RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006
10.11.2017 - (COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Carlos Coelho
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006
(COM(2016)0882 – C8-0533/2017 – 2016/0408(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0882),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 77, paragrafo 2, lettere b), e d) e 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0533/2017),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0347/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento1 Proposta di regolamento Considerando 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di identificatori biometrici e ulteriori norme sul trattamento dei dati. |
(6) È necessario specificare gli obiettivi del SIS, la sua architettura tecnica e il suo finanziamento, fissare regole sul suo esercizio e uso da un'estremità all'altra e definire le competenze, le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità dell'inserimento dei dati e i relativi criteri, le norme sulla cancellazione delle segnalazioni, le autorità abilitate ad accedere ai dati, l'uso di identificatori biometrici e ulteriori norme sul trattamento e sulla protezione dei dati. |
Motivazione | |
Occorre altresì definire, nel presente regolamento, le norme sulla cancellazione delle segnalazioni ridondanti e sulle questioni relative alla protezione dei dati specifiche del SIS. | |
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(6 bis) Le autorità competenti dovrebbero poter inserire nel SIS informazioni specifiche relative a qualsiasi segno fisico particolare, oggettivo e inalterabile di una persona. Tali informazioni possono riguardare segni quali piercing, tatuaggi, segni particolari, cicatrici, ecc. Tuttavia, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis, i dati inseriti nel SIS non dovrebbero rivelare informazioni sensibili su una persona come l'etnia, la religione, la disabilità, il genere o l'orientamento sessuale. |
|
_______________ |
|
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(7) Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali con una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Considerando che il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello tanto centrale quanto nazionale. Pertanto ogni Stato membro dovrebbe istituire una copia completa o parziale della banca dati del SIS e un proprio sistema di riserva. |
(7) Il SIS consta di un sistema centrale (SIS centrale) e di sistemi nazionali che possono contenere una copia completa o parziale della banca dati del SIS. Considerando che il SIS è il più importante strumento di scambio di informazioni in Europa, è necessario garantirne il funzionamento ininterrotto a livello tanto centrale quanto nazionale. Per tale motivo è opportuno prevedere un sistema di riserva comune e affidabile del SIS centrale (una soluzione attivo-attivo) che assicuri la costante disponibilità dei dati SIS agli utenti finali in caso di guasto, aggiornamenti o manutenzione del sistema centrale, nonché un'infrastruttura di comunicazione di riserva. Sono necessari considerevoli investimenti al fine di rafforzare e migliorare il sistema centrale, i suoi sistemi di riserva e l'infrastruttura di comunicazione. |
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(8) È necessario tenere un manuale aggiornato recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all'azione da intraprendere in seguito alle segnalazioni. Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (gli uffici SIRENE) dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni. |
(8) È necessario tenere un manuale aggiornato recante le modalità dettagliate di scambio di talune informazioni supplementari relative all'azione da intraprendere in seguito alle segnalazioni (il manuale SIRENE). Le autorità nazionali di ciascuno Stato membro (gli uffici SIRENE) dovrebbero garantire lo scambio di tali informazioni in modo rapido ed efficace. In caso di segnalazioni relative a reati di terrorismo o a minori, gli uffici SIRENE dovrebbero intervenire immediatamente. |
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(9) Per provvedere a uno scambio efficace di informazioni supplementari sulle specifiche azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni, è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE. |
(9) Per garantire uno scambio efficace di informazioni supplementari sulle specifiche azioni da intraprendere in seguito alle segnalazioni, è opportuno potenziare il funzionamento degli uffici SIRENE introducendo requisiti sulle risorse disponibili, sulla formazione degli utenti e sui termini di risposta alle richieste ricevute da altri uffici SIRENE. |
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(9 bis) Per poter sfruttare pienamente le funzionalità del SIS, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli utenti finali e il personale degli uffici SIRENE ricevano periodicamente una formazione, anche in materia di sicurezza e protezione dei dati. Si dovrebbero istituire norme nazionali per la formazione degli utenti finali ai principi e alle pratiche attinenti alla qualità dei dati, in cooperazione con l'ufficio SIRENE nazionale. Gli Stati membri dovrebbero chiedere al personale degli uffici SIRENE di contribuire alla formazione di tutte le autorità che inseriscono segnalazioni, con particolare attenzione alla qualità dei dati e all'uso ottimale del SIS II. Le formazioni dovrebbero essere impartite conformemente al manuale dei formatori SIRENE. Per quanto possibile, gli uffici SIRENE dovrebbero inoltre prevedere scambi di personale con altri uffici SIRENE almeno una volta all'anno. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate per evitare che la rotazione del personale comporti perdite di competenze e di esperienza. |
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 11 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(11) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS, l'agenzia dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di presentare a intervalli regolari relazioni agli Stati membri. |
(11) Fatta salva la responsabilità degli Stati membri riguardo all'esattezza dei dati inseriti nel SIS, l'agenzia dovrebbe assumere la competenza di migliorare la qualità dei dati introducendo uno strumento di monitoraggio centrale della qualità dei dati, e di presentare a intervalli regolari relazioni agli Stati membri. Per migliorare ulteriormente la qualità dei dati inseriti nel SIS, l'agenzia dovrebbe inoltre offrire una formazione sull'uso del SIS agli organismi nazionali di formazione e, nella misura del possibile, al personale SIRENE e agli utenti finali. Tale formazione dovrebbe concentrarsi in particolare sulle misure atte a migliorare la qualità dei dati SIS. |
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 12 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(12) Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche prodotte dovrebbe contenere dati personali. |
(12) Per consentire di monitorare meglio l'uso del SIS nell'analisi delle tendenze relative alla pressione migratoria e alla gestione delle frontiere, l'agenzia dovrebbe essere in grado di sviluppare una capacità avanzata di fornire statistiche agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, senza compromettere l'integrità dei dati. È opportuno pertanto istituire un archivio statistico centrale. Nessuna delle statistiche contenute nell'archivio o prodotte dallo stesso dovrebbe contenere dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. |
|
________________ |
|
1 bis Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(13) Il SIS dovrebbe contenere ulteriori categorie di dati che consentano agli utenti finali di adottare decisioni in piena cognizione di causa sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Pertanto le segnalazioni a fini di respingimento e rifiuto di soggiorno dovrebbero comprendere informazioni sulla decisione che ne è alla base. Inoltre, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere un riferimento al documento d'identificazione personale o al numero di identificazione personale e una copia di tale documento se disponibile. |
(13) Il SIS dovrebbe contenere ulteriori categorie di dati che consentano agli utenti finali di adottare decisioni in piena cognizione di causa sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Pertanto le segnalazioni a fini di respingimento e rifiuto di soggiorno dovrebbero comprendere informazioni sulla decisione che ne è alla base. Inoltre, per facilitare l'identificazione delle persone e individuare i casi di identità molteplici, la segnalazione dovrebbe includere un riferimento al documento d'identificazione personale o al numero di identificazione personale e una copia a colori di tale documento se disponibile. |
Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 15 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(15) Il SIS, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Per la stessa ragione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata (per evitare i disagi causati da errori di identificazione), fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati possono essere lecitamente trattati. |
(15) Il SIS, per contribuire alla corretta identificazione degli interessati, dovrebbe consentire il trattamento di dati biometrici. Qualsiasi inserimento e utilizzo di fotografie, immagini facciali o dati dattiloscopici non può eccedere quanto necessario ai fini degli obiettivi perseguiti, deve essere autorizzato dal diritto dell'Unione, avvenire nel rispetto dei diritti fondamentali, in particolare dell'interesse superiore del minore, ed essere conforme alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati previste dagli strumenti giuridici del SIS, dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis. Per la stessa ragione, il SIS dovrebbe inoltre consentire il trattamento di dati relativi a persone la cui identità è stata usurpata (per evitare i disagi causati da errori di identificazione), fatte salve adeguate garanzie, fra cui il consenso dell'interessato e una rigorosa limitazione delle finalità per cui tali dati personali possono essere lecitamente trattati. |
|
_______________ |
|
1 bis Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). |
Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 16 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(16) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché ogni volta che gli utenti finali sono autorizzati a consultare una banca dati della polizia nazionale o dell'immigrazione, consultino parallelamente il SIS in conformità dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio44. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali. |
(16) Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni tecniche necessarie affinché ogni volta che gli utenti finali sono autorizzati a consultare una banca dati della polizia nazionale o dell'immigrazione, consultino parallelamente il SIS nel pieno rispetto dell'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio44e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679. Ciò dovrebbe permettere al SIS di funzionare come principale misura compensativa nello spazio senza controlli alle frontiere interne e di contrastare meglio la dimensione transfrontaliera della criminalità e la mobilità dei criminali. |
__________________ |
__________________ |
44 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). |
|
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 17 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(17) È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici e delle immagini facciali a fini di identificazione. L'uso di immagini facciali a fini di identificazione nel SIS dovrebbe inoltre contribuire a garantire la coerenza nelle procedure di controllo di frontiera in cui l'identificazione e la verifica dell'identità devono essere effettuate mediante dati dattiloscopici e immagini facciali. L'interrogazione con i dati dattiloscopici dovrebbe essere obbligatoria in caso di dubbio sull'identità di una persona. È opportuno che le immagini facciali possano essere usate a fini di identificazione solo nel contesto dei controlli di frontiera di routine ai dispositivi self-service e ai varchi automatici. |
(17) È opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni per l'uso dei dati dattiloscopici, delle fotografie e delle immagini facciali a fini di identificazione. L'uso di dati dattiloscopici e di immagini facciali a fini di identificazione nel SIS dovrebbe inoltre contribuire a garantire la coerenza nelle procedure di controllo di frontiera in cui l'identificazione e la verifica dell'identità devono essere effettuate mediante impronte digitali e immagini facciali. L'interrogazione con i dati dattiloscopici dovrebbe essere obbligatoria qualora l'identità di una persona non possa essere accertata in altro modo. L'interrogazione con le impronte digitali può essere effettuata prima dell'inserimento di una nuova segnalazione per verificare che la persona non figuri già nel SIS con un'altra identità o segnalazione. È opportuno che le immagini facciali possano essere usate a fini di identificazione solo nel contesto dei controlli di frontiera di routine ai dispositivi self-service e ai varchi automatici. |
Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(17 bis) L'introduzione di un servizio automatizzato di identificazione delle impronte digitali nel SIS completa l'attuale meccanismo di Prüm sull'accesso reciproco in linea transfrontaliero a banche dati nazionali del DNA designate e ai sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali. Il meccanismo di Prüm consente l'interconnessione dei sistemi nazionali di identificazione delle impronte digitali, in modo che uno Stato membro possa introdurre una richiesta per verificare se l'autore di un reato di cui sono state rinvenute le impronte digitali sia noto in altri Stati membri. Poiché però il meccanismo verifica soltanto se la persona cui appartengono le impronte digitali sia nota in un determinato momento, se l'autore di un reato viene identificato solo in seguito in uno Stato membro non sarà necessariamente arrestato. L'interrogazione con i dati dattiloscopici nel SIS permette di ricercare attivamente l'autore di un reato. |
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 18 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(18) Le impronte digitali rilevate sul luogo del reato dovrebbero poter essere confrontate con i dati dattiloscopici conservati nel SIS, se si può stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo. Per reati gravi dovrebbero intendersi i reati elencati nella decisione quadro 2002/584/GAI45 del Consiglio e per reati terroristici i reati in base al diritto nazionale di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI46 del Consiglio. |
(18) Serie complete o incomplete di impronte digitali o impronte palmari rilevate sul luogo del reato dovrebbero poter essere confrontate con i dati dattiloscopici conservati nel SIS, se si può stabilire con un grado molto elevato di probabilità che appartengono all'autore di un reato grave o di un reato di terrorismo e purché le autorità competenti non siano in grado di stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, unionale o internazionale. |
__________________ |
__________________ |
45 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). |
|
46 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). |
|
Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 20 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(20) È possibile migliorare l'efficacia, l'armonizzazione e la coerenza sancendo l'obbligo di inserire nel SIS tutti i divieti d'ingresso emanati dalle autorità competenti degli Stati membri secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE47 e stabilendo norme comuni sull'inserimento delle corrispondenti segnalazioni una volta eseguito il rimpatrio del cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione nel SIS. Si dovrebbe così garantire l'efficace esecuzione dei divieti d'ingresso ai valichi di frontiera esterni, impedendo di fatto il rientro nello spazio Schengen. |
(20) È possibile migliorare l'efficacia, l'armonizzazione e la coerenza sancendo l'obbligo di inserire nel SIS tutti i divieti d'ingresso emanati dalle autorità competenti degli Stati membri secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE47 e stabilendo norme comuni sull'inserimento delle corrispondenti segnalazioni una volta eseguito il rimpatrio del cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire che non intercorra alcun lasso di tempo fra il momento in cui il cittadino di paese terzo lascia lo spazio Schengen e l'attivazione della segnalazione nel SIS. Si dovrebbe così garantire l'esecuzione dei divieti d'ingresso ai valichi di frontiera esterni, impedendo di fatto il rientro nello spazio Schengen. |
_________________ |
_________________ |
47 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
47 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98). |
Motivazione | |
Termini modificati per fini tecnici. | |
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 21 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(21) È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme obbligatorie sulla consultazione delle autorità nazionali nei casi in cui uno Stato membro intenda effettuare o abbia già effettuato una segnalazione finalizzata al respingimento o al rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che tuttavia è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione o diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, ovvero possa ottenerlo. Si tratta di situazioni che generano grandi incertezze fra le guardie di frontiera, le forze di polizia e le autorità competenti per l'immigrazione. Per evitare che persone che rappresentano una minaccia possano entrare nello spazio Schengen, è pertanto opportuno fissare termini obbligatori per una consultazione rapida e concludente. |
(21) È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme obbligatorie sulla consultazione delle autorità nazionali nei casi in cui uno Stato membro intenda effettuare o abbia già effettuato una segnalazione finalizzata al respingimento o al rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che tuttavia è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione o diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, ovvero possa ottenerlo. Si tratta di situazioni che generano grandi incertezze fra le guardie di frontiera, le forze di polizia e le autorità competenti per l'immigrazione. Per consentire agli aventi diritto di risiedere regolarmente nell'Unione di accedere all'Unione senza difficoltà ed escludere da tale possibilità chi non beneficia di detto diritto, è pertanto opportuno fissare orientamenti chiari e termini obbligatori per una consultazione rapida e concludente. |
Motivazione | |
Il considerando dovrebbe rimanere neutrale quanto all'esito delle discussioni tra gli Stati membri. In taluni casi sarà rilasciato un permesso di soggiorno. In altri, potrebbe essere mantenuto il divieto di ingresso. | |
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 23 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(23) Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi per i quali sono state effettuate. Per ridurre l'onere amministrativo gravante sulle autorità che, con diverse finalità, trattano dati personali, è opportuno allineare il periodo massimo di conservazione delle segnalazioni riguardanti i respingimenti e i rifiuti di soggiorno con l'eventuale durata massima dei divieti d'ingresso emanati secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Pertanto, il periodo di conservazione delle segnalazioni di persone non dovrebbe essere superiore a cinque anni. In linea generale, dopo un periodo di cinque anni le segnalazioni di persone dovrebbero esser cancellate automaticamente dal SIS. La decisione di conservare le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone entro il periodo definito e tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato. |
(23) Le segnalazioni non dovrebbero essere conservate nel SIS oltre il periodo necessario per la realizzazione degli obiettivi specifici per i quali sono state effettuate. Pertanto, il periodo fissato per l'esame delle segnalazioni di persone non dovrebbe essere superiore a tre anni. In linea generale, dopo un periodo di tre anni le segnalazioni di persone dovrebbero esser cancellate dal SIS. La decisione di conservare le segnalazioni di persone dovrebbe essere basata su una valutazione individuale approfondita. Gli Stati membri dovrebbero esaminare le segnalazioni di persone entro il periodo definito e tenere statistiche sul numero di segnalazioni di persone per le quali il periodo di conservazione è stato prolungato. |
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 24 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(24) L'inserimento e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito obbligatorio di proporzionalità, in base al quale si verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustifichino l'inserimento della segnalazione nel SIS. In considerazione dell'alto livello di minaccia e dell'impatto negativo generale che comportano i reati di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo49, per i cittadini di paesi terzi coinvolti in tali attività dovrebbe essere sempre effettuata una segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno. |
(24) L'inserimento e la proroga della data di scadenza di una segnalazione nel SIS dovrebbero essere soggetti a un requisito obbligatorio di proporzionalità, in base al quale si verifichi se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustifichino l'inserimento della segnalazione nel SIS. In considerazione dell'alto livello di minaccia e dell'impatto negativo generale che comportano i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541, qualora siano soddisfatte determinate condizioni, per i cittadini di paesi terzi coinvolti in tali attività dovrebbe essere effettuata una segnalazione finalizzata al respingimento e al rifiuto di soggiorno. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto delle possibili minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale e nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la convenzione relativa allo status dei rifugiati. |
__________________ |
|
49 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). |
|
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 25 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(25) L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno quindi stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello tanto centrale quanto nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento e soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti. |
(25) L'integrità dei dati SIS è di primaria importanza. È opportuno quindi stabilire garanzie adeguate per il trattamento dei dati SIS a livello tanto centrale quanto nazionale, per garantire la sicurezza dei dati da un'estremità all'altra. Le autorità competenti per il trattamento dei dati dovrebbero essere vincolate ai requisiti di sicurezza previsti dal presente regolamento, adeguatamente formate a tal fine, soggette a una procedura uniforme di segnalazione degli incidenti e informate di eventuali reati e sanzioni penali al riguardo. |
Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 26 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(26) I dati trattati nel SIS in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. |
(26) I dati trattati nel SIS e le relative informazioni supplementari scambiate in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. |
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 27 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(27) Per agevolarle nella decisione sul diritto di un cittadino di paese terzo di entrare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, così come nella decisione sul rimpatrio di un cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare, è opportuno concedere alle autorità competenti per l'immigrazione l'accesso al SIS a norma del presente regolamento. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 28 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(28) Il regolamento (UE) 2016/67950 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità degli Stati membri a norma del presente regolamento quando non si applica la direttiva (UE) 2016/68051. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio52 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. È opportuno che nel presente regolamento siano ulteriormente specificate, ove necessario, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (CE) n. 45/2001. Al trattamento dei dati personali da parte di Europol si applica il regolamento (UE) 2016/794 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto53 (regolamento Europol). |
(28) Il regolamento (UE) 2016/67950 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità degli Stati membri a norma del presente regolamento, a meno che tale trattamento sia svolto dalle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o protezione contro le minacce alla sicurezza pubblica. |
__________________ |
__________________ |
50 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
50 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1). |
51 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89). |
|
52 Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1). |
|
53 Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 25.5.2016, pag. 53). |
|
Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(28 bis) Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 dovrebbero essere applicate al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o protezione contro le minacce alla sicurezza pubblica. I dati conservati nel SIS possono essere consultati soltanto dalle autorità designate che sono responsabili della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi e per le quali gli Stati membri possono garantire che applicano tutte le disposizioni del presente regolamento e della direttiva (UE) 2016/680 quali recepite nel diritto nazionale in un modo passibile di verifica da parte delle autorità competenti, compresa l'autorità di controllo istituita conformemente all'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680, e la cui applicazione del presente regolamento è soggetta a valutazione per mezzo del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/20131 bis del Consiglio. |
|
__________________ |
|
1 bis Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 259 del 6.11.2013, pag. 27). |
Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 28 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(28 ter) Il regolamento (CE) n. 45/2001 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione nell'assolvimento dei loro compiti a norma del presente regolamento. |
|
__________________ |
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 28 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(28 quater) Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali svolto da Europol a norma del presente regolamento. |
|
__________________ |
|
1 bis Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 25.5.2016, pag. 53). |
Emendamento 26 Proposta di regolamento Considerando 28 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(28 quinquies) È opportuno che nel presente regolamento siano ulteriormente specificate, ove necessario, le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680, del regolamento (UE) 2016/679, del regolamento (UE) 2016/794 e del regolamento (CE) n. 45/2001. |
|
|
Emendamento 27 Proposta di regolamento Considerando 31 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(31) Le autorità nazionali di controllo indipendenti dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al presente regolamento. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È quindi opportuno esigere dagli Stati membri statistiche annuali. |
(31) Le autorità nazionali di controllo indipendenti istituite conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e alla direttiva (UE) 2016/680 (autorità di controllo) dovrebbero controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in relazione al presente regolamento, incluso lo scambio di informazioni supplementari, e dovrebbero essere dotate di risorse sufficienti per svolgere il suddetto compito. È opportuno stabilire i diritti degli interessati in materia di accesso, rettifica, limitazione del trattamento e cancellazione dei dati personali che li riguardano conservati nel SIS e i conseguenti diritti di ricorso dinanzi ai giudici nazionali, nonché il reciproco riconoscimento delle sentenze. È quindi opportuno esigere dagli Stati membri statistiche annuali. |
Emendamento 28 Proposta di regolamento Considerando 32 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(32 bis) Il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe controllare le attività delle istituzioni e degli organismi dell'Unione relative al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento. Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo dovrebbero cooperare ai fini del controllo del SIS. |
Emendamento 29 Proposta di regolamento Considerando 33 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(33) A norma del regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol), Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e fornisce analisi e valutazioni della minaccia. Per facilitare ad Europol l'esecuzione dei suoi compiti, in particolare nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno consentire ad Europol l'accesso alle categorie di segnalazioni stabilite nel presente regolamento. Il Centro europeo contro il traffico di migranti di Europol, svolgendo un fondamentale ruolo strategico nel contrastare il favoreggiamento della migrazione irregolare, dovrebbe ottenere l'accesso alle segnalazioni di persone cui è negato l'ingresso o il soggiorno nel territorio di uno Stato membro, o per motivi di ordine penale o per mancata conformità alle condizioni di ingresso e di soggiorno. |
(33) A norma del regolamento (UE) 2016/794 (regolamento Europol), Europol sostiene e potenzia l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione nel combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità e fornisce analisi e valutazioni della minaccia. Per facilitare ad Europol l'esecuzione dei suoi compiti, in particolare nell'ambito del Centro europeo contro il traffico di migranti, è opportuno consentire ad Europol l'accesso alle categorie di segnalazioni stabilite nel presente regolamento. |
Motivazione | |
Non è chiaro su quali basi la Commissione presuma che tali persone oggetto di un divieto di ingresso possano in qualche modo facilitare la migrazione irregolare. Questa forma di profilazione non dovrebbero essere sostenuta. | |
Emendamento 30 Proposta di regolamento Considerando 34 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(34) Per colmare le lacune nello scambio di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri (essendo cruciale sorvegliarne i movimenti), gli Stati membri dovrebbero scambiare con Europol informazioni su attività legate al terrorismo parallelamente all'introduzione di segnalazioni nel SIS, nonché riscontri positivi (hit) e informazioni connesse. Ciò dovrebbe consentire al Centro europeo antiterrorismo di Europol di verificare se nelle banche dati di Europol esistono informazioni contestuali complementari e di fornire analisi di elevata qualità che contribuiscano a smantellare le reti terroristiche e, se possibile, a prevenirne gli attentati. |
(34) Per colmare le lacune nello scambio di informazioni sul terrorismo, in particolare sui combattenti terroristi stranieri (essendo cruciale sorvegliarne i movimenti), gli Stati membri dovrebbero scambiare con Europol informazioni su attività legate al terrorismo parallelamente all'introduzione di segnalazioni nel SIS, nonché riscontri positivi (hit), informazioni connesse e informazioni nel caso in cui sia impossibile intraprendere l'azione richiesta. Tale scambio di informazioni dovrebbe avvenire in conformità delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati stabilite nel regolamento (UE) 2016/679, nella direttiva (UE) 2016/680 e nel regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 31 Proposta di regolamento Considerando 35 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(35) È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati SIS per consentire l'uso più ampio possibile del SIS, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
(35) È inoltre necessario stabilire regole chiare a uso di Europol sul trattamento e sullo scaricamento dei dati SIS per consentire l'uso più ampio possibile del SIS, purché siano rispettate le norme in materia di protezione dei dati previste dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2016/794. Qualora le interrogazioni svolte da Europol nel SIS rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, Europol non può intraprendere l'azione richiesta. Dovrebbe pertanto informare immediatamente lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
Emendamento 32 Proposta di regolamento Considerando 36 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(36) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio54 prevede, ai fini del presente regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio, dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie dell'Unione competenti, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono inviare esperti, anche se non fanno parte del personale di tali agenzie, nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'impiego di squadre della guardia di frontiera e costiera europea, squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e squadre di sostegno per la gestione della migrazione ha l'obiettivo di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per adempiere i compiti loro assegnati, le squadre della guardia di frontiera e costiera europea, le squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno di accedere al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora le interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra o dalle squadre del personale rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
(36) Il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio54 prevede, ai fini del presente regolamento, che lo Stato membro ospitante autorizzi i membri delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 dispiegate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, a consultare le banche dati europee se tale consultazione è necessaria a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo per i controlli di frontiera, la sorveglianza di frontiera e i rimpatri. Altre agenzie dell'Unione competenti, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ed Europol, possono inviare esperti, anche se non fanno parte del personale di tali agenzie, nell'ambito delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. L'impiego delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 e delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione ha l'obiettivo di offrire un rinforzo operativo e tecnico agli Stati membri richiedenti, in particolare a quelli che devono affrontare sfide migratorie sproporzionate. Per adempiere i compiti loro assegnati, le squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 e le squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno bisogno di accedere al SIS tramite un'interfaccia tecnica dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera connessa al SIS centrale. Qualora le interrogazioni svolte nel SIS dalla squadra o dalle squadre del personale rivelino l'esistenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro, il membro della squadra o del personale non può intraprendere l'azione richiesta se non è autorizzato a farlo dallo Stato membro ospitante. Dovrebbe pertanto informare lo Stato membro interessato e permettergli di dare seguito al caso. |
_________________ |
_________________ |
54 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1). |
54 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1). |
Emendamento 33 Proposta di regolamento Considerando 37 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(37) A norma del regolamento (UE) 2016/1624 l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera elabora analisi del rischio. Tali analisi del rischio vertono su tutti gli aspetti d'interesse per la gestione integrata delle frontiere in Europa, in particolare sulle minacce in grado di compromettere il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne. In quanto informazioni utili per la valutazione delle eventuali minacce che possono interessare le frontiere esterne, le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti il respingimento e il rifiuto di soggiorno, dovrebbero essere messe a disposizione dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera ai fini dell'analisi del rischio che è tenuta ad elaborare. L'assolvimento dei compiti di analisi del rischio assegnati all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera implica l'accesso al SIS. Inoltre, secondo la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)55, presentata dalla Commissione, l'unità centrale ETIAS dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consulterà il SIS tramite l'ETIAS per svolgere la valutazione delle domande di autorizzazione ai viaggi, per la quale è necessario controllare, fra l'altro, se il cittadino di paese terzo che chiede un'autorizzazione ai viaggi sia oggetto di una segnalazione nel SIS. A tale scopo l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe avere accesso al SIS nella misura necessaria ad adempiere il suo mandato, ossia dovrebbe accedere a tutte le categorie di segnalazioni di cittadini di paesi terzi finalizzate al respingimento e al rifiuto di soggiorno e di persone colpite da un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito negli Stati membri. |
[(37) Secondo il [regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)], l'unità centrale ETIAS istituita in seno all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera consulterà il SIS tramite l'ETIAS per svolgere la valutazione delle domande di autorizzazione ai viaggi, per la quale è necessario controllare, fra l'altro, se il cittadino di paese terzo che chiede un'autorizzazione ai viaggi sia oggetto di una segnalazione nel SIS. A tale scopo l'unità centrale ETIAS presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera dovrebbe avere accesso al SIS nella misura strettamente necessaria ad adempiere il suo mandato, ossia dovrebbe accedere a tutte le categorie di segnalazioni di cittadini di paesi terzi finalizzate al respingimento e al rifiuto di soggiorno e di persone colpite da un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito negli Stati membri.] |
__________________ |
|
55 COM(2016) 731 final. |
|
Emendamento 34 Proposta di regolamento Considerando 38 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(38) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dal presente regolamento. Si tratta, ad esempio, delle norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, della qualità dei dati e delle regole di consultazione relative agli identificatori biometrici, delle norme sulla compatibilità e priorità delle segnalazioni, dell'apposizione di indicatori di validità, dell'interconnessione delle segnalazioni, della data di scadenza delle segnalazioni entro il termine massimo e dello scambio di informazioni supplementari. È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. |
(38) A causa della loro tecnicità, del loro livello di dettaglio e della necessità di aggiornamenti periodici, taluni aspetti del SIS non possono essere trattati con esaustività dal presente regolamento. Si tratta, ad esempio, delle norme tecniche concernenti l'inserimento, l'aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati, della qualità dei dati, dell'apposizione di indicatori di validità e dell'interconnessione delle segnalazioni. È pertanto opportuno delegare alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ai citati aspetti. Le norme tecniche concernenti la consultazione delle segnalazioni dovrebbero tener conto del corretto funzionamento delle applicazioni nazionali. |
Motivazione | |
L'emendamento è inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti successivi. | |
Emendamento 35 Proposta di regolamento Considerando 38 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(38 bis) La corretta applicazione del presente regolamento è nell'interesse di tutti gli Stati membri e necessaria per far sì che lo spazio Schengen resti una zona senza controlli alle frontiere interne. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri, le valutazioni effettuate mediante il meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 rivestono un'importanza particolare. Gli Stati membri dovrebbero pertanto trattare rapidamente le raccomandazioni rivolte loro. Qualora alle raccomandazioni non venga dato seguito, la Commissione dovrebbe avvalersi dei poteri ad essa conferiti a norma dei trattati. |
Emendamento 36 Proposta di regolamento Considerando 40 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(40) Per ragioni di trasparenza è opportuno che ogni due anni l'agenzia presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni quattro anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale. |
(40) Per ragioni di trasparenza è opportuno che un anno dopo l'inizio delle attività del SIS l'agenzia presenti una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sua sicurezza, e sullo scambio di informazioni supplementari. Ogni due anni la Commissione dovrebbe provvedere a una valutazione globale. |
Emendamento 37 Proposta di regolamento Considerando 40 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(40 bis) Al fine di garantire il corretto funzionamento del SIS, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai seguenti aspetti: |
|
– l'adozione di un manuale contenente modalità dettagliate concernenti lo scambio di informazioni supplementari ("manuale SIRENE"); |
|
– i requisiti da soddisfare per inserire gli identificatori biometrici nel SIS; |
|
– l'adozione della procedura per designare lo Stato membro responsabile di introdurre una segnalazione su cittadini di paesi terzi soggetti a misure restrittive; |
|
– l'uso di fotografie e immagini facciali ai fini dell'identificazione di una persona; e |
|
– le modifiche della data di applicazione del presente regolamento. |
|
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 20161 bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
|
____________________ |
|
1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. |
Emendamento 38 Proposta di regolamento Considerando 42 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(42) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si prefigge l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione europea e di difendere i migranti irregolari dallo sfruttamento e dalla tratta permettendone l'identificazione nel pieno rispetto della tutela dei dati personali. |
(42) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento dovrebbe pienamente rispettare la tutela dei dati personali in conformità dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prefiggendosi l'obiettivo di garantire un ambiente sicuro per tutte le persone residenti sul territorio dell'Unione europea e di difendere i migranti irregolari dallo sfruttamento e dalla tratta. Nei casi relativi ai minori l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente. |
Motivazione | |
Revisione linguistica intesa a ribadire la necessità di proteggere i dati personali, in quanto si tratta di un diritto fondamentale. L'ultima parte dell'ultima frase è ambigua e fuorviante. | |
Emendamento 39 Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(42 bis) Tutte le misure adottate in relazione al SIS dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero applicare orientamenti, che dovranno essere stabiliti e monitorati congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, relativi a una prassi comune riguardante il rilevamento delle impronte digitali e delle immagini facciali di cittadini irregolari di paesi terzi, che si basi su un elenco di controllo approntato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. In qualsiasi momento gli Stati membri dovrebbero rispettare la dignità e l'integrità fisica dei minori nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine facciale. Gli Stati membri non dovrebbero ricorrere alla coercizione per costringere un minore al rilevamento delle impronte digitali. |
Motivazione | |
In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i minori devono essere trattati con umanità e rispetto, in maniera da tenere conto delle esigenze della loro età. Occorre pertanto prestare particolare attenzione alla specifica situazione dei minori. L'interesse superiore del minore dovrebbe sempre costituire una considerazione preminente. | |
Emendamento 40 Proposta di regolamento Considerando 49 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(49) Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dev'essere letto in combinato disposto con la decisione 2010/365/UE del Consiglio, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania66. |
(49) Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dovrebbe comportare la modifica della decisione 2010/365/UE del Consiglio, sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania66, affinché i due Stati membri possano applicare e attuare pienamente le disposizioni del presente regolamento. |
_________________ |
_________________ |
66 GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17. |
66 GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17. |
Emendamento 41 Proposta di regolamento Considerando 53 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(53) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il […], |
(53) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 3 maggio 2017. |
Emendamento 42 Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(53 bis) Nessuna modifica o nuova disposizione del presente regolamento dovrebbe creare inutili ostacoli per gli Stati membri che intendono aderire o sono in via di adesione allo spazio Schengen. |
Emendamento 43 Proposta di regolamento Articolo 2 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ambito di applicazione |
Oggetto |
Emendamento 44 Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il presente regolamento contempla anche disposizioni sull'architettura tecnica del SIS, sulle competenze degli Stati membri e dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulle regole generali sul trattamento dei dati, sui diritti delle persone interessate e sulla responsabilità. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Correzione di un errore. | |
Emendamento 45 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) "segnalazione": un insieme di dati, compresi gli identificatori biometrici di cui all'articolo 22, inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona al fine di intraprendere un'azione specifica; |
(a) "segnalazione": un insieme di dati inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona al fine di intraprendere un'azione specifica; |
Motivazione | |
Non c'è bisogno di indicare nella definizione di "segnalazione" un tipo di dati che può essere inserito per una segnalazione. La questione di quali dati possono essere inseriti in una segnalazione è trattata all'articolo 20 sulle categorie di dati. | |
Emendamento 46 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera b – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) "informazioni supplementari": le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni del SIS, che devono essere scambiate: |
(b) "informazioni supplementari": le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni del SIS, che devono essere scambiate dagli uffici SIRENE: |
Emendamento 47 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("l'interessato"); |
(e) "dati personali": qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile, ("l'interessato"); ai fini della presente definizione, si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica; |
Emendamento 48 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) "alias": un'identità fittizia usata da una persona conosciuta sotto altre identità; |
Emendamento 49 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) "persona fisica identificabile": la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; |
soppresso |
Emendamento 50 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) "trattamento dei dati personali": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
(Non concerne la versione italiana) | |
Emendamento 51 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera h – punto 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(2) che l'interrogazione riveli la presenza di una segnalazione effettuata da un altro Stato membro nel SIS; |
(2) che l'interrogazione riveli la presenza di una segnalazione effettuata da uno Stato membro nel SIS; |
Motivazione | |
Un riscontro positivo può avere luogo anche quando la segnalazione è effettuata dallo Stato membro dell'utente. | |
Emendamento 52 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera k bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k bis) "identificatori biometrici": i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca (immagine facciale, dati dattiloscopici); |
Emendamento 53 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera n | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(n) "dati dattiloscopici": dati relativi alle impronte digitali e alle impronte palmari che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona; |
(Non concerne la versione italiana) |
|
|
Emendamento 54 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera n bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(n bis) "immagine facciale": le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da sufficiente risoluzione e qualità per essere utilizzate in un confronto biometrico; |
Emendamento 55 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera o | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(o) i reati di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 200268; |
soppresso |
_________________ |
|
68 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1). |
|
Emendamento 56 Proposta di regolamento Articolo 3 – lettera p | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(p) "reati di terrorismo": i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del 13 giugno 200269. |
(p) "reati di terrorismo": i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 della direttiva (UE) 2017/541. |
__________________ |
|
69 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). |
|
Emendamento 57 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) un sistema nazionale ("N.SIS") in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale. L'N.SIS contiene un archivio di dati ("copia nazionale"), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS e una copia di riserva dell' N.SIS. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta; |
(b) un sistema nazionale ("N.SIS") in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS centrale. L'N.SIS può contenere un archivio di dati ("copia nazionale"), contenente a sua volta una copia completa o parziale della banca dati del SIS e una copia di riserva dell'N.SIS. L'N.SIS e la sua copia di riserva possono essere usati simultaneamente per garantire agli utenti finali una disponibilità ininterrotta; |
Motivazione | |
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a dotarsi di una copia nazionale allo scopo di garantire la disponibilità del sistema in considerazione del rischio che ciò presuppone per la sicurezza dei dati. Per garantire la piena disponibilità, dovrebbero essere privilegiate altre soluzioni a livello centrale. | |
Emendamento 58 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
È sviluppata una struttura di comunicazione di riserva allo scopo di garantire ulteriormente la disponibilità ininterrotta del SIS. Le norme dettagliate relative a tale struttura di comunicazione di riserva sono adottate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Motivazione | |
Per garantire ulteriormente la disponibilità ininterrotta del SIS, dovrebbe essere disponibile una seconda infrastruttura di comunicazione da usare in caso di problemi con l'infrastruttura di comunicazione principale. | |
Emendamento 59 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I dati SIS sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari N.SIS. Una copia nazionale parziale o completa è disponibile ai fini dell'interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri che la usano. La copia nazionale parziale contiene almeno i dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a v). Non possono essere consultati gli archivi di dati contenuti nell'N.SIS degli altri Stati membri. |
2. I dati SIS sono inseriti, aggiornati, cancellati e consultati attraverso i vari N.SIS. |
Motivazione | |
Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a dotarsi di una copia nazionale allo scopo di garantire la disponibilità del sistema in considerazione del rischio che ciò presuppone per la sicurezza dei dati. Per garantire la piena disponibilità, dovrebbero essere privilegiate altre soluzioni a livello centrale. | |
Emendamento 60 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di amministrazione e dispone di una copia di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto. Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva hanno sede nei due siti tecnici dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/201170 ("l'agenzia"). Il CS-SIS o la sua copia di riserva possono contenere una copia aggiuntiva della banca dati del SIS e possono essere usati simultaneamente in modalità attiva purché ognuno di essi sia in grado di elaborare tutte le operazioni relative a segnalazioni nel SIS. |
3. Il CS-SIS svolge funzioni di controllo tecnico e di amministrazione e dispone di una copia di riserva in grado di assicurare tutte le funzioni del CS-SIS principale in caso di guasto. Il CS-SIS e il CS-SIS di riserva hanno sede nei siti tecnici dell'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia istituita dal regolamento (UE) n. 1077/201170("l'agenzia"). Il CS-SIS o la sua copia di riserva contengono una copia aggiuntiva della banca dati del SIS e sono usati simultaneamente in modalità attiva purché ognuno di essi sia in grado di elaborare tutte le operazioni relative a segnalazioni nel SIS. |
__________________ |
__________________ |
70 Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1). |
70 Istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1). |
Motivazione | |
Per garantire la disponibilità ininterrotta del SIS anche in futuro quando ci saranno più dati e più utenti, dovrebbero essere perseguite soluzioni a livello centrale. Oltre a una copia aggiuntiva dovrebbe essere attuata una soluzione attiva. L'agenzia non dovrebbe limitarsi ai due attuali siti tecnici qualora una soluzione richieda l'utilizzo di un altro sito. | |
Emendamento 61 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Il CS-SIS provvede a quanto segue: |
4. Il CS-SIS fornisce i servizi necessari per l'inserimento e il trattamento dei dati SIS, compresa la consultazione della banca dati del SIS. Per quanto riguarda gli Stati membri che usano una copia nazionale, il CS-SIS provvede a quanto segue: |
Emendamento 62 Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Spetta a ciascuno Stato membro garantire il funzionamento continuo dell'N.SIS, il suo collegamento all'NI.SIS e la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali. |
Spetta a ciascuno Stato membro garantire il funzionamento continuo dell'N.SIS e il suo collegamento all'NI.SIS. |
Emendamento 63 Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Ciascuno Stato membro è responsabile di garantire la disponibilità ininterrotta dei dati SIS agli utenti finali, in particolare creando una connessione duplice con il NI.SIS. |
Emendamento 64 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N.SIS. |
Ciascuno Stato membro inserisce le segnalazioni sulla base di tutte le informazioni disponibili che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e trasmette le proprie segnalazioni per il tramite del proprio ufficio N.SIS. |
Emendamento 65 Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari ("ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8. |
Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale operativa 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, competente per lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari ("ufficio SIRENE") conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE di cui all'articolo 8. L'ufficio SIRENE funge da punto di contatto unico per gli Stati membri per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni e per consentire l'adozione di misure adeguate quando sono inserite nel SIS segnalazioni relative a persone o oggetti e tali persone o oggetti sono reperiti in esito a un riscontro positivo. |
Motivazione | |
I dettagli relativi alla struttura e ai compiti degli uffici SIRENE sono già previsti dalla decisione di esecuzione della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). | |
Emendamento 66 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri possono usare altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari. |
1. Le informazioni supplementari sono scambiate conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE e per il tramite dell'infrastruttura di comunicazione. Gli Stati membri forniscono le risorse tecniche e umane necessarie per garantire in permanenza la disponibilità e lo scambio tempestivo ed efficace delle informazioni supplementari. In caso di indisponibilità dell'infrastruttura di comunicazione, gli Stati membri utilizzano l'infrastruttura di comunicazione di riserva di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). In ultima istanza, possono essere utilizzati altri mezzi tecnici adeguatamente protetti per lo scambio di informazioni supplementari, quali ad esempio SIENA. |
Emendamento 67 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare rispondendo a una richiesta appena possibile e comunque non oltre 12 ore dopo averla ricevuta. |
3. Gli uffici SIRENE svolgono il loro compito in modo rapido ed efficiente, in particolare rispondendo sostanzialmente a una richiesta di informazioni supplementari appena possibile e comunque non oltre 6 ore dopo averla ricevuta. In caso di segnalazioni di reati terroristici o di segnalazioni concernenti minori di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c) del regolamento [cooperazione di polizia], gli uffici SIRENE intervengono immediatamente. |
Emendamento 68 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. I formulari SIRENE che l'ufficio SIRENE richiesto deve trattare con la massima priorità possono recare la dicitura «URGENT» (urgente), seguita dalla specificazione dei motivi dell'urgenza. |
Motivazione | |
Disposizione prevista nel manuale SIRENE. | |
Emendamento 69 Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le modalità dettagliate di scambio delle informazioni supplementari sono adottate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2, sotto forma di un manuale detto "manuale SIRENE". |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 bis riguardo all'adozione di un manuale contenente modalità dettagliate per le scambio di informazioni supplementari (il manuale SIRENE). |
Motivazione | |
A giudicare dal manuale attuale e dal quadro giuridico del SIS II, il manuale SIRENE dovrebbe essere adottato come atto delegato dato che integra in parte gli atti di base anziché attuarli. L'obbligo, previsto dal manuale, di notificare "immediatamente" i riscontri positivi in caso di possibili "gravi minacce alla sicurezza" quando il regolamento stabilisce invece che ciò deve avvenire "il prima possibile" può essere citato a titolo di esempio. Il considerando 6 del manuale (GU L 44, 18.2.2015) indica persino che: "È indispensabile stabilire una nuova procedura accelerata per lo scambio di informazioni relativo alle segnalazioni ai fini di controllo discreto o di controllo specifico [...]". | |
Emendamento 70 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri provvedono, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, a che i dati memorizzati nella copia nazionale siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS. Gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare tutti i dati richiesti per identificare l'interessato e intraprendere le azioni necessarie. |
2. Gli Stati membri provvedono, tramite i servizi forniti dal CS-SIS, a che i dati memorizzati nella copia nazionale istituita in maniera volontaria dallo Stato membro siano, grazie agli aggiornamenti automatici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, identici e coerenti con quelli della banca dati del SIS e che un'interrogazione nella copia nazionale volontaria produca risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione effettuata nella banca dati del SIS. Nella misura del possibile, gli utenti finali ricevono i dati necessari allo svolgimento dei loro compiti, in particolare e se del caso, tutti i dati disponibili che consentano di identificare l'interessato e di intraprendere le azioni necessarie. |
Motivazione | |
Gli Stati membri non avranno a disposizione tutte le informazioni relative a tutte le persone segnalate. Imporre un obbligo senza limiti di tempo per fornire all'utente finale le informazioni che potrebbero non essere disponibili risulta gravoso e illogico. Non è nemmeno chiaro su chi ricada tale obbligo. | |
Emendamento 71 Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Sono effettuate prove periodiche nell'ambito del meccanismo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 per verificare la conformità tecnica e funzionale delle copie nazionali e, in particolare, per stabilire se le interrogazioni effettuate nella copia nazionale producono risultati equivalenti a quelli di un'interrogazione nella banca dati del SIS. |
Emendamento 72 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni); |
(b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature e alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (apparecchiature, controllo dell'accesso e controllo all'ingresso delle installazioni); |
Emendamento 73 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati); |
Motivazione | |
Disposizione prevista all'articolo 34 del regolamento Eurodac. | |
Emendamento 74 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano senza indugio tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, a richiesta di queste (profili del personale); |
(g) assicurare che tutte le autorità con diritto di accedere al SIS o alle installazioni di trattamento dei dati creino profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere, inserire, aggiornare, cancellare e consultare i dati e mettano immediatamente tali profili a disposizione delle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 50, paragrafo 1, a richiesta di queste (profili del personale); |
Emendamento 75 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k bis) garantire che, in caso di interruzione, il sistema utilizzato possa essere ripristinato (recupero); |
Motivazione | |
Disposizione prevista nella proposta Eurodac. | |
Emendamento 76 Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k ter) garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità); |
Motivazione | |
Disposizione prevista nella proposta Eurodac. | |
Emendamento 77 Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora uno Stato membro cooperi con appaltatori esterni per un qualunque compito connesso al SIS, tale Stato membro monitora da vicino le attività dell'appaltatore per garantire la conformità a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati. |
Motivazione | |
Nel 2012 i dati del SIS sono stati compromessi in seguito a un attacco informativo che aveva colpito un appaltatore esterno in Danimarca. Gli Stati membri dovrebbero potenziare il loro monitoraggio su tali imprese. | |
Emendamento 78 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare un'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati. |
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare un'interrogazione, i dati trattati e i nomi sia dell'autorità competente che della persona che effettua un'interrogazione e procede al trattamento dei dati. |
Motivazione | |
Il paragrafo 3 ha istituito un regime eccezionale di registro per le interrogazioni effettuate con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale. | |
Emendamento 79 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità dell'articolo 22, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati. |
3. In deroga al paragrafo 2, se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità dell'articolo 22, i registri riportano il tipo di dati trattati anziché i dati effettivi. |
Emendamento 80 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Le norme e i formati dei registri sono specificati mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 81 Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. |
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati due anni dopo la loro creazione. |
Motivazione | |
Formulazione modificata conformemente alle raccomandazioni del garante europeo della protezione dei dati. Ai fini della certezza del diritto, il periodo di conservazione dei registri dovrebbe essere specificato in modo preciso. | |
Emendamento 82 Proposta di regolamento Articolo 13 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità nazionale di controllo. |
Gli Stati membri provvedono affinché ogni autorità con diritto di accesso ai dati SIS adotti le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e cooperi con l'autorità nazionale di controllo. |
Motivazione | |
Le autorità nazionali con accesso al SIS dovrebbero essere tenute a cooperare con l'autorità nazionale di controllo. Tale requisito rappresenta un obbligo per lo Stato membro e, pertanto, le autorità non dovrebbero avere il diritto di scegliere quando cooperare e quando astenersi. | |
Emendamento 83 Proposta di regolamento Articolo 14 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nel SIS e periodicamente dopo che è stato accordato l'accesso ai dati SIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e sulle procedure di trattamento dei dati previste nel manuale SIRENE. Il personale è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti. |
1. Prima di essere autorizzato a trattare dati conservati nel SIS e periodicamente dopo che è stato accordato l'accesso ai dati SIS, il personale delle autorità con diritto di accesso al SIS riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza dei dati, diritti fondamentali tra cui protezione dei dati e sulle procedure di trattamento dei dati previste nel manuale SIRENE. Il personale è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti stabilite in conformità dell'articolo 53 bis del presente regolamento. |
|
2. Gli Stati membri dispongono di un programma nazionale di formazione sul SIS. Tale programma di formazione comprende una formazione per gli utenti finali e per il personale degli uffici SIRENE. |
|
3. Almeno una volta l'anno sono organizzati corsi comuni di formazione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici SIRENE permettendo l'incontro tra colleghi di uffici diversi, per scambiare informazioni sui metodi di lavoro nazionali e costituire un corpus di conoscenze omogeneo ed equivalente. |
Emendamento 84 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'agenzia è responsabile della gestione operativa del SIS centrale. L'agenzia, in collaborazione con gli Stati membri, provvede affinché per il SIS centrale siano utilizzate in ogni momento le migliori tecnologie disponibili, sulla base di un'analisi costi-benefici. |
(Non concerne la versione italiana) |
Motivazione | |
Correzione di un errore. | |
Emendamento 85 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c bis) compiti relativi all'esecuzione del bilancio; |
Motivazione | |
L'agenzia dovrebbe essere responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione. Non sarebbe logico mantenere una divisione dei compiti tra l'agenzia e la Commissione. | |
Emendamento 86 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c ter) acquisizione e rinnovo; |
Motivazione | |
L'agenzia dovrebbe essere responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione. Non sarebbe logico mantenere una divisione dei compiti tra l'agenzia e la Commissione. | |
Emendamento 87 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(c quater) aspetti contrattuali. |
Motivazione | |
L'agenzia dovrebbe essere responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione. Non sarebbe logico mantenere una divisione dei compiti tra l'agenzia e la Commissione. | |
Emendamento 88 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. La Commissione è responsabile di tutti gli altri compiti connessi con l'infrastruttura di comunicazione, in particolare: |
soppresso |
(a) compiti relativi all'esecuzione del bilancio; |
|
(b) acquisizione e rinnovo; |
|
(c) aspetti contrattuali. |
|
Motivazione | |
L'agenzia dovrebbe essere responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione. Non sarebbe logico mantenere una divisione dei compiti tra l'agenzia e la Commissione. | |
Emendamento 89 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'agenzia sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L'agenzia riferisce periodicamente alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati. Il meccanismo, le procedure e l'interpretazione attinenti alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti e sviluppati mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
5. L'agenzia sviluppa e mantiene un meccanismo e procedure per lo svolgimento dei controlli di qualità sui dati contenuti nel CS-SIS e riferisce periodicamente agli Stati membri. L'agenzia riferisce periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito ai problemi incontrati, dandone comunicazione anche agli Stati membri interessati. Il meccanismo, le procedure e l'interpretazione attinenti alla conformità qualitativa dei dati sono stabiliti e sviluppati mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 90 Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5 bis. L'agenzia svolge anche compiti relativi all'offerta di formazione sull'uso tecnico del sistema SIS e sulle misure atte a migliorare la qualità dei dati SIS. |
Emendamento 91 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (controllo all'ingresso delle installazioni); |
(b) impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature e alle installazioni informatiche utilizzate per il trattamento dei dati personali (apparecchiature, controllo dell'accesso e controllo all'ingresso delle installazioni); |
Emendamento 92 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(e bis) impedire che i dati siano trattati nel SIS senza autorizzazione e che i dati trattati nel SIS siano modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento dei dati); |
Emendamento 93 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera g | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere senza indugio tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 51 a richiesta di quest'ultimo (profili del personale); |
(g) creare profili che descrivano i compiti e le funzioni delle persone autorizzate ad accedere ai dati o alle installazioni informatiche e mettere immediatamente tali profili a disposizione del garante europeo della protezione dei dati di cui all'articolo 51 a richiesta di quest'ultimo (profili del personale); |
Emendamento 94 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera k bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k bis) garantire che, in caso di interruzione, il sistema utilizzato possa essere ripristinato (recupero); |
Emendamento 95 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera k ter (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k ter) garantire che il SIS esegua le sue funzioni correttamente, che gli errori siano segnalati (affidabilità) e che i dati personali conservati nel SIS non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema (integrità); |
Emendamento 96 Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera k quater (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(k quater) garantire la sicurezza dei suoi siti tecnici. |
Emendamento 97 Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Qualora l'agenzia cooperi con appaltatori esterni per un qualunque compito connesso al SIS, essa monitora da vicino le attività dell'appaltatore per garantire che ottemperi a tutte le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati. |
Motivazione | |
Nel 2012 i dati del SIS sono stati compromessi in seguito a un attacco informativo che aveva colpito un appaltatore esterno in Danimarca. L'agenzia dovrebbe potenziare il suo monitoraggio su tali imprese. | |
Emendamento 98 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria delle segnalazioni, la data e l'ora della trasmissione dei dati, il tipo di dati usati per effettuare interrogazioni, il riferimento al tipo di dati trasmessi e il nome dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati. |
2. I registri riportano, in particolare, la cronistoria di ciascuna segnalazione, la data e l'ora di ogni attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare un'interrogazione, i dati trattati e il nome sia dell'autorità competente che della persona che effettua l'interrogazione e che procede al trattamento dei dati. |
Emendamento 99 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità degli articoli 22 e 28, i registri riportano, in particolare, il tipo di dati usati per effettuare l'interrogazione, un riferimento al tipo di dati trasmessi e i nomi dell'autorità competente e del responsabile del trattamento dei dati. |
3. In deroga al paragrafo 2, se l'interrogazione è effettuata con i dati dattiloscopici o l'immagine facciale in conformità degli articoli 22 e 28, i registri riportano il tipo di dati trattati anziché i dati effettivi. |
Emendamento 100 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Le norme e i formati dei registri sono specificati mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 101 Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati al più presto un anno dopo e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati da uno a tre anni dopo la cancellazione delle segnalazioni. |
4. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati due anni dopo la loro creazione. I registri contenenti la cronistoria delle segnalazioni sono cancellati due anni dopo la cancellazione delle segnalazioni. |
Emendamento 102 Proposta di regolamento Articolo 19 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, svolge periodicamente campagne per informare il pubblico sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini sul SIS in generale. |
All'inizio dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e con il garante europeo della protezione dei dati, svolge una campagna per informare i cittadini dell'Unione e dei paesi terzi sugli obiettivi del SIS, sui dati ivi conservati, sulle autorità che hanno accesso al SIS e sui diritti degli interessati. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ripropone periodicamente tali campagne con frequenza almeno annuale. Gli Stati membri, in collaborazione con le rispettive autorità nazionali di controllo, definiscono e attuano le politiche necessarie per informare i propri cittadini e residenti sul SIS in generale. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di sufficienti finanziamenti per tali politiche di informazione. |
Emendamento 103 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti all'articolo 24. |
1. Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 1, o le disposizioni del presente regolamento che prevedono la memorizzazione di dati complementari, il SIS contiene esclusivamente le categorie di dati forniti da ciascuno Stato membro che sono necessari ai fini previsti agli articoli 24 e 27. |
Emendamento 104 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Le informazioni sulle persone segnalate contengono esclusivamente i seguenti dati: |
2. Le informazioni sulle persone segnalate ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno contengono esclusivamente i seguenti dati: |
Emendamento 105 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera e | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili; |
(e) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili, non collegati alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, tra cui origine etnica, religione, disabilità, genere oppure orientamento sessuale; |
Emendamento 106 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) sesso; |
(h) genere; |
Emendamento 107 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera j | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(j) l'indicazione che la persona è armata, violenta, evasa o coinvolta in una delle attività di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo; |
(j) l'indicazione che la persona è armata, violenta, evasa o coinvolta in una delle attività di cui agli articoli da 3 a 12 e 14 della direttiva (UE) 2017/541; |
Emendamento 108 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera o | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(o) connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS a norma dell'articolo 38; |
(o) connessioni con altre segnalazioni già introdotte nel SIS a norma dell'articolo 43; |
Emendamento 109 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera q – trattino 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– precedente condanna di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a); |
– precedente condanna di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2 ter; |
Emendamento 110 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera q – trattino 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
– grave minaccia per la sicurezza di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b); |
– grave minaccia per la sicurezza di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), punto ii); |
Emendamento 111 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera q – trattino 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
- divieto d'ingresso di cui all'articolo 24, paragrafo 3; |
- divieto d'ingresso emesso in linea con le procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE di cui all'articolo 24, paragrafo 3; |
Emendamento 112 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera r | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(r) tipo di reato (per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2); |
(r) tipo di reato (per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1); |
Emendamento 113 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera x | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(x) dati dattiloscopici; |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 114 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera y bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(y bis) i dati di cui alle lettere da a) a d), da f) a g) e i), ricavati da un documento valido di identificazione in possesso della persona diverso dai documenti di cui alle lettere da s) a v), nella misura in cui tali dati non siano disponibili in tale ultimo documento. |
Emendamento 115 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Le norme tecniche sono analoghe per le consultazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche, di cui all'articolo 36. Sono basate su standard comuni stabiliti e sviluppati mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
Emendamento 116 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le norme tecniche necessarie per l'interrogazione dei dati di cui al paragrafo 2 sono stabilite e sviluppate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Tali norme tecniche sono simili per le interrogazioni nel CS-SIS, nelle copie nazionali e nelle copie tecniche di cui all'articolo 36, e sono basate su norme comuni stabilite e sviluppate mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
soppresso |
Motivazione | |
La disposizione è trattata al paragrafo 3. | |
Emendamento 117 Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, gli Stati membri effettuano in ogni circostanza una segnalazione sul cittadino di paese terzo se il reato rientra nell'ambito di applicazione degli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo71. |
soppresso |
__________________ |
|
71 Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). |
|
Emendamento 118 Proposta di regolamento Articolo 22 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme specifiche per inserire fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 119 Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
-1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 bis riguardo ai requisiti da soddisfare per inserire gli identificatori biometrici nel SIS a norma del presente regolamento. Tali requisiti comprendono il numero di impronte digitali da inserire, il metodo di rilevamento di tali impronte e il livello minimo di qualità che tutti gli identificatori biometrici devono rispettare. |
Emendamento 120 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Non possono essere inserite segnalazioni in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), g), k), m), n) e q). Sono inseriti anche i dati previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettera r), quando la segnalazione si basa su una decisione presa a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. |
1. Non possono essere inserite segnalazioni in mancanza dei dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b), g), h), i), k), m), n) e q). Sono inseriti anche i dati previsti all'articolo 20, paragrafo 2, lettera r), quando la segnalazione si basa su una decisione presa a norma dell'articolo 24, paragrafo 1. |
Emendamento 121 Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Se disponibili, sono inseriti anche tutti gli altri dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2. |
2. Lasciando impregiudicato l'articolo 22 e purché le condizioni per l'inserimento dei dati siano state soddisfatte, se disponibili, sono inseriti anche gli altri dati di cui all'articolo 20, paragrafo 2. |
Emendamento 122 Proposta di regolamento Articolo 23 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 23 bis |
|
Compatibilità delle segnalazioni |
|
1. Prima dell'introduzione di una nuova segnalazione, uno Stato membro verifica se la persona sia già stata segnalata nel SIS. |
|
2. Per una stessa persona o per uno stesso oggetto può essere inserita nel SIS II una sola segnalazione per Stato membro. Tuttavia, se necessario, possono essere inserite nuove segnalazioni sulla stessa persona da altri Stati membri, a condizione che siano compatibili. La compatibilità è garantita conformemente al paragrafo 3. |
|
3. Le norme sulla compatibilità delle segnalazioni sono stabilite nel manuale SIRENE di cui all'articolo 8, paragrafo 4. Quando una persona è già stata segnalata nel SIS, uno Stato membro che intende inserire una nuova segnalazione verifica che non esista alcuna incompatibilità tra le segnalazioni. Se non vi è alcuna incompatibilità, lo Stato membro può inserire la nuova segnalazione. Se le segnalazioni sono incompatibili, le consultazioni tra gli uffici SIRENE interessati si effettuano mediante lo scambio di informazioni supplementari al fine di raggiungere un accordo conformemente all'ordine di priorità delle segnalazioni previste nel manuale SIRENE. Per motivi di interesse nazionale essenziale è possibile derogare a questo ordine di priorità delle segnalazioni, previa consultazione tra gli uffici SIRENE. |
Motivazione | |
Le disposizioni previste dall'attuale manuale SIRENE sono troppo importanti per non essere incluse nel regolamento. | |
Emendamento 123 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione finalizzata al respingimento o al rifiuto di soggiorno sono inseriti nel SIS sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dall'autorità amministrativa o giudiziaria competente sulla base di una valutazione individuale, conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale. |
1. Gli Stati membri, in seguito a una decisione nazionale, emettono una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno soltanto se sono soddisfatte nell'ordine riportato le seguenti condizioni: |
|
(a) la segnalazione è emessa soltanto se si applica almeno una delle seguenti circostanze: |
|
i) il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno tre anni; |
|
ii) esistono fondati motivi per ritenere che un cittadino di paese terzo abbia commesso un reato grave o un reato terroristico o esistono prove che un cittadino di paese terzo intenda commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro; |
|
(b) lo Stato membro procede quindi a: |
|
i) effettuare una valutazione individuale per stabilire se la presenza nel territorio di uno Stato membro del cittadino di paese terzo interessato costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale; |
|
ii) adottare una decisione amministrativa o giudiziaria, qualora concluda che il cittadino di paese terzo costituisce una tale minaccia. |
|
Soltanto successivamente lo Stato membro emette una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno. |
Emendamento 124 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. È inserita una segnalazione quando la decisione di cui al paragrafo 1 è fondata su una possibile minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale posta dalla presenza del cittadino di paese terzo nel territorio di uno Stato membro. Tale situazione si verifica in particolare nei seguenti casi: |
soppresso |
(a) se il cittadino di paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno; |
|
(b) se nei confronti del cittadino di paese terzo esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti dell'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro. |
|
Emendamento 125 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Le persone riguardo alle quali è stata presa una decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Essi includono il ricorso effettivo dinanzi a un giudice. |
Emendamento 126 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Se un cittadino di paese terzo è stato condannato in uno Stato membro per un reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di almeno 5 anni, lo Stato membro non è tenuto a effettuare la valutazione di cui al paragrafo 2 o all'articolo 21 prima di emettere una decisione amministrativa o giudiziaria relativa a tale cittadino. Gli Stati membri emettono una decisione soltanto se così facendo non si crea una minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale, nel rispetto degli obblighi da essi assunti nell'ambito del diritto internazionale. |
Emendamento 127 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. È inserita una segnalazione quando la decisione di cui al paragrafo 1 consiste in un divieto d'ingresso disposto secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Lo Stato membro segnalante provvede a che la segnalazione abbia effetto nel SIS al momento del rimpatrio del cittadino di paese terzo. Allo Stato membro segnalante è comunicata conferma del rimpatrio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/xxx [regolamento sul rimpatrio]. |
3. È inserita una segnalazione quando la decisione di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii) del presente articolo consiste in un divieto d'ingresso disposto secondo procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. Lo Stato membro segnalante provvede a che la segnalazione abbia effetto nel SIS quando il cittadino di paese terzo interessato lascia il territorio dello Stato membro. Allo Stato membro segnalante è comunicata conferma del rimpatrio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/xxx [regolamento sul rimpatrio]. |
Motivazione | |
Modifica volta a chiarire il testo. | |
Emendamento 128 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Lo Stato membro che vaglia la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno, o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, al cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, consulta preliminarmente lo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari e tiene conto degli interessi di tale Stato membro. Lo Stato membro segnalante comunica una risposta definitiva entro sette giorni. Se lo Stato membro che vaglia detta possibilità decide di rilasciare il permesso o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, la segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno è cancellata. |
1. Uno Stato membro, prima di decidere ufficialmente di rilasciare un permesso di soggiorno, o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, al cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, consulta preliminarmente lo Stato membro segnalante tramite scambio di informazioni supplementari e tiene conto degli interessi di tale Stato membro. Lo Stato membro segnalante comunica una risposta definitiva entro sette giorni. La decisione definitiva sul rilascio di un permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di paese terzo spetta allo Stato membro che chiede la consultazione. In caso di concessione di un permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, la segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno è immediatamente cancellata. |
Emendamento 129 Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro che vaglia la possibilità di effettuare una segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, consulta preliminarmente lo Stato membro che ha rilasciato il permesso tramite scambio di informazioni supplementari e tiene conto degli interessi di tale Stato membro. Lo Stato membro che ha rilasciato il permesso comunica una risposta definitiva entro sette giorni. Se lo Stato membro che ha rilasciato il permesso decide di mantenerlo, la segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno non è inserita nel sistema. |
2. Uno Stato membro, prima di decidere di effettuare una segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, consulta preliminarmente lo Stato membro che ha rilasciato il permesso tramite scambio di informazioni supplementari e tiene conto del parere di tale Stato membro. Lo Stato membro che ha rilasciato il permesso comunica una risposta definitiva entro sette giorni. Se lo Stato membro che ha rilasciato il permesso decide di mantenerlo, la segnalazione finalizzata al respingimento e rifiuto di soggiorno non è inserita nel sistema. |
Emendamento 130 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro responsabile dell'inserimento, dell'aggiornamento e della cancellazione di dette segnalazioni per conto di tutti gli Stati membri è designato all'atto dell'adozione del pertinente provvedimento preso a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea. La procedura di designazione dello Stato membro responsabile è stabilita e sviluppata mediante misure di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 2. |
2. Lo Stato membro responsabile dell'inserimento, dell'aggiornamento e della cancellazione di dette segnalazioni per conto di tutti gli Stati membri è designato all'atto dell'adozione del pertinente provvedimento preso a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea. |
Motivazione | |
Dato che l'atto di base non stabilisce nessun elemento della procedura, una misura che fissa la procedura va a integrare l'atto e non a garantire condizioni uniformi di esecuzione. È pertanto richiesto un atto delegato anziché un atto di esecuzione. | |
Emendamento 131 Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 bis riguardo alla procedura di designazione dello Stato membro responsabile a norma del paragrafo 2 del presente articolo. |
Motivazione | |
Dato che l'atto di base non stabilisce nessun elemento della procedura, una misura che fissa la procedura va a integrare l'atto e non a garantire condizioni uniformi di esecuzione. È pertanto richiesto un atto delegato anziché un atto di esecuzione. | |
Emendamento 132 Proposta di regolamento Articolo 27 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 27 bis |
|
Condotta di segnalazione |
|
1. In caso di un riscontro positivo su un cittadino di paese terzo che è stato oggetto di una segnalazione a norma degli articoli 24 e 27, l'autorità competente: |
|
(a) lasciando impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, rifiuta l'ingresso a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399; |
|
(b) lasciando impregiudicato l'articolo 22 del regolamento (CE) 810/2009, rifiuta di rilasciare il visto a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 810/2009; |
|
(c) lasciando impregiudicato all'articolo 38 del regolamento [che istituisce ETIAS], rifiuta di rilasciare l'autorizzazione ai viaggi a norma dell'articolo 31 di tale regolamento. |
Emendamento 133 Proposta di regolamento Articolo 28 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Norme specifiche per la verifica o l'interrogazione tramite fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 134 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici sono estratti dal SIS per verificare l'identità di una persona reperita grazie all'interrogazione del SIS con dati alfanumerici. |
1. Quando una segnalazione nel SIS contiene fotografie, immagini facciali e dati dattiloscopici, tali dati sono estratti dal SIS per confermare l'identità di una persona rintracciata grazie all'interrogazione del SIS con dati alfanumerici. |
Emendamento 135 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Per controllare se la persona figura già nel SIS con un'altra identità, può essere effettuata un'interrogazione con le impronte digitali prima dell'inserimento di una nuova segnalazione. |
Emendamento 136 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I dati dattiloscopici possono essere usati anche per identificare una persona. I dati dattiloscopici conservati nel SIS sono usati a fini di identificazione se l'identità della persona non può essere accertata con altri mezzi. |
2. I dati dattiloscopici possono essere usati anche per identificare una persona. I dati dattiloscopici conservati nel SIS sono usati a fini di identificazione soltanto se l'identità della persona non può essere accertata con dati alfanumerici. A tal fine il SIS centrale contiene un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali (AFIS). |
Emendamento 137 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Gli Stati membri mettono a disposizione degli utenti finali un sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a tal fine, compresi, se del caso, adeguamenti ai rispettivi N.SIS. |
Emendamento 138 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I dati dattiloscopici conservati nel SIS in relazione a segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 24 possono essere interrogati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore del reato e purché le autorità competenti non siano in grado di stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale. |
3. I dati dattiloscopici conservati nel SIS in relazione a segnalazioni effettuate a norma degli articoli 24 e 27 possono essere interrogati anche usando serie complete o incomplete di impronte digitali o palmari rinvenute sul luogo di un reato terroristico o di un altro reato grave oggetto di indagine, qualora si possa stabilire con un elevato grado di probabilità che appartengono all'autore del reato terroristico o di un altro reato grave e purché le autorità competenti non siano in grado di stabilire l'identità della persona ricorrendo a un'altra banca dati nazionale, europea o internazionale. |
Emendamento 139 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. Se l'identificazione definitiva a norma del presente articolo rivela che il risultato del confronto ricevuto dal sistema centrale non corrisponde ai dati dattiloscopici inviati per il confronto, gli Stati membri cancellano immediatamente il risultato del confronto e comunicano tale circostanza all'agenzia quanto prima e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. |
Emendamento 140 Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Non appena ciò diviene tecnicamente possibile, e garantendo al contempo un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, è possibile ricorrere a fotografie e immagini facciali per identificare una persona. L'identificazione mediante fotografie o immagini facciali è effettuata solo presso valichi di frontiera regolari dove sono usati sistemi self-service e sistemi di controllo di frontiera automatizzati. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 bis per stabilire l'utilizzo di fotografie o immagini facciali ai fini dell'identificazione delle persone e le norme tecniche per farlo, compresa la ricerca, l'identificazione e la conferma dell'identità. La Commissione adotta l'atto delegato non appena ciò diviene tecnicamente possibile con un grado elevato di affidabilità dell'identificazione, ricorrendo a fotografie e immagini facciali per identificare una persona. L'identificazione mediante fotografie o immagini facciali è effettuata solo presso valichi di frontiera regolari dove sono usati sistemi self-service e sistemi di controllo di frontiera automatizzati. |
Emendamento 141 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) di altre attività di contrasto svolte a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati nello Stato membro interessato; |
(c) della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati terroristici e di altri reati gravi nello Stato membro interessato ai quali si applica la direttiva (UE) 2016/680; |
Emendamento 142 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
(d bis) dei controlli di sicurezza nel contesto delle procedure connesse alle richieste di protezione internazionale, nella misura in cui tali autorità non si configurino come autorità accertanti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 bis e, se del caso, fornendo consulenza in conformità del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio 1 ter; |
|
____________ |
|
1 bis Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60). |
|
1 ter Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1). |
Emendamento 143 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 27, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento. |
2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 27, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento. |
Emendamento 144 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il diritto di accesso ai dati riguardanti documenti su persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2018/xxx [cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale] e il diritto di consultarli possono essere esercitati anche dalle autorità di cui al paragrafo 1, lettera d). L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dalla legislazione di ciascuno Stato membro. |
3. Il diritto di accesso ai dati riguardanti documenti su persone inseriti a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2018/xxx [cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale] e il diritto di consultarli possono essere esercitati anche dalle autorità di cui al paragrafo 1, lettera d). L'accesso ai dati da parte di tali autorità è conforme al presente regolamento e al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 145 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), nell'ambito del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli. |
1. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), ove necessario all'adempimento del suo mandato, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli. |
Emendamento 146 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, Europol, tramite i canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794, informa al riguardo lo Stato membro segnalante. |
2. Qualora un'interrogazione effettuata da Europol riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, Europol informa immediatamente al riguardo lo Stato membro segnalante mediante lo scambio di informazioni supplementari tramite l'infrastruttura di comunicazione e conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE. Finché non è in grado di utilizzare le funzionalità previste per lo scambio di informazioni supplementari, Europol informa lo Stato membro segnalante tramite i canali definiti dal regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 147 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'uso delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione nel SIS è soggetto al consenso dello Stato membro interessato. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro interessato. |
3. L'uso delle informazioni ottenute tramite un'interrogazione nel SIS è soggetto al consenso dello Stato membro segnalante. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794. Le informazioni sono trasmesse da Europol a paesi terzi e organismi terzi solo con il consenso dello Stato membro segnalante e nel pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati. |
Emendamento 148 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Europol può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/794. |
4. Europol può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro segnalante conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 149 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) limita l'accesso ai dati inseriti nel SIS al proprio personale specificamente autorizzato; |
(b) limita l'accesso ai dati inseriti nel SIS al proprio personale specificamente autorizzato che necessita dell'accesso ai fini dell'assolvimento dei propri compiti; |
Emendamento 150 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 5 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) adotta e applica le misure di cui agli articoli 10 e 11; |
(c) adotta e applica le misure di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14; |
Emendamento 151 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Le copie di cui al paragrafo 6 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Tale periodo può essere prolungato in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata. Europol riferisce tali casi di prolungamento al garante europeo della protezione dei dati. |
7. Le copie di cui al paragrafo 6 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Qualora Europol crei una banca dati off-line con i dati SIS, comunica l'esistenza di tale banca dati al garante europeo della protezione dei dati. |
Motivazione | |
Il testo della Commissione prevede un diritto non giustificato per Europol di conservare una banca dati off-line contenente i dati del SIS se sostiene l'esistenza di una situazione di emergenza. Tuttavia, poiché Europol ha accesso al SIS, non c'è assolutamente alcuna necessità che conservi i dati in una banca dati off-line per un periodo superiore a quello iniziale di 48 ore, dando luogo a rischi non necessari. Europol dovrebbe pertanto essere tenuto a informare il GEPD in caso di creazione di una banca dati off-line. | |
Emendamento 152 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Europol può ricevere e trattare informazioni supplementari su segnalazioni corrispondenti nel SIS purché siano applicate, ove appropriato, le norme sul trattamento dei dati di cui ai paragrafi da 2 a 7. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 153 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS. |
9. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, Europol conserva registri di tutti gli accessi al SIS e le interrogazioni del SIS. Tali registri riportano, in particolare, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati trattati e il nome del responsabile del trattamento dei dati. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS. Il contenuto, il periodo di conservazione e le modalità e i formati di tali registri sono definiti conformemente all'articolo 12. |
Motivazione | |
La disposizione dovrebbe essere allineata alle responsabilità degli Stati membri relative ai registri come stabilito all'articolo 12. | |
Emendamento 154 Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 9 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
9 bis. Europol è immediatamente informato dagli Stati membri in merito a eventuali segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 24 e ai riscontri positivi relativi a tali segnalazioni qualora una persona sia ricercata da uno Stato membro in relazione a un reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541. |
Motivazione | |
La disposizione dovrebbe essere allineata alle responsabilità degli Stati membri relative ai registri come stabilito all'articolo 12. | |
Emendamento 155 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione delle migrazione hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli. |
1. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione hanno, nell'ambito dei rispettivi mandati, il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli conformemente al presente regolamento. Essi hanno tale diritto solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei loro compiti nonché previsto dal piano operativo di una specifica operazione. |
Emendamento 156 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I membri delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio e i membri delle squadre di sostegno per la gestione delle migrazione accedono ai dati inseriti nel SIS e li consultano in conformità del paragrafo 1 tramite l'interfaccia tecnica istituita e mantenuta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 32, paragrafo 2. |
2. I membri delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 e i membri delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione accedono ai dati inseriti nel SIS e li consultano in conformità del paragrafo 1 tramite l'interfaccia tecnica istituita e mantenuta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell'articolo 32, paragrafo 2. |
Emendamento 157 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro segnalante ne è informato. In conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre possono intervenire esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto. |
3. Qualora un'interrogazione effettuata da un membro delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, lo Stato membro segnalante ne è informato immediatamente. In conformità dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/1624, i membri delle squadre possono intervenire esclusivamente in risposta a una segnalazione nel SIS sotto il controllo e, di norma, in presenza di guardie di frontiera o di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio dello Stato membro ospitante in cui operano. Lo Stato membro ospitante può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto. |
Emendamento 158 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata da un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso dei dati a cui ha avuto accesso è registrato. |
4. Per verificare la liceità del trattamento dei dati, per l'autocontrollo e per garantire un'adeguata sicurezza e integrità dei dati, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conserva registri di ogni accesso al SIS e di ogni interrogazione del SIS effettuati da un membro delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione. Tali registri riportano, in particolare, la data e l'ora dell'attività di trattamento dei dati, il tipo di dati usati per effettuare interrogazioni, un riferimento al tipo di dati trattati e il nome del responsabile del trattamento dei dati. Tali registri e tale documentazione non sono considerati scaricamenti o duplicazioni illeciti di parti del SIS. Il contenuto, il periodo di conservazione e le modalità e i formati di tali registri sono definiti conformemente all'articolo 12. |
Motivazione | |
Le disposizioni pertinenti dovrebbero essere le stesse che si applicano a Europol. | |
Emendamento 159 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'accesso ai dati inseriti nel SIS è limitato a un membro delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea o di squadre di personale che assolve compiti attinenti al rimpatrio o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione e non è esteso ad altri membri della squadra. |
5. L'accesso ai dati inseriti nel SIS è limitato a un membro delle squadre ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/1624 o delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, a condizione che abbia ricevuto la formazione necessaria. L'accesso non è esteso ad altri membri della squadra. |
Emendamento 160 Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11. |
6. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10,11, 13 e 14. |
Emendamento 161 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini dell'analisi delle possibili minacce al funzionamento o alla sicurezza delle frontiere esterne, ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di consultarli in conformità degli articoli 24 e 27. |
1. Il personale debitamente autorizzato dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ha accesso ai dati statistici contenuti nel registro centrale di cui all'articolo 54, paragrafo 6, ai fini dello svolgimento di analisi di rischio e valutazioni della vulnerabilità come disposto agli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) 2016/1624. |
Motivazione | |
Oltre alla partecipazione nelle operazioni per le quali l'accesso al sistema è stabilito all'articolo 31, Frontex non ha necessità di accedere ai dati personali delle segnalazioni del SIS. I dati statistici aggregati sono assolutamente sufficienti affinché Frontex possa adempiere al suo mandato. | |
Emendamento 162 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, e del paragrafo 1 del presente articolo, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituisce e mantiene un'interfaccia tecnica che permette un collegamento diretto con il SIS centrale. |
2. Ai fini dell'articolo 31, paragrafo 2, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituisce e mantiene un'interfaccia tecnica che permette un collegamento diretto con il SIS centrale. |
Emendamento 163 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Qualora un'interrogazione da essa effettuata riveli la presenza di una segnalazione nel SIS, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ne informa lo Stato membro segnalante. |
soppresso |
Emendamento 164 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, ai fini dell'adempimento dei compiti conferitile dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di verificarli in conformità degli articoli 24 e 27. |
[4. Il personale debitamente autorizzato dell'unità centrale ETIAS istituita in seno all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dell'adempimento dei compiti conferitile dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS e di verificarli in conformità degli articoli 24 e 27. |
Motivazione | |
Occorre specificare che l'accesso al SIS relativo a ETIAS non è previsto per tutta l'agenzia ma solo per l'unità centrale ETIAS. | |
Emendamento 165 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Qualora una verifica svolta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai fini del paragrafo 2 riveli l'esistenza di una segnalazione nel SIS, si applica la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). |
soppresso |
Emendamento 166 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Ogni richiesta di accesso e ogni interrogazione effettuata dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è registrata secondo le disposizioni dell'articolo 12 e ogni uso da essa fatto dei dati a cui ha avuto accesso è registrato. |
soppresso |
Emendamento 167 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Tranne quando necessario per adempiere le funzioni richieste dal regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nessuna parte del SIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e nessun dato contenuto nel SIS a cui ha accesso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è trasferito a tale sistema. Nessuna parte del SIS può essere scaricata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione di dati SIS. |
8. Nessuna parte del SIS è collegata a un sistema informatico di raccolta e trattamento di dati gestito da o presso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e nessun dato contenuto nel SIS a cui ha accesso l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è trasferito a tale sistema. Nessuna parte del SIS può essere scaricata. La registrazione degli accessi e delle interrogazioni non è considerata scaricamento o duplicazione di dati SIS. |
Emendamento 168 Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 9 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
9. Sono adottate e applicate le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10 e 11. |
9. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera adotta e applica le misure per garantire sicurezza e riservatezza di cui agli articoli 10, 11, 13 e 14. |
Emendamento 169 Proposta di regolamento Articolo 34 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Termini di conservazione delle segnalazioni |
Termini di riesame delle segnalazioni |
Emendamento 170 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. |
1. Le segnalazioni inserite nel SIS a norma del presente regolamento non sono conservate oltre il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. |
Emendamento 171 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS entro cinque anni dall'inserimento nello stesso. |
2. Lo Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS entro tre anni dall'inserimento nello stesso. |
Emendamento 172 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Qualora risulti chiaro al personale dell'ufficio SIRENE responsabile di coordinare e verificare la qualità dei dati che una segnalazione su una persona ha conseguito il suo obiettivo e dev'essere cancellata dal SIS, il personale lo comunica all'autorità segnalante per sottoporre la questione alla sua attenzione. L'autorità dispone di 30 giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione per indicare che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata risposta alla scadenza del periodo di 30 giorni, la segnalazione è cancellata dal personale dell'ufficio SIRENE. Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità nazionale di controllo i problemi ricorrenti eventualmente incontrati in questo settore. |
4. Non appena risulti chiaro al personale dell'ufficio SIRENE responsabile di coordinare e verificare la qualità dei dati che una segnalazione su una persona ha conseguito il suo obiettivo e dev'essere cancellata dal SIS, il personale lo comunica immediatamente all'autorità segnalante per sottoporre la questione alla sua attenzione. L'autorità dispone di sette giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione per indicare che la segnalazione è stata o sarà cancellata, oppure indica i motivi della conservazione della segnalazione. In caso di mancata risposta alla scadenza del periodo di sette giorni, la segnalazione è cancellata dal personale dell'ufficio SIRENE. Gli uffici SIRENE segnalano alla rispettiva autorità nazionale di controllo i problemi ricorrenti eventualmente incontrati in questo settore. |
Motivazione | |
Dato che uno degli scopi della revisione è rimuovere dal SIS le segnalazioni ridondanti, gli uffici SIRENE dovrebbero agire non appena si rendano conto che una determinata segnalazione andrebbe cancellata. L'autorità competente non dovrebbe disporre di un mese per decidere se la segnalazione possa essere cancellata, soprattutto perché l'ufficio SIRENE ha già eseguito una simile valutazione. Un periodo di sette giorni è più che sufficiente per decidere se mantenere o meno la segnalazione. | |
Emendamento 173 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Nel periodo di riesame lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione più a lungo, ove ciò sia necessario per gli scopi della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS. |
5. Nel periodo di riesame lo Stato membro segnalante può decidere, a seguito di una valutazione individuale globale che è registrata, di mantenere la segnalazione più a lungo, ove ciò sia necessario e proporzionato per gli scopi della segnalazione stessa. In tal caso il paragrafo 2 si applica anche a tale prolungamento. Ogni prolungamento di una segnalazione è comunicato al CS-SIS. |
Emendamento 174 Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 5. |
7. Gli Stati membri redigono statistiche sul numero di segnalazioni il cui periodo di conservazione è stato prolungato a norma del paragrafo 5 e le trasmettono alle autorità di controllo di cui all'articolo 50. |
Emendamento 175 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. La segnalazione riguardante il respingimento e rifiuto di soggiorno ai sensi dell'articolo 24 è cancellata quando l'autorità competente revoca la decisione che ne era alla base, ove applicabile in esito alla procedura di consultazione prevista all'articolo 26. |
1. La segnalazione riguardante il respingimento e rifiuto di soggiorno ai sensi dell'articolo 24 è cancellata non appena l'autorità competente revoca la decisione che ne era alla base, ove applicabile in esito alla procedura di consultazione prevista all'articolo 26 o allo scadere della segnalazione in conformità dell'articolo 34. |
Motivazione | |
Come nel caso della cooperazione di polizia e giudiziaria, vi è una disposizione sul periodo di conservazione delle segnalazioni che prevede una scadenza automatica della segnalazione se lo Stato membro decide di non prorogarla. Chiaramente la scadenza di una segnalazione dovrebbe comportarne la cancellazione. | |
Emendamento 176 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La segnalazione del cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento restrittivo di cui all'articolo 27 è cancellata quando è revocato, sospeso o annullato il relativo provvedimento esecutivo del divieto di viaggio. |
2. La segnalazione del cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento restrittivo di cui all'articolo 27 è cancellata non appena è revocato, sospeso o annullato il relativo provvedimento esecutivo del divieto di viaggio o allo scadere della segnalazione in conformità dell'articolo 34. |
Motivazione | |
Come nel caso della cooperazione di polizia e giudiziaria, vi è una disposizione sul periodo di conservazione delle segnalazioni che prevede una scadenza automatica della segnalazione se lo Stato membro decide di non prorogarla. Chiaramente la scadenza di una segnalazione dovrebbe comportarne la cancellazione. | |
Emendamento 177 Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3 bis. In aggiunta ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, le segnalazioni sono cancellate, se necessario, anche a seguito della verifica della compatibilità di cui all'articolo 23 bis. |
Emendamento 178 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all'articolo 20 ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno nel loro territorio. |
1. Gli Stati membri possono trattare i dati di cui all'articolo 20 solamente ai fini del respingimento e rifiuto di soggiorno nel loro territorio. |
Emendamento 179 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. Tale periodo può essere prolungato in caso di emergenza, finché l'emergenza non sia cessata. |
Le copie tecniche di cui al paragrafo 2 che portano alla creazione di banche dati off-line possono essere conservate per un periodo non superiore a 48 ore. |
Motivazione | |
In linea con altri emendamenti presentati, la creazione di banche dati off-line genera un chiaro rischio supplementare per la sicurezza dei dati SIS. Non vi è nulla che giustifichi il fatto di consentire l'esistenza di tali banche dati per un periodo non definito sulla base di una presunta emergenza. | |
Emendamento 180 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla rispettiva autorità nazionale di controllo e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, siano applicate a tali copie. |
Gli Stati membri tengono un inventario aggiornato di tali copie, lo rendono accessibile alla rispettiva autorità nazionale di controllo come pure al garante europeo della protezione dei dati e assicurano che le disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle dell'articolo 10, siano applicate a tali copie. |
Emendamento 181 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un abuso ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro. |
7. Qualsiasi uso dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 6 è considerato un abuso ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro ed è soggetto a sanzioni in conformità dell'articolo 53 bis del presente regolamento. |
Emendamento 182 Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Ciascuno Stato membro invia all'agenzia l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e a quali fini. L'agenzia provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
8. Ciascuno Stato membro invia all'agenzia l'elenco delle proprie autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS a norma del presente regolamento e le eventuali modifiche apportate all'elenco. L'elenco indica, per ciascuna autorità, i dati che essa può consultare e a quali fini. L'agenzia provvede alla pubblicazione annuale dell'elenco nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione gestisce un sito web pubblico contenente tali informazioni e ne garantisce il costante aggiornamento. |
Emendamento 183 Proposta di regolamento Articolo 38 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Informazione in caso di mancata esecuzione di una segnalazione |
Procedura in caso di mancata esecuzione di una segnalazione |
Emendamento 184 Proposta di regolamento Articolo 38 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se l'azione richiesta non può essere eseguita, lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante. |
Se l'azione richiesta non può essere eseguita, si applica la seguente procedura: |
|
(a) lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro segnalante tramite l'ufficio SIRENE, indicando il motivo per cui ciò non è possibile, conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE; |
|
(b) gli Stati membri interessati possono concordare l'azione da intraprendere, nel rispetto degli strumenti giuridici del SIS e del diritto nazionale; |
|
(c) qualora un'azione richiesta non possa essere svolta in relazione alle persone coinvolte in un'attività di cui alla direttiva (UE) 2017/541, lo Stato membro richiesto informa immediatamente Europol. |
Emendamento 185 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Qualora uno Stato membro segnalante disponga di pertinenti dati supplementari o modificati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, esso completa o rettifica immediatamente la segnalazione. |
Emendamento 186 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Qualora un altro Stato membro disponga di pertinenti dati alfanumerici supplementari o modificati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, esso li trasmette immediatamente allo Stato membro segnalante per consentirgli di completare la segnalazione. |
Emendamento 187 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro dieci giorni dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella senza indugio i dati in questione. |
3. Se uno Stato membro diverso da quello che ha effettuato la segnalazione è in possesso di elementi che dimostrano che detti dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente, ne informa quanto prima, tramite scambio di informazioni supplementari ed entro due giorni lavorativi dacché è in possesso di detti elementi, lo Stato membro segnalante. Lo Stato membro segnalante verifica la comunicazione e, se necessario, rettifica o cancella i dati in questione entro sette giorni lavorativi dalla notifica. |
Motivazione | |
La rettifica degli errori in SIS dovrebbe costituire una priorità per tutti. Se uno Stato membro si accorge di un errore in una segnalazione inserita da un altro Stato membro, non dovrebbe attendere dieci giorni prima di informare lo Stato membro segnalante dell'errore stesso. Ciò andrebbe fatto immediatamente e al più tardi entro 48 ore. Nello stesso spirito, una volta informato del possibile errore, lo Stato membro segnalante dovrebbe disporre di sette giorni per rettificare l'errore o spiegare perché esso non sussiste. Quanto sopra è in linea con l'emendamento proposto all'articolo 34, paragrafo 4, sulle azioni per cancellare le segnalazioni una volta informati dagli uffici SIRENE che sono ridondanti. | |
Emendamento 188 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione all'autorità nazionale di controllo affinché prenda una decisione. |
4. Se, entro due mesi dal momento in cui sono emersi gli elementi ai sensi del paragrafo 3, gli Stati membri non giungono a un accordo, lo Stato membro che non ha effettuato la segnalazione sottopone la questione all'autorità nazionale di controllo e al garante europeo della protezione dei dati affinché prendano una decisione mediante cooperazione in conformità dell'articolo 52. |
Emendamento 189 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'articolo 42. |
5. Gli Stati membri si scambiano informazioni supplementari se una persona presenta un ricorso nel quale fa valere di non essere la persona oggetto della segnalazione. Se dalla verifica risulta che si tratta in effetti di due persone distinte, il ricorrente è informato delle disposizioni dell'articolo 42 e del suo diritto di ricorso di cui all'articolo 49, paragrafo 1. |
Motivazione | |
In caso di erronea identificazione nel SIS, alla persona dovrebbe essere garantito il diritto di ricorso a norma dell'articolo 49, paragrafo 1. È opportuno informare tale persona qualora sia confermata l'erronea identificazione. | |
Emendamento 190 Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. Se una persona è già segnalata nel SIS, lo Stato membro che introduce un'altra segnalazione si accorda in merito a tale inserimento con lo Stato membro che ha effettuato la prima segnalazione. L'accordo è raggiunto sulla base di uno scambio di informazioni supplementari. |
soppresso |
Motivazione | |
Disposizione già prevista e meglio spiegata all'articolo 23 ter concernente la "compatibilità delle segnalazioni". | |
Emendamento 191 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS e può causare danni o perdite ai dati SIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati. |
1. È considerato incidente di sicurezza l'evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del SIS e può causare danni o perdite ai dati SIS, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati. |
Emendamento 192 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri comunicano gli incidenti di sicurezza alla Commissione, all'agenzia e al garante europeo della protezione dei dati. L'agenzia comunica gli incidenti di sicurezza alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. |
3. Fatte salve la notifica e la comunicazione di una violazione dei dati personali a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2016/680, gli Stati membri comunicano immediatamente gli incidenti di sicurezza alla Commissione, all'agenzia, all'autorità nazionale di controllo e al garante europeo della protezione dei dati. Qualora si verifichi un incidente di sicurezza riguardante il SIS centrale, l'agenzia comunica immediatamente tali incidenti di sicurezza alla Commissione e al garante europeo della protezione dei dati. |
Emendamento 193 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS in uno Stato membro o nell'agenzia, o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri, sono trasmesse agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito dall'agenzia. |
4. Le informazioni su un incidente di sicurezza che ha o può avere ripercussioni sul funzionamento del SIS in uno Stato membro o nell'agenzia, o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati inseriti o inviati da altri Stati membri, sono immediatamente trasmesse agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito dall'agenzia. |
Emendamento 194 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Gli Stati membri ed eu-LISA collaborano qualora si verifichino incidenti di sicurezza. |
Emendamento 195 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 ter. In caso di violazione dei dati, gli interessati sono informati a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 31 della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 196 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 quater. La Commissione segnala immediatamente al Parlamento europeo e al Consiglio gli incidenti gravi. |
Emendamento 197 Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 quinquies (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 quinquies. Qualora un incidente di sicurezza sia causato da un uso improprio dei dati, gli Stati membri, Europol, Eurojust e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera garantiscono l'imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari in conformità dell'articolo 53 bis. |
Motivazione | |
Se un incidente di sicurezza è causato da un uso improprio dei dati da parte di soggetti con accesso al SIS, si dovrebbero imporre sanzioni a detti soggetti. | |
Emendamento 198 Proposta di regolamento Articolo 41 – lettera a | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(a) l'ufficio SIRENE si mette in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona; |
(a) l'ufficio SIRENE si mette immediatamente in contatto con l'autorità richiedente allo scopo di verificare se la segnalazione riguardi o meno la stessa persona; |
Emendamento 199 Proposta di regolamento Articolo 41 – lettera b | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(b) se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e quella già registrata nel SIS sono effettivamente la stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 39, paragrafo 6. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione. |
(b) se da tale controllo incrociato risulta che la persona oggetto di una nuova segnalazione e quella già registrata nel SIS sono effettivamente la stessa persona, l'ufficio SIRENE applica la procedura per l'inserimento di segnalazioni multiple di cui all'articolo 23 bis. Qualora si stabilisca che si tratta di due persone diverse, l'ufficio SIRENE convalida la richiesta di inserimento della seconda segnalazione aggiungendo gli elementi necessari per evitare errori di identificazione. |
Emendamento 200 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. |
1. Quando sono possibili confusioni fra la persona effettivamente oggetto di una segnalazione e una persona la cui identità è stata usurpata, lo Stato membro segnalante aggiunge alla segnalazione, con il consenso esplicito della persona interessata, dati che la riguardano per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. La persona la cui identità sia stata usurpata ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati. |
Emendamento 201 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Ai fini del presente articolo possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati personali: |
3. Ai fini del presente articolo, e con il consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata per ogni categoria di dati, possono essere inseriti e successivamente trattati nel SIS soltanto i seguenti dati personali: |
Motivazione | |
È importante ribadire che i dati personali cui si fa riferimento possono essere inseriti nel SIS solo con il consenso esplicito della persona la cui identità è stata usurpata. | |
Emendamento 202 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 3 – lettera h | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(h) sesso; |
(h) genere; |
Emendamento 203 Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati insieme con la segnalazione corrispondente o prima su richiesta dell'interessato. |
5. I dati di cui al paragrafo 3 sono cancellati non appena ne faccia richiesta la persona la cui identità è stata usurpata oppure insieme con la cancellazione della segnalazione corrispondente. |
Motivazione | |
Il testo della Commissione è leggermente fuorviante. È più chiaro partire dal diritto della persona la cui identità è stata usurpata di chiedere la cancellazione dei dati, non appena lo desideri. Successivamente, se una tale richiesta non sussiste, i dati sono automaticamente cancellati alla cancellazione della segnalazione corrispondente. | |
Emendamento 204 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia in conformità del presente regolamento. |
1. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia e dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in conformità del presente regolamento. |
Emendamento 205 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità di cui all'articolo 29 laddove non si applichino le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. |
2. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento a meno che tale trattamento sia svolto dalle autorità competenti degli Stati membri a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica. |
Emendamento 206 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 si applicano al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, esecuzione di sanzioni penali o salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica. |
Emendamento 207 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 ter. Al trattamento di dati personali da parte di Europol in conformità dell'articolo 30 del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/794. |
Emendamento 208 Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Al trattamento dei dati da parte delle autorità nazionali competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compresa la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, si applicano le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680. |
soppresso |
Emendamento 209 Proposta di regolamento Articolo 47 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Diritto di accesso, rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente |
Diritto di accesso, rettifica e limitazione di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente |
Emendamento 210 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il diritto dell'interessato di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere. |
1. Fatti salvi gli articoli 15, 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, il cittadino di paese terzo ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano registrati nel SIS e di ottenerli, e di chiedere che i dati inesatti che lo riguardano siano rettificati o integrati, che i dati registrati illecitamente siano cancellati e che il trattamento dei dati sia limitato. |
Emendamento 211 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se del caso, si applicano gli articoli da 14 a 18 della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 212 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In tali casi, gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato, senza ingiustificato ritardo e per iscritto, di ogni rifiuto o limitazione dell'accesso e dei motivi del rifiuto o della limitazione. Detta comunicazione può essere omessa qualora il suo rilascio rischi di compromettere una delle finalità di cui al presente paragrafo. Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento informi l'interessato della possibilità di proporre reclamo dinanzi a un'autorità di controllo o di proporre ricorso giurisdizionale. |
Emendamento 213 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento documenti i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità di controllo. |
Emendamento 214 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 1 quater (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
In tali casi, gli Stati membri adottano misure che dispongano che i diritti dell'interessato possano essere esercitati anche tramite le autorità di controllo competenti. |
Emendamento 215 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'interessato è informato non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede. |
5. L'interessato è informato non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data in cui ha chiesto l'accesso o prima, se la legislazione nazionale lo prevede, indipendentemente dal fatto che sia presente o meno sul territorio dell'Unione. |
Emendamento 216 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 6 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
6. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica e cancellazione non appena possibile e comunque non oltre tre mesi dalla data in cui ha chiesto la rettifica o la cancellazione o prima, se la legislazione nazionale lo prevede. |
6. L'interessato è informato del seguito dato all'esercizio del suo diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento non appena possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla data in cui ha chiesto la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento o prima, se la legislazione nazionale lo prevede. Egli è informato a norma del presente paragrafo indipendentemente dal fatto che sia presente o meno sul territorio dell'Unione. |
Emendamento 217 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione effettuata a norma del presente regolamento sono informati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 95/46/CE. L'informazione è comunicata per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o a un riferimento a detta decisione. |
1. I cittadini di paesi terzi oggetto di una segnalazione effettuata a norma del presente regolamento sono informati dallo Stato membro segnalante non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di inserimento della segnalazione che li riguarda, a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 12 e 13 della direttiva (UE) 2016/680. 2016/680. L'informazione è comunicata per iscritto insieme a una copia della decisione nazionale che ha dato origine alla segnalazione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o a un riferimento a detta decisione. |
Emendamento 218 Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'informazione non è comunicata |
2. L'informazione non è comunicata laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati. |
(f) laddove: |
|
i) i dati personali non siano stati raccolti presso il cittadino di paese terzo interessato; |
|
e |
|
ii) la comunicazione dell'informazione si riveli impossibile o richieda sforzi sproporzionati; |
|
(g) laddove il cittadino di paese terzo interessato sia già informato; |
|
(h) laddove la legislazione nazionale consenta limitazioni al diritto d'informazione, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. |
|
(la numerazione delle lettere nella proposta COM è errata) | |
Emendamento 219 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Chiunque può adire il giudice o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare o cancellare informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda. |
1. Fatti salvi gli articoli da 77 a 82 del regolamento (UE) 2016/679 e gli articoli da 52 a 56 della direttiva (UE) 2016/680, chiunque può adire il giudice o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare informazioni o per ottenere una limitazione del trattamento e un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda. |
Emendamento 220 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Per ottenere un coerente quadro di insieme del funzionamento dei mezzi di impugnazione, è chiesto alle autorità nazionali di controllo di elaborare un sistema statistico standard per produrre relazioni annuali su: |
Per ottenere un coerente quadro di insieme del funzionamento dei mezzi di impugnazione, le autorità nazionali di controllo elaborano un sistema statistico standard per produrre relazioni annuali su: |
Emendamento 221 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(c) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e cancellazione di dati archiviati illecitamente presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati; |
(c) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e cancellazione o limitazione del trattamento di dati archiviati illecitamente presentate al titolare del trattamento e il numero di casi in cui i dati sono stati rettificati o cancellati; |
Emendamento 222 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(d) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni di dati archiviati illecitamente presentate all'autorità nazionale di controllo; |
(d) il numero di richieste di rettifica di dati inesatti e di cancellazioni o limitazione del trattamento di dati archiviati illecitamente presentate all'autorità nazionale di controllo; |
Emendamento 223 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
(f) il numero di cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente in qualsiasi aspetto della causa; |
(f) il numero di cause in cui il giudice ha statuito a favore del ricorrente in qualsiasi aspetto della causa e il numero di cause in cui è stato ottenuto un indennizzo; |
Emendamento 224 Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni Stato membro garantisce che l'autorità o le autorità nazionali di controllo indipendenti in esso designate e investite dei poteri di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/680 o al capo VI del regolamento (UE) 2016/679 controllino in indipendenza la liceità del trattamento dei dati personali SIS nel territorio di appartenenza e della loro trasmissione da detto territorio, nonché lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari. |
1. Ogni Stato membro garantisce che le autorità nazionali di controllo indipendenti in esso designate e investite dei poteri di cui al capo VI della direttiva (UE) 2016/680 o al capo VI del regolamento (UE) 2016/679 controllino in indipendenza la liceità del trattamento dei dati personali SIS nel territorio di appartenenza e della loro trasmissione da detto territorio, nonché lo scambio e il successivo trattamento di informazioni supplementari. |
Emendamento 225 Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. L'autorità nazionale di controllo provvede affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel N.SIS del proprio paese, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo è svolto dalla o dalle autorità nazionali di controllo oppure da queste commissionato direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. L'autorità nazionale di controllo mantiene in qualsiasi momento il controllo sul revisore indipendente e la responsabilità del suo operato. |
2. Le autorità nazionali di controllo provvedono affinché sia svolto un controllo delle operazioni di trattamento dei dati nel N.SIS del proprio paese, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Il controllo è svolto dalle autorità nazionali di controllo oppure da queste commissionato direttamente a un revisore per la protezione di dati indipendente. Le autorità nazionali di controllo mantengono in qualsiasi momento il controllo sul revisore indipendente e la responsabilità del suo operato. |
Emendamento 226 Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli Stati membri provvedono affinché la rispettiva autorità nazionale di controllo disponga di risorse sufficienti per assolvere i compiti ad essa assegnati a norma del presente regolamento. |
3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di controllo dispongano di risorse sufficienti per assolvere i compiti ad esse assegnati a norma del presente regolamento. Essi garantiscono altresì che le rispettive autorità nazionali di controllo possano avvalersi dell'assistenza di persone competenti in materia di dati biometrici. |
Emendamento 227 Proposta di regolamento Articolo 51 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Controllo dell'agenzia |
Controllo delle agenzie |
Emendamento 228 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il garante europeo della protezione dei dati garantisce che le attività di trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. |
1. Il garante europeo della protezione dei dati è responsabile del monitoraggio delle attività di trattamento dei dati personali da parte dell'agenzia, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol, e di garantire che tali attività siano effettuate in conformità del presente regolamento. Si applicano di conseguenza le funzioni e le competenze di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001. |
Emendamento 229 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'agenzia ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione. |
2. Il garante europeo della protezione dei dati provvede affinché sia svolto un controllo delle attività di trattamento dei dati personali effettuate dall'agenzia, dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da Europol, conformemente alle norme di revisione internazionali, almeno ogni quattro anni. Una relazione su tale controllo è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, all'agenzia, alla Commissione e alle autorità nazionali di controllo. L'agenzia ha l'opportunità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della relazione. |
Emendamento 230 Proposta di regolamento Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Al garante europeo della protezione dei dati sono fornite risorse sufficienti per assolvere i compiti assegnatigli a norma del presente regolamento, compresa l'assistenza da parte di persone competenti in materia di dati biometrici. |
Emendamento 231 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nel quadro delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato del SIS. |
1. Le autorità nazionali di controllo e il garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente tra di loro nel quadro delle rispettive responsabilità in conformità dell'articolo [62] del [nuovo regolamento concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, nonché la libera circolazione di tali dati]. |
Emendamento 232 Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ogni due anni il comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/679 trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività inerenti al controllo coordinato. |
4. Ogni anno il comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/679 trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione congiunta sulle attività inerenti al controllo coordinato. |
Emendamento 233 Proposta di regolamento Capo 10 – titolo | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
RESPONSABILITÀ |
RESPONSABILITÀ E SANZIONI |
Emendamento 234 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ciascuno Stato membro è responsabile dei danni causati a una persona in seguito all'uso dell'N.SIS. La disposizione si applica anche ai danni causati dallo Stato membro segnalante, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito. |
1. Ciascuno Stato membro ed eu-LISA sono responsabili dei danni, materiali o immateriali, causati a una persona in esito a un trattamento illecito dei dati, a un atto incompatibile con il presente regolamento o in seguito all'uso dell'N.SIS. La disposizione si applica anche ai danni causati dallo Stato membro segnalante, ove abbia inserito dati contenenti errori di fatto o archiviato i dati in modo illecito. |
Emendamento 235 Proposta di regolamento Articolo 53 – paragrafo 1 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Le persone o gli Stati membri che hanno subito un danno materiale o immateriale in conseguenza di un trattamento illecito di dati o di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente regolamento hanno diritto di ottenere un indennizzo dallo Stato membro responsabile del pregiudizio o da eu-LISA, se responsabile del danno subito. Lo Stato membro o eu-LISA è esonerato parzialmente o totalmente da tale responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è imputabile. Le richieste di indennizzo proposte contro uno Stato membro sono disciplinate dalle disposizioni del diritto nazionale dello Stato membro convenuto, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680. |
Emendamento 236 Proposta di regolamento Articolo 53 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 53 bis |
|
Sanzioni |
|
Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale trattamento dei dati conservati nel SIS o qualsiasi scambio di informazioni supplementari in contrasto con il presente regolamento sia punibile ai sensi della legislazione nazionale. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive e includono sanzioni di tipo amministrativo e penale. |
|
Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera provvedono affinché il loro personale o i membri delle loro squadre che hanno accesso al SIS sotto la loro autorità e trattano i dati SIS in violazione del presente regolamento siano soggetti a provvedimenti disciplinari da parte dell'agenzia o, in caso di membri delle squadre, dello Stato membro di origine. |
Emendamento 237 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 3 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. L'agenzia pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, al numero annuo di riscontri positivi per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al SIS per l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro, comprese statistiche sulla procedura di consultazione di cui all'articolo 26. Le statistiche prodotte non contengono dati personali. La relazione statistica annuale è pubblicata. |
3. L'agenzia pubblica statistiche giornaliere, mensili e annuali relative al numero di registrazioni per categoria di segnalazione, al numero annuo di riscontri positivi per categoria di segnalazione, al numero di interrogazioni del SIS e di accessi al SIS per l'inserimento, il completamento, l'aggiornamento o la cancellazione di una segnalazione, in totale e per ciascuno Stato membro, comprese statistiche sulla procedura di consultazione di cui all'articolo 26. Le statistiche prodotte non contengono dati personali. La relazione statistica annuale è pubblicata. |
Emendamento 238 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 4 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 7 e 8. |
4. Gli Stati membri, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera forniscono all'agenzia e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3, 7 e 8. |
Emendamento 239 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 5 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. L'agenzia trasmette agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera tutte le relazioni statistiche che produce. Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, la Commissione può chiedere all'agenzia di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni o sull'uso del SIS e sulla comunicazione tramite SIRENE. |
5. L'agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nonché al garante europeo della protezione dei dati tutte le relazioni statistiche che produce ed eventuali relazioni statistiche specifiche richieste. Per controllare l'attuazione degli atti giuridici nell'Unione, la Commissione può chiedere all'agenzia di fornire specifiche relazioni statistiche aggiuntive, periodicamente o ad hoc, sulle prestazioni o sull'uso del SIS e sulla comunicazione tramite SIRENE. |
Emendamento 240 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 6 – comma 1 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, paragrafo 5, l'agenzia istituisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente i dati di cui al paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 5, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alla Commissione e alle agenzie di cui paragrafo 5 di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. L'agenzia accorda agli Stati membri, alla Commissione, a Europol e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale mediante un accesso protetto tramite l'infrastruttura di comunicazione, con controllo dell'accesso e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche. |
Ai fini dei paragrafi 3, 4 e 5 e dell'articolo 15, paragrafo 5, l'agenzia istituisce, attua e ospita un archivio centrale nei suoi siti tecnici contenente i dati di cui al paragrafo 3 e all'articolo 15, paragrafo 5, che non consentono l'identificazione delle persone fisiche e permettono alla Commissione e alle agenzie di cui paragrafo 5 di ottenere relazioni e statistiche personalizzate. Su richiesta, l'agenzia accorda agli Stati membri, alla Commissione, a Europol, a Eurojust e all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera l'accesso all'archivio centrale, a elementi e informazioni specifici mediante un accesso protetto tramite l'infrastruttura di comunicazione, con controllo dell'accesso e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche. |
Emendamento 241 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 7 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
7. Due anni dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni due anni l'agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. |
7. Un anno dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni due anni l'agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento tecnico del SIS centrale e dell'infrastruttura di comunicazione, compresa la sicurezza degli stessi, sull'introduzione del sistema automatizzato di identificazione delle impronte digitali e sullo scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. |
Emendamento 242 Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 8 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
8. Tre anni dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
8. Un anno dopo l'inizio delle attività del SIS e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta una valutazione globale del SIS centrale e dello scambio bilaterale e multilaterale di informazioni supplementari fra Stati membri. Tale valutazione globale tiene conto del parere del garante europeo della protezione dei dati e comprende un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi e una valutazione circa la validità dei principi di base, l'applicazione del presente regolamento con riguardo al SIS centrale, la sicurezza del SIS centrale e le eventuali implicazioni per le attività future. Tale relazione di valutazione globale comprende altresì l'introduzione di una funzionalità di fascicolo automatizzato delle impronte digitali e le campagne d'informazione sul SIS organizzate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 19. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 243 Proposta di regolamento Articolo 54 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 54 bis |
|
Esercizio della delega |
|
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. |
|
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo -1, all'articolo 27, paragrafo 2 bis, all'articolo 28, paragrafo 4, e all'articolo 58, paragrafo 2 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
|
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo -1, all'articolo 27, paragrafo 2 bis, all'articolo 28, paragrafo 4, e all'articolo 58, paragrafo 2 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
|
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. |
|
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. |
|
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 22, paragrafo -1, dell'articolo 27, paragrafo 2 bis, dell'articolo 28, paragrafo 4, e dell'articolo 58, paragrafo 2 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. |
Emendamento 244 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Esso si applica a decorrere dalla data fissata dalla Commissione dopo che: |
2. Esso si applica a decorrere dal ... [un anno dopo la data di entrata in vigore], eccezione fatta per l'articolo 5, l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 15, paragrafi 5 e 6, l'articolo 20, paragrafi 3 e 4, l'articolo 22, paragrafi -1 e 2, l'articolo 27, paragrafo 2 bis, l'articolo 28, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 4, l'articolo 54, paragrafo 6, l'articolo 54 bis, l'articolo 55 e l'articolo 58, paragrafo 2 bis, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(a) saranno state adottate le necessarie misure di esecuzione; |
|
(b) gli Stati membri avranno notificato alla Commissione di aver preso le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento; |
|
(c) l'agenzia avrà comunicato alla Commissione il completamento di tutte le attività di collaudo relative al CS-SIS e all'interazione tra CS-SIS e N.SIS. |
|
Motivazione | |
Occorre inserire una data precisa di applicazione che può, se necessario, essere modificata da un atto delegato (cfr. l'emendamento relativo al paragrafo 2 bis in appresso). Nel contempo, le disposizioni necessarie per le misure di esecuzione e gli atti delegati dovrebbero essere direttamente applicabili, di modo che i lavori su tali misure possano prendere direttamente avvio con l'entrata in vigore. | |
Emendamento 245 Proposta di regolamento Articolo 58 – paragrafo 2 bis (nuovo) | |
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 bis riguardo a modifiche della data di applicazione del presente regolamento. |
MOTIVAZIONE
Contesto
L'attuale quadro giuridico del sistema d'informazione Schengen II (SIS II), pur essendo stato concordato nel 2006/2007, è applicato solamente a partire dal 9 aprile 2013, data alla quale era pronto il sistema SIS II.
Dopo questi ritardi estremamente deplorevoli, cui si aggiunge un investimento otto volte superiore a quanto previsto, il SIS II è tuttavia divenuto un successo europeo. Come mostrato dalla relazione di valutazione della Commissione e dalle statistiche sul SIS II, il numero di segnalazioni e di riscontri positivi è in continua crescita.
Tuttavia vi è ancora un ampio margine di miglioramento da parte degli Stati membri. La valutazione che accompagna le attuali proposte e le valutazioni e raccomandazioni concernenti il meccanismo di valutazione Schengen segnalano a volte gravi problemi in relazione a un'attuazione errata o assente del quadro giuridico SIS II. Si spazia da problemi di qualità dei dati e mancanza di formazione degli utenti finali a informazioni insufficienti in merito alle segnalazioni e ritardi degli uffici SIRENE in seguito a un riscontro positivo, e ciò è particolarmente preoccupante in relazione al terrorismo.
Il SIS è sottoposto a valutazioni periodiche e queste nuove proposte, unitamente agli emendamenti contenuti nel presente progetto di relazione, ne sono un esempio. Il relatore invita tuttavia gli Stati membri ad attuare rapidamente tutte le raccomandazioni ricevute e ad adottare senza indugio tutte le misure per sfruttare appieno le funzionalità offerte dal SIS II conformemente al suo quadro giuridico.
Posizione del relatore per quanto riguarda le nuove proposte
Il relatore accoglie favorevolmente le proposte della Commissione, poiché rafforzano ulteriormente il SIS, evidenziandone la vera natura europea, mantenendo invariate le sue principali caratteristiche e colmando alcune lacune a livello nazionale.
Ciononostante, il relatore ritiene che siano possibili ulteriori miglioramenti e formula, nel presente progetto di relazione, una serie di emendamenti a tal fine. Gli emendamenti possono essere ripartiti nei seguenti ambiti principali:
Architettura
Il relatore è pienamente consapevole del fatto che il sistema necessiti di un rafforzamento a livello strutturale per poter gestire un numero sempre maggiore di dati immessi, in particolare dati biometrici, nuove funzioni di interrogazione e un maggior numero di utenti. È chiaro che, in quanto principale sistema informatico europeo su larga scala di contrasto alla criminalità e di gestione delle frontiere, debba essere a disposizione degli utenti finali in qualunque momento. Il relatore dubita tuttavia che la soluzione proposta dalla Commissione, vale a dire obbligare tutti gli Stati membri a tenere una copia nazionale, sia quella giusta. Il Parlamento è sempre stato scettico nei confronti delle copie nazionali, come pure di quelle tecniche, soprattutto a motivo dei rischi intrinseci per la protezione e la sicurezza dei dati. Tuttavia, a titolo di compromesso esso ha accettato, e continua a farlo, che gli Stati membri che lo desiderino possano tenere delle copie nazionali. Non può però accettare l'imposizione di tale obbligo a coloro che non lo desiderano. In seguito all'accordo sul quadro giuridico SIS II sono stati compiuti numerosi sforzi, e investiti molti fondi, per disporre di un sistema centrale ben funzionante. Il relatore ritiene fermamente che si dovrebbero compiere maggiori sforzi per assicurare la disponibilità ininterrotta del sistema a questo livello. Egli propone pertanto una serie di emendamenti intesi a rafforzare ulteriormente la disponibilità e la capacità del sistema centrale a vantaggio degli utenti finali. In particolare, il CS-SIS dovrebbe contenere un'ulteriore copia, e un sistema di riserva dovrebbe essere in funzione simultaneamente in modalità attiva tutto il tempo. Nello stesso spirito, si dovrebbe provvedere ad aumentare l'affidabilità e la sicurezza del SIS duplicando tutti gli elementi fondamentali dell'architettura, compresa l'infrastruttura di comunicazione. Infine, eu-LISA dovrebbe divenire il solo attore responsabile dell'infrastruttura di comunicazione.
Accesso al sistema
La Commissione propone di prevedere possibilità di accesso potenziate per una serie di agenzie europee. Sebbene il relatore concordi con tali proposte, ha tuttavia presentato una serie di emendamenti intesi a definire con maggior precisione, facendo riferimento ai mandati esistenti delle rispettive agenzie, le circostanze in cui è possibile accedere ai dati SIS. Egli propone inoltre di aumentare le salvaguardie in tale contesto, in termini di formazione preliminare, registro o controllo.
Il relatore crede fermamente nel valore aggiunto del sistema e riconosce la necessità di affrontare le nuove sfide in materia di sicurezza, in particolare assicurando l'accesso a tutte le pertinenti autorità nazionali competenti. Tale accesso dovrebbe tuttavia dipendere dall'applicazione a tali autorità di tutte le disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati e dalla possibilità per le autorità di controllo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni giuridiche, compreso il meccanismo di valutazione Schengen.
Sicurezza dei dati
In considerazione della natura dei dati contenuti in SIS, la sicurezza dei dati deve costituire un obiettivo fondamentale. Il relatore riconosce che eu-LISA e gli Stati membri stanno compiendo numerosi sforzi a tale proposito. Il caso di un'intrusione nel SIS attraverso un fornitore di servizi esterno in Danimarca dovrebbe però servire a ricordare la necessità di adoperarsi maggiormente in tal senso. Il relatore valuta positivamente le nuove disposizioni in materia di incidenti di sicurezza proposte dalla Commissione. Egli propone alcuni emendamenti in relazione a tale disposizione, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione tra i diversi attori istituzionali e gli Stati membri. Suggerisce inoltre, tenendo a mente il caso danese, che gli Stati membri ed eu-LISA dovrebbero controllare attentamente le attività dei contraenti. Infine, sono aggiunti alcuni ulteriori requisiti concernenti la sicurezza dei dati, in linea con altri sistemi IT su larga scala.
Protezione dei dati
La protezione dei dati del SIS è complessa a causa della sua duplice natura di banca dati in materia di immigrazione e attività di contrasto. Inoltre, i diversi utenti ai livelli europeo e nazionale sono soggetti a una vasta gamma di disposizioni giuridiche. Occorre tuttavia adoperarsi al massimo per fornire le opportune garanzie, che siano inoltre abbastanza solide da superare la prova dell'utilizzo quotidiano. Il conseguimento di tale obiettivo è tanto essenziale ai fini dell'integrità e della legittimità del sistema quanto i risultati che esso permette di conseguire. Si propone pertanto una serie di emendamenti che mirano principalmente a chiarire quali siano le norme applicabili. Alcune disposizioni sono inoltre rafforzate e maggiormente allineate al quadro dell'UE per la protezione dei dati.
Segnalazioni ai fini del respingimento
Il relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione per quanto riguarda la procedura di consultazione da applicare per impedire che uno stesso cittadino di paese terzo sia oggetto di una segnalazione finalizzata al respingimento e al tempo stesso detenga un documento rilasciato da uno Stato membro che gli conferisce il diritto di soggiorno. Il relatore sostiene tutti gli sforzi volti a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri. La cooperazione è l'elemento essenziale per far sì che lo spazio Schengen funzioni come una zona senza frontiere interne.
Il relatore deplora tuttavia che la Commissione non abbia cercato in alcun modo di armonizzare i criteri da applicare per effettuare una segnalazione finalizzata a rifiutare l'ingresso nello spazio Schengen. Il Parlamento ha chiesto, in passato, una maggiore armonizzazione, in sede di negoziazione del quadro giuridico SIS II. A titolo di compromesso è stata inserita la seguente clausola di riesame:
"La Commissione riesamina l'applicazione del presente articolo tre anni dopo la data di cui all'articolo 55, paragrafo 2. Alla luce di tale riesame, la Commissione, esercitando il diritto di iniziativa in conformità del trattato, presenta le proposte necessarie per modificare le disposizioni del presente articolo al fine di raggiungere un livello più elevato di armonizzazione dei criteri di inserimento delle segnalazioni."
Purtroppo, la sola proposta della Commissione in tale contesto è stata quella di proporre la soppressione del paragrafo.
Il relatore presenta pertanto alcuni emendamenti miranti a una maggiore armonizzazione. Infine, suggerisce altresì che le persone che hanno subito condanne per terrorismo siano oggetto di una segnalazione finalizzata al respingimento.
Entrata in vigore delle nuove disposizioni
Lo spazio Schengen si trova attualmente in una situazione difficile. Il terrorismo e la migrazione hanno portato a controlli alle frontiere interne prolungati, ponendo nuove sfide che devono essere affrontate rapidamente. Il relatore ritiene pertanto che il SIS sia in questo momento essenziale a tale scopo e che possa fornire soluzioni. Le proposte dovrebbero quindi essere adottate quanto più rapidamente possibile, dal momento che ci troviamo ad aggiornare il sistema d'informazione europeo centralizzato più grande, meglio attuato e maggiormente utilizzato, fornendo in tal modo soluzioni concrete e immediate a problemi che riguardano i cittadini europei. Il relatore propone pertanto che il nuovo quadro giuridico diventi applicabile un anno dopo l'entrata in vigore. È opportuno fissare un termine prestabilito onde evitare lunghi ritardi, com'è accaduto per il quadro giuridico SIS II.
PARERE della commissione per gli affari esteri (26.7.2017)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006
(COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))
Relatore per parere: Hilde Vautmans
EMENDAMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(14 bis) Saranno raccolti dati biometrici altamente sensibili. Data la loro sensibilità, la raccolta e l'impiego di tali dati dovrebbero essere oggetto di un'analisi rigorosa prima di decidere di registrarli nel SIS. Gli identificatori biometrici dovrebbero essere inseriti e ricercati soltanto a condizioni specifiche che soddisfino il requisito di proporzionalità del quadro giuridico in materia di protezione dei dati. | ||||||||||||
Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 21 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(21) È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme obbligatorie sulla consultazione delle autorità nazionali nei casi in cui uno Stato membro intenda effettuare o abbia già effettuato una segnalazione finalizzata al respingimento o al rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che tuttavia è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione o diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, ovvero possa ottenerlo. Si tratta di situazioni che generano grandi incertezze fra le guardie di frontiera, le forze di polizia e le autorità competenti per l'immigrazione. Per evitare che persone che rappresentano una minaccia possano entrare nello spazio Schengen, è pertanto opportuno fissare termini obbligatori per una consultazione rapida e concludente. |
(21) È opportuno che il presente regolamento stabilisca norme obbligatorie sulla consultazione delle autorità nazionali nei casi in cui uno Stato membro intenda effettuare o abbia già effettuato una segnalazione finalizzata al respingimento o al rifiuto di soggiorno di un cittadino di paese terzo che tuttavia è titolare di un permesso di soggiorno valido, o di altra autorizzazione o diritto di soggiorno, rilasciato da un altro Stato membro, ovvero possa ottenerlo. Si tratta di situazioni che generano grandi incertezze fra le guardie di frontiera, le forze di polizia e le autorità competenti per l'immigrazione. Per evitare che persone che rappresentano una minaccia possano entrare nello spazio Schengen, è pertanto opportuno fissare orientamenti chiari e termini obbligatori per una consultazione rapida e concludente. | ||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 26 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(26) I dati trattati nel SIS in applicazione del presente regolamento non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. |
(26) I dati trattati e archiviati nel SIS in applicazione del presente regolamento, nonché le informazioni del SIS già messe a disposizione delle autorità autorizzate, non dovrebbero essere trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali, né messi a loro disposizione. | ||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 42 ter (nuovo) | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 42 quater (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(42 quater) Tutte le misure adottate in relazione al SIS dovrebbero rispettare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero applicare orientamenti, che dovranno essere stabiliti e monitorati congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, relativi a una prassi comune riguardante il rilevamento delle impronte digitali e delle immagini facciali di cittadini irregolari di paesi terzi, che si basi su un elenco di controllo approntato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. In qualsiasi momento gli Stati membri dovrebbero rispettare la dignità e l'integrità fisica del minore nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine facciale. Gli Stati membri non dovrebbero ricorrere alla coercizione per costringere un minore al rilevamento delle impronte digitali. | ||||||||||||
Motivazione | |||||||||||||
In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i minori devono essere trattati con umanità e rispetto, in maniera da tenere conto delle esigenze della loro età. Occorre pertanto prestare particolare attenzione alla specifica situazione dei minori. L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente. | |||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo) | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
|
(53 bis) Nessuna modifica o nuova disposizione del presente regolamento dovrebbe creare inutili ostacoli per gli Stati membri che intendono aderire o sono in via di adesione allo spazio Schengen. | ||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Articolo 19 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera s | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(s) categoria del documento di identificazione; |
(s) categoria dei documenti di identificazione attuali o passati o di altri documenti usati fino a quel momento con un "alias"; | ||||||||||||
Emendamento 10 Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera u | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
(u) numero del documento di identificazione; |
(u) numero dei documenti di identificazione attuali o passati o di altri documenti usati fino a quel momento con un "alias"; | ||||||||||||
Emendamento 11 Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione finalizzata al respingimento o al rifiuto di soggiorno sono inseriti nel SIS sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione presa dall'autorità amministrativa o giudiziaria competente sulla base di una valutazione individuale, conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale. I ricorsi avverso tali decisioni sono presentati conformemente alla legislazione nazionale. |
1. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi per i quali è stata effettuata una segnalazione finalizzata al respingimento o al rifiuto di soggiorno sono inseriti nel SIS sulla base di una segnalazione nazionale risultante da una decisione che rispetti il principio "ne bis in idem" presa dall'autorità amministrativa o giudiziaria competente sulla base di una valutazione individuale, conformemente alle norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale. Nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, sono garantiti mezzi di ricorso efficaci avverso tali decisioni, nonché il diritto di accedere ai dati personali e di cancellarli, completarli o rettificarli, anche ai cittadini di paesi terzi non presenti sul territorio dell'Unione. | ||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
2. Ai fini dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 27, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento. |
2. Solo il personale debitamente autorizzato delle autorità designate ha accesso al SIS, dopo aver seguito attività di formazione adeguate in merito alla sicurezza e protezione dei dati. Ai fini dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 27, il diritto di accesso ai dati inseriti nel SIS e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, comprese quelle competenti per l'avvio dell'azione penale e per le indagini giudiziarie prima dell'imputazione, nell'assolvimento delle loro funzioni, come previsto nella legislazione nazionale, e dalle relative autorità di coordinamento. | ||||||||||||
Emendamento 13 Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Il diritto dell'interessato di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere. |
1. Il diritto dell'interessato di accedere ai dati che lo riguardano inseriti nel SIS e di ottenerne la rettifica o la cancellazione è esercitato nel rispetto della legislazione dello Stato membro presso il quale l'interessato lo fa valere, indipendentemente dal fatto che l'interessato sia o meno presente sul territorio dell'Unione. | ||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 1 | |||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | ||||||||||||
1. Chiunque può adire il giudice o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare o cancellare informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda. |
1. Chiunque può adire il giudice o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare o cancellare informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo o la riguarda, indipendentemente dal suo essere o meno presente sul territorio dell'Unione nel momento in cui compie tale azione. |
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
Titolo |
Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nell'ambito dei controlli alle frontiere |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD) |
||||
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 6.4.2017 |
|
|
|
|
Parere espresso da Annuncio in Aula |
AFET 6.4.2017 |
||||
Relatore per parere Nomina |
Hilde Vautmans 15.5.2017 |
||||
Approvazione |
11.7.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
27 14 21 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans, Boris Zala |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Brando Benifei, Luis de Grandes Pascual, Javi López, Eleni Theocharous, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Paavo Väyrynen, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Frank Engel |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE
27 |
+ |
|
ALDE |
Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen |
|
ECR |
Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous |
|
EFDD |
Fabio Massimo Castaldo |
|
S&D |
Francisco Assis, Brando Benifei, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Javi López, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, Boris Zala |
|
14 |
- |
|
EFDD |
James Carver |
|
ENF |
Mario Borghezio |
|
GUE/NGL |
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat |
|
NI |
Janusz Korwin-Mikke |
|
Verts/ALE |
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bodil Valero |
|
21 |
0 |
|
NI |
Aymeric Chauprade |
|
PPE |
Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Frank Engel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, László Tőkés, Željana Zovko, Luis de Grandes Pascual |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Istituzione, esercizio e uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nell'ambito dei controlli alle frontiere |
||||
Riferimenti |
COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD) |
||||
Presentazione della proposta al PE |
22.12.2016 |
|
|
|
|
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 6.4.2017 |
|
|
|
|
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 6.4.2017 |
BUDG 6.4.2017 |
|
|
|
Pareri non espressi Decisione |
BUDG 12.1.2017 |
|
|
|
|
Relatori Nomina |
Carlos Coelho 9.3.2017 |
|
|
|
|
Esame in commissione |
30.3.2017 |
10.7.2017 |
28.9.2017 |
6.11.2017 |
|
Approvazione |
6.11.2017 |
|
|
|
|
Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
45 3 5 |
|||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Asim Ahmedov Ademov, Gerard Batten, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Raymond Finch, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Auke Zijlstra |
||||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Elly Schlein, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss |
||||
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Max Andersson, André Elissen, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Julia Reda, Sofia Ribeiro, Bart Staes, Julie Ward, Wim van de Camp |
||||
Deposito |
10.11.2017 |
||||
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
45 |
+ |
|
ALDE |
Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström |
|
ECR |
Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens |
|
EFDD |
Kristina Winberg |
|
NI |
Udo Voigt |
|
PPE |
Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Sofia Ribeiro, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Wim van de Camp |
|
S&D |
Monika Beňová, Miriam Dalli, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Karin Kadenbach, Peter Kouroumbashev, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Elly Schlein, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer |
|
Verts/ALE |
Max Andersson, Julia Reda, Judith Sargentini, Bart Staes |
|
3 |
- |
|
ENF |
André Elissen, Auke Zijlstra |
|
GUE/NGL |
Malin Björk |
|
5 |
0 |
|
ECR |
Daniel Dalton |
|
EFDD |
Gerard Batten, Raymond Finch |
|
GUE/NGL |
Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti