoro è uno dei modi per combattere la discriminazione nell'assunzione di persone con disabilità;

Z.  considerando che le misure nel luogo di lavoro sono essenziali per promuovere la salute mentale e per prevenire le patologie mentali e le disabilità psicosociali;

AA.  considerando che l'UE è il maggiore donatore di aiuti allo sviluppo e svolge un ruolo guida nei programmi inclusivi per le persone con disabilità;

AB.  considerando che la discriminazione in ambito lavorativo non è un problema isolato; che la discriminazione nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale e degli alloggi, come pure la mancanza di accesso ai trasporti, hanno lo stesso peso della discriminazione in ambito lavorativo;

AC.  considerando che il 75 % delle persone con gravi disabilità nell'UE non ha la possibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro; che la sottoccupazione e la disoccupazione possono costituire un problema in particolare per le persone che soffrono di disordini dello spettro dell'autismo o che sono sorde o audiolese oppure cieche o sordocieche;

AD.  considerando che gli OSS e il pilastro dei diritti sociali potrebbero essere uno strumento per l'applicazione dell'UNCRPD;

AE.  considerando che l'assenza di capacità giuridica costituisce una barriera importante all'esercizio del diritto di voto, anche alle elezioni europee;

AF.  considerando che il 34 % delle donne con problemi di salute o disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali commesse da un partner nel corso della propria vita;

AG.  considerando che l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE conferisce agli Stati membri la responsabilità di definire la loro politica sanitaria e di fornire i servizi sanitari, riconoscendo pertanto, l'importanza fondamentale di consultare e coinvolgere gli Stati membri ai fini del successo della strategia europea sulla disabilità;

AH.  considerando che l'articolo 25 dell'UNCRPD rafforza il diritto delle persone con disabilità di beneficiare del più alto standard conseguibile di assistenza sanitaria, senza discriminazioni;

AI.  considerando che la particolare vulnerabilità delle persone con disabilità alle carenze nei servizi di assistenza sanitaria le espone a comportamenti rischiosi per la salute e a tassi più elevati di mortalità prematura;

Principali ambiti d'azione

Accessibilità

1.  riconosce l'importanza di una definizione e applicazione olistica dell'accessibilità e il suo valore quale base per garantire alle persone con disabilità pari opportunità, nonché una vera inclusione sociale e partecipazione alla società, come riconosciuto nell'UNCRPD e in linea con il commento generale n. 2 sull'UNCRPD, tenuto conto della diversità delle esigenze delle persone con disabilità e della promozione dell'importanza in costante aumento di una progettazione universale quale principio dell'UE;

2.  ricorda alla Commissione il suo obbligo di integrare la disabilità e sviluppare e promuovere l'accessibilità in tutti i settori politici sia in ambito pubblico che privato e raccomanda di istituire unità competenti in materia di accessibilità ai livelli gerarchici più elevati della Commissione, per verificare che tale compito sia espletato;

3.  invita la Commissione a stabilire requisiti obbligatori sull'accessibilità degli spazi pubblici e, in particolare, dell'ambiente edificato;

4.  invita gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente, compresi la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il pacchetto telecomunicazioni e la direttiva sull'accessibilità del web, nonché la pertinente normativa in materia di trasporti e diritti dei passeggeri; invita l'UE, in tale contesto, a coordinare e monitorare tale attuazione, oltre a promuovere la ratifica dell'UNCRPD a livello interno ed esterno;

5.  auspica che i colegislatori dell'UE adottino senza indugio un atto europeo sull'accessibilità; raccomanda che, al fine di assicurare la piena applicazione dell'UNCRPD, il testo finale migliori l'accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità e le persone con limitazioni funzionali; sottolinea che occorrono urgentemente norme complete a livello europeo sull'accessibilità degli spazi pubblici e dell'ambiente edificato nonché sull'accesso a tutte le modalità di trasporto;

6.  esprime preoccupazione per il fatto che il controllo dell'esecuzione di alcuni atti legislativi, quali la direttiva sull'accessibilità del web[13] o il regolamento sull'accessibilità su rotaia[14], si svolga mediante autovalutazione da parte del settore e degli Stati membri e non sia condotto da un'entità indipendente; raccomanda, pertanto, che la Commissione migliori la sua valutazione della conformità e esamini la possibilità di sviluppare una legislazione sul monitoraggio, al fine di assicurare che i diritti delle persone con disabilità siano rispettati, ivi compreso, ad esempio, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) 261/2004[15];

7.  ricorda che l'attuazione di tutti gli obblighi in materia di accessibilità richiede finanziamenti idonei a livello europeo, nazionale e locale; invita l'UE a garantire che tutti i programmi di finanziamento siano accessibili, seguano un approccio di progettazione universale e prevedano un bilancio separato per l'accessibilità; invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti pubblici per garantire l'accessibilità delle persone con disabilità sia all'ambiente fisico sia a quello digitale;

8.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare l'accessibilità tramite il sostegno allo sviluppo delle TIC e a tutte le iniziative, comprese le start-up che operano nel campo della sicurezza delle persone con disabilità;

9.  è favorevole allo studio e all'utilizzo delle migliori pratiche in relazione alla vita indipendente nell'UE;

10.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire che il numero di emergenza 112 sia pienamente accessibile a tutte le persone, con qualsiasi tipo di disabilità, e che tutti gli aspetti delle politiche e dei programmi per la riduzione dei rischi di catastrofi siano accessibili e inclusivi per tutte le persone con disabilità;

11.  esprime preoccupazione per il fatto che la condizionalità ex ante in materia di appalti pubblici riguardo agli acquisti accessibili prima della firma di un contratto pubblico non sia attuata in modo sufficiente a livello nazionale; raccomanda a tale scopo di istituire un portale, analogamente a quanto avvenuto con gli appalti pubblici verdi, contenente tutti gli orientamenti in materia di accessibilità;

12.  esorta vivamente a rendere le procedure per la presentazione dei reclami in materia di diritti dei passeggeri pienamente accessibili e di facile utilizzo per le persone con disabilità e ad attribuire maggiori e altrettanto solide responsabilità di esecuzione alle autorità di controllo nazionali;

13.  sottolinea, in particolare, che l'accessibilità è un principio fondamentale dell'UNCRPD e una condizione indispensabile per l'esercizio di altri diritti sanciti nella Convenzione; evidenzia che un numero considerevole di petizioni trasmesse da cittadini europei denuncia la mancanza di accessibilità o la presenza di barriere architettoniche; sottolinea che il diritto all'accessibilità, come stabilito all'articolo 9 dell'UNCRPD, deve essere attuato in modo globale al fine di assicurare che le persone con disabilità possano accedere al loro ambiente, ai trasporti, alle strutture e ai servizi pubblici, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché all'accessibilità sia conferita un'elevata priorità e questa sia meglio integrata in tutti gli ambiti delle politiche in materia di disabilità;

14.  osserva che nell'attuare la strategia per il mercato unico digitale si deve sempre agire in modo da garantire alle persone con disabilità un accesso pieno e a tutto campo;

Partecipazione

15.  accoglie con favore il progetto di una tessera europea d'invalidità; invita la Commissione, insieme agli Stati membri, a includere tutti i paesi in una futura iniziativa a lungo termine, al fine di ottenere lo stesso campo di applicazione della tessera europea di parcheggio per i disabili e a includere servizi di accesso che consentano la partecipazione alla vita culturale e al turismo;

16.  esprime preoccupazione per la prosecuzione dell'utilizzo del modello medico di disabilità incentrato sulle diagnosi mediche delle persone con disabilità invece che sulle barriere ambientali cui sono soggette; esorta la Commissione ad avviare la revisione di tale approccio, in particolare nel settore della raccolta dei dati; invita gli Stati membri a esaminare le diverse possibilità per stabilire una definizione comune di disabilità;

17.  accoglie con favore i progressi compiuti in relazione al trattato di Marrakech; sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel suo parere del 14 febbraio 2017, ha affermato che l'UE ha la competenza esclusiva della conclusione del trattato di Marrakech poiché l'insieme degli obblighi di tale trattato rientra in un ambito già disciplinato in larga misura da norme comuni dell'Unione; raccomanda all'UE e agli Stati membri di istituire un piano d'azione per garantire la sua piena attuazione; invita l'UE a non ratificare l'opzione relativa agli oneri economici;

18.  ritiene che i fondi strutturali e di investimento, soprattutto nel prossimo periodo di programmazione, debbano rispettare l'UNCRPD e dovrebbero continuare a favorire la deistituzionalizzazione in via prioritaria e, inoltre, finanziare i servizi di sostegno per consentire alle persone con disabilità di realizzare il diritto a una vita indipendente nella comunità; ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare da vicino l'attuazione da parte degli Stati membri delle condizionalità ex ante relative alla transizione dai servizi istituzionali a quelli a livello di comunità, che devono essere concrete e sottoposte a una valutazione di qualità costante e trasparente; ritiene che le proposte di progetti finanziati dall'UE, compresi quelli che beneficiano di finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici e la Banca europea per gli investimenti, dovrebbero rispettare le norme di accessibilità sulla base di un approccio di progettazione universale; è del parere che non sia possibile fare affidamento solamente sugli strumenti finanziari per raggiungere tali obiettivi;

19.  sottolinea che è necessario garantire la possibilità di comunicare liberamente, secondo modalità idonee al tipo di disabilità, e che tale possibilità riveste un'importanza fondamentale per la partecipazione civica delle persone con disabilità;

20.  esprime preoccupazione per le barriere alla partecipazione che le persone sottoposte a tutela e quelle che vivono negli istituti affrontano in tutta Europa e invita la Commissione a garantire che le persone private della capacità giuridica possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati e dalla legislazione dell'Unione europea; invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione mediante l'accelerazione del processo di deistituzionalizzazione e la sostituzione del processo decisionale con tutore con un processo decisionale sostenuto;

21.  invita la Commissione, nel quadro delle sue serie di relazioni periodiche sull'applicazione delle direttive 93/109/CE[16] e 94/80/CE[17] del Consiglio, a includere una valutazione della conformità della loro interpretazione rispetto all'articolo 29 dell'UNCRPD;

22.  sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità sono colpite da una doppia discriminazione a causa dell'intersezione di genere e disabilità e spesso possono essere esposte persino a discriminazioni multiple dovute, in molti casi, all'intersezione di genere e disabilità con l'orientamento sessuale, l'età, la religione o l'origine etnica;

23.  ribadisce che le donne con disabilità sono spesso in una posizione molto più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale;

24.  ritiene che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere debba fornire orientamenti a livello europeo e degli Stati membri in merito alla situazione specifica delle donne e delle ragazze con disabilità nonché svolgere un ruolo attivo nel lavoro di promozione per garantire pari diritti e combattere la discriminazione;

25.  ricorda che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale delle persone con disabilità è strettamente legata alla questione del miglioramento delle condizioni per i familiari che spesso operano come prestatori di assistenza non retribuiti e non sono considerati occupati; incoraggia dunque gli Stati membri a presentare le strategie nazionali necessarie a sostenere quanti prestano assistenza informale che, nella maggior parte dei casi, sono donne appartenenti alla famiglia delle persone con disabilità;

26.  sottolinea che il numero di persone anziane è in aumento e che, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la disabilità è più diffusa tra le donne, le quali sono più colpite dal fenomeno a causa della loro aspettativa di vita più lunga; sottolinea pertanto che vi sarà un proporzionale aumento del numero di donne con disabilità;

27.  pone in rilievo il valore degli strumenti microfinanziari per la creazione di posti di lavoro e la crescita; invita gli Stati membri a far sì che le donne con disabilità possano disporre più agevolmente di tali strumenti;

28.  sottolinea che, al fine di garantire una vita indipendente alle persone con disabilità, è necessario sostenere le attività di ricerca e innovazione volte a sviluppare prodotti che aiutino le persone con disabilità nelle loro attività quotidiane;

Uguaglianza

29.  sottolinea che l'uguaglianza e la non discriminazione sono alla base della strategia sulla disabilità;

30.  invita la Commissione ad affrontare la questione della disabilità nel suo impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019;

31.  si rammarica profondamente per il prolungato stallo in seno al Consiglio in relazione ai progressi verso la direttiva contro la discriminazione e invita gli Stati membri a contribuire all'adozione della direttiva orizzontale contro la discriminazione[18], dirigendosi verso una soluzione pragmatica, che dovrebbe estendere la tutela contro la discriminazione in tutti gli ambiti della vita delle persone con disabilità, anche mediante il riconoscimento della negazione di una sistemazione ragionevole quale forma di discriminazione e della discriminazione multipla e trasversale;

32.  è allarmato per i dati esistenti sulle discriminazioni e gli abusi nei confronti delle persone con disabilità; permane preoccupato per i casi di segnalazione insufficiente a causa dell'inaccessibilità dei meccanismi di denuncia e segnalazione e della mancanza di fiducia e conoscenza dei diritti; insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere e raccomanda, a tal proposito, lo sviluppo di un nuovo metodo per la raccolta dei dati, in particolare per quanto riguarda i casi di imbarco negato e assistenza rifiutata o non disponibile;

33.  invita gli Stati membri a garantire che tutti gli organismi nazionali per la parità dispongano di un mandato nel settore della disabilità nonché di risorse e indipendenza adeguate a fornire l'assistenza necessaria alle vittime di discriminazione, nonché a garantire che qualsiasi estensione del loro mandato sia accompagnata da un aumento delle risorse umane;

34.  invita l'UE e gli Stati membri a finanziare iniziative di formazione e a sviluppare modelli di buone prassi destinate a e da parte di persone con disabilità, le loro organizzazioni, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, gli organismi per le pari opportunità e i funzionari pubblici in merito al principio di non discriminazione, compresa la discriminazione multipla e trasversale, nonché sistemazioni ragionevoli;

35.  invita l'UE a elaborare programmi di ricerca che tengano conto dei principi di eguaglianza nello sviluppo del quadro per la ricerca e lo sviluppo successivo a Orizzonte 2020;

Occupazione

36.  sottolinea che l'accesso al mercato del lavoro è una questione olistica che richiede l'attuazione di misure di sostegno che determinino una situazione favorevole sia per l'individuo sia per il datore di lavoro, garantendo l'inclusione sociale, e che dovrebbe prevedere procedure di assunzione accessibili, soluzioni di trasporto accessibili da e verso il luogo di lavoro, avanzamenti di carriera, formazione continua nonché sistemazioni ragionevoli e luoghi di lavoro accessibili; invita la Commissione ad aggiornare la raccolta delle buone pratiche sull'occupazione agevolata delle persone con disabilità nell'UE e negli Stati EFTA-SEE;

37.  incoraggia l'adozione di misure di discriminazione positiva, compresa l'istituzione di percentuali minime di assunzione di persone con disabilità nei settori pubblico e privato;

38.  si rammarica per il fatto che il rifiuto di sistemazioni ragionevoli non costituisca una discriminazione nel quadro della direttiva sulla parità in materia di occupazione[19], il che è stato oggetto di critica da parte del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; rammenta che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione vieta, al primo articolo, qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità;

39.  invita gli Stati membri a garantire che le trappole dell'assistenzialismo non costituiscano un ostacolo alla partecipazione al mercato del lavoro e chiede una disgiunzione del sostegno alla disabilità dal sostegno al reddito, tenuto conto dell'assistenza supplementare e delle altre eventuali esigenze delle persone con disabilità, consentendo loro di condurre una vita dignitosa e di godere dell'accesso al mercato del lavoro; invita gli Stati membri, a tal proposito, ad assicurare che le prestazioni sociali legate alla disabilità non siano mai revocate per via dell'occupazione;

40.  invita la Commissione a sostenere le imprese sociali in linea con i principi affermati nella dichiarazione di Bratislava e nella dichiarazione di Madrid sull'economia sociale quale importante fonte di opportunità occupazionali per le persone con disabilità;

41.  esorta gli Stati membri, in linea con l'UNCRPD, a eliminare tutti gli ostacoli giuridici all'occupabilità, quali le leggi sulla tutela e le leggi che limitano la capacità giuridica delle persone con disabilità, impedendo loro di firmare contratti di lavoro, aprire un conto corrente e avere accesso al proprio denaro, lasciandoli finanziariamente esclusi, o le clausole nazionali che dichiarano talune categorie di persone con disabilità "inabili al lavoro";

42.  sottolinea che in una società che invecchia è importante adottare efficaci misure di reintegrazione, riabilitazione, attivazione e fidelizzazione, che consentano alle persone di tornare al lavoro o continuare a lavorare in seguito a una malattia o a disabilità fisiche, mentali o emotive;

43.  ricorda che gravare le persone con disabilità e i loro partner del costo della loro assistenza riduce non solo il loro reddito attuale, ma anche le loro prospettive occupazionali e il loro reddito futuro in vecchiaia;

44.  riconosce che le misure volte a favorire l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, comprese le modalità di lavoro flessibili e inclusive su base volontaria, come il telelavoro e gli orari lavorativi flessibili, potrebbero risultare vantaggiose per le persone con disabilità e avere effetti positivi sulla salute mentale, garantendo la sicurezza e la stabilità per tutti, tuttavia è preoccupato che i contesti lavorativi digitali potrebbero creare nuovi ostacoli se non sono accessibili e se non sono fornite sistemazioni ragionevoli;

45.  invita la Commissione a includere le buone e le cattive pratiche nelle future relazioni, onde consentire ai datori di lavoro di attuare efficacemente la legislazione in materia di disabilità;

46.  manifesta preoccupazione per il fatto che in alcuni Stati membri le persone con disabilità che lavorano in laboratori protetti non siano formalmente riconosciute dalla legge come lavoratori, che la loro retribuzione sia inferiore al salario minimo e che non abbiano diritto alle stesse prestazioni sociali degli altri lavoratori;

47.  manifesta particolare preoccupazione per i giovani con disabilità e quelli che sono rimasti disoccupati per un periodo prolungato; invita gli Stati membri a impegnarsi per integrare i giovani nel mercato del lavoro in via prioritaria, ad esempio istituendo speciali centri di consulenza e orientamento professionale al fine di fornire consigli agli studenti e ai giovani disoccupati a proposito delle loro future carriere, o nell'ambito del programma di garanzia per i giovani;

48.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere ulteriormente la diversità quale vantaggio per l'impresa e a incoraggiare l'elaborazione di carte della diversità che affermino il valore aggiunto delle persone con disabilità sul luogo di lavoro;

49.  invita l'UE a garantire che i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie siano inclusi nella proposta del pacchetto relativo all'equilibrio tra vita privata e vita professionale;

Istruzione e formazione

50.  esprime preoccupazione per il fatto che molti bambini con disabilità restano esclusi da un'istruzione inclusiva di qualità in vari Stati membri dell'UE, a causa, ad esempio, delle politiche di segregazione e delle barriere architettoniche, che costituiscono una forma di discriminazione nei confronti di minori e giovani con disabilità;

51.  sottolinea che l'istruzione e la formazione professionale sono essenziali per promuovere l'occupabilità delle persone con disabilità e che i datori di lavoro dovrebbero partecipare a tale processo per integrare le esigenze delle persone con disabilità anche, ma non esclusivamente, tenendo conto degli eventuali benefici delle nuove tecnologie in ambiti quali la ricerca di un lavoro, lo sviluppo personale e una maggiore indipendenza;

52.  invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli giuridici, fisici e organizzativi per tutte le persone con disabilità al fine di garantire sistemi di istruzione inclusiva e di apprendimento permanente;

53.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire ai tirocinanti sistemazioni ragionevoli e chiede che le procedure di candidatura ai tirocini siano accessibili e che vengano offerti tirocini specifici destinati alle persone con disabilità, anche attraverso tirocini basati su incentivi per i datori di lavoro;

54.  invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire che Erasmus+ e gli altri programmi destinati ai giovani, quali la garanzia per i giovani e il corpo europeo di solidarietà, siano pienamente accessibili alle persone con disabilità attraverso sistemazioni ragionevoli individualizzate mettendo a disposizione delle persone con disabilità informazioni riguardanti i loro diritti all'accessibilità per incoraggiare la loro partecipazione; raccomanda, a tal fine, l'ottimizzazione degli strumenti esistenti, come ad esempio quelli forniti nella piattaforma sulla mobilità inclusiva MappED!;

55.  si rammarica che la nuova agenda per le competenze non contempli un obiettivo specifico per le persone con disabilità; sottolinea che la sottoccupazione e la discriminazione sul mercato del lavoro che attualmente affliggono le persone con disabilità costituiscono anche uno spreco di preziose competenze; invita pertanto la Commissione a tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità in tutte le future iniziative relative alle competenze;

56.  esorta gli Stati membri a mettere a punto misure efficaci per contrastare la segregazione e l'esclusione degli studenti con disabilità nelle scuole e negli ambienti di apprendimento e a sviluppare, in questo contesto, i programmi nazionali di transizione per garantire un'istruzione inclusiva e una formazione professionale di qualità, sia formale che non formale, anche per le persone con disabilità che necessitano di un elevato livello di sostegno, in base alle raccomandazioni del comitato UNCRPD;

57.  sottolinea l'importanza della formazione e della riqualificazione del personale del settore dell'istruzione, in particolare per offrire sostegno alle persone con bisogni complessi;

58.  raccomanda di utilizzare in maniera più efficace l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva al fine di ottimizzare il suo attuale mandato;

59.  sottolinea che è essenziale preparare gli insegnanti e i formatori a lavorare con i minori disabili e fornire loro un sostegno adeguato; incoraggia gli Stati membri a concepire un quadro per l'istruzione e la formazione inclusive e lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti e degli istruttori, con contributi da varie parti interessate, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i professionisti disabili;

60.  chiede, in considerazione dell'elevato numero di abbandoni scolastici tra i giovani con disabilità e/o esigenze educative speciali, una più approfondita disamina delle opportunità offerte dall'apprendimento permanente e la messa a disposizione di alternative interessanti; reputa la promozione dei programmi di apprendimento permanente per le persone disabili una parte essenziale della strategia europea sulla disabilità;

61.  incoraggia lo scambio delle migliori pratiche in materia di istruzione inclusiva e apprendimento permanente tra insegnanti, personale, organi direttivi, studenti e alunni con disabilità;

62.  esprime la propria preoccupazione riguardo al fatto che, malgrado i miglioramenti, le persone con disabilità sono ancora soggette a un elevato rischio di disoccupazione e che meno del 30 % ha completato l'istruzione terziaria o equivalente, rispetto a circa il 40 % delle persone senza disabilità; invita, pertanto, gli Stati membri e la Commissione a prestare particolare attenzione alle difficoltà che i giovani con disabilità e/o esigenze educative speciali incontrano nel corso della loro transizione dall'istruzione secondaria e universitaria e/o dalla formazione professionale all'occupazione;

63.  incoraggia le imprese e le istituzioni pubbliche dell'UE ad attuare le politiche in materia di diversità e le Carte nazionali della diversità;

64.  sottolinea che i giovani con disabilità partecipano in misura minore all'attività fisica rispetto ai loro coetanei senza disabilità e che le scuole svolgono un ruolo importante per l'adozione di uno stile di vita sano; evidenzia pertanto l'importanza di promuovere una maggiore partecipazione dei giovani con disabilità alle attività fisiche; invita gli Stati membri a eliminare velocemente tutti gli ostacoli esistenti che impediscono alle persone con disabilità o alle persone con esigenze speciali di partecipare alle attività sportive;

65.  ricorda la necessità di colmare il divario digitale e di garantire che le persone con disabilità beneficino appieno dell'Unione digitale; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di migliorare le competenze digitali e le competenze delle persone con disabilità, in particolare attraverso i progetti finanziati dal programma Erasmus+, e invita gli Stati membri a garantire la protezione online dei cittadini vulnerabili, incluse le persone con disabilità, attraverso misure efficaci contro l'incitamento all'odio, il cyberbullismo e tutte le forme di discriminazione online e incrementando l'istruzione in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica nel quadro dell'istruzione formale e non formale; chiede inoltre agli Stati membri di rendere accessibili gratuitamente ai minori disabili strumenti tecnologici educativi adeguati che consentano loro di inserirsi pienamente nelle attività educative e formative;

Protezione sociale

66.  invita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE sulla disabilità 2030 preveda azioni specifiche per promuovere sistemi inclusivi di protezione sociale in tutta l'UE, i quali garantirebbero l'accesso alle prestazioni e ai servizi alle persone con disabilità nell'intero arco della loro vita; invita gli Stati membri a istituire un sistema di protezione sociale di base destinato alle persone con disabilità, in modo da assicurare loro un tenore di vita adeguato;

67.  invita i colegislatori a valutare la possibilità di includere le persone con disabilità, in quanto gruppo di destinatari specifico, nel regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[20];

68.  sollecita gli Stati membri ad applicare il principio del riconoscimento reciproco al momento di intraprendere la loro valutazione e determinazione della disabilità, che dovrebbero seguire e non pregiudicare il modello della disabilità basato sui diritti umani della UNCRPD, tenendo conto delle barriere ambientali e sociali che una persona incontra e includendo tutti i soggetti interessati pertinenti al fine di assicurare che il tenore di vita delle persone con disabilità non venga pregiudicato, ad esempio, da programmi di aggiustamento economico;

69.  invita la Commissione a garantire che il pilastro europeo dei diritti sociali integri la disabilità in tutti i suoi aspetti;

70.  raccomanda che il Fondo sociale europeo (FSE), il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e i futuri fondi sociali dell'UE siano utilizzati non solo per le misure di promozione dell'occupazione, ma anche per l'inclusione sociale; sottolinea l'importanza della riabilitazione quale strumento di inclusione sociale volto a garantire che le persone con disabilità rimangano attive nella comunità;

71.  raccomanda che gli Stati membri adottino misure specifiche, quali la fornitura di assistenza finanziaria e interventi di sollievo, per promuovere sistemi inclusivi di protezione sociale in tutta l'UE volti a garantire un adeguato tenore di vita, benefici e l'accesso ai servizi per tutte le persone con disabilità nell'intero arco della vita;

72.  sollecita gli Stati membri a garantire che la deistituzionalizzazione non comporti mai per le persone con disabilità la deprivazione abitativa dovuta alla mancanza di alloggi adeguati e/o accessibili per la fornitura di assistenza nella comunità;

Salute

73.  invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva del 2011 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera[21]; raccomanda alla Commissione di includere una forte componente riguardante la disabilità nel recepimento della direttiva al fine di garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera a costi accessibili e di qualità; invita la Commissione, a tale proposito, a effettuare una valutazione d'impatto della direttiva al fine di rivederla e allinearla alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e a elaborare orientamenti a livello UE relativi all'integrazione della disabilità nell'attività dei punti di contatto nazionali con criteri di prestazione comuni, comprese raccomandazioni specifiche sulla disabilità; incoraggia gli Stati membri a fornire attività appropriate di istruzione e formazione per gli operatori sanitari in merito alle esigenze specifiche dei pazienti con disabilità;

74.  esprime preoccupazione per le violazioni, comprese le violazioni dei diritti umani, all'interno dei servizi di salute mentale e di assistenza, che in molti casi hanno avuto un impatto significativo sulla qualità dei servizi forniti, ed evidenzia che tali servizi devono essere incentrati sulla guarigione, disporre di finanziamenti adeguati ed essere erogati in conformità di un modello basato sui diritti umani;

75.  invita gli Stati membri a garantire servizi di salute mentale che rispettino la capacità giuridica e prevedano che sia la persona con disabilità e non un'altra persona con potere decisionale a dare il consenso informato per le cure e il ricovero ospedaliero, tenendo in conto anche le misure decisionali assistite;

76.  invita la Commissione a garantire che i servizi di assistenza sanitaria online e i servizi sanitari e di assistenza siano interamente accessibili e sicuri affinché tutte le persone con disabilità possano avvalersene, comprese quelle con disabilità mentali e bisogni complessi, e i loro familiari;

77.  sottolinea l'urgenza di affrontare la generale mancanza di accesso all'assistenza specialistica multidisciplinare per le persone con disabilità e osserva che, quando è possibile accedervi, le lunghe liste di attesa per i pazienti costituiscono un importante ostacolo alla parità di accesso alla prevenzione e alle cure sanitarie e spesso conducono a un deterioramento delle condizioni dei pazienti disabili e a un onere evitabile per i sistemi di assistenza sanitaria;

78.  evidenzia che i sistemi di assistenza sanitaria dovrebbero assicurare l'individuazione, la denuncia e la prevenzione della violenza e/o degli abusi sessuali;

79.  sollecita gli Stati membri a incrementare il numero dei servizi di valutazione e rivalutazione multidisciplinare a favore dei cittadini disabili adulti, finalizzati alla definizione di piani ad hoc attuabili attraverso l'utilizzo delle risorse territoriali (come i servizi domiciliari/diurni/residenziali) rispondenti alle condizioni bio-psico-sociali rilevate;

80.  sollecita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi pienamente del quadro delle reti europee di riferimento al fine di sviluppare e rendere più accessibile l'assistenza sanitaria multidisciplinare e specializzata per le persone con disabilità in generale e, in particolare, per le persone con disabilità rare;

81.  evidenzia, nel Piano d'azione per il personale sanitario dell'UE e nell'agenda dell'UE per sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, una scarsa attenzione della Commissione verso le disabilità, in quanto non sono specificatamente trattate in nessuno dei due testi;

82.  sottolinea il successo della seconda azione congiunta sulla demenza, auspicando, nel contempo, per il triennio successivo, l'erogazione di fondi addizionali da parte delle case farmaceutiche che partecipano all'Iniziativa in materia di medicinali innovativi;

83.  invita la Commissione a presentare una strategia nell'ambito dell'assistenza delle persone con disabilità gravi dopo il decesso di parenti che si prendevano quotidianamente cura di loro (cfr. la legge italiana "dopo di noi" recentemente approvata);

84.  sollecita la Commissione a effettuare un'analisi accurata dei divari esistenti tra le osservazioni conclusive delle Nazioni Unite e la sua relazione sullo stato di avanzamento, in particolare per quando concerne il settore prioritario della salute nell'ambito della strategia europea sulla disabilità;

85.  chiede la promozione sistematica dell'offerta di cure ostetriche a livello locale come servizio pubblico negli Stati membri, onde ridurre i casi di disabilità dovuti a complicazioni durante il parto e garantire un parto sicuro per madri e nascituri, in linea con la lista di controllo in materia di parto sicuro dell'OMS;

86.  è incoraggiato dai progressi compiuti nel settore europeo della telemedicina, che ha le potenzialità di cambiare in maniera sostanziale la capacità delle persone con disabilità di accedere ai servizi; ritiene inoltre che l'impiego della tecnologia 4G, il lancio della rete 5G e la diffusione dell'Internet delle cose miglioreranno l'assistenza sanitaria a favore delle persone con disabilità; chiede alla Commissione di garantire che il settore europeo della tecnologia sanitaria non sia gravato da eccessiva regolamentazione e disponga di un adeguato accesso ai finanziamenti;

Azione esterna

87.  chiede che l'azione esterna dell'UE sia pienamente conforme alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

88.  esorta l'UE a garantire che la cooperazione allo sviluppo e l'azione umanitaria siano pienamente accessibili e inclusive per le persone con disabilità;

89.  invita l'UE a introdurre un indicatore dei diritti delle persone con disabilità nelle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo;

90.  invita l'UE ad assicurarsi di svolgere un ruolo fondamentale nel garantire che le persone con disabilità non rimangano indietro nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari, conformemente agli impegni assunti nel consenso europeo in materia di sviluppo, e ad affrontare anche le discriminazioni multiple che affliggono le persone vulnerabili e i gruppi marginalizzati;

91.  invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nel conseguire l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'azione esterna in modo inclusivo sul piano della disabilità, indipendentemente da una nuova strategia europea sulla disabilità, adottando una tabella di marcia chiara, trasparente e inclusiva tesa al conseguimento degli obiettivi;

92.  esprime rammarico per il fatto che l'indicatore relativo all'occupazione nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE non sia disaggregato per disabilità; invita l'UE a incoraggiare la disaggregazione dei dati per tipo di disabilità, in collaborazione con i paesi partner;

93.  invita l'UE e i suoi partner a includere le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano in tutte le fasi di elaborazione delle politiche e dei progetti, anche sul campo nei paesi partner, con la partecipazione attiva delle organizzazioni delle persone con disabilità;

94.  ribadisce che spesso le donne con disabilità affrontano sfide e pericoli persino maggiori nei paesi coinvolti in conflitti e nelle zone di conflitto; sottolinea pertanto la necessità di proteggere le donne con disabilità nelle politiche esterne dell'UE;

Obblighi delle istituzioni dell'UE

95.  sollecita le istituzioni dell'UE a rendere accessibili la funzionalità, il contenuto, i documenti, i video e i servizi web dei loro siti web esterni e interni, comprese le consultazioni pubbliche, così come le relazioni pubbliche sulla conformità e l'osservanza degli orientamenti, delle raccomandazioni e degli obblighi in materia di accessibilità del web;

96.  esprime rammarico per il fatto che non sia ancora stato attuato il progetto INSIGN che consente una comunicazione indipendente alle persone non udenti e ipoudenti nella loro interazione con le istituzioni dell'UE, mettendole in comunicazione con interpreti della lingua dei segni e sottotitolatori negli Stati membri, nonostante la Commissione abbia finanziato lo sviluppo di un prototipo della piattaforma del servizio, il quale è stato sperimentato con successo nel 2014 presso il Parlamento europeo;

97.  invita le istituzioni dell'UE a rendere accessibili, previa semplice richiesta, tutte le proprie riunioni pubbliche, anche attraverso l'erogazione di un servizio di interpretazione nella lingua dei segni, di sottotitolazione da voce a testo e documenti in braille, nonché attraverso altri metodi di comunicazione aumentativi e alternativi e l'accessibilità fisica dei loro edifici; riconosce le difficoltà nel fornire sottotitoli per tutte le trasmissioni in diretta streaming e i video delle riunioni; chiede, tuttavia, che le istituzioni continuino a monitorare gli sviluppi tecnologici in questo settore al fine di migliorare in futuro l'accessibilità;

98.  consiglia alle istituzioni europee di dare la priorità all'interpretazione da e verso la/le lingua/e dei segni nazionale/i piuttosto che la lingua dei segni internazionale, conformemente alla politica dell'UE in materia di multilinguismo;

99.  esorta gli Stati membri a garantire che le elezioni del Parlamento europeo siano accessibili e includano coloro che vivono in istituti e/o coloro che sono sotto curatela;

100.  riconosce la mancanza di processi elettorali accessibili e inclusivi per le persone con disabilità, in particolare per le persone con disabilità mentali/intellettive, a livello sia di UE che di Stati membri; sollecita il Parlamento europeo a garantire che i propri materiali informativi riguardanti le elezioni europee siano pienamente accessibili;

101.  invita le scuole, gli asili e i doposcuola europei a fornire un'istruzione di qualità, inclusiva e conforme alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità a tutti i figli del personale dell'UE, anche a coloro che presentano esigenze di assistenza complesse o di livello elevato;

102.  invita l'UE ad agevolare la fornitura di sistemazioni ragionevoli e altre forme di sostegno all'occupazione, come il lavoro agile per i dipendenti, anche per gli assistenti parlamentari accreditati con disabilità nelle istituzioni dell'UE;

103.  invita la Commissione a rivedere la regolamentazione comune, le disposizioni di attuazione, l'ambito di applicazione, la rappresentazione della disabilità, l'accessibilità e le pratiche del regime comune di assicurazione malattia al fine di allinearli con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

104.  sollecita tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE a creare punti di contatto e sottolinea la necessità di un meccanismo di coordinamento interistituzionale orizzontale tra tutte le direzioni generali e le istituzioni dell'UE; chiede che le disposizioni necessarie per conseguire tale aspetto rientrino in una strategia per l'attuazione della CRPD;

105.  sollecita le istituzioni ad adottare politiche globali di assunzione, trattenimento in servizio e promozione, comprese misure positive temporanee, al fine di aumentare attivamente e in modo sostanziale il numero di funzionari, lavoratori e tirocinanti con disabilità, comprese le disabilità psicosociali e intellettive, in linea con l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE;

106.  ricorda il ruolo dell'intergruppo "Disabilità" del Parlamento europeo ai fini dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite, in quanto piattaforma che riunisce i parlamentari europei e nazionali e i rappresentanti delle organizzazioni e della società civile, sia a livello nazionale che locale; osserva che l'intergruppo costituisce un consesso privilegiato in cui incoraggiare le discussioni e i dibattiti per garantire l'attuazione della strategia;

107.  invita le istituzioni europee a consultare a fondo e coinvolgere di fatto il personale e i deputati con disabilità nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio di regolamentazioni, politiche e prassi interne, compresi gli statuti del personale e le disposizioni in materia di sistemazioni ragionevoli e accessibilità;

Discrepanze della relazione sui progressi compiuti rispetto alle osservazioni conclusive

108.  esprime rammarico per il fatto che i siti web delle istituzioni dell'UE non rispettino le norme di accessibilità di livello AAA; invita le istituzioni ad adeguarsi quanto prima possibile;

109.  deplora che la normativa dell'Ue e degli Stati membri in materia di trasporti non sia ancora pienamente attuata a livello nazionale; raccomanda, a tal fine, l'istituzione di organismi nazionali di esecuzione in ciascuno Stato membro;

110.  prende atto dei progressi compiuti nell'ambito dell'accessibilità dei servizi ferroviari; chiede lo stesso livello di norme sull'accessibilità per tutti gli altri modi di trasporto, compresi i viaggi aerei, al fine di risolvere i conflitti tra sicurezza e accessibilità;

111.  osserva che la direttiva orizzontale sulla parità di trattamento non viene affrontata nella relazione della Commissione sui progressi compiuti;

112.  deplora che siano stati compiuti progressi limitati in relazione alla ratifica del protocollo facoltativo alla UNCRPD da parte dell'Unione europea;

113.  osserva che ad oggi la Commissione non ha intrapreso un riesame trasversale e completo della sua legislazione al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della UNCRPD;

114.  accoglie con favore l'elenco aggiornato degli strumenti, che comprende gli strumenti adottati recentemente, ma deplora che la dichiarazione sulle competenze non sia stata riveduta e che l'elenco degli strumenti non includa gli strumenti che non si riferiscono esplicitamente alle persone con disabilità, pur interessando comunque queste ultime;

115.  si rammarica che la Commissione non abbia compiuto progressi nell'integrare i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità in tutte le sue politiche e i suoi programmi sulla parità di genere, e nell'includere una prospettiva di genere nelle sue strategie sulla disabilità;

116.  si compiace che l'UE abbia firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) e chiede al Consiglio di ratificarla rapidamente;

117.  si rammarica che le attuali politiche europee sui diritti del minore non includano a sufficienza una strategia completa basata sui diritti per i bambini e le bambine con disabilità o salvaguardie volte a tutelarne i diritti; deplora altresì che le strategie sulla disabilità non contemplino e integrino a sufficienza i diritti dei bambini e delle bambine con disabilità; invita la Commissione, in conformità dell'UNCRPD e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), a prestare particolare attenzione ai minori con disabilità; sottolinea, in particolare, la necessità di modelli di riferimento per le donne e le ragazze con disabilità;

118.  osserva che l'UE non ha organizzato un'esauriente campagna di sensibilizzazione riguardo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e alla lotta contro i pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità;

Verso una strategia sulla disabilità 2030 globale ed efficace

Questioni orizzontali

119.  invita la Commissione a garantire che la futura strategia sulla disabilità miri alla piena attuazione della CRPD in tutti gli ambiti della politica dell'UE e a integrare l'accessibilità, la partecipazione, la non discriminazione e l'uguaglianza, contemplando tutti gli articoli della CRPD e prevedendo un bilancio adeguato, un lasso di tempo per l'attuazione e un meccanismo di monitoraggio, conservando nel contempo lo stesso valore giuridico della strategia attuale; è consapevole del fatto che la strategia può essere coronata da successo solo se sono coinvolte tutte le parti interessate, compresa la società civile;

120.  sottolinea che la strategia 2020-2030 dovrebbe basarsi su un riesame trasversale e completo di tutte le normative e le politiche dell'UE al fine di garantire la piena armonizzazione con le disposizioni della UNCRPD e dovrebbe comprendere una dichiarazione riveduta delle competenze;

121.  invita la Commissione a incoraggiare misure relative all'efficace reintegrazione e riabilitazione, onde ridurre o eliminare gli effetti di una malattia o di una disabilità fisica, mentale o emotiva sulla capacità di guadagno di una persona;

122.  raccomanda alla Commissione di provvedere affinché qualsiasi strategia futura e il relativo processo di consultazione siano trasparenti, comprensibili, pienamente accessibili e contengano indicatori chiari e parametri di riferimento;

123.  osserva che l'insieme di indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE non tiene conto delle persone con disabilità per quanto riguarda l'obiettivo 4 (istruzione), l'obiettivo 5 (parità di genere) e l'obiettivo 8 (lavoro dignitoso e crescita economica); chiede che la futura strategia utilizzi gli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile globali per monitorare l'attuazione delle principali misure e politiche dell'UE nell'ambito dell'occupazione;

124.  sottolinea l'importanza di garantire che la futura strategia sulla disabilità sia coerente con altre iniziative e strategie dell'UE, al fine di favorire l'occupazione e l'inclusione delle persone con disabilità, in particolare delle donne;

125.  raccomanda che la strategia post-2020 includa gli appalti pubblici e la standardizzazione quali temi orizzontali, al fine di migliorare l'occupabilità delle persone con disabilità e favorire la raccolta e lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri;

126.  sollecita la Commissione a garantire che i progetti finanziati dall'UE siano conformi all'approccio ai diritti umani della UNCRPD senza finanziare progetti che determinerebbero risultati che non sono accessibili, che escludono le persone con disabilità o che non rispettano le norme in materia di accessibilità;

127.  invita la Commissione a proporre uno strumento di valutazione dell'accessibilità che preveda un monitoraggio continuo, indicatori specifici e obiettivi concreti;

128.  invita l'UE e gli Stati membri, in seguito alla ratifica della convenzione di Istanbul da parte dell'UE, ad adottare misure specifiche intese a far fronte alla violenza contro le donne e le ragazze con disabilità;

129.  invita l'UE a integrare la strategia europea sulla disabilità in tutta la legislazione dell'UE e nel processo del semestre dell'UE; chiede, in tale contesto, un autentico dialogo strutturato fra l'UE e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ai fini dell'elaborazione della strategia post-2020;

130.  raccomanda che la futura strategia tenga conto del ruolo essenziale dei servizi di sostegno per l'esercizio dei diritti umani da parte delle persone con disabilità;

131.  raccomanda che la futura strategia includa le questioni relative alla formazione del personale, che sono fondamentali se si intende fornire sostegno in conformità dei principi sanciti dalla UNCRPD;

Ulteriori ambiti d'azione

132.  esorta a integrare in tutti gli ambiti di una strategia futura la parità, il genere e la non discriminazione, anche ad esempio per quanto concerne le persone LGBTQI con disabilità che sono esposte a discriminazioni multiple; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere campagne e corsi di formazione per sensibilizzare in merito alla UNCRPD e alla necessità di rispettare la diversità in modo da combattere la discriminazione, la stigmatizzazione e i pregiudizi nei confronti delle persone con disabilità, delle persone con disabilità psicosociali, disabilità all'apprendimento o affette da autismo;

133.  evidenzia che sono necessari maggiori sforzi per superare gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità nei mezzi di informazione al fine di cambiare le norme sociali predominanti che ne prevedono l'esclusione; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in iniziative pubbliche di sensibilizzazione per garantire la rappresentazione delle persone con disabilità come cittadini uguali agli altri al fine di contrastare gli stereotipi sulla disabilità;

134.  richiama l'attenzione sull'intersezione di genere e disabilità, soprattutto per quanto riguarda il consenso informato all'uso dei contraccettivi, la sterilizzazione forzata e l'accesso ai diritti riproduttivi; invita gli Stati membri a prendere in considerazione la necessità di valutare la loro legislazione in materia;

135.  esorta l'UE a integrare i diritti dei minori con disabilità in tutti gli ambiti della futura strategia;

136.  riconosce che la capacità giuridica costituisce uno dei prerequisiti per il godimento dei diritti umani, compreso il diritto di voto, e che l'obiettivo di ogni nuova strategia deve essere quello di non negarla a nessuno sulla base della disabilità in tutti gli ambiti della vita; sottolinea, a tal fine, che l'UE dovrebbe adottare misure appropriate per garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare tutti i diritti sanciti dai trattati e dalla legislazione dell'Unione europea, come il diritto di accesso alla giustizia, ai beni e ai servizi, compresi i servizi bancari, all'occupazione e all'assistenza sanitaria, nonché il diritto di voto alle elezioni europee e i diritti dei consumatori, conformemente alla Convenzione; incoraggia altresì l'adozione di misure non coercitive e il ricorso a procedure decisionali assistite in conformità della UNCRPD;

137.  esorta con forza la Commissione a includere nella nuova strategia ogni misura possibile per garantire la libertà e la sicurezza di tutte le persone affette da qualsiasi tipo di disabilità, conformemente a quanto disposto dal comitato UNCRPD;

138.  esorta con forza la Commissione a preservare il principio di partenariato nelle future regolamentazioni sul finanziamento e a garantire che venga pienamente rispettato;

139.  invita la Commissione a promuovere il coinvolgimento strutturale delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative in tutti i processi decisionali, sia a livello nazionale che a livello di UE, e a finanziare il consolidamento delle capacità delle organizzazioni delle persone con disabilità, per consentire alle persone con disabilità di partecipare in modo strutturale a tutte le decisioni che le riguardano; invita gli Stati membri a continuare ad attuare iniziative di formazione in merito alla UNCRPD, al fine di garantire che le persone con disabilità siano consapevoli dei propri diritti e in modo da poter prevenire la discriminazione;

140.  ricorda che il comitato UNCRPD ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione precaria delle persone con disabilità nel contesto dell'attuale crisi migratoria nell'UE; esorta con forza la Commissione a integrare la disabilità nelle sue politiche concernenti la migrazione e i rifugiati e a garantire che tutti i finanziamenti dell'UE volti ad affrontare tale crisi umanitaria siano inclusivi in materia di disabilità;

141.  esorta vivamente gli Stati membri a disaggregare i dati in funzione dei tipi di disabilità e a lavorare in stretta collaborazione con Eurostat per raccogliere dati comparabili sulla disabilità in diversi settori, che comprendano le persone che vivono in istituti, mettendo in relazione nel contempo la strategia sulla disabilità con il processo di conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

142.  sottolinea la necessità di indicatori quantitativi e qualitativi misurabili e comparabili, anche in merito all'accessibilità, all'uguaglianza, all'occupazione, alla protezione sociale, alla salute, agli esiti scolastici e al numero di studenti coinvolti nell'istruzione inclusiva, al fine di valutare l'attuazione della UNCRPD da parte dell'UE e degli Stati membri, ed esorta con forza a raccogliere dati per contribuire all'applicazione di tali indicatori;

143.  esorta l'UE a elaborare un sistema di indicatori basato sui diritti umani in collaborazione con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, nonché un sistema di raccolta di dati circostanziati e comparabili, con dati disaggregati per genere, età, popolazione rurale o urbana e tipo di disabilità;

144.  riconosce che le persone con disabilità intellettive sono particolarmente vulnerabili alla discriminazione e all'abuso e sono spesso collocate in istituti, senza alcun accesso all'istruzione e senza alcuna possibilità di autodeterminazione;

145.  esorta fermamente la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure supplementari per raggiungere i soggetti più vulnerabili, come i senzatetto con disabilità;

146.  sottolinea che occorre un monitoraggio continuo dell'attuazione della UNCRPD, in linea con il rispettivo articolo 33 e in consultazione con le organizzazioni attive nell'ambito della disabilità;

147.  invita la Commissione a garantire che l'attività del gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza e relativa al miglioramento della registrazione e della raccolta dei reati motivati dall'odio, tenga pienamente conto dei reati generati dall'odio nei confronti delle persone con disabilità;

148.  sollecita tutti gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie e umane sufficienti e costanti a favore delle strutture di monitoraggio istituite ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della UNCRPD affinché svolgano le loro funzioni in modo indipendente;

149.  sollecita la Commissione a fornire risorse adeguate al quadro di monitoraggio dell'UE affinché esso possa espletare le proprie funzioni in maniera indipendente e adeguata;

150.  ricorda che la commissione per le petizioni (PETI) riceve ogni anno un numero notevole di petizioni riguardanti le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità in tutta l'UE nelle attività quotidiane in relazione agli otto settori di intervento principali individuati nella strategia europea sulla disabilità e ad altre tematiche legate all'accessibilità, quali l'accesso all'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, all'istruzione e alla formazione, al mercato del lavoro, all'ambiente costruito e ai trasporti, ai beni e servizi, all'informazione e alla comunicazione nonché alla partecipazione alla vita politica, pubblica e culturale;

151.  invita tutti gli Stati membri a ratificare l'UNCRPD e a sottoscrivere il protocollo facoltativo;

152.  evidenzia il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni attraverso la procedura di petizione (insieme al Mediatore europeo, nominato per tutelare i cittadini in caso di cattiva amministrazione) nell'ambito del quadro dell'UE per l'UNCRPD, che consente al firmatario di denunciare una violazione dei suoi diritti da parte delle autorità europee, nazionali e locali; sottolinea che le petizioni ricevute dalla commissione illustrano la necessità di adottare un approccio efficace, orizzontale, non discriminatorio e orientato ai diritti umani per le politiche in materia di disabilità; sottolinea il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ai fini del rafforzamento dei diritti fondamentali delle persone con disabilità nell'UE e del sostegno all'attuazione dell'UNCRPD da parte dell'UE;

153.  sottolinea che la maggior parte delle petizioni presentate dai cittadini europei riguarda le difficoltà riscontrate nelle procedure di domanda e nell'ottenere il riconoscimento dei loro diritti nonché i ritardi nei pagamenti delle pensioni di invalidità da parte delle amministrazioni competenti; sottolinea che l'attuazione della strategia europea sulla disabilità e del suo ambito di intervento relativo alla protezione sociale dovrebbe prestare particolare attenzione a tali problematiche, a norma dell'articolo 28 dell'UNCRPD concernente un tenore di vita adeguato e la protezione sociale;

°

°  °

154.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.
  • [2]  UNCRPD/C/EU/CO/1.
  • [3]  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
  • [4]  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
  • [5]  Testi approvati, P8_TA(2016)0485.
  • [6]  Testi approvati, P8_TA(2016)0360.
  • [7]  Testi approvati, P8_TA(2016)0318.
  • [8]  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 41.
  • [9]  GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.
  • [10]  GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.
  • [11]  Nel contesto della presente relazione, il concetto di "cittadino" va inteso ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ovvero che tutte le persone con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani.
  • [12]  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 aprile 2013, HK Danmark, cause riunite C-335/11 e C-337/11, , ECLI:EU:C:2013:222, paragrafi 29-30; Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2014, Z, C-363/12, ECLI:EU:C:2014:159, paragrafo 73; Sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 2014, Glatzel, C-356/12, , ECLI:EU:C:2014:350, paragrafo 68.
  • [13]  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.
  • [14]  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110.
  • [15]  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.
  • [16]  Direttiva 93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, GU L 329 del 30.12.1993, pag. 34.
  • [17]  Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, GU L 368 del 31.12.1994, pag. 38.
  • [18]  Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, COM(2008)0426.
  • [19]  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
  • [20]  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.
  • [21]  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (12.10.2017)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità (2010-2020)
(2017/2127(INI))

Relatore per parere: Nessa Childers

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che uno degli obiettivi in materia di salute e benessere di cui all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è il raggiungimento della copertura sanitaria universale, inclusi la protezione contro i rischi finanziari, e medicinali e vaccini sicuri, efficaci, a prezzi accessibili e di buona qualità per tutti; che troppo spesso gli Stati membri tagliano le prestazioni sociali e i servizi sanitari connessi alla disabilità, compromettendo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e incrementando ulteriormente i livelli di povertà e di esclusione sociale;

B.  considerando che l'articolo 168, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), conferisce agli Stati membri la responsabilità di definire la loro politica sanitaria e di fornire i servizi sanitari; riconosce, pertanto, l'importanza fondamentale di consultare e coinvolgere gli Stati membri ai fini del successo della strategia europea sulla disabilità;

C.  considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)[1], le persone con disabilità hanno un accesso ridotto ai servizi di assistenza sanitaria e le loro necessità in termini di assistenza sanitaria rimangono insoddisfatte poiché raramente le attività di promozione della salute sono rivolte alle persone con disabilità (ad esempio, le donne con disabilità sono sottoposte a screening del tumore del seno in misura minore rispetto alle donne senza disabilità e gli adolescenti con disabilità hanno più probabilità di essere esclusi dai programmi di educazione sessuale);

D.  considerando che l'articolo 25 della CRPD rafforza il diritto delle persone con disabilità di beneficiare del più alto standard conseguibile di assistenza sanitaria, senza discriminazioni;

E.  considerando che l'UE è all'avanguardia per quanto concerne la ratifica in materia di diritti umani; che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ribadiscono il principio della non discriminazione e che l'articolo 35 sancisce il diritto all'assistenza sanitaria; che tutti gli Stati membri dovrebbero ratificare la Convenzione e firmare il Protocollo;

F.  considerando che tutte le persone con disabilità hanno pari diritti e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento e alla piena partecipazione alla società;

G.  considerando che, nel contesto dell'invecchiamento demografico, è previsto un aumento dell'incidenza della disabilità, che in Europa è più diffusa tra le donne;

H.  considerando che gli otto settori della strategia sono strettamente correlati;

I.  considerando che la particolare vulnerabilità delle persone con disabilità alle carenze nei servizi di assistenza sanitaria le espone a comportamenti rischiosi per la salute e a tassi più elevati di mortalità prematura;

J.  considerando che le persone con disabilità incontrano una serie di ostacoli quando cercano di accedere all'assistenza sanitaria, tra cui costi non sostenibili, una limitata disponibilità dei servizi, barriere fisiche e competenze e conoscenze inadeguate da parte degli operatori sanitari;

1.  sostiene che un approccio alle politiche in materia di disabilità basato sui diritti umani è essenziale per il conseguimento del più elevato standard di salute conseguibile come diritto fondamentale; riconosce che la prevalenza della disabilità di tipo medico nell'elaborazione delle politiche sminuisce l'impatto delle barriere sociali e fisiche sulla salute e sul benessere complessivi delle persone con disabilità;

2.  sottolinea che, sebbene sia un diritto fondamentale l'accesso al più elevato standard conseguibile di servizi sanitari senza discriminazioni basate sulla disabilità, le persone con disabilità continuano ad affrontare ostacoli persistenti che negano loro la parità di accesso ai servizi sanitari, tra cui la mancanza di informazioni accessibili sul diritto alle cure sanitarie, il trattamento discriminatorio da parte delle compagnie di assicurazione sanitaria private, le strutture sanitarie inaccessibili e, spesso, cure di qualità inferiore che non tengono conto delle necessità individuali; sostiene che l'impossibilità di accedere a servizi sanitari di qualità si ripercuote negativamente sulla capacità delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente e integrarsi, in condizioni di parità, con gli altri;

3.  sottolinea che bisognerebbe fornire il necessario supporto sociale per garantire che le persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità psicosociali, possano esercitare i loro diritti e beneficiare della piena autonomia; chiede che sia evitata l'istituzionalizzazione di tali persone e che siano adottate misure per garantire che non vengano sottoposte a cure senza il loro consenso;

4.  esprime forte preoccupazione per l'impossibilità sostanziale per molte ragazze e donne con disabilità di accedere ai diritti sessuali e riproduttivi ed esorta gli Stati membri ad adottare con urgenza orientamenti per garantire che l'istruzione, le informazioni, l'assistenza sanitaria e i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva siano pienamente accessibili e che le informazioni siano fornite su supporti adeguati all'età; ritiene che il consenso informato sull'uso dei contraccettivi e delle procedure mediche debba sostenere la libertà di scelta e l'autodeterminazione della vita sessuale e riproduttiva delle donne con disabilità;

5.  sottolinea l'urgenza di affrontare la generale mancanza di accesso all'assistenza specialistica multidisciplinare per le persone con disabilità e osserva che, quando è possibile accedervi, le lunghe liste di attesa per i pazienti costituiscono un importante ostacolo alla parità di accesso alla prevenzione e alle cure sanitarie e spesso conducono a un deterioramento delle condizioni dei pazienti disabili e a un onere evitabile per i sistemi di assistenza sanitaria;

6.  ricorda i diritti riproduttivi sanciti nella CRPD, che comprendono l'accesso a un'assistenza sanitaria completa in ambito riproduttivo, ivi inclusi i servizi in materia di pianificazione familiare e salute materna, l'informazione, il diritto di fornire il proprio consenso informato nei confronti di tutte le procedure mediche, inclusi la sterilizzazione e l'aborto, e di conservare la propria fertilità in condizioni di parità con gli altri;

7.  evidenzia che i sistemi di assistenza sanitaria dovrebbero assicurare l'individuazione, la denuncia e la prevenzione della violenza e/o degli abusi sessuali;

8.  sottolinea che l'accesso all'assistenza sanitaria resta una preoccupazione cruciale per quanto riguarda la garanzia di una qualità ottimale di assistenza sanitaria per le persone con disabilità, comprese le persone con problemi di salute mentale; riconosce che sono necessari maggiori sforzi nell'ambito delle attività di promozione della salute e di prevenzione rivolte alle persone con disabilità, come le campagne volte a una maggiore sensibilizzazione all'importanza della diagnosi precoce per determinati tipi di cancro, tra cui il tumore al seno e al collo dell'utero;

9.  sollecita gli Stati membri a incrementare il numero dei servizi di valutazione e rivalutazione multidisciplinare a favore dei cittadini disabili adulti, finalizzati alla definizione di piani ad hoc attuabili attraverso l'utilizzo delle risorse territoriali (come i servizi domiciliari/diurni/residenziali) rispondenti alle condizioni bio-psico-sociali rilevate;

10.  ribadisce la sua preoccupazione per i pazienti vulnerabili, come le persone con disabilità psicosociali e intellettuali; invita gli Stati membri a garantire che il diritto dei pazienti al consenso informato alla terapia non sia indebitamente negato; sottolinea la necessità che la politica dell'UE in materia di disabilità garantisca specificamente la protezione di tali persone, che sono maggiormente esposte al rischio di essere escluse dal sistema di assistenza sanitaria e spesso non sono in grado di esprimere il loro libero consenso informato alle cure sanitarie;

11.  esprime preoccupazione per il fatto che la tutela giuridica contro le forme multiple e intersettoriali di discriminazione è spesso inadeguata; chiede alla Commissione e agli Stati membri di tutelare la parità di accesso all'assistenza sanitaria indipendentemente dalla disabilità, dall'età, dal sesso, dal genere, dall'orientamento sessuale, dalla razza o dall'origine etnica dei pazienti;

12.  invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare il più rapidamente possibile la strategia europea sulla disabilità;

13.  sottolinea che le persone con disabilità fisiche si trovano ad affrontare problemi anche sul mercato della mobilità digitale; chiede un accesso agevolato per le persone con disabilità, di qualunque tipo essa sia, attraverso l'utilizzo di linguaggi, formati e tecnologie accessibili e appropriati ai diversi tipi di disabilità, ivi inclusi la lingua dei segni, il Braille, i sistemi di comunicazione aumentativa e alternativa e altri mezzi, modi e formati accessibili di comunicazione di loro scelta, compresi i formati di facile lettura, i sottotitoli e i messaggi di testo personali, in particolare per quanto concerne le informazioni sanitarie, utilizzando più di un canale sensoriale;

14.  sottolinea la necessità di regimi di assicurazione sanitaria non discriminatori nei confronti delle persone con disabilità;

15.  accoglie con favore il progetto pilota relativo alla Tessera europea d'invalidità e incoraggia gli Stati membri ad aderire all'iniziativa; invita la Commissione a mobilitare i finanziamenti necessari per lo sviluppo del progetto in tutta l'UE, se necessario;

16.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il numero di emergenza 112 sia facilmente accessibile in tutta Europa alle persone con disabilità;

17.  sottolinea la necessità di riesaminare e affrontare i livelli costantemente bassi di consapevolezza e utilizzo tra i pazienti con disabilità delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE sui diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (in prosieguo, direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera); sottolinea l'urgente necessità che tale direttiva sia allineata con la CRPD, al fine di garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera economicamente accessibile e di qualità; sollecita gli Stati membri a portare avanti l'attuazione della direttiva, prestando particolare attenzione anche ai diritti delle persone con disabilità;

18.  evidenzia che l'incapacità dei pazienti con disabilità di avvalersi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, quando è dovuta all'impossibilità di sostenere i costi supplementari connessi con la disabilità, nega ai pazienti con disabilità di beneficiare di tale diritto in condizioni di parità; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire l'applicazione non discriminatoria della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera;

19.  accoglie con favore l'applicazione della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera che ha, in teoria, facilitato l'accesso alle cure sanitarie dei pazienti con disabilità; deplora, tuttavia, la scarna conoscenza di tale strumento, che ne ha di fatto limitato fortemente le oggettive potenzialità; ritiene auspicabile, a tale proposito, incrementare le attività di formazione dei medici di base affinché possano fornire consigli utili sulle opportunità che la direttiva può offrire; auspica, inoltre, che i punti di contatto nazionali, istituiti al fine di rappresentare un punto di raccordo tra utenti e prestatori di assistenza sanitaria, possano essere potenziati al fine di offrire ai cittadini, che non conoscono l'esistenza di questi punti d'informazione come attestato da Eurobarometro, informazioni chiare e trasparenti circa gli standard di qualità e sicurezza del servizio sanitario nazionale per accompagnarli nelle scelte sanitarie da effettuare;

20.  chiede di valutare l'impatto che la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera esercita sulle persone con disabilità;

21.  raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di collaborare con le organizzazioni dei pazienti disabili per garantire che i punti di contatto nazionali forniscano e diffondano le informazioni sui diritti all'assistenza sanitaria transfrontaliera in formati accessibili;

22.  invita la Commissione ad adottare un approccio orientato ai diritti umani nelle sue attività di raccolta dei dati e di definizione delle politiche, in modo da spostare l'attenzione dalle menomazioni individuali e tenere pienamente conto degli ostacoli affrontati dalle persone con disabilità quando le loro menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali entrano in relazione con l'ambiente esterno;

23.  sollecita gli Stati membri a far sì che la direttiva orizzontale sulla parità di trattamento sia adottata, così da ampliare la protezione contro la discriminazione fondata sulla disabilità per quanto concerne, tra l'altro, l'accesso all'assistenza sanitaria, contrastando in tal modo anche le discriminazioni multiple;

24.  sollecita la Commissione e gli Stati membri ad avvalersi pienamente del quadro delle reti europee di riferimento al fine di sviluppare e rendere più accessibile l'assistenza sanitaria multidisciplinare e specializzata per le persone con disabilità in generale e, in particolare, per le persone con disabilità rare;

25.  invita la Commissione ad avviare i lavori su una strategia europea sulla disabilità post-2020 in piena consultazione con gli Stati membri, il Parlamento, le altre istituzioni e la cittadinanza; ritiene che l'impegno sia di particolare importanza in quanto tra il 2010 e il 2020 la strategia europea sulla disabilità non sarà oggetto di una revisione sostanziale; richiama in particolare l'attenzione della Commissione sulla risoluzione del Parlamento del 7 luglio 2016 sull'attuazione della CRPD e sui risultati del progetto vulnerABLE finanziato dal Parlamento europeo;

26.  evidenzia, nel Piano d'azione per il personale sanitario dell'UE e nell'agenda dell'UE per sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti, una scarsa attenzione della Commissione verso le disabilità, in quanto non sono specificatamente trattate in nessuno dei due testi;

27.  invita gli Stati membri ad astenersi dall'apportare tagli alle prestazioni sociali, ai servizi basati sulla comunità, ai servizi sanitari e ai programmi di formazione e istruzione relativi alla disabilità, in quanto ciò comprometterebbe la CRPD aumentando ulteriormente il livello di povertà ed esclusione sociale;

28.  incoraggia l'adozione, mediante i programmi quadro di ricerca e altri strumenti finanziari, di progetti pilota come quelli in materia di telemedicina finalizzati a semplificare l'accesso dei pazienti disabili alle necessarie cure sanitarie, ivi inclusi i servizi di emergenza;

29.  auspica, in linea con il quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, che gli Stati membri utilizzino il Fondo sociale europeo e altri Fondi strutturali e di investimento europei per finanziare ogni misura suscettibile di contribuire a tutelare la salute delle persone con disabilità attraverso percorsi integrati e servizi personalizzati di sostegno, di consulenza e di orientamento verso i servizi sanitari e sociali;

30.  incoraggia la Commissione a dare seguito alle proposte intese a mobilitare i finanziamenti strutturali affinché gli operatori sanitari seguano attività di formazione concernenti la sensibilizzazione verso la disabilità colmando le lacune specifiche sulle conoscenze relative alle condizioni connesse;

31.  raccomanda che i finanziamenti strutturali europei destinati all'assistenza sanitaria e ad altri servizi siano sistematicamente indirizzati alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente in comunità, nonché al coinvolgimento e alla consultazione delle organizzazioni dei pazienti;

32.  sottolinea il successo della seconda azione congiunta sulla demenza, auspicando, nel contempo, per il triennio successivo, l'erogazione di fondi addizionali da parte delle case farmaceutiche che partecipano all'Iniziativa in materia di medicinali innovativi;

33.  sottolinea che la vita indipendente e in comunità sono fattori chiave per l'emancipazione e che le persone con disabilità hanno il diritto di esercitare il controllo sulla propria vita; sollecita la Commissione e gli Stati membri, pertanto, ad attuare misure in grado di garantire un sostegno di buona qualità e personalizzato per quanto concerne la vita indipendente;

34.  invita la Commissione a presentare una strategia in materia di assistenza delle persone con disabilità gravi dopo il decesso di parenti che si prendevano quotidianamente cura di loro (cfr. la legge italiana "dopo di noi" recentemente approvata);

35.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di sensibilizzare maggiormente in merito alle questioni legate alla disabilità e di promuovere l'inclusione della disabilità tra gli elementi che compongono le politiche e i programmi sanitari nazionali;

36.  ricorda alla Commissione che l'Europa sta affrontando attualmente una crisi sul fronte della salute mentale; osserva che, secondo le stime dell'OMS, una persona su quattro soffrirà di problemi di salute mentale almeno una volta nella propria vita; ritiene che tali problematiche debbano essere affrontante alle stesse condizioni con cui è trattata la salute fisica; constata che ciò è particolarmente importante in quanto l'azione congiunta sulla salute e sul benessere mentale si è conclusa nel 2016; rileva l'importanza del meccanismo "EU Compass: un'azione per la salute e il benessere mentale" nel fornire un approccio a livello europeo per affrontare i problemi riguardanti la salute mentale;

37.  invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere strategie volte a garantire che le persone con disabilità siano informate delle loro condizioni di salute, a fornire l'assistenza del personale sanitario e a proteggere i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

38.  sollecita la Commissione a effettuare un'analisi accurata dei divari esistenti tra le osservazioni conclusive delle Nazioni Unite e la sua relazione sullo stato di avanzamento, in particolare per quando concerne il settore prioritario della salute nell'ambito della strategia europea sulla disabilità;

39.  constata la difficoltà di individuare benefici e risultati tangibili della strategia europea sulla disabilità; esprime delusione per il fatto che non sarebbe stato utilizzato il Fondo sociale europeo per promuovere la formazione dei professionisti sanitari sulle questioni inerenti alla disabilità; invita la Commissione a riesaminare questo particolare ambito al fine di valutare in che modo si possano compiere progressi;

40.  chiede la promozione coerente dell'offerta di cure ostetriche a livello locale come servizio pubblico negli Stati membri, onde ridurre i casi di disabilità dovuti a complicazioni durante il parto e garantire un parto sicuro per madri e nascituri, in linea con la lista di controllo parto sicuro dell'OMS;

41.  è incoraggiato dai progressi compiuti nel settore europeo della telemedicina, che ha le potenzialità di cambiare in maniera sostanziale la capacità delle persone con disabilità di accedere ai servizi; ritiene inoltre che l'impiego della tecnologia 4G, il lancio della rete 5G e la diffusione dell'Internet delle cose miglioreranno l'assistenza sanitaria a favore delle persone con disabilità; chiede alla Commissione di garantire che il settore europeo della tecnologia sanitaria non sia gravato da eccessiva regolamentazione e disponga di un adeguato accesso ai finanziamenti.

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

12.10.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

60

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert Matthews, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

John Howarth, Răzvan Popa

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

60

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini, Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

NI

Zoltán Balczó

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Herbert Dorfmann, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, John Howarth, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Răzvan Popa, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Marco Affronte, Benedek Jávor, Bart Staes, Keith Taylor

0

-

 

 

1

0

PPE

Miroslav Mikolášik

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  Disability and health Fact sheet, November 2016 (Scheda informativa sulla disabilità e la salute, novembre 2016).

PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (13.10.2017)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità
(2017/2127(INI))

Relatore per parere: Julie Ward

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  reputa essenziale che in tutti i settori programmatici la questione della disabilità sia affrontata mantenendo un approccio basato sui diritti;

2.  invita la Commissione a fornire un sostegno migliore agli sforzi degli Stati membri tesi a rimuovere gli ostacoli giuridici e organizzativi e a garantire alle persone con disabilità pari accesso all'istruzione e alla formazione inclusive, ivi compresi l'istruzione e la formazione professionali e l'istruzione in età adulta, alla cultura, al turismo e allo sport; pone l'accento sull'importanza di garantire la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, di servizi di sostegno individualizzati per le persone con disabilità;

3.  chiede agli Stati membri di assicurare un'istruzione che includa e integri nei percorsi scolastici e formativi i bambini e gli adulti con disabilità fisiche o intellettive, assicurando anche servizi o prestazioni di orientamento, sostegno e insegnamento individuale;

4.  esorta gli Stati membri ad assicurare l'accesso a un'educazione della prima infanzia e a un'istruzione primaria nonché a una protezione sociale inclusive e di buona qualità, a porre in essere strutture adeguate e misure efficaci per i minori con disabilità e/o esigenze educative speciali (SEN) e a fornire sostegno individuale nell'interesse superiore del minore, ivi compresi i migranti minorenni e i minori che subiscono discriminazioni multiple, a rispondere a esigenze specifiche e diverse e a facilitare la riuscita dell'inclusione dei migranti e delle minoranze nel sistema scolastico ordinario;

5.  invita gli Stati membri a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie, ivi inclusi finanziamenti sufficienti, ai fini di un'adeguata assistenza agli alunni e agli studenti con disabilità e per la formazione del personale nelle infrastrutture dell'istruzione e dell'apprendimento permanente;

6.  sottolinea che è essenziale preparare gli insegnanti e i formatori a lavorare con i minori disabili e fornire loro un sostegno adeguato; incoraggia gli Stati membri a concepire un quadro per l'istruzione e la formazione inclusive e lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti, con contributi da varie parti interessate, in particolare le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i professionisti disabili;

7.  si rammarica del progressivo taglio dei finanziamenti pubblici all'istruzione come risultato della crisi economica in Europa; ricorda che l'educazione è un diritto umano fondamentale e un bene comune;

8.  chiede, considerato il cospicuo numero di abbandoni scolastici tra i giovani con disabilità e/o esigenze educative speciali, una più approfondita disamina delle opportunità offerte dall'apprendimento permanente e la messa a disposizione di alternative appetibili; considera la promozione dei programmi di apprendimento permanente per le persone disabili una parte essenziale della strategia europea sulla disabilità;

9.  incoraggia lo scambio delle migliori pratiche in materia di istruzione inclusiva e apprendimento permanente tra insegnanti, personale, organi direttivi, studenti e alunni con disabilità;

10.  raccomanda di garantire nelle università, nei centri per l'impiego e in altri servizi e iniziative per l'occupazione la presenza in loco di consulenti speciali che orientino gli studenti con disabilità in merito alle opportunità di carriera;

11.  invita la Commissione, unitamente agli Stati membri, a fissare obiettivi di partecipazione all'istruzione e alla formazione, di riduzione della povertà e di occupazione per le persone con disabilità e le persone con esigenze speciali e a monitorarne da vicino e valutarne la situazione a livello locale, regionale, nazionale e unionale;

12.  esprime la propria preoccupazione riguardo al fatto che, malgrado i miglioramenti, le persone con disabilità sono ancora soggette a un elevato rischio di disoccupazione e che meno del 30 % ha completato l'istruzione terziaria o equivalente, rispetto a circa il 40 % delle persone senza disabilità; invita gli Stati membri e la Commissione a prestare un'attenzione particolare alle difficoltà incontrate dai giovani con disabilità e/o esigenze educative speciali nel passaggio dall'istruzione secondaria e universitaria e/o dalla formazione professionale al mondo del lavoro e a utilizzare a tal fine tutti gli strumenti e le iniziative esistenti nei settori dell'occupazione, delle politiche per la gioventù, della cultura, dello sport e dell'istruzione, come la Garanzia per i giovani, Gioventù in movimento, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); chiede inoltre che le associazioni interessate, le famiglie di persone con disabilità e le persone con disabilità stesse siano coinvolte nell'intero processo decisionale;

13.  chiede che sia messa a disposizione e resa accessibile ai giovani con disabilità un'offerta più ampia di tirocini di qualità;

14.  sottolinea, in relazione all'occupazione, che l'affiancamento di un assistente personale durante l'orario di lavoro è in molti casi l'unica opzione che permette alle persone con disabilità di lavorare, di far parte di una équipe e di evitare di essere costrette a lavorare da casa; invita gli Stati membri ad adottare e promuovere ogni misura necessaria per garantire l'accessibilità e l'inclusività dei luoghi di lavoro;

15.  sottolinea che i livelli di istruzione più bassi, il fenomeno dell'abbandono scolastico, l'assenza di programmi adattati, la discriminazione, la mancanza di competenze e di sostegno all'impiego, nonché l'accessibilità dei luoghi di lavoro costituiscono tuttora le principali sfide frapposte all'inclusione nel mercato del lavoro;

16.  si rammarica che il tasso di occupazione delle donne con disabilità sia inferiore al 50 %, a riprova della doppia discriminazione di cui sono vittime, il che rende difficile la loro piena partecipazione alla vita sociale;

17.  incoraggia le imprese e le istituzioni pubbliche dell'UE ad attuare le politiche in materia di diversità e le carte nazionali della diversità;

18.  ritiene necessario promuovere un accesso effettivo alla mobilità – anche attraverso l'introduzione in tutti gli Stati membri della tessera di invalidità dell'UE, un sistema di riconoscimento reciproco in fase di elaborazione da parte dell'UE volto a garantire parità di accesso a talune prestazioni specifiche principalmente nei settori della cultura, del tempo libero, dello sport e dei trasporti – e ad attività extrascolastiche, come corsi di teatro, danza, musica, arte, migliorare le informazioni per le persone con disabilità in merito alle opportunità di mobilità, fornire loro la necessaria assistenza e orientamento e affrontare le difficoltà che incontrano, anche attraverso un'adeguata formazione del personale delle agenzie nazionali e degli istituti di accoglienza;

19.  ricorda che, malgrado gli sforzi per rendere più inclusivi il programma Erasmus+ e altre iniziative di mobilità, la mancanza di armonizzazione tra i sistemi sociali nazionali rappresenta un enorme ostacolo alla mobilità delle persone con disabilità; invita quindi la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la collaborazione in questo campo al fine di facilitare la mobilità delle persone con disabilità e impedire le pratiche discriminatorie nei processi di selezione dei programmi di mobilità, come la fissazione di un tetto di bilancio relativo all'offerta di ospitalità a studenti con disabilità, in particolare attraverso Erasmus+; raccomanda in generale, onde evitare discriminazioni, di tenere conto delle esigenze finanziarie dei giovani con disabilità in sede di definizione del bilancio dei programmi di mobilità;

20.  accoglie con favore gli sforzi volti a includere disposizioni in materia di accesso nei programmi e nelle iniziative dell'Unione e chiede una maggiore integrazione dei requisiti in materia di accessibilità nelle politiche culturali dell'Unione, anche attraverso l'attuazione del trattato di Marrakech, il riesame della direttiva sui servizi dei media audiovisivi e le iniziative Capitali europee della cultura ed Europa creativa; ricorda, tuttavia, la necessità di avere un approccio globale e trasversale al tema dell'accessibilità a tutti i servizi attraverso l'adozione dell'atto europeo sull'accessibilità;

21.  ritiene che l'ammodernamento in corso nei settori culturale e creativo possa contribuire a garantire l'accessibilità dei servizi; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che le pertinenti organizzazioni rendano accessibili i propri servizi e ad adottare misure dirette ad assicurare un più diffuso accesso alla cultura delle persone con disabilità non soltanto come spettatori, ma anche come attori e protagonisti in grado di agire ed intervenire, senza alcuna discriminazione, nel mondo della cultura;

22.  accoglie con favore l'impegno a fare opera di sensibilizzazione sociale in merito alle questioni relative alle persone con disabilità; sottolinea inoltre che i mezzi di comunicazione possono rappresentare uno strumento vitale di sensibilizzazione, di lotta contro la stigmatizzazione e la disinformazione e di cambiamento delle false idee della società sulle persone con disabilità e sulle persone con esigenze speciali; sottolinea ulteriormente che aumentando la consapevolezza e la comprensione delle questioni legate alla disabilità e della diversità delle persone disabili e della loro situazione, i media possono contribuire attivamente a un'integrazione efficace ed effettiva delle persone con disabilità in tutti gli aspetti della vita sociale; sottolinea l'importanza di educare i cittadini in merito a questioni relative alle persone con disabilità nascoste/invisibili, al fine di proteggere tali persone dagli abusi;

23.  sottolinea che i giovani con disabilità partecipano meno all'attività fisica rispetto ai loro coetanei senza disabilità e che le scuole svolgono un ruolo importante per l'adozione di uno stile di vita sano; evidenzia pertanto l'importanza di promuovere una maggiore partecipazione dei giovani con disabilità alle attività fisiche; invita gli Stati membri a eliminare velocemente tutti gli ostacoli esistenti che impediscono alle persone con disabilità o alle persone con esigenze speciali di partecipare alle attività sportive;

24.  accoglie con favore l'aumento del sostegno all'accesso allo sport per le persone con disabilità tramite il programma Erasmus+ e chiede che vengano destinate risorse adeguate a iniziative intese a migliorare l'accessibilità e la partecipazione allo sport, a tutti i livelli, anche per le persone affette da disabilità temporanee;

25.  ricorda la necessità di colmare il divario digitale e di garantire che le persone con disabilità beneficino appieno dell'Unione digitale; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di migliorare le competenze digitali e le competenze delle persone con disabilità, in particolare attraverso i progetti finanziati dal programma Erasmus+, e invita gli Stati membri a garantire la protezione online dei cittadini vulnerabili, incluse le persone con disabilità, attraverso misure efficaci contro l'incitamento all'odio, il cyberbullismo e tutte le forme di discriminazione online e incrementando l'istruzione in materia di alfabetizzazione digitale e mediatica nel quadro dell'istruzione sia formale che non formale; chiede inoltre agli Stati membri di rendere accessibili gratuitamente ai minori disabili strumenti tecnologici educativi adeguati che consentano loro di inserirsi pienamente nelle attività educative e formative;

26.  chiede un maggiore utilizzo degli strumenti digitali e della digitalizzazione quale mezzo per promuovere l'accesso delle persone con disabilità all'occupazione a tempo pieno in settori come l'industria informatica;

27.  invita gli Stati membri a recepire senza indugio la direttiva 2016/2102/UE relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici[1] per garantire a ogni persona il diritto all'informazione e alla partecipazione democratica; invita le istituzioni dell'UE, in questo contesto, a rispettare i requisiti e gli obblighi stabiliti dalla direttiva per quanto riguarda l'accessibilità dei siti web dell'UE e a incrementare i loro sforzi per agevolare l'uso della lingua dei segni nella comunicazione e nel funzionamento delle istituzioni dell'UE, al fine di migliorare le opportunità di interazione con i cittadini con disabilità;

28.  afferma, nel contesto del pilastro europeo dei diritti sociali, l'esigenza di garantire la partecipazione della società civile e dei rappresentanti delle persone con disabilità al dialogo civico, accanto alle parti sociali;

29.  ritiene che l'educazione alla cittadinanza attiva dovrebbe affrontare la questione delle prospettive delle persone con disabilità, che incontrano ostacoli, inclusi quelli fisici, sproporzionatamente maggiori in relazione all'accesso alla partecipazione civica; ricorda che tutti i cittadini hanno il diritto di voto e invita gli Stati membri a intraprendere le azioni necessarie per garantire che tale diritto sia rispettato quando si tratta delle persone con disabilità;

30.  osserva con preoccupazione che i rifugiati e i richiedenti asilo con disabilità si confrontano con molteplici sfide, come la mancanza di accesso all'assistenza e all'istruzione e l'insufficiente accesso alla tecnologia assistiva che potrebbe rendere più agevoli la comunicazione e l'integrazione; invita, pertanto, la Commissione, insieme agli Stati membri e in cooperazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità tra i rifugiati e i richiedenti asilo e incoraggia gli Stati membri a garantire la parità di accesso all'istruzione per tutti, in particolare attraverso programmi e misure specifici per gli immigrati e i rifugiati con disabilità, nonché per lo scambio di buone pratiche in materia di programmi innovativi e di successo per i rifugiati con disabilità, soprattutto nei settori dell'istruzione inclusiva e per persone con esigenze speciali, la formazione professionale e lo sviluppo di competenze;

31.  pone in evidenza il ruolo fondamentale delle persone che prestano assistenza e, in particolare, dei familiari, che in molti casi sopperiscono quasi interamente alle esigenze di cura e di assistenza del disabile; sottolinea l'urgente necessità di politiche unionali e nazionali e di successive iniziative legislative volte a sostenere la famiglia, tenendo conto che in quasi tutti i casi le madri si fanno carico della gestione della disabilità e sono costrette a ridurre o a sospendere la propria attività professionale al fine di assistere il familiare disabile, soprattutto quando si tratta di giovani e di anziani; chiede agli Stati membri di adottare azioni pertinenti e idonee per sostenere le famiglie e le persone che prestano assistenza a predisporre strumenti normativi e servizi che consentano ai genitori o parenti di minori disabili di godere di congedi e/o permessi lavorativi per consentire la conciliazione di lavoro e cura;

32.  sottolinea che per garantire un processo di armonizzazione della legislazione dell'Unione con le disposizioni previste dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD ), sarà necessario accelerare i tempi di approvazione della direttiva relativa all'atto europeo sull'accessibilità e invitare tutti gli Stati membri a firmare e ratificare il protocollo aggiuntivo alla Convenzione e ad attuare le raccomandazioni del Comitato ONU con riferimento all'articolo 24, affinché l'UE si doti dei mezzi necessari per facilitare l'accessibilità a un'istruzione inclusiva e di qualità;

33.  ricorda gli obblighi sanciti dalla CRPD, ratificata dall'Unione europea, nonché dagli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in cui si afferma che l'indipendenza, l'integrazione e l'accesso a un sistema di istruzione e formazione inclusivo, alla vita civile e culturale, alle attività ricreative e allo sport sono diritti garantiti e che è vietata qualsiasi forma di discriminazione basata sulla disabilità; esorta la Commissione e gli Stati membri a moltiplicare gli sforzi per ottemperare pienamente a tali obblighi adottando misure legislative nel rispetto di tali diritti, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi per il 2020 fissati dalla strategia europea sulla disabilità;

34.  ritiene che sia necessaria una maggiore sinergia tra la strategia europea sulla disabilità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all'istruzione e alla formazione, che dovrebbero essere rafforzate;

35.  chiede un finanziamento e un sostegno adeguati per monitorare i progressi compiuti nonché per sottoporre a scrutinio gli atti giuridici esistenti e futuri dell'Unione rispetto agli obblighi previsti dalla CRDP;

36.  sottolinea che, per valutare meglio l'attuazione e i risultati della strategia europea sulla disabilità, è necessario migliorare la raccolta dati, l'elaborazione di statistiche e il monitoraggio; deplora, ad esempio, che tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'UE quello relativo all'istruzione non sia disaggregato per disabilità; sottolinea che la strategia europea sulla disabilità dovrebbe puntare a colmare le lacune esistenti nella raccolta dei dati riguardanti l'accesso all'istruzione delle persone con disabilità; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a garantire una raccolta dati efficace attraverso indicatori chiari sull'accesso all'istruzione delle persone con disabilità, in particolare dati relativi alle persone con elevato grado di dipendenza; ritiene utile anche includere una prospettiva di genere nella progettazione dei programmi e raccogliere dati disaggregati per genere in relazione alla situazione delle persone con disabilità e nel monitoraggio delle politiche e delle azioni in questo settore, nonché dati intersettoriali sulle persone vulnerabili e su quelle che subiscono discriminazioni multiple;

37.  invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere una rete a livello di UE e la cooperazione tra le associazioni nazionali ed europee delle persone con disabilità nell'ottica di promuovere lo scambio di esperienze e di migliori pratiche;

ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione del parere, fino all'approvazione di quest'ultimo in commissione:

Entità e/o persona

Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva

Forum europeo sulla disabilità

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

10.10.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Krystyna Łybacka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Michel Reimon, Remo Sernagiotto

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Miltiadis Kyrkos, Jarosław Wałęsa, Patricija Šulin

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

26

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Curzio Maltese

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Jarosław Wałęsa, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Patricija Šulin

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Miltiadis Kyrkos, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward, Krystyna Łybacka

Verts/ALE

Michel Reimon, Helga Trüpel

0

-

1

0

ENF

Dominique Bilde

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

  • [1]  GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

POSIZIONE SOTTO FORMA DI EMENDAMENTI della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (12.9.2017)

destinata alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità

(2017/2127(INI))

Relatore: Rosa Estaràs Ferragut

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di risoluzione

Visto 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

  visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (serie dei trattati europei n. 5, 1950) e i relativi protocolli,

Emendamento    2

Proposta di risoluzione

Visto 5 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

  vista la Carta sociale europea (STE n. 35, 1961, riveduta nel 1996; STE n. 163),

Emendamento    3

Proposta di risoluzione

Visto 5 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

  viste la raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulla protezione delle donne dalla violenza e la raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e i meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini,

Emendamento    4

Proposta di risoluzione

Visto 5 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

  visti la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 1979) e il relativo protocollo facoltativo (1999),

Emendamento    5

Proposta di risoluzione

Visto 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

  visto lo studio della direzione generale "Politiche interne dell'Unione" del Parlamento intitolato "Discrimination Generated by the Intersection of Gender and Disability" (Discriminazione dovuta all'intersezione di genere e disabilità),

Emendamento    6

Proposta di risoluzione

Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

A bis.  considerando che oltre 80 milioni di persone con disabilità che vivono nell'UE hanno urgente bisogno di un contesto accessibile e libero da pregiudizi; che un europeo su quattro ha un familiare disabile; che nell'UE le donne e le ragazze con disabilità sono circa 46 milioni, pari al 16 % circa della sua popolazione femminile complessiva;

Emendamento    7

Proposta di risoluzione

Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C bis.  considerando che persistono forme e manifestazioni diverse di discriminazione multipla fondata sul genere e la disabilità, che hanno come conseguenza l'esclusione sociale (bassa autostima, dipendenza economica e isolamento sociale), scolastica (elevati tassi di analfabetismo e livelli di istruzione più bassi, specialmente tra le donne) e l'esclusione dal mercato del lavoro (partecipazione minore al mercato del lavoro, tendenza a svolgere lavori scarsamente retribuiti, temporanei o precari), e che comportano ulteriore stress e peso psicologico per le persone con disabilità, le loro famiglie e le persone che le accudiscono;

Emendamento    8

Proposta di risoluzione

Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C ter.  considerando che l'articolo 9 CRPD riconosce che occorre adottare misure adeguate volte a garantire che le persone con disabilità, in particolare le ragazze e le donne, possano godere di un reale accesso all'ambiente fisico, alle strutture di trasporto, all'informazione e alla comunicazione, comprese le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;

Emendamento    9

Proposta di risoluzione

Considerando C quater (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C quater.  considerando che le persone con disabilità, in particolare le donne, hanno un reddito inferiore e spesso non possiedono un mezzo di trasporto; che le donne vivono più a lungo degli uomini ed è sempre più necessario promuovere la prossimità di vicinato, gli spazi pedonali e gli adeguamenti agli edifici e agli alloggi con l'obiettivo di ridurre i fattori che contribuiscono alla loro esclusione dalla vita socioeconomica, dall'istruzione e dal mondo del lavoro; che un ambiente integrato ben concepito in tutte le attività e in tutti i servizi connessi alla sfera pubblica consentirebbe e incoraggerebbe le donne, e in particolare le donne con disabilità, a partecipare alla vita socioeconomica;

Emendamento    10

Proposta di risoluzione

Considerando C quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C quinquies.  considerando che il numero delle donne che usano i mezzi di trasporto pubblici è maggiore di quello degli uomini e tenendo conto del fatto che spesso le donne devono compiere percorsi più complessi in quanto molte si prendono cura di familiari non autosufficienti; che i trasporti e i servizi e prodotti connessi ai trasporti dovrebbero essere resi prontamente accessibili in maniera sicura alle persone con disabilità per garantire a queste ultime una mobilità autonoma;

Emendamento    11

Proposta di risoluzione

Considerando C sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C sexies.  considerando che le donne e le ragazze con disabilità risentono spesso di una mancanza di informazioni in merito ai loro diritti sessuali e riproduttivi nonché di una mancanza di protezione di tali diritti, e non hanno accesso, se non in misura limitata, ai servizi e prodotti che consentirebbero loro di godere pienamente di tali diritti;

Emendamento    12

Proposta di risoluzione

Considerando C septies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C septies.  considerando che i servizi di sostegno, protezione, comunicazione, sanitari e di assistenza, come quelli connessi alla sanità di base, alla violenza contro le donne, all'assistenza all'infanzia, alla maternità, ai diritti sessuali e riproduttivi delle donne, dovrebbero essere pienamente accessibili in tutte le lingue, forme e formati a tutte le donne, in particolare alle donne e alle ragazze con disabilità;

Emendamento    13

Proposta di risoluzione

Considerando C octies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C octies.  considerando che il personale dei servizi sanitari dovrebbe ricevere un'adeguata formazione in materia di disabilità nell'ottica di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità; che assumere persone con disabilità nei reparti dei servizi sanitari consentirà ai pazienti con disabilità di trovarsi più a proprio agio e sentire che qualcuno può capirli e soddisfare le loro esigenze; che assumere persone con disabilità nei servizi pubblici, come i servizi di assistenza sanitaria, costituirebbe un elemento motivante anche per le persone con disabilità;

Emendamento    14

Proposta di risoluzione

Considerando C nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C nonies.  considerando che, conformemente all'articolo 29 CRPD, è necessario affrontare ulteriormente la questione della partecipazione delle persone con disabilità, in particolare le donne, alla vita politica e pubblica, dove sono spesso sottorappresentate;

Emendamento    15

Proposta di risoluzione

Considerando C decies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C decies.  considerando che, nonostante le numerose convenzioni internazionali, le disposizioni del diritto dell'Unione e l'attuale strategia europea sulla disabilità, le persone con disabilità non beneficiano ancora pienamente dei loro diritti civici e sociali, dal momento che, ad esempio, non vengono loro offerte pari ed eque possibilità di partecipare alla vita politica, sociale ed economica; che le donne e le ragazze con disabilità rimangono ai margini dei processi decisionali e dei progressi nell'ambito dell'uguaglianza di genere;

Emendamento    16

Proposta di risoluzione

Considerando C undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C undecies.  considerando che l'uguaglianza di genere non è stata integrata orizzontalmente nella strategia europea sulla disabilità 2010-2020; che il TFUE prevede che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e attività, l'Unione combatta la discriminazione fondata sulla disabilità (articolo 10) e le conferisce il potere di legiferare a tal proposito (articolo 19); che gli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità; che la parità di trattamento può essere garantita applicando politiche e misure positive a favore delle donne con disabilità e delle madri di bambini con disabilità; che includere la dimensione di genere nell'attesa strategia europea sulla disabilità post 2020 contribuirà a un approccio integrato all'eliminazione delle discriminazioni a danno di donne e ragazze con disabilità;

Emendamento    17

Proposta di risoluzione

Considerando C duodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C duodecies.  considerando che il 75 % delle persone con gravi disabilità non ha la possibilità di partecipare pienamente al mercato del lavoro europeo; che la percentuale di donne occupate nell'UE-28 che ha un problema di salute di lunga durata e/o difficoltà a svolgere un'attività di base e che ha dichiarato di aver beneficiato di una qualche forma di assistenza sul lavoro è più elevata rispetto alla percentuale equivalente di uomini; che le donne con disabilità sono maggiormente esposte al rischio di povertà e, pertanto, gli ostacoli alla loro partecipazione e inclusione nel mercato del lavoro, nei sistemi di istruzione e nella vita sociale devono essere rimossi con urgenza;

Emendamento    18

Proposta di risoluzione

Considerando C terdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

C terdecies.  considerando che il 34 % delle donne con problemi di salute o disabilità ha subito violenze fisiche o sessuali da parte di un partner nel corso della propria vita;

Emendamento    19

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 bis.  mette in evidenza l'importanza di ottimizzare l'uso dei fondi strutturali dell'UE, al fine di promuovere l'accessibilità e la non discriminazione delle persone con disabilità, riservando particolare attenzione alle donne e alle azioni volte a rendere più visibili le opportunità di finanziamento;

Emendamento    20

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 ter.  sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità sono colpite da una doppia discriminazione a causa dell'intersezione di genere e disabilità e spesso possono essere esposte persino a discriminazioni multiple dovute all'intersezione di genere e disabilità combinate con l'orientamento sessuale, l'età, la religione o l'origine etnica;

Emendamento    21

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 quater.  deplora che, nel quadro dell'attuale strategia europea sulla disabilità 2010-2020, non siano stati adottati atti legislativi, misure e politiche efficaci per combattere la segregazione e il rifiuto delle donne con disabilità nel mercato del lavoro, nella vita politica, nelle scuole e nei contesti di apprendimento;

Emendamento    22

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 quinquies.  ribadisce che tutte le persone con disabilità devono avere la possibilità di beneficiare pienamente dei propri diritti sulla base dell'inclusione e della partecipazione alla società;

Emendamento    23

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 sexies.  sottolinea con preoccupazione che le donne e le ragazze con disabilità hanno più probabilità di essere vittime della violenza basata sul genere, in particolare la violenza domestica e lo sfruttamento sessuale; evidenzia che ciò riguarda anche la sterilizzazione e l'aborto forzati; mette in risalto che è necessario adottare tutte le opportune misure per evitare qualsiasi forma di abuso e fornire alle vittime di violenza un sostegno di qualità, economicamente accessibile e concepito su misura;

Emendamento    24

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 septies.  sottolinea il fatto che l'inclusione delle persone con disabilità è una questione di diritti umani fondamentali che deve essere debitamente affrontata a livello europeo;

Emendamento    25

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 octies.  ribadisce che le donne con disabilità sono spesso in una posizione più svantaggiata rispetto agli uomini con disabilità e maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale;

Emendamento    26

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 nonies.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare politiche tese a consentire e incoraggiare la partecipazione delle donne e delle ragazze con disabilità alla vita pubblica, sociale, economica e politica; sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative, devono essere attentamente consultate e attivamente coinvolte nello sviluppo e nell'attuazione delle norme e delle politiche tese a garantire la non discriminazione e le pari opportunità; chiede un autentico dialogo strutturato fra l'UE e le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità ai fini della formulazione della strategia europea sulla disabilità post 2020;

Emendamento    27

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 decies.  ribadisce che è opportuno integrare la dimensione di genere nelle politiche in materia di disabilità;

Emendamento    28

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 undecies.  sottolinea che la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 dovrebbe comprendere una dimensione di genere integrata o un capitolo separato sulle politiche in materia di disabilità specifiche per genere;

Emendamento    29

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 duodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 duodecies.  pone in evidenza l'importanza di integrare la dimensione della disabilità nelle politiche e nei programmi in materia di genere;

Emendamento    30

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 terdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 terdecies.  sottolinea la necessità di modelli di ruolo per le donne e le ragazze con disabilità, che includano il tutoraggio e le reti di assistenza;

Emendamento    31

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 quaterdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 quaterdecies.  evidenzia che le donne disabili devono beneficiare del diritto all'istruzione, all'assistenza sanitaria, al lavoro, alla mobilità, alla vita familiare, alle relazioni sessuali, al matrimonio e alla maternità e che occorre garantire la tutela di tali diritti;

Emendamento    32

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 quindecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 quindecies.  evidenzia che sono necessari maggiori sforzi per superare gli stereotipi e i pregiudizi sulla disabilità e che le donne e le ragazze con disabilità devono avere maggiore visibilità nei mezzi di informazione al fine di cambiare le norme sociali predominanti che ne prevedono l'esclusione; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in iniziative di sensibilizzazione del pubblico a tale scopo;

Emendamento    33

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 sexdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 sexdecies.  sottolinea che è necessario accordare maggiore riconoscimento e sostegno alle persone con disabilità nascoste o invisibili, in particolare alle donne e alle ragazze alle prese con problemi e ostacoli specifici;

Emendamento    34

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 septdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 septdecies.  ribadisce l'impatto sproporzionato che le politiche di rigore economico e i tagli al bilancio del settore pubblico hanno sulle persone con disabilità, in particolare su donne e ragazze, minacciandone spesso il benessere, la salute e persino la vita;

Emendamento    35

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 octodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 octodecies.  chiede misure politiche specifiche per affrontare il problema della violenza e degli abusi subiti dalle persone con disabilità e difficoltà di apprendimento, in particolare donne e ragazze, compresi l'intimidazione online, il bullismo, le molestie e la violenza in situazioni di assistenza formale e informale;

Emendamento    36

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 novodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 novodecies.  pone in rilievo il ruolo dei sindacati, delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni di formazione e apprendimento permanente nell'affrontare la discriminazione multipla cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità nonché gli ostacoli alla loro inclusione;

Emendamento    37

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 vicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 vicies.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di integrare la dimensione di genere in tutti gli ambiti pertinenti della politica in materia di disabilità;

Emendamento    38

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 unvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 unvicies.  insiste sul fatto che le donne e le ragazze con disabilità devono essere informate in merito ai loro diritti e ai servizi al cittadino a loro disposizione (istruzione, sanità, giustizia, trasporti, pratiche amministrative ecc.); sottolinea che tali informazioni devono essere fornite in modo semplice e sicuro, tenendo in considerazione i diversi metodi, mezzi e formati di comunicazione da loro scelti e, se del caso, il loro grado di disabilità mentale, affinché possano prendere decisioni in autonomia;

Emendamento    39

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 duovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 duovicies.  ritiene che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere debba fornire orientamenti a livello europeo e degli Stati membri in merito alla situazione specifica delle donne e delle ragazze con disabilità nonché svolgere un ruolo attivo nel lavoro di promozione per garantire pari diritti e combattere la discriminazione;

Emendamento    40

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 tervicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 tervicies.  pone in rilievo la necessità di garantire alle donne e alle ragazze con disabilità la possibilità di vivere in modo indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita sociale in condizioni di parità con gli altri, soprattutto in condizioni di parità con le loro popolazioni di riferimento; ritiene pertanto che sia necessario adottare misure adeguate volte a garantire alle ragazze e donne con disabilità l'accesso concreto all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali; sottolinea che, al fine di integrare in modo adeguato la dimensione di genere nelle misure, nei piani, nei progetti, nei programmi e nella rendicontazione in materia di disabilità devono essere introdotte salvaguardie per assicurare la partecipazione delle donne con disabilità a tali processi in seno agli organi o alle autorità competenti, preferibilmente come consulenti, consigliere o esperte, al fine di garantire che le esigenze e le richieste specifiche della popolazione di donne con disabilità siano tenute in considerazione in sede di progettazione di ambienti, beni e servizi;

Emendamento    41

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 quatervicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 quatervicies.  rinnova il suo invito alla Commissione a presentare una strategia europea generale per contrastare la violenza contro le donne che contempli uno strumento legislativo volto a prevenire e combattere la violenza di genere, prestando particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità;

Emendamento    42

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 quinvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 quinvicies.  incoraggia gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire che le donne e le ragazze con disabilità possano esercitare i propri diritti alla salute sessuale e riproduttiva, compresa un'educazione sessuale adattata, se del caso, alla capacità intellettiva della donna o ragazza disabile interessata, sulla base del libero consenso informato degli individui in questione e prestando debitamente attenzione alla loro integrità fisica, libertà di scelta e autodeterminazione;

Emendamento    43

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 sexvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 sexvicies.  ricorda che la lotta alla povertà e all'esclusione sociale delle persone con disabilità è strettamente legata alla questione del miglioramento delle condizioni per i familiari che spesso operano come prestatori di assistenza non retribuiti e non sono considerati occupati; incoraggia dunque gli Stati membri a presentare le strategie nazionali necessarie a sostenere quanti prestano assistenza informale che, nella maggior parte dei casi, sono donne appartenenti alla famiglia delle persone con disabilità;

Emendamento    44

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 septvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 septvicies.  pone in rilievo il valore degli strumenti microfinanziari per la creazione di posti di lavoro e crescita; invita gli Stati membri a far sì che le donne con disabilità possano disporre più agevolmente di tali strumenti;

Emendamento    45

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 octovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 octovicies.  sottolinea che per le persone con disabilità è importante vivere in modo indipendente; chiede alla Commissione di presentare una strategia europea generale di deistituzionalizzazione, tenendo anche conto delle problematiche specifiche delle donne con disabilità;

Emendamento    46

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 novovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 novovicies.  sottolinea che, al fine di garantire una vita indipendente alle persone con disabilità, è necessario sostenere le attività di ricerca e innovazione volte a sviluppare prodotti che aiutino le persone con disabilità nelle loro attività quotidiane;

Emendamento    47

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 tricies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 tricies.  sottolinea che il numero di persone anziane è in aumento e che, in base ai dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la disabilità è più diffusa tra le donne, le quali sono più colpite dal fenomeno a causa della loro aspettativa di vita più lunga; sottolinea pertanto che vi sarà un proporzionale aumento del numero di donne con disabilità;

Emendamento    48

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 untricies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 untricies.  ribadisce l'urgente necessità di affrontare la questione della violenza sulle donne e le ragazze con disabilità in contesti pubblici, privati e istituzionali; si compiace della decisione del Consiglio di aderire alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) quale passo importante per contrastare la violenza sulle donne e le ragazze con disabilità; si rammarica che il Consiglio abbia limitato l'adesione dell'UE a due ambiti, ossia la cooperazione nelle questioni giudiziarie e le questioni riguardanti i rifugiati, i richiedenti asilo e il non respingimento;

Emendamento    49

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 duotricies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 duotricies.  sottolinea che le donne e le ragazze con disabilità, comprese quelle che appartengono a gruppi emarginati e vulnerabili, tra cui donne rifugiate, migranti e richiedenti asilo, rom e membri della comunità LBTI, sono esposte a forme di discriminazione multipla e, pertanto, devono essere messe nelle condizioni e avere la facoltà di partecipare alla vita politica e ai processi decisionali, affinché siano manifestati i loro interessi e siano sostenuti e tutelati i loro diritti, creando così un'autentica dimensione di genere al livello di base; invita gli Stati membri a fornire servizi e strutture opportunamente adattati che consentano l'emancipazione nell'ottica di un coinvolgimento e una partecipazione attivi, e li esorta altresì a investire in tecnologie assistive e adattative e nell'inclusione digitale;

Emendamento    50

Proposta di risoluzione

Paragrafo 9 tertricies (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

9 tertricies.  sottolinea che, al fine di garantire una vita indipendente e autonoma alle persone con disabilità, specialmente per le donne, l'assistenza prestata individualmente e personalmente rappresenta un opportuno strumento per sostenere dette persone e le loro famiglie, consentendo loro di accedere al luogo di lavoro e alle istituzioni che si occupano di istruzione e di formazione, oltre che per assisterle in caso di gravidanza e maternità;

Emendamento    51

Proposta di risoluzione

Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

10 bis.  invita la Commissione ad affrontare la questione della disabilità nel suo impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019;

Emendamento    52

Proposta di risoluzione

Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

11 bis.  lamenta che il Consiglio non abbia ancora adottato la proposta di direttiva del 2008 recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o il credo, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale; ribadisce il proprio invito al Consiglio a procedere a tale adozione quanto prima;

Emendamento    53

Proposta di risoluzione

Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

12 bis.  insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere allo scopo di individuare le forme di discriminazione multipla trasversale cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità in tutti i settori contemplati dalla Convenzione di Istanbul e ovunque sia opportuno;

Emendamento    54

Proposta di risoluzione

Paragrafo 18 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

18 bis.  sottolinea l'importanza di integrare le donne con disabilità all'interno dei sistemi professionali e di istruzione ordinari;

Emendamento    55

Proposta di risoluzione

Paragrafo 26 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

26 bis.  ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere accesso completo a cure mediche rispondenti alle loro particolari esigenze, tra cui consulenza ginecologica, visite mediche, pianificazione familiare e sostegno adeguato durante la gravidanza; invita gli Stati membri a garantire che i rispettivi servizi sanitari pubblici nazionali contemplino un accesso adeguato a tali servizi;

Emendamento    56

Proposta di risoluzione

Paragrafo 26 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

26 ter.  richiama l'attenzione sulle carenze ancora riscontrabili nella fornitura di assistenza sanitaria alle persone con disabilità (ad esempio l'inaccessibilità delle strutture di screening del cancro per le donne su sedia a rotelle o l'assenza di materiali informativi adeguati alle persone con disabilità); incoraggia gli Stati membri a fornire istruzione e formazione adeguate al personale sanitario in merito alle esigenze specifiche dei pazienti con disabilità;

Emendamento    57

Proposta di risoluzione

Paragrafo 26 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

26 quater.  sottolinea la necessità di garantire in tutti gli Stati membri servizi sanitari e di assistenza accessibili, nonché il sostegno di cui hanno bisogno le persone con disabilità, in modo da agevolare la loro inclusione sociale; pone altresì in rilievo il fatto che le pari opportunità possono essere raggiunte soltanto laddove il diritto all'inclusione e alla partecipazione sia garantito a tutti i livelli e per tutte le tipologie di vita;

Emendamento    58

Proposta di risoluzione

Paragrafo 34 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

34 bis.  ribadisce che spesso le donne con disabilità affrontano sfide e pericoli ancora più grandi in paesi con conflitti e zone di guerra; sottolinea pertanto la necessità di proteggere le donne con disabilità nell'ambito delle politiche esterne dell'Unione europea;

Emendamento    59

Proposta di risoluzione

Paragrafo 35 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

35 bis.  esorta le istituzioni dell'UE a garantire l'accessibilità dei loro contenuti e delle loro applicazioni online, nonché dei documenti e dei contenuti audiovisivi essenziali, assicurando nel contempo anche l'accessibilità fisica dei loro edifici;

Emendamento    60

Proposta di risoluzione

Paragrafo 35 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

35 ter.  sottolinea la necessità di agevolare l'effettiva partecipazione e la libertà di espressione delle persone con disabilità nel contesto di eventi pubblici o incontri ospitati dalle istituzioni dell'UE o organizzati all'interno dei loro edifici, fornendo sottotitoli e interpretazione nelle lingue dei segni, nonché documenti in braille e in formati di facile lettura;

Emendamento    61

Proposta di risoluzione

Paragrafo 44 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

44 bis.  chiede alla Commissione di presentare una proposta di strategia europea sulla disabilità 2020-2030 che integri pienamente le disposizioni della CRPD nella legislazione e nelle politiche future dell'UE e che sia coerente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e l'impegno strategico a favore della parità di genere 2016-2019, al fine di assicurare che le donne e le ragazze con disabilità possano godere pienamente dei propri diritti come ogni altra persona;

Emendamento    62

Proposta di risoluzione

Paragrafo 44 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione

Emendamento

 

44 ter.  esorta la Commissione a presentare una proposta consolidata nell'ambito della strategia europea sulla disabilità post 2020 e ad adottare misure efficaci dirette alle famiglie, alle comunità, ai professionisti e alle istituzioni al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e dei minori con disabilità; sottolinea l'importante ruolo che gli istituti di istruzione, come le scuole, svolgono nella promozione dell'inclusione sociale ed evidenzia la necessità di adottare una politica dell'istruzione che integri la dimensione di genere in tutti gli Stati membri;

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

4.9.2017

 

 

 

PARERE della commissione per le petizioni (11.9.2017)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità
(2017/2127(INI))

Relatore per parere: Cecilia Wikström

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  ricorda che la commissione per le petizioni (PETI) riceve ogni anno un numero notevole di petizioni riguardanti le difficoltà incontrate dalle persone con disabilità in tutta l'UE nelle attività quotidiane in relazione agli otto settori di intervento principali individuati nella strategia europea sulla disabilità e altre tematiche legate all'accessibilità, quali l'accesso all'assistenza sanitaria e alla protezione sociale, all'istruzione e alla formazione, al mercato del lavoro, all'ambiente costruito e ai trasporti, ai beni e servizi, all'informazione e comunicazione nonché la partecipazione alla vita politica, pubblica e culturale; evidenzia le sfide individuate nella relazione intermedia sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità (2010 - 2020) sull'accesso ai trasporti e all'ambiente costruito e chiede la rapida approvazione e attuazione dei prossimi requisiti dell'UE in materia di accessibilità; sottolinea che la discriminazione rappresenta uno dei principali ostacoli all'efficace attuazione della strategia europea sulla disabilità;

2.  osserva che l'UE è all'avanguardia per quanto concerne la ratifica dei trattati sui diritti umani e che agli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si ribadisce il principio della non discriminazione; invita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nonché a firmare il suo protocollo;

3.  sottolinea la centralità dell'UNCRPD quale strumento per la tutela dei diritti umani, specialmente per le persone con disabilità, che rappresentano una categoria particolarmente vulnerabile;

4.  invita la Commissione a rivolgere particolare attenzione ai minori con disabilità, in conformità dell'UNCRPD e in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

5.  evidenzia il ruolo di protezione svolto dalla commissione per le petizioni attraverso la procedura di petizione (insieme al Mediatore europeo, nominato per tutelare i cittadini in caso di cattiva amministrazione) nell'ambito del quadro dell'UE per l'UNCRPD, che consente al firmatario di denunciare una violazione dei suoi diritti da parte delle autorità europee, nazionali e locali; sottolinea che le petizioni ricevute dalla commissione illustrano la necessità di adottare un approccio efficace, orizzontale, non discriminatorio e orientato ai diritti umani per le politiche in materia di disabilità; sottolinea il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ai fini del rafforzamento dei diritti fondamentali delle persone con disabilità nell'UE e del sostegno all'attuazione dell'UNCRPD da parte dell'Unione;

6.  ricorda che spesso le petizioni che ricevono maggiore attenzione sono sostenute da organizzazioni della società civile che rappresentano le persone con disabilità e che vi è quindi la necessità di promuovere e rendere noto al pubblico il ruolo di protezione e l'efficacia delle petizioni relative alla violazione di questi diritti; plaude al ruolo svolto da queste organizzazioni nel promuovere l'inclusione sociale e il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e ritiene che tale funzione debba essere maggiormente sostenuta dalle istituzioni pubbliche;

7.  riconosce il ruolo dell'UNRCPD quale strumento a garanzia dei diritti umani con una dimensione sociale, volto ad assicurare che le persone con disabilità godano di tutti i diritti umani e fondamentali, che così spesso vengono violati e che necessitano di una tutela maggiore;

8.  invita la Commissione, sulla scorta delle raccomandazioni risultanti dalla prima valutazione dell'UNCRPD da parte delle Nazioni Unite, a provvedere alla creazione di uno strumento indipendente per il monitoraggio e il riesame della convenzione e di un meccanismo di coordinamento interistituzionale, nonché a promuovere la creazione in ciascuno Stato membro di punti d'informazione locali e agenzie permanenti;

9.  sottolinea, in particolare, che l'accessibilità è un principio fondamentale dell'UNCRPD e una condizione indispensabile per l'esercizio di altri diritti sanciti nella Convenzione; evidenzia che un numero considerevole di petizioni trasmesse da cittadini europei denuncia la mancanza di accessibilità o la presenza di barriere architettoniche; sottolinea che il diritto all'accessibilità, come stabilito all'articolo 9 dell'UNCRPD, deve essere attuato in modo globale al fine di assicurare che le persone con disabilità possano accedere al loro ambiente, ai trasporti, alle strutture e ai servizi pubblici, nonché alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché all'accessibilità sia conferita un'elevata priorità e questa sia meglio integrata in tutti gli ambiti delle politiche in materia di disabilità;

10.  ricorda che il comitato istituito dall'UNCRPD ha rilevato, nelle sue osservazioni conclusive, che le misure di austerità adottate dall'UE e dagli Stati membri hanno peggiorato gli standard di vita delle persone con disabilità, determinando un aumento della povertà e un incremento dei livelli di povertà e di esclusione sociale nonché tagli ai servizi sociali, ai servizi a livello di comunità e all'assistenza alle famiglie;

11.  osserva che, sulla base dell'articolo 4 dell'UNCRPD, ci si dovrebbe adoperare per modificare la legislazione europea e degli Stati membri in materia di disabilità al fine di garantire la piena armonizzazione in tutti i settori e chiede il coinvolgimento effettivo dei rappresentanti delle organizzazioni di persone con disabilità in questo processo;

12.  invita la Commissione a garantire un'istruzione inclusiva e di alta qualità nelle scuole europee, fin da un'età precoce, con un approccio preventivo e una visione della disabilità, in linea con i requisiti dell'UNCRPD per quanto riguarda la valutazione multidisciplinare delle necessità individuali, la non esclusione dei bambini disabili e la messa a disposizione di alloggi adeguati;

13.  esorta sia l'UE sia gli Stati membri ad approvare la legislazione necessaria per uniformarsi pienamente e sistematicamente all'UNCRPD, garantendo, tra l'altro, adeguati livelli di prestazioni sociali relative alla disabilità, servizi a livello di comunità e servizi sanitari, nonché programmi di istruzione e formazione di alta qualità;

14.  sottolinea che la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel suo parere del 14 febbraio 2017, ha affermato che l'UE ha la competenza esclusiva in relazione alla conclusione del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa poiché l'insieme degli obblighi di tale trattato rientra in un ambito già disciplinato in larga misura da norme comuni dell'Unione;

15.  osserva che, in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite, le organizzazioni di persone con disabilità dovrebbero essere coinvolte in ogni fase del processo decisionale; ricorda che si dovrebbe stabilire un dialogo strutturato con le persone con disabilità;

16.  invita la Commissione a elaborare una relazione sull'impatto che le principali politiche e i fondi di investimento dell'UE hanno sulle persone con disabilità, nonché a garantire la partecipazione delle organizzazioni di persone con disabilità alla concezione di tali politiche e fondi, segnatamente quando si tratta dei Fondi strutturali;

17.  ricorda che la commissione per le petizioni ha invocato l'adozione di un trattato vincolante relativo all'accesso da parte di persone non vedenti e con disabilità visive alle opere pubblicate a partire dal 2011; accoglie con favore l'accordo interistituzionale raggiunto per recepire il trattato di Marrakech nella legislazione dell'UE sul diritto d'autore e ribadisce il suo appello a favore di una rapida ratifica di tale trattato da parte dell'UE e dei suoi Stati membri;

18.  osserva che la commissione per le petizioni riceve regolarmente interrogativi relativi al diritto delle persone con disabilità di vivere in modo indipendente, come sancito dall'articolo 19 dell'UNCRPD, e che ha incoraggiato lo sviluppo di comunità più inclusive e di sistemi di istituzionalizzazione, ove necessario, affinché in entrambi i casi le persone con disabilità possano ricevere un sostegno e un'assistenza idonei in tutta l'UE, promuovendo in tal modo l'obiettivo di una maggiore autonomia in base alle possibilità di ciascuna persona; ricorda che la commissione PETI ha condotto una missione di informazione in Slovacchia nel settembre 2016 al fine di reperire informazioni sull'uso dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) ai fini della facilitazione della transizione dall'assistenza istituzionale alle persone con disabilità ai servizi a livello di comunità;

19.  ritiene che alle persone con disabilità debbano essere fornite informazioni concernenti i loro diritti e debba essere loro concesso di partecipare pienamente a tutte le politiche e misure che possono riguardarle, compreso un meccanismo di reclamo, e che si debba dare la priorità alla partecipazione dei minori con disabilità e, laddove esistono, alle organizzazioni di persone con disabilità;

20.  osserva che in Europa il 30 % delle persone con disabilità è a rischio di povertà o esclusione sociale e che esiste un divario netto tra i tassi di occupazione dei disabili (48,7 %) e delle altre persone (72,5 %); sottolinea l'importanza, alla luce di ciò, di una strategia globale in materia di lavoro e occupazione;

21.  sottolinea che i minori con disabilità affrontano problemi specifici e che si dovrebbero compiere sforzi per eliminare tutti i tipi di ostacoli e barriere, consentendo loro, in tal modo, di conseguire la piena autonomia e di godere di pari opportunità; ritiene essenziale, pertanto, che siano coinvolti nella definizione delle politiche che li riguardano; incoraggia, a tal fine, l'adozione di strumenti che consentano ai minori con disabilità di essere ascoltati e di essere resi partecipi;

22.  sottolinea che deve essere fornito un sostegno sociale adeguato alle persone con disabilità e che l'accesso alla giustizia, a un'assistenza adeguata e alla tutela della salute dovrebbero essere sempre il fulcro di tale azione;

23.  ricorda che alle persone con disabilità private della capacità giuridica devono essere garantiti i diritti stabiliti dai trattati e dal diritto dell'UE, ad esempio l'accesso alla giustizia, ai beni e ai servizi, compresi i servizi bancari e l'occupazione, all'assistenza sanitaria e al diritto di voto; osserva che ci si dovrebbe adoperare per promuovere la raccolta di dati, lo scambio di buone pratiche e la consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni di persone con disabilità, a norma dell'articolo 12 dell'UNCRPD; sottolinea che le interpretazioni restrittive, nella legislazione degli Stati membri, delle salvaguardie rispetto al diritto di voto andrebbero riviste qualora impediscano alle persone con disabilità psicosociali di esercitare tale diritto a norma dell'articolo 29 dell'UNCRPD;

24.  sottolinea che uno scarso livello di istruzione può essere causa di esclusione sociale e che solo il 27,8 % delle persone con disabilità ha completato gli studi superiori; ricorda che il diritto allo studio, un buon livello di istruzione e l'accesso alle scuole e alle università non dovrebbero essere soggetti a discriminazione e andrebbero adeguatamente garantiti e promossi;

25.  sottolinea che le istituzioni europee dovrebbero garantire e attuare l'accessibilità di documenti e servizi informatici per le persone con disabilità;

26.  sottolinea che le pubbliche amministrazioni degli Stati membri e, in particolare, le autorità locali, che sono più vicine ai cittadini e alle loro esigenze quotidiane, dovrebbero garantire la massima accessibilità ai loro servizi, documenti e pratiche per le persone con disabilità; evidenzia che tali misure dovrebbero riguardare anche i servizi forniti tramite Internet e le pagine web;

27.  sottolinea la centralità del diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo indipendente e invita la Commissione a potenziare l'uso ottimale dei fondi SIE da parte degli Stati membri, al fine di sviluppare servizi sociali di alta qualità per le persone con disabilità, di realizzare il processo di deistituzionalizzazione, di sensibilizzare in merito alle problematiche legate alla disabilità e di promuovere le pari opportunità a livello regionale, nazionale e di Unione; sottolinea la necessità di adottare misure che promuovano l'accesso ai Fondi strutturali per i servizi di sostegno alle persone con disabilità, in particolare quelli che si occupano di minori e famiglie e quelli volti a prevenire l'istituzionalizzazione;

28.  osserva che la libertà di movimento dei cittadini europei deve essere garantita anche alle persone con disabilità e che a tal fine gli Stati membri devono assicurare il reciproco riconoscimento della situazione e dei diritti sociali di queste persone a norma dell'articolo 18 dell'UNCRPD; sottolinea che le persone con disabilità dovrebbero poter viaggiare oltre i confini dei loro paesi e godere dei vantaggi derivanti dall'accesso alla cultura, ai trasporti e allo sport; osserva che è opportuno prendere in esame anche altri vantaggi e promuoverne il riconoscimento reciproco;

29.  ricorda il ruolo dell'intergruppo "Disabilità" del Parlamento europeo ai fini dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite, in quanto piattaforma che riunisce i parlamentari europei e nazionali e i rappresentanti delle organizzazioni e della società civile, sia a livello nazionale che locale; osserva che l'intergruppo costituisce un consesso privilegiato in cui incoraggiare le discussioni e i dibattiti per garantire l'attuazione della strategia;

30.  sottolinea che è necessario garantire alle persone con disabilità l'accesso gratuito alla giustizia e che la loro situazione economica non dovrebbe quindi rappresentare un ostacolo a detto accesso;

31.  chiede il rafforzamento dei canali di partecipazione politica per le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, al fine di consentire la loro piena partecipazione al processo decisionale;

32.  sottolinea la centralità della massima mobilità e accessibilità, in quanto linee guida da attuare e seguire nel quadro dell'attuazione della strategia europea sulla disabilità;

33.  osserva che nell'attuare la strategia per il mercato unico digitale si deve sempre agire in modo da garantire alle persone con disabilità un accesso pieno e a tutto campo;

34.  osserva che il carattere trasversale della mobilità e dell'accessibilità le rende elementi indispensabili per il pieno godimento di una vasta gamma di libertà e diritti, come la possibilità di viaggiare e trasferirsi in altri Stati membri, il diritto alla cultura e il diritto allo sport;

35.  invita le istituzioni europee a garantire che tutte le loro pagine web e i loro documenti in rete siano accessibili alle persone con disabilità sensoriali;

36.  sottolinea che la capacità giuridica è fondamentale per il mantenimento dell'autonomia personale, e che ogni sua restrizione e l'eventuale rappresentanza da parte di tutori legali devono essere stabilite sulla base di criteri chiari e armonizzati a livello di UE, con una verifica periodica della necessità di tale rappresentanza a più lungo termine e dell'idoneità del tutore legale in questione;

37.  ritiene che un numero considerevole di persone con disabilità non sia pienamente consapevole dei propri diritti e di come usufruirne; invita la Commissione a lanciare, come primo passo, una vasta campagna informativa sui diritti delle persone con disabilità, per promuovere la piena conoscenza e consapevolezza;

38.  sottolinea che la maggior parte delle petizioni presentate dai cittadini europei riguarda le difficoltà riscontrate nelle procedure di domanda e nell'ottenere il riconoscimento dei loro diritti nonché i ritardi nei pagamenti delle pensioni di invalidità da parte delle amministrazioni competenti; sottolinea che l'attuazione della strategia europea sulla disabilità e del suo ambito di intervento relativo alla protezione sociale dovrebbe prestare particolare attenzione a tali problematiche, a norma dell'articolo 28 dell'UNCRPD sui livelli adeguati del tenore di vita e della previdenza sociale;

39.  sottolinea che bisognerebbe fornire il necessario supporto sociale per assicurare che le persone con disabilità, in particolare quelle con disabilità psicosociali, possano esercitare i loro diritti e godere di piena autonomia; osserva a tale riguardo che si dovrebbe evitare l'istituzionalizzazione di tali persone e accertarsi che non vengano sottoposte a trattamenti senza il loro consenso;

40.  osserva che va garantito alle persone con disabilità l'accesso senza discriminazioni ai sistemi sanitari e di assistenza, prestando tutta la dovuta attenzione alle difficoltà che può presentare il trattamento di questo tipo di pazienti; sottolinea che si debba garantire, in particolare, l'accesso non discriminatorio all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, e che in nessun caso possano essere imposti a una persona la sterilizzazione o l'aborto forzati; osserva altresì che i sistemi di assistenza sanitaria dovrebbero assicurare l'individuazione, la denuncia e la prevenzione della violenza e/o degli abusi sessuali;

41.  invita la Commissione a formulare politiche e programmi rivolti specificamente ai minori con disabilità; sottolinea che tali politiche non dovrebbero essere incentrate solo sulla rimozione delle barriere architettoniche e degli ostacoli alla mobilità, ma anche sulla lotta all'esclusione sociale nonché sulla promozione e garanzia delle pari opportunità;

42.  osserva che deve essere chiesto, per tutti gli interventi medici che lo richiedano, il consenso informato delle persone con disabilità, e che devono quindi essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire che dette persone possano accedere alle informazioni pertinenti e comprenderle; sottolinea che tale consenso deve essere dato personalmente, in anticipo e sulla base di una piena comprensione dei fatti, e che devono essere attuati tutti i meccanismi necessari per assicurare il rispetto di tali principi; osserva altresì che si devono adottare misure appropriate analoghe anche per le persone con disabilità psicosociali;

43.  invita la Commissione a rafforzare il suo impegno a favore dei genitori e di coloro che si occupano delle persone con disabilità in tutti i suoi programmi e le sue politiche; sottolinea la necessità di adottare un quadro giuridico europeo in grado di chiarire lo status di tali persone e di garantire la tutela dei loro diritti e l'accesso a una vita normale;

44.  osserva che i regimi di assicurazione sanitaria non devono operare discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità;

45.  osserva che gli effetti sulle persone con disabilità della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera dovrebbero essere valutati;

46.  sottolinea che la disuguaglianza è particolarmente evidente nell'ambito dell'occupazione, dato che il 48 % delle persone con disabilità nell'UE è occupato e solo il 27,8 % di loro ha completato un corso di studi superiori, con conseguente maggiore rischio per le persone con disabilità di vivere in condizioni di povertà; invita la Commissione a procedere a una valutazione orizzontale dell'impatto di tutte le sue politiche sull'occupazione delle persone con disabilità, segnatamente della politica europea in materia di occupazione;

47.  osserva che si dovrebbe procedere a una revisione dei regolamenti del trasporto aereo e marittimo, per garantire che non possa essere praticata alcuna forma di discriminazione, fisica o economica, nei confronti dei passeggeri con disabilità, e che siano rimossi tutti gli ostacoli al riguardo;

48.  sottolinea che è opportuno accogliere la raccomandazione delle Nazioni Unite sulla necessità di garantire una prospettiva di genere in tutte le politiche in materia di disabilità, segnatamente in quelle volte a combattere la violenza di genere; chiede un intervento mirato per promuovere l'emancipazione delle donne con disabilità e per lo sviluppo di una strategia di genere specifica per le donne con disabilità.

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

7.9.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Pál Csáky, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Supplenti titolari presenti al momento della votazione finale

Michela Giuffrida, Anne-Marie Mineur, Demetris Papadakis, Julia Pitera, Rainer Wieland

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Frank Engel, Monika Hohlmeier, Maria Lidia Senra Rodríguez

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

26

+

ALDE

GUE/NGL

 

ECR

 

EFDD

 

PPE

 

 

S&D

 

 

VERTS/ALE

 

Beatriz Becerra Basterrechea; Cecilia Wikström

Anne-Marie Mineur, Maria Lidia Senra Rodríguez, Sofia Sakorafa,

 

Rikke Karlsson, Notis Marias,

 

Eleonora Evi

 

Pál Csáky, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Roberta Metsola, Jarosław Wałęsa, Monika Hohlmeier, Frank Engel, Julia Pitera, Rainer Wieland

 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jude Kirton-Darling, Marlene Mizzi, Gabriele Preuß, Virginie Rozière, Michela Giuffrida, Demetris Papadakis,

 

Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

 

0

-

-

-

0

0

-

-

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

INFORMAZIONI SULL’APPROVAZIONEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

19.10.2017

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Guillaume Balas, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Robert Rochefort, Jutta Steinruck, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Mircea Diaconu, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Tom Vandenkendelaere, Flavio Zanonato

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

José Blanco López, Gilles Lebreton, Jens Nilsson, Wim van de Camp, Igor Šoltes

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Mircea Diaconu, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom

ECR

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

GUE/NGL

Patrick Le Hyaric

NI

Lampros Fountoulis

PPE

Georges Bach, David Casa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Sofia Ribeiro, Tom Vandenkendelaere, Wim van de Camp

S&D

Guillaume Balas, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Ole Christensen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Javi López, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Jutta Steinruck, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Igor Šoltes, Tatjana Ždanoka

0

-

 

 

2

0

ENF

Gilles Lebreton, Dominique Martin

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti